REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE Aggiornato con Deliberazione della Giunta Municipale n.85 del 25 Gennaio 1952 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 30 Aprile 1984 1 TUTELA DELLE PROPRIETÀ E DEI FRUTTI Art. 1 È vietato, a norma dell’art. 637 del Codice penale, entrare, senza necessità, nel fondo altrui recinto da fosso, siepe viva, filo di ferro, o da altro stabile riparo. Art. 2 È proibito introdursi, con o senza recipienti, ceste, gerle, ecc., nei fondi altrui per farvi legna, rastrellarvi fieno, raccogliere frutta di qualsiasi specie, raspollare o spigolare, senza l’autorizzazione del conduttore. Art. 3 I frutti di qualsiasi specie, anche se caduti sulle strade o sentieri di pubblico transito, non appartengono ad altri che ai proprietari delle piante da cui provengono. PASCOLO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI Art. 4 Per quanto è disposto dall’art. 636 del Codice penale, nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei beni altrui in qualsiasi epoca e stagione dell’anno, Senza essere munito di licenza scritta del proprietario, la quale dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale o di altri agenti della forza pubblica. Solo nel caso che il proprietario consenziente, o chi per esso, sia presente, non occorre la licenza per iscritto. Art. 5 È vietato di condurre animali a pascolare nei beni comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei beni la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Podestà e subordinatamente all’osservanza del relativo regolamento e degli articoli 24 e seguenti delle “Prescrizioni di. massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo forestale in provincia di Mantova. Tale divieto vale anche per i beni demaniali dello Stato e della Provincia. Gli animali, condotti al pascolo, debbono essere costantemente sorvegliati. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali. e mettere in pericolo la sicurezza delle persone. Art. 6 Gli. animali quadrupedi inviati al pascolo in siti aperti, o comunque non cintati, debbono essere affidati in custodia a persone di età superiore re ai 14 anni ed idonee, in modo da impedire agli animali stessi di. allontanarsi. Art. 7 2 “È proibito lasciare sciolti nelle proprietà private non chiuse da ogni porte mediante muro o forte siepe, od altro mezzo egualmente efficace, con gli ingressi sbarrati, animali che per vizi di rusticità, come il cozzare, il mordere, il calciare, possono essere pericolosi per le persone che eventualmente li avvicinassero. Art. 8 È vietato di far pascolare di nottetempo il bestiame nei fondi che non siano cintati da ogni parte ed in nessuna guisa comuni con altri. Art. 9 Quando, in conseguenza di servitù legittimamente acquistata, o in caso di necessità assoluta, si debba far transitare il bestiame nei fondi altrui, si dovrà tenerlo riunito, non farlo correre, in tutto ponendo la massime cura a che nel passare non arrechi. danno alla altrui proprietà. Al bestiame bovino deve essere apposta la museruola. Il bestiame cavallino deve essere costantemente condotto a mano. Art. 10 Coloro che, estranei al Comune, debbono attraversare il territorio con bestiame, dovranno seguire la via più breve e diretta e non potranno soffermarsi all’aperto, nè lasciare gli animali brucare lungo le rive dei fossi e le scarpate stradali. Art. 11 Per i greggi. e le mandrie che vanno o ritornano dall’alpeggio, deve essere preannunciato il passaggio attraverso i vari territori. comunali, dal Podestà del Comune di partenza, sino al Comune di arrivo. Tali greggi o mandrie, per. quali è sempre prescritto il certificato sanitario, dovranno fedelmente seguire l’itinerario segnato sul certificato stesso, con la proibizione come sopra di brucare lungo le rive dei fossi e le scarpate stradali e con la proibizione inoltre di. viaggiare di notte, dal tramonto all’alba. Tali greggi o mandrie possono solamente soffermarsi nello località allo scopo predisposte dai Podestà dei territori comunali de attraversare. Gli armenti ed i greggi di qualsiasi specie, circolanti sulle strade, debbono essere guidati da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo da lasciare libera almeno la metà della larghezza stradale. Art. 12 Tutti gli autoveicoli ( camion e rimorchi ) adibiti al trasporto degli animali dovranno essere muniti di regolare autorizzazione Prefettizia. Art. 13 In applicazione alle norme contenute nella legge forestale 30 dicembre 1923, n.° 3267 e nelle “Prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi. ed i terreni sottoposti a vincolo nella Provincia di Mantova “, nonché quelle contenute nel R.D. 3/1/1926,n.° 23, nei terreni vincolati l’esercizio del pascolo è soggetto alle seguenti restrizioni : 3 a) — nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo, prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti siano tali da escludere ogni pericolo di danno; b) — nei. boschi adulti troppo radi o deperienti è altresì vietato il pascolo sino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi; c) — nei boschi e terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive, è di regola vietato il pascolo delle capre. Su conforme parere dell’Autorità forestale, la Sezione Agricola e forestale del Consiglio Provinciale Coporativa potrà autorizzare il pascolo nei boschi. e determinare la località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre. Art. 14 È vietato far transitare o comunque immettere animali nei boschi chiusi ai pascolo o esercitare il pascolo senza osservare le relative prescrizioni. e senza il permesso del proprietario o possessore del bosco. È vietato altresì immettere animali nei vivai, e semenzai forestali. quando non sia possibile altrimenti impedire efficacemente sconfinamenti del bestiame pascolante, i proprietari dei boschi e gli aventi diritto di pascolo dovranno impedire l’accesso del bestiame nelle porzioni di bosco in cui il pascolo è vietato, col mezzo di chiudende. Il pascolo delle capre nei boschi e cespuglieti nei quali è eccezionalmente permesso non può esercitarsi nel periodo invernale senza espressa autorizzazione. Le capre dovranno essere avviate nei luoghi assegnati al pascolo per le strade stabilite per le singole zone, senza soste o fermate. NORME PER LA DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE O CONTRO L’ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA Art. 14 bis a) Nell’evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi dell’agricoltura, l’autorità comunale di intesa con il Commissario Prov. per le malattie delle piante e con lo Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della Legge 18 Giugno 1931 n.987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni. b) Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l’applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700, e modificato col R.D. 2.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all’azienda di denunciare all’Autortà comunale, al Commissario Prov. Per le malattie delle piante e all’Osservatorio Fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusivi o 4 c) d) e) f) pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all’uopo indicati. E’ vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione; E’ fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all’uomo e agli animali domestici, di darne preventivo avviso all’autorità comunale e di sistemare e di mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta “Campo (o prato) avvelenato”. Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all’azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all’infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio Fitopatologico competente per territorio. Nell’esercizio della caccia e della pesca, gli interessati dovranno attenersi scrupolosamente, ai fini della conservazione delle piante, alle leggi e regolamenti che disciplinano la materia. NORME PER PREVENIRE E REPRIMERE GLI INCENDI Art. l5 Nei boschi od a distanza minore di metri 50 dai medesimi è vietato a chiunque accendere fuoco. È però fatta eccezione per coloro che sono costretti a soggiornare nei boschi per compiervi lavori o per altre legittime occupazioni. A costoro è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili e purché il focolare venga comunque riparato dal vento In modo da impedire la dispersione delle brace e delle scintille, la quantità di fuoco strettamente necessarie per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l’obbligo di spegnere il fuoco prima di abbandonarlo. Nei luoghi limitrofi ai boschi vincolati è vietato l’abbruciamento di restoppie o di altri residui vegetali ad una distanze inferiore ai metri 100. L’Autorità forestale potrà dispensare dall’osservanza di. questa distanza, imponendo l’apertura di striscie di. terreno lungo il confine del bosco O l’isolamento del terreno in cui le restoppie od i residui predetti devono essere bruciati ed imponendo altresì che l’abbruciamento si faccia allorché non spiri vento, osservando in ogni caso il disposto dell’articolo 15. Art. 17 Nell’interno dei boschi od a meno di 100 metri da essi non è permesso senza l’autorizzazione e con le cautele dell’Autorità forestale impiantare fornaci da calce, mattoni, stoviglie e fabbriche di potassa e di altri materiali per le quali sia necessario l’impiego di. combustibile. Art. 18 Chiunque scopre un incendio negli abitati o nei boschi o tema che posa propagarsi ad essi, è obbligato a darne avviso immediato alle persone del luogo perché si adoperino allo 5 spegnimento, agli agenti di polizia rurale e della forza pubblica. Detti agenti possono richiedere l’opera degli abitanti validi presenti. Chiunque in tale occasione rifiuta, senza giusto motivo, il proprio aiuto e servigio agli agenti predetti che dirigono l’opera di spegnimento, è punito a norma dell’art. 652 del Codice ena1e. TRASFORMAZIONE DI TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO FORESTALE Art. 19 Nei fondi sottoposti a vincolo forestale, ogni movimento di terra o trasformazione di bosco in altra coltura, l’apertura di cave di pietra, di rene o di altri materiali, sono subordinati al preventivo assenso dell’autorità forestale competente, da richiedersi nei modi e nelle forme indicati dalla legge forestale e dalle “ prescrizioni di massima e di polizie forestale”. NORME DI POLIZIA VETERINARIA Art. 20 I proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, i conduttori, gli allevatori, i negozianti di. bestiame, gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e gli esercenti di. mascalcie, hanno l’obbligo di denunciare al Podestà le malattie infettive o diffusive degli animali predetti e di ottemperare a quanto prescrive al riguardo il regolamento comunale di. igiene ed il regolamento dì polizie veterinaria. E’ pure fatto obbligo dì denunciare qualunque caso di morte improvvisa di animali. Art. 21 Le pubbliche stalle di sosta, quelle dei negozianti di bestiame, degli alberghi, dei molini, delle mascalcie, ecc., nelle quali si rinnovano frequentemente gli animali, non devono difettare di spazio e di ventilazione e devono essere periodicamente imbiancate con latte di calce, tenute con la dovuta pulizia e frequentemente disinfettate. Art. 22 È vietato spostare e alterare i cartelli indicatori delle stalle sequestrate e delimitanti le zone infette per malattie di bestiame, collocati in base al Rego1amento di polizia veterinaria e al decreto prefettizio di zona infetta. Dalla zona dichiarata infetta non può essere, per nessun motivo, Spostato bestiame senza autorizzazione prefettizia. Art. 23 È vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive, ovvero adoperandoli in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, od in giuochi che importino strazio. Sono vietate le sevizie, l’abbandono, le custodia di animali in luoghi malsani e inadatti, la loro insufficiente alimentazione, nonché l’accecamento degli uccelli. 6 Il trasporto al macello dei vitelli e degli animali fortemente claudicanti o con zoppie dolorose deve essere effettuato con mezzi idonei e con trattamento umano. Art. 24 I proprietari e agricoltori che nei loro fondi trovino animali di. appartenenza altrui possono detenerli provvisoriamente con l’obbligo di metterli però, entro 24 ore, a disposizione del Podestà, a termini e per gli effetti di legge. Art. 25 Chiunque alleva bachi da seta deve denunciare all’Ufficio municipale il manifestarsi del calcino nei locali dell’allevamento. TUTELA DELLE PIANTE DA CAUSE NEMICHE Art. 26 Salve le disposizioni dettate della legge 18/6/1931, n.° 987 e del Regolamento approvato con R.D. 12/10/1933, n.° 1700, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, è fatto obbligo ai proprietari e conduttori di fondi e di boschi di denunciare all’Autorità comunale e al Commissario provinciale per le malattie delle piante, Direttore della Cattedre Ambulante di Agricoltura, la presenze di topi campagnoli ( arvicole ), gli insetti, altri animali e le crittogame nocivi all’agricoltura ed alle foreste, ogni eventuale comparse di malattie o parassiti delle piante. I proprietari e conduttori di fondi devono provvedere ad applicare gli opportuni rimedi che saranno prescritti dalle Autorità competenti. L’Autorità comunale si riserva di provvedere d’Ufficio, ed a spese dell’interessato, all’applicazione dei rimedi, qualora gli Interessati non vi ottemperino o qualora ritenga pericolosa la distribuzione di veleni ai. singoli proprietari. Art. 27 E’ vietato e chiunque non sia munito dell’autorizzazione prefettizia, di cui all’art. 1 della legge 18 giugno 1931, n.° 987, a scopo industriale e di commercio, di istituire vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi; è inoltre vietato senza l’autorizzazione prefettizia di. esercitare il commercio e la vendite di piante, parte di. piante e semi. Art. 28 E’ vietata la circolazione di piante, di parti di piante e di semi destinati alla coltivazione se non provengono da vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la selezione e preparazione dei semi o ditte commercianti di piante e semi, debitamente autorizzati. Non possono essere per qualunque ragione esportare dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite, e perciò non possono circolare all’infuori di. tali territori le viti e le parti di esse, anche secche, provviste di radici, ove non siano state sottoposte alla preventiva disinfezione nelle forme e coi metodi indicati dal R. Osservatorio per le malattie delle piante. 7 Art. 29 È vietato il commercio ambulante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione. SUOLO PUBLICO = STRADE = CANALI ED ACQUE DI USO PUBLICO Art. 30 È proibito danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade pubbliche e loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali, impedire il libero deflusso delle acque che dalle strade si scaricano sui. terreni più bassi, condurre bestiame sulle scarpate, lungo i cigli e i fossi stradali, condurre a strascico sulle strade legnami od altro, usare slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o di neve, usare le treggie salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratori. Art. 31 È proibito praticare passaggi o gettare ponti sui fossi laterali alle strade o stabilire diramazioni stradali per accesso a fabbricati o terreni, oppure versare nei fossi acque dei fondi laterali, senza il permesso dell’ente proprietario della strada. In ogni caso il concessionario dovrà a sue spese tenere sgombri i tombini e ponticelli da lui. costruiti e provvedere alla loro regolare manutenzione. Art. 32 È proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade, a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada ( ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede delle scarpata se la strada e in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea ). Tale distanza non può comunque essere minore di tre metri, anche se l’escavazione del terreno sia meno profonda. E’ proibito costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade esterne agli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada. È proibito piantare alberi di alto fusto a distanza inferiore a metri 12 (dodici) da ciascun confine della proprietà, eccezione fatta per i terreni situati nelle zone golenali e per le aree cortive dei centri abitati, per le quali si osservano le distanze stabilite dal codice civile. E’ anche proibito piantare siepi a distanza minore di metri uno dal confine se di altezza non superiore a un metro e a distanza minore di metri 3 (tre) altezza superiore a un metro. La distanza minima per la messa in dimora di vivai è di metri 3 (tre) dal confine. Per le strade ad andamento planimetrico e altimetrico particolarmente accidentate, i limiti di distanza per le costruzioni e piantagioni possono essere ridotte, su richiesta degli interessati, dal capo compartimento per la viabilità, per le strade statali, o dall’Ingegnere Capo del Genio Civile, per le altre strade. E’in ogni caso vietato di eseguire costruzioni o piantagioni. sia pure osservando le distanze precedentemente indicate, quando si tratti di costruzioni o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a cento metri, di incroci, biforcazioni, e ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio insindacabile delle competenti Autorità, che tali costruzioni o 8 piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la incolumità della circolazione nel tratto pericoloso. Art. 33 Nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, colatori pubblici, senza il permesso dell’Autorità amministrativa ( Ingegnere Capo del Genio Civile ). sono lavori, od atti vietati in modo assoluto : a) — la formazione di chiuse, potraie, ecc., tali, da alterare il corso naturale delle acque; b) — le piantagioni nell’alveo dei. corsi d’acqua. Lo scarico o estrazione di materiali, di qualunque genere, nell’alveo dei corsi d’acqua deve essere autorizzato dall’Autorità competente ( Ingegnere Capo del Genio Civile ). Per ogni altra disposizione riguardante la polizia delle acque pubbliche si richiama il testo unico della legge 25 luglio 1904, n. 523, modificato con R.D. 19 novembre 1921, n. 1688. Art. 34 La derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche per qualsiasi scopo essa avvenga, è consentita soltanto a coloro che posseggono un titolo legittimo o che hanno ottenuto regolare concessione o riconoscimento. Tutti quelli che ne serio privi, devono, prima di iniziare opere dì derivazione, presentare domanda ed ottenere decreto di concessione dal Ministero dei Lavori Pubblici, a norma del R.D.IJ. 9 ottobre 1919, n. 2161 e successive disposizioni. E’ proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture d’acqua pubblica, e così pure levare nelle fontane pubbliche o destinate ad uso pubblico o di imbrattarle. Art. 35 A norma dell’art. 632 del Codice Penale, è proibito a chiunque di deviare l’acqua pubblica o privata dai suo corso naturale. Art. 36 I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento, e regolarne il. deflusso, devono avere decorso traversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio. Art. 37 I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qua1siasi specie, che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati in modo da lasciare scorrere liberamente le acque Sia sorgive che piovane. I fossi di scolo, che fossero incapaci di contenere l’acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi In egual modo dovranno essere tenuti espurgati i tombini ed i ponticelli degli stessi scoli e qualora si mostrassero insufficienti a smaltire le pluviali d’invaso dovranno, a giudizio dell’Ufficio tecnico comunale, essere sostituiti oppure convenientemente allargati od approfonditi. 9 I fossi dovranno essere puliti dalle erbe crescenti nel fondo e nelle scarpate almeno una volta all’anno, nel mese di agosto. Art. 38 Per quanto si riferisce a terreni compresi nel perimetro di bonificazione, si richiamano le disposizioni contenute ne). R.D. 13 febbraio 1933, n.215, e negli articoli 132 e successivi del R.D. 5 maggio 194, n.368. STALLE = RICOVERI DI ANIMALI = TORI=CANI DA GUARDIA Art. 39 Le stalle adibite al ricovero di vaccine addette alla produzione di latte destinato ad uso alimentare, devono corrispondere ai requisiti prescritti dal vigente regolamento sulla vigilanza igienica del latte ( R.D. 9/6/1929, n. 994 ). Gli altri ricoveri di animali in genere, ivi comprese le porcilaie, destinati agli animali di qualsiasi specie ed i locali che si destinano al concentramento di volatili, devono essere costruiti in. modo che non difettino di spazio e di ventilazione, e che siano frequentemente imbiancati coni calce e tenuti con pulizia ( art. 16 del R.D. 10/5/1914, n. 533 ). Art. 40 E’ vietato a chiunque di tenere tori e torelli, i quali, all’età prescritta, non abbiano ottenuta l’approvazione della Commissione Provinciale per la visita preventiva dei tori. È pertanto fatto obbligo a tutti i possessori di tori e torelli di. rivolgere la prescritta domanda dì visita alla Commissione suddetta, per tramite del Comune, per tutti i tori che abbiano raggiunta l’età di 10 mesi. Tutti i tori d’età superiore a 20 mesi devono essere muniti di anello di contenzione. Art. 41 I cani da guardia devono essere tenuti a catena durante il giorno e possono essere lasciati liberi durante la notte soltanto nei fondi chiusi da ogni parte. POZZI NERI E CONCIMAIE Art. 42 I pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore notturne e dopo la chiusura dei pubblici esercizi. Art. 43 Circa l’obbligatorietà delle concimaie e norme relative si richiamano le disposizioni contenute nel R.D.L. 1/12/1930, n. 1682, modificato con legge 25/6/1931, n. 925. 10 CACCIA E PESCA Art. 44 La caccia e l’uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito di licenza rilasciata a norma delle disposizioni della legge di pubblica Sicurezza. Art. 45 È proibito l’esercizio della caccia nei fondi altrui, quando il proprietario ne abbia fatto divieto nei modi stabiliti dal R.D. 15 gennaio1931, n. 117 ( T.U. Leggi e Decreti per le protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia ) ed abbia fatto e mantenga i segnali che rendono palese tale divieto. Art. 46 I cani di qualsiasi razza trovati a vagare per le campagne in periodo di divieto, devono essere possibilmente catturati, e ove la cattura non sia possibile possono essere uccisi dagli agenti addetti alla vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l’uso, ove non siano accompagnati dai. cacciatori, devono essere possibilmente catturati darli agenti stessi È vietata la presa di uova o di nidi di uccelli e di piccoli nati di selvaggine salvo nelle bandite e riserve ai rispettivi concessionari allo scopo di ripopolamento e salve le eccezioni di cui agli art. 25 e 26 del R.D. 15 gennaio 1931, n. 117. Art. 47 L’esercizio della pesca è vietato a chiunque non sia in possesso del libretto di iscrizione e della licenza di pescatore di mestiere o dilettante, rilasciata dalla R. Prefettura. Art. 48 È vietato: a) — pescare e commerciare il fregolo, i]. pesce novello e gli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni indicate dai regolamenti ( vedasi art. 16 del R.D. 22/11/’1914, n. 1486 ); b) — pescare e commerciare talune specie ittiche nei periodi di divieto ( vedasi art. 13 del R.D. 22/11/1914, n. 1486, modificato con Decreto ministeria1e 16/4/1934 XII ); c) — pescare con attrezzi non compresi nell’elenco approvato con decreto prefettizio; d) — pescare con la dinamite od altra materie esplodenti o materie velenose e gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici; è inibito altresì nelle acque pubbliche, e nelle acque private che siano collegate con quelle e nelle corrispondenti rive, la detenzione della dinamite e di. tutte le altre materie suindicate; e) — collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri bacini o corsi d’acqua, apparecchi fissi o mobili di pesca che occupino oltre la metà dello specchio d’acqua esistente al 11 momento delle pesca o comunque impediscano il paesaggio del pesce od ostacolino la navigazione e le fluitazione; in qualunque caso dovrà rimanere uno spazio libero ininterrotto non minore di. un metro; f) — prosciugare, divergere, ingombrare o comunque occupare con opere stabili i corsi ed i bacini d’acqua a scopo dì catturarne il pesce; g) — adoperare o collocare nelle acque reti od altri ordigni di pesca ad una distanza minore di 40 metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili, dalle macchine idrauliche, dalle arcate dei ponti o dei molini natanti, a monte di questi, senza una speciale autorizzazione prefettizia; h) — pescare nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario; i) — introdurre una nuova specie o varietà di pesci e di altri animali acquatici in un bacino o corso d’acqua senza autorizzazione del ministero dèl1’Agricoltura e Foreste; 1) — versare rifiuti industriali nelle acque, senza avere ottenuto il permesso prefettizio. Art. 49 Per ogni altra norma relativa all’esercizio della caccia si richiamano le disposizioni contenute nel T.U. approvato con R.D. 15 gennaio 19.31, n. 117 e per l’esercizio della pesca le disposizioni contenute nel T.U. 5 ottobre 1951, n. 1604 e nei Regolamenti 22/11/1914, n. 1486 e 29/l0/1922. , n. 1647. CONTRAVVENZIONI Art. 50 Le contravvenzioni al presente regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale o da altre legge o regolamento generale dello Stato, sono punite a sensi dell’art. 106 e seguenti del Capo 6Q della vigente Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934, n. 383. 12