Anno XLVI n° 1 - Gennaio 2006 - Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Verona 1 Formazione e aggiornamento “Il Geometra Veronese” compie 45 anni Esami di Stato 2005 Cassa Geometri: ultime novità Ascensori da adeguare alla UE Il “Geometra Veronese” - Ottobre 2005 Società Cooperativa Geometri Veronesi - Vicolo Orologio, 3 - 37129 VERONA Sommario anno XLVI - n° 1 - gennaio 2006 Pubblicazione Mensile del Collegio dei Geometri di Verona e Provincia Autorizzata dal Trib. c.p. di VR con decreto n. 140 del 22 dicembre 1960. Redazione-Amministrazione 37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3 Tel. 045 8031186 - Fax 045 8009861 www.collegio.geometri.vr.it e-mail: [email protected] Direttore Responsabile Geom. Domenico Romanelli Comitato di Redazione Geom. Giuseppe Giuliari Geom. Gianluca Fasoli Geom. Fiorenzo Furlani Geom. Moreno Peroni Geom. Davide Sabaini Segretario di Redazione Rag. Maurizio Buin VITA DEL COLLEGIO Un nuovo anno all’insegna della formazione e dell’aggiornamento .................. 45 anni e non li dimostra: buon compleanno “Geometra Veronese” .................................................................................................................................................. Esami di Stato 2005: commissioni, testi ed abilitati ............................................................................................... Avviso agli iscritti ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 1 3 5 7 FATTI E NOTIZIE 9 13 17 In campo per formazione e qualità .................................................................................................................................................................................. Regione Veneto: urbanistica, sì alle varianti ............................................................................................................................ Parcheggi, scompare la pertinenza .................................................................................................................................................................. PREVIDENZA Progetto Grafico e Coordinamento Editoriale tagliani,grigoletti snc 37121 Verona - Via Macello, 17 Tel. 045 8009179 - Fax 045 8018980 www.tagliani,grigoletti.it Cassa Geometri: ultime importanti novità ..................................................................................................................................... Pubblicità OEPI Pubblicità 37122 VERONA - P.zza Cittadella, 9 Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490 e-mail:[email protected] Con il testo unico costruzioni mai più progetti realizzati senza il modello geologico ............................................................................ 23 La Dia non si può impugnare Ricorsi solo contro l’inerzia del Comune sulla vigilanza ................................................................. 27 Stampa Sprinter srl - Via Meucci, 24 37036 SAN MARTINO B.A. (VR) Editore Società Cooperativa Geometri Veronesi 37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3 Il “Geometra Veronese” è un mensile di informazione e aggiornamento professionale edito dalla “Società Cooperativa Geometri Veronesi”. La collaborazione è aperta agli organi rappresentativi di categoria e a tutti i singoli professionisti. Ogni redattore risponde delle proprie affermazioni ed il suo nome è sempre reperibile presso la redazione. 21 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Ascensori da adeguare alla Ue Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80 ................................................... Ma l’oblazione per il condono è deducibile dal reddito? .......................................................... 31 37 ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO Consiglio Direttivo del 25 novembre 2005 ................................................................................................................................ Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2005 ................................................................................................................................... 40 41 VITA DEL COLLEGIO Un nuovo anno all'insegna della formazione e dell'aggiornamento Un nuovo anno all’insegna della formazione e dell’aggiornamento Formazione, aggiornamento professionale, università, difesa della categoria, deontologia, promozione dell'immagine e della figura del geometra professionista. Questi saranno i punti cardine di programmazione istituzionale dell'anno prossimo, e non solo. La nostra categoria è sollecitata da rilevanti cambiamenti consistenti, principalmente: nelle numerose iniziative di riforme che interessano l'attività professionale e ne disegnano un profilo progredito e adatto all'omologazione del titolo nell'economia dell'allargata Europa Unita; nella globalizzazione del sapere che impone l'esigenza di dare una forte accelerazione all'attivazione dei processi di adeguamento costante e continuo della formazione in funzione della qualità della prestazione. Di fronte a tali temi, le problematiche che ci hanno interessato, e anche diviso nel passato, perdono la loro connotazione essenziale e lasciano il posto alla esigenza di coscienza delle nuove e vitali prerogative. Percepire adeguatamente le dimensioni degli epocali cambiamenti consente l'opportunità di aprire a noi stessi ed alle future generazioni spazi di mercato e nuove remunerative competenze. La formazione obbligatoria, continua, verificata ed, eventualmente, certificata per tutti, la definizione ed applicazione degli standard della "qualità" della prestazione, insieme alle opportunità offerte dai più ampi spazi di mercato in Europa e nell'area del Mediterraneo, costituiscono "i nuovi orizzonti" della categoria che si evolve e che vuole trasformarsi in meglio. L'anno istituzionale 2006 che ci accingiamo ad affrontare sarà una prosecuzione di questi ultimi recenti, soprattutto in tema di definizione degli ultimi impegni economici legati alla nuova sede del Collegio, il futuro della categoria e le iniziative ad essa legate. In merito all'acquisto della nuova sede, saranno definiti gli ultimi residui impegni di spesa, in particolar modo quelli legati all'importante operazione di archiviazione ottica dei documenti car- tacei che formano l'archivio del Collegio; un'operazione di assoluta alta qualità e di avanzata tecnologia. Saranno organizzari corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e sarà intensificata la preparazione dei giovani praticanti che si accingono ad affrontare gli esami abiltativi e la libera professione. Recenti prese di posizione di ordini professionali affini, sulle competenze professionali, impongono al Consiglio del Collegio di attivarsi con azioni forti e decise. La difesa dei propri spazi è oramai divenuta di vitale importanza, così come la difesa di oltre 75 anni di storia. La rivista mensile "Il Geometra Veronese", che è stata recentemente rinnovata nella sua veste grafica, più accattivante e tesa a sottolineare e sostenere l'immagine della dinamicità con cui il professionista geometra si pone agli occhi della società in cui viviamo, cercherà di essere sempre più tempestiva nelle comunicazioni, con articoli redazionali, notizie tecniche e di aggiornamento più approfonditi e di qualità. In tal senso sarà sviluppata la collaborazione con un consulente esterno che sviluppi più qualitativamente gli aspetti redazionali e di promozione della figura di geometra. Una rivista, quella dei geometri veronesi, apprezzata a livello regionale e nazionale ed anche in altri ambiti professionali, che con l'edizione di gennaio 2006 compie ben 45 anni di storia. Siamo in un momento in cui i cambiamenti del mondo delle professioni sono alle porte e non possono più essere procrastinati. Essendo quindi in evoluzione anche il concetto di ordini e collegi professionali, con occhio attento allo sviluppo futuro della nostra professione, gli sforzi saranno indirizzati verso il rinnovamento e la rivitalizzazione dell'immagine del Geometra. Infatti, a livello nazionale, si cercherà di promuovere in varie università corsi che formino geometri laureati; del resto la riforma delle professioni vorrebbe, a ragione, far esercitare la libera professione a chi è in possesso di un titolo di Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 1 VITA DEL COLLEGIO Un nuovo anno all'insegna della formazione e dell'aggiornamento laurea, garantendo così al cittadino di affidarsi ad un tecnico con un livello di istruzione accademica certamente superiore all'odierno. È ben evidente come il praticantato sia solo un assaggio, a volte anche insipido, della professione passato sovente a fare le code negli uffici pubblici o svolgendo mansioni del tutto marginali, più di quantità che di qualità. A livello nazionale c'è l'impegno di portare avanti il progetto di trasformazione del nostro Albo che i nostri massimi organi di categoria, quali il Consiglio Nazionale e la Cassa di Previdenza, hanno "messo in cantiere". Un progetto importante, per non dire epocale, che prevede in materia di accesso ad ordini e collegi la riunificazione degli attuali diplomati tecnici quali Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari e Agrotecnici in un unico albo e in un'unica sede comune. Al nuovo albo è stata assegnata la denominazione "Autel", che significa Albo Unico Tecnici Laureati, proprio perché la riforma delle professioni ed il Dpr 328/01 collocano la nostra attuale figura professionale nella nuova figura creata con un corso di laurea triennale (laureato) che si differenzia dal corso di laurea quinquennale destinato a lauree specialistiche. In realtà con esso si vuol dare alle forze politiche un segnale forte e deciso di estrema coesione delle categorie tecniche sopra enunciate, ma soprattutto si vuol chiedere alle stesse forze politiche, attraverso un correttivo a quanto già regolamentato, di mantenere in vita quella figura tecnica intermedia di indiscussa utilità sociale qual'è quella del geometra. Quest'anno è stato redatto dal Consiglio Nazionale il nuovo codice di deontologia professionale. Il Collegio si adopererà ulteriormente nel far da garante al rispetto delle regole di correttezza e di leale convivenza tra professionisti, nonché di corretta applicazione delle tariffe. I rapporti fra colleghi, pur generalmente corretti, prestano spesso il fianco a più di una censura di carattere deontologico, così come nelle controversie dove il professionista non deve mai dimenticare il proprio ruolo tecnico. Ritengo che anche il 2006 sarà un altro anno imIl “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 2 pegnativo per l'attività del Collegio e quindi per l'immagine locale e nazionale del Geometra. Il mandato di questo Consiglio Direttivo scade nel mese di giugno 2006, e si procederà quindi a nuove elezioni e nuovi incarichi per il prossimo quadriennio. Quindi, sarà dovere anche del nuovo Consiglio dare prova di impegno e di prodigarsi per la risoluzione delle più svariate tematiche professionali. Le opportunità di oggi sono apertura professionale, collaborazione, conoscenze, scambio di idee, scuola, università, praticantato, formazione ed infine fare quadrato nello stare assieme e soprattutto nell'impegno. Del resto il recente congresso nazionale ha espresso tutta la forza vitale, la fiducia e l'ottimismo di una categoria costituita da professionisti esperti, manager, gente di cultura e di sport, che sa mettersi in gioco e rispettare le regole, che intende accettare le sfide e vincerle. Il Presidente geom. Domenico Romanelli VITA DEL COLLEGIO 45 anni e non li dimostra: buon compleanno "Geometra Veronese” 45 anni e non li dimostra: buon compleanno “Geometra Veronese” 1961-2006: un importante traguardo per la nostra rivista di categoria Ne ha fatta di strada la nostra bella rivista di categoria! Era il gennaio del 1961 quando l'indimenticato Nino Nicola Conca ha pubblicato il primo numero di una rivista da subito divenuta periodica e gradita presenza nello studio professionale dei geometri veronesi. Come non ricordarne le dimensioni, tipiche da "bollettino", con quelle frasi didascaliche che invitavano al rispetto della deontologia, della tariffa, delle competenze e dell'ordinamento; ebbene, 45 anni dopo quelle frasi risultano attuali più che mai! Certo, l'impostazione grafica è cambiata al passo con i tempi, passando dalla copertina millimetrata a quella stilizzata, per poi passare a quella riportante mappe e/o disegni storici a quella attuale, recentemente rinnovata. Il prossimo passo, sarà l'edizione interamente a colori. Senza farci troppo trasportare dai ricordi del passato, ci piace ribadire come "Il Geometra Veronese" abbia sempre cercato di porsi al centro dell'informazione dei geometri, con argomenti di aggiornamento professionale, di vita istituzionale del Collegio e della Cooperativa, con articoli specifici e approfondimenti di un argomento tecnico-professionale, su convegni e seminari. Come non citare anche le immancabili edizioni monografiche che ad ogni edizione estiva fanno puntualmente capolino sulla nostra scrivania, magari immerse fra cartelle e fogli di accatastamenti, progetti piuttosto che di successioni, perizie, frazionamenti. Sempre più strumento di collegamento tra il Consiglio Direttivo e gli iscritti, si è cercato di offrire uno strumento il più possibile adeguato alle esigenze di tutti, nello spirito di una lunga tradizione che ha avuto sempre riscontri ampiamente positivi. Infatti, è con una punta di orgoglio che voglio sottolineare come la nostra rivista abbia così faticosamente acquisito Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 3 VITA DEL COLLEGIO 45 anni e non li dimostra: buon compleanno "Geometra Veronese” una sua identità assai apprezzata anche in altri ambiti professionali e anche al di fuori della stessa provincia. Per di più è una delle pochissime riviste di categoria con cadenza mensile, con conseguente costante impegno da parte della redazione. Pubblicato in quasi 3mila copie, "Il Geometra Veronese" viene inviato a tutti gli iscritti, ai praticanti, ai collegi dei geometri d'Italia, alle amministrazioni comunali, a tutti gli enti pubblici, alle categorie professionali, e a tutti coloro che hanno rapporti con il Collegio e la Categoria. L'impegno futuro è quello di migliorarci, di diventare sempre più riferimento puntuale e concreto, un momento di proposta anche culturale e di confronto. Un plauso a tutte le redazioni, ai tecnici e a tutti i lettori che ci hanno seguito ed ai quali giunga sincero il nostro più incondizionato ringraziamento. Domenico Romanelli È con piacere che pubblichiamo la cronistoria dei “Direttori Responsabili” che in questi 45 anni si sono succeduti e che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a migliorare la rivista di categoria. A loro, ed a tutti i preziosi componenti delle diverse redazioni, giunga sincero il più vivo ringraziamento. Nino Nicola Conca Enzo Foggini Paolo Corazza Flavio Melotti Giampaolo Boninsegna Domenico Romanelli Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 4 dal dal dal dal dal dal 1961 1984 1988 1997 1999 2001 al al al al al 1983 1987 1996 1998 2000 VITA DEL COLLEGIO Esami di Stato 2005: commissioni, testi ed abilitati Esami di Stato 2005: commissioni, testi ed abilitati Le risultanze della annuale sessione abilitativa all’esercizio della libera professione di geometra Giovedì 27 e venerdì 28 Ottobre 2005, si sono svolte le prove scritto-grafiche della sessione annuale degli esami di abilitazione per l’abilitazione all’esercizio della libera professione. Quest’anno i candidati che si sono presentati sono stati n. 145, suddivisi in n. 2 commissioni esaminatrici, una con sede in San Bonifacio presso l’I.T.“L.Dal Cero”, e l’altra in Legnago presso l’I.T. “M.Ricci”. Successivamente, si sono tenute le prove orali, al termine delle quali n. 82 candidati sono risultati idonei. Riportiamo la composizione delle commissioni, i testi degli esami e l’elenco definitivo degli abilitati, ai quali si esprimono vive congratulazioni. Le commissioni esaminatrici Commissione n. 55 (presso I.T. “L. Dal Cero - San Bonifacio) Presidente: prof. Mario Nogara Componenti: prof. Pier Luigi Camarotto geom. Costantino Bertani geom. Nicola Turri geom. Ernesto Vantini Commissione n. 56 (presso I.T. “M.Ricci - Legnago) Presidente: prof. Michele Zappia Componenti: prof. Alessandro Ruzza geom. Giorgio Magalini geom. Giovanni Rossin geom. Luca Tomelleri Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 5 VITA DEL COLLEGIO Esami di Stato 2005: commissioni, testi ed abilitati Elenco Abilitati 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Adami geom. Andrea Albi geom. Marco Allegrini geom. Daniele Arduini geom. Federico Baldin geom. Emanuele Baldo geom. Daniele Baltieri geom. Stefano Barana geom. Veronica Barbieri geom. Andrea Bassotto geom.Giovanni Battistoni geom. Alessandro Bertolazzo geom. Luca Bonamini geom. Flavio Brighenti geom. Giuliano Cariolato geom. Elsa 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 6 Cassarà geom. Davide Coltro geom. Elisa Confente geom. Francesca Corradi geom. Loris Corradi geom. Roberto Corradini geom. Carla Daccordo geom. Diego Dal Maso geom. Elisa Dal Pezzo geom. Mattia De Togni geom. Davide Dian geom. Mirco Elponti Florio geom. Luca Fabbian geom. Fabrizio Facciolo geom. Alberto Fattorelli geom. Nicola 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Fedrigo geom.Valentino Reuben Franceschini geom. Matteo Franchi geom. Erika Franchini geom. Rosanna Franzini geom. Alessandro Gottardi geom. Sara Guerra geom. Gilberto Lora geom. Diego Magagna geom. Elisa Maggio geom. Diego Marangon geom. Christian Marchi geom. Cesare Marchi geom. Daniela Marogna geom. Michele Merlin geom. Luca Micheletti geom. Diego Morini geom. Luca Mosconi geom. Marco Motta geom. Enrico Nardi geom. Milena Padovani geom. Luca Parladori geom. Davide Parladori geom. Paolo Perlati geom. Luca Piccinini geom. Andrea Pizzini geom. Alessio Pizzoli geom. Alessandro Pozzani geom. Lara Rama geom. Elena Rama geom. Vania Romeoli geom. Loreanderson Savoia geom. Davide Segattini geom. Mirco Soave geom. Jordan Stanghellini geom. Marco Tamellin geom. Lisa Tavella geom. Marco Teboni geom. Andrea Tessari geom. Angela Tinazzo geom. Francesca Tollini geom. Laura (10.02.’84) Tollini geom. Laura (28.05.’82) Tommasini geom. Andrea Trivisano geom. Paolo Valbusa geom. Michele Venturelli geom. Luca Vesentini geom. Anna Zago geom. Mirko Zanconato geom. Mariangela Zanini geom. Federica Zanini geom. Walter Zuanazzi geom. Francesco VITA DEL COLLEGIO Avviso agli iscritti Avviso agli iscritti Quota associativa anno 2006: scadenza 28 febbraio Si ricorda che il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo per l’anno 2006, quantificata in € 270,00 (duecentosettanta/00), è da effettuarsi improrogabilmente entro il 28 febbraio. Anche quest’anno l’incasso delle quote avverrà a mezzo bollettini Mav emessi dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena”. Gli iscritti potranno pagare il bollettino presso la banca di cui sono correntisti oppure presso qualsiasi Istituto bancario. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al termine indicato al fine di non incorrere in provvedimenti disciplinari che saranno adottati dal Consiglio Direttivo con assolutà tempestività. Privacy: Dps al 31 marzo 2006 Slitta al 31 marzo 2006 il termine per la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza. Lo stabilisce il D.L. 30.12.2005, n° 273, cosiddetto “milleproroghe”, pubblicato nella G.U. n° 303 del 30.12.2005. Professionisti, imprese e pubblica amministrazione dovranno predisporre il documento in cui inserire e illustrare tutti gli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali. Si ricorda che è disponibile presso la segreteria del Collegio il software sulla privacy specificatamente predisposto per l’attività professionale del geometra al prezzo di € 60,00. Terreni: la perizia di rivalutazione entro il 30 giugno 2006 I valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2005 non in regime d’impresa possono essere rideterminati entro il 30 giugno 2006. La perizia di stima, per i terreni edificabili o agricoli, deve essere asseverata prima dell’atto notarile di vendita. La nuova norma (Legge 248/05 che ha convertito il Dl 203/05, collegato alla manovra finanziaria), non consentirà di rivalutare il costo di acquisto di aree cedute prima del 3 dicembre 2005. L’operazione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 4% del valore periziato per i terreni e le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate. Condono edilizio: completamento della domanda al 30 aprile 2006 Con il decreto “milleproroghe” D.L. 30.12.2005, n° 273, slitta al 30 aprile 2006 ( ma il termine cadendo di domenica slitta al 2 maggio) l’integrazione della documentazione che integra la domanda di definizione dell’illecito. La proroga è dovuta ai ritardi nell’aggiornamento di alcuni catasti regionali. Il nuovo termine va rispettato per ottenere la definizione tacita della pratica di sanatoria. Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 7 FATTI E NOTIZIE In campo per formazione e qualità In campo per formazione e qualità Il Consiglio Nazionale si attiva per attuare la mozione conclusiva del congresso nazionale Il Consiglio nazionale geometri ha istituito la commissione ristretta con l’incarico di mettere a punto il regolamento per la disciplina della formazione continua e della qualità della prestazione.A distanza di meno di un mese dal congresso, Piero Panunzi, presidente del Cng, ha delineato l’agenda delle iniziative concrete. In linea con le indicazioni deliberate dai congressisti si è attivato tempestivamente dimostrando di voler rispondere alle aspettative della categoria e dare sollecita attuazione alla mozione congressuale. La data per la definizione della proposta da parte della commissione è stata fissata per fine gennaio. Successivamente, previa approvazione del Consiglio, si procederà a favorirne la più diffusa conoscenza e condivisione da parte della categoria e la definitiva approvazione in assemblea dei presidenti di collegio entro il mese di giugno. La commissione, formata dal vicepresidente Guido Moschella, Antonio Benvenuti e Maurizio Savoncelli, è già al lavoro. É il prologo del congresso nazionale, il 43°, che per tantissimi aspetti è stato diverso dagli altri e caratterizzato da un successo straordinario. Nel corso dei quattro giorni di lavoro i congressisti hanno vissuto momenti particolarmente significativi. Un misto di scenografia e di contenuti, di numerose presenze altisonanti anche politiche e serrati dibattiti, di grandi intese e marcate differenziazioni. Le luci spente sul bellissimo scenario in fondo all’elegante sala congressi, il megaplastico che rappresenta l’ambiente complesso, vario e naturale all’interno del quale, quotidianamente, si esplicita la professionalità e la competenza del geometra, non hanno fatto ombra sull’entusiasmo e la soddisfazione suscitati dai lusinghieri risultati ottenuti. Il record di partecipazione, oltre 1.000 professionisti, di cui circa 650 congressisti iscritti provenienti da ogni località d’Italia e rappresentanti 99 collegi provinciali; 11 geometri praticanti e tan- tissimi ultrasettantenni freneticamente attivi; il ministro del lavoro, Roberto Maroni, i sottosegretari e parlamentari di governo e di opposizione, le autorità politiche e civili locali hanno impegnato la passerella con discorsi appassionati di apprezzamento per la categoria e ridondanti di proposte per la “soluzione” delle problematiche riguardanti le professioni; i riusciti e partecipati eventi culturali tra i quali la presentazione dell’ultimo libro del giornalista Giulio Borrelli, moderatore della giornata internazionale; la partecipazione dei vertici e autorevoli rappresentanze di omologhe categorie europee, specialmente del Mediterraneo, sono elementi che rappresentano la massima sintesi di quanto avvenuto. Ciò nonostante, il vero successo dell’evento è rappresentato dall’unanime approvazione dei temi oggetto di trattazione congressuale e dalle decisioni unanimi conseguentemente assunte, che costituiscono un nuovo punto di partenza per il futuro della professione. Il concetto della “qualità” della prestazione professionale, secondo standard definiti e controllati d’intesa con l’Uni, collegata alla progressione della formazione e all’aggiornamento professionale come elemento essenziale di garanzia e di tutela del consumatore, costituisce elemento di svolta epocale di cui i Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 9 FATTI E NOTIZIE In campo per formazione e qualità geometri possono legittimamente vantare la primogenitura. L’argomento ha anticipato di un mese l’attuale polemica suscitata dalle affermazioni contenute nella relazione al governo e al parlamento dell’autorità anticoncorrenza che, con nuova e inaspettata enfasi, persegue la tutela del consumatore solo mediante la richiesta di eliminazione delle regole, delle tariffe e l’introduzione dell’autoreferenziazione professionale tramite la pubblicità senza limiti. A un’autorità che monitorizza le professioni, solo alcune per la verità, che sollecita governo e parlamento sull’urgenza di una riforma, la risposta dei geometri è quella di piena apertura. Senza protezione di interessi cosiddetti corporativi. Con la contemporanea assunzione unilaterale di impegni e responsabilità per favorire il progresso nella formazione e il miglioramento delle prestazioni. Ciò, si badi bene, non per aumentare la legittimazione alle tariffe ma per garantire al meglio il consumatore. Sì,“quel tal dei tali” che, a causa della liberalizzazione dell’accesso e della pubblicità, dell’eliminazione del sistema di regole vigenti, potrebbe avere certamente maggiori opportunità di scelta per convenienza o risparmi, ma anche cominciare a rimanere facile vittima di cocenti delusioni e gravi danni patrimoniali. In questo ambito le innovazioni di competenza del governo e del parlamento sono auspicate. Ma tardano ad arrivare. Nel frattempo, i geometri assumono lo spontaneo, oneroso e responsabile compito: sottoporsi a percorsi di progresso formativo, di aggiornamento e ottimizzazione qualitativa della prestazione, quale migliore e sicura garanzia per la società che evolve. “Ci siamo lasciati a Palermo con un importante impegno che giammai intendo disattendere e sul quale, con l’unanime consenso del Consiglio nazionale, abbiamo già indirizzato gli impegni e le risorse necessarie”, sono le parole di Piero Panunzi alla prima riunione utile del Cng. Si tratta di adempimenti e proposte concrete per accompagnare la categoria alle nuove esigenze del mercato italiano ed europeo. È una questione di serietà nei confronti della committenza. Naturalmente sono consapevole di Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 10 come questo significhi dover amplificare gli sforzi e le energie per essere puntuali e ineccepibili nel dare le regole che l’assemblea ci ha chiesto. I risultati che vogliamo raggiungere puntano in alto, è necessario l’impegno di tutti ma avremo la soddisfazione di conseguire l’obiettivo”. Non è difficile accorgersi che il 2006 sarà un anno decisamente impegnativo. L’aria che si respira all’interno del Consiglio nazionale è intrisa di contagioso entusiasmo e serena consapevolezza. Enrico Rispoli da “ItaliaOggi” del 25.11.2005 Un ruolo centrale anche in Europa Relazioni internazionali sempre più importanti Dal recente congresso sono venuti molti segnali positivi che devono attivare l’attenzione dei geometri nei riguardi di ciò che avviene all’estero. L’onorevole Stefano Zappalà ha ricordato la valenza della direttiva europea in materia di libere professioni pubblicata il 30 settembre, direttiva che qualifica definitivamente le libere professioni italiane ai livelli che le competono, determinando i criteri minimi di formazione necessari e quindi fugando tutti i dubbi sulle ventilate richieste provenienti dall’Europa di abolizione di molte regole riguardanti le professioni italiane. Inoltre, gli attuali iscritti all’albo sono equiparati, ai sensi della stessa direttiva comunitaria, ai geometri laureati attuali e futuri. Quindi, il geometra è e rimane una figura centrale nel firmamento delle professioni italiane con ruolo formalmente riconosciuto anche dall’Europa. In merito alla questione delle tariffe, le esperienze dei colleghi geometri degli altri paesi del mondo ci insegnano che il tecnico professionista non è un notabile ricco di vantaggiose prerogative ma il lavoratore dell’intelletto che contribuisce, in maniera determinante, a governare la ricchezza immobiliare e lo sviluppo sostenibile della società nella quale presta la propria opera. Certamente, anche i geometri italiani sono a questo livello, solamente che da noi non ai usa ammettere l’evidenza, mentre certamente ce ne sa- FATTI E NOTIZIE In campo per formazione e qualità rebbe estremo bisogno per non omologare, di fronte all’opinione pubblica, l’immagine distorta e non veritiera del libero professionista. II presidente della Fig (Federazione internazionale dei geometri), professor Magel, intervenendo al congresso di Palermo, ci ha in un certo senso aperto gli occhi. Magel, infatti, riscontrando il grande successo di comunicazione mediatica del nostro congresso, la presenza significativa delle forze politiche e delle strutture dell’informazione, ha potuto apprezzare l’importanza che la categoria dei geometri riveste in relazione al suo insostituibile servizio alla società italiana. E infatti, quando si riconosce la bontà del nostro lavoro, definendoci i “garanti e i custodi della sicurezza del diritto e della proprietà”, ci viene fatto un grande complimento e veniamo collocati automaticamente tra le figure tecniche professionali più importanti al mondo. Bruno Razza da “ItaliaOggi” del 25.11.2005 Cassa, interventi per la sostenibilità Le strategie di gestione dell’ente di previdenza Un convinto impegno della categoria dei geometri nel migliorare la qualità delle prestazioni professionali attraverso un costante aggiornamento e la formazione permanente. A rivolgere questo messaggio alla collettività e alle forze politiche ha partecipato anche la Cassa di previdenza di categoria, presente al 43° congresso nazionale di Palermo con l’intera compagine di 150 delegati in rappresentanza dei 108 collegi provinciali e circondariali d’Italia. Con un’ampia relazione la Cassa ha riproposto ai congressisti i temi tradizionali riguardanti il mercato della libera professione che, in base ai dati statistici e reddituali, risulta in costante crescita. Ciò grazie alle due caratteristiche peculiari dell’attività di geometra: la conoscenza del territorio e la conoscenza delle persone che lo abitano. II rapporto proposto dalla Cassa di previdenza esamina peraltro anche talune criticità, in particolare quella legata alle difficoltà dei giovani a inserirai attivamente nel mondo del lavoro professionale; difficoltà che la Cassa giudica superabili rafforzando appunto la formazione e incrementando l’attività di supporto delle strutture di categoria. Queste ultime si sono di conseguenza attrezzate per formare direttamente i professionisti di domani, specializzati nei tradizionali settori dell’edilizia, della topografia e dell’estimo. Incitando i colleghi a incrementare la propria azione, anche con il volontariato, la Cassa vede la possibilità di incrementare il numero e il reddito dei propri iscritti e di garantire continuità al sistema previdenziale di categoria, che compie i primi 50 anni dalla propria costituzione. Nata nell’ottobre del 1955, la Cassa non solo gode di buona salute ma vede in continua crescita i redditi dei 93 mila iscritti e cura l’accesso alla professione di oltre 20 mila praticanti. L’occasione del congresso di Palermo è stata colta come scenario ideale per ribadire la strategia di gestione della previdenza di categoria basata sul principio della solidarietà intergenerazionale, con il compito di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale e l’adeguatezza delle prestazioni. Tale garanzia richiede che fattività professionale di geometra sia sempre più attraente e competitiva, e quindi in grado di affrontare il mercato dei servizi professionali, forte di una preparazione di base specifica e di una qualità certificata. Fausto Savoldi Presidente Cassa Italiana Previdenza Geometri da “ItaliaOggi” del 25.11.2005 Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 11 FATTI E NOTIZIE Regione Veneto: urbanistica, sì alle varianti Regione Veneto: urbanistica, sì alle varianti Slitta la riforma, possibili le vecchie varianti fino al 30 giugno 2006 Porte aperte alle varianti in deroga alla legge urbanistica della Regione Veneto. Tutte le varianti sono ammesse fino al 30 giugno 2006 e necessitano del parere favorevole della provincia entro 60 giorni dalla richiesta. Entro il prossimo 30 aprile, inoltre, potranno essere approvate varianti ai piani regolatori generali anche per la localizzazione di parchi commerciali. Sono questi gli effetti di due diversi provvedimenti approvati dal consiglio regionale veneto nella seduta del 24 novembre scorso, che modificano la legge urbanistica e ne facilitano l’applicazione sul territorio. La legge n. 11 del 2004, recante norme sul governo del territorio, non presentava, infatti, alcuna norma transitoria ed è pertanto risultata di difficile applicazione. Di qui la necessità di adottare nuovi provvedimenti dal contenuto più elastico che andassero a modificare alcuni articoli della legge urbanistica regionale. Il primo provvedimento licenziato dall’assemblea legislativa veneta, contenente modifiche alla legge urbanistica regionale, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 115 del 6 dicembre 2005 come legge n. 23 del 2 dicembre 2005. Il secondo provvedimento, invece, contenente ulteriori disposizioni in materia di approvazione di varianti per strutture commerciali, è stato adottato come legge n. 22, sempre del 2 dicembre 2005, pubblicata anch’essa sul Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 6 dicembre scorso. Il primo dei due disegni di legge approvati dal consiglio regionale consente ai comuni di modificare i piani regolatori generali, in misura limitata e per finalità specifiche, anche prima dell’approvazione del primo Pat. Vengono poi consentite, in deroga alle disposizioni della legge urbanistica, le varianti finalizzate all’adeguamento al Ptcp, ai piani di area e ai piani ambientali.Tutte le varianti sono inoltre ammesse fino al 30 giugno 2006 e necessitano del parere favorevole della provincia entro 60 giorni dalla ri- chiesta. La nuova legge consente, infine, ampliamenti delle abitazioni nelle zone agricole, in deroga alle disposizioni della legge n. 11/2004 che, a breve, avrebbero bloccato qualsiasi attività edificatoria in queste zone. L’assemblea legislativa veneta, come anticipato, ha inoltre approvata un secondo provvedimento riguardante il commercio, che consente ai comuni, in deroga alla legge n. 11/2004, ma fino all’approvazione del primo Pat e, comunque, non oltre il prossimo 30 aprile, di approvare varianti al piano regolatore generale per la localizzazione di parchi commerciali. Gianfranco Di Rago da “ItaliaOggi” Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 13 FATTI E NOTIZIE Regione Veneto: urbanistica, sì alle varianti Legge Regionale 02.12.2005, n° 23 Disposizioni per l’applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” (BUR n° 115 del 6.12.2005) Art. 1 - Disposizioni per l’applicazione della legislazione urbanistica regionale. l. Dall’entrata in vigore della presente legge è ripristinata la vigenza delle norme richiamate dall’articolo 2, e di quelle alle stesse connesse, già abrogate in base al combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004. n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. Resta abrogata la lettera c) del comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985. n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni. 2. Nell’applicazione del comma 15 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 richiamato dall’articolo 2, sono da computarsi le percentuali già utilizzate prima dell’entrata in vigore della presente legge. Art. 2 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. 1. Al comma 1 dell’articolo 48 dopo le parole “salvo quelle finalizzate” sono aggiunte le seguenti “o comunque strettamente funzionali” e dopo le parole “impianti di interesse pubblico”sono aggiunte le seguenti “nonché quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate alla pianificazione urbanistica e territoriale vigente al 30 ottobre 2005, ad attività Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 14 produttive nel settore della logistica”. 2. Il comma 1 ter dell’articolo 48 è così sostituito: “1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13, 14del medesimo articolo 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all’adeguamento del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40”. 3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 48 sono aggiunti i seguenti commi: 7 bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del PAT e comunque non oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall’articolo 50, commi da 9 a 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ed è necessario il parere favorevole della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde. 7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT è consentita l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti purché vi sia il parere della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. Qualora l’attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l’80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 1.500 metri quadrati (mq). 7 bis 3. In deroga al comma 3, fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole FATTI E NOTIZIE Regione Veneto: urbanistica, sì alle varianti sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.”, dove sono consentiti tutti gli interventi di edificazione previsti dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell’articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni. Decorso il termine suindicato si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44, e 45, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni. 7 bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico generale, adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1 bis, da trasmettersi in Regione ai fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006: successivamente a tale data le varianti pervenute sono restituite al comune.”. Art. 3 - Modifica all’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 1. Il comma 9 dell’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito: “9. Le varianti al piano sono adottate ed approvate con le procedure di cui al presente articolo. Le varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del piano sono approvate dall Giunta regionale subordinatamente all’acquisizione del parere della competente commissione consiliare e i termini previsti ai commi 4, 5 e 6 sono ridotti della metà. Le varianti al piano acquistano efficacia ai sensi del comma 8.”. Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA - ONLUS • Tre milioni di italiani, a loro insaputa, sono portatori sani del gene della fibrosi cistica: la malattia genetica più diffusa nel nostro Paese. • Sono migliaia i bambini e giovani che si sottopongono a pesanti cure giornaliere sognando… la guarigione. Questo sogno può diventare realtà solo investendo su una seria e qualificata ricerca. La Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica onlus ha un piano: finanziare i più innovativi progetti di ricerca di ricercatori italiani selezionati da noti esperti internazionali. PER IL 2005 C’È BISOGNO DI DUE MILIONI DI EURO A volte “COSTA POCO e questa è la volta giusta. FARE MOLTO”: PER DONAZIONI: Conto corrente postale N° 18841379 Conto corr. Unicredit Banca N° 9465517 ABI 2008 - CAB 11718 - CIN-N Conto corr. Banca Popolare Verona N° 48829 ABI 5188 - CAB 11708 - CIN-V On-line sul sito: www.fibrosicisticaricerca.it Si prega indicare sempre nome, cognome e indirizzo del Donatore e di conservare la ricevuta della donazione, sia postale che bancaria, perché può essere detratta con la dichiarazione dei redditi (art. 13 D.L. 460/97). FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA - ONLUS 37126 VERONA - Ospedale Maggiore - Piazzale Stefani, 1 Tel. 045 8073438 - 8073604 - 8073599 - Fax 045 8073568 e-mail: [email protected] www.fibrosicisticaricerca.it LA FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA ONLUS COLLABORA CON LA LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA - ONLUS Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 15 VITAFATTI DEL COLLEGIO E NOTIZIE Presentate le commissioni del Parcheggi, collegio scompare la pertinenza Cooperativa: rinnovate le cariche Parcheggi, scompare la pertinenza La legge di semplificazione 2005 consente la vendita separata dall’unità immobiliare servita. Cedibili soltanto quelli realizzati in applicazione degli standard della normativa urbanistica del ‘42 Con una norma destinata a suscitare vivaci discussioni, la legge di semplificazione 2005 (la n. 246/2005) stabilisce che gli spazi per parcheggi realizzati in base alla legge urbanistica non sono gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. Il primo comma dell’articolo 41-sexies della legge 1150/1942 ora modificato prevede “che nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle stesse, debbano essere ricavati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore a un mq per ogni 20 mc di costruzione”. Esso impone che le nuove costruzioni siano dotate di aree di parcheggio, le quali possono essere realizzate in zone scoperte, in locali all’interno dell’edificio, nel sottosuolo, al piano terreno, o anche in aree confinanti con il fabbricato. Giurisprudenza divisa Ma la norma, tuttavia, non chiarisce la natura giuridica del vincolo. Per più di un ventennio, quindi, si sono fronteggiati, in giurisprudenza, due orientamenti. Secondo il primo, la disposizione si limita a stabilire un vincolo oggettivo di destinazione. L’uso (a parcheggio) sarebbe inderogabile, ma i relativi spazi potrebbero essere utilizzati da chiunque e sarebbero liberamente alienabili. Secondo i sostenitori di quest’orientamento la norma mira a evitare la congestione delle strade. A questo fine è irrilevante la persona che utilizza il parcheggio. Secondo l’opposto orientamento, gli spazi per parcheggio sono invece gravati da un vincolo inderogabile di destinazione. Essi dovrebbero essere necessariamente utilizzati dai proprietari o utilizzatori delle unità immobiliari del nuovo edificio. II riflesso pratico più evidente di quest’ultima posizione è il riconoscimento, in capo a questi soggetti, di un diritto reale d’uso sui parcheggi. I parcheggi, quindi, sarebbero liberamente alienabili a soggetti terzi, ma i proprietari o utilizzatori dell’immobile potrebbero rivendicare un diritto reale d’uso sugli stessi. Il contrasto tra questi due orientamenti è stato risolto dalle Sezioni unite della Cassazione (decisione n. 6600 del 17 dicembre 1984), le quali hanno affermato che il posto-auto deve essere considerato: parte comune dell’edificio se ricavato all’interno dello stesso o pertinenza, legata da un vincolo di destinazione funzionale, se posto all’esterno. Quindi le previsioni contrattuali che sottraggono ai condomini l’uso del parcheggio sono state considerate nulle. Il 18 luglio 1989 le Sezioni unite si sono nuovamente pronunciate, confermando la natura non solo oggettiva ma anche soggettiva del vincolo sulle aree a parcheggio: i parcheggi sono liberamente alienabili, ma tutti i condomini devono poterli usare. Quest’ultimo orientamento, tuttavia, è stato recentemente censurato da una nuova pronuncia delle Sezioni unite (n. 12793 del 15 giugno 2005). Con questa decisione la Corte ha precisato che l’articolo 41-sexies ha semplicemente inteso porre uno standard urbanistico e non un vincolo soggettivo sulle aree a parcheggio. Il comma aggiunto all’articolo 41-sexies dalla legge 246 è in linea con questa decisione. Gli spazi per parcheggi, pertanto, potranno essere liberamente attribuiti non solo in proprietà, ma anche in uso a soggetti che non siano proprietari o comunque utilizzatori di unità immobiliari poste nell’edificio di cui lo spazio fa parte o di cui costituisce pertinenza. Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 17 FATTI E NOTIZIE Parcheggi, scompare la pertinenza La norma, tuttavia, suscita qualche perplessità. II fine del legislatore del 1942 era quello di evitare la congestione delle strade. In tale prospettiva, il comma aggiunto sembra trascurare che il più significativo e continuativo ingombro delle strade pubbliche in prossimità degli edifici è proprio quello causato dai veicoli e dalle persone che quegli edifici abitano o frequentano. Francesco Marzari da “Edilizia e Territorio” Pup solo con la Merloni I parcheggi privati del Pup (piano urbano parcheggi) sono opere pubbliche. E in quanto tali devono essere realizzati con le procedure della legge Merloni. E in particolare con la concessione di costruzione e gestione. A queste conclusioni è giunta l’Autorità di vigilanza sui (avori pubblici con la sua determinazione 8/2005. L’Authority ha analizzato il caso di un Comune che applicando la legge Tognoli (articolo 4, legge 122/1989) voleva appaltare la costruzione dei parcheggi Pup su aree comunali da cedere a privati a un operatore (scelto con gara) affidandogli l’area in diritto di superficie. Ma l’Autorità ha inserito questa categoria di parcheggi tra le opere pubbliche, sia perché tale è la proprietà dell’area, sia perché una volta scaduto il diritto di superficie l’area sarebbe tornata in mano pubblica. E dunque questi parcheggi sono solo asserviti alle unità immobiliari private cui sono collegate ma non possono essere definiti privati. La via suggerita è quindi quella della realizzazione tramite concessione di costruzione e gestione (articolo 19, legge 109/1994). V. Uv. Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 18 Ma i posti auto “legge Tognoli” restano legati all’immobile servito Oltre agli spazi per parcheggio disciplinati dall’articolo 41-sexies della legge urbanistica, vi sono diverse tipologie di parcheggi, ciascuna caratterizzata da una propria disciplina: vediamole, in sintesi. Parcheggi privati Si tratta di quelli soggetti a vincolo di destinazione e inscindibilità dall’immobile privato cui accedono. Questa tipologia è stata introdotta dall’articolo 9, comma 1, della legge 122/1989 (legge Tognoli). Questa norma stabilisce che i proprietari degli immobili possono realizzare nel sottosuolo o al pianterreno, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. Questi parcheggi, inoltre, possono essere realizzati, sempre a uso esclusivo dei residenti, nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico e tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante. Sono realizzabili con denuncia di inizio attività. Se in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, dovrebbe ritenersi esclusa la possibilità di presentare la Dia. La possibilità di deroga, infatti; è espressione di una scelta discrezionale dell’amministrazione la quale, quindi, dovrebbe rilasciare una specifica autorizzazione in deroga. Questi parcheggi non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati, pena la nullità degli atti. Parcheggi privati su spazi pubblici Sono comunque soggetti a vincolo di destinazione e di inscindibilità dall’immobile privato cui accedono. Anche questa tipologia è stata introdotta dall’articolo 9 della legge Tognoli. Il quarto comma stabilisce che i Comuni, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, possono cedere ai privati il diritto di superficie FATTI E NOTIZIE Parcheggi, scompare la pertinenza per parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nei sottosuolo delle stesse. La costituzione dei diritto di superficie è, comunque, condizionata a una convenzione.Anche per questi parcheggi la norma afferma l’inscindibilità del rapporto pertinenziale. Gli altri La terza tipologia, infine, ricomprende altri parcheggi pubblici e/o privati realizzabili anche su aree comunali cedute in diritto di superficie, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi (Pup). Il regime giuridico più frequentemente scelto per l’esecuzione di tali parcheggi è la concessione di costruzione e gestione, sulla base di schemi-tipo di convenzione. Si tratta, di regola, di parcheggi con destinazione d’uso mista: pubblica e privata. Per i posti auto privati la legge non pone alcun rapporto di pertinenzialità: si tratta, quindi, di posti auto definiti dalla miglior dottrina “a utilizzazione e a circolazione libera”. La ragione è evidente: mentre i parcheggi riconducibili alle prime due tipologie sono “a servizio degli abitanti e utenti della zona o del fabbricato”, quelli appartenenti alla tipologia in esame riflettono la concezione cui si ispira il Pup, “tendente a collegare il problema della sosta con quello della mobilità” : prioritari, infatti, sono i parcheggi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo. F.Mar. RAPPORTI INDISSOLUBILI I vincoli che gravano sulle diverse tipologie di parcheggi TIPO NORMATIVA USO E VINCOLI Parcheggi privati (pertinenza delle unità immobiliari) Legge 122/1989, art. 9, comma 1 Uso esclusivo dei residenti delle unità immobiliari. Non cedibili separatamente Parcheggi privati su aree comunali pertinenza di immobili privati (realizzabili nel Pup) Legge 122/1989, art. 9, comma 4 Uso esclusivo dei residenti delle unità immobiliari. Non cedibili separatamente Parcheggi privati da realizzare in misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc di nuova costruzione Legge 1150/1942, art. 41-sexies Non sono gravati da alcun vincolo pertinenziale né da diritti d’uso e sono trasferibili autonomamente Parcheggi pubblici Dm 1° aprile 1968, n. 1444 Riservati a spazi pubblici di sosta (standard variabili) Parcheggi pubblici (realizzabili nel Pup) Legge 122/1989, articoli 3-5 Si tratta, prioritariamente, di parcheggi a rotazione, di interscambio Parcheggi pubblici/privati ammessi ai contributi Legge 122/1989, articolo 5 Pubblici e privati, realizzati in concessione di costruzione e gestione anche su aree comunali Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 19 PREVIDENZA Cassa Geometri: ultime importanti novità Cassa Geometri: ultime importanti novità Dal 2006 obbligo della presentazione del mod. 17 via internet e frazionabilità dei contributi Nella scorsa riunione del Comitato dei Delegati tenutasi nelle giornate del 28, 29 e 30 novembre 2005 sono state apportate alcune modifiche ai regolamenti sulla contribuzione e per l’attuazione delle attività di previdenza, in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti e la cui decorrenza è fissata a far data dal 1°.1.2006. Modalità di inoltro comunicazioni reddituali A decorrere dalla comunicazione 2006 è stata resa obbligatoria la modalità di inoltro telematico via internet che risponde a criteri di economicità, certezza e tempestività nell’acquisizione dei dati. Per tale adempimento gli iscritti potranno operare direttamente o rivolgersi ai Collegi, i quali in tale ipotesi dovranno obbligatoriamente trasmettere alla Cassa via internet le comunicazioni rilasciando apposita ricevuta. In ordine alle modalità operative di trasmissione dal Collegio alla Cassa verranno fornite opportune istruzioni con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione. Soltanto in via residuale - e con l’applicazione di una penalità pari a quella prevista per la comunicazione irregolare - è consentita la trasmissione o la consegna del modello cartaceo, che comunque non verrà più inviato agli iscritti, ma sarà reso reperibile solo sul sito della Cassa. Frazionabilità contributi Per i periodi assicurativi successivi al 31.12.2005 è stato introdotto il principio della frazionabilità in mesi della contribuzione dovuta dagli iscritti, attualmente su base annuale e quindi dovuta indipendentemente dalla durata dell’iscrizione. Per effetto dell’introdotta modifica la contribuzione sarà quindi corrisposta in relazione ai mesi di iscrizione. Ai fini della valutazione dell’anzianità contributiva rileverà l’intero anno solare d’iscrizione e quindi l’ultimo anno utile dovrà necessariamente essere completato, non risultando più valido l’attingimento al mese di gennaio come nella vecchia normativa. Ovviamente poiché tale modifica interesserà immediatamente coloro i quali avendo già raggiunto l’età pensionabile matureranno invece l’anzianità contributiva nel 2006, occorrerà un’adeguata azione informativa anche al fine della valutazione da parte degli interessati dell’opportunità di provvedere alla cancellazione. Stante l’estrema delicatezza dell’argomento la Cassa si riserva di inviare ulteriori chiarimenti ed istruzioni al riguardo. Il Direttore Generale Dott. Renato Presutti Ndr - Si rende noto che in data 10.01.2006 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato quanto deliberato dal Comitato dei Delegati. Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 21 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Con il testo unico costruzioni mai più progetti realizzati senza il modello geologico Con il testo unico costruzioni mai più progetti realizzati senza il modello geologico Secondo il presidente del Consiglio geologi la nuova normativa restituisce a questi professionisti un ruolo centrale a garanzia della sicurezza dell’opera Le nuove norme tecniche in materia di costruzioni, entrate in vigore lo scorso 23 ottobre sono destinate a imprimere una svolta culturale oltre che operativa al settore. E questo perché al di là di ogni possibile aspetto applicativo, che dovrà essere valutato attentamente in questa prima fase transitoria, all’interno del testo sono previste importanti novità che incidono direttamente non solo sulle prestazioni professionali a essa connesse, ma anche sulla sicurezza dell’intera comunità. Mai in Italia, infatti, era stata messa a punto una norma così complessa e completa in materia di costruzioni. Norme che seppure perfettibili, potranno assicurare, con il contributo dei professionisti chiamati a metterle in pratica, un deciso ammodernamento nel settore delle costruzioni. In sintesi e per comodità espositiva possiamo racchiudere in cinque punti lo spirito di questa riforma, che contribuirà a mettere al passo l’Italia con l’Europa, armonizzando la legislazione nazionale con quanto già da tempo prevedono gli Eurocodici di Bruxelles. Il primo ha una natura squisitamente concettuale e culturale ed è perciò il principio cardine sul quale poggia l’intera normativa.Viene privilegiata in questo settore la normazione a indirizzo “prestazionale” e di conseguenza viene marginalizzata quella di tipo “prescrittivo”. Non è un gioco di parole, ma un importante salto di qualità nell’ambito del sistema progettuale di cui è bene sottolineare la portata. Proviamo a spiegare. Se finora il progettista riteneva di poter garantire la sicurezza delle costruzioni seguendo pedissequamente norme già preordinate a tal fine, d’ora in poi sarà egli stesso che dovrà predeterminare i livelli tensionali attribuibili a ciascuna delle componenti strutturali. Sarà dunque il professionista a dover decidere quali procedimenti di calcolo e quali modelli adottare per garantire il più alto coefficiente di sicurezza dell’opera che si va a realizzare. Il percorso progettuale diviene così non una mera applicazione di regole tecniche, ma un momento creativo nel quale il progettista forte delle proprie conoscenze e delle analisi condotte è l’artefice assoluto della sicurezza dell’opera. Siamo quindi di fronte a un cambiamento culturale non di poco conto e che senza dubbio potrà gettare un certo scompiglio nei consolidati equilibri degli attuali ritmi progettuali. Il progettista non è più solamente il garante del rispetto di un complesso di norme tecniche prescrittive, ma diviene interprete delle prestazioni della costruzione e questo determina un aumento delle sue responsabilità. Una conseguenza, questa, che certo può destare qualche preoccupazione, ma che a ben vedere invece rappresenta un’opportunità e una sfida importante per tutti i professionisti, ivi compresi i geologi destinati ad assumere un ruolo centrale nell’intero comparto delle costruzioni. La norma dice chiaramente che la sicurezza di una costruzione deriva dalla somma di tutti i componenti strutturali. È dunque fondamentale conoscere a fondo i parametri caratteristici di ogni elemento.Tra questi si inserisce anche il terreno, per il quale valgono le stesse regole di valutazione della sicurezza, come per qualunque altro elemento strutturale. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un’innovazione non di poco conto e che influirà in modo davvero significativo sugli standard di sicurezza delle opere. Infatti, non si potrà giammai Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 23 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Con il testo unico costruzioni mai più progetti realizzati senza il modello geologico pervenire alla definizione dei parametri caratterizzanti il terreno di sedime senza passare per la preventiva definizione del modello geologico, comprendente i “caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e ... di pericolosità geologica (morfoevolutiva, sismica, vulcanica, alluvionale, da processi erosivi, carsici, instabilità costiere, subsidenza, salinizzazione delle acque di falda, desertificazione ecc. ndr) del territorio”, che dovrà infine essere “validato e supportato da indagini specifiche”. Il geologo, di conseguenza, assume una responsabilità diretta nei confronti del progettista: senza il modello geologico nessuna opera potrà più essere realizzata. Un principio che, come si capisce bene, servirà a garantire il raggiungimento di elevati parametri di sicurezza nonché il corretto inserimento dell’opera nel contesto ambientale e/o paesaggistico e a prevenire o a mitigare le calamità geologiche, che nel nostro Paese si verificano anche troppo frequentemente. Altro tema di grande rilievo è quello delle indagini preventive sperimentali e di quelle eseguite nel corso della realizzazione dell’opera, che introducono al metodo osservazionale, una novità questa che più di ogni altra ci avvicina all’Europa. Per la migliore formulazione dei modelli, come abbiamo visto, assume importanza primaria la conoscenza approfondita delle caratteristiche delle strutture. Occorre quindi studiare a fondo la composizione dei materiali che le costituiscono. E questo non solo in fase preventiva, utile alla formulazione del progetto, ma anche nel corso della realizzazione dell’opera. Non è escluso, dunque, che in fase di realizzazione dell’opera alcune delle previsioni progettuali di dettaglio debbano essere riviste per rendere conformi previsioni teoriche e risultati sperimentali. Il monitoraggio sperimentale continuo dell’opera è una strada indispensabile da seguire, nel rispetto dei limiti e dei contenuti del metodo osservazionale, per garantire la sicurezza dell’intervento che si sta effettuando. Le considerazioni finora svolte mettono in luce le finalità che questo testo unico intende centrare. E che i professionisti, grazie al loro intervento diretto, possono contribuire a far raggiungere: l’inIl “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 24 cremento della sicurezza e l’abbattimento dei costi. Il primo fattore è stato richiamato più volte nel corso del nostro ragionamento. La nuova impostazione culturale (criterio prestazionale e non più prescrizionale) con il conseguente aumento di responsabilità da parte del professionista, che diventa il vero cardine del momento progettuale, attraverso l’adozione di modelli scientifici utili a descrivere e a studiare approfonditamente la natura della struttura e dei componenti (terreno compreso) che ne fanno parte, assicura un modo nuovo di concepire una costruzione e ne garantisce quindi il massimo livello di affidabilità. L’aumento delle conoscenze e l’utilizzo di verifiche preliminari e in corso d’opera non può infatti che aumentare i livelli di sicurezza delle opere che si vanno a realizzare. Così come è certo un aumento del grado di sicurezza lo è altrettanto la riduzione dei costi. È il diverso nuovo approccio alla definizione del grado di sicurezza della costruzione che consente anche la riduzione dei costi. Con la precedente normativa (Dm 11 marzo 1988), tutte le incertezze e difficoltà della progettazione venivano condensate nell’unico e solo coefficiente di sicurezza globale (per i pendii, il fattore di sicurezza è Fs = 1,3; per le fondazioni superficiali, il fattore di sicurezza è Fs = 3; per le fondazioni profonde, il fattore di sicurezza è Fs = 2,5 ecc.), mentre le nuove Norme tecniche per le costruzioni, allineandosi all’Europa, riconducono l’approccio della progettazione agli stati limite con la richiesta di una duplice verifica per ciascuna costruzione, cioè allo stato limite ultimo (Slu) allo stato limite di esercizio (Sle), a cui si aggiunge la verifica allo stato limite di danno (Sld) per le costruzioni in zona sismica, i quali, come abbiamo visto richiedono la formulazione di modelli opportunamente validati e tarati, la esecuzione delle indagini, l’apertura (specie per talune opere) al metodo osservazionale, la misura, su base statistica, dei parametri fisici dei terreni e dei materiali. D’ora in poi la maggiore flessibilità della norma e il diverso e più razionale approccio progettuale consentiranno di evitare sprechi di denaro. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Con il testo unico costruzioni mai più progetti realizzati senza il modello geologico Questi cinque punti rendono i geologi assolutamente favorevoli all’introduzione di queste norme e rappresentano una sfida che la categoria non vuole perdere fin da queste prime fasi di applicazione. È ovvio che le regole applicative andranno via via adeguate alle diverse esigenze operative che si riscontreranno sul campo, ma la fase transitoria di 18 mesi (nel corso dei quali si potranno adottare sia le norme prevìgenti sia le nuove) ci mette al riparo da eventuali problemi. È comprensibile in questo senso la preoccupazione di chi si trova di fronte alla necessità di effettuare un cambiamento sul piano professionale, ma siamo certi che attraverso la formazione e l’aggiornamento continuo si potrà ovviare a qualsiasi problema. Si tratta di uno sforzo che con la collaborazione di tutti e l’impegno degli Ordini professionali potrà essere avvertito come un’opportunità piuttosto che come un limite. D’altronde gli stessi organismi professionali saranno chiamati a esprimere osservazioni e a proporre eventuali correzioni che favoriranno il miglioramento delle norme. È importante, dunque, sfruttare al meglio questo momento di transizione eliminando ogni resistenza e ponendosi invece in un’ottica di proficua collaborazione. La norma stessa, tra l’altro, prevede la istituzione di una commissione che avrà il compito di monitorarne costantemente lo stato e le difficoltà di applicazione e di proporre gli eventuali correttivi.Anche per questa ragione è importante adottare subito le nuove norme e contribuire così al miglioramento di una riforma che con il contributo di tutti può diventare la migliore possibile. In ultimo qualche considerazione che riguarda da vicino la categoria professionale dei geologi. L’aver deciso finalmente di inserire il terreno tra gli elementi strutturali nobilita il lavoro e la professione del geologo come mai era accaduto in passato, ove si consideri che il terreno è uno degli elementi che concorrono alla formulazione del modello geologico e che questo modello, comprendente tra l’altro - si sottolinea - la caratterizzazione di tutte le pericolosità geologiche presenti sul territorio, validato e supportato da specifiche indagini, è posto d’ora in avanti in ca- po a ogni opera da realizzare sul territorio, indipendentemente dall’esistenza o meno di vincoli sismici, idrogeologici, vulcanici ecc. Anche in sede giurisdizionale la portata delle nuove norme tecniche potrà assumere un notevole rilievo. Infatti, proprio in questo scorcio di ottobre 2005, nell’ambito di due procedimenti presso altrettanti Tar - aventi a oggetto l’impugnativa di circolari con cui le amministrazioni pubbliche avevano disposto, in casi specifici, di non acquisire la relazione geologica surrogandola con dichiarazione di mera compatibilità geologica da parte del progettista - è stato evidenziato in sede di discussione come la modellazione geologica del sito, a seguito dell’emanazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni (Dm 14 settembre 2005), sia ormai obbligatoria per ogni tipologia di opera interagente con il terreno, a prescindere dalle caratteristiche del terreno stesso e finanche dalla sismicità o dalla sussistenza di vincoli idrogeologici o di altra natura. Rispetto al Dm del 1988 le nuove norme tecniche per le costruzioni, infatti, non limitano la portata obbligatoria dell’acquisizione della relazione geologica a determinati vincoli o a determinate tipologie di opere, ma estendono alla generalità degli interventi sul terreno l’acquisizione della stessa. Costituirà, pertanto, impegno del Consiglio nazionale dei geologi sollecitare e ulteriormente sensibilizzare l’interesse già riscontrato nei giudici con altre iniziative, sia di carattere informativo sia, all’occorrenza, di carattere giurisdizionale. Nell’esclusivo interesse della comunità nazionale, molto spesso assoggettata ai disastrosi effetti della normale evoluzione geologica per l’assoluta e sola carenza di studi, rilevamenti e indagini di competenza dei geologi. Pietro De Paola Presidente Consiglio nazionale geologi da “Il Sole 24 Ore”- Edilizia e Territorio Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 25 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE La Dia non si può impugnare. Ricorsi solo contro l’inerzia del Comune sulla vigilanza La Dia non si può impugnare Ricorsi solo contro l’inerzia del Comune sulla vigilanza La Dia è un’istanza del privato e quindi non può essere impugnata dai soggetti che si ritengono lesi dall’attività edilizia. Il Tar Lombardia conferma l’interpretazione di Palazzo Spada La Dia è e rimane un mero atto di iniziativa privata e, pertanto, non è impugnabile davanti al giudice amministrativo. Questo, in sintesi, è quanto espresso dal Tar per la Lombardia con la sentenza n. 3819, depositata lo scorso 17 ottobre. La decisione è conforme all’autorevole e recentissimo orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3916 del 22 luglio scorso, con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno escluso che la Dia possa essere equiparata a un atto amministrativo ovvero a un silenzioassenso. Il tema, tuttavia, ha diviso la giurisprudenza e la dottrina. Sul punto è sufficiente ricordare la decisione del Tar Abruzzo che, a cavallo tra le due pronunce ricordate, ha qualificato la Dia come atto abilitativo tacito, immediatamente impugnabile (sentenza n. 494 del 1° settembre 2005). I riflessi pratici dell’una o dell’altra qualificazione sono estremamente delicati per quanto attiene alla tutela dei terzi che si ritengano lesi dalla presentazione di una Dia e dalla conseguente realizzazione delle opere denunciate. Naturalmente, i mezzi processuali a disposizione del terzo sono diversi nelle due diverse ipotesi (atto amministrativo o atto del privato). Il tema è oggi reso ancora più attuale dalla pressoché completa equiparazione della Dia al permesso di costruire, con la possibilità di utilizzare la prima anche per interventi di nuova costruzione che, spesso, incidono sugli interessi dei terzi. La decisione del Consiglio di Stato La decisione 3916/2005 rappresenta un precedente fondamentale, sia per l’autorevolezza dell’organo giudicante che per il tentativo di ricondurre a unità un quadro giurisprudenziale piuttosto disomogeneo. La pronuncia, tuttavia, non prende in considerazione, poiché successive all’epoca dei fatti di causa, le modifiche introdotte alla legge n. 241 del 1990 dal Dl n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005. L’esame del Consiglio di Stato prende avvio dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, nel testo vigente prima delle modifiche del 2005. Questa norma stabiliva che l’amministrazione, una volta ricevuta la denuncia dall’interessato, dovesse d’ufficio accertarne la conformità alle norme di legge, e, nel caso di verifica negativa, dovesse ordinare al cittadino, entro un termine perentorio, il divieto di proseguire l’attività e di rimuovere i suoi eventuali effetti. L’amministrazione, quindi, era titolare di un potere inibitorio che doveva esercitare, se del caso, entro un termine perentorio. Sulla base di tale norma - nonché dell’articolo 21 della stessa legge, che estendeva alle attività soggette a Dia la disciplina sanzionatoria prevista per le attività svolte in mancanza o in difformità dai provvedimenti abilitativi - il Consiglio di Stato afferma che la tutela del terzo è possibile attraverso l’esercizio, da parte dell’amministrazione competente, del potere sanzionatorio. La Dia, infatti, è un “atto di parte”, che non può essere equiparato a un atto di “autoamministrazione” (ossia un atto amministrativo proveniente dal privato). Essa, quindi, non è un atto impugnabile. A sostegno di tale conclusione soccorre pure il principio di legalità, in forza del quale si può escludere che a un atto privato possa attribuirsi valore di atto amministrativo. A ciò si aggiunga che la Dia è una “dichiarazione” di parte, con la quale il cittadino non chiede affatto il rilascio di un provvedimento: conseguentemente, rispetto a essa, non può neppure ammettersi il silenzio-assenso. Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 27 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE La Dia non si può impugnare. Ricorsi solo contro l’inerzia del Comune sulla vigilanza È decisiva la distinzione che il Consiglio di Stato opera tra i rapporti tra denunciante e Pa e tra quest’ultima e i soggetti terzi che si oppongono all’intervento denunciato. Nel primo rapporto viene in evidenza un potere inibitorio dell’amministrazione, sottoposto a un termine perentorio. Nell’ambito del secondo, invece, rileva un potere sanzionatorio esercitabile anche successivamente allo scadere dei trenta giorni. In termini più concreti, la tutela del terzo, secondo il Consiglio di Stato, è possibile nella forma del ricorso contro l’inerzia del Comune nell’esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio sulle opere denunciate. Il Comune, infatti, ha l’obbligo di provvedere sulle istanze dei cittadini anche quando questi sollecitino l’intervento repressivo e chiedano l’eliminazione di un abuso edilizio. Perché possa impugnarsi il silenzio rifiuto del Comune, tuttavia, sarà necessario previamente diffidare l’amministrazione (il che, peraltro, comporta un evidente allungamento dei tempi della tutela del terzo). II Consiglio di Stato chiarisce un’altra questione centrale: se l’amministrazione possa esercitare il potere sanzionatorio anche quando l’intervento edilizio sia del tutto conforme al progetto allegato alla Dia. La Quarta sezione risolve positivamente la predetta questione e afferma che il potere sanzionatorio è esercitatile anche se l’attività, non conforme alle norme, sia svolta in conformità alla Dia. Conclusione che appare largamente condivisibile in quanto è il mero “contrasto con la normativa vigente” a rendere legittimo l’intervento sanzionatorio dell’amministrazione. Resta da accertare quale sia, concretamente, il contenuto di tale potere sanzionatorio, poiché è evidente che rispetto al terzo che si ritenga leso dall’attività denunciata, la sola misura realmente utile è quella ripristinatoria, ossia la misura che determina l’eliminazione degli effetti prodotti dalle opere private denunciate. Mentre non appare oggettivamente utile la misura pecuniaria. La riflessione, come ha messo in Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 28 luce la migliore dottrina, è decisiva poiché numerosi interventi soggetti a Dia sono sanzionabili solo con misure pecuniarie. La riduzione della tutela del terzo è quindi evidente sul piano pratico. Il terzo che si assuma leso da una Dia dovrà quindi trovare nuovi spazi di tutela. In termini più concreti, il terzo si troverà costretto ad agire in giudizio contro il comportamento del privato che ha presentato la Dia. Trattandosi, tuttavia, di contenzioso tra privati, il terzo dovrà adire il giudice ordinario, esercitando le azioni che il Codice civile prevede a tutela dei diritti reali, come la domanda di restituzione in pristino prevista dall’articolo 872 Cc, ovvero azioni cautelari quali la denuncia di nuova opera e di danno temuto (1171-1172 Cc). È, tuttavia, una tutela più “ristretta”, perché concessa a un ventaglio di soggetti meno ampio rispetto a quello dei terzi che possono impugnare, avanti il giudice amministrativo, il permesso di costruire. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE La Dia non si può impugnare. Ricorsi solo contro l’inerzia del Comune sulla vigilanza La Dia come atto amministrativo Quest’orientamento è ben sintetizzato nella decisione del 1° settembre 2005, n. 494 del Tar Abruzzo. In questa decisione, il giudice amministrativo prende in considerazione le modifiche introdotte alla legge 241/1990 dall’articolo 3 del Dl 35/2005, convertito in legge 80/2005. Sulla base di detta norma, il Tar Abruzzo afferma la natura provvedimentale della Dia. In altri termini, secondo il giudice amministrativo, se la legge ha ammesso nei confronti della Dia “determinazioni in via di autotutela” nelle forme della revoca o dell’annullamento d’ufficio, ciò significa che la stessa legge ha qualificato la Dia come atto amministrativo. In questo modo, secondo il Tar, la tutela del terzo nei confronti di una Dia sarebbe di ampiezza analoga a quella riconosciuta nei confronti di un permesso di costruire. In particolare il giudice amministrativo pone in evidenza come, solo attraverso tale lettura, la tutela del terzo possa estendersi fino a ricomprendere anche gli atti generali (come gli strumenti urbanistici) o regolamentari illegittimi sulla base dei quali la Dia sia stata presentata. La lettura che il Tar Abruzzo offre del nuovo articolo 19 della legge 241/1990 non appare, tuttavia, convincente. Tale norma stabilisce ora che, anche dopo la scadenza del termine di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio, l’amministrazione possa intervenire, vietando la prosecuzione dell’attività e imponendo la rimozione dei suoi effetti (ricorrendo le condizioni previste dagli articoli 21quinquies e 21-nonies della stessa legge). L’articolo, quindi, attribuisce all’amministrazione il potere di intervenire, al fine di inibire l’attività denunciata, anche dopo la scadenza del termine ordinario di trenta giorni, purché sia accertato un interesse pubblico puntuale, che dovrà essere valutato “tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”. In altri termini, una volta decorso il termine di trenta giorni, non basterà accertare la difformità dell’intervento denunciato rispetto alle norme vigenti, ma sarà necessaria una verifica ulteriore, tesa appunto ad accertare l’esistenza di un interesse pubblico specifico all’intervento inibitorio. Questa norma, tuttavia, non sembra affatto attribuire natura provvedimentale alla Dia, limitandosi, per elementari ragioni di affidamento delle ragioni del privato, a richiedere all’amministrazione che voglia, tardivamente, inibire l’intervento, di accertare l’esistenza di un interesse pubblico specifico. La posizione del Tar Lombardia Il giudice amministrativo lombardo, con la decisione n. 3819 del 17 ottobre scorso, sposa la tesi del Consiglio di Stato, affermando, con perentorietà, che la denuncia di inizio attività edilizia è un atto soggettivamente e oggettivamente privato e che, conseguentemente, è inammissibile sia la domanda volta a ottenerne l’annullamento, sia quella volta a ottenere l’annullamento del silenzio assenso. In termini analoghi a quanto sentenziato dai giudici di Palazzo Spada, il giudice lombardo riconosce al privato la possibilità di procedere all’impugnazione del silenzio rifiuto di provvedere in sede di repressione delle attività che egli ritiene abusive. Pertanto, una volta decorso il termine stabilito dall’articolo 23 del testo unico dell’edilizia, senza che la Pa abbia esercitato il potere inibitorio, il terzo potrà chiedere alla stessa, mediante diffida, di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 27 dello stesso testo unico, e - in caso di inerzia - farà valere davanti al giudice amministrativo l’illegittimità del silenzio rifiuto. La Dia è quindi solo una dichiarazione del privato. E il decorso del termine per l’esercizio del potere inibitorio non la trasforma in un atto amministrativo o in un silenzio-assenso. Resta il dubbio che il sistema della tutela del terzo, diviso e frammentato tra giudice amministrativo e giudice ordinario, sia in grado di garantire al terzo stesso un’effettiva tutela di fronte a un uso illegittimo della Dia. Francesco Marzari da “Edilizia e Territorio” Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 29 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Ascensori da adeguare alla Ue Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80 Ascensori da adeguare alla Ue Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80 Otto anni di tempo per adeguare tutti gli ascensori installati prima del 1999 ai più moderni livelli di sicurezza. E’ quanto prevede il Dm emanato dalle Attività produttive Ministero delle Attività produttive - Decreto 26 ottobre 2005 Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/Ce. (1) disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 1. In occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamento, effettuata dopo l’entrata in vigore del presente decreto, l’autorità competente, o l’organismo di certificazione di cui all’art. 13 del regolamento, effettua l’analisi dei rischi presenti nell’impianto esaminato, secondo la norma europea Uni En 081-80, e prescrive gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2. 2. Per l’esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti i seguenti termini: a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno priorità alta; b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorità media; c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorità bassa. 3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per l’incolumità delle persone l’impianto è sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto in condizioni di sicurezza: 4. L’autorità competente dispone il fermo dell’impianto fino all’accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui al comma 3, nonché nel caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardan- Vista la direttiva 95/16/Ce; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999; Vista la norma tecnica europea Uni En 081-80; Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli enti degli apparecchi di sollevamento installati in edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95116/CE; Decreta: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall’art.1 (2) e dall’art. 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162(3), di seguito denominato “regolamento”. 2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea Uni En 081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto. 3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle Articolo 2 Adeguamento tecnico degli ascensori Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 31 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Ascensori da adeguare alla Ue Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80 ti i componenti essenziali di sicurezza dell’ascensore, indicati nell’allegato IV del regolamento. 5. Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definite, in conformità alla disciplina prevista dal regolamento previo parere della Conferenza unificata, le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. In ogni caso, l’analisi dei rischi non comprende le parti dell’impianto costituenti la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezione. 6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. Articolo 3 Requisiti professionali del personale degli organismi notificati 1. L’analisi dei rischi e la formulazione delle prescrizioni di cui all’art. 2 sono effettuate da personale in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al relativo Albo professionale; b) esperienza professionale specifica, acquisita nel settore degli ascensori, per un periodo di almeno due anni; c) copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall’attività professionale, con massimale non inferiore a due milioni e cinquecentomila euro. Articolo 4 Libretto dell’impianto 1. II proprietario dell’immobile è tenuto alla corretta custodia del libretto dell’impianto di cui all’art. 16 del regolamento (4) : 2. I risultati dell’analisi dei rischi e le prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto. 3. I soggetti indicati all’art. 2, comma 1, annotano sul libretto l’avvenuta esecuzione delle prescrizioni richieste; il manutentore annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell’art. 15 del regolamento (5). [1] Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 14 novembre 2005, n. 265. [2] Questo è il testo dell’articolo 1 del Dpr 30 aprile 1999, n. 162 (“Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/Ce sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”): Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell’allegato IV. 2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide. 3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone; b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico; c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera; d) gli elevatori di scenotecnica; e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto; f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro; g) i treni a cremagliera; h) gli ascensori da cantiere. [3] La norma citata definisce come ascensore “un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno”. [4] Questo è il testo dell’articolo 16 del Dpr 162/1999: Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 33 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Ascensori da adeguare alla Ue Con la check-list di 74 rischi riportata nella Uni En 81-80 Articolo 16 Libretto e targa 1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 6, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale; nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all’impianto. 2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all’atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all’articolo 8, comma l. 3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario 0 del suo legale rappresentante, le avvertenze per l’uso e una targa recante le seguenti indicazioni: a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; b) installatore e numero di fabbricazione; c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi; e) numero massimo di persone. [5] Questo è il testo dell’articolo 15 del Dpr 162/1999: Articolo 15 Manutenzione 1. Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. 2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo. 3. II manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto: a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature; b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti. 4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i montacarichi: a) a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; c) a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra; d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’articolo 16. 5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione. 6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni. 7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 35 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Ma l’oblazione per il condono è deducibile dal reddito? Ma l’oblazione per il condono è deducibile dal reddito? Con sentenza n. 10952 del 18 aprile 2005, depositata il 24 maggio 2005, la Corte di Cassazione (Sezione tributaria) non ha - fra l’altro - completamente escluso la possibilità di dedurre dalle imposte sul reddito le spese per il condono edilizio. Vediamo se la Suprema Corte ha davvero aperto uno spiraglio alla deducibilità anche dell’oblazione. Il contributo interpretativo dei supremi giudici di legittimità giunge in un momento propizio, sebbene la decisione si riferisca al 1987 e quindi ricada nell’operatività delle precedenti sanatorie degli illeciti edilizi varate con leggi 724/1994 e 47/1985. Il 31 ottobre 2005 ha,infatti,rappresentato una tappa decisiva per iniziare ad archiviare il primo condono edilizio del nuovo secolo, giacché per esplicita disposizione di legge (art. 32, comma 37, primo periodo, del D.L. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, e successive integrazioni e modificazioni) il pagamento degli oneri di concessione (al comune competente), la presentazione della documentazione prevista dal comma 35 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, fotografie, perizia giurata), della denuncia catastale (si veda Agenzia del territorio, circ. n.10/T del 4 agosto 2005), della dichiarazione ICI (si veda D.M. 15 aprile 2005) e delle eventuali denunce ai fini della TARSU (o TIA) e della TOSAP (o COSAP), entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di 24 mesi da tale data (quindi 31 ottobre 2007), senza l’adozione di un provvedimento negativo da parte del comune competente,“equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria”. Del resto non va sottaciuto il complessivo giudizio positivo espresso dalla Corte costituzionale sulla legittimità del condono edilizio di cui al D.L. 269/2003 (ex multis, sent. n. 71 dell’11 febbraio 2005, n. 286 del 28 luglio 2004 e n. 196 del 28 giugno 2004). Come è noto il Giudice delle leggi, oltre a sottolineare la “esplicita saldatura” fra il nuovo condono e quelli del 1994 e 1985 (si veda Corte cost., sent. n. 256 del 18 luglio 1996), non ha rilevato nella disci- plina dell’attuale condono “elementi di irragionevolezza tali da condurre a una dichiarazione di illegittimità”e quindi lo ha giustificato in virtù della dichiarata opportunità “che si preveda ancora una volta un intervento straordinario di condono edilizio nelle contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia (che tra l’altro disciplina analiticamente la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e le relative responsabilità e sanzioni), nonché dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, che consolida ulteriormente nelle regioni e negli enti locali la politica di gestione dei territorio”. Prima di passare all’esame dello specifico contributo fornito dai giudici del “Palazzaccio” è opportuno, se non necessario, evidenziare sinteticamente la definizione di “condono edilizio” e la vicenda processuale. Concetto di condono edilizio Come risulta anche dalle specifiche discipline dettale da diverse regioni, agli effetti della definizione degli illeciti edilizi di cui al citato art. 32 del U.L. 269/2003 devono intendersi (cfr.art.2 della L.R.Basilicata 18/2004; art. 27 della L.R. Umbria 21/2004; art. 2 della L.R. Friuli-Venezia Giulia 26/2004): - per condono edilizio la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti dalla commissione di abusi edilizi: - per opere abusive le opere edilizie realizzate in assenza dei previsti titoli abilitativi, ovvero in difformità rispetto agli stessi, per le quali trova applicazione la sanatoria; - per opere ultimate le opere edilizie edificate in tutte le componenti strutturali, ivi compresi, per gli edifici, la copertura e i muri perimetrali; - per nuovi edifici gli interventi aventi rilevanza urbanistica. Per la definizione degli interventi edilizi resta ferma l’operatività della disposizione sancita dall’art.3 del D.P.R. 380/2001 e sue modificazioni (cfr. Ministero delle infrastrutture, circ. n. 4174/316/26 del 7 agosto 2003; Corte cost., sent. n. 238 del 23 giugno Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 37 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Ma l’oblazione per il condono è deducibile dal reddito? 2000; Corte di cass., Sez. III penale, sent. n. 35084 del 26 agosto 2004 e n. 1701 del 21 ottobre 2002; Cons. Stato, Sez. II, dec. n. 7262 del 12 maggio 2003).Al riguardo è utile rimarcare il principio giurisprudenziale secondo il quale il mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale di un fabbricato dell’impresa non è soggetto a permesso di costruire quando la legislazione regionale consideri “attività libera” il cambio di destinazione funzionale connesso o meno a trasformazione materiale dell’immobile (Corte cass., Sez. III penale, sent. n. 42392 del 6 novembre 2003). La controversia e la decisione della Corte Con apposito ricorso introduttivo un’impresa (nella specie società per azioni) impugnava dinanzi al giudice tributario l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette rettificava la dichiarazione dei redditi per il 1987. In sostanza il Fisco riprendeva a tassazione vari costi ritenuti non deducibili fra i quali le “spese” sostenute dalla contribuente per il condono edilizio. A seguito dei parziale accoglimento del ricorso, entrambe le parti proponevano appello contro la pronuncia emessa dall’adita Comm. trib. I grado di Milano (Sez. XVII, sent. 340/1995). I supremi giudici tributari di merito (Comm. trib. reg. Lombardia), rigettare la tesi del Fisco, accoglievano le doglianze della società. Avverso tale decisione il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, il secondo dei quali riguardante le “spese sopportate dalla contribuente per il condono edilizio”. In particolare, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 64 del D.P.R. 597/1973 (ex art. 64 dei D.P.R. 917/1986, ora art. 99 del novellato Tuir) per avere il giudice tributario di merito riconosciuto la deducibilità di tali spese sul rilievo che si tratterebbe di costi per rendere completamente utilizzabile un immobile facente parte dei complesso produttivo che genera ricavi per la società.Ad avviso dell’Amministrazione ricorrente, invece, i costi relativi al condono edilizio sono “oneri di carattere sanzionatorio” privi di quella stretta e necessaria correlazione con i ricavi che sarebbe richiesta dalle disposizioni del reddito d’impresa. Secondo i supremi giudici di legittimità, che hanno rigettato la censura sollevata, ridurre a sanIl “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 38 zione le spese sostenute per il condono edilizio sembra frutto di una eccessiva semplificazione, dato che nella formazione di tali concorrono anche oneri che non possono definirsi tout court “sanzionatori” (per esempio, gli oneri di urbanizzazione). “In questa prospettiva - conclude il Collegio giudicante - poiché la sentenza impugnata fa sul punto affermazioni che sembrano frutto di un accertamento di fatto sulla “inerenza” delle spese analizzate, il motivo di ricorso in esame si presenta generico e non autosufficiente, non precisando quali oneri relativi al condono edilizio siano stati oggetto della specifica analisi condotta dal giudice di merito, né censurando, come, invece, sarebbe stato necessario, la soluzione adottata dallo stesso giudice sotto il profilo del vizio di motivazione”. Considerazioni conclusive I citati passaggi motivazionali della sentenza in rassegna sono stati tempestivamente segnalati da attenti commentatori, i quali in modo piuttosto acritico hanno condiviso essenzialmente il decisum dei supremi giudici di legittimità. In particolare è stato osservato che il Fisco non può limitarsi a generiche contestazioni in sede processuale e trascurare la fondamentale regola dell’onere della prova sancita dall’art. 2697 cod. civ. e che la deducibilità dovrebbe riguardare comunque le spese sostenute per il condono edilizio di un immobile strumentale all’attività commerciale. Perciò, concludono detti commentatori, le spese sostenute per il condono edilizio (lasciando chiaramente intendere la pacifica applicazione del principio anche per l’attuale sanatoria) possono essere dedotte dalle imposte sul reddito prodotto dalla società. La conclusione appare sommaria, così come risulterebbe sbrigativo il nucleo argomentativo dei supremi giudici di legittimità, i quali avrebbero ben potuto - perlomeno a nostro avviso - affrontare in dettaglio la particolare questione. Tuttavia in tale scenario colpisce l’omessa segnalazione dell’opposto e specifico indirizzo giurisprudenziale delineato dalla stessa Corte di cassazione. Ma andiamo con ordine. Il Fisco ha sostenuto che le spese per il condono edilizio non sono deducibili dal reddito in quanto “oneri di carattere sanzionatorio”, mentre la Su- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Ma l’oblazione per il condono è deducibile dal reddito? prema Corte ha ritenuto che la tesi è generica e non autosufficiente poiché non distingue quali oneri siano stati oggetto di analisi del giudice tributario di merito, giacché nella formazione delle spese per il condono edilizio concorrono anche costi che non possono definirsi a priori sanzionatori come, per esempio, gli oneri di urbanizzazione. È di intuitiva evidenza che se il Fisco avesse indicato e qualificato i singoli oneri, i supremi giudici non avrebbero - con ogni probabilità - rigettato in toto il motivo di ricorso (si tratterebbe quindi non tanto di onere della prova quanto di specificità della critica alla sentenza impugnata: cfr. Corte cass., Sez. trib., ex multis, sent. n. 13800 del 18 settembre 2003). A tale proposito è utile segnalare che il comma 32 del citato art. 32 del D.L. 269/2003 prevede che la domanda di condono sia corredata, tra l’altro, dall’attestazione del pagamento dell’oblazione e dall’attestazione del pagamento dell’anticipazione degli oneri concessori limitatamente per le tipologie di abuso da 1 a 3 (cfr. art. 17 del D.P.R. 380/2001; ris. min. 22 ottobre 1981 prot. 9/2940; Cons. Stato, Sez. V, dec. n. 492 del 4 maggio 1998). Pertanto, poiché le modalità di versamento dell’oblazione e degli oneri concessori sono distinte e separate (in senso conforme, circ. min. n. 1/DPF del 16 gennaio 2004; si veda D.M. 14 gennaio 2004), ai fini dell’attuale sanatoria edilizia sarebbe agevole ritenere deducibile solamente l’importo pagato a titolo di oneri di urbanizzazione. In tale prospettiva saremmo poi indotti a ritenere deducibili anche altre autonome e distinte spese che il soggetto interessato al condono edilizio è tenuto necessariamente a sopportare come, per esempio, le imposte di bollo (cfr. ris. min. 20 giugno 1987 prot. 350669; ris. min. 15 novembre 1985 prot. 292115; Cass., Sez. I, sent. n. 11653 del 19 novembre 1998; Comm. trib. centr., Sez III, dec. n. 531 del 17 Febbraio 1995) e i costi professionali (si veda Comm. trib. prov. Milano, Sez. XXI, sent. n. 298 del 18 ottobre 1999). Ma qui la faccenda si complicherebbe ulteriormente. Difatti poiché queste spese sono strettamente subordinate alla procedura per la definizione dell’illecito edilizio, dovrebbero avere lo stesso trattamento riservato all’oblazione, che è la sanzione per ottenere l’estinzione dell’illecito commesso. In altre pa- role tali spese, al pari dell’oblazione, sono sostenute solo perché si accede alla sanatoria, mentre gli oneri di urbanizzazione sarebbero stati corrisposti anche nel caso in cui l’illecito edilizio non fosse stato commesso. Nutriamo qualche perplessità sulla bontà della tesi, secondo cui le “spese” sostenute per il condono edilizio, se correlate con l’attività commerciale, sono deducibili dalle imposte sul reddito. In particolare riteniamo che non vi sia alcuna attinenza tra il pagamento dell’oblazione per la sanatoria di un fabbricato industriale o commerciale costruito abusivamente e il ciclo produttivo dell’impresa stessa. Perciò, la invocata deducibilita è poco convincente e comunque non troverà un libero ingresso. Al riguardo, la medesima Corte di cassazione (Sez. trib.) ha ritenuto apertis verbis che le somme pagate a titolo di oblazione per il condono edilizio sono indeducibili, dovendosi escludere qualunque correlazione tra costo e reddito prodotto (sent. n. 7317 del 13 maggio 2003; in senso conforme, Agenzia delle entrate, circ. n. 42/E del 26 settembre 2005 e ris. n. 89/E del 12 giugno 2001; circ. min. n. 98/E del 17 maggio 2000, risposta 9.2.6; Corte cass., Sez. trib., sent. n. 2168 dei 14 febbraio 2001 e n. 7071 del 29 maggio 2000; Comm. trib. centr., Sez. XXVII, dec. n. 784 del 21 marzo 1994; in senso difforme:Assonime, circ. n. 39 del 24 maggio 2000; ex pluribus, Comm. trib. reg. Milano. Sez. XLVIll, sent. n. 293 del 2 novembre 2000; Comm. trib, prov. Milano, Sez. XLVIII, sent. n. 370 (del 4 aprile 2001). Del resto la Corte costituzionale, oltre a riconoscere i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare per lo svolgimento delle procedure amministrative, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e in genere per gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dalie opere abusive, ha già ribadito che l’’integrale pagamento dell’oblazione costituisce il presupposto per l’estinzione dei reati edilizi, estingue i relativi procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative (anche tributarie) e rappresenta uno dei requisiti per li rilascio del titolo abilitativo in sanatoria. Antonio Piccolo da “Consulente Immobiliare” Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 39 ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO Consiglio Direttivo del 25 novembre 2005 Consiglio Direttivo del 25 Novembre 2005 Variazioni Albo Nuove iscrizioni n. 3065) geom. Paronetto Raul - via Lago di Garda, 22 - San Bonifacio n. 3066) geom. Costalonga Alice - via S. Matteo, 7 - Dossobuono Villafranca Cancellazione per dimissioni n. 539) geom. Sacchetto Sandro - via Martiri della Libertà, 5 - Cologna Veneta Cancellazione per decesso n. 282) geom. Zanoni Leone - via L. Luzzatti, 15 - Verona Trasferimento d’ufficio per variazione di residenza n. 2795) geom. Teboni Serena Paola - via Cavalloni 11 - Gambellara (Vicenza) Variazioni di indirizzo - geom. Marangoni Denis - via Cav.V.Veneto, 2 - Albaredo d’Adige (abitaz.-studio) - geom. Pilastro Marco - via Antonella, 26 - Zimella (studio) - geom. Perbellini Federico - via Gorizia, 1/b - S. Giovanni Lupatoto (studio) - geom. Costa Luigi - via S. Margherita, 14 - Montecchia di Crosara (abitaz.-studio) - geom. Faltracco Marika - via G.Ungaretti, 15 - Cazzano di Tramigna (abitaz.-studio) - geom. Perizzolo Thomas - via SS Papa Giovanni XXIII, 32 - Vigasio (abitaz.) - geom. Piubelli Luciana - via Don Minzoni, 46 - Cazzano di Tramigna (abitaz.) - geom. Piubelli Paolo - via Don Minzoni, 46 - Cazzano di Tramigna (abitaz.) - geom. Fiocco Christian - via Tagliamento, 19 - San Martino B.A. (abitaz.-studio) - geom. Bonaldi Damiano - via Bottega, 4/a - Negrar (abitaz.-studio) - geom. Guariento Stefano - via Carpené, 4 - Negrar (abitaz.-studio) - geom. Ferrarini Jessica - via L. Fiumi, 24 - Roverchiara (abitaz.-studio) - geom. Prettato Pier Vittorio - via Rossini, 11 - Altavilla Vicentina (studio) - geom. Dal Cero Domenico - P.za Caduti del Lavoro, 21 - San Giovanni Ilarione (studio) - geom. Gecchele Severino - P. za Caduti del Lavoro, 21 - San Giovanni Ilarione (studio) - geom. Burato Alberto - via Fontana del Ferro, 26/a - Verona (abitaz.-studio) - geom. De Santis Michael - via Bolzano, 10/b - Verona (studio) - geom. Bernardi Gianluigi - via Mantovana n. 73/b - Verona (studio) - geom. Ruteni Serena - via Roma n. 16 - S.Stefano/Zimella (abitaz.-studio) - geom. Cappelletti Marco - vicolo Parigino, 7 - Verona (studio) - geom. Castelletto Gary - via Garibaldi, 2 - Isola della Scala (studio) - geom. Pasqualini Massimo - via del Lavoro, 6/b - Bonavigo (studio) - geom. Aprile Antonio - via G. Carducci, 2/a - Vigasio (abitaz.-studio) - geom. Riccò Roberto - via Garibaldi, 2 - Isola della Scala (studio) Registro Praticanti n. n. n. n. n. n. 3452) geom. Padoan Alessandro, Montecchia C. - presso geom. Rostello Pierricardo, Monteforte d’Alp. 3453) geom.Dario Stefano, San Bonifacio - presso arch. Mazzon Lorenzo, San Bonifacio 3454) geom.Barbi Guido, Bussolengo - presso arch. Barbi Paolo, Bussolengo 3455) geom.Benella Guido,Villabartolomea - presso arch. Grella Angelo,Angiari 3456) geom. Zorzella Eleonora, S.Pietro di Morubio - presso geom. Gallinaro Massimiliano, Bovolone 3457) geom.Perina Vanni,Verona - presso ing. Modena Claudio, Sommacampagna Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 40 ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2005 Consiglio Direttivo del 19 Dicembre 2005 Variazioni Albo Iscrizione per trasferimento n. 3067) geom. Tomatis Agostino - P.zza I° Maggio, 13 - Povegliano Veronese Cancellazioni per dimissioni n. 2871) geom. Borghi Tomaso - via Berto Barbarani, 10/7 - Lugagnano/Sona n. 1691) geom. Zambonin Cristiano - via Taormina, 4 - Verona n. 751) geom. Crescini Alessandro - via dell’Industria, 20 - S.Ambrogio Valpolicella n. 1270) geom. Franchini Agostino - via Fr. F. Perez, 24 - Negrar Cancellazioni per decesso n. 717) geom. Modenese Pietro - P.zza Matteotti, 5 - Casaleone n. 1182) geom. Tognella Bruno - Via Kennedy, 5 - S.Pietro di Morubio Variazioni di indirizzo - geom. Migliorini Marco - via Cengia, 14/a - San Pietro Incariano (abitaz.) - geom. Turozzi Marco - via Riva, 16 - Cazzano di Tramigna (abitaz.) - geom. Laurente Moreno - via P.Avrese, 8 - Legnago (studio) - geom. Pellucco Claudio - via Trento, 12 - Pastrengo (studio) - geom. Signorini Stefano - via XX Settembre, 67 - San Martino Buon Albergo (studio) - geom. Perizzolo Thomas - via S.S. Papa Giovanni XXIII, 32 - Vigasio (studio) - geom. Toffaletti Agostino - via Ponte Florio n. 46 - Verona (studio) - geom. Ciresa Roberto - via Biancardin n. 10/7 g - Bussolengo (abitaz.) Registro Praticanti n. 3458) geom. Bianchi Alberto, Fumane - presso geom. Frapporti Nicola, Fumane n. 3459) geom. Rotaris Francesca, Bardolino - presso geom. Sala Roberto, Bardolino n. 3460) geom. Sala Luca, Bardolino - presso geom. Sala Roberto, Bardolino Il “Geometra Veronese” - Gennaio 2006 41