CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 1 20 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO (*)(**) 20.1 PREMESSA Il panorama normativo/legislativo si è molto modificato da due anni a questa parte, con l’emanazione prima del Decreto Legislativo n. 192(1) del 2005, come recepimento italiano della Direttiva Europea 2002/91/CE(2) sull’efficienza energetica nell’edilizia e poi con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009(3), decreto attuativo del D.Lgs. n.192, che sancisce la fine del regime transitorio imposto da quest’ultimo. A tal fine il D.Lgs. n. 192 si preoccupa di definire le linee generali per regolamentare, da una parte, le modalità di progettazione, realizzazione e certificazione dei sistemi edificio-impianto, dall’altra, le procedure di gestione e manutenzione degli impianti, demandando a successivi decreti ministeriali l’attuazione vera e propria della Direttiva Europea. Tale Decreto di fatto riprende i principi già espressi dalla Legge 10/91, recante “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, relativamente agli obblighi concernenti gli edifici e i loro impianti, e dal suo decreto attuativo, il DPR 412 del 26 agosto 1993, “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, legge 9 gennaio 1991, n. 10”. Rispetto a questi fa contemporaneamente almeno un passo avanti e uno indietro. Il passo avanti è rappresentato dal fatto che richiama esplicitamente, come oggetto dell’attenzione per il risparmio energetico, la climatizzazione estiva; il passo indie- (*) L’ing. Nicola Rossi e l’ing. Luca Alberto Piterà sono coautori del capitolo 20. (**) Aggiornato a maggio 2010. (1) D.Lgs. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 - Supplemento ordinario n. 158, ripubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 2005. (2) Emanata dal Parlamento e Consiglio Europeo il 16 dicembre 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L1/65 il 4 gennaio 2003. (3) DPR 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1 lettera a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione delle direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO tro è, invece, l’assenza esplicita di un riferimento alle condizioni ambientali interne che si ritiene siano da mantenere nei nostri edifici. Non ha infatti molto senso oggi normare il risparmio energetico prescindendo da una precisa definizione di benessere termoigrometrico e di qualità dell’aria, che potrà chiamarsi sinteticamente benessere ambientale. Gli edifici e i sistemi impiantistici (sistema edificio-impianto) hanno, infatti, il compito di creare ambienti in cui le persone godano di condizioni ambientali favorevoli per la loro salute e per il loro benessere e, nel caso di ambienti destinati ad attività lavorative e commerciali, in grado di favorire la produttività. Lo scenario in cui si inserisce, quindi, la direttiva ed il suo recepimento con il D.Lgs. 192/2005 è uno scenario fortemente modificato rispetto a quello del 1991 (Legge 10/91) ed è caratterizzato da “emergenze” cui bisogna dare risposte: costi dell’energia sempre crescenti, un carico sulle reti (elettrica e gas) che mette in crisi gli approvvigionamenti di potenza; problematiche ambientali su scala locale e su scala globale. Le strategie perseguibili devono, da una parte, tenere conto delle esigenze crescenti, dall’altra confrontarsi con questo scenario energetico sempre più complesso e ineluttabile. Limitatamente al sistema edificio-impianti la strategia per ridurre i consumi energetici e, contestualmente, rispondere alla richiesta di maggior benessere ambientale, viaggia su tre binari paralleli: – ridurre, a parità di benessere ambientale richiesto, i carichi termici degli edifici; – applicare, negli impianti tecnologici a servizio del benessere ambientale, le tecnologie più efficienti; – progettare i sistemi edificio-impianti realmente come sistemi integrati, sfruttando al massimo le possibili sinergie. Per fare tutto ciò è evidente che tutti gli attori che si muovono su tale scena devono dotarsi degli strumenti necessari, adeguati per affrontare questa sfida tecnologica, economica e sociale. Vi è, quindi, un problema culturale: si deve passare dall’edificio e dall’impianto, visti come due corpi separati, all’unico obiettivo del sistema integrato edificio-impianto. Vi è un problema di regole: le “leggi” europee (la direttiva), le leggi nazionali (Legge 10/91, DPR 412/93, D.Lgs. 192/05 e D.Lgs 311/06, D.Lgs. 115/08, DPR 59/09) e i regolamenti locali (leggi regionali e provinciali), la certificazione energetica (cogente), l’efficacia dei controlli. Il panorama legislativo italiano, concernente il recepimento della Direttiva Europea, è però alquanto più complesso di quanto non sembri. Infatti come conseguenza della devolution in atto, le Regioni e le Province autonome hanno acquisito autonomia legislativa in materia di energia e alcune di loro hanno già provveduto o stanno provvedendo, come consente la stessa direttiva, a un suo recepimento diretto(4). (4) Regione Lombardia, Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Emilia Romagna, Regione Piemonte, Regione Liguria e Regione Toscana. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 3 20.2 DIRETTIVA SULL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 2002/91/CE Il 16 dicembre 2002 il Parlamento e il Consiglio Europeo emanavano una direttiva sull’efficienza energetica degli edifici. Uno strumento determinante per le politiche di riduzione dei consumi energetici sul lato della domanda è la recente Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica nell’edilizia il cui acronimo inglese è EPBD, ossia Energy Performance Building Directive. La direttiva proposta istituisce un quadro che permetterà agli Stati membri di coordinare meglio la normativa in questo campo; l’applicazione pratica del quadro incomberà essenzialmente sulle amministrazioni nazionali. 20.2.1 Obiettivi. Il principale obiettivo della Direttiva è promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici all’interno della UE, garantendo, per quanto possibile, che siano intraprese solo le misure più efficaci sotto il profilo dei costi. Dato che il tasso di turnover degli edifici è piuttosto esiguo (ciclo di vita che va da 50 a più di 100 anni), se l’obiettivo è migliorare le prestazioni energetiche nel breve e medio termine, esso va applicato al patrimonio edilizio esistente. La proposta comprende quattro elementi principali: L’implementazione di un metodo comune di calcolo del rendimento energetico degli edifici. Gli standard e i regolamenti edilizi attualmente sviluppati nella UE mostrano una decisa tendenza verso un approccio integrato, vale a dire un approccio che tiene conto non solo del risparmio energetico derivante dall’isolamento termico e dall’efficienza degli impianti di riscaldamento, ma anche dei risparmi ottenibili ottimizzando i fattori che influenzano il consumo di energia per il raffrescamento estivo, per la ventilazione e per l’illuminazione. Va incentivato, inoltre, il ricorso a fonti di energia rinnovabili e a soluzioni intelligenti per ottimizzare il rapporto edificio-energia solare. Alla luce delle moderne tecniche di coibentazione degli edifici e della tendenza a costruire abitazioni a basso consumo energetico, questi fattori assumono importanza crescente e devono, quindi, essere considerati dalla legislazione. L’approccio integrato offre ai progettisti maggiore flessibilità e consente di raggiungere lo stesso obiettivo di prestazione energetica con la soluzione più efficace, anche sotto il profilo economico, in relazione al contesto generale. L’approccio integrato è già una realtà, ed è obbligatorio in Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda e Paesi Bassi; altri Stati membri prevedono di adottarlo. L’applicazione di norme minime sul rendimento energetico agli edifici di nuova costruzione e agli edifici in ristrutturazione, quando appartengano a una certa categoria. I condomini e le case di nuova costruzione, nonché gli edifici nuovi del settore terziario, dovranno rispettare i limiti minimi di rendimento energetico calcolati secondo la metodologia integrata. Le stesse norme si applicheranno anche agli edifici esistenti di grandi dimensioni (ovvero di superficie superiore a 1000 m2), nei casi in cui vengano sottoposti a ristrutturazione sostanziale. Va notato che nell’applicare dette norme devono essere tenute in debita considerazione le condizioni termiche previste per gli ambienti interni. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 4 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO L’ispezione e la valutazione specifica delle caldaie e degli impianti di riscaldamento e raffreddamento. L’impianto termico costituisce, com’è noto, un aspetto chiave dell’efficienza energetica. I generatori di calore con potenza utile superiore a 10 kW, ovvero nella gamma di potenza che va dalle caldaie per piccole abitazioni a quelle per condomini, uffici ecc., devono essere ispezionati a intervalli regolari. L’ispezione è attualmente obbligatoria in dieci Stati membri, mentre altri applicano regimi di autoregolamentazione e programmi di informazione. Se la caldaia ha più di 15 anni di età, deve essere ispezionato l’intero impianto termico e devono essere forniti all’utenza suggerimenti in merito a soluzioni alternative che possano ridurre il consumo energetico. Misure analoghe devono essere intraprese nei confronti degli impianti di condizionamento, soprattutto per gli edifici di grandi dimensioni. L’introduzione di un sistema di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti. Uno dei principali ostacoli all’investimento nel rendimento energetico sul mercato della locazione di edifici, abitazioni o uffici è il fatto che il proprietario e il locatario hanno interessi diversi, poiché generalmente è il locatario che paga le bollette energetiche, il proprietario è poco incentivato ad investire sul rendimento energetico. Il modo migliore per rendere più attraenti questi investimenti è fornire informazioni chiare e affidabili ai potenziali locatari; queste potranno influenzare il canone preteso, incentivando i proprietari ad investire nel rendimento energetico di edifici e abitazioni. Per facilitare il passaggio di tali informazioni è necessario che, all’atto della costruzione, compravendita o locazione di un edificio, di un’abitazione o di un ufficio, sia messo a disposizione un attestato relativo al rendimento energetico. La certificazione, che deve risalire a non più di cinque anni prima, deve basarsi sullo stesso approccio integrato utilizzato per i limiti minimi applicabili agli edifici di nuova costruzione e deve contenere suggerimenti su come migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio. Nel caso degli edifici di proprietà di enti pubblici o di proprietà privata o occupati da privati ma frequentati dal pubblico, gli attestati di certificazione energetica (non più vecchi di cinque anni) devono essere esposti al pubblico in modo permanente ed evidente. Mediante gli opportuni provvedimenti, è possibile sensibilizzare l’opinione pubblica sulle prestazioni energetiche degli edifici e ottenere suggerimenti su come migliorarle. Il modo migliore per farlo è la procedura di certificazione. La certificazione degli edifici di nuova costruzione è attualmente obbligatoria in Danimarca, Germania e Regno Unito. Per gli edifici esistenti, solo la Danimarca dispone di un regime obbligatorio, ma numerosi Stati membri hanno predisposto programmi di autoregolamentazione. In base ad un calcolo danese sulla certificazione di 160.000 abitazioni in 3,5 anni, l’operazione è costata in totale circa 25 M e ha identificato possibili migliorie per circa 125 M . Una volta eseguiti, gli interventi hanno indotto un risparmio energetico per il consumatore pari a circa 20 M all’anno. In questo caso specifico la certificazione, abbinata alla correzione degli sprechi rilevati, ha dato un ritorno degli investimenti pari al 13%, il che rappresenta un elevato livello di efficacia sotto il profilo costi. In giugno del 2009 sono state pubblicate con Decreto Ministeriale le “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica”. Tali linee guida si applicano a tutte quelle Regioni(4) che non hanno recepito autonomamente la Direttiva Europea, introducendo sul proprio territorio un sistema di certificazione energetica del sistema edificio-impianto. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 5 20.2.2 Ambito di applicazione della Direttiva. Questa iniziativa affronta gli aspetti dell’edilizia riguardanti il consumo di energia ai fini del riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria, del condizionamento e dell’illuminazione. Il presente atto riguarda il “sistema edificio” nel suo insieme e tutti gli impianti installati per la climatizzazione invernale/estiva e la ventilazione. Sono esclusi gli impianti non installati, come gli elettrodomestici, che globalmente assorbono il 18% del consumo energetico totale del settore residenziale. Nel settore terziario, gli impianti di illuminazione che rispondono del 14% del consumo energetico del settore, sono per la maggior parte installati e, quindi, ricadono nel campo di applicazione della direttiva. Gli impianti non installati rappresentano circa il 20% del consumo del settore terziario, assorbito in parte dalle macchine per ufficio. Per quanto riguarda le attrezzature non installate, sono state attuate o sono previste nel piano di azione sull’efficienza energetica politiche specifiche in materia di etichettatura, limiti minimi di efficienza e accordi di autoregolamentazione. 20.2.3 Contenuti della Direttiva Articolo 1: definisce finalità e campo di applicazione della proposta. Articolo 2: definisce i termini e i concetti utilizzati. Articolo 3: sancisce l’obbligo degli Stati membri di predisporre una metodologia per il calcolo integrato del rendimento energetico degli edifici. Il quadro di tale metodologia figura in allegato alla direttiva proposta. Articolo 4: impone agli Stati membri di fissare limiti minimi di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione, aggiornandoli regolarmente, nonché di valutare la fattibilità dell’installazione di sistemi alternativi di fornitura energetica per gli edifici nuovi di grandi dimensioni. Articolo 5: impone agli Stati membri di applicare gli opportuni standard di rendimento energetico agli edifici esistenti di grandi dimensioni, ogniqualvolta questi subiscano lavori sostanziali di ristrutturazione, a condizione di soddisfare determinati criteri di costo e di efficacia sotto il profilo del costo. Articolo 6: prevede che, al momento della costruzione, della compravendita o della locazione di un edificio nuovo o esistente, sia messo a disposizione del potenziale acquirente o locatario un attestato di certificazione energetica della durata non superiore a cinque anni. Per gli edifici pubblici o frequentati dal pubblico, la certificazione deve avvenire almeno ogni cinque anni e il relativo attestato deve essere apposto in luogo visibile ed essere chiaramente consultabile dal pubblico. Inoltre, sempre per gli edifici pubblici, devono essere chiaramente esposte le temperature e le altre condizioni climatiche eventualmente raccomandate per gli ambienti interni, con indicazione dell’effettiva temperatura e delle effettive condizioni climatiche dell’interno. Articolo 7: fissa norme specifiche relative alla regolare ispezione di caldaie e sistemi di condizionamento dell’aria, connesse ad un’ispezione e valutazione una tantum dell’impianto termico complessivo, nel caso in cui le caldaie siano state installate da più di 15 anni. Articolo 8: dispone che i sistemi di condizionamento centralizzati vadano ispezionati a intervalli regolari. Articolo 9: impone agli Stati membri di predisporre un sistema che garantisca che la certificazione e l’ispezione siano svolte esclusivamente da personale qualificato e indipendente. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 6 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Articoli 10 e 11: riguardano la procedura di comitato per l’adeguamento dell’allegato della direttiva proposta al progresso tecnico o per l’inserimento di standard concordati in futuro. Articoli 12 e 13: concernono le disposizioni amministrative connesse alla proposta. Articolo 14: definisce il Comitato che deve assistere la Commissione come disciplinato dall’articolo 11. Articolo 15: fissa la data di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri (4 gennaio 2006). Articolo 16: fissa l’entrata in vigore del decreto nel giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazz. Uff. CE (5 gennaio 2003). Articolo 17: informa che gli Stati membri dell’Unione Europea sono i destinatari della Direttiva. 20.3 LEGGE N. 10 DEL 9 GENNAIO 1991 In Italia il contenimento dei consumi energetici negli edifici è stato per molto tempo regolamentato dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, e dai suoi decreti attuativi. La legge 373/76 emanata dopo la prima crisi energetica avvenuta in Italia negli anni 70, era costituita di tre parti e trentanove articoli(5): – la prima regolamentava le prestazioni e l’installazione di impianti volti alla produzione del calore e dei loro sistemi di termoregolazione (Titolo I); – la seconda riguardava le prestazioni dell’isolamento termico delle strutture degli edifici (Titolo II); – la terza regolamentava le sanzioni previste per la mancata osservanza della legge (Titolo III). Era supportata dai seguenti decreti attuativi: – DPR 1052/77, che definiva i criteri di applicazione della legge, nonché le modalità e i termini per la presentazione della relazione tecnica; – DM 10.3.1977, che suddivideva l’Italia in zone climatiche e indicava i valori minimi e massimi del coefficiente di dispersione termica negli edifici (Cd); – DM 30.7.1986, che aggiornava i valori limite dei coefficienti di dispersione termica Cd, e li legava al fattore di forma S/V (superficie disperdente/volume lordo riscaldato) dell’edificio e alla zona climatica di ubicazione. Il 9 gennaio 1991 venne emanata la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, recante “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991 (entrata in vigore il 17 gennaio 1991), sostituendo la legge 373/76 e modificando il panorama legislativo in tema di energia in Italia, introducendo inoltre per la prima volta il concetto di certificazione energetica degli edifici. (5) Il D.Lgs. 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.) ha abrogato e sostituito in parte questi articoli all’interno del suo corpo legislativo. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 7 Tale legge era stata emanata per migliorare i processi di trasformazione dell’energia, per ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita. La Legge 10/91 ha abrogato anche la Legge 308/82 (anche se in modo parziale), relativa alle incentivazioni economiche per gli interventi di risparmio energetico, il DM 23.11.1982 sul contenimento dei consumi di energia negli edifici a destinazione industriale e artigianale e la legge 645/83 sugli orari di funzionamento degli impianti di riscaldamento. Per la sua piena applicazione la Legge 10/91 necessitava sia di provvedimenti attuativi, da emanarsi a cura dei Ministeri competenti, sia di norme tecniche specifiche, di competenza dell’UNI, per fornire adeguate metodologie di calcolo per l’adempimento degli obblighi di legge. In particolare, i decreti attuativi di maggiore interesse sono stati i seguenti: – DPR attuativo dell’art. 4, comma 1, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, che definisce i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti; – DM attuativo dell’art. 4, comma 2, sempre su proposta del Ministero dei lavori pubblici, che contiene la normativa tecnica al cui rispetto risulta condizionato il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni e l’erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche; – DPR attuativo dell’art. 4, comma 4, su proposta del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, diventato DPR 26.8.1993, n. 412, “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all’articolo 4, comma 4, della Legge 10/91” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993. Nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1994 è stata pubblicata inoltre la circolare 12 aprile 1994 n. 233/F, interpretativa e di chiarimento al suddetto DPR 412/93; – DM attuativo dell’art. 28, comma 3, su proposta del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, diventato DM 13 dicembre 1993, “Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 10/91, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1993; nella stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata anche la circolare 13 dicembre 1993 n. 231/F, che riporta alcune interpretazioni e chiarimenti in merito alla relazione tecnica; – DPR attuativo dell’art. 30, su proposta del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che specifica le modalità per la certificazione energetica degli edifici; – DPR attuativo dell’art. 32, su proposta del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che definisce le norme per la certificazione dei materiali e dei componenti che presentano prestazioni termiche tali da contribuire al risparmio energetico degli edifici; © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 8 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO – DM 6 agosto 1994 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1994, relativi a “Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei Comuni italiani allegata al DPR 26 agosto 1993, n. 412, concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici” e “Recepimento delle norme UNI attuative del DPR 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato”. Dal confronto delle nuove norme con il corpo normativo precedentemente in vigore emergono sostanziali modifiche per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la progettazione e l’esercizio dell’impianto termico e, infine, le prescrizioni circa le responsabilità nell’esercizio e nella manutenzione dell’impianto stesso. L’ambito di applicazione si estende a tutte le categorie di edifici e non è solo limitato al residenziale, ma comprende quelli a destinazione industriale e artigianale, nei quali venga installato un impianto adibito alla climatizzazione ai fini del comfort delle persone, esclusivamente invernale, degli ambienti o alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentati con combustibili solidi, liquidi e gassosi. Per quanto riguarda la progettazione dell’impianto termico, la nuova normativa pone maggiore attenzione al sistema edificio-impianto e introduce il concetto del contenimento del fabbisogno energetico, cioè del bilancio tra l’energia entrante e quella uscente da tale sistema. Ai fini di una corretta progettazione che tenga conto del contenimento dei consumi di energia, il progettista può intervenire sui seguenti parametri: – isolamento termico dell’involucro edilizio (strutture esterne, finestre ecc.); – orientamento dell’edificio e dimensionamento delle superfici trasparenti; – rendimento medio globale stagionale del generatore di calore; – rendimenti dei sistemi di produzione dell’energia, emissione, regolazione e distribuzione del calore. In quest’ultimo caso vengono imposti valori minimi di isolamento termico delle reti di distribuzione, in funzione del diametro esterno della tubazione e del valore di conduttività termica utile dell’isolante alla temperatura media di 40 °C. In merito, infine, alle responsabilità nell’esercizio e nella manutenzione dell’impianto, la nuova normativa ha introdotto due aspetti sostanziali: – la figura del terzo responsabile, che deve possedere adeguati requisiti tecnici e occuparsi della gestione dell’impianto; – il “libretto di centrale” per impianti con potenzialità superiore a 35 kW e il “libretto di impianto” per impianti con potenzialità inferiore a tale limite, anche se individuali. Risulta importante sottolineare che la Legge n. 296 del 27 dicembre 2007 (finanziaria 2007) all’articolo 1120 elimina dalla Legge 10/91 ogni riferimento alle fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili come la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 9 recuperabile dai fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti, ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti. Rimangono di conseguenza solo le fonti rinnovabili(6) pure come: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali. 20.4 DPR 412 DEL 26 AGOSTO 1993 Due anni dopo l’entrata in vigore della Legge 10/91 viene pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993 il DPR 412 del 26 agosto 1993 di cui si è prima parlato. Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2000 è stato pubblicato il decreto di aggiornamento del DPR 412, DPR 551 del 21 dicembre 1999, “Regolamento recante modifiche al DPR n. 412, 26.8.1993, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”. Il decreto 551 riporta solamente le parti che vengono modificate, per cui occorre sempre fare riferimento al DPR 412. Successivamente il D.Lgs. 192 ha apportato ulteriori modifiche al DPR 412, abrogandone alcune parti, che ha sostituito all’interno del suo corpo legislativo, come ad esempio: – l’eliminazione della verifica del Cdlim (coefficiente di dispersione limite) per gli edifici di nuova costruzione o negli interventi di ristrutturazione; – l’eliminazione della verifica del FENlim (fabbisogno di energia normalizzato limite), – l’eliminazione della verifica sul rendimento medio stagionale dell’impianto termico limite. Di conseguenza non sono più applicabili le procedure del DPR 1052/77(7) e i valori limite di Cd del DM 30.4.86 che prevedevano la metodologia di calcolo e la verifica del fabbisogno, in quanto sostituiti attualmente dal regime transitorio del D.Lgs 192/05. Nella tabella 20.1 è riportato un elenco non esaustivo di tutte le norme necessarie per il calcolo e la verifica di legge. Il DPR 412 e successive modificazioni, di conseguenza, rimane ancora un documento importante per la progettazione, in quanto si preoccupa di: – definire le zone climatiche; – classificare gli edifici in base alla loro destinazione d’uso; (6) Per fonte energetica rinnovabile si intende quella fonte che sia virtualmente inesauribile, ma che alterni periodi di disponibilità a periodi di indisponibilità (esaurimento apparente), la cui durata non venga influenzata dalle modalità di estrazione dell’energia. (7) Essendo stato abrogato il comma 1 del DPR 1052/77, le norme richiamate al suo interno non sono più regole tecniche e di conseguenza non più obbligatorie per il calcolo del fabbisogno di energia, sia essa primaria oppure no. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 10 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO – fissare i valori massimi della temperatura in ambiente in base alla destinazione d’uso; – stabilire i periodi di funzionamento e i limiti di esercizio degli impianti termici in funzione della zona climatica; – stabilire i requisiti di dimensionamento degli impianti. È opportuno ricordare comunque che, al momento, le norme non coprono tutte le possibilità impiantistiche (e sarà alquanto improbabile che ciò avvenga mai, data la possibilità pressoché infinita di casi e combinazioni): impianti di teleriscaldamento, utilizzo di cascami termici, cogenerazione ecc. devono essere al momento trattati secondo la responsabilità e la professionalità del progettista che dovrà in ogni caso rispettare lo spirito della Legge 10/91, che è quello di introdurre all’utilizzo dell’energia in termini razionali ed economici. Tab. 20.1 Norme tecniche (*) Riferimento Descrizione Fabbisogno energetico primario UNI/TS 11300-1 UNI/TS 11300-2 UNI/TS 11300-3 UNI/TS 11300-4 UNI 10339 UNI 10347 UNI 10348 UNI 10379-2005 UNI 11235 UNI EN 832 UNI EN 13465 UNI EN 13779 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva. (Finita l’inchiesta pubblica in fase di pubblicazione da parte di UNI). Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per il riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria (in fase di elaborazione). Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Energia termica scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante – Metodo di calcolo (Ritirata e sostituita con la UNI/TS 11300-2 e la UNI EN 15316-2.3) Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento – Metodo di calcolo (Ritirata e sostituita con la UNI EN 15316-1 e la UNI EN 15316-2.1) Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato (Ritirata e sostituita con la UNI/TS 11300-1) Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde. Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento – Edifici residenziali (Ritirata e sostituita con la UNI EN ISO 13790) Ventilazione degli edifici – Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d’aria negli edifici residenziali (Ritirata senza sostituzione) Ventilazione negli edifici non residenziali – Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento (segue) © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 11 (seguito tabella 20.1) Riferimento Descrizione UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici – Metodi di calcolo per la determinazione delle portata d’aria negli edifici, comprese le infiltrazioni. Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 1: Generalità Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 2.1: Sistemi di emissione del calore negli ambienti Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 2.3: Sistemi di distribuzione del calore negli ambienti Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-1: Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, caratterizzazione dei fabbisogni (fabbisogni di erogazione) Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-2: Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, distribuzione Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-3: Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, generazione Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-1: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, sistemi a combustione (caldaie) Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-2: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, pompe di calore Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-3: Sistemi di generazione del calore, sistemi solari termici Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-4: Sistemi di generazione del calore, sistemi di cogenerazione negli edifici Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-5: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, prestazione e qualità delle reti di riscaldamento urbane e dei sistemi per ampie volumetrie Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-6: Sistemi di generazione del calore, sistemi fotovoltaici Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-7: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, sistemi di combustione a biomassa. Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo UNI EN 15316-1 UNI EN 15316-2.1 UNI EN 15316-2.3 UNI EN 15316-3-1 UNI EN 15316-3-2 UNI EN 15316-3-3 UNI EN 15316-4-1 UNI EN 15316-4-2 UNI EN 15316-4-3 UNI EN 15316-4-4 UNI EN 15316-4-5 UNI EN 15316-4-6 UNI EN 15316-4-7 UNI EN ISO 6946 (segue) © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 12 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO (seguito tabella 20.1) Riferimento Descrizione UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo semplificato UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo numerico per i telai UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo UNI EN 13789 Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di perdita di calore per trasmissione – Metodo di calcolo UNI EN ISO 13790 Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento Raccomandaz. CTI (**) Esecuzione della certificazione energetica – Dati relativi all’edificio Raccomandaz. CTI (**) Raccomandazioni per l’utilizzo della norma UNI 10348 ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria e del rendimento degli impianti di riscaldamento Ponti termici UNI EN ISO 10211-1 UNI EN ISO 10211-2 UNI EN ISO 10211 UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Metodi generali di calcolo (Ritirata e sostituita con la UNI EN ISO 10211) Ponti termici in edilizia – Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali – Ponti termici lineari (Ritirata e sostituita con la UNI EN ISO 10211) Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati Ponti termici nelle costruzioni edili – Trasmittanza termica lineare – Metodi semplificati e valori di progetto Verifiche condensa UNI EN ISO 13788 UNI EN ISO 15927-1 Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l’edilizia – Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica e condensa interstiziale – Metodo di calcolo Prestazione termoigrometrica degli edifici – Calcolo e presentazione dei dati climatici – Medie mensili dei singoli elementi meteorologici Valutazioni per il periodo estivo UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo Schermature solari esterne UNI EN 13561 UNI EN 13659 UNI EN 14501 Tende esterne, requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE) Chiusure oscuranti, requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE) Benessere termico e visivo, caratteristiche prestazioni e classificazione (segue) © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 13 (seguito tabella 20.1) Riferimento Descrizione UNI EN 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato UNI EN 13363-2 Banche dati UNI 8065 UNI 10349 UNI 10351 UNI 10355 UNI EN 303-5 UNI EN 410 UNI EN 673 UNI EN ISO 7345 Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore Murature e solai – Valori della resistenza termica e metodo di calcolo Caldaie per il riscaldamento – Caldaie per combustibile solidi, con alimentazione manuale e automatica, con una potenza termica nominale fino a 300 kW – parte 5 – Terminologia, requisiti, prove e marcatura. Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) - Metodo di calcolo Isolamento termico – Grandezze fisiche e definizioni (*) Estratto dall’allegato B del DPR n. 59, che ha sostituito l’allegato M del D.Lgs. 192/05 e successive modificazioni. (**) La raccomandazione CT03/3 è stata ritirata e sostituita dalla UNI TS 11300-1:2008 e UNI TS 11300-2:2008. 20.4.1 Zone climatiche. Il territorio nazionale è stato suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno. Per gradi-giorno di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni del periodo annuale convenzionalmente di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere fra la temperatura ambiente, fissata convenzionalmente a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura è il grado-giorno (GG). Zona A: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600; Zona B: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; Zona C: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1400; Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1400 e non superiore a 2100; Zona E: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2100 e non superiore a 3000; Zona F: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3000. Nella tabella 20.2 si riportano i valori dei gradi-giorno soltanto per i capoluoghi di provincia, rimandando all’allegato A del DPR 412/93 per i dati relativi a ciascun Comune. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 14 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Tab. 20.2 Gradi-giorno dei Comuni capoluoghi di provincia Comune Agrigento Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Ferrara Firenze Foggia Forlì Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L’Aquila La Spezia Zona GG Altitudine (m) B E D E E D E D C E C E E E E E C C D E C B C D E C E B F E E D D D E D E D C D E D 729 2559 1688 2850 2104 1698 2617 1742 1185 2936 1316 2533 2589 2259 2791 2410 1083 990 1550 2346 1013 833 1328 1556 2228 1317 2389 899 3012 2248 2326 1821 1530 2087 2196 1435 2333 1550 1201 1866 2514 1413 230 95 16 583 296 154 123 348 5 383 135 249 420 54 262 149 15 4 568 701 68 7 320 330 201 238 45 8 534 931 9 50 76 34 291 19 84 10 10 423 714 3 Comune Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa Matera Messina Milano Modena Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Ragusa Ravenna Reggio Cal. Reggio Em. Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Zona GG Altitudine (m) C C E D E D D E D D B E E C E D C E B E E E D D E D D E E C E B E E E D E C C D D B 1220 1153 2383 1408 2592 1715 2005 2388 1525 1418 707 2404 2258 1034 2463 1602 1059 2383 751 2502 2623 2289 2083 1718 2715 1694 1885 2459 2472 1324 2227 772 2560 2324 2139 1415 2466 994 1185 1481 1943 799 21 49 214 3 87 19 315 19 65 200 3 122 34 17 159 546 9 12 14 57 77 493 11 4 61 4 67 24 819 502 4 15 58 405 5 20 7 4 225 4 322 17 (segue) © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 15 (seguito tabella 20.2) Comune Zona GG Altitudine (m) Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste E C D D E B E E D 2755 1071 1834 1650 2617 810 2567 2378 1929 307 15 265 130 239 3 194 15 2 Comune Udine Varese Venezia Verbania Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Zona GG Altitudine (m) E E E E E D D E D 2323 2652 2345 2426 2751 2068 1586 2371 1989 113 382 1 197 130 59 476 39 326 20.4.2 Classificazione degli edifici. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie. E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici. E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo. E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni. E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive. E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili. E.8 Edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 16 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria di competenza. 20.4.3 Valori massimi della temperatura ambiente. Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate secondo la UNI 5364/76(8), non deve superare i seguenti valori, con le tolleranze a fianco indicate: 18 °C 2 °C di tolleranza per gli edifici della categoria E.8; 20 °C 2° C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8. Per gli edifici classificati E.3 ed E.6 (1) le autorità comunali possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell’aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d’uso giustifichino temperature più elevate di detti valori. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell’aria negli ambienti (18 °C), durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: – le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori al valore limite; – l’energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo. Sia la norma UNI EN 832(9) sia la EN 13790(10) stabiliscono che la temperatura interna da utilizzare nel calcolo del fabbisogno energetico è rappresentata dalla temperatura “operante(11)” della zona. (8) La temperatura dell’aria all’interno dei singoli ambienti deve essere misurata nella parte centrale dell’ambiente a un’altezza di 1,50 m dal pavimento e in modo che l’elemento sensibile dello strumento di misura sia schermato dall’influenza di ogni notevole effetto radiante. (9) UNI 832, entrata in vigore il 30 giugno 2001, recante: Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento - Edifici residenziali, ha sostituito la UNI 10344. (10) UNI EN ISO 13790 del 2008 “Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling”, è la norma di riferimento per la determinazione del fabbisogno di energia al netto dell’impianto sia per la climatizzazione invernale sia per quella estiva per tutte le categorie di edifici; per la parte residenziale sostituisce la UNI EN 832. (11) Definizione di temperatura operante. In uno spazio chiuso delimitato da un involucro edilizio il valore della temperatura operante dipende da: – temperatura dell’aria interna; – irradianza termica interna; – coefficiente superficiale di scambio termico convettivo interno; – area delle diverse pareti che racchiudono lo spazio; © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 17 La UNI/TS 11300-1 definisce come temperatura interna la media aritmetica della temperatura dell’aria e della temperatura media radiante al centro della zona considerata. Tale definizione risulta essere una approssimazione della temperatura operante definita dalla UNI EN ISO 7726 e della temperatura risultante secca definita dalla UNI EN ISO 6946. Considerando che le prescrizioni della Legge 10/91 devono intendersi in ogni caso compatibili con lo scopo della funzione del riscaldamento degli edifici che è quella di mantenere condizioni di comfort all’interno degli ambienti occupati, è corretto porre come valore alla base dei calcoli quello della temperatura operante. Poiché in condizioni invernali la temperatura media radiante risulta essere inferiore a quella dell’aria ambiente (sempre se non si utilizzano dei sistemi radianti attivi), quest’ultima deve di conseguenza essere aumentata per far fronte alle desiderate condizioni di temperatura operante secondo le ben note relazioni tra parametri termoigrometrici nella teoria del benessere. Assumere un valore di temperatura operante, calcolare la temperatura dell’aria corrispondente e, con questa, calcolare i carichi termici corrispondenti, sembrerebbe a prima vista la metodologia più corretta da un punto di vista teorico. 20.4.4 Limiti di esercizio degli impianti termici. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall’articolo 4 del DPR 412 e riportati nel paragrafo 20.4.3. L’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e alla durata giornaliera di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; Zona F: nessuna limitazione(12). – trasmittanza termica; – temperatura dell’aria esterna; – qualità dell’aria di ventilazione; – tipologia di terminale di erogazione del calore. La temperatura operante top è definita come la media aritmetica tra la temperatura dell’aria ambiente ta misurata al centro dell’ambiente considerato e la temperatura media radiante delle pareti tmr, definita approssimativamente come media, pesata su ciascuna area, della temperatura superficiale di ciascuna parete che delimita lo spazio chiuso. (ta tmr) top ––––––––– 2 (12) Nella Regione Lombardia secondo la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e degli art. 9 e 25 della Legge regionale 24/2006”, per la zona climatica F viene impostato un periodo di riscaldamento dal 5 ottobre al 22 aprile inferiore a quello prescritto dal DPR 412/93. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 18 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. È consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere, comunque, compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione, non si applicano: a) agli edifici rientranti nella categoria E.3; b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido; d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine, saune e assimilabili; f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Le disposizioni relative alle limitazioni del periodo annuale di riscaldamento non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi. a) Edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività. b) Impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore. c) Impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria. d) Impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti. e) Impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 °C + 2 °C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo. f) Impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 19 richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore. g) Impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore, nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente. h) Impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita, ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e). 20.5 DECRETO LEGISLATIVO N. 192 Il 19 agosto del 2005, in ottemperanza alla legge 31 ottobre 2003, n. 306, viene emanato il decreto legislativo n. 192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”. Il decreto entra in vigore dall’8 ottobre 2005. Tale decreto viene successivamente aggiornato sia con il D.Lgs. 311(13) del 29 dicembre 2006, recante “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” (il D.Lgs. 311 è in vigore dal 2 febbraio 2007) sia con il DPR n. 59 del 2 aprile 2009, recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, in vigore dal 25 giugno 2009. Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. Consta di tre parti: una prima parte che pone i principi generali, una seconda che regolamenta il regime transitorio(14) fino all’entrata in (13) Quando si parlerà del Decreto Legislativo 192 si intenderà sempre il decreto aggiornato con il D.Lgs. 311 del 2007 e DPR 59/2009 e successive modificazioni. (14) La pubblicazione del DPR n. 59/2009 sancisce la fine del regime transitorio come disciplinato dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo, per quanto concerne il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale disciplinato dall’allegato I del decreto legislativo 192. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 20 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO vigore dei decreti attuativi previsti per dare attuazione ai principi generali, una terza parte che riporta le disposizioni finali per la sua attuazione. Titolo I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Principi generali Finalità Definizioni Ambito d’intervento Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica Art. 5 Meccanismi di cooperazione Art. 6 Certificazione energetica degli edifici Art. 7 Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni Art. 9 Funzioni delle regioni e degli enti locali Art. 10 Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale. Titolo II Norme transitorie Art. 11 Requisiti della prestazione energetica degli edifici Art. 12 Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici Titolo III Disposizioni finali Art. 13 Misure di accompagnamento Art. 14 Copertura finanziaria Art. 15 Sanzioni Art. 16 Abrogazioni e disposizioni finali Art. 17 Clausola di cedevolezza Allegati A Ulteriori definizioni B Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici C Requisiti della prestazione energetica degli edifici E Relazione tecnica di cui all’articolo 28 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici F Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW G Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza a 35 kW H Valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore I Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici L Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici M Norme tecniche. Prima di analizzare in dettaglio il decreto, occorre mettere in evidenza che questo decreto integra e non abroga, se non in minima parte, la disciplina vigente(15). È infatti chiaro l’articolo 16 (Abrogazioni e disposizioni finali) che specifica che, relativamente alla Legge 10/91, vengono abrogati solo i commi 1, 2 e 4 dell’art. 4 (relativi alle caratteristiche costruttive degli edifici pubblici e privati, sosti(15) Leggasi Legge 10/91 e DPR 412 e successive modificazioni. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 21 tuiti dal comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 192), i commi 3 e 4 dell’art. 28 (relativi alla relazione tecnica ed al suo deposito, sostituiti rispettivamente dai commi 1 e 3 dell’art. 8 del D.Lgs. 192), l’articolo 29 (Certificazione delle opere e collaudo, sostituito dal comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs, 192), l’articolo 30 (Certificazione energetica degli edifici sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 192), l’articolo 31 (Esercizio e manutenzione degli impianti), i commi 1 e 2 dell’art. 33 (relativi ai controlli e alle verifiche, sostituiti dai commi 4 e 5 dell’art. 8 del D.Lgs. 192), il comma 3 dell’art. 34 (relativo alle sanzioni per il direttore dei lavori, sostituito dai commi 3 e 4 dell’art. 15 del D.Lgs. 192). Relativamente al DPR 412/93, integrato dal DPR 551/99, il D.Lgs. n. 192 del 2005 abroga i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 5 (relativi al rendimento globale medio stagionale e ai riferimenti alle norme UNI, sostituiti dal punto 5 dell’allegato C al D.Lgs. 192), il comma 7 dell’art. 7 (relativo alla possibilità o prescrizione dell’installazione di regolatori d’ambiente nei locali soggetti a surriscaldamento, sostituito dal punto 12 dell’allegato I richiamato dall’art. 11 del D.Lgs. 192), l’articolo 8 (valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale, sostituito dal punto 1 dell’allegato I e dall’allegato C, richiamati dall’art. 11 del D.Lgs. 192), i commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 dell’articolo 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi, affiancato dall’allegato L del D.Lgs. 192). È abrogato infine l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato emanato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante il recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, indicando con ciò l’intendimento di non vincolare alle sole norme UNI le procedure di calcolo o misura delle grandezze richieste. Gli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 192 sono poi estremamente chiari nell’affermare che, fintantoché non vengano emanati i decreti attuativi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4(16), si continua ad applicare la disciplina vigente, cioè la Legge 10/91 e il DPR (16) Il 3 luglio 2008 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 il D.Lgs. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”. All’articolo 18 comma 6 dice quanto segue: “Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l’allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all’allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell’allegato III.” Il 10 giugno 2009 viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 il DPR n. 59 in attuazione dell’art. 4 comma 1 lettera a) e b), che sancisce che i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione e installazione degli impianti sono fissati dalla legge 10/91 e dal DPR 412/95, come modificati dal decreto legislativo 192, dall’allegato C al decreto legislativo 192 e dall’art 4. del DPR 59 che sostituisce l’allegato I del decreto legislativo 192. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 22 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 412/93 integrato dal DPR 511/98, così come modificata ed integrata dagli allegati C, E, F, G, H, I e L. Di contro, il Decreto Ministeriale 27 luglio 2005, concernente il regolamento d’attuazione dell’articolo 4, commi 1 e 2 della Legge 10/91, viene abrogato per effetto dell’abrogazione dei commi che richiedevano tale regolamento (stabilita dal D.Lgs. 192). Contestualmente, il DPR 28 giugno 1977, n. 1052, attuativo dell’abrogata Legge 30 aprile 1976, n. 373 (verifica dei Cd), decade in quanto il comma 3 dell’art. 37 della Legge 10/91 risulta pienamente soddisfatto, da una parte per l’avvenuta pubblicazione del decreto di cui al comma 1 dell’art. 31, DM 2 aprile 1998 (Certificazione energetica dei componenti) e del decreto di cui al comma 4 dell’art. 4, DPR 412, dall’altra per l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dell’intero articolo 30. 20.5.1 Quadro temporale legislativo. All’interno della tabella 20.3 viene riassunto un quadro temporale legislativo di entrata in vigore delle varie leggi da applicare a seconda della data di emanazione del provvedimento. Tab. 20.3 Quadro temporale legislativo 2 agosto 2005: Pubblicazione del DM 178 nella Gazz. Uff. – Decreto attuativo della legge 10/91 8 ottobre 2005: Pubblicazione del D.Lgs. 192 nella Gazz. Uff. 15 ottobre 2005: Ripubblicazione completa del D.Lgs. 192: nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2007: Pubblicazione D.Lgs. 311 nella Gazz. Uff. – Decreto che aggiorna e corregge il D.Lgs. 192 del 2005 10 giugno 2009 - Pubblicazione DPR n. 59 nella Gazz. Uff. – Decreto attuativo art. 4 comma 1 lettera a) e b) D.Lgs. 192 del 2005 Dal 17 gennaio 1991 al 16 agosto 2005 è in vigore la Legge 10/91 e decreti attuativi Dal 17 agosto 2005 all’8 ottobre 2005 è in vigore la Legge 10/91 DM 178 Dal 9 ottobre 2005 all’1 febbraio 2007 è in vigore il D.Lgs. 192 Dal 2 febbraio 2007 è in vigore il D. Lgs. 192 aggiornato con il D.Lgs. 311 Dal 25 giugno 2007 è in vigore il D.Lgs 192 aggiornato con il D.Lgs 311 e il DPR 59 Le date indicate nella tabella sono riferite al giorno in cui è stato richiesto il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività. Per capire che cosa succede agli edifici in corso di costruzione o alle varianti in corso d’opera avvenute a cavallo dell’entrata in vigore del decreto, la Circolare ministeriale del 23/05/06 di chiarimento sul decreto sottolinea che: – un edificio per il quale la richiesta del permesso di costruire sia stata presentata prima dell’8 ottobre va considerato ai fini del decreto come edificio esistente indipendentemente dal grado di avanzamento dei lavori; – una variante sostanziale in corso d’opera può essere considerata come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, e pertanto deve essere presentata una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 23 20.5.2 Ambito di intervento. Sono esclusi dall’applicazione di quanto prescritto dal D.Lgs. 192 le seguenti categorie di edifici(17) e di impianti(18): a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2; c bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Fatte salve le esclusioni viste precedentemente, il D.Lgs. 192 e successive modifiche si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici: – alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione(19) e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3; – all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12; – alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. (17) Edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti. (18) Impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. (19) Edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, comunque denominata, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 192 e successive modifiche. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 24 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Sono previsti diversi gradi di applicazione del decreto. – Una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di: – ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2; – demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2. – Una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente; – Una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: – ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto nei due punti precedenti; – nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; – sostituzione di generatori di calore. 20.5.3 Regime transitorio. Il decreto di recepimento nazionale della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici, come si è visto, rinvia per la sua attuazione a una serie di decreti(20). Il legislatore ha però colto l’occasione della pubblicazione del decreto legislativo per introdurre comunque delle modificazioni consistenti alla legislazione vigente. Infatti, in attesa dei citati decreti attuativi, si è continuato ad applicare la Legge 10/91, con i suoi decreti attuativi (DPR 412 e 551), ma modificata e integrata dalle norme transitorie del D.Lgs. 192/05, disciplinate dall’articolo 11 per la parte progettazione degli impianti e dall’articolo 12 per la manutenzione degli stessi, confermato dal DPR 59. Tali articoli sono supportati rispettivamente dall’art. 4(21) del DPR 59 e dall’allegato L del decreto legislativo 192. 20.5.4 La progettazione e le verifiche del sistema edificio-impianto. Occorre fare presente in modo chiaro ed inequivocabile che, anche se il decreto legislativo 192/05, così come la stessa Legge 10/91, prevedono una normativa per la progettazione dei sistemi impiantistici degli edifici, sia i DPR 412 e 551 sia le norme transitorie del decreto legislativo affrontano e disciplinano solo l’aspetto di verifica delle prestazione energetiche del sistema edificio-impianto e non trattano di fatto la problematica della progettazione (se non in modo indiretto e molto parziale). (20) Il DPR 59 fornisce le indicazioni circa i criteri di calcolo (art. 4 comma 1 lettera a) e i requisiti minimi per gli impianti, i criteri generali di prestazione energetica per edilizia convenzionata, pubblica e privata (art. 4 comma 1 lettera b), i requisiti professionali di accreditamento per la certificazione energetica (in attesa di emanazione del decreto). (21) La tabella riepilogativa fornisce uno strumento utile al progettista per un utilizzo immediato di quanto previsto dall’art. 4 del DPR 59 in funzione dei vari ambiti di intervento disciplinati dal D.Lgs. 192, che ha abrogato l’allegato I. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 25 Detto questo, le norme transitorie si concentravano sostanzialmente sulla modifica dei requisiti della prestazione energetica dell’edificio, limitati al solo riscaldamento invernale, così come disciplinati dall’articolo 11: “Requisiti della prestazione energetica degli edifici”. Tale articolo di fatto rinvia alla Legge 10/91, al DPR 412 e 551 e all’allegato I, che a sua volta rinvia agli allegati C ed E. Ai fini dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 192/05, il DPR 59, all’art.3 comma 1, stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili: a) UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; b) UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Mentre, ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica sono riportate nelle Linee guida nazionali con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Novità più importante introdotta dal DPR 59 risiede nel comma 3 dell’art. 4, che nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo, prevede che in sede progettuale si proceda alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe,invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300-1, e la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore a: a) per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, così come classificati, in base alla destinazione d'uso, all'articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, ai seguenti valori: 1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B; 2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F; b) per tutti gli altri edifici ai seguenti valori: 1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B; 2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F. Si tiene a precisare che i limiti sopraesposti fanno riferimento al fabbisogno di energia per la climatizzazione estiva, e non al fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva, per la quale si attende l’emanazione della UNI/TS 11300 parte 3. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 26 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Si analizzano nel seguito, punto per punto, le varie modificazioni introdotte dall’art. 4 del DPR 59. 20.5.5 Nuovo indicatore di prestazione energetica, comma 2 dell’articolo 4. Nel caso di edifici(22) di nuova costruzione e ristrutturati con superficie utile Su 1000 m2 e ampliamenti volumetrici superiori al 20% dell’intero edificio esistente, si procede in sede progettuale: – alla determinazione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale(23) (espresso con un indice EPi) espresso in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell’edificio (kWh/m2 anno, per edifici residenziali e kWh/m3 anno per tutte le altre categorie di edifici) e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori riportati all’interno delle tabelle al punto 1.1 per edifici residenziali ad esclusione di collegi, conventi, case di pena e caserme e al punto 1.2 per tutti gli altri edifici in funzione delle varie scadenze applicate alle tabelle contenute all’interno di questi punti dell’allegato C del D.Lgs. 192. Ricordando che è stato abrogato per intero l’articolo 8 del DPR 412 (che definiva il fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale, il fabbisogno energetico normalizzato FEN, il riferimento alle norme UNI per il loro calcolo, la metodologia che le stesse devono seguire e il valore limite che deve essere rispettato: FENlimite), l’articolo 8 viene di fatto sostituito dai commi 2, 4 e 27 dell’articolo 4 del DPR 59. In particolare il comma 2 dell’art. 4 definisce un nuovo indice di prestazione energetica(24), sostituendo il FEN, espresso in kJ/m3 GG, con un indice EPi espresso in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno, dove i metri quadri sono riferiti alla superficie utile dell’edificio (superficie utile netta calpestabile degli edifici residenziali) e i metri cubi al volume lordo dell’edificio (non residenziale). Il valore limite che deve essere rispettato, per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati con Su maggiore di 1000 m2, è riportato nelle tabelle al punto 1 dell’allegato C, qui indicato nelle tabelle 20.4 20.9, in funzione del rapporto S/V e (22) Inteso come tutte le categorie di edifici disciplinate dal DPR 412. Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo. (24) Indice di prestazione energetica EP parziale esprime il consumo di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno. (23) © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 27 dei gradi giorno (GG), così come definiti e riportati nel DPR 412 e successive modifiche. Tab. 20.4 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espressi in kWh/m2 anno (edifici residenziali classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme) Zona climatica Rapporto di forma dell’edificio S/V A fino a 600 GG B a 601 GG a 900 GG a 901 GG C a 1400 GG a 1401 GG D a 2100 GG a 2101 GG E a 3000 GG F oltre 3000 GG 0,2 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55 0,9 45 45 60 60 85 85 110 110 145 145 Tab. 20.5 Valori limite applicabili dall’1 gennaio 2008, dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espressi in kWh/m2 anno (edifici residenziali classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme) Zona climatica Rapporto di forma dell’edificio S/V A fino a 600 GG a 601 GG B C 0,2 9,5 9,5 14 14 23 23 37 37 52 52 0,9 41 41 55 55 78 78 100 100 133 133 a 900 GG a 901 GG D a 1400 GG a 1401 GG E a 2100 GG a 2101 GG a 3000 GG F oltre 3000 GG Tab. 20.6 Valori limite applicabili dall’1 gennaio 2010, dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espressi in kWh/m2 anno (edifici residenziali classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme) Zona climatica Rapporto di forma dell’edificio S/V A fino a 600 GG a 601 GG B a 900 GG a 901 GG a 1400 GG a 1401 GG 0,2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21,3 0,9 36 36 48 48 68 68 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. C D a 2101 GG E a 3000 GG F oltre 3000 GG 34 34 46,8 46,8 88 88 116 116 a 2100 GG 28 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO È importante notare che, rispetto al passato, si è fatta chiarezza sul rapporto di forma S/V, specificando che la superficie S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V, cioè è la superficie disperdente, che può essere minore o uguale alla superficie di inviluppo del volume considerato, V, che è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate. Tab. 20.7 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espressi in kWh/m3 anno (tutti gli altri edifici) Zona climatica Rapporto di forma dell’edificio S/V A fino a 600 GG a 601 GG B a 900 GG a 901 GG C a 1400 GG a 1401 GG D E 0,2 2,5 2,5 4,5 4,5 7,5 7,5 12 12 16 16 0,9 11 11 17 17 23 23 30 30 41 41 a 2100 GG a 2101 GG a 3000 GG F oltre 3000 GG Tab. 20.8 Valori limite applicabili dall’1 gennaio 2008, dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espressi in kWh/m3 anno (tutti gli altri edifici) Zona climatica Rapporto di forma dell’edificio S/V A fino a 600 GG B a 601 GG a 900 GG a 901 GG C a 1400 GG a 1401 GG D a 2100 GG a 2101 GG E a 3000 GG F oltre 3000 GG 0,2 2,5 2,5 4,5 4,5 6,5 6,5 10,5 10,5 14,5 14,5 0,9 9 9 14 14 20 20 26 26 36 36 Tab. 20.9 Valori limite applicabili dall’1 gennaio 2010, dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espressi in kWh/m2 anno (tutti gli altri edifici) Zona climatica Rapporto di forma dell’edificio S/V A fino a 600 GG B a 601 GG C a 900 GG a 901 GG D a 1400 GG a 1401 GG E a 2100 GG a 2101 GG a 3000 GG F oltre 3000 GG 0,2 2,0 2,0 3,6 3,6 6 6 9,6 9,6 12,7 12,7 0,9 8,2 8,2 12,8 12,8 17,3 17,3 22,5 22,5 31 31 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 29 L’indice EPi, da confrontare con il valore limite espresso nelle tabelle precedenti, è determinato esattamente come si calcolava il FEN con il DPR 412, giacché, anche se è stata abrogata la definizione di fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale, base per il calcolo del vecchio FEN, nella definizione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (riportata al punto 11 dell’allegato A al D.Lgs. 192/05 come la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo) si fa chiaramente riferimento al regime di riscaldamento continuo (24 ore su 24). Da un punto di vista pratico, tale fabbisogno coincide con il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, Qp,H, definito nella UNI/TS 11300 parte 2. Poi è sufficiente normalizzare tale energia primaria per i metri quadri di superficie utile, ottenendo: Qp,H EPi –––– (kWh/m2 anno) o (kWh/m3 anno) (20.1) Su 20.5.6 Prestazione energetica per edifici ristrutturati con superficie utile minore di 1000 m2 e ampliamenti > 20%, comma 4 dell’articolo 4. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture, di edifici con superficie utile minore di 1000 m2 non si calcola e verifica l’indice di efficienza energetica EPi, ma si impone solo il rispetto di specifici parametri prescrittivi. Tali parametri sono le trasmittanze termiche delle componenti dell’involucro, che devono essere inferiori alla trasmittanze termiche limite di cui alle tabelle 20.10, 20.11 e 20.12 dell’allegato C al D.Lgs. 192/05. In particolare, per le trasmittanze termiche delle strutture verticali opache (articolo 4 comma 4 lettera a), i valori limite sono riportati nella tabella 20.10, in funzione della zona climatica e con un previsto aggiornamento dei valori al 1 gennaio 2009 e 2010. Ad eccezione della categoria E.8, nelle tabelle 20.11 e 20.12 si trovano i valori limite per le trasmittanze delle strutture orizzontali o inclinate opache (articolo 4, comma 4, lettera b), e con un previsto aggiornamento dei valori all’1 gennaio 2009 e 2010. Tab. 20.10 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture verticali opache espressa in W/(m2 K) Zona climatica Dall’1 gennaio 2006 Dall’1 gennaio 2009 Dall’1 gennaio 2010 U [W/(m2 K)] U [W/(m2 K)] U [W/(m2 K)] 0,85 0,64 0,57 0,50 0,46 0,44 0,72 0,5 0,46 0,40 0,37 0,35 0,62 0,48 0,40 0,36 0,34 0,33 A B C D E F © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 30 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Tab. 20.11 Valori limite della trasmittanza termica U delle coperture orizzontali o inclinate espressa in W/(m2 K) Zona climatica Dall’1 gennaio 2006 Dall’1 gennaio 2009 Dall’1 gennaio 2010 U [W/(m2 K)] U [W/(m2 K)] U [W/(m2 K)] 0,80 0,60 0,55 0,46 0,43 0,41 0,42 0,42 0,42 0,35 0,32 0,31 0,38 0,38 0,38 0,32 0,30 0,29 A B C D E F Tab. 20.12 Valori limite della trasmittanza termica U dei pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno espressa in W/m2 K. Zona climatica Dall’1 gennaio 2006 Dall’1 gennaio 2009 Dall’1 gennaio 2010 U [W/(m2 K)] U [W/(m2 K)] U [W/(m2 K)] 0,80 0,60 0,55 0,46 0,43 0,41 0,74 0,55 0,49 0,41 0,38 0,36 0,65 0,49 0,42 0,36 0,33 0,32 A B C D E F Il valore di trasmittanza termica da confrontare con tali valori limite è quello di ogni singola struttura opaca delimitante il volume riscaldato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, a ponte termico corretto. Si ha una struttura a ponte termico corretto quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente, cioè dell’elemento strutturale opaco che interagisce con la parete fittizia. Con questa infelice dizione ponte termico corretto si intende, quindi, una cosa alquanto complicata; innanzi tutto, il ponte termico a cui si fa riferimento è solamente quello di disomogeneità strutturale dovuto alla concorrenza con innesto di una parete o solaio in un’altra parete (come riportato negli esempi delle figure 20.1 e 20.2); da qui il riferimento alla parete fittizia costituita da un elemento strutturale di spessore pari alla parete o elemento perimetrale che accoglie l’innesto e altezza pari allo spessore della parete, solaio o elemento concorrente (che si innesta nella parete perimetrale). Tale parete fittizia ha, quindi, una superficie frontale pari al prodotto dello spessore della parete o solaio concorrente per la lunghezza della sua esposizione verso l’esterno (lunghezza caratteristica del ponte termico). In ogni caso la specifica normativa, anche in presenza di tale ponte termico, riporta sempre la trasmittanza termica lineare (lineica) di ponte termico, ψ o k [vecchio simbolo della UNI 7357© Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 31 Fig. 20.1 Esempi di pareti fittizie. Fig. 20.2 Esempi di pareti fittizie. FA3(25))] in W/(m K), cioè riferita non alla superficie frontale ma alla lunghezza caratteristica del ponte termico. Di conseguenza, per poter calcolare la trasmittanza termica della parete fittizia, occorre dividere la trasmittanza lineare di ponte termico per lo spessore della parete o solaio concorrente, sint: ψ Uparete fittizia ––––– sint (25) [W/(m2 K)] (20.2) La UNI 7357-FA3 è stata sostituita dalla UNI EN 12831 “Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto”. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 32 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO L’elemento strutturale opaco, delimitante il volume riscaldato verso l’esterno o comunque verso ambiente non riscaldato, è a ponte termico corretto quando la trasmittanza termica della parete fittizia ad esso associata non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente (cioè dell’elemento considerato adiacente al ponte termico e a cui lo si attribuisce); cioè, indicata con Ucor la trasmittanza di tale elemento, se si ha: ψ Uparete fittizia ––––– 1,15 Ucor sint [W/(m2 K)] (20.3) in questo caso si confronta direttamente la sua trasmittanza, Ucor, con il valore limite della tabella, cioè si trascura di fatto l’effetto del ponte termico. Se invece il ponte termico risulta non corretto, cioè ψ Uparete fittizia ––––– 1,15 Ucor sint [W/(m2 K)] (20.4) o, qualora la progettazione dell’involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, cioè non venga operata in sede di progetto la verifica di cui sopra, in tal caso occorre confrontare i valori limite della trasmittanza termica riportati nelle tabelle con la trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico); cioè: Acor Ucor Lpt ψ Um ––––––––––––––––––– Ulimite Acor [W/(m2 K)] (20.5) L’espressione della trasmittanza media consente di individuare un modo alternativo e più corretto per determinare la trasmittanza a ponte termico corretto; infatti, separando e semplificando, si ottiene: Lpt ψ Um Ucor –––––– cioè se Acor Lpt ψ Um Ucor –––––– 0,15 allora Ucor Ulimite [W/(m2 K)] Acor (20.6) Tale espressione è applicabile a qualsiasi tipo di ponte termico. Inoltre il DPR 59 riporta, sempre al comma 4 lettera a) dell’articolo 4, la seguente affermazione: “…nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri componenti, devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, con riferimento alla superficie totale di calcolo.” Tale frase può essere interpretata nel modo seguente. In presenza di elementi della parete con riduzione di spessore rispetto all’elemento principale costituente la parete stessa (cioè che costituisce per la maggior parte la parete stessa), occorre calcolare la trasmittanza media pesata rispetto alle aree delle superfici frontali dei vari componenti la parete e utilizzare questa per il confronto con la trasmittanza limite riportata nelle tabelle, cioè: © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 33 Nelementi A U i1 i i Ulimite ––––––––––––– Nelementi [W/(m2 K)] (20.7) A i1 i Nel caso di strutture orizzontali sul suolo, i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli in tabella sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno, cioè bisogna considerare la trasmittanza termica equivalente attraverso il terreno in regime stazionario, così come si calcola con la norma UNI EN 13370. Ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti di trasmittanza termica media del serramento riportati nella tabella 20.13 e di trasmittanza termica centrale del sistema vetrato (tabella 20.14) (articolo 4, comma 2, lettera c) e con un previsto aggiornamento dei valori all’1 gennaio 2009 e 2010. Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, ai tempi e alle frequenze di apertura, alla conformazione e alle differenze di pressione tra l'ambiente interno ed esterno. Tab. 20.13 Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi, espressa in [W/(m2K)] Zona climatica Dall’1 gennaio 2006 Dall’1 gennaio 2009 Dall’1 gennaio 2010 U [W/(m2 K)] U [W/(m2 K)] U [W/(m2 K)] 5,0 3,6 3,0 2,8 2,4 2,2 4,6 3,0 2.6 2,4 2,2 2,0 4,6 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0 A B C D E F Tab. 20.14 Valori limite della trasmittanza termica U dei vetri, espressa in [W/(m2K)] Zona climatica Dall’1 gennaio 2006 Dall’1 gennaio 2009 Dall’1 gennaio 2010 U [W/(m2 K)] U [W/(m2 K)] U [W/(m2 K)] 5,0 4,0 3,0 2,6 2,4 2,3 4,5 3,4 2,3 2,1 1,9 1,7 3,7 2,7 2,1 1,9 1,7 1,3 A B C D E F Tali valori limite superiori vanno rispettati entrambi contestualmente. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 34 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 20.5.7 Prestazione energetica per edifici nuovi e ristrutturati. Verifica “semplificata”. Comma 8. Nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturati con superficie utile maggiore di 1000 m2 e con ampliamenti volumetricamente superiori al 20% dell’intero edificio esistente, per tutte le categorie degli edifici così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell’edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati al comma 4 lettere a) b) c) e sono rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche: – siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a X 2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climatiche A, B e C e vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F; per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; – la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C; – siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni; – nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas queste abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti. In tale caso, all'edificio o porzione interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia primaria limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del comma 2. 20.5.8 Nuova installazione o ristrutturazione totale di impianto termico o sostituzione di generatore di calore, comma 3. Per tutte le categorie di edifici come da DPR 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell’allegato C al decreto legislativo: ηg (75 3 log Pn) % (20.8) dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 35 Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 84%. Per potenze nominali al generatore superiori a 100 kW, è fatto obbligo allegare alla relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, una diagnosi energetica del sistema edificio-impianto contenente le seguenti informazioni: – interventi che conseguono una riduzione della spesa energetica; – i relativi tempi di ritorno degli investimenti; – i possibili miglioramenti di classe dell’edificio a seconda del sistema di certificazione in vigore nella regione in cui è ubicato l’edificio, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. 20.5.9 Sostituzione del solo generatore termico, commi 6 e 7. Nel caso di sostituzione del solo generatore termico di un impianto di riscaldamento in un edificio esistente, in generale occorre calcolare e verificare il rendimento di produzione medio stagionale ηp così come richiesto dal DPR 412, cioè tenendo conto delle condizioni programmate di accensione-spegnimento o attenuazione e, in aggiunta, calcolare e verificare l’indicatore di efficienza energetica EPI, così come richiesto al comma 1. Procedura estremamente complessa e vincolante perché se l’edificio è ante legge 373 e legge 10/91, è molto probabile che il vincolo sull’indicatore di efficienza energetica non venga rispettato anche se si prende in considerazione un generatore ideale con rendimento unitario. In realtà viene proposta una soluzione di tipo prescrittivo. Se è verificata l’esistenza dei requisiti descritti di seguito non occorre procedere ad alcuna verifica sia del rendimento medio stagionale sia dell’indicatore di prestazione energetica. Di fatto questa è l’unica strada perseguibile nel caso di edifici scarsamente isolati. – I nuovi generatori di calore a combustione hanno rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. – Le nuove pompe di calore elettriche o a gas hanno un rendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 3 log Pn dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. La verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 36 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO – Sono presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso detta centralina deve: – essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da un’analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati; – consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari. – Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente, l’aumento di potenza è motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento. – Nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare. – Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull’obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46(26), e successive modificazioni. Se per garantire la sicurezza non fosse possibile rispettare le condizioni del comma 6, lettera a) (primo punto dell’elenco precedente), in particolare nel caso in (26) Il 23.3.2008 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.1.2008, n. 37, “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) del D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito in legge il 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12.3.2008 ed entrato in vigore il 27.3.2008. Tale decreto contiene le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, inoltre abroga gli articoli dal 107 al 121 del DPR 380/2001 (che costituiscono il capo © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 37 cui il sistema fumario per l’evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all’articolo 2, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al comma 6 può applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di: – installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW; per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; – predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 6, da allegare alla relazione tecnica di cui al comma 25 del DPR 59, ove prevista, o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, correlata all'intervento, qualora le autorità locali competenti si avvalgano dell'opzione di cui alla lettera f) del comma 6 dell’articolo 4 del DPR 59. 20.5.10 Impianti centralizzati, comma 9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative maggiore di quattro e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base al DPR 412/93, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere a eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati a impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25 del DPR 59. 20.5.11 Impianti centralizzati contabilizzazione e termoregolazione, comma 10. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25 del DPR 59. quinto “Norme per la sicurezza degli impianti”), il DPR 447/1991 (regolamento di attuazione della Legge 46/1990) e la Legge 46 del 5 marzo 1990, tranne l’articolo 8 “Finanziamento dell’attività di normazione tecnica”; l’articolo 14 “Verifiche” e l’articolo 16 “Sanzioni”. Si rimanda al DM n. 37/2008 per maggiori informazioni. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 38 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Tali apparecchiature devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore (articolo 4 comma 11). 20.5.12 Ulteriori dispositivi di regolazione, comma 21. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6, del DPR 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione. Il D.Lgs. 192 di fatto rende obbligatoria sempre e comunque l’installazione dei dispositivi di regolazione automatica di ambiente nei singoli locali o zone, rendendo inutile la verifica del potenziale surriscaldamento legato ai guadagni solari. 20.5.13 Sistemi di trattamento dell’acqua, comma 14. Per tutte le categorie di edifici ai sensi del DPR 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva 350 kW, all'articolo 5, comma 6, del DPR 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto: a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria e in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi: 1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW; 2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW; b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065. 20.5.14 Edifici pubblici ed ad uso pubblico(27). In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9 dell'allegato A al decreto legislativo, il DPR 59 prevede ulteriori prescrizioni elencate di seguito: (27) Per edificio adibito ad uso pubblico si intende un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di enti pubblici. Invece per edificio di proprietà pubblica si intende un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 39 – i valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C (Energia primaria e trasmittanze dei componenti edilizi sia opachi sia trasparenti) al decreto legislativo sono ridotti del 10%; – il valore limite inferiore del rendimento globale medio stagionale, già previsto al punto 5 dell'allegato C, del decreto legislativo, viene aumentato e calcolato con la seguente formula: ηg (75 4 log Pn)% (20.9) – i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista. 20.5.15 Produzione di acqua calda sanitaria, commi 22 e 23. Per tutte le categorie di edifici secondo il DPR 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. Il comma 23 rimanda ai decreti attuativi dell’articolo 4 del D.lgs. 192 per l’applicazione del comma 22 che definiranno inoltre: – le modalità applicative degli obblighi di quanto detto in precedenza; – le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l’utilizzo di fonti rinnovabili. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 25. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. Inoltre nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi con Su 1000 m2, è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica(28). Il D.Lgs. 192 spinge in maniera decisa per l’introduzione delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria. Da notare che questo comma si aggiunge al comma 15 dell’articolo 5 del DPR (28) Non viene fissato esplicitamente un limite inferiore, anche se in realtà tale limite è indicato sia dal comma 350 della finanziaria 2007, che modifica il comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (DPR del 6 giugno 2001, n. 380) inserendo il seguente comma 1bis “Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa”, sia dal DM 19 febbraio 2007 che disciplina il “Conto energia”, che impone una potenza minima finanziabile di 1 kW. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 40 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 412/92 che invece obbliga alla verifica tecnico-economica anche per l’aspetto climatizzazione invernale e non solo tecnica come il D.Lgs. 192. 20.5.16 Impianti alimentati a biomassa, commi 12 e 13. Ai fini del presente decreto, e in particolare per la determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti: – hanno rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5; – hanno limiti di emissione conformi all'allegato IX della parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; – utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X della parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Per tutte le tipologie di edifici in cui è prevista l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, in sede progettuale, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, ampliamenti volumetrici, limitatamente alle ristrutturazioni totali, si procede alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati, non sia maggiore dei valori definiti nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo. 20.5.17 Relazione tecnica, comma 25. Come recita il comma 15 del D.Lgs. 192, “Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente articolo nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E al decreto legislativo. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tale fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato”. Tale relazione tecnica non è una novità ma risulta modificata rispetto a quella fino ad ora impiegata per la Legge 10/91, come si vedrà meglio in dettaglio successivamente, e va sempre presentata insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge 10/91(29). (29) Si riferisce alla realizzazione di edifici ed impianti. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 41 Gli schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica sono riportati nell’allegato E al D.Lgs. 192. In tali schemi non appare in forma esplicita la richiesta di documentare le valutazioni specifiche all’impiego delle fonti rinnovabili di energia per gli edifici pubblici e a uso pubblico o privati come previsto dal comma 23. Occorre però rilevare che in realtà l’obbligo di valutazione sussiste in quanto è sempre in vigore sia l’art.1 comma 3, sia l’art. 26 comma 7 della legge 10/91, sia il comma 15 del DRP 412 rafforzato dal comma 14 dell’allegato I al D.Lgs. 192 (anche se limitato alla sola produzione dell’acqua calda sanitaria), che esplicitamente dichiara che l’eventuale non ricorso alle fonti rinnovabili deve essere “dettagliatamente motivato nella relazione tecnica”. In sintesi, nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico o privato, si ritiene parte integrante nel normale processo progettuale la valutazione sul ricorso alle fonti rinnovabili e quindi si richiede di documentare solo il non ricorso ovviamente nella sezione relativa alle deroghe. Il D.Lgs. 192 introduce poi una novità rispetto alla legge 10/91, che è rappresentata dall’obbligo dell’integrazione di detta relazione con una asseverazione sulla verifica dell’utilizzabilità delle fonti energetiche rinnovabili, solo però nel caso in cui il soggetto committente, sempre di un edificio pubblico o a uso pubblico, sia obbligato (ai sensi dell’art. 19 della legge 10/91) alla nomina di un responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (consumi di energia pari o superiori a 1000 tonnellate equivalenti di petrolio). In tal caso, e solo in questo caso, tale responsabile deve integrare la relazione tecnica con un’“attestazione di verifica sulla utilizzabilità delle fonti rinnovabili”, cioè deve eseguire o far eseguire una verifica tecnica sull’utilizzabilità delle fonti rinnovabili per la riduzione dell’impiego di energia primaria e deve sempre sottoscriverne i risultati, assumendosi la responsabilità di quanto riportato (asseverazione). Passando all’esame di dettaglio delle innovazioni introdotte dal nuovo modello di relazione tecnica di cui all’allegato E del D.Lgs. 192/2005, si riscontra l’introduzione di alcuni nuovi elementi. Dati tecnici e costruttivi dell’edificio. Compare la superficie utile (calpestabile) e scompare stranamente la massa efficace dell’involucro edilizio e la classe di permeabilità dei serramenti (che in realtà verrà recuperata successivamente). Dati relativi all’impianto termico. Sparisce la richiesta di fornire lo schema funzionale dell’impianto con il dimensionamento della rete del fluido termovettore e delle apparecchiature e con evidenziazione dei dispositivi di regolazione e contabilizzazione; tale schema doveva anche riportare una tabella riassuntiva delle apparecchiature, con le loro caratteristiche funzionali, e di tutti i componenti rilevanti ai fini energetici, con i loro dati descrittivi e funzionali; lo schema funzionale, senza l’obbligo delle specifiche suddette, va comunque riportato, giacché richiesto successivamente al punto k dell’allegato E. Relativamente ai condotti di evacuazione dei prodotti della combustione, essendo stato abrogato il recepimento delle norme UNI come unica regola tecnica da seguire, si chiede di dichiarare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento (punto f allegato E). © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 42 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Sono stati inoltre inseriti i punti relativi agli impianti solari termici e fotovoltaici in cui vengono richieste le caratteristiche tecniche e gli schemi funzionali solo per questi ultimi, in quanto per il solare si presuppone sia inserito all’interno dello schema funzionale dell’impianto termico. Principali risultati dei calcoli. – Componenti opachi: oltre alle caratteristiche termiche (trasmittanza) ed igrometriche, occorre specificare la massa areica frontale; sparisce ogni riferimento a uno specifico formato di presentazione di dati e si rinvia (per la loro descrizione) a un generico allegato alla relazione; infine il “Confronto con i valori limite riportati nell’allegato C….” vale sia per edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni importanti(30), in quanto bisogna confrontare le trasmittanze dei componenti opachi e di quelli trasparenti sia verticali sia orizzontali con i valori limite dell’allegato C, sia in presenza di ristrutturazione dell’involucro edilizio degli edifici non E.8 con meno di 1000 m2 di superficie utile, o qualora si decidesse di optare per la procedura “semplificata”. – Componenti finestrati: oltre alle caratteristiche termiche (trasmittanza) occorre specificare la classe di permeabilità del serramento; sparisce ogni riferimento a uno specifico formato di presentazione di dati e si rinvia (per la loro descrizione) a un generico allegato alla relazione; infine il “Confronto con i valori limite riportati all’allegato C….” vale sia per edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni importanti(31), in quanto bisogna confrontare le trasmittanze dei componenti trasparenti sia verticali sia orizzontali con i valori limite dell’allegato C aumentati del 30%, sia in presenza di ristrutturazione dell’involucro edilizio degli edifici non E.8 con meno di 1000 m2 di superficie utile, o qualora si decidesse di optare per la procedura “semplificata”. – Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli): questa è una richiesta completamente nuova, rispetto al modello impiegato per la Legge 10/21 – DPR 412, e richiede di documentare l’effetto dei ponti termici presenti, le eventuali azioni correttive intraprese, e di riportare i relativi calcoli. – Trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti (distinguendo pareti verticali e solai), richiesta già presente ma adesso occorre distinguere tra pareti verticali e solai, giacché è obbligatoria per gli edifici di classe E.1 la verifica con il valore limite di cui al comma 16 dell’articolo 4 del DPR 59 [deve essere inferiore o uguale a 0,8 (W/ m2 K)] solo per le pareti verticali. – Verifica termoigrometrica, va adesso eseguita obbligatoriamente e documentata in un allegato alla relazione, tenendo presente che a differenza della normativa UNI, va effettata in condizioni di progetto e non si deve avere (in tali condizioni) alcuna formazione di condensa. – Sparisce la richiesta sulla trasmittanza massima e sul coefficiente volumico di dispersione termica per trasmissione (Cd), mentre resta la richiesta di specificare (30) (31) Articolo 4 comma 2 del DPR 59. Articolo 4 comma 4 del DPR 59. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO – – – – 43 il numero di ricambi d’aria medi giornalieri per ogni zona, senza però la necessità di specificare tra valore di progetto e valore minimo imposto da specifiche condizioni igienico-sanitarie. Rendimento globale medio stagionale: sparisce la richiesta di riportare il valore minimo imposto. Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale EPI: compare il nuovo indicatore energetico che sostituisce il FEN per la verifica sull’efficienza energetica e in particolare occorre dichiarare: – quale metodo è stato utilizzato per il suo calcolo; – il valore di progetto in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno (N.B. dal punto di vista dimensionale la divisione per l’anno renderebbe la grandezza considerata una potenza; inoltre la base temporale su cui si definisce tale indice non è l’anno ma la stagione di riscaldamento; per tali ragioni sarebbe più corretto omettere tale unità temporale e indicare solo kWh/m2 o kWh/m3); – il confronto con il valore limite (da punto 1 dell’allegato C D.Lgs. 192). Viene mantenuto, probabilmente come elemento di paragone, il vecchio FEN in kJ/m3 GG, solo per il valore di progetto. Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria: anche questa è una richiesta completamente nuova, obbligatoria per gli edifici pubblici e privati (essendone obbligata l’installazione), che prevede la descrizione dell’impianto, la dichiarazione delle sue caratteristiche tecniche e la percentuale di copertura solare del fabbisogno annuo. Elementi specifici che motivano eventuali deroghe a norme fissate dalla normativa vigente. Spariscono le specifiche relative ai possibili casi di deroga rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 10/91, DPR 412/92 e 551/98 e dal D.Lgs. 192/2005, ribadendo comunque la necessità di documentare ogni eventuale deroga (punto reso solo più generale e generico). Documentazione allegata. Spariscono i riferimenti alle tabelle facsimile. 20.5.18 Metodi di calcolo impiegabili, comma 16. L’abrogazione dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 6 agosto 1994, relativo al recepimento delle norme UNI attuative del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, non vincola all’esclusivo uso delle procedure di calcolo definite dalle norme UNI. Di conseguenza, al comma 26, il DPR 59 definisce sommariamente i requisiti che le procedure di calcolo da impiegare per le verifiche devono avere; in particolare dice che “devono garantire risultati conformi alle migliori regole tecniche”. Sempre il DPR 59 individua come rispondenti a tale requisito: – le norme tecniche UNI e CEN(32); (32) All’interno dell’allegato M del Decreto legislativo viene definito un elenco non esaustivo della normativa di riferimento. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 44 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO – altri metodi di calcolo recepiti dal Ministero per lo sviluppo economico tramite specifico decreto; tale metodologia di calcolo avrebbe implicitamente valenza superiore rispetto a qualsiasi altra metodologia, anche se paritetica. “L'utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 25, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con le norme tecniche emesse dagli organismi precedentemente detti”. Questa frase consente di fatto l’impiego di codici di calcolo dinamici, sicuramente in grado di fornire risultati di qualità superiore a quella ricavabile con le attuali normative UNI-CEN. 20.5.19 La progettazione del solo edificio. Il D.Lgs. 192/2005 prevede diversi decreti attuativi, tra cui uno sui requisiti degli edifici, cioè della struttura edilizia, tali da favorire la riduzione del fabbisogno di energia primaria. Alcuni dei possibili requisiti dell’involucro e della struttura edilizia sono però stati anticipati prima dalla parte transitoria del decreto legislativo, poi ribaditi dal DPR 59. Trasmittanza divisorio, comma 16. Il D.Lgs. 192/2005 imponeva di fatto dei requisiti sulla progettazione della parte edilizia del sistema edificio-impianto, imponendo un requisito prescrittivo sulla trasmittanza termica del divisorio verticale e orizzontale tra unità abitative non afferenti allo stesso impianto termico. Per l’esattezza tale requisito si applica solo agli edifici della categoria E1 da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F. Per tali edifici il valore della trasmittanza (U) del divisorio verticale tra alloggi o unità immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2 K. Il DPR 59 estende questo vincolo sia a tutte le categorie di edifici secondo il DPR 412 ad esclusione della categoria E.8, sia a tutte le pareti che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. Verifica condensa, comma 17. Il DPR 59 impone un ulteriore requisito sulla progettazione della parte edilizia del sistema edificio-impianto per tutti gli edifici esclusa la categoria E.8, e cioè un requisito prescrittivo corrispondente alla totale assenza di formazione di condensa sia superficiale sia interstiziale. Prescrittivo e non prestazionale perché viene richiesta la verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e interstiziali delle pareti opache in condizioni di progetto e non in condizioni di esercizio, come prevede la normativa UNI-CEN. Infatti il comma 17 specifica che “Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 °C”. Climatizzazione estiva, comma 18. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione, esclusivamente per le disposizioni di cui alla lettera b), delle categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni ed ampliamento di © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 45 edifici esistenti, questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali: a) valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare; b) valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare; 1. relativamente a tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est, almeno una delle seguenti verifiche: i. che il valore della massa superficiale Ms, di cui al comma 22 dell'allegato A, sia superiore a 230 kg/m2; ii. che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica(33) (YIE), di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a 0,12 W/m2 K”; 2. relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a 0,20 W/m2 K”; c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell'edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, può prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13 dell'articolo 5 del DPR 26 agosto 1993, n. 412. Il requisito prescrittivo non è però completamente vincolante, ma può essere sostituto da un requisito prestazionale: “Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tale caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni.” Quindi in tal caso occorre prima assumere di avere una parete con una trasmittanza termica pari a quella della parete progettata e con massa frontale pari al valore 230 kg/m2, calcolare l’oscillazione non controllata della temperatura interna nelle condizioni di progetto estive, calcolare tale oscillazione per la parete progettata, comparare l’ampiezza dell’oscillazione tra i due casi, o meglio il valore massimo che si raggiunge. Perché la parete in progetto sia accettabile occorre che il valore massimo di temperatura raggiunto sia non superiore a quello raggiunto con la parete di riferimento. (33) Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2 K) è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 46 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Sistemi schermanti, commi 19 e 20. Sempre al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, il DPR 59 prevede nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti volumetrici (sono esclusi gli ampliamenti sotto il 20% del volume dell’intero edificio e gli edifici di categoria E.6 e E.8 ai sensi del DPR 412) l’adozione di sistemi schermanti esterni. Solo nel caso delle ristrutturazioni di edifici esistenti, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, il progettista valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi filtranti(34) o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui al comma 25. La predetta relazione può essere omessa solo nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti se presenti superfici vetrate con fattore solare minore o uguale a 0,5. 20.5.20 Opere di predisposizione, comma 24. Questo comma rappresenta una novità importante e un impegno significativo nella progettazione del sistema edilizio per favorire l’introduzione delle reti di teleriscaldamento nella climatizzazione degli edifici. Infatti recita, nella prima parte, che “nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, a una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori”. 20.6 CALCOLO DELLA POTENZA TERMICA Il calcolo della potenza termica da assegnare al generatore di calore (o ai generatori di calore) per sopperire alle esigenze termiche degli ambienti climatizzati deve essere eseguito basandosi sulla UNI EN 12831(35), che ha sostituito completamente la vecchia UNI 7357/74(36), compresi i fogli aggiuntivi (FA1, FA2, FA3). Si rammenta che, per quanto detto nei paragrafi precedenti, la verifica del Cd non è più obbligatoria. La norma specifica un metodo per il calcolo del fabbisogno di calore(37), nelle (34) Sistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare una o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell’energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile. (35) UNI EN 12831/2006 - Impianti di riscaldamento negli edifici. Metodo di calcolo del carico termico di progetto. (36) UNI 7357 del 1974 - Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici. (37) Inteso come calcolo per il dimensionamento della potenza del generatore di calore e dei corpi scaldanti in condizioni di picco. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 47 condizioni di progetto di riferimento, per garantire il raggiungimento della temperatura interna di progetto richiesta. Descrive il calcolo del carico termico di progetto secondo due approcci: – il primo di tipo ambiente per ambiente o spazio riscaldato per spazio riscaldato, ai fini del dimensionamento dei corpi scaldanti; – il secondo considerando l’intero edificio, o l’entità porzione di edificio, ai fini del dimensionamento del generatore di calore. Viene proposto dalla norma un metodo semplificato di calcolo (si rimanda alla lettura della norma per maggiori informazioni) da utilizzare in alternativa al calcolo di tipo dettagliato. La norma è corredata da due appendici che riportano i valori prefissati di ausilio per la determinazione del fabbisogno di calore: una contenente valori predefiniti, mentre l’altra contenente gli stessi valori ma contestualizzati a livello nazionale. Rientrano nel campo di applicazione tutti gli edifici con altezza limitata degli ambienti (non maggiore di 5 m), per i quali è previsto il riscaldamento a regime permanente nelle condizioni di progetto. Tali edifici sono, per esempio: edifici residenziali; edifici ad uso ufficio e ad uso amministrativo; scuole; biblioteche; ospedali; edifici ricreativi; carceri; edifici utilizzati nel settore della ristorazione; grandi magazzini e altri edifici ad uso commerciale; edifici industriali. Le appendici contengono inoltre informazioni su come affrontare i casi che riguardano: – edifici di notevole altezza o grandi ambienti; – edifici dove la temperatura dell’aria e la temperatura media radiante differiscono in modo significativo. 20.6.1 Metodo dettagliato. Caso base. Le ipotesi su cui si fonda il metodo di calcolo dettagliato sono le seguenti: – distribuzione uniforme della temperatura (temperatura dell’aria e temperatura di progetto); – dispersioni termiche calcolate in condizioni di regime permanente presupponendo proprietà costanti, come valori di temperatura, caratteristiche degli elementi dell’edificio; – altezza interna dei locali non maggiore di 5 metri; – locali riscaldati (o supposti tali, a una temperatura specifica in condizioni di regime permanente; – identico valore della temperatura dell’aria e della temperatura operante (per ipotesi). L’applicazione del metodo di calcolo, sia riferito a uno spazio riscaldato, a una porzione di edificio o all’intero edificio, sia che si usi la metodologia di calcolo semplificata, si fonda sulla determinazione delle dispersioni termiche verso l’esterno determinate: – dalla conduzione termica attraverso le superfici circostanti e dallo scambio termico tra spazi riscaldati, dovuto al fatto che spazi riscaldati adiacenti possono essere riscaldati (o convenzionalmente si suppone siano riscaldati), a temperature © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 48 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO diverse (per esempio, si può supporre che ambienti adiacenti appartenenti a un altro appartamento siano riscaldati a una temperatura fissa, corrispondente a quella di un appartamento non occupato); – dalla dispersione termica di progetto per ventilazione, vale a dire la dispersione termica verso l’esterno dovuta a ventilazione o infiltrazione attraverso l’involucro dell’edificio e la dispersione termica determinata dal calore trasferito per ventilazione da uno spazio riscaldato a un altro spazio riscaldato all’interno dell’edificio. Il metodo è schematizzato nella figura 20.3 e ne sono illustrate di seguito le diversi fasi. Determinazione dei dati di base: Temperatura esterna di progetto Temperatura esterna media annua [1] Dati climatici (UNI 10349) [2] Determinazione delle zone riscaldate e definizione della temperatura interna di progetto. (DPR 412, Legge 10/91 Regolamenti Regionali) [3] Dispersioni termiche attraverso l’involucro edilizio, spazi non riscaldati, spazi adiacenti e verso terreno [4] Calcolo delle dispersioni termiche dell’edificio Calcolo della potenza ripresa (ΦRH) [5] Effetti del riscaldamento intermittente Calcolo carico termico totale di progetto: ΦHL = ΣΦT + ΣΦV + ΣΦRH [6] Carico termico totale di progetto Spazio riscaldato? Spazio non riscaldato Temperatura interna di progetto Determinazione di: caratteristiche dimensionali; caratteristiche termiche di tutti gli elementi dell’edificio per ciascun spazio riscaldato e non Calcolo delle dispersioni termiche di progetto per trasmissione (ΦT) Calcolo delle dispersioni termiche di progetto per ventilazione (ΦV) Calcolo delle dispersioni termiche totali di progetto: Φ = ΦT + ΦV Fig. 20.3 Diagramma di flusso che riassume il metodo di calcolo del carico termico totale. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 49 Fase 1. Determinazione della temperatura esterna di progetto (θe) e temperatura media esterna (θm, e)(38), in funzione della località di riferimento. Tali valori sono ricavabili dall’appendice NA (Appendice Nazionale), che contiene i valori e parametri nazionali (tab. 20.15). Tab. 20.15 Temperatura esterna di progetto e temperatura esterna media annuale Provincia AG AL AN AO AP AQ AR AT AV BA BG BI BL BN BO BR BS BZ CA CB CE CH CL CN CO CR CS CT CZ EN FE FG FI FO FR GE GO Comune Agrigento Alessandria Ancona Aosta Ascoli Piceno L’Aquila Arezzo Asti Avellino Bari Bergamo Biella Belluno Benevento Bologna Brindisi Brescia Bolzano Cagliari Campobasso Caserta Chieti Caltanissetta Cuneo Como Cremona Cosenza Catania Catanzaro Enna Ferrara Foggia Firenze Forlì Frosinone Genova Gorizia Alt. Zona 230 95 16 583 154 714 246 123 348 5 249 420 383 135 54 15 149 262 4 701 68 330 568 534 201 45 238 7 320 931 9 76 40 34 291 19 84 B E D E D E E E D C E E E C E C E E C E C D D F E E C B C E E D D D E D E GG 729 2559 1688 583 1698 2514 2104 2617 1742 1185 2533 2589 2936 1316 2259 1083 2410 2791 990 2346 1013 1556 1550 3012 2228 2389 1317 833 1328 2248 2326 1530 1821 2087 2196 1435 2333 θe (°C) θm, e (°C) 3 8 2 10 2 5 0 8 2 0 5 9 10 2 5 0 7 15 3 4 0 0 0 10 5 5 3 5 2 3 5 0 0 5 0 0 5 18,2 12,8 15,1 10,4 14,8 12,1 14,1 12,3 13,9 16,4 13,5 10,8 11,2 14,3 14,2 16,6 13,5 12,6 17,6 12,7 17,1 15,0 15,8 11,4 13,3 13,0 16,6 18,2 16,1 13,4 13,1 14,1 14,8 14,2 11,8 16,1 13,1 (segue) (38) Tali valori sono contenuti anche all’interno della UNI 10349 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 50 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO (seguito tabella 20.15) Provincia GR IM IS KR LC LO LE LI LT LU MC ME MI MN MO MS MT NA NO NU OR PA PC PD PE PG PI PN PO PR PS PT PV PZ RA RC RE RG RI RM RN RO SA SI SO SP Comune Grosseto Imperia Isernia Crotone Lecco Lodi Lecce Livorno Latina Lucca Macerata Messina Milano Mantova Modena Massa Carrara Matera Napoli Novara Nuoro Oristano Palermo Piacenza Padova Pescara Perugia Pisa Pordenone Prato Parma Pesaro e Urbino Pistoia Pavia Potenza Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Ragusa Rieti Roma Rimini Rovigo Salerno Siena Sondrio La Spezia Alt. Zona 10 10 423 8 214 87 49 3 21 19 315 3 122 19 34 65 200 17 159 546 9 14 61 12 4 493 4 24 61 57 11 67 77 819 4 15 58 502 405 20 5 7 4 322 307 3 D C D B E E C D C D D B E E E D D C E D C B E E D E D E D E D D E E E B E C E D E E C D E D GG 1550 1201 1866 899 2383 2592 1153 1408 1220 1715 2005 707 2404 2388 2258 1525 1418 1034 2463 1602 1059 751 2715 2383 1718 2289 1694 2459 1668 2502 2083 1885 2623 2472 2227 772 2560 1324 2324 1415 2139 2466 994 1943 2755 1413 θe (°C) θm, e (°C) 0 0 2 0 5 5 0 0 2 0 2 5 5 5 5 0 2 2 5 0 3 5 5 5 2 2 0 5 0 5 2 0 5 3 5 3 5 0 3 0 5 5 2 2 10 0 15,2 14,7 13,7 16,5 13,4 13,1 17,1 15,7 15,7 14,8 13,6 18,5 13,7 13,9 13,3 14,9 16,6 18,2 12,8 14,6 16,6 18,0 12,1 12,8 16,1 13,2 15,0 12,2 15,2 13,4 13,4 14,5 12,6 12,5 12,1 18,1 12,7 17,0 12,7 16,3 13,6 13,3 18,4 14,0 11,9 14,2 (segue) © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 51 (seguito tabella 20.15) Provincia SR SS SV TA TE TN TO TP TR TS TV UD VA VB VC VE VI VR VT VV Comune Siracusa Sassari Savona Taranto Teramo Trento Torino Trapani Terni Trieste Treviso Udine Varese Verbania Vercelli Venezia Vicenza Verona Viterbo Vibo Valentia Alt. Zona 17 225 4 15 265 194 239 3 130 2 15 113 382 197 130 1 39 59 326 426 B C D C D E E B D D E E E E E E E D D D GG 799 1185 1481 1071 1834 2567 2617 810 1650 1929 2378 2323 2652 2426 2751 2345 2371 2068 1989 1586 θe (°C) θm, e (°C) 5 2 0 0 0 12 8 5 2 5 5 5 5 5 7 5 5 5 2 3 18,2 16,1 15,8 17,1 14,3 15,9 12,4 18,2 15,2 14,6 13,4 13,6 10,5 13,1 12,4 13,8 13,2 13,7 14,8 15,0 Fase 2. Identificazione delle zone riscaldate e di quelle non riscaldate, alle prime vengono assegnati i valori di temperatura interna di progetto (θint)(39) in funzione della tipologia di locale (24 °C per i bagni e 20 °C per soggiorni, camere da letto ecc.). Tali valori possono essere desunti sempre dall’appendice NA, dal DPR 412 e da regolamenti locali (tab. 20.16). Tab. 20.16 Temperature interne di progetto Tipo di locale dell’edificio Ufficio singolo Uffici a spazio aperto Sala conferenze Auditorium Bar - ristorante Aule scolastiche Scuola materna Asilo nido Supermercato Locali di abitazione Bagni Chiese Musei - gallerie (39) Temperatura interna di progetto (°C) 20 20 20 20 20 20 20 22 16 20 24 15 16 Si ipotizza che la temperatura operante e la temperatura dell’aria interna abbiano lo stesso valore. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 52 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Fase 3. In questa fase bisogna desumere i seguenti dati dall’edificio: Vi volume d’aria interno di ogni ambiente, espresso in m3 Ak area di ciascun elemento dell’edificio, espresso in m2 Uk trasmittanza termica di ciascun elemento dell’edificio, espressa in W/(m2 K) Ψ trasmittanza termica lineare di ciascun ponte termico lineare, espressa in W/(m K) L lunghezza di ciascun ponte termico lineare, espressa in metri. Il calcolo della trasmittanza termica (valore U) degli elementi dell’edificio deve essere eseguito facendo riferimento alle condizioni al contorno e alle caratteristiche dei materiali, definite e raccomandate nelle norme EN (tab. 20.17). Tab. 20.17 Parametri e riferimenti normativi per la determinazione del coefficiente U Simbolo e unità di misura Definizione del parametro Riferimento alla norma UNI corrispondente Rsi (m2 K W1) Resistenza termica superficiale interna UNI EN ISO 6946 W1) Resistenza termica superficiale esterna UNI EN ISO 6946 Rse (m2 K λ (W m1 K1) Conduttività termica (materiali omogenei): – determinazione dei valori dichiarati e di progetto (procedimento) UNI EN ISO 10456 – valori di progetto tabulati (valori cautelativi) UNI EN 12524 – tipi di terreno UNI EN ISO 13370 – posizione e condizioni di umidità locali norme nazionali (in funzione del Paese) R (m2 K W1) Resistenza termica di materiali (non) omogenei UNI EN ISO 6946 Ra (m2 K W1) Resistenza termica di strati d’aria o cavità: – strati d’aria non ventilati, leggermente ventilatiUNI EN ISO 6946 e ben ventilati UNI EN ISO 10077-1 – in finestre accoppiate e doppie U (W m2 K1) Trasmittanza termica: – metodo generale di calcolo – finestre, porte (valori calcolati e tabulati) – telai (metodo numerico) – vetrate ψ (Wm1K1) Trasmittanza termica lineare (ponti termici): – calcolo dettagliato (numerico, 3 dimensioni) UNI EN ISO 10211 – calcolo semplificato UNI EN ISO 14683 χ (W/K) Trasmittanza termica puntiforme (ponti termici, 3 dimensioni) UNI EN ISO 6946 UNI EN ISO 10077-1 UNI EN ISO 10077-2 UNI EN 673 UNI EN ISO 10211-1 Fase 4. Per la determinazione del coefficiente di dispersione termica per ventilazione, si utilizzano le seguenti quantità, come appropriate: © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 53 nmin tasso di ventilazione esterna minimo orario (h1) n50 tasso orario di ventilazione con una differenza di pressione di 50 Pa tra interno ed esterno (h1) Vinf portata d’aria per infiltrazione dovuta a mancanza di tenuta dell’involucro dell’edificio, tenendo conto del vento e dell’effetto camino (m3/s) VSu portata d’aria di rinnovo (m3/s) Vex portata d’aria di estrazione (m3/s) ηV rendimento del sistema di recupero del calore sull’aria di estrazione. La scelta delle dimensioni dell’edificio utilizzate deve essere chiaramente specificata. Quali che siano le dimensioni scelte, devono essere incluse le dispersioni attraverso l’intera area delle pareti esterne. Possono essere utilizzate le dimensioni interne, esterne o interne totali secondo la UNI EN ISO 13789, ma le dimensioni dell’edificio scelte devono essere chiaramente specificate e mantenute invariate per l’intera esecuzione del calcolo. Occorre notare che la UNI EN ISO 13789 non contempla l’approccio ambiente per ambiente. La dispersione termica totale di progetto, φ, è calcolata come segue: φ φT,i φV,i (W) (20.10) dove: φT,i dispersione termica di progetto per trasmissione per lo spazio riscaldato (W); φV,i dispersione termica di progetto per ventilazione per lo spazio riscaldato (W). La dispersione termica di progetto per trasmissione è calcolata come segue: φT,i (HT,ie HT,iue HT,ig HT,ij) (θint,i θe) (W) (20.11) HT,ie è il coefficiente di dispersione termica per trasmissione dallo spazio riscaldato i verso l’esterno (e) attraverso l’involucro dell’edificio (W/K); HT,iue Ak Uk ek ψi li ei k i (W/K) (20.12) dove: Ak area dell’elemento k dell’edificio, espressa in m2 ek, ei fattori di correzione per l’esposizione, che tengono conto di influssi climatici quali la diversa insolazione, l’assorbimento di umidità degli elementi dell’edificio, la velocità del vento e la temperatura, a condizione che tali influssi non siano già stati considerati nella determinazione dei valori di U (EN ISO 6949); tali valori sono contenuti nella tabella 20.18 Uk trasmittanza termica dell’elemento k dell’edificio espressa in W/(m2 K)(40) li lunghezza del ponte termico lineare i tra l’interno e l’esterno (m) ψ trasmittanza termica lineare del ponte termico(41) (40) La trasmittanza termica è calcolata per gli elementi opachi secondo la UNI EN ISO 6949, per gli elementi trasparenti secondo la UNI EN ISO 10077-1. (41) Per valutazione di massima usare la norma UNI EN ISO 14683, oppure per calcoli più rigorosi la UNI EN ISO 10211-2. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 54 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Tab. 20.18 Fattore di esposizione ek ed ei Fattore di esposizione ek ei N 1,20 NE 1,20 E 1,25 SE 1,10 S 1,00 SO 1,05 O 1,10 NO 1,15 HT,iue è il coefficiente di dispersione termica per trasmissione dallo spazio riscaldato (i) verso l’esterno (e) attraverso lo spazio non riscaldato (u), espresso in W/K. Tale parametro viene moltiplicato per un fattore di riduzione della temperatura che tiene conto della differenza tra la temperatura dello spazio non riscaldato e la temperatura esterna di progetto. HT,iue Ak Uk bu ψi li bu k i (W/K) (20.13) dove bu è il fattore di riduzione della temperatura(42) che tiene conto della differenza tra la temperatura dello spazio non riscaldato e la temperatura esterna di progetto. Tale fattore può essere determinato in tre modi differenti. Se si conosce la temperatura dello spazio non riscaldato θu nelle condizioni di progetto, se è specificata o calcolata, bu è dato da: θint θu bu ––––––––– θint,i θe (20.14) Hue bu ––––––––– Hiu Hue (20.15) Se non è nota θu allora: dove: Hiu coefficiente di dispersione termica dello spazio riscaldato i allo spazio non riscaldato u (W/K), considerando sia le dispersioni termiche per trasmissione sia quelle di ventilazione dello spazio stesso; Hue coefficiente di dispersione termica dello spazio non riscaldato u all’esterno e (W/K), considerando sia le dispersioni termiche per trasmissione (esterno e terreno) sia quelle di ventilazione dello spazio stesso (tra lo spazio non riscaldato e l’esterno). In alternativa si possono utilizzare i valori riportati nella tabella 20.19. (42) Il fattore di riduzione può essere determinato. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 55 Tab. 20.19 Fattore di riduzione bu per il calcolo delle dispersioni attraverso vani non riscaldati Tipo di vano bu Locali/numero di pareti del vano non riscaldato rivolte verso l’ambiente esterno: – con una parete esterna – senza serramenti esterni e con almeno due pareti esterne – con serramenti esterni e con almeno due pareti esterne (per esempio garage) – con tre pareti esterne (per esempio vani scala esterni) 0,4 0,5 0,6 0,8 Cantine: – senza finestre/serramenti esterni – con finestre/serramenti esterni 0,5 0,8 Sottotetti: – il tasso di ventilazione del sottotetto è elevato, (per esempio tetti ricoperti con tegole o altri materiali di copertura non a tenuta) senza rivestimento con feltro o assito – altri tetti non isolati – tetti isolati 1,0 0,9 0,7 Disimpegni interni (senza muri esterni; ricambio d’aria minore di 0,5 vol/h) 0 Disimpegni ventilati (aperture/volume 0,005 m /m ) 1,0 Solette sospese (soletta sopra vespaio) 0,8 2 3 HT,ig è il coefficiente di dispersione termica per trasmissione verso il terreno, in condizioni di regime permanente, dallo spazio riscaldato i verso il terreno(43) g (W/K): HT,ig fg1 fg2 冢 A k k 冣 Uequiv,k Gw (W/K) (20.16) dove: fg1 fattore di correzione che tiene conto dell’influenza della variazione annuale della temperatura esterna, pari a 1,45 fg2 fattore di riduzione della temperatura, che tiene conto della differenza tra la temperatura esterna media annuale e la temperatura esterna di progetto, dato da: θint,i θm,e fg2 ––––––––––– θint,i θe (20.17) Ak area dell’elemento dell’edificio k a contatto con il terreno (m2) Uequiv,k trasmittanza termica equivalente dell’elemento k dell’edificio, determinata in funzione della tipologia del pavimento (su terreno, interrato oppure su vespaio aerato) (W m2 K1) (43) La norma prevede un metodo semplificato per la determinazione del tasso di dispersione termica verso il terreno, rimanda alla norma UNI EN ISO 13370, “Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo” per il calcolo dettagliato. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 56 GW CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO fattore di correzione che tiene conto dell’influenza dell’acqua del sottosuolo. Se la distanza tra la falda freatica considerata e il livello del pavimento del seminterrato (soletta del pavimento) è minore di 1 m, si deve tenere conto di tale influenza. Il fattore può essere calcolato secondo la EN ISO 13370 e deve essere determinato su base nazionale. In assenza di valori nazionali si applicano i seguenti valori: – 1,00 se la distanza tra la falda freatica considerata e la soletta del pavimento è maggiore di 1 m; – 1,15 se la distanza tra la falda freatica considerata e la soletta del pavimento è minore di 1 m. HT,ij è il coefficiente di dispersione termica per trasmissione dallo spazio riscaldato i a uno spazio adiacente j riscaldato a una temperatura significativamente diversa, per esempio uno spazio riscaldato adiacente all’interno della porzione di edificio o uno spazio riscaldato di una porzione di edificio adiacente, espresso in W/K, ma non afferente allo stesso impianto termico: HT,ij fij Ak Uk k (W/K) (20.18) dove: fij fattore di riduzione della temperatura che tiene conto della differenza tra la temperatura dello spazio adiacente e la temperatura esterna di progetto, dato da: θint,i θspazio riscaldato fij –––––––––––––––––– θint,i θe (20.19) Ak area dell’elemento k dell’edificio (m2) Uk trasmittanza termica dell’elemento k dell’edificio in W/(m2K). In assenza di valori nazionali della temperatura degli spazi riscaldati adiacenti, si applicano i valori predefiniti riportati nella tabella 20.20. Tab. 20.20 Temperatura degli spazi riscaldati adiacenti Calore trasferito dallo spazio riscaldato i a: ambiente adiacente all’interno della stessa porzione di edificio θspazio adiacente °C θspazio adiacente deve essere specificato: – per esempio, per bagno, magazzino – per esempio, influenza del gradiente di temperatura verticale ambiente adiacente appartenente a un’altra porzione di edificio (per esempio, appartamento) (θint,i θint,J)/2 ambiente adiacente appartenente a un edificio separato (riscaldato o non riscaldato) θme intesa come la temperatura esterna media annuale Nota: i valori riportati nella tabella 20.20 possono comprendere informazioni sull’effetto dei gradienti di temperatura verticali. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 57 La dispersione termica di progetto per ventilazione φV,i per uno spazio riscaldato i è calcolata come segue: φV,i Vi ρ cp (θint,i θe) (W) (20.20) dove: HV,i coefficiente di dispersione termica di progetto per ventilazione (W/K) Vi portata d’aria dello spazio riscaldato i (m3/s) ρ densità dell’aria a θint,i (kg/m3) cp capacità termica specifica dell’aria a θint,i, in kJ/(kg K). θint,i temperatura interna di progetto dello spazio riscaldato i (K) θe temperatura esterna di progetto in gradi centigradi (K) Il procedimento di calcolo per la determinazione della relativa portata d’aria Vi dipende dal caso considerato, vale a dire con o senza sistema di ventilazione: – nel caso di sistemi privi di sistema di ventilazione meccanica la portata di ventilazione sarà uguale alla portata d’aria per infiltrazione dovuta alle caratteristiche di permeabilità dell’involucro e al contesto in cui si trova l’edificio; – nel caso invece di utilizzo di un sistema di ventilazione meccanica, la portata d’aria sarà data dalla sommatoria della portata d’aria per infiltrazione e della portata d’aria immessa ai fini della qualità dell’aria. L’aria di rinnovo non deve necessariamente avere le caratteristiche termiche dell’aria esterna, per esempio nei casi in cui: – viene immessa tramite l’utilizzo di sistemi di recupero di calore; – quando l’aria esterna è preriscaldata a livello centrale; – quando l’aria di rinnovo proviene da spazi adiacenti. In tutti questi casi si applica un fattore di riduzione che tiene conto della differenza tra la temperatura dell’aria di rinnovo e la temperatura esterna di progetto. Bisogna evidenziare che nel calcolo questo fattore va a ridurre la portata di aria immessa dall’impianto, tale riduzione serve solo per determinare la potenza termica necessaria per portare l’aria alle condizioni di progetto. La portata d’aria immessa ai fini della qualità dell’aria è pari al valore della portata immessa non corretta dal fattore di riduzione. Fase 5. Gli spazi riscaldati in modo intermittente richiedono una potenza di ripresa, per ottenere la temperatura interna di progetto richiesta, dopo il periodo di inattività dell’impianto, entro un tempo determinato. La potenza di ripresa dipende dai seguenti fattori: – capacità termica degli elementi dell’edificio; – tempo di ripresa del riscaldamento; – calo di temperatura durante il periodo di inattività; – caratteristiche del sistema di regolazione. La potenza di ripresa può non essere sempre necessaria, per esempio se: – il sistema di regolazione è in grado di eliminare il periodo di inattività nei giorni più freddi; – è possibile ridurre le dispersioni termiche (perdite per ventilazione) durante il periodo di inattività. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 58 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO La potenza di ripresa può essere determinata in modo dettagliato mediante procedimenti di calcolo dinamico. Nei casi seguenti è possibile utilizzare un metodo di calcolo semplificato, per determinare la potenza di ripresa richiesta per il generatore di calore e per i corpi scaldanti: – per edifici residenziali: il periodo di inattività(44) (notturna) non è maggiore di 8 h; la costruzione dell’edificio non è leggera (per esempio, struttura in legno); – per gli edifici non residenziali: il periodo di inattività non è maggiore di 48 h (interruzione di fine settimana); il periodo di occupazione durante i giorni lavorativi è maggiore di 8 h al giorno; la temperatura interna di progetto è compresa tra 20 °C e 22 °C. La potenza di ripresa richiesta per compensare gli effetti del riscaldamento intermittente φRH,i in uno spazio riscaldato i è calcolata come segue: φRH,i Ai fRH (W) (20.21) dove: Ai area del pavimento dello spazio riscaldato i (m2) fRH fattore di correzione dipendente dal tempo di riscaldamento successivo e dal calo della temperatura interna previsto durante il periodo di inattività, espresso in W/m2. Questo fattore di correzione è indicato all’interno dell’appendice nazionale della norma. Tali valori predefiniti non si applicano agli impianti di riscaldamento con accumulo. Fase 6. Il carico termico di progetto di una porzione entità di edificio o di un edificio, φHL, è calcolato come segue: φHL Σ φT,i Σ φV,i Σ φRH,i (W) (20.22) dove: Σ φT,i somma delle dispersioni termiche per trasmissione di tutti gli spazi riscaldati, escluso il calore scambiato all’interno della porzione entità di edificio o dell’edificio; Σ φV,i dispersioni termiche per ventilazione di tutti gli spazi riscaldati, escluso il calore scambiato all’interno della porzione entità di edificio o dell’edificio; Σ φRH,i somma delle potenze di ripresa di tutti gli spazi riscaldati, richieste per compensare gli effetti del riscaldamento intermittente. 20.7 REQUISITI E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI Il DPR 59 del 2 aprile 2009 al comma 5 dell’articolo 4 prescrive che gli impianti termici di nuova installazione devono essere dimensionati in modo da assicurare (44) Si ricorda che il regime intermittente è disciplinato dal DPR n. 412 e successivi aggiornamenti. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 59 un rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico ηg non inferiore al valore: ηg (75 3 log Pn) % (20.23) dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per i valori di Pn superiori di 1000 kW la formula precedente non si applica se la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 84%. Per potenza utile nominale [Pn] (cioè dichiarata e garantita dal costruttore in regime di funzionamento continuo) del generatore o del complesso dei generatori a servizio del singolo impianto termico; per potenze superiori a 350 kW la potenza utile deve essere ripartita su almeno due generatori. Per potenza utile si intende quella trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, pari, quindi, alla potenza termica al focolare diminuita delle perdite al camino e attraverso l’involucro del generatore. Per rendimento globale medio stagionale si intende il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile e il corrispondente fabbisogno di energia primaria durante la stagione di riscaldamento come mostrato dall’equazione 20.24 ed espressi entrambi in kWh. (Qh Qh,W) ηg –––––––––––– Qp,H (20.24) dove: Qh fabbisogno di energia termica utile, definita come la quantità di calore che deve essere fornita o sottratta a un ambiente climatizzato per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo; Qh,W fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria, definita come la quantità di calore che deve essere fornita per riscaldare una quantità di acqua alla temperatura desiderata; Qp,H,W fabbisogno complessivo di energia primaria per il riscaldamento e acqua calda sanitaria, definito come la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria sia per la climatizzazione invernale in condizioni climatiche e di uso standard dell’edificio sia per la richiesta annua di acqua calda per usi igienico-sanitari determinata sulla base dei fabbisogni di acqua calda. Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali: – rendimento di generazione ηgn – rendimento di regolazione ηrg – rendimento di distribuzione ηd – rendimento di emissione ηe ηg ηgn ηrg ηd ηe (20.25) Ciascuno dei sottosistemi che compongono il sistema ha un proprio rendimento. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria il valore di riferi© Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 60 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO mento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti. A livello nazionale, come specificato dal DPR 59, per quanto riguarda la determinazione sia dell’energia primaria sia dei rendimenti, bisogna riferirsi a quanto previsto dalla specifica tecnica UNI/TS 11300 parte 2. Tale specifica tecnica può essere utilizzata inoltre anche per i seguenti scopi: 1) valutare il rispetto di regolamenti espressi in termini di obiettivi energetici; 2) confrontare le prestazioni energetiche di varie alternative impiantistiche; 3) indicare un livello convenzionale di prestazione energetica in termini di consumo di energia primaria degli edifici esistenti; 4) valutare il risparmio di interventi sugli impianti; 5) valutare il risparmio di energia utilizzando energie rinnovabili o altri metodi di generazione; 6) prevedere le esigenze future di risorse energetiche su scala nazionale calcolando i fabbisogni di energia primaria di tipici edifici rappresentativi del parco edilizio. La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: – per il solo riscaldamento; – misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria; – per sola produzione acqua calda per usi igienico-sanitari. Le suddette applicazioni trovano riscontro in diversi tipi di valutazione energetica, come di seguito classificati. A) Valutazione di calcolo: prevede il calcolo del fabbisogno energetico e si differenzia in: A1) valutazione di progetto: il calcolo viene effettuato sulla base dei dati di progetto; per le modalità di occupazione e di utilizzo dell’edificio e dell’impianto si assumono valori convenzionali di riferimento; questa valutazione è eseguita in regime di funzionamento continuo; A2) valutazione standard: il calcolo viene effettuato sulla base dei dati relativi all’edificio e all’impianto reale, come costruito; per le modalità di occupazione e di utilizzo dell’edificio e dell’impianto si assumono valori convenzionali di riferimento; questa valutazione è eseguita in regime di funzionamento continuo; A3) valutazione in condizioni effettive di utilizzo: il calcolo viene effettuato sulla base dei dati relativi all’edificio e all’impianto reale, come costruito; per le modalità di occupazione e di utilizzo dell’edificio e dell’impianto si assumono valori effettivi di funzionamento (per esempio, in caso di diagnosi energetiche); questa valutazione è eseguita nelle condizioni effettive di intermittenza dell’impianto. B) Valutazione basata sul rilievo dei consumi con modalità standard. Ai fini di diagnosi energetica si può procedere con la valutazione A3) integrata con il suddetto rilievo dei consumi. Le condizioni affinché i dati di consumo rile© Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 61 vati possano essere correttamente utilizzati come valori di confronto sono: – la definizione di criteri unificati per attribuire i consumi al periodo di tempo prefissato; – modalità, anch’esse unificate, per convertire i consumi in portate volumetriche o di massa e quindi in equivalenti energetici. 20.7.1 Fabbisogno ideale per il riscaldamento (Qh). Tale fabbisogno è riferito al funzionamento continuo, cioè al mantenimento di una temperatura interna dell’edificio costante nel tempo. Il fabbisogno ideale di energia termica utile dell’edificio si calcola con i metodi della UNI EN ISO 13790 e della UNI/TS 11300 parte 1. 20.7.2 Fabbisogno effettivo per riscaldamento (Qhr). Tale fabbisogno, inteso come la quantità di energia termica utile che deve essere immessa negli ambienti riscaldati, deve tenere conto sia di fattori negativi quali: a) maggiori perdite verso l’esterno dovute a una distribuzione non uniforme di temperatura dell’aria all’interno degli ambienti riscaldati (stratificazione); b) maggiori perdite verso l’esterno dovute alla presenza di corpi scaldanti annegati nelle strutture; c) maggiori perdite dovute a una imperfetta regolazione dell’emissione del calore; d) eventuale mancato sfruttamento di apporti gratuiti conteggiati nel calcolo di Qh, che si traducono in maggiori temperature ambiente anziché riduzioni dell’emissione di calore; e) sbilanciamento dell’impianto; sia di fattori positivi, quali: a) trasformazione in calore dell’energia elettrica impiegata nelle unità terminali. Di conseguenza, l’energia termica utile effettiva Qhr ( Qd,out) la quale deve essere fornita dal sottosistema distribuzione, è: Qhr Qh Ql,rg Ql,e Qaux,e,lrh dove: Qh Ql,e Ql,rg Qaux,e,lrh (Wh) (20.26) è il fabbisogno ideale netto; sono le perdite totali di emissione; sono le perdite totali di regolazione; è l’energia termica recuperata dall’energia elettrica del sottosistema di emissione. Quando l’impianto prevede zone termiche(45) con terminali diversi e rispettivi sistemi di regolazione ambiente, il fabbisogno energetico utile effettivo dell’edificio risulta essere la somma di tutti i fabbisogni energetici utili delle singole zone termiche. (45) Si intende per zona termica la parte di ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo stesso impianto di riscaldamento, raffrescamento o ventilazione. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 62 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 20.7.3 Fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria (Qh,W). Tale fabbisogno, inteso come la quantità di energia termica richiesta per riscaldare una quantità di acqua alla temperatura desiderata, risulta essere pari a: Qh,W ρ c VW (θer θ0) G (Wh) i (20.27) dove: ρ è la massa volumica dell’acqua (kg/m3); c è il calore specifico dell’acqua pari a 1,162 (Wh/kg °C); VW è il volume dell’acqua richiesta durante il periodo di calcolo (m3/d); θer è la temperatura di erogazione [°C]; θ0 è la temperatura di ingresso dell’acqua fredda sanitaria [°C]; G è il numero dei giorni del periodo di calcolo [d]. I volumi di acqua calda sanitaria sono riferiti convenzionalmente ad una temperatura di erogazione di 40 °C e a una temperatura di ingresso di 15 °C. Il salto termico di riferimento ai fini del calcolo del fabbisogno di energia termica utile è, quindi, di 25 K. In caso siano disponibili i dati mensili di temperatura dell’acqua di alimentazione in relazione alla zona climatica e alla fonte di prelievo (acqua superficiale, acqua di pozzo ecc) in quanto messi a disposizione dall’ente erogatore o dall’Amministrazione Comunale, si devono usare tali dati. Il volume si determina come il prodotto tra il fabbisogno giornaliero specifico (a) espresso in L/d e il parametro che dipende dalla destinazione d’uso dell’edificio (Nu). Per destinazioni d’uso residenziali il valore di Nu risulta essere pari alla superficie utile (Su) dell’abitazione espressa in metri quadrati. Tab. 20.21 Valori di a per edifici residenziali espressi in (L/d m2) (tratti dalla UNI/TS 11300-2) Fabbisogni Calcolo in base al valore di Su per unità immobiliare [m2] 200 Valore medio riferito a Su 80 m2 Su-0,2356 1,3 1,6 52,3 131,22 Su-0,2356 37,7 46,7 19,09 47,9 Su-0,2356 13,8 17,05 50 a Fabbisogno equivalente di energia termica utile [Wh/d m2] Fabbisogno equivalente di energia termica utile [kWh/m2 anno] 1,8 51-200 4,514 Per tutte le altre destinazioni d’uso come specificato dal DPR 412, la determinazione dei fabbisogni di acqua calda sanitaria deve essere effettuata su base mensile tenendo conto del consumo giornaliero e del numero di giorni/mese di occupazione. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 63 Tab. 20.22 Valori per destinazioni diverse dal residenziale (tratti dalla UNI/TS 11300-2) Tipo di attività a Hotel senza lavanderia 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 40 L/d letto 50 L/d letto 60 L/d letto 70 L/d letto Hotel con lavanderia 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 50 L/d letto 60 L/d letto 70 L/d letto 80 L/d letto Nu Numero di letti e numero giorni mese Numero di letti e numero giorni mese Altre attività ricettive diverse dalle precedenti 28 L/d letto Numero di letti e numero giorni mese Attività ospedaliera day hospital 10 L/d letto Numero di letti Attività ospedaliera con pernottamento e lavanderia 90 L/d letto Numero di letti Scuole Scuole materne e asili nido – 15 L/d Attività sportive/palestre 100 L/d Uffici Negozi 0,2 Numero di bambini Per doccia installata L/m2 d – Ristoranti 10 L/d Numero di ospiti per numero di pasti Catering e self service 4 L/d Numero di ospiti per numero di pasti 20.7.4 Fabbisogno di energia primaria (Qp,H,W). I fabbisogni di energia degli impianti, sotto forma di diversi vettori energetici, vengono convertiti in fabbisogno complessivo di energia primaria. In un determinato intervallo di calcolo, il fabbisogno globale di energia primaria è dato da: Qp,H,W QH,c,i fp,i QW,c,j fp,j (QH,aux QW,aux QINT,aux Qel,exp) fp,ei (Wh) (20.28) dove: QH,c,i è il fabbisogno di energia per riscaldamento ottenuto da ciascun vettore energetico i (combustibili, energia elettrica ecc.); nel caso di combustibili è dato dalla quantità utilizzata per il potere calorifico inferiore, nel caso di energia elettrica dalla quantità utilizzata; fp,i è il fattore di conversione in energia primaria del vettore energetico i; QW,c,j è il fabbisogno di energia per acqua calda sanitaria ottenuto da ciascun vettore energetico j (combustibili, energia elettrica, ecc.); nel caso di combustibili © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 64 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO è dato dalla quantità utilizzata per il potere calorifico inferiore, nel caso di energia elettrica dalla quantità utilizzata; QH,aux è il fabbisogno di energia elettrica per gli ausiliari degli impianti di riscaldamento; QW,aux è il fabbisogno di energia elettrica per gli ausiliari degli impianti di produzione di acqua calda sanitaria; QINT,aux è il fabbisogno di energia elettrica per ausiliari di eventuali sistemi che utilizzano energie rinnovabili e di cogenerazione; Qel,exp è l’energia elettrica esportata dal sistema (da solare fotovoltaico, cogenerazione); fp,el è il fattore di conversione in energia primaria dell’energia ausiliaria elettrica. Per quanto riguarda i fattori di conversione diversi da quelli relativi a solare, biomasse e teleriscaldamento, sono indicati in una parte successiva in fase di elaborazione, in cui si demanda alla UNI/TS 11300 parte 4. Per i combustibili fossili tale valore risulta pari a 1, per l’energia elettrica tale valore è deliberato dall’AEEG in Tep/kWhel per anno in corso. Si assume come fattore di conversione da Tep/kWhel in kWh primaria/kWh elettrici pari a 11,86 103. È importante evidenziare che nel caso di impianti solo di riscaldamento o di sola acqua calda sanitaria si considerano solo i termini relativi al sistema considerato. 20.7.5 Rendimenti e perdite dei sottosistemi di riscaldamento. Il bilancio di un sottosistema viene definito come mostrato dalla figura 20.4. Fig. 20.4 Bilancio di un sottosistema di riscaldamento. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 65 Il rendimento di un sottosistema generico ηX,y può essere determinato come segue, a eccezione del sistema di generazione: QX,y,out ηX,y –––––––––––––––––– QX,y,in fp,el QX,y,aux (20.29) dove: QX,y,out è l’energia termica utile fornita in uscita dal sottosistema y per il servizio X (per esempio, per il sottosistema di distribuzione del riscaldamento Q H,d,out); QX,y,in è l’energia termica utile richiesta in ingresso dal sottosistema; fp,el è il fattore di conversione in energia primaria dell’energia ausiliaria elettrica; QX,y,aux è l’energia elettrica degli ausiliari del sottosistema y per il servizio X. Per il sistema di generazione utilizzante combustibili fossili: QX,y,out ηX,y –––––––––––––––––– QX,y,in fp,el QX,y,aux (20.30) dove QX,gn,in è l’energia termica fornita dal combustibile. 20.7.5 Sottosistema di emissione ηe. Il fabbisogno termico teorico in condizioni ideali viene soddisfatto con una quantità di energia termica, fornita dal terminale erogatore, leggermente superiore a causa della disuniformità di temperatura negli ambienti, per l’aumento delle dispersioni verso l’esterno provocato dallo stesso terminale La geometria del locale influenza in modo determinante le perdite del sottosistema di emissione, infatti le tabelle 20.23 e 20.24 forniscono i valori del rendimento di emissione sia quando l’altezza del locale è inferiore o compresa entro 4 metri, sia quando risulta superiore a 4 metri. Tab. 20.23 Rendimenti di emissione in locali di altezza inferiore a 4 metri (tratti dalla UNI/TS 11300-2) Tipo di terminale di erogazione Carico termico medio annuo [W/m3(a)] 4 4-10 0,95 0,96 0,96 0,94 0,94 0,99 0,98 0,97 0,97 0,94 0,95 0,95 0,93 0,92 0,98 0,96 0,95 0,95 10 ηe Radiatori su parete esterna isolata (*) Radiatori su parete interna Ventilconvettori (*) valori riferiti a tmedia acqua 45°C Termoconvettori Bocchette in sistemi ad aria calda (***) Pannelli isolati annegati a pavimento Pannelli annegati a pavimento (****) Pannelli annegati a soffitto Pannelli a parete 0,92 0,92 0,94 0,92 0,90 0,97 0,94 0,93 0,93 (segue) © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 66 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO (seguito tabella 20.23) (a) Il carico termico medio annuo, espresso in W/m3, è ottenuto dividendo il fabbisogno annuo di energia termica utile espresso in Wh, calcolato secondo la UNI EN ISO 13790, per il tempo convenzionale di esercizio dei terminali di emissione, espresso in ore, e per il volume lordo riscaldato del locale o della zona, espresso in metri cubi. (*) Il rendimento indicato è riferito a una temperatura di mandata dell’acqua di 85 °C. Per parete riflettente, si incrementa il rendimento di 0,01. In presenza di parete esterna non isolata (U 0,8 W/m2 K) si riduce il rendimento di 0,04. Per temperatura di mandata dell’acqua 65 °C si incrementa il rendimento di 0,03. (**) I consumi elettrici non sono considerati e devono essere calcolati separatamente. (***) Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento ad aria calda i valori si riferiscono a impianti con: – griglie di ripresa dell’aria posizionate a un’altezza non maggiore di 2,00 m rispetto al livello del pavimento; – bocchette o diffusori correttamente dimensionati in relazione alla portata e alle caratteristiche del locale; – corrette condizioni di funzionamento (generatore di taglia adeguata, corretto dimensionamento della portata di aspirazione; – buona tenuta all’aria dell’involucro e della copertura. (****) I dati forniti non tengono conto delle perdite di calore non recuperate dal pavimento verso il terreno; queste perdite devono essere calcolate separatamente e utilizzate per adeguare il valore del rendimento. Tab. 20.24 Rendimenti di emissione in locali di altezza inferiore a 4 metri (tratti dalla UNI/TS 11300-2) Carico termico (W/m3) Descrizione 4 10 4-10 Altezza del locale 6 Generatore d’aria calda singolo a basamento o pensile Aerotermi ad acqua Generatore d’aria calda singolo pensile a condensazione Strisce radianti ad acqua, a vapore, a fuoco diretto Riscaldatori ad infrarossi Pannelli a pavimento annegati (*) Pannelli a pavimento (isolati) 10 14 6 10 14 6 10 14 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91 0,96 0,95 0,94 0,94 0,93 0,92 0,92 0,91 0,90 0,98 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94 0,94 0,93 0,92 0,99 0,98 0,98 0,99 0,98 0,97 0,97 0,98 0,97 0,96 0,96 0,97 0,97 0,96 0,96 0,97 0,97 0,96 0,96 0,97 0,96 0,95 0,95 0,96 0,96 0,95 0,95 0,96 0,96 0,95 0,95 0,96 0,95 0,94 0,95 0,95 (*) I dati forniti non tengono conto delle perdite di calore non recuperate dal pavimento verso il terreno; queste perdite devono essere calcolate separatamente ed utilizzate per adeguare il valore del rendimento. Si deve considerare che per i locali di altezza superiore a 4 metri il rendimento di emissione non dipende solo dal carico termico annuale ma dalla tipologia e dalle © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 67 caratteristiche tecniche del componente, dalle modalità di installazione e dalle caratteristiche stesse dell’edifico. Infatti la tabella 20.25 fornisce le indicazioni per una corretta installazione. Tab. 20.25 Condizioni di corretta installazione (solo per locali con altezza superiore a 4 metri) (tratte dalla UNI/TS 11300-2) Tipologia di sistema Condizioni di corretta installazione Generatori aria calda – salto termico 30 °C in condizioni di progetto; – regolazione modulante o alta bassa fiamma, con ventilatore funzionante in continuo; – generatori pensili installati ad un’altezza non maggiore di 4 m; – per impianti canalizzati, bocchette di ripresa dell’aria in posizione non maggiore di 1 m rispetto al livello del pavimento; – buona tenuta all’aria dell’involucro e della copertura (in particolare) dello spazio riscaldato. Strisce radianti – apparecchi rispondenti alla UNI EN 14037; – buona tenuta all’aria dell’involucro e della copertura (in particolare) dello spazio riscaldato. Pannelli radianti – sistemi dimensionati e installati secondo la UNI EN 1264-3 UNI EN 1264-4. La perdita di energia termica del sistema di emissione viene determinata come indicato nell’equazione 20.31: 1 ηe Ql,e Qh –––––––– ηe (Wh) (20.31) I fabbisogni di energia elettrica del sistema di emissione sono definiti nella tabella 20.26 e sono da utilizzare in mancanza di dati da parte del costruttore. Tab. 20.26 Fabbisogni elettrici terminali di emissione (tratti dalla UNI/TS 11300-2) Categoria di terminali Tipologie Fabbisogni elettrici unitari Terminali privi di ventilatori con emissione del calore per convezione naturale ed irraggiamento Radiatori, convettori, strisce radianti, pannelli isolati dalle strutture ed annegati nelle strutture Nulli Terminali di erogazione per immissione di aria calda Bocchette e diffusori in genere Si considerano compresi nella distribuzione dell’aria Terminali di erogazione ad acqua con ventilatore a bordo (emissione prevalente per convezione forzata) Ventilconvettori, convettori Portata d’aria Pot. elettrica (*) W ventilati, apparecchi in m3/h genere con ventilatore 3 Fino a 200 m /h 40 ausiliario Da 200 a 400 m3/h 50 Da 400 a 600 m3/h 60 (segue) © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 68 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO (seguito tabella 20.26) Categoria di terminali Tipologie Generatori d’aria calda non canalizzati (**) Generatori pensili - Generatori a basamento - Roof top Fabbisogni elettrici unitari Portata d’aria m3/h Pot. elettrica (*) W 1500 2500 3000 4000 6000 8000 90 170 250 350 700 900 (*) Valori da utilizzare in mancanza di dati forniti dal fabbricante. Nel caso di generatori canalizzati il fabbisogno di energia elettrica del ventilatore deve essere compreso nella distribuzione. Tutti i consumi elettrici si considerano recuperati come energia termica utile all’interno dell’ambiente considerato, tale contributo è già incluso nei valori della tabella 20.26. (**) 20.7.6 Sottosistema di regolazione ηrg. Un sistema di regolazione che risponde male e/o in ritardo rispetto alle richieste genera oscillazioni della temperatura interna, con conseguente aumento della potenza dispersa rispetto a quella teorica definibile in base a una temperatura interna costante. La sola regolazione di centrale, per esempio con compensazione climatica, non è sufficiente per garantire un elevato rendimento di regolazione, in quanto non consente un soddisfacente recupero degli apporti gratuiti. I valori proposti all’interno della tabella 20.27 sono basati su una quota fissa di riferimento di perdita degli apporti gratuiti, che presuppone una regolazione in funzione del locale più sfavorito Tab. 20.27 Rendimenti di regolazione (tratti dalla UNI/TS 11300-2) Tipi di regolazione Caratteristiche Sistemi a bassa inerzia termica Sistemi ad elevata inerzia termica Radiatori, Pannelli integrati Pannelli annegati convettori nelle strutture nelle strutture ventilconvettori, edilizie e edilizie e non strisceradianti disaccoppiati disaccoppiati ed aria calda termicamente termicamente Solo Climatica (compensazione con sonda esterna) Solo ambiente con regolatore On off PI o PID P banda prop. 0,5 °C P banda prop. 1 °C P banda prop. 2 °C 1 - (0,6 ηu γ ) 0,98 - (0,6 ηu γ ) 0,94 - (0,6 ηu γ ) 0,94 0,99 0,98 0,97 0,95 0,92 0,97 0,96 0,95 0,93 0,88 0,93 0,92 0,91 0,89 (segue) © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 69 (seguito tabella 20.27) Tipi di regolazione Caratteristiche Sistemi a bassa inerzia termica Sistemi ad elevata inerzia termica Radiatori, Pannelli integrati Pannelli annegati convettori nelle strutture nelle strutture ventilconvettori, edilizie e edilizie e non strisceradianti disaccoppiati disaccoppiati ed aria calda termicamente termicamente Climatica ambiente con regolatore On off PI o PID P banda prop. 0,5 °C P banda prop. 1 °C P banda prop. 2 °C 0,97 0,995 0,99 0,98 0,97 0,95 0,99 0,98 0,97 0,96 0,93 0,97 0,96 0,95 0,94 Solo zona con regolatore On off PI o PID P banda prop. 0,5 °C P banda prop. 1 °C P banda prop. 2 °C 0,93 0,995 0,99 0,98 0,94 0,91 0,99 0,98 0,97 0,92 0,87 0,97 0,96 0,95 0,88 Climatica zona con regolatore On off PI o PID P banda prop. 0,5 °C P banda prop. 1 °C P banda prop. 2 °C 0,96 0,995 0,98 0,97 0,96 0,94 0,98 0,97 0,96 0,95 0,92 0,96 0,95 0,94 0,93 γ rapporto apporti/perdite. ηu fattore di utilizzo degli apporti definito nella UNI/TS 11300-1. Non vi sono consumi elettrici per tale sottosistema. 20.7.6 Sottosistema di distribuzione ηd. Tiene conto delle perdite di energia termica della rete di distribuzione verso l’esterno e, quindi, non utilizzabile dagli ambienti. La determinazione di questo rendimento non è semplice, in quanto bisogna conoscere lo sviluppo della rete, le caratteristiche della relativa coibentazione, la natura (tipologia di zone riscaldate o non) e le temperature dei locali attraversati dalla rete, la temperatura del fluido termovettore convogliato ecc. La UNI/TS 11300 parte 2 prevede tre approcci per la determinazione delle perdite: – mediante il ricorso a dati precalcolati ricavati da prospetti in base alle principali caratteristiche del sottosistema (fare riferimento al prospetto 21 della specifica tecnica); – mediante il metodo semplificato descritto all’interno dell’appendice A della specifica tecnica); – mediante metodi analitici decritti dalle norme pertinenti (per esempio le UNI EN 15316). Nel caso di valutazioni energetiche di progetto deve essere effettuato il calcolo delle perdite di distribuzione utilizzando il secondo e terzo metodo sopra descritto. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 70 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Qualora si utilizzasse il primo metodo il valore delle perdite di distribuzione è descritto dall’equazione 20.32: 1 ηd Ql,d Qhr –––––––– ηd (Wh) (20.32) Il fabbisogno di energia elettrica per la distribuzione del fluido termovettore QPO,d mediante l’utilizzo di elettropompe è dato dall’equazione 20.33: QPO,d 103 tPO Fv WPO,d (Wh) (20.33) dove: WPO,d è la potenza elettrica della pompa nelle condizioni di progetto (W); tPO è il tempo convenzionale di attivazione della pompa e varia a seconda che la pompa abbia un regime di funzionamento continuo o legato al fattore di carico; Fv è un fattore che tiene conto della variazione di velocità della pompa; se questa ha velocità costante è pari a 1, se invece ha velocità variabile (inverter) è pari a 0,6; Tale calcolo deve essere effettuato per ciascuna pompa presente nella rete ed è necessario sommare i fabbisogni elettrici risultanti. Non vengono considerate ai fini del consumo le pompe di riserva, non attive ma presenti nel circuito. Si considera solo una quota pari all’85% di QPO,d come energia termica recuperata all’interno del fluido termovettore. Nel caso in cui non si disponesse della potenza elettrica della pompa di circolazione, la specifica tecnica fornisce una metodologia alternativa, mostrata dall’equazione 20.34: (ρ V Hidr) ––––––––––– 367,2 (Wh) (20.34) WPO,d ––––––––––– ηPO dove ρ V Hidr ηPO massa volumica del fluido (kg/dm3) assunta pari a 1; portata di acqua (dm3/h); prevalenza richiesta (m); della pompa: valori di default di tale rendimento possono essere tratti dal prospetto 27 della specifica tecnica e variano in funzione della potenza idraulica della pompa. 20.7.7 Sottosistema di accumulo. Nel caso in cui l’impianto di riscaldamento sia dotato di serbatoio di accumulo, le perdite di tale sottosistema vengono determinate come mostrato nell’equazione 20.35: Ss Ql,Ws ––– (θs θa) ts λs ds © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. (Wh) (20.35) CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO dove: Ss ds λs ts θs θa 71 superficie esterna dell’accumulo (m2); spessore dello strato isolante (m); conduttività dello strato isolante (W/m K); durata del periodo considerato (h); temperatura media nell’accumulo (°C); temperatura ambiente del locale di installazione dell’accumulo (°C). Qualora sia disponibile il valore della dispersione termica dell’apparecchio Kboll (W/K) dichiarato dal costruttore, le perdite sono calcolate con l’equazione 20.36: Ql,W,s kboll (θs θa) ts (Wh) (20.36) Nel caso di apparecchi elettrici, il valore delle perdite nominali (statiche) è dichiarato dal costruttore secondo la CEI EN 60379. 20.7.8 Sottosistema di generazione ηgn. Il sottosistema di generazione può essere deputato a fornire energia non solo per il riscaldamento degli ambienti ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria. In tal caso il fabbisogno totale di energia (Qp,H,W) sarà comprensivo dei due contributi: il primo per il riscaldamento (Qp,H) e il secondo per la produzione di acqua calda sanitaria (Qp,W), come mostrato dall’equazione 20.37: Qp,H,W Qp,H Qp,W (Wh) (20.37) Le perdite di generazione dipendono non solo dalle caratteristiche del generatore di calore, ma sono fortemente influenzate anche dalle modalità di inserimento del generatore nell’impianto e, in particolare, dal suo dimensionamento rispetto al fabbisogno dell’edificio, dalle modalità di installazione e dalla temperatura dell’acqua (media e/o di ritorno al generatore) nelle condizioni di esercizio (medie mensili). La specifica tecnica prevede la determinazione del rendimento di generazione mediamente due metodologie: – mediante l’utilizzo di prospetti contenenti valori precalcolati per le tipologie più comuni di generatori di calore in base al dimensionamento e alle condizioni d’installazione (si rimanda al prospetto 23 della UNI/TS11300-2); – mediante metodi di calcolo analitici. Il metodo semplificato utilizzante valori precalcolati dei prospetti di cui si rimanda alla specifica tecnica UNI/TS11300-2, evidenzia le forti variazioni di rendimento determinate dal dimensionamento del generatore e dalle condizioni d’installazione e di esercizio indicate nei prospetti. Il discostamento dalle condizioni di utilizzo dei prospetti prevede l’utilizzo del metodo analitico per la determinazione del rendimento di generazione. (tale metodologia è presente all’interno dell’appendice B della specifica tecnica che riporta due metodologie per la determinazione del rendimento di generazione, la prima basata © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 72 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO sui rendimenti dichiarati ai sensi della Direttiva 92/42/CEE, la seconda invece sull’utilizzo di una metodologia analitica. L’utilizzo dell’equazione 20.38 per la determinazione delle perdite di generazione, impone l’utilizzo dei valori precalcolati contenuti all’interno del prospetto 23 della specifica tecnica (calcolati con il metodo analitico, assumendo valori medi dei parametri d’ingresso, per quanto attiene sia la potenza termica nominale e le caratteristiche dei generatori, sia le condizioni d’installazione). Tali valori andranno corretti con determinati fattori che tengono conto del rapporto tra la potenza del generatore installato e la potenza di progetto richiesta, la tipologia di installazione se interna o esterna, l’altezza del camino per l’evacuazione dei prodotti della combustione, la temperatura media di caldaia maggiore di 65 °C in condizioni di progetto, la tipologia di generatore, la presenza di sistemi di chiusura dell’aria comburente e la temperatura di ritorno in caldaia nel mese più freddo. Risulta inoltre necessario all’interno della relazione di calcolo indicare la metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione del rendimento di generazione. 1 ηgn Ql,gn (Qhr Ql,d) –––––––– ηgn (Wh) (20.38) Per quanto concerne le potenze elettriche dei generatori di calore si rimanda ai valori dichiarati dai costruttori o, ai fini del calcolo del rendimento di generazione, si dovranno calcolare con i dati di default contenuti nell’appendice B.2.8 della UNI/TS11300-2. 20.7.9 Fabbisogno di energia elettrica dei sottosistemi impiantistici. Il fabbisogno di energia elettrica di un impianto di riscaldamento è espresso da: QH,aux Qaux,e Q aux,d Q aux,gn dove: QH,aux Qaux,e Qaux,d Qaux,gn (Wh/periodo considerato) (20.39) fabbisogno totale di energia elettrica degli ausiliari; fabbisogno totale di energia elettrica degli ausiliari del sottosistema di emissione; fabbisogno totale di energia elettrica degli ausiliari del sottosistema di distribuzione; fabbisogno totale di energia elettrica degli ausiliari del sottosistema di produzione. Il fabbisogno è espresso in Wh per stagione di riscaldamento (per mese, per anno) per un determinato edificio. Il fabbisogno può essere espresso come: – energia elettrica; – corrispondente energia primaria determinata con il relativo fattore di conversione. (i) Il fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari può essere determinato: in sede di progettazione dell’impianto; in tal caso il fabbisogno QH,aux viene calcolato in base ai dati di progetto dell’impianto, ai dati dei componenti e alle modalità di regolazione, gestione ed esercizio previste; © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 73 (ii) con misure sull’impianto una volta effettuati il bilanciamento e la regolazione dell’impianto; (ii) con metodi di calcolo basati su parametri di riferimento, utilizzabili su impianti esistenti. 20.8 FABBISOGNO GLOBALE DI ENERGIA ED ENERGIA PRIMARIA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI Di tutto il pacchetto normativo (circa 40 norme) preparato dal CEN a seguito del mandato 343 “Energy Performace of Buildings Directive” della Comunità Europea in attuazione della Direttiva 2002/91/CE, conosciuto come EPBD, la norma EN ISO 13790(46) è una delle più importanti per l’espletamento della procedura di certificazione energetica, in quanto permette la determinazione del fabbisogno di energia richiesto per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici siano essi residenziali sia non. Viene descritta nel paragrafo 20.8.1 l’ultima versione pubblicata dall’UNI, dal titolo “Prestazione termica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento”, successivamente nel paragrafo 20.8.2 sono descritte le caratteristiche principali del recepimento italiano della UNI EN ISO 13790 con la specifica tecnica UNI/TS 11300 parte 1, intitolata “Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale”. 20.8.1 UNI EN ISO 13790-2008. La revisione della UNI EN ISO 13790(47) ha portato notevoli modifiche rispetto alla versione precedente, in particolare nei seguenti punti: – nell’intero documento i riferimenti e le equazioni che erano stati stabiliti per la modalità di riscaldamento sono stati variati e ampliati per estenderli anche al processo di raffrescamento; – nell’intero documento tutti i testi che valevano solo per calcoli di tipo mensile o stagionale sono stati modificati per permettere anche un calcolo di tipo orario oltre che mensile e stagionale; – la struttura del documento è stata adattata per uniformare l’uso comune delle procedure, le condizioni e i dati di input indipendentemente dal metodo di calcolo adottato; – è stato aggiunto un metodo di calcolo mensile e stagionale per il raffrescamento simile a quello della UNI EN ISO 13790 del 2005 per il riscaldamento. La figura 20.5 è interessante in quanto mostra, seppur a livello macroscopico, la procedura di calcolo utilizzata dalla norma e i collegamenti ai vari livelli con gli altri standard. (46) “Energy Performance of Buildings – Calculation of Energy use for space heating and cooling”. (47) L’entrata in vigore il 5 giugno 2008 della UNI EN ISO 13790 ha abrogato e sostituito la UNI EN 82; maggiori informazioni sono disponibili nel sito UNI. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 74 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO Fig. 20.5 Diagramma di flusso delle procedure di calcolo e collegamenti con gli altri standard. Di seguito vengono elencati i dati in ingresso necessari e i risultati forniti dalla norma. I principali dati in ingresso sono: – caratteristiche di trasmissione e ventilazione; – fonti di calore interne e caratteristiche di soleggiamento; – dati climatici; © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 75 – descrizione dei parametri geometrici dell’edificio, dei suoi componenti, del sistema e del loro utilizzo; – parametri di comfort (temperatura di set-point, tassi di ventilazione); – parametri riferiti ai sistemi di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione: - divisione dell’edifico in diverse zone (differenti sistemi possono richiedere differenti zone); - energie perse o dissipate, recuperabili o recuperate nell’edificio (apporti gratuiti interni, recupero di calore dalla ventilazione); - portate d’aria e temperatura dell’aria immessa dal sistema di ventilazione all’interno degli ambienti (se preriscaldata o preraffrescata a livello centrale); - controlli e manutenzione. I principali output sono: – fabbisogni di energia annuali e mensili per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti; – impieghi di energia annuali e mensili per il riscaldamento e raffrescamento degli spazi; – durata dei periodi di riscaldamento e raffrescamento, riguardanti l’utilizzo dell’energia e dell’energia ausiliaria dipendente dalla tipologia di impianti presenti all’interno dell’edificio. Gli output addizionali sono: – valori mensili del fabbisogno di energia e del suo utilizzo; – valori mensili dei principali componenti del bilancio energetico del sistema edificio-impianto (ad esempio ventilazione, trasmissione, apporti gratuiti interni, apporti solari); – contributo degli apporti solari passivi; – perdite dell’impianto (dovute all’impianto di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione), recuperate all’interno dell’edifico. Procedura di calcolo. La struttura principale della metodologia di calcolo é riportata di seguito. 1. Scelta della metodologia di calcolo. 2. Definizione delle condizioni al contorno degli spazi condizionati e non. 3. Se richiesto, definizione delle condizioni al contorno delle varie zone termiche presenti. 4. Definizione delle condizioni interne dei locali e dei dati climatici esterni. 5. Calcolo del periodo di riferimento e delle zone dell’edificio, con successiva determinazione dell’energia richiesta per il riscaldamento e raffrescamento. 6. Aggregazione dei risultati ottenuti per i diversi timestep e le differenti zone servite dallo stesso impianto, calcolo dell’energia utilizzata per riscaldare e raffrescare, tenendo conto del calore dissipato dal sistema di riscaldamento e condizionamento. Aggregazione dei risultati per differenti zone dell’edificio asservite da diversi impianti. 7. Determinazione del periodo di riscaldamento e raffrescamento. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 76 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 8. Può essere deciso a livello nazionale, in funzione del tipo di applicazione e del tipo di edificio, di esigere che il calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento venga eseguito in più fasi, per esempio per tener conto delle interazioni tra l’edificio e il sistema o tra le zone adiacenti. Non si analizzerà tutta la procedura di calcolo, per la quale si rimanda a una lettura completa della norma, verranno invece evidenziate le caratteristiche salienti del metodo semplificato. La norma propone al progettista la scelta tra due metodologie principali di calcolo: – un metodo semplificato che basa il bilancio termico del sistema edificio-impianto su un calcolo di tipo mensile oppure stagionale che permette di tenere in conto gli effetti dinamici grazie al fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti; – un metodo dinamico che basa il bilancio termico del sistema edificio-impianto su un calcolo orario, tenendo conto del calore rilasciato e assorbito dalla massa dell’edificio. La coerenza dei risultati dei sopraccitati metodi è garantita da descrizioni e procedure comuni, dalle condizioni al contorno e dai dati in ingresso. Il metodo semplificato in realtà prevede altri tre metodi, differenti in funzione dell’impostazione del calcolo e se su base mensile o stagionale oppure su base oraria. Occorre fare attenzione al fatto che la metodologia mensile fornisce risultati coerenti su base annua, ma i risultati dei singoli mesi a cavallo dell’inizio o della fine del periodo di riscaldamento o di raffrescamento possono a volte contenere errori. Le procedure di calcolo suggerite dalla norma in discussione sono riferite esclusivamente al riscaldamento e raffrescamento sensibile. L’energia utilizzata per la umidificazione/deumidificazione deve essere determinata tramite l’utilizzo delle norme EN 15243 e EN 15241. Nella norma EN ISO 13790 è previsto che nello stesso edificio vi possano essere più zone con temperature interne diverse, di conseguenza per ciascuna zona verrà calcolato il fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento. È possibile utilizzare un’unica zona termica se vengono rispettate le seguenti prescrizioni: – la differenza di set point della temperatura di riscaldamento tra i vari ambienti non deve essere superiore a 4 K; – gli ambienti considerati devono essere o tutti o nessuno meccanicamente raffrescati e la differenza di temperatura di set point tra i vari ambienti deve essere inferiore a 4 K; – quando esiste un sistema di ventilazione con le caratteristiche specificate dalla normativa vigente (si veda figura 20.5) o quando almeno l’80% della superficie climatizzata è servita dallo stesso impianto di ventilazione (la regola dell’80% è stata introdotta per agevolare le situazioni in cui sono presenti piccoli ambienti che sono serviti da differenti sistemi di ventilazione); – il carico di ventilazione degli ambienti serviti, espresso in metri cubi per unità di superficie e per unità di tempo, non differisce di più di un fattore 4 entro l’80% della superficie del pavimento oppure le porte tra le zone devono essere considerate sempre aperte. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 77 Se una o più di queste prescrizioni non sono rispettate allora l’edificio deve essere suddiviso in diverse zone termiche. Per ogni zona dell’edificio e per ogni fase di calcolo (mensile o stagionale) l’energia richiesta per riscaldare l’edificio, in regime continuo, è pari a: QHnd,cont QH,ht ηH,gn QH,hg (MJ) (20.40) dove: QHnd,cont energia necessaria per mantenere le condizioni di comfort all’interno degli ambienti in regime continuo (MJ) QH,ht calore totale trasferito per il riscaldamento, determinato dalla somma del calore ceduto per trasmissione (Qtr) e del calore ceduto per ventilazione (Qve) QH,hg apporti gratuiti totali, determinati dalla somma degli apporti gratuiti interni (Qint) e degli apporti solari (Qsol) (MJ); ηH,gn fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti, adimensionale L’energia richiesta per il raffrescamento, anch’essa espressa in MJ, è pari a: QC,nd,cont QC,hg ηC,ls QC,ht (MJ) (20.41) Le procedure per la determinazione del fabbisogno di calore, sia per il riscaldamento, sia per il raffrescamento, risultano essere simili, di conseguenza viene qui presentato un solo metodo. Si ricorda che in regime estivo, il calore latente non viene considerato nella procedura di calcolo. Il calore ceduto per trasmissione Qtr è composto dalla sommatoria dei coefficienti di trasmissione del calore attraverso le pareti (HD), attraverso il terreno (Hg), verso ambienti non riscaldati (HU) e verso ambienti riscaldati adiacenti, ma appartenenti allo stesso impianto termico. Il tutto moltiplicato per la differenza tra la temperatura di set-point per il riscaldamento (θint.set,H) e la temperatura esterna (θe) e per il periodo t di riscaldamento, come mostrato nell’equazione (20.42): Qtr (HD Hg HU HA) (θint,set,H θe) t (MJ) (20.42) Il calore ceduto per ventilazione è dato da: Qve ρa ca (Σk bve,k qve,k,m,n) (MJ) (20.43) ρa ca caratteristica fisica dell’aria pari a 1200 J/(m3 K) qve,k,mn portata d’aria media (m3 s) bve,k fattore di correzione della temperatura dell’aria, risulta essere diverso da uno quando la temperatura dell’aria immessa non è uguale alla temperatura dell’aria esterna ed è dovuto a un trattamento termico o a un recupero di calore che l’aria in ingresso subisce. La revisione della UNI EN ISO 13790, per quanto riguarda le portate d’aria minime in assenza di impianto, ha tolto il riferimento a 0,3 h1 presente nella versione del 2005, ma rimanda alla norma EN 15251 inerente alla qualità dell’aria. L’adozione di tale norma porta a ottenere un numero di ricambi orari superiore o uguale a 0,5 h1 in assenza di impianto. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 78 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO I guadagni termici, cioè gli apporti di calore (Qint), sono il parametro con cui si indica qualsiasi quantità di calore generato da fonti interne nello spazio riscaldato eccetto che dall’impianto di riscaldamento, quindi il calore metabolico prodotto dagli occupanti o quello derivante dall’impiego di apparecchiature, per esempio le lampade. Per gli scopi della norma sono utilizzabili valori medi sia mensili sia stagionali; in questi casi l’equazione di riferimento è la seguente: Qint dove: φint,mn,k φint,mn,u,I btr,I t 冦 φ 冧 t 冦 (1 b int,mn,k k I tr,I) 冧 φint,mn,u,I t (MJ) (20.44) potenza media degli apporti interni nello spazio riscaldato potenza media degli apporti interni negli spazi non riscaldati contigui fattore di riduzione definito dalla EN ISO 13789 durata del periodo di riscaldamento j L’altro contributo di apporti gratuiti è dovuto agli apporti solari (Qsol), che dipendono dall’orientamento dell’edificio, dalle superfici di raccolta, dalla presenza di ombreggiature permanenti, dall’insolazione normalmente disponibile nella località interessata, dal fattore di trasmissione solare delle superfici trasparenti e dalle caratteristiche di assorbimento delle superfici soleggiate. Queste ultime sono generalmente i pavimenti, le pareti interne di spazi soleggiati e le pareti poste dietro coperture trasparenti o isolanti trasparenti. Il metodo di calcolo proposto è riassunto nell’equazione 20.45, in cui il primo termine riguarda lo spazio riscaldato, mentre il secondo riguarda gli spazi non riscaldati ad esso contigui: Qsol 冦 φ k 冧 t 冦 (1 b sol,mn,k I tr,I) 冧 φsol,mn,u,I t (MJ) (20.45) In ogni termine della prima sommatoria si tiene conto della potenza entrante dovuta al sole, mentre nella seconda si tiene conto della potenza solare entrante negli spazi adiacenti non condizionati. La norma precisa anche un metodo di calcolo per la valutazione della superficie di raccolta efficace per valutare il fattore di trasmissione solare delle superfici trasparenti e dei coefficienti di correzione per ombreggiatura, dovuti a tendaggi o a elementi speciali. Fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti Le dispersioni termiche e gli apporti termici sono calcolati per ciascun periodo di calcolo e per ognuno di essi il fabbisogno di energia termica dello spazio riscaldato è dato dall’equazione (20.39). Quando la temperatura media esterna è più alta della temperatura di progetto si pongono Qtr e η pari a 0. È particolarmente importante la trattazione di η, fattore di riduzione degli apporti gratuiti, che è stato introdotto nel bilancio energetico complessivo per tenere conto del comportamento dinamico dell’edificio. Per comprendere il significato di η è necessario considerare altri due fattori, ossia © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 79 γ, rapporto tra apporti gratuiti e dispersioni, e τ, costante di tempo che caratterizza l’inerzia termica interna dello spazio riscaldato. Essi sono così definiti: Qg γ –––– Qtr e C τ –––– H (20.46) dove C è la capacità termica interna dell’edificio. La norma fornisce un metodo di calcolo per valutare C, sostanzialmente come somma delle capacità termiche dei singoli elementi dell’edificio, con alcune limitazioni, per tener conto del fatto che non tutta la massa dell’edificio partecipa ai fenomeni di accumulo di energia termica che si manifestano nell’utilizzo corrente dell’edificio stesso. H è definito come il coefficiente di dispersione termica dell’edificio. Ai fini del calcolo è di particolare importanza il fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti, calcolato come segue: 1 γ aH se γ ≠ 1 allora η ––––––––––– 1 γ aH1 aH se γ 1 allora η –––––––– aH 1 2] (20.47) 1 se γ 0 allora η ––– γ In particolare a è un parametro numerico che dipende dalla costante di tempo. Appendici La norma è corredata da una serie di undici appendici di cui si riportano brevemente i contenuti. Le prime sei, sino alla lettera F, sono di tipo normativo, mentre le successive sono di tipo informativo. Appendice A: fornisce un elenco di normative di riferimento. Appendice B: riguarda un metodo di calcolo per edifici multizonali, di tipo mensile, considera anche gli scambi termici tra zone a temperature diverse. Appendice C: fornisce una metodologia di calcolo per il metodo orario semplificato. Appendice D: suggerisce una metodologia di calcolo alternativa per quanto riguarda il calcolo mensile in regime estivo. Appendice E: le indicazioni contenute in questa appendice si applicano alle pareti progettate per catturare l’energia solare e denominate pareti solari ventilate esterne o interne. Appendice F: presenta dati climatici. Appendice G: metodo semplificato e dati di input standard. Appendice H: stabilisce l’accuratezza del metodo. Appendice I: presenta spiegazione e derivazione del fattore di utilizzazione mensili e stagionali. Appendice J: contiene esempio di calcolo del metodo orario semplificato e del metodo mensile. Appendice K: fornisce diagrammi di flusso e procedure di calcolo. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 80 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 20.8.2 UNI/TS 11300 parte 1. Come menzionato nei paragrafi precedenti, il DPR 59 all’articolo 3 comma 1 definisce che per quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 lettere a) e b), del decreto legislativo per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, si devono adottare le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della Direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. Come visto nel paragrafo 20.8.1 la UNI EN ISO 13790 2008 presenta una serie di metodi di calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento ambiente di un edificio e dell’influenza delle perdite degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, del recupero termico e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. Il campo di applicazione della UNI/TS 11300 parte 1, di seguito semplicemente specifica tecnica, prevede le seguenti applicazioni: 1) valutare il rispetto di regolamenti espressi in termini di obiettivi energetici; 2) confrontare le prestazioni energetiche di varie alternative progettuali per un edificio in progetto; 3) indicare un livello convenzionale di prestazione energetica degli edifici esistenti; 4) stimare l’effetto di possibili misure di risparmio energetico su un edificio esistente, calcolando il fabbisogno di energia con e senza ciascuna misura; 5) prevedere le esigenze future di risorse energetiche su scala nazionale o internazionale, calcolando i fabbisogni di energia di tipici edifici rappresentativi del parco edilizio. La specifica tecnica definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790 2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento (QH,nd) e per il raffrescamento (QC,nd). Inoltre è rivolta a tutte le modalità di valutazione previste nella tabella 20.28. Tab. 20.28 Campo di applicazione della specifica tecnica (estratta dalla UNI/TS 11300-1) Tipo di valutazione Uso Dati di ingresso Clima Edificio Scopo della valutazione di Progetto (Design rating) Standard Standard Progetto Permesso di costruire Certificazione o Qualificazione energetica del progetto Standard (Asset rating) Standard Standard Reale Certificazione o Qualificazione energetica Adattata all’utenza (Tailored rating) In funzione dello scopo Reale Ottimizzazione, Validazione, Diagnosi e programmazione di interventi di riqualificazione La determinazione dei fabbisogni di energia latente non rientra nello scopo della UNI EN ISO 13790, ma viene presa in considerazione dalle norme che forniscono metodi per determinare l’efficienza dei sistemi di climatizzazione (UNI EN 15316, UNI EN 15241, UNI EN 15243). © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 81 L’edificio può avere diverse zone termiche a differenti temperature di regolazione e può avere un riscaldamento intermittente. I possibili intervalli di calcolo sono diversi: l’anno, il mese, l’ora. Per dati di ingresso e per particolareggiati procedimenti di calcolo non forniti dalla UNI EN ISO 13790, il progettista può fare riferimento ad altre norme internazionali o nazionali. In particolare questo vale per il calcolo dell’efficienza o delle perdite di calore degli impianti di riscaldamento. Come visto in precedenza, la UNI EN ISO 13790 prevede la possibilità di eseguire il calcolo dei fabbisogni di energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento dell’edificio mediante metodi dettagliati di simulazione, che consentono di tenere adeguatamente conto dei fenomeni dinamici. L’utilizzo di tali metodi, opportunamente validati in conformità alla UNI EN 15265, è da ritenersi sempre possibile, e in alcuni casi preferibile, in alternativa al metodo mensile a cui la specifica tecnica si riferisce, una volta che sono disponibili dati climatici orari della località considerata. Dati di ingresso necessari per la determinazione del fabbisogno di energia a) Dati relativi alle caratteristiche tipologiche dell’edificio I dati di ingresso relativi alle caratteristiche tipologiche dell’edificio comprendono: – il volume lordo dell’ambiente climatizzato (Vl); – il volume interno (o netto) dell’ambiente climatizzato (V); – la superficie utile (o netta calpestabile) dell’ambiente climatizzato (Af ); – le superfici di tutti i componenti dell’involucro e della struttura edilizia (A); – le tipologie e le dimensioni dei ponti termici (l)(48); – gli orientamenti di tutti i componenti dell’involucro edilizio; – le caratteristiche geometriche di tutti elementi esterni (altri edifici, aggetti ecc.) che ombreggiano i componenti trasparenti dell’involucro edilizio. b) Dati relativi alle caratteristiche termiche e costruttive dell’edificio I dati relativi alle caratteristiche termiche e costruttive dell’edificio comprendono: – le trasmittanze termiche dei componenti dell’involucro edilizio (U)(48); – le capacità termiche areiche dei componenti della struttura dell’edificio (κ); – le trasmittanze di energia solare totale dei componenti trasparenti dell’involucro edilizio (g); – i fattori di assorbimento solare delle facce esterne dei componenti opachi dell’involucro edilizio (αsol,c); – le emissività delle facce esterne dei componenti dell’involucro edilizio (ε); – i fattori di riduzione della trasmittanza di energia solare totale dei componenti trasparenti dell’involucro edilizio in presenza di schermature mobili (Fsh); – i fattori di riduzione dovuti al telaio dei componenti trasparenti dell’involucro edilizio (1 FF); – i coefficienti di trasmissione lineare dei ponti termici (ψ). (48) Per le finestre dotate di chiusure oscuranti, occorre conoscere i valori della trasmittanza termica nelle due configurazioni: chiusura oscurante aperta e chiusura oscurante chiusa. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 82 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO c) Dati climatici I dati climatici comprendono: – le medie mensili delle temperature esterne (θe); – l’irradianza solare totale media mensile sul piano orizzontale (Isol,h); – l’irradianza solare totale media mensile per ciascun orientamento (Isol). d) Dati relativi alle modalità di occupazione e di utilizzo dell’edificio I dati relativi all’utenza comprendono: – la temperatura interna di regolazione per il riscaldamento (θint,set,H); – la temperatura interna di regolazione per il raffrescamento (θint,set,C); – il numero di ricambi d’aria (n); – il tipo di ventilazione (aerazione, ventilazione naturale, ventilazione artificiale); – il tipo di regolazione della portata di ventilazione (costante, variabile); – la durata del periodo di raffrescamento (NC); – la durata del periodo di riscaldamento (NH); – il regime di funzionamento dell’impianto di climatizzazione; – le modalità di gestione delle chiusure oscuranti; – le modalità di gestione delle schermature mobili; – gli apporti di calore interni (Qint). e) Divisione in zone termiche Prima di cominciare a determinare i fabbisogni di energia termica bisogna considerare che il sistema edificio-impianto può essere costituito di uno o più edifici (involucri edilizi) o di porzioni di edificio, climatizzati attraverso un unico sistema di generazione centralizzato o autonomo. In linea generale, ogni porzione di edificio, climatizzata a una determinata temperatura con identiche modalità di regolazione, costituisce una zona termica. A titolo di esempio si prendano diverse unità immobiliari servite da un unico generatore, aventi proprie caratteristiche di dispersione ed esposizione. Queste possono costituire altrettante zone termiche. Si può evitare di zonizzare l’edificio se sussistono le seguenti condizioni: i. le temperature interne di regolazione per il riscaldamento differiscono di non oltre 4 K; ii. gli ambienti non sono raffrescati o comunque le temperature interne di regolazione per il raffrescamento differiscono di non oltre 4 K; iii. gli ambienti sono serviti dallo stesso impianto di riscaldamento; iv. se vi è un impianto di ventilazione meccanica, almeno l’80% dell’area climatizzata è servita dallo stesso impianto di ventilazione con tassi di ventilazione nei diversi ambienti che non differiscono di un fattore maggiore di 4. È possibile che la zonizzazione relativa al riscaldamento differisca da quella relativa al raffrescamento. Inoltre i confini da considerare per definire il volume lordo climatizzato sono le dimensioni esterne dell’involucro, mentre per definire i confini tra zone termiche si utilizzano le superfici di mezzeria degli elementi divisori. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 83 Procedure di calcolo. La procedura di calcolo proposta dalla specifica tecnica comprende i seguenti passi: 1) definizione dei confini dell’insieme degli ambienti climatizzati e non climatizzati dell’edificio; 2) definizione dei confini delle diverse zone di calcolo, se richiesta; 3) definizione delle condizioni interne di calcolo e dei dati di ingresso relativi al clima esterno; 4) calcolo, per ogni mese e per ogni zona dell’edificio, dei fabbisogni di energia termica per il riscaldamento (QH,nd) e il raffrescamento (QC,nd); 5) aggregazione dei risultati relativi ai diversi mesi ed alle diverse zone servite dagli stessi impianti. I fabbisogni di energia termica per riscaldamento e raffrescamento si calcolano, per ogni zona dell’edificio e per ogni mese, come mostrato dalle equazioni 20.48 e 20.49: QH,nd QH,ht ηH,gn Qgn (QH,tr QH,ve) ηH,gn (Qint Qsol) (20.48) QC,nd Qgn ηC,ls QC,ht (Qint Qsol) ηC,ls (QC,tr QC,ve) dove: QH,nd QC,nd QH,ht QC,ht QH,tr QC,tr QH,ve QC,ve Qgn Qint Qsol ηH,gn ηC,ls (20.49) fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio per riscaldamento; fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio per raffrescamento; scambio termico totale nel caso di riscaldamento; scambio termico totale nel caso di raffrescamento; scambio termico per trasmissione nel caso di riscaldamento; scambio termico per trasmissione nel caso di raffrescamento; scambio termico per ventilazione nel caso di riscaldamento; scambio termico per ventilazione nel caso di raffrescamento; apporti termici totali; gli apporti termici interni; apporti termici solari; fattore di utilizzazione degli apporti termici; fattore di utilizzazione delle dispersioni termiche. Calcolo degli scambi termici. Per ogni zona dell’edificio e per ogni mese, gli scambi termici si calcolano con le seguenti equazioni. Nel caso di riscaldamento: QH,tr Htr, adj (θint,set,H θe) t 冦 Fr,k Φr,mn,k冧 t (20.50) QH,ve Hve,adj (θint,set,H θe) t (20.51) k Nel caso di raffrescamento: QC,tr Htr, adj (θint,set,C θe) t 冦 Fr,k Φr,mn,k冧 t k © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. (20.52) 84 CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO QC,ve Hve,adj (θint,set,C θe) t (20.53) dove: Htr,adj coefficiente globale di scambio termico per trasmissione della zona considerata, corretto per tenere conto della differenza di temperatura internoesterno; Hve,adj coefficiente globale di scambio termico per ventilazione della zona considerata, corretto per tenere conto della differenza di temperatura internoesterno; θint,set,H temperatura interna di regolazione per il riscaldamento della zona considerata; θint,set,C temperatura interna di regolazione per il raffrescamento della zona considerata; θe temperatura media mensile dell’ambiente esterno; Fr,k fattore di forma tra il componente edilizio k-esimo e la volta celeste; Φr,mn, k extra-flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste dal componente edilizio k-esimo, mediato sul tempo(49); t durata del mese considerato. Il calcolo dei coefficienti di scambio termico per trasmissione HD, Hg, HU, HA è effettuato secondo le UNI EN ISO 13789:2008 e UNI EN ISO 13370, e secondo quanto riportato nel paragrafo 11 della specifica tecnica. Il calcolo di Fr,k e Φr,mn,k è effettuato secondo quanto riportato nella UNI EN ISO 13790. I coefficienti globali di scambio termico si ricavano come: Htr,adj = HD + Hg + HU + HA (trasmissione) (20.54) Hve,adj ρa ca 冦 bve,k qve,k,mn冧 (ventilazione) (20.55) k dove: HD coefficiente di scambio termico diretto per trasmissione verso l’ambiente esterno; Hg coefficiente di scambio termico stazionario per trasmissione verso il terreno; HU coefficiente di scambio termico per trasmissione attraverso gli ambienti non climatizzati; HA coefficiente di scambio termico per trasmissione verso altre zone (interne o meno all’edificio) climatizzate a temperatura diversa; ρa ca capacità termica volumica dell’aria, pari a 1200 J/(m3 K); (49) Nella presente specifica tecnica, a differenza della UNI EN ISO 13790 2008, l’extra-flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste viene considerato come un incremento dello scambio termico per trasmissione invece che come una riduzione degli apporti termici solari. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 85 qve,k,mn portata mediata sul tempo del flusso d’aria k-esimo; bve,k fattore di correzione della temperatura per il flusso d’aria k-esimo (bve,k 苷⬆ 1 se la temperatura di mandata non è uguale alla temperatura dell’ambiente esterno, come nel caso di preriscaldamento, preraffrescamento o di recupero termico dell’aria di ventilazione). La portata mediata sul tempo del flusso d’aria k-esimo, qve,k,mn, espressa in m3/s, si ricava come: qve,k,mn fve,t,k qve,k (20.56) dove: qve,k portata sul tempo del flusso d’aria k-esimo; fve,t,k frazione di tempo in cui si verifica il flusso d’aria k-esimo (per una situazione permanente: fve,t,k 1). La determinazione di bve,k, qve,k e fve,t,k è effettuata secondo la UNI EN ISO 13790. Calcolo degli apporti interni. Il calcolo deve essere svolto per ogni zona dell’edificio e per ogni mese; gli apporti termici si calcolano con le equazioni 20.57 e 20.58: Qint 冦 Φint,mn,k冧 t 冦 (1 btr,l)Φint,mn,u,l冧 t (20.57) Qsol 冦 Φsol,mn,k冧 t 冦 (1 btr,l)Φsol,mn,u,l冧 t (20.58) k k l l dove le due sommatorie si riferiscono rispettivamente ai flussi entranti/generati nella zona climatizzata e negli ambienti non climatizzati, e inoltre: btr,l fattore di riduzione per l’ambiente non climatizzato avente la sorgente di calore interna l-esima oppure il flusso termico l-esimo di origine solare; Φint,mn,k flusso termico prodotto dalla k-esima sorgente di calore interna, mediato sul tempo; Φint,mn,u,l flusso termico prodotto dalla l-esima sorgente di calore interna nell’ambiente non climatizzato adiacente u, mediato sul tempo; Φsol,mn,k flusso termico k-esimo di origine solare, mediato sul tempo; Φsol,mn,u,l flusso termico l-esimo di origine solare nell’ambiente non climatizzato adiacente u, mediato sul tempo. © Ulrico Hoepli Editore S.p.A.