ANCE FIRENZE Sezione Edilizia di Confindustria Firenze LUGLIO 2008 “Lavori in Corso” Incontri/Vita Associativa INCONTRI/INIZIATIVE Mercoledì 2 luglio 2008, Firenze, Palazzo Vecchio – Salone dei Cinquecento alle ore 18.30 CONFERENZA DI ARCHITETTURA : ITALO ROTA. Giovedì 3 Luglio- Roma Palazzo dei Congressi – Viale della Pittura alle ore 11- ASSEMBLEA ANNUALE ANCE - Parteciperanno il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il Ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli ed altri rappresentanti del Governo e del Parlamento, nonché personalità del mondo politico ed economico. italo rota 1 TRADIZIONE e MODERNITÀ ANCE FIRENZE Sezione Edilizia di Confindustria Firenze LUGLIO 2008 Edilizia Privata Disagio abitativo, al via il nuovo piano per la casa Illustrate in una nota Ance le principali disposizioni del dl 112/08, pubblicato in G.U., in tema di edilizia residenziale, semplificazione amministrativa e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Da segnalare, innanzitutto, l`avvio di un nuovo piano per la casa, mirato a fornire una risposta organica al disagio abitativo diffuso nel Paese. Il programma prevede l`apporto di risorse sia pubbliche che private da destinare soprattutto alla prima casa, attraverso interventi di costruzione e recupero di alloggi per la proprieta` o per la locazione. Tra le altre misure del decreto legge, chiarisce inoltre la nota Ance, la previsione di accordi di programma per la dismissione degli immobili degli ex Iacp e semplificazioni per l`avvio delle imprese. In allegato la nota Ance (News n. 1511, 27 giugno 2008) Vedi sul sito internet http://www.firenzeindustria.fi.it sezione edilizia (Fonte: Ance) Alloggio sociale: fuori dalla normativa degli aiuti di Stato Grazie alla definizione di alloggio sociale fornita con il DM 22 aprile 2008 (pubblicato sulla GU n. 146 del 24 giugno 2008) non dovranno essere assoggettati alla procedura di comunicazione e di autorizzazione come ``aiuto di Stato`` i corrispettivi, di qualunque natura, attribuiti agli operatori che realizzano programmi pubblici di edilizia sociale. Tale definizione, elaborata, secondo le previsioni della legge 9/2007, di concerto tra i ministeri delle Infrastrutture, della Solidarieta` sociale, delle politiche per la famiglia e delle politiche giovanili svolge un ruolo determinante per dare attuazione ad ogni intervento nel campo dell`edilizia sociale senza incorrere in procedure di infrazione comunitaria. Rientrano nella nozione di ``alloggio sociale``: l`unita` immobiliare ad uso residenziale concessa in locazione permanente a favore dei soggetti che non sono in grado di accedere al libero mercato ma anche, come richiesto dall`Ance, gli alloggi destinati alla proprieta` o alla locazione per otto anni. Sono compresi in tale definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche (esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni, e anche alla proprieta`. L`alloggio sociale e` inoltre qualificato come servizio di interesse economico generale e costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalita` stabilite dalle normative regionali. Saranno le Regioni in concertazione con le Anci regionali, a definire i requisiti per l`accesso all`alloggio sociale. Gli operatori pubblici che erogano i servizi di edilizia sociale in locazione permanente, e gli operatori pubblici e privati selezionati con gare pubbliche per la realizzazione degli alloggi sociali, hanno diritto ad una compensazione costituita dal canone di locazione e da altre eventuali misure stabilite dallo Stato e dagli enti locali. Nel DM sono, infine, indicati alcuni criteri per la valutazione di adeguatezza e idoneita` degli alloggi, che dovra` avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive di cui agli articoli 16 e 43 della legge 457/1978. L`alloggio deve essere, inoltre, costruito secondo principi di sostenibilita` ambientale e di risparmio energetico utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative. (Fonte: Ance) 2 ANCE FIRENZE Sezione Edilizia di Confindustria Firenze LUGLIO 2008 Lavoro e previdenza C.c.n.l. 18 giugno 2008 Il 18 giugno 2008 e` stato sottoscritto l`accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004. Nell`allegare per immediata informativa l`accordo di che trattasi, si fa riserva di trasmettere una sintesi dei contenuti piu` importanti dell`intesa raggiunta. Vedi sul sito internet http://www.firenzeindustria.fi.it sezione edilizia (Fonte: Ance) Accordo nazionale 18 giugno 2008 - Nuovi minimi di paga base e di stipendio a decorrere dal 1° giugno 2008 Con riferimento a quanto stabilito con l`accordo 18 giugno 2008, si unisce la tabella relativa ai minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati da applicare dal 1° giugno 2008. Si uniscono, inoltre, i minimi di retribuzione per gli addetti a lavori di semplice attesa o custodia e per gli apprendisti. (Fonte: Ance) Vedi sul sito internet http://www.firenzeindustria.fi.it sezione edilizia Ccnl 18 giugno 2008 - Art. 92 Disciplina dell`apprendistato (Allegato 22) A seguito del verbale di accordo del 18 giugno 2008 per il rinnovo del ccnl dell`edilizia, l`art. 92 concernente la disciplina dell`apprendistato e` stato modificato con l`aggiunta di una dichiarazione a verbale, con riferimento alla quale si rinvia alla news di commento del nuovo articolato, in via di predisposizione. Nelle more, si sottolinea che resta in vigore quanto previsto nei seguenti commi dell`art. 92 del ccnl 20 maggio 2004 in ordine all`apprendistato per l`espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione e agli apprendisti minorenni, che, per un refuso, non sono presenti nel relativo testo del verbale di accordo: ‘`Le parti si riservano di completare la disciplina relativa all`istituto dell`apprendistato per l`espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, anche per quanto concerne il trattamento retributivo, a seguito della definitiva attuazione normativa dell`istituto stesso. Nelle more, le parti concordano di applicare agli apprendisti minorenni la normativa contrattuale di cui all`art. 93 del ccnl 29 gennaio 2000. In coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, le parti concordano altresi` che i contratti di apprendistato per i minorenni, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2005, hanno una durata massima di tre anni e pertanto la retribuzione spettante a tali lavoratori viene erogata fino al sesto semestre. Per l`aspetto retributivo deve quindi farsi riferimento alle tabelle dei minimi di paga base e di stipendio mensile degli apprendisti ai sensi della legge n. 25/1955 di cui agli allegati A) e B) del presente contratto.`` Al riguardo, si fa presente che nelle tabelle allegate alla News Ance n. 1474/2008 sono comunque riportati i valori dei minimi di paga base oraria degli operai e di stipendio mensile degli impiegati riferiti agli apprendisti minorenni. (Fonte: Ance) Vedi sul sito internet http://www.firenzeindustria.fi.it sezione edilizia 3 ANCE FIRENZE Sezione Edilizia di Confindustria Firenze LUGLIO 2008 Tecnologia, Sicurezza, Qualità e Ambiente Modifiche al decreto sugli impianti negli edifici Con il comma 2 dell`art. 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e` stato abrogato l`art. 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 che disciplina l`attivita` di installazione di impianti all`interno degli edifici. L`articolo in questione, Documentazione, prevedeva che, in caso di trasferimento dell`immobile a qualsiasi titolo, il proprietario consegnasse all`avente causa la documentazione amministrativa e tecnica (ed il libretto di uso e manutenzione nei casi in cui obbligatorio). L`atto di trasferimento doveva contenere in allegato la dichiarazione di conformita` (o quella di rispondenza). Tali disposizioni sono, da oggi, soppresse. Il comma 1 dell`art. 35 stabilisce l`emanazione, entro il 31 marzo 2009, di uno o piu` decreti volti a disciplinare la materia di installazione di impianti negli edifici, prevedendo semplificazioni per proprietari e imprese, a definire un sistema di verifiche, a rivedere la disciplina sanzionatoria. (Fonte: Ance) Vedi sul sito internet http://www.firenzeindustria.fi.it sezione edilizia 4 ANCE FIRENZE Sezione Edilizia di Confindustria Firenze LUGLIO 2008 Lavori Pubblici Project financing: via libera alla gara unica Approvato il terzo decreto correttivo del Codice appalti alla vigilia della scadenza per la delega Project financing con gara unica Il vincitore otterra` la concessione dopo la Via e la Conferenza dei servizi Gare piu` semplici per il capitale privato nelle opere pubbliche. Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il terzo decreto correttivo del Codice degli appalti. E la norma chiave del provvedimento e` proprio quella che snellisce l`iter del project financing, riducendo a una sola gara il percorso per scegliere il privato. In altre parole, l`amministrazione pubblichera` un bando per selezionare le proposte dei privati e chiedera` loro di sviluppare un progetto preliminare e il piano economico dell`opera. Il vincitore otterra` il diritto alla concessione, ma non subito. Prima l`amministrazione dovra` «testare» il progetto sia in conferenza di servizi che per l`esame Via. Da qui potrebbero uscire richieste di modifica. Se il promotore si adeguera` otterra` la concessione, altrimenti si interpella il secondo classificato e cosi` via, a scorrimento. La gara unica al posto degli attuali tre passaggi rappresenta una semplificazione molto attesa dai costruttori. E` una compensazione per la cancellazione del diritto di prelazione al promotore decisa la scorsa estate. In risposta a una procedura di infrazione europea, infatti, l`ex ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, aveva cancellato la prelazione, ritenuta una dei punti di forza delle operazioni di finanziamento privato di opere pubbliche. La prelazione riservava al promotore il diritto di realizzare l`opera anche dopo una gara vinta da altri. Un vantaggio che per l`Ance compensava lo sforzo economico sostenuto per mettere a punto la proposta. Peraltro, una volta cancellata la prelazione le due gare successive di confronto sul progetto avevano perso di significato: da qui l`idea della semplificazione, nata con Di Pietro e condivisa da Matteoli. Ma nel terzo decreto correttivo sono contenute anche altre novita` significative per le gare d`appalto. In particolare si interviene sulle gare sotto la soglia europea di lavori, servizi e forniture eliminando l`esclusione automatica delle offerte anomale, anche questa censurata dalla Ue. Per le amministrazioni significa un forte appesantimento della gara: tutte le offerte anomale, infatti, dovranno essere vagliate e andranno analizzate le giustificazioni del maxi sconto fornite dall`impresa. E ancora: rappresenta un altro punto a favore delle imprese la scelta di ammorbidire i requisiti di accesso ai lavori pubblici. Per qualificarsi infatti un`impresa non sara` piu` valutata sulla base del fatturato degli ultimi cinque anni. Ma potra` pescare all`interno di dieci anni per trovare i migliori cinque, per fatturato, attrezzatura e manodopera. All`ultimo momento, poi, la Ragioneria di Stato ha chiesto di eliminare i compensi extra ai tecnici pubblici per la verifica dei progetti e il collaudo. Queste attivita` dovranno quindi rientrare nell`incentivo alla progettazione gia` esistente. Il primo si` alle nuove modifiche del Codice arriva in extremis: la delega per modificare il decreto legislativo 163/2006 scade il 30 giugno. La strategia dei tecnici delle Infrastrutture e` di far arrivare subito il decreto alle Camere per ottenere cosi` una proroga di 90 giorni entro cui completare l`iter che prevede un passaggio alla Conferenza unificata e un altro al Consiglio di Stato. (Fonte: Sole 24 ore) Vedi sul sito internet http://www.firenzeindustria.fi.it sezione edilizia 5 ANCE FIRENZE Sezione Edilizia di Confindustria Firenze LUGLIO 2008 Fiscalità Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - Misure fiscali di interesse per il settore Pubblicato sul Supplemento Ordinario n.152 alla Gazzetta Ufficiale n.147 del 25 giugno 2008 il Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, recante ``Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita`, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria``, che, sotto il profilo fiscale, contiene misure d`interesse per il settore delle costruzioni riguardanti, in particolare: l`introduzione, nell`ambito del cd. ``piano casa``, della possibilita` di prevedere riduzioni di imposte locali, o degli oneri concessori, e incentivi per il mercato della locazione; l`applicazione di un`imposta patrimoniale pari all`1% sul valore netto di alcune tipologie di fondi immobiliari chiusi e l`innalzamento, dal 12,50% al 20%, della tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari ; la disciplina degli Studi di Settore; l`esclusione da Irpef, a determinate condizioni, delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie; nell`ipotesi di richieste di rateazione di somme iscritte a ruolo di ammontare superiore a 50.000 euro, la soppressione dell`obbligo di prestare all`agente della riscossione la garanzia fideiussoria. Il provvedimento, in vigore dal 25 giugno 2008, si trova ora all`esame, in sede referente, delle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati (DdL 1386 A/C) per il relativo iter di conversione in legge. ``Piano casa`` incentivi al mercato delle locazioni (art. 11) 1. Nell`ambito di appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l`attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato ed all`edilizia sovvenzionata, e` prevista l`emanazione di provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione, e di strumenti di incentivazione del mercato della locazione. Come evidente, si tratta di una formula alquanto generica, che dovrebbe far riferimento alla riduzione dell`ICI, ovvero degli oneri di costruzione, ed alla contestuale introduzione di incentivi fiscali, quali, ad esempio, la tassazione separata dei redditi da affitto. Imposta patrimoniale dell`1% sul valore netto dei fondi immobiliari chiusi e tassazione al 20% dei proventi dei fondi immobiliari (art. 82, commi 17-21) E` previsto l`aumento, dal 12,50% al 20%, del prelievo fiscale (a titolo di acconto come reddito d`impresa, o a titolo d`imposta per i soggetti non esercenti attivita` commerciale), sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d`investimento immobiliare. Per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, a ristretta base partecipativa (meno di 10 partecipanti) ed in presenza di specifiche condizioni, e` prevista l`applicazione di un`imposta patrimoniale annuale, pari all`1% del valore netto del fondo stesso. 2. 3. Disposizioni in materia di studi di settore (artt. 33- 83, commi 19-20) Il provvedimento prevede che gli Studi di Settore (art. 62-bis del D.L. 331/1993 ad art. 10 della legge 146/1998) debbano essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d`imposta in cui sono applicabili, mentre, in via transitoria, per il 2008 viene previsto che la pubblicazione possa essere effettuata entro il 31 dicembre 2008. Inoltre, in attuazione del federalismo fiscale, viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2009, gli Studi di Settore debbano essere elaborati su base regionale o comunale. A tal proposito, con Decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze verranno stabilite le modalita` di elaborazione degli Studi a livello regionale o comunale, che, in modo graduale, dovra` avvenire entro il 31 dicembre 2013. Le norme attuative dovranno garantire, altresi`, la partecipazione dei Comuni all`elaborazione degli Studi medesimi. Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie (art. 3) 4. E` prevista l`esenzione dall`Irpef delle plusvalenze conseguenti alla cessione di partecipazioni detenute da almeno tre anni in societa` di capitali e di persone (con esclusione delle societa` semplici), costituite da non piu` di sette anni. In particolare, l`agevolazione opera a condizione che: le medesime plusvalenze siano reinvestite entro i due anni successivi in partecipazioni in societa` di capitali o in societa` commerciali, costituite da non piu` di tre anni e che svolgano la medesima attivita` della societa` le cui partecipazioni sono state cedute. l`importo dell`esenzione non puo` essere superiore a 5 volte il costo sostenuto dalla societa` le cui partecipazioni sono cedute, negli ultimi cinque anni, per l`acquisto, o la realizzazione, di beni materiali ed immateriali ammortizzabili, diversi dagli immobili, nonche` per spese di ricerca e sviluppo (es. se la plusvalenza da cessione e` pari a 1000 euro e, negli ultimi cinque anni, la societa` le cui partecipazioni vengono cedute ha sostenuto spese per beni ammortizzabili pari a 100 euro, l`importo esente da Irpef e` pari a 500 euro, mentre il restante 500 e` soggetto a tassazione). 6 ANCE FIRENZE Sezione Edilizia di Confindustria Firenze LUGLIO 2008 Rateizzazione debiti iscritti a ruolo (art. 83, comma 23) 5. L`art.19 del D.P.R. 602/1973, cosi` come modificato dall`art.36 del D.L. 248/2007 (convertito, con modifiche, nella legge 31/2008), prevede che l`agente della riscossione, su richiesta del contribuente, possa concedere, nell`ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta` di quest`ultimo, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo sino ad un massimo di 72 rate mensili (in materia, Equitalia S.p.A. ha diramato la Direttiva del 13 maggio 2008, n. DSR/NC/2008/017, con la quale sono state fornite le ultime indicazioni circa le modalita` operative per il riconoscimento della dilazione). Il Decreto Legge n.112/2008 interviene sulla disposizione e, modificando il citato art.19 del D.P.R. 602/1973, prevede la soppressione dell`obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, come condizione per usufruire della predetta ripartizione di pagamento, nell`ipotesi di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo maggiori di 50.000 euro. Vedi sul sito internet http://www.firenzeindustria.fi.it sezione edilizia (Fonte: Ance) Detrazione IRPEF del 36% - Realizzazione di un ascensore condominiale ad opera di un solo condomino Il singolo condomino che, a proprie spese, faccia installare l`ascensore all`interno del fabbricato puo` comunque fruire della detrazione IRPEF del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni (art.1, commi 17-19, legge 244/2008), anche in assenza dell`approvazione dei lavori da parte dell`assemblea condominiale e seppur limitatamente alla parte delle spese a lui imputabili in base alla Tabella millesimale del condominio. Cosi` precisa l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.264/E del 25 giugno 2008, in risposta ad uno specifico quesito avanzato da un contribuente che, ancorche` in assenza dell`approvazione dell`assemblea condominiale, intende realizzare, all`interno di un fabbricato, un impianto di ascensore, sostenendone le relative spese ed avendo ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune. Al riguardo, l`Amministrazione Finanziaria, seppur riconoscendo che, in assenza dell`approvazione da parte dell`assemblea condominiale, non possano essere pienamente rispettati gli adempimenti prescritti dal D.M. 41/1998 per l`applicazione del beneficio fiscale (allegare alla comunicazione di inizio lavori copia della delibera assembleare di approvazione e della tabella millesimale di ripartizione delle spese), ammette comunque la possibilita`, per il singolo condomino che sosterra` le spese agevolate, di fruire della detrazione IRPEF del 36%, anche se limitatamente alla sola parte dei costi corrispondenti alla quota millesimale a lui imputabile. L`Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che l`installazione dell`ascensore in fabbricati abitativi puo` rientrare, in generale, nell`ambito applicativo della detrazione fiscale, sia come intervento di manutenzione straordinaria (di cui all`art. 3, comma 1, lett.b, del D.P.R. 380/2001), sia come opera finalizzata all`eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici (in presenza delle caratteristiche a tal fine richieste dalla normativa di settore - cfr. C.M. 57/E/1998 e Dossier ANCE n. 8 del 28 maggio 2008). (Fonte: Ance) Vedi sul sito internet http://www.firenzeindustria.fi.it sezione edilizia Reverse Charge nell`edilizia - Chiarimenti Ministeriali Nuovi chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria sull'applicazione dell'inversione contabile nell'edilizia. Due recenti Risoluzioni fanno luce sul concetto di fornitura con posa e sull'esatto ambito applicativo del "reverse" Ai fini dell`applicazione del ``reverse charge``, di cui all`art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. 633/1972, in relazione all`esatta identificazione del rapporto giuridico (appalto o prestazione d`opera) a cui l`inversione contabile e` applicabile, l`Amministrazione finanziaria ha ribadito che occorre far riferimento non tanto al nomen iuris del contratto concluso, quanto alla volonta` espresse dalle parti, desumibile dalle clausole contrattuali. Ed, inoltre, l`attivita` di istallazione e manutenzione di impianti antincendio, ove ricorrano tutti i requisiti previsti e sia effettuata su un immobile, sconta l`applicazione del ``reverse charge``, poiche` inquadrabile come attivita` edile e riconducibile ad un codice della Sezione F (``Costruzioni``) della Tabella ATECO 2007. Queste le principali novita` contenute in due recenti chiarimenti dell`Agenzia delle Entrate, la R.M. n.245/E e R.M. n.246/E del 16 giugno 2008, con le quali l`Amministrazione finanziaria affronta nuovamente il tema dell`applicazione del regime dell`inversione contabile nel settore edile. In particolare, con la R.M. 245/E/2008, rispondendo ad una specifica istanza di interpello, proposta da un`impresa operante nel settore edile, l`Agenzia chiarisce che, qualora sussistano tutte le condizioni per l`applicazione del meccanismo del ``reverse charge`` le prestazioni di installazione e manutenzione di un impianto antincendio scontano l`applicazione dell`inversione contabile se interessano un immobile. Diversamente, se tali prestazioni sono realizzate su strutture diverse dagli immobili, quali ad esempio, come nella fattispecie, piattaforme marine, impianti industriali, navi, l`IVA deve essere applicata secondo le normali modalita` di fatturazione, venendo meno la riconducibilita` di tali attivita` al settore edile. Con la seconda pronuncia, la R.M. 246/E/2008, l`Amministrazione affronta nuovamente il tema dell`inapplicabilita` dell`inversione contabile nell`ambito di contratti di fornitura con posa in opera, in risposta ad un altro interpello proposto da un`impresa esercente attivita` di produzione e commercializzazione di prodotti non metalliferi per l`edilizia (cfr. News ANCE n. 7 ANCE FIRENZE Sezione Edilizia di Confindustria Firenze LUGLIO 2008 3102 del 2 luglio 2007, News ANCE n. 3440 del 13 luglio 2007, News ANCE n. 3540 del 18 luglio 2007, News ANCE n. 3725 del 21 agosto 2007 e News ANCE n. 852 del 7 marzo 2008). Oltre a ribadire il principio secondo il quale, ai fini della corretta qualificazione del rapporto giuridico posto in essere, occorre verificare gli effetti che questo produce in base alla comune intenzione delle parti, e non gia` considerando il nomen iuris attribuito al contratto concluso, l`Agenzia puntualizza che: - qualora l`attivita` svolta consista nella semplice posa in opera dei materiali prodotti, questa riveste natura accessoria rispetto alla fornitura degli stessi e, pertanto, la prestazione dovra` essere assoggettata ad IVA con le modalita` ordinarie, anche nel caso in cui sia effettuata da soggetti terzi, sulla base di un contratto di appalto o subappalto affidato dall`impresa produttrice, in quanto quest`ultima effettua, in ogni caso, cessioni di beni e non prestazioni di servizi nei confronti del proprio committente; - diversamente, qualora l`attivita` svolta consista nella realizzazione di beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei materiali impiegati e sia inquadrabile tra quelle del settore edile, ai sensi della Tabella ATECO 2007, verificate tutte le altre condizioni previste dalla lett. a) del comma 6 del citato art. 17, trovera` applicazione il meccanismo del ``reverse charge``; in ordine alle modalita` di fatturazione delle operazioni effettuate in presenza di un`Associazione Temporanea d`Imprese (ATI), rinviando alle conclusioni gia` fornite nella R.M. n.172/E/2007 (cfr. News ANCE n. 3540 del 18 luglio 2007), qualora l`ATI assuma funzione esterna e, dunque soggettivita` giuridica, gli obblighi di fatturazione sono a carico della societa` capogruppo, tuttavia non opera l`inversione contabile con riferimento all`esecuzione delle opere da parte delle singole imprese associate, non configurandosi fra queste ultime e la stessa ATI un contratto di subappalto (ma di mandato) Fonte: Ance - Vedi sul sito internet http://www.firenzeindustria.fi.it sezione edilizia Studi di settore - ``Intervallo di confidenza`` - Chiarimenti ministeriali L`Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 47/E del 18 giugno 2008, conferma i chiarimenti forniti nel corso di un incontro con la stampa specializzata tenutosi nei giorni scorsi, relativi, tra l`altro, alla possibilita` di accertare unicamente in via residuale i contribuenti che dichiarino un ammontare di ricavi rientrante, in base alle risultanze degli studi di settore, all`interno del cd. ``intervallo di confidenza`` (cfr. News ANCE n. 1445 del 16 giugno 2008). Nell`ambito dell`accertamento basato sugli studi di settore (di cui agli artt. 62-sexies del DL 331/1993 e 10 della legge 146/1998), l```intervallo di confidenza`` rappresenta la scala di valori tra il ricavo puntuale ed il ricavo minimo ammissibile, previsti dallo studio medesimo. A tal riguardo, l`Agenzia delle Entrate, con la citata C.M. n. 47/E/2008 conferma che: i contribuenti, ritenuti non congrui in base allo studio di settore, che si collocano, con riferimento ai ricavi dichiarati, ``naturalmente`` all`interno di tale intervallo, possono essere selezionati dagli Uffici, ai fini dell`accertamento, unicamente in via residuale, ossia dopo che siano state valutate le posizioni reddituali delle imprese che presentano scostamenti di valore piu` elevato rispetto ai ricavi o compensi stimati dallo studio. i contribuenti non congrui, che decidano di adeguare i propri ricavi reali, inferiori al ricavo minimo ammissibile previsto dallo studio, ad un valore compreso in tale intervallo, devono motivare la scelta operata, a richiesta degli Uffici. Inoltre, l`Agenzia delle Entrate chiarisce l`operativita` dei benefici di cui all`art. 10, comma 4-bis, della legge 146/1998, il quale stabilisce che i contribuenti non possono essere oggetto di rettifiche sulla base di presunzioni semplici, ai fini delle imposte sul reddito e dell`IVA, nell`ipotesi in cui l`ammontare delle attivita` non denunciate sia pari, o inferiore, al 40% dei ricavi, o compensi, dichiarati, nel limite massimo di 50.000 euro. In particolare, l`Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento all`accertamento in base alle imposte sul reddito, chiarisce che la condizione necessaria affinche` operi il medesimo art.10, comma 4-bis, della legge 146/1998, ossia la congruita` del contribuente rispetto agli indici di coerenza ed agli INE, si verifica nell`ipotesi in cui l`impresa dichiari, anche per effetto dell`adeguamento: ricavi, o compensi, in misura non inferiore al livello minimo risultante dall`applicazione degli studi di settore, che tengono conto degli INE approvati con D.M. 20 marzo 2007 ovvero, se di ammontare piu` elevato, al livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi, se tali studi prevedono l`applicazione degli indicatori di normalita` economica, di cui all`art. 1, comma 13, della legge 296/2006; ricavi, o compensi, in misura non inferiore al ricavo puntuale di riferimento indicato dagli studi di settore, se questi prevedono l`applicazione degli indicatori di normalita` economica, di cui all`art. 10-bis, della legge 146/1998. La citata C.M. n.47/E/2008 conferma, inoltre, che, per gli studi di settore che non sono stati revisionati nel periodo d`imposta 2007, tra cui rientra anche lo studio TG69U (``COSTRUZIONI``), il calcolo dei ricavi tiene conto degli INE, di cui all`art.1, comma 14, della legge 296/2006, e fornisce un unico risultato in termini di congruita` e di normalita` economica, pari al maggiore tra: il livello minimo risultante dall`applicazione dello studio di settore, tenendo conto delle risultanze degli INE, ed il livello puntuale di riferimento risultante dall`applicazione dello studio di settore, senza applicazione delle risultanze di tali indicator Fonte: Ance Vedi sul sito internet http://www.firenzeindustria.fi.it sezione edilizia 8 ANCE FIRENZE Sezione Edilizia di Confindustria Firenze LUGLIO 2008 Accertamenti sulle cessioni di immobili in base al ``valore normale`` importo del mutuo superiore al corrispettivo di acquisto - Nell`ipotesi di cessione di un immobile soggetta ad IVA, in presenza di mutuo stipulato dall`acquirente per un importo superiore al corrispettivo dichiarato nell`atto di compravendita, al fine di sostenere anche spese accessorie all`acquisto, l`impresa cedente, in sede di accertamento in base al ``valore normale`` (art. 35, comma 23-bis, della legge 248/2006) puo` fornire, quale prova contraria, la documentazione attestante che le somme eccedenti il prezzo di vendita sono state effettivamente utilizzate dall`acquirente per altre spese. In ogni caso, ai fini di tale prova contraria, e` necessario (ma non sufficiente) che il contratto di mutuo specifichi che tali importi vengono destinati dall`acquirente ad altri scopi. Cosi` si e` espressa l`Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 248/E del 17 giugno 2008, in risposta ad un`istanza d`interpello, formulata da un`impresa di costruzione e vendita immobiliare, relativa alla corretta modalita` di fatturazione della cessione di un`abitazione, per la quale l`acquirente ha stipulato un mutuo di importo superiore al corrispettivo dichiarato nell`atto di compravendita. Come noto, l`art. 35, commi 2-3, della legge 248/2006 consente agli Uffici finanziari di effettuare accertamenti, ai fini IVA e delle imposte sul reddito, nell`ipotesi in cui, nelle compravendite immobiliari, il corrispettivo dichiarato in atto si discosti dal ``valore normale``, intendendosi per tale il prezzo, o corrispettivo, mediamente praticato per beni della stessa specie (art.14 del D.P.R. 633/1972 e art.9, comma 3, del D.P.R. 917/1986). Per completezza, si ricorda che, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 27 luglio 2007 (cfr. News ANCE n.3713 del 3 agosto 2007), il ``valore normale`` dei fabbricati viene individuato statisticamente, in base alle quotazioni dell`Osservatorio del mercato immobiliare (OMI). Inoltre, l`art. 35, comma 23-bis, della legge 248/2006 prevede che, nell`ipotesi di cessioni di immobili sottoposte ad IVA, per le quali l`acquirente abbia stipulato un mutuo, il «il valore normale non puo` essere inferiore all`ammontare del mutuo o finanziamento erogato». In sostanza, tale disposizione fornisce un criterio specifico di determinazione del ``valore normale``, che viene stabilito presuntivamente non inferiore all`ammontare del mutuo, con la conseguenza che, nell`ipotesi in cui il corrispettivo dichiarato nell`atto di compravendita sia inferiore all`importo del prestito concesso all`acquirente, il venditore puo` essere sottoposto automaticamente a rettifica delle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte sul reddito. In tal ambito, gia` con la R.M. n.122/E/2007 (cfr. News ANCE n.2693 del 5 giugno 2007) era stato chiarito che, nel caso in cui nel contratto di mutuo sia specificato che parte della somma e` destinata a coprire i costi dei lavori di ristrutturazione dell`immobile, per vincere tale presunzione, occorre che l`impresa cedente fornisca la prova documentata dei lavori di ristrutturazione effettuati dall`acquirente sull`immobile acquistato (autorizzazioni ad eseguire i lavori, preventivi, fatture di pagamento ed ogni altra idonea documentazione). Allo stesso modo, ribadendo tale principio, nell`ipotesi di cessione di un immobile sottoposta ad IVA, finanziata dall`acquirente con un mutuo di importo superiore al corrispettivo dichiarato nell`atto di compravendita, le cui somme eccedenti tale prezzo siano destinate a coprire spese accessorie all`acquisto, con la R.M. n.248/E/2008 l`Agenzia delle Entrate chiarisce che: in sede di accertamento in base al ``valore normale``, il venditore puo` fornire la prova contraria rispetto alla pretesa dell`Amministrazione finanziaria, a condizione che: nel contratto di mutuo venga specificato che l`ammontare del finanziamento, che eccede il corrispettivo di cessione, non e` destinato a coprire l`acquisto del bene, ma verra` utilizzato per pagare spese accessorie alla compravendita; fornisca la documentazione attestante che la parte di mutuo, che eccede il prezzo di cessione del bene, sia stata effettivamente utilizzata dall`acquirente per sostenere spese accessorie (ad esempio, per spese notarili, perizie tecniche, ristrutturazioni, ecc) all`acquisto. Inoltre, nella stessa R.M. n.248/E/2008 l`Agenzia delle Entrate conferma che l`impresa cedente deve, comunque, indicare in fattura, ai fini IVA, l`ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti, che costituisce, altresi`, un ricavo che concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (art. 85 del D.P.R. 917/1986). Sul punto, l`Amministrazione finanziaria chiarisce che non e` consentito al venditore di fatturare importi superiori a quelli risultanti dall`atto di compravendita dell`immobile, al solo scopo di evitare, in via preventiva, l`accertamento da parte degli Uffici. Tra l`altro, l`Agenzia delle Entrate afferma espressamente che, per i trasferimenti di immobili effettuati dal 4 luglio 2006, lo scostamento fra ``valore normale`` e corrispettivo dichiarato costituisce una presunzione relativa a favore dell`Amministrazione finanziaria, in base alla quale gli Uffici non sono tenuti a provare in modo diretto la pretesa tributaria, trasferendo sul contribuente l`onere di dimostrare l`infondatezza dell`accertamento. Al contrario, si ricorda che il medesimo art.1, comma 265, della legge 244/2007, nell`estendere l`applicabilita` delle nuove disposizioni accertative anche con riferimento alle compravendite effettuate precedentemente al 4 luglio 2006, conferma, solo per tali atti, che lo scostamento tra ``valore normale`` e corrispettivo dichiarato vale, agli effetti tributari, come mera presunzione semplice, ossia come elemento indiziario, di per se` non sufficiente a fondare la rettifica delle dichiarazioni IVA e delle imposte sul reddito (cfr. News ANCE n. 14 del 4 gennaio 2008). In sostanza, per le compravendite anteriori al 4 luglio 2006, lo scostamento dal ``valore normale`` non legittima l`inversione dell`onere della prova, essendo necessari, comunque, ulteriori approfondimenti da parte degli Uffici verificatori Fonte: Ance Vedi sul sito internet http://www.firenzeindustria.fi.it sezione edilizia Per informazioni Francesca Viviani tel. 055 2707249, [email protected], 9