Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 28.12.2004 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 28.12.2004 - Nr. 52/I-II ANNO 2004 JAHR 2004 LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT 5 [S252040145310|P020|] LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2004, n. 11 Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le attività e gli sport acquatici che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico sono vietati nei tratti d'acqua e nei periodi individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione." Art. 2 1. All'articolo 22 della legge provinciale n. 60 del 1978, la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "h) sanzione amministrativa da 250 a 750 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19;". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 17 dicembre 2004 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI 6 Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 28.12.2004 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 28.12.2004 - Nr. 52/I-II NOTE Avvertenza I servizi del Consiglio provinciale - in collaborazione coi servizi della Giunta - hanno scritto le note che seguono per facilitare la lettura del testo. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti. Nota all'articolo 1 - L'articolo 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, come modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 17 Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, i lavori e le opere di qualsiasi specie sulle acque pubbliche, che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico, ad eccezione delle opere idrauliche e idraulico-forestali di competenza della Provincia, possono essere eseguiti previo parere del servizio provinciale competente in materia di fauna ittica, il quale può prescrivere l'adozione di misure atte a salvaguardare la fauna ittica. Nell'ambito del procedimento per il rilascio di provvedimenti riguardanti l'utilizzazione delle acque pubbliche o la realizzazione di sbarramenti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), per assicurare la tutela del patrimonio ittico e degli equilibri biologici del corso d'acqua, è richiesto il parere del servizio competente in materia di fauna ittica anche in ordine all'eventuale necessità di rilascio d'acqua in misura superiore a quella prevista dal predetto articolo 16 novies della legge provinciale n. 18 del 1976. Le attività e gli sport acquatici che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico sono vietati nei tratti d'acqua e nei periodi individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. In caso di svasamento di serbatoi artificiali si osservano, anche ai fini della tutela del patrimonio ittico, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18. Della data di inizio dei lavori dovrà essere informato con quindici giorni di anticipo l'ufficio provinciale competente, che ne darà notizia tempestivamente agli interessati. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, esse vengono eseguite a cura della Provincia a spese dell'obbligato." Nota all'articolo 2 - L'articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, modificato dall'articolo 34 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, dall'articolo 14 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 22 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario, in quanto previste dalle leggi vigenti, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza o senza abilitazione alla pesca o senza il permesso del concessionario; b) sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per chiunque esercita la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica; c) sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 90.000 per ogni esemplare di salmonide catturato oltre il limite giornaliero di catture stabilito ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera b), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo; d) sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime stabilite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo; e) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabiliti ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma; f) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chiunque eserciti la pesca nelle bandite istituite ai sensi dell'articolo 20; g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chiunque effettui immissioni di specie ittiche in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 10; h) sanzione amministrativa da 250 a 750 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19; i) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chiunque viola le disposizioni della presente legge o le prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca stabilite dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma, non espressamente richiamate dal presente articolo; per la violazione delle modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture la sanzione è ridotta alla metà. 2. Chiunque, pur essendone munito, non è in grado temporaneamente di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione, purché provveda all'esibizione della stessa agli uffici provinciali competenti in materia di vigilanza ittica entro quindici giorni dalla richiesta di esibizione. In caso di mancata esibizione della stessa si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera a). 3. Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione del comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) sono immediatamente confiscate: qualora i pesci siano vivi, si procede alla loro immediata reimmissione nelle acque; qualora siano morti, sono consegnati al concessionario che provvede alla loro destinazione. Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 28.12.2004 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 28.12.2004 - Nr. 52/I-II 7 4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza-archiviazione previste dalla predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio faunistico." LAVORI PREPARATORI - Disegno di legge 18 dicembre 2003, n. 4, d'iniziativa dei consiglieri Mauro Delladio, Mario Malossini, Nerio Giovanazzi, Flavio Mosconi e Walter Viola (Forza Italia), concernente "Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento)". Assegnato alla Terza Commissione permanente il 9 gennaio 2004. Parere favorevole della Terza Commissione permanente espresso il 18 marzo 2004. Approvato dal Consiglio provinciale il 10 dicembre 2004. [S252040145311|F060|] LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2004, n. 12 Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di strade forestali IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) 1. L'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, è sostituito dal seguente: "Art. 6 Strade e altre infrastrutture forestali 1. Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica. Sono escluse dalla disciplina di questo articolo le strade soggette a pubblico transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti. 2. Oltre alle strade di cui al comma 1, sono considerate infrastrutture forestali le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali. 3. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del regio decreto n. 3267 del 1923, e per i fini di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, il comune amministrativo competente per territorio provvede, secondo la procedura prevista da quest'articolo, ad individuare e classificare le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco; il comune provvede altresì alla conseguente compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture. 4. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali nonché di quelli impiegati per lo