ing.
i
D
Domenico
i Mannelli
M
lli
www.mannelli.info
www.mannell
. nfo
Le novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008 e dal D.lgs
106/2009 su riassetto e riforma delle norme vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori: principi
comuni, luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro e
im i ti attrezzature
impianti,
tt
t
elettriche,
l tt i h i nuovii rischi
i hi
contemplati (di genere, rischio di età, rischio di
nazionalità, rischio stress, rischio da contratto)
Le principali novità del D.
D Lgs.
Lgs 106/09
 Definizione
D fi i i
di d
data certa
 Riduzioni delle sanzioni
 Semplificazioni modalità
à di verifica idoneità
à
tecnico-professionale nei cantieri
 Introduzione
I t d i
obbligo
bbli di f
formazione
i
di
dirigenti
i
ti
 Introduzione rischio connesso alla specifica
tipologia contrattuale
 Introduzione della patente a punti per imprese e
LA settore edilizia
 Termine di 90 gg per DVR nuovo e 30 gg per
aggiornamento
2009
2/55
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente
Per una serie
P
i di violazioni
i l i i il d
datore di lavoro
l
è punito
i
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
2 500 a 6
2.500
6.400
400 mentre in alcuni tipi aziende si
applica solo la pena dell’arresto da quattro mesi a
otto mesi.
VEDIAMO QUALI
SONO LE VIOLAZIONI
DI CUI SI PARLA
2009
3/55
Omissioni articolo 55, comma 2 (sola pena
p
dell’arresto in caso di aziende particolari)
 omessa valutazione
l t i
d
dell rischio
i hi e redazione
d i
d
dell d
documento,
t
 omessa nomina RSPP
 Omesso corso di formazione p
per datori di lavoro che
svolgono direttamente il ruolo di RSPP
Molte
M
l omissioni del
d l testo unico
sono state eliminate
2009
4/55
Aziende con omissioni articolo 55, comma 2
(sola pena dell’arresto)
a)) nelle
ll aziende
i d iindustriali
d t i li di cuii all'articolo
ll' ti l 2 d
dell d
decreto
t
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai
sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33
d l decreto
del
d
llegislativo
l
17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni;
d)) nelle aziende p
per la fabbricazione ed il deposito
p
separato
p
di
esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con
oltre 50 lavoratori.
2009
segue
5/55
Aziende con omissioni articolo 55
55, comma 2
b) iin aziende
i d iin cuii sii svolgono
l
attività
i i à che
h espongono
i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo
268 comma 1,
268,
1 lettere c) e d),
d) da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di
manutenzione,, rimozione smaltimento e bonifica
di amianto;
2009
segue
6/55
Aziende con omissioni articolo 55
55, comma 2
c)) per le
l attività
i i à disciplinate
di i li
d
dall titolo
i l IV (cantieri
(
i i
temporanei o mobili) caratterizzate dalla
compresenza di più imprese e la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uominig
giorno.
2009
7/55
LA STRUTTURA DEL TITOLO IV
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni e nei lavori in quota
sezione I campo di applicazione
sezione
i
II disposizioni
di
i i i di carattere
tt
generale
l
sezione III scavi e fondazioni
sezione IV ponteggi e impalcature in legname
sezione V ponteggi fissi
sezione VI ponteggi movibili
sezione VII costruzioni edilizie
sezione VIII demolizioni
Capo III Sanzioni
2009
8/55
New Articolo 89 – Definizione Responsabile
p
dei
lavori
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente per svolgere i
compiti ad esso attribuiti dal presente decreto;
nel campo di applicazione del decreto legislativo
12 aprile
il 2006,
2006 n. 163,
163 e successive
i
modificazioni, il responsabile dei lavori è il
rresponsabile
p n
del pr
procedimento;
m n ;
2009
9/55
Articolo 89 – Definizione lavoratore
autonomo (definizione rimasta invariata)
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale
f ssi
l contribuisce
t ib is alla
ll realizzazione
li
i
dell'opera senza vincolo di subordinazione;
2009
10/55
NEW Articolo 89 – Definizione impresa
p
affidataria
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto
con il committente
itt t che,
h nell’esecuzione
ll’
i
d
dell’opera
ll’
appaltata,
lt t
può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto
sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di
promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli
appalti
pp
pubblici
p
o privati,
p
, anche privo
p
di personale
p
deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è
l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del
contratto di appalto individuata dal consorzio nell
nell’atto
atto di
assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in
caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di
lavori quella indicata nell
lavori,
nell’atto
atto di assegnazione dei lavori
come affidataria, sempre che abbia espressamente
accettato tale individuazione;
2009
11/55
NEW Articolo 89 – Definizione impresa
p
esecutrice
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue
un’opera
’
o parte di essa impegnando
i
d proprie
i
risorse umane e materiali
2009
12/55
Articolo 89 – Definizione CSE (definizione
variata)
f) coordinatore
di
in
i materia
i di sicurezza
i
e di salute
l
durante la realizzazione dell’opera non può essere
il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed
esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di p
prevenzione e protezione
p
(RSPP)
(
) da lui
designato. Le incompatibilità di cui al precedente
periodo non operano in caso di coincidenza fra
committente
i
e impresa
i
esecutrice;
i
2009
13/55
ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I
COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L
L’ESECUZIONE
ESECUZIONE
DEI LAVORI PARTE TEORICA
NOVITA’
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno
nella m
misura del 90%. Il numero
m
massimo
m
m di partecipanti
p
p
per
p ogni
g
corso è fissato a 60 per la parte teorica e 30 per la parte
pratica.
E inoltre previsto l’obbligo
E’
l obbligo di aggiornamento a cadenza
quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare
anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.
L’aggiornamento
L’
i
t puòò essere svolto
lt anche
h attraverso
tt
la
l
partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di
100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata
in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento
decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
decreto
2009
14/55
Invio o
messa a
disposizione
PSC
Inizio
lavori
IMPRESE INVITATE ALLA GARA
PSC E POS
COMMITTENTE
RICHIESTA negativo
NUOVO POS
Proposta modifica PSC
Propossta modifica PSC
IMPRESA
AFFIDATARIA
PSC
PSC/FAS
CSP
PSC/FAS
PSC
POS
nomina
positivo
SI
NUOVO PSC
esame
POS
15 gg
CSE
Accettazione
Modifica PSC
NO
Nota rifiuto
IMPRESA
ESECUTRICE
2009
POS
PSC
RLS
Proposta modifica
PSC
15/55
TITOLO IV Articolo 117 - Lavori in
prossimità di parti elettriche attive
1 Ferme
1.
F
restando
d le
l disposizioni
di
i i i di cuii all’articolo
ll’
i l
83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee
elettriche o di impianti
mp
elettrici con parti
p
attive non
protette o che per circostanze particolari si debbano
ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le
norme di buona tecnica
tecnica, si deve rispettare almeno una delle
seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per
t tt lla durata
tutta
d
t dei
d i llavori;
i
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento
alle p
parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici,
apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.
sicurezza
2009
16/55
Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti
elettriche attive
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non
possano
ss
avvenire
i contatti
t tti di
diretti
tti o scariche
s
i h
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di
lavoro delle attrezzature usate e delle tensioni
lavoro,
presenti e comunque la distanza di sicurezza non
g
deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato
IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle
pertinenti norme tecniche.
2009
17/55
ALLEGATO IX
NORME DI BUONA TECNICA
Tab.
T
b 1 Allegato
ll
IX – Distanze
Di
di sicurezza
i
d
da partii
attive di linee elettriche e di impianti elettrici non
protette o non sufficientemente protette
2009
Un (kV)
Distanza minima
consentita ((m))
≤1
3
10
3,5
,
15
3,5
132
5
220
7
380
7
18/55
PONTEGGI PRIMA DEL DECRETO
CORRETTIVO D.Lgs.
D Lgs 3 Agosto 2009,
2009 n
n° 106
Nell’allegato
N
ll’ ll
XVIII articolo
i l 2 iintitolato:
i l
”P
”Ponteggii ”
2.1 2.1. Ponteggi in legname
era scritto:
s itt
2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli
spostamenti e ben accostate tra loro e all
all'opera
opera in
costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla
muratura
mur
ur n
non
n superiore
up r r a 20 centimetri
n m r soltanto
n
per la esecuzione di lavori in finitura.
2009
19/55
DIFFERENZA TRA PONTEGGI IN LEGNO E
PONTEGGI METALLICI O “SVISTA”?
Invece nell’
I
ll’ articolo
i l 138 SEZIONE
EZIONE V - PONTEGGI
FISSI si disponeva
2 E consentito
2.
s tit un distacco
dist
delle
d ll tavole
t
l del
d l piano
i
di
calpestio dalla muratura non superiore a 30
centimetri 2.
2 E consentito un distacco delle tavole
del piano di calpestio dalla muratura non superiore
a 30 centimetri.
2009
20/55
DIFFERENZA TRA PONTEGGI IN LEGNO E
PONTEGGI METALLICI O “SVISTA”?
SVISTA ?
SVISTA !
nell’
ll’ articolo
i l 138 SEZIONE
EZIONE V - PONTEGGI FISSI
FI I sii
dispone
2 E consentito
2.
s tit un distacco
dist
delle
d ll tavole
t
l del
d l piano
i
di
calpestio dalla muratura non superiore a 20
centimetri.
centimetri
2009
21/55
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Campo
p di
applicazione
1 F
1.
Ferme restando
t d lle di
disposizioni
i i i di cuii all tit
titolo
l I
I, sii intendono
i t d
per
luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del
presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro,
ubicati all
all’interno
interno dell’azienda
dell azienda o dell
dell’unità
unità produttiva,
produttiva nonché ogni
altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva
accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
p
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di
un’azienda agricola o forestale
2009
22/55
ALLEGATO XIII prescrizioni di sicurezza e di
salute per la logistica di cantiere
invariati
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono
p
, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e
rispondere,
della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel
presente decreto legislativo.
2009
23/55
ALLEGATO XIII prescrizioni
per i servizi igienicoassistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri
invariati
11. Spogliatoi e armadi per il vestiario
2. Docce
3. Gabinetti
Gab nett e la
lavabi
ab
4. Locali di riposo, di refezione e dormitori
5. Utilizzo di monoblocchi p
prefabbricati per
p i locali
ad
d uso spogliatoi,
l
locali
l
l di
d riposo e refezione
f
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
2009
24/55
ALLEGATO XIII prescrizioni
cantieri
per i posti di lavoro nei
1 Porte
P
di
d emergenza
2. Aerazione e temperatura
3. Illuminazione naturale e artificiale
4 P
4.
Pavimenti,
i
ti pareti
ti e soffitti
ffitti d
deii llocali
li
5. Finestre e lucernari dei locali
6. Porte e portoni
invariati
7 Vie di circolazione e zone di pericolo 7.2.
7.
7 2 Adeguate misure devono
essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad
accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in
maniera ben visibile
8. Misure specifiche
f h per le
l scale
l e i marciapiedi
d mobili
bl
2009
25/55
Titolo III
uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale
Capo I Uso
C
U d
delle
ll attrezzature di llavoro
Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Capo III Impianti e apparecchiature elettriche
Allegato V: Attrezzature di lavoro
alle ato VI: uso delle attrezzature di lavoro
allegato
allegato VII: verifica delle attrezzature
Allegato VIII schede DPI
Allegato IX: norma di buona tecnica (elettrico)
2009
26/55
Definizioni
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
macchina apparecchio
apparecchio, utensile o
impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e
componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o
all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere
us t durante
usato
dur nte il llavoro;
v r ;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale:
 la messa in servizio o fuori servizio,
 l'impiego, il trasporto, la riparazione,
 la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo
smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all
all'interno
interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d)) lavoratore esposto:
p
qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o
q
in parte in una zona pericolosa;
l
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di
lavoro.
2009
27/55
2009
28/55
2009
29/55
2009
30/55
2009
31/55
Macchina
marcata CE
Modifica ?
no
Ordinaria o
straordinaria
manutenzione
2009
si
Migliora
Mi
li
condizio
ni di
sicurez
za?
si
no
Nuova
marcatu
ra CE
Modifi
ca
modali
tà
utilizz
o?
no
si
Modif
ica
presta
zioni?
no
si
Conservare
evidenze
modifca
32/55
Scelta attrezzature art.
art 71 c
c. 2
Condizioni e
caratteristiche
specifiche del
lavoro da svolgere
Valutazione
idoneità con
rischi
presenti
nell’ambient
e di lavoro
Scelta
attrezzatura
Rischio
NON
accettabile
Rischio
accettabile
Rischio
NON
accettabile
Rischio
NON
accettabile
Rischio
accettabile
comprare
2009
Valutazione
rischi da
interferenz
con le altre
attrezzatur
e già in uso.
Rischio
accettabile
Valutazione
rischi
derivanti
dall’impiego
dell’attrezz
atura
33/55
ATTREZZATURE AZIENDALI ART. 70 C. 1 VALUTAZIONE DI
IDONEITÀ ALL’ESISTENZA
Macchina
preesistente al
DPR 459/96 o
attrezzatura
priva di diretiva
di prodotto ?
no
Attrezzatura
marcata
t CE ?
si
Attrezzatura
conforme
allegato V ?
no
Attrezzatura
conforme Dm
emanati ai sensi
dell’articolo 395
DPR 547/55,
ovvero
dell’articolo 28
D. Lgs. 626/94.?
si
no
Esiste
dichiarazione di
conformità e
libretto uso e
manutenzione ?
si
no
no
si
L’attrezzatura
può rimanere
2009
Attrezzatura da
adeguare o
rimuovere
Attrezzatura da
rimuovere o da
marcare CE
34/55
si
articolo 28 D. Lgs.
g 626/94 - Adeguamenti
g
al
progresso tecnico. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria,
del commercio
mm
e dell’artigianato,
g
, sentita la commissione
mm
consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di
mezzi e sistemi di sicurezza; Lettera così sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità
europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e
caratteristiche
tt i ti h di ordine
di ttecnico
i di altre
lt di
direttive
tti già
ià
recepite nell’ordinamento nazionale;
c)) si p
provvede all’adeguamento
g
della normativa di natura
strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in
2009
35/55
relazione al progresso tecnologico.
ATTREZZATURE AZIENDALI ART. 71 C. 4 VALUTAZIONE DI
IDONEITÀ ALL’USO
Attrezzatura
installata ed
utilizzata in
conformità
alle istruzioni
d’uso ?
si
no
Attrezzatura
oggetto di
idonea
manutenzione
per la sicurezza
e corredata, ove
necessario, da
apposite
istruzioni d’uso
e libretto di
manutenzione
no
si
Attrezzatura
assoggettata alle
misure di
aggiornamento
dei requisiti
minimi di
sicurezza
stabilite con
specifico
provvedimento
regolamentare ?
no
L’attrezzatura
non può essere
usata
2009
L’attrezzatura
L
attrezzatura può
essere usata
si
Esiste ed è
aggiornato il
registro di
controllo se
previsto?
si
no
36/55
uso delle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o no
L conduzione
La
d i
di attrezzature di llavoro semoventii è
riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto
un'adeguata
un
adeguata formazione per la guida di tali
attrezzature di lavoro. (patentino per carrellisti)
2009
37/55
uso delle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o no
 Guida
G id cieca
i
Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo
meccanico
i il cuii conducente
d
t non può,
ò di
direttamente
tt
t
o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi,
controllarne il percorso
percorso, i veicoli devono essere
preceduti o affiancati da un incaricato che
provveda alle necessarie segnalazioni
p
g
per
p
assicurare l'incolumità delle persone.
2009
38/55
Disposizioni
p
concernenti l’uso delle attrezzature di
lavoro che servono a sollevare carichi
Se l'operatore
l'
di un'attrezzatura
'
di llavoro che
h
serve al sollevamento di carichi non guidati non può
osservare l'intera
l intera traiettoria del carico né
direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari
in g
grado di fornire le informazioni utili,, deve
essere designato un capomanovra in comunicazione
con lui per guidarlo e devono essere prese misure
organizzative
i
i per evitare
i
collisioni
lli i i d
dell carico
i
suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
2009
39/55
Disposizioni
p
concernenti l’uso delle attrezzature di
lavoro che servono a sollevare carichi
L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro
che
h sservono all ssollevamento
ll
t di carichi
i hi non guidati
id ti
deve essere sospesa allorché le condizioni
meteorologiche si degradano ad un punto tale da
mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento
p
così i lavoratori a rischi.
esponendo
Si devono adottare adeguate misure di protezione per
evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in
particolare
l
misure che
h impediscano
d
ill ribaltamento
b l
dell'attrezzatura di lavoro.
2009
40/55
Rischi per Energia elettrica
Per i lavori
P
l
i all’aperto
ll’
è vietato
i
l’uso
l’
di utensili
ili a
tensione superiore a 220 V verso terra.
N i lavori
Nei
l
i in
i lluoghi
hi b
bagnati
ti o molto
lt umidi,
idi e neii llavorii
a contatto od entro grandi masse metalliche, è
vietato l’uso
l uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 50 V verso terra.
L’eventuale
L
n u
trasformatore
r f rm
r deve avere
r avvolgimenti,
gm n ,
primario e secondario, separati ed isolati tra loro e
deve funzionare col punto mediano
d ll’
dell’avvolgimento
l
secondario
d
collegato
ll
a terra.
2009
41/55
Controlli delle attrezzature
Le attrezzature soggette a influssi che possono
provocare deterioramenti suscettibili di dare
origine a situazioni pericolose devono essere
sottoposte: a ad interventi di controllo periodici e
a ad interventi di controllo straordinari (per
riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni
naturali o periodi prolungati di inattività ) da
persona competente . I risultati dei controlli
devono essere riportati per iscritto e, almeno
quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere
conservati e tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza.
2009
42/55
Controlli delle attrezzature
ill datore
d
d
di llavoro sottopone le
l attrezzature
di lavoro riportate in ALLEGATO VII a
verifiche
f h periodiche,
d h con la
l frequenza
f
indicata nel medesimo allegato.
Attrezzatura
Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a non azionati a mano, di tipo mobile o
trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, Verifica annuale
portuale,
po
tua e, est
estrattivo.
att o
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a . non azionati a mano, di tipo mobile o
trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a . non azionati a mano, di tipo mobile o
trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a . non azionati a mano, di tipo fisso,
con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, Verifica annuale
estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a , non azionati a mano, di tipo fisso,
con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, Verifica biennale
estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a non azionati a mano, di tipo fisso, con
Verifica biennale
2009 di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
modalità
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a non azionati a mano, di tipo fisso, con
Verifica triennale
modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
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CAPO III – IMPIANTI E
APPARECCHIATURE ELETTRICHE
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i
lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura
elettrica connessi
nn
all’impiego
mp g dei m
materiali,, delle apparecchiature
pp
u
e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in
particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose,
pericolose archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
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Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei
rischi
1 La
1.
L valutazione
l
i
di cuii all’articolo
ll’ i l 17,
17 comma 11,
lettera a), ….deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori,
lavoratori ………………………
tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato,, secondo i contenuti dell’ accordo
europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto
i
d
dall decreto
d
llegislativo
i l i 26 marzo 2001
2001, n.
151, nonché quelli connessi alle differenze di
genere all’età
genere,
all età, alla provenienza da altri Paesi e
quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
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Sesso = genere?
Sesso
d
determinato
i
d ll specificità
dalla
ifi i à neii
caratteri preposti alla funzione riproduttiva.
Riguarda le differenze biologiche e fisiche fra
femmine e maschi
Genere
segnala le differenze socialmente
costruite fra i due sessi e i rapporti che si
instaurano tra essi.
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Valutazione rischio genere
Oltre
l
alla
ll maggiore attenzione ai rischi
h
chimici, biologici, e da sforzo un punto da
affrontare
ff
e`
` rappresentato d
dai rischi
h d
di
molestie riconducibili a condotte
continuative che
h creano situazioni
intimidanti,ostili e offensive;.
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Rischio provenienza da altri Paesi
L valutazione
La
l
i
dei
d i rischi
i hi d
deve essere effettuata
ff
con
riferimento ai rischi particolari cui sono esposti i
lavoratori provenienti da altri Paesi.
Paesi
In tale caso, le problematiche sono legate alle
difficoltà linguistiche,
linguistiche culturali,conoscitive.
culturali conoscitive
Tali difficoltà possono essere affrontate mediante
modelli di informazione,
m
nf rm z n , f
formazione,
rm z n ,
addestramento che consentano l’acquisizione di
comportamenti sicuri.
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Rischio collegato all
all’età
età
Occorre iindividuare
O
di id
e valutare
l
i rischi
i hi cuii sono
soggetti i giovani (15- 24 anni)e i lavoratori maturi
(oltre i 55anni).
55anni)
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Rischio collegato all
all’età
età
Per i lavoratori
P
l
t i minori
i
i e`
` prevista
i t una specifica
ifi ttutela
t l
contenuta nella legge n. 977/1967 che obbliga a una
valutazione dei rischi che consideri lo sviluppo non ancora
completo, la mancanza di esperienza nei riguardi dei rischi
lavorativi.
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Rischio collegato all
all’età
età
Eguali
E
li considerazioni
id
i i possono f
farsii per i giovani
i
i
lavoratori non minorenni, per i quali occorre un
intervento specifico in sede di informazione e
formazione, al fine del raggiungimento di una
maggiore
gg
e adeguata
g
consapevolezza
p
dei rischi.
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Rischio collegato all
all’età
età
Con riguardo
C
i
d aii llavoratori
t i più
iù maturi,
t i lla misura
i
su cuii iinsistere
i t
e` sicuramente la formazione,in modo da garantire un pieno
recupero e aggiornamento delle competenze.
A tali misure devono affiancarsi interventi sugli aspetti di
adattamento ergonomico dei luoghi di lavoro alle esigenze e
alle possibilità del lavoratore
lavoratore, nonché sugli orari e ritmi di
lavoro in modo da rispondere alle diverse esigenze del
lavoratore.
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Rischio stress
1-bis.
1
bi L
La valutazione
l
i
d
dello
ll stress lavoro-correlato
l
l
di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto
delle indicazioni di cui all
all’articolo
articolo 6,
6 comma 8,
8
lettera m-quater),(indicazioni della Commissione
consultiva p
permanente per
p la slaute e sicurezza sul
lavoro) e il relativo obbligo decorre dalla
elaborazione delle predette indicazioni e
comunque, anche
h in
i difetto
dif
di tale
l elaborazione,
l b
i
a fare data dal 1° agosto 2010.
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rischi connessi alla specifica
p
tipologia
p g
contrattuale
il neo assunto, il lavoratore
l
con contratto di
somministrazione, il lavoratore a progetto sono i
lavoratori più inesperti
inesperti, quelli che cambiano
continuamente aziende e che in termini di
sicurezza imparano
p
poco
p
nelle aziende dove si
recano
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