COMUNE DI BIASSONO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 13.12.07 modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.09.08 INDICE TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI ART. ART. ART. ART. ART. 1 –Contenuto del Regolamento .................................................................. pag. 2 –Osservanza degli Ordini......................................................................... pag. 3 –At t r i buz i onedelcompi t odi f arosser v ar ei lRegol ament o………………. .pag. 4 –Campodi appl i caz i onedelRegol ament o…………………………………. . pag. 5 –Facoltà degli Agenti Locali ..................................................................... pag. 5 5 5 5 5 TITOLO II –DEL SUOLO PUBBLICO ART. 6 –Occupazione del suolo pubblico ............................................................ pag. ART. 7 –Obbligatorietà della preventiva domanda ............................................... pag. ART. 8 –Durata delle occupazioni........................................................................ pag. ART. 9 –Rev ocabi l i t àdel l ’ aut or i zz azione ............................................................. pag. ART. 10 –Esazione delle tasse ............................................................................. pag. ART. 11 –Lavori, depositi, cantieri sulle strade ..................................................... pag. ART. 12 –Precauzioni generali per i cantieri ......................................................... pag. ART. 13 –Occupazione dei marciapiedi e banchine stradali ................................. pag. ART. 14 –Tende solari.......................................................................................... pag. ART. 15 –Esposizione di merce ........................................................................... pag. ART. 16 –Commercio itinerante............................................................................ pag. ART. 17 –Fiere, circhi e manifestazioni varie ........................................................ pag. ART. 18 –Mer cat idi gent ed’ af f ar i ......................................................................... pag. ART. 19 –Spet t acol iev et r i ner i chi amant i l ’ at t enz i onedeipassant i ....................... pag. ART. 20 –Occupazione del suolo pubblico con edicole, chioschi .......................... pag. ART. 21 –Divieti di giochi sul suolo pubblico......................................................... pag. ART. 22 –Occupazione del suolo pubblico per gare sportive ................................ pag. ART. 23 –Ornamenti............................................................................................. pag. ART. 24 –Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti ................. pag. ART. 25 –Car i coescar i codicose…. . .................................................................. pag. 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 TITOLO III –DECORO PUBBLICO ART. 26 –Affissioni e manifesti ............................................................................. pag. ART. 27 –Insegne, striscioni, vetrine e pubblicità.................................................. pag. ART. 28 –Cartelli, iscrizioni................................................................................... pag. ART. 29 –Monumenti, targhe, lapidi...................................................................... pag. ART. 30 –I mbr at t ament odimur i ,monument i edist r ut t ur edel l ’ ar r edo urbano di proprietà comunale................................................................ pag. ART. 31 –Danneggiamenti ai beni di proprietà comunale ..................................... pag. ART. 32 –Divieti di danneggiare impianti pubblici ................................................. pag. ART. 33 –Divieto di sdraiarsi in luoghi pubblici e di salire su inferriate, cancellate e altri manufatti pubblici....................................................... pag. ART. 34 –Conservazione e decoro delle fronti dei fabbricati ................................. pag. ART. 35 –Divieto di stendere la biancheria ........................................................... pag. ART. 36 –Battitura di panni e tappeti .................................................................... pag. ART. 37 –Rispetto dei giardini, alberi ed aiuole .................................................... pag. ART. 38 –Atti contro la pubblica decenza, il decoro e la moralità.......................... pag. ART. 39 –Obbligo di tenere gabinetti nei pubblici esercizi..................................... pag. 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 2 ART. 40 –Esercizio del bagno e del nuoto ........................................................... pag. ART. 41 –Lavature di vetrine, mostre e autoveicoli ............................................... pag. ART. 42 –Annaffiature di giardini pubblici e privati ................................................ pag. ART. 43 –Trasporto di materiale di facile dispersione ........................................... pag. ART. 44 –Nettezza del suolo pubblico .................................................................. pag. ART. 45 –Raccolta differenziata ........................................................................... pag. ART. 46 –Disciplina per lo scarico di rifiuti e spazzature ....................................... pag. ART. 47 –Trasporto di materiale con esalazione nauseante ................................. pag. ART. 48 –Pozzi neri e vasche biologiche.............................................................. pag. ART. 49 –Disposizione del verde privato .............................................................. pag. ART. 50 –Obbl i ghiperi pr opr i et ar idicani ……………………………………………. . pag. 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 TITOLO IV –QUIETE PUBBLICA ART. 51 –Di v i et odel l ’ usodel l esi r ene;di sci pl i nas ugl i allarmi .............................. pag. ART. 52 –Rumori e suoni nelle abitazioni private.................................................. pag. ART. 53 –Grida dei venditori ed altoparlanti pubblicitari........................................ pag. ART. 54 –Canti e schiamazzi, suonatori e ambulanti ............................................ pag. ART. 55 –Sale da ballo, cinema e ritrovi ............................................................... pag. ART. 56 –Disciplina per le attività causa di molestie al vicinato ........................... pag. ART. 57 –Obbligatorietà di licenza per determinate attività................................... pag. ART. 58 –Di v i et iel i mi t az i onidel l ’ eser ci zi odiat t i v i t àdidi st ur bo; mestieri ed industrie particolarmente rumorose...................................... pag. ART. 59 –Limitazioni di orario e di rumori –cantieri edili e stradali ....................... pag. ART. 60 –Divieto di tenere animali recanti disturbo............................................... pag. ART. 61 –Uso delle campane ............................................................................... pag. ART. 62 –Attività già esistenti ............................................................................... pag. ART. 63 –Biglietti per la circolazione sui mezzi pubblici ........................................ pag. ART. 64 –Obbligo di osservanza degli orari di apertura e chiusura dei luoghi pubbl i c i ……………. .............................................................................. Pag 19 19 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 23 TITOLO V –NORMEPEROVVI AREAIPERI COLID’ I NCENDI O ART. 65 –Sostanze el i qui diespl osi vi ,i nf i ammabi l iocombus t i bi l i …. . ……………. . pag. ART. 66 –Autorimesse.......................................................................................... pag. ART. 67 –Obbligo di Licenza per i depositi e le vendite di combustibili e materiali infiammabili............................................................................ pag. ART. 68 –Requisiti dei locali, dei depositi e dei luoghi di vendita di combustibili ... pag. ART. 69 –Fucine e forni ........................................................................................ pag. ART. 70 –Accatastamento di legna nei cortili........................................................ pag. ART. 71 –Sottoscale e locali di disimpegno .......................................................... pag. ART. 72 –Camini e canali di tiraggio ..................................................................... pag. ART. 73 –Detenzione di combustibili nei sotterranei e nei solai di case di abi t az i one……………. .......................................................................... pag. ART. 74 –Pr ov v edi ment idel l ’ Aut or i t àcomunal e................................................... pag. ART. 75 –Divieto di usare fiamme libere............................................................... pag. ART. 76 –Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali .................... pag. ART. 77 –Obbl i ghidei pr opr i et ar idis t abi l iedegl ii nqui l i ni …………………………. . pag. ART. 78 –Ammi ni st r az i onest abi l i . . . ……………………………………………………. pag ART. 79 –Osser v anz adel l epr escr i z i onidel l ’ Aut or i t à............................................ pag. 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 3 TITOLO VI –DISCIPLINA SANZIONATORIA ART. 80 –Disposizioni di carattere generale ......................................................... pag. ART. 81 –Applicazione delle sanzioni amministra pecuniarie................................ pag. ART. 82 –Oblazione in via breve .......................................................................... pag. ART. 83 –Sanzioni................................................................................................ pag. ART. 84 –Disposizioni finali e transitorie............................................................... pag. 27 27 27 27 27 4 COMUNE DI BIASSONO (PROVINCIA DI MILANO) REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO I lpr esent er egol ament odi sci pl i nanel l ’ ambi t odelt er r i t or i oc omunal e,nel l ’ i nt er ess e dei singoli e della collettività, la salvaguardia del pubblico decoro, della moralità, della libertà e della quiete. Essohai nol t r el oscopodiassi cur ar el ’ osser v anz a delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, reprimendone le eventuali infrazioni, prescrivendone le sanzioni. Art. 2 –OSSERVANZA DEGLI ORDINI Oltre alle norme in esso contenute, il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni st abi l i t epersi ngol eci r cost anz edal l ’ Ammi ni st r az i onecomunal eegl ior di ni ,anchev er bal i , dati dagli addetti della Polizia Locale o dai Funzionari Locali nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti. Art. 3 - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI FAR OSSERVARE IL REGOLAMENTO Il compito di far osservare le norme e le disposizioni qui contenute è affidato prioritariamente al Servizio della Polizia Locale per mezzo del Corpo / Servizio della Polizia Locale, nonché agli altri Servizi del Comune ognuno per la rispettiva competenza. Art. 4 –CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Le norme e le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sulle aree pubbliche e le aree private aperte al l ’ usopubbl i codelt er r i t or i oc omunal e.Perar eepr i v at e aper t eal l ’ usopubbl i cos’ i nt endonol ear eenonr eci nt at eov v er o nonchi us ei n modo da i mpedi r el ’ access o el aci r col az i onedipedoni ,v ei col idiqual si asigener eeani mal i . Art. 5 –FACOLTÀ DEGLI AGENTI LOCALI 1)Gl iuf f i ci al iegl iAgent idiPol i z i aLocal enel l ’ eser ci zi odel l el or of unz i onipot r anno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei 5 laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere, nei cantieri stradali e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed ufficiali di P.G. devono attenersi alle disposizioni del codice di Procedura Penale e successive modificazioni. Aisensie pergl ief f et t idel l ’ ar t i col o 13 del l al egge 689 del1981,dur ant el ’ at t i v i t à di accertamento agli agenti e ufficiali di P.L. è consentito effettuare fotografie, rilievi di campioni ,mi sur az i onidipesie mi sur e,oper az i onit ecni che equant ’ al t r or i sul t ii doneoper l ’ esecuz i onedel l ’ accer t ament oneimodiel i mi t ist abi l i t idal l el eggi . 2) Ai fini di poter effettuare i controlli di sorvegliabilità interna prevista dalle leggi vigent i ,nonpuòesser ei mpedi t ol ’ accessoagl iAgent iedUf f i ci al idiPol i z i aLocal e,dur ant e i lser v i zi od’ i st i t ut o,ail ocal ii nt er nidegl ies er ci z iperl asommi ni s t r az i onealpubbl i codi al i ment iebev ande quand’ ancheil ocal i f oss er oi nt er det t ialpubbl i co. TITOLO II° SUOLO PUBBLICO Art. 6 –OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO Al fine del presente Titolo, sono considerati suolo pubblico: a) le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica, nonché le loro pertinenze ed accessori; b) l ear eeegl ispaz ipr i v at isogget t ial l ’ usopubbl i coodalpubbl i cot r ans i t o. Peroccupaz i one s’ i nt ende i ldeposi t o ov ver o occupaz i one f i si c a a mez z o di materiali di qualunque genere, anche a mezzo di veicoli adibiti a lavori non necessariamente rivolti alla strada, occupazioni tramite mez z id’ oper a,occupaz i one a mezzo di strutture fisse o smontabili insistenti sul terreno o sospese su di esso, recinzioni o manufatti di qualunque tipo e materiale, cantieri stradali, tende, banchi, dissuasori di sosta. Nessunaoccupaz i onedelsuol opubbl i co,delsot t osuol oedel l ’ ar easopr ast ant ei l suol opubbl i coedel l ear ee dicuial l ’ ar t i col o4delpr esent er egol ament odiPolizia Urbana pot r àesser ef at t asenz aaut or i zz az i onedel l ’ Amministrazione comunale. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale è vietato posizionare o installare su suolo pubblico o privato aperto al pubblico, strutture di qualsiasi genere atte a contenere riviste o locandine pubblicitarie senza la prescritta autorizzazione. L’ occupaz i one anche pr ov v i sor i a,dispaz isul l e st r ade o pi azz e a mez z o di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccez i onal i ,quando l ’ i nst al l az i one o l ’ i ngombr o possa ost ac ol ar el a ci r col az i one o diminuire la visibilità. L’ aut or i zz az i one che r i guar diconcessi onis i at empor anee c he per manent idev e risultare da apposito atto amministrativo, indicante la modalità, lo spazio espresso in metri quadr at io f r az i onidiessi ,l a dur at at empor al e,i lt r i but o se dov ut o perl ’ occupaz i one. Sul l ’ aut or i z z az i one dov r anno esser ei ndi c at igl iest r emid’ i dent i f i caz i one delr ef er ent e r eper i bi l er es ponsabi l edel l ’ occupaz i onemedesi ma. 6 Art. 7 –OBBLIGATORIETÀ DELLA DOMANDA PREVENTIVA Chiunque intenda occupare anche temporaneamente il suolo pubblico con opere, i nst al l az i onidiqual unquenat ur aodeposi t idev epr esent ar edomandaal l ’ ammi ni st r az i one comunal ei ndi cando gl iel ement idicuial l ’ ar t i col o 6 ed attendere che gli sia rilasciata l ’ aut or i zz az i onescr i t t a. L’ Uf f i c i ocompet ent ealr i l asci odeipr ovv edi ment iaut or i zz at or i dicuialpr esent e Titolo può chiedere un deposito cauzionale. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazione o esegue depositi interessanti le strade e le sue pertinenze nonché le aree pubbliche deve tenere nel luogo dei lavori del l ’ occupaz i one o deldeposi t o,i lr el at i v o at t o aut or i z z at or i o o copi ac onf or me che è t enut oapr es ent ar eadognir i chi est adeit ut or idel l ’ or di ne. Art. 8 –DURATA DELLE OCCUPAZIONI L’ Ammi ni st r az i one Comunal e pot r à conceder e aut or i z z az i oni gi or nal i er e, t empor anee o per manent i . L’ aut or i zz azi one gi or nal i er a cons ent e un’ occupaz i one giornaliera o frazione di essa. I lper messot empor aneoaut or i zz aun’ occupaz i one di spazio od area per un periodo di tempo determinato non mai superiore a un anno. Tale concessione è rinnovabile ogni anno ed è fatto obbligo pertanto presentarne domanda 30 giorni prima della scadenza. I lper messoper manent eaut or i zz aun’ occupaz i onedispazio od area a carattere fisso mediante stipulazione di apposito atto di concessione. Art. 9 –REVOCABI LI TÀ DELL’ AUTORI ZZAZI ONE I n qual si asimoment ol ’ ammi ni st r az i onecomunal easuoi nsi ndacabi l egi udi z i opuò sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel titolo autorizzatorio nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico. In osservanza e per gli effetti della legge 241 del 1990 il provvedimento di sospensione o revoca della concessione deve avere forma scritta, tuttavia nei casi di particolare urgenza e necessità per motivi di ordine pubblico e/o sanità ed igiene gli ufficiali e/o agenti del corpo di Polizia Locale avranno facoltà di ordinare verbalmente la sospensione della concessione che dovrà comunque essere ratificata nella forma scritta ent r oi 7gi or nisuccess i v ial l ’ or di nedat o. Nelcasodir ev ocal ’ ammi ni st r az i onecomunal ehal ’ obbligo del solo rimborso del t r i but o,sedov ut o,al l ’ i nt est at ar i odel l aconc essi onedel l aquot adit assac or r i spondent eal periodo di tempo corrente fra revoca e la scadenza reale. Art. 10 –ESAZIONE DELLA TASSA La t assa perl ’ occupaz i one gi or nal i er a, temporanea e permanente viene pagata tramite bollettino postale intestato al Comune di Biassono o eccezionalmente ( occupaz i one ar ea mer cat al es ol o pergl ispunt i st i )di r et t ament e al l ’ Agent e diP. L.o per sonadel egat adal l ’ ammi ni st r az i onec omunal e,br ev i -manusull uogodel l ’ occupaz i one stessa dietro rilascio di quietanza. 7 Art. 11 –LAVORI , DEPOSITI, CANTIERI SULLE STRADE Chiunque compia lavori, depositi o apra cantieri sulle carreggiate, sulle strade e sue pertinenze dovrà attenersi scrupolosamente alle norme specifiche previste dal Codice della Strada. In particolare dovranno essere osservati gli articoli 20 - 21 –26 - 27 del codice richiamato, gli articoli dal 29 al 46 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. La strada viene definita secondol ’ espr essi one dicuial l ’ ar t i col o2comma1° del Codice della strada. Tuttavia qualora dovessero nascere dubbi in merito ai confini delle st r adecon l ear eepr i v at e aper t eal l ’ uso pubbl i co adi acent isiappl i cano iconcet t ie l e definizioni di cui all ’ ar t i col o4delpr esent eRegol ament o. Art. 12 –PRECAUZIONI GENERALI PER I CANTIERI Gli escavatori, macchine operatrici, gru, ed ogni altro utensile mobile e fisso dur ant el asos t a ol ’ i nt er r uz i onedeil av or idev ono esser eassi c ur at i alsuol oe/ o fermati in modo da non spostarsi ed in modo da non uscire dalla limitazione del cantiere o comunquei nv ader el ’ ar eadiper t i nenz adeipedoniedeiv ei col i . Dur ant el asost aol ’ i nt er r uz i onedeil av or il egr upersol l ev ament icar i chidev ono essere lasciate in modo tale che il contrappeso delle stesse non insista sul suolo pubblico. Al gancio di sollevamento del carico deve essere assicurato una massa-peso sollevata dal suolo che impedisca al gancio pericolose oscillazioni. Le protezioni delle cesate, le reti, le funi di carico, i verricelli, i montacarichi, argani, st r ut t ur e dil av or o, dur ant el as ost aol ’ i nt er r uz i onedeil av or idevonoess er eassi cur at io fermati in modo tale da non sbattere o vibrare, recare rumori molesti, fischi suoni, e oscillazioni pericolose. Ipont eggi el est r ut t ur eannessedev onoesser emont at ear egol ad’ ar t e edi n modo tale da non provocare rumori molesti o pericolose oscillazioni. Gli antifurti eventualmente accessori ai medesimi ponti devono essere funzionanti a norma secondo le leggi previste in materia e non devono arrecare disturbo alla quiete pubblica. Art. 13 –OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI E BANCHINE STRADALI L’ occupaz i onedimar ci api ediobanchi ne,c ont av ol isedi epi ant eor nament al iod altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede durante le ore in cui questi sono aperti. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi ant i st ant el ’ at t i v i t à. In ogni caso sul marciapiede o sulle banchine deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza se dal lato della carreggiata e di almeno mt. 1,50 in ogni altro caso. L’ Ammi ni st r az i oneComunal epuònegar el aconcessi oneol ’ aut or i zz az i one,anche qualora le anzidette misure fossero rispettate, nei casi in cui vi siano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico. I titolari di autorizzazione ad occupare temporaneamente o permanentemente il suolo pubblico con tavoli, sedie ed altre str ut t ur e, sono t enut ia t ener el ’ ar ea costantemente pulita e sgombra da qualsiasi tipo di rifiuti, od oggetti idonei ad imbrattare 8 od i nsudi ci ar el ’ ar eaogget t o del l ’ occupaz i onee quel l a adi acent e.Sonoal t r esìt enut ia collocare adeguati cestini getta cartaepos ac ener enel l ’ ar eaoccupat a. Art. 14 - TENDE SOLARI Let ende sol ar ipr ot es esuspaz i opubbl i codebbonoav er el ’ or l oi nf er i or eadal t ez z a non minore a mt. 2,20 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno centimetri 20 dalla verticale del ciglio del marciapiede. Laconc essi oneperl ’ i nst al l az i onedit endes ol ar ipr ot eses uspaz i opubbl i cool t r ead esser esogget t aal l apr ev ent i v al i cenz adel l ’ Ammi ni st r az i onecomunal e,èsubor di nat aal l a condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali della toponomastica, la segnaletica verticale, i semafori , i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede. Non è consent i t al ’ appl i caz i one al l et ende sol ar idit endi ne mobili ne laterali ne frontali. Le tende solari possono essere abbassate quando i raggi del sole cadono direttamente sulle vetrine e devono essere alzate prima che sia trascorso il periodo di mez z ’ or adacheèces sat at al ec ondi z i one. Le tende solari devono essere immediatamente alzate in caso di forti venti e di pioggia. Art. 15 –ESPOSIZIONE DI MERCE Oltre a quanto stabilito dal regolamento di Igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci e/o altro materi al eal l ’ est er nodeinegoz i , possono essere fatte purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni, non arrechino danni e sia rispettato il pubblico decoro. Perl ’ esposi z i onedif r ut t aev er dur aèf at t oobbl i goadunmi ni modial t ez z adimt . 0,70 dal suolo. I nr el az i one a quant o gi à st abi l i t o dal l ’ ar t i col o 13 delpr esent er egol ament o non potranno essere concesse licenze quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 1,50 né quando siano di larghezza superiore, ma con circolazione pedonale intensa. Non è ammessa l ’ oc cupaz i one permer cie pr odot t igocci ol ant io che possano insudiciare i passanti ed il suolo pubblico. Non è ammessa l ’ oc cupaz i one,anche par z i al e,del l a car r eggi at ar i ser v at a alla circolazione dei veicoli. L’ aut or i zz az i onedicuialpr es ent ear t i col oèv al i dasol t ant onel l ’ or ar i odiaper t ur a del l ’ eser ci z i o commer ci al e.Le st r ut t ur e,per t ant o,non possono per maner e sulsuol o pubbl i codopol achi us ur adel l ’ es er ci z i ost esso. Art. 16 –COMMERCIO ITINERANTE E’v i et at ol ’ eser ci z i odelcommercio in forma itinerante sul territorio comunale senza aut or i z z az i oner i l asci at adal l ’ Ammi ni s t r az i onecompet ent e. L’ ammi ni st r az i one pot r à conceder e pert empo l i mi t at o a col or oc he ne f acci ano espressa domanda e per particolari contingenze, speciali permessi temporanei per f av or i r el ’ i mmedi at os mal t i ment o didet er mi nat e der r at e.I nol t r e dov r anno esser ef at t e salve le esigenze viabilistiche evitando i permessi in corrispondenza degli incroci delle 9 curve ed altre località ove possa determinarsi disturbo alla circolazione. La predetta attività di commercio itinerante, inoltre, è consentita unicamente nei giorni feriali dalle 8:30 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30. I lSi ndac o,c onapposi t aor di nanz amot i v at apuòder ogar el ’ or ar i odel l ’ at t i v i t à. E’v i et at osut ut t oi lt er r i t or i ocomunal el ’ eser ci z i odelcommer ci oi t i ner ant eperl a somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 21 alle ore 8, ad eccezione di particolari mani f est az i onief i er eaut or i z z at epr ev ent i v ament edal l ’ Ammi ni st r az i onecomunal e. Durante lo svolgimento delle fiere e dei mercati è comunque sempre vietato l ’ eser ci z i odelcommer ci oi nf or ma i t i ner ant enel l af r az i onet er r i t or i al ei nt er ess at aal l af i er a o al mercato nonché a meno di 500 metri dal confine delle medesime manifestazioni commerciali. Nel l ’ eser ci z i o del l ’ at t i v i t à commer ci al ei nf or maambul ant eedi t i ner ant eè v i et at o r ecar emol est i aedi st ur boat er z i ,nonchér i chi amar el ’ at t enz i onec onr umor iosc hi amaz zi o parole sconvenienti. L’ ev ent ual e us o di al t opar l ant i dov r à essere appositamente autorizzato dal l ’ ammi ni st r az i onec omunal eec ont ener si neil i mi t iecondi z i onii vidi sci pl i nat i . Il presente regolamento è comunque subordinato al rispetto della vigente normativa specifica in materia di commercio. Art. 17 –FIERE, CIRCHI E MANIFESTAZIONI VARIE Le fiere, le manifestazioni o spettacoli che occupano anche provvisoriamente con veicoli, banchi, palchi, tende, tendoni e simili, le aree pubbliche, possono di regola essere consentite nelle zone che si prestino a tali svolgimenti, in rapporto alla loro natura senza creare disagio viabilistico. Le attività circensi possono essere autorizzate non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla domanda nelle aree individuate mediante indirizzo della Giunta comunale. Ladat ael ’ ora di presentazione delle domande faranno fede per il titolo di precedenza per il rilascio delle autorizzazioni. L’ aut or i zz az i oneammi ni st r at i v apr ev ent i v aperl ’ occupaz i onedisuol opubbl i coper quanto sopra precisato è rilasciata dal Comando di Polizia Locale previo: parere igienico-sanitario e veterinario; versamento di cauzione stabilita dalla Giunta Comunale avente come finalità l ar est i t uz i onedel l ’ ar eaconl est ess econdi z i onii gi eni co-sanitarie originarie. L’ aut or i zz az i oneAmmi ni st r at i v a,quale provvedimento di Polizia Amministrativa, è sempre necessaria anche quando siano interessate aree private. Art. 18 –MERCATIDIGENTED’ AFFARI I mercanti, negozianti, produttori o gent ed’ af f ar ichesir adunanoperiodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato: non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico veicolare; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo; sono tenuti a non intralciare il movimento pedonale. 10 Art. 19 –SPETTACOLIEVETRI NERI CHI AMANTIL’ ATTENZI ONEDEIPASSANTI Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, audizioni, annunci dir i sul t at ispor t i v i ,t al idaess er eudi t iov i st idal l apubbl i cav i aedar i chi amar el ’ at t enz i one dei passanti provocando la formazione di gruppi di persone, deve chiedere preventiva aut or i z z az i oneal l ’ ammi ni st r az i onec omunal echepuònegar l aquando i marciapiedi non siano di larghezza sufficiente e possa recare intralcio sia alla circolazione stradale che al movimento pedonale. Art. 20 –OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON EDICOLE, CHIOSCHI La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole o chioschi, ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e alle curve. In nessun caso sarà concessa la licenza ad una distanza inferiore a mt.25 dagli i ncr ocieamt .15dal l ’ i ni z i odel l ecur v eel ungol est esse. La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere. Art. 21 –DIVIETI DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO Sul suolo pubblico adibito a transito sia dei veicoli che pedonale è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare disturbo alla circolazione e alla quiete pubblica. E’assol ut ament ev i et at osuls uol opubbl i col ’ usodeipat t i ni ,dit r ampol inonchédi qualsiasi acceleratore di andatura, ovvero scivolare sul terreno coperto di ghiaccio o neve. E’v i et at osuls uol opubbl i coi lgi ocodelcal ci o. E’f ac ol t àdel l ’ ammi ni s t r az i onecomunal econsent i r el ’ usodeipat t i nieaccel er at or i di andatura in determinate zone e con le limitazioni di orario che riterrà opportune. L’ at t i v i t à del l ’ aer omodel l i smo e aut omodel l i smo e ogget t ir adi o comandat i è consent i t a pr ev i a aut or i zz az i one da par t e del l ’ Ammi ni st r az ione comunale, la quale indicherà i luoghi e le modalità per detta attività. Art. 22 –OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GARE SPORTIVE Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strade pubbliche devono chiedere preventiva autorizzazione al l ’ ammi ni st r az i one comunal ei ndi cando t ut t igl i elementi necessari utili per poter predisporre il servizio più idoneo, anche nel caso in cui v eni sser i chi est al apr est az i onediper sonal edi pendent edel l ’ Ammi ni st r az i one s econdol a procedura stabilita dall ’ ar t i col o7 del presente Regolamento. Art. 23 –ORNAMENTI I vasi da fiori od ornamenti ed altri oggetti posizionati sui davanzali o balconi, parapetti e simili devono essere assicurati in modo da non precipitare sul suolo pubblico sottostante anche per cause determinate da condizioni meteorologiche particolarmente 11 sfavorevoli. Art. 24 –SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI, DAI BALCONI E DAI TETTI Durante e dopo le nevicate i proprietari e i conduttori di immobili dalle ore 7 alle ore 20, devono tenere completamente sgombero dalla neve il marciapiede o quando questo non esista, uno spazio di almeno mt. 1 in corrispondenza dei muri frontali dalla rispettiva proprietà. I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono senza permesso e senza le dovute segnalazioni di pericolo scaricarne la neve sul suolo pubblico. Lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio dello spazzaneve agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari e/o conduttori. E’v i et at odeposi t ar esul l apubbl i cav i al anev epr ov eni ent edal l osgomber odel l e proprietà private. I proprietari sono responsabili di qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e ghiaccio dai tetti e pensiline dei loro stabili. L’ ammi ni st r az i onec omunal ehaf acol t àdii st i t ui r el ’ al boannual edegl ispal at or i . Art. 25 –CARICO E SCARICO DI COSE Le fermate, le soste temporanee dei mezzi di trasporto per caricare e scaricare persone e cose, non sono considerate occupazioni di suolo pubblico e devono essere limitate al tempo strettamente necessario. Si dovranno in ogni caso sempre osservare le disposizioni previste dal Codice della Strada. In caso di eccezionali esigenze di viabilità il Comando di Polizia Locale può fissare div ol t ai nv ol t aeperqual si asil ocal i t àl i mi t id’ or ar i oeper messidisost e. Le operazioni di carico e scarico di cui al presente articolo, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzione evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica. Ad operazione ultimata il suolo deve presentarsi pulito ed in caso di inosservanza l ’ Ammi ni st r az i one c omunal e può pr ov v eder e di r et t ament e sal v or i v al sa del la spesa sostenuta verso i responsabili. 12 TITOLO III° DECORO PUBBLICO Art. 26 –AFFISSIONI E MANIFESTI E’f at t odi v i et o dief f et t uar el ’ af f i ssi onedimani f est i ,st r i sci oniedav v i sii ngener e,di qualunque natura, se non per il tramite del l ’ apposi t ouf f i ci oc omunal eodel egat o. Art. 27 –I NSEGNE,STRI SCI ONI ,VETRI NEEPUBBLI CI TÀ’ Oltre a quanto stabilito dal regolamento pubblicità ed affissioni, e dal regolamento di edilizia sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose, visibili dai veicoli e dai pedoni transitanti sulle strade che per forma, disegno, col or az i one, oubi caz i one possono agi udi z i o del l ’ ammi ni st r az i one comunal e gener ar e confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione nonché, le sorgenti luminose che provichino abbagl i ament o.E’v i et at o espor r ev et r i neanchedispor genz a mi ni maov ei lmar ci api ede o la banchina sia inferiore a mt. 1,50. Gli striscioni pubblicitari sono autorizzati solo negli appositi impianti installati sul territorio comunale. La loro installazione, fuori dagli appositi impianti, può essere aut or i z z at adal l ’ Ammi ni st r az i onecomunal es ol oi ncasieccez i onal iepermani f est az i oni pat r oci nat edal l ast ess aAmmi ni st r az i one.I nognicasoèv i et at al ’ i nst al l az i onedis t r i s ci oni pubblicitari sugli alberi e pali anche dei privati. Ia pubblicità a mezzo volantinaggio e consegnata a mano è consentita previo pagamento della tass asul l apubbl i ci t à.E’v i et at oi lposi z i onament odeiv ol ant i nisuiv ei col i in sosta, è altresì vietato inserire pubblicità commerciale nelle cassette della posta fatte salve quelle predisposte a tale servizio. Art. 28 –CARTELLI, ISCRIZIONI Il collocamento di cartelli, iscrizioni di qualunque specie ed opere di qualunque genere, sia di carattere temporaneo che permanente, potrà essere consentito quando si ano sal v aguar dat i :i ldecor o ur bano,i lpanor ama,l ’ ar t e, l a st or i ci t à deil uoghie l a viabilità. Essi devono essere rimossi entro il giorno successivo dello scadere del l ’ aut or i z z az i one. Art. 29 –MONUMENTI, TARGHE, LAPIDI Prima di collocare monumenti o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze è 13 necess ar i oot t ener el ’ aut or i zz az i onedal l ’ Amministrazione comunale sentito il parere della commissione comunale per il paesaggio e previo parere del comando Polizia Locale. A tale scopo dovranno essere presentati uniti alla domanda: i disegni, i modelli o f ot ogr af i enonc héi lt es t odel l ’ epi gr af eoquant ’ al t r opot r ebbeess er er i chi est odalcaso. Art. 30 –IMBRATTAMENTO DI MURI, MONUMENTI E DI STRUTTURE DELL’ ARREDO URBANO DIPROPRI ETA’COMUNALE E’v i et at or ecar edanno e/o imbrattare con scritte, figure, disegni, murales o in altri modi gli edifici pubblici, i monumenti e le mura di edifici privati visibili dalla pubblica via, mar ci api edi ,car r eggi at eedil ast r i cat idel l ev i eedel l epi az z e,spal l et t edeic or sid’ acquae dei ponti, sedili, panchine, colonne, fontane, dissuasori di sosta, e qualunque struttura del l ’ ar r edour bano. E’al t r esìv i et at oi mbr at t ar e con scr i t t e di segni ,mur al es,oi nal t r imodi ,iv ei col i adibiti al trasporto pubblico e tutti i veicoli in generale. Sono fatte salve e vengono applicate secondo il principio della specialità di cui al l ’ ar t .9del l al egge689del1981,l enor mei nmat er i apr ev i st edal Codi cedel l aSt r ada. Art. 31 –DANNEGGI AMENTIAIBENIDIPROPRI ETA’COMUNALE E’vi et at o danneggi ar ei nqual unquemodoibenidipr opr i et àcomunal epos t isi a al l ’ i nt er noc heal l ’ est er nodeil uoghipubbl i ci ,comeat i t ol os empl i f i cat i v oenonesaust i v oi libri della biblioteca, tavoli, sedie e accessori degli uffici comunali. E’v i et at oi mbr at t ar eo danneggi ar el et ombe ed imonument if unebr ipubbl i cie pr i v at ipost ial l ’ i nterno dei cimiteri. Art. 32 –DIVIETI DI DANNEGGIARE IMPIANTI PUBBLICI Fatto salvo il principio di specialità delle norme è vietato: 1. otturare le caditoie e tombini delle fogne o introdurre materiale solido, spazzatura, nonché sostanze inquinanti e nocive di qualsiasi tipo; 2. imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo gabinetti ed i locali ove si trovano; 3. i mpedi r e o di mi nui r el ’ ef f i c ac i a del l ’ uso o r ecar e danno i n qual unque modo agl i oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree, ai binari ferroviari, alle segnalazioni stradali, alle fontane e fontanelle, alle panchine, ai monumenti ed ad ogni altra cosa destinata al pubblico. 4. sedersi sulle panchine, sedie e sedili dei mezzi pubblici o privati adibiti a servizio pubblico con i piedi appoggiati sul medesimo piano di seduta o sedile adiacente. Art. 33 –DIVIETO DI SDRAIARSI E/O INGINOCCHIARSI IN LUOGHI PUBBLICI E DI SALIRE SU INFERRIATE, CANCELLATE ED ALTRI MANUFATTI PUBBLICI E’v i et at osdr ai ar sisul l epanchi nepubbl iche, sedersi, sdraiarsi o inginocchiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici e delle abitazioni private. 14 E’al t r esìv i et at o,i nqual si asici r cost anz asal i r eoar r ampi car sisul l ei nf er i at edel l e finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sul l ecanc el l at e,suimur idici nt aesi mi l i ,cammi nar es ul l espal l et t edeic or sid’ acqua,dei ponti e muretti . Art. 34 –CONSERVAZIONE E DECORO DELLE FRONTI DEI FABBRICATI E’f at t oobbl i goaipr opr i et ar idi mant ener esempr el epar et ies t er nedel l ecasev er s o le pubbliche strade, ed i muri di cinta ben riparati e decentemente tinteggiati o intonacati, con tutti gli accessori dei balconi, finestre, grondaie ben assicurate. Art. 35 –DIVIETO DI STENDERE LA BIANCHERIA E’v i et at ot ener edi st esi ,bi anc her i a,panni ,osi mi l ar if uor idal l ef i nest r e,bal c onio terrazzi o nei giardini visibili dal suolo pubblico Art. 36 –BATTITURA DI PANNI E TAPPETI E’v i et at o bat tere panni, tappeti, tende, stuoie dalle finestre, balconi, terrazze prospicenze sul suolo pubblico, pulire oggetti, innaffiare piante o fiori che comunque possono lasciar cadere rifiuti residui o acqua sul suolo sottostante. Le suddette operazioni sono consentite sugli spazi privati dalle ore 8,00 alle ore 10,00. Art. 37 –RISPETTO DEI GIARDINI, ALBERI E AIUOLE Nei viali, giardini e nei pubblici passaggi ove esistono aiuole o alberi è vietato: 1. cogliere fiori, strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danno alle piante, alle siepi, agli steccati, alle recinzioni e qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso o ornamento; 2. deturpare tappeti erbosi, aiuole ed in qualunque altra parte non determinata a pubblico passaggio ed introdurvi cani od altri animali; 3. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni , incendiarli o danneggiarli in qualsiasi modo; 4. catturare e molestare gli animali selvatici. Senz aspeci f i caaut or i zz az i onedel l ’ Ammi nistrazione, nei giardini pubblici è vietato transitare ed introdurre anche a spinta ciclomotori, motocicli e veicoli di ogni specie. E’v i et at oal t r esìaccender e bar bec uef uor i dal l eapposi t ear eeat t r ezz at e. Il gioco dei bambini è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non super i or eaquel l ai ndi cat as ul l ’ apposi t asegnal et i cav er t i cal e. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. 15 Art. 38 –ATTI CONTRO LA PUBBLICA DECENZA, IL DECORO E LA MORALITÀ E’ r i gor osament ev i et at o most r ar e al l a pubbl i ca v i st a nudi t àc he of f endono il pudore, o esporre pubblicamente mutilazioni o altre deformità del corpo per stimolare i passanti a donare offerte. E’v i et at os put ar eat er r aneil uoghipubbl i cieabor dodeimez z iadi bi t ialt r aspor t o pubblico, introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati androni e scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro e alla moralità. E’vi et at osoddi s f ar eal l e cor por al iesi genzef uor idail uoghi a ciò destinati, così come è vietato pure allontanarsi dai gabinetti senza avere rimesso gli abiti completamente in ordine. E’v i et at ol ’ accat t onaggi oel ’ at t i v i t àdil av av et r i . Art. 39 –OBBLIGO DI TENERE PULITI GABINETTI E AREE ADIACENTI I PUBBLICI ESERCIZI E’f at t oobbl i goadognieser ci z i opubbl i codiav er eunadeguat onumer odiser v i zi igienici di facile accesso al pubblico. I servizi igienici dovranno essere realizzati secondo le disposizioni impartite dal l ’ uf f i ci oI gi ene e mantenuti costantemente puliti. E’f at t oobbl i goadognieser ci z i opubbl i codimant ener epul i t al ’ ar eaant i st ant e.A t al e scopo l ’ eser cent e può posi z i onar ei nc or r i spondenz a del pr opr i o eser ci z i oc est i ni porta rifiuti e posacenere di dimensioni tali da non costituire intralcio ai pedoni e qualità tale da mantenere il livello estetico del decoro urbano. Gli stessi devono essere ritirati alla chi usur adel l ’ eser ci z i o. Art. 40 –ESERCIZIO DEL BAGNO E DEL NUOTO E’v i et at ol ’ eser ci z i o delbagno e delnuot o neic or sid’ acqua f uor idail uoghi ev ent ual ment e per messidal l ’ ammi ni st r az i one comunal e.Dov e ci ò si a per mess o i bagnanti dovranno indossare costumi decenti, non allontanarsi in costume da bagno dalle rive, non entrare in esercizi pubblici o percorrere e sostare sulle strade. E’comunquev i et at ospogl i ar s i dov epossagi unger el av i st adelpubbl i coodeiv i ci ni anche solo per indossare il costume. Art. 41 –LAVATURE DI VETRINE E VEICOLI Al fine di evitare pericolose formazioni di ghiaccio per i pedoni, è vietata la lavatura conacquadel l ev et r i necol l ocat eal l ’ es t er nodeinegoz idal15di c embr e al28f ebbr ai o. Durante il periodo suindicato è consentita la pulitura con sostanze in polvere o simili vaporizzate che non disperdano comunque acqua. Lal av at ur adel l ev et r i necol l ocat eal l ’ est er nodeinegoz inonpot r àesser eesegui t a dopo le ore 10 e non deve comunque arrecare intralcio alla viabilità. Sul l ’ ar eapubbl i ca,dicuil adef i ni z i onedel l ’ ar t i col o4delpr esent eRegol ament o,è vietato il lavaggio dei veicoli di ogni specie. Art. 42 –ANNAFFIATURE DI GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI 16 L’ annaf f i at ur adeigi ar di nipubbl i ciepr i v at ièconsent i t as ol odopoi l t r amont o. L’ Ammi ni st r az i onec omunal epuòconpr opr i opr ov v edi ment o,di s ci pl i nar egl ior ari per annaffiare i giardini pubblici o privati e per pubblica necessità limitarne o vietarne compl et ament el ’ at t i v i t à,è comunque v i et at o dur ant el ’ annaf f i at ur a bagnar e st r ade o proprietà di terzi. Art. 43 –TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE Fatte salve le norme specifiche in materia previste dal Codice della strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come sabbia , calcina e detriti, liquidi e altro, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo che non venga disperso sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modochel es t essenonabbi anoas ol l ev ar sinel l ’ ar i a. Ai contravventori oltre alla sanzione amministrativa che sarà loro comminata è fatt oobbl i godipr ov v eder eal l ’ i mmedi at anet t ezz adelsuol opubbl i c o. Art. 44 –NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO Fatto salvo la normativa specifica in materia D.lgs. n°156/2006 e successive modificazioni, è severamente vietato gettare o abbandonare rifiuti, carta, involucri o materiali di ogni genere, insudiciare con altri mezzi, sbattere tappetini, svuotare posa ceneri o adottare comportamenti similari. I cittadini devono servirsi degli appositi porta rifiuti, e qualora questi fossero pieni devono utilizzare quello più vicino. I cittadini devono servirsi della piattaforma ecologica comunale per lo smaltimento dei rifiuti non compatibili con la disciplina della raccolta differenziata porta a porta, attenendosi agli orari e alle modalità stabiliti dal l ’ Ammi nistrazione ed esposti in visione presso la piattaforma ecologica stessa. E’v i et at ol ’ abbandonodeir i f i ut ianchei npr ossi mi t àdel l api at t af or maecol ogi cae sul l osbocc odelcar r ai od’ acc esso. E’v i et at a suls uol o pubbl i co,dic uil a def i ni z i one del l ’ ar ticolo 4 del presente Regolamento, la distribuzione di qualsiasi oggetto che possa recare pregiudizi alla nettezza o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale. E’f at t oobbl i godipr ovv eder eal l anet t ez z adelsuol opubbl i coac hi unquel ’ abbi a diminuita, anche nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore. Iv ei col i , mez z id’ oper a,peri lmov i ment odit er r apr ov eni ent iodi r et t iaicant i er i non devono imbrattare o sporcare il manto stradale adiacente al cantiere stesso. I conducenti dei trattori agricoli e/o macchine agricole in genere provenienti e diretti ai fondi non devono imbrattare o lordare il manto stradale nella corrispondenza e nella prossimità al fondo stesso. I proprietari o conduttori di cani o altri animali devono evi t ar e che quest ’ ul t i mi sporchino i marciapiedi, giardini o luoghi adibiti al transito pedonale. Gli stessi conduttori sono obbligati altresì a raccogliere immediatamente gli escrementi dei loro animali e a gettarli nei luoghi o strutture adibite a tale scopo. Della contravvenzione contestata al condut t or er i spondec omer es ponsabi l ei nsol i do i lpr opr i et ar i odel l ’ ani mal e. E’v i et at ol ’ ut i l i zz odibombol et t espr aynonecol ogi cheperl ’ er ogaz i onedischi ume o altre sostanze chimiche simili anche in occasione della festa di carnevale. Detti materiali costituiscono oggetto di confisca amministrativa . 17 Art. 45 –RACCOLTA DIFFERENZIATA Tutti i cittadini sono obbligati ad attenersi alle norme relative alla raccolta differenziata stabilite con regol ament i opr ov vedi ment i del l ’ Ammi ni st r az i onecomunal e. E’v i et at o deposi t ar er i f i ut idi v er siper s peci e nel l ei mmedi at ev i ci nanz e dei raccoglitori preposti per la raccolta differenziata, ovvero utilizzare gli stessi raccoglitori per abbandonare rifiuti diversi da quelli previsti dal medesimo. E’al t r esìv i et at odeposi t ar ebot t i gl i eoi nv ol ucr idiv et r onel l ei mmedi at ev i ci nanz e delle apposite campane di raccolta, anche nel caso in cui queste fossero piene e non ricettive. Art. 46 –DISCIPLINA PER LO SCARICO DI RIFIUTI E SPAZZATURE Tut t iici t t adi nidev ono at t ener sial l e di sposi z i onii mpar t i t e dal l ’ Ammi ni st r az i one comunale, mediante provvedimenti specifici che disciplinano modalità ed orari, relativi allo smaltimento dei rifiuti. Delle violazioni del presente regolamento ed alle disposizioni i mpar t i t e dagl iuf f i cidel l ’ Ammi ni st r az i one comunal er i sponde i n qual i t à dir esponsabi l e sol i dal ec on i lt r asgr essor e,l ’ ammi ni st r at or e delcondomi ni o,l ’ ammi ni st r at or e del egat o del l ’ i mpr esa,i lr espons abi l edeil avori per i cantieri. E’pr oi bi t onel l ’ i nt er nodel l ecas e,deicor t i l i ,nel l ev i ci nanz ediabi t az i oniqual unque ammasso di spazzatura e di qualunque materiale fermentabile e che possa produrre cat t i v eesal az i oni .E’pur ev i et at ol oscar i codit ut t iimateriali lungo i corsi dei torrenti o fiumi, nonché nelle cave anche quando siano di privata proprietà. E’v i et at ol o st occaggi o dir i f i ut ia mez z o cont ai ner so cassonet t ise nonpr ev i a aut or i z z az i onedel l ’ Ammi ni st r az i onecomunal e. Art. 47 –TRASPORTO DI MATERIALE CON ESALAZIONE NAUSEANTE E’v i et at ot r as por t ar ebest i emor t ei nc ar r ioaut omez z inonper f et t ament echi usi . Il carico o il trasporto di materiale con esalazioni nauseanti o insalubri, (letame, ossa, pelli,o altre sostanze putrefatte), dovrà eseguirsi nei giorni feriali dalla mezzanotte alle sei. Detti trasporti dovranno sempre effettuarsi per la via più breve e con carri che non permettano dispersioni di detta materia. E’ass ol ut ament ev i et at al as ost aneic ent r iabi t at iai mez z icar i chidi detti materiali. Art. 48 –POZZI NERI E VASCHE BIOLOGICHE La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere effettuate con sistema pneumatico e qualora non sia possibile potrà avvenire con altro sistema approvato preventi v ament edal l ’ uf f i ci oSani t ar i o. L’ oper az i onediv uot at ur aedispur godov r àcompi er sidal l eor e8, 00al l eor e12, 00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 escluso sabato pomeriggio e giorni festivi. Si dovrà effettuare in modo che non avvengano dispersioni di materie sul suolo pubbl i coequal or adov esser ov er i f i c ar sil ’ i nt er essat odov r ài mmedi at ament epr ov v eder e 18 alla perfetta pulizia del suolo con sufficiente lavaggio con acqua e con soluzione disinfettante e deodorante. Art. 49 –DISPOSIZIONI DEL VERDE PRIVATO In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. In presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale. Art. 50 –OBBLIGHI PER I PROPRIETARI DEI CANI Oltre a quanto previsto dal precedente art. 44 i propriet ar idicanihannol ’ obbl i godi sottoporre i propri animali alla registrazione anagrafica canina nonché alla punzonatura del tatuaggio. Sut ut t oi lt er r i t or i oc omunal eèv i et at ol asci ar el i ber iicanidipr opr i et à.Sul l ’ ar ea pubblica o privata aperta al pubblico i cani dovranno essere sempre accompagnati dai loro proprietari o conduttori e trattenuti al guinzaglio e museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore s mt. 1 per i cani di grossa taglia. I cani e gli animali in genere devono essere custoditi e accuditi dai loro proprietari con la massima diligenza e cura. Nelle proprietà private qualora i cani fossero trattenuti da funi di vincolo, queste non devono essere più corte di metri 3. Gli stessi animali devono poter disporre di un riparo dalle intemperie e dal sole, nonché di una baci nel l ad’ acqua perdi sset ar si . TITOLO IV° QIUETE PUBBLICA Art. 51 –DI VI ETO DELL’ USO DELLESI RENE;DI SCI PLI NASUGLIALLARMI E’v i et at os ult er r i t or i ol ’ usodel l esi r enec ompr esequel l edegl ist abi limenti industriali usate per il segnale di inizio o di cessazione del lavoro. Perquant or i guar dal eappar ecchi at ur ed’ al l ar mei ll or osuono(si acont i nuosi a intermittente) dovrà contenersi nel limite massimo di 10 minuti. In caso di assenza dei proprietari questi dovranno provvedere affinché altre persone incaricate siano in grado ( 19 nelcas odiat t i v azi one del l ’ al l ar me)d’ i nt er veni r et empest i v ament e,peri lr i spet t o del l a qui et epubbl i c a,adi sat t i v ar ei ldi spos i t i v onel l ’ ambi t odel l adi sci pl i nadicui innanzi. Fatte salve le norme speciali in materia, gli allarmi dei veicoli devono essere tempestivamente disattivati dai loro proprietari o delegati. Dalle ore 22,00 alle ore 6,00 i veicoli in sosta con allarme antifurto in funzione e non disattivato da almeno due ore possono esser er i mossidal l ef or z e del l ’ or di ne e r i cov er at ii nl uoghicust odi t iov e non r echi no di st ur bo al l a qui et e pubbl i ca.La r est i t uz i one delv ei col o al l ’ av ent e di r i t t o sar à consentita previo pagamento delle spese di rimozione, custodia e della pertinente contravvenzione. Art. 52 –RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI PRIVATE E’vi et at opr odur r eol asci arpr odur r enel l eabi t az i onipr i v at er umor i ,suoni ,cant iche possano comunque recare disturbo ai vicini. A tale limitazione sono pure soggetti gli apparecchi radio, televisori, computer e congegni elettronici in genere. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00. Art. 53 –GRIDA DEI VENDITORI ED ALTOPARLANTI PUBBLICITARI E’f at t odi v i et oaiv endi t or ianchequel l imuni t idiv ei col iedaigi or nal aidigr i dar ea scopodir i chi amo,si aperl est r adeepi az z e,cheal l ’ i nt er nodeil oc al iaper t ialpubbl i co o nei cortili dei fabbricati.L’ usodial t opar l ant ipubbl i ci t ar ipuòesser econsent i t os ol opr ev i a aut or i z z az i onedel l ’ Ammi ni st r az i onecomunal e chef i sser àl emodal i t àr el at i v e. Art. 54 –CANTI E SCHIAMAZZI, SUONATORI AMBULANTI Sal v oquant oègi àst at odi spos t odal l ’ ar t .659C. P. , gli schiamazzi sono vietati sia di giorno che di notte. Sono inoltre vietati i canti quando costituiscono disturbo alla quiete pubblica. Senz a aut or i zz az i one del l ’ Ammi ni st r az i one comunal e,s ono v i et at iimest i er idi suonatore ambulante nelle vie e nelle piazze pubbliche o aperte al pubblico. Art. 55 –SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI Le sale da ballo, i cinema o i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano esser e per cepi t i al l ’ est er no e qual or af osser o gest i t e al l ’ aper t o dev ono esser e pr ev ent i v ament e aut or i zz at e dal l ’ Ammi ni st r az i one c omunal e l a qual e può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato subordinandola a determinate condizioni. Art. 56 –DI SCI PLI NAPERLEATTI VI TA’CAUSADIMOLESTI EALVICINATO 20 Chieser ci t aun’ ar t e,unmest i er eoun’ at t i v i t ài ndust r i al edev eusar eognicaut el a per evitare molestie o incomodo agli abitanti vicini per rumori e polveri propagatesi nel l ’ ar i a,at t r av er soimur i ,perv i br az i onioscuot i ment i dannosi oi nqualsiasi altro modo. Icondi z i onat or id’ ar i ael eappar ecchi at ur ediognigener e dev onoesser ei ns t al l at i in modo tale che il compressore ellettro-meccanico non provochi rumori o vibrazioni dannose per gli abitanti vicini e i liquidi devono essere incanalati in appositi pozzetti di raccolta. Art. 57 –OBBLIGATORIETÀ DI LICENZA PER DETERMINATE ATTIVITÀ Chiunque voglia attivare un mestiere o un'attività industriale, che può produrre r umor iov i br az i oni ,anches el ’ i mpi ant odev eesser ei nst al l at oi nf abbricati già esistenti, dev e chi eder ne aut or i zz az i one al l ’ Ammi ni st r az i one comunal e c he pot r àc onceder l a subor di nandol aadet er mi nat econdi z i oni ,ov el ’ at t i v i t ànonr i sul t ididi st ur boal l aqui et edel lavoro e del riposo dei cittadini. Art. 58 –DIVIETI E LI MI TAZI ONIDELL’ ESERCI ZI O DIATTI VI TÀDIDI STURBO; MESTIERI ED INDUSTRIE PARTICOLARMENTE RUMOROSE Nonost ant esi ast at a accor dat al al i cenz aedanc hequandoi lt i t ol ar edel l ’ az i enda non avesse creduto opportuno richiederla ritenendo la sua attività non rumorosa o mol est a,l ’ Ammi ni st r az i onec omunal epuòsempr ev i et ar el ’ eser ci z i oquandor echidi st ur bo ovv er oi mpor r el i mi t az i onidel l ’ eser ci z i odel l ’ at t i v i t àst essa. I mestieri e le industrie particolarmente rumorose come calderai, lattonieri, carpentieri, az i endedil av or az i onedell egno,ecc…,pot r annoess er eeser ci t at es ol onel l a zona industriale. Alle officine assistenza auto e moto è vietato tenere motori in movimento per rodaggio e produrre altri rumori nei cortili o nei locali recando disturbo ai vicini. Art. 59 –LIMITAZIONI DI ORARIO E DI RUMORI –CANTIERI EDILI E STRADALI Fer me r est andol edi s posi z i onidicuis opr a,l ’ eser ci z i odel l ear t i ,mest i er i ,l av or ied industrie rumorose è permesso tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13, 30al l eor e19, 00adescl usi onedel s abat opomer i ggi oel ’ i nt er oar codel l egi or nat e festive. Ogni rumore prodotto provvisoriamente da qualsiasi mezzo e per qualsiasi ragione dev eesser el i mi t at oi mmedi at ament esi anelt empoechenel l ’ i ntensità. In particolare: 1) –per i CANTIERI EDILI: a) dovrà essere fornito un elenco dei macchinari utilizzati nel cantiere, corredati ove previsto, dalla dichiarazione di conformità alle normative nazionali e comuni t ar i( Di r et t i v eCEE)c onl ’ i ndi caz i one,ov e previsto, della potenza sonora emessa; b) gli impianti più rumorosi a funzionamento continuo, quali ad esempio generatore di corrente, betoniere, compressori ecc..., dovranno essere di tipo silenziato e dovranno essere localizzati il più lontano possibile dai recettori più vicini; 21 c) perl el av or az i onipi ùr umor oseel ’ ut i l i zz odii mpi ant ir umor osi ,dov r àesser e pr ev i st aunal i mi t az i oned’ or ar i o.Tal il av or az i onidov r annoesser esv ol t enei seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 neigi or nif er i al icon l ’ escl usi one delsabat o pomer i ggi o e del l ’ i nt er o ar co delle giornate festive; d) relativamente ai cantieri di ristrutturazione di singoli condomini o di singoli edifici, le lavorazioni più rumorose si dovranno svolgere in un orario centrale della mattinata e del pomeriggio, con esclusione del periodo compreso tra le or e12, 00el eor e14, 00,al t er nandol ’ at t i v i t àr umor osac onadeguat ii nt er v al l i di pausa. 2) –per i CANTIERI STRADALI e assimilabili: a) le lavorazioni più rumorose dovranno essere eseguite in periodo diurno; b) dovranno essere utilizzati macchinari silenziati, ove possibile, e con caratteristiche conformi alle normative nazionali e comunitarie (Direttive CEE); dovrà inoltre essere assicurata una buona manutenzione dei macchinari, come previsto dal libretto macchina. In casi specifici, di motivata necessità, quali ad esempio cantieri edili o stradali nei pressi di ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, ecc...) il Sindaco o l ’ Ammi ni st r az i one Comunal e può prevedere prescrizioni ulteriori o provvedimenti particolari, da adottare a cura del cantiere. Art. 60 –DIVIETO DI TENERE ANIMALI RECANTI DISTURBO E CONDURRE ANIMALI PERICOLOSI O TALI DA INGENERARE RIBREZZO E’v i et at o neicent r iabi t at it ener e ani mal iche specialmente di notte rechino disturbo al vicinato. In tale caso gli agenti della Polizia Locale oltre ad accertare la cont r av v enz i oneacar i codeldet ent or e,l odi f f i der annoadal l ont anar el ’ ani mal ec heabbi a or i gi nat ol ’ i nf r az i oneoapor l oi nc ondi zioni di non disturbare la quiete. Ove la diffida non v engaosser v at aeneicasii ncuii lpr opr i et ar i odel l ’ ani mal enonsi ar eper i bi l e,l ’ ani mal e pot r àesser es equest r at osec ondol ’ ar t .13del l al egge689del1981epost oi ncust odi a presso il canile municipale con addebito delle spese a carico del proprietario. E’v i et at osut ut t oi lt er r i t or i oc omunal e,aldif uor idel l apr i v at aabi t az i one,condur r e od esibire rettili od animali esotici pericolosi o che incutano timore o paura alla loro vista. I conduttori di animali devono essere sempre muniti di paletta e/o sacchetto igienico i n quant i t à suf f i ci ent e perl ar acc ol t a degl iescr ement iquando c onducono l ’ ani mal es u suolo pubblico o aperto al pubblico. Art. 61 –USO DELLE CAMPANE L’ uso del l e campane è cons ent i t o per :suonar el ’ or a,r i t ir el i gi osi ,st r aor di nar i e ricorrenze, ordini impartiti dalle superiori Autorità. Negl ist essicasi ,puòesser econsent i t ol ’ us odegl ial t opar l ant ii nsost i t uz i onedel l e campane. Il suono straordinario delle campane con l ’ uso del l at ast i er ai n caso di ricorrenze festive non deve durare oltre quattro minuti per ogni suonata con un intervallo dici nquemi nut i t r aunasuonat ael ’ al t r a. Art. 62 –ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI 22 Tut t icol or ocheal l ’ appr ov az i onedelpr esent er egol amento esercitano arti, mestieri, at t i v i t ài ndus t r i al ichec r eanor umor iper c et t i bi l ial l ’ est er noenel l eabi t az i oniv i ci nedebbono chiedere la relativa licenza entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento ed apportare sempre entro il termine di un anno le modifiche che dovessero essere richieste. Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore quando sia stato disposto il t r as f er i ment odel l ’ az i endaadal t r asede. Art. 63 –BIGLIETTI PER LA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI Tut t el e per sone c he ut i l i zz ano l el i nee gest i t e dal l ’ az i enda deit r aspor t i ,hanno l ’ obbl i go dimuni r sidelr egol ar e bi gl i et t o( nor mal e o diabbonament o)oppor t unament e obl i t er at o eal l ’ occor r enz a,esi bi r l oalper sonal ei ncar i cat oalc ont r ol l o. La ditta concessionaria riconoscerà quei documenti che, nel rispetto di disposizioni v ar i e,cost i t ui sconot i t ol operl al i ber a ci r col az i onesul l ’ i nt er ar et e.I l compor t ament oa bordo degli automezzi di linea deve essere improntato alla massima educazione ed al r i spet t o dit ut t iiv i aggi at or i .L’ Ammi ni st r az i one Comunal e,t r ami t e pr ov v edi ment o del l a G.C., può disciplinare detto comportamento specificando precise norme alla cui ottemperanza sono obbligati tutti i viaggiatori. Le infrazioni alle norme di comportamento potranno essere contestate e conciliate brevi-manu da parte dello stesso Agente accertatore. La potestà contravvenzionale è anche demandata al personale viaggiante addetto al controllo, debitamente riconosciuto dalla competente superiore autorità. Art. 64 –OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI LUOGHI PUBBLICI Tutti i cittadini sono obbligati ad osservare scrupolosamente gli orari di apertura e chiusura dei luoghi pubblici quali: cimiteri, biblioteche, uffici comunali, giardini pubblici. I cittadini non dovranno indugiare, se non per ultimare le operazioni in corso, a l asci ar eil uoghisui ndi cat isogget t iac hi usur aalpubbl i coal l ’ or ar i ost abi l i t o. TITOLO V° NORMEPEROVVI AREAIPERI COLID’ I NCENDI O Art. 65 –SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. del 18/06/1931 n° 773 e del relativo regolamento del 06/05/1940 n° 635 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietato tenere nel l ’ abi t at o espl osi v ied i nf i ammabi l iperl ’ eser ci z i o del l a mi nut av endi t asenz aaut or i z z az i onedel l ’ Aut or i t àcomunal e. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n° 620 del 28/06/1955. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alle leggi n° 1570 del 27/12/1941 (norme sul trasporto e detenzione delle pellicole cinematografiche con 23 supporto in celluloide) e n° 469 del 13/05/1961, concer nent il ’ or di nament o deis er v i zi antincendi, nonché quelle di cui al D.P.R. 27/04/1955 n° 547 e 26/12/1959 n° 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Art. 66 –AUTORIMESSE Le autorimesse, sia pubbliche che private, sono soggette alle disposizioni di cui il D. M.31/ 07/ 1934.Ess e s’ i nt endono i nol t r e sot t opost e al l av i gi l anz a delComando del Corpo dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi. Le autorimesse devono essere divise dai locali adibiti ad abitazione tramite aperture ignifughe taglia-fuoco. Art. 67 –OBBLIGO DI LICENZA PER I DEPOSITI E LE VENDITE DI COMBUSTIBILI E MATERIALI INFIAMMABILI Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute a pr ov v eder sidil i cenz a del l ’ Autorità Comunale. Sono considerati combustibili, oltre a quel l ipr opr i ament edet t iqual il al egna daar der eedic ar boni ,anc hei ll egnamed’ oper a, fieno paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, iuta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati. E’f at t aeccez i onedal l ’ obbl i godel l al i cenz aperideposi t iadusoescl usi v ament e pr i v at operl ’ al i ment az i onedegl ii mpi ant idir i s cal dament o. La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dello Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso i ncuil eev ent ual ioper eepr escr i z i onii mpost eperl ’ al l est i ment odeil ocal inonf osser o attuate. Art. 68 –REQUISITI DEI LOCALI, DEI DEPOSITI E DEI LUOGHI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. In genere i depositi ed i magazzini superanti i mc 1000 dovranno essere fuori dai cent r iabi t at i .Perideposi t iedimagaz zi nidimi nor eent i t àècons ent i t al ’ at t i v az i oneanche nel l ’ i nt er nodegl iabi t at i ,seil ocal isi anopr ovv i st idipar et ii gni f ugheor esir esi st ent ial fuoco con efficaci rivestimenti. I depositi di minore entità devono essere divisi dai locali adibiti ad abitazione tramite aperture ignifughe taglia-fuoco. Art. 69 –FUCINE E FORNI Non si possono attivare forni e fucine, panetterie senza autorizzazione comunale che caso per caso stabilirà le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio. La non osservanza della prescrizione stabilita al momento del rilascio della licenza pr ov ocher àl ar ev ocael ’ annul l ament odel l as t essa. 24 Art. 70 –ACCATASTAMENTO DI LEGNA NEI CORTILI E’v i et at oacc at ast ar eot ener eaccat ast at eal l oscoper t oneic or t i l i ,ci r condat ida fabbricato da più di due lati, legna o qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le cautele che, caso per caso, la competente Autorità riterrà di dover imporre. Art. 71 –SOTTOSCALE E LOCALI DI DISIMPEGNO Nei sottoscala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono deposi t ar emat er i al if aci l ment ecombus t i bi l i ,mat er i al ed’ i mballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone. Art. 72 –CAMINI E CANALI DI TIRAGGIO Ogni locale in cui si voglia far uso del fuoco, deve essere provvisto di camino e cappa con canale di tiraggio per condurre i fumi al di sopra dei tetti. Le bocche, canne, tubi di camini e stufe non possono essere aderenti a pareti di legno. Essi devono essere periodicamente spazzati dalla fuliggine. Art. 73 –DETENZIONE DI COMBUSTIBILI NEI SOTTERRANEI E NEI SOLAI DI CASE DI ABITAZIONE Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili a condizione che i sotterranei abbiano pareti ignifughe e non siano in diretta comunicazione con le scale di disimpegno di locali di abitazione. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo; Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione. Art. 74 –PROVVEDI MENTIDELL’ AUTORI TA’COMUNALE L’ Ammi ni st r az i one Comunal e perov v i ar e aiper i col id’ i ncendi o e permot i v idi sicurezza pubblica, potrà ingiungere, diffidare ed ordinare, tramite direttive e disposizioni, opere ed interventi ai proprietari, affittuari, o inquilini dei locali in cui venga accertata una situazione di pericolo pertinente alle violazioni delle norme di cui agli articoli di questo titolo del presente Regolamento. Art. 75 –DIVIETO DI USARE FIAMME LIBERE E’ass ol ut ament ev i et at o: l ’ usodi f i ammel i ber eperl ar i cer cadi f ughedigas,anc hei nl uoghiaper t i ; 25 alimentare o fornire lampade, fornelli e barbecue con petroli, alcool, benzina mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere. I barbecue sono consentiti in luogo pubblico solo nelle aree eventualmente at t r ez z at eedi ndi cat edal l ’ Ammi ni st r az i oneComunal e. Art. 76 –ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI Nel l ’ abi t at oness unopuòs enz aspeci al eaut or i zz az i one,acc ender epol v er iol i qui di infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualsiasi arma. E’v i et at o br uci ar e cumul idif ogl i e,st er pagl i e,l egname discarto, carcasse di animali morti equant ’ al t r o.Neicant i er ièv i et at oaccender ef al òdiqual si asigener e,anche nei bidoni metallici adibiti a riscaldamento a cielo aperto. E’v i et at oget t ar ei nqual si asil uogodipubbl i copassaggi oz ol f anel l i ,si gar et te, od altri oggetti accesi. Anche in caso di autorizzazione degli uffici di Pubblica Sicurezza deve essere sempr er i chi est al ’ aut or i zz az i onedapar t edel l ’ Ammi ni st r az i oneComunal el aqual edet t er à norme atte a prevenire incendi. Art. 77 –OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI STABILI E DEGLI INQUILINI IVi gi l idelFuocoegl iAgent idel l aFor z aPubbl i caposs onoal l ’ occor r enz ai nt r odur si nel l ecaseel or oper t i nenz e,acceder eait et t i v i ci nicongl iut ensi l ii mpi egat iperl ’ est i nz i one di incendi, ed i rispett i v ipr opr i et ar iedi nqui l i nidev onoper met t er el ’ usodeil or opoz z ie fontane. I proprietari ed inquilini di case e stabili sono obbligati a mettere a disposizione delle Aut or i t à di r i gent igl iut ensi l ichepossonocont r i bui r eal l ’ est i nz i onedegl ii ncendisalvo il diritto a conseguire dal proprietario del locale il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire. Art. 78 –AMMINISTRAZIONE STABILI Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e recapito telefonico dell'Amministratore. Art. 79 –OSSERVANZADELLEPRESCRI ZI ONIDELL’ AUTORI TÀ Tutti coloro che prendono parte direttamente o indirettamente o comunque assi st ono al l ’ est i nz i onedii nc endi ,dev onor i t i r ar sia qual unque i nt i maz i onedel l ’ Aut or i t à dirigente. TITOLO VI° DISCIPLINA SANZIONATORIA 26 Art. 80 –DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE In tutte le ipotesi di violazione previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689 salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme dello stesso Regolamento. Art. 81 –APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore nel minimo a € 25, 00 e non super i or e nelmassi mo a € 500, 00 chiamata cifra edittale e fissata dal successivo articolo. Il limite massimo può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovv er odipi ùv i ol az i oniaisensidel l ’ ar t i colo 8 della legge 689/81, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in mi sur apar ial l ’ i nt er av ar i az i one,acc er t at adal l ’ I STAT,del l ’ i ndi cedeipr ez z ialconsumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatosi nei due anni precedenti. La cifra aggiornata dovrà essere arrotondata a 0,50 euro superiori. A tal fine entro il mese di dicembre di ogni biennio i nuovi importi potranno essere fissati con determinazione del responsabile, sentita la Giunta Comunale. Art. 82 –OBLAZIONE IN VIA BREVE La conciliazione amministrativa della contravvenzione può essere eseguita, da parte del contravventore, mediante il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del minimo della sanzione. Il pagamento potrà avvenire tramite versamento su apposito c.c.p. intestato alla Polizia Locale del Comune di Biassono. Art. 83 –SANZIONI Chiunque viola le disposizioni degli articoli 21-23-24-25-33-35-36-37-40-41-60 comma 3°-61-63-64-70-71-72-78 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €150, 00. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 14-19-26-42-44-45-46-47-48-49-50-5152-60 comma 1° e 2°-75-77 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50, 00a €300, 00. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-20-2227-28-29-30-31-32-34-38-39-43-53-54-55-56-57-58-59-62-65-66-67-68-69-73-74-76-79 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €75, 00a €450, 00. Art. 84 –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 27 I lpr es ent er egol ament oent r er ài nv i gor eent r oi lt er mi nedi30gi or nidal l ’ i nt er v enut a sua approvazione e conseguente pubblicazione. Le disposizioni ed i provvedimenti precedentemente emanati nelle materie e nei casi oggetto del presente regolamento devono considerarsi abrogati. Il precedente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato, così come i Regolamenti di Polizia Urbana precedenti. 28