Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO Regolamento di contabilità IL PRESIDENTE dott. Nicola Gallina IL DIRETTORE GENERALE Gallina rag. Silvano 1 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito del Regolamento Art. 2 Principi Art. 3 Strumenti Art. 4 Soggetti preposti alla gestione finanziaria e contabile dell’Azienda TITOLO IIO RUOLI E RESPONSABILITA’ Art. 5 Consiglio di Amministrazione Art. 6 Il Presidente Art. 7 Il Direttore Art. 8 Parere di regolarità contabile TITOLO III ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE Art. 9 Contabilità e Piano dei Conti Art. 10 Gestione delle entrate Art. 11 Versamento dell’entrata Art. 12 Fasi della spesa Art. 13 Il bonifico Art. 14 Piano Programmatico triennale Art. 15 Bilancio pluriennale Art. 16 Budget Art. 17 Bilancio di esercizio Art. 18 Utile e perdita di esercizio Art. 19 Controllo di gestione Art. 20 Invio dei conti giudiziali alla Corte dei Conti TITOLO IV SERVIZIO DI TESORERIA Art. 21 Servizio di Tesoreria Art. 22 Convenzione di Tesoreria Art. 23 Documentazione da trasmettere al tesoriere Art. 24 Attività connesse alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese Art. 25 Contabilità del Servizio di Tesoreria Art. 26 Gestione dei titoli e dei valori Art. 27 Responsabilità del tesoriere e vigilanza Art. 28 Verifiche di cassa Art. 29 Termine di presentazione del conto del tesoriere TITOLO V REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA Art. 30 Organo di revisione economico finanziaria Art. 31 Durata dell’incarico Art. 32 Cause di cessazione dell’incarico e sostituzione dell’Organo di Revisione Art. 33 Attività di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione TITOLO VI SERVIZIO DI ECONOMATO Art. 34 Servizio di Economato Art. 35 Servizio di cassa TITOLO VII - INVENTARI Art. 36 Tenuta e aggiornamento degli inventari Art. 37 Inventari dei beni immobili patrimoniali (disponibili e indisponibili Art. 38 Inventario dei beni mobili Art. 39 Categoria di beni mobili non inventariabili Art. 40 Gestione dei beni TITOLO VIII - ENTRATA IN VIGORE Art. 41 41 Entrata in vigore Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 9 9 9 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 16 16 16 17 17 17 19 19 2 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità TITOLO I – Disposizioni generali Art. 1. Ambito del regolamento 1. Il presente Regolamento è adottato in riferimento all’articolo 40 punto 6 della Legge Regionale n. 7 del 21 settembre 2005 «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona» ed alle seguenti norme: decreto del Presidente della Regione, 13 aprile 2006, n. 3/L, “Approvazione del regolamento per il riordino delle I.P.A.B.”; decreto del Presidente della Regione, 13 aprile 2006, n. 4/L, “Approvazione del regolamento di contabilità”; decreto del Presidente della Regione, 13 dicembre 2007 n. 12/L, “Modifiche del Regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della LR n. 7/2005, approvato con D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L; decreto del Presidente della Regione, 17 ottobre 2006, n. 12/L, “Approvazione del regolamento di esecuzione della L.R. 21/09/2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona”; decreto del Presidente della Regione, 14 febbraio 2012 n. 3/L, “Modifiche del Regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della LR n. 7/2005, approvato con D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L e ss.mm. Art. 2. Principi 1. I principi cui devono ispirarsi le attività di programmazione economico-finanziaria, di gestione e di investimento dell’azienda sono l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e pareggio di bilancio. 2. Gli strumenti adottati nell’ambito del presente regolamento, i criteri utilizzati nella loro definizione ed i criteri di utilizzo sono volti alla massima trasparenza non solo della gestione economico-finanziaria dell’Azienda, ma dei complessivi risultati raggiunti dalla gestione, in un’ottica di accountability rivolta non solo ai soggetti finanziatori, ma a tutti gli interlocutori ed alla comunità di riferimento in generale. Art. 3. Strumenti 1. L’azienda applica i principi contabili stabiliti dalla L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e dal suo regolamento di esecuzione con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della A.P.S.P., ferme restando le norme previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile. 2. Il regolamento definisce norme e procedure per l'analisi, la rappresentazione e il controllo dei fatti amministrativi e gestionali in termini finanziari, economici e patrimoniali. 3. Al fine di disporre di adeguati strumenti di analisi l’Azienda deve dotarsi dei seguenti documenti: a) Il bilancio preventivo economico triennale , comprensivo del piano programmatico della durata di tre anni. 3 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità b) Il bilancio preventivo economico annuale, di seguito (budget) c) Il bilancio di esercizio, che comprende Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa. Relazione sull’andamento della gestione 4. Il Consiglio di Amministrazione può dotarsi di ulteriori strumenti di rendicontazione, ovvero integrare quelli previsti ove si ritenga che tale integrazione sia funzionale ad una maggiore chiarezza ed efficacia della rendicontazione verso gli interlocutori e la collettività. Art. 4. Soggetti preposti alla gestione finanziaria e contabile dell’Azienda 1. I soggetti preposti alla gestione finanziaria e contabile dell’Azienda sono: a) il Consiglio di Amministrazione b) Il Presidente c) il Direttore TITOLO II: Ruoli e responsabilità Art. 5. Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione entra in carica nella continuità del Piano Programmatico approvato dalla precedente amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di Amministrazione approva il nuovo piano programmatico. 2. Approva entro il 31 dicembre il bilancio pluriennale ed il budget annuale. Se entro tale data il Consiglio di nuova nomina non si è ancora dotato di un proprio Piano Programmatico, il bilancio pluriennale viene definito nell’ipotesi di continuità del precedente Piano. 3. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente, con scadenza almeno trimestrale, il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, la correttezza amministrativa, nonché l’efficienza e l’efficacia della gestione. Adotta, se del caso, il provvedimento di cui all’art. 31 comma 4 della L.R. 21/09/2005 n.7. 4. Approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio dell’esercizio precedente. Art. 6. Il Presidente 1. Il Presidente è il legale rappresentate dell’Azienda. Presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio. 2. In seno al Consiglio di Amministrazione coordina e stimola la definizione del Piano Programmatico, che costituisce il riferimento per la costruzione del bilancio pluriennale. Art. 7. Il Direttore 1. Il Direttore collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione di tutti gli atti di programmazione e rendicontazione. 4 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità 2. Il Direttore è il responsabile della gestione amministrativa, economica, finanziaria e patrimoniale della A.P.S.P. ed adotta tutti i provvedimenti necessari per gli atti a rilevanza contabile, con esclusione di quelli che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti della APSP attribuiscono ad altri Organi. 3. Sovrintende alla corretta tenuta delle scritture contabili, è responsabile del budget che gestisce in piena autonomia. Sulla base del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore può formulare budget per Centri di Servizi e centri di responsabilità che vengono assegnati alle aree di riferimento. 4. Predispone con cadenza trimestrale una relazione sullo stato del budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione così come predispone il bilancio di esercizio da portare all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 5. Il Direttore predispone il budget sulla base delle linee guida definite nel Piano Programmatico Aziendale e nel Bilancio Pluriennale. Art. 8. Parere di regolarità contabile 1. Il parere di regolarità contabile viene reso sugli atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e riguarda: - La regolarità contabile della documentazione; - la disponibilità di fondi con riferimento al Budget; - l'osservanza delle norme fiscali; - altre valutazioni strettamente riferite agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali dell'atto; - la coerenza della proposta con il Piano Programmatico Triennale. 2. Il parere è espresso in forma scritta dal Direttore ed è inserito nell'atto in corso di formazione. 3. In caso di assenza o impedimento del Direttore il parere è espresso dal dipendente dell’ufficio che normalmente lo sostituisce. 5 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità TITOLO III: Ordinamento Finanziario e Contabile Art. 9. Contabilità e piano dei conti 1. La contabilità economico-patrimoniale viene gestita con la tecnica della partita doppia, adottando un piano dei conti conforme allo schema approvato con deliberazione della G.R. n. 377 del 15 dicembre 2006. Art. 10. Gestione delle entrate 1. Il Responsabile di Ragioneria, cura che la riscossione ed il versamento delle entrate, ivi compreso il recupero dei crediti, avvengano in modo puntuale e nel rispetto delle procedure di legge e di regolamento. 2. I procedimenti di verifica delle entrate di competenza economica dell’esercizio chiuso sono ultimati entro il 31 marzo dell’anno successivo. 3. cura delle procedure di riscossione coattiva; 4. controllo dei flussi cassa ; 5. emissione e registrazione degli incassi e dei pagamenti; 6. tenuta dei registri e delle scritture contabili; 7. raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione; Art. 11. Versamento dell'entrata 1. L’economo e gli altri incaricati interni alla riscossione diretta versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente almeno entro i termini della rendicontazione trimestrale. Provvedono all'immediato versamento qualora le somme riscosse superino l'importo di Euro 1.000,00. Art. 12. Fasi della spesa 1. Il Direttore, cura l'autorizzazione degli acquisti. 2. Tutte le fatture e le richieste di pagamento sono registrate dall’Ufficio Economo e successivamente trasmesse per la liquidazione al servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa. 3. Il servizio di merito esprime il benestare alla spesa verificando la regolarità della fornitura, prestazione o esecuzione dei lavori, e la corrispondenza del titolo di spesa alla qualità, alla quantità, ai prezzi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite, entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione. 4. Il benestare, datato e sottoscritto, è trasmesso con tutti i documenti giustificativi, all’Ufficio ragioneria per il pagamento entro il quindicesimo giorno precedente la scadenza del pagamento. 5. l’Ufficio ragioneria predispone il bonifico e da il via al pagamento al tesoriere. Art. 13. Il bonifico 1. Il bonifico è sottoscritto dal Direttore. 2. Il bonifico è trasmesso al tesoriere in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta, dall’Ufficio ragioneria che provvede alle conseguenti rilevazioni contabili. La 6 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità trasmissione può avvenire anche su supporto magnetico o tramite flussi informativi secondo le modalità previste dalla legge. 3. I pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e dai contratti di somministrazione effettuati senza la preventiva emissione del relativo bonifico, sono regolarizzati non oltre il mese di avvenuto pagamento. Art. 14. Piano programmatico triennale 1. Il Piano Programmatico, che costituisce allegato al bilancio pluriennale, definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, sia in termini di efficacia che in termini di efficienza; illustra gli aspetti socio-economici dell’utenza e dei servizi dell’azienda, precisandone le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie. La durata del Piano Programmatico è fissato in n. 3 anni. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, conferma aggiorna o rivede il piano programmatico. Art. 15. Bilancio pluriennale 1. Il bilancio pluriennale, di durata pari al piano programmatico, rappresenta l’implementazione economico-finanziaria del Piano programmatico e viene redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente. In particolare definisce una previsione dei ricavi e dei costi attesi, del fabbisogno finanziario per la gestione e per i nuovi investimenti e le forme di copertura di tale fabbisogno, anche attraverso eventuali valorizzazioni del patrimonio immobiliare. 2. l Consiglio di Amministrazione approva il bilancio pluriennale entro il 31 dicembre di ogni anno procedendo al suo aggiornamento. Art. 16. Budget 1. Il budget viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre ed evidenzia analiticamente il risultato della gestione ed esprime in termini economici le scelte del piano programmatico dell’azienda, a valere per l’anno di riferimento successivo. E’ redatto conformemente al bilancio pluriennale di previsione, di cui è parte. 2. Il Direttore verifica l’andamento della gestione e formula, in occasione di scostamenti di costi e ricavi rispetto alla previsione gli opportuni assestamenti di budget, dandone evidenza in occasione della relazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui venissero rilevati scostamenti tali da pregiudicare il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di servizio attesi e/o gli equilibri di bilancio, il direttore, di sua iniziativa o su richiesta del presidente o del Consiglio di Amministrazione, individua le ipotesi di azioni correttive da sottoporre al Consiglio stesso. Art. 17. Bilancio d’esercizio 1. Il bilancio di esercizio è il documento contabile con il quale viene rappresentata la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda e tramite il quale viene quantificato il risultato economico conseguito nell’esercizio di riferimento. 7 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità 2. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda ed il risultato economico dell’esercizio che si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 3. Il bilancio di esercizio è redatto secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2005 e dai relativi regolamenti di esecuzione. Al bilancio di esercizio, oltre ai documenti indicati dalla normativa civilistica, deve essere allegata una relazione sull’andamento della gestione, che costituisce elemento significativo per l’effettuazione della valutazione e del controllo strategico. 4. I modelli contabili da adottare per la relazione del bilancio sono approvati con deliberazione della Giunta Regionale. 5. Il bilancio di esercizio viene approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, ed è soggetto a controllo. A) LO STATO PATRIMONIALE Lo stato patrimoniale deve essere redatto secondo la schema sopra richiamato, a sezioni contrapposte. Esso rappresenta la consistenza delle attività, delle passività e il patrimonio netto esistenti alla chiusura dell’esercizio. Per ogni voce deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Deve inoltre evidenziare i dati relativi ai rischi, agli impegni e ai beni di terzi e presso terzi. B) IL CONTO ECONOMICO Il conto economico evidenzia le componenti di reddito positive e negative dell’attività delle aziende secondo criteri di competenza economica. Esso viene redatto secondo il modello predisposto con uno schema a scalare e con le voci classificate per natura. Per ogni voce deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. C) NOTA INTEGRATIVA La nota integrativa deve essere redatta coerentemente con quanto previsto nell’articolo 2427 del Codice Civile e deve indicare: I criteri di valutazione delle poste dello stato patrimoniale; I criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento, delle quote del trattamento di fine rapporto e degli accantonamenti di eventuali altri fondi; Le motivazioni degli scostamenti più significativi rispetto al budget; Ogni altra informazione ritenuta importante per una corretta lettura del bilancio; D) LA RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE La relazione illustrativa sull’andamento della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Essa tiene conto delle risultanze del controllo di gestione e delle relazioni dell’organo di revisione contabile. Viene inoltre analizzato lo stato di attuazione del piano programmatico e gli eventuali scostamenti rispetto al bilancio pluriennale approvato. Il Bilancio di esercizio viene redatto dal Direttore e presentato dal Presidente al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. 8 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità Il Bilancio di esercizio viene redatto dal Direttore ed inviato all’Organo di revisione almeno 20 giorni prima della riunione fissata dal Consiglio di Amministrazione per l’approvazione nei termini di legge. L’organo di revisione predispone specifica attestazione di corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze della gestione. Art. 18. Utile e perdita di esercizio 1. Il risultato finale del conto economico rappresenta l’utile o la perdita di esercizio. UTILE DI ESERCIZIO L’utile di esercizio viene iscritto in contropartita nella voce “risultato d’esercizio” del patrimonio netto. Ad avvenuta approvazione del bilancio d’esercizio da parte della Giunta Provinciale l’utile di esercizio deve essere portato in una riserva disponibile all'interno del patrimonio netto. Tale riserva può essere utilizzata per coprire perdite pregresse o future. L'utilizzo della riserva deve essere in ogni caso approvato dal Consiglio di Amministrazione. PERDITA DI ESERCIZIO La perdita di gestione viene iscritta con segno negativo nella voce “risultato d’esercizio” del patrimonio netto. La relazione sull’andamento della gestione deve evidenziare le cause del risultato negativo, indicando le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio economico della gestione aziendale. La perdita di esercizio non produce effetti fino a quando trova copertura negli eventuali utili precedentemente accantonati e può da essi essere compensata. Qualora la perdita di esercizio non compensata con utili pregressi sia inferiore al 5% può essere riportata a nuovo e compensata con eventuali utili futuri. Qualora le perdite non compensate superino il 5% della somma delle altre voci del patrimonio netto, il Consiglio di Amministrazione deve approvare un piano di rientro ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Regione, 13 aprile 2006, n. 4/L, “Approvazione del regolamento di contabilità.”. Art. 19. Controllo di gestione 1. L’Azienda attribuisce alla valutazione delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti un’importanza strategica al fine di garantire appropriatezza delle scelte e corretta allocazione delle risorse. In tale ottica e in coerenza con le disposizioni legislative e statutarie in materia, l’Azienda si avvale di un sistema di controlli interni in modo da presidiare gli aspetti di ordine economico-gestionali, tecnico-professionali e di qualità, in relazione alle prestazioni e ai servizi erogati e finalizzato a contribuire alle decisioni finali. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'A.P.S.P., l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 2. L’A.P.S.P. applica il controllo di gestione allo scopo di indirizzare la propria attività verso il conseguimento degli obiettivi aziendali. 9 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità 3. Il controllo di gestione è garantito attraverso la sistematica applicazione dei seguenti metodi e strumenti: - la raccolta dei dati di gestione mediante la regolare tenuta della contabilità analitica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 13.04.2006 n. 4/L; - la costruzione di indicatori atti a rilevare lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti; - la redazione di periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget e di un rapporto annuale finale; - la definizione dei necessari e tempestivi interventi correttivi in relazione alle criticità individuate mediante l’analisi degli scostamenti ed evidenziate nei rapporti di cui sopra. 4. In accordo con quanto stabilito nel regolamento di organizzazione generale il Direttore individua i centri di responsabilità ed i collegati centri di costo e/o di prestazione, cui affidare la realizzazione di parte degli obiettivi aziendali programmati. Contestualmente definisce i tempi e le modalità di controllo sull’andamento della gestione dei budget affidati e sulle eventuali azioni correttive da apportare in caso di scostamenti rilevati. 5. I risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti per centri di responsabilità, di costo e/o per prestazioni, sono resi pubblici annualmente mediante pubblicazione all’albo dell’azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio. Art. 20. Invio dei conti giudiziali alla Corte dei Conti 1. Il Direttore trasmette alla Sezione giurisdizionale provinciale della Corte dei Conti il conto del tesoriere e degli altri agenti contabili entro 30 giorni dall'approvazione consigliare del bilancio d’esercizio. 10 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità TITOLO IV Servizio di Tesoreria Art. 21. Servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’A.P.S.P. e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, nonché l’amministrazione e custodia di titoli e valori di proprietà dell’Azienda. Viene affidato a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme nel rispetto delle procedure di scelta del contraente inserite nel regolamento dei contratti dell’Azienda. Art. 22. Convenzione di tesoreria 1. I rapporti fra l’Azienda e il tesoriere sono regolati da apposita convenzione di tesoreria. 2. La convenzione disciplina: a) la durata del servizio. b)le modalità organizzative e le condizioni economiche per l’espletamento del servizio; c) le modalità per l’ottenimento dell’anticipazioni di cassa; d) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie; f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere; g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere all’Azienda; h) le modalità di accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di pagamento utilizzati. Art. 23. Documentazione da trasmettere al tesoriere 1. Il Direttore trasmette tempestivamente al tesoriere: il bilancio pluriennale il budget annuale la deliberazione di nomina dell’organo di revisione; copia del presente regolamento. 2. Sono depositate presso il tesoriere le firme autografe, che verranno usate negli atti contabili del Direttore e degli altri incaricati a sottoscrivere le bollette di incasso e gli ordinativi di pagamento. a) b) c) d) Art. 24. Attività connesse alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese 1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza dandone comunicazione all’Azienda. 2. Le entrate e le spese sono registrate su Estratto Conto cronologico nel giorno stesso della riscossione e/o del pagamento. 11 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità Art. 25. Contabilità del servizio di tesoreria 1. Il tesoriere adotta una contabilità analitica che rilevi cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e i registri necessari per la rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. Art. 26. Gestione dei titoli e dei valori 1. I titoli di proprietà dell’Azienda sono gestiti dal tesoriere il quale diventa depositario con l’obbligo di riscossione delle entrate alle rispettive scadenze e di versamento delle somme sul relativo conto di tesoreria. 2. Gli ordinativi di incasso dei depositi cauzionali di somme a garanzia degli impegni assunti con l’ente sono sottoscritti dal Direttore. L’autorizzazione allo svincolo del deposito è disposta dal Direttore dopo che è stata acquisita la documentazione giustificativa del diritto al rimborso. Art. 27. Responsabilità del tesoriere e vigilanza 1. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento. E’ inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall’assunzione del servizio. 2. Il tesoriere informa l’ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento. 3. Il tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali con cadenza quindicinale. Art. 28. Verifiche di cassa 1. L’organo di revisione ed il Direttore verificano trimestralmente la contabilità dell’ente e degli altri agenti contabili. 2. Il Direttore può disporre, senza preavviso, accertamenti sulle giacenze di cassa del servizio di tesoreria, del servizio economato e degli altri agenti contabili. Art. 29. Termine di presentazione del conto del tesoriere 1. Il tesoriere rende il conto della propria gestione annuale di cassa entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio . 12 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità TITOLO V - Revisione economico - finanziaria Art. 30. Organo di revisione economico-finanziaria 1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un Organo di revisione composto da un solo membro iscritto al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 nominato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri. 2. L’Organo di revisione nello svolgimento della propria attività di collaborazione e vigilanza opera nei limiti e con le modalità stabilite dalla L.R. 7/2005 e relativi regolamenti di attuazione e si uniforma ai principi di cui all’articolo 2409 ter del Codice Civile. 3. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dalle sopra citate norme il Consiglio di Amministrazione può revocare l’incarico. Art. 31. Durata dell'incarico 1. L'organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina ed è rieleggibile una sola volta. Qualora l’esecutività del provvedimento di nomina decorra prima della scadenza dell’organo in carica, il nuovo incarico è assunto dopo tale data. 2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda alla nomina entro la scadenza dell’incarico triennale, questo è prorogato per non più di novanta giorni, decorrenti dal giorno di scadenza dell’incarico medesimo. Art. 32. Cause di cessazione dell’incarico e sostituzione dell’organo di revisione 1. L’impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo superiore a sei mesi determina la cessazione dell’incarico. 2. Il Consiglio di amministrazione accerta la decadenza o la cessazione e dichiara la revoca dell’incarico di revisore nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, procedendo alla sostituzione entro i successivi trenta giorni. 3. Non si considera, ai fini della rieleggibilità del sostituto, l’incarico espletato per un periodo inferiore ai diciotto mesi. Art. 33. Attività di collaborazione con il Consiglio di amministrazione 1. Le proposte di deliberazione riguardanti le scelte relative alle forme di gestione di servizi a rilevanza imprenditoriale sono trasmesse all’organo di revisione almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio di amministrazione. La valutazione dell’organo di revisione sugli aspetti economico finanziari della proposta è inviata entro la data di convocazione del Consiglio di amministrazione. 2. Il Presidente può richiedere valutazioni preventive all’organo di revisione sugli aspetti contabili, economici e finanziari delle proposte di deliberazione nonché indicazioni sull’ottimizzazione della gestione. 3. Il revisore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione quando invitato. 13 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità TITOLO VI - Servizio di economato Art. 34. Servizio economato 1. Per provvedere alle spese d’ufficio e all’approvvigionamento di beni o servizi necessari per soddisfare i fabbisogni correnti, di non rilevante ammontare, è istituito il servizio di economato. Al servizio è preposto un dipendente che assume la responsabilità di economo. 2. Il servizio viene istituito con le modalità e secondo quanto previsto nel regolamento di organizzazione generale dell’Azienda. 3. L’economo è dotato all’inizio di ciascun anno di un fondo trimestrale da stabilirsi a cura del Direttore, reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate riscontrato dall’agente contabile al Direttore che lo approva con propria determinazione. 4. Il fondo di anticipazione è utilizzabile per il pagamento di: a) spese postali, telegrafiche e telefoniche; b) spese di trasporto, spedizioni e facchinaggio; c) spese per rimborso pedaggi autostradali conseguenti a viaggi per missioni d’ufficio; d) spese per valori bollati e carte bollate; e) spese per visure catastali e tavolari, per la notifica di atti e provvedimenti, per il conseguimento di licenze, autorizzazioni, attestazioni e simili; f) spese di rappresentanza; g) spese per acquisto di generi correnti necessari al funzionamento dell’A.P.S.P.; h) spese per l'abbonamento a giornali e riviste periodiche ed acquisto di libri; i) spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrente per il funzionamento dell’A.P.S.P.; j) spese per acquisto di effetti di corredo per il personale dipendente; k) spese relative all'acquisto di stampati, moduli e materiali di cancelleria; l) spese per l'ufficio, la manutenzione e le tasse di circolazione degli automezzi; m) spese per la pubblicazione di avvisi vari; n) altre spese necessarie al funzionamento dei servizi altre spese espressamente autorizzate dal Presidente in relazione alle difficoltà di pagamento tramite il normale servizio di tesoreria. 5. Le spese ammesse a pagamento non devono superare l’importo unitario di Euro 500,00. 6. Il fondo di anticipazione non può essere utilizzato in modo diverso da quello per cui fu concesso; 7. Il fondo è accreditato all’incaricato del servizio su apposito libretto di risparmio aperto presso l’istituto tesoriere dell’Azienda. Gli interessi eventualmente maturati vanno annualmente versati sul conto di tesoreria dell’Azienda. L’utilizzazione del fondo avviene mediante prelevamento periodico. Le somme liquide conservate presso il servizio economato non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa e devono risultare dai rendiconti presentati. Le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione. 8. L’economo tiene apposito giornale nel quale registrare in ordine cronologico l’ammontare delle dotazioni finanziarie ottenute ed i pagamenti eseguiti, con l’indicazione della relativa causale e dell’intervento di riferimento cui imputare la spesa. Il Direttore può effettuare autonome verifiche di cassa; 9. Il rendiconto è presentato dall’economo con periodicità trimestrale o per periodo inferiore in caso di esaurimento di fondi. Il rendiconto finale della gestione è presentato 14 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio e parificato con le scritture contabili dell’ente dal Direttore. Art. 35. Servizio di cassa 1. L’economo è autorizzato alla riscossione diretta delle seguenti entrate: a) proventi per il rilascio di documenti e di fotocopie in genere; b) i ricavi della cessione di materiale fuori uso per un importo non eccedente € 500,00; c) le somme pervenute direttamente all’Azienda tramite il servizio postale; d) gli altri proventi, la cui riscossione sia espressamente autorizzata dal Presidente con tale procedura in relazione alle difficoltà di riscossione tramite il normale servizio di tesoreria. 2. Gli importi riscossi sono versati alla tesoreria entro il termine di giorni 5 (cinque) 3. Per gli introiti si deve tenere distinto giornale nel quale registrare in ordine cronologico tutte le operazioni di riscossione e di versamento effettuate. 4. Il Direttore può effettuare in ogni momento autonome verifiche di cassa. 5. Il rendiconto finale della gestione è presentato entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio e parificato dal Direttore con le scritture contabili dell’Azienda. 15 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità TITOLO VII – Inventari Art. 36. Tenuta e aggiornamento degli inventari 1. L’inventario è il documento contabile che rappresenta l’insieme dei beni dell’Azienda. 2. Nell’inventario i beni comprensoriali sono raggruppati in relazione ai regimi giuridici a cui sono assoggettati nelle seguenti 3 categorie: a) beni immobili patrimoniali indisponibili; b) beni immobili patrimoniali disponibili; c) beni mobili. 3. I beni mobili, che hanno una destinazione unitaria, possono essere registrati con l’applicazione del criterio della universalità dei beni ai sensi dell’articolo 816 del codice civile. 4. La tenuta e l’aggiornamento degli inventari sono affidati all’economo. 5. Sulle fatture relative all’acquisto dei beni soggetti ad inventariazione sono annotati gli estremi dell’iscrizione nell’inventario. Art. 37. Inventari dei beni immobili patrimoniali (disponibili e indisponibili) 1. Gli inventari dei beni immobili patrimoniali evidenziano: a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a cui sono destinati; b) il titolo di provenienza, gli estremi catastali e tavolari, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni; c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta; d) lo stato di conservazione dell'immobile; e) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati; f) il servizio o soggetto privato utilizzatore; g) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; h) l'ammontare delle quote di ammortamento; i) gli eventuali redditi. 16 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità Art. 38. Inventario dei beni mobili 1. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni: a) il luogo in cui si trovano e il servizio utilizzatore; b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; c) la quantità e la specie; d) il valore; e) l'ammontare delle quote di ammortamento. 2. Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. 3. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli. Art. 39. Categorie di beni mobili non inventariabili 1. Non sono iscritti negli inventari le seguenti categorie di beni in ragione della loro natura di beni mobili di facile consumo o di modico valore ascrivibili alle seguenti tipologie: a)i beni ed oggetti di facile consumo, quali i materiali di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali, i libri, gli stampati e le pubblicazioni in uso presso gli uffici e servizi; b)i beni materiali di rapido logorio quali la piccola attrezzatura d’ufficio, gli strumenti d’uso, il materiale didattico, ecc..; c) i beni di modico valore, utilizzati da più utenti, facilmente spostabili, quali attaccapanni, portaombrelli, sedie, banchi, sgabelli, schedari, scale portatili, schermi, ecc.; d)i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali pareti attrezzate, impianti di condizionamento, tende, veneziane, impianti e quadri elettrici, plafoniere, lampade e simili; e)i programmi applicativi (software) a prescindere dal costo in considerazione del loro uso, della loro rapida obsolescenza e della loro particolare natura che non consente l’acquisizione della proprietà ma solo il diritto d’uso del bene; f) i beni di modico valore; 2. Il limite di valore di cui alle lettere c) e f) è fissato in Euro 250,00, e potrà essere adeguato periodicamente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione con effetto dall’anno successivo. 3. La spesa relativa all’acquisto dei beni non soggetti ad inventariazione è da considerarsi corrente. Art. 40. Gestione dei beni 1. L’economo è agente consegnatario dei beni mobili ed immobili. 2. Alla gestione dei beni sono preposti i responsabili dei singoli servizi che assumono la qualifica di assegnatari (consegnatari utilizzatori dei beni). 3. L’economo controlla lo stato di conservazione dei beni affidati agli assegnatari. 4. Qualora si presenti l’esigenza o l’opportunità di scaricare o altrimenti alienare o comunque dismettere dei beni mobili inventariati, ogni singola unità organizzativa dovrà informare, con motivata richiesta il servizio di economato, individuando e descrivendo i beni da scaricare. 17 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità 5. Il servizio di economato, compiuti gli accertamenti del caso, propone la loro alienazione o cessione gratuita od ancora cessione in godimento secondo le disposizioni recate dal regolamento dei contratti e nel rispetto della normativa fiscale di riferimento. 18 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità TITOLO VIII – ENTRATA IN VIGORE Art. 41. Entrata in vigore 1. Per quanto non previsto nel seguente regolamento si rinvia alle disposizioni in materia emesse dalla Regione Trentino Alto Adige, dallo Stato Italiano e dalla Comunità Europea. 2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso. 19