16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee I (Comunicazioni) CONSIGLIO ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE DIRETTA ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA (2002/C 313/01) NOTA INTRODUTTIVA L'Instruzione consolare comune adottata dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [indicata con sigla SCH/COM-ex(99) 13 nell'allegato A della Decisione 1999/435/CE del Consiglio (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1) e pubblicata nella GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317], è stata modificata, a varie riprese, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio del 24 aprile 2001 (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2). Nel testo dell'istituzione consolare comune pubblicato in appresso figurano tutte le modifiche fino ad ora apportate. C 313/1 C 313/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT 16.12.2002 SOMMARIO pagina I. Disposizioni generali ............................................................ 6 1. Ambito di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Classificazione e definizione dei visti ............................................... 6 Il visto uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.1.1. Visto di transito aeroportuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.1.2. Visto di transito ................................................... 6 2.1.3. Visto per soggiorno di breve durata o di viaggio Visto multiplo . . . . . . . . . . . . . . 6 2.1.4. Visto collettivo 7 2.1. II. .................................................... 2.2. Visto per soggiorni di lunga durata ........................................... 7 2.3. Visto di validità territoriale limitata ........................................... 7 2.4. Visto in frontiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rappresentanza diplomatica o consolare competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Determinazione della parte contraente competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1. Parte contraente competente per l'esame della domanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2. Parte contraente delegata al rilascio del visto in rappresentanza della parte contraente competente per l'esame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Domande di visto soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale o di quella di un'altra o di altre parti contraenti conformemente all'articolo 17.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.1. Domande soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale . . . . . . . . . . . . 9 2.2. Domande soggette a consultazione preliminare dell'autorità centrale di un'altra o di altre parti contraenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.3. Procedura di consultazione in caso di rappresentanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. Domande di visto presentate in una parte contraente diversa da quella di residenza . . . . . . . . . . . . . 9 4. Abilitazione per il rilascio del visto uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ricevimento della domanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1. Modulo di domanda di visto Numero di domande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2. Documentazione da allegare ..................................................... 10 3. Attendibilità circa il ritorno ed i mezzi di sostentamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4. Colloquio personale con il richiedente .............................................. 10 IV. Base normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 V. Esame e deliberazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Criteri di base per l'esame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. Esame delle domande di visto 11 III. .................................................... 1.1. Verifica della domanda di visto .............................................. 11 1.2. Verifica dell'identità del richiedente 1.3. Esame del documento di viaggio 1.4. Verifica di altri documenti in relazione alla domanda .............................. 12 Documenti giustificativi della finalità del viaggio ............................... 12 Documenti giustificativi dell'itinerario, dei mezzi di trasporto e di ritorno . . . . . . . . . . . . . 12 ........................................... 11 ............................................. 11 16.12.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT C 313/3 pagina Documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Documenti giustificativi relativi alle condizioni di alloggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Altri documenti eventualmente richiesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Esame della buonafede del richiedente ......................................... 13 2. Procedura di decisione in merito alle domande di visto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.5. 2.1. Scelta del tipo di visto e numero di ingressi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2. Responsabilità amministrativa del servizio adito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3. Procedura speciale nei casi di consultazione preliminare di altre autorità centrali . . . . . . . . . . 13 a) Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 b) Trasmissione della consultazione alla propria autorità centrale ..................... 14 c) Contenuto della consultazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 d) Trasmissione tre autorità centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 e) Termine di risposta Proroga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 f) Decisione in funzione dell'esito della consultazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 g) Trasmissione di documenti specifici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Irricevibilità della domanda ................................................. 15 3. Visti con validità territoriale limitata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Compilazione della vignetta visto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1. Zona delle diciture comuni. Zona 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.4. VI. 1.1. Dicitura «VALIDO PER» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.2. Dicitura «DA A» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.3. Dicitura «NUMERO DI INGRESSI» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.4. Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO GIORNI» ............................... 17 1.5. Dicitura «RILASCIATO A IL» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.6. Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.7. Dicitura «TIPO DI VISTO» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.8. Dicitura «COGNOME E NOME» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2. Zona riservata alle menzioni nazionali (Annotazioni). Zona 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3. Zona riservata alla fotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4. Zona destinata alla lettura ottica. Zona 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5. Altri aspetti importanti relativi alla compilazione della vignetta visto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.1. Firma del visto .......................................................... 19 5.2. Annullamento della vignetta già compilata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.3. Apposizione della vignetta visto sul passaporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.4. Passaporti e documenti di viaggio su cui è possibile apporre il visto uniforme . . . . . . . . . . . . 19 5.5. Timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto . . . . . . . . . . . . . . . . 20 C 313/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT 16.12.2002 pagina VII. Gestione amministrativa ed organizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1. Organizzazione del servizio visti .................................................. 20 2. Schedari ed archiviazione dei moduli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3. Registrazione del visto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4. Diritti da riscuotere per il rilascio del visto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 VIII. Cooperazione consolare locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1. Orientamento della cooperazione consolare locale ..................................... 21 2. Prevenzione della presentazione di domande simultanee o successive ad un rifiuto recente . . . . . . . . 21 3. Esame della buonafede del richiedente .............................................. 21 .......................................................... 21 5. Domande di visto inoltrate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio e operatori turistici . . . . . . 22 4. Scambio di statistiche 5.1. Modalità dell'intermediazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.2. Armonizzazione della collaborazione con le agenzie amminsitrative, agenzie di viaggio, operatori turistici e loro venditori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 313/5 ALLEGATI ALL'ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE pagina 1. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2. Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali e di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari . . . 27 3. Lista degli Stati i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati in questione sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4. Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5. Lista delle domande di visto soggette alla consultazione preliminare delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 6. Lista dei consoli onorari abilitati, in via eccezionale e transitoria, al rilascio del visto uniforme . . . . . . . 53 7. Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali . 54 8. Modelli di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza ............................... 58 9. Diciture eventualmente utilizzate da ogni parte contraente nella zona riservata alle annotazioni . . . . . . 64 10. Norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 11. Lista dei documenti su cui si può apporre il visto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 12. Diritti in euro da riscuotere, corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 13. Modalità di compilazione della vignetta visto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 14. Obblighi inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 15. Modelli dei formulari armonizzati elaborati dagli Stati Schengen quali giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità . . . . . . . . . . . . . . . . 87 16. Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 C 313/6 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16.12.2002 ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE Diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle parti contraenti dell'accordo di Schengen Requisiti necessari per il rilascio di un visto uniforme per il territorio nazionale di tutte le parti contraenti dell'accordo di Schengen. I. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Ambito di applicazione Conformemente a quanto previsto al capitolo III (sezioni n. l e 2) della «convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990», alla quale hanno aderito successivamente l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e l'Austria, si applicano le seguenti disposizioni comuni all'esame delle richieste di visto per soggiorni non superiori a tre mesi incluso il visto di transito validi per il territorio di tutte le parti contraenti (1). I visti per soggiorni superiori a tre mesi rimarranno soggetti alle procedure nazionali e consentiranno soltanto il soggiorno nel territorio nazionale. I titolari di tali visti potranno, tuttavia, transitare attraverso il territorio delle altre parti contraenti per recarsi nel paese che ha concesso il visto, sempre che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), e non siano segnalati ai fini della non ammissione nell'elenco della parte contraente nel cui territorio desiderano transitare. 2. Classificazione e definizione dei visti 2.1. Il visto uniforme È un'autorizzazione o una decisione di una parte contraente materializzata mediante l'apposizione di una vignetta su un passaporto, titolo di viaggio o altro documento ritenuto valido ai fini della circolazione transfrontaliera. Esso autorizza lo straniero soggetto a tale formalità a presentarsi ad un valico di frontiera esterna della parte contraente di rilascio o di un'altra parte contraente e richiedere, secondo il tipo di visto, il transito o il soggiorno, sempre che soddisfi gli altri (1) Ai sensi dell'articolo 138 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, queste disposizioni non riguardano il territorio extraeuropeo della Repubblica francese e del Regno dei Paesi Bassi. requisiti previsti per il transito o l'ingresso. Infatti, il fatto di essere in possesso di un visto uniforme non conferisce un diritto irrevocabile d'ingresso. 2.1.1. Visto di transito aeroportuale Visto che permette ad uno straniero, soggetto specificatamente a tale obbligo, di transitare attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto, senza accedere al territorio della parte contraente Schengen, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali. L'obbligo di tale visto costituisce un'eccezione al diritto generale di transito senza visto attraverso questa zona internazionale di transito. Sono soggetti a questo tipo di visto i cittadini dei paesi che figurano all'Allegato n. 3 e i viaggiatori non cittadini di questi paesi in possesso di un documento di viaggio rilasciato dalle autorità di tali paesi. Le deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale sono disciplinate nella parte III dell'allegato n. 3. 2.1.2. Visto di transito Visto che consente ad uno straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo. Questo visto può essere concesso per uno, due o, eccezionalmente, vari transiti, a condizione che la durata di ogni transito non superi i 5 giorni. 2.1.3. Visto per soggiorno di breve durata o di viaggio. Visto multiplo Visto che consente ad uno straniero di richiedere l'ingresso con fini non migratori nel territorio delle parti contraenti per un soggiorno ininterrotto o per vari soggiorni successivi, per un periodo o somma di periodi la cui durata totale non sia superiore a tre mesi per seme- 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee stre a decorrere dalla data del primo ingresso. Tale visto può essere concesso generalmente per uno o più ingressi. I visti per soggiorni superiori a tre mesi sono visti nazionali rilasciati da ciascuno Stato membro conformemente alla propria normativa. Tuttavia, per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, essi hanno altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata se è stato rilasciato nel rispetto delle condizioni e dei criteri comuni adottati mediante o in virtù delle pertinenti disposizioni del capitolo terzo, sezione 1 della presente convenzione e se il titolare soddisfa le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della convenzione, riportate nella parte IV dell'Istruzione. In caso contrario, consentono al titolare soltanto il transito nel territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto a meno che il titolare non soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), o figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro nel cui territorio desidera transitare. Per taluni stranieri che, ad esempio, per motivi di lavoro debbono recarsi frequentemente in una o più parti contraenti, il visto per soggiorno di breve durata può essere rilasciato per soggiorni multipli di durata totale non superiore a tre mesi per semestre. La validità può essere di un anno o, per determinate categorie di persone e in via eccezionale, superiore ad un anno. (Cfr. V. 2, 2.1). 2.1.4. Visto collettivo Visto di transito o di durata non superiore a 30 giorni che può essere rilasciato salvo disposizioni contrarie previste dalla legislazione nazionale su un passaporto collettivo ad un gruppo di stranieri, organizzato socialmente o giuridicamente prima della decisione di compiere il viaggio, a condizione che l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dal territorio delle parti contraenti si svolgano da parte dei componenti sempre come facenti parte del gruppo. 2.3. 2.4. Visto per soggiorni di lunga durata Visto di validità territoriale limitata Visto di una parte contraente apposto in via eccezionale su un passaporto, titolo di viaggio o altro documento ritenuto valido ai fini della circolazione transfrontaliera nei casi in cui si consenta soltanto il soggiorno nel territorio nazionale di una o più parti contraenti e che prevede che l'ingresso e l'uscita siano effettuati unicamente attraverso il territorio di questa o di queste parti contraenti (Cfr. V 3 della presente Istruzione). Ai fini del rilascio del visto collettivo, il gruppo dovrà essere costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 50 persone. Vi sarà almeno un responsabile del gruppo provvisto di passaporto e, ove necessario, di visto individuale. 2.2. C 313/7 Visto in frontiera (1) II. Rappresentanza diplomatica o consolare competente Gli stranieri sottoposti all'obbligo del visto (cfr. allegato 1) che desiderino recarsi nel territorio di una delle parti contraenti dell'accordo di Schengen debbono rivolgersi al servizio visti della rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria competente. 1. Determinazione della parte contraente competente 1.1. Parte contraente competente per l'esame della domanda L'esame della domanda di visto uniforme per soggiorno di breve durata o di transito e la relativa deliberazione spettano nell'ordine: a) Alla parte contraente che costituisce la sola destinazione o, se ve ne sono altre, la principale destinazione del viaggio. Una parte contraente di transito non può in nessun caso essere considerata destinazione principale. La rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria, ricevuta la domanda, determina la parte contraente di destinazione principale, caso per caso, tenendo conto, nel corso di questa valutazione, dell'insieme degli elementi di fatto, e in particolare: la finalità del viaggio, l'itinerario e la durata del soggiorno o dei soggiorni. Nell'esame di tali elementi, la rappresentanza diplomatica o consolare si basa soprattutto sui documenti giustificativi presentati dal richiedente. La rappresentanza diplomatica o consolare tiene conto in particolare del motivo o finalità essenziale del viaggio qualora una o più destinazioni siano la conseguenza diretta o il complemento di un'altra destinazione. (1) In casi eccezionali, per un soggiorno di breve durata o per un transito, potranno essere rilasciati visti in frontiera conformemente alle condizioni fissate nella parte II punto 5 del Manuale comune. C 313/8 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee La rappresentanza diplomatica o consolare tiene conto in particolare della maggiore durata del soggiorno qualora nessuna delle destinazioni sia la conseguenza diretta o il complemento delle altre. b) Alla parte contraente di primo ingresso, qualora non sia possibile identificare la parte contraente di destinazione principale. Per parte contraente di primo ingresso si intende la parte contraente attraverso la cui frontiera esterna il richiedente entra nel territorio delle parti contraenti Schengen, dopo che siano stati controllati i suoi documenti. Qualora non preveda l'obbligo del visto per l'eventuale richiedente, la parte contraente non è tenuta a rilasciarlo e, a meno che tale parte non lo rilasci volontariamente con il consenso del richiedente, la competenza ricade sulla parte contraente di prima destinazione o sulla parte contraente di primo transito che richiedano il visto. L'esame di una domanda di visto con validità limitata al territorio di una parte contraente o del Benelux e la relativa deliberazione sono di competenza della parte o delle parti contraenti interessate. 1.2. Parte contraente delegata al rilascio del visto in rappresentanza della parte contraente competente per l'esame a) Qualora non esista in un paese una rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria della parte contraente competente il visto uniforme può essere rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria della parte contraente che rappresenti gli interessi della parte contraente responsabile. Il rilascio è effettuato per conto e previa autorizzazione della parte contraente rappresentata, ricorrendo, se necessario, alla consultazione tra autorità centrali. Se esiste una rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria di uno Stato del Benelux, questa assume d'ufficio la rappresentanza degli altri Stati Benelux. b) Se nella capitale di un paese esistono rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria della parte contraente competente per l'esame, ma non nella regione in cui viene presentata la domanda e in questa stessa regione esistono invece rappresentanze consolari di prima categoria di una o più altre parti contraenti Schengen, i visti, con carattere eccezionale e unicamente nei paesi di grande estensione territoriale, potranno essere rilasciati da un'altra parte contraente in rappresentanza della parte contraente responsabile dell'esame, a condizione che vi sia un esplicito accordo di rap- 16.12.2002 presentanza tra le due parti contraenti e nel rispetto delle disposizioni tecniche dell'accordo in questione. c) Le disposizioni delle lettere a) e b) consentono in tutti i casi al richiedente il visto di rivolgersi, a scelta, alla rappresentanza consolare o diplomatica di prima categoria che rappresenta la parte contraente competente o a quella della parte contraente competente. d) Il gruppo di lavoro II «Visti» elabora una sintesi dei meccanismi di rappresentanza adottati, che rivede periodicamente. e) Il rilascio di visti Schengen in Stati terzi, nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, avviene secondo i seguenti principi: Il meccanismo della rappresentanza si applica ai visti uniformi di transito aeroportuale, visto di transito e visto di breve soggiorno, rilasciati nel quadro della convenzione di Schengen e in virtù del disposto dell'Istruzione consolare. È obbligo dello Stato rappresentante applicare i criteri dell'Istruzione consolare comune con la stessa diligenza con la quale suole rilasciare i propri visti dello stesso tipo e della stessa durata. Il meccanismo della rappresentanza non viene esteso, salvo esplicito accordo bilaterale, ai visti rilasciati in previsione dell'esercizio di un'attività professionale retribuita o di un'attività subordinata ad una preliminare autorizzazione dello Stato nel quale l'attività in questione verrà svolta. I richiedenti il visto di questo tipo sono tenuti a rivolgersi alla rappresentanza consolare accreditata dello Stato nel quale verrà esercitata tale attività. Gli Stati Schengen non sono obbligati ad essere rappresentati in ogni Stato terzo ai fini del rilascio di visti. Gli Stati membri possono decidere che le richieste di visto presentate in determinati paesi terzi o le richieste per una determinata categoria di visti siano presentate alla rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale. La valutazione del pericolo d'immigrazione clandestina nell'ambito della domanda del visto spetta interamente alla rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda di visto. Gli Stati rappresentati accettano la responsabilità derivante da richieste di asilo presentate da titolari di visti rilasciati dagli Stati rappresentanti per conto degli Stati rappresentati, come emerge dalla menzione esplicita figurante sul visto. 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee In casi eccezionali accordi bilaterali possono stabilire che, riguardo alle domande di visto presentate da determinate categorie di stranieri, gli Stati rappresentanti o sottopongono le stesse alle autorità dello Stato rappresentato di destinazione, o le rinviano alla rappresentanza di tale Stato. Tali categorie dovranno essere determinate per iscritto (eventualmente per rappresentanza diplomatica o consolare). In tal caso il rilascio del visto deve avvenire con l'autorizzazione dello Stato rappresentato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen. Gli accordi bilaterali potranno via via essere adattati alla luce di valutazioni nazionali delle domande di asilo presentate eventualmente in un periodo determinato dai titolari di un visto rilasciato in rappresentanza e di altri dati pertinenti relativi al rilascio di visti. Si può altresì convenire, alla luce dei risultati ottenuti, che presso determinate rappresentanze (eventualmente anche in relazione a determinate nazionalità) si rinunci alla rappresentanza. rità consolare centrale la decisione che prevede di adottare secondo i casi, le modalità e i termini previsti dalla legislazione o dalla prassi interne (cfr. allegato 5 A). 2.2. 2.3. Domande di visto soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale o di quella di un'altra o di altre parti contraenti conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 2.1. Domande soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale La rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria che esamina la domanda dovrà chiedere autorizzazione, consultare o notificare previamente all'auto- Procedura di consultazione in caso di rappresentanza a) Le domande di visto relative alle nazionalità dell'allegato 5 C presentate in un'Ambasciata o in un Consolato di uno Stato Schengen in rappresentanza di uno Stato partner formano oggetto di una consultazione dello Stato rappresentato. b) Gli elementi delle domande di visto da scambiare sono quelli attualmente trasmessi nell'ambito delle consultazioni dell'allegato 5 B. Tuttavia, nel formulario deve obbligatoriamente figurare un campo relativo alle referenze nel territorio dello Stato rappresentato. Un ulteriore perfezionamento del meccanismo della rappresentanza può essere apportato mediante un'estensione della rete di consultazione attraverso un ulteriore sviluppo del software dando così la possibilità allo Stato rappresentante di consultare le autorità centrali dello Stato rappresentato. 2. Domande soggette a consultazione preliminare dell'autorità centrale di un'altra o di altre parti contraenti La rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda dovrà chiedere l'autorizzazione della propria autorità centrale che, dal canto suo, dovrà trasmettere la domanda alle autorità centrali competenti di una o più altre parti contraenti (cfr. parte V. 2, 2.3). Fintantoché il comitato esecutivo non avrà elaborato la lista dei casi soggetti a consultazione preliminare delle altre autorità centrali, si utilizzerà a tal fine l'elenco allegato alla presente Istruzione consolare comune (cfr. allegato 5 B). La rappresentanza vale solo per il rilascio di visti. Qualora il visto non possa essere rilasciato, perché lo straniero non è in grado di fornire prove sufficienti che egli soddisfa le condizioni, lo straniero dovrà essere informato della possibilità di presentare la propria domanda presso una rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale. La sintesi relativa ai meccanismi di rappresentanza in materia di rilascio dei visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati è sottoposto al gruppo centrale affinché prenda conoscenza delle modifiche apportate a tale sintesi, di comune accordo tra gli Stati membri interessati. C 313/9 c) I termini, la loro proroga e il tipo di risposta sono quelli attualmente previsti nell'Istruzione consolare comune. d) Le consultazioni ai sensi dell'allegato 5 B sono effettuate dallo Stato rappresentato. 3. Domande di visto presentate in una parte contraente diversa da quella di residenza Quando la domanda di visto è presentata in una parte contraente che non è la parte contraente di residenza del richiedente e se vi sono dubbi sulle reali intenzioni del richiedente (in particolare se vi è il rischio di immigrazione clandestina), il visto potrà essere rilasciato soltanto previa consultazione della rappresentanza diplomatica e consolare di prima categoria con sede nella parte contraente di residenza del richiedente e/o della propria autorità consolare centrale. 4. Abilitazione per il rilascio del visto uniforme Sono abilitate al rilascio dei visti uniformi soltanto le rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle parti contraenti, fatte salve le eccezioni previste nell'allegato 6. C 313/10 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16.12.2002 III. RICEVIMENTO DELLA DOMANDA 1. Modulo di domanda di visto Numero di domande 3. Lo straniero deve inoltre compilare il corrispondente modulo di domanda di visto uniforme. La domanda di visto uniforme deve essere presentata mediante il modulo armonizzato conforme al modello di cui all'allegato 16. Il modulo di domanda deve essere compilato in almeno una copia, che potrà essere utilizzata, tra l'altro, per la consultazione delle autorità centrali. Ove le procedure nazionali lo richiedano, le parti contraenti possono richiedere la compilazione di un numero superiore di esemplari. 2. Attendibilità circa il ritorno e i mezzi di sostentamento Lo straniero deve altresì convincere la rappresentanza diplomatica o consolare che riceve la domanda del fatto che esso dispone di mezzi di sussistenza sufficienti e che esistono garanzie relative al suo ritorno nel paese di provenienza. 4. Colloquio personale con il richiedente Il richiedente deve, in linea di principio, essere invitato a presentarsi personalmente presso la rappresentanza diplomatica o consolare per esporre oralmente i motivi della sua richiesta, soprattutto quando insorgono fondati dubbi circa lo scopo effettivo del suo viaggio o le reali intenzioni quanto al ritorno al paese di provenienza. Documentazione da allegare Lo straniero deve allegare alla domanda i seguenti documenti: Si potrà, ovviamente, derogare a tale principio in considerazione dell'eventuale notorietà del richiedente il visto, se non sussistono dubbi sulla buonafede, in relazione alla sua lontananza dalla rappresentanza nonché nei casi di viaggi di gruppo allorché un'organizzazione ben conosciuta ed affidabile risponda della buonafede degli interessati. a) un documento di viaggio valido su cui si possa applicare il visto (cfr. allegato 11); b) eventualmente, i documenti giustificativi della finalità e delle condizioni del soggiorno previsto: Se, a giudicare dalle informazioni di cui dispone la rappresentanza diplomatica o consolare, il richiedente ha una buona reputazione, il servizio preposto al rilascio dei visti può dispensarlo dalla presentazione dei documenti giustificativi relativi all'oggetto e alle condizioni del soggiorno. La parte VIII.5 contiene norme più particolareggiate sulle domande di visto inoltrate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio, operatori turistici e loro venditori (1). IV. Base normativa I visti uniformi, possono essere rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di ingresso previste agli articoli 15 e 5 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Il testo degli articoli è riportato in appresso. Articolo 15 In linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e). Articolo 5 1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti: a) essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo; b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto; c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; d) non essere segnalato ai fini della non ammissione; e) non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle parti contraenti. (1) Conformemente alla decisione 2002/585/CE del Consiglio del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44, articolo 3: «La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee». 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 2. L'ingresso nel territorio delle parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre parti contraenti. Articolo 14, paragrafo 1 (1) Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido per una o più parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a questa o a queste parti contraenti. Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18. I visti con validità territoriale limitata possono essere rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 11.2, 14.1 e 16 combinato a 5.2 (cfr. V. 3). C 313/11 Articolo 16 Se una parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati nell'articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale parte contraente che dovrà informarne le altre parti contraenti. Articolo 11, paragrafo 2 (2) Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che, nel corso del semestre considerato, una parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio. V. ESAME E DELIBERAZIONE La rappresentanza diplomatica o consolare verifica in primo luogo i documenti presentati (1), li esamina, e prende una decisione in merito alla domanda di visto (2): Si renderanno invece più flessibili i controlli nel caso di richiedenti noti come persone di buonafede; queste informazioni verranno scambiate in comune nell'ambito della cooperazione consolare. Criteri di base per l'esame 1. Esame delle domande di visto Non si deve dimenticare che nel corso dell'esame della domanda di visto è necessario tener conto di alcuni aspetti fondamentali: la sicurezza delle parti contraenti, la lotta contro l'immigrazione illegale nonché altri aspetti legati alle relazioni internazionali. Tutti questi criteri vanno considerati, benché uno possa prevalere sugli altri in funzione del paese interessato. 1.1. Verifica della domanda di visto: Per quanto riguarda la sicurezza, occorre verificare che tutti i controlli del caso siano stati effettuati: consultazione degli schedari delle persone non ammissibili tramite il SIS e consultazione delle autorità centrali per i paesi soggetti a tale procedura. Per quanto riguarda il rischio di immigrazione illegale, la valutazione è di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare. L'obiettivo dell'esame delle domande è individuare le persone che sono intenzionate ad emigrare o cercano di penetrare e stabilirsi nei paesi del gruppo di Schengen in forza di un visto rilasciato per motivi di turismo, di studio, di lavoro o ragioni familiari. È opportuno a tal fine esercitare una particolare sorveglianza sui «gruppi a rischio», ossia i disoccupati, le persone senza reddito fisso, ecc. In caso di dubbio sull'autenticità dei documenti e dei riscontri giustificativi presentati, la rappresentanza diplomatica e consolare di prima categoria si asterrà dal rilascio del visto. la durata del soggiorno richiesto deve essere compatibile con la finalità dello stesso, le risposte alle domande del modulo devono essere convincenti. In tale modulo dovrà figurare la fotografia del richiedente e, nella misura del possibile, la destinazione principale del viaggio. 1.2. Verifica dell'identità del richiedente e del fatto che questi non sia segnalato nel Sistema di Informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione, o che non rappresenti alcun pericolo (per la sicurezza) che giustifichi il rifiuto del visto. Verifica, sotto il profilo dell'immigrazione, che il richiedente non abbia, nel corso di un precedente soggiorno, superato i limiti di durata autorizzati. 1.3. Esame del documento di viaggio: Verifica della regolarità del documento: deve essere integro, e non essere falso, corretto o falsificato. C 313/12 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Accertamento della validità territoriale del documento di viaggio: esso deve essere valido per l'ingresso nel territorio delle parti contraenti. Accertamento del periodo di validità del documento di viaggio: tale periodo di validità dovrebbe essere superiore di tre mesi a quello previsto dal visto (articolo 13, paragrafo 2, della convenzione di applicazione). Tuttavia, per ragioni umanitarie urgenti, per motivi di interesse nazionale o a causa degli obblighi internazionali assunti, è possibile, in via assolutamente eccezionale, apporre il visto su documenti di viaggio il cui periodo di validità sia inferiore a quello sopraccitato (tre mesi), ma sia in ogni caso superiore a quello del visto e consenta il ritorno dello straniero nel suo paese. Accertamento della durata di precedenti soggiorni dello straniero nel territorio delle parti contraenti. 1.4. Verifica di altri documenti in relazione alla domanda Il numero e il tipo di documenti dipendono dall'esistenza di un eventuale rischio di immigrazione illegale e dalle condizioni locali (per esempio, divise convertibili o meno) che possono variare da un paese all'altro. Per quanto riguarda i documenti giustificativi, le rappresentanze diplomatiche e consolari possono definire modalità pratiche adattate alle circostanze locali. Tali documenti giustificativi devono obbligatoriamente attestare la finalità del viaggio, i mezzi di trasporto e di ritorno, i mezzi di sostentamento e le condizioni di alloggio: Documenti giustificativi della finalità del viaggio, per esempio: lettera di invito, convocazione, partecipazione ad un viaggio organizzato. Documenti giustificativi dell'itinerario, dei mezzi di trasporto e di ritorno, per esempio: biglietto di viaggio (andata e ritorno), valuta per la benzina o assicurazione del veicolo. Documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento: Si potranno accettare come prova di mezzi di sostentamento il denaro in contanti in valuta convertibile, i travellers' cheques, i libretti di assegni a madre e figlia su un conto in valuta, le carte di credito o qualsiasi altro mezzo che consenta di provare la disponibilità di risorse in valuta. 16.12.2002 Il livello dei mezzi di sostentamento deve essere proporzionale alla durata e alla finalità del soggiorno, nonché al costo della vita nel o nei paesi Schengen visitati. A tal fine, le autorità nazionali delle parti contraenti determineranno ogni anno un livello di risorse indicativo ai fini dell'ingresso in frontiera (cfr. allegato 7) (1). Documenti giustificativi relativi alle condizioni di alloggio: Rivestiranno carattere giustificativo, tra l'altro, i seguenti documenti: a) Le prenotazioni di alberghi o stabilimenti analoghi. b) I documenti attestanti il possesso di un contratto di affitto o di un titolo di proprietà di un'abitazione, stilati a nome del richiedente il visto nella parte contraente di soggiorno. c) Se lo straniero dichiara che alloggerà presso il domicilio di una persona o di un'altra entità, le rappresentanze consolari dovranno verificare che lo straniero alloggerà effettivamente nel luogo indicato: sia procedendo alle necessarie verifiche presso le autorità nazionali, sia mediante presentazione, da parte del richiedente, di un certificato recante l'impegno a fornire l'alloggio redatto dalla persona che invita in un formulario armonizzato, verificato dall'autorità competente della parte contraente, conformemente alle modalità stabilite dalla sua legislazione nazionale. Un modello di tale formulario armonizzato potrà essere elaborato dal comitato esecutivo, sia mediante presentazione, da parte del richiedente, di un documento ufficiale o pubblico recante l'impegno a fornire l'alloggio, redatto e verificato conformemente al diritto nazionale della parte contraente. La presentazione dei documenti recanti l'impegno a fornire l'alloggio cui si riferiscono i due precedenti trattini non comporta l'imposizione di un nuovo (1) Tale livello di risorse indicativo sarà fissato conformemente alle modalità descritte alla parte I del Manuale comune. 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee requisito per il rilascio del visto. Questi documenti sono tuttavia strumenti di utilità pratica per giustificare presso il Consolato la disponibilità di alloggio ed eventualmente dei mezzi di sostentamento. Qualora una parte contraente utilizzi un tale documento, questo deve in ogni caso precisare l'identità della persona che invita e della persona invitata o delle persone invitate, l'indirizzo dell'abitazione, la durata e quanto concerne l'ospitalità, l'eventuale relazione di parentela e la situazione regolare di soggiorno della persona che invita. 2. Procedura di decisione in merito alle domande di visto 2.1. Scelta del tipo di visto e numero di ingressi Il visto uniforme può essere (articolo 11): Un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, che autorizza un soggiorno ininterrotto o soggiorni successivi la cui durata totale non ecceda i tre mesi per semestre, a decorrere dalla data del primo ingresso. Dopo il rilascio del visto, il Consolato apporrà il proprio timbro e riporterà il numero del visto sul documento per evitare che questo venga riutilizzato. Un visto valido un anno che autorizza un soggiorno di tre mesi per semestre e più ingressi alle persone che offrono le garanzie necessarie e che presentano un interesse particolare per una delle parti contraenti. È inoltre possibile, in via eccezionale, rilasciare a determinate categorie di persone visti con un periodo di validità superiore ad un anno (con un massimo di cinque anni) e che autorizzino più ingressi. Tali verifiche mirano ad evitare gli inviti di comodo, fraudolenti o emananti da stranieri in situazione irregolare o precaria. Il richiedente può essere dispensato dall'obbligo di presentare il documento giustificativo relativo alla disponibilità di un alloggio prima della presentazione della sua domanda di visto uniforme, qualora dimostri di possedere mezzi economici adeguati per far fronte alle spese di sostentamento e di alloggio nella parte contraente che si propone di visitare. Un visto di transito che permette al titolare di transitare una, due o, eccezionalmente, più volte e per una durata non superiore a cinque giorni attraverso il territorio delle parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, sempre a condizione che gli sia garantito l'ingresso in questo Stato terzo e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti. Altri documenti eventualmente richiesti: documenti giustificativi del luogo di soggiorno e dell'esistenza di legami con il paese di residenza; 2.2. autorizzazione paterna, nel caso di minorenni; Qualora il diritto nazionale degli Stati Schengen per comprovare inviti di persone private o di uomini d'affari richieda una dichiarazione di garanzia o un documento giustificativo relativo all'alloggio..., ci si avvarrà, a tal fine, di un formulario armonizzato. Esame della buonafede del richiedente Responsabilità amministrativa del servizio adito Il responsabile della rappresentanza diplomatica o consolare assume, conformemente alle sue competenze nazionali, la piena responsabilità circa le modalità pratiche di rilascio dei visti da parte della rispettiva rappresentanza diplomatica o consolare e circa la procedura di consultazione reciproca. documenti giustificativi relativi alla situazione socio-professionale del richiedente. 1.5. C 313/13 La rappresentanza diplomatica o consolare adotterà la sua decisione in funzione dell'informazione di cui dispone e delle circostanze concrete di ogni singola domanda. 2.3. Procedura speciale nei casi di consultazione preliminare delle autorità centrali delle altre parti contraenti Perché sia riconosciuta la sua buonafede, è opportuno verificare se il richiedente fa parte delle persone di buonafede riconosciute come tali nell'ambito della cooperazione consolare locale. Le parti contraenti hanno deciso di attuare un sistema ai fini della realizzazione delle consultazioni delle autorità centrali. Si consulteranno inoltre le informazioni scambiate a cui fa riferimento la parte VIII3 della presente istruzione. In caso di guasto del sistema tecnico di consultazione, le parti contraenti potranno, in via transitoria e a seconda dei casi, adottare le seguenti misure: C 313/14 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Limitazione della consultazione ai soli casi per i quali la consultazione è considerata indispensabile. Uso della rete locale delle ambasciate e dei consolati delle parti contraenti interessate al fine di veicolare le consultazioni. Uso della rete delle ambasciate delle parti contraenti situate a) nel paese che deve effettuare la consultazione; b) nel paese che deve essere consultato. Uso dei mezzi convenzionali tra i punti di contatto (fax, telefono, ecc.). Intensificazione della vigilanza a beneficio dell'interesse comune. Il rilascio del visto uniforme e del visto per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata alle categorie di richiedenti di cui all'allegato 5 B, soggette a consultazione dell'autorità centrale, del ministero degli Affari esteri o di altre autorità (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione), rispetterà le procedure descritte qui di seguito: La rappresentanza diplomatica o consolare cui viene presentata una domanda di visto da parte di una persona inclusa in tali categorie deve innanzitutto verificare mediante consultazione del Sistema di Informazione Schengen che il richiedente non figuri nell'elenco delle persone segnalate ai fini della non ammissione. La rappresentanza diplomatica o consolare deve inoltre attenersi alla seguente procedura: 16.12.2002 traente rappresentante se previsto dall'accordo di rappresentanza tra le due parti rifiuta il visto, non è necessario avviare o completare la procedura di consultazione delle autorità centrali delle parti contraenti che hanno chiesto di essere consultate. c) Contenuto della consultazione Per formalizzare la consultazione delle autorità centrali, la rappresentanza diplomatica o consolare che riceve la domanda trasmetterà alla rispettiva autorità centrale le seguenti informazioni: 1. Rappresentanza diplomatica o consolare in cui è stata presentata la domanda. 2. Nome e cognome, data e luogo di nascita del richiedente (o dei richiedenti) e, se conosciuti, i cognomi dei genitori. 3. Cittadinanza del richiedente (o dei richiedenti) e, nella misura del possibile, precedenti cittadinanze. 4. Tipo di documento (o documenti) di viaggio presentato, numero e date di rilascio e di scadenza dello stesso. 5. Durata e finalità del soggiorno per cui si procede alla richiesta di visto. 6. Date previste per il viaggio. a) Procedura La procedura di cui alla lettera b) non deve essere seguita qualora il richiedente sia segnalato nel Sistema di Informazione Schengen ai fini della non ammissione. b) Trasmissione della consultazione alla propria autorità centrale La rappresentanza diplomatica o consolare cui viene presentata una domanda da parte di una persona inclusa nelle categorie per cui è necessario procedere alla consultazione delle autorità centrali, informerà direttamente della domanda di visto l'autorità centrale del suo paese. Se l'autorità centrale decide di rifiutare il visto, non è necessario avviare o completare la procedura di consultazione delle autorità centrali delle parti contraenti che hanno chiesto di essere consultate. Se tale autorità si occupa della pratica in qualità di parte contraente rappresentante di un'altra parte contraente competente, essa informerà della domanda l'autorità centrale di quest'ultima. Se l'autorità centrale della parte contraente rappresentata o quella della stessa parte con- 7. Domicilio, professione, datore di lavoro del richiedente. 8. Riferimenti negli Stati membri, in particolare precedenti domande o soggiorni negli Stati firmatari. 9. Frontiera attraverso cui il richiedente desidera entrare nello spazio Schengen. 10. Altri cognomi (da celibe/nubile o, eventualmente, coniugato/a al fine di completare l'identificazione in conformità dei requisiti dell'ordinamento interno delle parti contraenti e dell'ordinamento interno dello Stato di cui il richiedente ha la cittadinanza). 11. Altre indicazioni ritenute di interesse per le rappresentanze consolari, quali coniuge o figli minorenni che accompagnano il titolare e che figurano sul passaporto, altri visti già ottenuti, altre domande per la medesima destinazione. Questi dati verranno ricavati dal modulo di richiesta del visto e riportati secondo l'ordine nel quale figurano in tale modulo. 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Tali informazioni serviranno di base per l'esame da parte delle autorità centrali che devono essere consultate. In linea di principio, spetta alla parte contraente che effettua la consultazione determinare il mezzo di trasmissione da cui deve comunque risultare la data e l'ora della trasmissione e della relativa ricezione da parte delle autorità centrali destinatarie della stessa. In mancanza di una decisione esplicita della propria autorità centrale, la rappresentanza diplomatica o consolare richiesta potrà rilasciare il visto trascorsi 14 giorni a decorrere dalla trasmissione della richiesta da parte dell'autorità centrale consultatrice. Spetta ad ogni autorità centrale informare le proprie rappresentanze dell'inizio del termine di consultazione. d) Trasmissione tra autorità centrali Qualora l'autorità centrale consultatrice abbia ricevuto una richiesta di proroga eccezionale dei termini dovrà comunicarla alla rappresentanza, la quale non potrà decidere fintantoché l'autorità centrale non si sarà espressamente pronunciata. L'autorità centrale della parte contraente la cui rappresentanza riceve la domanda procede, a sua volta, alla consultazione dell'autorità o delle autorità centrali della parte o delle parti contraenti che abbiano richiesto tale procedura. A tal fine, sono considerate autorità centrali le autorità designate dalle parti contraenti. g) Trasmissione di documenti specifici In casi eccezionali, l'ambasciata presso la quale è stata presentata la domanda di visto può, su richiesta della rappresentanza consolare dello Stato consultato ai sensi dell'articolo 17 della convenzione di Schengen, trasmettere il formulario di domanda del visto (con la fotografia). Dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, tali autorità trasmettono la loro valutazione della domanda di visto all'autorità centrale che ha avviato la consultazione. e) Termine di risposta Proroga Tale procedura si applica unicamente nelle località nelle quali esistono rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato che effettua la consultazione e dello Stato consultato e solo per le cittadinanze di cui all'allegato 5 B. Il termine massimo previsto per la risposta delle autorità centrali consultate all'autorità centrale consultatrice è di sette giorni civili. Il termine iniziale di risposta decorre dalla trasmissione della domanda da parte dell'autorità centrale che deve effettuare la consultazione. Ad eccezione delle consultazioni a livello locale attualmente previste all'allegato 5 B dell'Istruzione consolare comune, la risposta o la domanda di proroga del termine di consultazione non potranno in nessun caso avvenire a livello locale, ma si dovrà sempre utilizzare la rete di consultazione tra autorità centrali. Se entro tale termine una delle autorità centrali consultate informa l'autorità consultatrice dell'opportunità di estendere il periodo di risposta, questo può essere prorogato di altri sette giorni. In circostanze eccezionali, l'autorità centrale consultata potrà chiedere una proroga motivata superiore ai sette giorni. Le autorità in questione si adopereranno affinché, in caso di urgenza, la risposta sia comunicata quanto prima. Una volta scaduto il termine iniziale e, eventualmente, il termine della proroga, la mancanza di risposta equivarrà ad un'autorizzazione, ossia indicherà che a giudizio della o delle parti contraenti consultate non esiste alcun motivo che osti al rilascio del visto. f) Decisione in funzione dell'esito della consultazione Dopo la scadenza del termine iniziale o del termine della proroga, l'autorità centrale della parte contraente cui è stata presentata la domanda può autorizzare la rappresentanza diplomatica o consolare a rilasciare il visto uniforme. C 313/15 2.4. Irricevibilità della domanda Qualora la rappresentanza diplomatica o consolare di una parte contraente non accetti o rifiuti una richiesta di visto, la procedura e le possibili vie di ricorso saranno disciplinate dalla legislazione nazionale di tale parte contraente. Qualora un visto sia rifiutato e le disposizioni giuridiche nazionali prevedano la motivazione del rifiuto, tale motivazione deve essere formulata conformemente al seguente testo: «In conformità del disposto congiunto dell'articolo 15 e dell'articolo 5 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990, la Sua domanda di visto è stata respinta poiché non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, C 313/16 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee primo comma, lettere a), c), d) ed e) (indicare la dicitura utile), secondo cui. (testo della o delle pertinenti condizioni preliminari)». Tale testo può eventualmente essere integrato con informazioni più dettagliate o contenere altre informazioni a seconda degli obblighi previsti in materia dalle legislazioni nazionali. Qualora una rappresentanza diplomatica o consolare, che opera in rappresentanza di uno Stato partner, si veda costretta a non proseguire l'esame di una domanda di visto, il richiedente dovrà essere informato di tale rinuncia e dovrà altresì essere informato che può rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato competente dell'esame della domanda. 3. Visti con validità territoriale limitata È possibile rilasciare un visto con validità territoriale limitata al territorio nazionale di una o più parti contraenti: 1. Quando, per uno dei motivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione (motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali), una rappresentanza diplomatica o consolare ritenga necessario derogare al principio definito all'articolo 15 di tale convenzione di applicazione (articolo 16). 2. Nel caso previsto all'articolo 14 della convenzione di applicazione, il quale recita: 16.12.2002 «1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o più parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle parti contraenti. 2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.» 3. Quando, per ragioni di urgenza (motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali), la rappresentanza diplomatica o consolare non applica la procedura di consultazione delle autorità centrali o quando tale procedura dà luogo a determinate obiezioni. 4. Quando, in caso di necessità, la rappresentanza diplomatica o consolare rilascia a una persona un nuovo visto per un soggiorno relativo ad un semestre per il quale tale persona ha già ricevuto un visto di tre mesi. La validità è limitata al territorio di una sola parte contraente, del Benelux, o di due Stati Benelux nei casi 1, 3 e 4, e al territorio di una o più parti contraenti, del Benelux o di due Stati Benelux nel caso 2. Le rappresentanze diplomatiche o consolari delle altre parti contraenti devono esserne informate. VI. COMPILAZIONE DELLA VIGNETTA VISTO Negli allegati 8 e 13 sono riportati esempi di compilazione della vignetta visto con le rispettive caratteristiche di sicurezza. 1. Zona delle diciture comuni. Zona 8 1.1. Dicitura «VALIDO PER» Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi. gono utilizzate le seguenti indicazioni: A per l'Austria, F per la Francia, D per la Germania, E per la Spagna, GR per la Grecia, P per il Portogallo, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, N per i Paesi Bassi e B per il Belgio) c) Benelux d) Stato Schengen [utilizzando le indicazioni di cui alla lettera b)] che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorni di lunga durata + Stati Schengen Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto quattro opzioni: a) Stati Schengen b) Stato o Stati Schengen al territorio del quale o dei quali è limitata la validità del visto (in tal caso, ven- Se la vignetta è utilizzata per il rilascio del visto uniforme, definito agli articoli 10 e 11 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, o per un visto la cui validità non è limitata al territorio della parte contraente di rilascio, la dicitura «VALIDO PER» sarà completata, nella lingua della 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Trattino di separazione orizzontale. parte contraente di rilascio, con la menzione «Stati Schengen». Due cifre per indicare l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno. Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale che consenta soltanto l'ingresso, il soggiorno e l'uscita attraverso un territorio limitato tale rubrica deve indicare il nome della parte contraente, nella lingua nazionale della medesima, al cui territorio è limitato l'ingresso, il soggiorno e l'uscita del titolare del visto. Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata che, per una durata massima di tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, ha altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata, si indicherà anzitutto lo Stato membro che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata, seguito dalla formula «Stati Schengen». Esempio: 150494 = 15 aprile 1994 Dopo la preposizione «A» si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di quel giorno. Tale data sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno. 1.3. Nei casi previsti all'articolo 14 della convenzione di applicazione, la validità territoriale potrà essere limitata al territorio di uno o più Stati membri. In tal caso, e in funzione dei codici degli Stati membri da inserire nella rubrica, sono ammesse le seguenti opzioni: Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di ingressi è indicato sulla vignetta a destra della dicitura, scrivendo «01» o «02» nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione «MULT» nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi. b) iscrizione della menzione «Stati Schengen» nella lingua dello Stato membro di rilascio, seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per il territorio dei quali il visto non è valido. Il visto di transito può consentire uno o due ingressi, indicati rispettivamente con le cifre «01» e «02». Soltanto in casi eccezionali, si potranno autorizzare più di due ingressi con una stessa vignetta visto, apponendo l'abbreviazione «MULT». Parimenti, la validità territoriale indicata in questa parte della vignetta non potrà essere limitata a una zona geografica inferiore a quella di una parte contraente. L'effettuazione di un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica la scadenza del visto, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati. Dicitura «DA A» Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto. Dopo la preposizione «DA» va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà: Due cifre per segnalare il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità. Trattino di separazione orizzontale. Due cifre per segnalare il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità. Dicitura «NUMERO DI INGRESSI» Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare all'interno del territorio per cui il visto è valido e quindi «il numero dei soggiorni possibili, suddividendo i giorni autorizzati» nella dicitura 1.4. a) iscrizione dei codici degli Stati membri interessati. 1.2. C 313/17 1.4. Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO... GIORNI» Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per cui il visto è valido (1) sia per un periodo di soggiorno continuo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate alla dicitura 1.2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al punto 1.3. Nello spazio vuoto tra la dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO» e la parola «GIORNI» si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima (1) Nel caso dei visti di transito, il numero di giorni che figura nella dicitura non può essere superiore a 5. C 313/18 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee mente corredato della lettera o delle lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di emissione del visto (1). delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità. Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è 90 per semestre. 1.5. 1.7. Dicitura «RILASCIATO A. IL. » A Visto di transito aeroportuale La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 1.2. B Visto di transito L'autorità che rilascia il visto potrà essere identificata dall'iscrizione del timbro stampato nella zona 4. C Visto per soggiorni di breve durata Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO» D Visto nazionale per soggiorni di lunga durata Scopo della dicitura è determinare il numero del passaporto sul quale è apposta la vignetta visto. Dopo l'ultima cifra si annota il numero di minori e il coniuge che accompagnano il titolare e che sono iscritti sul passaporto (si indicherà un numero seguito da una «X» corrispondente al numero di minori, ad esempio «3X» = tre minori, e una «Y» per il coniuge). D+C Visto per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata Se, in caso di mancato riconoscimento del documento di viaggio del titolare, si utilizza il modello uniforme di foglio per apporvi il visto, la rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto può scegliere di utilizzare lo stesso foglio per estendere la validità del visto al coniuge e ai minori a carico che accompagnano il titolare del foglio o di rilasciare fogli separati per il titolare, il coniuge e ognuna delle persone a suo carico, apponendo il visto corrispondente su ciascun foglio separatamente (1). Per i visti di validità territoriale limitata e i visti collettivi si utilizzeranno, a seconda dei casi, le lettere A, B o C. 1.8. Il numero da indicare nella dicitura, in caso di apposizione del visto sul modello uniforme di foglio, è, invece del numero di passaporto, lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto di sei cifre, eventual( ) Conformemente alla decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48, articolo 2: «La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.» Dicitura «COGNOME E NOME» Nel passaporto o nel documento di viaggio del titolare del visto va inserita, nell'ordine, la prima parola riportata nella dicitura «cognome/i» e, di seguito, la prima parola riportata nella dicitura «nome/i». La rappresentanza diplomatica o consolare deve verificare se il(i) cognome/i e il(i) nome/i che figurano nel passaporto o nel documento di viaggio e nella domanda di visto e quelli da iscrivere sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono identici (1). Il numero di passaporto da indicare è il numero di serie che figura stampato o perforato in tutte o quasi tutte le pagine del passaporto. 1 Dicitura «TIPO DI VISTO» Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, tale dicitura indica, mediante le lettere A, B, C e D, la categoria generica di visto cui si applica, nel caso specifico, la vignetta visto comune. Questa dicitura indica, nella lingua nazionale della parte contraente di rilascio, il nome della città nella quale è ubicata la rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto. Questo nome è scritto tra «A» e «IL» mentre la data di rilascio è indicata dopo «IL». 1.6. 16.12.2002 2. Zona riservata alle menzioni nazionali («ANNOTAZIONI»). Zona 9 A differenza della zona 8 (diciture comuni e obbligatorie), questa zona è riservata alle eventuali diciture imposte dalle disposizioni interne e dalla prassi di alcune parti contraenti. In linea di massima, le parti contraenti sono libere di includere le diciture che riten- 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gono opportune, benché si debbano informare tutte le parti contraenti affinché tali diciture possano essere interpretate (cfr. allegato n. 9). 3. 5.2. La fotografia a colori del titolare del visto deve riempire lo spazio riservato all'uopo come indicato nell'allegato 8. Per la fotografia da inserire nella vignetta visto si applicano i seguenti requisiti. Se si dovesse individuare l'errore prima di applicarla sul documento di viaggio, dovrà essere distrutta o tagliata in diagonale. Le dimensioni della testa dal mento alla sommità del capo sono pari al 7080 % della dimensione verticale della superficie della fotografia. Se si individua l'errore dopo aver apposto la vignetta sul passaporto, essa sarà barrata con una croce decussata di colore rosso e si procederà all'apposizione di una nuova vignetta. Requisiti minimi per la risoluzione: 5.3. stampante a colori, 720 «dot per inch» (dpi) per la fotografia impressa. Debitamente completata, essa è applicata alla prima pagina del passaporto che non contenga timbri o altri tipi di contrassegni, ad esclusione del timbro di identificazione della domanda. Saranno rifiutati i passaporti privi di spazi liberi per l'apposizione della vignetta, quelli scaduti e quelli che non consentono, durante il periodo di validità del visto, l'uscita, il ritorno dello straniero nel paese di origine o il suo ingresso in un paese terzo (cfr. articolo 13 della convenzione di applicazione). Zona destinata alla lettura ottica. Zona 5 Su proposta degli Stati Schengen, sia il formato della vignetta visto che il formato previsto per la zona di stampa riservata alla lettura ottica sono stati adottati dall'ICAO. Questa zona consta di due righe di 36 caratteri (OCR B-10 caratteri/pollice). L'allegato 10 riporta le modalità di iscrizione in tale zona. 5. Altri aspetti importanti relativi alla compilazione della vignetta visto 5.1. Firma del visto Qualora il diritto o la prassi interna di una parte contraente preveda l'apposizione obbligatoria della firma ed essa debba essere manoscritta, il visto deve essere firmato dopo essere stato applicato al passaporto dalla persona abilitata. Essa appone la sua firma all'estremità destra della zona riservata alle annotazioni, badando bene a far debordare la firma sulla pagina del passaporto o del documento di viaggio, ma non sulla zona di lettura ottica. (1) Conformemente alla decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48, articolo 2: «La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.» Apposizione della vignetta visto sul passaporto La vignetta è completata prima di essere applicata al passaporto. Si procederà alla stampigliatura e alla firma una volta che questa sarà incollata sul passaporto o sul documento di viaggio. Ove manchi la fotografia si appone obbligatoriamente in questa zona la dicitura «valido senza fotografia» in due o tre lingue (lingua dello Stato membro che rilascia il visto, inglese e francese). In linea di massima, la dicitura è apposta mediante stampante e, in via eccezionale, con un timbro specifico che, in quest'ultimo caso, copre parimenti parte della zona stampata in calcografia che contorna, nel lato destro o sinistro, la zona riservata alla fotografia. 4. Annullamento della vignetta già compilata Le vignette visto non potranno recare correzioni o cancellature. Se nel completare la vignetta si dovesse commettere un errore, essa dovrà essere annullata. Zona riservata alla fotografia (1) scanner, 300 «pixels per inch» (ppi), senza esercitare pressioni C 313/19 5.4. Passaporti e documenti di viaggio su cui è possibile apporre il visto uniforme Nell'allegato 11 figurano i criteri che permettono di stabilire se su un documento di viaggio può essere o meno apposto un visto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a) della convenzione di applicazione. Conformemente all'articolo 14 della convenzione, non è possibile apporre nessun visto su un documento di viaggio che non sia valido per nessuna parte contraente. Qualora il documento di viaggio sia valido soltanto per una o alcune parti contraenti, il visto apposto autorizzerà l'ingresso unicamente in questa o queste parti contraenti. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da uno o più Stati membri, il visto equivale negli effetti unicamente ad un visto di validità territoriale limitata. La rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro deve utilizzare il modello uniforme di foglio per apporvi il visto rilasciato al titolare C 313/20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT del documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che rilascia il foglio. Il visto equivale negli effetti unicamente ad un visto di validità territoriale limitata (1). 5.5. 16.12.2002 viaggio. Soltanto nel caso in cui non occorra compilare la zona riservata alla lettura ottica il timbro può essere apposto in questo spazio per renderlo inutilizzabile. Le dimensioni e le iscrizioni del timbro e l'inchiostro da utilizzare saranno conformi a quanto stabilito al riguardo da ciascuno Stato membro. Timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto Per evitare il reimpiego della vignetta visto applicata sul modello uniforme di foglio, il timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto è apposto a destra tra la vignetta e il foglio in modo da non impedire la lettura delle diciture e dei dati della compilazione e da non invadere la zona riservata alla lettura ottica eventualmente compilata (1). Il timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto è apposto nella zona riservata alle annotazioni; occorre prestare particolare attenzione affinché non sia apposto in modo da impedire la lettura dei dati; esso deve oltrepassare la vignetta sporgendo sopra la pagina del passaporto o documento di VII. GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZAZIONE 1. Il termine di archiviazione dei moduli è di almeno un anno in caso di rilascio del visto richiesto e di almeno cinque anni in caso di rifiuto di rilascio del visto. Organizzazione del servizio visti L'organizzazione del servizio visti è di competenza di ciascuna parte contraente. Spetta al responsabile della rappresentanza diplomatica o consolare adoperarsi affinché il servizio incaricato del rilascio dei visti sia organizzato in modo tale da evitare qualsiasi tipo di negligenza che possa facilitare furti o falsificazioni. Il personale preposto al rilascio dei visti non deve essere soggetto a nessun tipo di pressione locale. Si dovranno evitare le «abitudini» che possono provocare una riduzione del livello di vigilanza (per esempio, organizzando trasferimenti regolari del personale). La conservazione e l'utilizzo delle vignette visto dovranno essere sottoposti a misure di sicurezza analoghe a quelle previste per altri documenti che richiedono protezione. 2. Per facilitare la localizzazione di una domanda, nelle consultazioni e risposte tra autorità centrali vanno citati i rispettivi riferimenti di schedario e archivio. 3. Registrazione del visto Ogni parte contraente procede alla registrazione dei visti rilasciati conformemente alla prassi nazionale. Le vignette visto annullate devono essere registrate come tali. 4. Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto (2) I diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto figurano all'allegato 12. Tuttavia, non è riscosso alcun diritto corrispondente a dette spese amministrative per le domande di visto introdotte da cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione o di un cittadino di uno Stato parte dell'accordo SEE, che esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Schedari ed archiviazione dei moduli Ciascuna parte contraente è responsabile della gestione degli schedari e dell'archiviazione dei moduli di visto e, nel caso di visto soggetto a consultazione centrale, della fotografia del richiedente. (1) Conformemente alla decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48, articolo 2: «La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.» (2) Conformemente alla decisione 2002/44/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5, articolo 3: «(1) La presente decisione si applica al più tardi a decorrere dal 1o luglio 2004. (2) Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1o luglio 2004, purché notifichino al Segretariato generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo. (3) Se tutti gli Stati membri procedono all'applicazione della presente decisione anteriormente al 1o luglio 2004, il Segretariato generale del Consiglio pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la data a decorrere dalla quale l'ultimo Stato membro ha proceduto alla suddetta applicazione.» 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 313/21 VIII. COOPERAZIONE CONSOLARE LOCALE 1. Se il visto è rilasciato, la vignetta sarà, nella misura del possibile, apposta sul timbro di identificazione della domanda. Orientamento della cooperazione consolare locale La cooperazione consolare locale si incentra, in generale, sulla valutazione dei rischi migratori e, in particolare, sulla determinazione di criteri comuni di esame delle pratiche, sullo scambio di informazioni sull'impiego di documenti falsi, sulle possibili reti di immigrazione illegale nonché sul rifiuto di domande di visti palesemente infondate o fraudolente. Tale cooperazione deve inoltre consentire lo scambio di informazioni sui richiedenti in buonafede e l'organizzazione in comune della divulgazione di informazioni al pubblico sui requisiti per la richiesta del visto Schengen. In casi eccezionali nei quali risulti inattuabile apporre il timbro, dopo aver proceduto alla concertazione consolare locale, la rappresentanza del paese che esercita la presidenza informa il gruppo Schengen competente e sottopone alla sua approvazione l'applicazione di misure alternative all'apposizione del timbro quali, ad esempio, lo scambio di fotocopie dei passaporti o di elenchi dei visti rifiutati indicandovi il motivo del rifiuto. La cooperazione consolare si svolge in funzione della realtà amministrativa e della struttura socio-economica locale. Le rappresentanze si riuniranno con una periodicità che sarà dettata dalle circostanze e ai livelli che verranno ritenuti opportuni. Le relazioni delle discussioni svoltesi in tali riunioni saranno comunicate alle autorità centrali. Su domanda della Presidenza, si potrà trasmettere alla medesima una relazione d'insieme semestrale. 2. I capi delle rappresentanze diplomatiche o consolari definiranno a livello locale, ove necessario, o dietro iniziativa della Presidenza, misure di prevenzione sostitutive o complementari. 3. Al fine di facilitare l'accertamento della buonafede del richiedente, le rappresentanze diplomatiche e consolari potranno, conformemente alla propria legislazione nazionale, procedere ad uno scambio di informazioni in base ad accordi presi a livello locale nell'ambito della cooperazione e conformemente a quanto stabilito al punto 1 del presente capitolo. Prevenzione della presentazione di domande simultanee o successive ad un rifiuto recente Mediante lo scambio di informazioni e l'identificazione di una domanda tramite timbro o altre misure sostitutive o complementari, si deve evitare che il richiedente presenti più domande di visto simultanee o successive ad un rifiuto recente presso varie rappresentanze diplomatiche o consolari. Fermi restando la reciproca consultazione e il reciproco scambio di informazioni, le rappresentanze diplomatiche e consolari cui è stata presentata una domanda di visto appongono sul passaporto di ogni richiedente un timbro recante la seguente dicitura «Visto richiesto il... a... ». In corrispondenza dei primi puntini si utilizzeranno sei cifre, due per il giorno, due per il mese e due per l'anno, mentre al posto dei puntini successivi si indicherà la rappresentanza diplomatica o consolare della parte contraente. Deve essere aggiunto il codice del tipo di visto richiesto. L'apposizione del timbro sui passaporti diplomatici o di servizio è lasciata alla discrezione della rappresentanza competente cui è stata presentata la domanda di visto. Il timbro può essere apposto in caso di richiesta di un visto di lungo soggiorno. In caso di visto rilasciato nel quadro del sistema di rappresentanza, il timbro recherà, dopo l'indicazione del codice del tipo di visto richiesto, la lettera «R» seguita dal codice dello Stato rappresentato. Esame della buonafede del richiedente Le informazioni scambiate periodicamente potranno riferirsi ai nominativi dei richiedenti ai quali è stato rifiutato il visto per uso di documenti rubati, perduti, contraffatti o falsificati, per inosservanza ingiustificata del termine di uscita previsto da visti precedenti, perché rappresentano un rischio per la sicurezza e, in particolare, perché sospettati di tentata immigrazione illegale nel territorio delle parti contraenti. Pur costituendo un valido aiuto nell'esame delle domande di visto, tali informazioni elaborate e scambiate non sostituiscono tuttavia l'esame dell'effettiva domanda di visto o la consultazione del Sistema di Informazione Schengen o delle autorità centrali richiedenti. 4. Scambio di statistiche 4.1 Le statistiche relative ai visti rilasciati e ai visti oggetto di un rifiuto formale per soggiorni di breve durata, per il transito e per il transito aeroportuale sono scambiate a scadenza trimestrale. 4.2 Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 16 della convenzione di Schengen e fermi restando i relativi obblighi esplicitati nell'allegato 14 dell'Istruzione consolare comune, sulla base dei quali gli Stati Schengen devono trasmettere entro 72 ore i dati relativi al rilascio di un visto con validità territoriale limitata, le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati Schengen sono C 313/22 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee c) Un terzo tipo di organismo di intermediazione è quello che rientra nel concetto di organizzatore o operatore turistico, vale a dire una persona fisica o giuridica che organizza in maniera non occasionale viaggi combinati (preparazione della documentazione relativa a viaggio, trasporto, alloggio, servizi turistici complementari, assicurazioni per quanto riguarda l'assistenza medica e il trasporto, spostamenti interni, ecc.), vende tali viaggi combinati o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore o un'agenzia di viaggi legata per contratto all'operatore turistico. tenute a scambiarsi ogni mese le proprie statistiche sui visti con validità territoriale limitata rilasciati nel mese precedente e di trasmetterle alle rispettive autorità centrali. 5. Domande di visto inoltrate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio e operatori turistici (1) In materia di domande di visto, la regola generale prevede un colloquio con il richiedente. Tuttavia, è prevista la facoltà di rinunciare a tale colloquio sempre che un'organizzazione nota e solvibile che programmi viaggi di gruppo, non sussistendo dubbi fondati circa la buona fede del richiedente, il motivo del viaggio o le intenzioni reali di far ritorno nel paese di provenienza, fornisca alla rappresentanza diplomatica o consolare la necessaria documentazione e attesti in maniera ragionevolmente attendibile tale buona fede, i motivi del viaggio e le reali intenzioni di far ritorno (Cfr. III.4). L'intervento di agenzie amministrative, di agenzie di viaggio e di operatori turistici e di loro venditori in quanto intermediari ai quali si rivolge il richiedente, è una prassi frequente e utile, specialmente in paesi con un territorio molto esteso. Tali organismi commerciali non presentano una tipologia uniforme, in quanto l'impegno che essi assumono verso i clienti che affidano loro le domande di visti è differenziato, per cui il grado di solvibilità e di affidabilità loro attribuibile è, in linea di massima, direttamente proporzionale al loro maggiore o minore coinvolgimento nella programmazione globale del viaggio, dell'alloggio, delle assicurazioni per quanto riguarda l'assistenza medica e il trasporto e del ritorno a loro spese nel paese di provenienza. 5.1. Modalità dell'intermediazione a) Il tipo più semplice di intermediazione è costituito dall'agenzia amministrativa, in cui il servizio di assistenza prestato al cliente consiste semplicemente nel fornire documenti di identificazione e giustificativi, al posto del cliente. b) Un secondo tipo di organismo commerciale è costituito dalle agenzie di trasporto, o agenzia di viaggio a livello locale, a volte collegate a compagnie aeree, anche non di bandiera, che effettuano il trasporto regolare o occasionale di passeggeri. L'assistenza al cliente comprende la fornitura dei documenti giustificativi oltre, se del caso, la vendita di biglietti e la prenotazione degli alberghi. (1) Conformemente alla decisione 2002/585/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44, articolo 2: «La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.» 16.12.2002 Rispetto all'operatore turistico e all'agenzia venditrice del viaggio combinato, il richiedente il visto non è altri che il fruitore del viaggio programmato, nel cui pacchetto rientra l'offerta di esperire tale richiesta. Questo terzo modello di intermediazione è complesso e presenta varie sfaccettature sulle quali si può effettuare un controllo oggettivo: controllo della documentazione commerciale, controllo durante la gestione, verifica dell'effettuazione e della destinazione del viaggio, controllo attraverso i pernottamenti e controllo degli ingressi e uscite programmati in gruppo. 5.2. Armonizzazione della collaborazione con le agenzie amministrative, agenzie di viaggio, operatori turistici e loro venditori a) Tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in una stessa città si sforzano di pervenire a un'applicazione armonizzata, a livello locale, delle linee di condotta definite in appresso, in funzione della tipologia di intermediazione proposta. Benché spetti a ciascuna rappresentanza diplomatica o consolare decidere se collaborare o meno con le agenzie, ognuna di esse deve mantenere la facoltà di ritirare in qualsiasi momento l'accreditamento se le circostanze lo richiedono o nell'interesse di una politica dei visti comune. Una rappresentanza diplomatica o consolare che decida di collaborare con un'agenzia deve attenersi alle prassi e alle modalità di lavoro stabilite nel presente capitolo. Le rappresentanze consolari degli Stati membri vigilano in particolar modo e collaborano in stretto contatto per valutare e accreditare a titolo eccezionale le agenzie amministrative. La pratica delle loro domande di visti è esaminata accuratamente e si verificano in ogni caso i documenti giustificativi del titolare del visto e i documenti relativi alla licenza e all'iscrizione dell'agenzia nel registro delle imprese. Ai fini della valutazione delle domande di visti presentate dalle agenzie di trasporto o agenzie di viaggio locali occorre tener conto in maniera 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee specifica delle circostanze del richiedente e si procede, caso per caso, alla verifica dei documenti giustificativi. Le rappresentanze consolari collaborano strettamente rafforzando i propri dispositivi per individuare irregolarità presso le agenzie e le società di trasporto e, a sostegno di tali dispositivi, è prevista la notifica delle irregolarità commesse da tali agenzie in sede di cooperazione consolare locale e regionale. Ai fini dell'accreditamento degli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori) si tiene conto, fra gli altri, dei criteri seguenti: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, statuto della società, contratti con le banche con le quali operano, contratti aggiornati che le vincolino alle direttive comunitarie relative al turismo, nei quali devono figurare tutti gli elementi del viaggio combinato (alloggio e servizi del pacchetto turistico combinato), contratti con le compagnie aeree che devono comprendere andata e ritorno garantito e chiuso e le polizze di assicurazione per l'assistenza medica e di viaggio che devono aver stipulato. Le domande di visto presentate da tali agenzie di viaggio devono essere esaminate con cura. b) In sede di cooperazione consolare locale, le rappresentanze diplomatiche e consolari cercano inoltre di armonizzare le procedure e le modalità operative nonché i criteri di controllo della regolarità dell'attività delle agenzie amministrative, delle agenzie di viaggio e degli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori). Tali controlli devono comprendere almeno la verifica in qualsiasi momento della documentazione di accreditamento, la fissa- C 313/23 zione per campionamento di colloqui personali o telefonici con i richiedenti, la prova dei viaggi e dei pernottamenti effettuati e, per quanto possibile, la prova documentale del ritorno in gruppo. c) Devono essere scambiate frequentemente informazioni sul funzionamento delle agenzie amministrative, delle agenzie di viaggio e degli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori): notifica di irregolarità riscontrate, scambio regolare di informazioni in materia di visti negati, comunicazione di formule fraudolente riscontrate nella documentazione di viaggio o della mancata effettuazione del viaggio programmato. La cooperazione con le agenzie amministrative, le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggio (operatori turistici e venditori) deve costituire uno dei temi trattati in occasione di regolari riunioni organizzate nel quadro della cooperazione consolare comune. d) In sede di cooperazione consolare locale dev'essere effettuato lo scambio degli elenchi di agenzie amministrative, agenzie di viaggio e organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori) accreditati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari o ai quali esse abbiano ritirato l'accreditamento, con l'informazione, in quest'ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro. e) Le agenzie amministrative, le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori) devono presentare alle rappresentanze diplomatiche e consolari presso cui sono accreditati uno o due agenti che diventano i soli intermediari autorizzati per quanto riguarda la presentazione delle domande di visti. C 313/24 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO 1 I. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001. II. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001. I. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001. 1. Stati AFGHANISTAN DOMINICANA (REPUBBLICA) ALBANIA EGITTO ALGERIA EMIRATI ARABI UNITI ANGOLA ERITREA ANTIGUA E BARBUDA ETIOPIA ARABIA SAUDITA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA ARMENIA FIGI (ISOLE) AZERBAIGIAN FILIPPINE BAHAMAS GABON BAHREIN BANGLADESH BARBADOS BELIZE BENIN BHUTAN BIELORUSSIA BIRMANIA/MYANMAR BOSNIA ERZEGOVINA BOTSWANA BURKINA FASO BURUNDI CAMBOGIA CAMERUN CAPO VERDE CENTRAFRICANA (REPUBBLICA) CIAD GAMBIA GEORGIA GHANA GIAMAICA GIBUTI GIORDANIA GRENADA GUINEA GUINEA BISSAU GUINEA EQUATORIALE GUYANA HAITI INDIA INDONESIA IRAN IRAQ KAZAKSTAN KENIA CINA KIRGHIZISTAN COLOMBIA KIRIBATI COMORE (ISOLE) KUWAIT CONGO LAOS CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL) LESOTHO COREA DEL NORD LIBANO COSTA D'AVORIO LIBERIA CUBA LIBIA DOMINICA MADAGASCAR 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee MALAWI SAINT KITTS E NEVIS MALDIVE SAO TOMÈ E PRINCIPE MALI SEICELLE MARIANNE SETTENTRIONALI SENEGAL MAROCCO SIERRA LEONE MARSHALL (ISOLE) SIRIA MAURITANIA SOMALIA MAURITIUS SRI LANKA MICRONESIA SUDAFRICA MOLDOVA SUDAN MONGOLIA SURINAME MOZAMBICO SWAZILAND NAMIBIA TAGIKISTAN NAURU NEPAL NIGER NIGERIA OMAN PAKISTAN PALAU PAPUA NUOVA GUINEA PERU QATAR REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA (SERBIA E MONTENEGRO) THAILANDIA TANZANIA TOGO TONGA TRINIDAD E TOBAGO TUNISIA TURKMENISTAN TURCHIA TUVALU UCRAINA UGANDA RUANDA UZBEKISTAN RUSSIA VANUATU SAINT VINCENT E GRENADINE VIETNAM SAINT LUCIA YEMEN SALOMONE (Isole) ZAMBIA SAMOA (Isole occidentali) ZIMBABWE 2. Entità e autorità territoriali non riconosciute come stati da almeno uno Stato membro TAIWAN AUTORITÀ PALESTINESE TIMOR ORIENTALE II. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1). 1. Stati ANDORRA BRUNEI ARGENTINA BULGARIA AUSTRALIA CANADA BOLIVIA CILE BRASILE CIPRO C 313/25 C 313/26 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee COREA DEL SUD NUOVA ZELANDA COSTA RICA PANAMA CROAZIA PARAGUAY ECUADOR POLONIA EL SALVADOR REPUBBLICA CECA ESTONIA GIAPPONE GUATEMALA HONDURAS ISRAELE LETTONIA LITUANIA ROMANIA SAN MARINO SANTA SEDE SINGAPORE SLOVACCHIA SLOVENIA MALESIA STATI UNITI MALTA SVIZZERA MESSICO UNGHERIA MONACO URUGUAY NICARAGUA VENEZUELA 2. Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese RAS di Hong Kong (1) RAS di Macao (2) (1) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region». (2) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau». 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO 2 Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari. I. Regime di circolazione alle frontiere esterne 1. Il regime di circolazione applicabile ai titolari dei suddetti passaporti esula dalla lista di regime comune in materia di visti. Tuttavia, le parti contraenti si impegnano ad informare preliminarmente i loro partner in merito alle eventuali modifiche che intendono apportare al regime applicabile ai titolari di questi passaporti e a tener conto degli interessi degli altri Stati Schengen. 2. Per conseguire in maniera particolarmente flessibile l'armonizzazione del regime applicabile ai titolari di questo tipo di passaporti, è allegata all'istruzione consolare comune e a titolo informativo la lista dei paesi i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto, se titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio o speciale, benché siano invece soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario. Eventualmente, figurerà anche la lista relativa alla situazione inversa. Il Comitato esecutivo provvederà ad aggiornare le due liste. 3. Non beneficeranno del regime di circolazione previsto nel presente documento i cosiddetti passaporti ordinari per affari pubblici né quei passaporti di servizio, ufficiali, speciali, ecc. il cui rilascio da parte di Stati terzi non corrisponde alla prassi internazionale applicata dagli Stati Schengen. A tal fine, il Comitato esecutivo, su proposta di un gruppo di esperti, potrà stilare un elenco di passaporti non ordinari ai titolari dei quali gli Stati Schengen non prevedono di accordare un trattamento di favore. 4. Coloro che ottengono un visto ai fini di primo accreditamento in uno Stato Schengen possono quanto meno transitare negli altri Stati per recarsi nel territorio di quello che ha rilasciato il visto, alle condizioni di cui all'articolo 18 della convenzione di applicazione. 5. I membri già accreditati delle rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro famigliari titolari di una tessera rilasciata dal ministero degli affari esteri possono attraversare la frontiera esterna per recarsi all'interno dello spazio Schengen previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio. 6. Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, pur continuando ad essere soggetti all'obbligo del visto, ove previsto, non devono giustificare il possesso dei mezzi di sostentamento. Tuttavia, quando si tratta di spostamenti di ordine privato, possono essere richiesti, se necessario, gli stessi giustificativi che per le domande del visto per passaporto ordinario. 7. Una nota verbale del ministero degli Affari esteri o di una rappresentanza diplomatica (se la domanda di visto è formulata in un paese terzo) deve accompagnare ogni domanda di visto su passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, se il richiedente viaggia nel quadro di una missione. La nota verbale può essere richiesta anche in caso di viaggio a titolo privato. 8.1. Il sistema di consultazione preventiva delle autorità centrali degli altri Stati Schengen è applicabile alle domande di visto per passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. La consultazione preventiva non è effettuata nei confronti di uno Stato che ha concluso un accordo di soppressione del visto per i passaporti diplomatici e/o di servizio con lo Stato al cui cittadino si riferisce la consultazione (nei casi di cui all'allegato 5 della presente Istruzione). Qualora uno Stato muova obiezioni, lo Stato Schengen responsabile della trattazione della domanda può rilasciare un visto con validità territoriale limitata. 8.2. Gli Stati Schengen s'impegnano a non concludere in futuro, senza previo accordo con gli altri Stati membri, accordi di soppressione del visto per i passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio con Stati nei confronti dei cui cittadini un altro Stato Schengen esige di essere preliminarmente consultato per il rilascio del visto. 8.3. In caso di rilascio di un visto ai fini di accreditamento ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione e qualora sia di applicazione il sistema di consultazione preventiva, si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 25 della convenzione di applicazione. 9. Anche l'ammissione di titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, qualora uno Stato Schengen si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, sarà limitata al territorio dello Stato interessato che dovrà avvertirne gli altri Stati membri. C 313/27 C 313/28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT 16.12.2002 II. Regime di circolazione alle frontiere interne Ai titolari di questi passaporti si applica, di norma, il regime di circolazione di cui all'articolo 19 e seguenti della convenzione di applicazione, salvo in caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata. I titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio possono circolare nel territorio degli Stati Schengen per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del loro ingresso (se non sono soggetti all'obbligo del visto) o per il periodo di validità del visto rilasciato. Le persone accreditate delle rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro familiari, titolari di una tessera rilasciata dal ministero degli Affari esteri, possono circolare nel territorio degli altri Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio. III. Il regime di circolazione descritto nel presente documento è applicabile ai salvacondotti rilasciati ai propri funzionari dalle organizzazioni internazionali intergovernative delle quali gli Stati Schengen sono firmatari, funzionari che, in virtù dei trattati costitutivi di tali organizzazioni, sono esonerati dall'obbligo di iscriversi nel registro degli stranieri e di possedere un permesso di soggiorno (cfr. pag. 66 del Manuale comune). Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. Inventario A Paesi i cui cittadini NON sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma SONO soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario. BNL DK D Albania EL E F DS I A DS Antigua e Barbuda DS Benin DS Bosnia Erzegovina D DS DS D Botswana DS Burkina Faso DS D Capo Verde DS D DS Colombia DS DS DS DS Dominica DS Egitto DS Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia D D Figi Gambia N DS Barbados Gabon ISL DS Bahamas Filippine S DS Angola Costa d'Avorio FIN D Algeria Ciad P DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS D DS DS DS DS DS 16.12.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT BNL Ghana Giamaica DK D EL E F I DS DS Lesotho DS DS N D Maldive DS DS D DS D D Mauritania DS DS DS DS DS DS DS Mozambico Namibia D Niger DS DS DS Perù D D Repubblica Federale di Jugoslavia DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS Repubblica Dominicana DS Samoa (Isole Occidentali) DS São Tomé e Príncipe DS Seicelle DS D DS Sudafrica D D DS DS DS DS Swaziland DS DS DS DS DS DS DS Togo DS DS DS DS DS DS DS Trinidad e Tobago DS Tunisia DS Turchia DS DS D DS D D DS DS DS DS DS DS DS DS DS D Uganda Zimbabwe ISL D DS Thailandia S D Kuwait Senegal FIN D Kenya Pakistan P DS India Marocco A DS Guyana Malawi C 313/29 DS DS DS: dispensa dal visto per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio. D: dispensa dal visto soltanto per i titolari di passaporti diplomatici. DS DS C 313/30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT 16.12.2002 Inventario B Paesi i cui cittadini SONO soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma NON sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario. BNL DK D EL E Israele F (*) Se sono in viaggio di servizio o in viaggio ufficiale. A P FIN S ISL X Messico Stati Uniti I X X X (*) X (*) N 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO 3 Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (1) Gli Stati Schengen s'impegnano a non modificare la parte I dell'allegato 3 senza l'accordo preliminare degli altri Stati membri. Se uno Stato membro intende modificare la parte II di questo allegato, s'impegna ad informarne i partner e a tener conto dei loro interessi. Parte I Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati Schengen (2) (3) AFGHANISTAN BANGLADESH CONGO (Republica democratica del) ERITREA (4) ETIOPIA GHANA IRAN (5) IRAQ NIGERIA PAKISTAN SOMALIA SRI LANKA Queste persone non sono soggette all'obbligo del visto se sono in possesso di uno dei titoli di soggiorno, menzionati nella parte III del presente allegato, di uno Stato membro del SEE (elenco A), o di un determinato titolo di soggiorno, citato qui di seguito, di Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti o Svizzera, che garantiscono un diritto di ritorno assoluto (elenco B). Tali titoli di soggiorno vengono completati di comune accordo nel quadro del gruppo di lavoro II «Visti» e sottoposti regolarmente a verifica. Qualora sorgano problemi, gli Stati Schengen possono sospendere l'applicazione di tali misure fino ad un chiarimento consensuale. Essi possono derogare all'esenzione dal visto per un determinato titolo di soggiorno, purché ciò sia menzionato nella parte III. Per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali, la decisione sulle deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale è presa da ciascuno Stato membro. (1) In caso di rilascio di un visto di transito aeroportuale (VTA) non è necessario consultare le autorità centrali. (2) Per tutti gli Stati Schengen Non è richiesto un VTA: ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della convenzione di Chicago. (3) Per i paesi del Benelux, la Francia e la Spagna Non è richiesto un VTA: ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio. (4) Per la Germania Solo se i cittadini non sono titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America (5) Per la Germania Non è chiesto un UTA: ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio C 313/31 C 313/32 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT 16.12.2002 Parte II: Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale in taluni Stati Schengen soltanto BNL (1) DK D EL E ( 2) Albania Angola X X X X X Cuba X A (5) P FIN S ISL N X X ( 6) Egitto Gambia X Giordania X X X Guinea Bissau X Haiti X X X (7) India Libano X (8) X X X (8) X (6) X Liberia X Libia X X X X Mali X Senegal X Sierra Leone X X X X X (9) Sudan X X X X Togo X X Siria Turchia I (4) X Costa d'Avorio Guinea F (3) X X (8) X (1) Solo qualora questi cittadini non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per uno dei paesi del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti. Ne sono esonerati anche i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale. (2) Il visto di transito aeroportuale (VTA) non è richiesto ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. Tale visto non è richiesto nemmeno ai titolari di passaporti ordinari che risiedono o che sono in possesso di un visto di ingresso valido in uno Stato membro del SEE, negli Stati Uniti d'America o in Canada. (3) Non è richiesto un VTA: ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio, ai titolari di uno dei permessi di soggiorno enumerati nella parte III, ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della convenzione di Chicago. 4 ( ) Solo qualora i passeggeri non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per gli Stati membri del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti. (5) I cittadini di paesi terzi sottoposti all'obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) non devono più disporre di tale visto per il transito in un aeroporto austriaco, purché siano in possesso durante il soggiorno in transito: di un titolo di soggiorno rilasciato dal Principato di Andorra, dal Giappone, dal Canada, dal Principato di Monaco, da San Marino, dalla Svizzera, dalla Città del Vaticano e dagli Stati Uniti, che garantisca un diritto di ritorno assoluto, di un visto o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen per il quale sia entrato in vigore l'accordo di adesione, di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro del SEE. (6) Solo per i titolari del documento di viaggio per i rifugiati palestinesi. (7) I cittadini dell'India non sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale se titolari di un passaporto diplomatico o di servizio. I cittadini dell'India non sono nemmeno soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale se sono in possesso di un visto valido o di un titolo di soggiorno valido per un paese dell'UE o del SEE, per il Canada, per la Svizzera o per gli Stati Uniti. Non sono inoltre soggetti a tale obbligo se sono in possesso di un titolo di soggiorno valido per Andorra, il Giappone, Monaco o San Marino e di un permesso di riammissione nel paese di residenza valido tre mesi dopo il loro soggiorno in transito aeroportuale. Va segnalato che la deroga nei confronti dei cittadini dell'India in possesso di un titolo di soggiorno valido per Andorra, Giappone, Monaco o San Marino entra in vigore alla data d'integrazione della Danimarca nella cooperazione Schengen, ossia il 25 marzo 2001. 8 ( ) Solo qualora questi cittadini non siano titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America. (9) Lo stesso vale per i titolari del documento di viaggio per i rifugiati palestinesi. 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Parte III A. Elenco dei titoli di soggiorno degli Stati SEE che, su presentazione, esonerano i relativi titolari dall'obbligo del visto di transito aeroportuale: IRLANDA: Residence permit + re-entry visa (permesso di soggiorno sempre combinato con un visto di reingresso) LIECHTENSTEIN: Livret pour étranger B (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno) (1) Livret pour étranger C (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni) REGNO UNITO: Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period (permesso di soggiorno illimitato nel Regno Unito. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori del Regno Unito non è superiore a due anni) Certificate of entitlement to the right of abode (certificato attestante il diritto di stabilimento) B. Elenco dei titoli di soggiorno che assicurano un diritto di ritorno assoluto ai relativi titolari e che, su presentazione, li esonerano dall'obbligo del visto aeroportuale: ANDORRA: Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro) (bianco); è rilasciato per lavori stagionali, per la durata del lavoro, ma è sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile (1). Tarjeta de estancia y de trabajo (permesso di soggiorno e di lavoro) (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno (1). Tarjeta de estancia (permesso di soggiorno) (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno (1). Tarjeta temporal de residencia (permesso temporaneo di residenza) (rosa); è rilasciato per un anno, rinnovabile due volte per lo stesso periodo (1). Tarjeta ordinaria de residencia (permesso ordinario di residenza) (giallo); è rilasciato per tre anni ed è rinnovabile ogni volta per tre anni (1). Tarjeta privilegiada de residencia (permesso privilegiato di residenza) (verde); è rilasciato per cinque anni ed è rinnovabile ogni volta per cinque anni Autorización de residencia (autorizzazione di residenza) (verde); è rilasciata per un anno ed è rinnovabile ogni volta per tre anni (1). Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro) (rosa); è rilasciata per due anni ed è rinnovabile per due anni (1). Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro) (giallo); è rilasciata per cinque anni Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro) (verde); è rilasciata per dieci anni ed è rinnovabile per periodi della stessa durata CANADA: Returning Resident Permit (autorizzazione al ritorno di residenti; foglio inserito nel passaporto) GIAPPONE: Re-entry permit to Japan (autorizzazione al reingresso in Giappone) (1) (1) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania. C 313/33 C 313/34 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee MONACO: Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (permesso di soggiorno temporaneo) (1) Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (permesso di soggiorno ordinario) Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (permesso di soggiorno per residente privilegiato) Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (permesso di soggiorno di coniuge di cittadino monegasco) SAN MARINO: Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) Carta d'identità di San Marino (validità illimitata) STATI UNITI D'AMERICA: Form I-551 permanent resident card [valido 2 (1) o 10 anni] Form I-551 Alien registration receipt card [valido 2 (1) o 10 anni] Form I-551 Alien registration receipt card (validità illimitata) Form I-327 Reentry document (valido 2 anni rilasciato a titolari di un I-551) (1) Resident alien card [permesso di residenza per stranieri valido 2 (1)o 10 anni o avente una validità illimitata. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno] Permit to reenter (permesso di reingresso valido 2 anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni) (1) Valid temporary residence stamp (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere dalla data del rilascio) (1) SVIZZERA: Livret pour étranger B (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno) (1) Livret pour étranger C (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni) (1) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania. 16.12.2002 16.12.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT ALLEGATO 4 Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto BELGIO Carte d'identité d'étranger Identiteitskaart voor vreemdelingen Personalausweis für Ausländer (Carta d'identità per stranieri) Certificat d'inscription au registre des étrangers Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister (Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri) Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri: Carte d'identité diplomatique Diplomatieke identiteitskaart Diplomatischer Personalausweis (Carta d'identità diplomatica) Carte d'identité consulaire Consulaire identiteitskaart Konsularer Personalausweis (Carta d'identità consolare) Carte d'identité spéciale couleur bleue Bijzondere identiteitskaart blauw Besonderer Personalausweis blau (Carta d'identità speciale colore blu) Carte d'identité spéciale couleur rouge Bijzondere identiteitskaart rood Besonderer Personalausweis rot (Carta d'identità speciale colore rosso) Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale couleur bleue ou d'une carte d'identité couleur rouge Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart blauw of bijzondere identiteitskaar rood Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis rot oder besonderer Personalausweis blau (Certificato d'identità per bambini, che non hanno compiuto ancora cinque anni, di uno straniero beneficiario di privilegi titolare di una carta d'identità diplomatica, carta d'identità consolare, carta d'identità speciale colore blu o carta d'identità speciale colore rosso) Certificat d'identité avec photografie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild (Certificato di identità munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione comunale belga ad un bambino di età inferiore a dodici anni) Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea C 313/35 C 313/36 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee DANIMARCA Carte di soggiorno EF/EØS opholdskort (carta di soggiorno UE/SEE) (denominazione figurante sulla carta) Kort A. Tidsbegrænset EF-/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF-/EØS-statsborgere) (Carta A. Titolo di soggiorno UE/SEE temporaneo utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE) Kort B. Tidsubegrænset EF-/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF-/EØS-statsborgere) (Carta B. Titolo di soggiorno UE/SEE di durata illimitata utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE) Kort Karte K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF-/ EØS-reglerne (Carta K. Titolo di soggiorno temporaneo per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE) Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF-/EØS-reglerne (Carta L. Titolo di soggiorno di durata illimitata per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE) Permesso di soggiorno (denominazione figurante sulla carta) Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse (Carta C. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro) Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse (Carta D. Permesso di soggiorno di durata illimitata per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro) Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde (Carta E. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro) Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge er fritaget for arbejdstilladelse (Carta F. Permesso di soggiorno temporaneo per i rifugiati che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro) Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne er fritaget for arbejdstilladelse (Carta G. Permesso di soggiorno temporaneo per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro) Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne er fritaget for arbejdstilladelse (Carta H. Permesso di soggiorno di durata illimitata per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro) Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge (Carta J. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per gli stranieri) 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Dal 14 settembre 1998 la Danimarca rilascia nuove carte di soggiorno che hanno il formato di una carta di credito. Sono ancora in circolazione carte di soggiorno B, D e H valide, di formato diverso. Tali carte sono in carta plastificata, hanno un formato di circa 9 cm × 13 cm e contengono stemmi della Danimarca in retino bianco. Il colore di base della carta è il beige, della carta D è il rosa chiaro e della carta H è il viola chiaro. Vignette da apporre sul passaporto con le seguenti menzioni: Sticker B. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde (Vignetta B. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro) Sticker C. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse (Vignetta C. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo) Sticker D. Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas) (Vignetta D. Famigliari accompagnatori (permesso di soggiorno per i minori che figurano sul passaporto dei loro genitori) Sticker H. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse (Vignetta H. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro) Vignette rilasciate dal ministero degli Affari esteri: Sticker E Diplomatisk visering (Vignetta E. visto diplomatico) è rilasciata ai diplomatici e ai famigliari che figurano negli elenchi diplomatici nonché al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli fintantoché la persona interessata figura negli elenchi diplomatici a Copenaghen. Sticker F Opholdstilladelse (Vignetta F. permesso di soggiorno) è rilasciata al personale tecnico o amministrativo distaccato e ai famigliari nonché al personale di servizio dei diplomatici distaccati dal ministero degli Affari esteri dello Stato di provenienza con un passaporto di servizio. È altresì rilasciata al personale di livello equivalente delle organizzazioni internazionali in Danimarca. Valida per il soggiorno e per ingressi multipli per la durata della missione. Sticker S (i kombination med sticker E eller F) [Vignetta S (corredata di una vignetta E o F)] Permesso di soggiorno per i parenti stretti accompagnatori se figurano nel passaporto. Va segnalato che le carte d'identità destinate ai diplomatici stranieri, al personale tecnico o amministrativo, al personale di servizio, ecc., rilasciate dal ministero degli Affari esteri, non autorizzano l'ingresso senza visto, dato che tali carte d'identità non costituiscono la prova di un permesso di soggiorno in Danimarca. Altri documenti: Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea Permesso di riammissione sotto forma di vignetta visto recante la menzione nazionale DK C 313/37 C 313/38 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee GERMANIA Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland (Titolo di soggiorno della Repubblica federale di Germania) Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG (Titolo di soggiorno per cittadini della Comunità europea) Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland (Permesso di soggiorno per la Repubblica federale di Germania) Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland (Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania) Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland (Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania) Questi permessi di soggiorno autorizzano l'ingresso senza visto soltanto qualora siano iscritti in un passaporto o siano rilasciati in relazione ad un passaporto in quanto permesso sostitutivo del visto. Non autorizzano l'ingresso senza visto se sono rilasciati al posto di un documento d'identità nazionale. Nemmeno il documento relativo ad una misura di espulsione rinviata [«Aussetzung der Abschiebung (Duldung)»] né il permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti l'asilo («Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber») autorizzano l'ingresso senza visto. Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri Diplomatenausweis (rot) (Tessera per agenti diplomatici) (rossa) Ausweis für bevorrechtigte Personen (blau) (Tessera per persone privilegiate) (blu) Ausweis (gelb) (Tessera) (gialla) Ausweis (dunkelrot) (Tessera) (rosso scuro) Personalausweis (grün) (Carta d'identità) (verde) Titoli di soggiorno speciali rilasciati dai Länder: Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps (weiß) (Tessera per i membri del corpo consolare) (bianca) Ausweis (grau) (Tessera) (grigia) Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps (weiß mit grünen Streifen) (Tessera per i membri del corpo consolare) (bianca sbarrata da tratti verdi) Ausweis (gelb) (Tessera) (gialla) Ausweis (grün) (Tessera) (verde) Nuovi titoli di soggiorno rilasciati dal Ministero degli Affari esteri in formato tessera (formato «Personalausweis» carta d'identità) Diplomatenausweis (tessera per agenti diplomatici) e Diplomatenausweis Artikel 38 WÜD (tessera per agenti diplomatici in virtù dell'articolo 38 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche) Questi documenti corrispondono alle vecchie tessere rosse per agenti diplomatici e sono contrassegnati sul retro dalla lettera D. Protokollausweis für Verwaltungspersonal (tessera protocollare per il personale amministrativo) Questo documento corrisponde alla vecchia tessera blu per il personale amministrativo e tecnico distaccato delle ambasciate ed è contrassegnato sul retro dalle lettere VB. Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal (tessera protocollare per il personale domestico di servizio) Questo documento corrisponde alla vecchia tessera blu per il personale domestico di servizio distaccato delle ambasciate ed è contrassegnato sul retro dalle lettere DP. Protokollausweis für Ortskräfte (tessera protocollare per agenti locali) Questo documento corrisponde alla vecchia tessera gialla per i collaboratori delle ambasciate assunti in loco ed è contrassegnato sul retro dalle lettere OK. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Protokollausweis für privates Hauspersonal (tessera protocollare per il personale domestico privato) Questo documento corrisponde alla vecchia tessera verde per il personale domestico privato al servizio dei funzionari dell'ambasciata distaccati ed è contrassegnato sul retro dalle lettere PP. Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler Organisationen (tessera speciale rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali) Questo documento corrisponde alla vecchia tessera speciale rosso scuro rilasciata ai membri del personale di Organizzazioni internazionali ed è contrassegnato sul retro dalle lettere IO. I privilegi di cui godono i titolari delle diverse tessere sono descritti sul retro della tessera corrispondente. Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea. GRECIA ¢deia paqalomÞy akkodapoý cia eqcarßa (Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato per motivi di lavoro) ¢deia paqalomÞy lekþm oijocemeßay akkodapoý (Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato ai fini del ricongiungimento familiare) ¢deia paqalomÞy akkodapoý cia rpotdÝy (Permesso di soggiorno per stranieri rilasciato per motivi di studio) ¢deia paqalomÞy akkodapoý (Permesso di soggiorno per stranieri) (bianco) [Rilasciato a stranieri coniugi di cittadini ellenici, durata di validità: un anno, prorogabile ogni anno, per tutta la durata del matrimonio.] ¢deia paqalomÞy akkodapoý (Permesso di soggiorno per stranieri) (beige-giallo) [Rilasciato a tutti gli stranieri che soggiornano legalmente nel paese; durata di validità: da uno a cinque anni.] ¢deia paqalomÞy akkodapoý (Permesso di soggiorno per stranieri) (bianco) [Rilasciato ai rifugiati statutari ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951.] Deksßo satsüsgsay akkodapoý (Carta d'identità per stranieri) (verde) [Rilasciata soltanto a stranieri di origine ellenica; durata di validità: due o cinque anni.] Eidijü deksßo satsüsgsay olocemoýy (Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica) (beige) [Rilasciata a cittadini albanesi di origine ellenica; durata di validità: tre anni. Lo stesso documento è rilasciato ai coniugi e ai discendenti di origine ellenica, a prescindere dalla loro nazionalità, a condizione che il legame di parentela sia attestato da un documento ufficiale.] Eidijü deksßo satsüsgsay olocemoýy (Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica) (rosa) [Rilasciata a cittadini dell'ex Unione Sovietica di origine ellenica; durata di validità: indeterminata.] Deksßo satsüsgsay dipkxlasijoý tpakkÞkot (Carta di identità per diplomatici) (bianco) C 313/39 C 313/40 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Deksßo satsüsgsay pqonemijoý tpakkÞkot (Carta di identità per funzionari consolari) (bianco) Deksßo satsüsgsay tpakkÞkot diehmoýy oqcamirloý (Carta di identità per funzionari di organizzazioni internazionali) (bianco) Deksßo satsüsgsay dioijgsijoý tpakkÞkot dipkxlasijÞy aqvÞy (Carta di identità per funzionari amministrativi del corpo diplomatico) (azzurro) Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea. Nota: Le prime quattro categorie saranno valide fino alla loro scadenza. L'emissione è cessata il 2 giugno 2001. SPAGNA Possono far ingresso in Spagna senza visto i titolari di un'autorizzazione al reingresso per il periodo di vigenza della stessa. I titoli di soggiorno in corso di validità che autorizzano l'ingresso senza visto nel territorio spagnolo di uno straniero che in relazione alla sua cittadinanza sarebbe soggetto all'obbligo del visto sono i seguenti: Permiso de residencia inicial (Permesso di soggiorno iniziale) Permiso de residencia ordinario (Permesso di soggiorno ordinario) Permiso de residencia especial (Permesso di soggiorno speciale) Tarjeta de estudiante (Tessera per studente) Permiso de residencia tipo A (Permesso di soggiorno tipo A) Permiso de residencia tipo b (Permesso di soggiorno tipo b) Permiso de trabajo y de residencia tipo B (Permesso di lavoro e soggiorno tipo B) Permiso de trabajo y de residencia tipo C (Permesso di lavoro e soggiorno tipo C) Permiso de trabajo y de residencia tipo d (Permesso di lavoro e soggiorno tipo d) Permiso de trabajo y de residencia tipo D (Permesso di lavoro e soggiorno tipo D) Permiso de trabajo y de residencia tipo E (Permesso di lavoro e soggiorno tipo E) 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Permiso de trabajo fronterizo tipo F (Permesso di lavoro di frontiera tipo F) Permiso de trabajo y residencia tipo P (Permesso di lavoro e soggiorno tipo P) Permiso de trabajo y residencia tipo Ex (Permesso di lavoro e soggiorno tipo Ex) Tarjeta de reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener permiso de trabajo y permiso de residencia (articulo 16 de la Ley no 7/85) (Tessera di riconoscimento dell'esonero dall'obbligo del permesso di lavoro e di quello di soggiorno art. 16 Legge 7/85) Permiso de residencia para refugiados (Permesso di soggiorno per rifugiati) Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea (Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea) Tarjeta de familiar residente comunitario (Documento per familiare di un cittadino comunitario) Tarjeta temporal de Familiar de Residente Comunitario (Documento temporaneo per familiare di un cittadino comunitario) I titolari delle seguenti credenziali rilasciate dal ministero degli Affari esteri possono entrare senza visto: Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Cuerpo diplomático. Embajador. Documento de identidad» (Corpo diplomatico. Ambasciatore. Documento d'identità), rilasciata agli ambasciatori accreditati Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Cuerpo diplomático. Documento de identidad» (Corpo diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale accreditato presso una missione diplomatica con status diplomatico. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore giallo) recante in copertina la menzione «Misiones diplomáticas. Personal administrativo y técnico. Documento de identidad» (Missioni diplomatiche. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi di una missione diplomatica accreditata. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione «Tarjeta diplomática de identidad» (Carta diplomatica d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi e al personale accreditato presso l'Ufficio della Delegazione generale palestinese (Oficina de la Delegación General). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione (Organizzazioni internazionali. Status diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico accreditato presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F C 313/41 C 313/42 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore blu) recante in copertina la menzione «Organismos internacionales. Estatuto diplomático. Documento de identidad» (Organizzazioni internazionali. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi accreditati presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F. Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante in copertina la menzione «Functionario consular de carrera. Documento de identidad» (Funzionario consolare di prima categoria. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari consolari di prima categoria accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante la menzione «Empleado consular. Expedida a favor de... Documento de identidad» (Impiegato consolare. Rilasciata a. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi consolari accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore grigio) recante la menzione «Personal de servicio. Misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales. Expedida a favor de... Documento de identidad» (Personale di servizio. Missioni diplomatiche, uffici consolari e organizzazioni internazionali. Rilasciata a... Documento d'identità). È rilasciata al personale addetto al servizio domestico delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali (personale di servizio) e del personale con status diplomatico o consolare di prima categoria (domestici particolari). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F FRANCIA 1. Gli stranieri maggiorenni devono munirsi dei seguenti documenti: Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (Permesso di soggiorno temporaneo recante una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato) Carte de résident (Permesso di residenza) Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans) (Certificato di residenza per cittadini algerini con una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato) (1 anno, 10 anni) Certificat de résidence d'Algérien portant la mention «membre d'un organisme officiel» (2 ans) (Certificato di residenza per cittadini algerini recante la menzione «membro di un organismo ufficiale») (2 anni) Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans) (Permesso di soggiorno delle Comunità europee) (1 anno, 5 anni, 10 anni) Carte de séjour de l'Espace Économique européen (Permesso di soggiorno dello Spazio economico europeo) (Permessi ufficiali con valore di titolo di soggiorno rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri) Titoli di soggiorno speciali: Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CMD/A rilasciato ai responsabili delle rappresentanze diplomatiche) Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'Organisations Internationales (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CMD/M rilasciato ai responsabili delle rappresentanze di organizzazioni internazionali) 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CMD/D rilasciato ai responsabili di una delegazione permanente presso un'organizzazione internazionale) Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CD/A rilasciato agli agenti del corpo diplomatico) Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une Organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CD/M rilasciato agli alti funzionari delle organizzazioni internazionali) Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CD/D rilasciato alle persone assimilate ai diplomatici membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali) Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione CC/C rilasciato ai funzionari consolari) Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/A rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle ambasciate) Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/C rilasciato al personale amministrativo o tecnico dei consolati) Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/M rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle organizzazioni internazionali) Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione AT/D rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali) Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/A rilasciato al personale di servizio delle ambasciate) Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/C rilasciato al personale di servizio dei consolati) Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/M rilasciato al personale di servizio delle organizzazioni internazionali) C 313/43 C 313/44 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione SE/D rilasciato al personale di servizio delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali) Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/A rilasciato al personale privato dei diplomatici) Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/C rilasciato al personale privato dei funzionari consolari) Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/M rilasciato al personale privato dei membri delle organizzazioni internazionali) Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione PP/D rilasciato al personale privato dei membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali) Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione EM/A rilasciato agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale, addetti presso le ambasciate) Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione EM/C rilasciato agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale, addetti presso i consolati) Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger (Titolo di soggiorno speciale recante la menzione EF/M rilasciato ai funzionari internazionali domiciliati all'estero) Titoli monegaschi Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (permesso di soggiorno per residente temporaneo di Monaco) Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (permesso di soggiorno per residente ordinario di Monaco) Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (permesso di soggiorno per residente privilegiato di Monaco) Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (permesso di soggiorno per il coniuge di un cittadino monegasco). 2. Gli stranieri minorenni devono essere muniti dei seguenti documenti: Document de circulation pour étrangers mineurs (Documento di circolazione per stranieri minori) 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs) (Visto di reingresso) (a prescindere dalla cittadinanza e senza presentazione del titolo di soggiorno, dal quale sono esentati i figli minori) Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation (Passaporto diplomatico/di servizio/ordinario di figli minorenni dei titolari di un permesso speciale del Ministero degli Affari esteri munito di un visto di circolazione) 3. Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea Nota 1: Va notato che le ricevute (récépissé) rilasciate all'atto della prima domanda di titolo di soggiorno non consentono l'ingresso senza visto. Sono invece valide le ricevute delle domande di rinnovo o di modifica del titolo di soggiorno a condizione che siano accompagnate dal vecchio titolo di soggiorno. Nota 2: Le «attestations de fonction» (attestati di funzione) rilasciate dal protocollo del ministero degli Affari esteri non hanno valore di titolo di soggiorno. I loro titolari devono inoltre possedere uno dei titoli di soggiorno di diritto comune. ITALIA Carta di soggiorno (validità illimitata) Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie: 1. Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino 2. Permesso di soggiorno per cure mediche 3. Permesso di soggiorno per motivi di giustizia Carta d'identità MAE Corpo Diplomatico: (Carta d'identità del ministero degli affari esteri) Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico Mod. 2 (verde) Corpo consolare, titolare di passaporto diplomatico Mod. 3 (arancione) Funzionari II^ FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario C 313/45 C 313/46 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-ammistrativi presso rappresentanze diplomatiche, titolari di passaporto di servizio Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari, titolari di passaporto di servizio Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze diplomatiche, titolare di passaporto di servizio Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze consolari, titolare di passaporto di servizio Mod. 11 (beige) Funzionari delle organizzazioni internazionali, consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari corpo diplomatico e organizzazioni internazionali, titolari di passaporto ordinario NB I modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle Organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i consoli onorari stranieri, non vengono più rilasciati e sono stati sostituiti dal Mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi. Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea LUSSEMBURGO Carte d'identité d'étranger (Carta d'identità per stranieri) Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national (Permesso di soggiorno provvisorio apposto sul passaporto nazionale) Carte diplomatique délivrée par le ministère des affaires étrangères (Tessera diplomatica rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri) Titre de légitimation délivré par le ministère des affaires étrangères au personnel administratif et technique des Ambassades (Titolo di riconoscimento rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri al personale amministrativo e tecnico delle Ambasciate) Titre de légitimation délivré par le ministère de la justice au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg (Titolo di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Giustizia al personale delle istituzioni e organizzazioni internazionali stabilite a Lussemburgo) Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee PAESI BASSI Formulari seguenti: Vergunning tot vestiging (modello «A») (Permesso di residenza) Toelating als vluchteling (modello «B») (Titolo di ammissione con lo status di rifugiato) Verblijf voor onbepaalde duur (modello «C») (Titolo di soggiorno a tempo indeterminato) Vergunning tot verblijf (modello «D») (Permesso di soggiorno) Voorwaardelijke vergunning tot verblijf [modello «D» con la scritta «voorwaardelijk» (condizionale)] (Permesso di soggiorno condizionale) Verblijfskaart van een onderdaan van een lid-staat der EEG (modello «E») (Carta di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro della CEE) Vergunning tot verblijf (in de vorm van een stempel in het paspoort) [Permesso di soggiorno (sotto forma di un timbro apposto sul passaporto)] Vreemdelingendocument accompagnato dal codice «A», «B», «C», «D», «E», «F1», «F2» o «F3» (Documento per stranieri) Legitimatiebewijs voor leden van diplomatieke of consulaire posten (Carta d'identità per i membri di missioni diplomatiche o rappresentanze consolari) Legitimatiebewijs voor ambtenaren met een bijzondere status (Carta d'identità per i funzionari con status speciale) Legitimatiebewijs voor ambtenaren van internationale organisaties (Carta d'identità per i funzionari di organizzazioni internazionali) Identiteitskaart voor leden van internationale organisaties waarvan de zetel in Nederland is gevestigd (Carta d'identità per i membri di organizzazioni internazionali con le quali i Paesi Bassi hanno concluso un accordo di sede) Visum voor terugkeer (Visto di ritorno) Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea Commento relativo ai trattini 1 e 2 Il rilascio dei titoli di soggiorno citati ai trattini 1 e 2 non ha più luogo dal 1o marzo 1994 (il rilascio del modello «D» e l'apposizione del timbro sul passaporto non sono più effettuati dal 1o giugno 1994). I documenti ancora in circolazione rimangono validi fino al 1o gennaio 1997 al più tardi. C 313/47 C 313/48 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Commento relativo al trattino 3 Il documento per stranieri viene rilasciato dal 1o marzo 1994. Detto documento sotto forma di carta di credito sostituirà progressivamente i permessi di soggiorno riportati nei trattini 1 e 2. Il codice che corrisponde alla categoria di soggiorno è mantenuto. Il documento per stranieri con il codice E viene rilasciato sia ai cittadini della CE che ai cittadini degli Stati membri dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Il permesso di soggiorno condizionale è corredato del codice F1, F2 o F3. Commento relativo al trattino 7 La delegazione olandese comunica in appresso l'elenco delle organizzazioni internazionali con sede nei Paesi Bassi, il cui personale (compresi i famigliari conviventi) si serve di documenti di identità che non sono stati rilasciati dal ministero degli Affari esteri: 1. Agenzia spaziale europea ASE (European Space Agency ESA) 2. Ufficio europeo dei brevetti 3. Associazione internazionale per la promozione del tè AIPT (International Tea Promotion Association ITPA) 4. Servizio internazionale per la ricerca agricola nazionale (International Service for National Agricultural Research ISNAR) 5. Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale CTA (Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation CTA) 6. Istituto delle nuove tecnologie (United Nations University for New Technologies UNU-Intech) 7. African Management Services Company (AMSCO SA) AUSTRIA Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme der Europäischen Union vom 16. Dezember 1996 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel (Titolo di soggiorno sotto forma della vignetta conforme all'Azione comune dell'Unione europea del 16 dicembre 1996 relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno) (A partire dal 1o gennaio 1998 i titoli di soggiorno sono rilasciati o prorogati solo sotto tale forma; per indicare il «tipo di visto» si utilizzano attualmente le seguenti diciture: «Niederlassungsbewilligung» (permesso di stabilimento), «Aufenthaltserlaubnis» (permesso di soggiorno), «Befr. Aufenthaltsrecht» (diritto di soggiorno a tempo determinato)] Titoli di soggiorno rilasciati prima del 1o gennaio 1998 (la cui durata di validità è indeterminata): («Wiedereinreise Sichtvermerk» (visto di reingresso) o «Einreise Sichtvermerk» (visto d'ingresso), rilasciati fino al 31 dicembre 1992, dalle autorità interne ma anche dalle rappresentanze estere, sotto forma di un timbro; «Gewönlicher Sichtvermerk» (visto ordinario), rilasciato dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta e dal 1o settembre 1996 in conformità del regolamento (CE) n. 1683/95; «Aufenthaltsbewilligung» (permesso di soggiorno), rilasciato dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta speciale] Konventionsreisepass, ausgestellt ab 1. Januar 1993 (Passaporto convenzionale, rilasciato dal 1o gennaio 1993) Legitimationskarten für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten [(Carte d'identità per beneficiari di privilegi ed immunità di colore rosso, giallo e blu, rilasciate dal ministero federale degli Affari esteri] Lista delle persone che partecipano a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Non costituiscono titoli di soggiorno e pertanto non autorizzano l'ingresso in Austria senza visto: Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 85 Fremdengesetz 1997 (Documento d'identità per stranieri munito di fotografia in conformità dell'art. 85 della legge sugli stranieri del 1997) Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung (Rinvio dell'esecuzione e rinvio dell'espulsione successivamente ad un divieto di soggiorno o un foglio di via) Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbots, in Form eines Visums erteilt, jedoch als eine solche Bewilligung gekennzeichnet (Autorizzazione per entrare nuovamente nel territorio nonostante un divieto di soggiorno, avente la forma di un visto ma contrassegnato come autorizzazione) Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 Asylgesetz 1997 bzw. § 7 AsylG 1991 (Permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 19 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 7 della legge sull'asilo del 1991) Befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Asylgesetz 1997 bzw. § 8 AsylG 1991, als Duldung des Aufenthalts trotz abgelehntem Asylantrag (Permesso di soggiorno a tempo determinato ai sensi dell'articolo 15 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 8 della legge sull'asilo del 1991, in forza del quale il soggiorno è tollerato sebbene la domanda di asilo sia stata respinta) PORTOGALLO Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri) Corpo consular, chefe de missão (Corpo consolare, capo di missione) Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri) Corpo consular, funcionário de missão (Corpo consolare, agente di missione) Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri) Pessoal auxiliar de missão estrangeira (Personale ausiliare di una missione estera) Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri) Funcionário Administrativo de Missão Estrangeira (Funzionario amministrativo di una missione estera) Cartão de Identidade, emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri) Corpo diplomático, chefe de missão (Corpo diplomatico, capo di missione) Cartão de Identidade, emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (Carta d'identità rilasciata dal ministero degli Affari esteri) Corpo diplomático, funcionário de missão (Corpo diplomatico, agente di missione) Título de residência (1 ano) (Titolo di soggiorno 1 anno) Título de residência anual (1 ano) (Titolo di soggiorno annuale 1 anno) Título de residência anual (cor de laranja) (Titolo di soggiorno annuale arancione) C 313/49 C 313/50 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Título de residência temporário (5 anos) (Titolo di soggiorno temporaneo 5 anni) Título de residência vitalício (Titolo di soggiorno permanente) Cartão de residência de nacional de um Estado-Membro da Comunidade Europeia (Permesso di soggiorno per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea) Cartão de residência temporário (Permesso di soggiorno temporaneo) Cartão de residência (Permesso di soggiorno) Autorização de residência provisório (Autorizzazione di soggiorno provvisoria) Título de identidade de refugiado (Titolo d'identità per rifugiati) FINLANDIA Pysyvä oleskelulupa (Permesso di soggiorno permanente) sotto forma di vignetta Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa (Permesso di soggiorno temporaneo o permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo) sotto forma di vignetta con indicazione chiara della data di scadenza e di una delle seguenti menzioni: A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 o B.1, B.2, B.3, B.4 E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4 o D.1 e D.2 Oleskelulupa uppehållstillstånd (Permesso di soggiorno) sotto forma di carta rilasciata ai cittadini degli Stati membri dell'UE e del SEE nonché ai loro famigliari Henkilökortti A, B, C e D (Carta d'identità) rilasciata dal ministero degli Affari esteri al corpo diplomatico, al personale amministrativo e tecnico, inclusi i famigliari Oleskelulupa diplomaattileimaus tai oleskelulupa virkaleimaus (Permesso di soggiorno) sotto forma di vignetta rilasciata dal ministero degli Affari esteri, recante la menzione diplomatica (diplomaattileimaus) o di servizio (virkaleimaus). Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee SVEZIA Permesso di soggiorno permanente sotto forma di una vignetta recante la menzione «Sverige bevis om permanent uppehållstillstånd» (Svezia certificato di residenza permanente) apposta sul passaporto Permesso di soggiorno temporaneo sotto forma di una vignetta recante la menzione «Sverige uppehållstillstånd » (Svezia permesso di soggiorno temporaneo) apposta sul passaporto La Svezia non rilascia carte/documenti per diplomatici ma appone un timbro sul loro passaporto (cfr. doc. 6693/01 VISA 25 COMIX 178). ISLANDA Tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi (Permesso provvisorio) Dvalarleyfi með rétti til atvinnuþátttöku (Permesso di soggiorno che autorizza a lavorare) Óbundið dvalarleyfi (Permesso di soggiorno permanente) Leyfi til vistráðningar (Permesso di lavoro nel quadro di un collocamento alla pari) Atvinnu- og dvalarleyfi námsmanns (Permesso di lavoro per studente) Óbundið atvinnu- og dvalarleyfi (Permesso permanente) Permessi di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri: Diplómatískt Persónuskilríki (Carta d'identità diplomatica) Persónuskilríki (Carta d'identità) Takmarkað dvalarleyfi fyrir varnarliðsmann, sbr. lög nr. 110/1951 og lög nr. 82/2000 (Permesso di soggiorno temporaneo per i membri civili o militari delle forze armate degli Stati Uniti e le persone a loro carico, previsto dalla legge n. 110/1951 e dalla legge n. 82/2000) Takmarkað dvalarleyfi (Permesso di soggiorno temporaneo) C 313/51 C 313/52 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee NORVEGIA Oppholdstillatelse (Permesso di soggiorno) Arbeidstillatelse (Permesso di lavoro) Bosettingstillatelse (Permesso di eleggere domicilio/Permesso di lavoro e di soggiorno permanente) I permessi di soggiorno rilasciati prima del 25 marzo 2000 sono segnalati dalla presenza di timbri (e non di vignette adesive) nei documenti di viaggio dei titolari. Per i cittadini stranieri soggetti all'obbligo del visto, questi timbri sono completati con una vignetta visto norvegese per il periodo di validità del permesso di soggiorno. I permessi di soggiorno rilasciati dopo la messa in applicazione di Schengen, il 25 marzo 2001, saranno provvisti di vignetta adesiva. Se il documento di viaggio di un cittadino straniero è munito di un vecchio timbro, questo è ancora valido fino al momento in cui le autorità norvegesi dovranno sostituire i timbri con la nuova vignetta da apporre sul permesso di soggiorno. I suddetti permessi non sono considerati come documenti di viaggio. Nel caso in cui il cittadino straniero abbia bisogno di un documento di viaggio, uno dei due documenti sotto indicati può essere utilizzato insieme al permesso di lavoro, di soggiorno o di stabilimento: un documento di viaggio per rifugiato («Reisebevis») (colore azzurro); un passaporto di immigrante («Utlendingpass») (colore verde). Il titolare di uno di detti documenti di viaggio ha la certezza di essere autorizzato a rientrare nel territorio norvegese durante il periodo di validità del documento. Carta SEE rilasciata ai cittadini degli Stati membri del SEE e ai loro famigliari, cittadini di uno Stato terzo. Queste carte sono sempre plastificate. Identitetskort for diplomater (Carta d'identità per diplomatici rosso) Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (Carta d'identità rilasciata al personale ausiliare marrone) Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (Carta d'identità rilasciata al personale amministrativo e tecnico blu) Identitetskort for utsendte konsuler (Carta d'identità per consoli verde) Residence/Visa sticker (Visto di soggiorno, sotto forma di vignetta) rilasciato ai titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali soggetti all'obbligo del visto, nonché al personale di missioni straniere, se titolare di un passaporto nazionale. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO 5 RISERVATISSIMO ALLEGATO 6 Lista dei consoli onorari abilitati, in via eccezionale e transitoria, al rilascio del visto uniforme In applicazione di quanto concordato dai ministri e segretari di Stato nella riunione del 15 dicembre 1992, tutti gli Stati membri dell'accordo di Schengen hanno riconosciuto l'abilitazione dei seguenti consoli onorari a rilasciare visti uniformi per i periodi di tempo indicati: L'attuale console onorario dei Paesi Bassi a Nassau (Bahamas), fino a quando non vi sarà una rappresentanza di prima categoria di uno Stato membro. C 313/53 C 313/54 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO 7 Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali BELGIO La legge prevede in generale la verifica dei mezzi di sussistenza sufficienti senza precisarne le modalità vincolanti. La prassi amministrativa è la seguente: Straniero che risiede da un privato La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita mediante un impegno di presa a carico, sottoscritto dalla persona che alloggerà lo straniero in Belgio e legalizzato dall'amministrazione comunale del luogo di residenza. L'impegno di presa a carico riguarda le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria, di alloggio e di rimpatrio dello straniero, qualora quest'ultimo non possa provvedervi e per evitare che esse siano sostenute dai poteri pubblici. L'impegno deve essere sottoscritto da una persona solvibile e, se si tratta di uno straniero, in possesso di un'autorizzazione di soggiorno o di dimora. Se necessario, si può inoltre richiedere allo straniero di addurre la prova di risorse personali. Qualora non disponga di alcun credito finanziario, deve poter disporre di circa 38 EUR per ogni giorno del soggiorno previsto. Straniero che risiede in albergo Lo straniero, qualora non fornisca la prova di un qualunque credito, deve poter disporre di circa 50 EUR per ogni giorno del soggiorno previsto. Nella maggioranza dei casi, l'interessato inoltre deve esibire un documento di trasporto (biglietto di aereo) che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di residenza. DANIMARCA Ai sensi della legge danese sugli stranieri lo straniero, all'atto dell'ingresso nel territorio danese, deve disporre di mezzi sufficienti per il suo sostentamento e per il viaggio di ritorno. La valutazione di tali mezzi si basa per ogni caso su una stima concreta effettuata dai servizi di controllo all'ingresso in base alla situazione economica dello straniero, tenendo conto delle informazioni sulle possibilità di cui dispone in materia di alloggio e di viaggio di ritorno. L'amministrazione ha determinato un importo per valutare se lo straniero disponga di mezzi di sostentamento sufficienti. Si considera pertanto che in linea di principio lo straniero debba disporre di 300 DKK ogni 24 ore. Lo straniero deve inoltre fornire la prova dei mezzi sufficienti per il viaggio di ritorno, ad esempio sotto forma di un biglietto di ritorno. GERMANIA L'articolo 60, secondo comma, della legge sugli stranieri del 9 luglio 1990 (AuslG) stabilisce che lo straniero potrà essere, tra l'altro, allontanato alla frontiera, se sussiste una ragione di allontanamento. È il caso per esempio, dello straniero che ricorre o che deve ricorrere all'assistenza sociale, per sé, per i membri della sua famiglia che risiedono nel territorio tedesco o per altre persone a carico (articolo 46, sesto comma, della AuslG). Non esistono tariffe di riferimento che possono essere messe a disposizione del personale addetto al controllo. Nella prassi, di norma, l'importo base utilizzato come importo di riferimento equivale a 25 EUR/giorno. Lo straniero deve inoltre disporre di un biglietto di ritorno o di mezzi equivalenti (o dell'equivalente in denaro). 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Tuttavia, prima di pronunciare il rifiuto d'ingresso, si deve dare la possibilità allo straniero di produrre in modo legale e in tempi ragionevoli, i mezzi necessari per il soggiorno in Germania, avvalendosi per esempio: di una garanzia bancaria di un istituto di credito tedesco di una dichiarazione da parte dell'ospite dalla quale risulta che si fa garante per lo straniero di un vaglia telegrafico del deposito di una prestazione di garanzia presso il Servizio stranieri competente in materia di soggiorno GRECIA Il decreto ministeriale n. 3011/2/1f dell'11 gennaio 1992 fissa l'ammontare dei mezzi di sussistenza di cui devono disporre i cittadini stranieri che intendono entrare nel territorio della Repubblica ellenica, fatti salvi i cittadini degli Stati membri della Comunità europea. In virtù di tale decreto ministeriale, per l'ingresso nel territorio greco di cittadini stranieri di paesi non membri della Comunità europea, è richiesta una somma pari a 20 EUR diarie in valuta straniera per persona e un minimo di 100 EUR. Per quanto riguarda i minorenni che sono membri della famiglia dello straniero l'importo giornaliero è ridotto del 50 %. Dato che i paesi non comunitari esigono che i cittadini greci cambino valuta estera alla frontiera, la stessa misura è applicata ai cittadini di questi paesi, sulla base della reciprocità. SPAGNA Riportiamo in appresso l'ammontare minimo dei mezzi economici di cui gli stranieri debbono dimostrare di disporre. a) Per il loro sostentamento, durante il soggiorno in Spagna, 30 EUR o l'equivalente legale in moneta straniera moltiplicato per il numero di giorni previsti per il soggiorno in Spagna e per il numero di membri della famiglia o dei parenti che li accompagnano. L'ammontare minimo che debbono dimostrare di disporre è, in ogni caso, di 300 EUR a persona, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno. b) Per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso Stati terzi, il biglietto o i biglietti personali, non trasferibili e obliterati nel mezzo di trasporto che essi desiderano utilizzare. Gli stranieri debbono dimostrare di disporre dei mezzi economici indicati esibendo i medesimi, qualora ne siano effettivamente provvisti, o presentando assegni certificati, assegni turistici, ricevute di versamenti, lettere di credito o un'attestazione bancaria di tali estremi. Si ammette, in mancanza, qualsiasi altro documento giustificativo ritenuto sufficiente dalle autorità spagnole di polizia di frontiera. FRANCIA L'importo di riferimento dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto dallo straniero, o per il transito sul territorio francese se questi è diretto verso un paese terzo, corrisponde in Francia all'ammontare del salario minimo interprofessionale di crescita (SMIC), calcolato quotidianamente sulla base del tasso fissato il 1o gennaio dell'anno in corso. L'importo è rivalutato periodicamente in funzione delle tendenze del costo della vita in Francia: automaticamente, non appena l'indice dei prezzi subisce un incremento superiore al 2 %, per decisione del governo, previo parere della Commissione nazionale di negoziazione collettiva, per accordare un aumento superiore all'evoluzione dei prezzi. A partire dal 1o luglio 2002, l'importo quotidiano dello SMIC ammonta a 47,80 EUR. I titolari di una attestation d'accueil (attestato di accoglienza) devono disporre di un importo minimo pari a metà SMIC per il soggiorno in Francia. Tale ammontare è quindi di 23,90 EUR al giorno. C 313/55 C 313/56 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT 16.12.2002 ITALIA L'articolo 4, comma 3, del «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» n. 286 del 25 luglio 1998, recita che « l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal ministro dell'Interno... Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi». L'accennata direttiva, che è stata emanata il 1o marzo 2000 e titola «Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato», stabilisce che: la disponibilità di mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze di fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fondi di reddito nel territorio nazionale, gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati, previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio, lo straniero deve indicare la disponibilità di idoneo alloggio nel territorio nazionale ed il possesso della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno, i mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A. Tabella A Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale per turismo (in euro) Classi di durata del viaggio Numero dei partecipanti al viaggio Un partecipante Due o più partecipanti Da 1 a 5 giorni quota fissa complessiva 269,60 212,81 44,93 26,33 quota fissa 51,64 25,82 quota giornaliera a persona 36,67 22,21 206,58 118,79 27,89 17,04 Da 6 a 10 giorni quota a persona giornaliera Da 11 a 20 giorni Oltre i 20 giorni quota fissa quota giornaliera a persona LUSSEMBURGO La legislazione lussemburghese non prevede importi di riferimento per i controlli alla frontiera. L'agente addetto al controllo decide, caso per caso, se lo straniero che si presenta alla frontiera dispone o meno di mezzi di sostentamento sufficienti. A tal fine, l'agente tiene conto della finalità del soggiorno e del tipo di alloggio. 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee PAESI BASSI Questo importo, cui gli agenti addetti alla sorveglianza delle frontiere fanno riferimento all'atto del controllo dei mezzi di sussistenza, ammonta a 34 EUR per persona e al giorno. L'applicazione di questo criterio rimane flessibile, considerato che la valutazione dell'ammontare dei mezzi di sussistenza richiesto dipende sempre, fra altre cose, dalla durata del soggiorno previsto, dal motivo del viaggio e dalla situazione personale dell'interessato. AUSTRIA L'articolo 52, paragrafo 2 Z 4, della legge sugli stranieri dispone il respingimento di uno straniero all'atto dei controlli di frontiera qualora tale straniero non abbia alcun luogo di residenza nel territorio nazionale e non disponga dei mezzi di sostentamento sufficienti sia per il suo soggiorno che per il ritorno nel paese di provenienza. Non vi sono tuttavia importi di riferimento. La decisione viene presa caso per caso in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno e si esamina, a seconda delle circostanze, se si possono accettare come mezzi di prova, oltre ai contanti, i travellers' cheque, le carte di credito, i certificati bancari, le dichiarazioni d'impegno di persone residenti in Austria che offrono sufficienti garanzie di solvibilità. PORTOGALLO Ai fini dell'ingresso e della permanenza in Portogallo gli stranieri dovranno disporre dei seguenti importi: 75 EUR per ogni ingresso 40 EUR per ogni giorno di permanenza. Gli interessati che dimostrino di avere vitto e alloggio assicurati durante la loro permanenza in Portogallo saranno dispensati dall'obbligo di essere in possesso di tali importi. FINLANDIA L'importo su cui si basano gli agenti incaricati della sorveglianza delle frontiere all'atto del controllo dei mezzi di sostentamento ammonta attualmente a 40 EUR per persona al giorno. SVEZIA La legge svedese non prevede un importo di riferimento in materia di attraversamento delle frontiere. L'ufficiale preposto al controllo decide caso per caso se lo straniero abbia mezzi di sostentamento adeguati. ISLANDA In virtù della legge islandese, gli stranieri devono dimostrare di essere in possesso di denaro sufficiente per soddisfare le loro necessità in Islanda e per effettuare il viaggio di ritorno. In pratica l'importo di riferimento è pari a 4 000 ISK per persona. Per le persone le cui spese di soggiorno sono sostenute da un terzo, questo importo è diviso per due. L'importo totale minimo è di 20 000 ISK per ogni ingresso. NORVEGIA Ai sensi dell'articolo 27, lettera d), della legge norvegese sull'immigrazione, ogni cittadino straniero che non sia in grado di dimostrare che dispone di mezzi sufficienti per il soggiorno nel Regno di Norvegia e per il viaggio di ritorno, o che può contare su tali mezzi, può essere respinto alla frontiera. Gli importi ritenuti necessari sono determinati a titolo individuale e le decisioni sono adottate caso per caso. Si tiene conto della durata del soggiorno, del fatto che il cittadino straniero sarà alloggiato presso la sua famiglia o da conoscenti, che dispone di un titolo di trasporto per il viaggio di ritorno e che è stata fornita una garanzia per il suo soggiorno (a titolo indicativo, è ritenuto sufficiente un importo di 500 NOK al giorno per i visitatori che non soggiornano presso la famiglia o conoscenti). C 313/57 C 313/58 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16.12.2002 REGOLAMENTO (CE) N. 1683/95 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1995 che istituisce un modello uniforme per i visti visto il parere dei Parlamento europeo, considerando che, per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca a un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i visti, fermo restando che lo Stato membro deve essere libero di cambiare organismo se necessario; che, per motivi di sicurezza, ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri; considerando che l'articolo 100 C, paragrafo 3, del trattato impone al Consiglio l'obbligo di adottare le misure relative all'istituzione di un modello uniforme per i visti entro il 1o gennaio 1996; considerando che, per essere efficace, il presente regolamento deve applicarsi a tutti i visti contemplati all'articolo 5; che gli Stati membri dovrebbero essere liberi di utilizzare il modello di visto uniforme anche per visti che possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 5 purché sia esclusa, grazie a modifiche visibili a occhio nudo, qualsiasi possibilità di confusione con il visto uniforme; IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 C, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che l'istituzione di un modello uniforme per i visti costituisce un passo importante sulla via dell'armonizzazione della politica in materia di visti; che l'articolo 7 A del trattato dispone che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni del trattato; che tale misura deve essere ugualmente considerata come costituente un complesso normativo coerente con le misure dei titolo VI del trattato sull'Unione europea; considerando che è indispensabile che il modello uniforme per i visti contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, sia idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presenti caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo; considerando che il presente regolamento stabilisce solo le caratteristiche del modello che non sono segrete; che tali caratteristiche devono essere integrate da altre che devono restare segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni e che queste ultime non possono comprendere dati personali né riferimenti ad essi; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di stabilire altre caratteristiche; considerando che, per quanto riguarda i dati personali da includere nel modello uniforme di visto a norma dell'allegato del presente regolamento, si deve garantire il rispetto delle disposizioni degli Stati membri in materia di tutela dei dati personali nonché delle norme di diritto comunitario adottate al riguardo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I visti rilasciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 sono costituiti da un modello uniforme per i visti (adesivo). Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato. Articolo 2 Ulteriori prescrizioni tecniche intese a impedire la contraffazione o la falsificazione del visto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6. 16.12.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT Articolo 3 1. Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. 2. Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dei suoi visti. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Articolo 4 C 313/59 2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato è attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 1. Fatte salve le pertinenti disposizioni più ampie in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il visto hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 2. Il modello uniforme per i visti non deve contenere nessuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle che compaiono altresì nelle caselle descritte ai punti da 6 a 12 dell'allegato o che sono menzionate nel corrispondente documento di viaggio. Se il Consiglio non ha deliberato entro due mesi, la Commissione adotta le misure proposte, salvo che il Consiglio abbia respinto dette misure a maggioranza semplice. Articolo 5 Articolo 7 Ai fini del presente regolamento, si intende per «visto» un'autorizzazione rilasciata o una decisione adottata da uno Stato membro, necessaria per entrare nel suo territorio per: Quando gli Stati membri utilizzano il modello di visto uniforme per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 5, devono essere adottare opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il visto di cui all'articolo 5. un soggiorno previsto in tale Stato membro o in diversi Stati membri la cui durata globale non superi i tre mesi; un transito attraverso il territorio o l'area di transito aeroportuale di tale Stato membro o di diversi Stati membri. Articolo 8 Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni. L'articolo 1 si applica 6 mesi dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995. Per il Consiglio Il Presidente H. de CHARETTE C 313/60 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO Caratteristiche di sicurezza 1. In questa zona figura un motivo formato da nove ellissi a ventaglio. 2. In questa zona figura un elemento ottico variabile («chinegramma» o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo. 3. In questa zona figura il codice alfabetico composto da una o più lettere che identifica lo Stato membro emittente («BNL» nel caso dei paesi del Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Sarà di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90'. Si utilizzeranno i seguenti codici: A per Austria, BNL per Benelux, D per Germania, DK per Danimarca, E per Spagna, F per Francia, FIN per Finlandia, GR per Grecia, I per Italia, IRL per Irlanda, P per Portogallo, S per Svezia, UK per Regno Unito. 4. Al centro di questa zona figura la parola «visto» in lettere maiuscole e colore variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione. 5. In questa casella figura il numero del visto, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3 sopra. È utilizzato un carattere speciale. Zone da completare 6. Questa casella deve cominciare con le parole «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui il visto è valido. 7. Questa casella deve iniziare con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità del visto. 8. Questa casella deve iniziare con la dicitura «numero di ingressi»; più oltre, sulla riga deve figurare la dicitura «durata del soggiorno» (cioè durata per la quale i richiedenti intendono rimanere) e la dicitura «giorni». 9. Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio. 10. Questa casella deve iniziare con la parola «il» seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente; più oltre, nella stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» seguita dal numero di passaporto del titolare. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 11. Questa casella deve iniziare con le parole «tipo di visto», L'autorità emittente deve indicare la categoria dei visto, in conformità con le disposizioni degli articoli 5 e 7. 12. Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 4 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti. 13. Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ortica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. La carta è verde pastello con motivi blu e rossi. Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese e in francese. Lo Stato emittente ha facoltà di aggiungere una terza lingua ufficiale delle Comunità. La parola corrispondente all'italiano «visto», nella riga in alto, può tuttavia comparire in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità. C 313/61 C 313/62 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT 16.12.2002 REGOLAMENTO (CE) N. 334/2002 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, (7) Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione di visti costituiti da autoadesivi contraffatti o falsificati. (8) La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita al comitato istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.1683/95, che dovrebbe essere adattato in modo da tener conto della decisione 1999/ 468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1683/95. (10) Le misure previste dal presente regolamento, intese a rendere più sicuro il modello uniforme per i visti, lasciano impregiudicate le norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio. (11) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o i rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio. (12) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5). (13) Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera in data 4 dicembre 2001, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento. visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii), vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n.1683/95 (3) ha istituito un modello uniforme per i visti. (2) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio «Giustizia e affari interni» del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire ove appropriato un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto. (3) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e di documenti contraffatti. (4) L'istituzione di un modello uniforme di visto è un elemento fondamentale dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti. (5) È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti, in particolare per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli. (6) L'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza rappresenta un primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il modello uniforme per i visti e il suo titolare, e costituisce un elemento importante ai fini di garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. Si terrà conto anche delle prescrizioni tecniche definite nel documento 9303 dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile interna zionale) relativo ai documenti che si prestano a lettura meccanizzata. (1) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 310. (2) Parere reso il 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella GU). (3) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. 16.12.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda, (14) HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue: 1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a: a) elementi e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione; b) norme e modalità tecniche da applicare ai fini della compilazione del modello uniforme per i visti. 2. I colori dell'autoadesivo possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.» 2. L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3. C 313/63 Il comitato adotta il proprio regolamento interno. (*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.» 3. All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma: «L'inserimento della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis), è attuato entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche previste per l'adozione di tale misura a norma dell'articolo 2.» 4. Nell'allegato è aggiunto il seguente punto: «2 bis. Inserimento di una fotografia, rispondente a elevati requisiti di sicurezza.» Articolo 2 La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione definitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 (1), sono sostituiti dal testo seguente: «Le caratteristiche tecniche e di sicurezza per i modelli di visto-autoadesivo sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (*) quale modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 (**) o adottate sulla base dello stesso. (*) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. (**) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7.» Articolo 3 Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002. Per il Consiglio Il Presidente J. PIQUÉ I CAMPS (1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317. C 313/64 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO 9 RISERVATISSIMO ALLEGATO 10 RISERVATISSIMO ALLEGATO 11 Lista dei documenti su cui si può apporre il visto Si considerano documenti di viaggio validi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen i documenti di viaggio riportati in appresso sempreché, oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14, attestino debitamente l'identità del titolare e, nei casi di cui alle lettere a) e b) riportati qui di seguito, la sua nazionalità o cittadinanza: a) Documenti di viaggio rilasciati, conformemente alle norme internazionali, da paesi o territori riconosciuti dall'insieme degli Stati membri. b) Passaporti o documenti di viaggio in cui sia garantito il ritorno anche se sono stati rilasciati da paesi o territori non riconosciuti da tutti gli Stati membri, sempreché il comitato esecutivo ne abbia riconosciuto la validità al fine di munire questi documenti (o un foglio aggiuntivo) di un visto comune, approvando all'unanimità: sia la lista dei passaporti o documenti di viaggio in questione sia la lista dei paesi o territori non riconosciuti che hanno rilasciato i medesimi. Tali possibili liste, che rispondono solo ad esigenze di esecuzione della convenzione di applicazione, non pregiudicano la posizione di ogni Stato membro in merito alla questione del riconoscimento dei paesi o delle entità territoriali non riconosciuti. c) Documenti di viaggio per rifugiati rilasciati in conformità della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati. d) Documenti di viaggio per apolidi rilasciati in conformità della convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi (1). (1) Il Portogallo e l'Austria, paesi non firmatari di tale convenzione, considerano nondimeno che ai documenti di viaggio emessi in virtù di tale convenzione possa essere apposto il visto uniforme rilasciato dagli Stati Schengen. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO 12 Diritti in euro da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto (1) A. Transito aeroportuale 10 EUR B. Transito (uno, due o più ingressi) 10 EUR C1. Brevissima durata (massimo 30 giorni) da 15 a 25 EUR C2. Breve durata (massimo 90 giorni) 30 EUR + 5 EUR a partire dal 2 ingresso, in caso di più ingressi C3. Ingressi molteplici, validità un anno 50 EUR C4. Ingressi molteplici, scadenza fino a 5 anni 50 EUR + 30 EUR per anno supplementare D. Visti nazionali per soggiorni di lunga durata Importo fissato dagli Stati partner, eventualmente gratuitamente. Validità territoriale limitata Importo non inferiore al 50 % di quello fissato per i visti A, B o C rilasciati in frontiera Tariffa doppia di quella corrispondente al tipo di visto rilasciato. Questi visti possono essere rilasciati gratuitamente. visti collettivi, tipi A e B (da 5 a 50 persone) 10 EUR + 1 EUR per persona visti collettivi, tipo C1 (30 giorni) 1 o 2 ingressi (id.) 30 EUR + 1 EUR per persona visti collettivi, tipo C1 (30 giorni) più di due ingressi (id.) 30 EUR + 3 EUR per persona Tali diritti sono riscossi in euro o in dollari statunitensi o nella moneta nazionale del paese terzo in cui è stata presentata la domanda. Principi: I. I diritti sono versati in moneta convertibile o nella moneta nazionale sulla base del cambio ufficiale in vigore. II. In singoli casi è possibile ridurre l'ammontare dei diritti o rinunciare a riscuoterli, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a tutelare gli interessi culturali, in materia di politica estera, di politica dello sviluppo o di altri settori essenziali d'interesse pubblico. III. I visti collettivi sono rilasciati conformemente al diritto nazionale e per una durata non superiore a 30 giorni. (1) Conformemente alla decisione 2002/44/CE del Consiglio del 20.12.2001, GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5 articolo 3: «1. La presente decisione si applica al più tardi a decorrere dal 1o luglio 2004. 2. Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1o luglio 2004, purché notifichino al Segretariato generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo. 3. Se tutti gli Stati membri procedono all'applicazione della presente decisione anteriormente al 1o luglio 2004, il Segretariato generale del Consiglio pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la data a decorrere dalla quale l'ultimo Stato membro ha proceduto alla suddetta applicazione.» C 313/65 C 313/66 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO 13 Modalità di compilazione della vignetta visto Nota: di norma, i visti non possono essere rilasciati più di tre mesi prima della loro prima utilizzazione. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE (VTA) Si ricorda che sono sottoposti a VTA soltanto i cittadini di determinati paesi sensibili (cfr allegato 3). Il titolare di un VTA non puo lasciare la zona internazionale dell'aeroporto di transito. Esempio 1 VTA SEMPLICE Tipo di visto: il VTA è rappresentato dalla lettera A. Il VTA semplice dà accesso ad un solo paese (Italia, in questo caso). La durata di validità è calcolata a partire dalla data di partenza (per esempio 10.02.00); la scadenza è fissata aggiungendo una «franchigia» di 7 giorni nel caso in cui il titolare del visto rinvii la sua partenza. Dato che il VTA non dà diritto al soggiorno, la rubrica «Durata del soggiorno» deve essere sbarrata con XXX. C 313/67 C 313/68 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Esempio 2 a) VTA DOPPIO (validità: un paese) Il VTA doppio permette il transito aeroportuale andata e ritorno. Il termine della durata è calcolato secondo la formula: data del viaggio di ritorno + 7 giorni (nell'esempio fatto: data di ritorno 22.02.00). Se è previsto il transito attraverso un solo aeroporto, la rubrica «valido per» è compilata con il nome del paese interessato [esempio 2 a)]. Se il transito deve eccezionalmente aver luogo attraverso 2 paesi Schengen diversi all'andata e al ritorno, si indicherà «Stati Schengen» [esempio 2 b) in appresso]. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Esempio 2 b) VTA Doppio (validità più paesi) La rubrica «valido per» è compilata con «Stati Schengen» al fine di consentire il transito attraverso due aeroporti situati in due paesi diversi. C 313/69 C 313/70 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Esempio 3 VTA MULTIPLO (deve rimanere eccezionale) Nel caso di un VTA multiplo (che consente vari transiti) il termine della validità è calcolato secondo la formula: data della prima partenza + 3 mesi. Per compilare la rubrica «valido per» si procede come per il VTA doppio. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee VISTO DI TRANSITO Esempio 4 TRANSITO SEMPLICE Tipo di visto: il visto di transito è rappresentato dalla lettera B. Si raccomanda di aggiungere per esteso «TRANSITO». La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data di partenza (per esempio 10.02.00). Il termine è fissato secondo la formula: data di partenza + (5 giorni massimo) + 7 giorni (franchigia nel caso in cui il titolare del visto rinvii la partenza). La durata del soggiorno non può essere superiore a 5 giorni. C 313/71 C 313/72 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Esempio 5 DOPPIO TRANSITO Durata di validità: quando la data dei vari transiti non è nota, cosa che generalmente accade, il termine di validità sarà calcolato secondo la formula: data di partenza + 6 mesi. La durata del soggiorno non potrà essere superiore a 5 giorni per ogni transito. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Esempio 6 TRANSITO MULTIPLO (deve rimanere eccezionale) La durata di validità è calcolata come per il doppio transito (esempio 5). La durata del soggiorno non puo superare i 5 giorni per ogni transito. C 313/73 C 313/74 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee BREVE SOGGIORNO Esempio 7 BREVE SOGGIORNO SEMPLICE Tipo di visto: il breve soggiorno è rappresentato dalla lettera C. La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data della partenza (per esempio 10.02.00). Il termine è fissato secondo la formula: data di partenza + durata del soggiorno + franchigia di 15 giorni. La durata del soggiorno non può essere superiore a 90 giorni per semestre (nella fattispecie, a titolo di esempio, 30 giorni). 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Esempio 8 BREVE SOGGIORNO MULTIPLO La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data della partenza + 6 mesi massimo in funzione dei giustificativi presentati. La durata del soggiorno non può essere superiore a 90 giorni per semestre (esempio fatto qui, ma la durata può essere inferiore). La durata del soggiorno stabilita corrisponde alla durata cumulata dei soggiorni successivi. Essa è altresì funzione dei giustificativi presentati. C 313/75 C 313/76 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Esempio 9 BREVE SOGGIORNO DI CIRCOLAZIONE Si tratta di un visto di breve soggiorno che consente più ingressi di una durata di validità superiore a 6 mesi: 1, 2, 3 anni, 5 anni nei casi eccezionali (V.I.P.) Nell'esempio fatto qui, la validità è fissata a 1 anno. Per la durata del soggiorno (massimo 90 giorni) si procede come per l'esempio 8. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA (VTL) Il VTL può essere sia un visto di breve soggiorno sia un visto di transito. La limitazione di validità può riguardare un solo Stato o più Stati. Esempio 10 VTL BREVE SOGGIORNO, UN SOLO PAESE Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata ad un solo paese, l'Italia. Il breve soggiorno è rappresentato dalla lettera C (stesso caso dell'esempio 7). C 313/77 C 313/78 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Esempio 11 VTL BREVE SOGGIORNO, LIMITATO A PIÙ PAESI Nella fattispecie, la rubrica «valido per» è completata con i codici dei paesi per i quali il visto è valido (Austria: A, Belgio: B, Danimarca: DK, Finlandia: FIN, Francia: F, Germania: D, Grecia: GR, Islanda: IS, Italia: I, Lussemburgo: L, Norvegia: N, Paesi Bassi: NL, Portogallo: P, Spagna: E, Svezia: S. Nel caso del Benelux: BNL). Nell'esempio citato, la validità territoriale è limitata alla Francia e alla Spagna. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o con la menzione «Stati Schengen» seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per i quali il visto non è valido. Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata a tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen, tranne la Francia e la Spagna. C 313/79 C 313/80 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Esempio 12 VTL TRANSITO, UN PAESE Il visto di transito è rappresentato dalla lettera B nella rubrica tipo di visto. La limitazione territoriale, nella fattispecie, riguarda l'Italia. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee CASO DELLE PERSONE ACCOMPAGNATE Esempio 13 Si tratta del caso in cui uno o più minori o, in via eccezionale, il coniuge sono iscritti sul passaporto. Se uno o più minori iscritti sul documento di viaggio beneficiano del visto, si aggiunge dopo il numero, nella rubrica «Numero del passaporto», «+ nX» (n corrisponde al numero di minori) e «+ Y» (se il coniuge è iscritto sul passaporto). Nell'esempio fatto (breve soggiorno, ingresso semplice, durata di soggiorno 30 giorni) il visto è rilasciato per il titolare del passaporto, 3 minori e il coniuge. C 313/81 C 313/82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT VISTO RILASCIATO IN RAPPRESENTANZA Esempio 14 Si tratta del caso in cui un visto è rilasciato da un Consolato di uno Stato Schengen in rappresentanza di un altro Stato Schengen. Nella fattispecie, la rubrica «Annotazioni» è da completare con la lettera R seguita del codice del paese per conto del quale è stato rilasciato il visto. I codici da utilizzare sono i seguenti: Belgio: Danimarca: Germania: Grecia: Spagna: Francia: Italia: Lussemburgo: Paesi Bassi: Austria: Portogallo: Finlandia: Svezia: Islanda: Norvegia: B DK D GR E F I L NL A P FIN S IS N Nell'esempio si tratta di un caso in cui l'Ambasciata dell'Italia a Lusaka ha rilasciato un visto in rappresentanza della Grecia. 16.12.2002 16.12.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT C 313/83 VISTO NAZIONALE PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA AVENTE ALTRESÌ VALORE DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA (VDC) Esempio 15 In questo caso, la dicitura «valido per» è completata dal codice del paese che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata + la formula «Stati Schengen». Nell'esempio in questione, si tratta di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata rilasciato dalla Francia, con valore altresì di visto uniforme per soggiorni di breve durata. Il visto per soggiorno di lunga durata con valore altresì di visto per soggiorni di breve durata è identificato dal codice D+C. SINTESI «VALIDO PER» Transito aeroportuale Transito Breve soggiorno Lungo soggiorno valido anche come visto per breve soggiorno «TIPO» ITALIA (per esempio) O STATI SCHENGEN A STATI SCHENGEN O ITALIA (per esempio) B STATI SCHENGEN O ITALIA (per esempio) C FRANCIA (per esempio) + STATI SCHENGEN D+C (1) MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi. (2) MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi. «NUMERO D'INGRESSI» «DA» ..«A» 01 Data di partenza Data di partenza + 7 giorni 02 Data di partenza Data di ritorno + 7 giorni MULT (1) Data di 1a partenza Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 3 mesi) 01 Data di partenza Data di partenza + durata del soggiorno + 7 giorni 02 Data di 1a partenza MULT (1) Data di 1a partenza Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 6 mesi) 01 Data di partenza Data di partenza + durata del soggiorno + 15 giorni MULT (2) Data di 1a partenza Data di 1a partenza + numero dei mesi autorizzati (massimo 5 anni) «DURATA MASSIMA DI OGNI SOGGIORNO» (in giorni) XXX XXX o da 1 a 5 da 1 a 90 C 313/84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT ALLEGATO 14 Obblighi inerenti all'informazione delle parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale 1. INFORMAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DI UN VISTO CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA 1.1. Generalità Di norma, perché uno straniero possa entrare nel territorio degli Stati Schengen, deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione. Qualora lo straniero non soddisfi tutte queste condizioni, l'ingresso deve essergli rifiutato, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. La parte contraente interessata può in tal caso rilasciare soltanto un visto con validità territoriale limitata (VTL) e deve avvertirne le altre parti contraenti (articolo 5, paragrafo 2, e articolo 16 della convenzione di applicazione). Di norma, il rilascio di un VTL di breve soggiorno, conformemente alle disposizioni della convenzione di applicazione e dell'Istruzione consolare comune [SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr., cap. V, punto 3], è subordinato alle seguenti condizioni: a) Il rilascio di un VTL costituisce una deroga. Le condizioni per il rilascio di un tale visto devono essere esaminate accuratamente caso per caso. b) Non c'è da aspettarsi né sarebbe auspicabile, stando allo spirito e alla finalità delle disposizioni Schengen, che le parti contraenti abusino della possibilità di rilasciare un VTL. Non bisogna quindi aspettarsi ad un numero elevato di casi. Non è pertanto necessaria una procedura automatizzata per informare le altre parti contraenti. 1.2. Norme procedurali Onde definire le norme procedurali da seguire per l'informazione delle parti contraenti in merito al rilascio di un VTL, è opportuno distinguere tra i visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari e i visti rilasciati dai posti di frontiera. Si applicano le seguenti norme procedurali: 1.2.1. Rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari Per l'informazione delle altre parti contraenti valgono le disposizioni [cfr. doc. SCH/II-Visa (94) 7] previste per il meccanismo provvisorio di consultazione delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione). Le disposizioni divergenti devono essere comunicate dalle parti contraenti interessate. I dati sono trasmessi, in linea di massima, entro 72 ore. 1.2.2. Rilascio del visto da parte dei posti di frontiera In questo caso, l'informazione delle altre parti contraenti è trasmessa, in linea di massima, entro 72 ore alle autorità centrali. 1.2.3. È necessario che le parti contraenti designino punti di contatto per la ricezione delle informazioni. 1.2.4. Nell'ambito dell'instaurazione della procedura automatizzata per la realizzazione delle consultazioni delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione) si vigilerà affinché le altre parti contraenti siano informate del rilascio di un VTL, qualora tale rilascio avvenga a seguito di obiezioni mosse da una o da più parti contraenti contro il rilascio di un visto Schengen valido nell'ambito della procedura di consultazione. Negli altri casi di rilascio di un VTL non è possibile ricorrere a questa procedura per la comunicazione prevista delle informazioni tra gli Stati. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1.2.5. Sono trasmessi alle parti contraenti i seguenti dati: Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto Cittadinanza del titolare del visto Data e luogo di rilascio del visto con validità territoriale limitata Motivi della limitazione territoriale del visto: motivi umanitari motivi di interesse nazionale obblighi internazionali documento di viaggio non è valido per tutte le parti contraenti secondo visto nell'arco di un semestre per motivi urgenti, in un caso soggetto a consultazione, non sono interpellate le autorità centrali obiezioni di un'Autorità centrale in un caso soggetto a consultazione. 2. ANNULLAMENTO, REVOCA E RIDUZIONE DELLA VALIDITÀ DEL VISTO UNIFORME Sulla base dei principi adottati dal Comitato esecutivo per l'annullamento, la revoca e la riduzione della validità territoriale del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], è obbligatorio informare le parti contraenti nei seguenti casi: 2.1. Annullamento del visto L'annullamento di un visto Schengen ha per effetto di impedire l'ingresso nel territorio delle parti contraenti di persone in merito alle quali risulta, dopo l'avvenuto rilascio, che non soddisfano le condizioni di rilascio del visto. La parte contraente che procede all'annullamento di un visto rilasciato da un'altra parte contraente deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali dello Stato di rilascio. Tale comunicazione deve contenere i seguenti dati: Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto Cittadinanza del titolare del visto Tipo e numero del documento di viaggio Numero della vignetta visto Tipo di visto Data e luogo del rilascio del visto Data e motivo dell'annullamento. 2.2. Revoca del visto La revoca del visto permette, dopo l'ingresso nel territorio, di annullare il periodo di validità del visto che deve ancora decorrere. La parte contraente che procede alla revoca di un visto uniforme deve informare, in linea di massima entro 72 ore, la parte contraente di rilascio. Tale comunicazione deve contenere gli stessi elementi menzionati al punto 2.1. C 313/85 C 313/86 IT 2.3. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Riduzione della durata di validità del visto Quando uno Stato Schengen riduce la durata di validità di un visto rilasciato da un'altra parte contraente, deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali di quest'ultima. La comunicazione contiene gli stessi dati menzionati al punto 2.1. 2.4. Procedura Le informazioni trasmesse alla parte contraente che ha rilasciato il visto in caso di annullamento, di revoca e di riduzione della validità del visto sono, in linea di massima, inviate all'autorità centrale designata da questa parte contraente. 3. INFORMAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI SOGGIORNO NAZIONALI (ARTICOLO 25) L'articolo 25, paragrafo 1, dispone che la parte contraente che prevede di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, deve consultare preliminarmente la parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tener conto degli interessi di quest'ultima. Le condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno possono in particolare essere motivi umanitari o conseguenza di obblighi internazionali. In ogni caso, deve trattarsi di motivi seri. L'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, prevede che la parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve allora ritirare quest'ultima a livello Schengen, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate. L'applicazione delle disposizioni summenzionate presuppone quindi una duplice comunicazione tra la parte contraente che prevede di rilasciare il titolo di soggiorno e la parte contraente che ha effettuato la segnalazione. consultazione preventiva volta a tutelare gli interessi della parte contraente che ha effettuato la segnalazione, e informazione sul rilascio del titolo di soggiorno, affinché la parte contraente che ha effettuato la segnalazione possa procedere al ritiro di quest'ultima. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, la consultazione della parte contraente che ha effettuato la segnalazione è altresì necessaria qualora risulti a posteriori, ossia ad avvenuto rilascio del titolo di soggiorno, che il titolare del documento è segnalato ai fini della non ammissione. Stando allo spirito della convenzione di applicazione, anche il rilascio di un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione in una delle parti contraenti rimarrà una deroga. Per quanto riguarda la comunicazione di cui all'articolo 25 della convenzione, vi è una stretta relazione quanto al contenuto con gli archivi di dati del Sistema d'informazione Schengen (SIS). Occorre verificare se la trasmissione di informazioni possa avvenire tramite la futura procedura Sirene. Le regole procedurali prospettate nella presente nota saranno riesaminate, sotto il profilo della loro applicazione pratica, al più tardi dodici mesi dopo la messa in vigore della convenzione di applicazione. 16.12.2002 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO 15 Modelli dei formulari armonizzati elaborati dagli Stati Schengen quali giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità C 313/87 Bundesrepublik Deutschland VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG DÉCLARATION DE PRISE EN CHARGE FORMAL OBLIGATION Bundesdruckerei Artikel-Nr. 10150 Ich der/die Unterzeichnende Je, soussigné(e) D 00000000 I, the undersigned Name / Nom / Surname > Vorname(n) / Prénom(s) / First name Geburtstag und -ort / Né(e) le/à / Date and place of birth Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality Identitätsdokument(1) / Aufenthaltstitel(2) / Document d’identité(1) / Titre de séjour(2) Identitity card(1) / Residence title(2) wohnhaft in / Adresse / Address Beruf / Profession / Profession Zuständige Behörde Autorité compétente Competent authority verpflichte mich gegenüber m’engage auprès du service der Ausländerbehörde / des étrangers/de la représenAuslandsvertretung, für tation diplomatique à héberger take full responsibility towards the aliens authority/ diplomatic representation for accommodating Name / Nom / Surname Vorname(n) / Prénom(s) / First name Geburtstag und -ort / Né(e) le/à / Date and place of birth Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality Reisepass Nr. / Passeport n° / Passport No. wohnhaft in / Adresse / Address Verwandtschaftsbeziehung mit dem Antragsteller / Lien de parenté avec le demandeur / Family relationship to applicant (1) Art / type / type Nummer / numéro / number (2) Nur bei Ausländern, Art des Titels seulement pour les étrangers type de titre und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten(3) / accompagné(e) de son conjoint(3) / accompanied by his or her spouse(3) applicable to foreigners only, type of title und Kinder(3) / accompagné(e) de ses enfants(3) / accompanied by children(3) vom … an bis zum … / du … au … / from … to … (3) Name / nom / surname Vorname / prénom / first name Geburtstag / date de naissance / date of birth Geschlecht / sexe / sex nach § 84 des Ausländergesetzes die Kosten für den Lebensunterhalt und nach §§ 82 und 83 des Ausländergesetzes die Kosten für die Ausreise o. g. Ausländers/in zu tragen. et à prendre en charge le coût de la vie conformément au § 84 de la loi sur les étrangers et les frais de retour de l’étranger ci-dessus conformément aux §§ 82 et 83 de la loi sur les étrangers. and for bearing the living costs according to § 84 of the Aliens Act and the departure costs of the above foreigner according to §§ 82 and 83 of the Aliens Act. Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den Lebensunterhalt einschließlich der Versorgung mit Wohnraum und der Versorung im Krankheitsfall und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden (z. B. Arztbesuch, Medikamente, Krankenhausaufenthalt). Dies gilt auch, soweit die Aufwendungen auf einen gesetzlichen Anspruch beruhen, im Gegensatz zu Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen. Die vorliegende Verpflichtung umfasst auch die Ausreisekosten (z. B. Flugticket) o. g. Ausländers/in nach §§ 82 und 83 des Ausländergesetzes. Ich wurde von der Ausländerbehörde hingewiesen auf – den Umfang und die Dauer der Haftung, – die Möglichkeit von Versicherungsschutz, – die zwangsweise Betreibung der aufgewendeten Kosten im Wege der Vollstreckung, soweit ich meiner Verpflichtung nicht nachkomme, sowie – die Strafbarkeit z. B. bei vorsätzlichen, unrichtigen oder unvollständigen Angaben (§ 92 des Ausländergesetzes – Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe). Ich bestätige, zu der Verpflichtung aufgrund meiner wirtschaftlichen Verhältnisse in der Lage zu sein. Behörden- Réservé à vermerke l’administration Official remarks Anschrift der Wohnung, in der die Unterkunft sichergestellt wird, falls abweichend vom gewöhnlichen Wohnsitz des Unterkunftgebers / Adresse du logement dans lequel l’hébergement sera assuré, au cas où il serait différent du logement habituel de l’hébergeant / Address of the lodging where accommodation will be provided, if different from the undersigned’s normal address Ich bin / j’en suis / I am Mieter locataire tenant Eigentümer propriétaire owner Arbeitgeber / Employeur / Employer Sonstige Angaben zu Wohn-, Einkommens- und Vermögensverhältnissen (Größe der Wohnung, Höhe des Einkommens) / Renseignements complémentaires concernant le logement, les revenus et la situation financière / Other details of housing conditions, income and financial situation Gebühren Der/die Verpflichtungserklärende Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben und gehe eine entsprechende Verpflichtung ein. Ort Datum Beglaubigungsvermerk der Ausländerbehörde/ Auslandsvertretung Die Unterschrift der/des Verpflichtungserklärenden ist vor mir vollzogen worden. Die Beglaubigung der Unterschrift dient nur zur Vorlage bei der deutschen Auslandsvertretung. Behörde: Ort Im Auftrag Unterschrift Bemerkungen Datum (Siegel) Stellungnahme der Ausländerbehörde / Auslandsvertretung Die finanzielle Leistungsfähigkeit des/der Verpflichtungserklärenden wurde nachgewiesen / glaubhaft gemacht. Behörde: Ort Im Auftrag Datum (Siegel) République française ATTESTATION D’ACCUEIL NACHWEIS DER UNTERKUNFT PROOF OF ACCOMMODATION cerfa n° 10798*01 Document souscrit en application du décret n° 82–442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l’application de l’article 5 de l’ordonnance n° 45–2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France Je, soussigné(e) F000000000 Ich, der/die Unterzeichnende I, the undersigned nom / Name / name P prénom(s) / Vorname(n) / first name né(e) le/à / Geburtstag und -ort / date and place of birth nationalité / Staatsangehörigkeit / nationality document d’identité(1) ou titre de séjour(1) / Identitätsdokument(1) oder Aufenthaltstitel(1)/ identity document(1) or residence(1) adresse complète / wohnhaft in / full address Département, commune zuständige Verwaltung Competent authority atteste pouvoir accueillir: bescheinige, folgende Person(en) unterbringen zu können: declare being able to accommodate: nom / Name / name prénom(s) / Vorname(n) / first name né(e) le/à / geboren am/in / born on/at nationalité / Staatsangehörigkeit / nationality passeport n° / Reisepass-Nr. / passport No. adresse / wohnhaft in / address accompagné(e) de son conjoint(2) / und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten(2 )/ accompanied by spouse(2) accompagné(e) de ses enfants(2) / und Kinder(2) / accompanied by children(2) (1) type / Art / type numéro / Nummer / number (2) nom / Name / surname prénom / Vorname / first name date de naissance / Geburtstag / date of birth sexe / Geschlecht / sex pendant (… jours) entre le … et le … / für (… Tage) zwischen dem … und dem … / for (… days) from … to … LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE À L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS s’applique aux réponses faites sur ce formulaire et garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la préfecture. ARTICLE 21 DE L’ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE: toute personne française ou étrangère résidant en France ou sur le territoire d’un autre État partie à la convention de Schengen qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger en France ou sur le territoire d’un autre État partie de la convention de Schengen sera punie d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 200 000 F. ARTICLE 441-5 DU CODE PÉNAL: le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administratiom publique aux fins de constater un droit, une identité ou d’accorder une autorisation est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende. Ces peines peuvent être portées à 7 ans d’emprisonnement et à 700 000 F d’amende dans les cas évoqués au deuxième alinéa du même article. ARTICLE 441-6 DU CODE PÉNAL: le fait de se faire délivrer indûment, notamment en fournissant une déclaration mensongère, par une administration publique, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. 1°/Cas où l’accueil est assuré au domicile principal de l’hébergeant: réservé à l’administration adresse: se reporter à celle mentionnée au recto justificatifs du domicile principal de l’hébergeant: 2°/Cas où l’accueil est assuré au domicile secondaire de l’hébergeant: réservé à l’administration adresse complète: justificatifs du domicile secondaire de l’hébergeant: L’hébergeant L’autorité publique compétente: J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. Date: LU ET APPROUVÉ, date et signature signature et cachet L’autorité consulaire Les services de contrôle à l’entrée sur le territoire date et cachet date et cachet 16.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO 16 (1) Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto uniforme (1) Conformemente alla decisione 2002/354/CE del Consiglio del 25.4.2001, GU L 123 del 9.5.2001, pag. 50, articolo 3: La presente decisione si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2003. C 313/93 Timbro dell’ Ambasciata o del Consolato Domanda di visto per gli Stati Schengen Foto Modulo gratuito 1. Cognome/cognomi Ad uso esclusivo dell’ambasciata o del consolato 2. Cognome/cognomi alla nascita (cognome/cognomi precedenti) 3. Nome Data della domanda: 4. Data di nascita (anno, mese, giorno) 5. Numero di carta di identità (facoltativo) Fascicolo esaminato da: 6. Luogo di nascita e Stato 7. Cittadinanza/cittadinanze attuali 9. Sesso l Maschile 8. Cittadinanza di origine (cittadinanza alla nascita) 10. Stato civile l Non coniugato l Divorziato l Femminile 11. Cognome del padre l Coniugato l Vedovo l Separato l Altro: 12. Cognome della madre Documenti giustificativi: l Passaporto valido l Mezzi di sostentamento l Invito l Mezzi di trasporto l Assicurazione malattia l Di altro tipo: 13. Tipo di passaporto: l Passaporto nazionale l Passaporto diplomatico l Passaporto di servizio l Documento di viaggio ( Convenzione del 1951) l Passaporto per stranieri l Passaporto per marittimi l Documento di viaggio di altro tipo (specificare): 14. Numero del passaporto 15. Rilasciato da 16. Data del rilascio 17. Valido fino a 18. Se soggiorna in uno Stato diverso dallo Stato di origine è autorizzato a rientrare in detto Stato? l No l Si (numero e validità) *19. Occupazione attuale *20. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell’istituto di insegnamento 21. Destinazione principale 22. Tipo di visto: l Transito aeroportuale l Transito l Soggiorni di breve durata l Soggiorni di lunga durata 24. Numero di ingressi richiesti l Uno l Due l Multiplo 23. Visto: l Individuale 25. Durata del soggiorno l Visto chiesto per: l Collettivo giorni Visto: l Rifiutato l Concesso Caratteristiche del visto: l VTL lA lB lC lD lD+C Numero di ingressi: l1 l2 l Mult. 26. Altri visti (rilasciati negli ultimi tre anni) e rispettivo periodo di validità Valido da: a 27. In caso di transito, è titolare dell’autorizzazione di ingresso per lo Stato di destinazione finale? l No l Si, valido fino a: Autorità che rilascia: Valido per: *28. Precedenti soggiorni nel presente Stato o in altri Stati Schengen * I familiari dei cittadini dell’UE o SEE (coniuge, figlio o ascendente a carico) non devono rispondere ai quesiti indicati con *. Essi devono presentare la documentazione comprovante i loro vincoli familiari. 29. Scopo del viaggio l Turismo l Affari l Soggiorno presso la famiglia o amici l Di altro tipo (specificare) l Cultura/Sport l Ufficiale *30. Data di arrivo *31. Data di partenza *32. Frontiera dello Stato del primo ingresso o rotta di transito *33. Mezzi di trasporto l Motivi sanitari *34. Cognome dell’ospite o nome dell’impresa negli Stati Schengen e persona di contatto dell’impresa ospite. Altrimenti indicare il nome dell’albergo o l’indirizzo provvisorio negli Stati Schengen Cognome dell’ospite o nome dell’impresa Telefono e fax Indirizzo completo Indirizzo di posta elettronica *35. A carico di chi sono le spese di viaggio e le spese di soggiorno? l Mio l Ospite/ospiti l Impresa oposite Dichiarare le modalità e presentare i documenti giustificativi: *36. Mezzi di finanziamento durante il soggiorno l Contanti l Travellers cheques l Carte di credito l Assicurazione di viaggio e/o malattia. Valida fino a: 37. Cognome del coniuge 39. Nome del coniuge l Alloggio l Di altro tipo: 38. Cognome del coniuge alla nascita 40. Data di nascita del coniuge 42. Figli (Le domande devono essere presentate separatamente per ciascun passaporto Cognome Nome 1. 2. 3. 41. Luogo di nascita del coniuge Data di nascita 43. Dati anagrafici del cittadino dell’UE o SEE di cui è a carico. Alla domanda rispondono soltano i familiari dei cittadini dell’UE o SEE Cognome Data di nascita Vincolo familiare: Nome Cittadinanza Numero del passaporto del cittadino dell’UE o SEE 44. Sono informato del fatto e accetto che i miei dati anagrafici che figurano nel presente modulo di domanda di visto siano comunicati alle autorità competenti degli Stati Schengen e, se necessario, trattati dalle stesse, ai fini dell’esame della mia domanda di visto. Tali dati potranno essere introdotti e archiviati in basi di dati alle quali possono avere acceso le autorità competenti dei singoli Stati Schengen. Su mia richiesta espressa, l’autorità consolare che esamina la mia domanda m’informerà di come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e a modificarli o sopprimerli, in particolare, qualora fossero inesatti, in conformità del diritto nazionale dello Stato interessato. Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della domanda o l’annullamento del visto già concesso nonché possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato Schengen che ha in trattazione la domanda. Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati Schengen allo scadere del visto, se concesso. Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per l’ingresso nel territorio europeo degli Stati Schengen. La mera concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora non soddisfi le condizioni previste dall’articolo 5, pararafo 1, della convenzione di applicazione di Schengen e mi venga pertanto rifiutato l’ingresso. Il rispetto delle condizioni d’ingresso sarà verificato ancora all’atto dell’ingresso nel territorio europeo degli Stati Schengen. 45. Domicilio d’origine 47. Luogo e data re) 46. Telefono 48. Firma (per i minori firma del titolare dell’affidamento, del tuto- Ad uso esclusivo dell’ambasciata o del consolato