Liceo Statale Scientifico e Linguistico “Galileo Ferraris”
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CIRCOLARE n. 199
IL CONTRIBUTO
DELLE FAMIGLIE
Cos’è.
Perché pagarlo.
Come pagarlo.
Agli alunni e alle loro famiglie
Leggere e lasciare una copia per classe
Ai docenti e al personale ATA
per conoscenza
Affiggere al sito
Ancora si mette in discussione il cosiddetto “contributo volontario” delle famiglie a
favore della scuola superiore dove hanno deciso di iscrivere il figlio o la figlia.
Ancora, dunque, ragioneremo sul “contributo”: spiegando perché esso, pur non
essendo obbligatorio, neppure sia semplicemente volontario (e già! nella vita tra il
bianco e il nero esistono altre gradazioni).
1] Premessa: la scuola dell’autonomia e la possibilità di imporre contributi.
Nel 1997 un’importante legge della Repubblica1 mutò la natura delle scuole italiane che, da
semplici terminali periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, furono trasformate in
Istituzioni dotate di “autonomia funzionale” al raggiungimento degli obiettivi di istruzione e
di formazione fissati dallo Stato. L’azione delle scuole dell’autonomia fu incardinata sul P.O.F.
(Piano dell’Offerta Formativa), il documento costitutivo nel quale, in piena trasparenza,
ciascuna Scuola esplicita per quanto di sua competenza le proprie scelte curricolari,
extracurricolari, educative ed organizzative; al tempo stesso i “presidi” divennero “dirigenti
scolastici”. In seguito, all’atto della modifica del Titolo V, nell’anno 20012, l’autonomia delle
Scuole fu addirittura inserita nella Costituzione. Molte cose, dunque, cambiarono. O meglio:
iniziarono a cambiare, senza giungere a compimento (spesso si parla di “autonomia incompiuta”).
In effetti, lo stesso legislatore nazionale si fermò a metà dell’opera. Per esempio: nel 1999 il
fondamentale “Regolamento dell’autonomia scolastica”3 tolse il divieto, precedentemente
imposto alle scuole dell’obbligo, di chiedere contributi alle famiglie4… poi, però, le leggi non
1
Legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge “Bassanini”, dal nome del Ministro che la concepì)
Legge Costituzionale 3/2001. Di specifico rilievo per il nostro discorso è la parte dell’art. 117 della Costituzione
che, ora, recita: “Sono materie di legislazione concorrente [tra Stato e Regioni] quelle relative a: (…); istruzione,
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche (…)”;
3
Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
4
Si tratta del 2° comma dell’articolo 143 e del terzo comma dell’articolo 176 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994
(Testo unico delle norme sulla scuola), che contenevano due disposizioni molto chiare: “Per l’iscrizione alla scuola
elementare non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere” e “Per l’iscrizione e la
frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere”. Tali norme
sono state significativamente abrogate dall’art. 17 del Regolamento dell’autonomia del 1999. Per traslato il divieto
non può più essere riferito neppure al biennio conclusivo dell’obbligo d’istruzione, con il quale iniziano le scuole
superiori.
2
IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE – pag. 1
proseguirono sulla strada intrapresa, ed ancora oggi, abolito il divieto, non è stato
positivamente enunciato il permesso: alle scuole non è concessa “autonomia impositiva”,
ovvero ad esse non è ancora data la facoltà d’imporre contributi obbligatori. Dunque, per lo
meno per la fascia conclusiva dell’obbligo di istruzione, il contributo che le scuole superiori
chiedono annualmente alle famiglie non è c ogente (mentre diverso è il discorso per gli
iscritti alle ultime due classi delle superiori, ossia superata l’età dell’obbligo).
Eppure, definire “volontario” il contributo stabilito dai Consigli d’istituto con apposita
deliberazione appare poco corretto, perché così si fa torto al rapporto (di collaborazione) che
si instaura tra scuola e famiglia una volta che quest’ultima abbia scelto la prima. Facciamo
un contro-esempio: un atto di carità compiuto verso chi ci chiede l’elemosina per strada è
certamente “volontario”: quell’atto possiamo farlo oppure non farlo, sulla base di una scelta
del tutto libero, del tutto discrezionale. Viceversa, una famiglia che abbia iscritto il proprio
figlio ad una scuola, con quella scuola si impegna a collaborare, al punto che, per legge,
sigla un “patto educativo di corresponsabilità”5. Quella scuola non può dunque essere alla
famiglia né indifferente né, tanto meno, nemica: e se quella scuola, per raggiungere gli
obiettivi formativi appropriati ad una scuola di qualità, in vista unicamente del bene dei
figli/studenti, chiede un contributo, essa non può essere equiparata al povero che chiede
l’elemosina; né la famiglia è totalmente libera di ignorare la richiesta della scuola, che lei
stessa ha scelto come partner formativo ed educativo!
Una richiesta che, al tempo di oggi, assume quasi l’accento d’un “grido di dolore”.
Tra “obbligo” e “volontarietà” deve per forza esistere una via di mezzo: vediamo qual è.
2] Piano dell’Offerta Formativa e corresponsabilità tra scuola e famiglie
L’azione delle Scuole dell’autonomia gravita, si sviluppa ed orbita attorno a due punti focali.
2.1. Il POF (Piano dell’Offerta Formativa). Il P.O.F. non è un pezzo di carta! Al contrario: le
parole del P.O.F. pesano ed hanno conseguenze numerose e significative, anche in materia
di richiesta di contributi alle famiglie! Il P.O.F., infatti, è “espressione di esercizio di
‹autonomia funzionale›”, è “il documento amministrativo attraverso cui una Istituzione
scolastica progetta e programma la propria azione amministrativa e formativa, operando
scelte contenutistiche, metodologiche, organizzative e gestionali che si propone di seguire”6.
Ma allora, se tutte le belle cose scritte nel POF hanno da non rimaner lettera morta, si deve
vedere con quali modalità la scuola possa concretamente reperire le risorse necessarie alla
realizzazione del suo programma formativo! Proprio perché il P.O.F. non è un pezzo di carta,
esso deve essere sostenuto, potremmo dire, alimentato, da risorse finanziarie adeguate. Con
niente non si fa niente; e con poco si fa poco.7
Ora, le risorse trasferite dallo Stato e, secondariamente, dalla Provincia per il funzionamento
ordinario sono scarsissime! Né le necessità del P.O.F. sono coperte dal rifinanziamento
annuale della “Legge 440”8, perché di anno in anno le cifre sono diventate risibili! Ed allora
ripropongo la domanda a voi che leggete queste riflessioni: secondo voi con quali modalità la
scuola può reperire le risorse necessarie alla realizzazione del suo programma formativo?
Provate a rispondere. A questa prima domanda premettetene un’altra, più drammatica:
come possa una scuola, in questi anni di rigore economico spinto, sopravvivere.
Per parte sua, il Regolamento della contabilità delle scuole che detta istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, prevede in modo chiaro la
possibilità che le scuole chiedano “contributi” ai loro utenti9, fermo restando il fatto che esse
5
Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è previsto dal Decreto Presidente della Repubblica 21 novembre
2007, n. 235.
6
Dal Parere dell’Ufficio IX – Legale, Contenzioso e Disciplinare dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna, prot. n. 3928/e25, Bologna, 6 aprile 2005; da tale parere si ricavano anche le successive citazioni e
argomentazioni.
7
Il testo completo del nostro P.O.F. è facilmente e completamente accessibile all’interno del sito del Liceo
“Ferraris” www.liceoferraris.gov.it
8
Legge 18 dicembre 1997, n. 440 (“Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa
e per gli interventi perequativi.”)
9
Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 (“Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”). L’articolo 1 del Regolamento stabilisce che le Istituzioni
scolastiche provvedano all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti “da entrate proprie o da altri
IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE – pag. 2
non risultano ancora titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi (facoltà
questa riservata esclusivamente allo Stato).
2.2. La corresponsabilità tra scuola e famiglie. A monte del fatto che le famiglie “contribuiscano” alle spese della scuola sta quella assunzione di “responsabilità condivisa” che è
proprio alla base della scuola dell’autonomia! Tale assunzione di responsabilità condivisa si
sostanzia, da un lato, nel “Patto di corresponsabilità educativa” (P.E.C.) richiamato sopra.
Ma, più in generale, il già citato e basilare “Regolamento dell’autonomia” statuisce che “Il
personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e
sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità”10.
Dunque: le famiglie con la Scuola presso la quale hanno liberamente optato di iscrivere il
figlio o la figlia instaurano (devono instaurare) un rapporto fatto, nutrito, intessuto di spirito
di collaborazione, di cooperazione, di corresponsabilità educativa. Di sicuro la collaborazione
dovrà essere critica eppure, si spera, anche cordiale; eppure, si spera, non arcigna! La
nostra scuola, è la vostra scuola! E la vostra scelta, è la ragion d’essere del nostro servizio!
Ed allora torno a domandare a voi famiglie come potreste essere insensibili alla richiesta di
con-tributo che LA VOSTRA SCUOLA pone, per potere tradurre effettivamente in pratica la
progettualità del P.O.F., finalizzata alla migliore crescita dei nostri studenti e vostri figli.
Forse allora è appropriato superare la dicitura di “contributo volontario”, e parlare, piuttosto,
di “contributo di corresponsabilità”, ovvero di “contributo solidale” che la Scuola
chiede alle Famiglie. Così diremo noi d’ora in poi. Ovvero, in termini più distesi:
“Nel rispetto dei canoni di trasparenza e di partecipazione alle procedure di adozione del
P.O.F. è da ritenere consentita la richiesta alle famiglie di risorse aggiuntive, a titolo di
contribuzione volontaria (fatta eccezione per le somme dovuto a titolo di rimborso delle
spese sostenute dalla scuola per conto delle stesse) per la realizzazione di particolari
iniziative ed attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa oltre i livelli essenziali del
sistema educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato, se ed in quanto condivise
e sostenute dalle famiglie medesime. Solo ed esclusivamente in tale prospettiva, risulta
ragionevole, se non persino scontato, che la scelta di percorsi formativi conosciuti dalle
famiglie comporti da parte di queste se non un obbligo giuridico, un dovere solidale, ove le
condizioni economiche lo consentano, di sostenere la scuola in qualsiasi forma.”11
3] Tasse e contributi
Sulla tematica dei contributi vengono dette tante cose, e non sempre a proposito. Per
aiutare a capire meglio, conviene ora sostare e riflettere su due ulteriori punti.
3.1. Le tasse non sono la stessa cosa dei contributi. Spesso tra le une e le altre si fa
confusione. Le “tasse scolastiche” sono imposte dallo Stato secondo un sistema impositivo
delineato dal Testo Unico delle Leggi sulla Scuola12. Si tratta, in realtà, d’importi modesti (€
6,04 per la tasse di iscrizione, € 15,13 per le tasse di frequenza e di ritiro dei diplomi); e,
soprattutto, vi sono soggetti solo gli studenti del quarto e del quinto anno delle superiori, in
quanto non più vincolati dall’obbligo di istruzione. Va aggiunto che le tasse scolastiche sono
detraibili dai genitori in sede di dichiarazione dei redditi. Le “tasse scolastiche” sono importi
obbligatori devoluti interamente all’Erario. I “contributi” di cui parlano le norme già citate,
invece, sono determinati dal Consiglio d’istituto e introitati direttamente dalla Scuola.
3.2. La Scuola è “gratuita” nella fascia dell’obbligo di istruzione. L’articolo 34 della
Costituzione prevede che l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, sia
obbligatoria e gratuita. Come noto, alcuni anni fa una legge ha innalzato a dieci anni
l’obbligo di istruzione13, pertanto l’articolo 34 della Costituzione si estende, senza dubbio,
finanziamenti…..” “la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura, poste a
carico degli alunni, è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali”.
10
Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, art. 16.
11
Parere USR Emilia-Romagna, cit.
12
Si tratta dell’art. 200 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, ancora vigente, che descrive in modo puntuale
quattro tipologie di tasse scolastiche obbligatorie: I) di iscrizione II) di frequenza III) di esame IV) di rilascio dei
diplomi, con ipotesi di esonero per merito, per motivi economici ovvero per appartenenza a particolari categorie di
soggettivi individuati dalle norme, mediante decreto ministeriale annuale.
13
Si tratta della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all’articolo 1, comma 622, estende la fascia dell’obbligo:
“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo
IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE – pag. 3
anche al primo biennio delle scuole superiori. Ora, proprio in base al principio di gratuità
della scuola dell’obbligo alcuni genitori sostengono che le scuole non dovrebbero
assolutamente richiedere alle famiglie contributo alcuno. (per lo meno nei primi tre anni di
scuola superiore; mentre in quarta e in quinta gli alunni hanno oltrepassato la fascia
dell’obbligo).
Ma il concetto di “gratuità” della scuola non è incompatibile con quello di contributo.14
Forse è pure il caso di ricordare che iscriversi e frequentare una scuola privata può costare
allo studente e alla sua famiglia anche migliaia di euro l’anno! Migliaia di euro che, nella
scuola pubblica, nessuno chiede e nessuno deve affatto pagare! Gli insegnanti e il resto del
personale scolastico costano: ma nella scuola pubblica nessuno chiede né potrebbe chiedere
mai alle famiglie di pagare gli stipendi del personale. La costruzione e la manutenzione
straordinaria delle strutture costano: ma nessuno chiede né potrebbe chiedere alle famiglie
di pagare per gli edifici entro le quali opera una scuola pubblica; e infatti nessuno ve lo
chiede.
In ogni caso, i contributi richiesti dalle scuole pubbliche sono quantitativamente ben poca
cosa rispetto alle cifre imponenti richieste dalle scuole private! Per farci capire meglio: i
nostri 90 euro equivalgono alla spesa del fumatore di 20-25 pacchetti di sigarette all’anno!
Letteralmente una pipa di tabacco al giorno.
D’altra parte, essa riguarda “causali” molto specifiche: certamente non è legittimo chiedere
ed allocare i contributi delle famiglie per finanziare qualunque tipo di spesa! Vediamo,
dunque, quali voci possano giustificarne la richiesta alle famiglie.
4] Cosa può essere “coperto” in bilancio con i contributi delle famiglie
Innanzitutto è evidente che tante voci di spesa di cui spesso si vocifera nulla hanno a che
fare con la corretta allocazione delle entrate derivanti dal versamento dei contributi delle
famiglie: né gli stipendi, né la manutenzione straordinaria, né la pulizia dell’edificio (soddisfacente o meno che sia), né tanto di tanto altro. In passato si disse che persino le famose
LIM sarebbero state essere acquistate con i contributi della famiglie: e questo poteva anche
essere fatto; in realtà l’ingente acquisizione da parte del Liceo “Ferraris” di questo
fondamentale ausilio alla didattica è stato permesso e sarà permesso dalle cospicue risorse
trasferite dall’Unione Europea con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) sulla base
delle convinte scelte di innovazione della didattica operate dal Liceo “Ferraris”.
Vediamo allora come la Scuola possa utilizzare i contributi dei suoi alunni. Anticipo che
l’analisi ci condurrà a giustificare l’importo chiesto (90 euro per un anno di scuola)
comprendendone la ragionevolezza.
4.1. Spese sostenute per conto della Scuola
Alcune spese obbligatorie sono sostenute dalla Scuola per conto delle famiglie, in assenza di
previsione di trasferimento da parte di qualsivoglia altro soggetto (Stato, Provincia, altro…):
- le spese per assicurazione nominativa per RC, ossia “responsabilità civile”, e
infortuni; nel nostro caso si tratta di € 4,50 per alunno, importo derivante dal ricorso
trasparente ed efficiente ad un broker;
- le spese per i libretti personali, per il cui acquisto la Provincia di Taranto ha
esplicitamente negato (!) il trasferimento dei fondi necessari! Si tratta in questo caso di
circa € 1,80 ad alunno.
Le spese per le pagelle, che la Scuola pagava direttamente al Poligrafico dello Stato (poco più di € 1,10 a testa) ora
non sussistono più; però va aggiunto che le accresciute spese per l’autoproduzione delle pagelle non trovano
riscontro in alcun aumento dei trasferimenti).
In totale, queste due prime voci ammontano a circa € 6,30 a testa. Chi non versa il
contributo alla sua scuola, si rifiuta di corrispondere alla sua scuola persino questo importo,
piccolo ma certamente non nullo, che invece le è interamente dovuto.
Poi, magari, chiede di recarsi in viaggio d’istruzione (ma le agenzie di viaggio chiedono l’elenco nominativo degli
assicurati) e pretende il libretto. Chiede ma non dà, pretende senza dare.
di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età.”
14
Altrimenti, che senso avrebbe l’abrogazione del divieto di richiedere contributi e tasse per l’iscrizione e la
frequenza alle scuole “elementari” e medie”, contenuta nel “Regolamento dell’autonomia scolastica”, come
richiamato nella nota 4?
IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE – pag. 4
NOTA: le spese di assicurazione ed infortuni non hanno nulla a che fare con quelle per l’assicurazione
specificamente connessa ai viaggi d’istruzione, che vengono ricomprese dentro il costo pattuito dalla Scuola con le
agenzie, sempre per conto delle famiglie i cui figli effettuino un viaggio!
4.2. Spese per laboratori, attrezzature, macchinari, reparti di lavorazione
Una premessa storica: fin dai primi decenni del secolo scorso fu previsto che, limitatamente agli Istituti Tecnici e
Professionali dotati di personalità giuridica, oltre alle ordinarie tasse scolastiche il “Consiglio di Amministrazione”
potesse determinare “speciali contributi… per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di danni, per
consumo di materiale o per altro titolo”. 15 Successivamente l’esigibilità di tali “contributi” fu estesa anche agli
Istituti d’Arte16. “Le norme sopra richiamate, riferite esclusivamente alle Istituzioni scolastiche dotate di personalità
giuridica ed agli Istituti d’Arte, furono da ritenere vigenti anche dopo l’entrata in vigore dei decreti delegati del
1974, a seguito dei quali il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva, relativamente agli Istituti sopra citati,
assunsero le competenze già spettanti ai “Consigli di Amministrazione”. 17 Tale facoltà è stata “ereditata”, a partire
dal 1999, implicitamente, da tutte le Scuole in quanto equipaggiate di personalità giuridica dalle norme
sull’autonomia. Ed è per tale motivo che il già citato Regolamento della contabilità delle scuole dell’autonomia può
riferirsi ai “contributi” quale legittimi proventi cui esse possono fare ricorso. L’attuale richiesta di contributi è l’erede
legittima di quella rivolta alle famiglie dai Tecnici e dai Professionali di 90 anni fa!
In particolare i contributi possono “coprire” spese connesse all’acquisto di attrezzature per i
laboratori (oggi: di informatica e multimediali) nonché per i gabinetti scientifici, per i quali lo
Stato di fatto trasferisce direttamente zero risorse, fatti salvi i fondi cofinanziati insieme
all’Unione (finché resteranno disponibili, per le quattro regioni meridionali italiane di Puglia,
Campania, Calabria e Sicilia). Si noti, inoltre, che tali fondi servono all’acquisto di
attrezzature, ma non alla manutenzione delle stesse!
Essi possono venire legittimamente esigiti alle famiglie.
4.3. Ogni altra spesa connessa all’arricchimento dell’offerta formativa
Rientrano in tale ampia categoria di voci: contratti di prestazione d’opera con esperti esterni,
in particolare, ma certo non soltanto, per il “Presidio di Counseling” recentemente avviato;
acquisto di libri e di materiale multimediale; tessere per cineforum [Teatri Orfeo-Ariston] e
concerti [Orchestra Magna Grecia]; premi in competizioni; spese per singoli progetti;
trasferte dei relatori dell’Anno Culturale del Liceo “Ferraris”; linee ADSL (non ci si stupisca!
nell’anno 2013 internet è ancora considerato dal MIUR un “extra”: se proprio le scuole
vogliono permettersi questo “lusso”… se lo paghino da sole!); eccetera eccetera.
5] Il problema delle spese di funzionamento ordinario e di manutenzione
A questo punto sorge un bel problema. La teoria afferma che i contributi delle famiglie non
devono coprire le “spese di funzionamento ordinario” di una scuola. Molto bene.
Si cominci con l’osservare questo: per ben due esercizi finanziari (anno 2009 e anno 2010)
tutte le Scuole d’Italia sono state costrette a scrivere “ZERO” nei propri bilanci in
corrispondenza della voce di trasferimento statale per “funzionamento ordinario”! Eh sì,
avete capito bene: zero. Secondo voi potevano essere nulle le spese del funzionamento
ordinario in quei magici anni 2009 e 2010? Mi rendo conto che quanto il Dirigente scolastico
sta scrivendovi può sembrarvi incredibile. Peccato che sia vero! Le scuole, anche quelle
obbligatorie e gratuite, si arrangiassero. E’ successo. E’ storia vera. Impariamo. Meditiamo.
Il biennio 2009-2010 ha certamente costituito una specie di “reductio ad absurdum”
(riduzione ad assurdo) dell’assunto per il quale le scuole non potrebbero fare ricorso ai
contributi delle famiglie “anche” per pagare la carta igienica, e per molto altro, si intende…
(ma “ad impossibilia nemo tenetur”, nessuno può essere costretto all’impossibile, dicevano
gli antichi). Per i successivi anni occorre in ogni caso comprendere quale sia stata, e sia, la
misura effettiva dei trasferimenti operati dallo Stato, e in parte dalla Provincia, a titolo di
“spese di funzionamento ordinario”. Povera, insufficiente.
L’analisi mostra infatti la loro totale insufficienza rispetto al fabbisogno. O si vorrà dire che
non fanno ormai parte del “funzionamento ordinario” di una scuola: la carta per le fotocopie,
il toner per stampanti e fotocopiatori, le comunicazioni postali? Senza parlare dell’altra
grande voce di spesa, la manutenzione ordinaria, per la quale l’Ente locale preposto, la
Provincia di Taranto, provvede solo in modo molto parziale!
E dove termina esattamente il finanziamento “ordinario”?
15
16
17
Regio Decreto Legge 15 maggio 1924, n. 749, art. 53 (per la parte non abrogata successivamente)
Circolare Ministeriale 28 maggio 1960, n. 213
Dal già citato “parere” dell’USR Emilia-Romagna
IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE – pag. 5
Esempio: gli insegnanti potrebbero tranquillamente dettare tutte le versioni, tutti compiti a scuola e per casa, come
usavano gli antichi magistri… nostalgia di dolci, lenti tempi antichi, quando sonnacchiosi allievi trascinavano la
mezz’ora per copiare un testo latino, vagando sognanti da Cicerone ai propri sogni d’amore. Le centinaia di migliaia
di fotocopie eseguite annualmente nel nostro Liceo sono “necessarie” per il funzionamento d’ordinanza? E il sito
dell’istituto, reso obbligatorio dalle leggi: costa, costa per ergerlo, costa per mantenerlo… con che fondi lo
pagheremo? E le tapparelle scalcinate che nessun Ente locale provvede ad aggiustare, causa di raffreddori e mal di
testa per voi malcapitati studenti, da chi saranno dunque finanziati “ordinariamente”? Vi siete chiesti, insomma,
dove terminano le necessità minime essenziali perché una scuola funzioni bene, e dove inizia il di più, senza affatto
giungere al “lusso”?
Le cifre concrete, riferite allo scorso esercizio finanziario della nostra Scuola, e arrotondate
per facilità di comprensione, daranno meglio l’idea di quello di cui stiamo parlando: l’assoluta
necessità che ha la Scuola dei contributi delle famiglie!
Funzionamento ordinario:
Entrate per trasferimento dallo Stato e dalla Provincia: circa € 19.000
Fabbisogno a consuntivo:
circa € 53.000
DEFICIT:
circa € 34.000
(a carico delle famiglie; e di chi altrimenti?)
Manutenzione ordinaria:
Entrate per trasferimento dallo Stato e dalla Provincia: € 1.370 (!!)
Fabbisogno a consuntivo:
€ 10.300
DEFICIT:
circa € 9.000
(come sopra).
Totale del fabbisogno coperto lo scorso anno grazie alla corresponsabilità
assunta dalle famiglie con il CONTRIBUTO SOLIDALE: circa € 42.000.
6] Essenzialità del contributo delle famiglie
Si vede come lo scorso anno i contributi delle famiglie siano stati essenziali per la vita della
Scuola. Peraltro, le spese di funzionamento e di manutenzione sono state contenute, di
molto contenute, proprio per evitare l’insorgere di disavanzi. Le famiglie, forti della propria
competenza in quella che un tempo si chiamava l’“economia domestica”, sono capaci di
comprendere bene la differenza che passa tra il sopravvivere e il vivere con un minimo, dico
solo un minimo, di agio e di prospettiva più serena. In termini scolastici: un conto è garantire le condizioni minime accettabili per una scuola del 21° secolo, corrente l’anno 2013;
altro conto è potere fornire qualcosa di più. Perché sia chiaro: mica la scuola fa i “propri”
interessi: l’interesse proprio della scuola è il bene dei figli-studenti!! Che altro, se no?
Ed allora, slanciamo lo sguardo oltre l’orizzonte della mera, bruta sopravvivenza scolastica, e
ragioniamo ancora, sempre, insieme, con passione e vigore.
6.1. E’ pensabile e accettabile che un’istituzione formativa non possa mai effettuare “spese
in conto capitale”? Noi non possiamo permetterci neppure di fornire alle Commissione degli
Esami di Stato armadi adeguati per la conservazione dei documenti: li chiediamo, e non ce li
danno! Non possiamo rifornire l’Aula Magna di sedie (regolamente e costantemente rotte …
dagli studenti). Lo stesso vale per i banchi istoriati e le sedie sfasciate nelle aule (l’Ente
locale ci sente poco, da quell’orecchio, e che facciamo? lasciamo le suppellettili scolastiche
degradarsi sempre di più?).
 Cari genitori, senza i vostri contributi non possiamo dotare di climatizzatori aule il cui
isolamento termico lascia davvero molto a desiderare: i vostri figli lo sanno (l’anno scorso
abbiamo iniziato, per lo meno con le tre aule più esposte: grazie ai vostri contributi, nelle
tarde settimane primaverili possiamo evitare che gli studenti di tre classi siano portati a
bollore).
 Senza i vostri contributi non possiamo arricchire/mantenere in modo adeguato i laboratori
e i gabinetti scientifici.
 Senza i vostri contributi non possiamo arricchire il patrimonio bibliografico e multimediale:
e tutto è molto noto.
6.2 E’ pensabile e accettabile che una scuola non possa “mantenere” in esercizio le
attrezzature cospicue via via acquistate con i fondi europei? Sarebbe come fare strade senza
IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE – pag. 6
pensare alla manutenzione. Le buche, poi, si avvertono. In questi anni abbiamo chiesto ed
ottenuto attrezzature laboratoriali e tecnologiche per un valore complessivo di svariate
centinaia di migliaia di euro: ora, senza contributi delle famiglie, sarà il degrado. Chi
continua a non volere versare quel poco che la scuola ha richiesto, lo sappia: se tutti
facessero così, sarebbe lo sfacelo!
6.3 E’ pensabile e accettabile che una scuola non possa supportare e fare sviluppare
pienamente tutti gli splendidi progetti messi in cantiere nel suo P.O.F.? Dalla realizzazione di
reti con altre scuole, agli esperti teatrali, o musicali con cui fare crescere dei gruppi
d’istituto, alla biblioteconomia, a…. quante cose si potrebbero fare, e non si possono, senza i
contributi delle famiglie!
In totale, abbiamo stimato che tutte queste spese (che certamente non dovrebbero
costituire un di più, un superfluo, un lusso!) tutte queste spese assommano insieme a circa
€ 30.000 l’anno, euro più euro meno.
In totale, dunque, l’entità dei contributi necessari ad alimentare il fabbisogno della nostra
Scuola sono quantificabili in circa € 42.000 + € 30.000 = € 72.000 l’anno.
Inutile dire che la gestione di tali fondi, come quelli dell’intero Programma Annuale, è svolta
in totale trasparenza, e, comunque, assoggettata al controllo dei rappresentanti delle
famiglie e degli studenti nel Consiglio d’istituto.
7] Detrabilità dei contributi
Infine una parola sulla detraibilità dei contributi. Per legge sono detraibili “le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione (…), finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti” (ossia con carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari)18. Tali erogazioni sono detraibili nella misura del 19%.
NOTA: Ad onore del vero le Agenzie delle Entrate sollevano alcuni dubbi sulla detraibilità delle spese per
assicurazione, gite e progetti. Esse argomentano che, in tal caso, il versamento è a fronte di un “servizio” e,
pertanto, non si può parlare in questo caso di “erogazioni liberali”. Insomma, dal punto di vista delle Agenzie delle
Entrate è detraibile il versamento di un contributo fatto per mettere a disposizione della scuola risorse che
potrebbero avere una ricaduta sul figlio, ma non necessariamente (“erogazioni liberali”); mentre non è detraibile la
somma versata per assicurarsi un servizio (assicurazione, viaggio d’istruzione, partecipazione a un progetto).
In pratica, voi famiglie potete avvalervi della detrazione fiscale dei contributi
versati. A tale scopo, basta che abbiate cura di specificare nel bollettino, o nel bonifico, di
versamento la scritta: “contributo al Liceo Ferraris a titolo di erogazione liberale”, ed
allora il vostro contributo sarà detraibile.
***
La presente circolare, rivolta a tutta la comunità scolastica del Liceo “Ferraris” ma,
come è evidente, in primo luogo agli studenti e soprattutto alle loro famiglie. Essa
viene pubblicata nell’Area “Famiglie” del sito del Liceo; viene altresì affissa con
grande evidenza all’ingresso di ciascuna delle tre sedi e lasciata in copia cartacea
agli alunni di ciascuna classe.
Taranto, 18 marzo 2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Marco DALBOSCO
“Agisci in modo da poter volere che la massima delle tue azioni divenga universale".
IMMANUEL KANT (uno che la sapeva lunga)
18
Legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, art. 13, comma 3.
IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE – pag. 7
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CIRCOLARE n. 199 - IISS Galileo Ferraris