MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” - RMIC8AT005
Scuole: Infanzia “LA TROTTOLA”- Primaria “G. CARDUCCI”– Secondaria di I Grado “E. FERMI”
UFFICI : Via Costagrande, 18/c - 00040 MONTE PORZIO CATONE (Rm)
C. F.: 84002090581 - tel. 069449282 - fax 069447479
e-mail: [email protected] – (pec) [email protected][email protected]
www.icdonmilani.it
REGOLAMENTO INTERNO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
CON DELIBERA N. 01
DELL’ 11 FEBBRAIO 2011
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ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”
MONTE PORZIO CATONE (Rm)
REGOLAMENTO INTERNO
PREMESSA
L‟Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” attraverso i seguenti Organi Collegiali:
1. Consiglio d‟Istituto;
2. Giunta Esecutiva;
3. Collegio dei Docenti;
4. Consigli di Classe, d‟Interclasse e d‟Intersezione;
5. Comitato di Valutazione del servizio dei docenti;
6. Assemblea dei genitori.
Garantisce il pieno rispetto degli ordinamenti dello Stato in materia scolastica e le competenze del
personale ispettivo, dirigente, docente ed A.T.A., nonché la partecipazione della componente
genitori alla gestione della scuola.
Nel rispetto della normativa vigente ed a garanzia dei diritti sindacali dei lavoratori sono elette e
rese operative le R.S.U. d‟Istituto. Tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo alle sedute degli
OO.CC. non hanno diritto ad alcun compenso.
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI
Art. 1 Composizione degli OO.CC.
La composizione di ciascun organo collegiale e la sua durata in carica sono fissati dal Titolo 1 del
D. L.vo n. 297 del 16.04.1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2 Il Presidente
Se espressamente previsto dalla normativa, ciascun OO.CC. elegge il proprio Presidente il quale
esercita le funzioni dettate dalle vigenti disposizioni in materia.
In sua assenza tali funzioni vengono assunte - per delega - dal Vicepresidente.
Negli OO.CC. dove la presenza del Dirigente Scolastico è di diritto, questi non può essere
sostituito dal Vicario, ma solo da altro Dirigente.
Art. 3 Elezioni
Le elezioni di quegli OO.CC. previste nella norma, verranno indette e si svolgeranno secondo il
calendario fissato dalle autorità competenti.
Art. 4 Proclamazione degli eletti
I risultati delle elezioni e gli elenchi degli eletti saranno pubblicati all‟albo dell‟Istituto ed in
ciascun edificio scolastico compreso nell‟Istituto stesso. La pubblicazione ha valore di
proclamazione degli eletti stessi.
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Art. 5 Convocazioni
La convocazione di ciascun OO.CC. deve avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni dall‟ora e
data fissate per la riunione. La convocazione deve essere effettuata „ad personam‟ a mezzo missiva
spedita o consegnata a mano e contemporaneamente deve esserne pubblicato l‟avviso di
convocazione all‟albo dell‟Istituto.
Nelle missive debbono essere indicati il giorno e l‟ora di inizio e di fine della riunione ed in
sequenza gli argomenti messi all‟O.d.G. Per improvvisi, urgenti o gravi motivi la convocazione
può
essere comunicata a mezzo fonogramma, fax o, in via straordinaria, per via telefonica anche a
mezzo di segreteria o con avviso di chiamata se l‟utente non è in quel momento raggiungibile. Di
ciascuna seduta degli OO.CC. viene redatto apposito verbale da parte del segretario designato o
incaricato su apposito registro a pagine numerate. In calce il testo sarà firmato sia dal segretario
estensore che dal Presidente e di esso verrà data lettura nella seduta seguente dell‟OO.CC. e posto
ad approvazione dei presenti.
Art. 6 Funzionamento degli OO.CC.
Ciascun organo collegiale svolge la propria attività nel pieno rispetto delle funzioni assegnategli
per legge e perseguendo le finalità per le quali è stato istituito e costituito in spirito di cooperazione
tra tutte le componenti scolastiche in esso rappresentate e con l‟obiettivo di realizzare il Piano
dell‟Offerta Formativa dell‟Istituto.
Art. 7 Programmazione
Proprio per quanto esposto all‟ art. 6 gli organi chiamati ad assolvere il compito della
programmazione coordineranno il loro lavoro con tutti gli OO. CC. interessati e seguendo l‟iter
procedurale assegnato alla propria struttura.
Al fine di facilitare la piena attuazione dell‟Autonomia e la conseguente programmazione d‟Istituto,
gli OO. CC. si avvarranno della professionalità aggiunta dei docenti e dei gruppi individuati come
funzioni strumentali al P.O.F. sulla base delle aree di competenza selezionate dal C.d.D. in ragione
dell‟analisi dei bisogni della scuola, dell‟utenza e della corrispondente risposta educativa e
formativa dell‟Istituto stesso.
Art. 8 Verifica
Al termine di ciascun a. s. le Funzioni Strumentali redigeranno una dettagliata relazione circa il
lavoro di coordinamento e di progettazione svolto da loro, dalle commissioni competenti per il
settore e dal corpo docente nel suo insieme per la piena attuazione dell‟autonomia scolastica e del
P.O.F. L‟Istituto verifica, inoltre, il raggiungimento degli „standard‟ educativi e didattici fissati
dagli organi competenti.
CAPO I - CONSIGLIO D’ISTITUTO
Art. 9 Composizione ed Attribuzioni
La composizione del Consiglio d‟Istituto e le sue attribuzioni sono regolate dal D. l.vo 297/94 e
successive integrazioni e modifiche.
Art. 10 Prima Convocazione del C.d.I.
La prima convocazione del C.d.I. di nuova nomina deve avvenire, nei modi sopra descritti, non
oltre il 20° giorno successivo alle elezioni stesse e deve essere disposta dal Dirigente Scolastico.
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Art. 11 Presidente e Vicepresidente
Il Presidente del C.d.I. viene eletto nella seduta di insediamento dello stesso e deve essere scelto
tra i genitori eletti, idem per il Vicepresidente. Il Presidente rappresenta l‟unità dell‟Istituto e con il
Presidente della Giunta Esecutiva – il D.S. – ne presiede la gestione unitaria:
- convoca le riunioni del Consiglio;
- fissa l‟O.d.G.;
- mantiene contatti con la Giunta Esecutiva;
- tiene ed allaccia rapporti con gli Enti Locali;
- provvede e verifica che le deliberazioni votate dal C.d.I. siano rese operative dagli altri
OO.CC. ;
- cura che dagli enti responsabili vengano rimossi quegli ostacoli che impediscono
l‟esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio.
Art. 12 Convocazioni del C.d.I.
Il C.d.I. è convocato almeno ogni due mesi in seduta ordinaria o straordinaria dal Presidente, il
quale è tenuto anche a disporne la convocazione se vi è un‟apposita richiesta in tal senso espressa
dalla Giunta Esecutiva e/o da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso. La sede delle riunioni
del C.d.I. è presso gli Uffici in via Costagrande, 18/c. Le sedute possono essere svolte anche in sede
diversa dalla prima per valutazioni funzionali o situazioni contingenti. Alle riunioni del C.d.I.
possono partecipare, su invito della Presidenza, esperti e tecnici esterni al fine di affrontare e
risolvere problemi che esigono specifiche competenze. Dette figure esterne non hanno diritto di
voto e all‟atto della votazione dell‟argomento sul quale hanno espresso parere debbono lasciare
l‟aula se interessati all‟atto deliberativo. Per esaminare problematiche di particolare interesse o
complessità da inserire all‟ O.d.G. ed avere la possibilità di acquisire le più ampie informazioni in
merito dall‟elettorato, il C.d.I. può anche riunirsi in seduta informale su espressa richiesta della
Giunta Esecutiva. Anche la seduta formale può trasformarsi in informale su richiesta della
maggioranza, a decisione unanime . La discussione relativa alla seduta informale non viene
verbalizzata. L‟ordine di trattazione degli argomenti, su espressa mozione e votazione conseguente
a maggioranza, può essere modificato. L‟O.d.G. può essere integrato nei modi e nei tempi espresso
all‟art.5. Le riunioni del C.d.I. sono pubbliche. Gli interventi dei consiglieri del C.d.I. possono avere
la durata max di 10‟ e debbono essere attinenti all‟argomento in questione. Ciascun consigliere ha
diritto di replica con un secondo breve intervento della durata massima di 5minuti.
Art. 13 Atti del Consiglio d’Istituto
Le delibere adottate dal C.d.I., saranno affisse all‟albo presso gli uffici dell‟Istituto entro 3 giorni
dalla seduta consiliare che li ha deliberati. Essi inoltre resteranno esposti per 15 giorni. I verbali
delle sedute e gli atti preparatori sono depositati presso l‟ufficio di Segreteria dell‟Istituto e sono
a disposizione dei componenti degli OO.CC. per la consultazione in orario di ufficio. Copia delle
deliberazioni da affiggere all‟albo è consegnata al D.S. dal Segretario del C.d.I. Non sono soggetti a
pubblicazione atti e/o deliberazioni concernenti singole persone salvo esplicita richiesta degli
interessati.
CAPO II – GIUNTA ESECUTIVA
Art. 14 Composizione e sue Attribuzioni
La composizione della Giunta Esecutiva e le sue deliberazioni sono regolate dagli artt. 5 e 6 del
D.P.R. 31.05.1974, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 15 Riunioni
La Giunta Esecutiva di Istituto si riunisce prima della riunione del Consiglio d'Istituto ed ogni
qualvolta se ne presenti la necessità mediante richiesta del Presidente o su istanza della
maggioranza dei suoi membri. Per esaminare problematiche di particolare urgenza è consentita, in
via eccezionale, la convocazione a mezzo telefono o fax.
Art. 16 Sedute
Le sedute della Giunta Esecutiva sono riservate ai componenti della giunta stessa.
Su invito della Presidenza sono ammesse alla seduta della Giunta, senza diritto di voto, tutte quelle
persone che si ritengono utili all‟illustrazione e/o alla ricerca di soluzioni degli argomenti da
trattare. Si ritiene utile la presenza del Presidente del C.d.I. senza diritto di voto.
CAPO III – COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 17 Composizione – Attribuzioni – Riunioni
La composizione e le attribuzioni del C.d.D. sono regolate dalle disposizioni di legge previste
dall‟art. 7 del D.L.vo 297/94 e successive integrazioni e modificazioni.
Il C.d.D. è composto da tutti i docenti dell‟Istituto sia con contratto a tempo indeterminato che a
tempo determinato, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Nell‟adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti può tener conto delle proposte e dei
pareri espressi dai Consigli di Classe, d‟Interclasse e d‟Intersezione.
Il C.d.D. s‟insedia con l‟inizio dell‟anno scolastico e si riunisce:
a) Almeno una volta a bimestre ai sensi dell‟art. 14 del D.P.R. 399/88;
b) Quando il D.S. ne ravvisi la necessità;
c) quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta scritta al D.S.
Le funzioni di Segretario del C.d.D. sono attribuite dal D.S. ad uno dei suoi collaboratori.
Art. 18 Convocazioni
Il C.d.D. è convocato secondo le modalità stabilite dall‟art. 7, terzultimo comma del D.L.vo
297/94 e sue successive integrazioni e modificazioni.
Art. 19 Orario delle Riunioni
Le Riunioni del C.d.D. hanno luogo in orario non coincidente con quello di insegnamento ed è
considerato orario di servizio come previsto dal C.C.N.L. in vigore.
Art.20 Presenza di “esterni”
Al fine di chiarire problematiche specifiche di argomenti posti all‟O.d.G. della riunione del
C.d.D., possono intervenire e prendere la parola anche consulenti „esterni‟ convocati dal D.S. o su
richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Collegio.
Gli esperti „esterni‟ non hanno diritto di voto.
Art. 21 Atti e deliberazioni
Gli atti e le deliberazioni del C.d.D. non sono soggetti a pubblicazione all‟albo dell‟Istituto, salvo
richiesta specifica firmata o votata in modo palese dai 2/3 dei componenti il Collegio. Ciascun
componente del C.d.D. può prendere visione del verbale delle riunioni.
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CAPO IV - CONSIGLI DI CLASSE – DI INTERCLASSE – DI INTERSEZIONE
Art. 22 Composizione e loro Attribuzioni
La composizione e le attribuzioni dei Consigli citati al Capo IV sono regolate dall‟art. 5 del
D.L.vo 297/94 e sue successive integrazioni e modifiche. I Consigli di Classe, d‟Interclasse e
d‟Intersezione sono composti dai docenti di ciascuna classe, interclasse/intersezione più i
rappresentanti dei genitori eletti nel numero spettante a ciascun Consiglio. Tutti i Consigli sono
presieduti dal D.S. o da suo delegato. Le riunioni consiliari si svolgono in orario di servizio non
coincidente con l‟orario delle lezioni. I Consigli sono Organi Collegiali finalizzati a programmare
l‟azione educativa e didattica dei docenti e ad esaminarne periodicamente l‟efficacia sull‟utenza,
nonché a formulare proposte al C.d.D. e al C.d.I. sempre in ordine a tale azione suggerendo forme
innovative e/o di sperimentazione con l‟obiettivo di migliorare l‟Offerta Formativa. Le competenze
didattiche spettano esclusivamente alla componente docente dei Consigli. Ciascun consiglio deve
avere un coordinatore ed un segretario che verbalizzi quanto esposto durante le riunioni; la loro
nomina è disposta dal D.S. e le due funzioni possono essere coincidenti.
Art. 23 Riunioni
Le riunioni dei Consigli di Classe, d‟Interclasse e d‟Intersezione si svolgono di norma una volta a
bimestre, su convocazione del D.S. e seguendo un calendario che viene stilato e pubblicato
all‟inizio di ogni anno scolastico. I Consigli possono essere indetti su richiesta scritta indirizzata al
D.S. da almeno 1/3 dei componenti.
Art. 24 Presenze di “esterni”
Per decisione del D.S. o di almeno 1/3 dei componenti è possibile che alle riunioni consiliari
partecipino dei consulenti „esterni‟ per chiarire problematiche particolari o urgenti che riguardino
l‟azione didattica ed educativa. I consulenti comunque non hanno diritto di voto.
Art. 25 Atti e deliberazioni
Le delibere di Consiglio, verbalizzate da un docente e vistate dal D.S., saranno numerate
annualmente e inviate ai componenti della Giunta Esecutiva, al C.d.I. ed al C.d.D. per quanto di
loro competenza. Le delibere potranno essere messe a disposizione dei componenti dei vari Consigli
per la consultazione. I rappresentanti possono relazionare ai genitori della classe previa visione del
comunicato da parte dei docenti coordinatori per verificarne la rispondenza con il verbale.
Art. 26 Comunicazioni con i rappresentanti di classe/intersezione
I rappresentanti di classe/intersezione potranno conferire con gli insegnanti di classe/intersezione
nell‟orario fissato nel calendario annuale.
Art. 27 Accesso dei genitori rappresentati nei locali scolastici
I genitori rappresentanti di classe/interclasse/intersezione potranno accedere, durante l‟orario di
lezione, solo in quei locali della scuola dove sono custoditi gli atti deliberati dall‟Organo Collegiale
per consultazione e potranno ritirare, dal personale designato a farlo, il materiale relativo alle
attività extrascolastiche.
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CAPO V – COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SEVIZIO DEI DOCENTI
Art. 28 Composizione e sue Attribuzioni
La composizione e le attribuzioni del Comitato di Valutazione dei Docenti sono fissate dall‟art. 11
del D.L.vo 297/94 e successive integrazioni e modifiche. Le funzioni di segretario delle sedute sono
attribuite dal D.S., in qualità di Presidente, ad uno dei docenti membri del Comitato.
CAPO VI – ASSEMBLEE DEI GENITORI
Art. 29 Il comitato dei rappresentanti di classe
I genitori eletti quali rappresentanti di classe/interclasse/intersezione possono costituire
liberamente il “Comitato dei Rappresentanti di Classe” con l‟obiettivo di meglio coordinare le
attività e le proposte nonché gli interventi presso gli Enti Locali che risultano programmati dai
consigli di classe/interclasse/intersezione, dal C.d.I. e dal C.d.D.
Art. 30 Presidenza
Il Comitato dei Rappresentanti di classe e le assemblee di cui agli artt. seguenti, eleggono un loro
Presidente che li rappresenta presso la Dirigenza Scolastica. Tale carica elettiva, sia nei modi che
nelle funzioni, viene gestita autonomamente dal Comitato e/o dalle assemblee stesse che
stabiliscono anche la durata del mandato affidato.
Art. 31 Classificazione, costituzione delle assemblee e loro funzionamento
Oltre al “Comitato dei Rappresentanti di classe” possono costituirsi liberamente:
- assemblea dei genitori di una classe;
- assemblea dei genitori di classi parallele;
- assemblea dei genitori di una sezione;
- assemblea dei genitori di interclasse/intersezione;
- assemblea dei genitori di un ciclo di scuola (es. Scuola dell‟infanzia, di base..);
- assemblea dei genitori dell‟Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”.
La richiesta di riunione per svolgere un‟assemblea deve essere firmata dalla maggioranza più
uno dei genitori aventi titolo (non delle famiglie) e nel caso di assemblea di ciclo e/o di istituto
da almeno 1/3 dei genitori; tale domanda deve essere indirizzata e consegnata o spedita dal
Presidente dell‟assemblea o da un delegato al D.S. almeno 8 giorni prima della data di richiesta
dell‟assemblea stessa. Il D.S. autorizza la convocazione di assemblea dandone comunicazione
scritta al Presidente o membro delegato dalla stessa e trasmettendo identico avviso sul diario di
classe e all‟albo dell‟Istituto. Resta fermo che qualsiasi assemblea può essere svolta solo in
orario extrascolastico. L‟assegnazione del locale scolastico per lo svolgimento della riunione è
competenza esclusiva della D.S. L‟O.d.G. deve contenere argomenti inerenti il funzionamento
della scuola e non riguardare le persone e la didattica.
Alle sedute di assemblea possono
essere invitati esperti esterni con l‟obiettivo di fornire consulenza su problematiche specifiche
legate ad un migliore funzionamento dell‟istituzione scolastica. Alle assemblee ed alle sedute
del Comitato dei Rappresentanti dei genitori possono partecipare, se espressamente invitati, sia
il Dirigente Scolastico che i docenti di classe, di sezione, di interclasse/intersezione o persino il
C.d.D. per motivi essenziali al funzionamento dell‟Istituto (es.: edilizia scolastica, problemi
vitali per la sicurezza, ecc…) che non risultino in aperto contrasto con le normative scolastiche
vigenti e con il loro ordinamento. Il D.S. ed i docenti che partecipano alle assemblee debbono
avere diritto di intervento e di replica. Sui temi trattati in qualsiasi tipo di assemblea viene
redatto un apposito verbale da una persona designata dal Presidente. Copia del verbale deve
essere consegnata al D.S. che lo terrà agli atti e ne potrà dare lettura o permetterne visione agli
organi della Giunta e del C.d.I. .
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Art. 32 Assemblee di classe
L‟assemblea di classe/interclasse/sezione si può svolgere una volta a bimestre ma solo se
convocata dal/i genitore/i eletto/i nell‟interclasse o su richiesta, a sua volta, di almeno 1/3 dei
genitori (non delle famiglie). Le modalità di convocazione ed il funzionamento dell‟assemblea sono
regolati dall‟artt. 5 e 6 del presente Regolamento d‟Istituto.
Art. 33 Garanzie
Chi richiede l‟assemblea deve prendere accordi con il D.S. per permettere l‟accesso nei locali
scolastici di tutti gli aventi diritto a partecipare alla riunione stessa, facendosi carico delle
responsabilità in ordine a:
a) apertura e chiusura della scuola;
b) pulizia e riordino dei locali utilizzati;
c) eventuale risarcimento dei danni arrecati agli arredi ed alla struttura.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
CAPO I - POF E CARTA DEI SERVIZI
Art. 34 Servizio Didattico - Educativo
In piena attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente anche in tema di autonomia come
trasparenza, l„Istituto provvede a formulare il proprio Piano dell‟Offerta Formativa ed a predisporre
e diffondere la propria Carta dei Servizi, il tutto nei tempi e nei modi dettati dalle disposizioni di
legge recepite nel presente Regolamento. Il P.O.F. e la carta dei servizi sono pubblicati sul sito
Web della scuola.
Art. 35 P.O.F.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, gli Organi Collegiali competenti in materia
debbono elaborare, discutere, ed approvare il Piano dell‟Offerta Formativa (P.O.F.) dell‟Istituto.
Il P.O.F. è il documento fondamentale dell‟identità culturale e progettuale dell‟istituzione
scolastica, contiene tutti i progetti della scuola ed esplicita l‟organizzazione da essa adottata.
Art. 36 Carta dei Servizi
L'Istituto Comprensivo redige e stampa una Carta dei Servizi che informa l'utenza
sull'organizzazione dell'Istituto nel suo insieme, compresi i settori amministrativo e direzionale.
La Carta dei Servizi è parte integrante del P.O.F.
Art. 37 Patto di Corresponsabilità:
Il patto di corresponsabilità scuola-famiglia viene sottoscritto ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007 per garantire agli alunni, nessuno escluso, successo
scolastico, perché diventino cittadini “Responsabili dell‟armonia del mondo”.
Il patto educativo integra le disposizioni di legge, il regolamento d‟Istituto e non si sostituisce ad
essi. Deve essere sottoscritto con i genitori all‟inizio del primo anno di ogni ordine di scuola. Nella
scuola secondaria di I grado viene sottoscritto un patto di corresponsabilità anche con gli studenti. Il
patto ha validità per l‟intero corso di studi.
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CAPO II - CALENDARIO SCOLASTICO
Art. 38 Calendario scolastico
Il calendario scolastico è fissato ogni anno dalla Giunta Regionale del Lazio.
In linea con l'autonomia il C.d.I. può deliberare piccole variazioni tenendo conto della delibera
con la quale la giunta regionale determina il calendario scolastico. L‟atto con il quale vengono
deliberate le variazioni deve essere inviato al competente assessorato della Regione per la presa
d‟atto.
Art. 39 Quadrimestre
La valutazione degli alunni è a scadenza quadrimestrale.
Art. 40 Ricevimento genitori
Per favorire il dialogo e l'informazione scuola-famiglia gli insegnanti ricevono i genitori con le
seguenti modalità:
1
-
Scuola dell'Infanzia:
si terrà un incontro, prima dell'inizio delle attività, con i genitori degli alunni nuovi iscritti per
definire le modalità dell'accoglienza;
- su richiesta dei genitori ( previo appuntamento) o dei docenti durante le ore di programmazione;
- si effettueranno due incontri quadrimestrali di cui, l'ultimo, destinato anche alla consegna del
documento di valutazione.
2 Scuola Primaria:
- si terrà un incontro, prima dell‟inizio delle attività, con i genitori degli alunni nuovi iscritti per
definire le modalità dell'accoglienza (se l‟organico riguardante le prime classi lo consente);
- durante le ore di programmazione su richiesta dei genitori o dei docenti;
- in appositi incontri a cadenza bimensile.
3 Scuola Secondaria di I Grado:
- i genitori potranno conferire con i docenti nelle ore di ricevimento ogni prima settimana del
mese o per appuntamento nelle altre settimane.
Le date e gli orari saranno fissati e comunicati con un apposito calendario annuale.
Art. 41 Comunicazione ai genitori
Le comunicazioni ai genitori relative al rendimento scolastico ed al voto in condotta vengono
effettuate in quattro incontri annuali a cadenza bimestrale, il secondo e il quarto sono destinati
anche alla consegna del documento di valutazione. Il libretto personale degli alunni della Scuola
Secondaria I Grado informerà puntualmente circa le valutazioni delle verifiche orali e scritte.
CAPO III - ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE
SEZIONE I VISITE/VIAGGI D’ISTRUZIONE/CAMPI SCUOLA/MANIFESTAZIONI
Art. 42 Polizza assicurativa
Ogni alunno dell‟Istituto Scolastico è coperto dall'assicurazione della Regione Lazio e da
un‟assicurazione integrativa a carico delle famiglie.
Il Consiglio d'Istituto adotta forme integrative di assicurazione per il massimo degli eventi dannosi
possibili per tutti gli alunni e il personale della scuola con la compagnia assicurativa individuata
tramite gara ad offerta.
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Art. 43 Programmazione e svolgimento delle visite d’istruzione
Le visite d‟istruzione, i campi scuola e i gemellaggi che gli insegnanti intendono effettuare durante
l'anno scolastico fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica e vanno
approvati dai rispettivi Consigli di Classe, d' Interclasse e d'Intersezione entro il mese di novembre.
Solo in occasioni particolari (mostre itineranti, eventi non programmabili) i singoli Consigli di
Intersezione, Interclasse e Classe potranno presentare ulteriori proposte nel corso dell‟anno
scolastico.
Le visite guidate, i viaggi d‟istruzione, i campi scuola ed i gemellaggi possono essere effettuati solo
se almeno i 2/3 degli alunni della classe partecipano.
Nell‟arco dell‟a.s. il numero massimo di giorni interi per visite guidate, viaggi d‟istruzione, campi
scuola e gemellaggi, è differenziato per livelli di Scuola:
 N.5 giorni totali per gli alunni della Scuola dell‟Infanzia;
 N.8 giorni totali per gli alunni della Scuola Primaria;
 N.8 giorni totali per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado.
Il numero massimo dei giorni è derogabile solo per eventi eccezionali, previa approvazione del
Consiglio d‟Istituto.
Per gli alunni della Scuola dell‟Infanzia possono essere previste destinazioni nell‟ambito territoriale
del Lazio.
Per gli alunni della Scuola Primaria possono essere previste destinazioni all‟interno dell‟Italia.
Per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado possono essere previste destinazioni anche in
Paesi europei.
Art. 44 Procedura e documentazione
Per ciascuna visita d‟istruzione il docente responsabile deve richiedere l'autorizzazione compilando
l'apposito modulo fornito dall‟ufficio di segreteria specificando il numero degli alunni partecipanti,
eventuali alunni disabili e personale per assistenza degli stessi, il numero e l'elenco dei docenti
accompagnatori che debbono aver firmato per accettazione.
Una volta approvata la visita d istruzione dal D. S., la segreteria provvederà ad inviare ai genitori,
tramite i docenti, il modulo per l‟autorizzazione con specificate le modalità di pagamento.
Art. 45 Accompagnatori
Il rapporto alunni-accompagnatori deve essere di norma di 1 a 15; per gli alunni disabili, non
autonomi, è opportuno garantire la presenza dell‟insegnante di sostegno e/o dell‟AEC.
Alle visite d‟istruzione di norma partecipano i docenti di classe/sezione che hanno dato la
disponibilità; in via eccezionale anche altro personale docente che si sia reso disponibile, ed
eventuale personale ausiliario.
I genitori non possono partecipare alle visite guidate, viaggi d‟istruzione, campi scuola e
gemellaggi. In deroga è prevista la partecipazione di un genitore solo in casi eccezionali, previa
autorizzazione del DS.
Art. 46 Restituzione quota di partecipazione
Nel caso in cui un alunno non partecipi al viaggio d‟istruzione per causa di forza maggiore, sarà
restituita solo la parte della quota che non è stata ancora impegnata.
Art. 47 Visite nel territorio comunale
Le visite didattiche che si svolgono all‟interno del territorio comunale debbono essere
preventivamente autorizzate dai genitori ad inizio anno scolastico.
Art. 48 Partecipazione a manifestazioni
L‟Istituto Comprensivo partecipa con i suoi allievi e docenti a tutte le manifestazioni previste nel
POF.
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SEZIONE II – ATTIVITÀ SPORTIVE
Art. 49 Programmazione
I docenti competenti del settore ad inizio anno svolgono la programmazione delle attività sportive
che sono parte integrante della programmazione didattico - educativa.
Art. 50 Formazione e promozione sportiva
Lo sport è essenziale per un equilibrato sviluppo della personalità di ciascun allievo e rappresenta
un punto nodale di riferimento nel processo educativo e didattico che si svolge nella scuola,
trasversalmente, lungo i suoi cicli.
Art. 51 Convenzioni
Se esistono le condizioni, l‟Istituto può promuovere e stipulare delle convenzioni con soggetti
privati o misti che gestiscono attività sportive considerate basilari per un equilibrato sviluppo psicofisico degli alunni. L‟Istituto al fine di rendere accessibile a tutti gli alunni l‟offerta si renderà parte
attiva anche presso l‟Ente Locale perché nella convenzione con la scuola ci sia un contenimento
della spesa pro-capite e sia garantito un servizio di qualità.
L‟eventuale convenzione dovrà essere discussa ed approvata dagli OO.CC. competenti per
l‟Istituzione scolastica e logicamente firmata dai rispettivi soggetti giuridici designati (per la scuola
il Dirigente Scolastico). Resta fermo che tempi e modalità di utilizzo dell‟offerta sportiva saranno
fissati dall‟Istituto sulla base delle esigenze espresse e senza intaccare la percentuale
dell‟insegnamento curricolare.
CAPO IV - ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO
Art. 52 Consulenze
L‟Istituto ammette l‟intervento - in orario curricolare - di consulenti esterni particolarmente
qualificati in taluni campi del sapere, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) il programma che il consulente svolge deve essere stato preventivamente concordato con
l‟insegnante di classe per quell‟area disciplinare e deve rientrare nella programmazione
annuale;
b) il programma deve essere stato approvato dai Consigli di interclasse/intersezione/classe
secondo le modalità fissate dal presente regolamento;
c) la proposta sub b) deve aver ottenuto l‟approvazione del C.d.D.;
d) la consulenza deve avere la copertura finanziaria anche grazie all'intervento dei genitori.
e) Il Dirigente Scolastico stipulerà un‟apposita convenzione per regolare lo svolgimento
dell‟attività anche per quanto riguarda gli aspetti economici.
Art. 53 Garanzie igieniche e di sicurezza
I consulenti esterni debbono offrire la massima garanzia in ordine alle norme igieniche e di
sicurezza prima di svolgere i loro interventi a scuola , soprattutto in relazione all‟uso di tecnologie e
mezzi come supporti alle loro lezioni.
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CAPO V - BIBLIOTECHE
SEZIONE I - BIBLIOTECA MULTIMEDIALE
Art. 54 Funzione
La bibliomediateca nella scuola è strumento essenziale per l‟istruzione e la formazione
dell‟individuo in quanto consente di attuare nuovi percorsi conoscitivi e cognitivi degli alunni
attraverso l‟utilizzo di testi di diverso genere, videocassette, DVD, CD rom e CD audio. La
bibliomediateca diventa così una risorsa culturale per alunni e docenti e contribuisce a sviluppare
tre aree educative:
-Apprendimento della lettura, dell‟osservazione e dell‟ascolto.
- Formazione ed aggiornamento dei docenti, nuova progettazione curricolare e programmazione
didattica.
- Innovazione metodologico didattica ed applicazione didattica dei materiali.
Art. 55 Organizzazione
La biblioteca viene gestita da un Coordinatore nominato dal Dirigente Scolastico e da una
commissione comprendente docenti di ogni ordine e grado.
La Commissione si riunisce con cadenza regolare per stabilire i progetti ai quali aderire, gli incontri
con personale esterno qualificato (autori, illustratori, etc.) da organizzare, le manifestazioni da
gestire e gli ordini dei nuovi testi da acquistare annualmente. Le modalità dei prestiti vengono
stabilite dalla Commissione che individua anche i docenti referenti.
SEZIONE DUE - BIBLIOTECHE NEI PLESSI
Art. 56 Responsabile
In ogni edificio scolastico fornito di biblioteca il Dirigente Scolastico designa un docente
responsabile della classificazione, conservazione e consultazione-distribuzione dei libri in
dotazione.
Art. 57 Responsabilità ed acquisto nuovi testi
Il docente designato è responsabile dei libri contenuti nella biblioteca e partecipa a titolo
consultivo alle riunioni degli OO.CC. per quanto attiene l‟acquisto e il rinnovo del materiale e le
modalità di consultazione e/o affidamento dello stesso.
Art. 58 Registri
Le biblioteche devono aver un registro generale aggiornato di tutte le opere esistenti ed un registro
di carico e scarico delle medesime.
Tutti i volumi devono essere vidimati dall‟Istituto ed etichettati sul dorso riportando lo stesso
numero e codice del registro generale.
Art. 59 Prestiti
Chi chiede in prestito un volume, ottenendolo, si assume la piena responsabilità della sua buona
conservazione come della sua restituzione entro il termine fissato di 30 giorni salvo eccezioni
motivate. La mancata riconsegna del volume nei tempi prescritti e/o la sua cattiva conservazione
comportano un risarcimento del danno che verrà quantificato dall' Ufficio di Dirigenza e
comunicato all'interessato per la refusione.
La mancata restituzione e/o il danno debbono essere contestati all‟utente da parte del responsabile
della biblioteca che comunicherà per iscritto il fatto alla Dirigenza con un‟allegata analisi dei costi.
- 12 -
Art. 60 Normale deterioramento
Il responsabile della biblioteca svolgerà anche l‟incarico di visionare periodicamente i volumi,
annotando il naturale deterioramento degli stessi che, se avvenuto per uso frequente, non comporta
alcun provvedimento se non la loro eventuale sostituzione con edizioni nuove. E‟ importante
segnalare l‟insorgere di alterazioni legate - ad esempio - a cause microclimatiche che comportino
danni ai libri, al fine di intervenire subito per salvare i volumi ed operare sulla rimozione delle
cause stesse.
Art. 61 Biblioteca magistrale
I libri della biblioteca magistrale sono a disposizione di tutti gli insegnanti e dei genitori che ne
facciano richiesta. Sulle responsabilità connesse al prestito e/o uso valgono le norme espresse
all‟art. 57 del presente regolamento.
CAPO VI - SUSSIDI DIDATTICI
Art. 62 Responsabile
In ciascun edificio scolastico dei vari cicli di istruzione dell‟Istituto, il D. S. individua, fra i
docenti, un responsabile della distribuzione dei sussidi didattici e della loro conservazione, al quale,
dal DSGA, consegnatario dei beni, vengono affidati con atto formale.
Art. 63 Responsabilità ed acquisto
Il docente di cui sopra è responsabile dell‟integrità quantitativa e qualitativa dei sussidi didattici
affidatigli e, a titolo consultivo, partecipa alle riunioni degli OO.CC. sul tema dell‟acquisto e/o
rinnovo dei sussidi stessi.
Art. 64 Registri
Ogni edificio scolastico dovrà avere un registro di carico e scarico dei sussidi in dotazione. Al
termine dell‟a.s., il responsabile riconsegna al DSGA i sussidi didattici ricevuti in dotazione con il
relativo registro.
Art. 65 Uso dei sussidi
Chiunque riceva in uso un sussidio didattico si assume la responsabilità sia della sua
conservazione che della restituzione. All‟atto della restituzione il sussidio deve possedere intatte
tutte le caratteristiche di funzionalità che aveva all‟atto dell‟affido. Eventuali danni ed alterazioni
saranno risarciti da chi ne ha fatto un uso improprio.
Il responsabile dei sussidi, dopo contestazione del fatto all‟utente, segnalerà lo stesso alla
Dirigenza descrivendo il danno rilevato. Sarà cura del D. S. chiedere il risarcimento all‟interessato.
Qualora il responsabile non segnali il danno esso verrà addebitato alla sua persona seguendo le
procedure previste per gli addebiti patrimoniali. Per il normale deterioramento d‟uso e di tempo dei
sussidi didattici non è possibile sollevare alcun addebito risarcitorio.
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TITOLO III
DIRITTI E DOVERI
Art. 66 Diritti
La scuola. al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del
diritto allo studio, si impegna a:
 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante
 Favorire momenti di ascolto e dialogo
 Incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno
 Favorire l‟accettazione dell‟altro e la solidarietà
 Promuovere le motivazioni dell‟apprendere
 Rispettare i tempi e i ritmi dell‟apprendimento
 Far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare con
sicurezza i nuovi apprendimenti
 Adottare adeguate metodologie per favorire l‟apprendimento di ogni alunno
 Favorire un orientamento consapevole e positivo
 Concordare, nel gruppo di insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non
aggravare l‟alunno
 Pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire all‟alunno di selezionare
gli strumenti di lavoro
 Rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento
Art. 67 Doveri
L‟ alunno è tenuto a:
 Rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti, attrezzature
 Conoscere l‟offerta formativa della scuola e rispettare il Regolamento d‟istituto
 Essere responsabile nell‟adempimento dei propri doveri scolastici (puntualità, frequenza
regolare, esecuzione dei compiti, avere sempre quaderni, libri, diario, libretto, materiale …)
 Seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo pertinente, collaborando con i
compagni e i docenti, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed
esperienze
 Usare un linguaggio adeguato improntato al rispetto reciproco e mantenere un contegno
corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni
 Accettare, rispettare ed aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le
ragioni dei loro comportamenti
 Rispettare ed instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con tutto il personale della
scuola
 Rendere partecipe la famiglia di tutto quello che avviene a scuola ed in particolare
comunicare le valutazioni relative alle verifiche orali e scritte
 Rispettare i beni collettivi consapevole che in caso di danni ai materiali saranno tenuti a
risarcirli economicamente
 Essere responsabile dell‟ordine e della pulizia della propria aula, dei servizi igienici, della
palestra e dei laboratori
 Spegnere i cellulari ed altri dispositivi elettronici all‟interno dell‟edificio scolastico
 Attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in
condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo
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Art. 68 Assenze e Giustificazioni
Le assenze degli alunni – anche di un solo giorno - debbono essere sempre giustificate dai genitori o
da chi ne fa le veci il giorno di rientro a scuola, ad eccezione degli alunni della Scuola dell‟Infanzia.
Se l‟assenza supera i sei giorni, compresi i giorni di sospensione delle lezioni, deve essere
giustificata ed accompagnata da un certificato medico di riammissione come previsto dall‟art.42 del
DPR 1518/67,
Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l‟alunno rientra al 6° giorno
non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall‟inizio
della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni
festivi e prefestivi che si aggiungono dopo l‟inizio della malattia (es.: assenza dal mercoledì al
lunedì successivo), al contrario non vanno conteggiati se l‟alunno si assenta dopo (es.: assenza dal
lunedì al giovedì)
Le giustificazioni debbono essere portate alla visione del docente della prima ora del giorno del
rientro a scuola e scritte sull‟apposito libretto che il genitore avrà avuto cura di farsi rilasciare
dalla segreteria scolastica.
Art. 69 Risultati didattici
Perché vi sia una costante comunicazione scuola-famiglia sull‟andamento educativo e didattico
degli alunni, i docenti fanno trascrivere sul libretto il risultato sia delle prove scritte o grafiche
svolte in classe che delle interrogazioni o di qualsiasi altro tipo di prova.
Art. 70 Libretto scolastico
Il libretto scolastico serve per le seguenti comunicazioni: assenze, ritardi, comportamento, profitto.
E' dovere dei genitori controllare frequentemente il libretto scolastico e controfirmare le valutazioni
e le comunicazioni della scuola
Art. 71 Comportamenti abituali
Quando gli alunni sono a scuola debbono mantenere un comportamento civile e responsabile
fondato sull‟autocontrollo e la convinzione che lo stare insieme esige il rispetto da parte di tutti di
regole semplici ma basilari per la convivenza come per il raggiungimento dei fini istituzionali della
scuola. Tale comportamento civile si manifesta nel linguaggio corretto, nel rispetto indistinto di tutti
(compagni, insegnanti, personale ausiliario), nell‟uso appropriato degli ambienti e del “materiale
didattico”. Il vestiario deve essere adeguato all‟ambiente scolastico. E‟ vietata qualsiasi forma di
violenza, prevaricazione, discriminazione, molestia o di competizione che risulti umiliante (per le
sanzioni vedi art. 75).
Art. 72 Divieti
E‟ fatto divieto agli alunni di uscire dalla propria classe senza il permesso verbale rilasciato dal
docente che vigilerà sul rapido rientro in aula. E‟ vietato anche circolare liberamente per i corridoi o
in altri locali della scuola; entrare, se non motivati, in altre classi; accedere alla sala insegnanti e ai
loro armadietti o cassetti individuali. A scuola non è consentito usare telefoni cellulari, lettori CD,
MP3 ed altro, sia per comunicazioni (telefonate, s.m.s., m.m.s., collegamenti internet, ecc.) che per
registrazioni, foto e videoriprese. Per quanto riguarda l‟uso di telefoni cellulari, lettori CD, MP3 e
altri dispositivi elettronici, è inoltre previsto l‟immediato sequestro da parte dell‟insegnante con
consegna al Dirigente Scolastico. I suddetti strumenti verranno restituiti dal Dirigente Scolastico
soltanto ai genitori dell‟alunno..
Durante l‟orario di servizio l‟uso del cellulare è vietato anche ai docenti e ai collaboratori scolastici.
- 15 -
Art. 73 Disciplina
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni
sono sempre temporanee, proporzionate all‟ infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dell'alunno.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata,
né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non
lesiva dell'altrui personalità.
3. Le sanzioni che comportano l‟allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non
superiore a 15 giorni sono comminate soltanto in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari
derivanti dalla violazione dei doveri di cui all‟art. 67 e sono adottate dal Consiglio di Classe.
4. Le sanzioni che comportano l‟allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore
a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto e sono comminate soltanto nel caso siano stati
commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure sussista una concreta
situazione di pericolo per l‟incolumità delle persone. Inoltre il fatto commesso deve essere di
gravità tale da richiedere una deroga al limite di 15 giorni; in tal caso la durata dell‟allontanamento
è adeguata alla gravità dell‟infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo.
5. Le sanzioni riferibili alle più comuni violazioni dei doveri degli alunni sono riportate nel
Regolamento di Disciplina, riportato in allegato, che costituisce parte integrante del Regolamento
d‟Istituto.
Art. 74 Criteri per la valutazione del comportamento
VOTO
Descrizione del comportamento
6
L‟alunno è rispettoso/a nei confronti delle persone (P), delle regole (R), delle coseambiente(C-A) ed aiuta anche gli altri ad esserlo
L‟alunno è rispettoso/a nei confronti delle persone (P), delle regole (R), delle coseambiente(C-A)
L‟alunno è generalmente responsabile e corretto nei confronti delle P, delle R, e delle CA
L‟alunno è generalmente responsabile e corretto nei confronti delle P, delle R, delle C-A,
alcune volte deve essere richiamato a un corretto comportamento
L‟alunno dimostra un limitato senso di responsabilità nei confronti delle P, delle R, delle
C-A, deve essere richiamato spesso a un corretto comportamento
5
L‟alunno non dimostra rispetto nei confronti delle P, delle R, delle C-A
10
9
8
7
Le sanzioni disciplinari, compreso il non rispetto della puntualità, influiscono sulla valutazione del
comportamento
Art. 75 Sanzioni disciplinari
Abrogato
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(Dpr235 2007 che modifica il dpr 249 del 1998)
Art. 76 Impugnazioni e Organo di Garanzia
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse
(genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, a un Organo di
Garanzia interno all‟Istituto. L‟Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni.
2. L‟Organo di Garanzia è composto da due docenti designati dal Collegio dei Docenti, da due
genitori eletti dai rappresentanti nei Consigli di interclasse ed è presieduto da un membro eletto fra i
componenti del Consiglio d‟Istituto dal Consiglio stesso. Sono individuati anche due membri
supplenti (un docente e un genitore) che subentrano in caso di assenza o di incompatibilità (genitore
di alunno sospeso, docente che ha deliberato la sospensione).
3. Le deliberazioni dell‟Organo di Garanzia sono valide se assunte in presenza di tutti i membri o
dei relativi supplenti. Ai fini delle decisioni conta la maggioranza dei voti espressi.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all‟interno della comunità scolastica.
Le sanzioni applicabili per la mancata osservanza dei doveri di cui al‟Art. 67 del Regolamento di
Istituto, ove non ricorrano le condizioni previste dall‟art. 73, comma 4, sono:
1. richiamo verbale da parte dei docenti;
2. annotazione del comportamento sul registro di classe da parte dei docenti;
3. annotazione del comportamento sul registro di classe da parte dei docenti, seguita da
richiamo verbale da parte del Dirigente Scolastico;
4. richiamo scritto inviato alla famiglia e convocazione dei genitori dell‟alunno per un
colloquio con il Dirigente Scolastico;
5. sospensione dalle attività scolastiche fino a un massimo di quindici giorni
Prima di irrogare qualsiasi sanzione deve essere dato modo all‟alunno di esporre personalmente la
proprie ragioni all‟organo competente a provvedere. Nella scelta della sanzione da applicare di
dovrà considerare la gravità della violazione commessa in rapporto a: le circostanze del caso, le
modalità di comportamento attivate, la natura dolosa o colposa della violazione, la gravità del danno
o del disagio procurato, la situazione personale dello studente e gli eventuali precedenti.
In caso di danno materiale l‟alunno è tenuto, ove possibile, alla riparazione personale del danno o,
in alternativa, al risarcimento. Trattandosi di minori, l‟onere del risarcimento spetterà ai genitori
dell‟alunno.
Allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione con attività sostitutiva in
favore della comunità scolastica. Tale attività, la cui durata e impegno dovranno essere
commisurate all‟entità della violazione commessa, sarà concordata e formalizzata con accordo
scritto tra l‟alunno, i genitori, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
Di seguito si riporta una casistica delle più comuni violazioni dei doveri degli alunni e parimenti dei
genitori, con l‟indicazione delle relative sanzioni da applicare.
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Natura delle mancanze
Ritardi
Sanzioni disciplinari
-Ogni ritardo va giustificato per iscritto il giorno stesso o al massimo il
giorno dopo,comunque l‟alunno verrà fatto entrare in classe;
-Il terzo giorno di mancata giustificazione l‟insegnante metterà la nota sul
registro e sul libretto delle comunicazioni;
-Il quarto giorno l‟alunno sarà ammesso a scuola solo se accompagnato dai
genitori
Primo ritardo: richiamo verbale da parte dell‟insegnante.
Secondo ritardo: richiamo verbale da parte dell‟insegnante e annotazione sul
registro di classe.
Terzo ritardo: annotazione sul registro di classe da parte dell‟insegnante e
comunicazione alla famiglia che in caso di ulteriori ritardi l‟alunno sarà
accolto solo se accompagnato da un genitore.
Quarto ritardo: ingresso a scuola accompagnato da un genitore, annotazione
sul registro di classe.
Oltre il quarto ritardo, convocazione della famiglia per colloquio con il
Dirigente Scolastico.
Ritardi reiterati
Mancanza di giustificazione
di un'assenza
Offesa alla dignità personale di compagni docenti o personale scolastico
(offese, prepotenze verbali, comportamenti volgari
violazione della privacy anche attraverso l‟utilizzo di cellulari e social
network)
Comportamento
lesivo della propria
e altrui incolumità (scherzi pericolosi, atti violenti)
Ripetuto disturbo al regolare svolgimento delle lezioni
Azione che turbi il regolare andamento della scuola
Comportamento scorretto o di continuo disturbo durante un‟uscita
didattica o un viaggio d‟istruzione
Danneggiamento a strutture e attrezzature scolastiche.
Vandalismo
-Il terzo giorno di mancata giustificazione l‟insegnante metterà una nota sul
registro di
classe (a) e sul libretto delle comunicazioni.
- Il quarto giorno l‟alunno sarà ammesso a
scuola solo se accompagnato da genitori.
- Annotazione sul registro di classe (a) e comunicazione sul libretto alla
famiglia.
- Convocazione dei genitori.
- In caso di particolare gravità convocazione del Consiglio di Classe per
eventuale provvedimento di sospensione o di esclusione dai viaggi di
istruzione.
- Annotazione sul registro di classe (a) e comunicazione sul libretto alla
famiglia.
- Convocazione dei genitori.
- In caso di particolare gravità convocazione del Consiglio di Classe per
eventuale provvedimento di sospensione e di esclusione dai viaggi di
istruzione..
- Ammonizione verbale.
- Annotazione sul registro di classe (a) e comunicazione sul libretto alla
famiglia.
- Convocazione dei genitori.
- Comunicazione alla famiglia
- Annotazione sul registro di classe (a) e comunicazione sul libretto alla
famiglia.
- In caso di comportamenti particolarmente gravi
l‟insegnante che ha accompagnato gli alunni dovrà segnalarlo al consiglio
di classe per decidere un eventuale esclusione dalle successive visite o
viaggi di istruzione.
- Annotazione sul registro di classe (a) e comunicazione sul libretto alla
famiglia
- Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico per eventuale
sanzione economica o disciplinare (qualora non sia possibile individuare il
responsabile, ma solo la classe di appartenenza, sarà questa nel complesso a
risponderne).
a) Alla quarta nota riportata sul registro di classe la sospensione è disposta dal Dirigente Scolastico fino ad un massimo di
due giorni.
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TITOLO IV
LOCALI SCOLASTICI
Art. 77 Proprietà
I locali scolastici e le loro pertinenze esterne ed interne, i volumi tecnici e gli arredi tutti sono di
proprietà del Comune di Monte Porzio Catone che li affida in gestione alla Dirigenza Scolastica nei
modi e per gli usi previsti dalla legge.
Art. 78 Uso
I locali scolastici e quanto essi contengono in impianti, arredi ed attrezzature sono adibiti ad
esclusivo uso della scuola, con tutte le garanzie fornite dal Comune del rispetto delle norme
igienico-sanitarie, di sicurezza sul posto di lavoro e di abbattimento delle barriere architettoniche e
quanto altro previsto in materia dalla normativa vigente.
Tutti i locali in dotazione alla scuola vengono utilizzati, a seconda delle esigenze dell‟Istituto in
considerazione degli standard previsti in materia di edilizia scolastica e delle disposizioni del
D.L.vo 81/08. Il nascere di nuove esigenze comporta l‟applicazione, ove possibile, del principio di
flessibilità degli ambienti, previo parere espresso dal C .d. I.
Il Consiglio d‟Istituto, su richiesta formalizzata al D. S., può concedere in uso durante l‟orario
extrascolastico, i locali e le palestre ad associazioni e/o società ed enti che operano sul territorio
nell‟interesse della comunità di Monte Porzio Catone. Eventuali danni a strutture o cose provocati
da suddette associazioni, società , enti saranno immediatamente contestati ai loro responsabili e
copia della contestazione, scritta e firmata dal D. S., sarà consegnata al Sindaco del Comune per i
provvedimenti di sua competenza. Il ripetersi di danni può portare allo scioglimento unilaterale
della concessione.
Art. 79 Modalità delle concessioni
La concessione in uso dei locali scolastici a delle palestre a persone, associazioni, società o enti
comunque esterni al mondo della scuola, è regolata dagli artt. 94 e 95 del D.L.vo 297/94.
Art. 80 Cura ed integrità
E‟ fatto obbligo a tutti i fruitori interni o esterni degli ambienti scolastici e dei loro arredi di
farne un uso corretto e civile, allo scopo di mantenerli integri ed evitare alla collettività oneri
aggiuntivi per interventi manutentivi straordinari ed imprevisti.
Art. 81 Responsabilità
Qualora i fruitori degli ambienti scolastici dovessero recare danno agli stessi, agli impianti, agli
arredi e quanto altro costituisca il patrimonio dell‟edificio scolastico, ne saranno responsabili e
tenuti al risarcimento del danno loro contestato, se il Comune deciderà di procedere contro di loro
in tal senso. Il Comune inoltre può intentare azioni di natura giudiziaria nei confronti di soggetti
maggiorenni ritenuti volontariamente colpevoli del/i danno/i.
Art. 82 Responsabilità diretta
Se il danno viene arrecato da un alunno individuato direttamente dal docente o dal personale ATA
per quanto concerne servizi e corridoi, i genitori debbono risarcire per intero il costo dell‟intervento
di manutenzione e/o di sostituzione di quanto manomesso (art.75, Sanzioni disciplinari, punto F).
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Art. 83 Responsabilità testimoniata
Nel caso in cui il responsabile del danno non sia stato direttamente visto dal docente o dal
personale ATA o non si autodenunci spontaneamente del fatto è dovere del/i docente/i e del
personale ausiliario raccogliere testimonianze sul caso al fine di individuare e segnalare il
responsabile. Sarà prerogativa del D.S. vagliare i fatti e le testimonianze e procedere o meno nei
confronti del soggetto.
Art. 84 Responsabilità partecipata
Nei casi in cui il danno sia stato procurato con la partecipazione di più soggetti valgono
comunque le stesse norme e procedure previste dall‟art. 81 del presente regolamento. Le spese di
risarcimento saranno suddivise in modo equo tra tutti i responsabili del fatto.
Art. 85 Sanzioni disciplinari
Qualora si ravvisi chiaramente la volontà di uno o più soggetti di recare danno agli ambienti
scolastici, agli arredi, agli impianti o a quanto altro sia funzionale ed in dotazione alla scuola, il D.S.
– acquisita la delibera del consiglio di classe e/o della giunta esecutiva – eroga nei confronti degli
autori le sanzioni disciplinari con le modalità ritenute più educative.
Art. 86 Autodenuncia
Nel caso in cui l‟autore o gli autori del danno si autodenuncino spontaneamente del fatto, ferme
restando le disposizioni sul risarcimento del danno stesso, possono, a giudizio del D.S., essere
esentati in tutto o in parte dalle sanzioni disciplinari.
Art. 87 Igiene
I locali di servizio (bagni, antibagni) debbono venir utilizzati con la massima cura ed igiene
personale. Il verificarsi di atti volutamente in contrasto con questa disposizione potranno essere
puniti con la sospensione dell‟autore dalle lezioni o con altra sanzione disciplinare che il D.S.
voglia erogare. Qualora gli atti contro l‟igiene e l‟integrità dei servizi sia compiuto da più soggetti
logicamente, quanto sopra esposto si applicherà a tutti, classe intera compresa.
Ogni edificio scolastico deve essere dotato di cassette del pronto soccorso col materiale sanitario:
ghiaccio sintetico, garze e bende, ovatta, cerotti vari, guanti in lattice a perdere, pomata
antitraumatica, pomate e creme contro ustioni e punture d'insetti, termometro, forbici, polveri
cicatrizzanti, sapone e liquidi disinfettanti, come da indicazioni del medico scolastico e dal
D.lvo.81/08
Art. 88 Pulizia degli ambienti
La pulizia degli ambienti scolastici verrà effettuata dal personale ausiliario interno oppure da una
ditta esterna che abbia preso in appalto il servizio con le modalità di legge.
Art. 89 Disposizioni in materia di pulizie
Il D. S. G. .A. dà disposizioni al personale ausiliario in materia di pulizia di tutti i locali scolastici
nel rispetto di quanto fissato dal CCNL per la categoria e dai compiti specifici di appartenenza a
quel profilo professionale, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, se questa attività è presente
nell‟Istituto. Se le pulizie sono affidate a ditta esterna, il D. S. G. A. vigilerà sul pieno rispetto da
parte degli operatori di quanto dettato dal capitolato di appalto. Le eventuali mancanze, debitamente
rilevate, dovranno essere contestate alla ditta e comporteranno l‟applicazione delle sanzioni previste
nel contratto.
- 20 -
Art. 90 Laboratori, palestre, aule per attività motoria
E‟ vietato l‟uso dei laboratori da parte di singoli alunni o di gruppi di essi senza la presenza di un
docente responsabile. La stessa disposizione vale per l‟uso della palestra dove il docente curricolare
è tenuto ad accompagnare gli alunni negli ambienti preposti e/o ricondurli nella loro aula al termine
della lezione con la collaborazione del personale ausiliario. In particolare l‟insegnante di Scienze
Motorie o attività motorie deve consentire lo svolgimento delle attività ginniche solo agli alunni
forniti dell‟abbigliamento adatto a questo uso.
Art. 91 Autorizzazioni
Gli studenti dell‟Istituto e i loro genitori sono tenuti a richiedere al Dirigente Scolastico
l‟autorizzazione per l‟uso dei locali al di fuori dell‟orario curricolare, sempre che questa richiesta
sia plausibile e attinente all‟attività scolastica.
TITOLO V
VIGILANZA E SICUREZZA
Art. 92 Ingresso
La mattina gli alunni entrano in classe al primo suono della campana, al secondo suono iniziano
le attività didattiche. L‟ orario di inizio delle lezioni è fissato ogni anno attraverso apposita delibera
del Consiglio d'Istituto per i tre ordini di scuola e per i vari plessi.
Art. 93 Presenza docenti
I docenti della prima ora di lezione debbono essere a scuola al suono della prima campana, cinque
minuti prima dell'inizio delle lezioni, come stabilito dal C.C.N.L. in vigore.
Art. 94 Ritardi
I ritardi vanno sempre giustificati. Se l‟alunno per tre giorni non porta la giustificazione andrà
incontro a sanzione disciplinare (art.75 punto A).
Nella scuola secondaria di I grado se il ritardo dell‟alunno supera i 10 minuti, il ragazzo sarà
trattenuto nell‟atrio della scuola e potrà entrare solo alla seconda ora.
E‟ tollerato saltuariamente l‟ingresso in ritardo rispetto all'inizio delle lezioni degli alunni che usano
lo scuolabus o altro mezzo di trasporto pubblico. Il ripetersi del disservizio da parte del bus
scolastico comporterà una segnalazione scritta del D. S. al Sindaco perché prenda i provvedimenti
necessari nei confronti della ditta appaltante.
Art. 95 Uscite anticipate
Gli alunni possono uscire dalla scuola in orario di lezione solo se prelevati dai genitori o da chi ne
fa le veci, o altro personale maggiorenne con delega scritta, firmata e depositata presso la segreteria
dopo aver riempito un modulo di assunzione di responsabilità. Sarà compito del docente di classe
annotare sul registro l‟ora ed il minuto di uscita dell‟alunno e chi lo ritira, che a sua volta dovrà
controfirmare la nota di uscita presso il personale ausiliario. Comunque le uscite anticipate saranno
di norma concesse solo al cambio dell‟ora se non per cause documentate di forza maggiore.
Superata la terza richiesta l‟uscita verrà concessa solo su autorizzazione del D. S.
Art. 96 Ricognizioni
Ogni bimestre l‟Ufficio di segreteria effettuerà la ricognizione delle assenze degli alunni per
segnalare ai genitori i casi particolari .
- 21 -
Art. 97 Vigilanza da parte degli insegnanti
Tutti i docenti debbono trovarsi in aula cinque minuti prima dell‟inizio delle lezioni, come
prescritto dal CCNL e dall‟art. 93 del presente regolamento, al fine di vigilare sul corretto accesso
degli studenti nelle aule e di registrare gli eventuali ritardi. Se un docente si assenta dalle lezioni
per motivi di salute o altro, oppure è in ritardo, deve segnalare l‟ assenza alla segreteria scolastica
perché si possa provvedere in tempo reale alla sua sostituzione con altro docente a disposizione o
con insegnante che abbia dato la sua disponibilità a supplire i colleghi o ancora dividendo la classe
scoperta e distribuendo i suoi componenti in altre classi. In attesa che queste azioni vengano
compiute, la vigilanza sugli alunni viene effettuata dai collaboratori scolastici. Se il docente deve
momentaneamente assentarsi dall‟aula un collaboratore scolastico lo sostituirà, e nel frattempo, se
c‟è disponibilità di insegnanti, la vigilanza può essere loro affidata. All‟uscita da scuola ciascun
docente accompagna la propria classe ordinatamente fino alla porta di ingresso. Non è ammesso
sostare anticipatamente nei corridoi prima del suono della campanella.
Le classi escono secondo la collocazione delle aule: dalle più vicine alle più lontane dalla porta
principale.
Art. 98 Vigilanza da parte dei collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici debbono vigilare sia la porta di ingresso che i corridoi ed i servizi
igienici. E‟ necessario pertanto che detto personale sia dislocato in modo strategico in più
postazioni di osservazione così da avere sotto controllo l‟intero edificio anche per motivi di
sicurezza.
Gli addetti designati debbono intervenire immediatamente, in caso di abbandono dell‟edificio
scolastico secondo le disposizioni ricevute.
Art. 99 Intervallo
Durante le lezioni antimeridiane verrà effettuato un intervallo, (due intervalli nella Scuola
Secondaria di I Grado) per permettere agli alunni il recupero psicofisico e l‟accesso ai servizi
igienici e la consumazione della “merenda”. La durata dell‟intervallo viene stabilita dal C.d.D. sulla
base di esigenze scolastiche, ma non può superare i 10 minuti. Durante questo tempo la vigilanza
degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado all‟interno delle aule viene effettuata dal docente
che è in classe, mentre nei bagni e nei corridoi è svolta dai collaboratori scolastici, che si
disporranno nei pressi di ciascun gruppo di W.C. Al suono della campanella per la ripresa delle
lezioni, gli alunni debbono ritornare in classe senza attardarsi negli spazi esterni alle aule. Per
facilitare la vigilanza, gli alunni, durante l‟intervallo, si recheranno al bagno quattro per volta divisi
tra maschi e femmine e gli altri attenderanno in classe il loro ritorno prima di uscire.
Art. 100 Cambi dell’ora
Il cambio di classe da parte dei docenti al termine dell'ora di lezione, deve avvenire nel più breve
tempo possibile. Ai collaboratori scolastici è richiesta la massima vigilanza.
Art. 101 Vigilanza in altri ambienti
La vigilanza sugli alunni in altri ambienti della scuola (es. laboratori, aula magna, ecc…) o esterni
ad essa, viene svolta dal personale docente che li accompagna.
Art. 102 Vigilanza durante le visite di istruzione
La vigilanza degli alunni durante le gite e/o visite di istruzione o le manifestazioni è svolta dal
personale docente, dal personale ausiliario e da altri operatori per tutta la durata temporale delle
stesse, fino al ritorno a scuola o all‟affidamento dei minori ai rispettivi familiari.
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Art. 103 Sciopero e Assemblee Sindacali
In caso di sciopero il Dirigente Scolastico, i docenti ed i collaboratori scolastici si atterranno alle
disposizioni descritte nell'allegato " Attuazione della Legge 146/90 ", al CCNL. Il personale
docente in servizio che non ha aderito allo sciopero ha il dovere di svolgere la sorveglianza degli
alunni che sono presenti a scuola e, per le mansioni loro affidate, lo stesso dicasi per il personale
ausiliario secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In occasione delle Assemblee Sindacali
il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA si atterranno alle disposizioni previste dal
CCNL.
Art. 104 Cessazione della vigilanza
La vigilanza degli alunni cessa nel momento in cui essi escono dall‟ingresso della scuola o
vengono affidati ai rispettivi genitori, o a chi ne fa legalmente le veci, o tornano a casa da soli come
richiesto dai genitori con apposita modulistica.
Art. 105 Distributore automatico delle bevande
I distributori automatici delle bevande sistemati negli edifici possono essere utilizzati solo dagli
adulti.
Art. 106 Vietato fumare
E‟ fatto assoluto divieto di fumare da parte di chiunque nei locali della scuola.
Art. 107 Documento sulla valutazione dei rischi
Il datore di lavoro individuato nella figura del Dirigente Scolastico è responsabile della sicurezza
sul posto di lavoro come previsto dal D.L.vo 81/08, dal D.L.vo 626/94 e dalla L. 242/96 e pertanto,
coadiuvato, individua e redige un Documento sulla valutazione dei rischi presenti a scuola e nei
suoi uffici.
Sulla base dei rischi accertati e del grado di pericolosità nonché delle competenze interne o
esterne necessarie a rimuoverli, emette una serie di prescrizioni obbligatorie che tutti i soggetti
operanti nella scuola debbono rispettare. Informa il Comune sulle eventuali manchevolezze o
deficienze riscontrate perché intervenga per rimuoverle. Nomina un Responsabile per la sicurezza
e la prevenzione incendi; redige, coadiuvato da questi o altri esperti, il Piano di evacuazione degli
edifici scolastici dandone la massima informazione. In proposito nomina tutti i responsabili
dell‟attuazione pratica del piano e provvede alla formazione del personale docente e non in materia
di sicurezza. In collaborazione con la Protezione Civile, la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco
organizza prove di evacuazione con e senza preavviso per verificare con il Responsabile l‟efficienza
del Piano.
Art. 108 Obblighi sulla sicurezza
Il D.S. redige, fa stampare e distribuisce a tutto il personale ed agli alunni o genitori un libretto
che contiene le disposizioni cui tutti debbono attenersi per evitare infortuni.
L‟informazione costituisce, da parte di chi la riceve, assunzione di responsabilità nei
comportamenti e vigilanza sui minori perché rispettino le prescrizioni.
Art. 109 Somministrazione farmaci
Non possono essere somministrate medicine agli allievi, ad eccezione di farmaci salvavita, su
richiesta e previa autorizzazione dei genitori e del D.S. secondo modalità prestabilite dalla ASL
RM H.
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Art. 110 Infortuni
Quando si verificano degli infortuni agli alunni, il docente presente al fatto, mediante il personale
ausiliario chiede l‟intervento dell‟addetto al primo soccorso per gli interventi di competenza, avvisa
immediatamente la segreteria scolastica perché informi subito i familiari.
Nel caso evidente di estrema necessità si deve chiedere l‟intervento del servizio di pronto soccorso.
Le cassette mediche in dotazione alle scuole debbono contenere il materiale di primo intervento
(guanti, disinfettante, cotone idrofilo, cerotti, termometro e ghiaccio sintetico) previsti dal D.lvo
81/08, ed indicati dal Medico scolastico.
Art. 111 Registro infortuni
E‟ obbligatorio che la scuola sia fornita di un Registro infortuni depositato presso gli uffici
competenti nel quale vanno annotati tutti i casi di infortunio verificatisi.
Art. 112 Relazione infortuni
L‟insegnante è tenuto a compilare su un apposito modello, fornito dalla segreteria, una relazione
dettagliata e sottoscritta sull‟infortunio verificatosi.
Art. 113 Abbandono dell'edificio scolastico
Nel caso di incendio, terremoto, minaccia terroristica, caduta di aerei o di carichi pendenti o di
altra calamità grave che determini la condizione di immediata evacuazione del/degli edificio/i
scolastico/i, il responsabile emana l‟ordine di evacuazione e l‟addetto al segnale di allarme suona
l‟avvisatore acustico. Tutti debbono immediatamente abbandonare l‟edificio come disposto dal
Piano di evacuazione per compiti ed azioni.
Art. 114 Punti di raccolta
Tutti gli occupanti dell‟edificio scolastico dovranno raccogliersi nelle aree assegnate dal Piano di
evacuazione. I docenti controlleranno le presenze, redigeranno il verbale e tutti attenderanno
l‟intervento degli organi preposti e le loro disposizioni in merito al da farsi.
Art. 115 Modalità di abbandono e raccolta
Si fa riferimento al piano di evacuazione adottato e agli aggiornamenti annuali che il D.S. è tenuto
a presentare al personale dipendente.
TITOLO VI
PRIVACY E ACCESSO AI DOCUMENTI
Art. 116 Privacy
Tutti gli operatori scolastici sono tenuti al rispetto delle norme impartite con un Regolamento
specifico elaborato dal Dirigente Scolastico come previsto dal D.L.vo 196 del 30.06.03 denominato
“Codice in materia di Protezione dei dati personali
Art. 117 Accesso ai documenti
L‟acceso ai documenti è riservato ai soggetti titolari di situazioni giuridiche ed è regolato dalla
Legge 241/‟90. Copia degli atti viene rilasciata dietro pagamento di € 0,25 a facciata per formato
21X29,7 e € 0,50 a facciata per formati superiori salvo variazioni di prezzo.
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Art. 118 Rilascio documentazione e conclusione procedimento
Il rilascio di certificazioni, dichiarazioni, decreti ed atti emanati dalla Dirigenza Scolastica o
comunque giacenti agli atti per copia conforme viene effettuato con le seguenti scadenze:
 certificato di servizio------------------------------ giorni lavorativi 10 (dieci);
 certificato di iscrizione a scuola------------------- giorni lavorativi 3 (tre);
 nulla osta trasferimento----------------------------- giorni lavorativi 1 (uno);
 iscrizione per trasferimento da altra scuola ------ immediata, fatti salvi i casi particolari;
 trasmissione documenti per via gerarchica --- giorni lavorativi 3 (tre) fatti salvi i casi particolari;
 richieste varie---------------------------------------- giorni lavorativi 5 (cinque);
TITOLO VII
UFFICI DI SEGRETERIA
Art. 119 Organizzazione
L‟ufficio di segreteria coordinato dal D.S.G.A., è organizzato in base ai seguenti settori di lavoro:
A) Gestione Affari Generali
B) Alunni
C) Amministrazione
D) Personale
L‟assegnazione ai settori di lavoro viene effettuata annualmente in base alle indicazioni fornite
dall‟assemblea del personale e definite nella contrattazione d‟Istituto.
Art. 120 Orari funzionamento e ricevimento del pubblico
Gli orari di funzionamento dell‟ufficio sono stabiliti annualmente dal Consiglio d‟Istituto
e affissi all‟albo della scuola.
TITOLO VII
ESTRANEI – PUBBLICITÀ’
Art. 121 Accesso di estranei
E‟ proibito l‟acceso ai locali scolastici di persone estranee alla scuola sprovviste di autorizzazione
rilasciata dal Dirigente Scolastico. I dipendenti comunali o ditte incaricate dall‟Ente locale possono
eseguire lavori di manutenzione durante l‟orario scolastico solo se autorizzate dal Dirigente
Scolastico e dopo aver elaborato il D.U.V.R.I. previsto dal D.L.vo 81/80 relativo alle norme di
sicurezza. Le porte di sicurezza di accesso agli edifici scolastici devono restare sempre chiuse
durante lo svolgimento di tutte le attività scolastiche.
Art. 122 Pubblicità
E‟ vietato affiggere e/o diffondere materiale pubblicitario o propagandistico estraneo alla vita
scolastica e comunque non autorizzato dal Dirigente Scolastico.
Art. 123 Raccolta denaro
E‟ vietato raccogliere denaro a qualsiasi titolo senza l‟autorizzazione preventiva del Consiglio
d‟Istituto, se l'attività non è prevista nel Piano annuale dell‟offerta formativa.
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TITOLO VIII
MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI
SEZIONE I -MENSA SCOLASTICA
Art. 124 Appalto
Il servizio mensa è fornito dalla ditta vincitrice della gara di appalto bandita dal Comune. I
genitori ed i docenti incaricati dal C.d.I., unitamente alle altre componenti coinvolte, partecipano
alla Commissione mensa istituita dal Comune stesso per verificare periodicamente il rispetto, da
parte della Ditta appaltatrice, di quanto dettato dal capitolato in merito a quantità, qualità e cottura
dei cibi.
Art. 125 Fruizione pasto
Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa consumeranno i pasti negli ambienti prescritti per
l‟assolvimento di questa funzione. Durante la mensa i docenti hanno l'obbligo di vigilare sugli
alunni. Consumato il tempo dei pasti e del recupero psicofisico il suono della campanella avvertirà
del ritorno alle attività pomeridiane programmate. Gli insegnanti in servizio nell'orario mensa hanno
diritto alla consumazione gratuita dei pasti. E' loro dovere segnalare il ripetersi di disfunzioni nel
servizio mensa o di carenza di tipo quantitativo e/o qualitativo.
SEZIONE II TRASPORTO SCOLASTICO
Art. 126 Gestione
Il trasporto scolastico è fornito dalla ditta vincitrice la gara di appalto bandita dall‟amministrazione
comunale
Art. 127 Orari
Gli orari del trasporto, concordati dal responsabile della ditta con il Dirigente Scolastico, devono
essere funzionali all‟inizio e al termine delle lezioni.
Sarà cura dei collaboratori scolastici segnalare al Dirigente Scolastico i ritardi e i disservizi.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 128 Pubblicazione
Copia del presente Regolamento sarà depositata in ciascuna sede dell‟Istituto Comprensivo e sarà
così a disposizione dei docenti, genitori e personale ausiliario ai quali sarà comunque consegnata
una copia.
Art. 129 Norme di rinvio
Per quanto non è previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge.
Art. 130 Norme abrogative
Le norme del presente Regolamento che risultino in contrasto con le nuove disposizioni di legge
saranno automaticamente abrogate.
Art. 131 Osservanza
E‟ fatto obbligo a tutti gli operatori ed a tutti gli utenti/fruitori del servizio scolastico rispettare e
far rispettare il presente Regolamento.
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