Periodico di documentazione del Terziario, Turismo e Servizi della Fisascat Cisl - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma - Semestrale N.2 del 2012 Anno VI LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO Periodico di documentazione del Terziario, Turismo e Servizi della Fisascat Cisl - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma - Semestrale N.2 del 2012 Anno VI LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO Periodico di documentazione della FISASCAT CISL Semestrale N. 2 del 2012 - Anno VI Direttore Responsabile Pierangelo Raineri Editore, Redazione, Direzione, Amministrazione, Pubblicità Union Labor S.r.l. Via Tevere 15 00198 Roma Telefono/Fax 0685357906 www.laboratorioterziario.it [email protected] Registrazione del Tribunale di Roma n. 485/2006 del 13/12/2006 ROC 17005 Redazione: Prof. Luigi Garattoni Progetto grafico e impaginazione: Fulvia Silvestroni - Paola Mele Foto a cura di: Giuseppe Lami, Alessandro Andriotto Stampa: Romana Editrice S.r.l. Via dell’Enopolio 37 00030 San Cesareo (Roma) Finito di stampare nel mese di luglio 2012 Pubblicazione associata all’Unione della Stampa Periodica Italiana La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 3 Sommario Premessa di Pierangelo Raineri Segretario Generale Fisascat-Cisl 5 Prefazione di Vincenzo Dell’Orefice Segretario nazionale della Fisascat Cisl 9 Profili introduttivi 11 Le prime due fasi d’una riforma strutturale 17 La svolta operativa della capacità tecnica 63 Allegato 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata 169 Allegato 2 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 193 Allegato 3 Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità Europea 213 Allegato 4 Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Sentenza del 13 dicembre 2007 concernente l’ordinamento della sicurezza privata 217 4 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Allegato 5 Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 233 Allegato 6 Ministero dell’interno. Schema di regolamento recante “modificazioni al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 237 Allegato 7 Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153 259 Allegato 8 Ministero dell’Interno Decreto 1 dicembre 2010, n. 269 273 Allegato 9 Vademecum operativo 319 Allegato 10 Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto 3 febbraio 1998, n. 332 381 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 5 PREMESSA di Pierangelo Raineri Segretario Generale Fisascat-Cisl La vigilanza privata italiana, soprattutto per via di un’organica riforma normativa che sta interessando il suo impianto tradizionale e per il contemporaneo venir meno di barriere “protezionistiche” ritenute dall’Unione Europea anacronistiche, sta faticosamente evolvendo verso conformazioni e profili inimmaginabili sino a qualche anno fa. Essa ha irrimediabilmente imboccato la strada che la condurrà nei prossimi tempi a configurarsi compiutamente come un comparto dei servizi privati di mercato. Naturalmente, questo processo, per niente neutro, obbligherà tutti – istituti, operatori, organizzazioni sindacali ed amministrazioni (centrali e periferiche) – ad un cambio di passo notevole: salteranno paradigmi che si ritenevano inamovibili ed immutabili, perlopiù fondati sull’intervento discrezionale delle istituzioni preposte, ed occorrerà puntare ad una qualificazione continua dei servizi offerti e del mercato nel suo complesso, anche pagando nel breve periodo dei costi, per raccogliere nel medio e lungo termine dei benefici. Questo radicale ed inarrestabile processo di riforma, che, in estrema sintesi, può essere considerato un ambizioso processo di liberalizzazione (uno dei pochi effettivamente realizzati in Italia, in un periodo nel quale peraltro il tema delle liberalizzazioni viene soltanto brandito demagogicamente, forse proprio perché se n’è parlato poco o niente!), accrescerà le potenzialità occupazionali e la capacità di creare valore del comparto complessivamente inteso, se saprà declinare concretamente quell’attenzione che il Legislatore nella norma ha riservato al capitale umano. Un capitale umano qualificato, capace di interagire con tecnologie sempre più avanzate, dotato di strumenti cognitivi e relazionali costantemente aggiornati potrà essere la migliore garanzia di successo per singole esperienze d’impresa e per un suo rapido reimpiego in caso di perdite occupazionali dovute al libero dispiegarsi delle dinamiche connaturate ad un mercato prevalentemente caratterizzato dall’istituto dell’appalto. La Fisascat-Cisl, anche per mezzo della presente pubblicazione, che non casualmente viene diffusa nel 2012, che è l’anno entro il 6 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato quale la riforma della vigilanza privata assumerà carattere cogente e vincolante, vuole svolgere un ruolo centrale e da protagonista in ciascun ambito del settore e quindi contribuire significativamente ad accrescere il livello medio delle conoscenze espresse dai propri dirigenti, per rendere più incisiva, motivata ed apprezzabile la parte che le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono chiamate sempre più a giocare nel comparto. Da dirigenti sindacali informati ed aggiornati può passare, anche per la sicurezza complementare offerta da privati a committenti pubblici e non, la maggiore qualificazione del settore. La Fisascat-Cisl saprà raccogliere questa sfida con la generosità dei suoi uomini e delle sue donne che quotidianamente organizzano e rappresentano centinaia di migliaia di lavoratori e di lavoratrici che da sempre sono abituati a rapportarsi col mercato e le sue regole, confidando sulle proprie competenze e sull’essenziale ruolo solidale del sindacato. C’è da scommetterci. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 9 PREFAZIONE di Vincenzo Dell’Orefice Segretario nazionale della Fisascat Cisl Il testo che segue ha unicamente lo scopo di fornire ai dirigenti della Fisascat-Cisl, che più direttamente seguono il comparto della vigilanza privata, una sistematica raccolta delle recenti norme che, convenzionalmente, si definiscono “di riforma” del settore nel suo complesso. Fedele a questa impostazione generale, in esso si compie tuttavia una scelta arbitraria ancorché necessaria: concentrare l’attenzione non su tutti gli aspetti connessi alla fase degli adempimenti stabiliti dal DM 269/2010, ma solo su quelli (e sono tanti, come si potrà verificare dappresso) che, in maniera diretta e non, riguardano il personale degli istituti di vigilanza, vale a dire sulle norme che impattano sul lavoro delle guardie particolari giurate. La suddivisione in tre soli (ed essenziali) capitoli della pubblicazione in senso stretto e la corposa parte degli allegati sono la testimonianza schietta ed univoca che quanto si è voluto realizzare non ha assolutamente velleità di tipo tecnico o di ricerca, ma, più modestamente, il fine di offrire un supporto documentale, anzi operativo, a quanti per la Fisascat-Cisl, ad ogni livello, si troveranno ad interagire – prima e dopo la fatidica data del 14 settembre 2012, nella quale le norme del richiamato DM saranno vincolanti per tutti gli operatori – con lavoratori ed istituti della vigilanza privata in una delle fasi più complesse della sua epocale trasformazione. La trasformazione radicale che il settore si appresta a compiere, tra le altre cose, verosimilmente riverbererà effetti contaminanti sull’assetto relazionale fra sindacati e lavoratori da una parte ed istituti e mondo associativo datoriale dall’altra; saper decifrare quegli effetti per tempo, con l’utilizzo degli opportuni strumenti interpretativi, agevolerà non solo il compiuto realizzarsi di quella necessaria ed opportuna trasformazione, ma, e soprattutto, potrà costituire la precondizione essenziale per conferire al ruolo ed alla presenza del sindacato – anche in questo settore – nuova linfa per rinverdire la sua capacità di lettura dei cambiamenti dell’economia e della società. LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO PROFILI INTRODUTTIVI 12 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La particolarità dell’attività di lavoro svolta dalle guardie giurate è univocamente testimoniata dal fatto che la stessa – assieme a pochissime altre esercitate da entità e soggetti diversi dai pubblici apparati – sia regolata da alcune norme presenti all’interno del Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) e dal relativo regolamento di esecuzione (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635)1. Questa particolare attività sta conoscendo una progressiva e significativa evoluzione legislativa e regolamentare da ormai quattro anni, invero originata più dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che da un genuino, autonomo e spontaneo progetto riformatore nazionale; infatti, il legislatore italiano ha intrapreso la strada di un ambizioso ed organico programma di aggiornamento del comparto della vigilanza privata a seguito della sentenza di condanna emessa il 13 dicembre 2007 dalla predetta Corte, per adattarvi profilo ed assetti del settore2. La sentenza di condanna della magistratura comunitaria contro la Repubblica italiana per la violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea ha riguardato buona parte delle previsioni del Titolo IV del TULPS e del suo regolamento di esecuzione, nonché gli elementi che, nel passato anche recente, hanno maggiormente connotato quello della vigilanza privata come un settore di fatto impermeabile alle leggi di mercato e significativamente caratterizzato da un intervento amministrativo assai discrezionale3. In particolare, la censura comunitaria ha investito: 1 2 3 Sia il TULPS che il suo Regolamento di esecuzione, che in passato, sovente, sono stati interessati da diversi interventi di riforma finalizzati a consentirne l’adeguamento ai principi dell’ordinamento costituzionale repubblicano, sono attualmente oggetto di un radicale processo di modifica per adeguarne le previsioni a quello comunitario. Il giudice comunitario ha stabilito che alcune norme del TULPS e quelle corrispondenti del relativo Regolamento di esecuzione sono in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea che riguardano, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi. Le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni al TULPS sono state prodotte dall’articolo 4 del D.L. 8-4-2008, n. 59, convertito, con modificazioni, nella Legge 66-2008, n. 101; il più organico intervento di modifica al suo Regolamento di esecuzione è invece contenuto nel D.P.R. 4-8-1953, n. 153 (e nei susseguenti decreti da esso previsti). La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 13 a) la formulazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana ed al Capo dello Stato contenuta nell’art. 250 del regolamento di esecuzione del TULPS che ogni guardia giurata doveva prestare dinanzi al prefetto per poter esercitare la propria attività, in quanto, poiché indirettamente basato sulla cittadinanza, lo stesso costituiva un ostacolo ingiustificato tanto all’esercizio del diritto di stabilimento quanto alla libera prestazione dei servizi4; b) il fatto che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del prefetto, per poter svolgere l’attività di vigilanza privata non si tenesse conto degli obblighi già assolti presso altro stato membro dell’UE dalle aziende richiedenti, poiché si configurava come elemento oggettivamente restrittivo circa il diritto alla libera prestazione dei servizi; c) la natura territoriale della predetta licenza; d) il fatto che, sempre relativamente ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il prefetto potesse effettuare valutazioni di opportunità anche sulla scorta del numero e dell’importanza delle imprese già operanti nell’ambito del medesimo territorio, a motivo dell’ingiustificata e sproporzionata restrizione che le citate disposizioni creavano in merito sia alla libertà di stabilimento sia alla libera prestazione di servizi, nonché per la situazione di “incertezza giuridica” per gli operatori provenienti da un altro stato membro dovuta, di fatto, all’ampia discrezionalità esercitata dal prefetto; e) l’obbligo, che gravava su ciascun istituto di vigilanza privata, di avere una sede operativa in ogni provincia in cui si fornivano attività, in quanto si configurava come una restrizione alla libera prestazione di servizi non giustificata da alcuna ragione imperativa di interesse generale; f) la mancata valutazione, ai fini dell’autorizzazione individuale di ciascuna guardia giurata dipendente dall’istituto di vigilanza, dei controlli e delle verifiche già effettuati nello stato membro di origine, poiché la circostanza che il personale di un’impresa di vigilanza privata dovesse ottenere una nuova autorizzazione specifica 4 La Corte di Giustizia Europea, richiamando suoi precedenti pronunciamenti giurisprudenziali, ha inoltre sancito che l’attività degli istituti di sorveglianza e vigilanza privata italiani non costituisce di regola una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri, in quanto lo stesso art. 134 del TULPS pone un “limite severo all’esercizio dell’attività di sorveglianza” prestata da detti istituti. 14 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato nello stato membro ospitante costituiva una chiara restrizione alla libera prestazione di servizi; g) l’obbligo, quale elemento indefettibile della domanda di licenza, d’indicare un numero minimo e massimo di dipendenti che gli istituti dovevano rispettare per ottenere l’autorizzazione5, nonché i susseguenti vincoli relativi al fatto che ogni modifica dell’organico dovesse essere autorizzata dal prefetto, poiché s’inquadravano come elementi eccessivamente vincolanti; h) il versamento, previsto dall’art. 137 del TULPS, di una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti nella misura stabilita da ciascun prefetto, in quanto si configurava come un onere economico supplementare per le imprese non aventi la propria sede principale in Italia; i) la fissazione, nell’ambito di un predeterminato margine di oscillazione, dei prezzi per i servizi da parte del prefetto, poiché la derivante restrizione alla libera fissazione delle tariffe finiva per ostacolare l’accesso al mercato italiano dei servizi di vigilanza privata di operatori di altri stati membri. Sul giudizio di condanna ha pesato indubbiamente un principio – peraltro acquisito preliminarmente alla disamina delle argomentazioni di parte dalla Corte – di notevole rilievo e destinato a contribuire ad informare il successivo interevento di riforma: l’attività degli istituti di sorveglianza e vigilanza privata non costituisce di regola una partecipazione diretta e specifica all’esercizio di pubblici poteri. Il giudice comunitario, infatti, pur definendo quello della vigilanza privata un settore non assoggettato ad un’armonizzazione completa a livello comunitario e, di contro, riconoscendo la competenza degli stati membri di definire le condizioni di esercizio delle attività ricomprese in detto settore, ha affermato in maniera univoca e chiara che le attività di vigilanza svolte da privati, non implicando l’esercizio di pubblici poteri – come la Repubblica italiana ha, invece, sostenuto in sede di dibattimento e nella propria memoria difensiva – non integrano i presupposti di cui agli artt. 45 e 55 del Trattato, per cui non ricorrono le condizioni di fatto e di diritto, nel caso della vigilanza privata, per invocare (come ha tentato di fare nel procedimento la Repubbli5 La differenza di contenuto dell’art. 257 del Regolamento di esecuzione del TULPS prodotte dalle integrazioni e modifiche di cui al DPR 153/2008 può essere colta dal raffronto proposto di seguito. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 15 ca italiana) le deroghe contemplate dagli articoli testé richiamati6 relativamente all’applicazione del Trattato UE. Le censure della Corte di Giustizia Europea, come ebbe efficacemente a sostenere il Consiglio di Stato nel rassegnare il suo parere in relazione alla proposta di modificazioni elaborata dal Ministero dell’interno rispetto al regolamento di esecuzione del TULPS7, hanno, di fatto, sancito l’obbligo di adeguare l’ordinamento interno a due capisaldi del mercato unico quali il diritto di stabilimento previsto dall’articolo 43 del Trattato e l’eliminazione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi disposta dal successivo articolo 49, senza toccare in modo diretto, ma solo modulandone la conformità ai limiti deducibili dal Trattato, gli aspetti inerenti le esigenze della sicurezza (e, in genere, il nucleo delle previsioni dell’articolo 1 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773). A seguito della pronuncia di condanna, come anticipato, è stato intrapreso un articolato processo di riforma, peraltro tuttora ben lungi dal dispiegarsi compiutamente, che, da subito, vale a dire nell’immediata necessità di aderire alle determinazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia Europea, si è concretizzato nella diramazione di una direttiva ai prefetti8 per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività offerte da privati di vigilanza e di investigazione. La Corte di Giustizia Europea, sul ricorso, richiamando suoi precedenti pronunciamenti, ha inoltre affermato che “…i provvedimenti nazionali restrittivi dell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni per poter risultare giustificati: applicarsi in modo non discriminatorio, rispondere a motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo”. 7 Vedi l’Allegato 6. Parere del Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi sulle modifiche proposte dal Ministero dell’Interno al Regolamento di esecuzione del TULPS R.D. 6-5-1940, n. 635. Adunanza del 21 aprile 2008. 8 Vedi l’Allegato 4. Direttiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS/2731/10089.D del 29-2-2008. 6 LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO LE PRIME DUE FASI DI UNA RIFORMA STRUTTURALE 18 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Alla predetta fase “emergenziale” è seguito un organico intervento di riforma strutturato essenzialmente in due fasi: il Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 599 ed il Decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 4 agosto 2008. L’articolo 4 del predetto Decreto Legge, che è intervenuto sugli aspetti della legislazione italiana che necessitavano di una modifica di natura legislativa (col D.L. sono stati, infatti, modificati gli artt. 135 e 136, è stato introdotto l’art. 134-bis e sono stati aggiunti due commi all’art. 138 del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ha di fatto introdotto nell’ordinamento nazionale il necessario presupposto legittimante le innovazioni determinate dalla disciplina secondaria e susseguenti al varo del DPR 153/2008 recante lo schema di regolamento afferente le modifiche da apportare agli artt. dal 249 al 260 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 63510. Per il tramite del D.L. 59/2008 sono state, tra le altre cose, recepite, e integralmente, le motivazioni poste alla base delle censure della Corte di Giustizia Europea, tanto da consegnarci una versione del Titolo IV del TULPS molto differente rispetto alla precedente relativamente agli articoli d’interesse del settore della vigilanza privata, ovverossia quelli dal 133 al 141 compresi, che intervengono su aspetti non secondari afferenti caratteristiche e fisionomia del settore. Dette marcate differenze possono agevolmente arguirsi dal raffronto di seguito proposto fra la versione antecedente il D.L. 59 e le novazioni da questo apportate. L’articolo 4, comma 1, lettera b) e seguenti del D.L. 8-4-2008, n. 59 ha modificato le norme del R.D. 18-6-1931, n. 773. 10 Vedi l’Allegato 7. DPR 4 agosto 2008, n. 153 - Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata. 9 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 19 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA TITOLO IV DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA R.D. 18 giugno 1931, n. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA TITOLO IV DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA (con le modifiche ed integrazioni disposte dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101) Articolo 133 Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono, anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse. Articolo 133 Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono, anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse. Articolo 134 Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbli- Articolo 134 Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbli- 20 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato garsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. garsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall’articolo 11 del presente testo unico, nonché dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. Articolo 134-bis (Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell’Unione europea). 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 21 delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall’autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto. 2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento di esecuzione del presente testo unico. 3. Il Ministero dell’interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell’Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell’attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti. Articolo 135 I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone Articolo 135 I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone 22 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto. con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Articolo 136 La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. Articolo 136 La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 23 Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico. Articolo 137 Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato. Articolo 137 Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato. 24 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Articolo 138 Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea; 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3) sapere leggere e scrivere; 4) non avere riportato condanna per delitto; 5) essere persona di ottima condotta politica e morale (1); 6) essere munito della carta di identità; 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell’Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d’armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministero dell’interno 30 ottobre 1996, n. 635. si osservano, altre- Articolo 138 Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1) essere cittadino italiano; 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3) sapere leggere e scrivere; 4) non avere riportato condanna per delitto; 5) essere persona di ottima condotta politica e morale (1); 6) essere munito della carta di identità; 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. Il ministro dell’interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati mem- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 25 sì, le disposizioni degli articoli 71 bri dell’Unione europea il prefetto e 256 del regolamento di esecu- tiene conto dei controlli e delle zione del presente testo unico. verifiche effettuati nello Stato membro d’origine per lo svolgi(1) La Corte costituzionale, con sentenza mento della medesima attività. Si 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illeapplicano le disposizioni di cui gittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, stabilendo i all’articolo 134-bis, comma 3. requisiti che devono possedere le guar- Le guardie particolari giurate, citdie particolari giurate: a) consente di tadini di Stati membri dell’Unione valutare la condotta “politica” dell'aspi- europea, possono conseguire la rante; b) richiede una condotta morale licenza di porto d’armi secondo “ottima” anziché “buona”; c) consente di valutare la condotta “morale” per aspetti quanto stabilito dal decreto leginon incidenti sull'attuale attitudine ed affi- slativo 30 dicembre 1992, n. 527, dabilità dell'aspirante ad esercitare le e dal relativo regolamento di relative funzioni. esecuzione, di cui al decreto del Ministero dell’interno 30 ottobre 1996, n. 635. si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta “politica” dell'aspirante; b) richiede una condotta morale “ottima” anziché “buona”; c) consente di valutare la condotta “morale” per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni. 26 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Articolo 139 Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Articolo 139 Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Articolo 140 I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 206 a € 619. Articolo 140 I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 206 a € 619. Articolo 141 I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi. Articolo 141 I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi. Ad una disamina più attenta della norma risalta il fatto che, col testo vigente, siano ora disciplinate, ed in maniera sufficientemente chiara, quantomeno in termini d’indirizzo generale, le modalità di rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata da parte di un’impresa legalmente autorizzata a svolgere la medesima attività in un altro Stato membro (art. 134-bis) alle medesime condizioni delle imprese e degli istituti stabiliti in Italia; come pure ora è stabilito in maniera univoca che, nel rilasciare la licenza, dovrà tenersi debitamente conto “…degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall’autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto”. Anche allo scopo di consentire un’effettiva intelligibilità dei diversi ordinamenti, lo stesso articolo 134-bis dà l’autorizzazione al Ministero dell’interno di sottoscrivere con le competenti autorità degli altri Stati membri dell’U.E., accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei requisiti e delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, nonché dei provvedimenti sanzionatori, cautelari ed amministrativi con- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 27 templati dalle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti. Naturalmente, il D.L. 59/2008 ha investito anche gli uffici d’informazioni, investigazioni o ricerche, che, comunque, non costituiscono oggetto d’analisi del presente lavoro11. Il decreto, intervenendo – ancorché indirettamente – sulle condizioni di mercato dei servizi di vigilanza resi da privati e rimodulando significativamente i margini discrezionali del prefetto, ha inoltre abrogato il comma 2 dell’art. 136 TULPS, che consentiva di negare la licenza in considerazione del numero e delle dimensioni degli istituti già esistenti ed operanti in una provincia, venendo così a mancare un – per molti versi – irragionevole controllo amministrativo ed un’ingerenza (almeno in via potenziale) indebita sulle dinamiche del mercato. Il DPR 153 del 4 agosto 2008 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2008 –, invece, ha apportato modifiche ed integrazioni molto importanti al Regolamento di esecuzione del TULPS ed ha inoltre previsto l’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero dell’interno finalizzati a regolamentare determinati aspetti del lavoro svolto dagli istituti di vigilanza; in particolare, esso, intervenendo sugli articoli dal 249 al 260, ci ha consegnato un Regolamento radicalmente innovato, come si può agevolmente cogliere dal seguente confronto fra i testi degli articoli oggetto della nostra analisi ante e post DPR. R.D. 6 maggio 1940, n. 635 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL TULPS TITOLO IV DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA 11 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL TULPS TITOLO IV DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA (con le integrazioni e modifiche di cui al DPR 153/2008) In particolare, l’articolo 135 del TULPS, per effetto del D.L. 8 aprile 2008, n. 59 ha subito un importante intervento di novazione in relazione alle caratteristiche del mercato ed all’organizzazione del servizio fornito da privati in tema di informazioni, investigazioni o ricerche. 28 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato § 20 § 20 DELLE GUARDIE PARTICOLARI DELLE GUARDIE PARTICOLARI Art. 249 Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 138 della Legge. Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci. Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto. La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952. Art. 249 Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 138 della Legge, nonché della documentazione attestante l’adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali. Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci. Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 29 La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952. Art. 250 Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della Legge, il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al Sindaco giuramento con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e l'unico intento di perseguire il pubblico interesse". Il Sindaco attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento. La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento. Art. 250 1. Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti. 2. Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d’origine, per lo svolgimento della medesima attività. 3. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all’articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la seguente formula:”Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini”. 4. Per l’esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche fun- 30 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato zioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478. 5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all’articolo 260-bis, comma 2. 6. Il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare è ammessa all’esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento. 7. Fatte salve le altre responsabilità previste dalla legge, lo svolgimento di attività per le quali è prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell’articolo 10 della legge. Art. 251 Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi. Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini. Art. 251 Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare può essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso più istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima società o da questa controllati, secondo le modalità regolate da appo- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 31 sito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall’autorità per le finalità di vigilanza previste dalla legge. Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini. Art. 252 Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni, che le guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di province diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia. Il giuramento è prestato presso uno dei pretori, nei cui mandamenti siano i beni da custodire. Art. 252 Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel territorio di province diverse, il decreto di approvazione è rilasciato dal prefetto che ha ricevuto la domanda, sentiti i prefetti delle province interessate, sempre che siano garantite la sicurezza delle guardie particolari, anche in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro e la qualità dei servizi. Art. 252-bis 1. Le guardie particolari sono iscritte in un apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o 32 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l’impiego prevalente nell’anno, nonché, succintamente, i motivi di cessazione dal servizio. 2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l’iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente l’approvazione del decreto di nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell’interno. 3. Il Ministero dell’interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un’unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Art. 253 Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso. Art. 253 Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso. Art. 254 Art. 254 Le guardie particolari giurate 1. Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in mancan- vestono l'uniforme, o, per parti- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 33 za portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del concessionario. Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento. colari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono. 2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'articolo 230 del presente regolamento. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l’esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministero dell’interno, nel quale sono riportate le generalità, gli estremi della licenza e l’indicazione dell’istituto cui appartengono. 4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all’articolo 260-bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull’uniforme vigenti nello Stato di stabilimento. Art. 255 Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria. Art. 255 Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria. 34 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Art. 256 Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo 42 della Legge e dall'art. 71 del presente regolamento. La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata. Art. 256 Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo 42 della Legge e dall'articolo 71 del presente regolamento. La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata. Art. 256-bis 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l’esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia. 2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti: a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme spe- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 35 ciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell’autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta; c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumità pubblica o della tutela ambientale. 3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o 36 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate. § 21 § 21 DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA Art. 257 La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 della Legge deve contenere l'indicazione del Comune o dei Comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria azione, della tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento, dell'organico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste assegnate, del turno di riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia, dell'orario e di tutte le modalità con cui il servizio deve essere eseguito. Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia. Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o ricerche per conto di privati, occorre specificare, nella domanda, anche le operazioni all'esercizio delle quali si chiede di essere Art. 257 La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto di privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene: a) l’indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell’institore o del direttore tecnico preposto all’istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti; b) la composizione organizzativa e l’assetto proprietario dell’istituto, con l’indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti; c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneità. L'atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte per la domanda e l'approvazione delle tariffe, dell'organico, delle mercedi, dell'orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia. Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell'istituto deve essere autorizzata dal Prefetto. 37 intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti; d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare. 2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico- operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonché della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto; b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore. 3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle 38 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni. Art. 257-bis 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 39 richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca. 2. La relativa domanda contiene: a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti; b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b); c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d). 3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza. 4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice. Art. 257-ter 1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l'ufficio comunica 40 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato, previa esibizione della documentazione comprovante: a) l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità; occorrenti; b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all'articolo 257 ed a quanto previsto dall'articolo 260-bis. Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell'Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento, purché idonee, per ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 137 della legge. 2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all'articolo 257bis, comma 2, lettere a) c), e le prescrizioni eventualmente impo- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 41 ste a norma dell'articolo 9 della legge, nonché l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti. 3. Se la licenza è richiesta per l'esercizio dell'attività in più province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non è richiesta per le attività prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonché per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, né per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all'articolo 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalità di controllo. 4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la 42 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente. 5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 43 Art. 257-quater 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando: a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza; b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all'articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione; c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto. 2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della 44 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica. 3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato: a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente; b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508. 4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 45 Art. 257-quinquies 1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all'articolo 249, quinto comma. 2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 260-quater, tenendo conto: a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all'articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica; b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali anti- 46 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato proiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi; c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Art. 257-sexies 1. Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, né di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, né ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l'utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che: a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l'utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo; b) siano costantemente garantite La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 47 l'efficacia e l'efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi; c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente. Art. 258 Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della Legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 della Legge stessa. Art. 258 Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della Legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 della legge stessa. Art. 259 Salvo quanto dispone il Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della Legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, Art. 259 Salvo quanto dispone il Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della Legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, 48 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio. Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono. appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio. Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono. Art. 260 Nel registro di cui all'art. 135 della Legge devono essere indicati: a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute; b) la data e la specie dell'affare o della operazione; c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione; d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale. Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto. Il registro deve essere conservato per cinque anni. Art. 260 Nel registro di cui all'art. 135 della legge devono essere indicati: a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute; b) la data e la specie dell'affare o della operazione; c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione; d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale. Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall’ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti. Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l’operazione complessiva, il cliente per conto del quale l’intero servizio è effet- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 49 tuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l’esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso. Per le attività indicate nell’articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell’articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice. Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto. Il registro deve essere conservato per cinque anni. § 21-bis DEGLI ISTITUTI STABILITI IN ALTRI PAESEI DELL’UNIONE EUROPEA, DEGLI ENTI DI CERTIFICAZIONE INDIPENDNETI E DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE Art. 260-bis 1. Le imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione euro- 50 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato pea, possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana a parità di condizioni con le imprese nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 257, tenuto conto della capacità tecnica attestata nello Stato di stabilimento e degli obblighi e degli oneri, anche economici, già assolti nel medesimo Stato. A tal fine, la cauzione di cui all'articolo 137 della legge è prestata con le modalità ed alle condizioni indicate all'articolo 257-ter, comma 1, per i soli obblighi concernenti l'ordinamento italiano ed i servizi da espletarsi nel territorio della Repubblica. 2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza può inoltre autorizzare l'esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento, utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti. Alle medesime condizioni possono essere autorizzate le attività transfrontaliere, intendendo per tali quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento dell'impresa e che La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 51 devono concludersi in territorio italiano e viceversa. 3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 va proposta almeno sessanta giorni prima dell'espletamento del servizio, corredata degli elementi descrittivi dell'istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento, del servizio da espletare, della sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto diniego per insussistenza dei presupposti, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Ove non siano adottate le prescrizioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza l'autorizzazione si intende rilasciata. Relativamente al porto delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica. Art. 260-ter 1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 260-quater, 52 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 della legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonché alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attività di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento. 3. Il riconoscimento quale "organismo di certificazione indipendente"" di cui al comma 1, è effettuato dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la categoria di certificazione riconosciuta, ed ha validità per cinque anni. Esso ha effetto La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 53 decorso il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati. 4. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi di certificazione indipendente di cui al comma 1. Il comitato, istituito presso lo stesso Ministero, è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di' pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'istruzione, università e ricerca; da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno esperto in comunicazioni, nonché da tre esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica dirigenziale non generale. 5. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun compo- 54 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato nente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le altre Amministrazioni interessate. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 260-quater 1. È istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 della legge. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta: a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente; b) da un questore; c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri; d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 55 e) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro; f) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro; g) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due; h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione. 2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. 4. I componenti supplenti posso- 56 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato no partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni. 5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 della legge. 6. Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sottocommissioni tecniche o gruppi di lavoro ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il DPR, quindi, è stato concepito, nell’ambito di un approccio riformatore assai articolato, organico e d’impatto certamente significativo, come lo strumento maggiormente finalizzato ad incidere sulla concreta operatività del settore della sicurezza complementare nel complesso e variegato ambito dei servizi ad esso riferibili. Il suo spettro d’intervento ha compreso, relativamente alla vigilanza privata12, tre aspetti basici del servizio quali la sua maggiore qualifi12 Il D.P.R. 153/2008, come il D.L. 59/2008, è intervenuto, riformandole anche significativamente, sulle investigazioni private, che comunque non costituiscono oggetto d’approfondimento del presente lavoro. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 57 cazione (in senso lato, sia relativamente al versante degli istituti che da quello di chi impiega direttamente guardie particolari giurate nella custodia dei propri beni), un’attenzione pronunciata – indubbiamente superiore rispetto al passato – per le guardie particolari giurate ed un (compiutamente) definito ambito d’intervento delle attività di sicurezza complementare. 1. Per apprezzare quanto il DPR ha concepito in termini di una maggiore qualificazione del servizio (e, per corollario, delle guardie particolari giurate, degli istituti e del mercato), basti verificare che già all’articolo 249, comma 2, del Regolamento di esecuzione novato viene ora esplicitamente previsto che la dichiarazione rivolta al Prefetto da parte di chi intenda destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili va corredata – oltre che dei documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per ciascun guardiano dall’articolo 138 del TULPS – “…della documentazione attestante l’adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali”; come pure paradigmatica, sempre nel senso della maggiore qualificazione del servizio, degli istituti e del mercato, appare l’attuale formulazione del successivo articolo 257 laddove, nell’elencare i requisiti e le caratteristiche da possedere da parte di chi formula domanda (sempre al Prefetto) per ottenere la licenza per le attività di vigilanza per conto di privati, prescrive l’esplicitazione di importanti informazioni in ordine ai soggetti13, alla composizione organizzativa ed all’assetto proprietario dell’istituto – addirittura arrivando a richiedere di rendere noti “i rapporti di controllo attivi o passivi e le eventuali partecipazioni in altri istituti” –, ai mezzi ed alle tecnologie che si intendono impiegare, oltreché all’ambito territoriale ed ai servizi per i quali si chiede l’autorizzazione. In coerenza all’obiettivo di qualificare il settore, inoltre, il citato articolo 257, “anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 136, comma primo, della legge”14, stabilisce che la domanda deve essere corre- 13 14 L’articolo 257 prevede infatti che la domanda deve contenere l’indicazione del soggetto richiedente, all’institore o al direttore tecnico preposto all’istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali. Il primo comma dell’articolo 136 del TULPS ammette la ricusazione della licenza nei confronti del richiedente che non dimostri il possesso della capacità tecnica per lo svolgimento dei servizi per i quali sia richiesta l’autorizzazione. 58 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato data del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell’istituto, con l’indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all’attivazione dello stesso, nonché della documentazione comprovante il possesso delle capacità tecniche occorrenti (proprie e delle persone preposte alle unità operative dell’istituto), nonché la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l’attività da svolgere e le relative caratteristiche15. Sulla scorta della disamina circa il possesso dei requisiti da documentare all’atto della presentazione della richiesta, quindi, si ricava, e agevolmente, l’enfasi posta dal legislatore relativamente agli elementi di tipo qualitativo utili a connotare il profilo tecnico-organizzativo (e non solo) degli istituti di vigilanza privata. Infine, all’ultimo comma dell’articolo 257, viene stabilito che spetta al Ministero dell’interno, con proprio decreto, determinare, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all’articolo 136 della legge, “…le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 del TULPS, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi”; detto decreto in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata, che vedrà la luce il 1° dicembre 2010, per gli innumerevoli ed importantissimi risvolti da esso potenzialmente innescati finanche in seno all’attività sindacale dispiegata nei vari contesti aziendali e territoriali dalle articolazioni politico-organizzative periferiche della Fisascat-Cisl, costituirà, nel prosieguo del presente lavoro, costante oggetto di approfondimento. 2. La maggiore attenzione per le guardie particolari giurate, che viene attestata per mezzo di un’apprezzabile enfasi riservata dal legislatore alla professionalità posseduta dalle stesse ed a soluzioni strumentali volte a facilitarne – sia pure indirettamente – il reimpiego in caso di perdita del posto di lavoro, si evince, soprattutto, da quan- 15 Il comma 3 dell’articolo 257 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS prevede anche che alla domanda occorra unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 59 to il DPR ha disposto, segnatamente, in sede di verifica dei requisiti da possedere per ottenere il decreto di approvazione da parte del prefetto – non più limitata alle condizioni enunciate dall’articolo 138 del TULPS relativamente alla cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’UE, alla maggiore età, al saper leggere e scrivere, all’assenza di condanne per delitto, ecc. –, in quanto deve essere previamente constatato il possesso dei requisiti (anche) di ordine professionale, nonché, all’articolo 252-bis, relativamente alla previsione afferente l’istituzione dell’apposito registro prefettizio nel quale, unitamente ai nominativi delle GPG, sono riportati gli istituti o gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio, la formazione acquisita, l’impiego prevalente nell’anno (nonché, succintamente, i motivi di cessazione dal servizio)16. È indubbio inoltre che prova della maggiore attenzione riservata al lavoro delle guardie possa anche ricavarsi dai contenuti dell’articolo 257-quater che, al comma 3, prevede che le licenze sono revocate o sospese quando è accertato il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, ovvero a seguito di reiterata adozione di comportamenti o scelte – ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all’integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata – che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell’autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508. Si noti che l’articolo 251, tra le altre cose, a riprova dell’attenzione riservata all’impiego delle GPG, stabilisce che con lo stesso decreto 16 L’articolo 252-bis del Regolamento, sempre in ordine al registro della prefettura, prevede, al comma 2, che “nel caso di variazione del datore di lavoro, l’iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente l’approvazione del decreto di nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell’interno” ed inoltre, al comma 3, che “il Ministero dell’interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un’unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria”. 60 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato di approvazione una guardia possa essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persone od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso più istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima società o da questa controllati, secondo le modalità regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3. In relazione all’ambito comprendente le attività di vigilanza e custodia di beni mobili ed immobili, il DPR 153/2008, all’articolo 256bis, ha introdotto una meritoria delimitazione dello stesso, al fine di distinguere ciò che deve essere considerato a tutti gli effetti campo d’intervento degli istituti di vigilanza privata e d’impiego delle GPG. In particolare, per il Regolamento per l’esecuzione del TULPS rientrano nei servizi di sicurezza complementare, e sono, quindi, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate – salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica –, le attività di vigilanza concernenti la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell’autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta; la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumità pubblica o della tutela ambientale17. 17 Il comma 3 dell’articolo 256-bis ricomprende, inoltre, nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 61 Naturalmente, il contenuto dell’articolo 256-bis è d’importanza fondamentale per le sorti di un settore le cui attività risultano variamente interessate da un processo di intenso ridimensionamento, peraltro ad esclusivo vantaggio di esperienze aziendali anche molto differenti dagli istituti di vigilanza privata, che, se opportunamente valorizzato, potrebbe effettivamente distinguere – dagli altri – quei servizi per la prestazione dei quali occorre impiegare esclusivamente (e, auspicheremmo, tassativamente!) guardie particolari giurate. Infine, il Regolamento per l’esecuzione del TULPS, dall’articolo 260bis al 260-quater, cioè nella parte del Titolo IV dedicata agli istituti stabiliti in altri Paesi dell’Unione europea, degli enti di certificazione indipendenti e della commissione consultiva centrale, prevede, oltre alle condizioni da rispettarsi da parte di operatori non italiani ma europei per agire nel nostro mercato nazionale, in stretto ossequio al contenuto dispositivo della variamente citata sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2007, elementi che indubbiamente hanno la finalità di innovare radicalmente la governance settoriale quali la certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati e l’istituzione presso il Ministero dell’interno della Commissione consultiva centrale per le attività di cui all’articolo 134 del TULPS18. 18 Al fine di comprendere compiutamente l’importante funzione esercitata dalla Commissione consultiva si consideri che l’articolo 257-quinquies, al comma 2, prevede che “ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 260-quater, tenendo conto: a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all'articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica; b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi; c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Inoltre, l’articolo 260-quater, comma 5, stabilisce che la Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 della legge. Infine, il comma 6 dello stesso articolo 260-quater, dispone che nell'ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro"" ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata. 62 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Relativamente alla parte attuativa, il DPR 153/2008 dispone il varo di diversi decreti ministeriali. Più nello specifico, all’articolo 257, comma 4, viene esplicitato che con decreto del Ministro dell’interno, sentito l’Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all’articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all’articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi19. Inoltre, anche l’articolo 260-ter stabilisce che con decreto del Ministro dell’interno – sentita la Commissione di cui all’articolo 260-quater – sono stabilite le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l’espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 della legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonché alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attività di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore; ed al comma 2 che, con lo stesso decreto, debbano essere definite anche le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento. 19 L’articolo 257-bis, comma 3, prevede, per le attività d’investigazione, ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati che detto decreto deve prevedere, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza. LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO LA SVOLTA OPERATIVA DELLA CAPACITÀ TECNICA 64 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Il primo di questi decreti, il Decreto del Ministero dell’interno 1 dicembre 2010, n. 269, in vigore dal 16 marzo 2011, che si compone di otto articoli e dieci allegati20, titolato “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti”21, viste le disposizioni dell’articolo 257, comma 4, del Regolamento per l’esecuzione del TULPS, provvede ad individuare le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti di qualità degli istituti e dei servizi, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Per gli istituti già operanti il periodo entro il quale devono adeguarsi alle disposizioni del DM è fissato in diciotto mesi22; tuttavia, in caso di richieste di estensione territoriale o di ampliamento dei servizi, le disposizioni del decreto sono immediatamente esecutive. Gli istituti già autorizzati ad operare in diverse province per mezzo di una pluralità di autorizzazioni, debbono unificare le attività in un’unica licenza (quella della provincia ove l’istituto ha la sede principale)23. Ad una puntuale disamina dell’articolato può agevolmente desumersi lo straordinario impatto sul settore del suo contenuto: Nello stesso DM, e più precisamente all’articolo 7, vengono descritte le procedure per la modifica dei suoi allegati, stabilendo che le eventuali variazioni debbano essere disposte con decreto del Ministro dell’interno, di natura regolamentare, acquisito il parere della Commissione consultiva centrale (di cui all’art. 260-quater del Regolamento di esecuzione del TULPS) e sentito l’Ente nazionale di unificazione. 21 Vedi l’allegato 7. 22 Il termine è di trentasei mesi per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali, in considerazione del fatto che per tali operatori è stato previsto il requisito del possesso della laurea, almeno triennale. Analogamente di trentasei mesi è il termine per l’adeguamento delle strutture per il servizio di deposito e custodia dei beni. 23 Come opportunamente rileva il Ministero dell’interno nel Vademecum operativo qui variamente richiamato: “Si pone, così, fine ad una prassi – necessitata dalla vecchia limitazione provinciale delle licenze in questione – che vedeva il medesimo soggetto titolare di più autorizzazioni al fine di operare in diverse province, in evidente contrasto con il principio, sancito dall’art.8 TULPS, della personalità dell’autorizzazione di polizia. La disposizione fa riferimento agli “istituti”, con ciò intendendo sia le licenze intestate alla medesima persone fisica, sia quelle che, pur intestate a persone diverse, fanno capo alla stessa proprietà (gruppo economico o singolo 20 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 65 Art. 1 – Ambito di applicazione Esplicita che il Regolamento disciplina – in riferimento agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all’articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del TULPS – (1) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all’articolo 257, comma 2 del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati A, C ed E del decreto; (2) i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all’articolo 257, comma 3, individuati nell’allegato D; (3) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell’allegato B; (4) le modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell’allegato A; (5) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H. Art. 2 - Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata 1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all’articolo 1, le caratteristiche minime del regolamento tecnico dei servizi, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati A, B, C, D, E, F e F1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. 2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi funzionali di attività che si intendono svolgere, ai livelli dimensionali ed che sia). Resta inteso che una volta unificata la licenza, gli istituti interessati disporranno comunque del lasso temporale previsto dalla norma per l’adeguamento alle disposizioni del decreto. Per quel che concerne i processi di unificazione, si chiarisce che la Prefettura che riceve la domanda dovrà procedere alla revoca del titolo precedentemente concesso ed al contestuale rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio che abiliti ad operare nel nuovo ambito territoriale costituito dalla province nelle quali l’istituto è già autorizzato; le Prefetture di quelle province dovranno provvedere alla revoca del titolo di polizia a suo tempo rilasciato all’interessato”. 66 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato agli ambiti territoriali per i quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni: a) classi funzionali: classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali; classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme; classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate; classe D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione; classe E: servizi di custodia e deposito valori; b) livelli dimensionali: livello 1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25; livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e non superiore a 50; livello 3: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 51 e non superiore a 100; livello 4: servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100. c) ambiti territoriali (individuati con riferimento alle tabelle ISTAT sulla popolazione residente): ambito 1: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita da confini coincidenti con l’intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti; ambito 2: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti; ambito 3: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con l’intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti; ambito 4: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti; ambito 5: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti. 3. Per gli istituti che intendono operare nell’ambito di più classi funzionali di attività di cui al comma 1, si applicano le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovrà essere gra- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 67 duato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e dell’ambito territoriale. Art. 3 - Requisiti e qualità dei servizi 1. I requisiti minimi di qualità dei servizi, in relazione alla loro tipologia, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali di cui all’articolo 2, sono riportati nell’allegato D del presente decreto, di cui è parte integrante. 2. Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie con le modalità operative a fianco di ciascuna indicate: a) vigilanza ispettiva: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti; b) vigilanza fissa: è il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti; c) vigilanza antirapina: è il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio; d) vigilanza antitaccheggio: è il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede; e) telesorveglianza: è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all’intervento diretto della guardia giurata. Sono esclusi dall’applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso; f) televigilanza: è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l’ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l’intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell’effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati; g) intervento sugli allarmi: è un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto 68 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall’utente titolare del bene mobile ed immobile; h) scorta valori: è il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi; i) trasporto valori: è il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l’utilizzo di veicoli dell’istituto di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto previsto dall’allegato D al presente regolamento; j) deposito e custodia valori: è il servizio di deposito e custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all’istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformità alle norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili. 3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati. Art. 4 - Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali 1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all’articolo 1, i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. 2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni: a) investigatore privato titolare di istituto; b) informatore commerciale titolare di istituto; c) investigatore autorizzato dipendente; d) informatore autorizzato dipendente. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 69 3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all’articolo 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio nazionale. L’eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall’articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione. Art. 5 - Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale 1. Ai fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all’articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività d’indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente: a) investigazione privata: a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse; a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d’azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti; a.III): attività d’indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente; a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: 70 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni; a.V): attività d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice; a.VI): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente. b) informazioni commerciali: b.I): attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy. Per lo svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l’interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell’interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l’opera intellettuale/professionale dell’uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 71 Art. 6 - Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate 1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati con il decreto ministeriale di cui all’articolo 138, comma 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli articoli 133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Art. 7 - Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali 1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono disposte con Regolamento emanato con decreto del Ministro dell’interno, acquisito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all’articolo 260-quater del regolamento di esecuzione e sentito l’Ente nazionale di unificazione. Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali 1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati. 2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera j), la fase transitoria è fissata in trentasei mesi. 3. In caso di richiesta di estensione di licenza le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive. 4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, debbono unificare le attività in un’unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l’istituto ha eletto la sede principale. 5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall’applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana 72 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato ed entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Come opportunamente rileva il Vademecum operativo elaborato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno recante disposizioni operative per l’attuazione del DM 1 dicembre 2010, 26924, l’atto di alta amministrazione – così come l’intero processo di riforma – palesa la consapevolezza della qualità non ottimale dei servizi resi dagli istituti di vigilanza e di investigazione privata e delinea modalità operative per porvi rimedio. Col Regolamento sulla cosiddetta capacità tecnica, in vigore dal 16 marzo 2011, che è il primo degli interventi attuativi realizzati fra quelli previsti dal DPR 153/200825, il Ministero dell’interno dà sostanza e concretezza ai principi fissati dallo stesso DPR, per il tramite di un’azione di forte controllo sulla capacità tecnica dei soggetti che intendono offrire servizi di sicurezza privata; elemento, quello della capacità tecnica, espressamente previsto dalla legge (art. 136, primo comma, del TULPS)26. Per focalizzare l’attenzione sulla complessa struttura del dispositivo, conviene procedere ad un’essenziale schematizzazione dei contenuti dello stesso. Il Regolamento, che consta di otto articoli e dieci allegati “che ne costituiscono parte integrante”, già all’articolo 1, nel definire il suo ambito di applicazione, individua il proprio spettro d’intervento nella disciplina Vedi Allegato 9. Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, oltre al DM relativo alla disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti - contenuta, appunto, nel DM 1 dicembre 2010, n. 269, prevede altre disposizioni attuative relative: alla definizione dei parametri oggettivi di verifica per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale; alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del TULPS; al modello di tesserino di riconoscimento per i titolari degli istituti di investigazione privata e per gli investigatori dipendenti. 26 Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, 2010. 24 25 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 73 (a) delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico operativo, (b) dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione e del regolamento tecnico dei servizi, (c) dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione degli istituti, per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, e (d) dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti e delle caratteristiche del progetto organizzativo per poter svolgere le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, tale disciplina è richiesta dal titolare dell’istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell’ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l’attività di investigazione e ricerca. Per ciascun argomento oggetto del suo intervento, l’articolo 1, delineando le connessioni formali – di seguito evidenziate nello schema riepilogativo – fra i predetti argomenti e le corrispondenti trattazioni contenute negli allegati, esplicitamente rinvia a questi ultimi per l’individuazione specifica e particolareggiata delle caratteristiche e dei requisiti che necessitano per lo svolgimento dell’attività di vigilanza privata27. Argomento: Allegati corrispondenti: A Requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza (art. 257, comma 4, del Regolamento di esecuzione TULPS). C Caratteristiche minime del Caratteristiche minime cui deve progetto organizzativo e tecni- conformarsi il progetto organizco operativo. zativo e tecnico-operativo di cui art. 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione del TULPS, degli istituti di vigilanza privata. 27 Sono stati espunti dagli schemi riepilogativi le parti dedicate agli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali. 74 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato E Requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni. D Requisiti minimi di qualità Requisiti operativi minimi degli degli istituti e dei servizi. istituti di vigilanza e regole tecniche dei servizi (art. 257, commi 3 e 4, del Regolamento di esecuzione TULPS). Requisiti professionali. B Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, dell’institore, del direttore tecnico. A Modalità per la dimostrazione Requisiti minimi di qualità degli del possesso dei mezzi finan- istituti di vigilanza (art. 257, ziari, logistici e tecnici. comma 4, del Regolamento di esecuzione TULPS). Relativamente alle caratteristiche ed ai requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata, il DM (all’articolo 2), rinviando, ai fini della trattazione specifica e di dettaglio dei suoi contenuti agli allegati A, B, C, D, E, F e F1, opera una selezione delle caratteristiche e dei requisiti da soddisfare in ordine alle classi funzionali, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali s’intende svolgere l’attività di vigilanza privata; detta in altri termini, la norma individua parametri di “capacità tecnica” definiti per tipologie di servizi, per ambiti dimensionali tipo ed in relazione allo sviluppo territoriale dell’attività28. In concreto, i servizi autorizzabili vengono suddivisi per classi nelle modalità di seguito schematizzate: 28 Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, 2010. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Classe A 75 1) Attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: 1.1) ispettiva; 1.2) fissa; 1.3) antirapina; 1.4) antitaccheggio. 2) Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali. Classe B 1) Ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza. 2) Gestione degli interventi su allarme. Classe C Servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate. Classe D Servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione. Classe E Servizi di custodia e deposito valori. L’articolazione per livelli dimensionali, che scaturisce in ragione delle guardie giurate impiegate nei vari servizi svolti dagli istituti, può essere riassunta nei termini sotto evidenziati: 76 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Livello 1 Servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25. Livello 2 Servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e non superiore a 50. Livello 3 Servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 51 e non superiore a 100. Livello 4 Servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100. La norma, sempre in ordine alle dotazioni di personale, stabilisce un livello minimo di guardie giurate – che ciascun istituto deve necessariamente impiegare – nel numero di sei. Inoltre, il DM, nel predeterminare le porzioni di territorio in cui gli istituti effettuano o intendono effettuare servizio, peraltro individuati sulla base delle tabelle Istat sulla popolazione residente, circoscrive cinque distinti ambiti rispondenti alle caratteristiche di densità demografica sotto elencate. Ambito 1 Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal DM, in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita da confini coincidenti con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 77 Ambito 2 Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal DM, in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti. Ambito 3 Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal DM, in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti. Ambito 4 Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal DM, in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti; Ambito 5 Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal DM, in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti. Segnatamente all’illustrata definizione per ambiti territoriali finalizzata all’esatta determinazione dei requisiti, la stessa, come opportuna- 78 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato mente segnala il Vademecum operativo elaborato dal Ministero dell’interno, “non incide in alcun modo sulla libertà di scelta e movimento degli operatori (è possibile operare in assoluta autonomia e libertà nella dimensione di territorio scelta, che può essere anche solo di alcuni comuni, di una provincia, di più province, di una regione o nazionale); la provincia non è un criterio minimo ma un riferimento, entro il quale restano salve tutte le diverse scelte imprenditoriali”. Lo stesso DM 1 dicembre 2010, n. 269, all’articolo 2, comma 3, prevede che per gli istituti che intendono operare nell’ambito di più classi funzionali di attività di […], si applicano le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovrà essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e dell’ambito territoriale. In estrema sintesi, agli istituti che intendono operare nell’ambito di più classi funzionali di attività, si applicano caratteristiche e requisiti minimi previsti per ciascuna singola classe. In generale, nel progetto organizzativo e tecnico-operativo, gli elementi afferenti, rispettivamente, le classi funzionali, i livelli dimensionali e gli ambiti territoriali debbono essere connessi e in stretto rapporto di reciprocità, in quanto devono costituire un insieme coerente che chiaramente indichi le tipologie di servizio che l’istituto intenda svolgere (classe funzionale), lo spettro spaziale e/o il mercato (ambito territoriale) nel quale vuole operare e l’organico che deve possedere per prestare i servizi scelti (livello dimensionale). Il livello dimensionale, cioè il numero delle guardie giurate da impiegare per poter svolgere determinati servizi, quindi, dovrà conformarsi ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale ed all’ambito territoriale29. La norma, nel definire le classi funzionali ed i requisiti minimi di qualità dei servizi, individua tipologie – corrispondenti a ciascuna classe – e modalità operative da osservare per adempiervi, che di seguito si riportano. 29 Ai fini dell’esatta determinazione del numero di guardi giurate costituenti l’organico richiesto per poter espletare i servizi variamente richiamati, si deve tener conto della necessità di disporre di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 79 Classe A Vigilanza ispettiva. È il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti. Classe A Vigilanza fissa. Classe A Vigilanza antirapina È il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. Classe A Vigilanza antitaccheggio. È il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede. Classe B Telesorveglianza. È il servizio di gestione a distanza di segnali, informazio- È il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti. 80 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato ni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata (esclusi i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso). Classe B Televigilanza. È il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati. Classe B Intervento sugli allarmi. È un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile. Classe D Scorta valori. È il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 81 valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi. Classe D Trasporto valori. È il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l'utilizzo di veicoli dell'istituto di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate. Classe E Deposito e custodia È il servizio di deposito e custovalori. dia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all'istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformità alle norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili. Le tipologie dei servizi ricompresi nella Classe C sono quelle altre attività di sicurezza effettuate per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare evidenziate nello schema precedente, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del Regolamento contenuto nel DM 1 dicembre 2010, n. 269 si applicano relativamente ai servizi o alle attività svolti da istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 del TULPS, che non siano altrimenti disciplinati30. La sintesi descrittiva di ogni servizio è finalizzata a dare maggiore omogeneità all’applicazione del DM sul territorio nazionale, evitan30 Tra i servizi previsti da specifiche norme di legge o di regolamento comunque svolti da istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vi sono, ad esempio, i servizi di stewarding, previsti dal D.M. 8 agosto 2007, oppure quelli di assistenza nei locali di pubblico spettacolo, di cui al D.M. 6 ottobre 2009). 82 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato do, come talvolta accade, che i medesimi servizi vengano definiti in maniera diversa nei provvedimenti rilasciati da differenti prefetti, creando situazioni di confusione nell’utenza ma anche possibili pregiudizi alle aziende di vigilanza all’atto di partecipazione a gare per l’affidamento di servizi31. In tema di requisiti che le guardie giurate devono possedere ai fini del riconoscimento della nomina, il DM 269/2010, all’articolo 6, comma 2, prevedere, quale precondizione, che le stesse abbiano un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza. La norma, in estrema sintesi, nega la possibilità di richiedere il rilascio del decreto di nomina a guardia giurata per un lavoratore autonomo e, come ha efficacemente affermato il Vademecum operativo elaborato dal Ministero dell’interno, fornisce indirettamente una chiara risposta ad alcuni precedenti registratisi sul territorio nazionale che, ancorché limitati a pochi casi, avrebbero potuto, in prospettiva, vanificare gli sforzi finalizzati ad obiettivi d’innalzamento della qualità dei servizi che la riforma regolamentare si è prefissata32. Naturalmente, la predetta affermazione circa il fatto che le guardie giurate debbano essere lavoratori con rapporto di lavoro dipendente riscontra il favore della Fisascat-Cisl, che condivide il retroterra concettuale che l’ispira e che è stato ben sintetizzato nel già citato Vademecum33. 31 32 33 Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, 2010. Vademecum recante disposizioni operative per l’attuazione del DM 1.12.2010, nr. 269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, 2010, pag. 16. Il Ministero dell’interno, in argomento, ha affermato che “…la disposizione relativa alla necessaria sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e che esclude in maniera univoca la possibilità di adibire lavoratori autonomi alle attività ed ai servizi per i quali la legge prevede l’impiego di guardie particolari giurate è partita dalla considerazione che il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sin dalla originaria formulazione, riserva grande attenzione al rapporto di dipendenza che deve intercorrere fra le guardie particolari giurate e il soggetto (privato proprietario, nell’ipotesi regolamentata dall’art.133, ovvero istituto di vigilanza, nell’ipotesi regolamentata dall’art.134) che ne richiede la nomina e le impiega, prevedendo tra i requisiti che le guardie debbono possedere l’ “…essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro…” (art.138). L’indefettibilità di tale rapporto è stata, poi, sottolineata dal D.P.R 153/2008 che, all’art.257 ter, comma 4°, prevede che il titolare della licenza deve esibire “…almeno La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 83 È quanto mai opportuno puntualizzare la nostra analisi circa i poderosi allegati al DM per la loro indubbia portata e per gli effetti che la stessa non mancherà di riverberare sul settore nel suo complesso. Procedendo nell’ordine stabilito dal decreto, si propone una rapida rassegna dei citati testi densi di indicazioni operative di centrale importanza. Allegato Titolo Contenuto A Requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza (art. 257, comma 4, del Regolamento di esecuzione TULPS). Descrive i requisiti organizzativi minimi che gli istituti devono possedere. In particolare viene stabilito che per poter svolgere l’attività occorre: annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate…”. Analogamente, il successivo art.257 quater, comma 3, lett.a), prevede tra le cause per la revoca o la sospensione della licenza “…il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente…”. Anche la disciplina del R.d.l. 1952/1935 appare in linea con il quadro testé delineato allorché, nel prevedere il controllo del Questore sul servizio delle guardie giurate, fa riferimento a “coloro che le impiegano”. Da ciò se ne è tratto il convincimento che, nel sistema normativo vigente, la figura della guardia giurata è inscindibilmente connessa ad un datore di lavoro (privato od ente che sia) che la assume alle proprie dipendenze e che, quale logico corollario, dovrà assolvere agli obblighi previdenziali ed assistenziali mediante l’iscrizione del lavoratore all'Inps ed all'Inail. Tale impostazione appare ampiamente giustificata dall’estrema delicatezza dei servizi svolti dalle guardie giurate che, come ha osservato il Consiglio di Stato nel parere nr.1247/2008, “…riguardano attività che per l’incidenza e la qualità delle prestazioni nonché per l’alto grado di pericolo e di specializzazione operativa erano originariamente riservati alle forza pubblica e sono stati progressivamente affidati o consentiti agli istituti di vigilanza e alle guardie particolari, in virtù di specifiche previsioni normative…”. Sul punto il Consiglio di Stato in sede consultiva, nel parere 4251/2010, del 25.10.2010, reso sul DM 269/2010, prendendo atto delle argomentazioni poste dall’Amministrazione in sede di richiesta di parere, ha ritenuto che la disposizione in parola potesse essere mantenuta nel testo almeno fino alla pronuncia definitiva della giurisprudenza amministrativa sulla questione”. 84 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato a) essere iscritti nel registro delle imprese commerciali a norma del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni; b) possedere i requisiti soggettivi previsti dalle leggi e dal TULPS (obbligo che vale per l'impresa, per il titolare di licenza, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori e per ciascuno dei direttori tecnici); in particolare, il titolare di licenza non può rivestire la qualifica di guardia giurata; il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza legale della società e di gestione autonoma dell'istituto; c) avere una condotta imprenditoriale consona, obbligo che vale per l'impresa, per il titolare, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari e per ciascuno degli institori; in particolare, ciascuno dei soggetti menzionati, non devono aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una società che sia fallita ovvero che sia stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 85 domanda sottoposta ad amministrazione controllata; avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 TULPS) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.38 del D. Lgs. 163/2006; dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del documento unico di regolarità contributiva, nonché l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello (tale ultimo obbligo può essere assolto mediante esibizione della certificazione del competente ente bilaterale nazionale); non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione; non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; essere in regola con gli adempimenti tributari (salvo avere, nel caso di debiti tributari accertati, le disponibilità finanziare occorrenti per farvi fronte); 86 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato d) avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all'attività che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare; nello specifico, la richiesta struttura organizzativa deve comprendente almeno una sede operativa avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5 maggio 1990, nr.46, e del D.M. 22 gennaio 2008, nr.37, per le attività e gli adempimenti di cui all'articolo 135 del TULPS - un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi, con le caratteristiche fissate dallo stesso DM all’allegato E per ciascuna tipologia di servizio; una struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualità di cui all'allegato D del Regolamento in esame, alle prescrizioni del Questore ed all'ambito dimensionale e territoriale; una struttura organizzativa aziendale, rapportata alle dimensioni della stessa, che assicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operativa principale, da parte del titolare della licenza o di un suo instito- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 87 re o di un direttore tecnico; per le sole fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie particolari anche un addetto al coordinamento e controllo che può coincidere con l'operatore del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi di particolare complessità gestionale, che implichino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere da coordinatore; la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi; l'assolvimento degli oneri di formazione previsti dal D.M. di cui all'art. 138, comma 2, TULPS, e dall'allegato D del Regolamento; inoltre, l'istituto che opera in ambito territoriale esteso ( art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5 ) dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetri- 88 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato co (c.d. geo-referenziazione)34; per ogni area di operatività dell'istituto distante oltre 100 Km in linea d'aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l'istituto dovrà avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree; in ogni area di operatività l'istituto dovrà dimostrare di possedere una dotazione di automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati; per specifiche e motivate esigenze, connesse ad esempio alla conformazione del territorio, all'eccezionalità del servizio, alla particolare ubicazione degli obiettivi da vigilare, le comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX, etc) che garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi; essere in possesso della 34 L’istituto operante in ambito territoriale esteso, in alternativa all’obbligo di garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico, potrà attivare centri di comunicazione o centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei servizi. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 89 certificazione di qualità UNI 10891:2000 “Servizi - istituti di vigilanza privata - Requisiti” e successivi aggiornamenti; e) avere la disponibilità di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensioni e caratteristiche idonee e compatibili con il progetto presentato e con le attività richieste, idonee per dimensioni, conformazione e posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio; delle attrezzature di sala operativa previste per la tipologia e la classe dei servizi prestati; avere la dotazione di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni in vigore, muniti dei propri contrassegni, commisurati ai servizi da svolgere, maggiorati di un mezzo di riserva ogni dieci35; avere la disponibilità di mezzi di protezione individuale, commisurati al numero delle guardie particolari dipendenti ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 10%, quale dotazione di riserva, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle Direttive Europee pertinenti e relative norme armonizzate o comunque alle normative UNI/CEI, CEN/CENE35 I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere blindati, quando è previsto, e presentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamento indicate nell'allegato D del Regolamento di cui al DM 269/2010. 90 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato LEC applicabili; inoltre, per il servizio di deposito valori affidati in custodia all'istituto, avere la proprietà o la disponibilità esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste dalla copertura assicurativa obbligatoria; f) avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell'attività, almeno pari a quanto previsto nell'allegato F dell’analizzato Regolamento, in funzione della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza; essere in possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile Conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell'istituto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto riportato nella tabella F1 del Regolamento; avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilità finanziare occorrenti, ad integrazione del patrimonio personale netto o del capitale sociale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell’atti- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 91 vità previsti dall’allegato F, per far fronte agli stessi36; g) attenersi, nella individuazione delle tariffe, a criteri di coerenza con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, alla piena copertura dei costi indicati dall'articolo 257-quinquies del Regolamento di esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolari giurate, sulla base delle determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale. Com’è facile arguire, quindi, l’allegato A descrive i requisiti organizzativi che all’istituto sono necessari per operare. Detti requisiti vengono suddivisi in sei macro tipologie: a) soggettivi, ovverossia quelli che devono possedere il titolare di licenza, l’institore, il direttore tecnico, i soggetti muniti della legale rappresentanza, i consiglieri di amministrazione; b) relativi alla condotta imprenditoriale e commer- 36 Il possesso dei requisiti sopra indicati è accertato dalla certificazione di qualità rilasciata da uno dei centri di certificazione indipendente previsti dall'articolo 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi non siano operanti, può essere dimostrato in ogni altro modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative, ferma restando la facoltà dei prefetto di disporre mirati accertamenti. Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalità di verifica previste, per particolari servizi, dalle altre disposizioni in vigore. 92 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato ciale; c) afferenti la struttura organizzativa; d) inerenti le dotazioni logistiche e tecnologiche; e) relativi alla capacità economico-finanziaria; f) in ordine ai costi esposti. Viene chiaramente indicato (al punto 2.2) il divieto per il titolare di licenza di rivestire la qualifica di guardia particolare giurata37. L’allegato A, inoltre, in tema di requisiti del titolare di licenza e di rappresentanza legale della società, chiarisce che è l’intestatario della licenza il soggetto titolare dei poteri di direzione e gestione dell’attività38. In relazione alla condotta imprenditoriale e commerciale, valgono i requisiti generali elencati dall’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per la aggiudicazione di appalti39. Come afferma il più volte citato Vademecum operativo ministeriale, detta disposizione riprende un consolidato orientamento dell’Amministrazione dell’Interno secondo cui dal complesso delle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare dall’art.8 - che sancendo la natura strettamente personale della licenza, comporta che l’esercente la licenza di vigilanza deve assumersi direttamente il compito di svolgere le attività autorizzate, con il relativo diretto, immediato carico di responsabilità nei confronti dell’autorità - si ricava l’impossibilità di poter essere contestualmente titolare della licenza ex art.134 e del decreto di nomina a guardia giurata. Non va poi sottaciuto l’aspetto connesso alla sicurezza del servizio delle guardie giurate. Infatti, le delicate mansioni che le guardie sono chiamate a svolgere necessitano di uno stato psico-fisico ottimale che potrebbe, invece, essere compromesso da un’attività lavorativa intensa, quale quella conseguente all’esercizio aggiuntivo delle funzioni di titolare della licenza. Ultimo ma non ultimo è l’aspetto relativo alla professionalità richiesta per svolgere le due mansioni: fissata dall’Allegato B del Decreto per il titolare di licenza, oggetto di uno specifico decreto di formazione professionale (quello di cui all’art.138 TULPS, richiamato dall’art.6 del Decreto) in corso di predisposizione per la guardia giurata. 38 L’imprenditore nel caso di impresa individuale ed il rappresentante legale nel caso di impresa societaria. 39 L’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 263 in ordine ai requisiti di ordine generale (art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000), prevede che: 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste 37 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 93 dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 94 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007) m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009) 1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario (comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 95 1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. (comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) 96 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Al punto 3.3 dell’allegato A viene richiamato l’obbligo, peraltro già previsto dall’art.257-ter, comma 4, del Regolamento d’esecuzione, di dimostrare la regolarità contributiva (attraverso il DURC) e contrattuale dell’istituto di vigilanza40. L’esplicito riferimento all’integrale rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del CCNL e della contrattazione territoriale di secondo livello (che potrà essere comprovato mediante esibizione della certificazione del competente ente bilaterale nazionale) è certamente, per quanto riguarda le implicazioni di natura operativa che attengono all’iniziativa politico-sindacale di Fisascat, elemento di primaria e fondamentale importanza, teso a valorizzare gli aspetti intrinseca- e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 40 Il Vademecum operativo a tale riguardo si chiarisce che tale disposizione tiene conto della sentenza del Consiglio di Stato - nr.6732/2010 del 15 giugno 2010 - che, decidendo in merito all’appello avverso la sentenza nr.4654, del 3 agosto 2009, del TAR della Campania relativa al ricorso contro il provvedimento con il quale il Prefetto di Napoli imponeva la presentazione della certificazione liberatoria dell’Ente Bilaterale e contro la norma regolamentare che prescrive tale obbligo, ha sostenuto che l’Amministrazione può “…disporre (come ha sempre potuto disporre), comunque,…di idonei organismi di controllo (ispettorati del lavoro, questure, enti previdenziali e assistenziali) idonei allo svolgimento delle attività di verifica del rispetto della disciplina normativa di settore afferente ai rapporti di lavoro del personale...”. L’Ente bilaterale “… è un organismo di diritto privato in cui concorrono solo soggetti privati quali le associazioni dei lavoratori e quelle datoriali; accordare a tale ente privato un potere di certificazione quale quello di rilevanza pubblicistica di cui qui si discute (in quanto finalizzato al rilascio di una licenza di P.S. o alla sua conservazione) vuol dire trasferire ad esso potestà pubblicistiche direttamente incidenti, almeno potenzialmente, sulla stessa attività e persino sull’esistenza dell’impresa. Per sua natura, una siffatta attività di verifica e certificazione del rispetto della contrattazione di settore ben può, quindi, essere svolta, dai predetti soggetti pubblici o (sulla base di idonea disciplina normativa) da organismi, comunque, in posizione di terzietà…”. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 97 mente qualitativi che la regolarità applicativa dei contenuti della contrattazione collettiva indubbiamente riverbera sul settore, anche ai fini del contrasto ai sempre più frequenti nefandi fenomeni – più o meno omogeneamente diffusi sull’intero territorio nazionale – di “dumping” fra istituti per l’assegnazione degli appalti e dei servizi. Naturalmente, il titolare di licenza potrà dimostrare il rispetto degli obblighi contrattuali non solo mediante l’esibizione della certificazione rilasciata dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, ma anche per il tramite di enti di certificazione indipendente41. L’obbligatorietà dell’integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale per il mantenimento dell’autorizzazione – come previsto dall’art. 257 quater del Regolamento d’esecuzione TULPS – ed il fatto che spetti all’autorità di pubblica sicurezza verificarne la sussistenza attraverso l’attività di controllo che le è propria devono indurre le nostre Federazioni territoriali ad essere parte dello sforzo finalizzato a preservare nei contesti locali un mercato dei servizi di sicurezza resi da privati sano ed impermeabile alle logiche disinvolte, che informano talune condotte imprenditoriali, unicamente volte a distorcere l’equilibrata dinamica concorrenziale per far prevalere gli istituti “corsari” su quelli seri. Al punto 4, l’allegato A fissa i requisiti minimi in termini di sedi operative, di organici e di centrali operative, che devono essere rapportati all’ambito territoriale e tali da garantire la qualità dei servizi resi e la sicurezza degli operatori. Recependo una indicazione dell’UNI la disposizione ribadisce che le sedi debbono essere sempre munite di impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5 maggio 1990, nr. 46, e del D.M. 22 gennaio 2008, nr. 3742; le centrali operative devono garantire la comunicazione diretta con personale operativo impiegato nei servizi sul territorio, nonché il supporto ed il coordinamento dello stesso personale. Il punto 5 tratta delle dotazioni logistiche e tecnologiche, sempre parametrate al dimensionamento territoriale, mentre il punto 6 reca i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria, facendo riferimento al 41 42 Come si ricorderà, è il DPR 153/2008 a favorire il ricorso a sistemi di autocontrollo o auto qualificazione; gli artt. 257-quinquies e e 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS ne forniscono un’eloquente testimonianza. Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, 2010. 98 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato patrimonio personale netto e, nelle società, ad un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell’attività, alla copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell’istituto, nonché alle disponibilità finanziarie occorrenti per far fronte ad eventuali debiti tributari accertati. Infine, una valutazione a sé meritano i cosiddetti costi esposti; il punto 7 stabilisce il principio che le tariffe, liberamente determinate e praticate dall’imprenditore, debbono risultare coerenti con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo dell’istituto ed adeguate a coprire i costi indicati dall’articolo 257-quinquies del Regolamento di esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolari giurate, sulla base delle determinazione degli oneri derivanti dall’applicazione del CCNL di categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale43. Allegato Titolo Contenuto B Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, dell’institore, del direttore tecnico. L’allegato stabilisce che il titolare della licenza, l'institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata devono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore, devono aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza documenta- 43 Come opportunamente rileva il Vademecum “La disposizione, lungi dal voler reintrodurre un sistema di “tariffa controllata”, corrisponde ad una precisa scelta politica di tutela del lavoro e tende ad eliminare un classico effetto distorsivo della concorrenza, rappresentato dal “dumping” lavori stico”. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 99 ta nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni, o, in alternativa, aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata. Inoltre, gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5, devono avere almeno una figura - tra il titolare della licenza, l'institore e il direttore tecnico - col profilo professionale UNI 10459:1995 “Funzioni e profilo del professionista della security aziendale”. Naturalmente, il diploma di scuola media superiore non è richiesto ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza da almeno cinque anni; per le sole funzioni di direttore tecnico e/o institore è richiesta un'esperienza di almeno diciotto mesi nella funzione. Come si noterà, l’allegato descrive i requisiti di studio e di esperienza minimi necessari per il titolare della licenza, dell’institore e del direttore tecnico, e, nello specifico, prevede che le funzioni indicate possano essere svolte a condizione che ricorrano le seguenti condizioni: avere un titolo di studio di licenza di scuola media superiore, nonché aver ricoperto documentate funzioni direttive nell’ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie 100 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato giurate, per un periodo di almeno tre anni, ovvero, in alternativa, aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata44. Naturalmente, l’obbligo del titolo di studio ed il requisito dell’aver ricoperto funzioni direttive in un istituto di vigilanza privata si ritengono assolti solo per i soggetti già titolari di licenza all’atto dell’entrata in vigore del decreto da almeno cinque anni. Inoltre, gli istituti che, a seguito dei processi di unificazione, rientreranno negli ambiti 4 o 5 – ovverossia quegli istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal DM, in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti e quegli istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi funzionali individuate dal DM, in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti – entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Decreto dovranno munirsi di una figura, tra titolare, institore o direttore tecnico, avente il profilo professionale UNI 10459:1995. Allegato Titolo Contenuto C Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all’articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione degli istituti di vigilanza privata. Il soggetto che richiede la licenza deve presentare al prefetto, unitamente all'istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo e tecnico-operativo che, il tutto secondo le indicazioni contenute per ciascuna voce negli allegati A, B ed E del Regolamento di cui al DM 269/2010, deve illustrare dettagliatamente: 44 Anche la pregressa esperienza presso le Forze di Polizia è stata considerata, con il limite però di un comprovata esperienza nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni. E’ altresì previsto, a garanzia di correttezza dei comportamenti e effettività del bagaglio di esperienza, che l’interessato deve aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non da più di quattro anni. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 101 a) l'ambito territoriale in cui si intende operare; b) il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, le eventuali sedi secondarie e la centrale operativa dell'istituto; c) le tecnologie che intende impiegare; d) la natura dei servizi che l'istituto intende svolgere; e) il numero delle guardie che si ritiene di dover impiegare; f) la disponibilità economicafinanziaria per la realizzazione del progetto; g) i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza. L’allegato C, quindi, indica gli elementi che debbono informare il progetto organizzativo e tecnico-operativo e stabilisce che, nella predisposizione del progetto, si deve tener conto della coerenza dei servizi, della sicurezza delle guardie giurate, delle prescrizioni di sicurezza pubblica – secondo le direttive tecniche impartite dal Ministero dell’Interno – e della raggiungibilità operativa delle guardie giurate (ed a tal fine si richiede, obbligatoriamente per i servizi di classe A e B, di cui all’art. 2, comma 2, lett. a, una sede operativa principale dove si chiede la licenza ed un punto operativo per ogni area funzionale distante oltre 100 km, in linea d’aria, dalla sede principale o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni come indicato nell’allegato E, per il supporto logistico e la sicurezza operativa del personale impiegato in servizio). Le regole di cui tener conto nella predisposizione dei progetti, secondo l’opinione dello stesso Ministero dell’interno, mirano “…a realizzare un sistema omogeneo sul territorio nazionale, comprimendo, su questo punto, la discrezionalità dell’Autorità di p.s. nella valutazione delle istanze; contestualmente il soggetto che predispone il progetto 102 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato tecnico-organizzativo può contare su di una sostanziale parità di trattamento in qualunque provincia venga presentata l’istanza di autorizzazione”. Allegato Titolo Contenuto D Requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e regole tecniche dei servizi (art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione). Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'institore, il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, deve: # comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per 2 anni, anche su supporto informatico non modificabile; # inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al questore della provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell'espletamento del servizio, nonché ogni altra informazione degna di particolare attenzione per l'ordine e la sicurezza pubblica45; # impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi per i quali l'istituto è autorizzato e previsti dal vigente Contratto 45 Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli atti dell'istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 103 collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, non potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela dei beni patrimoniali; # accertare che le guardie particolari giurate dipendenti abbiano la disponibilità dei mezzi previsti e necessari all'efficiente espletamento dei servizi nonché della modulistica necessaria per le diverse incombenze; # fornire alle guardie particolari giurate dipendenti disposizioni scritte per particolarità e/o specificità in ordine ai compiti ed alle modalità di esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle disposizioni di servizio dalle stesse acquisite con la formazione d'ingresso a dai periodici aggiornamenti forniti46; # non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che non abbiano superato i previsti percorsi di formazione tecnico-professionale, fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno 46 Tali atti devono essere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell'istituto, anche su supporto informatico. 104 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione; # impiegare, nell'esecuzione di scorte e trasporto valori, solo veicoli rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, che siano efficienti per lo svolgimento del servizio ed in buono stato di manutenzione, avendo cura di segnalare al questore della provincia in cui l'istituto ha la sede principale, e per conoscenza ai questori delle province in cui intende operare, i mezzi, con le relative caratteristiche, indicati nel progetto e le eventuali variazioni intervenute; # osservare, nell'organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza del personale ed in particolare quelle del CCNL di categoria e quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; # osservare, nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti dalla legge in base alle regole sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli integrativi di 2° livello; # per le ipotesi di raggruppa- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 105 menti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per le altre forme di associazione previste dall'art. 257sexies del Regolamento di esecuzione, deve essere data comunicazione al questore della provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale e per conoscenza ai questori interessati, dell'assunzione dei relativi servizi di vigilanza trasmettendo copia del contratto stipulato47; # inviare al questore, e per conoscenza al prefetto della provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, per le finalità di cui all'art. 257-ter, comma 3, ultimo capoverso, e per l'aggiornamento della banca dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, annualmente e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della licenza, una dettagliata relazione sull'attività svolta, nonché sulla consistenza dell'organico, degli automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché del- 47 In ogni caso nello svolgimento di tali servizi è vietata la surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altri soggetti privi dell'autorizzazione di cui all'art. 134 del TULPS, nonché l'impiego promiscuo di personale e mezzi di un istituto di vigilanza per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se facente parte dello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi tecnologici utilizzati in comune e preventivamente comunicati al Prefetto. 106 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato l'elenco abbonati ai servizi di vigilanza48; # inviare ai questori territorialmente competenti ed al questore della provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la tipologia dei servizi, l'elenco degli abbonati e dei comuni in cui viene svolto il servizio; # custodire per almeno 2 anni a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza presso la sede principale, ed eventualmente in copia presso le sedi operative dell'istituto, su supporto informatico non modificabile, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta, nonché quella relativa alle guardie giurate, ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, consentendone la consultazio48 In particolare dovranno essere indicati dettagliatamente i seguenti elementi le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno; eventuali variazioni della composizione societaria; l'insorgenza di eventuali situazioni debitorie per mancato versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, ovvero di oneri Fiscali o Tributari, provvedendo in caso affermativo ad illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità. Resta fermo l'obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico di regolarità contributiva, nonché della certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, di cui all'art. 257- ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al TULPS, ovvero di certificare altrimenti, con pari garanzia di terzietà, l'adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti, ed è in facoltà degli interessati esibire le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria; le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le misure di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato d'uso degli stessi; le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie giurate. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 107 ne e l'acquisizione di copie; # rendere edotte le guardie particolari giurate dipendenti delle disposizioni del regolamento di servizio redatto dall'istituto e approvato, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, dal questore della provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale d'intesa con i questori competenti, facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa visione da custodire nel fascicolo personale dell'interessato. Relativamente agli obblighi ed agli adempimenti in capo alle guardie giurate – da adibire esclusivamente alla vigilanza ed alla custodia di beni mobili ed immobili ovvero in altre attività espressamente previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento –, esse devono: # prima dell'inizio del servizio devono, essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere dall'istituto di vigilanza le pertinenti disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l'obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo; assicurarsi dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate; 108 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato # controllare l'efficienza dell'arma utilizzata in servizio, degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che veicolari, del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche ed elettriche (motore, accensione, sistemi luminosi, ecc....) segnalando immediatamente eventuali anomalie e/o avarie per gli interventi del caso49; # non essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del TULPS; # esibire i documenti attestanti la loro qualità a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; # usare la massima diligenza nella custodia delle armi, delle dotazioni di servizio e dei titoli autorizzatori in loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire che si danneggino o che altri se ne impossessino. Il titolare dell'istituto di vigilanza, a seguito dell'esito positivo dei colloqui selettivi delle aspiranti guardie giurate, verifica - nei limiti ed in relazione a quanto previ- 49 Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio, deve darsi immediata notizia all'Istituto mediante comunicazione alla C.O. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 109 sto dalle vigenti disposizioni in materia - il possesso dei requisiti previsti ai fini della richiesta della nomina da parte del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'art. 249 del regolamento di esecuzione50. L'orario di lavoro è quello stabilito dal CCNL e dalla contrattazione territoriale integrativa. Al questore che approva il regolamento di servizio è trasmessa copia della certificazione liberatoria, rilasciata in data non antecedente ai sei mesi dall'ente bilaterale previsto dal CCNL, attestante l'integrale e corretta applicazione del CCNL Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'interno riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall'art. 138, comma 2, del TULPS, da adottarsi con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione, l'istituto di vigilanza cura la preparazione teorica e l'addestramento delle dipendenti 50 L'impiego in servizio potrà essere disposto solo dopo che la guardia giurata ha ottenuto il rilascio del decreto di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto dall'art. 250 del Regolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo di un apposito corso teorico-pratico formativo, organizzato dall'istituto di vigilanza interessato, fatte salve le guardie assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un documentato corso di formazione. 110 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato guardie giurate, prima della loro immissione in servizi operativi, organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore; detti corsi devono articolarsi in lezioni teoriche e pratiche e debbono perseguire i seguenti obiettivi: # conoscenza delle norme che regolano l'attività di vigilanza privata e le mansioni di guardia particolare giurata, nonché di quelle relative alla sicurezza sul lavoro; # conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche operative per l'esecuzione dei servizi; # conoscenza dell'organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di organizzazione delle varie tipologie dei servizi; # frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza di porto di pistola e/o fucile e l'acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi; # addestramento all'utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, nonché di ogni altra apparecchiatura tecnologica utilizzata quale dotazione; # conoscenza approfondita delle norme del TULPS in materia di vigilanza privata; # regolamento di attuazione e La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 111 decreti collegati nonché prescrizioni emanate dall'autorità di P. S.; # nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspetti normativi relativi all'uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso, custodia e detenzione armi; # nozioni di diritto costituzionale; # contrattazione collettiva di comparto - legislazione in materia di lavoro; # aspetti etico professionali. Nella formazione delle guardie giurate destinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall'analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose. Per l'addestramento all'uso delle armi, le guardie giurate devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno51. 51 Dell'inizio dei corsi, dei relativi programmi è data comunicazione, almeno una settimana prima, al Questore della Provincia ove l'istituto ha la sede principale. Tale comunicazione dovrà contenere l'elenco dei partecipanti, nonché l'indicazione del luogo e degli orari di svolgimento delle lezioni. 112 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato È vietato impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando svolgono servizio armato, e che non abbiano frequentato il corso teorico-pratico con profitto fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto, ovvero prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione. Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina dovranno essere affiancate, per almeno una settimana, nell'espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie giurate che abbiano maturato specifica esperienza negli stessi servizi. Per particolari tipologie di servizio, quali, ad esempio, trasporto e scorta valori o servizi previsti da disposizione di legge o regolamenti si farà riferimento a quanto previsto dai relativi decreti o da disposizioni delle autorità competenti. Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, i titolari degli istituti sono tenuti a conservare documentazione comprovante La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 113 l'avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giurata interessata ovvero mediante certificazione dell'ente bilaterale della vigilanza privata. Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'interno riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall'art. 138, comma 2, del TULPS, da adottarsi con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione, il titolare dell'istituto di vigilanza predispone con cadenza annuale un documento informativo di aggiornamento professionale per tutte le guardie giurate dipendenti; organizza inoltre i corsi necessari all'aggiornamento del personale nel caso in cui vengano introdotte e utilizzate strumentazioni innovative sotto il profilo tecnologico, ovvero implementazioni e/o innovazioni della strumentazione in uso, finalizzati al miglioramento dell'efficacia dei servizi svolti, ovvero ad assicurare maggiori condizioni di sicurezza delle guardie giurate nello svolgimento degli stessi servizi o innovazioni normative e legislative per l'attività degli istituti e delle guardie di particolare importanza. Restano salve le attività di esercitazione connesse al rinnovo del porto d'arma. 114 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni (con frequenza almeno quadrimestrale), comprese le esercitazioni previste dalla legge per il rinnovo del porto d'armi, svolte con le armi utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone la propria firma e il titolare dell'istituto o un suo delegato provvederà ad accertare l'effettuazione delle esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti. Il libretto di tiro dovrà inoltre riportare il numero dei colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e dei risultati conseguiti in merito al maneggio delle armi52. Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'institore, il direttore tecnico, ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, deve fornire a ciascuna guardia giurata le disposizioni scritte inerenti i 52 La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dell'aggiornamento professionale e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, compresi i libretti di tiro del personale dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell'istituto di vigilanza privata ove la guardia prevalentemente lavora, per essere esibita agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in caso di controllo. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 115 compiti e le modalità di esecuzione dei servizi da espletare. Il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in caso di necessità per servizi occasionali o modifiche a quelli ordinari di essere modificato anche giornalmente, deve essere registrato su apposito software gestionale, il servizio deve essere comunicato alle guardie giurate interessate prima dell'inizio dei turni di servizio e così pure deve essere comunicata ogni variazione intervenuta; il servizio deve riportare i servizi svolti da ciascuna guardia giurata, con l'indicazione dell'orario e della tipologia del servizio stesso. L'ordine di servizio giornaliero è custodito agli atti dell'istituto, anche su supporto informatico non modificabile, per almeno due anni e deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Le guardie giurate indossano nell'espletamento del servizio, di norma, la divisa approvata dal prefetto della provincia in cui l'istituto ha sede principale ovvero, in casi particolari o per specifici servizi, su richiesta del titolare di licenza, previa autorizzazione del questore territo- 116 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato rialmente competente, il distintivo, anche esso approvato dal prefetto, che deve essere esposto in modo ben visibile. Il titolare dell'istituto, le guardie giurate ed il personale comunque dipendente dall'istituto e chiunque altro venga a conoscenza degli ordini di servizio interni sono tenuti al segreto d'ufficio e ad usare ogni misura o cautela idonea a garantire la riservatezza. Gli istituti di vigilanza privata devono provvedere affinché le guardie giurate per l'espletamento dei singoli servizi abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dal progetto organizzativo e tecnico-operativo ed indicate dal regolamento di servizio dell'istituto, che devono essere efficienti, funzionanti ed in buono stato di manutenzione, in modo che sia sempre garantita la sicurezza degli operatori e l'efficienza dei servizi. Ogni guardia giurata per l'espletamento dei servizi deve essere dotata della divisa approvata dal prefetto che ha rilasciato la licenza dell'istituto o del distintivo se previsto, e deve svolgere il servizio armato esclusivamente con una sola arma di sua proprietà (regolarmente denunciata). L'impiego in servizio da parte La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 117 delle guardie giurate delle armi lunghe è ammesso solo in situazioni eccezionali e deve essere preventivamente autorizzato dal questore della provincia ove l'istituto ha la sede principale sentiti i questori interessati. Salvo casi espressamente previsti (ad es. servizi di scorta), comunque preventivamente autorizzati dal questore, è vietato impiegare nei servizi automezzi che non siano di proprietà o nella disponibilità dell'istituto. Gli automezzi impiegati nei servizi di vigilanza devono essere condotti esclusivamente da guardie giurate in uniforme e debbono essere, comunque e sempre, dotati di collegamento radio e dei contrassegni distintivi dell'istituto nelle caratteristiche approvate dall'Autorità competente. La livrea degli automezzi, come la denominazione dell'istituto di vigilanza, il logo e i contrassegni distintivi dello stesso - nonché le uniformi del personale-, non debbono recare riferimenti al termine polizia o carabinieri o altri consimili, ovvero ad attività riservate agli organi di polizia. I furgoni blindati devono essere conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate con il decreto del Ministero dei trasporti di concerto 118 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato con il Ministero dell'interno n.332/1998 ed a quanto previsto dal presente regolamento anche con riguardo alle normative che regolano la circolazione stradale (essi devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore che ne attesti la conformità). L'istituto deve custodire la documentazione relativa a detti veicoli e al relativo equipaggiamento, provvedendo, altresì, ad annotare su apposito registro i controlli e le manutenzioni effettuate. Tale documentazione dovrà essere esibita a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e conservata per il periodo di tenuta in esercizio del veicolo. L'impiego delle armi lunghe nei servizi di vigilanza privata, fermo restando l'eccezionalità dello stesso e fatte salve particolari prescrizioni contenute nel regolamento di servizio approvato dal questore, è di norma subordinato all'osservanza dei seguenti obblighi o condizioni: # le guardie giurate che impiegano armi lunghe devono preventivamente munirsi della relativa licenza di porto di fucile per difesa personale rilasciato dal questore territorialmente competente; La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 119 # il fucile deve essere a canna liscia, a caricamento manuale o a funzionamento semiautomatico, con l'impiego esclusivo di munizionamento a palla unica, restando assolutamente vietato l'impiego delle munizioni spezzate; # il porto del fucile da parte della guardia giurata è limitato al tempo e al percorso impiegato per effettuare il servizio preventivamente autorizzato; # l'arma deve essere di proprietà della guardia giurata che la impiega regolarmente denunciata presso l'ufficio di polizia territorialmente competente con riguardo al luogo di abituale detenzione della stessa; # è vietato presso gli istituti di vigilanza istituire armerie o comunque destinare locali per la custodia o il deposito armi, fatta eccezione per l'arma lunga qualora la guardia giurata non sia in condizione di custodirla adeguatamente e comunque previa specifica autorizzazione del questore (in tal caso l'arma lunga dovrà essere custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovrà essere nella disponibilità della guardia giurata titolare dell'arma stessa); # è fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare per iscrit- 120 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato to al titolare dell'istituto il tipo, la marca e la matricola dell'arma usata in servizio, che dovrà comunque essere di tipo consentito dalla legge; # è vietato il prestito, il comodato e la cessione - anche temporanea - a qualsiasi titolo delle armi, compreso tra guardie giurate, ad esclusione della regolare vendita della stessa a soggetto autorizzato. Il titolare dell'istituto di vigilanza o, in sua vece, l'institore, il direttore tecnico, ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, vigila sull'adempimento da parte delle guardie giurate nell'esecuzione dei singoli servizi delle prescrizioni generali previste da disposizioni di legge o di regolamento e su quelle particolari imposte dal questore nel regolamento di servizio approvato ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e del R.d.l 12 novembre 1936, n. 2144. II rapporto di lavoro delle guardie giurate con l'istituto di vigilanza privata è regolato dal complesso delle disposizioni contenute nel CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata e dagli accordi integrativi stipulati a livello terri- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 121 toriale ed aziendale con le OO.SS., nonché dal complesso delle disposizioni normative in materia. La sede della centrale operativa, tecnologie impiegate, nonché la funzionalità dei sistemi di comunicazione sono comunicati ed approvati dal prefetto, in relazione a quanto previsto dagli articoli 257, 257-ter e 257sexsies del regolamento di esecuzione. L'attività della centrale operativa si svolge sotto la responsabilità del titolare dell'istituto, di regola senza soluzione di continuità nell'arco delle 24 ore; è ammessa una operatività limitata allo svolgimento dei servizi dell'istituto, previa preventiva comunicazione al questore dei turni di operatività. L'accesso alla centrale operativa è precluso ai soggetti non autorizzati; la struttura della centrale deve essere tale da prevenire ed evitare manomissioni od intrusioni da parte di persone non autorizzate. Il personale preposto alla centrale operativa deve essere comunque in possesso del decreto di nomina a guardia giurata e indossare l'uniforme; in particolare deve curare il rispetto del divieto di accesso alla centrale di persone non 122 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato autorizzate e attenersi alle consegne impartite dal titolare dell'istituto, il quale è tenuto a fornire oltre ai manuali operativi per il funzionamento degli apparati tecnologici, dettagliate istruzioni finalizzate a promuovere all'occorrenza l'immediato intervento delle forze di polizia, secondo quanto prescritto dal questore o, in mancanza, previe specifiche intese con la questura. Tutte le comunicazioni avvenute via radio e i relativi esiti dovranno essere registrati su apposito registratore di comunicazioni. Prima dell'inizio di ciascun servizio dovranno essere effettuati i controlli di funzionalità degli apparati radio ricetrasmittenti e di altri apparati in uso alle guardie giurate; i registri e gli atti relativi devono essere custoditi nei locali della sala operativa a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, il titolare dell'istituto, ovvero un suo delegato, dovrà provvedere tempestivamente alla verifica delle apparecchiature utilizzate e ad assicurare il ripristino immediato delle comunicazioni, intraprendendo, contestualmente, ogni opportuna iniziati- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 123 va atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante. Gli istituti di vigilanza privata per mezzo delle guardie giurate disimpegnano i seguenti servizi: 1. vigilanza fissa; 2. vigilanza saltuaria di zona; 3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza; 4. intervento su allarme; 5. vigilanza fissa antirapina; 6. vigilanza fissa mediante l'impiego di unità cinofile; 7. servizio di antitaccheggio; 8. custodia in caveau; 9. servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti; 10. servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi; 11. servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di legge o di regolamento (D.M. 85/1999, D.M. 154/2009, ecc.). Per ciascuno di tali servizi le guardie giurate devono: - attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dall'istituto; - segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale alla centrale operativa, intervenendo 124 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato in caso di necessità in condizioni di assoluta sicurezza per la propria e l'altrui incolumità; - compilare, al termine di ogni turno di servizio, un dettagliato rapporto sull'attività svolta solo se vi siano novità, fatti o situazioni degne di rilievo; - nei servizi ad obiettivi fissi attendere il cambio prima di lasciare la postazione; - verificare, prima di intraprendere il servizio, l'efficienza dei mezzi e dell'equipaggiamento in dotazione e segnalare eventuali anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e sul rapporto di servizio. Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le forze dell'ordine: - aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di produzione di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana); - aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emit- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 125 tenti radiotelevisive a carattere nazionale; - raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate. Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, analogamente affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le forze dell'ordine: - siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita l'incolumità e l'operatività (ad esempio aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari); - siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS...); - siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere); - siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio 126 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico). È inoltre affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico. Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad un obiettivo fisso è espletato, con riferimento alla natura dell'obiettivo da vigilare, da una o più guardie giurate armate e in uniforme, munite di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e, qualora l'utente non abbia disposto la dotazione di altri idonei mezzi di trasmissione, preventivamente verificati e comunicati alla questura territorialmente competente e per conoscenza alla questura dove l'istituto ha la sede principale, sono munite di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la centrale operativa dell'istituto. La guardia giurata deve essere preventivamente informata sulla natura dell'obiettivo da vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e segnalare con tempestività eventuali situazioni anomale che dovesse rilevare alla cen- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 127 trale operativa dell'istituto. L'istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il servizio più efficiente, efficace ed agevole per il personale dipendente. Il servizio di ispezione esterna e/o interna diurna o notturna ad uno o più obiettivi sensibili è svolto in uniforme da una o più guardie giurate armate, con veicolo radiocollegato, munito di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella disponibilità dell'istituto con i contrassegni distintivi ed il logo dell'istituto approvati dalle autorità competenti, fatti salvi i servizi di vigilanza appiedata nei centri storici urbani. Le guardie giurate devono avere preventiva conoscenza dell'ubicazione degli obiettivi loro affidati e sulle finalità del servizio di vigilanza affidata ed hanno l'obbligo di comunicare alla centrale operativa, con frequenza prestabilita, la loro posizione, le eventuali novità ed ogni situazione anomala riscontrata. II numero degli obiettivi da affidare alla vigilanza deve essere congruo con riferimento all'orario di servizio, alla distanza, alla natura ed alla dislocazione degli obiettivi, alle condizioni ambien- 128 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato tali ed alle specifiche modalità di esecuzione del servizio. L'istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il servizio più efficiente e agevole per il personale dipendente. Nel caso di svolgimento del servizio da parte di una sola guardia giurata, ove si rendesse necessario l'intervento, la guardia è tenuta ad informare tempestivamente la centrale operativa dell'istituto e, nel caso rilevi una effettiva situazione di pericolo, ad attendere l'arrivo di personale di supporto che l'operatore di centrale provvederà ad inviare prontamente sul posto; contestualmente, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, l'operatore di centrale provvederà ad informare la centrale operativa delle forze di polizia impegnate nel controllo del territorio, secondo le disposizioni impartite dal questore della provincia, sulla base di specifiche intese. Sono naturalmente vietati i servizi di vigilanza generica e controllo del territorio di competenza esclusiva delle forze dell'ordine. Il servizio di ricezione di allarmi alla centrale operativa dell'istituto consiste nella gestione di un impianto di intertrasmissio- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 129 ne a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza dell'istituto. In caso di ricezione del segnale di allarme l'operatore della centrale dell'istituto coordinerà l'intervento in loco, ovvero provvederà ad avvisare l'utente e, se necessario, le forze di polizia, previa verifica dell'effettività ed attualità dell'allarme. Il servizio di videosorveglianza consiste nell'effettuazione di ispezioni a mezzo di sistemi video installate nella proprietà del cliente collegati con la centrale operativa. Le ispezioni video, che debbono essere svolte solo da personale munito della qualifica di guardia giurata, possono essere fissi, ovvero possono avvenire ad intervalli temporali prestabiliti o su segnalazione di allarme. Le attività sopra indicate sono disimpegnate obbligatoriamente da guardie giurate, ferme restando le attribuzioni delle forze dell'ordine. In detti servizi, in caso di attivazione del segnale d'allarme, la centrale operativa dell'istituto provvede ad inviare, con automezzo radiocollegato di proprietà o nella disponibilità dell'istituto, con i contrassegni approvati dall'autorità competente e di apparato 130 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato radio anche portatile, personale dipendente dallo stesso istituto, affinché proceda all'ispezione sul posto. Per gli interventi notturni le autovetture devono essere munite anche di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato; il personale impiegato in tali servizi deve avere preventiva e piena conoscenza dell'ubicazione e dello stato degli obiettivi allarmati. L'ispezione esterna dell'obiettivo è svolta da una o più guardie giurate in uniforme, armata, equipaggiata di giubbotto antiproiettile e di torcia. Il giubbotto antiproiettile deve essere sempre indossato prima di iniziare e durante l'ispezione, nello svolgimento della quale la guardia giurata deve adottare ogni possibile cautela finalizzata all'efficacia dell'intervento in sicurezza e provvedendo a richiedere alla centrale operativa dell'istituto, ove necessario, ulteriore personale in ausilio. L'ispezione interna, salvo i casi di accertate situazioni di pericolo all'incolumità della guardia e/o di altre persone, potrà essere eseguita da una guardia giurata. In presenza di accertate ed effettive situazioni di pericolo, la La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 131 guardia giurata intervenuta sul posto, dovrà richiedere, alla centrale operativa dell'istituto, il supporto di un'altra guardia e delle forze dell'ordine territorialmente competenti; in quest'ultimo caso, la guardia dovrà comunque, prima di effettuare l'ispezione interna, attendere l'arrivo di un'altra guardia o quello delle forze dell'ordine. Il servizio di vigilanza fissa antirapina consiste nella vigilanza fissa interna od esterna all'obiettivo da effettuarsi nelle sedi o nelle filiali di istituti di credito e uffici postali, nonché presso obiettivi che, per l'entità dei valori ivi esistenti, possono costituire un richiamo per possibili azioni criminose. Fatto salvo l'obbligo di aderire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di cui all'art. 139 del TULPS, le guardie giurate impiegate in servizio non possono essere distratte con ordini diversi da parte dei proprietari o dei responsabili degli obiettivi vigilati. In relazione alla delicatezza del servizio svolto che comporta un gravoso dispendio di energie psico-fisiche, è fatto divieto di impiegare nel servizio di vigilanza fissa antirapina guardie giurate che nel corso della gior- 132 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato nata abbiano già espletato servizi di altra natura, per un turno pari a quello previsto dalle vigenti normative e dagli accordi sindacali. Le guardie giurate impiegate nel servizio esterno alle banche, uffici postali ed altri simili obiettivi devono53: # indossare costantemente il giubbotto antiproiettile ed essere munite di radio ricetrasmittente portatile in costante contatto radio con la centrale operativa dell'istituto; # rispettare l'orario del turno di servizio ed all'inizio di ciascun turno collegarsi con la centrale operativa dell'istituto onde stabilire il relativo contatto radio per le ordinarie comunicazioni; # vigilare l'obiettivo mediante un'attenta azione di prevenzione, segnalando alla centrale operativa dell'istituto ogni anomalia o elemento sospetto ed annotando qualsiasi elemento che possa ritenersi utile per le finalità di indagini delle forze dell'ordine. Per il servizio antirapina effettuato all'interno dell'obiettivo, 53 Salvo diverse disposizioni derivanti da particolari esigenze concordate dall'Istituto con l'utente, il servizio dovrà essere effettuato all'esterno dell'obiettivo in posizione tale da consentire il più ampio raggio visivo. E' vietato svolgere il servizio esterno di vigilanza fissa antirapina all'interno di autovetture o di altri analoghi ripari ovvero dall'interno di locali pubblici o privati ubicati nelle prossimità o di fronte all'obiettivo da vigilare. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 133 all'ingresso del quale è installato un sistema di difesa passiva, come il metal detector o analoghi sistemi di rilevazione, la guardia giurata prende posto all'interno di un box blindato chiuso dall'interno, con lo stesso equipaggiamento previsto per lo svolgimento del servizio esterno ed il giubbotto antiproiettile indossato, ovvero riposto all'interno del box e sistemato in modo da poter essere immediatamente indossato all'occorrenza. La guardia giurata deve essere perfettamente a conoscenza delle procedure di funzionamento e di attivazione dei sistemi antirapina installati dall'utente, e delle modalità operative a cui lo stesso deve attenersi. L'accesso all'interno di un'agenzia bancaria o postale, ovvero all'interno di altri luoghi aperti al pubblico in cui è svolto un servizio di vigilanza fissa antirapina da parte di guardie giurate non può essere interdetto agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di ordine anche se armati, sia che indossino la divisa o che vestano abiti civili, quando si siano fatti adeguatamente riconoscere previa esibizione della tessera personale di rico- 134 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato noscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza; in caso di dubbio potrà richiedere alla propria centrale operativa di verificare presso l'ufficio di appartenenza l'identità. In presenza di elementi sospetti riguardanti persone che intendano accedere nei locali dell'obiettivo vigilato o che si aggirino nei dintorni, la guardia giurata adotterà tutte le cautele del caso segnalando immediatamente il fatto alla centrale operativa dell'istituto, senza allontanarsi dal box blindato. La guardia giurata deve prestare il servizio cui è destinato con la massima attenzione, cercando di rilevare ogni situazione che faccia presupporre l'intento da parte di terzi di commettere reati contro il patrimonio. Nel caso di accertata presenza di malviventi all'interno di una banca o di altro obiettivo, la guardia giurata deve assumere tutte le iniziative idonee a non mettere a repentaglio l'incolumità propria e delle altre persone presenti all'interno dei locali, comunicando immediatamente l'evento alla centrale operativa dell'istituto. Il servizio con l'impiego di unità cinofile è il servizio svolto dalla guardia giurata avente la funzione di conduttore di un cane La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 135 adeguatamente addestrato. La guardia giurata - nello svolgimento del servizio nella qualità di conduttore - deve avere un buon governo e gestione del cane, dal quale non può mai separarsi, né può lasciarlo incustodito o allontanarsi anche temporaneamente lasciando il cane legato sul luogo di espletamento del servizio. Per l'impiego di unità cinofile il titolare dell'istituto di vigilanza deve chiedere al prefetto l'annotazione di tale modalità di svolgimento del servizio sull'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 134 TULPS. In ogni caso l'impiego delle unità cinofile deve essere preceduto dalle comunicazioni alla questura territorialmente competente, riguardanti: # la tipologia dei servizi nei quali vengono impiegate; *l'elenco delle unità cinofile nella disponibilità dell'istituto, indicando per ciascuna le generalità complete del conduttore, nonché il numero di matricola, l'iscrizione al LOI (Libro delle origini italiane), il certificato di iscrizione all'albo ENCI (Ente nazionale della cinofilia italiana) e gli elementi relativi al tatuaggio del cane, ovvero ai riferimenti relativi al microchip; *la documentazione attestante 136 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato per ciascun cane impiegato la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi; *la documentazione attestante l'espletamento di tutti i test sanitari e di tutte le necessarie vaccinazioni del cane54; *la documentazione attestante la qualità ed il livello di addestramento di ogni unità cinofila, nonché la sede della struttura che ha provveduto a tale addestramento; *i dati identificativi degli automezzi adibiti al trasporto dei cani che dovranno essere attrezzati con gli appositi dispositivi di alloggio conformi alla normativa vigente e rispondenti alla normativa sulla circolazione stradale. Durante il servizio i cani sono condotti “al passo” e comunque tenuti al guinzaglio. Il titolare dell'istituto deve adempiere tutti gli obblighi igienico-sanitari relativi all'impiego dei cani ed in particolare deve osservare tutte le disposizioni di natura legislativa e regolamentari vigenti in materia. La sola annotazione sull'autorizzazione prefettizia ex art. 134 TULPS, in mancanza degli adempimenti indicati nei punti 54 I certificati prescritti devono recare il timbro e la firma di un medico veterinario iscritto all'albo. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 137 precedenti, non consente l'impiego delle unità cinofile. Resta comunque in facoltà del prefetto revocare in qualsiasi momento e per giustificato motivo l'autorizzazione ad impiegare unità cinofile ed è in facoltà del questore territorialmente competente imporre nel regolamento di servizio particolari prescrizioni riguardanti impiego e l'uso delle unità cinofile. Il servizio di antitaccheggio si concretizza nella sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata, mediante osservazione, sia di persona che a mezzo impianti di videosorveglianza, a prevenire il furto e/o il danneggiamento dei beni stessi. Il servizio va espletato di norma in uniforme e con l'arma. In casi particolari o per specifici servizi, su richiesta dell'utente, il servizio può essere espletato in borghese e con il distintivo esposto, con l'arma dissimulata, ovvero in forma disarmata, previa autorizzazione del questore. Il caveau destinato al deposito dei valori affidati in custodia all'istituto, deve essere munito dei mezzi di difesa attiva e passiva previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria. Le guardie giurate preposte al 138 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato servizio di vigilanza al caveau svolgono il servizio in divisa, armati e sono equipaggiati con giubbotto antiproiettile, torcia, apparato rice-trasmittente fisso o portatile ed altro idoneo mezzo di comunicazione con la centrale operativa dell'istituto. Le guardie giurate devono verificare all'inizio del turno l'efficienza delle misure di sicurezza esistenti. L'accesso ai locali del caveau è consentito solo alle persone autorizzate e nel rispetto delle procedure fissate e comunicate al personale dipendente dal titolare dell'istituto, idonee a garantire la tracciabilità e la ricostruzione ex post degli accessi, delle operazioni e di eventuali anomalie. In caso di emergenza, il personale addetto dovrà provvedere all'immediata attivazione dei dispositivi di allarme, secondo le modalità stabilite nell'ordine di servizio, mantenendosi in contatto con la centrale operativa dell'istituto ed evitando di uscire all'esterno dal caveau. L'impianto di registrazione del caveau ed i relativi supporti magnetici, non devono essere accessibili dalla centrale operativa dell'istituto o da questa azionati. Le attività di trattamento delle La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 139 banconote - intese come attività di autenticazione delle banconote e di selezione delle stesse in base alla loro qualità sono esercitate secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in conformità con quanto stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale europea e dalla legislazione nazionale. Il trasporto valori consiste nel trasferimento di somme di denaro o di altri beni e titoli di valore, da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto, equipaggiati secondo quanto previsto dal regolamento di cui al DM 269/2010, osservando le prescrizioni ivi imposte, nonché quelle contenute nel regolamento di servizio approvato dal questore. L'istituto curerà in particolare l'idoneità e la funzionalità dell'equipaggiamento (giubbotti antiproiettile, apparati ricetrasmittenti e di radiolocalizzazione, ecc.), l'adeguatezza dell'armamento, l'efficienza dei mezzi di trasporto prescritti, l'efficienza ed efficacia dei sistemi di protezione e di sicurezza, le misure di sicurezza e di riservatezza adottate nella definizione dei trasporti e degli itinerari e nella composizione degli equi- 140 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato paggi, la qualificazione ed affidabilità del personale impiegato sia nei servizi operativi che in quelli organizzativi. Inoltre, l’istituto dovrà osservare l'assoluto rispetto dei limiti orari e delle alternanze con periodi di riposo previsti per l'impiego delle guardie giurate in tali servizi; dovrà annotare le operazioni relative ai servizi in apposito registro; si curerà d’effettuare le prescritte comunicazioni preventive e nel corso dello svolgimento dei servizi alla questura e con i presidi di polizia nel territorio, anche mediante la designazione di un responsabile dei servizi. Per il trasporto del contante è fatto obbligo di impiegare guardie particolari giurate di maggiore esperienza costituendo, requisito minimo di sicurezza, per i componenti degli equipaggi un'anzianità di servizio (anche presso altri Istituti) non inferiore ad un anno, unita ad un'età anagrafica ed a qualità attitudinali compatibili con la particolare difficoltà dei servizi in questione55. 55 Per il trasporto del contante si applicano le prescrizioni previste nei successivi punti, mentre per il trasporto dei titoli o di altri beni di valore diverso dal contante, le deroghe a tali prescrizioni sono comunicate ed approvate di volta in volta dal questore ed approvate anche per tacito assenso. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 141 Per il responsabile del servizio e per il capo scorta, è richiesta una più ampia e specifica esperienza nel settore, almeno biennale. Tutte le guardie particolari giurate devono possedere un alto livello tecnico - professionale di addestramento ed una adeguata idoneità psico-fisica, aver raggiunto un buon livello di capacità nel corretto uso delle armi in servizio ed avere un curriculum esente da segnalazioni o da fatti che possono costituire di per sé uno specifico fattore di rischio, ovvero rilevare elementi di non affidabilità. Gli itinerari devono essere frequentemente cambiati, nei limiti della situazione geografica ove deve essere effettuato il servizio. Se il tempo di percorrenza per raggiungere la destinazione stabilita supera le 6 ore di marcia, è fatto obbligo di alternare la guida tra i membri dell'equipaggio in modo che alla guida sia preposto sempre personale attento e vigile. Le guardie giurate adibite a servizio di trasporto valori devono prestare servizio in uniforme, armate e munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato costantemente dal personale che effettua 142 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato materialmente il prelievo e la consegna dei valori. Nell'espletamento del servizio non è consentita nessuna sosta in luogo diverso da quello di destinazione, salvo casi eccezionali, connessi alle particolari esigenze dei trasporti e delle scorte a lunga percorrenza e, in ogni caso, con l'adozione di tutte le cautele volte a salvaguardare l'incolumità degli operatori. L'autista e/o l'equipaggio, all'atto di intraprendere il servizio, si assicurano dell'efficienza del veicolo ed effettuano una prova dei collegamenti radio. La centrale operativa dell'istituto rimane in costante ascolto radio verificando la posizione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto valori mediante il sistema di localizzazione satellitare di cui gli stessi sono, obbligatoriamente, muniti. L'istituto, nel predisporre il regolamento di servizio, che dovrà essere approvato dal questore della provincia in cui lo stesso ha la sede principale d'intesa con gli altri questori competenti, dovrà prevedere un'apposita sezione dedicata al trasporto valori in linea con le direttive emanate dall'amministrazione della pubblica sicurezza, aggiornandolo secondo La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 143 necessità. Essendo venuto meno, per effetto delle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, nr.153, il limite provinciale della licenza e in considerazione della mancanza di caratterizzazione territoriale dei servizi di trasporto valori, tali servizi possono essere disimpegnati, secondo l'incarico ricevuto, senza limiti territoriali, nel rispetto dei massimali, con le modalità e con le dotazioni di seguito indicate. # Il trasporto valori per somme fino a € 100.000,00, onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna forma di protezione da personale non esperto (come ad esempio fattorini, commessi, ecc.), che più facilmente possono essere vittime di aggressioni e rapine, potrà essere espletato da una guardia giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo leggero, radiocollegato con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza privata e dotato di sistema di localizzazione satellitare GPS. # Il trasporto valori per somme da € 100.000,00 fino a € 500.000,00 dovrà essere espletato da due guardie particolari giurate, armate e con 144 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato giubbotto antiproiettile, a bordo di un furgone blindato con caratteristica di blindatura previste dall'allegato IV del decreto interministeriale n. 332/9856, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la centrale operativa, invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare GPS, avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato - come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale – nonché sistema di blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell'istituto57; # il trasporto valori per somme € 500.000,00 e fino a € 1.500.000,00 deve essere svolto con l'impiego di tre guardie particolari giurate, armate, a 56 57 Vedi l’allegato 10. Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio può essere svolto da una guardia giurata a bordo di autovettura non blindata, munita dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la centrale operativa, invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare GPS. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 145 bordo di furgone blindato con caratteristiche di blindatura previste dall'allegato IV del decreto interministeriale n. 332/98 munito dei contrassegni identificativi dell'istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la centrale operativa, invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare GPS, avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato - come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale nonché sistema di blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell'istituto. In particolare, deve essere prevista la dotazione del giubbotto antiproiettile per tutte le guardie particolari giurate impiegate nel servizio, che dovrà essere perentoriamente indossato dal personale impiegato fin dall'uscita dalla sede dell'Istituto o dal luogo di prelievo delle somme e mantenuto per tutta la durata del servizio. Il dipendente che effettua materialmente il prelievo e la conse- 146 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato gna dei valori scenderà dal mezzo dopo che il capo scorta avrà preventivamente ispezionato i luoghi. Delle tre guardie giurate, quella con mansioni di conducente del veicolo e non potrà mai allontanarsi dal posto di guida, tenendo il veicolo sempre con il motore avviato e assicurando il costante contatto radio con la centrale operativa. Raggiunto l'obiettivo, il veicolo dovrà essere posteggiato in modo da consentire all'autista la più ampia visibilità delle aree circostanti. Per ogni trasporto, nell'ordine di servizio, è indicato il nome della guardia particolare giurata che svolge mansioni di autista e di quella che si alterna alla guida; di quella che alla partenza ed all'arrivo porta i valori e del personale di scorta. Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone semi blindato, munito dei contrassegni identificativi dell'istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la centrale operativa, invio automatico del La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 147 segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare GPS. Nel caso di utilizzo di sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente compatta ed autoestinguente) attivabili direttamente dal personale presente sul mezzo, ovvero automaticamente ovvero tramite apposita elettronica di gestione dalla centrale operativa, il servizio può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone blindato, munito dei contrassegni identificativi dell'istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la centrale operativa, invio automatico del segnale d'allarme, sistema di localizzazione satellitare GPS e di contenitore che rende inutilizzabile il bene (ad es. macchiatura delle banconote) per il “rischio marciapiede”. # Il trasporto valori per somme da € 1.500.000,00 fino a € 3.000.000,00 dovrà essere svolto con l'impiego di tre guardie particolari giurate armate e provviste di giubbotto antiproiettile, di un furgone blindato conforme alle disposizioni dell'allegato IV del decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la centrale operativa dell'istituto, 148 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato invio automatico del segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS,58 con un sistema di sicurezza passiva ad alta tecnologia scelto tra sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote), sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano valori (ad es. mediante produzione di resina bi componente compatta ed autoestinguente) attivabili sia direttamente dal personale presente sul mezzo ovvero automaticamente ovvero tramite apposita elettronica di gestione dalla centrale operativa e contenitore per il “rischio marciapiede” (ad es. a macchiatura delle banconote). Dello svolgimento dei trasporti di valori di importo superiore ad € 1.500.000,00 dovrà essere data comunicazione ai “punti di contatto” istituiti presso gli uffici di gabinetto delle questure, attraverso canali di comunicazione esterni “protetti”. Al fine dell'approntamento di adeguati e mirati servizi di controllo disposti dalle autorità di 58 È anche necessario il rinforzo del vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio aventi lo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato, come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 149 p.s., l'invio delle comunicazioni, impostato in modo da assicurare l'assoluta riservatezza di notizie relative ai tempi ed alle modalità dell'effettuazione del trasporto, dovrà avvenire in maniera sistematica e tempestiva in modo da garantire la presenza dei necessari tempi tecnici per la pianificazione dei relativi servizi di vigilanza. Ferma restando la discrezionalità del questore in relazione a specifiche e contingenti situazioni di sicurezza, dovranno essere approntate formule di comunicazione diversificata in relazione al livello di valore del denaro trasportato, che comunque contengano gli elementi essenziali oggetto di informativa: - luogo ed ora del prelievo; - itinerario; - orario e luogo di consegna; - quantità di denaro; - automezzo utilizzato con indicazione degli strumenti di difesa passiva; - personale impegnato. # Il trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00, ammissibile solo per i trasporti relativi alla Banca d'Italia e caveau/caveau, deve essere specificamente autorizzato dal questore della provincia nella quale l'istituto ha la 150 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato sede principale sentiti i questori delle altre province interessate. Le operazioni di carico e scarico dei valori devono avvenire esclusivamente in ambiti protetti (caveau). Il servizio sarà effettuato con le modalità previste per il trasporto valori per somme da € 1.500.000,00 fino a € 3.000.000,00 con - in aggiunta - un furgone blindato di scorta, conforme alle disposizioni dell'allegato IV del decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la centrale operativa dell'istituto, invio automatico del segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS, con a bordo due guardie particolari giurate, dotate di giubbotti antiproiettile. Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori. Laddove, per particolari e comprovate esigenze, si renda necessario aumentare il massimale trasportato oltre gli 8.000.000,00 €, le relative autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dal questore della provincia nella quale l'istituto ha sede, sentiti i questori delle province interessate dal trasporto. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 151 # Nel caso di servizi di trasporto valori a lunga percorrenza, realizzati mediante il concorso di più istituti rispettivamente interessati per "tratte" o "attività", specificamente autorizzate dall'autorità di pubblica sicurezza competente59, deve essere previsto che: - l'istituto di vigilanza "capofila" produca al questore che approva il Regolamento e per conoscenza ai questori delle province nelle quali sono ubicate le strutture utilizzate ed operano gli istituti che partecipano allo svolgimento dei servizi, un dettagliato "progetto del trasporto" dal quale si evincano, insieme con l'operazione complessiva, le singole operazioni da compiersi, l'istituto interessato per ciascuna di esse, il personale ed i mezzi di volta in volta impegnati; - ciascun istituto annoti nel registro delle operazioni sia l'operazione complessiva e il cliente per conto del quale l'intero tra59 Per i predetti trasporti si impone l'adozione di tutte le cautele e i sistemi di difesa passivi previsti nel presente regolamento e si dispone che il trasbordo dei valori, nonché il cambio degli equipaggi venga effettuato in caveau idoneamente attrezzati e vigilati, debitamente autorizzati. Tali servizi di trasporto percorrenza saranno autorizzati, preferibilmente, con itinerari che prevedano autostrade o superstrade, escludendo le strade o altre località che per conformazione o caratteristiche di isolamento possono prestarsi agevolmente ad agguati, salvo le limitazioni o sospensioni che potranno disporsi ove i medesimi itinerari siano interessati a trasporti di carichi eccezionali, cantieri di lavoro o altre limitazioni del traffico veicolare, tali da elevare la soglia di rischio del servizio. 152 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato sporto è effettuato che la fase operativa di competenza ed il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione stessa. I servizi di trasporto valori da effettuarsi nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 hanno carattere straordinario e potranno essere consentiti, previa autorizzazione del questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale sentiti i questori delle altre province interessate, se giustificati da oggettive condizioni di necessità e dall'impraticabilità di soluzioni alternative e sempre che risultino compatibili con la situazione della sicurezza pubblica nella provincia e/o nelle province interessate. In tal caso, trattandosi di trasporti straordinari, alle modalità operative menzionate dovrà aggiungersi un furgone blindato di scorta con a bordo 2 guardie giurate, di cui una con arma lunga ed entrambe munite di giubbotto antiproiettile e di telefono cellulare ed eventualmente in base all'importo trasportato un veicolo di staffetta con funzioni di osservazioni preventiva. Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 153 mezzo che trasporta i valori. Le autorizzazioni a svolgere servizi notturni o che presentino aspetti derogatori alle modalità ordinarie potranno essere rilasciate solo agli istituti in grado di assicurare i requisiti di capacita tecnica relativa ai servizi di trasporto valori. L'autorizzazione a svolgere i servizi a lunga percorrenza e/o notturni sarà immediatamente revocata o sospesa ove risultino venire meno le condizioni di sicurezza e controllabilità che ne costituiscono il presupposto, ovvero nel caso di specifiche condizioni di allarme. La scorta valori è il servizio di scorta a valori trasportati dall'utente, svolto da guardie giurate con le seguenti modalità: # per la scorta a valori fino a € 500.000,00 il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un'autovettura radio collegata e munita di impianto di localizzazione satellitare; # per la scorta a valori fino a € 1.500.000,00, il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di 154 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un furgone blindato radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare ; # per la scorta a valori superiori a € 1.500.000,00, il servizio dovrà essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di furgone blindato radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare, e da un'autovettura di staffetta con a bordo due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile. Resta ferma la facoltà del questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al valore del bene scortato. Al fine di prevenire il cosiddetto "rischio marciapiede", ossia il pericolo di assalti e rapine a danno delle guardie che provvedono a trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai locali del committente e viceversa, ogni guardia trasporterà La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 155 un solo plico o sacco o cassetta per volta, contenente somme di denaro fino a € 100.000,00 con la tolleranza di un'eccedenza massima del 20%. L'importo potrà essere elevato fino a € 250.000,00 in caso di utilizzo di contenitori che rendano inutilizzabile il bene. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere espletate nel più breve tempo possibile e il furgone portavalori non dovrà sostare presso il cliente oltre i quindici minuti circa. Il trasporto valori di moneta metallica potrà essere effettuato anche avvalendosi di mezzi ed autisti terzi, per comprovate esigenze e previa autorizzazione del questore che approva il regolamento sentiti i questori delle province interessate al trasporto, con le seguenti modalità: # per somme fino a € 500.000,00, il servizio dovrà essere svolto da una guardia giurata, armata e munita di giubbotto antiproiettile costantemente indossato. # per somme superiori a € 500.000,00 il servizio dovrà essere svolto da due guardie giurate, armate e munite di giubbotto antiproiettile costantemente indossato, e mezzo dotato di impianto di localizza- 156 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato zione satellitare GPS. Resta ferma la facoltà del questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla somma trasportata. II titolare dell'istituto, prima dell'espletamento del servizio, dovrà comunicare alla questura le informazioni relative al tipo di mezzo utilizzato nonché i dati anagrafici dell'autista nel caso in cui non sia guardia giurata. Il titolare di un istituto di vigilanza privata, per fronteggiare temporanee esigenze connesse alla domanda di eccezionali servizi di vigilanza, a parziale deroga del principio della non commistione di uomini e di mezzi appartenenti ad istituti di vigilanza privata diversi, potrà essere autorizzato dal questore ad utilizzare personale e/o mezzi di altri istituti della stessa o di un'altra provincia, previa preventiva motivata e documentata richiesta. Ciò al fine di prevenire il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario eccessive per le proprie guardie giurate, pregiudizievole per la necessaria efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale delicato servizio. Per gli istituti di vigilanza priva- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 157 ta autorizzati ad operare in ambiti territoriali che interessano più province e nell'ipotesi che uno stesso decreto di approvazione autorizzi la guardia giurata a prestare servizio presso più istituti di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 251 del regolamento, con riguardo alla regolamentazione delle modalità di svolgimento dei servizi demandate ad un accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, l'impiego del personale è subordinato ai seguenti particolari adempimenti: a) fermo restando che il personale può essere comandato in servizio negli ambiti territoriali delle diverse province indicate nella licenza, il titolare dell'istituto curerà l'inoltro al questore che approva il regolamento ed al questore territorialmente competente di un piano ordinario di impiego di ciascuna guardia giurata; b) al questore che approva il regolamento dovranno essere comunicati tutti i servizi svolti nell'ambito territoriale di operatività dell'istituto, secondo le modalità previste dal regolamento di servizio; c) a ciascun questore delle pro- 158 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato vince interessate, con separata comunicazione, andranno segnalati unicamente i servizi inerenti la singola provincia; d) in caso di personale operante in zone al confine tra due province la comunicazione è fatta ad entrambi i questori territorialmente competenti; e) eventuali segnalazioni di anomalie o di fatti di particolare rilievo e le variazioni dei servizi sono comunicate al questore territorialmente competente e per conoscenza al questore che della provincia che ha rilasciato la licenza; f) per tutti i servizi a carattere non territoriale (ricezione allarmi, trasporto valori, ecc....) le comunicazioni sono inoltrate al questore che approva il regolamento. Gli istituti di vigilanza possono essere autorizzati dal prefetto della provincia che ha rilasciato la licenza a svolgere, in relazione a specifiche e motivate esigenze degli utenti, servizi occasionali e temporanei di vigilanza privata in ambiti territoriali diversi da quelli nei quali sono di norma autorizzati. In tali casi il questore che approva il regolamento, d'intesa con il questore territorialmente competente, approva le modalità di svolgimento del servizio limitatamen- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 159 te all'arco temporale, individuato nel provvedimento autorizzatorio del prefetto, di esecuzione del servizio stesso. Non possono essere espletati servizi non espressamente previsti dal regolamento di servizio approvato dal questore, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144. Il titolare dell'istituto o un suo delegato, giornalmente, entro le ore 12.00, farà pervenire presso la divisione polizia amministrativa e sociale della questura competente per territorio e per conoscenza alla questura della provincia che ha rilasciato la licenza le segnalazioni relative ad episodi occorsi il giorno precedente di particolare rilievo. Per i servizi di trasporto valori ultraprovinciali superiori ad € 1.500.000,00, dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, all'ufficio di gabinetto delle questure di partenza, transito e destinazione. Il regolamento di servizio approvato dal questore disciplina le modalità delle comunicazioni anche in relazione a quanto previsto dall'art. 257-ter, comma 3, del regolamento di esecuzione, e individua ogni altra comunicazione utile per 160 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato finalità di controllo. Il regolamento di servizio, redatto dai singoli istituti di vigilanza sulla base delle regole tecniche qui riportate ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti territoriali di riferimento, è approvato, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, e del R.d.. 12 novembre 1936, nr. 2144, dal questore della provincia nella quale l'istituto ha ottenuto la licenza e dove ha eletto la sua sede principale, d'intesa con i questori delle altre province in cui l'istituto steso è autorizzato ad operare. Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione per la violazione delle disposizioni del regolamento di servizio, è attribuito al questore - ai sensi dell'art. 4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144 - il potere disciplinare sulle guardie giurate. Nella scelta della sanzione da applicare il questore dovrà tenere conto della gravità del fatto, tenendo presente il principio della proporzionalità e ragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni. In presenza di infrazioni particolarmente rilevanti il questore può sospendere immediatamente il soggetto dalle funzioni di guardia giurata e disporre il La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 161 ritiro delle armi, ferma restando la possibilità del prefetto di procedere successivamente alla revoca del proprio provvedimento di nomina. Nel caso di istituti di vigilanza che operano in ambiti territoriali composti da diverse province, l'adozione delle sanzioni compete al questore che approva il regolamento, sulla base della segnalazione del questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione. In casi di necessità e urgenza il provvedimento di sospensione e contestuale ritiro delle armi, ai sensi dell'art.4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr. 2144, è adottato dal questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione. L'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle guardie giurate è comunicata al titolare dell'istituto di vigilanza da cui le guardie dipendono. Le regole tecniche contenute nell’allegato D disciplinano il servizio delle guardie giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell’art.134 TULPS, ai sensi del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, nonché, per quanto compatibili, quello svolto dalle guardie giurate nominate ai sensi dell’art.133 TULPS, ai sensi R.d.l. 26 settembre 1935, nr. 1952. L’allegato offre una rassegna delle principali disposizioni cui i regolamenti di servizio degli istituti di vigilanza privata devono essere conformi. 162 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Gli istituti dovranno predisporre il proprio regolamento tenendo conto della tipologia dei servizi autorizzati, degli ambiti territoriali di operatività, dell’organizzazione aziendale, del numero e della professionalità delle guardie giurate dipendenti; il regolamento dovrà, quindi, essere sottoposto al questore della provincia ove insiste la sede principale dell’istituto, che ne valuterà l’approvazione, d’intesa con i questori delle altre province interessate, imponendo le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse. La predisposizione dei regolamenti da parte degli istituti deve aver luogo una volta che gli stessi abbiano completato l’adeguamento al decreto ministeriale 269/2010, ovverossia entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore; nelle more, continueranno a trovare applicazione i regolamenti provinciali esistenti, ovvero quelli degli istituti sinora approvati. Come si sostiene nel Vademecum predisposto dal Ministero dell’interno finalizzato a semplificare la fase connessa agli adempimenti previsti dal DM 269/2010, le regole tecniche contenute nell’allegato in esame sono state elaborate tenendo presenti le best practices idonee a rendere effettive ed efficaci le misure di sicurezza relativamente: - all’effettiva durata dei servizi operativi e dei periodi di riposo fra un servizio e l’altro, limitando il ricorso alla prestazione di lavoro straordinario nei limiti consentiti dal contratto nazionale di categoria; - alla funzionalità della sala operativa, dei mezzi dell’istituto e delle protezioni individuali per il personale operante; - all’accuratezza delle misure di sicurezza e di riservatezza adottate nella definizione dei servizi; - alla qualificazione ed all’affidabilità del personale impiegato sia nei servizi operativi che in quelli organizzativi; - alla formazione, all’aggiornamento ed all’addestramento delle guardie giurate; - alla circolazione delle informazioni e delle comunicazioni tra l’istituto di vigilanza, la questura di riferimento e le altre questure interessate dai servizi dell’istituto. Molto importante è la definizione delle diverse tipologie di servizio nelle quali si può estrinsecare l’attività di vigilanza privata60. 60 Come opportunamente afferma il Vademecum, l’allegato D, al punto 3.b.1, reca l’importante definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza. Tale La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 163 L’allegato D, inoltre, in tema di vigilanza saltuaria in zona e d’intervento su allarme, chiarisce quali dotazioni devono essere nella disponibilità della guardia che effettua il servizio (veicolo radiocollegato, munito di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella disponibilità dell’Istituto con i contrassegni distintivi ed il logo dell’istituto approvati dalle Autorità competenti, ecc.) e fissa il principio che, di norma, tali servizi sono disimpegnati da una sola guardia giurata, a condizione che l’istituto sia in grado di organizzare il servizio in maniera tale che, nel caso l’operatore rilevi un’effettiva situazione di pericolo, sul posto possa concorrere almeno un’altra pattuglia di supporto, inviata dalla centrale operativa. Particolare attenzione l’Allegato in esame presta alle regole per l’attività di scorta, trasporto e custodia di valori, essendo evidente che proprio in tale settore di attività è maggiormente sentita la necessità di un’omogeneizzazione delle procedure operative; significativo, in tal senso, è il richiamo operato, per quel che concerne le attività di trattamento del denaro – intese come attività di autenticazione delle banconote e di selezione delle stesse in base alla loro qualità – alle definizione risponde alla necessità – esplicitamente manifestata anche dalle parti sociali della vigilanza privata mediante un “avviso comune” - di meglio definire il contenuto dell’art.256-bis del Regolamento d’esecuzione, nella parte in cui individua i servizi di esclusiva pertinenza delle guardie giurate, in quanto l’indeterminatezza dei concetti di “obiettivo sensibile” e “speciali esigenze di sicurezza” ha portato a forme di erosione della norma, con la conseguenza che, ad esempio, alcune filiali di istituti di credito o edifici sede di importanti agenzie pubbliche ovvero siti di produzione e gestione dell’energia sono stati affidati a soggetti privi della qualifica di guardia giurata, con evidente detrimento del sistema di “sicurezza complementare” disegnato dalla riforma normativa del 2008. Per tale motivo la disposizione in esame stabilisce l’obbligatorietà del ricorso a guardie giurate – escludendo quindi la possibilità di affidare i servizi, ad esempio, ad agenzie di portierato – nelle attività di vigilanza inerenti: aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di produzione di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana); aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carattere nazionale; raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate. Analogamente, la disposizione sottrae all’ambito locale la valutazione delle speciali esigenze di sicurezza (art.256 bis, comma 3, del Regolamento d’esecuzione TULPS), individuando i siti nei quali tale definizione trova applicazione: siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il 164 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in conformità con quanto stabilito dal Consiglio dell’Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea e dalla legislazione nazionale.; nello specifico, anche il più volte citato Vademecum chiarisce che tali attività di trattamento non debbono essere svolte necessariamente da guardie giurate, in quanto l’art.256 bis del Regolamento d’esecuzione TULPS definisce come attività di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie giurate, “…la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti…” e non il trattamento (nel senso di “maneggio”) del denaro. Sempre secondo il Vademecum ministeriale tale attività di trattamento è, nel caso degli istituti di vigilanza privata, strumentale all’attività di custodia e, soprattutto, di trasporto valori; in questo senso può anche essere disimpegnata da guardie giurate ma non in via esclusiva. Relativamente ai massimali dei valori trasportati, si riafferma il limite generale di otto milioni di euro trasportabili; tuttavia viene demandata ai questori la valutazione di particolari esigenze di implemento dei massimali, stabilendo che “… laddove, per particolari e comprovate pubblico interesse e per i quali va garantita l’incolumità e l’operatività (ad esempio aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari); siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS…); siti dove l’accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all’identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere); siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico). In generale, infine, la disposizione chiarisce che è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico. In tal modo viene, ulteriormente, definita la spinosa questione della differenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata, rientrando, evidentemente, i primi per esclusione nelle fattispecie non espressamente previste dalla norma in esame. La linea scelta dal Decreto, peraltro, appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza che già faceva distinzione tra la mera vigilanza passiva – che può essere espletata da personale diverso dalle guardie giurate - ed i “…compiti di vigilanza attiva – che possono comportare l’uso delle armi, la prevenzione e l’immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell’ordine, che ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt.133 e seguenti del t.u.l.p.s….”, ritenendo tali compiti come assimilabili a quelli svolti “…dagli appartenenti alla forze di polizia e distinta, per tale ragione, dalla attività di portierato la quale si caratterizza invece per essere destinata a garantire l’ordinata utilizzazione dell’immobile da parte dei fruitori senza che vengano in alcun modo in rilevo (se non in via del tutto mediata ed indiretta) finalità di prevenzione e sicurezza. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 165 esigenze, si renda necessario aumentare il massimale trasportato oltre gli 8.000.000,00 di euro, le relative autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dal Questore della provincia nella quale l’istituto ha sede, sentiti i questori delle province interessate dal trasporto”. Un aspetto essenziale della riforma riguarda le tecnologie per la difesa passiva dei valori, soprattutto dando risalto a due criteri guida: 1) rendere inutilizzabile (e quindi non appetibile) il bene; 2) non consentire l’asportazione dei valori dal furgone. I trasporti di beni di rilevante valore economico61 si effettuano con le modalità indicate nelle tabelle di cui al punto 3.l.4 dell’Allegato D e con i massimali ivi indicati aumentati del doppio, fino a un massimo di euro 6.000.000,00; oltre tale importo i trasporti dovranno essere specificamente autorizzati dal questore che approva il regolamento, d’intesa con i questori delle province interessate, tenendo conto, tra l’altro, del massimale assicurato. Mentre per i servizi di scorta ai trasporti di armi o parti di armi ed agli esplosivi, il decreto non potendo affrontarne nel dettaglio la regolamentazione, fissa – sempre all’allegato D – i principi generali dell’attività di scorta, rinviando ai questori competenti l’approvazione delle specifiche modalità di svolgimento del servizio. L’allegato E, recante Requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni, elenca i requisiti tecnologici e strutturali, nonché le dotazioni tecniche delle centrali operative; detta elencazione avviene in modo crescente ed in relazione alle classi funzionali ed agli ambiti territoriali, come definiti dall’art.2 dello stesso ecreto e come stabilito dal punto 4.1.2 del precedente allegato A. Nello specifico, si distinguono tre tipologie di infrastrutture: a) centro di comunicazione; b) centrale operativa; c) centrale operativa avanzata. La disposizione prevede che i controlli sui sistemi di comunicazione debbano essere svolti dagli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni; il personale ispettivo del MiSE effettuerà detti controlli secondo quanto stabilito dal D.M. 15 febbraio 2006, recante “Individuazione delle prestazioni, 61 La bozza di decreto sottoposta al Consiglio di Stato recava anche la definizione di beni di rilevante valore economico, ma quest’ultimo ha ritenuto impraticabile l’intervento proposto dal Ministero dell’interno e, quindi, la previsione è stata espunta dal testo definitivo. 166 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato eseguite dal Ministero delle comunicazioni per contro terzi, ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, nr.366”. Naturalmente, in sede di controllo presso la sede dell’istituto, la questura dovrà sempre verificare: - l’operatività della centrale in concomitanza con le fasi di erogazione dei servizi offerti dall’istituto, fermo restando quanto previsto dal punto 4.1.2 dell’allegato A; - che i sistemi di comunicazione siano in grado di garantire la direzione unitaria, la controllabilità, il coordinamento e l’assistenza del personale operante. L’allegato F, titolato “Tabelle del capitale sociale (e/o patrimonio) e delle cauzioni degli istituti di vigilanza privata”, fissa il capitale sociale (o patrimonio netto) dell’impresa di vigilanza nonché la cauzione che deve essere prestata dall’istituto di vigilanza. Dette caratteristiche patrimoniali hanno una relazione diretta ai servizi e al territorio autorizzati in licenza. In particolare, la cauzione, che non è, come accadeva ante-riforma, calibrata esclusivamente in base alle peculiarità del territorio ove l’impresa operava e, quindi, demandata all’esclusiva valutazione dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza, non è finalizzata a garantire l’assolvimento degli obblighi sanciti dalla legge, non solo di pubblica sicurezza, connessi alla conduzione dell’istituto (comprese le prescrizioni imposte nella licenza). L’allegato F1, dedicato alle “Tabella delle coperture assicurative responsabilità civile conto terzi – responsabilità civile contrattuale degli istituti di vigilanza privata”, invece, fissa le coperture assicurative minime richieste all’istituto di vigilanza, parametrate in modo crescente in relazione ai servizi e al territorio autorizzati in licenza. Detta disposizione è di notevole rilievo poiché fissa, per la prima volta, l’obbligo per la aziende di vigilanza di munirsi di un’adeguata copertura assicurativa. 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TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA 170 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Art. 133 Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in Comune delle proprietà stesse. Regolamento (Art. 249, Art. 250, Art. 251, Art. 252, Art. 252-bis, Art. 253, Art. 254, Art. 255, Art. 256) Art. 134 (*) Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall’articolo 11 del presente testo unico, nonché dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. (1) Regolamento (Art. 256-bis, Art. 257, Art. 257-bis, Art. 257-ter, Art. 257-quinquies, Art. 257-sexies, Art. 258, Art. 259, Art. 260-bis, Art. 260-ter, Art. 260-quater,) La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 171 (1) ”Ultimo comma aggiunto dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132”. Art. 134 - bis(1) (Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell’Unione europea) 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall’autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto. 2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico. 3. Il Ministro dell’interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell’Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell’attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.» (1) ”Articolo aggiunto dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132”. Art. 135 (1) I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all’articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generali- 172 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato tà delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato. La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto. (1)”Le parole barrate del quinto comma ed il sesto comma di questo articolo sono state soppresse dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132”. Regolamento (Art. 260) Art. 136 (1) La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti. La revoca della licenza importa l’immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio. L’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 173 Regolamento (Art. 257, 4; 257-bis, 3; 257 - quater) (1)”Le parole barrate del secondo comma di questo articolo sono state soppresse dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132”. Art. 137 Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all’erario dello Stato. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l’ufficio era autorizzato. Art. 138 Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea; 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3) sapere leggere e scrivere; 4) non avere riportato condanna per delitto; 5) essere persona di buona condotta morale; 6) essere munito della carta di identità; 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. Il Ministro dell’interno con proprio decreto, da adottarsi con le modali- 174 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato tà individuate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. (1) Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d’origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 134-bis, comma 3.(2) La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell’Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d’armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell’interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.(3) (1) (2) (3) “Commi aggiunti dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132”. Regolamento (Art. 71, Art. 256) Art. 139 Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 175 Art. 140 I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da € 206,00 ad € 619,00. Art. 141 I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS § 20 DELLE GUARDIE PARTICOLARI (*) Art. 249 Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell’ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall’articolo 138 della legge, nonché della documentazione attestante l’adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali. (Comma così modificato dalla lett. a) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) Per ottenere l’autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l’atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci. Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull’atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto. La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952. Art. 250 1. Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il 176 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti. 2. Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d’origine, per lo svolgimento della medesima attività. 3. Ottenuta l’approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all’articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.”. 4. Per l’esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478. 5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all’articolo 260-bis, comma 2. 6. Il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare è ammessa all’esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento. 7. Fatte salve le altre responsabilità previste dalla legge, lo svolgimento di attività per le quali è prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell’articolo 10 della legge. (Articolo così modificato dalla lett. b) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) Art. 251 Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare può essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso più istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima società o da questa controllati, secondo le modalità regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 177 e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall’autorità per le finalità di vigilanza previste dalla legge. (Comma così modificato dalla lett. 5) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini. Art. 252 1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel territorio di province diverse, il decreto di approvazione è rilasciato dal prefetto che ha ricevuto la domanda, sentiti i prefetti delle province interessate, sempre che siano garantite la sicurezza delle guardie particolari, anche in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro e la qualità dei servizi.”(Articolo così modificato dalla lett. d) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) Art. 252 - Bis 1. Le guardie particolari sono iscritte in un apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l’impiego prevalente nell’anno, nonché, succintamente, i motivi di cessazione dal servizio. 2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l’iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente l’approvazione del decreto di nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell’interno. 3. Il Ministero dell’interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un’unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. (Articolo introdotto dalla lett. e) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) 178 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Art. 253 Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso. Art. 254 1. Le guardie particolari vestono l’uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l’una e l’altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono. 2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell’articolo 230 del presente regolamento. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l’esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell’interno, nel quale sono riportate le generalità, gli estremi della licenza e l’indicazione dell’istituto cui appartengono. 4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all’articolo 260-bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull’uniforme vigenti nello Stato di stabilimento. (Articolo così modificato dalla lett. f) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) Art. 255 Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria. Art. 256 Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall’articolo 42 della Legge e dall’art. 71 del presente regolamento. La licenza di porto d’armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata. Art. 256 - bis 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 179 autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l’esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia. 2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti: a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell’autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta; c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumità pubblica o della tutela ambientale. 3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate. (Articolo introdotto dalla lett. g) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) (*) Vedi il Regio Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 “Disciplina del servizio delle Guardie Particolari Giurate”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1935, n. 272, successivamente convertito nella Legge 19 Marzo 1936, n. 508, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 08 Aprile 1936, n. 82. 180 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato § 21 DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA Art. 257 1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall’articolo 134 della legge per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene: a) l’indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell’institore o del direttore tecnico preposto all’istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti; b) la composizione organizzativa e l’assetto proprietario dell’istituto, con l’indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti; c) l’indicazione dell’ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l’istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti; d) l’indicazione dei servizi per i quali si chiede l’autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare. 2. Anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico- operativo dell’istituto, con l’indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all’attivazione dello stesso, nonché della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell’istituto; b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l’attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore. 3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all’ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l’indirizzo unitario ed il controllo dell’attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell’istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica. 4. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito l’Ente nazionale di La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 181 unificazione e la Commissione di cui all’articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all’articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni. (Articolo così modificato dalla lett. h) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) Art. 257-bis 1. La licenza prescritta dall’articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell’istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell’ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l’attività di investigazione e ricerca. 2. La relativa domanda contiene: a) l’indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti; b) l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 257, comma 1, lettera b); c) le altre indicazioni di cui all’articolo 257, comma 1, lettere c) e d). 3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza. 4. Nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell’articolo 327-bis del medesimo codice. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) 182 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Art. 257-ter 1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l’ufficio comunica all’interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato, previa esibizione della documentazione comprovante: a) l’attivazione degli adempimenti relativi all’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti; b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all’articolo 257 ed a quanto previsto dall’articolo 260-bis. Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell’Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento, purché idonee, per ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 137 della legge. 2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all’articolo 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell’articolo 9 della legge, nonché l’attestazione dell’avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti. 3. Se la licenza è richiesta per l’esercizio dell’attività in più province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l’istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non è richiesta per le attività prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonché per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, né per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all’articolo 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalità di controllo. 4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all’articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell’assetto proprietario dell’istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 183 contributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente. 5. Ai fini dell’estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all’articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell’attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all’articolo 257-quater. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) Art. 257-quater. 1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando: a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza; b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all’articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l’azione penale per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l’applicazione di una misura di prevenzione; c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto. 2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l’impie- 184 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato go di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall’articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica. 3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato: a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente; b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all’integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell’autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del Regio Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508. 4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell’articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) Art. 257-quinquies 1. Per l’accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell’articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell’interno a norma dell’articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all’articolo 249, quinto comma. 2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l’accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell’interno, sentita la commissione di cui all’articolo 260-quater, tenendo conto: a) degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all’articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 185 condizioni, anche locali della sicurezza pubblica; b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi; c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) Art. 257-sexies 1. Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, né di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, né ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l’utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che: a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l’utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo; b) siano costantemente garantite l’efficacia e l’efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi; c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) Art. 258 Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell’art. 115 della Legge, non possono eseguire 186 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall’art. 134 della Legge stessa. Art. 259. Salvo quanto dispone il Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all’art. 133 della Legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio. Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono. Art. 260 Nel registro di cui all’articolo 135 della legge devono essere indicati: a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute; b) la data e la specie dell’affare o della operazione; c) l’onorario convenuto e l’esito della operazione; d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale. Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall’ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti. Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l’operazione complessiva, il cliente per conto del quale l’intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l’esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso. Per le attività indicate nell’articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell’articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice. Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l’avvenuta vendita, le generalità dell’acquirente, i La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 187 documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l’onorario convenuto. Il registro deve essere conservato per cinque anni. (Articolo così modificato dalla lett. l) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) § 21-bis Degli istituti stabiliti in altri Paesi dell’Unione europea, degli enti di certificazione indipendenti e della Commissione consultiva centrale Art. 260-bis 1. Le imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana a parità di condizioni con le imprese nazionali, secondo quanto previsto dall’articolo 257, tenuto conto della capacità tecnica attestata nello Stato di stabilimento e degli obblighi e degli oneri, anche economici, già assolti nel medesimo Stato. A tal fine, la cauzione di cui all’articolo 137 della legge è prestata con le modalità ed alle condizioni indicate all’articolo 257-ter, comma 1, per i soli obblighi concernenti l’ordinamento italiano ed i servizi da espletarsi nel territorio della Repubblica. 2. Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza può inoltre autorizzare l’esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento, utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti. Alle medesime condizioni possono essere autorizzate le attività transfrontaliere, intendendo per tali quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento dell’impresa e che devono concludersi in territorio italiano e viceversa. 3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 va proposta almeno sessanta giorni prima dell’espletamento del servizio, corredata degli elementi descrittivi dell’istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento, del servizio da espletare, della sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto diniego per insus- 188 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato sistenza dei presupposti, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza dell’autorità di pubblica sicurezza, previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Ove non siano adottate le prescrizioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza l’autorizzazione si intende rilasciata. Relativamente al porto delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica.(Articolo introdotto dalla lett. m) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) Art. 260-ter 1. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Commissione di cui all’articolo 260-quater, sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l’espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 della legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonché alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attività di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento. 3. Il riconoscimento quale “organismo di certificazione indipendente” di cui al comma 1, è effettuato dal Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la categoria di certificazione riconosciuta, ed ha validità per cinque anni. Esso ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla Commissione dell’Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati. 4. Il Ministero dell’interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull’attività degli organismi di certificazione indipendente di cui al comma 1. Il comitato, istituito presso lo stesso Ministero, è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a diri- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 189 gente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell’interno e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell’istruzione, università e ricerca; da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno esperto in comunicazioni, nonché da tre esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica dirigenziale non generale. 5. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentite le altre Amministrazioni interessate. 6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) Art. 260-quater 1. È istituita presso il Ministero dell’interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all’articolo 134 della legge. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta: a) dal direttore dell’Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente; b) da un questore; c) da tre esperti designati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all’Arma dei carabinieri; d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; e) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro; f) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizza- 190 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato zioni sindacali delle guardie particolari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro; g) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due; h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione. 2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell’interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. 4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni. 5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 della legge. 6. Nell’ambito della Commissione possono essere costituite sottocommissioni tecniche o “gruppi di lavoro” ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata. 7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI E DELLE AZIENDE COLLEGATE LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO ALLEGATO 2 SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) 194 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Commissione delle Comunità europee, Repubblica italiana, Sentenza La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Contesto normativo 195 196 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 197 198 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Fase precontenziosa del procedimento Sul ricorso La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 199 200 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 201 202 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 203 204 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 205 206 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 207 208 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 209 210 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Sulle spese Avendo disposto, nell’ambito del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato, che: l’attività di guardia particolare possa essere esercitata solo previa prestazione di un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE; l’attività di vigilanza privata possa essere esercitata dai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro solo [previo] rilascio di un’autorizzazione del Prefetto con validità territoriale, senza tenere conto degli obblighi cui tali prestatori sono già assoggettati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE; la detta autorizzazione abbia una validità territoriale limitata ed il suo rilascio sia subordinato alla considerazione del numero e dell’importanza delle imprese di vigilanza privata già operanti nel territorio in questione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE; le imprese di vigilanza privata debbano avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitano la propria attività, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE; 211 212 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato il personale delle suddette imprese debba essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza privata, senza tenere conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE; le imprese di vigilanza privata debbano utilizzare un numero minimo e/o massimo di personale per essere autorizzate, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE; le imprese di cui trattasi debbano versare una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE, e i prezzi per i servizi di vigilanza privata siano fissati con autorizzazione del Prefetto nell’ambito di un determinato margine d’oscillazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE. La Repubblica italiana è condannata alle spese. LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO ALLEGATO 3 VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA 214 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato FOR.TE. FINANZIA LA TUA FORMAZIONE La piu’ grande ricchezza di un’azienda sono i lavoratori. Dalla loro crescita dipende il successo dell’impresa. Siamo al tuo fianco per far emergere i talenti che possono fare della tua, una grande azienda. Aderire non comporta nessun costo e si puo’ fare in qualsiasi mese dell’anno. Piu’ di 110mila imprese di tutti i settori economici hanno scelto For.Te, per oltre 1.200.000 lavoratori e 450milioni di euro stanziati: investire in talenti funziona. For.te promuove e finanzia la formazione dei lavoratori delle aziende . www.fondoforte.it Investiamo in talenti: insieme a Te. Fondo For.Te. SCEGLI DI FAR CRESCERE LA TUA AZIENDA: FAI CRESCERE IL LAVORO. FOR.TE. 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SENTENZA DEL 13 DICEMBRE 2007 CONCERNENTE L’ORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PRIVATA 218 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 219 220 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 221 222 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 223 224 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 225 226 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 227 228 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 229 230 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 231 LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO ALLEGATO 5 DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, N. 59 234 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 235 LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO ALLEGATO 6 MINISTERO DELL’INTERNO. SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA 238 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 239 240 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 241 242 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 243 244 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 245 246 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 247 248 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 249 250 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 251 252 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 253 254 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 255 256 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 257 258 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO ALLEGATO 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 AGOSTO 2008, N. 153 260 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 261 262 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 263 264 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 265 266 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 267 268 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 269 Non sentirti un pesce fuor d’acqua VIENI ALL’INAS Per saperne di più visita il sito internet www.inas.it S E RV I Z I O F F E R T I Assistenza in campo pensionistico Tutela in campo infortunistico PRIVATO e PUBBLICO domande di: denuncia di: • Pensione di Invalidità e di • Infortuni sul lavoro Inabilità • Malattie professionali • Pensione di Vecchiaia ed • Cause di servizio per pubblici Anzianità dipendenti • Pensioni di reversibilità • Consulenza Medico Legale Verifica e rettifica delle posizioni contributive Prestazioni socio - assistenziali Domande di: Domande di: • Sistemazione estratti contributivi INPS ed • Invalidità civile INPDAP • Indennità di accompagnamento • Accredito maternità e servizio militare • Benefici L.104/92 • Richiesta estratti certificativi INPS • Ricongiunzioni e Riscatti contributivi Sempre al tuo servizio ………Gratuitamente per conoscere gli indirizzi e i numeri telefonici delle nostre sedi 800 24 93 07 TUTELA A 360° PER GLI STUDI PROFESSIONALI Previsto dal CCNL del settore degli studi professionali E.BI.PRO. ha il compito istituzionale di operare in settori strategici quali la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il mercato del lavoro, la formazione ed il sostegno al reddito. LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO ALLEGATO 8 MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 1 DICEMBRE 2010, N. 269 274 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 275 276 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 277 278 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 279 280 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 281 282 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 283 284 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 285 286 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 287 288 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 289 290 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 291 292 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 293 294 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 295 296 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 297 298 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 299 300 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 301 302 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 303 304 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 305 306 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 307 308 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 309 310 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 311 312 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 313 314 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 315 316 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 317 Dai più valore alla tua pensione www.fondofonte.it SEDE OPERATIVA: Via C.Colombo 137 - 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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto l’articolo 71, comma 2, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993; Visto l’articolo 232 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993; Visto l’articolo 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992; Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988; Considerata l’esigenza di disciplinare l’ammissione alla circolazione stradale degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e cose con veicoli blindati; Viste le conclusioni raggiunte dall’apposita commissione di studio all’uopo predisposta con decreto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la partecipazione di enti di Stato civili e militari, associazioni dei costruttori nonché delle categorie di utenza interessate; Visto che il Ministero dell’ambiente, cui è stato sottoposto il decreto, con nota n. 2513/SIAR/96 del 10 luglio 1997, non ha presentato La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 383 osservazioni di sorta; Esperita la procedura di cui all’articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 28 novembre 1996, nel quale si invita a riconsiderare responsabilmente le scadenze temporali previste dalle disposizioni transitorie; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 01226 del 6 marzo 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai veicoli a motore e loro rimorchi di cui all’articolo 47 del codice della strada, comma 1, lettera g) ed i), e comma 2, lettere: b) categorie M1, M2 ed M3 destinati al trasporto di persone e denominati autoveicoli blindati per trasporto persone; c) categorie N1, N2 ed N3 destinati al trasporto di persone e cose, anche contemporaneamente, destinati alla custodia delle cose, ivi compreso il trasporto valori di cui all’allegato IV al presente decreto, denominati rispettivamente: autoveicoli blindati per trasporto valori; autoveicoli blindati per trasporto di cose; d) categorie O2, O3 ed O4 destinati al trasporto di cose e denominati rimorchi o semirimorchi blindati. 2. Tutti i veicoli di cui al comma 1 sono classificati veicoli blindati e sono caratterizzati da particolari attrezzature fisse e permanenti a protezione delle persone e delle cose trasportate, rispondenti alle specifiche tecniche di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Art. 2. Norme generali 1. I veicoli blindati possono, nel caso di allestimento su veicolo base già carrozzato, derivare da veicoli base classificati in una delle categorie internazionali riportate all’art. 1 del presente decreto; oppure, in caso di allestimenti su veicoli base non carrozzati da veicoli base, 384 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato autotelaio, scudati, classificati nelle rispettive categorie di appartenenza; oppure essere di nuova o totale costruzione. In tutti i casi, i veicoli blindati, ad allestimento finale eseguito, debbono essere classificati nelle rispettive categorie previste dall’art. 1 del presente decreto secondo le prescrizioni di cui all’art. 4. 2. La categoria di appartenenza e le relative caratteristiche tecniche, dei veicoli blindati possono differire da quelle dell’autoveicolo da cui traggono origine, purché rispondenti alle norme, in vigore alla data di presentazione delle domande di approvazione dei veicoli stessi, come previsto dal comma 4 del presente articolo. 3. Nel caso in cui il veicolo blindato derivi da un veicolo già omologato, l’appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalla omologazione del veicolo base, opportunamente aggiornata in esito alle visite e prove per l’approvazione finale. 4. Per quanto riguarda l’applicazione delle direttive CEE parziali recepite nell’ordinamento nazionale valgono, nel caso di veicoli della categoria M1, le deroghe previste dall’allegato XI alla direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli e dei loro rimorchi, e nel caso dei veicoli diversi da quelli di categoria M1, le deroghe riportate in allegato I al presente decreto. 5. I veicoli blindati devono rispondere, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, anche alle caratteristiche costruttive specifiche di cui agli allegati II, III, IV, V e VI al presente decreto. Art. 3. Cambio di uso 1. Nel caso di cambiamento di destinazione d’uso del veicolo blindato, quale il ripristino in sede di nuovo collaudo, per accertamento delle caratteristiche tecniche e funzionali, si verificherà la rispondenza alle prescrizioni tecniche in vigore al momento della omologazione del veicolo base. Art. 4. Allegati 1. Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto i seguenti allegati: - allegato I: Elenco rispondenza direttive CEE relativamente alle La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 385 varie categorie di appartenenza dei veicoli blindati; - allegato II: Caratteristiche del livello minimo di blindatura per veicoli blindati; - allegato III: Caratteristiche costruttive degli autoveicoli blindati per trasporto persone e delle cabine di guida di autoveicoli blindati per trasporto di cose; - allegato IV: Caratteristiche costruttive dei veicoli blindati per trasporto valori; - allegato V: Caratteristiche dei vetri blindati; - allegato VI: Cinture di sicurezza e loro ancoraggi. Art. 5. Norme finali e transitorie 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le prescrizioni in esso stabilite potranno essere applicate a domanda del costruttore, in alternativa alle norme preesistenti. 2. A decorrere dal sesto mese dall’entrata in vigore del presente decreto le norme in esso stabilite diverranno di osservanza obbligatoria. 3. Diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto non potranno più immatricolarsi veicoli non conformi alle prescrizioni tecniche del presente decreto. 4. Entro il 1 gennaio 2002 i veicoli blindati immatricolati prima della data di cui al precedente comma 3 dovranno essere resi conformi agli allegati II, III, IV e V del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 febbraio 1998 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando Il Ministro dell’interno Napolitano Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 317 386 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Allegato I ELENCO RISPONDENZA DIRETTIVE CEE RELATIVAMENTE ALLE VARIE CATEGORIE DI APPARTENENZA DEI VEICOLI BLINDATI ——* Vedere allegato a Pag. 8 della G.U. *—— A: Deroga ammessa quando l’uso speciale non consente la conformità totale. Il costruttore deve dimostrare alle autorità competenti di un poter osservare le prescrizioni a causa dell’uso speciale. B: Fattore di trasmissione della luce di almeno 60%, con angolo morto corrispondente al montante “A” non superiore a 10. C: Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme di panico. N: A condizioni che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e che la visibilità geometrica non sia compromessa. X: Nessuna deroga ad eccezione di quelle indicate nella direttiva particolare. N/A: La presente direttiva non si applica (nessuna prescrizione). E: Applicazione limitata ai posti destinati ad essere normalmente occupati all’orché l’autoveicolo circola su strada. (*): Le direttive menzionate sono riferite all’emendamento in vigore all’atto della domanda di omologazione. Allegato II 1. Caratteristiche del livello minimo di blindatura per veicoli blindati. Per “veicolo blindato” s’intende un veicolo dotato di caratteristiche minime di blindatura antiproiettile, estesa alla superficie costituente l’abitacolo, escluso il pavimento, sia nelle parti trasparenti sia in quelle opache, stabilite secondo i criteri minimi balistici previsti nel successivo paragrafo 2 del presente allegato, per le rispettive categorie di appartenenza. 1.1 Il vano predisposto al trasporto del carico (“vano valori” o “vano merci”) può non necessariamente presentare un grado diprotezione balistica. 1.2 Gli autoveicoli blindati debbono inoltre rispondere in aggiunta, a quanto prescritto al paragrafo 1, anche alle disposizioni sulle caratteristiche costruttive specifiche, riportate in allegato III, IV e V, al presente decreto, a seconda di quale si applica. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 387 2. Blindatura. 2.1. La blindatura delle parti opache e di quelle trasparenti può essere realizzata con materiali idonei alla tenuta balistica e con cristalli speciali od altri materiali trasparenti, comunque idonei a fornire al veicolo un predeterminato livello minimo di protezione contro gli attacchi condotti con armi da fuoco portatili, come da classificazione seguente. 2.2. Nel caso di veicolo blindato destinato al “trasporto di valori”, la blindatura riguarda il vano abitacolo destinato alle persone. 2.3. Nel caso di autoveicoli blindati destinati esclusivamente al “trasporto di persone” (cat. M) e nel caso delle cabine di guida degli autoveicoli blindati per il “trasporto di cose” (cat. N), il vano abitacolo dell’automezzo dovrà presentare la seguente protezione minima antiproiettile: nelle parti verticali di livello A; nelle parti orizzontali, escluso il pavimento, di livello B. 2.4. Nel caso di “rimorchio - semirimorchio blindato”, destinati esclusivamente al trasporto di valori o merci, valgono le medesime specifiche di cui al comma 1.1. del presente allegato. 3. Definizione livelli. Livello A: Resistenza al calibro 9 mm Parabellum: proiettile ogivale blindato ordinario da 7,45 g; velocità minima 370 m/s. Livello B: Resistenza al calibro 38 Speciale: proiettile blindato con ogiva carica da 10,24 g; velocità minima 310 m/s. Distanza di tiro TRE metri - Velocità misurata a DUE metri dalla bocca di fuoco. Nel caso di irreperibilità delle munizioni indicate, si può procedere alla verifica balistica con altre similari a giudizio dell’ente abilitato alle prove. 4. Modalità di prova per ente certificatore. I campioni trasparenti ed opachi da sottoporre alle prove balistiche devono avere dimensioni minime di 500 times 500 mm. Di ogni prodotto vengono esaminati tre campioni. Su ogni campione devono essere sparati tre colpi ai vertici di un triangolo equilatero avente lato massimo di 120 mm. 388 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato Almeno uno dei tre colpi deve essere sparato da una distanza massima da bordo del campione uguale ad un lato del predetto triangolo equilatero. La distanza tra i vertici deve essere calcolata prendendo come riferimento i centri dei punti d’impatto. La temperatura dell’ambiente di prova deve essere compresa tra i 10 ed i 25 gradi. I campioni devono essere mantenuti alla temperatura di prova per almeno 24 ore prima della prova stessa. Il campione di prova deve essere bloccato rigidamente ad un supporto metallico fisso tale da posizionarsi perpendicolarmente alla traiettoria di sparo. La prova balistica ha esito positivo nel caso non venga intaccato un testimone balistico costituito da un cartoncino di spessore 0,2 mm oppure da un foglio di alluminio di spessore 0,02 mm posto a 500 mm dal lato posteriore del campione (parallelamente). 5. Disposizioni su certificazioni specifiche. La certificazione balistica dei materiali impiegati, siano essi opachi o trasparenti, circa la rispondenza al livello minimo richiesto (vedi allegato II), deve essere effettuata da un ente abilitato. Il costruttore del veicolo blindato deve rilasciare dichiarazione di conformità del materiale balistico impiegato, a quello certificato dall’ente abilitato. Questo documento deve costituire parte integrante ed indispensabile per l’omologazione del veicolo blindato. Allegato III CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI AUTOVEICOLI BLINDATI DESTINATI AL “TRASPORTO DI PERSONE” E DELLE CABINE DI GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI BLINDATI DESTINATI AL “TRASPORTO DI COSE”. 1. Gli autoveicoli blindati di cui sopra devono essere muniti di: 1. bloccaggi di sicurezza addizionali a comando manuale (od elettrico con soccorso manuale) su tutte le porte; 1.2. condizionatore d’aria; 1.3. blindatura che non deve compromettere il funzionamento dell’impianto originale di aereazione e ventilazione del veicolo; La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 389 1.4. estintore, omologato, da 2 kg posizionato all’interno dell’abitacolo; 1.5. dispositivo di allarme acustico di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G.M.C.T.C.; 1.6. pneumatici e/o dispositivi di sicurezza, tali da consentire l’allontanamento dal luogo di attacco nel caso in cui i pneumatici siano colpiti da proiettili di arma da fuoco; 1.7. il serbatoio carburante e la batteria accumulatori devono essere protetti o essere di tipo tale da rispondere, al minimo, al livello di blindatura “B” (vedi Allegato II). Allegato IV CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI BLINDATI DESTINATI AL “TRASPORTO DI VALORI”. 1. Definizioni. Ai sensi del presente decreto s’intende per: 1.1. Vano guida: vano destinato esclusivamente al conducente ed ai passeggeri a fianco del medesimo. 1.2. Vano scorta: vano destinato esclusivamente al trasporto del personale operativo di scorta. 1.3. Abitacolo: vano comprensivo del vano guida e vano scorta. 1.4. Vano valori: vano destinato esclusivamente al trasporto di valori. 1.5. Portiere: aperture predisposte per l’accesso dall’esterno all’interno del veicolo e viceversa da parte del personale. 1.6. Apertura - botole: aperture predisposte per l’evacuazione del personale solo in caso di pericolo. 1.7. Buche passadocumenti: aperture di dimensioni ridotte, apribili esclusivamente dall’interno dell’automezzo, per passaggio documenti od altri valori. 1.8. Feritoie: aperture di dimensioni ridotte, apribili esclusivamente dall’interno, per difesa con armi da parte del personale. 1.9. Spioncino: superficie vetrata, di dimensioni ridotte, per controllo da interno ad esterno autoveicolo e non rientrante nei limiti dei campi di visibilità prescritti. 2. Tipologia del veicolo. 2.1. L’autoveicolo per trasporto di valori deve presentare una separazione netta tra l’abitacolo ed il vano valori. 2.2. Possono essere previsti divisori di separazione all’interno del vano guida/vano scorta per ulteriore protezione interna del personale. 390 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 2.3. L’accesso del personale al vano valori non deve avvenire direttamente dall’esterno del veicolo. 2.4. L’accesso al vano valori deve avvenire dall’interno dell’automezzo attraverso una portiera installata nella parete divisoria tra abitacolo e vano valori. 2.5. Qualora si debbano introdurre valori di grosse dimensioni sarà consentito l’accesso diretto al vano valori sempre che siano predisposti opportuni sistemi di sicurezza. 3. Portiere - Aperture. 3.1. L’autoveicolo deve presentare sul lato destro oppure sinistro, nel vano abitacolo, almeno una portiera dotata di finestrino. 3.2. Può essere prevista una botola di evacuazione, alloggiata su padiglione vano abitacolo, per permettere l’abbandono del veicolo in caso di emergenza. 4. Fori - Prese d’aria. 4.1. Tutte le aperture verso l’esterno dell’abitacolo adibite come prese d’aria di ventilazione debbono essere protette e disposte in modo da impedire anche l’introduzione diretta dall’esterno di oggetti. 4.2. Può essere prevista la possibilità di un dispositivo, azionato manualmente od elettricamente dall’equipaggio, per chiusura totale di dette prese. 5. Feritoie - Buche. 5.1. Ogni apertura che permetta direttamente l’introduzione di cose dall’esterno allo scompartimento destinato a ricevere i valori, deve essere munita di un dispositivo di sicurezza che possa essere manovrato esclusivamente dall’interno. 5.2. Il veicolo può essere dotato di feritoie di sparo, cieche o visibili, nelle pareti dell’abitacolo ed eventualmente sulle pareti del vano valori. Ogni feritoia costituita di materiale balistico deve poter essere chiusa dall’interno del veicolo. Ogni feritoia deve essere posizionata in prossimità di una finestratura o spioncino vetrato. 5.3. Possono essere previste buche passadocumenti con l’esterno. In tal caso esse debbono essere apribili solo dall’interno ed essere a filo con la carrozzeria esterna in modo da evitare qualsiasi possibilità di apertura dall’esterno. 6. Paraurti. Nel rispetto delle norme vigenti sui veicoli, può essere prevista l’installazione di paraurti anteriori e posteriori per poter adempiere alla funzione di eventuali rimozioni di ostacoli, in caso di emergenza. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 391 7. Pneumatici. L’autoveicolo deve essere equipaggiato con pneumatici e/o dispositivi di sicurezza, tali da consentire l’allontanamento dal luogo di attacco nel caso in cui i pneumatici siano colpiti da proiettili di arma da fuoco. 8. Segni distintivi. Sul tetto dei veicoli blindati può essore riportato un contrassegno alfa numerico, debitamente approvato e registrato dal Ministero dell’interno, per l’identificazione da parte di aeromobili di pronto intervento delle Forze dell’ordine. 9. Prescrizioni di allestimento. 9.1 Le portiere di accesso all’abitacolo debbono essere munite di chiusura di sicurezza supplementare azionabile automaticamente o manualmente dall’interno del veicolo, in modo da non permettere, in fase di esercizio, che una persona non autorizzata possa accedere all’interno. 9.2. Il veicolo deve essere dotato di un sistema idoneo a non consentire l’apertura del vano valori con il medesimo veicolo in stato di allarme e/o con le porte esterne aperte (interblocco). 9.3. Qualsiasi sistema di chiusura automatico delle porte, azionato dall’interno deve essere doppiato da un sistema di soccorso manuale sempre dall’interno. 9.4. Il veicolo deve essere predisposto con impianti e/o canalizzazione per l’applicazione di impianti ricetrasmittenti. 10. Prescrizioni di protezione attiva. 10.1. Il veicolo deve essere munito di un dispositivo supplementare di segnalazione acustica e luminosa di tipo approvato. 10.2 L’alimentazione dei sistemi di allarme di cui al punto precedente deve essere garantito da batteria accumulatori supplementare opportunamente protetta ed alloggiata nel vano valori. 10.3. Ogni veicolo deve essere dotato di sistema interfono per comunicazione fra interno ed esterno veicolo. 10.4 Sia nell’abitacolo che nel vano valori dovrà essere installato un estintore di capacità non inferiore a 2 kg di tipo omologato. 10.5. Sul veicolo può essere installato un impianto centralizzato antincendio con comando manuale od automatico od a sensori. 10.6. La protezione del serbatoio carburante e batteria accumulatori deve rispondere, al minimo, al livello di blindatura B (vedi allegato II). 11. Prescrizioni impianto condizionamento - Ventilazione. 392 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 11.1. Nell’abitacolo dovrà essere installato un impianto di condizionamento adeguato, in relazione al volume, alla coibentazione dell’abitacolo stesso, al numero di persone trasportate ed alle condizioni termodinamiche esterne - interne di riferimento. 11.2. Nell’abitacolo del veicolo blindato, deve essere previsto un sistema supplementare di aerazione, con presa aria esterna, per ricambio aria, secondo le prescrizioni minime di salute stabilite per i luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto (vedi decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956 e decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955) in correlazione al numero delle persone trasportate e del volume dell’abitacolo. Allegato V CARATTERISTICHE DEI VETRI BLINDATI I vetri da impiegare sui veicoli blindati devono essere vetri di sicurezza. Ai fini del presente allegato sono considerati vetri le lastre risultanti dalla fusione di miscele contenenti silice o anche materiali diversi dalla silice. Tali vetri devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G.M.C.T.C. e su ogni esemplare di vetro approvato devono essere indicati, in maniera chiara, indelebile e facilmente leggibile quando il vetro è montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione seguiti dalla sigla VSB (Vetro Stratificato Blindato). Per ottenere l’approvazione, i vetri devono superare le prove descritte ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del presente allegato. In alternativa all’approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., è ammesso l’uso di vetri approvati sulla base di prescrizioni uguali o equivalenti a quelle sopra elencate dalle autorità competenti al rilascio dell’omologazione degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati sottoscrittori dell’Accordo sullo spazio economico europeo, quali definite all’art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell’8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1996, di recepimento della direttiva 92/53/CE, sull’omologazione dei veicoli a motore. Anche su tali vetri devono essere indicati, in maniera chiara, indelebile e facilmente leggibile quando il vetro è montato, il marchio di fab- La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 393 brica e gli estremi di approvazione dello Stato membro omologante, se ciò è previsto dalle norme nazionali in esso applicate. Oltre a quanto sopra, in sede di omologazione del veicolo blindato utilizzante vetri approvati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato sottoscrittore dell’Accordo sullo spazio economico europeo, deve essere esibita copia del verbale di approvazione convalidato dall’autorità omologante di quello Stato. 1. Prove di stabilità. Al fine di accertare la stabilità alla luce dopo una esposizione prolungata alla luce solare, il vetro deve essere esposto per la durata di 100 ore ad una sorgente di realizzazione ultravioletta costituita da una lampada a vapori di mercurio. Il valore del coefficiente di trasmissione della luce per incidenza normale misurato dopo la prova non deve essere inferiore al 65% del valore misurato prima della prova sullo stesso campione. Per la misura si impiega luce corrispondente ad una temperatura colore di 2848 K. Deve essere inoltre eseguita sullo stesso vetro una prova supplementare consistente nell’immersione in acqua bollente per dieci minuti primi, dopo la quale non debbono manifestarsi bollicine né aversi altri sintomi di decomposizione visibile. 2. Prova di trasmissione della luce. Al fine di accertare il valore del coefficiente di trasmissione della luce deve essere effettuata sul vetro una misura di trasmissione per incidenza normale con luce corrispondente ad una temperatura colore di 2848 K. La trasmissione deve essere non inferiore al 65%. La misurazione deve essere effettuata sia prima che dopo la prova di cui al punto 1. Per i vetri che possono essere impiegati per parabrezza la misura di trasmissione deve essere effettuata anche con luce rossa e con luce arancione rispondenti alle prescrizioni per l’impiego di detti colori nei dispositivi di segnalazione visiva. La trasmissione deve essere non inferiore al 65% e non deve manifestarsi una apprezzabile alterazione del colore. 3. Prova di resistenza all’umidità. Al fine di determinare la resistenza all’umidità atmosferica per un lungo periodo di tempo, il vetro deve essere tenuto per la durata di 15 giorni in ambiente avente umidità relativa del 100%; alla fine della 394 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato prova non debbono manifestarsi scollamenti dei materiali tali da comprometterne le caratteristiche meccaniche ed ottiche. 4. Prova di resistenza alla temperatura. Al fine di accertare la resistenza alle temperature tropicali per un lungo periodo di tempo, il vetro deve essere immerso per due ore in acqua bollente; alla fine della prova non debbono manifestarsi bollicine o altri difetti tali da comprometterne le caratteristiche meccaniche ed ottiche. 5. Prova di resistenza alla punta di acciaio. Al fine di accertarne il comportamento in caso di urto con oggetto piccolo e duro, il vetro deve essere sottoposto ad una prova consistente nella caduta sul vetro di una punta di acciaio, da altezza determinata in relazione allo spessore del vetro stesso. Non più di un campione su cinque provati deve rompersi in grandi pezzi separati; gli altri campioni possono essere perforati ma non devono aversi schegge né alterazioni delle caratteristiche meccaniche ed ottiche al di fuori della zona di urto. 6. Pova di foratura. Al fine di accertare nei vetri stratificati la resistenza del collegamento tra materia plastica e vetro, il vetro deve essere sottoposto ad una prova consistente nella caduta di una sfera di acciaio da altezza determinata in relazione allo spessore del vetro stesso. Non più di due campioni, su dodici provati, si debbono rompere in grandi pezzi separati; non più di due campioni dei rimanenti debbono essere forati; ed in tutti gli altri campioni le parti in vetro debbono restare sufficientemente aderenti alla materia plastica interconnessa. 7. Prova di distorsione ottica. Al fine di accertare che il vetro destinato al parabrezza non dia luogo a distorsioni ottiche deve essere effettuata una prova mediante proiezione attraverso il vetro stesso di figure geometriche su un apposito schermo. Allegato VI CINTURE DI SICUREZZA E LORO ANCORAGGI Le cinture di sicurezza devono rispettare le condizioni di comfort e di funzionalità prescritte dalla normativa vigente, accertate secondo le modalità previste dalla direttiva 77/541/CEE e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto concerne infine gli ancoraggi delle cinture di sicurezza La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 395 sugli autoveicoli blindati, gli stessi possono essere sistemati al di fuori delle aree prestabilite qualora queste siano occupate da elementi relativi alla protezione balistica, allorché quest’ultima impedisca una corretta ubicazione degli stessi. Devono comunque essere garantite le caratteristiche di resistenza prescritte dalla direttiva 76/115/CEE e successive modificazioni ed integrazioni. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al preambolo: - Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 71 del codice della strada: “2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell’ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati”. - Il testo dell’art. 232 del codice della strada (Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione) è il seguente: “Art. 232. - 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l’emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo. 2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall’art. 3, comma 2, della delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione. 3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239”. 396 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato - Si riporta il testo dell’art. 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi): “Art. 227. - 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell’appendice V al presente titolo. Nell’ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., con propri decreti, stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli. 2. In relazione a quanto stabilito dall’art. 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l’esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall’accertamento nel caso in cui, in luogo dell’omologazione del tipo, venga richiesta l’approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui alla lettera E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d’accettabilità delle emissioni inquinanti nell’atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell’art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro della sanità. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell’ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti”. - Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214 (Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonché di quelle relative agli archivi, all’anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada): “Art. 1. - 1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano dal 1 ottobre 1993. La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 397 2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono approntate le seguenti modificazioni: a) all’art. 236, comma 1, le parole ‘’alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘’al 30 settembre 1992’’; b) all’art. 239, comma 1, le parole: ‘’da mesi sei dall’entrata in vigore del presente codice’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘’dal 1 ottobre 1993’’; c) all’art. 239, comma 2, le parole: ‘’dalla scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice’’, sono sostituite dalle seguenti: ‘’dal 1 ottobre 1993’’”. - Si riporta il testo del comma 3, dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri): “3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione”. - Si riporta l’art. 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE (Attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche): “Art. 6 (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato). - 1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato è tenuto a garantire l’accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l’ausilio di adegua- 398 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato ti supporti informatici o di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali. 2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni statali, relative ai progetti di norma di regole tecniche presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Tali osservazioni possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi e non agli elementi fiscali o finanziari del progetto”. Nota all’art. 1: - Si riporta il testo dell’art. 47 del codice della strada: “Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 399 - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone, ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi la massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiori a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t”. Nota all’art. 2: - La suddetta direttiva 92/53/CEE recepita con decreto ministeriale 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 27 giugno 1995 è una revisione completa della direttiva 70/156/CEE recepita con legge del 400 La riforma dei servizi di sicurezza complementare di mercato 27 dicembre 1973, n. 942, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1974. Stabilisce le norme generali applicabili alla omologazione dei veicoli della categoria M1 oggi in armonizzazione obbligatoria. Nota all’allegato III: - Le norme relative all’omologazione dei segnali di allarme sono stabilite dal decreto ministeriale 17 ottobre 1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 12 novembre 1980. Per i normali avvisatori acustici si applicano le norme stabilite dalla direttiva 70/338/CEE recepita con decreto ministeriale del 14 giugno 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 28 luglio 1974. Nota all’allegato IV: - Il D.P.R. n. 547/1955, concernente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 1955, n. 158, e il D.P.R. n. 303/1956 concernente le norme generali per l’igiene sul lavoro, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1956, n. 105. COS’E’ L’ENTE BILATERALE DELL’INDUSTRIA TURISTICA L’E.B.I.T., Ente Bilaterale dell’Industria Turistica, costituito il 7 giugno 2000 da Federturismo Confindustria, con l’adesione di Confindustria AICA, e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCSUIL, è lo strumento individuato dalle Parti stipulanti il CCNL Industria Turistica per la programmazione e l’organizzazione di relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, per il monitoraggio e la rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore e per l’elaborazione di proposte in materia di formazione e qualificazione professionali. In attuazione di quanto stabilito dalle Parti sociali nel Contratto, l’E.B.I.T. ha svolto studi e ricerche apprezzate non solo nel settore, ma anche a livello accademico ed istituzionale. È il caso di “Turismo: Prospettive & Governance - Proposte per uno sviluppo competitivo del Sistema Italia”, dalla cui analisi del settore è emerso un quadro ricco di criticità: la stagionalità della domanda, la frammentazione del tessuto produttivo, l’inadeguatezza dell’organizzazione formativa, l’insufficiente attenzione della politica. Elementi, questi, che permettono di comprendere i motivi di uno sviluppo del turismo inferiore alle sue grandi potenzialità. Dallo studio è emersa anche una forte rilevanza attribuita, dalle imprese intervistate, al lavoro competente, vettore di competitività delle imprese e di occupabilità dei lavoratori. Il tema è stato approfondito nella successiva indagine “Per un lavoro competente - La formazione professionale come leva di sviluppo del turismo”. In questa analisi sono state rilevate le carenze di conoscenze e di profili professionali nel settore turistico, mentre un capitolo è stato dedicato all’uso che le aziende fanno dei fondi dedicati alla formazione, in particolare del Fondo interprofessionale Fondimpresa. Nonostante le aziende riconoscano una certa importanza alla formazione continua dei propri dipendenti, ancora oggi non utilizzano adeguatamente l’opportunità di questi finanziamenti. L’E.B.I.T. ha, pertanto, avviato una serie di iniziative per incoraggiare le aziende della filiera turistica a sfruttare questa opportunità, promuovendo costantemente Piani Formativi sugli Avvisi di Fondimpresa. L’E.B.I.T. ha inoltre predisposto un servizio di assistenza, soprattutto per la fase iniziale di accesso ai finanziamenti per la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti, momento in cui gran parte delle aziende intervistate hanno manifestato maggiore difficoltà. Il tema della Formazione continua è molto sentito anche dai giovani lavoratori del comparto turistico-alberghiero, come è stato rilevato dall’ultimo lavoro di E.B.I.T. “Il turismo italiano e le nuove generazioni, un’indagine sul comparto alberghiero”. Lo studio, condotto in collaborazione con E.B.I.T. Veneto e la società Risposte Turismo, ha voluto mettere in luce valutazioni, problematiche e prospettive future di questo specifico segmento del mercato del lavoro, sia dal punto di vista delle aziende che da quello dei giovani. L’indagine costituisce, quindi, un importante spunto dal quale partire per una migliore impostazione delle condizioni per fare “nuova” impresa. Uno dei compiti che la contrattazione ha assegnato all’E.B.I.T. è quello di analizzare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile; a tal fine è stata istituita in seno all’Ente la Commissione per le Pari Opportunità che, utilizzando fonti statistiche e di ricerca diretta, rende conto degli andamenti dell’occupazione maschile e femminile nel settore, anche e soprattutto rispetto ai livelli di inquadramento professionale e alla tipologia di rapporti di lavoro utilizzati. L’impegno della Commissione nello svolgimento dei propri compiti ha portato alla realizzazione dell’indagine su “Le Pari Opportunità nel settore dell’industria turistica”, la cui Prefazione è stata scritta dalla Consigliera Nazionale di Parità, Alessandra Servidori. In E.B.I.T. è stata inoltre istituita la Commissione Apprendistato, a cui le aziende possono rivolgersi per richiedere il parere di conformità per assumere apprendisti a seguito di un percorso formativo in cui il giovane, con la supervisione di un tutor aziendale qualificato, acquisisce competenze di base, trasversali e tecnico-professionali relative alla qualifica scelta. Sull’argomento, l’E.B.I.T. ha realizzato il Cd-rom “Analisi dinamica e contesto normativo, contrattuale (1997/2007) sul contratto di Apprendistato”. L’E.B.I.T. vanta al proprio interno due importanti Osservatori: Osservatorio sulla Legislazione turistica, primo Osservatorio sul tema istituito in Italia, per la consultazione di tutte le leggi sulla legislazione turistica italiana e il confronto tra tutte le tipologie di leggi turistiche di ciascuna Regione; Osservatorio sulla Contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, un importante archivio, in costante aggiornamento, contenente i contratti nazionali ed aziendali. Inoltre, tutta la Normativa in materia di sicurezza del lavoro è stata raccolta dall’E.B.I.T. In un Cd-rom su “Salute e sicurezza – Vademecum per i lavoratori e le lavoratrici del settore Turismo”. In questi anni l’E.B.I.T. ha potenziato la propria rete territoriale attraverso la costituzione di Enti Bilaterali Territoriali sia in forma regionale che provinciale, il cui operato è riassunto nella pubblicazione “Le attività degli Enti Bilaterali”. Con l’obiettivo di offrire supporto al reddito dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche che, per crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, sono interessate da periodi di sospensione dell’attività, l’E.B.I.T. è l’Ente che può interviene attraverso l’utilizzo dei Fondi accantonati per il Sostegno al Reddito, Fondo costituito in data 1 aprile 2008. Periodico di documentazione del Terziario, Turismo e Servizi della Fisascat Cisl - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma - Semestrale N.2 del 2012 Anno VI LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO LA RIFORMA DEI SERVIZI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE DI MERCATO