Art. 11 Cost.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia delle Nazioni, promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
ART. 11
• La Costituzione come ‘capacità’ di essere
moderna e visionaria
• L’importanza della parola ‘ripudia’ al posto
della parola ‘rinuncia’
• Rottura con ‘nazionalismo’ e ‘imperialismo’
• Divieto della guerra come strumento di
conquista e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali
ART. 11
• Gli strumentI per la risoluzione delle
controversie:
• PACE
• GIUSTIZIA
• SOLIDARIETA’
• … anche attraverso la cessione di ‘pezzi’ della
propria sovranità
ART. 11
• L’autolimitazione della propria sovranità,
pensata per garantire l’accesso dell’Italia nelle
Nazioni Unite, è diventata anche lo strumento
che ha permesso all’Italia di partecipare al
processo di integrazione europea, al fine di
garantire lo Stato di diritto, la democrazia,
l’eguaglianza, la protezione dei diritti
fondamentali
ART. 11 e diritto internazionale
• L’art. 11 si sposa perfettamente con la Carta delle
Nazioni Unite il cui art. 2 par. 4 recita:
“i membri devono astenersi, nelle loro relazioni
internazionali, dalla minaccia e dall’uso della forza…
con l’obbligo di risolvere le loro controversie con
mezzi pacifici”.
Una deroga al divieto della forza è costituita dal diritto
di legittima difesa individuale e collettiva nel caso di
attacco contro un membro dell’ONU e in attesa
delòle misure ritenute ‘necessarie’ dal Consiglio.
L’uso della forza è permesso solo dietro autorizzazione
del Consiglio di Sicurezza.
ART. 11 e diritto internazionale
• L’uso della forza è subordinata al
raggiungimento della pace e della sicurezza
internazionale e non è una delega al suo uso
indiscriminato.
• Il diritto consuetudinario non autorizza una
‘guerra’ ma un intervento subordinato alla
risoluzione del Consiglio di sicurezza.
ART. 11 e diritto internazionale
• La mancanza di una ‘polizia’ o di un ‘esercito’
internazionale fa sì che si sia consolidata la
prassi attraverso la quale il Consiglio autorizza
gli Stati, singolarmente o in coalizione, ad
usare la forza contro uno Stato rimettendo ad
altri il controllo delle operazioni militari,
seppure sotto l’autorità del Consiglio stesso.
(si veda guerra di Corea, Iraq contro Kuwait
ART. 11 e diritto internazionale
• Ultimamente si è, inoltre, affermato un nucleo di norme che
comportano obblighi “erga omnes”, al fine di tutelare valori
essenziali per la Comunità internazionale: divieto di
aggressione, divieto di dominazione coloniale, divieto di
apartheid, divieto di danni all’ecosistema e di violazione dei
diritti umani.
La violazione di tali obblighi comporta la commissione di
crimini internazionali, che legittimano tutti gli Stati a una
risposta collettiva contro lo Stato autore di tali illeciti, in
quanto gestori di interessi collettivi della Comunità
internazionale.
ART. 11 e diritto internazionale
• Solo in questo contesto l’Italia può disporre dell’uso
della forza, consentendo “limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace ela
giustizia tra i popoli”, applicando la risoluzione del
Consiglio di Sicurezza.
• Anche l’art. 52 Cost. (la difesa della patria è sacro
dovere del cittadino) è conforme all’art. 51 dell’ONU
che riconosce il diritto di legittima difesa.
ART. 11 e diritto internazionale
• Considerando anche l’art. 10 Cost., si può affermare
che il diritto internazionale prevale sul diritto
costituzionale, tranne che ui ‘principi’ ritenuti
‘fondamentali’ nella Costituzione italiana, tra i quali
si annovera l’art. 11.
• Il ‘ripudio’ della guerra non può assumere valore
semplicemente esortativo o programmatico, ma, al
contrario, valore vincolante e precettivo.
L’ITALIA TRA PACE E GUERRA
• Il testo costituzionale è decisamente un testo
‘pacifista’. La pace è vista come un valore
costituzionale e come strumento di rimozione
del termine e del concetto di guerra.
• Non è un caso se nel nostro ordinamento il
concetto di conflitto armato o di grave crisi
internazionale, siano emerso solo
recentemente
ART. 11 e diritto internazionale
• Per anni in Italia ha prevalso il valore della
pace, sia perché garantita dalla deterrenza
nucleare tra le due superpotenze, sia dalla
convinzione che fosse irrealizzabile una
oggettiva situazione di pericolo.
• La fine della guerra fredda ha cambiato
radicalmente lo scenrio internazionale ed
anche l’Italia è stata coinvolta in episodi che
comportavano e comportano l’uso della forza
ART. 11 e diritto internazionale
• La guerra del Golfo, la crisi del Kossovo, la
catastrofe dell’Afghanistan, la guerra irachena,
hanno fatto sì che, lentamente e
progressivamente, maturasse la
consapevolezza della presenza di un conflitto
bellico e la necessità, conseguente, il tentativo
di elaborare concetti sostituvi al termine
‘guerra’, al fine di non contraddire il dettato
costituzionale.
ART. 11 e diritto internazionale
• Il regime di messa al bando della guerra, che l’Italia
‘ripudia’, è stato così superato tramite l’utilizzo di un
nuovo vocabolario che trova nei concetti “missioni di
pace” e “conflitto armato” lo strumento capace di
aggirare il dettato costituzionale.
• In tal modo, superata la messa al bando della guerra,
i conflitti recenti ed ancora in corso tendono a
legittimare il ricorso alle armi, pur esorcizzando il
termine ‘guerra’ che non viene mai evocato.
ART. 11 e diritto internazionale
• NUOVE FORME DI CONFLITTO:
– GUERRA UMANITARIA
Utilizzata nel Kossovo con l’esigenza di tutelare i diritti umani.
Comprensibile sotto l’aspetto politico perché motiva agli occhi
dell’opinione pubblica il ricorso alla forza/guerra . Non lo è sotto
l’aspetto giuridico perché viola il principio di non ingerenza nella sfera
territoriale di uno stato sovrano
IL RICORSO AL CONFLITTO ARMATO PUO’ ESSERE FONDATO MA RESTA IL
FATTO CHE LA GUERRA E’ IL RISULTATO DI UNA VALUTAZIONE
UNILATERALE CHE PUO’ NON ESSERE FONDATA DA PREVENTIVE
DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA
ART. 11 e diritto internazionale
• I nuovi concetti di ‘conflitto armato’ e di
‘grave crisi internazionale’ sono limitrofi
o coincidenti con il concetto di guerra?
• Possiamo considerare questi concetti
come un mutamento di prospettiva del
costituente?
ART. 11 e diritto internazionale
• NUOVE FORME DI CONFLITTO:
– GUERRA AL TERRORISMO
Iniziata con l’operazione in Afghanistan presenta riflessi di
‘guerra preventiva’, perché ipotizza possibili guerre future
nei confronti di un numero imprecisato di Paesi.
E’ una guerra contro un nemico non ben individuato, si
svolge in luoghi non determinati e per un tempo non
determinato. E’ una guerra NUOVA perché manifesta una
disponibilità ad un conflitto quasi “perenne” nei confronti
di soggetti che si definiranno e in luoghi non precisamente
individuati.
ART. 11 e diritto internazionale
• La partecipazione a queste vere e proprie
guerre (qualunque sia il concetto adottato)
rappresenta, sotto il profilo costituzionale, una
vera e propria novità perché mal si concilia
con la guerra, puramente difensiva, prevista
dall’art. 11.
ART. 11 e diritto internazionale
• L’adozione di questi nuovi concetti e la
partecipazione dell’Italia ai conflitti pone serie
questioni che vanno al di là dell’art. 11.
• In particolare:
– Art. 78 Cost. “Le Camere deliberano lo stato di
guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari”
– Art. 87 Cost. “Il Presidente della Repubblica …
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere
ART. 11 e diritto internazionale
• La prassi, in contraddizione con la dottrina
costituzionale, ha superato di fatto gli art. 78 e 87.
• Controprova è la modifica dell’art. 165 del C.P.
Militare di guerra (decreto del 1° dicembre 2001) con
il quale si registra che “… le disposizioni della legge
penale militare si applicano in ogni caso di conflitto
armato indipendentemente dalla dichiarazione dello
stato di guerra.
• Il nostro legislatore ha preso atto che per
l’applicazione di norme che sono tipiche del regime
di guerra NON E’ INDISPENSABILE LA
DICHIARAZIONE FORMALE DELLO STATO DI GUERRA.
ART. 11 e diritto internazionale
• DECOSTITUZIONALIZZAZIONE E COMPENSAZIONE
• Durante la guerra del Golfo persico alcuni
costituzionalisti furono chiamati a pronunciarsi se la
partecipazione italiana nella guerra del Golfo persico
implicasse l'utilizzazione della procedura prevista
dall'articolo 78 della costituzione. Prevalse l'opinione
negativa. La decostituzionalizzazione dell'articolo 78
in realtà è stata compensata dall'utilizzo dell'articolo
11 della costituzione. In altre parole si è manifestato
un ulteriore allargamento delle maglie dell'articolo
11 che è stato abbondantemente usato per l'Unione
Europea e per la Comunità Europea.
ART. 11 e diritto internazionale
• CONCLUSIONI
• La situazione internazionale carica di conflitti armati,
le nuove fattispecie di reati previsti in tema di
terrorismo, l’attività di prevenzione in assenza di un
procedimento penale, costituiscono di fatto una
limitazione al regime dei diritti. In Italia ed anche
all’estero.
• La decostituzionalizzazione di alcuni articoli della
Carta ci parla anche della sua fragilità e di come
risulti non facile rispettare lo spirito e i precetti dei
nostri padri costituenti.
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