Disciplina delle controlled foreign
companies (CFC)
Prof. Marco Cerrato
Normativa CFC
• Riferimenti normativi:
– Art. 167, comma 1, TUIR: imprese estere
controllate black-list
– Art. 167, comma 8-bis TUIR: imprese
controllate white-list
– Art. 168 TUIR: imprese estere collegate blacklist
2
CFC black list:
Art. 167, comma 1 TUIR
•
«Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente,
anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una
impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o
territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero
partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo
di gestione del
soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in
proporzione alle partecipazioni da essi detenute»
•
Norma tutt’ora vigente in attesa dell’approvazione della cd. white list di cui
all’art. 168-bis del TUIR
3
CFC società estere collegate:
Art. 168 TUIR
• La normativa CFC black list si applica anche in capo ai soggetti
che detengono (direttamente o indirettamente)
– una partecipazione non inferiore al 20 per cento (10 per
cento se società quotata) agli utili di un'impresa, di una
società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o
territori con regime fiscale privilegiato
– si tiene conto dell’effetto demoltiplicativo (cfr. art. 1 D.M. 7
agosto 2006, n. 268)
– non rilevano le partecipazioni agli utili di stabili
organizzazioni black list di società white list
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CFC white list:
Art. 167, comma 8-bis TUIR
«La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche dell'ipotesi in
cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà
di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;»
b) più del 50% dei proventi è composto da passive income o deriva
dalla prestazione di servizi infragruppo
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Scopo della normativa CFC
black list
• Adeguarsi ai principi accolti in sede internazionale
• Evitare il differimento ottenuto mediante
l’accumulo di utili in Stati o territori aventi un
regime fiscale privilegiato
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Scopo della normativa CFC
white list
• Rafforzare il contrasto agli arbitraggi fiscali
internazionali
• Evitare la distrazione di utile dall’Italia verso
regimi fiscali più favorevoli
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Soggetto partecipante residente
• Soggetto residente in Italia
 Persone fisiche: imprenditori e non
•
Rilevano voti spettanti a familiari [Art. 5(5) TUIR]
 Società (di persone e di capitali) ed altri enti (commerciali e non
commerciali)
 Escluse stabili organizzazioni di soggetti non residenti
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Soggetto partecipato estero
 Impresa
 Società
 Altro ente
 Stabile organizzazione (eccetto art. 168 TUIR)
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Soggetto partecipato estero
jurisdictional vs transactional approach
(cenni e rinvio)
• CFC black list (Art. 167(1) e 168 TUIR):
– Rilevante territorio di insediamento del soggetto estero
• CFC white list (art. 167(8-bis) TUIR)
– Rilevante l’attività in concreto svolta dal soggetto
estero e livello di tassazione effettivamente scontata
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Il controllo:
Art. 167 (1) - (8-bis)
• Nozione di controllo di cui all’ art. 2359 Cod. Civ.
– Maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
– Voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria
– Particolari vincoli contrattuali
• Irrilevante se il controllo è diretto oppure indiretto (i.e. tramite
società fiduciaria o interposta persona)
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Controllo indiretto
ITA
• In capo ad ITA trova applicazione la
disciplina
60%
Società non
residente
• Ad ITA è (eventualmente) imputato il
30,6% (60%x51%) del reddito della
CFC
51%
CFC
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Catena partecipativa
• ITA 1 integra il presupposto e
adempie agli obblighi dichiarativi
(compilazione quadro FC)
ITA 1
100%
100%
ITA 2
• Ad ITA 2 e ITA 3 è imputato,
rispettivamente, il 25% e il 26%
del reddito della CFC (art. 3(1)
D.M. 429/2001) – (compilazione
quadro RM)
ITA 3
26%
25%
CFC
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Stabile organizzazione
ITA
100%
Società non
residente
CFC
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Vincolo contrattuale
20%
CFC
ITA
Vincolo contrattuale
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Controllo congiunto
ITA
50%
CFC
ITA
50%
• In caso di controllo congiunto non si applica la normativa di cui all’art. 167
TUIR bensì l’art. 168 TUIR (partecipazione agli utili superiore al 20%; cfr.
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Risoluzione 400/E del 2008)
Società di persone italiana
Socio italiano
50%
Società di persone
italiana
Socio non residente
50%
• Requisito del controllo integrato in capo alla società di persone
• Imputazione del reddito in capo al socio italiano (50% del reddito)
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CFC
Stabile organizzazione di soggetto non
residente controllato da soggetto residente
Soggetto residente
Soggetto non
residente
Stabile
organizzazione
Italiana
CFC
• Normativa applicabile in capo al soggetto controllante residente a cui viene imputato il
reddito
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Art. 167 (1) e Art. 168:
jurisdictional approach
• Soggetto controllato/collegato residente o localizzato in Stato o territorio
black list:
– Stati o territori con regime fiscale privilegiato
• Decreto del Ministro delle finanze
– Livello di tassazione sensibilmente inferiore
– Mancanza di uno scambio di informazioni
– Altri criteri equivalenti
– L’attuale black-list è divisa in tre sezioni:
• Paesi a fiscalità privilegiata tout court (Bahamas; Gibilterra; Isole Cayman; ecc…)
• Paesi a fiscalità privilegiata salvo eccezioni (Emirati Arabi con riferimento alle società operanti nel
settore pretrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta)
• Paesi a fiscalità privilegiata limitatamente a
–
–
determinate fattispecie prestabilite (Lussemburgo per le società holding del 1929; Svizzera per le società
non soggette alle imposte municipali e cantonali) oppure
per regimi analoghi ottenuti in virtù di accordi con la locale amministrazione finanziaria
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Circostanze esimenti:
Artt. 167 (1) Art. 168
• Art. 167, comma 5 lett. a) e b), normativa disapplicata se
alternativamente:
a)
la CFC svolge un attività commerciale/industriale effettiva, nel mercato
dello Stato o territorio di insediamento; se attività bancaria, finanziaria o
assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la
maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello
Stato o territorio di insediamento
b)
dal possesso della CFC non consegue l’effetto di localizzare i redditi in
uno Stato o un territorio a fiscalità privilegiata
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Circostanze esimenti Artt. 167 (1) – 168:
svolgimento di una attività effettiva
• Necessario dimostrare (Circolare 51/E del 2010):
 disponibilità in loco di idonea struttura organizzativa (condizione
necessaria ma non più sufficiente)
• L’idoneità della struttura organizzativa va verificato con riferimento allo Stato
in cui ha sede la società a nulla rilevando qualsiasi struttura organizzativa
tramite cui la società opera in altri Stati (i.e. stabile organizzazione)  cfr.
Risoluzione 187/E del 2008 e Risoluzione 63/E del 2007
 autonomia gestionale della struttura organizzativa
 radicamento della CFC nello Stato o territorio di insediamento e cioè il
“collegamento con il «mercato dello stato o territorio di insediamento»”
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Circostanze esimenti Artt. 167, comma 1 – 168:
svolgimento di una attività effettiva
• Circolare 51/E 2010:
– «il riferimento al “mercato” è normalmente da intendersi come
collegamento al mercato di sbocco o al mercato di
approvvigionamento»
– Requisito integrato se il 50% di acquisti o vendite è ivi effettuato
– Attività bancarie: “la maggior parte delle fonti (con i connessi costi) e
degli impieghi (con i connessi ricavi) originano nello Stato o territorio
di insediamento”
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Circostanze esimenti Artt. 167, comma 1 – 168:
svolgimento di una attività effettiva
• Mercato (sbocco/approvvigionamento) può essere inteso come “area di
influenza della CFC” (Circolare 51/E 2010)
 Gli hub regionali e le ragioni sottese alla loro costituzione
• Possibilità di valorizzare ulteriori ragioni economico-imprenditoriali?
 Aspetti amministrativi, regolamentari o societari (es. imprese captive)?
 Costo ridotto dei fattori produttivi (es. manodopera)?
 Mercato riconosciuto per la negoziazione di materie prime o merci? (es.
Singapore per i noli marittimi)
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Art. 167, comma 5-bis del TUIR
• “La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi
della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione,
dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla
proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente
non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla
la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari”
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Art. 167, comma 5-bis del TUIR
• Passive income:
 gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre
attività finanziarie:
• gestione: solo di attivi del gruppo o anche di terzi?
• detenzione: società fiduciarie/assenza di animus possidendi?
• investimento: rileva investimento duraturo o semplice possesso?
 cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà
industriale, letteraria o artistica:
• anche se è la stessa società estera ad aver “creato” il diritto
immateriale?
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Art. 167, comma 5-bis del TUIR
• Prestazione di servizi anche finanziari infragruppo (controllo ex art.
2359, commi 1 e 2)
 Trading companies: realizzano prestazioni di servizi infragruppo o cessioni
di beni? Dovrebbe essere necessaria una analisi funzionale:
• se la società opera in base ad un rapporto di mandato o di commissione (e cioè se
effettua attività di compravendita per conto di società del gruppo) dovrebbe
essere una prestazione di servizi
• se opera in nome e per conto proprio dovrebbe essere una cessione di beni
(tuttavia, necessità di presentare istanza di interpello cfr. Telefisco 2011)
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Art. 167, comma 5-bis del TUIR
• Test del 50%:
 solo a livello di proventi e non di attivo patrimoniale
 riferimento al solo bilancio
 proventi ordinari e straordinari
 verifica di anno in anno
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Art. 167, comma 5-bis del TUIR
• Circolare 51/E:
 Opportunità di considerare la presunzione come relativa (per esigenze di
compatibilità con il diritto comunitario)
• “Si ritiene che la norma in esame vada interpretata coerentemente con i
principi comunitari in materia di antiabuso. Tali principi riconoscono al
contribuente, cui si applicano particolari disposizioni nazionali che
individuano delle soglie al di là della quali il rischio di abuso diventa più
elevato, la possibilità di dimostrare il contrario”
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Seconda circostanza esimente CFC black
list: localizzazione dei redditi
•
Il soggetto controllante residente deve dimostrare che “dalle partecipazioni non
consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori” black list
•
Condizione rispettata se:
 I redditi sono prodotti e assoggettati a tassazione ordinaria in Stati non
black list in misura non inferiore al 75% (Art. 5 DM 429/2001)
 stabili organizzazioni o immobili in Stati non black-list (Circolare 51/E
2010)
 “tax rate effettivo «complessivamente scontato» sui redditi prodotti dalla
CFC risulti congruo rispetto al livello di imposizione vigente in Italia”
(Circolare 51/E 2010)
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CFC white list:
Art. 167 (8-bis)
• La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti
controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli
ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui
sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione
o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla
cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà
industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di
soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la
società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari
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Art. 167 (8-bis):
transactional approach
• La norma prescinde del tutto dallo Stato o dal territorio di insediamento e trova
applicazione se sono contemporaneamente integrati i due requisiti:
 passive income e ricavi da prestazioni di servizi infragruppo superiori al 50%
del totale (lettera della norma identica a quella dell’art. 167, comma 5-bis;
rinvio)
 tassazione “effettiva” estera inferiore a più della metà di quella “virtuale”
italiana
•
Necessario far riferimento al “carico effettivo di imposizione (e non all’aliquota
nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera”, a tal fine
occorre considerare “l’effective tax rate, ossia il rapporto tra l’imposta
corrispondente al reddito imponibile e l’utile ante imposte” (Circolare 51/E
2010)
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Circostanza esimente
Art. 167, comma 8-bis
•
“Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente
dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione
artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del
presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione
finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5”
•
Esimente derivante dalle sentenze della Corte di Giustizia europea:
–
Cadbury Schweppes
32
Circostanza esimente
Art. 167, comma 8-bis
•
Il parere dell’Agenzia “non viene reso sulla base di elementi valutati in maniera discrezionale,
quanto, piuttosto, in aderenza ad indici predefiniti, cui è normalmente attribuito carattere di
oggettività”
•
Indici individuati dalla Risoluzione 8 giugno 2010 del Consiglio UE:
a)
insufficienza di motivi economici o commerciali per l’attribuzione degli utili alla società
estera;
b)
società estera non svolge attività economiche effettive;
c)
non vi è proporzione tra le attività apparentemente svolte dalla società estera e la sua esistenza
in termini di locali, personale e attrezzature;
d)
società estera sovracapitalizzata;
e)
transazioni prive di realtà economica, aventi poca o nessuna finalità commerciale e/o
antieconomiche in assenza di vantaggi fiscali.
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Circostanza esimente
Art. 167, comma 8-bis
•
Particolare attenzione alla presenza di “locali, personale, attrezzature” (Circolare 51/E 2010 rinvia
alla documentazione per esimente lett. a), tuttavia
•
difficile “applicare” tali elementi oggettivi di prova alle attività c.d. immateriali, quali ad esempio,
le attività bancarie, finanziarie e assicurative: lo svolgimento di tali attività, infatti, non richiede
necessariamente una presenza fisica significativa [COM(2007) 785 def del 10 dicembre 2007]” a tal
fine necessario illustrare:
 analisi funzionale società CFC (assets e rischi);
 mappatura rapporti economico finanziari con le società del gruppo;
 confronto tra componenti di reddito tipiche dell’attività della società CFC e della controllante
residente;
 analisi indici di bilancio della società CFC e della controllante residente.
34
Applicazione art. 167 TUIR:
imputazione dei redditi
• Art. 167 (1) e (8-bis)
– Imputazione per trasparenza in capo al soggetto controllante residente del reddito
della CFC rideterminato secondo le regole domestiche
– Assoggettamento a tassazione separata (per soggetti IRES aliquota ordinaria, per
soggetti IRPEF aliquota minima 27%)
– Facoltà di scomputare imposte pagate nello Stato estero
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Applicazione art. 168 TUIR:
determinazione e imputazione dei redditi
• Art. 168 TUIR (estere collegate)
– imputazione in capo al soggetto residente (in proporzione alla partecipazione) del
maggiore tra l’utile di bilancio o un utile induttivamente determinato in base a
coefficienti (art. 168(2) TUIR e art. 2 DM attuativo):
» 1%: azioni e quote; strumenti finanziari partecipativi; obbligazioni; crediti
» 4% per immobili e navi
» 15% altre immobilizzazioni
– Sono considerate “attività aziendali” anche i beni detenuti in locazione finanziaria
36
Normativa CFC: altri aspetti
• Convivenza con altre norme antielusione
– «Per i comportamenti posti in essere allo scopo del frazionamento del
controllo o della perdita temporanea dello stesso ovvero della riduzione dei
redditi imputabili, si applicano le disposizioni degli articoli 37, terzo
comma, e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600»
• Compatibilità con le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni
(art. 7 Modello OCSE)
• Compatibilità con il diritto comunitario (caso Cadbury Schweppes)
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Modalità di presentazione
dell’interpello
• Istanza deve essere presentata
– Preventivamente:
• 120 gg. prima del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi
• Alla Direzione Centrale Normativa per il tramite della
DRE competente
• Nel caso di più persone fisiche congiuntamente titolari del
controllo residenti in regioni diverse necessaria la
proposizione di più istanze
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Art. 167 del TUIR:
obbligatorietà dell’interpello
•
Obbligo di presentazione o il contribuente può fornire la prova contraria in sede di
accertamento o contenziosa?
•
Obbligo di impugnare l’eventuale risposta negativa o il contribuente è libero di
discostarsi?
 Circolari 32/E del 2010 e 23/E del 2011 il contribuente può fornire la prova
contraria in sede di accertamento o contenziosa
 Nessuna pronuncia della Corte di Cassazione in merito allo specifico interpello
CFC disciplinato dall’art. 5 del D.M. 21 novembre 2001, n. 429 e, per le modalità
di presentazione dal D.M. 26 aprile 2001, n. 209 (attuativo dell’interpello ex art. 11
dello Statuto del Contribuente)
 Orientamenti contrastante della Corte di Cassazione in merito all’impugnabilità
della risposta ad interpello disapplicativo (rinvio)
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L’impugnabilità della risposta negativa ad istanza di
interpello disapplicativo ex art. 37-bis (8) DPR 600/1973
• Cass. Civ. sez. trib. 15/4/2011, n. 8663:
– risposta negativa immediatamente impugnabile in quanto sostanzialmente
equiparabile a un diniego di agevolazione;
– il giudizio tributario instaurato a seguito dell’impugnazione è a cognizione
piena, ossia è esteso al merito (i.e. fondatezza) del diniego;
– l’omessa impugnazione nei termini della risposta negativa fa venire meno
in capo al contribuente il diritto di sindacare, con il ricorso proposto
avverso il successivo avviso di accertamento, la ricorrenza delle
condizioni di applicabilità della disciplina
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L’impugnabilità della risposta negativa ad
istanza di interpello disapplicativo ex art. 37-bis
(8) DPR 600/1973
•
Cass. Civ. sez. trib. 5/10/2012, n. 17010:
– la risposta, positiva o negativa, costituisce il primo atto con il quale
l'amministrazione, a seguito di una fase istruttoria e di una valutazione tecnica
porta a conoscenza del contribuente, in via preventiva, il proprio convincimento in
ordine ad una specifica richiesta
– La risposta ha l’effetto di incidere immediatamente sulla condotta del soggetto
istante in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l'istanza è stata
inoltrata.
– Il contribuente ha interesse, ex art. 100 c.p.c., ad invocare il controllo
giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame
– Tuttavia, il contribuente ha la mera facoltà d'impugnazione e l'omessa
impugnazione non ne pregiudica la posizione in quanto la risposta, in assenza di
espresse previsioni contrarie, è priva di efficacia vincolante nei confronti del
contribuente
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Normativa anti-paradisi fiscali
(art. 110, c. 10-12, TUIR)
Il regime di indeducibilità dei “costi
black list”
Art. 110, comma 10, TUIR (attualmente in vigore)
“non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra
imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati
o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi
fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali
di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza
di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri
criteri equivalenti”
Il regime di indeducibilità dei “costi
black list”
Art. 110(10) come modificato dalla Finanziaria 2008 (non
ancora vigente)
• “non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi
da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale deduzione è
ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o
localizzate in Stati dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto”
•
Decorrenza: periodo d’imposta successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della white list
Il regime di indeducibilità dei “costi
black list”
• Spese e componenti negative (Diretta MAP maggio 2012):
– elementi reddituali derivanti direttamente dalle transazioni (quale il
costo di acquisto di beni e servizi)
– componenti negativi derivanti in modo “indiretto” da tali
operazioni quali, ad esempio, gli ammortamenti, le svalutazioni, le
perdite, le minusvalenze e ogni altro componente negativo
derivante da operazioni intercorse con soggetti black list
• Operazioni intercorse:
– Operazioni commerciali
– Operazioni finanziarie
Presupposti territoriali
• Regime ante-Finanziaria 2008: Black List
– Decreto del Ministro delle Finanze
• Livello di tassazione sensibilmente inferiore
• Mancanza di un adeguato scambio di informazioni
• Altri criteri equivalenti
– Esclusione per società domiciliate in Stati dell’Unione Europea
• Regime post-Finanziaria 2008: White List
– Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato
scambio di informazioni
– Esclusione per società residenti o localizzate in Stati dell’Unione
Europea o dello Spazio Economico Europeo
– Nuovo regime applicabile dal periodo successivo a quello di
approvazione della White List
Ipotesi di esenzione
Art. 110, comma 11, TUIR (attualmente in vigore)
“Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando
le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le
imprese estere svolgono principalmente un’attività
industriale o commerciale effettiva, ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione
(...)”
Rapporti con l’art. 167 TUIR
• L’applicazione delle norme CFC prevale su quella delle norme
sull’indeducibilità dei costi
Utili “provenienti” da paradisi
fiscali
Utili di fonte estera
• Utili di fonte estera generalmente inclusi nel reddito
imponibile delle società residenti per il 5% del loro
ammontare
• Eccezione:
“l’esclusione … si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui
all’articolo 73(1)(d) ... residenti negli Stati o territori di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168 bis, o,
se ivi residenti, relativamente ai quali, a seguito dell’esercizio
dell’interpello secondo le modalità dell’art. 167(5)(b), siano rispettate le
condizioni di cui all’art. 87(1)(c)”
50
Scopo della normativa
• Esclusione da imposizione volta ad evitare doppia
imposizione su utili societari
– esclusione non giustificata per utili non
assoggettati ad imposizione in misura
fisiologica all’estero
• Penalizzazione per utili “provenienti”:
– evitare interposizione di società residenti in
Stati “white list” per consentire l’esclusione
parziale da imposizione dei dividendi
Presupposti territoriali
• Regime ante-Finanziaria 2008: Black List
– Stati o territori con regime fiscale privilegiato
• Regime post-Finanziaria 2008: White List
– Stati o territori diversi da quelli che consentono un
adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello
di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia
– Riferimento ai soli soggetti residenti negli Stati inclusi
nella White List
– Nuovo regime applicabile dal periodo d’imposta
successivo a quello di approvazione della White List
Ipotesi di esenzione
• Dimostrazione che la partecipazione nella
società estera non ha l’effetto di localizzare
i redditi in territori a regime fiscale
privilegiato
• Difficoltà nel reperimento di informazioni
per partecipazioni minoritarie
Rapporti con l’art. 167 TUIR
• Esclusione integrale da imposizione degli utili successivamente
distribuiti fino a concorrenza di quelli imputati per trasparenza
ai sensi della normativa CFC
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