Ordine degli Ingegneri di Trento Corso aggiornamento Coordinatori per la sicurezza cantieri Chiarimenti e novità applicative del Titolo IV del D.Lgs.81/08 dott. Mirko Mazzurana La prevenzione dei lavori in altezza Cos’è il lavoro in quota Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile ( Art. 107 D.Lg. 81/08) Definizione che prende origine dalla Direttiva 2001/45/CE recepita con il D.Lgs. 235/03 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per l’esecuzione dei lavoro temporanei in quota Alcuni aspetti generali per i lavori in quota Esecuzione di lavori temporanei in quota: priorità di misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Scelta sistema di accesso in quota: frequenza, dislivello, durata dell’impiego. Condizioni particolari per lavori in quota con scale Definizione modalità di uso sicure di scale, ponteggi e funi ( attrezzature frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota ). Formazione specifica teorico-pratica Previsione di uno specifico piano ( Pimus e programma lavori ) Divieto di assumere e somministrare bevande alcoliche Il parapetto Per parapetto deve intendersi la protezione collettiva contro la caduta di persone verso il vuoto. Le norme di prevenzione individuano vari tipi di parapetto: Parapetto normale Parapetto normale con arresto al piede Parapetto per impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie poste ad altezza superiore a 2 metri Parapetto pieno …… Il ponte su mensola Caratteristiche: All. XVIII 2.1.7 E’ una variante del ponte a sbalzo, nel quale si usano sistemi di mensole metalliche. Le mensole sono fissate saldamente alla costruzione o ad altro supporto tramite bulloni passanti e trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o con altri sistemi con pari garanzia di resistenza (es. supporti annegati nel getto). Nel caso di unico ponte il parapetto può essere normale con tavola ferma piede. Se ve ne sono di sovrapposti, il parapetto del ponte inferiore deve essere pieno. Applicati sulle casseforme metalliche di grosse dimensioni per getto di muri e paratie ecc… con sistemi di fissaggio predisposti dal costruttore. Parapetti e Guardacorpi I guardacorpi rientrano tra le attrezzature di lavoroapprestamenti utilizzati a protezione contro la caduta dall’alto in varie situazioni indicate dal costruttore (tetti, solai, scale) I parapetti provvisori a protezione contro la caduta La normativa legislativa per i parapetti è oggi prevista dall’ art.126 e all.XVIII T.U. Le normative tecniche di riferimento sono diverse: C.N.R.10027/85 strutture di acciaio per opere provvisionali. Carico orizzontale sul corrente di parapetto pari a 500 N/m(50 kg/ml). UNI HD 1000 Resistenza parapetto nella posizione più sfavorevole: carico concentrato di 0,3 KN senza freccia elastica superiore a 35 mm e un carico concentrato di 1,25 KN senza rottura o disassemblaggio UNI 8088(1980): Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri di sicurezza. UNI EN 13374(2004):Parapetti provvisori ( ora Sistemi temporanei di 13374(2004): protezione dei bordi ). Specifica di prodotto, metodi di prova La scelta degli apprestamenti ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI Caratterizzazione del rischio di caduta Condizioni tecniche Condizioni ambientali Rischi associati a .. SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE DEI BORDI PARAPETTI PROVVISORI RETI DI SICUREZZA SISTEMI COMBINATI La tipologia di parapetti provvisori UNI EN 13374:2004 La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per sistemi temporanei di protezione dei bordi destinati all’uso durante la costruzione o la manutenzione di edifici e di altre strutture. [ ….] Termini e definizioni Hf= altezza di caduta (1)= altezza del parapetto α = angolo di inclinazione della sup. di lavoro AC= linea verticale BC= linea ortogonale alla sup lavoro α= angolo inclinazione della sup lavoro γ= angolo tra linea AC e parapetto Altezza del parapetto: distanza tra il punto più alto della barriera di sicurezza principale e la superficie di lavoro, misurata perpendicolarmente alla superficie di lavoro La tipologia di parapetti provvisori In riferimento alla norma UNI EN 13374, i parapetti provvisori sono classificati in base ai requisiti di resistenza e condizioni di utilizzo in tre classi: A Costruito per resistere a sollecitazioni “STATICHE o quasi statiche” , al fine di sostenere una persona che si appoggia o che proceda appoggiandosi B Costruito per resistere a sollecitazioni “STATICHE e DINAMICHE limitate”, al fine di sostenere una persona che scivola lungo una superficie inclinata C Costruito per resistere a sollecitazioni “DINAMICHE” , al fine di sostenere una persona che scivola lungo una superficie molto inclinata Caratteristiche Superficie Pendenza Classe Luce Applicazione sulla correnti copertura Orizzontale < 10° (17 %) A Fori max 47 cm Inclinazione non maggiore di 15° rispetto alla verticale Debole pendenza < 30° (57%) < 60° B Fori max 25 cm Inclinazione non maggiore di 15° rispetto alla verticale C Fori max 10 cm Inclinazione compresa tra la verticale, linea AC e la normale alla superficie, BC (condizionata HF) Forte pendenza 30°<α<45° 45°<α<60° (condizionata HF) Fortissima pendenza Altro sistema La scelta è guidata congiuntamente dalle caratteristiche della struttura di ancoraggio UNI EN 13374:2004 Possibili applicazioni Per un più specifico dettaglio sulle modalità e scelta d’installazione dei parapetti provvisori si rimanda alla norma UNI EN 13374 Il coordinatore in fase di progettazione Un dovere in più: (art. 91 b-bis) coordinare l’applicazione di principi e misure generali di tutela Nelle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, al fine di pianificare i lavori che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; Nella previsione della durata dei lavori o fasi di lavoro RENDERE EFFETTIVO IL SUO INTERVENTO DALLA FASE PROGETTUALE Trabattelli Tipologia di trabattelli: - a piano unico terminale, con gabbia di protezione a 3 piani con barre stabiliz. supplementari a 4 piani tipo tradizionale Il ponteggio fisso PONTEGGI FISSI Ponteggi da costruzione Ponteggio A TUBI E GIUNTI Ponteggi da manutenzione Ponteggio A TELAI PREFABBRICATI Ponteggio MULTIDIREZIONALE Elementi comuni Autorizzazione ministeriale Marcatura elementi Libretto del ponteggio Disegno esecutivo Progetto fuori schemi tipo Piani di istruzioni montaggio uso smontaggio Pimus Formazione specifica Verifiche ( allegato XIX ) Disegno esecutivo il disegno esecutivo del ponteggio è obbligatorio per tutti i ponteggi; il disegno esecutivo di un ponteggio è costituito da una serie di elaborati grafici, eventualmente completi di una relazione tecnica; se a tale disegno vi si aggiunge il calcolo strutturale si realizza il PROGETTO del ponteggio. ( art.134 D.Lgs 81/08 allegato XXII punto 5) Contenuti disegno esecutivo Dal disegno esecutivo devono risultare: Generalità e firma del progettista ( nei casi previsti ) o di persona competente ( è sufficiente il “redattore del Pimus”). Sovraccarichi max per impalcato Indicazione degli appoggi e degli ancoraggi Il progetto Le condizioni che necessitano di un progetto: I ponteggi di altezza superiore a 20 metri In configurazioni non conformi agli schemi tipo Altre opere provvisionali di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi Il progetto deve comprendere: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo Il progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve riportare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione. ( art. 133 D.Lgs.81/08 ) Regole di utilizzo: carichi supplementari App.sollevamento Calcolo del carico di servizio e dell’effetto dinamico Vento. Permeabilità dei teli Altri esempi … Il pimus Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, [..]. Tale piano […] é messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati Perché il Pi-M.U.S. ( art. 136 D.Lgs. 81/08 ) L’uso di tavole diverse N.B.: L’utilizzo di tavole metalliche con funzione di controventatura in pianta, in modo tale da sostituire le diagonali in pianta e il corrente interno in questa funzione, non è ammesso se non è espressamente previsto nell’Aut. Min. I raccordi tra impalcati Elementi costruttivi: sottoponti Per ogni impalcato del ponteggio deve essere previsto il relativo sottoponte costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50 La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni ( art. 128 c.2 ) Elementi: mensole Gli ancoraggi Si tratta degli elementi costituenti un sistema di vincolo statico del ponteggio agganciando lo stesso a parti strutturali del corpo di fabbrica. Gli ancoraggi devono essere idonei a sopportare le azioni a essi trasmessi, in modo che sia impedito il movimento del ponteggio e rimanga stabile contro il ribaltamento e il cedimento. Cosa garantiscono gli ancoraggi? Un grado predefinito per come indicato nelle Autorizzazioni Ministeriali dei ponteggi metallici fissi, di sicurezza al ribaltamento dell’opera provvisionale; l’assorbimento delle sollecitazioni orizzontali e il trasferimento delle stesse alle parti strutturali del fabbricati oggetto dell’intervento; la costante e corretta stabilità geometrica dell’intelaiatura metallica; al fine di determinare la stabilità della struttura, svolgono azione a tirare o a tirare e puntare. Art.125 c.6 D.Lgs.81/08 “Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizioni di ancoraggi a rombo o di pari efficacia ” METODI di ancoraggio I ponteggi allestiti a servizio della facciate degli edifici in costruzione e/o manutenzione per essere utilizzati in sicurezza devono essere resistenti e stabili per garantire la sicurezza degli operatori, per far questo vi sono tre metodologie: alla facciata dell’edificio controventi zavorra alla base del ponteggio Ancoraggi alla facciata dell’edificio Gli ancoraggi si possono distinguere in: ancoraggi NORMALI ancoraggi SPECIALI ancoraggi a “tirare” e a “puntare” La realizzazione degli ancoraggi è limitata a quelli assentiti dalla specifiche Autorizzazioni Ministeriali che sostanzialmente si riconducono a questi schemi: tipo a “cravatta” tipo ad “anello” tipo a “vitone” tipo tassello chimico (con resina epossidica o ad espansione) o meccanico così come rappresentati graficamente in quasi tutti i libretti delle Autorizzazioni Ministeriali Gli ancoraggi Sono fondamentali per la sicurezza, anche se molti installatori non danno loro la giusta attenzione. Gli ancoraggi vanno eseguiti ogni circa 20 mq circa di ponteggio, con distribuzione ben precise indicate negli schemi tipo e con tipologia definita. Ancoraggi diversi dovranno essere indicati dal tecnico abilitato che abbia eseguito relativa relazione di calcolo. Il sistema ancoraggio-parete dimensionato per 650 daN per sforzi diretti normalmente alla parete Vietato l’utilizzo di altri tipi di ancoraggio ( es. filo di ferro). prove di pull-out Alcuni schemi di montaggio In nota: CONTROVENTATURE SCALE di SERVIZIO Ponteggi fissi Art. 138 Norme particolari. c.2 :è consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri Regole di utilizzo: distanza dalla costruzione Le tavole dei piani di calpestio devono essere accostate all’opera in costruzione e, solo per le opere di finitura, può discostarsi fino ad un massimo di 20 cm ( art. 138 T.U.) Diverse situazioni possono di fatto non permettere al ponteggio di essere accostato alla costruzione Regole di utilizzo: altri aspetti oggetto di verifica Devono essere evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V ( 136 c.5 ) Il parapetto di testata, assolve a funzioni di protezione per la caduta dall’alto e di irrigidimento della struttura. Sarebbe quindi necessario modificare questo modo, oramai assai diffuso, di montare i ponteggi con i pallets di legno al posto dei previsti parapetti di testata. La protezione dell’ultimo implacato Art. 125 c.4 Disposizione dei montanti L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato. Regole di utilizzo: manutenzione e controlli Idoneità delle opere provvisionali ( art.112) Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’allegato XIX. Manutenzione e revisione ( art. 137 ) Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. Verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI T ipo d er v i a fi ic M tà i l a od ve i d a c i f ri M ra u is ta tt a o d a Ponteggi fissi: le deroghe Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all'art. 125, c.4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda; b) alla disposizione di cui all'art. 126, c.1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di cui all'art. 126, c.1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; d) alla disposizione di cui all'art. 128, c.1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza Lavori in prossimità di parti attive (art.117 e 83) LE PRECAUZIONI: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. Un (KV) Distanza minima consentita (M) ≤1 3 1 < Un ≤ 30 3,5 30 < Un ≤ 132 5 > 132 7 .. la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche 90 c.11 una modifica necessaria ma …. Legge 7 luglio 2009, n. 88 art. 39 Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200) La disposizione di cui al comma 3 ( nomina CSP) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori; Circolare 30/2009: Per dare effettività alle funzioni del CSP la nomina del CSE deve essere contestuale all’affidamento dell’incarico di progettazione Un nuovo stop della Corte Europea Legge 7 luglio 2009, n. 88 art. 39 Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia Sentenza Corte Europea Proc.C-224/09 7/10/10 “Domanda di pronuncia Pregiudiziale” La disposizione di cui al comma 3 ( nomina CSP) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori; Validità del DURC - Circolare n.35/2010 MLPS Relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 163/2006: FASE PROCEDURA SELEZIONE VALIDITA’ TRIMESTRALE Rispetto alla specifica procedura Ai fini del controllo autocertificazioni Ai fini aggiudicazione e sottoscrizione contratto FASE DI SAL o FINE ESECUZIONE Ai fini del pagamento APPALTI di BENI, SERVIZI e LAVORI in ECONOMIA Riferimento allo specifico contratto Nei casi consentiti di affidamento diretto RICADUTE PERIODO DI VALIDITA’ Per documenti rilasciati per SOA e iscr albo fornit Per fruizione benefici normativi e contributivi TRIMESTRALE ANNUALE NEI LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA VALIDITA’ TRIMESTRALE Utilizzabile ai fini dell’inizio di più lavori Riprendere e discutere altri punti circolare I ponteggi ( chiarimenti circolare MLPS 27-08-10) Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego ( art. 131 comma 5 D.Lgs.81/08 e s.s.m.m. ) VALIDITA’ Per Ponteggi con Aut. Min. ante 15 maggio 2008 14 maggio 2018 Per ponteggi con Aut. Min. post 15 maggio 2008 10 anni dal rilascio RINNOVO Utilizzatore Titolare Aut. Min. Nessun adempimento Utilizzatore A suo esclusivo carico Titolare Aut. Min. Continua l’uso Sospensione MANCATO RINNOVO Il ponteggio come protezione per lavori su coperture Criteri di progettazione La prassi …. N. circolare MLPS 27 agosto 2010 E’ possibile l’uso di ponteggi come DPC per lavoratori che operano su coperture La nota APSS 6 agosto 2007 “uso elementi a mensola ..” Le norme legislative e tecniche La bocciatura MLPS 30 marzo 2010 Il ponteggio non è un apprestamento di sicurezza per lavori su coperture . Il ponteggio non può costituire un DPC Lavori in ambienti confinati Circolare n.42/2010 SCOPO: Indicazioni operative per uniforme applicazione normativa e responsabilizzazione di tutti gli operatori Lo SCENARIO - Carenze di maggior rilievo: Non controllo e analitica verifica dell’atmosfera in ambiente confinato ( carente V.R.) Mancata adozione misure prevenzione e protezione Carente formazione-informazione lavoratori Insufficiente gestione emergenza Lavori in ambienti confinati Circolare n.42/2010 Esigenza di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia in aree confinate Iniziative di vigilanza e controllo delle attività a rischio Interventi volti alla verifica: Corretta e completa elaborazione DUVRI Misure prevenzione e protezione previste Contenuti e “effettività” della formazione-info Efficienza del sistema organizzativo dell’emergenza La nuova tessera di riconoscimento In vigore dal Legge 136/2010 art. 5 identificazione degli addetti nei cantieri Nell’ambito di attività in regime di appalto o subappalto (art.18). Tessera per lavoratori: fotografia generalità lavoratore indicazione datore lavoro data assunzione autorizzazione al subappalto Tessera per lavoratori autonomi: fotografia generalità indicazione committente 7-9-2010 Grazie per l’attenzione Dott. Mirko Mazzurana Coordinatore attività formative Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Università degli studi di Verona e Trento Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e-mail: [email protected]