ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
EUROPA UNITA
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I862/2004
UNI EN ISO 9001 :2000
N. I/862/6358D
UNI EN ISO 9001 :2000
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
STRALCI DAI DECRETI DELEGATI
Estratto dallo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/6/1998) artt. 1 – 6
Anno Scolastico 2015 – 2016
Modificato con delibera C.I. del 20/10/15
I.I.S. EUROPA UNITA
INDICE
REGOLAMENTO DI ISTITUTO ............................................................................................... 3
Art. 1 ORARIO DELLE LEZIONI ..........................................................................................................3
Art. 2 ENTRATA STUDENTI.................................................................................................... 3
Art. 4 RITARDI / USCITE ANTICIPATE ...............................................................................................3
Art. 5 SCIOPERI ..................................................................................................................................3
Art. 6 INTERVALLI, CAMBI D’ORA E ORA DI STUDI INDIVIDUALI ....................................................4
Art. 7 USO DEI LABORATORI ................................................................................................ 4
Art. 8 DANNI ............................................................................................................................ 4
Art. 9 USO DEL TELEFONINO ............................................................................................................4
Art. 10 USO DELL’ASCENSORE.........................................................................................................4
Art. 11 DIVIETO DI FUMO ...................................................................................................................4
Art.12 USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D’ISTRUZIONE ........................................................ 4
Art. 13 INFORTUNI E INCIDENTI ........................................................................................... 5
Art. 14 DOCENTI ..................................................................................................................... 5
Art. 15 RICEVIMENTO GENITORI .......................................................................................... 5
Art. 16 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ............................................................................................ 5
Art. 17 UTILIZZO DEI LOCALI................................................................................................. 6
Art. 18 ISCRIZIONE ALLA STESSA CLASSE PER LA TERZA VOLTA……………………… 6
Art. 19 PROCEDURE DI ELABORAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’
6
ART. 20 ORGANO DI GARANZIA…………………………………………………………………………….6
ART. 21 CRITERI DI ELEGGIBILITA ' ALLA CARICA DI RAPPRESENTANTE DI CLASSE E DI
ISTITUTO……………………………………………………………………………………………………… 6
Art. 22 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO ........................................................................... 7
STRALCI DAI DECRETI DELEGATI ................................................................................... 8
ASSEMBLEE STUDENTESCHE .........................................................................................................8
COMITATO STUDENTESCO ..............................................................................................................8
ASSEMBLEE DEI GENITORI ..............................................................................................................8
CONSIGLIO DI CLASSE .....................................................................................................................9
CONSIGLIO DI ISTITUTO ...................................................................................................................9
GIUNTA ESECUTIVA ..........................................................................................................................9
COLLEGIO DEI DOCENTI...................................................................................................................9
ORGANO DI GARANZIA .....................................................................................................................9
Estratto dallo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/6/98) artt. 1 – 6..................... 10
Art. 1 Vita della comunità scolastica ...................................................................................... 10
Art. 2 Diritti ............................................................................................................................. 10
Art. 3 DOVERI ....................................................................................................................... 11
Art. 4 DISCIPLINA ................................................................................................................. 11
Art. 5 IMPUGNAZIONI ........................................................................................................... 12
Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI ................................................................................................. 12
Regolamento di Istituto
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Art. 1 ORARIO DELLE LEZIONI
a. L'orario delle lezioni e la durata dell'intervallo vengono indicati dal Collegio Docenti
all'inizio di ogni anno scolastico e deliberati dal Consiglio di Istituto.
Art. 2 ENTRATA STUDENTI
a.
Gli studenti possono entrare in Istituto alle ore 7,45 e avranno accesso alle aule solo cinque
minuti prima dell'inizio delle lezioni.
Art. 3 RITARDI e ASSENZE
a. Gli studenti, qualora arrivino in ritardo o siano assenti, sono tenuti a giustificare.
La giustificazione andrà esibita all'insegnante della prima ora. Se i ritardi si ripetono
frequentemente il coordinatore di classe in accordo con la Presidenza o la Vicepresidenza
provvederà ad avvertire la famiglia.
Le assenze devono essere giustificate nel giorno di rientro a scuola o al massimo il giorno
successivo, in caso contrario l’allievo dovrà ottenere dalla Presidenza l’autorizzazione ad
essere ammesso in classe.
b. Il ritardo o l’assenza va giustificata sul libretto rilasciato a inizio anno scolastico diversamente
l’ammissione in classe è autorizzata solo dalla Presidenza o dalla Vicepresidenza.
c. Ad ogni allievo sarà rilasciato un solo libretto di giustificazione all’anno. Solo in casi eccezionali,
e giustificati, su richiesta scritta dallo studente maggiorenne o del genitore dello studente
minorenne, potrà essere rilasciato un altro libretto.
d. La/e firma/e del/i genitore/i che giustificano l'alunno minorenne, devono essere depositate sul
libretto in presenza del personale amministrativo. Non saranno accettate giustificazioni con firme
diverse da quella/e depositata/e.
e. Il docente coordinatore di classe segnalerà alla Presidenza i casi di assenze prolungate,
ripetitive e sospette. E' facoltà del Dirigente Scolastico, quando lo ritenga necessario, convocare
un genitore a motivare di persona le assenze.
Art. 4 RITARDI / USCITE ANTICIPATE
a. Saranno consentite occasionali entrate e uscite fuori orario solo per valide, documentabili
motivazioni e limitatamente ai seguenti orari: ritardi, non oltre le 9,50; uscite anticipate, non
prima delle 11,55. La Vicepresidenza si riserva di accordare autorizzazioni fuori dalla
suddetta fascia oraria in casi eccezionali, (visite mediche, esami ospedalieri) solo se
comprovati da dichiarazioni o prenotazioni da produrre possibilmente in anticipo.
b. Il ritardo – non più di uno al mese – sarà consentito ai minorenni su presentazione, al docente
in classe, di giustificazione firmata da un genitore; per i maggiorenni firmata dall’alunno.
c. Per le uscite anticipate – non più di uno al mese – i maggiorenni dovranno esibire richiesta
scritta sull’apposito spazio del libretto all’insegnante in classe. I minorenni potranno uscire
solo se accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci: l’autorizzazione dovrà essere firmata
dalla vicepresidenza previo controllo dell’effettiva presenza del genitore o di chi ne fa le veci.
Art. 5 SCIOPERI
a. In caso di scioperi annunciati, il Capo di Istituto deve preavvisare le famiglie delle
possibili irregolarità che potranno subire le lezioni nel giorno previsto per lo sciopero.
Qualora, in base all’attuale normativa Legge 146, il Capo di Istituto non sia in grado di
dettagliare le modifiche di orario e gli alunni entrano a scuola, questi ultimi potranno
uscire solamente all’ora prevista. In caso di modifica dettagliata di orario di lezioni, la
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notifica sul diario consente una uscita diversa dal consueto.
Art. 6 INTERVALLI, CAMBI D’ORA E ORA DI STUDI INDIVIDUALI
a. Durante l’intervallo gli studenti sono tenuti ad assumere un comportamento corretto nei
confronti del personale adibito alla sorveglianza e nei confronti dei propri compagni.
b. Al cambio dell’ora, gli studenti devono farsi trovare in aula; in caso contrario devono
giustificare la loro non presenza che sarà valutata di volta in volta dal docente il quale se lo
riterrà opportuno lo comunicherà alla Presidenza.
c. Gli studenti che non frequentano l’ora di religione, all' atto dell'iscrizione devono precisare se
vogliono rimanere nell’aula degli studi individuali o uscire dall'istituto.
La scelta è vincolante per l'intero anno scolastico. La scuola garantisce l'assistenza solo degli
allievi che hanno scelto di rimanere nell'istituto; gli altri dovranno uscire dall'edificio.
Art. 7 USO DEI LABORATORI
a.
Gli studenti possono entrare nei laboratori, solo se accompagnati dal docente. L’uso al
di fuori dell’orario curriculare deve essere autorizzato dalla Presidenza o dalla Vicepresidenza
che lo concederà se un insegnante tecnico si farà garante - con la sua assistenza - del corretto
utilizzo degli strumenti da parte degli allievi
Art. 8 DANNI
a.
All’inizio dell’anno scolastico l’Ufficio Tecnico consegnerà alle varie classi le rispettive
aule e laboratori, facendo firmare agli studenti rappresentanti una scheda contenente l’elenco
degli arredi e la descrizione dello stato di manutenzione.
b.
In caso di danni, se individuati i responsabili, gli stessi saranno tenuti al risarcimento.
c.
Qualora non venga individuato il responsabile, tutta la classe sarà tenuta al risarcimento del
danno.
d.
Nel caso il danno venga arrecato alle parti comuni, se non viene individuato il responsabile, tutti
gli studenti saranno tenuti al risarcimento.
Art. 9 USO DEL TELEFONINO
a.
E’ tassativamente vietato l’uso del telefonino durante le ore di lezione. In caso di furto o
smarrimento, di questo e di qualsiasi altro oggetto, la scuola non risponde del danno.
b.
I docenti sono autorizzati a requisire telefonini attivati durante le loro ore di lezioni e a
comunicarlo alla Presidenza o alla Vicepresidenza che provvederà ad informare i genitori. Gli
apparecchi saranno restituiti alla fine delle lezioni giornaliere.
c.
Per la prima volta l’allievo verrà solo ammonito; alla seconda volta l’allievo verrà sospeso per
un giorno.
Art. 10 USO DELL’ASCENSORE
a.
L’uso dell’ascensore è riservato al personale dell’Istituto.
b.
Gli studenti infortunati o portatori di handicap potranno utilizzare l’ascensore solo se autorizzati
dalla Presidenza ed accompagnati da personale preposto.
Art. 11 DIVIETO DI FUMO
a. E’ tassativamente vietato per Legge fumare. I docenti, il personale non docente e gli
studenti sono tenuti all’osservanza del divieto sia all’interno dell’edificio scolastico (compresi i
servizi igienici) e sia nelle zone di pertinenza.
Art.12 USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D’ISTRUZIONE
a.
Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, gli studenti sono tenuti ad osservare
un comportamento corretto e responsabile.
b. Le visite aziendali e i viaggi di istruzione si possono effettuare di massima entro il 30 aprile.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
Le proposte di viaggi di istruzione già approvate dai rispettivi Consigli di Classe, devono essere
presentate dai docenti accompagnatori in applicazione dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto,
mediante appositi moduli compilati in ogni loro parte, disponibili presso l’Ufficio Didattico
Il numero degli studenti partecipanti non deve essere inferiore ai 4/5 della classe.
Il periodo di attuazione e le modalità di partecipazione sono proposti dal Consiglio di Classe e
approvati dal Consiglio d’Istituto di anno in anno.
Il Consiglio d’Istituto determina sulla base delle accertate disponibilità economiche i criteri
generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative.
Il Consiglio di Classe nella persona del docente accompagnatore presenta le singole proposte
che dovranno comprendere: motivazioni didattico - culturali, numero dei giorni previsti,
programma delle attività del viaggio, elenco nominativi degli studenti partecipanti, docenti
accompagnatori.
La commissione gite verifica la corrispondenza dei dati delle proposte presentate, dopo di che
procede all’acquisizione per ogni singola proposta di almeno tre preventivi di spesa.
Art. 13 INFORTUNI E INCIDENTI
a.
b.
c.
d.
Nel caso in cui durante le attività didattiche fuori e dentro la scuola si dovessero
verificare degli incidenti, gli insegnanti presteranno tutte le cure del caso; se l’infortunio è grave,
la scuola provvederà a chiamare i mezzi di pronto intervento per consentire il trasporto
dell’infortunato nel più vicino ospedale. L’insegnante provvederà ad avvertire la famiglia e a
segnalare l’accaduto alla segreteria che a sua volta trasmetterà la pratica all’assicurazione.
Al fine di consentire alla scuola di adempiere agli obblighi relativi alla denuncia degli
infortuni, le famiglie devono presentare la certificazione medica con relativa prognosi entro 24
ore dal momento in cui si è verificato l’incidente.
Nel caso la famiglia dovesse sostenere delle spese relative all’infortunio e/a cure mediche,
deve conservare fatture e/o scontrini fiscali da consegnare in segreteria, per l’inoltro
all’assicurazione che curerà l’eventuale risarcimento.
Gli infortuni avvenuti durante le lezioni pratiche, le esercitazioni di laboratorio, di
educazione fisica o in altre attività che si svolgono a scuola o fuori dalla scuola (se deliberate
dagli Organi Collegiali), sono coperti da apposita polizza assicurativa.
Art. 14 DOCENTI
a.
I Docenti preso atto della loro responsabilità civile nei riguardi degli studenti, deliberano
nella riunione plenaria d’inizio d’anno le modalità di sorveglianza degli studenti durante
l’intervallo. La vigilanza deve essere intesa come salvaguardia dell’integrità fisica delle persone,
degli arredi e dell’intera struttura.
b.
Il docente non deve consentire alla classe l’uscita dall’aula prima che suoni la campanella.
c.
I docenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
d.
I docenti devono registrare assenze, controllare giustificazioni, segnalare al coordinatore di
classe allievi inadempienti.
e.
Durante l’ora di lezione ogni insegnante vigila sugli studenti della propria classe ed
autorizza l’uscita dall’aula di uno studente per volta solo per i tempi strettamente
necessari.
f.
Il docente dell’ultima ora di lezione è tenuto a verificare che l’aula sia lasciata pulita ed
in ordine, a sua volta quello della prima ora di lezione, se accerta che l’aula o il laboratorio non è
sufficientemente pulito, è tenuto ad informare il Direttore dei Servizi Generali.
Art. 15 RICEVIMENTO GENITORI
Le modalità vengono comunicate all’inizio di ogni anno scolastico.
Art. 16 ATTIVITA’ INTEGRATIVE
a. Le attività integrative che comportano delle spese per la scuola, prima del loro
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svolgimento, devono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto.
Art. 17 UTILIZZO DEI LOCALI
a. I locali dell’Istituto per il normale svolgimento delle attività didattiche sono aperti tutti i
giorni dalle ore 07.45 alle ore 18.00 (il sabato dalle ore 07.45 alle ore 14.00). in caso di attività
collegiali, giornate aperte. Incontri con i genitori ed altro, l’orario di chiusura slitta fino alla
copertura della necessità.
b. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, la scuola è aperta dalle ore 08.00 alle ore
14.00.
c.
E’ vietata la distribuzione di volantini o altro materiale all’interno dell’edificio
scolastico, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.
Art. 18 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA STESSA CLASSE PER LA TERZA VOLTA
a.
I motivi di tale domanda devono essere assolutamente documentati.
b.
La domanda può essere accolta se:
 non esistono gravi motivi di carattere disciplinare;
 è avvenuto il pagamento delle tasse relative all’anno scolastico precedente
Art. 19 PROCEDURE DI ELABORAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’
a.
Il Collegio Docenti elabora una proposta di patto che viene sottoposta al Consiglio di
Istituto per l’approvazione.
b.
All’atto dell’iscrizione si propone alla famiglia la sottoscrizione dello stesso.
Art. 20 ORGANO DI GARANZIA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
La qualificazione e quantificazione è definita dal Consiglio d'Istituto.
Di esso fanno parte il Dirigente Scolastico, un docente, un rappresentante delle
studentesse/ studenti e uno dei genitori eletti dal Consiglio d’Istituto tra i suoi componenti.
L’ organo interno di Garanzia dura in carica un anno scolastico, è presieduto dal Dirigente
Scolastico ed è tenuto a pronunciarsi entro dieci giorni.
Per ciascuna categoria di membri sono eletti altresì altrettanti membri supplenti che
sostituiscono i rispettivi titolari in caso di assenza o se la controversia oggetto della riunione
li riguarda personalmente.
L’organo è validamente costituito in presenza di almeno tre membri su quattro.
Non è prevista l’astensione nelle votazioni. In caso di parità nell’ assunzione di decisioni
prese a maggioranza, prevale la parte più favorevole per lo studente.
Art. 21 CRITERI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI RAPPRESENTANTE DI CLASSE E DI
ISTITUTO
a. Sono eleggibili alla carica di Rappresentante del Consiglio di Classe tutti gli alunni
regolarmente iscritti alla classe per l'anno scolastico in corso.
b. Agli alunni eletti che assumano atteggiamenti irrispettosi del regolamento di Istituto tali da
comportare gravi sanzioni disciplinari, verrà revocata tale carica. In tal caso subentrerà il
primo escluso dalle preferenze.
c. Sono eleggibili alla carica di Rappresentante del Consiglio di Istituto gli alunni regolarmente
iscritti che presentino una candidatura conformemente alla O.M. 251 del 15/07/91.
d. Agli alunni eletti che assumano atteggiamenti irrispettosi del regolamento di Istituto tali da
comportare gravi sanzioni disciplinari, verrà revocata tale carica. In tal caso subentrerà il
primo escluso dalle preferenze.
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Art. 22 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
a.
Il regolamento viene pubblicato sul sito dell’Istituto.
I Docenti sono tenuti a farlo osservare e ad osservarlo per ciò che li riguarda.
b.
Ad ogni inizio d'anno scolastico, il Coordinatore di classe illustrerà agli studenti delle
Classi prime e delle classi terze il contenuto del presente regolamento.
c.
Ogni modifica che si vorrà apportare deve essere approvata dal Consiglio d'Istituto.
d.
Copia
del
regolamento
deve
essere
affisso
alla
Bacheca
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d'Istituto.
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STRALCI DAI DECRETI DELEGATI
ASSEMBLEE STUDENTESCHE
a. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea come da articoli 42-43-44 del D.P.R.
416/1974 e art. 13 del D.L. 297 del 16/04/1994.
b. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto e si svolgono in locali
forniti dalla scuola.
c. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto e una di classe al mese, nel limite,
la prima, di un numero di ore pari alla durata della giornata scolastica, la seconda, di due
ore; l'assemblea di classe non può essere tenuta in concomitanza dell'assemblea d'Istituto;
altra assemblea mensile potrà svolgersi fuori dall'orario scolastico. Non possono aver luogo
assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (dal 1° maggio in poi).
d. Alle assemblee d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi
sociali, culturali artistici, scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti
da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal
Consiglio d'Istituto. Durante l'assemblea di classe e di Istituto i docenti in orario sono comunque
tenuti a garantire la sorveglianza.
e. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del 50% più 1 del Comitato Studentesco
o del 10% dell'intera studentesca, con richiesta scritta che specifichi, con almeno 15 giorni di
anticipo, data di convocazione, luogo, ordine del giorno. Qualora fosse richiesta la
partecipazione di esperti, la richiesta deve essere formulata sempre come sopra, ma con 5
giorni di preavviso in modo da permettere la convocazione del Consiglio d'Istituto che è
l'organo deputato ad esprimersi in merito. Nel caso in cui l'assemblea sia richiesta dal
comitato studentesco, si richiede che l'O.d.G. dell'assemblea sia approvato dalla metà più una
delle classi. All'interno della singola classe l'O.d.G. si ritiene approvato se la metà più 1 degli
studenti è favorevole; l'assemblea di classe è convocata su richiesta del 50% più 1
degli studenti della classe con le stesse modalità dell'assemblea di Istituto (almeno 5 giorni di
preavviso).
f. La partecipazione all'assemblea di classe o di Istituto è obbligatoria. Durante lo
svolgimento delle assemblee, è sospesa qualsiasi attività didattica. Il Dirigente Scolastico
o un suo delegato, constatata l'impossibilità a svolgere l'assemblea, può ordinarne lo
scioglimento.
COMITATO STUDENTESCO
a. Il Comitato Studentesco di Istituto è espressione dei rappresentanti eletti nei consigli di
classe ed è costituito da: uno studente delle classi prime, uno studente delle classi seconde, due
studenti delle classi terze, due studenti delle classi quarte, due studenti delle classi quinte.
b. Il comitato Studentesco, oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione
dell'assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l'esercizio dei diritti dei
partecipanti all'assemblea), può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea
studentesca o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Compatibilmente con la sua disponibilità e con le esigenze della scuola, il Dirigente Scolastico
previa deliberazione del Consiglio d'Istituto e con preavviso di 5 giorni potrà consentire di volta in
volta l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato Studentesco da tenersi fuori
dall'orario di lezione.
c. Il Comitato Studentesco redige un documento della riunione, che firmato da almeno il
50% più 1 dei suoi membri, va consegnato al Dirigente Scolastico e/o agli studenti riuniti
in assemblea.
ASSEMBLEE DEI GENITORI
(Modalità di convocazione e svolgimento)
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a.
b.
c.
d.
I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea come da art. 45 del D.P.R. 416/74 e da
art. 15 del D.L. 297/94.
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori
dell'istituto.
Le assemblee che si svolgono all'interno della scuola devono essere autorizzate dalla Presidenza
e la richiesta di convocazione, con data, ora di svolgimento e relativo O.d.G,
deve essere inoltrata almeno 5 giorni prima.
CONSIGLIO DI CLASSE
(Modalità di convocazione e svolgimento)
a. Il consiglio di classe è regolato dall'art. 3 del D.P.R. 416/74 e dall'art. 15 del D.L. 297/94.
b. E' convocato dal Dirigente Scolastico per sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla
maggioranza delle sue componenti. La richiesta scritta deve contenere: data, ora e O.d.G.
c. Ai consigli di classe (fatta eccezione quelli degli scrutini) possono partecipare alla prima parte
della seduta solo i docenti e i rappresentanti eletti; successivamente sono invitati a partecipare
sia gli studenti sia i genitori.
CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Modalità di convocazione e svolgimento)
a. Il Consiglio d'Istituto è regolarmente convocato dal Dirigente Scolastico in base agli
art. 5 - 6 del D.P.R. 416/74 e dagli art. 8 - 10 del D.L. 297/94.
b. Il Consiglio d'Istituto si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile. Le delibere del
C.d.I. vengono affisse in bacheca.
GIUNTA ESECUTIVA
(Modalità di convocazione e svolgimento)
a.
E' costituita su espressione del Consiglio d'Istituto secondo le normative vigenti.
b.
E' convocata dal Dirigente Scolastico di norma con 5 giorni di preavviso.
c.
Prepara i lavori per il Consiglio d'Istituto.
d.
Esegue le delibere del Consiglio d'Istituto.
COLLEGIO DEI DOCENTI
(Modalità di convocazione e svolgimento)
a.
La convocazione è predisposta dal Dirigente Scolastico secondo il piano annuale delle
attività. Su richiesta di un terzo dei componenti, o per altre motivazioni, possono essere
convocati Collegi Docenti straordinari. Il Collegio Docenti deve essere convocato almeno 5
giorni prima.
b.
La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto.
c.
Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
d.
Le votazioni normalmente sono palesi, tranne per i casi previsti dalle normative.
ORGANO DI GARANZIA
a.
La qualificazione e quantificazione verrà definita dal Consiglio d'Istituto.
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Estratto dallo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/6/98) artt. 1 – 6
Art. 1 Vita della comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nelle diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
Internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi
generali dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e
della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero. di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti
un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione
degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le
stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di
scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi
e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:
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a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo –
didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti
anche con handicap;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di
associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e
associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 DOVERI
a. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
b. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi.
c. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1.
d. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.
e. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
f. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 DISCIPLINA
a. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrorarle e il relativo procedimento secondo i criteri di
seguito indicati.
b. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento delle
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
c. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
d. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a
favore della comunità scolastica.
f. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
sempre adottati da un organo collegiale.
g. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo
in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
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I.I.S. EUROPA UNITA
h. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
i. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Si applica, per quanto possibile il disposto del comma h.
j. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza,
allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.
k. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 IMPUGNAZIONI
a. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4 comma g, e per i relativi ricorsi si applicano le
disposizioni di cui all'art.328, comma 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
b. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma a è ammesso ricorso da
parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori della scuola
media entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito
organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
c. L'organo di garanzia di cui al comma b decide, su richiesta degli studenti della scuola superiore o
di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della
scuola in merito
all'applicazione del presente regolamento.
d. Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami
proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro
le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La
decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola
secondaria superiore, da due studenti designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto
da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione
scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI
a.
b.
c.
I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella Scuola Media.
Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
E' abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
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