Anno XXXI - N. 135
Poste Italiane - Spedizione in A.P. - art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Varese
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA
MILANO - LUNEDÌ, 4 GIUGNO 2001
SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 23
SOMMARIO
B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto presidente Regione Lombardia 11 maggio 2001 – n. 10833
[1.8.0]
Nomina del sig. Riccardo Ottina quale Commissario del Centro Regionale per l’Incremento della Vitivinicoltura, Frutticoltura e Cerealicoltura (CI.VI.FRU.CE.) di Voghera . . . . . . . . . . . . 1805
C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
Deliberazione Giunta regionale 26 febbraio 2001 – n. 7/3564
[5.3.5]
Ditta Systema s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), loc. Fascia d’Oro, via L. Pirandello n. 35 – Rinnovo
e aggiornamento dell’autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 17756 del 30 agosto 1996, all’esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali tossico-nocivi, nell’impianto sito in Montichiari (BS), loc. Casalunga-Vighizzolo – Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 26 febbraio 2001 – n. 7/3571
[5.3.5]
Ditta S.I.A.T. s.r.l. con sede legale in via Martorello, 13 – Castenedolo (BS) – Rinnovo dell’autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non
pericolosi e speciali pericolosi, presso l’impianto sito in Castenedolo (BS), via Martorello, 13 – Artt. 28 e 57
del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 26 febbraio 2001 – n. 7/3578
[5.3.5]
Ditta Officina Aurora s.n.c. di Angelo Eboli ed Anna Maria Barbieri con sede legale in Guardamiglio (LO) –
via Roma n. 146 – Rinnovo ed aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in
sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito in
comune di Guardamiglio (LO) – via Roma n. 146 – Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
. . .
Deliberazione Giunta regionale 26 febbraio 2001 – n. 7/3579
[5.3.5]
Ditta Bandinelli s.p.a. con sede legale in Gazzuolo (MN), via Valli n. 16 – fraz. Belforte – Rinnovo e contestuale aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione,
recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, presso l’impianto sito in Marcaria (MN), via P.
Virgilio Marone, SS 10 – Art. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 26 febbraio 2001 – n. 7/3580
[5.3.5]
Ditta Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio & C. – Rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio delle
operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l’impianto sito in Vergiate (VA), via Fratelli Rosselli, n. 82 – Art. 28
del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 26 febbraio 2001 – n. 7/3583
[5.3.5]
Ditta Aspireco s.r.l., con sede legale in Gavardo (BS), via Busela n. 26 – Rinnovo dell’autorizzazione, di cui
alla d.g.r. n. 23732 del 30 dicembre 1996 come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 49446 del 7 aprile 2000,
all’esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) e recupero (R3, R4, R5, R6, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non tossico-nocivi, nell’impianto sito in Gavardo (BS), via Busela n. 26 – Art.
28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 23 marzo 2001 – n. 7/3971
[5.3.5]
Ditta Gargano Luigi con sede legale in Milano – via Folli n. 59 – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell’impianto sito in Milano – via Rubattino n. 84/3 ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi e di messa
in riserva (R13), ricondizionamento (D14), recupero (R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali
non pericolosi – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . .
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
1805
1807
1809
1811
1812
1820
1823
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Deliberazione Giunta regionale 6 aprile 2001 – n. 7/4158
[5.3.5]
Ditta Autodemolizione Dozio di Giuseppe Di Mauro con sede legale in Monza (MI) – viale delle Industrie
n. 52 – Presa d’atto di cessione di azienda nonché autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in
sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito in
comune di Monza (MI) – viale delle Industrie n. 52, già autorizzato con d.g.r. n. 6/25545 del 28 febbraio
1997 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 6 aprile 2001 – n. 7/4159
[5.3.5]
Ditta Palazzolo Gennaro con sede legale in Terno d’Isola (BG) – via Baccanello n. 21 – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e
rimorchi presso l’impianto sito in comune di Terno d’Isola (BG) – via Baccanello n. 21, già autorizzato con
d.g.r. n. 6/14541 del 14 giugno 1996 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
. . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 6 aprile 2001 – n. 7/4160
[5.3.5]
Ditta Ferrari Giorgio con sede legale in Pessano con Bornago (MI) – via Achille Grandi n. 5 – Autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune di Pessano con Bornago (MI) – via A. Grandi n. 5, già autorizzato con d.g.r. n. 6/15140 del 27 giugno 1996 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 6 aprile 2001 – n. 7/4165
[5.3.5]
Ditta Autodemolizioni Mauro s.n.c. di Mauro Mario e C. con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) – via De
Gasperi n. 15 – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero
e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune di Monza (MI) – via della
Novella n. 56, già autorizzato con d.g.r. n. 6/25547 del 28 febbraio 1997 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 6 aprile 2001 – n. 7/4167
[5.3.5]
Ditta Autodemolizioni Fratelli Mascaro s.n.c. di Mascaro Domenico & C. con sede legale in Monza (MI) –
viale delle Industrie – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune di Monza (MI) – viale
delle Industrie n. 31, già autorizzato con d.g.r. n. 6/25549 del 28 febbraio 1997 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 6 aprile 2001 – n. 7/4168
[5.3.5]
Ditta Auto Demolizione Ferraro Angelo s.a.s. di Ferraro Maria Assunta e C. con sede legale in Paderno
Dugnano (MI) – via Valassina n. 165 – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza,
demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune di
Paderno Dugnano (MI) – via Valassina n. 165, già autorizzato con d.g.r. n. 6/24658 del 7 febbraio 1997 –
Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 6 aprile 2001 – n. 7/4169
[5.3.5]
Ditta De Milato Arcangelo con sede legale in Legnano (MI) – via Monte Lungo – ang. viale Pasubio – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli
a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune di Legnano (MI) – via Monte Lungo, già autorizzato
con d.g.r. n. 6/22287 del 13 dicembre 1996 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 11 maggio 2001 – n. 7/4564
[5.3.1/5.3.5]
Programmazione economico-finanziaria per l’esercizio finanziario 2001 a favore dei comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze
emesse ai sensi dell’art. 217 del t.u.l.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 11 maggio 2001 – n. 7/4591
[5.1.0/5.3.0]
Approvazione delle «Schede di rilevazione tipo» dello stato di attuazione dei principali adempimenti in
materia di accessibilità dell’ambiente naturale e di quello costruito da parte dei comuni e delle barriere
architettoniche e localizzative presenti negli edifici, spazi e servizi di proprietà dei Comuni. . . . .
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2001 – n. 7/4608
[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale – Risorse
idriche e servizi di pubblica utilità (d.lgs. 152 dell’11 maggio 1999) (atto da trasmettere in consiglio regionale) – 29º provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2001 – n. 7/4609
[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale – Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo (l. 203/95) (atto da trasmettere in consiglio regionale) – 30º provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2001 – n. 7/4654
[4.3.0]
P.S.R. 2000-2006 – Misura e (2.5) «Indennità compensativa in zone svantaggiate». Approvazione del riparto
a favore delle Comunità Montane e delle Province per l’anno 2000 . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2001 – n. 7/4656
[4.6.1]
Rettifica della distanza attribuita al comune di Venegono Superiore (VA) in ordine alla misurazione della
distanza dal confine nazionale per la fruizione del beneficio di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999
n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine» ai sensi del punto 4) della
d.g.r. 1 dicembre 2000 n. 2400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2001 – n. 7/4660
[4.6.1]
Disciplina dei saldi estivi per l’anno 2001 in applicazione dell’art. 3 della l.r. 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione
dell’art. 15 (vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della l. 15 marzo 1997, n. 59» . . . . . . .
5.3.5
5.3.1
5.1.0
5.3.0
2.1.0
4.3.0
4.6.1
1802
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
1826
1828
1829
1831
1833
1835
1837
1838
1844
1852
1852
1852
1853
1854
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2001 – n. 7/4661
[3.1.0]
Modifica della deliberazione 30 novembre 1993, n. V/44095 «Definizione del modello di Registro generale
regionale del volontariato ai sensi dell’art. 4 della l.r. 22/93 e adempimenti conseguenti. . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2001 – n. 7/4663
[3.2.0]
Aggiornamento del rimborso del costo medio, rilevato a livello regionale, della protesi interatriale ad ombrellino e contestuale modifica del punto 3) della d.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998 . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2001 – n. 7/4679
[5.5.0]
Approvazione del manuale qualità del volontariato di protezione civile e del bando di concorso per l’assegnazione di contributi alle associazioni di volontariato finalizzati alla certificazione di qualità ISO 9000
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2001 – n. 7/4682
[5.2.0]
Comuni di: Lonate Pozzolo (prov. di Varese), Vanzaghello, Castano Primo, Buscate, Cuggiono, Inveruno,
Mesero, Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Magenta (prov. di Milano) – Progetto definitivo dei
lavori di costruzione del collegamento stradale dalla SS 527 «Bustese» alla SS 11 «Padana Superiore» con
raccordo alla A4 (casello di Boffalora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2001 – n. 7/4683
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Costa Volpino (BG) mapp. n. 1084 dall’ambito territoriale n. 15
individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di opere di potenziamento sorgente denominata Pisol da parte del comune di Bossico . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2001 – n. 7/4684
[5.1.3]
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Ossimo (BS) dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di strada forestale FeitDoane-Mignone da parte del consorzio forestale Pizzo Camino . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2001 – n. 7/4685
[5.1.3]
Stralcio di un’area ubicata nel comune di Borno (BS) dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di strada forestale «BornoPlai» da parte del consorzio forestale «Pizzo Camino» . . . . . . . . . . . . . . .
1854
1862
1862
1866
1869
1869
1870
D) CIRCOLARI E COMUNICATI
Circolare regionale 21 maggio 2001 – n. 29
[3.1.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Gestione informatica del Registro generale regionale
del volontariato ai sensi della l.r. n. 22/1993 – legge regionale sul volontariato e del censimento annuale
delle Organizzazioni (Scheda tipo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872
Comunicato regionale 28 maggio 2001 – n. 92
[4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura – Servizio Fitosanitario Regionale – Trattamenti obbligatori contro il vettore
della Flavescenza dorata della vite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872
Comunicato regionale 30 maggio 2001 – n. 94
Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del
mese di aprile 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873
E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI
Decreto direttore generale Giunta regionale 26 aprile 2001 – n. 9754
[3.1.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Depubblicizzazione dell’I.P.A.B. denominata «Asilo
Infantile Domenico Sartorio», con sede legale in comune di Montegrino Valtravaglia (VA), in applicazione
delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica
di diritto privato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto direttore generale Giunta regionale 26 aprile 2001 – n. 9758
[3.1.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Depubblicizzazione dell’I.P.A.B. denominata «Asilo
Infantile di Asso», con sede legale in comune di Asso (LC), in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21
e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato . . . . .
Decreto direttore generale Giunta regionale 10 maggio 2001 – n. 10644
[3.1.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Depubblicazione dell’I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile Pio XI», con sede legale in comune di Bresso (MI), in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e
22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato
. . . . .
Decreto direttore generale Giunta regionale 11 maggio 2001 – n. 10844
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Rettifica dei decreti nn. 7418 – 7420 – 7422 – 7429 –
del 30 marzo 2001 di approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziati con il F.S.E. Obiettivo 3, anno
2000/2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto direttore generale Giunta regionale 16 maggio 2001 – n. 11184
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Proroga della data di avvio dei progetti cofinanziati
FSE Ob. 3 anno 2000/2001, misura A2, sottomisura A.2.1, misura C.2, sottomisura C.2.1, misura C.3, sottomisura C.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto direttore generale Giunta regionale 23 maggio 2001 – n. 11843
[4.6.1]
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Integrazione al proprio decreto n. 29386 del 21 novembre 2000 recante: Calendario dei turni di apertura festiva e domenicale, valevole per tutto il territorio
regionale, degli impianti stradali di distribuzione carburanti, in attuazione a quanto disposto dal punto 6
della d.c.r. n. III/1685 del 26 luglio 1984 – Festività del 2 giugno 2001
. . . . . . . . . .
3.1.0
3.2.0
5.5.0
5.2.0
5.1.3
4.3.0
4.6.1
1874
1874
1874
1875
1876
1876
SERVIZI SOCIALI / Assistenza
SERVIZI SOCIALI / Sanità
AMBIENTE E TERRITORIO / Protezione civile
AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
1803
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Decreto direttore generale Giunta regionale 25 maggio 2001 – n. 12065
[3.1.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Rettifica, per mero errore materiale, del punto 1 del
Decreto della Direzione Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale n. 9754 del 26 aprile 2001 avente per
oggetto » Depubblicazione dell’I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile Domenico Sartorio», con sede legale in
comune di Montegrino Valtravaglia (VA), in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato
. . . . . . . . . 1876
Decreto direttore generale Giunta regionale 28 maggio 2001 – n. 12154
[4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura – Modifica ed integrazione all’allegato n. 11 della d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto
2000 riguardante Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. Disposizioni attuative Misura u (3.21) in materia di
Prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite . . . . . . . . . . . . . . . 1876
F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA
Decreto dirigente struttura 13 aprile 2001 – n. 8733
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale
EDITEMP cooperativa sociale avente sede in Lainate (MI)
. . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 13 aprile 2001 – n. 8736
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale
La Proposta cooperativa sociale avente sede in Cernusco sul Naviglio (MI) . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 13 aprile 2001 – n. 8737
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale
Abibò cooperativa sociale avente sede in Quistello (MN) . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 13 aprile 2001 – n. 8738
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale
Arca di Noè cooperativa sociale avente sede in Milano . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 13 aprile 2001 – n. 8743
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale
Aquilone cooperativa sociale avente sede in Robbiate (LC)
. . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 6 marzo 2001 – n. 4871
[5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Rettifica della d.g.r. n. 3583 del 26 febbraio 2001, avente per oggetto: «Ditta Aspireco s.r.l., con sede legale in Gavardo (BS), via Busela n. 26 –
Rinnovo dell’autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 23732 del 30 dicembre 1996 come modificata e integrata
dalla d.g.r. n. 49446 del 7 aprile 2000, all’esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) e recupero
(R3, R4, R5, R6, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non tossico-nocivi, nell’impianto sito in
Gavardo (BS), via Busela n. 26 – art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22» . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 30 aprile 2001 – n. 9922
[3.2.0]
Direzione Generale Sanità – Linee Guida della Regione Lombardia per i Servizi di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 11 maggio 2001 – n. 10780
[5.3.1]
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – SS 494 «Vigevanese»: nuovo ponte sul fiume Ticino e raccordo
alla viabilità ordinaria – Proponente: ANAS – Ente nazionale per le strade – Compartimento della viabilità
per la Lombardia – Milano – Pronuncia di compatibilità ambientale della regione Lombardia ai sensi degli
artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 24 maggio 2001 – n. 11918
[2.1.0]
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelevamenti dal fondo di riserva del bilancio di cassa
ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni – IV provvedimento
3.1.0
4.3.0
4.7.0
5.3.5
3.2.0
5.3.1
2.1.0
1804
SERVIZI SOCIALI / Assistenza
SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
SERVIZI SOCIALI / Sanità
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
1882
1882
1883
1883
1883
1884
1885
1895
1896
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
B) DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
[BUR2001011]
C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
[BUR2001012]
[1.8.0]
D.p.g.r. 11 maggio 2001 – n. 10833
Nomina del sig. Riccardo Ottina quale Commissario del
Centro Regionale per l’Incremento della Vitivinicoltura,
Frutticoltura e Cerealicoltura (CI.VI.FRU.CE.) di Voghera
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Omissis
Decreta
1. di nominare il sig. Riccardo Ottina Commissario del
Centro Regionale per l’Incremento della Vitivinicoltura, Frutticoltura e Cerealicoltura (CI.VI.FRU.CE.) di Voghera, per un
periodo massimo di novanta giorni, che decorrono dalla data
di adozione del presente decreto;
2. di far corrispondere al Commissario, a titolo di emolumento, a carico del Centro Regionale per l’Incremento della Vitivinicoltura, Frutticoltura e Cerealicoltura (CI.VI.FRU.CE.) di
Voghera, il trattamento economico riservato al Presidente
dell’Ente stesso;
3. di disporre la notifica ai soggetti interessati del presente
atto e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Roberto Formigoni
[5.3.5]
D.g.r. 26 febbraio 2001 – n. 7/3564
Ditta Systema s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS),
loc. Fascia d’Oro, via L. Pirandello n. 35 – Rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione, di cui alla d.g.r.
n. 17756 del 30 agosto 1996, all’esercizio delle operazioni
di smaltimento (D1) di rifiuti speciali tossico-nocivi, nell’impianto sito in Montichiari (BS), loc. Casalunga-Vighizzolo – Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
– il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
– la deliberazione comitato interministeriale 27 luglio 1984
ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni;
– il d.m. 4 agosto 1998, n. 372;
– il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
– la l. 15 maggio 1997, n. 127;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa proponente riferisce che la ditta Systema s.r.l., con sede legale in
Montichiari (BS), loc. Fascia d’Oro, via L. Pirandello n. 35, ha
presentato domanda, in atti regionali n. 6578 del 28 agosto
2000, tendente ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, di
cui alla d.g.r. n. 17756 del 30 agosto 1996, all’esercizio delle
operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali tossico-nocivi, nell’impianto sito in Montichiari (BS), loc. Casalunga-Vighizzolo;
Richiamati:
– la d.g.r. 30 agosto 1996, n. 17756, avente per oggetto:
«Autorizzazione alla ditta VALS.ECO s.r.l., con sede legale in
via Pirandello 35 Montichiari (BS), alla realizzazione ed all’esercizio di una discarica per rifiuti speciali tossici e nocivi in
conto terzi da ubicarsi in loc. Casalunga-Vighizzolo, Montichiari (BS)»;
– la d.g.r. 31 gennaio 1997, n. 24507, avente per oggetto:
«L.r. 94/1980 e d.P.R. 915/1982 – Valutazioni in merito alla
memoria del comitato civico per la tutela del territorio di
Montichiari sul procedimento di cui alla d.g.r. 17756 del 30
agosto 1996»;
– il d.d.g. 20 gennaio 2000, n. 1191, avente per oggetto:
«Presa d’atto della trasformazione societaria, tale per cui titolare dell’autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti, di cui
alla d.g.r. n. 17756 del 30 agosto 1996, deve intendersi la ditta
Systema s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), via Pirandello 35»;
– la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto:
«Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed
all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – Revoca delle dd.g.r.
nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/99»,
come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;
Preso atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta
dagli uffici e vagliata dal dirigente stesso che, in proposito,
precisa che:
– le caratteristiche dell’impianto suddetto e le operazioni
ivi effettuate, nonché i quantitativi di rifiuti trattati, non sono
variati rispetto a quanto autorizzato con la d.g.r. n. 17756 del
30 agosto 1996;
– con nota in atti regionali n. 31962 del 22 maggio 1998, la
ditta ha effettuato la transcodifica dei codici rifiuti autorizzati, in modo da permettere l’aggiornamento dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 57, comma 4, del d.lgs. 22/97, come riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
– il comitato tecnico regionale, ex art. 17 della l.r. 94/80,
nella seduta del 5 settembre 2000, ha espresso parere favorevole alla transcodifica dei codici rifiuti, con prescrizioni che
sono state recepite nell’allegato A al presente provvedimento;
– in ordine al rinnovo, non è pervenuta alcuna osservazione della provincia di Brescia nei termini previsti dal 2º comma dell’art. 13 del r.r. 3/82;
1805
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– con d.g.p. n. 579 del 28 novembre 2000, la provincia di
Brescia ha approvato le procedure di controllo dei rifiuti in
ingresso all’impianto;
– l’ammontare della fidejussione che la ditta deve prestare
a favore della regione Lombardia, relativamente al deposito
preliminare dei rifiuti e all’esercizio dei settori III, IV e V della
discarica, è rideterminato in:
– L. 2.565.000.000 per il deposito preliminare di 1.350 mc
di rifiuti speciali tossico-nocivi;
– L. 40.867.410.000 relativamente al III settore;
– L. 40.867.410.000 relativamente al IV settore;
– L. 41.729.385.000 relativamente al V settore;
– la validità delle fidejussioni già agli atti, relative ai settori
I e II, deve essere prorogata per tutta la durata della presente
autorizzazione;
– l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate
nell’allegato A soprarichiamato;
Rilevato che l’autorizzazione in essere ha scadenza all’1
marzo 2001, giusto il disposto dell’art. 57, comma 3, del d.lgs.
22/97;
Visto che il dirigente dell’unità organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione dell’atto autorizzatorio, ai sensi degli artt. 28 e 57 del d.lgs. 22/97,
alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A;
Ritenuto di procedere al rilascio dell’autorizzazione, come
sopra specificato;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a
controllo ai sensi del 32º comma dell’art. 17 della l. 127/97;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, e aggiornare, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 22/97, l’autorizzazione,
di cui alla d.g.r. n. 17756 del 30 agosto 1996, rilasciata alla
ditta Systema s.r.l., con sede legale in Montichiari (BS), loc.
Fascia d’Oro, via L. Pirandello n. 35, all’esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali tossico-nocivi, nell’impianto sito in Montichiari (BS), loc. Casalunga-Vighizzolo, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di fare salve tutte le condizioni e/o prescrizioni dettate
dalla d.g.r. n. 17756 del 30 agosto 1996 che non siano in contrasto con quelle del presente atto;
3. di dare atto che ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
5. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82;
6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità ed i titoli di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla
provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole
dell’istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente
atto;
8. di rideterminare l’ammontare della fidejussione, relativamente al deposito preliminare dei rifiuti e all’esercizio dei
settori III, IV e V della discarica, in:
– L. 2.565.000.000 per il deposito preliminare di 1.350 mc
di rifiuti speciali tossico-nocivi;
1806
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
– L. 40.867.410.000 relativamente al III settore;
– L. 40.867.410.000 relativamente al IV settore;
– L. 41.729.385.000 relativamente al V settore;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r.
n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000; la validità delle fidejussioni già agli atti, relative
ai settori I e II, deve essere prorogata per tutta la durata della
presente autorizzazione;
9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Montichiari;
10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata
dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;
11. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 8.
Il segratrio: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Systema s.r.l.
Sede legale: Montichiari (BS), loc. Fascia d’Oro, via L. Pirandello n. 35
Ubicazione impianto: Montichiari (BS), loc. Casalunga-Vighizzolo
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili nell’impianto sono i seguenti (CER):
010101 – 010102 – 010201 – 010202 – 010302 – 010303 –
010401 – 010402 – 010403 – 010405 – 010406 – 010501 –
010502 – 010504;
020101 – 020401;
040203 – 040207 – 040209 – 040212;
050101 – 050106 – 050108 – 050201 – 050202 – 050301 –
050302 – 050401 – 050501 – 050602 – 050603 – 050604 –
050701 – 050801 – 050803;
060201 – 060301 – 060303 – 060307 – 060401 – 060402 –
060405 – 060501 – 060601 – 060701 – 060801 – 060901 –
061101 – 061201 – 061202 – 061302 – 061303;
070102 – 070105 – 070106 – 070108 – 070109 – 070110 –
070202 – 070205 – 070206 – 070208 – 070209 – 070210 –
070302 – 070305 – 070306 – 070308 – 070309 – 070310 –
070602 – 070605 – 070606 – 070608 – 070609 – 070610 –
070702 – 070705 – 070706 – 070708 – 070709 – 070710;
080101 – 080102 – 080103 – 080104 – 080105 – 080107 –
080108 – 080109 – 080201 – 080202 – 080302 – 080303 –
080304 – 080306 – 080307 – 080309 – 080402 – 080403 –
080404 – 080406 – 080407;
090106 – 090110;
100101 – 100102 – 100103 – 100104 – 100105 – 100106 –
100107 – 100108 – 100110 – 100111 – 100112 – 100201 –
100202 – 100203 – 100204 – 100205 – 100206 – 100301 –
100302 – 100305 – 100306 – 100307 – 100310 – 100311 –
100312 – 100313 – 100314 – 100401 – 100402 – 100404 –
100405 – 100406 – 100407 – 100408 – 100501 – 100502 –
100503 – 100504 – 100505 – 100506 – 100507 – 100601 –
100602 – 100603 – 100604 – 100605 – 100606 – 100607 –
100608 – 100701 – 100702 – 100703 – 100704 – 100705 –
100706 – 100801 – 100802 – 100803 – 100804 – 100805 –
100806 – 100807 – 100901 – 100902 – 100903 – 100904 –
101001 – 101002 – 101003 – 101004 – 101101 – 101102 –
101103 – 101104 – 101105 – 101106 – 101107 – 101108 –
101201 – 101202 – 101203 – 101204 – 101205 – 101206 –
101207 – 101301 – 101302 – 101303 – 101304 – 101305 –
101306 – 101307 – 101308;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
110108 – 110201 – 110202 – 110203 – 110204 – 110302 –
110401;
120101 – 120102 – 120103 – 120104 – 120105 – 120111 –
120113 – 120201 – 120202 – 120203;
130501 – 130502 – 130503 – 130504 – 130601;
140107 – 140204 – 140305 – 140405 – 140505;
160101 – 160102 – 160105 – 160202 – 160204 – 160206 –
160207 – 160208 – 160301 – 160602 – 160604 – 160605 –
160703 – 160705 – 160706;
170101 – 170102 – 170103 – 170104 – 170105 – 170201 –
170202 – 170203 – 170301 – 170302 – 170303 – 170501 –
170502 – 170601 – 170602 – 170701;
190101 – 190102 – 190103 – 190104 – 190105 – 190107 –
190108 – 190109 – 190110 – 190201 – 190202 – 190301 –
190302 – 190303 – 190401 – 190402 – 190403 – 190802 –
190804 – 190805 – 190806 – 190901 – 190902 – 190903 –
190904 – 190905 – 190906;
200303.
2. Prescrizioni
2.1 I rifiuti di cui ai codici 050602 – 050603 e 050803 possono essere smaltiti solo se non recuperabili altrimenti;
2.2 i rifiuti di cui ai codici 130501 – 130502 – 130503 –
130504 e 130601 possono essere smaltiti solo se hanno una
concentrazione di oli <5% in peso;
2.3 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali sopracitati, di cui al punto 4.2.3.2
della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche
rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come
modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99;
2.4 prima della ricezione dei rifiuti presso l’impianto, il gestore deve verificarne l’accettabilità mediante acquisizione di
idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare
che non effettuino miscelazione sui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica controllata di II categoria, tipo B, con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale;
2.5 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul
catasto dei rifiuti di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e
lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull’apposito registro, di cui all’art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;
2.6 la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità;
2.7 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;
2.8 i serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere
un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la
capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere
pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni
caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei
serbatoi;
2.9 i controlli periodici, effettuati dalla provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale
prevedendo in particolare:
– 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica
indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti
di prelievo;
– analisi di ciascun campione secondo le modalità previste
dalla citata d.g.r. n. 47636/94 ed al punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica
come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre
1993;
– stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti
speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e
scarico;
– analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica; il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi
dalla prima data di collaudo dell’impianto;
2.10 lo scarico delle acque meteoriche, deve essere conforme alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85
e loro successive modifiche ed integrazioni;
2.11 é vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
di rifiuto;
2.12 entro 6 mesi dalla saturazione di ogni settore deve essere attivata l’aspirazione dell’impianto di captazione del biogas, anche con torcia provvisoria, fermi restando gli adempimenti previsti dal d.P.R. 203/88.
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
[BUR2001013]
[5.3.5]
D.g.r. 26 febbraio 2001 – n. 7/3571
Ditta S.I.A.T. s.r.l. con sede legale in via Martorello, 13 –
Castenedolo (BS) – Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e speciali
pericolosi, presso l’impianto sito in Castenedolo (BS), via
Martorello, 13 – Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modificazioni ed
integrazioni;
– il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
– la deliberazione comitato interministeriale 27 luglio 1984
ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni
ed integrazioni;
– la l. 15 maggio 1997, n. 127;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione
rifiuti riferisce che la ditta S.I.A.T. s.r.l. con sede legale e impianto in Castenedolo, via Martorello, 13, ha presentato istanza, in atti regionali n. 1159 del 22 giugno 2000, tendente ad
ottenere il rinnovo e l’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi;
Richiamate le dd.g.r.:
– 5/45274 del 24 settembre 1999, con la quale sono state
dettate le nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento
e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
– 6/8642 del 2 febbraio 1996, recante: «Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione alla ditta S.I.A.T. s.r.l., con sede legale ed impianto in via Martorello, 13 – Castenedolo – all’esercizio di un impianto di stoccaggio e/o trattamento e recupero
di rifiuti speciali e tossico nocivi. Impianto già autorizzato
con deliberazioni di g.r. n. 5/12207 del 30 luglio 1991, 15947
del 10712791 1 e 63067 del 24 gennaio 1995»;
– 6/36023 dell’8 maggio 1998, recante: «Approvazione del
progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali del’impianto esistente in Castenedolo (BS), via Martorello, 13 e all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.
Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;
Preso atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta
dagli uffici e vagliata dal dirigente stesso che, in proposito,
precisa che:
– le caratteristiche dell’impianto suddetto e le operazioni
ivi effettuate, nonché la tipologia ed i quantitativi dei rifiuti
trattati, sono riportate nell’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
– l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve
prestare a favore della regione Lombardia è rideterminato in
L. 243.730.000, ed è relativo a:
a) messa in riserva di 1.960 mc di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi destinati al recupero pari a L. 117.600.000;
b) recupero di 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi destinati al recupero pari a L. 36.000.000;
c) deposito preliminare di 109,8 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento pari a L. 65.880.000;
d) deposito preliminare di 17,5 mc di rifiuti speciali non
pericolosi destinati allo smaltimento finale pari a
L. 5.250.000;
e) deposito preliminare di 10 mc di rifiuti contaminati da
P.C.B. destinati allo smaltimento pari a L. 19.000.000;
contestualmente all’accettazione della fidejussione stessa
verranno svincolate quelle accettate con note n. 12147 del 27
febbraio 1996 e n. 44826 del 24 luglio 1998;
– la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia con n. 18712
del 19 febbraio 1996 del tribunale di Bergamo avente per oggetto: «...ogni attività relativa alla prestazione di servizi per la
soluzione di tutti i problemi legati alla gestione dei rifiuti in
genere...»;
– con C.C.I.A.A. prot.: CER/16792/2000/CBS0023 è stata
acquisita la certificazione di cui all’art. 3 del d.lgs. 8 agosto
1994, n. 490;
1807
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– la provincia di Brescia con deliberazione di giunta provinciale n. 435 del 3 ottobre 2000 ha espresso parere tecnico
favorevole al rilascio dell’autorizzazione;
– l’istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate
nell’allegato A sopra richiamato;
Visto che il dirigente dell’unità organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione del
provvedimento di autorizzazione, ai sensi degli artt. 28 e 57
del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui
all’allegato A;
Ritenuto di procedere al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto esistente;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a
controllo ai sensi del 32º comma dell’art. 17 della l. 127/97;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di rinnovare l’autorizzazione alla ditta S.I.A.T. s.r.l., con
sede legale in Castenedolo (BS), via Martorello, 13, all’esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito
preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi presso l’impianto di Castenedolo (BS), via Martorello, 13, alle
condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del d.lgs. 22/97,
l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l’istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
3. che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività
esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento
stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle
disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11
della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di
Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta
ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 10
della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. che in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate
a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico
approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esamiante dalla provincia di Brescia,
che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni
stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
7. di determinare in L. 243.730.000 l’ammontare totale della fidejussione, relativo:
a) messa in riserva di 1.960 mc di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi destinati al recupero pari a L. 117.600.000;
b) recupero di 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi destinati al recupero pari a L. 36.000.000;
c) deposito preliminare di 109,8 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento pari a L. 65.880.000;
d) deposito preliminare di 17,5 mc di rifiuti speciali non
pericolosi destinati allo smaltimento finale pari a
L. 5.250.000;
e) deposito preliminare di 10 mc di rifiuti contaminati da
PCB destinati allo smaltimento pari a L. 19.000.000.
La fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99; contestualmente all’accettazione della fidejussione stessa verranno svincolate quelle accettate con note n. 12147 del 27 febbraio 1996
e n. 44826 del 24 luglio 1998;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Castenedolo;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 90 giorni dalla
1808
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa all’allegato A alla d.g.r. 45274 del 24
settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso
come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla
d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;
10. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: S.I.A.T. s.r.l.
Sede legale: Castenedolo (BS), via Martorello, n. 13
Ubicazione impianto: Castenedolo (BS), via Martorello, n. 13
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1. sono ritirati, stoccati e/o trattati rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, cosı̀ individuati dai seguenti codici
CER:
060404 – 080308 – 080399 (limitatamente a contenitori plastici inquinati e materiali di consumo da uffici e servizi) –
090109 – 100110 – 130301 – 130601 – 140105 – 150102 –
150201 – 160201 – 160202 – 160203 – 160204 – 160205 –
160501 – 160601 – 160602 – 160603 – 160604 – 170407 –
170601 – 190202 – 200112 – 200121 – 200123 – 200124.
1.2 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:
– messa in riserva di 1.960 mc di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi destinati al recupero;
– recupero di 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi
e pericolosi;
– deposito preliminare di 109,8 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento;
– deposito preliminare di 17,5 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati allo smaltimento finale;
– deposito preliminare di 10 mc di rifiuti contaminati da
PCB destinati allo smaltimento;
1.3 Presso l’impianto la ditta effettua i seguenti trattamenti;
– smontaggio, cernita e recupero manuale;
– trattamento apparecchi con freon;
– recupero mercurio metallico;
– trattamento e recupero lampade e tubi catodici (impianto con potenzialità 1.000 t/a);
– trattamento cilindri fotoricettori;
– trattamento delle cartucce di toner e/o dei contenitori di
toner stesso;
– triturazione delle componenti metalliche, plastiche ecc.,
mediante adeguamento volumetrico;
il ciclo di trattamento delle apparecchiature contenenti
CFC viene effettuato con un doppio trituratore a lame;
la cabina utilizzata per il trattamento delle apparecchiature
contenenti mercurio e per il trattamento di rifiuti contenenti
mercurio, viene utilizzata anche per la bonifica delle apparecchiature contenenti amianto;
2. Prescrizioni
2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare
devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal
d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;
2.3 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2.4 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti, delle medesime
categorie, ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti
incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.
22/97.
Le operazioni di travaso dei rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
2.5 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs.
95/92 non deve superare i 500 litri, i rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀ come definiti dal d.lgs.
95/92, accompagnati dal modello di cui all’allegato F del d.m.
392/1996, sostituito dal formulario di identificazione, devono
essere ceduti al consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero
direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli
oli usati;
2.6 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984
del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
2.7 i rifiuti in matrice instabile, friabile o polverulenti suscettibili di rilasciata fibre di amianto in forma libera, devono
essere detenuti in sacchi doppi, contenitori o recipienti rigidi,
idonei per materiale e spessore, di resistenza adeguata per
ogni operazioni di movimentazione interna, trasporto ed ogni
altra manipolazione successiva per lo smaltimento, al fine di
evitare dispersioni eoliche dell’amianto nell’ambiente, lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in ambiente chiuso e controllato. Si dispone, inoltre, l’assoluta osservanza del d.P.R.
257/92 del d.P.R. 8 agosto 1994;
2.8 le lampade e i monitor devono essere stoccati e movimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in essi contenuti;
2.9 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio;
2.10 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono
essere autorizzati dalle autorità competenti. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta
dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
2.11 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui
derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui
andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2
della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R.
915/82;
2.12 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite coperte, protette dagli agenti meteorici,
su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza
alla corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita
dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
2.13 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 «Misure a tutela dell’ozono stratosferico e
dell’ambiente e relative disposizioni applicative»;
3. Piani
3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente; fermi re-
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
stando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR2001014]
[5.3.5]
D.g.r. 26 febbraio 2001 – n. 7/3578
Ditta Officina Aurora s.n.c. di Angelo Eboli ed Anna Maria
Barbieri con sede legale in Guardamiglio (LO) – via Roma
n. 146 – Rinnovo ed aggiornamento dell’autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune di Guardamiglio
(LO) – via Roma n. 146 – Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di rinnovare ed aggiornare l’autorizzazione alla ditta Officina Aurora s.n.c. di Angelo Eboli ed Anna Maria Barbieri,
con sede legale in Guardamiglio (LO) – via Roma n. 146 – per
l’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi
presso l’impianto sito in comune di Guardamiglio (LO) – via
Roma n. 146, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni
dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Lodi a cui compete in particolare accertare
che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi
dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art.
16 del r.r. 3/82;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Lodi, che rilascia, in caso di esito favorevole
dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente
atto;
7. di determinare in L. 40.000.000 l’ammontare totale della
fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione
Lombardia e relativo all’attività di ammasso e trattamento
carcasse di veicoli a motore su una superficie utile minore di
1.000 mq;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055
del 4 febbraio 2000; contestualmente all’accettazione della
fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota
n. 45335 del 5 luglio 1996;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Lodi ed al comune di Guardamiglio;
1809
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa dell’allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata
dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;
10. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente
all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Officina Aurora s.n.c. di Angelo Eboli ed Anna Maria
Barbieri
Sede legale: via Roma n. 146 – Guardamiglio (LO)
Sede impianto: via Roma n. 146 – Guardamiglio (LO)
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 la superficie totale dell’impianto è di 7.092 mq di cui
circa 650 edificati; l’area oggetto dell’impianto è censita al
NCTR del comune di Guardamiglio al foglio 10 mappali
n. 214-449 ed è di proprietà della ditta;
1.2 la suddetta area ricade in zona «D1A artigianale e commerciale esistente», cosı̀ come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Guardamiglio;
1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione
delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,
demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli
a motore e rimorchi, di cui al codice CER 160104 (veicoli
inutilizzabili) – 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r.
n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione
delle parti recuperabili; l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
a. settore per il deposito delle carcasse da trattare avente
una superficie di 195 mq;
b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;
c. settore per il deposito delle carcasse bonificate avente
una superficie di 214 mq;
d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;
f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti
dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti,
batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
g. settore per il deposito automezzi in riparazione;
h. settore per il deposito di veicoli soggetti a custodia giudiziaria;
i. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;
1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al
d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore ad un volume pari a 500 litri;
2. Prescrizioni
2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell’impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:
1810
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
– n. 24 nel settore per il deposito in entrata;
– n. 80 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;
2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l’esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell’autorità
giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni
dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla
cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro da tenersi secondo le
norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;
2.5 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione,
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per
l’adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi
operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili
sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare
le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.9 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato
mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
2.10 l’accatastamento delle carcasse bonificate non deve
prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;
2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto
regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull’apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs.
22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
2.13 é vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
o rifiuto;
2.14 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall’ente
competente in materia. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di
prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
2.15 l’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi
durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza
del personale addetto;
2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti
per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e preve-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
dere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l’accertamento di eventuali perdite;
2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare
quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio
1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
2.21 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97,
devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o smaltimento;
2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs.
95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti
dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la
contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in
uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀ come definiti
dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all’allegato
F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui
all’art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio
obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese
autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla
corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati
dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al
consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio.
2.25 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le
prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione
di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi
in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR2001015]
[5.3.5]
D.g.r. 26 febbraio 2001 – n. 7/3579
Ditta Bandinelli s.p.a. con sede legale in Gazzuolo (MN),
via Valli n. 16 – fraz. Belforte – Rinnovo e contestuale aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, presso l’impianto sito in Marcaria (MN), via P. Virgilio Marone, SS
10 – Art. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di rinnovare e aggiornare ai sensi degli artt. 28 e 57 del
d.lgs. 22/97 l’autorizzazione alla ditta Bandinelli s.p.a., con
sede in Gazzuolo (MN), via Valli, 16 – fraz. Belforte, all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e rottamazione di veicoli a motore presso l’impianto sito in Marcaria (MN), via P. Virgilio Marone, SS 10, alle condizioni e con
le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/90, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11
della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di
Mantova a cui compete in particolare accertare che la ditta
ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r.
3/82;
5. che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate
a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico
approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mantova,
che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il
comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal
presente atto;
7. di determinare in L. 48.540.000 l’ammontare totale della
garanzia finanziaria che la ditta Bandinelli s.p.a. deve presentare a favore della regione Lombardia e relativo alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore su superficie utile di 1.213,5
mq; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055
del 4 febbraio 2000; contestualmente all’accettazione della
fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota
n. 35592 del 28 maggio 1996;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova ed al comune di Marcaria;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 90 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa dell’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata
dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;
10. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente
all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Bandinelli s.p.a.
Sede legale: Gazzuolo (MN), via Valli n. 16 – fraz. Belforte
Sede impianto: Marcaria (MN), via P. Virgilio Marone – SS 10
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 le caratteristiche dell’impianto e le operazioni ivi svolte
sono quelle di cui alla d.g.r. n. 6/11675 del 12 aprile 1996.
1.2 la superficie totale dell’impianto è di 2.144,40 mq di
cui;
– mq 800 adibiti al settore per il deposito delle carcasse in
entrata da trattare;
– mq 400 adibiti al settore adibito al deposito delle carcasse bonificate;
– mq 13,5 sono tettoia a protezione dei contenitori per la
raccolta rifiuti;
– mq 800 destinati alla viabilità degli automezzi;
1811
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,
demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a
motore e rimorchi, di cui ai codici CER 160104 (veicoli inutilizzati) – 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi del d.g.r. n. 6/38199 del
6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili.
2. Prescrizioni
2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell’impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.2 è il seguente:
– n. 100 nel settore per il deposito in entrata;
– n. 150 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;
2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l’esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell’autorità
giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni
dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla
cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro da tenersi secondo le
norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;
2.5 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione,
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
2.7 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.8 l’accatastamento delle carcasse bonificate non deve
prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;
2.9 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività
di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico
e lo scarico deve essere annotato sull’apposito registro tenuto
in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs. 22/1997,
nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente
gestore del catasto;
2.10 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
2.11 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall’ente
competente in materia. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di
prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
2.12 l’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi
durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza
del personale addetto;
2.13 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
1812
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.14 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97,
devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o smaltimento;
2.15 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs.
95/92 non deve superare i 500 litri;
2.16 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla
corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati
dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al
consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
2.17 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio;
2.18 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le
prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione
di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi
in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR2001016]
[5.3.5]
D.g.r. 26 febbraio 2001 – n. 7/3580
Ditta Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio & C.
– Rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l’impianto sito in Vergiate
(VA), via Fratelli Rosselli, n. 82 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche e integrazioni;
– la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche e integrazioni;
– il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
– la deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione
rifiuti riferisce che:
– la ditta Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio &
C., con sede legale sita in Vergiate (VA), via Cuirone, n. 29,
ha inoltrato istanza, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97,
dell’art. 32 della l.r. 21/93 e dell’art. 5 del d.lgs. 95/92, in atti
regionali n. 12069 del 19 ottobre 2000, cosı̀ come successivamente modificata e integrata, tendente ad ottenere il rinnovo
e l’ampliamento dell’autorizzazione regionale all’esercizio
delle operazioni di messa in riserva, deposito preliminare,
trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e
speciali pericolosi svolte presso l’impianto sito in Vergiate
(VA), via Fratelli Rosselli, n. 82;
– l’istruttoria tecnico amministrativa, relativa all’amplia-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
mento richiesto dalla ditta, non si è ancora conclusa, in quanto deve essere ancora espresso il parere provinciale, cosı̀
come richiesto dall’art. 32 della l.r. 21/93 e deve essere ancora
acquisito il parere del C.T.R. ex art. 17 della l.r. 94/80;
Rilevato che l’autorizzazione in essere ha scadenza anticipata all’1 marzo 2001 giusto il disposto dell’art. 57 – comma
3 – del d.lgs. 22/97 e di procedere pertanto al solo rinnovo
dell’autorizzazione tal quale rimandando ad un successivo
provvedimento le determinazioni relative all’ampliamento richiesto;
Richiamate le dd.g.r. n. :
– n. 6/45274 del 24 settembre 1999, con la quale sono state
dettate, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione
di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti»;
– n. 6/25356 del 21 febbraio 1997: avente per oggetto: «Rinnovo dell’autorizzazione alla ditta «Tramonto Antonio s.a.s.
di Tramonto Antonio & C.», con sede legale a Vergiate (VA)
in via Cuirone 29, e contestuale autorizzazione al trasferimento con ampliamento dell’impianto autorizzato con le
d.g.r. n. 5/26909 del 5 agosto 1992 e n. 5/60189 del 29 novembre 1994, da via Cuirone, 29 a via F.lli Rosselli, 82 – Vergiate
(VA), nonché alla sua realizzazione ed esercizio»;
– n. 6/43032 del 14 maggio 1999, avente per oggetto: «Modifiche ed integrazioni della d.g.r. n. 6/25356 del 21 febbraio
1997 di autorizzazione alla ditta Tramonto Antonio s.a.s. di
Tramonto Antonio & C. per l’esercizio delle operazioni di
smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e
speciali pericolosi presso l’impianto sito in Vergiate (VA), via
F.lli Rosselli, n. 82. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22»;
Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta
dalla struttura e vagliata dal dirigente dell’unità organizzativa
gestione rifiuti che, in proposito, precisa che:
a) le operazioni effettuate nell’impianto suddetto, nonché
la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
b) l’istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole,
proponendo le prescrizioni riportate nell’allegato A sopra richiamato;
c) l’ammontare della fidejussione che la ditta deve prestare
a favore della regione Lombardia è determinato in
L. 621.000.000 (seicentoventunomilioni) ed è relativo a:
– messa in riserva di 600 mc di rifiuti speciali non pericolosi da destinare alla cernita e/o recupero, pari a L. 18.000.000
(diciottomilioni);
– deposito preliminare di 600 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 180.000.000 (centottantamilioni);
– messa in riserva e/o deposito preliminare di 450 mc di
rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a
L. 270.000.000 (duecentosettantamilioni);
– deposito preliminare di 30 mc di rifiuti speciali pericolosi
aventi un contenuto di Cl organico > 2%, pari a L. 57.000.000
(cinquantasettemilioni);
– impianto avente una potenzialità di trattamento di
44.000 tonnellate/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a L. 96.000.000 (novantaseimilioni);
d) la ditta è iscritta al registro delle imprese della CCIAA
di Varese con n. VA026-27331 del 19 febbraio 1996, avente
per oggetto: «...Smaltimento rifiuti...;»
e) con CCIAA n. CER/3599/2001/CVA0301 del 14 febbraio
2001 è stata acquisita la certificazione di cui all’art. 10 della
legge 3 maggio 1965, n. 575;
f) la provincia di Varese, con atto dirigenziale
n. 6670/2001, ha espresso, ai sensi del 2º comma dell’art. 13
del r.r. 3/82, parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione;
Visto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione dell’atto autorizzatorio ai sensi dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell’allegato A;
Ritenuto di procedere al rilascio dell’autorizzazione;
Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai
sensi del 32º comma dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. Di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, l’autorizzazione alla ditta Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio & C., con sede legale sita in Vergiate (VA), via Cuirone,
n. 29, per l’esercizio delle operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali
non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l’impianto
sito in Vergiate (VA), via Fratelli Rosselli, n. 82, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni
dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Varese, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. di far salve le altre autorizzazioni e prescrizioni stabilite
da altre unità organizzative della giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per
quanto non previsto dal presente atto;
7. di stabilire che la regione si riserva di emanare un apposito provvedimento sull’istanza di ampliamento a seguito dell’ultimazione dell’istruttoria tecnica amministrativa;
8. di determinare in L. 621.000.000 (seicentoventunomilioni) l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia ed è relativo a:
– messa in riserva di 600 mc di rifiuti non pericolosi da
destinare alla cernita e/o recupero, pari a L. 18.000.000 (diciottomilioni);
– deposito preliminare di 600 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 180.000.000 (centottantamilioni);
– messa in riserva e/o deposito preliminare di 450 mc di
rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a
L. 270.000.000 (duecentosettantamilioni);
– deposito preliminare di 30 mc di rifiuti speciali pericolosi
aventi un contenuto di Cl organico > 2%, pari a L. 57.000.000
(cinquantasettemilioni);
– impianto avente una potenzialità di trattamento di
44.000 tonnellate/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a L. 96.000.000 (novantaseimilioni);
la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre
1999. Contestualmente all’accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 47847 del 5
agosto 1997 e successive;
8. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;
10.
9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata a/r
alla ditta Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio & C.,
trasmettendone copia alla provincia di Varese ed al comune
di Vergiate (VA);
1813
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
10. di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandat a/r, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Conto il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla sua prima comunicazione ovvero ricorso
straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio & C.
Sede legale: sita in Vergiate (VA), via Cavour, n. 29
Ubicazione impianto: Vergiate (VA), via Fratelli Rosselli, n. 82
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
a) L’impianto è suddiviso in due specifiche aree funzionali.
Un’area (denominata zona A) nella quale vengono effettuate
le operazioni di messa in riserva, cernita adeguamento volumetrico con pressa, recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi ed un’area (denominata zona B) dove vengono effettuate le operazioni di messa in riserva, deposito
preliminare, trattamento mediante triturazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
b) Presso la zona A la ditta è autorizzata a ritirare, stoccare
trattare e/o recuperare i seguenti rifiuti speciali non pericolosi
provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti
produttivi, di servizio e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide
provenienti dalle raccolte differenziate r.s.u.), cosı̀ catalogati
come da CER:
02.02.04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi):
02.01.07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02.01.99 rifiuti non specificati altrimenti
02.02.99 rifiuti non specificati altrimenti
02.03.99 rifiuti non specificati altrimenti
02.04.99 rifiuti non specificati altrimenti
02.05.99 rifiuti non specificati altrimenti
02.06.99 rifiuti non specificati altrimenti
02.07.99 rifiuti non specificati altrimenti
03.01.01 scarti di corteggia e sughero
03.01.02 segatura
03.01.03
scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno
deteriorato
03.01.99 rifiuti non specificati altrimenti:
03.03.01 corteccia
03.03.07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03.03.99 rifiuti non specificati altrimenti
04.01.08
cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di
lucidatura contenenti cromo
04.01.09
cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
04.01.99 rifiuti non specificati altrimenti
04.02.01
rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
04.02.02
rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
04.02.03
rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
04.02.04
rifiuti da fibre tessili miste prima della filatura e
della tessitura
04.02.05
rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di
origine vegetale
04.02.06
rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di
origine animale
04.02.07
rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
04.02.08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
04.02.09
rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04.02.12
rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04.02.99 rifiuti non specificati altrimenti
15.01.01 carte e cartoni
15.01.02 imballaggi in plastica
15.01.03 imballaggi in legno
1814
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
15.01.04
15.01.05
15.01.06
15.02.01
imballaggi in metallo
imballaggi compositi
imballaggi in più materiali
assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti
protettivi
16.01.03 pneumatici usati
16.01.05
parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16.01.99 rifiuti non specificati altrimenti
16.02.02
altro materiale elettronico fuori uso (es. circuiti
stampati)
16.02.05 altre apparecchiature fuori uso
16.02.07
rifiuti derivanti dall’industria dei convertitori in
plastica
16.02.08 rifiuti dalla demolizione autoveicoli
16.07.07 rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi
16.07.99 rifiuti non specificati altrimenti
17.02.01 legno
17.02.02 vetro
17.02.03 plastica
20.01.01 carta e cartone
20.01.02 vetro
20.01.03 plastica (piccole dimensioni)
20.01.04 altri tipi di plastica
20.01.05 metallo (piccole dimensioni ad es. lattine)
20.01.06 altri tipi di metallo
20.01.07 legno
20.01.10 abiti
20.01.11 prodotti tessili
20.01.24
apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20.03.01
rifiuti urbani misti (limitatamente ai rifiuti ingombranti)
I rifiuti di cui sopra, codificati con i codici generici ...99,
possono essere ritirati solo se sono riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1 della d.c.i. 27 luglio 1984;
c) il quantitativo massimo trattato nella suddetta area è
pari a 20.000 tonnellate/anno. Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso destinati alle operazioni di cernita e recupero è pari a
600 mc, idem lo stoccaggio dei rifiuti in uscita destinati allo
smaltimento definitivo. Le operazioni di cernita, effettuate
con benna, pala meccanica, nastro trasportatore, e le operazioni di adeguamento volumetrico (svolte con pressa) vengono effettuate in apposita area attrezzata al coperto. Lo stoccaggio dei rifiuti avviene prevalentemente al coperto e, solo
in casi connessi al trasferimento degli stessi, in area scoperta,
su platea pavimentata, in cassoni scarrabili coperti;
d) Lo stoccaggio della zona B viene effettuato per un volume utile pari a 450 mc ed è cosı̀ organizzato:
– 390 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi stoccati all’interno del capannone in fusti, big-bags, cisternette, cassonetti, ecc.;
– 30 mc rifiuti speciali aventi un contenuto di Cl organico
>2%;
– 60 mc nei due serbatoi posti all’esterno del capannone e
posti in bacino di contenimento.
Il quantitativo massimo di rifiuti movimentato presso la
suddetta zona è pari a 24.000 tonnellate anno. Presso questa
zona viene altresı̀ effettuata l’operazione di adeguamento volumetrico mediante triturazione di rifiuti non infiammabili
allo stato solido e/o palabile fangoso, contenitori vuoti o sporchi derivanti dalle operazioni di movimentazione effettuate
presso impianto in menzione;
e) presso la suddetta zona sono ritirati e stoccati i seguenti
rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi provenienti
da insediamenti produttivi, da attività artigianali e commerciali e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni
plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle
raccolte differenziate r.s.u.), cosı̀ catalogati e classificati come
dal CER:
01.05.01
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti contenenti
petrolio
01.05.02
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti contenenti
barite
01.05.03
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti contenenti
cloruri
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
01.05.04
02.01.01
02.01.04
02.01.05
02.02.01
02.02.04
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.03.05
02.04.01
02.04.02
02.04.03
01.05.02
02.06.02
02.06.03
02.07.01
02.07.02
02.07.03
02.07.04
02.07.05
03.01.02
03.01.03
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.03.05
03.03.06
03.03.07
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.01.04
04.01.05
04.01.06
04.01.07
04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.02.04
04.02.05
04.02.06
04.02.07
04.02.08
04.02.09
04.02.10
04.02.11
Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque
dolci
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
Rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
Rifiuti agrochimici
Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia
Fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
Fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di
componenti
Rifiuti dall’impiego di conservanti
Rifiuti da separazione con solventi
Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
Terra derivante dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
Carbonato di calcio fuori specifica
Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
Rifiuti dall’impiego di conservanti
Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
Rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
Rifiuti da trattamenti chimici
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
Segatura
Scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno
deteriorato
Prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organici non alogenati
Prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organici clorurati
Prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organo-metallici
Prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti inorganici
Fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
Fanghi derivanti dai trattamenti di sbianca con
ipocloriti e cloro
Fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
Fanghi derivanti dal processo di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
Fibra e fanghi di carta
Scarti del riciclaggio di carta e cartone
Carniccio e frammenti di calce
Rifiuti di calcinazione
Bagni di sgranatura esauriti contenenti solventi
senza fase liquida
Liquido di concia contenente cromo
Liquido di concia non contenente cromo
Fanghi contenenti cromo
Fanghi non contenenti cromo
Rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
Rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di
origine vegetale
Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di
origine animale
Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
Rifiuti da fibre tessili lavorate miste
Rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
04.02.12
04.02.13
05.01.01
05.01.02
05.01.03
05.01.04
05.01.06
05.01.07
05.01.08
05.02.01
05.02.02
05.03.01
05.03.02
05.04.01
05.05.01
05.06.01
05.06.02
05.06.03
05.06.04
05.07.01
05.07.02
05.08.01
05.08.02
05.08.03
05.08.04
06.01.01
06.01.02
06.01.03
06.01.04
06.01.05
06.02.01
06.02.02
06.02.03
06.03.01
06.03.02
06.03.03
06.03.04
06.03.05
06.03.06
06.03.07
06.03.08
06.03.09
06.03.10
06.03.11
06.03.12
06.04.01
06.04.02
06.04.03
06.04.04
06.04.05
06.05.01
06.06.01
06.07.01
06.07.02
06.08.01
06.09.01
06.09.02
06.10.01
06.11.01
06.12.01
06.12.02
06.13.01
Rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
Tinture e pigmenti
Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
Fanghi da processi di dissalazione
Morchie e fondi di serbatoi
Fanghi acidi da processi di alchilazione
Fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni
di manutenzione
Catrami acidi
Altri catrami
Fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
Rifiuti da torri di raffreddamento
Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
Altri catalizzatori esauriti
Filtri di argilla esauriti
Rifiuti contenenti zolfo
Catrami acidi
Asfalto
Altri catrami
Rifiuti da torri di raffreddamento
Fanghi contenenti mercurio
Rifiuti contenenti zolfo
Filtri di argilla esauriti
Catrami acidi
Altri catrami
Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell’olio
Acido solforoso e solforico
Acido cloridrico
Acido fluoridrico
Acido fosforoso e fosforico
Acido nitroso e nitrico
Idrossido di calcio
Soda (idrossido di sodio)
Ammoniaca
Carbonati (tranne 02.04.02 e 19.10.03)
Soluzioni, saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
Sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
Soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
Sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali
solidi di alogenuri
Soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
Fosfati e sali solidi collegati
Soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
Sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
Sali solidi contenenti ammonio
Sali e soluzioni contenenti cianuri
Sali e soluzioni contenenti composti organici
Ossidi metallici
Sali metallici (tranne 06.03.00)
Rifiuti contenenti arsenico
Rifiuti contenenti mercurio
Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
Rifiuti contenenti zolfo
Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
(P)
Carbone attivo dalla produzione di cloro (P)
Rifiuti dalla produzione del silicio e di derivati del
silicio
Fosfogesso
Scorie contenenti fosforo
Rifiuti da processi chimici dell’azoto e di produzione di fertilizzanti
Gesso dalla produzione di biossido di titanio
Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
Altri catalizzatori esauriti
Pesticidi, biocidi ed altri agenti conservativi del
legno di natura inorganica (P)
1815
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
06.13.02
06.13.03
07.01.01
07.01.02
07.01.03
07.01.04
07.01.05
07.01.06
07.01.07
07.01.08
01.01.09
07.01.10
07.02.01
01.02.02
07.02.03
07.02.04
01.02.05
07.02.06
07.02.07
07.02.08
07.02.09
07.02.10
07.03.01
01.03.02
01.03.03
07.03.04
01.03.05
07.03.06
07.03.07
01.03.08
07.03.09
07.03.10
07.04.01
07.04.02
07.04.03
07.04.04
07.04.05
07.04.06
07.04.07
07.04.08
07.04.09
07.04.10
07.05.01
07.05.02
07.05.03
07.05.04
07.05.05
07.05.06
07.05.07
07.05.08
07.05.09
07.05.10
07.06.01
07.06.02
07.06.03
1816
Carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
Nerofumo di gas
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri (P)
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
Altri catalizzatori esauriti
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)
Altri fondi di distillazione e residui di reazione (P)
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)
Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (P)
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (P)
Fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggi
ed acque madri
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
Altri catalizzatori esauriti
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)
Altri fondi di distillazione e residui di reazione
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)
Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (P)
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (P)
Fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri (P)
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
Altri catalizzatori esauriti
Fondi di distillazione e residui di reazioni alogenati (P)
Altri fondi di distillazione e residui di reazione (P)
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)
Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (P)
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (P)
Fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri (P)
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
Catalizzatori esauriti, contenenti metalli preziosi
Altri catalizzatori esauriti
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)
Altri fondi di distillazione e residui di reazione (P)
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)
Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (P)
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (P)
Fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri (P)
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
Altri catalizzatori esauriti
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)
Altri fondi di distillazione e residui di reazione (P)
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)
Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (P)
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (P)
Fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri (P)
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
07.06.04
07.06.05
07.06.06
07.06.07
07.06.08
07.06.09
07.06.10
07.07.01
01.07.02
07.07.03
07.07.04
07.07.05
07.07.06
07.07.07
07.07.08
07.07.09
07.07.10
08.01.01
08.01.02
08.01.03
08.01.04
08.01.05
08.01.06
08.01.07
08.01.08
08.01.09
08.01.10
08.02.01
08.02.02
08.02.03
08.03.01
08.03.02
08.03.03
08.03.04
08.03.05
08.03.06
08.03.07
08.03.08
08.03.09
08.04.01
08.04.02
08.04.03
08.04.04
08.04.05
08.04.06
08.04.07
08.04.08
09.01.01
09.01.02
09.01.03
09.01.04
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
Altri catalizzatori esauriti
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)
Altri fondi di distillazione e residui di reazione (P)
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)
Altri residui di filtrazione e assorbenti (P)
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (P)
Fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri (P)
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
Catalizzatori esauriti, contenenti metalli preziosi
Altri catalizzatori esauriti
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)
Altri fondi di distillazione e residui di reazione (P)
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati ala composti organici alogenati (P)
Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (P)
Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati (P)
Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati (P)
Pitture e vernici di scarto a base acquosa
Pitture in polvere
Pitture e vernici indurite
Fnaghi derivanti da operazioni di scrostatura e
sverniciatura contenenti solventi alogenati (P)
Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e
sverniciatura non contenenti solventi alogenati
(P)
Fanghi di pitture o vernici a base acquosa
Rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne
08.01.05 e 08.01.06)
Sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
Polveri di scarto di rivestimenti
Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
(P)
Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati (P)
Inchiostri di scarto a base acquosa
Inchiostro essiccato
Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
(P)
Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati (P)
Fanghi acquosi contenenti inchiostro
Soluzioni acquose contenenti inchiostro
Toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati (P)
Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati (P)
Adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
Adesivi e sigillanti induriti
Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi
alogenati (P)
Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati (P)
Fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
Soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
Soluzioni di sviluppo e attuanti a base acquosa
(P)
Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa (P)
Soluzioni di sviluppo a base solvente (P)
Soluzioni di fissaggio (P)
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
09.01.05
09.01.06
09.01.07
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09.01.10
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10.06.07
10.06.08
10.07.01
Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore (P)
Rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici (P)
Carta e pellicole per fotografia contenenti argento
o composti dell’argento
Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell’argento
Macchine fotografiche usa e getta con batterie
Macchine fotografiche usa e getta senza batterie
Ceneri pesanti
Ceneri leggere
Ceneri leggere di olio
Ceneri leggere e torba (P)
Rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio
nei processi di desolforazione dei fumi
Altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei
fumi
Fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
Altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
Acido solforico (P)
Catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
Rifiuti della trasformazione delle scorie
Scorie non trasformate
Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
Fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
Altri fanghi
Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla
produzione degli anodi (P)
Scorie
Scorie bianche e incrostazioni di prima fuzione
(P)
Polvere di allumina
Suole di carbone usate e materiali incombustibili
dall’elettrolisi
Rivestimenti di carbone usati (P)
Scorie saline di seconda fusione (P)
Scorie nere di seconda fusione (P)
Rifiuti dal trattamento di scorie saline (P)
Polveri di gas effluenti da camino
Altre polveri e particolato (inclusa la polvere di
macinazione)
Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
Fanghi derivanti dal trattamento fumi
Scorie (di prima e seconda fusione) (P)
Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
(P)
Arsenato di calcio (P)
Polveri dai gas effluenti da camino (P)
Altre polveri e particolato (P)
Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi (P)
Fanghi derivanti dal trattamento fumi (P)
Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
Scorie (di prima e seconda fusione) (P)
Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
(P)
Polveri dai gas effluenti da camino (P)
Altre polveri e particolato
Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi (P)
Fanghi derivanti dal trattamento fumi (P)
Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
Scorie (di prima e seconda fusione)
Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
Polveri dai gas effluenti da camino (P)
Altre polveri e particolato
Rifiuti della raffinazione elettrolitica (P)
Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi (P)
Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi (P)
Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
Scorie (di prima e seconda fusione)
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
10.07.02
10.07.03
10.07.04
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10.08.02
10.08.03
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10.13.01
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11.03.01
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11.04.01
12.01.01
12.01.02
12.01.03
12.01.04
12.01.05
Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
Rifiuti solidi derivanti dal trattamento
Altre polveri e particolato
Fanghi derivanti dal trattamento fumi
Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
Scorie (di prima e seconda fusione)
Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
Polveri dai gas effluenti da camino
Altre polveri e particolato
Rifiuti solidi derivanti dal trattamento
Fanghi derivanti dal trattamenti fumi
Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
Forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
Forme contenenti leganti organici utilizzate
Scorie di fusione
Polveri di fornace
Forme di scarto contenenti leganti organici utilizzate
Forme contenenti leganti organici utilizzate
Scorie di fusione
Polveri di fornace
Miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
Materiale di scarto a base di vetro
Polveri dai gas effluenti da camino
Altre polveri e particolato
Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
Fanghi derivanti dal trattamento fumi
Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
Miscela di preparazione scartata prima del processo termico
Polveri dai gas effluenti da camino
Altre polveri e particolato
Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
Fanghi derivanti dal trattamento fumi
Stampi inutilizzabili
Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
Miscela di preparazione scartata prima del processo termico
Rifiuti dalla fabbricazione di amianto cemento
Rifiuti della fabbricazione di altri materiali coropositi in cemento
Rifiuti della calcinazione e dell’idratazione del
calcare
Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
Altre polveri e particolato
Fanghi derivanti dal trattamento fumi
Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli
pesanti tranne cromo (P)
Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti (P)
Rifiuti contenenti cromo da non cianuri (P)
Rifiuti non contenenti cromo e cianuri
Soluzioni acide di decapaggio (P)
Acidi non specificati altrimenti (P)
Alcali non specificati altrimenti (P)
Fanghi di fosfatazione (P)
Rifiuti da processi idrometallurgici del rame
Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco
(compresi jarosite, goethite) (P)
Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
Fanghi non specificati altrimenti
Rifiuti contenenti cianuri
Altri rifiuti
Altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
Limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
Altre particelle di metalli ferrosi
Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
Altre particelle di metalli non ferrosi
Particelle di plastica
1817
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
12.01.11
12.01.12
12.01.13
12.02.01
12.02.02
12.02.03
12.03.01
12.03.02
13.05.01
13.05.02
13.05.03
13.06.01
14.01.01
14.01.02
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14.02.01
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14.02.04
14.03.01
14.03.02
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14.04.01
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14.04.04
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14.05.01
14.05.02
14.05.03
14.05.04
14.05.05
16.01.01
16.01.02
16.02.01
16.02.03
16.02.04
16.02.06
16.03.01
16.03.02
16.05.01
16.05.02
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16.06.01
16.06.02
16.06.03
16.06.04
16.06.05
16.06.06
16.07.00
1818
Fanghi di lavorazione (P)
Grassi e cere esauriti (P)
Rifiuti di saldatura
Polvere per sabbiatura esausta
Fanghi da rettifica affilatura e lappatura
Fanghi di lucidatura
Soluzioni acquose di lavaggio (P)
Rifiuti di sgrassatura a vapore (P)
Solidi di separazione olio/acqua (P)
Fanghi di separazione olio/acqua (P)
Fanghi da collettori
Altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
Clorofluorocarburi (CFC) (P)
Altri solventi alogenati e miscele solventi
Altri solventi e miscele solventi
Miscele acquose contenenti solventi alogenati
Miscele acquose non contenenti solventi alogenati
Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
Solventi alogenati e miscele di solventi
Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati (P)
Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati (P)
Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi (P)
Clorofluorocarburi (CFC) (P)
Altri solventi alogenati (P)
Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati (P)
Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati (P)
Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi (P)
Clorofluorocarburi (CFC) (P)
Altri solventi alogenati e miscele di solventi (P)
Altri solventi o miscele solventi (P)
Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati (P)
Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi (P)
Clorofluorocarburi (CFC) (P)
Altri solventi alogenati e miscele di solventi (P)
Altri solventi o miscele solventi (P)
Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati (P)
Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
Catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti
in veicoli
Altri catalizzatori sostituiti in veicoli
Trasformatori o condensatori contenenti PCB o
PCT (P)
Apparecchiature contenenti Clorofluorocaburi
Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in
fibre
Rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto
Prodotti fuori specifica inorganici
Prodotti fuori specifica organici
Gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione contenitori GPL e contenitori per aerosol
industriali (compresi gli halon)
Altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
Altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici,
es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
Accumulatori al piombo (P)
Accumulatori al nichel-cadmio (P)
Pile a secco al mercurio (P)
Pile alcaline
Altre pile e accumulatori
Elettroliti da pile e accumulatori (P)
Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e
stoccaggio (tranne 05.00.00 e 12.00.00)
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
16.01.01
16.07.02
16.07.03
16.07.04
16.07.05
16.07.06
11.01.01
17.01.02
11.01.03
17.01.04
17.03.01
17.03.02
17.03.03
17.05.01
17.05.02
17.06.02
17.07.01
18.01.04
18.01.05
18.02.03
18.02.04
19.01.01
19.01.02
19.01.03
19.01.04
19.01.05
19.01.06
19.01.07
19.01.08
19.01.09
19.01.10
19.02.01
19.02.02
19.03.01
19.03.02
19.03.03
19.04.01
19.04.02
19.04.03
19.04.04
19.05.03
19.07.01
19.08.01
19.08.02
19.08.04
19.08.06
19.08.07
19.09.01
19.09.02
19.09.03
19.09.04
19.09.05
19.09.06
20.01.12
Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti
prodotti chimici (P)
Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti
oli (P)
Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli (P)
Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici (P)
Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici (P)
Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli (P)
Cemento
Mattoni
Mattonelle e ceramica
Materiali da costruzioni a base di gesso
Asfalto contenente catrame
Asfalto (non contenente catrame)
Catrame e prodotti catramosi
Terra e rocce
Terra di dragaggio
Altri materiali isolanti
Rifiuti misti di demolizione e costruzione
Rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamento, contenitori
ed indumenti monouso)
Sostanze chimiche e medicinali di scarto
Rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
Sostanze chimiche di scarto (P)
Ceneri pesanti e scorie
Materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
Ceneri leggere (P)
Polveri di caldaia (P)
Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di
trattamento dei fumi (P)
Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue (P)
Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi (P)
Rifiuti di pirolisi
Catalizzatori esauriti, ad esempio per l’abbattimento degli NOx
Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
(P)
Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da
trattamento di precipitazione dei metalli (P)
Miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
Rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
Rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici
Rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
Rifiuti vetrificati
Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei
fumi (P)
Fase solida non vetrificata (P)
Rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
Composti fuori specifica
Percolato di discarica
Mondiglia
Rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
Fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
Resine di scambio ionico sature od esauste (P)
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a
scambio ionico (P)
Rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
Fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
Fanghi di impianti di decarbonatazione delle
acque
Carbone attivo esausto
Resine di scambio ionico sature od esauste
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a
scambio tonico
Vernici, inchiostri, adesivi (P)
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
20.01.13
20.01.14
20.01.15
20.01.16
20.01.17
20.01.18
20.01.19
20.01.20
20.01.21
Solventi (P)
Acidi
Rifiuti alcalini
Detergenti
Prodotti fotochimici (P)
Medicinali
Pesticidi (P)
Batterie e pile
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (P)
20.01.22 Aerosol
20.01.23 Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
2. Prescrizioni
a) L’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto
delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato
con la d.g.r. n. 6/25356 del 21 febbraio 1997, cosı̀ come integrata con d.g.r. n. 6/43032 del 14 maggio 1999, quanto non
diversamente stabilito dal presente atto;
b) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la
natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
c) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque
di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
d) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale,
edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
e) nel rispetto dell’art. 9 del d.lgs. 22/97 posono essere operate fasi di miscelazione tra categorie omogenee di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G del d.lgs. 22/97 ovvero tra rifiuti
non pericolosi, esclusivamente se tese a produrre miscele di
rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti
incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d.lgs. 22/97 e del
punto 1.2 della deliberazione del comitato interministeriale
del 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82.
La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed
in particolare:
– Ad ogni cisterna, serbatoio o contenitore in genere destinato al deposito di miscele di rifiuti deve essere assegnato un
codice univoco;
– Ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio o contenitore in cui
verrà collocata;
– Il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli
sfiati presidiati da idoneo impianto di abbattimento;
– È vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico
o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;
– Il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell’impianto, mediante una prova di miscelazione
su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità
chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l’eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si
procederà alla miscelazione;
f) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di
effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente
convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
g) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
h) il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del
deposito;
i) i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini,
destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimi-
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
co-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. I
rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti
esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di
notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo
che non possano venire a contatto;
j) i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
– idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
– accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di
sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
– mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni
di movimentazione;
k) i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento, il cui scarico,
qualora siano costituiti da tubazione di troppo pieno, deve
essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli
addetti e per l’ambiente;
l) i fusti utilizzati per il deposito preliminare non devono
essere sovrapposti per più di tre anni ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione, tali da
consentire l’accertamento di eventuali perdite;
m) la capacità del bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra deve essere eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. In ogni caso, il bacino deve essere di
capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
n) i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo
ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati
agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti
che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie
prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche
equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di
riutilizzo;
o) i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel
rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
p) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio;
q) gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi
quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85
e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere
autorizzati dalle autorità competenti. Qualora l’impianto non
fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e
le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti
speciali;
r) nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti,
la ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;
s) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui
derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui
andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2
della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R.
915/82;
t) prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la ditta deve
verificare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di
idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e/o
risultanze analitiche e/o dichiarazione del produttore);
u) per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono
essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre
1993, n. 549 «Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano,
derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari
post consumo contenenti C.F.C. deve, se non direttamente
trattato presso un impianto dotato di sistemi di captazione,
essere conferito a impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;
v) le lampade ed i monitor dovranno essere stoccati e mo-
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
vimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione
eolica delle possibili polveri inquinati e dei gas in essi contenuti;
w) le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni,
dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari
per l’adeguamento volumetrico, triturazione e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono
essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà
essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;
x) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto
prescritto al punrto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del
C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
y) le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere
stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema
di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio
degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di
resistenza alla corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono
essere conferiti al consorzio obbligatorio batterie al piombo
esauste e rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna
ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
z) per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve
essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei vv.ff. territorialmente competenti;
aa) qualora il quantitativo dei rifiuti stoccati e quello dei
prodotti ottenuti dall’attività di recupero dei rifiuti abbiano le
caratteristiche previste dal d.lgs. 334/99 la ditta dovrà ottemperare alle disposizioni della stessa legge;
bb) i gas di scarico degli automezzi operanti all’interno del
capannone devono essere adeguatamente convogliati ed allontanati.
3. Piani
3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 piano di emergenza:
il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR2001017]
[5.3.5]
D.g.r. 26 febbraio 2001 – n. 7/3583
Ditta Aspireco s.r.l., con sede legale in Gavardo (BS), via
Busela n. 26 – Rinnovo dell’autorizzazione, di cui alla
d.g.r. n. 23732 del 30 dicembre 1996 come modificata e
integrata dalla d.g.r. n. 49446 del 7 aprile 2000, all’esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) e recupero (R3, R4, R5, R6, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non tossico-nocivi, nell’impianto sito in Gavardo (BS), via Busela n. 26 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
– il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
– la deliberazione comitato interministeriale 27 luglio 1984
ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni;
– il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
– il d.P.R. 12 aprile 1996;
1820
– il d.p.c.m. 3 settembre 1999;
– la l.r. 3 settembre 1999, n. 20;
– il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
– la l. 15 maggio 1997, n. 127;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa proponente riferisce che la ditta Aspireco s.r.l., con sede legale in
Gavardo (BS), via Busela n. 26, ha presentato domanda, in
atti regionali n. 4860 del 28 luglio 2000, tendente ad ottenere
il rinnovo dell’autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 23732 del 30
dicembre 1996 come modificata e integrata dalla d.g.r.
n. 49446 del 7 aprile 2000, all’esercizio delle operazioni di
smaltimento (D8, D9, D15) e recupero (R3, R4, R5, R6, R13)
di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non tossico-nocivi, nell’impianto sito in Gavardo (BS), via Busela n. 26;
Richiamati:
– la d.g.r. 30 dicembre 1996, n. 23732, avente per oggetto:
«Autorizzazione alla ditta Aspireco s.r.l. con sede legale insediamento in Gavardo (BS) via Busela, 26 alla realizzazione ed
all’esercizio di un impianto di stoccaggio e smaltimento di
rifiuti speciali allo stato liquido provenienti da terzi e revoca
delle dd.g.r. nn. 4/19254 del 24 marzo 1987, 5/34710 del 6 aprile 1993, 5/58624 del 25 ottobre 1994 e 6/4600 del 3 novembre 1965»;
– la d.g.r. 7 aprile 2000, n. 49446, avente per oggetto: «Ditta Aspireco s.r.l. – Approvazione del progetto e autorizzazione
alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in
Gavardo (BS), via Busela n. 26, e all’esercizio delle inerenti
operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) e recupero (R3, R4,
R5, R6, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non
tossico-nocivi, con contestuale aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 23732 del 30 dicembre 1996 –
art. 27, 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – art. 5 del
d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 – art. 15 del d.P.R. 24 maggio
1988, n. 203»;
– la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto:
«Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed
all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – revoca delle dd.g.r.
nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/85 – 23701/92 – 42335/99»,
come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;
– la d.g.r. 24 marzo 2000, n. 49226, avente per oggetto:
«Determinazioni in merito all’applicazione dell’art. 5 del
d.p.c.m. 3 settembre 1999 relativamente alle modifiche e/o
ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione o di esercizio di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22»;
– il d.d.g. 27 marzo 2000, n. 7658, avente per oggetto: «Approvazione del sistema di valutazione tecnica di cui alla d.g.r.
n. 49226 del 24 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull’ambiente ai fini dell’assoggettabilità alla procedura di VIA
regionale»;
– il d.d.g. 31 dicembre 1998, n. 7218, avente per oggetto:
«Determinazioni in merito alla realizzazione di impianti di
smaltimento rifiuti, di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed
alla l.r. 1 luglio 1993, n. 21 sottoposti ad autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 7 della l. 1497/39 e della l.r. 9 giugno
1997, n. 18»;
Preso atto che:
– con la d.g.r. n. 49446 del 7 aprile 2000 soprarichiamata
sono state autorizzate delle modifiche sostanziali all’impianto
di cui trattasi che, ferma restando la potenzialità autorizzata,
prevedevano tra l’altro la realizzazione di un nuovo capannone in depressione e la copertura di parte dell’impianto esistente con captazioni degli sfiati e convogliamento degli stessi
ad un impianto di biofiltrazione, di nuova realizzazione, al
fine di ridurre al minimo le eventuali emissioni in atmosfera
durante tutte le fasi di processo;
– il T.A.R. di Brescia, con ordinanza n. 745/00, ha respinto
la richiesta di sospensione, presentata dal comune, del suddetto provvedimento invitando comunque l’amministrazione
regionale con specifico riguardo all’istruttoria esperita in ordine all’assoggettabilità al VIA della variante apportata all’impianto a provvedere «in ogni caso ad istruire accuratamente
in ordine agli interventi richiesti, sia riguardo ai codici aggiunti, sia riguardo alla destinazione di parte dell’area interessata a parco naturalistico»;
Ritenuto pertanto che, per approfondire e chiarire gli a-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
spetti evidenziati nell’ordinanza del T.A.R., era necessario
provvedere a:
1. effettuare un sopralluogo con la presenza degli enti deputati al controllo al fine di verificare puntualmente il sistema
di valutazione tecnica, ex d.d.g. n. 7658 del 27 marzo 2000,
per la verifica dell’assoggettabilità alla V.I.A. regionale predisposto dalla ditta in occasione della modifica di cui trattasi;
2. convocare una conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97, per
valutare la posizione degli stessi enti in ordine alla domanda
di rinnovo dell’autorizzazione;
Preso atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta
dagli uffici e vagliata dal dirigente stesso che, in proposito,
precisa che:
– le caratteristiche dell’impianto suddetto e le operazioni
ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati
non sono cambiati rispetto a quanto già autorizzato e sono
riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
– la verifica dell’assoggettabilità alla V.I.A. regionale, effettuata nel corso del sopralluogo che è avvenuto in data 31 gennaio 2001, insieme ai tecnici della provincia di Brescia, del
comune di Gavardo e dell’ARPA di Brescia, considerando
puntualmente tutte le componenti ambientali e di progetto e
pur assegnando parametri di magnitudo più restrittivi di
quelli predisposti dall’azienda, ha dato esito negativo, confermando l’esclusione degli interventi di cui alla d.g.r.
n. 49446/00 dall’assoggettabilità alla V.I.A. regionale ex d.P.R.
12 aprile 1996; nella stessa sede è stato evidenziato che parte
degli interventi previsti, e non ancora iniziati, ricadono in
zona soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 151 del d.lgs.
490/99;
– nella conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97, tenutasi in
data 12 febbraio 2001 sono stati:
a) evidenziati i seguenti aspetti:
• la maggior parte degli interventi previsti dalla d.g.r.
n. 49446/00, in particolare quelli riconducibili alla mitigazione degli impatti sull’ambiente, non risultano ancora iniziati;
• esistono verbali di sopralluogo che evidenzierebbero alcune carenze operative nell’ambito dell’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;
• relativamente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ex art. 151 del d.lgs. 490/99, trattandosi di modifica ad
impianto esistente, trova attuazione la subdelega ai comuni
ex l.r. 18/97, giusto il d.d.g. n. 7218 del 31 dicembre 1998;
• le problematiche degli odori molesti nel territorio del comune di Gavardo, potrebbero essere riconducibili anche alla
presenza della ditta di cui trattasi;
b) espressi i seguenti pareri:
• regione Lombardia: richiede agli enti partecipanti copia
degli accertamenti effettuati e dei conseguenti provvedimenti
adottati: esprime parere favorevole al rinnovo alle seguenti
condizioni:
I. adeguamento del sistema di scarico delle acque meteoriche con pavimentazione delle aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti e dei contenitori degli stessi,
con particolare riferimento alla separazione delle acque di
prima pioggia;
II. realizzazione delle opere di copertura dell’impianto esistente entro 120 giorni dal rilascio dell’autorizzazione ex
d.lgs. 490/99 da parte del comune di Gavardo;
III. la realizzazione e l’esercizio di tutte le strutture dell’impianto di inertizzazione è subordinata a:
• nulla-osta provinciale alla messa in esercizio delle opere
di cui ai precedenti punti 1 e 2;
• acquisizione di ulteriore autorizzazione ex d.lgs. 490/99
da parte del comune di Gavardo;
IV. di subordinare il ritiro dei rifiuti di cui al C.E.R. 170502
e l’esecuzione delle operazioni di inertizzazione dei rifiuti in
conto terzi alla messa in esercizio dell’impianto stesso;
• provincia di Brescia: prende atto delle prescrizioni tecniche e delle condizioni proposte dalla regione e condivise dal
comune che vanno nella direzione di una necessaria tutela
ambientale dell’attività dell’istante;
• comune di Gavardo: concorda sulle prescrizioni emerse
in sede di conferenza e proposte dagli enti tecnici presenti; si
riserva di far pervenire entro 7 giorni il parere formale dell’amministrazione;
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
• ARPA Brescia: concorda con le prescrizioni emerse; si riserva di presentare entro il 15 c.m. eventuali integrazioni relativamente ai soli dispositivi di controllo delle acque scaricate e delle emissioni in atmosfera;
• ASL Brescia: prende atto;
• considerazioni finali: visti i pareri, la regione predisporrà
un provvedimento di rinnovo subordinato alle condizioni soprariportate e concordate con gli enti presenti, la provincia
di Brescia, con d.g.p. n. 57 del 20 febbraio 2001, ha espresso
parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione sulla base
delle condizioni indicate nel verbale della conferenza ex art.
27 del d.leg. 22/97;
– il comune di Gavardo, con nota in atti regionali n. 5939
del 22 febbraio 2001, ha confermato di concordare sulle prescrizioni emerse in sede di conferenza e, contestualmente, ha
formulato osservazioni in merito alla procedura di V.I.A., al
sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera, alla
possibilità di utilizzo dell’acqua di scolo per stillicidio nonché
la ricollocazione di alcune zone di stoccaggio;
– in riferimento all’osservazione del comune di Gavardo si
precisa che:
a) per quanto riguarda le problematiche V.I.A., congruentemente con le disposizioni del T.A.R. di Brescia sono stati
effettuati gli accertamenti sopra descritti;
b) per quanto riguarda il sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera, le modifiche sostanziali, comprensive
degli impianti di abbattimento, di cui alla d.g.r. n. 49446 del
7 gennaio 2000 sono tese a ridurre al minimo le stesse;
c) per quanto riguarda l’eventuale utilizzo delle acque di
scolo e stillicidio si fa presente che la valutazione tecnica è
effettuata dal genio civile;
d) per quanto riguarda l’eventuale ricollocazione di alcune
zone di stoccaggio si fa presente che ciò si configura quale
variante sostanziale e, come tale, soggetta a nuova autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97;
– la validità della fidejussione già agli atti deve essere prolungata per tutta la durata della presente autorizzazione;
Rilevato che l’autorizzazione in essere ha scadenza all’1
marzo 2001, giusto il disposto dell’art. 57, comma 3, del d.lgs.
22/97;
Visto che il dirigente dell’unità organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone:
– l’assunzione del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con
le prescrizioni di cui all’allegato A;
– di subordinare la realizzazione delle varianti sostanziali
e l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui
alla d.g.r. n. 49446 del 7 aprile 2000, alle seguenti condizioni:
I. adeguamento del sistema di scarico delle acque meteoriche con pavimentazione delle aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti e dei contenitori degli stessi,
con particolare riferimento alla separazione delle acque di
prima pioggia;
II. realizzazione delle opere di copertura dell’impianto esistente entro 120 giorni dal rilascio dell’autorizzazione ex
d.lgs. 490/99 da parte del comune di Gavardo;
III. la realizzazione e l’esercizio di tutte le strutture dell’impianto di inertizzazione è subordinata a:
• nulla-osta provinciale alla messa in esercizio delle opere
di cui ai precedenti punti 1 e 2;
• acquisizione di ulteriore autorizzazione ex d.lgs. 490/99
da parte del comune di Gavardo;
IV. di subordinare il ritiro dei rifiuti di cui al C.E.R. 170502
e l’esecuzione delle operazioni di inertizzazione dei rifiuti in
conto terzi alla messa in esercizio dell’impianto stesso;
Ritenuto di procedere al rilascio dell’autorizzazione, come
sopra specificato;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a
controllo ai sensi del 32º comma dell’art. 17 della l. 127/97;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, l’autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 23732 del 30 dicembre 1996
come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 49446 del 7 aprile
2000, rilasciata alla ditta Aspireco s.r.l., con sede legale in Gavardo (BS), via Busela n. 26, all’esercizio delle operazioni di
1821
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
smaltimento (D8, D9, D15) e recupero (R3, R4, R5, R6, R13)
di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non tossico-nocivi, nell’impianto sito in Gavardo (BS), via Busela n. 26, alle
condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di subordinare la realizzazione delle varianti sostanziali
e l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui
alla d.g.r. n. 49446 del 7 aprile 2000, alle seguenti condizioni:
I. adeguamento del sistema di scarico delle acque meteoriche con pavimentazione delle aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti e dei contenitori degli stessi,
con particolare riferimento alla separazione delle acque di
prima pioggia;
II. realizzazione delle opere di copertura dell’impianto esistente entro 120 giorni dal rilascio dell’autorizzazione ex
d.lgs. 490/99 da parte del comune di Gavardo;
III. la realizzazione e l’esercizio di tutte le strutture dell’impianto di inertizzazione è subordinata a:
• nulla-osta provinciale alla messa in esercizio delle opere
di cui ai precedenti punti 1 e 2;
• acquisizione di ulteriore autorizzazione ex d.lgs. 490/99
da parte del comune di Gavardo;
IV. di subordinare il ritiro dei rifiuti di cui al C.E.R. 170502
e l’esecuzione delle operazioni di inertizzazione dei rifiuti in
conto terzi alla messa in esercizio dell’impianto stesso;
3. di dare atto che ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
4. di demandare l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3º comma dell’art. 8 del d.P.R. 203/88, all’ARPA di Brescia;
5. di disporre che la ditta avvii l’esercizio delle operazioni
di cui alla d.g.r. n. 49446 del 7 aprile 2000 previo accertamento da parte della provincia di Brescia degli interventi realizzati; a tal fine, l’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che,
qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l’esercizio
può essere avviato;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
7. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82;
8. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla
provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole
dell’istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente
atto;
10. di stabilire che la validità della fidejussione già agli atti
venga estesa per tutta la durata della presente autorizzazione;
11. di disporre che il presente atto venga comunicato a
mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Gavardo.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
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Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Allegato A
Ditta: Aspireco s.r.l.
Sede legale: Gavardo (BS), via Busela n. 26
Ubicazione impianto: Gavardo (BS), via Busela n. 26
1. Descrizione delle operazioni, dell’impianto e delle varianti
sostanziali
1.1 L’impianto interessa un’area, di cui ai mappali n. 1373,
2716, 2718, 1379, 1380, 2713, 2712, 2714, 2717, 2873, 2872,
2870, 2869, 2865, 2867, 2868, 2866, 1675, 2861, 2860, 5896,
5895, 421, 426, 4800, 2859, 4798, 4799, 428, 2708, 422 del
censuario di Gavardo, inserita in zona che, in base al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune, risulta
essere parte zona D3 (produttiva di espansione), parte zona
F3 (parco naturalistico) e parte zona E (agricola);
1.2 vengono effettuate operazioni di smaltimento (D8, D9,
D15) di rifiuti speciali, come sinteticamente indicato di seguito:
– trattamento rifiuti liquidi:
• scarico/grigliatura e dissabbiatura;
• stoccaggio in serbatoi (1.520 mc in 4 serbatoi);
• eventuale concentrazione (concentratore a triplice effetto, evaporatore a film sottile, osmosi inversa/ultrafiltrazione)
per il pre-trattamento di particolari tipologie di rifiuti quali
soluzioni di sali organici ed inorganici, emulsioni oleose e reflui da industria fotolitografica;
• flottazione;
• trattamento chimico-fisico e sedimentazione;
• trattamento biologico (ad ossigeno puro e ad aria) e sedimentazione;
• filtrazione a sabbia e/o carboni attivi;
• ozonizzazione;
• nastropressatura fanghi biologici;
– inertizzazione dei fanghi biologici;
– deposito preliminare di rifiuti, di cui al codice 170502,
mediante cassoni e/o big-bags, per un quantitativo pari a 60
mc;
– deposito preliminare di oli esausti in due serbatoi, di capacità pari a 120 mc e 50 mc, e in un serbatoio, di capacità
pari a 50 mc, per il deposito preliminare di oli contaminati;
– nastropressatura fanghi da segagione marmo, di potenzialità pari a 60 mc/die;
– deposito temporaneo di fanghi biologici filtropressati
provenienti dall’impianto, per un quantitativo pari a 120 mc;
1.3 vengono effettuate operazioni di recupero (R3, R4, R5,
R6, R13) di rifiuti speciali, di cui ai codici C.E.R. 060101 –
060102 – 060104 – 060105 – 060202 – 060203 – 060302 –
060304 – 060306 – 070104 – 070704 – 110105 – 110108, utilizzando, secondo necessità, le seguenti sezioni:
• 2 concentratori a triplice effetto;
• 2 evaporatori a film sottile;
• 2 centrifughe-decanters e 1 centrifuga verticale;
• ossidazione elettrolitica;
• cristallizzazione;
• 4 reattori/concentratori per l’arricchimento delle materie
prime;
• 5 serbatoi, di capacità pari a 125 mc/cad, per il deposito
delle materie prime seconde recuperate;
1.4 tutti gli sfiati dei serbatoi (di stoccaggio e di processo) e
l’aria proveniente dai 3 capannoni mantenuti in depressione,
ubicati in corrispondenza dei punti di emissione diffusa
(zona inertizzazione, zona scarico ATB, zona trattamenti di
concentrazione), sono captati e convogliati ai rispettivi sistemi di abbattimento (combustore e biofiltro);
1.5 i tipi di rifiuti trattati nell’impianto sono i seguenti
(C.E.R.):
Rifiuti non pericolosi:
010101 – 010201 – 010202 – 010303 – 010405 – 010406 –
010501 – 010502 – 010504;
020101 – 020201 – 020203 – 020204 – 020301 – 020303 –
020305 – 020401 – 020402 – 020403 – 020501 – 020502 –
020603 – 020701 – 020702 – 020703 – 020704 – 020705;
030302 – 030304 – 030305 – 030306;
040105 – 040107;
050101 – 050102 – 050106 – 050201 – 050202;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
060312 – 060501;
070102 – 070202 – 070302 – 070402 – 070502 – 070602 –
070702;
080103 – 080108 – 080110 – 080202 – 080203 – 080303 –
080308 – 080403 – 080408;
100107 – 100111 – 100204 – 100314 – 100705 – 100806 –
101107 – 101205 – 101304 – 101307;
110104 – 110201 – 110204 – 110401;
120202 – 120203;
190303 – 190701 – 190802 – 190804 – 190805 – 190901 –
190902 – 190903 – 190906;
200116 – 200303 – 200304;
Rifiuti pericolosi:
050103 – 050105 – 050804;
060103 – 060101 – 060102 – 060104 – 060105 – 060201 –
060202 – 060203 – 060302 – 060304 – 060306 – 060405;
070101 – 070104 – 070108 – 070201 – 070204 – 070301 –
070401 – 070404 – 070501 – 070504 – 070601 – 070604 –
070701 – 070704;
080106 – 080107;
090101 – 090102 – 090104 – 090105 – 090106;
100109 – 100407 – 100506 – 100605 – 100606;
110105 – 110106 – 110107 – 110108 – 110202 – 110302;
120108 – 120109 – 120111 – 120301 – 120302;
130104 – 130105 – 130401 – 130402 – 130403 – 130501 –
130502 – 130503 – 130504 – 130505 – 130601;
140105;
160702 – 160703 – 160705 – 160706;
190106 – 190201 – 190803 – 190807.
2. Prescrizioni
2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la ditta
deve verificarne l’accettabilità mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche
(formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); tale
operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, per i quali la
verifica dovrà essere almeno semestrale; le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:
– pH;
– conducibilità;
– materiali sedimentabili;
– materiali in sospensione totali;
– COD;
– BOD5;
– sostanze ex tab. 5 dell’all. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999,
n. 152;
2.2 é fatto divieto di ritiro e trattamento di rifiuti definiti
tossico-nocivi ai sensi della deliberazione del comitato interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
2.3 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la faunae la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.4 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto
dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
2.5 tutte le superfici e interessate dalle movimentazioni,
trattamenti, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi
operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere impermeabilizzate e dotate di idonea fognatura e realizzate in modo
tale da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti;
1.6 i rifiuti alimentati al processo di depurazione biologica
devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a
fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze indicate nella
tab. 5 dell’art. 5 del d.lgs. 152/99 devono rispettare i limiti di
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
cui alla tab. 3 dell’all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura
o valori diversi eventualmente stabiliti dall’ente gestore per le
sostanze consentite di cui alla nota 2 della tab. 5;
2.7 le concentrazioni di COD e BOD5 dell’acqua reflua in
ingresso al trattamento biologico devono essere tali da consentire la correta funzionalità dell’impianto stesso; in ogni
caso, l’autorità di controllo, in relazione ai limiti stabiliti per
lo scarico ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 152/99, può
stabilire con l’autorizzazione allo scarico valori massimi di
concentrazione di COD e BOD5 nell’acqua reflua in ingresso
al trattamento biologico stesso;
2.8 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti devono avere caratteristiche conformi a quelli usualmente commercializzati, secondo norme UNI o analoghe; l’utilizzo di tali prodotti negli impianti di trattamento delle acque
reflue è subordinato all’analisi della concentrazione delle sostanze di cui alla tab. 5 dell’all. 5 del d.lgs. 152/99 per la verifica di conformità con i valori-limite previsti dalla tab. 3 dello
stesso allegato per lo scarico in pubblica fognatura;
2.9 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei
rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l’inalazione;
2.10 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini
dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la
finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 22/97;
2.11 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio
deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica di
ogni serbatoio; ogni serbatoio deve montare uno strumento
di misura delle quantità giacenti e riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati
ad apposito sistema di abbattimento;
2.12 i rifiuti in uscita, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati
alle attività di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di deposito preliminare, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti D1 e
D14 dell’allegato B al d.lgs. 22/97;
2.13 le operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.14 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
2.15 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall’art. 12 del
d.lgs. 22/97 e dall’art. 4 della l.r. 21/94 e successive modifiche
ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal
competente ente gestore del catasto; sul registro di carico e
scarico deve essere riportato anche il dato della quantità di
COD relativa al carico di rifiuti accettato;
2.16 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto.
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia di Brescia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine
del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR2001018]
[5.3.5]
D.g.r. 23 marzo 2001 – n. 7/3971
Ditta Gargano Luigi con sede legale in Milano – via Folli
n. 59 – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla
1823
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
realizzazione dell’impianto sito in Milano – via Rubattino
n. 84/3 ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa
in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi e di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14), recupero (R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi – Artt. 27 e
28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Gargano
Luigi, con sede legale in Milano – via Folli n. 59, alla realizzazione, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 22/97, dell’impianto in Milano – via Rubattino n. 84/3, ed all’esercizio, ai sensi dell’art.
28 del d.lgs. 22/97, delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi e di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14), recupero (R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti
speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di
cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni
dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di disporre che la ditta avvii l’esercizio delle operazioni
di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte
della provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine,
l’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla
provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta
e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale
termine sia trascorso senza riscontro, l’esercizio può essere
avviato;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
5. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente
atto;
8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del
5º comma dell’art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare,
sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale
ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e
che l’approvazione del progetto in esame costituisce variante
automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, cosı̀ come definita dalla circolare esplicativa n. 3773 del
14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 – III supplemento straordinario del 10
settembre 1998;
9. di determinare in L. 96.880.000 l’ammontare totale della
garanzia finanziaria che la ditta Gargano Luigi deve prestare
a favore della regione Lombardia ai sensi della d.g.r.
n. 6/45274 del 24 settembre 1999 e calcolato con il seguente
criterio:
– ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su
una superficie utile di 1.222 mq ¥ 40.000 L/mq=L. 48.880.000;
– messa in riserva di 400 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita, pari a L. 12.000.000;
1824
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
– recupero di un quantitativo massimo di 1.200 tonn/anno
di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 36.000.000;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055
del 4 febbraio 2000;
10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Milano;
11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 90 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa all’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24
settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso
come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla
d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;
12. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a.r., subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 9.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Gargano Luigi
Sede legale: via Folli n. 59 – Milano
Sede impianto: via Rubattino n. 84/3 – Milano
1. Caratteristiche dell’impianto
1.1 La superficie complessiva dell’impianto è pari a 2.854
mq di cui 900 edificati; l’area oggetto dell’impianto è censita
al NCTR del comune di Milano al foglio 325 mappali nn. 10
e 26 e risulta di proprietà del sig. Marchetti Giovanni e promessa in vendita alla ditta;
1.2 la suddetta area ricade parte in zona «I industriale e
artigianale» e parte in zona «ST per servizi ed impianti tecnologici», cosı̀ come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente del comune di Milano, e che tuttavia, l’approvazione del progetto dell’impianto in esame costituisce, ai sensi dell’art. 27 – comma 5 – del d.lgs. 22/97, variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico
comunale;
1.3 nel raggio di 200 mt dall’impianto non esistono punti
di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
1.4 l’area adibita all’impianto di ammasso e trattamento
carcasse è di circa 1.200 mq e sono presenti i seguenti settori;
– settore per il deposito delle carcasse da bonificare 200
mq posto all’esterno;
– settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa
in sicurezza posto al coperto;
– n. 2 settori per lo stoccaggio delle carcasse bonificate in
attesa della riduzione volumetrica rispettivamente di 401 e
157 mq posti all’esterno;
– settore per l’adeguamento volumetrico (effettuato da terzi) delle carcasse posto all’esterno;
– settore per il deposito delle parti inutilizzabili posto all’interno del capannone;
– settore per il deposito delle parti riutilizzabili posto all’interno del capannone;
– settore per il deposito dei rifiuti pericolosi estratti dai veicoli;
1.5 il numero massimo di carcasse di veicoli a motore stoccabili in entrata (codici C.E.R. 160104 veicoli inutilizzabili –
200305 veicoli fuori uso) viene determinato in base ai criteri
di cui alla d.g.r. n. 38199/98 ed è pari a 25 unità. Il numero
massimo di carcasse bonificate stoccabili è pari a 209 unità;
1.6 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al
d.lgs. 95/92 non è superiore ad un volume pari a 500 litri;
1.7 la restante area dell’impianto è utilizzata per la messa
in riserva, l’adeguamento volumetrico, il recupero ed il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi;
i quantitativi richiesti sono:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– recupero per un quantitativo massimo pari a 1.200
tonn/anno;
– messa in riserva dei rifiuti da cernire in ingresso di mq
101 pari a 400 mc suddivisa in due settori a seconda della
tipologia dei rifiuti;
1.8 l’impianto di messa in riserva e recupero è diviso nei
seguenti settori:
– area per la messa in riserva dei rifiuti in ingresso di 101
mq posta all’esterno su platea impermeabilizzata;
– aree per il deposito dei rifiuti da destinare al riutilizzo,
divisi in settori per classi omogenee, poste all’interno dei capannoni;
1.9 le operazioni di cernita avvengono all’esterno, alcune
tipologie di rifiuti vengono compattate per poi essere stoccate
negli appositi settori. Tutto il piazzale è impermeabilizzato e
dotato di pozzetti di raccolta delle acque meteoriche convogliati ad un sistema di disoleazione e raccolta di prima pioggia (smaltito come rifiuti speciale), la seconda pioggia e le
acque dei pluviali in corso d’acqua superficiale;
1.10 possono essere ritirati, stoccati e trattati i seguenti rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da insediamenti produttivi, da attività artigianali e commerciali e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche
o delle frazioni umide provenienti da raccolte differenziate
r.s.u.), cosı̀ come catalogati e classificati dal C.E.R.:
100899 (limitatamente a residui di metalli non ferrosi) –
110104 – 110401 – 120101 – 120102 – 120103 – 120104 –
120199 (limitatamente a rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi)
– 120299 (limitatamente a rifiuti di metalli ferrosi) – 150104
– 160208 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170405 –
170406 – 170407 – 200105 – 200106.
2. Prescrizioni
2.1 deve essere acquisita l’autorizzazione provinciale allo
scarico in acque superficiali;
2.2 l’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto
delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo
dell’istanza, per quanto non in contrasto con quanto di seguito riportato;
2.3 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.4 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l’esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell’autorità
giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni
dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
2.5 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla
cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro da tenersi secondo le
norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;
2.6 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.7 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione,
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
2.8 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per
l’adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi
operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa
dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da
convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta
a tenuta;
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
2.9 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.10 l’accatastamento delle carcasse bonificate non deve
prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;
2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto
regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull’apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs.
22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
2.13 é vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
o filtro;
2.14 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall’ente
competente in materia. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di
prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
2.15 l’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi
durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza
del personale addetto;
2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti
per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l’accertamento di eventuali perdite;
2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare
quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio
1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
2.21 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97,
devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o smaltimento;
2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs.
95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti
dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la
contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in
uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀ come definiti
dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all’allegato
F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui
all’art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio
obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese
autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla
corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati
dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al
consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio;
2.25 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le
1825
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
2.26 le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono esser effettuate in conformità a quanto previsto dal
d.d.g. tutela ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il recupero dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Le modalità esecutive del recupero ambientale devono essere attuate, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti
normative in materia, previo nulla-osta della provincia territorialmente competente, a cui è emandato il controllo dell’avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. Tali modalità devono
comunque prevedere:
– la pulizia e la bonifica di tutte le strutture mobili ed immobili dell’impianto;
– lo smaltimento dei materiali di risulta dalla pulizia e/o
bonifica, quali rifiuti non pericolosi e/o pericolosi, presso idoneo impianto terminale autorizzato.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione
di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi
in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi competenti in
materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro.
[BUR2001019]
[5.3.5]
D.g.r. 6 aprile 2001 – n. 7/4158
Ditta Autodemolizione Dozio di Giuseppe Di Mauro con
sede legale in Monza (MI) – viale delle Industrie n. 52 –
Presa d’atto di cessione di azienda nonché autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune di Monza (MI) –
viale delle Industrie n. 52, già autorizzato con d.g.r.
n. 6/25545 del 28 febbraio 1997 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di prendere atto della cessione d’azienda e di autorizzare
la ditta Autodemolizione Dozio di Giuseppe Di Mauro, con
sede legale in Monza (MI) – viale delle Industrie n. 52 – all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione,
recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso
l’impianto sito in comune di Monza (MI) – viale delle Industrie n. 52, già approvato e realizzato con d.g.r. n. 6/25545 del
28 febbraio 1997, alle condizioni e con le prescrizioni di cui
all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni
dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
1826
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente
atto;
7. di determinare in L. 106.200.000 (pari a C 54.847,72)
l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia relativo all’attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 2.655 mq.;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055
del 4 febbraio 2000; contestualmente all’accettazione della
fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota
n. 23971 del 29 aprile 1997;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Monza;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa all’allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata
dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;
12. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a.r., subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Autodemolizioni Dozio di Giuseppe Di Mauro
Sede legale: viale delle Industrie n. 52 – Monza (MI)
Sede impianto: viale delle Industrie n. 52 – Monza (MI)
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 la superficie totale dell’impianto è di 4.000 mq; l’area
oggetto dell’impianto è censita al NCTR del comune di Monza
al foglio 103 mappali nn. 22-23-40 ed è di proprietà del comune di Monza che ha stipulato regolare contratto di locazione
con la ditta;
1.2 la suddetta area ricade in zona «M di contenimento»,
cosı̀ come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica
del P.R.G. vigente nel comune di Monza e che tuttavia, l’approvazione del progetto dell’impianto in esame avutasi con
la d.g.r. n. 6/25545 del 28 febbraio 1997, costituisce, ai sensi
dell’art. 27 – comma 5 – del d.lgs. 22/97, variante automatica
e temporanea allo strumento urbanistico vigente;
1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione
delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,
demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli
a motore e rimorchi, di cui al codice CER 160104 (veicoli
inutilizzabili) – 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r.
n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione
delle parti recuperabili; l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
a. settore per il deposito delle carcasse da trattare avente
una superficie di 750 mq;
b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;
c. n. 2 settori per il deposito delle carcasse bonificate avente una superficie di 1.505 mq;
d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti
dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti,
batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
g. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;
1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al
d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore ad un volume pari a 500 litri.
2. Prescrizioni
2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell’impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:
– n. 93 nel settore per il deposito in entrata;
– n. 564 totali nei 2 settori per il deposito dopo la
bonifica/trattamento;
2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l’esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell’autorità
giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni
dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla
cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro da tenersi secondo le
norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;
2.5 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione,
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per
l’adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi
operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili
sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare
le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.9 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato
mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
2.10 l’accatastamento delle carcasse bonificate non deve
prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;
2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto
regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull’apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs.
22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
2.13 é vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
o rifiuto;
2.14 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, com-
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
presi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall’ente
competente in materia. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di
prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
2.15 l’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi
durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza
del personale addetto;
2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti
per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l’accertamento di eventuali perdite;
2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare
quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio
1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
2.21 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97,
devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o smaltimento;
2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs.
95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti
dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la
contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in
uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀ come definiti
dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all’allegato
F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui
all’art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio
obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese
autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla
corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati
dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al
consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio.
2.25 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le
prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione
di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi
1827
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR20010110]
[5.3.5]
D.g.r. 6 aprile 2001 – n. 7/4159
Ditta Palazzolo Gennaro con sede legale in Terno d’Isola
(BG) – via Baccanello n. 21 – Autorizzazione all’esercizio
delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso
l’impianto sito in comune di Terno d’Isola (BG) – via Baccanello n. 21, già autorizzato con d.g.r. n. 6/14541 del 14
giugno 1996 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di autorizzare la ditta Palazzolo Gennaro, con sede legale in Terno d’Isola (BG) – via Baccanello n. 21 – all’esercizio
delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero
e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune di Terno d’Isola (BG) – via Baccanello n. 21,
già approvato e realizzato con d.g.r. n. 6/14541 del 14 giugno
1996, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni
dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente
deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti
ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80
e dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente
atto;
7. di determinare in L. 44.000.000 (pari a C 22.724,10)
l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia relativo all’attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 1.100 mq.;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055
del 4 febbraio 2000; contestualmente all’accettazione della
fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota
n. 3394 del 24 gennaio 1997;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Bergamo ed al comune di Terno d’Isola;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa all’allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata
dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;
12. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al sogget-
1828
to interessato, a mezzo di raccomandata a.r., subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Palazzolo Gennaro
Sede legale: via Baccanello n. 21 – Terno d’Isola (BG)
Sede impianto: via Baccanello n. 21 – Terno d’Isola (BG)
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 la superficie totale dell’impianto è di 1.400 mq di cui
248 edificati; l’area oggetto dell’impianto è censita al NCTR
del comune di Terno d’Isola al foglio 4 mappali nn. 2708 –
2697 sub. 4 ed è di proprietà della ditta;
1.2 la suddetta area ricade in zona «D2 industriale di espansione soggetta a piano attuativo convenzionato» e parte
in zona «Di rispetto ferroviario», cosı̀ come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Terno d’Isola e che tuttavia, l’approvazione del progetto dell’impianto in esame avutasi con la d.g.r. n. 6/14541
del 14 giugno 1996, costituisce, ai sensi dell’art. 27 – comma
5 – del d.lgs. 22/97, variante automatica e temporanea allo
strumento urbanistico comunale;
1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione
delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,
demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli
a motore e rimorchi, di cui al codice CER 160104 (veicoli
inutilizzabili) – 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r.
n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione
delle parti recuperabili; l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
a. settore per il deposito delle carcasse da trattare avente
una superficie di 186 mq;
b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;
c. settore per il deposito delle carcasse bonificate avente
una superficie di 102 mq;
d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;
f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti
dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti,
batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
g. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;
1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al
d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore ad un volume pari a 500 litri.
2. Prescrizioni
2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell’impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:
– n. 23 nel settore per il deposito in entrata;
– n. 38 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;
2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l’esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell’autorità
giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni
dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla
cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro da tenersi secondo le
norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;
2.5 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione,
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per
l’adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi
operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili
sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare
le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.9 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato
mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
2.10 l’accatastamento delle carcasse bonificate non deve
prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;
2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto
regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull’apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs.
22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
2.13 é vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
o rifiuto;
2.14 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall’ente
competente in materia. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di
prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
2.15 l’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi
durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza
del personale addetto;
2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti
per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l’accertamento di eventuali perdite;
2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare
quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio
1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
2.21 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97,
devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o smaltimento;
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs.
95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti
dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la
contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in
uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀ come definiti
dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all’allegato
F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui
all’art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio
obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese
autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla
corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati
dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al
consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio.
2.25 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le
prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione
di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi
in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR20010111]
[5.3.5]
D.g.r. 6 aprile 2001 – n. 7/4160
Ditta Ferrari Giorgio con sede legale in Pessano con Bornago (MI) – via Achille Grandi n. 5 – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune di Pessano con Bornago (MI) – via A. Grandi n. 5, già autorizzato con d.g.r.
n. 6/15140 del 27 giugno 1996 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di autorizzare la ditta Ferrari Giorgio, con sede legale in
Pessano con Bornago (MI) – via Achille Grandi n. 5 – all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso
l’impianto sito in comune di Pessano con Bornago (MI) – via
A. Grandi n. 5, già approvato e realizzato con d.g.r. n. 6/15140
del 27 giugno 1996, alle condizioni e con le prescrizioni di
cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni
dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
1829
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente
atto;
7. di determinare in L. 113.040.000 (pari a C 58.380,29)
l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia relativo all’attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 2.826 mq.;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055
del 4 febbraio 2000; contestualmente all’accettazione della
fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota
n. 8012 del 12 febbraio 1997;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Pessano con Bornago;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa all’allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata
dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;
12. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a.r., subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Ferrari Giorgio
Sede legale: via Achille Grandi n. 5 – Pessano con Bornago
(MI)
Sede impianto: via A. Grandi n. 5 – Pessano con Bornago (MI)
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 la superficie totale dell’impianto è di 3.839 mq; l’area
oggetto dell’impianto è censita al NCTR del comune di Pessano con Bornago al foglio 8 mappali nn. 548 – 547 – 546 – 437
– 439 – 202 – 435 – 515 – 516 – 177 ed è di proprietà della
ditta;
1.2 la suddetta area ricade in zona «D4 artigianale di espansione», cosı̀ come rilevato dal certificato di destinazione
urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Pessano con
Bornago;
1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione
delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,
demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli
a motore e rimorchi, di cui al codice CER 160104 (veicoli
inutilizzabili) – 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trat-
1830
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
tamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r.
n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione
delle parti recuperabili; l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
a. n. 4 settori per il deposito delle carcasse da trattare avente una superficie di 757 mq;
b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;
c. settore per il deposito delle carcasse bonificate in attesa
della riduzione volumetrica avente una superficie di 600 mq;
d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;
f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti
dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti,
batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
g. settore per le operazioni di adeguamento volumetrico
delle carcasse bonificate;
h. settore per lo stoccaggio dei pacchi delle carcasse pressate;
i. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;
1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al
d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore ad un volume pari a 500 litri.
2. Prescrizioni
2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell’impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:
– n. 94 totali nei 4 settori per il deposito in entrata;
– n. 225 nel settore per il deposito dopo la
bonifica/trattamento in attesa della riduzione volumetrica;
2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l’esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell’autorità
giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni
dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla
cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro da tenersi secondo le
norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;
2.5 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione,
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per
l’adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi
operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili
sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare
le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.9 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato
mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2.10 l’accatastamento delle carcasse bonificate non deve
prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;
2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto
regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull’apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs.
22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
2.13 é vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
o rifiuto;
2.14 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall’ente
competente in materia. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di
prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
2.15 l’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi
durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza
del personale addetto;
2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti
per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l’accertamento di eventuali perdite;
2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare
quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio
1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
2.21 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97,
devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o smaltimento;
2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs.
95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti
dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la
contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in
uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀ come definiti
dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all’allegato
F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui
all’art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio
obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese
autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla
corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati
dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al
consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio.
2.25 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le
prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione
di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi
in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR20010112]
[5.3.5]
D.g.r. 6 aprile 2001 – n. 7/4165
Ditta Autodemolizioni Mauro s.n.c. di Mauro Mario e C.
con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) – via De Gasperi
n. 15 – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di
messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito
in comune di Monza (MI) – via della Novella n. 56, già
autorizzato con d.g.r. n. 6/25547 del 28 febbraio 1997 –
Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di autorizzare la ditta Autodemolizioni Mauro s.n.c. di
Mauro Mario e C., con sede legale in Cinisello Balsamo (MI)
– via De Gasperi n. 15 – all’esercizio delle operazioni di messa
in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli
a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune di Monza (MI) – via della Novella n. 56, già approvato e realizzato
con d.g.r. n. 6/25547 del 28 febbraio 1997, alle condizioni e
con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni
dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente
deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti
ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80
e dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente
atto;
7. di determinare in L. 71.080.000 (pari a C 36.709,76)
l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia relativo all’attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 1.777 mq.;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
1831
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055
del 4 febbraio 2000; contestualmente all’accettazione della
fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota
n. 19425 dell’1 aprile 1997;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Monza;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa all’allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata
dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;
12. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a.r., subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Autodemolizioni Mauro s.n.c. di Mauro Mario e C.
Sede legale: via De Gasperi n. 15 – Cinisello Balsamo (MI)
Sede impianto: via della Novella n. 56 – Monza (MI)
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 la superficie totale dell’impianto è di 2.931 mq; l’area
oggetto dell’impianto è censita al NCTR del comune di Monza
al foglio 78 mappali nn. 100 – 101 – 120 ed è di proprietà
della ditta;
1.2 la suddetta area ricade in zona «E agricola», cosı̀ come
rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G.
vigente nel comune di Monza e che tuttavia, l’approvazione
del progetto dell’impianto in esame avutasi con la d.g.r.
n. 6/25547 del 28 febbraio 1997, costituisce, ai sensi dell’art.
27 – comma 5 – del d.lgs. 22/97, variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale;
1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione
delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,
demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli
a motore e rimorchi, di cui al codice CER 160104 (veicoli
inutilizzabili) – 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r.
n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione
delle parti recuperabili; l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
a. settore per il deposito delle carcasse da trattare avente
una superficie di 1.006 mq;
b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;
c. settore per il deposito delle carcasse bonificate avente
una superficie di 300 mq;
d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;
f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti
dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti,
batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
g. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;
1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al
d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore ad un volume pari a 500 litri.
2. Prescrizioni
2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-
1832
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell’impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:
– n. 125 nel settore per il deposito in entrata;
– n. 112 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;
2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l’esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell’autorità
giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni
dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla
cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro da tenersi secondo le
norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;
2.5 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione,
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per
l’adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi
operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili
sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare
le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.9 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato
mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
2.10 l’accatastamento delle carcasse bonificate non deve
prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;
2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto
regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull’apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs.
22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
2.13 é vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
o rifiuto;
2.14 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall’ente
competente in materia. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di
prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
2.15 l’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi
durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza
del personale addetto;
2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti
per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l’accertamento di eventuali perdite;
2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare
quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio
1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
2.21 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97,
devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o smaltimento;
2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs.
95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti
dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la
contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in
uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀ come definiti
dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all’allegato
F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui
all’art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio
obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese
autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla
corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati
dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al
consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio.
2.25 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le
prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione
di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi
in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR20010113]
[5.3.5]
D.g.r. 6 aprile 2001 – n. 7/4167
Ditta Autodemolizioni Fratelli Mascaro s.n.c. di Mascaro
Domenico & C. con sede legale in Monza (MI) – viale delle
Industrie – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni
di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito
in comune di Monza (MI) – viale delle Industrie n. 31, già
autorizzato con d.g.r. n. 6/25549 del 28 febbraio 1997 –
Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di autorizzare la ditta Autodemolizioni Fratelli Mascaro
s.n.c. di Mascaro Domenico & C., con sede legale in Monza
(MI) – viale delle Industrie – all’esercizio delle operazioni di
messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di
veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune
di Monza (MI) – viale delle Industrie n. 31, già approvato e
realizzato con d.g.r. n. 6/25549 del 28 febbraio 1997, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni
dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente
atto;
7. di determinare in L. 72.160.000 (pari a C 37.267,53)
l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia relativo all’attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 1.804 mq.;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055
del 4 febbraio 2000; contestualmente all’accettazione della
fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota
n. 19401 dell’1 aprile 1997;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Monza;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa all’allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata
dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;
12. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a.r., subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Autodemolizioni Fratelli Mascaro s.n.c. di Mascaro Domenico & C.
Sede legale: viale delle Industrie – Monza (MI)
Sede impianto: viale delle Industrie n. 31 – Monza (MI)
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 la superficie totale dell’impianto è di 3.245 mq di cui
427 coperti; l’area oggetto dell’impianto è censita al NCTR del
1833
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
comune di Monza al foglio 102 mappale n. 51 ed è di proprietà della ditta;
1.2 la suddetta area ricade in zona «N vincolo assoluto»,
parte in zona «M verde pubblico» e parte in zona «Strada
di P.R.G.», cosı̀ come rilevato dal certificato di destinazione
urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Monza e che
tuttavia, l’approvazione del progetto dell’impianto in esame
avutasi con la d.g.r. n. 6/25549 del 28 febbraio 1997, costituisce, ai sensi dell’art. 27 – comma 5 – del d.lgs. 22/97, variante
automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale;
1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione
delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,
demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli
a motore e rimorchi, di cui al codice CER 160104 (veicoli
inutilizzabili) – 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r.
n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione
delle parti recuperabili; l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
a. settore per il deposito delle carcasse da trattare avente
una superficie di 570 mq;
b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;
c. settore per il deposito delle carcasse bonificate avente
una superficie di 625 mq;
d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;
f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti
dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti,
batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
g. settore per le operazioni di adeguamento volumetrico
delle carcasse;
h. settore per lo stoccaggio dei pacchi di carcasse pressate;
i. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;
1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al
d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore ad un volume pari a 500 litri.
2. Prescrizioni
2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell’impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:
– n. 71 nel settore per il deposito in entrata;
– n. 234 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;
2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l’esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell’autorità
giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni
dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla
cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro da tenersi secondo le
norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;
2.5 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
1834
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione,
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per
l’adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi
operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili
sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare
le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.9 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato
mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
2.10 l’accatastamento delle carcasse bonificate non deve
prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;
2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto
regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull’apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs.
22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
2.13 é vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
o rifiuto;
2.14 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall’ente
competente in materia. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di
prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
2.15 l’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi
durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza
del personale addetto;
2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti
per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l’accertamento di eventuali perdite;
2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare
quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio
1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
2.21 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97,
devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o smaltimento;
2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs.
95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti
dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la
contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in
uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀ come definiti
dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all’allegato
F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui
all’art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio
obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese
autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in ap-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
posite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla
corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati
dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al
consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio.
2.25 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le
prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione
di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi
in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR20010114]
[5.3.5]
D.g.r. 6 aprile 2001 – n. 7/4168
Ditta Auto Demolizione Ferraro Angelo s.a.s. di Ferraro
Maria Assunta e C. con sede legale in Paderno Dugnano
(MI) – via Valassina n. 165 – Autorizzazione all’esercizio
delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso
l’impianto sito in comune di Paderno Dugnano (MI) – via
Valassina n. 165, già autorizzato con d.g.r. n. 6/24658 del
7 febbraio 1997 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di autorizzare la ditta Auto Demolizione Ferraro Angelo
s.a.s. di Ferraro Maria Assunta e C., con sede legale in Paderno Dugnano (MI) – via Valassina n. 165- all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto
sito in comune di Paderno Dugnano (MI) – via Valassina
n. 165, già approvato e realizzato con d.g.r. n. 6/24658 del 7
febbraio 1997, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni
dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente
atto;
7. di determinare in L. 88.880.000 (pari a C 45.902,69)
l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia relativo all’attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 2.222 mq.;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055
del 4 febbraio 2000; contestualmente all’accettazione della
fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota
n. 19409 dell’1 aprile 1997;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Paderno Dugnano;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa all’allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata
dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;
12. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a.r., subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Auto Demolizione Ferraro Angelo s.a.s. di Ferraro Maria Assunta e C.
Sede legale: via Valassina n. 165 – Paderno Dugnano (MI)
Sede impianto: via Valassina n. 165 – Paderno Dugnano (MI)
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 la superficie totale dell’impianto è di 3.184 mq; l’area
oggetto dell’impianto è censita al NCTR del comune di Paderno Dugnano al foglio 15 mappali nn. 37 – 44 parte – 39 parte
ed è di proprietà della ditta per i mappali 37 e 44 ed in locazione commerciale per il mappale 39;
1.2 la suddetta area ricade in zona «Di rispetto stradale»,
cosı̀ come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica
del P.R.G. vigente nel comune di Paderno Dugnano e che tuttavia, l’approvazione del progetto dell’impianto in esame avutasi con la d.g.r. n. 6/24658 del 7 febbraio 1997, costituisce,
ai sensi, dell’art. 27 – comma 5 – del d.lgs. 22/97, variante
automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale;
1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione
delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,
demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli
a motore e rimorchi, di cui al codice CER 160104 (veicoli
inutilizzabili) – 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r.
n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione
delle parti recuperabili; l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
a. n. 3 settori per il deposito delle carcasse da trattare avente una superficie totale di 1.485 mq;
b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;
1835
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
c. settore per il deposito delle carcasse bonificate avente
una superficie di 154 mq;
d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;
f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti
dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti,
batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
g. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;
1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al
d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore ad un volume pari a 500 litri.
2. Prescrizioni
2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell’impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:
– n. 185 totali nei 3 settori per il deposito in entrata;
– n. 57 nel settore per il deposito dopo la
bonifica/trattamento;
2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l’esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell’autorità
giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni
dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla
cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro da tenersi secondo le
norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;
2.5 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione,
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per
l’adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi
operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili
sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare
le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.9 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato
mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
2.10 l’accatastamento delle carcasse bonificate non deve
prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;
2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto
regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull’apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs.
22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
1836
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
2.13 é vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
o rifiuto;
2.14 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall’ente
competente in materia. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di
prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
2.15 l’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi
durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza
del personale addetto;
2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti
per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l’accertamento di eventuali perdite;
2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare
quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio
1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
2.21 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97,
devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o smaltimento;
2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs.
95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti
dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la
contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in
uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀ come definiti
dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all’allegato
F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui
all’art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio
obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese
autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla
corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati
dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al
consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio.
2.25 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le
prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione
di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi
in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR20010115]
[5.3.5]
D.g.r. 6 aprile 2001 – n. 7/4169
Ditta De Milato Arcangelo con sede legale in Legnano
(MI) – via Monte Lungo – ang. viale Pasubio – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza,
demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore
e rimorchi presso l’impianto sito in comune di Legnano
(MI) – via Monte Lungo, già autorizzato con d.g.r.
n. 6/22287 del 13 dicembre 1996 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di autorizzare la ditta De Milato Arcangelo, con sede legale in Legnano (MI) – via Monte Lungo – ang. viale Pasubio
– all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi
presso l’impianto sito in comune di Legnano (MI) – via Monte
Lungo, già approvato e realizzato con d.g.r. n. 6/22287 del 13
dicembre 1996, alle condizioni e con le prescrizioni di cui
all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni
dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente
atto;
7. di determinare in L. 40.000.000 (pari a C 20.658,28)
l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia relativo all’attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 1.000 mq.;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055
del 4 febbraio 2000; contestualmente all’accettazione della
fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota
n. 338828 del 28 ottobre 1997;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Legnano;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa all’allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata
dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;
12. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a.r., subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: De Milato Arcangelo
Sede legale: via Monte Lungo – ang. viale Pasubio – Legnano
(MI)
Sede impianto: via Monte Lungo – Legnano (MI)
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 la superficie totale dell’impianto è di 924 mq l’area oggetto dell’impianto è censita al NCTR del comune di Legnano
al foglio 5 mappale n. 39 ed è di proprietà della ditta;
1.2 la suddetta area ricade in zona «B4 residenziale di
completamento» e parte in zona «Sede stradale», cosı̀ come
rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G.
vigente nel comune di Legnano e che tuttavia, l’approvazione
del progetto dell’impianto in esame avutasi con la d.g.r.
n. 6/22287 del 13 dicembre 1996, costituisce, ai sensi dell’art.
27 – comma 5 – del d.lgs. 22/97, variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale;
1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione
delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,
demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli
a motore e rimorchi, di cui al codice CER 160104 (veicoli
inutilizzabili) – 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r.
n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione
delle parti recuperabili; l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
a. n. 2 settori per il deposito delle carcasse da trattare avente una superficie di 120 mq;
b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;
c. settore per il deposito delle carcasse bonificate avente
una superficie di 230 mq;
d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;
f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti
dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti,
batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
g. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;
1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al
d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore ad un volume pari a 500 litri.
2. Prescrizioni
2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell’impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:
– n. 15 totali nei 2 settori per il deposito in entrata;
– n. 86 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;
2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l’esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell’autorità
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni
dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla
cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro da tenersi secondo le
norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;
2.5 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione,
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per
l’adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi
operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili
sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare
le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.9 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato
mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
2.10 l’accatastamento delle carcasse bonificate non deve
prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;
2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto
regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull’apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs.
22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
2.13 é vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
o rifiuto;
2.14 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall’ente
competente in materia. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di
prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
2.15 l’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi
durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza
del personale addetto;
2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti
per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l’accertamento di eventuali perdite;
2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare
quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio
1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
1838
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
2.21 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97,
devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o smaltimento;
2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs.
95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti
dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la
contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in
uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀ come definiti
dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all’allegato
F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui
all’art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio
obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese
autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla
corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati
dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al
consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio.
2.25 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le
prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione
di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi
in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR20010116]
[5.3.1/5.3.5]
D.g.r. 11 maggio 2001 – n. 7/4564
Programmazione economico-finanziaria per l’esercizio
finanziario 2001 a favore dei comuni che intervengono
d’ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o
smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai
sensi dell’art. 217 del t.u.l.s.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: «Attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;
Visto il decreto ministeriale Ambiente 25 ottobre 1999,
n. 471 «Regolamento recante criteri, procedure e modalità
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale
dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;
Vista la l.r. 7 giugno 1980, n. 94: «Norme ed interventi per
lo smaltimento dei rifiuti»;
Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la
disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della l.r.
31 marzo 1978, n. 34», s.m.i.;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
Regione», s.m.i.;
Vista la l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 legge di programmazione
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, «Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore
dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario»;
Vista la l.r. 14 gennaio 2000, n. 2, «Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli
strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione»;
Richiamata la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2870 avente ad
oggetto: «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio
pluriennale 2001/2003» a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la l.r. 5 febbraio 2001, n. 5, «Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003»;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»,
ed in particolare la lettera a) secondo comma dell’art. 3 e lettera b) primo comma dell’art. 18;
Richiamata la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle
aree contaminate»;
Richiamata la deliberazione di Consiglio regionale 2 ottobre 2000, n. 42 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni
2001/2003;
Richiamata altresı̀ la d.g.r. 9 febbraio 2001, n. 3389 di approvazione definitiva dell’Accordo di Programma Quadro in
materia di Ambiente e Energia, sottoscritto il 2 febbraio 2001
dal Ministero dell’Ambiente, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e Regione Lombardia;
Atteso che i documenti programmatici di cui sopra perseguono la finalità dell’adozione di quegli interventi di bonifica
e/o di ripristino ambientale, mirati alla salvaguardia della
qualità dell’ambiente e la tutela delle risorse naturali;
Richiamato l’art. 31-bis l.r. 7 giugno 1980, n. 94, cosı̀ come
introdotto dall’art. 2 l.r. 14 dicembre 1983, n. 99 avente per
oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1980,
n. 94 – Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»,
concernente la concessione di contributi a favore dei comuni
che provvedano d’ufficio alla bonifica delle aree contaminate
o allo smaltimento di rifiuti a seguito di ordinanze emesse ai
sensi dell’art. 217 del testo unico leggi sanitarie;
Vista la proposta di cui alla relazione (allegato 1) indicante
i criteri di priorità di individuazione, delle opere di bonifica
da finanziare, e le modalità di erogazione di contributi nonché la proposta di programma di interventi di bonifica (allegato n. 2) indicante l’ente beneficiario, il sito di intervento,
l’importo dei finanziamenti per l’anno in corso e la legge di
riferimento;
Rilevato che la concessione di ulteriori contributi regionali
ai comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazone di interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di istanza ai sensi dell’art. 31-bis della l.r. 94/80, previsti in forza
di Ordinanze emesse ai sensi dell’art. 217 del t.u.l.s. e non
individuati nell’allegato n. 2 al presente atto, potranno essere
concessi, previa verifica della capacità di bilancio e nel rispetto dei requisiti di legge, unicamente a seguito della riscontrata urgenza e indifferibilità degli interventi, motivata dal riscontrato rilevante rischio per la salute pubblica;
Valutata pertanto la necessità, supportata dal rischio per
l’ambiente che i siti individuati rappresentano, di approvare
la programmazione economico-finanziaria prevista per l’esercizio finanziario 2001 a favore dei comuni che intervengono
d’ufficio alla realizzazone degli interventi di cui sopra, in danno dei soggetti obbligati;
Dato atto che la Regione all’atto della concessione dei contributi, ha la facoltà di assumere l’onere, in tutto o in parte,
a definitivo suo carico, come prevede il comma 5, art. 31-bis
l.r. n. 94/80 cosı̀ come sostituito dall’art. 6 della l.r. 2/1999;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni del dirigente dell’Unità Organizzativa proponente;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 legge 15 maggio
1997, n. 127;
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa l’allegata relazione indicante i criteri di priorità, i nuovi interventi programmati e le modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dei comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell’art. 217 del
t.u.l.s., in danno dei soggetti obbligati di cui all’allegato n. 1
che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di approvare il programma degli interventi di bonifica
dei siti inquinanti, finanziati con le disponibilità di bilancio
per l’anno in corso e indicati nella tabella di cui all’allegato
n. 2, che costituisce parte integrante del presente atto;
3. che i provvedimenti di assegnazione e impegno finanziario-contabile verranno assunti dal Dirigente dell’Unità Organizzativa competente a seguito della verifica, effettuata dagli Uffici preposti all’istruttoria tecnico-amministrativa, dei
presupposti e delle condizioni per l’accesso ai contributi di
cui trattasi da parte del soggetto istante, ovvero dei requisiti
di legge, e in particolare di quelli previsti dell’art. 31-bis della
l.r. 94/80 per l’amministrazione comunale beneficiaria;
4. di dare atto che la concessione di ulteriori contributi regionali ai comuni che intervengono d’ufficio, alla realizzazione di interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito
di istanza ai sensi dell’art. 31-bis della l.r. 94/80, previsti in
forza di Ordinanze emesse ai sensi dell’art. 217 del t.u.l.s. e
non individuati nell’allegato al presente atto, potranno essere
concessi, previa verifica della capacità di bilancio e nel rispetto dei requisiti di legge, unicamente a seguito della riscontrata urgenza e indifferibilità degli interventi, motivata dal riscontrato rilevante rischio per la salute pubblica;
5. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990,
n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regignale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di pubblicazione.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato n. 1
Programma degli interventi di bonifica
delle aree contaminate per l’anno 2001
In attuazione del Piano regionale delle aree contaminate,
approvato con d.g.r. n. 66818 dell’11 aprile 1995 ed in coerenza con gli obiettivi regionali in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente indicati nei PRS, è stato elaborato il presente programma di interventi di bonifica di aree contaminate
e/o di smaltimento dei rifiuti che recepisce altresı̀ le richieste
di interventi prioritari formulate dagli EE.LL. in conformità
con i disposti della l.r. 94/80, del d.lgs. 22/97 e del d.m. 471/99.
Dalla banca dati dei siti contaminati emergono segnalazioni di 829 siti da bonificare cosı̀ articolati per province:
PROVINCIA
BERGAMO
TOTALE
99
BRESCIA
87
COMO
14
CREMONA
13
LECCO
20
LODI
27
MANTOVA
49
MILANO
390
PAVIA
77
SONDRIO
7
VARESE
48
Ai sensi dell’art. 31-bis della l.r. 94/80, e della l.r. 31/96, in
applicazione delle procedure di settore indicate dalle norme
statali in materia, risultano presentanti alla Regione e ammissibili al finanziamento gli interventi, corredati dai relativi progetti, articolati come di seguito:
1839
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Siti comunali oggetto di precedenti atti di programmazione (tabella 1)
Totale
progetto
Comuni
Airuno
Impegni
94/1980
Impegni
31/1996
2001
2002
da
programmare
2003
7.220.000.000
5.100.000.000
500.000.000
1.620.000.000
Castiglione d/Stiviere
13.500.000.000
700.000.000
500.000.000
12.300.000.000
Cerro al Lambro *
82.428.800.000
500.000.000
Monticelli Pavese
900.000.000
500.000.000
400.000.000
Nerviano
3.500.000.000
500.000.000
3.000.000.000
Orio Litta
1.000.000.000
500.000.000
500.000.000
0
Parona
2.130.804.000
700.000.000
700.000.000
730.804.000
8.552.879.360
16.254.228.390
14.685.707.280
28.951.036.994
San Martino d/Argine *
20.913.803.995
2.549.758.715
7.916.924.640
0
Spessa
13.460.400.000
11.760.000.000
500.000.000
1.200.400.000
6.278.176.000
2.497.336.000
1.000.000.000
2.780.840.000
404.588.000
222.294.000
182.294.000
0
7.013.500.000
5.213.500.000
520.000.000
1.280.000.000
Valle Lomellina
Valverde
Villanova del Sillaro
Totali
10.447.120.640
13.484.947.976
158.750.071.995
l.r. 31/1996
19.000.000.000
l.r. 94/1980
29.742.888.715
26.804.166.616
16.254.228.390
14.685.707.280
15.442.644.488
16.254.228.390
14.685.707.280
11.361.522.128
0
0
52.263.080.994
Progetti riguardanti nuovi interventi (tabella 2)
Totale
progetto
Comuni
2001
2002
da programmare
Albaredo Arnaboldi
3.500.000.000
1.000.000.000
Fagnano Olona *
8.889.694.390
6.311.755.512
200.000.000
200.000.000
0
74.000.000
74.000.000
0
Fiesse
Garlasco
Pregnana M.se
Robecco d’Oglio
Totali
2.500.000.000
1.000.000.000
290.000.000
290.000.000
0
3.424.470.000
1.000.000.000
2.424.470.000
8.875.755.512
1.000.000.000
l.r. 31/1996
6.311.755.512
1.000.000.000
l.r. 94/1980
2.564.000.000
0
1840
1.577.938.878
16.378.164.390
6.502.408.878
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
1841
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
1842
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Criteri di priorità
Si ritiene di individuare quale criterio prioritario per la programmazione degli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente e del territorio, la lettura delle alterazioni dei fattori
ambientali connessi al grado di rischio per la salute umana,
le risorse naturali e i recettori ambientali sensibili, attraverso
un’analisi dei parametri indicatori previsti dalle norme – d.m.
471/1999, e in particolare:
• concentrazioni di sostanze chimiche di interesse per effetti rilevanti nel suolo e nel sottosuolo, per tossicità, persistenza e mobilità ambientale non accettabili in relazione alla
specifica destinazione d’uso dei siti;
• concentrazioni di sostanze chimiche di interesse per effetti rilevanti nelle acque sotterranee e superficiali, per tossicità, persistenza e mobilità ambientale non accettabili in relazione all’utilizzo delle risorse idriche;
• accumulo e stoccaggio di rifiuti e materiali pericolosi, sul
suolo o in vasche e serbatoi fuori terra o interrati, pozzi disperdenti, cumuli di rifiuti in contenitori o dispersi.
Viene valutato inoltre prioritario provvedere a:
• completare gli interventi di bonifica iniziati ed individuati
nella programmazione finanziario-contabile relativa ai precedenti esercizi di bilancio, di cui alla l.r. 94/80 concernente
norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti, e alla l.r.
31/1996 concernente la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale.
Programma di interventi
Considerata la programmazione finanziaria relativa all’annualità 2001 indicata nei quadri economici dei progetti sopra
indicati e le disponibilità di bilancio regionale relative alla l.r.
n. 94/80 e alla l.r. n. 31/96, si propone il programma di interventi allegato (allegato 2), in applicazione dei criteri di priorità richiamati.
Sono stati proposti gli interventi finanziati con la l.r. 31/96
e già oggetto di programmazione con le procedure previste
dalla legge stessa, per un importo di L. 21.754.400.000, nonché interventi a valere sui fondi della l.r. n. 94/80 relativi alla
continuazione o completamento di lavori in corso già finanziati in precedenti esercizi.
Per gli interventi di bonifica e/o di smaltimento dei rifiuti,
indicati nella tabella (allegato 2), è prevista per quanto concerne la l.r. 31/1996, la copertura finanziaria per l’anno 2001
da parte della Regione Lombardia per i Comuni di Cerro al
Lambro, San Martino dall’Argine e Fagnano Olona, sui pertinenti capitoli di bilancio, di cui alle rispettive deliberazioni
del Consiglio Regionale di approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale, per le quote desunte dalle previsioni economiche finanziarie di cui alla l.r. 2 febbraio 2001,
n. 5 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e
bilancio pluriennale 2001/2003».
La tabella evidenzia inoltre gli interventi da finanziare con
i fondi della legge n. 94/80, per i quali la copertura finanziaria
viene concessa al soggetto beneficiario per il proseguo e/o il
completamento degli interventi di bonifica e/o di smaltimento
rifiuti le cui operazioni, in corso, risultano avviate a seguito
della copertura finanziaria da parte della Regione Lombardia
nei precedenti esercizi finanziari, in virtù del riconosciuto rischio ambientale evidenziato.
Per queste opere si propone il finanziamento in relazione
agli importi indicati nel quadro economico di progetto approvato, relativamente all’anno 2001 opportunamente rimodulato in relazione alle disponibilità di bilancio regionale.
Si propone inoltre il finanziamento di nuovi interventi relativi ai Comuni di Albaredo Arnaboldi, Fagnano Olona, Fiesse,
Garlasco, Pregnana Milanese e Robecco d’Oglio, per gli importi indicati nella tabella 2, in funzione delle rilevate criticità
connesse alla tutela e salvaguardia delle matrici ambientali
coinvolte. Relativamente all’anno 2001 si propone la conces-
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
sione dei contributi indicati nell’allegato 2, che risultano conseguenti all’approvazione dei quadri economici di progetto e
coordinati con le disponibilità di bilancio regionale.
L’assunzione degli impegni di spesa di cui all’art. 31bis
della l.r. 94/1980, verrà effettuata sul pertinente capitolo di
bilancio 4.3.1.2.980, per il quale, la sopra citata legge regionale 5/2001, ha previsto per l’esercizio finanziario corrente,
una copertura sul bilancio regionale 2001 pari a
L. 16.240.000.000.
A fronte di detta disponibilità, si provvede pertanto a programmare interventi per L. 13.925.522.128, rinviando la programmazione dei rimanenti fondi ad atti successivi, a seguito
della presentazione ed istruttoria di progetti aventi caratteristiche di priorità di intervento o a copertura di possibili eventi
imprevedibili in seno agli interventi finanziati.
Modalità di erogazione dei finanziamenti
I provvedimenti di impegno e liquidazione finanziario-contabile verranno assunti dall’Unità Organizzativa competente,
a seguito della verifica, effettuata dagli Uffici preposti all’istruttoria tecnico-amministrativa, dei presupposti e delle condizioni per l’accesso ai contributi di cui trattasi da parte del
soggetto istante, ovvero dei requisiti di legge, in particolare
dell’art. 31-bis della l.r. 94/80 da parte dell’Amministrazione
comunale beneficiaria.
La liquidazione delle somme impegnate verrà disposta, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, in ottemperanza
al disposto dell’art. 1 – comma 1 – lettera e) della l.r. 2/1999,
sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il
termine dell’esercizio finanziario al quale è assunto l’impegno.
L’Amministrazione beneficiaria dovrà rendicontare tempestivamente all’Ente concedente, producendo la pertinente documentazione probatoria, corredata da ogni altro elemento
utile, circa l’avvenuto utilizzo della quota di cui sopra nell’ambito degli stati di avanzamento lavori ovvero delle spese dell’intervento finanziato.
Eventuali residui non utilizzati degli importi liquidati costituiscono economia di spesa a credito della Regione Lombardia, il cui utilizzo per eventuali spese sopravvenute, non inserite nel quadro economico oggetto di impegno potranno essere utilizzate dal soggetto beneficiario unicamente a seguito di
formale autorizzazione da parte dell’Ente concedente, previa
rendicontazione e verifica dello stesso sulla corretta gestione
amministrativa e contabile dell’intervento effettuato.
Le somme impegnate e non liquidabili costituiscono altresı̀
economia di spesa ed il loro utilizzo per eventuali spese sopravvenute, non inserite nel quadro economico oggetto di impegno potranno essere liquidate al soggetto beneficiario contestualmente alla formale autorizzazione da parte dell’Ente
concedente, previa rendicontazione e verifica dello stesso sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell’intervento
effettuato.
La riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di
spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona
gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario, la
immediata restituzione delle relative quote alla Regione.
Le eventuali somme recuperate dal Comune, attraverso l’azione di rivalsa nei confronti dei soggetti individuati quali responsabili dell’illecito e dell’eventuale danno ambientale, riferite alle somme liquidate dalla Regione al soggetto beneficiario dovranno essere restituite alla Regione secondo i disposti
dell’art. 6 della l.r. 2/1999.
Il dirigente dell’u.o. risorse idriche
e bonifica aree contaminate: Angelo Elefanti
——— • ———
Allegato n. 2
Tabella riepilogativa interventi con le previsioni di finanziamento per esercizio finanziario 2001
Comuni
Denominazione
Airuno
LC Area ex Petrol Dragon
Albaredo Arnaboldi
Castiglione d/Stiviere
PV Ditta Zeta Petroli-Oil Termica
MN Cave «La Busa» e «Del Pirata»
Art. 31-bis
l.r. 94/1980
500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
L.r. 31/1996
Note
Quota contributo per la realizzazione della 2ª fase
degli interventi
Nuovo intervento
Le operazioni di bonifica interessano due siti contaminati
1843
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Comuni
Cerro al Lambro *
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Art. 31-bis
l.r. 94/1980
Denominazione
MI Cascina Gazzera
L.r. 31/1996
Note
13.484.947.976 Art. 8 d.g.r. 3389/2001 – Accordo di Programma Quadro – Sito Nazionale legge 426/1998
Fagnano Olona *
VA Cava F.lli Pigni
Fiesse
BS Cava Rocca
6.311.755.512 Nuovo intervento
Garlasco-Mede-Parona
PV Discarica comunale in loc. «Ca Bassa»
Monticelli Pavese
PV Agrichimica/Colla – loc. Arsenale
500.000.000
Quota contributo per il completamento degli interventi
Nerviano
MI Ex impianto di depurazione Norditalia T.B.I.
500.000.000
Quota contributo per la realizzazione della 2ª fase
degli interventi
Orio Litta
LO Area dismessa ex Mars
500.000.000
Completamento interventi
Parona
PV Ditta Comar s.r.l., ex Serica, ex S.E.T. s.r.l.
700.000.000
Quota contributo per la realizzazione della 2ª fase
degli interventi
200.000.000
Nuovo intervento
74.000.000
Nuovo intervento
Pregnana M.se
MI Area fontanile Serbelloni
Robecco d’Oglio
CR Ditta R.S.T.E.
1.000.000.000
San Martino d/Argine *
MN Ditta Metalrecuperi
5.959.228.128
1.957.696.512 Completamento delle operazioni previste dalla 2ª fase
degli interventi
Spessa
PV Area ex Rivol
500.000.000
Quota contributo per la realizzazione della 2ª fase dei
lavori
Valle Lomellina
PV Area S.I.F.
1.000.000.000
Quota contributo per la realizzazione della 2ª fase dei
lavori
Valverde
PV Area ex Fornace Martinelli
182.294.000
Completamento interventi
Villanova del Sillaro
LO Ex Cava Bargano
520.000.000
Quota completamento per la realizzazione della 2ª
fase degli interventi
* Progetti F.I.P. ex l.r. 31/1996
[BUR20010117]
290.000.000
TOTALI
[5.1.0/5.3.0]
D.g.r. 11 maggio 2001 – n. 7/4591
Approvazione delle «Schede di rilevazione tipo» dello stato di attuazione dei principali adempimenti in materia di
accessibilità dell’ambiente naturale e di quello costruito
da parte dei comuni e delle barriere architettoniche e localizzative presenti negli edifici, spazi e servizi di proprietà dei Comuni
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull’eliminazione
delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione» e successive integrazioni ed in particolare l’articolo 8
«Censimento degli immobili ed edifici pubblici», che al comma 1 stabilisce che la Regione promuove il censimento degli
immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l’abolizione delle barriere architettoniche e localizzative e al comma 2 che tale censimento è delegato ai comuni, sulla base
delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale;
Visto il «Programma Regionale di Sviluppo» della VII legislatura, approvato con la Deliberazione di Consiglio regionale
10 ottobre 2000, n. VII/39, che all’Obiettivo programmatico di
riferimento 10.4 «Qualificazione urbana» prevede, fra l’altro,
la realizzazione di interventi strutturali per l’eliminazione
delle barriere architettoniche e per la riqualificazione di ambiti territoriali omogenei, il miglioramento degli standard
qualitativi di vivibilità del territorio metropolitano anche mediante la riduzione delle limitazioni ai portatori di handicap,
nonché azioni a favore dei disabili per l’eliminazione delle
barriere architettoniche;
Visto l’Obiettivo Prioritario 10.4.1.2 per l’anno 2001 «Azioni
a favore dei disabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche» che prevede, fra l’altro, l’erogazione di contributi a
favore dei Comuni per l’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative negli edifici, spazi e servizi di loro proprietà;
Considerato che per potere dare corso a quanto previsto dal
su citato Obiettivo Prioritario si rende opportuno conoscere i
fabbisogni riguardanti il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche e localizzative ancora presenti negli
edifici, spazi e servizi di proprietà dei comuni, individuati per
ambiti territoriali e per tipologie edilizie;
Ritenuto opportuno procedere ad acquisire i dati di cui sopra mediante il censimento degli edifici, spazi e servizi di proprietà dei Comuni ancora interessate da interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative;
Ritenuto opportuno, a tale scopo, proporre ai Comuni la
compilazione di schede di rilevazione dello stato di attuazione degli interventi in argomento, anche al fine di potere disporre di dati sintetici ed omogenei;
1844
Nuovo itinerario
Nuovo intervento
13.925.522.128 21.754.400.000
Considerato che i dati di cui sopra, acquisiti mediante la
compilazione da parte dei comuni di «schede tipo» che costituiscono parte integrante del presente atto, verranno elaborati informaticamente, allo scopo di permettere alla Regione di
programmare i tempi e le procedure di erogazione dei contributi di cui sopra nonché l’attuazione degli interventi;
Visto l’allegato «A», parte integrante del presente atto, denominato «Schede di rilevazione tipo» dello stato di attuazione dei principali adempimenti in materia di accessibilità dell’ambiente naturale e di quello costruito da parte dei comuni»
e delle barriere architettoniche e localizzative presenti negli
edifici, spazi e servizi di proprietà dei Comuni, composto da
n. 21 schede;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
– di approvare l’allegato «A», parte integrante della presente deliberazione, denominato «Schede di rilevazione tipo»
dello stato di attuazione dei principali adempimenti in materia di accessibilità dell’ambiente naturale e di quello costruito
da parte dei comuni» e delle barriere architettoniche e localizzative presenti negli edifici, spazi e servizi di proprietà dei
Comuni, composto da n. 21 schede;
– di stabilire che la presente deliberazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
——— • ———
ALLEGATO «A»
SCHEDE DI RILEVAZIONE TIPO
– dello stato di attuazione dei principali adempimenti in
materia di accessibilità dell’ambiente naturale e di quello costruito da parte dei Comuni: Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, Piano integrato per gli spazi urbani, accantonamento del 10% degli oneri di urbanizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
– delle barriere architettoniche (per i non deambulanti) e
delle barriere localizzative (per i non vedenti) presenti negli
edifici, spazi e sevizi di proprietà dei comuni.
***
SCHEDA TIPO n. 1
ADOZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI in attuazione dell’articolo 32, comma 21,
legge 28 febbraio 1986, n. 41: «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».
Articolo 32, comma 21, legge 28 febbraio 1986, n. 41:
«Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle
prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
aprile 1978, n. 384 (1), dovranno essere adottati da parte delle
Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge».
(1) Il d.P.R. n. 384/1978 è stato abrogato e sostituito dal d.P.R. 24
luglio 1996, n. 503: «Regolamento recante norme per l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».
Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche:
– è stato adottato:
䊐 .....................................................
citare gli estremi dell’atto comunale di approvazione
– non è stato adottato:
䊐 .....................................................
indicare i motivi della mancata adozione
***
SCHEDA TIPO n. 2
IMPIEGO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE NEGLI EDIFICI ESISTENTI DI PROPRIETÀ
DEI COMUNI in attuazione dell’articolo 15 l.r. 20 febbraio
1989, n. 6: «Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».
Articolo 15, l.r. n. 6/1989 – «Oneri di urbanizzazione»:
«I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% degli
oneri di urbanizzazione ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti (1) di loro competenza».
Anno
Oneri introitati
Oneri impiegati
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
***
SCHEDA TIPO n. 4
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE NEGLI EDIFICI E SPAZI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 4, d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: «Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».
Articolo 1, comma 4, d.P.R. n. 503/1996: «Agli edifici e
spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o
riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti
quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento».
Quanto previsto dall’articolo 4, comma 1:
– è stato realizzato:
䊐
– non è stato realiz䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
zato:
realizzazione degli interventi
– è stato realizzato
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA TIPO n. 5
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE NEGLI EDIFICI E SPAZI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 5, d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: «Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».
Articoli 1, comma 5, d.P.R. 503/1996: «In attesa del predetto adeguamento (1) ogni edifico deve essere dotato, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, a cura dell’Amministrazione pubblica che utilizza l’edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi
espletati».
(1) Il riferimento è a quanto previsto all’articolo 1, comma 4,
d.P.R. 503/1996.
1996
1997
Quanto previsto dall’articolo 5, comma 1:
– è stato realizzato l’a- 䊐
deguamento:
– non è stato realiz䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
zato:
1998
1999
2000
2001
realizzazione degli interventi
Totale anni
1989/2001
– è stato realizzato
solo in parte:
(1) Il legislatore ha inteso escludere la possibilità che gli oneri di
urbanizzazione possano essere utilizzati per fare fronte alle spese
necessarie per il superamento delle barriere architettoniche e localizzative riguardanti edifici da realizzare successivamente all’entrata
in vigore della legge regionale n. 6/1989.
***
SCHEDA TIPO n. 3
ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO PER GLI SPAZI
URBANI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI in attuazione dell’articolo 24, comma 9, legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Legge –
Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate».
Articolo 24, comma 9, legge n. 104/1992: «I piani di cui
all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori
acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate».
Il Piano Integrato per gli Spazi Urbani:
䊐 .....................................................
– è stato adottato:
citare gli estremi dell’atto comunale di approvazione
– non è stato adottato:
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
䊐 .....................................................
indicare i motivi della mancata adozione
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA TIPO n. 6
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE ABITATIVA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI
in attuazione:
A) degli articoli 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 del d.P.R. 24
luglio 1996, n. 503: «Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici».
Articolo 13 – «Norme generali per gli edifici»:
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alle generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di
accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione
dell’edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il
necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto
se esiste almeno un percorso per l’accesso all’edificio fruibile
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi
possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.
1845
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi
energetici, tutela ambientali, ecc., devono essere studiate o
adottate, nel rispetto di tale normativa, soluzioni conformi
alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui
all’art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale
sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono
computabili ai fini della volumetria utile.
ve dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato,
ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l’assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione di quanto
disposto dal presente articolo sono a carico dei relativi enti
gestori di edilizia residenziale pubblica.
Gli alloggi:
– sono stati adeguati:
䊐
– non sono stati ade䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
guati:
Articolo 14 – «Modalità di misura»:
1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le
caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote
valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
Articolo 15 – «Unità ambientali e loro componenti»:
1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte,
pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti,
servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici,
autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989,
n. 236.
Articolo 16 – «Spazi esterni di pertinenza dell’edificio e
loro componenti»:
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono
le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Articolo 17 – «Segnaletica»:
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.
Articolo 18 – «Raccordi con la normativa antincendio»:
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d’uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
B) degli articoli 17 e 18 l.r. 20 febbraio 1989, n. 6: «Norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni
tecniche di attuazione».
Articolo 17 – «Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica»:
1. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche
conformi alle prescrizioni dell’allegato, ai fini del loro utilizzo
da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o
psichiche.
2. Gli alloggi di cui al comma precedente dovranno essere
variamente distribuiti all’interno degli immobili, in modo da
garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.
3. Salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo
art. 18, l’ente gestore, su richiesta dell’assegnatario, provvede
a proprie spese alle modifiche dell’alloggio secondo le prescrizioni dell’allegato per rispondere alle esigenze dell’assegnatario stesso o di componente del suo nucleo familiare affetti da
gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.
Articolo 18 – «Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica»:
1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica
devono predisporre entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge un’indagine conoscitiva che, interpellando i locatari, sia rivolta rilevare i bisogni di ristrutturazione degli
alloggi ai fini dell’abolizione delle barriere architettoniche; i
dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati;
2. Entro l’anno successivo gli enti gestori devono altresı̀ individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo.
3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità del richiedente, gli enti gestori devono assumere iniziati-
1846
realizzazione degli interventi
– sono stati adeguati
solo in parte:
䊐 .....................................................
***
SCHEDA n. 7
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE NELLE STRUTTURE SOCIALI DI
PROPRIETÀ DEI COMUNI: scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, in attuazione:
– dell’articolo 4.4 d.m. 14 giugno 1989, n. 236: «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento
e dell’eliminazione delle barriere architettoniche».
– degli articoli 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 d.P.R. 24 luglio
1996, n. 503: «Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici».
– del punto 6.2 delle prescrizioni tecniche della l.r. 20
febbraio 1989, n. 6: «Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».
Articolo 4.4 d.m. n. 236/1989 – «Strutture sociali»:
Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono
essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai commi 4.1, 4.2 e
4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità.
Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile
dell’edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote.
Qualora nell’edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi
igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote
devono essere incrementati in proporzione.
Articoli 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 d.P.R. n. 503/1996:
Articolo 13 – «Norme generali per gli edifici»:
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alle generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di
accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione
dell’edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il
necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto
se esiste almeno un percorso per l’accesso all’edificio fruibile
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi
possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi
energetici, tutela ambientali, ecc., devono essere studiate o
adottate, nel rispetto di tale normativa, soluzioni conformi
alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui
all’art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale
sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono
computabili ai fini della volumetria utile.
Articolo 14 – «Modalità di misura»:
1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le
caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Articolo 15 – «Unità ambientali e loro componenti»:
1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte,
pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti,
servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici,
autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989,
n. 236.
Articolo 16 – «Spazi esterni di pertinenza dell’edificio e
loro componenti»:
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono
le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Articolo 17 – «Segnaletica»:
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.
Articolo 18 – «Raccordi con la normativa antincendio»:
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d’uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Punto 6.2 – «Edilizia sociale» delle prescrizioni tecniche della l.r. n. 6/1989
Gli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali,
ad esempio, strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di utenti a ridotte o impedite capacità fisiche.
L’arredamento e le attrezzature necessarie per assicurare lo
svolgimento delle rispettive specifiche attività dovranno avere
caratteristiche prestazionali per ogni caso di invalidità.
Per gli alloggi pubblici destinati a comunità devono essere
osservati anche gli standard previsti dalle normative e dai piani regionali di settore.
Le strutture:
– sono state adeguate:
䊐
– non sono state ade䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
guate:
realizzazione degli interventi
– sono state adeguate
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA n. 8
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE NELLE SALE E LUOGHI PER
RIUNIONE, SPETTACOLI E RISTORAZIONE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI, in attuazione:
– dell’articolo 5.2 d.m. 14 giugno 1989, n. 236: «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento
e dell’eliminazione delle barriere architettoniche».
– del punto 6.3 delle prescrizioni tecniche della l.r. 20
febbraio 1989, n. 6: «Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».
Articolo 5.2 d.m. n. 236/1989 – «Sale e luoghi per riunioni, spettacoli ristorazione»:
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una
zona deve essere agevolmente raggiungibile anche dalle persone, con ridotta o impedita capacità motoria mediante un
percorso, continuo in piano o raccordato con rampe ovvero
mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.
Qualora le attività siano, soggette alla vigente normativa
antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale
che nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un «luogo sicuro statico».
In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:
– essere dotata di posti riservati per persone con ridotta
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per
ogni quattrocento posti, con un minimo di due;
– essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
– essere consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad
un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.
Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala
deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e
raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita
capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno
spazio libero per persone su sedia a ruote.
Questo spazio deve essere predisposto su, pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
– deve essere consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico.
Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire
il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
Punto 6.3 – «Sale e luoghi per riunioni e spettacoli» delle prescrizioni tecniche della l.r. n. 6/1989
Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita
associativa, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o
spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno
una zona deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte
o impedite capacità fisiche a tale zona deve garantire le seguenti prestazioni minime:
– essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in
alternativa ad un percorso con scale;
– essere dotata di stalli liberi riservati per le persone utilizzanti sedie a rotelle in un numero pari ad un posto per ogni
quattrocento o frazione di quattrocento posti;
– gli stalli liberi riservate a persone con difficoltà di deambulazione devono essere di facile accesso, ricavati tra le file
dei posti e lo stallo, su pavimento orizzontale, deve avere dimensioni da garantire la manovra e lo stazionamento di una
carrozzina;
– nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi
successivi, deve essere prevista, se realizzati, l’accessibilità al
palco e l’adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina.
Le strutture:
– sono state adeguate:
䊐
– non sono state ade䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
guate:
realizzazione degli interventi
– sono state adeguate
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA n. 9
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE NELLE STRUTTURE RICETTIVE
DI PROPRIETÀ DEI COMUNI: alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.
– articolo 5.3 d.m. 14 giugno 1989, n. 236: «Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche».
Articolo 5.3 d.m. n. 236/1989 – «Strutture ricettive»:
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni
ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che
consentano l’uso agevole anche da parte di persone su sedia
a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve
essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della
stanza, almeno un servizio igienico.
1847
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettive
deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio
per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
L’ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell’immobile e comunque nelle vicinanze di un luogo sicuro statico, o di una via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle
superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un
minimo assoluto di due unità.
Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte
a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
Le strutture:
– sono state adeguate:
䊐
– non sono state ade䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
guate:
realizzazione degli interventi
– sono state adeguate
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA n. 10
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE NEGLI ALTRI LUOGHI APERTI
AL PUBBLICO DI PROPRIETÀ DEI COMUNI (non compresi
nelle precedenti schede)
– articolo 5.5 d.m. 14 giugno 1989, n. 236: «Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche».
Articolo 5.5 d.m. n. 236/1989 – «Altri luoghi aperti al
pubblico»:
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita
l’accessibilità agli spazi di relazione.
A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti
4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile
devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.
Le strutture:
– sono state adeguate:
– non sono state adeguate:
– sono state adeguate
solo in parte:
– il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere
superiore a cm. 2,5; la porta di accesso deve avere una luce
netta minima di 0,95 m; l’apparecchio telefonico deve essere
situato ad un’altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla
parete ove è applicato l’apparecchio deve prevedersi un sedile
ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad un’altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad
un’altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi
gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell’utenza, preferibilmente nella sede del locale posto
telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i
requisiti di cui alla lettera a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a
disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti
di cui alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a
disposizione del pubblico deve essere installato ad un’altezza
non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli
comuni interessati.
Punto 7 delle prescrizioni tecniche della l.r. n. 6/1989 –
«ATTREZZATURE PUBBLICHE»:
Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche,
sportelli bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da
persone a ridotta o impedita capacità fisica, dovranno essere
adottati i seguenti criteri:
– gli impianti dovranno essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di
non lasciare zone sprovviste;
– nei posti pubblici almeno uno di ciascuno degli apparecchi presenti deve essere posto in modo raggiungibile tramite
percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari
per l’utilizzo dell’apparecchio si trovino ad un’altezza compresa fra m 0,80 e m 1,20.
Le attrezzature:
– sono state adeguate:
– non sono state adeguate:
– sono state adeguate
solo in parte:
䊐
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
䊐
䊐 .....................................................
——— • ———
䊐 .....................................................
OPERE DI URBANIZZAZIONE
E DI ARREDO URBANO
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA n. 11
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE NELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE
– articolo 31 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: «Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;
– punto 7 delle prescrizioni tecniche della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6: «Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».
Articolo 31 d.P.R. n. 503/1996 – «Impianti telefonici
pubblici»:
1. Al fine di consentire l’uso di impianti telefonici pubblici
da parte anche di persone con ridotte o impedite capacità
motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di
provincia, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad un’altezza massima di 0,90 m dal
pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata
come segue:
1848
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
SCHEDA n. 12
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE NELLE AREE E NEI PERCORSI
PEDONALI E NEGLI SPAZI PEDONALI
– articolo 4 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: «Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».
– punti 2.1 e 2.2 delle prescrizioni tecniche della l.r. 20
febbraio 1989, n. 6: «Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».
Articolo 4 d.P.R. n. 503/1996 – «Spazi pedonali»:
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere
almeno un percorso accessibile in grado di consentire con
l’utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l’uso dei
servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1, 4.2.2 e 8.2.l,
8.2.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli
eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai
punti 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13 dello stesso decreto, con
le successive prescrizioni elaborate dall’ISPESL e dall’U.N.I.
in conformità alla normativa comunitaria.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Punti 2.1 e 2.2 delle prescrizioni tecniche della Legge
regionale n. 6/1989 – «MOBILITÀ E SOSTA URBANA»:
2.1 «Aree e percorsi pedonali»:
Sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all’interno
della viabilità veicolare eventualmente anche mediante incroci a più livelli con sottopassi o sovrappassi; possono essere su
marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o in attraversamenti
stradali zebrati.
Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno
essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi pedonali
alternativi.
I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all’accesso delle costruzioni, all’interno delle relative aree di pertinenza, di cui all’art. 5
della legge.
2.1.1 «Percorsi pedonali»: Larghezza minima m 1,50 con
tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m 1,80.
In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza può essere, per
brevi tratti, ridotta a m 0,90.
La pendenza trasversale non dovrà superare l’1%.
La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà
superare i cm 2.5 e dovrà essere arrotondata o smussata.
2.1.2 «Rampe»: La pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, varia in funzione della
lunghezza delle rampe stesse, e precisamente:
– per rampe fino a m 0,50% la pendenza massima è del
12%;
– per rampe fino a m 2,00% la pendenza massima è dell’8%;
– per rampe fino a m 5,00% la pendenza massima è del 7%;
– oltre i m 5,00 la pendenza massima ammessa è del 5%
Qualora a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm
di altezza.
2.1.3 «Attraversamenti stradali»: Stesse caratteristiche dei
percorsi pedonali su marciapiede.
Per attraversamenti di strade con grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, è opportuno
predisporre isole salvagente di almeno m 1,50 di larghezza
che dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce
zebrate.
Attraversamenti semaforizzati: è opportuno che siano dotati di segnalazioni acustiche.
2.1.4 «Pavimentazioni»: La pavimentazione delle aree e dei
percorsi pedonali deve essere in materiale antisdrucciolevole,
compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzada).
Completamento eventuale con materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed
orientamenti per i non vedenti.
Non sono ammesse fessure, in griglie od altri manufatti,
con larghezza o diametro superiore a cm 2.
2.2 «Parcheggi»:
Nelle aree di sosta a parcheggio, pubblico e privato, deve
essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree
pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri
disabili dall’autovettura ai percorsi pedonali stessi.
Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni cinquanta
posti macchina o frazione.
Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del
marciapiede, il collegamento con lo stesso dovrà avvenire con
un sistema di ascensori o di rampe aventi le stesse caratteristiche previste dalle presenti norme per gli impianti analoghi.
I parcheggi per i disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:
– l’area propria di parcheggio relativa all’ingombro del veicolo, deve essere affiancata da uno spazio zebrato con una
larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e, comunque non inferiore a m 1.50;
– lo spazio di rotazione, complanare all’area di parcheggio,
deve essere sempre raccordato ai percorsi pedonali;
– le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono
avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
– la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata
con segnalazioni su pavimentazione e su palo.
Le aree, i percorsi e gli spazi pedonali:
– sono stati adeguati:
䊐
– non sono stati ade䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
guati:
realizzazione degli interventi
– sono stati adeguati
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
Nel caso la mancata o parziale realizzazione degli interventi
di adeguamento sia dipesa da difficoltà di carattere economico,
indicare l’importo necessario per la loro esecuzione.
***
SCHEDA n. 13
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE PRESENTI NEI MARCIAPIEDI
– articolo 5 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: «Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».
Articolo 5 d.P.R. n. 503/1996 – «Marciapiedi»:
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le
indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed
ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili
ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi
di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la
fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.
I marciapiedi:
– sono stati adeguati:
䊐
– non sono stati ade䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
guati:
realizzazione degli interventi
– sono stati adeguati
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA n. 14
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE PRESENTI NEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E STRADALI
– articolo 6 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: «Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».
– punto 2.1.3 delle prescrizioni tecniche della l.r. 20
febbraio 1989, n. 6: «Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».
Articolo 6 d.P.R. n. 503/1996 – «Attraversamenti pedonali»:
1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti
pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell’attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su
manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare
la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle
persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l’attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è
emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Punto 2.1.3 delle prescrizioni tecniche della Legge regionale n. 6/1989 – «Attraversamenti stradali»:
Stesse caratteristiche dei percorsi pedonali su marciapiede.
Per attraversamenti di strade con grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, è opportuno
1849
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
predisporre isole salvagente di almeno m 1,50 di larghezza
che dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce
zebrate.
Attraversamenti semaforizzati: è opportuno che siano dotati di segnalazioni acustiche.
Gli attraversamenti pedonali e stradali:
– sono stati adeguati:
䊐
– non sono stati ade䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
guati:
realizzazione degli interventi
– sono stati adeguati
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA n. 15
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE PRESENTI NELLE PAVIMENTAZIONI
– punto 2.1.4 delle prescrizioni tecniche della l.r. 20
febbraio 1989, n. 6: «Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».
Punto 2.1.4 delle prescrizioni tecniche della l.r.
n. 6/1989 – «Pavimentazioni»:
La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve
essere in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzada).
Completamento eventuale con materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed
orientamenti per i non vedenti.
Non sono ammesse fessure, in griglie od altri manufatti,
con larghezza o diametro superiore a cm. 2.
Le pavimentazioni:
– sono state adeguate:
䊐
– non sono state ade䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
guate:
realizzazione degli interventi
– sono state adeguate
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA n. 16
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE PRESENTI NELLE SCALE E
RAMPE
– articolo 7 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: «Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».
– punto 2.1.2 delle prescrizioni tecniche della l.r. 20
febbraio 1989, n. 6: «Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».
Articolo 7 d.P.R. n. 503/1989 – «Scale e rampe»:
1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai
punti 4.l.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.
Punto 2.1.2 delle prescrizioni tecniche della L.R.
n. 6/1989 – «Rampe»:
La pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani
orizzontali diversi, varia in funzione della lunghezza delle
rampe stesse, e precisamente:
– per rampe fino a m 0,50% la pendenza massima è del
12%;
– per rampe fino a m 2,00% la pendenza massima è
dell’8%;
– per rampe fino a m 5,00% la pendenza massima è del 7%;
– oltre i m 5,00 la pendenza massima ammessa è del 5%
Qualora a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm
di altezza.
Le scale e le rampe:
– sono state adeguate:
䊐
1850
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
– non sono state adeguate:
䊐 .....................................................
– sono state adeguate
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA n. 17
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE PRESENTI NEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
– articolo 8 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: «Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».
Articolo 8 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – «Servizi igienici pubblici»:
1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti
4.1.6 e 8.1.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l’accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
I servizi igienici pubblici:
– sono stati adeguati:
䊐
– non sono stati ade䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
guati:
realizzazione degli interventi
– sono stati adeguati
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA n. 18
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE PRESENTI NEGLI ELEMENTI DI
ARREDO URBANO
– articolo 9 – ARREDO URBANO – d.P.R. 24 luglio
1996, n. 503: «Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici»:
1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi
pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2,
nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche,
di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiatura di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non
essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su
sedia a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale
devono essere sempre dotati di almeno un’unità accessibile.
Gli elementi di arredo urbano:
– sono stati adeguati:
䊐
– non sono stati ade䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
guati:
realizzazione degli interventi
– sono stati adeguati
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA n. 19
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE PRESENTI NEI PARCHEGGI
– articolo 10 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: «Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».
– punto 2.2 delle prescrizioni tecniche della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6: «Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».
Articolo 10 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – «Parcheggi»:
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e
8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di
marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l’altro. Il
requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto
non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto
riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Punto 2.2 delle prescrizioni tecniche della l.r. n. 6/1989
– «Parcheggi»:
Nelle aree di sosta a parcheggio, pubblico e privato, deve
essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree
pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri
disabili dall’autovettura ai percorsi pedonali stessi.
Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni cinquanta
posti macchina o frazione.
Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del
marciapiede, il collegamento con lo stesso dovrà avvenire con
un sistema di ascensori o di rampe aventi le stesse caratteristiche previste dalle presenti norme per gli impianti analoghi.
I parcheggi per i disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:
– l’area propria di parcheggio relativa all’ingombro del veicolo, deve essere affiancata da uno spazio zebrato con una
larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e, comunque non inferiore a m 1.50;
– lo spazio di rotazione, complanare all’area di parcheggio,
deve essere sempre raccordato ai percorsi pedonali;
– le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono
avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
– la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata
con segnalazioni su pavimentazione e su palo.
I parcheggi:
– sono stati adeguati:
䊐
– non sono stati ade䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
guati:
realizzazione degli interventi
– sono stati adeguati
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
——— • ———
TRASPORTI URBANI E LACUALI
SCHEDA n. 20
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE PRESENTI SU TRAM, AUTOBUS,
FILOBUS, LINEE AUTOMOBILISTICHE
– articolo 24 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: «Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».
– punti 3.2.1 – 3.2.2 – 3.2.3 delle prescrizioni tecniche
della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6: «Norme sull’eliminazione
delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».
Articolo 24 d.P.R. n. 503/1996 – «Tranvie, filovie, linee
automobilistiche, metropolitane»:
1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacità
motorie, deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità
della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito
l’accesso dalla porta di uscita.
3. All’interno di almeno un’autovettura del convoglio deve
essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente
ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio
della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l’accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l’installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al
fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere
con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura
della metropolitana.
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio
1991.
Punti 3.2.1 – 3.2.2 – 3.2.3 delle prescrizioni tecniche
della l.r. n. 6/1989 – «Servizi di superficie: Tram – Autobus
– Filobus»:
3.2.1. Percorso di avvicinamento
Il percorso di avvicinamento dai veicoli può far a capo a un
marciapiede, quando la fermata è prevista in prossimità di
esso o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma davanti
alla strada. Nel caso in cui il veicolo si fermi in mezzo alla
strada, il percorso fra marciapiede, attraversamento stradale
e salvagente, deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.
3.2.2. Accesso al veicolo
L’accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o
impedite capacità fisiche dovrà essere facilitato dalla larghezza delle porte e dall’essere il pianale del veicolo il più basso
possibile, compatibilmente con le esigenze costruttive e le
tecnologie che i costruttori potranno mettere in atto.
Eventuali pedane devono avere le dimensioni tali da garantire l’uso da parte di persone in carrozzella.
3.2.3. Stazionamento in vettura
All’interno dei veicoli devono essere riservati almeno tre posti per persone a ridotte o impedite capacità fisiche, di cui
uno con aggancio della carrozzina per i non deambulanti.
Le barriere architettoniche e localizzative che riguardano:
1. il percorso di avvicinamento al veicolo (punto 3.2.1):
– sono state eliminate:
䊐
– non sono state elimi䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
nate:
realizzazione degli interventi
– sono state eliminate
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
2. l’accesso al veicolo (punto 3.2.2):
– sono state eliminate:
䊐
– non sono state elimi䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
nate:
realizzazione degli interventi
– sono state eliminate
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
3. la riservazione di posti idonei allo stazionamento del veicolo (punto 3.2.3.):
䊐
– sono state eliminate:
– non sono state elimi䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
nate:
realizzazione degli interventi
– sono state eliminate
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
***
SCHEDA n. 21
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE PRESENTI NEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA
– articolo 27 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: «Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».
– punto 4.3 delle prescrizioni tecniche della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6: «Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».
Articolo 27 d.P.R. n. 503/1996 – «Servizi di navigazione
interna»:
1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi
almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a
ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore
all’8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantire la sicura agibilità per l’incolumità delle
persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell’accesso deve
1851
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente
attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà
tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci
o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES,
le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l’applicazione delle disposizioni di cui sopra.
Punto 4.3 delle prescrizioni tecniche della l.r. n. 6/1989
– «Navigazione interna»:
Le passerelle e gli accessi alle navi devono avere dimensioni
idonee al passaggio delle carrozzelle ed avere pendenze non
superiori all’8% salvo non vengano adottati speciali accorgimenti per garantire l’accesso ai passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche.
I servizi per i viaggiatori, all’interno delle navi, dovranno
essere resi accessibili anche agli invalidi.
Le barriere architettoniche e localizzative che riguardano:
1. il percorso di avvicinamento alle navi:
– sono state eliminate:
䊐
– non sono state elimi䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
nate:
realizzazione degli interventi
– sono state eliminate
solo in parte:
2. l’accesso al veicolo:
– sono state eliminate:
– non sono state eliminate:
– sono state eliminate
solo in parte:
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
䊐
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
3. la riservazione di posti idonei allo stazionamento del veicolo:
– sono state eliminate:
䊐
– non sono state elimi䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
nate:
realizzazione degli interventi
– sono state eliminate
solo in parte:
[BUR20010118]
䊐 .....................................................
indicare l’importo necessario per la
realizzazione degli interventi
[2.1.0]
D.g.r. 18 maggio 2001 – n. 7/4608
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale – Risorse idriche e servizi
di pubblica utilità (d.lgs. 152 dell’11 maggio 1999) (atto
da trasmettere in consiglio regionale) – 29º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2001
le seguenti variazioni:
Stato di previsione delle entrate:
– al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.111 «Assegnazioni per la
tutela ambientale» è istituito il capitolo 2.1.111.5539 «Assegnazioni statali per l’attività di monitoraggio e studio in materia di qualità e tutela delle acque» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.167.484.790
(C 2.152.326,27);
Stato di previsione delle spese:
– alla funzione obiettivo 4.9.3. «Programmazione e gestione delle risorse idriche», spesa corrente, UPB 4.9.3.3.2.148
«Pianificazione dell’uso e tutela delle risorse idriche per il raggiungimento di obiettivi di qualità delle acque superficiali e
sotterranee», è istituito il capitolo 4.9.3.3.2.148.5371 «Contributi statali per l’attività di monitoraggio e studio in materia
di qualità e tutela delle acque» con la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa di L. 4.167.484.790 (C 2.152.326,27);
2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio re-
1852
gionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7
della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed
integrazioni;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20010119]
[2.1.0]
D.g.r. 18 maggio 2001 – n. 7/4609
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale – Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo (l. 203/95) (atto da
trasmettere in consiglio regionale) – 30º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2001
le seguenti variazioni:
Stato di previsione delle entrate:
– al titolo 2, categoria 1 «Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell’unione europea, dello Stato di altri soggetti
per funzioni proprie» UPB 2.1.65 «Assegnazioni statali per il
turismo» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa
del capitolo 2.1.65.4582 «Assegnazioni statali del fondo per la
riqualificazione dell’offerta turistica italiana» è incrementata
di L. 718.063.210 (C 370.848,70).
Stato di previsione delle spese:
– alla funzione obiettivo 2.3.5. «Turismo» spesa corrente
operativa UPB 2.3.5.1.2.42. «Sviluppo di sistemi turistici locali nei territori con una marcata vocazione» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo
2.3.5.1.2.42.4583 «Spese per interventi finanziati con il fondo
per la riqualificazione dell’offerta turistica italiana» è incrementata di L. 718.063.210 (C 370.848,70).
2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7
della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20010120]
[4.3.0]
D.g.r. 18 maggio 2001 – n. 7/4654
P.S.R. 2000-2006 – Misura e (2.5) «Indennità compensativa in zone svantaggiate». Approvazione del riparto a favore delle Comunità Montane e delle Province per l’anno
2000
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio dell’Unione
Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);
Visto il Regolamento CE 1750/99 della Commissione del 23
luglio 1999 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1257/99;
Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione
Lombardia, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione
n. 2669/00;
Vista la d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 con la quale sono
state approvate, tra l’altro, le disposizioni attuative del Piano
di Sviluppo Rurale, Misura e (2.5) «Indennità compensativa
in zone svantaggiate», cosı̀ come modificata dal d.d.g.
n. 32517 del 13 dicembre 2000;
Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera a) della
l.r. n. 11/98, sono delegate alle Comunità Montane nell’ambito dei rispettivi territori, e alle Province nella restante parte
del territorio provinciale, le funzioni amministrative inerenti
«l’erogazione della indennità compensativa»;
Considerato che le Comunità Montane e le Province hanno
inoltrato gli elenchi delle domande favorevolmente istruite,
secondo i criteri e le priorità stabilite con le disposizioni at-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
tuative della Misura e (2.5), presentate dai beneficiari per l’anno 2000, per un totale di L. 12.482.496.614 (C 6.446.671,49);
Considerato che la disponibilità finanziaria prevista dal
P.S.R. per la Misura e (2.5) per l’anno 2000 è pari a
L. 9.991.153.200 (C 5.160.000) totalmente coperta con Aiuti
di Stato aggiuntivi e che la Direzione Generale Agricoltura, in
considerazione delle richieste pervenute, ritiene di aumentare
la disponibilità finanziaria per il 2000, nel rispetto del limite
del 10% previsto dal reg. (CE) 1759/99 – art. 35 – comma 2 –
cosı̀ come modificato dal reg. (CE) 2075/00 – art. 1 – comma
9,
portandola
cosı̀
all’importo
complessivo
di
L. 10.997.998.000 (C 5.679.991,94);
Dato atto che:
1. le disponibilità finanziarie sopra enunciate non consentono l’accoglimento di tutte le richieste pervenute e favorevolmente istruite;
2. le risorse finanziarie complessivamente disponibili consentono la copertura del fabbisogno richiesto dalle Comunità
Montane e dalle Provincie nella misura dell’88,11%;
3. il budget reso disponibile è stato suddiviso in budget provinciali, come da allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento, attribuendo quindi ad ogni amministrazione interessata una quota di risorse pari al 88,11% di quanto
richiesto;
Riferito dal Direttore Generale Agricoltura che la proposta
descritta (metodologia di ripartizione ed individuazione delle
risorse) ha acquisito il parere favorevole del «Tavolo Istituzionale per le Politiche Agricole», istituito dall’art. 7 della l.r.
11/98, svoltosi il 23 aprile 2001;
Considerato che:
1. le liquidazioni ai beneficiari finali sono effettuate dalle
Comunità Montane e dalle Provincie nel rispetto delle risorse
finanziarie assegnate, delle graduatorie definite ed inviate alla
Direzione Generale Agricoltura e delle modalità e dei termini
fissati dalle disposizioni attuative della misura e (2.5)
2. gli importi attribuiti alle Comunità Montane ed alle Provincie corrispondono agli importi riconducibili ai beneficiari
che possono essere ammessi a pagamento e che tali importi
(desunti dal prodotto della superficie ammessa per il premio
unitario) a seguito di istruttoria favorevole da parte delle Comunità Montane e Provincie non possono essere forfettariamente ridotti, in base alle disposizioni attuative della misura
e (2.5) per l’anno 2000;
Stabilito pertanto di impegnare e liquidare le risorse regionali previste a favore delle Comunità Montane e delle Provincie conferendo contestualmente l’incarico dell’assunzione degli impegni formali al Direttore Generale Agricoltura;
Ritenuto di procedere alla budgettizzazione delle risorse
finanziarie assegnando alle Comunità Montane ed alle Province le quote di risorse di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
Ad unanimita di voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:
1. di approvare, per l’anno 2000, l’attribuzione di risorse
alla misura e (2.5) «Indennità compensativa in zone svantaggiate» per un importo complessivamente pari a
L. 10.997.998.000 (C 5.679.991,94), comprensivo della quota
già stanziata sul Piano di Sviluppo Rurale e della quota aggiuntiva stanziata dalla Regione Lombardia, nel rispetto del
limite massimo del 10%, a valere sugli Aiuti di Stato;
2. di approvare la suddivisione delle risorse tra Comunità
Montane e Provincie interessate relativa all’attuazione della
misura e (2.5) come individuate nell’allegato 1, di n. 1 pagina,
parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare il Direttore Generale Agricoltura ad assumere gli impegni a favore delle Comunità Montane e delle
Province interessate di cui all’allegato 1 per gli importi a
fianco di ciascuna indicati, prelevando le risorse dal Capitolo
3.2.4.2.5101 del Bilancio 2001 che presenta la necessaria disponibilità come risulta dal referto della Struttura Ragioneria
e credito, allegato;
4. di incaricare le Comunità Montane e le Provincie interessate ad effettuare le liquidazioni ai beneficiari finali nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate, delle graduatorie definite ed inviate alla Direzione Generale Agricoltura e delle mo-
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
dalità e dei termini fissati dalle disposizioni attuative della
misura e (2.5);
5. di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto atto programmatico di particolare rilievo.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato n. 1
PIANO SVILUPPO RURALE 2000-2006
Misura e (2.5)
Indennità compensativa in zone svantaggiate – anno 2000
Riparto tra le Comunità Montane
e le Amministrazioni Provinciali
Risorse finanziarie assegnate
anno 2000
Euro
Lire
Ente
Comunità Montana Monte Bronzone e Basso
Sebino
61.799,23
119.660.000
Comunità Montana Alto Sebino
72.150,06
139.702.000
Comunità Montana Valle Cavallina
51.254,22
99.242.000
288.805,28
559.205.000
Comunità Montana Valle di Scalve
68.699,61
133.021.000
Comunità Montana Valle Seriana
172.507,45
334.021.000
Comunità Montana Valle Brembana
255.911,62
495.514.000
Comunità Montana Valle Seriana Superiore
Comunità Montana Valle Imagna
Provincia di Bergamo
48.930,16
94.742.000
6.368,43
12.331.000
Comunità Montana Alto Garda Bresciano
100.012,39
193.651.000
Comunità Montana Valle Sabbia
218.152,43
422.402.000
Comunità Montana Valle Trompia
225.403,48
436.442.000
Comunità Montana Valle Camonica
840.461,30
1.627.360.000
Comunità Montana Sebino bresciano
165.369,50
320.200.000
Provincia di Brescia
3.260,91
6.314.000
70.070,29
135.675.000
Comunità Montana Lario Intelvese
100.889,34
195.349.000
Comunità Montana Alpi Lepontine
113.544,08
219.852.000
Comunità Montana Alto Lario Occidentale
95.016,19
183.977.000
Comunità Montana Lario Orientale
44.124,01
85.436.000
8.936,25
17.303.000
200.987,47
389.166.000
Comunità Montana Triangolo Lariano
Comunità Montana Valle San Martino
Comunità Montana Valsassina
Provincia di Lecco
4.977,61
9.638.000
Comunità Montana Oltrepò Pavese
406.812,07
787.698.000
Comunità Montana Alta Valtellina
283.144,40
548.244.000
Comunità Montana Valtellina di Tirano
284.158,72
550.208.000
Comunità Montana Valtellina di Sondrio
407.600,70
789.225.000
Comunità Montana Valtellina di Morbegno
553.120,69
1.070.991.000
Comunità Montana Valchiavenna
393.815,43
762.533.000
Comunità Montana Valceresio
46.091,20
89.245.000
Comunità Montana Valcuvia
35.050,38
67.867.000
Comunità Montana Valganna
6.758,87
13.087.000
44.757,19
86.662.000
Comunità Montana Valli Luinese
Provincia di Varese
TOTALE
[BUR20010121]
1.050,99
2.035.000
5.679.991,94
10.997.998.000
[4.6.1]
D.g.r. 18 maggio 2001 – n. 7/4656
Rettifica della distanza attribuita al comune di Venegono
Superiore (VA) in ordine alla misurazione della distanza
dal confine nazionale per la fruizione del beneficio di cui
alla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 «Disposizioni
in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine» ai sensi del punto 4) della d.g.r. 1 dicembre 2000
n. 2400
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la normativa vigente e precisamente:
• L’articolo 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
• L’articolo 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio
1853
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»;
• L’articolo 12 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;
• La legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni
in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine»
e successive modificazioni e integrazioni;
Viste le proprie defiberazioni:
• 1 marzo 2000 n. 48802 «Modalità per la fruizione della
riduzione del prezzo alla pompa delle benzine»;
• 1 marzo 2000 n. 48959 «Presa d’atto della comunicazione
del Presidente Formigoni e del Vice Presidente Zorzoli avente
ad oggetto Ipotesi per la definizione di criteri, di modalità e
del sistema di gestione dello sconto sul prezzo delle benzine»;
• 18 aprile 2000 n. 49708 «Presa d’atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto Determinazioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine»;
• 31 maggio 2000 n. 26 «Individuazione dei Comuni lombardi compresi nel territorio regionale interessati alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e definizione dell’entità dello sconto»;
• 31 maggio 2000 n. 27 «Attribuzione al Tesoriere dell’incarico per la gestione tecnico-contabile della «carta sconto
benzine » secondo gli indirizzi e le specifiche tecniche di cui
alla d.g.r. 18 aprile 2000 n. 49708 e nomina del funzionario
delegato alla spesa»;
• 13 giugno 2000 n. 77 «Attribuzione dei contributi per l’esercizio delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 20
dicembre 1999 n. 28 – Prima assegnazione»;
• 28 giugno 2000 n. 196 «Definizione all’1 luglio 2000 della
data di decorrenza per l’applicazione del beneficio di cui alla
l.r. 20 dicembre 1999 n. 28»;
• 28 luglio 2000 n. 603 «Modifica alla d.g.r. 31 maggio 2000
n. 7/26 ad oggetto «Individuazione dei comuni Lombardi
compresi nel territorio regionale interessati dalla riduzione
del prezzo alla pompa delle benzine e definizione dell’entità
dello sconto – l.r. 20 dicembre 1999 n. 28 – Variazione all’elenco dei Comuni»;
• 1 dicembre 2000 n. 2400 «Modificazione dei provvedimenti attuativi della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28
«Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe
delle benzine»;
Considerato che la citata deliberazione dell’1 dicembre
2000 n. 2400 al punto 4) del dispositivo ha stabilito che gli
enti locali interessati dal provvedimento possono far pervenire alla Regione osservazioni sulla effettiva misurazione della
distanza dal confine nazionale;
Visto il ricorso al TAR Lombardia presentato dal comune
di Venegono Superiore (VA) con istanza di sospensiva per
l’annullamento della citata deliberazione n. 2400 dell’1 dicembre 2000 nella parte in cui ha collocato il predetto Comune nella fascia B in quanto la distanza dello stesso dal confine
nazionale è stata calcolata in km. 10,012;
Dato atto che il predetto Comune prima di presentare ricorso al TAR non si è avvalso del punto 4) del dispositivo della
sopracitata deliberazione che ha stabilito che gli enti locali
interessati dal provvedimento possono far pervenire alla Regione osservazioni sulla effettiva misurazione della distanza
dal confine nazionale;
Vista l’ordinanza del TAR Lombardia Sez. I del 4 aprile
2001 che ritiene necessario che la Regione effettui in contraddittorio con il citato Comune una verificazione della distanza
tra confine nazionale e confine comunale nel punto di intersezione con la rete stradale;
Vista altresı̀ la nota prot. 5147 del 10 aprile 2001 (nostro
prot. B1.2001.0022858 del 23 aprile 2001) con il quale il comune di Venegono Superiore chiede alla Regione di procedere alla correzione della distanza del comune dal confine nazionale con conseguente rideterminazione della distanza in
km. 9,956 ed inserimento dello stesso nella fascia di sconto
A;
Dato atto che in data 9 maggio 2001 si è proceduto presso
le competenti strutture regionali ed alla presenza del predetto
Comune ad effettuare la verificazione della distanza di cui
trattasi;
Vista la nota prot. n. Z1.2001.0020608 del 10 maggio (nostro prot. B1.2001.0023125 del 10 maggio 2001) con la quale
1854
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
l’Unità Organizzativa Attività Generali e di conoscenza del
Territorio comunica che, a seguito del contraddittorio con il
citato Comune, ha appurato l’esistenza di un strada alternativa non contemplata sulla base dati topografica vettoriale alla
scala 1:10.000 ma visibile sulla Carta Tecnica Regionale alla
stessa scala su supporto cartaceo, e che quindi ha provveduto
ad effettuare manualmente la digitalizzazione della strada
mancante per consentire un nuovo calcolo automatico;
Considerato che le operazioni sopra descritte hanno condotto ad una rettifica della distanza attribuita al comune di
Venegono Superiore che ora risulta essere pari a Km. 9,894 e
che pertanto colloca il predetto Comune nella fascia di sconto
A;
Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa
Tributi ed Entrate Regionali la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che
sotto il profilo dı̀ legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’articolo 17, trentunesimo comma, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. di rettificare, per le motivazioni dettagliatamente esposte
in premessa, la distanza del comune di Venegono Superiore
(VA) dal confine nazionale con riferimento all’ammissione al
beneficio della carta sconto benzina di cui alla legge regionale
20 dicembre 1999 n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione
del prezzo alle pompe delle benzine» ed in attuazione del
punto 4) del dispositivo della deliberazione n. 2400 dell’1 dicembre 2000;
2. di dare atto che a seguito del nuovo calcolo effettuato il
comune di Venegono Superiore dista dal confine nazionale
km. 9,894 e che pertanto viene collocato nella fascia di sconto
A e che la modifica della fascia di sconto per ragioni tecniche
avrà decorrenza entro 60 giorni dall’adozione del presente
provvedimento;
3. di stabilire che il presente provvedimento sia comunicato
al comune interessato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20010122]
[4.6.1]
D.g.r. 18 maggio 2001 – n. 7/4660
Disciplina dei saldi estivi per l’anno 2001 in applicazione
dell’art. 3 della l.r. 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione dell’art. 15 (vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della l. 15 marzo 1997, n. 59»
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
che, in sede di applicazione dell’art. 3 della l.r. 3 aprile
2000, n. 22, per l’anno 2001 i saldi estivi decorrono dal 10
luglio e terminano il 10 agosto.
Il segretario: Sala
[BUR20010123]
[3.1.0]
D.g.r. 18 maggio 2001 – n. 7/4661
Modifica della deliberazione 30 novembre 1993,
n. V/44095 «Definizione del modello di Registro generale
regionale del volontariato ai sensi dell’art. 4 della l.r.
22/93 e adempimenti conseguenti
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 266/1991 «Legge quadro sul volontariato» ed
in particolare l’art. 6 relativo all’istituzione dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato;
Vista la l.r. 24 luglio 1993, n. 22, «Legge regionale sul volontariato» ed in particolare l’art. 4 relativo all’istituzione del
Registro regionale generale delle organizzazioni di volontariato;
Visto il d.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 ed, in particolare,
l’art. 10;
Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, avente ad oggetto «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59”»;
Vista la l.r. n. 6/2001, ed in particolare l’art. 1, lettera s),
recante disposizioni sulle funzioni amministrative degli enti
responsabili della tenuta dei Registri relativi alle organizzazioni di cui alla l.r. 22/1993;
Considerato che in attuazione di quanto disposto dall’art.
4, comma 46, della citata l.r. n. 1/2000, con d.g.r. n. 7/4142
del 6 aprile 2001 è stata disposta l’istituzione, rispettivamente, presso ogni singola provincia di una sezione provinciale
del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale e presso la regione di una
sezione regionale del Registro relativa alle organizzazioni a
carattere regionale, ovvero nazionale con sedi o strutture operative nel territorio regionale;
Preso atto che con l’approvazione della predetta d.g.r.
n. 7/4142 del 6 aprile 2001 sono state richiamate le disposizioni applicative contenute nelle sottoelencate deliberazioni
succedutesi nel corso del tempo in materia di caratteristiche
e funzionamento del Registro:
1) d.g.r. n. 5/44095 del 30 novembre 1993 «Definizione del
modello di Registro generale regionale del volontariato ai
sensi dell’art. 4 della l.r. n. 22/1993 e adempimenti conseguenti»
2) d.g.r. n. 5/51428 del 19 aprile 1994 «Modifiche della deliberazione del 30 novembre 1993 “Definizione del modello di
Registro generale regionale del volontariato ai sensi dell’art.
4 della l.r. n. 227/1993 e adempimenti conseguenti”» (territorialità)
3) d.g.r. n. 5/54503 del 12 luglio 1994 «Determinazioni in
merito all’ambito applicativo dello scopo solidaristico di cui
all’art. 3 della l.r. n. 22/1993»;
4) d.g.r. n. 5/68343 del 18 maggio 1995 «Modifica della deliberazione n. 5/44095 del 30 novembre 1993 «Definizione del
modello di Registro generale regionale del volontariato ai
sensi dell’art. 4 della l.r. n. 22/1993 e adempimenti conseguenti»;
5) d.g.r. n. 6/49917 del 19 maggio 2000 «Modifica della deliberazione n. V/44095 del 30 novembre 1993 “Definizione del
modello di Registro”»;
6) d.g.r. n. 7/2931 del 29 dicembre 2000 «Attuazione l.r.
1/2000, art 3, comma 164. Istituzione dell’Albo regionale del
volontariato di protezione civile e conseguente attribuzione
della competenza alla Direzione Generale Opere Pubbliche»;
Considerato che alla luce delle intercorse modificazioni
concernenti la struttura e la tenuta del Registro si appalesa la
necessità di pervenire ad un complessivo riordino dei richiamati provvedimenti di Giunta al fine di assicurare il necessario livello di coordinamento e di semplificazione nell’iter procedimentale necessario all’iscrizione nel Registro delle singole Organizzazioni facendo, pertanto, in modo che queste possano riferirsi oltre che alla legge e ad un unico atto di Giunta,
piuttosto che all’articolato e complesso insieme di quelli oggi
esistenti;
Dato atto che alla luce della richiamata normativa sono iscrivibili nelle sezioni regionale e provinciali del Registro le
organizzazioni che in base alle proprie disposizioni statutarie
risultino in possesso dei sottoelencati requisiti, previsti dall’art. 3 l.r. 22/1993, dell’art. 5, comma 4, legge 266/1991 e conformi alle disposizioni del Codice Civile afferenti la forma
giuridica propria dell’organizzazione stessa, salvo il limite di
compatibilità con lo scopo solidaristico:
a) scopi statutari ricadenti nelle aree d’intervento indicate
all’art. 2 della l.r. 22/1993 (sociale – civile – culturale), perseguiti a fine di solidarietà sociale per come espressa dall’art.
10 del d.lgs. 460/1997;
b) assenza di fini di lucro;
c) democraticità della struttura;
d) elettività e gratuità delle cariche associative;
e) gratuità delle prestazioni degli aderenti;
f) criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
g) obblighi e diritti degli aderenti;
h) obbligo di formazione del resoconto economico annuale
dal quale devono risultare i beni, i contributi dell’organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da
parte dell’assemblea;
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
i) clausola di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell’organizzazione, conforme all’art. 5, comma 4
della legge 266/1991;
Ritenuto che in forza dei predetti richiami normativi e
provvedimentali è possibile riconsiderare l’articolazione del
Registro, la sua tenuta e le procedure d’iscrizione secondo
quanto indicato nei seguenti allegati parti integranti del presente atto:
Allegato A) – Disposizioni sugli adempimenti istruttori d’iscrizione al Registro generale regionale del volontariato;
Allegato B) – Modello del Registro generale regionale del
volontariato
Allegato C) – modello 1 (domanda d’iscrizione alla sezione
regionale del Registro del volontariato), – modello 2 (domanda d’iscrizione alla sezione provinciale del Registro del volontariato);
Valutata conseguentemente la necessità di procedere alla
contestuale revoca delle già citate d.g.r. n. 5/44095 del 30 novembre 1993, d.g.r. n. 5/51428 del 19 aprile 1994, d.g.r.
n. 5/54503 del 12 luglio 1994, dando altresı̀ atto del superamento dei contenuti dei dd.p.g.r. 52566 del 28 dicembre 1999
esclusivamente per il punto 2, lettera c) del decretato, e
n. 52567 del 28 dicembre 1999 esclusivamente per il punto 1,
lettera c), entrambi relativi a particolari modalità procedurali
per l’iscrizione di organizzazioni operanti su più livelli territoriali, che sono da intendersi in tal senso abrogate;
Considerato che al soggetto responsabile della tenuta del
Registro competono anche le funzioni amministrative non diversamente attribuite purché afferenti le organizzazioni incluse nelle sezioni di propria pertinenza, cosı̀ come previsto
dall’art. 1, lettera s) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6, recante norme per le modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale;
Considerato altresı̀ che, nel rispetto della piena autonomia
delle singole province e dei relativi modelli organizzativi, la
Regione sulla scorta delle prime esperienze maturate sugli aspetti procedurali riferiti all’iscrizione nei Registri del volontariato ed acquisiti i rilievi delle strutture provinciali, potrà
apportare eventuali modificazioni ed integrazioni alla presente deliberazione al fine di ottimizzarne l’attività istruttoria dovendosi, frattanto, provvedere all’attivazione degli adempimenti necessari ad assicurare il coordinato trasferimento in
capo alle Province delle funzioni alle stesse attribuite in forza
dell’art. 4, comma 46, della l.r. 1/2000;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 15 maggio
1997, n. 127;
Delibera
1. di approvare l’Allegato A), parte integrante del presente
provvedimento recante «Disposizioni sugli adempimenti istruttori d’iscrizione al Registro generale regionale del volontariato»;
2. di approvare l’Allegato B), parte integrante del presente
provvedimento recante il «Modello del Registro generale regionale del volontariato»;
3. di approvare l’Allegato C) parte integrante del presente
provvedimento composto dal modello 1 (domanda d’iscrizione alla sezione regionale del registro del volontariato) e dal
modello 2 (domanda d’iscrizione alla sezione provinciale del
Registro del volontariato);
4. di riservarsi di apportare con successivi atti ulteriori eventuali modifiche alle procedure adottate;
5. di revocare le sottoelencate dd.g.r.:
– d.g.r. n. 5/44095 del 30 novembre 1993 «Definizione del
modello di Registro generale regionale del volontariato ai
sensi dell’art. 4 della l.r. n. 22/1993 e adempimenti conseguenti»;
– d.g.r. n. 5/51428 del 19 aprile 1994 «Modifiche della deliberazione del 30 novembre 1993 Definizione del modello di
Registro generale regionale del volontariato ai sensi dell’art.
4 della l.r. n. 22/1993 e adempimenti conseguenti»;
– d.g.r. n. 5/54503 del 12 luglio 1994 «Determinazioni in
merito all’ambito applicativo dello scopo solidaristico di cui
all’art. 3 della l.r. n. 22/1993»;
6. di dare atto del superamento dei contenuti dei dd.p.g.r.
n. 52566 del 28 dicembre 1999 e n. 52567 del 28 dicembre
1999, esclusivamente per il punto 2, lettera c) del decretato,
1855
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e n. 52567 del 28 dicembre 1999 esclusivamente per il punto
1, lettera c) del decretato, entrambi relativi a particolari modalità procedurali per l’iscrizione di organizzazioni operanti
su più livelli territoriali, che sono da intendersi in tal senso
abrogate;
7. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di curare le attivazioni tutte necessarie ad assicurare il coordinato trasferimento in capo alle Province delle funzioni alle stesse attribuite in forza dell’art. 4, comma 46,
della l.r. 1/2000, cosı̀ come integrato dalla l.r. 6/2001, art. 1,
lettera s);
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato A)
Disposizioni sugli adempimenti istruttori per l’iscrizione
al Registro Generale Regionale del Volontariato
Iscrizione nella sezione regionale del Registro
In conformità con l’indicazione desumibile dall’art. 4 comma 20, paragrafo p), della l. r. 1/2000, sono iscrivibili nella
sezione regionale del Registro, le organizzazioni con sede legale nel territorio regionale e con sedi operative in due o più
province.
Sono, altresı̀, iscrivibili nella sezione regionale del Registro
le organizzazioni a carattere nazionale con sede legale in altra
regione, purché posseggano sedi operative per lo svolgimento
della propria attività in almeno due province della Regione.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della l.r. n. 22/1993, l’iscrizione nella sezione regionale del Registro è disposta con decreto
del Presidente della Giunta regionale.
L’eventuale diniego dell’istanza per carenza dei requisiti è,
ugualmente, disposta con decreto motivato del Presidente
della Giunta regionale.
Iscrizione nelle sezioni provinciali del Registro
Sono iscrivibili nelle sezioni provinciali del Registro le organizzazioni aventi sede legale nel territorio provinciale di riferimento ed operanti nello stesso.
Sono, altresı̀, iscrivibili nelle sezioni provinciale del Registro le organizzazioni a carattere nazionale con sede legale in
altra regione, purché posseggano sede operativa per lo svolgimento della propria attività nel territorio provinciale di riferimento.
È esclusa la possibilità che una stessa organizzazione risulti iscritta sia alla sezione regionale che ad una provinciale del
Registro.
Nel caso di organizzazioni che si configurano come articolazioni provinciali o subprovinciali di altra a carattere regionale, le stesse saranno iscrivibili in quanto dotate, fermo restante il rispetto dei requisiti di legge, di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri
estremi di identificazione fiscale.
L’iscrizione nelle sezioni provinciali del Registro è disposta
con provvedimento adottato dall’organo provinciale competente alla stregua della vigente normativa in materia di enti
locali.
L’eventuale diniego dell’istanza per carenza dei requisiti è,
ugualmente, disposta con provvedimento motivato adottato
dallo stesso organo provinciale competente.
Adempimenti istruttori
Il procedimento istruttorio per l’iscrizione nelle sezioni regionale e provinciali del Registro, deve concludersi entro novanta giorni (l.r. 22/93, art. 4, comma 4) dalla data di acquisizione del parere del comune, o dall’infruttuoso decorso dei
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di
parere. Il predetto termine di novanta giorni è sospeso in caso
di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data
di ricezione degli elementi integrativi richiesti.
Le strutture organizzative delle Amministrazioni preposte
alla tenuta dei Registri, possono avvalersi, ai fini dell’istruttoria, dei pareri resi dai settori competenti per materia delle
rispettive amministrazioni, trasmettendo ai medesimi copia
delle domande di iscrizione e della relativa documentazione
presentate dalle singole organizzazioni di volontariato, con
richiesta di espressione di parere da rendersi entro trenta
giorni dall’invio della richiesta. Il relativo procedimento i-
1856
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
struttorio per l’iscrizione nelle sezioni regionale e provinciali
del Registro deve, comunque, concludersi entro novanta giorni (l.r. 22/93, art. 4, comma 4).
L’Organizzazione può richiedere l’iscrizione in più sezioni
tematiche (A – Sociale, B – Civile, C – Culturale) del Registro
(tanto a livello regionale che provinciale), compatibilmente
all’assetto ed alla articolazione delle proprie finalità statutarie.
È altresı̀ ammessa, ove ne risultino i requisiti previsti, l’iscrizione della stessa organizzazione nel Registro del volontariato e nell’Albo regionale del volontariato di protezione civile
previsto dalla l.r. 1/2000, art. 3, comma 164, istituito con
d.g.r. n. 7/2931 del 29 dicembre 2000.
Il decreto di iscrizione, di cancellazione o di diniego ai Registri, è notificato al legale rappresentante dell’organizzazione
e per conoscenza al Sindaco del comune competente per territorio.
L’iscrizione comporta l’obbligo per l’organizzazione di comunicare alle strutture preposte alla tenuta dei Registri e per
conoscenza al Sindaco del comune dove ha sede la stessa,
ogni elemento che possa incidere sul provvedimento di iscrizione e richiedere, ove necessario, una modifica del medesimo.
L’organizzazione iscritta ha l’obbligo di inviare annualmente entro il termine indicato per legge, alle competenti strutture delle Amministrazioni preposte alla tenuta dei Registri una
relazione per il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione e
sull’attività svolta nell’anno precedente, accompagnata dal
rendiconto economico-finanziario.
Le succitate comunicazioni sono rese attraverso la compilazione, da parte delle organizzazioni, di apposita scheda di
rilevamento approvata con d.g.r. n. 48470, del 24 febbraio
2000.
La Regione, almeno una volta all’anno, provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, l’elenco
delle organizzazioni iscritte nel Registro generale regionale
del volontariato.
Modalità d’iscrizione
Per la presentazione della domanda d’iscrizione nelle sezioni regionale e provinciali del Registro sono utilizzati rispettivamente il modello 1 ed il modello 2 contenuti nell’allegato
C) parte integrante del presente atto.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Allegato B)
Modello del Registro Regionale Generale del Volontariato
Sezione regionale
Sezioni
A) SOCIALE
B) CIVILE
C) CULTURALE
E) SERVIZIO VOLONTARIO DI
area d’intervento
n Sociale-assistenziale
n Sanitaria
n
n
n
n
Protezione dei diritti della persona
Tutela e valorizzazione dell’ambiente
Protezione del paesaggio e della natura
Tutela e miglioramento della qualità della vita
n Tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico
n Educazione permanente
n Attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva
n Servizio volontario di vigilanza ecologica
VIGILANZA ECOLOGICA
Sezioni Provinciali
area d’intervento
Sezioni
A) SOCIALE
B) CIVILE
C) CULTURALE
n Sociale-assistenziale
n Sanitaria
n
n
n
n
Protezione dei diritti della persona
Tutela e valorizzazione dell’ambiente
Protezione del paesaggio e della natura
Tutela e miglioramento della qualità della vita
n Tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico
n Educazione permanente
n Attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva
1857
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Allegato C) modello 1
Alla Regione Lombardia
D. G. Famiglia e Solidarietà Sociale
U. O. Affari Istituzionali e Terzo Settore
Via Pola, 9/11
20124 Milano
(Intestazione dell’Organizzazione)
e.p.c. Al Signor Sindaco del Comune di
………………………………
e.p.c. Al Signor Sindaco del Comune di
……………………..
Oggetto: domanda di iscrizione alla sezione regionale del Registro regionale del Volontariato ex lege 11
agosto 1991, n. 266 e legge regionale 24 luglio 1993, n.22.
Il sottoscritto.........................................................Presidente/legale rappresentante pro-tempore
dell’Organizzazione di volontariato denominata: ..............................................………………………...
con sede nel Comune di………………………… in via .............................................................n.......….
CAP .......... prov. ....... tel. ........................... fax ........................ cod. fisc. .................................... ……
e con altra sede operativa nel Comune di…………………………………………………………………
in via…………………………………………………n. ……. CAP……………………prov. ………….
CHIEDE
l’iscrizione alla sezione regionale del Registro del volontariato dell’Organizzazione sopra indicata.
A tale scopo dichiara:
H che l’Organizzazione è stata costituita in data .........................nel comune di ........................(......);
H che lo statuto dell’Organizzazione integra i requisiti previsti dalla legge n. 266/1991, e dalla l.r.
22/1993 ed in particolare:
b - assenza di fini di lucro
c - democraticità della struttura
d - elettività e gratuità delle cariche associative
e - gratuità delle prestazioni degli aderenti
f - criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti
g - obblighi e diritti degli aderenti
h - obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i
contributi dell’organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da parte
dell’assemblea
i – clausola di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell’organizzazione,
conforme all’art. 5, comma 4 della L. 266/1991
1858
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
H che l’Organizzazione opera attraverso prestazioni rese dai propri aderenti secondo le modalità indicate
dall’art. 2, l.r.22/1993, per il raggiungimento di scopi ricadenti nelle seguenti SEZIONI* del Registro:
A) SOCIALE B) CIVILE C) CULTURALE, e nelle seguenti aree di intervento**
……………………………………………………, perseguiti a fine di solidarietà sociale per come
espresso dall’art. 10, del d.lgs. n. 460/1997;
H che le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o
professionisti convenzionati;
H di aver trasmesso copia della presente domanda e degli allegati ai fini dell’espressione di parere che
ne attesti l’esistenza e l’operatività (art. 4, comma 3, l.r. n. 22/1993), al Sindaco del
comune di ...............................................……………….Prov. ..........….il .....................…………
ed al Sindaco del comune di……………………………Prov. …..…… il ……………………….
Dichiara altresì di allegare la seguente documentazione:
1
Copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di
scrittura privata, e registrato presso l’Ufficio del Registro competente per territorio
2
Relazione sull’attività svolta e su quella in programma firmata dal legale rappresentante
3
Ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione firmato dal legale rappresentante
4
Dichiarazione di non possesso di beni o situazione patrimoniale firmata dal legale rappresentante
5
Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA dell’organizzazione
6
Copia conforme dell’autorizzazione sanitaria ai sensi della l.r. n. 5/1986 rilasciata dall’Azienda
sanitaria locale competente ( solo per le organizzazioni che svolgono attività di trasporto malati e
feriti)
7
Elenco delle sedi operative esistenti sul territorio regionale
In fede.
Data ................................................
…………………………….
Il Presidente
**Indicare l’area o le aree di intervento in cui ricadono prevalentemente le prestazioni svolte ( vedi allegato B).
*Indicare la/le Sezione/i del Registro per la quale si chiede l’iscrizione ( vedi allegato B).
1859
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Allegato C) modello 2
Al Signor Presidente
della Provincia di ……………………
(Intestazione dell’Organizzazione)
e.p.c. Al Signor Sindaco del
Comune di .............................................
Oggetto: domanda di iscrizione alla sezione provinciale del Registro del volontariato ex lege 11 agosto
1991, n. 266, legge regionale 24 luglio 1993, n.22 e d.g.r. n.VII/4142 del 6.4.2001.
Il sottoscritto ....................................................................................................................……...
Presidente/legale rappresentante
pro-tempore dell’Organizzazione di volontariato denominata:
.......................................................................................................................................................…........
con sede nel comune di…......................................……in via…………………………………n…….....
CAP .......... prov. ....... tel. ........................... fax ........................ cod. fisc. .................................……..
CHIEDE
l’iscrizione alla sezione provinciale del Registro del volontariato dell’Organizzazione sopra indicata.
A tale scopo dichiara:
H che l’Organizzazione è stata costituita in data .........................nel comune di ........................(......);
H che lo statuto dell’Organizzazione integra i requisiti previsti dalla legge n. 266/1991, e dalla l.r.
22/1993 ed in particolare:
b - assenza di fini di lucro
c - democraticità della struttura
d - elettività e gratuità delle cariche associative
e - gratuità delle prestazioni degli aderenti
f - criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti
g - obblighi e diritti degli aderenti
h - obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i
contributi dell’organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da parte
dell’assemblea
i – clausola di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell’organizzazione,
conforme all’art. 5, comma 4 della L. 266/1991
1860
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
H che l’Organizzazione opera attraverso prestazioni rese dai propri aderenti secondo le modalità indicate
dall’art. 2, l.r. 22/1993, per il raggiungimento di scopi ricadenti nelle seguenti SEZIONI* del
Registro: A) SOCIALE B) CIVILE C) CULTURALE, e nelle seguenti aree di intervento**
……………………………………………………………, perseguiti a fine di solidarietà sociale per
come espresso dall’art. 10, del d.lgs. 460/1997
H che le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o
professionisti convenzionati
H di aver trasmesso copia della presente domanda e degli allegati ai fini dell’espressione di parere che
ne attesti l’esistenza e l’operatività (art. 4, comma 3, l.r. n. 22/93), al Sindaco del comune di
………………………………………………………. Prov………………. il………………...…...
Dichiara altresì di allegare la seguente documentazione:
1
Copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di
scrittura privata, e registrato presso l’Ufficio del Registro competente per territorio
2
Relazione sull’attività svolta e su quella in programma firmata dal legale rappresentante
3
Ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione firmato dal legale rappresentante
4
Dichiarazione di non possesso di beni o situazione patrimoniale firmata dal legale rappresentante
5
Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA dell’organizzazione
6
Copia conforme dell’autorizzazione sanitaria ai sensi della l.r. n. 5/1986 rilasciata dall’Azienda
sanitaria locale competente ( solo per le organizzazioni che svolgono attività di trasporto malati e
feriti)
In fede.
Data ................................................
………………………………
Il Presidente
* Indicare la/le
Sezione/i
del Registro per la quale si chiede l’iscrizione (vedi allegato B).
** Indicare l’area o le aree di intervento in cui ricadono prevalentemente le prestazioni svolte (vedi allegato B).
1861
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
[BUR20010124]
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
[3.2.0]
D.g.r. 18 maggio 2001 – n. 7/4663
Aggiornamento del rimborso del costo medio, rilevato a
livello regionale, della protesi interatriale ad ombrellino
e contestuale modifica del punto 3) della d.g.r. n. 6/37597
del 24 luglio 1998
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 502/92 all’art. 2 comma 2 ed all’art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il d.m. Sanità 15 aprile 1994 all’art. 3 comma
6, in cui si stabilisce che «le regioni e le provincie autonome,
con periodicità almeno triennale, provvedono all’aggiornamento delle tariffe tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate»;
Vista la d.g.r. n. 7/2418 del 1 dicembre 2000 «Linee guida
per la codifica delle diagnosi e degli interventi chirurgici e
procedure diagnostiche e terapeutiche – Revisione 2000. Modifica delle d.g.r. n. 6/34809 del 27 febbraio 1998 e d.d.g. Sanità n. 64001 del 6 luglio 1998» e le indicazioni di codifica ivi
incluse;
Valutato che l’inserimento di protesi ad ombrellino per via
percutanea, al fine di correggere difetti anatomici congeniti
e/o acquisiti a livello inter atriale o inter ventricolare, comporta a partire dal 1 gennaio 2001 una sistematica assegnazione del DRG 112 secondo le indicazioni presenti nella citata
d.g.r. n. 7/2418 del 1 dicembre 2000;
Considerato che il prezzo medio di suddette protesi risulta
essere, in base al modello, sovrapponibile o addirittura maggiore della tariffa attualmente in vigore per il citato DRG 112
e che quindi l’attuale quota di rimborso pari al 25% del valore
della protesi risulta essere inadeguata fin dal 1 gennaio del
2001;
Richiamata la circolare 7/SAN del 29 gennaio 2001 che definisce le modalità di rilevazione e di trasmissione delle informazioni relative all’impianto di alcune endoprotesi;
Considerato che la proponente U.O. Gestione Fondo Sanitario Regionale, nell’ambito delle iniziative promosse per organizzare un efficace sistema di controlli riguardanti la qualità ed il costo dell’assistenza sanitaria, ha provveduto a contattare i rappresentanti di strutture sanitarie pubbliche, private
e di società scientifiche, esperti in tale procedura;
Preso atto delle valutazioni e delle determinazioni assunte
nei suddetti incontri, al fine di adeguare il rimborso della protesi inter atriale ad ombrellino, ed in particolare tenuto conto
dell’analisi epidemiologica dei volumi di tale attività, nonché
delle indicazioni degli esperti riguardo all’appropriato utilizzo della protesi stessa:
1. per la chiusura percutanea di forame ovale pervio in
a) pregressa ischemia cerebrale transitoria o ictus di origine criptogenica
b) forame ovale pervio con o senza aneurisma del setto interatriale
c) shunt destro-sinistro spontaneo o evocabile con manovra
di Valsalva evidenziabile con ecocardiografia transesofagea
e/o doppler transcranico
2. per la chiusura di difetto interatriale ostium secundum in
tutti i casi «tecnicamente» possibili con tecnica percutanea;
Ritenuto opportuno pertanto aggiornare all’80% la quota di
rimborso del costo medio, rilevato a livello regionale, della
protesi interatriale ad ombrellino impiantata per via percutanea, e contestualmente modificare il punto 3) della d.g.r.
n. 6/37597 del 24 luglio 1998;
Rilevata la necessità di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito web della D.G. Sanità;
All’unanimità dei voti espressi nella forma di legge
Delibera
1. di aggiornare all’80%, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, nonché
secondo le indicazioni ivi descritte, con decorrenza dalle dimissioni ospedaliere del 1 gennaio 2001, la quota di rimborso
del costo medio della protesi interatriale ad ombrellino, impiantata per via percutanea;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito
web della D.G. Sanità.
Il segretario: Sala
1862
[BUR20010125]
[5.5.0]
D.g.r. 18 maggio 2001 – n. 7/4679
Approvazione del manuale qualità del volontariato di
protezione civile e del bando di concorso per l’assegnazione di contributi alle associazioni di volontariato finalizzati alla certificazione di qualità ISO 9000
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 12 maggio 1990, n. 54 recante «Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile», che al titolo V riconosce la funzione
del volontariato come espressione di solidarietà sociale ed al
titolo VI prevede in capo alla regione l’attività di formazione
ed informazione;
Vista la legge regionale 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile», e in
particolare l’art. 18, primo comma e secondo comma, nel
quale si afferma che il servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle
associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all’attività di previsione, prevenzione soccorso, in vista
o in occasione di calamità naturali, catastrofi, stimolando le
iniziative del volontariato stesso e assicurando il coordinamento, anche mediante la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il miglioramento
della preparazione tecnica come al successivo terzo comma
dell’art. 18 della stessa legge;
Vista altresı̀ la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in regione Lombardia», che
all’art. 3 comma 159 prevede espressamente il concorso della
regione «con il proprio contributo alle iniziative promosse
dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela della popolazione»;
Visto l’art. 3 comma 164 della predetta legge regionale 5
gennaio 2000, n. 1, che istituisce l’albo regionale del volontariato di protezione civile, presso la direzione generale opere
pubbliche, politiche per la casa e protezione civile;
Vista la d.g.r. n. 2931 del 29 dicembre 2000 che trasferisce
la categoria D) del registro generale regionale del volontariato
alla direzione generale opere pubbliche, politiche per la casa
e protezione civile per costituire l’albo regionale del volontariato di protezione civile sopra citato;
Rilevato peraltro che il volontariato di protezione civile
lombardo da tempo esprime la necessità di definire e migliorare i propri processi tesi a offrire un elevato livello degli standard di servizio, e di gestire in modo razionale gli aspetti economici e amministrativo-gestionali che spesso gravano anche
su un’organizzazione non-profit;
Atteso che per soddisfare tali esigenze l’unità organizzativa
protezione civile regionale ha conferito – previo esperimento
di gara di cui alla d.g.r. n. 44202 del 16 luglio 1999 – alla
società ELEA s.p.a. l’incarico di redigere il manuale della
qualità per il volontariato di protezione civile per l’applicazione del sistema qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000,
finalizzato alla certificazione di qualità da parte di riconosciuti enti di certificazione;
Ritenuto pertanto di dover prendere atto del manuale della
qualità elaborato dalla società ELEA s.p.a. in collaborazione
con l’unità organizzativa protezione civile regionale, approvandolo come documento fondamentale del sistema qualità
per il volontariato di protezione civile regionale;
Ritenuta l’opportunità che la regione contribuisca a specifici progetti di formazione delle associazioni di volontariato
che vogliono far certificare da un ente terzo la propria capacità di operare secondo le norme ISO 9000 e di dare quindi un
sempre più valido contributo in termini di efficacia ed efficienza alla prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni;
Ritenuto di utilizzare i fondi disponibili sul cap.
1.2.2.1.2.4547 – UPB 11 del bilancio regionale 2001 pari attualmente a C 100.000 (centomila), equivalenti a
L. 193.627.000, per contributi ad associazioni di volontari di
protezione civile iscritte al registro regionale generale del volontariato nella categoria d), salvo ogni eventuale ulteriore integrazione di fondi per assestamento del bilancio regionale
utilizzando la medesima graduatoria;
Preso atto che la presente deliberazione non è soggetta al
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della l. 127/97;
Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Delibera
1. di approvare il manuale della qualità per il volontariato
di protezione civile, in conformità alle norme ISO EN 9000,
di cui all’allegato «A» (omissis), come documento fondamentale istitutivo del sistema qualità per il volontariato, e finalizzato all’innalzamento della qualità del servizio che le organizzazioni di volontariato prestano ai cittadini e alle istituzioni
nell’ambito del sistema regionale di protezione civile della
Lombardia;
2. di approvare il bando di concorso per l’assegnazione dei
contributi a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile della regione Lombardia di cui all’allegato «B»;
3. di approvare il relativo schema di domanda per l’assegnazione dei contributi, di cui all’allegato «C»;
4. di dare atto che gli allegati «A» (omissis), «B», «C» costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di rinviare a successivi atti del direttore generale oo.pp.
– politiche per la casa e protezione civile l’impegno di spesa
e la liquidazione dei contributi;
6. di disporre la pubblicazione urgente della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato «B»
Bando di concorso per la formazione di graduatorie per
l’assegnazione di contributi per la promozione della qualità alle associazioni di volontariato di protezione civile della Lombardia
Per l’anno 2001 la regione Lombardia assegna contributi in
conto capitale fino a C 100.000 (L. 193.627.000) complessivamente, a favore di associazioni di volontariato di protezione
civile, iscritte al registro generale regionale del volontariato
categoria D) (protezione civile), attualmente in corso di trasformazione in «Albo regionale del volontariato di protezione
civile» ai sensi dell’art. 3 comma 164 della legge regionale 5
gennaio 2000, n. 1.
Per l’assegnazione dei contributi si procede con la formazione di una graduatoria di aventi diritto.
1. Soggetti che possono presentare richiesta di contributo
Possono presentare richiesta di contributo per la qualità le
associazioni di volontariato di protezione civile, singole, iscritte nel registro generale regionale del volontariato della
regione Lombardia, categoria D) (protezione civile), attualmente in corso di trasformazione in «Albo regionale» ai sensi
dell’art. 3 comma 164 della legge regionale 5 gennaio 2000,
n. 1, purché iscritte al registro da almeno 3 (tre) anni alla data
di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, e costituite da almeno 15 (quindici)
e non più di 200 (duecento) associati effettivi, cosı̀ come classificati nel libro soci dell’associazione.
Al presente concorso non sono ammesse le associazioni iscritte solo all’elenco nazionale del dipartimento protezione
civile presso la presidenza del consiglio dei ministri.
Non sono ammesse altresı̀ a presentare domanda di contributo le associazioni di volontariato che abbiano già presentato domanda di contributo per la stessa attività presso altra
direzione regionale, ovvero facciano parte di un organismo,
associazioni o raggruppamento più ampio di associazioni,
che, come tale, abbia presentato domanda di contributo alla
direzione oo.pp., politiche per la casa e protezione civile o ad
altra direzione generale regionale per la stessa attività; né le
associazioni nazionali di volontariato di protezione civile e/o
loro delegazioni regionali, provinciali o locali.
2. Modalità e termine per la presentazione della domanda di contributo
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di
contributo redatta su carta libera, sottoscritta esclusivamente
dal legale rappresentante dell’associazione (si veda allegato
C), tassativamente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Non sono ammesse domande per delega o per procura a
soggetti diversi dal legale rappresentante dell’associazione.
La domanda deve pervenire al seguente indirizzo:
Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Direzione generale oo.pp., politiche per la casa e protezione
civile
Unità organizzativa protezione civile
«Contributi per la certificazione di qualità»
Via G. Fara, 26
20124 Milano
3. Assegnazioni dei contributi
Il contributo massimo assegnabile per ciascuna associazione è di C 12.000 (dodicimila) pari a L. 23.235.240.
Il contributo è assegnato in funzione del numero degli associati di ciascuna associazione, con un minimo di 15 (quindici)
e un massimo di 200 (duecento) associati effettivi (secondo
quanto risultante dal relativo libro soci per tale definizione);
– da 15 a 30 -> contributo fisso di C 6.000 (seimila)
L. 11.617.620
– da 31 a 50 -> contributo fisso di C 9.000 (novemila)
L. 17.426.430
– da 51 a 200 -> contributo fisso di C 12.000 (dodicimila)
L. 23.235.240
La graduatoria è redatta in funzione dell’anzianità di iscrizione al registro generale regionale del volontariato, cat. D),
cioè dando priorità alle associazioni iscritte da più tempo, e
in funzione del numero di interventi effettuati in situazioni
di emergenza reale.
A parità di classifica, è data priorità all’associazione più anziana in termini di atto costitutivo.
4. Modalità di erogazione del contributo
La regione assegnerà i contributi di cui al precedente punto
3 in seguito al progetto formativo presentato dall’associazione che comprenda:
a) l’adeguamento della propria organizzazione secondo le
procedure e gli schemi organizzativi previsti dal manuale della qualità approvato dalla regione Lombardia;
b) parallelamente a tale adeguamento, la formazione del
proprio personale addetto alla qualità e svolgere le verifiche
ispettive interne secondo le procedure del predetto manuale
della qualità; tale formazione e le verifiche potranno avvenire
grazie a personale dell’associazione già istruito sui temi della
qualità o con incarico specifico a società specializzate per tale
attività, definita comunemente «supporto consulenziale all’adozione di un sistema qualità»;
c) l’incarico a una società «terza» (cioè comunque diversa
dalla società specializzata di cui al comma precedente) per la
certificazione della qualità della propria organizzazione. Tale
società deve essere comunque riconosciuta dal SINCERT, organismo non-profit di riconoscimento delle società di certificazione.
Nel caso l’associazione risultasse beneficiaria del contributo, la regione erogherà un acconto del 40% del contributo, a
parziale copertura delle spese sostenute per le attività sopra
indicate ai punti a) e b).
Il saldo (60%) sarà corrisposto, a parziale copertura delle
spese sostenute per le attività di cui al sopra indicato punto
c), dietro presentazione della certificazione di qualità CISQCERT e IQ-NET ISO 9000 rilasciata dalla stessa società di
certificazione (riconosciuta SINCERT) incaricata in sede di
richiesta di acconto, e della documentazione contabile della
spesa (fatture).
Tale certificazione dovrà pervenire, a pena di decadenza del
contributo, entro il 30 settembre 2002.
Nel caso in cui l’associazione, avendo dato formalmente incarico a una società per la certificazione di cui al precedente
punto c), risulti alla fine da questa valutata negativamente o
comunque non idonea alla certificazione di qualità, la regione
non erogherà il 60% a saldo, considerando il contributo limitato al solo acconto, a parziale copertura delle spese sostenute
per i punti a) e b).
Il contributo, anche limitato al solo acconto, sarà revocato
nei seguenti casi:
1) se l’iniziativa non è stata portata a termine per qualsiasi
motivo;
2) perché il contributo è stato destinato a finalità diverse
da quelle previste dal presente bando;
3) se prima del momento in cui viene erogato il saldo del
contributo l’associazione viene cancellata per qualsiasi motivo dal registro regionale.
1863
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
L’associazione assegnataria potrà ottenere, per la parte non
coperta da contributo regionale, contributi da privati ovvero
altre forme di benefici da privati.
L’associazione dovrà comunque dare atto di questi contributi in sede di consuntivo con idonea documentazione contabile, e – qualora gli stessi contributi privati eccedano la parte
non coperta da contributo regionale – detto contributo regionale sarà decurtato della predetta parte eccedente.
5. Motivi di inammissibilità
Non saranno prese in considerazione le istanze:
– pervenute al protocollo generale della giunta regionale o
alle sedi regionali decentrate degli STAP in regime di «protocollo federato» oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
del bando di concorso (non fa fede il timbro postale);
– relative a richieste che abbiano già ottenuto la totale o
parziale copertura finanziaria da provvedimenti statai o regionali di altro tipo, anche in esercizi finanziari precedenti.
Non saranno ritenute ammissibili le istanze non conformi
ai modelli allegati al presente bando.
——— • ———
Allegato «C»
Schema di domanda per la richiesta di assegnazione di
contributi per la promozione della qualità alle associazioni
di volontariato di protezione civile della Lombardia
(A PAGINA SEGUENTE)
1864
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
SCHEMA DI DOMANDA RICHIESTA CONTRIBUTO QUALITÀ
(su carta libera)
Alla Regione Lombardia
Direzione Generale OO.PP., Politiche per la Casa
e Protezione Civile
Unità Organizzativa Protezione Civile
«Contributi per la certificazione di qualità»
Via G. Fara, 26 – 20124 Milano
Oggetto: Domanda di contributo per la qualità ai sensi della deliberazione g.r. n. ...... del ............
Il sottoscritto .............................................................. , nato a ............................... il ...............................
rappresentante legale dell’Associazione ........................................................................................................
.........................., con sede legale nel Comune di .................................................... prov. ..........................
indirizzo ................................................................................................. cap. ................................................
iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato della Lombardia con decreto n. ...... del .......
DICHIARA
a) che alla data odierna il numero degli associati effettivi (secondo la definizione del libro soci) alla
propria associazione è di .................................... unità;
b) che la propria associazione è iscritta al registro generale regionale del volontariato cat. D) dal .......
........................ con decreto regionale n. ............;
c) che la propria Associazione è stata costituita il ........................... con atto a notaio ............................
.................................... rep. n. ............;
d) che la propria Associazione ha partecipato alle seguenti emergenze di protezione civile:
1) ................................................ autorizzata da: ................................................ (Prefettura, Regione,
Comune, Agenzia naz.) .........................................................................................................................
2) ................................................................. autorizzata da: ..................................................................
3) ................................................................. autorizzata da: ..................................................................
4) ................................................................................................................... (aggiungere se necessario);
e) di dare atto che per la stessa iniziativa non sono stati richiesti altri contributi statali, regionali o di
altri enti pubblici.
CHIEDE
in relazione a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta indicata in oggetto, la concessione di
un contributo per la certificazione della qualità ISO 9000 della propria Associazione.
A tal fine si impegna a conferire l’incarico per la certificazione a una società riconosciuta dal SINCERT, dopo aver adattato la propria organizzazione a quanto previsto dal Manuale di Qualità approvato dalla regione Lombardia.
Il sottoscrtto dichiara inoltre che tutte le notizie sopra riportate rispondono a verità e costituiscono
autocertificazione a norma delle vigenti disposizioni di legge, in particolare l’art. 18 della legge n. 241
del 1990, consapevole delle responsabilità civili e penali che conseguono alle false dichiarazioni.
Allega alla presente domanda una relazione sul percorso formativo che si intende perseguire nell’intento di ottenere la certificazione di qualità ISO 9002.
Precisa che, in caso di accoglimento della domanda di contributo, la somma assegnata potrà essere
erogata dalla regione tramite accredito sul seguente conto corrente bancario:
Banca ................................................................. c/c n. ................................ cod. ABI ................................
cod. CAB ............................ agenzia n. ............................ via/piazza ..........................................................
C.A.P. ................................. Comune ................................................................. Prov. .................................
Codice Fiscale dell’Associazione .......................................................................................
In fede,
Firma del legale rappresentante
............................................................................
Luogo e data ....................................
1865
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
[BUR20010126]
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
[5.2.0]
D.g.r. 18 maggio 2001 – n. 7/4682
Comuni di: Lonate Pozzolo (prov. di Varese), Vanzaghello, Castano Primo, Buscate, Cuggiono, Inveruno, Mesero,
Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Magenta
(prov. di Milano) – Progetto definitivo dei lavori di costruzione del collegamento stradale dalla SS 527 «Bustese»
alla SS 11 «Padana Superiore» con raccordo alla A4 (casello di Boffalora)
LA GIUNTA REGIONALE
Preso atto che:
– il ministero dei lavori pubblici, direzione generale del
coordinamento territoriale, con nota n. U.T. 225/00 del 25 ottobre 2000, ha convocato, ai fini della determinazione dell’intesa Stato-regione, ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383,
apposita conferenza dei servizi per il giorno 11 dicembre
2000 (successivamente aggiornata il 13 dicembre 2000) in ordine al progetto, predisposto dall’ANAS, relativo alla costruzione del collegamento stradale tra la SS n. 527 «Bustese» e
la SS n. 11 «Padana Superiore» con raccordo alla A4 (casello
di Boffalora), interessante i comuni di Lonate Pozzolo (prov.
di Varese), Vanzaghello, Castano Primo, Buscate, Cuggiono
Inveruno, Mesero, Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Magenta (prov. di Milano);
Dato atto che:
– il progetto, come previsto dalla normativa vigente, è stato
sottoposto a valutazione di impatto ambientale e tale procedura si è conclusa in data 11 ottobre 2000, con decreto
n. 5384 del ministero dell’ambiente di concerto con il ministero per i beni e le attività culturali, nel quale si esprimeva giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto
facendo proprie tutte le prescrizioni dettate dalla regione
Lombardia nella d.g.r. n. 41677 del 26 febbraio 1999, e prescrivendo per l’attraversamento dell’autostrada la riduzione
della sezione al tipo IV CNR, nonché la realizzazione di tutte
le opere di arredo, mitigazione e compensazione;
– l’intervento stradale in oggetto è stato individuato tra gli
obiettivi specifici del programma regionale di sviluppo della
VII legislatura (8.3.4) «Attivazione e attuazione degli interventi di accessibilità ferroviaria e stradale individuati nell’accordo di programma quadro Malpensa 2000» e fa altresı̀ parte
del progetto strategico reinfrastrutturazione della Lombardia,
riguardante interventi di adeguamento, perfezionamento e
innovazione delle reti ferroviarie, stradali, aeroportuali e dell’intermodalità;
– in data 13 dicembre 2000 si è aperta la conferenza dei
servizi per l’approvazione del progetto in esame, nel corso
della quale il presidente della conferenza ha evidenziato che
il progetto presentato dall’ANAS non soddisfa le prescrizioni
di cui al punto a) del decreto di compatibilità ambientale del
ministero dell’ambiente. Pertanto la conferenza è stata sospesa per consentire all’ANAS di apportare al progetto le necessarie modifiche, anche valutando, congiuntamente alla regione
Lombardia, le osservazioni formulate dalle amministrazioni
comunali;
– la soluzione progettuale modificata, in particolare la nuova configurazione del ponte sull’autostrada A4 e la sezione
tipologica del ponte stesso al tipo III norme C.N.R. nonché la
nuova configurazione dello svincolo e delle rampe di accesso
dal collegamento stradale al casello autostradale, hanno ottenuto parere positivo sia dal ministero dell’ambiente con nota
n. 2241/VIA/A.0.13.G. del 21 febbraio 2001, che dal ministero
per i beni e le attività culturali con nota n. ST/101/5970 del 5
marzo 2001;
– ottenute le citate approvazioni l’ANAS ha trasmesso in
data 28 febbraio 2001, prot. n. 2748, alla regione Lombardia
direzione generale territorio e urbanistica il progetto definitivo;
Dato atto che dagli accertamenti compiuti in ordine alla
soluzione progettuale definitiva, è emerso quanto segue:
– il tracciato proposto si sviluppa dal termine del IV lotto
della SS 336 (innesto sulla SS 527 «Bustese») in comune di
Lonate Pozzolo, volge a Sud-Sud-Est, passando tra gli abitati
di Castano Primo e Buscate, prosegue in direzione Sud, lungo
il limite amministrativo del parco del Ticino, sovrappassa
l’autostrada A4 presso il casello di Boffalora Sopra Ticino, per
concludersi a Magenta sull’innesto tra la SS 11 e la SS 526
«dell’Est Ticino». L’intervento proposto prevede una strada
extraurbana principale del tipo III norme C.N.R. 78/80 (a
doppia carreggiata) per una larghezza complessiva della piattaforma di 23 metri. Il suo sviluppo totale è di 18.6 km;
1866
– Dall’esame degli strumenti urbanistici vigenti, si rileva
che la gran parte dei comuni ha una indicazione di nuova
viabilità a carattere territoriale di collegamento Nord-Sud che
corrisponde, parzialmente, al tracciato di progetto in esame;
l’intervento, comunque, non risulta pienamente conforme
alle previsioni urbanistiche vigenti e ricade in ambiti cosı̀
classificati:
– Lonate Pozzolo (P.R.G. approvato dalla giunta regionale
con deliberazione n. 41768 del 29 settembre 1993) zone E3
parco naturale agricolo forestale;
– Vanzaghello (P.R.G. approvato dalla giunta regionale con
deliberazione n. 40246 del 2 agosto 1993) zona E2 agricola
del parco, E3 agricola forestale, fascia di rispetto stradale;
– Castano Primo (P.R.G. approvato dalla giunta regionale
con deliberazione n. 20936 del 9 aprile 1992) zona E agricola,
fascia di rispetto stradale;
– Buscate (P.R.G. approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 30975 del 15 aprile 1980) zona E1 rurale, fascia
di rispetto stradale;
– Cuggiono (P.R.G. approvato dalla giunta regionale con
deliberazione n. 53076 del 24 maggio 1994) zona per autostrade in progetto e relativi svincoli con conseguente fascia di
rispetto, zona E1 agricola di salvaguardia, zona a parco naturale e agricolo forestale;
– Inveruno (P.R.G. approvato dalla giunta regionale con
deliberazione n. 30946 dell’8 agosto 1997) zona E1 agricola,
E2 agricola inedificabile ed in aree cinematiche di progetto;
– Mesero (P.R.G. approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 38050 del 6 agosto 1998) zona E1 agricola e in
fase di rispetto stradale;
– Boffalora Sopra Ticino (P.d.F. approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 12027 del 18 febbraio 1975) zona
E2 agricola e fasce di rispetto stradale;
– Marcallo con Casone (P.R.G. approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 30341 del 25 luglio 1997) zona E
agricola e fasce di rispetto stradale (indicata in P.R.G. nuovo
collegamento Boffalora-Malpensa);
– Magenta (P.R.G. approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 12493 del 4 marzo 1975) zona E agricola, fasce
di rispetto stradale e strada di progetto;
– Bernate Ticino: il comune non è direttamente interessato
dal sedime del nuovo tracciato stradale, ma verrà coinvolto
solo dalla conseguente fascia di rispetto stradale che interessa
aree identificate dal P.R.G. comunale vigente (approvato dalla
giunta regionale con deliberazione n. 12493 del 4 marzo
1975) come zona E agricola e fasce di rispetto stradale;
– l’intervento interessa ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 139 e 146;
– l’intervento ricade, in parte, nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino istituito con l.r. n. 33 del 22 marzo 1980 e successive modificazioni;
– il raccordo Malpensa – A4 (Malpensa Ovest SS n. 527, A4
Boffalora, SS n. 11 Magenta) è ricompreso tra gli interventi
aventi carattere prioritario di cui all’allegato a, tab. A1 della
l.r. 12 aprile 1999, n. 10 «Piano territoriale d’area Malpensa.
Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa
2000»;
– il piano territoriale d’area, in attuazione delle finalità di
programmazione regionale, costituisce strumento di programmazione e di coordinamento delle strategie per lo sviluppo economico-sociale e la valorizzazione ambientale del
territorio;
– ai sensi dell’art. 2, comma 2, l.r. 10/99, le previsioni relative agli interventi prioritari dell’allegato A, prevalgono sulle
disposizioni contrastanti contenute nel vigente piano territoriale di coordinamento del Parco del Ticino e negli strumenti
urbanistici generali comunali vigenti;
– il tracciato definitivo delle opere stradali previste dal piano d’area Malpensa quali interventi prioritari è quello individuato a seguito della pronuncia di compatibilità ambientale
(l.r. 10/99);
– il progetto definitivo, come previsto dall’art. 4, comma 4,
lett. a) l.r. 10/99, è stato sottoposto all’esame della commissione tecnica regionale Malpensa, la cui istruttoria tecnica e i
pareri espressi tengono luogo delle attività istruttorie deferite
ad ogni altra struttura regionale per l’approvazione dei programmi e dei progetti d’intervento, fatte salve le procedure
relative alla valutazione di impatto ambientale, le attribuzioni
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
della Commissione tecnico-amministrativa regionale di cui
alla l.r. 20 aprile 1995, n. 24 e quelle degli uffici provinciali
del genio civile. (art. 4, comma 5, l.r. 10/1999);
– La commissione tecnica regionale Malpensa ha acquisito
i seguenti pareri:
– Direzione generale infrastrutture e mobilità – Struttura
infrastrutture aeroportuali e logistiche: parere favorevole in
quanto il progetto definitivo risolve razionalmente le
– connessioni con la viabilità locale e con la viabilità in
fase di progettazione preliminare delle varianti alla SS 33 e
SS 341 e consente un eventuale prolungamento a Sud del collegamento. Si prescrive che il previsto osservatorio tra gli enti
territoriali interessati dovrà garantire il rispetto della previsione contenuta nell’accordo procedimentale sottoscritto da
regione Lombardia, F.S., TAV s.p.a. e provincia di Milano in
data 14 luglio 2000 relativamente al tema di approvvigionamento e fabbisogno degli inerti per la realizzazione degli interventi ferroviari.
– direzione generale territorio e urbanistica, unità organizzativa sviluppo sostenibile del territorio che ha evidenziato la
necessità che il progetto esecutivo definisca in modo puntuale
sia le modalità di inserimento dell’opera complessiva, nonché
tutti quegli elementi utili a ricomporre continuità con le forme strutturali del paesaggio interessato con particolare attenzione alla programmazione dei viadotti, degli svincoli e del
recupero ambientale delle aree che presentano i più alti livelli
di criticità.
– direzione generale territorio e urbanistica, unità organizzativa affari generali e di conoscenza del territorio che ha richiesto per la fase esecutiva la presentazione di:
1. relazione idrogeologica integrativa finalizzata ad accertare:
• l’eventuale presenza di falde sospese, che potrebbero interferire negativamente con l’opera in esame nei tratti in trincea e nei sottopassi;
• i valori reali della profondità della falda freatica in corrispondenza della zona di attraversamento del canale Villoresi,
in quanto in quest’area la soggiacenza della falda, causa le
note perdite del canale nel periodo di utilizzo a scopi irrigui,
potrebbe presentare valori anomali e risultare più prossima
al piano campagna rispetto ai terreni circostanti, tenuto conto tra l’altro che in quest’area è prevista la realizzazione del
sottopasso del canale;
2. per la zona di spagliamento del torrente Arno dovrà essere valutata l’opportunità di eseguire adeguati interventi di
bonifica mediante l’asportazione e la sostituzione del terreno
contaminato con materiale idoneo;
3. dovranno comunque essere effettuate tutte le indagini
geologiche, idrogeologiche e geotecniche previste dal decreto
11 marzo 1988, essenziali per la determinazione delle più appropriate soluzioni progettuali;
– Nella seduta del 10 aprile 2001 la commissione tecnica
Malpensa ha espresso parere favorevole al progetto definitivo,
nel rispetto delle prescrizioni soprarichiamate.
Dato atto che in ragione della complessità dell’intervento,
sotto il profilo territoriale ed ambientale, la regione Lombardia ha ritenuto opportuno, prima della seduta conclusiva della conferenza dei servizi, incontrare l’ANAS, gli enti locali, le
provincie di Milano e di Varese ed il Parco del Ticino al fine
di chiarire e definire alcuni problemi in ordine all’asse principale del tracciato e le sue connessioni con la maglia visibile
locale, nonché alle mitigazioni e compensazioni ambientali;
Considerato che a seguito di tale consultazione:
– la direzione generale territorio e urbanistica, di concerto
con la direzione generale infrastrutture e mobilità, ha promosso un protocollo d’intesa con il comune di Cuggiono finalizzato a risolvere i problemi di viabilità locale e ha valutato la
possibilità di allargare lo studio progettuale per la soluzione
viabilistica della frazione Casate in comune di Bernate Ticino;
– la direzione generale territorio e urbanistica, di concerto
con la direzione generale risorse idriche e servizi di pubblica
utilità, ha promosso un protocollo d’intesa con il comune di
Buscate finalizzato alla bonifica dell’area dell’ex depuratore
del Magentino;
– il Parco del Ticino, ha trasmesso la deliberazione n. 55
del 18 aprile 2001, con la quale ha espresso parere favorevole
subordinato all’accoglimento di vari interventi di mitigazione
e compensazione ambientale;
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
– in merito alle prescrizioni formulate dal Parco del Ticino
si evidenzia che alcune sono già state formulate e recepite in
sede di VIA, altre sono rimandabili ad una maggiore definizione nel progetto esecutivo ed alcune non sono state espresse nel corso della procedura di VIA, né nei vari incontri di
consultazione, ma che, comunque, in sede di osservatorio potranno essere prese in considerazione.
Dato atto, che nalla conferenza dei servizi tenutasi presso
la sede del ministero dei lavori pubblici di Roma in data 23
aprile 2001, la direzione generale territorio e urbanistica, unità organizzativa pianificazione e programmazione territoriale, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:
– il progetto esecutivo definisca in modo puntuale sia le
modalità di inserimento dell’opera complessiva, nonché tutti
quegli elementi utili a ricomporre continuità con le forme
strutturali del paesaggio interessato con particolare attenzione alla programmazione dei viadotti, degli svincoli e del recupero ambientale delle aree che presentano i più alti livelli di
criticità;
– venga presentata in fase esecutiva una relazione idrogeologica integrativa finalizzata ad accertare:
a) l’eventuale presenza di falde sospese, che potrebbero interferire negativamente con l’opera in esame nei tratti in trincea e nei sottopassi;
b) i valori reali della profondità della falda freatica in corrispondenza della zona di attraversamento del canale Villoresi,
in quanto in quest’area la soggiacenza della falda, causa le
note perdite del canale nel periodo di utilizzo a scopi irrigui,
potrebbe presentare valori anomali e risultare più prossima
al piano campagna rispetto ai terreni circostanti, tenuto conto tra l’altro che in quest’area è prevista la realizzazione del
sottopasso del canale;
– per la zona di spagliamento del torrente Arno dovrà essere valutata l’opportunità di eseguire adeguati interventi di bonifica mediante l’asportazione e la sostituzione del terreno
contaminato con materiale idoneo;
– dovranno comunque essere effettuate tutte le indagini
geologiche, idrogeologiche e geotecniche previste dal decreto
11 marzo 1988, essenziali per la determinazione delle più appropriate soluzioni progettuali;
– in sede esecutiva dovranno essere definiti alcuni aspetti
quali, la contestualità dell’opera stradale principale con quelle di viabilità secondaria, concordare con i comuni i tempi e
la localizzazione dei cantieri, trovare la soluzione idonea al
collegamento tra la zona industriale di Marcallo con Casone e
Boffalora Sopra Ticino (SP 224) anche anticipando il previsto
intervento viabilistico a carico di TAV, o prevedendo l’ipotesi
di eventuali rampe di accesso, valutare la modalità di recupero della Santella denominata «Gesiola» e degli impianti storici dell’aeronautica in comune di Lonate Pozzolo;
– il progetto esecutivo contenga in modo distinto e riconoscibile, anche per la parte economica, gli interventi di mitigazione e compensazione disposte nella d.g.r. n. 41677 del 26
febbraio 1999 in particolare per quanto attiene il paragrafo
2.4. Le prescrizioni sono state ribadite in prima istanza nel
decreto del ministero dell’ambiente dell’11 ottobre 2000,
n. 5384, che si è espresso nuovamente in data 21 febbraio
2001, n. 2241, ed ha imposto una serie di condizioni al progetto, la cui ottemperanza sarà verificata dalla regione Lombardia. Si propone quindi la costituzione di un apposito osservatorio tra i soggetti interessati (regione, parco, province
e comuni), con compiti consultivi per la verifica di tutte le
prescrizioni formulate dagli enti territorialmente coinvolti,
sia in sede di conferenza dei servizi conclusiva che dai citati
decreti ministeriali e regionali, nonché garantire il rispetto
della previsione contenuta nell’accordo procedimentale sottoscritto da regione Lombardia, F.S., TAV s.p.a. e provincia di
Milano in data 14 luglio 2000 relativamente al tema di approvvigionamento e fabbisogno degli inerti per la realizzazione degli interventi ferroviari;
– sia trasmesso dall’ANAS alla unità organizzativa proponente un cronogramma (GANTT semplificato) contenente l’inizio, la durata, le fasi principali, il termine presumibile di
fine lavori, la spesa presunta e l’ente finanziatore dell’opera;
Visto l’art. 3 della l.r. 12 aprile 1999, n. 10;
Visto l’art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;
Vista la legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
1867
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Delibera
1. di manifestare, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 18 aprile
1994, n. 383, favorevole volontà di intesa nel rispetto delle
condizioni riportate in premessa, in ordine al progetto dei lavori di costruzione del collegamento stradale tra la SS n. 527
«Bustese» e la SS n. 11 «Padana Superiore» (con raccordo
alla A4 (casello di Boffalora), interessante i comuni di Lonate
Pozzolo (prov. di Varese), Vanzaghello, Castano Primo, Buscate, Cuggiono, Inveruno, Mesero, Boffalora Sopra Ticino,
Marcallo con Casone, Magenta (prov. di Milano), da realizzarsi secondo gli elaborati di progetto che formano parte integrante del presente atto deliberativo (tavv.: corografia, planimetria 1º tratto, planimetria 2º tratto, planimetria tratto A4 –
SS n. 11, profilo lontitudinale, sezione tipo, viadotto A4, viadotto svincolo n. 7 – gallerie artificiali, sottopassi, sottopasso
a spinta F.N.M. Milano-Novara (omissis);
2. di dare atto che l’intervento interessa ambiti soggetti a
vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490, e che la competente unità organizzativa sviluppo sostenibile del territorio, della direzione generale territorio e urbanistica, ha espresso parere favorevole;
3. di prendere atto della disponibilità manifestata dal presidente della conferenza dei servizi in merito alla proposta di
costituzione di un apposito osservatorio tra regione, ministero dei lavori pubblici, parco del Ticino, province di Milano e
di Varese e comuni interessati;
4. di dare atto, quindi, che con successivo provvedimento
si procederà alla costituzione dell’osservatorio con compiti
consultivi relativamente al progetto esecutivo, al rispetto delle
prescrizioni formulate in sede di conferenza dei servizi, all’analisi delle richieste che non hanno potuto essere prese in
esame nell’ambito della procedura d’intesa Stato-regione, alla
valutazione delle eventuali problematiche che potrebbero emergere in fase esecutiva, nonché per garantire il rispetto della previsione contenuta nell’accordo procedimentale sottoscritto in data 14 luglio 2000 da regione Lombardia, F.S., TAV
s.p.a. e provincia di Milano;
5. di esprimere parere favorevole in merito alla bozza dei
protocolli d’intesa tra:
– regione Lombardia, provincia di Milano e comune di
Cuggiono per la realizzazione della circonvallazione Ovest
dell’abitato di Cuggiono;
– regione Lombardia, comune di Buscate per bonifica dell’area dell’ex depuratore del Magentino.
che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all. A).
Il segretario: Sala
——— • ———
All. «A»
PROTOCOLLO D’INTESA
per la realizzazione della bonifica aree ex depuratore consortile in comune di Buscate (MI)
Fra
La regione Lombardia nella persona dell’assessore al territorio e urbanistica.......... e nella persona dell’assessore alle risorse idriche e servizi di pubblica utilità
Il comune di Buscate nella persona del sindaco..........
Premesso che è interesse del comune di Buscate e degli enti
territorialmente competenti l’avvio degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale dell’area
dell’ex depuratore ai fini della riqualificazione del territorio.
Considerato che il 26 ottobre 2000, il comune di Buscate
ha trasmesso alla giunta regionale un documento riportante
la valutazione dello stato di contaminazione nell’area dell’ex
depuratore.
Preso atto che tale documento, conseguente all’attività dell’amministrazione comunale ha permesso di rilevare la presenza di rifiuti e di terreni contaminati sull’area.
Preso atto della necessità di tutelare l’ambiente e la salute
pubblica anche attraverso il coofinanziamento delle operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza, qualora gli interventi
siano realizzati dalla pubblica amministrazione in sostituzione al soggetto obbligato.
Rilevato che il sindaco di Buscate, con propria determinazione n. 26 del 2 aprile 2001, ha ordinato al consorzio di tutela ambientale del Magentino di provvedere alla realizzazione
delle operazioni atte a mettere in sicurezza le aree contami-
1868
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
nate e di presentare, entro 60 giorni dalla notifica, il piano di
caratterizzazione come previsto dal decreto ministeriale 25
ottobre 1999.
Preso atto delle competenze assegnate alla direzione generale risorse idriche e servizi di pubblica utilità in materia di
bonifiche di aree inquinate e di smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo.
Preso atto che l’art. 31-bis della l.r. 7 giugno 1980, n. 94
assegnata alla giunta regionale ha facoltà di prevedere la copertura finanziaria a favore dei comuni, quando gli uffici comunali si sostituiscono ai privati nella realizzazione degli interventi di bonifica e di smaltimento rifiuti.
Preso altresı̀ atto che l’intervento sostitutivo da parte del
comune di Buscate è comunque condizionato agli esiti dell’ordinanza sindacale n. 26/2001
Visto l’articolo 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successivo decreto ministeriale del 25 ottobre 1999, n. 471
Considerata l’importanza che riveste ai fini sociali un intervento di riqualificazione territoriale nell’area dell’ex depuratore di Buscate
Rilevata l’importanza che riveste nell’ambito del documento di programmazione economico finanziaria regionale
2000/2003 la bonifica delle aree inquinate, la pianificazione e
la programmazione degli interventi di bonifica sul territorio
lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e
per la salute umana
Gli enti sottoscrittori del presente protocollo nell’ambito di
una razionale gestione e riqualificazione del territorio riconoscono il presente intervento indispensabile al fine della tutela
ambientale.
Visto il consenso unanime prestato dalle amministrazioni
interessate
Tutto ciò premesso tra
La regione Lombardia e il comune di Buscate, si definisce
il presente protocollo di intesa relativo al piano di bonifica
dell’area relativa all’ex impianto di depurazione consortile nel
comune di Buscate
Art. 1
Sono enti interessati dal presente protocollo d’intesa nonché firmatari dello stesso, la regione Lombardia, rappresentata dagli assessori al territorio e urbanistica e risorse idriche e
servizi di pubblica utilità, la provincia di Milano, rappresentata dall’assessore all’ambiente e il comune di Buscate, rappresentato dal sindaco
Art. 2
Oggetto dell’articolato è la definizione delle modalità di bonifica, ripristino e riqualificazione territoriale dell’area dell’ex
impianto di depurazione consortile di Buscate
Art. 3
A seguito dell’ordinanza n. 26 del 2 aprile 2001, il consorzio
di tutela ambientale del Magentino dovrà predisporre il progetto di bonifica ai sensi del d.m. n. 471/99, articolato nelle
seguenti fasi:
– piano di caratterizzazione dell’area contaminata e di
smaltimento dei rifiuti ancora presenti sul territorio dell’ex
impianto consortile;
– progetto preliminare/assimilato al definitivo per la bonifica del sito che tenga conto della destinazione d’uso riportata
nel Piano Regolatore Generale del comune di Buscate, ovvero
di eventuali varianti urbanistiche previste dalla stessa amministrazione.
Al fine della redazione del progetto, gli enti convengono sulla necessità di prevedere limitazioni d’uso sull’area in base
agli standard di qualità dei suoli raggiungibili sull’area o resi
compatibili dal confronto con i parametri riportati nell’allegato 1 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471
Art. 4
L’esame degli elaborati di cui al precedente articolo, propedeutico all’approvazione in sede di conferenza di servizi, di
cui all’art. 14 della legge 241/90, sarà condotto da apposito
gruppo di lavoro composto da funzionari designati dai sottoscrittori del presente atto, coordinato e presieduto dal sindaco di Buscate o da funzionario da lui delegato
Art. 5
In caso di intervento sostitutivo da parte del comune di Buscate gli enti, nel rispetto delle proprie capacità finanziarie, si
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
impegnano a provvedere alla copertura delle spese di bonifica
e di ripristino ambientale per la riqualificazione territoriale
dell’area dell’ex impianto consortile previa l’approvazione del
progetto
Art. 6
Relativamente a quanto previsto nel precedente articolo 5,
il comune di Buscate, ai sensi dell’articolo 31-bis, comma 3,
della l.r. 7 giugno 1980, n. 94 si impegna a procedere legalmente contro il consorzio di tutela ambientale del Magentino
per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi.
La regione Lombardia, al fine di concorrere all’attuazione
della bonifica e dello smaltimento dei rifiuti, per evitare pregiudizi ambientali, si impegna a concedere i contributi necessari per la realizzazione delle operazioni
Art. 7
La regione Lombardia e il comune di Buscate danno atto
che spetta alla provincia di Milano l’attività di vigilanza e di
controllo anche in accordo con l’ARPA, affinché le operazioni
di bonifica, ripristino ambientale e riqualificazione territoriale siano condotte nel rispetto delle prescrizioni riportate nel
provvedimento dell’amministrazione comunale
Art. 8
Il presente protocollo di intesa verrà sottoscritto dai legali
rappresentanti degli enti contraenti, previa deliberazione di
autorizzazione da parte degli organi competenti.
[BUR20010127]
[5.1.3]
D.g.r. 18 maggio 2001 – n. 7/4683
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Costa Volpino
(BG) mapp. n. 1084 dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859
del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di potenziamento sorgente denominata Pisol da parte del comune di Bossico
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352»;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono
state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
Visto l’art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto l’art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dall’art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree
di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti
territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei
piani paesistici di cui all’art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431,
entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 (ora d.lgs.
n. 490/1999) ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui
all’art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, (ora art.
146 del d.lgs. n. 490/1999) nelle quali aree trova applicazione
il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei
luoghi previsto dall’art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino
all’approvazione dei piani paesistici;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del
26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il
rilascio dell’autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939,
n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27
maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (ora art. 151 del d.lgs.
n. 490/1999) fissati con la sopracitata deliberazione della
giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
Rilevato che il consiglio regionale con deliberazione VII del
6 marzo 2001, ha approvato il piano territoriale paesistico
regionale ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 27 maggio
1985, n. 57, cosı̀ come modificata dall’art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Considerato che fino alla pubblicazione del piano territoriale paesistico regionale approvato dal consiglio regionale rimangono in vigore sia il vincolo di immodificabilità di cui
all’art. 1-ter della legge 431/1985, sia le relative deliberazioni
regionali che disciplinano la procedura di strlacio per le opere di interesse pubblico-sociale ed economico-sociale;
Considerato, comunque, che l’approvazione da parte della
giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno
il regime di cui all’art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre
necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella
d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del
piano paesistico stesso;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una
improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia,
non sussiste un’esigenza assoluta di immodificabilità, può
predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel
quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia
urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all’adottato piano territoriale paesistico;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:
– che in data 8 novembre 2000 è pervenuta l’istanza comune di Bossico (BG), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi
dell’art. 1-ter legge 431/85 per la realizzazione di opere di potenziamento sorgente denominata Pisol;
– che dalle risultanze dell’istruttoria svolta dal funzionario
competente, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti dell’unità organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del
vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente dell’unità organizzativa
proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza
di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la
giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in
ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime
di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area
ubicata in comune di Costa Volpino (BG) mapp. n. 1084 per
la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per
la realizzazione di opere di potenziamento sorgente denominata Pisol;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato
con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma
legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato
dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR20010128]
[5.1.3]
D.g.r. 18 maggio 2001 – n. 7/4684
Stralcio dell’area ubicata nel comune di Ossimo (BS) dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione
della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per
la sistemazione di strada forestale Feit-Doane-Mignone
da parte del consorzio forestale Pizzo Camino
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo
1869
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352»;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono
state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
Visto l’art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto l’art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dall’art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree
di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti
territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei
piani paesistici di cui all’art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431,
entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 (ora d.lgs.
n. 490/1999) ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui
all’art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, (ora art.
146 del d.lgs. n. 490/1999) nelle quali aree trova applicazione
il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei
luoghi previsto dall’art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino
all’approvazione dei piani paesistici;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del
26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il
rilascio dell’autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939,
n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27
maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (ora art. 151 del d.lgs.
n. 490/1999) fissati con la sopracitata deliberazione della
giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
Rilevato che il consiglio regionale con deliberazione VII del
6 marzo 2001, ha approvato il piano territoriale paesistico
regionale ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 27 maggio
1985, n. 57, cosı̀ come modificata dall’art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Considerato che fino alla pubblicazione del piano territoriale paesistico regionale approvato dal consiglio regionale rimangono in vigore sia il vincolo di immodificabilità di cui
all’art. 1-ter della legge 431/1985, sia le relative deliberazioni
regionali che disciplinano la procedura di strlacio per le opere di interesse pubblico-sociale ed economico-sociale;
Considerato, comunque, che l’approvazione da parte della
giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno
il regime di cui all’art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre
necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella
d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del
piano paesistico stesso;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una
improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia,
non sussiste un’esigenza assoluta di immodificabilità, può
predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel
quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia
urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all’adottato piano territoriale paesistico;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:
– che in data 5 dicembre 2000 è pervenuta l’istanza del comune di Ossimo (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi
dell’art. 1-ter legge 431/85 da parte del consorzio forestale
Pizzo Camino per la sistemazione strada forestale Feit-Doane-Mignone;
– che dalle risultanze dell’istruttoria svolta dal funzionario
competente, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti dell’unità organizzativa, si evince che non sussistono esigenze asso-
1870
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
lute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del
vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente dell’unità organizzativa
proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza
di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la
giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in
ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime
di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Ritenuto che ai fini di un miglior inserimento ambientale
dell’opera nel contesto vincolato dovranno essere rispettate le
seguenti prescrizioni:
– le carreggiate previste in calcestruzzo siano realizzate in
pietra;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area
ubicata in comune di Ossimo (BS) fg. 6 mapp. n. 191, 200, fg.
7, mapp. n. 163, 193, 194, 197, fg. 8 mapp. n. 146, fg. 11,
mapp. n. 3290, 3292, 3301, fg. 12, mapp. 237, 3283, 3288,
3289 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre
1985, per la sistemazione strada forestale Feir-Doane-Mignone da parte del consorzio forestale Pizzo Camino;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato
con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma
legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato
dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
[BUR20010129]
[5.1.3]
D.g.r. 18 maggio 2001 – n. 7/4685
Stralcio di un’area ubicata nel comune di Borno (BS) dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione
della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per
la sistemazione di strada forestale «Borno-Plai» da parte
del consorzio forestale «Pizzo Camino»
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352»;
Visto l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono
state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
Visto l’art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto l’art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato dall’art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree
di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti
territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei
piani paesistici di cui all’art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431,
entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 (ora d.lgs.
n. 490/1999) ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui
all’art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, (ora art.
146 del d.lgs. n. 490/1999) nelle quali aree trova applicazione
il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei
luoghi previsto dall’art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino
all’approvazione dei piani paesistici;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del
26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
rilascio dell’autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939,
n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione
n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27
maggio 1992, con la quale si ravvisa l’esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (ora art. 151 del d.lgs.
n. 490/1999) fissati con la sopracitata deliberazione della
giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
Rilevato che il consiglio regionale con deliberazione VII del
6 marzo 2001, ha approvato il piano territoriale paesistico
regionale ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 27 maggio
1985, n. 57, cosı̀ come modificata dall’art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Considerato che fino alla pubblicazione del piano territoriale paesistico regionale approvato dal consiglio regionale rimangono in vigore sia il vincolo di immodificabilità di cui
all’art. 1-ter della legge 431/1985, sia le relative deliberazioni
regionali che disciplinano la procedura di strlacio per le opere di interesse pubblico-sociale ed economico-sociale;
Considerato, comunque, che l’approvazione da parte della
giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno
il regime di cui all’art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre
necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella
d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del
piano paesistico stesso;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una
improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia,
non sussiste un’esigenza assoluta di immodificabilità, può
predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel
quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia
urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all’adottato piano territoriale paesistico;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:
– che in data 22 novembre 2000 è pervenuta l’istanza del
consorzio forestale Pizzo Camino, di richiesta di stralcio delle
aree ai sensi dell’art. 1-ter legge 431/85 per la sistemazione
strada forestale «Borno-Plai»;
– che dalle risultanze dell’istruttoria svolta dal funzionario
competente, cosı̀ come risulta dalla relazione agli atti dell’unità organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del
vincolo di cui all’art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente dell’unità organizzativa
proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l’opera di cui trattasi, in considerazione dell’esigenza
di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la
giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in
ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime
di salvaguardia cui l’area in questione risulta assoggettata;
Ritenuto che ai fini di un miglior inserimento ambientale
dell’opera nel contesto vincolato dovranno essere rispettate le
seguenti prescrizioni:
– la larghezza massima della carreggiata non sia superiore
a m. 3.50 con possibilità di realizzare piazzole di scambio;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’area
ubicata in comune di Borno (BS) fg. 3 mapp. n. 2290 – 2057
– 1971 – 2014 – 1921 – 1920 – 1908 – 1922 – 1955 – 1954
per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in
oggetto, dall’ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985,
per la sistemazione della strada forestale «Borno-Plai» da
parte del consorzio forestale Pizzo Camino;
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l’ambito territoriale n. 15, individuato
con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, come previsto dall’art. 1, I comma
legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosı̀ come modificato
dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Il segretario: Sala
1871
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
D) CIRCOLARI E COMUNICATI
[BUR20010130]
[3.1.0]
Circ.r. 21 maggio 2001 – n. 29
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Gestione informatica del Registro generale regionale del volontariato ai sensi della l.r. n. 22/1993 – legge regionale
sul volontariato e del censimento annuale delle Organizzazioni (Scheda tipo)
Ai Responsabili
delle sezioni provinciali
del Registro generale del volontariato
LORO SEDI
1. PREMESSA
Con l’approvazione della d.g.r. n. 7/4142 del 6 aprile 2001
sono state adottate le disposizioni per consentire alla Regione
e alle Province di procedere all’iscrizione delle Organizzazioni nelle sezioni di competenza del Registro generale regionale
del volontariato.
Con l’approvazione della d.g.r. n 6/48470 del 24 febbraio
2000, erano state altresı̀ adottate le disposizioni per consentire alle Organizzazioni di provvedere – attraverso l’invio annuale della Scheda tipo alla Regione – agli adempimenti necessari per il mantenimento dell’iscrizione al registro (art. 9,
comma 2, l.r. 22/93).
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative relative alle procedure per la gestione informatica dei
dati relativi alle disposizioni citate sopra, affinché la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale possa periodicamente acquisire, dalle strutture provinciali competenti, le informazioni necessarie alla pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Registro generale
del volontariato, nonché a monitorare ed aggiornare il quadro
conoscitivo e l’evoluzione del mondo del volontariato lombardo.
A tale scopo si ritiene opportuno che:
– I dati delle organizzazioni iscritte, diniegate e cancellate,
nelle sezioni di competenza provinciale del Registro, vengano
trasmessi trimestralmente dagli enti responsabili alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, finché non sarà
realizzata una condivisione comune dell’archivio informatico;
– I dati contenuti nelle Schede tipo, vengano inviati con
cadenza annuale.
2. ADEMPIMENTI REGIONALI
Al fine di agevolare le Province nella tenuta delle sezioni
del Registro di rispettiva competenza e nella gestione dei dati
contenuti nella Scheda tipo, la Direzione Generale Famiglia
e Solidarietà Sociale, mette a disposizione un’applicazione informatica dotata delle funzionalità necessarie.
L’applicazione consente di gestire i seguenti dati:
A – Dati anagrafici
Denominazione dell’organizzazione
Codice fiscale o partita IVA
Natura giuridica
Indirizzo sede legale
ASL di competenza
B – Dati di Registro
Numero progressivo d’iscrizione
Numero, data e tipo di provvedimento di iscrizione
Numero, data e tipo di provvedimento di diniego
Numero, data e tipo di provvedimento di cancellazione
Sezione d’intervento
Area d’intervento
Area territoriale
Settore competente per parere
C – Dati contenuti nella scheda tipo
Tutti i dati contenuti nel modello di Scheda tipo (censimento)
La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha incaricato Lombardia Informatica s.p.a. di espletare le seguenti
attività:
– Implementare l’applicazione informatica;
– Predisporre opportuno kit di installazione da distribuire
1872
agli enti responsabili per renderli il più possibile autonomi
nell’avvio del sistema secondo le nuove modalità;
– Formare gli operatori provinciali addetti all’installazione
e all’utilizzo dell’applicazione;
– Erogare, successivamente, per via telefonica e a mezzo email, la necessaria assistenza.
3. ADEMPIMENTI PROVINCIALI
• Le Province sono tenute a comunicare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, entro 5 giorni lavorativi
dall’emanazione della presente circolare:
– il nominativo del responsabile informatico che coordinerà le operazioni di avviamento e gestione del sistema, e il relativo recapito lavorativo (indirizzo, telefono, e-mail);
– i nominativi del personale che utilizzerà l’applicazione e
i relativi recapiti lavorativi (indirizzo, telefono, e-mail);
– l’indicazione delle postazioni di lavoro, collegate in rete,
su cui intendono installare l’applicazione.
• Le Province sono altresı̀ tenute a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale:
a) trimestralmente, i dati relativi alle iscrizioni, dinieghi e
cancellazioni delle Organizzazioni di volontariato relativi alla
sezione del Registro di propria competenza: il primo invio
relativo al periodo 1 giugno / 30 settembre c.a., dovrà essere
effettuato entro il 15 ottobre c.a.
b) annualmente, i dati relativi alla Scheda tipo entro il 15
settembre di ogni anno.
Tali dati da trasmettere ai competenti uffici regionali, dovranno essere archiviati secondo le indicazioni che verranno
fornite in fase di formazione.
La trasmissione potrà essere effettuata secondo le seguenti
modalità:
1. Su floppy disk: in tal caso, i floppy dovranno essere allegati ad una lettera a firma del responsabile, corredata, per i
dati di cui al punto al punto (a), da copia cartacea dei dati
archiviati.
2. A mezzo e-mail: in tal caso, la lettera a firma del responsabile dovrà fare esplicito riferimento al messaggio e-mail inviato e, per i dati di cui al punto (a), dovrà essere comunque
corredata della copia cartacea dei dati trasmessi.
Nel rispetto della piena autonomia delle singole Province e
dei relativi modelli organizzativi, la Regione, sulla scorta delle prime esperienze maturate sugli aspetti procedurali informatici riferiti all’iscrizione nei Registri del volontariato ed acquisiti i rilievi delle strutture provinciali, potrà apportare eventuali modificazioni ed integrazioni alla presente circolare
al fine di ottimizzarne le procedure.
Confidando nella collaborazione di tutti i soggetti interessati al fine di dare concreta e corretta attuazione alle disposizioni della presente circolare, è gradito porgere i più cordiali saluti.
Il direttore generale: Umberto Fazzone
Responsabile del procedimento:
dott.ssa G. Tarantello, Resp. Unità Operativa «Sistema Informativo Socio-Sanitario», tel. 02 – 67653626
[BUR20010131]
[4.3.0]
Com.r. 28 maggio 2001 – n. 92
Direzione Generale Agricoltura – Servizio Fitosanitario
Regionale – Trattamenti obbligatori contro il vettore della
Flavescenza dorata della vite
In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale 3
agosto 2000 n. 7/904, di recepimento da parte della Regione
Lombardia del decreto ministeriale 31 maggio 2000 inerente
«Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata
della vite», su tutto il territorio vitato regionale con la sola esclusione della provincia di Sondrio sono resi obbligatori due
trattamenti insetticidi contro il vettore Scaphoideus titanus,
utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta alle cicaline della vite.
I trattamenti dovranno essere effettuati su tutte le piante di
vite, Vitis L., situate in vigneti o presenti in vivai o coltivazioni
familiari, ivi comprese le piante collocate all’interno di collezioni o orti botanici.
TRATTAMENTO CONTRO LA CICALINA
SCAPHOIDEUS TITANUS
Primo intervento
Il trattamento è rivolto alle forme giovani dell’insetto che si
trovano nella parte bassa della vegetazione; si consiglia quin-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
di di adottare adeguati volumi d’acqua per consentire la completa bagnatura di tutte le piante, polloni compresi.
Effettuare il trattamento contro l’insetto vettore nelle seguenti
date:
• dal 13 al 18 giugno 2001 con prodotti regolatori di crescita contenenti i principi attivi Buprofezin e Flufenoxuron e con prodotti a base di Indoxacarb;
oppure
• dal 15 al 25 giugno 2001 con gli altri prodotti fitosanitari registrati per la lotta alle cicaline della vite.
Le aziende aderenti ai Regg. CEE 2078/92 (difesa integrata) e 2092/91 (agricoltura biologica) dovranno utilizzare
esclusivamente i prodotti fitosanitari ammessi nei rispettivi disciplinari di produzione.
Gli elenchi dei prodotti fitosanitari utilizzabili saranno disponibili sul sito internet
www/agricoltura.regione.lombardia.it
nella rubrica «Primo piano».
Le date del secondo intervento saranno rese note in un
successivo comunicato a seguito delle rilevazioni del monitoraggio.
Il dirigente della Struttura
Ricerca, tecnologie innovative, supporto fitosanitario:
Cesare Balduini
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
[BUR20010132]
Com.r. 30 maggio 2001 – n. 94
Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di aprile 2001
Si comunica che nel mese di aprile 2001 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia
LEGENDA
Se.O.
S.O.
S.S.
Se.I.
Se.I.C.
Se.I.Bis
Se.O.Bis
=
=
=
=
=
=
=
Serie Editoriale Ordinaria
Supplemento Ordinario
Supplemento Straordinario
Serie Editoriale Inserzioni
Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Serie Editoriale Inserzioni Bis
Serie Editoriale Ordinaria Bis
APRILE 2001
N. BUR
DATA
EDIZIONE
N. POSTA
14
2.4
2.4
2.4
3.4
4.4
4.4
5.4
6.4.
6.4
Se.O.
Se.O.Bis
I S.S.
II S.S.
Se.I.
Se.I.C.
III S.S.
I S.O.
IV S.S.
79
79
80
81
82
83
84
85
86
15
9.4
9.4
10.4
11.4
11.4
12.4
13.4
Se.O.
Se.O.Bis
I S.S.
Se.I.
Se.I.C.
II S.S.
III S.S.
87
87
88
89
90
91
92
16
17.4
17.4
18.4
18.4
18.4
19.4
20.4
21.4
Se.O.
Seo.O.Bis
Se.I.
Se.I.Bis
Se.I.C.
I S.S.
I S.O.
II S.S.
93
93
94
94
95
96
97
98
17
23.4
23.4
24.4
26.4
26.4
27.4
27.4
Se.O.
Se.O.Bis
I S.S.
Se.I.
Se.I.C.
II S.S.
I S.O.
99
99
100
101
102
103
104
18
30.4
30.4
Se.O.
Se.O.Bis
105
105
1873
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI
[BUR20010133]
[3.1.0]
D.d.g. 26 aprile 2001 – n. 9754
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Depubblicizzazione dell’I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile Domenico Sartorio», con sede legale in comune di
Montegrino Valtravaglia (VA), in applicazione delle ll.rr.
27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento
alla stessa della personalità giuridica di diritto privato
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
1. di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa
e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda
istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto (omissis), la richiesta di depubblicizzazione e di conseguente riconoscimento della personalità
giuridica privata avanzata dall’I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile di Asso» avente sede legale in comune di Asso;
2. di dichiarare che l’Istituzione denominata «Asilo Infantile Domenico Sartorio» avente sede legale in comune di Montegrino Valtravaglia (VA), eretta in Ente Morale con r.d. 5
maggio 1887 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di Istituzione Pubblica di Assistenza e
Beneficenza ai sensi e per gli effetti di cui alla legge
6972/1890, è depubblicizzata ed è nel contempo riconosciuta
ad ogni conseguente effetto quale Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del capo II, titolo II,
libro I del Codice Civile nonché del d.P.R. 361/2000;
3. di dare atto che in dipendenza della mutata natura della
propria personalità giuridica ed a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia:
a) la predetta Istituzione non è più soggetta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.AA.B. ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dall’art. 5 – 2º
comma – della l.r. 21/1990, il regime giuridico degli Enti Morali Assistenziali privati giuridicamente riconosciuti,
b) l’Istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato
con d.g.r. 42514 del 16 aprile 1999, che permane in vigore
per le parti non esclusivamente riferibili alle II.PP.A.B. e non
incompatibili quindi con il nuovo quadro di riferimento normativo,
c) decorre infine il termine di 90 gg., previsto dall’art. 4 –
2º comma – del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 come convertito
con legge 7 dicembre 1989 n. 389, per l’esercizio del diritto
d’opzione da parte del personale dipendente già in atto al
mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del
trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli EE.LL.;
4. di disporre, ai sensi dell’art. 6 del regolamento regionale
2 aprile 2001 n. 2, l’iscrizione della associazione denominata
«Asilo Infantile Domenico Sartorio» nel registro delle persone
giuridiche private istituito presso la Camera di Commercio
territorialmente competente per territorio in conformità a
quanto stabilito nella sopra richiamata d.g.r. n. 3974/2001;
5. di disporre infine la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art.
3 – 4º comma – e per gli effetti di cui all’art. 5 – 2º comma –
della l.r. 21/1990 nonché per la comunicazione dello stesso
all’Istituzione interessata, all’O.Re.Co. ed all’A.S.L. territorialmente competenti, al comune di sede legale ed agli Enti previdenziali di competenza.
Il dirigente dell’u.o. affari istituzionali
e terzo settore: Salvatore Taormina
[BUR20010134]
[3.1.0]
D.d.g. 26 aprile 2001 – n. 9758
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Depubblicizzazione dell’I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile di Asso», con sede legale in comune di Asso (LC), in
applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
1. di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa
e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda
1874
istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto (omissis), la richiesta di depubblicizzazione e di conseguente riconoscimento della personalità
giuridica privata avanzata dall’I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile di Asso» avente sede legale in comune di Asso;
2. di dichiarare che l’Istituzione denominata «Asilo Infantile di Asso» avente sede legale in comune di Asso, eretta in
Ente Morale con r.d. 5 ottobre 1886 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi e per gli effetti
di cui alla legge 6972/1890, è depubblicizzata ed è nel contempo riconosciuta ad ogni conseguente effetto quale Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del capo
II, titolo II, libro I del Codice Civile nonché del d.P.R.
361/2000;
3. di dare atto che in dipendenza della mutata natura della
propria personalità giuridica ed a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia:
a) la predetta Istituzione non è più soggetta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.AA.B. ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dall’art. 5 – 2º
comma – della l.r. 21/1990, il regime giuridico degli Enti Morali Assistenziali privati giuridicamente riconosciuti,
b) l’Istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato
con r.d. 5 ottobre 1886, che permane in vigore per le parti
non esclusivamente riferibili alle II.PP.A.B. e non incompatibili quindi con il nuovo quadro di riferimento normativo,
c) decorre infine il termine di 90 gg., previsto dall’art. 4 –
2º comma – del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 come convertito
con legge 7 dicembre 1989 n. 389, per l’esercizio del diritto
d’opzione da parte del personale dipendente già in atto al
mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del
trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli EE.LL.;
4. di disporre, ai sensi dell’art. 6 del regolamento regionale
2 aprile 2001 n. 2, l’iscrizione dell’Asilo Infantile di Asso nel
registro delle persone giuridiche private istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente per territorio in conformità a quanto stabilito nella sopra richiamata
d.g.r. n. 3974/2001;
5. di disporre infine la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art.
3 – 4º comma – e per gli effetti di cui all’art. 5 – 2º comma –
della l.r. 21/1990 nonché per la comunicazione dello stesso
all’Istituzione interessata, all’O.Re.Co. ed all’A.S.L. territorialmente competenti, al comune di sede legale ed agli Enti previdenziali di competenza.
Il dirigente dell’u.o. affari istituzionali
e terzo settore: Salvatore Taormina
[BUR20010135]
[3.1.0]
D.d.g. 10 maggio 2001 – n. 10644
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Depubblicazione dell’I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile
Pio XI», con sede legale in comune di Bresso (MI), in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
1. di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa
e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda
istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto (omissis), la richiesta di depubblicizzazione e di conseguente riconoscimento della personalità giuridica privata avanzata dall’I.P.A.B. denominata «Asilo
Infantile Pio XI» avente sede legale in comune di Bresso (MI);
2. di dichiarare che l’istituzione denominata «Asilo Infantile Pio XI» avente sede legale in comune di Bresso (MI), eretta
in Ente Morale con r.d. 9 agosto 1935 n. 2021 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi e per
gli effetti di cui all l. 6972/1890, è depubblicizzata ed è nel
contempo riconosciuta ad ogni conseguente effetto quale
Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai
sensi del capo II, titolo II, libro I del codice civile nonché del
d.P.R. 361/2000;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
3. di dare atto che in dipendenza della mutata natura della
propria personalità giuridica ed a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia:
a. la predetta Istituzione non è più soggetta alla normativa
in vigore riguardante le II.PP.AA.B. ma si applica alla stessa
ad ogni conseguente effetto, come previsto dall’art. 5 – 2º
comma – della l.r. 21/1990, il regime giuridico degli Enti Morali Assistenziali privati giuridicamente riconosciuti,
b. l’Istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato con
r.d. 9 agosto 1935 n. 2021, che permane in vigore per le parti
non esclusivamente riferibili alle II.PP.A.B. e non incompatibili quindi con il nuovo quadro di riferimento normativo,
c. decorre infine il termine di 90 gg. previsto dall’art. 4 – 2º
comma – del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 come convertito con
legge 7 dicembre 1989 n. 389, per l’esercizio del diritto d’opzione da parte del personale dipendente già in atto al mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli EE.LL.;
4. di disporre, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 2, l’iscrizione dell’Asilo Infantile Pio
XI con sede a Bresso (MI) nel registro delle persone giuridiche private istituito presso la Camera di commercio territorialmente competente per territorio in conformità a quanto
stabilito nella sopra richiamata d.g.r. n. 3974/2001;
5. di disporre infine la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art.
3 – 4º comma – e per gli effetti di cui all’art. 5 – 2º comma
della l.r. 21/1990 nonché per la comunicazione dello stesso
all’Istituzione interessata, all’O.Re.Co. ed all’ASL territorialmente competenti, al comune di sede legale ed agli Enti previdenziali di competenza.
Il dirigente dell’unità organizzativa
Affari istituzionali e Terzo Settore: Salvatore Taormina
[BUR20010136]
D.d.g. 11 maggio 2001 – n. 10844
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro –
Rettifica dei decreti nn. 7418 – 7420 – 7422 – 7429 – del
30 marzo 2001 di approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziati con il F.S.E. Obiettivo 3, anno 2000/2001
IL DIRETTORE GENERALE DELLA FORMAZIONE,
ISTRUZIONE E LAVORO
Visti i decreti nn. 7418 – 7420 – 7422 – 7429 del 30 marzo
2001 di approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziati con il F.S.E. Obiettivo 3, anno 2000/2001;
Considerato che sono stati riscontrati errori materiali nella
predisposizione dei decreti sopracitati;
Ritenuto, pertanto, necessario apportare le correzioni ai
predetti decreti, come indicato negli allegati A), B), C) e D) al
presente decreto per le motivazioni ivi indicate;
Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16;
Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 relativa al conferimento al dr. Renzo Ruffini dell’incarico di Direttore Generale
della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 15 maggio
1997 nr. 127;
Decreta
1. di approvare l’allegato A, parte integrante del presente
atto, nel quale sono stati modificati i decreti ivi indicati per
ciascun progetto per il quale è stato rilevato un errore materiale nella assegnazione della sottomisura di riferimento.
Il direttore generale: Renzo Ruffini
——— • ———
ERRORI MATERIALI: INSERIMENTO NELLA SOTTOMISURA SBAGLIATA
Operatore
Id.
corso
Collocazione precedente del progetto
Collocazione precedente del progetto
Titolo
Errore rilevato
Produttore turistico
Il progetto è stato inserito nella
sottomisura sbagliata A.3.1 invece di
A.3.2.
7420
A.3.1.
454
FI
22
7422
A.3.2.
454
NF
540-bis
Il progetto è stato inserito nella
ENFOR Impresa Agenzia NaFormazione per la New Economy
4401
sottomisura sbagliata A.3.1 invece di
zionale per le imprese
Direttore Commerciale on Line
C.3.1.
7420
A.3.1.
544
FI
13
7429
C.3.1.
544
NF
319-bis
Il progetto è stato inserito nella
Specialista Marketing e comunicasottomisura sbagliata A.3.1 invece di
zione
C.3.1.
7420
A.3.1.
424
FI
26
7429
C.3.1.
424
NF
620-bis
Il progetto è stato inserito nella
sottomisura sbagliata A.3.1 invece di
C.3.1.
7420
A.3.1.
644
FI
2
7429
C.3.1.
644
FI
64-bis
Il progetto è stato inserito nella
Quadro intermedio della produziosottomisura sbagliata A.3.1 invece di
ne edile
A.3.2.
7420
A.3.1.
317
FI
32
7422
A.3.2.
317
NF
757-bis
Il progetto è stato inserito nella
sottomisura sbagliata A.3.1 invece di
A.3.2.
7420
A.3.1.
553
FI
11
7422
A.3.2.
553
NF
228-bis
Il progetto è stato inserito nella
Operatore addetto alla manutenziosottomisura sbagliata A.3.1 invece di
ne di impianti turistici
A.3.2.
7420
A.3.1.
479
FI
21
7422
A.3.2.
479
NF
484-bis
Kepis Istituto Internazionale
Il progetto è stato inserito nella
per gli Studi Politici, Economici
Corso di formazione per responsa2308
sottomisura sbagliata A.3.1 invece di
Sociali per la Cultura e la Forbile della sicurezza nelle Aziende
A.3.2.
mazione Professionale
7420
A.3.1.
627
FI
5
7422
A.3.2.
627
FI
60-bis
CEMAP Comitato Europeo
Il progetto è stato inserito nella
Tecnico di Commercializzazione di
Mediatori e Agenti Professio- 3487
sottomisura sbagliata A.3.1 invece di
Servizi Assicurativi
nisti
C.3.1.
7420
A.3.1.
660
FI
1
7429
C.3.1.
660
FI
42-bis
Il progetto è stato inserito nella
ENAP Lombardia Ente AddeL’amministrazione del data base
4155
sottomisura sbagliata A.3.1 invece di
stramento Professionale
relazionale ORACLE
A.3.2.
7420
A.3.1.
495
FI
18
7422
A.3.2.
495
NF
419-bis
Il progetto è stato inserito nella
Specialista in sistemi EBUSINESS sottomisura sbagliata A.3.1 invece di
C.3.1.
7420
A.3.1.
545
FI
12
7429
C.3.1.
545
NF
315-bis
Animatore turistico
Il progetto è stato inserito nella
sottomisura sbagliata A.3.1 invece di
C.3.1.
7420
A.3.1.
628
FI
4
7429
C.3.1.
628
NF
88-bis
Governante
Il progetto è stato inserito nella
sottomisura sbagliata A.3.1 invece di
A.2.1.
7420
A.3.1.
607
FI
6
7418
A.2.1.
607
FI
10-bis
Responsabile di Call Center
Il progetto è stato inserito nella
sottomisura sbagliata A.3.1 invece di
C.3.1.
7420
A.3.1.
527
FI
15
7429
C.3.1.
527
NF
385-bis
Associazione culturale comunicazione arte moda spettacolo 2219
ACCAMS
Milano per la sicurezza
5415
Mito
5016
Eurolavoro
3120
AGIF
651
Form Center
2178
Fondazione Luigi Clerici
437
Centro ITARD
1956
ATS FRA ASS for IPSSAR di
4431
San Pellegrino Terme
ENFAP Lombardia
2264
Progettista siti Web
Webdeveloper
D.d.g. del
Progr. D.d.g. del
Progr.
Misura Punt. Stato
Misura Punt. Stato
30/03/2001
grad. 30/03/2001
grad.
1875
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
[BUR20010137]
D.d.g. 16 maggio 2001 – n. 11184
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro –
Proroga della data di avvio dei progetti cofinanziati FSE
Ob. 3 anno 2000/2001, misura A2, sottomisura A.2.1, misura C.2, sottomisura C.2.1, misura C.3, sottomisura C.3.1
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la d.g.r. dell’8 novembre 2000 n. 1976 che approva le
«Indicazioni per la predisposizione e la presentazione dei
progetti di formazione cofinanziabili con il Fondo Sociale europeo, obiettivo 3 per le misure A2 – A3 – B1 – B2 – C2 – C3
– E1, 2000/2001» e che stabilisce, fra l’altro, che le attività
corsuali previste dai progetti finanziati devono iniziare entro
60 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione al finanziamento;
Visti i propri decreti in data 30 marzo 2001 n. 7418, 7427,
7429 del 30 marzo 2001 di approvazione delle graduatorie dei
progetti cofinanziati con il FSE Ob. 3 anno 2000/2001 per la
misura A.2, sottomisura A.2.1, misura C.2, sottomisura C.2.
1, misura C.3, sottomisura C.3.1;
Dato atto che l’avvenuta comunicazione agli enti del finanziamento dei progetti presentati risulta essere stata effettuata
con lettera in data 4 aprile 2001 e che dunque il termine ultimo per l’inizio delle attività corsuali risulta decorrere comunque, anche tenuto conto della data di ricevimento della comunicazione, nel mese di giugno 2001;
Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16;
Dato atto che ai sensi del d.lgs n. 29/1993 e della l.r. 16/96
deve considerarsi pienamente operante il principio della separazione tra compiti di indirizzo politico e compiti amministrativo-gestionale con l’attribuzione dei primi agli organi politici e dei secondi alla dirigenza;
Considerato che la fissazione del termine per l’avvio delle
attività corsuali dei progetti cofinanziati dal FSE appartiene
alla sfera dei compiti amministrativo-gestionali di spettanza
della dirigenza;
Ritenuto di fissare la data del 30 settembre 2001 quale nuovo termine ultimo per l’avvio dei corsi in questione, sulla base
delle seguenti motivazioni:
1) le azioni «relative alla formazione all’interno dell’obbligo formativo con disoccupazione inferiore a 6 mesi (sottomisura A.2.1) e alla formazione per la prevenzione della dispersione scolastica (sottomisura C.2.1), per le caratterizzazioni
dell’utenza interessata e per il necessario collegamento con il
sistema scolastico, hanno necessità di posticipare il loro inizio in concomitanza con la data di avvio del nuovo anno scolastico;
2) le azioni che si caratterizzano per l’utenza in possesso
di qualifica o diploma con stato di disoccupazione inferiore
ai 6 mesi (sottomisura C.3.1), ai fini di ottimizzare la qualità
corsuale, hanno necessità di effettuare la necessaria selezione
con un bacino potenziale che comprenda anche i neoqualificati e i neodiplomati dell’anno scolastico in corso che possederanno i titoli richiesti nei prossimi mesi di giugno e luglio;
Vista la d.g.r. 24 maggio 2000 n. 4 di conferimento dell’incarico al dott. Renzo Ruffini dell’incarico di Direttore generale Formazione, Istruzione, Lavoro;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
Decreta
1. di fissare, per le motivazioni espresse in premessa, la
data del 30 settembre 2001 quale termine ultimo per l’avvio
delle attività corsuali relative ai progetti cofinanziati con il
FSE Ob. 3 anno 2000/2001 per la misura A2, sottomisura
A.2.1, la misura C.2, sottomisura C.2.1, la misura C.3, sottomisura C. 3.1.
Il direttore generale: Renzo Ruffini
[BUR20010138]
[4.6.1]
D.d.g. 23 maggio 2001 – n. 11843
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Integrazione al proprio decreto n. 29386 del 21 novembre
2000 recante: Calendario dei turni di apertura festiva e
domenicale, valevole per tutto il territorio regionale, degli impianti stradali di distribuzione carburanti, in attua-
1876
zione a quanto disposto dal punto 6 della d.c.r. n. III/1685
del 26 luglio 1984 – Festività del 2 giugno 2001
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
sabato 2 giugno 2001, festa della Repubblica, rimangono
aperti, su tutto il territorio regionale, gli impianti stradali di
distribuzione carburanti appartenenti al turno A con l’obbligo
di chiusura nella giornata del 4 giugno 2001.
p. Il direttore generale
Il dirigente dell’unità organizzativa
Raffaele Bisignani
[BUR20010139]
[3.1.0]
D.d.g. 25 maggio 2001 – n. 12065
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Rettifica, per mero errore materiale, del punto 1 del Decreto
della Direzione Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale n. 9754 del 26 aprile 2001 avente per oggetto » Depubblicazione dell’I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile
Domenico Sartorio», con sede legale in comune di Montegrino Valtravaglia (VA), in applicazione delle ll.rr. 27
marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento
alla stessa della personalità giuridica di diritto privato
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
1. di rettificare, a seguito di mero errore materiale, il dispositivo di cui al punto 1 del Decreto della Direzione Generale
alla Famiglia e Solidarietà Sociale n. 9754 del 26 aprile 2001
allo scopo di identificare correttamente l’istituzione alla quale
viene concessa la facoltà di ritornare in possesso della personalità giuridica di diritto privato conformemente a quanto già
previsto nel provvedimento di erezione in ente morale relativo all’ente in oggetto ed adottato con regio decreto 5 maggio
1887;
2. di dare atto pertanto che il punto 1 del dispositivo del
Decreto della Direzione Generale alla Famiglia e Solidarietà
Sociale n. 9754 del 26 aprile 2001 viene sostituito dalla seguente formulazione:
– «di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa
e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda
istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, la richiesta di depubblicizzazione
e di conseguente riconoscimento della personalità giuridica
privata avanzata dall’I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile Domenico Sartorio» avente sede legale in comune di Montegrino
Valtravaglia (VA);
3. di disporre infine la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art.
3 – 4º comma – e per gli effetti di cui all’art. 5 – 2º comma
della l.r. 21/1990 nonché per la comunicazione dello stesso
all’Istituzione interessata, all’O.Re.Co. ed all’ASL territorialmente competenti, al comune di sede legale ed agli Enti previdenziali di competenza.
Il dirigente dell’unità organizzativa
Affari istituzionali e Terzo Settore: Salvatore Taormina
[BUR20010140]
[4.3.0]
D.d.g. 28 maggio 2001 – n. 12154
Direzione Generale Agricoltura – Modifica ed integrazione all’allegato n. 11 della d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000
riguardante Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. Disposizioni attuative Misura u (3.21) in materia di Prevenzione
e lotta alla Flavescenza dorata della vite
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene
adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 20002006;
Vista la d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per gli interventi infrastrutturali e strutturali del settore agro-forestale e
di sostegno al consolidamento ed allo sviluppo delle imprese»
ed in particolare il punto 5 del dispositivo ove viene incaricato il Direttore Generale della Direzione Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni, a
valenza esclusivamente tecnica, agli allegati al presente provvedimento che dovessero rendersi necessarie per il puntuale
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
rispetto delle disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale 20002006;
Visto il decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 22628
del 22 settembre 2000 con il quale è stato modificato l’allegato
n. 11 della d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 ed è stata sostituita la scheda della Misura u allegata al proprio provvedimento
n. 20006 del 10 agosto 2000;
Visto il decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 2252
del 2 febbraio 2001 con il quale è stato ulteriormente modificato l’allegato n. 11 della d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000;
Dato atto che la Giunta Regionale con d.g.r. 4697 del 21
maggio 2001 ha approvato il «Manuale delle Procedure, dei
Controlli e Sanzioni»;
Verificato che si è reso necessario introdurre alcune modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica, nelle
disposizioni attuative della misura u (3.21) in materia di prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite, modificando l’allegato n. 11 della d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000;
Acquisite e fatte proprie le proposte di modifica ed integrazione pervenute dalle strutture organizzative interessate della
Direzione Generale relative alle disposizioni attuative della
misura u (3.21) in materia di prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite;
Richiamata la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 di nomina a
Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura del
dott. Paolo Baccolo,
Decreta
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che
qui si intendono integralmente riportate:
1. le modifiche ed integrazioni all’allegato n. 11 «Disposizioni attuative della misura u (3.21) in materia di prevenzione
e lotta alla Flavescenza dorata della vite della d.g.r. n. 7/960
del 3 agosto 2000 come da allegato n. 1 composto da n. 12
pagine, parte integrante del presente provvedimento che sostituisce l’allegato n. 11 della d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000;
2. di revocare le schede di misura contenute nel proprio
decreto n. 22628 del 22 settembre 2000 relative alla misura u
(3.21) «Prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata» e sostituirle con le schede di cui all’allegato n. 2, composto da n. 6
pagine, parte integrante del presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, unitamente al testo in forma coordinata
delle Disposizioni attuative della u (3.21) in materia di prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite.
Il direttore generale:
Paolo Baccolo
——— • ———
ALLEGATO 1
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006
TESTO COORDINATO
DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Misura u (3.21)
Prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite
PREMESSA
Nel corso del 1999 si è diffusa in Lombardia una epidemia
di Flavescenza dorata della vite che causa gravi danni al patrimonio viticolo nelle principali aree vocate.
La malattia ha interessato diverse Regioni del Nord Italia
tanto che la lotta al vettore è stata resa obbligatoria con Decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali del 31 maggio 2000, come pure l’estirpazione di tutte le viti infette ricadenti nelle zone definite «focolaio» e in tutti i vigneti di prelievo del materiale vivaistico.
In esecuzione del decreto di lotta obbligatoria a carattere
nazionale la Giunta Regionale ha adottato un proprio provvedimento di recepimento (d.g.r. n. 904 del 3 agosto 2000),
come pure ha previsto una specifica misura sul Piano di sviluppo rurale.
Nel merito i reimpianti effettuati ai sensi della presente misura devono essere coerenti, negli obiettivi e nelle modalità
di esecuzione, con il Piano regionale di riconversione e ristrutturazione dei vigneti e per le zone di riferimento previste
dal Piano stesso.
La presente disposizione attuativa è temporanea ed ha validità sino al 31 dicembre 2003. Dopo tale data, in caso di persi-
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
stenza dell’epidemia, i contributi potranno essere erogati ai
sensi di quanto previsto nelle misure applicative nazionali e
regionali del Reg. CE n. 1493/99 per i progetti di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Obiettivi della misura sono:
– Attuare forme di lotta preventive atte a controllare l’insetto vettore Scaphoideus titanus con trattamenti insetticidi a livello di comprensorio;
– effettuare monitoraggi sistematici al fine di accertare la
diffusione della fitopatia sul territorio vitato regionale;
– dare massima divulgazione alle informazioni relative alla
Flavescenza dorata della vite ed al suo vettore Scaphoideus titanus;
– incentivare l’estirpazione di tutte le viti infette per contenere il diffondersi della fitopatia;
– promuovere un’azione di programmazione dei nuovi impianti secondo gli obiettivi definiti nella riforma dell’OCM vitivinicola.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Reg. CE 1257/99 Titolo II, Capo IX, articolo 33, XII trattino,
Reg. CE n. 1493/99 e relative applicazioni nazionali e regionali – Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000 «Misure per la
lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite».
1. BENEFICIARI
• Persone fisiche o giuridiche che formalmente conducono
vigneti situati nelle aree di presenza della malattia, individuate dalla Direzione Generale Agricoltura,
• Organizzazioni professionali, Consorzi di tutela, Associazioni di produttori, altri organismi associativi del settore,
limitatamente all’azione 1.
2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO ED AMMISSIBILITÀ
DELLA SPESA
2.1 Azione 1: Controllo del vettore
Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle sostenute
per l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari effettuati esclusivamente con le modalità e i principi attivi indicati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione.
2.2 Azione 2: Estirpazione e reimpianto dei vigneti colpiti
dal fitoplasma
Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle sostenute
per l’estirpazione dei vigneti e per il reimpianto, purché questo sia effettuato sulle superfici della medesima azienda in
cui è stato effettuata l’estirpazione. Il diritto di reimpianto è
concesso secondo quanto previsto dal Reg.(CE) n. 1493/99.
2.3 Azione 3: Estirpazione dei vigneti colpiti dal fitoplasma senza reimpianto
Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle sostenute
solo per l’estirpazione dei vigneti colpiti (effettuata ai sensi di
quanto previsto dal Reg. CE 1493/99) che dà origine ad un
diritto che deve essere esercitato (secondo le modalità previste dal Regolamento sopracitato) entro la quinta campagna
successiva a quella in cui ha avuto luogo l’estirpazione e all’interno della stessa azienda in cui è stato effettuata l’estirpazione.
3. ENTITÀ DEGLI AIUTI
Azione 1: 100 euro ad ettaro per i due trattamenti obbligatori, pari al 50% del contributo massimo ammissibile di 200
euro riconosciuti sulla base del conto economico riportato in
tabella.
Conto economico del trattamento insetticida del VIGNETO (euro/ettaro)
Voci di costo per n. 2 trattamenti
Macchina Irroratrice
Prodotto insetticida
Manodopera impiegata
Totale costi
Euro
83,57
80,50
38,24
202,31
Fonte: Regione Lombardia.
Azione 2: 50% delle spese sostenute e riconosciute ammissibili in fase istruttoria fino ad un valore massimo di
C 14.637,56 ad ettaro;
Azione 3: 50% delle spese sostenute e riconosciute ammis-
1877
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
sibili in fase istruttoria fino ad un valore massimo di C 4.000
ad ettaro.
Per le azioni 2 e 3 il contributo minimo erogabile per singolo beneficiario è stabilito in C 500. Pertanto per importi inferiori le domande vengono dichiarate decadute.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AL SOSTEGNO
4.1 I vigneti devono rientrare nelle aree viticole riconosciute colpite dalla malattia come individuate dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione.
Per l’anno 2001 sono da considerarsi zone con presenza accertata di Flavescenza dorata della vite tutte le aree viticole
della Regione con la sola esclusione della provincia di Sondrio. Qualora la situazione dovesse modificarsi la Direzione
Generale Agricoltura provvede ad aggiornarla con proprio
atto.
4.2 I trattamenti insetticidi contro il vettore Scaphoideus
titanus devono essere effettuati seguendo le modalità indicate
dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione e utilizzando i prodotti fitosanitari registrati per la lotta alle cicaline
della vite.
Nelle aree individuate vanno effettuati due interventi insetticidi specifici: il primo indicativamente nella seconda decade
di giugno e il secondo circa venti giorni dopo. Qualora la situazione lo consenta è auspicabile far coincidere l’intervento
contro lo Scaphoideus titanus con quello contro le tignole della vite.
Le date in cui effettuare gli interventi verranno segnalate,
con appositi comunicati, dalla Direzione Generale Agricoltura.
Per ogni trattamento indirizzato in modo specifico contro
il vettore dovranno essere annotati, sul quaderno di campagna la data di esecuzione, il prodotto utilizzato e la superficie
totale trattata, che deve coincidere con quella indicata nel
modello H allegato alla domanda di adesione al Piano di sviluppo rurale.
4.3 La richiesta di indennizzo e di incentivazione, ad esclusione dell’azione 1, deve essere accompagnata da certificazione che attesti la percentuale di piante colpite da Flavescenza dorata della vite e l’età del vigneto desunta anche dalle
documentazioni in possesso dell’azienda (certificati di iscrizione all’Albo dei vigneti a DOC, dichiarazioni effettuate al
fine della compilazione dell’inventario delle superfici vitate,
ecc.).
La percentuale di piante con sintomi riconducibili a Flavescenza dorata della vite risultante dalla certificazione di cui
sopra, dovrà essere superiore al 20% in rapporto al totale delle piante presenti sulla superficie che si intende estirpare;
4.4 Il vigneto da estirpare non deve avere età superiore a
30 anni (solo per l’azione 2);
4.5 Il contributo di cui all’azione 3, può essere erogato anche per l’estirpazione di vigneti abbandonati. Per vigneto abbandonato si intende quello su cui da almeno un anno non
siano state svolte le normali operazioni agronomiche e dove
sia comunque individuabile il sesto di impianto e la presenza
di viti, o di ceppi di viti, per almeno il 50% della unità vitata
corrispondente. Anche l’estirpazione di un vigneto abbandonato genera un diritto di reimpianto, che deve essere esercitato all’interno della superficie dell’azienda in cui è stato effettuato la corrispondente estirpazione entro la quinta compagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l’estirpazione.
5. LIMITI E DIVIETI
– Ai sensi di quanto disposto dal Reg.(CE) 1257/99 gli interventi devono essere coerenti con altri analoghi previsti dalla OCM vitivinicolo ai sensi del Reg. (CE) 1493/1999 e le azioni 2 e 3 non possono in nessun caso essere finanziate con i
fondi previsti dai Programmi di Ristrutturazione e Riconversione previsti dal Reg. (CE) n. 1493/99 fino al 31 dicembre
2003. Gli aiuti previsti non sono comunque cumulabili con
altri di diversa origine aventi il medesimo scopo. In particolare, per quanto riguarda i reimpianti, dovrà essere richiesto ai
beneficiari di sottoscrivere l’impegno ad effettuare gli stessi
in coerenza con il Piano regionale di riconversione e ristrutturazione in vigore al momento della presentazione della domanda, anche per le domande di finanziamento dell’anno
2000.
– Il diritto di reimpianto non è negoziabile e conseguentemente è intrasferibile.
1878
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
6. ZONIZZAZIONE
Aree viticole individuate dalla Direzione Generale Agricoltura come aree di presenza della malattia.
7. PRIORITÀ
L’azione 1 è prioritaria rispetto alle azioni 2 e 3.
Ad esclusione dell’azione 1, verrà formulata una graduatoria per azione attribuendo a ciascuna domanda di contributo
il relativo punteggio di priorità sulla base dei seguenti criteri:
7.1 Richiedenti che hanno obbligo di estirpazione
del vigneto, o di parte di esso, dimostrabile
con ordinanza di estirpazione emessa dalla
struttura competente in materia fitosanitaria
della Direzione Generale Agricoltura
Punti 5
7.2 Vigneto di età < 5 anni
Punti 3
7.3 Vigneto di età compresa tra 5 e 10 anni
Punti 2
7.4 Vigneto di età compresa tra 10 e 30 anni
Punti 1
7.5 Appartenenza del vigneto a zone DOCG, DOC
Punti 1
7.6 Vigneti biologici
Punti 1
7.7 Vigneti in produzione integrata con adesione
alla azione A1 del Programma Agroambientale
Regionale (ex Reg. CEE 2078/92) /o azione 1
della misura f del Piano di Sviluppo Rurale
(Reg. CE 1257/99):
Punti 1
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 10.
Nel caso vi siano richiedenti con lo stesso punteggio di
priorità, l’ordine di priorità viene assegnato in base all’età del
richiedente, o rappresentante legale in caso di società, dando
priorità al più giovane.
8. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
8.1 Presentazione domande
Le domande di contributo sono presentate alle Provincie
competenti per territorio, entro i termini sottoindicati per
anno di riferimento:
Azione 1: entro e non oltre il 12 giugno per la campagna
2001;
entro e non oltre il 30 aprile per la campagna
2002 e 2003;
Azione 2: entro e non oltre il 31 luglio per la campagna
2001 (ultimo anno);
Azione 3: entro e non oltre il 31 luglio per la campagna
2001;
entro e non oltre il 31 luglio per la campagna
2002 (ultimo anno).
8.1.1 Documentazione della domanda
La documentazione da presentare è composta da:
– modello unico di adesione al Piano di Sviluppo Rurale
comprensivo dell’allegato H;
– scheda di azione, per ogni azione alla quale si intende
aderire;
– certificazione attestante la presenza della fitopatia, nel
caso di adesione alle azioni 2 e/o 3, rilasciata da un ispettore fitosanitario della Regione Lombardia;
– preventivo di spesa per la realizzazione dell’estirpazione
e/o del reimpianto (limitatamente alle azioni 2 e 3).
I dati del richiedente, contenuti nella domanda di adesione
e nella scheda di misura, vengono registrati nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.).
I dati indicati in domanda, nella scheda di misura e nella
documentazione allegata, sono resi ai sensi del d.P.R. 445 del
28 dicembre 2002 ai sensi degli artt. 46 e 47 e costituiscono
«dichiarazione sostitutiva di certificazione» e «dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà».
8.3 Istruttoria delle domande
L’istruttoria è effettuata dalla Provincia competente per territorio e si conclude entro:
– Azione 1: entro 30 giorni dal termine di presentazione
delle domande;
– Azione 2: entro 90 giorni dal termine di presentazione
delle domande;
– Azione 3: entro 90 giorni dal termine di presentazione
delle domande.
L’istruttoria utilizza le modalità del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni (d.g.r.n. 4697 del 21 maggio
2001) cui si rimanda e si articola nelle seguenti fasi:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– Controllo amministrativo sul 100% delle domande presentate.
Tale controllo verte su una verifica incrociata dei dati dichiarati dal richiedente.
– Controllo tecnico di tutta la documentazione presentata sul
100% delle domande presentate.
Per ogni domanda dovrà essere accertata la completezza,
la coerenza, la validità tecnica e l’ammissibilità della documentazione specifica presentata. In particolare deve essere
verificato che vigneti dichiarati in domanda appartengano
alle aree di presenza della malattia;
– Eventuale controllo in loco
Nel caso delle azioni 2 e 3 è possibile effettuare un controllo
in loco preliminare, su un campione minimo del 5% dei beneficiari, al fine di verificare che non siano iniziati i lavori né
effettuati gli acquisti prima della presentazione della domanda stessa.
Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta o caratterizzata da errore sanabile o nel caso in cui sia
necessario richiedere ulteriore documentazione il funzionario istruttore procede con le modalità individuate nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni.
8.4 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria
Azione 1 L’elenco dei beneficiari, con l’importo del contributo concedibile, viene reso pubblico, entro il 15 luglio 2001
per l’anno 2001 ed entro il 15 giugno per gli anni 2002/3 esponendolo all’albo pretorio e dando comunicazione della pubblicazione all’albo pretorio su un quotidiano (anche locale) ad
ampia diffusione oppure con le modalità ritenute più idonee.
Azione 2 e Azione 3 La Provincia comunica, entro il 15 novembre 2001 e 2002 ad ogni richiedente l’esito dell’istruttoria
allegando il relativo verbale. La comunicazione deve essere
trasmessa al richiedente entro 10 giorni dalla data del verbale
di istruttoria.
Contestualmente le Province, competenti per territorio, rilasciano, limitatamente all’azione 2, l’autorizzazione al reimpianto utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla
D.G.A.
8.5 Presentazione richiesta di riesame
Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio, ha la
facoltà ai sensi della l. 241/90, di presentare alla Provincia
competente, memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la sua posizione. Se le memorie scritte vengono
presentate nei termini, la Provincia competente è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere un parere.
Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame,
l’elenco assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.
8.6 Comunicazione dell’esito del riesame
La provincia competente comunica al ricorrente l’esito
positivo/negativo del riesame entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.
8.7 Formulazione e approvazione degli elenchi delle domande ammissibili
Al termine della fase di valutazione delle memorie scritte
(durata complessiva pari al massimo a 30 giorni) la Provincia
competente redige l’elenco definitivo dei beneficiari in ordine
di priorità.
8.7.1 Azione 1
Nel caso dell’azione 1, a seguito della conclusione del riesame la Provincia redige gli elenchi di liquidazione dei beneficiari ammessi e provvede all’invio di tali elenchi alla Direzione Generale Agricoltura, per il successivo inoltro ad AGEA,
entro il 31 agosto di ogni anno.
L’iter degli elenchi di liquidazione è descritto ai successivi
punti 8.14 e 8.15.
Tutte le domande di finanziamento presentate sull’azione
1 e istruite favorevolmente vengono liquidate, fatto salvo il
risultato dei controlli a campione.
8.7.2 Azioni 2 e 3
L’elenco dei beneficiari, redatto sulla base del modello adottato dalla Direzione Generale Agricoltura, deve essere suddiviso per tipo di azione (2 e 3) e deve contenere:
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
– l’indicazione della superficie totale ammissibile a contributo;
– l’indicazione del contributo;
– il punteggio di priorità;
– la ripartizione dell’importo totale in quote o lotti di spesa
che si sosterranno effettivamente nei diversi esercizi finanziari interessati dalla realizzazione dell’intervento;
– la data di conclusione dell’intervento;
– il Comune dove è ubicato il vigneto colpito dalla fitopatia.
L’elenco dei beneficiari, approvato nelle forme ritenute opportune dalla Provincia competente, deve essere trasmesso
alla Direzione Generale Agricoltura entro il 15 dicembre di
ogni anno di riferimento.
8.8 Suddivisione delle risorse finanziarie – Azione 2 e 3
Le risorse finanziarie da destinare alle azioni 2 e 3 si ottengono per differenza fra la disponibilità finanziaria totale e
quella assegnata all’azione 1.
La Direzione Generale Agricoltura, entro un mese dalla
data di invio delle graduatorie definitive di cui al precedente
punto 8.7.2, predispone il provvedimento con le risorse finanziarie attribuite a ciascuna Provincia.
La Direzione Generale Agricoltura, contestualmente alla
suddivisione delle risorse finanziarie, comunica alle Amministrazioni competenti le risorse finanziarie assegnate.
8.9 Comunicazione al beneficiario dell’ammissione a finanziamento – Azione 2 e 3
Le Amministrazioni competenti, entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento della Direzione Generale Agricoltura, comunicano, con raccomandata A.R, ai titolari delle domande l’ammissione a finanziamento precisando i tempi di
esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione dei contributi, le modalità ed i tempi di richiesta di collaudo e di
presentazione della rendicontazione e ogni altro prescrizione
ritenuta necessaria.
8.10 Esecuzione degli interventi
I trattamenti insetticidi previsti dall’azione 1 devono essere
effettuati nei tempi e con le modalità individuate al precedente capitolo 4.
Gli interventi previsti dall’azione 2 devono essere realizzati
entro:
– 4 mesi a decorrere dalla data della comunicazione ufficiale di ammissibilità al finanziamento per quanto riguarda l’estirpazione;
– 12 mesi a decorrere dalla data della comunicazione ufficiale di ammissibilità al finanziamento con la possibilità
di concessione, previa richiesta del beneficiario, di una
sola proroga di 3 mesi per quanto riguarda il reimpianto
del vigneto.
Per la realizzazione degli interventi di estirpazione previsti
dall’azione 3 è previsto un periodo di tempo pari a 4 mesi a
decorrere dalla data della comunicazione ufficiale di ammissibilità al finanziamento.
Se il beneficiario lo richiede, l’autorizzazione all’estirpazione può essere rilasciata dalla Provincia anche prima della comunicazione ufficiale di ammissibilità al finanziamento. Tale
atto non costituisce però a nessun titolo garanzia di erogazione del contributo richiesto.
8.11 Controllo in loco in corso d’impegno – azione 1
Il controllo in loco dei beneficiari riguarda un campione di
aziende almeno pari al 5%, estratto in base ad un analisi del
rischio, e deve essere realizzato entro il 15 agosto
2001/2002/2003 per le domande relative all’azione 1.
Le modalità di esecuzione del controllo in loco sono descritte nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni adottato dalla Direzione Generale Agricoltura, in particolare il controllo prevede:
– la verifica delle superfici (identificazione e misurazione);
– la verifica delle fatture di acquisto dei prodotti per i trattamenti insetticidi;
– la verifica della registrazione dei trattamenti effettuati sul
quaderno di campagna;
– la verifica che i trattamenti siano stati effettuati successivamente alla presentazione della domanda.
Il controllo in loco si conclude sempre con la redazione di
1879
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
uno specifico verbale di controllo come da schema che sarà
adottato con il medesimo provvedimento dalla D.G. Agricoltura. Estirpazione
8.12 Modalità di effettuazione delle liquidazioni
In caso di impiego di risorse finanziarie regionali relative
agli «Aiuti di Stato», la liquidazione del contributo spettante
al beneficiario viene effettuata da parte della Provincia competente cui la Regione trasferisce le risorse finanziarie di cui
al precedente punto 8.8.
Pertanto gli elenchi di liquidazione pagati con Aiuti di Stato rimangono presso la sede della Provincia competente che
provvede direttamente all’erogazione del contributo ai beneficiari e vengono inviati in copia alla Direzione Generale Agricoltura.
8.13 Erogazione del contributo
8.13.1 Azione 1
Il contributo ad ettaro, individuato al precedente capitolo
3, viene erogato in relazione alla superficie ritenuta ammissibile a seguito dell’istruttoria e dei controlli in corso d’impegno.
8.13.2 Azioni 2 e 3
Il contributo viene erogato con le seguenti modalità:
– Anticipo
La concessione di un anticipo, pari al 70% del contributo
concesso, è prevista esclusivamente per l’azione 2. Il richiedente, in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, deve presentare la richiesta di anticipo, allegando polizza fideiussoria bancaria o
assicurativa a favore della Provincia (solo per il 2001) di importo pari all’anticipazione concessa maggiorata del 10% e di
durata pari a 12 mesi rinnovabile automaticamente di 6 mesi
in 6 mesi,
– Saldo
Il beneficiario, entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori,
deve presentare richiesta di accertamento finale per la liquidazione dell’intero contributo o del saldo alla Provincia.
Unitamente alla richiesta deve presentare tutta la documentazione probatoria (es. fatture quietanzate) relativa alla
realizzazione dell’intervento (materiali acquistati, copia del
passaporto delle piante, ecc.).
L’autorizzazione alla liquidazione del contributo è concessa dopo l’esecuzione di un controllo in loco riguardante la
totalità delle richieste presentate, che avviene entro 30 giorni
dalla richiesta stessa, nel quale il funzionario incaricato verifica la regolare esecuzione degli interventi ammessi.
I controlli da effettuare sono individuati nel Manuale delle
procedure, dei controlli e delle sanzioni e riguardano la verifica della documentazione probatoria, delle opere effettuate
in economia e le modalità di effettuazione dei pagamenti.
8.14 Invio degli elenchi di liquidazione dalla Provincia
competente alla Direzione Generale Agricoltura
La Provincia competente, dopo aver effettuato l’istruttoria
ed i controlli in loco previsti, redige l’elenco di liquidazione
con la dicitura «visto si liquidi» firmata dal dirigente competente che deve essere inviato alla Direzione Generale Agricoltura, unitamente alla banca dati dei beneficiari, entro il 31
agosto di ogni anno.
Gli elenchi di liquidazione relativi alle domande presentate
nel 2000 e nel 2001 devono essere presentati entro il 31 agosto
2001.
Nel caso si utilizzino solo risorse regionali relative agli
«Aiuti di Stato» gli elenchi di liquidazione devono essere inviati alla Direzione Generale Agricoltura. Il pagamento degli
elenchi di liquidazione dei beneficiari è di competenza delle
Provincie.
8.15 Liquidazione degli elenchi dei beneficiari
Le fasi procedurali relative alla liquidazione degli elenchi
da parte dell’Organismo Pagatore che comprendono l’invio
degli elenchi all’Organismo Pagatore, la relativa liquidazione,
la comunicazione dell’esito dei pagamenti, la comunicazione
delle domande bloccate, la risoluzione delle anomalie e la riemissione degli elenchi di liquidazione relative alle domande
bloccate, sono definite nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni.
8.16 Controllo ex-post per impegni successivi all’ultimo
pagamento
Il controllo ex-post riguarda la verifica del mantenimento
1880
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
della destinazione produttiva del vigneto reimpiantato (azione 2) per almeno 5 anni. Il controllo interessa almeno il 5%
dei beneficiari finanziati, estratti a campione sulla base di
un’analisi del rischio, e verrà svolto dalla Provincia competente nei 5 anni successivi alla liquidazione del contributo.
9. PRONUNCIA DELLA DECADENZA
Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria,
in corso d’impegno o ex-post), si evidenzino delle irregolarità
che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Provincia competente deve comunicare la
decadenza al richiedente o beneficiario e, se necessario, avviare le procedure per il recupero delle somme indebitamente
erogate, nel modo indicato nel Manuale delle procedure, dei
controlli e delle sanzioni.
10. RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE
DEGLI IMPEGNI
Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi
momento del periodo d’impegno con le modalità e con le conseguenze previste nel Manuale delle procedure, dei controlli
e delle sanzioni.
11. IMPEGNI
Tutti gli impegni assunti dal beneficiario con l’adesione alla
presente misura sono distinti in essenziali ed accessori secondo i criteri individuati nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni.
L’inosservanza degli impegni prevede decadenze totali o
parziali.
11.1 Impegni essenziali
Sono considerati essenziali gli impegni sottoscritti dal beneficiario all’atto della presentazione della domanda che, se
non rispettati, comportano il mancato raggiungimento degli
obiettivi della misura e quindi comportano la pronuncia della
decadenza totale della domanda.
Azione 1
– Effettuazione dei due trattamenti insetticidi previsti dal
decreto ministeriale di lotta obbligatoria.
– Impiego dei prodotti fitosanitari registrati per la lotta alle
cicaline della vite.
– Effettuazione dei trattamenti insetticidi in anticipo rispetto al periodo indicato dalla Direzione Generale Agricoltura (anticipo massimo ammesso pari a 10 giorni).
– Effettuazione dei trattamenti insetticidi in ritardo rispetto al periodo indicato dalla Direzione Generale Agricoltura (ritardo superiore a 30 giorni).
– Obbligo di tenere in azienda i documenti fiscali (in originale o in copia) relativi all’acquisto dei prodotti fitosanitari impiegati per i trattamenti.
Azione 2
– Obbligo di effettuare l’estirpazione nei tempi prescritti
(ritardo superiore a 2 mesi)
– Obbligo di effettuare il reimpianto del vigneto nei tempi
prescritti.
– Obbligo di effettuare il reimpianto all’interno della stessa
azienda.
– Obbligo di utilizzare materiale di propagazione (barbatelle) accompagnato da passaporto delle piante.
– Il vigneto reimpiantato deve mantenere la destinazione
produttiva per almeno 5 anni.
Azione 3
– Obbligo di effettuare l’estirpazione del vigneto nei tempi
prescritti (ritardo superiore a 2 mesi).
– Obbligo di effettuare l’eventuale reimpianto all’interno
della stessa azienda.
11.2 Impegni accessori
Sono considerati accessori gli impegni sottoscritti dal beneficiario all’atto della presentazione della domanda che, se non
rispettati, comportano il raggiungimento parziale degli obiettivi della misura e quindi comportano la pronuncia della decadenza parziale e l’applicazione delle penalità di seguito indicate che riducono percentualmente il contributo effettivo
da erogare.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Azione 1
– Registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati sul
quaderno di campagna:
penalizzazione: 30%;
– Effettuazione dei trattamenti insetticidi in ritardo rispetto al periodo indicato dalla Direzione Generale Agricoltura (ritardo massimo consentito pari a 30 giorni):
penalizzazione: 10%
Azione 2 e 3
– Obbligo di effettuare l’estirpazione del vigneto nei tempi
prescritti (entro il ritardo massimo consentito di 2 mesi):
penalità: 15%
12. RICORSI
Avverso le comunicazioni dell’esito istruttorio e/o dei controlli sono esperibili:
a) ricorso alla Regione competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione;
L’esame del ricorso alla Regione deve concludersi entro 90
giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione
che devono essere comunicate all’interessato.
La presentazione del ricorso alla Regione interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.
Avverso gli esiti del ricorso alla Regione sono esperibili:
a) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso alla Regione;
b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso
alla Regione.
13. CONTROLLI
I controlli relativi alla misura sono effettuati dalle Provincie
sulla base di quanto individuato nel Manuale delle procedure,
dei controlli e delle sanzioni e sono costituiti da:
– Il controllo in fase istruttoria sul 100% delle domande
presentate per ogni azione;
– Il controllo in loco in itinere sul almeno il 5% dei beneficiari per l’azione 1;
– Il controllo in loco relativo alle richieste di accertamento
finale per l’erogazione del saldo o del contributo sul
100% degli interventi delle azioni 2 e 3.
14. SANZIONI
L’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della
l. 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni.
——— • ———
ALLEGATO 2
MISURA u (3.21)
«Prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite»
SCHEDA DI MISURA
Azione 1
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 d.P.R. 445/2000)
Organismi associativi
DOMANDA N. ...................
Il sottoscritto ................................................... rappresentante
legale della (associazione/consorzio/altro) ...............................
...................... (P. IVA / C. Fiscale ............................................ )
DICHIARA (*)
che i soci sottoelencati:
(denominazione azienda e C.U.A.A.) ........................................
(denominazione azienda e C.U.A.A.) ........................................
(denominazione azienda e C.U.A.A.) ........................................
intendono effettuare i due trattamenti insetticidi obbligatori
contro la cicalina Scaphoideus titanus;
䊐 che la superficie complessiva da trattare è di ha ........., pari
alla somma delle superfici vitate delle singole aziende
(come da allegati H relativa a ciascuna azienda);
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
䊐 che la superficie indicata negli allegati H corrisponde a
quella dichiarata al catasto vitinicolo;
䊐 che utilizzeranno esclusivamente prodotti fitosanitari registrati per il controllo delle cicaline della vite;
䊐 che effettueranno tali trattamenti nelle date indicate dai
comunicati ufficiali della Regione Lombardia.
data ..............................
Firma del rappresentante legale
....................................................
——— • ———
MISURA u (3.21)
«Prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite»
SCHEDA DI MISURA
Azione 1
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 d.P.R. 445/2000)
Persone fisiche o giuridiche
DOMANDA N. .............
Il sottoscritto ................................................... rappresentante
legale dell’impresa agricola .......................................................
C.U.A.A. ..........................................
DICHIARA
䊐 Che intende effettuare i due trattamenti insetticidi obbligatori contro la cicalina Scaphoideus titanus.
䊐 Che utilizzerà esclusivamente prodotti fitosanitari registrati per il controllo delle cicaline della vite.
䊐 Che effettuerà tali trattamenti nelle date indicate dai comunicati ufficiali della Regione Lombardia.
䊐 Che la superficie complessiva da trattare è di ha .........,
(come da allegato H).
䊐 Che la superficie indicata nell’allegato H corrisponde a
quella dichiarata al catasto vitinicolo.
data ..............................
Firma del rappresentante legale
....................................................
——— • ———
MISURA u (3.21)
«Prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite»
SCHEDA DI MISURA
Azione 2
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 d.P.R. 445/2000)
DOMANDA N. .....................
Il sottoscritto ..............................................................................
rappresentante legale dell’impresa agricola .............................
C.U.A.A. .....................................................
DICHIARA (*)
䊐 che la superficie indicata nell’allegato H corrisponde a
quella dichiarata al catasto vitinicolo;
䊐 di dover procedere all’estirpazione, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1493/99, di ha ............ di vigneto colpito dal fitoplasma, come da certificazione allegata;
䊐 di voler procedere al reimpianto di ha ............ di vigneto
secondo le modalità previste dal Reg. CE 1493/99, come
da certificazione allegata;
䊐 di dover sostenere i seguenti costi per l’estirpazione e il
reimpianto, meglio specificati nel computo metrico allegato alla domanda, delle superfici vitate:
L. ..................................... per l’espianto di ha ..................;
L. ................................. per il riempianto di ha ................;
䊐 di prevedere l’impianto del nuovo vigneto nell’anno ............;
䊐 di non aver beneficiato di altri aiuti di diversa origine per
gli interventi per i quali si richiede il contributo;
䊐 di reimpiantare il vigneto in conformità al Piano regionale
di Riconversione e Ristrutturazione dei Vigneti (PRRV);
Inoltre, ai fini del calcolo del punteggio di priorità, dichiara:
䊐 di essere in possesso di ordinanza di estirpazione del vigneto o di parte di esso, emessa dal Servizio Fitosanitario
della Regione Lombardia;
1881
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
䊐 di essere conduttore di un vigneto di età < 5 anni per ettari ...............;
䊐 di essere conduttore di un vigneto di età compresa tra 5 e
10 anni per ettari ..............;
䊐 di essere conduttore di un vigneto di età compresa tra 10
e 30 anni per ettari ..............;
䊐 di essere conduttore di un vigneto in zona DOCG, DOC;
䊐 di essere conduttore di un vigneto a produzione biologica
(Reg. CEE 2092/91);
䊐 di essere conduttore di un vigneto a produzione integrata
(Reg. CEE 2078/92 e misura f del PSR).
data ..............................
Firma del rappresentante legale
....................................................
(*) barrare le voci che interessano.
——— • ———
MISURA u (3.21)
«Prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite»
SCHEDA DI MISURA
Azione 3
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 d.P.R. 445/2000)
DOMANDA N. .....................
Il sottoscritto ..............................................................................
rappresentante legale dell’impresa agricola .............................
C.U.A.A. .....................................................
DICHIARA (*)
䊐 che la superficie indicata nell’allegato H corrisponde a
quella dichiarata al catasto vitinicolo;
䊐 di dover procedere all’estirpazione, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1493/99, di ha .............. di vigneto colpito dal fitoplasma, come da certificazione allegata;
䊐 di dover sostenere i seguenti costi per l’estirpazione, meglio specificati nel computo metrico allegato alla domanda, delle superfici vitate:
L. ......................................per l’espianto di ha ...................;
䊐 di non aver beneficiato di altri aiuti di diversa origine per
gli interventi per i quali si richiede il contributo;
Inoltre, ai fini del calcolo del punteggio di priorità, dichiara:
䊐 di essere in possesso di ordinanza di estirpazione del vigneto o di parte di esso, emessa dal Servizio Fitosanitario
della Regione Lombardia;
䊐 di essere conduttore di un vigneto di età < 5 anni per ettari ................;
䊐 di essere conduttore di un vigneto di età compresa tra 5 e
10 anni per ettari .............;
䊐 di essere conduttore di un vigneto di età compresa tra 10
e 30 anni per ettari .............;
䊐 di essere conduttore di un vigneto in zona DOCG, DOC;
䊐 di essere conduttore di un vigneto a produzione biologica
(Reg. CEE 2092/91);
䊐 di essere conduttore di un vigneto a produzione integrata
(Reg. CEE 2078/92 e misura f del PSR).
data ..............................
Firma del rappresentante legale
....................................................
(*) barrare le voci che interessano.
1882
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA
E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA
[BUR20010141]
[4.7.0]
D.d.s. 13 aprile 2001 – n. 8733
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale
delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1
giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale EDITEMP
cooperativa sociale avente sede in Lainate (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la cooperativa sociale EDITEMP cooperativa sociale,
con sede in Lainate (MI) – via Polgliano 16, codice fiscale e
partita IVA n. 12818620150 è iscritta nell’albo regionale delle
cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 290, numero
progressivo 579;
2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della
dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del
collegio sindacale e il verbale dell’assemblea;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale EDITEMP
cooperativa sociale con sede in Lainate (MI) di comunicare
alla regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni modifica
riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci
volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991;
4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale EDITEMP cooperativa sociale – via Polgliano 16,
20020 Lainate (MI), alla prefettura di Milano, alla direzione
generale del lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai
sensi dell’art. 17, c. 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010142]
[4.7.0]
D.d.s. 13 aprile 2001 – n. 8736
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale
delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1
giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale La Proposta
cooperativa sociale avente sede in Cernusco sul Naviglio
(MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la cooperativa sociale La Proposta cooperativa sociale,
con sede in via Balconi 22 – 20063 Cernusco sul Naviglio
(MI), codice fiscale e partita IVA n. 12824950153 è iscritta
nell’albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «B»
al foglio 195 numero progressivo 389;
2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della
dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del
collegio sindacale e il verbale dell’assemblea;
– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 381/1991;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale La Proposta cooperativa sociale con sede in Cernusco sul Naviglio (MI)
di comunicare alla regione Lombardia – Direzione Generale
Industria, Piccola e Media Impresa, cooperazione e turismo –
entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni
modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci
volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991;
– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della legge
n. 381/1991;
4) è fatto infine obbligo alla cooperativa sociale La Proposta con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) di comunicare alla
Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – unità organizzativa cooperazione e servizi alle imprese, il personale impiegato nell’attività, inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro nonché la documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa al personale svantaggiato entro il mese
di giugno 2001;
5) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale La Proposta cooperativa sociale – via Balconi 22 –
20063 Cernusco sul Naviglio (MI), alla prefettura di Milano,
alla direzione generale del lavoro di Milano ed è pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai
sensi dell’art. 17, c. 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010143]
[4.7.0]
D.d.s. 13 aprile 2001 – n. 8737
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale
delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1
giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Abibò cooperativa sociale avente sede in Quistello (MN)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la cooperativa sociale Abibò cooperativa sociale, con
sede in Quistello (MN) – via Europa 10, codice fiscale e partita IVA n. 01938850201 è iscritta nell’albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 289, numero progressivo 578;
2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della
dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del
collegio sindacale e il verbale dell’assemblea;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Abibò
cooperativa sociale con sede in Quistello (MN) di comunicare
alla regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni modifica
riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci
volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991;
4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale Abibò cooperativa sociale – via Europa 10, 46026 Quistello (MN), alla prefettura di Mantova, alla direzione generale del lavoro di Mantova ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai
sensi dell’art. 17, c. 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010144]
[4.7.0]
D.d.s. 13 aprile 2001 – n. 8738
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale
delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1
giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Arca di Noè
cooperativa sociale avente sede in Milano
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la cooperativa sociale Arca di Noè cooperativa sociale
con sede in via C. Bazzi 68 – 20141 Milano, codice fiscale e
partita IVA n. 12894500151 è iscritta nell’albo regionale delle
cooperative sociali alla sezione «B» al foglio 194 numero progressivo 387;
2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della
dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del
collegio sindacale e il verbale dell’assemblea;
– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 381/1991;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Arca di
Noè cooperativa sociale con sede a Milano di comunicare alla
regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi
trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci
volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991;
4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale Arca di Noè cooperativa sociale – via C. Bazzi 68 –
20141 Milano, alla prefettura di Milano, alla direzione generale del lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai
sensi dell’art. 17, c. 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010145]
[4.7.0]
D.d.s. 13 aprile 2001 – n. 8743
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale
delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1
giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Aquilone cooperativa sociale avente sede in Robbiate (LC)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la cooperativa sociale Aquilone cooperativa sociale, con
sede in p.zza Della Repubblica 1 – 22059 Robbiate (LC), codice fiscale e partita IVA n. 94018170137 è iscritta nell’albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «B» al foglio 194
numero progressivo 388;
2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della
dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del
collegio sindacale e il verbale dell’assemblea;
– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 381/1991;
1883
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Aquilone
cooperativa sociale con sede a Robbiate (LC) di comunicare
alla regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni modifica
riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci
volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991;
– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della legge
n. 381/1991;
4) il fatto infine obbligo alla cooperativa sociale Aquilone
cooperativa sociale con sede in Robbiate (LC) di comunicare
alla regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media
Impresa, Cooperazione e Turismo – unità organizzativa cooperazione e servizi alle imprese, il personale impiegato nell’attività, inviando la documentazione attestante il rapporto
di lavoro nonché la documentazione rilasciata dalla pubblica
amministrazione relativa al personale svantaggiato entro il
mese di luglio 2001;
5) il presente provvedimento è notificato alla cooperazione
sociale Aquilone cooperativa sociale – p.zza della Repubblica
1 – 22059 Robbiate (LC), alla prefettura di Lecco, alla direzione generale del lavoro di Lecco ed è pubblicato per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6) Il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, c. 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010146]
[5.3.5]
D.d.u.o. 6 marzo 2001 – n. 4871
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica
Utilità – Rettifica della d.g.r. n. 3583 del 26 febbraio 2001,
avente per oggetto: «Ditta Aspireco s.r.l., con sede legale
in Gavardo (BS), via Busela n. 26 – Rinnovo dell’autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 23732 del 30 dicembre 1996
come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 49446 del 7 aprile 2000, all’esercizio delle operazioni di smaltimento
(D8, D9, D15) e recupero (R3, R4, R5, R6, R13) di rifiuti
speciali non pericolosi e pericolosi non tossico-nocivi,
nell’impianto sito in Gavardo (BS), via Busela n. 26 – art.
28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE DEI RIFIUTI
Visti:
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni;
– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
– la l. 7 agosto 1990, n. 241;
– la l. 15 maggio 1997, n. 127;
Richiamate le d.g.r.:
– 30 dicembre 1996, n. 23732, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta Aspireco s.r.l. con sede legale e insediamento in Gavardo (BS) via Busela, 26 alla realizzazione ed
all’esercizio di un impianto di stoccaggio e smaltimento di
rifiuti speciali allo stato liquido provenienti da terzi e revoca
delle d.g.r. nn. 4/19254 del 24 marzo 1987, 5/34710 del 6 aprile 1993, 5/58624 del 25 ottobre 1994 e 6/4600 del 3 novembre
1965»;
– 7 aprile 2000, n. 49446, avente per oggetto: «Ditta Aspireco s.r.l. – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Gavardo
(BS), via Busela n. 26, e all’esercizio delle inerenti operazioni
di smaltimento (D8, D9, D15) e recupero (R3, R4, R5, R6,
R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non tossiconocivi, con contestuale aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 23732 del 30 dicembre 1996 – Art. 27, 28
e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Art. 5 del d.lgs. 27
gennaio 1992, n. 95 – Art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988,
n. 203»;
1884
– 26 febbraio 2001, n. 3583, avente per oggetto: «Ditta Aspireco s.r.l., con sede legale in Gavardo (BS), via Busela n. 26
– Rinnovo dell’autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 23732 del
30 dicembre 1996 come modificata e integrata dalla d.g.r.
n. 49446 del 7 aprile 2000, all’esercizio delle operazioni di
smaltimento (D8, D9, D15) e recupero (R3, R4, R5, R6, R13)
di rifiuti speciali non pericolosi non tossico-nocivi, nell’impianto sito in Gavardo (BS), via Busela n. 26 – Art. 28 del
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;
– 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove
disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei
soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di
rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni – Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85
– 54407/85 – 24447/86 – 23701/92 – 42335/99», come integrata
dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;
Preso atto che:
– con la d.g.r. n. 3583/01 è stata rinnovata l’autorizzazione
alla ditta Aspireco s.r.l., con sede legale in Gavardo (BS), via
Busela n. 26, all’esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti speciali, di cui alle precedenti d.g.r.
n. 23732/96 e 27 febbraio 1997 e n. 32477 del 22 maggio 2000,
verranno svincolate contestualmente all’accettazione; la mancata presentazione della fidejussione entro il termine di 30
giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r.
n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come
integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000»;
Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento
della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;
Visti, in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le
competenze e i poteri della dirigenza;
Visti:
– la d.g.r. n. 30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli
atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18
aprile 1997»;
– la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764: «Aggiornamento dell’assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento)»;
– il d.d.g. risorse idriche e servizi di pubblica utilità, 9 gennaio 2001, n. 220: «Delega di firma al dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti, dott. Achille Mortoni, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale»;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a
controllo ai sensi del 32º comma dell’art. 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127;
Decreta
1. di rettificare la d.g.r. n. 3583 del 26 febbraio 2001, rilasciata alla ditta Aspireco s.r.l., con sede legale in Gavardo
(BS), via Busela n. 26, sostituendo il dettato al punto 10, e il
relativo richiamo nelle premesse, con il seguente:
«di determinare in L. 1.456.950.000 (C 752.451,88) l’ammontare totale della fidejussione relativo a:
– deposito preliminare di 1.520 mc di rifiuti speciali non
pericolosi e pericolosi destinati allo smaltimento e/o al recupero, pari a L. 912.000.000;
– deposito preliminare di 60 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento mediante inertizzazione,
pari a L. 18.000.000;
– messa in riserva di 170 mc di rifiuti speciali pericolosi
(emulsioni oleose) destinati al recupero, pari a L. 10.200.000;
– deposito preliminare di 242,5 mc di rifiuti speciali non
pericolosi decadenti dai trattamenti, pari a L. 72.750.000;
– recupero di 80.000 mc/anno di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi, pari a L. 120.000.000;
– smaltimento, mediante depurazione, di 36.550 mc/anno
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a
L. 180.000.000;
– smaltimento, mediante inertizzazione, di 33.000
mc/anno, di rifiuti speciali non pericolosi, pari a
L. 72.000.000;
– smaltimento di 22.000 mc/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 72.000.000;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r.
n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000; le fidejussioni precedentemente prestate dalla ditta, e accettate con note in atti regionali n. 12566 del 27 febbraio 1997 e n. 32477 del 22 maggio 2000, verranno svincolate contestualmente all’accettazione; la mancata presentazione
della fidejussione entro il termine di 30 giorni dalla data di
comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso
come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla
d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000»;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni
di cui alla d.g.r. n. 3583 del 26 febbraio 2001 che non siano
in contrasto con il presente atto;
3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r alla ditta Aspireco s.r.l., trasmettendone
copia alla provincia di Brescia ed al comune di Gavardo; l’efficacia del presente atto decorre dalla data della sua comunicazione.
Il dirigente
dell’unità organizzativa gestione rifiuti:
Achille Mortoni
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
[BUR20010147]
[3.2.0]
D.d.u.o. 30 aprile 2001 – n. 9922
Direzione Generale Sanità – Linee Guida della Regione
Lombardia per i Servizi di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali
IL DIRIGENTE DELL’U.O. PREVENZIONE
Vista la l.r. 11 luglio 1997 n. 31 che, all’art. 8, comma 7,
istituisce il Dipartimento di Prevenzione nelle Aziende Sanitarie Locali, articolato in 7 Servizi, fra i quali il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
Visto il decreto del Ministro della Sanità del 16 ottobre
1998, avente ad oggetto «Linee Guida per l’organizzazione e
il funzionamento dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali» nel quale vengono individuate le articolazioni
funzionali e gli ambiti di competenza dei Servizi di Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione;
Considerato che i Servizi di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione rappresentano un elemento di novità nel panorama della sanità pubblica e che, pertanto, la Regione, pur nel
rispetto dell’autonomia tecnico-gestionale delle singole
A.S.L., assume il ruolo di garante di un’adeguata ed omogenea distribuzione sull’intero territorio regionale di un modello gestionale ed organizzativo coerente con le funzioni definite, in osservanza a quanto previsto dalla programmazione
Regionale che ha previsto uno specifico progetto destinato a
fornire un modello organizzativo del S.I.A.N.;
Visto il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale 11 ottobre 2000, n. VII/42, che individua, nell’ambito dello sviluppo delle politiche di prevenzione sanitaria, il
potenziamento e la riorganizzazione delle attività e delle procedure di vigilanza sui prodotti non di origine animale al fine
di migliorare la qualità e l’efficienza dell’attività di vigilanza
e, quindi, la salute del consumatore (punto 7.4.1.4.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 «Approvazione del Piano Sanitario Nazionale per il
triennio 1998-2000», nel quale sono fissati precisi obiettivi,
tra cui la prevenzione delle malattie, comprese quelle trasmesse da alimenti, nonché la promozione della salute, da
perseguirsi con la determinazione di condizioni favorevoli
per la salute e la promozione di stili di vita positivi;
Considerato che il documento «Linee Guida della Regione
Lombardia per i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie
Locali», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si prefigge i seguenti obiettivi:
a) avviare dal punto di vista formale ed operativo i Servizi
di Igiene degli Alimenti e Nutrizione sulla base delle Linee
Guida di cui al citato d.m. sanità del 16 ottobre 1998;
b) promuovere la formazione e l’aggiornamento permanente del personale assegnato ai SIAN attraverso un modello
organico, sia nell’ambito della formazione base, sia nell’ambito di momenti di formazione ed aggiornamento, anche monotematici, su nodi critici emergenti ed innovazioni normative;
c) promuovere la qualità dei Servizi del Dipartimento di
Prevenzione, mediante la standardizzazione ed omogeneizzazione delle procedure relative alle attività di competenza, sia
in ordine al controllo ufficiale e alla tutela della sicurezza igienica, sia in relazione alla sorveglianza nutrizionale e alla
promozione della qualità nell’alimentazione;
d) potenziare il sistema di sorveglianza sulle malattie infettive a trasmissione alimentare garantendo la corretta gestione
delle indagini e degli accertamenti in occasione di focolai epidemici attraverso:
– la definizione delle modalità operative riguardanti la
raccolta delle segnalazioni, i flussi informativi, le modalità di
intervento, i compiti e le funzioni degli operatori delle strutture coinvolte;
– la pianificazione degli interventi di sorveglianza e controllo in materia di alimenti e bevande, individuando campi
di intervento strategici per indagini mirate;
– l’orientamento, a livello regionale e dipartimentale, della programmazione degli interventi di vigilanza sulla base
delle priorità emergenti dalla sorveglianza epidemiologica;
e) potenziare l’efficacia del controllo ufficiale dei prodotti
alimentari, in considerazione, anche, degli adempimenti introdotti dal d.lgs. 155/97, individuando standard minimi di
verifica dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese, sia
in termini di frequenza sia in termini di metodologia;
f) garantire un adeguato livello di controllo sulla qualità
delle acque destinate al consumo umano;
g) costruire un sistema per la gestione integrata degli interventi di sorveglianza e controllo dei rischi da prodotti fitosanitari, attivando un’ampia azione di coordinamento tra strutture interne ed esterne al Dipartimento;
h) ridurre l’incidenza degli episodi di intossicazioni da funghi mediante l’attivazione e la messa a regime degli Ispettorati Micologici su tutto il territorio regionale, al fine di garantire
livelli standard di controllo micologico, servizi di pronta disponibilità micologica in grado di effettuare interventi di primo livello e momenti di attività didattica, informativa e divulgativa in materia di prevenzione del rischio;
i) promuovere la sorveglianza continuativa delle principali
malattie a componente nutrizionale sulla base di indicatori
descrittivi ed analitici (dieta, stato di nutrizione, mortalità,
morbosità, costi indiretti e diretti);
j) promuovere comportamenti e stili di vita per la salute e
contrastare le principali patologie correlate all’alimentazione,
migliorando lo stato di nutrizione della popolazione, la qualità degli alimenti e la modifica di alcuni aspetti nello stile di
vita, sulla base delle direttrici del Piano Sanitario Nazionale
1998-2000 e delle Linee Guida per una sana alimentazione
italiana edite dall‘Istituto Nazionale della Nutrizione (revisione 1997);
k) attivare un modello organico di sorveglianza sulla ristorazione collettiva secondo quanto previsto nelle Linee guida
della Regione Lombardia per la Ristorazione scolastica, approvate con Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio
1998, n. 6/37435;
l) attivare, a livello dipartimentale, programmi di educazione alimentare mirati a sviluppare comportamenti alimentari critici e responsabili e a favorire l’adozione di adeguati
standard igienici e nutrizionali anche al fine di promuovere
l’offerta e la scelta di prodotti consoni ad una corretta alimentazione e la conoscenza della qualità dei prodotti alimentari
attraverso un confronto con la realtà produttiva e commerciale;
Ritenuto che il sopra citato documento «Linee Guida della
Regione Lombardia per i Servizi di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali» propone un modello organizzativo adeguato per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra;
Ritenuto, quindi, di approvare il documento «Linee Guida
della Regione Lombardia per i Servizi di Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali», allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di prevederne la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
1885
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16, che individua compiti e poteri della dirigenza;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 28 giugno
2000, n. 156, avente ad oggetto «Nuovo assetto organizzativo
della Giunta regionale e conseguente conferimento di incarichi», aggiornata con la d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000;
Visto il decreto del Direttore Generale della Sanità 27 luglio
2000, n. 18800, avente ad oggetto «Delega di firma di atti di
competenza del Direttore Generale ai Dirigenti delle Unità
Organizzative nonché ai dirigenti delle strutture Edilizia Sanitaria, Coordinamento Progetti Innovativi e Attività Esterne,
Comunicazione ed Educazione Sanitaria, integrato con il
d.d.g. n. 872 del 15 gennaio 2001;
Decreta
1. È approvato il documento Linee Guida della Regione
Lombardia per i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie
Locali, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Si dispone la pubblicazione del presente atto, completo
del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Vittorio Carreri
——— • ———
LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA
PER I SERVIZI DI IGIENE
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Alimenti e nutrizione: dalla tutela alla promozione della
salute
Il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 ha introdotto profondi elementi innovativi nella politica sanitaria nazionale,
nella misura in cui sottolinea la centralità della prevenzione e
indica obiettivi e azioni da mettere in campo, puntando sulla
promozione di comportamenti e stili di vita per la salute, contrastando le patologie più importanti, e investendo nelle risorse umane e nella qualità del sistema.
I traguardi da perseguire possono essere ricondotti a valenze di tutela della salute e di promozione della salute.
Nell’ambito degli alimenti e della nutrizione il P.S.N. si propone una serie di obiettivi, che sinteticamente si traducono
di seguito.
1. Alimenti e tutela della salute
– Ridurre l’incidenza delle malattie trasmesse da e con gli
alimenti e potenziare il sistema di sorveglianza sulle stesse.
– Aumentare la disponibilità di acqua potabile per abitante
e la percentuale di popolazione servita da acquedotto.
2. Alimentazione e promozione della salute
– Ridurre l’energia derivante da grassi a una quota dell’apporto calorico quotidiano non superiore al 30%.
– Ridurre l’energia derivante da grassi saturi ad una quota
inferiore al 10% dell’apporto calorico quotidiano.
– Aumentare l’energia derivante da carboidrati ad una quota dell’apporto calorico quotidiano non inferiore al 55%.
– Ridurre la quota di energia derivante dallo zucchero ad
una quota inferiore al 10% dell’apporto quotidiano
– Ridurre la quantità quotidiana di sale da cucina consumato ad una quota inferiore a 6 grammi.
– Ridurre la prevalenza di individui obesi
– Ridurre del 20% la prevalenza dei consumatori che eccedono i 40 gr/die di alcool per i maschi e i 20 gr/die di alcool
per le donne.
– Ridurre tendenzialmente del 30% la prevalenza di consumatori di bevande alcoliche fuori pasto.
– Aumentare del 10% la prevalenza di individui giovani e
adulti che praticano regolarmente (almeno una volta alla settimana) attività fisico sportiva nel tempo libero.
– Aumentare almeno del 10 % la prevalenza di anziani che
praticano regolarmente attività fisico-sportiva nel tempo libero.
Le azioni programmatiche specifiche per la promozione di
comportamenti e stili di vita per la salute sono individuate in:
– programmi di educazione alimentare mirati a sviluppare
un orientamento critico e responsabile nei riguardi dei comportamenti alimentari e a favorire l’adozione di standard nutrizionali sani;
– interventi di promozione della conoscenza della qualità
1886
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
dei prodotti alimentari e di verifica della correttezza delle informazioni ai consumatori;
– attività di promozione della produzione e della diffusione
di prodotti consoni ad una corretta alimentazione;
– azioni di monitoraggio della ristorazione collettiva, in
particolare nei contesti scolastici, lavorativi e di comunità.
La prevenzione nel campo dell’igiene degli alimenti e della nutrizione. Competenze e programmi di sviluppo gestionale
La tutela igienico sanitaria degli alimenti nelle diverse fasi
di produzione, preparazione, deposito, trasporto, somministrazione e vendita, rappresenta l’area di intervento che vanta
una lunga tradizione nei servizi di sanità pubblica fin dai tempi della sua istituzione normativa.
L’evoluzione della tecnologia, degli scambi commerciali,
delle abitudini alimentari e di vita, la conseguente cospicua
produzione normativa europea e nazionale, le nuove procedure in campo amministrativo e penale, hanno determinato
negli ultimi anni l’esigenza di superare schemi collaudati ma
in parte datati nel campo del controllo e della prevenzione
alimentare, introducendo nuove aree di intervento, diverse
modalità di procedere negli accertamenti, nuovi obiettivi da
raggiungere, rinnovate esigenze di rigore metodologico, nonché precise necessità di raggiungere livelli sufficienti di qualità, efficienza ed efficacia delle azioni svolte.
L’entrata in vigore del d.lgs. 123/93, attuativo della Direttiva
CEE n. 397 del 1989, e della normativa generale di riordino
hanno, di fatto, sancito il riconoscimento di obiettivi non procrastinabili quali l’uniformità delle procedure, la conformità
e l’accreditamento degli organismi deputati al controllo, l’omogeneità dei provvedimenti, l’affermazione del principio di
responsabilitàdel produttore.
Il recepimento della Direttiva 93/43 CEE, avvenuto con il
d.lgs. 155/97 sottolinea ulteriormente questi indirizzi.
Gli obiettivi di prevenzione delle malattie per le quali sono
stati evidenziati fattori di rischio nutrizionale impongono inoltre la pianificazione e realizzazione di interventi finalizzati
a modificare lo stile di vita della collettività, supportati da
coerenti iniziative di informazione ed educazione sanitaria,
sulla base di una strategia comune e che non sotto forma di
iniziative isolate e sporadiche.
Il coordinamento di queste iniziative è garanzia di una corretta allocazione delle risorse e del perseguimento dei risultati attesi. Gli obiettivi devono essere chiari, i progetti vanno
formulati garantendone la completa realizzazione e la costanza nel tempo, con l’adeguato sostegno politico, tecnico ed economico.
La Deliberazione del Consiglio Regionale delle Lombardia,
n. VII/39, del 10 ottobre 2000, con cui è stato approvato il
Piano regionale di Sviluppo per la VII Legislatura, individua
tra gli Obiettivi Specifici per le Politiche di Prevenzione, la
tutela della salute attraverso la sicurezza alimentare, obiettivi
che possono essere conseguiti da un lato con il miglioramento della sicurezza igienica dei prodotti e, dall’altro, promuovendo comportamenti alimentari protettivi della salute.
L’aver previsto, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione, un apposito Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, l’averne previsto compiti e funzioni (d.m. 16 ottobre
1998), nonché l’esigenza di individuare un modello organizzativo a livello regionale (d.c.r. 22 ottobre 1996, n. VI/397),
è indice di una chiara intenzione del legislatore nazionale e
regionale di dare la necessaria enfasi all’aspetto non solo della
tutela della qualità igienica dei prodotti alimentari, ma anche
all’aspetto della nutrizione, al fine di contrastare l’insorgenza
di situazioni patologiche connesse al consumo di alimenti.
Il presente documento propone un modello organizzativo
nel quale sono individuati obiettivi, funzioni, modalità operative, rapporti con altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione, indicatori per la verifica e revisione della qualità.
L’autonomia organizzativa delle Aziende Sanitarie Locali
non deve, comunque, ridurre il livello di efficienza e di efficacia.
Forme organizzative, stato delle risorse e funzioni dei
S.I.A.N.
Un’ampia trattazione dell’argomento è efficacemente presentata nell’ambito del documento «Linee Guida per l’Istituzione e l’Organizzazione dei Servizi di Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione», predisposto dal Servizio di Prevenzione
Sanitaria edito dalla Regione Lombardia nel maggio 1998, i
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
cui contenuti sono stati ampiamente ripresi in ambito nazionale, nel Decreto Ministeriale 16 ottobre 1998 «Approvazione
delle linee guida concernenti l’organizzazione del Servizio di
igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.), nell’ambito
del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali».
Nei due documenti viene aperta sui nuovi Servizi un’approfondita analisi inerente ambiti di azione, rapporti con le strutture interne ed esterne al Dipartimento, funzioni delle Unità
operative, professionalità richieste, dotazioni tecnico-operative, risorse economiche.
Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
(S.I.A.N.) s’inquadra nell’assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione, cosı̀ come previsto dalla l.r. 11 luglio
1997, n. 31, in applicazione dei dd.lgs. 502/92 e 517/93.
Come ogni altro Servizio del Dipartimento di Prevenzione,
il S.I.A.N. è dotato di autonomia tecnica ed operativa, ferme
restando le necessarie modalità di integrazione, e garantisce
la qualità tecnica delle prestazioni erogate.
Esso rappresenta, pertanto, un nodo organizzativo ed operativo integrato con le funzioni delle altre strutture dipartimentali a supporto della direzione strategica aziendale, cosı̀
come illustrato nel documento Linee Guida per l’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere (d.g.r. n. 5/34726 del 20 febbraio 1998).
La Direzione aziendale provvede alla definizione delle politiche complessive dell’azienda ed esplicita gli obiettivi da raggiungere da parte del Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione, sia per la tipologia ed i volumi sia per la qualità
delle prestazioni e dei servizi che intende erogare in conformità alle norme vigenti e, in particolare, al d.m. 16/10/1998.
Il modello organizzativo, secondo tale provvedimento, prevede, in rapporto alle due principali Aree Funzionali, due Unità Operative, Igiene degli alimenti e delle bevande e Igiene
della nutrizione.
Per quanto riguarda le altre articolazioni funzionali, esse
potranno essere individuate, in misura variabile a seconda
delle dimensioni dipartimentali e dell’organizzazione territoriale, per l’espletamento di funzioni omogenee e per la realizzazione di interventi in specifiche aree di interesse, tali da
consentire di aggregare competenze professionali specialistiche.
Le strategie interne al Servizio potranno favorire la formazione di équipe di riferimento, salvaguardando però la massima integrazione, «fisica» ed «operativa», per le diverse funzioni, fra gli operatori addetti.
La dotazione di personale dovrà essere tale da consentire
lo svolgimento di compiti complessi che richiedono un approccio omogeneo.
Nelle seguenti tabelle vengono riassunte le competenze, desunte dal d.m. 16 ottobre 1998.
Area funzionale Igiene degli Alimenti e delle Bevande: competenze
1. Verifica preliminare alla realizzazione e/o attivazione e/o modifica di imprese di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto,
somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande
2. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande.
3. Sorveglianza, per gli specifici aspetti di competenza, sui casi accertati o
presunti di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni di origine alimentare
4. Indagini e gestione di provvedimenti di competenza in occasione di focolai
epidemici di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni di origine alimentare
5. Tutela delle acque destinate al consumo umano: interventi autorizzativi e
di sorveglianza e controllo, in collaborazione con i Servizi/Unità Operative
cointeressate (DPR 236/88)
6. Sorveglianza nella commercializzazione e nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari: interventi, per quanto di competenza, nell’ambito del Piano di Sorveglianza dei rischi da antiparassitari
7. Prevenzione delle intossicazioni da funghi. Attività di consulenza e controllo proprie dell’Ispettorato Micologico
8. Censimento, per gli aspetti di competenza, delle attività di produzione,
preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e
commercio di prodotti alimentari e bevande.
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
9. Tenuta dei registri delle autorizzazioni, dei nulla-osta, degli aggiornamenti,
dei provvedimenti adottati per trasgressioni, dei dati di vendita prodotti
fitosanitari
10. Rilascio dei pareri tecnici relativi ai Regolamenti Comunali di Igiene
11. Informazione ed educazione sanitaria in tema di igiene degli alimenti e
delle preparazioni alimentari
12. Elaborazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario, tecnico ed amministrativo afferente all’area funzionale
Area funzionale Igiene della Nutrizione: competenze
1. Sorveglianza nutrizionale: raccolta mirata di dati epidemiologici (mortalità,
morbosità), su consumi ed abitudini alimentari, rilievi dello stato nutrizionale per gruppi di popolazione
2. Interventi di prevenzione nutrizionale per la promozione di stili alimentari
corretti nella popolazione generale e per gruppi di popolazione (genitori,
insegnanti, alimentaristi, infanzia ed età evolutiva, ecc.) con utilizzo di
tecniche e strumenti propri dell’informazione e dell’educazione sanitaria
3. Attività informative, «Numeri Verdi» per la diffusione delle linee guida per
la prevenzione nutrizionale
4. Interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva: predisposizione, verifica
e controllo delle tabelle dietetiche; indagini sulla qualità nutrizionale dei
pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione, con
l’apporto tecnico degli altri Servizi ed Unità Operative di competenza (Servizi Veterinari, Unità Operativa Igiene Alimenti e Bevande)
5. Consulenza per l’aggiornamento in tema nutrizionale del personale delle
strutture di ristorazione pubbliche e private (scuola, attività socio-assistenziali, assistenza domiciliare, mense aziendali, ecc.)
6. Interventi nei settori produttivi e commerciali di competenza, in collaborazione con il servizio veterinario, per la promozione della qualità nutrizionale (etichettatura nutrizionale, dieta equilibrata, prodotti dietetici e per l’infanzia, rapporti favorevoli qualità nutrizionale/trattamenti di conservazione
e produzione)
7. Consulenza dietetico-nutrizionale (prevenzione, trattamento ambulatoriale
e conduzione di gruppi per fasce di popolazione a rischio)
8. Attività di collaborazione e consulenza con strutture specialistiche e medici
di Medicina Generale
9. Elaborazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario, tecnico ed amministrativo afferente all’area funzionale
Sulla base di tali competenze, la costituzione del SIAN non
può essere un’operazione a «costo zero»; è certamente indispensabile rivedere primariamente le attuali organizzazioni
(riconvertendo funzioni e personale, modificando, ove possibile, piante organiche), investire nella formazione e nell’aggiornamento e integrare, infine, nel limite del consentito, la
reale forza numerica del personale attribuito.
Allo svolgimento delle funzioni dei S.I.A.N. dovrebbero, infatti, contribuire diverse figure professionali, tra cui Specialisti in igiene e medicina preventiva, Specialisti in scienza dell’alimentazione e dietologia, Operatori tecnici di vigilanza e
ispezione, Dietisti/e, Assistenti sanitarie e infermieri/e professionali, Personale amministrativo e ausiliario, nonché Laureati specializzati in materie inerenti le competenze del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (quali, ad esempio,
biologi, chimici, tecnologi alimentari, laureati in scienze agrarie), non dimenticando che le recenti evoluzioni tecnologiche possono comportare l’acquisizione, almeno a livello Dipartimentale di altre professionalità o prestazioni (ad es. nel
campo informatico) ormai essenziali per la gestione delle attività.
L’incremento delle risorse professionali può realizzarsi con
l’acquisizione permanente o temporanea in relazione a progetti ed obiettivi identificati, e attraverso l’Incremento delle
conoscenze e delle abilità.
Strategico è, inoltre, lo sviluppo della necessaria integrazione con i Servizi e le strutture interessate ad obiettivi comuni
all’interno e all’esterno del Dipartimento.
Bisogna, in tal senso, superare una rigida distinzione fra
Servizi delle funzioni attribuite, per affrontare un approccio
che, a fronte della garanzia della autonomia gestionale e tecnica delle singole realtà organizzate, è in grado di definire
ampi margini di collaborazione ed «aree comuni» di intervento dove gli attuali vincoli di natura professionale e culturale
si trasformino in risorse, grazie all’apporto comune di conoscenze ed esperienze.
Dovranno essere pertanto garantiti integrazione nell’ambi-
1887
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
to del Servizio e del Dipartimento di Prevenzione, efficaci rapporti strutture extra dipartimentali e con i laboratori addetti
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari
Il modello organizzativo correlato alla strutturazione ed attivazione dei S.I.A.N. contempla, in primo luogo, una gestione sistematica delle problematiche, con un disegno che vada
al di là dell’intervento estemporaneo e limitato ai più tradizionali compiti d’istituto.
Elemento cardine di questo modello sono la progettualità
e la formazione degli operatori per il raggiungimento di obiettivi di efficienza e di efficacia, secondo un percorso costruito
e valutato attraverso indicatori di qualità.
In questo contesto, le macroattività formative/informative,
di interazione/integrazione e comunicazione rappresentano
una fondamentale chiave di lavoro.
Sicurezza igienica dei prodotti alimentari e tutela della
salute
Le malattie infettive i cui agenti biologici vengono veicolati
dagli alimenti costituiscono ancora oggi un rilevante problema di sanità pubblica.
Occorre, in tale contesto, potenziare il sistema di sorveglianza sulle tossinfezioni alimentari, e il sistema di segnalazione dei casi stessi per garantire un grado di notifica sempre
più aderente alla reale incidenza degli episodi tossinfettivi,sviluppando efficaci flussi informativi tra Servizi e Presidi
diagnostici ospedalieri e territoriali, Laboratori di Microbiologia e Servizi del Dipartimento di Prevenzione.
Il rischio chimico, fisico e da agenti tossici naturali in ambito alimentare è collegato sia a malattie «acute», spesso sporadiche ma talvolta con carattere epidemico, sia a possibili conseguenze croniche, anche se queste ultime risultano difficilmente quantificabili per via dell’elevato numero di sostanze e
delle interazioni fra di esse e per la diversa distribuzione nella
dieta della popolazione.
In particolare gli elementi di rischio possono essere identificati in prodotti fitosanitari, metalli pesanti, inquinanti ambientali, idrocarburi policiclici aromatici, sostanze vegetali
tossiche, additivi alimentari, contaminazione radioattiva
Per conseguire l’obiettivo di ridurre il rischio microbiologico e chimico correlato agli alimenti, si rende indispensabile
incrementare, sotto il profilo qualitativo, l’attività di controllo
ufficiale, secondo una programmazione degli interventi, anche in base alle priorità emergenti dai dati epidemiologici, ed
il coordinamento degli interventi con l’attività degli altri Servizi dipartimentali interessati e con i Laboratori di Sanità
Pubblica.
IL CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Il recepimento della normativa comunitaria, che sancisce
l’obbligo di un sistema di autocontrollo basato sui principi
dell’HACCP per tutte le imprese soggette al d.lgs. 155/97, chiama in campo la necessità di garantire, per i due ruoli di Responsabile dell’industria alimentare e dell’Operatore deputato
al controllo ufficiale, la condivisione di un metodo efficace
nell’esercizio di due funzioni speculari quali sono la costruzione del sistema di autocontrollo e la vigilanza sulla sua corretta applicazione.
Ferme restando la piena autonomia dell’imprenditore nello
studio del sistema di autocontrollo, e l’esclusiva competenza
di «controllo ufficiale» per l’operatore di vigilanza e ispezione, la coerenza tra il processo logico con cui l’industria individua ed affronta le criticità e il processo logico con cui l’organo
di controllo «accerta che le operazioni di sorveglianza e di
verifica siano state effettuate correttamente» è determinante
e strategica. Consente, infatti, di tradurre il sistema «autocontrollo-controllo ufficiale» in un sistema potenziato di sorveglianza a garanzia della qualità igienica. Consente inoltre al
Responsabile dell’industria e all’organo di controllo di implementare concretamente la comprensione del sistema aziendale oggetto della sorveglianza.
A tale proposito si sottolinea il ruolo fondamentale che assumono i Manuali di Corretta Prassi Igienica, validati dagli
organismi competenti, ma anche l’importanza che riveste il
dialogo tra i Servizi delle ASL e le Associazioni di categoria e
rappresentanze delle industrie. Un trasparente confronto sulla problematica si può rivelare, infatti, estremamente produttivo per una condivisione dei denominatori comuni delle strategie di sorveglianza, indipendentemente dall’enucleazione
delle specifiche criticità aziendali. Questo confronto si sviluppa in termini di indirizzi generali: nulla ha a che fare con un
1888
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
supporto «ad personam» o una validazione capillare e specifica dei piani di autocontrollo, momenti che esorbitano dalle
funzioni dell’Autorità Sanitaria.
Rappresenta invece la chiave di sviluppo di comuni strumenti e sistemi di valutazione che consentano ai diversi ruoli
di cooperare nel raggiungere obiettivi comuni sulla base della
condivisione di una cultura.
Questo confronto diventa cruciale per sintonizzare la chiave metodologica dell’autocontrollo e quella del controllo ufficiale sul ventaglio tipologico eterogeneo e polverizzato dei
pubblici esercizi e delle più piccole imprese.
In tale contesto, il presupposto su cui le competenze imprenditoriali e di vigilanza ispettiva devono concordare è la
consapevolezza che il modello di autocontrollo aziendale richiede una modulazione alle diverse tipologie aziendali secondo criteri di efficacia, di semplicità, di compatibilità economica, in armonia con i contenuti della d.g.r. 49632 del 18
aprile 2000, concernente le possibilità di accesso alla semplificazione delle procedure di autocontrollo.
OBIETTIVI
1. Garantire un’efficace istruttoria autorizzativa, e un adeguato e uniforme livello di vigilanza sulle imprese alimentari.
2. Promuovere attivamente la messa a regime di sistemi di
autocontrollo completi ed efficaci e di percorsi formativi adeguati nelle imprese del territorio.
STRUMENTI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
1. Validazione di criteri e procedure omogenei per l’applicazione delle funzioni previste.
2. Integrazione delle conoscenze degli operatori addetti alla
vigilanza nella materia.
3. Apertura, a livello dipartimentale, di un tavolo di lavoro e
confronto tra rappresentanze di impresa e organismi di controllo per la modulazione, nelle diverse tipologie produttive e commerciali, di sistemi di autocontrollo organici e funzionali, in
coerenza con gli indirizzi ministeriali e regionali.
IGIENE DEGLI ALIMENTARISTI
La Circolare Regionale 8/SAN/94, emanata, appunto, con
l’intento di rispondere all’esigenza, espressa da tempo, di migliorare e rinnovare la sorveglianza sanitaria sugli alimentaristi superando in maniera innovativa un datato approccio «laboratoristico» al problema della sorveglianza sugli alimentaristi e spostando l’attenzione su un approccio basato sulla
promozione e verifica delle conoscenze e delle informazioni.
Il d.lgs. 155/97 ha integrato il quadro legislativo definito
dalla legge 283/62 e dal d.P.R. 327/80, attribuendo al responsabile dell’industria alimentare il compito di formare il proprio personale in materia di corretti comportamenti igienici
e di addestrarlo all’applicazione delle procedure di autocontrollo. Su tali basi l’istituto del rilascio del libretto sanitario,
che per definizione è momento estemporaneo preliminare all’assunzione, cui può essere affidata una limitata valutazione
di generali informazioni sull’igiene degli alimenti, pare pleonastico e poco coerente con l’obbligo previsto dal 155/97 di
una formazione pianificata, efficace e specificamente modulata sulla realtà aziendale ove operi l’alimentarista.
Tanto più in quanto la verifica dell’implementazione delle
procedure di formazione/addestramento del personale, secondo una corretta lettura del d.lgs. o 155/97, può e deve essere ricondotta al momento ispettivo da parte dell’organo di
controllo.
A maggior ragione, in questo contesto, viene a perdere ogni
efficace significato e ruolo il rinnovo del libretto di idoneità
sanitaria, tenuto conto della insussistente valenza di accertamento clinico e della contraddittoria ipotesi di rivalutazione
di un’idoneità cognitiva già sancita con il rilascio.
Su queste basi pare giustificata l’esigenza di superare,
quanto meno, la pratica di rinnovo del Libretto di idoneità
sanitaria per alimentaristi, attualizzando, nel contempo, le
procedure di rilascio in considerazione degli elementi innovativi introdotti dall’obbligo di implementazione del d.lgs.
155/97.
OBIETTIVI
1. Migliorare il grado di conoscenza in materia al fine di assicurare un comportamento corretto, sotto il profilo igienico-sanitario da parte degli operatori alimentaristi.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2. Promuovere una corretta formazione del personale da parte del Responsabile dell’industria alimentare.
STRUMENTI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
1. Definizione di modalità operative riguardanti le procedure
per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria agli alimentaristi.
2. Integrazione delle procedure ispettive con verifiche di formazione e addestramento.
3. Attuazione di iniziative di informazione destinate al settore. Predisposizione e distribuzione di materiale informativo sia
per i responsabili delle industrie alimentari sia per gli operatori
addetti.
4. Verifiche, a campione, nell’ambito di indagini conoscitive
specifiche, del grado di formazione/aggiornamento degli operatori alimentaristi.
LA GESTIONE DELLE INDAGINI E DEGLI INTERVENTI
IN OCCASIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI
I S.I.A.N. devono poter rispondere con immediatezza ed efficacia alle notizie di possibili eventi patologici acuti, connessi in qualche modo con l’assunzione di alimenti.
Per poter affrontare con competenza situazioni, quali le
tossinfezioni alimentari, che rivestono carattere di urgenza, è
indispensabile pianificare a priori le strategie di intervento.
La programmazione degli interventi prevede l’analisi delle risorse disponibili in termini di persone, luoghi, mezzi, organizzazione.
Occorre inoltre che i Servizi siano in grado di monitorare,
registrare e confrontare nel tempo tutte le situazioni correlabili con possibili fonti e veicoli di origine alimentare.
In caso di focolai epidemici le azioni da attuare non sono
solo rivolte a descrivere un evento ormai passato ma soprattutto ad attivare le misure preventive più opportune ad evitare il ripetersi di analoghi episodi.
OBIETTIVI
1. Garantire l’attivazione tempestiva di indagini ed interventi
corretti in occasione di sospetto di patologie correlate ad alimenti.
2. Garantire la sorveglianza sui casi presunti o accertati di
infezioni, intossicazioni, tossinfezioni di origine alimentare, evidenziando le criticità emergenti.
3. Garantire a livello dipartimentale la gestione dei dati emergenti dalla sorveglianza epidemiologica attraverso l’orientamento degli interventi di vigilanza programmata e l’integrazione tra
funzioni e competenze (epidemiologiche, di sanità pubblica, di
igiene degli alimenti).
STRUMENTI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
1. Definizione di procedure di intervento e di flussi informativi tra presidi e servizi ospedalieri e territoriali che facilitino la
segnalazione attiva.
2. Predisposizione delle dotazioni tecniche e di sistemi informativi e di comunicazione.
QUALITÀ DELLE ACQUE E SALUTE UMANA
La qualità delle acque per il consumo umano è garantita,
secondo quanto previsto dal d.P.R. 236/88, attraverso 2 tipi di
controllo che devono essere eseguiti, per la parte di competenza, dai gestori degli acquedotti, e dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.
I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, nella loro attività
di vigilanza, devono provvedere, tra l’altro, all’attività di campionamento, di sopralluogo sugli impianti e sulle reti esprimendo pareri di idoneità sugli impianti di captazione e trattamento, sulle aree di salvaguardia.
Si sottolinea, altresı̀, la necessità e l’opportunità che, in ambito dipartimentale, si pervenga ad un coordinamento interservizi che consenta di rappresentare tutte le esigenze sanitarie, alimentari e ambientali e di pervenire a una sintesi integrata delle valutazioni, dei bisogni locali, delle strategie e delle modalità di intervento.
La necessità di un’efficiente ed efficace azione di vigilanza
e controllo è resa ancor più impellente dalle problematiche
aperte dalla nuova direttiva comunitaria, in fase di recepimento, nonché dal d.lgs. 339/99 relativo alle acque di sorgente.
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
OBIETTIVI
1. Garantire un adeguato e qualificato monitoraggio delle acque fornite al consumo umano diretto e delle acque utilizzate
dalle imprese alimentari per tutti gli aspetti relativi alla captazione, adduzione, accumulo, potabilizzazione, trattamento e distribuzione.
2. Controllare e/o eliminare le situazioni di pericolo ed i rischi di natura microbiologica e chimica correlati al consumo
di acqua potabile.
STRUMENTI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
1. Garantire le modalità di integrazione fra le funzioni del
Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e quelle del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nonché dell’ARPA, anche in relazione ai compiti in materia ambientale a questa affidate.
2. Stabilire piani di intervento per l’effettuazione, o il completamento del censimento degli approvvigionamenti idrici e la
mappatura dei punti di prelievo, in collaborazione con i gestori
e garantire la messa a regime delle notifiche di installazione degli impianti di trattamento domestico.
3. Definire, in collaborazione con gli altri Enti interessati, i
piani di controllo previsti dalla normativa vigente, individuando le situazioni che necessitano di specifici monitoraggi, standardizzare parametri, frequenze dei controlli analitici e modalità di effettuazione dei campionamenti.
4. Razionalizzare i flussi informativi tra Gestore degli impianti e Organo di controllo per una gestione integrata dei dati
relativi ai controlli interni e al controllo ufficiale, garantendo la
sorveglianza sul sistema di autocontrollo messo in atto dai gestori degli impianti.
5. Garantire efficaci controlli ispettivi su sorgenti, punti di
presa, impianti di adduzione, accumulo e potabilizzazione e su
reti, con trasmissione di periodiche relazioni agli interessati.
6. Uniformare i criteri supportanti il giudizio di qualità e di
usabilità sulla base dei controlli ispettivi e dei controlli analitici, garantendo i flussi informativi con l’esterno e l’erogazione
di proposte per l’adozione di provvedimenti efficaci in caso di
difformità, di possibile rischio per la salute pubblica o di emergenza idrica, stabilendo protocolli di intervento.
7. Standardizzare i criteri per l’emissione di parere sulle richieste di ricerca e costruzione di nuove fonti di approvvigionamento.
IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE PRIMARIA:
LA SORVEGLIANZA SULLA COMMERCIALIZZAZIONE
E SULL’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Le problematiche connesse all’uso dei «pesticidi» sono di
ampia portata e coinvolgono senza dubbio la protezione ambientale, la prevenzione attuata nei luoghi di produzione e di
utilizzo, la tutela dei consumatori.
D’altra parte, la realtà della produzione primaria è caratterizzata dalla mancanza di riferimenti normativi diretti. La
normativa in tema di prodotti fitosanitari è in evoluzione sulla scorta delle indicazioni europee; si inserisce in quest’ambito con la necessità di effettuare controlli anche presso gli utilizzatori e i rivenditori.
Per un’efficace gestione della problematica è necessario in
primo luogo disporre di un quadro generale della realtà territoriale e di una mappatura dei punti vendita e del venduto
nei territori di competenza in termini globali e per singola
categoria merceologica, raccogliendo ed integrando i dati disponibili presso altri Servizi (Agricoltura, Comuni, Camere di
Commercio, Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale, ARPA,
Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro o altre
amministrazioni). Tutta l’attività prevede pertanto un’ampia
azione di coordinamento con strutture interne ed esterne al
Dipartimento.
Per quanto riguarda le problematiche tossicologiche, di diffusione ambientale, di tutela degli esposti, i Dipartimenti dispongono del supporto del Centro Internazionale per la Sicurezza dei Pesticidi (ICPS), di Busto Garolfo.
OBIETTIVI INTERMEDI
1. Promuovere in ambito dipartimentale la mappatura dei
punti vendita e dell’uso dei presidi fitosanitari.
2. Garantire un’efficace verifica preliminare delle attività soggette ad autorizzazione al deposito e vendita di prodotti fitosanitari.
1889
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
3. Garantire l’effettuazione di controlli sugli alimenti di produzione locale, nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, attivando i necessari momenti di coordinamento con i laboratori
addetti al controllo ufficiale, per l’applicazione dei piani di campionamento.
4. Promuovere, in ambito dipartimentale, l’effettuazione di
controlli presso i rivenditori e gli utilizzatori.
5. Attivare un’ampia azione di coordinamento con strutture
interne ed esterne al Dipartimento.
6. Promuovere l’attività formativa rivolta agli utilizzatori.
7. Contribuire allo studio, all’analisi ed alla valutazione del
rischio espositivo della popolazione.
STRUMENTI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
1. Standardizzazione, in ambito dipartimentale, dei processi
autorizzativi al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari
e dei criteri di vigilanza.
2. Acquisizione in ambito dipartimentale dei dati di vendita
disponibili e loro organizzazione in archivio informatizzato.
3. Collaborazione, per quanto di competenza, alla realizzazione dei corsi propedeutici rivolti ai venditori ed agli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e all’organizzazione e svolgimento delle sedute d’esame per l’acquisizione della abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.
6. Attivazione di momenti di informazione e di educazione
sanitaria sulle tematiche relative al rapporto pesticidi-salute.
LA PREVENZIONE DELLE INTOSSICAZIONI DA FUNGHI
La normativa prevede che presso le ASL siano istituiti gli
Ispettorati Micologici le cui competenze comprendono:
A. cernita e riconoscimento dei funghi epigei freschi spontanei raccolti da privati cittadini e presentati per parere di
commestibilità, determinazione speciografica e rilascio di
certificazioni di avvenuto esame;
B. controllo delle imprese che effettuano il condizionamento di funghi freschi spontanei;
C. controllo dei funghi importati ai fini dello sdoganamento e dei funghi epigei freschi spontanei destinati alla vendita
e rilascio della relativa certificazione;
D. controllo micologico nelle imprese commerciali e di ristorazione;
E. campionamenti sui funghi posti in vendita;
F. servizio di guardia micologica e consulenza presso strutture sanitarie in occasione di episodi di intossicazione da funghi;
G. indagini ed attività ispettiva in occasione di episodi di
intossicazione coinvolgenti imprese di produzione, ristorazione, vendita, ecc.
Viene, inoltre, confermata la funzione educativa-didattica
che gli Ispettorati delle ASL sono tenuti ad effettuare con lo
scopo di migliorare la diffusione delle conoscenze e ridurre
l’incidenza degli episodi di intossicazione.
OBIETTIVO
Ridurre l’incidenza della morbosità e della mortalità diretta
per intossicazioni da funghi.
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
coordinato al fine di ricavare dall’analisi degli stessi le informazioni necessarie relative ad un determinato problema, ad
una condizione predefinita, ad uno o più obiettivi da raggiungere.
L’O.M.S. ha definito la «Sorveglianza Nutrizionale come un
sistema che si prefigge quale obiettivo lo studio e la descrizione, in una determinata popolazione, delle patologie in qualche modo correlabili con la dieta, in termini di presenza, distribuzione, cause e fattori protettivi, tendenze evolutive nel
tempo, sul territorio, nella popolazione».
Scopo finale di questo sistema è evidentemente la prevenzione e/o il controllo delle malattie statisticamente correlabili
con fattori nutrizionali, con conseguente risparmio in salute
e nei costi, diretti ed indiretti, per la società. Il sistema di
Sorveglianza Nutrizionale deve dunque consentire di individuare, per ogni popolazione considerata, le priorità e le strategie, indicando i fattori di correzione e le vie da intraprendere in campo preventivo. È dunque lo strumento basilare per
sostenere la politica nutrizionale.
L’impostazione di un sistema di sorveglianza si basa sulla
scelta di una serie di indicatori:
– di rischio dietetico, che sono derivati dall’analisi dei consumi e delle caratteristiche della dieta della popolazione;
– di rischio non dietetico, che descrivono lo stile di vita ed
i parametri ambientali in grado di influenzare le condizioni
di salute a loro volta correlate anche con fattori nutrizionali;
– di stato pre-clinico (variabili di natura biochimica);
– di esito, che sono derivabili dalle statistiche di morbosità
e di mortalità delle malattie correlate alla nutrizione e che
descrivono lo stato di salute della popolazione.
Gli indicatori devono essere sufficientemente sensibili per
poter rivelare fedelmente cambiamenti, nuove tendenze, andamenti spaziali e temporali. L’elemento su cui fare questa
verifica è, in genere, è una popolazione definita e l’indicatore
rappresenta un valore medio fra quelli rilevati nella popolazione.
La sistematizzazione e l’informatizzazione dei dati di morbosità e mortalità, dei consumi, dei rilievi dello stato nutrizionale rappresentano un valido supporto per la sorveglianza nutrizionale sul territorio, saldandosi con l’irrinunciabile attivazione di quelle funzioni di epidemiologia gestionale che devono caratterizzare le funzioni del Dipartimento di Prevenzione
e supportarne la politica programmatoria. In tale contesto lo
sviluppo di un adeguato sistema informativo dipartimentale
consente di ottenere, integrare e gestire in un’ottica preventiva le informazioni di governo relative all’immagine del territorio.
Nell’ambito dei programmi speciali ex art. 12, comma 2,
lett. b) del decreto legislativo 502/92, il Ministero della Sanità
ha approvato un programma nazionale di ricerca finalizzato
alla sorveglianza ed educazione nutrizionale basate su dati
locali per la prevenzione di malattie cronico-degenerative.
Il progetto, con effettivo avvio dal 15 giugno 2000, vede la
partecipazione della Regione Lombardia, dalla Regione Puglia, dalla Regione Emilia Romagna, con la collaborazione
dell’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per l’Alimentazione
e la Nutrizione).
La Regione Lombardia ha individuato nell’ASL della Provincia di Lodi il centro di riferimento regionale per la realizzazione degli interventi pilota da condursi, nell’ambito territoriale di competenza, attraverso il fattivo impegno del Dipartimento di Prevenzione.
STRUMENTI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
1. Attivazione degli Ispettorati Micologici, ove non ancora istituiti, secondo opportune articolazioni territoriali, con erogazione delle prestazioni tipiche, garantendo la formazione e aggiornamento del personale necessario alla messa a regime.
2. Garantire la presenza di servizi di pronta disponibilità micologica destinati agli ospedali ed in grado di effettuare interventi di primo livello in ogni situazione di sospetta intossicazione.
3. Attuazione di momenti di attività informativa e divulgativa in materia di prevenzione delle intossicazioni da funghi, attivazione di corsi e prove di valutazione degli operatori interessati
ad ottenere l’idoneità alla vendita dei funghi epigei freschi e di
corsi indirizzati ai raccoglitori, secondo le disposizioni regionali
impartite in materia.
STRUMENTI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
1. Progettazione, attivazione dei finanziamenti, avvio e realizzazione delle azioni previste dal programma di ricerca interregionale.
2. Diffusione dei contenuti, metodi e risultati nell’ambito
delle ASL lombarde.
LA SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE
Con il termine «sorveglianza» si intende un sistema destinato a raccogliere dati in modo sistematico, continuativo,
PROMUOVERE COMPORTAMENTI E STILI DI VITA
PER LA SALUTE E CONTRASTARE LE PRINCIPALI
PATOLOGIE CORRELATE ALL’ALIMENTAZIONE
1890
OBIETTIVI
Attivazione di un sistema di sorveglianza, comprendente la
selezione delle fonti dei dati e la descrizione delle procedure di
analisi, e costruzione del relativo manuale.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Gli obiettivi nutrizionali per la popolazione si riferiscono a
valori medi, e richiedono l’impiego di strategie a largo raggio
in grado di influire sul maggior numero di eventi possibile,
partendo dal presupposto che anche i problemi del singolo
individuo possono essere risolti solo elaborando una strategia
rivolta a tutti.
L’obiettivo di ridurre le patologie legate all’alimentazione è
raggiungibile solo se preceduto dal conseguimento di obiettivi intermedi in termini di miglioramento dello stato di nutrizione della popolazione, di qualità degli alimenti e di modifica di alcuni aspetti nello stile di vita.
In una politica nutrizionale globale è coerente attendersi
che la Sanità Pubblica promuova un serio confronto con la
realtà produttiva e commerciale, al fine di migliorare la qualità complessiva dei prodotti alimentari e la modalità di offerta
e presentazione degli stessi.
Rientra in quest’ambito anche la promozione e lo sviluppo
di iniziative per una sempre più completa e corretta informazione del consumatore attraverso l’etichettatura dei prodotti
alimentari.
Questo aspetto riveste importanza rilevante sia nel contesto
della promozione della salute per l’intera popolazione, sia nel
contesto degli interventi su gruppi a rischio, ad esempio nel
trattamento delle allergopatie e delle intolleranze alimentari.
Alcune iniziative su grandi realtà produttive, come gli interventi sulla composizione di alcune tipologie di alimenti, implicano una promozione strutturata a più livelli, non disgiunta da un sostegno economico, e necessitano di interventi su
larga scala, integrati da strumenti normativi; in ambito territoriale è comunque possibile agire sollecitando la collaborazione delle realtà imprenditoriali del settore, ed usando occasioni facilitanti come il campo della ristorazione.
Sulla base degli obiettivi intermedi prioritari vengono definite le opportune azioni programmatiche, che prevedono sia
gli interventi sia le valutazioni successive degli stessi.
L’esigenza di espletare interventi educativi organici sul piano metodologico, razionalizzando le risorse umane ed economiche rende necessaria la pianificazione delle iniziative, definendo obiettivi, tempi di attuazione, articolazione programmatica in funzione delle risorse disponibili. Occorrerà inoltre
misurarsi in termini di efficacia, quantificando con precise
metodiche i risultati raggiunti attraverso l’intervento condotto rispetto agli obiettivi prefigurati.
Elementi strategici per l’efficacia del percorso educativo
sono:
– identificare obiettivi chiari e fattibili;
– fare leva su dinamiche motivazionali;
– ricorrere a messaggi «positivi», puntando sulla coerenza
più che sulla coercizione;
– indirizzare le iniziative prioritariamente ai gruppi di popolazione in grado di assumere, in prima persona, un ruolo
di «cassa di risonanza» e di moltiplicatore del messaggio (personale sanitario, insegnanti, genitori, amministratori pubblici, responsabili di gestione di imprese alimentari, e cosı̀
via...).
AZIONI PROGRAMMATICHE
1. Acquisizione e sviluppo di competenze a livello dipartimentale, con formazione su metodiche educative e di comunicazione.
2. Definizione ed attivazione di percorsi educativi e strumenti informativi, anche attraverso cooperazione da parte di Enti,
Associazioni ed Organismi con ruoli complementari per l’attivazione di strategie integrate.
3. Coinvolgimento delle realtà produttive e commerciali in
strategie per la promozione di prodotti consoni ad una corretta
alimentazione.
4. Sviluppare crescenti attitudini, da parte dei consumatori,
alla lettura delle informazioni nutrizionali.
STRUMENTI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
1. Attivazione di interventi di formazione degli operatori dei
Servizi interessati.
2. Identificazione di priorità e stesura di progetti su collettività e gruppi target (scuola, strutture sanitarie, associazioni di
consumatori, ecc.), sulla base di razionalizzazione delle risorse
e cooperazione tra professionalità.
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
3. Sperimentazione, a livello dipartimentale, di progetti esecutivi.
4. Attivazione di servizi informativi rivolti ai cittadini nelle
forme ritenute più consone alle situazioni territoriali contingenti.
RISTORAZIONE COLLETTIVA
Il tema riveste un’importanza primaria e richiede strategie
di intervento organiche, a tutela della sicurezza alimentare e
di un corretto profilo nutrizionale, ma anche a promozione
di livelli standard di qualità (prodotta e percepita) del pasto
e del servizio.
L’O.M.S. e la F.A.O., in occasione della Conferenza Internazionale della Nutrizione del 1992, hanno sottolineato la necessità di tutelare sotto il profilo igienico e nutrizionale le categorie di popolazione più vulnerabili: fra queste, l’infanzia è
posta al primo posto. Prendendo spunto da queste considerazioni, la Regione Lombardia ha da tempo emanato indirizzi
per la ristorazione scolastica (v. d.g.r. 44198 del 27 giugno
1989 e d.g.r. 17 luglio 1998 n. 6/37435).
Le Linee Guida regionali per la ristorazione scolastica mirano a risolvere le principali criticità del sistema, definendo
le responsabilità e le competenze, ponendo le basi per un’efficace collaborazione tra i ruoli e le parti, supportando e promuovendo lo sviluppo di interventi pedagogici in campo alimentare; forniscono inoltre concreti strumenti di lavoro e di
gestione, cui possono far riferimento i Servizi dipartimentali
e tutte le altre istituzioni e competenze (Amministratori, gestori del servizio, educatori, Commissioni Mensa) che operano in questo contesto.
Anche la ristorazione all’interno delle strutture sanitarie
chiama in campo strategie mirate, in uno scenario in cui il
rischio alimentare richiede un peculiare sistema di sorveglianza e l’esigenza di qualificazione del servizio di ristorazione coincide con il bisogno di «umanizzazione» del contesto.
In quest’ottica si colloca l’elaborazione di un documento di
indirizzo mirato alla ristorazione ospedaliera.
OBIETTIVI
1. Studio delle caratteristiche e criticità del comparto sul territorio regionale.
2. Elaborazione di un modello di sorveglianza organico, basato su criteri standardizzati ma flessibile, al fine di consentire
la modulazione delle scelte gestionali sul campo.
3. Promozione e attivazione di progetti pianificati di miglioramento del sistema attraverso l’attivo coinvolgimento dei responsabili del servizio di ristorazione.
STRUMENTI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
1. Censimento delle realtà territoriali secondo indicatori
strutturali ed organizzativi del servizio di ristorazione.
2. Standardizzazione delle funzioni autorizzative e ispettive.
3. Erogazione di indirizzi per la formulazione dei capitolati
d’appalto e per l’organizzazione e gestione del servizio.
4. Formulazione e monitoraggio di modelli dietetici base sulla scorta degli indirizzi regionali.
5. Attivazione di protocolli, convenzioni e atti d’intesa con le
strutture pubbliche e private interessate.
6. Progettazione e conduzione di interventi educativi e momenti formativi per i diversi target coinvolti, non trascurando
le rappresentanze delle imprese.
LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO PERMANENTE
DEGLI OPERATORI
Promuovere la formazione significa creare percorsi didattici stabili, articolati su più ambiti (dalla formazione di base e
specialistica, a corsi integrativi per personale già operante
fino a momenti di approfondimento monotematico) inseriti
in un progetto generale che prediliga completezza, chiarezza
di obiettivi e il giusto rigore nella valutazione dell’apprendimento raggiunto.
In tale ambito è opportuno valutare l’opportunità che i protocolli di intesa, già operanti fra Regione ed Università per il
corso di laurea in Medicina, vengano adottati anche per le
altre attività didattiche. Il rapporto con l’Università dovrà interessare, oltre agli Istituti di Igiene, anche altri specialismi.
La formazione ex-novo può riguardare anche personale già
1891
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
operante che, di fatto, si trova a dover affrontare aspetti della
propria professionalità, non compresi un tempo nel proprio
ordinamento di studi o di elevato grado specialistico. Basti
pensare ad esempio alla formazione per personale dirigente
con competenze manageriali.
A questi si aggiungono momenti di formazione ed aggiornamento, anche monotematici, su nodi critici emergenti ed
innovazioni normative.
OBIETTIVI INTERMEDI
1. Progettare e realizzare corsi base e di aggiornamento.
2. Rafforzare il rapporto esistente con il mondo universitario.
3. Creare centri di riferimento e di documentazione tecnicoscientifica, supportati da adeguate professionalità.
STRUMENTI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
1. Realizzazione di un progetto per la formazione e l’aggiornamento del personale, che preveda indirizzi per le diverse figure
professionali, livelli formativi e relativi percorsi, corsi formativi
di base, corsi di approfondimento, corsi di aggiornamento.
2. Approvazione di protocolli d’intesa e convenzioni con l’Università per il miglioramento della professionalità, collaborazione in materia di formazione del personale medico, formazione delle altre figure professionali, corsi di disciplina universitaria.
3. Centralizzazione di programmi, modelli di corso, materiale didattico.
4. Creazione di strumenti tecnici divulgativi indirizzati all’informazione e all’aggiornamento degli operatori.
RUOLO DELLA REGIONE
Supportare l’organizzazione e l’operatività dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.
Nel rispetto dell’autonomia tecnico-gestionale delle singole
A.S.L., la Regione assume il ruolo di garante di un’adeguata
ed omogenea distribuzione sull’intero territorio regionale di
informazioni, indirizzi, contenuti tecnici, scientifici e normativi, necessari perché i piani di intervento siano il più possibile operativi in modo sincrono e standardizzato.
La Regione coordina inoltre interventi d’urgenza, mantiene
i rapporti con le istituzioni superiori, sovrintende agli interventi che coinvolgono più ASL, sostiene, sotto il profilo tecnico e organizzativo, i Servizi, verifica i principali indicatori di
bisogno, di attività, di risultato in una visione complessiva.
La Direzione Generale della Sanità ha attivato, su designazione dei Dipartimenti di Prevenzione, specifici gruppi di lavoro sulle diverse tematiche afferenti le competenze dei
S.I.A.N.; in particolare vengono affrontate le seguenti tematiche:
– controllo ufficiale dei prodotti alimentari nelle varie fasi
previste dal d.lgs. 123/93;
– sorveglianza alimentaristi;
– sistema di allerta;
– tossinfezioni e intossicazioni alimentari: gestione dei focolai epidemici;
– acque destinate al consumo umano;
– prevenzione delle intossicazioni da funghi;
– prevenzione delle intossicazioni da fitofarmaci;
– sorveglianza ed educazione nutrizionale;
– formazione;
– ristorazione collettiva.
La finalità di tali gruppi di lavoro è quella di fornire criteri
per individuare standard operativi di natura strutturale, gestionale, nonché i necessari indicatori per garantire un livello
qualitativo adeguato dell’attività dei SIAN. Propedeutica al lavoro dei gruppi è stata la formulazione di specifiche linee guida allo scopo di garantire una sufficiente omogeneità di approccio alle tematiche da parte dei vari gruppi.
OBIETTIVI
1. Costituire una rete informativa in grado di assumere e gestire in ambito centrale dati del territorio per tutti gli aspetti di
interesse.
1892
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
2. Rilevare in ambito regionale le criticità ed enucleare le
priorità di intervento.
3. Supportare, sotto il profilo culturale, scientifico, tecnico
ed organizzativo, i SIAN.
4. Garantire la pronta attivazione di un sistema di allerta per
ogni situazione urgente e nelle emergenze.
5. Definire indicatori di attività e di risultato che consentano
la valutazione dell’operatività in ambito dipartimentale, con riferimento agli obiettivi prefissati ed ai risultati attesi.
STRUMENTI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
1. Coordinamento dei flussi informativi sulle attività di controllo e di sorveglianza epidemiologica.
2. Organizzazione e conduzione di gruppi composti da referenti dei Servizi territoriali.
3. Definizione ed emanazione di piani operativi pluriennali
o annuali per le diverse materie di competenza in cui siano previsti obiettivi, funzioni, organizzazione, modalità operative,
tempi, risorse, modalità di verifica.
6. Emanazione di direttive regionali, linee guida, atti di indirizzo, circolari esplicative per la corretta attuazione dei piani e
per l’omogeneizzazione delle procedure in ordine alle unità di
offerta tipiche dei SIAN.
4. Elaborazione di progetti per la formazione e l’aggiornamento degli operatori.
7. Istituzione e conduzione di commissioni tecnico-scientifiche e di gruppi di lavoro per il coordinamento delle politiche
gestionali, globali e mirate a specifiche problematiche.
8. Partecipazione ai lavori relativi alle materie di competenze
presso commissioni extraregionali e ministeriali.
LA QUALITÀ E L’ACCREDITAMENTO DEL S.I.A.N.
Il modello dell’accreditamento, che sta diventando irrinunciabile per le aziende del settore alimentare e per l’Organo
di controllo ufficiale, richiede, la costruzione di procedure e
protocolli predefiniti e articolati per le attività peculiari del
Servizio, e, conseguentemente, l’individuazione di indicatori
di attività che vadano oltre la semplice quantificazione numerica di prodotti/prestazioni disomogenei tra Servizio e Servizio.
Il campo di applicazione ha riguardato in primo luogo i
laboratori, per cui l’Accreditamento, ai sensi della norma
EN45001, è previsto dalla Direttiva 93/99/CEE, recepita con
il d.lgs. 156/97 nel nostro Paese.
Anche i Servizi dipartimentali sono peraltro coinvolti dalla
tematica: i dd.lgs. 502/92 e 517/93 hanno posto le basi per un
ampliamento dell’obbligo di AF a tutte le strutture sanitarie.
Lo stesso PSN, approvato con d.P.R. 23 luglio 1998, prevede
l’accreditamento delle strutture sanitarie e l’adozione del sistema di valutazione e promozione della qualità. Altri riferimenti in materia sono costituiti dal d.P.R. 14 gennaio 1997
(atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e dal d.m. 16 ottobre 1998 (Linee Guida concernenti
l’organizzazione dei SIAN).
In base alla l.r. 31/97, inoltre, «Le aziende sanitarie devono
assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie per
realizzare la produzione, erogazione e controllo di prestazioni e servizi secondo le norme ISO 9000» con modalità definite
a livello regionale.
A tale proposito la d.g.r. 6 agosto 1998, n. 6/38133, inerente
la definizione di requisiti e indicatori per l’accreditamento
delle strutture sanitarie, potrebbe preludere a norme relative
all’accreditamento dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL,
sulla base anche di elementi che riguardino gli aspetti procedurali relativi alle specifiche attività degli stessi.
La Direzione Generale Sanità ha individuato come obiettivo prioritario l’Implementazione di un Sistema di Assicurazione di Qualità come garanzia del possesso di requisiti adeguati per poter svolgere l’attività istituzionale, connotato dai
seguenti elementi:
– la definizione dei requisiti sulla base della norma ISO
9001 è coordinata dalla Regione Lombardia;
– tale sistema non richiede espressamente certificazione esterna, pur potendo sfociare, su base volontaria, in certificazione di qualità.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
La tematica del controllo ufficiale merita di essere rivisitata
all’interno di un disegno di valutazione di qualità, nell’ottica
della messa in campo di un Sistema di Qualità riguarda due
campi e livelli applicativi:
1. ambito Regionale, con funzione di indirizzo e di valutazione dei livelli di qualità, tenuto conto della normativa nazionale, dei traguardi indicati dal Piano Sanitario Regionale
e Nazionale, dei fondamenti (ISO 9000), delle Linee Guida
per il miglioramento delle prestazioni (ISO 9004), dei requisiti (ISO 9001) dei Sistemi di Gestione per la Qualità;
2. ambito Aziendale e Dipartimentale, come organizzazione-soggetto con funzione gestionale del sistema di qualità locale e di realizzazione del prodotto, con un approccio basato
sui processi.
Scopo delle azioni di un processo di qualità dovrebbe essere quello di identificare e soddisfare le esigenze dei propri
clienti e di tutte le parti interessate, migliorando le prestazioni e le capacità organizzative e realizzando i propri prodotti
in modo efficace ed efficiente.
Nel campo della prevenzione, dove l’organizzazione coincide con l’ASL – Dipartimento di Prevenzione, ed in particolare
nell’ambito dell’Igiene degli Alimenti, dobbiamo tenere conto
di tre aspetti assolutamente peculiari:
1. il cliente si identifica solo in parte con l’utente che direttamente si rapporta con l’organizzazione, in relazione a prestazioni su domanda, erogate dall’organizzazione stessa, in
cui il prodotto o servizio erogato è rappresentato da uno specifico e puntuale atto o provvedimento. Più in generale potremmo identificare la collettività come cliente ideale della
prevenzione, la cui funzione-servizio si riconduce a prestazioni di tutela della salute pubblica;
2. la connotazione di tale prestazione non può prescindere
dall’impianto di leggi e regolamenti di settore, che costituiscono coordinate fondamentali per l’impostazione del modello gestionale e organizzativo e che, a livelli più o meno di
dettaglio, definiscono le tipologie di prodotto «da erogarsi».
Il controllo preventivo nella produzione e commercio degli
alimenti, ad esempio, si esprime nel controllo ufficiale ex
d.lgs. 123/93 esercitato dai Dipartimenti di Prevenzione, e
nell’autocontrollo ex d.lgs. 155/97, di competenza delle imprese;
3. l’impresa alimentare, che in alcuni casi è utente-cliente
diretto del Dipartimento di Prevenzione, assume, sotto il profilo più generale, le connotazioni di Fornitore dell’organizzazione, dal momento che l’autocontrollo, in quanto «prodottoservizio», è un «prodotto in entrata» del processo di controllo
ufficiale, che caratterizza l’organizzazione dipartimentale. In
tale senso, in funzione di un prodotto finale identificabile con
la tutela della salute del consumatore, l’organizzazione esercita sul fornitore un’azione di controllo che può sfociare in
provvedimenti specifici atti a trattare non conformità e a promuovere azioni correttive, anche attraverso meccanismi di
tipo cogente e sanzionatorio.
In questa peculiare connotazione funzionale, non può essere estraneo agli obiettivi regionali un processo di graduale
omogeneizzazione dei livelli di organizzazione e della qualità
e tipologia dei prodotti erogati dai Dipartimenti.
Tra i primi requisiti generali richiesti all’organizzazione, c’è
quello di stabilire e documentare, attuare, revisionare e migliorare un sistema di gestione per la qualità, stabilendo criteri, metodi, procedure critiche e relativi standard, misurando e
monitorando i processi in funzione dei risultati previsti. Tale
modello di approccio verrà riprodotto su tre livelli: ASL, Dipartimento di Prevenzione e Servizio, dall’ambito gestionale
a quello organizzativo, a quello operativo correlato agli specifici processi.
Un principio fondamentale è quello della Responsabilità
della Direzione Strategica nella definizione della politica e degli obiettivi, nella impostazione strutturale dell’organizzazione e nella messa a disposizione delle risorse per il miglioramento continuativo.
In quest’ottica, ferma restando l’autonomia gestionale ed
organizzativa della Direzione Aziendale, non si può trascurare la funzione di guida e di valutazione in capo alla Regione,
in particolare per quanto attiene l’ottemperanza ai requisiti
legali e regolamentari.
D’altra parte, la Direzione Aziendale è il primo soggetto della scelta e gestione del cambiamento, il cui impegno è documentato nella Dichiarazione della Direzione.
Gli obiettivi di qualità, coerenti con l’organizzazione e mi-
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
surabili, vengono individuati attraverso un processo di pianificazione, che prenda in considerazione i requisiti normativi
e gli indirizzi degli organismi nazionali e regionali, le comunicazioni, la struttura e le risorse umane e strumentali, ivi
compreso un adeguato sistema informativo.
In questo contesto, la Direzione individua i responsabili degli specifici processi, cui è attribuita l’autorità e la responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi definiti (Responsabili
di Dipartimento/Settore/Servizio/Unità Operativa).
Nel contempo, dovrà essere attivata la comunicazione della
politica di qualità sia a tutto il personale interessato, dal momento che la politica per la qualità deve essere compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione, sia all’esterno dell’organizzazione.
La Direzione Aziendale valuta, inoltre, i benefici correlati
ad alleanze con tutte le parti interessate nel processo della
tutela della salute del consumatore, fornitori (es. laboratori
addetti al controllo ufficiale) e partner (es. altre amministrazioni pubbliche, altri organi di vigilanza, associazioni ecc.)
ivi compresi i distributori o appaltatori di alcuni servizi (es.
Sportello Unico), stabilendo obiettivi comuni per la soddisfazione delle aspettative del cliente.
La documentazione del sistema di gestione per la qualità
dovrebbe includere documenti per la politica, tra cui la Dichiarazione della Direzione e il manuale della qualità, che
specifichi lo scopo e il campo di applicazione del sistema di
gestione per la qualità, le procedure documentate e la descrizione dei processi interessati dal sistema. Dovrebbe, inoltre,
essere prevista una documentazione gestionale inerente gli
specifici processi, con le procedure critiche e tutti quei documenti che consentono un efficace controllo e funzionamento
dei processi stessi. Rientrano tra questi, ad esempio, i flussi,
le fasi, le eventuali istruzioni di lavoro, la modulistica standard, i sistemi di registrazione.
Tale documentazione deve essere tenuta sotto controllo,
cioè occorre che venga attuata e documentata una procedura
per la sua approvazione prima dell’adozione, il riesame e l’aggiornamento, la sua disponibilità nelle sedi di utilizzo, la sua
identificazione e rintracciabilità, l’archiviazione, la protezione e la conservazione per il tempo definito.
Fondamentale requisito della politica di qualità è il processo di Pianificazione di obiettivi coerenti e misurabili, coerenti
con la politica di qualità aziendale, e in un’ottica di miglioramento continuo, da cui emergano gli approcci e i metodi di
miglioramento, le risorse necessarie, i bisogni di conoscenze
e formazione, gli indicatori per la misurazione delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi.
Il piano dell’attività di formazione e aggiornamento degli
operatori rispetto alle tematiche critiche e agli aspetti innovativi del processo, nonché l’addestramento sull’applicazione
del sistema di qualità, fanno parte di questo momento.
Il Budget comprensivo di costi e ricavi, implementato a livello aziendale, dipartimentale e di Servizio, rappresenta un
importante strumento di pianificazione, sul quale si innestano le necessarie azioni di controllo, revisione, verifica.
In tale contesto si propone una prima serie di parametri
per la formulazione di indicatori atti a consentire all’ASL, al
Dipartimento e ai Servizi, nonché all’Organismo Regionale,
la valutazione del contesto, dell’attività e dei carichi di lavoro,
di risultato, di efficacia di un Servizio di Igiene Alimenti e
Nutrizione, per le parti comuni dell’organizzazione e per le
due Aree Funzionali di Igiene degli Alimenti e di Igiene della
Nutrizione.
Parametri per indicatori comuni SIAN
N. Comuni territorio ASL
Popolazione residente
N. dirigenti
N. operatori di vigilanza e ispezione
N. amministrativi
N. ASV/ IP
N. dietiste
N. atti di indirizzo realizzati
N. contatti nell’attività di accoglienza/front-office
N. verifiche su grado soddisfazione dell’utenza (n. soggetti indagati)
N. verifiche su grado soddisfazione dell’utenza con esito positivo
1893
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
N. ore di formazione interna documentata
N. ore di comunicazione-informazione-educazione-formazione per esterni
N. ore dedicate a report e attività VRQ
Parametri per indicatori igiene alimenti
N. tossinfezioni di accertata origine alimentare con origine
nel territorio
N. tossinfezioni con identificazione dell’agente causale
N. attività esistenti sul territorio e soggette a vigilanza
N. controlli programmati nel piano di vigilanza
N. controlli eseguiti in vigilanza programmata
N. controlli eseguiti fuori programmazione
N. attività controllate nell’anno
N. controlli che hanno dato luogo a prescrizioni
N. verifiche su ottemperanza prescrizioni con esito positivo
Media dei tempi di attesa per utenti esterni su richiesta autorizzazioni e pareri
Acquedotti esistenti nel territorio
Popolazione servita da pubblico acquedotto
Controlli previsti ai sensi di legge
Controlli programmati
Controlli eseguiti
Parametri per indicatori igiene nutrizione
N. mense scolastiche territorio (cucine e refettori)
N. altre mense
N. tabelle dietetiche (diete standard e diete speciali) predisposte/aggiornate per collettività
N. mense scolastiche aderenti alle tabelle dietetiche predisposte dal SIAN
N. altre mense aderenti alle tabelle dietetiche predisposte dal
SIAN
Allo stato attuale, la Direzione Generale della Sanità della
Regione Lombardia ritiene inderogabile, indipendentemente
dalla certificazione di qualità, che venga definito e implementato un Sistema di Assicurazione della Qualità (SAQ) che consenta ai SIAN di operare omogeneamente negli ambiti di
competenza, secondo criteri conformi alla norma ISO 9001.
A tale scopo sono state formulate le seguenti linee di indirizzo.
Il Sistema di Assicurazione della Qualità (ISO 9001)
A necessario supporto, per garantire l’acquisizione e il
mantenimento di adeguati livelli di omogeneità e di qualità
delle prestazioni offerte, è necessario prevedere l’istituzione
di un sistema di assicurazione della qualità (SAQ).
1. Quale modello base per l’implementazione di un sistema
di assicurazione della qualità (SAQ) viene assunto e suggerito
quello definito dalla norma ISO 9001 del 1994.
2. In estrema sintesi si individuano i seguenti punti minimi
che ogni S.I.A.N. dovrebbe attuare, nel rispettivo contesto organizzativo dipartimentale ed entro il piano di organizzazione della propria ASL, per impostare ed avviare un SAQ conforme a tale modello.
2.1 Il SIAN deve descrivere e formalizzare in un documento:
2.1.1 la propria collocazione entro il contesto aziendale e
dipartimentale;
2.1.2 le competenze e le tipologie di prestazioni che esso
eroga, direttamente o attraverso le proprie articolazioni organizzative;
2.1.3 la propria organizzazione interna, intesa come articolazione in sedi, nuclei, uffici o altre aggregazioni funzionali;
2.1.4 identificare i dirigenti, i quadri ed ogni altro operatore
delle varie figure professionali e qualifiche di cui a qualunque
titolo si avvale per svolgere la propria attività;
2.1.5 precisare, per tipo e relazione gerarchica, i compiti,
i limiti di autonomia e di responsabilità delle varie figure e
qualifiche, sia riguardo all’organizzazione e conduzione interna, sia in relazione alle varie tipologie di prestazioni, con particolare riguardo a:
1894
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
2.1.5.1 responsabilità di relazione ed assunzione di impegni
con soggetti esterni all’azienda;
2.1.5.2 responsabilità di programmazione delle attività;
2.1.5.3 responsabilità di pianificazione del lavoro, di assegnazione dello stesso ai vari operatori e di rendicontazione
periodica o finale del lavoro svolto;
2.1.5.4 responsabilità sui procedimenti;
2.1.5.5 responsabilità sugli atti istruttori e finali delle pratiche;
2.1.5.6 responsabilità di tenuta delle registrazioni e delle
documentazioni;
2.1.6 descrivere le modalità di relazione con gli altri Servizi
e Presidi con cui collabora per garantire l’erogazione delle
prestazioni che non sono di sua esclusiva pertinenza.
2.2 Il SIAN deve esplicitare in un documento formale le
modalità organizzative e procedurali con cui persegue i propri obiettivi qualitativi, coinvolgendo tutti i livelli della propria organizzazione: sia centrale che periferica. In particolare
deve specificare:
2.2.1 con che frequenza e in che modo ogni dirigente con
responsabilità e autonomia organizzativa (compreso il Responsabile di Servizio) deve, entro l’ambito di queste e in sintonia con le indicazioni formulate dal livello gerarchico superiore, enunciare i propri obiettivi qualitativi e dichiarare
come intende perseguirli;
2.2.2 come e chi scrive le procedure relative a:
2.2.2.1 accessibilità da parte dell’utenza avente titolo a ciò;
2.2.2.2 programmazione delle attività;
2.2.2.3 pianificazione del lavoro, assegnazione dello stesso
ai vari operatori e rendicontazione periodica o finale del lavoro svolto;
2.2.2.4 assunzione di impegni con soggetti esterni al SIAN;
2.2.2.5 erogazione dei diversi tipi di prestazioni;
2.2.2.6 affrontamento di emergenze sia interne (organizzative) che esterne (relative all’ambito, anche non esclusivo, di
competenza del SIAN);
2.2.2.7 prevenzione, rilevazione e gestione delle non conformità rispetto alle procedure interne del SIAN e, più in generale, rispetto ai suoi obiettivi di qualità;
2.2.2.8 ricezione e gestione di esposti relativi a propri disservizi;
2.2.2.9 tenuta delle registrazioni e delle documentazioni,
sia relative all’attività, che al SAS;
2.2.3 come e chi approva le procedure operative attinenti
la qualità, in modo che esse siano:
2.2.3.1 applicabili da tutto il personale che le deve applicare;
2.2.3.2 in linea con le indicazioni dei livelli gerarchici superiori del Servizio, del Dipartimento e dell’ASL;
2.2.3.3 se di portata locale, non contraddittorie con quelle
in uso in altri ambiti territoriali dell’ASL;
2.2.3.4 applicate in tutto l’ambito cui sono destinate;
2.2.3.5 soggette a periodico aggiornamento e aggiornate
allo stesso modo e contemporaneamente entro tutto l’ambito
di applicazione;
2.2.4 chi e come verifica che quanto sopra sia realmente
attuato in ogni articolazione funzionale e organizzativa del
SIAN.
2.3 Il SIAN deve esplicitare in un documento formale chi e
come garantirà l’identificazione univoca, la distribuzione ai
destinatari e l’ordinamento delle proprie procedure e di ogni
altro documento (modulistiche, disposizioni di servizio ecc.)
che attenga alla qualità.
2.4 Per fare quanto sopra, possono essere richiamate atti
regolamentari o dispositivi di autorità superiori, entro l’ASL
e vanno sempre richiamate le norme statali, regionali o aziendali entro cui si inquadrano quelli prodotti dal SIAN e dal suo
SAQ
OBIETTIVI INTERMEDI
1. Identificazione delle criticità nelle attività tipiche secondo
un approccio di processo caratterizzato da criteri metodologici
uniformi e coerenti con Linee Guida Regionali.
2. Predisposizione e attuazione del Manuale della qualità dei
Servizi.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
3. Integrazione e sviluppo del processo di accreditamento.
STRUMENTI DI ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
1. Attivazione di gruppi di lavoro interdipartimentali per lo
studio della problematica.
2. Definizione di criteri procedurali standardizzati e di relativi indicatori di qualità, che consentano l’autovalutazione dei
Servizi con il coordinamento regionale.
3. Validazione del manuale e del processo di accreditamento
attraverso la supervisione e valutazione della Direzione Generale della Sanità.
Linee guida per la identificazione e il controllo delle criticità in parti di procedure comuni a più attività.
1. Attività di programmazione e pianificazione del controllo
1.A Esistenza di documento programmatico indicante:
– motivazione (coerenza con missione, previsione legislativa, densità di rischio, attesa dell’utenza),
– definizione del bisogno con riferimento a standard ottimali e individuazione delle risorse,
– individuazione del responsabile/i del progetto,
– definizione degli obiettivi operativi e dei relativi indicatori,
– definizione dei tempi,
– previsione del report finale integrato con le procedure di
rilevazione dei carichi di lavoro e con il sistema di budget
aziendale, che correla obiettivi, attività, risorse e tempi,
– previsione delle modalità di pubblicizzazione dei risultati.
1.B Esistenza di un programma di informazione, e di formazione ove necessario, del personale coinvolto nell’attività
di vigilanza;
1.C Iniziative di informazione nei confronti dei soggetti interessati alla vigilanza e degli utenti finali;
1.D Esplicitazione dei criteri di valutazione per l’individuazione delle principali problematiche oggetto di verifica;
1.E Esistenza di procedure, protocolli e istruzioni operative
per il sopralluogo e per il campionamento.
1.F Modalità di registrazione dell’attività.
2. Accoglienza
2.A Esistenza di orari precisi dedicati a specifiche attività;
2.B Pubblicizzazione degli orari;
2.C Esistenza di operatori dedicati al rapporto con il pubblico;
2.D Esistenza di procedure scritte che orientino l’utente
(es.: documenti necessari per ottenere autorizzazioni o certificazioni, prassi da seguire per l’esecuzione di vaccinazioni,
di visite, ...);
2.E Esistenza di una guida al Servizio;
N.B.: È auspicabile l’esistenza di un programma di attiva
informazione al pubblico.
3. Attività di controllo su richiesta
3.A Definizione dei criteri di procedibilità della richiesta;
3.B Esistenza di tempi standard e di procedure definite per
l’attuazione della legge 241/90;
3.C Esistenza di procedure, protocolli e istruzioni operative
per il sopralluogo e per il campionamento. Modalità di registrazione dell’attività.
3.E Esistenza di procedure per l’Identificazione e rintracciabilità degli atti a partire dal ricevimento (protocollo) e durante tutte le fasi di produzione, invio e archiviazione.
4. Analisi Istruttoria di documentazione
4.A Pertinenza della richiesta relativamente al rapporto tra
richiedente e contenuto;
4.B Verifica della completezza e della adeguatezza della documentazione rispetto alla domanda ed alla normativa;
4.C Acquisizione e valutazione della documentazione agli
atti secondo criteri predefiniti e precodificati; Individuazione
degli eventuali provvedimenti;
4.D Formazione del personale alla effettuazione dell’analisi
istruttoria e degli atti conseguenti nella materia specifica.
5. Sopralluogo
5.A Definizione dell’obiettivo del sopralluogo (ambiti da indagare con riferimento al contesto nel quale il sopralluogo è
collocato);
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
5.B Presenza di un verbale di sopralluogo predefinito coerente agli obiettivi;
5.C Esistenza di procedure predefinite, e relativa modulistica, per situazioni che possano dare origine a provvedimenti
o azioni immediate (campionamento, sequestro, ...);
5.D Acquisizione e valutazione della documentazione agli
atti;
5.E Qualificazione degli operatori ed esplicitazione degli
scopi nei confronti delle persone direttamente interessate e
presenti al sopralluogo;
5.F Compilazione esaustiva del verbale di cui sopra;
5.G Registrazione del sopralluogo;
5.H Formazione del personale alla effettuazione dei sopralluoghi ed atti conseguenti nella materia specifica.
6. Emissione di atti o provvedimenti
6.A Accoglienza (vedi linea guida specifica);
6.B Esistenza di criteri di procedibilità della domanda;
6.C Esistenza di tempi standard e procedure definite per
l’attuazione della legge 241/90;
6.D Esistenza di un protocollo per l’istruttoria tecnica, che
contenga:
– individuazione delle figure professionali coinvolte,
– modalità di registrazione per la rilevazione dell’attività,
– criteri per l’istruttoria tecnica (esame documentale, criteri
per l’effettuazione del sopralluogo e relativa modulistica, eventuale coinvolgimento di altre UU.OO., criteri per la proposta di provvedimenti);
6.E Esistenza di criteri per la valutazione di completezza e
la formulazione dell’atto finale e di eventuali deroghe.
7. Esistenza di sistemi di verifica periodica per l’evidenziazione di eventuali non conformità
8. Trattamento delle non conformità: azioni preventive e
correttive
7.A Esistenza di attive procedure documentate per il trattamento delle non conformità delle prestazioni rispetto ai requisiti di qualità specificati di prodotto, di processo, di sistemi di supporto.
7.B Messa in atto di azioni correttive per l’eliminazione delle cause di non conformità (con un intervento sul prodottoprocesso) e per l’eventuale modifica della documentazione del
Sistema di Qualità.
7.C Espletamento di verifiche per assicurare che le azioni
correttive siano messe in atto e risultino efficaci.
9. Misurazioni e monitoraggio della soddisfazione del
cliente
Nella misurazione dell’efficacia delle prestazioni e nell’individuazione delle relative aree di miglioramento non va trascurato lo studio della qualità percepita dal cliente.
In tale ambito assume importanza ogni possibile adeguamento delle prestazioni in rapporto ad aspettative dell’utenza,
in termini di accoglienza e accessibilità alla prestazione, tempi di risposta, omogeneità di intervento in relazione alle aree
territoriali e agli operatori con analoghe competenze, corrispondenza del prodotto alla specifica richiesta, anche attraverso strumenti di guida alla corretta espressione della domanda.
Questionari ad hoc possono essere formulati e somministrati per la misurazione della qualità percepita di alcune prestazioni del Servizio, quali attività di front-office, sportello informativo, incontri didattici, programmi educativi e campagne preventive specifiche.
Ulteriori strumenti di valutazione sono rappresentati da comunicazioni dirette con l’utenza, esame dei reclami, indagini
focalizzate su gruppi rappresentativi di utenza, come organizzazioni di consumatori, associazioni di impresa, amministrazioni pubbliche.
[BUR20010148]
[5.3.1]
D.d.u.o. 11 maggio 2001 – n. 10780
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – SS 494 «Vigevanese»: nuovo ponte sul fiume Ticino e raccordo alla
viabilità ordinaria – Proponente: ANAS – Ente nazionale
per le strade – Compartimento della viabilità per la Lombardia – Milano – Pronuncia di compatibilità ambientale
1895
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 23 - 4 giugno 2001
della regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del
d.P.R. 12 aprile 1996
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1. Di esprimere, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 12 aprile
1996, il giudizio che il progetto del nuovo ponte sul fiume
Ticino a servizio della SS 494 sia ambientalmente compatibile – nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente ed integrata dalle modifiche
proposte dallo studio di impatto ambientale, come esposte in
premessa e che si intendono qui riportate – a condizione che:
• tali modifiche siano sviluppate in sede di conferenza di
servizi – e comunque nel corso dell’iter per l’approvazione del
progetto – e puntualmente recepite nei relativi elaborati;
• nella stessa sede siano definiti progettualmente gli interventi e le opere di mitigazione e compensazione indicate dallo
studio e riassunte in premessa del presente decreto; la definizione di alcuni tali interventi, cioè quelli maggiormente legati
al progetto di raddoppio della ferrovia, oppure che richiedono
l’intervento dei due comuni, del Parco del Ticino o di altri
soggetti diversi dal proponente o debbono essere sottoposti
ad ulteriori indagini di approfondimento, potrà assumere un
minore dettaglio, ovvero potranno essere definiti tempi di realizzazione differiti, in relazione sia ai livelli di non contestualità rispetto all’iter del progetto ferroviario e alla relativa cantierizzazione sia alla necessità di coinvolgimento di altri soggetti;
2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:
– al proponente;
– alle province di Pavia e Milano, ai comuni di Vigevano e
Abbiategrasso, al parco regionale della Valle del Ticino;
– alla U.O. Pianificazione e programmazione territoriale
della D.G. Territorio e Urbanistica e alla U.O. Viabilità della
D.G. Infrastrutture e Mobilità della Giunta regionale, ai fini
dei rispettivi adempimenti relativi all’iter autorizzativo del
progetto.
3. Di provvedere altresı̀ alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva
del presente decreto.
U.O. sviluppo sostenibile del territorio:
Alberto De Luigi
[BUR20010149]
[2.1.0]
D.d.u.o. 24 maggio 2001 – n. 11918
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelevamenti dal fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi
dell’art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni – IV provvedimento
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVE
BILANCIO E RAGIONERIA
Vista la l.r. n. 5 del 2 febbraio 2001 riguardante l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2001 e bilancio pluriennale 2001-2003;
Visto l’art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale il Dirigente dell’Unità
Organizzativa Bilancio e Ragioneria, con proprio decreto,
può provvedere al prelevamento di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento, degli stanziamenti di cassa dei capitoli a
fronte dei quali, in sede di chiusura dell’esercizio precedente,
siano risultati residui passivi non previsti o previsti in misura
inferiore, ovvero per l’integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti;
Vista la richiesta di prelevamento dal fondo della Direzione
Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
prot. n. 4620 del 12 aprile 2001;
Accertato che presso l’Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria sono giacenti atti di liquidazione sui capitoli i cui
stanziamenti di cassa sono insufficienti;
Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB
5.0.4.0.1.301 cap. 376 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»,
alla data del 2 maggio 2001 è di L. 29.761.978.982
(C 15.370.779,38);
Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all’allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per gli importi indicati;
Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo
ai sensi dell’art. 17, commi 31 e 32 della legge 15 maggio
1997, n. 127;
Decreta
1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di L. 721.731.339 (C 372.743,13) dall’UPB
5.0.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»,
ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive
modifiche ed integrazioni;
2. di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni
di cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», del bilancio di previsione 2001 per un importo complessivo di
L. 721.731.339 (C 372.743,13), mediante il prelievo di cui al
punto 1);
3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni,
al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis della
l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il dirigente: Antonello Turturiello
——— • ———
ALLEGATO «A»
ELENCO DEI CAPITOLI CON DOTAZIONE DI CASSA INSUFFICIENTE DA INTEGRARE ART. 41 L.R. 34/78
CAPITOLI
UPB: 2.4.1.1.2.54 CAP. 4516 Contributi alle province per l’eserci- Assestato
–
zio delle funzioni delegate e a favore di soggetti diversi per l’attua- Cassa attuale
504.598.191
zione delle iniziative di promozione educativa e culturale di interesResidui al 31 dicembre 2000
926.329.530
se regionale
Fabbisogno di cassa
421.731.339
UPB: 3.7.2.0.2.256 CAP. 4088 Quota del fondo sanitario regionale Assestato
8.596.597.965
destinata al finanziamento dei livelli uniformi di assistenza assicura- Cassa attuale
1.811.600.679
ti dalle USSL – Trasferimenti alle Aziende USSL, Aziende Ospeda–
liere, Istituti Scientifico pubblici e privati, Ospedali classificati, Istituti Residui al 31 dicembre 2000
Multizonali di riabilitazione
Fabbisogno di cassa
300.000.00
1896
VARIAZIONI IN AUMENTO
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–
260.603,22
478.409,28
217.806,06
4.439.772,33
935.613,67
–
154.937,07
TOTALE
421.731.339
217.806,06
300.000.000
721.731.339
154.937,07
372.743,13
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DGR 18 maggio 2001, n. 7/6912 - Città metropolitana di Milano