COMUNE DI BIASSONO
REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA
Adottato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 22 del 13.12.07
modificato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 19 del 30.09.08
INDICE
TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
1 –Contenuto del Regolamento .................................................................. pag.
2 –Osservanza degli Ordini......................................................................... pag.
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pag.
5 –Facoltà degli Agenti Locali ..................................................................... pag.
5
5
5
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5
TITOLO II –DEL SUOLO PUBBLICO
ART. 6 –Occupazione del suolo pubblico ............................................................ pag.
ART. 7 –Obbligatorietà della preventiva domanda ............................................... pag.
ART. 8 –Durata delle occupazioni........................................................................ pag.
ART. 9 –Rev
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azione ............................................................. pag.
ART. 10 –Esazione delle tasse ............................................................................. pag.
ART. 11 –Lavori, depositi, cantieri sulle strade ..................................................... pag.
ART. 12 –Precauzioni generali per i cantieri ......................................................... pag.
ART. 13 –Occupazione dei marciapiedi e banchine stradali ................................. pag.
ART. 14 –Tende solari.......................................................................................... pag.
ART. 15 –Esposizione di merce ........................................................................... pag.
ART. 16 –Commercio itinerante............................................................................ pag.
ART. 17 –Fiere, circhi e manifestazioni varie ........................................................ pag.
ART. 18 –Mer
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......................................................................... pag.
ART. 19 –Spet
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....................... pag.
ART. 20 –Occupazione del suolo pubblico con edicole, chioschi .......................... pag.
ART. 21 –Divieti di giochi sul suolo pubblico......................................................... pag.
ART. 22 –Occupazione del suolo pubblico per gare sportive ................................ pag.
ART. 23 –Ornamenti............................................................................................. pag.
ART. 24 –Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti ................. pag.
ART. 25 –Car
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.
.................................................................. pag.
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7
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10
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11
11
11
12
12
TITOLO III –DECORO PUBBLICO
ART. 26 –Affissioni e manifesti ............................................................................. pag.
ART. 27 –Insegne, striscioni, vetrine e pubblicità.................................................. pag.
ART. 28 –Cartelli, iscrizioni................................................................................... pag.
ART. 29 –Monumenti, targhe, lapidi...................................................................... pag.
ART. 30 –I
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urbano di proprietà comunale................................................................ pag.
ART. 31 –Danneggiamenti ai beni di proprietà comunale ..................................... pag.
ART. 32 –Divieti di danneggiare impianti pubblici ................................................. pag.
ART. 33 –Divieto di sdraiarsi in luoghi pubblici e di salire su inferriate,
cancellate e altri manufatti pubblici....................................................... pag.
ART. 34 –Conservazione e decoro delle fronti dei fabbricati ................................. pag.
ART. 35 –Divieto di stendere la biancheria ........................................................... pag.
ART. 36 –Battitura di panni e tappeti .................................................................... pag.
ART. 37 –Rispetto dei giardini, alberi ed aiuole .................................................... pag.
ART. 38 –Atti contro la pubblica decenza, il decoro e la moralità.......................... pag.
ART. 39 –Obbligo di tenere gabinetti nei pubblici esercizi..................................... pag.
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
2
ART. 40 –Esercizio del bagno e del nuoto ........................................................... pag.
ART. 41 –Lavature di vetrine, mostre e autoveicoli ............................................... pag.
ART. 42 –Annaffiature di giardini pubblici e privati ................................................ pag.
ART. 43 –Trasporto di materiale di facile dispersione ........................................... pag.
ART. 44 –Nettezza del suolo pubblico .................................................................. pag.
ART. 45 –Raccolta differenziata ........................................................................... pag.
ART. 46 –Disciplina per lo scarico di rifiuti e spazzature ....................................... pag.
ART. 47 –Trasporto di materiale con esalazione nauseante ................................. pag.
ART. 48 –Pozzi neri e vasche biologiche.............................................................. pag.
ART. 49 –Disposizione del verde privato .............................................................. pag.
ART. 50 –Obbl
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…………………………………………….
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TITOLO IV –QUIETE PUBBLICA
ART. 51 –Di
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ART. 52 –Rumori e suoni nelle abitazioni private.................................................. pag.
ART. 53 –Grida dei venditori ed altoparlanti pubblicitari........................................ pag.
ART. 54 –Canti e schiamazzi, suonatori e ambulanti ............................................ pag.
ART. 55 –Sale da ballo, cinema e ritrovi ............................................................... pag.
ART. 56 –Disciplina per le attività causa di molestie al vicinato ........................... pag.
ART. 57 –Obbligatorietà di licenza per determinate attività................................... pag.
ART. 58 –Di
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mestieri ed industrie particolarmente rumorose...................................... pag.
ART. 59 –Limitazioni di orario e di rumori –cantieri edili e stradali ....................... pag.
ART. 60 –Divieto di tenere animali recanti disturbo............................................... pag.
ART. 61 –Uso delle campane ............................................................................... pag.
ART. 62 –Attività già esistenti ............................................................................... pag.
ART. 63 –Biglietti per la circolazione sui mezzi pubblici ........................................ pag.
ART. 64 –Obbligo di osservanza degli orari di apertura e chiusura dei luoghi
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.............................................................................. Pag
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19
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20
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TITOLO V –NORMEPEROVVI
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ART. 65 –Sostanze el
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…………….
.
pag.
ART. 66 –Autorimesse.......................................................................................... pag.
ART. 67 –Obbligo di Licenza per i depositi e le vendite di combustibili e
materiali infiammabili............................................................................ pag.
ART. 68 –Requisiti dei locali, dei depositi e dei luoghi di vendita di combustibili ... pag.
ART. 69 –Fucine e forni ........................................................................................ pag.
ART. 70 –Accatastamento di legna nei cortili........................................................ pag.
ART. 71 –Sottoscale e locali di disimpegno .......................................................... pag.
ART. 72 –Camini e canali di tiraggio ..................................................................... pag.
ART. 73 –Detenzione di combustibili nei sotterranei e nei solai di case di
abi
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.......................................................................... pag.
ART. 74 –Pr
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e................................................... pag.
ART. 75 –Divieto di usare fiamme libere............................................................... pag.
ART. 76 –Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali .................... pag.
ART. 77 –Obbl
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ART. 78 –Ammi
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25
25
26
26
26
26
3
TITOLO VI –DISCIPLINA SANZIONATORIA
ART. 80 –Disposizioni di carattere generale ......................................................... pag.
ART. 81 –Applicazione delle sanzioni amministra pecuniarie................................ pag.
ART. 82 –Oblazione in via breve .......................................................................... pag.
ART. 83 –Sanzioni................................................................................................ pag.
ART. 84 –Disposizioni finali e transitorie............................................................... pag.
27
27
27
27
27
4
COMUNE DI BIASSONO
(PROVINCIA DI MILANO)
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
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dei singoli e della collettività, la salvaguardia del pubblico decoro, della moralità, della
libertà e della quiete.
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’
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a delle leggi, dei regolamenti e
delle ordinanze emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune,
reprimendone le eventuali infrazioni, prescrivendone le sanzioni.
Art. 2 –OSSERVANZA DEGLI ORDINI
Oltre alle norme in esso contenute, il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni
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dati dagli addetti della Polizia Locale o dai Funzionari Locali nei limiti dei poteri loro
conferiti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 3 - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI FAR OSSERVARE IL
REGOLAMENTO
Il compito di far osservare le norme e le disposizioni qui contenute è affidato
prioritariamente al Servizio della Polizia Locale per mezzo del Corpo / Servizio della
Polizia Locale, nonché agli altri Servizi del Comune ognuno per la rispettiva competenza.
Art. 4 –CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Le norme e le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sulle aree
pubbliche e le aree private aperte al
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Art. 5 –FACOLTÀ DEGLI AGENTI LOCALI
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accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei
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laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere, nei
cantieri stradali e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.
Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed ufficiali di P.G. devono
attenersi alle disposizioni del codice di Procedura Penale e successive modificazioni.
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accertamento agli agenti e ufficiali di P.L. è consentito effettuare fotografie, rilievi di
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2) Ai fini di poter effettuare i controlli di sorvegliabilità interna prevista dalle leggi
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TITOLO II°
SUOLO PUBBLICO
Art. 6 –OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Al fine del presente Titolo, sono considerati suolo pubblico:
a) le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con
destinazione specifica, nonché le loro pertinenze ed accessori;
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materiali di qualunque genere, anche a mezzo di veicoli adibiti a lavori non
necessariamente rivolti alla strada, occupazioni tramite mez
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mezzo di strutture fisse o smontabili insistenti sul terreno o sospese su di esso, recinzioni
o manufatti di qualunque tipo e materiale, cantieri stradali, tende, banchi, dissuasori di
sosta.
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Amministrazione comunale.
Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal
Regolamento comunale è vietato posizionare o installare su suolo pubblico o privato
aperto al pubblico, strutture di qualsiasi genere atte a contenere riviste o locandine
pubblicitarie senza la prescritta autorizzazione.
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installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze
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risultare da apposito atto amministrativo, indicante la modalità, lo spazio espresso in metri
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Art. 7 –OBBLIGATORIETÀ DELLA DOMANDA PREVENTIVA
Chiunque intenda occupare anche temporaneamente il suolo pubblico con opere,
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Titolo può chiedere un deposito cauzionale.
Chiunque intraprende lavori, effettua occupazione o esegue depositi interessanti le
strade e le sue pertinenze nonché le aree pubbliche deve tenere nel luogo dei lavori
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Art. 8 –DURATA DELLE OCCUPAZIONI
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giornaliera o frazione di essa.
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occupaz
i
one di spazio od area per un periodo
di tempo determinato non mai superiore a un anno. Tale concessione è rinnovabile ogni
anno ed è fatto obbligo pertanto presentarne domanda 30 giorni prima della scadenza.
I
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fisso mediante stipulazione di apposito atto di concessione.
Art. 9 –REVOCABI
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opuò
sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per
inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel
titolo autorizzatorio nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.
In osservanza e per gli effetti della legge 241 del 1990 il provvedimento di
sospensione o revoca della concessione deve avere forma scritta, tuttavia nei casi di
particolare urgenza e necessità per motivi di ordine pubblico e/o sanità ed igiene gli
ufficiali e/o agenti del corpo di Polizia Locale avranno facoltà di ordinare verbalmente la
sospensione della concessione che dovrà comunque essere ratificata nella forma scritta
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periodo di tempo corrente fra revoca e la scadenza reale.
Art. 10 –ESAZIONE DELLA TASSA
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a, temporanea e permanente viene pagata
tramite bollettino postale intestato al Comune di Biassono o eccezionalmente
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stessa dietro rilascio di quietanza.
7
Art. 11 –LAVORI , DEPOSITI, CANTIERI SULLE STRADE
Chiunque compia lavori, depositi o apra cantieri sulle carreggiate, sulle strade e
sue pertinenze dovrà attenersi scrupolosamente alle norme specifiche previste dal Codice
della Strada. In particolare dovranno essere osservati gli articoli 20 - 21 –26 - 27 del
codice richiamato, gli articoli dal 29 al 46 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.
La strada viene definita secondol
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Codice della strada. Tuttavia qualora dovessero nascere dubbi in merito ai confini delle
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Art. 12 –PRECAUZIONI GENERALI PER I CANTIERI
Gli escavatori, macchine operatrici, gru, ed ogni altro utensile mobile e fisso
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alsuol
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o fermati in
modo da non spostarsi ed in modo da non uscire dalla limitazione del cantiere o
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essere lasciate in modo tale che il contrappeso delle stesse non insista sul suolo
pubblico. Al gancio di sollevamento del carico deve essere assicurato una massa-peso
sollevata dal suolo che impedisca al gancio pericolose oscillazioni.
Le protezioni delle cesate, le reti, le funi di carico, i verricelli, i montacarichi, argani,
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fermati in modo tale da non sbattere o vibrare, recare rumori molesti, fischi suoni, e
oscillazioni pericolose.
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modo tale da non provocare rumori molesti o pericolose oscillazioni. Gli antifurti
eventualmente accessori ai medesimi ponti devono essere funzionanti a norma secondo le
leggi previste in materia e non devono arrecare disturbo alla quiete pubblica.
Art. 13 –OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI E BANCHINE STRADALI
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altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede
durante le ore in cui questi sono aperti. I marciapiedi e le banchine possono essere
occupati fino ad un massimo di due terzi ant
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st
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el
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v
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à. In ogni caso sul marciapiede
o sulle banchine deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt.
1,20 di larghezza se dal lato della carreggiata e di almeno mt. 1,50 in ogni altro caso.
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qualora le anzidette misure fossero rispettate, nei casi in cui vi siano ragioni di viabilità e
di sicurezza del traffico.
I titolari di autorizzazione ad occupare temporaneamente o permanentemente il
suolo pubblico con tavoli, sedie ed altre str
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costantemente pulita e sgombra da qualsiasi tipo di rifiuti, od oggetti idonei ad imbrattare
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collocare adeguati cestini getta cartaepos
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Art. 14 - TENDE SOLARI
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non minore a mt. 2,20 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di
almeno centimetri 20 dalla verticale del ciglio del marciapiede.
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l
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condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali
della toponomastica, la segnaletica verticale, i semafori , i numeri civici e non disturbino la
circolazione pedonale sul marciapiede.
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ne mobili ne laterali ne
frontali. Le tende solari possono essere abbassate quando i raggi del sole cadono
direttamente sulle vetrine e devono essere alzate prima che sia trascorso il periodo di
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Le tende solari devono essere immediatamente alzate in caso di forti venti e di
pioggia.
Art. 15 –ESPOSIZIONE DI MERCE
Oltre a quanto stabilito dal regolamento di Igiene, le concessioni di occupazione del
suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci e/o altro materi
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possono essere fatte purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni, non
arrechino danni e sia rispettato il pubblico decoro.
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potranno essere concesse licenze quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt.
1,50 né quando siano di larghezza superiore, ma con circolazione pedonale intensa.
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insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.
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Art. 16 –COMMERCIO ITINERANTE
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espressa domanda e per particolari contingenze, speciali permessi temporanei per
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salve le esigenze viabilistiche evitando i permessi in corrispondenza degli incroci delle
9
curve ed altre località ove possa determinarsi disturbo alla circolazione. La predetta attività
di commercio itinerante, inoltre, è consentita unicamente nei giorni feriali dalle 8:30 alle
ore 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30.
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somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 21 alle ore 8, ad eccezione di particolari
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Durante lo svolgimento delle fiere e dei mercati è comunque sempre vietato
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o al mercato nonché a meno di 500 metri dal confine delle medesime manifestazioni
commerciali.
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Il presente regolamento è comunque subordinato al rispetto della vigente normativa
specifica in materia di commercio.
Art. 17 –FIERE, CIRCHI E MANIFESTAZIONI VARIE
Le fiere, le manifestazioni o spettacoli che occupano anche provvisoriamente con
veicoli, banchi, palchi, tende, tendoni e simili, le aree pubbliche, possono di regola essere
consentite nelle zone che si prestino a tali svolgimenti, in rapporto alla loro natura senza
creare disagio viabilistico.
Le attività circensi possono essere autorizzate non prima che siano trascorsi 60
giorni dalla domanda nelle aree individuate mediante indirizzo della Giunta comunale.
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ora di presentazione delle domande faranno fede per il titolo di precedenza per
il rilascio delle autorizzazioni.
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quanto sopra precisato è rilasciata dal Comando di Polizia Locale previo:
 parere igienico-sanitario e veterinario;
 versamento di cauzione stabilita dalla Giunta Comunale avente come finalità
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a,quale provvedimento di Polizia Amministrativa, è
sempre necessaria anche quando siano interessate aree private.
Art. 18 –MERCATIDIGENTED’
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I mercanti, negozianti, produttori o gent
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adunanoperiodicamente sul
suolo pubblico per contrattazioni di mercato:
 non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione;
 non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico veicolare;
 devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli
accessi carrabili esistenti in luogo;
 sono tenuti a non intralciare il movimento pedonale.
10
Art. 19 –SPETTACOLIEVETRI
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Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, audizioni, annunci
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dei passanti provocando la formazione di gruppi di persone, deve chiedere preventiva
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aquando i marciapiedi non
siano di larghezza sufficiente e possa recare intralcio sia alla circolazione stradale che al
movimento pedonale.
Art. 20 –OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON EDICOLE, CHIOSCHI
La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole o chioschi, ovvero installare
posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo
alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e alle
curve.
In nessun caso sarà concessa la licenza ad una distanza inferiore a mt.25 dagli
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La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o
sottopassaggi in genere.
Art. 21 –DIVIETI DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO
Sul suolo pubblico adibito a transito sia dei veicoli che pedonale è vietato giocare
con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare
disturbo alla circolazione e alla quiete pubblica.
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qualsiasi acceleratore di andatura, ovvero scivolare sul terreno coperto di ghiaccio o neve.
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di andatura in determinate zone e con le limitazioni di orario che riterrà opportune.
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indicherà i luoghi e le modalità per detta attività.
Art. 22 –OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GARE SPORTIVE
Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strade pubbliche devono
chiedere preventiva autorizzazione al
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elementi necessari utili per poter predisporre il servizio più idoneo, anche nel caso in cui
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o7 del presente Regolamento.
Art. 23 –ORNAMENTI
I vasi da fiori od ornamenti ed altri oggetti posizionati sui davanzali o balconi,
parapetti e simili devono essere assicurati in modo da non precipitare sul suolo pubblico
sottostante anche per cause determinate da condizioni meteorologiche particolarmente
11
sfavorevoli.
Art. 24 –SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI, DAI BALCONI E DAI TETTI
Durante e dopo le nevicate i proprietari e i conduttori di immobili dalle ore 7 alle ore
20, devono tenere completamente sgombero dalla neve il marciapiede o quando questo
non esista, uno spazio di almeno mt. 1 in corrispondenza dei muri frontali dalla rispettiva
proprietà.
I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono
senza permesso e senza le dovute segnalazioni di pericolo scaricarne la neve sul suolo
pubblico.
Lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve provocati
dal passaggio dello spazzaneve agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito
a cura dei proprietari e/o conduttori.
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proprietà private.
I proprietari sono responsabili di qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla
caduta di neve e ghiaccio dai tetti e pensiline dei loro stabili.
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Art. 25 –CARICO E SCARICO DI COSE
Le fermate, le soste temporanee dei mezzi di trasporto per caricare e scaricare
persone e cose, non sono considerate occupazioni di suolo pubblico e devono essere
limitate al tempo strettamente necessario.
Si dovranno in ogni caso sempre osservare le disposizioni previste dal Codice della
Strada.
In caso di eccezionali esigenze di viabilità il Comando di Polizia Locale può fissare
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Le operazioni di carico e scarico di cui al presente articolo, devono essere compiute
con sollecitudine senza interruzione evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo
da non recare disturbo alla quiete pubblica.
Ad operazione ultimata il suolo deve presentarsi pulito ed in caso di inosservanza
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sostenuta verso i responsabili.
12
TITOLO III°
DECORO PUBBLICO
Art. 26 –AFFISSIONI E MANIFESTI
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qualunque natura, se non per il tramite del
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Art. 27 –I
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NEEPUBBLI
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Oltre a quanto stabilito dal regolamento pubblicità ed affissioni, e dal regolamento
di edilizia sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti
luminose, visibili dai veicoli e dai pedoni transitanti sulle strade che per forma, disegno,
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confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero
renderne difficile la comprensione nonché, le sorgenti luminose che provichino
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o la banchina sia inferiore a mt. 1,50.
Gli striscioni pubblicitari sono autorizzati solo negli appositi impianti installati sul
territorio comunale. La loro installazione, fuori dagli appositi impianti, può essere
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pubblicitari sugli alberi e pali anche dei privati.
Ia pubblicità a mezzo volantinaggio e consegnata a mano è consentita previo
pagamento della tass
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in sosta, è altresì vietato inserire pubblicità commerciale nelle cassette della posta fatte
salve quelle predisposte a tale servizio.
Art. 28 –CARTELLI, ISCRIZIONI
Il collocamento di cartelli, iscrizioni di qualunque specie ed opere di qualunque
genere, sia di carattere temporaneo che permanente, potrà essere consentito quando
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viabilità.
Essi devono essere rimossi entro il giorno successivo dello scadere
del
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Art. 29 –MONUMENTI, TARGHE, LAPIDI
Prima di collocare monumenti o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze è
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Amministrazione comunale sentito il parere della
commissione comunale per il paesaggio e previo parere del comando Polizia Locale.
A tale scopo dovranno essere presentati uniti alla domanda: i disegni, i modelli o
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Art. 30 –IMBRATTAMENTO DI MURI, MONUMENTI E DI STRUTTURE
DELL’
ARREDO URBANO DIPROPRI
ETA’COMUNALE
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ecar
edanno e/o imbrattare con scritte, figure, disegni, murales o in altri
modi gli edifici pubblici, i monumenti e le mura di edifici privati visibili dalla pubblica via,
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dei ponti, sedili, panchine, colonne, fontane, dissuasori di sosta, e qualunque struttura
del
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adibiti al trasporto pubblico e tutti i veicoli in generale.
Sono fatte salve e vengono applicate secondo il principio della specialità di cui
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Art. 31 –DANNEGGI
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libri della biblioteca, tavoli, sedie e accessori degli uffici comunali.
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nterno dei cimiteri.
Art. 32 –DIVIETI DI DANNEGGIARE IMPIANTI PUBBLICI
Fatto salvo il principio di specialità delle norme è vietato:
1. otturare le caditoie e tombini delle fogne o introdurre materiale solido, spazzatura,
nonché sostanze inquinanti e nocive di qualsiasi tipo;
2. imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo gabinetti ed i locali ove si trovano;
3. i
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n qual
unque modo agl
i
oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree, ai binari ferroviari, alle
segnalazioni stradali, alle fontane e fontanelle, alle panchine, ai monumenti ed ad
ogni altra cosa destinata al pubblico.
4. sedersi sulle panchine, sedie e sedili dei mezzi pubblici o privati adibiti a servizio
pubblico con i piedi appoggiati sul medesimo piano di seduta
o sedile
adiacente.
Art. 33 –DIVIETO DI SDRAIARSI E/O INGINOCCHIARSI IN LUOGHI PUBBLICI E DI
SALIRE SU INFERRIATE, CANCELLATE ED ALTRI MANUFATTI PUBBLICI
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iche, sedersi, sdraiarsi o inginocchiarsi nelle
strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici e delle
abitazioni private.
14
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finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione,
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Art. 34 –CONSERVAZIONE E DECORO DELLE FRONTI DEI FABBRICATI
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o
le pubbliche strade, ed i muri di cinta ben riparati e decentemente tinteggiati o intonacati,
con tutti gli accessori dei balconi, finestre, grondaie ben assicurate.
Art. 35 –DIVIETO DI STENDERE LA BIANCHERIA
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terrazzi o nei giardini visibili dal suolo pubblico
Art. 36 –BATTITURA DI PANNI E TAPPETI
E’v
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tere panni, tappeti, tende, stuoie dalle finestre, balconi, terrazze
prospicenze sul suolo pubblico, pulire oggetti, innaffiare piante o fiori che comunque
possono lasciar cadere rifiuti residui o acqua sul suolo sottostante.
Le suddette operazioni sono consentite sugli spazi privati dalle ore 8,00 alle ore
10,00.
Art. 37 –RISPETTO DEI GIARDINI, ALBERI E AIUOLE
Nei viali, giardini e nei pubblici passaggi ove esistono aiuole o alberi è vietato:
1. cogliere fiori, strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danno
alle piante, alle siepi, agli steccati, alle recinzioni e qualsiasi altro oggetto
posto a pubblico uso o ornamento;
2. deturpare tappeti erbosi, aiuole ed in qualunque altra parte non determinata
a pubblico passaggio ed introdurvi cani od altri animali;
3. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi
contro pietre, bastoni , incendiarli o danneggiarli in qualsiasi modo;
4. catturare e molestare gli animali selvatici.
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nistrazione, nei giardini pubblici è vietato
transitare ed introdurre anche a spinta ciclomotori, motocicli e veicoli di ogni specie.
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Il gioco dei bambini è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate
a tale scopo.
Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non
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Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la
sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
15
Art. 38 –ATTI CONTRO LA PUBBLICA DECENZA, IL DECORO E LA MORALITÀ
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pudore, o esporre pubblicamente mutilazioni o altre deformità del corpo per stimolare i
passanti a donare offerte.
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pubblico, introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati androni e scale degli edifici
aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla
nettezza, al decoro e alla moralità.
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come è vietato pure allontanarsi dai gabinetti senza avere rimesso gli abiti completamente
in ordine.
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Art. 39 –OBBLIGO DI TENERE PULITI GABINETTI E AREE ADIACENTI I PUBBLICI
ESERCIZI
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igienici di facile accesso al pubblico.
I servizi igienici dovranno essere realizzati secondo le disposizioni impartite
dal
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ene e mantenuti costantemente puliti.
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porta rifiuti e posacenere di dimensioni tali da non costituire intralcio ai pedoni e qualità
tale da mantenere il livello estetico del decoro urbano. Gli stessi devono essere ritirati alla
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Art. 40 –ESERCIZIO DEL BAGNO E DEL NUOTO
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bagnanti dovranno indossare costumi decenti, non allontanarsi in costume da bagno dalle
rive, non entrare in esercizi pubblici o percorrere e sostare sulle strade.
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anche solo per indossare il costume.
Art. 41 –LAVATURE DI VETRINE E VEICOLI
Al fine di evitare pericolose formazioni di ghiaccio per i pedoni, è vietata la lavatura
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Durante il periodo suindicato è consentita la pulitura con sostanze in polvere o
simili vaporizzate che non disperdano comunque acqua.
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dopo le ore 10 e non deve comunque arrecare intralcio alla viabilità.
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vietato il lavaggio dei veicoli di ogni specie.
Art. 42 –ANNAFFIATURE DI GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI
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per annaffiare i giardini pubblici o privati e per pubblica necessità limitarne o vietarne
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proprietà di terzi.
Art. 43 –TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE
Fatte salve le norme specifiche in materia previste dal Codice della strada, il
trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come sabbia , calcina e detriti, liquidi
e altro, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo che non venga disperso
sul suolo pubblico.
Per le sostanze polverose, il carico dovrà essere convenientemente coperto in
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Ai contravventori oltre alla sanzione amministrativa che sarà loro comminata è
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Art. 44 –NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO
Fatto salvo la normativa specifica in materia D.lgs. n°156/2006 e successive
modificazioni, è severamente vietato gettare o abbandonare rifiuti, carta, involucri o
materiali di ogni genere, insudiciare con altri mezzi, sbattere tappetini, svuotare posa
ceneri o adottare comportamenti similari.
I cittadini devono servirsi degli appositi porta rifiuti, e qualora questi fossero pieni
devono utilizzare quello più vicino. I cittadini devono servirsi della piattaforma ecologica
comunale per lo smaltimento dei rifiuti non compatibili con la disciplina della raccolta
differenziata porta a porta, attenendosi agli orari e alle modalità
stabiliti
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Ammi
nistrazione ed esposti in visione presso la piattaforma ecologica stessa.
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Regolamento, la distribuzione di qualsiasi oggetto che possa recare pregiudizi alla
nettezza o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.
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diminuita, anche nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.
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non devono imbrattare o sporcare il manto stradale adiacente al cantiere stesso.
I conducenti dei trattori agricoli e/o macchine agricole in genere provenienti e diretti
ai fondi non devono imbrattare o lordare il manto stradale nella corrispondenza e nella
prossimità al fondo stesso.
I proprietari o conduttori di cani o altri animali devono evi
t
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sporchino i marciapiedi, giardini o luoghi adibiti al transito pedonale. Gli stessi conduttori
sono obbligati altresì a raccogliere immediatamente gli escrementi dei loro animali e a
gettarli nei luoghi o strutture adibite a tale scopo. Della contravvenzione contestata al
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o altre sostanze chimiche simili anche in occasione della festa di carnevale. Detti
materiali costituiscono oggetto di confisca amministrativa .
17
Art. 45 –RACCOLTA DIFFERENZIATA
Tutti i cittadini sono obbligati ad attenersi alle norme relative alla raccolta
differenziata stabilite con regol
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raccoglitori preposti per la raccolta differenziata, ovvero utilizzare gli stessi raccoglitori per
abbandonare rifiuti diversi da quelli previsti dal medesimo.
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delle apposite campane di raccolta, anche nel caso in cui queste fossero piene e non
ricettive.
Art. 46 –DISCIPLINA PER LO SCARICO DI RIFIUTI E SPAZZATURE
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comunale, mediante provvedimenti specifici che disciplinano modalità ed orari, relativi allo
smaltimento dei rifiuti. Delle violazioni del presente regolamento ed alle disposizioni
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ammasso di spazzatura e di qualunque materiale fermentabile e che possa produrre
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iimateriali lungo i corsi dei torrenti o
fiumi, nonché nelle cave anche quando siano di privata proprietà.
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Art. 47 –TRASPORTO DI MATERIALE CON ESALAZIONE NAUSEANTE
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Il carico o il trasporto di materiale con esalazioni nauseanti o insalubri, (letame,
ossa, pelli,o altre sostanze putrefatte), dovrà eseguirsi nei giorni feriali dalla mezzanotte
alle sei.
Detti trasporti dovranno sempre effettuarsi per la via più breve e con carri che non
permettano dispersioni di detta materia.
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Art. 48 –POZZI NERI E VASCHE BIOLOGICHE
La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere
effettuate con sistema pneumatico e qualora non sia possibile potrà avvenire con altro
sistema approvato preventi
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e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 escluso sabato pomeriggio e giorni festivi.
Si dovrà effettuare in modo che non avvengano dispersioni di materie sul suolo
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alla perfetta pulizia del suolo con sufficiente lavaggio con acqua e con soluzione
disinfettante e deodorante.
Art. 49 –DISPOSIZIONI DEL VERDE PRIVATO
In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o
comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio o in prossimità di
strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si
protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante
regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione
compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
In presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti
con strade aperte al pubblico transito, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature
e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo o intralcio alla circolazione veicolare
e pedonale.
E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro
sia caduto sulla sede stradale.
Art. 50 –OBBLIGHI PER I PROPRIETARI DEI CANI
Oltre a quanto previsto dal precedente art. 44 i propriet
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sottoporre i propri animali alla registrazione anagrafica canina nonché alla punzonatura del
tatuaggio.
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pubblica o privata aperta al pubblico i cani dovranno essere sempre accompagnati dai loro
proprietari o conduttori e trattenuti al guinzaglio e museruola. Il guinzaglio non deve
essere di lunghezza superiore s mt. 1 per i cani di grossa taglia.
I cani e gli animali in genere devono essere custoditi e accuditi dai loro proprietari
con la massima diligenza e cura. Nelle proprietà private qualora i cani fossero trattenuti da
funi di vincolo, queste non devono essere più corte di metri 3.
Gli stessi animali devono poter disporre di un riparo dalle intemperie e dal sole,
nonché di una baci
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TITOLO IV°
QIUETE PUBBLICA
Art. 51 –DI
VI
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usate per il segnale di inizio o di cessazione del lavoro.
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intermittente) dovrà contenersi nel limite massimo di 10 minuti. In caso di assenza dei
proprietari questi dovranno provvedere affinché altre persone incaricate siano in grado (
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nadicui innanzi.
Fatte salve le norme speciali in materia, gli allarmi dei veicoli devono essere
tempestivamente disattivati dai loro proprietari o delegati. Dalle ore 22,00 alle ore 6,00 i
veicoli in sosta con allarme antifurto in funzione e non disattivato da almeno due ore
possono esser
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consentita previo pagamento delle spese di rimozione, custodia e della pertinente
contravvenzione.
Art. 52 –RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI PRIVATE
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possano comunque recare disturbo ai vicini.
A tale limitazione sono pure soggetti gli apparecchi radio, televisori, computer e
congegni elettronici in genere.
Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni
non possono essere utilizzate prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00.
Art. 53 –GRIDA DEI VENDITORI ED ALTOPARLANTI PUBBLICITARI
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Art. 54 –CANTI E SCHIAMAZZI, SUONATORI AMBULANTI
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, gli schiamazzi sono vietati sia di
giorno che di notte. Sono inoltre vietati i canti quando costituiscono disturbo alla quiete
pubblica.
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suonatore ambulante nelle vie e nelle piazze pubbliche o aperte al pubblico.
Art. 55 –SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI
Le sale da ballo, i cinema o i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni
non possano esser
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e può
concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato subordinandola a
determinate condizioni.
Art. 56 –DI
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per evitare molestie o incomodo agli abitanti vicini per rumori e polveri propagatesi
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in modo tale che il compressore ellettro-meccanico non provochi rumori o vibrazioni
dannose per gli abitanti vicini e i liquidi devono essere incanalati in appositi pozzetti di
raccolta.
Art. 57 –OBBLIGATORIETÀ DI LICENZA PER DETERMINATE ATTIVITÀ
Chiunque voglia attivare un mestiere o un'attività industriale, che può produrre
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abbricati già esistenti,
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lavoro e del riposo dei cittadini.
Art. 58 –DIVIETI E LI
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STURBO;
MESTIERI ED INDUSTRIE PARTICOLARMENTE RUMOROSE
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non avesse creduto opportuno richiederla ritenendo la sua attività non rumorosa o
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I mestieri e le industrie particolarmente rumorose come calderai, lattonieri,
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zona industriale.
Alle officine assistenza auto e moto è vietato tenere motori in movimento per
rodaggio e produrre altri rumori nei cortili o nei locali recando disturbo ai vicini.
Art. 59 –LIMITAZIONI DI ORARIO E DI RUMORI –CANTIERI EDILI E STRADALI
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industrie rumorose è permesso tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore
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Ogni rumore prodotto provvisoriamente da qualsiasi mezzo e per qualsiasi ragione
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In particolare:
1) –per i CANTIERI EDILI:
a) dovrà essere fornito un elenco dei macchinari utilizzati nel cantiere, corredati
ove previsto, dalla dichiarazione di conformità alle normative nazionali e
comuni
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e previsto, della potenza sonora
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b) gli impianti più rumorosi a funzionamento continuo, quali ad esempio
generatore di corrente, betoniere, compressori ecc..., dovranno essere di
tipo silenziato e dovranno essere localizzati il più lontano possibile dai
recettori più vicini;
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seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00
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delle giornate festive;
d) relativamente ai cantieri di ristrutturazione di singoli condomini o di singoli
edifici, le lavorazioni più rumorose si dovranno svolgere in un orario centrale
della mattinata e del pomeriggio, con esclusione del periodo compreso tra le
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2) –per i CANTIERI STRADALI e assimilabili:
a) le lavorazioni più rumorose dovranno essere eseguite in periodo diurno;
b) dovranno essere utilizzati macchinari silenziati, ove possibile, e con
caratteristiche conformi alle normative nazionali e comunitarie (Direttive
CEE); dovrà inoltre essere assicurata una buona manutenzione dei
macchinari, come previsto dal libretto macchina.
In casi specifici, di motivata necessità, quali ad esempio cantieri edili o stradali nei
pressi di ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, ecc...) il Sindaco o
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e può prevedere prescrizioni ulteriori o provvedimenti
particolari, da adottare a cura del cantiere.
Art. 60 –DIVIETO DI TENERE ANIMALI RECANTI DISTURBO E CONDURRE ANIMALI
PERICOLOSI O TALI DA INGENERARE RIBREZZO
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iche specialmente di notte rechino
disturbo al vicinato. In tale caso gli agenti della Polizia Locale oltre ad accertare la
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presso il canile municipale con addebito delle spese a carico del proprietario.
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od esibire rettili od animali esotici pericolosi o che incutano timore o paura alla loro vista.
I conduttori di animali devono essere sempre muniti di paletta e/o sacchetto igienico
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suolo pubblico o aperto al pubblico.
Art. 61 –USO DELLE CAMPANE
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ricorrenze festive non deve durare oltre quattro minuti per ogni suonata con un intervallo
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Art. 62 –ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI
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chiedere la relativa licenza entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del
presente regolamento ed apportare sempre entro il termine di un anno le modifiche che
dovessero essere richieste.
Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore quando sia stato disposto il
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Art. 63 –BIGLIETTI PER LA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI
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La ditta concessionaria riconoscerà quei documenti che, nel rispetto di disposizioni
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G.C., può disciplinare detto comportamento specificando precise norme alla cui
ottemperanza sono obbligati tutti i viaggiatori.
Le infrazioni alle norme di comportamento potranno essere contestate e conciliate
brevi-manu da parte dello stesso Agente accertatore. La potestà contravvenzionale è
anche demandata al personale viaggiante addetto al controllo, debitamente riconosciuto
dalla competente superiore autorità.
Art. 64 –OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI
LUOGHI PUBBLICI
Tutti i cittadini sono obbligati ad osservare scrupolosamente gli orari di apertura e
chiusura dei luoghi pubblici quali: cimiteri, biblioteche, uffici comunali, giardini pubblici.
I cittadini non dovranno indugiare, se non per ultimare le operazioni in corso, a
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TITOLO V°
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Art. 65 –SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI
Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. del 18/06/1931 n°
773 e del relativo regolamento del 06/05/1940 n° 635 e successive modificazioni ed
integrazioni, è vietato tenere nel
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Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti,
riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n° 620 del 28/06/1955.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alle leggi n° 1570 del
27/12/1941 (norme sul trasporto e detenzione delle pellicole cinematografiche con
23
supporto in celluloide) e n° 469 del 13/05/1961, concer
nent
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antincendi, nonché quelle di cui al D.P.R. 27/04/1955 n° 547 e 26/12/1959 n° 689,
riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 66 –AUTORIMESSE
Le autorimesse, sia pubbliche che private, sono soggette alle disposizioni di cui il
D.
M.31/
07/
1934.Ess
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a delComando del
Corpo dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.
Le autorimesse devono essere divise dai locali adibiti ad abitazione tramite aperture
ignifughe taglia-fuoco.
Art. 67 –OBBLIGO DI LICENZA PER I DEPOSITI E LE VENDITE DI COMBUSTIBILI E
MATERIALI INFIAMMABILI
Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute
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Autorità Comunale. Sono considerati combustibili, oltre a
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fieno paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, iuta, fili vegetali in genere, sughero in
tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.
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La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dello Ufficio Tecnico
Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso
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attuate.
Art. 68 –REQUISITI DEI LOCALI, DEI DEPOSITI E DEI LUOGHI DI VENDITA DI
COMBUSTIBILI
I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono
essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
In genere i depositi ed i magazzini superanti i mc 1000 dovranno essere fuori dai
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fuoco con efficaci rivestimenti.
I depositi di minore entità devono essere divisi dai locali adibiti ad abitazione tramite
aperture ignifughe taglia-fuoco.
Art. 69 –FUCINE E FORNI
Non si possono attivare forni e fucine, panetterie senza autorizzazione comunale
che caso per caso stabilirà le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per
evitare ogni pericolo di incendio.
La non osservanza della prescrizione stabilita al momento del rilascio della licenza
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Art. 70 –ACCATASTAMENTO DI LEGNA NEI CORTILI
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condat
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fabbricato da più di due lati, legna o qualsiasi altra materia di facile accensione se non
adottando le cautele che, caso per caso, la competente Autorità riterrà di dover imporre.
Art. 71 –SOTTOSCALE E LOCALI DI DISIMPEGNO
Nei sottoscala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono
deposi
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mballaggio, casse o altri ingombri
che ostacolino il passaggio delle persone.
Art. 72 –CAMINI E CANALI DI TIRAGGIO
Ogni locale in cui si voglia far uso del fuoco, deve essere provvisto di camino e
cappa con canale di tiraggio per condurre i fumi al di sopra dei tetti.
Le bocche, canne, tubi di camini e stufe non possono essere aderenti a pareti di
legno. Essi devono essere periodicamente spazzati dalla fuliggine.
Art. 73 –DETENZIONE DI COMBUSTIBILI NEI SOTTERRANEI E NEI SOLAI DI CASE
DI ABITAZIONE
Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei
combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi
domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili a condizione che i
sotterranei abbiano pareti ignifughe e non siano in diretta comunicazione con le scale di
disimpegno di locali di abitazione.
I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti
nelle quali sono ricavati condotti di fumo;
Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di
facile combustione.
Art. 74 –PROVVEDI
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sicurezza pubblica, potrà ingiungere, diffidare ed ordinare, tramite direttive e disposizioni,
opere ed interventi ai proprietari, affittuari, o inquilini dei locali in cui venga accertata una
situazione di pericolo pertinente alle violazioni delle norme di cui agli articoli di questo
titolo del presente Regolamento.
Art. 75 –DIVIETO DI USARE FIAMME LIBERE
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 alimentare o fornire lampade, fornelli e barbecue con petroli, alcool, benzina
mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.
I barbecue sono consentiti in luogo pubblico solo nelle aree eventualmente
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Art. 76 –ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI
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Art. 77 –OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI STABILI E DEGLI INQUILINI
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I proprietari ed inquilini di case e stabili sono obbligati a mettere a disposizione delle
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diritto a conseguire dal proprietario del locale il risarcimento del danno che gli utensili
dovessero patire.
Art. 78 –AMMINISTRAZIONE STABILI
Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e recapito
telefonico dell'Amministratore.
Art. 79 –OSSERVANZADELLEPRESCRI
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Tutti coloro che prendono parte direttamente o indirettamente o comunque
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TITOLO VI°
DISCIPLINA SANZIONATORIA
26
Art. 80 –DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
In tutte le ipotesi di violazione previste dal presente Regolamento si applicano le
disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n° 689 salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme dello stesso
Regolamento.
Art. 81 –APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di
denaro non inferiore nel minimo a € 25,
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chiamata cifra edittale e fissata dal successivo articolo.
Il limite massimo può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali,
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aggiornamento di cui al comma successivo.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in
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le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatosi nei due anni precedenti. La
cifra aggiornata dovrà essere arrotondata a 0,50 euro superiori.
A tal fine entro il mese di dicembre di ogni biennio i nuovi importi potranno essere
fissati con determinazione del responsabile, sentita la Giunta Comunale.
Art. 82 –OBLAZIONE IN VIA BREVE
La conciliazione amministrativa della contravvenzione può essere eseguita, da
parte del contravventore, mediante il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla
terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa o se
più favorevole al doppio del minimo della sanzione.
Il pagamento potrà avvenire tramite versamento su apposito c.c.p. intestato alla
Polizia Locale del Comune di Biassono.
Art. 83 –SANZIONI
Chiunque viola le disposizioni degli articoli 21-23-24-25-33-35-36-37-40-41-60
comma 3°-61-63-64-70-71-72-78 del presente regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €150,
00.
Chiunque viola le disposizioni degli articoli 14-19-26-42-44-45-46-47-48-49-50-5152-60 comma 1° e 2°-75-77 del presente regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €50,
00a €300,
00.
Chiunque viola le disposizioni degli articoli 6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-20-2227-28-29-30-31-32-34-38-39-43-53-54-55-56-57-58-59-62-65-66-67-68-69-73-74-76-79
del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €75,
00a €450,
00.
Art. 84 –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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sua approvazione e conseguente pubblicazione.
Le disposizioni ed i provvedimenti precedentemente emanati nelle materie e nei
casi oggetto del presente regolamento devono considerarsi abrogati.
Il precedente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato, così come i Regolamenti
di Polizia Urbana precedenti.
28
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Regolamento comunale