Ordine degli Ingegneri di Trento
Corso coordinatori per la sicurezza cantieri
Rischi di caduta dall’alto.
Ponteggi e opere provvisionali
dott. Mirko Mazzurana
La prevenzione dei lavori in altezza
Cos’è il lavoro in quota
Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di
caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile ( Art. 107 D.Lg. 81/08)
Definizione che prende origine dalla Direttiva 2001/45/CE recepita con il D.Lgs. 235/03 relativa ai requisiti minimi
di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per l’esecuzione dei lavoro temporanei in quota
Le misure per i lavori in quota
Nei lavori in quota che sono eseguiti ad un'altezza
superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi
o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte
ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente al punto 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato XVIII (
art. 122 D.Lgs.81/08 )
N.B.: La quota dei 2 metri non rappresenta
una condizione o limite di applicazione di
misure di prevenzione collettiva.
X
Alcuni aspetti generali per i lavori in quota
Esecuzione di lavori temporanei in quota: priorità di
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale.
Scelta sistema di accesso in quota:
frequenza, dislivello, durata dell’impiego.
Condizioni particolari per lavori in quota con scale
Definizione modalità di uso sicure di scale, ponteggi e
funi ( attrezzature frequentemente utilizzate per
eseguire lavori temporanei in quota ).
Formazione specifica teorico-pratica
Previsione di uno specifico piano ( Pimus e programma
lavori )
Divieto di assumere e somministrare bevande alcoliche
Il sistema di accesso
(art.111 D.lgs.81/08)
Scelta sistema di
accesso ai posti di
lavoro in quota
Scelta in rapporto:
IDONEO
Frequenza di circolazione
Dislivello
Durata dell’impiego
Il passaggio non
comporta rischi ulteriori
di caduta
NON
IDONEO
Le Scale a pioli nei lavori in quota
SOLO NEI CASI:
limitato livello di rischio
breve durata di impiego
caratteristiche dei siti esistenti
non modificabili (Art.111 T.U)
Scale portatili D.M.23/03/2000
e norme UNI EN 131-1-2
Fasi lavorative a rischio di caduta
Realizzazione opere
c.a. ( solai, pilastri,..)
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Realizzazione
coperture
Movimentazione elementi
Alcune cause
Omessa
valutazione dei rischi e
pianificazione della sicurezza
Mancata adozione di misure di prevenzione
Inidoneità delle misure adottate
Mancate definizione e attuazione procedure
di lavoro
Scarso controllo e manutenzione delle
opere di prevenzione
ALCUNE MISURE
PREVENTIVE
I rischi di caduta dall’alto possono
evitarsi o ridursi al minimo con
l’applicazione di misure preventiveprotettive.
Il parapetto
Per parapetto deve intendersi la protezione collettiva contro la
caduta di persone verso il vuoto.
Le norme di prevenzione individuano vari tipi di parapetto:
Parapetto normale
Parapetto normale con arresto al piede
Parapetto per impalcati, ponti di servizio, passerelle e
andatoie poste ad altezza superiore a 2 metri
Parapetto pieno
……
Il parapetto: caratteristiche
Parapetti ( art 126 T.U. All. XVIII 2.1.5 )
Il parapetto: alcune applicazioni
Le aperture a pavimento ( art 146 T.U.)
Le aperture nei muri o vani ( art 146
T.U.)
Lungo le rampe e piani delle scale
( art. 147 T.U.)
Andatoie e passerelle
Art.130 T.U.
I ponti a sbalzo
Ne è consentita la messa in opera solo
nel caso in cui particolari esigenze non
permettano l’impiego di normali
ponteggi ( art. 127 T.U.).
CARATTERISTICHE
(All.XVIII 2.1.6):
-PARAPETTO PIENO e di h almeno 1 m
-non è necessario il sottoponte
-dimensionamento intavolato
-intavolato composto con tavole a stretto
contatto
-traversi di sostegno dell’impalcato
devono essere solidamente ancorati
all’interno a parti stabili dell’edificio
-le parti interne dei traversi devono essere
rigidamente collegate tra di loro.
Il ponte su
mensola
Caratteristiche: All. XVIII 2.1.7
E’ una variante del ponte a
sbalzo, nel quale si usano
sistemi di mensole metalliche.
Le mensole sono fissate saldamente alla costruzione o ad altro supporto
tramite bulloni passanti e trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi
su piastra o con altri sistemi con pari garanzia di resistenza (es. supporti
annegati nel getto). Nel caso di unico ponte il parapetto può essere
normale con tavola ferma piede.
Se ve ne sono di sovrapposti, il parapetto del ponte inferiore deve essere
pieno.
Applicati sulle casseforme metalliche di grosse dimensioni per getto di
muri e paratie ecc… con sistemi di fissaggio predisposti dal costruttore.
Parapetti e Guardacorpi
I guardacorpi rientrano tra
le attrezzature di lavoroapprestamenti utilizzati a
protezione contro la caduta
dall’alto in varie situazioni
indicate dal costruttore
(tetti, solai, scale)
I parapetti provvisori a protezione contro
la caduta
La normativa legislativa per i parapetti è oggi prevista dall’ art.126
e all.XVIII T.U.
Le normative tecniche di riferimento sono diverse:
C.N.R.10027/85 strutture di acciaio per opere provvisionali. Carico
orizzontale sul corrente di parapetto pari a 500 N/m(50 kg/ml).
UNI HD 1000 Resistenza parapetto nella posizione più
sfavorevole: carico concentrato di 0,3 KN senza freccia elastica
superiore a 35 mm e un carico concentrato di 1,25 KN senza
rottura o disassemblaggio
UNI 8088(1980): Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri
di sicurezza.
UNI EN 13374(2004):Parapetti
provvisori ( ora Sistemi temporanei di
13374(2004):
protezione dei bordi ). Specifica di prodotto, metodi di prova
La scelta degli apprestamenti
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Caratterizzazione del
rischio di caduta
Condizioni tecniche
Condizioni ambientali
Rischi associati a ..
SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE DEI BORDI
PARAPETTI
PROVVISORI
RETI DI
SICUREZZA
SISTEMI
COMBINATI
La scelta degli apprestamenti
I Criteri per la sicurezza
UNI 8088:1980 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri di sicurezza.
IN RELAZIONE A:
Tipologia di lavori
Tipologia copertura
Pendenza copertura
• posa in opera
• praticabile
• fino a 15%
• manutenzione
• non praticabile
• oltre il 15% fino a 50 %
• manutenzione rilevante
• oltre il 50%
Stabilisce i principali sistemi di sicurezza per :
Accesso
Transito
Lavori in quota
Es: Lavori di posa in opera: Per qualunque attività in quota inerenti i lavori di posa in opera devono
essere predisposti ponteggi o parapetti sull’intero perimetro. I parapetti di gronda, nel caso di
coperture fortemente inclinate, devono essere pieni, di altezza sempre maggiore di 1 metro e ,
comunque, rapportata all’inclinazione della copertura stessa. Inoltre …
La tipologia di parapetti provvisori
UNI EN 13374:2004 La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per
sistemi temporanei di protezione dei bordi destinati all’uso durante la costruzione
o la manutenzione di edifici e di altre strutture. [ ….]
Termini e definizioni
Hf= altezza di caduta
(1)= altezza del parapetto
α = angolo di inclinazione
della sup. di lavoro
AC= linea verticale
BC= linea ortogonale alla sup lavoro
α= angolo inclinazione della sup
lavoro
γ= angolo tra linea AC e parapetto
Altezza del parapetto: distanza tra il
punto più alto della barriera di
sicurezza principale e la superficie di
lavoro, misurata perpendicolarmente
alla superficie di lavoro
La tipologia di parapetti provvisori
In riferimento alla norma UNI EN 13374, i parapetti
provvisori sono classificati in base ai requisiti di resistenza
e condizioni di utilizzo in tre classi:
A
Costruito per resistere a sollecitazioni “STATICHE o quasi
statiche” , al fine di sostenere una persona che si appoggia o
che proceda appoggiandosi
B
Costruito per resistere a sollecitazioni “STATICHE e
DINAMICHE limitate”, al fine di sostenere una persona che
scivola lungo una superficie inclinata
C
Costruito per resistere a sollecitazioni “DINAMICHE” , al
fine di sostenere una persona che scivola lungo una
superficie molto inclinata
Caratteristiche
Superficie
Pendenza Classe Luce
Applicazione sulla
correnti copertura
Orizzontale
< 10° (17 %)
A
Fori max
47 cm
Inclinazione non maggiore di
15° rispetto alla verticale
Debole
pendenza
< 30° (57%)
< 60°
B
Fori max
25 cm
Inclinazione non maggiore di
15° rispetto alla verticale
C
Fori max
10 cm
Inclinazione compresa tra la
verticale, linea AC e la normale
alla superficie, BC
(condizionata HF)
Forte
pendenza
30°<α<45°
45°<α<60°
(condizionata HF)
Fortissima
pendenza
Altro
sistema
La scelta è guidata congiuntamente dalle caratteristiche della struttura di ancoraggio
UNI EN 13374:2004
Possibili applicazioni
Per un più specifico dettaglio sulle modalità e scelta d’installazione dei parapetti provvisori
si rimanda alla norma UNI EN 13374
Il ponte su
cavalletti
Art.139 T.U. e All.XVIII 2.2.2
Non può essere montato sugli
impalcati dei ponteggi ;
Deve avere un’altezza minore di 2
metri e una larghezza maggiore
uguale di 90 cm;
Distanza massima tra due cavalletti
3,60 m se usate tavole cm 30x5 e
lunghe 4 m; con tavole dimensione
trasversali inferiori appoggio su tre
cavalletti;
I tavoloni devono essere ben
accostati, fissati ai cavalletti e non
essere a sbalzo per più di 20 cm;
Non possono essere sovrapposti più
ponti, il piano di appoggio deve
essere orizzontale, solido e livellato.
Gli intavolati
All. XVIII 2.1.4
Le tavole costituenti il
piano di calpestio devono
avere spessore adeguato al
carico e comunque non
minore di 4 x 20 cm
Fibre parallele all’asse e
sezione di resistenza non
ridotta a più del 10%
Estremità sovrapposte sul
traverso per almeno 40 cm
Assicurate contro gli
spostamenti e ben
accostate
Distacco non superiore a
20 cm
Il ponteggio
E’
un’ opera provvisionale, ossia un’ opera
indispensabile alla realizzazione di una
parte o del complesso di un lavoro edile, ma
che ha durata limitata nel tempo.
Il ponteggio può essere fisso o mobile.
Il ponteggio mobile
PONTEGGI MOBILI
Ponteggi
AUTOSOLLEVANTI
Ponti su ruote a torre
TRABATTELLI
Ponti
SVILUPPABILI
Ponti
SOSPESI
Il ponte su ruote
( trabattello )
Art.140 T.U.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani; deroghe previste
nell’ALL.XXIII
Le ruote devono essere bloccate con cunei disposti
dalle due parti (o altro sistema equivalente);
Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato
e la verticalità del ponte deve essere controllata con
livello o pendolino;
I ponti non possono essere spostati quando su di essi vi
sono persone o sovraccarichi;
I ponti devono resistere ai carichi e oscillazioni previsti
in modo da evitare ribaltamenti ed essere usati per le
altezze determinate dal costruttore;
1 elemento verticale con diagonali
di irrigidimento
2 Ruote bloccabili e non sfilabili
3 Scala di accesso all’impalcato
4 sostegno del tavolato
5 tavolato 6 parapetto normale
Trabattelli
Tipologia di
trabattelli:
-
a piano unico
terminale, con
gabbia di
protezione
a 3 piani con
barre stabiliz.
supplementari
a 4 piani tipo
tradizionale
Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
È ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti
condizioni:
il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla
noma tecnica UNI EN 1004;
il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle
prove di rigidezza, di cui all’appendice A della norma tecnica
UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale;
l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato
vento) e 8 metri se utilizzato
all’interno (assenza di
all’esterno (presenza di vento);
per i ponti su ruote utilizzati all’estero degli edifici sia
realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra
struttura.
Il ponteggio fisso
PONTEGGI FISSI
Ponteggi da costruzione
Ponteggio
A TUBI E GIUNTI
Ponteggi da manutenzione
Ponteggio
A TELAI PREFABBRICATI
Ponteggio
MULTIDIREZIONALE
Tipi di ponteggio fisso
Legislazione sui ponteggi
La costruzione e l’impiego dei ponteggi metallici fissi è regolata da diverse disposizioni:
DPR 27.04.55 n. 547;DPR 16.01.56 n.164; D.Lgs. 19.09.94 n.626 ( e integrazioni D.lgs 359-235)
D.M. 2.9.68 Ministero Lavoro e Previdenza Sociale (misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi – deroghe
al DPR 164-56)
D.M. 28.5.85 Ministero Lavoro e Previdenza Sociale (riconoscimento efficacia sistema individuale anticaduta per gli
addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici)
D.M. 23.3.90 Ministero Lavoro e Previdenza S. (ponteggi con interasse montanti > 1,8 m)
D.M. 22.5.92 n. 446 Ministero Lavoro e Previdenza S. (sostituisce il DM 28.5.85; regolamento di un sistema anticaduta
con cinture di sicurezza per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi)
D.M. 19.9.2000 Ministero Lavoro e Previdenza S. (riconoscimento di efficacia di un piano di calpestio realizzato con
pannelli in legno multistrato e relativi requisiti)
Circolare M. 14.9.68 Ministero Lavoro e Previdenza S. (aspetti costruttivi e d’uso dei p.m.f. in relazione alle deroghe al
DPR 164)
Circolare M. 1.8.74 Ministero Lavoro e Previdenza S. (autorizzazioni ministeriali e deroghe temp. per i ponteggi non
autorizzati)
Circolare M. 9.11.78 Ministero Lavoro e Previdenza S. (autorizzazioni: istruzioni, regolamento, criteri per l’esame,
prove di carico, ecc)
Circolare M. 22.11.85 Ministero Lavoro e Previdenza S. (disciplina per la costruzione e l’impiego dei ponteggi)
Circolare M. 15.5.90 Ministero Lavoro e Previdenza S. (aggiornamento per le relazioni tecniche dei ponteggi a telai
prefabbricati vista l’introduzione della norma CEN HD 1000)
Circolare M. n. 44/2000 verifiche e controlli sulle attrezzature da lavoro. Modalità di conservazione delle documentaz.
Circolare M. 11.7.2000 n. 46 Ministero Lavoro e Previdenza S. (verifiche di sicurezza preventive e durante l’uso dei
ponteggi metallici fissi)
Circolare M. 8.1.2001 Ministero Lavoro e Previdenza S.(chiarimenti sulle verifiche periodiche di impianti ed
attrezzature di più comune impiego)
Circolare M. 12.1.2001 Ministero Lavoro e Previdenza S. (le verifiche periodiche dopo la Direttiva Macchine DPR
459/96)
Circolare 20/2003 uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi
Sezione IV e V e ALL. XVIII del D.lgs. 81/08 e s.s.m.m.
Elementi comuni
Autorizzazione ministeriale
Marcatura elementi
Libretto del ponteggio
Disegno esecutivo
Progetto fuori schemi tipo
Piani di istruzioni montaggio uso smontaggio Pimus
Formazione specifica
Verifiche ( allegato XIX )
Disegno esecutivo
il disegno esecutivo del ponteggio è obbligatorio
per tutti i ponteggi;
il disegno esecutivo di un ponteggio è costituito da
una serie di elaborati grafici, eventualmente
completi di una relazione tecnica;
se a tale disegno vi si aggiunge il calcolo
strutturale si realizza il PROGETTO del
ponteggio.
( art.134 D.Lgs 81/08 allegato XXII punto 5)
Disegno esecutivo del ponteggio – prospetti e
pianta
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Disegno esecutivo del ponteggio -pianta-
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Il progetto
Le condizioni che necessitano di un progetto:
I ponteggi di altezza superiore a 20 metri
In configurazioni non conformi agli schemi tipo
Altre opere provvisionali di notevole importanza e
complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai
sovraccarichi
Il progetto deve comprendere:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le
istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo
Il progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a
norma di legge all’esercizio della professione, deve riportare
quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei
carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
( art. 133 D.Lgs.81/08 )
Progetto
La progettazione del ponteggio
deve essere relativa all’intero
ponteggio e non a singole parti
(mensole, sbalzi, ponti di
carico ecc.)
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Il pimus
Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo
di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto,
[..]. Tale piano […] é messo a disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza e dei lavoratori interessati
( art. 136 D.Lgs. 81/08 )
Perché il Pi- M.U.S.
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Elementi costruttivi: telaio ed elementi
I telai hanno 3 forme fondamentali:
H, chiuso, portale
Dispositivi di collegamento con gli
altri elementi del ponteggio (perni o
boccole).
Collegamento telai
Elementi di costruzione
H<2m
1,05<L<1,2
Elementi dei Ponteggi a
Telai Prefabbricati (PTP)
I telai, i correnti e le diagonali si
distinguono dalla modalità di
aggancio, ovvero nelle due
principali tipologie dette a:
“boccole”
“perni”
pertanto, se il telaio è dotato
di boccole le aste saranno a perni,
se i perni sono sul telaio le aste
saranno dotate di asole.
Tubi e giunti (PTG) “Innocenti”
i ponteggi in tubi e giunti si differenziano per gli
schemi-tipo omologati nel corso della sperimentazione
a collasso della struttura e i tipi di giunto.
questo tipo di ponteggio è costituito da aste in acciaio
trafilato privo di saldatura Ø 48,25 mm. con una
corona circolare dello spessore di 3,25 mm. di
lunghezza variabile nei limiti massimi di 6 m.;queste
costituiscono, a seconda della funzione strutturale alla
quale assolvono, montanti, diagonali di facciata,
diagonali di pianta, traversi, correnti, parapetti,
controventi e saette.
Elementi costruttivi: giunti
I giunti
a Giunto ortogonale
b Giunto a perni
c Giunto semplice a
4 bulloni
d Giunto orientabile
e Giunto di tenuta
f accoppiamento a- e
Montanti e traversi Prefabbricati (PMTP)
Elementi costruttivi: basetta
Alle estremità inferiori dei
montanti vanno sempre
applicate le basette per
realizzare la ripartizione
del carico ( all. XVII
2.2.1.2 )
Per diminuire la pressione
si usano tavoloni di legno
Le basette possono essere
fisse o regolabili
Possono essere circolari (
A=163
- 165 cm2) o quadre
( A=169 cm2)
FOTO APPOGGI SCORRETTI E NON SICURI
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Elementi costruttivi: impalcati
Elemento costituito da
tavolati per realizzare
piani di calpestio, ponti
di carico o sottoponti.
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Tavole in legname
Metallo
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Pannelli multistrato
( spessore di almeno 9 mm.)
UNI EN 313-1 UNI EN 314 1-2 UNI EN 322
Ponteggi da
manutenzione
Ponteggi da
costruzione
Piazzola di
carico
Carico ammissibile
150 daN/mq
Carico ammissibile
300 daN/mq
Carico ammissibile
450 daN/mq
Impalcati
Gli impalcati di lavoro si dividono in 6 classi a seconda dei
carichi di servizio uniformemente ripartiti che variano da
0,75 kN/ m2 a 6,00 kN/m2.
Fino alla classe 3 i ponteggi vengono definiti leggeri:
Classe 1: per ispezioni e per lavori da effettuare con attrezzi
leggeri e senza deposito di materiali;
Classe 2 e 3: per lavori di ispezione ed operazioni che non
implichino deposito di materiali, salvo quelli
immediatamente necessari, per esempio per pitturazione,
pulitura pietrame, lavori di intonacatura ecc;
Dalla classe 4 a 6 vengono definiti pesanti:
Classe 4 e 5: per lavori di erezione murature, getti di
calcestruzzo, intonacatura ecc;
Classe 6: per lavori di muratura pesante o per rilevanti
depositi di materiali.
Impalcati
Nell’utilizzo dei ponteggi metallici
si riscontra un inadeguato
utilizzo degli impalcati, in
numero superiore a quelli
consentiti; molti tipi di
ponteggi, e i relativi schemi di
montaggio, prevedono infatti la
possibilità di realizzare un
numero di impalcati inferiore al
numero di telai impiegati per
elevare la stilata fino ai 20 m.
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L’uso di tavole diverse
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N.B.: L’utilizzo di tavole metalliche con funzione di controventatura in pianta, in modo
tale da sostituire le diagonali in pianta e il corrente interno in questa funzione, non è ammesso
se non è espressamente previsto nell’Aut. Min.
I raccordi tra impalcati
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Elementi costruttivi: la mantovana e ponti di carico
La mantovana è una struttura
da installare sul ponteggio
quando vi sia pericolo di
caduta di materiali sulla
sottostante zona di sosta o/e di
transito di persone, anche
all’interno del cantiere.
Devono essere realizzate a
partire dal primo solaio.
I ponti di carico sono
realizzati per depositare i
materiali. ( art.129 TU)
Elementi costruttivi: sottoponti
Per ogni impalcato del ponteggio deve essere previsto il relativo
sottoponte costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50
La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per le torri di
carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di
riparazione di durata non superiore a cinque giorni ( art. 128 c.2 )
Elementi: mensole
Gli ancoraggi
Si tratta degli elementi
costituenti un sistema di
vincolo statico del
ponteggio agganciando lo
stesso a parti strutturali
del corpo di fabbrica. Gli
ancoraggi devono essere
idonei a sopportare le
azioni a essi trasmessi, in
modo che sia impedito il
movimento del ponteggio
e rimanga stabile contro il
ribaltamento e il
cedimento.
Cosa garantiscono gli ancoraggi?
Un grado predefinito per come indicato nelle
Autorizzazioni Ministeriali dei ponteggi metallici
fissi, di sicurezza al ribaltamento dell’opera
provvisionale;
l’assorbimento delle sollecitazioni orizzontali e il
trasferimento delle stesse alle parti strutturali del
fabbricati oggetto dell’intervento;
la costante e corretta stabilità geometrica
dell’intelaiatura metallica;
al fine di determinare la stabilità della struttura,
svolgono azione a tirare o a tirare e puntare.
Art.125 c.6 D.Lgs.81/08
“Il ponteggio deve essere efficacemente
ancorato alla costruzione almeno in
corrispondenza ad ogni due piani di
ponteggio e ad ogni due montanti, con
disposizioni di ancoraggi a rombo o di
pari efficacia ”
Schema - tipo di ancoraggio
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Verificare e predisporre sempre gli
ancoraggi nella corretta collocazione
rispetto alla maglia strutturale del
ponteggio facendo sempre
riferimento allo schema- tipo riportato
nell’Autorizzazione Ministeriale
Gli ancoraggi devono essere
sempre realizzati nel punto di
incrocio dei montanti con il piano
orizzontale diagonalato
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DESCRIZIONE E FOTO CASO DI CROLLO PONTEGGIO
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METODI di ancoraggio
I ponteggi allestiti a servizio della facciate
degli edifici in costruzione e/o manutenzione
per essere utilizzati in sicurezza devono essere
resistenti e stabili per garantire la sicurezza
degli operatori, per far questo vi sono tre
metodologie:
alla facciata dell’edificio
controventi
zavorra alla base del ponteggio
Ancoraggi alla facciata dell’edificio
Gli ancoraggi si possono distinguere in:
ancoraggi NORMALI
ancoraggi SPECIALI
ancoraggi a “tirare” e a “puntare”
La realizzazione degli ancoraggi è limitata a quelli assentiti dalla
specifiche Autorizzazioni Ministeriali che sostanzialmente si
riconducono a questi schemi:
tipo a “cravatta”
tipo ad “anello”
tipo a “vitone”
tipo tassello chimico (con resina epossidica o ad espansione) o
meccanico
così come rappresentati graficamente in quasi tutti i libretti delle
Autorizzazioni Ministeriali
Ancoraggio con tubo e
tassello
meccanico/chimico
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NORMALE
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Gli ancoraggi
Sono fondamentali per la
sicurezza, anche se molti
installatori non danno loro la
giusta attenzione.
Gli ancoraggi vanno eseguiti
ogni circa 20 mq circa di
ponteggio, con distribuzione
ben precise indicate negli
schemi tipo e con tipologia
definita. Ancoraggi diversi
dovranno essere indicati dal
tecnico abilitato che abbia
eseguito relativa relazione di
calcolo.
Il sistema ancoraggio-parete
dimensionato per 650 daN per
sforzi diretti normalmente alla
parete
Vietato l’utilizzo di altri tipi di
ancoraggio ( es. filo di ferro).
prove di pull-out
FOTO ANCORAGGI NON IDONEI
IMMAGINE
IMMAGINE
Ponteggio con zavorra
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Progetto di un
ponteggio con
zavorra alla
base
Alcuni schemi di montaggio
In nota:
CONTROVENTATURE
SCALE di SERVIZIO
Regole di utilizzo: distanza dalla costruzione
Le tavole dei piani di calpestio
devono
essere
accostate
all’opera in costruzione e, solo
per le opere di finitura, può
discostarsi fino ad un massimo
di 20 cm ( art. 138 T.U.)
Diverse situazioni possono di
fatto non permettere al
ponteggio
di
essere
accostato alla costruzione
Regole di utilizzo: carichi supplementari
App.sollevamento
Calcolo del carico di
servizio e
dell’effetto dinamico
Vento.
Permeabilità dei teli
Altri esempi …
IMMAGINE
IMMAGINE
Regole di utilizzo: uso promiscuo di ponteggi diversi
Normalmente la possibilità di
uso promiscuo è esclusa, anche
se nel caso di ponteggi a telaio
spesso
è
previsto
l’uso
promiscuo
limitato
per
particolari applicazioni e solo
con il p.t.g. .
Nella necessità di utilizzare
ponteggi di ditte diverse per la
stessa opera provvisionale, la
soluzione al problema può
essere quella di realizzare la
struttura provvisionale a sezioni
distinte
ovvero
specifico
progetto.
La circolare n. 20/2003 prevede
alcuni obblighi
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Regole di utilizzo: altri aspetti oggetto di verifica
Devono essere evidenziare le parti di
ponteggio non pronte per l’uso, in
particolare durante le operazioni di
montaggio, smontaggio o
trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico e
delimitandole con elementi materiali
che impediscono l’accesso alla zona di
pericolo, ai sensi del titolo V ( 136 c.5 )
Il parapetto di testata, assolve a
funzioni di protezione per la caduta
dall’alto e di irrigidimento della
struttura. Sarebbe quindi necessario
modificare questo modo, oramai assai
diffuso, di montare i ponteggi con i
pallets di legno al posto dei previsti
parapetti di testata.
IMMAGINE
La protezione dell’ultimo implacato
Art. 125 c.4 Disposizione
dei montanti
L’altezza dei montanti deve
superare di almeno m 1,20
l’ultimo impalcato; dalla
parte interna dei montanti
devono essere applicati
correnti e tavola fermapiede
a protezione esclusivamente
dei lavoratori che operano
sull’ultimo impalcato.
Il parapetto di sommità del ponteggio qualora svolga anche la
funzione di protezione delle lavorazioni svolte sulla copertura deve
essere calcolato e realizzato dopo attenta valutazione del rischio e
verifica dei possibili carichi indotti ( statici e dinamici )
IMMAGINE
IMMAGINE
Regole di utilizzo: manutenzione e controlli
Idoneità delle opere provvisionali ( art.112)
Le opere provvisionali devono essere allestite con buon
materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo
scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la
intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi
tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare
quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’allegato XIX.
Manutenzione e revisione ( art. 137 )
Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di
lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del
giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli
ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale
sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
Verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio
A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI
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Caso di crollo per installazione non
conforme
FILMATO
Ponteggi fissi: le deroghe
Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all'art. 125, c.4, a
condizione che l'altezza dei montanti superi di
almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda;
b) alla disposizione di cui all'art. 126, c.1, a
condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore
a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all'art. 126, c.1, a
condizione che l'altezza del fermapiede sia non
inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
d) alla disposizione di cui all'art. 128, c.1, nel caso di
ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che
prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di
sicurezza
Dott. Mirko Mazzurana
Coordinatore attività formative e docente nel
Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro
Università degli studi di Verona e Trento
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
e- mail: [email protected]
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MODULO STAMPA La caduta dallalto - Ordine degli Ingegneri della