ing. i D Domenico i Mannelli M lli www.mannelli.info www.mannell . nfo Le novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008 e dal D.lgs 106/2009 su riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori: principi comuni, luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro e im i ti attrezzature impianti, tt t elettriche, l tt i h i nuovii rischi i hi contemplati (di genere, rischio di età, rischio di nazionalità, rischio stress, rischio da contratto) Le principali novità del D. D Lgs. Lgs 106/09 Definizione D fi i i di d data certa Riduzioni delle sanzioni Semplificazioni modalità à di verifica idoneità à tecnico-professionale nei cantieri Introduzione I t d i obbligo bbli di f formazione i di dirigenti i ti Introduzione rischio connesso alla specifica tipologia contrattuale Introduzione della patente a punti per imprese e LA settore edilizia Termine di 90 gg per DVR nuovo e 30 gg per aggiornamento 2009 2/55 Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Per una serie P i di violazioni i l i i il d datore di lavoro l è punito i con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2 500 a 6 2.500 6.400 400 mentre in alcuni tipi aziende si applica solo la pena dell’arresto da quattro mesi a otto mesi. VEDIAMO QUALI SONO LE VIOLAZIONI DI CUI SI PARLA 2009 3/55 Omissioni articolo 55, comma 2 (sola pena p dell’arresto in caso di aziende particolari) omessa valutazione l t i d dell rischio i hi e redazione d i d dell d documento, t omessa nomina RSPP Omesso corso di formazione p per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP Molte M l omissioni del d l testo unico sono state eliminate 2009 4/55 Aziende con omissioni articolo 55, comma 2 (sola pena dell’arresto) a)) nelle ll aziende i d iindustriali d t i li di cuii all'articolo ll' ti l 2 d dell d decreto t legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 d l decreto del d llegislativo l 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d)) nelle aziende p per la fabbricazione ed il deposito p separato p di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 2009 segue 5/55 Aziende con omissioni articolo 55 55, comma 2 b) iin aziende i d iin cuii sii svolgono l attività i i à che h espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268 comma 1, 268, 1 lettere c) e d), d) da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione,, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 2009 segue 6/55 Aziende con omissioni articolo 55 55, comma 2 c)) per le l attività i i à disciplinate di i li d dall titolo i l IV (cantieri ( i i temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uominig giorno. 2009 7/55 LA STRUTTURA DEL TITOLO IV Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota sezione I campo di applicazione sezione i II disposizioni di i i i di carattere tt generale l sezione III scavi e fondazioni sezione IV ponteggi e impalcature in legname sezione V ponteggi fissi sezione VI ponteggi movibili sezione VII costruzioni edilizie sezione VIII demolizioni Capo III Sanzioni 2009 8/55 New Articolo 89 – Definizione Responsabile p dei lavori c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile il 2006, 2006 n. 163, 163 e successive i modificazioni, il responsabile dei lavori è il rresponsabile p n del pr procedimento; m n ; 2009 9/55 Articolo 89 – Definizione lavoratore autonomo (definizione rimasta invariata) d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale f ssi l contribuisce t ib is alla ll realizzazione li i dell'opera senza vincolo di subordinazione; 2009 10/55 NEW Articolo 89 – Definizione impresa p affidataria i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente itt t che, h nell’esecuzione ll’ i d dell’opera ll’ appaltata, lt t può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pp pubblici p o privati, p , anche privo p di personale p deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell nell’atto atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori quella indicata nell lavori, nell’atto atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; 2009 11/55 NEW Articolo 89 – Definizione impresa p esecutrice i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera ’ o parte di essa impegnando i d proprie i risorse umane e materiali 2009 12/55 Articolo 89 – Definizione CSE (definizione variata) f) coordinatore di in i materia i di sicurezza i e di salute l durante la realizzazione dell’opera non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di p prevenzione e protezione p (RSPP) ( ) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente i e impresa i esecutrice; i 2009 13/55 ALLEGATO XIV CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L L’ESECUZIONE ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE TEORICA NOVITA’ MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella m misura del 90%. Il numero m massimo m m di partecipanti p p per p ogni g corso è fissato a 60 per la parte teorica e 30 per la parte pratica. E inoltre previsto l’obbligo E’ l obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento L’ i t puòò essere svolto lt anche h attraverso tt la l partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. decreto 2009 14/55 Invio o messa a disposizione PSC Inizio lavori IMPRESE INVITATE ALLA GARA PSC E POS COMMITTENTE RICHIESTA negativo NUOVO POS Proposta modifica PSC Propossta modifica PSC IMPRESA AFFIDATARIA PSC PSC/FAS CSP PSC/FAS PSC POS nomina positivo SI NUOVO PSC esame POS 15 gg CSE Accettazione Modifica PSC NO Nota rifiuto IMPRESA ESECUTRICE 2009 POS PSC RLS Proposta modifica PSC 15/55 TITOLO IV Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti elettriche attive 1 Ferme 1. F restando d le l disposizioni di i i i di cuii all’articolo ll’ i l 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti mp elettrici con parti p attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per t tt lla durata tutta d t dei d i llavori; i b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle p parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. sicurezza 2009 16/55 Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti elettriche attive 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano ss avvenire i contatti t tti di diretti tti o scariche s i h pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro delle attrezzature usate e delle tensioni lavoro, presenti e comunque la distanza di sicurezza non g deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche. 2009 17/55 ALLEGATO IX NORME DI BUONA TECNICA Tab. T b 1 Allegato ll IX – Distanze Di di sicurezza i d da partii attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette 2009 Un (kV) Distanza minima consentita ((m)) ≤1 3 10 3,5 , 15 3,5 132 5 220 7 380 7 18/55 PONTEGGI PRIMA DEL DECRETO CORRETTIVO D.Lgs. D Lgs 3 Agosto 2009, 2009 n n° 106 Nell’allegato N ll’ ll XVIII articolo i l 2 iintitolato: i l ”P ”Ponteggii ” 2.1 2.1. Ponteggi in legname era scritto: s itt 2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all all'opera opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura mur ur n non n superiore up r r a 20 centimetri n m r soltanto n per la esecuzione di lavori in finitura. 2009 19/55 DIFFERENZA TRA PONTEGGI IN LEGNO E PONTEGGI METALLICI O “SVISTA”? Invece nell’ I ll’ articolo i l 138 SEZIONE EZIONE V - PONTEGGI FISSI si disponeva 2 E consentito 2. s tit un distacco dist delle d ll tavole t l del d l piano i di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri 2. 2 E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri. 2009 20/55 DIFFERENZA TRA PONTEGGI IN LEGNO E PONTEGGI METALLICI O “SVISTA”? SVISTA ? SVISTA ! nell’ ll’ articolo i l 138 SEZIONE EZIONE V - PONTEGGI FISSI FI I sii dispone 2 E consentito 2. s tit un distacco dist delle d ll tavole t l del d l piano i di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. centimetri 2009 21/55 TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Campo p di applicazione 1 F 1. Ferme restando t d lle di disposizioni i i i di cuii all tit titolo l I I, sii intendono i t d per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all all’interno interno dell’azienda dell azienda o dell dell’unità unità produttiva, produttiva nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. 2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; p b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale 2009 22/55 ALLEGATO XIII prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere invariati 1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono p , tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e rispondere, della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo. 2009 23/55 ALLEGATO XIII prescrizioni per i servizi igienicoassistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri invariati 11. Spogliatoi e armadi per il vestiario 2. Docce 3. Gabinetti Gab nett e la lavabi ab 4. Locali di riposo, di refezione e dormitori 5. Utilizzo di monoblocchi p prefabbricati per p i locali ad d uso spogliatoi, l locali l l di d riposo e refezione f 6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali 2009 24/55 ALLEGATO XIII prescrizioni cantieri per i posti di lavoro nei 1 Porte P di d emergenza 2. Aerazione e temperatura 3. Illuminazione naturale e artificiale 4 P 4. Pavimenti, i ti pareti ti e soffitti ffitti d deii llocali li 5. Finestre e lucernari dei locali 6. Porte e portoni invariati 7 Vie di circolazione e zone di pericolo 7.2. 7. 7 2 Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile 8. Misure specifiche f h per le l scale l e i marciapiedi d mobili bl 2009 25/55 Titolo III uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Capo I Uso C U d delle ll attrezzature di llavoro Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Allegato V: Attrezzature di lavoro alle ato VI: uso delle attrezzature di lavoro allegato allegato VII: verifica delle attrezzature Allegato VIII schede DPI Allegato IX: norma di buona tecnica (elettrico) 2009 26/55 Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, macchina apparecchio apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere us t durante usato dur nte il llavoro; v r ; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale: la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all all'interno interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d)) lavoratore esposto: p qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o q in parte in una zona pericolosa; l e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. 2009 27/55 2009 28/55 2009 29/55 2009 30/55 2009 31/55 Macchina marcata CE Modifica ? no Ordinaria o straordinaria manutenzione 2009 si Migliora Mi li condizio ni di sicurez za? si no Nuova marcatu ra CE Modifi ca modali tà utilizz o? no si Modif ica presta zioni? no si Conservare evidenze modifca 32/55 Scelta attrezzature art. art 71 c c. 2 Condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere Valutazione idoneità con rischi presenti nell’ambient e di lavoro Scelta attrezzatura Rischio NON accettabile Rischio accettabile Rischio NON accettabile Rischio NON accettabile Rischio accettabile comprare 2009 Valutazione rischi da interferenz con le altre attrezzatur e già in uso. Rischio accettabile Valutazione rischi derivanti dall’impiego dell’attrezz atura 33/55 ATTREZZATURE AZIENDALI ART. 70 C. 1 VALUTAZIONE DI IDONEITÀ ALL’ESISTENZA Macchina preesistente al DPR 459/96 o attrezzatura priva di diretiva di prodotto ? no Attrezzatura marcata t CE ? si Attrezzatura conforme allegato V ? no Attrezzatura conforme Dm emanati ai sensi dell’articolo 395 DPR 547/55, ovvero dell’articolo 28 D. Lgs. 626/94.? si no Esiste dichiarazione di conformità e libretto uso e manutenzione ? si no no si L’attrezzatura può rimanere 2009 Attrezzatura da adeguare o rimuovere Attrezzatura da rimuovere o da marcare CE 34/55 si articolo 28 D. Lgs. g 626/94 - Adeguamenti g al progresso tecnico. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio mm e dell’artigianato, g , sentita la commissione mm consultiva permanente: a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Lettera così sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche tt i ti h di ordine di ttecnico i di altre lt di direttive tti già ià recepite nell’ordinamento nazionale; c)) si p provvede all’adeguamento g della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in 2009 35/55 relazione al progresso tecnologico. ATTREZZATURE AZIENDALI ART. 71 C. 4 VALUTAZIONE DI IDONEITÀ ALL’USO Attrezzatura installata ed utilizzata in conformità alle istruzioni d’uso ? si no Attrezzatura oggetto di idonea manutenzione per la sicurezza e corredata, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione no si Attrezzatura assoggettata alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare ? no L’attrezzatura non può essere usata 2009 L’attrezzatura L attrezzatura può essere usata si Esiste ed è aggiornato il registro di controllo se previsto? si no 36/55 uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no L conduzione La d i di attrezzature di llavoro semoventii è riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata un adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro. (patentino per carrellisti) 2009 37/55 uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no Guida G id cieca i Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico i il cuii conducente d t non può, ò di direttamente tt t o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni p g per p assicurare l'incolumità delle persone. 2009 38/55 Disposizioni p concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi Se l'operatore l' di un'attrezzatura ' di llavoro che h serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera l intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in g grado di fornire le informazioni utili,, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative i i per evitare i collisioni lli i i d dell carico i suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori. 2009 39/55 Disposizioni p concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che h sservono all ssollevamento ll t di carichi i hi non guidati id ti deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento p così i lavoratori a rischi. esponendo Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare l misure che h impediscano d ill ribaltamento b l dell'attrezzatura di lavoro. 2009 40/55 Rischi per Energia elettrica Per i lavori P l i all’aperto ll’ è vietato i l’uso l’ di utensili ili a tensione superiore a 220 V verso terra. N i lavori Nei l i in i lluoghi hi b bagnati ti o molto lt umidi, idi e neii llavorii a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l’uso l uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra. L’eventuale L n u trasformatore r f rm r deve avere r avvolgimenti, gm n , primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano d ll’ dell’avvolgimento l secondario d collegato ll a terra. 2009 41/55 Controlli delle attrezzature Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte: a ad interventi di controllo periodici e a ad interventi di controllo straordinari (per riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività ) da persona competente . I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 2009 42/55 Controlli delle attrezzature ill datore d d di llavoro sottopone le l attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche f h periodiche, d h con la l frequenza f indicata nel medesimo allegato. Attrezzatura Intervento/periodicità Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne Verifica biennale Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica annuale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, Verifica annuale portuale, po tua e, est estrattivo. att o Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a . non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica biennale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a . non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica annuale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a . non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, Verifica annuale estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, Verifica biennale estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a non azionati a mano, di tipo fisso, con Verifica biennale 2009 di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni modalità Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a non azionati a mano, di tipo fisso, con Verifica triennale modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni 43/55 CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi nn all’impiego mp g dei m materiali,, delle apparecchiature pp u e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, pericolose archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2009 44/55 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1 La 1. L valutazione l i di cuii all’articolo ll’ i l 17, 17 comma 11, lettera a), ….deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, lavoratori ……………………… tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato,, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto i d dall decreto d llegislativo i l i 26 marzo 2001 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere all’età genere, all età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 45/55 2009 Sesso = genere? Sesso d determinato i d ll specificità dalla ifi i à neii caratteri preposti alla funzione riproduttiva. Riguarda le differenze biologiche e fisiche fra femmine e maschi Genere segnala le differenze socialmente costruite fra i due sessi e i rapporti che si instaurano tra essi. 2009 46/55 Valutazione rischio genere Oltre l alla ll maggiore attenzione ai rischi h chimici, biologici, e da sforzo un punto da affrontare ff e` ` rappresentato d dai rischi h d di molestie riconducibili a condotte continuative che h creano situazioni intimidanti,ostili e offensive;. 2009 47/55 Rischio provenienza da altri Paesi L valutazione La l i dei d i rischi i hi d deve essere effettuata ff con riferimento ai rischi particolari cui sono esposti i lavoratori provenienti da altri Paesi. Paesi In tale caso, le problematiche sono legate alle difficoltà linguistiche, linguistiche culturali,conoscitive. culturali conoscitive Tali difficoltà possono essere affrontate mediante modelli di informazione, m nf rm z n , f formazione, rm z n , addestramento che consentano l’acquisizione di comportamenti sicuri. 2009 48/55 Rischio collegato all all’età età Occorre iindividuare O di id e valutare l i rischi i hi cuii sono soggetti i giovani (15- 24 anni)e i lavoratori maturi (oltre i 55anni). 55anni) 2009 49/55 Rischio collegato all all’età età Per i lavoratori P l t i minori i i e` ` prevista i t una specifica ifi ttutela t l contenuta nella legge n. 977/1967 che obbliga a una valutazione dei rischi che consideri lo sviluppo non ancora completo, la mancanza di esperienza nei riguardi dei rischi lavorativi. 2009 50/55 Rischio collegato all all’età età Eguali E li considerazioni id i i possono f farsii per i giovani i i lavoratori non minorenni, per i quali occorre un intervento specifico in sede di informazione e formazione, al fine del raggiungimento di una maggiore gg e adeguata g consapevolezza p dei rischi. 2009 51/55 Rischio collegato all all’età età Con riguardo C i d aii llavoratori t i più iù maturi, t i lla misura i su cuii iinsistere i t e` sicuramente la formazione,in modo da garantire un pieno recupero e aggiornamento delle competenze. A tali misure devono affiancarsi interventi sugli aspetti di adattamento ergonomico dei luoghi di lavoro alle esigenze e alle possibilità del lavoratore lavoratore, nonché sugli orari e ritmi di lavoro in modo da rispondere alle diverse esigenze del lavoratore. 2009 52/55 Rischio stress 1-bis. 1 bi L La valutazione l i d dello ll stress lavoro-correlato l l di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all all’articolo articolo 6, 6 comma 8, 8 lettera m-quater),(indicazioni della Commissione consultiva p permanente per p la slaute e sicurezza sul lavoro) e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche h in i difetto dif di tale l elaborazione, l b i a fare data dal 1° agosto 2010. 2009 53/55 rischi connessi alla specifica p tipologia p g contrattuale il neo assunto, il lavoratore l con contratto di somministrazione, il lavoratore a progetto sono i lavoratori più inesperti inesperti, quelli che cambiano continuamente aziende e che in termini di sicurezza imparano p poco p nelle aziende dove si recano 2009 54/55 2009 55/55