Quando inizia la vita individuale? Questa è la risposta che ci forniscono la biologia e la genetica: nel momento in cui ovulo e spermatozoo si uniscono originando lo zigote o embrione unicellulare Ru-486: aspetti medici e bio-giuridici - 1 La biologia dimostra che la vita di un nuovo essere umano inizia nel momento della fecondazione, ossia della fusione tra lo spermatozoo e l'ovulo. L'unione di 23 cromosomi del gamete maschile con 23 cromosomi del gamete femminile produce una nuova cellula di 46 cromosomi. Questa cellula viene chiamata zigote. Essa contiene un nuovo codice genetico, che rende il nuovo individuo differente dal padre, dalla madre e da ogni altra persona nel mondo. Tutto ciò avviene tra le 12 e le 18 ore dopo il rapporto sessuale. Ru-486: aspetti medici e bio-giuridici - 2 Due caratteristiche fondamentali contraddistinguono lo zigote… Esiste ed opera, sin dal momento della sua costituzione, come una struttura unitaria, vale a dire come un essere unico e ben individuato E’ una cellula intrinsecamente determinata, orientata verso una ben definita e precisa evoluzione in virtù del genoma o informazione genetica di cui è dotato Il suo genoma, quindi, gli conferisce: una specifica identità umana un’identità individuale una norma programmatrice che orienta e dirige tutto il suo sviluppo ulteriore Ru-486: aspetti medici e bio-giuridici - 3 Lo zigote è un essere umano già in atto o ancora in potenza? Il genoma è una struttura dinamica, essenziale per lo sviluppo dello zigote che, grazie ad esso, gode di enormi potenzialità differenziative e morfogenetiche Tali potenzialità non significano, però, che lo zigote sia solo un essere umano in potenza, bensì che ci troviamo di fronte a un individuo che già esiste anche se deve ancora completare il suo sviluppo In altri termini, esaminando “biologicamente” un embrione unicellulare, si può affermare con certezza che ci troviamo dinanzi a un essere individuale, appartenente alla specie umana, che nell’arco di 9 mesi (se non interferiranno negativamente altri fattori esterni) si “trasformerà” in un neonato Ru-486: aspetti medici e bio-giuridici - 4 Dalle considerazioni precedentemente riportate e dai dati scientifici che ci forniscono la biologia e la genetica appare evidente che l’interruzione diretta e volontaria di una gravidanza in atto –comunque attuata- comporta la soppressione di una vita umana Se si attribuisce a tale vita nascente parità di diritti rispetto a chi è già nato, l’aborto volontario non può mai trovare una giustificazione etica e quindi una legittimazione Ru-486: aspetti medici e bio-giuridici - 5 Da un punto di vista etico vi possono essere delle circostanze che ne giustifichino l’uso anche nel caso in cui la sua modalità di azione sia riconosciuta come abortiva? Nel caso in cui fosse classificato come un abortivo la sua prescrizione potrebbe essere rifiutata da un medico già obiettore di coscienza nei confronti della legge 194? La prescrizione del mifepristone alle minorenni senza previo consenso da parte dei genitori si può considerare giuridicamente e moralmente lecito? Ru-486: aspetti medici e bio-giuridici - 6 Non sembrano esserci dubbi sull’obbligo da parte della Pubblica Autorità di riconoscere il diritto all’obiezione di coscienza non solo a chi lo avesse già esercitato nei confronti della legge 194 (ginecologi e anestesisti), ma anche a tutti coloro che -a vario titolo- potrebbero essere coinvolti nella prescrizione dei farmaci necessari per l’aborto chimico e nell’assistenza alla donna che ne facesse richiesta In assenza di un riconoscimento legale di tale diritto, resterebbe comunque l’obbligo morale di astenersi da tali pratiche Ru-486: aspetti medici e bio-giuridici - 7 Da un punto di vista etico vi possono essere delle circostanze che ne giustifichino l’uso anche nel caso in cui la sua modalità di azione sia riconosciuta come abortiva? Nel caso in cui fosse classificato come un abortivo la sua prescrizione potrebbe essere rifiutata da un medico già obiettore di coscienza nei confronti della legge 194? La prescrizione del mifepristone alle minorenni senza previo consenso da parte dei genitori si può considerare giuridicamente e moralmente lecito? Ru-486: aspetti medici e bio-giuridici - 8 Si tratta di una pratica già attuata in alcuni Paesi particolarmente permissivi come, ad esempio, l’Inghilterra La valutazione etico-giuridica di un simile comportamento appare in evidente contrasto con quanto accade abitualmente per qualsivoglia trattamento medico attuato sui minori La stessa legge 194 prevede, nel caso delle minorenni, un’autorizzazione previa da parte dei genitori o, in alcune situazioni particolari, da parte del giudice minorile Ru-486: aspetti medici e bio-giuridici - 9