Quando inizia la vita individuale?
Questa è la risposta che ci forniscono la
biologia e la genetica: nel momento in cui
ovulo e spermatozoo si uniscono originando
lo zigote o embrione unicellulare
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La biologia dimostra che la vita di un nuovo essere umano
inizia nel momento della fecondazione, ossia della fusione
tra lo spermatozoo e l'ovulo. L'unione di 23 cromosomi
del gamete maschile con 23 cromosomi del gamete
femminile produce una nuova cellula di 46 cromosomi.
Questa cellula viene chiamata zigote. Essa contiene un
nuovo codice genetico, che rende il nuovo individuo
differente dal padre, dalla madre e da ogni altra persona
nel mondo. Tutto ciò avviene tra le 12 e le 18 ore dopo il
rapporto sessuale.
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Due caratteristiche fondamentali
contraddistinguono lo zigote…
 Esiste ed opera, sin dal momento della sua
costituzione, come una struttura unitaria, vale a dire
come un essere unico e ben individuato
 E’ una cellula intrinsecamente determinata, orientata
verso una ben definita e precisa evoluzione in virtù del
genoma o informazione genetica di cui è dotato
Il suo genoma, quindi, gli conferisce:
 una specifica identità umana
 un’identità individuale
 una norma programmatrice che orienta e dirige tutto
il suo sviluppo ulteriore
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Lo zigote è un essere umano già in atto o
ancora in potenza?
 Il genoma è una struttura dinamica, essenziale per lo
sviluppo dello zigote che, grazie ad esso, gode di enormi
potenzialità differenziative e morfogenetiche
 Tali potenzialità non significano, però, che lo zigote sia
solo un essere umano in potenza, bensì che ci troviamo di
fronte a un individuo che già esiste anche se deve ancora
completare il suo sviluppo
 In altri termini, esaminando “biologicamente” un
embrione unicellulare, si può affermare con certezza che
ci troviamo dinanzi a un essere individuale, appartenente
alla specie umana, che nell’arco di 9 mesi (se non
interferiranno negativamente altri fattori esterni) si
“trasformerà” in un neonato
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 Dalle considerazioni precedentemente
riportate e dai dati scientifici che ci forniscono
la biologia e la genetica appare evidente che
l’interruzione diretta e volontaria di una
gravidanza in atto –comunque attuata- comporta
la soppressione di una vita umana
 Se si attribuisce a tale vita nascente parità di
diritti rispetto a chi è già nato, l’aborto
volontario non può mai trovare una
giustificazione etica e quindi una legittimazione
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Da un punto di vista etico vi possono essere delle
circostanze che ne giustifichino l’uso anche nel caso in
cui la sua modalità di azione sia riconosciuta come
abortiva?
Nel caso in cui fosse classificato come un abortivo la
sua prescrizione potrebbe essere rifiutata da un medico
già obiettore di coscienza nei confronti della legge 194?
La prescrizione del mifepristone alle minorenni senza
previo consenso da parte dei genitori si può considerare
giuridicamente e moralmente lecito?
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 Non sembrano esserci dubbi sull’obbligo da
parte della Pubblica Autorità di riconoscere il
diritto all’obiezione di coscienza non solo a chi lo
avesse già esercitato nei confronti della legge
194 (ginecologi e anestesisti), ma anche a tutti
coloro che -a vario titolo- potrebbero essere
coinvolti nella prescrizione dei farmaci necessari
per l’aborto chimico e nell’assistenza alla donna
che ne facesse richiesta
 In assenza di un riconoscimento legale di tale
diritto, resterebbe comunque l’obbligo morale di
astenersi da tali pratiche
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Da un punto di vista etico vi possono essere delle
circostanze che ne giustifichino l’uso anche nel caso in
cui la sua modalità di azione sia riconosciuta come
abortiva?
Nel caso in cui fosse classificato come un abortivo la
sua prescrizione potrebbe essere rifiutata da un medico
già obiettore di coscienza nei confronti della legge 194?
La prescrizione del mifepristone alle minorenni senza
previo consenso da parte dei genitori si può considerare
giuridicamente e moralmente lecito?
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 Si tratta di una pratica già attuata in alcuni
Paesi particolarmente permissivi come, ad
esempio, l’Inghilterra
 La valutazione etico-giuridica di un simile
comportamento appare in evidente contrasto con
quanto accade abitualmente per qualsivoglia
trattamento medico attuato sui minori
 La stessa legge 194 prevede, nel caso delle
minorenni, un’autorizzazione previa da parte dei
genitori o, in alcune situazioni particolari, da
parte del giudice minorile
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