Periodico di documentazione del Terziario, Turismo e Servizi della Fisascat Cisl - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma - Semestrale N.2 del 2012 Anno VI
LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO
LA RIFORMA
DEI SERVIZI
DI SICUREZZA
COMPLEMENTARE
DI MERCATO
Periodico di documentazione del Terziario, Turismo e Servizi della Fisascat Cisl - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma - Semestrale N.2 del 2012 Anno VI
LA RIFORMA
DEI SERVIZI
DI SICUREZZA
COMPLEMENTARE
DI MERCATO
Periodico di documentazione della FISASCAT CISL
Semestrale N. 2 del 2012 - Anno VI
Direttore Responsabile
Pierangelo Raineri
Editore, Redazione, Direzione,
Amministrazione, Pubblicità
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Via Tevere 15
00198 Roma
Telefono/Fax 0685357906
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Registrazione del Tribunale di Roma
n. 485/2006 del 13/12/2006
ROC 17005
Redazione:
Prof. Luigi Garattoni
Progetto grafico e impaginazione:
Fulvia Silvestroni - Paola Mele
Foto a cura di:
Giuseppe Lami, Alessandro Andriotto
Stampa:
Romana Editrice S.r.l.
Via dell’Enopolio 37
00030 San Cesareo (Roma)
Finito di stampare nel mese di luglio 2012
Pubblicazione associata
all’Unione della Stampa Periodica Italiana
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
3
Sommario
Premessa
di Pierangelo Raineri
Segretario Generale Fisascat-Cisl
5
Prefazione
di Vincenzo Dell’Orefice
Segretario nazionale della Fisascat Cisl
9
Profili introduttivi
11
Le prime due fasi d’una riforma strutturale
17
La svolta operativa della capacità tecnica
63
Allegato 1
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza
e di investigazione privata
169
Allegato 2
Sentenza della Corte (Seconda Sezione)
193
Allegato 3
Versione consolidata del trattato che istituisce
la Comunità Europea
213
Allegato 4
Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Sentenza del 13 dicembre 2007 concernente
l’ordinamento della sicurezza privata
217
4
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Allegato 5
Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59
233
Allegato 6
Ministero dell’interno.
Schema di regolamento recante “modificazioni
al regolamento per l’esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza
237
Allegato 7
Decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 2008, n. 153
259
Allegato 8
Ministero dell’Interno Decreto 1 dicembre 2010, n. 269
273
Allegato 9
Vademecum operativo
319
Allegato 10
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Decreto 3 febbraio 1998, n. 332
381
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
5
PREMESSA
di Pierangelo Raineri
Segretario Generale Fisascat-Cisl
La vigilanza privata italiana, soprattutto per via di un’organica riforma normativa che sta interessando il suo impianto tradizionale e per
il contemporaneo venir meno di barriere “protezionistiche” ritenute
dall’Unione Europea anacronistiche, sta faticosamente evolvendo
verso conformazioni e profili inimmaginabili sino a qualche anno fa.
Essa ha irrimediabilmente imboccato la strada che la condurrà nei
prossimi tempi a configurarsi compiutamente come un comparto dei
servizi privati di mercato.
Naturalmente, questo processo, per niente neutro, obbligherà tutti –
istituti, operatori, organizzazioni sindacali ed amministrazioni (centrali e periferiche) – ad un cambio di passo notevole: salteranno
paradigmi che si ritenevano inamovibili ed immutabili, perlopiù fondati sull’intervento discrezionale delle istituzioni preposte, ed occorrerà puntare ad una qualificazione continua dei servizi offerti e del
mercato nel suo complesso, anche pagando nel breve periodo dei
costi, per raccogliere nel medio e lungo termine dei benefici.
Questo radicale ed inarrestabile processo di riforma, che, in estrema
sintesi, può essere considerato un ambizioso processo di liberalizzazione (uno dei pochi effettivamente realizzati in Italia, in un periodo nel quale peraltro il tema delle liberalizzazioni viene soltanto
brandito demagogicamente, forse proprio perché se n’è parlato poco
o niente!), accrescerà le potenzialità occupazionali e la capacità di
creare valore del comparto complessivamente inteso, se saprà
declinare concretamente quell’attenzione che il Legislatore nella
norma ha riservato al capitale umano.
Un capitale umano qualificato, capace di interagire con tecnologie
sempre più avanzate, dotato di strumenti cognitivi e relazionali
costantemente aggiornati potrà essere la migliore garanzia di successo per singole esperienze d’impresa e per un suo rapido reimpiego in caso di perdite occupazionali dovute al libero dispiegarsi delle
dinamiche connaturate ad un mercato prevalentemente caratterizzato dall’istituto dell’appalto.
La Fisascat-Cisl, anche per mezzo della presente pubblicazione,
che non casualmente viene diffusa nel 2012, che è l’anno entro il
6
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
quale la riforma della vigilanza privata assumerà carattere cogente
e vincolante, vuole svolgere un ruolo centrale e da protagonista in
ciascun ambito del settore e quindi contribuire significativamente ad
accrescere il livello medio delle conoscenze espresse dai propri dirigenti, per rendere più incisiva, motivata ed apprezzabile la parte che
le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono chiamate sempre più
a giocare nel comparto.
Da dirigenti sindacali informati ed aggiornati può passare, anche per
la sicurezza complementare offerta da privati a committenti pubblici
e non, la maggiore qualificazione del settore. La Fisascat-Cisl saprà
raccogliere questa sfida con la generosità dei suoi uomini e delle sue
donne che quotidianamente organizzano e rappresentano centinaia
di migliaia di lavoratori e di lavoratrici che da sempre sono abituati a
rapportarsi col mercato e le sue regole, confidando sulle proprie
competenze e sull’essenziale ruolo solidale del sindacato. C’è da
scommetterci.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
9
PREFAZIONE
di Vincenzo Dell’Orefice
Segretario nazionale della Fisascat Cisl
Il testo che segue ha unicamente lo scopo di fornire ai dirigenti della
Fisascat-Cisl, che più direttamente seguono il comparto della vigilanza privata, una sistematica raccolta delle recenti norme che, convenzionalmente, si definiscono “di riforma” del settore nel suo complesso.
Fedele a questa impostazione generale, in esso si compie tuttavia
una scelta arbitraria ancorché necessaria: concentrare l’attenzione
non su tutti gli aspetti connessi alla fase degli adempimenti stabiliti
dal DM 269/2010, ma solo su quelli (e sono tanti, come si potrà verificare dappresso) che, in maniera diretta e non, riguardano il personale degli istituti di vigilanza, vale a dire sulle norme che impattano
sul lavoro delle guardie particolari giurate.
La suddivisione in tre soli (ed essenziali) capitoli della pubblicazione
in senso stretto e la corposa parte degli allegati sono la testimonianza schietta ed univoca che quanto si è voluto realizzare non ha assolutamente velleità di tipo tecnico o di ricerca, ma, più modestamente, il fine di offrire un supporto documentale, anzi operativo, a quanti per la Fisascat-Cisl, ad ogni livello, si troveranno ad interagire –
prima e dopo la fatidica data del 14 settembre 2012, nella quale le
norme del richiamato DM saranno vincolanti per tutti gli operatori –
con lavoratori ed istituti della vigilanza privata in una delle fasi più
complesse della sua epocale trasformazione.
La trasformazione radicale che il settore si appresta a compiere, tra
le altre cose, verosimilmente riverbererà effetti contaminanti sull’assetto relazionale fra sindacati e lavoratori da una parte ed istituti e
mondo associativo datoriale dall’altra; saper decifrare quegli effetti
per tempo, con l’utilizzo degli opportuni strumenti interpretativi, agevolerà non solo il compiuto realizzarsi di quella necessaria ed opportuna trasformazione, ma, e soprattutto, potrà costituire la precondizione essenziale per conferire al ruolo ed alla presenza del sindacato – anche in questo settore – nuova linfa per rinverdire la sua capacità di lettura dei cambiamenti dell’economia e della società.
LA RIFORMA
DEI SERVIZI
DI SICUREZZA
COMPLEMENTARE
DI MERCATO
PROFILI
INTRODUTTIVI
12
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
La particolarità dell’attività di lavoro svolta dalle guardie giurate è
univocamente testimoniata dal fatto che la stessa – assieme a
pochissime altre esercitate da entità e soggetti diversi dai pubblici
apparati – sia regolata da alcune norme presenti all’interno del Testo
Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773) e dal relativo regolamento di esecuzione (Regio
Decreto 6 maggio 1940, n. 635)1.
Questa particolare attività sta conoscendo una progressiva e significativa evoluzione legislativa e regolamentare da ormai quattro anni,
invero originata più dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea che da un genuino, autonomo e spontaneo progetto riformatore nazionale; infatti, il legislatore italiano ha intrapreso la strada
di un ambizioso ed organico programma di aggiornamento del comparto della vigilanza privata a seguito della sentenza di condanna
emessa il 13 dicembre 2007 dalla predetta Corte, per adattarvi profilo ed assetti del settore2.
La sentenza di condanna della magistratura comunitaria contro la
Repubblica italiana per la violazione degli obblighi derivanti dagli
artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea ha riguardato buona parte delle previsioni del Titolo IV del TULPS e del suo
regolamento di esecuzione, nonché gli elementi che, nel passato
anche recente, hanno maggiormente connotato quello della vigilanza privata come un settore di fatto impermeabile alle leggi di mercato e significativamente caratterizzato da un intervento amministrativo assai discrezionale3.
In particolare, la censura comunitaria ha investito:
1
2
3
Sia il TULPS che il suo Regolamento di esecuzione, che in passato, sovente, sono
stati interessati da diversi interventi di riforma finalizzati a consentirne l’adeguamento ai principi dell’ordinamento costituzionale repubblicano, sono attualmente oggetto di un radicale processo di modifica per adeguarne le previsioni a quello comunitario.
Il giudice comunitario ha stabilito che alcune norme del TULPS e quelle corrispondenti del relativo Regolamento di esecuzione sono in contrasto con gli artt. 43 e 49
del Trattato istitutivo della Comunità europea che riguardano, rispettivamente, la
libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi.
Le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni al TULPS sono state prodotte dall’articolo 4 del D.L. 8-4-2008, n. 59, convertito, con modificazioni, nella Legge 66-2008, n. 101; il più organico intervento di modifica al suo Regolamento di esecuzione è invece contenuto nel D.P.R. 4-8-1953, n. 153 (e nei susseguenti decreti da esso previsti).
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
13
a) la formulazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana
ed al Capo dello Stato contenuta nell’art. 250 del regolamento di
esecuzione del TULPS che ogni guardia giurata doveva prestare
dinanzi al prefetto per poter esercitare la propria attività, in quanto, poiché indirettamente basato sulla cittadinanza, lo stesso
costituiva un ostacolo ingiustificato tanto all’esercizio del diritto di
stabilimento quanto alla libera prestazione dei servizi4;
b) il fatto che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del prefetto, per poter svolgere l’attività di vigilanza privata non si tenesse conto degli obblighi già assolti presso altro stato membro dell’UE dalle aziende richiedenti, poiché si configurava come elemento oggettivamente restrittivo circa il diritto alla libera prestazione dei servizi;
c) la natura territoriale della predetta licenza;
d) il fatto che, sempre relativamente ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il prefetto potesse effettuare valutazioni di opportunità
anche sulla scorta del numero e dell’importanza delle imprese
già operanti nell’ambito del medesimo territorio, a motivo dell’ingiustificata e sproporzionata restrizione che le citate disposizioni creavano in merito sia alla libertà di stabilimento sia alla
libera prestazione di servizi, nonché per la situazione di “incertezza giuridica” per gli operatori provenienti da un altro stato
membro dovuta, di fatto, all’ampia discrezionalità esercitata dal
prefetto;
e) l’obbligo, che gravava su ciascun istituto di vigilanza privata, di
avere una sede operativa in ogni provincia in cui si fornivano attività, in quanto si configurava come una restrizione alla libera prestazione di servizi non giustificata da alcuna ragione imperativa di
interesse generale;
f) la mancata valutazione, ai fini dell’autorizzazione individuale di
ciascuna guardia giurata dipendente dall’istituto di vigilanza, dei
controlli e delle verifiche già effettuati nello stato membro di origine, poiché la circostanza che il personale di un’impresa di vigilanza privata dovesse ottenere una nuova autorizzazione specifica
4
La Corte di Giustizia Europea, richiamando suoi precedenti pronunciamenti giurisprudenziali, ha inoltre sancito che l’attività degli istituti di sorveglianza e vigilanza
privata italiani non costituisce di regola una partecipazione diretta e specifica
all’esercizio dei pubblici poteri, in quanto lo stesso art. 134 del TULPS pone un “limite severo all’esercizio dell’attività di sorveglianza” prestata da detti istituti.
14
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
nello stato membro ospitante costituiva una chiara restrizione alla
libera prestazione di servizi;
g) l’obbligo, quale elemento indefettibile della domanda di licenza,
d’indicare un numero minimo e massimo di dipendenti che gli istituti dovevano rispettare per ottenere l’autorizzazione5, nonché i
susseguenti vincoli relativi al fatto che ogni modifica dell’organico
dovesse essere autorizzata dal prefetto, poiché s’inquadravano
come elementi eccessivamente vincolanti;
h) il versamento, previsto dall’art. 137 del TULPS, di una cauzione
presso la Cassa depositi e prestiti nella misura stabilita da ciascun prefetto, in quanto si configurava come un onere economico supplementare per le imprese non aventi la propria sede
principale in Italia;
i) la fissazione, nell’ambito di un predeterminato margine di oscillazione, dei prezzi per i servizi da parte del prefetto, poiché la derivante restrizione alla libera fissazione delle tariffe finiva per ostacolare l’accesso al mercato italiano dei servizi di vigilanza privata
di operatori di altri stati membri.
Sul giudizio di condanna ha pesato indubbiamente un principio –
peraltro acquisito preliminarmente alla disamina delle argomentazioni di parte dalla Corte – di notevole rilievo e destinato a contribuire ad informare il successivo interevento di riforma: l’attività
degli istituti di sorveglianza e vigilanza privata non costituisce di
regola una partecipazione diretta e specifica all’esercizio di pubblici poteri.
Il giudice comunitario, infatti, pur definendo quello della vigilanza privata un settore non assoggettato ad un’armonizzazione completa a
livello comunitario e, di contro, riconoscendo la competenza degli
stati membri di definire le condizioni di esercizio delle attività ricomprese in detto settore, ha affermato in maniera univoca e chiara che
le attività di vigilanza svolte da privati, non implicando l’esercizio di
pubblici poteri – come la Repubblica italiana ha, invece, sostenuto in
sede di dibattimento e nella propria memoria difensiva – non integrano i presupposti di cui agli artt. 45 e 55 del Trattato, per cui non ricorrono le condizioni di fatto e di diritto, nel caso della vigilanza privata,
per invocare (come ha tentato di fare nel procedimento la Repubbli5
La differenza di contenuto dell’art. 257 del Regolamento di esecuzione del TULPS
prodotte dalle integrazioni e modifiche di cui al DPR 153/2008 può essere colta dal
raffronto proposto di seguito.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
15
ca italiana) le deroghe contemplate dagli articoli testé richiamati6
relativamente all’applicazione del Trattato UE.
Le censure della Corte di Giustizia Europea, come ebbe efficacemente a sostenere il Consiglio di Stato nel rassegnare il suo parere
in relazione alla proposta di modificazioni elaborata dal Ministero
dell’interno rispetto al regolamento di esecuzione del TULPS7,
hanno, di fatto, sancito l’obbligo di adeguare l’ordinamento interno a
due capisaldi del mercato unico quali il diritto di stabilimento previsto
dall’articolo 43 del Trattato e l’eliminazione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi disposta dal successivo articolo 49, senza
toccare in modo diretto, ma solo modulandone la conformità ai limiti
deducibili dal Trattato, gli aspetti inerenti le esigenze della sicurezza
(e, in genere, il nucleo delle previsioni dell’articolo 1 del Regio
Decreto 18 giugno 1931, n. 773).
A seguito della pronuncia di condanna, come anticipato, è stato
intrapreso un articolato processo di riforma, peraltro tuttora ben lungi
dal dispiegarsi compiutamente, che, da subito, vale a dire nell’immediata necessità di aderire alle determinazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia Europea, si è concretizzato nella diramazione di una direttiva ai prefetti8 per il rilascio delle autorizzazioni
per lo svolgimento delle attività offerte da privati di vigilanza e di
investigazione.
La Corte di Giustizia Europea, sul ricorso, richiamando suoi precedenti pronunciamenti, ha inoltre affermato che “…i provvedimenti nazionali restrittivi dell’esercizio
delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni per poter risultare giustificati: applicarsi in modo non discriminatorio, rispondere
a motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento
dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento
di questo”.
7
Vedi l’Allegato 6. Parere del Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi sulle modifiche proposte dal Ministero dell’Interno al Regolamento di esecuzione del TULPS R.D. 6-5-1940, n. 635. Adunanza del 21 aprile 2008.
8
Vedi l’Allegato 4. Direttiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.
557/PAS/2731/10089.D del 29-2-2008.
6
LA RIFORMA
DEI SERVIZI
DI SICUREZZA
COMPLEMENTARE
DI MERCATO
LE PRIME DUE FASI DI UNA
RIFORMA STRUTTURALE
18
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Alla predetta fase “emergenziale” è seguito un organico intervento di
riforma strutturato essenzialmente in due fasi: il Decreto Legge 8
aprile 2008, n. 599 ed il Decreto del Presidente della Repubblica n.
153 del 4 agosto 2008.
L’articolo 4 del predetto Decreto Legge, che è intervenuto sugli
aspetti della legislazione italiana che necessitavano di una modifica
di natura legislativa (col D.L. sono stati, infatti, modificati gli artt. 135
e 136, è stato introdotto l’art. 134-bis e sono stati aggiunti due commi
all’art. 138 del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ha
di fatto introdotto nell’ordinamento nazionale il necessario presupposto legittimante le innovazioni determinate dalla disciplina secondaria e susseguenti al varo del DPR 153/2008 recante lo schema di
regolamento afferente le modifiche da apportare agli artt. dal 249 al
260 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 63510.
Per il tramite del D.L. 59/2008 sono state, tra le altre cose, recepite,
e integralmente, le motivazioni poste alla base delle censure della
Corte di Giustizia Europea, tanto da consegnarci una versione del
Titolo IV del TULPS molto differente rispetto alla precedente relativamente agli articoli d’interesse del settore della vigilanza privata,
ovverossia quelli dal 133 al 141 compresi, che intervengono su
aspetti non secondari afferenti caratteristiche e fisionomia del settore.
Dette marcate differenze possono agevolmente arguirsi dal raffronto
di seguito proposto fra la versione antecedente il D.L. 59 e le novazioni da questo apportate.
L’articolo 4, comma 1, lettera b) e seguenti del D.L. 8-4-2008, n. 59 ha modificato
le norme del R.D. 18-6-1931, n. 773.
10
Vedi l’Allegato 7. DPR 4 agosto 2008, n. 153 - Regolamento recante modifiche al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.
9
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
19
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
TESTO UNICO DELLE LEGGI
DI PUBBLICA SICUREZZA
TITOLO IV
DELLE GUARDIE PARTICOLARI
E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
PRIVATA
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
TESTO UNICO DELLE LEGGI
DI PUBBLICA SICUREZZA
TITOLO IV
DELLE GUARDIE PARTICOLARI
E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
PRIVATA
(con le modifiche ed integrazioni
disposte dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella
legge 6 giugno 2008, n. 101)
Articolo 133
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà
mobiliari od immobiliari.
Possono, anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per
la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in
comune delle proprietà stesse.
Articolo 133
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà
mobiliari od immobiliari.
Possono, anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per
la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in
comune delle proprietà stesse.
Articolo 134
Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare
opere di vigilanza o custodia di
proprietà mobiliari od immobiliari
e di eseguire investigazioni o
ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la
licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano
la cittadinanza italiana ovvero di
uno Stato membro dell’Unione
europea o siano incapaci di obbli-
Articolo 134
Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare
opere di vigilanza o custodia di
proprietà mobiliari od immobiliari
e di eseguire investigazioni o
ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la
licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano
la cittadinanza italiana ovvero di
uno Stato membro dell’Unione
europea o siano incapaci di obbli-
20
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
garsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare
opera di vigilanza o custodia di
beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i
cittadini italiani.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche
funzioni o una menomazione
della libertà individuale.
garsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare
opera di vigilanza o custodia di
beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i
cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni,
nei confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per
delitto non colposo e gli altri
requisiti previsti dall’articolo 11
del presente testo unico, nonché
dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche
funzioni o una menomazione
della libertà individuale.
Articolo 134-bis
(Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell’Unione
europea).
1. Le imprese di vigilanza privata
stabilite in un altro Stato membro
dell’Unione europea possono
stabilirsi nel territorio della
Repubblica italiana in presenza
dei requisiti, dei presupposti e
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
21
delle altre condizioni richiesti
dalla legge e dal regolamento
per l’esecuzione del presente
testo unico, tenuto conto degli
adempimenti, degli obblighi e
degli oneri già assolti nello Stato
di stabilimento, attestati dall’autorità del medesimo Stato o, in
mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e
custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro
dell’Unione europea sono svolti
alle condizioni e con le modalità
indicate nel regolamento di esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministero dell’interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di
collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell’Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti,
dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento
dell’attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai
rispettivi ordinamenti.
Articolo 135
I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di
cui all'articolo precedente, sono
obbligati a tenere un registro
degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone
Articolo 135
I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di
cui all'articolo precedente, sono
obbligati a tenere un registro
degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone
22
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
con cui gli affari sono compiuti e
le altre indicazioni prescritte dal
regolamento.
Tale registro deve essere esibito
ad ogni richiesta degli ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti,
sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di
altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre
tenere nei locali del loro ufficio
permanentemente affissa in
modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con
la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate
nella tabella o ricevere mercedi
maggiori di quelle indicate nella
tariffa o compiere operazioni o
accettare commissioni con o da
persone non munite della carta
di identità o di altro documento
fornito di fotografia, proveniente
dall'amministrazione dello Stato.
La tabella delle operazioni deve
essere vidimata dal prefetto.
con cui gli affari sono compiuti e
le altre indicazioni prescritte dal
regolamento.
Tale registro deve essere esibito
ad ogni richiesta degli ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti,
sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di
altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre
tenere nei locali del loro ufficio
permanentemente affissa in
modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con
la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate
nella tabella o compiere operazioni o accettare commissioni
con o da persone non munite
della carta di identità o di altro
documento fornito di fotografia,
proveniente dall'amministrazione
dello Stato.
Articolo 136
La licenza è ricusata a chi non
dimostri di possedere la capacità
tecnica ai servizi che intende
esercitare.
Articolo 136
La licenza è ricusata a chi non
dimostri di possedere la capacità
tecnica ai servizi che intende
esercitare.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
23
Può, altresì, essere negata in
considerazione del numero o
della importanza degli istituti già
esistenti.
La revoca della licenza importa
l'immediata cessazione dalle
funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione può essere
negata o revocata per ragioni di
sicurezza pubblica o di ordine
pubblico.
La revoca della licenza importa
l'immediata cessazione dalle
funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione può essere
negata o revocata per ragioni di
sicurezza pubblica o di ordine
pubblico.
Articolo 137
Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa
depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal
prefetto.
La cauzione sta a garanzia di
tutte le obbligazioni inerenti
all'esercizio dell'ufficio e della
osservanza delle condizioni
imposte dalla licenza.
Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che
la cauzione, in tutto o in parte,
sia devoluta all'erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione
della cauzione non possono
essere ordinati dal prefetto, se
non quando, decorsi almeno tre
mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia
provato di non avere obbligazioni
da adempiere in conseguenza
del servizio al quale l'ufficio era
autorizzato.
Articolo 137
Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa
depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal
prefetto.
La cauzione sta a garanzia di
tutte le obbligazioni inerenti
all'esercizio dell'ufficio e della
osservanza delle condizioni
imposte dalla licenza.
Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che
la cauzione, in tutto o in parte,
sia devoluta all'erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione
della cauzione non possono
essere ordinati dal prefetto, se
non quando, decorsi almeno tre
mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia
provato di non avere obbligazioni
da adempiere in conseguenza
del servizio al quale l'ufficio era
autorizzato.
24
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Articolo 138
Le guardie particolari devono
possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano o di
uno Stato membro dell’Unione
europea;
2) avere raggiunto la maggiore
età ed avere adempiuto agli
obblighi di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna
per delitto;
5) essere persona di ottima condotta politica e morale (1);
6) essere munito della carta di
identità;
7) essere iscritto alla cassa
nazionale delle assicurazioni
sociali e a quella degli infortuni
sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal
prefetto. Con l’approvazione, che
ha validità biennale, il prefetto
rilascia altresì, se ne sussistono
i presupposti, la licenza per il
porto d’armi, a tassa ridotta, con
validità di pari durata.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell’Unione
europea, possono conseguire la
licenza di porto d’armi secondo
quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527,
e dal relativo regolamento di
esecuzione, di cui al decreto del
Ministero dell’interno 30 ottobre
1996, n. 635. si osservano, altre-
Articolo 138
Le guardie particolari devono
possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano;
2) avere raggiunto la maggiore
età ed avere adempiuto agli
obblighi di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna
per delitto;
5) essere persona di ottima condotta politica e morale (1);
6) essere munito della carta di
identità;
7) essere iscritto alla cassa
nazionale delle assicurazioni
sociali e a quella degli infortuni
sul lavoro.
Il ministro dell’interno con proprio decreto, da adottarsi con le
modalità individuate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, sentite le
regioni, provvede all’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle
guardie particolari giurate.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal
prefetto. Con l’approvazione, che
ha validità biennale, il prefetto
rilascia altresì, se ne sussistono
i presupposti, la licenza per il
porto d’armi, a tassa ridotta, con
validità di pari durata.
Ai fini dell’approvazione della
nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati mem-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
25
sì, le disposizioni degli articoli 71 bri dell’Unione europea il prefetto
e 256 del regolamento di esecu- tiene conto dei controlli e delle
zione del presente testo unico. verifiche effettuati nello Stato
membro d’origine per lo svolgi(1) La Corte costituzionale, con sentenza mento della medesima attività. Si
25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illeapplicano le disposizioni di cui
gittimità costituzionale del presente
numero, nella parte in cui, stabilendo i all’articolo 134-bis, comma 3.
requisiti che devono possedere le guar- Le guardie particolari giurate, citdie particolari giurate: a) consente di tadini di Stati membri dell’Unione
valutare la condotta “politica” dell'aspi- europea, possono conseguire la
rante; b) richiede una condotta morale
licenza di porto d’armi secondo
“ottima” anziché “buona”; c) consente di
valutare la condotta “morale” per aspetti quanto stabilito dal decreto leginon incidenti sull'attuale attitudine ed affi- slativo 30 dicembre 1992, n. 527,
dabilità dell'aspirante ad esercitare le e dal relativo regolamento di
relative funzioni.
esecuzione, di cui al decreto del
Ministero dell’interno 30 ottobre
1996, n. 635. si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71
e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni
mobili ed immobili cui sono
destinate rivestono la qualità di
incaricati di un pubblico servizio.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza
25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
numero, nella parte in cui, stabilendo i
requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di
valutare la condotta “politica” dell'aspirante; b) richiede una condotta morale
“ottima” anziché “buona”; c) consente di
valutare la condotta “morale” per aspetti
non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le
relative funzioni.
26
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Articolo 139
Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a
prestare la loro opera a richiesta
dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati
ad aderire a tutte le richieste ad
essi rivolte dagli ufficiali o dagli
agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria.
Articolo 139
Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a
prestare la loro opera a richiesta
dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati
ad aderire a tutte le richieste ad
essi rivolte dagli ufficiali o dagli
agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria.
Articolo 140
I contravventori alle disposizioni
di questo titolo sono puniti con
l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda da € 206 a € 619.
Articolo 140
I contravventori alle disposizioni
di questo titolo sono puniti con
l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda da € 206 a € 619.
Articolo 141
I provvedimenti del prefetto nelle
materie prevedute in questo titolo sono definitivi.
Articolo 141
I provvedimenti del prefetto nelle
materie prevedute in questo titolo sono definitivi.
Ad una disamina più attenta della norma risalta il fatto che, col testo
vigente, siano ora disciplinate, ed in maniera sufficientemente chiara, quantomeno in termini d’indirizzo generale, le modalità di rilascio
della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata da parte
di un’impresa legalmente autorizzata a svolgere la medesima attività in un altro Stato membro (art. 134-bis) alle medesime condizioni
delle imprese e degli istituti stabiliti in Italia; come pure ora è stabilito in maniera univoca che, nel rilasciare la licenza, dovrà tenersi
debitamente conto “…degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri
già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall’autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto”.
Anche allo scopo di consentire un’effettiva intelligibilità dei diversi ordinamenti, lo stesso articolo 134-bis dà l’autorizzazione al Ministero dell’interno di sottoscrivere con le competenti autorità degli altri Stati membri dell’U.E., accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei
requisiti e delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività,
nonché dei provvedimenti sanzionatori, cautelari ed amministrativi con-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
27
templati dalle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti.
Naturalmente, il D.L. 59/2008 ha investito anche gli uffici d’informazioni, investigazioni o ricerche, che, comunque, non costituiscono
oggetto d’analisi del presente lavoro11.
Il decreto, intervenendo – ancorché indirettamente – sulle condizioni
di mercato dei servizi di vigilanza resi da privati e rimodulando significativamente i margini discrezionali del prefetto, ha inoltre abrogato il
comma 2 dell’art. 136 TULPS, che consentiva di negare la licenza in
considerazione del numero e delle dimensioni degli istituti già esistenti ed operanti in una provincia, venendo così a mancare un – per molti
versi – irragionevole controllo amministrativo ed un’ingerenza (almeno
in via potenziale) indebita sulle dinamiche del mercato.
Il DPR 153 del 4 agosto 2008 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 ottobre 2008 –, invece, ha apportato
modifiche ed integrazioni molto importanti al Regolamento di esecuzione del TULPS ed ha inoltre previsto l’emanazione di specifici
decreti da parte del Ministero dell’interno finalizzati a regolamentare
determinati aspetti del lavoro svolto dagli istituti di vigilanza; in particolare, esso, intervenendo sugli articoli dal 249 al 260, ci ha consegnato un Regolamento radicalmente innovato, come si può agevolmente cogliere dal seguente confronto fra i testi degli articoli oggetto della nostra analisi ante e post DPR.
R.D. 6 maggio 1940, n. 635
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL TULPS
TITOLO IV
DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE E DEGLI ISTITUTI
DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
11
R.D. 6 maggio 1940, n. 635
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL TULPS
TITOLO IV
DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE E DEGLI ISTITUTI
DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA (con le integrazioni e modifiche di cui al DPR
153/2008)
In particolare, l’articolo 135 del TULPS, per effetto del D.L. 8 aprile 2008, n. 59 ha
subito un importante intervento di novazione in relazione alle caratteristiche del
mercato ed all’organizzazione del servizio fornito da privati in tema di informazioni, investigazioni o ricerche.
28
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
§ 20
§ 20
DELLE GUARDIE PARTICOLARI DELLE GUARDIE PARTICOLARI
Art. 249
Chi intende destinare guardie
particolari giurate alla custodia
dei propri beni mobili od immobili
deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei
guardiani ed i beni da custodire.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai
documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti
prescritti dall'art. 138 della Legge.
Per ottenere l'autorizzazione ad
associarsi per la nomina delle
guardie, gli enti od i proprietari
debbono produrre al Prefetto, in
doppio esemplare, anche l'atto
scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la
durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di
sostituzione e di recesso dei soci.
Le indicazioni, di cui al primo ed
al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato
dal Prefetto.
La vigilanza sul servizio delle
guardie particolari giurate è
esercitata dal Questore, a norma
del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952.
Art. 249
Chi intende destinare guardie
particolari giurate alla custodia
dei propri beni mobili od immobili
deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei
guardiani ed i beni da custodire.
La dichiarazione deve essere
sottoscritta dal rappresentante
dell'ente o dal proprietario e dai
guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei
requisiti prescritti dall'art. 138
della Legge, nonché della documentazione attestante l’adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi
assicurativi e previdenziali.
Per ottenere l'autorizzazione ad
associarsi per la nomina delle
guardie, gli enti od i proprietari
debbono produrre al Prefetto, in
doppio esemplare, anche l'atto
scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la
durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di
sostituzione e di recesso dei soci.
Le indicazioni, di cui al primo ed
al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato
dal Prefetto.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
29
La vigilanza sul servizio delle
guardie particolari giurate è
esercitata dal Questore, a norma
del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952.
Art. 250
Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della
Legge, il Prefetto rilascia alle
guardie particolari il decreto di
approvazione.
Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi
al Sindaco giuramento con la
seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla
Repubblica italiana ed al suo
Capo, di osservare lealmente le
leggi dello Stato e di adempiere
le funzioni affidatemi con
coscienza e diligenza e l'unico
intento di perseguire il pubblico
interesse".
Il Sindaco attesta, in calce al
decreto del Prefetto, del prestato
giuramento.
La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni
dopo la prestazione del giuramento.
Art. 250
1. Constatato il possesso dei
requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il
prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base
alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali
requisiti.
2. Ai fini dell’approvazione della
nomina a guardia particolare di
cittadini appartenenti ad altri
Stati membri dell’Unione, il prefetto tiene conto dei controlli e
delle verifiche effettuati nello
Stato d’origine, per lo svolgimento della medesima attività.
3. Ottenuta l'approvazione, le
guardie particolari addette ai
servizi di cui all’articolo 256-bis,
comma 2, prestano giuramento
con la seguente formula:”Giuro
di osservare lealmente le leggi e
le altre disposizioni vigenti nel
territorio della Repubblica e di
adempiere le funzioni affidatemi
con coscienza e diligenza, nel
rispetto dei diritti dei cittadini”.
4. Per l’esercizio da parte delle
guardie giurate di pubbliche fun-
30
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
zioni attribuite dalla legge si
applica la formula del giuramento di cui all’articolo 5 della legge
23 dicembre 1946, n. 478.
5. Le disposizioni sul giuramento
non si applicano alle guardie
particolari giurate che svolgono i
servizi di cui all’articolo 260-bis,
comma 2.
6. Il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi
delegato, che ne fa attestazione
in calce al decreto del prefetto; la
guardia particolare è ammessa
all’esercizio delle funzioni dopo
la prestazione del giuramento.
7. Fatte salve le altre responsabilità previste dalla legge, lo svolgimento di attività per le quali è
prescritto il giuramento senza
che lo stesso sia stato prestato
costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell’articolo
10 della legge.
Art. 251
Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a
persona od enti diversi.
Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata
a chi ne faccia richiesta per
custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti
od affini.
Art. 251
Con uno stesso decreto di
approvazione una guardia particolare può essere autorizzata
alla custodia di più proprietà
appartenenti a persona od enti
diversi, ovvero a prestare servizio presso più istituti di vigilanza
appartenenti allo stesso titolare,
ovvero ad una medesima società o da questa controllati, secondo le modalità regolate da appo-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
31
sito accordo sindacale nazionale
tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie
particolari e le prescrizioni imposte dall’autorità per le finalità di
vigilanza previste dalla legge.
Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata
a chi ne faccia richiesta per
custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti
od affini.
Art. 252
Salvo quanto disposto da leggi
speciali, quando i beni, che le
guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel
territorio di province diverse, è
necessario il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia.
Il giuramento è prestato presso
uno dei pretori, nei cui mandamenti siano i beni da custodire.
Art. 252
Salvo quanto disposto da leggi
speciali, quando i beni che le
guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel territorio di province diverse, il
decreto di approvazione è rilasciato dal prefetto che ha ricevuto la domanda, sentiti i prefetti
delle province interessate, sempre che siano garantite la sicurezza delle guardie particolari,
anche in rapporto ai limiti della
durata giornaliera del lavoro e la
qualità dei servizi.
Art. 252-bis
1. Le guardie particolari sono
iscritte in un apposito registro
della prefettura, nel quale sono
annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o
32
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
hanno prestato servizio e tutte le
variazioni relative al rapporto di
servizio, la formazione acquisita,
l’impiego prevalente nell’anno,
nonché, succintamente, i motivi
di cessazione dal servizio.
2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l’iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente
l’approvazione del decreto di
nomina, anche in altre province,
con le procedure semplificate
definite dal Ministero dell’interno.
3. Il Ministero dell’interno assicura il collegamento informatico dei
registri delle prefetture, al fine di
realizzare un’unica banca dei
dati nazionale degli operatori di
sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti
alle attività di controllo e, per i
rispettivi compiti istituzionali, gli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
Art. 253
Quando si voglia affidare ad una
guardia particolare approvata la
sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario,
deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.
Art. 253
Quando si voglia affidare ad una
guardia particolare approvata la
sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario,
deve farsene domanda al prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.
Art. 254
Art. 254
Le guardie particolari giurate 1. Le guardie particolari giurate
vestono l'uniforme, o, in mancan- vestono l'uniforme, o, per parti-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
33
za portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto
su domanda del concessionario.
Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata
sono dispensati dal portare la
divisa od il distintivo, quando
sono adibiti esclusivamente a
servizi di investigazione.
Si applicano alla divisa e al
distintivo le disposizioni dell'art.
230 del presente regolamento.
colari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro,
dal prefetto su domanda del
datore di lavoro dal quale dipendono.
2. Si applicano alla divisa e al
distintivo le disposizioni dell'articolo 230 del presente regolamento.
3. Le disposizioni del comma 1
non si applicano ai titolari degli
istituti di investigazione ed agli
investigatori dipendenti, i quali
sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da
parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l’esibizione di un
tesserino conforme al modello
approvato con decreto del Ministero dell’interno, nel quale sono
riportate le generalità, gli estremi
della licenza e l’indicazione dell’istituto cui appartengono.
4. Nei confronti del personale
ammesso ai servizi di cui all’articolo 260-bis, comma 2, trovano
applicazione le disposizioni sull’uniforme vigenti nello Stato di
stabilimento.
Art. 255
Le guardie particolari addette
alla custodia dei beni mobili ed
immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate.
Tali verbali fanno fede in giudizio
fino a prova contraria.
Art. 255
Le guardie particolari addette
alla custodia dei beni mobili ed
immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate.
Tali verbali fanno fede in giudizio
fino a prova contraria.
34
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Art. 256
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della
licenza prescritta dall'articolo 42
della Legge e dall'art. 71 del presente regolamento.
La licenza di porto d'armi, a
tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.
Art. 256
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della
licenza prescritta dall'articolo 42
della Legge e dall'articolo 71 del
presente regolamento.
La licenza di porto d'armi, a
tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.
Art. 256-bis
1. Sono disciplinate dagli articoli
133 e 134 della legge tutte le
attività di vigilanza e custodia di
beni mobili o immobili per la
legittima autotutela dei diritti
patrimoniali ad essi inerenti, che
non implichino l’esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento
di attività che disposizioni di
legge o di regolamento riservano
agli organi di polizia.
2. Rientrano, in particolare, nei
servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di
guardie particolari giurate, salvo
che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza
pubblica, le attività di vigilanza
concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei
porti, nelle stazioni ferroviarie,
nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme spe-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
35
ciali, ad integrazione di quella
assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la
scorta di armi, esplosivi e di ogni
altro materiale pericoloso, nei
casi previsti dalle disposizioni in
vigore o dalle prescrizioni dell’autorità, ferme restando le
disposizioni vigenti per garantire
la sicurezza della custodia, del
trasporto e della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la
scorta del contante o di altri beni
o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è
maneggio di somme rilevanti o di
altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
d) la vigilanza armata mobile e
gli interventi sugli allarmi, salve
le attribuzioni degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o
delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli
a rischio di impatto ambientale,
ed ogni altra infrastruttura che
può costituire, anche in via
potenziale, un obiettivo sensibile
ai fini della sicurezza o dell’incolumità pubblica o della tutela
ambientale.
3. Rientra altresì nei servizi di
sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari,
centri direzionali, industriali o
36
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i
servizi medesimi siano svolti da
guardie particolari giurate.
§ 21
§ 21
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
Art. 257
La domanda per ottenere la
licenza prescritta dall'art. 134
della Legge deve contenere l'indicazione del Comune o dei
Comuni in cui l'istituto intende
svolgere la propria azione, della
tariffa per le operazioni singole o
per l'abbonamento, dell'organico
delle guardie adibitevi, delle
mercedi a queste assegnate, del
turno di riposo settimanale, dei
mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia, dell'orario e
di tutte le modalità con cui il servizio deve essere eseguito.
Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante
l'assicurazione delle guardie,
tanto per gli infortuni sul lavoro
che per l'invalidità e la vecchiaia.
Se trattasi di istituto che intende
eseguire investigazioni o ricerche per conto di privati, occorre
specificare, nella domanda,
anche le operazioni all'esercizio
delle quali si chiede di essere
Art. 257
La domanda per ottenere la
licenza prescritta dall'articolo
134 della legge per le attività di
vigilanza e per le altre attività di
sicurezza per conto di privati,
escluse quelle di investigazione,
ricerche e raccolta di informazioni, contiene:
a) l’indicazione del soggetto che
richiede la licenza, dell’institore
o del direttore tecnico preposto
all’istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli
altri soggetti provvisti di poteri di
direzione, amministrazione o
gestione, anche parziali, se esistenti;
b) la composizione organizzativa
e l’assetto proprietario dell’istituto, con l’indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo
attivi o passivi e delle eventuali
partecipazioni in altri istituti;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o
regioni diverse, in cui l'istituto
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneità.
L'atto di autorizzazione deve
contenere le indicazioni prescritte per la domanda e l'approvazione delle tariffe, dell'organico,
delle mercedi, dell'orario e dei
mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia.
Ogni variazione o modificazione
nel funzionamento dell'istituto
deve essere autorizzata dal Prefetto.
37
intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale,
nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;
d) l'indicazione dei servizi per i
quali si chiede l'autorizzazione,
dei mezzi e delle tecnologie che
si intendono impiegare.
2. Anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 136, comma primo,
della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e
tecnico- operativo dell'istituto,
con l'indicazione del tempo, non
superiore a sei mesi, necessario
all'attivazione dello stesso, nonché della documentazione comprovante:
a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle
persone preposte alle unità operative dell'istituto;
b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti
per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle
disposizioni in vigore.
3. Alla domanda occorre altresì
unire il progetto di regolamento
tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi,
all'ambito territoriale richiesto,
alla necessità che sia garantita
la direzione, l'indirizzo unitario
ed il controllo dell'attività delle
38
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
guardie particolari giurate da
parte del titolare della licenza, o
degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale
di unificazione e la Commissione
di cui all'articolo 260-quater,
sono determinate, anche al fine
di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 della
legge, le caratteristiche minime
cui deve conformarsi il progetto
organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei
servizi di cui all'articolo 134 della
legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica
richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli
incarichi organizzativi. Sono fatte
salve le disposizioni di legge o
adottate in base alla legge che,
per determinati servizi, materiali,
mezzi o impianti, prescrivono
speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.
Art. 257-bis
1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e
raccolta di informazioni per
conto di privati, ivi comprese
quelle relative agli ammanchi di
merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
39
richiesta dal titolare dell'istituto di
investigazioni e ricerche anche
per coloro che, nell'ambito dello
stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i
quali la licenza è richiesta e degli
altri soggetti di cui all'articolo 257,
comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di
cui all'articolo 257, comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo 257 prevede,
sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi
minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla è innovato relativamente
all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di
attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento
delle attività indicate nell'articolo
327-bis del medesimo codice.
Art. 257-ter
1. Qualora nulla osti al rilascio
della licenza, l'ufficio comunica
40
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
all'interessato il termine, non
superiore a sessanta giorni,
entro il quale il provvedimento è
rilasciato, previa esibizione della
documentazione comprovante:
a) l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale
dipendente, nel numero e con le
professionalità; occorrenti;
b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla
legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al
progetto organizzativo di cui
all'articolo 257 ed a quanto previsto dall'articolo 260-bis. Per le
imprese già assentite in altro
Stato membro dell'Unione europea, il prefetto tiene conto della
cauzione, ovvero delle altre
garanzie sostitutive ammesse
dalla legge, eventualmente già
prestate nello Stato di stabilimento, purché idonee, per
ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle
esigenze di cui all'articolo 137
della legge.
2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all'articolo 257bis, comma 2, lettere a) c), e le
prescrizioni eventualmente impo-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
41
ste a norma dell'articolo 9 della
legge, nonché l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei
servizi offerti.
3. Se la licenza è richiesta per
l'esercizio dell'attività in più province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale
l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti
per territorio. La preventiva
comunicazione non è richiesta
per le attività prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle
di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza
mobile, nonché per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero
di investigazione e ricerche, i cui
incarichi siano stati conferiti nel
luogo in cui gli istituti hanno
sede, né per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all'articolo 260-bis. Sono fatte salve le
altre comunicazioni per finalità di
controllo.
4. Ogni variazione che riguardi i
servizi, i mezzi o le tecnologie di
cui all'articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto.
Al prefetto è altresì comunicata
ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o
dell'assetto proprietario dell'istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento
unico di regolarità contributiva, la
42
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali
assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza
privata concernente l'integrale
rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale
nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista
dalla contrattazione collettiva di
categoria, analoga certificazione
per il personale comunque dipendente.
5. Ai fini dell'estensione della
licenza ad altri servizi o ad altre
province, il titolare della stessa
notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che
intende impiegare, nonché la
nuova o le nuove sedi operative
se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e
documenti di cui all'articolo 257,
commi 2 e 3. I relativi servizi
hanno inizio trascorsi novanta
giorni dalla notifica, termine
entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni
al progetto tecnico-organizzativo
e disporre il divieto dell'attività
qualora la stessa non possa
essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di
cui all'articolo 257-quater.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
43
Art. 257-quater
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della legge, le licenze
di cui al medesimo articolo sono
negate quando:
a) risulta che gli interessati
abbiano esercitato taluna delle
attività ivi disciplinate in assenza
della prescritta licenza;
b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257,
comma 1, lettere a) e b), o di cui
all'articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata
l'azione penale per uno dei reati
previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura
penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una
misura di prevenzione;
c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il
concreto pericolo di infiltrazioni
ambientali tali da condizionare la
corretta gestione o amministrazione dell'istituto.
2. Le licenze già rilasciate sono
revocate quando vengono a
mancare i requisiti richiesti per il
loro rilascio e sono revocate o
sospese per gravi violazioni
delle disposizioni che regolano
le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico
interesse, compreso l'impiego di
personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli
indicati dall'articolo 11 della
44
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
legge, ovvero per altri motivi di
ordine e sicurezza pubblica.
3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:
a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali,
nei confronti del personale
dipendente;
b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi
inadempienze
all'integrale
rispetto della contrattazione
nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla
sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi
in rapporto alla dotazione di
apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle
esigenze di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, alle
prescrizioni dell'autorità ed alle
determinazioni del questore ai
sensi del regio decreto-legge 26
settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936,
n. 508.
4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al
comma 2 dell'articolo 257 senza
che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
45
Art. 257-quinquies
1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui
al comma 4 dell'articolo 257 e
della permanenza dei requisiti di
qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti
dal Ministero dell'interno a
norma dell'articolo 260-ter. Degli
stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di
cui all'articolo 249, quinto
comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla
legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e
del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il
prefetto si avvale di parametri
oggettivi di verifica, definiti dal
Ministro dell'interno, sentita la
commissione di cui all'articolo
260-quater, tenendo conto:
a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
legge o di regolamento che
disciplinano le attività di cui
all'articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da
adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
b) dei costi per la sicurezza,
compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali anti-
46
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
proiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo,
strumento od equipaggiamento
indispensabile per la qualità e la
sicurezza dei servizi;
c) dei costi reali e complessivi
per il personale, determinati
secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-bis, del
decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
Art. 257-sexies
1. Le disposizioni della presente
sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di
vigilanza o loro consorzi, né di
studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la
licenza e nei limiti ivi stabiliti, né
ad altre forme di organizzazione
aziendale che prevedano l'utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e
gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza
limiti territoriali, a condizione che:
a) i raggruppamenti temporanei
e le altre forme di associazione
siano preventivamente comunicati al prefetto e l'utilizzazione
comune di impianti e risorse
siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del
relativo progetto organizzativo e
tecnico-operativo;
b) siano costantemente garantite
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
47
l'efficacia e l'efficienza delle
strutture e la funzionalità dei servizi;
c) i raggruppamenti temporanei
e le altre forme di associazione
dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del
territorio in cui operano, o, ferma
restando la necessità della centrale operativa, di una idonea
struttura tecnica di supporto con
linee appositamente dedicate
per la gestione degli interventi
sugli allarmi del personale
dipendente.
Art. 258
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art.
115 della Legge, non possono
eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza
la licenza contemplata dall'art.
134 della Legge stessa.
Art. 258
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art.
115 della Legge, non possono
eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza
la licenza contemplata dall'art.
134 della legge stessa.
Art. 259
Salvo quanto dispone il Regio
Decreto-Legge 12 novembre
1936, n. 2144, gli enti ed i privati
di cui all'art. 133 della Legge, e
chiunque esercita un istituto di
vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto
di privati, è tenuto a comunicare
al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia,
Art. 259
Salvo quanto dispone il Regio
Decreto-Legge 12 novembre
1936, n. 2144, gli enti ed i privati
di cui all'art. 133 della Legge, e
chiunque esercita un istituto di
vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto
di privati, è tenuto a comunicare
al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia,
48
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i
decreti di quelle guardie che
avessero cessato dal servizio.
Devono altresì essere comunicati
al Prefetto gli elenchi, e le relative
variazioni, degli abbonati per la
custodia delle loro proprietà,
facendo risultare dagli elenchi
medesimi quali siano i beni a cui i
singoli abbonamenti si riferiscono.
appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i
decreti di quelle guardie che
avessero cessato dal servizio.
Devono altresì essere comunicati
al Prefetto gli elenchi, e le relative
variazioni, degli abbonati per la
custodia delle loro proprietà,
facendo risultare dagli elenchi
medesimi quali siano i beni a cui i
singoli abbonamenti si riferiscono.
Art. 260
Nel registro di cui all'art. 135
della Legge devono essere indicati:
a) le generalità delle persone,
con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell'affare o
della operazione;
c) l'onorario convenuto e l'esito
della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria
identità personale.
Per le operazioni compiute da
istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di
libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro
l'avvenuta vendita, le generalità
dell'acquirente, i documenti con i
quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
Art. 260
Nel registro di cui all'art. 135
della legge devono essere indicati:
a) le generalità delle persone,
con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell'affare o
della operazione;
c) l'onorario convenuto e l'esito
della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria
identità personale.
Gli obblighi di cui al primo
comma devono essere assolti
nella sede principale ed in quelle
operative risultanti dalla licenza,
indipendentemente dall’ambito
territoriale in cui i servizi devono
essere svolti.
Nel caso di servizi effettuati con
il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l’operazione
complessiva, il cliente per conto
del quale l’intero servizio è effet-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
49
tuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato,
richiedente l’esecuzione della
stessa ed i riferimenti al titolo del
concorso.
Per le attività indicate nell’articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso
codice e dell’articolo 222 delle
disposizioni di attuazione, di
coordinamento e transitorie del
medesimo codice.
Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali,
mediante la vendita di libretti di
scontrini di abbonamento, si
annotano nel registro l'avvenuta
vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli
ha dimostrato la propria identità,
e l'onorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
§ 21-bis
DEGLI ISTITUTI STABILITI IN
ALTRI PAESEI DELL’UNIONE
EUROPEA, DEGLI ENTI DI
CERTIFICAZIONE INDIPENDNETI E DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE
Art. 260-bis
1. Le imprese stabilite in altro
Stato membro dell'Unione euro-
50
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
pea, possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana a
parità di condizioni con le imprese nazionali, secondo quanto
previsto dall'articolo 257, tenuto
conto della capacità tecnica attestata nello Stato di stabilimento
e degli obblighi e degli oneri,
anche economici, già assolti nel
medesimo Stato. A tal fine, la
cauzione di cui all'articolo 137
della legge è prestata con le
modalità ed alle condizioni indicate all'articolo 257-ter, comma
1, per i soli obblighi concernenti
l'ordinamento italiano ed i servizi
da espletarsi nel territorio della
Repubblica.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
può inoltre autorizzare l'esercizio
occasionale nel territorio della
Repubblica di servizi temporanei
di vigilanza e custodia ammessi
dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello
Stato di stabilimento, utilizzando
proprio personale munito delle
qualificazioni e autorizzazioni
previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti. Alle medesime
condizioni possono essere autorizzate le attività transfrontaliere,
intendendo per tali quelle che
hanno inizio nello Stato membro
di stabilimento dell'impresa e che
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
51
devono concludersi in territorio
italiano e viceversa.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2
va proposta almeno sessanta
giorni prima dell'espletamento del
servizio, corredata degli elementi
descrittivi dell'istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate
dallo Stato di stabilimento, del
servizio da espletare, della sua
durata, del personale e dei mezzi
da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto
diniego per insussistenza dei presupposti, o per motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza,
il Dipartimento della pubblica
sicurezza adotta le prescrizioni
occorrenti per assicurare che i
servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza dell'autorità di pubblica
sicurezza, previste nel territorio
della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Ove
non siano adottate le prescrizioni
da parte del Dipartimento della
pubblica sicurezza l'autorizzazione si intende rilasciata. Relativamente al porto delle armi si
osservano le disposizioni vigenti
nel territorio della Repubblica.
Art. 260-ter
1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione
di cui all'articolo 260-quater,
52
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
sono stabiliti le caratteristiche ed
i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori
ed altri organismi tecnici, anche
privati, per l'espletamento di
compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a
norma dell'articolo 134 della
legge, dei relativi servizi e dei
materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e
dei relativi provvedimenti di
attuazione, nonché alle altre
disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme
restando le attività di verifica,
certificazione, approvazione o
autorizzazione rimesse agli
organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore.
2. Con lo stesso decreto di cui al
comma 1, sono definite anche le
modalità di riconoscimento degli
organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.
3. Il riconoscimento quale "organismo di certificazione indipendente"" di cui al comma 1, è
effettuato dal Ministero
dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza, precisando
la categoria di certificazione
riconosciuta, ed ha validità per
cinque anni. Esso ha effetto
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
53
decorso il termine di trenta giorni
dalla data di notifica alla Commissione dell'Unione europea ed
alle autorità competenti degli
altri Stati membri degli organismi
interessati.
4. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi di
certificazione indipendente di cui
al comma 1. Il comitato, istituito
presso lo stesso Ministero, è
composto da: un presidente, con
qualifica non inferiore a prefetto o
a dirigente generale di' pubblica
sicurezza, due rappresentanti del
Ministero dell'interno e da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'istruzione, università e ricerca; da
due rappresentanti del Ministero
dello sviluppo economico, di cui
uno esperto in comunicazioni,
nonché da tre esperti, anche
estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello
Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica dirigenziale non generale.
5. Il presidente e i componenti
del comitato sono nominati con
decreto del Ministro dell'interno,
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più
di una volta. Per ciascun compo-
54
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
nente effettivo è nominato un
supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del
comitato sono stabilite con
decreto del Ministro dell'interno,
sentite le altre Amministrazioni
interessate.
6. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 260-quater
1. È istituita presso il Ministero
dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attività di
cui all'articolo 134 della legge.
Essa è presieduta da un prefetto
ed è composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli
affari della polizia amministrativa
e sociale del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;
b) da un questore;
c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica
sicurezza, di cui almeno uno
appartenente alla Polizia di Stato
ed uno all'Arma dei carabinieri;
d) da quattro esperti designati,
rispettivamente, dal Ministero
della giustizia, dal Ministero dello
sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
55
e) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
nel limite massimo di quattro;
f) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
nel limite massimo di quattro;
g) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la
raccolta delle informazioni commerciali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;
h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema
bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della
grande distribuzione.
2. Le mansioni di segretario
sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il presidente ed i componenti
della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati. Per
ciascun componente effettivo è
nominato un supplente.
4. I componenti supplenti posso-
56
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
no partecipare alle riunioni della
Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni.
5. La Commissione esprime
parere obbligatorio sugli schemi
di decreto ministeriale previsti
dal presente Titolo e può essere
consultata, a richiesta delle
Amministrazioni interessate, su
tutte le questioni di carattere
generale concernenti le attività
di cui agli articoli 133 e 134 della
legge.
6. Nell'ambito della Commissione
possono essere costituite sottocommissioni tecniche o gruppi di
lavoro ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la
tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori
nei diversi settori della sicurezza
privata.
7. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il DPR, quindi, è stato concepito, nell’ambito di un approccio riformatore assai articolato, organico e d’impatto certamente significativo,
come lo strumento maggiormente finalizzato ad incidere sulla concreta operatività del settore della sicurezza complementare nel complesso e variegato ambito dei servizi ad esso riferibili.
Il suo spettro d’intervento ha compreso, relativamente alla vigilanza
privata12, tre aspetti basici del servizio quali la sua maggiore qualifi12
Il D.P.R. 153/2008, come il D.L. 59/2008, è intervenuto, riformandole anche significativamente, sulle investigazioni private, che comunque non costituiscono oggetto
d’approfondimento del presente lavoro.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
57
cazione (in senso lato, sia relativamente al versante degli istituti che
da quello di chi impiega direttamente guardie particolari giurate nella
custodia dei propri beni), un’attenzione pronunciata – indubbiamente superiore rispetto al passato – per le guardie particolari giurate ed
un (compiutamente) definito ambito d’intervento delle attività di sicurezza complementare.
1. Per apprezzare quanto il DPR ha concepito in termini di una maggiore qualificazione del servizio (e, per corollario, delle guardie particolari giurate, degli istituti e del mercato), basti verificare che già
all’articolo 249, comma 2, del Regolamento di esecuzione novato
viene ora esplicitamente previsto che la dichiarazione rivolta al Prefetto da parte di chi intenda destinare guardie particolari giurate alla
custodia dei propri beni mobili od immobili va corredata – oltre che
dei documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per
ciascun guardiano dall’articolo 138 del TULPS – “…della documentazione attestante l’adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali”; come pure paradigmatica, sempre nel senso della maggiore qualificazione del servizio,
degli istituti e del mercato, appare l’attuale formulazione del successivo articolo 257 laddove, nell’elencare i requisiti e le caratteristiche
da possedere da parte di chi formula domanda (sempre al Prefetto)
per ottenere la licenza per le attività di vigilanza per conto di privati,
prescrive l’esplicitazione di importanti informazioni in ordine ai soggetti13, alla composizione organizzativa ed all’assetto proprietario
dell’istituto – addirittura arrivando a richiedere di rendere noti “i rapporti di controllo attivi o passivi e le eventuali partecipazioni in altri
istituti” –, ai mezzi ed alle tecnologie che si intendono impiegare,
oltreché all’ambito territoriale ed ai servizi per i quali si chiede l’autorizzazione.
In coerenza all’obiettivo di qualificare il settore, inoltre, il citato articolo 257, “anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 136, comma
primo, della legge”14, stabilisce che la domanda deve essere corre-
13
14
L’articolo 257 prevede infatti che la domanda deve contenere l’indicazione del soggetto richiedente, all’institore o al direttore tecnico preposto all’istituto o ad una sua
articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione,
amministrazione o gestione, anche parziali.
Il primo comma dell’articolo 136 del TULPS ammette la ricusazione della licenza
nei confronti del richiedente che non dimostri il possesso della capacità tecnica per
lo svolgimento dei servizi per i quali sia richiesta l’autorizzazione.
58
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
data del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell’istituto, con
l’indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all’attivazione dello stesso, nonché della documentazione comprovante il
possesso delle capacità tecniche occorrenti (proprie e delle persone
preposte alle unità operative dell’istituto), nonché la disponibilità dei
mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l’attività da svolgere e le relative caratteristiche15.
Sulla scorta della disamina circa il possesso dei requisiti da documentare all’atto della presentazione della richiesta, quindi, si ricava,
e agevolmente, l’enfasi posta dal legislatore relativamente agli elementi di tipo qualitativo utili a connotare il profilo tecnico-organizzativo (e non solo) degli istituti di vigilanza privata.
Infine, all’ultimo comma dell’articolo 257, viene stabilito che spetta al
Ministero dell’interno, con proprio decreto, determinare, anche al
fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all’articolo 136 della
legge, “…le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto
organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi
di cui all’articolo 134 del TULPS, nonché i requisiti professionali e di
capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi”; detto decreto in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata, che vedrà la luce il 1° dicembre 2010, per gli innumerevoli ed importantissimi risvolti da esso potenzialmente innescati
finanche in seno all’attività sindacale dispiegata nei vari contesti
aziendali e territoriali dalle articolazioni politico-organizzative periferiche della Fisascat-Cisl, costituirà, nel prosieguo del presente lavoro, costante oggetto di approfondimento.
2. La maggiore attenzione per le guardie particolari giurate, che
viene attestata per mezzo di un’apprezzabile enfasi riservata dal
legislatore alla professionalità posseduta dalle stesse ed a soluzioni
strumentali volte a facilitarne – sia pure indirettamente – il reimpiego
in caso di perdita del posto di lavoro, si evince, soprattutto, da quan-
15
Il comma 3 dell’articolo 257 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS prevede anche che alla domanda occorra unire il progetto di regolamento tecnico dei
servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che
sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie
particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione
dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
59
to il DPR ha disposto, segnatamente, in sede di verifica dei requisiti
da possedere per ottenere il decreto di approvazione da parte del
prefetto – non più limitata alle condizioni enunciate dall’articolo 138
del TULPS relativamente alla cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro dell’UE, alla maggiore età, al saper leggere e scrivere,
all’assenza di condanne per delitto, ecc. –, in quanto deve essere
previamente constatato il possesso dei requisiti (anche) di ordine
professionale, nonché, all’articolo 252-bis, relativamente alla previsione afferente l’istituzione dell’apposito registro prefettizio nel
quale, unitamente ai nominativi delle GPG, sono riportati gli istituti o
gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio, la formazione acquisita, l’impiego prevalente nell’anno (nonché, succintamente, i motivi di cessazione dal servizio)16.
È indubbio inoltre che prova della maggiore attenzione riservata al
lavoro delle guardie possa anche ricavarsi dai contenuti dell’articolo
257-quater che, al comma 3, prevede che le licenze sono revocate
o sospese quando è accertato il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, ovvero a seguito di reiterata adozione di comportamenti o scelte – ivi
comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all’integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata
– che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature,
mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza,
alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell’autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del
regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla
legge 19 marzo 1936, n. 508.
Si noti che l’articolo 251, tra le altre cose, a riprova dell’attenzione
riservata all’impiego delle GPG, stabilisce che con lo stesso decreto
16
L’articolo 252-bis del Regolamento, sempre in ordine al registro della prefettura,
prevede, al comma 2, che “nel caso di variazione del datore di lavoro, l’iscrizione
nel registro di cui al comma 1 consente l’approvazione del decreto di nomina,
anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell’interno” ed inoltre, al comma 3, che “il Ministero dell’interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un’unica banca dei
dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli
uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria”.
60
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
di approvazione una guardia possa essere autorizzata alla custodia
di più proprietà appartenenti a persone od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso più istituti di vigilanza appartenenti allo stesso
titolare, ovvero ad una medesima società o da questa controllati,
secondo le modalità regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. In relazione all’ambito comprendente le attività di vigilanza e
custodia di beni mobili ed immobili, il DPR 153/2008, all’articolo 256bis, ha introdotto una meritoria delimitazione dello stesso, al fine di
distinguere ciò che deve essere considerato a tutti gli effetti campo
d’intervento degli istituti di vigilanza privata e d’impiego delle GPG.
In particolare, per il Regolamento per l’esecuzione del TULPS rientrano nei servizi di sicurezza complementare, e sono, quindi, da
svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate – salvo che la legge
disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica –, le attività
di vigilanza concernenti la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle
stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli
altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle
norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni
altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell’autorità, ferme restando le disposizioni
vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della
scorta; la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni
o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio
di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi,
salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; la
vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di
impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire,
anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza
o dell’incolumità pubblica o della tutela ambientale17.
17
Il comma 3 dell’articolo 256-bis ricomprende, inoltre, nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando
speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da
guardie particolari giurate.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
61
Naturalmente, il contenuto dell’articolo 256-bis è d’importanza fondamentale per le sorti di un settore le cui attività risultano variamente interessate da un processo di intenso ridimensionamento, peraltro ad esclusivo vantaggio di esperienze aziendali anche molto differenti dagli istituti di vigilanza privata, che, se opportunamente valorizzato, potrebbe effettivamente distinguere – dagli altri – quei servizi per la prestazione dei quali occorre impiegare esclusivamente (e,
auspicheremmo, tassativamente!) guardie particolari giurate.
Infine, il Regolamento per l’esecuzione del TULPS, dall’articolo 260bis al 260-quater, cioè nella parte del Titolo IV dedicata agli istituti
stabiliti in altri Paesi dell’Unione europea, degli enti di certificazione
indipendenti e della commissione consultiva centrale, prevede, oltre
alle condizioni da rispettarsi da parte di operatori non italiani ma
europei per agire nel nostro mercato nazionale, in stretto ossequio
al contenuto dispositivo della variamente citata sentenza della Corte
di Giustizia Europea del 2007, elementi che indubbiamente hanno la
finalità di innovare radicalmente la governance settoriale quali la certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti
autorizzati e l’istituzione presso il Ministero dell’interno della Commissione consultiva centrale per le attività di cui all’articolo 134 del
TULPS18.
18
Al fine di comprendere compiutamente l’importante funzione esercitata dalla Commissione consultiva si consideri che l’articolo 257-quinquies, al comma 2, prevede che “ai
fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle
condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 260-quater, tenendo conto: a) degli oneri
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le
attività di cui all'articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in
relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica; b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per
la qualità e la sicurezza dei servizi; c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Inoltre, l’articolo 260-quater, comma 5, stabilisce che la Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente
Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le
questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 della
legge. Infine, il comma 6 dello stesso articolo 260-quater, dispone che nell'ambito della
Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro""
ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata.
62
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Relativamente alla parte attuativa, il DPR 153/2008 dispone il varo
di diversi decreti ministeriali.
Più nello specifico, all’articolo 257, comma 4, viene esplicitato che
con decreto del Ministro dell’interno, sentito l’Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all’articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui
all’articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli
istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi19.
Inoltre, anche l’articolo 260-ter stabilisce che con decreto del Ministro
dell’interno – sentita la Commissione di cui all’articolo 260-quater –
sono stabilite le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati,
per l’espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell’articolo 134
della legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni
del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione,
nonché alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attività di verifica, certificazione, approvazione
o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o
a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore; ed al
comma 2 che, con lo stesso decreto, debbano essere definite anche le
modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.
19
L’articolo 257-bis, comma 3, prevede, per le attività d’investigazione, ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati che detto decreto deve prevedere, sentite
le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i
periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
LA RIFORMA
DEI SERVIZI
DI SICUREZZA
COMPLEMENTARE
DI MERCATO
LA SVOLTA OPERATIVA DELLA
CAPACITÀ TECNICA
64
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Il primo di questi decreti, il Decreto del Ministero dell’interno 1
dicembre 2010, n. 269, in vigore dal 16 marzo 2011, che si compone di otto articoli e dieci allegati20, titolato “Regolamento recante
disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e
dei requisiti minimi di qualità dei servizi di cui agli articoli 256-bis e
257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità
tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti”21, viste le
disposizioni dell’articolo 257, comma 4, del Regolamento per l’esecuzione del TULPS, provvede ad individuare le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti di
qualità degli istituti e dei servizi, nonché i requisiti professionali e di
capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi.
Per gli istituti già operanti il periodo entro il quale devono adeguarsi
alle disposizioni del DM è fissato in diciotto mesi22; tuttavia, in caso
di richieste di estensione territoriale o di ampliamento dei servizi, le
disposizioni del decreto sono immediatamente esecutive.
Gli istituti già autorizzati ad operare in diverse province per mezzo di
una pluralità di autorizzazioni, debbono unificare le attività in un’unica licenza (quella della provincia ove l’istituto ha la sede principale)23.
Ad una puntuale disamina dell’articolato può agevolmente desumersi lo straordinario impatto sul settore del suo contenuto:
Nello stesso DM, e più precisamente all’articolo 7, vengono descritte le procedure per
la modifica dei suoi allegati, stabilendo che le eventuali variazioni debbano essere
disposte con decreto del Ministro dell’interno, di natura regolamentare, acquisito il
parere della Commissione consultiva centrale (di cui all’art. 260-quater del Regolamento di esecuzione del TULPS) e sentito l’Ente nazionale di unificazione.
21
Vedi l’allegato 7.
22
Il termine è di trentasei mesi per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e
professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali, in considerazione del fatto che per tali operatori è stato previsto il requisito del possesso della
laurea, almeno triennale. Analogamente di trentasei mesi è il termine per l’adeguamento delle strutture per il servizio di deposito e custodia dei beni.
23
Come opportunamente rileva il Ministero dell’interno nel Vademecum operativo qui
variamente richiamato: “Si pone, così, fine ad una prassi – necessitata dalla vecchia limitazione provinciale delle licenze in questione – che vedeva il medesimo
soggetto titolare di più autorizzazioni al fine di operare in diverse province, in evidente contrasto con il principio, sancito dall’art.8 TULPS, della personalità dell’autorizzazione di polizia. La disposizione fa riferimento agli “istituti”, con ciò intendendo sia le licenze intestate alla medesima persone fisica, sia quelle che, pur intestate a persone diverse, fanno capo alla stessa proprietà (gruppo economico o singolo
20
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
65
Art. 1 – Ambito di applicazione
Esplicita che il Regolamento disciplina – in riferimento agli istituti, ai
servizi ed alle attività di cui all’articolo 257, comma 1, e 257-bis,
comma 1, del Regolamento di esecuzione del TULPS – (1) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all’articolo 257, comma 2 del Regolamento di
esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati A, C ed E del decreto; (2) i requisiti minimi di qualità degli istituti e
dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui
deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all’articolo
257, comma 3, individuati nell’allegato D; (3) i requisiti professionali e
di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell’allegato B; (4) le
modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell’allegato A; (5) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché le caratteristiche del
progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli
istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H.
Art. 2 - Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali
degli istituti di vigilanza privata
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo
svolgimento professionale delle attività di cui all’articolo 1, le caratteristiche minime del regolamento tecnico dei servizi, nonché i requisiti
professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e
per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati A, B, C, D, E, F e F1 del presente decreto, di cui costituiscono parte
integrante. 2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi
funzionali di attività che si intendono svolgere, ai livelli dimensionali ed
che sia). Resta inteso che una volta unificata la licenza, gli istituti interessati disporranno comunque del lasso temporale previsto dalla norma per l’adeguamento alle
disposizioni del decreto. Per quel che concerne i processi di unificazione, si chiarisce che la Prefettura che riceve la domanda dovrà procedere alla revoca del titolo
precedentemente concesso ed al contestuale rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio che abiliti ad operare nel nuovo ambito territoriale costituito dalla province
nelle quali l’istituto è già autorizzato; le Prefetture di quelle province dovranno provvedere alla revoca del titolo di polizia a suo tempo rilasciato all’interessato”.
66
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
agli ambiti territoriali per i quali la licenza è richiesta, sulla base delle
seguenti classificazioni: a) classi funzionali: classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali; classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi
di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;
classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da
personale diverso dalle guardie giurate; classe D: servizi di trasporto e
scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di
custodia e distribuzione; classe E: servizi di custodia e deposito valori;
b) livelli dimensionali: livello 1: servizi che comportano un impiego di
guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25; livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e
non superiore a 50; livello 3: servizi che comportano un impiego di
guardie giurate non inferiore a 51 e non superiore a 100; livello 4: servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100. c)
ambiti territoriali (individuati con riferimento alle tabelle ISTAT sulla
popolazione residente): ambito 1: istituti che intendono operare uno o
più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un
unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa
parte sia definita da confini coincidenti con l’intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti; ambito 2: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti; ambito 3: istituti che intendono operare uno o
più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con l’intero territorio di un comune, con popolazione sino
a 3 milioni di abitanti; ambito 4: istituti che intendono operare uno o più
servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali
e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15
milioni di abitanti; ambito 5: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio
ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o
regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti. 3. Per gli istituti
che intendono operare nell’ambito di più classi funzionali di attività di
cui al comma 1, si applicano le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovrà essere gra-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
67
duato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e dell’ambito territoriale.
Art. 3 - Requisiti e qualità dei servizi
1. I requisiti minimi di qualità dei servizi, in relazione alla loro tipologia,
ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali di cui all’articolo 2, sono
riportati nell’allegato D del presente decreto, di cui è parte integrante.
2. Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera a), e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono
individuate le seguenti tipologie con le modalità operative a fianco di
ciascuna indicate: a) vigilanza ispettiva: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti; b) vigilanza fissa: è il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza
verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti; c) vigilanza antirapina: è il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri
beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi
di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei
reati contro il patrimonio; d) vigilanza antitaccheggio: è il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede; e) telesorveglianza: è il servizio di gestione a distanza di
segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un
obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all’intervento diretto della
guardia giurata. Sono esclusi dall’applicazione delle definizioni del
presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che
prevedano l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso; f)
televigilanza: è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od
immobile con l’ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l’intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei
casi e con le modalità consentite, previa verifica dell’effettività ed
attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati; g) intervento sugli
allarmi: è un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto
68
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall’utente titolare del bene
mobile ed immobile; h) scorta valori: è il servizio di vigilanza svolto da
guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli
destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi; i) trasporto valori: è il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l’utilizzo
di veicoli dell’istituto di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e
scortati da guardie giurate, secondo quanto previsto dall’allegato D al
presente regolamento; j) deposito e custodia valori: è il servizio di
deposito e custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli
stessi, affidati da terzi all’istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformità alle
norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili. 3. Ai fini del presente
regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all’articolo 1, comma 1,
le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di
investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente
articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da istituti autorizzati a
norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati.
Art. 4 - Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli
istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti
minimi di qualità degli istituti di investigazione privata e di quelli di
informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all’articolo 1, i requisiti professionali e di capacità tecnica
richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante. 2. Le caratteristiche ed
i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono
svolgere e per le quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni: a) investigatore privato titolare di istituto; b) informatore commerciale titolare di istituto; c) investigatore autorizzato
dipendente; d) informatore autorizzato dipendente.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
69
3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente
decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha
eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all’articolo
254, comma 3, del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto
il territorio nazionale. L’eventuale attivazione di sedi secondarie
dovrà essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall’articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
Art. 5 - Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale
1. Ai fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all’articolo 4,
comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate
le seguenti tipologie di attività d’indagine, esercitata nel rispetto della
legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino
l’esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente: a) investigazione privata: a.I): attività di indagine in
ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni
richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede
giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse; a.II): attività di
indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d’azienda ovvero dal
legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti
giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria
attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del
prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti; a.III): attività d’indagine in ambito commerciale,
richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente; a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di:
70
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni; a.V): attività d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi
probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice; a.VI): attività previste da
leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti
autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero
accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo
di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente. b) informazioni commerciali: b.I):
attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad
esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della
vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy. Per lo svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi
dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci,
protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a
chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da
fonti private (ad es. lo stesso committente, l’interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell’interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l’opera intellettuale/professionale dell’uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
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Art. 6 - Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate
1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle
guardie giurate individuati con il decreto ministeriale di cui all’articolo 138, comma 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2.
Il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato
all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della
licenza prevista dagli articoli 133 o 134 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
Art. 7 - Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali
1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono
disposte con Regolamento emanato con decreto del Ministro dell’interno, acquisito il parere della Commissione consultiva centrale di
cui all’articolo 260-quater del regolamento di esecuzione e sentito
l’Ente nazionale di unificazione.
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali
1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente
decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati. 2. Per
i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli
investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera j), la fase transitoria è fissata in trentasei mesi. 3. In caso di richiesta di estensione di licenza
le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive. 4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente
decreto ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, debbono unificare le attività in un’unica licenza rilasciata
dal Prefetto della provincia ove l’istituto ha eletto la sede principale.
5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall’applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana
72
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
ed entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Come opportunamente rileva il Vademecum operativo elaborato dal
Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno
recante disposizioni operative per l’attuazione del DM 1 dicembre
2010, 26924, l’atto di alta amministrazione – così come l’intero processo di riforma – palesa la consapevolezza della qualità non ottimale dei servizi resi dagli istituti di vigilanza e di investigazione privata e delinea modalità operative per porvi rimedio.
Col Regolamento sulla cosiddetta capacità tecnica, in vigore dal 16
marzo 2011, che è il primo degli interventi attuativi realizzati fra quelli previsti dal DPR 153/200825, il Ministero dell’interno dà sostanza e
concretezza ai principi fissati dallo stesso DPR, per il tramite di
un’azione di forte controllo sulla capacità tecnica dei soggetti che
intendono offrire servizi di sicurezza privata; elemento, quello della
capacità tecnica, espressamente previsto dalla legge (art. 136,
primo comma, del TULPS)26.
Per focalizzare l’attenzione sulla complessa struttura del dispositivo,
conviene procedere ad un’essenziale schematizzazione dei contenuti dello stesso.
Il Regolamento, che consta di otto articoli e dieci allegati “che ne costituiscono parte integrante”, già all’articolo 1, nel definire il suo ambito
di applicazione, individua il proprio spettro d’intervento nella disciplina
Vedi Allegato 9.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, oltre al DM relativo alla disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei
requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione
dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli
stessi istituti - contenuta, appunto, nel DM 1 dicembre 2010, n. 269, prevede altre
disposizioni attuative relative: alla definizione dei parametri oggettivi di verifica per
l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale; alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed
altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione
indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del TULPS; al modello di tesserino di riconoscimento per i titolari degli
istituti di investigazione privata e per gli investigatori dipendenti.
26
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, 2010.
24
25
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
73
(a) delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico operativo, (b) dei requisiti minimi di qualità degli
istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione e del regolamento tecnico dei servizi, (c) dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione degli istituti, per le attività di vigilanza e per le altre
attività di sicurezza per conto dei privati, e (d) dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti e delle caratteristiche del progetto
organizzativo per poter svolgere le attività di investigazione, ricerche e
raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore
commerciale, tale disciplina è richiesta dal titolare dell’istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell’ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l’attività di investigazione e ricerca.
Per ciascun argomento oggetto del suo intervento, l’articolo 1, delineando le connessioni formali – di seguito evidenziate nello schema riepilogativo – fra i predetti argomenti e le corrispondenti trattazioni contenute negli allegati, esplicitamente rinvia a questi ultimi per l’individuazione specifica e particolareggiata delle caratteristiche e dei requisiti
che necessitano per lo svolgimento dell’attività di vigilanza privata27.
Argomento:
Allegati corrispondenti:
A
Requisiti minimi di qualità degli
istituti di vigilanza (art. 257,
comma 4, del Regolamento di
esecuzione TULPS).
C
Caratteristiche minime del Caratteristiche minime cui deve
progetto organizzativo e tecni- conformarsi il progetto organizco operativo.
zativo e tecnico-operativo di cui
art. 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione del TULPS,
degli istituti di vigilanza privata.
27
Sono stati espunti dagli schemi riepilogativi le parti dedicate agli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali.
74
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
E
Requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni.
D
Requisiti minimi di qualità Requisiti operativi minimi degli
degli istituti e dei servizi.
istituti di vigilanza e regole tecniche dei servizi (art. 257, commi 3
e 4, del Regolamento di esecuzione TULPS).
Requisiti professionali.
B
Requisiti professionali minimi del
titolare della licenza, dell’institore, del direttore tecnico.
A
Modalità per la dimostrazione Requisiti minimi di qualità degli
del possesso dei mezzi finan- istituti di vigilanza (art. 257,
ziari, logistici e tecnici.
comma 4, del Regolamento di
esecuzione TULPS).
Relativamente alle caratteristiche ed ai requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata, il DM (all’articolo 2), rinviando, ai fini della trattazione specifica e di dettaglio dei suoi contenuti agli allegati A, B, C, D, E, F e F1, opera una selezione delle
caratteristiche e dei requisiti da soddisfare in ordine alle classi funzionali, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali s’intende svolgere l’attività di vigilanza privata; detta in altri termini, la
norma individua parametri di “capacità tecnica” definiti per tipologie
di servizi, per ambiti dimensionali tipo ed in relazione allo sviluppo
territoriale dell’attività28.
In concreto, i servizi autorizzabili vengono suddivisi per classi nelle
modalità di seguito schematizzate:
28
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, 2010.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Classe A
75
1) Attività di vigilanza (anche con
utilizzo di unità cinofile) di tipo:
1.1)
ispettiva;
1.2)
fissa;
1.3)
antirapina;
1.4)
antitaccheggio.
2) Altri servizi regolati da leggi
speciali o decreti ministeriali.
Classe B
1) Ricezione e gestione di
segnali provenienti da sistemi di
televigilanza e telesorveglianza.
2) Gestione degli interventi su
allarme.
Classe C
Servizi regolati da leggi speciali
o decreti ministeriali svolti da
personale diverso dalle guardie
giurate.
Classe D
Servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di
custodia e distribuzione.
Classe E
Servizi di custodia e deposito
valori.
L’articolazione per livelli dimensionali, che scaturisce in ragione delle
guardie giurate impiegate nei vari servizi svolti dagli istituti, può
essere riassunta nei termini sotto evidenziati:
76
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Livello 1
Servizi che comportano un
impiego di guardie giurate non
inferiore a sei e non superiore a
25.
Livello 2
Servizi che comportano un
impiego di guardie giurate non
inferiore a 26 e non superiore a
50.
Livello 3
Servizi che comportano un
impiego di guardie giurate non
inferiore a 51 e non superiore a
100.
Livello 4
Servizi che comportano un
impiego di guardie giurate superiore a 100.
La norma, sempre in ordine alle dotazioni di personale, stabilisce un
livello minimo di guardie giurate – che ciascun istituto deve necessariamente impiegare – nel numero di sei.
Inoltre, il DM, nel predeterminare le porzioni di territorio in cui gli istituti effettuano o intendono effettuare servizio, peraltro individuati
sulla base delle tabelle Istat sulla popolazione residente, circoscrive
cinque distinti ambiti rispondenti alle caratteristiche di densità demografica sotto elencate.
Ambito 1
Istituti che intendono operare
uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal DM,
in un unico territorio provinciale
o parte di esso, a condizione che
questa parte sia definita da confini coincidenti con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
77
Ambito 2
Istituti che intendono operare
uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal DM,
in un unico territorio provinciale
con popolazione superiore a
300.000 abitanti.
Ambito 3
Istituti che intendono operare
uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal DM,
in territorio ultraprovinciale, a
condizione che sia definito da
confini coincidenti almeno con
l'intero territorio di un comune,
con popolazione sino a 3 milioni
di abitanti.
Ambito 4
Istituti che intendono operare
uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal DM,
in territorio ultraprovinciale, a
condizione che sia definito da
confini provinciali e/o regionali,
con popolazione oltre i 3 milioni
di abitanti e sino a 15 milioni di
abitanti;
Ambito 5
Istituti che intendono operare
uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal DM,
in territorio ultraprovinciale, a
condizione che sia definito da
confini provinciali e/o regionali,
con popolazione oltre i 15 milioni
di abitanti.
Segnatamente all’illustrata definizione per ambiti territoriali finalizzata all’esatta determinazione dei requisiti, la stessa, come opportuna-
78
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
mente segnala il Vademecum operativo elaborato dal Ministero dell’interno, “non incide in alcun modo sulla libertà di scelta e movimento degli operatori (è possibile operare in assoluta autonomia e libertà nella dimensione di territorio scelta, che può essere anche solo di
alcuni comuni, di una provincia, di più province, di una regione o
nazionale); la provincia non è un criterio minimo ma un riferimento,
entro il quale restano salve tutte le diverse scelte imprenditoriali”.
Lo stesso DM 1 dicembre 2010, n. 269, all’articolo 2, comma 3, prevede che per gli istituti che intendono operare nell’ambito di più classi funzionali di attività di […], si applicano le caratteristiche minime
ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovrà essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti
per ciascuna classe funzionale e dell’ambito territoriale.
In estrema sintesi, agli istituti che intendono operare nell’ambito di
più classi funzionali di attività, si applicano caratteristiche e requisiti
minimi previsti per ciascuna singola classe.
In generale, nel progetto organizzativo e tecnico-operativo, gli elementi afferenti, rispettivamente, le classi funzionali, i livelli dimensionali e gli ambiti territoriali debbono essere connessi e in stretto rapporto di reciprocità, in quanto devono costituire un insieme coerente
che chiaramente indichi le tipologie di servizio che l’istituto intenda
svolgere (classe funzionale), lo spettro spaziale e/o il mercato (ambito territoriale) nel quale vuole operare e l’organico che deve possedere per prestare i servizi scelti (livello dimensionale).
Il livello dimensionale, cioè il numero delle guardie giurate da impiegare per poter svolgere determinati servizi, quindi, dovrà conformarsi ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale ed
all’ambito territoriale29.
La norma, nel definire le classi funzionali ed i requisiti minimi di qualità dei servizi, individua tipologie – corrispondenti a ciascuna classe
– e modalità operative da osservare per adempiervi, che di seguito
si riportano.
29
Ai fini dell’esatta determinazione del numero di guardi giurate costituenti l’organico
richiesto per poter espletare i servizi variamente richiamati, si deve tener conto della
necessità di disporre di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle assenze per ferie,
malattie e altri giustificati motivi.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
79
Classe A
Vigilanza ispettiva.
È il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente
necessario ad effettuare i controlli richiesti.
Classe A
Vigilanza fissa.
Classe A
Vigilanza antirapina È il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui
sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore,
come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore,
finalizzato alla prevenzione dei
reati contro il patrimonio.
Classe A
Vigilanza
antitaccheggio.
È il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati,
grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del
reato di danneggiamento, furto,
sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni
esposti alla pubblica fede.
Classe B
Telesorveglianza.
È il servizio di gestione a
distanza di segnali, informazio-
È il servizio svolto presso un
determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa
della guardia giurata cui è
demandato lo svolgimento
delle operazioni richieste, come
ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei
titoli di accesso, la sorveglianza
ed altri simili adempimenti.
80
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
ni o allarmi provenienti ovvero
diretti da o verso un obiettivo
fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della
guardia giurata (esclusi i servizi
di localizzazione satellitare di
autoveicoli che prevedano
l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso).
Classe B
Televigilanza.
È il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere
l'intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le
modalità consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del
pericolo, le Forze di Polizia
impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e
repressione dei reati.
Classe B
Intervento
sugli allarmi.
È un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto
dalla guardia giurata a seguito
della recezione di un segnale di
allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare
del bene mobile ed immobile.
Classe D
Scorta valori.
È il servizio di vigilanza svolto
da guardie giurate a beni di terzi
trasportati su mezzi diversi da
quelli destinati al trasporto di
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
81
valori, di proprietà dello stesso
istituto di vigilanza o di terzi.
Classe D
Trasporto valori.
È il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri
beni e titoli di valore, effettuato
con l'utilizzo di veicoli dell'istituto di vigilanza idoneamente
attrezzati, condotti e scortati da
guardie giurate.
Classe E
Deposito e custodia È il servizio di deposito e custovalori.
dia di beni, connessa o meno
alla lavorazione degli stessi,
affidati da terzi all'istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformità alle norme UNI/CEI,
CEN/CENELEC applicabili.
Le tipologie dei servizi ricompresi nella Classe C sono quelle altre
attività di sicurezza effettuate per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare evidenziate nello schema precedente, che siano previste da specifiche norme di legge o di
regolamento, per le quali le disposizioni del Regolamento contenuto
nel DM 1 dicembre 2010, n. 269 si applicano relativamente ai servizi o alle attività svolti da istituti autorizzati a norma dell’articolo 134
del TULPS, che non siano altrimenti disciplinati30.
La sintesi descrittiva di ogni servizio è finalizzata a dare maggiore
omogeneità all’applicazione del DM sul territorio nazionale, evitan30
Tra i servizi previsti da specifiche norme di legge o di regolamento comunque svolti da istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vi sono, ad esempio, i servizi di stewarding, previsti dal D.M. 8 agosto 2007, oppure quelli di assistenza nei locali di pubblico spettacolo, di cui al D.M.
6 ottobre 2009).
82
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
do, come talvolta accade, che i medesimi servizi vengano definiti in
maniera diversa nei provvedimenti rilasciati da differenti prefetti, creando situazioni di confusione nell’utenza ma anche possibili pregiudizi alle aziende di vigilanza all’atto di partecipazione a gare per l’affidamento di servizi31.
In tema di requisiti che le guardie giurate devono possedere ai fini
del riconoscimento della nomina, il DM 269/2010, all’articolo 6,
comma 2, prevedere, quale precondizione, che le stesse abbiano un
rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza.
La norma, in estrema sintesi, nega la possibilità di richiedere il rilascio del decreto di nomina a guardia giurata per un lavoratore autonomo e, come ha efficacemente affermato il Vademecum operativo
elaborato dal Ministero dell’interno, fornisce indirettamente una chiara risposta ad alcuni precedenti registratisi sul territorio nazionale
che, ancorché limitati a pochi casi, avrebbero potuto, in prospettiva,
vanificare gli sforzi finalizzati ad obiettivi d’innalzamento della qualità dei servizi che la riforma regolamentare si è prefissata32.
Naturalmente, la predetta affermazione circa il fatto che le guardie
giurate debbano essere lavoratori con rapporto di lavoro dipendente
riscontra il favore della Fisascat-Cisl, che condivide il retroterra concettuale che l’ispira e che è stato ben sintetizzato nel già citato Vademecum33.
31
32
33
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale –
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, 2010.
Vademecum recante disposizioni operative per l’attuazione del DM 1.12.2010, nr.
269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed
investigazione privata del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, 2010, pag. 16.
Il Ministero dell’interno, in argomento, ha affermato che “…la disposizione relativa
alla necessaria sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e che esclude in
maniera univoca la possibilità di adibire lavoratori autonomi alle attività ed ai servizi per i quali la legge prevede l’impiego di guardie particolari giurate è partita dalla
considerazione che il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sin dalla originaria formulazione, riserva grande attenzione al rapporto di dipendenza che deve
intercorrere fra le guardie particolari giurate e il soggetto (privato proprietario, nell’ipotesi regolamentata dall’art.133, ovvero istituto di vigilanza, nell’ipotesi regolamentata dall’art.134) che ne richiede la nomina e le impiega, prevedendo tra i requisiti che le guardie debbono possedere l’ “…essere iscritto alla Cassa nazionale
delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro…” (art.138). L’indefettibilità di tale rapporto è stata, poi, sottolineata dal D.P.R 153/2008 che, all’art.257
ter, comma 4°, prevede che il titolare della licenza deve esibire “…almeno
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
83
È quanto mai opportuno puntualizzare la nostra analisi circa i poderosi allegati al DM per la loro indubbia portata e per gli effetti che la
stessa non mancherà di riverberare sul settore nel suo complesso.
Procedendo nell’ordine stabilito dal decreto, si propone una rapida
rassegna dei citati testi densi di indicazioni operative di centrale
importanza.
Allegato
Titolo
Contenuto
A
Requisiti minimi di
qualità degli istituti
di vigilanza
(art. 257, comma 4,
del Regolamento di
esecuzione TULPS).
Descrive i requisiti organizzativi
minimi che gli istituti devono
possedere.
In particolare viene stabilito che
per poter svolgere l’attività
occorre:
annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate…”.
Analogamente, il successivo art.257 quater, comma 3, lett.a), prevede tra le cause
per la revoca o la sospensione della licenza “…il mancato rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente…”. Anche la
disciplina del R.d.l. 1952/1935 appare in linea con il quadro testé delineato allorché,
nel prevedere il controllo del Questore sul servizio delle guardie giurate, fa riferimento a “coloro che le impiegano”. Da ciò se ne è tratto il convincimento che, nel sistema normativo vigente, la figura della guardia giurata è inscindibilmente connessa ad
un datore di lavoro (privato od ente che sia) che la assume alle proprie dipendenze
e che, quale logico corollario, dovrà assolvere agli obblighi previdenziali ed assistenziali mediante l’iscrizione del lavoratore all'Inps ed all'Inail. Tale impostazione appare ampiamente giustificata dall’estrema delicatezza dei servizi svolti dalle guardie
giurate che, come ha osservato il Consiglio di Stato nel parere nr.1247/2008,
“…riguardano attività che per l’incidenza e la qualità delle prestazioni nonché per
l’alto grado di pericolo e di specializzazione operativa erano originariamente riservati alle forza pubblica e sono stati progressivamente affidati o consentiti agli istituti di vigilanza e alle guardie particolari, in virtù di specifiche previsioni normative…”.
Sul punto il Consiglio di Stato in sede consultiva, nel parere 4251/2010, del
25.10.2010, reso sul DM 269/2010, prendendo atto delle argomentazioni poste dall’Amministrazione in sede di richiesta di parere, ha ritenuto che la disposizione in
parola potesse essere mantenuta nel testo almeno fino alla pronuncia definitiva
della giurisprudenza amministrativa sulla questione”.
84
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
a) essere iscritti nel registro
delle imprese commerciali a
norma del D.P.R. 7 dicembre
1995, n. 581 e successive
modificazioni;
b) possedere i requisiti soggettivi previsti dalle leggi e dal
TULPS (obbligo che vale per
l'impresa, per il titolare di licenza, per altri soggetti muniti della
legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci
accomandatari, per ciascuno
degli institori e per ciascuno dei
direttori tecnici); in particolare, il
titolare di licenza non può rivestire la qualifica di guardia giurata; il titolare di licenza deve
essere munito della rappresentanza legale della società e di
gestione autonoma dell'istituto;
c) avere una condotta imprenditoriale consona, obbligo che
vale per l'impresa, per il titolare,
per altri soggetti muniti della
legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci
accomandatari e per ciascuno
degli institori; in particolare, ciascuno dei soggetti menzionati,
non devono aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una società che sia fallita
ovvero che sia stata sottoposta
a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
85
domanda sottoposta ad amministrazione controllata; avere la
capacità di obbligarsi richiesta
dalla legge (art. 134 TULPS) ed
in particolare non trovarsi in
nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.38 del D.
Lgs. 163/2006; dimostrare il
rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del documento
unico di regolarità contributiva,
nonché l'integrale rispetto degli
obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo
nazionale di categoria, e della
contrattazione territoriale di
secondo livello (tale ultimo
obbligo può essere assolto
mediante esibizione della certificazione del competente ente
bilaterale nazionale); non
essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui
all'art. 1, comma 14, del D.L. 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266, ovvero che sia
comunque concluso il periodo di
emersione; non aver commesso
gravi infrazioni, debitamente
accertate, alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di
lavoro; essere in regola con gli
adempimenti tributari (salvo
avere, nel caso di debiti tributari
accertati, le disponibilità finanziare occorrenti per farvi fronte);
86
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
d) avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa,
coerente e funzionale all'attività che si intende svolgere ed ai
livelli dimensionali ed agli
ambiti territoriali nei quali si
intende operare; nello specifico, la richiesta struttura organizzativa deve comprendente
almeno una sede operativa avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma
della legge 5 maggio 1990,
nr.46, e del D.M. 22 gennaio
2008, nr.37, per le attività e gli
adempimenti di cui all'articolo
135 del TULPS - un centro di
comunicazioni, presidiato da
guardie giurate per tutto il
tempo di effettuazione dei servizi, con le caratteristiche fissate dallo stesso DM all’allegato
E per ciascuna tipologia di servizio; una struttura direzionale
e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i
requisiti di qualità di cui all'allegato D del Regolamento in
esame, alle prescrizioni del
Questore ed all'ambito dimensionale e territoriale; una struttura organizzativa aziendale,
rapportata alle dimensioni
della stessa, che assicuri il
controllo costante durante i
servizi, nella sede operativa
principale, da parte del titolare
della licenza o di un suo instito-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
87
re o di un direttore tecnico; per
le sole fasce orarie di servizio e
quando si impiegano almeno
10 guardie particolari anche un
addetto al coordinamento e
controllo che può coincidere
con l'operatore del centro di
comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi
di particolare complessità
gestionale, che implichino un
impiego contemporaneo di
almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere
da coordinatore; la disponibilità
di un numero di guardie giurate
corrispondente a quello del
personale da impiegare nei
servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in
relazione ai turni di riposo ed
alle prevedibili assenze per
ferie, malattie e altri giustificati
motivi; l'assolvimento degli
oneri di formazione previsti dal
D.M. di cui all'art. 138, comma
2, TULPS, e dall'allegato D del
Regolamento; inoltre, l'istituto
che opera in ambito territoriale
esteso ( art. 2, lett. c), ambiti 3,
4, 5 ) dovrà garantire un idoneo
sistema di comunicazioni radio
che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale
operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con
adeguato supporto planimetri-
88
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
co (c.d. geo-referenziazione)34;
per ogni area di operatività dell'istituto distante oltre 100 Km
in linea d'aria dalla sede principale dello stesso o da altro
punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di
comunicazioni, l'istituto dovrà
avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico e di
sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali
aree; in ogni area di operatività
l'istituto dovrà dimostrare di
possedere una dotazione di
automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati; per specifiche e motivate esigenze,
connesse ad esempio alla conformazione del territorio, all'eccezionalità del servizio, alla
particolare ubicazione degli
obiettivi da vigilare, le comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. legate a
sistemi GSM, WiMAX, etc) che
garantiscano, comunque, la
comunicazione diretta tra la
centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi; essere in possesso della
34
L’istituto operante in ambito territoriale esteso, in alternativa all’obbligo di garantire
un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione
diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con
adeguato supporto planimetrico, potrà attivare centri di comunicazione o centrali
operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e
protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei servizi.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
89
certificazione di qualità UNI
10891:2000 “Servizi - istituti di
vigilanza privata - Requisiti” e
successivi aggiornamenti;
e) avere la disponibilità di locali, spazi attrezzati ed aree di
rispetto, di dimensioni e caratteristiche idonee e compatibili
con il progetto presentato e con
le attività richieste, idonee per
dimensioni, conformazione e
posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di
servizio; delle attrezzature di
sala operativa previste per la
tipologia e la classe dei servizi
prestati; avere la dotazione di
mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni in vigore, muniti dei propri
contrassegni, commisurati ai
servizi da svolgere, maggiorati
di un mezzo di riserva ogni
dieci35; avere la disponibilità di
mezzi di protezione individuale,
commisurati al numero delle
guardie particolari dipendenti
ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 10%, quale dotazione di riserva, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle Direttive Europee pertinenti e relative norme armonizzate o comunque alle normative UNI/CEI, CEN/CENE35
I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere blindati, quando è
previsto, e presentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamento indicate
nell'allegato D del Regolamento di cui al DM 269/2010.
90
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
LEC applicabili; inoltre, per il
servizio di deposito valori affidati in custodia all'istituto, avere
la proprietà o la disponibilità
esclusiva di un caveau avente
le caratteristiche costruttive e di
sicurezza passiva previste dalla
copertura assicurativa obbligatoria;
f) avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali
un patrimonio personale netto
e, nelle società, un capitale
interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell'attività, almeno pari a quanto previsto nell'allegato F dell’analizzato Regolamento, in funzione
della configurazione definita dal
progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza;
essere in possesso di idonea
copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e
Responsabilità Civile Conto
Terzi commisurata alla tipologia
dei servizi da svolgere/svolti ed
ai livelli dimensionali dell'istituto, con valori minimi comunque
non inferiori a quanto riportato
nella tabella F1 del Regolamento; avere, nel caso di debiti
tributari accertati le disponibilità
finanziare occorrenti, ad integrazione del patrimonio personale netto o del capitale sociale
interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell’atti-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
91
vità previsti dall’allegato F, per
far fronte agli stessi36;
g) attenersi, nella individuazione delle tariffe, a criteri di coerenza con la licenza e con il
progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, alla
piena copertura dei costi indicati dall'articolo 257-quinquies
del Regolamento di esecuzione, individuati in relazione ai
servizi previsti nella licenza,
avendo come parametro di
riferimento le tabelle del costo
del lavoro delle guardie particolari giurate, sulla base delle
determinazione degli oneri
derivanti
dall'applicazione del CCNL di
categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del
Lavoro, della Salute e della
Previdenza Sociale.
Com’è facile arguire, quindi, l’allegato A descrive i requisiti organizzativi che all’istituto sono necessari per operare. Detti requisiti vengono suddivisi in sei macro tipologie: a) soggettivi, ovverossia quelli
che devono possedere il titolare di licenza, l’institore, il direttore tecnico, i soggetti muniti della legale rappresentanza, i consiglieri di
amministrazione; b) relativi alla condotta imprenditoriale e commer-
36
Il possesso dei requisiti sopra indicati è accertato dalla certificazione di qualità rilasciata da uno dei centri di certificazione indipendente previsti dall'articolo 260-ter
del Regolamento di esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi
non siano operanti, può essere dimostrato in ogni altro modo, anche a mezzo di
idonee referenze bancarie o assicurative, ferma restando la facoltà dei prefetto di
disporre mirati accertamenti. Restano ferme le caratteristiche organizzative e le
modalità di verifica previste, per particolari servizi, dalle altre disposizioni in vigore.
92
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
ciale; c) afferenti la struttura organizzativa; d) inerenti le dotazioni
logistiche e tecnologiche; e) relativi alla capacità economico-finanziaria; f) in ordine ai costi esposti.
Viene chiaramente indicato (al punto 2.2) il divieto per il titolare di
licenza di rivestire la qualifica di guardia particolare giurata37.
L’allegato A, inoltre, in tema di requisiti del titolare di licenza e di rappresentanza legale della società, chiarisce che è l’intestatario della
licenza il soggetto titolare dei poteri di direzione e gestione dell’attività38.
In relazione alla condotta imprenditoriale e commerciale, valgono i
requisiti generali elencati dall’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 per la
partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per la aggiudicazione di appalti39.
Come afferma il più volte citato Vademecum operativo ministeriale, detta disposizione riprende un consolidato orientamento dell’Amministrazione dell’Interno
secondo cui dal complesso delle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare dall’art.8 - che sancendo la natura strettamente personale della licenza, comporta che l’esercente la licenza di vigilanza deve assumersi direttamente il compito di svolgere le attività autorizzate, con il relativo diretto, immediato carico di responsabilità nei confronti dell’autorità - si ricava l’impossibilità di poter essere contestualmente titolare della licenza ex art.134 e del decreto di nomina a guardia giurata. Non va poi sottaciuto l’aspetto connesso alla sicurezza del servizio delle guardie giurate. Infatti, le delicate mansioni che le guardie
sono chiamate a svolgere necessitano di uno stato psico-fisico ottimale che potrebbe, invece, essere compromesso da un’attività lavorativa intensa, quale quella conseguente all’esercizio aggiuntivo delle funzioni di titolare della licenza. Ultimo ma
non ultimo è l’aspetto relativo alla professionalità richiesta per svolgere le due mansioni: fissata dall’Allegato B del Decreto per il titolare di licenza, oggetto di uno specifico decreto di formazione professionale (quello di cui all’art.138 TULPS, richiamato dall’art.6 del Decreto) in corso di predisposizione per la guardia giurata.
38
L’imprenditore nel caso di impresa individuale ed il rappresentante legale nel caso
di impresa societaria.
39
L’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 263 in ordine ai requisiti di
ordine generale (art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n.
34/2000), prevede che:
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6
del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste
37
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
93
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
94
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del
decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario
(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato
dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
95
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il
quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma
1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera
i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2,
il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008)
96
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Al punto 3.3 dell’allegato A viene richiamato l’obbligo, peraltro già
previsto dall’art.257-ter, comma 4, del Regolamento d’esecuzione, di
dimostrare la regolarità contributiva (attraverso il DURC) e contrattuale dell’istituto di vigilanza40.
L’esplicito riferimento all’integrale rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del CCNL e della contrattazione territoriale di secondo livello (che potrà essere comprovato mediante esibizione della
certificazione del competente ente bilaterale nazionale) è certamente, per quanto riguarda le implicazioni di natura operativa che attengono all’iniziativa politico-sindacale di Fisascat, elemento di primaria
e fondamentale importanza, teso a valorizzare gli aspetti intrinseca-
e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui
ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario
giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di
cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti
chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti
probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea,
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in
cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi
a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
40
Il Vademecum operativo a tale riguardo si chiarisce che tale disposizione tiene conto
della sentenza del Consiglio di Stato - nr.6732/2010 del 15 giugno 2010 - che, decidendo in merito all’appello avverso la sentenza nr.4654, del 3 agosto 2009, del TAR
della Campania relativa al ricorso contro il provvedimento con il quale il Prefetto di
Napoli imponeva la presentazione della certificazione liberatoria dell’Ente Bilaterale
e contro la norma regolamentare che prescrive tale obbligo, ha sostenuto che l’Amministrazione può “…disporre (come ha sempre potuto disporre), comunque,…di
idonei organismi di controllo (ispettorati del lavoro, questure, enti previdenziali e assistenziali) idonei allo svolgimento delle attività di verifica del rispetto della disciplina
normativa di settore afferente ai rapporti di lavoro del personale...”. L’Ente bilaterale
“… è un organismo di diritto privato in cui concorrono solo soggetti privati quali le
associazioni dei lavoratori e quelle datoriali; accordare a tale ente privato un potere
di certificazione quale quello di rilevanza pubblicistica di cui qui si discute (in quanto
finalizzato al rilascio di una licenza di P.S. o alla sua conservazione) vuol dire trasferire ad esso potestà pubblicistiche direttamente incidenti, almeno potenzialmente,
sulla stessa attività e persino sull’esistenza dell’impresa. Per sua natura, una siffatta
attività di verifica e certificazione del rispetto della contrattazione di settore ben può,
quindi, essere svolta, dai predetti soggetti pubblici o (sulla base di idonea disciplina
normativa) da organismi, comunque, in posizione di terzietà…”.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
97
mente qualitativi che la regolarità applicativa dei contenuti della contrattazione collettiva indubbiamente riverbera sul settore, anche ai
fini del contrasto ai sempre più frequenti nefandi fenomeni – più o
meno omogeneamente diffusi sull’intero territorio nazionale – di
“dumping” fra istituti per l’assegnazione degli appalti e dei servizi.
Naturalmente, il titolare di licenza potrà dimostrare il rispetto degli
obblighi contrattuali non solo mediante l’esibizione della certificazione rilasciata dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, ma
anche per il tramite di enti di certificazione indipendente41.
L’obbligatorietà dell’integrale rispetto della contrattazione nazionale
e territoriale per il mantenimento dell’autorizzazione – come previsto
dall’art. 257 quater del Regolamento d’esecuzione TULPS – ed il
fatto che spetti all’autorità di pubblica sicurezza verificarne la sussistenza attraverso l’attività di controllo che le è propria devono indurre le nostre Federazioni territoriali ad essere parte dello sforzo finalizzato a preservare nei contesti locali un mercato dei servizi di sicurezza resi da privati sano ed impermeabile alle logiche disinvolte,
che informano talune condotte imprenditoriali, unicamente volte a
distorcere l’equilibrata dinamica concorrenziale per far prevalere gli
istituti “corsari” su quelli seri.
Al punto 4, l’allegato A fissa i requisiti minimi in termini di sedi operative, di organici e di centrali operative, che devono essere rapportati all’ambito territoriale e tali da garantire la qualità dei servizi resi
e la sicurezza degli operatori.
Recependo una indicazione dell’UNI la disposizione ribadisce che le
sedi debbono essere sempre munite di impianti tecnici, tecnologici e
di sicurezza, a norma della legge 5 maggio 1990, nr. 46, e del D.M.
22 gennaio 2008, nr. 3742; le centrali operative devono garantire la
comunicazione diretta con personale operativo impiegato nei servizi
sul territorio, nonché il supporto ed il coordinamento dello stesso
personale.
Il punto 5 tratta delle dotazioni logistiche e tecnologiche, sempre parametrate al dimensionamento territoriale, mentre il punto 6 reca i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria, facendo riferimento al
41
42
Come si ricorderà, è il DPR 153/2008 a favorire il ricorso a sistemi di autocontrollo
o auto qualificazione; gli artt. 257-quinquies e e 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS ne forniscono un’eloquente testimonianza.
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale –
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, 2010.
98
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
patrimonio personale netto e, nelle società, ad un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell’attività, alla copertura
assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti
ed ai livelli dimensionali dell’istituto, nonché alle disponibilità finanziarie occorrenti per far fronte ad eventuali debiti tributari accertati.
Infine, una valutazione a sé meritano i cosiddetti costi esposti; il
punto 7 stabilisce il principio che le tariffe, liberamente determinate
e praticate dall’imprenditore, debbono risultare coerenti con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo dell’istituto ed
adeguate a coprire i costi indicati dall’articolo 257-quinquies del
Regolamento di esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di riferimento le tabelle del
costo del lavoro delle guardie particolari giurate, sulla base delle
determinazione degli oneri derivanti dall’applicazione del CCNL di
categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale43.
Allegato
Titolo
Contenuto
B
Requisiti professionali minimi del titolare della licenza,
dell’institore,
del
direttore tecnico.
L’allegato stabilisce che il titolare
della licenza, l'institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata devono essere in possesso di un diploma di scuola
media superiore, devono aver
ricoperto documentate funzioni
direttive nell'ambito di istituti di
vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno
tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza documenta-
43
Come opportunamente rileva il Vademecum “La disposizione, lungi dal voler reintrodurre un sistema di “tariffa controllata”, corrisponde ad una precisa scelta politica di tutela del lavoro e tende ad eliminare un classico effetto distorsivo della concorrenza, rappresentato dal “dumping” lavori stico”.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
99
ta nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno
cinque anni ed avere lasciato il
servizio, senza demerito, da non
meno di un anno e non più di
quattro anni, o, in alternativa,
aver conseguito master di livello
universitario in materia di sicurezza privata che prevedano
stage operativi presso istituti di
vigilanza privata.
Inoltre, gli istituti che operano
con livello dimensionale 4 e
ambiti territoriali 4 e 5, devono
avere almeno una figura - tra il
titolare della licenza, l'institore e
il direttore tecnico - col profilo
professionale UNI 10459:1995
“Funzioni e profilo del professionista della security aziendale”.
Naturalmente, il diploma di
scuola media superiore non è
richiesto ai soggetti che alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino
titolari di licenza da almeno cinque anni; per le sole funzioni di
direttore tecnico e/o institore è
richiesta un'esperienza di almeno diciotto mesi nella funzione.
Come si noterà, l’allegato descrive i requisiti di studio e di esperienza minimi necessari per il titolare della licenza, dell’institore e del
direttore tecnico, e, nello specifico, prevede che le funzioni indicate
possano essere svolte a condizione che ricorrano le seguenti condizioni: avere un titolo di studio di licenza di scuola media superiore,
nonché aver ricoperto documentate funzioni direttive nell’ambito di
istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie
100
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
giurate, per un periodo di almeno tre anni, ovvero, in alternativa, aver
conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata44.
Naturalmente, l’obbligo del titolo di studio ed il requisito dell’aver
ricoperto funzioni direttive in un istituto di vigilanza privata si ritengono assolti solo per i soggetti già titolari di licenza all’atto dell’entrata
in vigore del decreto da almeno cinque anni.
Inoltre, gli istituti che, a seguito dei processi di unificazione, rientreranno negli ambiti 4 o 5 – ovverossia quegli istituti che intendono
operare uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal
DM, in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da
confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di
abitanti e sino a 15 milioni di abitanti e quegli istituti che intendono
operare uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal
DM, in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da
confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di
abitanti – entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Decreto
dovranno munirsi di una figura, tra titolare, institore o direttore tecnico, avente il profilo professionale UNI 10459:1995.
Allegato
Titolo
Contenuto
C
Caratteristiche
minime cui deve
conformarsi il progetto organizzativo
e tecnico-operativo
di cui all’articolo
257, comma 2, del
Regolamento
di
esecuzione degli
istituti di vigilanza
privata.
Il soggetto che richiede la licenza deve presentare al prefetto,
unitamente all'istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo e tecnico-operativo che,
il tutto secondo le indicazioni
contenute per ciascuna voce
negli allegati A, B ed E del
Regolamento di cui al DM
269/2010, deve illustrare dettagliatamente:
44
Anche la pregressa esperienza presso le Forze di Polizia è stata considerata, con il
limite però di un comprovata esperienza nel settore della sicurezza privata, per un
periodo di almeno cinque anni. E’ altresì previsto, a garanzia di correttezza dei comportamenti e effettività del bagaglio di esperienza, che l’interessato deve aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non da più di quattro anni.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
101
a) l'ambito territoriale in cui si
intende operare;
b) il luogo ove l'imprenditore
intende stabilire la sede principale, le eventuali sedi secondarie e la centrale operativa dell'istituto;
c) le tecnologie che intende
impiegare;
d) la natura dei servizi che l'istituto intende svolgere;
e) il numero delle guardie che
si ritiene di dover impiegare;
f) la disponibilità economicafinanziaria per la realizzazione
del progetto;
g) i requisiti dell'impresa e del
richiedente la licenza.
L’allegato C, quindi, indica gli elementi che debbono informare il
progetto organizzativo e tecnico-operativo e stabilisce che, nella
predisposizione del progetto, si deve tener conto della coerenza
dei servizi, della sicurezza delle guardie giurate, delle prescrizioni
di sicurezza pubblica – secondo le direttive tecniche impartite dal
Ministero dell’Interno – e della raggiungibilità operativa delle guardie giurate (ed a tal fine si richiede, obbligatoriamente per i servizi
di classe A e B, di cui all’art. 2, comma 2, lett. a, una sede operativa principale dove si chiede la licenza ed un punto operativo per
ogni area funzionale distante oltre 100 km, in linea d’aria, dalla
sede principale o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni come indicato nell’allegato E,
per il supporto logistico e la sicurezza operativa del personale
impiegato in servizio).
Le regole di cui tener conto nella predisposizione dei progetti, secondo l’opinione dello stesso Ministero dell’interno, mirano “…a realizzare un sistema omogeneo sul territorio nazionale, comprimendo, su
questo punto, la discrezionalità dell’Autorità di p.s. nella valutazione
delle istanze; contestualmente il soggetto che predispone il progetto
102
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
tecnico-organizzativo può contare su di una sostanziale parità di
trattamento in qualunque provincia venga presentata l’istanza di
autorizzazione”.
Allegato
Titolo
Contenuto
D
Requisiti operativi
minimi degli istituti
di vigilanza e regole
tecniche dei servizi
(art. 257, commi 3 e
4 del Regolamento
di esecuzione).
Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'institore, il
direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano
poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, deve:
# comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli a
disposizione dell'autorità di
pubblica sicurezza per 2 anni,
anche su supporto informatico
non modificabile;
# inviare al termine di ciascuna
giornata lavorativa al questore
della provincia interessata un
foglio notizie sui fatti costituenti
reato, di cui le guardie hanno
avuto cognizione nel corso dell'espletamento del servizio,
nonché ogni altra informazione
degna di particolare attenzione
per l'ordine e la sicurezza pubblica45;
# impiegare le guardie giurate
esclusivamente nei servizi per i
quali l'istituto è autorizzato e
previsti dal vigente Contratto
45
Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli atti dell'istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere
esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
103
collettivo nazionale di lavoro
per i dipendenti da istituti di
vigilanza privata, non potendo
impiegare le stesse in servizi
diversi dalla tutela dei beni
patrimoniali;
# accertare che le guardie particolari giurate dipendenti
abbiano la disponibilità dei
mezzi previsti e necessari
all'efficiente espletamento dei
servizi nonché della modulistica necessaria per le diverse
incombenze;
# fornire alle guardie particolari
giurate dipendenti disposizioni
scritte per particolarità e/o specificità in ordine ai compiti ed
alle modalità di esecuzione dei
servizi medesimi quando siano
difformi dalle disposizioni di servizio dalle stesse acquisite con
la formazione d'ingresso a dai
periodici aggiornamenti forniti46;
# non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate
che non abbiano superato i
previsti percorsi di formazione
tecnico-professionale, fatte
salve quelle assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate
di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle
che abbiano prestato almeno
46
Tali atti devono essere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell'istituto, anche su supporto informatico.
104
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione;
# impiegare, nell'esecuzione
di scorte e trasporto valori,
solo veicoli rispondenti ai
requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni in materia, che
siano efficienti per lo svolgimento del servizio ed in buono
stato di manutenzione, avendo
cura di segnalare al questore
della provincia in cui l'istituto
ha la sede principale, e per
conoscenza ai questori delle
province in cui intende operare, i mezzi, con le relative
caratteristiche, indicati nel
progetto e le eventuali variazioni intervenute;
# osservare, nell'organizzazione del lavoro, le vigenti norme
in materia di sicurezza del personale ed in particolare quelle
del CCNL di categoria e quelle
previste dal D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, recante “attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”;
# osservare, nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti
dalla legge in base alle regole
sottoscritte dalle parti sociali
nei CCNL e/o negli integrativi di
2° livello;
# per le ipotesi di raggruppa-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
105
menti temporanei di istituti di
vigilanza o loro consorzi, ovvero per le altre forme di associazione previste dall'art. 257sexies del Regolamento di esecuzione, deve essere data
comunicazione al questore
della provincia in cui l'istituto di
vigilanza ha la sede principale
e per conoscenza ai questori
interessati, dell'assunzione dei
relativi servizi di vigilanza trasmettendo copia del contratto
stipulato47;
# inviare al questore, e per
conoscenza al prefetto della
provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, per
le finalità di cui all'art. 257-ter,
comma 3, ultimo capoverso, e
per l'aggiornamento della
banca dati nazionale degli operatori di sicurezza privata,
annualmente e comunque
almeno 30 giorni prima della
scadenza della licenza, una
dettagliata relazione sull'attività svolta, nonché sulla consistenza dell'organico, degli
automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché del-
47
In ogni caso nello svolgimento di tali servizi è vietata la surroga o qualsiasi altra
forma di sostituzione da parte di istituti o di altri soggetti privi dell'autorizzazione di
cui all'art. 134 del TULPS, nonché l'impiego promiscuo di personale e mezzi di un
istituto di vigilanza per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se
facente parte dello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi tecnologici utilizzati in comune e preventivamente comunicati al Prefetto.
106
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
l'elenco abbonati ai servizi di
vigilanza48;
# inviare ai questori territorialmente competenti ed al questore della provincia in cui l'istituto
di vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la
tipologia dei servizi, l'elenco
degli abbonati e dei comuni in
cui viene svolto il servizio;
# custodire per almeno 2 anni a
disposizione dell'autorità di
pubblica sicurezza presso la
sede principale, ed eventualmente in copia presso le sedi
operative dell'istituto, su supporto informatico non modificabile, tutta la documentazione
riguardante l'attività svolta,
nonché quella relativa alle
guardie giurate, ed esibirla ad
ogni richiesta degli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza,
consentendone la consultazio48
In particolare dovranno essere indicati dettagliatamente i seguenti elementi le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno; eventuali variazioni della composizione societaria; l'insorgenza di eventuali situazioni debitorie per mancato versamento
di contributi previdenziali ed assicurativi, ovvero di oneri Fiscali o Tributari, provvedendo in caso affermativo ad illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità. Resta fermo l'obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico di regolarità contributiva, nonché della certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, di cui all'art. 257- ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al
TULPS, ovvero di certificare altrimenti, con pari garanzia di terzietà, l'adempimento
degli obblighi contrattuali rilevanti, ed è in facoltà degli interessati esibire le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria; le risorse tecnico-logistiche, le
caratteristiche e le misure di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato d'uso degli stessi; le comunicazioni
riguardanti i corsi organizzati per la formazione e l'aggiornamento professionale
delle guardie giurate.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
107
ne e l'acquisizione di copie;
# rendere edotte le guardie particolari giurate dipendenti delle
disposizioni del regolamento di
servizio redatto dall'istituto e
approvato, ai sensi del R.d.l. 26
settembre 1935, n. 1952 e
R.d.l. 12 novembre 1936,
nr.2144, dal questore della provincia in cui l'istituto di vigilanza
ha la sede principale d'intesa
con i questori competenti,
facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa
visione da custodire nel fascicolo personale dell'interessato.
Relativamente agli obblighi ed
agli adempimenti in capo alle
guardie giurate – da adibire
esclusivamente alla vigilanza ed
alla custodia di beni mobili ed
immobili ovvero in altre attività
espressamente previste da specifiche disposizioni di legge o di
regolamento –, esse devono:
# prima dell'inizio del servizio
devono, essere a conoscenza
delle direttive che lo regolano e
ricevere dall'istituto di vigilanza
le pertinenti disposizioni scritte
di carattere generale e particolare, con l'obbligo di esibirle agli
organi deputati al controllo;
assicurarsi dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando,
per iscritto, eventuali anomalie
riscontrate;
108
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
# controllare l'efficienza dell'arma utilizzata in servizio, degli
apparati radio-rice-trasmittenti,
sia portatili che veicolari, del
veicolo in dotazione, nelle parti
meccaniche ed elettriche
(motore, accensione, sistemi
luminosi, ecc....) segnalando
immediatamente eventuali anomalie e/o avarie per gli interventi del caso49;
# non essere distratte dal loro
servizio e devono aderire ad
ogni richiesta loro rivolta dagli
ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza o di polizia giudiziaria, come disposto dall'art. 139
del TULPS;
# esibire i documenti attestanti
la loro qualità a richiesta degli
ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza;
# usare la massima diligenza
nella custodia delle armi, delle
dotazioni di servizio e dei titoli
autorizzatori in loro possesso,
adoperando
ogni
cautela
necessaria ad impedire che si
danneggino o che altri se ne
impossessino.
Il titolare dell'istituto di vigilanza,
a seguito dell'esito positivo dei
colloqui selettivi delle aspiranti
guardie giurate, verifica - nei limiti ed in relazione a quanto previ-
49
Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio, deve darsi immediata notizia
all'Istituto mediante comunicazione alla C.O.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
109
sto dalle vigenti disposizioni in
materia - il possesso dei requisiti previsti ai fini della richiesta
della nomina da parte del prefetto territorialmente competente,
ai sensi dell'art. 249 del regolamento di esecuzione50.
L'orario di lavoro è quello stabilito dal CCNL e dalla contrattazione territoriale integrativa.
Al questore che approva il
regolamento di servizio è trasmessa copia della certificazione liberatoria, rilasciata in
data non antecedente ai sei
mesi dall'ente bilaterale previsto dal CCNL, attestante l'integrale e corretta applicazione
del CCNL
Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'interno
riguardante l'individuazione dei
requisiti minimi professionali e
di formazione previsto dall'art.
138, comma 2, del TULPS, da
adottarsi con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione, l'istituto di vigilanza cura
la preparazione teorica e l'addestramento delle dipendenti
50
L'impiego in servizio potrà essere disposto solo dopo che la guardia giurata ha ottenuto il rilascio del decreto di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto
dall'art. 250 del Regolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo di un apposito corso teorico-pratico formativo, organizzato dall'istituto di vigilanza interessato, fatte salve le guardie assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque
quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando
un documentato corso di formazione.
110
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
guardie giurate, prima della loro
immissione in servizi operativi,
organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata di
almeno 48 ore; detti corsi devono articolarsi in lezioni teoriche
e pratiche e debbono perseguire i seguenti obiettivi:
# conoscenza delle norme che
regolano l'attività di vigilanza
privata e le mansioni di guardia
particolare giurata, nonché di
quelle relative alla sicurezza sul
lavoro;
# conoscenza delle prescrizioni
ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche operative per
l'esecuzione dei servizi;
# conoscenza dell'organizzazione aziendale e descrizione delle
modalità di organizzazione delle
varie tipologie dei servizi;
# frequenza al tiro a segno che
consenta il rilascio della licenza
di porto di pistola e/o fucile e
l'acquisizione delle conoscenze
tecniche operative relative
all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi;
# addestramento all'utilizzo
degli apparati ricetrasmittenti,
nonché di ogni altra apparecchiatura tecnologica utilizzata
quale dotazione;
# conoscenza approfondita
delle norme del TULPS in
materia di vigilanza privata;
# regolamento di attuazione e
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
111
decreti collegati nonché prescrizioni emanate dall'autorità
di P. S.;
# nozioni di diritto e procedura
penale con approfondimento
degli aspetti normativi relativi
all'uso legittimo delle armi,
porto, trasporto, uso, custodia e
detenzione armi;
# nozioni di diritto costituzionale;
# contrattazione collettiva di
comparto - legislazione in
materia di lavoro;
# aspetti etico professionali.
Nella formazione delle guardie
giurate destinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto e
scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle
apparecchiature tecnologiche
in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo
che dall'analisi di alcuni fatti di
cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le
strategie per prevenire ovvero
contrastare adeguatamente le
azioni criminose.
Per l'addestramento all'uso
delle armi, le guardie giurate
devono superare ogni anno un
corso di lezioni regolamentari
di tiro a segno51.
51
Dell'inizio dei corsi, dei relativi programmi è data comunicazione, almeno una settimana prima, al Questore della Provincia ove l'istituto ha la sede principale. Tale
comunicazione dovrà contenere l'elenco dei partecipanti, nonché l'indicazione del
luogo e degli orari di svolgimento delle lezioni.
112
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
È vietato impiegare in servizio
guardie giurate che non siano
munite del decreto di nomina e
di relativo porto d'armi, quando
svolgono servizio armato, e che
non abbiano frequentato il
corso teorico-pratico con profitto fatte salve quelle assunte per
cambio d'appalto, ovvero prelevate dall'elenco delle guardie
giurate di cui all'art. 252 bis del
regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno
un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione.
Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di
nuova nomina dovranno essere
affiancate, per almeno una settimana, nell'espletamento dei
servizi cui saranno destinate,
da guardie giurate che abbiano
maturato specifica esperienza
negli stessi servizi.
Per particolari tipologie di servizio, quali, ad esempio, trasporto e scorta valori o servizi previsti da disposizione di legge o
regolamenti si farà riferimento a
quanto previsto dai relativi
decreti o da disposizioni delle
autorità competenti.
Della frequenza dei corsi e dei
risultati conseguiti dalle singole
guardie giurate, i titolari degli
istituti sono tenuti a conservare
documentazione comprovante
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
113
l'avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giurata
interessata ovvero mediante
certificazione dell'ente bilaterale della vigilanza privata.
Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'interno
riguardante l'individuazione dei
requisiti minimi professionali e
di formazione previsto dall'art.
138, comma 2, del TULPS, da
adottarsi con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione, il titolare dell'istituto di vigilanza predispone con cadenza
annuale un documento informativo di aggiornamento professionale per tutte le guardie giurate dipendenti; organizza inoltre i corsi necessari all'aggiornamento del personale nel caso
in cui vengano introdotte e utilizzate strumentazioni innovative sotto il profilo tecnologico,
ovvero implementazioni e/o
innovazioni della strumentazione in uso, finalizzati al miglioramento dell'efficacia dei servizi
svolti, ovvero ad assicurare
maggiori condizioni di sicurezza
delle guardie giurate nello svolgimento degli stessi servizi o
innovazioni normative e legislative per l'attività degli istituti e
delle guardie di particolare
importanza. Restano salve le
attività di esercitazione connesse al rinnovo del porto d'arma.
114
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Per ciascuna guardia giurata è
istituito un libretto di tiro dal
quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni (con
frequenza almeno quadrimestrale), comprese le esercitazioni previste dalla legge per il rinnovo del porto d'armi, svolte con
le armi utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e
sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone la
propria firma e il titolare dell'istituto o un suo delegato provvederà ad accertare l'effettuazione
delle esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti.
Il libretto di tiro dovrà inoltre
riportare il numero dei colpi
esplosi, non inferiore a cinquanta, e dei risultati conseguiti in merito al maneggio delle
armi52.
Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'institore, il
direttore tecnico, ovvero le figure professionali che esercitano
poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, deve fornire a
ciascuna guardia giurata le
disposizioni scritte inerenti i
52
La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dell'aggiornamento professionale e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, compresi i libretti di tiro
del personale dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell'istituto di vigilanza privata ove la guardia prevalentemente lavora, per essere esibita agli ufficiali
ed agenti di pubblica sicurezza in caso di controllo.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
115
compiti e le modalità di esecuzione dei servizi da espletare.
Il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in caso di necessità per servizi occasionali o modifiche a
quelli ordinari di essere modificato anche giornalmente, deve
essere registrato su apposito
software gestionale, il servizio
deve essere comunicato alle
guardie giurate interessate
prima dell'inizio dei turni di servizio e così pure deve essere
comunicata ogni variazione
intervenuta; il servizio deve
riportare i servizi svolti da ciascuna guardia giurata, con l'indicazione dell'orario e della
tipologia del servizio stesso.
L'ordine di servizio giornaliero
è custodito agli atti dell'istituto,
anche su supporto informatico
non modificabile, per almeno
due anni e deve essere esibito
a ogni richiesta degli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza,
nell'ambito dell'ordinaria attività
di controllo.
Le guardie giurate indossano
nell'espletamento del servizio,
di norma, la divisa approvata
dal prefetto della provincia in
cui l'istituto ha sede principale
ovvero, in casi particolari o per
specifici servizi, su richiesta del
titolare di licenza, previa autorizzazione del questore territo-
116
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
rialmente competente, il distintivo, anche esso approvato dal
prefetto, che deve essere esposto in modo ben visibile.
Il titolare dell'istituto, le guardie
giurate ed il personale comunque dipendente dall'istituto e
chiunque altro venga a conoscenza degli ordini di servizio
interni sono tenuti al segreto
d'ufficio e ad usare ogni misura
o cautela idonea a garantire la
riservatezza.
Gli istituti di vigilanza privata
devono provvedere affinché le
guardie giurate per l'espletamento dei singoli servizi abbiano la disponibilità delle dotazioni
previste dal progetto organizzativo e tecnico-operativo ed indicate dal regolamento di servizio
dell'istituto, che devono essere
efficienti, funzionanti ed in
buono stato di manutenzione, in
modo che sia sempre garantita
la sicurezza degli operatori e
l'efficienza dei servizi.
Ogni guardia giurata per
l'espletamento dei servizi deve
essere dotata della divisa
approvata dal prefetto che ha
rilasciato la licenza dell'istituto
o del distintivo se previsto, e
deve svolgere il servizio armato
esclusivamente con una sola
arma di sua proprietà (regolarmente denunciata).
L'impiego in servizio da parte
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
117
delle guardie giurate delle armi
lunghe è ammesso solo in situazioni eccezionali e deve essere
preventivamente autorizzato dal
questore della provincia ove
l'istituto ha la sede principale
sentiti i questori interessati.
Salvo casi espressamente previsti (ad es. servizi di scorta),
comunque
preventivamente
autorizzati dal questore, è vietato impiegare nei servizi automezzi che non siano di proprietà
o nella disponibilità dell'istituto.
Gli automezzi impiegati nei servizi di vigilanza devono essere
condotti esclusivamente da
guardie giurate in uniforme e
debbono essere, comunque e
sempre, dotati di collegamento
radio e dei contrassegni
distintivi dell'istituto nelle caratteristiche approvate dall'Autorità competente.
La livrea degli automezzi, come
la denominazione dell'istituto di
vigilanza, il logo e i contrassegni
distintivi dello stesso - nonché le
uniformi del personale-, non
debbono recare riferimenti al
termine polizia o carabinieri o
altri consimili, ovvero ad attività
riservate agli organi di polizia.
I furgoni blindati devono essere
conformi alle caratteristiche
costruttive e funzionali individuate con il decreto del Ministero dei trasporti di concerto
118
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
con il Ministero dell'interno
n.332/1998 ed a quanto previsto dal presente regolamento
anche con riguardo alle normative che regolano la circolazione stradale (essi devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore
che ne attesti la conformità).
L'istituto deve custodire la
documentazione relativa a detti
veicoli e al relativo equipaggiamento, provvedendo, altresì, ad
annotare su apposito registro i
controlli e le manutenzioni
effettuate. Tale documentazione dovrà essere esibita a
richiesta degli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza e conservata per il periodo di tenuta in
esercizio del veicolo.
L'impiego delle armi lunghe nei
servizi di vigilanza privata,
fermo restando l'eccezionalità
dello stesso e fatte salve particolari prescrizioni contenute
nel regolamento di servizio
approvato dal questore, è di
norma subordinato all'osservanza dei seguenti obblighi o
condizioni:
# le guardie giurate che impiegano armi lunghe devono preventivamente munirsi della
relativa licenza di porto di fucile
per difesa personale rilasciato
dal questore territorialmente
competente;
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
119
# il fucile deve essere a canna
liscia, a caricamento manuale o
a funzionamento semiautomatico, con l'impiego esclusivo di
munizionamento a palla unica,
restando assolutamente vietato
l'impiego delle munizioni spezzate;
# il porto del fucile da parte
della guardia giurata è limitato
al tempo e al percorso impiegato per effettuare il servizio preventivamente autorizzato;
# l'arma deve essere di proprietà della guardia giurata che la
impiega regolarmente denunciata presso l'ufficio di polizia
territorialmente competente
con riguardo al luogo di abituale detenzione della stessa;
# è vietato presso gli istituti di
vigilanza istituire armerie o
comunque destinare locali per
la custodia o il deposito armi,
fatta eccezione per l'arma
lunga qualora la guardia giurata non sia in condizione di
custodirla adeguatamente e
comunque previa specifica
autorizzazione del questore (in
tal caso l'arma lunga dovrà
essere custodita in apposito
armadio blindato la cui chiave
dovrà essere nella disponibilità
della guardia giurata titolare
dell'arma stessa);
# è fatto obbligo alle guardie
giurate di comunicare per iscrit-
120
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
to al titolare dell'istituto il tipo, la
marca e la matricola dell'arma
usata in servizio, che dovrà
comunque essere di tipo consentito dalla legge;
# è vietato il prestito, il comodato e la cessione - anche temporanea - a qualsiasi titolo delle
armi, compreso tra guardie giurate, ad esclusione della regolare vendita della stessa a soggetto autorizzato.
Il titolare dell'istituto di vigilanza
o, in sua vece, l'institore, il direttore tecnico, ovvero le figure
professionali che esercitano
poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, vigila sull'adempimento da parte delle
guardie giurate nell'esecuzione
dei singoli servizi delle prescrizioni generali previste da disposizioni di legge o di regolamento e su quelle particolari imposte dal questore nel regolamento di servizio approvato ai
sensi del R.d.l. 26 settembre
1935, n. 1952 e del R.d.l 12
novembre 1936, n. 2144.
II rapporto di lavoro delle guardie giurate con l'istituto di vigilanza privata è regolato dal
complesso delle disposizioni
contenute nel CCNL per i
dipendenti degli istituti di vigilanza privata e dagli accordi
integrativi stipulati a livello terri-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
121
toriale ed aziendale con le
OO.SS., nonché dal complesso
delle disposizioni normative in
materia.
La sede della centrale operativa, tecnologie impiegate, nonché la funzionalità dei sistemi di
comunicazione sono comunicati ed approvati dal prefetto, in
relazione a quanto previsto
dagli articoli 257, 257-ter e 257sexsies del regolamento di esecuzione.
L'attività della centrale operativa si svolge sotto la responsabilità del titolare dell'istituto, di
regola senza soluzione di continuità nell'arco delle 24 ore; è
ammessa una operatività limitata allo svolgimento dei servizi
dell'istituto, previa preventiva
comunicazione al questore dei
turni di operatività.
L'accesso alla centrale operativa è precluso ai soggetti non
autorizzati; la struttura della
centrale deve essere tale da
prevenire ed evitare manomissioni od intrusioni da parte di
persone non autorizzate.
Il personale preposto alla centrale operativa deve essere
comunque in possesso del
decreto di nomina a guardia
giurata e indossare l'uniforme;
in particolare deve curare il
rispetto del divieto di accesso
alla centrale di persone non
122
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
autorizzate e attenersi alle consegne impartite dal titolare dell'istituto, il quale è tenuto a fornire oltre ai manuali operativi
per il funzionamento degli
apparati tecnologici, dettagliate
istruzioni finalizzate a promuovere all'occorrenza l'immediato
intervento delle forze di polizia,
secondo quanto prescritto dal
questore o, in mancanza, previe specifiche intese con la
questura.
Tutte le comunicazioni avvenute via radio e i relativi esiti
dovranno essere registrati su
apposito registratore di comunicazioni.
Prima dell'inizio di ciascun servizio dovranno essere effettuati
i controlli di funzionalità degli
apparati radio ricetrasmittenti e
di altri apparati in uso alle guardie giurate; i registri e gli atti
relativi devono essere custoditi
nei locali della sala operativa a
disposizione degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza.
In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, il
titolare dell'istituto, ovvero un
suo delegato, dovrà provvedere
tempestivamente alla verifica
delle apparecchiature utilizzate
e ad assicurare il ripristino
immediato delle comunicazioni,
intraprendendo,
contestualmente, ogni opportuna iniziati-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
123
va atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al
personale operante.
Gli istituti di vigilanza privata per
mezzo delle guardie giurate
disimpegnano i seguenti servizi:
1. vigilanza fissa;
2. vigilanza saltuaria di zona;
3. vigilanza con collegamento
di sistemi di allarme e di videosorveglianza;
4. intervento su allarme;
5. vigilanza fissa antirapina;
6. vigilanza fissa mediante l'impiego di unità cinofile;
7. servizio di antitaccheggio;
8. custodia in caveau;
9. servizio di trasporto e scorta
valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e
casseforti;
10. servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da
quelli destinati al trasporto di
valori, di proprietà dello stesso
istituto di vigilanza o di terzi;
11. servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti
da specifiche norme di legge o
di regolamento (D.M. 85/1999,
D.M. 154/2009, ecc.).
Per ciascuno di tali servizi le
guardie giurate devono:
- attenersi esclusivamente alle
disposizioni impartite dall'istituto;
- segnalare tempestivamente
eventuali situazioni anomale alla
centrale operativa, intervenendo
124
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
in caso di necessità in condizioni di assoluta sicurezza per la
propria e l'altrui incolumità;
- compilare, al termine di ogni
turno di servizio, un dettagliato
rapporto sull'attività svolta solo
se vi siano novità, fatti o situazioni degne di rilievo;
- nei servizi ad obiettivi fissi
attendere il cambio prima di
lasciare la postazione;
- verificare, prima di intraprendere il servizio, l'efficienza dei
mezzi e dell'equipaggiamento in
dotazione e segnalare eventuali
anomalie riscontrate mediante
annotazione sul foglio di marcia
e sul rapporto di servizio.
Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla
vigilanza delle guardie giurate,
qualora non vi provvedano direttamente le forze dell'ordine:
- aziende pubbliche o private
del settore energetico (sia che
trattasi di strutture di produzione di energia che di centrali di
distribuzione nelle aree urbane)
e delle forniture idriche (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete
idrica urbana);
- aziende pubbliche o private
del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di
collegamento, smistamento e
gestione di reti telefoniche, sia
fisse che mobili) e sedi di emit-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
125
tenti radiotelevisive a carattere
nazionale;
- raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio,
depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio
superiore a 100 tonnellate.
Devono intendersi come siti
con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, analogamente affidati alla vigilanza
delle guardie giurate, qualora
non vi provvedano direttamente
le forze dell'ordine:
- siti dove operano persone che
svolgono compiti di particolare
delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita
l'incolumità e l'operatività (ad
esempio aziende o presidi
ospedalieri e/o sanitari);
- siti contenenti banche dati
sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate
(ad esempio strutture pubbliche
munite di centri elaborazione
dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province,
INPS...);
- siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale
(ad esempio tribunali ed uffici
giudiziari in genere);
- siti dove ci sia giacenza di
valori significativi o merci di
valore asportabili (ad esempio
126
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
musei, pinacoteche, mostre se
contenenti opere di alto valore
artistico ed economico).
È inoltre affidata alle guardie
giurate la custodia dei beni
immobili e dei beni mobili in essi
contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico.
Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad un obiettivo
fisso è espletato, con riferimento alla natura dell'obiettivo da
vigilare, da una o più guardie
giurate armate e in uniforme,
munite di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la
massima sicurezza per gli operatori e, qualora l'utente non
abbia disposto la dotazione di
altri idonei mezzi di trasmissione, preventivamente verificati e
comunicati alla questura territorialmente competente e per
conoscenza alla questura dove
l'istituto ha la sede principale,
sono munite di apparato radio
ricetrasmittente o di idoneo
strumento di intercomunicazione a distanza con la centrale
operativa dell'istituto.
La guardia giurata deve essere
preventivamente
informata
sulla natura dell'obiettivo da
vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e
segnalare con tempestività
eventuali situazioni anomale
che dovesse rilevare alla cen-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
127
trale operativa dell'istituto.
L'istituto, d'intesa con il cliente,
adotta ogni utile accorgimento
finalizzato a rendere il servizio
più efficiente, efficace ed agevole per il personale dipendente.
Il servizio di ispezione esterna
e/o interna diurna o notturna ad
uno o più obiettivi sensibili è
svolto in uniforme da una o più
guardie giurate armate, con
veicolo radiocollegato, munito
di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella
disponibilità dell'istituto con i
contrassegni distintivi ed il logo
dell'istituto approvati dalle autorità competenti, fatti salvi i servizi di vigilanza appiedata nei
centri storici urbani.
Le guardie giurate devono
avere preventiva conoscenza
dell'ubicazione degli obiettivi
loro affidati e sulle finalità del
servizio di vigilanza affidata ed
hanno l'obbligo di comunicare
alla centrale operativa, con frequenza prestabilita, la loro
posizione, le eventuali novità
ed ogni situazione anomala
riscontrata.
II numero degli obiettivi da affidare alla vigilanza deve essere
congruo con riferimento all'orario di servizio, alla distanza, alla
natura ed alla dislocazione degli
obiettivi, alle condizioni ambien-
128
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
tali ed alle specifiche modalità di
esecuzione del servizio.
L'istituto, d'intesa con il cliente,
adotta ogni utile accorgimento
finalizzato a rendere il servizio
più efficiente e agevole per il
personale dipendente.
Nel caso di svolgimento del
servizio da parte di una sola
guardia giurata, ove si rendesse necessario l'intervento, la
guardia è tenuta ad informare
tempestivamente la centrale
operativa dell'istituto e, nel
caso rilevi una effettiva situazione di pericolo, ad attendere
l'arrivo di personale di supporto
che l'operatore di centrale provvederà ad inviare prontamente
sul posto; contestualmente,
previa verifica dell'effettività ed
attualità del pericolo, l'operatore di centrale provvederà ad
informare la centrale operativa
delle forze di polizia impegnate
nel controllo del territorio,
secondo le disposizioni impartite dal questore della provincia,
sulla base di specifiche intese.
Sono naturalmente vietati i servizi di vigilanza generica e controllo del territorio di competenza esclusiva delle forze dell'ordine.
Il servizio di ricezione di allarmi
alla centrale operativa dell'istituto consiste nella gestione di
un impianto di intertrasmissio-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
129
ne a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza dell'istituto.
In caso di ricezione del segnale
di allarme l'operatore della centrale dell'istituto coordinerà l'intervento in loco, ovvero provvederà ad avvisare l'utente e, se
necessario, le forze di polizia,
previa verifica dell'effettività ed
attualità dell'allarme.
Il servizio di videosorveglianza
consiste nell'effettuazione di
ispezioni a mezzo di sistemi
video installate nella proprietà
del cliente collegati con la centrale operativa.
Le ispezioni video, che debbono
essere svolte solo da personale
munito della qualifica di guardia
giurata, possono essere fissi,
ovvero possono avvenire ad
intervalli temporali prestabiliti o
su segnalazione di allarme.
Le attività sopra indicate sono
disimpegnate obbligatoriamente da guardie giurate, ferme
restando le attribuzioni delle
forze dell'ordine.
In detti servizi, in caso di attivazione del segnale d'allarme, la
centrale operativa dell'istituto
provvede ad inviare, con automezzo radiocollegato di proprietà o nella
disponibilità dell'istituto, con i
contrassegni approvati dall'autorità competente e di apparato
130
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
radio anche portatile, personale dipendente dallo stesso istituto, affinché proceda all'ispezione sul posto.
Per gli interventi notturni le
autovetture devono essere
munite anche di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato; il personale impiegato in tali servizi
deve avere preventiva e piena
conoscenza dell'ubicazione e
dello stato degli obiettivi allarmati.
L'ispezione esterna dell'obiettivo è svolta da una o più guardie
giurate in uniforme, armata,
equipaggiata di giubbotto antiproiettile e di torcia.
Il giubbotto antiproiettile deve
essere sempre indossato prima
di iniziare e durante l'ispezione,
nello svolgimento della quale la
guardia giurata deve adottare
ogni possibile cautela finalizzata all'efficacia dell'intervento in
sicurezza e provvedendo a
richiedere alla centrale operativa dell'istituto, ove necessario,
ulteriore personale in ausilio.
L'ispezione interna, salvo i casi
di accertate situazioni di pericolo all'incolumità della guardia
e/o di altre persone, potrà
essere eseguita da una guardia
giurata.
In presenza di accertate ed
effettive situazioni di pericolo, la
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
131
guardia giurata intervenuta sul
posto, dovrà richiedere, alla
centrale operativa dell'istituto, il
supporto di un'altra guardia e
delle forze dell'ordine territorialmente competenti; in quest'ultimo caso, la guardia dovrà
comunque, prima di effettuare
l'ispezione interna, attendere
l'arrivo di un'altra guardia o
quello delle forze dell'ordine.
Il servizio di vigilanza fissa antirapina consiste nella vigilanza
fissa interna od esterna
all'obiettivo da effettuarsi nelle
sedi o nelle filiali di istituti di
credito e uffici postali, nonché
presso obiettivi che, per l'entità
dei valori ivi esistenti, possono
costituire un richiamo per possibili azioni criminose.
Fatto salvo l'obbligo di aderire
ad ogni richiesta degli ufficiali
ed agenti di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria, di cui
all'art. 139 del TULPS, le guardie giurate impiegate in servizio
non possono essere distratte
con ordini diversi da parte dei
proprietari o dei responsabili
degli obiettivi vigilati.
In relazione alla delicatezza del
servizio svolto che comporta un
gravoso dispendio di energie
psico-fisiche, è fatto divieto di
impiegare nel servizio di vigilanza fissa antirapina guardie
giurate che nel corso della gior-
132
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
nata abbiano già espletato servizi di altra natura, per un turno
pari a quello previsto dalle
vigenti normative e dagli accordi sindacali.
Le guardie giurate impiegate
nel servizio esterno alle banche, uffici postali ed altri simili
obiettivi devono53:
# indossare costantemente il
giubbotto antiproiettile ed essere munite di radio ricetrasmittente portatile in costante contatto radio con la centrale operativa dell'istituto;
# rispettare l'orario del turno di
servizio ed all'inizio di ciascun
turno collegarsi con la centrale
operativa dell'istituto onde stabilire il relativo contatto radio
per le ordinarie comunicazioni;
# vigilare l'obiettivo mediante
un'attenta azione di prevenzione, segnalando alla centrale
operativa dell'istituto ogni anomalia o elemento sospetto ed
annotando qualsiasi elemento
che possa ritenersi utile per le
finalità di indagini delle forze
dell'ordine.
Per il servizio antirapina effettuato all'interno dell'obiettivo,
53
Salvo diverse disposizioni derivanti da particolari esigenze concordate dall'Istituto
con l'utente, il servizio dovrà essere effettuato all'esterno dell'obiettivo in posizione
tale da consentire il più ampio raggio visivo. E' vietato svolgere il servizio esterno
di vigilanza fissa antirapina all'interno di autovetture o di altri analoghi ripari ovvero dall'interno di locali pubblici o privati ubicati nelle prossimità o di fronte all'obiettivo da vigilare.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
133
all'ingresso del quale è installato un sistema di difesa passiva,
come il metal detector o analoghi sistemi di rilevazione, la
guardia giurata prende posto
all'interno di un box blindato
chiuso dall'interno, con lo stesso equipaggiamento previsto
per lo svolgimento del servizio
esterno ed il giubbotto antiproiettile indossato, ovvero riposto
all'interno del box e sistemato
in modo da poter essere immediatamente indossato all'occorrenza.
La guardia giurata deve essere
perfettamente a conoscenza
delle procedure di funzionamento e di attivazione dei sistemi antirapina installati dall'utente, e delle modalità operative a
cui lo stesso deve attenersi.
L'accesso
all'interno
di
un'agenzia bancaria o postale,
ovvero all'interno di altri luoghi
aperti al pubblico in cui è svolto
un servizio di vigilanza fissa
antirapina da parte di guardie
giurate non può essere interdetto agli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria appartenenti alle
forze di ordine anche se armati, sia che indossino la divisa o
che vestano abiti civili, quando
si siano fatti adeguatamente
riconoscere previa esibizione
della tessera personale di rico-
134
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
noscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza;
in caso di dubbio potrà richiedere alla propria centrale operativa di verificare presso l'ufficio di appartenenza l'identità.
In presenza di elementi sospetti riguardanti persone che
intendano accedere nei locali
dell'obiettivo vigilato o che si
aggirino nei dintorni, la guardia
giurata adotterà tutte le cautele
del caso segnalando immediatamente il fatto alla centrale
operativa dell'istituto, senza
allontanarsi dal box blindato.
La guardia giurata deve prestare il servizio cui è destinato con
la massima attenzione, cercando di rilevare ogni situazione
che faccia presupporre l'intento
da parte di terzi di commettere
reati contro il patrimonio. Nel
caso di accertata presenza di
malviventi all'interno di una
banca o di altro obiettivo, la
guardia giurata deve assumere
tutte le iniziative idonee a non
mettere a repentaglio l'incolumità propria e delle altre persone presenti all'interno dei locali,
comunicando immediatamente
l'evento alla centrale operativa
dell'istituto.
Il servizio con l'impiego di unità
cinofile è il servizio svolto dalla
guardia giurata avente la funzione di conduttore di un cane
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
135
adeguatamente addestrato.
La guardia giurata - nello svolgimento del servizio nella qualità di conduttore - deve avere un
buon governo e gestione del
cane, dal quale non può mai
separarsi, né può lasciarlo
incustodito o allontanarsi anche
temporaneamente lasciando il
cane legato sul luogo di espletamento del servizio. Per l'impiego di unità cinofile il titolare
dell'istituto di vigilanza deve
chiedere al prefetto l'annotazione di tale modalità di svolgimento del servizio sull'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 134 TULPS.
In ogni caso l'impiego delle
unità cinofile deve essere preceduto dalle comunicazioni alla
questura territorialmente competente, riguardanti:
# la tipologia dei servizi nei
quali vengono impiegate;
*l'elenco delle unità cinofile
nella disponibilità dell'istituto,
indicando per ciascuna le
generalità complete del conduttore, nonché il numero di matricola, l'iscrizione al LOI (Libro
delle origini italiane), il certificato di iscrizione all'albo ENCI
(Ente nazionale della cinofilia
italiana) e gli elementi relativi al
tatuaggio del cane, ovvero ai
riferimenti relativi al microchip;
*la documentazione attestante
136
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
per ciascun cane impiegato la
copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi;
*la documentazione attestante
l'espletamento di tutti i test
sanitari e di tutte le necessarie
vaccinazioni del cane54;
*la documentazione attestante
la qualità ed il livello di addestramento di ogni unità cinofila,
nonché la sede della struttura
che ha provveduto a tale addestramento;
*i dati identificativi degli automezzi adibiti al trasporto dei
cani che dovranno essere
attrezzati con gli appositi dispositivi di alloggio conformi alla
normativa vigente e rispondenti alla normativa sulla circolazione stradale.
Durante il servizio i cani sono
condotti “al passo” e comunque
tenuti al guinzaglio.
Il titolare dell'istituto deve
adempiere tutti gli obblighi igienico-sanitari relativi all'impiego
dei cani ed in particolare deve
osservare tutte le disposizioni
di natura legislativa e regolamentari vigenti in materia.
La sola annotazione sull'autorizzazione prefettizia ex art. 134
TULPS, in mancanza degli
adempimenti indicati nei punti
54
I certificati prescritti devono recare il timbro e la firma di un medico veterinario iscritto all'albo.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
137
precedenti, non consente l'impiego delle unità cinofile.
Resta comunque in facoltà del
prefetto revocare in qualsiasi
momento e per giustificato motivo l'autorizzazione ad impiegare unità cinofile ed è in facoltà
del questore territorialmente
competente imporre nel regolamento di servizio particolari
prescrizioni riguardanti impiego
e l'uso delle unità cinofile.
Il servizio di antitaccheggio si
concretizza nella sorveglianza
di beni esposti alla pubblica
fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata,
mediante osservazione, sia di
persona che a mezzo impianti
di videosorveglianza, a prevenire il furto e/o il danneggiamento dei beni stessi.
Il servizio va espletato di norma
in uniforme e con l'arma.
In casi particolari o per specifici
servizi, su richiesta dell'utente, il
servizio può essere espletato in
borghese e con il distintivo
esposto, con l'arma dissimulata,
ovvero in forma disarmata, previa autorizzazione del questore.
Il caveau destinato al deposito
dei valori affidati in custodia
all'istituto, deve essere munito
dei mezzi di difesa attiva e passiva previsti dalla copertura
assicurativa obbligatoria.
Le guardie giurate preposte al
138
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
servizio di vigilanza al caveau
svolgono il servizio in divisa,
armati e sono equipaggiati con
giubbotto antiproiettile, torcia,
apparato rice-trasmittente fisso
o portatile ed altro idoneo
mezzo di comunicazione con la
centrale operativa dell'istituto.
Le guardie giurate devono verificare all'inizio del turno l'efficienza delle misure di sicurezza esistenti.
L'accesso ai locali del caveau è
consentito solo alle persone
autorizzate e nel rispetto delle
procedure fissate e comunicate
al personale dipendente dal
titolare dell'istituto, idonee a
garantire la tracciabilità e la
ricostruzione ex post degli
accessi, delle operazioni e di
eventuali anomalie.
In caso di emergenza, il personale addetto dovrà provvedere
all'immediata attivazione dei
dispositivi di allarme, secondo
le modalità stabilite nell'ordine
di servizio, mantenendosi in
contatto con la centrale operativa dell'istituto ed evitando di
uscire all'esterno dal caveau.
L'impianto di registrazione del
caveau ed i relativi supporti
magnetici, non devono essere
accessibili dalla centrale operativa dell'istituto o da questa
azionati.
Le attività di trattamento delle
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
139
banconote - intese come attività di autenticazione delle banconote e di selezione delle
stesse in base alla loro qualità sono esercitate secondo le
disposizioni emanate dalla
Banca d'Italia in conformità con
quanto stabilito dal Consiglio
dell'Unione Europea, dalla
Banca Centrale europea e dalla
legislazione nazionale.
Il trasporto valori consiste nel
trasferimento di somme di denaro o di altri beni e titoli di valore,
da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli
di proprietà o nella disponibilità
dell'istituto, equipaggiati secondo quanto previsto dal regolamento di cui al DM 269/2010,
osservando le prescrizioni ivi
imposte, nonché quelle contenute nel regolamento di servizio
approvato dal questore.
L'istituto curerà in particolare
l'idoneità e la funzionalità dell'equipaggiamento (giubbotti
antiproiettile, apparati ricetrasmittenti e di radiolocalizzazione, ecc.), l'adeguatezza dell'armamento, l'efficienza dei mezzi
di trasporto prescritti, l'efficienza ed efficacia dei sistemi di
protezione e di sicurezza, le
misure di sicurezza e di riservatezza adottate nella definizione
dei trasporti e degli itinerari e
nella composizione degli equi-
140
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
paggi, la qualificazione ed affidabilità del personale impiegato sia nei servizi operativi che in
quelli organizzativi.
Inoltre, l’istituto dovrà osservare l'assoluto rispetto dei limiti
orari e delle alternanze con
periodi di riposo previsti per
l'impiego delle guardie giurate
in tali servizi;
dovrà annotare le operazioni
relative ai servizi in apposito
registro; si curerà d’effettuare le
prescritte comunicazioni preventive e nel corso dello svolgimento dei servizi alla questura
e con i presidi di polizia nel territorio, anche mediante la designazione di un responsabile
dei servizi.
Per il trasporto del contante è
fatto obbligo di impiegare guardie particolari giurate di maggiore esperienza costituendo,
requisito minimo di sicurezza,
per i componenti degli equipaggi un'anzianità di servizio
(anche presso altri Istituti) non
inferiore ad un anno, unita ad
un'età anagrafica ed a qualità
attitudinali compatibili con la
particolare difficoltà dei servizi
in questione55.
55
Per il trasporto del contante si applicano le prescrizioni previste nei successivi
punti, mentre per il trasporto dei titoli o di altri beni di valore diverso dal contante,
le deroghe a tali prescrizioni sono comunicate ed approvate di volta in volta dal
questore ed approvate anche per tacito assenso.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
141
Per il responsabile del servizio
e per il capo scorta, è richiesta
una più ampia e specifica esperienza nel settore, almeno biennale.
Tutte le guardie particolari giurate devono possedere un alto
livello tecnico - professionale di
addestramento ed una adeguata idoneità psico-fisica, aver
raggiunto un buon livello di
capacità nel corretto uso delle
armi in servizio ed avere un
curriculum esente da segnalazioni o da fatti che possono
costituire di per sé uno specifico fattore di rischio, ovvero rilevare elementi di non affidabilità.
Gli itinerari devono essere frequentemente cambiati, nei limiti della situazione geografica
ove deve essere effettuato il
servizio.
Se il tempo di percorrenza per
raggiungere la destinazione
stabilita supera le 6 ore di marcia, è fatto obbligo di alternare
la guida tra i membri dell'equipaggio in modo che alla guida
sia preposto sempre personale
attento e vigile.
Le guardie giurate adibite a
servizio di trasporto valori
devono prestare servizio in uniforme, armate e munite di giubbotto antiproiettile che deve
essere indossato costantemente dal personale che effettua
142
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
materialmente il prelievo e la
consegna dei valori.
Nell'espletamento del servizio
non è consentita nessuna
sosta in luogo diverso da quello di destinazione, salvo casi
eccezionali, connessi alle particolari esigenze dei trasporti e
delle scorte a lunga percorrenza e, in ogni caso, con l'adozione di tutte le cautele volte a salvaguardare l'incolumità degli
operatori.
L'autista e/o l'equipaggio, all'atto di intraprendere il servizio, si
assicurano dell'efficienza del
veicolo ed effettuano una prova
dei collegamenti radio.
La centrale operativa dell'istituto rimane in costante ascolto
radio verificando la posizione
dei mezzi adibiti al servizio di
trasporto valori mediante il
sistema di localizzazione satellitare di cui gli stessi sono,
obbligatoriamente, muniti.
L'istituto, nel predisporre il
regolamento di servizio, che
dovrà essere approvato dal
questore della provincia in cui
lo stesso ha la sede principale
d'intesa con gli altri questori
competenti, dovrà prevedere
un'apposita sezione dedicata al
trasporto valori in linea con le
direttive emanate dall'amministrazione della pubblica sicurezza, aggiornandolo secondo
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
143
necessità.
Essendo venuto meno, per
effetto delle disposizioni del
Decreto
Presidente
della
Repubblica 4 agosto 2008,
nr.153, il limite provinciale della
licenza e in considerazione
della mancanza di caratterizzazione territoriale dei servizi di
trasporto valori, tali servizi possono essere disimpegnati,
secondo l'incarico ricevuto,
senza limiti territoriali, nel
rispetto dei massimali, con le
modalità e con le dotazioni di
seguito indicate.
# Il trasporto valori per somme
fino a € 100.000,00, onde evitare che tali somme vengano
trasportate senza alcuna forma
di protezione da personale non
esperto (come ad esempio fattorini, commessi, ecc.), che più
facilmente possono essere vittime di aggressioni e rapine,
potrà essere espletato da una
guardia giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, a
bordo di veicolo leggero, radiocollegato con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza privata e dotato di sistema di localizzazione satellitare GPS.
# Il trasporto valori per somme
da € 100.000,00 fino a €
500.000,00
dovrà
essere
espletato da due guardie particolari giurate, armate e con
144
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
giubbotto antiproiettile, a bordo
di un furgone blindato con
caratteristica di blindatura previste dall'allegato IV del decreto
interministeriale n. 332/9856,
munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza,
di efficiente collegamento con
la centrale operativa, invio
automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione
satellitare GPS, avente il vano
valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo
scopo di ritardare di almeno 20
minuti il taglio delle pareti del
furgone blindato - come da
dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in
merito alle normative che regolano la circolazione stradale –
nonché sistema di blocco del
furgone e apertura del vano
valori gestito dalla centrale
operativa dell'istituto57;
# il trasporto valori per somme
€ 500.000,00 e fino a €
1.500.000,00 deve essere svolto con l'impiego di tre guardie
particolari giurate, armate, a
56
57
Vedi l’allegato 10.
Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (valigette o
armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio può essere svolto da una guardia giurata a bordo di autovettura
non blindata, munita dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la centrale operativa, invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare GPS.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
145
bordo di furgone blindato con
caratteristiche di blindatura previste dall'allegato IV del decreto
interministeriale n. 332/98
munito dei contrassegni identificativi dell'istituto di vigilanza,
di efficiente collegamento con
la centrale operativa, invio
automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione
satellitare GPS, avente il vano
valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo
scopo di ritardare di almeno 20
minuti il taglio delle pareti del
furgone blindato - come da
dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in
merito alle normative che regolano la circolazione stradale nonché sistema di blocco del
furgone e apertura del vano
valori gestito dalla centrale
operativa dell'istituto.
In particolare, deve essere prevista la dotazione del giubbotto
antiproiettile per tutte le guardie
particolari giurate impiegate nel
servizio, che dovrà essere
perentoriamente indossato dal
personale impiegato fin dall'uscita dalla sede dell'Istituto o
dal luogo di prelievo delle
somme e mantenuto per tutta
la durata del servizio.
Il dipendente che effettua materialmente il prelievo e la conse-
146
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
gna dei valori scenderà dal
mezzo dopo che il capo scorta
avrà preventivamente ispezionato i luoghi.
Delle tre guardie giurate, quella
con mansioni di conducente del
veicolo e non potrà mai allontanarsi dal posto di guida, tenendo il veicolo sempre con il
motore avviato e assicurando il
costante contatto radio con la
centrale operativa.
Raggiunto l'obiettivo, il veicolo
dovrà essere posteggiato in
modo da consentire all'autista
la più ampia visibilità delle aree
circostanti.
Per ogni trasporto, nell'ordine di
servizio, è indicato il nome
della guardia particolare giurata che svolge mansioni di autista e di quella che si alterna
alla guida; di quella che alla
partenza ed all'arrivo porta i
valori e del personale di scorta.
Nel caso di utilizzo di sistemi
che rendono inutilizzabile il
bene (ad es. valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio
può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone
semi blindato, munito dei contrassegni identificativi dell'istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la centrale operativa, invio automatico del
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
147
segnale d'allarme e sistema di
localizzazione satellitare GPS.
Nel caso di utilizzo di sistemi
che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano
valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente
compatta ed autoestinguente)
attivabili direttamente dal personale presente sul mezzo,
ovvero automaticamente ovvero tramite apposita elettronica
di gestione dalla centrale operativa, il servizio può essere
svolto da due guardie giurate a
bordo di furgone blindato, munito dei contrassegni identificativi
dell'istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la
centrale operativa, invio automatico del segnale d'allarme,
sistema di localizzazione satellitare GPS e di contenitore che
rende inutilizzabile il bene (ad
es. macchiatura delle banconote) per il “rischio marciapiede”.
# Il trasporto valori per somme
da € 1.500.000,00 fino a €
3.000.000,00 dovrà essere
svolto con l'impiego di tre guardie particolari giurate armate e
provviste di giubbotto antiproiettile, di un furgone blindato conforme alle disposizioni dell'allegato IV del decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente
sistema di collegamento con la
centrale operativa dell'istituto,
148
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
invio automatico del segnale
d'allarme, localizzazione satellitare GPS,58 con un sistema di
sicurezza passiva ad alta tecnologia scelto tra sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad
es. valigette a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote), sistemi
che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano
valori (ad es. mediante produzione di resina bi componente
compatta ed autoestinguente)
attivabili sia direttamente dal
personale presente sul mezzo
ovvero automaticamente ovvero tramite apposita elettronica di
gestione dalla centrale operativa e contenitore per il “rischio
marciapiede” (ad es. a macchiatura delle banconote).
Dello svolgimento dei trasporti
di valori di importo superiore ad
€ 1.500.000,00 dovrà essere
data comunicazione ai “punti di
contatto” istituiti presso gli uffici
di gabinetto delle questure,
attraverso canali di comunicazione esterni “protetti”.
Al fine dell'approntamento di
adeguati e mirati servizi di controllo disposti dalle autorità di
58
È anche necessario il rinforzo del vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio aventi lo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del
furgone blindato, come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione
stradale.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
149
p.s., l'invio delle comunicazioni,
impostato in modo da assicurare l'assoluta riservatezza di
notizie relative ai tempi ed alle
modalità dell'effettuazione del
trasporto, dovrà avvenire in
maniera sistematica e tempestiva in modo da garantire la
presenza dei necessari tempi
tecnici per la pianificazione dei
relativi servizi di vigilanza.
Ferma restando la discrezionalità del questore in relazione a
specifiche e contingenti situazioni di sicurezza, dovranno
essere approntate formule di
comunicazione diversificata in
relazione al livello di valore del
denaro trasportato, che comunque contengano gli elementi
essenziali oggetto di informativa:
- luogo ed ora del prelievo;
- itinerario;
- orario e luogo di consegna;
- quantità di denaro;
- automezzo utilizzato con indicazione degli strumenti di difesa passiva;
- personale impegnato.
# Il trasporto valori per somme
da € 3.000.000,00 e fino a €
8.000.000,00, ammissibile solo
per i trasporti relativi alla Banca
d'Italia e caveau/caveau, deve
essere specificamente autorizzato dal questore della provincia nella quale l'istituto ha la
150
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
sede principale sentiti i questori delle altre province interessate.
Le operazioni di carico e scarico dei valori devono avvenire
esclusivamente in ambiti protetti (caveau).
Il servizio sarà effettuato con le
modalità previste per il trasporto valori per somme da €
1.500.000,00
fino
a
€
3.000.000,00 con - in aggiunta
- un furgone blindato di scorta,
conforme alle disposizioni dell'allegato IV del decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento
con la centrale operativa dell'istituto, invio automatico del
segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS, con a bordo
due guardie particolari giurate,
dotate di giubbotti antiproiettile.
Il mezzo di scorta dovrà tenere
costantemente sotto controllo e
senza perderlo mai di vista il
mezzo che trasporta i valori.
Laddove, per particolari e comprovate esigenze, si renda
necessario aumentare il massimale trasportato oltre gli
8.000.000,00 €, le relative
autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dal questore
della provincia nella quale l'istituto ha sede, sentiti i questori
delle province interessate dal
trasporto.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
151
# Nel caso di servizi di trasporto valori a lunga percorrenza,
realizzati mediante il concorso
di più istituti rispettivamente
interessati per "tratte" o "attività", specificamente autorizzate
dall'autorità di pubblica sicurezza competente59, deve essere
previsto che:
- l'istituto di vigilanza "capofila"
produca al questore che approva il Regolamento e per conoscenza ai questori delle province nelle quali sono ubicate le
strutture utilizzate ed operano
gli istituti che partecipano allo
svolgimento dei servizi, un dettagliato "progetto del trasporto"
dal quale si evincano, insieme
con l'operazione complessiva,
le singole operazioni da compiersi, l'istituto interessato per
ciascuna di esse, il personale
ed i mezzi di volta in volta impegnati;
- ciascun istituto annoti nel registro delle operazioni sia l'operazione complessiva e il cliente
per conto del quale l'intero tra59
Per i predetti trasporti si impone l'adozione di tutte le cautele e i sistemi di difesa
passivi previsti nel presente regolamento e si dispone che il trasbordo dei valori,
nonché il cambio degli equipaggi venga effettuato in caveau idoneamente attrezzati e vigilati, debitamente autorizzati. Tali servizi di trasporto percorrenza saranno
autorizzati, preferibilmente, con itinerari che prevedano autostrade o superstrade,
escludendo le strade o altre località che per conformazione o caratteristiche di isolamento possono prestarsi agevolmente ad agguati, salvo le limitazioni o sospensioni che potranno disporsi ove i medesimi itinerari siano interessati a trasporti di
carichi eccezionali, cantieri di lavoro o altre limitazioni del traffico veicolare, tali da
elevare la soglia di rischio del servizio.
152
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
sporto è effettuato che la fase
operativa di competenza ed il
soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione
stessa.
I servizi di trasporto valori da
effettuarsi nella fascia oraria
compresa tra le ore 22.00 e le
ore 06.00 hanno carattere straordinario e potranno essere
consentiti, previa autorizzazione del questore della provincia
nella quale l'Istituto ha la sede
principale sentiti i questori delle
altre province interessate, se
giustificati da oggettive condizioni di necessità e dall'impraticabilità di soluzioni alternative
e sempre che risultino compatibili con la situazione della sicurezza pubblica nella provincia
e/o nelle province interessate.
In tal caso, trattandosi di trasporti straordinari, alle modalità
operative menzionate dovrà
aggiungersi un furgone blindato
di scorta con a bordo 2 guardie
giurate, di cui una con arma
lunga ed entrambe munite di
giubbotto antiproiettile e di telefono cellulare ed eventualmente in base all'importo trasportato un veicolo di staffetta con
funzioni di osservazioni preventiva.
Il mezzo di scorta dovrà tenere
costantemente sotto controllo e
senza perderlo mai di vista il
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
153
mezzo che trasporta i valori.
Le autorizzazioni a svolgere
servizi notturni o che presentino aspetti derogatori alle
modalità ordinarie potranno
essere rilasciate solo agli istituti in grado di assicurare i requisiti di capacita tecnica relativa
ai servizi di trasporto valori.
L'autorizzazione a svolgere i
servizi a lunga percorrenza e/o
notturni sarà immediatamente
revocata o sospesa ove risultino venire meno le condizioni di
sicurezza e controllabilità che
ne costituiscono il presupposto,
ovvero nel caso di specifiche
condizioni di allarme.
La scorta valori è il servizio di
scorta a valori trasportati dall'utente, svolto da guardie giurate con le seguenti modalità:
# per la scorta a valori fino a €
500.000,00 il servizio deve
essere svolto da due guardie
giurate in uniforme, armate di
pistola, munite di giubbotto
antiproiettile che deve essere
indossato per tutto il periodo
del servizio e sino al rientro in
sede, a bordo di un'autovettura
radio collegata e munita di
impianto di localizzazione
satellitare;
# per la scorta a valori fino a €
1.500.000,00, il servizio deve
essere svolto da due guardie
giurate in uniforme, armate di
154
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
pistola, munite di giubbotto
antiproiettile che deve essere
indossato per tutto il periodo
del servizio e sino al rientro in
sede, a bordo di un furgone
blindato radio collegato e munito di impianto di localizzazione
satellitare ;
# per la scorta a valori superiori a € 1.500.000,00, il servizio
dovrà essere svolto da due
guardie giurate in uniforme,
armate di pistola, munite di
giubbotto antiproiettile che
deve essere indossato per tutto
il periodo del servizio e sino al
rientro in sede, a bordo di furgone blindato radio collegato e
munito di impianto di localizzazione satellitare, e da un'autovettura di staffetta con a bordo
due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di
giubbotto antiproiettile.
Resta ferma la facoltà del questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione
alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica
ed al valore del bene scortato.
Al fine di prevenire il cosiddetto
"rischio marciapiede", ossia il
pericolo di assalti e rapine a
danno delle guardie che provvedono a trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai
locali del committente e viceversa, ogni guardia trasporterà
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
155
un solo plico o sacco o cassetta per volta, contenente somme
di denaro fino a € 100.000,00
con la tolleranza di un'eccedenza massima del 20%.
L'importo potrà essere elevato
fino a € 250.000,00 in caso di
utilizzo di contenitori che rendano inutilizzabile il bene.
Le operazioni di carico e scarico dovranno essere espletate
nel più breve tempo possibile e
il furgone portavalori non dovrà
sostare presso il cliente oltre i
quindici minuti circa.
Il trasporto valori di moneta
metallica potrà essere effettuato anche avvalendosi di mezzi
ed autisti terzi, per comprovate
esigenze e previa autorizzazione del questore che approva il
regolamento sentiti i questori
delle province interessate al
trasporto, con le seguenti
modalità:
# per somme fino a €
500.000,00, il servizio dovrà
essere svolto da una guardia
giurata, armata e munita di
giubbotto antiproiettile costantemente indossato.
# per somme superiori a €
500.000,00 il servizio dovrà
essere svolto da due guardie
giurate, armate e munite di
giubbotto antiproiettile costantemente indossato, e mezzo
dotato di impianto di localizza-
156
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
zione satellitare GPS.
Resta ferma la facoltà del questore di imporre misure di
protezione aggiuntive in relazione alla specifica situazione
dell'ordine e della sicurezza
pubblica ed alla somma trasportata.
II titolare dell'istituto, prima dell'espletamento del servizio,
dovrà comunicare alla questura
le informazioni relative al tipo di
mezzo utilizzato nonché i dati
anagrafici dell'autista nel caso
in cui non sia guardia giurata.
Il titolare di un istituto di vigilanza privata, per fronteggiare
temporanee esigenze connesse alla domanda di eccezionali
servizi di vigilanza, a parziale
deroga del principio della non
commistione di uomini e di
mezzi appartenenti ad istituti di
vigilanza privata diversi, potrà
essere autorizzato dal questore
ad utilizzare personale e/o
mezzi di altri istituti della stessa
o di un'altra provincia, previa
preventiva motivata e documentata richiesta. Ciò al fine di
prevenire il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario eccessive per le proprie guardie giurate, pregiudizievole per la
necessaria efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale
delicato servizio.
Per gli istituti di vigilanza priva-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
157
ta autorizzati ad operare in
ambiti territoriali che interessano più province e nell'ipotesi
che uno stesso decreto di
approvazione autorizzi la guardia giurata a prestare servizio
presso più istituti di vigilanza,
fermo restando quanto previsto
dall'art. 251 del regolamento,
con riguardo alla regolamentazione delle modalità di svolgimento dei servizi demandate
ad un accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, l'impiego del personale è
subordinato ai seguenti particolari adempimenti:
a) fermo restando che il personale può essere comandato in
servizio negli ambiti territoriali
delle diverse province indicate
nella licenza, il titolare dell'istituto curerà l'inoltro al questore
che approva il regolamento ed
al questore territorialmente
competente di un piano ordinario di impiego di ciascuna guardia giurata;
b) al questore che approva il
regolamento dovranno essere
comunicati tutti i servizi svolti
nell'ambito territoriale di operatività dell'istituto, secondo le
modalità previste dal regolamento di servizio;
c) a ciascun questore delle pro-
158
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
vince interessate, con separata
comunicazione,
andranno
segnalati unicamente i servizi
inerenti la singola provincia;
d) in caso di personale operante in zone al confine tra due
province la comunicazione è
fatta ad entrambi i questori territorialmente competenti;
e) eventuali segnalazioni di
anomalie o di fatti di particolare
rilievo e le variazioni dei servizi
sono comunicate al questore
territorialmente competente e
per conoscenza al questore
che della provincia che ha rilasciato la licenza;
f) per tutti i servizi a carattere
non territoriale (ricezione allarmi, trasporto valori, ecc....) le
comunicazioni sono inoltrate al
questore che approva il regolamento.
Gli istituti di vigilanza possono
essere autorizzati dal prefetto
della provincia che ha rilasciato
la licenza a svolgere, in relazione a specifiche e motivate esigenze degli utenti, servizi occasionali e temporanei di vigilanza privata in ambiti territoriali
diversi da quelli nei quali sono
di norma autorizzati. In tali casi
il questore che approva il regolamento, d'intesa con il questore territorialmente competente,
approva le modalità di svolgimento del servizio limitatamen-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
159
te all'arco temporale, individuato nel provvedimento autorizzatorio del prefetto, di esecuzione
del servizio stesso.
Non possono essere espletati
servizi non espressamente previsti dal regolamento di servizio
approvato dal questore, ai
sensi del R.d.l. 26 settembre
1935, n. 1952 e R.d.l. 12
novembre 1936, nr.2144.
Il titolare dell'istituto o un suo
delegato, giornalmente, entro
le ore 12.00, farà pervenire
presso la divisione polizia
amministrativa e sociale della
questura competente per territorio e per conoscenza alla
questura della provincia che ha
rilasciato la licenza le segnalazioni relative ad episodi occorsi
il giorno precedente di particolare rilievo.
Per i servizi di trasporto valori
ultraprovinciali superiori ad €
1.500.000,00, dovrà essere
data comunicazione, con congruo anticipo, all'ufficio di gabinetto delle questure di partenza, transito e destinazione.
Il regolamento di servizio
approvato dal questore disciplina le modalità delle comunicazioni anche in relazione a
quanto previsto dall'art. 257-ter,
comma 3, del regolamento di
esecuzione, e individua ogni
altra comunicazione utile per
160
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
finalità di controllo.
Il regolamento di servizio,
redatto dai singoli istituti di vigilanza sulla base delle regole
tecniche qui riportate ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti territoriali di
riferimento, è approvato, ai
sensi del R.D.L. 26 settembre
1935, n. 1952, e del R.d.. 12
novembre 1936, nr. 2144, dal
questore della provincia nella
quale l'istituto ha ottenuto la
licenza e dove ha eletto la sua
sede principale, d'intesa con i
questori delle altre province in
cui l'istituto steso è autorizzato
ad operare.
Ferme restando le sanzioni
previste dalla vigente legislazione per la violazione delle
disposizioni del regolamento di
servizio, è attribuito al questore
- ai sensi dell'art. 4 del R.d.l. 12
novembre 1936, nr.2144 - il
potere disciplinare sulle guardie giurate. Nella scelta della
sanzione da applicare il questore dovrà tenere conto della
gravità del fatto, tenendo presente il principio della proporzionalità e ragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni.
In presenza di infrazioni particolarmente rilevanti il questore
può sospendere immediatamente il soggetto dalle funzioni
di guardia giurata e disporre il
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
161
ritiro delle armi, ferma restando
la possibilità del prefetto di procedere successivamente alla
revoca del proprio provvedimento di nomina.
Nel caso di istituti di vigilanza
che operano in ambiti territoriali composti da diverse province,
l'adozione delle sanzioni compete al questore che approva il
regolamento, sulla base della
segnalazione del questore
della provincia ove la guardia
opera ed ha commesso la violazione.
In casi di necessità e urgenza il
provvedimento di sospensione
e contestuale ritiro delle armi,
ai sensi dell'art.4 del R.d.l. 12
novembre 1936, nr. 2144, è
adottato dal questore della provincia ove la guardia opera ed
ha commesso la violazione.
L'adozione di provvedimenti
sanzionatori nei confronti delle
guardie giurate è comunicata al
titolare dell'istituto di vigilanza
da cui le guardie dipendono.
Le regole tecniche contenute nell’allegato D disciplinano il servizio
delle guardie giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza autorizzati ai
sensi dell’art.134 TULPS, ai sensi del R.d.l. 12 novembre 1936,
nr.2144, nonché, per quanto compatibili, quello svolto dalle guardie
giurate nominate ai sensi dell’art.133 TULPS, ai sensi R.d.l. 26 settembre 1935, nr. 1952.
L’allegato offre una rassegna delle principali disposizioni cui i regolamenti di servizio degli istituti di vigilanza privata devono essere
conformi.
162
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Gli istituti dovranno predisporre il proprio regolamento tenendo
conto della tipologia dei servizi autorizzati, degli ambiti territoriali di
operatività, dell’organizzazione aziendale, del numero e della professionalità delle guardie giurate dipendenti; il regolamento dovrà, quindi, essere sottoposto al questore della provincia ove insiste la sede
principale dell’istituto, che ne valuterà l’approvazione, d’intesa con i
questori delle altre province interessate, imponendo le prescrizioni
necessarie nel pubblico interesse.
La predisposizione dei regolamenti da parte degli istituti deve aver
luogo una volta che gli stessi abbiano completato l’adeguamento al
decreto ministeriale 269/2010, ovverossia entro diciotto mesi dalla
sua entrata in vigore; nelle more, continueranno a trovare applicazione i regolamenti provinciali esistenti, ovvero quelli degli istituti sinora approvati.
Come si sostiene nel Vademecum predisposto dal Ministero dell’interno finalizzato a semplificare la fase connessa agli adempimenti
previsti dal DM 269/2010, le regole tecniche contenute nell’allegato
in esame sono state elaborate tenendo presenti le best practices
idonee a rendere effettive ed efficaci le misure di sicurezza relativamente:
- all’effettiva durata dei servizi operativi e dei periodi di riposo fra un
servizio e l’altro, limitando il ricorso alla prestazione di lavoro straordinario nei limiti consentiti dal contratto nazionale di categoria;
- alla funzionalità della sala operativa, dei mezzi dell’istituto e delle
protezioni individuali per il personale operante;
- all’accuratezza delle misure di sicurezza e di riservatezza adottate
nella definizione dei servizi;
- alla qualificazione ed all’affidabilità del personale impiegato sia nei
servizi operativi che in quelli organizzativi;
- alla formazione, all’aggiornamento ed all’addestramento delle
guardie giurate;
- alla circolazione delle informazioni e delle comunicazioni tra l’istituto di vigilanza, la questura di riferimento e le altre questure interessate dai servizi dell’istituto.
Molto importante è la definizione delle diverse tipologie di servizio
nelle quali si può estrinsecare l’attività di vigilanza privata60.
60
Come opportunamente afferma il Vademecum, l’allegato D, al punto 3.b.1, reca
l’importante definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza. Tale
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
163
L’allegato D, inoltre, in tema di vigilanza saltuaria in zona e d’intervento su allarme, chiarisce quali dotazioni devono essere nella
disponibilità della guardia che effettua il servizio (veicolo radiocollegato, munito di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso
o calamitato, di proprietà o nella disponibilità dell’Istituto con i contrassegni distintivi ed il logo dell’istituto approvati dalle Autorità
competenti, ecc.) e fissa il principio che, di norma, tali servizi sono
disimpegnati da una sola guardia giurata, a condizione che l’istituto
sia in grado di organizzare il servizio in maniera tale che, nel caso
l’operatore rilevi un’effettiva situazione di pericolo, sul posto possa
concorrere almeno un’altra pattuglia di supporto, inviata dalla centrale operativa.
Particolare attenzione l’Allegato in esame presta alle regole per l’attività di scorta, trasporto e custodia di valori, essendo evidente che
proprio in tale settore di attività è maggiormente sentita la necessità
di un’omogeneizzazione delle procedure operative; significativo, in
tal senso, è il richiamo operato, per quel che concerne le attività di
trattamento del denaro – intese come attività di autenticazione delle
banconote e di selezione delle stesse in base alla loro qualità – alle
definizione risponde alla necessità – esplicitamente manifestata anche dalle parti
sociali della vigilanza privata mediante un “avviso comune” - di meglio definire il contenuto dell’art.256-bis del Regolamento d’esecuzione, nella parte in cui individua i servizi di esclusiva pertinenza delle guardie giurate, in quanto l’indeterminatezza dei concetti di “obiettivo sensibile” e “speciali esigenze di sicurezza” ha portato a forme di erosione della norma, con la conseguenza che, ad esempio, alcune filiali di istituti di credito o edifici sede di importanti agenzie pubbliche ovvero siti di produzione e gestione
dell’energia sono stati affidati a soggetti privi della qualifica di guardia giurata, con evidente detrimento del sistema di “sicurezza complementare” disegnato dalla riforma
normativa del 2008. Per tale motivo la disposizione in esame stabilisce l’obbligatorietà
del ricorso a guardie giurate – escludendo quindi la possibilità di affidare i servizi, ad
esempio, ad agenzie di portierato – nelle attività di vigilanza inerenti: aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di produzione di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana); aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carattere nazionale; raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio
superiore a 100 tonnellate. Analogamente, la disposizione sottrae all’ambito locale la
valutazione delle speciali esigenze di sicurezza (art.256 bis, comma 3, del Regolamento d’esecuzione TULPS), individuando i siti nei quali tale definizione trova applicazione: siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il
164
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in conformità con quanto
stabilito dal Consiglio dell’Unione Europea, dalla Banca Centrale
Europea e dalla legislazione nazionale.; nello specifico, anche il più
volte citato Vademecum chiarisce che tali attività di trattamento non
debbono essere svolte necessariamente da guardie giurate, in
quanto l’art.256 bis del Regolamento d’esecuzione TULPS definisce
come attività di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di
guardie giurate, “…la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di
somme rilevanti…” e non il trattamento (nel senso di “maneggio”) del
denaro. Sempre secondo il Vademecum ministeriale tale attività di
trattamento è, nel caso degli istituti di vigilanza privata, strumentale
all’attività di custodia e, soprattutto, di trasporto valori; in questo
senso può anche essere disimpegnata da guardie giurate ma non in
via esclusiva.
Relativamente ai massimali dei valori trasportati, si riafferma il limite
generale di otto milioni di euro trasportabili; tuttavia viene demandata ai questori la valutazione di particolari esigenze di implemento dei
massimali, stabilendo che “… laddove, per particolari e comprovate
pubblico interesse e per i quali va garantita l’incolumità e l’operatività (ad esempio
aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari); siti contenenti banche dati sensibili o il cui
accesso è riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS…); siti dove l’accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni
o rilevatori di metalli o all’identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere); siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico). In generale, infine, la disposizione chiarisce che è affidata alle
guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico. In tal modo viene, ulteriormente, definita
la spinosa questione della differenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata, rientrando, evidentemente, i primi per esclusione nelle fattispecie non espressamente previste dalla norma in esame. La linea scelta dal Decreto, peraltro, appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza che già faceva distinzione
tra la mera vigilanza passiva – che può essere espletata da personale diverso dalle
guardie giurate - ed i “…compiti di vigilanza attiva – che possono comportare l’uso
delle armi, la prevenzione e l’immediata repressione dei reati in concorso con le forze
dell’ordine, che ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli
artt.133 e seguenti del t.u.l.p.s….”, ritenendo tali compiti come assimilabili a quelli svolti “…dagli appartenenti alla forze di polizia e distinta, per tale ragione, dalla attività di
portierato la quale si caratterizza invece per essere destinata a garantire l’ordinata utilizzazione dell’immobile da parte dei fruitori senza che vengano in alcun modo in rilevo (se non in via del tutto mediata ed indiretta) finalità di prevenzione e sicurezza.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
165
esigenze, si renda necessario aumentare il massimale trasportato
oltre gli 8.000.000,00 di euro, le relative autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dal Questore della provincia nella quale l’istituto
ha sede, sentiti i questori delle province interessate dal trasporto”.
Un aspetto essenziale della riforma riguarda le tecnologie per la difesa passiva dei valori, soprattutto dando risalto a due criteri guida:
1) rendere inutilizzabile (e quindi non appetibile) il bene;
2) non consentire l’asportazione dei valori dal furgone.
I trasporti di beni di rilevante valore economico61 si effettuano con le
modalità indicate nelle tabelle di cui al punto 3.l.4 dell’Allegato D e
con i massimali ivi indicati aumentati del doppio, fino a un massimo
di euro 6.000.000,00; oltre tale importo i trasporti dovranno essere
specificamente autorizzati dal questore che approva il regolamento,
d’intesa con i questori delle province interessate, tenendo conto, tra
l’altro, del massimale assicurato.
Mentre per i servizi di scorta ai trasporti di armi o parti di armi ed agli
esplosivi, il decreto non potendo affrontarne nel dettaglio la regolamentazione, fissa – sempre all’allegato D – i principi generali dell’attività di scorta, rinviando ai questori competenti l’approvazione delle
specifiche modalità di svolgimento del servizio.
L’allegato E, recante Requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni, elenca i requisiti tecnologici e strutturali, nonché le
dotazioni tecniche delle centrali operative; detta elencazione avviene in modo crescente ed in relazione alle classi funzionali ed agli
ambiti territoriali, come definiti dall’art.2 dello stesso ecreto e come
stabilito dal punto 4.1.2 del precedente allegato A.
Nello specifico, si distinguono tre tipologie di infrastrutture:
a) centro di comunicazione;
b) centrale operativa;
c) centrale operativa avanzata.
La disposizione prevede che i controlli sui sistemi di comunicazione
debbano essere svolti dagli ispettorati territoriali del Ministero dello
sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni; il personale
ispettivo del MiSE effettuerà detti controlli secondo quanto stabilito
dal D.M. 15 febbraio 2006, recante “Individuazione delle prestazioni,
61
La bozza di decreto sottoposta al Consiglio di Stato recava anche la definizione di
beni di rilevante valore economico, ma quest’ultimo ha ritenuto impraticabile l’intervento proposto dal Ministero dell’interno e, quindi, la previsione è stata espunta dal
testo definitivo.
166
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
eseguite dal Ministero delle comunicazioni per contro terzi, ai sensi
dell’art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, nr.366”.
Naturalmente, in sede di controllo presso la sede dell’istituto, la questura dovrà sempre verificare:
- l’operatività della centrale in concomitanza con le fasi di erogazione dei servizi offerti dall’istituto, fermo restando quanto previsto dal
punto 4.1.2 dell’allegato A;
- che i sistemi di comunicazione siano in grado di garantire la direzione unitaria, la controllabilità, il coordinamento e l’assistenza del
personale operante.
L’allegato F, titolato “Tabelle del capitale sociale (e/o patrimonio) e
delle cauzioni degli istituti di vigilanza privata”, fissa il capitale sociale (o patrimonio netto) dell’impresa di vigilanza nonché la cauzione
che deve essere prestata dall’istituto di vigilanza.
Dette caratteristiche patrimoniali hanno una relazione diretta ai servizi e al territorio autorizzati in licenza.
In particolare, la cauzione, che non è, come accadeva ante-riforma,
calibrata esclusivamente in base alle peculiarità del territorio ove
l’impresa operava e, quindi, demandata all’esclusiva valutazione dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza, non è finalizzata a garantire l’assolvimento degli obblighi sanciti dalla legge, non solo di pubblica sicurezza, connessi alla conduzione dell’istituto (comprese le
prescrizioni imposte nella licenza).
L’allegato F1, dedicato alle “Tabella delle coperture assicurative
responsabilità civile conto terzi – responsabilità civile contrattuale
degli istituti di vigilanza privata”, invece, fissa le coperture assicurative minime richieste all’istituto di vigilanza, parametrate in modo crescente in relazione ai servizi e al territorio autorizzati in licenza.
Detta disposizione è di notevole rilievo poiché fissa, per la prima
volta, l’obbligo per la aziende di vigilanza di munirsi di un’adeguata
copertura assicurativa.
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DEI SERVIZI
DI SICUREZZA
COMPLEMENTARE
DI MERCATO
ALLEGATO 1.
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA
SICUREZZA DELLE GUARDIE PARTICOLARI
E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E
DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
170
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Art. 133
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare
guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la
nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in Comune delle proprietà stesse.
Regolamento
(Art. 249, Art. 250, Art. 251, Art. 252, Art. 252-bis, Art. 253, Art.
254, Art. 255, Art. 256)
Art. 134 (*)
Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere
di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto
di privati.
Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere conceduta
alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno
Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano
un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà
individuale.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso
l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o
gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per delitto non
colposo e gli altri requisiti previsti dall’articolo 11 del presente testo
unico, nonché dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. (1)
Regolamento
(Art. 256-bis, Art. 257, Art. 257-bis, Art. 257-ter, Art. 257-quinquies, Art. 257-sexies, Art. 258, Art. 259, Art. 260-bis, Art. 260-ter,
Art. 260-quater,)
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
171
(1) ”Ultimo comma aggiunto dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile
2008, n. 59 concernente “disposizioni urgenti per l’attuazione di
obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008,
n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101
pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132”.
Art. 134 - bis(1)
(Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell’Unione
europea)
1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro
dell’Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica
italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e
degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall’autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia
da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione
europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel
regolamento per l’esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell’interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di
vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell’Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per
lo svolgimento dell’attività, nonché dei provvedimenti amministrativi
previsti dai rispettivi ordinamenti.»
(1) ”Articolo aggiunto dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n.
59 concernente “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84,
successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132”.
Art. 135 (1)
I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui
all’articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generali-
172
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
tà delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni
prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono
tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della
carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio
permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni
alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate
nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone
non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.
La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.
(1)”Le parole barrate del quinto comma ed il sesto comma di questo
articolo sono state soppresse dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile
2008, n. 59 concernente “disposizioni urgenti per l’attuazione di
obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008,
n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101
pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132”.
Regolamento
(Art. 260)
Art. 136 (1)
La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della
importanza degli istituti già esistenti.
La revoca della licenza importa l’immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio.
L’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
173
Regolamento
(Art. 257, 4; 257-bis, 3; 257 - quater)
(1)”Le parole barrate del secondo comma di questo articolo sono
state soppresse dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59
concernente “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata
sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132”.
Art. 137
Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa
depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla
licenza.
Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all’erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere
ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla
cessazione dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non
avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al
quale l’ufficio era autorizzato.
Art. 138
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi
di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona di buona condotta morale;
6) essere munito della carta di identità;
7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a
quella degli infortuni sul lavoro.
Il Ministro dell’interno con proprio decreto, da adottarsi con le modali-
174
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
tà individuate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo
unico, sentite le regioni, provvede all’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. (1)
Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata di
cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea il prefetto tiene
conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro
d’origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 134-bis, comma 3.(2)
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata
dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il prefetto
rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto
d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell’Unione europea, possono
conseguire la licenza di porto d’armi secondo quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell’interno 30
ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo
unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed
immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un
pubblico servizio.(3)
(1) (2) (3) “Commi aggiunti dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile
2008, n. 59 concernente “disposizioni urgenti per l’attuazione di
obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008,
n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101
pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132”.
Regolamento
(Art. 71, Art. 256)
Art. 139
Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza e i loro
agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli
ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
175
Art. 140
I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da € 206,00 ad € 619,00.
Art. 141
I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo
sono definitivi.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS
§ 20
DELLE GUARDIE PARTICOLARI (*)
Art. 249
Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei
propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto,
indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell’ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai
documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti
prescritti dall’articolo 138 della legge, nonché della documentazione
attestante l’adempimento, nei confronti del personale dipendente,
degli obblighi assicurativi e previdenziali. (Comma così modificato
dalla lett. a) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato
sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Per ottenere l’autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio
esemplare, anche l’atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme
dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di
aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci. Le indicazioni, di
cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere
riportate sull’atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.
La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata
dal Questore, a norma del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935,
n. 1952.
Art. 250
1. Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale
prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il
176
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o
adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono
speciali requisiti.
2. Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione, il prefetto tiene
conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d’origine, per
lo svolgimento della medesima attività.
3. Ottenuta l’approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di
cui all’articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la
seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre
disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le
funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti
dei cittadini.”.
4. Per l’esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni
attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all’articolo 260-bis,
comma 2.
6. Il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o
funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al
decreto del prefetto; la guardia particolare è ammessa all’esercizio
delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.
7. Fatte salve le altre responsabilità previste dalla legge, lo svolgimento di attività per le quali è prescritto il giuramento senza che lo
stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge. (Articolo così modificato dalla lett.
b) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U.
n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 251
Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare può
essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso più istituti di
vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima
società o da questa controllati, secondo le modalità regolate da
apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
177
e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall’autorità per le finalità di vigilanza previste dalla legge.
(Comma così modificato dalla lett. 5) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto
2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a
chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a
lui od ai suoi parenti od affini.
Art. 252
1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel territorio di
province diverse, il decreto di approvazione è rilasciato dal prefetto
che ha ricevuto la domanda, sentiti i prefetti delle province interessate, sempre che siano garantite la sicurezza delle guardie particolari, anche in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro e la
qualità dei servizi.”(Articolo così modificato dalla lett. d) dell’art. 1 del
D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06
Ottobre 2008, S.O.)
Art. 252 - Bis
1. Le guardie particolari sono iscritte in un apposito registro della
prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l’impiego prevalente nell’anno, nonché, succintamente, i motivi di cessazione dal
servizio.
2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l’iscrizione nel registro
di cui al comma 1 consente l’approvazione del decreto di nomina,
anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal
Ministero dell’interno.
3. Il Ministero dell’interno assicura il collegamento informatico dei
registri delle prefetture, al fine di realizzare un’unica banca dei dati
nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono
accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi
compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria. (Articolo introdotto dalla lett. e) dell’art. 1 del
D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06
Ottobre 2008, S.O.)
178
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Art. 253
Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la
sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve
farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione
sul decreto di cui la guardia è già in possesso.
Art. 254
1. Le guardie particolari vestono l’uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l’una e l’altro, dal prefetto su
domanda del datore di lavoro dal quale dipendono.
2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell’articolo
230 del presente regolamento.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali
sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da parte
di chiunque vi abbia interesse, mediante l’esibizione di un tesserino
conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell’interno,
nel quale sono riportate le generalità, gli estremi della licenza e l’indicazione dell’istituto cui appartengono.
4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all’articolo
260-bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull’uniforme
vigenti nello Stato di stabilimento. (Articolo così modificato dalla lett.
f) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U.
n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 255
Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono
destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.
Art. 256
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall’articolo 42 della Legge e dall’art. 71 del presente regolamento. La licenza di porto d’armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata
se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.
Art. 256 - bis
1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
179
autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino
l’esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.
2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare,
da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la
legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie,
nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici
o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad
integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro
materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o
dalle prescrizioni dell’autorità, ferme restando le disposizioni vigenti
per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di
somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le
attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle
telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio
di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire,
anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza
o dell’incolumità pubblica o della tutela ambientale.
3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza
presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri
direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture,
quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi
medesimi siano svolti da guardie particolari giurate. (Articolo introdotto dalla lett. g) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
(*) Vedi il Regio Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 “Disciplina del servizio delle Guardie Particolari Giurate”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1935, n. 272, successivamente
convertito nella Legge 19 Marzo 1936, n. 508, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 08 Aprile 1936, n. 82.
180
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
§ 21
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
Art. 257
1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall’articolo 134
della legge per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e
raccolta di informazioni, contiene:
a) l’indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell’institore o
del direttore tecnico preposto all’istituto o ad una sua articolazione
secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione,
amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
b) la composizione organizzativa e l’assetto proprietario dell’istituto,
con l’indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
c) l’indicazione dell’ambito territoriale, anche in province o regioni
diverse, in cui l’istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della
centrale operativa, qualora non corrispondenti;
d) l’indicazione dei servizi per i quali si chiede l’autorizzazione, dei
mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.
2. Anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 136, comma primo,
della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico- operativo dell’istituto, con l’indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all’attivazione dello stesso, nonché della
documentazione comprovante:
a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell’istituto;
b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per
l’attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.
3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all’ambito
territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l’indirizzo unitario ed il controllo dell’attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione
dell’istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito l’Ente nazionale di
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
181
unificazione e la Commissione di cui all’articolo 260-quater, sono
determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui
all’articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli
istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte
salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per
determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali
requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.
(Articolo così modificato dalla lett. h) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto
2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 257-bis
1. La licenza prescritta dall’articolo 134 della legge per le attività di
investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell’istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell’ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l’attività di investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l’indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli
altri soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 257, comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all’articolo 257, comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad
indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività
indicate nell’articolo 327-bis del medesimo codice. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
182
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Art. 257-ter
1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l’ufficio comunica all’interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il
provvedimento è rilasciato, previa esibizione della documentazione
comprovante:
a) l’attivazione degli adempimenti relativi all’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti;
b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza
della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e
dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto
organizzativo di cui all’articolo 257 ed a quanto previsto dall’articolo
260-bis. Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell’Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre
garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento, purché idonee, per ammontare e
modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui
all’articolo 137 della legge.
2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo
257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all’articolo 257-bis,
comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a
norma dell’articolo 9 della legge, nonché l’attestazione dell’avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi
offerti.
3. Se la licenza è richiesta per l’esercizio dell’attività in più province,
essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l’istituto ha
sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La
preventiva comunicazione non è richiesta per le attività prive di
caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonché per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui
incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, né
per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all’articolo 260-bis.
Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalità di controllo.
4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui
all’articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e
tecnico-operativo o dell’assetto proprietario dell’istituto ed è esibita,
almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
183
contributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell’ente bilaterale nazionale della
vigilanza privata concernente l’integrale rispetto degli obblighi della
contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di
categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.
5. Ai fini dell’estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la
licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni
altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all’articolo
257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il
divieto dell’attività qualora la stessa non possa essere assentita,
ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della
licenza, di cui all’articolo 257-quater. (Articolo introdotto dalla lett. i)
dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n.
234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 257-quater.
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 134 della legge, le licenze di
cui
al
medesimo
articolo
sono
negate
quando:
a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attività ivi
disciplinate in assenza della prescritta licenza;
b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all’articolo 257, comma
1, lettere a) e b), o di cui all’articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e
b), risulta esercitata l’azione penale per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l’applicazione di una misura di prevenzione;
c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il
concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la
corretta gestione o amministrazione dell’istituto.
2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per
gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o
delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l’impie-
184
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
go di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli
indicati dall’articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e
sicurezza pubblica.
3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:
a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei
confronti del personale dipendente;
b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese
quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del
servizio o ad altre gravi inadempienze all’integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi
resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti
ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell’autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del Regio Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo
1936, n. 508.
4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al
comma 2 dell’articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234
del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 257-quinquies
1. Per l’accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al
comma 4 dell’articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di
qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero
dell’interno a norma dell’articolo 260-ter. Degli stessi organismi si
avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all’articolo 249,
quinto comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per
l’accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di
parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell’interno, sentita la
commissione di cui all’articolo 260-quater, tenendo conto:
a) degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge o
di regolamento che disciplinano le attività di cui all’articolo 134 della
legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
185
condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed
ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per
la qualità e la sicurezza dei servizi;
c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo
quanto previsto dall’articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del
D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06
Ottobre 2008, S.O.)
Art. 257-sexies
1. Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo
alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza
o loro consorzi, né di studi associati di investigatori privati ai quali è
stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, né ad altre forme di
organizzazione aziendale che prevedano l’utilizzazione comune di
sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di
monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che:
a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione
siano preventivamente comunicati al prefetto e l’utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo;
b) siano costantemente garantite l’efficacia e l’efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi;
c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione
dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale
operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del
personale dipendente. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del
D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06
Ottobre 2008, S.O.)
Art. 258
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta
dal terzo comma dell’art. 115 della Legge, non possono eseguire
186
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di
privati, senza la licenza contemplata dall’art. 134 della Legge stessa.
Art. 259.
Salvo quanto dispone il Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n.
2144, gli enti ed i privati di cui all’art. 133 della Legge, e chiunque
esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli
elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi,
di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie
che avessero cessato dal servizio.
Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative
variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli
abbonamenti si riferiscono.
Art. 260
Nel registro di cui all’articolo 135 della legge devono essere indicati:
a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni
sono compiute;
b) la data e la specie dell’affare o della operazione;
c) l’onorario convenuto e l’esito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria
identità personale.
Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede
principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall’ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti.
Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro
dovrà indicare l’operazione complessiva, il cliente per conto del
quale l’intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di
ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente
l’esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso.
Per le attività indicate nell’articolo 327-bis del codice di procedura
penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice
e dell’articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento
e transitorie del medesimo codice.
Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali,
mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l’avvenuta vendita, le generalità dell’acquirente, i
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
187
documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l’onorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
(Articolo così modificato dalla lett. l) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto
2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
§ 21-bis
Degli istituti stabiliti in altri Paesi dell’Unione europea, degli
enti di certificazione indipendenti e della Commissione consultiva centrale
Art. 260-bis
1. Le imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea,
possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana a parità di
condizioni con le imprese nazionali, secondo quanto previsto dall’articolo 257, tenuto conto della capacità tecnica attestata nello Stato di
stabilimento e degli obblighi e degli oneri, anche economici, già
assolti nel medesimo Stato. A tal fine, la cauzione di cui all’articolo
137 della legge è prestata con le modalità ed alle condizioni indicate all’articolo 257-ter, comma 1, per i soli obblighi concernenti l’ordinamento italiano ed i servizi da espletarsi nel territorio della Repubblica.
2. Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
può inoltre autorizzare l’esercizio occasionale nel territorio della
Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi
dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento
dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento, utilizzando proprio
personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello
Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti.
Alle medesime condizioni possono essere autorizzate le attività transfrontaliere, intendendo per tali quelle che hanno inizio nello Stato
membro di stabilimento dell’impresa e che devono concludersi in territorio italiano e viceversa.
3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 va
proposta almeno sessanta giorni prima dell’espletamento del servizio, corredata degli elementi descrittivi dell’istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento, del servizio da
espletare, della sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare.
Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto diniego per insus-
188
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
sistenza dei presupposti, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle
medesime condizioni, compresa la vigilanza dell’autorità di pubblica
sicurezza, previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento
di servizi analoghi. Ove non siano adottate le prescrizioni da parte
del Dipartimento della pubblica sicurezza l’autorizzazione si intende
rilasciata. Relativamente al porto delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica.(Articolo introdotto dalla
lett. m) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla
G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 260-ter
1. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Commissione di
cui all’articolo 260-quater, sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri
organismi tecnici, anche privati, per l’espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti
autorizzati a norma dell’articolo 134 della legge, dei relativi servizi e
dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e
dei relativi provvedimenti di attuazione, nonché alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le
attività di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione
rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le
modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.
3. Il riconoscimento quale “organismo di certificazione indipendente”
di cui al comma 1, è effettuato dal Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la categoria di certificazione
riconosciuta, ed ha validità per cinque anni. Esso ha effetto decorso
il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla Commissione dell’Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri
degli organismi interessati.
4. Il Ministero dell’interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull’attività degli organismi di certificazione indipendente di cui al
comma 1. Il comitato, istituito presso lo stesso Ministero, è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a diri-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
189
gente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell’interno e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell’istruzione, università e ricerca; da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno esperto in comunicazioni, nonché da tre esperti,
anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive
amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica dirigenziale
non generale.
5. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentite le altre Amministrazioni interessate.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008,
n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 260-quater
1. È istituita presso il Ministero dell’interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all’articolo 134 della legge. Essa è
presieduta da un prefetto ed è composta:
a) dal direttore dell’Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e
sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di
vice presidente;
b) da un questore;
c) da tre esperti designati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno
all’Arma dei carabinieri;
d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della
giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
f) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizza-
190
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
zioni sindacali delle guardie particolari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
g) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta
delle informazioni commerciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;
h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.
2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati
con decreto del Ministro dell’interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della
Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le
funzioni.
5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di
decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133
e 134 della legge.
6. Nell’ambito della Commissione possono essere costituite sottocommissioni tecniche o “gruppi di lavoro” ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza
privata.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008,
n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
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LA RIFORMA
DEI SERVIZI
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COMPLEMENTARE
DI MERCATO
ALLEGATO 2
SENTENZA DELLA CORTE
(SECONDA SEZIONE)
194
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Commissione delle Comunità europee,
Repubblica italiana,
Sentenza
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Contesto normativo
195
196
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La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
197
198
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Fase precontenziosa del procedimento
Sul ricorso
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
199
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La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
201
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204
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La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
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206
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La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
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208
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
209
210
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
Sulle spese
Avendo disposto, nell’ambito del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato, che:
l’attività di guardia particolare possa essere esercitata solo previa prestazione di un
giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
l’attività di vigilanza privata possa essere esercitata dai prestatori di servizi stabiliti in
un altro Stato membro solo [previo] rilascio di un’autorizzazione del Prefetto con validità
territoriale, senza tenere conto degli obblighi cui tali prestatori sono già assoggettati nello
Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti
dall’art. 49 CE;
la detta autorizzazione abbia una validità territoriale limitata ed il suo rilascio sia
subordinato alla considerazione del numero e dell’importanza delle imprese di vigilanza
privata già operanti nel territorio in questione, la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
le imprese di vigilanza privata debbano avere una sede operativa in ogni provincia in
cui esse esercitano la propria attività, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad
essa derivanti dall’art. 49 CE;
211
212
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
il personale delle suddette imprese debba essere individualmente autorizzato ad
esercitare attività di vigilanza privata, senza tenere conto dei controlli e delle verifiche già
effettuati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad
essa derivanti dall’art. 49 CE;
le imprese di vigilanza privata debbano utilizzare un numero minimo e/o massimo di
personale per essere autorizzate, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa
derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
le imprese di cui trattasi debbano versare una cauzione presso la Cassa depositi e
prestiti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE
e 49 CE, e
i prezzi per i servizi di vigilanza privata siano fissati con autorizzazione del Prefetto
nell’ambito di un determinato margine d’oscillazione, la Repubblica italiana è venuta meno
agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE.
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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ALLEGATO 3
VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO
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214
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE.
SENTENZA DEL 13 DICEMBRE 2007 CONCERNENTE
L’ORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PRIVATA
218
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
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La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
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La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
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ALLEGATO 5
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COMPLEMENTARE
DI MERCATO
ALLEGATO 6
MINISTERO DELL’INTERNO.
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE
“MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER
L’ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
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ALLEGATO 7
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REPUBBLICA 4 AGOSTO 2008, N. 153
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ALLEGATO 8
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 1 DICEMBRE 2010, N. 269
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ALLEGATO 10
MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 3 FEBBRAIO 1998, N. 332
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Regolamento recante norme inerenti le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’articolo 71, comma 2, del codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, così
come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217
del 15 settembre 1993;
Visto l’articolo 232 del codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, così come
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15
settembre 1993;
Visto l’articolo 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992;
Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988;
Considerata l’esigenza di disciplinare l’ammissione alla circolazione
stradale degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e cose con
veicoli blindati;
Viste le conclusioni raggiunte dall’apposita commissione di studio
all’uopo predisposta con decreto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la partecipazione di enti di Stato civili e militari, associazioni
dei costruttori nonché delle categorie di utenza interessate;
Visto che il Ministero dell’ambiente, cui è stato sottoposto il decreto,
con nota n. 2513/SIAR/96 del 10 luglio 1997, non ha presentato
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osservazioni di sorta;
Esperita la procedura di cui all’articolo 6 della legge 21 giugno 1986,
n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 28 novembre 1996, nel quale si invita a riconsiderare responsabilmente le scadenze temporali previste dalle disposizioni transitorie;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 01226 del 6 marzo 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai veicoli a motore e loro rimorchi di
cui all’articolo 47 del codice della strada, comma 1, lettera g) ed i),
e comma 2, lettere:
b) categorie M1, M2 ed M3 destinati al trasporto di persone e denominati autoveicoli blindati per trasporto persone;
c) categorie N1, N2 ed N3 destinati al trasporto di persone e cose,
anche contemporaneamente, destinati alla custodia delle cose, ivi
compreso il trasporto valori di cui all’allegato IV al presente decreto,
denominati rispettivamente:
autoveicoli blindati per trasporto valori;
autoveicoli blindati per trasporto di cose;
d) categorie O2, O3 ed O4 destinati al trasporto di cose e denominati rimorchi o semirimorchi blindati.
2. Tutti i veicoli di cui al comma 1 sono classificati veicoli blindati e
sono caratterizzati da particolari attrezzature fisse e permanenti a
protezione delle persone e delle cose trasportate, rispondenti alle
specifiche tecniche di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI al presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2.
Norme generali
1. I veicoli blindati possono, nel caso di allestimento su veicolo base
già carrozzato, derivare da veicoli base classificati in una delle categorie internazionali riportate all’art. 1 del presente decreto; oppure,
in caso di allestimenti su veicoli base non carrozzati da veicoli base,
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autotelaio, scudati, classificati nelle rispettive categorie di appartenenza; oppure essere di nuova o totale costruzione. In tutti i casi, i
veicoli blindati, ad allestimento finale eseguito, debbono essere classificati nelle rispettive categorie previste dall’art. 1 del presente
decreto secondo le prescrizioni di cui all’art. 4.
2. La categoria di appartenenza e le relative caratteristiche tecniche,
dei veicoli blindati possono differire da quelle dell’autoveicolo da cui
traggono origine, purché rispondenti alle norme, in vigore alla data
di presentazione delle domande di approvazione dei veicoli stessi,
come previsto dal comma 4 del presente articolo.
3. Nel caso in cui il veicolo blindato derivi da un veicolo già omologato, l’appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalla
omologazione del veicolo base, opportunamente aggiornata in esito
alle visite e prove per l’approvazione finale.
4. Per quanto riguarda l’applicazione delle direttive CEE parziali
recepite nell’ordinamento nazionale valgono, nel caso di veicoli della
categoria M1, le deroghe previste dall’allegato XI alla direttiva
92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli e dei loro
rimorchi, e nel caso dei veicoli diversi da quelli di categoria M1, le
deroghe riportate in allegato I al presente decreto.
5. I veicoli blindati devono rispondere, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, anche alle caratteristiche costruttive specifiche di cui
agli allegati II, III, IV, V e VI al presente decreto.
Art. 3.
Cambio di uso
1. Nel caso di cambiamento di destinazione d’uso del veicolo blindato, quale il ripristino in sede di nuovo collaudo, per accertamento
delle caratteristiche tecniche e funzionali, si verificherà la rispondenza alle prescrizioni tecniche in vigore al momento della omologazione del veicolo base.
Art. 4.
Allegati
1. Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto i
seguenti allegati:
- allegato I: Elenco rispondenza direttive CEE relativamente alle
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varie categorie di appartenenza dei veicoli blindati;
- allegato II: Caratteristiche del livello minimo di blindatura per veicoli blindati;
- allegato III: Caratteristiche costruttive degli autoveicoli blindati per
trasporto persone e delle cabine di guida di autoveicoli blindati per
trasporto di cose;
- allegato IV: Caratteristiche costruttive dei veicoli blindati per trasporto valori;
- allegato V: Caratteristiche dei vetri blindati;
- allegato VI: Cinture di sicurezza e loro ancoraggi.
Art. 5.
Norme finali e transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
prescrizioni in esso stabilite potranno essere applicate a domanda
del costruttore, in alternativa alle norme preesistenti.
2. A decorrere dal sesto mese dall’entrata in vigore del presente
decreto le norme in esso stabilite diverranno di osservanza obbligatoria.
3. Diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto non
potranno più immatricolarsi veicoli non conformi alle prescrizioni tecniche del presente decreto.
4. Entro il 1 gennaio 2002 i veicoli blindati immatricolati prima della
data di cui al precedente comma 3 dovranno essere resi conformi
agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 1998
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Burlando
Il Ministro dell’interno
Napolitano
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 317
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Allegato I
ELENCO RISPONDENZA DIRETTIVE CEE RELATIVAMENTE
ALLE VARIE CATEGORIE DI APPARTENENZA DEI VEICOLI
BLINDATI
——* Vedere allegato a Pag. 8 della G.U. *——
A: Deroga ammessa quando l’uso speciale non consente la conformità totale. Il costruttore deve dimostrare alle autorità competenti di
un poter osservare le prescrizioni a causa dell’uso speciale.
B: Fattore di trasmissione della luce di almeno 60%, con angolo
morto corrispondente al montante “A” non superiore a 10.
C: Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme di panico.
N: A condizioni che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione
obbligatori e che la visibilità geometrica non sia compromessa.
X: Nessuna deroga ad eccezione di quelle indicate nella direttiva
particolare.
N/A: La presente direttiva non si applica (nessuna prescrizione).
E: Applicazione limitata ai posti destinati ad essere normalmente
occupati all’orché l’autoveicolo circola su strada.
(*): Le direttive menzionate sono riferite all’emendamento in vigore
all’atto della domanda di omologazione.
Allegato II
1. Caratteristiche del livello minimo di blindatura per veicoli
blindati.
Per “veicolo blindato” s’intende un veicolo dotato di caratteristiche
minime di blindatura antiproiettile, estesa alla superficie costituente
l’abitacolo, escluso il pavimento, sia nelle parti trasparenti sia in
quelle opache, stabilite secondo i criteri minimi balistici previsti nel
successivo paragrafo 2 del presente allegato, per le rispettive categorie di appartenenza.
1.1 Il vano predisposto al trasporto del carico (“vano valori” o “vano
merci”) può non necessariamente presentare un grado diprotezione
balistica.
1.2 Gli autoveicoli blindati debbono inoltre rispondere in aggiunta, a
quanto prescritto al paragrafo 1, anche alle disposizioni sulle caratteristiche costruttive specifiche, riportate in allegato III, IV e V, al presente decreto, a seconda di quale si applica.
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2. Blindatura.
2.1. La blindatura delle parti opache e di quelle trasparenti può essere realizzata con materiali idonei alla tenuta balistica e con cristalli
speciali od altri materiali trasparenti, comunque idonei a fornire al
veicolo un predeterminato livello minimo di protezione contro gli
attacchi condotti con armi da fuoco portatili, come da classificazione
seguente.
2.2. Nel caso di veicolo blindato destinato al “trasporto di valori”, la
blindatura riguarda il vano abitacolo destinato alle persone.
2.3. Nel caso di autoveicoli blindati destinati esclusivamente al “trasporto di persone” (cat. M) e nel caso delle cabine di guida degli
autoveicoli blindati per il “trasporto di cose” (cat. N), il vano abitacolo dell’automezzo dovrà presentare la seguente protezione minima
antiproiettile:
nelle parti verticali di livello A;
nelle parti orizzontali, escluso il pavimento, di livello B.
2.4. Nel caso di “rimorchio - semirimorchio blindato”, destinati esclusivamente al trasporto di valori o merci, valgono le medesime specifiche di cui al comma 1.1. del presente allegato.
3. Definizione livelli.
Livello A: Resistenza al calibro 9 mm Parabellum:
proiettile ogivale blindato ordinario da 7,45 g;
velocità minima 370 m/s.
Livello B: Resistenza al calibro 38 Speciale:
proiettile blindato con ogiva carica da 10,24 g;
velocità minima 310 m/s.
Distanza di tiro TRE metri - Velocità misurata a DUE metri dalla
bocca di fuoco.
Nel caso di irreperibilità delle munizioni indicate, si può procedere
alla verifica balistica con altre similari a giudizio dell’ente abilitato alle
prove.
4. Modalità di prova per ente certificatore.
I campioni trasparenti ed opachi da sottoporre alle prove balistiche
devono avere dimensioni minime di 500 times 500 mm.
Di ogni prodotto vengono esaminati tre campioni.
Su ogni campione devono essere sparati tre colpi ai vertici di un
triangolo equilatero avente lato massimo di 120 mm.
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Almeno uno dei tre colpi deve essere sparato da una distanza massima da bordo del campione uguale ad un lato del predetto triangolo equilatero.
La distanza tra i vertici deve essere calcolata prendendo come riferimento i centri dei punti d’impatto.
La temperatura dell’ambiente di prova deve essere compresa tra i 10
ed i 25 gradi.
I campioni devono essere mantenuti alla temperatura di prova per
almeno 24 ore prima della prova stessa.
Il campione di prova deve essere bloccato rigidamente ad un supporto metallico fisso tale da posizionarsi perpendicolarmente alla
traiettoria di sparo.
La prova balistica ha esito positivo nel caso non venga intaccato un
testimone balistico costituito da un cartoncino di spessore 0,2 mm
oppure da un foglio di alluminio di spessore 0,02 mm posto a 500
mm dal lato posteriore del campione (parallelamente).
5. Disposizioni su certificazioni specifiche.
La certificazione balistica dei materiali impiegati, siano essi opachi o
trasparenti, circa la rispondenza al livello minimo richiesto (vedi allegato II), deve essere effettuata da un ente abilitato.
Il costruttore del veicolo blindato deve rilasciare dichiarazione di conformità del materiale balistico impiegato, a quello certificato dall’ente abilitato.
Questo documento deve costituire parte integrante ed indispensabile per l’omologazione del veicolo blindato.
Allegato III
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI AUTOVEICOLI BLINDATI DESTINATI AL “TRASPORTO DI PERSONE” E DELLE
CABINE DI GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI BLINDATI DESTINATI
AL “TRASPORTO DI COSE”.
1. Gli autoveicoli blindati di cui sopra devono essere muniti di:
1. bloccaggi di sicurezza addizionali a comando manuale (od elettrico con soccorso manuale) su tutte le porte;
1.2. condizionatore d’aria;
1.3. blindatura che non deve compromettere il funzionamento dell’impianto originale di aereazione e ventilazione del veicolo;
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1.4. estintore, omologato, da 2 kg posizionato all’interno dell’abitacolo;
1.5. dispositivo di allarme acustico di tipo approvato dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - D.G.M.C.T.C.;
1.6. pneumatici e/o dispositivi di sicurezza, tali da consentire l’allontanamento dal luogo di attacco nel caso in cui i pneumatici siano colpiti da proiettili di arma da fuoco;
1.7. il serbatoio carburante e la batteria accumulatori devono essere
protetti o essere di tipo tale da rispondere, al minimo, al livello di blindatura “B” (vedi Allegato II).
Allegato IV
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI BLINDATI
DESTINATI AL “TRASPORTO DI VALORI”.
1. Definizioni.
Ai sensi del presente decreto s’intende per:
1.1. Vano guida: vano destinato esclusivamente al conducente ed ai
passeggeri a fianco del medesimo.
1.2. Vano scorta: vano destinato esclusivamente al trasporto del personale operativo di scorta.
1.3. Abitacolo: vano comprensivo del vano guida e vano scorta.
1.4. Vano valori: vano destinato esclusivamente al trasporto di valori.
1.5. Portiere: aperture predisposte per l’accesso dall’esterno all’interno del veicolo e viceversa da parte del personale.
1.6. Apertura - botole: aperture predisposte per l’evacuazione del
personale solo in caso di pericolo.
1.7. Buche passadocumenti: aperture di dimensioni ridotte, apribili
esclusivamente dall’interno dell’automezzo, per passaggio documenti od altri valori.
1.8. Feritoie: aperture di dimensioni ridotte, apribili esclusivamente
dall’interno, per difesa con armi da parte del personale.
1.9. Spioncino: superficie vetrata, di dimensioni ridotte, per controllo
da interno ad esterno autoveicolo e non rientrante nei limiti dei
campi di visibilità prescritti.
2. Tipologia del veicolo.
2.1. L’autoveicolo per trasporto di valori deve presentare una separazione netta tra l’abitacolo ed il vano valori.
2.2. Possono essere previsti divisori di separazione all’interno del vano
guida/vano scorta per ulteriore protezione interna del personale.
390
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
2.3. L’accesso del personale al vano valori non deve avvenire direttamente dall’esterno del veicolo.
2.4. L’accesso al vano valori deve avvenire dall’interno dell’automezzo attraverso una portiera installata nella parete divisoria tra abitacolo e vano valori.
2.5. Qualora si debbano introdurre valori di grosse dimensioni sarà
consentito l’accesso diretto al vano valori sempre che siano predisposti opportuni sistemi di sicurezza.
3. Portiere - Aperture.
3.1. L’autoveicolo deve presentare sul lato destro oppure sinistro, nel
vano abitacolo, almeno una portiera dotata di finestrino.
3.2. Può essere prevista una botola di evacuazione, alloggiata su
padiglione vano abitacolo, per permettere l’abbandono del veicolo in
caso di emergenza.
4. Fori - Prese d’aria.
4.1. Tutte le aperture verso l’esterno dell’abitacolo adibite come prese
d’aria di ventilazione debbono essere protette e disposte in modo da
impedire anche l’introduzione diretta dall’esterno di oggetti.
4.2. Può essere prevista la possibilità di un dispositivo, azionato
manualmente od elettricamente dall’equipaggio, per chiusura totale
di dette prese.
5. Feritoie - Buche.
5.1. Ogni apertura che permetta direttamente l’introduzione di cose
dall’esterno allo scompartimento destinato a ricevere i valori, deve
essere munita di un dispositivo di sicurezza che possa essere manovrato esclusivamente dall’interno.
5.2. Il veicolo può essere dotato di feritoie di sparo, cieche o visibili,
nelle pareti dell’abitacolo ed eventualmente sulle pareti del vano
valori. Ogni feritoia costituita di materiale balistico deve poter essere
chiusa dall’interno del veicolo. Ogni feritoia deve essere posizionata
in prossimità di una finestratura o spioncino vetrato.
5.3. Possono essere previste buche passadocumenti con l’esterno.
In tal caso esse debbono essere apribili solo dall’interno ed essere
a filo con la carrozzeria esterna in modo da evitare qualsiasi possibilità di apertura dall’esterno.
6. Paraurti.
Nel rispetto delle norme vigenti sui veicoli, può essere prevista l’installazione di paraurti anteriori e posteriori per poter adempiere alla
funzione di eventuali rimozioni di ostacoli, in caso di emergenza.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
391
7. Pneumatici.
L’autoveicolo deve essere equipaggiato con pneumatici e/o dispositivi di sicurezza, tali da consentire l’allontanamento dal luogo di
attacco nel caso in cui i pneumatici siano colpiti da proiettili di arma
da fuoco.
8. Segni distintivi.
Sul tetto dei veicoli blindati può essore riportato un contrassegno
alfa numerico, debitamente approvato e registrato dal Ministero dell’interno, per l’identificazione da parte di aeromobili di pronto intervento delle Forze dell’ordine.
9. Prescrizioni di allestimento.
9.1 Le portiere di accesso all’abitacolo debbono essere munite di
chiusura di sicurezza supplementare azionabile automaticamente o
manualmente dall’interno del veicolo, in modo da non permettere, in
fase di esercizio, che una persona non autorizzata possa accedere
all’interno.
9.2. Il veicolo deve essere dotato di un sistema idoneo a non consentire l’apertura del vano valori con il medesimo veicolo in stato di
allarme e/o con le porte esterne aperte (interblocco).
9.3. Qualsiasi sistema di chiusura automatico delle porte, azionato
dall’interno deve essere doppiato da un sistema di soccorso manuale sempre dall’interno.
9.4. Il veicolo deve essere predisposto con impianti e/o canalizzazione per l’applicazione di impianti ricetrasmittenti.
10. Prescrizioni di protezione attiva.
10.1. Il veicolo deve essere munito di un dispositivo supplementare
di segnalazione acustica e luminosa di tipo approvato.
10.2 L’alimentazione dei sistemi di allarme di cui al punto precedente deve essere garantito da batteria accumulatori supplementare
opportunamente protetta ed alloggiata nel vano valori.
10.3. Ogni veicolo deve essere dotato di sistema interfono per comunicazione fra interno ed esterno veicolo.
10.4 Sia nell’abitacolo che nel vano valori dovrà essere installato un
estintore di capacità non inferiore a 2 kg di tipo omologato.
10.5. Sul veicolo può essere installato un impianto centralizzato
antincendio con comando manuale od automatico od a sensori.
10.6. La protezione del serbatoio carburante e batteria accumulatori
deve rispondere, al minimo, al livello di blindatura B (vedi allegato II).
11. Prescrizioni impianto condizionamento - Ventilazione.
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La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
11.1. Nell’abitacolo dovrà essere installato un impianto di condizionamento adeguato, in relazione al volume, alla coibentazione dell’abitacolo stesso, al numero di persone trasportate ed alle condizioni termodinamiche esterne - interne di riferimento.
11.2. Nell’abitacolo del veicolo blindato, deve essere previsto un
sistema supplementare di aerazione, con presa aria esterna, per
ricambio aria, secondo le prescrizioni minime di salute stabilite per i
luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto (vedi decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956 e decreto del Presidente della
Repubblica n. 547/1955) in correlazione al numero delle persone trasportate e del volume dell’abitacolo.
Allegato V
CARATTERISTICHE DEI VETRI BLINDATI
I vetri da impiegare sui veicoli blindati devono essere vetri di sicurezza.
Ai fini del presente allegato sono considerati vetri le lastre risultanti
dalla fusione di miscele contenenti silice o anche materiali diversi
dalla silice.
Tali vetri devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti
e della navigazione - D.G.M.C.T.C. e su ogni esemplare di vetro
approvato devono essere indicati, in maniera chiara, indelebile e
facilmente leggibile quando il vetro è montato, il marchio di fabbrica
e gli estremi di approvazione seguiti dalla sigla VSB (Vetro Stratificato Blindato).
Per ottenere l’approvazione, i vetri devono superare le prove descritte ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del presente allegato.
In alternativa all’approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., è ammesso l’uso di vetri
approvati sulla base di prescrizioni uguali o equivalenti a quelle
sopra elencate dalle autorità competenti al rilascio dell’omologazione degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati sottoscrittori
dell’Accordo sullo spazio economico europeo, quali definite all’art. 2
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell’8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1996, di recepimento della
direttiva 92/53/CE, sull’omologazione dei veicoli a motore.
Anche su tali vetri devono essere indicati, in maniera chiara, indelebile e facilmente leggibile quando il vetro è montato, il marchio di fab-
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
393
brica e gli estremi di approvazione dello Stato membro omologante,
se ciò è previsto dalle norme nazionali in esso applicate.
Oltre a quanto sopra, in sede di omologazione del veicolo blindato
utilizzante vetri approvati in uno Stato membro dell’Unione europea
o in uno Stato sottoscrittore dell’Accordo sullo spazio economico
europeo, deve essere esibita copia del verbale di approvazione convalidato dall’autorità omologante di quello Stato.
1. Prove di stabilità.
Al fine di accertare la stabilità alla luce dopo una esposizione prolungata alla luce solare, il vetro deve essere esposto per la durata di
100 ore ad una sorgente di realizzazione ultravioletta costituita da
una lampada a vapori di mercurio.
Il valore del coefficiente di trasmissione della luce per incidenza normale misurato dopo la prova non deve essere inferiore al 65% del
valore misurato prima della prova sullo stesso campione.
Per la misura si impiega luce corrispondente ad una temperatura
colore di 2848 K.
Deve essere inoltre eseguita sullo stesso vetro una prova supplementare consistente nell’immersione in acqua bollente per dieci
minuti primi, dopo la quale non debbono manifestarsi bollicine né
aversi altri sintomi di decomposizione visibile.
2. Prova di trasmissione della luce.
Al fine di accertare il valore del coefficiente di trasmissione della luce
deve essere effettuata sul vetro una misura di trasmissione per incidenza normale con luce corrispondente ad una temperatura colore
di 2848 K.
La trasmissione deve essere non inferiore al 65%.
La misurazione deve essere effettuata sia prima che dopo la prova
di cui al punto 1.
Per i vetri che possono essere impiegati per parabrezza la misura di
trasmissione deve essere effettuata anche con luce rossa e con luce
arancione rispondenti alle prescrizioni per l’impiego di detti colori nei
dispositivi di segnalazione visiva.
La trasmissione deve essere non inferiore al 65% e non deve manifestarsi una apprezzabile alterazione del colore.
3. Prova di resistenza all’umidità.
Al fine di determinare la resistenza all’umidità atmosferica per un
lungo periodo di tempo, il vetro deve essere tenuto per la durata di
15 giorni in ambiente avente umidità relativa del 100%; alla fine della
394
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
prova non debbono manifestarsi scollamenti dei materiali tali da
comprometterne le caratteristiche meccaniche ed ottiche.
4. Prova di resistenza alla temperatura.
Al fine di accertare la resistenza alle temperature tropicali per un
lungo periodo di tempo, il vetro deve essere immerso per due ore in
acqua bollente; alla fine della prova non debbono manifestarsi bollicine o altri difetti tali da comprometterne le caratteristiche meccaniche ed ottiche.
5. Prova di resistenza alla punta di acciaio.
Al fine di accertarne il comportamento in caso di urto con oggetto
piccolo e duro, il vetro deve essere sottoposto ad una prova consistente nella caduta sul vetro di una punta di acciaio, da altezza
determinata in relazione allo spessore del vetro stesso.
Non più di un campione su cinque provati deve rompersi in grandi
pezzi separati; gli altri campioni possono essere perforati ma non
devono aversi schegge né alterazioni delle caratteristiche meccaniche ed ottiche al di fuori della zona di urto.
6. Pova di foratura.
Al fine di accertare nei vetri stratificati la resistenza del collegamento tra materia plastica e vetro, il vetro deve essere sottoposto ad una
prova consistente nella caduta di una sfera di acciaio da altezza
determinata in relazione allo spessore del vetro stesso.
Non più di due campioni, su dodici provati, si debbono rompere in
grandi pezzi separati; non più di due campioni dei rimanenti debbono
essere forati; ed in tutti gli altri campioni le parti in vetro debbono restare sufficientemente aderenti alla materia plastica interconnessa.
7. Prova di distorsione ottica.
Al fine di accertare che il vetro destinato al parabrezza non dia luogo
a distorsioni ottiche deve essere effettuata una prova mediante proiezione attraverso il vetro stesso di figure geometriche su un apposito schermo.
Allegato VI
CINTURE DI SICUREZZA E LORO ANCORAGGI
Le cinture di sicurezza devono rispettare le condizioni di comfort e di
funzionalità prescritte dalla normativa vigente, accertate secondo le
modalità previste dalla direttiva 77/541/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto concerne infine gli ancoraggi delle cinture di sicurezza
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
395
sugli autoveicoli blindati, gli stessi possono essere sistemati al di
fuori delle aree prestabilite qualora queste siano occupate da elementi relativi alla protezione balistica, allorché quest’ultima impedisca una corretta ubicazione degli stessi.
Devono comunque essere garantite le caratteristiche di resistenza
prescritte dalla direttiva 76/115/CEE e successive modificazioni ed
integrazioni.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 71 del codice della strada:
“2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell’ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari
caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale,
nonché i veicoli blindati”.
- Il testo dell’art. 232 del codice della strada (Norme regolamentari e
decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione) è il seguente:
“Art. 232. - 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente
codice, è demandata ai Ministri competenti l’emanazione di norme
regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie
competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi
i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall’art. 3,
comma 2, della delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore
dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti,
salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239”.
396
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
- Si riporta il testo dell’art. 227 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada (caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi):
“Art. 227. - 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei
veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell’appendice V al presente titolo. Nell’ambito di tali caratteristiche il Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.,
con propri decreti, stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.
2. In relazione a quanto stabilito dall’art. 71, comma 3, del codice, i
provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale
relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l’esecuzione dei relativi accertamenti.
I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall’accertamento nel caso
in cui, in luogo dell’omologazione del tipo, venga richiesta l’approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale
di cui alla lettera E della citata appendice sono stabilite sulla base
dei limiti massimi d’accettabilità delle emissioni inquinanti nell’atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi
dell’art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro
dell’ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro della sanità.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati,
può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell’ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e
funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti”.
- Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993,
n. 214 (Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni
contenute nei titoli III e IV, nonché di quelle relative agli archivi,
all’anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel
titolo VII del nuovo codice della strada):
“Art. 1. - 1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano dal 1 ottobre 1993.
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
397
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono approntate le
seguenti modificazioni:
a) all’art. 236, comma 1, le parole ‘’alla scadenza di mesi sei dalla
entrata in vigore del presente codice’’ sono sostituite dalle seguenti:
‘’al 30 settembre 1992’’;
b) all’art. 239, comma 1, le parole: ‘’da mesi sei dall’entrata in vigore
del presente codice’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘’dal 1 ottobre
1993’’;
c) all’art. 239, comma 2, le parole: ‘’dalla scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice’’, sono sostituite dalle seguenti: ‘’dal 1 ottobre 1993’’”.
- Si riporta il testo del comma 3, dell’art. 17, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della
presidenza del Consiglio dei Ministri):
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materia di competenza di più ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione”.
- Si riporta l’art. 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE (Attuazione della direttiva 83/189/CEE
relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche):
“Art. 6 (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato). - 1. Le informazioni
acquisite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato definisce le modalità
per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di
posta elettronica. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato è tenuto a garantire l’accesso alle informazioni da parte
degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l’ausilio di adegua-
398
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
ti supporti informatici o di sportelli al pubblico, aperti a cura delle
amministrazioni regionali.
2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni statali,
relative ai progetti di norma di regole tecniche presentate da altri
Stati membri, sono trasmesse alla Commissione delle Comunità
europee a cura del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Tali osservazioni possono fondarsi unicamente sugli aspetti
suscettibili di costituire ostacolo agli scambi e non agli elementi
fiscali o finanziari del progetto”.
Nota all’art. 1:
- Si riporta il testo dell’art. 47 del codice della strada:
“Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli si classificano, ai fini
del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f),
g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non
supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non
supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
399
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli
con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone, ed
aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
non superiore a 5t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
superiore a 5 t;
c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi la massa
massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 12 t;
d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiori a 0,75 t ma
non superiore a 3,5 t;
categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t”.
Nota all’art. 2:
- La suddetta direttiva 92/53/CEE recepita con decreto ministeriale 8
maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 27 giugno 1995 è una
revisione completa della direttiva 70/156/CEE recepita con legge del
400
La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato
27 dicembre 1973, n. 942, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 25 gennaio 1974.
Stabilisce le norme generali applicabili alla omologazione dei veicoli della categoria M1 oggi in armonizzazione obbligatoria.
Nota all’allegato III:
- Le norme relative all’omologazione dei segnali di allarme sono stabilite dal decreto ministeriale 17 ottobre 1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 12 novembre 1980. Per i normali avvisatori
acustici si applicano le norme stabilite dalla direttiva 70/338/CEE
recepita con decreto ministeriale del 14 giugno 1974 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 28 luglio 1974.
Nota all’allegato IV:
- Il D.P.R. n. 547/1955, concernente le norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 12 luglio 1955, n. 158, e il D.P.R. n.
303/1956 concernente le norme generali per l’igiene sul lavoro, è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1956, n. 105.
COS’E’ L’ENTE BILATERALE DELL’INDUSTRIA TURISTICA
L’E.B.I.T., Ente Bilaterale dell’Industria Turistica, costituito il 7 giugno 2000 da Federturismo Confindustria, con l’adesione di
Confindustria AICA, e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCSUIL, è lo strumento individuato dalle Parti stipulanti il CCNL Industria Turistica per la programmazione e l’organizzazione di
relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, per il monitoraggio e la rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore e per l’elaborazione di proposte in materia di formazione e qualificazione professionali.
In attuazione di quanto stabilito dalle Parti sociali nel Contratto, l’E.B.I.T. ha svolto studi e ricerche apprezzate non solo nel
settore, ma anche a livello accademico ed istituzionale. È il caso di “Turismo: Prospettive & Governance - Proposte per
uno sviluppo competitivo del Sistema Italia”, dalla cui analisi del settore è emerso un quadro ricco di criticità: la stagionalità della domanda, la frammentazione del tessuto produttivo, l’inadeguatezza dell’organizzazione formativa, l’insufficiente attenzione della politica. Elementi, questi, che permettono di comprendere i motivi di uno sviluppo del turismo inferiore
alle sue grandi potenzialità.
Dallo studio è emersa anche una forte rilevanza attribuita, dalle imprese intervistate, al lavoro competente, vettore di competitività delle imprese e di occupabilità dei lavoratori. Il tema è stato approfondito nella successiva indagine “Per un lavoro competente - La formazione professionale come leva di sviluppo del turismo”.
In questa analisi sono state rilevate le carenze di conoscenze e di profili professionali nel settore turistico, mentre un capitolo è stato dedicato all’uso che le aziende fanno dei fondi dedicati alla formazione, in particolare del Fondo interprofessionale Fondimpresa. Nonostante le aziende riconoscano una certa importanza alla formazione continua dei propri dipendenti, ancora oggi non utilizzano adeguatamente l’opportunità di questi finanziamenti.
L’E.B.I.T. ha, pertanto, avviato una serie di iniziative per incoraggiare le aziende della filiera turistica a sfruttare questa
opportunità, promuovendo costantemente Piani Formativi sugli Avvisi di Fondimpresa. L’E.B.I.T. ha inoltre predisposto un
servizio di assistenza, soprattutto per la fase iniziale di accesso ai finanziamenti per la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti, momento in cui gran parte delle aziende intervistate hanno manifestato maggiore difficoltà. Il tema della Formazione continua è molto sentito anche dai giovani lavoratori del comparto turistico-alberghiero, come
è stato rilevato dall’ultimo lavoro di E.B.I.T. “Il turismo italiano e le nuove generazioni, un’indagine sul comparto alberghiero”. Lo studio, condotto in collaborazione con E.B.I.T. Veneto e la società Risposte Turismo, ha voluto mettere in luce
valutazioni, problematiche e prospettive future di questo specifico segmento del mercato del lavoro, sia dal punto di vista
delle aziende che da quello dei giovani. L’indagine costituisce, quindi, un importante spunto dal quale partire per una migliore impostazione delle condizioni per fare “nuova” impresa.
Uno dei compiti che la contrattazione ha assegnato all’E.B.I.T. è quello di analizzare l’evoluzione qualitativa e quantitativa
dell’occupazione femminile; a tal fine è stata istituita in seno all’Ente la Commissione per le Pari Opportunità che, utilizzando fonti statistiche e di ricerca diretta, rende conto degli andamenti dell’occupazione maschile e femminile nel settore,
anche e soprattutto rispetto ai livelli di inquadramento professionale e alla tipologia di rapporti di lavoro utilizzati. L’impegno
della Commissione nello svolgimento dei propri compiti ha portato alla realizzazione dell’indagine su “Le Pari Opportunità nel settore dell’industria turistica”, la cui Prefazione è stata scritta dalla Consigliera Nazionale di Parità, Alessandra
Servidori. In E.B.I.T. è stata inoltre istituita la Commissione Apprendistato, a cui le aziende possono rivolgersi per richiedere il parere di conformità per assumere apprendisti a seguito di un percorso formativo in cui il giovane, con la supervisione di un tutor aziendale qualificato, acquisisce competenze di base, trasversali e tecnico-professionali relative alla qualifica
scelta. Sull’argomento, l’E.B.I.T. ha realizzato il Cd-rom “Analisi dinamica e contesto normativo, contrattuale
(1997/2007) sul contratto di Apprendistato”.
L’E.B.I.T. vanta al proprio interno due importanti Osservatori:
Osservatorio sulla Legislazione turistica, primo Osservatorio sul tema istituito in Italia, per la consultazione di tutte le
leggi sulla legislazione turistica italiana e il confronto tra tutte le tipologie di leggi turistiche di ciascuna Regione;
Osservatorio sulla Contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, un importante archivio, in costante aggiornamento, contenente i contratti nazionali ed aziendali.
Inoltre, tutta la Normativa in materia di sicurezza del lavoro è stata raccolta dall’E.B.I.T. In un Cd-rom su “Salute e sicurezza – Vademecum per i lavoratori e le lavoratrici del settore Turismo”.
In questi anni l’E.B.I.T. ha potenziato la propria rete territoriale attraverso la costituzione di Enti Bilaterali Territoriali sia in
forma regionale che provinciale, il cui operato è riassunto nella pubblicazione “Le attività degli Enti Bilaterali”.
Con l’obiettivo di offrire supporto al reddito dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche che, per crisi e/o ristrutturazione
e/o riorganizzazione aziendale, sono interessate da periodi di sospensione dell’attività, l’E.B.I.T. è l’Ente che può interviene attraverso l’utilizzo dei Fondi accantonati per il Sostegno al Reddito, Fondo costituito in data 1 aprile 2008.
Periodico di documentazione del Terziario, Turismo e Servizi della Fisascat Cisl - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma - Semestrale N.2 del 2012 Anno VI
LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO
LA RIFORMA
DEI SERVIZI
DI SICUREZZA
COMPLEMENTARE
DI MERCATO
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La Riforma dei Servizi di Sicurezza Complementare di Mercato