Avv. Fabio Giubilo
Reggio Calabria -
Lunedì 2 aprile 2012
L’apprendistato
Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei
giovani.
Disciplina Generale
T.U. 167/2011
CCNL di categoria
Tipologie
Apprendistato per la qualifica
professionale – per under 25 con
possibilità di acquisire un titolo di studio in
ambiente di lavoro
Apprendistato di alta formazione e
ricerca – per conseguire titoli di studio
specialistici, universitari e post universitari, e
per la formazione di ricercatori nel settore
privato
Apprendistato professionalizzante o di
mestiere
Apprendistato professionalizzante
o contratto di mestiere
Per soggetti con età compresa tra i diciotto ed i
ventinove anni, ovvero per soggetti che abbiano
compiuto diciassette anni, a condizione che siano in
possesso di una qualifica professionale (D.lgs
n.226/2005)
Contratto a contenuto formativo che consente di
apprendere un mestiere o una professione in
ambiente di lavoro
Porta al conseguimento di una qualificazione
professionale ai fini contrattuali
Proporzione Numerica
Datore di lavoro con più di 3 dipendenti
il numero di apprendisti da assumere non può
superare il 100 per cento dei lavoratori
specializzati e qualificati in servizio
Datore di lavoro con alle proprie dipendenze un
numero inferiore a 3 lavoratori qualificati o
specializzati
Il numero di apprendisti da assumere è
massimo 3
Quanti apprendisti è possibile assumere
per ciascuna unità locale?
Il numero massimo di apprendisti può essere
individuato riferendosi alle maestranze
specializzate e qualificate complessivamente
in servizio presso l’impresa principale.
Disciplina
Ai fini dell'assunzione è necessario un contratto scritto, contenente:
la prestazione oggetto del contratto
il periodo di prova
il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale
la qualifica da acquisire al termine del rapporto
la durata
Il piano formativo individuale dovrà essere
definito entro 30 giorni dalla stipulazione del
contratto.
Il periodo di formazione dovrà terminare 30
giorni prima della scadenza del contratto di
apprendistato.
Proroga dei termini
e cessazione del rapporto
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del
rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del
termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente
posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. La nuova
scadenza del contratto di apprendistato va comunicata dal datore di
lavoro.
Durante lo svolgimento dell'apprendistato le parti possono recedere dal
contratto solo per giusta causa o giustificato motivo.
Alla scadenza del contratto, la parte che intende recedere dal
rapporto è tenuta a comunicarlo con preavviso scritto di 30 giorni
decorrenti dalla scadenza del periodo di formazione.
Cosa succede in caso di mancato recesso
al termine del periodo di formazione?
Il rapporto prosegue come ordinario
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Bilateralità
I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti devono presentare
domanda, corredata dal piano formativo, alla specifica Commissione costituita in
seno all'Ente Bilaterale competente per territorio, prevista dalle norme contrattuali
nazionali del Terziario.
L’Ente Bilaterale è tenuto a verificare:
la congruità del rapporto numerico apprendisti/lavoratori qualificati;
l’ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento;
il rispetto delle percentuali di conferma in servizio degli apprendisti “scaduti”
nelle annualità precedenti;
i programmi di formazione indicati dall'azienda;
i contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche
qualifiche professionali.
Trascorsi 15 giorni dalla ricezione della richiesta, vige il silenzio-assenso.
Bilateralità
Le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni
possono inoltrare la richiesta di visto di conformità all'apposita
Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale.
Il Piano Formativo
Il datore di lavoro deve predisporre due PF:
PF per EBTDS
PF Individuale
• Precedente all’assunzione
• Non è nominativo
• Indica il numero
apprendisti da assumere e
la qualifica
• Individua le competenze di
SETTORE – AREA PROFILO
• Da definire entro 30 gg.
dalla stipulazione contratto
• È nominativo
• Presuppone rilascio visto
conformità
• Individua il programma
formativo di uno specifico
lavoratore
Periodo di prova
La durata del periodo di prova non può essere superiore a quanto previsto
per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di
assunzione dell’apprendista.
LIVELLO INIZIALE
DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI PROVA
(GIORNI DI LAVORO EFFETTIVO)
II
III
IV
V
VI
60
60
60
60
45
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto
senza preavviso.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene
definitiva.
Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo
previsto dal CCNL per i lavoratori appartenenti alla qualifica per
la quale egli è stato assunto.
L’apprendistato a tempo parziale ha durata non inferiore al 60
per cento della prestazione di cui all'art. 118 e seguenti CCNL,
ferme restando le ore di formazione e la durata
Sfera di applicazione
L'apprendistato professionalizzante può essere utilizzato per tutte le
qualifiche e mansioni comprese nel II, III, IV, V, VI livello della
classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali
di aiutante commesso; addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita (V
livello).
Sono esclusi, inoltre:
lavori di scrittura, archivio e protocollo
(corrispondenti alle qualifiche di
"archivista" e " protocollista");
lavori di dattilografia (corrispondenti
alla qualifica di "dattilografo“)
Livelli di inquadramento professionale
e trattamento economico
Il livello di inquadramento professionale e il conseguente
trattamento economico per gli apprendisti sono :
Per la prima metà del periodo di apprendistato, 2 livelli inferiori
a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è
svolto l'apprendistato;
Per la seconda metà del periodo di apprendistato, 1 livello
inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale
per cui è svolto l'apprendistato.
Livelli di inquadramento professionale
e trattamento economico
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche
e mansioni comprese all'interno del CCNL nel VI livello di
inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento
economico sono al settimo livello per la prima metà della
durata del rapporto di apprendistato.
E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo
Percentuali di conferma
Le imprese possono assumere apprendisti solo se hanno mantenuto in
servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato
professionalizzante è scaduto nei ventiquattro mesi precedenti.
A tal fine non si computano: i lavoratori dimessi,
licenziati per giusta causa ,quelli che, al termine del
periodo di formazione, hanno esercitato la facoltà di
recesso ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al
termine del periodo di prova.
La limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a
scadere un solo contratto di apprendistato.
Durata dell’apprendistato
Il rapporto si estingue secondo le seguenti scadenze.
Livello
II
III
IV
V
VI
Durata
36
36
36
36
24
L’Accordo di riordino individua figure
professionali aventi contenuti competenziali
omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure
artigiane per le quali è possibile una durata
del contratto di apprendistato superiore ai 3
anni (interpello Ministero Lavoro 40/11)
Durata fino a 48 mesi per apprendisti macellai, operai specializzati
provetti,vetrinisti, collaudatori ….
Durata fino a 42 mesi per apprendisti specialisti di gastronomia, salumeria,
pasticceria….
Riconoscimento dei precedenti
periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di
formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di
formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore,
anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi
Ciò purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca
alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione
superiore ad un anno.
Può essere assunto con contratto di
apprendistato professionalizzante chi ha
già svolto un precedente periodo di
apprendistato professionalizzante?
Sì. Ovviamente per acquisire una maggiore
o diversa qualificazione.
Obblighi del datore di lavoro
Impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire
la capacità per diventare lavoratore qualificato;
non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a
quelle a incentivo;
non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o non
attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
consentire all'apprendista lo svolgimento della
formazione prevista nel piano formativo
individuale, computando le ore di formazione
all'interno dell'orario di lavoro;
accordare all'apprendista i permessi retribuiti
necessari per gli esami relativi al conseguimento di
titoli di studio.
Doveri dell’apprendista
seguire le istruzioni/insegnamenti impartiti dal datore di lavoro
prestare la sua opera con la massima diligenza;
partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative
previste nel proprio piano formativo individuale
osservare le norme disciplinari generali previste dal CCNL e le norme
contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda
svolgere la formazione anche se in possesso di un titolo di studio.
Attività formativa dell’apprendista
T.U. 167/2011 prevede due tipi di formazione per l’apprendista
DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE, affidata alla disciplina dei CCNL di
Categoria e svolta sotto la responsabilità della azienda
DI BASE E TRASVERSALE, affidata in via esclusiva alla disciplina
regionale per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la
durata del triennio
Formazione professionalizzante
L’Accordo di Categoria prevede :
Il piano formativo dell'apprendista è definito in
relazione alla qualifica professionale e al livello
d'inquadramento che l'apprendista dovrà raggiungere
previsto dal CCNL. Deve essere predisposto un percorso
diverso, a secondo della qualifica finale da raggiungere
con indicazione di specifiche competenze di settore, di
area e di profilo
La durata della formazione è definita in relazione al
livello d'inquadramento previsto dal CCNL che
l'apprendista dovrà raggiungere
Formazione professionalizzante - durata
PROFILI
PROFESSIONALI
ORE COMPLESSIVE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE
ORE COMPLESSIVE DI TOTALE ORE
DURATA
FORMAZIONE
FORMAZIONE
APPRENDISTATO
TRASVERSALE (MAX)
(MAX)
240 (se in possesso di
inquadramento
finale II LIVELLO
diploma istruzione
superiore di 2° grado o
laurea 200 h.)
120 (reg. Regione)
360
36 m
inquadramento
finale III LIVELLO
210
120 (reg. Regione)
330
36 m
inquadramento
finale IV LIVELLO
180
120 (reg. Regione)
300
36 m
inquadramento
finale V LIVELLO
160
120 (reg. Regione)
280
36 m
inquadramento
finale VI LIVELLO
120
reg. Regione
reg. Regione
24 m
Formazione professionalizzante
Il numero di ore di formazione deve essere riproporzionato alla eventuale
minore durata derivante o dalla conversione anticipata del rapporto o dalla
sua anticipata risoluzione (per giusta causa o giustificato motivo)
Il datore di lavoro ha la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività
formativa prevista per le annualità successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo
del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli
firma.
Modalità di erogazione della
Formazione
La formazione può essere svolta in aula, on the job, tramite FAD.
Se l'attività formativa viene svolta all'interno dell'azienda, essa deve essere in
condizione di erogare formazione e disporre di risorse umane idonee a
trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo,
assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti.
Il nuovo percorso vede le Aziende direttamente coinvolte nella gestione del contratto
di apprendistato, con il duplice vantaggio di una durata decisamente inferiore di ore di
formazione di base a fronte di una più mirata e specifica attività formativa
professionalizzante che consente sia all’azienda che all’apprendista l’ottenimento di
competenze più adeguate alle mansioni che al termine del percorso formativo si
dovranno conseguire
Referente per l’apprendistato
L'attuazione del programma formativo
è seguita dal referente per l'apprendistato,
interno od esterno, individuato all'avvio
dell'attività formativa.
Sostituisce il tutor.
Il referente interno per l'apprendistato, può essere:
• il titolare dell'impresa stessa
• un socio ovvero da un familiare coadiuvante
• il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel
piano formativo
Referente per l’apprendistato
Il Referente deve possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente
superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di
apprendistato e competenze adeguate.
Se l'azienda intende avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una
struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per
l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.
Riconoscimento della qualifica professionale
AI termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesta l'avvenuta
formazione e dà comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima
della scadenza del periodo formativo dell'eventuale acquisizione della
qualifica professionale.
Il datore di lavoro deve comunicare entro 5 giorni all' ente bilaterale i
nominativi degli apprendisti ai quali è stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a
comunicare al competente Centro per
l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui
per qualunque motivo sia cessato il rapporto
di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il
termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla
trasformazione stessa.
La qualificazione conseguita con
l’apprendistato professionalizzante deve
essere riconosciuta dalle Regioni?
No. L’apprendistato professionalizzante
mira ad una qualificazione contrattuale
definita nell’ambito dei profili
professionali stabiliti dalla contrattazione
collettiva.
Regime sanzionatorio
– omessa o incompleta formazione
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che impedisca la realizzazione
delle finalità formative del contratto …il datore di lavoro è tenuto a versare la
differenza tra la contribuzione agevolata e quella piena con riferimento al livello
di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per
cento (T.U. 167/11 art.7 co.1)
Regime sanzionatorio
– omessa o incompleta formazione
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE:
Alla luce della regolamentazione contrattuale, il datore
di lavoro è sempre responsabile in caso di mancata
erogazione della formazione professionalizzante
FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE
In mancanza di regolamentazione regionale le aziende non sono responsabili per la
omessa formazione (Circ. Ministero del Lavoro n. 29/2011). Si ritiene comunque
opportuno, in ogni caso, prevedere nel piano formativo individuale, la formazione
obbligatoria prevista per i nuovi assunti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi
di lavoro (D. Lgs. 81/2008) di durata pari a 4 ore, da svolgersi nel primo anno di
apprendistato.
Il personale ispettivo, nel caso di inadempimento formativo, prima di irrogare la sanzione può
assegnare al datore di lavoro un termine per provvedere alla formazione, consentendo di
recuperare la formazione non fatta solo laddove ciò sia ancora possibile (art. 7, co 1 TU
167/11)
Regime sanzionatorio
– violazione previsioni CCNL
In caso di violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei
principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) e, dunque, con
riferimento alla forma scritta del contratto, al patto di prova, al piano
formativo individuale, alla misura della retribuzione ed alla presenza di un
tutore o referente aziendale, il datore di lavoro è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro aggravata in caso di recidiva
(art. 7, co 2 TU 167/11)
La sanzione amministrativa si applica anche nei casi in cui il contratto di
apprendistato risulti difforme o incompleto relativamente ai contenuti previsti e
resi obbligatori dal CCNL ed in caso di mancato rispetto di
disposizioni legislative e contrattuali di carattere
procedimentale (circ. 29/11 Min. Lav.)
Decorrenza
L’ accordo decorre dal 26 aprile 2012.
Grazie
,
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