ANALISI DELLA MANOVRA MONTI Decreto Legge 201-2011 convertito nella Legge n.214 del 22 dicembre 2011- APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI PRINCIPALI LA LIMITAZIONE ALL'USO DEI CONTANTI L'adeguamento in materia di contanti prosegue il proprio cammino a far data dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 231-2007. Con una tabella SI esaminano i contenuti delle varie normative in materia: TABELLA SOGLIE USO CONTANTI Dal 1991 e fino al 30 aprile 2008 Consentito l'uso dei contanti fino a 12.500 euro Dal 30 aprile 2008 e fino al 24. 06 .2008 Consentito l'uso dei contanti fino a 5.000 euro Dal 25 giugno 2008 al 30 05 2010 Consentito l'uso dei contanti fino a 12.500 euro Dal 31 maggio 2010 fino al 12 08 2011 Consentito l'uso dei contanti fino a 5.000 euro Dal 13 agosto 2011 al 05 12 2011 Consentito l'uso dei contanti fino a 2.500 euro Dal 06 dicembre 2011 Manovra Monti Consentito l'uso dei contanti fino a 1.000 euro Lo scopo della norma è quello di rendere tracciabili il maggior numero di operazioni finanziarie in quanto la maggior parte delle movimentazioni dovranno essere effettuate tramite intermediario finanziario. A tale proposito occorre anche ricordare che è vietato emettere assegni bancari o postali in forma libera , vaglia e assegni circolar .Tali titoli dovranno essere rilasciati con la clausola di intrasferibilità sempre se d'importo superiore ai mille euro. Inoltre anche i libretti bancari e postali al portatore d'importo superiore ai mille euro dovranno essere estinti o ridotti al di sotto del limite previsto entro il termine del 31 marzo 2012 (l'alternativa è la trasformazione in libretto nominativo). L'art. 2 della Manovra Monti ha imposto all'Amministrazione Pubblica il divieto di pagare le spese in contanti se d'importo superiore ai mille euro. Si segnala inoltre che ,per espressa disposizione normativa, non saranno sanzionate le violazioni commesse dalla data del 06 dicembre 2011 e fino al 31 gennaio 2012. N.B. NON SI CUMULANO AI FINI DEL SUPERO DEL LIMITE DI MILLE EURO LE OPERAZIONI FRAZIONATE SE TALE FRAZIONAMENTO SI RIFERISCE A SPECIFICI CONTRATTI ( SOMMINISTRAZIONE,PERIODICI ECC.) OPPURE SE TALE PAGAMENTO RATEALE E’ EFFETTUATO IN SEGUITO AD UN PRECISO ACCORDO TRA LE PARTI. ALCUNI ESEMPI PRATICI IN MERITO ALL'USO DEL CONTANTE SOGGETTO CHE DEVE PAGARE UNA FATTURA PER EURO 1.800. Dalle disposizioni ricavate dal decreto legislativo 231-2007 risulta lecito il seguente comportamento: -pagamento in tre rate di euro 600 ( magari a 30 ,60, e 90 gg.) se la fattura indica espressamente le modalità pratiche di pagamento; SOGGETTO CHE PAGA L'AFFITTO DEL NEGOZIO IMPORTO AFFITTO EURO 10.800 DODICI RATE A FINE MESE DI EURO 900 si ritiene possibile effettuare i pagamenti delle rate in contanti; SOGGETTO CHE HA ACQUISTATO UNA CUCINA 10.000 DEL VALORE DI EURO SI RITIENE CORRETTO PAGARE EURO 9.100 CON ASSEGNO NON TRASFERIBILE RIMANENTE SOMMA DI EURO 900 IN CONTANTI. E LA SE IL PAGAMENTO PREVEDE RATE IN CONTANTI SAREBBE AUSPICABILE REDARRE UN APPOSITO CONTRATTO SOTTOSCRITTO DALLE PARTI. CONSIGLI PER L'USO E' comunque doveroso da parte di tutti attenersi alle normali consuetudini commerciali in quanto alcuni atteggiamenti potrebbero essere valutati in maniera sospetta ( anche ai fini dell'antiriciclaggio) in quanto esclusi dalla pratica commerciale. A tal fine si segnala la sentenza della Cassazione n. 15103 del giugno 2010 che in merito al pagamento di un immobile a rate ( anche inferiori alle soglie minime previste) ha sancito che l'operazione in questione faccia sempre scattare le sanzioni antiriciclaggio in quanto operazione anomala ( si trattava di pagamenti rateali in contanti per un valore di oltre 200.000 euro). Certamente pagare oltre 200.000 euro a rate esula dalla consueta pratica commerciale. NORMATIVAVA RELATIVA ALL’EMISSIONE DEGLI ASSEGNI Obbligatorio emettere gli assegni per importi superiori ai mille euro con il nominativo e la clausola di non trasferibilità; gli assegni in forma libera sono possibili solo se richiesti all’Istituto bancario dal Cliente e sono soggetti al pagamento di un’imposta di bollo pari a euro 1,50 per assegno. ULTERIORE OBBLIGO CON SANZIONE PER I PROFESSIONISTI CONTABILI I Professionisti che operano in campo contabile e che provvedono alla tenuta della contabilità ordinaria (commercialisti , consulenti del lavoro ma anche i centri elaborazione dati ) per conto dei loro clienti saranno tenuti alla segnalazione delle operazioni effettuate in relazione ai pagamenti per importi pari o superiori ai mille euro ( le operazioni possono riguardare pagamenti di fatture,pagamenti nei confronti dei soci ecc.).Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla scoperta dell'infrazione ( se il cliente consegna in ritardo la documentazione e il professionista scopre in quel momento l'operazione i 30 giorni decorrono da questo momento ). A questo proposito risulta utile dimostrare la consegna in ritardo della documentazione per proteggere il professionista da eventuali responsabilità. Secondo pareri autorevoli la norma si applica solo ai professionisti che elaborano la contabilità ordinaria e non per quei clienti che provvedono essi stessi alla tenuta dei registri contabili e dove il professionista svolga attività di consulenza . La Comunicazione di cui sopra deve essere spedita dal soggetto obbligato agli Uffici Territoriali del MEF ( anche in assenza del sospetto in materia di antiriciclaggio) in carta semplice e a mezzo raccomandata AR. Gli Uffici Territoriali provvederanno alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate al fine di innescare specifici controlli fiscali. COSA RISCHIA IL PROFESSIONISTA TENUTO ALLA COMUNICAZIONE Si potrebbe iniziare il commento con la famosa frase “ OLTRE AL DANNO LA BEFFA” . La norma infatti prevede per il professionista l'impossibilità dell'uso dell'istituto dell'oblazione rendendo particolarmente pericolosa la sanzione. In sostanza la mancata segnalazione di un'operazione di 1000 euro comporterà per il professionista una sanzione di euro 3.000 contro una sanzione di 20 euro per il soggetto che ha compiuto l'infrazione stessa.Si segnala infatti che per il professionista non è possibile ricorrere alla procedura dell’oblazione e pertanto dovrebbe scontare la sanzione minima prevista di euro 3.000. In virtù della disposizione che proroga al 1 febbraio 2012 le sanzioni in materia di limite all'uso del contante,tale norma sembrerebbe estendibile anche ai professionisti ( in quanto facenti parte dei soggetti sottoposti alle sanzioni per eventuali omissioni in materia di comunicazioni). AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA - ACE Introdotto con l'art. 1 del Decreto Monti un premio per le imprese che investono. Attraverso il meccanismo denominato ACE si consente una deduzione nel modello 2011 ( con decorrenza 2011) di un importo pari al 3% sull'incremento del patrimonio netto aziendale rispetto alla situazione esistente al 31.12.2010. Lo scopo della norma è senza dubbio quello di favorire la capitalizzazione delle PMI. La percentuale del 3% è stata fissata per il primo triennio di applicazione della normativa ovvero 2011-2012-2013, dal quarto periodo in poi l'aliquota sarà determinata con decreto del MEF da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Quindi a partire dal 2011 gli incrementi del Patrimonio rispetto alla situazione del 31.12.2010 si sommeranno a quelli degli anni successivi ai fini del calcolo dell'incremento sul quale calcolare l'ACE. La norma non individua un limite massimo agevolabile ( come era previsto ad esempio nella DIT). Se in un esercizio l’agevolazione super il reddito complessivo dichiarato tale differenza è computabile nel periodo d’imposta successivo ( non sono quindi ammesse perdite d’esercizio). I soggetti interessati alla norma sono: -soggetti Ires ; -persone fisiche,snc e sas in contabilità ordinaria . -enti commerciali residenti in Italia -stabili organizzazioni presenti in Italia N.B. sono esclusi tutti gli enti non commerciali Ai fini del calcolo dell'incremento del Patrimonio Netto occorre considerare le seguenti voci di bilancio: VOCI CHE COSTITUISCONO INCREMENTI DEL CAPITALE: -aumenti del Capitale Sociale, utile dell’esercizio,versamenti da Sovrapprezzo azioni, versamenti in conto capitale o a Fondo perduto,rinunce a predenti finanziamenti da parte dei soci ( non sono da considerare come incremento i debiti nei confronti dei soci effettuati a titolo di mero finanziamento); N.B. occorre evidenziare che gli eventuali aumenti di capitale o versamenti in conto capitali si considerano a partire dalla data di versamento ovvero pro rata temporis ; INOLTRE NON CONTANO AI FINI ACE I CONFERIMENTI IN NATURA ; inoltre gli utili accantonati ai fini ace sono al netto della quota destinata a Riserva legale in quanto riserva indisponibile. SI RITIENE CHE ANCHE LE RINUNCE DEI SOCI AI CREDITI SIANO DA CONSIDERARE COME INCREMENTO CON EFFETTO DALLA DATA DI RINUNCIA. VOCI CHE COSTITUISCONO DECREMENTI DEL CAPITALE: -decremento per erogazione dividendi,acquisti di partecipazioni in società controllate,acquisti di aziende o di rami d'azienda. Le attribuzioni ai soci hanno rilevanza dall’inizio dell’esercizio anche se effettuate in data posteriore al 01012011. N.B. Per le società di nuova Costituzione tutto il Capitale sottoscritto viene considerato come incremento. ESEMPIO DI CALCOLO PRATICO SRL ALIQUOTA IRES 27.50 ANNO 2011 PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2010 100.000 EURO AUMENTO CAPITALE SOCIALE EFFETTUATO IL 01012011 200.000 EURO DECREMENTO PER EROGAZIONE DIVIDENDI 2011 100.000 EURO INCREMENTO NETTO 100.000 EURO ANNO 2011 IMPORTO ACE 3.000 EURO REDDITO NETTO IRES 2011 SENZA TENER CONTO ace 50.000 EURO REDDITO CON AGEVOLAZIONE ACE 47.000 EURO RISPARMIO IRES 2011 ( 3.000 X 27,50%) = 825 EURO SE IL VERSAMENTO PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PARI AD EURO 200.000 FOSSE AVVENUTO IN DATA 01072011 AVREBBE INCISO AI FINI ACE PER SOLI EURO 100.000 IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO PRO RATA TEMPORIS. ANNO 2012 LA STESSA SOCIETA' ANCHE NEL 2012 INCREMENTA IL PATRIMONIO DI ULTERIORI EURO 100.000. TALE IMPORTO SI SOMMA ALL'INCREMENTO DEL 2011 PORTANTO IN NUOVO VALORE DI INCREMENTO DEL CAPITALE AD EURO 200.000 RISPETTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE ALLA DALA DEL 31.12.2010. IN QUESTO CASO IL 3 % SI CALCOLA SU EURO 200.000 6.000. OVVERO EURO NEL 2012 LA SRL AVRA' UN RISPARMIO FISCALE IRES PARI AD OVVERO PARI AL 27,50% DI EURO 6.000. EURO 1.650 ANNO 2013 LA STESSA SOCIETA' NEL 2013 DECREMENTA IL PATRIMONIO DI EURO 200.000. TALE IMPORTO SI SOMMA ALL'INCREMENTO DEL 2011 E DEL 2012 PORTANDO ALL'AZZERAMENTO DEGLI INCREMENTI EFFETTUATI NEL 2011 E NEL 2012. PERTANTO, IN QUESTO CASO ,ALLA SOCIETA' NON SPETTA ALCUNA AGEVOLAZIONE ACE PER IL 2013 . LE NOVITA' PER GLI STUDI DI SETTORE Ferma restando la validità degli studi di settore come strumento di presunzione semplice ,la Manovra Monti ne ha ulteriormente potenziato le funzionalità prevedendone l'applicazione con decorrenza dal periodo d'imposta 2011 ovvero Unico 2012. Tali novità vanno ad aggiungersi alle disposizioni precedenti in materia e in sintesi la normativa si può sintetizzare in questo modo: VANTAGGI PER I SOGGETTI CONGRUI ( ANCHE PER ADEGUAMENTO ), COERENTI AGLI INDICATORI E CHE ASSOLVONO IN MANIERA REGOLARE GLI OBBLIGHI DI COMPILAZIONE DEI DATI RILEVANTI: 1) Esclusione da accertamenti da presunzioni semplici; 2) Riduzione di un anno dei termini di prescrizione per l'accertamento; 3) Accertamento sintetico ( ovvero redditometro) solo se il reddito presunto accertabile eccede di almeno 1/3 ( 33%) quello dichiarato(si ricorda che lo scostamento applicabile in via ordinaria è del 20%). SVANTAGGI PER I SOGGETTI NON CONGRUI, NON COERENTI O CHE NON ASSOLVONO IN MANIERA REGOLARE GLI OBBLIGHI DI COMPILAZIONE DEI DATI RILEVANTI: -Verifiche da parte della Guardia di Finanza a da parte dell'Agenzia delle Entrate con l'utilizzo delle indagini finanziarie; -Aumento delle sanzioni del 50% per infedele dichiarazione se le maggiori imposte accertate superano del 10% quelle dichiarate; ovvero sanzione di euro 2.065 se dalla omissione della presentazione del modello degli Studi non derivano differenze di imponibile; -rischio di subire un accertamento induttivo basato solo su presunzioni semplici per i contribuenti che omettono o compilano in maniera infedele il modello degli studi o indicano cause di esclusione o di inapplicabilità non veritiere. Secondo il parere fornito in occasione del videoforum di Italia Oggi del 18.01.2012 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che , pur considerando la portata generale della normativa prevista in materia di studi di settore, la franchigia di 1/3 non si applica ai soci delle società trasparenti anche se congrue,coerenti e fedeli agli studi . ULTERIORI MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE RESPONSABILITA' PENALE PER CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI L'art. 11 del Decreto 201-2011 ( Manovra Monti) ha previsto il rischio del carcere per i Contribuenti che rilasciano al fisco dichiarazioni o documentazione mendace ai sensi del Dpr.445-2000. La norma prevede estende tale rischio anche ai professionisti che ,per conto dei clienti , forniscono risposte o documentazione non conformi al vero. Restano escluse dalla normativa le condotte (dichiarazioni,esibizione documenti falsi) che non sono in relazione ai reati di cui all'art. 74-2000 ovvero: dichiarazione fraudolenta ,dichiarazione infedele,omessa dichiarazione ,emissione fatture per operazioni inesistenti ecc.). N.B. Quindi non tutte le dichiarazioni mendaci fanno scattare il reato penale ma solo quelle rese nell'ambito di un controllo che porti alla scoperta di un reato di cui al Decreto n.74-2000. A tale proposito di propone tabella dei reati di cui all'art.74-2000 TABELLA ESPLICATIVA APPLICABILE AI REATI COMMESSI DAL 17 SETTEMBRE 2011 TIPO REATO NUOVI LIMITI IN VIGORE E PENA PREVISTA Dichiarazione fraudolenta con falsa fatturazione In caso di evasione di iva e redditi attraverso l'ausilio di fatture false è prevista la reclusione da un anno e mezzo a sei anni (art.2 d.l.74-2000). Questo vale per qualsiasi importo evaso. Abolita ogni franchigia. Dichiarazione fraudolenta con altri artifici Viene abbassata la soglia relativa all'art. 3 del d.l. 74 -2000 : devono essere presenti congiuntamente :lettera a) evasione imposta per almeno euro 30.000; lettera b) sottrazione all'imposizione per un milione di euro. Pena prevista da un anno e sei mesi a sei anni. Dichiarazione infedele Art. 4 d.l.74-2000: il reato si configura se contemporaneamente vengono superati i seguenti limiti: 1) imposta evasa superiore a euro 50.000; b)sottrazione all'imposizione di elementi attivi superiori al 10% di quelli indicati in dichiarazione o comunque superiori a 2.000.000 di euro. Pena prevista da un anno a tre anni. Omessa dichiarazione Art.5 d.l. 74-2000: si ha il reato se l'imposta evasa raggiunge i 30.000 euro. Pena prevista da un anno a tre anni. Emissione fatture fittizie Art. 8 d.l. 74-2000: il reato è punibile indipendentemente dalla cifra (non esiste un limite). Pena da un anno e mezzo a sei anni. REATI IN MATERIA DI OCCULTAMENTO ED OMESSI VERSAMENTI Si segnalano anche le infrazioni di cui all'art.10 del d.l. 74-2000 : occultamento e distruzione scritture e documenti contabili,omesso versamento delle ritenute certificate dal sostituto entro il termine della dichiarazione annuale 770 ed omessi versamenti ai fini iva entro il termine entro il termine previsto per il versamento dell'acconto iva relativo al periodo d'imposta successivo. Rischio del carcere Applicabile a chi evade almeno 3 milioni di euro d'imposta e al 30 % del fatturato ( devono essere presenti entrambe le condizioni). Non è concesso richiedere la sospensione condizionale della pena . Se il contribuente salda i debiti la sanzione penale sarà ridotta fino ad un terzo e inoltre la prescrizione di questo reato è aumentata di un terzo . La norma in oggetto potrebbe dare origine a varie interpretazioni creando possibili difficoltà sia ai contribuenti che agli stessi professionisti. L'art. 11 bis del Decreto Monti stabilisce che , al fine di tutelare i contribuenti, qualsiasi richiesta di documentazione o d'informazione deve essere fatta in modalità telematica al fine di scongiurare eventuali comportamenti non corretti da parte dei funzionari dell'Amministrazione Finanziaria. OBBLIGO di COMUNICAZIONE dei GENNAIO 2012 DATI dei CONTI BANCARI DAL 1 Gli Intermediari dovranno comunicare a far data dal 1 gennaio 2012 i dati dei conti bancari dei Contribuenti. Sembra comunque che sia possibile da parte dell'Agenzia richiedere anche copie delle movimentazioni relative a periodi precedenti non prescritti ( nella norma si indica solo la decorrenza dell'obbligo ma non si fanno infatti riferimenti ai periodi d'imposta). Ovviamente tali dati potranno servire per formare liste selettive di contribuenti da controllare e come strumento di lotta all'evasione in genere. Il Fisco potrebbe anche controllare i prelevamenti dai conti e confrontarli con il reddito dichiarato con lo scopo di evidenziare situazioni contraddittorie. NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONI DEL 36% E 55% L'art. 5 della Manovra Monti ha previsto che dal 2013 per poter fruire delle agevolazioni fiscali il contribuente dovrà possedere un reddito ISEE non superiore alle soglie stabilite. Da questo si deduce che anche le detrazioni del 36-55% saranno legate al possesso di un determinato reddito (si ricorda che anche gli indicatori per calcolare l'ISEE dovranno essere rivisti da parte dell'Amministrazione). Per il 2012 invece la detrazione del 36% (su un importo massimo di euro 48.000 per immobile) è stata resa permanente. La detrazione massima fiscale concessa è di euro 17.280 da dividere in 10 anni; la norma non accenna più ai contribuenti di 75/80 anni facendo intendere che il periodo di 10 anni sia applicabile a tutte le categorie di contribuenti. L'art. 4 della Manovra Monti estende la detrazione in oggetto a nuove spese ( es. immobili danneggiati per calamità) ed inoltre consente il trasferimento del diritto al bonus tra venditore e acquirente in caso di cessione dello stesso immobile ( sono ritenuti validi anche contratti a titolo gratuito come la donazione o la permuta).Quindi la detrazione ,per volontà delle parti, potrà rimanere in capo al venditore o essere trasferita all'acquirente. In assenza di accordo il bonus è trasferito all'acquirente. In caso di cessione pro-quota la detrazione si trasferisce se la quota del 100% si consolida in capo al soggetto acquirente. Ai fini della detrazione spettante i contribuenti devono conservare le ricevute ICI pagate. IL 2012 : ULTIMO ANNO PER IL 55% Ulteriore novità si può intravedere nella proroga del 55% per l'anno 2012 , agevolazione che però dall'anno 2013 sarà assorbita da quella del 36% . NOVITA’ DAL 2013 I soggetti IRES a decorrere dal 2013 non potranno usufruire delle agevolazioni del 36% e 55% ; potranno ancora utilizzare tali agevolazioni nel 2012 . LA DEDUCIBILITA' DELL'IRAP SUL COSTO DEL LAVORO l'art. 2 del decreto legge n. 201 introduce la deducibilità dell'Irap pagata sul costo del lavoro ai fini delle imposte sul reddito con decorrenza dall'anno 2012. La deduzione Irap del 10% di quanto pagato secondo il criterio di cassa rimarrà solo per i Contribuenti che in bilancio potranno far valere degli oneri finanziari. Modalità di calcolo Nella determinazione della nuova deduzione, gli elementi principali da tenere in considerazione sono due: il limite dell'imposta pagata e di competenza dell'esercizio, e l'importo sul quale calcolare la deduzione stessa che è dato dal rapporto tra il costo del lavoro non deducibile ai fini Irap e il valore della base imponibile Irap netta. . La nuova deduzione analitica, dovrà anche fare i conti con i versamenti effettuati a titolo di acconto, per i quali sarà sempre necessario verificare se sono capienti o meno rispetto a quanto sarà dovuto a saldo. Nel calcolo occorrerà tenere in considerazione anche le deduzioni del costo del lavoro ovvero: spese apprendisti, contributi Inail, spese per disabili, spese personale addetto alla ricerca e allo sviluppo,detrazioni per cuneo fiscale, deduzione forfettaria in relazione all'imponibile Irap,deduzione pari a 1850 euro per un massimo di cinque dipendenti. La manovra Monti ha aumentato le deduzioni forfettarie dagli attuali 4.600 euro a 10.600 euro per i lavoratori assunti a tempo indeterminato se di sesso femminile e per i giovani fino a 35 anni. Nel Mezzogiorno per le categorie sopra indicate (femmine e giovani) la deduzione forfettaria è prevista in 15.200 euro. N.B. La norma non chiarisce se il dipendente che compie i 35 anni perde immediatamente il diritto alla maggior detrazione o se tale situazione entra in vigore dal periodo d'imposta successivo. La manovra “salva Italia”, allarga il beneficio anche ai costi sostenuti per i compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto (personale assimilato a quello dipendente), sono esclusi i costi per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, di attività commerciale occasionale e di associazione in partecipazione con apporto d’opera. La nuova deduzione analitica si potrà sommare anche a quella forfettaria riferita alla presenza di interessi passivi nella formazione della base imponibile. La doppia deduzione incontrerà un limite che è costituito dall'importo dell'Irap versata sulla base del criterio di cassa ( saldo e acconti versati ). GUIDA ALL’IMU 2012 (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ) Il Decreto Monti n. 201-2011 è stato convertito nella Legge n. 214 del 22 Dicembre 2012 e pertanto è ora possibile fare una prima analisi definitiva della nuova imposta IMU che entrerà in vigore nel nuovo anno. Si prendono in esame gli aspetti principali ed alcuni esempi pratici di calcolo. BENI OGGETTO DELLA NUOVA IMPOSTA La nuova imposta è applicabile ai contribuenti che posseggono ( sia in regime d’impresa che in regime privato) i seguenti beni immobili: -fabbricati compresa la prima abitazione e la relativa pertinenza; -aree fabbricabili; -fabbricati in corso di costruzione; -fabbricati rurali; -fabbricati del gruppo D posseduti da imprese e non iscritti in catasto -terreni agricoli. LE ALIQUOTE PREVISTE PER LA NUOVA IMPOSTA La nuova imposta prevede in sostanza le seguenti aliquote ordinaria che potranno essere aumentate o diminuite da parte dei regolamenti Comunali entro determinati limiti: - ALIQUOTA ORDINARIA : 7,6 X MILLE -ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA 4,00 X MILLE -ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,00 XMILLE N.B. OGNI PROPRIETARIO DEVE APPLICARE L’ALIQUOTA IN BASE ALLA PERCENTUALE DI PROPRIETA’ SOPETTANTE LE DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE Sulla falsariga dell’ICI è prevista una detrazione per i proprietari di abitazione principale e relativa pertinenza nella misura massima di euro 200,00 rapportabile al periodo dell’anno in cui l’immobile conserva i requisiti di abitazione principale ; inoltre è stata previsto che , solo per il 2012 e per il 2013, l’incremento di tale detrazione per un importo di euro 50,00 per ciascun figlio avente un’età non superiore ai 26 anni ( fatto salvo il caso che lo stesso dimori effettivamente nell’abitazione in oggetto ( non è quindi sufficiente la semplice residenza anagrafica) nel limite massimo di 400 euro . Il figlio di cui sopra non deve anche essere fiscalmente a carico per avere diritto alla detrazione . Viene inoltre chiarito che i Comuni possono aumentare l’importo della detrazione per i figli nel rispetto del loro bilancio. TABELLA PER L’APPLICAZIONE PRATICA DELL’IMU TIPO VALORE DA COEFFICIENTE IMMOBILE CONSIDERARE MOLTIPLICATORE AI FINI DEL PRECISTO DA CALCOLO APPLICARE ALLA DELL’IMPOSTA RENDITA CATASTALE RIVALUTATA O AD ALTRI VALORI STABILITI DALLA NORMA ALIQUOTE IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 4 X MILLE ORDINARIA 7,6 X MILLE ORDINARIA 7,6 X MILLE ORDINARIA 7,6 X MILLE ORDINARIA 7,6 X MILLE ORDINARIA 7,6 X MILLE ORDINARIA 7,6 X MILLE ORDINARIA 7,6 X MILLE ORDINARIA 7,6 X MILLE ORDINARIA ALIQUOTA 2 X MILLE A/1 E FINO A/5 A/6 REND. RIV. 5% 160 REND. RIV. 5% 160 A/7 FINO A/9 REND. RIV. 5% 160 C/2,C/6,C/7 REND. RIV. 5% 160 C/1 REND. RIV. 5% 55 B REND. RIV. 5% 140 C/3,C/4 C/5 REND. RIV. 5% 140 A/10 REND. RIV. 5% 80 D1 a D9 REND. RIV. 5% 60 D5 REND. RIV. 5% 80 GRUPPO D AGRICOLTORI TERRENI AGRICOLI DI COLTIVATORI DIRETTI TERRENI AGRICOLI REND. RIV. 5% 60 REDDITO DOMINACALE RIV.DEL 25% 110 7,6 X MILLE ORDINARIA REDDITO DOMINACALE RIV.DEL 25% VALORE VENALE 130 7,6 X MILLE ORDINARIA VALORE VENALE X ALIQUOTA 7,6 X MILLE VALORE VENALE X ALIQUOTA 7,6 X MILLE 7,6 X MILLE ORDINARIA VALORE CONTABILE PER 7,6 X MILLE 7,6 X MILLE ORDINARIA AREE EDIFICABILI FABBRICATI IN VALORE COSTRUZIONE VENALE GRUPPO D SOGGETTI IMPRESE NON ACCATASTATI VALORE CONTABILE PREVISTA POSSIBILITA’ PER I COMUNI DI VARIARE ENTRO CERTI LIMITI LE ALIQUOTE ORDINARIE anche in base alla tipologia di immobile 7,6 X MILLE ORDINARIA 7,6 X MILLE ORDINARIA ALIQUOTA 2 X MILLE 7,6 X MILLE ORDINARIA N.B. I FABBRICATI RURALI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ACCATASTATI ENTRO IL 30.11.2012 GLI IMMOBILI E I TERRENI ESENTI DALL’IMU Rimangano esenti dall’ IMU i seguenti immobili e terreni: -terreni agricoli situati in aree montane o collinose, immobili destinati ad usi culturali ( ad esempio muse, biblioteche ecc.), immobili appartenenti alla categoria catastale E (stazioni carburanti), fabbricati destinati a sedi diplomatiche,Unicef ecc, fabbricati destinati al culto o del Vaticano (chiese, conventi ecc.), fabbricati degli enti non commerciali per lo svolgimento di attività istituzionali e non esclusivamente commerciali destinati a finalità ricreative/assistenziali. Pagheranno l’Imu anche gli Immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni ,alle Provincie e ai Comuni destinati anche ad attività istituzionali (la vecchia ici prevedeva il pagamento solo per gli immobili utilizzati ai fini commerciali). LE UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO AI FAMILIARI Il Decreto ha disposto che i Comuni non potranno considerare abitazione principale quelle concesse in uso gratuito ai familiari . Queste abitazioni pertanto saranno soggette all’aliquota del 7,6 x mille. MODALITA’ ,TERMINI DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU Il versamento andrà fatto in via esclusiva tramite modello F24 (non ammesso il bollettino postale) alle seguenti date: -50% al 16 giugno 2012 -50% al 16 dicembre 2012 L’ Imu sostituisce l’Ici , l’Irpef e relative addizionali e una quota del gettito sarà destinata anche allo Stato. Il modello di dichiarazione sarà oggetto di apposito decreto del Ministero delle Finanze; la dichiarazione dovrà essere trasmessa , salvo ripensamenti dell’ultima ora, in maniera telematica al sistema informativa della fiscalità (sarà reso successivamente dallo stesso sistema ai Comuni interessati). LA DETRAIBILITA’ DELLA NUOVA IMPOSTA IMU Viene stabilito che l’importo pagato a titolo di IMU è totalmente indetraibile ai fini Irpef, Ires ed Irap. IMMOBILI POSSEDUTI ALL’ESTERO: INTRODOTTA NUOVA IMPOSTA I proprietari di immobili situati all’estero dal 2012 dovranno corrispondere un’imposta pari all’aliquota del 7,6 x mille sul valore degli immobili in oggetto ; il valore cui applicare l’aliquota è dato dal costo storico d’acquisto o in mancanza dal valore di mercato dell’immobile nel paese ove si trova. PROSPETTO CALCOLO IMU E RAFFRONTO CON ICI ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA A/2 RENDITA 800 RENDITA RIV. 840 5% COEFF.IMU 160 VALORE IMU 134.400 ALIQUOTA 4X RAFFRONTO MILLE CON ICI 537,60 2011 DETRAZ. FINO AL 2011 200 EURO IL CONTRIBUEN YE NON AVREBBE PAGATO NIENTE IN QUANTO ABITAZIONE PRINCIPALE DETRAZIONE 1 FIGLIO 50 EURO IMU NETTA 287,60 EURO PROSPETTO ABITAZIONE SECONDARIA CATEGORIA A/2 RENDITA 800 RENDITA RIV. 840 5% COEFF.IMU 160 VALORE IMU 134.400 ALIQUOTA 7,60 X MILLE EURO 1021.44 DETRAZ. EURO NON SPETTANTE DETRAZIONE 1 FIGLIO NON SPETTANTE IMU NETTA EURO 1021,44 RAFFRONTO CON ICI 2011 VALORE ICI 84.000 RENDITA RIVALUTATA 840 EURO ICI DOVUTA 588 EURO ALIQUOTA ICI DIFFERENZA SI IPOTIZZI 7 TRA IMU ED X MILLE ICI 433,44 EURO AI FINI DEL CALCOLO DI CONVENIENZA OCCORRE CONSIDERARE CHE L’IMU SOSTITUISCE L’IRPEF E LE ADDIZIONALI SUL REDDITO FONDIARIO PARI A 840 EURO (I MOLTIPLICATORI IMU NON VANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI IRPEF); IPOTIZZANDO UNA ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEL 23% E DELLO 0.90 DI ADDIZIONALE IL CONTRIBUENTE PAGHEREBBE IRPEF E ADDIZIONALE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 200,76. ALLA FINE IL CALCOLO DELL’IMU E’ ANCORA SFAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE PER EURO 232,68 RISPETTO ALLA VECCHIA NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 2011. ALTRI ESEMPI PRATICI PER IL CALCOLO DELL’IMU Contribuente che possiede un NEGOZIO ed un’ AREA FABBRICABILE DATI NEGOZIO: categoria catastale: C/3;- rendita catastale: 3.200 euro; percentuale di possesso: 100%; mesi di possesso: 12; - aliquota prevista nel comune: 0,76%. - CALCOLO - RENDITA 3.200 - RENDITA RIVALUTATA 3.360 - RENDITA RIVAL X MOLTIPLICATORE 140= 470.400 EURO - IMPORTO IMU = EURIO 470.400 X 7,6 X MILLE = 3575.04 - - ESEMPIO Area fabbricabile ; Valore venale: 240.000 euro; percentuale di possesso: 100%; - mesi di possesso: 12; - aliquota prevista nel comune: 0,76 CALCOLO: 240.000 X 7.6 X MILLE =1.824 EURO LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI BONARI La Manovra Monti ha previsto la possibilità di rateazione degli avvisi bonari ,emessi a seguito dei controlli formali , d'importo superiore ai 50.000 Euro senza obbligo di fideiussione. Pertanto a seguito della modifica la rateazione degli avvisi bonari è regolata come da tabella: Avviso bonario con importo non superiore ai 5.000 euro Rateazione massima di 6 rate trimestrali di pari importo Avviso bonario con importo superiore ai 5.000 Rateazione massima di 20 rate trimestrali di euro e fino a euro 50.000 pari importo Avviso bonario con importo superiore a euro 50.000 Nessuna garanzia prevista per la rateazione Ravvedimento operoso Possibile entro il termine di versamento della rata successiva: viene previsto il ravvedimento operoso ovvero il mancato pagamento di una rata ( diversa dalla prima) potrà essere sanato entro il termine di versamento della rata successiva senza dar luogo alla decadenza della rateazione. E' applicabile anche il ravvedimento sprint con la sanzione allo 0,2% giornaliera entro i primi 14 giorni. ULTERIORI NOVITA' Il Decreto 201-2011 prevede anche la possibilità per il contribuente in difficoltà economiche di chiedere un'ulteriore proroga delle rateazione iscritta a ruolo per altre 72 rate. Il debitore può anche richiedere, in luogo alle rate costanti, anche l'applicazione di rate variabili . La condizione obbligatoria per richiedere la proroga è che la prima dilazione non sia decaduta. La Manovra Monti introduce anche una novità che riguarda i beni pignorati da Equitalia : viene stabilita la possibilità per il contribuente di vendere direttamente a terzi tali beni ,senza ricorrere al meccanismo dell'asta, con il consenso dell'Agente di riscossione. Se la somma riscossa sarà superiore al debito Equitalia provvederà alla restituzione della differenza entro 10 giorni dall'incasso. INTRODUZIONE DEL TUTORAGGIO DAL 2013 I soggetti interessati al nuovo regime DEL TUTORAGGIO sono: -esercenti arti e professioni, imprenditori individuali, snc e sas . Possono accedere al regime indipendentemente dal tipo di contabilità adottata ( ordinaria o semplificata). Sono escluse le società di Capitali ( anche quelle costituite tra Professionisti). Per poter accedere al nuovo regime il contribuente deve: 1) inviare telematicamente all'Agenzia i dati delle operazioni attive e passive; 2) predisporre un conto corrente dedicato dove far transitare tutte le movimentazioni attive e passive relative all'attività lavorativa; 3) non operare transazioni in contanti per importi pari o superiori ai mille euro . COSA PREVEDE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE IL NUOVO REGIME Per tutti i soggetti sono previste le seguenti condizioni: − L'Agenzia provvederà alla predisposizioni delle liquidazioni iva,dei modelli di versamento e della dichiarazione iva annuale; inoltre la stessa Agenzia provvederà alla compilazione del modello 770 semplificato, dei modelli CUD e della predisposizione dei modelli di versamento delle ritenute; i contribuenti ammessi al nuovo regime non dovranno emettere scontrini o ricevute fiscali in quanto soggetti all'invio telematico dei componenti attivi; potranno infine usufruire della compensazione del credito iva in termini ravvicinati e non essere soggetti alle limitazioni del visto di conformità per importi superiori ai 15.000 euro e alla presentazione di idonea garanzia per i rimborsi iva. Per i soggetti in contabilità semplificata vengono aggiunte altre agevolazioni: -possibilità si determinare il reddito con il principio di cassa; predisposizione delle dichiarazioni Irpef e Irap a cura dell'Agenzia e esonero dalla tenuta delle scritture contabili. SANZIONI PREVISTE Il mancato rispetto di uno solo dei seguenti obblighi ovvero: − mancato invio telematico operazioni attive e passive; − utilizzo conto dedicato : − violazioni in materia di uso del contante; comporta il decadimento dai benefici e la sanzione amministrativa da euro 1.500 ad euro 4.000. INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ANCHE SUI RISPARMI Ai fini del calcolo della base imponibile a cui applicare l'imposta di bollo è utile ricordare che scontano l'imposta strumenti quali il : risparmio gestito ( fondi), i derivati (future),Sicav,Certificati di deposito,polizze assicurative. Per le azioni,le obbligazioni e i titoli di Stato ( già soggetti a bollo) cambia invece l'aliquota del bollo. Sono esclusi dalla base imponibile: fondi pensione ,polizze assicurative da rischio sanitario,conti di deposito delle banche, investimenti in beni rifugio. L'imposta di bollo sarà trattenuta dall'intermediario finanziario, fatto salvo in cui il contribuente detenga investimenti all'estero e il relativo intermediario non abbia il ruolo di sostituto in Italia( in questo caso è lo stesso contribuente che deve attivarsi per pagare l'imposta di bollo). TABELLA IMPOSTA DI BOLLO PREVISTA L’ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER LE GIACENZE INFERIORI AI 5.000 EURO ESCLUSIVAMENTYE NEL CASO DI POSSESSO DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI. VALORE PORTAFOGLIO ANNO 2012 IMPOSTA BOLLO FINO A EURO 34.200 34,20 EURO DA EURO 34.200 A 1.200.000 0,10% OLTRE EURO 1.200.000 1.200 EURO VALORE PORTAFOGLIO ANNO 2013 IMPOSTA BOLLO FINO A EURO 22.800 34,20 EURO OLTRE 22.800 EURO 0,15% Per effetto della Manovra Monti cambia anche il bollo relativo al conto corrente bancario: -persone fisiche bollo euro 34,20; ( prevista esenzione per giacenze medie inferiori ai 5.000 euro); -imprese bollo 100 euro. IMPOSTA DI BOLLO PER LE ATTIVITA’ SCUDATE La Manovra dispone che le attività emerse a seguito di scudo fiscale sono soggette ad un’imposta di bollo ordinaria del 4% ; nel 2012 l’aliquota è del 10% e nel 2013 del 13,50%; tale imposta sarà trattenuta direttamente dagli Intermediari finanziari e dovrà essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno. Addizionale auto di lusso ( decorrenza 01 gennaio 2012) Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone è prevista una addizionale erariale pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt. L’addizionale va versata con modello F24 con elementi identificativi entro gli stessi termini per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria( codice tributo 3364). Introdotta una riduzione in base all'età dei veicolo: Anni veicolo Riduzione da applicare alla tariffa dei 20 euro Importo da applicare oltre i 185 kw 5 60,00% 12 euro 10 30,00% 6 euro 15 15,00% 3 euro Almeno 20 Non dovuto il tributo Non dovuto il tributo Tassa annuale di stazionamento Imbarcazioni ( a far data dal 01 Maggio 2012) Introdotta dal 1° maggio 2012 una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto. La tassa è calcolata (per ogni giorno) in questo modo: TABELLA: a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri; e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario. Gli importi di cui sopra sono ridotti del 15, del 30 e del 45% rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Sono esenti dalla tassa le unità possedute da enti o associazioni di volontariato per fini assistenziali. La tassa non è dovuta per le imbarcazioni nuove che rimangono nella disponibilità del costruttore,manutentore o distributore , in attesa delle vendita del bene. Imposta Aeromobili ( pagamento entro il 05 marzo 2012) Istituita un’imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale (NON QUELLI APPARTENENTI ALLO STATO) per servizi di linea e non di linea . TABELLA IMPORTI : 1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg; 6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppi o di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso; c) alianti,autogiri e aerostati, euro 450,00. CANONE RAI Le imprese e le società dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi in numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza al fine dell’applicazione della relativa tariffa. AUMENTO ALIQUOTE IVS Con decorrenza 01/01/2012 aumentano le aliquote IVS artigiani e commercianti: -dal 2012 aumento dell‘ 1,3% ;in seguito dello 0,45% annuale fino al raggiungimento dell’aliquota del 24%. AUMENTO ALIQUOTE IVA Dal 01 ottobre 2012 le aliquote iva del 10 % e del 21% sono aumentate di due punti e , con decorrenza 01 gennaio 2014,le predette aliquote subiranno un ulteriore aumento di 0,5 punti. Tale aumento è sicuro per il 2012 , mentre per il 2013 e il 2014 andrà verificato con il fabbisogno statale. NUOVO TRIBUTO COMUNALE DAL 2013 - RES A far data dal 01 gennaio 2013 dovrebbe entrare in scena un tributo denominato RES ( TRIBUTO PER RIFIUTI E SERVIZI) che sostituirà l’attuale imposta sui rifiuti. Con regolamento da emanare entro il 31. 10. 2012 saranno stabiliti i criteri per la determinazione del nuovo tributo. CELESTE VIVENZI