Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione Proposta di legge n. 403/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale - finanziario Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013 (Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) NORMATIVA CITATA NEGLI ARTICOLI DEL COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L’ANNO 2013 12 dicembre 2012 Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione Proposta di legge n. 403/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale - finanziario Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013 (Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) Art. del Collegato 1 2 3 4 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 Normativa citata Art. 5 legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 Art. 10 legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 Art. 91 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 Art. 5 decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 Art. 3 decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 Art. 6 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Art. 23 ter decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Art. 9 decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 Art. 10 legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 Art. 11 legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 Art. 7 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Artt. 3,5 decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 Artt.12,13,14,16 legge regionale 14 luglio 2003, n.10 Art. 29 legge 6 dicembre 1991, n. 394 Art. 3 legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 Art. 2477 codice civile Art. 9 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Artt. 4,5 decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 Art. 18 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 Artt. 23 bis, 23 ter decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Art.7 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Art. 28 legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 Art. 2 legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 Legge regionale 23 luglio 2003, n.11 Art. 4 legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 Art. 9 legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 Art. 2 legge 16 maggio 1970, n. 281 Art. 2 legge 16 maggio 1970, n. 281 Art. 89 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Art. 37 legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 Art. 190 T.U. sull’istruzione superiore Art. 121 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Art. 826 codice civile Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Art. 3 Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 Art. 17 legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 Artt. 789, 874, 876 codice della navigazione Art. 7 D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085 Art. 29 legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 Art. 28 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178 Artt. 2, 8 legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 Artt. 6, 25 legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 Pag. di riferimento nel dossier di documentazione 3 3 5 7 26 15 33 47 72 31 74 87 88 89 15 95 98 99 104 56 21 105 70 89 107 109 110 101 132 133 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(BUR n. 105 del 29 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 6) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 novembre 2002, n. 48, 11 maggio 2007, n. 9, 29 dicembre 2010, n. 34, 23 dicembre 2011, n. 47 e 3 febbraio 2012, n. 1.) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l’assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale in attuazione dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 e agli effetti di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell’articolo 2 del decreto legge 20/5/1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, dell’articolo 11 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di “Consorzi per lo sviluppo industriale”, di seguito chiamati “Consorzi”, dell’area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d’appartenenza. Art. 2 (Natura giuridica dei Consorzi) 1. I Consorzi sono Enti pubblici economici costituiti per la promozione dell’industrializzazione e dell’insediamento d’attività produttive. 2. I Consorzi, ferma restando l’autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l’indirizzo ed il controllo della Giunta regionale. 3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono istituire, nell’ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell’Assemblea generale1. 4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione 2, i Comuni, le Province, le Comunità montane, le Camere di commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d’imprenditori, Istituti di credito, Imprese e Consorzi di imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall’articolo 36 della legge 317/91, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio. Art. 3 (Statuto) 1 Comma così modificato dall’art. 6, comma 3, della L.R. 22 novembre 2002, n. 48. L’art. 20, comma 2, lett. a), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime le parole «con una quota non inferiore al 25 per cento». 2 Pagina 74 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. Lo statuto disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare: a) l’ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti; b) i requisiti e le modalità d’ammissione di nuovi soggetti partecipanti; c) i criteri generali per l’esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Consorzi dalle leggi statali e regionali; d) la composizione ed il funzionamento degli organi consortili e le relative modalità di nomina e rinnovo; e) le competenze attribuite ai singoli organi; f) i criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti. 2. Lo statuto e le relative modificazioni sono adottati dall’Assemblea generale del Consorzio e approvate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. Art. 4 (Articolazione organizzativa dei Consorzi) 1. Il Regolamento del personale di cui al successivo articolo 8 lettera b) individuerà le funzioni professionali, tecniche, contabili e amministrative che dovranno essere svolte dai dirigenti e dai dipendenti nell’ambito delle rispettive organizzazioni strutturali. Art. 5 (Organi) 1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale: a) l’Assemblea generale; b) il Comitato direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei conti. 2. La durata in carica degli Organi e fissata in anni cinque per i membri dell’Assemblea generale ed il Comitato direttivo, con possibilità di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il Collegio dei Revisori dei conti. 3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d’incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti. Art. 6 (Principi generali relativi agli organi consortili) 1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo statuto nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli dal 7 all’11. Pagina 75 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 7 (Assemblea generale) 1. L’Assemblea generale è composta dai legali rappresentati dei soggetti consorziati o loro delegati. 2. L’Assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali: a) adotta lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice; b) elegge il Comitato direttivo; c) decide sull’ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati; d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi; e) propone l’affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati; f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato direttivo, al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e l’entità del gettone di presenza ai componenti dell’Assemblea generale; g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (PEF) relativo all’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio predisposto dal Comitato direttivo. Il termine di approvazione del Bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di Comitato direttivo; h) delibera sulla contrazione dei mutui; i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio. Art. 8 (Comitato direttivo) 1. Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri3 di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l’adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale. 4 2. Il Comitato direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all’Assemblea generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare: a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi; b) disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/97, in quanto compatibili: c) approva la proposta del Piano economico e finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall’Assemblea generale, gli accordi di programma; 3 4 Parole sostituite dall’art. 36, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Comma così sostituito dall’art. 11, comma 7, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9. Pagina 76 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale; e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità; f) nomina il Direttore generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell’Assemblea generale a esperti o professionisti estranei all’Amministrazione dell’ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità. g)5. 3. Quando il numero dei membri del Comitato direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo. 4. Possono essere componenti del Comitato direttivo anche soggetti esterni all’Assemblea generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale. 5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale6. Art. 9 (Il Presidente) 1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto. Art. 10 (Il Direttore) 1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili. Art. 11 (Il Collegio dei revisori) 5 Lettera aggiunta dall’art. 20, comma 2, lett. b), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Successivamente abrogata dall’art. 1, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2012, n. 1, che precedentemente così recitava: «determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi». 6 Comma aggiunto dall’art. 36, comma 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Pagina 77 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti iscritti all’albo di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992. 2. Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Art. 12 (Funzione dei consorzi) 1. I Consorzi di sviluppo industriale, nell’ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare: a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento; c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all’applicazione di innovazioni tecnologiche; d) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento; e) alla assunzione, sulla base di apposita convenzione con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all’introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità; f) a curare la promozione di patti territoriali e contratti l’area; g) all’acquisizione e ala progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l’azione promozionale per l’insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi nonché all’attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto; h) alla vendita, all’assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il Comitato direttivo dei Consorzi con il proprio atto individua le aree ed i criteri per l’assegnazione; i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, commerciali all’ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini; l) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate; m) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all’ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali; n) all’assunzione e promozione dell’erogazione di servizi per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l’insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi; o) all’esercizio delle attività previste dall’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Pagina 78 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/97; q) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete; r) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all’attuazione di programmi di deindustrializzazione; s) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10; t) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi; u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all’articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; v) all’assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto. 2. Nell’esercizio delle loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l’equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione ivi compresi quelli del personale. Art. 13 (Deleghe alle Province) 1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui all’articolo 2, commi 11 bis e 11 ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, come convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Art. 14 (Programmi di attività) 1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione, che ci conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale. 2. I programmi e le attività di cui al comma precedente sono approvati dall’assemblea generale entro 180 giorni dal suo insediamento e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall’adozione. Essi devono indicare: a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle; b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista; c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzaione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e migliorarne l’esistenza; d) l’eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione a loro per la gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese. 3. La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei programmi, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre Pagina 79 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione agli Enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi previsti in detti programmi e attività, nonché i dirigenti dei Dipartimenti regionali interessati. 4. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi, approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre 60 giorni dalla data di svolgimento della stessa conferenza, trascorsi i quali opera l’istituto del silenzio-assenzo. Art. 15 (Bilanci e piani economico-finanziari dei Consorzi) 1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi. 2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economicofinanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all’esercizio dell’anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato. 3.(abrogato)7 Art. 16 (Capitale e mezzi finanziari) 1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività. 2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche: a) (abrogata)8 b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi; c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine. Art. 17 (Funzioni della Regione) 7 Comma aggiunto dall’art. 20, comma 2, lett. c), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Successivamente abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2012, n. 1, che precedentemente così recitava: «I documenti contabili riferiti al Bilancio d'esercizio ed al PEF annuale, così come approvati dal Comitato Direttivo, devono essere trasmessi ai Soci, almeno 20 giorni prima della Convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione» 8 Parole aggiunte dall’art. 36, comma 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Successivamente l’art. 20, comma 2, lett. d), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime la lettera, che precedentemente così recitava: «a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto. L'entità del Contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo Socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato». Pagina 80 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. La Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale: a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell’attività dei Consorzi; b) approva i piani economici e finanziari dei Consorzi. 3. La Giunta regionale esercita il controllo sul Piano economico e finanziario (PEF). 4. Il controllo sul PEF è esercitato entro 9 dal ricevimento dell’atto ed il termine può essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell’Assessorato all’industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quelli la Giunta, entro i successivi 30 giorni, dovrà esprimersi definitivamente. Art. 18 (Controllo e vigilanza) 1. Il controllo interno sull’attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei revisori dei conti. 2. La vigilanza sull’attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dal Presidente della Regione10, anche mediante l’acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore e della pianificazione territoriale. 3.Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Regione può disporre ispezioni atte alla verifica del regolare funzionamento dei Consorzi. All'esito delle verifiche, laddove siano accertate perdite d'esercizio pari a due volte l'ammontare del fondo consortile desunte dall'ultimo bilancio approvato, ovvero gravi irregolarità amministrative, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto lo scioglimento degli organi elettivi del consorzio provvedendo alla nomina di un commissario straordinario11. 4. Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell’Assemblea alla formale proroga dell’Ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 37 ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’industria od autonomamente, procede alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione. 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale). 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale). 9 Il termine «40 giorni» è sostituito dal termine «30 giorni», dall’art. 20, comma 2, lett. e), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Termine successivamente abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2012, n. 1. 10 L’art. 20, comma 2, lett. f), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sostituisce le parole «dalla Giunta regionale» con le parole «dal Presidente della Regione». 11 Lettera aggiunta dall’art. 36, comma 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Comma ulteriormente modificato dall’art. 20, comma 2, lett. g) della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «Nell’esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’industria od autonomamente, può: a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi; b) provvedere, previa diffida, agli organi dell’ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta; c) accertata, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, una perdita d'esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo Consortile desunto dall'ultimo bilancio approvato, disporre lo scioglimento degli Organi Consortili e la nomina di un Commissario straordinario». Pagina 81 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 19 (Diritto all’informazione dei Consiglieri regionali) 1. I Consorzi di sviluppo industriale recepiscono l’articolo 8, terzo comma, dello statuto della Regione Calabria. Art. 20 (Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale) 1. I consorzi, nell’ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali ricadenti nei territori di competenza, svolgono le attività di cui all’articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quella di cui all’articolo 11 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell’8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui all’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 26 del decreto legislativo n. 112/98 e all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione. 2. Gli strumenti urbanistici di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dall’Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla Provincia con le modalità di cui al successivo terzo comma ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 della legge 1150/1942. 3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l’attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter della legge 19 luglio 1993, n. 237, all’articolo 11 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell’8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8 dell’articolo 37 ter della legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998. 4. L’approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 3 , nonché dei progetti delle opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse. 5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 37 ter della legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dai Presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati. 6. I Consorzi possono avvalersi delle procedure d’urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni. 7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi , i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di Pagina 82 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione partecipazione del comune o dei comuni interessati all’accordo di programma, ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all’articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 dell’articolo 11, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2112 (Aree industriali ecologicamente attrezzate) 1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni. 2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall'Assessore regionale alle Attività Produttive. Art. 22 (Conferenza dei servizi) (Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte costituzionale) Art. 23 (Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione) 1. I Comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi. 2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all’area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell’area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere e le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell’area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa. 3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall’amministrazione comunale. 12 Articolo sostituito dall’art. 20, comma 2, lett. h), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale articolo precedentemente così recitava: «1. Per le aree ecologicamente attrezzate si intendono quelle che sono dotate o si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza, oltre ad adeguati impianti e sistemi di monitoraggio ambientali dei livelli atmosferici, acustici ed elettromagnetici. 2. I Consorzi che si sono dotati dell’attrezzatura di tutela ambientale, della salute e della sicurezza richiedono alla Provincia di dichiararne la qualificazione come area ecologicamente attrezzata. Il Presidente della Provincia previa opportuna verifica, provvede con proprio atto al relativo riconoscimento. 3. Le aree di cui al precedente comma 1 fruiranno prioritariamente degli aiuti finanziari pubblici nazionali, regionali e comunitari.». Pagina 83 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1. 5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2. 6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari. Art. 24 (Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture) 1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l’esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell’ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi. 2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell’atto di affidamento, la consegna all’ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata. 3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative 13. 4. I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti. 5. I soggetti di cui al comma 1, possono altresì, trasferire al Consorzio in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative: 1) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2 della presente legge; 2) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'articolo 16 della presente legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento. Ai beni ceduti con le modalità precedenti, non si applica il comma 3 dell'articolo 24 della presente legge14. Art. 25 (Filiere produttive) 13 Periodo aggiunto dall’art. 20, comma 2, lett. i) della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Successivamente, il periodo «preventivamente inserite ed autorizzate nel PEF annuale» è abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2012, n. 1. 14 Comma aggiunto dall’art. 36, comma 5 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Pagina 84 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione (Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale) Art. 26 (Norme transitorie) 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’industria, delibera lo scioglimento degli Organi straordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi: a) alla gestione dei Consorzi; b) alla redazione dell’inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici; c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività; d) all’adeguamento dello statuto del Consorzio alle norme della presente legge. 2. I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei Commissari di cui al precedente comma 1. 3. I Commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell’Assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni. 4. L’assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione. 5. Nelle more dell’attuazione della presente legge, I Consorzi la cui durata scade prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito “Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme” prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente “Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme”, - la cui procedura di liquidazione, per effetto, viene sospesa – continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest’ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell’attuale sede, il personale dipendente - nella posizione in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti. 6. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vacazione industriale. I soggetti proponenti (Comuni, Province, Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui al 40 per cento in risorse finanziarie. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, procederà all’approvazione. Art. 27 (Abrogazione di norme) Pagina 85 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. Sono abrogate le seguenti norme: a) la legge regionale 4 settembre 1972, n. 4; b) le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12 che contrastano con la presente legge; c) il comma 7 dell’articolo 37 ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10. Art. 28 (Norma finanziaria) 1. 15 La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. 15 Comma sostituito dall’art. 20, comma 2, lett. j), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Successivamente l’art. 1, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2012, n. 1 abroga l’intero comma che precedentemente così recitava: «Sono fatte salve le norme contenute nell'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, così come integrate dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15» Pagina 86 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione /HJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ 0LVXUHGLUD]LRQDOL]]D]LRQHHULRUGLQRGHOODVSHVDSXEEOLFDUHJLRQDOH %85QGHODJRVWRVXSSOHPHQWRVWUDRUGLQDULRQGHODJRVWR (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34, 23 dicembre 2011, n. 47 e 28 dicembre 2011, n. 51) (N.B. La presente legge è stata oggetto di interpretazione autentica operata con LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34 e 23 dicembre 2011, n. 47) $UW 5LGX]LRQHGHOOHVSHVHSHULFROOHJLGHLUHYLVRUL $GHFRUUHUHGDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWHOHJJHLOYDORUHGHLFRPSHQVL VSHWWDQWL DL FRPSRQHQWL GHO FROOHJLR GHL UHYLVRUL GHJOL (QWL VXEUHJLRQDOL HVFOXVH OH $]LHQGH 6DQLWDULH H 2VSHGDOLHUH RYH QRQ LQIHULRUH q FRPPLVXUDWR DO YDORUH GHOOH HQWUDWH DFFHUWDWH QHOO HVHUFL]LR LQ FXL VRQR HVSOHWDWH OH YHULILFKH RYYHUR QHO FDVR GL FHVVD]LRQH GHOO LQFDULFR QHO FRUVR GHOO HVHUFL]LR VXOOD EDVH GHOOH HQWUDWH DFFHUWDWH QHOO HVHUFL]LRSUHFHGHQWHHVRQRGHWHUPLQDWHVHFRQGRLVHJXHQWLVFDJOLRQLHFULWHUL − HQWUDWHDFFHUWDWHILQRDGHXURORSHUFHQWR − HQWUDWHDFFHUWDWHSHULOGLSLILQRDGHXURORSHUFHQWR − HQWUDWHDFFHUWDWHSHULOGLSLROWUHDGHXURORSHUFHQWR $O 3UHVLGHQWH GHO &ROOHJLR VSHWWD XQD PDJJLRUD]LRQH GHO SHU FHQWR GHOO LQGHQQLWj ILVVDWDSHULVLQJROLFRPSRQHQWL / RQRUDULRPLQLPRSUHYLVWRSHULFRPSRQHQWLqSDULDGHXURPHQWUHO RQRUDULR PDVVLPRqSDULDGHXUR / RQRUDULR PLQLPR SHU LO 3UHVLGHQWH q SDUL DO YDORUH PLQLPR VSHWWDQWH DL FRPSRQHQWL PDJJLRUDWR GHO SHU FHQWR PHQWUH O RQRUDULR PDVVLPR q SDUL DO YDORUH PDVVLPR VSHWWDQWHDLFRPSRQHQWLPDJJLRUDWRGHOSHUFHQWR 3HU L FRPSRQHQWL VXSSOHQWL q SUHYLVWR LO PHGHVLPR FRPSHQVR GHL UHYLVRUL WLWRODUL VROR QHOOH LSRWHVL GLVFLSOLQDWH GDOO DUWLFROR GHO &RGLFH FLYLOH 1HOOH LSRWHVL GLYHUVH GD TXHOOHGLFXLDOSUHGHWWRDUWLFRORQRQqGRYXWRDOFXQFRPSHQVRDLFRPSRQHQWLVXSSOHQWL GHO&ROOHJLRGHLUHYLVRUL ,QFDVRO HQWHVLWURYLLQVWDWRGLOLTXLGD]LRQHRQRQVYROJDDOFXQDDWWLYLWjLOFRPSHQVRq ULGRWWRGHOSHUFHQWR VLQJROL HQWL VXEUHJLRQDOL SRVVRQR GHURJDUH DOOH PRGDOLWj GL GHWHUPLQD]LRQH GHL FRPSHQVL XQLFDPHQWH SHU GHWHUPLQDUH FRPSHQVL LQIHULRUL ULVSHWWR D TXHOOL LQGLFDWL DO FRPPDSHUL&RPSRQHQWLHLO3UHVLGHQWHGHO&ROOHJLRGLUHYLVLRQH 7XWWH OH GLVSRVL]LRQL FKH SUHYHGRQR FRPSHQVL GLIIHUHQWL GD TXHOOL FRQWHQXWL QHL SUHFHGHQWLFRPPLVRQRDEURJDWH Pagina 87 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione /HJJHUHJLRQDOHIHEEUDLRQ 0LVXUH LQ PDWHULD GL RWWLPL]]D]LRQH GHOOD SURGXWWLYLWj GHO ODYRUR SXEEOLFR H GL HIILFLHQ]D H WUDVSDUHQ]D GHOOD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH HG DWWXD]LRQH QHOO RUGLQDPHQWR UHJLRQDOH GHOOH GLVSRVL]LRQL GL SULQFLSLR FRQWHQXWH QHO GHFUHWR OHJLVODWLYRRWWREUHQ %85QGHOO¶IHEEUDLRVXSSOHPHQWRVWUDRUGLQDULRQGHOIHEEUDLR $UW 2UJDQLVPRUHJLRQDOHLQGLSHQGHQWHGLYDOXWD]LRQH $L ILQL GHOOD YHULILFD H GHOOD UHQGLFRQWD]LRQH GHOOH DWWLYLWj GL FRQWUROOR QRQFKp GHO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL DVVHJQDWL q LVWLWXLWR XQ 2UJDQLVPR UHJLRQDOH LQGLSHQGHQWH GL YDOXWD]LRQH SUHVVR OD *LXQWD UHJLRQDOH FRPSRVWR GD WUH PHPEUL GL HQWUDPEL L JHQHUL GL FXL DOPHQR XQR HVWHUQR DOO DPPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH VFHOWR WUD HVSHUWLLQPDWHULDGLPDQDJHPHQWHGRUJDQL]]D]LRQHGHOO DPPLQLVWUD]LRQHSXEEOLFDHJOL DOWUL VFHOWL DQFKH WUD VRJJHWWL LQWHUQL LQ SRVVHVVR GL XQ DGHJXDWD HVSHULHQ]D QHOOD SUHGHWWDPDWHULDPDWXUDWDDQFKHQHOO DPELWRGHOO DPPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOH / 2UJDQLVPRqSUHVLHGXWRGDXQRGHLFRPSRQHQWLHVWHUQLHGqQRPLQDWRSHUODGXUDWDGL WUH DQQL FRQ GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH LO FRPSRQHQWH LQWHUQR QRQ SXzVYROJHUHOHIXQ]LRQLULFRQGXFLELOLDTXHOOHGLFXLDOO DUWLFRORFRPPD / 2UJDQLVPRUHJLRQDOHGLYDOXWD]LRQHLQSDUWLFRODUH D HVSOHWD OH DWWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR GHO FRQWUROOR VWUDWHJLFR H GL JHVWLRQH H SURSRQH L UHODWLYLSURYYHGLPHQWL E SUHGLVSRQHODUHOD]LRQHGLFXLDOO DUWLFROR F SURSRQHODYDOXWD]LRQHGHLGLULJHQWLDSLFDOL G DVVLFXUD LO VXSSRUWR DOOD *LXQWD UHJLRQDOH HG DL GLULJHQWL QHOO DWWLYLWj GL ULOHYD]LRQH H YDOXWD]LRQHGHOOHSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOLHRUJDQL]]DWLYH H YDOLGD OH UHJROH PHWRGRORJLFKH H OH OLQHH JXLGD GHO VLVWHPD LQWHJUDWR GL FRQWUROOR VWUDWHJLFRHGLJHVWLRQHHGLYDOXWD]LRQHGHLGLULJHQWL /D*LXQWDUHJLRQDOHLQFRHUHQ]DFRQOHGLVSRVL]LRQLGLSULQFLSLRFRQWHQXWHQHOODSUHVHQWH OHJJH HQWUR WUHQWD JLRUQL GDOOD HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD VWHVVD LVWLWXLVFH H GLVFLSOLQD O 2UJDQLVPR LQGLSHQGHQWH GL YDOXWD]LRQH H QHL VXFFHVVLYL VHVVDQWD JLRUQL DSSURYD L UHJRODPHQWLFRQWHQHQWLODGLVFLSOLQDDWWXDWLYDHGLGHWWDJOLR,UHJRODPHQWLVRQRDGRWWDWL QHOULVSHWWRGHOOHSUHVFULWWHSURFHGXUHGLFRQVXOWD]LRQHVLQGDFDOH /D *LXQWD UHJLRQDOH LQGLYLGXD OH VWUXWWXUH GL VXSSRUWR QHFHVVDULH VLD SHU O HODERUD]LRQH GHOOHGLUHWWLYHHGHJOLDWWLGLLQGLUL]]RSHUO DWWXD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHOOD SUHVHQWHOHJJHVLDSHUO DWWLYLWjGHOO 2UJDQLVPRUHJLRQDOHGLYDOXWD]LRQH Pagina 88 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione ! 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Sono organi dell'Ente parco regionale: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la Comunità del parco; d) Revisore unico1. 2. Gli organi dell'Ente parco regionale durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta. Art. 13 (Il Presidente) 1. Il Presidente dell'Ente Parco regionale è nominato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta successiva. Al Presidente dell'Ente parco regionale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge 394/91. 2. Il Presidente dell'Ente Parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Parlamentare Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, di Comunità montana, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o assessore provinciale, Presidente o assessore della Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico. Art. 142 (Il Consiglio Direttivo) 1 L’art. 24, comma 1, settimo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sostituisce le parole «il Collegio dei revisori dei conti» con le parole «Revisore unico». 2 Articolo sostituito dall’art. 24, comma 1, ottavo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: «1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Scientifico per le aree protette, secondo le seguenti modalità: a) da quattro membri designati dalla Comunità del Parco in rappresentanza dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane ricomprese nell'area protetta; b) un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente operanti in Calabria; c) un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria; d) un membro su designazione delle organizzazioni agricole presenti in Calabria; e) un membro qualificato in rappresentanza dell'Assessorato regionale ai parchi.». Pagina 95 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un massimo di otto componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale secondo le seguenti modalità: a) da un massimo di quattro designati tra i rappresentanti della Comunità del Parco; b) da un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente operanti in Calabria; c) da un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria; d) da un membro qualificato del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione; e) da un membro qualificato del Dipartimento Politiche dell'Ambiente. 1 bis. I membri di cui al punto a) sono due nel caso di Comunità del Parco con un numero di membri uguale o minore di quattro3. 2. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. La mancata designazione o nomina non impedisce la formazione del Consiglio direttivo, infatti, decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive. 3. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali riguardanti l'Ente Parco ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dalla Giunta regionale sentito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree protette, ed inoltre: a) definisce i criteri ed adotta il piano per il Parco; b) adotta il regolamento del Parco; c) adotta il piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla Comunità del Parco; d) delibera, sentita la Comunità del Parco, lo statuto dell'Ente Parco; e) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell’area protetta. 4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vicepresidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco. 5. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Componenti del Consiglio direttivo spettano rispettivamente compensi pari all'80 per cento, al 60 per cento ed al 40 per cento di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali. Art. 16 (La Comunità del parco) 1. La Comunità del Parco è un organo consultivo e propositivo dell'Ente parco, è costituita dai Presidenti delle Province o da consiglieri delegati, dai presidenti delle Comunità montane o da consiglieri delegati e dai Sindaci o da consiglieri delegati il cui territorio ricade nelle aree del Parco. 2. La Comunità del parco esprime parere obbligatorio e vincolante: a) sul piano per il parco; b) sul regolamento del parco; 3 Comma aggiunto dall’art. 24, comma 1, nono trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Pagina 96 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione c) sullo statuto dell'Ente parco; d) sul bilancio e sul conto consuntivo; e) su altre questioni a richiesta di un terzo del Consiglio direttivo. 3. La Comunità del parco predispone il Piano economico e sociale e lo trasmette per l'adozione al Consiglio direttivo. 4. In caso di contrasto fra Comunità ed altri organi dell'Ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dall'Assessore regionale competente in materia, il quale, nel caso dovessero perdurare i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale. 5. La Comunità del parco nella prima seduta utile elegge al suo interno un Presidente ed un vice Presidente4. 6. La Comunità del parco è convocata dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, o dal Presidente dell'Ente parco, almeno due volte l'anno. La prima convocazione per l'insediamento della Comunità del parco è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente entro sessanta giorni dall'istituzione dell'area protetta. 7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli. 8. Alla riunione della Comunità partecipano di diritto, con voto consultivo, il Presidente ed il Direttore dell'Ente di gestione. 9. Alla segreteria della Comunità provvede l'Ente di gestione. 10. Nel caso in cui un Ente di gestione amministri più di un'area protetta, la Comunità del parco viene integrata da rappresentanti dei Comuni interessati. 4 Comma così modificato dall’art. 31, comma 6, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9. Successivamente l’art. 24, comma 1, quindicesimo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime le parole «, e stabilisce la misura del gettone di presenza loro spettante per ogni seduta nella misura non superiore ad euro 150,00 oltre il rimborso di 1/5 del costo di un litro di benzina super moltiplicato per la distanza chilometrica A/R intercorrente tra la sede di residenza e la sede del Parco, se superiore a 10 chilometri.». Pagina 97 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione /Q /HJJHTXDGURVXOOHDUHHSURWHWWH 3XEEOLFDWDQHOOD*D]]8IIGLFHPEUHQ62 7,72/2,9 'LVSRVL]LRQLILQDOLHWUDQVLWRULH FRPPHQWRGLJLXULVSUXGHQ]D 3RWHULGHOO RUJDQLVPRGLJHVWLRQHGHOO DUHDQDWXUDOHSURWHWWD ,O OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHOO RUJDQLVPR GL JHVWLRQH GHOO DUHD QDWXUDOH SURWHWWD TXDORUDYHQJDHVHUFLWDWDXQ DWWLYLWjLQGLIIRUPLWjGDOSLDQRGDOUHJRODPHQWRRGDOQXOOD RVWD GLVSRQH O LPPHGLDWD VRVSHQVLRQH GHOO DWWLYLWj PHGHVLPD HG RUGLQD LQ RJQL FDVR OD ULGX]LRQH LQ SULVWLQR R OD ULFRVWLWX]LRQH GL VSHFLH YHJHWDOL R DQLPDOL D VSHVH GHO WUDVJUHVVRUH FRQ OD UHVSRQVDELOLWj VROLGDOH GHO FRPPLWWHQWH GHO WLWRODUH GHOO LPSUHVD H GHOGLUHWWRUHGHLODYRULLQFDVRGLFRVWUX]LRQHHWUDVIRUPD]LRQHGLRSHUH ,Q FDVR GL LQRWWHPSHUDQ]D DOO RUGLQH GL ULGX]LRQH LQ SULVWLQR R GL ULFRVWLWX]LRQH GHOOH VSHFLH YHJHWDOL R DQLPDOL HQWUR XQ FRQJUXR WHUPLQH LO OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHOO RUJDQLVPR GL JHVWLRQH SURYYHGH DOO HVHFX]LRQH LQ GDQQR GHJOL REEOLJDWL VHFRQGR OD SURFHGXUD GL FXL DL FRPPL VHFRQGR WHU]R H TXDUWR GHOO DUWLFROR GHOOD OHJJH IHEEUDLR Q LQ TXDQWR FRPSDWLELOL H UHFXSHUDQGR OH UHODWLYH VSHVH PHGLDQWH LQJLXQ]LRQH HPHVVD DL VHQVL GHO WHVWR XQLFR GHOOH GLVSRVL]LRQL GL OHJJH UHODWLYH DOOD ULVFRVVLRQHGHOOHHQWUDWHSDWULPRQLDOLGHOOR6WDWRDSSURYDWRFRQUHJLRGHFUHWRDSULOH Q / RUJDQLVPR GL JHVWLRQH GHOO DUHD QDWXUDOH SURWHWWD SXz LQWHUYHQLUH QHL JLXGL]L ULJXDUGDQWL IDWWL GRORVL R FROSRVL FKH SRVVDQR FRPSURPHWWHUH O LQWHJULWj GHO SDWULPRQLR QDWXUDOH GHOO DUHD SURWHWWD H KD OD IDFROWj GL ULFRUUHUH LQ VHGH GL JLXULVGL]LRQH DPPLQLVWUDWLYDSHUO DQQXOODPHQWRGLDWWLLOOHJLWWLPLOHVLYLGHOOHILQDOLWjLVWLWXWLYHGHOO DUHD SURWHWWD Pagina 98 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002). (BUR n. 9 del 16 maggio 2007, supplemento straordinario n. 1 del 21 maggio 2007) (Testo coordinato ed integrato con le modifiche di cui alle LL.RR. 20 giugno 2007, n. 12, 10 luglio 2007, n. 15, 5 ottobre 2007, n. 22, 7 dicembre 2007, n. 24, 28 dicembre 2007, n. 30, 13 giugno 2008, n. 15, 10 luglio 2008, n. 21, 18 luglio 2008, n. 24, 12 dicembre 2008, n. 40, 15 gennaio 2009, n. 1, 12 giugno 2009, n. 19, 19 ottobre 2009, n. 35, 26 febbraio 2010, n. 9, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 7 ottobre 2011, n. 36 e 23 dicembre 2011, n. 47) Art. 3 (Riforma di FINCALABRA s.p.a.) l. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad assumere le iniziative necessarie ad acquisire alla Regione le quote azionarie di FINCALABRA s.p.a. detenute da altri soci, anche attraverso la definizione di appositi accordi che, a titolo di corrispettivo per la cessione, prevedano il coinvolgimento dei soci cedenti quali associati in partecipazione nelle attività da realizzare. 2. A seguito dell'acquisizione delle quote azionarie di cui al comma 1, nell’esercizio dei diritti dell’azionista la Giunta regionale, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, promuove l’adozione delle iniziative dirette a ridefinire il ruolo e i compiti di FINCALABRA s.p.a., nella prospettiva di dotare la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per la più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alla realizzazione di attività e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle P.M.I. operanti nel territorio della Regione Calabria e quindi dell'occupazione, attraverso l'innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita dell'occupazione, la promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e manageriali. 3. La società di cui al comma 1 assicurerà l’assistenza ed il supporto nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo locale dei territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, potenziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione delle aree industriali anche ai fini della predisposizione di piani e progetti da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Tali attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. 4. I rapporti tra la Regione e FINCALABRA s.p.a sono disciplinati attraverso apposite convenzioni di servizio, da sottoscrivere, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, nell’ambito delle quali sono, tra l’altro, determinati il livello di remunerazione per i servizi resi, nonché le modalità di periodica informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso. 5. Fincalabra S.p.A., società di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento della propria attività, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nel rispetto dei limiti riportati nei punti successivi: Pagina 99 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione a) le partecipazioni finanziarie devono essere unicamente finalizzate a fornire supporto finanziario alle società partecipate anche nelle forme di "venture capital" o di "seed capital" e non possono prevedere alcuna forma di gestione diretta delle società partecipate; b) al fine di garantire il rispetto dei principi normativi che regolano il funzionamento di Fincalabra S.p.A., le partecipazioni strumentali in veicoli operativi di carattere strategico devono essere finalizzate all'acquisizione di quote del capitale di imprese e società i cui prodotti e/o servizi integrino i processi produttivi e/o operativi di Fincalabra S.p.A. e devono consentire l'esercizio del controllo societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico con !'impresa partecipataϭ 5 bis. L'acquisizione delle partecipazioni strategiche, di cui al comma precedente, lettera b), deve essere debitamente autorizzata con apposita delibera di Giunta. 5 ter. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione dalla presente legge, provvede a dettare le linee di indirizzo che consentano l'individuazione delle caratteristiche che le società partecipate da Fincalabra S.p.A. devono possedere al fine dell'attribuzione della rilevanza strategica. 5 quater. Fincalabra S.p.A. dovrà dismettere tutte le partecipazioni che non rientrano in quelle indicate nei commi precedenti. 5 quinques. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l'esercizio dei diritti dell'azionista, i rappresentanti regionali devono garantire il conseguimento delle disposizioni dettate con il presente articolo. A tale fine, con cadenza semestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al Dipartimento "Attività Produttive" e al Dipartimento "Controlli", sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo2. 6. Sono organi di FINCALABRA s.p.a: a) il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, tra cui il Presidente, e due dalla Giunta regionale; b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi ed un supplente, di cui il Presidente, un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo nominato dalla Giunta regionale. È altresì istituito un Comitato d’indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di Presidente, designato dall’associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. 7. Le modifiche dell'oggetto sociale e della struttura societaria costituiscono giusta causa di recesso da tutti i rapporti patrimoniali in essere, non coerenti con i nuovi e diversi compiti attribuiti a FINCALABRA s.p.a dalla presente legge. 1 Comma così modificato dall’art. 21, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, il quale comma precedentemente così recitava: «5. Entro 90 giorni dall’approvazione delle modiche statutarie, FINCALABRA s.p.a provvede ad avviare le procedure per la dismissione delle quote azionarie e delle partecipazioni possedute in altre società ed enti, avvalendosi eventualmente del supporto di società specializzate, il cui corrispettivo graverà a titolo definitivo sulle risorse derivanti dalle dismissioni stesse.». 2 Commi aggiunti dall’art. 21, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Pagina 100 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 8. Tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, in contrasto con le modifiche statutarie di cui al comma 5, si intendono abrogate alla data di approvazione delle stesse. Art. 4 (Soppressione del1’AFOR) l. L’Azienda forestale regionale - AFOR è soppressa e posta in liquidazione. 2. Le funzioni amministrative in materia di demanio forestale e forestazione sono trasferite o delegate alle Province; la Giunta regionale adotta apposite deliberazioni concernenti l’individuazione analitica delle funzioni ed i criteri di esercizio delle stesse, riservando a sé quelle concernenti la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo. 3. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario liquidatore ed un Vice Commissario con funzioni vicarie, per la durata di sei mesi, prorogabili per una sola volta di altri sei. 4. Nella medesima deliberazione, la Giunta regionale approva gli indirizzi al Commissario, per la sollecita, efficiente ed economica realizzazione della fase liquidatoria. 5. Gli organi statutari dell’AFOR cessano di diritto dalle loro funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore, che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell’Ente. 6. Il Commissario liquidatore, entro novanta giorni dall’insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l’estinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, nonché la restituzione o il trasferimento degli immobili all'Amministrazione regionale, che ne potrà curare la cessione secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, destinandone il relativo ricavo alla copertura delle passività derivanti dalla liquidazione. 7. Il Commissario provvede inoltre al trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono assegnati in titolarità alle Province, secondo il criterio della residenza del singolo lavoratore, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2006 e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6. Alle Province, secondo il criterio della residenza, sono altresì assegnati in titolarità i lavoratori inseriti nel “Fondo sollievo” alla data del 31 dicembre 2006, sempre nel rispetto del regime contrattuale in essere. 7 bis. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità3. 3 Comma aggiunto ai sensi dell’art. 25 comma 1 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Pagina 101 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 7 ter. I contratti di cui al primo comma dell’art. 25 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come individuato in detto primo comma e purché in essere con l’AFOR alla data del 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza dei soggetti interessati4. 8. I lavoratori sono destinati alla realizzazione di progetti, anche su proposta di altri Enti pubblici, particolarmente in materia di uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo, nei settori forestale, demaniale, del riassetto idro-geologico, della gestione dei parchi ed aree protette, della ricognizione degli usi civici, della lotta agli incendi boschivi, da finanziare prioritariamente con fondi della programmazione unitaria 2007-2013 e per i rimanenti costi con fondi trasferiti dallo Stato e regionali, nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri per la Regione. Il personale idraulico-forestale continua ad essere inquadrato nell'attuale comparto contrattuale e non potrà essere inquadrato o trasferito nei ruoli regionali o provinciali. 9. La fase liquidatoria si conclude con l'adozione di un bilancio finale di liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che determina l'estinzione dell’Ente. 10. L’insieme dei lavoratori di cui al comma 7 costituisce, nell’ambito di ciascuna Provincia, un bacino ad esaurimento. Art. 33 (Finanziamenti ad enti locali per investimenti) 2. Al fine di consentire la realizzazione di un Auditorium in memoria di Angelo Frammartino nel Comune di Caulonia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al suddetto Comune un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 200.000,00 finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 10 anni, ed allocato all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi. 4 Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 10 luglio 2008, n. 21. Pagina 102 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Codice Civile Articolo 826. I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra . Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio. NOTA Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto segue: “Articolo 1 – La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale. Articolo 2 – Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d’Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo Articolo 12 vietano l’abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole. Articolo 3 – In conformità di quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione. E’ altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge”. Pagina 103 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione art. 2477 SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. (Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 35, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) 2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. (Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 35, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) 3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. (Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 35, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) 4. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. (Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 35, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) 5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. (Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 35, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) 6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. (Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 35, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) Pagina 104 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione '/Q 'LVSRVL]LRQLXUJHQWLSHUORVYLOXSSRHFRQRPLFR ODVHPSOLILFD]LRQHODFRPSHWLWLYLWj OD VWDELOL]]D]LRQH GHOOD ILQDQ]D SXEEOLFD H OD SHUHTXD]LRQH WULEXWDULD 3XEEOLFDWRQHOOD*D]]8IIJLXJQRQ62 &DSR9, /LEHUDOL]]D]LRQLHGHUHJROD]LRQH $UW5HFOXWDPHQWRGHOSHUVRQDOHGHOOHVRFLHWjSXEEOLFKH ,QYLJRUHGDODJRVWR $ GHFRUUHUH GDO VHVVDQWHVLPR JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD OHJJH GL FRQYHUVLRQH GHO SUHVHQWH GHFUHWROHJJH OH VRFLHWj FKH JHVWLVFRQR VHUYL]L SXEEOLFL ORFDOL D WRWDOH SDUWHFLSD]LRQH SXEEOLFD DGRWWDQR FRQ SURSUL SURYYHGLPHQWL FULWHULHPRGDOLWjSHULOUHFOXWDPHQWRGHOSHUVRQDOHHSHULOFRQIHULPHQWRGHJOL LQFDULFKL QHO ULVSHWWR GHL SULQFLSL GL FXL DO FRPPD GHOO DUWLFROR GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR PDU]RQ /H DOWUH VRFLHWj D SDUWHFLSD]LRQH SXEEOLFD WRWDOH R GL FRQWUROOR DGRWWDQR FRQ SURSUL SURYYHGLPHQWLFULWHULHPRGDOLWjSHULOUHFOXWDPHQWRGHOSHUVRQDOHHSHULOFRQIHULPHQWR GHJOLLQFDULFKLQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLDQFKHGLGHULYD]LRQHFRPXQLWDULDGLWUDVSDUHQ]D SXEEOLFLWjHLPSDU]LDOLWj ELV/HGLVSRVL]LRQLFKHVWDELOLVFRQRDFDULFRGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFROR FRPPD GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR PDU]R Q H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL GLYLHWL R OLPLWD]LRQL DOOH DVVXQ]LRQL GL SHUVRQDOH VL DSSOLFDQR LQ UHOD]LRQH DO UHJLPH SUHYLVWRSHUO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRQWUROODQWHDQFKHDOOHVRFLHWjDSDUWHFLSD]LRQHSXEEOLFD ORFDOHWRWDOHRGLFRQWUROORFKHVLDQRWLWRODULGLDIILGDPHQWLGLUHWWLGLVHUYL]LSXEEOLFLORFDOL VHQ]D JDUD RYYHUR FKH VYROJDQR IXQ]LRQL YROWH D VRGGLVIDUH HVLJHQ]H GL LQWHUHVVH JHQHUDOH DYHQWL FDUDWWHUH QRQ LQGXVWULDOH Qp FRPPHUFLDOH RYYHUR FKH VYROJDQR DWWLYLWj QHL FRQIURQWL GHOOD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH D VXSSRUWR GL IXQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH GL QDWXUD SXEEOLFLVWLFD LQVHULWH QHO FRQWR HFRQRPLFR FRQVROLGDWR GHOOD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH FRPH LQGLYLGXDWH GDOO¶,VWLWXWR QD]LRQDOH GL VWDWLVWLFD ,67$7 DL VHQVL GHO FRPPD GHOO¶DUWLFROR GHOOD OHJJH GLFHPEUH Q /H SUHGHWWH VRFLHWj DGHJXDQR LQROWUH OH SURSULH SROLWLFKH GL SHUVRQDOH DOOH GLVSRVL]LRQL YLJHQWL SHU OH DPPLQLVWUD]LRQL FRQWUROODQWL LQ PDWHULD GL FRQWHQLPHQWR GHJOL RQHUL FRQWUDWWXDOL H GHOOH DOWUHYRFLGLQDWXUDUHWULEXWLYDRLQGHQQLWDULDHSHUFRQVXOHQ]H&RQGHFUHWRGHO0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HGLFRQFHUWRFRQL0LQLVWULGHOO¶LQWHUQRHSHULUDSSRUWLFRQOH UHJLRQL VHQWLWD OD &RQIHUHQ]D XQLILFDWD GL FXL DOO¶DUWLFROR GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR DJRVWR Q H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL GD HPDQDUH HQWUR LO VHWWHPEUH VRQR GHILQLWH OH PRGDOLWj H OD PRGXOLVWLFD SHU O¶DVVRJJHWWDPHQWR DO SDWWR GL VWDELOLWj LQWHUQR GHOOH VRFLHWj D SDUWHFLSD]LRQH SXEEOLFD ORFDOH WRWDOH R GL FRQWUROOR FKH VLDQR WLWRODUL GL DIILGDPHQWL GLUHWWL GL VHUYL]L SXEEOLFL ORFDOL VHQ]D JDUD RYYHUR FKH VYROJDQRIXQ]LRQLYROWHDVRGGLVIDUHHVLJHQ]HGLLQWHUHVVHJHQHUDOHDYHQWLFDUDWWHUHQRQ LQGXVWULDOH Qp FRPPHUFLDOH RYYHUR FKH VYROJDQR DWWLYLWj QHL FRQIURQWL GHOOD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQHDVXSSRUWRGLIXQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHGLQDWXUDSXEEOLFLVWLFD /H GLVSRVL]LRQL GL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR QRQ VL DSSOLFDQR DOOH VRFLHWj TXRWDWH VX Pagina 105 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione PHUFDWLUHJRODPHQWDWL &RPPDFRVuPRGLILFDWRGDOODOHJJHGLFRQYHUVLRQHDJRVWRQ &RPPD LQVHULWR GDOO DUWFRPPD'/ OXJOLRQFRQYHUWLWRFRQ PRGLILFD]LRQLGDOOD/DJRVWRQ Pagina 106 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2006 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. (BUR n. 15 del 16 agosto 2006, supplemento straordinario n. 3 del 28 agosto 2006) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 dicembre 2006, n. 16, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 16 ottobre 2008, n. 35, 12 giugno 2009, n. 19, 17 agosto 2009, n. 30, 22 novembre 2010, n. 30, 29 dicembre 2010, n. 34, 18 luglio 2011, n. 26 e 23 dicembre 2011, n. 47) Art. 28 1. Ai fini dell’applicazione dell’Articolo 6 ter della legge regionale 2 maggio 2001 n. 7 e della razionalizzazione ed economizzazione nell’impiego delle risorse utilizzate per gli interventi di cui all’articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 1992,n. 20, l’esecuzione dei suddetti interventi, se realizzata nel territorio di un comune facente parte di una Comunità Montana non inserito in un comprensorio di bonifica di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 luglio 2003 n. 11 e non compreso nel territorio demaniale amministrato dall’A.FO.R. ai sensi dell’articolo11 della Legge Regionale 19 ottobre 1992, n. 20, è affidata sulla base di una apposta convenzione, alla Comunità Montana di appartenenza del Comune. 2. In tempo utile affinché possa essere redatto il Piano Annuale di cui all’articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 1992n. 20, ciascuna Comunità Montana farà pervenire all’A.FO.R, un documento che illustri il quadro delle esigenze del territorio di propria competenza in relazione agli interventi di cui al precedente comma. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2007, fatti salvi gli accordi stipulati fra gli Enti gestori della Forestazione e le Province, gli operai idraulico forestali a tempo indeterminato di cui al D.L. 15/6/1984, n. 233, convertito nella legge 4/8/1984 n. 442, utilizzati dall’A.FO.R. e dai Consorzi di Bonifica per l’attuazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo, che nell’ultimo triennio abbiano avuto sede di lavoro in un Comune appartenente ad una Comunità Montana, siano residenti in un Comune appartenente alla stessa Comunità Montana alla data del 1 dicembre 2006 e non siano stati impiegati esclusivamente per interventi effettuati in un comprensorio di bonifica o nel territorio demaniale amministrato dall’AFOR, sono trasferiti alle dipendenze della Comunità Montana del comune di residenza. 4. L’articolo 1, comma 5, della legge regionale 21 dicembre1998, n. 12 è abrogato. 5. Il compenso a titolo di spese generali, spettante alle Comunità Montane per l’impiego dei lavoratori idraulico forestali, è determinato nella misura massima del 3,50 per cento del relativo costo. 6. A decorrere dall’1 gennaio 2007 il compenso a titolo di spese generali, spettante ai Consorzi di Bonifica ed all’A.FO.R. per gli interventi di cui all’articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 non può superare l’aliquota del 6 per cento del relativo costo. 7. Ai Consorzi di Bonifica può essere riconosciuta un’aliquota aggiuntiva del 3 per cento a titolo di oneri cantieristici per gli interventi di natura non identica a quelli affidati all’AFOR, previo esame e giustificazione delle effettive spese generali sostenute. Pagina 107 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 8. Il compenso a titolo di spese generali riconosciuto ai Consorzi di Bonifica, all’AFOR ed alle Comunità Montane è aumentato di un punto percentuale nel caso in cui il costo sostenuto per la corresponsione dell’indennità chilometrica agli operai idraulico forestali sia minore del dieci percento di quella corrisposta nello stesso periodo del precedente anno al netto della percentuale d’incremento o decremento medio del costo dei carburanti. 9. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano poliennale di incentivazione alle dimissioni volontarie e al pensionamento anticipato degli operai idraulico forestali – che dovrà essere approvato dalla Commissione consiliare competente – impiegando, in via prioritaria, le economie derivanti dall’applicazione del presente articolo ed altre risorse che potranno essere stanziate con successivi provvedimenti. 10. Il piano poliennale dovrà prevedere che agli operai idraulico-forestali in servizio presso gli Enti attuatori degli interventi di cui ai precedenti commi che, entro il 1 gennaio 2007 presentino al proprio datore di lavoro proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro, viene erogata, subordinatamente all’accettazione della proposta medesima da parte dell’Ente, una indennità supplementare pari a 15 mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, al netto di ogni ulteriore indennità, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di tre anni. 11. Per le istanze presentate entro il termine di cui al precedente comma la cessazione del rapporto di lavoro è fissata al 30 giugno 2007. 12. L’indennità supplementare, come determinata dal comma 1, sarà corrisposta in quote di pari importo da erogarsi entro il primo semestre di ciascun anno a decorrere dal 2007. 13. Non saranno riconosciute in nessun caso somme aggiuntive a titolo di ferie non godute durante il periodo di servizio. 14. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive per l’applicazione della presente norma. 15. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla promulgazione della presente legge, istituisce un sistema di simulazione degli scenari organizzativi della forza lavoro della forestazione. Pagina 108 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria. (BUR n. 122 del 22 ottobre 1992) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 settembre 1998, n. 10, 19 marzo 1999, n. 4, 24 maggio 1999, n. 14, 13 settembre 1999, n. 27, 28 agosto 2000, n. 14, 2 maggio 2001, n. 7, 26 giugno 2003, n. 8, 14 luglio 2003, n. 10, 11 maggio 2007, n. 9 e 23 dicembre 2011, n. 47) (Con l’art. 4 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 l’AFOR è soppressa e posta in liquidazione. Le relative funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle Province). Art. 2 (Settori di intervento) 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 sono individuati i seguenti settori di intervento: a) assetto idro-geologico del territorio al fine di ottenere la correzione dei corsi d'acqua e per conseguire la riduzione del trasporto solido e il rinsaldamento delle sponde; interventi a carattere integrativo e complementare per la sistemazione dei bacini; b) assetto forestale con opere di rimboschimento, di miglioramento dei boschi esistenti, di ricostituzione dei boschi degradati, di miglioramento delle aree pascolative, tutte finalizzate alla difesa del territorio ed all'incremento della produttività sia nei boschi del demanio pubblico (comunale, regionale e statale) sia in quelli dei privati, che per estensione e caratteristiche svolgono funzioni preminenti di difesa idrogeologica; c) opere infrastrutturali di limitata entità interconnesse agli interventi di cui ai punti a) e b), idonee a favorire lo sviluppo delle aree interne e rendere più redditizia la produzione forestale, anche ai fini energetici per l'utilizzo delle biomasse; d) opere infrastrutturali intese a migliorare la sistemazione idraulico agraria dei bacini versanti mediante la costruzione di laghetti collinari e la sistemazione delle condotte di adduzione principali, al fine di razionalizzare i piccoli sistemi irrigui esistenti nelle aree interne. Pagina 109 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11 Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica. (BUR n. 13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario 9) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 giugno 2006, n. 1, 21 agosto 2006, n. 7, 5 ottobre 2007, n. 22 e 12 dicembre 2008, n. 40 ) TITOLO I Bonifica e tutela del territorio rurale Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità; all’approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo; alla salvaguardia dell'ambiente. 2. Per l’attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica (di seguito denominati Consorzi), ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale. Art. 2 (Oggetto) 1. La presente legge disciplina: a) le modalità dell’intervento pubblico per la bonifica e l’irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell’Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale, secondo i principi di concertazione e collaborazione; b) l’ordinamento dei Consorzi. Art. 3 (Interventi di bonifica) 1. Sono classificate opere e attività di bonifica, ai fini di cui al comma 1 del precedente articolo 1: a) le opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale; Pagina 110 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione b) le opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse primarie; c) le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti; d) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità; e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e connesse installazioni; f) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche; g) le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva; h) il riordino irriguo finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione delle acque, comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento e il potenziamento delle reti; i) le opere di sistemazione idrogeologica; l) le opere per lo sviluppo e la valorizzazione agricola e forestale del territorio, da attuare nel rispetto dei diversi ecosistemi; m) le opere di interesse particolare dei singoli fondi di competenza dei privati e obbligatorie per essi, direttamente connesse alle finalità e alla funzionalità della bonifica; n) la creazione di infrastrutture di supporto per la realizzazione, la manutenzione e gestione delle opere sopra elencate, nonché l’acquisizione di apparecchiature fisse o mobili per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di pulitura della rete scolante e di quella di irrigazione; o) le strade di bonifica e interpoderali, non classificate tra quelle comunali o provinciali. Art. 4 (Regime giuridico delle opere di bonifica) 1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui al precedente articolo 3, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale così come le aree espropriate per la realizzazione delle predette opere o ad esse pertinenti e sono concesse per l’esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidati in gestione. 2. Il Consorzio territorialmente competente esercita le funzioni di cui al precedente comma 1 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi. 3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e le trascrizioni delle opere di proprietà del demanio regionale provvede il Consorzio concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale. 4. Il Consorzio trasmette, altresì, alla Giunta regionale copia dell’atto di espropriazione, ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato, nonché copia del verbale di collaudo delle opere. Art. 5 (Programma pluriennale) 1. Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, previo parere consultivo della competente Commissione del Consiglio regionale, approva il Programma pluriennale delle opere di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio. Il parere della Commissione consiliare deve essere Pagina 111 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione espresso entro 30 giorni dalla trasmissione dei relativi atti da parte della Giunta regionale. Scaduto tale termine, il parere si dà per acquisito. 2. Il Programma, predisposto dall’Assessorato regionale all’Agricoltura tramite il Comitato Tecnico per la Bonifica di cui al successivo articolo 7, è redatto sulla base della programmazione comprensoriale dei singoli Consorzi ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione. 3. L’approvazione del programma determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste. 4. Il Programma delinea gli indirizzi generali degli interventi di settore e - con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio della Regione - individua secondo priorità, per ciascuno degli anni indicati e per ogni comprensorio: a) le nuove opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e le opere di manutenzione straordinaria, con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, assicurando la necessaria priorità agli interventi di bonifica delle reti in eternit-amianto, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta e l'eventuale concorso degli Enti locali ai sensi del successivo articolo 8, comma 2; b) l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso ai sensi del successivo articolo 21 per la realizzazione delle nuove opere di competenza privata previste nei programmi consortili. 5. Il Programma approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 6 (U.R.B.I) 1. Al fine di rappresentare in maniera coerente le esigenze dell’intero territorio regionale l’Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni (U.R.B.I.), quale organismo di coordinamento dei Consorzi, opera entro i limiti stabiliti nella presente legge e nel rispetto delle prerogative istituzionali dei Consorzi stessi. 2. L’U.R.B.I. è regolata da proprio statuto, sottoposto all’approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare. Art. 7 (Comitato Tecnico per la Bonifica) 1. Presso l’Assessorato all’Agricoltura è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico per la Bonifica con il compito di predisporre il Programma di cui al precedente articolo 5. 2. Del Comitato, presieduto dal Dirigente del Dipartimento, fanno parte: a) un Dirigente del Dipartimento Agricoltura - ramo Bonifica; b) un Dirigente del Dipartimento Urbanistica; Pagina 112 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione c) un rappresentante dell’U.R.B.I.; d) un dirigente del Dipartimento Ambiente. 3. Ai lavori del comitato partecipano un rappresentante dell’Autorità di Bacino ed un rappresentante della Provincia, interessati alla programmazione per la parte di propria competenza territoriale. Art. 8 (Concorso finanziario alle spese per la bonifica, oneri degli Enti locali e obblighi a carico della proprietà) 1. Alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell'Unione Europea. 2. Alla realizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica come sopra individuate sono chiamati a contribuire gli Enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzino le opere di bonifica stesse. 3. L'esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ad avvenuta dichiarazione di compimento di singolo lotto funzionale o di ultimazione della bonifica, ai sensi del successivo articolo 9, sono a totale carico degli immobili agricoli ed extra agricoli, in relazione al beneficio che i medesimi ricevono dalle opere realizzate. Fino alla dichiarazione di compimento del lotto funzionale o di ultimazione della bonifica la Regione contribuisce, nella misura massima del 50 per cento, alla spesa annualmente sostenuta per la manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25. 4. Per la gestione degli impianti della bonifica idraulica e dell’irrigazione la Regione concorre, rispettivamente in misura del 30% per gli impianti a scorrimento e del 50% per gli impianti a sollevamento, sulla base del consuntivo dell’anno precedente ed entro i limiti di stanziamento del bilancio regionale. Art. 9 (Realizzazione delle opere di bonifica) 1. Le opere di bonifica e irrigazione, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, secondo la legislazione vigente. 2. Qualora il Consorzio concessionario operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore all’Agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative. 3. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio concessionario, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Nei casi di cui al precedente comma 2, la consegna al Consorzio risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio, corredato della documentazione afferente l'avvenuta iscrizione e trascrizione dei beni relativi in testa al Demanio regionale - ramo bonifica. Pagina 113 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 4. L'approvazione del collaudo definitivo o il verbale di consegna di cui al precedente comma 3 non rappresentano dichiarazione di completamento di lotto funzionale o ultimazione della bonifica. Questi dovranno risultare da appositi decreti emanati dal Presidente della Giunta regionale, una volta accertatane, da parte dell'Assessorato regionale all’Agricoltura, la sussistenza dei necessari requisiti. 5. Le spese generali seguono le norme della legge n.109 del 1994 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999 e possono essere forfetizzate. Art. 10 (Interventi urgenti) 1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, il Consorzio interessato, accertato con apposita perizia tecnica il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità: a) nei casi di somma urgenza: il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio che, a sua volta, ne dà comunicazione telegrafica all'Assessorato regionale all’Agricoltura. L'importo autorizzato in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di Euro 25.000,00. b) nei casi urgenti, il Consorzio trasmette richiesta di autorizzazione di intervento a mezzo telegramma all'Assessorato regionale all’Agricoltura che, previo sopralluogo effettuato da proprio funzionario entro cinque giorni dalla richiesta, provvede ad autorizzare l'esecuzione degli interventi entro la spesa massima di Euro 50.000,00. 2. In entrambi i casi, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia da inviare all'Assessorato regionale all’Agricoltura entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, la cui approvazione del Settore competente dell'Assessorato medesimo ha valore di riconoscimento della spesa a carico della Regione. 3. A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, sulla base di un riparto effettuato dal competente Dipartimento regionale. 1 Art. 11 (Interventi di pubblica utilità) 1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n. 20/1992, la Regione, con delibera della Giunta regionale che ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulicoforestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l’attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorpati con le qualifiche 1 Comma così sostituito dall’art. 13 , comma 2 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 Pagina 114 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei Consorzi di Bonifica e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12. 2. E’ fatto obbligo ai Consorzi di mettere a disposizione del Servizio regionale antincendi le necessarie unità lavorative del presidio e di metterle altresì a disposizione della Protezione Civile, in caso di calamità naturali. 3. Il programma di interventi di cui al precedente comma 1 è inserito nel Programma pluriennale di cui al precedente articolo 5. 4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata. Art. 12 (Collaborazione, concertazione e accordi di programma) 1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, l'Autorità di bacino, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso bacino idrografico, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni. 2. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale. 3. Nell’ambito di ciascun comprensorio di bonifica, per le rispettive competenze, la Regione, l’Autorità di Bacino, le Province e gli altri Enti locali, per il conseguimento degli obiettivi e l’attuazione dei programmi di cui alla presente legge organizzano e realizzano attraverso i Consorzi gli interventi pubblici di cui al precedente articolo 3. TITOLO II Ordinamento dei consorzi di bonifica CAPO I Comprensori di bonifica Art. 13 (Comprensori di bonifica) 1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge n.437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica. 2. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale. Pagina 115 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Allorché le esigenze del bacino idrografico lo esigano, i Consorzi possono operare anche al di sopra della fascia di mt. 300 s.l.m. 4. Su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio. 5. Per la coordinata realizzazione e gestione delle opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più comprensori, possono costituirsi Consorzi di secondo grado tra gli stessi Consorzi. 6. L’iniziativa per la costituzione dei Consorzi di secondo grado può essere assunta congiuntamente da parte dei Consorzi interessati o dalla Regione. 7. La costituzione di Consorzi di secondo grado è comunque deliberata dalla Giunta Regionale, sentita l’U.R.B.I.. Art. 14 (Modifica dei comprensori di bonifica) 1. Per una più efficace razionalizzazione strutturale ai fini di cui al precedente articolo 13, le delimitazioni dei comprensori di bonifica possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Regionale. 2. La ridelimitazione dei comprensori può prevedere la soppressione, incorporazione o fusione dei Consorzi esistenti e la costituzione di nuovi Consorzi. 3. La proposta di ridelimitazione dei comprensori di bonifica è avanzata dall’Assessore regionale all’Agricoltura – sentiti l’U.R.B.I. e i Consorzi interessati - alla Giunta regionale, che ne delibera la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati, ai Consorzi esistenti e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori cosi come delimitati. 5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale – entro 30 giorni da tale ultimo termine – trasmette con parere al Consiglio regionale, per la definitiva approvazione, gli atti relativi alla ridelimitazione dei comprensori. 6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso la Presidenza della Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità previste dalla legge. CAPO II Consorzi di bonifica Art. 15 (Consorzi di bonifica) Pagina 116 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità. Art. 16 (Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi) 1. Ai Consorzi, oltre alle funzioni ad essi assegnati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, competono tutte le altre funzioni previste dalla presente legge per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, hanno il compito di: a) predisporre la programmazione comprensoriale da inoltrare all’Assessorato regionale all’Agricoltura, ai fini della redazione del programma di cui al precedente articolo 5; b) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento dei proprietari interessati ovvero, nel caso di cui al successivo articolo 20, comma 2, in sostituzione dei medesimi; c) provvedere, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di quelle di bonifica e di irrigazione, e al loro risanamento, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano ad esse affidati dallo Stato e dalla Regione; d) provvedere al coordinamento tecnico - funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali; e) proporre le azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui potranno provvedere su specifico affidamento della Regione; f) promuovere iniziative e studi, anche di concerto con altri soggetti pubblici o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti nella presente legge, nell'ambito del comprensorio di competenza, nonché dare corso ad iniziative di informazione e formazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell'utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi presenti. 2. Oltre alle funzioni indicate nel precedente comma 1, i Consorzi svolgono le funzioni loro assegnate dall'articolo 27 della legge quadro sulle risorse idriche 5 gennaio 1994, n. 36 e, su affidamento dell'Autorità di bacino o della Regione in quanto Autorità di bacino, provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti rientranti nel precedente articolo 3 ed inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al capo III della legge 18 maggio 1989, n. 183 e all'art. 10 della legge regionale 29 settembre 1996, n. 35. Art. 17 (Partecipazione al Consorzio) 1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24 Pagina 117 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni. 3. I consorziati: a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge e allo statuto del Consorzio; b) sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo articolo 23; c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio. 4. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora questi sia tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili. 5. Il proprietario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, comunica al Consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile. Art. 18 (Obblighi di bonifica a carico dei proprietari) 1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo: a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla loro manutenzione ed esercizio; b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna, accertati ai sensi del precedente articolo 9, commi 3 e 4. Art. 19 (Convenzione con gli imprenditori agricoli) 1. Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 228/2001, con gli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 C.C., iscritti al Registro delle Imprese, in particolare per realizzare attività e opere di tutela e conservazione delle opere di bonifica e del territorio. Art. 20 (Esecuzione delle opere di competenza privata) 1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), previste nel Programma pluriennale regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del Consorzio di appartenenza. Pagina 118 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. In caso di inerzia dei proprietari rispetto agli adempimenti di cui al precedente comma 1, l'Assessore regionale all’Agricoltura, su istanza del Consorzio competente, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo. 3. La spesa, nell’ipotesi di cui al precedente comma 2, rimane a carico della proprietà interessata ed è suddivisa in ragione dei benefici conseguiti; i relativi fondi sono reperiti dal Consorzio con l'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della stessa proprietà inadempiente. 4. Nel provvedimento di cui al precedente comma 2, sono individuati i criteri per il riparto della spesa tra i proprietari interessati e l'eventuale concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile, ai sensi del successivo articolo 21. Art. 21 (Contributo regionale per le opere di competenza privata) 1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi. 2. La Giunta regionale delibera i criteri per la concessione dei contributi e i limiti percentuali massimi riconoscibili. Art. 22 (Gestione delle opere pubbliche di bonifica) 1. I Consorzi provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine, i Consorzi provvedono: a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico della proprietà; b) alla vigilanza delle opere medesime, ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368; c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del citato regio decreto n. 368 del 1904. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì alle reti idriche a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché alle infrastrutture e agli impianti speciali agli stessi funzionali. 3. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono rilasciati dai Consorzi interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Dipartimento regionale, e i relativi canoni stabiliti a norma di legge restano a beneficio dei Consorzi stessi, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. 4. I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla relativa domanda, non considerando, ai fini della scadenza del termine, il tempo intercorrente dalla data di richiesta del parere di cui al Pagina 119 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione precedente comma 3 e il ricevimento dello stesso, nonché gli eventuali periodi assegnati al richiedente per la presentazione di eventuale documentazione necessaria per legge. 5. L'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica, è di competenza dei Consorzi. Art. 23 (Contributi consortili di bonifica e piano di classifica) 1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio. 2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato. 3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. 4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi. 5. Le somme a tale titolo riscosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi. 6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall’articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265”. 2 Art. 24 (Elaborazione e approvazione dei piani di classifica) 1. L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto: 2 Comma sostituito dall’art. 26 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 Pagina 120 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale; b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee; c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili; d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo. 2. Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile. 3. La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente. 4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 5. I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni. 6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall’approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR. 7. Per l'elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massima del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata. Art. 25 (Concorso regionale alle spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica) 1. Fino alla dichiarazione di compimento della bonifica o di singoli lotti funzionali, agli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica concorre la Regione nella misura massima stabilita al precedente articolo 8, comma 3. 2. Dopo la dichiarazione di cui al precedente comma 1 restano a carico della Regione i soli interventi di manutenzione straordinaria, cui il Consorzio parteciperà con le quote accantonate di ammortamento annuo che fanno parte delle spese da ripartire sulla proprietà ai sensi del successivo articolo 26 e che saranno stabilite di volta in volta e per singola opera o lotto funzionale dichiarato compiuto, in base a parametri ufficiali. Pagina 121 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Dopo la dichiarazione di compimento di lotto funzionale o della bonifica, la Regione concorre alle spese di esercizio e di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento necessari al prosciugamento dei terreni, nella misura stabilita al precedente articolo 8, comma 4. 4. Per gli interventi di cui ai precedenti commi, i Consorzi, entro il 31 ottobre di ciascun anno avanzano richiesta all'Assessorato regionale all’Agricoltura, corredata di apposita perizia redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici. 5. La Giunta regionale approva i programmi annuali contestualmente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo o dell'esercizio provvisorio. 6. Le singole perizie incluse nel programma sono approvate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e l'esecuzione è affidata al Consorzio gestore richiedente, secondo le vigenti norme sui lavori pubblici. 7. Ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti scolanti e della rete idrografica connessa alla bonifica, i lavori sono eseguiti in appalto, nel rispetto delle norme vigenti in materia. 8. Alla manutenzione ordinaria delle reti scolanti e irrigue e delle reti idrografiche connesse alla bonifica, i Consorzi provvedono in amministrazione diretta. A tale scopo, al fine di garantire una continua funzionalità degli scoli e deflussi idrici, la Regione dota i Consorzi di mezzi idonei. Art. 26 (Contributi per agevolare l’utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione) 1. Allo scopo di promuovere ed agevolare l'utilizzazione degli impianti collettivi pubblici di irrigazione e di abbattere i costi di esercizio a valori competitivi per le aziende agricole utenti, la Regione contribuisce - fino alla misura massima dell’intero importo degli interventi - alla modernizzazione degli impianti esistenti con l'introduzione di avanzate tecniche di controllo, gestione e distribuzione idrica. Contribuisce, altresì, - nella misura dell’intero importo degli interventi - alla ristrutturazione degli impianti e alla riqualificazione delle acque, nell'ambito delle direttive europee. 2. Per la quota degli interventi non assunta a totale carico della Regione, ai sensi del precedente articolo 25, comma 2, i Consorzi provvedono ripartendo la rimanente spesa sugli utenti interessati a misura del beneficio ottenuto e ricorrendo all'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della proprietà interessata. 3. Fino all’avvenuta ristrutturazione e modernizzazione degli impianti e alla loro fruizione nella misura dell'80 per cento, la Regione concorre nelle spese di gestione al fine di contenere entro valori economicamente ammissibili il contributo dell'utenza, nelle misure di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 4. 4. Ai fini del precedente comma 3, i Consorzi avanzano richiesta, corredata da apposita previsione di spesa e relativa deliberazione consortile di approvazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio irriguo. 5. La Regione, predispone il piano dei contributi annuali sulla base delle richieste di cui al precedente comma 4 e lo approva contestualmente al bilancio di previsione o all'esercizio Pagina 122 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione provvisorio stabilendo la percentuale del contributo stesso, in ogni caso contenuto nel 30 % della spesa riconosciuta ammissibile a fronte di specifiche direttive impartite dall'Assessorato regionale all’Agricoltura. 6. L'importo dei contributi concessi ai sensi della presente legge sarà erogato a favore dei Consorzi destinatari nella misura del 50 % contestualmente all'adozione dell'atto di concessione dei contributi medesimi e del restante 50 % ad avvenuta rendicontazione della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del precedente comma 5. 7. Per gli impianti di distribuzione tubata è corrisposto un contributo, fino al 50% della spesa, sull’acquisto e posa in opera dei contatori da installare per ogni utenza. 8. La concessione dei contributi è disposta con decreto del Dirigente generale del competente Dipartimento, su assegnazione e riparto delle somme appositamente iscritte in bilancio deliberati dalla Giunta regionale. CAPO III Organizzazione dei consorzi di bonifica Art. 27 (Sistema informativo della bonifica ed irrigazione) 1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è istituito presso l’U.R.B.I. un Sistema Informativo della Bonifica e Irrigazione della Calabria, denominato SIBICAL, alla cui realizzazione di primo impianto la Regione contribuisce, nella misura del 60 per cento delle spese preventivamente approvate dalla Giunta regionale e rendicontate, previo parere della Commissione competente. 2. Il SIBICAL contiene in forma organizzata e facilmente accessibile tutte le informazioni fornite dai singoli Consorzi, necessarie per: a) migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa; b) conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio; c) documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali e le caratteristiche climatiche e meteorologiche; d) verificare il livello di utilizzazione delle risorse idriche al fine di ottimizzarne i consumi. Art. 28 (Catasto consortile) 1. I Consorzi istituiscono il Catasto consortile, cui vanno iscritti tutti gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, con ricorso a sistemi informatizzati. 2. Nel Catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà, nonché, nei casi di cui al precedente articolo 15, comma 4, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione. 3. II Catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati dal Catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei Pagina 123 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione registri delle conservatorie, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133. A tal fine la Regione promuove con il competente Ministero intese atte a consentire la consultazione del Catasto erariale da parte dei Consorzi per via informatica diretta. 4. I dati alfanumerici e cartografici dei catasti consortili concorrono a formare la banca dati del SIBICAL, avuto riguardo delle norme di cui alla legge n. 675/96. 5. La Regione concorre alle spese relative all’istituzione informatizzata del Catasto con un contributo nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate e rientranti nei costi ritenuti ammissibili, sulla base di preventivi autorizzati, rispondenti a schemi hardware e software commisurati ai volumi di dati da trattare. Art. 29 (Organi) 1. Sono organi dei Consorzi: a) il Consiglio dei delegati; b) la Deputazione amministrativa; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei conti. 2.Gli organi dei Consorzi durano in carica cinque anni. 3. Le indennità spettanti ai componenti i detti organi sono determinate secondo uniformi criteri previsti nel modello di Statuto consortile predisposto dall’U.R.B.I.. Art. 30 (Consiglio dei delegati) 1. Il Consiglio dei delegati è eletto dall’Assemblea generale ed è composto da 16 membri, di cui uno in rappresentanza dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile. 2. II Consiglio, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e gli altri due componenti elettivi della Deputazione amministrativa, di cui uno con funzioni di Vicepresidente. 3. Il Consiglio dei delegati svolge i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto. 4. In particolare, al Consiglio dei delegati compete: a) nominare due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti; b) deliberare gli statuti, i regolamenti per l’amministrazione dei Consorzi e i piani di organizzazione variabili per il personale; c) deliberare la relazione programmatica, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; d) predisporre il Programma comprensoriale di cui al precedente articolo 16 e i progetti di cui al precedente articolo 5, comma 4; e) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuenza consortile; f) deliberare la stipulazione di mutui; Pagina 124 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione g) assumere ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dalle norme statutarie. 5. La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dopo l’esito delle elezioni. Scaduto tale termine, alla convocazione del Consiglio provvede l’Assessore regionale all’Agricoltura. Art. 31 (Deputazione amministrativa - Presidenza) 1. La Deputazione è costituita da cinque membri: a) il Presidente; b) due membri elettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente; c) un rappresentante della Regione; d) un rappresentante della Provincia interessata territorialmente. In caso di più Province coinvolte, la designazione del rappresentante viene fatta di concerto. 2. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede e convoca la Deputazione e il Consiglio e svolge le funzioni indicate nello Statuto. 3. Il Presidente e la Deputazione amministrativa restano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati. 4. I membri della Deputazione amministrativa che cessino dalla carica prima della scadenza vengono sostituiti da altri componenti il Consiglio secondo la categoria di appartenenza. Lo statuto stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica. 5. La Deputazione amministrativa svolge le funzioni indicate nello Statuto. Art. 32 (Collegio dei Revisori dei conti) 1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello Statuto. 2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi, oltre due membri supplenti, scelti secondo la normativa vigente. 3. Alla nomina del Presidente provvede la Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla data di elezione del Consiglio. In assenza di nomina entro tale termine, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal Presidente in carica, il cui mandato si intende prorogato fino alla data della nomina del nuovo Presidente. 4. I due membri effettivi e i due membri supplenti sono nominati nella prima riunione dal Consiglio dei delegati. Art. 33 (Assemblea generale) Pagina 125 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. L’Assemblea generale è costituita dai soggetti iscritti nel Catasto consortile, che formano il corpo elettorale del Consorzio. 2. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto all'elettorato attivo e passivo se gode dei diritti civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi consortili di cui al precedente articolo 23. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati sono raggruppati per sezioni di contribuenza, ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi pari, in percentuale, al rapporto fra il carico contributivo complessivo sulla stessa gravante e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo di un terzo dei delegati da eleggere. 4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuna. 5. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero totale dei consorziati. 6. Alla seconda sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale al netto del carico contributivo della prima sezione e il numero totale dei consorziati, al netto di quelli appartenenti alla prima sezione. 7. Alla terza sezione appartengono tutti i rimanenti consorziati non appartenenti alle precedenti sezioni. 8. La contribuenza consortile totale e il numero totale dei consorziati di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui viene convocata l'Assemblea. 9. Ai fini della individuazione del contributo dei singoli consorziati, ai sensi dei commi 3 e 4, si considera il contributo complessivo gravato sul consorziato per partita catastale. 10. Gli elenchi dei consorziati appartenenti alle singole sezioni sono formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati. Art. 34 (Elezione dei delegati al Consiglio) 1. Il Presidente del Consorzio, con le procedure contenute nello Statuto, che assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi prima delle scadenze degli organi le elezioni per il rinnovo e convoca, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, l'Assemblea dei consorziati per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dei delegati. 2. L'elezione per la costituzione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le sezioni di cui al precedente articolo 33, sulla base di una o più liste di candidati appartenenti agli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo delle rispettive sezioni, che devono comprendere candidati di tutte le sezioni. Pagina 126 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di delegati da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione e devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissati dallo Statuto, da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2 per cento degli iscritti nell’elenco della sezione cui si riferiscono le liste, esclusi i candidati, e comunque – ove detto numero sia inferiore - da non meno di 100 consorziati. 4. Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista, o solo una lista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto della propria sezione di appartenenza. 5. II voto è segreto, ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza. Ciascun consorziato può essere portatore di non più di una delega nell’ambito della medesima sezione. 6. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente. 7. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega a norma di legge ad altro proprietario dalla maggioranza della stessa comunione. 8. Per le società e per le persone giuridiche, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi. 9. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito. 10. Per l'esercizio del diritto di voto sono costituiti seggi elettorali, con un minimo di un seggio per ognuno dei Comuni aventi maggiore densità di contribuenti, individuati con delibera del Consiglio dei delegati. I seggi restano aperti per un giorno festivo, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, ininterrottamente. 11. Per ciascuna sezione, il numero di delegati da assegnare ad ogni lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalle singole liste, escludendo la parte frazionaria del quoziente. I delegati risultanti dai resti sono attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 12. Per ogni lista saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di cui al comma 4, saranno eletti coloro i quali abbiano ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti nella stessa lista o ricevuti, saranno eletti coloro i quali siano iscritti a ruolo per maggiore contribuenza. 13. L'elezione dei delegati è valida, qualora i consorziati partecipanti al voto complessivamente rappresentino, in almeno una delle sezioni di cui al precedente articolo 33, non meno del 30 % degli iscritti o il 30% dell'ammontare della contribuenza della sezione stessa. Nel caso non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea viene riconvocata entro i 30 giorni successivi. La data della seconda convocazione dell'Assemblea è fissata in sede di prima convocazione e comunicata agli interessati, assicurandone la massima pubblicità, con le modalità stabilite dallo Statuto. Pagina 127 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 13 bis. L’elezione dei delegati è valida con il 15% e non con il 30% come previsto dal precedente comma 13 solo nei Consorzi di bonifica commissariati.3 14. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga il quorum di cui al comma 13, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario. Art. 35 (Scioglimento degli organi e nomina di Commissari straordinari) 1. In caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglie gli organi di Amministrazione del Consorzio e nomina, su proposta dell'Assessore regionale all’Agricoltura, un Commissario straordinario, scelto tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni, o tra liberi professionisti di provata esperienza in materia. 2. II Commissario straordinario è nominato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti affidatigli in sede di decreto di nomina e per la convocazione dell'Assemblea, sostituendosi a tal fine ai compiti del Presidente. La gestione commissariale non può in ogni caso durare oltre sei mesi, prorogabili per una sola volta e per non più di sei mesi. Art. 36 (Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti) 1. Nell'attività programmatica ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale. 2. I Consorzi assicurano l'informazione ai propri consorziati e utenti, mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli Albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea. 3. I Consorzi garantiscono l'accesso a documenti e agli atti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento consortile di attuazione. Art. 37 (Impugnativa dei provvedimenti consortili) 1. Contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio é ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 2. L’opposizione deve essere proposta dallo stesso organo consortile, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo dei giorni di pubblicazione, fissati in tre giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata, ad eccezione dei giorni festivi. 3 Comma aggiunto dall’art. 18, comma 3 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 e successivamente l’art. 9, comma 10 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40 sostituisce la parole “10%” con le parole “15%” e sopprime le parole “da almeno tre anni”. Pagina 128 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di notificazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. Art. 38 (Controllo regionale sugli atti dei Consorzi) 1. II controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal Settore Affari Generali del competente Assessorato, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al competente Assessorato regionale, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 20 giorni dalla loro ricezione. 3. II termine di cui al precedente comma 2 è sospeso se intervengono richieste di chiarimenti o di elementi integrativi. In tale ipotesi tali richieste vanno evase entro 30 giorni, scaduti i quali, le deliberazioni si intendono annullate e decadute sin dall'origine. 4. Per le deliberazioni sottoposte al controllo possono essere richiesti gli elementi di cui al precedente comma 3 una sola volta. Ottenuto quanto richiesto, se dalla data di ricevimento decorrono 20 giorni, senza che venga pronunciato l'annullamento da parte dell'organo di controllo, le deliberazioni diventano esecutive. 5. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d'urgenza. 6. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto: a) l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti; b) l'approvazione del conto consuntivo; c) i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali; d) la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali; e) i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili; f) i contratti di acquisto e alienazione di immobili; g) i regolamenti di cui alla presente legge e quelli di gestione delle opere e dei servizi; h) i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Art. 39 (Bilanci) 1. I bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi sono formulati, sulla stregua dei bilanci adottati dalla Giunta regionale, avuto riguardo della natura giuridica dei Consorzi stessi, in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività. I bilanci di previsione sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono. I bilanci consuntivi sono Pagina 129 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Art. 40 (Statuto e regolamenti) 1. I Consorzi, compresi quelli di secondo grado, sono retti da uno Statuto adottato secondo il modello predisposto dall’U.R.B.I. e approvato dalla Giunta regionale. 2. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, disciplina il funzionamento dei Consorzi e, in particolare, stabilisce: a) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili; b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio. 4. Per i Consorzi di secondo grado lo Statuto definisce i compiti, le finalità, la composizione degli organi amministrativi, le norme di funzionamento e il riparto dei contributi da parte dei singoli Consorzi interessati. 5. I Consorzi adottano con appositi regolamenti le norme procedurali relative alle proprie attività, nel rispetto delle leggi statali vigenti e della presente legge. I regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. TITOLO III Norme transitorie e finali Art. 41 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun Consorzio e relativamente al proprio comprensorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal Consorzio, l'elenco delle opere indicate al precedente articolo 3 già esistenti, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione. 2. L'elenco diviene esecutivo con l'approvazione da parte della Giunta regionale; l'inclusione in esso costituisce formale riconoscimento della sottoposizione delle opere al regime giuridico di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 e dell'affidamento di esse al Consorzio nello stato descritto; costituisce altresì autorizzazione agli adempimenti di legge da parte del Consorzio medesimo per la trascrizione delle stesse in testa al demanio regionale - ramo bonifica. Le spese per tali adempimenti sono a carico della Regione e rimborsate ai Consorzi a consuntivo, a fronte delle apposite somme iscritte in bilancio. 3. Entro 120 gg. dall’entrata in vigore della presente legge, l’U.R.B.I. predispone il proprio statuto nonché il modello di statuto dei Consorzi. In caso di inadempienze vi provvede la Giunta regionale attraverso il competente Assessorato. Art. 42 Pagina 130 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l’elaborazione e l’approvazione dei piani di classifica di cui al precedente articolo 24. 2. Nelle more, i Consorzi sono autorizzati ad emettere i ruoli di contribuenza per come finora fissati. Art. 43 1. L’U.R.B.I. è impegnata a predisporre il nuovo modello di Statuto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Art. 44 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n. 183 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1962, n. 947, e successive modificazioni e integrazioni. 2. E’ abrogata la Legge Regionale n. 5/88. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con le norme contenute nella presente legge. Art. 45 1. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale approva il Piano di ridelimitazione dei Consorzi di Bonifica per come previsto dal precedente articolo 14. Pagina 131 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1971, n. 1. Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria. (BUR n. 21 del 31 dicembre 1971) (La legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 ‘Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, all’articolo 15 ha abrogato le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali in contrasto o comunque non compatibili contenute in precedenti leggi, ed in particolare, nella legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1.) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 23 dicembre 2011, n. 47) Art. 9 (Ammontare dell'imposta) 1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo è rideterminato nella misura del 15 per cento del canone di concessione statale1. 2. La Regione potrà graduare l'imposta in base alle caratteristiche del bene e aumentarla in misura non superiore al triplo del canone di concessione. 1 Comma sostituito dall’art. 13, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali è determinato nella misura del 10 per cento del canone di concessione statale». Pagina 132 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione /PDJJLRQ 3URYYHGLPHQWL ILQDQ]LDUL SHU O DWWXD]LRQH GHOOH 5HJLRQL D VWDWXWR RUGLQDULR 3XEEOLFDWDQHOOD*D]]8IIPDJJLRQ ,PSRVWDVXOOHFRQFHVVLRQLVWDWDOL / LPSRVWDVXOOHFRQFHVVLRQLVWDWDOLVLDSSOLFDDOOHFRQFHVVLRQLSHUO RFFXSD]LRQHH O XVR GL EHQL GHO GHPDQLR H GHO SDWULPRQLR LQGLVSRQLELOH GHOOR 6WDWR VLWL QHO WHUULWRULRGHOOD5HJLRQHDGHFFH]LRQHGHOOHFRQFHVVLRQLSHUOHJUDQGLGHULYD]LRQL GLDFTXHSXEEOLFKH /H 5HJLRQL GHWHUPLQDQR O DPPRQWDUH GHOO LPSRVWD LQ PLVXUD QRQ VXSHULRUH DO WULSORGHOFDQRQHGLFRQFHVVLRQH / LPSRVWD q GRYXWD GDO FRQFHVVLRQDULR FRQWHVWXDOPHQWH H FRQ OH PHGHVLPH PRGDOLWjGHOFDQRQHGLFRQFHVVLRQHHGqULVFRVVDSHUFRQWRGHOOH5HJLRQLGDJOL XIILFLFRPSHWHQWLDOODULVFRVVLRQHGHOFDQRQHVWHVVR 9HGLRUDLOFRPPDGHOO DUW'/JVPDJJLRQ 9HGLDQFKHO DUW/JHQQDLRQ Pagina 133 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione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pDOODGHWHUPLQD]LRQH GHL FDQRQL GL FRQFHVVLRQH H DOO LQWURLWR GHL UHODWLYL SURYHQWL IDWWR VDOYR TXDQWR GLVSRVWR GDOO DUWLFRORFRPPDGHOSUHVHQWHGHFUHWROHJLVODWLYR O DOOD QRPLQD GL UHJRODWRUL SHU LO ULSDUWR GHOOH GLVSRQLELOLWj LGULFKH TXDORUD WUD SL XWHQWL GHEED IDUVL OXRJR GHOOH GLVSRQLELOLWj LGULFKH GL XQ FRUVR G DFTXD VXOOD EDVH GHL VLQJROLGLULWWLHFRQFHVVLRQLDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDGHOWHVWRXQLFRDSSURYDWR FRQ UHJLR GHFUHWR GLFHPEUH Q 4XDORUD LO FRUVR G DFTXD ULJXDUGL LO WHUULWRULRGLSLUHJLRQLODQRPLQDGRYUjDYYHQLUHGLLQWHVDWUDTXHVWHXOWLPH Pagina 134 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 6LQR DOO DSSURYD]LRQH GHO ELODQFLR LGULFR VX VFDOD GL EDFLQR SUHYLVWR GDOO DUWLFROR GHOOD OHJJH JHQQDLR Q OH FRQFHVVLRQL GL FXL DO FRPPD OHWWHUD L GHO SUHVHQWH DUWLFROR FKH LQWHUHVVLQR SL UHJLRQL VRQR ULODVFLDWH G LQWHVD WUD OH UHJLRQL LQWHUHVVDWH ,Q FDVR GL PDQFDWD LQWHVD QHO WHUPLQH GL VHL PHVL GDOO LVWDQ]D RYYHUR GL DOWUR WHUPLQH VWDELOLWR DL VHQVL GHOO DUWLFROR GHOOD OHJJH Q GHO LO SURYYHGLPHQWRqULPHVVRDOOR6WDWR )LQR DOOD DGR]LRQH GL DSSRVLWR DFFRUGR GL SURJUDPPD SHU OD GHILQL]LRQH GHO ELODQFLR LGULFROHIXQ]LRQLGLFXLDOFRPPDOHWWHUDLGHOSUHVHQWHDUWLFRORVRQRHVHUFLWDWHGDOOR 6WDWR G LQWHVD FRQ OH UHJLRQL LQWHUHVVDWH QHL FDVL LQ FXL LO IDEELVRJQR FRPSRUWL LO WUDVIHULPHQWRGLDFTXDWUDUHJLRQLGLYHUVHHFLzWUDYDOLFKLLFRPSUHQVRULGLULIHULPHQWRGHL EDFLQLLGURJUDILFL /H IXQ]LRQL FRQIHULWH FRQ LO SUHVHQWH DUWLFROR VRQR HVHUFLWDWH LQ PRGR GD JDUDQWLUH O XQLWDULDFRQVLGHUD]LRQHGHOOHTXHVWLRQLDIIHUHQWLFLDVFXQEDFLQRLGURJUDILFR 3HU OH RSHUH GL ULOHYDQWH LPSRUWDQ]D H VXVFHWWLELOL GL LQWHUHVVDUH LO WHUULWRULR GL SL UHJLRQLOR6WDWRHOHUHJLRQLLQWHUHVVDWHVWLSXODQRDFFRUGLGLSURJUDPPDFRQLTXDOLVRQR GHILQLWHOHDSSURSULDWHPRGDOLWjDQFKHRUJDQL]]DWLYHGLJHVWLRQH 9HGLDQFKHO DUWFRPPD/GLFHPEUHQ Pagina 135 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 16 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria (Legge finanziaria). (BUR n. 45 del 21 aprile 1995) (Legge parzialmente abrogata dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell’art. 22, commi 4 e 5; art. 30, comma 2; art. 22; art. 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9) Art. 371 1. 2. 3. 4. 5. La tassa prevista dall'art. 190 del T.U. sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell'art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 100.000, è corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Calabria. 6. Alla disciplina della tassa, prevista al precedente comma 5, si applicano in quanto compatibili le norme in materia di tasse sulle concessioni regionali. 7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10 per cento dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'art. 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 1 I commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati dall’allegato della L.R. 10 agosto 2011, n. 28. Pagina 136 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 7(67281,&2,6758=,21(683(5,25( ÊLVWLWXLWDXQDWDVVDSHUOH2SHUHGHOOH8QLYHUVLWjR,VWLWXWLVXSHULRULFXL VRQR VRJJHWWL WXWWL FRORUR FKH FRQVHJXRQR O DELOLWD]LRQH DOO HVHUFL]LR SURIHVVLRQDOH / DPPRQWDUH GHOOD WDVVD q GL OLUH GXHFHQWRFLQTXDQWD / HIIHWWXDWR SDJDPHQWR GHYHHVVHUHGLPRVWUDWRDOO DWWRGHOODFRQVHJQDGHOWLWRORGLDELOLWD]LRQHRYYHUR SHUOHSURIHVVLRQLSHUOHTXDOLQRQVLIDOXRJRDULODVFLRGHOWLWRORDOO DWWRGHOOD LVFUL]LRQHQHOO DOERRQHOUXRORSURIHVVLRQDOH $OO RSHUD GL FLDVFXQD 8QLYHUVLWj R ,VWLWXWR ROWUH DOOH HODUJL]LRQL GL (QWL H GL SULYDWL HG DOOH VRPPH FRQ OH TXDOL O DPPLQLVWUD]LRQH XQLYHUVLWDULD FUHGD GL FRQFRUUHUH D FDULFR GHO VXR ELODQFLR R GL TXHOOR GHOOD &DVVD VFRODVWLFD q GHYROXWR LO FRPSOHVVLYR SURYHQWR GHOOD WDVVD SUHGHWWD SDJDWD GDL FRQWULEXHQWL SURYYLVWLGLWLWRORDFFDGHPLFRFRQIHULWRGDOO 8QLYHUVLWjR,VWLWXWRPHGHVLPR $L ODXUHDWL R GLSORPDWL FKH YHUVLQR DOO RSHUD GHOO 8QLYHUVLWj R ,VWLWXWR SUHVVR FXLKDQQRFRQVHJXLWRODODXUHDRLOGLSORPDXQDHODUJL]LRQHQRQLQIHULRUHDOLUH PLOOH q FRQIHULWR GDO UHWWRUH R GLUHWWRUH LO WLWROR GL EHQHPHULWL GHOO RSHUD GHOO 8QLYHUVLWjR,VWLWXWRPHGHVLPR ÊLQROWUHLVWLWXLWRXQFRQWULEXWRVSHFLDOHSHURSHUHVSRUWLYHHDVVLVWHQ]LDOLQHOOD PLVXUDGLOLUH FKHWXWWLJOLVWXGHQWLGHOOH8QLYHUVLWjHGHJO ,VWLWXWLVXSHULRUL GHEERQRSDJDUHDOO DWWRGHOODLVFUL]LRQHDFLDVFXQDQQRGLFRUVR &RVu DXPHQWDWR GDOO DUW '/JV&36 JLXJQR Q H GHYROXWRDOO 2SHUDXQLYHUVLWDULDGDOO DUW'/JV/JWDSULOHQ 9HGLRUDLOFRPPDGHOO DUW'/JVPDJJLRQ Pagina 137 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione '35Q $WWXD]LRQH GHOOD GHOHJD GL FXL DOO DUW GHOOD / OXJOLR Q 3XEEOLFDWRQHOOD*D]]8IIDJRVWRQ62 3HUFH]LRQHHULSDUWL]LRQHGHOOHHQWUDWHJLjVSHWWDQWLDJOLHQWLSXEEOLFL /H HQWUDWH GL FXL DO SULPR FRPPD GHOO DUWLFROR SUHFHGHQWH GHULYDQWL GD FRQWULEXWL R LPSRVL]LRQL D FDULFR GL SHUVRQH ILVLFKH R JLXULGLFKH R FRPXQTXH D TXHVWH ULIHULELOL R SHUWLQHQWLDEHQLPRELOLRLPPRELOLVRQRSHUFHSLWHGLUHWWDPHQWHGDOODUHJLRQHQHOODTXDOH VL WURYD LO ULVSHWWLYR GRPLFLOLR ILVFDOH R VRQR VLWXDWL L EHQL FRQ O RVVHUYDQ]D GHOO DUW GHOODOHJJHPDJJLRQLQTXDQWRDSSOLFDELOH /HHQWUDWHGLFXLVRSUDVDUDQQRGLUHWWDPHQWHSHUFHSLWHGDLFRPXQLSURYLQFHRFRPXQLWj PRQWDQHQHOFDVRLQFXLVLDQRUHODWLYHDIXQ]LRQLWUDVIHULWHDTXHVWLHQWL 9HGLRUDLOFRPPDGHOO DUW'/JVPDJJLRQ Pagina 138 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione GLUHWWLYD &( ! 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Art. 876 - Presunzione di esercente In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria. Pagina 170 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione '35Q 0RGDOLWj SHU O DFFHUWDPHQWR OD ULVFRVVLRQH HG LO YHUVDPHQWR GHL GLULWWL SHU O XVR GHJOL DHURSRUWL DSHUWL DO WUDIILFR DHUHR FLYLOH 3XEEOLFDWRQHOOD*D]]8IIIHEEUDLRQ , ILGXFLDUL GHO GLUHWWRUH GHOOD FLUFRVFUL]LRQH DHURSRUWXDOH FKH SURYYHGRQR QHJOL DHURSRUWL GHOOD FLUFRVFUL]LRQH DOOD ULVFRVVLRQH GHL GLULWWL H GHOOD WDVVD GL FXL DOO DUW DFFHUWDWL QHO PRGR LQGLFDWR DOO DUW GHEERQR ULODVFLDUH TXLHWDQ]D DOO DWWR LQ FXL ULVFXRWRQRLUHODWLYLLPSRUWL /DTXLHWDQ]DYLHQHVWDFFDWDGDXQEROOHWWDULRDGHFDOFRFRQFDUWDFDUERQHDGLQFKLRVWUR LQGHOHELOHUHFDQWHWUHHVHPSODULSHURJQLEROOHWWDHGDYHQWHXQQXPHURSURJUHVVLYRSHU HVHUFL]LRHSHURJQLGLUHWWRUHPRGHOOR$&ELV 2JQL TXLQGLFL JLRUQL HG DQFKH D SHULRGL SL EUHYL TXDQGR OH VRPPH ULVFRVVH VXSHULQR O LPSRUWR GL OLUH L ILGXFLDUL ULPHWWRQR DQFKH FRO PH]]R GL WLWROL SRVWDOL DO GLUHWWRUH GHOOD FLUFRVFUL]LRQH DHURSRUWXDOH FRPSHWHQWH SHU WHUULWRULR JOL LPSRUWL ULVFRVVL FRQ OH FRQWURPDWULFL GHOOH TXLHWDQ]H H ULFHYRQR D ORUR GLVFDULFR XQD TXLHWDQ]D PRG $&WHU]DSDUWHSHUO LPSRUWRYHUVDWR3HUJOLDHURSRUWLGLPDJJLRUHWUDIILFRLO0LQLVWUR GHL WUDVSRUWL FRQ SURSULR GHFUHWR SXz HOHYDUH ILQR DO GHFXSOR LO OLPLWH GL VRPPD GL FXL VRSUD ,QFDVRGLDQQXOODPHQWRGXUDQWHODJHVWLRQHGHOOHEROOHWWHGLTXLHWDQ]DPRG$&ELV L ILGXFLDUL GHYRQR LQYLDUH DO GLUHWWRUH GHOOD FLUFRVFUL]LRQH DHURSRUWXDOH FRPSHWHQWH OD WHU]DSDUWHHUHODWLYDFRQWURPDWULFHDQQXOODWHLQRFFDVLRQHGHOODSLLPPHGLDWDULPHVVD GLVRPPHULVFRVVHXQLWDPHQWHDOOHULVSHWWLYHTXLHWDQ]HPRG$&ELV ,ILGXFLDULGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORDOODFXLFKLXVXUDGLFLDVFXQHVHUFL]LRILQDQ]LDULRR QHO FRUVR GHOO HVHUFL]LR TXDORUD DEELD ILQH OD JHVWLRQH GHO GLUHWWRUH GL FLUFRVFUL]LRQH DHURSRUWXDOHSHULOTXDOHKDQQRULVFRVVRLGLULWWLHODWDVVDGLFXLDOO DUWUHVWLWXLVFRQR DO GLUHWWRUH VWHVVR OH PDWULFL GHL EROOHWWDUL PRG $&ELV DGRSHUDWL FRPSRVWL FLDVFXQR GL EROOHWWH SHU OH VRPPH HIIHWWLYDPHQWH ULVFRVVH FRPSUHVR O XOWLPR EROOHWWDULR VH SDU]LDOPHQWH DGRSHUDWR DYHQGR FXUD GL DQQXOODUH WXWWH OH WUH SDUWL GHOOH EROOHWWHQRQXWLOL]]DWH /D JHVWLRQH GL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR IRUPD SDUWH LQWHJUDQWH GHO FRQWR ELPHVWUDOH H GL TXHOORJLXGL]LDOHFKHGHYRQRHVVHUHUHVLGDOGLUHWWRUHGHOODFLUFRVFUL]LRQHDHURSRUWXDOH Pagina 171 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale. (BUR n. 49 del 17 maggio 1996) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 24 maggio 1999, n. 14, 28 agosto 2000, n. 14, 15 dicembre 2000, n. 19, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 24, 7 agosto 2002, n. 31, 26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18, 3 giugno 2005, n. 12, 22 novembre 2005, n. 16, 21 agosto 2006, n. 7, 19 aprile 2007, n. 8, 14 agosto 2008, n. 27, 29 dicembre 2010, n. 34, 7 ottobre 2011, nn. 36 e 37, 23 dicembre 2011, n. 47, 3 febbraio 2012, n. 3 e 3 settembre 2012, n. 40) Art. 29 Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare: a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti pubblici non compresi nel campo d’applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, cha abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali; b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall’art. 28, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente di enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni. 2. I vincitori del concorso, sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente1, frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale2 presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell’applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all’uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell’orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta3. 3.4(abrogato) 1 Comma così modificato dall’art. 1, comma 1 della L.R. 14 agosto 2008, n. 27 che sostituisce le parole «anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale» con le parole «sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente”. 2 Parole aggiunte dall’art. 1, comma 2, della L.R. 14 agosto 2008, n. 27. 3 Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 3, della L.R. 14 agosto 2008, n. 27. 4 Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31. Successivamente abrogato dall’art. 1, comma 4, della L.R. 14 agosto 2008, n. 27. 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(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40, 12 giugno 2009, n. 19 e 23 dicembre 2011, n. 47) Art. 2 Documento di programmazione economica e finanziaria 1. Il documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale. Esso costituisce lo strumento di raccordo per la programmazione generale e la programmazione finanziaria della Regione. 2. Il D.P.E.F. presenta i seguenti contenuti: a) l’analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dell’ambiente e della salute nella Regione; b) l’esposizione e la valutazione dell’avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferite all’anno precedente; c) lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata; d) 1 e) f) l’indicazione degli obiettivi e delle priorità, con riferimento a ciascuna area d’intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari; g) le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all’accensione di mutui, all’emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa; h) l’indicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare e implementare; i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse aree di intervento. 3. La Giunta regionale adotta il D.P.E.F. e lo trasmette al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. Esso è approvato con risoluzione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.2 4. 3 Art. 4 Bilancio pluriennale 1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale. Esso costituisce allegato al bilancio annuale ed è approvato con apposito articolo della legge di bilancio. 1 Lettere d) ed e) soppresse dall’art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7 Comma così modificato dalla L.R. 11 agosto 2004, art. 10, comma 5 e ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7 3 Comma abrogato dall’art. 26 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 2 Pagina 186 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. Il bilancio pluriennale, da aggiornare ogni anno, è elaborato in termini di competenza con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell’entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all’esercizio iniziale, la quota relativa all’esercizio successivo. 3. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale, regionale e comunitaria già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). 4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l’iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce. 5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso. 6. L’approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso contenute. 7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale. 8. Con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati, il bilancio pluriennale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo. 9. Il quadro generale riassuntivo riporta, distintamente per la proiezione a legislazione vigente e per quella programmatica,i totali delle entrate, per titoli e categorie, e delle spese, per livelli programmatici di intervento e per funzioni obiettivo, al netto delle contabilità speciali che non sono indicate nel bilancio pluriennale. Art. 8 Formazione e approvazione del bilancio di previsione annuale 1. Il bilancio di previsione annuale è formulato con riferimento all’anno finanziario che coincide con l’anno solare. 2. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte di legge finanziaria, di bilancio di previsione annuale e di bilancio pluriennale per l’anno finanziario successivo illustrate da una relazione previsionale e programmatica. Le proposte di legge finanziarie e di legge di bilancio sono approvate dal Consiglio regionale entro il successivo 31 dicembre. 4 4 Comma così modificato dall’art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7 Pagina 187 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Il Consiglio regionale disciplina la sessione di bilancio, nonché le modalità di esame, discussione e votazione dei documenti di bilancio nell’ambito del proprio regolamento interno, in conformità allo Statuto. Art. 40 bis 5 Riscossione delle entrate regionali mediante l’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 1. La riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privati, può essere effettuata anche mediante l’ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni. L’ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente all’accertamento. 2. L'esecuzione coattiva dell’ingiunzione può compiersi anche a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6026. Art. 40 ter 7 1. La Regione può, nel rispetto del principio di proporzionalità e con adeguata motivazione, disporre il fermo amministrativo di somme, in via di liquidazione o già liquidate, al fine di tutelare una propria ragione di credito”. 5 Articolo aggiunto dall’art. 26 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1. Comma aggiunto dall’art. 52, comma 1 terzo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. 7 Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 1 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22. 6 Pagina 188 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione %85QGHOJLXJQRVXSSOHPHQWRVWUDRUGLQDULRQGHOJLXJQR 7HVWRFRRUGLQDWRFRQOHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQLGLFXLDOOH//55RWWREUHQ QRYHPEUHQGLFHPEUHQGLFHPEUHQJLXJQR QDJRVWRQQHGLFHPEUHQIHEEUDLRQOXJOLR Q DJRVWR Q GLFHPEUH Q JLXJQR Q RWWREUH Q GLFHPEUH Q JLXJQR Q H QRYHPEUH QQH ! )LQDQ]LDPHQWRGHL3URJUDPPL2SHUDWLYL5HJLRQDOL ! 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(BUR n. 11 del 7 marzo 1988) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 7 agosto 1999, n. 23) Art. 1 (Finalità) 1. In applicazione del titolo III della legge 10 aprile 1981 n. 151, la Regione ammette aziende ed imprese di trasporto pubblico collettivo di interesse regionale e locale a contributi in conto capitale: a) per acquisto di autobus nuovi di tipo unificato, secondo quanto disposto dal titolo II della presente legge; b) per acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine, depositi con le relative attrezzature e sedi, secondo quanto disposto dal titolo III della presente legge. 2. I predetti contributi non spettano agli enti ed alle imprese esercenti autoservizi di granturismo o da noleggio di rimessa. 3. I contributi sono erogati nei limiti delle somme assegnate alla Regione dallo Stato e delle eventuali somme stanziate nel bilancio regionale. 4. I fondi da destinare per quanto previsto dalla lettera b) limitatamente alla costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito non potranno eccedere il 25 per cento dello stanziamento di cui al precedente comma. Titolo II Acquisto degli autobus Art. 2 (Misura dei contributi) 1. Il contributo massimo erogabile per l'acquisto di ciascun autobus nuovo è pari al 75 per cento del prezzo del veicolo, compresa la quota IVA afferente allo stesso 75 per cento. 2. La quantificazione della misura massima del contributo, per ciascun tipo di autobus corrispondente alle caratteristiche funzionali riportate nei decreti ministeriali in vigore, viene stabilita sulla media dei prezzi riportati sui listini correnti delle maggiori aziende produttrici di autobus. 3. In sede di liquidazione, fermo restando quanto disposto al precedente comma, nel caso in cui il contributo assegnato ecceda il 75 per cento del prezzo di fattura, compresa la quota IVA afferente, il contributo stesso viene proporzionalmente ridotto e le differenze recuperate Pagina 196 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione vengono destinate a successivi investimenti; nel caso contrario le eccedenze restano a carico delle imprese interessate. 4. I contributi sono concessi per l'acquisto degli autobus la cui tipologia la Giunta regionale ritiene più idonea all'esercizio delle aziende beneficiarie in relazione ai tracciati ed alle caratteristiche funzionali delle autolinee. 5. La Giunta regionale ha facoltà di richiedere che una parte del materiale rotabile acquistato con il contributo regionale risulti accessibile agli invali di non deambulanti. Art. 3 (Domande) 1. Per l'impostazione e la redazione del piano di riparto ed ai fini della concessione dei contributi, le aziende interessate sono tenute, prima di procedere all'acquisto, a presentare domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dello Assessorato ai Trasporti, indicando: a) il numero ed i tipi degli autobus che si intendono acquistare e le relative caratteristiche tecniche e funzionali; b) l'elenco degli autobus posseduti, con l'indicazione della data di prima immatricolazione e del numero dei posti; c) le linee sulle quali i nuovi veicoli vengono immessi; d) il numero dei chilometri percorsi nell'anno in base ai disciplinari di concessione; e) l'indicazione dei Comuni serviti, con il numero degli abitanti accertati dall'ultimo censimento; f) il numero dei viaggiatori annuali. 2. I richiedenti sono, inoltre, tenuti a fornire ogni altra notizia o documentazione a richiesta dell'ufficio incaricato della istruttoria delle domande. Art. 4 (Criteri per la formazione dei piani) 1. Nei limiti degli stanziamenti, i piani annuali o pluriennali di ripartizione dei fondi, sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato ai Trasporti, sentita la competente commissione consiliare in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano regionale dei trasporti e nei piani di bacino, avuto riguardo ai seguenti elementi: a) rapporto tra il numero dei posti offerti dagli autobus posseduti dalle singole aziende e la popolazione servita dalle medesime; b) coefficiente di utilizzazione degli autobus posseduti, desunto in base al rapporto fra il numero dei chilometri percorsi nell'anno ed il numero degli autobus; Pagina 197 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione c) grado medio di obsolescenza del parco autobus con riferimento alla data di prima immatricolazione dei mezzi; d) impiego di energie e tecniche non inquinanti; e) estensione di rete autorizzata dalla Regione. 2. 1 Art. 5 (Obblighi dei destinatari dei contributi) 1. Per la durata di anni sette consecutivi dall'immissione in linea degli autobus acquistati con il contributo regionale, è fatto divieto all'impresa beneficiaria, pena la revoca del contributo, di alienare o di distogliere i veicoli dalla loro destinazione senza l'autorizzazione della Giunta regionale da concedersi solo per accertate necessità tecniche e previo il trasferimento del vincolo su un altro autobus dell'azienda richiedente. 2. Nel caso di presentazione, entro il periodo suddetto, di istanza di rinunzia o di cessione di una o più linee automobilistiche avute in concessione, la Giunta regionale, su proposta dello Assessore ai Trasporti, ha facoltà di procedere, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge regionale n.15/1986, alla ristrutturazione delle restanti autolinee assentite alla medesima impresa e di disporre circa la futura destinazione degli autobus acquistati dall'impresa istante con il concorso finanziario del la Regione. 3. Qualora il materiale rotabile venga destinato, ai sensi del presente articolo, all'esercizio di autoservizi concessi ad aziende diverse da quella beneficiaria del contributo, alla impresa cessante spetta un corrispettivo, concordato fra le parti, commisurato al valore di scambio secondo lo stato d'uso del materiale rotabile, detratto l'importo del contributo al netto delle quote di ammortamento maturate in ragione del 12 per cento all'anno. 4. In caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla data indicata dall'Assessorato ai Trasporti, la determinazione del prezzo di stima è rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati rispettivamente dal concessionario cessante, dal concessionario subentrante ed il terzo, con funzione di Presidente, dal Presidente della Giunta regionale. 5. In tutti gli altri casi di mutuazione soggettiva o di cessazione della titolarità delle concessioni non disciplinate dai commi precedenti, che intervengono entro i sette anni successivi alla erogazione del contributo, la Regione ha diritto di prelazione, anche nei confronti degli eredi, sugli autobus acquistati dal concessionario con il concorso finanziario della Regione, previo pagamento di un indennizzo calcolato con i criteri suddetti. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai casi di decadenza delle concessioni ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 14 aprile 1986, n.15, ed ai casi di cessazione delle autolinee, disposte dalla Giunta regionale per sopravvenuta carenza di pubblica utilità del servizio. Nota 1 Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 1999, n. 23 Pagina 198 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 7. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di concessione prima dei termini di scadenza della stessa, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire alla Regione la quota dei contributi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione del mezzo rispetto ai periodi per i quali è fatto divieto di alienare il mezzo stesso. 8. Le quote recuperate ai sensi del precedente comma sono introitate ed utilizzate per i successivi piani di riparto. 9. È fatto divieto alle imprese beneficiarie di concedere ipoteche volontarie aventi ad oggetto autobus acquistati con il contributo della Regione. Art. 6 (Modalità di erogazione) 1. Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 45 giorni dalla data di presentazione all'Assessorato regionale ai Trasporti, incaricato per l'istruttoria della idonea documentazione comprovante: a) la spesa sostenuta, mediante esibizione della fattura quietanzata; b) l'immatricolazione degli automezzi; c) la rispondenza dei veicoli alle caratteristiche funzionali stabilite dal Ministero dei Trasporti. 2. Della erogazione dei contributi sono informati i consorzi di bacino ed in attesa della loro costituzione, i Sindaci dei Comuni direttamente interessati. 3. I termini di cui al precedente comma sono interrotti se la documentazione non è corrispondente, in tutto o in parte, alle norme della presente legge o alle disposizioni esplicative impartite dalla Giunta regionale o dall'Assessore ai Trasporti. 4. I contributi non utilizzati entro cinque mesi dall'assegnazione senza giustificato motivo vengono revocati con deliberazione della Giunta regionale e le somme rese disponibili a seguito di revoca, rinuncia o altra causa possono essere ripartite dalla Giunta regionale sulla base delle richieste presentate in sede di formazione del piano di riparto e non soddisfatte oppure destinate ai piani di riparto successivi. Art. 7 (Vincoli) 1. È consentita l'utilizzazione in servizio di fuori linea degli autobus acquistati dalle aziende concessionarie pubbliche e private con il contributo della Regione purché sia preventivamente autorizzata dall'Assessorato regionale ai Trasporti che ne darà comunicazione semestrale alla competente commissione consiliare. Pagina 199 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. L'accertata violazione del precetto comporta una decurtazione dei contributi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982,n.7, erogati nell'anno in cui si verifica l'infrazione, pari a lire 2.000.000 (duemilioni) per la prima violazione. 3. In caso di recidiva la decurtazione viene elevata a lire 10.000.000 (diecimilioni) ed in caso di ulteriore violazione la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, procede al la pronuncia di decadenza delle concessioni senza alcuna particolare formalità. 4. Le somme rivenienti dall'applicazione del secondo e terzo comma del presente articolo vanno ad incrementare i finanziamenti dei successivi piani di riparto per l'acquisto del materiale rotabile. 5. Le aziende di trasporto sono tenute ad installare su tutti gli autobus utilizzati per l'espletamento dei servizi di trasporto regionale e locale appositi strumenti tecnici, forniti dal l'Assessorato regionale ai Trasporti, idonei a documentare il reale svolgimento del servizio; esse sono tenute inoltre ad osservare le circolari esplicati ve sull'uso degli strumenti medesimi. La manomissione o la mancata utilizzazione delle apparecchiature predette comporta l'esclusione dai contributi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982,n.7. Al termine di ogni esercizio finanziario le aziende sono tenute a consegnare all'Assessorato regionale le registrazioni eseguite, per il controllo della regolarità dei servizi espletati. 6. I veicoli acquistati con il contributo regionale sono individuati, dall'entrata in vigore della presente legge, mediante l'apposizione sulle due fiancate della scritta "Regione Calabria", che misuri cm.150 x cm.20. L'inosservanza di tale prescrizione costituisce motivo di decadenza dal contributo. 7. Sui fogli complementari degli autobus acquistati con il contributo regionale deve essere iscritta la seguente annotazione: "Autobus acquistato con il contributo della Regione Calabria". Art. 8 (Convenzioni) 1. Il Presidente, su autorizzazione del Consiglio regionale, può stipulare con le imprese costruttrici di autobus apposite convenzioni, nelle quali vengono stabilite, sentite le associazioni delle aziende pubbliche e private le condizioni di vendita e di consegna dei mezzi alle imprese beneficiarie del contributo e le modalità di pagamento del prezzo di acquisto. 2. Le aziende, qualora il Consiglio ritenesse di avvalersi del disposto di cui al comma precedente, sono tenute a procedere all'acquisto degli autobus avvalendosi della convenzione. 3. La Giunta regionale, dopo l'approvazione del piano di riparto e nei limiti degli stanziamenti in esso previsti, è autorizzata a rilasciare alle aziende pubbliche fidejussioni a garanzia per l'acquisto di autobus. Titolo III Investimenti per infrastrutture Pagina 200 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 9 (Criteri per la formazione dei piani) 1. Nei limiti degli stanziamenti, i piani annuali o pluriennali di ripartizione dei fondi per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo di officine-depositi con le relative attrezzature e sedi vengono approvati dal la Giunta regionale, su proposta dello Assessore ai Trasporti, sentita la competente commissione consiliare, avuto riguardo dei seguenti elementi: a) integrazione con progetti mirati dei piani nazionali e regionali dei trasporti e con progetti speciali finanziati con fondi nazionali o comunitari; b) rete di servizi gestiti dall'azienda richiedente; c) numero degli agenti in servizio nell'anno a cui si riferisce il contributo d) numero degli autobus posseduti; e) numero dei chilometri percorsi in base ai disciplinari di concessione. 2. La Regione può provvedere direttamente all'acquisto di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico quando non ne sia possibile il finanziamento ad enti od imprese. 3. La Giunta regionale, al fine di realizzare l'uniformità dei rilevamenti di cui al comma cinque del precedente articolo 7, è autorizzata ad acquistare direttamente un sistema meccanizzato idoneo a registrare e documentare il reale svolgimento del servizio di trasporto e a dotarsi di conseguenti apparecchiature di conversione ed elaborazione dei dati risultanti dalla registrazione degli strumenti installati su gli autobus. 4. La Giunta ha facoltà di richiedere che le infrastrutture e gli impianti di trasporto, realizzati con il contributo regionale, presentino accorgimenti costruttivi tali da contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche Art. 10 (Erogazione contributi infrastrutture) 1. All'erogazione del contributo previsto dal presente titolo si provvede con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di inoltro della documentazione e certificazione sottoelencate: a) fattura, regolarmente quietanzata, per la spesa sostenuta per l'acquisto di attrezzature, IVA compresa; b) fattura, regolarmente quietanzata, comprovante la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di tecnologie di controllo, IVA compresa; c) certificazione di ultimazione dei lavori eseguiti con la dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, IVA compresa; d) certificazione di collaudo dei lavori eseguiti. Pagina 201 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. Per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture, di impianti fissi e di sedi, le aziende interessate possono chiedere la corresponsione del contributo per stati di avanzamento e per un massimo di tre, ogni qualvolta sia stato raggiunto un importo di lavori pari ad un terzo del valore complessivo dell'opera. 3. Prima dell'erogazione del contributo concernente lavori di infrastrutture fisse, ovvero della concessione di acconti per stati di avanzamento, i lavori eseguiti vengono verificati dall'Assessorato regionale ai Trasporti al fine di accertare l'osservanza di eventuali prescrizioni imposte dalla Giunta regionale. 4. Gli atti contrattuali per la realizzazione delle opere devono essere stipula ti dai destinatari dei contributi e tra smessi in copia alla Giunta regionale entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dei contributi. Decorso tale termine i beneficiari decadono dai contributi, che vengono concessi, sulla base di un piano di riparto suppletivo, ad altri destinatari che ne abbiano titolo. 5. In caso di cessazione del rapporto di concessione, a qualsiasi titolo, prima dei termini di scadenza della stessa, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi stessi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione. Art. 11 (Vincoli) 1. Le tecnologie di controllo e le attrezzature di officina dovranno conservare la loro destinazione rispettivamente per almeno sette anni consecutivi, decorrenti dalla data di acquisto indicata nelle relative fatture. 2. È fatto obbligo ai beneficiari di non variare la destinazione degli impianti fissi in genere, realizzati con l'intervento finanziario della Regione, per 20 anni consecutivi, decorrenti dalla data di effettiva ultimazione dei lavori. 3. Entro i limiti stabiliti dai commi precedenti le attrezzature, le tecnologie di controllo e gli impianti fissi in genere, acquistati o realizzati con il finanziamento regionale, non possono formare oggetto di scambio o di alienazione. 4. È fatto assoluto divieto ai beneficiari dei contributi di concedere ipoteche volontarie sui beni mobili ed immobili realizzati col contributo della Regione sul valore dei beni stessi corrispondenti al contributo assegnato. Art. 12 (Misura del contributo) 1. I contributi di cui al precedente art 9 sono commisurati al 75% della spesa riconosciuta ammissibile, IVA inclusa nella misura pari a quella che risulta non recuperabile nella dichiarazione annuale IVA. 2. La domanda per ottenere i contributi deve essere corredata da una relazione tecnicafinanziaria recante la descrizione delle opere e del materiale per i quali si richiede il Pagina 202 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione contributo e la illustrazione delle necessità, della convenienza e della economicità dello intervento. 3. La domanda deve contenere, inoltre, un atto di impegno a non modificare la destinazione d'uso per 20 anni degli impianti fissi, depositi, sedi ed infrastrutture. Titolo IV Disposizioni comuni Art. 13 (Proroghe) 1. Per causa di forza maggiore o per validi e giustificati motivi, è in facoltà della Giunta regionale di concedere sia per l'acquisto di autobus, di attrezzature e di tecnologie di controllo sia per l'ultimazione dei lavori di infrastrutture e ammodernamenti, nonché di impianti fissi, una proroga non superiore a sei mesi, previa motivata richiesta rivolta dall'azienda interessata all'Assessorato regionale ai Trasporti. Art. 14 (Domande) 1. Le domande per ottenere i contributi previsti dai precedenti artt. 2 e 9 devono essere presentate dalle aziende interessate al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato ai Trasporti, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 2. Per i piani di riparto degli anni successivi le domande devono essere inoltrate entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce il finanziamento. Art. 15 (Disposizioni finali) 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le norme riguardanti gli interventi finanziari regionali con tenute nella legislazione in precedenza emanata in materia. 2. I pareri della competente commissione consiliare permanente, previsti dalla presente legge, si intendono favorevolmente acquisiti decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla relativa richiesta formulata dalla Giunta regionale. Art. 16 (Norma finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 59.355.140.000 si fa fronte con la disponibilità dei fondi assegnati alla Regione Calabria negli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986 e 1987 ai sensi dell'art.11 della legge 10 aprile 1981, n.151. Pagina 203 di 204 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fon di che sono assegnati alla Regione ai sensi dell'art.11 della legge 10 aprile 1981,n.151, e dall'art.9 della legge 16 maggio 1970, n.281, sarà determinata, in ciascun esercizio finanziario e in relazione dell'effettiva assegnazione, con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. Art. 17 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Pagina 204 di 204