ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
“G. TONIOLO”
COLLEGATO ALLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
statuto e regolamento
ARCIDIOCESI METROPOLITANA DI PESCARA - PENNE
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
“G. TONIOLO”
COLLEGATO ALLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
statuto
e
regolamento
ARCIDIOCESI METROPOLITANA DI PESCARA - PENNE
Stampato nel mese di Agosto 2012 dalla Tipografia LP Grafiche di Pescara
Foto: Federico Di Fonzo
Statuto
approvato dalla
Congregazione per l’Educazione Cattolica
ad quinquennium experimenti gratia
(Prot. 225/2008 del 27 febbraio 2010)
INDICE Statuto
TITOLO I
La finalità e la struttura dell’ISSR
1 – 8
TITOLO II
Le autorità accademiche
9 – 16
TITOLO III
I docenti
17 – 25
TITOLO IV
Gli studenti
26 – 34
TITOLO V
Principi di etica universitaria
35 – 37
TITOLO VI
Gli officiali
38 – 43
TITOLO VII
Il piano e il metodo degli studi
44 – 49
TITOLO VIII
Gli esami
50 – 54
TITOLO IX
I gradi accademici
55 – 58
TITOLO X
I sussidi didattici ed economici
59 – 61
TITOLO XI
L’economia
62
TITOLO XII
Norme transitorie
63
TITOLO XIII
Disposizioni finali
64 – 67
TITOLO I
La finalità e la struttura dell’ISSR
Art. 1
§ 1. L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (issr) “Giuseppe TONIOLO”
è un’istituzione accademica ecclesiastica – prevista dal Codice di Diritto
Canonico (cfr. can. 821), regolata dall’Istruzione della Congregazione per
l’Educazione Cattolica (CEC) sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose
del 28 giugno 2008, promossa dall’Arcidiocesi di Pescara – Penne, ed eretta dalla medesima Congregazione per l’Educazione Cattolica (CEC) – in
cui vengono conferiti gradi accademici, dalla Facoltà di S. Teologia della
Pontificia Università Lateranense.
§ 2. Tra le istituzioni di insegnamento teologico, l’ISSR “Giuseppe TONIOLO” si configura come finalizzato alla formazione teologica accademica di
religiosi e laici, per una loro più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione, favorendo l’assunzione di incarichi professionali
nella vita ecclesiale e nell’amministrazione cristiana della società.
§ 3. L’ISSR “Giuseppe TONIOLO” propone l’approfondimento e la trattazione sistematica, con metodo scientifico, della dottrina cattolica, attinta
dalla divina Rivelazione, sotto la cui direzione tutte le cose sono tra loro
coordinate per la gloria di Dio e per l’integrale sviluppo dell’uomo. A tal
fine, l’ISSR “Giuseppe TONIOLO” si avvale dell’ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze delle religioni.
§ 4. Esso costituisce una comunità, nella quale è necessario che tutti e ciascuno – autorità accademiche, docenti, studenti, officiali, personale addetto
– secondo il proprio ruolo, si sentano corresponsabili del bene comune e
prestino con sollecitudine il loro contributo per il conseguimento delle
finalità dell’Istituto.
§ 5. Devono perciò essere esattamente determinati i loro diritti e doveri
nell’ambito della comunità accademica, affinché siano convenientemente
esercitati in limiti precisati.
Art. 2
L’ISSR “Giuseppe TONIOLO” è, in primo luogo, a servizio della vita ecclesiale
dell’Arcidiocesi di Pescara – Penne e, più in generale, della Regione Ecclesiastica
Abruzzese – Molisana.
-9-
Art. 3
L’ISSR “Giuseppe TONIOLO” è collegato accademicamente con la Facoltà di
S. Teologia della Pontificia Università Lateranense.
Art. 4
La responsabilità della vita e della promozione dell’Istituto viene esercitata congiuntamente, secondo le diverse funzioni, dalla Facoltà di S. Teologia e dalle
autorità dello stesso Istituto.
§ 1. La Facoltà di S. Teologia è garante presso la CEC del livello accademicoscientifico dell’Istituto e dell’idoneità del medesimo al raggiungimento
delle sue finalità, rilasciando a proprio nome titoli accademici.
§ 2.
Il Moderatore è responsabile:
a) della salvaguardia e della promozione della fede cattolica;
b) della ricerca e qualificazione del corpo docente;
c) del sostegno economico dell’Istituto.
Art. 5
L’Istituto persegue le proprie finalità:
a) con l’insegnamento e la ricerca scientifica, esercitata con giusta libertà, ma
nella ferma adesione alla Parola di Dio e nella piena obbedienza al Magistero
della Chiesa, e in primo luogo del Romano Pontefice, coniugando inoltre le
esigenze delle singole scienze con le necessità pastorali del popolo di Dio (Sapientia Christiana, 38-39);
b) cooperando con la Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense e gli altri Istituti regionali, favorendo l’aspetto interdisciplinare e interculturale;
c) cooperando con altre Università e Facoltà, ferma restando la propria identità,
secondo le norme emanate dalla Sede Apostolica su tale materia (Sapientia
Christiana, 6);
d) con uno speciale centro di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, con una
rivista e con monografie scientifiche periodiche, da pubblicare in collane o
separatamente, con congressi e altre riunioni similari, al fine di diffondere la
sapienza cristiana in tutta la cultura (Sapientia Christiana, 64).
- 10 -
Art. 6
I gradi accademici conferiti dalla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense sono: Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose, Licenza o
Laurea Magistrale in Scienze Religiose.
Art. 7
La configurazione giuridico-accademica dell’Istituto è delineata dalle norme emanate dalla CEC, in particolare dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose del 28 giugno 2008, come anche dal presente Statuto.
Art. 8
L’Istituto è intitolato a Giuseppe Toniolo (1845-1918), laico, docente di Economia politica, attivamente impegnato nella promozione dei valori cristiani.
TITOLO II
Le autorità accademiche
Art. 9
L’Istituto è governato da autorità comuni, con la Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense a cui è collegato, e proprie del medesimo Istituto.
§ 1. Le autorità comuni sono: il Gran Cancelliere, il Decano, il Consiglio di
Facoltà.
§ 2. Le autorità proprie dell’Istituto sono: il Moderatore, il Direttore, il Vice
Direttore, il Consiglio d’Istituto.
Art. 10
I compiti del Gran Cancelliere, per ciò che concerne l’Istituto, sono:
a) promuovere l’impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
b) informare la CEC circa gli affari più importanti e inviare, ogni cinque anni,
una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’Istituto.
- 11 -
c) nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal
Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Facoltà,
con il nulla osta del Moderatore.
Art. 11
Al Decano della Facoltà di S. Teologia, per ciò che concerne la vita dell’Istituto,
spetta:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei docenti della
Facoltà per questioni riguardanti l’Istituto;
b) regolare, insieme con il Direttore dell’Istituto, le questioni comuni;
c) informare annualmente il Consiglio di Facoltà sull’andamento dell’Istituto;
d) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli
esami di grado;
e) presentare al Consiglio di Facoltà, ogni cinque anni, una relazione preparata
dal Direttore, sulla vita e l’attività dell’Istituto, per l’approvazione, e inoltrarla
al Gran Cancelliere, il quale la trasmetterà alla CEC.
Art. 12
Al Moderatore dell’Istituto, che è l’Arcivescovo Metropolita di Pescara – Penne,
spetta:
a) dare il nulla osta alla nomina del Direttore, da presentare al Gran Cancelliere,
con il benestare del Consiglio di Facoltà;
b) nominare il Vice Direttore, l’Economo e il Segretario, dopo aver sentito in
merito il parere del Direttore;
c) acquisito parere favorevole della Facoltà di S. Teologia, nominare i docenti
stabili, e gli altri docenti, concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione
di fede, o la venia docendi a coloro che insegnano altre discipline;
d) revocare la missio canonica o la venia docendi, atteso l’art. 20 § 2;
e) vigilare sull’andamento dottrinale e disciplinare dell’Istituto, riferendone al
Gran Cancelliere;
f) significare alla Facoltà di S. Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a
conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
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g) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria
amministrazione dell’Istituto;
h) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’Istituto, insieme con il Decano e il
Direttore.
Art. 13
Il Direttore dell’Istituto è scelto tra i docenti stabili dell’Istituto ed è nominato
dal Gran Cancelliere.
§ 1. Egli dura in carica cinque anni ed è rieleggibile immediatamente una sola
volta.
§ 2. Spetta al Direttore:
a) dirigere e coordinare l’attività dell’Istituto, particolarmente sotto
l’aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
b) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’Istituto, insieme con il Decano e il Moderatore;
c) rappresentare l’Istituto davanti alle autorità civili e alle autorità accademiche della Facoltà e dell’Istituto, salvi gli obblighi e le prerogative
di queste ultime;
d) proporre al Moderatore la nomina del Vice Direttore, dell’Economo e
del Segretario;
e) convocare le varie sessioni del Consiglio di Istituto;
f) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
g) preparare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’Istituto
e, dopo averla sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto, presentarla al Decano;
h) informare annualmente il Decano sull’andamento dell’Istituto;
i) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio di Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà.
Art. 14
Il Consiglio di Facoltà ha il compito di determinare le linee generali dell’attività
accademica di tutta la Facoltà.
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§ 1. Per quanto concerne la vita dell’Istituto, al Consiglio di Facoltà spetta:
a) esaminare e approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto
e il Regolamento dell’Istituto;
b) esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei docenti dell’Istituto
in occasione della loro cooptazione, e della loro promozione a docenti
stabili;
c) esaminare e approvare le informazioni che il Decano deve annualmente fornire sull’andamento dell’Istituto;
d) comprovare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi
dell’Istituto, in particolare della biblioteca;
e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’Istituto
preparata dal Direttore e approvata dal Consiglio di Istituto;
f) dare il benestare per la nomina del Direttore;
g) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta alla Congregazione per
l’Educazione Cattolica la sospensione dell’ISSR qualora esso risultasse
inadempiente.
Art. 15
Il Consiglio di Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell’Istituto.
§ 1. Esso è composto: dal Direttore, che lo presiede; dal Vice Direttore; dal
Decano o da un suo Delegato; da un delegato del Moderatore; da tutti i
docenti stabili; da due rappresentanti degli altri docenti e assistenti, eletti
dai loro colleghi, ogni anno; da due rappresentanti degli studenti, eletti tra
gli studenti ordinari, in assemblea, ogni anno; dal Segretario, con compiti
di attuario. Tutti sono membri di diritto.
§ 2. Spetta al Consiglio:
a) stabilire il piano di studi, il testo dello Statuto e del Regolamento, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
b) designare la terna di docenti stabili da proporre al Moderatore per la
nomina del Direttore da parte del Gran Cancelliere.
c) proporre al Moderatore le nomine dei docenti;
d) ricevere ed esaminare i ricorsi dei professori, degli assistenti e degli studenti, fatta salva la decisione o la ratifica da parte delle autorità superiori;
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e) decidere, in caso di dubbio, circa la validità degli esami;
f) giudicare circa le pene da infliggere agli studenti;
g) rispondere alle richieste del Decano o del Moderatore;
h) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’Istituto
preparata dal Direttore.
§ 3. Il Consiglio decide con la maggioranza dei membri di diritto e, riguardo
alle questioni personali, con la maggioranza dei due terzi.
§ 4. I delegati degli studenti non possono essere presenti alle delibere che riguardano le persone dei singoli docenti. Possono invece dare un aiuto molto valido nelle cooptazioni o nelle promozioni dei docenti, presentando
per iscritto il proprio parere al Direttore.
§ 5. I docenti incaricati non possono essere presenti alle delibere che riguardano le persone dei singoli docenti stabili.
Art. 16
Il Consiglio d’Istituto deve essere convocato dal Direttore almeno due volte
nell’anno accademico e, inoltre, ogni volta che sembrerà opportuno al Decano o
al Moderatore, o lo avrà richiesto la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
TITOLO III
I docenti
Art. 17
I docenti dell’Istituto si dividono in stabili, che possono essere ordinari e straordinari, e non stabili, che possono essere incaricati, assistenti o invitati. L’Istituto
deve avere un congruo numero di docenti e, in particolare, almeno un docente
stabile per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia Dogmatica, Teologia
Morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.
Art. 18
Tutti i docenti impegnati, a qualunque titolo, nell’Istituto formano l’Assemblea
plenaria dei docenti.
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§ 1. Gli incontri dell’Assemblea plenaria dei docenti sono finalizzati a una valutazione condivisa circa la vita dell’Istituto, a un aggiornamento delle
prospettive e a una conoscenza dei docenti.
§ 2. L’Assemblea plenaria dei docenti, convocata e presieduta dal Direttore, si
riunisce una volta all’anno.
Art. 19
Per la cooptazione e la promozione dei docenti, si applicano le condizioni stabilite dagli artt. 22-30 della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana e dagli artt.
16-23 delle annesse Ordinationes.
§ 1. I docenti stabili devono essere in possesso del congruo dottorato. Gli altri
docenti dovranno avere almeno la licenza in una disciplina ecclesiastica o
una laurea specialistica, o equivalente.
§ 2. L’incarico di docente stabile è incompatibile con il medesimo incarico assunto in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili; come pure
con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento.
§ 3. Ai docenti ordinari, che, per assunzione di un ufficio più importante o per
malattia o per età, cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di docente emerito; gli altri docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni,
possono essere annoverati tra gli emeriti, dal Consiglio d’Istituto.
§ 4. I docenti emeriti e i docenti già incaricati possono essere invitati per l’insegnamento di singoli corsi, fino all’età di settantacinque anni.
Art. 20
I docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, senso di
responsabilità ecclesiale e accademica. L’insegnamento dovrà essere improntato
alla adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al
rispetto della verità scientifica.
§ 1. I docenti, che insegnano discipline concernenti la fede e la morale cattolica, devono ricevere la missio canonica dal Moderatore, dopo aver emesso la
professione di fede. Parimenti gli altri docenti ricevono la venia docendi dal
Moderatore.
§ 2. Il Moderatore può privare della missio canonica o della venia docendi il docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica o si sia mostrato
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non più idoneo all’insegnamento, fatto sempre salvo il diritto alla difesa e
osservato quanto previsto dall’art. 22 delle Ordinationes della Costituzione
Apostolica Sapientia Christiana.
Art. 21
I docenti ordinari sono professori assunti a titolo definitivo e a tempo pieno, che
si occupano della ricerca scientifica, attendono all’insegnamento e all’assistenza
degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e in particolare agli
organismi collegiali.
§ 1. I requisiti per essere promosso a docente ordinario, oltre a quelli previsti
per essere docente straordinario, sono: avere insegnato con efficacia almeno tre anni come docente straordinario la disciplina al cui insegnamento si
è stati chiamati; aver pubblicato lavori scientifici che segnino un progresso
nella disciplina insegnata, avere il consenso scritto del proprio Ordinario.
§ 2. Spetta alla Facoltà verificare le condizioni per concedere il nulla osta alla
nomina, su richiesta delle autorità dell’Istituto.
Art. 22
I docenti straordinari sono professori assunti a tempo pieno.
§ 1. I requisiti per essere nominato docente straordinario sono:
a) per l’insegnamento delle discipline ecclesiastiche, avere conseguito il
Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta; per l’insegnamento delle discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di
secondo ciclo degli studi superiori;
b) avere dimostrato attitudine all’insegnamento universitario mediante
un sufficiente tirocinio (almeno tre anni);
c) avere dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche;
d) avere il consenso scritto del proprio Ordinario.
Art. 23
I docenti non stabili sono professori il cui impegno principale non si svolge all’interno dell’Istituto.
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§ 1. Si distinguono in:
a) incaricati, se ricevono annualmente l’incarico di tenere corsi accademici;
b) invitati, se, svolgendo la loro attività in altre istituzioni, ricevono l’invito a tenere corsi accademici;
c) assistenti, se chiamati a coadiuvare un docente stabile nell’insegnamento di cui esso è titolare.
§ 2. I requisiti per essere nominato docente non stabile sono:
a) essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente;
b) essere capaci di indagine scientifica;
c) avere buone attitudini all’insegnamento.
Art. 24
I docenti possono chiedere al Moderatore un periodo di aspettativa per la durata
massima di tre anni, trascorsi i quali, se non avranno ripreso l’insegnamento,
decadono dall’ufficio; durante il periodo di aspettativa le loro prerogative sono
sospese.
Art. 25
I docenti cessano dal loro ufficio:
a) al termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo
anno di età;
b) se il Moderatore o l’Ordinario proprio, per gravi motivi, ritirano il proprio
benestare, salvo sempre, a norma del CIC, il diritto alla difesa da parte del
docente;
c) se il Moderatore non riconferma il mandato all’insegnamento.
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TITOLO IV
Gli studenti
Art. 26
L’Istituto accoglie tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per gli studi precedenti, desiderino apprendere la Teologia e le
Scienze Religiose.
§ 1. Gli studenti partecipano alla vita dell’Istituto nei modi determinati dal
presente Statuto e dal Regolamento.
Art. 27
Gli studenti si dividono in ordinari, straordinari, ospiti, uditori, fuori corso.
§ 1. Sono ordinari coloro che, iscritti all’Istituto, frequentano tutte le discipline prescritte per il conseguimento dei gradi accademici. Nessuno può
validamente essere iscritto a più Facoltà o Istituti nello stesso tempo come
studente ordinario.
§ 2. Sono detti straordinari gli studenti che, frequentano regolarmente tutti i
corsi o una parte di essi, con relativo esame, ma mancano del titolo prescritto per l’iscrizione. Questi non possono ottenere i gradi accademici, ma
hanno facoltà di chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento
dell’esame, l’attestazione del voto conseguito.
§ 3. Sono chiamati ospiti gli studenti che, non volendo conseguire il grado
accademico nell’Istituto, desiderano frequentare alcuni corsi e sostenere i
relativi esami, per un eventuale riconoscimento in un altro istituto.
§ 4. Sono chiamati uditori gli studenti che, non volendo conseguire il grado accademico nell’Istituto, desiderano frequentare qualche corso, per ottenere
il relativo Attestato di frequenza.
§ 5. Sono fuori corso gli studenti che, essendo iscritti a tutti gli anni del ciclo
prescelto, devono ancora completare gli esami e conseguire il grado accademico.
Art. 28
Gli studenti ordinari sono ammessi al ciclo che conduce al Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose, se in possesso del titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università di Stato. A discrezione del Direttore, potrà essere richiesta
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allo studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare
superamento dei rispettivi esami.
Art. 29
Gli studenti che desiderano essere iscritti come straordinari devono dimostrare
di avere l’idoneità a frequentare i corsi per i quali richiedono l’iscrizione. Il curriculum di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente entri in possesso delle condizioni previste
dall’articolo precedente.
Art. 30
Chi vuol essere annoverato nel numero degli studenti ordinari o straordinari presenti una richiesta scritta al Direttore, tramite il Segretario, insieme ai documenti
necessari.
Art. 31
Gli studenti che chiedono di passare a questo Istituto, avendo iniziato gli studi in
altra Facoltà ecclesiastica o Istituto, sono tenuti a presentare una richiesta scritta
indirizzata al Direttore.
§ 1. Il Direttore stabilirà: quali condizioni si debbano imporre; quali corsi possano essere riconosciuti; quali esami possano essere convalidati e quali discipline si debbano assegnare.
§ 2. Il passaggio a questo Istituto da altra Facoltà o Istituto può avvenire soltanto all’inizio dell’anno accademico. L’iscrizione può avvenire nel secondo
semestre esclusivamente per le discipline e per i seminari che si tengono
nel secondo semestre.
Art. 32
Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia partecipato
alle lezioni, con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole
discipline.
Art. 33
Gli studenti debbono scegliere i corsi speciali e i seminari e comunicarli alla Segreteria, entro la data fissata dall’Istituto.
- 20 -
Art. 34
Gli studenti, per gravi motivi, possono essere sospesi dai loro diritti o privati degli
stessi o finanche esclusi dall’Istituto. Si tenga presente tuttavia che:
§ 1. lo studente ha il diritto di difendersi davanti all’autorità accademica e
quindi, prima che il caso sia deciso, essere udito, insieme ad altre persone
eventualmente implicate;
§ 2. lo studente ha il diritto di ricorrere all’istanza superiore contro la decisione
che gli sembra ingiusta;
§ 3. il ricorso è: dal Direttore, unitamente al Consiglio di Istituto, al Moderatore; dal Moderatore al Decano della Facoltà di S. Teologia cui l’Istituto è
collegato.
TITOLO V
Principi di etica universitaria
Art. 35
L’Istituto “Giuseppe TONIOLO” mira alla formazione integrale di persone atte
allo svolgimento di ministeri ecclesiali e altri servizi, sul fondamento di una cultura intellettuale e umana, acquisita e maturata secondo vari percorsi di studio.
L’Istituto attende pertanto dal corpo docente e dagli studenti un alto livello di
impegno e dedizione, una spiccata maturità umana e una condotta conforme al
Vangelo, ai buoni costumi e alle norme della vita accademica.
Art. 36
Le infrazioni si distinguono in molto gravi e gravi.
§ 1. Sono considerate infrazioni molto gravi quelle che danneggiano i buoni
costumi e l’etica accademica, e costituiscono quindi una gravissima violazione della disciplina universitaria.
§ 2. Sono considerate gravi quelle infrazioni che vanno contro l’etica accademica e quindi costituiscono una riprovevole violazione della disciplina
dell’Istituto.
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Art. 37
L’autorità competente a comminare le sanzioni è il Direttore, unitamente al Consiglio di Istituto.
§ 1. Nell’applicazione delle sanzioni, dovranno essere salvaguardati la dignità della persona e la sua buona fama, come pure i diritti della persona e
dell’Istituto.
§ 2. Le infrazioni, le relative sanzioni come pure l’eventuale ricorso contro le
stesse, sono specificate dal Regolamento.
TITOLO VI
Gli officiali
Art. 38
Nel governo e nella gestione economica dell’Istituto, le autorità sono coadiuvate
da officiali e personale ausiliario.
§ 1. Sono officiali dell’Istituto il Segretario e l’Economo.
Art. 39
Il Segretario è responsabile della segreteria dell’Istituto.
§ 1. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore.
§ 2. Il Segretario è nominato per cinque anni, al termine dei quali può essere
confermato.
Art. 40
Al Segretario spetta:
a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio d’Istituto;
b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda la domanda di iscrizione all’Istituto e di iscrizione agli esami;
c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la propria firma;
d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli
studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
e) compilare l’annuario dell’Istituto, il calendario e l’orario delle lezioni e degli
esami, i certificati e gli attestati.
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Art. 41
L’Economo è nominato dal Moderatore per cinque anni, al termine dei quali può
essere confermato.
Art. 42
All’Economo spetta:
a) curare l’ordinaria gestione economica dell’Istituto;
b) curare la redazione dei registri contabili;
c) fornire al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici i dati necessari alla
compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
Art. 43
Il Segretario e l’Economo possono essere coadiuvati da personale ausiliario approvato dal Direttore.
TITOLO VII
Il piano e il metodo degli studi
Art. 44
La formazione deve essere impartita in modo scientifico, mediante lezioni, seminari e altre eventuali iniziative accademiche, che vedano la mutua collaborazione
fra docenti e studenti.
§ 1. Sia il piano degli studi che, per quanto è possibile, i programmi delle singole discipline, siano stabiliti in modo tale che, con l’avanzare del curriculum,
diminuisca il numero delle lezioni e cresca l’importanza della ricerca scientifica personale. A tal fine, alcune parti delle discipline, opportunamente
scelte dai docenti, possono essere lasciate anche allo studio privato degli
studenti, sotto la guida degli stessi docenti.
§ 2. Gli studenti dovranno essere indirizzati all’uso degli strumenti, dei criteri e
dei metodi della ricerca teologica.
§ 3. È riconosciuta una giusta libertà di ricerca e di insegnamento (Gaudium et
Spes, 59) ed è ammesso il sano pluralismo di metodi e di scuole, pur nei
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limiti di quanto stabilito negli artt. 38-39 della Costituzione Apostolica
Sapientia Christiana, al fine di raggiungere un autentico progresso nella conoscenza e nella comprensione della verità divina.
Art. 45
La struttura dell’Istituto prevede un curriculum di studi della durata di cinque
anni, organizzato in due cicli: il primo ciclo, della durata di tre anni, al termine
del quale si consegue il Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose; il secondo
ciclo, della durata di due anni, al termine del quale si consegue la Licenza o Laurea Magistrale in Scienze Religiose.
§ 1. Nel triennio devono essere trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, in modo tale che, al titolo conclusivo di Baccalaureato
o Laurea in Scienze Religiose, corrisponda il carattere di una introduzione
pensata e critica alla fede cristiana nella sua integralità.
§ 2. Al biennio devono essere riservate soprattutto le discipline caratterizzanti
l’indirizzo specialistico.
Art. 46
Nella proposta didattica dell’Istituto sono previsti un indirizzo pedagogico-didattico e un indirizzo pastorale-sociale.
Art. 47
I “crediti” (CFU/ECTS) del triennio dovranno essere almeno 180 (60 per anno).
I “crediti” (CFU/ECTS) del biennio di specializzazione dovranno essere almeno
120 (60 per anno); per un totale di 300 “crediti” (CFU/ETCS).
Art. 48
Il programma degli studi e il curriculum dell’Istituto prevede:
§ 1. Nel triennio le seguenti discipline:
a) Storia della Filosofia;
b) Filosofia teoretica;
c) Sacra Scrittura;
d) Introduzione alla Teologia e Teologia Fondamentale;
e) Teologia Dogmatica;
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f) Teologia Morale e Spirituale;
g) Liturgia;
h) Patrologia e Storia della Chiesa;
i) Diritto Canonico.
§ 2. Nel biennio devono essere proposti corsi riferiti ad alcune delle discipline
teologiche di cui sopra, nonché corsi di altre discipline riguardanti la Storia delle religioni e le Scienze umane: Psicologia, Pedagogia, Sociologia.
§ 3. Riguardo all’indirizzo pedagogico-didattico le discipline specifiche sono:
a) Teologia pastorale e Catechetica;
b) Teologia delle religioni;
c) Scienze della religione;
d) Didattica generale e Didattica dell’IRC;
e) Teoria della scuola e Legislazione scolastica.
§ 4. Riguardo all’indirizzo pastorale-sociale le discipline specifiche sono:
a) Magistero e dottrina politica;
b) Magistero e dottrina economica;
c) Magistero e dottrina sociale;
d) Educazione e formazione etica;
§ 5. Sono da prevedere anche discipline complementari e opzionali (ad es.: Latino e Lingue bibliche, Letteratura religiosa; Arte; Storia locale), tenendo
presenti le esigenze specifiche dell’Istituto stesso.
Art. 49
Il piano di studi dell’Istituto deve specificare le discipline che compongono il
curriculum, il numero delle ore settimanali, i crediti (CFU/ECTS) assegnati a
ogni singola disciplina, i contenuti fondamentali, la bibliografia e il nominativo
del docente.
TITOLO VIII
Gli esami
Art. 50
Gli studenti accedono ai gradi accademici dopo aver superato gli esami, che possono tenersi per iscritto o mediante colloquio. Gli esami che si tengono mediante
colloquio siano pubblici.
- 25 -
Art. 51
È necessario che, agli esami, gli studenti dimostrino di avere appreso rettamente
le discipline; di essere capaci, con la propria riflessione, di valutare le realtà alla
luce della verità; di saper esprimere il proprio parere con criterio e chiarezza; di
saper compiere ricerche scientifiche; secondo le indicazioni date negli artt. 52-53
delle Ordinationes della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana.
Art. 52
Le sessioni per gli esami degli studenti si tengono nei mesi di giugno, ottobre e
febbraio.
§ 1. Gli esami delle discipline, che sono trattate per un semestre, possono essere sostenute al termine del semestre stesso.
§ 2. Spetta al Direttore, sentito il Consiglio d’Istituto, permettere a studenti
fuori corso di sostenere esami in sessioni straordinarie.
Art. 53
Spetta al Direttore costituire, eventualmente, commissioni di professori per esaminare gli studenti. Si può tuttavia sostenere l’esame di singole discipline davanti
al solo professore della disciplina, a meno che il Consiglio di Istituto non abbia
stabilito diversamente.
Art. 54
Al termine degli esami, dopo una consultazione fra loro, i professori danno il voto,
avendo presente prima di tutto l’esito dell’esame, e anche la partecipazione dello
studente alle lezioni, ai seminari, alle ricerche, e alle forme di studio personale.
§ 1. I punti di valutazione sono stabiliti in modo che sarà ritenuto promosso
colui che nel singolo esame abbia riportato un voto da 18 a 30.
§ 2. Lo studente che non ha superato l’esame ha il diritto di ripetere la prova,
non però nella medesima sessione.
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TITOLO IX
I gradi accademici
Art. 55
I gradi accademici dell’Istituto sono conferiti dalla Facoltà di S. Teologia della
Pontificia Università Lateranense. Essa pertanto dovrà direttamente vigilare sulla
vita dell’Istituto, per verificare il livello accademico dell’insegnamento e della
ricerca.
Art. 56
I gradi accademici conferiti agli studenti dell’Istituto dalla Facoltà di S. Teologia
sono:
a) Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose;
b) Licenza o Laurea Magistrale in Scienze Religiose.
Art. 57
I requisiti per conseguire il Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose sono:
a) aver frequentato il ciclo triennale di studi e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
b) per gli studenti non italiani, attestare la conoscenza della lingua italiana;
c) attestare la conoscenza di una lingua straniera: inglese, francese, spagnolo,
tedesco, portoghese;
d) aver composto un elaborato scritto, secondo le norme indicate nel Regolamento, che dimostri la capacità di impostazione dell’argomento scelto e di
ricerca scientifica. L’elaborato scritto deve essere discusso pubblicamente;
e) aver superato l’esame finale di sintesi su apposito tesario, approvato dalla Facoltà di S. Teologia, davanti a una commissione di almeno tre docenti.
Art. 58
I requisiti per conseguire la Licenza o Laurea Magistrale in Scienze Religiose sono:
a) aver conseguito il Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose;
b) aver frequentato il ciclo biennale di specializzazione e aver superato le verifi-
- 27 -
che di profitto prescritte;
c) per gli studenti non italiani, attestare la conoscenza della lingua italiana.
d) attestare la conoscenza di due lingue straniere: inglese, francese, spagnolo,
tedesco, portoghese;
e) aver composto un elaborato scritto, secondo le norme indicate nel Regolamento, che dimostri la competenza maturata nel campo di specializzazione
prescelto, e sottometterlo a pubblica discussione nella sessione prevista, davanti a una Commissione composta di almeno tre docenti.
TITOLO X
I sussidi didattici ed economici
Art. 59
Sede dell’Istituto
L’Istituto, per garantire la vita accademica, ha previsto degli spazi dedicati:
Presidenza,
Segreteria (informatizzata),
Sala dei professori,
Aula Magna,
Aule per le lezioni.
Art. 60
Biblioteca
La Biblioteca, aggiornata e informatizzata, è diretta da un responsabile nominato
dal Moderatore su segnalazione del Direttore.
Art. 61
Copertura economica
La necessaria copertura economica per la vita e le attività dell’Istituto compete
all’Ente promotore ovvero all’Arcidiocesi di Pescara - Penne.
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TITOLO XI
L’economia
Art. 62
Per l’immatricolazione, l’iscrizione annuale, gli esami e i diplomi, gli studenti
pagano tasse proporzionate, che devono essere determinate dall’Economo.
§ 1. Spetta al Consiglio d’Istituto prevedere con norme opportune che, a motivo delle tasse, studenti dotati di chiaro ingegno, che si dedicano con
diligenza agli studi, non siano impediti dal proseguirli.
TITOLO XII
Norme Transitorie
Art. 63
Le modalità e possibilità di passaggio di studenti dal vecchio al nuovo ordinamento nonché la possibilità e le modalità per coloro che abbiano conseguito il
titolo accademico alla fine del curriculum quadriennale attualmente vigente di
accedere a quello per il conseguimento della Licenza in Scienze Religiose avvengono sotto la guida della Facoltà e la responsabilità del Direttore, dopo attenta
valutazione del curriculum svolto e degli esami superati da ogni studente che chieda il passaggio.
TITOLO XIII
Disposizioni finali
Art. 64
Eventuali modifiche al presente Statuto sono decise dal Moderatore, con l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto, sentito il parere del Decano della
Facoltà di S. Teologia, con l’approvazione da parte del Consiglio di Facoltà, e
devono essere approvate dalla CEC.
- 29 -
Art. 65
Per i casi dubbi e per quelli non contemplati nel presente Statuto, si rimanda alle
indicazioni del Regolamento, alle decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell’Istituto, alle norme del Diritto Canonico universale
e particolare.
Art. 66
Il presente Statuto entra in vigore con l’approvazione da parte della CEC.
Art. 67
All’entrata in vigore del presente Statuto, sono abrogate tutte le norme in contrasto con esso.
- 30 -
REGOLAMENTO
approvato dalla
Facoltà di S. Teologia
della Pontificia Università Lateranense
(Prot. 1685/2012 del 16 maggio 2012)
INDICE regolamento
TITOLO I
L’immatricolazione e l’iscrizione
TITOLO II
I diritti amministrativi
TITOLO III
L’omologazione
TITOLO IV
Gli esami
TITOLO V
Gli indirizzi e i seminari
1–6
7 – 12
13
14 – 24
25
TITOLO VI
Norme sul conseguimento del Baccalaureato
o Laurea in Scienze Religiose
26 – 28
TITOLO VII
Norme sul conseguimento della Licenza
o Laurea Magistrale in Scienze Religiose
29 – 36
TITOLO VIII
Principi di etica universitaria
37 – 39
TITOLO IX
La promozione e la pubblicità
dell’offerta didattica
40 – 42
TITOLO I
L’immatricolazione e l’iscrizione
Art. 1
Le immatricolazioni e le iscrizioni si effettuano nel periodo: 1 settembre - 15
ottobre; dopo tale data, gli studenti potranno iscriversi fino al termine perentorio
e improrogabile del 15 novembre solo se potranno documentare gravi problemi
personali, familiari o di salute e previo permesso del Direttore. Dopo tale data, le
immatricolazioni e le iscrizioni sono assolutamente proibite. Gli studenti iscritti
dopo il 15 ottobre non potranno accedere a eventuali benefici economici concessi dall’Istituto.
Art. 2
I documenti richiesti per l’immatricolazione (prima iscrizione) sono:
a) domanda di iscrizione (modulo fornito dalla Segreteria);
b)titolo di studio in copia autenticata, che dia diritto all’iscrizione alle facoltà
universitarie nella propria nazione;
c) dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altra università;
d)certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione, secondo le disposizioni civili vigenti;
e) tre fotografie formato tessera;
f) lettera di presentazione dell’Autorità ecclesiastica se laico, del proprio Superiore se religioso;
g) attestazione di pagamento delle tasse accademiche, effettuato entro i termini
stabiliti dal calendario.
Art. 3
Documenti per il rinnovo annuale dell’iscrizione sono:
a) domanda di iscrizione (modulo fornito dalla Segreteria);
b)attestazione di pagamento delle tasse accademiche, effettuato entro i termini
stabiliti dal calendario.
- 35 -
Art. 4
Per ottenere l’iscrizione, gli studenti non italiani, oltre a quanto richiesto per
l’iscrizione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) certificato di frequenza di un corso e di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da un istituto legalmente riconosciuto, oppure esame di ammissione
sostenuto in Istituto;
b)originale del titolo di studio di scuola superiore (almeno 12 anni di scolarità
complessiva), valido per l’accesso all’università del paese di origine, e traduzione in lingua italiana dei documenti di studio, autenticati e legalizzati dall’autorità diplomatica o consolare italiana residente nella nazione di provenienza
e recanti la dichiarazione che il titolo dà diritto all’iscrizione presso le università di stato (dichiarazione di valore);
c) copia del passaporto;
d)permesso di soggiorno per motivi di studio, o valido per il periodo degli studi,
rilasciato dalle competenti autorità italiane;
e) certificato di domicilio in carta semplice, rilasciato dal comune.
Art. 5
È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse università, facoltà o istituti. La
duplice iscrizione sarà annullata e gli esami verranno invalidati.
Art. 6
Spetta al Direttore:
a) giudicare a quale anno ammettere chi ha già frequentato altrove corsi affini a
quelli dell’Istituto;
b)concedere dispense da corsi già frequentati in ambito universitario;
c) integrare il piano degli studi seguito altrove con corsi ed esami previsti dall’ordinamento vigente in questo Istituto.
- 36 -
TITOLO II
I diritti amministrativi
Art. 7
All’atto dell’iscrizione, gli studenti devono aver versato l’importo delle tasse accademiche fissato di anno in anno, secondo le modalità previste dal calendario.
§ 1. L’iscrizione effettuata oltre il termine previsto comporta una penalità.
§ 2. Chi non regolarizza la propria posizione non viene considerato iscrivibile
all’Istituto.
Art. 8
Gli studenti che per due anni consecutivi non si sono iscritti sono da considerarsi
sospesi; dopo il quinto anno, sono da considerarsi ritirati.
Art. 9
Gli studenti sospesi, all’atto della nuova iscrizione, oltre alla quota dell’anno accademico in corso, devono versare il 50% di tale importo relativamente a ogni
anno rimasto sospeso.
Art. 10
Gli studenti, che non si sono iscritti nell’anno in corso e intendono discutere
la tesi in quello seguente, sono tenuti a pagare la tassa intera per l’anno rimasto
scoperto.
Art. 11
Gli studenti uditori versano una quota di iscrizione, fissata di anno in anno, più
una quota per ogni corso che intendono frequentare.
Art. 12
La Segreteria studenti rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti e altri documenti relativi alla carriera
scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali,
come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
§ 1. Gli studenti sono tenuti al pagamento di singole tasse, stabilite di anno in
anno, per dichiarazioni e certificati rilasciati dalla Segreteria.
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TITOLO III
L’omologazione
Art. 13
È possibile chiedere l’omologazione di corsi ed esami sostenuti presso altre Facoltà o ISSR, purché corrispondano sostanzialmente a quelli dell’Istituto, per numero di ore, programmi e idoneità dei docenti.
§ 1. Per ottenere le omologazioni, lo studente deve presentare una dichiarazione
della segreteria della Facoltà o ISSR in cui ha frequentato i corsi e sostenuto
gli esami. Nella dichiarazione devono essere specificati il titolo e i contenuti
espliciti del corso, il numero di ore complessive, il nome del docente, il voto
conseguito e la relativa data.
§ 2. Spetta al Direttore esaminare il curriculum dello studente che chiede l’omologazione degli esami; il Direttore può eventualmente costituire un’apposita
commissione, formata da docenti stabili.
§ 3. I voti relativi ai corsi frequentati altrove e omologati dall’Istituto vengono
trascritti in segreteria e nel libretto d’esami; vengono computati per la formazione della media finale.
§ 4. L’Istituto non ammette al conseguimento del Baccalaureato o Laurea in
Scienze Religiose sulla sola base di omologazione di corsi frequentati altrove.
Lo studente è tenuto pertanto a frequentare un numero di corsi il cui monte
ore sarà stabilito dal Direttore.
§ 5. Le richieste di omologazione vanno presentate entro e non oltre il termine
previsto dal calendario accademico. Dopo tale termine, è consentito richiedere omologazione soltanto di quegli esami che nel frattempo siano stati
sostenuti con esito positivo presso università o altri istituti di grado superiore
all’Istituto.
TITOLO IV
Gli esami
Art. 14
Sono previste tre sessioni ordinarie di esami:
a) la sessione invernale, alla fine del primo semestre;
b)la sessione estiva, alla fine del secondo semestre;
c) la sessione autunnale, prima dell’inizio dell’anno accademico.
- 38 -
Art. 15
L’esame di un corso può essere sostenuto a partire dalla sessione immediatamente
successiva al termine del corso stesso e fino a cinque anni dopo il termine del
corso stesso.
Art. 16
La domanda di ammissione a ogni singolo esame viene accettata a condizione che
lo studente sia in regola con le norme di iscrizione e con il versamento dei diritti
amministrativi e abbia frequentato almeno i 2/3 delle lezioni del corso.
Art. 17
La domanda di iscrizione agli esami va presentata entro il termine previsto dal
calendario accademico. Si concede la facoltà di cambiare l’appello al quale ci si è
iscritti o di spostare l’esame a un’altra sessione, purché se ne faccia richiesta alla
Segreteria almeno due giorni prima della data di esame.
Art. 18
Gli esami dei seguenti corsi, quali Sacra Scrittura I, Teologia Fondamentale, Teologia Morale I e Introduzione alla Filosofia, devono essere sostenuti con esito
positivo, prima di poter affrontare corsi ed esami relativi alle aree di sviluppo
delle medesime discipline.
Art. 19
Il voto viene espresso in trentesimi, secondo il seguente significato:
a) 1-17: non approvato;
b)18-21: sufficiente;
c) 22-23: discreto;
d)24-26: bene;
e) 27-29: molto bene;
f) 30-30 lode: ottimo.
Art. 20
È concesso allo studente di ritirarsi durante l’esame o di rifiutare il voto. Lo studente che accetta il voto deve controfirmare il verbale d’esame già firmato dal
professore, immediatamente al termine dell’esame, nel caso di esame orale. Se il
voto viene accettato, non è più possibile rifiutarlo successivamente.
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Art. 21
Coloro che non hanno ottenuto una valutazione positiva o che hanno rifiutato il
voto possono ripetere l’esame a partire dalla sessione successiva.
Art. 22
Per quanto riguarda gli esami e il conseguimento dei titoli, l’anno accademico
termina con la sessione invernale dell’anno successivo a quello in cui sono frequentati i corsi.
Art. 23
Gli studenti che entro il triennio o il successivo biennio non hanno completato
il ciclo degli studi, possono iscriversi successivamente come studenti fuori corso.
L’iscrizione può ripetersi per non più di tre anni. Eventuali deroghe possono essere accordate dal Direttore in via eccezionale.
Art. 24
Lo studente che non rinnova l’iscrizione all’Istituto per più di cinque anni consecutivi perde il diritto di riconoscimento. Eventuali deroghe possono essere accordate dal Direttore.
TITOLO V
Gli indirizzi e i seminari
Art. 25
Il piano degli studi prevede due indirizzi di specializzazione:
a) Pedagogico-didattico;
b)Pastorale-sociale.
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TITOLO VI
Norme sul conseguimento
del Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose
Art. 26
§ 1. Il Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose viene conferito dalla Facoltà
di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense allo studente ordinario, che dopo aver superato tutti gli esami prescritti e aver composto l’elaborato scritto del seminario con tesina, sostiene e supera l’esame finale di
sintesi.
§ 2. L’elaborato scritto, curato nella metodologia, consta di almeno trenta cartelle, compresi bibliografia e indice; è sottoposto a discussione all’interno del
seminario ed è valutato anche da un altro docente, designato dal Direttore
dopo la consegna dell’elaborato in segreteria. La valutazione dell’elaborato,
indicata per 2/3 dal docente che ha diretto il seminario e per 1/3 dall’altro
docente, entra nella media ponderata degli esami curricolari.
§ 3. Lo studente che intende sostenere l’esame finale di sintesi deve presentarne
richiesta alla Segreteria, servendosi dell’apposito modulo, non oltre la scadenza fissata dal calendario dell’anno accademico in cui sostenere l’esame.
§ 4. L’esame finale di sintesi è sostenuto davanti a una Commissione di almeno
tre docenti, più il Presidente. In caso di risultato negativo, l’esame deve essere ripetuto in altra sessione.
§ 5. L’elaborato scritto viene portato in visione alla Commissione, nella sua redazione definitiva, già valutata dai due docenti, e brevemente presentato
all’inizio dell’esame orale.
Art. 27
§ 1. L’esame finale di sintesi ha lo scopo di valutare la capacità, maturata dallo studente nel curriculum degli studi compiuti nel triennio, di formulare
una sintesi teologica (cfr. Sapientia Christiana - Norme applicative § 53). Lo
studente dovrà quindi dimostrare di sapersi muovere agevolmente tra le discipline teologiche, formulando una sintesi adeguata, utilizzando linguaggio
appropriato e testi di riferimento.
§ 2. Nell’esame finale di sintesi, il candidato espone una mappa concettuale, precedentemente elaborata, sulla base di una tesi, rilevata dall’apposito tesario,
sorteggiata e indicata dalla Segreteria ventiquattro ore prima dell’esame.
- 41 -
Dalla tesi assegnata, il candidato ricaverà delle tematiche che permettano di
operare la sintesi richiesta.
§ 3. I membri della Commissione possono interrogare il candidato sulla tesi esposta e, brevemente, su un’altra tesi a loro scelta.
§ 4. Il voto finale sarà espresso in novantesimi e sarà il risultato della media
ponderata degli esami sostenuti nel triennio, pari a 5/6; e della valutazione
dell’esame finale di sintesi, pari a 1/6.
Art. 28
§ 1. Viene approvato il tesario presentato, composto di quindici tesi; ogni eventuale richiesta di modifica del tesario approvato dovrà essere presentata dalla
Presidenza dell’Istituto alla Facoltà entro il 15 settembre di ogni anno (per
l’approvazione entro il 1° ottobre), in modo che il tesario possa entrare in
vigore nel seguente anno solare.
§ 2. La composizione del tesario è la seguente:
1. Concilio Vaticano II: Dei Verbum 2
«Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il
mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo,
verbo fatto carne, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre e sono resi
partecipi della divina natura. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile
nel suo immenso amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con
essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi tra loro».
2. Concilio Vaticano II: Dei Verbum 4-5
«Gesù Cristo, Verbo fatto carne, mandato come “uomo agli uomini”, “parla
le parole di Dio” (Gv 3,34) e porta a compimento l’opera di salvezza affidatagli dal Padre (cfr. Gv 5,36; 17,4). Perciò egli, vedendo il quale si vede anche
il Padre (cfr. Gv 14,9), col fatto stesso della sua presenza e con la manifestazione che fa di sé con le parole e con le opere, con i segni e con i miracoli, e
specialmente con la sua morte e la sua risurrezione di tra i morti, e infine con
l’invio dello Spirito di verità, compie e completa la Rivelazione e la corrobora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle
tenebre del peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna L’economia
cristiana dunque, in quanto è l’Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai,
e non è da aspettarsi alcun’altra Rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo (cfr. 1Tm 6,14 e Tt 2,13).
- 42 -
A Dio che rivela è dovuta “l’obbedienza della fede” (Rm 16,26; cfr. Rm 1,5;
2Cor 10,5-6), con la quale l’uomo gli si abbandona tutt’intero e liberamente
prestandogli “il pieno ossequio dell’intelletto e della volontà”».
3. Concilio Vaticano II: Lumen Gentium 2
«L’eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di bontà, [...]
decise di elevare gli uomini alla partecipazione della sua vita divina [...]. I
credenti in Cristo li ha voluti chiamare a formare la santa Chiesa, la quale,
già annunciata in figure sino dal principio del mondo, mirabilmente preparata nella storia del popolo d’Israele e nell’antica Alleanza, stabilita infine
“negli ultimi tempi”, è stata manifestata dall’effusione dello Spirito e avrà
glorioso compimento alla fine dei secoli. Allora, infatti, come si legge nei
santi Padri, tutti i giusti, a partire da Adamo, “dal giusto Abele fino all’ultimo eletto”, saranno riuniti presso il Padre nella Chiesa universale».
4. Concilio Vaticano II: Lumen Gentium 3
«È venuto quindi il Figlio, mandato dal Padre, il quale ci ha scelti in lui prima della fondazione del mondo e ci ha predestinati ad essere adottati in figli,
perché in lui volle accentrare tutte le cose (cfr. Ef 1,4-5 e 10). Perciò Cristo,
per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il regno dei cieli e
ci ha rivelato il mistero di lui, e con la sua obbedienza ha operato la redenzione. La Chiesa, ossia il regno di Cristo già presente in mistero, per la potenza
di Dio cresce visibilmente nel mondo. Questo inizio e questa crescita sono
significati dal sangue e dall’acqua, che uscirono dal costato aperto di Gesù
crocifisso (cfr. Gv 19,34), e sono preannunziati dalle parole del Signore circa
la sua morte in croce: “Ed io, quando sarò levato in alto da terra, tutti attirerò
a me” (Gv 12,32)».
5. Concilio Vaticano II: Lumen Gentium 8
«Questa è l’unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa,
cattolica e apostolica e che il Salvatore nostro, dopo la sua risurrezione, diede da pascere a Pietro (cfr. Gv 21,17), affidandone a lui e agli altri apostoli la
diffusione e la guida (cfr. Mt 28,18ss), e costituì per sempre colonna e sostegno della verità (cfr. 1Tm 3,15). Questa Chiesa, in questo mondo costituita
e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del
suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che,
appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono
verso l’unità cattolica».
- 43 -
6. Concilio Vaticano II: Lumen Gentium 10
«Infatti per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per
offrire, mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre li chiamò all’ammirabile sua luce
(cfr. 1Pt 2,4-10)».
7. Concilio Vaticano II: Lumen Gentium 61
«La Beata Vergine, predestinata fino dall’eternità, all’interno del disegno
d’incarnazione del Verbo, per essere la madre di Dio, per disposizione della
divina Provvidenza fu su questa terra l’alma madre del divino Redentore, generosamente associata alla sua opera a un titolo assolutamente unico, e umile ancella del Signore, concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel tempio, soffrendo col Figlio suo morente in croce, ella
cooperò in modo tutto speciale all’opera del Salvatore, coll’obbedienza, la
fede, la speranza e l’ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle
anime. Per questo ella è diventata per noi madre nell’ordine della grazia».
8. Concilio Vaticano II: Gaudium et Spes 16
«Nell’intimo della coscienza l’uomo scopre una legge che non è lui a darsi,
ma alla quale invece deve obbedire. Questa voce, che lo chiama sempre
ad amare, a fare il bene e a fuggire male, al momento opportuno risuona
nell’intimità del cuore: fa’ questo, fuggi quest’altro. L’uomo ha in realtà una
legge scritta da Dio dentro al suo cuore: obbedire ad essa è la dignità stessa
dell’uomo, e secondo questa egli sarà giudicato.
La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo dove egli si trova
solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria. Tramite la coscienza
si fa conoscere in modo mirabile quella legge, che trova il suo compimento
nell’amore di Dio e del prossimo. Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si
uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità
tanti problemi morali, che sorgono tanto nella vita dei singoli quanto in
quella sociale».
9. Concilio Vaticano II: Gaudium et Spes 18
«In faccia alla morte l’enigma della condizione diventa sommo. Non solo si
affligge, l’uomo, al pensiero dell’avvicinarsi del dolore e della dissoluzione
del corpo, ma anche, ed anzi più ancora, per il timore che tutto finisca per
sempre. Ma l’istinto del cuore lo fa giudicare rettamente, quando aborrisce
- 44 -
e respinge l’idea di una totale rovina e di un annientamento definitivo della
sua persona. Il germe dell’eternità che porta in sé, irriducibile com’è alla sola
materia, insorge contro la morte. Tutti i tentativi della tecnica, per quanto
utilissimi, non riescono a colmare le ansietà dell’uomo: il prolungamento
della longevità biologica non può soddisfare quel desiderio di vita ulteriore
che sta dentro invincibile nel suo cuore».
10. Giovanni Paolo II: Fides et Ratio 36
«Secondo la testimonianza degli Atti degli Apostoli, l’annuncio cristiano
venne a confronto sin dagli inizi con le correnti filosofiche del tempo. Lo
stesso libro riferisce della discussione che san Paolo ebbe ad Atene con “certi filosofi epicurei e stoici” (Atti 17,18). L’analisi esegetica di quel discorso
all’Areopago ha posto in evidenza le ripetute allusioni a convincimenti popolari di provenienza per lo più stoica. Certamente ciò non era casuale. Per
farsi comprendere dai pagani, i primi cristiani non potevano nei loro discorsi
rinviare soltanto “a Mosè e ai profeti”; dovevano anche far leva sulla conoscenza naturale di Dio e sulla voce della coscienza morale di ogni uomo (cfr.
Rm 1,19-21; 2,14-15; Atti 14,16-17). Poiché però tale conoscenza naturale,
nella religione pagana, era scaduta in idolatria (cfr. Rm 1,21-32), l’Apostolo
ritenne più saggio collegare il suo discorso al pensiero dei filosofi, i quali fin
dagli inizi avevano opposto ai miti e ai culti misterici concetti più rispettosi
della trascendenza divina».
11. Giovanni Paolo II: Fides et ratio 90
«Il nichilismo, prima ancora di essere in contrasto con le esigenze e i contenuti propri della parola di Dio, è negazione dell’umanità dell’uomo e della
sua stessa identità. Non si può dimenticare, infatti, che l’oblio dell’essere
comporta inevitabilmente la perdita di contatto con la verità oggettiva e,
conseguentemente, col fondamento su cui poggia la dignità dell’uomo. Si fa
così spazio alla possibilità di cancellare dal volto umano i tratti che ne rivelano la somiglianza con Dio, per condurlo progressivamente a una distruttiva
volontà di potenza o alla disperazione della solitudine. Una volta che si è
tolta la verità all’uomo, è pura illusione pretendere di renderlo libero. Verità
e libertà, infatti, o si coniugano insieme o insieme miseramente periscono».
12. Benedetto XVI: Deus Caritas est 5
«Ciò dipende innanzitutto dalla costituzione dell’essere umano, che è composto di corpo e di anima. L’uomo diventa veramente se stesso, quando corpo
e anima si ritrovano in intima unità; la sfida dell’eros può dirsi veramente
- 45 -
superata, quando questa unificazione è riuscita. Se l’uomo ambisce di essere
solamente spirito e vuol rifiutare la carne come una eredità soltanto animalesca, allora spirito e corpo perdono la loro dignità. E se, d’altra parte, egli
rinnega lo spirito e quindi considera la materia, il corpo, come realtà esclusiva, perde ugualmente la sua grandezza».
13. Benedetto XVI: Deus Caritas est 9
«Vi è anzitutto la nuova immagine di Dio. Nelle culture che circondano il
mondo della Bibbia, l’immagine di dio e degli dèi rimane, alla fin fine, poco
chiara e in sé contraddittoria. Nel cammino della fede biblica diventa invece
sempre più chiaro ed univoco ciò che la preghiera fondamentale di Israele,
lo Shema, riassume nelle parole: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio,
il Signore è uno solo” (Dt 6,4). […] La potenza divina che Aristotele, al
culmine della filosofia greca, cercò di cogliere mediante la riflessione, è sì
per ogni essere oggetto del desiderio e dell’amore - come realtà amata questa
divinità muove il mondo -, ma essa stessa non ha bisogno di niente e non
ama, soltanto viene amata. L’unico Dio in cui Israele crede, invece, ama personalmente. Il suo amore, inoltre, è un amore elettivo: tra tutti i popoli Egli
sceglie Israele e lo ama - con lo scopo però di guarire, proprio in tal modo,
l’intera umanità. Egli ama, e questo suo amore può essere qualificato senz’altro come eros, che tuttavia è anche e totalmente agape».
14. Benedetto XVI: Deus Caritas est 12
«Anche se finora abbiamo parlato prevalentemente dell’Antico Testamento,
tuttavia l’intima compenetrazione dei due Testamenti come unica Scrittura
della fede cristiana si è già resa visibile. La vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella figura stessa di Cristo, che dà carne
e sangue ai concetti - un realismo inaudito. Già nell’Antico Testamento la
novità biblica non consiste semplicemente in nozioni astratte, ma nell’agire
imprevedibile e in certo senso inaudito di Dio. Questo agire di Dio acquista
ora la sua forma drammatica nel fatto che, in Gesù Cristo, Dio stesso insegue
la “pecorella smarrita”, l’umanità sofferente e perduta».
15. Benedetto XVI: Caritas in Veritate 78
«Paolo VI ci ha ricordato nella Populorum Progressio che l’uomo non è in
grado di gestire da solo il proprio progresso, perché non può fondare da sé
un vero umanesimo. Solo se pensiamo di essere chiamati in quanto singoli e
in quanto comunità a far parte della famiglia di Dio come suoi figli, saremo
anche capaci di produrre un nuovo pensiero e di esprimere nuove energie a
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servizio di un vero umanesimo integrale. La maggiore forza a servizio dello
sviluppo è quindi un umanesimo cristiano, che ravvivi la carità e si faccia
guidare dalla verità, accogliendo l’una e l’altra come dono permanente di
Dio. La disponibilità verso Dio apre alla disponibilità verso i fratelli e verso
una vita intesa come compito solidale e gioioso. Al contrario, la chiusura
ideologica a Dio e l’ateismo dell’indifferenza, che dimenticano il Creatore e
rischiano di dimenticare anche i valori umani, si presentano oggi tra i maggiori ostacoli allo sviluppo. L’umanesimo che esclude Dio è un umanesimo
disumano».
TITOLO VII
Norme per il conseguimento
della Licenza o Laurea Magistrale in Scienze Religiose
Art. 29
Per conseguire la Licenza o Laurea Magistrale in Scienze Religiose, occorre aver
conseguito il Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose, essere studente ordinario, aver superato tutte le prove previste dal piano degli studi del biennio di
specializzazione, e discutere in seduta pubblica la tesi compilata sotto la direzione
di un Docente dell’Istituto.
Art. 30
§ 1. Ogni studente ordinario può concordare con un Docente dell’Istituto il titolo della tesi e i lineamenti essenziali, a cominciare dal secondo semestre del
primo anno di specializzazione.
§ 2. Lo studente, dopo l’approvazione firmata dal Relatore, deposita il titolo della
tesi, unitamente alla bibliografia essenziale, servendosi del modulo fornito
dalla Segreteria, non oltre la scadenza fissata dal calendario dell’anno accademico in cui difendere la tesi.
Art. 31
Il titolo della tesi, depositato in segreteria, rimane riservato per cinque anni accademici, a partire dall’ultima iscrizione, e non può essere cambiato se non per
gravi motivi.
Art. 32
La tesi, curata nella metodologia, consta di almeno ottanta cartelle dattiloscritte,
esclusa la bibliografia, con 22 righe di 60 battute per pagina o equivalenti.
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Art. 33
§ 1. Prima della discussione, la tesi viene sottoposta a un giudizio di idoneità da
parte di un Correlatore nominato dal Direttore, d’intesa con il Relatore.
§ 2. Il giudizio di idoneità deve valutare:
a) se la tesi rispetta l’argomento, e, in particolare, se utilizza un’adeguata
bibliografia;
b) se rispetta le indicazioni metodologiche e se usa adeguatamente le necessarie fonti;
c) se contiene affermazioni in contrasto con la dottrina della Chiesa.
Art. 34
§ 1. Perché la domanda di discussione della tesi sia accolta, lo studente deve essere in regola sia dal punto di vista amministrativo sia con il piano degli studi.
§2. Alla scadenza definita dal calendario accademico, lo studente deve consegnare in segreteria tre copie della tesi in formato cartaceo (una per il Relatore, una per ciascuno dei due Correlatori), due copie della medesima in
formato elettronico (una per la Facoltà di S. Teologia, una per la Segreteria),
l’attestazione di pagamento della tassa per la tesi e il nulla osta firmato dal
Relatore e controfirmato dal Correlatore.
Art. 35
§ 1. Prima della discussione, la Segreteria indica al candidato il nome del docente che fungerà da secondo Correlatore della tesi.
§ 2. La discussione della tesi avviene di fronte a una commissione composta dal
Decano della Facoltà di S. Teologia o da un suo delegato, e composta dal
Relatore e dai due Correlatori della tesi.
§ 3. La seduta avrà inizio con la presentazione da parte del Candidato del proprio
lavoro; successivamente prenderanno la parola il Relatore e i due Correlatori, che formuleranno i rispettivi giudizi. Infine la Commissione potrà formulare tutte le domande che riterrà opportune.
Art. 36
La votazione finale sarà espressa in novantesimi e sarà il risultato della votazione
della tesi scritta e discussa nell’esame finale, pari a 1/3; e della media ponderata
degli esami curricolari del Biennio, pari a 2/3.
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TITOLO VIII
Principi di etica universitaria
Art. 37
§ 1. Sono considerate infrazioni molto gravi:
a) la violazione esterna della morale cattolica;
b) la falsificazione di documenti o informazioni amministrative;
c) l’asportazione o intento di asportazione di libri o scritti della Biblioteca;
d) il plagio di un’opera scritta (elaborato, tesina, dissertazione, articoli, dispense o libri pubblicati), cioè l’inclusione di un testo preso da un altro
autore senza la consueta indicazione e il riferimento preciso alla fonte;
e) la consegna, sotto il proprio nome, di un’opera scritta da un altro, in
qualsiasi modo ricevuta;
f) la consegna, come elaborato di un corso, di uno scritto già presentato per
adempiere gli obblighi di un altro corso;
g) l’essersi procurato, in qualsiasi modo, il questionario del compito scritto
prima dell’esame;
h) la falsificazione della documentazione citata in un’opera scritta.
§ 2. Sono considerate infrazioni gravi:
a) la mancanza del dovuto rispetto ad altre persone;
b) il danneggiamento di apparecchiature, libri, oggetti o strutture dell’Istituto.
Art. 38
§ 1. Per le infrazioni molto gravi sono previste le seguenti sanzioni:
a) l’annullamento dell’esame o dell’opera consegnata;
b) un’ammonizione;
c) la sospensione del diritto all’esame per un periodo, determinata dall’autorità accademica competente;
d) la privazione della voce attiva e passiva, in modo temporaneo o definitivo, a giudizio dell’autorità accademica competente;
e) l’espulsione dall’Istituto;
f) la privazione del conferimento del grado accademico.
§ 2. La sanzione di cui al punto “a” dovrà essere sempre applicata.
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Art. 39
§ 1. Per le infrazioni gravi, sono previste le seguenti sanzioni:
a) ammonizione e riparazione del danno morale, determinata dall’autorità
competente;
b) ammonizione e riparazione del danno materiale, determinata dall’autorità competente;
§ 2. Se la violazione non fosse stata ancora consumata, basterà la sola ammonizione dell’autorità accademica competente.
TITOLO IX
La promozione e la pubblicità dell’offerta didattica
Art. 40
L’Istituto cura la diffusione integrale dell’informazione sulla propria offerta didattica e mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono
la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all’offerta didattica, ai
procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione,
ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti.
Art. 41
I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche, organizzate
dall’Istituto, come gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico e
il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli
esami finali, con le relative scadenze, sono resi pubblici dal Direttore, mediante
l’affissione in appositi albi e mediante altre forme e strumenti, che si riterranno
di volta in volta opportuni.
Art. 42
L’Istituto pubblica, a cura della Segreteria, una guida pratica per gli studenti, con
le informazioni sulle operazioni amministrative necessarie ai fini dell’immatricolazione e delle successive iscrizioni ai corsi di studio.
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Istituto Superiore di Scienze Religiose “G. Toniolo”
Piazza S. Cetteo, 2 - 65127 Pescara
Tel. +39.085.692955 - Fax +39.085.61943
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