Lezione 2 Le entrate dei livelli inferiori di governo LE ENTRATE DEI LIVELLI INFERIORI DI GOVERNO •Trasferimenti da livelli superiori •Tariffe e/o tasse • Imposte TRASFERIMENTI Con finalità - di finanziamento di funzioni delegate -di perequazione Rinvio alle lezioni successive TARIFFE Utilizzate per finanziare servizi con caratteristiche di divisibilità (trasporti urbani, raccolta dei rifiuti, fornitura acqua, gas ed elettricità) Nell’ottica del principio del beneficio (o della controprestazione), rappresentano il prezzo pagato dall’utente del servizio TARIFFE In Italia Le tariffe costituiscono una componente di rilievo delle entrate dei Comuni. Per molti servizi è stata definita a livello centrale la percentuale del costo complessivo che deve essere coperta attraverso una tariffa TASSE Utilizzate per finanziare servizi che comportano esternalità di rilievo (es. scuola, servizio antincendio, polizia locale) IMPOSTE Utilizzate per finanziare quei servizi pubblici locali caratterizzati da - indivisibilità dei vantaggi (viabilità, nettezza urbana, illuminazione, ecc.) - interesse collettivo (es. sanità) IMPOSTE sovrimposte addizionali compartecipazioni tributi propri a imposte dei livelli superiori di governo Fonti di finanziamento tributario degli enti decentrati nel nostro ordinamento Costituzione art. 119 -compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio -tributi ed entrate proprie (in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema territoriale) IMPOSTE Queste diverse tipologie di prelievo riconoscono agli enti margini di autonomia molto differenziati IMPOSTE L’ente decentrato applica una propria aliquota (generalmente variabile entro limiti prefissati) all’imponibile (Addizionale) al gettito (Sovraimposta) di un’imposta prelevata da un livello superiore di governo IMPOSTE Sovrimposte Il riferimento al gettito dell’imposta ha l’inconveniente che le entrate dell’ente decentrato sono influenzate dalle modificazioni delle aliquote di propria competenza, eventualmente decise dal livello superiore di governo IMPOSTE Esempio Ipotizziamo un tributo con base imponibile pari a 100 aliquota centrale addizionale 2% base sovraimposta 20% gettito 15% 20% 2 2 3 4 Compartecipazioni Quote di un’imposta di un livello di governo devolute ad un altro livello di governo sulla base di criteri che tengono conto di aspetti locali (es. base imponibile locale, gettito) o di indici a cui si vuole commisurare la ripartizione delle risorse fra gli enti compartecipanti. Compartecipazioni Rispetto ai trasferimenti riducono gli spazi di discrezionalità del governo centrale (e quindi danno stabilità al finanziamento) Ma non danno autonomia tributaria agli enti decentrati Problemi - rischio “macroeconomico” - legame fra scelte tributarie centrali e finanza decentrata Addizionali e sovraimposte a tributi degli enti di livello superiore hanno il vantaggio di non comportare eccessivi costi di amministrazione Le compartecipazioni possono aggiungersi ai tributi propri con una finalità perequativa Tributi propri Gli enti decentrati possono accertare ed amministrare il tributo e, entro limiti fissati dall’ente di livello superiore, possono determinare alcuni importanti parametri (aliquota, minimi imponibili, struttura delle detrazioni, ecc.) Sono la forma di entrata che garantisce la maggiore autonomia degli enti, e quindi anche la fonte primaria delle possibili differenziazioni nel prelievo Caratteristiche dei tributi propri nel nostro ordinamento Caratteristica comune: riconoscono margini di autonomia agli enti Per le REGIONI: 1) Tributi istituiti con legge dello Stato 2) Aliquote riservate sui tributi erariali 3) Tributi istituiti dalle singole Regioni su materie diverse da quelle delle imposte erariali Caratteristiche dei tributi propri nel nostro ordinamento Per i COMUNI: 1) Tributi istituiti con legge dello Stato ► (stabilisce soggetti passivi, base imponibile, e aliquote di riferimento) 2) Tributi comunali istituiti dalle Regioni su materie diverse da quelle delle imposte erariali (specificano gli ambiti di autonomia riconosciuti) 3) Tributi stabiliti dai singoli Comuni in materie diverse da quelle delle imposte erariali, determinate dalle Regioni 4) Tributi introdotti con legge statale con applicazione subordinata all’entrata in vigore di una legge regionale o, in mancanza, alla delibera di un singolo Comune QUALI IMPOSTE SONO PIU’ APPROPRIATE? Criteri 1) Imposte coerenti con la logica della controprestazione 2) Imposte con basi non mobili e quindi non utilizzabili a fini di concorrenza fiscale 3) Imposte non esportabili (far ricadere l’onere su non residenti) 4) Imposte con base imponibile distribuita uniformemente sul territorio nazionale e in grado di garantire un livello minimo di entrata Quali tributi rispondono a questi criteri? 1) Imposte sui redditi personali? -basi imponibili distribuite in modo uniforme sul territorio - basi non mobili (per evitare competizione fiscale) Quali tributi rispondono a questi criteri? 2) Imposte sui profitti -basi imponibili distribuite in modo uniforme sul territorio - basi non mobili (per evitare competizione fiscale) -E’ difficile distribuirle fra gli enti quando le imprese operano su più territori Quali tributi rispondono a questi criteri? 3) Imposte generali sui consumi - basi non mobili (per evitare competizione fiscale) - non esportabilità (non devono cioè ricadere sui non residenti) 4) Accise Facili da gestire ma gettito poco elevato Base non uniforme Quali tributi rispondono a questi criteri? Imposte sugli immobili - basi imponibili distribuite in modo abbastanza uniforme - basi non mobili (per evitare competizione fiscale) - non esportabilità (non devono cioè ricadere sui non residenti) - coerenti con principio del beneficio Il valore degli immobili dipende in larga misura dalle politiche del comune (urbanizzazione, trasporti, servizi sul territorio) -gettito abbastanza stabile e prevedibile - imposta visibile, responsabilizza amministratori Un buon motivo quindi per non depotenziare l’Ici QUALI IMPOSTE? Altre imposte cui si fa spesso ricorso: - imposte reali sulle attività produttive e professionali - imposte sui consumi L’ IRPEF tra centro e periferia: problemi di coordinamento e di equità E’ la maggiore imposta del nostro ordinamento Personale e progressiva con la più ampia platea di contribuenti Il cui gettito è molto conteso tra i livelli di governo… Il sistema fiscale Cittadino: si confronta con tributi erariali, regionali, provinciali, comunali. Occorre che questi siano coordinati, non doppie tassazioni. Onere complessivo sostenibile. Rispetto dei criteri di efficienza ed equità Autonomie Le decisioni di un livello di governo non devono avere influenza sul gettito degli altri (indeducibilità, compensazioni) Sostituti e cittadini Evitare il proliferare degli adempimenti e la loro complessità. (Eccessivo numero di tributi, eccessiva differenziazione territoriale nelle regole applicative) IMPOSTA PROGRESSIVA E REDISTIRBUZIONE Coerentemente con l’opinione comune secondo cui la redistribuzione è una funzione prevalentemente centrale (uniformità dei criteri di equità distributiva e rischi a livello locale di “migrazioni” e di polarizzazione della società) non si considera opportuno attribuire agli enti decentrati l’imposta progressiva sul reddito Irpef Arlecchino Irpef nazionale Addizionale regionale (o sovraimposta) Compartecipazione provinciale Compartecipazione regionale Compartecipazione comunale Compartecipazione comunale Addizionale comunale (o sovraimposta) PROBLEMI DI COORDINAMENTO: AUTONOMIA separazione delle decisioni fra livelli di governo Addizionale Sovraimposta Irpef nazionale Modifica base imponibile Modifica aliquote e detrazioni Si modifica Si modifica Non si modifica Si modifica PROBLEMI DI COORDINAMENTO: AUTONOMIA separazione delle decisioni fra livelli di governo Irpef nazionale Se ad esempio il governo centrale decidesse di eliminare dalla base imponibile Irpef i redditi degli immobili per tassarli ad aliquota separata del 20% Addizionale regionale e comunale si ridurrebbero L’imposta sostitutiva andrebbe ai comuni e alle regioni? PROBLEMI DI COORDINAMENTO: EQUITÀ carichi familiari Addizionale Sovraimposta Si modifica Si modifica Non si modifica Si modifica Irpef nazionale Deduzioni per carichi familiari Detrazioni per carichi familiari PROBLEMI DI COORDINAMENTO: EQUITÀ effetti redistributivi del prelievo Addizionale Irpef nazionale Riduce la progressività Aumenta l’aliquota media l’effetto redistributivo del prelievo è incerto progressiva e redistributiva Non modifica la progressività Sovraimposta Aumenta l’aliquota media Aumenta l’effetto redistributivo del prelievo (più dell’addizionale) Si può dimostrare che l’ addizionale riduce la progressività (K) la sovraimposta lascia inalterata la progressività Ricorda: RS= Gpre-Cpost = G- G – (Ctax-Gpre)*t/(1-t)= = K*t/(1-t) Quindi ? A parità di gettito (cioè a parità di aliquota media) l’addizionale peggiora l’effetto redistributivo mentre la sovraimposta non lo modifica PROBLEMI DI COORDINAMENTO: AUTONOMIA ED EQUITÀ Deve essere ammessa articolazione delle aliquote dell’addizionale? Deve essere ammessa scelta del livello di esenzione? (legge delega richiede coerenza delle decisioni anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito) Deve essere ammessa scelta di deduzioni e detrazioni differenziate? Ma quali gli effetti complessivi? E la semplicità del prelievo? PROBLEMI DI COORDINAMENTO: AUTONOMIA, EQUITÀ E PEREQUAZIONE La base imponibile dell’Irpef non è distribuita in modo omogeneo sul territorio nazionale. Essendo l’imposta progressiva, il gettito è distribuito in modo ancora più sperequato rispetto alla base imponibile La sovraimposta richiede uno sforzo di perequazione ancora maggiore rispetto all’addizionale (proposta Alta commissione) La perequazione è più difficile se i tributi hanno strutture di prelievo non standardizzabili PROBLEMI DI COORDINAMENTO: AUTONOMIA ED EQUITÀ Più che sull’articolazione del singolo tributo l’ente decentrato potrebbe puntare sul mix delle imposte a sua disposizione (più di un motivo per non depotenziare l’Ici - È un tributo redistributivo - Il comune ha ampi margini di autonomia senza interferenze con le scelte di altri livelli di governo) Incidenza media di Ici, addizionale Irpef e Tia per quintili di ICEE 1,20% 1,00% Ici Addiz. Irpef Tia 0,80% 0,60% 0,40% Totale 0,20% 0,00% 1 2 3 quintili di ICEE 4 5 PROBLEMI DI COORDINAMENTO: AUTONOMIA Si deve evitare che ad una diminuzione discrezionale del prelievo centrale faccia seguito un aumento del prelievo locale che insiste sulla stessa base? Variazione percentuale del reddito disponibile dopo -Variazione Irpef erariale (finanziaria 2007) -Modifiche assegni familiari (finanziaria 2007) -Aumento addizionale regionale -Aumento addizionale comunale 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% 1 2 3 4 5 a) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); b) addizionale regionale all’Irpef c) addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva; d) addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica; e) imposta regionale sulla benzina per autotrazione; f) tassa di abilitazione all’esercizio professionale; g) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; h) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; i) imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili; j) imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile; l) tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali; m) tassa regionale per il diritto allo studio universitario; n) tasse automobilistiche regionali; o) tasse sulle concessioni regionali. a) imposta comunale sugli immobili (ICI); b) imposta di scopo; c) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; d) tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (TOSAP); e) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU); f) addizionale comunale all’Irpef g) addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica; h) addizionale comunale sui diritti di imbarco, limitatamente alla quota dei proventi spettante ai comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.