Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO PROVINCIALE DI AVELLINO Tel. 082531087 FAX 0825780011 Sito Internet: www.figcavellino.it e-mail: [email protected] Stagione Sportiva 2005/2006 Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Comunicazioni del Comitato Regionale ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA – LIBRETTO SANITARIO DELL’ATLETA Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 4 novembre u.s. del C.R. Campania, la Giunta Regionale della Campania ha istituito il Libretto Sanitario dell’atleta, che sarà disponibile presso le AA.SS.LL. di competenza territoriale dal 2 gennaio 2006. Le società sono invitate a sensibilizzare gli atleti affinchè si rechino presso la propria A.S.L. di residenza con i modelli, debitamente compilati in tutte le parti, che sono stati pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n. 12 del 15 dicembre u.s. del C.P. Avellino: - Modello “A”: per il ritiro del libretto sanitario; - Modello “B”: per la richiesta di visita medica. Si precisa che i minori dovranno essere accompagnati da uno dei genitori. Si invitano, altresì, le società a segnalare, a questo Comitato, le eventuali A.S.L. che ne siano sfornite, per sollecitare la Regione Campania a provvedere in merito. TESSERAMENTO "CALCIATORI GIOVANI" E "NON PROFESSIONISTI" Come già pubblicato alla voce “scadenze” del Sito Internet di questo C.R., le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati: - calciatori "giovani dilettanti" Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2006; - calciatori "non professionisti" Il tesseramento dei calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) poteva essere richiesto fino al 31 marzo 2006 (ore 13.00) e quindi non è più consentito per la corrente stagione sportiva. La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 115 SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SPORTIVI CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2005 / 2006 Nell’ambito dell’attività della Scuola permanente di formazione dei dirigenti sportivi, il Comitato Regionale Campania, con la collaborazione del C.R. Campania – S.G.S. e dei Comitati Provinciali di competenza territoriale, indice ed organizza i Corsi per Dirigenti Sportivi 2005 / 2006. In conformità al relativo Regolamento ufficiale, la quota d’iscrizione (come dall’art. 18 del Regolamento, che sarà pubblicato in allegato ad un successivo Comunicato Ufficiale) è stata contenuta, anche per il corrente anno sportivo, in euro 52=(cinquantadue). La quota d’iscrizione è comprensiva delle pubblicazioni e dispense, di un gadget-souvenir, specifico del Corso (nel senso che sarà distribuito esclusivamente a coloro che saranno stati ammessi alle tesine finali e le avranno compilate) e di ogni altro onere didattico-organizzativo. È riservata alle società di appartenenza dei candidati, del C.R. Campania – L.N.D. e del C.R. Campania – S.G.S., la facoltà di assolvere alla quota d’iscrizione mediante addebito sul conto, con le modalità di cui all’art. 18 del Regolamento. Gli iscritti di sesso femminile e gli studenti uditori (di cui all’art. 20 del Regolamento) sono esentati dalla quota d’iscrizione. I Corsi, relativi all’anno sportivo 2005/2006, saranno organizzati presso le Facoltà di Giurisprudenza dei seguenti Atenei della Campania: Università degli Studi “Federico II” di Napoli, con sede in Napoli, per i dirigenti delle società di Napoli e provincia; Seconda Università degli Studi di Napoli, per i dirigenti delle società di Caserta e provincia; come già indicato, Università degli Studi di Salerno, con sede a Fisciano (Salerno), per i dirigenti delle società delle province di Salerno e di Avellino (per l’esattezza: nell’Aula 2 della Facoltà di Giurisprudenza); Università del Sannio, con sede a Benevento, per i dirigenti delle società della provincia di Benevento e per quelli dei Comuni vicini della provincia di Avellino. La partecipazione ai Corsi, pur essendo essi rispettivamente finalizzati, per motivi logistici, ai dirigenti di società delle province innanzi specificate, è aperta anche a quelli delle altre province della Campania. Ai Corsi possono partecipare i dirigenti di società della L.N.D. (di Calcio a undici, di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile) e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, che, alla data d’inizio del rispettivo Corso, abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e possiedano gli altri specifici requisiti, di cui all’art. 12 del Regolamento. Possono, altresì, prendere parte ai Corsi, in qualità di uditori (previa compilazione e sottoscrizione della domanda d’iscrizione, da formalizzare esclusivamente mediante l’apposito modello), gli studenti iscritti presso un’Università degli Studi della Campania, come dal già richiamato art. 20 del Regolamento. Il numero dei relativi ammessi è stabilito da un minimo di quindici ad un massimo di novanta, come dall’art. 5 del Regolamento. Ogni singolo Corso è articolato in dieci giorni di svolgimento. Di seguito, vengono richiamate, in sintesi, le prescrizioni di cui al Regolamento ufficiale e le informazioni essenziali, relative ai Corsi 2005/2006: • periodicità delle lezioni: in sequenza continuativa, un giorno per ogni settimana, per dieci settimane consecutive (il venerdì per il Corso di Salerno – Avellino; in via di previsione: il lunedì per il Corso di Napoli; il martedì per il Corso di Caserta; il mercoledì per il Corso di Benevento); • periodo di svolgimento: per il Corso di Salerno – Avellino, la data di inizio è rinviata a venerdì 24 febbraio p.v.; per gli altri Corsi, nel rispetto del calendario, che sarà successivamente pubblicato sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – L.N.D., del C.R. Campania – S.G.S. e dei Comitati Provinciali di competenza territoriale; • orario delle lezioni: n. 3 (tre) ore, per ogni giorno di Corso, per un totale di trenta ore, comunque negli orari pomeridiani: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per il Corso di Salerno; dalle ore 15.00 / 16.30 alle ore 18.00 / 19.30 per gli altri Corsi; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 116 • argomenti, materie e discipline: come dall’art. 10 del Regolamento, che indica anche la durata orientativa di ogni singolo argomento (o materia, o disciplina); • ore consentite di assenza: alle tesine finali non saranno ammessi i candidati che siano risultati assenti per un totale complessivo, che ecceda il limite massimo di sei ore (art. 22 del Regolamento). In ordine alle domande di ammissione / riammissione al rispettivo Campionato di categoria superiore, nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D., con riferimento ad ogni singola società istante, in conformità a quanto costantemente, negli anni addietro, precisato sul Comunicato Ufficiale del C.R., con conferma anche sul Comunicato Ufficiale del C.R., n. 1 del 1° luglio 2005, alla pag. 3 ed alla pag. 7, si ribadisce (art. 24 del Regolamento) che: a) saranno tenuti in considerazione tutti i Corsi tenuti in precedenza (ossia, i trentasette Corsi a partire dalla stagione sportiva 1994/’95, oltre a quello della stagione sportiva 1992/’93), nonché i Corsi organizzati e conclusi entro il 30 giugno 2006 (o, comunque, entro il giorno precedente la presentazione – a condizione che rientri nei termini temporali prescritti – della relativa domanda di ammissione / riammissione). Al fine del computo di cui innanzi, saranno valide le indicazioni, relative ai partecipanti ai Corsi ed alle rispettive società, di appartenenza all’atto della partecipazione al Corso di riferimento, già pubblicate sui Comunicati Ufficiali di questo C.R. e che, per i Corsi 2005/2006, saranno parimenti pubblicate sui Comunicati medesimi; b) con decorrenza dalla stagione sportiva 2000/2001 (ossia, dal 1° luglio 2000), è entrata in vigore ed è stata applicata (e lo sarà per i prossimi anni sportivi) la penalità di punti 10(dieci), per la mancata partecipazione – alla data del deposito della relativa domanda – con almeno un dirigente, ai Corsi per Dirigenti Sportivi, di cui alla precedente lettera a); c) con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003 (ossia, dal 1° luglio 2002), è entrato in vigore ed è stato attribuito (e lo sarà per i prossimi anni sportivi) un bonus, nella misura di punti 3(tre), a favore di ogni singola società che – alla data del deposito della relativa domanda – avrà partecipato, con almeno tre diversi dirigenti, ai Corsi in argomento, non esclusi quelli del corrente anno sportivo 2005/2006 e quelli che saranno organizzati nelle prossime stagioni sportive; d) il C.R. Campania – L.N.D. sta valutando l’opportunità (la relativa, eventuale determinazione in positivo sarà pubblicata, sul Comunicato Ufficiale, in data antecedente la prima gara ufficiale di Campionato dell’anno sportivo 2006/2007) di attribuire, con decorrenza dall’anno sportivo 2006/2007 (ossia, dal 1° luglio 2006), un ulteriore bonus, nella misura di punti 1(uno) punto, per ogni diverso dirigente, oltre l’indicato limite di tre; e) come per le recenti stagioni sportive, anche nel 2005/2006 saranno indetti, come già segnalato in precedenza, almeno altri tre Corsi, oltre a quello di Salerno – Avellino; f) a richiesta di almeno quindici società per ogni singolo Corso – formalizzata anche a mezzo fax, con timbro e firma dei rispettivi Presidenti e con la precisa indicazione della sede proposta per il Corso (nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Regolamento) – saranno indetti Corsi zonali. Per i dettagli esplicativi (relativi alla penalità ed ad ogni singolo bonus, di cui innanzi), si veda anche la parte conclusiva dell’art. 24 del Regolamento. REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE Dal 2 novembre u.s. è attivo il Registro delle Associazioni e delle società sportive dilettantistiche, gestito in forma telematica dal C.O.N.I. attraverso il sito ufficiale (www.coni.it). Ogni società/associazione riceverà un codice di identificazione, che potrà apporre sulla carta intestata e sul timbro sociale in aggiunta alla matricola federale. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 117 Sul C.U. n. 24 del 9 marzo u.s. del C.P. Avellino, è stata pubblicata la circolare n. 15 del CONI, atta a definire una linea operativa unitaria per l’aggiornamento del Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AVELLINO 1° TROFEO “ COPPA IRPINIA “ Ad integrazione di quanto già pubblicato sul C.U. n. 29 del 13 aprile 2006, si riportano le preclusioni alla partecipazione e le ulteriori modalità di svolgimento: PRECLUSIONI: Sono precluse dalla partecipazione al 1° Trofeo “COPPA IRPINIA”, le società che: - Pur avendone diritto, risultano contabilmente in saldo passivo; - Le squadre riserve (squadra B). MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Le società avente diritto alla partecipazione dovranno obbligatoriamente confermare la propria adesione entro la data che verrà in seguito comunicata: - In caso di rinuncia da parte di società aventi diritto, saranno ammesse al torneo le società che ne faranno formale richiesta; - Per l’ammissione delle società, non aventi diritto, ma che hanno prodotto formale richiesta di partecipazione, si prenderanno in considerazione, nell’ordine: a) Le tre quinte classificate già escluse, per il criterio del quoziente punti; b) Le seste classificate, scelte sempre con il criterio del quoziente punti; c) Le settime, ottave, ……. etc. classificate, scelte sempre con il criterio del quoziente punti; RINUNCIA A GARA Nel caso di rinuncia da parte di una società alla disputa della gara (in qualsiasi fase del Torneo): a) Si qualificherà al turno successivo la società già designata ad incontrarla; b) Alla societa’ rinunciataria sarà preclusa ogni possibilità di prosieguo al Torneo e sara’ inflitta un’ ammenda di € 150,00 (centocinquanta). ULTERIORI COMUNICAZIONI, IL REGOLAMENTO DEFINITIVO E GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SOCIETA’, SARANNO COMUNICATI SUI C.U. SUCCESSIVI. RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA Si richiama l’attenzione delle società sul testo del C.U. della F.I.G.C. n. 159/A del 3 febbraio u.s., relativo all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti. Al riguardo, anche ad evitare il ripetersi di erronee interpretazioni, si specifica che le relative giornate di gara, anche residuali, sono le seguenti per i rispettivi Campionati: TERZA CATEGORIA 25ª giornata, in calendario il 7 maggio 2006 (GIRONI “D”, “F”, “G”); 26ª giornata, in calendario il 21 maggio 2006 (GIRONI “D”, “F”, “G”). RECUPERI Si pubblicano le gare di recupero che il C.P. Avellino, nel rispetto della prescrizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2005, pag. 52, ha disposto, come segue, per mercoledì 10 maggio 2006, con inizio alle ore 17.00 (salvo diversa indicazione): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 118 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA REAL TORCHIATI LA LONGOBARDA LA SEGRETISSIMA MELITESE Campo Campo MONTORO SUPERIORE GUARDIA DEI LOMBARDI Modifiche al programma gare del 7/05/2006 Si pubblicano, di seguito, i calendari completi delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue: ventiinuesima giornata del Campionato Provinciale di Terza categoria (GIRONI “D”, “F”, “G”). Tutte le gare si disputeranno domenica 7 maggio p.v., ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione SAB, da leggere sabato 6 maggio p.v. Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state evidenziate in neretto. L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di comunicazione ufficiale. CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA – 25ª GIORNATA - GARE DEL 7/05/2006 GIRONE “D” COSMOS DEPORTIVO SOLOFRA LA SEGRETISSIMA MOVIDA SAN MICHELE UNDER VILLA FALCHI ROSSI B REAL TORCHIATI SAN VITO MONTORO ATL. BANZANO ROYAL CALCIO CALIANO REAL SAN FELICE B MONTORO SUPERIORE PRATOLA SERRA “COMUNALE” MONTORO INFERIORE “COMUNALE” MONTORO INFERIORE SAN MICHELE DI SERINO SAN MICHELE DI SERINO DOM. SAB. DOM. DOM. DOM. DOM. 08.30 FED FED 09.00 08.30 10.30 BONITO SANTA BARBARA GI.FRA. MONTECALVO CARPIGNANO SP. GROTTA SAVIGNANESE MIRABELLA ECLANO MIRABELLA ECLANO MIRABELLA ECLANO GROTTAMINARDA BONITO CASALBORE SAB. SAB. DOM. DOM. DOM. DOM. 19.30 FED 18.00 10.30 FED FED TREVICO SAN SOSSIO BARONIA SP. EVER GREEN CARIFE B REAL SANT’ANDREA ROCCA SAN FELICE AQUILONIA VILLAMAINA CARIFE GUARDIA DEI LOMBARDI FRIGENTO FRIGENTO SAB. SAB. SAB. DOM. DOM. SAB. FED FED FED FED 10.30 FED GIRONE “F” CALORE CALCIO DOTOLO CALCIO MADONNA DELLE GRAZIE PIANI GROTTA REAL BONITO SP. CASALBORE GIRONE “G” AQUILONIA ASTON VILLAMAINA CASTEL BARONIA LA LONGOBARDA P.A. “R. PASCUCCI” PILA AI PIANI RISULTATI GARE DEL 30 APRILE 2006 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “ D “ ATL. BANZANO FALCHI ROSSI B REAL SAN FELICE B REAL TORCHIATI ROYAL CALCIO CALIANO SAN VITO MONTORO - DEPORTIVO SOLOFRA MOVIDA LA SEGRETISSIMA SAN MICHELE UNDER VILLA MURETTO 04 3-0 0-0 0-3 1-0 NP 3-2 GIRONE “ F “ BONITO CARPIGNANO GI.FRA. MONTECALVO SANTA BARBARA SAVIGNANESE - SP. CASALBORE PASSO ECLANO DOTOLO CALCIO CALORE CALCIO REAL BONITO NP 1-1 1-0 1-1 0-3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 119 SP. GROTTA - PIANI GROTTA 0-7 GIRONE “ G “ CARIFE B REAL S. ANDREA ROCCA SAN FELICE S. SOSSIO BARONIA SP. EVER GREEN TREVICO - MELITESE LA LONGOBARDA P.A. “R. PASCUCCI” PILA AI PIANI ASTON VILLAMAINA CASTEL BARONIA 2-0 1-1 5-1 7-1 1-3 1-4 RITARDI RECUPERI GARE DEL 29/03/2006 LA LONGOBARDA - MELITESE NDAA - ATLANTIS NP ATL. LUOGOSANO 1-1 - UNDER VILLA LA SEGRETISSIMA 1-0 NDAA - SP. AVELLA SP. QUADRELLE REAL MONTEFORTE ROTONDI SOCCER ALTIRPINIA REAL SAN FELICE B ATL. BANZANO LAPIO SPORT S. ANGELO ALL’ESCA SAN MANGO ATL. LUOGOSANO SP. VENTICANO GI.FRA. MONTECALVO MADONNA DELLE GRAZIE SAVIGNANESE BONITO TREVICO AQUILONIA ROCCA SAN FELICE RITARDI GARE DEL 2/04/2006 S. MICHELE SERINO RITARDI RECUPERI GARE DEL 5/04/2006 SAN MANGO - RITARDI RINVIO GARE DEL 8/04/2006 ATL. BANZANO REAL TORCHIATI RITARDI GARE DEL 23/04/2006 IL MANDAMENTO VISCIANO FIESTA SANTA PAOLINA SP. MONTEFREDANE ATLANTIS MURETTO 04 SAN MICHELE MONTEMILETTO REAL SAN MANGO SAN POTITO B SP. CLUB NUSCO VIRTUS VOLTURARA CALORE CALCIO DOTOLO CALCIO PIANI GROTTA REAL BONITO ASTON VILLAMAINA CASTEL BARONIA LA LONGOBARDA 4-0 2-1 3-0 5-1 1-7 2-0 0-4 5-1 NP 0-2 0-2 5-0 3-2 2-0 7-1 1-0 9-2 4-5 1-5 GIUSTIZIA SPORTIVA Delibere del Giudice Sportivo GARA SAN MANGO SUL CALORE / ATLETICO LUOGOSANO DEL 05/04/2006 Il G.S., sciogliendo la riserva di cui al c.u. n°31 del 27/04/06, letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto, rileva che lo stes so è infondato. La società reclamante si duole che il ddg, nel corso degli adempimenti preliminari alla gara, abbia omesso di effettuare il --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 120 riconoscimento del calciatore della soc.Atl.Luogosano inserito in distinta col n°8 signor Ferrante Nicola, perchè privo di documento di identificazione. Orbene, dagli atti ufficiali di gara, nonchè dalla lettura del supplemento di rapporto è emerso, senza ombra di dubbio, che l'arbitro, prima dell'inizio della gara, ha regolarmente identificato il calciatore contraddistinto col n°8, signor Ferrante Nicola, attraverso regolare documento di riconoscimento (patente di guida n°AV110068M) i cui dati sono stati erroneamente trascritti sulla distinta in corrispondenza del rigo n°7, riferito ad altro calciatore (Coppola Mathew Robert) riconosciuto, invece, con tessera FIGC n°5106008. La circostanza che la variazione apportata con l'apposizione di una freccia sulla distinta di gara consegnata al ddg non sia stata riportata anche su quella della soc. US San Mango non ha influito sul regolare svolgimento della gara, ma comporta solo l'applicazione di una ammenda a carico della società ospite. PQM, DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la relativa tassa alla società reclamante. GARA SANTA PAOLINA / REAL MONTEFORTE DEL 23/04/2006 Il G.S. letto il referto arbitrale, rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l'assenza della società Real Monteforte Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 NOIF, D E L I B E R A di infliggere alla società Real Monteforte la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché 1 punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di E 55,00 relativa alla prima rinuncia. Di fare obbligo alla soc.Real Monteforte di versare in favore della società Santa Paolina la somma di E 60,00, quale indennizzo per mancato incasso. GARA ASTON VILLAMAINA / TREVICO DEL 22/04/2006 Il G.S., letto il referto arbitrale, rileva che la società Trevico iniziava la gara con 11 unità e che nel corso della stessa, dopo la espulsione di un proprio calciatore, altri quattro atleti erano costretti ad abbandonare il campo per infortunio, per cui il ddg interrompeva definitivamente la gara per inferiorità numerica della società ospite. Tanto premesso, in applicazione dell'art. 12 C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Trevico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 - 9 (acquisito sul campo). Per i provvedimenti disciplinari si rinvia alla camicia di gara. Provvedimenti Disciplinari In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. GARE DEL 5/ 4/2006 A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 15,00 ATLETICO LUOGOSANO Per errata compilazione della distinta di gara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 121 A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SETTE GARE FAELLA TEODORO (SAN MANGO SUL CALORE) Perchè, in dissenso ad una decisione tecnica del ddg, abbandonava la propria porta e, dopo aver percorso tutto il campo, si avventava contro lo stesso spingendolo col petto, offendendolo e minacciandolo gravemente. A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr SIBILIA MANUEL (SAN MANGO SUL CALORE) AMMONIZIONE V infr DI GREGORIO LUIGI AMMONIZIONE II infr TODISCO GERARDO CATINO RAFFAELE GARE DEL (ATLETICO LUOGOSANO) (ATLETICO LUOGOSANO) (SAN MANGO SUL CALORE) 9/ 4/2006 A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 115,00 REAL MONTEFORTE (VEDI SENTENZA) Euro 15,00 SPORTING MONTEFREDANE Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica. Peraltro assente. Euro 15,00 VISCIANO FIESTA Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica. Peraltro assente. A CARICO DI MASSAGGIATORI AMMONIZIONE CON DIFFIDA MELUZIO ANTONIO (SPORTING CLUB NUSCO) A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE DE MASTRO RAFFAELE (SPORTING AVELLA) Perchè, dopo essere stato ammonito, ingiuriava e minacciava il ddg. SQUALIFICA PER DUE GARE PAOLUCCI FELICE SQUALIFICA PER UNA GARA (S.POTITO ULTRA sq.B) NAPOLITANO GIUSEPPE (VISCIANO FIESTA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 122 A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr DI GREGORIO GERARDO FERRANTE ANTONIO SILANO SERGIO DE MASTRO RAFFAELE ALTITORO GIOVANNI (ATLETICO LUOGOSANO) (ATLETICO LUOGOSANO) (S.POTITO ULTRA sq.B) (SPORTING AVELLA) (VIRTUS VOLTURARA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr SULLO ANTONIO LOMBARDI GIOVANNI CATINO RAFFAELE LORDI ANGELO (LAPIO SPORT) (MONTEMILETTO) (SAN MANGO SUL CALORE) (VISCIANO FIESTA) AMMONIZIONE VI infr DI GREGORIO LUIGI (ATLETICO LUOGOSANO) AMMONIZIONE V infr FINA CARLO (S.POTITO ULTRA sq.B) AMMONIZIONE II infr ZOINA ERMANDO FRONGILLO ALESSANDRO IULIANO GIUSEPPE (MONTEMILETTO) (S.POTITO ULTRA sq.B) (SPORTING CLUB NUSCO) AMMONIZIONE I infr MUSTO ANTONIO GIANNITTI DANIELE NATALE ANTONIO MONTELLA CARMINE MATTEO SATERIALE SERGIO GARE DEL (MONTEMILETTO) (SAN MANGO SUL CALORE) (SPORTING CLUB NUSCO) (SPORTING QUADRELLE) (SPORTING VENTICANO) 13/ 4/2006 A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 15,00 ATLETICO BANZANO Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica. Peraltro assente. A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL GAETA ANTONIO 12/ 5/2006 (ATLETICO BANZANO) A CARICO ASSISTENTI ARBITRO SQUALIFICA FINO AL NATELLA PIETRO 12/ 5/2006 (ATLETICO BANZANO) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 123 A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr PENNA LUCA (ATLETICO BANZANO) AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr DE MAIO EMILIANO (ATLETICO BANZANO) AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr DI LEO FRANCO AMMONIZIONE V infr LUCIANO ERMANNO AMMONIZIONE II infr CIRINO FILIPPO TROISI BENIAMINO MILONE ORAZIO GARE DEL (ATLETICO BANZANO) (ATLETICO BANZANO) (ATLETICO BANZANO) (ATLETICO BANZANO) (UNDER VILLA) 23/ 4/2006 A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 15,00 ASTON VILLAMAINA Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica. Peraltro assente. Euro 15,00 BONITO Per intemperanze di propri sostenitori verso tifosi avversari, che determinavano la sospensione precauzionale della gara per circa 8 minu ti. Euro 15,00 REAL BONITO Per intemperanze di propri sostenitori verso tifosi avversari, che determinavano la sospensione precauzionale della gara per circa 8 minu ti. Euro 15,00 SPORTING CALORE CALCIO Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica. Peraltro assente. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE IANNUZZO DAVIDE (MADONNA DELLE GRAZIE) Perchè, alla notifica del provvedimento di espulsione per offese al ddg, minacciava di colpirlo con uno schiaffo. SQUALIFICA PER DUE GARE PASSIFLORA ROCCO SQUALIFICA PER UNA GARA MESCE NICOLA ACCARDI GIACINTO GIOVAN (TREVICO) (AQUILONIA) (CASTEL BARONIA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 124 GAROFALO MAURIZIO (REAL BONITO) A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr DE CHIARA RAFFAELE TANGA PASQUALE (REAL SAN FELICE sq.B) (TREVICO) AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr CIPRIANO PIERLUCA (LA LONGOBARDA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr FIERRO LUCA DI MAIO MAURO ORCIUOLI FRANCO AMMONIZIONE V infr BLUNDO IGINO MUSTONE VINCENZO AMMONIZIONE II infr IACCHEO DANIELE MONTEMARANO MASSIMO AUFIERO RAFFAELE BARBATO FABIO ZULLO GENNARINO AMMONIZIONE I infr ACOCELLA CARMINE SCHENA ALFONSO DE SALVATORE GIULIO (GIFRA MONTECALVO) (MURETTO 04) (MURETTO 04) (GIFRA MONTECALVO) (REAL BONITO) (ASTON VILLAMAINA) (LA LONGOBARDA) (MURETTO 04) (REAL SAN FELICE sq.B) (SPORTING CALORE CALCIO) (LA LONGOBARDA) (PIANI GROTTA) (TREVICO) Delibere della Commissione Disciplinare DELIBERE DEL 19.04.2006 – DEPOSITATE IL 24.04.2006 Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Vincenzo Cirillo, avv. Giuseppina Guida, avv. Annassunta Napoletano, dott. Vincenzo Pisani, Componenti. RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA AVELLANA / VISCIANO FIESTA DEL 29.12.05 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La Commissione Disciplinare, preso atto della decisione della Commissione d’Appello Federale della F.I.G.C., di cui al Comunicato Ufficiale n. 36/C del 17.02.06, con la quale è stata annullata la delibera di questa C.D., pubblicata sul C.U. n. 60 del 19.01.06, pag. 1367, del C.R. Campania, “con rinvio degli atti… per l’esame del merito del reclamo proposto dalla S.S.C. Visciano Fiesta”, rileva: con atto sinteticamente articolato in ventitré righe, delle quali una soltanto (“seppure gli stessi non avessero alcun titolo per prendervi parte”) di motivazione ed un’altra di riferimento alla norma (art. 12, comma 5, lettera a, C.G.S.), della quale veniva chiesta l’applicazione, la società Visciano Fiesta aveva proposto a questa C.D. reclamo in ordine alla gara richiamata in epigrafe. Questa C.D., con la delibera citata in premessa, aveva dichiarato inammissibile il reclamo medesimo, ai sensi dell’art. 29, commi 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, “in quanto redatto in forma assolutamente generica e privo di doglianze circostanziate”. Con atto articolato in cinque facciate di testo, fitto sotto il profilo del --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 125 corpo del carattere e denso di descrizioni in fatto e motivazioni in diritto, la reclamante Visciano Fiesta ha impugnato, presso la Commissione d’Appello Federale, la cennata delibera di questa C.D. Nel testo di questo ricorso di seconda istanza, la società Visciano Fiesta ha, in primo luogo, indicato espressamente il motivo, in ragione del quale essa riteneva che la posizione, agli effetti del tesseramento, di uno dei calciatori, di cui al suo stesso reclamo di prima istanza (Gaglione Sebastiano, nato l’1.08.1980), non fosse regolare, in quanto egli “risulta essere tesserato per altra società, precisamente la società denominata A.P. Avella, che disputa il campionato di Seconda Categoria”. Inoltre, sempre in questo ricorso di seconda istanza, la società Visciano Fiesta ha precisato di ritenere di aver espresso una “doglianza circostanziata”, attraverso l’espressione “seppur gli stessi non avessero alcun titolo per prendervi parte”, nonché di aver indicato la norma del Codice di Giustizia Sportiva violata dalla società controparte: l’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., qualificando come “doglianza assolutamente circostanziata” tale richiamo normativo. La società ricorrente, infine, ha citato il testo della norma innanzi segnalata (“la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati, o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”), assumendo che il mero richiamo letterale - contenuto nel testo del suo reclamo di prima istanza – alla carenza di titolo per prendere parte alla gara configurasse indicazione sufficiente, al fine che questa C.D. individuasse nella posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, il riferimento della reclamante. La vicenda in esame attiene ad una dibattuta questione, in ordine alla quale questa C.D. (che ha più volte ribadito la propria attenzione agli aspetti di sostanza, nel presupposto che tale cura nei confronti degli aspetti sostanziali, riferita a situazioni di natura sportiva, sia assolutamente doverosa) ha dovuto necessariamente, tuttavia, tenere conto, in via preliminare, degli aspetti formali, che precludono l’esame dei reclami nel loro merito. In specie, il dettato del comma 6 dell’art. 29 C.G.S. (“I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”) era stato da questa C.D. ritenuto assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, a maggior ragione nella constatazione che la società reclamante non aveva specificato se i quattro calciatori (Brandolino Giuseppe, n. 15.07.75; Gaglione Sebastiano, n. l’1.08.80; Gaglione Sebastiano, n. 14.02.85; Picciocchi Stefano, n. 13.11.73), indicati nel suo reclamo di prima istanza, non avessero titolo per prendere parte alla gara in ragione di posizione irregolare agli effetti disciplinari, o agli effetti del tesseramento. Questa C.D. aveva, altresì, ritenuto assolutamente generica l’indicazione, stringata e tacitiana (“non avessero alcun titolo”), utilizzata, senza alcuna specifica precisazione, dalla società reclamante. Si consideri, al riguardo, anche a voler prescindere da ogni considerazione in ordine all’onere della prova (che, per indiscusso principio giuridico, incombe ei qui dicit, ossia a carico di chi accusa), che l’omissione, da parte della società reclamante, di indicazioni specifiche in ordine all’effettiva motivazione di una qualsivoglia, pretesa posizione irregolare di un calciatore, potrebbe comportare – se si accedesse alla tesi della reclamante – a carico di questa C.D. e degli uffici del C.R. Campania, una ricerca sconfinata, in quanto una posizione irregolare può riguardare anche una squalifica, lontana nel tempo, inflitta da un organo di giustizia sportiva a sua volta lontano, nello spazio, dal C.R. Campania medesimo. Non a caso, la diuturna giurisprudenza sportiva, che precede la vicenda in esame, attestava che alle società reclamanti fosse richiesto un obbligo di diligenza, da esercitare quantomeno attraverso l’indicazione (espressa e specifica) della doglianza, in ragione della quale venisse invocata l’applicazione della norma, che prescrive la punizione sportiva, della perdita della gara, a carico della società controparte. Questa C.D. prende atto, mediante la decisione della C.A.F. in argomento, dell’evoluzione della giurisprudenza sportiva (la cui massima espressione è senza dubbio da individuare, per l’appunto, nelle decisioni e nelle motivazioni della Commissione d’Appello Federale), orientata nel senso della massima attenzione (assorbente ogni altra considerazione preliminare e formale) per gli aspetti sostanziali. A tale riguardo, successivamente alla decisione della C.A.F., che costituisce il presupposto ineludibile di questa delibera, questa C.D. ha, in ossequio alla prescrizione della medesima Commissione d’Appello Federale, formalizzato la richiesta di verifica, da parte del competente Ufficio del C.R. Campania, della posizione (dei quattro nominati calciatori della società Avellana), agli effetti del tesseramento. Dalla nota di riscontro dell’Ufficio Tesseramento medesimo, è risultata regolare la posizione del calciatore Brandolino Giuseppe; sono risultate, viceversa, irregolari: la posizione del calciatore Gaglione Sebastiano, n. 1.08.90, tesserato a favore della società Avella, come indicato dalla reclamante alla C.A.F.; le posizioni dei calciatori Gaglione Sebastiano, n. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 126 14.02.85, e Picciocchi Stefano, n. 23.11.73, entrambi risultati non tesserati, a favore della società Avellana, alla data di disputa della gara in esame. Tanto premesso, in conformità a quanto disposto dalla C.A.F., con la sua decisione già richiamata, questa C.D., decidendo nel merito del reclamo proposto dalla società Visciano Fiesta, in ordine alla gara indicata in epigrafe DELIBERA in accoglimento del reclamo, di infliggere, a carico della società Avellana, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; ordina annullarsi, mediante corrispondente riaccredito, l’addebito (disposto con la delibera pubblicata sul C.U. n. 60 del 19.01.06 del C.R. Campania) della tassa reclamo a carico della società Visciano Fiesta. Seduta del 24.04.2006 Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Luigi Paolo Giella, dott. Michelangelo Liguori, Componenti. RECLAMO S.SOSSIO BARONIA – GARA S.SOSSIO BARONIA / SP.EVER GREEN DEL 23.2.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. La società San Sossio ha proposto reclamo lamentando la posizione irregolare, per assoluta insussistenza del relativo tesseramento, di tutti i calciatori inseriti in distinta della società Sp. Ever Green Vallata, nonché dell’assistente di parte dell’arbitro. Dall’esame della documentazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, si rileva che il sig. Cuoco Gerardo (che, in occasione della gara, ha svolto le funzioni di assistente di parte) è tesserato per la società Sp. Ever Green dal 24.2.2006 (ovvero, da data successiva a quella di disputa della gara in esame, per cui la sua utilizzazione, nella gara in parola, quale assistente di parte dell’arbitro – funzione che è assimilata ed equiparata alla partecipazione di un calciatore alla gara – è da considerare illegittima, sotto il profilo della vigente normativa del Codice di Giustizia Sportiva). Risultano, altresì, non tesserati, a favore della predetta società Sp. Ever Green Vallata, i calciatori Flammia Raimondo, Albano Antonio e Forgione Giovanni, i quali non avevano, quindi, titolo per partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società Sporting Ever Green Vallata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata. RECLAMO SANTA BARBARA – GARA SAVIGNANESE / S.BARBARA DEL 5.03.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, i calciatori Labbruzzo Guerino, nato il 7.12.1986 (tesserato, a favore della società Savignanese, con decorrenza dal 5.11.2004), Tarantino Luca, nato il 16.4.1982 (dal 10.03.2006) e Popolo Domenico, nato il 9.01.1985 (dal 3.11.2005), risultano regolarmente tesserati per la società Savignanese, da data antecedente il giorno di disputa della gara, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; di disporre l’addebito della relativa tassa, non versata, sul conto della società Santa Barbara. RECLAMO VIRTUS VOLTURARA – GARA ASI TORRICELLA / VIRTUS VOLTURARA DEL 25.02.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, il calciatore Cardillo Antonio, nato il 22.6.1979 non risulta tesserato a favore della società ASI Torricella, per cui la sua partecipazione alla gara è da giudicare in posizione irregolare. Viceversa, i calciatori Bosco Vincenzo, Musto Giuseppe e Manganello Ciriaco E. risultano tesserati per la società ASI Torricella da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame, rispettivamente dal 4.11.2005 i primi due e dal --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 127 13.11.2005 il terzo nominato, per cui la loro partecipazione alla gara è da considerare legittima. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società ASI Torricella, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata. RECLAMO MELITESE – GARA MELITESE / CARIFE B DEL 21.1.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Melitese per la gara in epigrafe, relativo alla posizione dei calciatori Bardaro Pasquale, nato il 14.6.1976, Lodise Emilio, nato il 27.05.1984 e Pelullo Francesco, nato il 31.03.1983, della società Carife B, rileva che il reclamo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso la segreteria del C.R. Campania, risulta quanto segue: alla data della gara, di cui al reclamo in esame, il calciatore Bardaro Pasquale aveva disputato nove gare, sulle undici disputate dalla prima squadra della società medesima, che partecipa al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2005/2006; Lodise Emilio, dieci su undici; Pelullo Francesco, dieci su undici. I nominati calciatori, di conseguenza, hanno violato la prescrizione di cui all’art. 34, comma 1, N.O.I.F., la quale obbliga le società, partecipanti con più squadre a campionati diversi, ad utilizzare, nelle gare del campionato di categoria inferiore (che, per la società Carife, è quello della gara di cui al reclamo in esame), calciatori che, nella stagione in corso, abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria inferiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle disputate. Di conseguenza, sulla base del combinato disposto tra il richiamato art. 34, comma 1, N.O.I.F., e l’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in argomento è da considerare senza titolo. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Melitese, di infliggere alla società Carife B, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata. Pubblicato in AVELLINO ed affisso all’albo del C.P. AVELLINO il 4/05/2006 Il Segretario Giuseppe Della Rocca Il Presidente Michele Salza --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006 Pagina 128