24
ANCL Aderente Consilp/Confprofessioni Settimanale Anno XLIV N. 24 del 14 giugno 2003
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articoli
La riforma Vietti delle professioni
eventi
417
(Prandstraller)
Quando l’amministratore è un dirigente/2 419
(Miotto)
Interpretazioni della legge n. 388/2000
423
(Scalabrin)
Servizio 730 telematico Ancl/Cgn
433
convegni
(convenzione)
A Savona
il 17 giugno (a pag. 422)
rubriche
Dubbi & Quesiti
426
(Onder, Sciacca, Mancuso)
Notizie dall’Ordine
428
(formazione in videoconferenza)
Week Work
429
(Studio associato Paoli)
Fisco in pillole
430
(assistenza fiscale, imposte di bollo, diritto annuale Cciaa)
Storie di lavoro
(Paoli)
Nel sito, nella sezione
dedicata agli eventi,
sono riportate tutte
le informazioni relative
al corso di formazione
a distanza
per l’amministrazione del
personale degli enti locali,
che sarà inaugurato
il 10 ottobre 2003.
432
A Bologna
il 18 giugno (a pag. 416)
A Napoli
il 24 giugno (a pag. 416)
A Lecco
il 24 giugno (a pag. 418)
A Perugia
il 27 giugno (a pag. 422)
importante
Sono ampiamente scaduti
i termini per il versamento
della quota associativa.
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416
il consulente
UNIONE PROVINCIALE ANCL DI BOLOGNA
organizza un
SEMINARIO DI STUDIO
per il giorno mercoledì 18 giugno 2003, dalle ore 14,30 alle ore 19,30
presso la Sala Topazio della Cciaa di Bologna – Piazza della Costituzione, 8 (uscita tangenziale nn. 7-8) – BOLOGNA
sui temi
La riforma del mercato del lavoro
Il Consulente del Lavoro e il D.Lgs n. 297/2002
La ricerca e selezione del personale
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RELATORI:
avv. LUIGI ANDREA COSATTINI; dott. ANDREA ZINI, CdL in Modena;
dott. PAOLO FERRETTI – A.D. di Explora Risorse Servizi Cgn
La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria.
L’ingresso gratuito è previsto per gli associati Ancl e il personale di studio associati Ancl nel limite di due;
oltre e per i colleghi non iscritti il contributo di partecipazione è di € 120.
Segreteria: Studio Ingoglia – Bologna – Tel. 051/704364 – Fax 051/700215.
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI NAPOLI
in collaborazione con l’UNIONE PROVINCIALE ANCL DI NAPOLI
e con l’ausilio del CENTRO STUDI “O. BARONCELLI”
organizza un
CONVEGNO DI STUDIO
per il giorno martedì 24 giugno 2003, alle ore 9,00, presso il New Europe Hotel – Via G. Ferraris, 40 – NAPOLI
sui temi
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Orario di lavoro: ecco la riforma! Mercato del lavoro: le nuove regole e tipologie contrattuali
sancite dalla legge delega 14 febbraio 2003, n. 30
Protocollo di intesa CNO/Italia Lavoro spa: il ruolo della categoria
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N. 24 del 14 giugno 2003
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RELATORI:
PAOLO PENNESI, Dirigente del Ministero del lavoro; VINCENZO BALZANO, esperto della Fondazione Centro Studi
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL; EDMONDO DURACCIO, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei CdL di Napoli.
PARTECIPERANNO AI LAVORI:
MAURO BOATI, coordinatore Progetto Spi della SPA ITALIA LAVORO;
ALFIO CATALANO, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL; ROBERTO DE LORENZIS, Segretario Generale Nazionale Ancl.
La partecipazione è valida ai fini della formazione continua obbligatoria.
Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei CdL di Napoli
Via A. De Gasperi, 55 – Tel. 081/5518566 – Fax 081/5523040 – E-mail: [email protected].
417
1081
il consulente
Una vera rivoluzione sociale
L
a promessa, imminente,
della trasformazione in legge del testo della Commissione Vietti (sulle professioni intellettuali) rappresenta un evento giuridico molto importante. Ne è prova l’attesa che le categorie professionali riservano all’avvenimento e
la corrispondente delusione dei
numerosi attori sociali che non volevano si giungesse a una regolamentazione unitaria delle professioni. Ma la cristallizzazione in principi e norme degli orientamenti
sottesi costituisce anche la base
d’una inevitabile riflessione sociopolitologica.
Nel testo della Commissione
Vietti si legge, all’art. 1, che “per professione intellettuale s’intende l’attività, anche organizzata, diretta al
compimento di atti ovvero alla prestazione di servizi e opere a favore
di terzi, esercitata abitualmente e in
via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o di pari
livello avente valore legale”.
Questa enunciazione incorpora un insieme di elementi strutturali che devono essere messi in evidenza e resi chiari al pubblico.
L’enunciato invero implicitamente
afferma e dichiara:
a) il riconoscimento dell’esistenza di una nuova classe
(meglio, d’un nuovo ceto) avente un rilievo economico importantissimo;
b) l’attestazione che è nato (ed
è operante) un tipo di lavoro
ulteriore e diverso rispetto
al lavoro tradizionale che ha
caratterizzato tutta la società industriale.
Queste due dichiarazioni sono
di tale rilievo che sarebbe assurdo
non approfondirne i contenuti.
Fermiamoci sulla prima: si
tratta della presa d’atto che è in
piena espansione (in Italia) il ceto
dei “lavoratori della conoscenza”
e che esso è formato essenzialmente da professionisti e da tecnici e, per analogia, da quelle attività non riconosciute come professioni il cui modello rimanda direttamente alle professioni intellettuali.
Queste ultime vengono dunque configurate come l’epicentro
sostanziale del nuovo raggruppamento, con il corollario di numerose attività vicine a esse, in quanto esprimono le stesse esigenze
conoscitive.
Si tratta di molte attività, pur
non definite come professioni, che
possiedono i seguenti requisiti:
1) sono titolari di uno specifico,
ossia di un corpus teorico-pratico di conoscenze specifiche
che dà potenzialmente risposta a delicati bisogni e problemi della popolazione nei campi propri a ciascuna;
2) vogliono poter agire in modo
autonomo nell’adempimento
delle funzioni tipiche;
3) possiedono un’etica che disciplina i comportamenti dei
membri verso i fruitori delle
prestazioni e la società nel suo
insieme.
Tutto ciò significa che, per appartenere al nuovo ceto, occorre
un requisito essenziale: acquisire,
con gli studi (universitari o di pari
livello), le conoscenze che appartengono alle professioni (medicina, avvocatura, ingegneria, notariato, giornalismo, scienze economico-commerciali, architettura, urbanistica, biologia, chimica, geologia,
veterinaria, psicologia, ecc.) e/o alle
attività che per contenuto cognitivo sono analoghe alle professioni
riconosciute (per esempio: insegnamento, docenza universitaria,
ricerca scientifica, critica letteraria,
musicale, teatrale, cinematografica,
musica e direzione d’orchestra, arti
visive e fotografiche, design, pubblicità professionale, management
specialistico-marketing, auditing,
direzione strategica, ecc.), o all’attività burocratica civile e militare
professionalizzata (per esempio: i
membri delle forze armate che
possiedono una preparazione acquisita nelle Accademie militari, i
funzionari professionali delle polizie, gli addetti ai grandi servizi). Il
testo della Commissione Vietti implica dunque non solo il riconoscimento che un nuovo ceto è divenuto una componente attiva della
società italiana, ma che esso è composto da professionisti e tecnici
che controllano un ramo del sapere e lo applicano per risolvere problemi che interessano tutta la società.
Perciò, l’ammonimento del testo Vietti a chiunque aspiri a far
parte del nuovo ceto è che tale fat-
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N. 24 del 14 giugno 2003
La riforma Vietti delle professioni
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il consulente
N. 24 del 14 giugno 2003
(segue)
to non può avvenire senza che i
membri possiedano una preparazione universitaria o equiparata.
Donde l’inevitabilità dell’esortazione “studiate, giovani!” e la conclusione che le carriere avventurose
ma non dotate di basi scientifiche
saranno sempre più eccentriche e
non garantite.
Nel complesso il previsto varo
della legge quadro implicherà l’avvento d’una società nella quale l’inserimento nei ruoli lavorativi sarà
più difficile di quanto lo sia stato in
passato e lo sia attualmente. Una
società estensivamente professionale ha infatti accessi più ardui di
ogni società che fa leva soltanto
sulla mera abilità commerciale, sull’intuito speculativo, e cose simili.
Il secondo punto riguarda la
nascita, ormai apertamente riconosciuta dalla legge, di un nuovo
tipo di “lavoro”, accanto e con tutta
probabilità al di sopra di quello tradizionale.
Noi siamo ancor oggi abituati
a considerare come lavoro l’impegno principale che ci ha trasmesso
la società industriale. Ma sappiamo
che è un lavoro in crisi perché ha
perso la sua continuità e permanenza e si è sfrangiato in lavoro a
tempo, telelavoro, job sharing, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a chiamata, ecc.; ma,
nella coscienza collettiva, è ancora
immanente e pervasivo.
Ecco ora concretizzarsi, attraverso una normativa esplicita, la
centralità di un genere lavoro che
non incorpora affatto le caratteristiche riconosciute per tanto tempo
al lavoro industriale, e tanto meno a
quella specificazione esasperata
dal medesimo che fu il taylorismo: è
il lavoro professionale.
Il testo della Commissione Vietti lo definisce “lavoro intellettuale” e
lo inquadra come lavoro individuale autonomo, come lavoro dipen-
dente e come lavoro esperibile nell’ambito di una associazione o di
una società di professionisti. Sono
altrettante modalità di attuazione
del nuovo lavoro, che avranno presto un’ampia applicazione sociale e
soverchieranno il settore ormai corroso del lavoro manuale e non fondato su conoscenze specifiche.
Non può sfuggire l’importanza di questa innovazione, che ribadisce uno stato di cose già esistente rendendolo però legislativamente esplicito. Il testo, per così
dire, notifica il mutamento in atto
e sprona i giuslavoristi, i sociologi
del lavoro, gli economisti, i sindacalisti e gli imprenditori a comprendere appieno la situazione
che si è creata, la quale è completamente diversa da quella che faceva capo al lavoro industriale.
Comincerà una riflessione
scientifica sul lavoro impostata in
maniera altra da come attualmente si presenta: tra meno di dieci
anni troveremo forse inadeguati e
inutili gli indirizzi critici finora imperanti; molti volumi e molte sentenze saranno mandati in soffitta,
perché il lavoro professionale pare
destinato a diventare la forma più
importante di lavoro e i suoi problemi (le tensioni, i conflitti, le difficoltà, i rapporti complessi che
esso postula e richiede) diventeranno l’oggetto centrale della psicologia e della sociologia del lavoro, mentre la medicina del lavoro
dovrà soffermarsi su temi alternativi rispetto a quelli che ora le sono
abituali. L’enorme campo del lavoro subirà insomma una rivoluzione che oggi sembra lontana, mentre probabilmente è vicina, anzi
imminente.
Gian Paolo Prandstraller
UNIONE PROVINCIALE ANCL DI LECCO
in collaborazione con
il CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI LECCO
e con il patrocinio
dell’ASSOCIAZIONE LIBERE PROFESSIONI LECCO
organizza un
CONVEGNO DI STUDIO
per il giorno martedì 24 giugno 2003, alle ore 14,30
presso la Sala Conferenze della sede dell’Api (Associazione piccole industrie)
Via Pergola, 73 – LECCO
sul tema
LA RIFORMA DEGLI ORARI DI LAVORO
(D.Lgs n. 66/2003)
RELATORI: dott. POTITO DI NUNZIO, Consulente del Lavoro in Milano, collaboratore Ipsoa;
dott. ARMANDO OCCHIPINTI, Direttore area relazione industriali Confapi.
La partecipazione è valida ai fini della formazione continua obbligatoria.
Segreteria:
Unione Provinciale Ancl e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei CdL di Lecco
Via Col di Lana, 4 – Tel. 0341/282904 – Fax 0341/283442.
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il consulente
Approfondito confronto tra le due figure
Posizione
degli Enti previdenziali
Sulla questione della promiscuità appena analizzata gli Enti
previdenziali e assicurativi (Inps,
Inpdai e Inail) hanno posizioni
abbastanza convergenti con
quelle della giurisprudenza.
Dirigente socio
In caso di dirigente socio della società gli interventi degli Enti
riguardano l’accertamento della
eventuale simulazione del rapporto di lavoro, cioè se l’assunzione come dipendente/dirigente
di uno o più soci sia stata posta
in essere al solo scopo di far conseguire loro, mediante versamenti contributivi a carico dell’impresa, la maturazione di prestazioni previdenziali o mantenere “vive” precedenti contribuzioni che altrimenti sarebbero
state perse.
Secondo gli Enti, quindi, è
ammissibile la posizione di socio
e di dirigente della medesima
società quando il dirigente abbia
un superiore gerarchico cui rispondere del suo operato, sia
erogata una regolare retribuzione, vi sia mancanza di rischio
d’impresa e il dirigente non abbia una posizione societaria tale
da influenzare in maniera determinante le scelte di maggioranza. In sostanza il dirigente deve
prestare la sua opera regolarmente e non deve essere socio
di maggioranza.
Dirigente amministratore
lune situazioni che di seguito si
analizzano.
In tali situazioni occorre verificare la tipologia di contribuzione
cui deve sottostare il soggetto. Infatti mentre l’amministratore in
quanto tale è soggetto alla contribuzione della gestione separata Inps 10/14% ex L. n. 335/1995, il
dirigente industriale era soggetto
alla contribuzione Inpdai e dal
2003 alla contribuzione Inps, dato
che l’Inpdai è stato sciolto e le posizioni sono state trasferite all’Inps. I dirigenti del settore commercio sono sempre stati iscritti
all’Inps.
Posto che in linea generale la
posizione degli Istituti previdenziali ed assicurativi concorda con
quella della giurisprudenza, nel
senso che la cumulabilità delle
qualifiche è ammessa se:
Nel caso di semplice consigliere di amministrazione gli
Enti citati hanno affermato la
piena compatibilità del rapporto
dirigenziale con quello di consigliere senza deleghe, perché l’organo gerarchicamente superiore è il Consiglio di amministrazione. In tal caso il dirigente, oltre
alla contribuzione Inps ordinaria,
sarà soggetto anche alla contribuzione alla gestione separata in
quanto amministratore.
Nel caso di amministratore
unico sia la giurisprudenza che
gli Enti previdenziali escludono la
possibilità dell’instaurarsi di un
rapporto di subordinazione in
capo alla stessa persona, quindi
l’amministratore non potrà mai
assumere la qualifica di dirigente. Unica eccezione è costituita
dagli amministratori unici degli
enti cooperativi.
Nel caso di amministratore
delegato le posizioni degli enti
sono lievemente differenziate.
L’Inps esclude la possibilità che
l’amministratore delegato sia dirigente e titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato
quando questo soggetto esprime
da solo la volontà propria della
società e sia titolare dei poteri di
controllo, di comando e di disciplina. Le motivazioni di questa posizione sono date dalla alta carica
che viene rivestita e dal fatto che
l’amministratore delegato è anche titolare dei poteri di rappre-
– vi è svolgimento dietro retribuzione di un regolare rapporto di lavoro subordinato
affiancato a quello di amministratore ma con mansioni
riconducibili alla qualifica dirigenziale che siano però
estranee alle funzioni della
carica societaria,
– vi è sottoposizione del dirigente a un effettivo potere
gerarchico di controllo, disciplinare e di direzione da parte di un altro organo a lui sovraordinato, ovviamente entro limiti compatibili con la
natura dirigenziale delle
mansioni esercitate,
le posizioni si differenziano in ta-
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N. 24 del 14 giugno 2003
Quando l’amministratore è un dirigente/2
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il consulente
N. 24 del 14 giugno 2003
(segue)
sentanza. L’Inpdai, almeno fino al
31 dicembre 2002, consentiva la
coesistenza della carica di amministratore delegato con la qualifica di dirigente solo quando era
accertato che la delega dei poteri
conferiti era circoscritta all’ordinaria amministrazione ed il Cda, o altro organo societario, oltre a detenere i poteri di straordinaria amministrazione, esercitava i veri poteri di direttiva e di controllo nella
esplicazione dell’attività dirigenziale. In pratica l’Inpdai riteneva
possibile che il dirigente fosse anche amministratore delegato
quando a questo organo venissero attribuiti solo i poteri di ordinaria amministrazione.
Nel caso di Presidente del
Cda vi è analoga divaricazione fra
gli orientamenti. L’Inps ritiene infatti che il Presidente del Cda, specie se munito della rappresentanza generale della società, non
possa mai prestare contemporaneamente attività di lavoro subordinato per la società perché il
potere di rappresentanza, secondo l’Istituto, equivale al potere di
controllo e quindi vi sarebbe incompatibilità fra le due cariche.
L’Inpdai ammette, invece, la coesistenza delle due qualifiche solo
quando al Presidente del Cda non
siano affidati poteri deliberativi
ma solo la rappresentanza esterna e i poteri esecutivi e lo stesso,
nella veste di dirigente, risponda
del proprio operato al Cda.
Nel caso di gruppi di società e in caso di controllanti estere di società italiane vi possono
essere due situazioni.
Se il dirigente alle dipendenze della controllante viene
nominato alla carica di amministratore della controllata,
normalmente il compenso percepito per tale incarico rientra fra
quelli reversibili che verranno
quindi girati alla controllante. In
altri casi, l’incarico può essere effettuato senza compenso ma
rimborsando a piè di lista le spese
sostenute dal dirigente. Dal punto di vista giuridico si tratta di due
qualifiche ben separate che non
provocano alcun problema di
promiscuità o omodirezione dell’impresa. È chiaro che se l’incarico di amministratore della controllata costituisce una ulteriore
attività lavorativa, il compenso
percepito dovrà essere assoggettato alla contribuzione del regime della gestione separata.
Se il dirigente della controllata è anche amministratore fiduciario della stessa ed a tale
incarico è stato nominato dalla controllante, sia la giurisprudenza che gli Enti previdenziali
ritengono compatibile il cumulo
delle due posizioni, sempre che
sia rigorosamente accertato il requisito della subordinazione. In
tali casi infatti il dirigente deve
essere solo apparentemente l’organo volitivo della società, mentre effettivamente egli deve essere vincolato, come amministratore – e subordinato – come dirigente, alle direttive impartite e al
controllo dell’organo deliberativo della società controllante.
Inail
In materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro
l’obbligo assicurativo scatta per i
dirigenti che sono anche amministratori solo nel caso di società
diverse da quella presso cui sono
assunti come dirigenti. In tal caso
gli amministratori sono obbligati
all’assicurazione Inail quando
svolgono attività rientranti fra
quelle per le quali si rende obbligatoria la copertura assicurativa o
nel caso in cui l’attività sia fonte
di rischio per il soggetto, oppure
quando detti amministratori, per
l’esercizio delle proprie mansioni,
si avvalgono abitualmente di veicoli a motore personalmente
guidati. L’obbligo assicurativo
non sussiste solo in caso di attività a rischio totalmente occasionali o saltuarie.
Qualora il dirigente sia anche
nominato amministratore della
stessa società presso cui è dipendente, essendo egli già assicurato Inail, la copertura assicurativa
dell’Istituto copre anche il rischio
per l’attività svolta come amministratore.
La riforma
del diritto societario
Dal 2004 cambieranno molte
regole in materia di diritto societario, soprattutto verranno introdotti due nuovi sistemi di amministrazione e controllo delle società, alternativi fra loro, quello
monistico e quello dualistico. Le
spa potranno quindi scegliere se
mantenere il sistema tradizionale oppure optare per uno dei due
nuovi sistemi, mentre permarrà
quello tradizionale per le sole srl.
Le spa potranno passare dal
sistema tradizionale ad uno o all’altro dei due nuovi sistemi di
amministrazione e controllo mediante delibera di assemblea
straordinaria, trattandosi di una
modifica dell’atto costitutivo.
Questa scelta sarà operata qualora si rendesse necessario prescindere dalla nomina del collegio sindacale, che nel sistema
monistico sarà sostituito da un
comitato di controllo della gestione costituito all’interno del
Cda, mentre nel sistema dualistico sarà sostituito da un consiglio
di sorveglianza quale organo separato dal Cda.
Pertanto, con la riforma societaria verrà nettamente separato
il controllo contabile da quello
amministrativo e di gestione.
Ma la riforma inciderà anche
sul sistema tradizionale di amministrazione e controllo soprattutto in materia di conflitto di in-
➦
teressi e di responsabilità degli
amministratori.
Nel primo caso non si parlerà più di conflitto di interessi
ma di“interessi degli amministratori” (ed in tal senso è stato modificato l’articolo 2391 c.c.). L’amministratore avrà quindi l’obbligo di segnalare al Cda non solo
una determinata operazione per
la quale egli si trova ad avere un
interesse confliggente con quello della società, ma dovrà segnalare qualunque tipo di interesse personale che, per conto
proprio o per terzi, egli abbia in
una operazione posta in essere dalla società anche se non
confliggente. L’amministratore è
tenuto a precisare al Cda la natura, i termini, l’origine e la portata
dell’operazione. In caso di amministratore delegato, questi, oltre a
segnalare l’interesse proprio in
quella operazione, dovrà anche
astenersi dal porla in essere investendo il Cda del problema. Sarà
questo poi a decidere se attuare
questa operazione oppure no,
nei limiti e termini del citato articolo 2391c.c.
Si pensi al caso di un amministratore/dirigente che debba decidere l’acquisto di una partita di
beni per i quali egli stesso abbia
un interesse personale all’acquisto. Se fosse un semplice dirigente potrebbe concordare con il
fornitore anche un acquisto personale al medesimo prezzo senza per questo dover investire i
suoi superiori diretti. Essendo
anche amministratore deve informare il Cda e se anche amministratore delegato deve bloccarsi e lasciare che sia il Cda a decidere. In caso di effettuazione
dell’operazione anche in presenza di interessi comunicati dall’amministratore, la decisione del
Cda dovrà essere adeguatamente motivata specificando la con-
venienza dell’operazione.
Nel secondo caso, la responsabilità degli amministratori,
in base al nuovo articolo 2392
c.c., non sarà più fondata sul dovere di adempiere all’incarico
con la diligenza del mandatario
(“buon padre di famiglia”), ma la
diligenza dovrà essere più pregnante in quanto dovrà essere riferita alla natura dell’attività esercitata e dell’incarico
ricevuto (comma 2 dell’articolo
1176 c.c.). Ciò significa che più è
rilevante e impegnativo e importante l’incarico, maggiore è la responsabilità perché maggiore
deve essere la diligenza che
deve essere posta nell’assolverlo. Il dirigente dovrà quindi prestare molta più attenzione nell’accettare la carica di amministratore perché la sua responsabilità sarà accresciuta rispetto all’attuale.
Le spa potranno scegliere fra
una direzione di tipo monistico
ed una di tipo dualistico.
Nel sistema monistico il Cda
dovrà nominare al suo interno un
comitato di controllo sulla gestione. Ciò significa che l’organo amministrativo non potrà essere costituito da un amministratore
unico.
Non solo ma almeno la metà
degli amministratori deve essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci
(non essere legati alla società, alle
sue controllanti e controllate da
un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza
o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura finanziaria o personali che ne compromettano l’indipendenza).
Il comitato per il controllo della gestione interno al Cda deve
essere composto da consiglieri
scelti fra quel 50% di soggetti che
possiedono i requisiti di indipendenza dei sindaci visti in precedenza. Inoltre detti consiglieri:
– non devono essere membri
del comitato esecutivo, né
devono aver ricevuto deleghe o incarichi particolari;
– devono essere in possesso
dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti dallo
statuto della società.
Almeno uno dei componenti del comitato di controllo della
gestione deve essere iscritto nel
Registro dei revisori contabili.
Nel sistema dualistico a fianco del Cda o consiglio di gestione, cui è demandato l’esercizio
delle funzioni amministrative e
gestionali tradizionali, è posto un
consiglio di sorveglianza cui sono
state attribuite le prerogative e i
compiti propri del collegio sindacale. Occorre però precisare che
la riforma ha introdotto sostanziali novità:
– la nomina dei componenti del
consiglio di gestione non
compete più all’assemblea
dei soci ma al consiglio di sorveglianza (salvo il caso dei
consiglieri nominati dall’atto
costitutivo) ed il loro numero
non deve essere inferiore a
due;
– la durata in carica è di tre
esercizi e possono essere rieletti. Niente più nomine a
tempo indeterminato;
– i componenti del consiglio di
gestione non possono essere nominati nel consiglio di
sorveglianza;
– il consiglio di sorveglianza (e
non più l’assemblea) potrà
revocare i consiglieri di gestione così come potrà procedere alla loro sostituzione;
– l’azione di responsabilità contro i gestori non sarà più prerogativa dell’assemblea dei
soci ma anche del consiglio di
sorveglianza;
➦
N. 24 del 14 giugno 2003
(segue)
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il consulente
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422
il consulente
(segue)
– il consiglio di sorveglianza
(che può essere composto
anche da non soci) è nominato dall’assemblea dei soci
salvo il caso di nomina in atto
costitutivo;
– esso deve essere composto
da non meno di tre consiglieri effettivi e da non meno di
due supplenti che durano in
carica tre esercizi e sono rieleggibili;
– un componente effettivo ed
uno supplente del consiglio
di sorveglianza deve essere
scelto fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili;
– i componenti del consiglio di
sorveglianza non possono essere nominati dal consiglio di
gestione ed essi (tutti) devo-
N. 24 del 14 giugno 2003
UNIONE PROVINCIALE
ANCL DI SAVONA
no possedere i requisiti di indipendenza visti in precedenza (non essere legati alla società, alle sue controllanti e
controllate da un rapporto di
lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di
prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura
finanziaria o personali che ne
compromettano l’indipendenza);
– il consiglio di sorveglianza, e
non più l’assemblea dei soci,
approverà il bilancio di esercizio predisposto dal consiglio di gestione e riferirà almeno una volta l’anno all’assemblea dei soci.
Come si può notare i poteri
dell’assemblea sono stati ridimensionati e le società saranno
chiamate a procedere a sostanziali modifiche statutarie e orga-
CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CDL DI SAVONA
nizzative qualora intendessero
optare per il sistema dualistico,
dato che gli amministratori saranno eletti dal consiglio di sorveglianza e che questo organo nella sua interezza deve possedere i
requisiti della indipendenza previsti per i sindaci, il che comporta
l’assenza di soggetti che siano dipendenti della società.
Molte società saranno costrette a mantenere il sistema
tradizionale (con le problematiche in materia di responsabilità
e interessi degli amministratori
visti in precedenza) rinunciando
alla maggiore funzionalità ed efficienza operativa che i due nuovi sistemi, quello monistico e
quello dualistico, introdurranno.
Attilio Miotto
(2 – fine;
la prima parte è nel n. scorso)
UNIONE PROVINCIALE
ANCL DI PERUGIA
CENTRO STUDI
ANCL DI PERUGIA
organizzano un
organizzano un
CONVEGNO
CONVEGNO DI STUDIO
per il giorno 17 giugno 2003, dalle ore 14,00 alle ore 18,00
presso la Sala Convegni presso l’Ordine degli avvocati
Palazzo di Giustizia – Via XX Settembre – SAVONA
per il giorno 27 giugno 2003, dalle ore 14,30 alle ore 18,30
presso la sede del Consiglio Provinciale dell’Ordine
dei CdL di Perugia – Via Sicilia, 27 (scala F) – PERUGIA
sui temi
sui temi
Nuovo orario di lavoro D.Lgs n. 66 dell’8.4.03
e legge delega n. 30 del 14.2.03
sulla riforma del mercato del lavoro
●
RELATORE: GIOVANNI CIRMI, CdL e Vice Presidente Enpacl.
RELATORE: ENZO DE FUSCO, CdL e collaboratore de “IL SOLE-24 ORE”.
●
La partecipazione è valida
ai fini della formazione continua obbligatoria.
Costo di partecipazione: € 20 per gli iscritti Ancl;
€ 30 per i non iscritti Ancl.
Per informazioni:
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei CdL di Savona
Tel./fax 019/814927 – E-mail: [email protected].
I consulenti e i contributi Enpacl: quesiti
e risposte.
La nostra professione: il domani che ci
aspetta.
RELATORE: VALFRIDO PAOLI, CdL.
La partecipazione è gratuita
e valida ai fini della formazione continua obbligatoria.
Segreteria: Unione Provinciale Ancl di Perugia
Via Sicilia, 27 – Tel. 075/5004566 – Fax 075/5055338 .
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1081
il consulente
Sanzioni amministrative
Interpretazioni della legge n. 388/2000
In merito a quanto disposto
dalla legge n. 388/2000 si è
espresso il Ministero del lavoro,
alla luce anche di quanto disposto dalla Corte di Cassazione,
dall’Inps e dall’Inail.
Ministero del lavoro
(circ. n. 299 del 5 marzo 2003)
L’abolizione delle sanzioni
amministrative non operano retroattivamente per gli illeciti amministrativi commessi e contestati dagli organi di pubblica amministrazione fino al 1° gennaio
2001, data di entrata in vigore
della legge.
Il Ministero del lavoro si è
uniformato a quanto disposto
dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 7524/2002), secondo la
quale è necessario fare riferimento alla data in cui è avvenuta la contestazione con l’ordinanza-ingiunzione dell’illecito.
Infatti bisogna accertare se la
stessa sia avvenuta prima o
dopo l’entrata in vigore della
legge n. 388/2000, vale a dire il
1° gennaio 2001.
Se la contestazione avviene
prima del 1° gennaio 2001 la legge non è retroattiva.
Se, invece, la contestazione
avviene dopo il 1° gennaio 2001,
la relativa ordinanza-ingiunzio-
ne non può più essere adottata,
anche se si riferisce ad omissioni contributive avvenute prima
del 1° gennaio 2001.
Inps
(circ. n. 191 del 31 dicembre 2002)
L’Istituto ha stabilito che:
1. non dovranno essere emesse ordinanze per periodi contributivi anteriori all’entrata
in vigore della legge n. 388/
2000;
2. i funzionari ispettivi non dovranno procedere alla redazione e alla notifica dei processi verbali di contestazione
di illeciti amministrativi per
le violazioni di cui all’articolo 35, commi 2 e 3, legge n.
689/1981;
3. le ordinanze già emesse
dovranno essere revocate
d’ufficio, mentre se è in corso un giudizio di opposizione, lo stesso dovrà essere abbandonato. Le ordinanze divenute esecutive (con giudicato o per mancata impugnazione) devono essere riscosse mediante la rituale
iscrizione.
Alla luce di quanto esposto
viene tolto, perciò, agli uffici amministrativi il potere sanzionatorio.
Sono, inoltre, comprese nell’eliminazione le seguenti san-
zioni derivanti da:
1. mancata o tardiva presentazione delle denunce mensili (articolo 30, legge n. 843/
1978);
2. mancata tempestiva presentazione delle denunce annuali e omessa comunicazione di sospensione, di variazione o di cessazione (articoli
2 e 4, commi 1 e 2, legge n.
467/1978);
3. mancato rispetto della periodicità dei versamenti contributivi (articolo 3, legge n. 92/
1979).
Inail
(circ. n. 6 del 28 gennaio 2003)
Anche l’Inail si è uniformato
a quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione. Infatti riconosce che
le sanzioni amministrative sono
state abolite, mentre non sono
state abrogate le norme sanzionatorie che formalmente rimangono in vigore.
Perciò dal 1° gennaio 2001 i
competenti uffici:
1. non dovranno più procedere alla redazione ed alla notifica dei processi verbali di
contestazione di illecito amministrativo per violazioni
sostanziali dirette e indirette
antecedenti tale data;
➦
N. 24 del 14 giugno 2003
Irretroattività
delle disposizioni
legislative
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424
il consulente
(segue)
2. non dovranno procedere all’emissione, per gli stessi illeciti, di ordinanze-ingiunzione;
3. dovranno revocare d’ufficio
tutte le ordinanze-ingiunzioni non ancora passate in giudicato, per le quali non siano
trascorsi i termini di opposizione.
Enpas
(circ. n. 12 del 5 marzo 2003)
L’Enpas, seguendo gli esempi dell’Inps e dell’Inail e alla luce
di quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con la
sentenza n. 7524/2002, ha disposto per i propri servizi amministrativi quanto segue:
1. non dovranno più essere
emesse ordinanze per periodi contributivi successivi all’entrata in vigore della norma, ma per i periodi di contributo anteriore;
N. 24 del 14 giugno 2003
2. per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 35 della legge n. 689/1981 non dovrà più
procedersi alla redazione e
alla notifica dei processi verbali di contestazione di illecito amministrativo;
3. le ordinanze di ingiunzione
emesse dopo il 1° gennaio
2001, in difformità ai nuovi
indirizzi dettati dalla circolare n. 12/2003, dovranno essere revocate d’ufficio a mezzo
dell’ordinanza di archiviazioni; nel contempo se è tuttora
pendente un giudizio in opposizione, lo stesso dovrà essere abbandonato.
Violazioni
sul collocamento formale
Corte di Cassazione
(sentenza n. 7328
del 20 maggio 2002)
La Corte di Cassazione ritiene non più sanzionabili le seguenti violazioni:
1. l’assunzione di lavoratori
sprovvisti di libretto di lavoro;
2. l’assunzione di lavoratori
non per il tramite della Sezione circoscrizionale per l’impiego.
Ministero del lavoro
(circ. n. 229 del 5 marzo 2003
e circ. n. 12 del 22 gennaio 2001)
Con la lettera circolare del 5
marzo 2003, il Ministero del lavoro si occupa, anche, delle violazioni da intendersi quali illeciti
inerenti al collocamento di carattere formale, ma senza individuare opportuni criteri per distinguere le singole fattispecie.
Nell’intervento in esame, il
Ministero del lavoro, si rifà alla
sua precedente circolare n. 12/
2001 e alla portata abolitrice dell’art. 166, legge n. 388/2000.
1. Le norme formali sono quelle che non comportano conseguenze pregiudizievoli sul
rapporto di lavoro e sulla relativa copertura previdenziale e assicurativa e che non
contrastano con l’interesse
tutelato dal legislatore con la
previsione degli obblighi di
comunicazione posti a carico del datore di lavoro: il controllo e la gestione dei flussi
della manodopera ed il monitoraggio dei fenomeni occupazionali, finalizzati a sco-
pi non solo di rilevazione dei
dati, ma anche di tutela del
lavoratore in generale.
Secondo alcuni giudici di
merito (Vicenza, Arezzo, Modena
e non da ultimo Bassano del
Grappa) si devono considerare
violazioni sul collocamento di
carattere formale sia l’assunzione di lavoratori sprovvisti di libretto di lavoro, sia l’omessa comunicazione al Centro per l’impiego.
Secondo tali giudici l’intento
del legislatore è quello di ampliare il più possibile gli strumenti
per incentivare l’emersione del
lavoro nero. Perciò il nuovo regime, più favorevole al datore di
lavoro, deve essere applicato sia
alle violazioni delle norme sul
collocamento di carattere formale (comunicazioni di assunzioni errate o incomplete per erronea compilazione del modello prestampato), sia a quelle di
carattere sostanziale (comunicazioni obbligatorie delle assunzioni e cessazioni del rapporto di
lavoro).
Il Ministro del lavoro ha disatteso quanto stabilito dai giudici
rafforzando quanto aveva espresso nella precedente circolare n.
12/2001, nonostante la sentenza
n. 7328/2002 della Corte di Cassazione, precisando che:
1. le disposizioni non devono
essere interpretate in senso
ampio;
2. l’abrogazione ha per oggetto le sanzioni amministrative
previste per la violazione delle norme e non l’estinzione
delle norme stesse, che devono pertanto ritenersi vigenti.
➦
Ciò sta a significare, perciò,
che la legge n. 388/2000 non
può rivestire in ogni aspetto l’efficacia tipica di un vero e proprio
condono in materia previdenziale e del lavoro.
A sostegno di quanto affermato dal Ministero del lavoro vi
è il recente DL n. 297/2002 (riforma del collocamento), dove
viene ribadito al datore di lavoro l’obbligo di procedere alla
comunicazione degli eventi di
assunzione e cessazione del
rapporto di lavoro contestualmente al loro verificarsi, pena
l’applicazione delle relative
sanzioni.
La nuova riforma ha come
scopo il monitoraggio dello
stato di occupazione e disoccupazione, in maniera tale da
assicurare la costante conoscibilità dei flussi occupazionali in
Italia.
Alla luce della nuova riforma
il Ministero afferma che il legislatore, con la legge n. 388/2000,
non ha inteso agevolare i datori
di lavoro attraverso l’abolizione
retroattiva delle sanzioni in materia di collocamento, così come
ritenuto dai giudici di merito e
dalla Corte Costituzionale. Infatti,
il legislatore “non avrebbe contemporaneamente salvaguardato la vigenza di quelle norme né a
maggior ragione le avrebbe in
qualche modo ribadite”.
Il Ministero del lavoro, in
conclusione, distingue le violazioni aventi carattere formale
basandosi sugli effetti non lesivi del bene giuridico tutelato,
vale a dire del corretto andamento del controllo di monitoraggio pubblico sul mercato del
lavoro.
Tuttavia, sarebbe stato op-
portuno che il Ministero fosse
giunto a una classificazione “per
tipi”, anziché “per norme”, delle
ipotesi sanzionatorie da considerarsi di carattere formale, collegando la nozione e il concetto contenuti nel termine “formale” a tutti quegli aspetti che non
incidono “sostanzialmente” sulla regolarità del rapporto di lavoro, anche sotto i profili formativi (esempio: le comunicazioni
di assunzione e di cessazione
presentate in ritardo, nei casi in
cui il datore di lavoro abbia provveduto tempestivamente alle regolari registrazioni e alle denunce previdenziali e assistenziali,
quindi senza lesione alcuna per
i diritti soggettivi del lavoratore
(P. Rausei, “DIRITTO & PRATICA DEL
LAVORO”, n. 13/2003).
Luca Scalabrin
Norme
di riferimento
Legge n. 689/1981 – art. 35, commi 2 e 3
Violazioni in materia di previdenza
ed assistenza obbligatorie
Comma 2 – Per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’art. 18, dagli enti
ed istituti gestori di forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei
premi non versati e delle somme aggiuntive previste
dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Comma 3 – Per le altre violazioni, quando viene accertato
che da esse deriva l’omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed
istituti di cui al comma precedente.
Legge n. 388/2000 – art. 116, comma 12
Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite le sanzioni
amministrative relative a violazioni in materia previdenziale
e assistenziale obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali
comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’art. 35, commi 2 e 3, della legge 24 ottobre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.
N. 24 del 14 giugno 2003
(segue)
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il consulente
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il consulente
A cura del Servizio quesiti Ancl,
coordinato dalla collega Diana Onder
Credito d’imposta
per nuove assunzioni
e bonus fiscale
Quesito
Alla luce delle nuove disposizioni sull’applicazione del credito
d’imposta di cui all’art. 7, L. n. 388/
2000, sorge un dubbio circa la situazione seguente:
●
incremento occupazionale al 7
luglio 2002: n. 2 lavoratori (nessuno dei 2 aveva i requisiti per
l’attribuzione del bonus);
●
incremento occupazionale al
31 dicembre 2002: n. 3 lavoratori; di questi, solo un lavoratore ha i requisiti per il bonus.
L’azienda ha diritto al bonus
per questo lavoratore dal momento che è uno solo mentre l’incremento al 7 luglio era pari a 2, oppure non ne ha diritto perché comunque l’incremento al 31 dicembre 2002 è pari a 3 e quindi superiore a quello rilevato al 7 luglio?
N. 24 del 14 giugno 2003
Risposta
L’art. 63 della L. n. 289 del 27
dicembre 2002 (Finanziaria 2003)
prevede diversi regimi di utilizzo
e maturazione del bonus fiscale sia
per il vecchio credito d’imposta
disposto dall’art. 7 della L. n. 388/
2000, sia per il nuovo contributo
introdotto dal medesimo art. 63.
Tante le novità introdotte circa
i requisiti e le maturazioni, il susseguirsi di dettati normativi, la cancellazione di codici-tributo, il ripristino e l’istituzione di nuovi codici,
che hanno aumentato la possibili-
tà di confusione tanto da mandare
in tilt contribuenti e tecnici addetti
ai lavori; cosicché chi ha diritto al
vecchio credito e chi avrà diritto al
nuovo contributo, dopo l’assenso
dell’Agenzia delle entrate, può errare nell’utilizzo dei codici-tributo.
Il credito per nuove assunzioni è stato istituito dall’art. 7 della L.
n. 388 del 23 dicembre 2000 (Finanziaria 2001); il bonus si calcola
per ogni mese ed è riconosciuto a
condizione che le nuove assunzioni eccedano la “media base” dei
dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30
settembre 2000. Il credito è uguale a € 413,17 per ogni dipendente in più rispetto alla “media base”;
per alcuni territori, cosiddette aree
svantaggiate, tale importo è incrementato di € 206,58 per ogni dipendente agevolato, per un utilizzo complessivo mensile per ogni
dipendente di € 619,75.
Per l’utilizzo del credito maturato fino al 30 giugno 2002 si devono utilizzare i codici-tributo “6744 –
Credito d’imposta per l’incremento
dell’occupazione i cui presupposti si
sono realizzati entro la data del 30
giugno 2002, art. 7, L. n. 388/2000”, e
“6745 – Ulteriore credito d’imposta
per l’incremento dell’occupazione i
cui presupposti si sono realizzati entro la data del 30 giugno 2002, L. n.
388/2000” (comunicato stampa
dell’Agenzia delle entrate del 12
settembre 2002).
Gli incrementi occupazionali
fino al 7 luglio costituiscono la misura massima di incremento entro
la quale si può maturare il diritto al
bonus fiscale per il periodo dal 1°
luglio al 31 dicembre 2002, DL n.
209, art. 2, convertito dalla L. n. 265
del 22 novembre 2002; tenuto
conto che per il vecchio bonus art.
7, L. n. 388/2000 è stabilito che ai
fini del credito rilevano le nuove
assunzioni effettuate entro il 7 luglio 2002. Questi crediti maturati
tra il 1° luglio ed il 31 dicembre
2002 possono essere usati dal 1°
gennaio 2003 in quote non superiori ad 1/3 del totale; ciò è stato
stabilito con la risoluzione n. 309/E
del 30 dicembre 2002, ripristinando i codici-tributo “6732” e “6733”
che erano stati bloccati sino al 31
dicembre 2002 con la risoluzione
n. 302/E del 12 settembre 2002.
31 maggio 2003
Guido Sciacca
Inquadramento
fattorini per la consegna
di pizze a domicilio
Quesito
Il titolare artigiano adi una pizzeria intende assicurare un fattorino per la consegna a domicilio di
pizze solo per poche ore serali.
In questo caso si potrebbe instaurare rapporto di contratto formazione lavoro o apprendistato se
ricorrono i requisiti? E un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa?
Risposta
A parere della scrivente sono
➦
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1081
il consulente
da escludere tutte e tre le tipologie di rapporto.
I rapporti di lavoro in contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato sono rapporti a causa
mista: prestazione-formazione.
Non si ravvisa alcun tipo di formazione nei riguardi di una qualifica le cui mansioni sono elementari, di limitata entità lavorativa e
di agevole ed immediato apprendimento.
Nel contratto in collaborazione coordinata e continuativa la
formazione non esiste in quanto
ci si rivolge a soggetto a cui viene
riconosciuta una professionalità
acquisita da esperienza lavorativa
con conoscenze tecnico-pratiche
e capacità organizzativa autonoma di lavoro.
Per quanto sopra il contratto
di collaborazione coordinata e
continuativa è in netto contrasto
con le altre due tipologie di rapporto proposte.
in capo al cessionario vengono trasferiti tutti i diritti e gli oneri del
precedente rapporto, quindi il tfr
dei singoli dipendenti non è stato
liquidato e l’anzianità di servizio è
proseguita ininterrotta.
L’anzianità di servizio totale
del lavoratore in questione è di 10
anni; ne deduco che ne avrebbe
diritto. Tuttavia già nel precedente rapporto di lavoro con il cedente ha richiesto e percepito un’anticipazione.
Applicando l’art. 2120 del c.c.
(l’anticipazione può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto) deduco che non sia possibile erogarla una seconda volta,
nonostante il datore di lavoro sia
consenziente.
Nel silenzio dei ccnl di settore
ed individuali che disciplinino
eventuali condizioni di maggior
favore, il datore di lavoro può anticipare ugualmente il tfr?
Risposta
7 maggio 2003
Diana Onder
Trasferimento
d’azienda e richiesta
di anticipazione del tfr
Quesito
Un dipendente di una ditta ha
chiesto l’anticipazione del tfr per
spese mediche urgenti. I presupposti circa la motivazione e il numero massimo di richieste accoglibili da parte del datore di lavoro
sono soddisfatti, sorge un dubbio
circa il requisito di anzianità.
Specifico meglio: lo scorso
anno questa azienda ha incorporato la precedente, mantenendo
alle proprie dipendenze tutti i dipendenti che hanno proseguito il
loro rapporto di lavoro con il cessionario.
Ovviamente, secondo la normativa dei trasferimenti d’azienda,
Premettendo che, come rilevato nel testo del quesito, in caso di
trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro del dipendente ceduto prosegue immutato in tutti i
suoi aspetti, venendo considerato
unitariamente e senza alcuna interruzione dovuta alla modificazione della parte datoriale (cfr. Cassazione 8 settembre 1999, n. 9545),
e che quindi l’anticipazione chiesta ed ottenuta dal lavoratore prima del trasferimento d’azienda
deve considerarsi attinente allo
stesso rapporto di lavoro ora in
corso, il punto essenziale della
questione riguarda la possibilità di
concedere una seconda anticipazione del tfr durante lo stesso rapporto di lavoro.
Lo stesso legislatore prevede
che contratti collettivi e patti individuali – come avviene nel caso in
questione, nel quale il datore di lavoro e il lavoratore sono d’accordo
sull’erogazione dell’anticipazione
– possano prevedere condizioni
più favorevoli rispetto quelle indicate nell’art. 2120 c.c.; sul punto in
dottrina (cfr. Vallebona, “Il trattamento di fine rapporto”, Angeli,
1984) si osserva che “in effetti il problema più delicato che in proposito
si presenta all’interprete è quello di
definire i limiti delle deroghe consentite (…) dovendosi escludere che
un’apertura all’autonomia delle
parti, individuali e collettive, relativa
ad un solo aspetto dell’istituto del tfr
(vale a dire le anticipazioni) possa
essere utilizzata per stravolgere il significato dell’intera legge”. In dottrina sono stati individuati ampli
margini di azione per l’autonomia
collettiva o individuale; si precisa,
infatti, che si potrebbe prevedere
l’aumento del numero delle anticipazioni concedibili annualmente,
l’aumento dell’importo della singola anticipazione oltre la percentuale legale del 70%, come anche
l’aumento del contingente annuo.
Quest’amplia discrezionalità non è
però senza limiti, che devono essere rinvenuti nella tutela dei diritti
degli altri dipendenti; in modo particolare si afferma che“si deve escludere che sia qualificabile ed ammissibile come condizione di miglior favore una deroga alle disposizioni
dell’art. 2120 c.c. che per favorire un
dipendente (o una categoria di dipendenti) sacrifichi non l’interesse
datoriale, ma l’interesse di un altro
lavoratore (o di un’altra categoria di
lavoratori) tutelato dalla legge”.
Alla luce di quanto sopra riportato, si deve ritenere che il datore
di lavoro possa concedere una seconda erogazione, purché però rispetti le limitazioni di cui si è trattato sopra (a titolo di mero esempio,
volendo improntare le proprie decisioni ad un principio di prudenza,
non sembra irragionevole concedere, sì, la seconda anticipazione,
ma nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dall’art. 2120 c.c.).
5 giugno 2003
Maria Vittoria Mancuso
N. 24 del 14 giugno 2003
(segue Dubbi e Quesiti)
1081
428
il consulente
Formazione
in videoconferenza
Circolare n. 770 del 30 maggio 2003
N. 24 del 14 giugno 2003
L
a Fondazione Studi del
Consiglio Nazionale dell’Ordine, nell’ambito delle iniziative volte a favorire l’aggiornamento e la formazione
continua dei consulenti del lavoro, ha programmato una serie di
convegni di studio in videoconferenza con i Consigli Provinciali
già in possesso delle idonee attrezzature.
In questo modo si dà la possibilità ai Consigli Provinciali
sprovvisti di adeguati mezzi finanziari di poter fornire un’adeguata offerta formativa agli
iscritti.
I collegamenti saranno predisposti tra la sede della Fondazione Studi ed i Consigli Provinciali che aderiranno all’iniziativa
e che si spera siano sempre più
numerosi.
I Consigli Provinciali interessati ne cureranno il riconoscimento e la validazione ai fini della formazione continua obbligatoria.
Cordiali saluti.
Alfio Catalano
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ORDINE DEI CDL
PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ CONVEGNISTICA
24 giugno 2003, ore 14,30
Convegno sul tema:
La riforma dell’orario di lavoro
Modalità: videoconferenza.
RELATORI:
PAOLO PIZZUTI, Avvocato;
ENZO DE FUSCO, Consulente del Lavoro.
Interventi dai Consigli Provinciali dell’Ordine collegati.
17 luglio 2003, ore 14,30
Convegno sui seguenti temi:
La riforma del mercato del lavoro,
ultime novità
La dichiarazione dei sostituti d’imposta
Modalità: videoconferenza.
RELATORI:
PAOLO PIZZUTI, Avvocato;
ENZO DE FUSCO, Consulente del Lavoro.
Interventi dai Consigli Provinciali dell’Ordine collegati.
Data da definirsi (fine settembre)
Convegno sul tema:
Il nuovo diritto societario
per le srl e per le spa
Modalità: videoconferenza.
RELATORE: da definire.
429
1081
il consulente
In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne
qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un
attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli)
Argomento
Oggetto
Fonte
117 Contributi
Versamenti
volontari
Importi
anno 2003
Nel 2003 per coprire un anno di contribuzione volontaria “Italia Oggi” del
occorre una spesa minima di 2.115 euro per gli artigiani e 4.6.03
2.164 euro per i commercianti. Oltre a comunicare gli importi per artigiani commercianti, l’Inps si occupa anche dei requisiti e delle regole che gli iscritti alla gestione separata
devono seguire per il versamento dei contributi volontari
(circolare Inps n. 96 del 3.6.03).
118 Riscossione
Concessionari
Una sentenza
del Tribunale
di Novara
Il concessionario della riscossione non può applicare il fer- “Italia Oggi” del
mo dei beni mobili a tutela di crediti non tributari. È quanto 5.6.03
stabilito dal Tribunale di Novara con una sentenza del 12
maggio.
119 Sostituo d’imposta
Modello 770
semplificato
Proroga
al 30 settembre
Diventa ufficiale il rinvio del termine per la presentazione del
modello 770 semplificato: dal 30 giugno al 30 settembre. Dal
prossimo anno i Cud dovranno essere consegnati entro il 15
marzo anziché entro il 30 marzo (DPR n. 126/2003).
120 Disoccupazione
Indennità
Spetta in caso
di dimissioni
per giusta causa
Le dimissioni del lavoratore per giusta causa (quando, cioè, “Il Sole” 6.6.03
sono indotte da comportamento altrui) sono da assimilare, “Italia Oggi” del
per la concessione dell’indennità di disoccupazione, a una 6.6.03
condizione di disoccupazione involontaria (circolare Inps n.
97 del 4.6.03).
121 Pensioni
Cumulo con
redditi da lavoro
Sanatoria
La sanatoria sul cumulo fra pensione e redditi (articolo 44 “Il Sole” 6.6.03
dell’ultima Finanziaria) trova le regole sui rimborsi, per chi
ha commesso errori nei versamenti, e sui recuperi, per chi ha
scelto la strada della rateizzazione (messaggio Inps n. 199
del 4.6.03).
122 Lavoro autonomo
Contributi
Riduzione del 50%
del contributo
previdenziale
per gli over 65
Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e “Il Sole” 10.6.03
imprenditori agricoli a titolo principale, con più di 65 anni,
titolari di pensione, possono ottenere su domanda la riduzione del 50% del contributo previdenziale. Ora l’Istituto fornisce le istruzioni su come valutare questi periodi ridotti ai
fini pensionistici (circolare Inps n. 98 del 9.6.03).
“Gazzetta Ufficiale” n. 89 del
5.6.03
“Il Sole” 6.6.03
N. 24 del 14 giugno 2003
N.
1081
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il consulente
Dichiarazioni fiscali
Assistenza
on circolare n. 30/E del 26
maggio 2003, destinata
agli Uffici periferici dell’Agenzia delle entrate, sono state
fornite indicazioni sul servizio di
informazione e assistenza fiscale
offerto ai contribuenti e agli operatori professionali in occasione
della predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali
con il modello Unico 2003, relativo al periodo d’imposta 2002.
Lo scopo di tale operazione
è – secondo il Fisco – quello di
agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e
ridurre il costo economico, psicologico e sociale che i contribuenti devono sopportare per ottemperare ai propri doveri fiscali.
Il servizio principalmente si
occupa di fornire informazioni
generali circa la compilazione
delle dichiarazioni, nonché l’invio telematico del modello “Unico 2003 – Persone fisiche”, mediante prenotazione telefonica e
on line degli appuntamenti. Per
gli operatori professionali è a disposizione un apposito sportello, mentre per le persone svantaggiate e per i professionisti, a
livello regionale, è disponibile il
numero telefonico 848.800.444.
Infine, c’è sempre il sito Internet www.agenziaentrate.it,
dove dal 26 maggio è disponibile anche il software per la compilazione.
Una nuova iniziativa per quest’anno, dichiarato “Anno europeo
dei disabili”, è stata presa a favore
delle persone svantaggiate nei
cui confronti il Fisco si impegna a
garantire con tutte le proprie
strutture periferiche ogni iniziativa utile per assicurare loro l’assistenza in modo capillare.
Bollo
Notizie flash
all’imposta di bollo nella misura
pari a € 10,33 per ogni foglio:
Sono soggette a bollo, inoltre, solo in caso d’uso:
– i preventivi, nell’ambito di un
contratto aperto;
– le richieste di materiali di fornitura governativa;
– i verbali di consegna o riconsegna di materiali, sia alla ditta per l’esecuzione delle lavorazioni che al committente;
– le comunicazioni di presentazione al collaudo.
Modello Unico 2003:
servizio
di informazione e
assistenza del Fisco
C
N. 24 del 14 giugno 2003
Ultime disposizioni
riguardanti
l’imposta di bollo
●
Contratti d’appalto: documenti connessi
Circa l’assolvimento dell’imposta di bollo sugli atti e sui documenti connessi con i contratti
di appalto, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 71/E del 25
marzo 2003, fornisce importanti
precisazioni.
Sono soggetti, fin dall’origine,
– le dichiarazioni di trasferimento della proprietà dei materiali;
– i verbali di collaudo delle forniture;
– le istanze di assegnazione
fondi;
– le richieste di rimborso di penalità.
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Osservazioni al piano regolatore generale
In merito all’applicazione
dell’imposta di bollo alle osservazioni al piano strutturale, al regolamento urbanistico e alle varianti urbanistiche, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 76/E
del 31 marzo 2003, ha chiarito
che tali operazioni non sono soggette all’imposta di bollo poiché
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il consulente
(segue Fisco in pillole)
Camere di commercio
Diritto annuale
Gli importi
da pagare alle Cciaa
entro il 20 giugno
È
stato varato in data 23
maggio 2003 il decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze che fissa
gli importi da pagare per il diritto annuale che le imprese iscritte nell’apposito Registro delle
imprese devono versare alle Camere di commercio per l’anno
2003.
Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Uffciale; gli importi sono invariati per
le imprese individuali e le società semplici, mentre per le società di persone si registra un
aumento di € 9.
I diritti delle società di capitali, invece, cambiano in relazione al fatturato e pertanto, rispetto all’anno precedente, possono
anche diminuire. Comunque,
l’importo 2003, determinato con
l’applicazione della misura fissa,
delle aliquote e degli scaglioni di
fatturato, non può essere superiore del 6% a quello corrisposto
nel 2002.
Le unità locali, iscritte al Regi-
latore generale (prg).
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Contributo unificato su atti
giudiziari
La legge 7 aprile 2003, n. 63
(in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10
aprile 2003), ha elevato da €
1.033 a € 1.100 il valore minimo
dei processi civili per la correstro delle imprese, versano il 20%
di quanto versato per la sede, fino
ad un massimo di € 120.
Si ricorda che il pagamento
va eseguito in unica soluzione
con il mod. F24 entro il 20 giugno,
oppure entro il 21 luglio maggiorando l’importo dello 0,4%. È possibile compensare quanto dovuto con eventuali crediti vantati
per altri tributi o contributi.
Le modalità di versamento
sono le seguenti:
– sezione del mod. F24: “Ici e altri tributi locali”;
– codice ente: indicare la sigla
automobilistica della Cciaa
sponsione del “contributo unificato per l’iscrizione a ruolo” dovuto ai sensi del DPR n. 115 del
30 maggio 2002.
I processi di valore inferiore
al limite di € 1.100 sono esenti
dal contributo, mentre per quelli di valore uguale o superiore ad
€ 1.100 il contributo ammonta
ad € 62.
destinataria del versamento;
– se sono dovuti diritti a più
Cciaa, utilizzare una riga per
ciascuna.
Nel box riportiamo gli importi “nazionali” fissati dal decreto 23 maggio 2003, con l’avvertenza che la legge n. 580/1993
dà facoltà alle Giunte camerali di
aumentare tali importi fino al
20%, qualora la maggiorazione
sia finalizzata a iniziative per lo
sviluppo locale.
Comunque, sul sito Internet
www.infoimprese.it è possibile
avere tutti gli importi ed altre informazioni.
IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER IL 2003 ALLE CCIAA
Imprese individuali
€
80,00
Società semplici agricole
€
80,00
Società semplici non agricole
€ 144,00
Cooperative e consorzi
€
Società di persone (snc e sas)
€ 160,00
88,00
Società di capitali (scaglioni di fatturato)
da € 0,00 a € 516.456,90
misura fissa € 373,00
da € 516.456,91 a € 2.582.284,50
percentuale 0,0070%
da € 2.582.284,51 a € 51.645.689,91
percentuale 0,0015%
da € 51.645.689,92 e oltre
percentuale 0,0005%
(fino ad un massimo di € 77.500,00)
N. 24 del 14 giugno 2003
non costituiscono “istanze”, bensì
apporti collaborativi che il Comune è obbligato a considerare.
Ai fini di individuare le scelte
urbanistiche più idonee al soddisfacimento dell’interesse pubblico, il Comune può accogliere,
anche parzialmente, o rigettare
tali “osservazioni”, che sono esenti anche se riferite al piano rego-
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il consulente
Movimentazione
al banco cassa
N. 24 del 14 giugno 2003
N
oi ci scherziamo (sia pure
col massimo rispetto) sugli ispettori anche quando dovremmo avere un occhio di
riguardo per il loro ingrato lavoro, per le difficoltà e gli imprevisti
che spesso incontrano.
Prendiamo Benito, ispettore da ieri piuttosto avvilito, perché ha dovuto mangiare diversi
pacchetti di caramelle pur di fare
una corretta ispezione.
Era entrato in mattinata nel
supermercato, aveva preso 1
pacchetto di caramelle dallo
scaffale, poi si era presentato alla
fila del “banco cassa” per pagare
ma soprattutto per osservare i
movimenti della cassiera.
Dopo aver ripetuto più volte la procedura in altri “banco
cassa” ad aver fatto una saccocciata di caramelle, aveva ormai
scoperto l’evasione contributiva
che andava tenacemente cercando: le cassiere non solo svolgevano il loro specifico lavoro
classificato alla voce 0722 (tasso
per mille), ma movimentavano
le merci, sia imbustandole per i
clienti e sia collocandole sugli
scaffali.
Tale lavoro, più rischioso,
andrebbe invece alla voce 0112
(tasso per mille), cosa che il supermercato non fa, sottraendo così
preziosi contributi all’Istituto.
Ecco perché vediamo Benito entrare in Direzione e conte-
stare l’infrazione al principale. Il
quale però sui premi contributivi sa tutto e anche di più.
Mi consenta ispettore, dice
infatti al nostro Benito che ha
mangiato via via un fracco di caramelle pur avendo un incipiente diabete, di opporre alla sua
contestazione la nota Inail 11 febbraio 2003. In essa è chiaramente detto che la movimentazione
della merce da contabilizzazione al banco cassa è una operazione complementare e sussidiaria all’attività di cassa, per cui essa
resta nella voce 0722.
La movimentazione invece agli scaffali avviene solo occasionalmente e pertanto non ci
pare il caso di scomodare la voce
0112 e il relativo tasso.
Benito, ispettore piuttosto
avvilito, esce dal supermercato
per tornare a casa, ma non porterà le caramelle ai bambini, non
vuole che diventino obesi, un rischio di cui la stampa parla tutti
i giorni.
TANTO PER RIDERE
Valfrido Paoli
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1081
il consulente
Migliora sempre l’offerta della convenzione
Servizio 730 telematico Ancl/Cgn
Il professionista associato
Cgn viene nominato “Centro raccolta del caaf Cgn” e svolge in via
autonoma l’attività di consulenza e compilazione per conto del
contribuente.
Servizi Cgn fornisce il software per la compilazione delle dichiarazioni (inclusi i controlli sui
dati immessi).
Il “Centro raccolta del caaf
Cgn” effettua le seguenti operazioni:
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trasmissione telematica al
caaf Cgn per il controllo, l’elaborazione e l’apposizione del
visto di conformità;
stampa definitiva e consegna al contribuente della dichiarazione e del prospetto
di liquidazione elaborato dal
caaf Cgn.
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Servizio integrato di assistenza:
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– quesiti telematici (risposte assicurate dai professionisti di Servizi Cgn);
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Possibilità di stampare materiale marketing personalizzato direttamente dal programma (stampati, volantini).
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Servizio telematico attivo 24
ore su 24, 7 giorni su 7.
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ad effettuare le comunicazioni a tutti i sostituti d’imposta;
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Unico interlocutore per l’assistenza (tecnica e fiscale).
Possibilità di recupero archivi da ogni procedura 730 e
Unico in base al tracciato record ministeriale.
del modello ministeriale.
– call center.
●
a trasmettere all’amministrazione finanziaria le dichiarazioni elaborate.
Totale gratuità del servizio
per i professionisti aderenti
alle categorie convenzionate.
– fax;
all’assistenza fiscale e al calcolo delle imposte;
I vantaggi
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raccolta delle dichiarazioni;
Il caaf Cgn provvede:
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Monitor errori (oltre 300 controlli) sui dati immessi.
Installazione in rete o in monoutenza.
Aggiornamento software automatico.
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Corso multimediale su cd per
il corretto utilizzo del software.
Help in linea in ogni campo.
Guida operativa per il corretto utilizzo del programma.
Copie degli archivi sempre
disponibili presso la sede del
caaf.
Possibilità di utilizzare il servizio di stampe centralizzate,
in alternativa alla stampa laser.
Risultati d’imposta calcolati
in tempo reale e sempre visibili.
Consultazione banca dati fiscale Cgn gratuita.
Il servizio consente l’utilizzo
gratuito dei servizi Ici e Isee
telematico e l’attivazione del
servizio banca dati catastale.
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Trovi le informazioni complete nei siti
www.ancl.it e www.cgn.it ovvero presso Servizi Cgn,
Via San Giuliano, 43 – 33170 Pordenone
Tel. 0434/506511 – Fax 0434/506534.
N. 24 del 14 giugno 2003
Il servizio
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