NORME DI SICUREZZA
Dispensa:Per Operatori di Laboratorio
Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica
Sezione Parassitologia
Indice
Capitolo I
1.1- Il laboratorio: definizione
1.2- Informazioni di carattere generale
1.3- Consigli utili da adottare per il buon funzionamento di apparecchi
oltre l’orario di lavoro.
1.4- Precauzioni generali prima della gestione di un campione
1.5- La gestione del materiale biologico
1.6- La gestione di sostanze chimiche
1.7- Precauzioni da adottare per l’uso di sostanze infiammabili e
potenzialmente esplosive
1.8-Misure di precauzione da prendere per lo stoccaggio delle
sostanze chimiche
1.9-Precauzioni per l’uso di Radiazioni Ultraviolette
1.10-Buon uso delle centrifughe
1.11-Buon uso delle autoclavi
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Capitolo II
2.1-I rifiuti in laboratorio
2.2-La gestione dei rifiuti
2.3-Norme per lo smaltimento dei rifiuti in laboratorio
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Tabella I – Documenti legislativi di riferimento
pag. 16
Bibliografia
pag. 17
Allegato D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254
2
Presentazione
Nel giro di pochi decenni la medicina di laboratorio é stata in grado di
sviluppare un cambiamento tecnologico e culturale che ha contribuito in maniera
determinante ai diversi progressi diagnostici e terapeutici.
L'adattamento e le modifiche apportate a metodiche e/o procedure e
l'applicazione di nuove tecnologie, rientrano nell'ambito della normale attività del
laboratorio, mentre l'approfondimento di aspetti teorici e la messa a punto di nuove
tecniche diagnostiche sono di competenza prioritaria dei laboratori di ricerca.
All’interno di questo complesso mondo che è il laboratorio non si deve però mai
perdere di vista l’aspetto gestionale collegato al rischio esistente in questi ambienti
di lavoro, oltre alla problematica gestione degli scarti provenienti dai laboratori.
In questi ultimi anni , la gestione degli scarti provenienti da questi ambienti
complessi ha costituito una tematica in continua evoluzione anche per il
legislatore che ne regolamenta la disciplina di gestione. E’ attraverso questi
Decreti Legislativi, che vengono garantiti sia gli Operatori, sia la salute pubblica,
sia l’ambiente.
Attraverso questo documento che contiene semplici e sintetiche linee
guida, si è cercato di divulgare agli Operatori dei laboratori, delle informazioni in
materia di sicurezza per un lavoro più sicuro negli ambienti di lavoro e per
migliorare le condizioni
di salute previste dal D.L. 626/94 e successivi
aggiornamenti.
Capitolo I
1.1-Il laboratorio: definizione
Un laboratorio può essere definito come, un ambiente organizzato in aree
di lavoro, attrezzato con diverse tipologie di strumenti ed apparecchiature, per
mezzo delle quali si effettuano procedure analitiche di varia natura. E’ attraverso
la specifica attività analitica effettuata, all’interno del laboratorio e in base alla
tipologia del campione analizzato che se ne definisce la specifica tipologia.
L’affinità delle procedure analitiche effettuate può chiarire se più ambienti
sono una unica tipologia di laboratorio o meno. Sulla porta di ingresso del
laboratorio debbono essere posti dei cartelli che definiscono la tipologia del
laboratorio ed il nome della persona responsabile.
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1.2-Informazioni di carattere generale
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E' responsabilità di tutti gli Operatori di un Laboratorio mantenere pulito ed in ordine il
proprio ambiente di lavoro.
Ciascun Operatore ha il compito di effettuare, alla fine del lavoro, uno scarico a norma
di legge delle sostanze prodotte dalle attività analitiche e da smaltire secondo le modalità
previste per legge.
E' necessario identificare la tipologia di laboratorio attraverso le procedure analitiche per
cercare di definire se più ambienti sono un unico laboratorio.
Sulla porta di ingresso di ogni stanza debbono essere posti dei cartelli che identificano
sia il tipo eventuale di rischio presente all'interno, sia la persona responsabile di
quell'ambiente. Inoltre all'interno di ogni singolo laboratorio debbono essere rispettate le
Procedure Gestionali (P.G.) e messi a disposizione degli operatori i Dispositivi di
Protezione Individuale (D.P.I).
Non si dovrebbe rimanere a lavorare da soli in laboratorio, senza che nessun altro sia
presente nelle vicinanze.
E' proibito fumare in laboratorio. E' proibito consumare cibo o bevande in laboratorio, ed
è vietato conservarle in frigoriferi dove vengano stoccate sostanze ad uso del laboratorio
stesso.
Nei laboratori deve essere indossato il camice, che va tolto prima di accedere in locali ad
uso della comunità (aule, biblioteca, ecc.).
Per le pulizie non usare mai sostanze acide o basiche, ma specifici detergenti. Rispettare
le elementari norme igieniche, è obbligatorio lavarsi le mani una volta manipolato agenti
biologici, dopo aver tolto i guanti e comunque prima di lasciare il laboratorio.Le persone
che indossano lenti a contatto devono toglierle prima di accedere al laboratorio o in
alternativa indossare maschere facciali o occhiali di sicurezza (che impediscano il possibile
contatto dell'agente con le lenti a contatto). E' obbligo indossare occhiali o visiere di
protezione quando si eseguono lavorazioni che possono comportare rischi di danni agli
occhi. E' necessario che gli Operatori si assicurino che tali dispositivi di protezione
individuale siano disponibili nei laboratori in cui lavorano.
E' obbligo informarsi prima di maneggiare sostanze o materiali pericolosi sulle
precauzioni necessarie da prendere. Sostanze chimiche di vario tipo, in confezione
originale, sono contrassegnate da un'etichetta dove un simbolo, indica la natura del
pericolo che si incontra nel maneggiarle (ad es. tossico, irritante, corrosivo, esplosivo,
ecc.). Il significato dei simboli in etichetta è riportato all'inizio dei cataloghi dei prodotti
chimici (es.Merck, Fluka, Acros, ecc.).
In ogni laboratorio (o in un'unica stanza che deve però essere identificabile da tutti i
frequentatori della sezione) deve essere predisposta una cassetta con materiale di Pronto
Soccorso corredata da istruzioni che in caso di incidente, possano indicare le modalità di
primo intervento piu' adeguate. In caso di infortunio sul lavoro, appena possibile, e'
necessario comunicare l'accaduto alla segreteria del Dipartimento che per legge è tenuta ad
avere il registro degli infortuni sempre aggiornato.
E’ obbligatoria la presenza, in ogni laboratorio, delle schede di sicurezza aggiornate di
tutte le sostanze che vi vengono ad ogni titolo utilizzate.
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INOLTRE
-I campioni depositati all'interno di contenitori, in congelatori, frigoriferi, camere
fredde o qualsiasi altro posto di uso comune devono aver annotato sui contenitori
stessi:
-Eventuale avviso di rischio (se necessario);
-La tipologia di sostanza contenuta;
-La data di stoccaggio;
-Il nominativo dell’operatore che sta utilizzando la sostanza.
-Segnalare con un avviso la eventuale pericolosità della procedura analitica in
corso.
1.3-Consigli utili da adottare per il buon funzionamento di apparecchi oltre l’orario di
lavoro (esempio durante la notte).
Le istruzioni di seguito riportate sono solamente dei suggerimenti per gli
Operatori ed i Responsabili delle diverse Unità Operative dei laboratori. Sarebbe
auspicabile che tutti seguissero questi suggerimenti; va comunque ricordato che
l'organizzazione di un lavoro sicuro, resta di competenza di chi opera all’interno
dei laboratori stessi e dei responsabili della U.O..
Sulla porta di ogni laboratorio va affissa una piantina schematica nella quale
sono riportate tutte le apparecchiature permanenti o semipermanenti in funzione
nel laboratorio e il corredo fornito dall’Ufficio Tecnico (es.rubinetti del gas,
impianto idraulico, quadro elettrico, cappe, centrifughe, ecc.).
Le istruzioni relative al funzionamento di ogni apparecchio in uso, vanno
affisse sullo stesso o nelle immediate vicinanze , in mancanza del libretto è
d’obbligo per Legge la “Dichiarazione di conformità”.
Ogni apparecchio che debba per necessità organizzativa o procedurale,
rimanere in funzione oltre il normale orario di lavoro (orientativamente prima delle
7.00 e dopo le 20.00 ) deve avere affissa una scheda sulla quale sono riportate le
seguenti notizie:
1. -data e intervallo orario di funzionamento;
2. -nome della persona che lo sta usando;
3. -procedura di spegnimento in caso di emergenza, dove vanno indicate, se
necessario, particolari precauzioni gestionali da adottare;
4. -nome, indirizzo e telefono della persona da contattare in caso di emergenza.
Gli Operatori che per ultimi alla sera lasciano il laboratorio, sono tenuti a
controllare che tutto sia a posto all'interno del proprio laboratorio (solventi,
apparecchiature, sostanze chimiche, colture, ecc. ). Nessuna strumentazione
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funzionante va collocata, neanche provvisoriamente, in aree diverse dai laboratori
(es. corridoi, androni, pianerottoli, ecc.).
1.4- Precauzioni generali prima della gestione di un campione.
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indossare sempre camice e guanti; utilizzare sempre cabine per il contenimento
del rischio biologico adeguate al livello di protezione necessario; conservare il
materiale biologico potenzialmente pericoloso in luogo accessibile solo agli
addetti;
l'accesso ai laboratori dove vengono usati agenti biologici deve essere limitato
al personale abilitato ed informato dei rischi derivati dalla gestione;
il rischio biologico va segnalato con appositi cartelli sulla porta di accesso e
durante le operazioni di agitazione, sonicazione, omogeneizzazione vanno
adottate misure per minimizzare la formazione di aerosol ( uso della cappa ed
eventualmente indossare mascherine ed occhilai di protezione);
il materiale contaminato deve essere inattivato e reso innocuo mediante
trattamenti opportuni); vedi .
i rifiuti devono essere gestiti con procedure atte a ridurne la pericolosità;
lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato per
legge (art. 6, D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254).
è vietato pipettare con la bocca, mangiare, bere o fumare in laboratorio;
Alcune di queste informazioni possono sembrare ovvie, ma purtroppo non è
sempre così e sarebbe comunque meglio, averle sempre a portata di mano,
per una rapida consultazione.
1.5- La gestione del materiale biologico
Ogni campione da esaminare è una potenziale fonte di infezione con
"parassiti" appartenenti ai vari gruppi zoologici (virus, batteri, funghi, protozoi,
parassiti, ecc.).. E' importante anche ricordare che venire a contatto con animali da
laboratorio o tessuti, secrezioni, sangue e urine da loro derivati, può comportare un
rischio di infezione. Particolare attenzione va fatta nella gestione di materiale
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biologico di origine umana (sangue, tessuti, linee cellulari), le misure di protezione
da adottare non devono essere inferiori a quelle del secondo livello di
contenimento. Per il contenimento di agenti biologici (vedi: Decreto Legislativo
n.626 del 19.9.1994 e precisamente al Titolo VIII, Capo I e a gli allegati XI, XII,
XIII).
Chiunque abbia inoltre intenzione di lavorare con organismi potenzialmente
patogeni o geneticamente modificati è tenuto ad informare il Direttore della
Struttura oppure qualcun altro che all’interno dello stesso già operi con tali
organismi. E' comunque obbligato per Legge, ad attuare appropriate misure di
contenimento dei rischi. Per questo motivo dovranno essere considerate elettive
quelle tecniche che oltre ad essere affidabili, sensibili e poco costose, siano anche
sicure per tutti gli operatori di laboratorio Tali misure dovranno essere rese
ufficiali e supportate da, autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, nel caso
in cui queste siano necessarie. (vedi Tabella 1- Documenti legislativi di
riferimento).
1.6-La gestione di sostanze chimiche
Dobbiamo ricordare che prima di utilizzare un prodotto chimico è
necessario consultarne la Scheda di Sicurezza ed avere più informazioni possibili
sulla gestione della sostanza e sui Dispositivi di Protezione Ambientale (D.P.A.) o
Individuale (D.P.I.) da utilizzare.
La presenza nei laboratori di sostanze tossiche-nocive va sempre segnalata
con appositi cartelli. Va ricordato che le sostanze tossiche esercitano i loro effetti
nocivi per ingestione, per assorbimento cutaneo o attraverso le mucose e per
inalazione.
E’ necessario:
- indossare sempre guanti di qualità adeguata, che vanno sempre sciacquati prima
di essere rimossi dalle mani e per evitare contaminazioni di altri ambienti, è
necessario togliere sempre i guanti prima di lasciare il laboratorio;
- i solventi volatili vanno sempre usati sotto cappa aspirante adeguata; se
necessario usare una mascherina, avendo cura di scegliere i filtri previsti, per
l’utilizzo della sostanza da manipolare; e' necessario adottare tutte le misure
precauzionali previste per Legge (DL.vo 25 febbraio 2000 n. 66) soprattutto nel
manipolare sostanze tossiche, mutagene o cancerogene.
In laboratorio non deve essere trascurato un altro elemento di sicurezza: l'impiego di
sostanze che siano il meno possibile tossiche sia per gli operatori sia perché, nelle fasi di
smaltimento del rifiuto, non si deve mai perdere di vista l'inquinamento ambientale.
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1.7-Precauzioni da adottare per l'uso di sostanze infiammabili e potenzialmente esplosive.
E' opportuno “stoccare” nei laboratori quantità minime di sostanze
infiammabili o potenzialmente esplosive e comunque toglierle dai banconi di
lavoro appena possibile.
Queste sostanze vanno mantenute in appositi armadi di sicurezza. E’
necessario, la prima volta che si utilizza una sostanza chimica, leggere
attentamente la Scheda di Sicurezza.
Non usare fiamme libere per scaldare o nelle vicinanze di sostanze
infiammabili e/o esplosive.Non usare spruzzette di plastica per liquidi
infiammabili. L'utilizzo di sostanze infiammabili all’interno del laboratorio, va
sempre segnalato con appositi cartelli.
Esempio di sostanze chimiche da utilizzare con precauzione:
-Eteri
L'uso di questi composti va effettuato sempre sotto cappa e va segnalato con
appositi cartelli.Prima di effettuare una distillazione o una evaporazione l'etere va
saggiato per la presenza di perossidi e se presenti, vanno eliminati. La
condensazione anomala di vapori altamente infiammabili come quelli dell'etere
possono produrre un'atmosfera esplosiva, una eventuale distillazione di questa
sostanza va effettuata in cappe aspiranti adatte e delle quali se ne conosce la buona
efficienza.
-Acido perclorico
L'acido perclorico e' una sostanza che esplode con facilità se riscaldato o se messo
a contatto con materiale organico. Estremamente pericolose sono le condensazioni
dei suoi vapori che possono verificarsi nei condotti delle cappe.
Altri composti a rischio di esplosione sono gli idruri, e l'idrazina.
Il Sodio ed il Potassio metallici a contatto con l'acqua reagiscono violentemente
sviluppando calore e liberando idrogeno: sono quindi possibili esplosioni e incendi.
Tutti i composti ossidanti vanno usati con molta precauzione, specialmente quelli
che possono causare incendi anche in assenza d'aria ( perossidi, permanganati,
clorati, cromati, nitrati inorganici, perclorati ecc.).
L'acido picrico va sempre tenuto coperto da acqua distillata, controllando
periodicamente che non rimanga a secco. Se questo dovesse verificarsi, aumenta
notevolmente il pericolo di esplosione in caso di urti accidentali.
1.8-Misure di precauzione da prendere per lo stoccaggio delle sostanze chimiche.
La quantità di sostanze chimiche da tenere in laboratorio sui banconi di
lavoro, deve essere ridotta al minimo dell’utilizzo, le sostanze madri vanno sempre
tenute in armadi ventilati. Non lasciare le sostanze madri di acidi o solventi sui
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banconi da lavoro. Non tenere contenitori e bottiglie di sostanze pericolose nei
ripiani di scaffali alti.
Non usare mai la cappa aspirante come deposito di sostanze e mantenerla libera da
apparati che possono causare turbolenze nel flusso dell'aria. In laboratorio devono
essere tenute solo minime quantità di solventi infiammabili. Queste sostanze
vanno tenute in appositi armadi antincendio.
Sostanze particolarmente nocive alla salute come le cancerogene*,
teratogene*, mutagene*, ecc. (* una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti per legge) devono essere
conservate, all'interno di un armadio adeguato, con un sistema a doppio contenitore
e su entrambi i contenitori dove essere riportato il tipo e la pericolosità della
sostanza.
Le sorgenti radioattive vanno gestite e conservate dal personale autorizzato in
conformità alle norme previste dall'organo di sorveglianza competente (Servizio di
Fisica Sanitaria). E' necessario inoltre attenersi alle indicazioni del Preposto al
servizio (uno per ogni sede del Dipartimento), che cura gli aspetti tecnici e
organizzativi connessi all'utilizzo delle sorgenti radioattive.
1.9- Precauzioni per l'uso di Radiazioni Ultraviolette
Le sorgenti di radiazione ultravioletta (U.V.) sono di uso comune in
laboratorio (ad esempio lampade per l'osservazione di gel elettroforetici o di
cromatogrammi, e lampade germicide); indispensabile schermare la sorgente o
indossare occhiali speciali per U.V. inoltre è preferibile che nel laboratorio quando
gli U.V. sono accesi non ci sia nessuno.
La radiazione UV a bassa lunghezza d'onda porta alla formazione di ozono
per reazione fotochimica con l'ossigeno dell'aria. Concentrazioni di ozono
maggiori di 0,1 ppm possono causare bruciore agli occhi e fastidi al naso e alla
gola. Per evitare rischi dall'ozono occorre provvedere ad una buona ventilazione
della zona dove presente la sorgente UV.
1.10-Buon uso delle centrifughe
Il personale che intende usare le centrifughe deve essere perfettamente a
conoscenza delle loro modalità d'uso e dei vari comandi necessari per l’utilizzo;
queste informazioni si evincono da ogni manuale di istruzione che deve essere
conservato in un luogo preciso e messo a disposizione degli operatori.
Prima di utilizzare l’apparecchio ci si deve accertare che:
-tutte le centrifughe siano provviste di un dispositivo che impedisca l'avviamento
con il coperchio aperto;
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-non vengano superare le velocità massime consentite, in relazione anche alla
densità del materiale da centrifugare;
-equilibrare con cura i contenitori da sottoporre a centrifugazione;
-i manuali delle centrifughe e dei rotori siano facilmente reperibili in prossimità
delle apparecchiature stesse;
inoltre l’operatore deve preoccuparsi di:
-lasciare perfettamente puliti centrifuga e rotori dopo l'uso, così" da poter essere
impiegati successivamente senza nessuna esposizione a rischi di diversa natura;
-fermare immediatamente una centrifuga che vibri o che emetta rumori anomali.
1.11-Buon uso delle autoclavi
Quotidianamente, prima di iniziare l'attività di sterilizzazione, è necessario
effettuare sull'autoclave le procedure previste per legge (D.P.R. 15 Luglio 2003 n.
254). Il test di Bowie e Dick è necessario solamente per la sterilizzazione a vuoto.
E' importante verificare quotidianamente lo stato delle guarnizioni e passare
settimanalmente un sottile strato di lubrificante al silicone.
- Test di Bowie-Dick: serve a verificare, con metodo indiretto, l'avvenuta
rimozione dell'aria e la successiva capacità di penetrazione del vapore nel carico da
sterilizzare.
Infatti se durante il ciclo di sterilizzazione l'aria non è correttamente rimossa,
viene spinta dal vapore in una zona della camera, sotto forma di bolla. Essendo
l'aria cattiva conduttrice di calore in corrispondenza di essa la temperatura non
raggiungerà valori idonei alla sterilizzazione, per la ridotta penetrazione del
vapore. Sul foglio di carta impiegato per il test si evidenzierà un viraggio non
omogeneo, dal centro verso la periferia, dell'indicatore chimico.
Le autoclavi più moderne sono già dotate di un programma predisposto per
questa prova. La prova risulterà negativa se, alla fine del ciclo, l'inchiostro sul
foglio sarà virato uniformemente dal centro alla periferia; se invece, l'aria non è
stata completamente rimossa, al momento dell'introduzione del vapore verrà spinta
sotto forma di bolla al centro del pacco, in questo caso al centro del foglio si avrà
un'area più chiara.
Il foglio della prova va firmato dall'operatore che, dopo avervi riportato data
di esecuzione e codice dell'autoclave, lo archivierà e lo conserverà per un anno
(vedi fax-simile).
Nel caso in cui il test risulti positivo bisogna ripetere la prova e se anche
questa risultasse positiva, è necessario fermare la macchina e sottoporla a
manutenzione straordinaria.
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Fax-simile manutanzione autoclavi
Dipartimento di Scnze di Sanità Pubblica
SCHEDA DI RILEVAMENTO AMBIENTI DI LAVORO: D.L. 626/94
Sezione ____________________
Tipo di apparecchio ___________________________________________
N. Matricola _______________________
LIBRETTO I.S.P.E.S.L. N. ________________________________________
ESONERO
parziale (Art. 41 e 49) _______________
totale (Art. 30) ________________
‰
‰
VERIFICHE ASL
effettuata il __________________
da effettuare il ________________
MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE
Controlli effettuati in data ____________________________________
‰ mai sostituita
GUARNIZIONE COPERCHIO
‰ sostituita il __________
‰ da sostituire il _________
‰ non necessita di sostituzione
VALVOLA DI SICUREZZA
verifica funzionamento
‰ SI
‰ NO
VALVOLE DI SCARICO
verifica funzionamento
‰ SI
‰ NO
MEMBRANA DI SICUREZZA COPERCHIO
‰ mai sostituita
‰ sostituita il __________
‰ da sostituire il _________
non necessita di sostituzione
SONDA TERMOMETRICA
verifica funzionamento
‰ SI
‰ NO
Visto:
Il Responsabile del Laboratorio
Numeri utili:
ISPESL - Sig. D’Acquino tel. 06.58.39.27.33 fax 58.33.06.80
ASL RM/A – Sig. Omiccioli (solo lunedi mattina) tel. 06.77.30.52.10
Per informazioni relative alla compilazione di questo modulo
contattare Susi De Santis tel. 24.426.
LE NORME SOPRA RIPORTATE, PIUTTOSTO SINTETICHE E SUSCETTIBILI A
MIGLIORAMENTI, SONO SOGGETTE AD AGGIORNAMENTI PERIODICI.
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Capitolo II
2.1-I rifiuti del laboratorio
La gestione dei rifiuti prodotti nei laboratori, e non solo, è un problema di
grande attualità e si inserisce in un discorso molto ampio che tocca temi quali la
politica ambientale, la sostenibilità dei modelli di sviluppo, la salute pubblica, la
sicurezza nel lavoro, la qualità del servizio ed aspetti di carattere economico.
La corretta gestione dei rifiuti costituisce, quindi, attività di pubblico
interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un’elevata protezione dell’operatore
esposto ai rischi correlati alla gestione del rifiuto, tenendo conto anche della
specificità dei rifiuti pericolosi prodotti nei diversi ambienti di lavoro; inoltre il
rispetto delle normative vigenti e l’adeguamento dei comportamenti può aiutare a
migliorare l’ambiente nel quale viviamo (ecosistema).
2.2-La gestione dei rifiuti
Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 - Supplemento Ordinario n. 33,
disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi,
fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente
decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate
categorie di rifiuti. Questo decreto conosciuto come Decreto Ronchi e i successivi aggiornamenti
definisce le varie tipologie di rifiuti e ne regolamenta le modalità di accumulo e smaltimento.
I responsabili dei vari laboratori, produttori di tali rifiuti, sono tenuti ad
uniformarsi alle normative vigenti; sono inoltre responsabili della corretta gestione
dei rifiuti dal momento della produzione fino al conferimento alla ditta che ne cura
lo smaltimento, o alla presa in carico, per l'ammasso temporaneo. E' di competenza
dei responsabili dei laboratori la corretta definizione ai fini della corretta
classificazione e
la corretta etichettatura, completata dal
nominativo
dell’operatore che confeziona il Rifiuto SanitarioTrattato (R.O.T.).
2.3 Notizie di carattere generale:
Prima di iniziare qualsiasi lavoro e' obbligo di tutti verificare che sia
possibile effettuare uno smaltimento sicuro e a norma di legge degli eventuali
rifiuti prodotti nella procedura di laboratorio.
E’ necessario che in ciascun laboratorio siano prodotte le minori quantità
possibili di rifiuti, specialmente pericolosi, e che gli stessi siano frequentemente
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allontanati dall’ambiente di lavoro e conferiti al deposito centralizzato che poi ne
curerà il periodico smaltimento.
Ciascun laboratorio deve attuare e gestire le proprie “raccolte locali”
in conformità “all’esempio di gestione” in modo da poterle diminuire quanto più
possibile.
Per raggiungere questo obiettivo, gli “scarti” prodotti localmente debbono
perciò essere raccolti ed eventualmente “trattati” al fine di ridurne la pericolosità
intrinseca e per renderli miscelabili fra loro e con quelli di altre singole unità
senza incorrere nel pericolo di reazioni casuali con quelli in corso di accumulo.
Queste considerazioni comportano la necessità di operare in modo da porre
in essere una serie di precauzioni che devono trovare espressione formale in
procedure locali che devono essere considerate parte integrante del normale
lavoro di ciascun laboratorio e rientrare nella Buona Prassi di Laboratorio
(B.P.L.) perché non è lecito delegare ad altri responsabilità ed occasioni di rischio
che possono essere conosciute compiutamente soltanto da chi le ha “create”.
Da ciò ne deriva che responsabile del rifiuto è lo stesso responsabile del
laboratorio nel quale il rifiuto stesso ha avuto origine.
2.4-Norme per lo smaltimento dei rifiuti di laboratorio:
Le norme di seguito riportate sono un esempio di carattere organizzativo.
Indicano per categorie omogenee, le tipologie di rifiuti più comuni prodotti nei
laboratori che andrebbero aggiornate dai vari responsabili, e le diverse procedure
analitiche effettuate, sia in laboratori dedicati alla ricerca sia dedicati all’assistenza.
Sono inoltre descritte alcune modalità richieste dalle ditte che effettuano la
raccolta e provvedano al ritiro dei differenti prodotti di scarto.
-I contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti classificati pericolosi devono
essere etichettati con una R nera in campo giallo, in aggiunta a questa vanno
apposte anche altre etichette indicanti le caratteristiche e la pericolosità del rifiuto
stesso (infiammabilità, tossicità, nocività, corrosività, rischio biologico, ecc.).
-Ogni operatore ha la responsabilità di separare i diversi tipi di rifiuti e di
mantenere chiusi i recipienti di raccolta presenti nell'ambiente di lavoro. Deve
inoltre assicurarsi che gli imballaggi esterni siano integri ed avere caratteristiche
adeguate per resistere alle diverse sollecitazioni provocate durante il trasporto (art.
8 del D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254; in allegato).
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Esempio di “gestione dei rifiuti” provenienti da laboratori di ricerca.
L’elenco delle sostanze elencate di seguito sono un esempio di come
debbono essere gestiti gli scarti provenienti dai laboratori, dopo la loro
caratterizzazione effettuata da “ditte autorizzate”.
1.) Miscele di solventi organici
1.1) Solventi organici e soluzioni a base organica alogenati.
Classificati pericolosi. Codice C.E.R. : 070703.
(fenolo-cloroformio, cloroformio, soluzioni per elettroforesi con bromuro di
etidio, soluzioni di sostanze chimiche alogenate di vario tipo ecc.)
In taniche da 25 litri.
1.2) Solventi organici e soluzioni a base organica non alogenati.
Classificati pericolosi. Codice C.E.R. : 070704
(metanolo-acido acetico, acido acetico e soluzioni di sostanze chimiche non
alogenate di vario tipo).
In taniche da 25 litri.
2) Scarti solidi di laboratorio
2.1) Materiali mono uso proveniente da laboratori di biologia molecolare.
Classificati pericolosi. Codice C.E.R. : 070710
(Puntali, pipette, guanti, ed altri solidi affini contaminati
da sostanze tossiche, esenti da rischi di carattere infettivo o biologico).
In appositi secchi muniti di coperchio con chiusura a molla.
2.2) Gel elettroforesi di scarto.
Classificati pericolosi. Codice C.E.R. : 070710
(Gel di acrilammide, agarosio, con bromuro di etidio, ecc.)
In appositi secchi muniti di coperchio con chiusura a molla.
3.) Soluzioni di sviluppo fotografico.
Classificate pericolose. Codice. C.E.R. : 090101.
In taniche da 20 litri
3.1) Soluzioni di fissaggio fotografico.
Classificate pericolose. Codice. C.E.R. : 090104.
In taniche da 20 litri.
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4.) Toner per stampa esaurito ,comprese le cartucce.
Classificati speciali Codice C.E.R. : 080318
Vanno conferiti all'interno di scatole di cartone apposite ben chiuse ed
etichettate.
5.) Lampade fluorescenti .
Classificate pericolose. Codice C.E.R. : 200121
Vanno conferite all'interno di scatole di cartone apposite fornite dalle ditte,
ben chiuse ed etichettate
La ditta prescelta provvederà inoltre a smaltire:
6.) Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca su organismi
patogeni, potenzialmente pericolosi.
Classificati pericolosi a rischio infettivo. Codice. C.E.R. : 180103. Sono
rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari per la
prevenzione di infezioni. Cautelativamente inattivati, o comunque resi non
pericolosi. Vengono smaltiti mediante termodistruzione (art. 10 D.P.R. 15
Luglio 2003 n. 254) in appositi contenitori forniti dalla ditta preposta a
svolgere il servizio.
Questi rifiuti possono rimanere giacenti in ammasso temporaneo per un
mese se il loro volume non supera i 200 litri (in pratica tre contenitori), per volumi
superiori (quattro o più contenitori), il ritiro deve avvenire ogni cinque giorni.
I responsabili che sono tenuti ad avere in regola i registri di carico e
scarico dei rifiuti sopracitati, sono deputati a controllare che le cadenze dei
ritiri da parte della ditta avvengano nei tempi su indicati e sono tenuti alla
regolare denuncia annuale da effettuare in un periodo dell’anno stabilito per
legge al Catasto dei rifiuti MUD.
15
(Tabella I) - DOCUMENTI LEGISLATIVI DI RIFERIMENTO
1. DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626. “ Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni.
2. DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.
3. PROVVEDIMENTO del 5 agosto 1999. Documento di linee-guida per la sicurezza e la
salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario, pubblicato su:
G.U. n° 236 del 7 ottobre 1999.
4. DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000 n. 66. “Attuazione delle direttive 97/42/CE e
99/38/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti
cancerogeni o mutageni durante
il
lavoro”. (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 24
marzo 2000).
5. DECISIONI EUROPEE entrate in vigore in Italia il 1 gennaio 2002 e recepita con
DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE DEL 9 APRILE 2002 ( G.U. n.108 del
10/5/2002 S.O. n.102).
6. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 luglio 2002, n. 112. PIANO
SANITARIO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI e D.Lgs.
257/2001.DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995 N. 230, attuativo delle norme
Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, modificato dal D.Lgs 26/5/2000 n.241
"Attuazione della dir. 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti". e successivamente
integrato.
7. DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 LUGLIO
2003 n. 254 .
“Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24
della legge 31 luglio 2002 n. 179”; (in allegato).
16
Bibliografia
-T. H. Shepard, (1973). M.D. CATALOG OF TERATOGENIC AGENTS. 6th Ed.
Johoson Hopkins University Press; Baltimore and London.
The Merck Index. (1976). 9th Ed. Rahway; N. J. U.S.A.
-D. Fleming; J.Tulis; J. Vesley. (1994). LABORATORY SAFETY: PRINCIPLES
AND PRACTICES. 2nd Ed. American Sciety for Microbiology. U.S.A. Johon Ed
Richardson
-R. Pais. (1995). SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. La nuova normativa.
Editoria Professionale Roma.
-B. Primicerio; D. D’Ottavio; M. Tronci; S. G. Albonetti; D. Stalteri. (1996). LA
NUOVA
TUTELA
PROTEZIONISTICA
DEL
PERSONALE
NEI
LABORATORI DI ANALISI CLINICHE. Gammagiornale n. 66. Pubblicazione
semestrale della Gamma International S.p.A.; J. Sands Roma.
-C. Melino (1999). PREVENZIONE E SICUREZZA IN OSPEDALE. Prima
edizione. Società Editrice Universo.
-S. Cencetti, et al (2000). LINEE GUIDA PER LA STERILIZZAZIONE.
“i Quaderni Umbertini”; Azienda Policlinico Umberto I, Roma.
17
Allegato (*)
ESCLUSIVO USO INTERNO- i dati contenuti in questo documento hanno
carattere informativo – Riferirsi sempre alla documentazione originale (Gazzetta
Ufficiale)
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma
dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
(G.U. n. 211 dell’11 settembre 2003)
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, recante regolamento concernente la disciplina per la gestione dei rifiuti
sanitari;
Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta e piena
applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 giugno 2002, recante traduzione in lingua italiana del testo
consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose
su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci
pericolose su strada, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 agosto 2002;
Visto l'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;
Note:
- L'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante: «Disposizioni in materia ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2002, n. 189, e' il seguente:
«Art. 24 (Smaltimento dei rifiuti sanitari). - 1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
della salute, sono disciplinate le modalita' di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplicaficazione e di contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.».
18
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5,
allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.
2. Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
206, recante attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernente
l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. Sono altresi' esclusi i materiali normati
dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, quali le
carcasse degli animali da esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche, provenienti dall'attivita'
diagnostica degli Istituti zooprofilattici sperimentali delle facolta' di medicina veterinaria ed agraria e
degli Istituti scientifici di ricerca. Sono invece disciplinati dal presente regolamento i piccoli animali da
esperimento ed i relativi tessuti e parti anatomiche, provenienti da strutture pubbliche e private,
individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
svolgono attivita' medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed
erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le autorita' competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la
prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da
diminuirne la pericolosita', da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la
raccolta, il trasporto e lo smaltimento. A tale fine devono essere incentivati:
a) l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla
corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali
non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutture
sanitarie;
c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di reagenti e farmaci per
ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari
non pericolosi;
d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di ridurre la
produzione di rifiuti alimentari;
e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti e reagenti a minore
contenuto di sostanze pericolose;
f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non clorurate;
g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero di
materia e di energia.
4. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza,
nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,
e dal presente regolamento. Le strutture sanitarie pubbliche devono, altresi', provvedere alla gestione
dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicita'.
5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti all'articolo 2, comma 1, sono:
a)
i
rifiuti
sanitari
non
pericolosi;
b)
i
rifiuti
sanitari
assimilati
ai
rifiuti
urbani;
c)
i
rifiuti
sanitari
pericolosi
non
a
rischio
infettivo;
d)
i
rifiuti
sanitari
pericolosi
a
rischio
infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita' di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti derivanti da altre attivita'
cimiteriali,
esclusi
i
rifiuti
vegetali
provenienti
da
aree
cimiteriali;
g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano
analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente
regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del
19
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
svolgono attivita' medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di
riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti
pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo
esemplificativo nell'allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi
contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati
dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei
quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonche' da
ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da
patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente
regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e
siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico
secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che
contengono sangue in quantita' tale da
renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia
ravvisata clinicamente dal medico che
ha in cura il paziente una patologia
trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni
vaginali,
liquido
cerebro-spinale,
liquido sinoviale, liquido pleurico,
liquido peritoneale, liquido pericardico
o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attivita' veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o
per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido
biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato,
dal medico veterinario competente, un rischio di
patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti,
componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o
tumulazione:
1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della
cassa (ad esempio maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
20
f) rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attivita'
cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale,
terre di scavo, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione,
tumulazione od inumazione;
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non
rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle
modalita' di gestione dei rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine
delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attivita' di ristorazione e i residui dei pasti
provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli
che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia
ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia
trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali
ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata,
nonche' altri rifiuti non pericolosi che per qualita' e per quantita' siano
assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende
disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attivita' di giardinaggio effettuata nell'ambito
delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche
contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini
pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di
sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo
smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo
smaltimento in discarica e' sottoposto alle condizioni di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o
smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la
raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privativa;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti
categorie di rifiuti sanitari:
1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i
materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione
ed uso degli stessi;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3
dell'allegato I al presente regolamento;
3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al
presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio
risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con
le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli
prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici,
21
presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti
igienici;
l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l'impiego di
sostanze disinfettanti;
m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L.
(Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6. La sterilizzazione e' effettuata secondo
le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la
triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilita' e maggiore efficacia del
trattamento, nonche' della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono
essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L'efficacia
viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del presente regolamento. La
sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e' una facolta' esercitabile ai fini della
semplificazione delle modalita' di gestione dei rifiuti stessi;
n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo. L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i
metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima, sulla base
delle prove di convalida in essa stabilite.
……………..omissis……………….
Art. 5. Recupero di materia dai rifiuti sanitari
1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere
favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta
differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione
privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di
soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che
non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non
provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone,
di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono stipulare
apposite convenzioni con le strutture sanitarie.
22
Art. 6. Acque reflue provenienti da attivita' sanitaria
1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attivita' sanitarie e' disciplinato dal decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete
fognaria.
Capo II
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Art. 7. Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e' effettuata in impianti autorizzati ai
sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono
essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, a condizione che
in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano
prodotti dalla struttura sanitaria dove e' ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle
strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno
delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di
sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere
preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono
procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se
si tratta di impianti gia' in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III. La convalida deve essere
ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria
dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della
struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorita'.
6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le
modalita' ed i criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal
responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorita'
competenti.
8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, e successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un
registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono
essere riportate le seguenti informazioni:
a)
numero
di
identificazione
del
ciclo
di
sterilizzazione;
b) quantita' giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
c) data del processo di sterilizzazione.
Art. 8 Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna
alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile,
recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si
tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante
la
scritta
«Rifiuti
sanitari
pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido
esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta
«Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti
ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati
in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
23
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere
effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la
salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura
del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita'
del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.
La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi
a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera
fase di trasporto deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile;
d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La
durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento
di autorizzazione, che puo' prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.
Art. 9. Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e
trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani,
devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a
perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari
assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovra'
essere aggiunta la data della sterilizzazione.
2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al
comma 1 del presente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che
disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani,
smaltiti fuori dell'ambito territoriale ottimale (ATO) presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o
discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.
4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di
combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come
mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani
utilizzando il codice CER 19 12 10.
5. Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e
trasporto, di deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, di cui ai commi 3 e 4,
devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da
quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione
indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovra' essere aggiunta la data della sterilizzazione.
6. Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messa in riserva, deposito preliminare
dei rifiuti sanitari sterilizzati di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni tecniche che disciplinano la
gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.
7. In caso di smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani in regioni diverse da
quelle dove gli stessi sono prodotti si applicano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 10. Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in
impianti
autorizzati
ai
sensi
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui
all'allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti
pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni:
a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti
speciali. Essi sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con
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altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno e' ammesso il caricamento contemporaneo
con altre categorie di rifiuti;
b) in impianti di incenerimento dedicati.
4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei
rifiuti. Per manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un rischio
infettivo.
Art. 11. Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. I rifiuti sanitari sterilizzati:
a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati
come
mezzo
per
produrre
energia;
b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre
1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di
incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse
condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in numero
adeguato al fabbisogno, ne' impianti di produzione di CDR, ne' impianti che utilizzano i
rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, ne' impianti di
termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione, possono essere
sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo
smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della
regione ha validita' temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di
trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.
………………..omissis………………….
Art. 14. Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e
smaltimento
1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento.
Nelle more del recepimento della direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento dei chemioterapici antiblastici
puo' avvenire negli impianti di incenerimento gia' autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo.
2. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2) e 3), devono essere gestiti con le stesse
modalita' dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),
numero 4), devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono
esclusivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 15. Gestione di altri rifiuti speciali
1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti
pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le
stesse modalita' dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.
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Capo IV
Disposizioni finali
Art. 16. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in data 26 giugno 2000,
n. 219;
b) l'articolo 2, comma 1-bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria);
c) l'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 17. Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero
1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero e' attribuito il compito di
sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con l'osservanza degli
obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
Art. 18. Oneri finanziari
1. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del
presente regolamento nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo
finalizzate. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le finalita' di cui al
presente decreto, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
ESCLUSIVO USO INTERNO- i dati contenuti in questo documento hanno
carattere informativo – Riferirsi sempre alla documentazione originale (Gazzetta
Ufficiale)
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