Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO PROVINCIALE DI AVELLINO
Tel. 082531087
FAX 0825780011
Sito Internet: www.figcavellino.it
e-mail: [email protected]
Stagione Sportiva 2005/2006
Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Comunicazioni del Comitato Regionale
ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA – LIBRETTO SANITARIO DELL’ATLETA
Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 4 novembre u.s. del C.R. Campania, la Giunta
Regionale della Campania ha istituito il Libretto Sanitario dell’atleta, che sarà disponibile presso le
AA.SS.LL. di competenza territoriale dal 2 gennaio 2006.
Le società sono invitate a sensibilizzare gli atleti affinchè si rechino presso la propria A.S.L. di residenza
con i modelli, debitamente compilati in tutte le parti, che sono stati pubblicati in allegato al Comunicato
Ufficiale n. 12 del 15 dicembre u.s. del C.P. Avellino:
- Modello “A”: per il ritiro del libretto sanitario;
- Modello “B”: per la richiesta di visita medica.
Si precisa che i minori dovranno essere accompagnati da uno dei genitori.
Si invitano, altresì, le società a segnalare, a questo Comitato, le eventuali A.S.L. che ne siano
sfornite, per sollecitare la Regione Campania a provvedere in merito.
TESSERAMENTO "CALCIATORI GIOVANI" E "NON PROFESSIONISTI"
Come già pubblicato alla voce “scadenze” del Sito Internet di questo C.R., le variazioni di
tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:
- calciatori "giovani dilettanti"
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di
svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2006;
- calciatori "non professionisti"
Il tesseramento dei calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di
svincolo) poteva essere richiesto fino al 31 marzo 2006 (ore 13.00) e quindi non è più consentito
per la corrente stagione sportiva.
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad
ogni effetto la decorrenza del tesseramento .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 115
SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SPORTIVI
CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2005 / 2006
Nell’ambito dell’attività della Scuola permanente di formazione dei dirigenti sportivi, il Comitato Regionale
Campania, con la collaborazione del C.R. Campania – S.G.S. e dei Comitati Provinciali di competenza
territoriale, indice ed organizza i Corsi per Dirigenti Sportivi 2005 / 2006.
In conformità al relativo Regolamento ufficiale, la quota d’iscrizione (come dall’art. 18 del Regolamento,
che sarà pubblicato in allegato ad un successivo Comunicato Ufficiale) è stata contenuta, anche per il
corrente anno sportivo, in euro 52=(cinquantadue).
La quota d’iscrizione è comprensiva delle pubblicazioni e dispense, di un gadget-souvenir, specifico del
Corso (nel senso che sarà distribuito esclusivamente a coloro che saranno stati ammessi alle tesine
finali e le avranno compilate) e di ogni altro onere didattico-organizzativo.
È riservata alle società di appartenenza dei candidati, del C.R. Campania – L.N.D. e del C.R. Campania
– S.G.S., la facoltà di assolvere alla quota d’iscrizione mediante addebito sul conto, con le modalità di
cui all’art. 18 del Regolamento.
Gli iscritti di sesso femminile e gli studenti uditori (di cui all’art. 20 del Regolamento) sono esentati
dalla quota d’iscrizione.
I Corsi, relativi all’anno sportivo 2005/2006, saranno organizzati presso le Facoltà di Giurisprudenza dei
seguenti Atenei della Campania: Università degli Studi “Federico II” di Napoli, con sede in Napoli, per
i dirigenti delle società di Napoli e provincia; Seconda Università degli Studi di Napoli, per i dirigenti
delle società di Caserta e provincia; come già indicato, Università degli Studi di Salerno, con sede a
Fisciano (Salerno), per i dirigenti delle società delle province di Salerno e di Avellino (per l’esattezza:
nell’Aula 2 della Facoltà di Giurisprudenza); Università del Sannio, con sede a Benevento, per i
dirigenti delle società della provincia di Benevento e per quelli dei Comuni vicini della provincia di
Avellino. La partecipazione ai Corsi, pur essendo essi rispettivamente finalizzati, per motivi logistici, ai
dirigenti di società delle province innanzi specificate, è aperta anche a quelli delle altre province della
Campania.
Ai Corsi possono partecipare i dirigenti di società della L.N.D. (di Calcio a undici, di Calcio a Cinque e
di Calcio Femminile) e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, che, alla data d’inizio del
rispettivo Corso, abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e possiedano gli altri specifici requisiti, di cui
all’art. 12 del Regolamento.
Possono, altresì, prendere parte ai Corsi, in qualità di uditori (previa compilazione e sottoscrizione della
domanda d’iscrizione, da formalizzare esclusivamente mediante l’apposito modello), gli studenti iscritti
presso un’Università degli Studi della Campania, come dal già richiamato art. 20 del Regolamento.
Il numero dei relativi ammessi è stabilito da un minimo di quindici ad un massimo di novanta, come
dall’art. 5 del Regolamento. Ogni singolo Corso è articolato in dieci giorni di svolgimento.
Di seguito, vengono richiamate, in sintesi, le prescrizioni di cui al Regolamento ufficiale e le informazioni
essenziali, relative ai Corsi 2005/2006:
• periodicità delle lezioni: in sequenza continuativa, un giorno per ogni settimana, per dieci
settimane consecutive (il venerdì per il Corso di Salerno – Avellino; in via di previsione: il lunedì
per il Corso di Napoli; il martedì per il Corso di Caserta; il mercoledì per il Corso di Benevento);
• periodo di svolgimento: per il Corso di Salerno – Avellino, la data di inizio è rinviata a venerdì 24
febbraio p.v.; per gli altri Corsi, nel rispetto del calendario, che sarà successivamente pubblicato sul
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – L.N.D., del C.R. Campania – S.G.S. e dei Comitati
Provinciali di competenza territoriale;
• orario delle lezioni: n. 3 (tre) ore, per ogni giorno di Corso, per un totale di trenta ore, comunque
negli orari pomeridiani: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per il Corso di Salerno; dalle ore 15.00 /
16.30 alle ore 18.00 / 19.30 per gli altri Corsi;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 116
• argomenti, materie e discipline: come dall’art. 10 del Regolamento, che indica anche la durata
orientativa di ogni singolo argomento (o materia, o disciplina);
• ore consentite di assenza: alle tesine finali non saranno ammessi i candidati che siano risultati
assenti per un totale complessivo, che ecceda il limite massimo di sei ore (art. 22 del Regolamento).
In ordine alle domande di ammissione / riammissione al rispettivo Campionato di categoria
superiore, nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D., con riferimento ad ogni singola società istante, in
conformità a quanto costantemente, negli anni addietro, precisato sul Comunicato Ufficiale del C.R., con
conferma anche sul Comunicato Ufficiale del C.R., n. 1 del 1° luglio 2005, alla pag. 3 ed alla pag. 7, si
ribadisce (art. 24 del Regolamento) che:
a)
saranno tenuti in considerazione tutti i Corsi tenuti in precedenza (ossia, i trentasette Corsi a partire
dalla stagione sportiva 1994/’95, oltre a quello della stagione sportiva 1992/’93), nonché i Corsi
organizzati e conclusi entro il 30 giugno 2006 (o, comunque, entro il giorno precedente la
presentazione – a condizione che rientri nei termini temporali prescritti – della relativa domanda di
ammissione / riammissione). Al fine del computo di cui innanzi, saranno valide le indicazioni, relative
ai partecipanti ai Corsi ed alle rispettive società, di appartenenza all’atto della partecipazione al
Corso di riferimento, già pubblicate sui Comunicati Ufficiali di questo C.R. e che, per i Corsi
2005/2006, saranno parimenti pubblicate sui Comunicati medesimi;
b) con decorrenza dalla stagione sportiva 2000/2001 (ossia, dal 1° luglio 2000), è entrata in vigore ed
è stata applicata (e lo sarà per i prossimi anni sportivi) la penalità di punti 10(dieci), per la mancata
partecipazione – alla data del deposito della relativa domanda – con almeno un dirigente, ai Corsi
per Dirigenti Sportivi, di cui alla precedente lettera a);
c)
con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003 (ossia, dal 1° luglio 2002), è entrato in vigore ed
è stato attribuito (e lo sarà per i prossimi anni sportivi) un bonus, nella misura di punti 3(tre), a
favore di ogni singola società che – alla data del deposito della relativa domanda – avrà partecipato,
con almeno tre diversi dirigenti, ai Corsi in argomento, non esclusi quelli del corrente anno sportivo
2005/2006 e quelli che saranno organizzati nelle prossime stagioni sportive;
d) il C.R. Campania – L.N.D. sta valutando l’opportunità (la relativa, eventuale determinazione in
positivo sarà pubblicata, sul Comunicato Ufficiale, in data antecedente la prima gara ufficiale di
Campionato dell’anno sportivo 2006/2007) di attribuire, con decorrenza dall’anno sportivo
2006/2007 (ossia, dal 1° luglio 2006), un ulteriore bonus, nella misura di punti 1(uno) punto, per
ogni diverso dirigente, oltre l’indicato limite di tre;
e)
come per le recenti stagioni sportive, anche nel 2005/2006 saranno indetti, come già segnalato in
precedenza, almeno altri tre Corsi, oltre a quello di Salerno – Avellino;
f)
a richiesta di almeno quindici società per ogni singolo Corso – formalizzata anche a mezzo fax, con
timbro e firma dei rispettivi Presidenti e con la precisa indicazione della sede proposta per il Corso
(nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Regolamento) – saranno indetti Corsi zonali.
Per i dettagli esplicativi (relativi alla penalità ed ad ogni singolo bonus, di cui innanzi), si veda anche la
parte conclusiva dell’art. 24 del Regolamento.
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Dal 2 novembre u.s. è attivo il Registro delle Associazioni e delle società sportive dilettantistiche,
gestito in forma telematica dal C.O.N.I. attraverso il sito ufficiale (www.coni.it).
Ogni società/associazione riceverà un codice di identificazione, che potrà apporre sulla carta intestata e
sul timbro sociale in aggiunta alla matricola federale.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 117
Sul C.U. n. 24 del 9 marzo u.s. del C.P. Avellino, è stata pubblicata la circolare n. 15 del CONI, atta
a definire una linea operativa unitaria per l’aggiornamento del Registro Nazionale Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche.
COMUNICAZIONI
DEL
COMITATO PROVINCIALE AVELLINO
1° TROFEO “ COPPA IRPINIA “
Ad integrazione di quanto già pubblicato sul C.U. n. 29 del 13 aprile 2006, si riportano le preclusioni alla
partecipazione e le ulteriori modalità di svolgimento:
PRECLUSIONI:
Sono precluse dalla partecipazione al 1° Trofeo “COPPA IRPINIA”, le società che:
- Pur avendone diritto, risultano contabilmente in saldo passivo;
- Le squadre riserve (squadra B).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Le società avente diritto alla partecipazione dovranno obbligatoriamente confermare la propria adesione entro
la data che verrà in seguito comunicata:
- In caso di rinuncia da parte di società aventi diritto, saranno ammesse al torneo le società che ne
faranno formale richiesta;
- Per l’ammissione delle società, non aventi diritto, ma che hanno prodotto formale richiesta di
partecipazione, si prenderanno in considerazione, nell’ordine:
a) Le tre quinte classificate già escluse, per il criterio del quoziente punti;
b) Le seste classificate, scelte sempre con il criterio del quoziente punti;
c) Le settime, ottave, ……. etc. classificate, scelte sempre con il criterio del quoziente punti;
RINUNCIA A GARA
Nel caso di rinuncia da parte di una società alla disputa della gara (in qualsiasi fase del Torneo):
a) Si qualificherà al turno successivo la società già designata ad incontrarla;
b) Alla societa’ rinunciataria sarà preclusa ogni possibilità di prosieguo al Torneo e sara’
inflitta un’ ammenda di € 150,00 (centocinquanta).
ULTERIORI COMUNICAZIONI, IL REGOLAMENTO DEFINITIVO E GLI ACCOPPIAMENTI DELLE
SOCIETA’, SARANNO COMUNICATI SUI C.U. SUCCESSIVI.
RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Si richiama l’attenzione delle società sul testo del C.U. della F.I.G.C. n. 159/A del 3 febbraio u.s.,
relativo all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva
per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali della Lega
Nazionale Dilettanti.
Al riguardo, anche ad evitare il ripetersi di erronee interpretazioni, si specifica che le relative giornate
di gara, anche residuali, sono le seguenti per i rispettivi Campionati:
TERZA CATEGORIA
 25ª giornata, in calendario il 7 maggio 2006 (GIRONI “D”, “F”, “G”);
 26ª giornata, in calendario il 21 maggio 2006 (GIRONI “D”, “F”, “G”).
RECUPERI
Si pubblicano le gare di recupero che il C.P. Avellino, nel rispetto della prescrizione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2005, pag. 52, ha disposto, come segue, per mercoledì 10 maggio 2006, con inizio alle
ore 17.00 (salvo diversa indicazione):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 118
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
REAL TORCHIATI
LA LONGOBARDA
LA SEGRETISSIMA
MELITESE
Campo
Campo
MONTORO SUPERIORE
GUARDIA DEI LOMBARDI
Modifiche al programma gare del 7/05/2006
Si pubblicano, di seguito, i calendari completi delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il
prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue:
 ventiinuesima giornata del Campionato Provinciale di Terza categoria (GIRONI “D”, “F”, “G”).
Tutte le gare si disputeranno domenica 7 maggio p.v., ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata
apposta l'indicazione SAB, da leggere sabato 6 maggio p.v.
Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di
campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state evidenziate in neretto.
L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di comunicazione ufficiale.
CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA – 25ª GIORNATA - GARE DEL 7/05/2006
GIRONE “D”
COSMOS
DEPORTIVO SOLOFRA
LA SEGRETISSIMA
MOVIDA
SAN MICHELE
UNDER VILLA
FALCHI ROSSI B
REAL TORCHIATI
SAN VITO MONTORO
ATL. BANZANO
ROYAL CALCIO CALIANO
REAL SAN FELICE B
MONTORO SUPERIORE
PRATOLA SERRA
“COMUNALE” MONTORO INFERIORE
“COMUNALE” MONTORO INFERIORE
SAN MICHELE DI SERINO
SAN MICHELE DI SERINO
DOM.
SAB.
DOM.
DOM.
DOM.
DOM.
08.30
FED
FED
09.00
08.30
10.30
BONITO
SANTA BARBARA
GI.FRA. MONTECALVO
CARPIGNANO
SP. GROTTA
SAVIGNANESE
MIRABELLA ECLANO
MIRABELLA ECLANO
MIRABELLA ECLANO
GROTTAMINARDA
BONITO
CASALBORE
SAB.
SAB.
DOM.
DOM.
DOM.
DOM.
19.30
FED
18.00
10.30
FED
FED
TREVICO
SAN SOSSIO BARONIA
SP. EVER GREEN
CARIFE B
REAL SANT’ANDREA
ROCCA SAN FELICE
AQUILONIA
VILLAMAINA
CARIFE
GUARDIA DEI LOMBARDI
FRIGENTO
FRIGENTO
SAB.
SAB.
SAB.
DOM.
DOM.
SAB.
FED
FED
FED
FED
10.30
FED
GIRONE “F”
CALORE CALCIO
DOTOLO CALCIO
MADONNA DELLE GRAZIE
PIANI GROTTA
REAL BONITO
SP. CASALBORE
GIRONE “G”
AQUILONIA
ASTON VILLAMAINA
CASTEL BARONIA
LA LONGOBARDA
P.A. “R. PASCUCCI”
PILA AI PIANI
RISULTATI GARE DEL 30 APRILE 2006
CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA
GIRONE “ D “
ATL. BANZANO
FALCHI ROSSI B
REAL SAN FELICE B
REAL TORCHIATI
ROYAL CALCIO CALIANO
SAN VITO MONTORO
-
DEPORTIVO SOLOFRA
MOVIDA
LA SEGRETISSIMA
SAN MICHELE
UNDER VILLA
MURETTO 04
3-0
0-0
0-3
1-0
NP
3-2
GIRONE “ F “
BONITO
CARPIGNANO
GI.FRA. MONTECALVO
SANTA BARBARA
SAVIGNANESE
-
SP. CASALBORE
PASSO ECLANO
DOTOLO CALCIO
CALORE CALCIO
REAL BONITO
NP
1-1
1-0
1-1
0-3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 119
SP. GROTTA
-
PIANI GROTTA
0-7
GIRONE “ G “
CARIFE B
REAL S. ANDREA
ROCCA SAN FELICE
S. SOSSIO BARONIA
SP. EVER GREEN
TREVICO
-
MELITESE
LA LONGOBARDA
P.A. “R. PASCUCCI”
PILA AI PIANI
ASTON VILLAMAINA
CASTEL BARONIA
2-0
1-1
5-1
7-1
1-3
1-4
RITARDI RECUPERI GARE DEL 29/03/2006
LA LONGOBARDA
-
MELITESE
NDAA
-
ATLANTIS
NP
ATL. LUOGOSANO
1-1
-
UNDER VILLA
LA SEGRETISSIMA
1-0
NDAA
-
SP. AVELLA
SP. QUADRELLE
REAL MONTEFORTE
ROTONDI SOCCER
ALTIRPINIA
REAL SAN FELICE B
ATL. BANZANO
LAPIO SPORT
S. ANGELO ALL’ESCA
SAN MANGO
ATL. LUOGOSANO
SP. VENTICANO
GI.FRA. MONTECALVO
MADONNA DELLE GRAZIE
SAVIGNANESE
BONITO
TREVICO
AQUILONIA
ROCCA SAN FELICE
RITARDI GARE DEL 2/04/2006
S. MICHELE SERINO
RITARDI RECUPERI GARE DEL 5/04/2006
SAN MANGO
-
RITARDI RINVIO GARE DEL 8/04/2006
ATL. BANZANO
REAL TORCHIATI
RITARDI GARE DEL 23/04/2006
IL MANDAMENTO
VISCIANO FIESTA
SANTA PAOLINA
SP. MONTEFREDANE
ATLANTIS
MURETTO 04
SAN MICHELE
MONTEMILETTO
REAL SAN MANGO
SAN POTITO B
SP. CLUB NUSCO
VIRTUS VOLTURARA
CALORE CALCIO
DOTOLO CALCIO
PIANI GROTTA
REAL BONITO
ASTON VILLAMAINA
CASTEL BARONIA
LA LONGOBARDA
4-0
2-1
3-0
5-1
1-7
2-0
0-4
5-1
NP
0-2
0-2
5-0
3-2
2-0
7-1
1-0
9-2
4-5
1-5
GIUSTIZIA SPORTIVA
Delibere del Giudice Sportivo
GARA
SAN MANGO SUL CALORE
/
ATLETICO LUOGOSANO
DEL 05/04/2006
Il G.S., sciogliendo la riserva di cui al c.u. n°31 del 27/04/06, letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto, rileva che lo stes
so è infondato. La società reclamante si duole che il ddg, nel corso
degli adempimenti preliminari alla gara, abbia omesso di effettuare il
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 120
riconoscimento del calciatore della soc.Atl.Luogosano inserito in distinta col n°8 signor Ferrante Nicola, perchè privo di documento di
identificazione.
Orbene, dagli atti ufficiali di gara, nonchè dalla lettura del supplemento di rapporto è emerso, senza ombra di dubbio, che l'arbitro, prima dell'inizio della gara, ha regolarmente identificato il calciatore
contraddistinto col n°8, signor Ferrante Nicola, attraverso regolare
documento di riconoscimento (patente di guida n°AV110068M) i cui dati
sono stati erroneamente trascritti sulla distinta in corrispondenza
del rigo n°7, riferito ad altro calciatore (Coppola Mathew Robert) riconosciuto, invece, con tessera FIGC n°5106008.
La circostanza che la variazione apportata con l'apposizione di una
freccia sulla distinta di gara consegnata al ddg non sia stata riportata anche su quella della soc. US San Mango non ha influito sul regolare svolgimento della gara, ma comporta solo l'applicazione di una
ammenda a carico della società ospite. PQM,
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la relativa tassa alla società
reclamante.
GARA
SANTA PAOLINA
/
REAL MONTEFORTE
DEL 23/04/2006
Il G.S. letto il referto arbitrale, rileva che la gara sopraindicata
non si è disputata per l'assenza della società Real Monteforte
Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 NOIF,
D E L I B E R A
di infliggere alla società Real Monteforte la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché 1 punto di
penalizzazione in classifica e l'ammenda di E 55,00 relativa alla
prima rinuncia.
Di fare obbligo alla soc.Real Monteforte di versare in favore della
società Santa Paolina la somma di E 60,00, quale indennizzo per
mancato incasso.
GARA
ASTON VILLAMAINA
/
TREVICO
DEL 22/04/2006
Il G.S., letto il referto arbitrale, rileva che la società Trevico
iniziava la gara con 11 unità e che nel corso della stessa, dopo la
espulsione di un proprio calciatore, altri quattro atleti erano
costretti ad abbandonare il campo per infortunio, per cui il ddg
interrompeva definitivamente la gara per inferiorità numerica della
società ospite.
Tanto premesso, in applicazione dell'art. 12 C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Trevico la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 2 - 9 (acquisito sul campo).
Per i provvedimenti disciplinari si rinvia alla camicia di gara.
Provvedimenti Disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
GARE DEL
5/ 4/2006
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro
15,00 ATLETICO LUOGOSANO
Per errata compilazione della distinta di gara.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 121
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SETTE GARE
FAELLA TEODORO
(SAN MANGO SUL CALORE)
Perchè, in dissenso ad una decisione tecnica del ddg, abbandonava la
propria porta e, dopo aver percorso tutto il campo, si avventava contro lo stesso spingendolo col petto, offendendolo e minacciandolo gravemente.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
SIBILIA MANUEL
(SAN MANGO SUL CALORE)
AMMONIZIONE V infr
DI GREGORIO LUIGI
AMMONIZIONE II infr
TODISCO GERARDO
CATINO RAFFAELE
GARE DEL
(ATLETICO LUOGOSANO)
(ATLETICO LUOGOSANO)
(SAN MANGO SUL CALORE)
9/ 4/2006
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro
115,00
REAL MONTEFORTE (VEDI SENTENZA)
Euro
15,00 SPORTING MONTEFREDANE
Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza
Pubblica. Peraltro assente.
Euro
15,00 VISCIANO FIESTA
Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza
Pubblica. Peraltro assente.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MELUZIO ANTONIO
(SPORTING CLUB NUSCO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
DE MASTRO RAFFAELE
(SPORTING AVELLA)
Perchè, dopo essere stato ammonito, ingiuriava e minacciava il ddg.
SQUALIFICA PER DUE GARE
PAOLUCCI FELICE
SQUALIFICA PER UNA GARA
(S.POTITO ULTRA sq.B)
NAPOLITANO GIUSEPPE
(VISCIANO FIESTA)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 122
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
DI GREGORIO GERARDO
FERRANTE ANTONIO
SILANO SERGIO
DE MASTRO RAFFAELE
ALTITORO GIOVANNI
(ATLETICO LUOGOSANO)
(ATLETICO LUOGOSANO)
(S.POTITO ULTRA sq.B)
(SPORTING AVELLA)
(VIRTUS VOLTURARA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
SULLO ANTONIO
LOMBARDI GIOVANNI
CATINO RAFFAELE
LORDI ANGELO
(LAPIO SPORT)
(MONTEMILETTO)
(SAN MANGO SUL CALORE)
(VISCIANO FIESTA)
AMMONIZIONE VI infr
DI GREGORIO LUIGI
(ATLETICO LUOGOSANO)
AMMONIZIONE V infr
FINA CARLO
(S.POTITO ULTRA sq.B)
AMMONIZIONE II infr
ZOINA ERMANDO
FRONGILLO ALESSANDRO
IULIANO GIUSEPPE
(MONTEMILETTO)
(S.POTITO ULTRA sq.B)
(SPORTING CLUB NUSCO)
AMMONIZIONE I infr
MUSTO ANTONIO
GIANNITTI DANIELE
NATALE ANTONIO
MONTELLA CARMINE MATTEO
SATERIALE SERGIO
GARE DEL
(MONTEMILETTO)
(SAN MANGO SUL CALORE)
(SPORTING CLUB NUSCO)
(SPORTING QUADRELLE)
(SPORTING VENTICANO)
13/ 4/2006
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro
15,00 ATLETICO BANZANO
Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza
Pubblica. Peraltro assente.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL
GAETA ANTONIO
12/ 5/2006
(ATLETICO BANZANO)
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL
NATELLA PIETRO
12/ 5/2006
(ATLETICO BANZANO)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 123
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
PENNA LUCA
(ATLETICO BANZANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
DE MAIO EMILIANO
(ATLETICO BANZANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
DI LEO FRANCO
AMMONIZIONE V infr
LUCIANO ERMANNO
AMMONIZIONE II infr
CIRINO FILIPPO
TROISI BENIAMINO
MILONE ORAZIO
GARE DEL
(ATLETICO BANZANO)
(ATLETICO BANZANO)
(ATLETICO BANZANO)
(ATLETICO BANZANO)
(UNDER VILLA)
23/ 4/2006
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro
15,00 ASTON VILLAMAINA
Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza
Pubblica. Peraltro assente.
Euro
15,00 BONITO
Per intemperanze di propri sostenitori verso tifosi avversari, che
determinavano la sospensione precauzionale della gara per circa 8 minu
ti.
Euro
15,00 REAL BONITO
Per intemperanze di propri sostenitori verso tifosi avversari, che
determinavano la sospensione precauzionale della gara per circa 8 minu
ti.
Euro
15,00 SPORTING CALORE CALCIO
Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza
Pubblica. Peraltro assente.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
IANNUZZO DAVIDE
(MADONNA DELLE GRAZIE)
Perchè, alla notifica del provvedimento di espulsione per offese al
ddg, minacciava di colpirlo con uno schiaffo.
SQUALIFICA PER DUE GARE
PASSIFLORA ROCCO
SQUALIFICA PER UNA GARA
MESCE NICOLA
ACCARDI GIACINTO GIOVAN
(TREVICO)
(AQUILONIA)
(CASTEL BARONIA)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 124
GAROFALO MAURIZIO
(REAL BONITO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
DE CHIARA RAFFAELE
TANGA PASQUALE
(REAL SAN FELICE sq.B)
(TREVICO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
CIPRIANO PIERLUCA
(LA LONGOBARDA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
FIERRO LUCA
DI MAIO MAURO
ORCIUOLI FRANCO
AMMONIZIONE V infr
BLUNDO IGINO
MUSTONE VINCENZO
AMMONIZIONE II infr
IACCHEO DANIELE
MONTEMARANO MASSIMO
AUFIERO RAFFAELE
BARBATO FABIO
ZULLO GENNARINO
AMMONIZIONE I infr
ACOCELLA CARMINE
SCHENA ALFONSO
DE SALVATORE GIULIO
(GIFRA MONTECALVO)
(MURETTO 04)
(MURETTO 04)
(GIFRA MONTECALVO)
(REAL BONITO)
(ASTON VILLAMAINA)
(LA LONGOBARDA)
(MURETTO 04)
(REAL SAN FELICE sq.B)
(SPORTING CALORE CALCIO)
(LA LONGOBARDA)
(PIANI GROTTA)
(TREVICO)
Delibere della Commissione Disciplinare
DELIBERE DEL 19.04.2006 – DEPOSITATE IL 24.04.2006
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Vincenzo Cirillo, avv. Giuseppina Guida, avv.
Annassunta Napoletano, dott. Vincenzo Pisani, Componenti.
RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA AVELLANA / VISCIANO FIESTA DEL 29.12.05 – 3^ CAT. – C.P.
AVELLINO
La Commissione Disciplinare, preso atto della decisione della Commissione d’Appello Federale della
F.I.G.C., di cui al Comunicato Ufficiale n. 36/C del 17.02.06, con la quale è stata annullata la delibera
di questa C.D., pubblicata sul C.U. n. 60 del 19.01.06, pag. 1367, del C.R. Campania, “con rinvio
degli atti… per l’esame del merito del reclamo proposto dalla S.S.C. Visciano Fiesta”, rileva: con atto
sinteticamente articolato in ventitré righe, delle quali una soltanto (“seppure gli stessi non avessero
alcun titolo per prendervi parte”) di motivazione ed un’altra di riferimento alla norma (art. 12, comma
5, lettera a, C.G.S.), della quale veniva chiesta l’applicazione, la società Visciano Fiesta aveva
proposto a questa C.D. reclamo in ordine alla gara richiamata in epigrafe. Questa C.D., con la
delibera citata in premessa, aveva dichiarato inammissibile il reclamo medesimo, ai sensi dell’art. 29,
commi 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, “in quanto redatto in forma assolutamente generica e
privo di doglianze circostanziate”. Con atto articolato in cinque facciate di testo, fitto sotto il profilo del
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 125
corpo del carattere e denso di descrizioni in fatto e motivazioni in diritto, la reclamante Visciano
Fiesta ha impugnato, presso la Commissione d’Appello Federale, la cennata delibera di questa C.D.
Nel testo di questo ricorso di seconda istanza, la società Visciano Fiesta ha, in primo luogo, indicato
espressamente il motivo, in ragione del quale essa riteneva che la posizione, agli effetti del
tesseramento, di uno dei calciatori, di cui al suo stesso reclamo di prima istanza (Gaglione
Sebastiano, nato l’1.08.1980), non fosse regolare, in quanto egli “risulta essere tesserato per altra
società, precisamente la società denominata A.P. Avella, che disputa il campionato di Seconda
Categoria”. Inoltre, sempre in questo ricorso di seconda istanza, la società Visciano Fiesta ha
precisato di ritenere di aver espresso una “doglianza circostanziata”, attraverso l’espressione “seppur
gli stessi non avessero alcun titolo per prendervi parte”, nonché di aver indicato la norma del Codice
di Giustizia Sportiva violata dalla società controparte: l’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S.,
qualificando come “doglianza assolutamente circostanziata” tale richiamo normativo. La società
ricorrente, infine, ha citato il testo della norma innanzi segnalata (“la punizione sportiva della perdita
della gara è inflitta alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati, o che comunque
non abbiano titolo per prendervi parte”), assumendo che il mero richiamo letterale - contenuto nel
testo del suo reclamo di prima istanza – alla carenza di titolo per prendere parte alla gara
configurasse indicazione sufficiente, al fine che questa C.D. individuasse nella posizione irregolare,
agli effetti del tesseramento, il riferimento della reclamante. La vicenda in esame attiene ad una
dibattuta questione, in ordine alla quale questa C.D. (che ha più volte ribadito la propria attenzione
agli aspetti di sostanza, nel presupposto che tale cura nei confronti degli aspetti sostanziali, riferita a
situazioni di natura sportiva, sia assolutamente doverosa) ha dovuto necessariamente, tuttavia,
tenere conto, in via preliminare, degli aspetti formali, che precludono l’esame dei reclami nel loro
merito. In specie, il dettato del comma 6 dell’art. 29 C.G.S. (“I reclami redatti senza motivazione e
comunque in forma generica sono inammissibili”) era stato da questa C.D. ritenuto assorbente,
rispetto ad ogni altra considerazione, a maggior ragione nella constatazione che la società
reclamante non aveva specificato se i quattro calciatori (Brandolino Giuseppe, n. 15.07.75; Gaglione
Sebastiano, n. l’1.08.80; Gaglione Sebastiano, n. 14.02.85; Picciocchi Stefano, n. 13.11.73), indicati
nel suo reclamo di prima istanza, non avessero titolo per prendere parte alla gara in ragione di
posizione irregolare agli effetti disciplinari, o agli effetti del tesseramento. Questa C.D. aveva, altresì,
ritenuto assolutamente generica l’indicazione, stringata e tacitiana (“non avessero alcun titolo”),
utilizzata, senza alcuna specifica precisazione, dalla società reclamante. Si consideri, al riguardo,
anche a voler prescindere da ogni considerazione in ordine all’onere della prova (che, per indiscusso
principio giuridico, incombe ei qui dicit, ossia a carico di chi accusa), che l’omissione, da parte della
società reclamante, di indicazioni specifiche in ordine all’effettiva motivazione di una qualsivoglia,
pretesa posizione irregolare di un calciatore, potrebbe comportare – se si accedesse alla tesi della
reclamante – a carico di questa C.D. e degli uffici del C.R. Campania, una ricerca sconfinata, in
quanto una posizione irregolare può riguardare anche una squalifica, lontana nel tempo, inflitta da
un organo di giustizia sportiva a sua volta lontano, nello spazio, dal C.R. Campania medesimo. Non
a caso, la diuturna giurisprudenza sportiva, che precede la vicenda in esame, attestava che alle
società reclamanti fosse richiesto un obbligo di diligenza, da esercitare quantomeno attraverso
l’indicazione (espressa e specifica) della doglianza, in ragione della quale venisse invocata
l’applicazione della norma, che prescrive la punizione sportiva, della perdita della gara, a carico della
società controparte. Questa C.D. prende atto, mediante la decisione della C.A.F. in argomento,
dell’evoluzione della giurisprudenza sportiva (la cui massima espressione è senza dubbio da
individuare, per l’appunto, nelle decisioni e nelle motivazioni della Commissione d’Appello Federale),
orientata nel senso della massima attenzione (assorbente ogni altra considerazione preliminare e
formale) per gli aspetti sostanziali. A tale riguardo, successivamente alla decisione della C.A.F., che
costituisce il presupposto ineludibile di questa delibera, questa C.D. ha, in ossequio alla prescrizione
della medesima Commissione d’Appello Federale, formalizzato la richiesta di verifica, da parte del
competente Ufficio del C.R. Campania, della posizione (dei quattro nominati calciatori della società
Avellana), agli effetti del tesseramento. Dalla nota di riscontro dell’Ufficio Tesseramento medesimo, è
risultata regolare la posizione del calciatore Brandolino Giuseppe; sono risultate, viceversa, irregolari:
la posizione del calciatore Gaglione Sebastiano, n. 1.08.90, tesserato a favore della società Avella,
come indicato dalla reclamante alla C.A.F.; le posizioni dei calciatori Gaglione Sebastiano, n.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 126
14.02.85, e Picciocchi Stefano, n. 23.11.73, entrambi risultati non tesserati, a favore della società
Avellana, alla data di disputa della gara in esame. Tanto premesso, in conformità a quanto disposto
dalla C.A.F., con la sua decisione già richiamata, questa C.D., decidendo nel merito del reclamo
proposto dalla società Visciano Fiesta, in ordine alla gara indicata in epigrafe
DELIBERA
in accoglimento del reclamo, di infliggere, a carico della società Avellana, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-3; ordina annullarsi, mediante corrispondente riaccredito, l’addebito
(disposto con la delibera pubblicata sul C.U. n. 60 del 19.01.06 del C.R. Campania) della tassa
reclamo a carico della società Visciano Fiesta.
Seduta del 24.04.2006
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Luigi Paolo Giella, dott. Michelangelo Liguori,
Componenti.
RECLAMO S.SOSSIO BARONIA – GARA S.SOSSIO BARONIA / SP.EVER GREEN DEL 23.2.2006
– 3^ CAT. – C.P. AVELLINO
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. La società San Sossio ha
proposto reclamo lamentando la posizione irregolare, per assoluta insussistenza del relativo
tesseramento, di tutti i calciatori inseriti in distinta della società Sp. Ever Green Vallata, nonché
dell’assistente di parte dell’arbitro. Dall’esame della documentazione dell’Ufficio Tesseramento del
C.R. Campania, si rileva che il sig. Cuoco Gerardo (che, in occasione della gara, ha svolto le funzioni
di assistente di parte) è tesserato per la società Sp. Ever Green dal 24.2.2006 (ovvero, da data
successiva a quella di disputa della gara in esame, per cui la sua utilizzazione, nella gara in parola,
quale assistente di parte dell’arbitro – funzione che è assimilata ed equiparata alla partecipazione di
un calciatore alla gara – è da considerare illegittima, sotto il profilo della vigente normativa del
Codice di Giustizia Sportiva). Risultano, altresì, non tesserati, a favore della predetta società Sp.
Ever Green Vallata, i calciatori Flammia Raimondo, Albano Antonio e Forgione Giovanni, i quali non
avevano, quindi, titolo per partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società Sporting Ever Green Vallata, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
RECLAMO SANTA BARBARA – GARA SAVIGNANESE / S.BARBARA DEL 5.03.2006 – 3^ CAT. –
C.P. AVELLINO
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, i calciatori Labbruzzo
Guerino, nato il 7.12.1986 (tesserato, a favore della società Savignanese, con decorrenza dal
5.11.2004), Tarantino Luca, nato il 16.4.1982 (dal 10.03.2006) e Popolo Domenico, nato il 9.01.1985
(dal 3.11.2005), risultano regolarmente tesserati per la società Savignanese, da data antecedente il
giorno di disputa della gara, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; di disporre l’addebito della relativa tassa, non versata, sul conto della
società Santa Barbara.
RECLAMO VIRTUS VOLTURARA – GARA ASI TORRICELLA / VIRTUS VOLTURARA DEL
25.02.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, come da
comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, il calciatore Cardillo Antonio, nato il
22.6.1979 non risulta tesserato a favore della società ASI Torricella, per cui la sua partecipazione
alla gara è da giudicare in posizione irregolare. Viceversa, i calciatori Bosco Vincenzo, Musto
Giuseppe e Manganello Ciriaco E. risultano tesserati per la società ASI Torricella da data
antecedente il giorno di disputa della gara in esame, rispettivamente dal 4.11.2005 i primi due e dal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 127
13.11.2005 il terzo nominato, per cui la loro partecipazione alla gara è da considerare legittima.
P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società ASI Torricella, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
RECLAMO MELITESE – GARA MELITESE / CARIFE B DEL 21.1.2006 – 3^ CAT. – C.P.
AVELLINO
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Melitese per la gara in epigrafe, relativo
alla posizione dei calciatori Bardaro Pasquale, nato il 14.6.1976, Lodise Emilio, nato il 27.05.1984 e
Pelullo Francesco, nato il 31.03.1983, della società Carife B, rileva che il reclamo è fondato. Invero,
da accertamenti esperiti presso la segreteria del C.R. Campania, risulta quanto segue: alla data della
gara, di cui al reclamo in esame, il calciatore Bardaro Pasquale aveva disputato nove gare, sulle
undici disputate dalla prima squadra della società medesima, che partecipa al Campionato
Regionale di Seconda Categoria 2005/2006; Lodise Emilio, dieci su undici; Pelullo Francesco, dieci
su undici. I nominati calciatori, di conseguenza, hanno violato la prescrizione di cui all’art. 34, comma
1, N.O.I.F., la quale obbliga le società, partecipanti con più squadre a campionati diversi, ad
utilizzare, nelle gare del campionato di categoria inferiore (che, per la società Carife, è quello della
gara di cui al reclamo in esame), calciatori che, nella stagione in corso, abbiano disputato, nella
squadra che partecipa al Campionato di categoria inferiore, un numero di gare superiore alla metà
di quelle disputate. Di conseguenza, sulla base del combinato disposto tra il richiamato art. 34,
comma 1, N.O.I.F., e l’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la partecipazione dei nominati calciatori
alla gara in argomento è da considerare senza titolo. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Melitese, di infliggere alla società Carife B, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
Pubblicato in AVELLINO ed affisso all’albo del C.P. AVELLINO il 4/05/2006
Il Segretario
Giuseppe Della Rocca
Il Presidente
Michele Salza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino - Comunicato Ufficiale n. 32 del 4 maggio 2006
Pagina 128
Scarica

Federazione Italiana Giuoco Calcio