24 ANCL Aderente Consilp/Confprofessioni Settimanale Anno XLIV N. 24 del 14 giugno 2003 ● ● ● ● articoli La riforma Vietti delle professioni eventi 417 (Prandstraller) Quando l’amministratore è un dirigente/2 419 (Miotto) Interpretazioni della legge n. 388/2000 423 (Scalabrin) Servizio 730 telematico Ancl/Cgn 433 convegni (convenzione) A Savona il 17 giugno (a pag. 422) rubriche Dubbi & Quesiti 426 (Onder, Sciacca, Mancuso) Notizie dall’Ordine 428 (formazione in videoconferenza) Week Work 429 (Studio associato Paoli) Fisco in pillole 430 (assistenza fiscale, imposte di bollo, diritto annuale Cciaa) Storie di lavoro (Paoli) Nel sito, nella sezione dedicata agli eventi, sono riportate tutte le informazioni relative al corso di formazione a distanza per l’amministrazione del personale degli enti locali, che sarà inaugurato il 10 ottobre 2003. 432 A Bologna il 18 giugno (a pag. 416) A Napoli il 24 giugno (a pag. 416) A Lecco il 24 giugno (a pag. 418) A Perugia il 27 giugno (a pag. 422) importante Sono ampiamente scaduti i termini per il versamento della quota associativa. 1081 416 il consulente UNIONE PROVINCIALE ANCL DI BOLOGNA organizza un SEMINARIO DI STUDIO per il giorno mercoledì 18 giugno 2003, dalle ore 14,30 alle ore 19,30 presso la Sala Topazio della Cciaa di Bologna – Piazza della Costituzione, 8 (uscita tangenziale nn. 7-8) – BOLOGNA sui temi La riforma del mercato del lavoro Il Consulente del Lavoro e il D.Lgs n. 297/2002 La ricerca e selezione del personale ● ● ● RELATORI: avv. LUIGI ANDREA COSATTINI; dott. ANDREA ZINI, CdL in Modena; dott. PAOLO FERRETTI – A.D. di Explora Risorse Servizi Cgn La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria. L’ingresso gratuito è previsto per gli associati Ancl e il personale di studio associati Ancl nel limite di due; oltre e per i colleghi non iscritti il contributo di partecipazione è di € 120. Segreteria: Studio Ingoglia – Bologna – Tel. 051/704364 – Fax 051/700215. CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI NAPOLI in collaborazione con l’UNIONE PROVINCIALE ANCL DI NAPOLI e con l’ausilio del CENTRO STUDI “O. BARONCELLI” organizza un CONVEGNO DI STUDIO per il giorno martedì 24 giugno 2003, alle ore 9,00, presso il New Europe Hotel – Via G. Ferraris, 40 – NAPOLI sui temi ● Orario di lavoro: ecco la riforma! Mercato del lavoro: le nuove regole e tipologie contrattuali sancite dalla legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 Protocollo di intesa CNO/Italia Lavoro spa: il ruolo della categoria ● N. 24 del 14 giugno 2003 ● RELATORI: PAOLO PENNESI, Dirigente del Ministero del lavoro; VINCENZO BALZANO, esperto della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL; EDMONDO DURACCIO, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei CdL di Napoli. PARTECIPERANNO AI LAVORI: MAURO BOATI, coordinatore Progetto Spi della SPA ITALIA LAVORO; ALFIO CATALANO, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL; ROBERTO DE LORENZIS, Segretario Generale Nazionale Ancl. La partecipazione è valida ai fini della formazione continua obbligatoria. Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei CdL di Napoli Via A. De Gasperi, 55 – Tel. 081/5518566 – Fax 081/5523040 – E-mail: [email protected]. 417 1081 il consulente Una vera rivoluzione sociale L a promessa, imminente, della trasformazione in legge del testo della Commissione Vietti (sulle professioni intellettuali) rappresenta un evento giuridico molto importante. Ne è prova l’attesa che le categorie professionali riservano all’avvenimento e la corrispondente delusione dei numerosi attori sociali che non volevano si giungesse a una regolamentazione unitaria delle professioni. Ma la cristallizzazione in principi e norme degli orientamenti sottesi costituisce anche la base d’una inevitabile riflessione sociopolitologica. Nel testo della Commissione Vietti si legge, all’art. 1, che “per professione intellettuale s’intende l’attività, anche organizzata, diretta al compimento di atti ovvero alla prestazione di servizi e opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o di pari livello avente valore legale”. Questa enunciazione incorpora un insieme di elementi strutturali che devono essere messi in evidenza e resi chiari al pubblico. L’enunciato invero implicitamente afferma e dichiara: a) il riconoscimento dell’esistenza di una nuova classe (meglio, d’un nuovo ceto) avente un rilievo economico importantissimo; b) l’attestazione che è nato (ed è operante) un tipo di lavoro ulteriore e diverso rispetto al lavoro tradizionale che ha caratterizzato tutta la società industriale. Queste due dichiarazioni sono di tale rilievo che sarebbe assurdo non approfondirne i contenuti. Fermiamoci sulla prima: si tratta della presa d’atto che è in piena espansione (in Italia) il ceto dei “lavoratori della conoscenza” e che esso è formato essenzialmente da professionisti e da tecnici e, per analogia, da quelle attività non riconosciute come professioni il cui modello rimanda direttamente alle professioni intellettuali. Queste ultime vengono dunque configurate come l’epicentro sostanziale del nuovo raggruppamento, con il corollario di numerose attività vicine a esse, in quanto esprimono le stesse esigenze conoscitive. Si tratta di molte attività, pur non definite come professioni, che possiedono i seguenti requisiti: 1) sono titolari di uno specifico, ossia di un corpus teorico-pratico di conoscenze specifiche che dà potenzialmente risposta a delicati bisogni e problemi della popolazione nei campi propri a ciascuna; 2) vogliono poter agire in modo autonomo nell’adempimento delle funzioni tipiche; 3) possiedono un’etica che disciplina i comportamenti dei membri verso i fruitori delle prestazioni e la società nel suo insieme. Tutto ciò significa che, per appartenere al nuovo ceto, occorre un requisito essenziale: acquisire, con gli studi (universitari o di pari livello), le conoscenze che appartengono alle professioni (medicina, avvocatura, ingegneria, notariato, giornalismo, scienze economico-commerciali, architettura, urbanistica, biologia, chimica, geologia, veterinaria, psicologia, ecc.) e/o alle attività che per contenuto cognitivo sono analoghe alle professioni riconosciute (per esempio: insegnamento, docenza universitaria, ricerca scientifica, critica letteraria, musicale, teatrale, cinematografica, musica e direzione d’orchestra, arti visive e fotografiche, design, pubblicità professionale, management specialistico-marketing, auditing, direzione strategica, ecc.), o all’attività burocratica civile e militare professionalizzata (per esempio: i membri delle forze armate che possiedono una preparazione acquisita nelle Accademie militari, i funzionari professionali delle polizie, gli addetti ai grandi servizi). Il testo della Commissione Vietti implica dunque non solo il riconoscimento che un nuovo ceto è divenuto una componente attiva della società italiana, ma che esso è composto da professionisti e tecnici che controllano un ramo del sapere e lo applicano per risolvere problemi che interessano tutta la società. Perciò, l’ammonimento del testo Vietti a chiunque aspiri a far parte del nuovo ceto è che tale fat- ➦ N. 24 del 14 giugno 2003 La riforma Vietti delle professioni 1081 418 il consulente N. 24 del 14 giugno 2003 (segue) to non può avvenire senza che i membri possiedano una preparazione universitaria o equiparata. Donde l’inevitabilità dell’esortazione “studiate, giovani!” e la conclusione che le carriere avventurose ma non dotate di basi scientifiche saranno sempre più eccentriche e non garantite. Nel complesso il previsto varo della legge quadro implicherà l’avvento d’una società nella quale l’inserimento nei ruoli lavorativi sarà più difficile di quanto lo sia stato in passato e lo sia attualmente. Una società estensivamente professionale ha infatti accessi più ardui di ogni società che fa leva soltanto sulla mera abilità commerciale, sull’intuito speculativo, e cose simili. Il secondo punto riguarda la nascita, ormai apertamente riconosciuta dalla legge, di un nuovo tipo di “lavoro”, accanto e con tutta probabilità al di sopra di quello tradizionale. Noi siamo ancor oggi abituati a considerare come lavoro l’impegno principale che ci ha trasmesso la società industriale. Ma sappiamo che è un lavoro in crisi perché ha perso la sua continuità e permanenza e si è sfrangiato in lavoro a tempo, telelavoro, job sharing, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a chiamata, ecc.; ma, nella coscienza collettiva, è ancora immanente e pervasivo. Ecco ora concretizzarsi, attraverso una normativa esplicita, la centralità di un genere lavoro che non incorpora affatto le caratteristiche riconosciute per tanto tempo al lavoro industriale, e tanto meno a quella specificazione esasperata dal medesimo che fu il taylorismo: è il lavoro professionale. Il testo della Commissione Vietti lo definisce “lavoro intellettuale” e lo inquadra come lavoro individuale autonomo, come lavoro dipen- dente e come lavoro esperibile nell’ambito di una associazione o di una società di professionisti. Sono altrettante modalità di attuazione del nuovo lavoro, che avranno presto un’ampia applicazione sociale e soverchieranno il settore ormai corroso del lavoro manuale e non fondato su conoscenze specifiche. Non può sfuggire l’importanza di questa innovazione, che ribadisce uno stato di cose già esistente rendendolo però legislativamente esplicito. Il testo, per così dire, notifica il mutamento in atto e sprona i giuslavoristi, i sociologi del lavoro, gli economisti, i sindacalisti e gli imprenditori a comprendere appieno la situazione che si è creata, la quale è completamente diversa da quella che faceva capo al lavoro industriale. Comincerà una riflessione scientifica sul lavoro impostata in maniera altra da come attualmente si presenta: tra meno di dieci anni troveremo forse inadeguati e inutili gli indirizzi critici finora imperanti; molti volumi e molte sentenze saranno mandati in soffitta, perché il lavoro professionale pare destinato a diventare la forma più importante di lavoro e i suoi problemi (le tensioni, i conflitti, le difficoltà, i rapporti complessi che esso postula e richiede) diventeranno l’oggetto centrale della psicologia e della sociologia del lavoro, mentre la medicina del lavoro dovrà soffermarsi su temi alternativi rispetto a quelli che ora le sono abituali. L’enorme campo del lavoro subirà insomma una rivoluzione che oggi sembra lontana, mentre probabilmente è vicina, anzi imminente. Gian Paolo Prandstraller UNIONE PROVINCIALE ANCL DI LECCO in collaborazione con il CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI LECCO e con il patrocinio dell’ASSOCIAZIONE LIBERE PROFESSIONI LECCO organizza un CONVEGNO DI STUDIO per il giorno martedì 24 giugno 2003, alle ore 14,30 presso la Sala Conferenze della sede dell’Api (Associazione piccole industrie) Via Pergola, 73 – LECCO sul tema LA RIFORMA DEGLI ORARI DI LAVORO (D.Lgs n. 66/2003) RELATORI: dott. POTITO DI NUNZIO, Consulente del Lavoro in Milano, collaboratore Ipsoa; dott. ARMANDO OCCHIPINTI, Direttore area relazione industriali Confapi. La partecipazione è valida ai fini della formazione continua obbligatoria. Segreteria: Unione Provinciale Ancl e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei CdL di Lecco Via Col di Lana, 4 – Tel. 0341/282904 – Fax 0341/283442. 419 1081 il consulente Approfondito confronto tra le due figure Posizione degli Enti previdenziali Sulla questione della promiscuità appena analizzata gli Enti previdenziali e assicurativi (Inps, Inpdai e Inail) hanno posizioni abbastanza convergenti con quelle della giurisprudenza. Dirigente socio In caso di dirigente socio della società gli interventi degli Enti riguardano l’accertamento della eventuale simulazione del rapporto di lavoro, cioè se l’assunzione come dipendente/dirigente di uno o più soci sia stata posta in essere al solo scopo di far conseguire loro, mediante versamenti contributivi a carico dell’impresa, la maturazione di prestazioni previdenziali o mantenere “vive” precedenti contribuzioni che altrimenti sarebbero state perse. Secondo gli Enti, quindi, è ammissibile la posizione di socio e di dirigente della medesima società quando il dirigente abbia un superiore gerarchico cui rispondere del suo operato, sia erogata una regolare retribuzione, vi sia mancanza di rischio d’impresa e il dirigente non abbia una posizione societaria tale da influenzare in maniera determinante le scelte di maggioranza. In sostanza il dirigente deve prestare la sua opera regolarmente e non deve essere socio di maggioranza. Dirigente amministratore lune situazioni che di seguito si analizzano. In tali situazioni occorre verificare la tipologia di contribuzione cui deve sottostare il soggetto. Infatti mentre l’amministratore in quanto tale è soggetto alla contribuzione della gestione separata Inps 10/14% ex L. n. 335/1995, il dirigente industriale era soggetto alla contribuzione Inpdai e dal 2003 alla contribuzione Inps, dato che l’Inpdai è stato sciolto e le posizioni sono state trasferite all’Inps. I dirigenti del settore commercio sono sempre stati iscritti all’Inps. Posto che in linea generale la posizione degli Istituti previdenziali ed assicurativi concorda con quella della giurisprudenza, nel senso che la cumulabilità delle qualifiche è ammessa se: Nel caso di semplice consigliere di amministrazione gli Enti citati hanno affermato la piena compatibilità del rapporto dirigenziale con quello di consigliere senza deleghe, perché l’organo gerarchicamente superiore è il Consiglio di amministrazione. In tal caso il dirigente, oltre alla contribuzione Inps ordinaria, sarà soggetto anche alla contribuzione alla gestione separata in quanto amministratore. Nel caso di amministratore unico sia la giurisprudenza che gli Enti previdenziali escludono la possibilità dell’instaurarsi di un rapporto di subordinazione in capo alla stessa persona, quindi l’amministratore non potrà mai assumere la qualifica di dirigente. Unica eccezione è costituita dagli amministratori unici degli enti cooperativi. Nel caso di amministratore delegato le posizioni degli enti sono lievemente differenziate. L’Inps esclude la possibilità che l’amministratore delegato sia dirigente e titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato quando questo soggetto esprime da solo la volontà propria della società e sia titolare dei poteri di controllo, di comando e di disciplina. Le motivazioni di questa posizione sono date dalla alta carica che viene rivestita e dal fatto che l’amministratore delegato è anche titolare dei poteri di rappre- – vi è svolgimento dietro retribuzione di un regolare rapporto di lavoro subordinato affiancato a quello di amministratore ma con mansioni riconducibili alla qualifica dirigenziale che siano però estranee alle funzioni della carica societaria, – vi è sottoposizione del dirigente a un effettivo potere gerarchico di controllo, disciplinare e di direzione da parte di un altro organo a lui sovraordinato, ovviamente entro limiti compatibili con la natura dirigenziale delle mansioni esercitate, le posizioni si differenziano in ta- ➦ N. 24 del 14 giugno 2003 Quando l’amministratore è un dirigente/2 1081 420 il consulente N. 24 del 14 giugno 2003 (segue) sentanza. L’Inpdai, almeno fino al 31 dicembre 2002, consentiva la coesistenza della carica di amministratore delegato con la qualifica di dirigente solo quando era accertato che la delega dei poteri conferiti era circoscritta all’ordinaria amministrazione ed il Cda, o altro organo societario, oltre a detenere i poteri di straordinaria amministrazione, esercitava i veri poteri di direttiva e di controllo nella esplicazione dell’attività dirigenziale. In pratica l’Inpdai riteneva possibile che il dirigente fosse anche amministratore delegato quando a questo organo venissero attribuiti solo i poteri di ordinaria amministrazione. Nel caso di Presidente del Cda vi è analoga divaricazione fra gli orientamenti. L’Inps ritiene infatti che il Presidente del Cda, specie se munito della rappresentanza generale della società, non possa mai prestare contemporaneamente attività di lavoro subordinato per la società perché il potere di rappresentanza, secondo l’Istituto, equivale al potere di controllo e quindi vi sarebbe incompatibilità fra le due cariche. L’Inpdai ammette, invece, la coesistenza delle due qualifiche solo quando al Presidente del Cda non siano affidati poteri deliberativi ma solo la rappresentanza esterna e i poteri esecutivi e lo stesso, nella veste di dirigente, risponda del proprio operato al Cda. Nel caso di gruppi di società e in caso di controllanti estere di società italiane vi possono essere due situazioni. Se il dirigente alle dipendenze della controllante viene nominato alla carica di amministratore della controllata, normalmente il compenso percepito per tale incarico rientra fra quelli reversibili che verranno quindi girati alla controllante. In altri casi, l’incarico può essere effettuato senza compenso ma rimborsando a piè di lista le spese sostenute dal dirigente. Dal punto di vista giuridico si tratta di due qualifiche ben separate che non provocano alcun problema di promiscuità o omodirezione dell’impresa. È chiaro che se l’incarico di amministratore della controllata costituisce una ulteriore attività lavorativa, il compenso percepito dovrà essere assoggettato alla contribuzione del regime della gestione separata. Se il dirigente della controllata è anche amministratore fiduciario della stessa ed a tale incarico è stato nominato dalla controllante, sia la giurisprudenza che gli Enti previdenziali ritengono compatibile il cumulo delle due posizioni, sempre che sia rigorosamente accertato il requisito della subordinazione. In tali casi infatti il dirigente deve essere solo apparentemente l’organo volitivo della società, mentre effettivamente egli deve essere vincolato, come amministratore – e subordinato – come dirigente, alle direttive impartite e al controllo dell’organo deliberativo della società controllante. Inail In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l’obbligo assicurativo scatta per i dirigenti che sono anche amministratori solo nel caso di società diverse da quella presso cui sono assunti come dirigenti. In tal caso gli amministratori sono obbligati all’assicurazione Inail quando svolgono attività rientranti fra quelle per le quali si rende obbligatoria la copertura assicurativa o nel caso in cui l’attività sia fonte di rischio per il soggetto, oppure quando detti amministratori, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono abitualmente di veicoli a motore personalmente guidati. L’obbligo assicurativo non sussiste solo in caso di attività a rischio totalmente occasionali o saltuarie. Qualora il dirigente sia anche nominato amministratore della stessa società presso cui è dipendente, essendo egli già assicurato Inail, la copertura assicurativa dell’Istituto copre anche il rischio per l’attività svolta come amministratore. La riforma del diritto societario Dal 2004 cambieranno molte regole in materia di diritto societario, soprattutto verranno introdotti due nuovi sistemi di amministrazione e controllo delle società, alternativi fra loro, quello monistico e quello dualistico. Le spa potranno quindi scegliere se mantenere il sistema tradizionale oppure optare per uno dei due nuovi sistemi, mentre permarrà quello tradizionale per le sole srl. Le spa potranno passare dal sistema tradizionale ad uno o all’altro dei due nuovi sistemi di amministrazione e controllo mediante delibera di assemblea straordinaria, trattandosi di una modifica dell’atto costitutivo. Questa scelta sarà operata qualora si rendesse necessario prescindere dalla nomina del collegio sindacale, che nel sistema monistico sarà sostituito da un comitato di controllo della gestione costituito all’interno del Cda, mentre nel sistema dualistico sarà sostituito da un consiglio di sorveglianza quale organo separato dal Cda. Pertanto, con la riforma societaria verrà nettamente separato il controllo contabile da quello amministrativo e di gestione. Ma la riforma inciderà anche sul sistema tradizionale di amministrazione e controllo soprattutto in materia di conflitto di in- ➦ teressi e di responsabilità degli amministratori. Nel primo caso non si parlerà più di conflitto di interessi ma di“interessi degli amministratori” (ed in tal senso è stato modificato l’articolo 2391 c.c.). L’amministratore avrà quindi l’obbligo di segnalare al Cda non solo una determinata operazione per la quale egli si trova ad avere un interesse confliggente con quello della società, ma dovrà segnalare qualunque tipo di interesse personale che, per conto proprio o per terzi, egli abbia in una operazione posta in essere dalla società anche se non confliggente. L’amministratore è tenuto a precisare al Cda la natura, i termini, l’origine e la portata dell’operazione. In caso di amministratore delegato, questi, oltre a segnalare l’interesse proprio in quella operazione, dovrà anche astenersi dal porla in essere investendo il Cda del problema. Sarà questo poi a decidere se attuare questa operazione oppure no, nei limiti e termini del citato articolo 2391c.c. Si pensi al caso di un amministratore/dirigente che debba decidere l’acquisto di una partita di beni per i quali egli stesso abbia un interesse personale all’acquisto. Se fosse un semplice dirigente potrebbe concordare con il fornitore anche un acquisto personale al medesimo prezzo senza per questo dover investire i suoi superiori diretti. Essendo anche amministratore deve informare il Cda e se anche amministratore delegato deve bloccarsi e lasciare che sia il Cda a decidere. In caso di effettuazione dell’operazione anche in presenza di interessi comunicati dall’amministratore, la decisione del Cda dovrà essere adeguatamente motivata specificando la con- venienza dell’operazione. Nel secondo caso, la responsabilità degli amministratori, in base al nuovo articolo 2392 c.c., non sarà più fondata sul dovere di adempiere all’incarico con la diligenza del mandatario (“buon padre di famiglia”), ma la diligenza dovrà essere più pregnante in quanto dovrà essere riferita alla natura dell’attività esercitata e dell’incarico ricevuto (comma 2 dell’articolo 1176 c.c.). Ciò significa che più è rilevante e impegnativo e importante l’incarico, maggiore è la responsabilità perché maggiore deve essere la diligenza che deve essere posta nell’assolverlo. Il dirigente dovrà quindi prestare molta più attenzione nell’accettare la carica di amministratore perché la sua responsabilità sarà accresciuta rispetto all’attuale. Le spa potranno scegliere fra una direzione di tipo monistico ed una di tipo dualistico. Nel sistema monistico il Cda dovrà nominare al suo interno un comitato di controllo sulla gestione. Ciò significa che l’organo amministrativo non potrà essere costituito da un amministratore unico. Non solo ma almeno la metà degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci (non essere legati alla società, alle sue controllanti e controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura finanziaria o personali che ne compromettano l’indipendenza). Il comitato per il controllo della gestione interno al Cda deve essere composto da consiglieri scelti fra quel 50% di soggetti che possiedono i requisiti di indipendenza dei sindaci visti in precedenza. Inoltre detti consiglieri: – non devono essere membri del comitato esecutivo, né devono aver ricevuto deleghe o incarichi particolari; – devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto della società. Almeno uno dei componenti del comitato di controllo della gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili. Nel sistema dualistico a fianco del Cda o consiglio di gestione, cui è demandato l’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali tradizionali, è posto un consiglio di sorveglianza cui sono state attribuite le prerogative e i compiti propri del collegio sindacale. Occorre però precisare che la riforma ha introdotto sostanziali novità: – la nomina dei componenti del consiglio di gestione non compete più all’assemblea dei soci ma al consiglio di sorveglianza (salvo il caso dei consiglieri nominati dall’atto costitutivo) ed il loro numero non deve essere inferiore a due; – la durata in carica è di tre esercizi e possono essere rieletti. Niente più nomine a tempo indeterminato; – i componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati nel consiglio di sorveglianza; – il consiglio di sorveglianza (e non più l’assemblea) potrà revocare i consiglieri di gestione così come potrà procedere alla loro sostituzione; – l’azione di responsabilità contro i gestori non sarà più prerogativa dell’assemblea dei soci ma anche del consiglio di sorveglianza; ➦ N. 24 del 14 giugno 2003 (segue) 421 1081 il consulente 1081 422 il consulente (segue) – il consiglio di sorveglianza (che può essere composto anche da non soci) è nominato dall’assemblea dei soci salvo il caso di nomina in atto costitutivo; – esso deve essere composto da non meno di tre consiglieri effettivi e da non meno di due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; – un componente effettivo ed uno supplente del consiglio di sorveglianza deve essere scelto fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili; – i componenti del consiglio di sorveglianza non possono essere nominati dal consiglio di gestione ed essi (tutti) devo- N. 24 del 14 giugno 2003 UNIONE PROVINCIALE ANCL DI SAVONA no possedere i requisiti di indipendenza visti in precedenza (non essere legati alla società, alle sue controllanti e controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura finanziaria o personali che ne compromettano l’indipendenza); – il consiglio di sorveglianza, e non più l’assemblea dei soci, approverà il bilancio di esercizio predisposto dal consiglio di gestione e riferirà almeno una volta l’anno all’assemblea dei soci. Come si può notare i poteri dell’assemblea sono stati ridimensionati e le società saranno chiamate a procedere a sostanziali modifiche statutarie e orga- CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI SAVONA nizzative qualora intendessero optare per il sistema dualistico, dato che gli amministratori saranno eletti dal consiglio di sorveglianza e che questo organo nella sua interezza deve possedere i requisiti della indipendenza previsti per i sindaci, il che comporta l’assenza di soggetti che siano dipendenti della società. Molte società saranno costrette a mantenere il sistema tradizionale (con le problematiche in materia di responsabilità e interessi degli amministratori visti in precedenza) rinunciando alla maggiore funzionalità ed efficienza operativa che i due nuovi sistemi, quello monistico e quello dualistico, introdurranno. Attilio Miotto (2 – fine; la prima parte è nel n. scorso) UNIONE PROVINCIALE ANCL DI PERUGIA CENTRO STUDI ANCL DI PERUGIA organizzano un organizzano un CONVEGNO CONVEGNO DI STUDIO per il giorno 17 giugno 2003, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 presso la Sala Convegni presso l’Ordine degli avvocati Palazzo di Giustizia – Via XX Settembre – SAVONA per il giorno 27 giugno 2003, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso la sede del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei CdL di Perugia – Via Sicilia, 27 (scala F) – PERUGIA sui temi sui temi Nuovo orario di lavoro D.Lgs n. 66 dell’8.4.03 e legge delega n. 30 del 14.2.03 sulla riforma del mercato del lavoro ● RELATORE: GIOVANNI CIRMI, CdL e Vice Presidente Enpacl. RELATORE: ENZO DE FUSCO, CdL e collaboratore de “IL SOLE-24 ORE”. ● La partecipazione è valida ai fini della formazione continua obbligatoria. Costo di partecipazione: € 20 per gli iscritti Ancl; € 30 per i non iscritti Ancl. Per informazioni: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei CdL di Savona Tel./fax 019/814927 – E-mail: [email protected]. I consulenti e i contributi Enpacl: quesiti e risposte. La nostra professione: il domani che ci aspetta. RELATORE: VALFRIDO PAOLI, CdL. La partecipazione è gratuita e valida ai fini della formazione continua obbligatoria. Segreteria: Unione Provinciale Ancl di Perugia Via Sicilia, 27 – Tel. 075/5004566 – Fax 075/5055338 . 423 1081 il consulente Sanzioni amministrative Interpretazioni della legge n. 388/2000 In merito a quanto disposto dalla legge n. 388/2000 si è espresso il Ministero del lavoro, alla luce anche di quanto disposto dalla Corte di Cassazione, dall’Inps e dall’Inail. Ministero del lavoro (circ. n. 299 del 5 marzo 2003) L’abolizione delle sanzioni amministrative non operano retroattivamente per gli illeciti amministrativi commessi e contestati dagli organi di pubblica amministrazione fino al 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge. Il Ministero del lavoro si è uniformato a quanto disposto dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 7524/2002), secondo la quale è necessario fare riferimento alla data in cui è avvenuta la contestazione con l’ordinanza-ingiunzione dell’illecito. Infatti bisogna accertare se la stessa sia avvenuta prima o dopo l’entrata in vigore della legge n. 388/2000, vale a dire il 1° gennaio 2001. Se la contestazione avviene prima del 1° gennaio 2001 la legge non è retroattiva. Se, invece, la contestazione avviene dopo il 1° gennaio 2001, la relativa ordinanza-ingiunzio- ne non può più essere adottata, anche se si riferisce ad omissioni contributive avvenute prima del 1° gennaio 2001. Inps (circ. n. 191 del 31 dicembre 2002) L’Istituto ha stabilito che: 1. non dovranno essere emesse ordinanze per periodi contributivi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 388/ 2000; 2. i funzionari ispettivi non dovranno procedere alla redazione e alla notifica dei processi verbali di contestazione di illeciti amministrativi per le violazioni di cui all’articolo 35, commi 2 e 3, legge n. 689/1981; 3. le ordinanze già emesse dovranno essere revocate d’ufficio, mentre se è in corso un giudizio di opposizione, lo stesso dovrà essere abbandonato. Le ordinanze divenute esecutive (con giudicato o per mancata impugnazione) devono essere riscosse mediante la rituale iscrizione. Alla luce di quanto esposto viene tolto, perciò, agli uffici amministrativi il potere sanzionatorio. Sono, inoltre, comprese nell’eliminazione le seguenti san- zioni derivanti da: 1. mancata o tardiva presentazione delle denunce mensili (articolo 30, legge n. 843/ 1978); 2. mancata tempestiva presentazione delle denunce annuali e omessa comunicazione di sospensione, di variazione o di cessazione (articoli 2 e 4, commi 1 e 2, legge n. 467/1978); 3. mancato rispetto della periodicità dei versamenti contributivi (articolo 3, legge n. 92/ 1979). Inail (circ. n. 6 del 28 gennaio 2003) Anche l’Inail si è uniformato a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. Infatti riconosce che le sanzioni amministrative sono state abolite, mentre non sono state abrogate le norme sanzionatorie che formalmente rimangono in vigore. Perciò dal 1° gennaio 2001 i competenti uffici: 1. non dovranno più procedere alla redazione ed alla notifica dei processi verbali di contestazione di illecito amministrativo per violazioni sostanziali dirette e indirette antecedenti tale data; ➦ N. 24 del 14 giugno 2003 Irretroattività delle disposizioni legislative 1081 424 il consulente (segue) 2. non dovranno procedere all’emissione, per gli stessi illeciti, di ordinanze-ingiunzione; 3. dovranno revocare d’ufficio tutte le ordinanze-ingiunzioni non ancora passate in giudicato, per le quali non siano trascorsi i termini di opposizione. Enpas (circ. n. 12 del 5 marzo 2003) L’Enpas, seguendo gli esempi dell’Inps e dell’Inail e alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7524/2002, ha disposto per i propri servizi amministrativi quanto segue: 1. non dovranno più essere emesse ordinanze per periodi contributivi successivi all’entrata in vigore della norma, ma per i periodi di contributo anteriore; N. 24 del 14 giugno 2003 2. per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 35 della legge n. 689/1981 non dovrà più procedersi alla redazione e alla notifica dei processi verbali di contestazione di illecito amministrativo; 3. le ordinanze di ingiunzione emesse dopo il 1° gennaio 2001, in difformità ai nuovi indirizzi dettati dalla circolare n. 12/2003, dovranno essere revocate d’ufficio a mezzo dell’ordinanza di archiviazioni; nel contempo se è tuttora pendente un giudizio in opposizione, lo stesso dovrà essere abbandonato. Violazioni sul collocamento formale Corte di Cassazione (sentenza n. 7328 del 20 maggio 2002) La Corte di Cassazione ritiene non più sanzionabili le seguenti violazioni: 1. l’assunzione di lavoratori sprovvisti di libretto di lavoro; 2. l’assunzione di lavoratori non per il tramite della Sezione circoscrizionale per l’impiego. Ministero del lavoro (circ. n. 229 del 5 marzo 2003 e circ. n. 12 del 22 gennaio 2001) Con la lettera circolare del 5 marzo 2003, il Ministero del lavoro si occupa, anche, delle violazioni da intendersi quali illeciti inerenti al collocamento di carattere formale, ma senza individuare opportuni criteri per distinguere le singole fattispecie. Nell’intervento in esame, il Ministero del lavoro, si rifà alla sua precedente circolare n. 12/ 2001 e alla portata abolitrice dell’art. 166, legge n. 388/2000. 1. Le norme formali sono quelle che non comportano conseguenze pregiudizievoli sul rapporto di lavoro e sulla relativa copertura previdenziale e assicurativa e che non contrastano con l’interesse tutelato dal legislatore con la previsione degli obblighi di comunicazione posti a carico del datore di lavoro: il controllo e la gestione dei flussi della manodopera ed il monitoraggio dei fenomeni occupazionali, finalizzati a sco- pi non solo di rilevazione dei dati, ma anche di tutela del lavoratore in generale. Secondo alcuni giudici di merito (Vicenza, Arezzo, Modena e non da ultimo Bassano del Grappa) si devono considerare violazioni sul collocamento di carattere formale sia l’assunzione di lavoratori sprovvisti di libretto di lavoro, sia l’omessa comunicazione al Centro per l’impiego. Secondo tali giudici l’intento del legislatore è quello di ampliare il più possibile gli strumenti per incentivare l’emersione del lavoro nero. Perciò il nuovo regime, più favorevole al datore di lavoro, deve essere applicato sia alle violazioni delle norme sul collocamento di carattere formale (comunicazioni di assunzioni errate o incomplete per erronea compilazione del modello prestampato), sia a quelle di carattere sostanziale (comunicazioni obbligatorie delle assunzioni e cessazioni del rapporto di lavoro). Il Ministro del lavoro ha disatteso quanto stabilito dai giudici rafforzando quanto aveva espresso nella precedente circolare n. 12/2001, nonostante la sentenza n. 7328/2002 della Corte di Cassazione, precisando che: 1. le disposizioni non devono essere interpretate in senso ampio; 2. l’abrogazione ha per oggetto le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme e non l’estinzione delle norme stesse, che devono pertanto ritenersi vigenti. ➦ Ciò sta a significare, perciò, che la legge n. 388/2000 non può rivestire in ogni aspetto l’efficacia tipica di un vero e proprio condono in materia previdenziale e del lavoro. A sostegno di quanto affermato dal Ministero del lavoro vi è il recente DL n. 297/2002 (riforma del collocamento), dove viene ribadito al datore di lavoro l’obbligo di procedere alla comunicazione degli eventi di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro contestualmente al loro verificarsi, pena l’applicazione delle relative sanzioni. La nuova riforma ha come scopo il monitoraggio dello stato di occupazione e disoccupazione, in maniera tale da assicurare la costante conoscibilità dei flussi occupazionali in Italia. Alla luce della nuova riforma il Ministero afferma che il legislatore, con la legge n. 388/2000, non ha inteso agevolare i datori di lavoro attraverso l’abolizione retroattiva delle sanzioni in materia di collocamento, così come ritenuto dai giudici di merito e dalla Corte Costituzionale. Infatti, il legislatore “non avrebbe contemporaneamente salvaguardato la vigenza di quelle norme né a maggior ragione le avrebbe in qualche modo ribadite”. Il Ministero del lavoro, in conclusione, distingue le violazioni aventi carattere formale basandosi sugli effetti non lesivi del bene giuridico tutelato, vale a dire del corretto andamento del controllo di monitoraggio pubblico sul mercato del lavoro. Tuttavia, sarebbe stato op- portuno che il Ministero fosse giunto a una classificazione “per tipi”, anziché “per norme”, delle ipotesi sanzionatorie da considerarsi di carattere formale, collegando la nozione e il concetto contenuti nel termine “formale” a tutti quegli aspetti che non incidono “sostanzialmente” sulla regolarità del rapporto di lavoro, anche sotto i profili formativi (esempio: le comunicazioni di assunzione e di cessazione presentate in ritardo, nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto tempestivamente alle regolari registrazioni e alle denunce previdenziali e assistenziali, quindi senza lesione alcuna per i diritti soggettivi del lavoratore (P. Rausei, “DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO”, n. 13/2003). Luca Scalabrin Norme di riferimento Legge n. 689/1981 – art. 35, commi 2 e 3 Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie Comma 2 – Per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’art. 18, dagli enti ed istituti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Comma 3 – Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l’omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Legge n. 388/2000 – art. 116, comma 12 Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia previdenziale e assistenziale obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’art. 35, commi 2 e 3, della legge 24 ottobre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale. N. 24 del 14 giugno 2003 (segue) 425 1081 il consulente 1081 426 il consulente A cura del Servizio quesiti Ancl, coordinato dalla collega Diana Onder Credito d’imposta per nuove assunzioni e bonus fiscale Quesito Alla luce delle nuove disposizioni sull’applicazione del credito d’imposta di cui all’art. 7, L. n. 388/ 2000, sorge un dubbio circa la situazione seguente: ● incremento occupazionale al 7 luglio 2002: n. 2 lavoratori (nessuno dei 2 aveva i requisiti per l’attribuzione del bonus); ● incremento occupazionale al 31 dicembre 2002: n. 3 lavoratori; di questi, solo un lavoratore ha i requisiti per il bonus. L’azienda ha diritto al bonus per questo lavoratore dal momento che è uno solo mentre l’incremento al 7 luglio era pari a 2, oppure non ne ha diritto perché comunque l’incremento al 31 dicembre 2002 è pari a 3 e quindi superiore a quello rilevato al 7 luglio? N. 24 del 14 giugno 2003 Risposta L’art. 63 della L. n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003) prevede diversi regimi di utilizzo e maturazione del bonus fiscale sia per il vecchio credito d’imposta disposto dall’art. 7 della L. n. 388/ 2000, sia per il nuovo contributo introdotto dal medesimo art. 63. Tante le novità introdotte circa i requisiti e le maturazioni, il susseguirsi di dettati normativi, la cancellazione di codici-tributo, il ripristino e l’istituzione di nuovi codici, che hanno aumentato la possibili- tà di confusione tanto da mandare in tilt contribuenti e tecnici addetti ai lavori; cosicché chi ha diritto al vecchio credito e chi avrà diritto al nuovo contributo, dopo l’assenso dell’Agenzia delle entrate, può errare nell’utilizzo dei codici-tributo. Il credito per nuove assunzioni è stato istituito dall’art. 7 della L. n. 388 del 23 dicembre 2000 (Finanziaria 2001); il bonus si calcola per ogni mese ed è riconosciuto a condizione che le nuove assunzioni eccedano la “media base” dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000. Il credito è uguale a € 413,17 per ogni dipendente in più rispetto alla “media base”; per alcuni territori, cosiddette aree svantaggiate, tale importo è incrementato di € 206,58 per ogni dipendente agevolato, per un utilizzo complessivo mensile per ogni dipendente di € 619,75. Per l’utilizzo del credito maturato fino al 30 giugno 2002 si devono utilizzare i codici-tributo “6744 – Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione i cui presupposti si sono realizzati entro la data del 30 giugno 2002, art. 7, L. n. 388/2000”, e “6745 – Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione i cui presupposti si sono realizzati entro la data del 30 giugno 2002, L. n. 388/2000” (comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 12 settembre 2002). Gli incrementi occupazionali fino al 7 luglio costituiscono la misura massima di incremento entro la quale si può maturare il diritto al bonus fiscale per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, DL n. 209, art. 2, convertito dalla L. n. 265 del 22 novembre 2002; tenuto conto che per il vecchio bonus art. 7, L. n. 388/2000 è stabilito che ai fini del credito rilevano le nuove assunzioni effettuate entro il 7 luglio 2002. Questi crediti maturati tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2002 possono essere usati dal 1° gennaio 2003 in quote non superiori ad 1/3 del totale; ciò è stato stabilito con la risoluzione n. 309/E del 30 dicembre 2002, ripristinando i codici-tributo “6732” e “6733” che erano stati bloccati sino al 31 dicembre 2002 con la risoluzione n. 302/E del 12 settembre 2002. 31 maggio 2003 Guido Sciacca Inquadramento fattorini per la consegna di pizze a domicilio Quesito Il titolare artigiano adi una pizzeria intende assicurare un fattorino per la consegna a domicilio di pizze solo per poche ore serali. In questo caso si potrebbe instaurare rapporto di contratto formazione lavoro o apprendistato se ricorrono i requisiti? E un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa? Risposta A parere della scrivente sono ➦ 427 1081 il consulente da escludere tutte e tre le tipologie di rapporto. I rapporti di lavoro in contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato sono rapporti a causa mista: prestazione-formazione. Non si ravvisa alcun tipo di formazione nei riguardi di una qualifica le cui mansioni sono elementari, di limitata entità lavorativa e di agevole ed immediato apprendimento. Nel contratto in collaborazione coordinata e continuativa la formazione non esiste in quanto ci si rivolge a soggetto a cui viene riconosciuta una professionalità acquisita da esperienza lavorativa con conoscenze tecnico-pratiche e capacità organizzativa autonoma di lavoro. Per quanto sopra il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è in netto contrasto con le altre due tipologie di rapporto proposte. in capo al cessionario vengono trasferiti tutti i diritti e gli oneri del precedente rapporto, quindi il tfr dei singoli dipendenti non è stato liquidato e l’anzianità di servizio è proseguita ininterrotta. L’anzianità di servizio totale del lavoratore in questione è di 10 anni; ne deduco che ne avrebbe diritto. Tuttavia già nel precedente rapporto di lavoro con il cedente ha richiesto e percepito un’anticipazione. Applicando l’art. 2120 del c.c. (l’anticipazione può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto) deduco che non sia possibile erogarla una seconda volta, nonostante il datore di lavoro sia consenziente. Nel silenzio dei ccnl di settore ed individuali che disciplinino eventuali condizioni di maggior favore, il datore di lavoro può anticipare ugualmente il tfr? Risposta 7 maggio 2003 Diana Onder Trasferimento d’azienda e richiesta di anticipazione del tfr Quesito Un dipendente di una ditta ha chiesto l’anticipazione del tfr per spese mediche urgenti. I presupposti circa la motivazione e il numero massimo di richieste accoglibili da parte del datore di lavoro sono soddisfatti, sorge un dubbio circa il requisito di anzianità. Specifico meglio: lo scorso anno questa azienda ha incorporato la precedente, mantenendo alle proprie dipendenze tutti i dipendenti che hanno proseguito il loro rapporto di lavoro con il cessionario. Ovviamente, secondo la normativa dei trasferimenti d’azienda, Premettendo che, come rilevato nel testo del quesito, in caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro del dipendente ceduto prosegue immutato in tutti i suoi aspetti, venendo considerato unitariamente e senza alcuna interruzione dovuta alla modificazione della parte datoriale (cfr. Cassazione 8 settembre 1999, n. 9545), e che quindi l’anticipazione chiesta ed ottenuta dal lavoratore prima del trasferimento d’azienda deve considerarsi attinente allo stesso rapporto di lavoro ora in corso, il punto essenziale della questione riguarda la possibilità di concedere una seconda anticipazione del tfr durante lo stesso rapporto di lavoro. Lo stesso legislatore prevede che contratti collettivi e patti individuali – come avviene nel caso in questione, nel quale il datore di lavoro e il lavoratore sono d’accordo sull’erogazione dell’anticipazione – possano prevedere condizioni più favorevoli rispetto quelle indicate nell’art. 2120 c.c.; sul punto in dottrina (cfr. Vallebona, “Il trattamento di fine rapporto”, Angeli, 1984) si osserva che “in effetti il problema più delicato che in proposito si presenta all’interprete è quello di definire i limiti delle deroghe consentite (…) dovendosi escludere che un’apertura all’autonomia delle parti, individuali e collettive, relativa ad un solo aspetto dell’istituto del tfr (vale a dire le anticipazioni) possa essere utilizzata per stravolgere il significato dell’intera legge”. In dottrina sono stati individuati ampli margini di azione per l’autonomia collettiva o individuale; si precisa, infatti, che si potrebbe prevedere l’aumento del numero delle anticipazioni concedibili annualmente, l’aumento dell’importo della singola anticipazione oltre la percentuale legale del 70%, come anche l’aumento del contingente annuo. Quest’amplia discrezionalità non è però senza limiti, che devono essere rinvenuti nella tutela dei diritti degli altri dipendenti; in modo particolare si afferma che“si deve escludere che sia qualificabile ed ammissibile come condizione di miglior favore una deroga alle disposizioni dell’art. 2120 c.c. che per favorire un dipendente (o una categoria di dipendenti) sacrifichi non l’interesse datoriale, ma l’interesse di un altro lavoratore (o di un’altra categoria di lavoratori) tutelato dalla legge”. Alla luce di quanto sopra riportato, si deve ritenere che il datore di lavoro possa concedere una seconda erogazione, purché però rispetti le limitazioni di cui si è trattato sopra (a titolo di mero esempio, volendo improntare le proprie decisioni ad un principio di prudenza, non sembra irragionevole concedere, sì, la seconda anticipazione, ma nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dall’art. 2120 c.c.). 5 giugno 2003 Maria Vittoria Mancuso N. 24 del 14 giugno 2003 (segue Dubbi e Quesiti) 1081 428 il consulente Formazione in videoconferenza Circolare n. 770 del 30 maggio 2003 N. 24 del 14 giugno 2003 L a Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine, nell’ambito delle iniziative volte a favorire l’aggiornamento e la formazione continua dei consulenti del lavoro, ha programmato una serie di convegni di studio in videoconferenza con i Consigli Provinciali già in possesso delle idonee attrezzature. In questo modo si dà la possibilità ai Consigli Provinciali sprovvisti di adeguati mezzi finanziari di poter fornire un’adeguata offerta formativa agli iscritti. I collegamenti saranno predisposti tra la sede della Fondazione Studi ed i Consigli Provinciali che aderiranno all’iniziativa e che si spera siano sempre più numerosi. I Consigli Provinciali interessati ne cureranno il riconoscimento e la validazione ai fini della formazione continua obbligatoria. Cordiali saluti. Alfio Catalano PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CDL PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ CONVEGNISTICA 24 giugno 2003, ore 14,30 Convegno sul tema: La riforma dell’orario di lavoro Modalità: videoconferenza. RELATORI: PAOLO PIZZUTI, Avvocato; ENZO DE FUSCO, Consulente del Lavoro. Interventi dai Consigli Provinciali dell’Ordine collegati. 17 luglio 2003, ore 14,30 Convegno sui seguenti temi: La riforma del mercato del lavoro, ultime novità La dichiarazione dei sostituti d’imposta Modalità: videoconferenza. RELATORI: PAOLO PIZZUTI, Avvocato; ENZO DE FUSCO, Consulente del Lavoro. Interventi dai Consigli Provinciali dell’Ordine collegati. Data da definirsi (fine settembre) Convegno sul tema: Il nuovo diritto societario per le srl e per le spa Modalità: videoconferenza. RELATORE: da definire. 429 1081 il consulente In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) Argomento Oggetto Fonte 117 Contributi Versamenti volontari Importi anno 2003 Nel 2003 per coprire un anno di contribuzione volontaria “Italia Oggi” del occorre una spesa minima di 2.115 euro per gli artigiani e 4.6.03 2.164 euro per i commercianti. Oltre a comunicare gli importi per artigiani commercianti, l’Inps si occupa anche dei requisiti e delle regole che gli iscritti alla gestione separata devono seguire per il versamento dei contributi volontari (circolare Inps n. 96 del 3.6.03). 118 Riscossione Concessionari Una sentenza del Tribunale di Novara Il concessionario della riscossione non può applicare il fer- “Italia Oggi” del mo dei beni mobili a tutela di crediti non tributari. È quanto 5.6.03 stabilito dal Tribunale di Novara con una sentenza del 12 maggio. 119 Sostituo d’imposta Modello 770 semplificato Proroga al 30 settembre Diventa ufficiale il rinvio del termine per la presentazione del modello 770 semplificato: dal 30 giugno al 30 settembre. Dal prossimo anno i Cud dovranno essere consegnati entro il 15 marzo anziché entro il 30 marzo (DPR n. 126/2003). 120 Disoccupazione Indennità Spetta in caso di dimissioni per giusta causa Le dimissioni del lavoratore per giusta causa (quando, cioè, “Il Sole” 6.6.03 sono indotte da comportamento altrui) sono da assimilare, “Italia Oggi” del per la concessione dell’indennità di disoccupazione, a una 6.6.03 condizione di disoccupazione involontaria (circolare Inps n. 97 del 4.6.03). 121 Pensioni Cumulo con redditi da lavoro Sanatoria La sanatoria sul cumulo fra pensione e redditi (articolo 44 “Il Sole” 6.6.03 dell’ultima Finanziaria) trova le regole sui rimborsi, per chi ha commesso errori nei versamenti, e sui recuperi, per chi ha scelto la strada della rateizzazione (messaggio Inps n. 199 del 4.6.03). 122 Lavoro autonomo Contributi Riduzione del 50% del contributo previdenziale per gli over 65 Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e “Il Sole” 10.6.03 imprenditori agricoli a titolo principale, con più di 65 anni, titolari di pensione, possono ottenere su domanda la riduzione del 50% del contributo previdenziale. Ora l’Istituto fornisce le istruzioni su come valutare questi periodi ridotti ai fini pensionistici (circolare Inps n. 98 del 9.6.03). “Gazzetta Ufficiale” n. 89 del 5.6.03 “Il Sole” 6.6.03 N. 24 del 14 giugno 2003 N. 1081 430 il consulente Dichiarazioni fiscali Assistenza on circolare n. 30/E del 26 maggio 2003, destinata agli Uffici periferici dell’Agenzia delle entrate, sono state fornite indicazioni sul servizio di informazione e assistenza fiscale offerto ai contribuenti e agli operatori professionali in occasione della predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali con il modello Unico 2003, relativo al periodo d’imposta 2002. Lo scopo di tale operazione è – secondo il Fisco – quello di agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e ridurre il costo economico, psicologico e sociale che i contribuenti devono sopportare per ottemperare ai propri doveri fiscali. Il servizio principalmente si occupa di fornire informazioni generali circa la compilazione delle dichiarazioni, nonché l’invio telematico del modello “Unico 2003 – Persone fisiche”, mediante prenotazione telefonica e on line degli appuntamenti. Per gli operatori professionali è a disposizione un apposito sportello, mentre per le persone svantaggiate e per i professionisti, a livello regionale, è disponibile il numero telefonico 848.800.444. Infine, c’è sempre il sito Internet www.agenziaentrate.it, dove dal 26 maggio è disponibile anche il software per la compilazione. Una nuova iniziativa per quest’anno, dichiarato “Anno europeo dei disabili”, è stata presa a favore delle persone svantaggiate nei cui confronti il Fisco si impegna a garantire con tutte le proprie strutture periferiche ogni iniziativa utile per assicurare loro l’assistenza in modo capillare. Bollo Notizie flash all’imposta di bollo nella misura pari a € 10,33 per ogni foglio: Sono soggette a bollo, inoltre, solo in caso d’uso: – i preventivi, nell’ambito di un contratto aperto; – le richieste di materiali di fornitura governativa; – i verbali di consegna o riconsegna di materiali, sia alla ditta per l’esecuzione delle lavorazioni che al committente; – le comunicazioni di presentazione al collaudo. Modello Unico 2003: servizio di informazione e assistenza del Fisco C N. 24 del 14 giugno 2003 Ultime disposizioni riguardanti l’imposta di bollo ● Contratti d’appalto: documenti connessi Circa l’assolvimento dell’imposta di bollo sugli atti e sui documenti connessi con i contratti di appalto, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 71/E del 25 marzo 2003, fornisce importanti precisazioni. Sono soggetti, fin dall’origine, – le dichiarazioni di trasferimento della proprietà dei materiali; – i verbali di collaudo delle forniture; – le istanze di assegnazione fondi; – le richieste di rimborso di penalità. ● Osservazioni al piano regolatore generale In merito all’applicazione dell’imposta di bollo alle osservazioni al piano strutturale, al regolamento urbanistico e alle varianti urbanistiche, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 76/E del 31 marzo 2003, ha chiarito che tali operazioni non sono soggette all’imposta di bollo poiché ➟ 431 1081 il consulente (segue Fisco in pillole) Camere di commercio Diritto annuale Gli importi da pagare alle Cciaa entro il 20 giugno È stato varato in data 23 maggio 2003 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che fissa gli importi da pagare per il diritto annuale che le imprese iscritte nell’apposito Registro delle imprese devono versare alle Camere di commercio per l’anno 2003. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Uffciale; gli importi sono invariati per le imprese individuali e le società semplici, mentre per le società di persone si registra un aumento di € 9. I diritti delle società di capitali, invece, cambiano in relazione al fatturato e pertanto, rispetto all’anno precedente, possono anche diminuire. Comunque, l’importo 2003, determinato con l’applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato, non può essere superiore del 6% a quello corrisposto nel 2002. Le unità locali, iscritte al Regi- latore generale (prg). ● Contributo unificato su atti giudiziari La legge 7 aprile 2003, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2003), ha elevato da € 1.033 a € 1.100 il valore minimo dei processi civili per la correstro delle imprese, versano il 20% di quanto versato per la sede, fino ad un massimo di € 120. Si ricorda che il pagamento va eseguito in unica soluzione con il mod. F24 entro il 20 giugno, oppure entro il 21 luglio maggiorando l’importo dello 0,4%. È possibile compensare quanto dovuto con eventuali crediti vantati per altri tributi o contributi. Le modalità di versamento sono le seguenti: – sezione del mod. F24: “Ici e altri tributi locali”; – codice ente: indicare la sigla automobilistica della Cciaa sponsione del “contributo unificato per l’iscrizione a ruolo” dovuto ai sensi del DPR n. 115 del 30 maggio 2002. I processi di valore inferiore al limite di € 1.100 sono esenti dal contributo, mentre per quelli di valore uguale o superiore ad € 1.100 il contributo ammonta ad € 62. destinataria del versamento; – se sono dovuti diritti a più Cciaa, utilizzare una riga per ciascuna. Nel box riportiamo gli importi “nazionali” fissati dal decreto 23 maggio 2003, con l’avvertenza che la legge n. 580/1993 dà facoltà alle Giunte camerali di aumentare tali importi fino al 20%, qualora la maggiorazione sia finalizzata a iniziative per lo sviluppo locale. Comunque, sul sito Internet www.infoimprese.it è possibile avere tutti gli importi ed altre informazioni. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER IL 2003 ALLE CCIAA Imprese individuali € 80,00 Società semplici agricole € 80,00 Società semplici non agricole € 144,00 Cooperative e consorzi € Società di persone (snc e sas) € 160,00 88,00 Società di capitali (scaglioni di fatturato) da € 0,00 a € 516.456,90 misura fissa € 373,00 da € 516.456,91 a € 2.582.284,50 percentuale 0,0070% da € 2.582.284,51 a € 51.645.689,91 percentuale 0,0015% da € 51.645.689,92 e oltre percentuale 0,0005% (fino ad un massimo di € 77.500,00) N. 24 del 14 giugno 2003 non costituiscono “istanze”, bensì apporti collaborativi che il Comune è obbligato a considerare. Ai fini di individuare le scelte urbanistiche più idonee al soddisfacimento dell’interesse pubblico, il Comune può accogliere, anche parzialmente, o rigettare tali “osservazioni”, che sono esenti anche se riferite al piano rego- 1081 432 il consulente Movimentazione al banco cassa N. 24 del 14 giugno 2003 N oi ci scherziamo (sia pure col massimo rispetto) sugli ispettori anche quando dovremmo avere un occhio di riguardo per il loro ingrato lavoro, per le difficoltà e gli imprevisti che spesso incontrano. Prendiamo Benito, ispettore da ieri piuttosto avvilito, perché ha dovuto mangiare diversi pacchetti di caramelle pur di fare una corretta ispezione. Era entrato in mattinata nel supermercato, aveva preso 1 pacchetto di caramelle dallo scaffale, poi si era presentato alla fila del “banco cassa” per pagare ma soprattutto per osservare i movimenti della cassiera. Dopo aver ripetuto più volte la procedura in altri “banco cassa” ad aver fatto una saccocciata di caramelle, aveva ormai scoperto l’evasione contributiva che andava tenacemente cercando: le cassiere non solo svolgevano il loro specifico lavoro classificato alla voce 0722 (tasso per mille), ma movimentavano le merci, sia imbustandole per i clienti e sia collocandole sugli scaffali. Tale lavoro, più rischioso, andrebbe invece alla voce 0112 (tasso per mille), cosa che il supermercato non fa, sottraendo così preziosi contributi all’Istituto. Ecco perché vediamo Benito entrare in Direzione e conte- stare l’infrazione al principale. Il quale però sui premi contributivi sa tutto e anche di più. Mi consenta ispettore, dice infatti al nostro Benito che ha mangiato via via un fracco di caramelle pur avendo un incipiente diabete, di opporre alla sua contestazione la nota Inail 11 febbraio 2003. In essa è chiaramente detto che la movimentazione della merce da contabilizzazione al banco cassa è una operazione complementare e sussidiaria all’attività di cassa, per cui essa resta nella voce 0722. La movimentazione invece agli scaffali avviene solo occasionalmente e pertanto non ci pare il caso di scomodare la voce 0112 e il relativo tasso. Benito, ispettore piuttosto avvilito, esce dal supermercato per tornare a casa, ma non porterà le caramelle ai bambini, non vuole che diventino obesi, un rischio di cui la stampa parla tutti i giorni. TANTO PER RIDERE Valfrido Paoli 433 1081 il consulente Migliora sempre l’offerta della convenzione Servizio 730 telematico Ancl/Cgn Il professionista associato Cgn viene nominato “Centro raccolta del caaf Cgn” e svolge in via autonoma l’attività di consulenza e compilazione per conto del contribuente. Servizi Cgn fornisce il software per la compilazione delle dichiarazioni (inclusi i controlli sui dati immessi). Il “Centro raccolta del caaf Cgn” effettua le seguenti operazioni: ● ● ● ● ● trasmissione telematica al caaf Cgn per il controllo, l’elaborazione e l’apposizione del visto di conformità; stampa definitiva e consegna al contribuente della dichiarazione e del prospetto di liquidazione elaborato dal caaf Cgn. ● ● ● ● ● Servizio integrato di assistenza: ● – quesiti telematici (risposte assicurate dai professionisti di Servizi Cgn); ● Possibilità di stampare materiale marketing personalizzato direttamente dal programma (stampati, volantini). ● ● ● Servizio telematico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. ● ● ● ad effettuare le comunicazioni a tutti i sostituti d’imposta; ● Unico interlocutore per l’assistenza (tecnica e fiscale). Possibilità di recupero archivi da ogni procedura 730 e Unico in base al tracciato record ministeriale. del modello ministeriale. – call center. ● a trasmettere all’amministrazione finanziaria le dichiarazioni elaborate. Totale gratuità del servizio per i professionisti aderenti alle categorie convenzionate. – fax; all’assistenza fiscale e al calcolo delle imposte; I vantaggi ● ● raccolta delle dichiarazioni; Il caaf Cgn provvede: ● ● Monitor errori (oltre 300 controlli) sui dati immessi. Installazione in rete o in monoutenza. Aggiornamento software automatico. ● Corso multimediale su cd per il corretto utilizzo del software. Help in linea in ogni campo. Guida operativa per il corretto utilizzo del programma. Copie degli archivi sempre disponibili presso la sede del caaf. Possibilità di utilizzare il servizio di stampe centralizzate, in alternativa alla stampa laser. Risultati d’imposta calcolati in tempo reale e sempre visibili. Consultazione banca dati fiscale Cgn gratuita. Il servizio consente l’utilizzo gratuito dei servizi Ici e Isee telematico e l’attivazione del servizio banca dati catastale. Gli utilizzatori del servizio 730 godono di listini riservati con sconti dal 20% al 50% su tutti gli altri servizi. Rappresentazione grafica Trovi le informazioni complete nei siti www.ancl.it e www.cgn.it ovvero presso Servizi Cgn, Via San Giuliano, 43 – 33170 Pordenone Tel. 0434/506511 – Fax 0434/506534. N. 24 del 14 giugno 2003 Il servizio