Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Comune di CREMONA “Attuazione del Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro” ART. 100 e seguenti – D.Lgs. 81/2008 del 09/04/2008 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RISTRUTTURAZIONE DELLA EX ZONA NECROSCOPIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO DELLA SEZIONE DI CREMONA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA Piano di Sicurezza e di Coordinamento Firma del Coordinatore per la Progettazione: Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli Firma del Committente: 1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) RIFERIMENTI NORMATIVI A ANAGRAFICA DI CANTIERE B VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE C DESCRIZIONE DEI LAVORI E FASI LAVORATIVE D ELEMENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E ANALISI DEI COSTI E PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO TELEFONI UTILI 2 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) RIFERIMENTI NORMATIVI Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro – D.lgs. 81/2008 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Qui di seguito si riportano gli articoli del Testo Unico di maggiore interesse per le normali attività edili. TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Sezione I CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 105. (Attività soggette) 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa. Art. 107. (Definizioni) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Sezione II DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 108. (Viabilità nei cantieri) 1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Art. 109. (Recinzione del cantiere) 1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. 3 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Art. 110. (Luoghi di transito) 1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate. Art. 113. (Scale) 1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. 2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala é fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro. 3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. 4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto. 5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. 6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. 4 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura. 8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. 9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all’allegato XX. Art. 114. (Protezione dei posti di lavoro) 1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali. 2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. 3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune. Art. 115. (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. 2. (comma abrogato) 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. Sezione III SCAVI E FONDAZIONI Art. 118. (Splateamento e sbancamento) 5 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, é vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno. 3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. 5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. Art. 119. (Pozzi, scavi e cunicoli) 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno. 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori. 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna. 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi. 7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII Art. 120. (Deposito di materiali in prossimità degli scavi) 1. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. Art. 121. (Presenza di gas negli scavi) 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto 6 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas. 3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione. 4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. 5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori. Sezione IV PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME Art. 122. (Ponteggi ed opere provvisionali) 1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII. Art. 123. (Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali) 1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Art. 124. (Deposito di materiali sulle impalcature) 1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere é vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. 2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro. Art. 125. (Disposizione dei montanti) 1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. 2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. 3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. 4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato. 5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. 6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. Art. 126. (Parapetti) 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. Art. 127. (Ponti a sbalzo) 7 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità. Art. 128. (Sottoponti) 1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. 2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. Art. 129. (Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio) 1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20. 2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. 3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante. Art. 130. (Andatoie e passerelle) 1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. 2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Articolo 130 Andatoie e passerelle 1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. 2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Sezione V PONTEGGI FISSI Art. 133. (Progetto) 1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. 2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione. 3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1. Art. 134. (Documentazione) 1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII del presente Titolo. 8 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo. Art. 135. (Marchio del fabbricante) Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante. Art. 136. (Montaggio e smontaggio) 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed é messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro. 3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio é impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio é stabile; d) (lettera soppressa) e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V. 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. 8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’allegato XXI. Art. 137. (Manutenzione e revisione) 1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. 2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione. Art. 138. (Norme particolari) 1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. 3. È fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio. 4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. 5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: 9 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato; b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;. Sezione VI PONTEGGI MOVIBILI Art. 139. (Ponti su cavalletti) 1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII. Art. 140. (Ponti su ruote a torre) 1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. 2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. 3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota. 4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; é ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII. 5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. Sezione VII COSTRUZIONI EDILIZIE Art. 141. (Strutture speciali) 1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell’opera sia completamente assicurata. Art. 142. (Costruzioni di archi, volte e simili) 1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo. 2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. 3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza. Art. 143. (Posa delle armature e delle centine) 1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all’articolo precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d’acqua. Art. 144. (Resistenza delle armature) 10 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l’esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell’acqua. 2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito. Art. 145. (Disarmo delle armature) 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione. 2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei. 3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. Art. 146. (Difesa delle aperture) 1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. 3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. Art. 147. (Scale in muratura) 1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti. 2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali. 3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri. Art. 148. (Lavori speciali) 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.. Sezione VIII DEMOLIZIONI Art. 150. (Rafforzamento delle strutture) 1. Prima dell’inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. Art. 151. (Ordine delle demolizioni) 1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 11 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. Art. 152. (Misure di sicurezza) 1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione. 2. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri. Art. 153. (Convogliamento del materiale di demolizione) 1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. 2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 3. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. 4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. 5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. Art. 154. (Sbarramento della zona di demolizione) 1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 2. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto. Art. 155. (Demolizione per rovesciamento) 1. Salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. 2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. 3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. 4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. 5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti. 12 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Comune di CREMONA Piano di Sicurezza e Coordinamento RISTRUTTURAZIONE DELLA EX ZONA NECROSCOPIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO DELLA SEZIONE DI CREMONA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA Sezione A: Anagrafica di cantiere 13 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) A ANAGRAFICA DI CANTIERE RELAZIONE SULL’OPERA INDIVIDUAZIONE DELL’OPERA Natura dell’opera (descrizione sintetica) Il progetto prevede la ristrutturazione della ex zona necroscopia per la realizzazione di un nuovo ingresso della sezione di Cremona dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Indirizzo preciso del cantiere Via Cardinal Massaia, 7 Località Comune Cremona Telefono 0372/434637 Provincia CR Data presunta di inizio lavori Durata presunta dei lavori 120 giorni naturali consecutivi Ammontare complessivo presunto dei lavori € 99.500,00 Indice uomini x giorni previsto 360 Uomini x Giorno DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’OPERA DA REALIZZARE Descrizione dettagliata dell’opera Il progetto prevede la ristrutturazione interna della ex zona necroscopia e consiste in opere edili con relative demolizioni per la riorganizzazione interna degli spazi. Saranno installati nuovi serramenti e sostituiti alcuni di quelli esistenti. Le opere impiantistiche comprenderanno la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e di raffrescamento, degli impianti idrici ed igienico-sanitari e dell’impianto elettrico. 14 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Identificazione dei soggetti dell’Appaltante. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna “Bruno Umbertini” Telefono 030/22901 Committente Via Bianchi, 7/9 Località Comune Telefono Garibaldi, 13 Telefono Garibaldi, 13 Coordinatore per la Progettazione (CSP) Via Comune Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (CSE) Via Castelleone Comune 0374/58482 Telefonofax 0374/58482 Provincia Cremona Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli Garibaldi, 13 Località 0374/58482 Dott. Ing.Arch. Bernardo Vanelli Garibaldi, 13 Località BS Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli Direttore dei lavori Via Provincia Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli Progettista dell’opera Via Brescia Castelleone Telefonofax 0374/58482 Provincia Cremona Identificazione dei soggetti dell’Appaltatore. Appaltatore / Datore di lavoro NOME INDIRIZZO TELEFONO E FAX C.C.I.A.A.: INPS. n°:. INAIL n°: CASSA EDILE di: Prestazione fornita: 15 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Direttore tecnico di cantiere NOME INDIRIZZO TELEFONO E FAX Capo cantiere preposto NOME INDIRIZZO TELEFONO E FAX Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) NOME INDIRIZZO TELEFONO E FAX Addetto alla gestione delle Emergenze (AGE) NOME INDIRIZZO TELEFONO E FAX Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) NOME INDIRIZZO TELEFONO E FAX Identificazione dei soggetti dei Subappaltatori. Sarà cura dell’Appaltatore segnalare al Committente ed al Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione, i dati di tutti i soggetti relativi ai singoli subappaltatori coinvolti, come meglio specificato nell’articolo 20 con particolare riferimento ai rispettivi: - Legale rappresentante/Datore di lavoro; - Direttore Tecnico di cantiere; - Capo Cantiere Preposto - Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione - Addetto alla gestione delle Emergenze - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 16 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Comune di CREMONA Piano di Sicurezza e Coordinamento RISTRUTTURAZIONE DELLA EX ZONA NECROSCOPIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO DELLA SEZIONE DI CREMONA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA Sezione B: Valutazione dei Rischi Ambientali e Organizzazione del cantiere 17 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) B1 VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI B1.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AREA Morfologia dell’area ed accessi. STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI L’intervento interessa una porzione del piano seminterrato Interferenza tra il cantiere e il della sede dell’Istituto. Non si prevedono interventi che personale impiegato all’interno occupino la pubblica via antistante l’edificio. dell’Istituto. Interferenza tra i mezzi di cantiere / fornitori e la viabilità esterna. Definizione delle prevenzioni Predisposizione area di cantiere delimitata ed interdetta all’accesso di persone non autorizzate. Ove possibile, si chiuderanno a chiave le porte comunicanti con gli ambienti interessati dalle lavorazioni; diversamente, si provvederà alla collocazione di opportuni sbarramenti. Si prevede la presenza di moviere per coordinare i movimenti dei mezzi di cantiere / fornitori e la viabilità esterna sulla pubblica via antistante l’edificio. Nel caso in cui l’Impresa ritenesse opportuno occupare suolo pubblico, dovrà presentare regolare istanza e sostenere il conseguente pagamento di oneri. L’Impresa provvede alla sistemazione degli accessi e uscite mediante l’apposizione di opportuna segnaletica. Segnaletica di sicurezza. I lavoratori dovranno essere informati dell’organizzazione e dei rischi della viabilità del cantiere e nella zona di ingresso/uscita del cantiere attraverso la segnaletica di sicurezza, in particolare attraverso cartelli aventi le seguenti caratteristiche e collocazione. tipo Informazione collocazione Pericolo Divieto Divieto Pericolo generico Ingresso vietato ai non addetti ai lavori Vietato il transito ai pedoni Obbligo Indossare i DPI Percorsi e accessi pedonali Ingresso al cantiere Aree di lavoro e di cantiere in genere Ingressi IL COORDINATORE PER Lungo i percorsi d’esodo esterni ed interni LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCERTA LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ACCESSI E DELLE USCITE E DELLA SEGNALETICA RELATIVA SECONDO LE 18 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) INDICAZIONI DI CUI SOPRA E NEL RISPETTO DELLA PLANIMETRIA DI CUI ALL’ALLEGATO. B1.2 CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL SITO (OPERE PRESENTI) Linee Elettriche presenti Le lavorazioni riguarderanno anche le linee elettriche Contatto con le linee presenti. presenti. Definizione delle prevenzioni CHIUDERE IL CIRCUITO D’ALIMENTAZIONE DELLA LINEA ATTUALE DEI SERVIZI ESISTENTI. Eseguire disamina tecnica delle linee elettriche attive presenti interagenti con il cantiere prima dell’inizio lavori, ed eventualmente spostarle, o predisporre linee elettriche sostitutive eseguite a norma. In caso di contatto con le linee, sospendere immediatamente i lavori ed isolare l’area. Per quanto riguarda le linee interne, chiudere l’alimentazione tramite l’interruttore di zona. Fognature, Acquedotto, Acque Bianche STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI Le lavorazioni riguarderanno anche l’impianto idrico Contatto con le linee presenti. ed igienico-sanitario. Definizione delle prevenzioni In caso di contatto e rottura, chiudere la saracinesca a monte dell’impianto di approvvigionamento idrico. OPERE CONFINANTI STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI L’edificio sorge su una pubblica via interessata da Vi possono essere interferenze con la traffico veicolare locale e pedonale. viabilità esterna. Definizione delle prevenzioni Prevedere la presenza di movieri durante le fasi di carico / scarico materiale e i movimenti dei mezzi di cantiere onde coordinarli con il traffico veicolare e pedonale sulla pubblica via. L’AREA DI CANTIERE AUTORIZZATE. VIENE CHIUSA ALL’ACCESSO DI PERSONE NON 19 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Si deve evitare il passaggio nell’area di cantiere di qualunque persona che non sia addetta alle lavorazioni. B2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE B2.1 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE E DI MESSA A TERRA - Eseguire impianto elettrico di cantiere a regola d’arte, con certificazione ai sensi del D.M. 22/01/2008 n.37 e alimentazione prevista mediante allacciamento alle linee di erogazione dell’azienda di distribuzione. Il percorso delle linee dovrà essere segnalato su planimetria redatta dall’Appaltatore; ogni modifica di percorso e/o dislocazione e numero di quadri dovrà essere riportata sulla planimetria. La dichiarazione di conformità degli impianti, secondo quanto previsto dal D.M. 22/01/2008 n. 37, deve essere conservata in cantiere. Essa deve inoltre essere sottoscritta dall’impresa installatrice qualificata ed integrata dalla relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati. Prima dell’utilizzo, deve essere effettuata una verifica generale visiva e strumentale delle condizioni di idoneità delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza. D.P.R. 547 artt. 267 e succ. - Eseguire impianto a terra a regola d’arte, con requisiti ai sensi della norma CEI 64-8 e denuncia all’ISPELS con mod. B. Gli impianti sono eseguiti, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate. - Dotarsi di quadri elettrici di cantiere tipo ASC conformi alla normativa CEI 17 –13/4 grado di protezione minimo IP43; utilizzo di spine e prese tipo CEE, a norma CEI 23-12 grado di protezione minimo IP43; cavi con guaina in PVC per posa fissa a guaina in pcp per posa mobile (sigla CEI H07RN-F); eventuali avvolgicavo con dotazione di prese CEE con coperchio. - Dotazione di dispositivi contro la rimessa in moto per betoniere ed altre macchine pericolose (Betoniera, circolare, ecc.). B2.2 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. - In caso di necessità, eseguire impianto a terra a regola d’arte, con requisiti ai sensi della norma CEI 81-1 e denuncia all’ISPELS con mod. A. Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all’aperto sono collegati elettricamente a terra, in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. Tali collegamenti sono realizzati nell’ambito dell’impianto generale di messa a terra e denunciati all’autorità competente (ISPESL) D.P.R. 547 artt. 38 - 39 - 40 e 328 non risulta necessario tale prescrizione per i lavori in oggetto B2.3 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO. Deve essere sempre verificata l’idoneità dei mezzi di sollevamento in merito alle portate massime ammissibili. Deve essere predisposto ad opera del Capo Cantiere Preposto un servizio di segnalazione svolto da lavoratori appositamente incaricati quando dal posto di guida non vi sia perfetta visibilità dell’area. 20 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Vanno conservati in cantiere i libretti di omologazione per gli apparecchi di portata superiore a 200 Kg ed i verbali delle verifiche periodiche. Nel caso si utilizzino mezzi ad alimentazione elettrica, si deve verificare l’idoneità dei collegamenti all’impianto di cantiere, secondo quanto previsto dagli schemi dell’elettricista abilitato. Inoltre: - Deve essere verificata la presenza dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, arresto automatico, frenatura). - Il posto di carico e manovra dei mezzi fissi (argano) deve essere opportunamente delimitato da barriere per impedire la permanenza di materiali e operatori. - Nel caso non fosse possibile segregare l’area di passaggio dei carichi sospesi dovranno essere utilizzati segnalatori acustici e luminosi. - Deve essere verificata l’idoneità di ganci, funi d’imbracatura, ecc. - Devono essere utilizzati idonei contenitori per il sollevamento di materiali minuti. si danno di seguito le seguenti prescrizioni per l’utilizzo: - L’installazione deve avvenire su terreno appropriato o reso tale in grado di sopportare la pressione in relazione alla tipologia dell’apparecchio da installare e deve essere posizionato ad una distanza dal ciglio dello scavo pari ad almeno l’altezza dello scavo stesso o, diversamente, devono essere adottati sistemi di sostegno del ciglio dotati di progetto firmato da Ingegnere iscritto all’Ordine. B2.4 LINEE DI ALIMENTAZIONE Le linee di alimentazione elettrica dovranno essere disposte su pali in modo tale che il punto più basso del cavo si mantenga sopra i 5 m dal terreno, aumentati a m 6 se sovrastanti passaggi e strade anche interne all’area di cantiere. 21 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) B2.5 DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA CONSERVARE IN CANTIERE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Piano di sicurezza e di coordinamento. Piani operativi di sicurezza di ogni impresa esecutrice. Fascicolo tecnico informativo per i futuri interventi di manutenzione. Notifica preliminare. Nomina dei coordinatori dell’emergenza ed elenco dei componenti. Verbali degli incontri per la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Registro infortuni. Generalità e residenza del rappresentante legale dell’impresa e codice fiscale dell’azienda. Registro delle vaccinazioni antitetaniche. Registro delle visite ed elenco degli accertamenti sanitari periodici. Documentazione relativa ad omologazione e verifica (ISPESL-ASL) di: - apparecchi a pressione; - scale aeree ad inclinazione variabile; - ponti sospesi motorizzati; - ponti sospesi dotati di argano; - argani dei ponti sospesi; - ponti mobili sviluppabili su carro. Copia dell’invio (entro trenta giorni della messa in servizio) all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore dell’impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, copia della richiesta delle verifiche periodiche biennali tramite l’ASL o l’ARPA; copia della comunicazione della cessazione dell’esercizio o delle modifiche sostanziali eventualmente apportate all’impianto inviata agli stessi Enti; Eventuali richieste di verifiche successive inoltrate alla ASL, dopo due anni dalla prima verifica dell’impianto di messa a terra effettuata dall’ISPESL. Prima denuncia all’ISPESL degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200, eventuali richieste di verifiche successive inoltrate all’ASL, dopo un anno dalla verifica precedente. Libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg. Schede delle verifiche trimestrali alle funi e catene. Certificazione relativa al radiocomando della gru. Copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, ovvero disegno esecutivo e relazione di calcolo firmata da ingegnere o architetto se alto più di 20 m, o rivestito con elementi resistenti al vento, o realizzato non conformemente allo schema tipo previsto dal fabbricante e Pi.M.U.S. Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le modalità di impiego. Libretto dei recipienti in pressione aventi capacità superiore a 25 I e istruzioni redatte dal fabbricante per recipienti saldati soggetti ad una pressione interna superiore a 0,5 bar. Documentazione comprovante l’avvenuta verifica semestrale degli estintori. Documentazione comprovante gli interventi di manutenzione periodica eseguiti su macchinari ed attrezzature. Documenti di consegna agli operai dei dispositivi di protezione individuale. 22 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) • • • • • • • • • • Elenco delle macchine, con relative istruzioni e avvertenze per l’impiego. Schede tossicologiche dei materiali impiegati (vernici, disarmanti, additivi, colle plastiche, ecc.) da aggiornare sullo schedario del magazzino a cura del fornitore/magazziniere. Copia della comunicazione di inizio dei lavori (entro 30 giorni dalla consegna) alla cassa edile e agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Copia delle comunicazioni inoltrate agli enti (ENEL, acquedotto, ecc.) ovvero a terzi in relazione all’esecuzione di lavori a distanza ravvicinata (5 m per le linee elettriche, 3 m per gli acquedotti). Denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti. Registro di carico e scarico, vidimato dall’Ufficio del Registro (escluso il materiale da demolizione). Documenti comprovanti l’avvenuta formazione e informazione degli addetti. Valutazione del rischio rumore. Valutazione del rischio vibrazioni. Valutazione dei rischi chimici. B2.5.1 Documentazione A scopi preventivi e per esigenze normative tutte le imprese e lavoratori autonomi che lavoreranno in cantiere dovranno mettere a disposizione del Committente e custodire presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione, riguardante i lavoratori, le attrezzature, gli impianti di legge, la presenza e la regolarità della quale saranno verificati dal Coordinatore in fase di Esecuzione dei Lavori durante la riunione preliminare all’apertura del cantiere e nel corso dei lavori. a) Impresa appaltatrice Ragione soc. documenti Sede legale verifica Tel./fax data firma Piano Operativo di Sicurezza Copia iscrizione alla C.C.I.A.A. Certificati regolarità contributiva INPS Certificati regolarità contributiva INAIL Certificati iscrizione alla Cassa Edile Copia del registro degli infortuni Copia del libro matricola dipendenti Registro delle visite mediche periodiche Certificato di idoneità per lavoratori minorenni Tesserini di vaccinazione antitetanica 23 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) b) Impresa subappaltatrice Ragione soc. documenti Sede legale verifica Tel./fax data firma Piano Operativo di Sicurezza Copia iscrizione alla C.C.I.A.A. Certificati regolarità contributiva INPS Certificati regolarità contributiva INAIL Certificati iscrizione alla Cassa Edile Copia del registro degli infortuni Copia del libro matricola dipendenti Registro delle visite mediche periodiche Certificato di idoneità per lavoratori minorenni Tesserini di vaccinazione antitetanica c) Impresa subappaltatrice Ragione soc. documenti Sede legale verifica Tel./fax data firma Piano Operativo di Sicurezza Copia iscrizione alla C.C.I.A.A. Certificati regolarità contributiva INPS Certificati regolarità contributiva INAIL Certificati iscrizione alla Cassa Edile Copia del registro degli infortuni Copia del libro matricola dipendenti Registro delle visite mediche periodiche Certificato di idoneità per lavoratori minorenni Tesserini di vaccinazione antitetanica d) lavoratore autonomo lavorazione nome documenti Sede legale verifica Tel./fax data firma Copia iscrizione alla C.C.I.A.A. Certificati regolarità contributiva INPS Certificati regolarità contributiva INAIL Certificati iscrizione alla Cassa Edile Tesserini di vaccinazione antitetanica Contratto di subappalto 24 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) B2.5.2 Adempimenti a) da effettuarsi a cura del Committente Notifica preliminare all’organo di vigilanza verifica Il Committente o il responsabile dei lavori provvederà a comunicare agli organi di vigilanza competente per territorio la Notifica Preliminare Data e firma b) da effettuarsi a cura dell’Impresa appaltatrice (assegnataria) Comunicazione all’INAIL di apertura cantiere verifica L’Impresa provvede, almeno 5 giorni dell’inizio dei lavori, a comunicare all’INAIL l’apertura del cantiere Domanda di allacciamento ENEL e fornitura acqua L’Impresa provvede alla definizione dei consumi di energia elettrica ed acqua e provvederà alla conseguente domanda allacciamento all’Ente erogatore Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione L’Impresa comunica alla Committenza il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Cartello di identificazione cantiere L’Impresa provvede affinché sia tenuto a disposizione in cantiere il cartello di identificazione del cantiere Piano di Sicurezza e Coordinamento L’impresa provvede affinché sia tenuto a disposizione in cantiere il PSC corredato degli eventuali aggiornamenti periodici Piano Operativo di Sicurezza L’Impresa deve redigere il POS Data e firma c) da effettuarsi a cura di tutti i lavoratori presenti in cantiere Riunione periodiche verifica L’Impresa si impegna a partecipare a tutte le riunioni periodiche, indette dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera che si rendano necessarie al fine di operare un reale coordinamento tra Committente, Datore di lavoro e lavoratori. Altri adempimenti Data e firma 25 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) B2.5.3 Attrezzature e Macchine a) da effettuarsi a cura dell’Impresa appaltatrice (assegnataria) e dei lavoratori autonomi verifica Data e firma Dichiarazione di conformità D.M. 22/01/2008 n.37 per l’impianto elettrico di cantiere da parte di ditta regolarmente iscritta alla camera di commercio che rilascerà la Dichiarazione di Conformità Copia dell’autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio metallico comprensiva di relazione tecnica e schemi tipo rilasciata dal Ministero del lavoro Progetto esecutivo del ponteggio firmato da ingegnere o architetto abilitato nel caso in cui gli schemi del ponteggio previsti dal costruttore non siano rispettati Verifica dell’impianto di messa a terra prima dell’apertura del cantiere da parte dell’impresa prima della messa in funzione dell’impianto Comunicazione di installazione di impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche inoltrata all’ISPS a all’ASL territorialmente competente entro 30gg. allegando copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico. Scheda di sicurezza dei preparati a base chimica che l’impresa utilizza in cantiere ( disarmante, solvente, resine, ecc.) Libretto di omologazione per compressore aria con serbatoio con capacità superiori a 25 litri e relativo verbale di ultima verifica periodica ASL Rapporto di valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori al rumore prima dell’inizio dei lavori e sua verifica nel corso dei lavori Documentazione d’uso delle attrezzature del cantiere e marcature CE 26 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) B2.6 OPERE PROVVISIONALI B2.6.1 PONTEGGI METALLICI E PONTI DI SERVIZIO Definizione delle prevenzioni Non è prevista la realizzazione del ponteggio. Nel caso un cui se ne presentasse la necessità durante le fasi lavorative, si dovranno seguire le prescrizioni riportate di seguito, oltre alla normativa vigente. La tipologia, il montaggio e smontaggio, la disposizione degli elementi e parapetti, la manutenzione e revisione, e quant’altro riferito alle opere provvisionali, e’ normata dal dpr 164/56, e dal dm 28/05/85 a cui si deve fare sempre riferimento. I PONTEGGI DEVONO ESSERE DI TIPO AUTORIZZATO ED IN CANTIERE VI DEVE ESSERE COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL’IMPIEGO. Gli impalcati, sia che siano realizzati con tavole di legno che con elementi metallici, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale che deve essere allegata al ponteggio in modo completo. Sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali ed attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento dei lavori ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio. Tutti i piani di lavoro devono essere completati con tavole e fermapiedi. Qualora alcuni piani siano liberati dalle tavole, ciò deve essere effettuato completamente e non devono essere lasciate tavole in numero inferiore al necessario per coprire tutto il piano di lavoro. I parapetti non devono lasciare luci in senso verticale maggiore di cm 60. L’accesso al ponteggio può avvenire solo attraverso scale interne e scale di ponteggio di tipo approvato. IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO VA ESEGUITO DA PERSONALE ADDETTO DOTATO DEI DISPOSITIVI PERSONALI DI PROTEZIONE PREVISTI DAL D.M.28/05/85, che prevede: cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre l’imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell’impalcato; un organo d’ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza. Non è ammesso gettare materiali ed elementi dai ponteggi. Si devono installare opere provvisionali su tutti i lati delle costruzioni oggetto delle lavorazioni, fino ad un’altezza dell’ultimo parapetto che superi di m 1,20 l’altezza della linea di gronda. Non sono ammessi parapetti provvisori e comunque non rigidamente collegati a strutture di ponteggio sottostanti. Si impone l’apposizione di parasassi in corrispondenza di ogni apertura, con estensione delle stessa 27 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) ai lati per almeno m 3. Nei ponti di servizio è necessario realizzare nella parte anteriore un parapetto normale dotato di aperture per il solo passaggio del carico, secondo le indicazioni ministeriali. Il passaggio deve essere dotato di fermapiedi regolamentare e munito di due staffoni posizionati a m 1,20 dal piano di carico e sporgenti di cm 20, tale da offrire un valido appoggio all’operatore quando riceve il carico. I carichi su tali piani devono essere movimentati esclusivamente tramite benne e ceste e funi d’imbracatura. Non è ammesso l’uso di forconi e le ceste devono essere di tipo omologato. Non è ammesso l’uso di ceste di fortuna costituite da bidoni o altri recipienti con sistemi di aggancio fortuiti. B2.6.2 PONTI SU CAVALLETTI Definizione delle prevenzioni LA TIPOLOGIA, IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO, LA DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI E PARAPETTI, LA MANUTENZIONE E REVISIONE, E QUANT’ALTRO RIFERITO ALLE OPERE PROVVISIONALI, E’ NORMATA DAL DPR 164/56, E DAL DM 28/05/85 A CUI SI DEVE FARE SEMPRE RIFERIMENTO. Non devono avere altezza superiore a m 2 ed essere montati su altri ponteggi o balconi. Tutti i piani di lavoro devono essere completati con tavole e fermapiedi. E’ vietato l’uso di pannelli da cassero come piano di lavoro. I parapetti non devono lasciare luci in senso verticale maggiore di cm 60. Sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali ed attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento dei lavori ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio. E’ assolutamente vietato costruire ponti con appoggi non stabili (appoggio su forati e mattoni non idonei a sopportare i carichi previsti), e costruirvi sopra ulteriori ponti provvisori Non è ammesso gettare materiali ed elementi dai ponti. Non sono ammessi parapetti provvisori. 28 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) B2.7 AREE DI DEPOSITO STOCCAGGIO MATERIALI L’Impresa predispone le aree di stoccaggio del materiale di consumo provvedendo alla realizzazione delle misure sotto elencate e impartisce istruzioni (e relativa segnaletica) di divieto di accesso alle persone non addette alla movimentazione dei materiali. Il deposito di rifiuti speciali e pericolosi deve avvenire secondo le normative vigenti. RISCHI EVIDENZIATI - Ribaltamento del materiale accatastato con schiacciamento o urti di addetti e non. - Difficoltà nella circolazione all’interno del cantiere per disposizione del materiale. - Movimentazione manuale dei carichi resa difficoltosa per l’errato deposito dei materiali. Definizione delle prevenzioni Il piano d’appoggio dei materiali deve essere reso compatto, orizzontale e stabile. Le aree di stoccaggio devono essere delimitate con transenne o recinzioni. L’impresa provvede affinché i materiali siano stoccati ordinatamente in isole quadrate o rettangolari e vi sia tra esse lo spazio sufficiente perché l’operatore per la movimentazione possa lavorare in sicurezza (almeno 90cm per i carichi alti 2m). Per i pezzi di grandi dimensioni occorre porre dei travetti distanziatori in legno tra i pezzi, i quali devono essere accatastati sulla stessa verticale, avendo gli sbalzi laterali dei pezzi di lunghezza non superiore a ¼ di quella totale. La massima altezza della sovrapposizione non deve essere più del doppio della minore misura di base e comunque non più di 2m senza superare il numero di due pallets sovrapposti. E’ vietato il deposito di materiale al di fuori dell’area definita. 29 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Segnaletica di sicurezza. I lavoratori dovranno essere informati dell’organizzazione e dei rischi delle zone di stoccaggio dei materiali, dei posti fissi di lavoro e dei servizi logistici e igienico/assistenziali del cantiere attraverso la segnaletica di sicurezza, in particolare attraverso cartelli tipo: tipo Informazione collocazione Obbligo Obbligo Generico Area di carico/scarico Indossare i DPI (per la specifica lavorazione) Ubicazione della cassetta di pronto soccorso In prossimità dello stoccaggio Presso i posti fissi di lavoro All’interno del cantiere e davanti alla porta del locale nel quale si trova Generico Contenuto della cassetta di pronto soccorso Vicino alla cassetta Generico Modalità degli interventi di primo soccorso Vicino alla cassetta IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI Verifica: ESECUZIONE ACCERTA LA PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI LOGISTICI E IGIENICO/ASSISTENZIALI E DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA SECONDO LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA E NEL RISPETTO DELLA PLANIMETRIA DI CUI ALL’ALLEGATO. POSTAZIONI FISSE DI LAVORO Definizione delle prevenzioni E’ prevedibile la definizione di postazioni fisse di lavorazione, quali betonaggio malta e miscelazione intonaci. Si devono seguire le seguenti prescrizioni: - la disposizione delle aree di postazioni fisse di lavorazione dovranno considerare le generali esigenze di circolazione pedonale e veicolare all’interno dell’area di cantiere; - le aree dovranno presentare condizioni di sostegno del terreno idonee alle caratteristiche delle attrezzature e mantenere tali caratteristiche durante tutta la durata dei lavori; - qualora tali postazioni siano sotto il raggio d’azione di impianti di sollevamento, dovranno essere protetti da tettoie di altezza non maggiore di m 3 da terra e costituiti da robusto impalcato ben dimensionato. 30 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) B2.8 SERVIZI LOGISTICI Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per l’Opera. Eventuali difformità da quanto previsto da parte delle Imprese Partecipanti devono essere presentate al Coordinatore per la realizzazione dell’opera. B2.9.1 SERVIZI IGIENICI ED ASSISTENZIALI TIPOLOGIA INTERVENTI DESCRIZIONE NORMATIVA Servizi Latrine Lavandini Predisporre installazione di almeno: 1 Servizio igienico 1 Lavabo a canale I servizi si intendono dotati di acqua potabile e acqua sanitaria (calda e fredda). Previo accordo con il Dirigente Responsabile, i lavoratori potranno usufruire dei servizi dell’Istituto. D. LGS. 81/08 Baracca di cantiere Si individua un’area interna all’edificio da utilizzare D. LGS. 81/08 per le funzioni e la conservazione della coordinato con documentazione previste nella baracca di cantiere. il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Spogliatoi Mettere a disposizione spogliatoi in relazione al numero di addetti presenti, con le seguenti caratteristiche: superficie in pianta non inferiore a m2 1,5 per lavoratore, altezza libera interna di almeno m 2,40; dotati di ventilazione ed illuminazione naturali diretto nei rapporti di 1/10 e 1/20 della superficie in pianta. Mensa - Refettorio E’ possibile attivare convenzione con opportuno D. LGS. 81/08 servizio di ristorazione reperito nelle immediate coordinato con vicinanze. il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Dormitori La tipologia del lavoro non richiede svolgimento di D. LGS. 81/08 turni o di presenza particolare in cantiere. coordinato con coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 D. LGS. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 31 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Non si ritiene necessario quindi l’allestimento di dormitorio. Nel caso di necessità particolari, per comodità e convenienza è auspicabile la convenzione con attività alberghiere locali. il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 32 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) B2.8.2 PRONTO SOCCORSO TIPOLOGIA INTERVENTI Cassetta Pronto Soccorso Pacchetto di Medicazione DESCRIZIONE NORMATIVA Mettere a disposizione nel locale di riposo del personale una cassetta di pronto soccorso, contenente i presidi sanitari necessari per prestare le prime ed immediate cure ai lavoratori feriti o colti da malore. D. LGS. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 In cantiere dovrà essere esposta una tabella recante nominativi e indirizzi delle organizzazioni di pronto intervento. B2.8.3 UFFICI DIREZIONE E DEPOSITI TIPOLOGIA INTERVENTI Ufficio D.L. Ufficio di cantiere DESCRIZIONE NORMATIVA Predisporre ufficio di cantiere a disposizione D. LGS. 81/08 coordinato con della D.L. il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Deposito attrezzature Predisporre, se ritenuto necessario, apposita area D. LGS. 81/08 adibita a deposito delle attrezzature a maggior coordinato con rischio di furto, comunque entro l’area di il Decreto Legislativo 3 cantiere. agosto 2009, n. 106 Deposito materiali VEDI APPOSITO PUNTO Deposito rifiuti Deposito rifiuti speciali secondo normativa vigente. D. LGS. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 D. LGS. 81/08 coordinato con Deposito rifiuti pericolosi secondo normativa il Decreto vigente. Legislativo 3 I rifiuti organici devono essere smaltiti tramite agosto 2009, pozzetto tipo IMHOFF a svuotamento periodico o n. 106 sistemi equivalenti qualora non sia possibile il collegamento con la rete fognaria comunale. 33 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Cartello di cantiere Predisporre apposito cartello di cantiere in D. LGS. 81/08 prossimità dell’ingresso carraio con l’indicazione del coordinato con Committente, Imprese, Responsabili per la il Decreto sicurezza delle Imprese, Coordinatore per la Legislativo 3 sicurezza in fase di progettazione ed agosto 2009, esecuzione Esporre una copia della notifica n. 106 preliminare al pubblico. 34 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) B2.8.4 ANTINCENDIO TIPOLOGIA INTERVENTI Avvertenze di carattere generale DESCRIZIONE NORMATIVA Cartelli e segnaletica nei luoghi appositi tipo: D. LGS. 81/08 coordinato con Non fumare, non gettare mozziconi, spegnere il il Decreto motore, mantenere sgombre le vie, materiali Legislativo 3 infiammabili, posizione estintori, ecc. agosto 2009, n. 106 Libretto, istruzioni, fogli illustrativi in bacheca, D. LGS. 81/08 Regole di coordinato con comportamento in caso estintori, controllo locali, arieggiare i locali, ecc. il Decreto di incendio Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Uso degli Estintori Spegnimento del focolaio, erogazione del getto, D. LGS. 81/08 manutenzione ed uso dell’estintore con personale coordinato con appositamente formato. il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Avvistamento di un principio di incendio o di altro danno Compiti e responsabilità di tutti: D. LGS. 81/08 coordinato con Avvisare Vigili del Fuoco, dare ubicazione esatta del il Decreto cantiere, entità dell’intervento, ecc. Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 B2.9 SEGNALETICA La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 al quale si rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di cantiere. La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente alcune situazioni che si ritengono importanti all’interno della gestione del processo di sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Si rimanda quindi al rispetto delle norme il necessario posizionamento di altra segnaletica. 35 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) DESCRIZIONE DEI SEGNALI RIFERIMENTI Divieto di ingresso alle persone non Accessi cantiere di terra e zone esterne al cantiere. autorizzate In cantiere è obbligatorio l’uso dei Segnalazione nei pressi della baracca di cantiere dispositivi di protezione individuale e nelle zone interessate a particolari situazioni (raggio di azione gru - presenza lavorazioni Utilizzo dei DPI particolari) Annunciarsi prima di accedere al All’esterno del cantiere di terra presso l’accesso pedonale e carraio cantiere Vietato pulire, organi in moto oliare, ingrassare È esposto nei pressi delle betoniere, mescolatrici per calcestruzzo e tutte le attrezzature che prevedono organi in movimento. Vietato eseguire operazioni riparazione o registrazione organi in moto Protezione del capo di È esposto nei pressi delle betoniere, mescolatrici su per calcestruzzo e tutte le attrezzature che prevedono organi in movimento. È presente negli ambienti di lavoro dove esistono pericolo di caduta materiale dall’alto o urto con elementi pericolosi. Pericolo di tagli e protezione di E’ presente nei pressi delle attrezzature con tali rischi (es. sega circolare, ecc.) schegge Estintore Zone fisse (baracca ecc.) Zone mobili (nei pressi di lavorazioni a rischio) Divieto di fumare Nei luoghi chiusi Pronto soccorso Nei pressi della cassetta di medicazione Vietato arrampicarsi sui ponteggi Lungo tutto il perimetro del ponteggio, ad intervalli di m 20. 36 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) B2.10 MACCHINE ED IMPIANTI ELENCO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI PREVISTI IN CANTIERE Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma. Non sono ammessi macchinari fuori norma. Attrezzi di uso corrente Macchine per la lavorazione del ferro Martello demolitore elettrico e/o pneumatico Martellone Avvitatore elettrico Betoniera a bicchiere Pala meccanica e/o ruspa Compressore Pistola sparachiodi Ponte sospeso Ponte su cavalletti Ponteggi Escavatore Saldatrice elettrica Spruzzatrice per intonaci Spruzzatrice per pitture Gruppo elettrogeno Funi e bilancini Tagliamattoni elettrica Tagliapavimenti elettrica Trabattelli Impianto per la iniezione delle malte e/o resine 37 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) B2.12 ACCESSI E VIABILITÀ INTERNA AL CANTIERE Definizione delle prevenzioni Area di cantiere Si deve individuare un accesso esclusivo pedonale di larghezza minima di cm 120 e dotato di cancelletto d’entrata. I CANCELLI DEVONO ESSERE SEMPRE RICHIUSI AL FINE DI EVITARE L’ENTRATA DA PARTE DI PERSONE NON ADDETTE AI LAVORI. LE PERSONE AUTORIZZATE AD ENTRARE POTRANNO FARLO SOLO DOPO ESSERE STATE CONTATTATE DAL CAPO CANTIERE PREPOSTO O DA SUO INCARICATO. I MEZZI DEI FORNITORI POTRANNO FARLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CAPO CANTIERE PREPOSTO O DA SUO INCARICATO, E GLI AUTISTI DOVRANNO SEGUIRE LE INDICAZIONI DATE DAL CAPO CANTIERE PREPOSTO PER QUANTO CONCERNE LA LORO PERMANENZA NEI PRESSI DEL CANTIERE. E’ VIETATA A TALI SOGGETTI LA LIBERA CIRCOLAZIONE NELL’AREA DI CANTIERE, ANCHE SE FORNITI DI DPI O ACCOMPAGNATI DAL PERSONALE. LA LORO PERMANENZA DEVE ESSERE LIMITATA AL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL CARICO-SCARICO DEI MATERIALI E LIMITATA ALLO SPAZIO IMMEDIATAMENTE CIRCOSTANTE IL LORO MEZZO. Un incaricato controlla l’accesso in modo tale che il transito degli automezzi non sia contemporaneo al passaggio delle persone. Predisporre adeguate indicazioni che segnalino il movimento di automezzi di cantiere. 38 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Comune di CREMONA Piano di Sicurezza e Coordinamento RISTRUTTURAZIONE DELLA EX ZONA NECROSCOPIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO DELLA SEZIONE DI CREMONA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA Sezione C: Fasi Lavorative e Schede di Sicurezza di Riferimento 39 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) C DESCRIZIONE DEI LAVORI E FASI LAVORATIVE (S.S.R. : numero della Scheda di Sicurezza di Riferimento) S.S.R. DESCRIZIONE delle LAVORAZIONI Premessa Le seguenti schede di sicurezza rappresentano un’analisi generale del processo di realizzazione delle opere in oggetto, per cui si fa riferimento alle singole fasi e relative prescrizioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza che ogni impresa deve presentare prima dell’inizio dei lavori al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. I lavori previsti sono suddivisi in macro-gruppi; segue analisi per ciascuno di essi. 1 ALLESTIMENTO CANTIERE - Delimitazione dell’area di cantiere e localizzazione degli impianti esistenti - Delimitazione delle aree di servizio al cantiere Predisposizione impianto elettrico di cantiere Definizione degli accessi e della viabilità interna Allestimento servizi igienico-assistenziali e logistici - Approvvigionamento e scarico dei materiali Installazione macchinari ed attrezzature 2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Rimozione serramenti, barriere, parapetti... - Rimozione radiatori... Rimozione corpi illuminanti e componentistica elettrica Disfacimento pareti mobili, canna fumaria, pavimenti, tavolato 40 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 3 OPERE EDILI - Posa in opera di poutrelles Realizzazione di tavolato interno - Realizzazione di intonaco per interno Realizzazione di pavimentazioni con relativi sottofondi Posa di rivestimento di pareti con piastrelle Realizzazione allaccio alla rete fognaria esistente - Posa di porte, finestre, serramento di ingresso Realizzazione di cassonettatura in lastre di cartongesso Tinteggiatura interna - Posa di ringhiera in acciaio Assistenze murarie alla posa dei serramenti e alla realizzazione degli impianti 4 SERRAMENTISTICA: INFISSI E PORTE - Posa di serramenti in alluminio Realizzazione di serramento ingresso principale Posa di cancelletto estensibile panoramico - Posa di porte interne Posa di telaio fisso con vetro ... zona ingresso-reception 41 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 5 IMPIANTO RISCALDAMENTO: DISTRIBUZIONE PRIMARIA, DISTRIBUZIONE SECONDARIA, APPARECCHI TERMINALI E RELATIVI ACCESSORI - Posa di tubazioni in rame per la realizzazione dell’impianto di distribuzione - Posa di tubazioni in multistrato per la realizzazione delle linee di alimentazione secondaria Posa di isolamento delle tubazioni con guaina elastomerica Posa di componentistica varia Posa di materiale vario di consumo, tenuta e fissaggio - - - 6 Posa di ventilconvettori Posa linea di scarico della condensa Posa di radiatore a colonnine verticali Posa di barriera d’aria IMPIANTO RAFFRESCAMENTO - Posa di tubazioni in rame per la realizzazione dell’impianto di distribuzione - Posa di isolamento delle tubazioni con guaina elastomerica Posa di tubazioni in multistrato per la realizzazione delle linee di alimentazione secondaria Posa di componentistica varia Posa di materiale vario di consumo, tenuta e fissaggio - - 7 IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO-SANITARI - Posa di tubazioni in multistrato per la realizzazione delle linee di alimentazione secondaria Posa di wc, bidet, lavabo, specchio basculante Posa di corrimano e barra di sostegno Posa di componentistica varia - Posa di materiale vario di consumo, tenuta e fissaggio - 42 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 8 - 9 IMPIANTO ELETTRICO Installazione / posa di componentistica elettrica SMOBILIZZO CANTIERE PROGRAMMA DEI LAVORI Il Cronogramma lavori riportante il Programma Lavori allegato è indicativo e basato su Ipotesi di lavoro standardizzate. E’ COMPITO DELLA/E IMPRESA/E PARTECIPANTE/I CONFERMARE QUANTO ESPOSTO O NOTIFICARE IMMEDIATAMENTE AL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI EVENTUALI MODIFICHE O DIVERSITÀ RISPETTO QUANTO PROGRAMMATO. LE MODIFICHE SARANNO ACCETTATE DAL COORDINATORE SOLO SE GIUSTIFICATE E CORRELATE DA RELAZIONE ESPLICATIVA E PRESENTATE PRIMA DELL’APERTURA DEL CANTIERE O, SE IMPRESA SELEZIONATA IN SEGUITO PRIMA DELLA PARTENZA DELLA PROPRIA FASE DI LAVORI . LE MODIFICHE AL PROGRAMMA DEI LAVORI DEVONO ESSERE PRESENTATE DA CIASCUNA IMPRESA PARTECIPANTE. QUANTO SOPRA VALE ANCHE PER ULTERIORI MODIFICHE O VARIAZIONI. RAPPORTO UOMINI/GIORNI e PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE Si traccia, per migliore comprensione, l’ipotesi di calcolo del rapporto Uomini/giorni sullo stesso Cronoprogramma allegato. Tale Ipotesi si basa sul Diagramma lavori predisposto e quindi valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. Interessante è comunque poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia, rispetto i parametri del D. LGS. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 dove inserire l’opera in oggetto. La stima fatta individua in 360 il valore uomini x giorni (u/g) relativo all’opera in oggetto. Tale valore rende obbligatoria la predisposizione del solo PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque l’elemento base per l’attivazione delle procedure contemplate dal D. LGS. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. 43 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) LAVORAZIONI IN CONTEMPORANEA (riferito al Cronogramma Lavori) NON SONO PREVISTE SOVRAPPOSIZIONI TEMPORALI FRA LE LAVORAZIONI EDILI ED IMPIANTISTICHE. IL CAPOCANTIERE DEVE ASSICURARE CHE I LAVORI AVVENGANO EFFETTIVAMENTE CON TALE SEPARAZIONE. Sarà cura dell’Impresa/e appaltatrice/i confermare quanto previsto o integrare lo schema dei diagrammi dei lavori in relazione alle specifiche situazioni. SCHEDE DI SICUREZZA DI RIFERIMENTO (S.S.R.) CONTENUTO: In questo capitolo, sono riportate le schede di sicurezza di riferimento, elaborate a partire dalle voci d’opera, così come indicate nel Programma Lavori, a sua volta elaborato in funzione delle voci contenute negli elaborati e capitolati descrittivi presentati dalla Committenza e dal Progettista delle opere. Ciascuna lavorazione è stata analizzata nelle singole attività componenti, al fine di individuarne i fattori di rischio e stabilire le misure di prevenzione necessarie. Di seguito sono state considerate solo le principali procedure esecutive, che rivestono particolare interesse ai fini della sicurezza. MODALITA’ D’UTILIZZO: Le procedure e misure indicate nelle S.S.R. presumono comunque, da parte dell’appaltatore e dei suoi organi tecnici, la conoscenza, l’applicazione e rispetto di tutta la normativa di sicurezza e salute dei lavoratori vigente ed eventualmente demandata anche per tutto quanto non esplicitato nelle S.S.R.. L’Appaltatore, il Direttore Tecnico di cantiere e il Capo cantiere, ognuno nell’ambito delle sue attribuzioni previste dalla legge e nel presente documento, devono assicurare il rispetto di quanto contenuto nelle S.S.R. in collaborazione e coordinamento con i Capi squadra, Subappaltatori, Datori di lavoro e Lavoratori Autonomi presenti in qualunque fase nel cantiere. Il Capo cantiere preposto ed eventuali capi squadra devono portare a conoscenza le Maestranze e Lavoratori Autonomi dei contenuti delle S.S.R.. AGGIORNAMENTO L’Appaltatore dovrà compilare le S.S.R. con l’indicazione delle Imprese e/o Lavoratori Autonomi coinvolti nell’attività in oggetto. Qualora si debba procedere con lavorazioni non previste o con modificazioni rispetto a quanto previsto, l’Appaltatore proporrà la modifica/integrazione delle schede al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per l’analisi, e l’eventuale approvazione/rilascio della nuova Scheda di Sicurezza di Riferimento. 44 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) PRESCRIZIONI GENERALI PER OGNI FASE LAVORATIVA IN NESSUNA FASE DI LAVORAZIONE PREVISTA E’ AMMESSA LA PRESENZA ENTRO LE AREE DI CANTIERE DI PERSONE E MEZZI ESTRANEI ALLE LAVORAZIONI STESSE. SI RITENGONO RESPONSABILI DI TALE INDICAZIONE IL PERSONALE PRESENTE. GLI ADDETTI AI LAVORI DEVONO SEMPRE ESSERE DOTATI ED INDOSSARE I D.P.I INDICATI PER OGNI SINGOLA LAVORAZIONE, E COMUNQUE DEVONO SEMPRE INDOSSARE ELMETTO, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E GUANTI. PRINCIPALI OPERE PROVVISIONALI PONTEGGI METALLICI Non se ne prevede l’utilizzo. Qualora l’Impresa ritenesse opportuna la realizzazione del ponteggio, dovrà attenersi alle prescrizioni normative e a quanto riportato di seguito. Il 19 luglio 2005 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”. Il provvedimento integra il Titolo III del d.lgs. n. D. Lgs.81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ed introduce prescrizioni minime nell'uso delle attrezzature messe a disposizione dal datore di lavoro per eseguire lavori temporanei in quota. Il Pi.M.U.S. (piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi) è il piano di sicurezza che il datore di lavoro deve redigere, prima di iniziare il montaggio di un ponteggio, di un castello o balconcino per il carico e lo scarico dei materiali o di altra struttura consimile. Quanto segue sono norme di sicurezza e di buona tecnica ma non sostitutive del Pi.M.U.S. che deve essere redatto per ogni caso specifico. RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO Caduta di persone dall’alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, caduta di materiale dall’alto, movimentazione manuale dei carichi. CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA − I ponteggi metallici, a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore e devono essere conservati in efficienza per l’intera durata dei lavori. − Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impresso, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante. Possono essere impiegati, se hanno ottenuto l’autorizzazione ministeriale, in base solo ad un disegno esecutivo, sempre obbligatorio, firmato dal responsabile del cantiere, per le strutture: − alte fino a m 20 dal piano d’appoggio delle piastre di base all’estradosso del piano di lavoro più alto; − conformi agli schemi-tipo riportati nell’autorizzazione; − comprendenti un numero complessivo d’impalcati non superiore a quello previsto dagli schemitipo; − 2 con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell’autorizzazione e in ragione d’almeno uno ogni 22 m; − con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità; − con i collegamenti bloccati mediante l’attivazione dei dispositivi di sicurezza. I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni, non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nell’autorizzazione ministeriale e possono, pertanto, essere allestiti in conformità 45 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) ad una relazione di calcolo e disegno esecutivo redatti da un ingegnere o architetto iscritto all’albo professionale. Nel caso di ponteggio allestito con elementi misti sovrapposti è necessaria, oltre alla documentazione di calcolo aggiuntiva, quella dei diversi fabbricanti. L’installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni, reti o altri elementi che offrano resistenza al vento, richiede pure la documentazione di calcolo aggiuntiva. Le eventuali modifiche al ponteggio devono essere riportate nella prevista documentazione. MISURE DI PREVENZIONE − Il ponteggio, ed ogni altra misura necessaria ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, è obbligatorio per i lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri. − Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio devono essere eseguiti da personale autorizzato, dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell’autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. − Il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti e robusti e deve possedere una sicura stabilità. − Gli impalcati, realizzati con tavole di legno o con tavole metalliche, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell’autorizzazione ministeriale o secondo progetto. − Sui ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza dell’impalcato. − Gli impalcati di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50 con la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola. − Alla base di ogni ponteggio è opportuno esporre il cartello che ne indichi le caratteristiche (per costruzione o per manutenzione, numero degli impalcati previsti dall’autorizzazione o dal progetto, carichi massimi ammissibili sugli impalcati stessi). − Teli o reti non esonerano dall’obbligo di applicare i parasassi in corrispondenza dei luoghi di transito o di stazionamento all’altezza del solaio di copertura del piano terreno ed eventualmente, per ponteggi molto alti, da ripetersi, con l’avanzare dei lavori, ogni dodici metri (ogni sei piani di ponteggio). − Reti o teli devono essere contenuti all’interno dei correnti o, in ogni caso, devono essere fissati molto saldamente. DURANTE I LAVORI − Verificare che il ponteggio sia realizzato dove necessario. − Verificare che sia in buone condizioni di manutenzione, che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile. − Verificarne ad intervalli periodici la stabilità e l’integrità specialmente dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione delle attività. − Accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Le scale a pioli di collegamento fra i diversi piani devono essere sicure e vincolate, possibilmente non devono essere in prosecuzione una dell’altra e, se poste verso la parte esterna del ponteggio, devono essere dotate di una laterale protezione. − Non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio. − Non correre o saltare sugli intavolati del ponteggio. − Non gettare dall’alto materiale di qualsiasi genere. − Abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento. 46 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) − Controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche. − Verificare che gli elementi del ponteggio, ritenuti idonei al reimpiego, siano conservati separati dal materiale non più utilizzabile. − Segnalare al responsabile del cantiere qualsiasi anomalia. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE − Casco, guanti, calzature di sicurezza, cintura di sicurezza. CASTELLI DI CARICO E SCARICO MATERIALI RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO Caduta di persone dall’alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, movimentazione manuale dei carichi. CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA − La loro costruzione deve rispondere a rigorosi criteri tecnici che ne garantiscano solidità e stabilità. − I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio. − I montanti devono essere controventati per ogni due piani di ponteggio. − Gli impalcati devono risultare ampi per quanto necessario e robusti. − Gli intavolati devono essere formati con tavole di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascun piano. − Su tutti i lati verso il vuoto deve essere installato un robusto parapetto, con tavola fermapiede. − Tutte le citate caratteristiche sono comunque contemplate nella relazione di calcolo e nel disegno redatto da ingegnere o architetto abilitato. Per queste strutture il progetto è sempre obbligatorio. MISURE DI PREVENZIONE − Per il passaggio del carico si può lasciare un varco con un parapetto mobile, non asportabile, apribile solo verso l’interno, delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali e con tavola fermapiede alta non meno di cm 30. − Il parapetto può anche essere vantaggiosamente realizzato con un cancelletto che si chiuda automaticamente abbandonandone l’azione d’apertura. − Dal lato interno dei sostegni laterali si devono applicare due staffoni in ferro, sporgenti almeno cm 20, ai quali l’addetto possa afferrarsi. − Mettere a disposizione dell’operatore la cintura di sicurezza. − Su ogni piano del castello deve essere esposto il cartello con l’indicazione della sua portata massima. DURANTE I LAVORI − Verificare gli ancoraggi e le condizioni delle tavole da ponte. − Controllare che le protezioni perimetrali del castello siano complete e che il cartello di portata massima permanga visibile. − Verificare che l’eventuale posto di carico e scarico a terra sia segnalato e protetto, o delimitato con barriere, per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. 47 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE − Casco, guanti, cinture di sicurezza. PROTEZIONI DELLE APERTURE PROSPICIENTI IL VUOTO RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO Caduta di persone dall’alto, caduta di materiale dall’alto. CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA − Le protezioni devono essere allestite a regola d’arte, idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro. − Le aperture nei muri prospicienti il vuoto, o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50, devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate o, se a pavimento, coperte con tavole da ponte fissate contro il pericolo di loro spostamento. MISURE DI PREVENZIONE − Le opere protettive devono essere allestite in modo robusto e atto ad evitare la caduta di persone e materiali nel vuoto. − Vanno applicate su ogni apertura non protetta dal ponteggio esterno, su balconi, pianerottoli, scale, vani degli ascensori, aperture a pavimento e casi simili. − Le protezioni provvisorie devono essere mantenute in opera, fissate rigidamente a strutture resistenti, fino all’installazione delle protezioni definitive. DURANTE I LAVORI − Verificare la corretta installazione delle protezioni su ogni apertura prospiciente il vuoto. − Non rimuovere le protezioni senza una specifica autorizzazione. − Segnalare al responsabile di cantiere qualsiasi mancanza protettiva. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE − Casco, guanti, calzature di sicurezza, cinture di sicurezza. PRESCRIZIONI GENERALI PER OGNI FASE LAVORATIVA In nessuna fase di lavorazione prevista è ammessa la presenza entro le aree di cantiere di persone e mezzi estranei alle lavorazioni stesse. Si ritiene responsabile di tale indicazione il personale presente. Gli addetti ai lavori devono sempre essere dotati ed indossare i d.p.i indicati per ogni singola lavorazione, comunque devono sempre indossare elmetto, scarpe antinfortunistiche e guanti. 48 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) SCHEDA DI RIFERIMENTO 1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE IMPRESA ESECUTRICE/LAVORATORI OPERAZIONE RISCHI - Delimitazione dell’area di cantiere e localizzazione degli impianti esistenti Elettrocuzione; - Delimitazione delle aree di servizio al cantiere Predisposizione impianto elettrico di cantiere Definizione degli accessi e della viabilità interna Allestimento servizi igienico-assistenziali e logistici Schiacciamento per caduta materiali e attrezzature; - Approvvigionamento e scarico dei materiali - Installazione macchinari ed attrezzature Investimento da parte delle macchine operatrici; Contatti con le attrezzature; Movimentazione manuale dei carichi. MISURE DI PREVENZIONE: 1. Impianto elettrico e di terra di cantiere: VEDERE SEZIONE B2 – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 2. Inoltre: - Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza di tensione; - Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e così che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici. Recinzione area di cantiere ed accessi: VEDERE SEZIONE B2 – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 3. Servizi igienico-assistenziali: VEDERE SEZIONE B2 – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 4. Depositi per le attrezzature, gli utensili e particolari prodotti: VEDERE SEZIONE B2 – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 5. Installazione macchinari: VEDERE SEZIONE B2 – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 6. Uso corretto e continuativo dei D.P.I.: GUANTI – ELMETTO – SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 49 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SCHEDA DI RIFERIMENTO 2 IMPRESA ESECUTRICE/LAVORATORI OPERAZIONE RISCHI - Contatti con le attrezzature - Rimozione serramenti, barriere, parapetti... Rimozione radiatori... Rimozione corpi illuminanti e componentistica elettrica Disfacimento pareti mobili, canna fumaria, pavimenti, tavolato Proiezioni di schegge Elettrico Polvere Rumore Contatto con gli organi in movimento Investimento, ribaltamento Caduta di materiale dall’alto Movimentazione manuale dei carichi Caduta di persone dall’alto Contatto con il materiale tagliente, pungente, irritante Crolli Investimento da parte del materiale rimosso o da rimuovere Vibrazioni MISURE DI PREVENZIONE: 1. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. 2. Disporre cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze. 3. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione. 50 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 4. Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di buona efficienza. 5. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata all’operazione. Vietare l’avvicinamento alla macchina a tutti coloro che non siano addetti a tali lavori e nelle manovre di retromarcia. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone. Vietare la presenza di persone non direttamente addette, nelle zone di lavoro. Segnalare la zona interessata all’operazione. 6. Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente. Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali. Utilizzare cestoni metallici. 7. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. 8. Predisporre o revisionare le opere provvisionali. 9. Seguendo le lavorazioni verificare le condizioni delle strutture in demolizione e quelle limitrofe, allestendo eventuali puntellamenti. 10. Segregare la zona interessata. 11. Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 12. Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare parapetti alle aperture stesse. 13. Predisporre sistemi di sostegno. 14. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti con imbottitura ammortizzante) e dotare le impugnature del martello demolitore di impugnature antivibranti. 3. Uso corretto e continuativo dei D.P.I.: GUANTI – ELMETTO – SCARPE ANTINFORTUNISTICHE – CUFFIE – OCCHIALI – MASCHERE ANTIPOLVERE. 51 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) OPERE EDILI SCHEDA DI RIFERIMENTO 3 IMPRESA ESECUTRICE/LAVORATORI OPERAZIONE RISCHI - Posa in opera di poutrelles Realizzazione di tavolato interno Realizzazione di intonaco per interno Cadute di persone dall’alto - Realizzazione di pavimentazioni con relativi sottofondi Posa di rivestimento di pareti con piastrelle - Movimentazione manuale dei carichi Schiacciamento Elettrico Radiazioni - Realizzazione allaccio alla rete fognaria esistente Proiezione di materiale incandescente - Realizzazione di cassonettatura in lastre di cartongesso Contatti con le attrezzature - Tinteggiatura interna Posa di ringhiera in acciaio Assistenze murarie alla posa dei serramenti e alla realizzazione degli impianti Contatto con organi in movimento Schiacciamento Urti e colpi Rumore Polveri e fibre Schizzi e allergeni Temperature elevate Fiamme Vibrazioni Esalazioni, scoppio Caduta di persone nello scavo Caduta di materiali nello scavo MISURE DI PREVENZIONE: 1. Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Verificare l’efficienza del dispositivo che impedisce l’apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza. 2. Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate. 3. Nelle fasi transitorie di posizionamento dei prefabbricati, impiegare i contrasti in modo tale che sia assicurata la stabilità al ribaltamento. 52 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Interdire le zone d’operazione. Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 4. L’alimentazione deve essere fornita tramite regolare quadro elettrico collegato a terra. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti alla posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 5. Verificare che gli utensili siano dotati della protezione del disco e di comando ad uomo presente. 6. Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, verificando l’applicazione durante le operazioni. Nelle operazioni di sollevamento e posizionamento impartire chiare e dettagliate spiegazioni sui sistemi di sgancio dell’elemento sollevato (ad esempio utilizzare le apposite aste, usare le scale a mano dotate di ganci e indossare la cintura di sicurezza). Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, cinture di sicurezza) ed informazioni sul loro utilizzo. Indicare i punti d’attacco delle funi di trattenuta delle cinture di sicurezza. Interdire la zona d’operazione. Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere impressa la portata massima. Nelle fasi transitorie di posizionamento delle strutture, impiegare i contrasti in modo tale che sia assicurata la stabilità. Interdire le zone d’operazione. 7. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. 8. Provvedere ad aerare la zona. Impartire istruzioni agli addetti per divieto di fumare ed usare fiamme. 9. Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui bordi. 10. Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo. 11. Uso corretto e continuativo dei D.P.I.: GUANTI – ELMETTO – SCARPE ANTINFORTUNISTICHE – CUFFIE – OCCHIALI – MASCHERE ANTIPOLVERE. 53 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) SCHEDA DI RIFERIMENTO 4 SERRAMENTISTICA: INFISSI E PORTE IMPRESA ESECUTRICE/LAVORATORI OPERAZIONE RISCHI - Proiezione di schegge - Posa di serramenti in alluminio Realizzazione di serramento ingresso principale Polvere Rumore Posa di cancelletto estensibile panoramico Contatto con gli organi in movimento Posa di porte interne Posa di telaio fisso con vetro ... zona ingresso- Caduta di persone dall’alto reception Caduta di materiale dall’alto Movimentazione manuale dei carichi Caduta degli elementi in fase di rimozione Cadute a livello MISURE DI PREVENZIONE: 1. Disporre cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze. 2. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione. 3. Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di buona efficienza. 4. Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza d’aperture, applicare parapetti alle aperture stesse. 5. Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente. Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali. Utilizzare cestoni metallici. 6. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. 7. Predisporre sistemi di sostegno, in particolare per il voltino. 8. I percorsi e i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli addetti che operano o transitano nella zona. 9. Uso corretto e continuativo dei D.P.I.: GUANTI – ELMETTO – SCARPE ANTINFORTUNISTICHE – CUFFIE – OCCHIALI – MASCHERE ANTIPOLVERE. 54 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) SCHEDA DI RIFERIMENTO 5 IMPIANTO RISCALDAMENTO: DISTRIBUZIONE PRIMARIA, DISTRIBUZIONE SECONDARIA, APPARECCHI TERMINALI E RELATIVI ACCESSORI IMPRESA ESECUTRICE/LAVORATORI OPERAZIONE - - - - Posa di tubazioni in rame per la realizzazione dell’impianto di distribuzione Posa di tubazioni in multistrato per la realizzazione delle linee di alimentazione secondaria Posa di isolamento delle tubazioni con guaina elastomerica Posa di componentistica varia Posa di materiale vario di consumo, tenuta e fissaggio Posa di ventilconvettori Posa linea di scarico della condensa Posa di radiatore a colonnine verticali Posa di barriera d’aria RISCHI Movimentazione manuale dei carichi Contatto con elementi taglienti o pungenti Rotolamento dei tubi accatastati Proiezione di schegge Polvere Rumore Fumi, vapori dalle operazioni di saldatura Proiezione di materiale incandescente e schegge Incendio Urto della testa contro elementi vari Schiacciamenti Caduta delle tubazioni nelle fasi transitorie Contatto con fibre e inalazione di parti volatili Inalazione di vapori emessi dai solventi MISURE DI PREVENZIONE: 1. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. 2. Fornire idonei i dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe antinfortunistiche). 3. Scegliere zone di deposito possibilmente appartate e disporre sistemi di blocco alle cataste. Impartire disposizioni per i bloccaggi. 4. In funzione della valutazione del livello d’esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d’uso. 5. Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad uomo presente. 6. L’apparecchiatura per le saldature deve essere usata in ambiente ventilato e da personale competente. 55 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 7. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature e indumenti protettivi) con le relative informazioni d’uso. Predisporre un estintore nelle vicinanze. 8. Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. 9. Vietare di fumare e di usare fiamme libere. Disporre un numero sufficiente di estintori nelle zone di lavoro. 10. Fornire i dispositivi di protezione individuale (maschere respiratorie con filtro specifico) e informazioni d’uso. Verificare l’esistenza di una sufficiente areazione ambientale. 11. Uso corretto e continuativo dei D.P.I.: GUANTI – ELMETTO – SCARPE ANTINFORTUNISTICHE – CUFFIE – OCCHIALI – MASCHERE ANTIPOLVERE. 56 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) SCHEDA DI RIFERIMENTO 6 IMPIANTO RAFFRESCAMENTO IMPRESA ESECUTRICE/LAVORATORI OPERAZIONE RISCHI - Posa di tubazioni in rame per la realizzazione dell’impianto di distribuzione Posa di isolamento delle tubazioni con guaina elastomerica Posa di tubazioni in multistrato per la realizzazione delle linee di alimentazione secondaria Posa di componentistica varia Elettrico Posa di materiale vario di consumo, tenuta e fissaggio Caduta di materiale dall’alto - - Rumore Caduta di materiali Movimentazione manuale dei carichi Contatto con elementi taglienti o pungenti Rotolamento dei tubi accatastati Contatti con le attrezzature Proiezione di schegge Polvere Radiazioni Proiezione di materiale incandescente e schegge Incendio Urto della testa contro elementi vari Schiacciamenti Caduta delle tubazioni nelle fasi transitorie MISURE DI PREVENZIONE: 1. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. 2. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. 3. Scegliere zone di deposito possibilmente appartate e disporre sistemi di blocco alle cataste. Impartire disposizioni per i bloccaggi. 4. Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente. Verificare l’idoneità dei ganci e la loro portata massima indicata. Fornire idonee funi d’imbracatura ed opportuni contenitori per i materiali minuti. 5. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature e indumenti protettivi) con le relative informazioni d’uso. 57 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Predisporre un estintore nelle vicinanze. 6. Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi) e informazioni d’uso. 7. Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche e guanti) e informazioni d’uso. 8. Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. 9. Uso corretto e continuativo dei D.P.I.: GUANTI – ELMETTO – SCARPE ANTINFORTUNISTICHE – CUFFIE – OCCHIALI – MASCHERE ANTIPOLVERE. 58 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO-SANITARI SCHEDA DI RIFERIMENTO 7 IMPRESA ESECUTRICE/LAVORATORI OPERAZIONE - - - RISCHI Posa di tubazioni in multistrato per la realizzazione delle linee di alimentazione secondaria Posa di wc, bidet, lavabo, specchio basculante Rumore Posa di corrimano e barra di sostegno Posa di componentistica varia Posa di materiale vario di consumo, tenuta e fissaggio Rotolamento dei tubi accatastati Movimentazione manuale dei carichi Contatto con elementi taglienti o pungenti Contatti con le attrezzature Elettrico Proiezione di schegge Polvere Contatti con gli organi in movimento Fumi, vapori dalle operazioni di saldatura Radiazioni Proiezione di materiale incandescente e schegge Incendio Urto della testa contro elementi vari Schiacciamenti Caduta delle tubazioni nelle fasi transitorie Movimentazione manuale dei carichi MISURE DI PREVENZIONE: 1. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. 2. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. 3. Scegliere zone di deposito possibilmente appartate e disporre sistemi di blocco alle cataste. Impartire disposizioni per i bloccaggi. 4. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 59 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 5. Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad uomo presente. 6. L’apparecchiatura per le saldature deve essere usata in ambiente ventilato e da personale competente. 7. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature e indumenti protettivi) con le relative informazioni d’uso. Predisporre un estintore nelle vicinanze. 8. Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. 9. Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. 10. Uso corretto e continuativo dei D.P.I.: GUANTI – ELMETTO – SCARPE ANTINFORTUNISTICHE – CUFFIE – OCCHIALI – MASCHERE ANTIPOLVERE. 60 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) IMPIANTO ELETTRICO SCHEDA DI RIFERIMENTO 8 IMPRESA ESECUTRICE/LAVORATORI OPERAZIONE RISCHI - Movimentazione manuale dei carichi Installazione / posa di componentistica elettrica Contatti con le attrezzature Elettrico Proiezione di schegge Polvere Rumore Contatti con gli organi in movimento Caduta di persone dall’alto Contatto con parti taglienti MISURE DI PREVENZIONE: 1. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pe-santi o ingombranti. 2. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 3. In funzione della valutazione del livello d’esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d’uso. 4. Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a uomo presente. 5. Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per la presenza d’aperture, applicare parapetti regolamentari. 6. Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che limita l’apertura della scala. 7. Uso corretto e continuativo dei D.P.I.: GUANTI – ELMETTO – SCARPE ANTINFORTUNISTICHE – CUFFIE – OCCHIALI – MASCHERE ANTIPOLVERE. 61 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) SCHEDA DI RIFERIMENTO 9 SMOBILIZZO CANTIERE IMPRESA ESECUTRICE/LAVORATORI OPERAZIONE - Smobilizzo dell’area di cantiere, delle aree di servizio, dell’impianto elettrico e di terra, degli allestimenti, dei servizi igienico-assistenziali e logistici, macchinari ed attrezzature. RISCHI Elettrocuzione; Investimento da parte delle macchine operatrici; Schiacciamento per caduta materiali e attrezzature. MISURE DI PREVENZIONE: 1. La disattivazione delle linee elettriche e di terra deve essere eseguita da impiantista autorizzato. 2. Impartire istruzioni in merito alle priorità di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli elementi rimossi. Prima di procedere agli smantellamenti verificare le condizioni delle varie strutture anche in relazione al loro possibile utilizzo. L’accatastamento dei materiali deve avvenire in modo da evitare il rovesciamento. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi, segnalando la zona interessata all’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento, prestando attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione dei carichi pesanti o ingombranti. Il Capo Cantiere Preposto, di concerto con i Capisquadra deve programmare i lavori in modo tale da evitare che le zone interessate siano oggetto di transito di personale non addetto a tali lavori. Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di smontaggio. Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. La scala deve poggiare su una base stabile e piana e deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia. Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise indicazioni e verificarne l’applicazione durante l’operazione. 10. Uso corretto e continuativo dei D.P.I.: GUANTI – SCARPE ANTINFORTUNISTICHE OCCHIALI – ELMETTO. 62 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Comune di CREMONA Piano di Sicurezza e Coordinamento RISTRUTTURAZIONE DELLA EX ZONA NECROSCOPIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO DELLA SEZIONE DI CREMONA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA Sezione D: Elementi Finalizzati Alla Sicurezza 63 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) E ELEMENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione. Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti è di fornire DPI adeguati, di curare l’informazione e la formazione all’uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Questa scheda ha lo scopo di evidenziare anche particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro propria della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP. Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari proprie della realizzazione dell’opera. SPECIFICHE GLOBALI D’INTERVENTO TECNICHE GENERALI DI PREVENZIONE E MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA allestimento cantiere - adottare una pianificazione d’intervento; - evitare le sovrapposizioni; - predisporre l’accesso e il terreno come da Piano Sicurezza; - realizzare l’impianto elettrico di cantiere su preciso progetto firmato da impiantista autorizzato seguito alla logistica in modo corretto; - posizionare e proteggere le attrezzature ; - esporre il cartello di cantiere e l’idonea segnaletica di pericolo; operazioni su sega - regole comportamentali; circolare e attrezzature - delimitazione area lavoro; di cantiere a - protezioni lama; funzionamento - dispositivi elettrici di sicurezza; elettrico struttura in elevato - norme per allestimento opere provvisionali; - norme per utilizzo additivi chimici per c.a. - nessuna sovrapposizione; - controllo operazioni autobetoniera; - precauzioni per l’uso di attrezzature elettriche: DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI calzature antinfortunistiche elmetto guanti da lavoro tappi auricolari calzature antinfortunistiche elmetto guanti da lavoro tappi auricolari o cuffie spingitoio calzature antinfortunistiche elmetto guanti da lavoro tappi auricolari mascherina usa e getta 64 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) montaggio ponte su cavalletti impianti intonaci smontaggio ponte su cavalletti sistemazione esterna smobilizzo del cantiere vibratori; - rispetto normativa in generale; - solo assemblaggio di elementi omogenei; - montaggio conforme a schema omologato; - ancoraggi in modalità prevista; - intavolati di lunghezza e spessore normati; - realizzazione di passaggi protetti. - evitare la contemporaneità lavorativa nello stesso ambiente; - controllo delle attrezzature elettriche; - cautela nell’uso delle fiamme libere; - cautela nell’uso della saldatrice elettrica; - proteggere e controllare il gruppo saldatura ossiacetilenica; - rimuovere tempestivamente gli sfridi delle lavorazioni. - utilizzare opere provvisionali al piano; - escludere l’uso di scale a mano e di ponteggi improvvisati; - controllare la scheda di sicurezza degli intonaci premiscelati e comportarsi di conseguenza; - evitare la contemporaneità con altre fasi di lavoro; - adeguarsi alla normativa della movimentazione manuale dei carichi. - operare come suggerito dalle regole dell’arte e della prudenza; - non gettare materiale dall’alto; - impedire l’accesso alle zone sottostanti ; - accatastare gli elementi metallici con ordine in modo da evitare crolli pericolosi. - vegliare sulla movimentazione manuale dei carichi; - chiudere tempestivamente gli scavi richiesti per gli allacciamenti alle utenze gas, Enel ... - gli allacciamenti alle reti pubbliche devono essere eseguiti da personale autorizzato. - l’evacuazione dei materiali deve essere eseguita con ordine; - la raccolta e lo smaltimento degli scarti delle lavorazioni secondo la normativa dei rifiuti speciali. Calzature antinf. elmetto guanti da lavoro tappi auricolari sistema individuale anticaduta calzature antinfortunistiche elmetto guanti da lavoro tappi auricolari mascherina usa e getta occhiali di sicurezza calzature antinfortunistiche elmetto guanti da lavoro tappi auricolari calzature antinfortunistiche elmetto guanti da lavoro tappi auricolari cintura e fune anticaduta calzature antinfortunistiche elmetto guanti da lavoro tappi auricolari calzature antinfortunistiche elmetto guanti da lavoro tappi auricolari 65 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Il Coordinatore ha facoltà di apportare indicazioni specifiche se venissero rilevate situazioni fuori norma al presente piano. MODALITÀ DI CONSEGNA NEL CANTIERE IN OGGETTO LA CONSEGNA, LA MANUTENZIONE ED IL CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DEI DPI È CURATA PERIODICAMENTE DAL CAPO CANTIERE PREPOSTO CHE DEVE CURARNE ANCHE L’EFFETTIVO ED ESATTO UTILIZZO ANCHE DA PARTE DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI. AGENTI CHIMICI Allo stato attuale non e’ possibile definire con precisione il tipo di sostanze da utilizzare nelle lavorazioni. Nel caso le imprese partecipanti debbano utilizzare prodotti particolari, oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del prodotto stesso al coordinatore in modo di poter valutare le procedure da attuare all’interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo da altre imprese (sovrapposizioni). PREVISIONE UTILIZZO PRODOTTI PERICOLOSI. Non essendo al momento conosciuto il metodo di lavoro dell’Impresa aggiudicataria, si trasmette all’Impresa aggiudicataria l’incombenza di definire il seguente elenco e di diffondere l’informazione relativa agli utilizzatori del prodotto. RICHIAMO NORMATIVO. Si vuol sottolineare, in questa parte del Piano di Sicurezza in fase di Progettazione, la pericolosità di alcuni prodotti che possono favorire o provocare i tumori detti “professionali” perché contratti sul lavoro. Il recepimento della direttiva Comunitaria sulla protezione da agenti cancerogeni fornisce un criterio per la identificazione, negli ambienti di lavoro, degli agenti cancerogeni certi o probabili. I prodotti utilizzabili in edilizia devono riportare sull’imballo originale l’etichetta di sicurezza e il produttore deve, unitamente, consegnare la scheda di sicurezza. Questi elementi rappresentano la fonte immediatamente consultabile per individuare la presenza di agenti cancerogeni eventualmente contenuti nel prodotto stesso. Se l’etichetta di sicurezza riporta la menzione: ⇒ R45 - può provocare il cancro ⇒ R49 - può provocare il cancro per inalazione ⇒ R40 - può provocare effetti irreversibili è assolutamente necessario soppesare la scelta del prodotto: 66 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) • per non incorrere nella responsabilità di aver utilizzato inconsapevolmente sostanze nocive • per adottare le misure di prevenzione assolutamente necessarie (es.: DPI idonei,...) • per isolare il luogo in cui è utilizzato il prodotto nocivo • per programmare la sorveglianza sanitaria • per organizzare la raccolta e lo smaltimento degli scarti pericolosi. Va ricordato inoltre che, alla componente pericolosa o nociva del prodotto, si aggiunge con effetto moltiplicativo l’azione di altri agenti cancerogeni ambientali e voluttuari, quali il fumo di tabacco e l’alcool. SOSTANZE CHIMICHE IN EDILIZIA I rischi più ricorrenti cui sono sottoposti i lavoratori dell’edilizia, che utilizzano sostanze chimiche, sono citati indicativamente nella tabella seguente: FORMA LAVORAZIONE PATOLOGIA PRODOTTO O PRODOTTO PROVOCATA NOCIVO polveri contenenti • pomiciatura di superfici di • silico - silicatosi silice libera calcestruzzo • bronchite cronica • sabbiatura di superfici metalliche • taglio di pietre per esterni polveri contenenti • taglio e molatura • asbestosi polmonare amianto • coibentazione mediante • placche pleuriche spruzzatura • neoplasia delle sierose, del polmone e di altri organi polveri non • silicati vari • bronchite cronica silicotigene • cemento, gesso, calce • pneumoconiosi non evolutiva • lana di vetro e di roccia oli disarmanti • idrocarburi aromatici policiclici • dermatiti • tumori della pelle e dei polmoni • tumori dello scroto cementi e additivi • patologia cutanea da sensibilizzazione allergica (eczema da cemento) bitumi • dermatiti, eczemi • tumori della pelle e dei polmoni pitture • solventi • sensibilizzazione allergica: asma e dermatite • plastificanti • patologie da solventi • pigmenti adesivi • collanti per piastrelle • dermatite, eczemi • malte preconfezionate • bronchite irritante • asma bronchiale 67 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO PERICOLOSO. E’ importante sottolineare che una lista di sostanze e/o prodotti commerciali utilizzati non genera automaticamente una lista di esposizioni e ben che meno una lista di rischi. E’ possibile che materiali utilizzati anche frequentemente o in quantità considerevoli non diano luogo a esposizioni significative perché la loro modalità d’uso praticamente non determinano diffusione di polveri, fumi, nebbie, vapori e non comportano contatto cutaneo, né, comunque, situazioni che ne consentano l’ingresso nell’organismo. Può succedere il contrario per materiali usati anche saltuariamente e/o in quantità modeste. 3.1.- Comunque, i prodotti utilizzati (considerati pericolosi) devono riportare sull’imballo o sul contenitore (tutti) l’etichetta di sicurezza, a) con le seguenti caratteristiche: ⇒ essere ben visibile ⇒ avere una dimensione proporzionata al recipiente (minimo 52x74 mm) ⇒ avere caratteri indelebili e colori che consentano una chiara distinzione ⇒ essere scritta nella lingua locale ⇒ aderire al contenitore con tutta la superficie b) con il seguente contenuto: ⇒ il nome della sostanza e del preparato ⇒ le menzioni specifiche di pericolo e/o i simboli relativi ⇒ le frasi di rischio ( R ) ⇒ le frasi che riportano i consigli destinati a prevenire i rischi: i consigli di prudenza ( S ) indicano precauzioni di manipolazione del prodotto e di comportamento in caso di incidente ⇒ il nome e l’indirizzo del fabbricante 3.2. - Il produttore del prodotto reputato pericoloso deve consegnare anche la Scheda di Sicurezza, che consiste in un documento recante indicazioni formulate obbligatoriamente in 16 punti: ⇒ Identificazione del preparato e della Società produttrice ⇒ Composizione/Informazione sugli ingredienti ⇒ Identificazione dei pericoli ⇒ Misure di pronto soccorso ⇒ Misure antincendio ⇒ Misure in caso di fuoriuscita accidentale ⇒ Manipolazione e stoccaggio ⇒ Controllo dell’esposizione/protezione individuale ⇒ Stabilità e reattività ⇒ Informazioni tossicologiche ⇒ Informazioni ecologiche ⇒ Considerazioni sullo smaltimento ⇒ Informazioni sul trasporto ⇒ Informazioni sulla regolamentazione ⇒ Altre informazioni 68 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) RISCHIO RUMORE Dal punto di vista sanitario, il rumore è un suono non desiderato, capace di provocare lo spostamento irreversibile della soglia di udibilità (sordità). L’esposizione al rumore elevato può anche agire negativamente sulla sensazione di benessere, può influenzare il sonno e infine può danneggiare il sistema nervoso centrale. . L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono così fissati: a) valori limite di esposizione LEX,(8h) = 87 dB(A) e valori di picco 140 dB(C) b) valori superiori di azione LEX,(8h) = 85 dB(A) e valori di picco 137 dB(C) c) valori inferiori di azione LEX,(8h) = 80 dB(A) e valori di picco 135 dB(C) La valutazione e le misurazioni devono essere programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale. Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione per l’udito e ne deve tener conto ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. Il datore di lavoro deve far sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore sia superiore a 87 dB(A) o a valori di picco di oltre i 140 dB(C). La sorveglianza sanitaria, su richiesta dei lavoratori e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità, è estesa ai lavoratori la cui esposizione al rumore sia superiore a 85 dB(A) o a valori di picco di oltre i 137 dB(C). Nel caso di patologie imputabili al rumore, il medico informa sia il datore di lavoro sia il lavoratore. RICHIAMO NORMATIVO. In materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, ci si deve riferire a: • Legge del 30 luglio 1990, art. 7 • D.Lgs. 15 agosto 1991, n° 277 • Direttive CEE n° 80/1107, 82/605, 83/477, 88/642 Infine al D.Lgs D. Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. • L’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta. • Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento. • Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell’esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all’altra, può essere fatto 69 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente normativa, al valore dell’esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere. Ai sensi delle presenti norme si intende: • esposizione quotidiana personale, l’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita a 8 ore giornaliere. • esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore, la media settimanale dei valori quotidiani valutata sui giorni lavorativi della settimana. FONTI DOCUMENTALI. La legislazione menzionata ha reso possibile l’evidenziazione della reale consistenza del rischio da rumore nel comparto edile, ma ha anche evidenziato una vasta gamma di possibili interpretazioni valutative che a volte hanno sopravvalutato e più spesso sottovalutato l’esposizione personale al rumore. Si citano, qui di seguito, le valutazioni del rumore reperite in letteratura, espresse con esposizione quotidiana personale (Leq, d) su gruppi abbastanza numerosi di lavoratori edili. Si fa riferimento in particolare alla FONTE A.N.C.E.: DATI MEDI RILEVATI IN CANTIERI ITALIANI. Facendo riferimento al caso di un tipico cantiere edile, nel quale i valori di esposizione relativi alle singole attività sono stati rilevati dalle tabelle A.N.C.E. si avrà: MANSIONI (gruppo omogeneo) Carpentieri Ferraioli Operai comuni Escavatorista Muratori ATTIVITA’ Leq dBA Montaggio ponteggi tubolari Casserature (percussioni, ecc.) Disarmo (caduta tavole e percussioni Fisiologico (pause, ecc.) Preparazione ferri Fisiologico (pause, ecc.) Scavo (utensili manuali) In presenza di escavatore Lavoro alla betoniera Scarico macerie Trasporto manuale materiali Fisiologico (pause, ecc.) Manovra escavatrice Fisiologico (pause, ecc.) Costruzione pareti Intonacature Fisiologico (pause, ecc.) 65,6 77,2 % Esposiz. 5 65 89,7 64,0 68,0 64,0 72,0 81,7 78,7 81,4 70,0 64,0 83,8 64,0 72,0 69,0 64,0 25 5 95 5 10 10 25 25 25 5 90 10 40 55 5 70 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) PROBLEMATICHE VALUTATIVE DELL’ESPOSIZIONE. Le diversità riscontrate mettono chiaramente in evidenza una serie di reali difficoltà di valutare il rischio nel comparto edile: • continuo mutare dell’ambiente di lavoro e delle condizioni d’uso delle macchine • differenti condizioni di riverbero • sommatoria del rumore proprio del cantiere con il rumore ambientale • presenza in contemporanea di più imprese a diversa specializzazione • intercambiabilità delle mansioni lavorative, specie nelle piccole imprese, a seconda dello stato di avanzamento del cantiere VALUTAZIONE PREVENTIVA ADOTTATA NEL PIANO DI SICUREZZA. Nella tabella, in corrispondenza della singola attività è indicato il livello di esposizione quotidiana al rumore, tipico della mansione, onde consentire la determinazione della fascia di appartenenza del lavoratore rispetto al rischio rumore (sotto gli 80 dB(A), tra 80 e 85 dB(A), tra 85 e 90 dB(A), oltre 90 dB(A). Evidentemente, secondo le tecnologie proprie dell’impresa, i valori di livello di esposizioni al rumore e le percentuali di tempo dedicato alle singole attività possono essere diverse di quelle indicate nelle schede. Comunque dalle rilevazioni effettuate hanno mostrato che quasi mai tali scostamenti sono tali da portare ad una diversificazione delle fasce di appartenenza. La considerazione che i valori indicati per il rumore e per la fascia di appartenenza sono stati valutati con criteri prudenziali (in modo garantista per il lavoratore) portano a ritenere che la sezione della scheda che stiamo descrivendo è sostanzialmente valida ai fini della valutazione preventiva dell’esposizione quotidiana al rumore. Calcolo del livello di esposizione personale Per ciascun gruppo omogeneo, l’applicazione della formula di ponderazione porta ai seguenti risultati: Carpentieri Lep=10log1/100(5x106,56+65x107,72+25x108,97+5x106,40)= 84,3 dBA Ferraioli Lep=10log1/100(95x106,80+5x106,40)= 67,9 dBA Muratori Lep=10log1/100(40x107,20+55x106,90+5x106,40)= 70,3 dBA Operai comuni Lep=10log1/100(10x107,20+10x108,17+25x107,0+25x108,14+25x107,87+5x106,40)= 78, 6 dBA Addetti centrale betonaggio 71 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Lep=10log1/100(90x108,35+10x106,40) = 83 dBA Escavatorista Lep=10log1/100(90x108,38+10x106,40) = 83,3 dBA 72 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Valutazione specifica dei livelli di esposizione per lavoratori addetti a macchine particolarmente rumorose In tali casi risulta opportuno fare riferimento, più che alla durata dell’intero cantiere, alla settimana durante la quale l’uso della macchina particolarmente rumorosa è più intenso. Premesso che, durante l’uso di macchine particolarmente rumorose (sopra i 100 dBA, per esempio), è opportuno fare obbligo agli addetti di utilizzare i mezzi di protezione personali e prevedere l’effettuazione delle visite mediche, e ciò anche a prescindere dai risultati della valutazione, per tale valutazione si potrà fare riferimento a quanto di seguito indicato. Per i manovali che facciano uso di martello demolitore di tipo silenzioso con percussione su pietra o materiale analogo (rumore di picco inferiore a 130 dB). Per tempi di esposizione inferiori all’1% della settimana di uso più intenso della macchina: il livello di esposizione personale è compreso tra 80 e 85 dBA. Per tempi di esposizione compresi tra l’1% e il 2% della settimana di uso più intenso della macchina: il livello di esposizione personale è compreso tra 85 e 90 dBA. Per tempi di esposizione superiori al 2% della settimana di uso più intenso della macchina: il livello di esposizione personale è superiore a 90 dBA. Per altre macchine particolarmente rumorose, in considerazione del fatto che i martelli perforatori sono tra le macchine più rumorose in assoluto, i valori sopra esposti, in genere risultano prudenziali. In forma riassuntiva, tenendo conto delle soglie stabilite dal D.L. n. 277, l’esposizione dei lavoratori del cantiere esemplificato nelle pagine precedenti è la seguente: Lep inferiore a 80 dBA : ferraioli muratori, operai comuni (non facenti uso di martello pneumatico), Lep compreso tra 80 e 85 dBA : carpentieri addetti alla centrale di betonaggio escavatorista dumperista Lep compreso tra 85 e 90 dBA : manovale addetto al martello perforatore (esposizione temporale tra l’1% e il 2%). 73 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Fac-simile del rapporto di valutazione da redigere da parte del Datore di lavoro. Al rapporto di valutazione potrà essere data una forma simile al seguente modello : PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO Rapporto di valutazione del rischio ai sensi dell’art. 40 del d.l. 277/91 Il sottoscritto ....................................................................................................................................... datore di lavoro dell’impresa............................................................................................................... con sede in ..............................................................Via....................................................................... ha proceduto alla valutazione del rumore al quale sono esposti, durante il lavoro, i lavoratori che presentano la loro opera del cantiere sito in ........................................................................................ Via ..................................................................................................................................................... La valutazione, relativa ai soli lavoratori dipendenti dall’impresa, è stata eseguita, tenendo in considerazione le caratteristiche proprie dell’attività di costruzione, sulla scorta di dati desunti da letteratura tecnica specialistica ( citare fonte ................................) ( eventualmente aggiungere) e di una serie di rilevazioni condotte, in osservanza di quanto indicato nell’allegato VI al D.L. 277/1991, in numerosi cantieri variamente ubicati. Suddivisione dei lavoratori in gruppi omogenei In relazione al lavoro da eseguire, si sono individuati i seguenti gruppi omogenei di lavoratori: - carpentieri - muratori - manovali - ferraioli - posatori di rivestimenti e pavimenti - ( altre eventuali mansioni ) - lavoratori addetti a macchine particolarmente rumorose (indicare il tipo di attività). Livelli di esposizione dei gruppi omogenei nelle varie fasi o lavorazioni e percentuali di tempo lavorativo dedicato, sul complesso, a ciascuna attività. Gruppi omogenei ............................... Leq (dBA) Ricavare i dati dalle tabelle del ( fonte ), dai dati di bibliografia tecnica, da rilevazioni effettuate, ecc. Esposizione (%) Indicare i dati relativi al cantiere in oggetto basandosi sull’esperienza e il tipo di lavoro 74 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Valutazione dell’esposizione personale dei componenti i vari gruppi In relazione ai livelli di rumore ed alle percentuali di tempo di esposizione indicate nel punto precedente, si calcolano le esposizioni personali applicando l’espressione : Lep = 10 log 1/100 Σi Pi’ 10 Li/10 Per i gruppi omogenei considerati, i risultati sono i seguenti: - carpentieri - muratori - manovali - ferraioli - posatori di pavimento - ................................. - ................................. ..... dBA ..... dBA ..... dBA ..... dBA ..... dBA ..... dBA ..... dBA Valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori addetti a macchine particolarmente rumorose Si sono ottenuti i seguenti risultati: - .............................................. - .............................................. data ........................ ..... dBA ..... dBA firma 75 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Provvedimenti da adottare in base al livello di esposizione ottenuto Fascia n° 1 Al disotto di 80 decibel il Decreto Legislativo 277/91 non prevede provvedimenti particolari, ma ciò non esonera il datore di lavoro dall’adottare gli accorgimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità di rumori e vibrazioni Fascia n° 2 Fra 80 e 85 decibel il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori, ovvero i loro rappresentanti su : i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore le misure adottate in applicazione al decreto le misure di protezione alle quali i lavoratori devono conformarsi le funzioni dei mezzi personali di protezione le circostanze nelle quali è previsto l'uso di tali mezzi e le loro modalità di utilizzo il significato ed il ruolo del controllo sanitario i risultati ed il significato della valutazione Se il lavoratore ne fa richiesta ed il medico competente ne conferma l'opportunità, anche al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi, il lavoratore stesso deve essere sottoposto ad opportuno controllo sanitario. Fascia n° 3 Fra 85 e 90 decibel il datore di lavoro, oltre alle disposizioni previste per l'esposizione inferiore, deve fornire ai lavoratori un'adeguata informazione su : l'uso corretto dei mezzi personali di protezione l'uso corretto degli utensili, delle macchine e delle apparecchiature per ridurre al minimo i rischi per l'udito. Inoltre deve fornire ai lavoratori i mezzi personali di protezione scelti, consultando i lavoratori o i loro rappresentanti, badando che tali mezzi siano adatti al singolo lavoratore e alle sue condizioni di lavoro, nonché alla sua sicurezza e salute. I lavoratori non sono obbligati ad utilizzare i mezzi personali forniti, Tutti i lavoratori così esposti, indipendentemente dall'utilizzo dei mezzi personali di protezione, devono essere sottoposti a controllo sanitario. Tale controllo comprende : una visita medica preventiva con esame della funzione uditiva, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ; una visita di controllo, con esame della funzione uditiva, effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità ; visite mediche periodiche successive, a frequenza stabilita dal medico competente, comunque non oltre i due anni. Fascia n° 4 Superando i 90 decibel, o la pressione acustica istantanea non ponderata (Peak) di 140 dB(Lin), fermi restando gli obblighi precedenti e quelli di perimetrare la zona di rischio e 76 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) limitarne l'accesso, il datore di lavoro deve comunicare all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche e organizzative adottate, informare i lavoratori ovvero i loro rappresentanti e tenere un apposito registro su cui annotare i nominativi dei lavoratori SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA, NEL CASO DEL CANTIERE IN ESAME, SI RENDE NECESSARIO FORNIRE AGLI ADDETTI ALLE DEMOLIZIONI CUFFIE E/O ALTRI DISPOSITIVI DI ATTENUAZIONE DEL RUMORE GENERATO DALLE MACCHINE OPERATRICI E DAI MARTELLI DEMOLITORI. SI RENDE INOLTRE NECESSARIO L’USO DI MASCHERE E RESPIRATORI NEL CASO IN CUI LE MATERIE UTILIZZATE LO RICHIEDANO. NON CONOSCENDO ALLO STATO ATTUALE LA TIPOLOGIA DI MATERIA UTILIZZATA DALL’IMPRESA ESECUTRICE, SI TRASMETTE AL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE L’ONERE DI DEFINIRE IN MODO PRECISO IL TIPO E MODALITA’ D’USO DEI D.P.I. 77 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI INTRODUZIONE ALLA COMPRENSIONE DEL RISCHIO. Le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale sono di assai frequente riscontro presso la collettività dei lavoratori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’industria. Esse, sotto il profilo della molteplicità delle sofferenze e dei costi economici e sociali indotti (assenze per malattie, cure, cambiamenti di lavoro, invalidità...) rappresentano uno dei principali problemi sanitari. Il NIOSH-USA (Istituto Nazionale per il lavoro e la salute) pone tali patologie al secondo posto nella lista dei dieci problemi di salute più rilevanti nei luoghi di lavoro. D’altro lato, le affezioni acute dell’apparato locomotore sono al secondo posto (dopo le affezioni delle vie respiratorie) nella prevalenza puntuale di patologie acute accusate dagli italiani. Ancora in Italia, le sindromi artrosiche sono al secondo posto tra le cause di invalidità civile. Secondo stime provenienti dagli Istituti di Medicina del Lavoro, le patologie croniche del rachide sono la prima ragione nelle richieste di parziale non idoneità al lavoro specifico. REGOLE COMPORTAMENTALI CONSIGLIATE. Per evitare dannose compressioni sul disco intervertebrale, è necessario: • ridurre il peso (carico da movimentare) entro i limiti di norma: max 30 Kg • flettere quanto più possibile le ginocchia e non la schiena • mantenere il carico il più possibile vicino al corpo • evitare le torsioni del tronco • non sollevare mai i pesi oltre l’altezza delle spalle • evitare di stoccare i materiali direttamente sul pavimento, meglio riporli su un bancale • evitare di immagazzinare i prodotti e/o i materiali sul pavimento, al di sotto delle scaffalature • evitare di movimentare materiali e/o carichi che richiedono l’uso di scale • va evitata la movimentazione di fusti, o altri oggetti di peso elevato, sia a livello di pavimento che da o su bancale, per rotolamento: dato il peso elevato (anche superiore a 100 Kg) questa operazione comporta un alto rischio di infortunio. • utilizzare con assiduità i DPI idonei per ogni singola lavorazione • è bene interrompere le azioni ripetitive di sollevamento carichi, in modo particolare se la durata di questa fase operativa è prolungata. 78 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) SORVEGLIANZA SANITARIA La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di cantiere. Il controllo sanitario, cui devono essere sottoposti i lavoratori dell’edilizia, completo di indagine anamnestica accurata, sarà mirata agli organi bersaglio e effettuata con periodicità indicativamente annuale, In occasione di tale controllo sarà rinnovata ai lavoratori l’informazione: ⇒ sul significato e sui limiti della sorveglianza sanitaria, ⇒ sui fattori favorenti l’instaurazione della malattia, ⇒ sul riconoscimento precoce dei sintomi, ⇒ sul corretto uso dei mezzi di protezione individuale, ⇒ sulle corrette procedure di lavoro. Non si ravvisano quindi situazioni particolari tali da attivare accertamenti specifici. La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure specifiche instaurate dal Medici Competenti Aziendali. Sorveglianza sanitaria - Protocollo di minima Tipo di accertamento Periodicità Note Visita medica annuale salvo lavorazioni con sostanze bituminose che richiedono visite semestrali Spirometria annuale / Audiometria annuale / Esami di laboratorio da stabilire per esposizioni ad agenti particolari (es. bitumi) Elettrocardiogramma da stabilire per lavorazioni che richiedono sforzi fisici intensi e/o prolungati Sorveglianza sanitaria particolare Tipo di accertamento Periodicità Note 79 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) PROCEDURE DI EMERGENZA La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro. Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato., consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi. Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza. 5.7.1. Compiti e procedure generali 1. Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. 2. Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e coordinamento); 3. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere); 4. Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 5.7.2. Procedure di Pronto Soccorso Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività : 1. garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda “numeri utili”) ; 2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento) ; 3. cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti ; 4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti ; 5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso ; 6. prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti, 7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti. 80 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 5.7.3. Prima assistenza infortuni • • • • • • • • Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio ; evitare di diventare una seconda vittima : se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ; spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi ; accertarsi del danno subito : tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria); accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ...) ; porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure ; rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia ; conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi. ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO MEZZI ANTINCENDIO Presso i locali adibiti ad ufficio, spogliatoio, dormitorio, nelle zone di deposito di materiali infiammabili e nei magazzini, si deve disporre di un adeguato numero di mezzi mobili di estinzione scelti in base al loro specifico campo di impiego. I mezzi antincendio devono essere mantenuti in efficiente stato di conservazione e controllati da personale esperto almeno una volta ogni sei mesi. Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva, all’atto dell’assunzione o di mutamento del luogo di lavoro, una adeguata informazione sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione, sull’ubicazione delle vie di fuga e sulle procedure da adottare in caso di incendio. Inoltre deve comunicare i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso nonché il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda. Le istruzioni possono essere fornite ai lavoratori mediante avvisi scritti ed esposti in luoghi chiaramente visibili. Il datore di lavoro deve scegliere l’ubicazione dei depositi delle bombole, il luogo deve essere ventilato, lontano da quelli del loro utilizzo e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, calore solare intenso e prolungato). Le bombole piene devono essere separate da quelle vuote e sistemate negli appositi depositi opportunamente divisi e segnalati; devono essere sempre collocate verticalmente e legate alle rastrelliere, alle pareti o sul carrello apposito, in modo che non possano cadere. Le valvole di protezione, i tubi, i cannelli e gli attacchi devono essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza, occorre avere cura di non sporcare con grasso od olio le parti delle teste delle bombole e proteggere da calpestio o da altri danni meccanici i tubi flessibili. Deve essere evitata qualsiasi fuoriuscita di GPL. Al termine delle lavorazioni le bombole in pressione devono essere immediatamente chiuse mediante le apposite valvole. 81 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Comune di CREMONA Piano di Sicurezza e Coordinamento RISTRUTTURAZIONE DELLA EX ZONA NECROSCOPIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO DELLA SEZIONE DI CREMONA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA Sezione E: Analisi dei Costi e Procedure di Gestione del Piano 82 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) E1 ANALISI DEI COSTI IL COSTO DELLA SICUREZZA: 2.270,00 € 83 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) pag. 2 Num.Ord. TARIFFA DIMENSION I IMPORTI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE RIPO RTO LAVORI A CORPO 1 S004 Realizzazione di ponte su cavalletti per piano di lavoro / deposito poggiante su tre cavalletti e da parapetto, per altezze superiori a 2 mt. conforme al punto 2.22 dell'Allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008. 80,00 SOMMANO m2 2 S001 80,00 SOMMANO m2 3,50 3,50 3,50 10,00 595,00 12,00 600,00 5,00 45,00 150,00 150,00 10,50 14,00 35,00 59,50 Fornitura e posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, sottoposta in fase produttiva ad un processo di stiro in direzione longitudinale MD che conferisce elevata resistenza a trazione (1.600 kg/m) ed allungamento pari al 15%. La maglia ha disegno ovoidale di dimensioni 85x30 mm. Il peso unitario è pari a 450 g/m2. Il materiale dovrà essere reso in cantiere in rotoli di lunghezza 30 m ed altezza 2,00 m e dovrà essere prodotto, controllato e testato secondo le procedure del Sistema di Qualità della ditta produttrice implementato in accordo con la norma ISO 9001:2000. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa di paletti e sostegni infissi nel terreno o su idonee basi in cls, atti al sostegno della rete, oppure di utilizzo di idonee reti metalliche modulari. 50,00 SOMMANO m 4 S003 880,00 Opere di protezione interna con teli in materiale plastico intelaiata, fissata a strutture esistenti in modo da evitare il diffondersi di polveri, eseguita anche più volte compresi accessori di fissaggio, approntamento e successivo disfacimento e allontanamento dei materiali. 3,00 4,00 10,00 3 S002 11,00 50,00 50,00 Oneri per noleggio per tutta la durata del cantiere di cartelli plastici da collocare nelle posizioni evidenziate nel lay-out della sicurezza. Le tipologie sono le seguenti: - n° 1 cassetta di pronto soccorso; - n° 1 estintore a polvere; - n° 1 uso occhiali di protezione; - n° 1 uso casco; - n° 1 uso dispositivi otoprotettori; - n° 1 uso scarpe antinfortunistiche; - n° 1 uso guanti da lavoro; - n° 1 uso tute da lavoro; - n° 1 uso di maschere antipolvere; 9,00 SOMMANO cadauno 5 S005 9,00 Allestimento per tutta la durata del cantiere di una stanza ad uso ufficio di cantiere e contenimento della cassetta di pronto soccorso ed estintore omologato. Nel prezzo si intende compreso lo spostamento in altre stanze piu volte all'interno del cantiere a seconda delle esigenze lavorative. 1,00 SOMMANO a corpo 1,00 Parziale LAVORI A CORPO euro 2´270,00 A RIPORTARE 2´270,00 COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale Bruno Ubertini 84 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) pag. 3 Num.Ord. TARIFFA DIMENSIONI IMPORTI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità par.ug. RIPORTO T O T A L E euro lung. larg. H/peso unitario TOTALE 2´270,00 2´270,00 Castelleone, 21/05/2010 Il Progettista Dott.Ing.Arch. Bernardo Vanelli A RIPORTARE COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale Bruno Ubertini 85 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) E2 PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO RAPPORTI DI COORDINAMENTO CON LA SICUREZZA DELLE IMPRESE L’Impresa deve comunicare per iscritto al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori il nominativo delle persone aventi i requisiti necessari per assolvere gli incarichi previsti nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL Le Imprese partecipanti, all’inizio dei lavori devono avere precise informazioni sulle procedure attuate e predisposte dall’apposito SPP in relazione ai rischi già evidenziati . Di seguito verranno definiti i nominativi del personale con incarichi particolari PERSONALE CON INCARICHI PARTICOLARI ALL’INTERNO DEL (SPP) PRIMO SOCCORSO Sig. tel. PROCEDURE DI EVACUAZIONE Sig. tel. EMERGENZE Sig. tel. Sig. tel. Sig. tel. PROCEDURE PARTICOLARI INSTAURATE 1) 2) 3) Prevenzioni particolari 1) 2) 3) 86 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) NUMERI DI TELEFONI UTILI Polizia 113 Carabinieri 112 Comando dei Vigili Urbani Pronto Soccorso Ambulanze 118 Guardia Medica 118 Vigili del Fuoco VV. FF. 115 ASL territoriale ISPESL territoriale Ispettorato del Lavoro Acquedotto (segnalazione guasti) Elettricità ENEL (segnalazione guasti) Gas (segnalazione guasti) Direttore dei lavori Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli 0374/58482 Responsabile di cantiere Capo cantiere Preposto Responsabile servizio di prevenzione Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 0374/58482 Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli (FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DELL’ENTRATA DI CANTIERE) 87 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) AGGIORNAMENTI IN FASE D’ESECUZIONE: 88 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 89