Nuovo ISEE‐ 2015 Introduzione
Il perché e i contenuti della riforma.
Le definizioni.
ISEE ‐ CONTENUTI DELLA RIFORMA
La comunicazione prende in esame:
– La normativa Isee attualmente in vigore e definita da D.Lgs.31.3.1998
n.109 e DPCM 7.5.1999 n.221
– Il rapporto Isee 2012 elaborato dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali – Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali.
– Legge 241/2012 “Salva Italia” – art.5 .
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) – del 5.12. 2013 n.159 – in G.U. 24.1.2014.
– Decreto 7 novembre 2014 ‐ Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
(approvazione modulistica e istruzioni).
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Criticità dell’Isee attuale
( …dai rapporti Inps)
Scarsa capacità selettiva.
L’indicatore ha mostrato scarse capacita selettive
nella coda bassa della distribuzione. In particolare,
oltre il 10% dei nuclei nel sistema presenta un ISEE
nullo e comunque per circa un quinto della
popolazione ISEE l’indicatore non supera i 3.000
euro.
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Criticità dell’Isee attuale
( …dai rapporti Inps)
Scarsa rilevanza del patrimonio.
La componente patrimoniale appare fortemente
limitata dall’operare delle franchigie e da
comportamenti opportunistici. Ne risulta che per
quasi il 60% della popolazione ISEE, il patrimonio non
ha alcun effetto sul valore dell’indicatore.
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Criticità dell’Isee attuale
( …dai rapporti Inps)
In particolare:
• quanto al patrimonio immobiliare, il valore dello
stesso e abbattuto, per la maggior parte della
popolazione, di oltre due terzi a causa dell’operare
della franchigia sulla prima casa;
• quanto al patrimonio mobiliare, la mancata
dichiarazione dello stesso e di tutta evidenza, l’80%
(nella media nazionale) dichiara di non possedere
nemmeno un conto corrente o un libretto di deposito.
In alcune aree la percentuale arriva al 96%.
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Criticità dell’Isee attuale
( …dai rapporti Inps)
Diversità della disabilità poco considerata.
Sfavoriti nell’ordinamento i più bisognosi:
• non si distingue tra diverse dimensioni del bisogno legato alla
condizione di disabilita (cioè diversa dimensione delle spese che
devono essere sostenute per l’autonomia);
• mentre il valore dell’ISEE e abbattuto in misura crescente al
migliorare delle condizioni economiche (l’abbattimento dell’ISEE
infatti avviene forfettariamente mediante una maggiorazione
della scala di equivalenza e quindi e tanto maggiore quanto più
benestante é la famiglia di appartenenza).
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Criticità dell’Isee attuale
( …dai rapporti Inps)
• Incertezza sulle prestazioni socio‐sanitarie (mai emanato decreto attuativo ex art. 3c. 2 ter D.lvo
109/98).
• Limitata differenziazione per prestazioni diverse
• Controlli episodici “ex post”
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Le indicazioni del legislatore per una riforma La legge 241/2011 cosiddetta “Salva Italia” prevedeva che
con D.P.C.M, fossero riviste le modalità di determinazione e
i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di adottare una
definizione di reddito disponibile:
• che includa la percezione di somme anche se esenti da
imposizione fiscale;
• che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei
diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei
carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo
e di persone disabili a carico;
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Le indicazioni del legislatore per una riforma
• migliorare
la capacità selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente
patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al
netto del debito residuo per l'acquisto della
stessa e tenuto conto delle imposte relative;
• permettere una differenziazione dell'indica‐
tore per le diverse tipologie di prestazioni.
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Le principali novità introdotte dal DPCM
(revisione ISEE) – del 5.12. 2013 n.159 Per raggiungere questi obiettivi il decreto contempla:
• il potenziamento della componente reddituale con l’introduzione
dei redditi oggi esenti Irpef;
• l’accrescimento della componente patrimoniale;
• il potenziamento delle franchigie sulla componente reddituale a
discapito di quelle patrimoniali e delle maggiorazioni della scala di
equivalenza;
• le franchigie e aumento della scala di equivalenza per le famiglie
con tre figli o più;
• la sostituzione della maggiorazione per l’handicap oggi prevista
con un coefficiente percentuale sulla scala di equivalenza con
apposite franchigie sulla componente reddituale.
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Le principali novità introdotte dal DPCM
(revisione ISEE) – del 5.12. 2013 n.159 In particolare:
‐ Nucleo familiare: si conferma come principio generale il
riferimento alla famiglia anagrafica con la possibilità di
escludere o l’obbligo di aggiungere componenti in base alla
prestazione richiesta;
‐ Indicatore situazione reddituale: introdotta nozione di
reddito più ampia (non solo reddito che viene dichiarato ai fini
Irpef) prevedendo specifiche riduzioni e franchigie;
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Le principali novità introdotte dal DPCM
(revisione ISEE) – del 5.12. 2013 n.159 In particolare (segue):
‐ Indicatore situazione patrimoniale: aumenta «peso» della
componente immobiliare (rivalutazione come Imu e
considerazione patrimonio immobiliare estero ) ma riduzioni
per abitazione principale e mutui per acquisto residui;
maggiore valorizzazione della componente mobiliare (anche
per introduzione controlli e indicazione «giacenza media»);
‐ Scala di equivalenza: rivisti parametri e agevolati i nuclei
numerosi;
‐ Disabilità: introdotte modulazione dei diversi gradi di
disabilità, franchigie differenziate e deduzioni spese.
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Le principali novità introdotte dal DPCM
(revisione ISEE) – del 5.12. 2013 n.159 In particolare (segue):
‐ Definiti criteri per calcolo Isee standard ma anche quelli per determinate prestazioni;
‐ Modifica profonda delle modalità di presentazione DSU: non
più tutto autocertificato e verifiche post ma integrazione fra
dati da autocertificare e dati in possesso Agenzia Entrate e
INPS; calcolo ISEE da parte INPS sulla base delle componenti
autocertificate e degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle
Entrate (es. valori dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi )e
quelli presenti nei propri archivi.
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L’ISEE ‐ definizione L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri
unificati, della situazione economica di coloro che
richiedono prestazioni sociali agevolate.
La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini
dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché
della definizione del livello di compartecipazione al costo
delle medesime, costituisce livello essenziale delle
prestazioni.
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L’ISEE ‐ definizione • In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo
rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in
sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime
tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere,
accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad
identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle
disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali
specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio‐
sanitari.
E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica
complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE.
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L’ISEE ‐ modalità calcolo
L’ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare
di appartenenza del richiedente, come rapporto tra
l'ISE,e il parametro della scala di equivalenza
corrispondente alla specifica composizione del
nucleo familiare.
• L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione
reddituale, e del venti per cento dell’indicatore della
situazione patrimoniale.
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ISEE ‐ modalità di calcolo
La formula del calcolo per ottenere l’ISEE rimane invariata:
• ISE (indicatore situazione economica) = ISR (indicatore situazione
reddituale) + 20% ISP (Indicatore situazione patrimoniale).
• ISEE (indicatore situazione economica equivalente) = ISE/scala
d’equivalenza.
Nel nuovo ISEE si ampliano i redditi che devono essere considerati e
aumentano le detrazioni e le franchigie che possono essere applicate.
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“Scala di equivalenza”: stabilisce i parametri legati al numero di
componenti il nucleo familiare e ad alcune maggiorazioni applicabili
in alcuni casi specifici.
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ISEE ‐ La scala di equivalenza
SCALA DI EQUIVALENZA
Numero componenti
Parametro
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
ogni componente aggiuntivo + 0,35
VECCHIO ISEE (2013)
Nuovo ISEE (2014)
+0,2 nuclei con minori ed entrambi genitori lavoratori
+0,2 nuclei con minori ed entrambi genitori lavoratori (+0,3 se almeno
un minore <3 anni)
+0,2 nuclei monoparentali con minori
+0,2 nuclei monoparentali con minori (+0,3 se almeno un minore <3
anni)
+0,5 per ogni componente con handicap (>66%)
+0,2 nuclei familiari con tre figli
+0,35 nuclei familiari con 4 figli
+0,5 nuclei familiari con almeno 5 figli
+1 per componente in ambiente residenziale a ciclo continuativo o in
convivenza anagrafica se non in nucleo a se stante
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ISEE ‐ le definizioni da DPCM
“DSU”: dichiarazione sostitutiva unica, il modello di
autocertificazione con cui il cittadino richiede le
prestazioni agevolate, sottoposte alla prova dei mezzi
tramite ISEE. E’ “unica” in quanto vale per tutti i
componenti il nucleo familiare e può essere usata da
ciascuno di questi per la richiesta di prestazioni
sociali nel corso della sua validità.
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ISEE ‐ le definizioni da DPCM
•
“Richiedente”: il soggetto che, essendone titolato sulla base
della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione
sociale agevolata.
• “Beneficiario”: il soggetto al quale è rivolta la prestazione
sociale agevolata;
• “Dichiarante”: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al
nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.
• “Ente erogatore”: ente competente alla disciplina dell’erogazione della prestazione sociale agevolata; 20
ISEE ‐ le definizioni da DPCM
“Prestazioni sociali”: si intendono, tutte le attività
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi,
gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di
bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra
nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello
sanitario, nonché quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia.
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ISEE ‐ le definizioni da DPCM
• “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali
non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate
a coloro in possesso di particolari requisiti di natura
economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal
possesso di tali requisiti, ma comunque collegate
nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche, fermo restando il diritto ad usufruire
delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla
Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
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ISEE ‐ le definizioni da DPCM
• “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni
sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali
integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con
disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in
favore di tali soggetti:
 di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia
e la permanenza nel proprio domicilio;
 di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali,
incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a
persone non assistibili a domicilio;
 atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura
economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi.
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ISEE ‐ le definizioni da DPCM
• “Prestazioni
agevolate
rivolte
a
minorenni”: prestazioni sociali agevolate
rivolte a beneficiari minorenni, ovvero
motivate dalla presenza nel nucleo
familiare di componenti minorenni.
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ISEE – la disabilità
Persone con disabilità
I gradi di disabilità ai fini ISEE
In caso di nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti con disabilità, al fine di
garantire un accesso mirato alle prestazioni in questione, viene prevista una specifica
modulazione dei diversi gradi di disabilità, differenziandoli a seconda della gravità.
A ciascuna fascia viene riconosciuta una specifica franchigia ai fini del calcolo della
situazione economica del nucleo familiare, che si va ad aggiungere alla deduzione per
le spese mediche prevista tra le componenti negative dell’assunzione del reddito.
Inoltre nel caso dei soggetti non autosufficienti in aggiunta a queste è prevista la
deduzione delle spese specifiche sopportate per l’assistenza nello svolgimento delle
attività quotidiane, come nel caso di badanti, o per il pagamento della retta in caso di
ricovero in strutture dedicate.
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ISEE – la disabilità
Al fine di differenziare i criteri per l’accesso alle prestazioni sono
previste tre fasce di disabilità:
‐ disabilità media;
‐ disabilità grave;
‐ non autosufficienza.
All’interno di queste categorie sono previste differenziazioni
anche in base all’età del soggetto disabile.
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ISEE – la disabilità
“Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti” Classificazione ‐ all. 3 decretp
CLASSIFICAZIONE DELLE DISABILITÀ
CATEGORIE
INVALIDI CIVILI DI ETÀ
COMPRESA TRA 18 E 65
ANNI
INVALIDI CIVILI MINORI DI
ETÀ
DISABILITÀ MEDIA
DISABILITÀ GRAVE
NON AUTOSUFFICIENZA
- Invalidi 6799%
- Inabili totali
- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con
diritto all’indennità di accompagnamento
(D.Lgs. 509/88)
(L. 118/71, artt. 2 e 12)
-Minori di età con difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni propri della
loro età
(L. 118/71, art. 2 - diritto all’indennità di
frequenza)
- Minori di età con difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della
loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui
alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000,
art. 30
(L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Minori di età con diritto all’indennità di
accompagnamento
( L. 508/88, art. 1)
27
ISEE – la disabilità
•
“Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti” ‐
classificazione
CATEGORIE
INVALIDI CIVILI
ULTRASESSANTACINQUENNI
DISABILITÀ MEDIA
DISABILITÀ GRAVE
NON AUTOSUFFICIENZA
- Ultrasessantacinquenni con difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
propri della loro età, invalidi 6799%
- Ultrasessantacinquenni con difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
propri della loro età, inabili 100%
- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto
all’indennità di accompagnamento
(D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)
(D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)
- Art 4, L.138/2001
- Ciechi civili parziali
- Ciechi civili assoluti
(L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)
(L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)
CIECHI CIVILI
SORDI CIVILI
•
- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura
protesica (DM 27/8/1999, n. 332)
(L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
- Sordi pre-linguali, di cui all’art. 50 L. 342/2000
28
ISEE – la disabilità
•
“Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti” ‐
classificazione CATEGORIE
DISABILITÀ MEDIA
- Invalidi
INPS
(L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1,
comma 8)
- Invalidi sul lavoro 5079% (DPR 1124/65,
art. 66 )
INAIL
- Invalidi sul lavoro 3559 % (D.Lgs.
38/2000, art.13 – DM 12/7/2000 - L.
296/2006, art 1, comma 782)
DISABILITÀ GRAVE
NON AUTOSUFFICIENZA
- Inabili
-Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza
personale e continuativa
(L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)
- Invalidi sul lavoro 80100%
(DPR 1124/65,art. 66)
- Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000,
art. 13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1,
comma 782)
- Inabili alle mansioni
- Inabili
(L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)
(L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)
(L. 222/84, art. 5)
- Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per
l’assistenza personale e continuativa
(DPR 1124/65 – art. 66)
- Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità
psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma
782, punto 4
INPS GESTIONE EX INPDAP
29
ISEE – la disabilità
•
“Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti” ‐
classificazione CATEGORIE
DISABILITÀ MEDIA
DISABILITÀ GRAVE
NON AUTOSUFFICIENZA
- Invalidi con minorazioni globalmente
ascritte alla prima categoria Tab. A DPR
834/81 (81100%)
- Invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità
- Invalidi con minorazioni
TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO
ORDINARI E DI GUERRA
HANDICAP
globalmente ascritte alla terza ed alla
seconda categoria Tab. A DPR 834/81
(7180%)
(Tabella E allegata al DPR 834/81)
- Art 3, comma 3, L.104/92
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L’ISEE standard e ………
Isee standard differisce sulla base della tipologia di
prestazione richiesta limitatamente a :
 prestazioni agevolate di natura socio sanitaria
 prestazioni agevolate rivolte a minori, in presenza
di genitori non conviventi
 prestazioni diritto allo studio universitario
Isee può essere sostituito da analogo indicatore
definito “Isee corrente” e calcolato ad un periodo più
ravvicinato al momento della prestazione.
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ISEE Schede riassuntive