Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“dott. Antonio Bontempelli”
PELLIZZANO
Regolamento di contabilità
IL PRESIDENTE
dott. Nicola Gallina
IL DIRETTORE GENERALE
Gallina rag. Silvano
1
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” PELLIZZANO - Regolamento di contabilità
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1
Ambito del Regolamento
Art.
2
Principi
Art.
3
Strumenti
Art.
4
Soggetti preposti alla gestione finanziaria e contabile dell’Azienda
TITOLO IIO RUOLI E RESPONSABILITA’
Art.
5
Consiglio di Amministrazione
Art.
6
Il Presidente
Art.
7
Il Direttore
Art.
8
Parere di regolarità contabile
TITOLO III ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art.
9
Contabilità e Piano dei Conti
Art.
10
Gestione delle entrate
Art.
11
Versamento dell’entrata
Art.
12
Fasi della spesa
Art.
13
Il bonifico
Art.
14
Piano Programmatico triennale
Art.
15
Bilancio pluriennale
Art.
16
Budget
Art.
17
Bilancio di esercizio
Art.
18
Utile e perdita di esercizio
Art.
19
Controllo di gestione
Art.
20
Invio dei conti giudiziali alla Corte dei Conti
TITOLO IV SERVIZIO DI TESORERIA
Art.
21
Servizio di Tesoreria
Art.
22
Convenzione di Tesoreria
Art.
23
Documentazione da trasmettere al tesoriere
Art.
24
Attività connesse alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese
Art.
25
Contabilità del Servizio di Tesoreria
Art.
26
Gestione dei titoli e dei valori
Art.
27
Responsabilità del tesoriere e vigilanza
Art.
28
Verifiche di cassa
Art.
29
Termine di presentazione del conto del tesoriere
TITOLO V REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Art.
30
Organo di revisione economico finanziaria
Art.
31
Durata dell’incarico
Art.
32
Cause di cessazione dell’incarico e sostituzione dell’Organo di Revisione
Art.
33
Attività di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione
TITOLO VI SERVIZIO DI ECONOMATO
Art.
34
Servizio di Economato
Art.
35
Servizio di cassa
TITOLO VII - INVENTARI Art.
36
Tenuta e aggiornamento degli inventari
Art.
37
Inventari dei beni immobili patrimoniali (disponibili e indisponibili
Art.
38
Inventario dei beni mobili
Art.
39
Categoria di beni mobili non inventariabili
Art.
40
Gestione dei beni
TITOLO VIII - ENTRATA IN VIGORE Art. 41
41
Entrata in vigore
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3
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TITOLO I – Disposizioni generali
Art. 1. Ambito del regolamento
1.
Il presente Regolamento è adottato in riferimento all’articolo 40 punto 6 della Legge
Regionale n. 7 del 21 settembre 2005 «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona» ed alle seguenti
norme:
 decreto del Presidente della Regione, 13 aprile 2006, n. 3/L, “Approvazione del
regolamento per il riordino delle I.P.A.B.”;
 decreto del Presidente della Regione, 13 aprile 2006, n. 4/L, “Approvazione del
regolamento di contabilità”;
 decreto del Presidente della Regione, 13 dicembre 2007 n. 12/L, “Modifiche del
Regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di
servizi alla persona ai sensi del Titolo III della LR n. 7/2005, approvato con
D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L;
 decreto del Presidente della Regione, 17 ottobre 2006, n. 12/L, “Approvazione del
regolamento di esecuzione della L.R. 21/09/2005, n. 7, relativo alla organizzazione
generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende
pubbliche di servizi alla persona”;
 decreto del Presidente della Regione, 14 febbraio 2012 n. 3/L, “Modifiche del
Regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di
servizi alla persona ai sensi del Titolo III della LR n. 7/2005, approvato con
D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L e ss.mm.
Art. 2. Principi
1.
I principi cui devono ispirarsi le attività di programmazione economico-finanziaria, di
gestione e di investimento dell’azienda sono l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e
pareggio di bilancio.
2.
Gli strumenti adottati nell’ambito del presente regolamento, i criteri utilizzati nella
loro definizione ed i criteri di utilizzo sono volti alla massima trasparenza non solo della
gestione economico-finanziaria dell’Azienda, ma dei complessivi risultati raggiunti dalla
gestione, in un’ottica di accountability rivolta non solo ai soggetti finanziatori, ma a tutti gli
interlocutori ed alla comunità di riferimento in generale.
Art. 3. Strumenti
1.
L’azienda applica i principi contabili stabiliti dalla L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e dal
suo regolamento di esecuzione con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della A.P.S.P., ferme restando le norme previste dall'ordinamento per assicurare
l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile.
2.
Il regolamento definisce norme e procedure per l'analisi, la rappresentazione e il
controllo dei fatti amministrativi e gestionali in termini finanziari, economici e patrimoniali.
3.
Al fine di disporre di adeguati strumenti di analisi l’Azienda deve dotarsi dei seguenti
documenti:
a) Il bilancio preventivo economico triennale , comprensivo del piano programmatico
della durata di tre anni.
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b) Il bilancio preventivo economico annuale, di seguito (budget)
c) Il bilancio di esercizio, che comprende
 Stato patrimoniale
 Conto economico
 Nota integrativa.
 Relazione sull’andamento della gestione
4.
Il Consiglio di Amministrazione può dotarsi di ulteriori strumenti di rendicontazione,
ovvero integrare quelli previsti ove si ritenga che tale integrazione sia funzionale ad una
maggiore chiarezza ed efficacia della rendicontazione verso gli interlocutori e la collettività.
Art. 4. Soggetti preposti alla gestione finanziaria e contabile dell’Azienda
1.
I soggetti preposti alla gestione finanziaria e contabile dell’Azienda sono:
a) il Consiglio di Amministrazione
b) Il Presidente
c) il Direttore
TITOLO II: Ruoli e responsabilità
Art. 5. Consiglio di Amministrazione
1.
Il Consiglio di Amministrazione entra in carica nella continuità del Piano
Programmatico approvato dalla precedente amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina
il Consiglio di Amministrazione approva il nuovo piano programmatico.
2.
Approva entro il 31 dicembre il bilancio pluriennale ed il budget annuale. Se entro
tale data il Consiglio di nuova nomina non si è ancora dotato di un proprio Piano
Programmatico, il bilancio pluriennale viene definito nell’ipotesi di continuità del
precedente Piano.
3.
Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente, con scadenza almeno
trimestrale, il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, la
correttezza amministrativa, nonché l’efficienza e l’efficacia della gestione. Adotta, se del
caso, il provvedimento di cui all’art. 31 comma 4 della L.R. 21/09/2005 n.7.
4.
Approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio dell’esercizio precedente.
Art. 6. Il Presidente
1.
Il Presidente è il legale rappresentate dell’Azienda. Presenta al Consiglio di
Amministrazione il bilancio di esercizio.
2.
In seno al Consiglio di Amministrazione coordina e stimola la definizione del Piano
Programmatico, che costituisce il riferimento per la costruzione del bilancio pluriennale.
Art. 7. Il Direttore
1.
Il Direttore collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per la
predisposizione di tutti gli atti di programmazione e rendicontazione.
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2.
Il Direttore è il responsabile della gestione amministrativa, economica, finanziaria e
patrimoniale della A.P.S.P. ed adotta tutti i provvedimenti necessari per gli atti a rilevanza
contabile, con esclusione di quelli che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti della APSP
attribuiscono ad altri Organi.
3.
Sovrintende alla corretta tenuta delle scritture contabili, è responsabile del budget
che gestisce in piena autonomia. Sulla base del budget approvato dal Consiglio di
Amministrazione, il Direttore può formulare budget per Centri di Servizi e centri di
responsabilità che vengono assegnati alle aree di riferimento.
4.
Predispone con cadenza trimestrale una relazione sullo stato del budget da
sottoporre al Consiglio di Amministrazione così come predispone il bilancio di esercizio da
portare all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5.
Il Direttore predispone il budget sulla base delle linee guida definite nel Piano
Programmatico Aziendale e nel Bilancio Pluriennale.
Art. 8. Parere di regolarità contabile
1.
Il parere di regolarità contabile viene reso sugli atti del Consiglio di Amministrazione
e del Presidente e riguarda:
- La regolarità contabile della documentazione;
- la disponibilità di fondi con riferimento al Budget;
- l'osservanza delle norme fiscali;
- altre valutazioni strettamente riferite agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali
dell'atto;
- la coerenza della proposta con il Piano Programmatico Triennale.
2.
Il parere è espresso in forma scritta dal Direttore ed è inserito nell'atto in corso di
formazione.
3.
In caso di assenza o impedimento del Direttore il parere è espresso dal dipendente
dell’ufficio che normalmente lo sostituisce.
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TITOLO III: Ordinamento Finanziario e Contabile
Art. 9. Contabilità e piano dei conti
1.
La contabilità economico-patrimoniale viene gestita con la tecnica della partita
doppia, adottando un piano dei conti conforme allo schema approvato con deliberazione
della G.R. n. 377 del 15 dicembre 2006.
Art. 10. Gestione delle entrate
1.
Il Responsabile di Ragioneria, cura che la riscossione ed il versamento delle
entrate, ivi compreso il recupero dei crediti, avvengano in modo puntuale e nel rispetto
delle procedure di legge e di regolamento.
2.
I procedimenti di verifica delle entrate di competenza economica dell’esercizio
chiuso sono ultimati entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3.
cura delle procedure di riscossione coattiva;
4.
controllo dei flussi cassa ;
5.
emissione e registrazione degli incassi e dei pagamenti;
6.
tenuta dei registri e delle scritture contabili;
7.
raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione;
Art. 11. Versamento dell'entrata
1.
L’economo e gli altri incaricati interni alla riscossione diretta versano le somme
riscosse presso la tesoreria dell'ente almeno entro i termini della rendicontazione
trimestrale. Provvedono all'immediato versamento qualora le somme riscosse superino
l'importo di Euro 1.000,00.
Art. 12. Fasi della spesa
1.
Il Direttore, cura l'autorizzazione degli acquisti.
2.
Tutte le fatture e le richieste di pagamento sono registrate dall’Ufficio Economo e
successivamente trasmesse per la liquidazione al servizio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa.
3.
Il servizio di merito esprime il benestare alla spesa verificando la regolarità della
fornitura, prestazione o esecuzione dei lavori, e la corrispondenza del titolo di spesa alla
qualità, alla quantità, ai prezzi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite, entro 7 giorni dal
ricevimento della documentazione.
4.
Il benestare, datato e sottoscritto, è trasmesso con tutti i documenti giustificativi,
all’Ufficio ragioneria per il pagamento entro il quindicesimo giorno precedente la scadenza
del pagamento.
5. l’Ufficio ragioneria predispone il bonifico e da il via al pagamento al tesoriere.
Art. 13. Il bonifico
1.
Il bonifico è sottoscritto dal Direttore.
2.
Il bonifico è trasmesso al tesoriere in duplice copia, di cui una da restituire per
ricevuta, dall’Ufficio ragioneria che provvede alle conseguenti rilevazioni contabili. La
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trasmissione può avvenire anche su supporto magnetico o tramite flussi informativi
secondo le modalità previste dalla legge.
3.
I pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni
di pagamento e dai contratti di somministrazione effettuati senza la preventiva emissione
del relativo bonifico, sono regolarizzati non oltre il mese di avvenuto pagamento.
Art. 14. Piano programmatico triennale
1.
Il Piano Programmatico, che costituisce allegato al bilancio pluriennale, definisce le
linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, sia in termini di efficacia che
in termini di efficienza; illustra gli aspetti socio-economici dell’utenza e dei servizi
dell’azienda, precisandone le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie. La
durata del Piano Programmatico è fissato in n. 3 anni.
2.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sulla base della
verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, conferma aggiorna o rivede il piano
programmatico.
Art. 15. Bilancio pluriennale
1.
Il bilancio pluriennale, di durata pari al piano programmatico, rappresenta
l’implementazione economico-finanziaria del Piano programmatico e viene redatto
secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente. In particolare definisce una previsione
dei ricavi e dei costi attesi, del fabbisogno finanziario per la gestione e per i nuovi
investimenti e le forme di copertura di tale fabbisogno, anche attraverso eventuali
valorizzazioni del patrimonio immobiliare.
2.
l Consiglio di Amministrazione approva il bilancio pluriennale entro il 31 dicembre di
ogni anno procedendo al suo aggiornamento.
Art. 16. Budget
1.
Il budget viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre ed
evidenzia analiticamente il risultato della gestione ed esprime in termini economici le
scelte del piano programmatico dell’azienda, a valere per l’anno di riferimento successivo.
E’ redatto conformemente al bilancio pluriennale di previsione, di cui è parte.
2.
Il Direttore verifica l’andamento della gestione e formula, in occasione di
scostamenti di costi e ricavi rispetto alla previsione gli opportuni assestamenti di budget,
dandone evidenza in occasione della
relazione trimestrale al Consiglio di
Amministrazione. Nel caso in cui venissero rilevati scostamenti tali da pregiudicare il
mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di servizio attesi e/o gli equilibri di
bilancio, il direttore, di sua iniziativa o su richiesta del presidente o del Consiglio di
Amministrazione, individua le ipotesi di azioni correttive da sottoporre al Consiglio stesso.
Art. 17. Bilancio d’esercizio
1.
Il bilancio di esercizio è il documento contabile con il quale viene rappresentata la
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda e tramite il quale viene quantificato il
risultato economico conseguito nell’esercizio di riferimento.
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2.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda ed il risultato
economico dell’esercizio che si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
3.
Il bilancio di esercizio è redatto secondo quanto previsto dalla legge regionale
7/2005 e dai relativi regolamenti di esecuzione. Al bilancio di esercizio, oltre ai documenti
indicati dalla normativa civilistica, deve essere allegata una relazione sull’andamento della
gestione, che costituisce elemento significativo per l’effettuazione della valutazione e del
controllo strategico.
4.
I modelli contabili da adottare per la relazione del bilancio sono approvati con
deliberazione della Giunta Regionale.
5.
Il bilancio di esercizio viene approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a
quello di riferimento, ed è soggetto a controllo.
A) LO STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale deve essere redatto secondo la schema sopra richiamato, a sezioni
contrapposte. Esso rappresenta la consistenza delle attività, delle passività e il patrimonio
netto esistenti alla chiusura dell’esercizio. Per ogni voce deve essere indicato l’importo
della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Deve inoltre evidenziare i dati relativi
ai rischi, agli impegni e ai beni di terzi e presso terzi.
B) IL CONTO ECONOMICO
Il conto economico evidenzia le componenti di reddito positive e negative dell’attività delle
aziende secondo criteri di competenza economica.
Esso viene redatto secondo il modello predisposto con uno schema a scalare e con le voci
classificate per natura.
Per ogni voce deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio
precedente.
C) NOTA INTEGRATIVA
La nota integrativa deve essere redatta coerentemente con quanto previsto nell’articolo
2427 del Codice Civile e deve indicare:
I criteri di valutazione delle poste dello stato patrimoniale;
I criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento, delle quote del
trattamento di fine rapporto e degli accantonamenti di eventuali altri fondi;
Le motivazioni degli scostamenti più significativi rispetto al budget;
Ogni altra informazione ritenuta importante per una corretta lettura del bilancio;
D) LA RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
La relazione illustrativa sull’andamento della gestione esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti. Essa tiene conto delle risultanze del controllo di gestione e delle relazioni
dell’organo di revisione contabile.
Viene inoltre analizzato lo stato di attuazione del piano programmatico e gli eventuali
scostamenti rispetto al bilancio pluriennale approvato.
Il Bilancio di esercizio viene redatto dal Direttore e presentato dal Presidente al Consiglio
di Amministrazione per l’approvazione.
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Il Bilancio di esercizio viene redatto dal Direttore ed inviato all’Organo di revisione almeno
20 giorni prima della riunione fissata dal Consiglio di Amministrazione per l’approvazione
nei termini di legge. L’organo di revisione predispone specifica attestazione di
corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze della gestione.
Art. 18. Utile e perdita di esercizio
1.
Il risultato finale del conto economico rappresenta l’utile o la perdita di esercizio.
UTILE DI ESERCIZIO
L’utile di esercizio viene iscritto in contropartita nella voce “risultato d’esercizio” del
patrimonio netto.
Ad avvenuta approvazione del bilancio d’esercizio da parte della Giunta Provinciale l’utile
di esercizio deve essere portato in una riserva disponibile all'interno del patrimonio netto.
Tale riserva può essere utilizzata per coprire perdite pregresse o future. L'utilizzo della
riserva deve essere in ogni caso approvato dal Consiglio di Amministrazione.
PERDITA DI ESERCIZIO
La perdita di gestione viene iscritta con segno negativo nella voce “risultato d’esercizio”
del patrimonio netto.
La relazione sull’andamento della gestione deve evidenziare le cause del risultato
negativo, indicando le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio
economico della gestione aziendale.
La perdita di esercizio non produce effetti fino a quando trova copertura negli eventuali utili
precedentemente accantonati e può da essi essere compensata.
Qualora la perdita di esercizio non compensata con utili pregressi sia inferiore al 5% può
essere riportata a nuovo e compensata con eventuali utili futuri.
Qualora le perdite non compensate superino il 5% della somma delle altre voci del
patrimonio netto, il Consiglio di Amministrazione deve approvare un piano di rientro ai
sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Regione, 13 aprile 2006, n. 4/L,
“Approvazione del regolamento di contabilità.”.
Art. 19. Controllo di gestione
1.
L’Azienda attribuisce alla valutazione delle risorse impiegate e dei risultati
conseguiti un’importanza strategica al fine di garantire appropriatezza delle scelte e
corretta allocazione delle risorse. In tale ottica e in coerenza con le disposizioni legislative
e statutarie in materia, l’Azienda si avvale di un sistema di controlli interni in modo da
presidiare gli aspetti di ordine economico-gestionali, tecnico-professionali e di qualità, in
relazione alle prestazioni e ai servizi erogati e finalizzato a contribuire alle decisioni finali.
Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e
la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'A.P.S.P.,
l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti
obiettivi.
2.
L’A.P.S.P. applica il controllo di gestione allo scopo di indirizzare la propria attività
verso il conseguimento degli obiettivi aziendali.
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3.
Il controllo di gestione è garantito attraverso la sistematica applicazione dei
seguenti metodi e strumenti:
- la raccolta dei dati di gestione mediante la regolare tenuta della contabilità analitica
ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 13.04.2006 n. 4/L;
- la costruzione di indicatori atti a rilevare lo scostamento tra obiettivi pianificati e
risultati conseguiti;
- la redazione di periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget
e di un rapporto annuale finale;
- la definizione dei necessari e tempestivi interventi correttivi in relazione alle criticità
individuate mediante l’analisi degli scostamenti ed evidenziate nei rapporti di cui
sopra.
4.
In accordo con quanto stabilito nel regolamento di organizzazione generale il
Direttore individua i centri di responsabilità ed i collegati centri di costo e/o di prestazione,
cui affidare la realizzazione di parte degli obiettivi aziendali programmati. Contestualmente
definisce i tempi e le modalità di controllo sull’andamento della gestione dei budget affidati
e sulle eventuali azioni correttive da apportare in caso di scostamenti rilevati.
5.
I risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti per centri di responsabilità, di costo
e/o per prestazioni, sono resi pubblici annualmente mediante pubblicazione all’albo
dell’azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.
Art. 20. Invio dei conti giudiziali alla Corte dei Conti
1.
Il Direttore trasmette alla Sezione giurisdizionale provinciale della Corte dei Conti il
conto del tesoriere e degli altri agenti contabili entro 30 giorni dall'approvazione consigliare
del bilancio d’esercizio.
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TITOLO IV Servizio di Tesoreria
Art. 21. Servizio di tesoreria
1.
Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la
gestione finanziaria dell’A.P.S.P. e, in particolare, la riscossione delle entrate e il
pagamento delle spese, nonché l’amministrazione e custodia di titoli e valori di proprietà
dell’Azienda. Viene affidato a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme nel
rispetto delle procedure di scelta del contraente inserite nel regolamento dei contratti
dell’Azienda.
Art. 22. Convenzione di tesoreria
1.
I rapporti fra l’Azienda e il tesoriere sono regolati da apposita convenzione di
tesoreria.
2.
La convenzione disciplina:
a) la durata del servizio.
b)le modalità organizzative e le condizioni economiche per l’espletamento del servizio;
c) le modalità per l’ottenimento dell’anticipazioni di cassa;
d) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere;
g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere all’Azienda;
h) le modalità di accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di
pagamento utilizzati.
Art. 23. Documentazione da trasmettere al tesoriere
1.
Il Direttore trasmette tempestivamente al tesoriere:
il bilancio pluriennale
il budget annuale
la deliberazione di nomina dell’organo di revisione;
copia del presente regolamento.
2.
Sono depositate presso il tesoriere le firme autografe, che verranno usate negli atti
contabili del Direttore e degli altri incaricati a sottoscrivere le bollette di incasso e gli
ordinativi di pagamento.
a)
b)
c)
d)
Art. 24. Attività connesse alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese
1.
Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza dandone comunicazione
all’Azienda.
2.
Le entrate e le spese sono registrate su Estratto Conto cronologico nel giorno
stesso della riscossione e/o del pagamento.
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Art. 25. Contabilità del servizio di tesoreria
1.
Il tesoriere adotta una contabilità analitica che rilevi cronologicamente i movimenti
attivi e passivi di cassa e i registri necessari per la rilevazione contabile delle operazioni di
tesoreria.
Art. 26. Gestione dei titoli e dei valori
1.
I titoli di proprietà dell’Azienda sono gestiti dal tesoriere il quale diventa depositario
con l’obbligo di riscossione delle entrate alle rispettive scadenze e di versamento delle
somme sul relativo conto di tesoreria.
2.
Gli ordinativi di incasso dei depositi cauzionali di somme a garanzia degli impegni
assunti con l’ente sono sottoscritti dal Direttore. L’autorizzazione allo svincolo del deposito
è disposta dal Direttore dopo che è stata acquisita la documentazione giustificativa del
diritto al rimborso.
Art. 27. Responsabilità del tesoriere e vigilanza
1.
Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non
conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento. E’ inoltre responsabile
della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall’assunzione del
servizio.
2.
Il tesoriere informa l’ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni
procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento.
3.
Il tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali con
cadenza quindicinale.
Art. 28. Verifiche di cassa
1.
L’organo di revisione ed il Direttore verificano trimestralmente la contabilità
dell’ente e degli altri agenti contabili.
2.
Il Direttore può disporre, senza preavviso, accertamenti sulle giacenze di cassa del
servizio di tesoreria, del servizio economato e degli altri agenti contabili.
Art. 29. Termine di presentazione del conto del tesoriere
1.
Il tesoriere rende il conto della propria gestione annuale di cassa entro due mesi
dalla chiusura dell’esercizio .
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TITOLO V - Revisione economico - finanziaria
Art. 30. Organo di revisione economico-finanziaria
1.
La revisione economico finanziaria è affidata ad un Organo di revisione composto
da un solo membro iscritto al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 nominato dal Consiglio di amministrazione a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
2.
L’Organo di revisione nello svolgimento della propria attività di collaborazione e
vigilanza opera nei limiti e con le modalità stabilite dalla L.R. 7/2005 e relativi regolamenti
di attuazione e si uniforma ai principi di cui all’articolo 2409 ter del Codice Civile.
3.
In caso di inadempimento degli obblighi previsti dalle sopra citate norme il Consiglio
di Amministrazione può revocare l’incarico.
Art. 31. Durata dell'incarico
1.
L'organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della
delibera di nomina ed è rieleggibile una sola volta. Qualora l’esecutività del provvedimento
di nomina decorra prima della scadenza dell’organo in carica, il nuovo incarico è assunto
dopo tale data.
2.
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda alla nomina entro la
scadenza dell’incarico triennale, questo è prorogato per non più di novanta giorni,
decorrenti dal giorno di scadenza dell’incarico medesimo.
Art. 32. Cause di cessazione dell’incarico e sostituzione dell’organo di revisione
1.
L’impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere le funzioni per un periodo di
tempo continuativo superiore a sei mesi determina la cessazione dell’incarico.
2.
Il Consiglio di amministrazione accerta la decadenza o la cessazione e dichiara la
revoca dell’incarico di revisore nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento,
procedendo alla sostituzione entro i successivi trenta giorni.
3.
Non si considera, ai fini della rieleggibilità del sostituto, l’incarico espletato per un
periodo inferiore ai diciotto mesi.
Art. 33. Attività di collaborazione con il Consiglio di amministrazione
1.
Le proposte di deliberazione riguardanti le scelte relative alle forme di gestione di
servizi a rilevanza imprenditoriale sono trasmesse all’organo di revisione almeno 10 giorni
prima della data fissata per la seduta del Consiglio di amministrazione. La valutazione
dell’organo di revisione sugli aspetti economico finanziari della proposta è inviata entro la
data di convocazione del Consiglio di amministrazione.
2.
Il Presidente può richiedere valutazioni preventive all’organo di revisione sugli
aspetti contabili, economici e finanziari delle proposte di deliberazione nonché indicazioni
sull’ottimizzazione della gestione.
3.
Il revisore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione quando invitato.
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TITOLO VI - Servizio di economato
Art. 34. Servizio economato
1.
Per provvedere alle spese d’ufficio e all’approvvigionamento di beni o servizi
necessari per soddisfare i fabbisogni correnti, di non rilevante ammontare, è istituito il
servizio di economato. Al servizio è preposto un dipendente che assume la responsabilità
di economo.
2.
Il servizio viene istituito con le modalità e secondo quanto previsto nel regolamento
di organizzazione generale dell’Azienda.
3.
L’economo è dotato all’inizio di ciascun anno di un fondo trimestrale da stabilirsi a
cura del Direttore, reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione del rendiconto
documentato delle spese effettuate riscontrato dall’agente contabile al Direttore che lo
approva con propria determinazione.
4.
Il fondo di anticipazione è utilizzabile per il pagamento di:
a) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
b) spese di trasporto, spedizioni e facchinaggio;
c) spese per rimborso pedaggi autostradali conseguenti a viaggi per missioni
d’ufficio;
d) spese per valori bollati e carte bollate;
e) spese per visure catastali e tavolari, per la notifica di atti e provvedimenti, per il
conseguimento di licenze, autorizzazioni, attestazioni e simili;
f) spese di rappresentanza;
g) spese per acquisto di generi correnti necessari al funzionamento dell’A.P.S.P.;
h) spese per l'abbonamento a giornali e riviste periodiche ed acquisto di libri;
i) spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e
materiale tecnico occorrente per il funzionamento dell’A.P.S.P.;
j) spese per acquisto di effetti di corredo per il personale dipendente;
k) spese relative all'acquisto di stampati, moduli e materiali di cancelleria;
l) spese per l'ufficio, la manutenzione e le tasse di circolazione degli automezzi;
m) spese per la pubblicazione di avvisi vari;
n) altre spese necessarie al funzionamento dei servizi altre spese espressamente
autorizzate dal Presidente in relazione alle difficoltà di pagamento tramite il
normale servizio di tesoreria.
5.
Le spese ammesse a pagamento non devono superare l’importo unitario di Euro
500,00.
6.
Il fondo di anticipazione non può essere utilizzato in modo diverso da quello per cui
fu concesso;
7.
Il fondo è accreditato all’incaricato del servizio su apposito libretto di risparmio
aperto presso l’istituto tesoriere dell’Azienda. Gli interessi eventualmente maturati vanno
annualmente versati sul conto di tesoreria dell’Azienda. L’utilizzazione del fondo avviene
mediante prelevamento periodico. Le somme liquide conservate presso il servizio
economato non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa e devono risultare dai
rendiconti presentati. Le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre
sono versate in tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione.
8.
L’economo tiene apposito giornale nel quale registrare in ordine cronologico
l’ammontare delle dotazioni finanziarie ottenute ed i pagamenti eseguiti, con l’indicazione
della relativa causale e dell’intervento di riferimento cui imputare la spesa. Il Direttore può
effettuare autonome verifiche di cassa;
9.
Il rendiconto è presentato dall’economo con periodicità trimestrale o per periodo
inferiore in caso di esaurimento di fondi. Il rendiconto finale della gestione è presentato
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entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio e parificato con le scritture
contabili dell’ente dal Direttore.
Art. 35. Servizio di cassa
1.
L’economo è autorizzato alla riscossione diretta delle seguenti entrate:
a) proventi per il rilascio di documenti e di fotocopie in genere;
b) i ricavi della cessione di materiale fuori uso per un importo non eccedente € 500,00;
c) le somme pervenute direttamente all’Azienda tramite il servizio postale;
d) gli altri proventi, la cui riscossione sia espressamente autorizzata dal Presidente con
tale procedura in relazione alle difficoltà di riscossione tramite il normale servizio di
tesoreria.
2.
Gli importi riscossi sono versati alla tesoreria entro il termine di giorni 5 (cinque)
3.
Per gli introiti si deve tenere distinto giornale nel quale registrare in ordine
cronologico tutte le operazioni di riscossione e di versamento effettuate.
4.
Il Direttore può effettuare in ogni momento autonome verifiche di cassa.
5.
Il rendiconto finale della gestione è presentato entro il termine di due mesi dalla
chiusura dell’esercizio e parificato dal Direttore con le scritture contabili dell’Azienda.
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TITOLO VII – Inventari
Art. 36. Tenuta e aggiornamento degli inventari
1.
L’inventario è il documento contabile che rappresenta l’insieme dei beni dell’Azienda.
2.
Nell’inventario i beni comprensoriali sono raggruppati in relazione ai regimi giuridici a
cui sono assoggettati nelle seguenti 3 categorie:
a) beni immobili patrimoniali indisponibili;
b) beni immobili patrimoniali disponibili;
c) beni mobili.
3.
I beni mobili, che hanno una destinazione unitaria, possono essere registrati con
l’applicazione del criterio della universalità dei beni ai sensi dell’articolo 816 del codice
civile.
4.
La tenuta e l’aggiornamento degli inventari sono affidati all’economo.
5.
Sulle fatture relative all’acquisto dei beni soggetti ad inventariazione sono annotati gli
estremi dell’iscrizione nell’inventario.
Art. 37. Inventari dei beni immobili patrimoniali (disponibili e indisponibili)
1.
Gli inventari dei beni immobili patrimoniali evidenziano:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza, gli estremi catastali e tavolari, la destinazione urbanistica
laddove si tratti di terreni;
c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
d) lo stato di conservazione dell'immobile;
e) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
f) il servizio o soggetto privato utilizzatore;
g) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
h) l'ammontare delle quote di ammortamento;
i) gli eventuali redditi.
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Art. 38. Inventario dei beni mobili
1.
L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
a) il luogo in cui si trovano e il servizio utilizzatore;
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
c) la quantità e la specie;
d) il valore;
e) l'ammontare delle quote di ammortamento.
2.
Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un separato
inventario con autonoma numerazione.
3.
I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono
descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.
Art. 39. Categorie di beni mobili non inventariabili
1.
Non sono iscritti negli inventari le seguenti categorie di beni in ragione della loro
natura di beni mobili di facile consumo o di modico valore ascrivibili alle seguenti tipologie:
a)i beni ed oggetti di facile consumo, quali i materiali di cancelleria, il materiale per il
funzionamento dei servizi generali, i libri, gli stampati e le pubblicazioni in uso presso
gli uffici e servizi;
b)i beni materiali di rapido logorio quali la piccola attrezzatura d’ufficio, gli strumenti
d’uso, il materiale didattico, ecc..;
c) i beni di modico valore, utilizzati da più utenti, facilmente spostabili, quali attaccapanni,
portaombrelli, sedie, banchi, sgabelli, schedari, scale portatili, schermi, ecc.;
d)i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali pareti attrezzate,
impianti di condizionamento, tende, veneziane, impianti e quadri elettrici, plafoniere,
lampade e simili;
e)i programmi applicativi (software) a prescindere dal costo in considerazione del loro
uso, della loro rapida obsolescenza e della loro particolare natura che non consente
l’acquisizione della proprietà ma solo il diritto d’uso del bene;
f) i beni di modico valore;
2.
Il limite di valore di cui alle lettere c) e f) è fissato in Euro 250,00, e potrà essere
adeguato periodicamente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione con effetto
dall’anno successivo.
3.
La spesa relativa all’acquisto dei beni non soggetti ad inventariazione è da
considerarsi corrente.
Art. 40. Gestione dei beni
1.
L’economo è agente consegnatario dei beni mobili ed immobili.
2. Alla gestione dei beni sono preposti i responsabili dei singoli servizi che assumono la
qualifica di assegnatari (consegnatari utilizzatori dei beni).
3. L’economo controlla lo stato di conservazione dei beni affidati agli assegnatari.
4. Qualora si presenti l’esigenza o l’opportunità di scaricare o altrimenti alienare o
comunque dismettere dei beni mobili inventariati, ogni singola unità organizzativa dovrà
informare, con motivata richiesta il servizio di economato, individuando e descrivendo i
beni da scaricare.
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5.
Il servizio di economato, compiuti gli accertamenti del caso, propone la loro
alienazione o cessione gratuita od ancora cessione in godimento secondo le disposizioni
recate dal regolamento dei contratti e nel rispetto della normativa fiscale di riferimento.
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TITOLO VIII – ENTRATA IN VIGORE
Art. 41. Entrata in vigore
1. Per quanto non previsto nel seguente regolamento si rinvia alle disposizioni in materia
emesse dalla Regione Trentino Alto Adige, dallo Stato Italiano e dalla Comunità
Europea.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione del regolamento stesso.
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