Ordine degli Ingegneri di Trento
Corso aggiornamento Coordinatori per la
sicurezza cantieri
Chiarimenti e novità applicative
del Titolo IV del D.Lgs.81/08
dott. Mirko Mazzurana
La prevenzione dei lavori in altezza
Cos’è il lavoro in quota
Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di
caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile ( Art. 107 D.Lg. 81/08)
Definizione che prende origine dalla Direttiva 2001/45/CE recepita con il D.Lgs. 235/03 relativa ai requisiti minimi
di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per l’esecuzione dei lavoro temporanei in quota
Alcuni aspetti generali per i lavori in quota
Esecuzione di lavori temporanei in quota: priorità di
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale.
Scelta sistema di accesso in quota:
frequenza, dislivello, durata dell’impiego.
Condizioni particolari per lavori in quota con scale
Definizione modalità di uso sicure di scale, ponteggi e
funi ( attrezzature frequentemente utilizzate per
eseguire lavori temporanei in quota ).
Formazione specifica teorico-pratica
Previsione di uno specifico piano ( Pimus e programma
lavori )
Divieto di assumere e somministrare bevande alcoliche
Il parapetto
Per parapetto deve intendersi la protezione collettiva contro la
caduta di persone verso il vuoto.
Le norme di prevenzione individuano vari tipi di parapetto:
Parapetto normale
Parapetto normale con arresto al piede
Parapetto per impalcati, ponti di servizio, passerelle e
andatoie poste ad altezza superiore a 2 metri
Parapetto pieno
……
Il ponte su
mensola
Caratteristiche: All. XVIII 2.1.7
E’ una variante del ponte a
sbalzo, nel quale si usano
sistemi di mensole metalliche.
Le mensole sono fissate saldamente alla costruzione o ad altro supporto
tramite bulloni passanti e trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi
su piastra o con altri sistemi con pari garanzia di resistenza (es. supporti
annegati nel getto). Nel caso di unico ponte il parapetto può essere
normale con tavola ferma piede.
Se ve ne sono di sovrapposti, il parapetto del ponte inferiore deve essere
pieno.
Applicati sulle casseforme metalliche di grosse dimensioni per getto di
muri e paratie ecc… con sistemi di fissaggio predisposti dal costruttore.
Parapetti e Guardacorpi
I guardacorpi rientrano tra
le attrezzature di lavoroapprestamenti utilizzati a
protezione contro la caduta
dall’alto in varie situazioni
indicate dal costruttore
(tetti, solai, scale)
I parapetti provvisori a protezione contro
la caduta
La normativa legislativa per i parapetti è oggi prevista dall’ art.126
e all.XVIII T.U.
Le normative tecniche di riferimento sono diverse:
C.N.R.10027/85 strutture di acciaio per opere provvisionali. Carico
orizzontale sul corrente di parapetto pari a 500 N/m(50 kg/ml).
UNI HD 1000 Resistenza parapetto nella posizione più
sfavorevole: carico concentrato di 0,3 KN senza freccia elastica
superiore a 35 mm e un carico concentrato di 1,25 KN senza
rottura o disassemblaggio
UNI 8088(1980): Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri
di sicurezza.
UNI EN 13374(2004):Parapetti
provvisori ( ora Sistemi temporanei di
13374(2004):
protezione dei bordi ). Specifica di prodotto, metodi di prova
La scelta degli apprestamenti
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Caratterizzazione del
rischio di caduta
Condizioni tecniche
Condizioni ambientali
Rischi associati a ..
SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE DEI BORDI
PARAPETTI
PROVVISORI
RETI DI
SICUREZZA
SISTEMI
COMBINATI
La tipologia di parapetti provvisori
UNI EN 13374:2004 La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per
sistemi temporanei di protezione dei bordi destinati all’uso durante la costruzione
o la manutenzione di edifici e di altre strutture. [ ….]
Termini e definizioni
Hf= altezza di caduta
(1)= altezza del parapetto
α = angolo di inclinazione
della sup. di lavoro
AC= linea verticale
BC= linea ortogonale alla sup lavoro
α= angolo inclinazione della sup
lavoro
γ= angolo tra linea AC e parapetto
Altezza del parapetto: distanza tra il
punto più alto della barriera di
sicurezza principale e la superficie di
lavoro, misurata perpendicolarmente
alla superficie di lavoro
La tipologia di parapetti provvisori
In riferimento alla norma UNI EN 13374, i parapetti
provvisori sono classificati in base ai requisiti di resistenza
e condizioni di utilizzo in tre classi:
A
Costruito per resistere a sollecitazioni “STATICHE o quasi
statiche” , al fine di sostenere una persona che si appoggia o
che proceda appoggiandosi
B
Costruito per resistere a sollecitazioni “STATICHE e
DINAMICHE limitate”, al fine di sostenere una persona che
scivola lungo una superficie inclinata
C
Costruito per resistere a sollecitazioni “DINAMICHE” , al
fine di sostenere una persona che scivola lungo una
superficie molto inclinata
Caratteristiche
Superficie
Pendenza Classe Luce
Applicazione sulla
correnti copertura
Orizzontale
< 10° (17 %)
A
Fori max
47 cm
Inclinazione non maggiore di
15° rispetto alla verticale
Debole
pendenza
< 30° (57%)
< 60°
B
Fori max
25 cm
Inclinazione non maggiore di
15° rispetto alla verticale
C
Fori max
10 cm
Inclinazione compresa tra la
verticale, linea AC e la normale
alla superficie, BC
(condizionata HF)
Forte
pendenza
30°<α<45°
45°<α<60°
(condizionata HF)
Fortissima
pendenza
Altro
sistema
La scelta è guidata congiuntamente dalle caratteristiche della struttura di ancoraggio
UNI EN 13374:2004
Possibili applicazioni
Per un più specifico dettaglio sulle modalità e scelta d’installazione dei parapetti provvisori
si rimanda alla norma UNI EN 13374
Il coordinatore in fase di progettazione
Un dovere in più:
(art. 91 b-bis)
coordinare l’applicazione
di principi e misure
generali di tutela
Nelle scelte architettoniche,
tecniche ed organizzative, al
fine di pianificare i lavori che
si svolgeranno simultaneamente
o successivamente;
Nella previsione della durata
dei lavori o fasi di lavoro
RENDERE EFFETTIVO IL SUO INTERVENTO DALLA FASE PROGETTUALE
Trabattelli
Tipologia di
trabattelli:
-
a piano unico
terminale, con
gabbia di
protezione
a 3 piani con
barre stabiliz.
supplementari
a 4 piani tipo
tradizionale
Il ponteggio fisso
PONTEGGI FISSI
Ponteggi da costruzione
Ponteggio
A TUBI E GIUNTI
Ponteggi da manutenzione
Ponteggio
A TELAI PREFABBRICATI
Ponteggio
MULTIDIREZIONALE
Elementi comuni
Autorizzazione ministeriale
Marcatura elementi
Libretto del ponteggio
Disegno esecutivo
Progetto fuori schemi tipo
Piani di istruzioni montaggio uso smontaggio Pimus
Formazione specifica
Verifiche ( allegato XIX )
Disegno esecutivo
il disegno esecutivo del ponteggio è obbligatorio
per tutti i ponteggi;
il disegno esecutivo di un ponteggio è costituito da
una serie di elaborati grafici, eventualmente
completi di una relazione tecnica;
se a tale disegno vi si aggiunge il calcolo
strutturale si realizza il PROGETTO del
ponteggio.
( art.134 D.Lgs 81/08 allegato XXII punto 5)
Contenuti disegno esecutivo
Dal disegno esecutivo devono risultare:
Generalità e firma del progettista ( nei casi
previsti ) o di persona competente ( è
sufficiente il “redattore del Pimus”).
Sovraccarichi max per impalcato
Indicazione degli appoggi e degli ancoraggi
Il progetto
Le condizioni che necessitano di un progetto:
I ponteggi di altezza superiore a 20 metri
In configurazioni non conformi agli schemi tipo
Altre opere provvisionali di notevole importanza e
complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai
sovraccarichi
Il progetto deve comprendere:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le
istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo
Il progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a
norma di legge all’esercizio della professione, deve riportare
quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei
carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
( art. 133 D.Lgs.81/08 )
Regole di utilizzo: carichi supplementari
App.sollevamento
Calcolo del carico di
servizio e
dell’effetto dinamico
Vento.
Permeabilità dei teli
Altri esempi …
Il pimus
Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo
di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto,
[..]. Tale piano […] é messo a disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza e dei lavoratori interessati
Perché il Pi-M.U.S.
( art. 136 D.Lgs. 81/08 )
L’uso di tavole diverse
N.B.: L’utilizzo di tavole metalliche con funzione di controventatura in pianta, in modo
tale da sostituire le diagonali in pianta e il corrente interno in questa funzione, non è ammesso
se non è espressamente previsto nell’Aut. Min.
I raccordi tra impalcati
Elementi costruttivi: sottoponti
Per ogni impalcato del ponteggio deve essere previsto il relativo
sottoponte costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50
La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per le torri di
carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di
riparazione di durata non superiore a cinque giorni ( art. 128 c.2 )
Elementi: mensole
Gli ancoraggi
Si tratta degli elementi
costituenti un sistema di
vincolo statico del
ponteggio agganciando lo
stesso a parti strutturali
del corpo di fabbrica. Gli
ancoraggi devono essere
idonei a sopportare le
azioni a essi trasmessi, in
modo che sia impedito il
movimento del ponteggio
e rimanga stabile contro il
ribaltamento e il
cedimento.
Cosa garantiscono gli ancoraggi?
Un grado predefinito per come indicato nelle
Autorizzazioni Ministeriali dei ponteggi metallici
fissi, di sicurezza al ribaltamento dell’opera
provvisionale;
l’assorbimento delle sollecitazioni orizzontali e il
trasferimento delle stesse alle parti strutturali del
fabbricati oggetto dell’intervento;
la costante e corretta stabilità geometrica
dell’intelaiatura metallica;
al fine di determinare la stabilità della struttura,
svolgono azione a tirare o a tirare e puntare.
Art.125 c.6 D.Lgs.81/08
“Il ponteggio deve essere efficacemente
ancorato alla costruzione almeno in
corrispondenza ad ogni due piani di
ponteggio e ad ogni due montanti, con
disposizioni di ancoraggi a rombo o di
pari efficacia ”
METODI di ancoraggio
I ponteggi allestiti a servizio della facciate
degli edifici in costruzione e/o manutenzione
per essere utilizzati in sicurezza devono essere
resistenti e stabili per garantire la sicurezza
degli operatori, per far questo vi sono tre
metodologie:
alla facciata dell’edificio
controventi
zavorra alla base del ponteggio
Ancoraggi alla facciata dell’edificio
Gli ancoraggi si possono distinguere in:
ancoraggi NORMALI
ancoraggi SPECIALI
ancoraggi a “tirare” e a “puntare”
La realizzazione degli ancoraggi è limitata a quelli assentiti dalla
specifiche Autorizzazioni Ministeriali che sostanzialmente si
riconducono a questi schemi:
tipo a “cravatta”
tipo ad “anello”
tipo a “vitone”
tipo tassello chimico (con resina epossidica o ad espansione) o
meccanico
così come rappresentati graficamente in quasi tutti i libretti delle
Autorizzazioni Ministeriali
Gli ancoraggi
Sono fondamentali per la
sicurezza, anche se molti
installatori non danno loro la
giusta attenzione.
Gli ancoraggi vanno eseguiti
ogni circa 20 mq circa di
ponteggio, con distribuzione
ben precise indicate negli
schemi tipo e con tipologia
definita. Ancoraggi diversi
dovranno essere indicati dal
tecnico abilitato che abbia
eseguito relativa relazione di
calcolo.
Il sistema ancoraggio-parete
dimensionato per 650 daN per
sforzi diretti normalmente alla
parete
Vietato l’utilizzo di altri tipi di
ancoraggio ( es. filo di ferro).
prove di pull-out
Alcuni schemi di montaggio
In nota:
CONTROVENTATURE
SCALE di SERVIZIO
Ponteggi fissi
Art. 138 Norme particolari.
c.2 :è consentito un distacco delle tavole del piano di
calpestio dalla muratura non superiore a 20
centimetri
Regole di utilizzo: distanza dalla costruzione
Le tavole dei piani di calpestio
devono
essere
accostate
all’opera in costruzione e, solo
per le opere di finitura, può
discostarsi fino ad un massimo
di 20 cm ( art. 138 T.U.)
Diverse situazioni possono di
fatto non permettere al
ponteggio
di
essere
accostato alla costruzione
Regole di utilizzo: altri aspetti oggetto di verifica
Devono essere evidenziare le parti di
ponteggio non pronte per l’uso, in
particolare durante le operazioni di
montaggio, smontaggio o
trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico e
delimitandole con elementi materiali
che impediscono l’accesso alla zona di
pericolo, ai sensi del titolo V ( 136 c.5 )
Il parapetto di testata, assolve a
funzioni di protezione per la caduta
dall’alto e di irrigidimento della
struttura. Sarebbe quindi necessario
modificare questo modo, oramai assai
diffuso, di montare i ponteggi con i
pallets di legno al posto dei previsti
parapetti di testata.
La protezione dell’ultimo implacato
Art. 125 c.4 Disposizione
dei montanti
L’altezza dei montanti deve
superare di almeno m 1,20
l’ultimo impalcato; dalla
parte interna dei montanti
devono essere applicati
correnti e tavola fermapiede
a protezione esclusivamente
dei lavoratori che operano
sull’ultimo impalcato.
Regole di utilizzo: manutenzione e controlli
Idoneità delle opere provvisionali ( art.112)
Le opere provvisionali devono essere allestite con buon
materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo
scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la
intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi
tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare
quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’allegato XIX.
Manutenzione e revisione ( art. 137 )
Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di
lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del
giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli
ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale
sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
Verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio
A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI
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Ponteggi fissi: le deroghe
Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all'art. 125, c.4, a
condizione che l'altezza dei montanti superi di
almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda;
b) alla disposizione di cui all'art. 126, c.1, a
condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore
a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all'art. 126, c.1, a
condizione che l'altezza del fermapiede sia non
inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
d) alla disposizione di cui all'art. 128, c.1, nel caso di
ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che
prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di
sicurezza
Lavori in prossimità di parti attive (art.117 e 83)
LE PRECAUZIONI:
a) mettere fuori tensione ed in
sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi
che impediscano
l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza,
persone, macchine operatrici,
apparecchi di sollevamento,
ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di
sicurezza.
Un (KV)
Distanza minima
consentita (M)
≤1
3
1 < Un ≤ 30
3,5
30 < Un ≤ 132
5
> 132
7
.. la distanza di sicurezza non
deve essere inferiore ai limiti di
cui all’allegato IX o a quelli
risultanti dall’applicazione delle
pertinenti norme tecniche
90 c.11 una modifica necessaria ma ….
Legge 7 luglio 2009, n. 88 art. 39 Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa
in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)
La disposizione di cui al comma 3 ( nomina CSP)
non si applica ai lavori privati non soggetti a
permesso di costruire in base alla normativa
vigente e comunque di importo inferiore ad euro
100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore
per la progettazione sono svolte dal coordinatore
per la esecuzione dei lavori;
Circolare 30/2009: Per dare effettività alle funzioni del CSP la nomina del
CSE deve essere contestuale all’affidamento dell’incarico di progettazione
Un nuovo stop della Corte Europea
Legge 7 luglio 2009, n. 88 art. 39 Esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia
Sentenza Corte Europea Proc.C-224/09 7/10/10
“Domanda di pronuncia Pregiudiziale”
La disposizione di cui al comma 3 ( nomina CSP)
non si applica ai lavori privati non soggetti a
permesso di costruire in base alla normativa
vigente e comunque di importo inferiore ad euro
100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore
per la progettazione sono svolte dal coordinatore
per la esecuzione dei lavori;
Validità del DURC - Circolare n.35/2010 MLPS Relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 163/2006:
FASE PROCEDURA SELEZIONE
VALIDITA’
TRIMESTRALE
Rispetto alla specifica
procedura
Ai fini del controllo
autocertificazioni
Ai fini aggiudicazione e
sottoscrizione contratto
FASE DI SAL o FINE ESECUZIONE
Ai fini del pagamento
APPALTI di BENI, SERVIZI e
LAVORI in ECONOMIA
Riferimento allo specifico
contratto
Nei casi consentiti di
affidamento diretto
RICADUTE PERIODO DI VALIDITA’
Per documenti rilasciati
per SOA e iscr albo fornit
Per fruizione benefici
normativi e contributivi
TRIMESTRALE
ANNUALE
NEI LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA
VALIDITA’
TRIMESTRALE
Utilizzabile ai fini
dell’inizio di più lavori
Riprendere e discutere altri punti circolare
I ponteggi ( chiarimenti circolare MLPS 27-08-10)
Autorizzazione alla costruzione ed
all’impiego ( art. 131 comma 5 D.Lgs.81/08 e s.s.m.m. )
VALIDITA’
Per Ponteggi con
Aut. Min. ante 15
maggio 2008
14 maggio 2018
Per ponteggi con
Aut. Min. post 15
maggio 2008
10 anni dal rilascio
RINNOVO
Utilizzatore
Titolare Aut. Min.
Nessun
adempimento
Utilizzatore
A suo esclusivo
carico
Titolare Aut. Min.
Continua l’uso
Sospensione
MANCATO
RINNOVO
Il ponteggio come protezione per lavori su coperture
Criteri di
progettazione
La prassi ….
N. circolare MLPS
27 agosto 2010
E’ possibile l’uso di ponteggi come DPC
per lavoratori che operano su coperture
La nota APSS
6 agosto 2007
“uso elementi a mensola ..”
Le norme legislative
e tecniche
La bocciatura MLPS
30 marzo 2010
Il ponteggio non è un apprestamento
di sicurezza per lavori su coperture .
Il ponteggio non può costituire un DPC
Lavori in ambienti confinati
Circolare n.42/2010
SCOPO: Indicazioni operative per uniforme
applicazione normativa e responsabilizzazione di
tutti gli operatori
Lo SCENARIO - Carenze di maggior rilievo:
Non controllo e analitica verifica dell’atmosfera in
ambiente confinato ( carente V.R.)
Mancata adozione misure prevenzione e
protezione
Carente formazione-informazione lavoratori
Insufficiente gestione emergenza
Lavori in ambienti confinati
Circolare n.42/2010
Esigenza di pianificare una specifica azione di
monitoraggio e controllo degli appalti aventi ad
oggetto attività manutentive e di pulizia in aree
confinate
Iniziative di vigilanza e controllo delle attività a rischio
Interventi volti alla verifica:
Corretta e completa elaborazione DUVRI
Misure prevenzione e protezione previste
Contenuti e “effettività” della formazione-info
Efficienza del sistema organizzativo dell’emergenza
La nuova tessera di riconoscimento
In vigore dal
Legge 136/2010 art. 5 identificazione degli addetti nei cantieri
Nell’ambito di attività in regime di
appalto o subappalto (art.18).
Tessera per lavoratori:
fotografia
generalità lavoratore
indicazione datore lavoro
data assunzione
autorizzazione al subappalto
Tessera per lavoratori autonomi:
fotografia
generalità
indicazione committente
7-9-2010
Grazie per l’attenzione
Dott. Mirko Mazzurana
Coordinatore attività formative
Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro
Università degli studi di Verona e Trento
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
e-mail: [email protected]
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Parapetti provvisori - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento