Anno XLVI n° 1 - Gennaio 2006 - Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Verona
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Formazione e aggiornamento
“Il Geometra Veronese” compie 45 anni
Esami di Stato 2005
Cassa Geometri: ultime novità
Ascensori da adeguare alla UE
Il “Geometra Veronese” - Ottobre 2005
Società Cooperativa Geometri Veronesi - Vicolo Orologio, 3 - 37129 VERONA
Sommario
anno XLVI - n° 1 - gennaio 2006
Pubblicazione Mensile
del Collegio dei Geometri
di Verona e Provincia
Autorizzata dal Trib. c.p. di VR
con decreto n. 140 del 22 dicembre
1960.
Redazione-Amministrazione
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3
Tel. 045 8031186 - Fax 045 8009861
www.collegio.geometri.vr.it
e-mail: [email protected]
Direttore Responsabile
Geom. Domenico Romanelli
Comitato di Redazione
Geom. Giuseppe Giuliari
Geom. Gianluca Fasoli
Geom. Fiorenzo Furlani
Geom. Moreno Peroni
Geom. Davide Sabaini
Segretario di Redazione
Rag. Maurizio Buin
VITA DEL COLLEGIO
Un nuovo anno all’insegna della formazione e dell’aggiornamento ..................
45 anni e non li dimostra:
buon compleanno “Geometra Veronese” ..................................................................................................................................................
Esami di Stato 2005: commissioni, testi ed abilitati ...............................................................................................
Avviso agli iscritti ............................................................................................................................................................................................................................................................................
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FATTI E NOTIZIE
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In campo per formazione e qualità ..................................................................................................................................................................................
Regione Veneto: urbanistica, sì alle varianti ............................................................................................................................
Parcheggi, scompare la pertinenza ..................................................................................................................................................................
PREVIDENZA
Progetto Grafico
e Coordinamento Editoriale
tagliani,grigoletti snc
37121 Verona - Via Macello, 17
Tel. 045 8009179 - Fax 045 8018980
www.tagliani,grigoletti.it
Cassa Geometri: ultime importanti novità .....................................................................................................................................
Pubblicità
OEPI Pubblicità
37122 VERONA - P.zza Cittadella, 9
Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490
e-mail:[email protected]
Con il testo unico costruzioni
mai più progetti realizzati senza il modello geologico ............................................................................
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La Dia non si può impugnare
Ricorsi solo contro l’inerzia del Comune sulla vigilanza .................................................................
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Stampa
Sprinter srl - Via Meucci, 24
37036 SAN MARTINO B.A. (VR)
Editore
Società Cooperativa
Geometri Veronesi
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3
Il “Geometra Veronese” è un mensile di
informazione e aggiornamento professionale edito dalla “Società Cooperativa
Geometri Veronesi”.
La collaborazione è aperta agli organi
rappresentativi di categoria e a tutti i
singoli professionisti.
Ogni redattore risponde delle proprie affermazioni ed il suo nome è sempre
reperibile presso la redazione.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ascensori da adeguare alla Ue
Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80 ...................................................
Ma l’oblazione per il condono è deducibile dal reddito? ..........................................................
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ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO
Consiglio Direttivo del 25 novembre 2005 ................................................................................................................................
Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2005 ...................................................................................................................................
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VITA DEL COLLEGIO
Un nuovo anno all'insegna
della formazione e dell'aggiornamento
Un nuovo anno all’insegna della
formazione e dell’aggiornamento
Formazione, aggiornamento professionale, università, difesa della categoria, deontologia, promozione dell'immagine e della figura del geometra professionista. Questi saranno i punti cardine
di programmazione istituzionale dell'anno prossimo, e non solo.
La nostra categoria è sollecitata da rilevanti cambiamenti consistenti, principalmente: nelle numerose iniziative di riforme che interessano l'attività professionale e ne disegnano un profilo
progredito e adatto all'omologazione del titolo
nell'economia dell'allargata Europa Unita; nella
globalizzazione del sapere che impone l'esigenza
di dare una forte accelerazione all'attivazione dei
processi di adeguamento costante e continuo
della formazione in funzione della qualità della
prestazione.
Di fronte a tali temi, le problematiche che ci hanno interessato, e anche diviso nel passato, perdono la loro connotazione essenziale e lasciano il
posto alla esigenza di coscienza delle nuove e vitali prerogative. Percepire adeguatamente le dimensioni degli epocali cambiamenti consente
l'opportunità di aprire a noi stessi ed alle future
generazioni spazi di mercato e nuove remunerative competenze.
La formazione obbligatoria, continua, verificata
ed, eventualmente, certificata per tutti, la definizione ed applicazione degli standard della "qualità" della prestazione, insieme alle opportunità offerte dai più ampi spazi di mercato in Europa e
nell'area del Mediterraneo, costituiscono "i nuovi
orizzonti" della categoria che si evolve e che vuole trasformarsi in meglio.
L'anno istituzionale 2006 che ci accingiamo ad
affrontare sarà una prosecuzione di questi ultimi
recenti, soprattutto in tema di definizione degli
ultimi impegni economici legati alla nuova sede
del Collegio, il futuro della categoria e le iniziative ad essa legate.
In merito all'acquisto della nuova sede, saranno
definiti gli ultimi residui impegni di spesa, in particolar modo quelli legati all'importante operazione di archiviazione ottica dei documenti car-
tacei che formano l'archivio del Collegio; un'operazione di assoluta alta qualità e di avanzata
tecnologia.
Saranno organizzari corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e sarà intensificata
la preparazione dei giovani praticanti che si accingono ad affrontare gli esami abiltativi e la libera professione.
Recenti prese di posizione di ordini professionali affini, sulle competenze professionali, impongono al Consiglio del Collegio di attivarsi con
azioni forti e decise. La difesa dei propri spazi è
oramai divenuta di vitale importanza, così come
la difesa di oltre 75 anni di storia.
La rivista mensile "Il Geometra Veronese", che è
stata recentemente rinnovata nella sua veste grafica, più accattivante e tesa a sottolineare e sostenere l'immagine della dinamicità con cui il
professionista geometra si pone agli occhi della
società in cui viviamo, cercherà di essere sempre
più tempestiva nelle comunicazioni, con articoli
redazionali, notizie tecniche e di aggiornamento
più approfonditi e di qualità.
In tal senso sarà sviluppata la collaborazione con
un consulente esterno che sviluppi più qualitativamente gli aspetti redazionali e di promozione
della figura di geometra.
Una rivista, quella dei geometri veronesi, apprezzata a livello regionale e nazionale ed anche in altri ambiti professionali, che con l'edizione di gennaio 2006 compie ben 45 anni di storia.
Siamo in un momento in cui i cambiamenti del
mondo delle professioni sono alle porte e non
possono più essere procrastinati. Essendo quindi
in evoluzione anche il concetto di ordini e collegi professionali, con occhio attento allo sviluppo
futuro della nostra professione, gli sforzi saranno
indirizzati verso il rinnovamento e la rivitalizzazione dell'immagine del Geometra.
Infatti, a livello nazionale, si cercherà di promuovere in varie università corsi che formino
geometri laureati; del resto la riforma delle professioni vorrebbe, a ragione, far esercitare la libera professione a chi è in possesso di un titolo di
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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VITA DEL COLLEGIO
Un nuovo anno all'insegna
della formazione e dell'aggiornamento
laurea, garantendo così al cittadino di affidarsi ad
un tecnico con un livello di istruzione accademica certamente superiore all'odierno.
È ben evidente come il praticantato sia solo un
assaggio, a volte anche insipido, della professione
passato sovente a fare le code negli uffici pubblici o svolgendo mansioni del tutto marginali,
più di quantità che di qualità.
A livello nazionale c'è l'impegno di portare avanti il progetto di trasformazione del nostro Albo
che i nostri massimi organi di categoria, quali il
Consiglio Nazionale e la Cassa di Previdenza,
hanno "messo in cantiere".
Un progetto importante, per non dire epocale,
che prevede in materia di accesso ad ordini e
collegi la riunificazione degli attuali diplomati
tecnici quali Geometri, Periti Industriali, Periti
Agrari e Agrotecnici in un unico albo e in un'unica sede comune.
Al nuovo albo è stata assegnata la denominazione "Autel", che significa Albo Unico Tecnici Laureati, proprio perché la riforma delle professioni
ed il Dpr 328/01 collocano la nostra attuale figura professionale nella nuova figura creata con un
corso di laurea triennale (laureato) che si differenzia dal corso di laurea quinquennale destinato a lauree specialistiche.
In realtà con esso si vuol dare alle forze politiche
un segnale forte e deciso di estrema coesione
delle categorie tecniche sopra enunciate, ma soprattutto si vuol chiedere alle stesse forze politiche, attraverso un correttivo a quanto già regolamentato, di mantenere in vita quella figura tecnica intermedia di indiscussa utilità sociale qual'è
quella del geometra. Quest'anno è stato redatto
dal Consiglio Nazionale il nuovo codice di deontologia professionale.
Il Collegio si adopererà ulteriormente nel far da
garante al rispetto delle regole di correttezza e di
leale convivenza tra professionisti, nonché di
corretta applicazione delle tariffe.
I rapporti fra colleghi, pur generalmente corretti, prestano spesso il fianco a più di una censura
di carattere deontologico, così come nelle controversie dove il professionista non deve mai dimenticare il proprio ruolo tecnico.
Ritengo che anche il 2006 sarà un altro anno imIl “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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pegnativo per l'attività del Collegio e quindi per
l'immagine locale e nazionale del Geometra.
Il mandato di questo Consiglio Direttivo scade
nel mese di giugno 2006, e si procederà quindi a
nuove elezioni e nuovi incarichi per il prossimo
quadriennio.
Quindi, sarà dovere anche del nuovo Consiglio
dare prova di impegno e di prodigarsi per la risoluzione delle più svariate tematiche professionali. Le opportunità di oggi sono apertura professionale, collaborazione, conoscenze, scambio
di idee, scuola, università, praticantato, formazione ed infine fare quadrato nello stare assieme
e soprattutto nell'impegno.
Del resto il recente congresso nazionale ha
espresso tutta la forza vitale, la fiducia e l'ottimismo di una categoria costituita da professionisti
esperti, manager, gente di cultura e di sport, che
sa mettersi in gioco e rispettare le regole, che intende accettare le sfide e vincerle.
Il Presidente
geom. Domenico Romanelli
VITA DEL COLLEGIO
45 anni e non li dimostra:
buon compleanno "Geometra Veronese”
45 anni e non li dimostra:
buon compleanno
“Geometra Veronese”
1961-2006: un importante traguardo per la nostra rivista
di categoria
Ne ha fatta di strada la nostra bella rivista di categoria! Era il gennaio del 1961 quando l'indimenticato Nino Nicola Conca ha pubblicato il
primo numero di una rivista da subito divenuta
periodica e gradita presenza nello studio professionale dei geometri veronesi. Come non ricordarne le dimensioni, tipiche da "bollettino", con
quelle frasi didascaliche che invitavano al rispetto della deontologia, della tariffa, delle competenze e dell'ordinamento; ebbene, 45 anni dopo
quelle frasi risultano attuali più che mai! Certo,
l'impostazione grafica è cambiata al passo con i
tempi, passando dalla copertina millimetrata a
quella stilizzata, per poi passare a quella riportante mappe e/o disegni storici a quella attuale,
recentemente rinnovata. Il prossimo passo, sarà
l'edizione interamente a colori.
Senza farci troppo trasportare dai ricordi del
passato, ci piace ribadire come "Il Geometra Veronese" abbia sempre cercato di porsi al centro
dell'informazione dei geometri, con argomenti di
aggiornamento professionale, di vita istituzionale
del Collegio e della Cooperativa, con articoli specifici e approfondimenti di un argomento tecnico-professionale, su convegni e seminari. Come
non citare anche le immancabili edizioni monografiche che ad ogni edizione estiva fanno puntualmente capolino sulla nostra scrivania, magari
immerse fra cartelle e fogli di accatastamenti,
progetti piuttosto che di successioni, perizie, frazionamenti. Sempre più strumento di collegamento tra il Consiglio Direttivo e gli iscritti, si è
cercato di offrire uno strumento il più possibile
adeguato alle esigenze di tutti, nello spirito di
una lunga tradizione che ha avuto sempre riscontri ampiamente positivi. Infatti, è con una
punta di orgoglio che voglio sottolineare come la
nostra rivista abbia così faticosamente acquisito
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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VITA DEL COLLEGIO
45 anni e non li dimostra:
buon compleanno "Geometra Veronese”
una sua identità assai apprezzata anche in altri
ambiti professionali e anche al di fuori della stessa provincia. Per di più è una delle pochissime riviste di categoria con cadenza mensile, con conseguente costante impegno da parte della redazione.
Pubblicato in quasi 3mila copie, "Il Geometra Veronese" viene inviato a tutti gli iscritti, ai praticanti, ai collegi dei geometri d'Italia, alle amministrazioni comunali, a tutti gli enti pubblici, alle
categorie professionali, e a tutti coloro che hanno rapporti con il Collegio e la Categoria.
L'impegno futuro è quello di migliorarci, di diventare sempre più riferimento puntuale e concreto, un momento di proposta anche culturale e
di confronto.
Un plauso a tutte le redazioni, ai tecnici e a tutti
i lettori che ci hanno seguito ed ai quali giunga
sincero il nostro più incondizionato ringraziamento.
Domenico Romanelli
È con piacere che pubblichiamo la cronistoria
dei “Direttori Responsabili” che in questi 45
anni si sono succeduti e che, con impegno e
dedizione, hanno contribuito a migliorare la
rivista di categoria.
A loro, ed a tutti i preziosi componenti delle
diverse redazioni, giunga sincero il più vivo
ringraziamento.
Nino Nicola Conca
Enzo Foggini
Paolo Corazza
Flavio Melotti
Giampaolo Boninsegna
Domenico Romanelli
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VITA DEL COLLEGIO
Esami di Stato 2005:
commissioni, testi ed abilitati
Esami di Stato 2005:
commissioni, testi ed abilitati
Le risultanze della annuale sessione abilitativa all’esercizio della
libera professione di geometra
Giovedì 27 e venerdì 28 Ottobre 2005, si sono
svolte le prove scritto-grafiche della sessione annuale degli esami di abilitazione per l’abilitazione
all’esercizio della libera professione.
Quest’anno i candidati che si sono presentati sono stati n. 145, suddivisi in n. 2 commissioni esaminatrici, una con sede in San Bonifacio presso
l’I.T.“L.Dal Cero”, e l’altra in Legnago presso l’I.T.
“M.Ricci”.
Successivamente, si sono tenute le prove orali, al
termine delle quali n. 82 candidati sono risultati
idonei.
Riportiamo la composizione delle commissioni, i
testi degli esami e l’elenco definitivo degli abilitati, ai quali si esprimono vive congratulazioni.
Le commissioni esaminatrici
Commissione n. 55
(presso I.T. “L. Dal Cero - San Bonifacio)
Presidente:
prof. Mario Nogara
Componenti:
prof. Pier Luigi Camarotto
geom. Costantino Bertani
geom. Nicola Turri
geom. Ernesto Vantini
Commissione n. 56
(presso I.T. “M.Ricci - Legnago)
Presidente:
prof. Michele Zappia
Componenti:
prof. Alessandro Ruzza
geom. Giorgio Magalini
geom. Giovanni Rossin
geom. Luca Tomelleri
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VITA DEL COLLEGIO
Esami di Stato 2005:
commissioni, testi ed abilitati
Elenco Abilitati 2005
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Adami geom. Andrea
Albi geom. Marco
Allegrini geom. Daniele
Arduini geom. Federico
Baldin geom. Emanuele
Baldo geom. Daniele
Baltieri geom. Stefano
Barana geom. Veronica
Barbieri geom. Andrea
Bassotto geom.Giovanni
Battistoni geom. Alessandro
Bertolazzo geom. Luca
Bonamini geom. Flavio
Brighenti geom. Giuliano
Cariolato geom. Elsa
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Cassarà geom. Davide
Coltro geom. Elisa
Confente geom. Francesca
Corradi geom. Loris
Corradi geom. Roberto
Corradini geom. Carla
Daccordo geom. Diego
Dal Maso geom. Elisa
Dal Pezzo geom. Mattia
De Togni geom. Davide
Dian geom. Mirco
Elponti Florio geom. Luca
Fabbian geom. Fabrizio
Facciolo geom. Alberto
Fattorelli geom. Nicola
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78
79
80
81
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Fedrigo geom.Valentino Reuben
Franceschini geom. Matteo
Franchi geom. Erika
Franchini geom. Rosanna
Franzini geom. Alessandro
Gottardi geom. Sara
Guerra geom. Gilberto
Lora geom. Diego
Magagna geom. Elisa
Maggio geom. Diego
Marangon geom. Christian
Marchi geom. Cesare
Marchi geom. Daniela
Marogna geom. Michele
Merlin geom. Luca
Micheletti geom. Diego
Morini geom. Luca
Mosconi geom. Marco
Motta geom. Enrico
Nardi geom. Milena
Padovani geom. Luca
Parladori geom. Davide
Parladori geom. Paolo
Perlati geom. Luca
Piccinini geom. Andrea
Pizzini geom. Alessio
Pizzoli geom. Alessandro
Pozzani geom. Lara
Rama geom. Elena
Rama geom. Vania
Romeoli geom. Loreanderson
Savoia geom. Davide
Segattini geom. Mirco
Soave geom. Jordan
Stanghellini geom. Marco
Tamellin geom. Lisa
Tavella geom. Marco
Teboni geom. Andrea
Tessari geom. Angela
Tinazzo geom. Francesca
Tollini geom. Laura (10.02.’84)
Tollini geom. Laura (28.05.’82)
Tommasini geom. Andrea
Trivisano geom. Paolo
Valbusa geom. Michele
Venturelli geom. Luca
Vesentini geom. Anna
Zago geom. Mirko
Zanconato geom. Mariangela
Zanini geom. Federica
Zanini geom. Walter
Zuanazzi geom. Francesco
VITA DEL COLLEGIO
Avviso
agli iscritti
Avviso agli iscritti
Quota associativa anno 2006:
scadenza 28 febbraio
Si ricorda che il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo per l’anno
2006, quantificata in € 270,00 (duecentosettanta/00), è da effettuarsi improrogabilmente entro
il 28 febbraio. Anche quest’anno l’incasso delle quote avverrà a mezzo bollettini Mav emessi
dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena”. Gli iscritti potranno pagare il bollettino presso la banca di cui sono correntisti oppure presso qualsiasi Istituto bancario.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al termine indicato al fine di non incorrere in provvedimenti disciplinari che saranno adottati dal Consiglio Direttivo con assolutà tempestività.
Privacy:
Dps al 31 marzo 2006
Slitta al 31 marzo 2006 il termine per la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza. Lo stabilisce il D.L. 30.12.2005, n° 273, cosiddetto “milleproroghe”, pubblicato nella G.U.
n° 303 del 30.12.2005. Professionisti, imprese e pubblica amministrazione dovranno predisporre il documento in cui inserire e illustrare tutti gli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali. Si ricorda che è disponibile presso la segreteria del Collegio il software sulla privacy specificatamente predisposto per l’attività professionale del geometra al prezzo di € 60,00.
Terreni:
la perizia di rivalutazione entro il 30 giugno 2006
I valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2005 non in regime d’impresa possono essere rideterminati entro il 30 giugno 2006. La perizia di stima, per i terreni edificabili o agricoli, deve essere asseverata prima dell’atto notarile di vendita. La nuova norma (Legge 248/05 che ha convertito il Dl 203/05, collegato alla manovra finanziaria), non consentirà di
rivalutare il costo di acquisto di aree cedute prima del 3 dicembre 2005. L’operazione richiede
il versamento di un’imposta sostitutiva del 4% del valore periziato per i terreni e le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate.
Condono edilizio:
completamento della domanda al 30 aprile 2006
Con il decreto “milleproroghe” D.L. 30.12.2005, n° 273, slitta al 30 aprile 2006 ( ma il termine
cadendo di domenica slitta al 2 maggio) l’integrazione della documentazione che integra la domanda di definizione dell’illecito. La proroga è dovuta ai ritardi nell’aggiornamento di alcuni catasti regionali. Il nuovo termine va rispettato per ottenere la definizione tacita della pratica di
sanatoria.
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FATTI E NOTIZIE
In campo per formazione
e qualità
In campo per formazione
e qualità
Il Consiglio Nazionale si attiva per attuare la mozione conclusiva
del congresso nazionale
Il Consiglio nazionale geometri ha istituito la
commissione ristretta con l’incarico di mettere a
punto il regolamento per la disciplina della formazione continua e della qualità della prestazione.A distanza di meno di un mese dal congresso,
Piero Panunzi, presidente del Cng, ha delineato
l’agenda delle iniziative concrete. In linea con le
indicazioni deliberate dai congressisti si è attivato
tempestivamente dimostrando di voler rispondere alle aspettative della categoria e dare sollecita
attuazione alla mozione congressuale. La data per
la definizione della proposta da parte della commissione è stata fissata per fine gennaio. Successivamente, previa approvazione del Consiglio, si
procederà a favorirne la più diffusa conoscenza e
condivisione da parte della categoria e la definitiva approvazione in assemblea dei presidenti di
collegio entro il mese di giugno. La commissione,
formata dal vicepresidente Guido Moschella, Antonio Benvenuti e Maurizio Savoncelli, è già al lavoro. É il prologo del congresso nazionale, il 43°,
che per tantissimi aspetti è stato diverso dagli altri e caratterizzato da un successo straordinario.
Nel corso dei quattro giorni di lavoro i congressisti hanno vissuto momenti particolarmente significativi. Un misto di scenografia e di contenuti, di
numerose presenze altisonanti anche politiche e
serrati dibattiti, di grandi intese e marcate differenziazioni. Le luci spente sul bellissimo scenario
in fondo all’elegante sala congressi, il megaplastico che rappresenta l’ambiente complesso, vario e
naturale all’interno del quale, quotidianamente, si
esplicita la professionalità e la competenza del
geometra, non hanno fatto ombra sull’entusiasmo
e la soddisfazione suscitati dai lusinghieri risultati ottenuti.
Il record di partecipazione, oltre 1.000 professionisti, di cui circa 650 congressisti iscritti provenienti da ogni località d’Italia e rappresentanti 99
collegi provinciali; 11 geometri praticanti e tan-
tissimi ultrasettantenni freneticamente attivi; il
ministro del lavoro, Roberto Maroni, i sottosegretari e parlamentari di governo e di opposizione,
le autorità politiche e civili locali hanno impegnato la passerella con discorsi appassionati di
apprezzamento per la categoria e ridondanti di
proposte per la “soluzione” delle problematiche
riguardanti le professioni; i riusciti e partecipati
eventi culturali tra i quali la presentazione dell’ultimo libro del giornalista Giulio Borrelli, moderatore della giornata internazionale; la partecipazione dei vertici e autorevoli rappresentanze di
omologhe categorie europee, specialmente del
Mediterraneo, sono elementi che rappresentano
la massima sintesi di quanto avvenuto.
Ciò nonostante, il vero successo dell’evento è
rappresentato dall’unanime approvazione dei temi oggetto di trattazione congressuale e dalle decisioni unanimi conseguentemente assunte, che
costituiscono un nuovo punto di partenza per il
futuro della professione. Il concetto della “qualità” della prestazione professionale, secondo standard definiti e controllati d’intesa con l’Uni, collegata alla progressione della formazione e all’aggiornamento professionale come elemento essenziale di garanzia e di tutela del consumatore,
costituisce elemento di svolta epocale di cui i
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FATTI E NOTIZIE
In campo per formazione
e qualità
geometri possono legittimamente vantare la primogenitura. L’argomento ha anticipato di un mese l’attuale polemica suscitata dalle affermazioni
contenute nella relazione al governo e al parlamento dell’autorità anticoncorrenza che, con
nuova e inaspettata enfasi, persegue la tutela del
consumatore solo mediante la richiesta di eliminazione delle regole, delle tariffe e l’introduzione
dell’autoreferenziazione professionale tramite la
pubblicità senza limiti.
A un’autorità che monitorizza le professioni, solo
alcune per la verità, che sollecita governo e parlamento sull’urgenza di una riforma, la risposta
dei geometri è quella di piena apertura.
Senza protezione di interessi cosiddetti corporativi. Con la contemporanea assunzione unilaterale di impegni e responsabilità per favorire il progresso nella formazione e il miglioramento delle
prestazioni. Ciò, si badi bene, non per aumentare
la legittimazione alle tariffe ma per garantire al
meglio il consumatore.
Sì,“quel tal dei tali” che, a causa della liberalizzazione dell’accesso e della pubblicità, dell’eliminazione del sistema di regole vigenti, potrebbe avere certamente maggiori opportunità di scelta per
convenienza o risparmi, ma anche cominciare a
rimanere facile vittima di cocenti delusioni e gravi danni patrimoniali. In questo ambito le innovazioni di competenza del governo e del parlamento sono auspicate.
Ma tardano ad arrivare. Nel frattempo, i geometri
assumono lo spontaneo, oneroso e responsabile
compito: sottoporsi a percorsi di progresso formativo, di aggiornamento e ottimizzazione qualitativa della prestazione, quale migliore e sicura
garanzia per la società che evolve.
“Ci siamo lasciati a Palermo con un importante
impegno che giammai intendo disattendere e sul
quale, con l’unanime consenso del Consiglio nazionale, abbiamo già indirizzato gli impegni e le
risorse necessarie”, sono le parole di Piero Panunzi alla prima riunione utile del Cng. Si tratta di
adempimenti e proposte concrete per accompagnare la categoria alle nuove esigenze del mercato italiano ed europeo.
È una questione di serietà nei confronti della
committenza. Naturalmente sono consapevole di
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come questo significhi dover amplificare gli sforzi e le energie per essere puntuali e ineccepibili
nel dare le regole che l’assemblea ci ha chiesto.
I risultati che vogliamo raggiungere puntano in alto, è necessario l’impegno di tutti ma avremo la
soddisfazione di conseguire l’obiettivo”.
Non è difficile accorgersi che il 2006 sarà un anno decisamente impegnativo. L’aria che si respira
all’interno del Consiglio nazionale è intrisa di
contagioso entusiasmo e serena consapevolezza.
Enrico Rispoli
da “ItaliaOggi” del 25.11.2005
Un ruolo centrale anche in Europa
Relazioni internazionali sempre
più importanti
Dal recente congresso sono venuti molti segnali
positivi che devono attivare l’attenzione dei geometri nei riguardi di ciò che avviene all’estero.
L’onorevole Stefano Zappalà ha ricordato la valenza della direttiva europea in materia di libere
professioni pubblicata il 30 settembre, direttiva
che qualifica definitivamente le libere professioni
italiane ai livelli che le competono, determinando
i criteri minimi di formazione necessari e quindi
fugando tutti i dubbi sulle ventilate richieste provenienti dall’Europa di abolizione di molte regole
riguardanti le professioni italiane.
Inoltre, gli attuali iscritti all’albo sono equiparati,
ai sensi della stessa direttiva comunitaria, ai geometri laureati attuali e futuri.
Quindi, il geometra è e rimane una figura centrale nel firmamento delle professioni italiane con
ruolo formalmente riconosciuto anche dall’Europa. In merito alla questione delle tariffe, le esperienze dei colleghi geometri degli altri paesi del
mondo ci insegnano che il tecnico professionista
non è un notabile ricco di vantaggiose prerogative ma il lavoratore dell’intelletto che contribuisce, in maniera determinante, a governare la ricchezza immobiliare e lo sviluppo sostenibile della società nella quale presta la propria opera.
Certamente, anche i geometri italiani sono a questo livello, solamente che da noi non ai usa ammettere l’evidenza, mentre certamente ce ne sa-
FATTI E NOTIZIE
In campo per formazione
e qualità
rebbe estremo bisogno per non omologare, di
fronte all’opinione pubblica, l’immagine distorta
e non veritiera del libero professionista.
II presidente della Fig (Federazione internazionale dei geometri), professor Magel, intervenendo al
congresso di Palermo, ci ha in un certo senso
aperto gli occhi.
Magel, infatti, riscontrando il grande successo di
comunicazione mediatica del nostro congresso,
la presenza significativa delle forze politiche e
delle strutture dell’informazione, ha potuto apprezzare l’importanza che la categoria dei geometri riveste in relazione al suo insostituibile servizio alla società italiana. E infatti, quando si riconosce la bontà del nostro lavoro, definendoci i
“garanti e i custodi della sicurezza del diritto e
della proprietà”, ci viene fatto un grande complimento e veniamo collocati automaticamente tra
le figure tecniche professionali più importanti al
mondo.
Bruno Razza
da “ItaliaOggi” del 25.11.2005
Cassa, interventi per la sostenibilità
Le strategie di gestione dell’ente
di previdenza
Un convinto impegno della categoria dei geometri nel migliorare la qualità delle prestazioni professionali attraverso un costante aggiornamento e
la formazione permanente.
A rivolgere questo messaggio alla collettività e alle forze politiche ha partecipato anche la Cassa di
previdenza di categoria, presente al 43° congresso nazionale di Palermo con l’intera compagine
di 150 delegati in rappresentanza dei 108 collegi
provinciali e circondariali d’Italia.
Con un’ampia relazione la Cassa ha riproposto ai
congressisti i temi tradizionali riguardanti il mercato della libera professione che, in base ai dati
statistici e reddituali, risulta in costante crescita.
Ciò grazie alle due caratteristiche peculiari dell’attività di geometra: la conoscenza del territorio
e la conoscenza delle persone che lo abitano.
II rapporto proposto dalla Cassa di previdenza
esamina peraltro anche talune criticità, in particolare quella legata alle difficoltà dei giovani a inserirai attivamente nel mondo del lavoro professionale; difficoltà che la Cassa giudica superabili
rafforzando appunto la formazione e incrementando l’attività di supporto delle strutture di categoria.
Queste ultime si sono di conseguenza attrezzate
per formare direttamente i professionisti di domani, specializzati nei tradizionali settori dell’edilizia, della topografia e dell’estimo.
Incitando i colleghi a incrementare la propria
azione, anche con il volontariato, la Cassa vede la
possibilità di incrementare il numero e il reddito
dei propri iscritti e di garantire continuità al sistema previdenziale di categoria, che compie i
primi 50 anni dalla propria costituzione.
Nata nell’ottobre del 1955, la Cassa non solo gode di buona salute ma vede in continua crescita i
redditi dei 93 mila iscritti e cura l’accesso alla
professione di oltre 20 mila praticanti.
L’occasione del congresso di Palermo è stata colta come scenario ideale per ribadire la strategia di
gestione della previdenza di categoria basata sul
principio della solidarietà intergenerazionale, con
il compito di garantire la sostenibilità del sistema
previdenziale e l’adeguatezza delle prestazioni.
Tale garanzia richiede che fattività professionale
di geometra sia sempre più attraente e competitiva, e quindi in grado di affrontare il mercato dei
servizi professionali, forte di una preparazione di
base specifica e di una qualità certificata.
Fausto Savoldi
Presidente Cassa Italiana Previdenza Geometri
da “ItaliaOggi” del 25.11.2005
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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FATTI E NOTIZIE
Regione Veneto:
urbanistica, sì alle varianti
Regione Veneto:
urbanistica, sì alle varianti
Slitta la riforma, possibili le vecchie varianti fino al 30 giugno 2006
Porte aperte alle varianti in deroga alla legge urbanistica della Regione Veneto. Tutte le varianti
sono ammesse fino al 30 giugno 2006 e necessitano del parere favorevole della provincia entro
60 giorni dalla richiesta. Entro il prossimo 30 aprile, inoltre, potranno essere approvate varianti ai
piani regolatori generali anche per la localizzazione di parchi commerciali. Sono questi gli effetti di due diversi provvedimenti approvati dal
consiglio regionale veneto nella seduta del 24 novembre scorso, che modificano la legge urbanistica e ne facilitano l’applicazione sul territorio.
La legge n. 11 del 2004, recante norme sul governo del territorio, non presentava, infatti, alcuna
norma transitoria ed è pertanto risultata di difficile applicazione. Di qui la necessità di adottare
nuovi provvedimenti dal contenuto più elastico
che andassero a modificare alcuni articoli della
legge urbanistica regionale.
Il primo provvedimento licenziato dall’assemblea
legislativa veneta, contenente modifiche alla legge urbanistica regionale, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 115 del 6 dicembre 2005
come legge n. 23 del 2 dicembre 2005.
Il secondo provvedimento, invece, contenente ulteriori disposizioni in materia di approvazione di
varianti per strutture commerciali, è stato adottato come legge n. 22, sempre del 2 dicembre 2005,
pubblicata anch’essa sul Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 6 dicembre scorso.
Il primo dei due disegni di legge approvati dal
consiglio regionale consente ai comuni di modificare i piani regolatori generali, in misura limitata e per finalità specifiche, anche prima dell’approvazione del primo Pat.
Vengono poi consentite, in deroga alle disposizioni della legge urbanistica, le varianti finalizzate
all’adeguamento al Ptcp, ai piani di area e ai piani
ambientali.Tutte le varianti sono inoltre ammesse
fino al 30 giugno 2006 e necessitano del parere
favorevole della provincia entro 60 giorni dalla ri-
chiesta. La nuova legge consente, infine, ampliamenti delle abitazioni nelle zone agricole, in deroga alle disposizioni della legge n. 11/2004 che,
a breve, avrebbero bloccato qualsiasi attività edificatoria in queste zone.
L’assemblea legislativa veneta, come anticipato,
ha inoltre approvata un secondo provvedimento
riguardante il commercio, che consente ai comuni, in deroga alla legge n. 11/2004, ma fino all’approvazione del primo Pat e, comunque, non oltre
il prossimo 30 aprile, di approvare varianti al piano regolatore generale per la localizzazione di
parchi commerciali.
Gianfranco Di Rago
da “ItaliaOggi”
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
13
FATTI E NOTIZIE
Regione Veneto:
urbanistica, sì alle varianti
Legge Regionale 02.12.2005, n° 23
Disposizioni per l’applicazione della
legislazione urbanistica regionale e
modifiche alla legge regionale del 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
(BUR n° 115 del 6.12.2005)
Art. 1 - Disposizioni per l’applicazione della legislazione urbanistica regionale.
l. Dall’entrata in vigore della presente legge è ripristinata la vigenza delle norme richiamate dall’articolo 2, e di quelle alle stesse connesse, già
abrogate in base al combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004.
n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. Resta abrogata la lettera c)
del comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985. n. 61 “Norme per l’assetto e
l’uso del territorio” e successive modificazioni.
2. Nell’applicazione del comma 15 dell’articolo
50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 richiamato dall’articolo 2, sono da computarsi le
percentuali già utilizzate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 48 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per
il governo del territorio” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 48 dopo le parole
“salvo quelle finalizzate” sono aggiunte le seguenti “o comunque strettamente funzionali” e
dopo le parole “impianti di interesse pubblico”sono aggiunte le seguenti “nonché quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.
Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del
predetto articolo 50, possono essere adottate le
varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che
non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate alla pianificazione urbanistica e
territoriale vigente al 30 ottobre 2005, ad attività
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
14
produttive nel settore della logistica”.
2. Il comma 1 ter dell’articolo 48 è così sostituito:
“1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1,
fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite, anche in assenza dei requisiti di cui al
comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e
con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13, 14del
medesimo articolo 50, le varianti allo strumento
urbanistico generale finalizzate all’adeguamento
del piano territoriale regionale di coordinamento
(PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all’articolo 9 della legge regionale
16 agosto 1984, n. 40”.
3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 48 sono aggiunti i seguenti commi:
7 bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma
1, fino all’approvazione del PAT e comunque non
oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate
le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall’articolo 50, commi da 9 a 16 della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ed è necessario il parere favorevole della provincia da rendersi entro sessanta
giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde.
7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma
1, fino all’approvazione del primo PAT è consentita l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello
sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento
di attività produttive esistenti purché vi sia il parere della provincia da rendersi entro sessanta
giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. Qualora l’attività produttiva esistente sia
ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l’80 per cento della
superficie coperta esistente e comunque i 1.500
metri quadrati (mq).
7 bis 3. In deroga al comma 3, fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque
non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole
FATTI E NOTIZIE
Regione Veneto:
urbanistica, sì alle varianti
sono consentiti esclusivamente gli interventi di
ampliamento ai sensi dell’articolo 4 della legge
regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti
per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.”, dove sono consentiti
tutti gli interventi di edificazione previsti dalla
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive
modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell’articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della
legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni.
Decorso il termine suindicato si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44, e 45, fatti salvi i
procedimenti autorizzatori in corso per i quali
continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo
1985, n. 24 e successive modificazioni.
7 bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico
generale, adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1 bis, da trasmettersi in Regione ai
fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006:
successivamente a tale data le varianti pervenute
sono restituite al comune.”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 25 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11.
1. Il comma 9 dell’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“9. Le varianti al piano sono adottate ed approvate con le procedure di cui al presente articolo.
Le varianti che non incidono sulle caratteristiche
essenziali e sul disegno generale del piano sono
approvate dall Giunta regionale subordinatamente all’acquisizione del parere della competente
commissione consiliare e i termini previsti ai commi 4, 5 e 6 sono ridotti della metà. Le varianti al
piano acquistano efficacia ai sensi del comma 8.”.
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore
il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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VITAFATTI
DEL COLLEGIO
E NOTIZIE
Presentate le commissioni del
Parcheggi,
collegio
scompare
la
pertinenza
Cooperativa: rinnovate le cariche
Parcheggi,
scompare la pertinenza
La legge di semplificazione 2005 consente la vendita separata
dall’unità immobiliare servita.
Cedibili soltanto quelli realizzati in applicazione degli standard
della normativa urbanistica del ‘42
Con una norma destinata a suscitare vivaci discussioni, la legge di semplificazione 2005 (la n.
246/2005) stabilisce che gli spazi per parcheggi
realizzati in base alla legge urbanistica non sono
gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d’uso
a favore dei proprietari di altre unità immobiliari
e sono trasferibili autonomamente da esse.
Il primo comma dell’articolo 41-sexies della legge 1150/1942 ora modificato prevede “che nelle
nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle stesse, debbano essere ricavati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore a un mq per ogni 20 mc di costruzione”.
Esso impone che le nuove costruzioni siano dotate di aree di parcheggio, le quali possono essere realizzate in zone scoperte, in locali all’interno dell’edificio, nel sottosuolo, al piano terreno,
o anche in aree confinanti con il fabbricato.
Giurisprudenza divisa
Ma la norma, tuttavia, non chiarisce la natura giuridica del vincolo. Per più di un ventennio, quindi, si sono fronteggiati, in giurisprudenza, due
orientamenti. Secondo il primo, la disposizione si
limita a stabilire un vincolo oggettivo di destinazione. L’uso (a parcheggio) sarebbe inderogabile,
ma i relativi spazi potrebbero essere utilizzati da
chiunque e sarebbero liberamente alienabili.
Secondo i sostenitori di quest’orientamento la
norma mira a evitare la congestione delle strade.
A questo fine è irrilevante la persona che utilizza
il parcheggio. Secondo l’opposto orientamento,
gli spazi per parcheggio sono invece gravati da
un vincolo inderogabile di destinazione.
Essi dovrebbero essere necessariamente utilizzati dai proprietari o utilizzatori delle unità immobiliari del nuovo edificio.
II riflesso pratico più evidente di quest’ultima
posizione è il riconoscimento, in capo a questi
soggetti, di un diritto reale d’uso sui parcheggi.
I parcheggi, quindi, sarebbero liberamente alienabili a soggetti terzi, ma i proprietari o utilizzatori dell’immobile potrebbero rivendicare un diritto reale d’uso sugli stessi.
Il contrasto tra questi due orientamenti è stato risolto dalle Sezioni unite della Cassazione (decisione n. 6600 del 17 dicembre 1984), le quali
hanno affermato che il posto-auto deve essere
considerato: parte comune dell’edificio se ricavato all’interno dello stesso o pertinenza, legata
da un vincolo di destinazione funzionale, se posto all’esterno. Quindi le previsioni contrattuali
che sottraggono ai condomini l’uso del parcheggio sono state considerate nulle.
Il 18 luglio 1989 le Sezioni unite si sono nuovamente pronunciate, confermando la natura non
solo oggettiva ma anche soggettiva del vincolo
sulle aree a parcheggio: i parcheggi sono liberamente alienabili, ma tutti i condomini devono
poterli usare.
Quest’ultimo orientamento, tuttavia, è stato recentemente censurato da una nuova pronuncia
delle Sezioni unite (n. 12793 del 15 giugno
2005). Con questa decisione la Corte ha precisato che l’articolo 41-sexies ha semplicemente inteso porre uno standard urbanistico e non un
vincolo soggettivo sulle aree a parcheggio.
Il comma aggiunto all’articolo 41-sexies dalla legge 246 è in linea con questa decisione.
Gli spazi per parcheggi, pertanto, potranno essere liberamente attribuiti non solo in proprietà,
ma anche in uso a soggetti che non siano proprietari o comunque utilizzatori di unità immobiliari poste nell’edificio di cui lo spazio fa parte
o di cui costituisce pertinenza.
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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FATTI E NOTIZIE
Parcheggi,
scompare la pertinenza
La norma, tuttavia, suscita qualche perplessità.
II fine del legislatore del 1942 era quello di evitare la congestione delle strade.
In tale prospettiva, il comma aggiunto sembra
trascurare che il più significativo e continuativo
ingombro delle strade pubbliche in prossimità
degli edifici è proprio quello causato dai veicoli
e dalle persone che quegli edifici abitano o frequentano.
Francesco Marzari
da “Edilizia e Territorio”
Pup solo con la Merloni
I parcheggi privati del Pup (piano urbano
parcheggi) sono opere pubbliche.
E in quanto tali devono essere realizzati con
le procedure della legge Merloni. E in particolare con la concessione di costruzione e
gestione.
A queste conclusioni è giunta l’Autorità di vigilanza sui (avori pubblici con la sua determinazione 8/2005.
L’Authority ha analizzato il caso di un Comune che applicando la legge Tognoli (articolo
4, legge 122/1989) voleva appaltare la costruzione dei parcheggi Pup su aree comunali da cedere a privati a un operatore (scelto con gara) affidandogli l’area in diritto di
superficie.
Ma l’Autorità ha inserito questa categoria di
parcheggi tra le opere pubbliche, sia perché
tale è la proprietà dell’area, sia perché una
volta scaduto il diritto di superficie l’area sarebbe tornata in mano pubblica.
E dunque questi parcheggi sono solo asserviti alle unità immobiliari private cui sono
collegate ma non possono essere definiti privati.
La via suggerita è quindi quella della realizzazione tramite concessione di costruzione e
gestione (articolo 19, legge 109/1994).
V. Uv.
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
18
Ma i posti auto “legge Tognoli”
restano legati all’immobile servito
Oltre agli spazi per parcheggio disciplinati dall’articolo 41-sexies della legge urbanistica, vi sono diverse tipologie di parcheggi, ciascuna caratterizzata da una propria disciplina: vediamole, in
sintesi.
Parcheggi privati
Si tratta di quelli soggetti a vincolo di destinazione e inscindibilità dall’immobile privato cui accedono. Questa tipologia è stata introdotta dall’articolo 9, comma 1, della legge 122/1989 (legge Tognoli). Questa norma stabilisce che i proprietari degli immobili possono realizzare nel
sottosuolo o al pianterreno, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi vigenti.
Questi parcheggi, inoltre, possono essere realizzati, sempre a uso esclusivo dei residenti, nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del
traffico e tenuto conto dell’uso della superficie
sovrastante.
Sono realizzabili con denuncia di inizio attività.
Se in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, dovrebbe ritenersi esclusa la possibilità di presentare la Dia.
La possibilità di deroga, infatti; è espressione di
una scelta discrezionale dell’amministrazione la
quale, quindi, dovrebbe rilasciare una specifica
autorizzazione in deroga.
Questi parcheggi non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati, pena la nullità degli atti.
Parcheggi privati su spazi pubblici
Sono comunque soggetti a vincolo di destinazione e di inscindibilità dall’immobile privato cui
accedono. Anche questa tipologia è stata introdotta dall’articolo 9 della legge Tognoli.
Il quarto comma stabilisce che i Comuni, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi,
possono cedere ai privati il diritto di superficie
FATTI E NOTIZIE
Parcheggi,
scompare la pertinenza
per parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nei sottosuolo
delle stesse.
La costituzione dei diritto di superficie è, comunque, condizionata a una convenzione.Anche
per questi parcheggi la norma afferma l’inscindibilità del rapporto pertinenziale.
Gli altri
La terza tipologia, infine, ricomprende altri parcheggi pubblici e/o privati realizzabili anche su
aree comunali cedute in diritto di superficie, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi
(Pup). Il regime giuridico più frequentemente
scelto per l’esecuzione di tali parcheggi è la concessione di costruzione e gestione, sulla base di
schemi-tipo di convenzione.
Si tratta, di regola, di parcheggi con destinazione
d’uso mista: pubblica e privata.
Per i posti auto privati la legge non pone alcun
rapporto di pertinenzialità: si tratta, quindi, di posti auto definiti dalla miglior dottrina “a utilizzazione e a circolazione libera”.
La ragione è evidente: mentre i parcheggi riconducibili alle prime due tipologie sono “a servizio
degli abitanti e utenti della zona o del fabbricato”, quelli appartenenti alla tipologia in esame riflettono la concezione cui si ispira il Pup, “tendente a collegare il problema della sosta con
quello della mobilità” : prioritari, infatti, sono i
parcheggi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
F.Mar.
RAPPORTI INDISSOLUBILI
I vincoli che gravano sulle diverse tipologie di parcheggi
TIPO
NORMATIVA
USO E VINCOLI
Parcheggi privati (pertinenza
delle unità immobiliari)
Legge 122/1989,
art. 9, comma 1
Uso esclusivo dei residenti delle unità
immobiliari. Non cedibili separatamente
Parcheggi privati su aree
comunali pertinenza di immobili
privati (realizzabili nel Pup)
Legge 122/1989,
art. 9, comma 4
Uso esclusivo dei residenti delle unità
immobiliari.
Non cedibili separatamente
Parcheggi privati da realizzare in
misura non inferiore a 1 mq per
ogni 10 mc di nuova costruzione
Legge 1150/1942,
art. 41-sexies
Non sono gravati da alcun vincolo
pertinenziale né da diritti d’uso e sono
trasferibili autonomamente
Parcheggi pubblici
Dm 1° aprile 1968,
n. 1444
Riservati a spazi pubblici di sosta
(standard variabili)
Parcheggi pubblici
(realizzabili nel Pup)
Legge 122/1989,
articoli 3-5
Si tratta, prioritariamente, di parcheggi
a rotazione, di interscambio
Parcheggi pubblici/privati
ammessi ai contributi
Legge 122/1989,
articolo 5
Pubblici e privati, realizzati in
concessione di costruzione e gestione
anche su aree comunali
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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PREVIDENZA
Cassa Geometri:
ultime importanti novità
Cassa Geometri:
ultime importanti novità
Dal 2006 obbligo della presentazione del mod. 17 via internet
e frazionabilità dei contributi
Nella scorsa riunione del Comitato dei Delegati
tenutasi nelle giornate del 28, 29 e 30 novembre
2005 sono state apportate alcune modifiche ai
regolamenti sulla contribuzione e per l’attuazione delle attività di previdenza, in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti e la cui
decorrenza è fissata a far data dal 1°.1.2006.
Modalità di inoltro comunicazioni reddituali
A decorrere dalla comunicazione 2006 è stata resa obbligatoria la modalità di inoltro telematico
via internet che risponde a criteri di economicità, certezza e tempestività nell’acquisizione dei
dati. Per tale adempimento gli iscritti potranno
operare direttamente o rivolgersi ai Collegi, i
quali in tale ipotesi dovranno obbligatoriamente
trasmettere alla Cassa via internet le comunicazioni rilasciando apposita ricevuta. In ordine alle
modalità operative di trasmissione dal Collegio
alla Cassa verranno fornite opportune istruzioni
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine per la presentazione della comunicazione. Soltanto in via residuale - e con l’applicazione di una penalità pari a quella prevista per la comunicazione irregolare - è consentita la trasmissione o la consegna del modello cartaceo, che
comunque non verrà più inviato agli iscritti, ma
sarà reso reperibile solo sul sito della Cassa.
Frazionabilità contributi
Per i periodi assicurativi successivi al 31.12.2005
è stato introdotto il principio della frazionabilità
in mesi della contribuzione dovuta dagli iscritti,
attualmente su base annuale e quindi dovuta indipendentemente dalla durata dell’iscrizione.
Per effetto dell’introdotta modifica la contribuzione sarà quindi corrisposta in relazione ai mesi di iscrizione.
Ai fini della valutazione dell’anzianità contributiva rileverà l’intero anno solare d’iscrizione e
quindi l’ultimo anno utile dovrà necessariamente essere completato, non risultando più valido
l’attingimento al mese di gennaio come nella
vecchia normativa.
Ovviamente poiché tale modifica interesserà immediatamente coloro i quali avendo già raggiunto l’età pensionabile matureranno invece l’anzianità contributiva nel 2006, occorrerà un’adeguata azione informativa anche al fine della valutazione da parte degli interessati dell’opportunità
di provvedere alla cancellazione.
Stante l’estrema delicatezza dell’argomento la
Cassa si riserva di inviare ulteriori chiarimenti ed
istruzioni al riguardo.
Il Direttore Generale
Dott. Renato Presutti
Ndr - Si rende noto che in data 10.01.2006 il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha approvato quanto deliberato dal
Comitato dei Delegati.
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Con il testo unico costruzioni mai più progetti
realizzati senza il modello geologico
Con il testo unico costruzioni
mai più progetti realizzati senza
il modello geologico
Secondo il presidente del Consiglio geologi la nuova normativa
restituisce a questi professionisti un ruolo centrale a garanzia
della sicurezza dell’opera
Le nuove norme tecniche in materia di costruzioni, entrate in vigore lo scorso 23 ottobre sono
destinate a imprimere una svolta culturale oltre
che operativa al settore. E questo perché al di là
di ogni possibile aspetto applicativo, che dovrà
essere valutato attentamente in questa prima fase
transitoria, all’interno del testo sono previste importanti novità che incidono direttamente non
solo sulle prestazioni professionali a essa connesse, ma anche sulla sicurezza dell’intera comunità.
Mai in Italia, infatti, era stata messa a punto una
norma così complessa e completa in materia di
costruzioni. Norme che seppure perfettibili, potranno assicurare, con il contributo dei professionisti chiamati a metterle in pratica, un deciso ammodernamento nel settore delle costruzioni.
In sintesi e per comodità espositiva possiamo racchiudere in cinque punti lo spirito di questa riforma, che contribuirà a mettere al passo l’Italia
con l’Europa, armonizzando la legislazione nazionale con quanto già da tempo prevedono gli Eurocodici di Bruxelles.
Il primo ha una natura squisitamente concettuale
e culturale ed è perciò il principio cardine sul
quale poggia l’intera normativa.Viene privilegiata
in questo settore la normazione a indirizzo “prestazionale” e di conseguenza viene marginalizzata
quella di tipo “prescrittivo”. Non è un gioco di parole, ma un importante salto di qualità nell’ambito del sistema progettuale di cui è bene sottolineare la portata. Proviamo a spiegare. Se finora il
progettista riteneva di poter garantire la sicurezza delle costruzioni seguendo pedissequamente
norme già preordinate a tal fine, d’ora in poi sarà
egli stesso che dovrà predeterminare i livelli tensionali attribuibili a ciascuna delle componenti
strutturali. Sarà dunque il professionista a dover
decidere quali procedimenti di calcolo e quali
modelli adottare per garantire il più alto coefficiente di sicurezza dell’opera che si va a realizzare. Il percorso progettuale diviene così non una
mera applicazione di regole tecniche, ma un momento creativo nel quale il progettista forte delle
proprie conoscenze e delle analisi condotte è
l’artefice assoluto della sicurezza dell’opera.
Siamo quindi di fronte a un cambiamento culturale non di poco conto e che senza dubbio potrà
gettare un certo scompiglio nei consolidati equilibri degli attuali ritmi progettuali.
Il progettista non è più solamente il garante del
rispetto di un complesso di norme tecniche prescrittive, ma diviene interprete delle prestazioni
della costruzione e questo determina un aumento delle sue responsabilità.
Una conseguenza, questa, che certo può destare
qualche preoccupazione, ma che a ben vedere invece rappresenta un’opportunità e una sfida importante per tutti i professionisti, ivi compresi i
geologi destinati ad assumere un ruolo centrale
nell’intero comparto delle costruzioni.
La norma dice chiaramente che la sicurezza di
una costruzione deriva dalla somma di tutti i
componenti strutturali.
È dunque fondamentale conoscere a fondo i parametri caratteristici di ogni elemento.Tra questi si
inserisce anche il terreno, per il quale valgono le
stesse regole di valutazione della sicurezza, come
per qualunque altro elemento strutturale.
Anche in questo caso ci troviamo di fronte a
un’innovazione non di poco conto e che influirà
in modo davvero significativo sugli standard di sicurezza delle opere. Infatti, non si potrà giammai
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
23
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Con il testo unico costruzioni mai più progetti
realizzati senza il modello geologico
pervenire alla definizione dei parametri caratterizzanti il terreno di sedime senza passare per la
preventiva definizione del modello geologico,
comprendente i “caratteri stratigrafici, litologici,
strutturali, idrogeologici, geomorfologici e ... di
pericolosità geologica (morfoevolutiva, sismica,
vulcanica, alluvionale, da processi erosivi, carsici,
instabilità costiere, subsidenza, salinizzazione delle acque di falda, desertificazione ecc. ndr) del
territorio”, che dovrà infine essere “validato e
supportato da indagini specifiche”.
Il geologo, di conseguenza, assume una responsabilità diretta nei confronti del progettista: senza il
modello geologico nessuna opera potrà più essere realizzata. Un principio che, come si capisce
bene, servirà a garantire il raggiungimento di elevati parametri di sicurezza nonché il corretto inserimento dell’opera nel contesto ambientale e/o
paesaggistico e a prevenire o a mitigare le calamità geologiche, che nel nostro Paese si verificano anche troppo frequentemente.
Altro tema di grande rilievo è quello delle indagini preventive sperimentali e di quelle eseguite
nel corso della realizzazione dell’opera, che introducono al metodo osservazionale, una novità
questa che più di ogni altra ci avvicina all’Europa.
Per la migliore formulazione dei modelli, come
abbiamo visto, assume importanza primaria la conoscenza approfondita delle caratteristiche delle
strutture. Occorre quindi studiare a fondo la composizione dei materiali che le costituiscono.
E questo non solo in fase preventiva, utile alla formulazione del progetto, ma anche nel corso della
realizzazione dell’opera. Non è escluso, dunque,
che in fase di realizzazione dell’opera alcune delle previsioni progettuali di dettaglio debbano essere riviste per rendere conformi previsioni teoriche e risultati sperimentali.
Il monitoraggio sperimentale continuo dell’opera
è una strada indispensabile da seguire, nel rispetto dei limiti e dei contenuti del metodo osservazionale, per garantire la sicurezza dell’intervento
che si sta effettuando.
Le considerazioni finora svolte mettono in luce le
finalità che questo testo unico intende centrare.
E che i professionisti, grazie al loro intervento diretto, possono contribuire a far raggiungere: l’inIl “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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cremento della sicurezza e l’abbattimento dei costi. Il primo fattore è stato richiamato più volte
nel corso del nostro ragionamento.
La nuova impostazione culturale (criterio prestazionale e non più prescrizionale) con il conseguente aumento di responsabilità da parte del
professionista, che diventa il vero cardine del momento progettuale, attraverso l’adozione di modelli scientifici utili a descrivere e a studiare approfonditamente la natura della struttura e dei
componenti (terreno compreso) che ne fanno
parte, assicura un modo nuovo di concepire una
costruzione e ne garantisce quindi il massimo livello di affidabilità.
L’aumento delle conoscenze e l’utilizzo di verifiche preliminari e in corso d’opera non può infatti che aumentare i livelli di sicurezza delle opere
che si vanno a realizzare.
Così come è certo un aumento del grado di sicurezza lo è altrettanto la riduzione dei costi. È il diverso nuovo approccio alla definizione del grado
di sicurezza della costruzione che consente anche la riduzione dei costi.
Con la precedente normativa (Dm 11 marzo
1988), tutte le incertezze e difficoltà della progettazione venivano condensate nell’unico e solo
coefficiente di sicurezza globale (per i pendii, il
fattore di sicurezza è Fs = 1,3; per le fondazioni
superficiali, il fattore di sicurezza è Fs = 3; per le
fondazioni profonde, il fattore di sicurezza è Fs =
2,5 ecc.), mentre le nuove Norme tecniche per le
costruzioni, allineandosi all’Europa, riconducono
l’approccio della progettazione agli stati limite
con la richiesta di una duplice verifica per ciascuna costruzione, cioè allo stato limite ultimo
(Slu) allo stato limite di esercizio (Sle), a cui si aggiunge la verifica allo stato limite di danno (Sld)
per le costruzioni in zona sismica, i quali, come
abbiamo visto richiedono la formulazione di modelli opportunamente validati e tarati, la esecuzione delle indagini, l’apertura (specie per talune
opere) al metodo osservazionale, la misura, su base statistica, dei parametri fisici dei terreni e dei
materiali.
D’ora in poi la maggiore flessibilità della norma e
il diverso e più razionale approccio progettuale
consentiranno di evitare sprechi di denaro.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Con il testo unico costruzioni mai più progetti
realizzati senza il modello geologico
Questi cinque punti rendono i geologi assolutamente favorevoli all’introduzione di queste norme e rappresentano una sfida che la categoria
non vuole perdere fin da queste prime fasi di applicazione. È ovvio che le regole applicative andranno via via adeguate alle diverse esigenze operative che si riscontreranno sul campo, ma la fase
transitoria di 18 mesi (nel corso dei quali si potranno adottare sia le norme prevìgenti sia le nuove) ci mette al riparo da eventuali problemi.
È comprensibile in questo senso la preoccupazione di chi si trova di fronte alla necessità di effettuare un cambiamento sul piano professionale,
ma siamo certi che attraverso la formazione e
l’aggiornamento continuo si potrà ovviare a qualsiasi problema.
Si tratta di uno sforzo che con la collaborazione
di tutti e l’impegno degli Ordini professionali potrà essere avvertito come un’opportunità piuttosto che come un limite.
D’altronde gli stessi organismi professionali saranno chiamati a esprimere osservazioni e a proporre eventuali correzioni che favoriranno il miglioramento delle norme. È importante, dunque,
sfruttare al meglio questo momento di transizione eliminando ogni resistenza e ponendosi invece in un’ottica di proficua collaborazione.
La norma stessa, tra l’altro, prevede la istituzione
di una commissione che avrà il compito di monitorarne costantemente lo stato e le difficoltà di
applicazione e di proporre gli eventuali correttivi.Anche per questa ragione è importante adottare subito le nuove norme e contribuire così al miglioramento di una riforma che con il contributo
di tutti può diventare la migliore possibile.
In ultimo qualche considerazione che riguarda da
vicino la categoria professionale dei geologi.
L’aver deciso finalmente di inserire il terreno tra
gli elementi strutturali nobilita il lavoro e la professione del geologo come mai era accaduto in
passato, ove si consideri che il terreno è uno degli elementi che concorrono alla formulazione
del modello geologico e che questo modello,
comprendente tra l’altro - si sottolinea - la caratterizzazione di tutte le pericolosità geologiche
presenti sul territorio, validato e supportato da
specifiche indagini, è posto d’ora in avanti in ca-
po a ogni opera da realizzare sul territorio, indipendentemente dall’esistenza o meno di vincoli
sismici, idrogeologici, vulcanici ecc.
Anche in sede giurisdizionale la portata delle
nuove norme tecniche potrà assumere un notevole rilievo. Infatti, proprio in questo scorcio di
ottobre 2005, nell’ambito di due procedimenti
presso altrettanti Tar - aventi a oggetto l’impugnativa di circolari con cui le amministrazioni
pubbliche avevano disposto, in casi specifici, di
non acquisire la relazione geologica surrogandola con dichiarazione di mera compatibilità geologica da parte del progettista - è stato evidenziato
in sede di discussione come la modellazione geologica del sito, a seguito dell’emanazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni (Dm 14
settembre 2005), sia ormai obbligatoria per ogni
tipologia di opera interagente con il terreno, a
prescindere dalle caratteristiche del terreno stesso e finanche dalla sismicità o dalla sussistenza di
vincoli idrogeologici o di altra natura.
Rispetto al Dm del 1988 le nuove norme tecniche per le costruzioni, infatti, non limitano la portata obbligatoria dell’acquisizione della relazione
geologica a determinati vincoli o a determinate
tipologie di opere, ma estendono alla generalità
degli interventi sul terreno l’acquisizione della
stessa.
Costituirà, pertanto, impegno del Consiglio nazionale dei geologi sollecitare e ulteriormente
sensibilizzare l’interesse già riscontrato nei giudici con altre iniziative, sia di carattere informativo
sia, all’occorrenza, di carattere giurisdizionale.
Nell’esclusivo interesse della comunità nazionale, molto spesso assoggettata ai disastrosi effetti
della normale evoluzione geologica per l’assoluta
e sola carenza di studi, rilevamenti e indagini di
competenza dei geologi.
Pietro De Paola
Presidente Consiglio nazionale geologi
da “Il Sole 24 Ore”- Edilizia e Territorio
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
La Dia non si può impugnare.
Ricorsi solo contro l’inerzia del Comune sulla vigilanza
La Dia non si può impugnare
Ricorsi solo contro l’inerzia del
Comune sulla vigilanza
La Dia è un’istanza del privato e quindi non può essere impugnata
dai soggetti che si ritengono lesi dall’attività edilizia.
Il Tar Lombardia conferma l’interpretazione di Palazzo Spada
La Dia è e rimane un mero atto di iniziativa privata e, pertanto, non è impugnabile davanti al
giudice amministrativo. Questo, in sintesi, è
quanto espresso dal Tar per la Lombardia con la
sentenza n. 3819, depositata lo scorso 17 ottobre. La decisione è conforme all’autorevole e recentissimo orientamento espresso dal Consiglio
di Stato con la pronuncia n. 3916 del 22 luglio
scorso, con la quale i giudici di Palazzo Spada
hanno escluso che la Dia possa essere equiparata a un atto amministrativo ovvero a un silenzioassenso. Il tema, tuttavia, ha diviso la giurisprudenza e la dottrina. Sul punto è sufficiente ricordare la decisione del Tar Abruzzo che, a cavallo
tra le due pronunce ricordate, ha qualificato la
Dia come atto abilitativo tacito, immediatamente
impugnabile (sentenza n. 494 del 1° settembre
2005). I riflessi pratici dell’una o dell’altra qualificazione sono estremamente delicati per quanto
attiene alla tutela dei terzi che si ritengano lesi
dalla presentazione di una Dia e dalla conseguente realizzazione delle opere denunciate.
Naturalmente, i mezzi processuali a disposizione
del terzo sono diversi nelle due diverse ipotesi
(atto amministrativo o atto del privato). Il tema è
oggi reso ancora più attuale dalla pressoché
completa equiparazione della Dia al permesso di
costruire, con la possibilità di utilizzare la prima
anche per interventi di nuova costruzione che,
spesso, incidono sugli interessi dei terzi.
La decisione del Consiglio di Stato
La decisione 3916/2005 rappresenta un precedente fondamentale, sia per l’autorevolezza dell’organo giudicante che per il tentativo di ricondurre a unità un quadro giurisprudenziale piuttosto disomogeneo.
La pronuncia, tuttavia, non prende in considerazione, poiché successive all’epoca dei fatti di
causa, le modifiche introdotte alla legge n. 241
del 1990 dal Dl n. 35 del 2005, convertito nella
legge n. 80 del 2005. L’esame del Consiglio di Stato prende avvio dall’articolo 19 della legge n. 241
del 1990, nel testo vigente prima delle modifiche
del 2005. Questa norma stabiliva che l’amministrazione, una volta ricevuta la denuncia dall’interessato, dovesse d’ufficio accertarne la conformità alle norme di legge, e, nel caso di verifica
negativa, dovesse ordinare al cittadino, entro un
termine perentorio, il divieto di proseguire l’attività e di rimuovere i suoi eventuali effetti.
L’amministrazione, quindi, era titolare di un potere inibitorio che doveva esercitare, se del caso,
entro un termine perentorio. Sulla base di tale
norma - nonché dell’articolo 21 della stessa legge, che estendeva alle attività soggette a Dia la disciplina sanzionatoria prevista per le attività svolte in mancanza o in difformità dai provvedimenti abilitativi - il Consiglio di Stato afferma che la
tutela del terzo è possibile attraverso l’esercizio,
da parte dell’amministrazione competente, del
potere sanzionatorio. La Dia, infatti, è un “atto di
parte”, che non può essere equiparato a un atto
di “autoamministrazione” (ossia un atto amministrativo proveniente dal privato).
Essa, quindi, non è un atto impugnabile. A sostegno di tale conclusione soccorre pure il principio di legalità, in forza del quale si può escludere
che a un atto privato possa attribuirsi valore di
atto amministrativo. A ciò si aggiunga che la Dia
è una “dichiarazione” di parte, con la quale il cittadino non chiede affatto il rilascio di un provvedimento: conseguentemente, rispetto a essa,
non può neppure ammettersi il silenzio-assenso.
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
La Dia non si può impugnare.
Ricorsi solo contro l’inerzia del Comune sulla vigilanza
È decisiva la distinzione che il Consiglio di Stato
opera tra i rapporti tra denunciante e Pa e tra
quest’ultima e i soggetti terzi che si oppongono
all’intervento denunciato.
Nel primo rapporto viene in evidenza un potere
inibitorio dell’amministrazione, sottoposto a un
termine perentorio.
Nell’ambito del secondo, invece, rileva un potere
sanzionatorio esercitabile anche successivamente allo scadere dei trenta giorni.
In termini più concreti, la tutela del terzo, secondo il Consiglio di Stato, è possibile nella forma
del ricorso contro l’inerzia del Comune nell’esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio
sulle opere denunciate.
Il Comune, infatti, ha l’obbligo di provvedere sulle istanze dei cittadini anche quando questi sollecitino l’intervento repressivo e chiedano l’eliminazione di un abuso edilizio.
Perché possa impugnarsi il silenzio rifiuto del
Comune, tuttavia, sarà necessario previamente
diffidare l’amministrazione (il che, peraltro, comporta un evidente allungamento dei tempi della
tutela del terzo).
II Consiglio di Stato chiarisce un’altra questione
centrale: se l’amministrazione possa esercitare il
potere sanzionatorio anche quando l’intervento
edilizio sia del tutto conforme al progetto allegato alla Dia.
La Quarta sezione risolve positivamente la predetta questione e afferma che il potere sanzionatorio è esercitatile anche se l’attività, non conforme alle norme, sia svolta in conformità alla
Dia. Conclusione che appare largamente condivisibile in quanto è il mero “contrasto con la normativa vigente” a rendere legittimo l’intervento
sanzionatorio dell’amministrazione.
Resta da accertare quale sia, concretamente, il
contenuto di tale potere sanzionatorio, poiché è
evidente che rispetto al terzo che si ritenga leso
dall’attività denunciata, la sola misura realmente
utile è quella ripristinatoria, ossia la misura che
determina l’eliminazione degli effetti prodotti
dalle opere private denunciate.
Mentre non appare oggettivamente utile la misura pecuniaria. La riflessione, come ha messo in
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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luce la migliore dottrina, è decisiva poiché numerosi interventi soggetti a Dia sono sanzionabili solo con misure pecuniarie. La riduzione della
tutela del terzo è quindi evidente sul piano pratico.
Il terzo che si assuma leso da una Dia dovrà quindi trovare nuovi spazi di tutela. In termini più
concreti, il terzo si troverà costretto ad agire in
giudizio contro il comportamento del privato
che ha presentato la Dia.
Trattandosi, tuttavia, di contenzioso tra privati, il
terzo dovrà adire il giudice ordinario, esercitando le azioni che il Codice civile prevede a tutela
dei diritti reali, come la domanda di restituzione
in pristino prevista dall’articolo 872 Cc, ovvero
azioni cautelari quali la denuncia di nuova opera
e di danno temuto (1171-1172 Cc).
È, tuttavia, una tutela più “ristretta”, perché concessa a un ventaglio di soggetti meno ampio rispetto a quello dei terzi che possono impugnare,
avanti il giudice amministrativo, il permesso di
costruire.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
La Dia non si può impugnare.
Ricorsi solo contro l’inerzia del Comune sulla vigilanza
La Dia come atto amministrativo
Quest’orientamento è ben sintetizzato nella decisione del 1° settembre 2005, n. 494 del Tar
Abruzzo. In questa decisione, il giudice amministrativo prende in considerazione le modifiche
introdotte alla legge 241/1990 dall’articolo 3 del
Dl 35/2005, convertito in legge 80/2005. Sulla
base di detta norma, il Tar Abruzzo afferma la natura provvedimentale della Dia.
In altri termini, secondo il giudice amministrativo, se la legge ha ammesso nei confronti della
Dia “determinazioni in via di autotutela” nelle forme della revoca o dell’annullamento d’ufficio,
ciò significa che la stessa legge ha qualificato la
Dia come atto amministrativo.
In questo modo, secondo il Tar, la tutela del terzo
nei confronti di una Dia sarebbe di ampiezza analoga a quella riconosciuta nei confronti di un
permesso di costruire.
In particolare il giudice amministrativo pone in
evidenza come, solo attraverso tale lettura, la tutela del terzo possa estendersi fino a ricomprendere anche gli atti generali (come gli strumenti
urbanistici) o regolamentari illegittimi sulla base
dei quali la Dia sia stata presentata.
La lettura che il Tar Abruzzo offre del nuovo articolo 19 della legge 241/1990 non appare, tuttavia, convincente.
Tale norma stabilisce ora che, anche dopo la scadenza del termine di trenta giorni per l’esercizio
del potere inibitorio, l’amministrazione possa intervenire, vietando la prosecuzione dell’attività e
imponendo la rimozione dei suoi effetti (ricorrendo le condizioni previste dagli articoli 21quinquies e 21-nonies della stessa legge).
L’articolo, quindi, attribuisce all’amministrazione
il potere di intervenire, al fine di inibire l’attività
denunciata, anche dopo la scadenza del termine
ordinario di trenta giorni, purché sia accertato
un interesse pubblico puntuale, che dovrà essere
valutato “tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”.
In altri termini, una volta decorso il termine di
trenta giorni, non basterà accertare la difformità
dell’intervento denunciato rispetto alle norme
vigenti, ma sarà necessaria una verifica ulteriore,
tesa appunto ad accertare l’esistenza di un interesse pubblico specifico all’intervento inibitorio.
Questa norma, tuttavia, non sembra affatto attribuire natura provvedimentale alla Dia, limitandosi, per elementari ragioni di affidamento delle ragioni del privato, a richiedere all’amministrazione che voglia, tardivamente, inibire l’intervento,
di accertare l’esistenza di un interesse pubblico
specifico.
La posizione del Tar Lombardia
Il giudice amministrativo lombardo, con la decisione n. 3819 del 17 ottobre scorso, sposa la tesi
del Consiglio di Stato, affermando, con perentorietà, che la denuncia di inizio attività edilizia è
un atto soggettivamente e oggettivamente privato e che, conseguentemente, è inammissibile sia
la domanda volta a ottenerne l’annullamento, sia
quella volta a ottenere l’annullamento del silenzio assenso.
In termini analoghi a quanto sentenziato dai giudici di Palazzo Spada, il giudice lombardo riconosce al privato la possibilità di procedere all’impugnazione del silenzio rifiuto di provvedere
in sede di repressione delle attività che egli ritiene abusive.
Pertanto, una volta decorso il termine stabilito
dall’articolo 23 del testo unico dell’edilizia, senza che la Pa abbia esercitato il potere inibitorio,
il terzo potrà chiedere alla stessa, mediante diffida, di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 27 dello stesso testo
unico, e - in caso di inerzia - farà valere davanti al
giudice amministrativo l’illegittimità del silenzio
rifiuto. La Dia è quindi solo una dichiarazione del
privato. E il decorso del termine per l’esercizio
del potere inibitorio non la trasforma in un atto
amministrativo o in un silenzio-assenso.
Resta il dubbio che il sistema della tutela del terzo, diviso e frammentato tra giudice amministrativo e giudice ordinario, sia in grado di garantire
al terzo stesso un’effettiva tutela di fronte a un
uso illegittimo della Dia.
Francesco Marzari
da “Edilizia e Territorio”
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ascensori da adeguare alla Ue
Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80
Ascensori da adeguare alla Ue
Con la check-list di 74 rischi
riportata nella Uni En 81-80
Otto anni di tempo per adeguare tutti gli ascensori installati
prima del 1999 ai più moderni livelli di sicurezza.
E’ quanto prevede il Dm emanato dalle Attività produttive
Ministero delle Attività produttive - Decreto
26 ottobre 2005 Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli
edifici civili precedentemente alla data di
entrata in vigore della direttiva 95/16/Ce. (1)
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia.
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
1. In occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamento, effettuata dopo l’entrata in
vigore del presente decreto, l’autorità competente, o l’organismo di certificazione di cui all’art. 13
del regolamento, effettua l’analisi dei rischi presenti nell’impianto esaminato, secondo la norma
europea Uni En 081-80, e prescrive gli interventi
necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2.
2. Per l’esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti i seguenti termini:
a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica di cui al comma 1
se i rischi accertati hanno priorità alta;
b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati
hanno priorità media;
c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati
hanno priorità bassa.
3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per
l’incolumità delle persone l’impianto è sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto
in condizioni di sicurezza:
4. L’autorità competente dispone il fermo dell’impianto fino all’accertamento della corretta
esecuzione degli interventi di cui al comma 3,
nonché nel caso di accertata inottemperanza alle
prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardan-
Vista la direttiva 95/16/Ce;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1999;
Vista la norma tecnica europea Uni En 081-80;
Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli
enti degli apparecchi di sollevamento installati in
edifici civili precedentemente alla data di entrata
in vigore della direttiva 95116/CE;
Decreta:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall’art.1 (2) e dall’art. 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162(3), di seguito denominato “regolamento”.
2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima
del 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea Uni En 081-80
e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto.
3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle
Articolo 2
Adeguamento tecnico degli ascensori
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ascensori da adeguare alla Ue
Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80
ti i componenti essenziali di sicurezza dell’ascensore, indicati nell’allegato IV del regolamento.
5. Con successivo decreto del Direttore generale
dello sviluppo produttivo e competitività, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono definite, in conformità alla disciplina prevista dal regolamento previo parere della Conferenza unificata, le modalità di
svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. In ogni caso, l’analisi dei rischi non comprende le parti dell’impianto costituenti la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezione.
6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia
di prevenzione incendi.
Articolo 3
Requisiti professionali del personale
degli organismi notificati
1. L’analisi dei rischi e la formulazione delle prescrizioni di cui all’art. 2 sono effettuate da personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al
relativo Albo professionale;
b) esperienza professionale specifica, acquisita
nel settore degli ascensori, per un periodo di almeno due anni;
c) copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall’attività professionale, con massimale non inferiore a due milioni e cinquecentomila euro.
Articolo 4
Libretto dell’impianto
1. II proprietario dell’immobile è tenuto alla corretta custodia del libretto dell’impianto di cui all’art. 16 del regolamento (4) :
2. I risultati dell’analisi dei rischi e le prescrizioni
impartite ai sensi dell’art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto.
3. I soggetti indicati all’art. 2, comma 1, annotano
sul libretto l’avvenuta esecuzione delle prescrizioni richieste; il manutentore annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell’art.
15 del regolamento (5).
[1] Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 14
novembre 2005, n. 265.
[2] Questo è il testo dell’articolo 1 del Dpr 30
aprile 1999, n. 162 (“Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/Ce sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti
per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonché della relativa licenza di
esercizio”):
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli
edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti
di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati
nell’allegato IV.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli
altri ascensori che si spostano lungo un percorso
perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del
presente regolamento:
a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per
il trasporto di persone;
b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento
dell’ordine pubblico;
c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
d) gli elevatori di scenotecnica;
e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro;
g) i treni a cremagliera;
h) gli ascensori da cantiere.
[3] La norma citata definisce come ascensore
“un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è
superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la
cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che
si trova al suo interno”.
[4] Questo è il testo dell’articolo 16 del Dpr
162/1999:
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ascensori da adeguare alla Ue
Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80
Articolo 16
Libretto e targa
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di
manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 6, e
copia delle comunicazioni del proprietario o suo
legale rappresentante al competente ufficio comunale; nonché copia della comunicazione del
competente ufficio comunale al proprietario o al
suo legale rappresentante relative al numero di
matricola assegnato all’impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all’atto delle
verifiche periodiche o straordinarie o nel caso
del controllo di cui all’articolo 8, comma l.
3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario 0 del suo legale rappresentante, le avvertenze per l’uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche
periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) numero massimo di persone.
[5] Questo è il testo dell’articolo 15 del Dpr
162/1999:
Articolo 15
Manutenzione
1. Ai fini della conservazione dell’impianto e del
suo normale funzionamento, il proprietario o il
suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare
la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore
o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a
un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a
mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita
commissione esaminatrice ai sensi degli articoli
6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di
emergenza che, in caso di necessità, può essere
effettuata anche da personale di custodia istruito
per questo scopo.
3. II manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta
ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i montacarichi:
a) a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i
loro attacchi;
c) a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico
e l’efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti
rotte o logorate, o a verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante
provvedono prontamente alle riparazioni e alle
sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone,
tempestivamente, il proprietario o il suo legale
rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
35
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ma l’oblazione per il condono
è deducibile dal reddito?
Ma l’oblazione per il condono
è deducibile dal reddito?
Con sentenza n. 10952 del 18 aprile 2005, depositata il 24 maggio 2005, la Corte di Cassazione (Sezione tributaria) non ha - fra l’altro - completamente escluso la possibilità di
dedurre dalle imposte sul reddito le spese
per il condono edilizio. Vediamo se la Suprema Corte ha davvero aperto uno spiraglio
alla deducibilità anche dell’oblazione.
Il contributo interpretativo dei supremi giudici di
legittimità giunge in un momento propizio, sebbene la decisione si riferisca al 1987 e quindi ricada
nell’operatività delle precedenti sanatorie degli illeciti edilizi varate con leggi 724/1994 e 47/1985.
Il 31 ottobre 2005 ha,infatti,rappresentato una tappa decisiva per iniziare ad archiviare il primo condono edilizio del nuovo secolo, giacché per esplicita disposizione di legge (art. 32, comma 37, primo
periodo, del D.L. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, e successive integrazioni e modificazioni) il pagamento degli oneri di
concessione (al comune competente), la presentazione della documentazione prevista dal comma
35 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
fotografie, perizia giurata), della denuncia catastale
(si veda Agenzia del territorio, circ. n.10/T del 4
agosto 2005), della dichiarazione ICI (si veda D.M.
15 aprile 2005) e delle eventuali denunce ai fini
della TARSU (o TIA) e della TOSAP (o COSAP), entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di 24 mesi da tale data (quindi 31 ottobre
2007), senza l’adozione di un provvedimento negativo da parte del comune competente,“equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria”. Del resto non va sottaciuto il complessivo giudizio positivo espresso dalla Corte costituzionale sulla legittimità del condono edilizio di cui al D.L. 269/2003
(ex multis, sent. n. 71 dell’11 febbraio 2005, n. 286
del 28 luglio 2004 e n. 196 del 28 giugno 2004).
Come è noto il Giudice delle leggi, oltre a sottolineare la “esplicita saldatura” fra il nuovo condono e
quelli del 1994 e 1985 (si veda Corte cost., sent. n.
256 del 18 luglio 1996), non ha rilevato nella disci-
plina dell’attuale condono “elementi di irragionevolezza tali da condurre a una dichiarazione di illegittimità”e quindi lo ha giustificato in virtù della dichiarata opportunità “che si preveda ancora una
volta un intervento straordinario di condono edilizio nelle contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in
materia edilizia (che tra l’altro disciplina analiticamente la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e
le relative responsabilità e sanzioni), nonché dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda
parte della Costituzione, che consolida ulteriormente nelle regioni e negli enti locali la politica di
gestione dei territorio”. Prima di passare all’esame
dello specifico contributo fornito dai giudici del
“Palazzaccio” è opportuno, se non necessario, evidenziare sinteticamente la definizione di “condono
edilizio” e la vicenda processuale.
Concetto di condono edilizio
Come risulta anche dalle specifiche discipline dettale da diverse regioni, agli effetti della definizione
degli illeciti edilizi di cui al citato art. 32 del U.L.
269/2003 devono intendersi (cfr.art.2 della L.R.Basilicata 18/2004; art. 27 della L.R. Umbria 21/2004;
art. 2 della L.R. Friuli-Venezia Giulia 26/2004):
- per condono edilizio la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti dalla commissione di abusi edilizi:
- per opere abusive le opere edilizie realizzate in assenza dei previsti titoli abilitativi, ovvero in difformità rispetto agli stessi, per le quali trova applicazione la sanatoria;
- per opere ultimate le opere edilizie edificate in
tutte le componenti strutturali, ivi compresi, per gli
edifici, la copertura e i muri perimetrali;
- per nuovi edifici gli interventi aventi rilevanza urbanistica.
Per la definizione degli interventi edilizi resta ferma l’operatività della disposizione sancita dall’art.3
del D.P.R. 380/2001 e sue modificazioni (cfr. Ministero delle infrastrutture, circ. n. 4174/316/26 del 7
agosto 2003; Corte cost., sent. n. 238 del 23 giugno
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ma l’oblazione per il condono
è deducibile dal reddito?
2000; Corte di cass., Sez. III penale, sent. n. 35084
del 26 agosto 2004 e n. 1701 del 21 ottobre 2002;
Cons. Stato, Sez. II, dec. n. 7262 del 12 maggio
2003).Al riguardo è utile rimarcare il principio giurisprudenziale secondo il quale il mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale di un
fabbricato dell’impresa non è soggetto a permesso
di costruire quando la legislazione regionale consideri “attività libera” il cambio di destinazione funzionale connesso o meno a trasformazione materiale dell’immobile (Corte cass., Sez. III penale,
sent. n. 42392 del 6 novembre 2003).
La controversia e la decisione della Corte
Con apposito ricorso introduttivo un’impresa (nella specie società per azioni) impugnava dinanzi al
giudice tributario l’avviso di accertamento con il
quale l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette rettificava la dichiarazione dei redditi per il 1987.
In sostanza il Fisco riprendeva a tassazione vari costi ritenuti non deducibili fra i quali le “spese” sostenute dalla contribuente per il condono edilizio.
A seguito dei parziale accoglimento del ricorso, entrambe le parti proponevano appello contro la pronuncia emessa dall’adita Comm. trib. I grado di Milano (Sez. XVII, sent. 340/1995). I supremi giudici
tributari di merito (Comm. trib. reg. Lombardia), rigettare la tesi del Fisco, accoglievano le doglianze
della società. Avverso tale decisione il Ministero
dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso
per cassazione con sei motivi, il secondo dei quali
riguardante le “spese sopportate dalla contribuente
per il condono edilizio”. In particolare, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 64 del D.P.R.
597/1973 (ex art. 64 dei D.P.R. 917/1986, ora art. 99
del novellato Tuir) per avere il giudice tributario di
merito riconosciuto la deducibilità di tali spese sul
rilievo che si tratterebbe di costi per rendere completamente utilizzabile un immobile facente parte
dei complesso produttivo che genera ricavi per la
società.Ad avviso dell’Amministrazione ricorrente,
invece, i costi relativi al condono edilizio sono
“oneri di carattere sanzionatorio” privi di quella
stretta e necessaria correlazione con i ricavi che sarebbe richiesta dalle disposizioni del reddito d’impresa. Secondo i supremi giudici di legittimità, che
hanno rigettato la censura sollevata, ridurre a sanIl “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
38
zione le spese sostenute per il condono edilizio
sembra frutto di una eccessiva semplificazione, dato che nella formazione di tali concorrono anche
oneri che non possono definirsi tout court “sanzionatori” (per esempio, gli oneri di urbanizzazione).
“In questa prospettiva - conclude il Collegio giudicante - poiché la sentenza impugnata fa sul punto
affermazioni che sembrano frutto di un accertamento di fatto sulla “inerenza” delle spese analizzate, il motivo di ricorso in esame si presenta generico e non autosufficiente, non precisando quali oneri relativi al condono edilizio siano stati oggetto
della specifica analisi condotta dal giudice di merito, né censurando, come, invece, sarebbe stato necessario, la soluzione adottata dallo stesso giudice
sotto il profilo del vizio di motivazione”.
Considerazioni conclusive
I citati passaggi motivazionali della sentenza in rassegna sono stati tempestivamente segnalati da attenti commentatori, i quali in modo piuttosto acritico hanno condiviso essenzialmente il decisum
dei supremi giudici di legittimità. In particolare è
stato osservato che il Fisco non può limitarsi a generiche contestazioni in sede processuale e trascurare la fondamentale regola dell’onere della
prova sancita dall’art. 2697 cod. civ. e che la deducibilità dovrebbe riguardare comunque le spese
sostenute per il condono edilizio di un immobile
strumentale all’attività commerciale. Perciò, concludono detti commentatori, le spese sostenute
per il condono edilizio (lasciando chiaramente intendere la pacifica applicazione del principio anche per l’attuale sanatoria) possono essere dedotte dalle imposte sul reddito prodotto dalla società.
La conclusione appare sommaria, così come risulterebbe sbrigativo il nucleo argomentativo dei supremi giudici di legittimità, i quali avrebbero ben
potuto - perlomeno a nostro avviso - affrontare in
dettaglio la particolare questione. Tuttavia in tale
scenario colpisce l’omessa segnalazione dell’opposto e specifico indirizzo giurisprudenziale delineato dalla stessa Corte di cassazione. Ma andiamo
con ordine.
Il Fisco ha sostenuto che le spese per il condono
edilizio non sono deducibili dal reddito in quanto
“oneri di carattere sanzionatorio”, mentre la Su-
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ma l’oblazione per il condono
è deducibile dal reddito?
prema Corte ha ritenuto che la tesi è generica e
non autosufficiente poiché non distingue quali
oneri siano stati oggetto di analisi del giudice tributario di merito, giacché nella formazione delle
spese per il condono edilizio concorrono anche
costi che non possono definirsi a priori sanzionatori come, per esempio, gli oneri di urbanizzazione. È di intuitiva evidenza che se il Fisco avesse indicato e qualificato i singoli oneri, i supremi giudici non avrebbero - con ogni probabilità - rigettato
in toto il motivo di ricorso (si tratterebbe quindi
non tanto di onere della prova quanto di specificità della critica alla sentenza impugnata: cfr. Corte
cass., Sez. trib., ex multis, sent. n. 13800 del 18 settembre 2003). A tale proposito è utile segnalare
che il comma 32 del citato art. 32 del D.L.
269/2003 prevede che la domanda di condono sia
corredata, tra l’altro, dall’attestazione del pagamento dell’oblazione e dall’attestazione del pagamento dell’anticipazione degli oneri concessori limitatamente per le tipologie di abuso da 1 a 3 (cfr.
art. 17 del D.P.R. 380/2001; ris. min. 22 ottobre
1981 prot. 9/2940; Cons. Stato, Sez. V, dec. n. 492
del 4 maggio 1998). Pertanto, poiché le modalità di
versamento dell’oblazione e degli oneri concessori sono distinte e separate (in senso conforme,
circ. min. n. 1/DPF del 16 gennaio 2004; si veda
D.M. 14 gennaio 2004), ai fini dell’attuale sanatoria
edilizia sarebbe agevole ritenere deducibile solamente l’importo pagato a titolo di oneri di urbanizzazione. In tale prospettiva saremmo poi indotti a ritenere deducibili anche altre autonome e distinte spese che il soggetto interessato al condono
edilizio è tenuto necessariamente a sopportare come, per esempio, le imposte di bollo (cfr. ris. min.
20 giugno 1987 prot. 350669; ris. min. 15 novembre 1985 prot. 292115; Cass., Sez. I, sent. n. 11653
del 19 novembre 1998; Comm. trib. centr., Sez III,
dec. n. 531 del 17 Febbraio 1995) e i costi professionali (si veda Comm. trib. prov. Milano, Sez. XXI,
sent. n. 298 del 18 ottobre 1999). Ma qui la faccenda si complicherebbe ulteriormente. Difatti
poiché queste spese sono strettamente subordinate alla procedura per la definizione dell’illecito
edilizio, dovrebbero avere lo stesso trattamento riservato all’oblazione, che è la sanzione per ottenere l’estinzione dell’illecito commesso. In altre pa-
role tali spese, al pari dell’oblazione, sono sostenute solo perché si accede alla sanatoria, mentre gli
oneri di urbanizzazione sarebbero stati corrisposti
anche nel caso in cui l’illecito edilizio non fosse
stato commesso. Nutriamo qualche perplessità sulla bontà della tesi, secondo cui le “spese” sostenute per il condono edilizio, se correlate con l’attività commerciale, sono deducibili dalle imposte sul
reddito. In particolare riteniamo che non vi sia alcuna attinenza tra il pagamento dell’oblazione per
la sanatoria di un fabbricato industriale o commerciale costruito abusivamente e il ciclo produttivo dell’impresa stessa.
Perciò, la invocata deducibilita è poco convincente e comunque non troverà un libero ingresso.
Al riguardo, la medesima Corte di cassazione (Sez.
trib.) ha ritenuto apertis verbis che le somme pagate a titolo di oblazione per il condono edilizio
sono indeducibili, dovendosi escludere qualunque
correlazione tra costo e reddito prodotto (sent. n.
7317 del 13 maggio 2003; in senso conforme,
Agenzia delle entrate, circ. n. 42/E del 26 settembre 2005 e ris. n. 89/E del 12 giugno 2001; circ.
min. n. 98/E del 17 maggio 2000, risposta 9.2.6;
Corte cass., Sez. trib., sent. n. 2168 dei 14 febbraio
2001 e n. 7071 del 29 maggio 2000; Comm. trib.
centr., Sez. XXVII, dec. n. 784 del 21 marzo 1994; in
senso difforme:Assonime, circ. n. 39 del 24 maggio
2000; ex pluribus, Comm. trib. reg. Milano. Sez.
XLVIll, sent. n. 293 del 2 novembre 2000; Comm.
trib, prov. Milano, Sez. XLVIII, sent. n. 370 (del 4
aprile 2001). Del resto la Corte costituzionale, oltre a riconoscere i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare per lo svolgimento delle procedure amministrative, per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione e in genere per gli interventi di riqualificazione delle aree
interessate dalie opere abusive, ha già ribadito che
l’’integrale pagamento dell’oblazione costituisce il
presupposto per l’estinzione dei reati edilizi, estingue i relativi procedimenti di irrogazione delle
sanzioni amministrative (anche tributarie) e rappresenta uno dei requisiti per li rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria.
Antonio Piccolo
da “Consulente Immobiliare”
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO
Consiglio Direttivo
del 25 novembre 2005
Consiglio Direttivo
del 25 Novembre 2005
Variazioni Albo
Nuove iscrizioni
n. 3065) geom. Paronetto Raul - via Lago di Garda, 22 - San Bonifacio
n. 3066) geom. Costalonga Alice - via S. Matteo, 7 - Dossobuono Villafranca
Cancellazione per dimissioni
n. 539) geom. Sacchetto Sandro - via Martiri della Libertà, 5 - Cologna Veneta
Cancellazione per decesso
n. 282) geom. Zanoni Leone - via L. Luzzatti, 15 - Verona
Trasferimento d’ufficio per variazione di residenza
n. 2795) geom. Teboni Serena Paola - via Cavalloni 11 - Gambellara (Vicenza)
Variazioni di indirizzo
- geom. Marangoni Denis - via Cav.V.Veneto, 2 - Albaredo d’Adige (abitaz.-studio)
- geom. Pilastro Marco - via Antonella, 26 - Zimella (studio)
- geom. Perbellini Federico - via Gorizia, 1/b - S. Giovanni Lupatoto (studio)
- geom. Costa Luigi - via S. Margherita, 14 - Montecchia di Crosara (abitaz.-studio)
- geom. Faltracco Marika - via G.Ungaretti, 15 - Cazzano di Tramigna (abitaz.-studio)
- geom. Perizzolo Thomas - via SS Papa Giovanni XXIII, 32 - Vigasio (abitaz.)
- geom. Piubelli Luciana - via Don Minzoni, 46 - Cazzano di Tramigna (abitaz.)
- geom. Piubelli Paolo - via Don Minzoni, 46 - Cazzano di Tramigna (abitaz.)
- geom. Fiocco Christian - via Tagliamento, 19 - San Martino B.A. (abitaz.-studio)
- geom. Bonaldi Damiano - via Bottega, 4/a - Negrar (abitaz.-studio)
- geom. Guariento Stefano - via Carpené, 4 - Negrar (abitaz.-studio)
- geom. Ferrarini Jessica - via L. Fiumi, 24 - Roverchiara (abitaz.-studio)
- geom. Prettato Pier Vittorio - via Rossini, 11 - Altavilla Vicentina (studio)
- geom. Dal Cero Domenico - P.za Caduti del Lavoro, 21 - San Giovanni Ilarione (studio)
- geom. Gecchele Severino - P. za Caduti del Lavoro, 21 - San Giovanni Ilarione (studio)
- geom. Burato Alberto - via Fontana del Ferro, 26/a - Verona (abitaz.-studio)
- geom. De Santis Michael - via Bolzano, 10/b - Verona (studio)
- geom. Bernardi Gianluigi - via Mantovana n. 73/b - Verona (studio)
- geom. Ruteni Serena - via Roma n. 16 - S.Stefano/Zimella (abitaz.-studio)
- geom. Cappelletti Marco - vicolo Parigino, 7 - Verona (studio)
- geom. Castelletto Gary - via Garibaldi, 2 - Isola della Scala (studio)
- geom. Pasqualini Massimo - via del Lavoro, 6/b - Bonavigo (studio)
- geom. Aprile Antonio - via G. Carducci, 2/a - Vigasio (abitaz.-studio)
- geom. Riccò Roberto - via Garibaldi, 2 - Isola della Scala (studio)
Registro Praticanti
n.
n.
n.
n.
n.
n.
3452) geom. Padoan Alessandro, Montecchia C. - presso geom. Rostello Pierricardo, Monteforte d’Alp.
3453) geom.Dario Stefano, San Bonifacio - presso arch. Mazzon Lorenzo, San Bonifacio
3454) geom.Barbi Guido, Bussolengo - presso arch. Barbi Paolo, Bussolengo
3455) geom.Benella Guido,Villabartolomea - presso arch. Grella Angelo,Angiari
3456) geom. Zorzella Eleonora, S.Pietro di Morubio - presso geom. Gallinaro Massimiliano, Bovolone
3457) geom.Perina Vanni,Verona - presso ing. Modena Claudio, Sommacampagna
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
40
ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO
Consiglio Direttivo
del 19 dicembre 2005
Consiglio Direttivo
del 19 Dicembre 2005
Variazioni Albo
Iscrizione per trasferimento
n. 3067) geom. Tomatis Agostino - P.zza I° Maggio, 13 - Povegliano Veronese
Cancellazioni per dimissioni
n. 2871) geom. Borghi Tomaso - via Berto Barbarani, 10/7 - Lugagnano/Sona
n. 1691) geom. Zambonin Cristiano - via Taormina, 4 - Verona
n. 751) geom. Crescini Alessandro - via dell’Industria, 20 - S.Ambrogio Valpolicella
n. 1270) geom. Franchini Agostino - via Fr. F. Perez, 24 - Negrar
Cancellazioni per decesso
n. 717) geom. Modenese Pietro - P.zza Matteotti, 5 - Casaleone
n. 1182) geom. Tognella Bruno - Via Kennedy, 5 - S.Pietro di Morubio
Variazioni di indirizzo
- geom. Migliorini Marco - via Cengia, 14/a - San Pietro Incariano (abitaz.)
- geom. Turozzi Marco - via Riva, 16 - Cazzano di Tramigna (abitaz.)
- geom. Laurente Moreno - via P.Avrese, 8 - Legnago (studio)
- geom. Pellucco Claudio - via Trento, 12 - Pastrengo (studio)
- geom. Signorini Stefano - via XX Settembre, 67 - San Martino Buon Albergo (studio)
- geom. Perizzolo Thomas - via S.S. Papa Giovanni XXIII, 32 - Vigasio (studio)
- geom. Toffaletti Agostino - via Ponte Florio n. 46 - Verona (studio)
- geom. Ciresa Roberto - via Biancardin n. 10/7 g - Bussolengo (abitaz.)
Registro Praticanti
n. 3458) geom. Bianchi Alberto, Fumane - presso geom. Frapporti Nicola, Fumane
n. 3459) geom. Rotaris Francesca, Bardolino - presso geom. Sala Roberto, Bardolino
n. 3460) geom. Sala Luca, Bardolino - presso geom. Sala Roberto, Bardolino
Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006
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