Il provvedimento amministrativo
Avv. Elisabetta Marinari
DEFINIZIONE DI ATTO GIURIDICO TRATTA DA WIKIPEDIA
L'atto giuridico consiste in un comportamento umano volontario. Per gli atti giuridici,
quindi, a differenza dei fatti giuridici, è rilevante l'imputazione ad un soggetto di
diritto, che può essere la persona fisica che ha voluto il loro accadimento o la persona
giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo. Al pari degli
altri fatti giuridici, gli atti costituiscono le fattispecie delle norme.
DEFINIZIONE DI PROVVEDIMENTO GIURIDICO TRATTA DA SANDULLI
Il provvedimento é l'atto (giuridico) imputabile sotto il profilo soggettivo ad una
pubblica amministrazione
DEFINIZIONE DI PROVVEDIMENTO GIURIDICO TRATTA DA VIRGA
Il provvedimento é l'atto (giuridico) manifestazione del pubblico potere che viene
esercitato discrezionalmente
PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Solo l'atto di conclusione del procedimento amministrativo può essere definito
provvedimento
Avv. Elisabetta Marinari
DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ART. 1, COMMA 1 TER, l. N. 241/1990
Tutti i soggetti di diritto pubblico e privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
ART. 1, COMMA 2, D.LGS. N. 165/2001 (c.d. Codice degli appalti)
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane,
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (riforma
dell'organizzazione del governo).
ART. 3, COMMA 25, D.LGS. N. 163/2006 (c.d. Codice degli appalti)
Le «amministrazioni (pubbliche) aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti
pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
Avv. Elisabetta Marinari
L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
E' REGOLATA DALLO SCHEMA LOGICO
NORMA-POTERE-EFFETTO
L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
SI REGGE SUL PRINCIPIO DI LEGALITA'
Avv. Elisabetta Marinari
PRINCIPIO DI LEGALITA'
ART. 97 COST. - Sezione II - La Pubblica Amministrazione
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni
e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
ART. 1, COMMA 1, L. N. 241/1990- Principi generali dell'attività amministrativa
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario.
Avv. Elisabetta Marinari
LEGALITA' IN SENSO FORMALE:
LA LEGGE ATTRIBUISCE IL POTERE AD UN SOGGETTO
FISSANDO LA MATERIA E LA COMPETENZA
Avv. Elisabetta Marinari
LA FUNZIONE
E’ IL POTERE CHE SI FA ATTO
Avv. Elisabetta Marinari
IL LEGISLATORE HA VOLUTO
PROCEDIMENTALIZZARE L’ESERCIZIO
DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA
Avv. Elisabetta Marinari
IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E’ IL PRODOTTO DELL’ESERCIZIO DELLA
FUNZIONE
Avv. Elisabetta Marinari
La L. n. 241/1990
è
una legge sul procedimento
La L. n. 241/1990
non è
una legge che regola il provvedimento
Avv. Elisabetta Marinari
Il provvedimento
Il testo originario della legge n. 241/90 è di trenta
articoli (più quelli aggiunti dopo).
Nella legge n. 241/90:
• Il termine provvedimento compare una quarantina di
volte
• Non esiste una definizione espressa di provvedimento
• Il provvedimento viene descritto indirettamente
attraverso quelli che sono i passaggi e gli elementi
essenziali del procedimento e del provvedimento
Avv. Elisabetta Marinari
Aggettivi
Si parla di provvedimento in termini di
atto
di natura autoritativa; espresso; finale;
Avv. Elisabetta Marinari
Si parla di provvedimento
•
•
•
•
Come di una dichiarazione di volontà compiuta da un
soggetto dell’amministrazione pubblica nell’esercizio di
una potestà parimenti pubblica
Come univoca manifestazione di volontà (L.R.T. n.
40/2009)
Come di un atto tipico (ossia manifestazione concreta) del
potere esecutivo
In termini di atto di natura autoritativa, espresso e finale
Avv. Elisabetta Marinari
IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E’
SEMPRE
IL PRODOTTO DELL’ESERCIZIO DELLA
FUNZIONE
Avv. Elisabetta Marinari
I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI SONO
TIPICI E NOMINATI
MA …
Poiché il nomen iuris dell'atto amministrativo va
considerato, di per sé, irrilevante, quando con
assoluta chiarezza sia identificabile il potere
sostanzialmente adoperato
dall'Amministrazione.
Cons. Stato, Sez. IV, 07/07/2008, n. 3361
Avv. Elisabetta Marinari
Tipologie fondamentali di
provvedimenti
• Non esiste una classificazione normativa
• Provvedimenti favorevoli: autorizzazioni;
licenze; concessioni; permessi; nulla osta (art.
19); attributivi di vantaggi economici (art. 12)
• Provvedimenti sfavorevoli: da cui possa
derivare un pregiudizio (art. 7); ablatori,
ordini, sanzioni
Avv. Elisabetta Marinari
Elementi del provvedimento
•
•
•
•
•
•
•
Forma espressa
Soggetto/intestazione/protocollo
Data
Preambolo/parte narrativa
Motivazione (art. 3 l. 241/90)/parte narrativa
Dispositivo/contenuto
Firma
Avv. Elisabetta Marinari
Soggetto
• Il soggetto che può adottare il provvedimento è
quello a cui la legge attribuisce il relativo potere
• Generalmente è un soggetto pubblico ma può
essere anche un soggetto privato (art. 1 comma 1
ter e art. 22 comma 1, lett.e)
• Il soggetto pubblico deve agire nell’esercizio di un
pubblico potere, il privato deve avere un titolo ed
essere preposto e/o avere ricevuto una delega
Avv. Elisabetta Marinari
D.P.R. N. 445/2001
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)
53. (R) Registrazione di protocollo.
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle
pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti
informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e
registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e
registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i
documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita
dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto,
registrata in forma non modificabile.
Avv. Elisabetta Marinari
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo,
costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di
protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è
effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche
indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di
modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti
dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette
ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di
ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori
interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e
tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Avv. Elisabetta Marinari
Intestazione
• Indica l’autorità che emana l’atto amministrativo
• Organo monocratico: sindaco, dirigente,
responsabile servizio
• Organo collegiale: denominazione dell’organo
deliberante ed a seguire l’indicazione delle
persone presenti per verificare se è stato
raggiunto il quorum costitutivo
Avv. Elisabetta Marinari
Parte narrativa
• E’ la parte del provvedimento che illustra il
procedimento svolto ossia gli elementi di fatto
e di diritto (motivazione)
• E’ il cuore del provvedimento perché contiene
le norme che attribuiscono la competenza e gli
elementi che consentono di accertare che il
potere è stato esercitato legittimamente ossia
la motivazione (preambolo)
Avv. Elisabetta Marinari
Ritardare un provvedimento costa
responsabilità ed indennizzo
L. n. 241/90
Art. 2 comma 9 – Conclusione del procedimento
La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale
L.R.T. n. 40/2000
Art. 16 - Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei
procedimenti
1.
I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in
caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti
di rispettiva competenza, corrispondono all’interessato che ne
faccia richiesta ai sensi dell’articolo 17, una somma di denaro a
titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di
100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di
1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del
danno.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di
silenzio-assenso normativamente previsti.
3.
I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono
le procedure e i termini per la corresponsione dell’indennizzo
relativo ai procedimenti di loro competenza.
4.
I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono
prevedere procedure e termini per la corresponsione
dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.
Avv. Elisabetta Marinari
I PROVVEDIMENTI DEL SINDACO SONO
•IL DECRETO
•L’ORDINANZA
Avv. Elisabetta Marinari
LE ORDINANZE
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
ARTICOLO 50 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia.
Comma 5
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi
di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
Avv. Elisabetta Marinari
LE ORDINANZE
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
ARTICOLO 54 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.
Comma 4
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi
generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
Comma 6
In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze
straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti
di cui al comma 4.
Comma 7
Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
Comma 8
Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
Avv. Elisabetta Marinari
DECRETI
LEGGE 20 marzo 1865, n. 2248
Legge sul contenzioso amministrativo (All. E)
7. Allorché per grave necessità pubblica l'autorità
amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà
privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione,
procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze
giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato,
sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti
Avv. Elisabetta Marinari
I DECRETI
D. Lgs. N. 267/2000
ARTICOLO 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia Nomina della Giunta.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della
Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più
assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio
Avv. Elisabetta Marinari
I DECRETI
D. Lgs. N. 267/2000
ARTICOLO 50 - Competenze del sindaco e del presidente della
provincia.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente
della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca
dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende
ed istituzioni.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali e provinciali
Avv. Elisabetta Marinari
I DECRETI
D. Lgs. N. 267/2000
ARTICOLO 97 - Ruolo e funzioni (del Segretario)
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco
e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario
inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio
e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in
cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed
atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
Avv. Elisabetta Marinari
I DECRETI
ARTICOLO 99 - Nomina (del Segretario)
1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il
segretario, che dipende funzionalmente dal capo
dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui
all'articolo 98.
Avv. Elisabetta Marinari
ATTI DEI I DIRIGENTI: LE DETERMINAZIONI
ARTICOLO 183. Impegno di spesa.
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a
seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da
pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il
vincolo sulle previsioni di bilancio, nell‘ambito della disponibilità finanziaria accertata
ai sensi dell'articolo 151.
9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei
servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da
classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio
di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151,
comma 4
Avv. Elisabetta Marinari
ARTICOLO 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza.
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri
e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano
al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra
le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di
governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del
direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
Avv. Elisabetta Marinari
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o
dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti,
da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
Avv. Elisabetta Marinari
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma
4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni
che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di
atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi
dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della
gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i princìpi contenuti
nell'articolo.
Avv. Elisabetta Marinari
Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni in
questione possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a
ogni diversa disposizione (art. 109 D.Lgs. 267/20009); infine i poteri in
questione possono essere affidati, sempre con atto del sindaco, al
Segretario comunale ai sensi dell'art 97 lett. D) stesso decreto.
Le deroghe alle competenze degli organi (istituzionali – sindaco, giunta,
consiglio – o burocratici – segretario, dirigente, responsabile di
ufficio/servizio, responsabile, anche unico, di procedimento) sono
disciplinati solo dalla legge e non da atti amministrativi, essendo
attribuiti ai regolamenti unicamente le finalità ed i modi di esercizio dei
poteri, non la titolarità dei medesimi.
Avv. Elisabetta Marinari
DETERMINAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA
articolo - 151 Principi in materia di contabilità
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Avv. Elisabetta Marinari
ANCHE LE DETERMINAZIONI NASCONO DA UNA PROPOSTA E
SONO IL FRUTTO DI UN PROCEDIMENTO D’UFFICIO
ARTICOLO 153. Servizio economico-finanziario.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri
di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità
contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio
finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo
quanto previsto dal regolamento di contabilità.
Avv. Elisabetta Marinari
AUTOTUTELA
ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON E' CONSENTITO DISAPPLICARE I PROPRI ATTI
L'AMMINISTRAZIONE HA, IN VIA GENERALE, IL POTERE DI ANNULLAMENTO (L'ATTO E'
VIZIATO SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA') E L’ANNULLAMENTO OPERA EX TUNC
REVOCA (L'ATTO E' LEGITTIMO, MA NON E' PIU' CONFORME AL PUBBLICO INTERESSE):
LA REVOCA OPERA EX NUNC
MERO RITIRO (VALE PER GLI ATTI INEFFICACI, PERCHE' NULLI O ANNULLATI O PRIVI DI
ESECUTIVITA')
RETTIFICA (ERRORE MATERIALE): LA RETTIFICA OPERA EX TUNC
INTEGRAZIONE (INNOVAZIONE NEL CONTENUTO DI UN PRECEDENTE ATTO):
L’INTEGRAZIONE OPERA EX NUNC
Avv. Elisabetta Marinari
LA CONSERVAZIONE DELL'ATTO
Avv. Elisabetta Marinari
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA UN GENERALE POTERE DI SANATORIA
NELL'AMBITO DELLA ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI SI DISTINGUE TRA:
SANATORIA IN SENSO STRETTO – MANCA UN ATTO PRESUPPOSTO, APPARTENENTE
CIOE' ALLA FASE PREPARATORIA DEL PROCEDIMENTO (NON E' IL CASO DEL PARERE
PERCHE' LA FUNZIONE CONSULTIVA NON PUO' ESSERE ESERCITATA A POSTERIORI)
CONVALIDA – ATTIENE ALL'INCOMPETENZA RELATIVA
CONFERMA – E’ FRUTTO DELLA RINNOVATA PONDERAZIONE DEGLI INTERSSI IN GIOCO
Avv. Elisabetta Marinari
NON SI PUO' SANARE UN ATTO:
•TUTTE LE VOLTE CHE NON E' POSSIBILE FARE VENIRE MENO CON UN ATTO
SUCCESSIVO I DIFETTI
•QUANDO L'ATTO E' AFFETTO DA ILLEGITTIMITA' SOSTANZIALE
•QUANDO L'ATTO E' STATO ADOTTATO IN CARENZA ASSOLUTA DI POTERE
Avv. Elisabetta Marinari
La legislazione regionale toscana
in materia di semplificazione
Obiettivi della L.R. n. 40/2009 sono:
1. la rimozione o la significativa riduzione degli
oneri e degli adempimenti amministrativi a
carico dei cittadini e delle imprese;
2. la riduzione dei tempi burocratici;
3. l’innovazione tecnologica nei rapporti fra
pubblica amministrazione, cittadini e imprese.
Avv. Elisabetta Marinari
IL DOVERE DELLA CHIAREZZA
• A PARTIRE DALLA L. N. 241/1990 LA PAROLA
SEMPLIFICAZIONE HA ASCQUISTATO VALORE
GIURIDICO
• LA SEMPLIFICAZIONE E’ UNO DEI PRINCIPI CHE
REGOLA IL DIRITTTO AMMINISTRATIVO ATTUALE
Avv. Elisabetta Marinari
SEMPLICITA’NON SEMPLICISMO
I PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE
IMPRONTATI ALLA CHIAREZZA,
SEMPLICITA’, PRECISIONE ED
EFFICACIA COMUNICATIVA
Avv. Elisabetta Marinari
PERCHE’ SEMPLIFICARE
1)
SOLO IL 30 % DELL’INTERA POPOLAZIONE
POSSIEDE LE COMPETENZE NECESSARIE AD
USARE LE INFORMAZIONI SCRITTE NEI
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Avv. Elisabetta Marinari
PERCHE’ SEMPLIFICARE
2)
UN PROVVEDIMENTO SCRITTO IN MODO AMBIGUO
PUO’ ESSERE ANNULLATO PER ECCESSO DI POTERE
O PER VIOLAZIONE DI LEGGE
3)
SE DAL PROVVEDIMENTO AMBIGUO DERIVA UN
DANNO QUESTO PUO’ ESSERE DIRETTAMENTE
RISARCITO
Avv. Elisabetta Marinari
LA NUOVA PUBBLICITA'
Legge 4 marzo 2009, n. 15 – Legge delega
Art. 4 – comma 6 e comma 7
6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione.
7. Ai fini del comma 6 la trasparenza é intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, degli indicatori relativi all'andamento gestionale e all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali dei risultati
dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi
competenti allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei
principi di buon andamento e imparzialità
Avv. Elisabetta Marinari
LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Tra le fasi del procedimento amministrativo, vi è quella cd. integrativa dell'efficacia.
In questa fase l'atto è oramai formato ma onde poter spiegare i suoi effetti giuridici,
necessita di ulteriori adempimenti e formalità (si parla in proposito di atti recettizi )
In merito si distingue tra
● pubblicità – notizia che non condiziona l'efficacia dell'atto (v. pubblicazioni di
matrimonio);
● pubblicità – costitutiva che va ad inserirsi nella sequenza procedimentale.
Avv. Elisabetta Marinari
LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
L'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, che fa parte del titolo V relativo ai
controlli sugli atti, dispone:
Tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate
mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente
per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Avv. Elisabetta Marinari
In relazione alla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale, nel
momento in cui tale formalità viene posta in essere, viene a
determinarsi una presunzione di conoscenza legale dell'atto, ragion
per cui da quel momento decorrerà il dies a quo per l'impugnazione
dell'atto pubblico.
Occorre precisare che tale principio di conoscenza legale si applica
agli atti che, pubblicati all'albo pretorio, non necessitano di
notificazione individuale o di altra forma di pubblicità finalizzata
all'effettiva conoscenza degli stessi.
Avv. Elisabetta Marinari
In particolare, l'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva
dei Tribunali Amministrativi Regionali, dispone in tal senso con
riguardo alla decorrenza dei termini per l'impugnazione degli atti
amministrativi, operando una distinzione tra atti per il quali è prevista
l'effettiva conoscenza e atti per i quali tale formalità non è necessaria.
In breve la formalità della pubblicazione è condizione di efficacia e
non di validità delle deliberazioni comunali, ragion per cui non potrà
essere pronunciato l'annullamento di quest'ultime, in relazione alla
mancata pubblicazione.
Avv. Elisabetta Marinari
La pubblicazione deve avvenire con copia integrale, ovvero
per estratto, purché vi sia la trascrizione integrale del
dispositivo.
Avv. Elisabetta Marinari
La tecnologia ha condotto di recente all'istituzione dell' Albo Pretorio
Elettronico , per mezzo del quale la Pubblica Amministrazione può
ottemperare agli obblighi stabiliti dalla Legge in materia di
pubblicazioni, nell'ottica dell'integrazione dei sistemi tradizionali
cartacei, sempre validi, con quelli digitali. Con l' “Albo Pretorio
Virtuale”, si velocizzano i rapporti e si offre la possibilità ad ogni
utente di accedere, anche da casa, agli atti che sono di pubblico
interesse, come bandi e avvisi di gara.
Avv. Elisabetta Marinari
LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO
LA SENTENZA 15 MARZO 2006 N. 1370
Il Supremo Consesso amministrativo, con la Sentenza ha ritenuto meritevole di
adesione tale tesi, infatti, nella sentenza leggiamo che: « L'art. 21, comma primo, L.
6.12.1971 n. 1034, nel testo novellato dalla L. 21.7.2000 n. 205 ha chiarito
definitivamente che in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale
del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di
regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo , il termine per proporre
l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione
».
Avv. Elisabetta Marinari
LA SENTENZA 15 MARZO 2006 N. 1370
Il Collegio richiama e conferma la sua precedente giurisprudenza in tema di termini
per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria. Nella
specie si fa riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato 23 aprile 2001 n. 2428
ove si evidenziava che « … il normale termine decadenziale per ricorrere avverso atti
amministrativi non può essere fatto decorrere dalla data di pubblicazione o di
esecutività dell'atto impugnato nel caso in cui gli interessati siano direttamente
contemplati , con conseguente necessità della notifica o comunicazione ai fini della
decorrenza dei termini » .
Nell'ipotesi di soggetti non espressamente nominati il termine decadenziale decorre
invece dalla pubblicazione del provvedimento, non essendo necessaria la
notificazione individuale o in ogni caso la piena conoscenza
Avv. Elisabetta Marinari
LA SENTENZA 15 MARZO 2006 N. 1370
I Giudici osservano inoltre come la pubblicazione all'Albo Pretorio, prescritta dall'art.
124 T.U. n. 267 del 2000 per tutte le deliberazioni degli organi di governo del
Comune e della Provincia, non sia relativa alle sole deliberazioni degli organi di
governo, quali il Consiglio e Giunta Comunali, ma riguardi « anche le determinazioni
dirigenziali , esprimendo la parola “deliberazione” ab antiquo sia risoluzioni adottate
da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l'intento quello di rendere
pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo,
indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante ».
Avv. Elisabetta Marinari
LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
La notificazione è l’attività con la quale un atto viene portato a conoscenza del
destinatario.
Gli atti amministrativi possono essere notificati (art.10 L.265/99):
tramite posta, secondo quanto disposto dalla legge n.890/82: se il destinatario,
ricevuta la cartolina di avviso di ricevimento, non ritira il verbale depositato presso
l’ufficio postale e non aderisce al secondo invito effettuato per raccomandata dalle
Poste Italiane, s’intende notificata dopo il decimo giorno dalla ricezione del secondo
invito (Ordinanza Corte Cost. n.119 del 7-9 maggio 2001).
di persona da parte dell’agente notificatore, secondo le disposizioni del Codice di
Procedura Civile, con la compilazione della relata di notifica,attività con cui si
certifica l’avvenuta notificazione, che deve contenere la data, l’orario, il luogo, la
qualità del ricevente e la sottoscrizione del verbalizzante e del ricevente:
Avv. Elisabetta Marinari
Art. 139 C.P.C.
Se il destinatario è assente (non reperibile presso la sua residenza o dove svolge la
propria attività),l’atto può essere notificato in busta chiusa:
>ad una persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio, purchè non sia minore di
quattordici anni o palesemente incapace;
>in mancanza delle persone sopra indicate, l’atto può essere notificato al portiere
dello stabile dove risiede o dove ha l’ufficio il destinatario, ed, in mancanza del
portiere, ad un vicino che accetti di riceverlo. In questi casi, dell’avvenuta
notificazione, bisogna dare notizia al destinatario con raccomandata semplice.
Avv. Elisabetta Marinari
Art.140 C.P.C.
Se il destinatario è irrintracciabile e le persone sopraindicate rifiutano o sono
incapaci, l’atto s’intende notificato quando:
>copia dell’atto è stato depositato nella Casa Comunale del luogo di residenza del
destinatario, ufficio Protocollo Generale;
>è stato affisso avviso di deposito sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio del
destinatario;
>il destinatario è stato informato dell’attività svolta con raccomandata con avviso di
ricevimento.
Avv. Elisabetta Marinari
Qualora l’atto, inviato per posta o portato dall’agente notificatore, non raggiunge il
destinatario per l’impossibilità d’individuare un luogo in cui poterlo consegnare o
lasciare avviso,deve essere esposto all’Albo Pretorio secondo quanto stabilito
dall’art. 143 C.P.C., procedendo a:
- redigere la relazione di notifica su entrambi gli esemplari dell’atto, dalla quale
emerga:
1. l’esito degli accertamenti presso l’ufficio anagrafe o la Camera di commercio;
2. l’accesso infruttuoso all’indirizzo indicato dal destinatario e l’assenza di altre
indicazioni (da parte del portiere o dei vicini) utili per rintracciarlo;
3. l’eventuale “blocco anagrafico”.
- Consegnare all’ufficio Albo Pretorio l’originale dell’atto per l’affissione e di una sua
copia per il deposito nella Casa Comunale-Protocollo Centrale.
- Ritirare, dopo 20 giorni di esposizione, l’atto che si intende così notificato,
integrando la relazione di notifica.
Avv. Elisabetta Marinari
Con l'entrata in vigore della L. 142/1990 é stato abrogato
l'art. 273 del R.D. 383/34 che disciplina la figura e gli
ambiti di competenza dei messi comunali creando un
vuoto ed una incertezza normativa.
Avv. Elisabetta Marinari
La legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale
n. 65 del 7 marzo 1986 non ha preso in considerazione la
problematica delle notifiche
Avv. Elisabetta Marinari
Il Ministero degli Interni con circolare n. 7/92 del 4 luglio
1992 esprime l'opinione che l'attività di notificazione é una
mansione che compete al personale di quarta qualifica
funzionale e pertanto non compete alla Polizia Municipale.
Avv. Elisabetta Marinari
Successivamente lo stesso Ministero dichiara tuttavia che la
distribuzione delle mansioni tra i dipendenti é una
questione che rientra nell'autonomia decisionale di ciascun
comune il quale ben può stabilire che la notificazione di
tutti o di parte degli atti possa essere eseguita da personale
di qualifica superiore alla quarta anche se non in via
continuativa
Avv. Elisabetta Marinari
PUBBLICITA' E ACCESSO AGLI ATTI PER LA REGIONE
TOSCANA
Avv. Elisabetta Marinari
Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
Legge di semplificazione e riordino normativo 2009.
Avv. Elisabetta Marinari
TITOLO II
- Interventi di semplificazione di carattere generale
CAPO I
- Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
SEZIONE I
- Accesso ai documenti amministrativi
Art. 5 - Diritto di accesso
1. La presente sezione disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, riconosciuto a tutti senza obbligo di motivazione.
2. La presente sezione si applica ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a d).
3. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da e) a g), nel rispetto della loro autonomia
regolamentare e organizzativa, le disposizioni della presente sezione si applicano a seguito
dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti e in ogni caso non oltre due anni dall’entrata in
vigore della presente legge.
4. L’accesso costituisce lo strumento per realizzare anche la conoscenza dei documenti
amministrativi non soggetti a pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana (BURT), sulle banche dati regionali, sui siti istituzionali degli enti locali e nelle
altre forme previste dalla normativa statale e regionale.
5. La Regione promuove la trasparenza dell’azione amministrativa favorendo, anche mediante i
finanziamenti previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione
dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel
sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), la più ampia pubblicità
dei documenti amministrativi attraverso i siti istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1.
Avv. Elisabetta Marinari
Art. 6 - Documenti conoscibili
1. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è considerato documento
amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non
relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1 e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli atti formati da privati
qualora:
a) siano specificamente richiamati nella motivazione dell'atto amministrativo o
comunque costituiscano, ai sensi dell'ordinamento vigente, elemento necessario del
procedimento amministrativo e presupposto del relativo atto finale;
b) si tratti di domande, istanze o altri atti dai quali siano derivati o possano derivare,
in base all'ordinamento vigente, forme di silenzio-accoglimento o altri istituti che
comunque consentano la produzione degli effetti cui è preordinato il procedimento,
anche senza l'adozione di un atto amministrativo.
3. L’accesso ai dati statistici è disciplinato dalla legge regionale in materia di società
dell’informazione.
Avv. Elisabetta Marinari
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