COMUNE DI CONEGLIANO (TV)
CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO
COMUNE DI CONEGLIANO
(Provincia di Treviso)
FORNITURA DI VEICOLI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
I
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CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO
INDICE DEGLI ARTICOLI
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Art. 2 – Importo dell’appalto
Art. 3 – Caratteristiche della fornitura
Art. 4 – Variazioni del contratto
Art. 5 – Garanzie
Art. 6 – Pacchetto assistenza
Art. 7 – Trasporto e consegna
Art. 8 – Collaudo
Art. 9 – Deposito cauzionale
Art. 10 – Penali e risoluzione del contratto
Art. 11 – Pagamento
Art. 12 – Revisione prezzi
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto - subappalto
Art. 14 – Foro competente
Art. 15 – Disposizioni di rinvio
II
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 9 (nove) veicoli che l’Amministrazione utilizza per i
propri servizi comunali. La fornitura viene suddivisa in lotti secondo quanto indicato nello
schema sottostante:
Lotto
Lotto 1
Lotto 2
Descrizione
City car
Utilitaria quattro x quattro
Numero veicoli
7
2
ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto è suddiviso per ciascun lotto come segue:
Lotto
Lotto 1
Lotto 2
Valore in Euro IVA esclusa
€. 58.800,00
€. 20.600,00
Il valore dell’appalto non comprende il costo dell’I.V.A. Sono incluse nel prezzo offerto le
seguenti prestazioni:
1) prezzo dei veicoli messi a punto e pronti per l’uso su strada, completi di tutti gli allestimenti
ed accessori indicati sulle schede prodotto (si veda articolo 3);
2) spese per trasporto e consegna del veicolo presso l’officina comunale (si veda articolo 6);
3) spese per l’immatricolazione e per ogni altro documento necessario per la circolazione e la
messa su strada. Restano a carico dell’Amministrazione tutti gli oneri per la tassa di possesso
(bollo auto), le coperture assicurative e l’imposta provinciale di trascrizione.
4) tutte le spese relative agli accertamenti finalizzati al collaudo. Sono escluse solo le spese
che l’Amministrazione sostiene per il personale da questa incaricato per l’esecuzione del
collaudo (si veda articolo 7).
ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
3.1 – Norme costruttive di riferimento – Il veicolo dovrà rispettare le seguenti specifiche
tecniche:
♦ le norme CE;
♦ le normative tecniche in vigore;
♦ le direttive CE specifiche;
♦ le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del nuovo codice
della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di
esecuzione approvato con D.p.r. 16 settembre 1992 e successive modificazioni;
♦ tutte le ulteriori norme non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni
intervenute al momento dell’ordine da parte dell’Amministrazione
♦ tutte le caratteristiche minime indicate al punto 3.3 e quant’altro ritenuto necessario a
garantire la funzionalità delle vetture e il confort dei viaggiatori
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3.2 – Igiene, sicurezza e ambiente – Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere, privi
in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente. Il motore
deve avere livelli di emissione di gas inquinanti allo scarico conformi a quanto previsto nelle
norme EURO 4 o migliorative. Gli apparati elettrici ed elettromagnetici non devono provocare
né subire disturbi di elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dal D.M. 20
febbraio 1996 del Ministro dei trasporti e successiva modificazione ed integrazioni. Il livello
massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l’utilizzazione regolare di tutti i
componenti previsti nell’impianto elettrico ed in particolare modo non interferire con i
dispositivi di controllo, sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.
3.3 – Schede prodotto (rinvio) - Tutti i veicoli forniti, pena l’esclusione dalla gara, dovranno
rientrare nelle caratteristiche indicate, per ciascun mezzo, sulle schede prodotto che, allegate
al presente capitolato, ne formano parte integrante e sostanziale.
ART. 4 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva, al momento dell’aggiudicazione definitiva o durante l’esecuzione
del contratto, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, il diritto di ridurre o
aumentare l’importo del contratto nel limite del 1/5 (quinto) ai sensi dell’art. 11 R.D. 18
novembre 1923, n. 2440 senza che l’appaltatore possa eccepire alcuna riserva in merito.
ART. 5 – GARANZIE
Tutti i veicoli oggetto del presente capitolato sono assistiti da garanzia contro vizi e difetti di
fabbricazione (articolo 1490 c.c.), per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per
l’uso cui la cosa è destinata (articolo 1497 c.c.) e dalla garanzia di buon funzionamento
(articolo 1512 c.c.). Quest’ultima vale, per ciascun veicolo, per un periodo di ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di superamento del collaudo di cui al successivo articolo 7 senza
nessuna limitazione del chilometraggio.
Durante tale periodo l’appaltatore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici
specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) oppure utilizzando
strutture mobili, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei
prodotti finiti, nonché, se occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si
rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, così pure,
all’occorrenza, la sostituzione dell’intero prodotto. L’Amministrazione ha diritto alla riparazione
gratuita del prodotto (o alla sua sostituzione in caso di non riparabilità) ogni volta che, entro il
termine di ventiquattro mesi si verifichi il cattivo o il mancato funzionamento del veicolo.
L’appaltatore non potrà sottrarsi alla propria responsabilità, se non dimostrando che la
mancanza di buon funzionamento sia dipesa dal fatto proprio dell’Amministrazione anziché
da un vizio o difetto di produzione. Il difetto di fabbricazione, il cattivo funzionamento, la
mancanza delle qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato
dall’Amministrazione, tramite comunicazione scritta (anche con fax, posta elettronica), nel più
breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o dal riscontro del cattivo
funzionamento e/o dalla scoperta della mancanza delle qualità essenziali e/o promesse.
La garanzia deve essere assicurata come segue:
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1) diagnosi del problema riscontrato entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione con cui l’Amministrazione segnala il difetto e/o il cattivo funzionamento e/o
la mancanza delle qualità essenziali e/o promesse;
2) risoluzione del problema entro 5 giorni lavorativi dalla diagnosi di cui al punto 1.
Fermi restando i termini di cui sopra l’appaltatore usa tutta la diligenza necessaria per
risolvere i problemi segnalati nel più breve tempo possibile. Qualora il guasto o il vizio
implichino, per la loro oggettiva gravità, tempi più lunghi di quelli previsti al punto 2 del
presente articolo l’Amministrazione potrà concedere un termine ragionevolmente più lungo
secondo le circostanze senza applicare le penali previste al successivo articolo 10.
Gli interventi coperti da garanzia sono assicurati, nel normale orario di lavoro, in tutti i giorni
feriali. Qualsiasi intervento deve essere effettuato a perfetta regola d’arte e con l’uso di
materiali e ricambi originali e della migliore qualità disponibile.
ART. 6 – PACCHETTO ASSISTENZA
L’appaltatore, compreso nel prezzo offerto, deve assicurare un servizio di assistenza e
manutenzione programmata su ciascun veicolo fornito (motore, scocca, allestimenti,
equipaggiamenti ecc.) di seguito definito “pacchetto assistenza”, secondo la frequenza e con
le modalità previste per gli interventi di manutenzione programmata previsti nel libretto d’uso
e manutenzione. Tutti i costi conseguenti alla manutenzione programmata sono posti a carico
dell’appaltatore in quanto compresi nel “pacchetto assistenza”. Restano esclusi dal
“pacchetto assistenza” solo gli interventi dovuti ai casi di seguito indicati:
1) negligenza o non corretto uso del veicolo;
2) mancanza di manutenzioni ed abituali controlli raccomandati dal costruttore (ad es.
mancanza di acqua e di olio oppure impiego di prodotti non conformi alle prescrizioni
dell’appaltatore);
3) manutenzione del veicolo non eseguita agli intervalli programmati (sono tuttavia ammesse
delle tolleranze di +/- 1000 km oppure di +/- 15 giorni);
4) riparazioni eseguite non in accordo con l’operatività prescritta dai manuali di officina;
5) avarie causate dall’aver ignorato i segnali indicatori presenti a bordo del veicoli (ad es.
spie di temperatura, del livello dei liquidi ecc.);
6) danneggiamenti conseguenti a modifiche non autorizzate;
7) riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in incidenti;
8) forature, additivi particolari (ad es. liquido lavavetro, antigelo ecc.).
Gli interventi compresi nel “pacchetto assistenza” devono essere eseguiti nel più breve tempo
possibile e con la massima diligenza. Di norma l’erogazione del servizio di manutenzione
avviene, previo appuntamento fissato dall’Amministrazione con l’appaltatore, con almeno 15
(quindici) giorni lavorativi di anticipo rispetto al limite di raggiungimento km/tempo previsti dal
libretto d’uso e manutenzione. Gli interventi di manutenzione devono concludersi entro 3
giorni lavorativi dalla data di consegna del mezzo al soggetto che esegue l’intervento. Nel
caso di guasti o riparazioni particolarmente gravosi, l’Amministrazione può concordare con
l’appaltatore tempi più lunghi per l’esecuzione degli interventi.
ART. 7 – TRASPORTO E CONSEGNA
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La consegna dei veicoli, oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione definitiva
dell’appalto.
Per data della consegna si intende quella in cui il veicolo è materialmente messo a
disposizione dell’Amministrazione presso l’officina comunale alle seguenti condizioni:
1) dotato di tutti gli allestimenti ed equipaggiamenti stabiliti (compresi libretti d’uso e
manutenzione), messo a punto e pronto all’uso su strada;
2) regolarmente immatricolato, munito di carta di circolazione, certificato di proprietà e di ogni
altro documento necessario alla circolazione.
Tutte le spese di consegna e trasporto (comprese quelle relative agli imballaggi ed al loro
asporto) sono poste a carico dell’appaltatore.
ART. 8 – COLLAUDO
Ogni veicolo è sottoposto a collaudo da parte dell’Amministrazione, con personale di propria
fiducia. Il superamento del collaudo presuppone la conclusione favorevole dei seguenti
controlli da cui derivano:
1) assenza di vizi o difetti di funzionamento del veicolo collaudato;
2) riscontro della corrispondenza del veicolo consegnato a tutte le caratteristiche tecniche
prestabilite sulle schede prodotto;
3) riscontro della presenza di tutti gli allestimenti ed equipaggiamenti previsti compresa la
manualistica per l’uso e la manutenzione;
4) riscontro della presenza di tutta la documentazione necessaria per la circolazione.
L’Amministrazione esegue le operazioni di collaudo entro 30 (trenta) giorni solari e
consecutivi dalla consegna del veicolo. Se il collaudo, per qualsiasi ragione, non venisse
effettuato entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di consegna, si riterrà
superato. Il collaudo deve risultare da apposito verbale sottoscritto sia dal personale
incaricato dall’Amministrazione che da un incaricato dell’appaltatore. In caso di esito negativo
del collaudo, l’appaltatore deve eliminare i vizi, i difetti o le mancanze riscontrate oppure, nei
casi più gravi quando il veicolo sia assolutamente inidoneo all’uso, sostituire il mezzo entro 15
(quindici) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. Effettuate le predette
operazioni l’Amministrazione deciderà se procedere ad un nuovo collaudo oppure scegliere di
avvalersi di apposita dichiarazione dell’appaltatore da cui risulti che tutti gli interventi richiesti
o comunque necessari per rimuovere vizi, difetti o difformità sono stati effettuati.
ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE
L’appaltatore, entro 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della comunicazione
di avvenuta aggiudicazione inviatagli dall’Amministrazione, a garanzia dell’esatto
adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto, costituisce cauzione definitiva di
importo pari al 10 per cento dell’importo netto di aggiudicazione esclusivamente mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
regolarmente autorizzate al ramo cauzioni contenente le seguenti condizioni particolari:
- validità di almeno 24 mesi corrispondente alla durata della garanzia;
- rinuncia da parte del fideiussore in solido con il debitore principale al beneficio della
preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del c.c. ed impegno da parte dello stesso a
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rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l’Amministrazione non
dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- impegno da parte del fideiussore, obbligato in solido con il debitore principale, a versare
l’importo della cauzione a semplice richiesta dell’Amministrazione, senza alcuna riserva.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina decadenza dall’aggiudicazione.
ART. 10 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli
1453 e 1454 del c.c. in caso di inadempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi posti a
suo carico dal presente contratto. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. il Comune, mediante
contestazione scritta all’appaltatore, in qualsiasi momento e con effetto dal ricevimento della
comunicazione, può risolvere "di diritto" il presente contratto nei seguenti casi:
1) allorché l’appaltatore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle
disposizioni del capitolato commettendo gravi violazioni dei propri obblighi anche a seguito
di formali diffide;
2) allorché l’appaltatore sia dichiarato fallito dal competente Tribunale o divenga insolvente o
sia sottoposto a provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un
concordato preventivo con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un
curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure
venga posta in stato di liquidazione prima dell’esecuzione della fornitura.
3) allorché sia stata pronunciata nei confronti dell’appaltatore una sentenza definitiva di
condanna o sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo
444 del c.p.p. per reati che riguardino il suo comportamento professionale o per delitti
finanziari;
4) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca
l'esecuzione del contratto;
5) nel caso di cessione del contratto;
6) per ritardo nella consegna dei veicoli superiore a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi
rispetto alla scadenza del termine di consegna stabilito all’articolo 7;
7) per mancata esecuzione degli interventi dovuti dalla garanzia di cui all’articolo 5;
8) in caso di mancato superamento del collaudo;
Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione applica ai
fini del risarcimento dei danni subiti una penale fissa pari al 10 (dieci) per cento del valore del
contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti dall’Amministrazione.
La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare
l’esecuzione della fornitura all'impresa che segue immediatamente dopo l'aggiudicatario in
graduatoria.
In caso di ritardo nella consegna dei veicoli sarà applicata una penale giornaliera di €. 100,00
per ogni giorno di ritardo.
In ogni altro caso in cui l'inadempimento di una disposizione contrattuale possa ritenersi di
minore gravità, l’Amministrazione anziché risolvere il contratto, previa comunicazione scritta
da inviare entro 7 (sette) giorni solari e consecutivi dal rilevato inadempimento, potrà
contestare quest'ultimo all’appaltatore ed, in assenza di sue valide giustificazioni, da
comunicarsi entro 3 (tre) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione
applicherà, a titolo di risarcimento danni, una penale dal 2 (due) al 5 (cinque) per cento del
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valore del contratto a seconda della gravità della violazione salvo il diritto agli ulteriori danni ai
sensi dell'articolo 1382 c.c.
Tutte le somme dovute a titolo di penale vengono riscosse dall’Amministrazione rivalendosi
sulla cauzione. In questo caso quest’ultima dovrà essere prontamente ricostituita
dall’appaltatore.
ART. 11 – PAGAMENTO
La fattura deve essere presentata dopo il collaudo e deve essere intestata a: Comune di
Conegliano - Area Economico-Finanziaria – Servizio Provveditorato - Piazza G. B. Cima n. 8
– 31015 Conegliano.
Il pagamento della fattura avverrà, previo visto di liquidazione apposto dal Servizio
Provveditorato, entro un termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dal primo giorno
successivo a quello del ricevimento. Per giorno di ricevimento si intende quello indicato sul
timbro datario apposto sulla fattura dall'ufficio protocollo dell’Amministrazione.
ART. 12 – REVISIONE PREZZI
L’appaltatore per il primo anno di contratto mantiene fermi tutti i prezzi dei veicoli offerti in
sede di gara e non ordinati dall’Amministrazione avvalendosi del diritto di cui all’articolo 4. Per
il secondo anno di contratto i prezzi sono assoggettabili alla revisione con modalità ed in
conformità ai criteri di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 6 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 come
sostituito dall’art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
E’ vietato cedere, anche solo parzialmente, il contratto sotto la comminatoria della sua
immediata risoluzione ai sensi dell’articolo 10.
E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei vincoli di legge in materia e nei limiti di quanto
dichiarato in sede di gara.
ART. 14 – FORO COMPETENTE
Per la definizione di tutte le controversie insorte tra l’Amministrazione e l’appaltatore in
relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo,
la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Treviso.
ART. 15 – DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d’appalto ed a completamento delle
disposizioni in esso contenute si applicano le norme di legge in materia, con particolare
riferimento alle norme del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenenti disposizioni per
l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale delle Stato, del R.D. 23 maggio
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1924, n. 827, che approva il regolamento di attuazione relativo e le successive modificazione
ed integrazioni.
Luogo e data
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Per accettazione l’appaltatore
----------------------------------------------------------anche e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., dei seguenti articoli: 4, 5, 10, 12 e 14
Per accettazione l’appaltatore
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