CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE Artt. 2229 e seguenti del c.c. TRA Il Consorzio RFX, c.f. / partita I.V.A. n. 02685690287, con sede in Padova, Corso Stati Uniti n. 4, rappresentato dal suo Direttore ing. Roberto Piovan, nato a Megliadino San Vitale il 30/11/1955, di seguito indicato come “Consorzio RFX” E il geom. Gabriele Maragotto, codice fiscale MRG GRL 59D19 A001X, p.iva: 02080220284, nato ad Abano Terme (PD) il 19/04/1959, con studio in Via Chiesa Cinto 17 Cinto Euganeo (PD), iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Padova al nr. 3082, di seguito indicato come “Professionista” PREMESSO che il Consorzio RFX, intende avvalersi delle prestazioni professionali del Professionista nell’espletamento dell’incarico di assistenza all’ufficio di Direzione lavori per la redazione della “Contabilità dei lavori ed eventuali perizie” relative alle opere del “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto); che il Professionista è titolare di Partita Iva; che il Professionista si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnicoprofessionali per le quali offre la propria prestazione d’opera ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’incarico oggetto del presente contratto; che il Professionista svolge la propria attività come libero Professionista in uno studio di cui è titolare; che il Professionista solleva il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile al presente contratto. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. 1 ART. 1 – RAPPORTO Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo in regime di prestazione d’opera intellettuale consistente nello svolgimento di una attività con le modalità ed i termini di seguito convenuti. ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Per tutta la durata del presente contratto indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a svolgere le attività professionali di redazione della “Contabilità dei lavori” relative alle opere del “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova consistenti principalmente in: a) - Misure e Contabilità dei lavori: 1. misurazione delle opere eseguite in contraddittorio con l’impresa sulla scorta di quanto disposto dagli atti contrattuali; 2. tenuta del libretto misure; 3. compilazione del Registro di Contabilità e del Sommario del registro di Contabilità; 4. predisposizione degli Stati d’Avanzamento e dei Certificati di Pagamento; 5. redazione di eventuali disegni allegati alla Contabilità lavori. b) Perizie suppletive e di variante: 1. assistenza alla redazione della perizia suppletiva e di variante (parte progettuale fornita da RFX); 2. computo metrico delle opere in variante; 3. verbali nuovi prezzi; 4. quadri di raffronto; 5. aggiornamento quadro economico generale. Il Professionista si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente e secondo quanto indicato nell’offerta in data 09/09/2012 che si allega al presente contratto. 2 ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE Il “Professionista” si impegna ad eseguire la prestazione in linea con le previsioni di cui all’art. 2232 c.c., senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dal Consorzio RFX, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto avrà validità dal 22/10/2012 fino al collaudo delle opere del “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility”. Pertanto, presumibilmente, la prestazione professionale avrà durata fino al 31/12/2014 ed in ogni caso fino all’emissione del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo. ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO Le parti convengono che il corrispettivo dovuto per l’espletamento della collaborazione sia pari a € 34.503,00 comprensivo di tutte le spese al netto di contribuzione C.N.P.A.G. (4%) e di IVA 21% per le prestazioni di misure e contabilità dei lavori; € 5.000,00 comprensivo di tutte le spese al netto di contribuzione C.N.P.A.G. (4%) e di IVA 21% per le prestazioni di redazione delle perizie suppletive e di variante. Il corrispettivo, come sopra quantificato, è assoggettato alla ritenuta di acconto del 20% ai sensi della normativa vigente e sarà corrisposto con le seguenti modalità: per le prestazioni di misure e contabilità dei lavori l’importo sarà corrisposto in corrispondenza dell’emissione degli Stati d’Avanzamento all’Impresa esecutrice delle opere in oggetto ed in proporzione all’importo del S.A.L.; per le prestazioni di redazione della perizie suppletive e di variante l’importo sarà corrisposto in due soluzioni: 3 1. € 3.000,00 a seguito dell’approvazione della prima perizia suppletiva e di variante; 2. € 2.000,00 a seguito dell’approvazione dell’eventuale seconda perizia. Nel caso in cui non si presenti la necessità di redigere una seconda perizia, l’importo di cui al punto 2. verrà liquidato in corrispondenza dell’emissione del SAL Finale dei lavori. Il pagamento del compenso sarà regolato mediante bonifico dietro presentazione di regolari fatture e previo controllo da parte del Consorzio RFX dell’effettivo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto. Le eventuali ritenute d’acconto specificate in fattura saranno regolarmente versate dal Consorzio RFX nei termini e nelle modalità di legge. Il corrispettivo sarà accreditato sul C/C n. 000040689933, CIN Y, ABI 62560, CAB 02008, intestato a Gabriele Maragotto, presso la UniCredit Banca, Filiale di Este, Via Cesare Battisti 1 - Este IBAN IT 34 Y 02008 62560 000040689933. ART. 6 – RECESSO Il Consorzio RFX può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, rimborsando al Professionista il compenso per l’opera svolta ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile o prorogarlo in caso di necessità sopravvenuta, previo atto scritto motivato. Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. Al Professionista spetterà esclusivamente il rimborso delle spese effettuate e il compenso maturato per il lavoro prestato ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile. Per quanto non previsto si rimanda all’articolo 2237 del codice civile. ART. 7 – PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Consorzio RFX. Pertanto il “Professionista” non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi nè portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Consorzio RFX ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Consorzio RFX. Fatto salvo il riconoscimento di un’eventuale Vs. diritto morale, per nuovi procedimenti o prodotti risultanti dalle attività, inerenti al presente rapporto, il “Professionista” sin da ora concede gratuitamente al Committente, il diritto ad 4 utilizzare economicamente quanto fosse ad esso attribuito, incluso il trasferimento a terzi di tale diritto, a seguito del presente contratto. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il “Professionista” entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerasi riservati. ART. 8 – RESPONSABILITA’ Il “Professionista” si fa carico in proprio di stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni, la responsabilità civile contro terzi e la responsabilità professionale per un massimale assicurato di almeno 1 milione di euro. In ogni caso il medesimo solleva il Consorzio RFX da qualsiasi responsabilità per gli infortuni che dovesse subire e, così pure, dei danni eventualmente subiti e/o causati a persone e/o cose nello svolgimento dell’incarico. Copia delle polizze sottoscritte, unitamente alle quietanze di pagamento dei relativi premi a copertura di tutto il periodo oggetto del presente contratto, dovranno essere fornite al Consorzio RFX entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto. Tale termine costituisce “termine essenziale” ai sensi dell’art. 1457 del c.c.. ART. 9 – NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e seguenti del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile. ART. 10 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI Il Professionista nell’ambito del presente contratto, identificato con il CIG n. ZEB06DFAC0, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 5 ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI Per la tutela del “Professionista”, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196. ART. 13 – FORO COMPETENTE Per eventuali controversie il “Professionista” dichiara di accettare la competenza del Foro di Padova. Padova, lì 22/10/2012 Letto, confermato, sottoscritto Il Consorzio RFX Il Professionista Il Direttore Ing. Roberto Piovan geom. Gabriele Maragotto __________________ _________________ Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli artt.6, 7, 8 e 12 del presente contratto. Padova, lì 22/10/2012 Il Professionista geom. Gabriele Maragotto ________________ 6