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INFOAPPALTI
Marzo 2015
Anno XIII - Marzo 2015 - Nr 138
Le moderne tecniche di costruzione sono sempre più improntate al massimo equilibrio tra economia e ambiente
I vantaggi della Bioarchitettura
La ecosostenibilità dei materiali ha portato a ridefinire il comfort in stretto rapporto con la salute
Definire il concetto di Bioarchitettura in
poche parole non è cosa facile. Si potrebbe partire dall’analisi della parola
stessa che è composta da due parti:
bio e architettura. Bio significa vita, vivente.
Le parole bioarchitettura e bioediliza
rappresentano effettivamente un concetto molto più ampio che potremmo
riassumere come il progettare e il costruire in maniera più sana, più vivibile,
salvaguardato le risorse del nostro pianeta. L’uomo, l’ambiente e quello che
si costruisce non devono essere in
conflitto, ma devono interagire l’uno a
vantaggio dell’altro. Le risorse naturali
non vanno sfruttate indiscriminatamente compromettendo il benessere
delle generazioni future, ma vanno utilizzate in maniera intelligente. La natura
come sempre ci offre molto e da essa
possiamo trarre le risorse per una qualità della vita migliore, ma nel rispetto
dell’ambiente.
Cenni su Sostenibilità
e Bioedilizia
La sostenibilità di un materiale deriva
dal suo rapporto con l’ambiente. I materiali interagiscono con l’ambiente e lo
modificano, condizionando negativamente la sopravvivenza dell’uomo sulla
Terra. Con la bioarchitettura si vanno ad
utilizzare tecniche costruttive e materiali
che intervengono in modo neutrale
verso l’ambiente cercando di migliorare
il benessere e la salute dell’uomo. Per
avere un architettura sostenibile dobbiamo avere un doppio riscontro, un effetto benefico sulla salute dell’uomo e
la tutela dell’ambiente.
Attualmente gli ambienti in cui viviamo
sono molto degradati ("malati"). L’uso
indiscriminato di prodotti chimici presenti in tutti i materiali edili e nell’arre-
damento ha generato tutto ciò. Spesso
sono solo le logiche economiche e del
facile guadagno che fanno prediligere
l’utilizzo di un materiale piuttosto che un
altro. La consapevolezza della presenza
di questi prodotti è una cosa piuttosto
recente.
La casa, fin dall’antichità, è sempre
stata vista come una zona protetta
dove una persona si va a riparare dalle
intemperie e non solo. Quindi è una
zona "sacra" dove dovrebbe esserci la
stico, esposizione a vibrazioni, inquinamento dovuto alla combustione dei fornelli, uso di sostanze chimiche presenti
nei detergenti o prodotti per la casa,
presenza di gas radon (invisibile ed inodore ma spesso presente ai piani terra),
scarsa o cattiva illuminazione, cattivo
orientamento dei locali o addirittura
della casa, ecc.. Le persone trascorrono la maggior parte della loro vita
negli edifici (siano essi uffici, capannoni
o case di abitazione, ecc..) quindi la loro
FONDAMENTI DI QUESTA TECNICA
Progettare secondo
i criteri della bioedilizia
I criteri da tenere presenti per una
corretta progettazione sono dunque:
• il benessere e la salubrità di chi
andrà ad abitare l’edificio, ma
anche di chi lo realizza
• l’ecosostenibilità ambientale ovvero
la riduzione al minimo dell’impatto
ambientale di tutte le fasi di vita
dell’edificio: costruzione, gestione,
dismissione
Perciò in fase di progettazione si deve
considerare che l’edificio dovrà:
- risparmiare l’energia non rinnovabile e ridurre l’immissione di gas da
combustione nell’atmosfera
- risparmiare acqua potabile
- migliorare il comfort abitativo eliminando l’inquinamento presente
nelle nostre case ed equilibrando
umidità, calore, raffrescamento
- utilizzare il più possibile materiali
compatibili con l’ambiente
- utilizzare tecniche e tecnologie costruttive in grado di migliorare l’efficienza energetica dei nostri edifici
a tutto vantaggio anche dei consumi e quindi del risparmio
- tenere presente le caratteristiche
del luogo in cui l’edificio si va ad inserire.
massima protezione verso tutte le avversità del mondo, ma dove purtroppo
spesso vi si ritrovano materiali insidiosi
e nocivi per la salute dell’uomo.
L’interno delle nostre case spesso presenta delle condizioni non proprio salutari. Basti solo pensare alla presenza
di umidità (visibile sotto forma di efflorescenze, muffe, ecc.), secchezza dell’aria, climatizzazione eccessiva, campi
elettromagnetici, inquinamento acu-
salute è intrinsecamente legata ai luoghi di permanenza. Vari studi medici
hanno infatti correlato sintomi di malessere e patologie molto comuni con i
luoghi di abitazione.
La bioarchitettura è in continua evoluzione e segue di pari passo scoperte e
studi in vari campi che spaziano dalla
medicina alla fisica. Esiste quindi una
stretta correlazione tra le nuove tecniche costruttive e questi studi.
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Tra le nuove strategie degli istituti di credito (per prima UniCredito) prende sempre più corpo il real estate
SOMMARIO
La banca si trasforma
in agenzia immobiliare
ELENCO BANDI
NAZIONALE
Tribunale di Cremona
pag. 3
CALABRIA
Tribunale di Catanzaro
3
Tribunale di Lamezia Terme
3
Tribunale di Paola
19
Le banche si mettono in prima linea per agente, mentre gli esterni saranno setentare di risvegliare il real estate. E non lezionati tra i professionisti che già opesi tratta solo di riaprire il rubinetto dei
rano nel mercato».
mutui (+32,5% di erogazioni nel 2014), Diversa la struttura messa in piedi da
ma di entrare direttamente nel settore UniCredit, che invece per il momento
della compravendita. Circa un anno fa
«opera tramite consulenti immobiliari
la strada era stata tracciata da UniCreche agiscono in qualità di liberi profesdit, che aveva creato il veicolo ad hoc
sionisti. Al momento ce ne sono circa
“Subito Casa”, che ha da poco festeg400, ma il numero è destinato a cregiato il risultato di 10mila “immobili colscere ulteriormente entro fine anno». Il
locati sul mercato” dall’inizio dell’attività. gruppo di piazza Gae Aulenti, inoltre,
Adesso annuncia il suo arrivo anche la
non punta tanto sulla presenza fisica di
neonata Intesa Sanpaolo Casa, dedisportelli immobiliari all’interno delle filiali.
cata appunto all’intermediazione immoIl centro del business è costituito dal
biliare.
sito internet, che contiene gli annunci,
È la comparsa dei due big player che dall’apposito numero verde e dalle inpotrebbe portare, nel giro di qualche
serzioni che la società promuove
anno, a un vero shock nel mercato e a presso i più diffusi portali. “Le nostre
un cambiamento radicale nelle abitudini agenzie entrano in gioco soprattutto nel
di chi acquista e chi vende, e che, infatti, momento in cui ci segnalano clienti insta preoccupando non poco gli agenti.
teressati all’acquisto e alla vendita”,
Una grande banca diffusa in tutta Italia,
dice Massimo Macchitella, direttore gee non solo, significa capacità di invenerale di Unicredit. A quel punto, sono
stire milioni in campagne marketing e, direttamente i consulenti di Subito
soprattutto, la possibilità di presidiare
Casa a contattarli.
sotto un unico brand praticamente tutto Ma qual è la strategia che sta dietro alil territorio.
l’ingresso delle grandi banche nella
Nel caso di Intesa Sanpaolo, molti detcompravendita? Nel mondo del real
tagli sono ancora da definire, o comunestate, c’è chi si è affrettato a leggere
que non vengono diffusi. «Oggi diciamo queste iniziative come l’estremo tentache lo sviluppo della rete di agenzie imtivo di sbarazzarsi di enormi stock di immobiliari della nuova società prevede
mobili ipotecati, prossimi a diventare
tre fasi - spiega Stefano Barrese, resofferenze. Ma è una lettura parziale.
sponsabile sales e marketing Banca
Anzi, UniCredit per esempio agisce su
dei Territori di Intesa Sanpaolo -. Partiquesto fronte tramite un altro struremo entro l’estate su tre città: Milano,
mento, dal momento che ha dato vita a
Roma e Torino. Entro fine
un’attività parallela volta a veanno apriremo in altre quat- Nel giro
locizzare e favorire la vendita
tro città e continueremo
degli immobili ormai finiti in
nella strategia di sviluppo di qualche anno
asta . Rispetto alla compraterritoriale fino al 2017», provendita, le due società assici potrebbe
segue.
curano che si tratti in primo
Ancora riservato il numero di essere
luogo di allargare lo spettro
filiali coinvolte, e il target di
dei servizi per i clienti riguarcompravendite stimate per il un vero shock
danti il delicato mondo-casa,
primo anno. «A livello orga- nel mercato
che ormai passa non solo
nizzativo, opereremo con
dalla concessione di mutui,
personale dipendente, in re- cambiando
ma anche dalla distribuzione
gola con i requisiti necessari
di polizze e di consulenza
per svolgere l’attività di le abitudini
vera e propria. In secondo
agente, in parte proveniente di chi acquista
luogo, entrambe ritengono
dall’interno e in parte assia necessario far ripartire le
sunto dall’esterno. Gli in- e chi vende.
vendite in un settore vitale
terni, individuati su base Preoccupati
per l’economia, che copre
volontaria, saranno riconverun quinto del Pil del Paese.
titi per svolgere l’attività di gli agenti
Ed è su questo punto che,
secondo le analisi dei due istituti, le
agenzie attuali mostrano dei limiti che
frenano la ripresa.
È chiaro, naturalmente, che le banche
hanno solo da guadagnarci con la rinascita del real estate, in modo particolare
se a tornare a vendere sono i costruttori. Secondo un recente report di Scenari Immobiliari, in Italia ci sono 540mila
case in vendita, il 26% delle quali è rappresentato dal nuovo. L’immobiliare, nel
suo complesso, si accaparra oggi il
34% degli impieghi e metà di questi va
alle società di costruzione. Le quali,
oltre a essere clienti, sono spesso una
spina nel fianco dei bilanci bancari, visto
che mostrano un rapporto tra sofferenze e impieghi ben superiore a quello
delle altre aziende (23,9% contro il
15,5%, dati aggiornati a fine 2013). Abbassare questo rapporto permetterà a
entrambe le parti di respirare. Un dato,
quest’ultimo, che forse fotografa meglio
di tutti la portata della sfida che gli istituti si apprestano a giocare.
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ELENCO DEI BANDI DI GARA NAZIONALE/CALABRIA
TRIBUNALE DI
CREMONA
Conc. Prev. 16/2014
Farmacia San Francesco Sas di Dr. A. Tonani
& C.
Giudice Delegato Dott. Benedetto Sieff
Commissario Giudiziale Dott. Alessandro Tantardini
Il Tribunale di Cremona, con decreto in data 26
gennaio 2015, ha ammesso al beneficio
del concordato preventivo la società Farmacia San Francesco Sas di Dr. A. Tonani
& C. nominando Commissario Giudiziale il
dott. Alessandro Tantardini con studio in
Cremona via G. Tibaldi n. 5 tel. 0372411994, fax 0372-456280 mail [email protected]
pec
concordato
[email protected] ed
ha ordinato la convocazione dei creditori
per il giorno 14 maggio 2015 ore 12.00
presso l’aula della Corte d’Assise nella
sede del Tribunale di Cremona via dei
Tribunali n. 13.
Il Commissario Giudiziale
Dr. Alessandro Tantardini
celleria dell’intestato Tribunale.
Spese di trasferimento a carico della procedura.
Maggiori informazioni sono acquisibili presso la
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari.
***
Procedura esecutiva n. 48/09 R.G.Espr.
II Giudice dell’esecuzione, dott.ssa Giovanna
Gioia, ha disposto la vendita senza incanto
del compendio pignorato di seguito descritto:
Lotto unico: immobile con annesso garage
sito in Olivadi (CZ), in catasto al fg. 3, part.
364, sub 8, 17. Prezzo base € 24.000,00.
Fissa per la presentazione delle offerte di
acquisto il termine del 5.5.2015 ore
12,00: fissa per la deliberazione sull’offerta e per l’eventuale gara tra gli offerenti, con rialzo minimo non inferiore ad
€ 1.000,00, l’udienza del 6.5.2015 ore
9,30;
dispone che le offerte di acquisto siano presentate in busta chiusa unitamente ad un assegno circolare intestato “Tribunale di
Catanzaro - proc. n. 48/09” portante
una somma pari al decimo del prezzo
proposto, da imputare a cauzione. L’immobile, meglio descritto nella relazione tecnica consultabile in cancelleria, sarà
venduto nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova, che si intenderà conosciuto dall’aggiudicatario, anche con riferimento alla
situazione di conformità degli impianti ed
alla situazione energetica.
L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Le spese di trasferimento saranno a carico della
procedura.
Il Giudice
Dott.ssa G. Gioia
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
TRIBUNALE DI
TRIBUNALE DI
CATANZARO
Sez. Esecuzioni immobiliari
AVVISO DI VENDITA
Si rende noto che il Sig. G.E. della procedura
esecutiva rubricata al n. 128/03 R.G. Es.,
dr.ssa G.Gioia, ha disposto la vendita
senza incanto dei seguenti beni immobili,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che comunque l’offerente depositando l’offerta dichiara di conoscere, stato
meglio descritto nelle relazioni tecnico-estimative in atti consultabili in Cancelleria e a
cui si rinvia:
Lotto unico: Appartamento per civile abitazione sito in Girifalco; in Catasto al foglio
11 parti-cella 190 sub 2.
PREZZO BASE: € 10.465,20
UDIENZA di vendita ex art. 572 cpc e eventuale gara tra gli offerenti = 06.05.2015
ore 9.30
AUMENTO MINIMO in caso di gara = €
1.000,00
DEPOSITO cauzionale per essere ammesso
alla vendita = 10% del prezzo base o
proposto a titolo di cauzione, da depositare unitamente all’offerta di acquisto
in busta chiusa e sigillata recante la data
della vendita ed il nome del Giudice e contenente la domanda di partecipazione (secondo lo stampato fornito dalla stessa
cancelleria) in bollo, fotocopia del documento di identità nonché un A.C. non trasferibile intestato a “Tribunale di Catanzaro
proc. n° 128/2003 RGE”, entro le ore
12.00 del giorno antecedente alla vendita
presso la Cancelleria dell’intestato Tribunale”
DEPOSITO PREZZO residuo = entro 60 gg.
dalla data di aggiudicazione presso la Can-
LAMEZIA TERME
ex art. 569 Comma 3 C.P.C.
NELLA PROCEDURA IMMOBILIARE N.
13/98 R.E. riunita alla PROCEDURA IMMOBILIARE N. 55/98 R.E.
Il professionista delegato Avv. Rosanna Andricciola, con studio in Lamezia Terme via A.
Anile n. 3, nella procedura esecutiva promossa dalla B.N.L. s.p.a., visto il provvedimento di delega alla vendita emesso dal
Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme in data
08.11.2007 ai sensi dell’art. 591bis c.p.c.,
visto il provvedimento del 17.12.2014; ritenuto necessario, pertanto, fissare, ai sensi
dell’art. 591 c.p.c., la vendita dei beni pignorati; visti gli artt. 569 e 576 c.p.c.
AVVISA
Che nella data e nel luogo sotto indicati si terrà
la vendita senza incanto dei seguenti beni
immobili:
LOTTO n. 1
Terreno con destinazione pascolo arboreo
di mq. 1.700 circa sito in loc. Manca del
Comune di Serrastretta, catastalmente
identificato al N.C.T. del suddetto comune
al foglio n. 29, p.lla 384, classe U, redd. dominicale € 2,22, redd. agrario € 1,15.
PREZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO: € 1.368,00
LOTTO N. 2
Terreno con destinazione seminativo irriguo
arboreo di mq 300 circa sito in loc. Forestella del Comune di Serrastretta, catastalmente identificato al N.C.T. del
suddetto Comune al foglio 29, p.lla 248,
classe 3, redd. dominicale € 1,42, redd.
Agr. € 0,52;
PREZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO: € 790,40
LOTTO N. 3
Terreno con destinazione castagneto da
frutto di mq. 4.200 circa sito in loc. Forestella del Comune di Serrastretta, catastalmente identificato al N.C.T. del
suddetto comune, al foglio 29, p.lla 187,
classe 3, redd. dominicale € 4,35, redd.
agrario € 1,96.
PREZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO: € 4.560,00
LOTTO N. 4
Terreno con destinazione pascolo di mq.
130 circa sito in loc. Forestella del Comune di Serrastretta, catastalmente identificato al N.C.T. del suddetto comune al
foglio 29, p.lla 276, classe 2, redd. dominicale € 0,09, redd. agrario € 0,06.
PREZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO: € 425,60
Lotto N. 5
Fabbricato di tipologia residenziale, ricadente in zona agricola ma edificato in
data precedente al 1967 e quindi senza
bisogno di condono così composto terreno residuo mq. 80 circa, deposito mq.
32 circa, veranda mq. 10 circa, tettoia
protettiva per automezzi mq. 20, abitazione posta su due livelli (vani 5,5 al
piano primo e vani 5 al piano secondo)
di mq. 150 circa, sito in loc. Forestella di
Serrastretta, catastalmente identificato al
N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 29,
p.lla 396 (sub 1, 2, 3 corte ex 245 B) sub
1: categoria C/2, classe 1, consistenza
mq. 32, rendita € 49,58. Sub 2: categoria
A/3, classe 2, consistenza vani 5,5, rendita
€ 284,05. Sub 3: categoria A/3, classe 2,
consistenza vani 5, rendita € 258,23.
Corte: qualità seminativo irriguo arboreo,
classe 2, redd. dominicale ed agrario da rivalutare in quanto rappresenta terreno residuo con area modificata di redd.
dominicale € 1,47 e redd. agrario € 0,54.
PREZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO € 21.600,00
LOTTO N. 6
Quota parte di 2/3 del terreno con destinazione iniziale seminativa ha subito variazione in seminativo per mq. 164 e
uliveto per i restanti mq. 580 circa, sito
in loc. Pititto e Chianti del Comune di
Pianopoli di mq. 2200 circa, catastalmente identificato al N.C.T. del suddetto
comune, al foglio 8, p.lla 241: mq. 1.641
qualità seminativo, classe 2, redd. dominicale € 4,24, redd. agrario € 1,27; mq. 579
qualità uliveto, classe 3, redd. dominicale
€ 1,64, redd. agrario, € 1,79.
PREZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO QUOTA 2/3 € 2.736,00
LOTTO N. 8
Quota parte di 2/3 del terreno con destinazione uliveto sito in loc. Pititto e Chianti
del Comune di Pianopoli di mq. 5.800
circa, catastalmente identificato al N.C.T.
del suddetto comune al foglio 8, p.lla 237,
classe 2, redd. dominicale € 28,41, redd.
agrario € 20,93.
PREZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO QUOTA 2/3 € 6.840,00
LOTTO N. 9
Quota parte di 2/3 del terreno con destinazione uliveto sito in loc. Pititto e Chianti
del Comune di Pianopoli di mq. 650
circa, catastalmente identificato al N.C.T.
del suddetto comune al foglio 8, p.lla 42,
classe 2, redd. dominicale € 3,19, redd.
agrario € 2,35.
PREZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO QUOTA 2/3 € 912,00
LOTTO N. 10
Quota parte di 2/3 del terreno con destinazione uliveto sito in loc. Pititto e Chianti
del Comune di Pianopoli di mq. 2.200
circa, catastalmente identificato al N.C.T.
del suddetto comune al foglio 8, p.lla 244,
classe 1, redd. dominicale € 14,20, redd.
agrario € 8,52.
PREZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO QUOTA 2/3 € 3.648,00
LOTTO N. 11
Quota parte di 2/3 del terreno con destinazione seminativa sito in loc. Pititto e
Chianti del Comune di Pianopoli di mq.
70 circa, catastalmente identificato al
N.C.T. del suddetto comune al foglio 8,
p.lla 245, classe 1, redd. dominicale €
0,23, redd. agrario € 0,09.
PREZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO QUOTA 2/3 € 122,40
LOTTO N. 13
Quota parte di 2/3 del terreno con destinazione seminativo sito in loc. Pititto e
Chianti del Comune di Pianopoli di mq.
500 circa, catastalmente identificato al
N.C.T. del suddetto comune al foglio 8,
p.lla 121, classe 1, redd. dominicale €
1,68, redd. agrario € 0,65.
PREZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO QUOTA 2/3 € 608,00
LOTTO N. 14
Quota parte di 2/3 del terreno con destinazione iniziale seminativo irriguo, ha subito variazione in seminativo di mq.
1.300, uliveto di mq. 200 e seminativo irriguo di mq. 170 sito in loc. Pititto e
Chianti del Comune di Pianopoli di mq.
1.670 circa, catastalmente identificato al
N.C.T. del suddetto comune al foglio 8,
p.lla 234: mq. 1300 qualità seminativo,
classe 2, redd. dominicale € 3,36, redd.
agrario € 1,01; mq. 200 qualità uliveto,
classe 3, redd. dominicale € 0,57, redd.
agrario € 0,62; mq. 170 qualità seminativo
irriguo, classe 3, redd. dominicale € 0,31,
redd. agrario € 0,18.
PREZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO QUOTA 2/3 € 1.459,20
Per tutti i lotti:
Data dell’esame delle offerte senza incanto:
23 Aprile 2015 ore 12,00
Luogo di esame delle offerte: Studio Legale
del Professionista delegato avv. Rosanna
Andricciola sito in Lamezia Terme alla via A.
Anile n. 3.
Avvisa altresì
Che nell’ipotesi in cui:
- non siano proposte offerte d’acquisto
entro il termine stabilito;
- le offerte non siano efficaci ai sensi dell’art. 571 c.p.c.;
- si verifichi una delle circostanze previste
dall’art. 572, comma 3, c.p.c.;
- la vendita non abbia luogo per qualsiasi
altra ragione;
avrà luogo la vendita con incanto dei medesimi
beni nella seguente data e luogo:
Data dell’incanto: 07 Maggio 2015 ore 12,00
Luogo di esame delle offerte: Studio Legale
del Professionista delegato avv. Rosanna
Andricciola sito in Lamezia Terme alla via A.
Anile n. 3.
In tale udienza, a differenza della prima, per aggiudicarsi i beni sarà necessario effettuare
almeno un rilancio del prezzo dell’importo
sopra indicato.
I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma della dott.ssa Piera
Dastoli che potrà essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio
anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi
titolo gravanti sui beni. La stessa è consultabile presso lo studio del professionista
delegato dal luned” al venerd” previo contatto telefonico. Si avvisa, in ogni caso, che
la vendita avviene nello stato di fatto e di
diritto in cui i beni si trovano, con tutte le
eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed
azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata
non è soggetta alle norme concernenti la
garanzia per i vizi o mancanza di qualità, né
potrà essere revocata per alcun motivo.
La pubblicità, le modalità di presentazione delle
offerte e le condizioni della vendita sono regolate come segue.
QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO
A norma dell’art. 571 c.p.c. ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto
degli immobili pignorati personalmente o a
mezzo di procuratore legale anche a norma
dell’art. 579, ultimo comma c.p.c.;
le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 12
del 22 Aprile 2015. Le stesse potranno
essere presentate presso lo studio del
suindicato professionista delegato dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio. Nessuna annotazione dovrà essere apposta
sulla busta. Sulla predetta busta dovranno
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
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essere annotate, a cura del professionista
ricevente o di suo delegato, il nome di chi
materialmente provvede al deposito, il
nome del Giudice dell’Esecuzione, quello
del professionista delegato e la data fissata
per l’esame delle offerte;
l’offerente dovrà presentare presso lo studio del
professionista delegato una dichiarazione,
in regola con il bollo, contenente - a pena
di inefficacia:
- l’indicazione del numero di R.G.E. della procedura, del prezzo offerto - che non potrà
essere inferiore al prezzo minimo indicato
nell’avviso di vendita -;
- l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta ed ogni altro elemento utile
alla valutazione di questa, comprese le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime
patrimoniale tra i coniugi), oltre a copia di
valido documento di identità dell’offerente
e, se necessario a valida documentazione
comprovante i poteri o la legittimazione (es.
procura speciale o certificato camerale); in
ogni caso di dichiarazione presentata da
più soggetti, l’indicazione di quello, tra questi, che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione
della perizia di stima;
all’offerta, dovrà essere allegata una fotocopia
del documento di identità, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato
al professionista delegato - avv. Rosanna Andricciola -, a titolo di cauzione,
per un importo non inferiore al decimo
del prezzo offerto, pena l’inefficacia.
Detta somma sarà trattenuta in caso di rifiuto all’acquisto;
l’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei
beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni
economiche prestabiliti da ogni singola
banca aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali
delle banche di cui l’elenco risulta reperibile presso il professionista delegato e
presso il sito ABI;
in caso di più offerte valide, si procederà alla
gara sulla base dell’offerta più alta, a norma
dell’art. 573 c.p.c.;
la validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è
regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.;
l’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla sua
presentazione ai sensi dell’art. 571, comma
3 , c.p.c.;
le modalità di vendita senza incanto sono regolate dall’art. 572 e seguenti c.p.c.;
nel caso di più offerte valide, si procederà a
gara sull’offerta più alta, secondo il sistema
delle schede o delle buste segrete, fatta
salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2,
c.p.c.;
il termine di versamento del saldo del prezzo,
nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni dall’aggiudicazione mediante il deposito su un
libretto postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine
del Giudice, presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., agenzia di Lamezia
Terme;
in caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà
revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le
somme versate;
le spese di trasferimento del bene sono a carico
dell’aggiudicatario cui restano riservate le
attività e i costi per la cancellazione delle
formalità.
QUANTO ALLA VENDITA CON INCANTO
A norma dell’art. 579 c.p.c. ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto
degli immobili pignorati personalmente o a
mezzo di procuratore legale anche a norma
dell’art. 579, ultimo comma c.p.c.;
il procuratore dovrà, in ogni caso, essere munito
di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autentica, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle
liti:
nell’ipotesi di cui all’art. 579, comma 3, c.p.c., il
mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autentica dovrà essere depositato contestualmente alla
dichiarazione del nominativo della persona,
da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583,
comma 1, c.p.c.;
le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 12
del 06 Maggio 2015. Le stesse potranno
essere presentate presso lo studio del
suindicato professionista delegato dal
luned” al venerd” negli orari di ufficio. Nessuna annotazione dovrà essere apposta
sulla busta.
Sulla predetta busta dovranno essere annotate,
a cura del professionista ricevente o di suo
delegato, il nome di chi materialmente
provvede al deposito, il nome del Giudice
dell’Esecuzione, quello del professionista
delegato e la data fissata per l’esame delle
offerte;
l’offerente dovrà presentare presso lo studio del
professionista delegato una dichiarazione,
in regola con il bollo, contenente - a pena
di inefficacia -:
- l’indicazione del numero di R.G.E. della procedura, del prezzo offerto - che non potrà
essere inferiore al prezzo minimo indicato
nell’avviso di vendita -;
- l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta ed ogni altro elemento utile
alla valutazione di questa, comprese le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime
patrimoniale tra i coniugi), oltre a copia di
valido documento di identità dell’offerente
e, se necessario a valida documentazione
comprovante i poteri o la legittimazione (es.
procura speciale o certificato camerale); in
ogni caso di dichiarazione presentata da
più soggetti, l’indicazione di quello, tra questi, che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione
della perizia di stima;
all’offerta, dovrà essere allegata una fotocopia
del documento di identità, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato
al professionista delegato - avv. Rosanna Andricciola -, a titolo di cauzione,
per un importo non inferiore al decimo
del prezzo base d’asta come sopra determinato, pena l’inefficacia. Detta
somma sarà trattenuta in caso di rifiuto all’acquisto;
l’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei
beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni
economiche prestabiliti da ogni singola
banca aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali
delle banche di cui l’elenco risulta reperibile presso il professionista delegato e
presso il sito ABI;
la misura dell’aumento da apportare alle offerte in sede di incanto è di € 500,00 per
ogni singolo lotto;
la validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è
regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.;
l’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla sua
presentazione ai sensi dell’art. 571, comma
3 , c.p.c.;
le modalità di vendita all’incanto sono regolate
dall’art. 581 e seguenti c.p.c.;
il termine di versamento del saldo del prezzo,
nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni dall’aggiudicazione mediante il deposito su un
libretto postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine
del Giudice, presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., agenzia di Lamezia
Terme;
in caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà
revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le
somme versate;
le spese di trasferimento del bene sono a carico
dell’aggiudicatario cui restano riservate le
attività e i costi per la cancellazione delle
formalità.
OFFERTE IN AUMENTO DI UN QUINTO:
a norma dell’art. 584 c.p.c., avvenuto l’incanto,
possono essere ancora fatte offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci
se il prezzo offerto non supera di 1/5 (un
quinto) quello raggiunto nell’incanto.
Pertanto, l’aggiudicazione diverrà definitiva decorsi dieci giorni senza offerte in aumento.
Tali offerte potranno essere depositate
presso lo studio del professionista delegato, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c.,
prestando cauzione per una somma pari al
doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara
secondo le previsioni di cui all’art. 584
c.p.c..
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584,
comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa
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definitiva e verrà pronunciata a carico degli
offerenti, salvo che ricorra un documentato
e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Ogni domanda di restituzione della cauzione dovrà essere indirizzata dagli offerenti
al professionista delegato.
Lamezia Terme lì 30.01.2015
Il Professionista Delegato
Avv. Rosanna Andricciola
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.E. n. 21/2010
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
letti gli atti del procedimento e sciolta la riserva
assunta all’udienza del 25 novembre 2010
ed in virtù dell’Ordinanza resa all’udienza
del 7.12.2011.
preso atto dell’istanza di vendita formulata dal
creditore procedente;
rilevato, in via preliminare, che, ai sensi dell’art.
173 /bis, /ultimo comma, disp. att. c.p.c., le
parti possono depositare, all’udienza di cui
all’art. 569 c.p.c., note alla relazione tecnica
d’ufficio, purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le
predette note al perito, secondo le modalità prefissate dal legislatore, onde consentire al medesimo di intervenire all’udienza
per rendere i chiarimenti richiesti;
rilevato che, nella fattispecie in esame, il debitore non ha inoltrato all’esperto alcuna richiesta di chiarimenti e/o integrazioni in
ordine all’elaborato peritale, sicché le contestazioni sollevate circa i criteri estimativi,
peraltro adeguatamente indicati, risultano
manifestamente inammissibili;
rilevato che, custode dei beni pignorati è il debitore;
considerato che la natura e la destinazione
d’uso del compendio pignorato, unitamente alla carenza di elementi probatori da
cui poter evincere il concreto pericolo di un
relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del
debitore con un terzo nell’attività di custodia giudiziaria non abbia, allo stato, utilità,
ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e
51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere il conto di gestione, ex artt. 560 e 593
c.p.c.;
ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le
conclusioni della relazione dell’esperto, in
ordine sia all’individuazione del compendio
immobiliare che alla stima del relativo valore
di mercato;
ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere,
ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c.,
come novellati dalle leggi 80/2005,
263/2005 e 51/2006, al prezzo (già ridotto di 1/4) di euro 37.968,75 (per il
lotto n. 1) e di euro 6.881,56 (già ridotto
di 1/4) per il lotto n. 2, alla vendita coattiva
del seguente bene:
lotto uno - “capannone sito in Carlopoli, località Pecoraro, avente una superficie di
mq. 292, oltre mq. 70,20 per annessi
corpi di fabbrica non censiti in catasto,
riportato nel NCEU di detto comune al foglio 16, p.lla 435, sub 1, cat. C/6, classe
1;
lotto due “appezzamento di terreno circostante il lotto n. 1, avente una superficie
di mq. 9.689, riportato nel NCT del comune di Carlopoli, località Pecoraro, al foglio 16, p.lla 434, classe 2”;
rilevato che occorre fissare la data per gli incanti;
FISSA LA VENDITA ALL’INCANTO,
Per l’udienza del 15.04.2015 ore 9.30 e
segg., avanti al G.E. presso il Tribunale di Lamezia Terme:
Termine di presentazione offerte d’acquisto
entro le ore 13.00 del giorno precedente le
vendite presso la Cancelleria delle Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Lamezia
Terme.
STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA
AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI,
- gli immobili vengono posti in vendita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
cos” come identificati, descritti e valutati
dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e
quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né
potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data
di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta”
(qualora il procedimento si fondi su credito
fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito,
/ex/ art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, il pagamento diretto alla
banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con
collocazione privilegiata, entro lo stesso
termine e detratto un accantonamento per
spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a
norma dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati
relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate
sul bene nonché del pagamento delle
spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del
prezzo di aggiudicazione, nella misura del
20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN
FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE:
- su impulso del procedente, sia predisposto
l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo
dell’Ufficio;
- a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art.
2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia
data pubblicità:
- in ogni caso,per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un
quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni
prima della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi
almeno quarantacinque giorni prima della
data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su _un sito
Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter
disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in
Cancelleria, almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto;
il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura
ed ove lo ritenga opportuno:
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di
ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima della data dell’incanto; a sue spese (rimborsabili ex art.
2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi
almeno quarantacinque giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte o
della data dell’incanto;
- la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita;
- della prova della pubblicità elettronica e a
mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite
- sia fatto carico al creditore procedente o
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
AsteInfoappalti
Marzo 2015
[email protected]
surrogante;
AVVERTE
fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per
la celebrazione dell’incanto, questo non
abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioé
a quella stessa udienza - l’articolo 591 cod.
proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o
ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o
sulla fissazione di una nuova vendita;
Lamezia Terme, lì
Il Giudice dell’Esecuzione
***
ESECUZIONI IMMOBILIARI
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’Esecuzione, Dr.ssa Foresta,
nella esecuzione immobiliare N. 33/96
R.E.I., promossa dalla Bedi S.r.l., ha fissato
davanti a sé l’udienza del 08.04.2015 ore
di rito e segg. ex art.572 c.p.c. per la vendita senza incanto e l’udienza del
22.04.2015 ore di rito e segg. ex art.572
c.p.c. per la vendita con incanto dei beni
infra indicati:
LOTTO N. 1:
magazzino ubicato al piano terra della consistenza catastale di mq.101 (metri
quadrati centouno), con due accessi
della corte realizzate in metallo; riportato
nel Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, con le indicazioni:
foglio di mappa 26, particella 14/sub.2,
Contrada Scinà n.28 (oggi Via Solforino),
P.T., zona censuaria 1°, categoria C/2,
classe 1, consistenza mq.101, rendita catastale € 323,41.
Prezzo base ridotto di 1/4: € 25.312,50
(euro venticinquemilatrecentododici virgola cinquanta).
Cauzione: € 2.531,25 (euro duemilacinquecentotrentuno virgola venticinque)
Aumento minimo: € 1.265,62 (euro milleduecentosessantacinque virgola sessantadue)
LOTTO N. 2:
appartamento ubicato al piano terra-rialzato,
distinto come int. 1 (uno), composto da
vani catastali cinque e mezzo; riportato
nel Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, con le indicazioni:
foglio di mappa 26, particella 14/sub.3,
Contrada Scinà n.28 (oggi Via Solforino),
P.T., int.1 zona censuaria 1°, categoria A/3,
classe 1, consistenza vani 5,5, rendita catastale € 255,65.
Prezzo base ridotto di 1/4: € 30.058,59
(euro trentamilazerocinquantantotto virgola cinquantanove).
Cauzione: € 3.005,85 (euro tremilazerozerocinque virgola ottantacinque)
Aumento minimo: € 1.502,92 (euro millecinquecentozerodue virgola novantadue)
LOTTO N. 3:
appartamento ubicato al piano primo, distinto come int.2 (due), composto da
vani catastali sei e mezzo; riportato Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia
Terme, sezione Nicastro, con le indicazioni:
foglio di mappa 26, particella 14/sub.4,
Contrada Scinà n.28 (oggi Via Solforino),
P.T., int.2 zona censuaria 1°, categoria A/3,
classe 2, consistenza vani 6,5, rendita catastale € 352,48.
Prezzo base ridotto di 1/4: € 37.968,75
(euro trentasettemilanovecentosessantotto virgola settantacinque).
Cauzione: € 5.062,50 (euro cinquemilazerosessantadue virgola cinquanta)
Aumento minimo: € 1.898,43 (euro milleottocentonovantotto virgola quarantatre)
ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, dovrà presentare in Cancelleria la
propria istanza di partecipazione entro
le ore 12.00 del giorno 07/04/2015 per
la vendita senza incanto ed entro le ore
12.00 del giorno 21/04/2015 per la vendita con incanto, con somma non inferiore ad un decimo del prezzo base
d’asta, mediante assegno circolare non
trasferibile intestato alle “Poste Italiane
S.p.A - Patrimonio Bancoposta”;
l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra), entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di
aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.A.”- Patrimonio Bancoposta”; in
mancanza si provvederà a norma dell’art.
587 c.p.c.
dispone che il creditore procedente, provveda,
entro il termine di trenta giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto alla pubblicazione della stessa sulla
rivista periodica “Aste Info Appalti” e della
relazione di stima mediante inserimento nel
sito internet “www.aste.eugenius.it” e diffusione su un quotidiano di informazione a
diffusione locale.
Su impulso del creditore procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare
all’albo dell’Ufficio.
Cosenza, li 17 febbraio 2015
Avv. Giovanni Tortorici
***
RE. n. 43 2012
Il Cancelliere delle Esecuzioni Immobiliari
AVVISA CHE
che il Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Adele
Foresta, nella procedura esecutiva immobiliare n° 43/2012 RE, ha disposto la
vendita senza incanto del lotto sottodescritto, nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova, per il giorno 8 APRILE 2015 ore
9,30 e seguenti.
lotto unico “piena proprietà di un appezzamento di terreno a vocazione agricola
in agro di San Pietro a Maida, località
Pendici di Corda, formante un unico
corpo di forma frastagliata, esteso complessivamente ha 3.6840 (mq 36.840)
con andamento pressoché orizzontale,
ad eccezione della porzione settentrionale che costituisce parte delle pendici
a monte dell’abitato di San Pietro a
Maida. Il suolo agricolo è attorniato da
una serie di aerogeneratori (che non interessano i terreni in questione) facenti
parte del parco eolico denominato
“piani di Corda”; l’apprezzamento è censito nel NCT del predetto Comune al foglio
di mappa 15, particelle un. 130 (consist.
43 are e 10 centiare, qualità seminativo,
classe 3, R.D. € 10,02 e R.A. € 2,23), 131
(consist. 25 are e 10 centiare, qualità seminativo arborato, classe 2, R.D. € 7,78 e
RA. € 2,59); 142 (consist. 23 are e 60
centiare, qualità seminativo, classe 2, R.D.
€ 7,31 e R.A. € 1,71); 143 (consist. I ettaro, 87 are e 00 ca, qualità seminativo,
classe 2, R.D. € 57,95 e R.A. € 13,52);
144 (consist. 71 are e 70 centiare, qualità
seminativo, classe 2, R.D. € 22,22 e R.A.
€ 5,18); 209 (consist. 17 are e 90 centiare, qualità pascolo arborato, classe 3,
R.D. € 3,70 e R.A. € 1,57). Il terreno è
gravato da canone derivante da livello
in favore del Comune di San Pietro a
Maida e, quindi, dovrà essere affrancato
a cura e spese dell’aggiudicatario; i
costi di affrancazione sono complessivamente pari a circa curo 3.839,41”;
Prezzo base d’asta € 13.289,06.
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571,
comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto
personalmente o a mezzo di procuratore
legale, anche a norma dell’art. 579, comma
3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni
caso, essere munito di mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui
al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del
nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui
l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo,
del modo del pagamento e di ogni altro
elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in
caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del co-
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niuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso
di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a
titolo personale da parte di un coniuge in
regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ.,
quella del coniuge non acquirente di cui al
secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione
di aver preso visione della perizia di stima
ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione
comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di
formulare eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la
stessa non sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre
il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo
determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste
Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”
“in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa,
senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la
cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per l’esame delle offerte; le buste saranno
aperte all’udienza fissata per l’esame delle
offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta
salva l’applicazione delle previsioni di cui
all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di
più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle
schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA
VENDITA AGLI INCANTI, CHE:
- essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di € 13.289,06.
- le offerte in aumento,a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma I, cpc,
tranne il debitore è ammesso a formulare
offerte all’incanto personalmente o a mezzo
di procuratore legale anche a norma dell’art.579, ultimo comma, presentando
presso la Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari, dichiarazione, in regola con
il bollo, contenente l’indicazione del
prezzo, del tempo, del modo di pagamento
e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta ( il procuratore dovrà in
ogni caso essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato articolo 579, comma 3,
cpc, il mandato speciale risultante da atto
pubblico o scrittura privata autenticata
dovrà essere depositato contestualmente
alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’articolo 583, comma I, cpc);
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del
numero di r.g.e. della procedura, il bene o
il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo
proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se
coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni,
occorrerà indicare anche le generalità del
coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente
da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità
del concorrente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di
società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”, in ragione di un
decimo del prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui
comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo
le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo,
comporterà l’incameramento di 1/10 della
cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente
presente, non divenga aggiudicatario; nel
caso di una sola istanza di partecipazione,
occorrerà comunque apportare un rialzo
minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto
l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di
1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state
presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso
la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una
gara secondo le previsioni di cui all’art. 584
c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma
dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata
a carico degli offerenti (salvo che ricorra un
documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione;
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
AsteInfoappalti
Marzo 2015
[email protected]
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA
SENZA INCANTO
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., dei
compendi immobiliari sopra indicati e
meglio descritti nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso
richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 7
APRILE 2015 con le modalità e per il
prezzo base di cui sopra;
- per l’esame delle offerte di acquisto, ai
sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la
gara sulle medesime, se presentate in
misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del giorno 8
APRILE 2015, ore 9,30 e segg.;
FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA
SENZA INCANTO NON ABBIA
LUOGO,
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti
nella relazione dell’esperto in atti, alla
quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore
13,00 del 21 APRILE 2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- per il giorno _22 APRILE 2015, ore 9,30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti dei
compendi immobiliari sopra indicati,
con le modalità e per il prezzo base di
cui innanzi;
- STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA
AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
cos” come identificati, descritti e valutati
dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e
quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né
potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data
di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”.;
(qualora il procedimento si fondi su credito
fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito,
ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, il pagamento diretto alla
banca creditrice, nei limiti del credito azio-
nato per capitale, interessi e spese con
collocazione privilegiata, entro lo stesso
termine e detratto un accantonamento per
spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a
norma dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati
relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate
sul bene nonché del pagamento delle
spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del
prezzo di aggiudicazione, nella misura del
20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE
DELLA VENDITA:
- su impulso del procedente, sia predisposto
l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo
dell’Ufficio;
- a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art.
2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia
data pubblicità:
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un
quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi
almeno quarantacinque giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte o
della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito
Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter
disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in
Cancelleria, almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto;
- il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura
ed ove lo ritenga opportuno:
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di
ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data
dell’incanto;
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal
medesimo prescelte, da eseguirsi almeno
quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della
data dell’incanto;
- la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita;
- della prova della pubblicità elettronica e a
mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite
- sia fatto carico al creditore procedente o
surrogante.
Lamezia Terme, lì
IL CANCELLIERE
***
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART. 569 COMMA 3 - C.P.C.
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE
N. 45/2010 R.E.
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’esecuzione nella procedura
n. 45/2010 R.G.Es, all’udienza del
21.01.2015, ha disposto la vendita senza
incanto, nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, per l’udienza del 08.04.2015
ed ha fissato, per il caso in cui la stessa
non abbia luogo, la vendita, con incanto,
nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, per l’udienza del 22.04.2015 al
prezzo base di € 130.359,38, del seguente bene immobile:
Lotto unico - “Piena proprietà di un capannone industriale, adibito a salumificio,
sito nel comune di Cicala ed avente
struttura portante in cemento armato
precompresso, tamponatura esterna in
muratura e pannelli interni in elementi
prefabbricati leggeri. L’immobile, di
forma rettangolare e con un solo piano
fuori terra, è distinto nel NCEU del pre-
6
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detto Comune al foglio 10, p.lla 636,
categ. D/1, rendita euro 3.222,00; ha una
superficie coperta (escluso tettoie) pari a
512 mq, una tettoia di 160 mq., alla quale
è annessa anche particella di terreno di
mq. 61, qualità classe ente urbano, estesa
61 mq e censita nel NCT del predetto Comune al foglio 10, p.lla 823”.
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA
STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE
NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
VENDITA SENZA INCANTO
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571,
comma l, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto
personalmente o a mezzo di procuratore
legale, anche a norma dell’art. 579, comma
3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni
caso, essere munito di mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui
al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del
nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma l, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui l’
offerta si riferisce, del prezzo, del tempo,
del modo del pagamento e di ogni altro
elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in
caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter
trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma l, lett. f
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima ed essere corredata da copia di
valido documento di identità dell’offerente
e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale
o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di
formulare eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la
stessa non sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre
il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo
determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste
Italiane spa”, in misura non inferiore al
decimo del prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa,
senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la
cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per l’esame delle offerte: le buste saranno
aperte all’udienza fissata per l’esame delle
offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta
salva l’applicazione delle previsioni di cui
all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di
più offerte valide, si procederà a gara sul-
l’offerta più alta secondo il sistema delle
schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’ art. 573, comma 2, c.p.c.;
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo
di bonifico o deposito su conto postale o
bancario intestato alla procedura esecutiva
ed acceso o da accendersi, nel secondo
caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.” - filiale di Lamezia Tenne, di una
somma pari ad un decimo del prezzo che
si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo
stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve
avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale
possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando
l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del
prezzo e di ogni altra somma è di novanta
giorni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Tenne è reperibile presso la Cancelleria;
VENDITA CON INCANTO
- essa deve aver luogo al prezzo base di
euro 130.359,38;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al
5%;
- ognuno, ai sensi dell ‘art. 579, comma l, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare
offerte all’incanto personalmente, a mezzo
di mandatario munito di procura speciale o
di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, C.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito
di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle
liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579,
comma 3, il mandato speciale risultante da
atto pubblico o scrittura privata autenticata
dovrà essere depositato contestualmente
alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art.
583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del
numero di r.g.e. della procedura, il bene o
il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo
proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo c data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se
coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni,
occorrerà indicare anche le generalità del
coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella dei coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente
da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento:
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza;
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- all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità
del concorrente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di
società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite
cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui
comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo
le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo,
comporterà l’incameramento di 1/10 della
cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente
presente, non divenga aggiudicatario:
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto
l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di
1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state
presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso
la Cancelleria, nelle forme di cui all’ art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una
gara secondo le previsioni di cui all’art. 584
c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma
dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata
a carico degli offerenti (salvo che ricorra un
documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti ali ‘iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Tenne è reperibile presso la Cancelleria;
IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO
- é fissato, per la presentazione presso la
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
delle offerte di acquisto, ex art. 571
c.p.c., del compendio immobiliare sopra
indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del
07 Aprile 2015, con le modalità e per il
prezzo base di cui sopra;
- é fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p. e., ovvero
per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi
dell’art. 573 C.p.C., l’udienza del 08
Aprile 2015, ore 9.30 e segg.;
NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,
- é fissato, per la presentazione presso la
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio
immobiliare sopra indicato e meglio de-
scritto nella relazione dell’esperto in atti,
alla quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore
13.00 del 21 Aprile 2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra;
- é fissata, per il giorno 22 Aprile 2015, ore
9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra
indicato, con le modalità e per il prezzo
base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI
CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA
QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON
INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita’ nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
cosi come identificati, descritti e valutati
dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e
quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né
potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni:
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data
di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. (qualora il procedimento si fondi
su credito fondiario e l’aggiudicatario non
intenda avvalersi della facoltà di subentrare
nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto
alla banca creditrice, nei limiti del credito
azionato per capitale, interessi e spese con
collocazione privilegiata, entro lo stesso
termine e detratto un accantonamento per
spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a
norma dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali c di aggiornati certificati
relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate
sul bene nonché del pagamento delle
spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del
prezzo di aggiudicazione, nella misura del
20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c..
Ulteriori informazioni potranno essere chieste in
cancelleria.
Lamezia Terme, 18 Febbraio 2015
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART 569 COMMA 3 CPC
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 54/13
con ordinanza emessa in data 28.1.15 ha
disposto la vendita senza incanto dei seguenti lotti nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano per l’8.4.2015, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non
abbia luogo la vendita con incanto dei
medesimi lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del
22.4.2015;
Lotto due - “Appartamento sito nel comune
di Lamezia Terme, ex comune di Nicastro, Via Sottotenente Notaro oggi
ponte di S. Antonio n. 5. Il bene è distinto
nel N.C.E.U. dello stesso Comune, Sez. Nicastro, al Fg. 19, p.lla 340, sub 7, Zona
7
www.astepress.it - www.asteannunci.info
www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it
Cens. 1, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 4,5 vani, Rendita € 192,90, Via
Sottotenente Notaro n. 7, piano 2. Posto
al piano secondo senza ascensore di u
fabbricato di maggiori dimensioni su
quattro livelli fuori terra è costituito da
ingresso, servizio igienico, corridoio,
due camere da letto, cucina/soggiorno,
ripostiglio (sup. utile mq. 89,45) e tre
balconi (mq. 21,53) aventi una superficie lorda vendibile di mq 118,18. L’Immobile presenta abusi sanabili a spese
dell’acquirente e i cui presumibili costi
sono già stati detratti dal prezzo base
d’asta”.
Lotto tre - “Appartamento sito nel comune
di Lamezia Terme, ex comune di Nicastro, Via Sottotenente Notaro oggi
ponte di S. Antonio n. 5. Il bene è distinto
nel N.C.E.U. dello stesso Comune, Sez. Nicastro, al Fg. 19, p.lla 340, sub 8, Zona
Cens. 1, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 4,5 vani, Rendita € 192,90, Via
Sottotenente Notaro n. 7, piano 3. Posto
al piano terzo mansardato senza ascensore di u fabbricato di maggiori dimensioni su quattro livelli fuori terra è
costituito da ingresso, servizio igienico,
corridoio, due camere da letto,
cucina/soggiorno, ripostiglio (sup. utile
mq. 89,70) e tre balconi (mq. 21,53)
aventi una superficie lorda vendibile di
mq 118,18. L’Immobile presenta abusi
sanabili a spese dell’acquirente e i cui
presumibili costi sono già stati detratti
dal prezzo base d’asta”.
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA
STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
VENDITA SENZA INCANTO
Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base ridotto di euro
53.100,00 per il lotto 2 ed € 53.100,00
per il lotto 3;
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571,
comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto
personalmente o a mezzo di procuratore
legale, anche a norma dell’art. 579, comma
3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni
caso, essere munito di mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui
al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del
nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui
l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo,
del modo del pagamento e di ogni altro
elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in
caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter
trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima ed essere corredata da copia di
valido documento di identità dell’offerente
e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale
o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di
formulare eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a sog-
getto diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la
stessa non sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre
il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo
determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste
Italiane spa-Patrimonio Banco Posta
spa”, in misura non inferiore al decimo
del prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa,
senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la
cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per l’esame delle offerte; le buste saranno
aperte all’udienza fissata per l’esame delle
offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta
salva l’applicazione delle previsioni di cui
all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di
più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle
schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; -in
alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo
di bonifico o deposito su conto postale o
bancario intestato alla procedura esecutiva
ed acceso o da accendersi, nel secondo
caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una
somma pari ad un decimo del prezzo che
si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo
stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve
avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale
possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando
l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del
prezzo e di ogni altra somma è di novanta
giorni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI
INCANTI:
- essa deve aver luogo al prezzo base di
euro 53.100,00 per ciascun lotto;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5
% del prezzo base,
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare
offerte all’incanto personalmente, a mezzo
di mandatario munito di procura speciale o
di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito
di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle
liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579,
comma 3, il mandato speciale risultante da
atto pubblico o scrittura privata autenticata
dovrà essere depositato contestualmente
alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art.
583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso al-
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
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Marzo 2015
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l’incanto, deve presentare istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del
numero di r.g.e. della procedura, il bene o
il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo
proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se
coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni,
occorrerà indicare anche le generalità del
coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente
da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità
del concorrente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di
società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio Banco Posta spa”, tramite cui
effettuare il versamento della cauzione
(ed in conto prezzo di aggiudicazione),
in ragione di un decimo del prezzo base
d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui
comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo
le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo,
comporterà l’incameramento di 1/10 della
cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente
presente, non divenga aggiudicatario; nel
caso di una sola istanza di partecipazione,
occorrerà comunque apportare un rialzo
minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto
l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di
1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state
presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso
la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una
gara secondo le previsioni di cui all’art. 584
c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma
dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata
a carico degli offerenti (salvo che ricorra un
documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui re-
stano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO
- é fissato, per la presentazione presso la
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
delle offerte di acquisto, ex art. 571
c.p.c., del compendio immobiliare sopra
indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa
espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del
7.4.2015, con le modalità e per il prezzo
base di cui sopra;
- é fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero
per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi
dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 8.4.2015,
ore 9,30.00 e segg.;
NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,
- é fissato, per la presentazione presso la
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio
immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti,
alla quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore
13.00 del 21.4.2015, con le modalità e
per il prezzo minimo di cui sopra;
- é fissata, per il giorno 22.4.2015, ore 9,30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti del
compendio immobiliare sopra indicato,
con le modalità e per il prezzo base di
cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI
CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA
QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON
INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
cos” come identificati, descritti e valutati
dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e
quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né
potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data
di aggiudicazione su un libretto postale di
deposito giudiziario intestato al debitore e
recante il numero della presente procedura
esecutiva (qualora il procedimento si fondi
su credito fondiario e l’aggiudicatario non
intenda avvalersi della facoltà di subentrare
nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto
alla banca creditrice, nei limiti del credito
azionato per capitale, interessi e spese con
collocazione privilegiata, entro lo stesso
termine e detratto un accantonamento per
spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichia-
8
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rare la decadenza dall’aggiudicazione, a
norma dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati
relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate
sul bene nonché del pagamento delle
spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del
prezzo di aggiudicazione, nella misura del
20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, l” 28.1.15
Il funzionario giudiziario
Dott.ssa D. Chirico
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
PROCEDURA ESECUTIVA N. 64/2009
Con provvedimento reso all’udienza del 5 novembre 2014, il Giudice dell’esecuzione
del Tribunale di Lamezia Terme ha disposto
la vendita senza incanto dei diritti di proprietà dei seguenti beni immobili:
LOTTO UNO - “Unità immobiliare per civile
abitazione facente parte di un fabbricato antico, realizzato in muratura intorno al 1900, che si sviluppa su tre
piani f.t. ed ubicato in Via Poggio, 55 del
Comune di Martirano. La predetta unità
catastalmente identificata al C.U. del Comune di Martirano sul foglio 9, particella n.
313, sub. 13, è composta da 9,5, vani ed
ha una superficie commerciale pari a
251,64 mq., di cui 14,53 balconi e 83,99
adibiti a corte esclusiva; l’immobile presenta abusi sanabili e i costi di sanatoria sono già stati considerati
nell’individuazione del prezzo base”
Prezzo base d’asta: euro 87.918,40.
LOTTO DUE - “Unità immobiliare per suo
non residenziale, con destinazione attuale in parte a deposito ed in parte a ristorante pizzeria, ubicata in via Mazzini
27 e 28 con accessi anche da via Poggio nn. 44 e 46 del Comune di Martirano. L’immobile, rappresentato da un
fabbricato di antica costruzione (risalente introno al 900) con struttura in muratura è riportato al C.U. del Comune di
Martirano sul foglio n. 9, parcelle n. 297
sub. 5 e 298 sub 3, categoria C/2 ed ha
una superficie commerciale di 185,92 mq
(di cui 37,24 mq. adibiti a deposito ed i restanti 148,68 mq. adibiti a ristorante - Pizzeria e servizi annessi)”;
Prezzo base d’asta: euro 96.678,40.
LOTTO TRE - “Terreno ricadente nel Comune di Decollatura (CZ) riportato al C.T.
alla partita n. 3844 foglio n. 26, particella
n. 33, castagneto da frutto, classe 3, mq.
840 con reddito dominicale di €. 1,08 e
reddito agrario di €. 0,26, confinante a sud
con le particelle nn. 39 e 47, a nord con
strada comunale interpoderale, a est con
la particella n. 47 e ad ovest con la particella n. 32. Dette terreno, di forma trapezoidale e andamento declive, è
localizzato in prossimità del centro abitato di Tomaini ed è classificato nel
Piano Regolatore Vigente come zona
“E” (agricola)”;
Prezzo base d’asta: euro 2.940,00.
LOTTO QUATTRO - “Terreno ricadente nel
Comune di Decollatura (CZ) riportato al
C.T. alla partita n. 3844, foglio n. 26, part.
n. 46, castagneto da frutto, classe 3, mq.
270 con reddito dominicale di €. 0,35 e
reddito agrario di €. 0,08, confinante a sud
con la particella n. 39, a nord ed ad ovest
con la particella n. 47, ad est con la particella 45 e a sud con la particella n. 36.
Dette terreno, di forma irregolare e andamento declive, è localizzato in prossimità del centro abitato di Tomaini ed
è classificato nel Piano Regolatore Vigente come zona “E” (agricola)”;
Prezzo base d’asta: euro 945,00.
LOTTO CINQUE - “Terreno ricadente nel Comune di Decollatura (CZ) riportato al C.T.
alla partita n. 9736, foglio n. 28, particelle
nn. 210, 211 e 212 seminativo della superficie complessiva di circa mq. 1.750
confinante a sud con la particella n. 21 e
fosso, a nord con le particelle nn. 12,13 e
14, ovest con la particella n. 21, ad est con
la particella n. 16. Detto terreno, di forma
irregolare, è classificato nel Piano Regolatore Vigente come zona “E” (agricola)”;
Prezzo base d’asta: euro 4.375,00.
Il tutto come meglio descritto nella CTU in atti
cui si rimanda e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che si intenderà conosciuto dall’aggiudicatario: relazione di stima
pubblicata sul sito internet www.asteannunci.it.
La vendita senza incanto, avrà luogo il
giorno 4 marzo 2015, ore 9:00 con seguito, dinanzi al Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Lamezia Terme.
Nel caso in cui la vendita senza incanto
non avrà luogo è fissata la vendita con
incanto per il giorno 18 marzo 2015 ore
9:00 con seguito dinanzi al Giudice
delle Esecuzioni del Tribunale di Lamezia Terme.
- Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad
euro al 5%.
- Ogni concorrente, per essere ammesso
all’incanto, deve presente istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del
numero di r.g.e. della procedura, il bene o
il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, residenza,
stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi).
- All’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità
del concorrente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale).
- Con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui
effettuare il versamento della cauzione
(ed in conto prezzo di aggiudicazione),
in ragione di un decimo del prezzo base
d’asta.
- All’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per la vendita; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli offerenti, ove comparsi.
- In ogni caso, le spese di trasferimento cedono
a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità.
- Per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di
acquisto, termine sino al giorno prima delle
rispettive udienze ore 13.00 sopra riportate, con le modalità e per il prezzo base di
cui sopra;
Maggiori informazioni potranno essere acquisite
presso la Cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme.
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.E. 64/2011
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Con ordinanza del 21.01.2015 ha disposto la
vendita dei seguenti beni immobili:
LOTTO UNO - “appartamento per civile abitazione di circa mq. 160, ubicato al secondo piano di un edificio composto da
quattro piani fuori terra, sito in Lamezia
Terme, Nicastro, contrada Petrappa; l’immobile è censito nel NCEU del predetto
Comune al foglio 58, p.lla 271, sub 4,
piano 2°, interno 3, zona cens. 4, cat A/3,
cl. U, vani 6,5, rendita catastale 285,34;
PREZZO BASE EURO 54.000,00
LOTTO DUE - “appartamento per civile abitazione di circa mq. 160, ubicato al terzo
piano di un edificio composto da quattro piani fuori terra, sito in Lamezia
Terme, Nicastro, contrada Petrappa; l’immobile è censito nel NCEU del predetto
Comune al foglio 58, p.lla 271, sub 5,
piano 3°, interno 4, zona cens. 4, cat A/3,
cl. U, vani 6,5, rendita catastale 285,34;
PREZZO BASE EURO 54.000,00
EVIDENZIATO QUANTO ALLA VENDITA CON INCANTO
CHE:
- essa deve aver luogo al prezzo base di
euro 54.000,00 per il lotto uno, euro
54.000,00 per il lotto due;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
AsteInfoappalti
Marzo 2015
[email protected]
5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare
offerte all’incanto personalmente, a mezzo
di mandatario munito di procura speciale o
di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito
di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle
liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579,
comma 3, il mandato speciale risultante da
atto pubblico o scrittura privata autenticata
dovrà essere depositato contestualmente
alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art.
583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del
numero di r.g.e. della procedura, il bene o
il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo
proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se
coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni,
occorrerà indicare anche le generalità del
coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente
da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità
del concorrente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di
società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare
il versamento della cauzione (ed in
conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base
d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui
comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo
le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo,
comporterà l’incameramento di 1/10 della
cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente
presente, non divenga aggiudicatario; nel
caso di una sola istanza di partecipazione,
occorrerà comunque apportare un rialzo
minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto
l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di
1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state
presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso
la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una
gara secondo le previsioni di cui all’art. 584
c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma
dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata
a carico degli offerenti (salvo che ricorra un
documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA CON
INCANTO,
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto
nella relazione dell’esperto in atti, alla
quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore
13.00 del giorno 14.04.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- per il giorno 15.04.2015, ore 09.30 e segg.,
la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con
le modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA
AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
- gli immobili vengono posti in vendita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
cos” come identificati, descritti e valutati
dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e
quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né
potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data
di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta”
(qualora il procedimento si fondi su credito
fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito,
ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, il pagamento diretto alla
banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con
collocazione privilegiata, entro lo stesso
termine e detratto un accantonamento per
spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a
9
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norma dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati
relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate
sul bene nonché del pagamento delle
spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del
prezzo di aggiudicazione, nella misura del
20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c..
Lamezia Terme, lì 06.02.2015
Il Cancelliere
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
• copia conforme all’originale che si rilascia a richiesta dell’Ufficio per uso affissione.
Lamezia Terme, lì
Il Cancelliere
***
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
SI RENDE NOTO
che il Giudice dell’esecuzione immobiliare,
Dott.ssa Adele Foresta, nella procedura
esecutiva immobiliare n. 66/1998 RGE,
con ordinanza emessa all’udienza del
28.1.2015, ha disposto la vendita con incanto, allo stesso prezzo e condizioni della
precedente, del seguente bene immobile:
lotto unico: appartamento sito in Pianopoli,
località Canne, composto da soggiornopranzo con angolo cottura, tre camere
da letto, un bagno, disimpegno, due balconi e cantina/garage per una superficie lorda pari a circa 100 mq. L’immobile
è riportato nel NCEU di detto comune al
foglio 3, p.lla 286, sub 5, cat. F/3, scala A,
int. 1, piano 1-T1 - prezzo base: €
8.721,00
DISPONENDO, IN RELAZIONE ALLA VENDITA CON INCANTO CHE:
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad
€ 2.300,00;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare
offerte all’incanto personalmente, a mezzo
di mandatario munito di procura speciale o
di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito
di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle
liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579,
comma 3, il mandato speciale risultante da
atto pubblico o scrittura privata autenticata
dovrà essere depositato contestualmente
alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art.
583, comma 1, c.p.c.);
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del
numero di r.g.e. della procedura, il bene o
il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo
proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se
coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni,
occorrerà indicare anche le generalità del
coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente
da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità
del concorrente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di
società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite
cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui
comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo
le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo,
comporterà l’incameramento di 1/10 della
cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente
presente, non divenga aggiudicatario; nel
caso di una sola istanza di partecipazione,
occorrerà comunque apportare un rialzo
minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati.
IL GIUDICE HA ALTRESÌ DISPOSTO CHE
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti termine fino alle ore
13.00 del giorno precedente la vendita,
con le modalità e per il prezzo minimo
di cui sopra;
- la vendita con incanto con le modalità e per
il prezzo base di cui innanzi avrà luogo
il giorno 6 maggio 2015, ore 9.30 con
seguito.
HA STABILITO, ALTRESI’, CHE LA VENDITA
AVVENGA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
- l’immobile viene posto in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, cos” come
identificato, descritto e valutato dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale
servitù attiva e passiva inerente e quote
condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né
potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di
aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.a.”, in mancanza, si provvederà a
norma dell’art. 587 c.p.c..;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati
relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate
sul bene nonché del pagamento delle
spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come liquidate dalla Cancel-
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
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Marzo 2015
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leria, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c..
MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSSO LA
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI.
***
RE. n. 73 2010
Il Cancelliere delle Esecuzioni Immobiliari
AVVISA CHE
che il Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Adele
Foresta, nella procedura esecutiva immobiliare n° 73 2010 RE, ha disposto la
vendita senza incanto del lotto sottodescritto, nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, per il giorno 8 APRILE 2015,
ore 9,30 e seguenti.
lotto unico - quota di 4/6 della piena proprietà di un magazzino posto al piano
seminterrato in Lamezia Terme, via T.
Fusco, riportato in catasto al foglio 20 particella 93 cat c/2, metri quadrati 930,
composto da ampio locale 12x27 e servizi di metri quadrati 16, altezza mq 4,00,
accessibile da una rampa carrabile e
cancello di ingresso sul piano stradale.
Prezzo base d’asta € 69.609,37.
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571,
comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto
personalmente o a mezzo di procuratore
legale, anche a norma dell’art. 579, comma
3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni
caso, essere munito di mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui
al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del
nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui
l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo,
del modo del pagamento e di ogni altro
elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in
caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter
trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima ed essere corredata da copia di
valido documento di identità dell’offerente
e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale
o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di
formulare eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la
stessa non sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre
il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo
determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste
Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”
“in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa,
senza segni di riconoscimento, deve es-
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sere allegato l’assegno circolare per la
cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per l’esame delle offerte; le buste saranno
aperte all’udienza fissata per l’esame delle
offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta
salva l’applicazione delle previsioni di cui
all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di
più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle
schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA
VENDITA AGLI INCANTI, CHE:
- essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di € 69.609,37. - le offerte in aumento ,a pena di inammissibilità, non
devono essere inferiori al 5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma I, cpc,
tranne il debitore è ammesso a formulare
offerte all’incanto personalmente o a mezzo
di procuratore legale anche a norma dell’art.579, ultimo comma, presentando
presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il
bollo, contenente l’indicazione del prezzo,
del tempo, del modo di pagamento e di
ogni altro elemento utile alla valutazione
dell’offerta ( il procuratore dovrà in ogni
caso essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al
citato articolo 579, comma 3, cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata dovrà essere
depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’articolo 583,
comma I, cpc);
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del
numero di r.g.e. della procedura, il bene o
il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo
proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se
coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni,
occorrerà indicare anche le generalità del
coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente
da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità
del concorrente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la
www.astepress.it - www.asteannunci.info
www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di
società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”, in ragione di un
decimo del prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui
comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo
le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo,
comporterà l’incameramento di 1/10 della
cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente
presente, non divenga aggiudicatario; nel
caso di una sola istanza di partecipazione,
occorrerà comunque apportare un rialzo
minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto
l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di
1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state
presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso
la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una
gara secondo le previsioni di cui all’art. 584
c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma
dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata
a carico degli offerenti (salvo che ricorra un
documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA
SENZA INCANTO
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., dei
compendi immobiliari sopra indicati e
meglio descritti nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso
richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 7
APRILE 2015, con le modalità e per il
prezzo base di cui sopra;
- per l’esame delle offerte di acquisto, ai
sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la
gara sulle medesime, se presentate in
misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 8 APRILE
2015, ore 9,30 e segg.;
FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA
SENZA INCANTO NON ABBIA
LUOGO,
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti
nella relazione dell’esperto in atti, alla
quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore
13,00 del 21 APRILE 2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- per il giorno 22 APRILE 2015, ore 9,30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti dei
compendi immobiliari sopra indicati,
con le modalità e per il prezzo base di
cui innanzi;
STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA
AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
cos” come identificati, descritti e valutati
dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e
quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né
potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data
di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”.;
(qualora il procedimento si fondi su credito
fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito,
ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, il pagamento diretto alla
banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con
collocazione privilegiata, entro lo stesso
termine e detratto un accantonamento per
spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a
norma dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati
relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate
sul bene nonché del pagamento delle
spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del
prezzo di aggiudicazione, nella misura del
20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE
DELLA VENDITA:
- su impulso del procedente, sia predisposto
l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo
dell’Ufficio;
- a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art.
2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia
data pubblicità:
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un
quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi
almeno quarantacinque giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte o
della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito
Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
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Marzo 2015
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disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in
Cancelleria, almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto;
- il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura
ed ove lo ritenga opportuno:
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di
ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data
dell’incanto;
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal
medesimo prescelte, da eseguirsi almeno
quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della
data dell’incanto;
- la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita;
della prova della pubblicità elettronica e a
mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite
- sia fatto carico al creditore procedente o
surrogante.
Lamezia Terme, lì
IL CANCELLIERE
***
R.E. N. 74/2006
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come
novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e
51/2006, ha disposto la vendita con incanto al prezzo base di euro 35.800,00
per il lotto n. 1 e di euro 6.540,71 per il
lotto n. 2, dei seguenti beni:
lotto uno - “fabbricato sito in Curinga, località Feghetto, costituito da un seminterrato più due piani fuori terra, oltre 1/2 di
corte comune. Il piano terra è composto
da 5 vani, 2 servizi, 1 ripostiglio, veranda
e 2 balconcini. Il primo piano è composto da 4 vani, 2 servizi, 1 ripostiglio, 2
balconcini. L’immobile è riportato nel
NCEU di detto comune al foglio 1, p.lla
247, sub. 2, cat. A/10, 7 vani, e p.lla 247,
sub. 3, cat A710, 6 vani”;
lotto due - “capannone sito in Curinga, località Feghetto, con superficie di mq 132,
oltre 1/2 di corte comune. L’immobile è
riportato nel NCEU di detto comune al foglio 1, p.lla 248, cat C/2.
HA DISPOSTO QUANTO ALLA VENDITA AGLI INCANTI
CHE:
- essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato dieuro 35.800,00 per il lotto n. 1 e
di euro 6.540,71 per il lotto n. 2;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a
euro 12.000,00 per il lotto n. 1 ed euro
2.400,00 per il lotto n. 2;
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del
numero di R.G.E. della procedura, il bene
o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo
e data di nascita, codice fiscale, residenza,
stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi);
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità
del concorrente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale);
- in caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di
formulare eventuali offerte in aumento;
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile, intestato alle Poste italiane s.p.a., tramite cui
effettuare il versamento della cauzione
(ed in conto prezzo di aggiudicazione)
in ragione di un decimo del prezzo base
d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per la vendita; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla pre-
senza degli offerenti, ove comparsi;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
cancellazione delle formalità;
Ha fissato
- per la presentazione presso la cancelleria
delle esecuzioni immobiliari dell’istanza
di partecipazione agli incanti, termine
fino alle ore 13.00 del giorno 14.4.2015,
con le modalità e per il prezzo minimo
di cui sopra;
- per il giorno 15.4.2015, ore 9.30 e segg., la
vendita ai pubblici incanti dell’immobile
sopra indicato e meglio descritto nella
relazione dell’esperto in atti, cui si fa
espresso riferimento, con le modalità e
per il prezzo base di cui innanzi.
ha stabilito che la vendita avviene alle seguenti
condizioni,sia qualora vi si faccia luogo
senza incanto,sia qualora vi si faccia luogo
con incanto:
- gli immobili vengono posti in vendita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
cos” come identificati, descritti e valutati
dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e
quote condominiali relative,
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né
potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di
aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Poste italiane s.p.a.; in mancanza, si provvederà a
norma dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati
relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate
sul bene nonché del pagamento delle
spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come liquidate dalla cancelleria, sarà emesso il decreto di
trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c..
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.E. n. 84/2013
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Letti gli atti del procedimento e sciogliendo la
riserva di cui al verbale di udienza
dell’8.10.2014;
preso atto dell’istanza di vendita formulata dal
creditore procedente;
rilevato che custode dei beni pignorati è il debitore;
considerato che la natura e la destinazione
d’uso del compendio pignorato, unitamente alla carenza di elementi probatori da
cui poter evincere il concreto pericolo di un
relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del
debitore con un terzo nell’attività di custodia giudiziaria non abbia, allo stato, utilità,
cx art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 5
1/2006, fermo restando l’obbligo di rendere il conto di gestione, ex artt. 560 e 593
c.p.c.;
ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le
conclusioni della relazione dell’esperto, in
ordine sia all’individuazione del compendio
immobiliare che alla stima del relativo valore
di mercato (sia pure lievemente arrotondato per difetto);
ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere,
ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c.,
11
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come novellati dalle leggi 80/2005,
263/2005 e 5 1/2006, al prezzo base di
euro 84.450,00 alla vendita coattiva dei
seguenti beni:
lotto uno - “piena proprietà di un’abitazione
indipendente costituita da tre piani fuori
terra, con annesso giardino di pertinenza recintato, ubicata in Pianopoli,
alla Via Manzoni, identificata nel NCEU al
foglio 4 p.lla 438 sub 1102, cat. A/3,
classe 2, vani 7,5, rendita catastale euro
321,49. Il piano terra è composto da un
unico ambiente formato da soggiorno,
scale di accesso ai piani superiori e cucina-pranzo. Il primo piano è composto
da tre camere da letto e un bagno. 11
terzo piano presenta due terrazze, di cui
una coperta; là copertura comporta
abuso (aumento della volumetria) non
sanabile e da demolire; i presumibili
costi di demolizione e ripristino, a carico
dell’aggiudicatario, sono già stati detratti dal prezzo base d’asta. Le suddivisioni interne presentano lievi difformità
sanabili”;
rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza
incanto, la successiva udienza per l’esame
delle stesse e, per il caso in cui non abbia
per qualsiasi motivo luogo la vendita senza
incanto, fin d’ora la data per gli incanti;
EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO, CHE:
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571,
comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto
personalmente o a mezzo di procuratore
legale, anche a norma dell’art. 579, comma
3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni
caso, essere munito di mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui
al citato art. 579, comma 3. il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del
nominativo della persona. da effettuarsi nel
termine di cui aIl’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui
l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo,
del modo del pagamento e di ogni altro
elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in
caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter
trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima ed essere corredata da copia di
valido documento di identità dell’offerente
e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale
o certificato camerale in caso di società;
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di
formulare eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la
stessa non sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre
il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo
determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; 3) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circo-
lare non trasferibile intestato a “Poste
Italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta”,
in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto:
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa,
senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la
cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udieriza fissata
per l’esame delle offerte; le buste saranno
aperte all’udienza fissata per l’esame delle
offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta
salva l’applicazione delle previsioni di cui
all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di
più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle
schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2. c.p.c.
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo
di bonifico o deposito su conto postale o
bancario intestato alla procedura esecutiva
ed acceso o da accendersi, nel secondo
caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una
somma pari ad un decimo del prezzo che
si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo
stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve
avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale
possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando
l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del
prezzo e di ogni altra somma è di novanta
giorni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA
VENDITA AGLI INCANTI, CHE:
- essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 84.450,00;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al
5% del prezzo base;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare
offerte all’incanto personalmente, a mezzo
di mandatario munito di procura speciale o
di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà., in ogni caso, essere munito
di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle
liti~ nell’ipotesi di cui al citato ait 579,
comma 3, il mandato speciale risultante da
atto pubblico o scrittura privata autenticata
dovrà essere depositato contestualmente
alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art.
583, comma 1. c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del
numero di r.g.e. della procedura, il bene o
il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo
proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se
coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni,
occorrerà indicare anche le generalità del
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
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Marzo 2015
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coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente
da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza;
-all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità
del concorrente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di
società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui
effettuare il versamento della cauzione
(ed in conto prezzo di aggiudicazione),
in ragione di un decimo del prezzo base
d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, d” chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui
comparizione è necessaria ai fin” dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo
le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo,
comporterà l’incameramento di 1/10 della
cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente
presente, non divenga aggiudicatario; nel
caso di una sola istanza di partecipazione,
occorrerà comunque apportare un rialzo
minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto
l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di
1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state
presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso
la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione ditali offerte, verrà indetta una
gara secondo le previsioni di cui all’art. 584
c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma
dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata
a carico degli offerenti (salvo che ricorra un
documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
12
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA
SENZA INCANTO,
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del
compendio immobiliare sopra indicato
e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso
richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno
05.05.2015, con le modalità e per il
prezzo base di cui sopra;
- per l’esame delle offerte di acquisto, ai
sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la
gara sulle medesime, se presentate in
misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 06.05.2015,
ore 9,30 e ss.;
FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA
SENZA INCANTO NON ABBIA
LUOGO,
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto
nella relazione dell’esperto in atti, alla
quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore
13.00 del giorno 19.05.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- per il giorno 20.05.2015, ore 9,30 e segg.,
la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con
le modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA
AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA OUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita’ nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
cos” come identificati, descritti e valutati
dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e
quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né
potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data
di aggiudicazione tramite assegno circolare intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta” (qualora il
procedimento si fondi su credito fondiario
e l’aggiudicatario non intenda avvalersi
della facoltà di subentrare nel contratto,
all’assegno circolare sarà sostituito, ex art.
41, comma 4, D.Lgs. i settembre 1993, n.
385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione
privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella
misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art.
587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati
relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate
sul bene nonché del pagamento delle
spese di trasferimento, da effettuarsi con-
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testualmente a quello della differenza del
prezzo di aggiudicazione, nella misura del
20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN
FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE:
- su impulso del procedente, sia predisposto
l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo
dell’Ufficio;
- a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art.
2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia
data pubblicità:
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un
quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi
almeno quarantacinque giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte o
della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito
Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter
disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in
Cancelleria, almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto;
il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura
ed ove lo ritenga opportuno:
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di
ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data
dell’incanto;
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal
medesimo prescelte, da eseguirsi almeno
quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della
data dell’incanto;
la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita;
della prova della pubblicità elettronica e a
mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite
- sia fatto carico al creditore procedente o
surrogante;
AVVERTE
fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per
la celebrazione dell’incanto, questo non
abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioé
a quella stessa udienza - l’articolo 591 cod.
proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o
ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o
sulla fissazione di una nuova vendita;
Lamezia Terme,
Il Giudice dell’esecuzione
dott. sa Adele Foresta
***
Ufficio Esecuzioni Immobiliari
R.E. n. 88/2010
AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI PIGNORATI
SI RENDE NOTO CHE
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONI
Nella procedura esecutiva immobiliare R.E.
n. 88/2010 con ordinanza emessa il
28.01.2015, preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente, ha
disposto alle stesse condizioni della precedente ordinanza con riduzione di 1/4 del
prezzo base d’asta la vendita coattiva dei
seguenti beni:
lotto uno - “piena proprietà di terreno edificabile di mq 3.160 con sovrastante capannone adibito a deposito al piano
terra e ad uffici al primo piano, costruito
abusivamente e non sanabile urbanisticamente, sito in località Mortella del Comune di Gizzeria. Il capannone è censito
al NCEU al foglio 36, p.lla 710, categ. C/2
di mq. 204; il terreno è censito nel NCT al
foglio 36, p.lle 1432,1433,1434. I costi di
demolizione del capannone sono già stati
considerati nella determinazione del prezzo
di stima”;
lotto due - “quota pari ad 1/2 della proprietà
di fondo agricolo in agro di Gizzeria, località Guardiola doi 9.880 mq. Interessato da smottamenti ed in parte
coltivato ad uliveto; censito nel NCT al foglio 24, p.lle 162,412,413,415,417”,
rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza
incanto, la successiva udienza per l’esame
delle stesse e, per il caso in cui non abbia
per qualsiasi motivo luogo la vendita senza
incanto, fin d’ora la data per gli incanti;
EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO
CHE:
- ciascun offerente ai sensi dell’art. 571 comma
1 c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a
formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale
anche a norma dell’art 579, comma 3
c.p.c.(il procuratore legale dovrà, in ogni
caso, essere munito di mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui
al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del
nominativo della persona da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma1 c.p.c.)
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene e del lotto) cui
l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo,
del modo del pagamento e di ogni altro
elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra coniugi; in
caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter
trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. F.
cod.civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima ed essere corredata da copia di
valido documento di identità dell’offerente
e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso ( ad es. procura speciale
o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di
formulare eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la
stessa non sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre
il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo
determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste
Italiane spa”, in misura non inferiore al
decimo del prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa,
senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la
cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per l’esame delle offerte; le buste saranno
aperte all’udienza fissata per l’esame delle
offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti, l’aggiudicazione sarà comunque disposta,
fatta salva l’applicazione delle previsioni di
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
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cui all’art. 572, commi 2 e 3 c.p.c. in caso
di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle
schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2 c.p.c.
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire mediante l’accredito, a mezzo di
bonifico o deposito su conto postale o
bancario intestato ala procedura esecutiva
ed acceso o da accendersi, nel secondo
caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una
somma pari ad un decimo del prezzo che
si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo
stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve
avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale
possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin dora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità
alternative, il termine di versamento del
prezzo e di ogni altra somma è di novanta
giorni;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA
VENDITA AGLI INCANTI, CHE:
- essa deve aver luogo al prezzo ridotto di
un 1/4 di euro 45.356,48; quanto al lotto
1, e di euro 1998,194 quanto al lotto 2;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al
5%;
- ognuno, ai sensi dell’art.579, comma 1, c.p.c.
tranne il debitore, è ammesso a formulare
offerte all’incanto personalmente , a mezzo
di mandatario munito di procura speciale o
di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito
di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle
liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579,
comma 3, il mandato speciale risultante da
atto pubblico o scrittura privata autenticata
dovrà essere depositato contestualmente
alla dichiarazione del nominativo della persona da effettuarsi nel termine di cui all’art.
583, comma 1 c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del
numero di r.g.e. della procedura, il bene o
il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo
proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se
coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi); in caso di comunione legale dei
beni, occorrerà indicare anche le generalità
del coniuge non offerente, al fine di poter
trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. F.
cod.civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima.
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente
da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità
del concorrente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a- Patrimonio Banco Posta.”, tramite cui effettuare
il versamento della cauzione (ed in
conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base
d’asta:
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per la vendita all’incanto; le buste saranno
aperte all’udienza stabilita alla presenza
degli istanti,la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581
c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e
giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di
conto, sarà immediatamente restituita
dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga
aggiudicatario; nel caso di una sola istanza
di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581,
comma 2, per conseguire l’aggiudicazione
provvisoria.
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto
l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di
1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state
presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso
la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c. prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una
gara secondo le previsioni di cui a norma
dell’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta
a norma dell’art. 584, comma 3 c.p.c. l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che
ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo
è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA
SENZA INCANTO,
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del
compendio immobiliare sopra indicato
e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, cui si fa espresso riferimento, quale parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza,
termine fino alle ore 13.00 del giorno
07.04.2015, con le modalità e per il
prezzo base di cui sopra;
- per l’esame delle offerte di acquisto, ai
sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la
gara sulle medesime, se presentate in
misura superiore ad una, l’udienza del
giorno 08.04.2015 ore 9.30 e segg.;
FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA
SENZA INCANTO NON ABBIA
LUOGO.
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto
nella relazione dell’esperto in atti, alla
quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore
13.00 del giorno 21.04.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui
13
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sopra;
- per il giorno 22.04.2015 ore 9.30 e segg., la
vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA
AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
cos” come identificati, descritti e valutati
dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e
quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né
potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di
aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura
esecutiva ( qualora il procedimento si fondi
su credito fondiario e l’aggiudicatario non
intenda avvalersi della facoltà di subentrare
nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto
della banca creditrice, nei limiti del credito
azionato per capitale, interessi e spese
nella misura che sarà indicata dal g.e.); in
mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati
relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate
sul bene nonché del pagamento delle
spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come liquidate dalla Cancelleria, sarà emesso il decreto di
trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.;
DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN
FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE:
- su impulso del procedente, sia predisposto
l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo
dell’Ufficio;
- a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art.
2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia
data pubblicità
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un
quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, sulla rivista periodica “Aste Info Appalti”, pubblicità
da effettuarsi almeno quarantacinque
giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto sul sito Internet
individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp.att.
c.p.c. di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o
della data dell’incanto;
- il creditore procedente possa, inoltre, dare
pubblicità della presente ordinanza, a sua
cura ed ove lo ritenga opportuno:
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.), con pubblicità muraria, da effet-
tuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di
ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data
dell’incanto;
- a sue spese (non rimborsabili neppure ex
art. 2770 cod. civ.), ad un’ulteriore forma di
pubblicità dal medesimo prescelta, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto;
- la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità
prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita;
- della prova della pubblicità elettronica e a
mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite
- sia fatto carico al creditore procedente o
surrogante;
AVVERTE
fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per
la celebrazione dell’incanto, questo non
abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioé
a quella stessa udienza - l’articolo 591 cod.
proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o
ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o
sulla fissazione di una nuova vendita.
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.E. N. 95/2011
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del
17.04.2013;
preso atto dell’istanza di vendita formulata dal
creditore procedente;
rilevatoche custode del bene pignorato è il debitore;
considerato che lo stato di comproprietà, la natura e la destinazione d’uso del compendio
pignorato, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento
nelle more della definizione della procedura
di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività dicustodia giudiziario non abbia, allo
stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c.,
come novellato dalle leggi 80/2005,
263/2005 e 51/2006, fermo restando
l’obbligo di rendere il conto di gestione, ex
artt. 560 e 593 c.p.c.;
ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le
conclusioni della relazione dell’esperto, in
ordine sia all’individuazione del compendio
immobiliare che alla stima del relativo valore
di mercato (sia pure limitatamente alla sola
quota di proprietà della parte esecutata e
con lieve arrotondamento in difetto),
ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere,
ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c.,
come novellati dalle leggi 80/2005,
263/2005 e 51/2006, al prezzo base, rispettivamente, di euro 4.893,75, euro
4.893,75, euro 4.598,44 ed euro
4.598,44, alla vendita coattiva dei seguenti beni:
lotto uno - “quota di 2/3 della piena proprietà di un box garage, ubicato in Lamezia Terme, Via Volta, censito nel
NCEU, sez. Nicastro, al foglio 24, p.lla
1331 sub 3, cat. C/6, classe 2, identificato
con l’interno 3, della superficie lorda di
mq 17 e netta di mq 16,40, posto a
piano terra di un edificio di maggiore
consistenza e avente accesso da spazio esterno condominiale; l’immobile è
collegato con i box interno 4, 11 e 12,
con i quali costituisce un unico più
ampio garage, per la cui eventuale divisione sono necessari oneri già computati dal prezzo base d’asta e che
resteranno a carico degli acquirenti di
ciascun box in parti uguali”;
lotto due - “quota di 2/3 della piena proprietà di un box garage, ubicato in Lamezia Terme, Via Volta, censito nel
NCEU, sez. Nicastro, al foglio 24, p.lla
1331 sub 4, cat. C/6, classe 2, identificato
con l’interno 4, della superficie lorda di
mq 17 e netta di mq 16,40, posto a
piano terra di un edificio di maggiore
consistenza e avente accesso da spazio esterno condominiale; l’immobile è
collegato con i box interno 3, 11 e 12,
con i quali costituisce un unico più
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
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ampio garage, per la cui eventuale divisione sono necessari oneri già computati dal prezzo base d’asta e che
resteranno a carico degli acquirenti di
ciascun box in parti uguali”;
lotto tre - “quota di 2/3 della piena proprietà
di un box garage, ubicato in Lamezia
Terme, Via Volta, censito nel NCEU, sez.
Nicastro, al foglio 24, p.lla 1331 sub 11,
cat. C/6, classe 2, identificato con l’interno
11, della superficie lorda di mq 16 e
netta di mq 15,60, posto a piano terra di
un edificio di maggiore consistenza e
avente accesso da spazio esterno condominiale; l’immobile è collegato con i
box interno 3, 4 e 12, con i quali costituisce un unico più ampio garage, per
la cui eventuale divisione sono necessari oneri già computati dal prezzo base
d’asta e che resteranno a carico degli
acquirenti di ciascun box in parti uguali”;
lotto quattro - “quota di 2/3 della piena proprietà di un box garage, ubicato in Lamezia Terme, Via Volta, censito nel
NCEU, sez. Nicastro, al foglio 24, p.lla
1331 sub 12, cat. C/6, classe 2, identificato con l’interno 12, della superficie
lorda di mq 16 e netta di mq 15,60,
posto a piano terra di un edificio di
maggiore consistenza e avente accesso da spazio esterno condominiale;
l’immobile è collegato con i box interno
3, 4 e 11, con i quali costituisce un unico
più ampio garage, per la cui eventuale
divisione sono necessari oneri già computati dal prezzo base d’asta e che resteranno a carico degli acquirenti di
ciascun box in parti uguali”;
rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza
incanto, la successiva udienza per l’esame
delle stesse e, per il caso in cui non abbia
per qualsiasi motivo luogo la vendita senza
incanto, fin d’ora la data per gli incanti;
EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO, CHE:
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571,
comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto
personalmente o a mezzo di procuratore
legale, anche a norma dell’art. 579, comma
3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni
caso, essere munito di mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del
nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui
l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo,
del modo del pagamento e di ogni altro
elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; in
caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter
trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della disposizione normativa), l’espressa dichiarazione
di aver preso visione della perizia di stima
ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario,
valida
documentazione
comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di
14
formulare eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione la
stessa non sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre
il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo
determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; 3) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste
Italiane spa - Patrimonio BancoPosta”,
in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa,
senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la
cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per l’esame delle offerte; le buste saranno
aperte all’udienza fissata per l’esame delle
offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta
salva delle previsioni all’art. 572, commi 2
e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si
procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573,
comma 2, c.p.c.;
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo
bonifico o deposito su conto postale o
bancario intestato alla procedura esecutiva
ed acceso o da accendersi, nel secondo
caso, presso il “Monte dei Pachi di Siena
S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una
somma pari ad un decimo del prezzo che
si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo
stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve
avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale
possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando
l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del
prezzo e di ogni altra somma è di novanta
giorni-in ogni caso le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario,
cui restano riservate le attività ed i costi per
la registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA
VENDITA AGLI INCANTI CHE:
- essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 4.893,75 per il lotto uno,
euro 4.893,75 per il lotto due, euro
4.598,44 per il lotto tre ed euro 4.598,44
per il lotto quattro;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al
5%;
- ognuno , ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare
offerte all’incanto personalmente,a mezzo
di mandatario munito di procura speciale o
di procuratore legale, anche anorma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito
di mandata speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle
liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579,
comma 3, il mandato speciale risultante da
atto pubblico o scrittura privata autenticata
dovrà essere depositato contestualmente
www.astepress.it - www.asteannunci.info
www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it
alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art.
583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del
numero di r.g.e. della procedura, il bene o
il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo
proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se
coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni,
occorrerà indicare anche le generalità del
coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della disposizione normativa), l’espressa dichiarazione
di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di
formulare eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità
del concorrente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di
società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile, intestato alle Poste italiane s.p.a., - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare
il versamento della cauzione (ed in
conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base
d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui
comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo
le prescrizioni dell’art. 581, c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato o giustificato motivo,
comporterà l’incameramento di 1/10 della
cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente
presente, non divenga aggiudicatario; nel
caso di una sola istanza di partecipazione,
occorrerà comunque apportare un rialzo
minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto
l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di
1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state
presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso
la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una
gara secondo le previsioni di cui all’ art.
584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in
aumento partecipa alla gara indetta a
norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che
ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo
è trattenuto come rinveniente a tutti gli ef-
fetti dall’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA
SENZA INCANTO,
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del
compendio immobile sopra indicato e
meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, cui si fa espresso richiamo, quale parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza,
termine fino alle ore 13.00 del giorno
7.4.2015, con le modalità e per il prezzo
base di cui sopra;
- per l’esame delle offerte di acquisto, ai
sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la
gara sulle medesime, se presentate in
misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del giorno
8.4.2015 ore 9.30 e ss.;
FISSA, NEL CASO IN CUILA VENDITA
SENZA INCANTO NON ABBIALUOGO
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliaresopra indicato e meglio descritto
nella relazione dell’esperto in atti, alla
quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore
13.00 del giorno 21.4.2015, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra;
- per il giorno 22.4.2015, ore 9.30 e segg., la
vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
STABILISCE, ALTRESI’,CHE LA VENDITA
AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO,SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO.
- gli immobili vengono posti in vendita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
cos” come identificati, descritti e valutati
dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e
quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né
potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data
di aggiudicazione su un libretto postale di
deposito giudiziario intestato al debitore e
recante il numero della presente procedura
esecutiva (qualora il procedimento si fondi
su credito fondiario e l’aggiudicatario non
intenda avvalersi della facoltà di subentrare
nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto
alla banca creditrice, nei limiti del credito
azionato per capitale, interessi e spese con
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
AsteInfoappalti
Marzo 2015
[email protected]
collocazione privilegiata, entro lo stesso
termine e detratto un accantonamento per
spese nella misura che sarà indicata dal
g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a
norma dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornamenti
certificati catastali e di aggiornamenti certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento
delle spese di trasferimento, da effettuarsi
contestualmente a quello della differenza
del presso di aggiudicazione, nella misura
del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN
FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE:
- su impulso del procedente, sia predisposto
l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo
dell’Ufficio;
- a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art.
2770 c.c.) del medesimo soggetto sia data
pubblicità:
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un
quotidiano diinformazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su unarivista periodica, pubblicità da effettuarsi
almenoquarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o
della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su unsito
Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter
disp. att. c.p.c. e di cui è datanotizia in Cancelleria, almenoquarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto;
- il creditore procedente possa, inoltre, dare
pubblicità della presente ordinanza, a sua
cura ed ove lo ritenga opportuno:
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770
c.c.), con pubblicità muraria, da effettuarsi
nei comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data
dell’incanto;
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770
c.c.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno
quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della
data dell’incanto;
- la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita;
- della prova della pubblicità elettronica e a
mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite
- sia fatto carico al creditore procedente o
surrogante;
AVVERTE
fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per
la celebrazione dell’incanto, questo non
abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioé
a quella stessa udienza - l’art. 591 c.p.c.,
senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in
quello stesso contesto sentendo le parti e
provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di
una nuova vendita.
***
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.E. n. 103/2011
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del
4/2/2015;
preso atto dell’istanza di vendita formulata dal
creditore procedente;
rilevato che custode del bene pignorato è l’avv.
Andrea Cartella, con studio in Lamezia
Terme Via Tagliamento n. 3;
ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento nel prosieguo della procedura le
conclusioni della relazione dell’esperto in
ordine sia all’individuazione del compendio
immobiliare che alla stima del relativo valore
di mercato;
ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere,
ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c.,
come novellati dalle leggi 80/2005,
263/2005 e 51/2006, al prezzo base di
euro 51.468,75 alla vendita coattiva dei
seguenti beni:
lotto unico - “piena proprietà di un’unità immobiliare urbana a destinazione ufficio
o studio professionale, sita al piano rialzato di un fabbricato condominiale con
accesso da Via dei Mille 171 di Lamezia
Terme. Il bene risulta allibrato in catasto urbano di Lamezia Terme, foglio 13, p.lla 651,
sub 4, piano terra rialzato, interno 1, categoria A/3, classe seconda, vani 5. L’appartamento occupa parte del fabbricato
esposto a sud, ed è composto da quattro vani oltre corridoio, bagno, ripostiglio
ed un balcone-terrazzo di mq. 15,00
esposto a sud. L’immobile presenta lievi
abusi interni, i cui costi di sanatoria
sono già stati computati nella determinazione del prezzo”.
rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza
incanto, la successiva udienza per l’esame
delle stesse e, per il caso in cui non abbia
per qualsiasi motivo luogo la vendita senza
incanto, fin d’ora la data per gli incanti;
EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO, CHE:
- ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571,
comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto
personalmente o a mezzo procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma
3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni
caso, essere munito di mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente
l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui
al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del
nominativo della persona, da effettuarsi nel
termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.),
presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l’indicazione del numero di
R.G.E. della procedura, del bene (e del
lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo del
tempo, del modo del pagamento e di ogni
altro elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in
caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter
trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in
caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f,
cod. civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia
di stima ed essere corredata da copia di
valido documento di identità dell’offerente
e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale
o certificato camerale in caso di società);
- l’offerta, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di
formulare eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la
stessa non sia stata accolta;
- L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre
il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo
determinato a norma dell’articolo 568 e più
sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste
Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPo-
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www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it
sta”, in misura non inferiore al decimo
del prezzo da lui proposto;
- all’offerta, da depositarsi in busta chiusa,
senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la
cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per l’esame delle offerte; le buste saranno
aperte all’udienza fissata per l’esame delle
offerte, alla presenza degli offerenti, ove
comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta
salva l’applicazione delle previsioni di cui
all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di
più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle
schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.;
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo
di bonifico o deposito su conto postale o
bancario intestato alla procedura esecutiva
ed acceso o da accendersi, nel secondo
caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una
somma pari ad un decimo del prezzo che
si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui alo
stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve
avere luogo non oltre cinque giorni prima
della scadenza del termine entro il quale
possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando
l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del
prezzo e di ogni altra somma è di novanta
giorni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA
VENDITA AGLI INCANTI, CHE:
- essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 51.468,75;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al
5%;
- ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare
offerte all’incanto personalmente, a mezzo
di mandatario munito di procura speciale o
di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito
di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle
liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579,
comma 3, il mandato speciale risultante da
atto pubblico o scrittura privata autenticata
dovrà essere depositato contestualmente
alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art.
583, comma 1, c.p.c.);
- ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di
partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del
numero di R.G.E. della procedura, il bene
o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il
prezzo proposto, le proprie generalità
(nome, cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, residenza/domicilio, stato
civile e, se coniugato, regime patrimoniale
fra i coniugi; in caso di comunione legale
dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di
poter trasferire ad entrambi, pro quota, il
bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi
di acquisto a titolo personale da parte di un
coniuge in regime di comunicazione dei
beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma
1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non
acquirente di cui al secondo comma della
medesima disposizione normativa),
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del giudice
tutelare, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente
da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza;
- all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità
del concorrente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di
società);
- con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato
assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.p.A.”, tramite
cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del
prezzo base d’asta;
- all’esterno della busta vanno annotati, a cura
del cancelliere ricevente, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata
per la vendita all’incanto;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui
comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo
le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo,
comporterà l’incameramento di 1/10 della
cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente
presente, non divenga aggiudicatario; nel
caso di una sola istanza di partecipazione,
occorrerà comunque apportare un rialzo
minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto
l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di
1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state
presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso
la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una
gara secondo le previsioni di cui all’art. 584
c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma
dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata
a carico degli offerenti (salvo che ricorra un
documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dell’esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la
registrazione e trascrizione del decreto
nonché per la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;
- é possibile, per i partecipanti alle aste, ottenuti
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente
protocollo “ABI” per la concessione di
mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di
Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;
FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
AsteInfoappalti
Marzo 2015
[email protected]
SENZA INCANTO,
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del
compendio immobiliare sopra indicato
e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso
richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13,00 del giorno
5.5.2015, con le modalità e per il prezzo
base di cui sopra;
- per l’esame delle offerte di acquisto, ai
sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la
gara sulle medesime, se presentate in
misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 6.5.2015,
ore 9,30 ss.;
FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA
SENZA INCANTO NON ABBIA
LUOGO,
- per la presentazione presso la Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai
pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto
nella relazione dell’esperto in atti, alla
quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore
13,00 del giorno 19.5.2015, con le modalità e per il prezzo minimo di cui
sopra;
- per il giorno 20.5.2015, ore 9,30 e segg., la
vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le
modalità e per il prezzo base di cui innanzi;
STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA
AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
cos” come identificati, descritti e valutati
dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e
quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali
differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non
è soggetta alle norme concorrenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà
essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi,
mancanza di qualità o difformità della cosa
venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero
derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti,
spese condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo al
alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni;
- l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data
di aggiudicazione su un libretto postale di
deposito giudiziario intestato al debitore e
recante il numero della presente procedura
esecutiva (qualora il procedimento si fondi
su credito fondiario e l’aggiudicatario non
intenda avvalersi della facoltà di subentrare
nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto
alla banca creditrice, nei limiti del credito
azionato per capitale, interessi e spese con
collocazione privilegiata, entro lo stesso
termine e detratto un accantonamento per
spese nella misura che sarà indicata dal
G.E.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a
norma dell’art. 587 c.p.c.;
- soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati
relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate
sul bene nonché del pagamento delle
spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del
prezzo di aggiudicazione, nella misura del
20% di quest’ultimo, sarà emesso il de-
16
creto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586
c.p.c.;
DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN
FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE:
- su impulso del procedente, sia predisposto
l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo
dell’Ufficio;
- a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art.
2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia
data pubblicità:
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un
quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi
almeno quarantacinque giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte o
della data dell’incanto;
- in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito
Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter
disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in
Cancelleria, almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto;
il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura
ed ove lo ritenga opportuno;
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di
ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data
dell’incanto;
- a sue spese (rimborsabili ex art. 2770
cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal
medesimo prescelte, da eseguirsi almeno
quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della
data dell’incanto;
- la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita;
- della prova della pubblicità elettronica e a
mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite
- sia fatto carico al creditore procedente o
surrogante;
AVVERTE
fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per
la celebrazione dell’incanto questo non
abbia luogo per qualche motivo, si riserva
di applicare immediatamente - e cioé a
quella stessa udienza - l’articolo 591 cod.
proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o
ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o
sulla fissazione di una sola vendita.
Lamezia Terme, 4.2.2015
Il Giudice dell’Esecuzione
f.to dott.ssa Adele Foresta
***
AVVISO DI VENDITA
Procedura n. 64/2000
Registro Esecuzioni Immobiliari
Il professionista delegato AVV. FRANCESCA
VESCI, con proprio studio legale sito in Via
Paolo Orsi n. 3 di Lamezia Terme, nella procedura esecutiva promossa da BANCO
DI NAPOLI SPA (ora Sanpaolo Banco di
Napoli spa) ;
visto il provvedimento di delega alla vendita
emesso dal Giudice dell’Esecuzione del
Tribunale di Lamezia Terme in data
31.5.2007, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.;
vista la proroga nelle operazioni di vendita; visto
il provvedimento di riduzione del 2.2.2015
;
ritenuto necessario fissare l’incanto dei beni pignorati, ai sensi dell’art. 591 cpc;
visti gli art 569 e 576 c.p.c.
AVVISA
che nella data e nel luogo sotto indicati si terrà
la vendita senza incanto del seguente immobile:
LOTTO UNICO: Piena proprietà relativamente ad un appartamento adibito a civile abitazione posto al terzo piano
interno 6 e ad un garage posto a piano
terra, facenti parte di un corpo di fabbrica a cinque piani f. t., sito nel Comune
di Lamezia Terme Nicastro, in via degli
www.astepress.it - www.asteannunci.info
www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it
Itali n. 6;
- l’appartamento di mq 94 circa, è composto da ingresso, cucina-soggiorno, ripostiglio, n° 2 stanze da letto, salotto e
bagno;
- presenta anche n° 3 balconi che complessivamente misurano 12 mq circa;
confina con vano scala, vano ascensore,
spazio d’isolamento e appartamento
sub. 10 Interno 5;
- il garage di mq 22 circa confina con
spazio d’isolamento, sub. 7 e sub.13.
Esternamente alla struttura si svolge
un’area di pertinenza recintata con muretto in calcestruzzo e sovrastante ringhiera in ferro.
L’immobile è riportato al NCEU al foglio 37,
particella 1330, subalterno 11.
Occupato da terzi.
Nel prezzo indicato non sono incluse le
spese di sanatoria o condono.
LOTTO UNICO come sopra descritto;
PREZZO: € 37.361,83
(euro trentasettemilatrecentosessantuno/83)
Data dell’esame delle offerte : 22.04.2015
ore 18.00.
Luogo di esame delle offerte: Studio legale
del professionista delegato sito in Via Paolo
Orsi n. 3, di Lamezia Terme (Telefono
340.6497418).
AVVISA ALTRESÌ
che nelle ipotesi in cui:
- non siano proposte offerte d’acquisto
entro il termine stabilito;
- le offerte non siano efficaci ai sensi dell’art. 571 c.p.c.;
- si verifichi una delle circostanze previste
dall’art. 572,comma 3, c.p.c.;
- la vendita senza incanto non abbia luogo
per qualsiasi altra ragione;
avrà luogo la vendita con incanto del medesimo bene nella seguente data e luogo:
LOTTO UNICO come sopra descritto;
PREZZO: € 37.361,83
(euro trentasettemilatrecentosessantuno/83)
RILANCIO MINIMO: € 1.868,09 (euro
milleottocentosesantotto/09);
Data dell’incanto 29.04.2015 ORE 18.00
Luogo di esame delle offerte: Studio legale
del professionista delegato sito in via Paolo
Orsi n. 3, di Lamezia Terme (Telefono
340.6497418).
In tale data, a differenza della prima, per aggiudicarsi i beni sarà necessario effettuare almeno un rilancio del prezzo dell’importo
sopra indicato.
I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del dott. R. TALARICO del 2.4.2007, che deve essere
consultata dall’offerente, ed alla quale si fa
espresso rinvio anche per tutto ciò che
concerne l’esistenza di eventuali oneri e
pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni. La
stessa è consultabile presso lo studio del
professionista delegato dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19, previo avviso
telefonico, al n. 340.6497418 e/o sul sito
internet www.aste.eugenius.it www.quiaste.it; www.asteinfoappalti.it; www.astepress.it; www.asteannunci.info;
Si avvisa, in ogni caso, che la vendita avviene
nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si
trovano, con tutte le eventuali pertinenze,
accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive
e passive; che la vendita è a corpo e non a
misura; che eventuali differenze di misura
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
che la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o
mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.
La pubblicità, le modalità di presentazione delle
offerte e le condizioni della vendita sono regolate come segue:
QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO:
A norma dell’art. 571 ognuno, tranne il debitore,
è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo
di procuratore legale anche a norma dell’art
579, ultimo comma, c.p.c.;
il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere
munito di mandato speciale risultante da
atto pubblico o scrittura privata autentica,
non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al 579
comma 3 cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato con-
testualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine
di cui all’art. 583 comma 1 cpc;
le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore
13.00 del 21.04.2015. Le stesse potranno
essere presentate presso lo studio del
suindicato professionista delegato dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio.
Nessuna annotazione dovrà essere apposta
sulla busta. Sulla predetta busta dovranno
essere annotate, a cura del professionista
ricevente o di suo delegato, il nome di chi
materialmente provvede al deposito, il
nome del Giudice dell’esecuzione, quello
del professionista delegato e la data fissata
per l’esame delle offerte;
l’offerente dovrà presentare presso lo studio
del professionista delegato una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente
- a pena di inefficacia -:
- l’indicazione del numero di RGE della procedura, del prezzo offerto - che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato
nell’avviso di vendita -;
- l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta ed ogni altro elemento utile
alla valutazione di questa, comprese le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime
patrimoniale tra i coniugi in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare
anche le generalità del coniuge non offerente, nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di
comunione di beni, occorre produrre, oltre
alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art 179
comma 1, lett. f. cod.civ., quella del coniuge
non acquirente di cui al secondo comma
della medesima disposizione normativa),
oltre a copia di valido documento d’identità
dell’offerente e, se necessario a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (es. procura speciale o
certificato camerale);
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione
della perizia di stima;
- l’istanza, nel caso di presentazione di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori , previa autorizzazione del giudice
tutelate, da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente
da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza.
All’offerta, dovrà essere allegata una fotocopia
del documento d’identità, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato
al professionista delegato - avvocato
Francesca Vesci es. 64/2000 Trib. L.T.-,
a titolo di cauzione, per un importo non
inferiore al decimo del prezzo offerto,
pena l’inefficacia. Detta somma sarà
trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto;
l’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei
beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni
economiche prestabiliti da ogni singola
banca aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali
delle banche il cui elenco risulta reperibile
presso il professionista delegato e presso
il sito ABI;
in caso di più offerte valide, si procederà a gara
sulla base dell’offerta più alta, a norma
dell’art. 573 c.p.c.;
la validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è
regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.;
l’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla sua
presentazione ai sensi dell’art. 571, comma
3, c.p.c.;
le modalità di vendita senza incanto sono regolate dagli artt. 572 e seguenti c.p.c.;
nel caso di più offerte valide, si procederà a
gara sull’offerta più alta, secondo il sistema
delle schede o delle buste segrete, fatta
salva l’applicazione dell’art. 573 comma 2
cpc
il termine di versamento del saldo del prezzo,
nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni dall’aggiudicazione mediante il deposito su un
libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, presso la MPS
spa - agenzia di Lamezia Terme;
in caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà
revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
AsteInfoappalti
Marzo 2015
[email protected]
somme versate;
le spese di trasferimento del bene sono a carico
dell’aggiudicatario cui restano riservate le
attività e i costi per la cancellazione delle
formalità. Il pagamento per le spese di trasferimento deve essere effettuato contestualmente a quello della differenza del
prezzo di aggiudicazione, nella misura del
20% di quest’ultimo, solo allora verrà
emesso il decreto di trasferimento, ai sensi
dell’art. 586 c.p.c.
QUANTO ALLA VENDITA CON INCANTO
A norma dell’art. 579 ognuno, tranne il debitore,
è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo
di procuratore legale anche a norma dell’art
579, ultimo comma, c.p.c.;
il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere
munito di mandato speciale risultante da
atto pubblico o scrittura privata autentica,
non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al 579
comma 3 cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine
di cui all’art. 583 comma 1 cpc;
le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore
13.00 del 28.04.2015. Le stesse potranno
essere presentate presso lo studio del
suindicato professionista delegato dal lunedì al venerdì di ogni settimana, negli orari
d’ufficio. Nessuna annotazione dovrà essere apposta sulla busta. Sulla predetta
busta dovranno essere annotate, a cura
del professionista ricevente o di suo delegato, il nome di chi materialmente provvede
al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione, quello del professionista delegato
e la data fissata per l’esame delle offerte;
l’offerente dovrà presentare presso lo studio del
professionista delegato una dichiarazione,
in regola con il bollo, contenente - a pena
di inefficacia -:
- l’indicazione del numero di RGE della procedura, del prezzo offerto - che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato
nell’avviso di vendita -;
- l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta ed ogni altro elemento utile
alla valutazione di questa, comprese le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime
patrimoniale tra i coniugi in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare
anche le generalità del coniuge non offerente, nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di
comunione di beni, occorre produrre, oltre
alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art 179
comma 1, lett. f. cod.civ., quella del coniuge
non acquirente di cui al secondo comma
della medesima disposizione normativa),
oltre a copia di valido documento d’identità
dell’offerente e, se necessario a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (es. procura speciale o
certificato camerale); in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l’indicazione di quello, tra questi, che abbia
l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
l’istanza, nel caso di presentazione di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori
, previa autorizzazione del giudice tutelate,
da depositare in copia conforme;
l’espressa dichiarazione di aver preso visione
della perizia di stima.
non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza;
le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui
comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo
le prescrizioni dell’art. 581 cpc;
la mancata partecipazione all’incanto personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo,
comporterà l’incameramento di 1/10 della
cauzione, che, di contro sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente
presente, non divenga aggiudicatario nel
caso di una sola istanza di partecipazione,
occorrerà comunque apportare un rialzo
minimo, ex art. 581 cpc, comma 2 per conseguire l’aggiudicazione provvisoria
All’offerta, dovrà essere allegata una fotocopia
del documento d’identità, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato
al professionista delegato - avvocato
Francesca Vesci es 64-2000 Trib. L.T. -,
a titolo di cauzione, per un importo non
inferiore al decimo del prezzo base
d’asta suddetto, pena l’inefficacia. Detta
somma sarà trattenuta in caso di rifiuto
dell’acquisto;
l’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei
beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni
economiche prestabiliti da ogni singola
banca aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali
delle banche il cui elenco risulta reperibile
presso il professionista delegato e presso
il sito ABI;
la validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è
regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.;
l’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla sua
presentazione ai sensi dell’art. 571, comma
3, c.p.c.;
le modalità di vendita all’incanto sono regolate
dagli artt. 581 e seguenti c.p.c.;
il termine di versamento del saldo del prezzo,
nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni dall’aggiudicazione mediante il deposito su un
libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, presso la MPS
spa - agenzia di Lamezia Terme;
in caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà
revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le
somme versate;
le spese di trasferimento del bene sono a carico
dell’aggiudicatario cui restano riservate le
attività e i costi per la cancellazione delle
formalità. Il pagamento per le spese di trasferimento deve essere effettuato contestualmente a quello della differenza del
prezzo di aggiudicazione, nella misura del
20% di quest’ultimo, solo allora verrà
emesso il decreto di trasferimento, ai sensi
dell’art. 586 c.p.c.
OFFERTE IN AUMENTO DI UN QUINTO:
a norma dell’art. 584 c.p.c., avvenuto l’incanto,
possono ancora essere fatte offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci
se il prezzo offerto non supera di 1/5 (un
quinto) quello raggiunto nell’incanto.
Pertanto, l’aggiudicazione diverrà definitiva decorsi dieci giorni senza offerte in aumento.
Tali offerte potranno essere depositate
presso lo studio del professionista delegato, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c.,
prestando cauzione per una somma pari al
doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara
secondo le previsioni di cui all’art. 584
c.p.c..
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584,
comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa
definitiva e verrà pronunciata a carico degli
offerenti, salvo che ricorra un documentato
e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Ogni domanda di restituzione della cauzione dovrà essere indirizzata dagli offerenti
al professionista delegato.
Il Professionista Delegato
Avv. Francesca Vesci
***
AVVISO DI VENDITA
Procedura n. 65/1997
Registro Esecuzioni Immobiliari
Il professionista delegato AVV. FRANCESCA
VESCI, con proprio studio legale sito in Via
Paolo Orsi n. 3 di Lamezia Terme, nella procedura esecutiva promossa da BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DEL LAMETINO ora CREDITO EMILIANO SPA;
visto il provvedimento di delega alla vendita
emesso dal Giudice dell’Esecuzione del
Tribunale di Lamezia Terme in data
4.4.2007 ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.;
visto il provvedimento di proroga alle operazioni
di vendita;
ritenuto necessario fissare l’incanto dei beni pignorati, ai sensi dell’art. 591 cpc;
visti gli art 569 e 576 c.p.c.
AVVISA
che il 21.04.2015 alle ore 15.00 si terrà la
vendita al pubblico incanto del seguente
immobile:
17
www.astepress.it - www.asteannunci.info
www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it
LOTTO N. 1: Locale magazzino ad uso commerciale, di circa mq.121, situato a
piano terreno, dotato di due ampi ingressi, facente parte di un più ampio
fabbricato dotato di cancello privato,
con tutti i suoi diritti gravanti sulla corte
comune recintata, identificata al subalterno 3. Accesso da strada di lottizzazione a fondo chiuso, ubicato in Località
Spartivento n.8 del Comune di Lamezia
Terme (CZ), nei pressi del centro abitato
di Sambiase.
Confinante con magazzino di proprietà
C.P. e fabbricati di proprietà D.M., proprietà
C.P., salvo altri e più aggiornati confini.
Identificazione catastale: N.C.E.U. del Comune di Lamezia Terme (CZ), partita 6146,
foglio 81, particella 852, subalterni 5 e 6,
categoria C/2.
Manca dichiarazione di agibilità.
Restano a carico dell’aggiudicatario tutti
gli oneri, gravanti sul bene, per la sanatoria delle irregolarità edilizie, di cui
potrà avvalersi.
PREZZO BASE: €. 26.033,90 (ventiseimilatrentatre/90).
RINCIO MINIMO DA APPORTARE
ALL’OFFERTA €. 1.301,69 (euro milletrecentouno/69)
Luogo di esame delle offerte: Studio legale
del professionista delegato sito in via Paolo
Orsi n. 3, di Lamezia Terme (Telefono
340.6497418).
Nella data anzidetta, per aggiudicarsi il
bene sarà necessario effettuare almeno un
rilancio del prezzo dell’importo sopra indicato.
Il bene di cui sopra è meglio descritto nelle relazioni di stima a firma dell’architetto B.
Cardinali del 18.12.2006, che deve essere
consultata dall’offerente, ed alla quale si fa
espresso rinvio anche per tutto ciò che
concerne l’esistenza di eventuali oneri e
pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni. La
stessa è consultabile presso lo studio del
professionista delegato dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19, previo avviso
telefonico, e sul sito internet www.aste.eugenius.it, www.quiaste.it; www.asteinfoappalti.it;
www.astepress.it;
www.asteannunci.info;
Si avvisa, in ogni caso, che la vendita avviene
nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si
trovano, con tutte le eventuali pertinenze,
accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive
e passive; che la vendita è a corpo e non a
misura; che eventuali differenze di misura
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
che la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o
mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.
La pubblicità, le modalità di presentazione delle
offerte e le condizioni della vendita sono regolate come segue:
MODALITÀ DI VENDITA CON INCANTO
A norma dell’art. 579 c.p.c. ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto
dell’immobile pignorato personalmente o a
mezzo di procuratore legale anche a norma
dell’art 579, ultimo comma, c.p.c.;
il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere
munito di mandato speciale risultante da
atto pubblico o scrittura privata autentica,
non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al 579
comma 3 cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine
di cui all’art. 583 comma 1 cpc;
le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro il giorno
20.04 2015 ore 13.00
Le stesse potranno essere presentate presso
lo studio del suindicato professionista delegato dal lunedì al venerdì di ogni settimana, negli orari d’ufficio e previa
telefonata al n. 340.6497418. Nessuna
annotazione dovrà essere apposta sulla
busta. Sulla predetta busta dovranno essere annotate, a cura del professionista ricevente o di suo delegato, il nome di chi
materialmente provvede al deposito, il
nome del Giudice dell’esecuzione, quello
del professionista delegato e la data fissata
per l’esame delle offerte;
l’offerente dovrà presentare presso lo studio
del professionista delegato una dichia-
razione, in regola con il bollo, contenente
- a pena di inefficacia -:
- l’indicazione del numero di RGE della procedura, del prezzo offerto - che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato
nell’avviso di vendita -;
- l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta ed ogni altro elemento utile
alla valutazione di questa, comprese le generalità dell’offerente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime
patrimoniale tra i coniugi in caso di comunione legale tra i beni, occorrerà indicare
anche le generalità del coniuge non offerente, nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di
comunione dei beni, occorre produrre,
oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex
art. 179 comma I lett. f. cod cic., quella del
coniuge non acquirente di cui al II comma
della disposizione normativa), oltre a copia
di valido documento d’identità dell’offerente e, se necessario a valida documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione (es. procura speciale o certificato camerale); in caso di dichiarazione
presentata da più soggetti, l’indicazione di
quello, tra questi, che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
l’istanza nel caso di presentazione da parte di
un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai
genitori, previa autorizzazione del Giudice
Tutelare, da depositare in copia conforme;
l’espressa dichiarazione di aver preso visione
della perizia di stima.
In caso di istanza presentata congiuntamente
da più soggetti, deve essere indicato colui
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’istanza;
- le buste saranno aperte all’udienza stabilita per
l’incanto alla presenza degli istanti, la cui
comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo
le prescrizioni dell’art. 581 cpc;
la mancata partecipazione all’incanto personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo,
comporterà l’incameramento di 1/10 della
cauzione, che, di contro sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente
presente, non divenga aggiudicatario nel
caso di una sola istanza di partecipazione,
occorrerà comunque apportare un rialzo
minimo, ex art. 581 cpc, comma 2 per conseguire l’aggiudicazione provvisoria
All’offerta, dovrà essere allegata una fotocopia
del documento d’identità, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato
al professionista delegato - avvocato
Francesca Vesci Trib. Lamezia Terme.
es. 65/97 -, a titolo di cauzione, per un
importo non inferiore al decimo del
prezzo base d’asta suddetto, pena
l’inefficacia. Detta somma sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto;
l’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei
beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni
economiche prestabiliti da ogni singola
banca aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali
delle banche il cui elenco risulta reperibile
presso il professionista delegato e presso
il sito ABI;
la validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è
regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.;
l’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla sua
presentazione ai sensi dell’art. 571, comma
3, c.p.c.;
le modalità di vendita all’incanto sono regolate
dagli artt. 581 e seguenti c.p.c.;
il termine di versamento del saldo del prezzo,
nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni dall’aggiudicazione mediante il deposito di
assegno circolare non trasferibile intestato
al professionista delegato - avvocato Francesca Vesci ES imm. 65/97 Trib. L.T. o su
un libretto di deposito postale o bancario
nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, presso la
MPS spa - agenzia di Lamezia Terme;
in caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà
revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le
somme versate;
le spese di trasferimento del bene sono a carico
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
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dell’aggiudicatario cui restano riservate le
attività e i costi per la cancellazione delle
formalità.
Il pagamento per le spese di trasferimento deve
essere effettuato contestualmente a quello
della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo,
solo allora verrà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art 586 c.p.c.
OFFERTE IN AUMENTO DI UN QUINTO:
a norma dell’art. 584 c.p.c., avvenuto l’incanto,
possono ancora essere fatte offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci
se il prezzo offerto non supera di 1/5 (un
quinto) quello raggiunto nell’incanto.
Pertanto, l’aggiudicazione diverrà definitiva decorsi dieci giorni senza offerte in aumento.
Tali offerte potranno essere depositate
presso lo studio del professionista delegato, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c.,
prestando cauzione per una somma pari al
doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara
secondo le previsioni di cui all’art. 584
c.p.c.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma dell’art. 584,
comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa
definitiva e verrà pronunciata a carico degli
offerenti (salvo che ricorra un documentato
e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Ogni domanda di restituzione della cauzione dovrà essere indirizzata dagli offerenti
al professionista delegato.
Il Professionista Delegato
Avv. Francesca Vesci
***
AVVISO DI VENDITA
Procedura n. 72/2001
Registro Esecuzioni Immobiliari
Il professionista delegato AVV. FRANCESCA
VESCI, con proprio studio legale sito in Via
Paolo Orsi n. 3 di Lamezia Terme, nella procedura esecutiva promossa da SOCIETÀ
MADRAC LIMITED; visto il provvedimento di delega alla vendita emesso dal
Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di
Lamezia Terme in data 11.10.2007 ai sensi
dell’art. 591 bis c.p.c. e la successiva proroga; visto il provvedimento del G.E. del
6.10.2014; ritenuto necessario fissare la
vendita dei beni pignorati;
visto l’art.569 c.p.c.;
AVVISA
che il giorno 21 aprile 2015 alle ore 18.00 si
terrà la vendita al pubblico incanto del
seguente immobile:
LOTTO N. 2 - Lotto costituito da ampio locale
censito come D/8 “Fabbricati costruiti o
adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni” di circa 800 mq posto a
piano terra di un fabbricato di maggiore
consistenza e da ulteriore corpo di fabbrica ad un solo piano fuori terra a destinazione in parte commerciale, in
parte artigianale ed in parte abitativa, al
quale appartiene una corte esclusiva
posta sul lato Nord del fabbricato.
Entrambi i fabbricati ricadono, poi, sulla
stessa corte (censita al Foglio 4, p.lla 425,
sub. 1, come bene comune non censibile,
sita nel Comune di Lamezia Terme-Sant’Eufemia (CZ), in località Maruca, prospiciente
sulla
strada
Provinciale
Sant’Eufemia Marina Fiume Bagni.
Distributivamente il primo immobile si compone di un’unica grande sala cui fa da contorno una area occupata da ingresso,
guardaroba, bagni, spogliatoio e cucina.
Sul lato Nord-Ovest è, inoltre, presente un
ulteriore corpo di fabbrica adibito a vano
tecnico e contente un grosso serbatoio, il
gruppo pompe antincendio ed i quadri
elettrici. Sul lato Nord è stata realizzata una
veranda con pensilina in legno.
Il secondo immobile si compone di un
corpo di fabbrica destinato, in parte, ad attività commerciale e costituito sostanzialmente da celle frigorifero, area espositiva
e locali wc, ed in parte ad attività artigianale. Il corpo di fabbrica possiede, sul lato
Sud, una tettoia in acciaio e lamiera rossa
che risulta chiusa perimetralmente da pan-
18
nelli coibentati e che determina un volume
aggiuntivo in cui sono state ricavate due
zone di disimpegno, una cella, un piccolo
box ufficio ed un piccolo wc.
Inoltre, sul lato Nord del corpo “B”, è presente una porzione di manufatto ad uso
abitativo, che risulta realizzato in parte sulla
particella 425 ed in parte sull’adiacente
particella 654.
COMUNE DI UBICAZIONE: Comune di
Lamezia Terme - Sant’Eufemia, via A Cappelli (già loc. Maruca).
DATI CATASTALI: Lamezia Terme-sez.
Sant’Eufemia:
Foglio 4, p.lla 425 sub. 12, Cat. D/8, R.C.
8.094,00 €;
Foglio 4, p.lla 425 sub. 3, Cat. C/3, cl. U,
cons. 201 mq R.C. 332,18 €.
ESTENSIONE: Sup. Comm. (allegato C
al DPR n. 138/1998): 1.245,00 mq;
REGOLARITÀ EDILIZIA: Le unità immobiliari in oggetto fanno parte di due corpi di
fabbrica realizzati abusivamente e per i
quali sono state presentate domande di
condono.
In particolare, per l’immobile identificato
con il Foglio 4, p.lla 425 sub. 4 (divenuto
sub 12, a seguito di fusione con il sub 2),
esiste la Concessione Edilizia in Sanatoria
n. 298 del 28.09.2005 rilasciata al sig. xx
relativamente alle opere “unità immobiliare
posta a piano terra con destinazione attività
commerciale facente parte di un fabbricato
di maggiore consistenza”. Per quanto concerne, invece, gli immobili identificati con il
Foglio 4, p.lla 425, sub. 2 (divenuto sub 12,
a seguito di fusione con il sub 4) e sub 3
esiste la Concessione Edilizia in Sanatoria
n. 328 del 10.10.2005 rilasciata al sig. xx
relativamente alle opere “complesso artigianale e commerciale composto da due
fabbricati realizzati in Lamezia terme via:
loc. Maruca”. Successivamente, in data
27.09.2006, è stato rilasciato il Permesso
a Costruire n. A142 per “cambio di destinazione d’uso da attività artigianale ad attività commerciale del piano terra di un
fabbricato sito in loc. Maruca dell’ex Comune di S. Eufemia” per l’immobile censito
al Foglio 4, p.lla 425 sub. 12 (divenuto tale
a seguito di fusione del sub 2 e 4) e, per il
medesimo immobile, è stato rilasciato il
certificato di agibilità n° 65 del
14.12.2006. Recentemente, è stato eseguito, con S.C.I.A. del 24.06.2013, il cambio di destinazione d’uso da artigianale a
commerciale di porzione di unità immobiliare censita al Foglio 4, p.lla 425 sub. 3. A
tale cambio di destinazione d’uso non è
però seguita alcuna variazione catastale,
tant’è che il sub 3 è ancora censito con categoria C/3.
Gli immobili presentano abusi sanabili
entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento e sull’aggiudicatario incomberà il pagamento degli
oneri sanzionatori.
Prezzo Base: € 107.959,38
(euro
centosettemilanovecentocinquantanove/38);
RILANCIO MINIMO EURO 5.397,96
(euro
cinquemilatrecentonovantasette/98);
Nel prezzo indicato non sono incluse le
spese di sanatoria o condono.
LOTTO N. 3 - denominato in perizia “piano
primo”. Identificati al N.C.E.U. foglio 4 particella 425 sub 6, 7 e 8, Sito nel Comune
di Lamezia Terme S. Eufemia (CZ), in località Maruca, via Strada Provinciale Sant’Eufemia Marina Fiume Bagni, ricade in Zona
E (agricola ordinaria) del PRG del Comune
di Lamezia Terme. Composto da n. 2 appartamenti per civile abitazione, identificati ai sub 7 e 8 per una superficie
complessiva coperta di mq 322 terrazze
e balconi - identificati anch’essi sub 7 e
8 per complessivi mq 97,03 -, un locale
identificato al sub. 6 ed allo stato rustico
e da rifare, perché devastato da incendio, per una superficie complessiva di
mq 195,37 comprendente terrazze e
balconi per complessivi mq 34,68 identicati anch’esso al sub 6;
Prezzo Base: €. 34.091,90
(euro trentaquattromilanovantuno/90);
RILANCIO MINIMO EURO 1.704,59
(millesettecentoquattro/59);
Nel prezzo indicato non sono incluse le
spese di sanatoria o condono.
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www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it
LOTTO 4 - N. 3 appartamenti, suddivisi da
pareti in cartongesso, posti al secondo
piano di un fabbricato di maggiore consistenza.
Il primo appartamento, con il portoncino
d’ingresso posto a sinistra del vano
scala, è costituito da un unico ampio
vano adibito a cucina, sala da pranzo e
camera da letto, da un bagno e da una
terrazza.
Il secondo appartamento, con il portoncino d’ingresso posto a destra del vano
scala, è costituito da cucina - sala da
pranzo, disimpegno, bagno, tre camere
e due balconcini (uno lato Sud ed uno
lato Ovest).
Il terzo appartamento, con il portoncino
d’ingresso posto di fronte al vano scala,
è costituito da cucina - sala da pranzo,
disimpegno, bagno, tre camere e due
balconcini (uno lato Sud ed uno lato
Est).
DATI CATASTALI: Lamezia Terme-sez.
Sant’Eufemia:
Foglio 4, p.lla 425 sub. 13; z.c. 1; Cat. A/2;
cl. U; vani 2,5; R.C. 193,67 €
Foglio 4, p.lla 425 sub. 14; z.c. 1; Cat. A/2;
cl. U; vani 5,5; R.C. 426,08 €
Foglio 4, p.lla 425 sub. 15; z.c. 1; Cat. A/2;
cl. U; vani 5,5; R.C. 426,08 €
ESTENSIONE: Superficie Commerciale
(allegato C al DPR n. 138/1998):
- Appartamento 1 (sub. 13): 75,00 mq;
- Appartamento 2 (sub. 14): 123,00 mq;
- Appartamento 3 (sub. 15): 124,00 mq;
REGOLARITÀ EDILIZIA: Per l’abitazione
posta al piano secondo del corpo di fabbrica “A” è stata presentata domanda di
condono di cui alla Legge 724/1994, fasc.
9.394/2, a nome di … e risulta tutt’oggi ancora aperta.
Volendo definire la pratica, al futuro acquirente spetteranno spese tecniche e sanzioni di sanatoria per il frazionamento
urbanistico.
Prezzo Base: €. 23.506,21
(euro ventitremilacinquecentosei/21)
RILANCIO MINIMO EURO 1.175,31
(euro millecentosettantacinque/31).
Nel prezzo indicato non sono incluse le
spese di sanatoria o condono.
Luogo di esame delle offerte: Studio legale
del professionista delegato sito in Via
Paolo Orsi n. 3, di Lamezia Terme (Telefono 340.6497418).
In tale data per aggiudicare i beni sarà necessario effettuare almeno un rilancio del
prezzo dell’importo sopra indicato.
I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’architetto
Adriana Perri del 19.3.2007 e del dott. R
Talarico del 26.3.2007, nonché dell’ing.
Paolo Arcieri che devono essere consultate dall’offerente, ed alle quali si fa
espresso rinvio anche per tutto ciò che
concerne l’esistenza di eventuali oneri e
pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni. Le
stesse sono consultabili presso lo studio
del professionista delegato dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19, previo appuntamento telefonico, e sul sito internet
internet www.aste.eugenius.it;. Si avvisa, in
ogni caso, che la vendita avviene nello
stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e
passive; che la vendita è a corpo e non a
misura; che eventuali differenze di misura
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
che la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o
mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.
La pubblicità, le modalità di presentazione delle
offerte e le condizioni della vendita sono regolate come segue:
MODALITÀ DI VENDITA CON INCANTO
A norma dell’art. 579 ognuno, tranne il debitore,
è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo
di procuratore legale anche a norma dell’art
579, ultimo comma, c.p.c.; il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di
mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autentica, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle
liti; nell’ipotesi di cui al 579 comma 3 cpc,
il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà
essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona,
da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583
comma 1 cpc;
le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore
13.00 del 20.04.2015.
Le stesse potranno essere presentate presso
lo studio del suindicato professionista delegato dal lunedì al venerdì di ogni settimana, negli orari d’ufficio e previo
appuntamento telefonico. Nessuna annotazione dovrà essere apposta sulla busta.
Sulla predetta busta dovranno essere annotate, a cura del professionista ricevente
o di suo delegato, il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del
Giudice dell’esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per
l’esame delle offerte;
l’offerente dovrà presentare presso lo studio
del professionista delegato una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente
- a pena di inefficacia -:
l’indicazione del numero di RGE della procedura, del prezzo offerto - che non potrà
essere inferiore al prezzo minimo indicato
nell’avviso di vendita -l’identificazione del
bene e del lotto cui si riferisce l’offerta ed
ogni altro elemento utile alla valutazione di
questa, comprese le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile
e, se coniugato, regime patrimoniale tra i
coniugi in caso di comunione legale dei
beni, occorrerà indicare anche le generalità
del coniuge non offerente, nell’ipotesi di
acquisto a titolo personale da parte di un
coniuge in regime di comunione di beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest’ultimo, ex art 179 comma 1, lett. f.
cod.civ., quella del coniuge non acquirente
di cui al secondo comma della medesima
disposizione normativa), oltre a copia di valido documento d’identità dell’offerente e,
se necessario a valida documentazione
comprovante i poteri o la legittimazione (es.
procura speciale o certificato camerale); in
caso di dichiarazione presentata da più
soggetti, l’indicazione di quello, tra questi,
che abbia l’esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento; l’istanza, nel
caso di presentazione di un minorenne,
dovrà essere sottoscritta dai genitori , previa autorizzazione del giudice tutelate, da
depositare in copia conforme; l’espressa
dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. non sarà possibile trasferire
l’immobile a soggetto diverso da quello che
sottoscrive l’istanza; le buste saranno
aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla
presenza degli istanti, la cui comparizione
è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che
sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 cpc; la mancata partecipazione
all’incanto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e
giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro sarà immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario nel caso di una sola istanza di
partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581 cpc,
comma 2 per conseguire l’aggiudicazione
provvisoria. All’offerta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità, nonché un assegno circolare non
trasferibile intestato al professionista delegato - avvocato Francesca Vesci esecuzione immobiliare 72/2001 Trib. L.T.-, a
titolo di cauzione, per un importo non inferiore al decimo del prezzo base d’asta suddetto, pena l’inefficacia. Detta somma sarà
trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto;
l’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei beni posti all’asta mutui a tassi e
condizioni economiche prestabiliti da ogni
singola banca aderente al cd. protocollo
ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie
o filiali delle banche il cui elenco risulta reperibile presso il professionista delegato e
presso il sito ABI; la validità e l’efficacia
dell’offerta d’acquisto è regolata dall’art.
571, comma 2, c.p.c.; l’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla sua presentazione
ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.c.; le
modalità di vendita all’incanto sono regolate dagli artt. 581 e seguenti c.p.c.; il termine di versamento del saldo del prezzo,
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
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nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni dall’aggiudicazione mediante il deposito su un
libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, presso la MPS
spa - agenzia di Lamezia Terme;in caso di
inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le
somme versate; le spese di trasferimento
del bene sono a carico dell’aggiudicatario
cui restano riservate le attività e i costi per
la cancellazione delle formalità. Il pagamento per le spese di trasferimento deve
essere effettuato contestualmente a quello
della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo,
solo allora verrà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.
OFFERTE IN AUMENTO DI UN QUINTO:
a norma dell’art. 584 c.p.c., avvenuto l’incanto,
possono ancora essere fatte offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci
se il prezzo offerto non supera di 1/5 (un
quinto) quello raggiunto nell’incanto.
Pertanto, l’aggiudicazione diverrà definitiva decorsi dieci giorni senza offerte in aumento.
Tali offerte potranno essere depositate
presso lo studio del professionista delegato, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c.,
prestando cauzione per una somma pari al
doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara
secondo le previsioni di cui all’art. 584
c.p.c. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma
dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata
a carico degli offerenti, salvo che ricorra un
documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione. Ogni domanda di restituzione della cauzione dovrà essere indirizzata dagli offerenti al professionista
delegato.
Il Professionista Delegato
avv. Francesca Vesci
TRIBUNALE DI
PAOLA
AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
Il sottoscritto dott. Fernando CALDIERO, dottore commercialista con studio in Cetraro
alla via F. Pirrino n. 37, nominato in sostituzione del precedente delegato con provvedimento del 21-23/04/2007, vista
l’ordinanza di vendita n. cron. 5208., emanata dal Giudice dell’Esecuzione in data
15/07-15/10/2005 con cui è stata disposta la vendita all’incanto dei beni pignorati
nel procedimento esecutivo n. 132/92
R.E.I. e sono state delegate le relative operazioni , visti gli artt. 569, 576 e 591 bis
c.p.c. visto i provvedimenti del 2528/03/2011, 29/9/2011, 09/02/2012,
23/11/2012, 17/05/2013, 26/03/2014 e
del 13/02/2015
RENDE NOTO
Che è fissata la vendita senza incanto, della
piena proprietà dei beni assoggettati ad
espropriazione, e precisamente:
LOTTO 1: aggiudicato
LOTTO 2: aggiudicato
LOTTO 3: sospeso con provvedimento del GE
del 3-4/04/2008- estinzione 19/9/08
LOTTO 4: escluso dalla vendita giusta ordinanza di delega
LOTTO 5: Box auto in Belvedere
Marittimo(CS) alla località “Monti” o “I
Monti”, parco “Mare-Monti” fabbricato
“A”, piano interrato interno 12 della su-
perficie di mq. 18,00, e relative ragioni
condominiali; confini: a nord e sud con
area condominiale, ad ovest con box auto
interno 13 e ad est con box auto interno
11. Catasto fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo foglio 36 p.lla 299 sub
12, S.2, Categ C/6, cl.1°, mq. 18,00, rendita euro 40,90.
Prezzo a base d’asta € 3.145,24 (tremilacentoquarantacinque/24). Le offerte
minime in aumento, ove debba procedersi ad una gara sull’offerta più alta,
non potranno essere inferiori a euro
500,00 (cinquecento/00).
LOTTO 6: escluso dalla vendita giusta ordinanza di delega
LOTTO 7: Box auto in Belvedere Marittimo
(CS) alla località “Monti” o “I Monti”,
parco “Mare-Monti” fabbricato “A”,
piano interrato interno 15, della superficie di mq. 146,00, confinante a nord ed
ovest con area condominiale, ad sud con
area condominiale e fabbricato “B”, e ad
est con area condominiale e con box auto
interni 14 e 16. Catasto fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo foglio 36 p.lla
299 sub 15, S.2, Categ C/6, cl.1°, mq.
146,00, rendita euro 331,77.
Prezzo a base d’asta € 17.889,36 (diciassettemilaotttocentoott ant anove/36). Le offerte minime in aumento,
ove debba procedersi ad una gara sull’offerta più alta, non potranno essere
inferiori a euro 1.000,00 (mille/00).
LOTTO 8: Box auto in Belvedere
Marittimo(CS) alla località “Monti” o “I
Monti”, parco “Mare-Monti” fabbricato
“A”, piano interrato interno 16 della superficie di mq. 21, e relative ragioni condominiali; confini: a nord e sud con area
condominiale, ad ovest con box auto interno 15, e ad est con vano scale condominiale. Catasto fabbricati del Comune di
Belvedere Marittimo foglio 36 p.lla 299
sub 16, p.i., Categ C/6, cl.1°, mq. 21,00,
rendita euro 47,72.
Prezzo a base d’asta: euro 3.357,57 (tremilatrecentocinquantasette/57). Le offerte minime in aumento, ove debba
procedersi ad una gara sull’offerta più
alta, non potranno essere inferiori a
euro 500,00 (cinquecento/00).
LOTTO 9: Box auto in Belvedere
Marittimo(CS) alla località “Monti” o “I
Monti”, parco “Mare-Monti” fabbricato
“A”, piano interrato interno 17, della superficie di mq. 22,00, e relative ragioni
condominiali; confini: a nord e sud con
area condominiale, ad ovest con vano
scale condominiale, e ad est con box auto
interno 18. Catasto fabbricati del Comune
di Belvedere Marittimo foglio 36 p.lla 299
sub 17, S.2, Categ C/6, cl.1°, mq. 22,00,
rendita euro 49,99.
Prezzo a base d’asta € 3.437,20( tremilaquattrocentotrentasette/20). Le offerte minime in aumento, ove debba
procedersi ad una gara sull’offerta più
alta, non potranno essere inferiori a
euro 500,00 (cinquecento/00).
LOTTO 10: aggiudicato
LOTTO 11: Magazzino in Belvedere Marittimo (CS) alla località “Monti” o “I
Monti”, parco “Mare-Monti” fabbricato
“B”, piano seminterrato interno 14, della
superficie di mq. 277,00 oltre ad un porticato di mq. 26,00, e relative ragioni
condominiali; confini: a nord-ovest ed est
con area condominiale e a sud con area
condominiale e fabbricato “A”. Catasto
fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo foglio 36 p.lla 300 sub 14, magazzini,
S.1, Categ C/2, cl.U., mq. 285,00, rendita
euro 647,64.
Prezzo a base d’asta € 60.144,35 (sessantamilacentoquarantaquattro/35). Le
offerte minime in aumento, ove debba
procedersi ad una gara sull’offerta più
alta, non potranno essere inferiori a
euro 1.000,00(mille/00).
Ai sensi e per gli effetti della legge 47/85 e della
normativa vigente, dalla perizia del C.T.U.
in atti, ed alle quali espressamente si rinvia,
risulta che:
- il complesso edilizio “Mare-Monti” fu edificato in virtù del verificatosi stato di “silenzio-assenso” di cui alla legge 94/82 sulla
base della richiesta di concessione edilizia
presentata in data 21/11/1987;
- in data 10/02/1989 il Sindaco pro-tempore rilasciava certificato attestante l’avve-
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nuta formazione del “silenzio-assenso” ;
- in data 06/02/1990 è stata rilasciata
concessione edilizia di variante in corso
d’opera n. 1932 del 6/02/1990 ;
- gli immobili sono conformi al progetto originario e non essendo in atto pratiche per
il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria
si può affermare che la posizione urbanistica dei cespiti risulta essere regolare;
Il tutto meglio precisato nella consulenza
tecnica in atti.
In ogni caso gli aggiudicatari, ricorrendone i
presupposti, potranno avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 del vigente T.U.
sull’edilizia di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380
e di cui all’art. 40, VI comma, della citata
legge 47/85 e di ogni altra norma vigente.
Maggiori informazioni presso la Cancelleria
delle Esecuzioni ed il professionista Delegato.
Custode dei beni è stato nominato il dott. Fernando Caldiero tel 0982/92461- I beni allo
stato sono nella disponibilità di terzi.
La deliberazione sull’offerta a norma dell’art.
572 c.p.c. e le ulteriori eventuali attività di
cui agli artt. 573 e 574 c.p.c., si effettueranno nell’Udienza di vendita fissata per il
giorno_13/04/2015 alle ore 18.30 nello
studio del sottoscritto professionista in Cetraro alla Via Pirrino 37.
Ciascun offerente per essere ammesso alla
vendita dovrà depositare presso il
sopra indicato studio, entro le ore 12.30
del giorno feriale precedente a quello
fissato per l’Udienza di vendita (escluso
il sabato), un’offerta, ex art. 571 c.p.c., in
regola con l’imposta di bollo, in busta
chiusa, sulla quale sarà annotato a cura del
professionista delegato, il nome, previa
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Signor G.e. e
la data dell’Udienza di vendita. Le buste saranno aperte nell’Udienza di vendita alla
presenza degli offerenti.
L’offerta è irrevocabile, fatte salve le previsioni
di cui all’art. 571 cpc, e dovrà contenere:
1. il cognome, nome, luogo e data di nascita
codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà interessato l’immobile (non sarà possibile
intestare l’immobile a soggetto diverso da
quello che sottoscrive l’offerta), il quale
deve presentarsi all’Udienza fissata per la
vendita (Per i casi di comunione legale, di
minorenni, di società ed altri casi particolari
si rinvia all’ordinanza di vendita);
2. i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
3. l’indicazione del prezzo offerto che non
potrà essere inferiore al prezzo a base
d’asta sopra indicato a pena di esclusione;
4. assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. Esecutiva n° 132/92”, seguito dal nome del delegato per un
importo pari al 10% del prezzo offerto a
titolo di cauzione che sarà trattenuto in
caso di rifiuto dell’acquisto;
5. assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. Esecutiva n° 132/92”, seguito dal nome del delegato per un
importo pari al 15% del prezzo offerto in
conto spese,
6. il termine di pagamento del prezzo e degli
oneri connessi
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e dell’ordinanza
di vendita;
8. fotocopia del documento d’identità dell’of-
ferente;
ogni altro elemento utile alla valutazione
dell’offerta.
L’offerente, depositando offerta, dichiara di conoscere lo stato dell’immobile.
Il versamento del prezzo e delle spese di trasferimento dovrà avvenire entro 40 giorni
dall’aggiudicazione (o nel minore termine
eventualmente indicato nell’offerta in busta
chiusa), mediante assegni circolari non trasferibili intestati a “Proc. Rei n° 132/92 delegato dr. Fernando Caldiero”; i predetti
assegni saranno versati su libretto di deposito bancario acceso presso l’agenzia di
Cetraro della Banca Carime spa, intestato
alla procedura e vincolato all’ordine del Signor G.e..
Qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un credito derivante da mutuo fondiario, ai sensi dell’art. 41 della nuova
Legge Bancaria (D.Lgs. 1/09/1993 n.
385), l’aggiudicatario, il quale non intenda
avvalersi della facoltà di subentrare nel
contratto di finanziamento, dovrà versare
direttamente all’istituto di credito fondiario,
entro il termine di giorni 20 dalla data dell’aggiudicazione, la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito dello
stesso.
Qualora la vendita senza incanto non abbia
luogo per mancanza di offerte d’acquisto
proposte entro il termine stabilito, per inefficacia delle offerte ( art. 571 comma 2
c.p.c.) o per dissenso del creditore procedente a fronte di un’unica offerta, il sottoscritto professionista delegato provvederà
a fissare la data della vendita con incanto
previa emissione dell’avviso ex art. 576
c.p.c., al medesimo prezzo base.
I partecipanti alla vendita hanno la possibilità di
ottenere mutui ipotecari per un importo fino
ad un massimo del 70/80% del valore dell’immobile come stimato nella perizia a
tassi e condizioni economiche prestabiliti
da ogni singola banca. Le banche aderenti
all’iniziativa sono le seguenti:
Monte dei Paschi di Siena S.p.a filiale di
Paola (Direzione di Reggio Calabria - settore prodotti Retail - V.le Calabria angolo
vico S. Anna 89131 Reggio Calabria) - tel
0965/353465/478/468;
Unicredit Banca S.p.a, Agenzia Unicredit
di Cosenza, 127 ang. Tagliamento, C.so
Mazzini.
I partecipanti all’asta sono pertanto invitati a
contattare, qualora vi abbiano interesse, le
su indicate Banche.
Una copia del presente verrà affissa ex primo
comma art. 490 c.p.c, altra copia verrà
pubblicata sul quotidiano “Gazzetta del
Sud “, sul Mensile “Aste” e sui siti internet
www.aste.eugenius.it e www.aste.annunci.it
Maggiori informazioni, possono essere fornite
dalla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Paola, Rione Giancontesi, primo piano, a chiunque vi abbia
interesse.
Tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e
seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al Signor G.e., o dal cancelliere o dal Signor G.e., sono eseguite
dal professionista delegato presso il suo
studio.
Si pubblichi nelle forme di cui sopra.
Il professionista delegato
Dr. Fernando Caldiero
Cetraro 13/02/2015
9.
Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it
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