Comune
di Alonte
Piazza Santa Savina 9 Alonte
C.A.P. 36045 - rel. 04441439203
PROVINCIA DI VICENZA
n. 18
n. 350
Ordinanza
Reg. Pubbl.
Fax04441835229
p.i. v.i. 00534310248
e-mail: [email protected]
del
3 novembre 2014
Prot. n. 0003098
ri.
ì
MACELLAZIONE DEI SUINI PER CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL DOMICILIO
DEGLI ALLEVATORI
IL SINDACO
VISTO l'art.
13 del R.D. 329811928;
VISTO il T.U.LL.SS. approvato
VISTA
con R.D.27 .7.1934, n. 1265;
la Circolare Regionale n..70 del 2.1 1.1984;
VISTO il Decreto Legislativo n.33311998;
VISTA il
VISTI
Reg. (CE) 17812002
il Reg. (CE)
852/8531854188212004;
VISTO il Reg. CE n. 2075
del05 Dicembre2005;
VISTO iI DGR 37TOI2OO7;
VSTO il Reg. (CE) 1009 de|24.9.2009;
VISTA
la Legge Regionale 212013 art.S;
VISTO I'esiguo numero di stabilimenti di macellazione presenti nel territorio,
e comunque non in
grado di soddisfare nei tempi richiesti tutte le domande dei cittadini;
che tra l'altro potrebbe riflettersi anche sul
rispetto delle norme cogenti relative al benessere animale durante il trasporto;
VISTO che la pratica della macellazione a domicilio dei suini nel territorio del Comune è d'uso e
VISTA la difficile situazione di viabilità del territorio,
consuetudine diffusi da anni e che una sua regolamentazione esclusiva presso stabilimenti di
macellazione comporterebbe il rischio di accrescere il fenomeno della macellazione con i relativi
pericoli igienico-sanitari;
zuTENUTO quindi, necessario regolamentare sotto il profilo sanitario la tradizionale attività di
macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare, in modo da garantire sempre l'ispezione
e la vigilanza sugli animali e sulle carni;
ORDINA
1. Nel periodo 03 novembre
2014 - 28 febbraio 2015 è consentita ai privati in possesso di
specifica autoizzaztone sanitaria la macellazione dei suini presso il proprio domicilio per
I'esclusivo consumo familiare delle cami e dei prodotti derivati.
2. Gli
interessati, almeno 72 ore prima della macellazione, dovranno prendere contatto,
personalmente o per via telefonica, al Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 5 "OVEST
VICENTINO", a ciò delegato dal S[.ndaco, nella sede sotto indicata
LONIGO, Via Martiri della Libertà 9 (distretto) Tel. 04441832426 e segreteria telefonica
orario di aperfura: lunedì - martedì - giovedì - venerdì ore 11,30 - 12,30
3. Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla-osta
alla macellazione, accogliendo, ove possibile - in
relaztone alle esigenze di servizio - I'ora eladataproposta dall'interessato e in caso contrario
concordando con lo stesso data e ora.
4.
Non è consentita la macellazione dei suini nelle ore nottume, nei giorni festivi e nei pomeriggi
prefestivi, fatte salve, per quest'ultimo caso, eventuali eccezioni.
5. E' consentita la macellazione
al massimo di due suini per nucleo familiare convivente, e non più
azienda agricola, anche se essa fa capo a più nuclei familiari. Gli eventuali
di quattro per ogni
suini in più che si intendessero macellare dovranno essore abbattuti presso un macello
riconosciuto.
6.
Lalavorazione delle cami può awenire solo dopo la visita post-mortem effettvata dal Medico
Veterinario dell'Azienda Ulss che rilascia un'apposita dichiarazione di commestibilità delle
cami;
Le tariffe veterinarie per f ispezione sono le seguenti:
. per il primo suino visitato: € 8,00 + rimborso spese per ogni intervento € 13,00;
' per il secondo suino visitato durante lo stesso intervento: € 4,00.
Le attrezzatrtre, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni
devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in adeguate condizioni igieniche;
dei suini per conto terzi presso il proprio domicilio. E'
vietata, altresì, la commerciahzzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei
prodotti derivati (insaccati, etc.), anche nell'ambito dei locali di ristorazione e dell'agriturismo.
7. E' vietata a chiunque la macellazione
8. Il personale
addetto alle macellaziom (norcino) dovrà essere in possesso dei requisiti previsti
dalla Legge Regionale n. 41 del 19.12.2003 e succ. (ex libretto sanitario). Detto personale dovrà
essere minuto di pistola a proiettile captivo, con la quale verranno abbattuti obbligatoriamente i
suini prima della iugulazione.
AVVERTE
che, in caso di inadempienza, i trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti nei termini di
legge.
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia
diffusione a cura di questo Comune.
Copia della stessa verrà inviata alle locali associazioni di categoria degli allevatori e al Servizio
Veterinario dell'U.L.S.S. n. 5.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Andrea Dovigo.
::J.
Contro la presente ordinanza è amme\-iso, nel termine di 60 giorni dalla notifi cazione, ricorso al
T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporre entro 120 giomi dalla notificazione.
Dalla Residenza Municipale,
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IL SINDACO
Dott. Irponar{o Adami
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