MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” - RMIC8AT005 Scuole: Infanzia “LA TROTTOLA”- Primaria “G. CARDUCCI”– Secondaria di I Grado “E. FERMI” UFFICI : Via Costagrande, 18/c - 00040 MONTE PORZIO CATONE (Rm) C. F.: 84002090581 - tel. 069449282 - fax 069447479 e-mail: [email protected] – (pec) [email protected] – [email protected] www.icdonmilani.it REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 01 DELL’ 11 FEBBRAIO 2011 -1- ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” MONTE PORZIO CATONE (Rm) REGOLAMENTO INTERNO PREMESSA L‟Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” attraverso i seguenti Organi Collegiali: 1. Consiglio d‟Istituto; 2. Giunta Esecutiva; 3. Collegio dei Docenti; 4. Consigli di Classe, d‟Interclasse e d‟Intersezione; 5. Comitato di Valutazione del servizio dei docenti; 6. Assemblea dei genitori. Garantisce il pieno rispetto degli ordinamenti dello Stato in materia scolastica e le competenze del personale ispettivo, dirigente, docente ed A.T.A., nonché la partecipazione della componente genitori alla gestione della scuola. Nel rispetto della normativa vigente ed a garanzia dei diritti sindacali dei lavoratori sono elette e rese operative le R.S.U. d‟Istituto. Tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo alle sedute degli OO.CC. non hanno diritto ad alcun compenso. TITOLO I ORGANI COLLEGIALI Art. 1 Composizione degli OO.CC. La composizione di ciascun organo collegiale e la sua durata in carica sono fissati dal Titolo 1 del D. L.vo n. 297 del 16.04.1994 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2 Il Presidente Se espressamente previsto dalla normativa, ciascun OO.CC. elegge il proprio Presidente il quale esercita le funzioni dettate dalle vigenti disposizioni in materia. In sua assenza tali funzioni vengono assunte - per delega - dal Vicepresidente. Negli OO.CC. dove la presenza del Dirigente Scolastico è di diritto, questi non può essere sostituito dal Vicario, ma solo da altro Dirigente. Art. 3 Elezioni Le elezioni di quegli OO.CC. previste nella norma, verranno indette e si svolgeranno secondo il calendario fissato dalle autorità competenti. Art. 4 Proclamazione degli eletti I risultati delle elezioni e gli elenchi degli eletti saranno pubblicati all‟albo dell‟Istituto ed in ciascun edificio scolastico compreso nell‟Istituto stesso. La pubblicazione ha valore di proclamazione degli eletti stessi. -2- Art. 5 Convocazioni La convocazione di ciascun OO.CC. deve avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni dall‟ora e data fissate per la riunione. La convocazione deve essere effettuata „ad personam‟ a mezzo missiva spedita o consegnata a mano e contemporaneamente deve esserne pubblicato l‟avviso di convocazione all‟albo dell‟Istituto. Nelle missive debbono essere indicati il giorno e l‟ora di inizio e di fine della riunione ed in sequenza gli argomenti messi all‟O.d.G. Per improvvisi, urgenti o gravi motivi la convocazione può essere comunicata a mezzo fonogramma, fax o, in via straordinaria, per via telefonica anche a mezzo di segreteria o con avviso di chiamata se l‟utente non è in quel momento raggiungibile. Di ciascuna seduta degli OO.CC. viene redatto apposito verbale da parte del segretario designato o incaricato su apposito registro a pagine numerate. In calce il testo sarà firmato sia dal segretario estensore che dal Presidente e di esso verrà data lettura nella seduta seguente dell‟OO.CC. e posto ad approvazione dei presenti. Art. 6 Funzionamento degli OO.CC. Ciascun organo collegiale svolge la propria attività nel pieno rispetto delle funzioni assegnategli per legge e perseguendo le finalità per le quali è stato istituito e costituito in spirito di cooperazione tra tutte le componenti scolastiche in esso rappresentate e con l‟obiettivo di realizzare il Piano dell‟Offerta Formativa dell‟Istituto. Art. 7 Programmazione Proprio per quanto esposto all‟ art. 6 gli organi chiamati ad assolvere il compito della programmazione coordineranno il loro lavoro con tutti gli OO. CC. interessati e seguendo l‟iter procedurale assegnato alla propria struttura. Al fine di facilitare la piena attuazione dell‟Autonomia e la conseguente programmazione d‟Istituto, gli OO. CC. si avvarranno della professionalità aggiunta dei docenti e dei gruppi individuati come funzioni strumentali al P.O.F. sulla base delle aree di competenza selezionate dal C.d.D. in ragione dell‟analisi dei bisogni della scuola, dell‟utenza e della corrispondente risposta educativa e formativa dell‟Istituto stesso. Art. 8 Verifica Al termine di ciascun a. s. le Funzioni Strumentali redigeranno una dettagliata relazione circa il lavoro di coordinamento e di progettazione svolto da loro, dalle commissioni competenti per il settore e dal corpo docente nel suo insieme per la piena attuazione dell‟autonomia scolastica e del P.O.F. L‟Istituto verifica, inoltre, il raggiungimento degli „standard‟ educativi e didattici fissati dagli organi competenti. CAPO I - CONSIGLIO D’ISTITUTO Art. 9 Composizione ed Attribuzioni La composizione del Consiglio d‟Istituto e le sue attribuzioni sono regolate dal D. l.vo 297/94 e successive integrazioni e modifiche. Art. 10 Prima Convocazione del C.d.I. La prima convocazione del C.d.I. di nuova nomina deve avvenire, nei modi sopra descritti, non oltre il 20° giorno successivo alle elezioni stesse e deve essere disposta dal Dirigente Scolastico. -3- Art. 11 Presidente e Vicepresidente Il Presidente del C.d.I. viene eletto nella seduta di insediamento dello stesso e deve essere scelto tra i genitori eletti, idem per il Vicepresidente. Il Presidente rappresenta l‟unità dell‟Istituto e con il Presidente della Giunta Esecutiva – il D.S. – ne presiede la gestione unitaria: - convoca le riunioni del Consiglio; - fissa l‟O.d.G.; - mantiene contatti con la Giunta Esecutiva; - tiene ed allaccia rapporti con gli Enti Locali; - provvede e verifica che le deliberazioni votate dal C.d.I. siano rese operative dagli altri OO.CC. ; - cura che dagli enti responsabili vengano rimossi quegli ostacoli che impediscono l‟esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio. Art. 12 Convocazioni del C.d.I. Il C.d.I. è convocato almeno ogni due mesi in seduta ordinaria o straordinaria dal Presidente, il quale è tenuto anche a disporne la convocazione se vi è un‟apposita richiesta in tal senso espressa dalla Giunta Esecutiva e/o da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso. La sede delle riunioni del C.d.I. è presso gli Uffici in via Costagrande, 18/c. Le sedute possono essere svolte anche in sede diversa dalla prima per valutazioni funzionali o situazioni contingenti. Alle riunioni del C.d.I. possono partecipare, su invito della Presidenza, esperti e tecnici esterni al fine di affrontare e risolvere problemi che esigono specifiche competenze. Dette figure esterne non hanno diritto di voto e all‟atto della votazione dell‟argomento sul quale hanno espresso parere debbono lasciare l‟aula se interessati all‟atto deliberativo. Per esaminare problematiche di particolare interesse o complessità da inserire all‟ O.d.G. ed avere la possibilità di acquisire le più ampie informazioni in merito dall‟elettorato, il C.d.I. può anche riunirsi in seduta informale su espressa richiesta della Giunta Esecutiva. Anche la seduta formale può trasformarsi in informale su richiesta della maggioranza, a decisione unanime . La discussione relativa alla seduta informale non viene verbalizzata. L‟ordine di trattazione degli argomenti, su espressa mozione e votazione conseguente a maggioranza, può essere modificato. L‟O.d.G. può essere integrato nei modi e nei tempi espresso all‟art.5. Le riunioni del C.d.I. sono pubbliche. Gli interventi dei consiglieri del C.d.I. possono avere la durata max di 10‟ e debbono essere attinenti all‟argomento in questione. Ciascun consigliere ha diritto di replica con un secondo breve intervento della durata massima di 5minuti. Art. 13 Atti del Consiglio d’Istituto Le delibere adottate dal C.d.I., saranno affisse all‟albo presso gli uffici dell‟Istituto entro 3 giorni dalla seduta consiliare che li ha deliberati. Essi inoltre resteranno esposti per 15 giorni. I verbali delle sedute e gli atti preparatori sono depositati presso l‟ufficio di Segreteria dell‟Istituto e sono a disposizione dei componenti degli OO.CC. per la consultazione in orario di ufficio. Copia delle deliberazioni da affiggere all‟albo è consegnata al D.S. dal Segretario del C.d.I. Non sono soggetti a pubblicazione atti e/o deliberazioni concernenti singole persone salvo esplicita richiesta degli interessati. CAPO II – GIUNTA ESECUTIVA Art. 14 Composizione e sue Attribuzioni La composizione della Giunta Esecutiva e le sue deliberazioni sono regolate dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 31.05.1974, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni. -4- Art. 15 Riunioni La Giunta Esecutiva di Istituto si riunisce prima della riunione del Consiglio d'Istituto ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità mediante richiesta del Presidente o su istanza della maggioranza dei suoi membri. Per esaminare problematiche di particolare urgenza è consentita, in via eccezionale, la convocazione a mezzo telefono o fax. Art. 16 Sedute Le sedute della Giunta Esecutiva sono riservate ai componenti della giunta stessa. Su invito della Presidenza sono ammesse alla seduta della Giunta, senza diritto di voto, tutte quelle persone che si ritengono utili all‟illustrazione e/o alla ricerca di soluzioni degli argomenti da trattare. Si ritiene utile la presenza del Presidente del C.d.I. senza diritto di voto. CAPO III – COLLEGIO DEI DOCENTI Art. 17 Composizione – Attribuzioni – Riunioni La composizione e le attribuzioni del C.d.D. sono regolate dalle disposizioni di legge previste dall‟art. 7 del D.L.vo 297/94 e successive integrazioni e modificazioni. Il C.d.D. è composto da tutti i docenti dell‟Istituto sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Nell‟adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti può tener conto delle proposte e dei pareri espressi dai Consigli di Classe, d‟Interclasse e d‟Intersezione. Il C.d.D. s‟insedia con l‟inizio dell‟anno scolastico e si riunisce: a) Almeno una volta a bimestre ai sensi dell‟art. 14 del D.P.R. 399/88; b) Quando il D.S. ne ravvisi la necessità; c) quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta scritta al D.S. Le funzioni di Segretario del C.d.D. sono attribuite dal D.S. ad uno dei suoi collaboratori. Art. 18 Convocazioni Il C.d.D. è convocato secondo le modalità stabilite dall‟art. 7, terzultimo comma del D.L.vo 297/94 e sue successive integrazioni e modificazioni. Art. 19 Orario delle Riunioni Le Riunioni del C.d.D. hanno luogo in orario non coincidente con quello di insegnamento ed è considerato orario di servizio come previsto dal C.C.N.L. in vigore. Art.20 Presenza di “esterni” Al fine di chiarire problematiche specifiche di argomenti posti all‟O.d.G. della riunione del C.d.D., possono intervenire e prendere la parola anche consulenti „esterni‟ convocati dal D.S. o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Collegio. Gli esperti „esterni‟ non hanno diritto di voto. Art. 21 Atti e deliberazioni Gli atti e le deliberazioni del C.d.D. non sono soggetti a pubblicazione all‟albo dell‟Istituto, salvo richiesta specifica firmata o votata in modo palese dai 2/3 dei componenti il Collegio. Ciascun componente del C.d.D. può prendere visione del verbale delle riunioni. -5- CAPO IV - CONSIGLI DI CLASSE – DI INTERCLASSE – DI INTERSEZIONE Art. 22 Composizione e loro Attribuzioni La composizione e le attribuzioni dei Consigli citati al Capo IV sono regolate dall‟art. 5 del D.L.vo 297/94 e sue successive integrazioni e modifiche. I Consigli di Classe, d‟Interclasse e d‟Intersezione sono composti dai docenti di ciascuna classe, interclasse/intersezione più i rappresentanti dei genitori eletti nel numero spettante a ciascun Consiglio. Tutti i Consigli sono presieduti dal D.S. o da suo delegato. Le riunioni consiliari si svolgono in orario di servizio non coincidente con l‟orario delle lezioni. I Consigli sono Organi Collegiali finalizzati a programmare l‟azione educativa e didattica dei docenti e ad esaminarne periodicamente l‟efficacia sull‟utenza, nonché a formulare proposte al C.d.D. e al C.d.I. sempre in ordine a tale azione suggerendo forme innovative e/o di sperimentazione con l‟obiettivo di migliorare l‟Offerta Formativa. Le competenze didattiche spettano esclusivamente alla componente docente dei Consigli. Ciascun consiglio deve avere un coordinatore ed un segretario che verbalizzi quanto esposto durante le riunioni; la loro nomina è disposta dal D.S. e le due funzioni possono essere coincidenti. Art. 23 Riunioni Le riunioni dei Consigli di Classe, d‟Interclasse e d‟Intersezione si svolgono di norma una volta a bimestre, su convocazione del D.S. e seguendo un calendario che viene stilato e pubblicato all‟inizio di ogni anno scolastico. I Consigli possono essere indetti su richiesta scritta indirizzata al D.S. da almeno 1/3 dei componenti. Art. 24 Presenze di “esterni” Per decisione del D.S. o di almeno 1/3 dei componenti è possibile che alle riunioni consiliari partecipino dei consulenti „esterni‟ per chiarire problematiche particolari o urgenti che riguardino l‟azione didattica ed educativa. I consulenti comunque non hanno diritto di voto. Art. 25 Atti e deliberazioni Le delibere di Consiglio, verbalizzate da un docente e vistate dal D.S., saranno numerate annualmente e inviate ai componenti della Giunta Esecutiva, al C.d.I. ed al C.d.D. per quanto di loro competenza. Le delibere potranno essere messe a disposizione dei componenti dei vari Consigli per la consultazione. I rappresentanti possono relazionare ai genitori della classe previa visione del comunicato da parte dei docenti coordinatori per verificarne la rispondenza con il verbale. Art. 26 Comunicazioni con i rappresentanti di classe/intersezione I rappresentanti di classe/intersezione potranno conferire con gli insegnanti di classe/intersezione nell‟orario fissato nel calendario annuale. Art. 27 Accesso dei genitori rappresentati nei locali scolastici I genitori rappresentanti di classe/interclasse/intersezione potranno accedere, durante l‟orario di lezione, solo in quei locali della scuola dove sono custoditi gli atti deliberati dall‟Organo Collegiale per consultazione e potranno ritirare, dal personale designato a farlo, il materiale relativo alle attività extrascolastiche. -6- CAPO V – COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SEVIZIO DEI DOCENTI Art. 28 Composizione e sue Attribuzioni La composizione e le attribuzioni del Comitato di Valutazione dei Docenti sono fissate dall‟art. 11 del D.L.vo 297/94 e successive integrazioni e modifiche. Le funzioni di segretario delle sedute sono attribuite dal D.S., in qualità di Presidente, ad uno dei docenti membri del Comitato. CAPO VI – ASSEMBLEE DEI GENITORI Art. 29 Il comitato dei rappresentanti di classe I genitori eletti quali rappresentanti di classe/interclasse/intersezione possono costituire liberamente il “Comitato dei Rappresentanti di Classe” con l‟obiettivo di meglio coordinare le attività e le proposte nonché gli interventi presso gli Enti Locali che risultano programmati dai consigli di classe/interclasse/intersezione, dal C.d.I. e dal C.d.D. Art. 30 Presidenza Il Comitato dei Rappresentanti di classe e le assemblee di cui agli artt. seguenti, eleggono un loro Presidente che li rappresenta presso la Dirigenza Scolastica. Tale carica elettiva, sia nei modi che nelle funzioni, viene gestita autonomamente dal Comitato e/o dalle assemblee stesse che stabiliscono anche la durata del mandato affidato. Art. 31 Classificazione, costituzione delle assemblee e loro funzionamento Oltre al “Comitato dei Rappresentanti di classe” possono costituirsi liberamente: - assemblea dei genitori di una classe; - assemblea dei genitori di classi parallele; - assemblea dei genitori di una sezione; - assemblea dei genitori di interclasse/intersezione; - assemblea dei genitori di un ciclo di scuola (es. Scuola dell‟infanzia, di base..); - assemblea dei genitori dell‟Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”. La richiesta di riunione per svolgere un‟assemblea deve essere firmata dalla maggioranza più uno dei genitori aventi titolo (non delle famiglie) e nel caso di assemblea di ciclo e/o di istituto da almeno 1/3 dei genitori; tale domanda deve essere indirizzata e consegnata o spedita dal Presidente dell‟assemblea o da un delegato al D.S. almeno 8 giorni prima della data di richiesta dell‟assemblea stessa. Il D.S. autorizza la convocazione di assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente o membro delegato dalla stessa e trasmettendo identico avviso sul diario di classe e all‟albo dell‟Istituto. Resta fermo che qualsiasi assemblea può essere svolta solo in orario extrascolastico. L‟assegnazione del locale scolastico per lo svolgimento della riunione è competenza esclusiva della D.S. L‟O.d.G. deve contenere argomenti inerenti il funzionamento della scuola e non riguardare le persone e la didattica. Alle sedute di assemblea possono essere invitati esperti esterni con l‟obiettivo di fornire consulenza su problematiche specifiche legate ad un migliore funzionamento dell‟istituzione scolastica. Alle assemblee ed alle sedute del Comitato dei Rappresentanti dei genitori possono partecipare, se espressamente invitati, sia il Dirigente Scolastico che i docenti di classe, di sezione, di interclasse/intersezione o persino il C.d.D. per motivi essenziali al funzionamento dell‟Istituto (es.: edilizia scolastica, problemi vitali per la sicurezza, ecc…) che non risultino in aperto contrasto con le normative scolastiche vigenti e con il loro ordinamento. Il D.S. ed i docenti che partecipano alle assemblee debbono avere diritto di intervento e di replica. Sui temi trattati in qualsiasi tipo di assemblea viene redatto un apposito verbale da una persona designata dal Presidente. Copia del verbale deve essere consegnata al D.S. che lo terrà agli atti e ne potrà dare lettura o permetterne visione agli organi della Giunta e del C.d.I. . -7- Art. 32 Assemblee di classe L‟assemblea di classe/interclasse/sezione si può svolgere una volta a bimestre ma solo se convocata dal/i genitore/i eletto/i nell‟interclasse o su richiesta, a sua volta, di almeno 1/3 dei genitori (non delle famiglie). Le modalità di convocazione ed il funzionamento dell‟assemblea sono regolati dall‟artt. 5 e 6 del presente Regolamento d‟Istituto. Art. 33 Garanzie Chi richiede l‟assemblea deve prendere accordi con il D.S. per permettere l‟accesso nei locali scolastici di tutti gli aventi diritto a partecipare alla riunione stessa, facendosi carico delle responsabilità in ordine a: a) apertura e chiusura della scuola; b) pulizia e riordino dei locali utilizzati; c) eventuale risarcimento dei danni arrecati agli arredi ed alla struttura. TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CAPO I - POF E CARTA DEI SERVIZI Art. 34 Servizio Didattico - Educativo In piena attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente anche in tema di autonomia come trasparenza, l„Istituto provvede a formulare il proprio Piano dell‟Offerta Formativa ed a predisporre e diffondere la propria Carta dei Servizi, il tutto nei tempi e nei modi dettati dalle disposizioni di legge recepite nel presente Regolamento. Il P.O.F. e la carta dei servizi sono pubblicati sul sito Web della scuola. Art. 35 P.O.F. Entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, gli Organi Collegiali competenti in materia debbono elaborare, discutere, ed approvare il Piano dell‟Offerta Formativa (P.O.F.) dell‟Istituto. Il P.O.F. è il documento fondamentale dell‟identità culturale e progettuale dell‟istituzione scolastica, contiene tutti i progetti della scuola ed esplicita l‟organizzazione da essa adottata. Art. 36 Carta dei Servizi L'Istituto Comprensivo redige e stampa una Carta dei Servizi che informa l'utenza sull'organizzazione dell'Istituto nel suo insieme, compresi i settori amministrativo e direzionale. La Carta dei Servizi è parte integrante del P.O.F. Art. 37 Patto di Corresponsabilità: Il patto di corresponsabilità scuola-famiglia viene sottoscritto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007 per garantire agli alunni, nessuno escluso, successo scolastico, perché diventino cittadini “Responsabili dell‟armonia del mondo”. Il patto educativo integra le disposizioni di legge, il regolamento d‟Istituto e non si sostituisce ad essi. Deve essere sottoscritto con i genitori all‟inizio del primo anno di ogni ordine di scuola. Nella scuola secondaria di I grado viene sottoscritto un patto di corresponsabilità anche con gli studenti. Il patto ha validità per l‟intero corso di studi. -8- CAPO II - CALENDARIO SCOLASTICO Art. 38 Calendario scolastico Il calendario scolastico è fissato ogni anno dalla Giunta Regionale del Lazio. In linea con l'autonomia il C.d.I. può deliberare piccole variazioni tenendo conto della delibera con la quale la giunta regionale determina il calendario scolastico. L‟atto con il quale vengono deliberate le variazioni deve essere inviato al competente assessorato della Regione per la presa d‟atto. Art. 39 Quadrimestre La valutazione degli alunni è a scadenza quadrimestrale. Art. 40 Ricevimento genitori Per favorire il dialogo e l'informazione scuola-famiglia gli insegnanti ricevono i genitori con le seguenti modalità: 1 - Scuola dell'Infanzia: si terrà un incontro, prima dell'inizio delle attività, con i genitori degli alunni nuovi iscritti per definire le modalità dell'accoglienza; - su richiesta dei genitori ( previo appuntamento) o dei docenti durante le ore di programmazione; - si effettueranno due incontri quadrimestrali di cui, l'ultimo, destinato anche alla consegna del documento di valutazione. 2 Scuola Primaria: - si terrà un incontro, prima dell‟inizio delle attività, con i genitori degli alunni nuovi iscritti per definire le modalità dell'accoglienza (se l‟organico riguardante le prime classi lo consente); - durante le ore di programmazione su richiesta dei genitori o dei docenti; - in appositi incontri a cadenza bimensile. 3 Scuola Secondaria di I Grado: - i genitori potranno conferire con i docenti nelle ore di ricevimento ogni prima settimana del mese o per appuntamento nelle altre settimane. Le date e gli orari saranno fissati e comunicati con un apposito calendario annuale. Art. 41 Comunicazione ai genitori Le comunicazioni ai genitori relative al rendimento scolastico ed al voto in condotta vengono effettuate in quattro incontri annuali a cadenza bimestrale, il secondo e il quarto sono destinati anche alla consegna del documento di valutazione. Il libretto personale degli alunni della Scuola Secondaria I Grado informerà puntualmente circa le valutazioni delle verifiche orali e scritte. CAPO III - ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE SEZIONE I VISITE/VIAGGI D’ISTRUZIONE/CAMPI SCUOLA/MANIFESTAZIONI Art. 42 Polizza assicurativa Ogni alunno dell‟Istituto Scolastico è coperto dall'assicurazione della Regione Lazio e da un‟assicurazione integrativa a carico delle famiglie. Il Consiglio d'Istituto adotta forme integrative di assicurazione per il massimo degli eventi dannosi possibili per tutti gli alunni e il personale della scuola con la compagnia assicurativa individuata tramite gara ad offerta. -9- Art. 43 Programmazione e svolgimento delle visite d’istruzione Le visite d‟istruzione, i campi scuola e i gemellaggi che gli insegnanti intendono effettuare durante l'anno scolastico fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica e vanno approvati dai rispettivi Consigli di Classe, d' Interclasse e d'Intersezione entro il mese di novembre. Solo in occasioni particolari (mostre itineranti, eventi non programmabili) i singoli Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe potranno presentare ulteriori proposte nel corso dell‟anno scolastico. Le visite guidate, i viaggi d‟istruzione, i campi scuola ed i gemellaggi possono essere effettuati solo se almeno i 2/3 degli alunni della classe partecipano. Nell‟arco dell‟a.s. il numero massimo di giorni interi per visite guidate, viaggi d‟istruzione, campi scuola e gemellaggi, è differenziato per livelli di Scuola: N.5 giorni totali per gli alunni della Scuola dell‟Infanzia; N.8 giorni totali per gli alunni della Scuola Primaria; N.8 giorni totali per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado. Il numero massimo dei giorni è derogabile solo per eventi eccezionali, previa approvazione del Consiglio d‟Istituto. Per gli alunni della Scuola dell‟Infanzia possono essere previste destinazioni nell‟ambito territoriale del Lazio. Per gli alunni della Scuola Primaria possono essere previste destinazioni all‟interno dell‟Italia. Per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado possono essere previste destinazioni anche in Paesi europei. Art. 44 Procedura e documentazione Per ciascuna visita d‟istruzione il docente responsabile deve richiedere l'autorizzazione compilando l'apposito modulo fornito dall‟ufficio di segreteria specificando il numero degli alunni partecipanti, eventuali alunni disabili e personale per assistenza degli stessi, il numero e l'elenco dei docenti accompagnatori che debbono aver firmato per accettazione. Una volta approvata la visita d istruzione dal D. S., la segreteria provvederà ad inviare ai genitori, tramite i docenti, il modulo per l‟autorizzazione con specificate le modalità di pagamento. Art. 45 Accompagnatori Il rapporto alunni-accompagnatori deve essere di norma di 1 a 15; per gli alunni disabili, non autonomi, è opportuno garantire la presenza dell‟insegnante di sostegno e/o dell‟AEC. Alle visite d‟istruzione di norma partecipano i docenti di classe/sezione che hanno dato la disponibilità; in via eccezionale anche altro personale docente che si sia reso disponibile, ed eventuale personale ausiliario. I genitori non possono partecipare alle visite guidate, viaggi d‟istruzione, campi scuola e gemellaggi. In deroga è prevista la partecipazione di un genitore solo in casi eccezionali, previa autorizzazione del DS. Art. 46 Restituzione quota di partecipazione Nel caso in cui un alunno non partecipi al viaggio d‟istruzione per causa di forza maggiore, sarà restituita solo la parte della quota che non è stata ancora impegnata. Art. 47 Visite nel territorio comunale Le visite didattiche che si svolgono all‟interno del territorio comunale debbono essere preventivamente autorizzate dai genitori ad inizio anno scolastico. Art. 48 Partecipazione a manifestazioni L‟Istituto Comprensivo partecipa con i suoi allievi e docenti a tutte le manifestazioni previste nel POF. - 10 - SEZIONE II – ATTIVITÀ SPORTIVE Art. 49 Programmazione I docenti competenti del settore ad inizio anno svolgono la programmazione delle attività sportive che sono parte integrante della programmazione didattico - educativa. Art. 50 Formazione e promozione sportiva Lo sport è essenziale per un equilibrato sviluppo della personalità di ciascun allievo e rappresenta un punto nodale di riferimento nel processo educativo e didattico che si svolge nella scuola, trasversalmente, lungo i suoi cicli. Art. 51 Convenzioni Se esistono le condizioni, l‟Istituto può promuovere e stipulare delle convenzioni con soggetti privati o misti che gestiscono attività sportive considerate basilari per un equilibrato sviluppo psicofisico degli alunni. L‟Istituto al fine di rendere accessibile a tutti gli alunni l‟offerta si renderà parte attiva anche presso l‟Ente Locale perché nella convenzione con la scuola ci sia un contenimento della spesa pro-capite e sia garantito un servizio di qualità. L‟eventuale convenzione dovrà essere discussa ed approvata dagli OO.CC. competenti per l‟Istituzione scolastica e logicamente firmata dai rispettivi soggetti giuridici designati (per la scuola il Dirigente Scolastico). Resta fermo che tempi e modalità di utilizzo dell‟offerta sportiva saranno fissati dall‟Istituto sulla base delle esigenze espresse e senza intaccare la percentuale dell‟insegnamento curricolare. CAPO IV - ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO Art. 52 Consulenze L‟Istituto ammette l‟intervento - in orario curricolare - di consulenti esterni particolarmente qualificati in taluni campi del sapere, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) il programma che il consulente svolge deve essere stato preventivamente concordato con l‟insegnante di classe per quell‟area disciplinare e deve rientrare nella programmazione annuale; b) il programma deve essere stato approvato dai Consigli di interclasse/intersezione/classe secondo le modalità fissate dal presente regolamento; c) la proposta sub b) deve aver ottenuto l‟approvazione del C.d.D.; d) la consulenza deve avere la copertura finanziaria anche grazie all'intervento dei genitori. e) Il Dirigente Scolastico stipulerà un‟apposita convenzione per regolare lo svolgimento dell‟attività anche per quanto riguarda gli aspetti economici. Art. 53 Garanzie igieniche e di sicurezza I consulenti esterni debbono offrire la massima garanzia in ordine alle norme igieniche e di sicurezza prima di svolgere i loro interventi a scuola , soprattutto in relazione all‟uso di tecnologie e mezzi come supporti alle loro lezioni. - 11 - CAPO V - BIBLIOTECHE SEZIONE I - BIBLIOTECA MULTIMEDIALE Art. 54 Funzione La bibliomediateca nella scuola è strumento essenziale per l‟istruzione e la formazione dell‟individuo in quanto consente di attuare nuovi percorsi conoscitivi e cognitivi degli alunni attraverso l‟utilizzo di testi di diverso genere, videocassette, DVD, CD rom e CD audio. La bibliomediateca diventa così una risorsa culturale per alunni e docenti e contribuisce a sviluppare tre aree educative: -Apprendimento della lettura, dell‟osservazione e dell‟ascolto. - Formazione ed aggiornamento dei docenti, nuova progettazione curricolare e programmazione didattica. - Innovazione metodologico didattica ed applicazione didattica dei materiali. Art. 55 Organizzazione La biblioteca viene gestita da un Coordinatore nominato dal Dirigente Scolastico e da una commissione comprendente docenti di ogni ordine e grado. La Commissione si riunisce con cadenza regolare per stabilire i progetti ai quali aderire, gli incontri con personale esterno qualificato (autori, illustratori, etc.) da organizzare, le manifestazioni da gestire e gli ordini dei nuovi testi da acquistare annualmente. Le modalità dei prestiti vengono stabilite dalla Commissione che individua anche i docenti referenti. SEZIONE DUE - BIBLIOTECHE NEI PLESSI Art. 56 Responsabile In ogni edificio scolastico fornito di biblioteca il Dirigente Scolastico designa un docente responsabile della classificazione, conservazione e consultazione-distribuzione dei libri in dotazione. Art. 57 Responsabilità ed acquisto nuovi testi Il docente designato è responsabile dei libri contenuti nella biblioteca e partecipa a titolo consultivo alle riunioni degli OO.CC. per quanto attiene l‟acquisto e il rinnovo del materiale e le modalità di consultazione e/o affidamento dello stesso. Art. 58 Registri Le biblioteche devono aver un registro generale aggiornato di tutte le opere esistenti ed un registro di carico e scarico delle medesime. Tutti i volumi devono essere vidimati dall‟Istituto ed etichettati sul dorso riportando lo stesso numero e codice del registro generale. Art. 59 Prestiti Chi chiede in prestito un volume, ottenendolo, si assume la piena responsabilità della sua buona conservazione come della sua restituzione entro il termine fissato di 30 giorni salvo eccezioni motivate. La mancata riconsegna del volume nei tempi prescritti e/o la sua cattiva conservazione comportano un risarcimento del danno che verrà quantificato dall' Ufficio di Dirigenza e comunicato all'interessato per la refusione. La mancata restituzione e/o il danno debbono essere contestati all‟utente da parte del responsabile della biblioteca che comunicherà per iscritto il fatto alla Dirigenza con un‟allegata analisi dei costi. - 12 - Art. 60 Normale deterioramento Il responsabile della biblioteca svolgerà anche l‟incarico di visionare periodicamente i volumi, annotando il naturale deterioramento degli stessi che, se avvenuto per uso frequente, non comporta alcun provvedimento se non la loro eventuale sostituzione con edizioni nuove. E‟ importante segnalare l‟insorgere di alterazioni legate - ad esempio - a cause microclimatiche che comportino danni ai libri, al fine di intervenire subito per salvare i volumi ed operare sulla rimozione delle cause stesse. Art. 61 Biblioteca magistrale I libri della biblioteca magistrale sono a disposizione di tutti gli insegnanti e dei genitori che ne facciano richiesta. Sulle responsabilità connesse al prestito e/o uso valgono le norme espresse all‟art. 57 del presente regolamento. CAPO VI - SUSSIDI DIDATTICI Art. 62 Responsabile In ciascun edificio scolastico dei vari cicli di istruzione dell‟Istituto, il D. S. individua, fra i docenti, un responsabile della distribuzione dei sussidi didattici e della loro conservazione, al quale, dal DSGA, consegnatario dei beni, vengono affidati con atto formale. Art. 63 Responsabilità ed acquisto Il docente di cui sopra è responsabile dell‟integrità quantitativa e qualitativa dei sussidi didattici affidatigli e, a titolo consultivo, partecipa alle riunioni degli OO.CC. sul tema dell‟acquisto e/o rinnovo dei sussidi stessi. Art. 64 Registri Ogni edificio scolastico dovrà avere un registro di carico e scarico dei sussidi in dotazione. Al termine dell‟a.s., il responsabile riconsegna al DSGA i sussidi didattici ricevuti in dotazione con il relativo registro. Art. 65 Uso dei sussidi Chiunque riceva in uso un sussidio didattico si assume la responsabilità sia della sua conservazione che della restituzione. All‟atto della restituzione il sussidio deve possedere intatte tutte le caratteristiche di funzionalità che aveva all‟atto dell‟affido. Eventuali danni ed alterazioni saranno risarciti da chi ne ha fatto un uso improprio. Il responsabile dei sussidi, dopo contestazione del fatto all‟utente, segnalerà lo stesso alla Dirigenza descrivendo il danno rilevato. Sarà cura del D. S. chiedere il risarcimento all‟interessato. Qualora il responsabile non segnali il danno esso verrà addebitato alla sua persona seguendo le procedure previste per gli addebiti patrimoniali. Per il normale deterioramento d‟uso e di tempo dei sussidi didattici non è possibile sollevare alcun addebito risarcitorio. - 13 - TITOLO III DIRITTI E DOVERI Art. 66 Diritti La scuola. al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio, si impegna a: Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante Favorire momenti di ascolto e dialogo Incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno Favorire l‟accettazione dell‟altro e la solidarietà Promuovere le motivazioni dell‟apprendere Rispettare i tempi e i ritmi dell‟apprendimento Far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare con sicurezza i nuovi apprendimenti Adottare adeguate metodologie per favorire l‟apprendimento di ogni alunno Favorire un orientamento consapevole e positivo Concordare, nel gruppo di insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non aggravare l‟alunno Pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire all‟alunno di selezionare gli strumenti di lavoro Rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento Art. 67 Doveri L‟ alunno è tenuto a: Rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti, attrezzature Conoscere l‟offerta formativa della scuola e rispettare il Regolamento d‟istituto Essere responsabile nell‟adempimento dei propri doveri scolastici (puntualità, frequenza regolare, esecuzione dei compiti, avere sempre quaderni, libri, diario, libretto, materiale …) Seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo pertinente, collaborando con i compagni e i docenti, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze Usare un linguaggio adeguato improntato al rispetto reciproco e mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni Accettare, rispettare ed aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti Rispettare ed instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con tutto il personale della scuola Rendere partecipe la famiglia di tutto quello che avviene a scuola ed in particolare comunicare le valutazioni relative alle verifiche orali e scritte Rispettare i beni collettivi consapevole che in caso di danni ai materiali saranno tenuti a risarcirli economicamente Essere responsabile dell‟ordine e della pulizia della propria aula, dei servizi igienici, della palestra e dei laboratori Spegnere i cellulari ed altri dispositivi elettronici all‟interno dell‟edificio scolastico Attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo - 14 - Art. 68 Assenze e Giustificazioni Le assenze degli alunni – anche di un solo giorno - debbono essere sempre giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci il giorno di rientro a scuola, ad eccezione degli alunni della Scuola dell‟Infanzia. Se l‟assenza supera i sei giorni, compresi i giorni di sospensione delle lezioni, deve essere giustificata ed accompagnata da un certificato medico di riammissione come previsto dall‟art.42 del DPR 1518/67, Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l‟alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall‟inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi che si aggiungono dopo l‟inizio della malattia (es.: assenza dal mercoledì al lunedì successivo), al contrario non vanno conteggiati se l‟alunno si assenta dopo (es.: assenza dal lunedì al giovedì) Le giustificazioni debbono essere portate alla visione del docente della prima ora del giorno del rientro a scuola e scritte sull‟apposito libretto che il genitore avrà avuto cura di farsi rilasciare dalla segreteria scolastica. Art. 69 Risultati didattici Perché vi sia una costante comunicazione scuola-famiglia sull‟andamento educativo e didattico degli alunni, i docenti fanno trascrivere sul libretto il risultato sia delle prove scritte o grafiche svolte in classe che delle interrogazioni o di qualsiasi altro tipo di prova. Art. 70 Libretto scolastico Il libretto scolastico serve per le seguenti comunicazioni: assenze, ritardi, comportamento, profitto. E' dovere dei genitori controllare frequentemente il libretto scolastico e controfirmare le valutazioni e le comunicazioni della scuola Art. 71 Comportamenti abituali Quando gli alunni sono a scuola debbono mantenere un comportamento civile e responsabile fondato sull‟autocontrollo e la convinzione che lo stare insieme esige il rispetto da parte di tutti di regole semplici ma basilari per la convivenza come per il raggiungimento dei fini istituzionali della scuola. Tale comportamento civile si manifesta nel linguaggio corretto, nel rispetto indistinto di tutti (compagni, insegnanti, personale ausiliario), nell‟uso appropriato degli ambienti e del “materiale didattico”. Il vestiario deve essere adeguato all‟ambiente scolastico. E‟ vietata qualsiasi forma di violenza, prevaricazione, discriminazione, molestia o di competizione che risulti umiliante (per le sanzioni vedi art. 75). Art. 72 Divieti E‟ fatto divieto agli alunni di uscire dalla propria classe senza il permesso verbale rilasciato dal docente che vigilerà sul rapido rientro in aula. E‟ vietato anche circolare liberamente per i corridoi o in altri locali della scuola; entrare, se non motivati, in altre classi; accedere alla sala insegnanti e ai loro armadietti o cassetti individuali. A scuola non è consentito usare telefoni cellulari, lettori CD, MP3 ed altro, sia per comunicazioni (telefonate, s.m.s., m.m.s., collegamenti internet, ecc.) che per registrazioni, foto e videoriprese. Per quanto riguarda l‟uso di telefoni cellulari, lettori CD, MP3 e altri dispositivi elettronici, è inoltre previsto l‟immediato sequestro da parte dell‟insegnante con consegna al Dirigente Scolastico. I suddetti strumenti verranno restituiti dal Dirigente Scolastico soltanto ai genitori dell‟alunno.. Durante l‟orario di servizio l‟uso del cellulare è vietato anche ai docenti e ai collaboratori scolastici. - 15 - Art. 73 Disciplina 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all‟ infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dell'alunno. 2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 3. Le sanzioni che comportano l‟allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni sono comminate soltanto in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all‟art. 67 e sono adottate dal Consiglio di Classe. 4. Le sanzioni che comportano l‟allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto e sono comminate soltanto nel caso siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure sussista una concreta situazione di pericolo per l‟incolumità delle persone. Inoltre il fatto commesso deve essere di gravità tale da richiedere una deroga al limite di 15 giorni; in tal caso la durata dell‟allontanamento è adeguata alla gravità dell‟infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo. 5. Le sanzioni riferibili alle più comuni violazioni dei doveri degli alunni sono riportate nel Regolamento di Disciplina, riportato in allegato, che costituisce parte integrante del Regolamento d‟Istituto. Art. 74 Criteri per la valutazione del comportamento VOTO Descrizione del comportamento 6 L‟alunno è rispettoso/a nei confronti delle persone (P), delle regole (R), delle coseambiente(C-A) ed aiuta anche gli altri ad esserlo L‟alunno è rispettoso/a nei confronti delle persone (P), delle regole (R), delle coseambiente(C-A) L‟alunno è generalmente responsabile e corretto nei confronti delle P, delle R, e delle CA L‟alunno è generalmente responsabile e corretto nei confronti delle P, delle R, delle C-A, alcune volte deve essere richiamato a un corretto comportamento L‟alunno dimostra un limitato senso di responsabilità nei confronti delle P, delle R, delle C-A, deve essere richiamato spesso a un corretto comportamento 5 L‟alunno non dimostra rispetto nei confronti delle P, delle R, delle C-A 10 9 8 7 Le sanzioni disciplinari, compreso il non rispetto della puntualità, influiscono sulla valutazione del comportamento Art. 75 Sanzioni disciplinari Abrogato - 16 - (Dpr235 2007 che modifica il dpr 249 del 1998) Art. 76 Impugnazioni e Organo di Garanzia 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, a un Organo di Garanzia interno all‟Istituto. L‟Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni. 2. L‟Organo di Garanzia è composto da due docenti designati dal Collegio dei Docenti, da due genitori eletti dai rappresentanti nei Consigli di interclasse ed è presieduto da un membro eletto fra i componenti del Consiglio d‟Istituto dal Consiglio stesso. Sono individuati anche due membri supplenti (un docente e un genitore) che subentrano in caso di assenza o di incompatibilità (genitore di alunno sospeso, docente che ha deliberato la sospensione). 3. Le deliberazioni dell‟Organo di Garanzia sono valide se assunte in presenza di tutti i membri o dei relativi supplenti. Ai fini delle decisioni conta la maggioranza dei voti espressi. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all‟interno della comunità scolastica. Le sanzioni applicabili per la mancata osservanza dei doveri di cui al‟Art. 67 del Regolamento di Istituto, ove non ricorrano le condizioni previste dall‟art. 73, comma 4, sono: 1. richiamo verbale da parte dei docenti; 2. annotazione del comportamento sul registro di classe da parte dei docenti; 3. annotazione del comportamento sul registro di classe da parte dei docenti, seguita da richiamo verbale da parte del Dirigente Scolastico; 4. richiamo scritto inviato alla famiglia e convocazione dei genitori dell‟alunno per un colloquio con il Dirigente Scolastico; 5. sospensione dalle attività scolastiche fino a un massimo di quindici giorni Prima di irrogare qualsiasi sanzione deve essere dato modo all‟alunno di esporre personalmente la proprie ragioni all‟organo competente a provvedere. Nella scelta della sanzione da applicare di dovrà considerare la gravità della violazione commessa in rapporto a: le circostanze del caso, le modalità di comportamento attivate, la natura dolosa o colposa della violazione, la gravità del danno o del disagio procurato, la situazione personale dello studente e gli eventuali precedenti. In caso di danno materiale l‟alunno è tenuto, ove possibile, alla riparazione personale del danno o, in alternativa, al risarcimento. Trattandosi di minori, l‟onere del risarcimento spetterà ai genitori dell‟alunno. Allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione con attività sostitutiva in favore della comunità scolastica. Tale attività, la cui durata e impegno dovranno essere commisurate all‟entità della violazione commessa, sarà concordata e formalizzata con accordo scritto tra l‟alunno, i genitori, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. Di seguito si riporta una casistica delle più comuni violazioni dei doveri degli alunni e parimenti dei genitori, con l‟indicazione delle relative sanzioni da applicare. - 17 - Natura delle mancanze Ritardi Sanzioni disciplinari -Ogni ritardo va giustificato per iscritto il giorno stesso o al massimo il giorno dopo,comunque l‟alunno verrà fatto entrare in classe; -Il terzo giorno di mancata giustificazione l‟insegnante metterà la nota sul registro e sul libretto delle comunicazioni; -Il quarto giorno l‟alunno sarà ammesso a scuola solo se accompagnato dai genitori Primo ritardo: richiamo verbale da parte dell‟insegnante. Secondo ritardo: richiamo verbale da parte dell‟insegnante e annotazione sul registro di classe. Terzo ritardo: annotazione sul registro di classe da parte dell‟insegnante e comunicazione alla famiglia che in caso di ulteriori ritardi l‟alunno sarà accolto solo se accompagnato da un genitore. Quarto ritardo: ingresso a scuola accompagnato da un genitore, annotazione sul registro di classe. Oltre il quarto ritardo, convocazione della famiglia per colloquio con il Dirigente Scolastico. Ritardi reiterati Mancanza di giustificazione di un'assenza Offesa alla dignità personale di compagni docenti o personale scolastico (offese, prepotenze verbali, comportamenti volgari violazione della privacy anche attraverso l‟utilizzo di cellulari e social network) Comportamento lesivo della propria e altrui incolumità (scherzi pericolosi, atti violenti) Ripetuto disturbo al regolare svolgimento delle lezioni Azione che turbi il regolare andamento della scuola Comportamento scorretto o di continuo disturbo durante un‟uscita didattica o un viaggio d‟istruzione Danneggiamento a strutture e attrezzature scolastiche. Vandalismo -Il terzo giorno di mancata giustificazione l‟insegnante metterà una nota sul registro di classe (a) e sul libretto delle comunicazioni. - Il quarto giorno l‟alunno sarà ammesso a scuola solo se accompagnato da genitori. - Annotazione sul registro di classe (a) e comunicazione sul libretto alla famiglia. - Convocazione dei genitori. - In caso di particolare gravità convocazione del Consiglio di Classe per eventuale provvedimento di sospensione o di esclusione dai viaggi di istruzione. - Annotazione sul registro di classe (a) e comunicazione sul libretto alla famiglia. - Convocazione dei genitori. - In caso di particolare gravità convocazione del Consiglio di Classe per eventuale provvedimento di sospensione e di esclusione dai viaggi di istruzione.. - Ammonizione verbale. - Annotazione sul registro di classe (a) e comunicazione sul libretto alla famiglia. - Convocazione dei genitori. - Comunicazione alla famiglia - Annotazione sul registro di classe (a) e comunicazione sul libretto alla famiglia. - In caso di comportamenti particolarmente gravi l‟insegnante che ha accompagnato gli alunni dovrà segnalarlo al consiglio di classe per decidere un eventuale esclusione dalle successive visite o viaggi di istruzione. - Annotazione sul registro di classe (a) e comunicazione sul libretto alla famiglia - Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico per eventuale sanzione economica o disciplinare (qualora non sia possibile individuare il responsabile, ma solo la classe di appartenenza, sarà questa nel complesso a risponderne). a) Alla quarta nota riportata sul registro di classe la sospensione è disposta dal Dirigente Scolastico fino ad un massimo di due giorni. - 18 - TITOLO IV LOCALI SCOLASTICI Art. 77 Proprietà I locali scolastici e le loro pertinenze esterne ed interne, i volumi tecnici e gli arredi tutti sono di proprietà del Comune di Monte Porzio Catone che li affida in gestione alla Dirigenza Scolastica nei modi e per gli usi previsti dalla legge. Art. 78 Uso I locali scolastici e quanto essi contengono in impianti, arredi ed attrezzature sono adibiti ad esclusivo uso della scuola, con tutte le garanzie fornite dal Comune del rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza sul posto di lavoro e di abbattimento delle barriere architettoniche e quanto altro previsto in materia dalla normativa vigente. Tutti i locali in dotazione alla scuola vengono utilizzati, a seconda delle esigenze dell‟Istituto in considerazione degli standard previsti in materia di edilizia scolastica e delle disposizioni del D.L.vo 81/08. Il nascere di nuove esigenze comporta l‟applicazione, ove possibile, del principio di flessibilità degli ambienti, previo parere espresso dal C .d. I. Il Consiglio d‟Istituto, su richiesta formalizzata al D. S., può concedere in uso durante l‟orario extrascolastico, i locali e le palestre ad associazioni e/o società ed enti che operano sul territorio nell‟interesse della comunità di Monte Porzio Catone. Eventuali danni a strutture o cose provocati da suddette associazioni, società , enti saranno immediatamente contestati ai loro responsabili e copia della contestazione, scritta e firmata dal D. S., sarà consegnata al Sindaco del Comune per i provvedimenti di sua competenza. Il ripetersi di danni può portare allo scioglimento unilaterale della concessione. Art. 79 Modalità delle concessioni La concessione in uso dei locali scolastici a delle palestre a persone, associazioni, società o enti comunque esterni al mondo della scuola, è regolata dagli artt. 94 e 95 del D.L.vo 297/94. Art. 80 Cura ed integrità E‟ fatto obbligo a tutti i fruitori interni o esterni degli ambienti scolastici e dei loro arredi di farne un uso corretto e civile, allo scopo di mantenerli integri ed evitare alla collettività oneri aggiuntivi per interventi manutentivi straordinari ed imprevisti. Art. 81 Responsabilità Qualora i fruitori degli ambienti scolastici dovessero recare danno agli stessi, agli impianti, agli arredi e quanto altro costituisca il patrimonio dell‟edificio scolastico, ne saranno responsabili e tenuti al risarcimento del danno loro contestato, se il Comune deciderà di procedere contro di loro in tal senso. Il Comune inoltre può intentare azioni di natura giudiziaria nei confronti di soggetti maggiorenni ritenuti volontariamente colpevoli del/i danno/i. Art. 82 Responsabilità diretta Se il danno viene arrecato da un alunno individuato direttamente dal docente o dal personale ATA per quanto concerne servizi e corridoi, i genitori debbono risarcire per intero il costo dell‟intervento di manutenzione e/o di sostituzione di quanto manomesso (art.75, Sanzioni disciplinari, punto F). - 19 - Art. 83 Responsabilità testimoniata Nel caso in cui il responsabile del danno non sia stato direttamente visto dal docente o dal personale ATA o non si autodenunci spontaneamente del fatto è dovere del/i docente/i e del personale ausiliario raccogliere testimonianze sul caso al fine di individuare e segnalare il responsabile. Sarà prerogativa del D.S. vagliare i fatti e le testimonianze e procedere o meno nei confronti del soggetto. Art. 84 Responsabilità partecipata Nei casi in cui il danno sia stato procurato con la partecipazione di più soggetti valgono comunque le stesse norme e procedure previste dall‟art. 81 del presente regolamento. Le spese di risarcimento saranno suddivise in modo equo tra tutti i responsabili del fatto. Art. 85 Sanzioni disciplinari Qualora si ravvisi chiaramente la volontà di uno o più soggetti di recare danno agli ambienti scolastici, agli arredi, agli impianti o a quanto altro sia funzionale ed in dotazione alla scuola, il D.S. – acquisita la delibera del consiglio di classe e/o della giunta esecutiva – eroga nei confronti degli autori le sanzioni disciplinari con le modalità ritenute più educative. Art. 86 Autodenuncia Nel caso in cui l‟autore o gli autori del danno si autodenuncino spontaneamente del fatto, ferme restando le disposizioni sul risarcimento del danno stesso, possono, a giudizio del D.S., essere esentati in tutto o in parte dalle sanzioni disciplinari. Art. 87 Igiene I locali di servizio (bagni, antibagni) debbono venir utilizzati con la massima cura ed igiene personale. Il verificarsi di atti volutamente in contrasto con questa disposizione potranno essere puniti con la sospensione dell‟autore dalle lezioni o con altra sanzione disciplinare che il D.S. voglia erogare. Qualora gli atti contro l‟igiene e l‟integrità dei servizi sia compiuto da più soggetti logicamente, quanto sopra esposto si applicherà a tutti, classe intera compresa. Ogni edificio scolastico deve essere dotato di cassette del pronto soccorso col materiale sanitario: ghiaccio sintetico, garze e bende, ovatta, cerotti vari, guanti in lattice a perdere, pomata antitraumatica, pomate e creme contro ustioni e punture d'insetti, termometro, forbici, polveri cicatrizzanti, sapone e liquidi disinfettanti, come da indicazioni del medico scolastico e dal D.lvo.81/08 Art. 88 Pulizia degli ambienti La pulizia degli ambienti scolastici verrà effettuata dal personale ausiliario interno oppure da una ditta esterna che abbia preso in appalto il servizio con le modalità di legge. Art. 89 Disposizioni in materia di pulizie Il D. S. G. .A. dà disposizioni al personale ausiliario in materia di pulizia di tutti i locali scolastici nel rispetto di quanto fissato dal CCNL per la categoria e dai compiti specifici di appartenenza a quel profilo professionale, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, se questa attività è presente nell‟Istituto. Se le pulizie sono affidate a ditta esterna, il D. S. G. A. vigilerà sul pieno rispetto da parte degli operatori di quanto dettato dal capitolato di appalto. Le eventuali mancanze, debitamente rilevate, dovranno essere contestate alla ditta e comporteranno l‟applicazione delle sanzioni previste nel contratto. - 20 - Art. 90 Laboratori, palestre, aule per attività motoria E‟ vietato l‟uso dei laboratori da parte di singoli alunni o di gruppi di essi senza la presenza di un docente responsabile. La stessa disposizione vale per l‟uso della palestra dove il docente curricolare è tenuto ad accompagnare gli alunni negli ambienti preposti e/o ricondurli nella loro aula al termine della lezione con la collaborazione del personale ausiliario. In particolare l‟insegnante di Scienze Motorie o attività motorie deve consentire lo svolgimento delle attività ginniche solo agli alunni forniti dell‟abbigliamento adatto a questo uso. Art. 91 Autorizzazioni Gli studenti dell‟Istituto e i loro genitori sono tenuti a richiedere al Dirigente Scolastico l‟autorizzazione per l‟uso dei locali al di fuori dell‟orario curricolare, sempre che questa richiesta sia plausibile e attinente all‟attività scolastica. TITOLO V VIGILANZA E SICUREZZA Art. 92 Ingresso La mattina gli alunni entrano in classe al primo suono della campana, al secondo suono iniziano le attività didattiche. L‟ orario di inizio delle lezioni è fissato ogni anno attraverso apposita delibera del Consiglio d'Istituto per i tre ordini di scuola e per i vari plessi. Art. 93 Presenza docenti I docenti della prima ora di lezione debbono essere a scuola al suono della prima campana, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, come stabilito dal C.C.N.L. in vigore. Art. 94 Ritardi I ritardi vanno sempre giustificati. Se l‟alunno per tre giorni non porta la giustificazione andrà incontro a sanzione disciplinare (art.75 punto A). Nella scuola secondaria di I grado se il ritardo dell‟alunno supera i 10 minuti, il ragazzo sarà trattenuto nell‟atrio della scuola e potrà entrare solo alla seconda ora. E‟ tollerato saltuariamente l‟ingresso in ritardo rispetto all'inizio delle lezioni degli alunni che usano lo scuolabus o altro mezzo di trasporto pubblico. Il ripetersi del disservizio da parte del bus scolastico comporterà una segnalazione scritta del D. S. al Sindaco perché prenda i provvedimenti necessari nei confronti della ditta appaltante. Art. 95 Uscite anticipate Gli alunni possono uscire dalla scuola in orario di lezione solo se prelevati dai genitori o da chi ne fa le veci, o altro personale maggiorenne con delega scritta, firmata e depositata presso la segreteria dopo aver riempito un modulo di assunzione di responsabilità. Sarà compito del docente di classe annotare sul registro l‟ora ed il minuto di uscita dell‟alunno e chi lo ritira, che a sua volta dovrà controfirmare la nota di uscita presso il personale ausiliario. Comunque le uscite anticipate saranno di norma concesse solo al cambio dell‟ora se non per cause documentate di forza maggiore. Superata la terza richiesta l‟uscita verrà concessa solo su autorizzazione del D. S. Art. 96 Ricognizioni Ogni bimestre l‟Ufficio di segreteria effettuerà la ricognizione delle assenze degli alunni per segnalare ai genitori i casi particolari . - 21 - Art. 97 Vigilanza da parte degli insegnanti Tutti i docenti debbono trovarsi in aula cinque minuti prima dell‟inizio delle lezioni, come prescritto dal CCNL e dall‟art. 93 del presente regolamento, al fine di vigilare sul corretto accesso degli studenti nelle aule e di registrare gli eventuali ritardi. Se un docente si assenta dalle lezioni per motivi di salute o altro, oppure è in ritardo, deve segnalare l‟ assenza alla segreteria scolastica perché si possa provvedere in tempo reale alla sua sostituzione con altro docente a disposizione o con insegnante che abbia dato la sua disponibilità a supplire i colleghi o ancora dividendo la classe scoperta e distribuendo i suoi componenti in altre classi. In attesa che queste azioni vengano compiute, la vigilanza sugli alunni viene effettuata dai collaboratori scolastici. Se il docente deve momentaneamente assentarsi dall‟aula un collaboratore scolastico lo sostituirà, e nel frattempo, se c‟è disponibilità di insegnanti, la vigilanza può essere loro affidata. All‟uscita da scuola ciascun docente accompagna la propria classe ordinatamente fino alla porta di ingresso. Non è ammesso sostare anticipatamente nei corridoi prima del suono della campanella. Le classi escono secondo la collocazione delle aule: dalle più vicine alle più lontane dalla porta principale. Art. 98 Vigilanza da parte dei collaboratori scolastici I collaboratori scolastici debbono vigilare sia la porta di ingresso che i corridoi ed i servizi igienici. E‟ necessario pertanto che detto personale sia dislocato in modo strategico in più postazioni di osservazione così da avere sotto controllo l‟intero edificio anche per motivi di sicurezza. Gli addetti designati debbono intervenire immediatamente, in caso di abbandono dell‟edificio scolastico secondo le disposizioni ricevute. Art. 99 Intervallo Durante le lezioni antimeridiane verrà effettuato un intervallo, (due intervalli nella Scuola Secondaria di I Grado) per permettere agli alunni il recupero psicofisico e l‟accesso ai servizi igienici e la consumazione della “merenda”. La durata dell‟intervallo viene stabilita dal C.d.D. sulla base di esigenze scolastiche, ma non può superare i 10 minuti. Durante questo tempo la vigilanza degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado all‟interno delle aule viene effettuata dal docente che è in classe, mentre nei bagni e nei corridoi è svolta dai collaboratori scolastici, che si disporranno nei pressi di ciascun gruppo di W.C. Al suono della campanella per la ripresa delle lezioni, gli alunni debbono ritornare in classe senza attardarsi negli spazi esterni alle aule. Per facilitare la vigilanza, gli alunni, durante l‟intervallo, si recheranno al bagno quattro per volta divisi tra maschi e femmine e gli altri attenderanno in classe il loro ritorno prima di uscire. Art. 100 Cambi dell’ora Il cambio di classe da parte dei docenti al termine dell'ora di lezione, deve avvenire nel più breve tempo possibile. Ai collaboratori scolastici è richiesta la massima vigilanza. Art. 101 Vigilanza in altri ambienti La vigilanza sugli alunni in altri ambienti della scuola (es. laboratori, aula magna, ecc…) o esterni ad essa, viene svolta dal personale docente che li accompagna. Art. 102 Vigilanza durante le visite di istruzione La vigilanza degli alunni durante le gite e/o visite di istruzione o le manifestazioni è svolta dal personale docente, dal personale ausiliario e da altri operatori per tutta la durata temporale delle stesse, fino al ritorno a scuola o all‟affidamento dei minori ai rispettivi familiari. - 22 - Art. 103 Sciopero e Assemblee Sindacali In caso di sciopero il Dirigente Scolastico, i docenti ed i collaboratori scolastici si atterranno alle disposizioni descritte nell'allegato " Attuazione della Legge 146/90 ", al CCNL. Il personale docente in servizio che non ha aderito allo sciopero ha il dovere di svolgere la sorveglianza degli alunni che sono presenti a scuola e, per le mansioni loro affidate, lo stesso dicasi per il personale ausiliario secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In occasione delle Assemblee Sindacali il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA si atterranno alle disposizioni previste dal CCNL. Art. 104 Cessazione della vigilanza La vigilanza degli alunni cessa nel momento in cui essi escono dall‟ingresso della scuola o vengono affidati ai rispettivi genitori, o a chi ne fa legalmente le veci, o tornano a casa da soli come richiesto dai genitori con apposita modulistica. Art. 105 Distributore automatico delle bevande I distributori automatici delle bevande sistemati negli edifici possono essere utilizzati solo dagli adulti. Art. 106 Vietato fumare E‟ fatto assoluto divieto di fumare da parte di chiunque nei locali della scuola. Art. 107 Documento sulla valutazione dei rischi Il datore di lavoro individuato nella figura del Dirigente Scolastico è responsabile della sicurezza sul posto di lavoro come previsto dal D.L.vo 81/08, dal D.L.vo 626/94 e dalla L. 242/96 e pertanto, coadiuvato, individua e redige un Documento sulla valutazione dei rischi presenti a scuola e nei suoi uffici. Sulla base dei rischi accertati e del grado di pericolosità nonché delle competenze interne o esterne necessarie a rimuoverli, emette una serie di prescrizioni obbligatorie che tutti i soggetti operanti nella scuola debbono rispettare. Informa il Comune sulle eventuali manchevolezze o deficienze riscontrate perché intervenga per rimuoverle. Nomina un Responsabile per la sicurezza e la prevenzione incendi; redige, coadiuvato da questi o altri esperti, il Piano di evacuazione degli edifici scolastici dandone la massima informazione. In proposito nomina tutti i responsabili dell‟attuazione pratica del piano e provvede alla formazione del personale docente e non in materia di sicurezza. In collaborazione con la Protezione Civile, la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco organizza prove di evacuazione con e senza preavviso per verificare con il Responsabile l‟efficienza del Piano. Art. 108 Obblighi sulla sicurezza Il D.S. redige, fa stampare e distribuisce a tutto il personale ed agli alunni o genitori un libretto che contiene le disposizioni cui tutti debbono attenersi per evitare infortuni. L‟informazione costituisce, da parte di chi la riceve, assunzione di responsabilità nei comportamenti e vigilanza sui minori perché rispettino le prescrizioni. Art. 109 Somministrazione farmaci Non possono essere somministrate medicine agli allievi, ad eccezione di farmaci salvavita, su richiesta e previa autorizzazione dei genitori e del D.S. secondo modalità prestabilite dalla ASL RM H. - 23 - Art. 110 Infortuni Quando si verificano degli infortuni agli alunni, il docente presente al fatto, mediante il personale ausiliario chiede l‟intervento dell‟addetto al primo soccorso per gli interventi di competenza, avvisa immediatamente la segreteria scolastica perché informi subito i familiari. Nel caso evidente di estrema necessità si deve chiedere l‟intervento del servizio di pronto soccorso. Le cassette mediche in dotazione alle scuole debbono contenere il materiale di primo intervento (guanti, disinfettante, cotone idrofilo, cerotti, termometro e ghiaccio sintetico) previsti dal D.lvo 81/08, ed indicati dal Medico scolastico. Art. 111 Registro infortuni E‟ obbligatorio che la scuola sia fornita di un Registro infortuni depositato presso gli uffici competenti nel quale vanno annotati tutti i casi di infortunio verificatisi. Art. 112 Relazione infortuni L‟insegnante è tenuto a compilare su un apposito modello, fornito dalla segreteria, una relazione dettagliata e sottoscritta sull‟infortunio verificatosi. Art. 113 Abbandono dell'edificio scolastico Nel caso di incendio, terremoto, minaccia terroristica, caduta di aerei o di carichi pendenti o di altra calamità grave che determini la condizione di immediata evacuazione del/degli edificio/i scolastico/i, il responsabile emana l‟ordine di evacuazione e l‟addetto al segnale di allarme suona l‟avvisatore acustico. Tutti debbono immediatamente abbandonare l‟edificio come disposto dal Piano di evacuazione per compiti ed azioni. Art. 114 Punti di raccolta Tutti gli occupanti dell‟edificio scolastico dovranno raccogliersi nelle aree assegnate dal Piano di evacuazione. I docenti controlleranno le presenze, redigeranno il verbale e tutti attenderanno l‟intervento degli organi preposti e le loro disposizioni in merito al da farsi. Art. 115 Modalità di abbandono e raccolta Si fa riferimento al piano di evacuazione adottato e agli aggiornamenti annuali che il D.S. è tenuto a presentare al personale dipendente. TITOLO VI PRIVACY E ACCESSO AI DOCUMENTI Art. 116 Privacy Tutti gli operatori scolastici sono tenuti al rispetto delle norme impartite con un Regolamento specifico elaborato dal Dirigente Scolastico come previsto dal D.L.vo 196 del 30.06.03 denominato “Codice in materia di Protezione dei dati personali Art. 117 Accesso ai documenti L‟acceso ai documenti è riservato ai soggetti titolari di situazioni giuridiche ed è regolato dalla Legge 241/‟90. Copia degli atti viene rilasciata dietro pagamento di € 0,25 a facciata per formato 21X29,7 e € 0,50 a facciata per formati superiori salvo variazioni di prezzo. - 24 - Art. 118 Rilascio documentazione e conclusione procedimento Il rilascio di certificazioni, dichiarazioni, decreti ed atti emanati dalla Dirigenza Scolastica o comunque giacenti agli atti per copia conforme viene effettuato con le seguenti scadenze: certificato di servizio------------------------------ giorni lavorativi 10 (dieci); certificato di iscrizione a scuola------------------- giorni lavorativi 3 (tre); nulla osta trasferimento----------------------------- giorni lavorativi 1 (uno); iscrizione per trasferimento da altra scuola ------ immediata, fatti salvi i casi particolari; trasmissione documenti per via gerarchica --- giorni lavorativi 3 (tre) fatti salvi i casi particolari; richieste varie---------------------------------------- giorni lavorativi 5 (cinque); TITOLO VII UFFICI DI SEGRETERIA Art. 119 Organizzazione L‟ufficio di segreteria coordinato dal D.S.G.A., è organizzato in base ai seguenti settori di lavoro: A) Gestione Affari Generali B) Alunni C) Amministrazione D) Personale L‟assegnazione ai settori di lavoro viene effettuata annualmente in base alle indicazioni fornite dall‟assemblea del personale e definite nella contrattazione d‟Istituto. Art. 120 Orari funzionamento e ricevimento del pubblico Gli orari di funzionamento dell‟ufficio sono stabiliti annualmente dal Consiglio d‟Istituto e affissi all‟albo della scuola. TITOLO VII ESTRANEI – PUBBLICITÀ’ Art. 121 Accesso di estranei E‟ proibito l‟acceso ai locali scolastici di persone estranee alla scuola sprovviste di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico. I dipendenti comunali o ditte incaricate dall‟Ente locale possono eseguire lavori di manutenzione durante l‟orario scolastico solo se autorizzate dal Dirigente Scolastico e dopo aver elaborato il D.U.V.R.I. previsto dal D.L.vo 81/80 relativo alle norme di sicurezza. Le porte di sicurezza di accesso agli edifici scolastici devono restare sempre chiuse durante lo svolgimento di tutte le attività scolastiche. Art. 122 Pubblicità E‟ vietato affiggere e/o diffondere materiale pubblicitario o propagandistico estraneo alla vita scolastica e comunque non autorizzato dal Dirigente Scolastico. Art. 123 Raccolta denaro E‟ vietato raccogliere denaro a qualsiasi titolo senza l‟autorizzazione preventiva del Consiglio d‟Istituto, se l'attività non è prevista nel Piano annuale dell‟offerta formativa. - 25 - TITOLO VIII MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI SEZIONE I -MENSA SCOLASTICA Art. 124 Appalto Il servizio mensa è fornito dalla ditta vincitrice della gara di appalto bandita dal Comune. I genitori ed i docenti incaricati dal C.d.I., unitamente alle altre componenti coinvolte, partecipano alla Commissione mensa istituita dal Comune stesso per verificare periodicamente il rispetto, da parte della Ditta appaltatrice, di quanto dettato dal capitolato in merito a quantità, qualità e cottura dei cibi. Art. 125 Fruizione pasto Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa consumeranno i pasti negli ambienti prescritti per l‟assolvimento di questa funzione. Durante la mensa i docenti hanno l'obbligo di vigilare sugli alunni. Consumato il tempo dei pasti e del recupero psicofisico il suono della campanella avvertirà del ritorno alle attività pomeridiane programmate. Gli insegnanti in servizio nell'orario mensa hanno diritto alla consumazione gratuita dei pasti. E' loro dovere segnalare il ripetersi di disfunzioni nel servizio mensa o di carenza di tipo quantitativo e/o qualitativo. SEZIONE II TRASPORTO SCOLASTICO Art. 126 Gestione Il trasporto scolastico è fornito dalla ditta vincitrice la gara di appalto bandita dall‟amministrazione comunale Art. 127 Orari Gli orari del trasporto, concordati dal responsabile della ditta con il Dirigente Scolastico, devono essere funzionali all‟inizio e al termine delle lezioni. Sarà cura dei collaboratori scolastici segnalare al Dirigente Scolastico i ritardi e i disservizi. TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI Art. 128 Pubblicazione Copia del presente Regolamento sarà depositata in ciascuna sede dell‟Istituto Comprensivo e sarà così a disposizione dei docenti, genitori e personale ausiliario ai quali sarà comunque consegnata una copia. Art. 129 Norme di rinvio Per quanto non è previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge. Art. 130 Norme abrogative Le norme del presente Regolamento che risultino in contrasto con le nuove disposizioni di legge saranno automaticamente abrogate. Art. 131 Osservanza E‟ fatto obbligo a tutti gli operatori ed a tutti gli utenti/fruitori del servizio scolastico rispettare e far rispettare il presente Regolamento. - 26 -