Avv. Fabio Giubilo Reggio Calabria - Lunedì 2 aprile 2012 L’apprendistato Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Disciplina Generale T.U. 167/2011 CCNL di categoria Tipologie Apprendistato per la qualifica professionale – per under 25 con possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro Apprendistato di alta formazione e ricerca – per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari, e per la formazione di ricercatori nel settore privato Apprendistato professionalizzante o di mestiere Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Per soggetti con età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, ovvero per soggetti che abbiano compiuto diciassette anni, a condizione che siano in possesso di una qualifica professionale (D.lgs n.226/2005) Contratto a contenuto formativo che consente di apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro Porta al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali Proporzione Numerica Datore di lavoro con più di 3 dipendenti il numero di apprendisti da assumere non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio Datore di lavoro con alle proprie dipendenze un numero inferiore a 3 lavoratori qualificati o specializzati Il numero di apprendisti da assumere è massimo 3 Quanti apprendisti è possibile assumere per ciascuna unità locale? Il numero massimo di apprendisti può essere individuato riferendosi alle maestranze specializzate e qualificate complessivamente in servizio presso l’impresa principale. Disciplina Ai fini dell'assunzione è necessario un contratto scritto, contenente: la prestazione oggetto del contratto il periodo di prova il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale la qualifica da acquisire al termine del rapporto la durata Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. Il periodo di formazione dovrà terminare 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato. Proroga dei termini e cessazione del rapporto La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. La nuova scadenza del contratto di apprendistato va comunicata dal datore di lavoro. Durante lo svolgimento dell'apprendistato le parti possono recedere dal contratto solo per giusta causa o giustificato motivo. Alla scadenza del contratto, la parte che intende recedere dal rapporto è tenuta a comunicarlo con preavviso scritto di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del periodo di formazione. Cosa succede in caso di mancato recesso al termine del periodo di formazione? Il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Bilateralità I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti devono presentare domanda, corredata dal piano formativo, alla specifica Commissione costituita in seno all'Ente Bilaterale competente per territorio, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario. L’Ente Bilaterale è tenuto a verificare: la congruità del rapporto numerico apprendisti/lavoratori qualificati; l’ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento; il rispetto delle percentuali di conferma in servizio degli apprendisti “scaduti” nelle annualità precedenti; i programmi di formazione indicati dall'azienda; i contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione della richiesta, vige il silenzio-assenso. Bilateralità Le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la richiesta di visto di conformità all'apposita Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale. Il Piano Formativo Il datore di lavoro deve predisporre due PF: PF per EBTDS PF Individuale • Precedente all’assunzione • Non è nominativo • Indica il numero apprendisti da assumere e la qualifica • Individua le competenze di SETTORE – AREA PROFILO • Da definire entro 30 gg. dalla stipulazione contratto • È nominativo • Presuppone rilascio visto conformità • Individua il programma formativo di uno specifico lavoratore Periodo di prova La durata del periodo di prova non può essere superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione dell’apprendista. LIVELLO INIZIALE DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI PROVA (GIORNI DI LAVORO EFFETTIVO) II III IV V VI 60 60 60 60 45 Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva. Trattamento normativo L'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto. L’apprendistato a tempo parziale ha durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 118 e seguenti CCNL, ferme restando le ore di formazione e la durata Sfera di applicazione L'apprendistato professionalizzante può essere utilizzato per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel II, III, IV, V, VI livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali di aiutante commesso; addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita (V livello). Sono esclusi, inoltre: lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e " protocollista"); lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo“) Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti sono : Per la prima metà del periodo di apprendistato, 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato; Per la seconda metà del periodo di apprendistato, 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato. Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all'interno del CCNL nel VI livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato. E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo Percentuali di conferma Le imprese possono assumere apprendisti solo se hanno mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante è scaduto nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine non si computano: i lavoratori dimessi, licenziati per giusta causa ,quelli che, al termine del periodo di formazione, hanno esercitato la facoltà di recesso ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Durata dell’apprendistato Il rapporto si estingue secondo le seguenti scadenze. Livello II III IV V VI Durata 36 36 36 36 24 L’Accordo di riordino individua figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane per le quali è possibile una durata del contratto di apprendistato superiore ai 3 anni (interpello Ministero Lavoro 40/11) Durata fino a 48 mesi per apprendisti macellai, operai specializzati provetti,vetrinisti, collaudatori …. Durata fino a 42 mesi per apprendisti specialisti di gastronomia, salumeria, pasticceria…. Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi Ciò purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Può essere assunto con contratto di apprendistato professionalizzante chi ha già svolto un precedente periodo di apprendistato professionalizzante? Sì. Ovviamente per acquisire una maggiore o diversa qualificazione. Obblighi del datore di lavoro Impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo; non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto; consentire all'apprendista lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all'interno dell'orario di lavoro; accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio. Doveri dell’apprendista seguire le istruzioni/insegnamenti impartiti dal datore di lavoro prestare la sua opera con la massima diligenza; partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale osservare le norme disciplinari generali previste dal CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda svolgere la formazione anche se in possesso di un titolo di studio. Attività formativa dell’apprendista T.U. 167/2011 prevede due tipi di formazione per l’apprendista DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE, affidata alla disciplina dei CCNL di Categoria e svolta sotto la responsabilità della azienda DI BASE E TRASVERSALE, affidata in via esclusiva alla disciplina regionale per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio Formazione professionalizzante L’Accordo di Categoria prevede : Il piano formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento che l'apprendista dovrà raggiungere previsto dal CCNL. Deve essere predisposto un percorso diverso, a secondo della qualifica finale da raggiungere con indicazione di specifiche competenze di settore, di area e di profilo La durata della formazione è definita in relazione al livello d'inquadramento previsto dal CCNL che l'apprendista dovrà raggiungere Formazione professionalizzante - durata PROFILI PROFESSIONALI ORE COMPLESSIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE ORE COMPLESSIVE DI TOTALE ORE DURATA FORMAZIONE FORMAZIONE APPRENDISTATO TRASVERSALE (MAX) (MAX) 240 (se in possesso di inquadramento finale II LIVELLO diploma istruzione superiore di 2° grado o laurea 200 h.) 120 (reg. Regione) 360 36 m inquadramento finale III LIVELLO 210 120 (reg. Regione) 330 36 m inquadramento finale IV LIVELLO 180 120 (reg. Regione) 300 36 m inquadramento finale V LIVELLO 160 120 (reg. Regione) 280 36 m inquadramento finale VI LIVELLO 120 reg. Regione reg. Regione 24 m Formazione professionalizzante Il numero di ore di formazione deve essere riproporzionato alla eventuale minore durata derivante o dalla conversione anticipata del rapporto o dalla sua anticipata risoluzione (per giusta causa o giustificato motivo) Il datore di lavoro ha la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma. Modalità di erogazione della Formazione La formazione può essere svolta in aula, on the job, tramite FAD. Se l'attività formativa viene svolta all'interno dell'azienda, essa deve essere in condizione di erogare formazione e disporre di risorse umane idonee a trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti. Il nuovo percorso vede le Aziende direttamente coinvolte nella gestione del contratto di apprendistato, con il duplice vantaggio di una durata decisamente inferiore di ore di formazione di base a fronte di una più mirata e specifica attività formativa professionalizzante che consente sia all’azienda che all’apprendista l’ottenimento di competenze più adeguate alle mansioni che al termine del percorso formativo si dovranno conseguire Referente per l’apprendistato L'attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, individuato all'avvio dell'attività formativa. Sostituisce il tutor. Il referente interno per l'apprendistato, può essere: • il titolare dell'impresa stessa • un socio ovvero da un familiare coadiuvante • il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo Referente per l’apprendistato Il Referente deve possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. Se l'azienda intende avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze. Riconoscimento della qualifica professionale AI termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesta l'avvenuta formazione e dà comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale. Il datore di lavoro deve comunicare entro 5 giorni all' ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali è stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa. La qualificazione conseguita con l’apprendistato professionalizzante deve essere riconosciuta dalle Regioni? No. L’apprendistato professionalizzante mira ad una qualificazione contrattuale definita nell’ambito dei profili professionali stabiliti dalla contrattazione collettiva. Regime sanzionatorio – omessa o incompleta formazione In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che impedisca la realizzazione delle finalità formative del contratto …il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione agevolata e quella piena con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento (T.U. 167/11 art.7 co.1) Regime sanzionatorio – omessa o incompleta formazione FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE: Alla luce della regolamentazione contrattuale, il datore di lavoro è sempre responsabile in caso di mancata erogazione della formazione professionalizzante FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE In mancanza di regolamentazione regionale le aziende non sono responsabili per la omessa formazione (Circ. Ministero del Lavoro n. 29/2011). Si ritiene comunque opportuno, in ogni caso, prevedere nel piano formativo individuale, la formazione obbligatoria prevista per i nuovi assunti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) di durata pari a 4 ore, da svolgersi nel primo anno di apprendistato. Il personale ispettivo, nel caso di inadempimento formativo, prima di irrogare la sanzione può assegnare al datore di lavoro un termine per provvedere alla formazione, consentendo di recuperare la formazione non fatta solo laddove ciò sia ancora possibile (art. 7, co 1 TU 167/11) Regime sanzionatorio – violazione previsioni CCNL In caso di violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) e, dunque, con riferimento alla forma scritta del contratto, al patto di prova, al piano formativo individuale, alla misura della retribuzione ed alla presenza di un tutore o referente aziendale, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro aggravata in caso di recidiva (art. 7, co 2 TU 167/11) La sanzione amministrativa si applica anche nei casi in cui il contratto di apprendistato risulti difforme o incompleto relativamente ai contenuti previsti e resi obbligatori dal CCNL ed in caso di mancato rispetto di disposizioni legislative e contrattuali di carattere procedimentale (circ. 29/11 Min. Lav.) Decorrenza L’ accordo decorre dal 26 aprile 2012. Grazie , Ente Bilaterale Terziario Distribuzione Servizi Reggio Calabria EBTDS è un Organismo Paritetico costituito nel 2001 da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil della Provincia di Reggio Calabria secondo le previsioni degli artt. 20 e ss. del C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi Rappresenta per Aziende e Dipendenti del settore punto di riferimento per ogni confronto e definizione di problematiche connesse al mondo del lavoro. Sede privilegiata per la regolazione del mercato del lavoro