C O M U N E
D I
P I O B B I C O
Provincia di Pesaro e Urbino
Ord. n. 24/2010
MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER CONSUMO FAMILIARE
(Anno 2010 – 2011)
IL
SINDACO
VISTO il regolamento di vigilanza delle carni, approvato con R.D. 20/12/1928 n. 3298 e successive
modificazioni;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 30 dicembre 1958;
VISTO l’art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;
VISTO l’art. 5 della Legge Regionale n. 41 del 18/12/1981;
VISTO il Regolamento CE 2075/05 e successive modifiche ed integrazioni, che impone l’obbligo
dell’esame trichinoscopico di tutti i suini macellati;
PRESA VISIONE della nota del 12 novembre 2010, prot. n. 286 del Servizio Veterinario dell’ASUR
Marche – Zona Territoriale n. 2 di Urbino, Distretto di Cagli, intesa a disciplinare il servizio
d’ispezione e vigilanza sulle macellazioni dei suini destinati al consumo famigliare, per il periodo 4
dicembre 2010 – 28 febbraio 2011:
DISPONE
Che la macellazione dei suini a domicilio destinata al consumo familiare è consentita dal 4 dicembre
2010 al 28 febbraio 2011 alle seguenti condizioni:
1. I privati che intendono eseguire tale macellazione possono farne richiesta, anche telefonica, al
Servizio Veterinario del Distretto di Cagli, tel 0721781546, o presso gli uffici del Comune,
almeno un giorno prima della data di macellazione, specificando nome, cognome, indirizzo e
recapito telefonico del richiedente, nonché il giorno e l'ora in cui avviene la macellazione.
2. La macellazione dei suini è consentita a domicilio nei giorni feriali e per esigenze del servizio
tali macellazioni dovranno essere espletate entro le ore 12.00. Coloro che per motivate ragioni
non possono eseguire la macellazione nei giorni stabiliti, ne daranno tempestivamente
comunicazione al Servizio Veterinario del Distretto di Cagli che potrà consentire, in deroga al
comma 1) della presente ordinanza, la macellazione in giornate differenti da quelle di seguito
indicate. In questo caso i privati cittadini dovranno portare alla visita, in recipienti adeguati,
l’intera “corata”, comprendente gli organi toracici e addominali (lingua, polmone, cuore, fegato,
reni e milza) nei centri visita allestiti dal Servizio Veterinario presso l’allegato calendario.
3. La macellazione dei suini è consentita solo previo pagamento dei diritti sanitari fissati dal
tariffario Regionale alla voce A 11.
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4. Le carni dei suini macellati non potranno essere consumate o spostate prima della visita
sanitaria effettuata dal Medico Veterinario. Il consumo di carni crude non stagionate è di norma
sconsigliato e, per evitare problemti di trichinellosi, è vietato entro i primi quattro giorni dalla
visita veterinaria dei visceri. Il riscontro di qualunque anomalia evidente, prima durante o dopo
la macellazione, sul suino o sulle sue carni, deve essere subito segnalata al Servizio Veterinario.
Le setole, gli unghielli ed il contenuto intestinale che residuano dalla macellazione dei suini,
dovranno essere deposti in concimaia.
5. E’ fatto obbligo ai norcini di munirsi di libretto sanitario valido e di effettuare la macellazione
dei suini rispettando le basilari norme igienico-sanitarie e previo stordimento degli animali
tramite l’uso di pistola o proiettile “captivo”.
6. I proprietari dei suini, i macellatori ed i preparatori delle carni che dovessero eludere il
controllo Veterinario saranno considerati macellatori clandestini alla stregua di chi macella
suini senza previa autorizzazione e pagamento dei relativi diritti sanitari e, come tali,
perseguibili ai sensi di legge.
La Polizia Municipale e gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione
della presente ordinanza.
I proprietari dei suini macellati a domicilio potranno portare la “corata” presso i seguenti recapiti e
orari di visita indicati:
Lunedì
7.30 - 9.00
Cagli
Martedì
11.00 - 12.00
Cagli
Giovedì
10.00 - 11.00
Cagli
Sabato
08.00 - 10.00
Cagli
Servizio Veterianrio
Via A. Volta
Mattatoio
Via Tiratori
Mattatoio
Via Tiratori
Servizio Veterianrio
Via A. Volta
Dalla Residenza Municipale, lì 16 novembre 2010
IL SINDACO
Dott. Giorgio Mochi
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