ANALISI DELLA MANOVRA MONTI Decreto Legge 201-2011 convertito nella Legge n.214
del 22 dicembre 2011- APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI PRINCIPALI
LA LIMITAZIONE ALL'USO DEI CONTANTI
L'adeguamento in materia di contanti prosegue il proprio cammino a far data
dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 231-2007. Con una tabella SI
esaminano i contenuti delle varie normative in materia:
TABELLA SOGLIE USO CONTANTI
Dal 1991 e fino al 30 aprile 2008
Consentito l'uso dei contanti fino a 12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 e fino al 24. 06 .2008
Consentito l'uso dei contanti fino a 5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 05 2010
Consentito l'uso dei contanti fino a 12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 fino al 12 08 2011
Consentito l'uso dei contanti fino a 5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 05 12 2011
Consentito l'uso dei contanti fino a 2.500 euro
Dal 06 dicembre 2011 Manovra Monti
Consentito l'uso dei contanti fino a 1.000 euro
Lo scopo della norma è quello di rendere tracciabili il maggior numero di
operazioni finanziarie in quanto la maggior parte delle movimentazioni dovranno
essere effettuate tramite intermediario finanziario.
A tale proposito occorre anche ricordare che è vietato emettere assegni bancari o
postali in forma libera , vaglia e assegni circolar .Tali titoli dovranno essere
rilasciati con la clausola di intrasferibilità sempre se d'importo superiore ai mille
euro. Inoltre anche i libretti bancari e postali al portatore d'importo superiore ai
mille euro dovranno essere estinti o ridotti al di sotto del limite previsto entro il
termine del 31 marzo 2012 (l'alternativa è la trasformazione in libretto
nominativo).
L'art. 2 della Manovra Monti ha imposto all'Amministrazione Pubblica il divieto di
pagare le spese in contanti se d'importo superiore ai mille euro.
Si segnala inoltre che ,per espressa disposizione normativa, non saranno
sanzionate le violazioni commesse dalla data del 06 dicembre 2011 e fino
al 31 gennaio 2012.
N.B. NON SI CUMULANO AI FINI DEL SUPERO DEL LIMITE DI MILLE EURO LE OPERAZIONI
FRAZIONATE SE TALE FRAZIONAMENTO SI RIFERISCE A SPECIFICI CONTRATTI
( SOMMINISTRAZIONE,PERIODICI ECC.) OPPURE SE TALE PAGAMENTO RATEALE E’
EFFETTUATO IN SEGUITO AD UN PRECISO ACCORDO TRA LE PARTI.
ALCUNI ESEMPI PRATICI IN MERITO ALL'USO DEL CONTANTE
SOGGETTO CHE DEVE PAGARE UNA FATTURA PER EURO 1.800.
Dalle disposizioni ricavate dal decreto legislativo 231-2007 risulta lecito il
seguente comportamento:
-pagamento in tre rate di euro 600 ( magari a 30 ,60, e 90 gg.) se la fattura
indica espressamente le modalità pratiche di pagamento;
SOGGETTO CHE PAGA L'AFFITTO DEL NEGOZIO
IMPORTO AFFITTO EURO 10.800
DODICI RATE A FINE MESE DI EURO 900
si ritiene possibile effettuare i pagamenti delle rate in contanti;
SOGGETTO CHE HA ACQUISTATO UNA CUCINA
10.000
DEL VALORE DI EURO
SI RITIENE CORRETTO PAGARE EURO 9.100 CON ASSEGNO NON TRASFERIBILE
RIMANENTE SOMMA DI EURO 900 IN CONTANTI.
E LA
SE IL PAGAMENTO PREVEDE RATE IN CONTANTI SAREBBE AUSPICABILE REDARRE UN
APPOSITO CONTRATTO SOTTOSCRITTO DALLE PARTI.
CONSIGLI PER L'USO
E' comunque doveroso da parte di tutti attenersi alle normali consuetudini
commerciali in quanto
alcuni atteggiamenti potrebbero essere valutati in
maniera sospetta ( anche ai fini dell'antiriciclaggio) in quanto esclusi dalla pratica
commerciale.
A tal fine si segnala la sentenza della Cassazione n. 15103 del giugno 2010 che in
merito al pagamento di un immobile a rate ( anche inferiori alle soglie minime
previste) ha sancito che l'operazione in questione faccia sempre scattare le
sanzioni antiriciclaggio in quanto operazione anomala ( si trattava di pagamenti
rateali in contanti per un valore di oltre 200.000 euro). Certamente pagare oltre
200.000 euro a rate esula dalla consueta pratica commerciale.
NORMATIVAVA RELATIVA ALL’EMISSIONE DEGLI ASSEGNI
Obbligatorio emettere gli assegni per importi superiori ai mille euro con il
nominativo e la clausola di non trasferibilità; gli assegni in forma libera sono
possibili solo se richiesti all’Istituto bancario dal Cliente e sono soggetti al
pagamento di un’imposta di bollo pari a euro 1,50 per assegno.
ULTERIORE OBBLIGO CON SANZIONE PER I PROFESSIONISTI CONTABILI
I Professionisti che operano in campo contabile e che provvedono alla tenuta
della contabilità ordinaria (commercialisti , consulenti del lavoro ma anche i
centri elaborazione dati ) per conto dei loro clienti saranno tenuti alla
segnalazione delle operazioni effettuate in relazione ai pagamenti per importi pari
o superiori ai mille euro ( le operazioni possono riguardare pagamenti di
fatture,pagamenti nei confronti dei soci ecc.).Tale comunicazione dovrà essere
effettuata entro 30 giorni dalla scoperta dell'infrazione ( se il cliente consegna in
ritardo la documentazione e il professionista scopre in quel momento l'operazione
i 30 giorni decorrono da questo momento ). A questo proposito risulta utile
dimostrare la consegna in ritardo della documentazione per proteggere il
professionista da eventuali responsabilità. Secondo pareri autorevoli la norma si
applica solo ai professionisti che elaborano la contabilità ordinaria e non per quei
clienti che provvedono essi stessi alla tenuta dei registri contabili e dove il
professionista svolga attività di consulenza .
La Comunicazione di cui sopra deve essere spedita dal soggetto obbligato agli
Uffici Territoriali del MEF ( anche in assenza del sospetto in materia di
antiriciclaggio) in carta semplice e
a mezzo raccomandata AR. Gli Uffici
Territoriali provvederanno alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate al fine di
innescare specifici controlli fiscali.
COSA RISCHIA IL PROFESSIONISTA TENUTO ALLA COMUNICAZIONE
Si potrebbe iniziare il commento con la famosa frase “ OLTRE AL DANNO LA
BEFFA” . La norma infatti prevede per il professionista l'impossibilità dell'uso
dell'istituto dell'oblazione rendendo particolarmente pericolosa la sanzione.
In sostanza la mancata segnalazione di un'operazione di 1000 euro comporterà
per il professionista una sanzione di euro 3.000 contro una sanzione di 20 euro
per il soggetto che ha compiuto l'infrazione stessa.Si segnala infatti che per il
professionista non è possibile ricorrere alla procedura dell’oblazione e pertanto
dovrebbe scontare la sanzione minima prevista di euro 3.000.
In virtù della disposizione che proroga al 1 febbraio 2012 le sanzioni in materia di
limite all'uso del contante,tale norma
sembrerebbe estendibile anche ai
professionisti ( in quanto facenti parte dei soggetti sottoposti alle sanzioni per
eventuali omissioni in materia di comunicazioni).
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA - ACE
Introdotto con l'art. 1 del Decreto Monti un premio per le imprese che investono.
Attraverso il meccanismo denominato ACE si consente una deduzione nel modello
2011 ( con decorrenza 2011) di un importo pari al 3% sull'incremento del
patrimonio netto aziendale rispetto alla situazione esistente al 31.12.2010. Lo
scopo della norma è senza dubbio quello di favorire la capitalizzazione delle PMI.
La percentuale del 3% è stata fissata per il primo triennio di applicazione della
normativa ovvero 2011-2012-2013, dal quarto periodo in poi l'aliquota sarà
determinata con decreto del MEF da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.
Quindi a partire dal 2011 gli incrementi del Patrimonio rispetto alla situazione del
31.12.2010 si sommeranno a quelli degli anni successivi ai fini del calcolo
dell'incremento sul quale calcolare l'ACE. La norma non individua un limite
massimo agevolabile ( come era previsto ad esempio nella DIT).
Se in un esercizio l’agevolazione super il reddito complessivo dichiarato tale
differenza è computabile nel periodo d’imposta successivo ( non sono quindi
ammesse perdite d’esercizio).
I soggetti interessati alla norma sono:
-soggetti Ires ;
-persone fisiche,snc e sas in contabilità ordinaria .
-enti commerciali residenti in Italia
-stabili organizzazioni presenti in Italia
N.B. sono esclusi tutti gli enti non commerciali
Ai fini del calcolo dell'incremento del Patrimonio Netto occorre considerare le
seguenti voci di bilancio:
VOCI CHE COSTITUISCONO INCREMENTI DEL CAPITALE:
-aumenti del Capitale Sociale, utile dell’esercizio,versamenti da Sovrapprezzo
azioni, versamenti in conto capitale o a Fondo perduto,rinunce a predenti
finanziamenti da parte dei soci ( non sono da considerare come incremento i
debiti nei confronti dei soci effettuati a titolo di mero finanziamento); N.B.
occorre evidenziare che gli eventuali aumenti di capitale o versamenti in
conto capitali si considerano a partire dalla data di versamento ovvero pro
rata temporis ; INOLTRE NON CONTANO AI FINI ACE I CONFERIMENTI IN
NATURA ; inoltre gli utili accantonati ai fini ace sono al netto della quota
destinata a Riserva legale in quanto riserva indisponibile. SI RITIENE CHE
ANCHE LE RINUNCE DEI SOCI AI CREDITI SIANO DA CONSIDERARE COME
INCREMENTO CON EFFETTO DALLA DATA DI RINUNCIA.
VOCI CHE COSTITUISCONO DECREMENTI DEL CAPITALE:
-decremento per erogazione dividendi,acquisti di partecipazioni in società
controllate,acquisti di aziende o di rami d'azienda. Le attribuzioni ai soci hanno
rilevanza dall’inizio dell’esercizio anche se effettuate in data posteriore al
01012011.
N.B. Per le società di nuova Costituzione tutto il Capitale sottoscritto viene
considerato come incremento.
ESEMPIO DI CALCOLO PRATICO SRL
ALIQUOTA IRES 27.50
ANNO 2011
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2010
100.000
EURO
AUMENTO CAPITALE SOCIALE EFFETTUATO IL 01012011
200.000 EURO
DECREMENTO PER EROGAZIONE DIVIDENDI 2011
100.000 EURO
INCREMENTO NETTO
100.000 EURO
ANNO 2011
IMPORTO ACE
3.000 EURO
REDDITO NETTO IRES 2011
SENZA TENER CONTO ace
50.000 EURO
REDDITO CON AGEVOLAZIONE ACE
47.000 EURO
RISPARMIO IRES 2011 ( 3.000 X 27,50%) =
825 EURO
SE IL VERSAMENTO PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE
PARI AD EURO 200.000 FOSSE AVVENUTO IN DATA 01072011 AVREBBE
INCISO AI FINI ACE PER SOLI EURO 100.000 IN APPLICAZIONE DEL
CRITERIO PRO RATA TEMPORIS.
ANNO 2012
LA STESSA SOCIETA' ANCHE NEL 2012 INCREMENTA IL PATRIMONIO DI
ULTERIORI EURO 100.000. TALE IMPORTO SI SOMMA ALL'INCREMENTO DEL
2011 PORTANTO IN NUOVO VALORE DI INCREMENTO DEL CAPITALE AD
EURO 200.000 RISPETTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE ALLA DALA DEL
31.12.2010.
IN QUESTO CASO IL 3 % SI CALCOLA SU EURO 200.000
6.000.
OVVERO EURO
NEL 2012 LA SRL AVRA' UN RISPARMIO FISCALE IRES PARI AD
OVVERO PARI AL 27,50% DI EURO 6.000.
EURO 1.650
ANNO 2013
LA STESSA SOCIETA' NEL 2013 DECREMENTA IL PATRIMONIO DI EURO
200.000. TALE IMPORTO SI SOMMA ALL'INCREMENTO DEL 2011 E DEL 2012
PORTANDO ALL'AZZERAMENTO DEGLI INCREMENTI EFFETTUATI NEL 2011 E
NEL 2012.
PERTANTO, IN QUESTO CASO ,ALLA SOCIETA' NON SPETTA ALCUNA
AGEVOLAZIONE ACE PER IL 2013 .
LE NOVITA' PER GLI STUDI DI SETTORE
Ferma restando la validità degli studi di settore come strumento di presunzione
semplice ,la Manovra Monti ne ha ulteriormente potenziato le funzionalità
prevedendone l'applicazione con decorrenza dal periodo d'imposta 2011 ovvero
Unico 2012. Tali novità vanno ad aggiungersi alle disposizioni precedenti in
materia e in sintesi la normativa si può sintetizzare in questo modo:
VANTAGGI PER I SOGGETTI CONGRUI ( ANCHE PER ADEGUAMENTO ),
COERENTI AGLI INDICATORI E CHE ASSOLVONO IN MANIERA REGOLARE
GLI OBBLIGHI DI COMPILAZIONE DEI DATI RILEVANTI:
1) Esclusione da accertamenti da presunzioni semplici;
2) Riduzione di un anno dei termini di prescrizione per l'accertamento;
3) Accertamento sintetico ( ovvero redditometro) solo se il reddito presunto
accertabile eccede di almeno 1/3 ( 33%) quello dichiarato(si ricorda che lo
scostamento applicabile in via ordinaria è del 20%).
SVANTAGGI PER I SOGGETTI NON CONGRUI, NON COERENTI O CHE NON
ASSOLVONO IN MANIERA REGOLARE GLI OBBLIGHI DI COMPILAZIONE DEI
DATI RILEVANTI:
-Verifiche da parte della Guardia di Finanza a da parte dell'Agenzia delle Entrate
con l'utilizzo delle indagini finanziarie;
-Aumento delle sanzioni del 50% per infedele dichiarazione se le maggiori imposte
accertate superano del 10% quelle dichiarate; ovvero sanzione di euro 2.065 se
dalla omissione della presentazione del modello degli Studi non derivano
differenze di imponibile;
-rischio di subire un accertamento induttivo basato solo su presunzioni semplici
per i contribuenti che omettono o compilano in maniera infedele il modello degli
studi o indicano cause di esclusione o di inapplicabilità non veritiere.
Secondo il parere fornito in occasione del videoforum di Italia Oggi del 18.01.2012
l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che , pur considerando la portata generale
della normativa prevista in materia di studi di settore, la franchigia di 1/3 non si
applica ai soci delle società trasparenti anche se congrue,coerenti e fedeli agli
studi .
ULTERIORI MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE
RESPONSABILITA' PENALE PER CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI
L'art. 11 del Decreto 201-2011 ( Manovra Monti) ha previsto il rischio del carcere
per i Contribuenti che rilasciano al fisco dichiarazioni o documentazione mendace
ai sensi del Dpr.445-2000. La norma prevede estende tale rischio anche ai
professionisti che ,per conto dei clienti , forniscono risposte o documentazione
non conformi al vero.
Restano escluse dalla normativa le condotte (dichiarazioni,esibizione documenti
falsi)
che non sono in relazione ai reati di cui all'art. 74-2000 ovvero:
dichiarazione fraudolenta ,dichiarazione infedele,omessa dichiarazione ,emissione
fatture per operazioni inesistenti ecc.).
N.B. Quindi non tutte le dichiarazioni mendaci fanno scattare il reato penale
ma solo quelle rese nell'ambito di un controllo che porti alla scoperta di un
reato di cui al Decreto n.74-2000.
A tale proposito di propone tabella dei reati di cui all'art.74-2000
TABELLA ESPLICATIVA APPLICABILE AI REATI COMMESSI DAL 17 SETTEMBRE 2011
TIPO REATO
NUOVI LIMITI IN VIGORE E
PENA PREVISTA
Dichiarazione fraudolenta con falsa
fatturazione
In caso di evasione di iva e redditi attraverso l'ausilio di
fatture false è prevista la reclusione da un anno e mezzo a
sei anni (art.2 d.l.74-2000). Questo vale per qualsiasi
importo evaso. Abolita ogni franchigia.
Dichiarazione fraudolenta con altri
artifici
Viene abbassata la soglia relativa all'art. 3 del d.l. 74
-2000 : devono essere presenti congiuntamente :lettera a)
evasione imposta per almeno euro 30.000; lettera b)
sottrazione all'imposizione per un milione di euro. Pena
prevista da un anno e sei mesi a sei anni.
Dichiarazione infedele
Art. 4 d.l.74-2000: il reato si configura se
contemporaneamente vengono superati i seguenti limiti: 1)
imposta evasa superiore a euro 50.000; b)sottrazione
all'imposizione di elementi attivi superiori al 10% di quelli
indicati in dichiarazione o comunque superiori a 2.000.000
di euro. Pena prevista da un anno a tre anni.
Omessa dichiarazione
Art.5 d.l. 74-2000: si ha il reato se l'imposta evasa
raggiunge i 30.000 euro. Pena prevista da un anno a tre
anni.
Emissione fatture fittizie
Art. 8 d.l. 74-2000: il reato è punibile indipendentemente
dalla cifra (non esiste un limite). Pena da un anno e mezzo
a sei anni.
REATI IN MATERIA DI OCCULTAMENTO ED
OMESSI VERSAMENTI
Si segnalano anche le infrazioni di cui all'art.10 del d.l.
74-2000 : occultamento e distruzione scritture e documenti
contabili,omesso versamento delle ritenute certificate dal
sostituto entro il termine della dichiarazione annuale 770
ed omessi versamenti ai fini iva entro il termine entro il
termine previsto per il versamento dell'acconto iva relativo
al periodo d'imposta successivo.
Rischio del carcere
Applicabile a chi evade almeno 3 milioni di euro
d'imposta e al 30 % del fatturato ( devono essere presenti
entrambe le condizioni). Non è concesso richiedere la
sospensione condizionale della pena . Se il contribuente
salda i debiti la sanzione penale sarà ridotta fino ad un
terzo e inoltre la prescrizione di questo reato è aumentata
di un terzo .
La norma in oggetto
potrebbe dare origine a varie interpretazioni creando
possibili difficoltà sia ai contribuenti che agli stessi professionisti.
L'art. 11 bis del Decreto Monti stabilisce che , al fine di tutelare i contribuenti,
qualsiasi richiesta di documentazione o d'informazione deve essere fatta in
modalità telematica al fine di scongiurare eventuali comportamenti non corretti
da parte dei funzionari dell'Amministrazione Finanziaria.
OBBLIGO di COMUNICAZIONE dei
GENNAIO 2012
DATI dei CONTI BANCARI DAL 1
Gli Intermediari dovranno comunicare a far data dal 1 gennaio 2012 i dati dei
conti bancari dei Contribuenti. Sembra comunque che sia possibile da parte
dell'Agenzia richiedere anche copie delle movimentazioni relative a periodi
precedenti non prescritti ( nella norma si indica solo la decorrenza dell'obbligo ma
non si fanno infatti riferimenti ai periodi d'imposta).
Ovviamente tali dati potranno servire per formare liste selettive di contribuenti
da controllare e come strumento di lotta all'evasione in genere. Il Fisco potrebbe
anche controllare i prelevamenti dai conti e confrontarli con il reddito dichiarato
con lo scopo di evidenziare situazioni contraddittorie.
NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONI DEL 36% E 55%
L'art. 5 della Manovra Monti ha previsto che dal 2013 per poter fruire delle
agevolazioni fiscali il contribuente dovrà possedere un reddito ISEE non superiore
alle soglie stabilite. Da questo si deduce che anche le detrazioni del 36-55%
saranno legate al possesso di un determinato reddito (si ricorda che anche gli
indicatori
per
calcolare
l'ISEE
dovranno
essere
rivisti
da
parte
dell'Amministrazione).
Per il 2012 invece la detrazione del 36% (su un importo massimo di euro
48.000 per immobile) è stata resa permanente. La detrazione massima
fiscale concessa è di euro 17.280 da dividere in 10 anni; la norma non
accenna più ai contribuenti di 75/80 anni facendo intendere che il periodo
di 10 anni sia applicabile a tutte le categorie di contribuenti.
L'art. 4 della Manovra Monti estende la detrazione in oggetto a nuove spese ( es.
immobili danneggiati per calamità) ed inoltre consente il trasferimento del
diritto al bonus tra venditore e acquirente in caso di cessione dello stesso
immobile ( sono ritenuti validi anche contratti a titolo gratuito come la donazione
o la permuta).Quindi la detrazione ,per volontà delle parti, potrà rimanere in capo
al venditore o essere trasferita all'acquirente. In assenza di accordo il bonus è
trasferito all'acquirente. In caso di cessione pro-quota la detrazione si trasferisce
se la quota del 100% si consolida in capo al soggetto acquirente.
Ai fini della detrazione spettante i contribuenti devono conservare le ricevute ICI
pagate.
IL 2012 : ULTIMO ANNO PER IL 55%
Ulteriore novità si può intravedere nella proroga del 55% per l'anno 2012 ,
agevolazione che però dall'anno 2013 sarà assorbita da quella del 36% .
NOVITA’ DAL 2013
I soggetti IRES a decorrere dal 2013 non potranno usufruire delle agevolazioni del
36% e 55% ; potranno ancora utilizzare tali agevolazioni nel 2012 .
LA DEDUCIBILITA' DELL'IRAP SUL COSTO DEL LAVORO
l'art. 2 del decreto legge n. 201 introduce la deducibilità dell'Irap pagata sul costo
del lavoro ai fini delle imposte sul reddito con decorrenza dall'anno 2012.
La deduzione Irap del 10% di quanto pagato secondo il criterio di cassa rimarrà
solo per i Contribuenti che in bilancio potranno far valere degli oneri finanziari.
Modalità di calcolo
Nella determinazione della nuova deduzione, gli elementi principali da tenere in
considerazione sono due: il limite dell'imposta pagata e di competenza
dell'esercizio, e l'importo sul quale calcolare la deduzione stessa che è dato dal
rapporto tra il costo del lavoro non deducibile ai fini Irap e il valore della base
imponibile
Irap
netta.
.
La nuova deduzione analitica, dovrà anche fare i conti con i versamenti effettuati
a titolo di acconto, per i quali sarà sempre necessario verificare se sono capienti o
meno rispetto a quanto sarà dovuto a saldo. Nel calcolo occorrerà tenere in
considerazione anche le deduzioni del costo del lavoro ovvero: spese apprendisti,
contributi Inail, spese per disabili, spese personale addetto alla ricerca e allo
sviluppo,detrazioni per cuneo fiscale, deduzione forfettaria in relazione
all'imponibile Irap,deduzione pari a 1850 euro per un massimo di cinque
dipendenti.
La manovra Monti ha aumentato le deduzioni forfettarie dagli attuali 4.600 euro a
10.600 euro per i lavoratori assunti a tempo indeterminato se di sesso femminile
e per i giovani fino a 35 anni. Nel Mezzogiorno per le categorie sopra indicate
(femmine e giovani) la deduzione forfettaria è prevista in 15.200 euro.
N.B. La norma non chiarisce se il dipendente che compie i 35 anni perde
immediatamente il diritto alla maggior detrazione o se tale situazione entra
in vigore dal periodo d'imposta successivo.
La manovra “salva Italia”, allarga il beneficio anche ai costi sostenuti per i
compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto
(personale assimilato a quello dipendente), sono esclusi i costi per le prestazioni
di lavoro autonomo occasionale, di attività commerciale occasionale e di
associazione
in
partecipazione
con
apporto
d’opera.
La nuova deduzione analitica si potrà sommare anche a quella forfettaria riferita
alla presenza di interessi passivi nella formazione della base imponibile.
La doppia deduzione incontrerà un limite che è costituito dall'importo dell'Irap
versata sulla base del criterio di cassa ( saldo e acconti versati ).
GUIDA ALL’IMU 2012 (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA )
Il Decreto Monti n. 201-2011 è stato convertito nella Legge n. 214 del 22
Dicembre 2012 e pertanto è ora possibile fare una prima analisi definitiva della
nuova imposta IMU che entrerà in vigore nel nuovo anno. Si prendono in esame
gli aspetti principali ed alcuni esempi pratici di calcolo.
BENI OGGETTO DELLA NUOVA IMPOSTA
La nuova imposta è applicabile ai contribuenti che posseggono ( sia in regime
d’impresa che in regime privato) i seguenti beni immobili:
-fabbricati compresa la prima abitazione e la relativa pertinenza;
-aree fabbricabili;
-fabbricati in corso di costruzione;
-fabbricati rurali;
-fabbricati del gruppo D posseduti da imprese e non iscritti in catasto
-terreni agricoli.
LE ALIQUOTE PREVISTE PER LA NUOVA IMPOSTA
La nuova imposta prevede in sostanza le seguenti aliquote ordinaria che
potranno essere aumentate o diminuite da parte dei regolamenti Comunali entro
determinati limiti:
- ALIQUOTA ORDINARIA :
7,6 X MILLE
-ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA
4,00 X MILLE
-ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,00 XMILLE
N.B. OGNI PROPRIETARIO DEVE APPLICARE L’ALIQUOTA IN BASE ALLA
PERCENTUALE DI PROPRIETA’ SOPETTANTE
LE DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Sulla falsariga dell’ICI è prevista una detrazione per i proprietari di abitazione
principale e relativa pertinenza nella misura massima di euro 200,00 rapportabile
al periodo dell’anno in cui l’immobile conserva i requisiti di abitazione principale ;
inoltre è stata previsto che , solo per il 2012 e per il 2013, l’incremento di tale
detrazione per un importo di euro 50,00 per ciascun figlio avente un’età non
superiore ai 26 anni ( fatto salvo il caso che lo stesso dimori effettivamente
nell’abitazione in oggetto ( non è quindi sufficiente la semplice residenza
anagrafica) nel limite massimo di 400 euro . Il figlio di cui sopra non deve anche
essere fiscalmente a carico per avere diritto alla detrazione . Viene inoltre chiarito
che i Comuni possono aumentare l’importo della detrazione per i figli nel rispetto
del loro bilancio.
TABELLA PER L’APPLICAZIONE PRATICA DELL’IMU
TIPO
VALORE DA
COEFFICIENTE
IMMOBILE
CONSIDERARE MOLTIPLICATORE
AI FINI DEL
PRECISTO DA
CALCOLO
APPLICARE ALLA
DELL’IMPOSTA RENDITA
CATASTALE
RIVALUTATA O AD
ALTRI VALORI
STABILITI DALLA
NORMA
ALIQUOTE
IMMOBILE
ADIBITO AD
ABITAZIONE
PRINCIPALE
ALIQUOTA
ALTRI
IMMOBILI
FABBRICATI
RURALI AD
USO
STRUMENTALE
4 X MILLE
ORDINARIA
7,6 X MILLE
ORDINARIA
7,6 X MILLE
ORDINARIA
7,6 X MILLE
ORDINARIA
7,6 X MILLE
ORDINARIA
7,6 X MILLE
ORDINARIA
7,6 X MILLE
ORDINARIA
7,6 X MILLE
ORDINARIA
7,6 X MILLE
ORDINARIA
ALIQUOTA 2 X
MILLE
A/1 E FINO
A/5
A/6
REND. RIV. 5%
160
REND. RIV. 5%
160
A/7 FINO A/9
REND. RIV. 5%
160
C/2,C/6,C/7
REND. RIV. 5%
160
C/1
REND. RIV. 5%
55
B
REND. RIV. 5%
140
C/3,C/4 C/5
REND. RIV. 5%
140
A/10
REND. RIV. 5%
80
D1 a D9
REND. RIV. 5%
60
D5
REND. RIV. 5%
80
GRUPPO D
AGRICOLTORI
TERRENI
AGRICOLI DI
COLTIVATORI
DIRETTI
TERRENI
AGRICOLI
REND. RIV. 5%
60
REDDITO
DOMINACALE
RIV.DEL 25%
110
7,6 X MILLE
ORDINARIA
REDDITO
DOMINACALE
RIV.DEL 25%
VALORE
VENALE
130
7,6 X MILLE
ORDINARIA
VALORE VENALE X
ALIQUOTA 7,6 X
MILLE
VALORE VENALE X
ALIQUOTA 7,6 X
MILLE
7,6 X MILLE
ORDINARIA
VALORE CONTABILE
PER 7,6 X MILLE
7,6 X MILLE
ORDINARIA
AREE
EDIFICABILI
FABBRICATI IN VALORE
COSTRUZIONE VENALE
GRUPPO D
SOGGETTI
IMPRESE NON
ACCATASTATI
VALORE
CONTABILE
PREVISTA
POSSIBILITA’
PER I
COMUNI DI
VARIARE
ENTRO CERTI
LIMITI LE
ALIQUOTE
ORDINARIE
anche in base
alla tipologia
di immobile
7,6 X MILLE
ORDINARIA
7,6 X MILLE
ORDINARIA
ALIQUOTA 2 X
MILLE
7,6 X MILLE
ORDINARIA
N.B. I FABBRICATI RURALI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ACCATASTATI
ENTRO IL 30.11.2012
GLI IMMOBILI E I TERRENI
ESENTI DALL’IMU
Rimangano esenti dall’ IMU i seguenti immobili e terreni:
-terreni agricoli situati in aree montane o collinose, immobili destinati ad usi
culturali ( ad esempio muse, biblioteche ecc.), immobili appartenenti alla
categoria catastale E (stazioni carburanti), fabbricati destinati a sedi
diplomatiche,Unicef ecc, fabbricati destinati al culto o del Vaticano (chiese,
conventi ecc.), fabbricati degli enti non commerciali per lo svolgimento di attività
istituzionali e non esclusivamente commerciali destinati a finalità
ricreative/assistenziali.
Pagheranno l’Imu anche gli Immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni ,alle
Provincie e ai Comuni destinati anche ad attività istituzionali (la vecchia ici
prevedeva il pagamento solo per gli immobili utilizzati ai fini commerciali).
LE UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO AI FAMILIARI
Il Decreto ha disposto che i Comuni non potranno considerare abitazione
principale quelle concesse in uso gratuito ai familiari . Queste abitazioni pertanto
saranno soggette all’aliquota del 7,6 x mille.
MODALITA’ ,TERMINI DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE IMU
Il versamento andrà fatto in via esclusiva tramite modello F24 (non ammesso il
bollettino postale) alle seguenti date:
-50% al 16 giugno 2012
-50% al 16 dicembre 2012
L’ Imu sostituisce l’Ici , l’Irpef e relative addizionali e una quota del gettito sarà
destinata anche allo Stato.
Il modello di dichiarazione sarà oggetto di apposito decreto del Ministero delle
Finanze; la dichiarazione dovrà essere trasmessa , salvo ripensamenti dell’ultima
ora, in maniera telematica al sistema informativa della fiscalità (sarà reso
successivamente dallo stesso sistema ai Comuni interessati).
LA DETRAIBILITA’ DELLA NUOVA IMPOSTA IMU
Viene stabilito che l’importo pagato a titolo di IMU è totalmente indetraibile ai fini
Irpef, Ires ed Irap.
IMMOBILI POSSEDUTI ALL’ESTERO: INTRODOTTA NUOVA IMPOSTA
I proprietari di immobili situati all’estero dal 2012 dovranno corrispondere
un’imposta pari all’aliquota del 7,6 x mille sul valore degli immobili in oggetto ; il
valore cui applicare l’aliquota è dato dal costo storico d’acquisto o in mancanza
dal valore di mercato dell’immobile nel paese ove si trova.
PROSPETTO CALCOLO IMU E RAFFRONTO CON ICI
ABITAZIONE PRINCIPALE
CATEGORIA
A/2
RENDITA
800
RENDITA RIV. 840
5%
COEFF.IMU
160
VALORE IMU
134.400
ALIQUOTA 4X RAFFRONTO
MILLE
CON ICI
537,60
2011
DETRAZ.
FINO AL 2011
200 EURO
IL
CONTRIBUEN
YE NON
AVREBBE
PAGATO
NIENTE
IN QUANTO
ABITAZIONE
PRINCIPALE
DETRAZIONE
1 FIGLIO 50
EURO
IMU NETTA
287,60 EURO
PROSPETTO ABITAZIONE SECONDARIA
CATEGORIA
A/2
RENDITA
800
RENDITA RIV. 840
5%
COEFF.IMU
160
VALORE IMU
134.400
ALIQUOTA
7,60 X MILLE
EURO
1021.44
DETRAZ.
EURO
NON
SPETTANTE
DETRAZIONE
1 FIGLIO
NON
SPETTANTE
IMU NETTA
EURO
1021,44
RAFFRONTO
CON ICI
2011
VALORE ICI
84.000
RENDITA
RIVALUTATA
840 EURO
ICI DOVUTA
588 EURO
ALIQUOTA ICI DIFFERENZA
SI IPOTIZZI 7 TRA IMU ED
X MILLE
ICI
433,44 EURO
AI FINI DEL CALCOLO DI CONVENIENZA OCCORRE CONSIDERARE CHE L’IMU
SOSTITUISCE L’IRPEF E LE ADDIZIONALI SUL REDDITO FONDIARIO PARI A
840 EURO (I MOLTIPLICATORI IMU NON VANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE
AI FINI IRPEF); IPOTIZZANDO UNA ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEL 23% E
DELLO 0.90 DI ADDIZIONALE IL CONTRIBUENTE PAGHEREBBE IRPEF E
ADDIZIONALE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 200,76.
ALLA FINE IL CALCOLO DELL’IMU E’ ANCORA SFAVOREVOLE AL
CONTRIBUENTE PER EURO 232,68 RISPETTO ALLA VECCHIA NORMATIVA IN
VIGORE FINO AL 2011.
ALTRI ESEMPI PRATICI PER IL CALCOLO DELL’IMU
Contribuente che possiede un NEGOZIO ed un’ AREA FABBRICABILE
DATI NEGOZIO: categoria catastale: C/3;- rendita catastale: 3.200 euro; percentuale di possesso: 100%; mesi di possesso: 12; - aliquota prevista nel
comune: 0,76%.
-
CALCOLO
-
RENDITA 3.200
-
RENDITA RIVALUTATA 3.360
-
RENDITA RIVAL X MOLTIPLICATORE 140= 470.400 EURO
-
IMPORTO IMU = EURIO 470.400 X 7,6 X MILLE = 3575.04
-
-
ESEMPIO
Area fabbricabile ; Valore venale: 240.000 euro; percentuale di possesso: 100%;
- mesi di possesso: 12; - aliquota prevista nel comune: 0,76
CALCOLO:
240.000 X 7.6 X MILLE =1.824 EURO
LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI BONARI
La Manovra Monti ha previsto la possibilità di rateazione degli avvisi bonari
,emessi a seguito dei controlli formali , d'importo superiore ai 50.000 Euro senza
obbligo di fideiussione.
Pertanto a seguito della modifica la rateazione degli avvisi bonari è regolata come
da tabella:
Avviso bonario con importo non superiore ai
5.000 euro
Rateazione massima di 6 rate trimestrali di pari
importo
Avviso bonario con importo superiore ai 5.000 Rateazione massima di 20 rate trimestrali di
euro e fino a euro 50.000
pari importo
Avviso bonario con importo superiore a euro
50.000
Nessuna garanzia prevista per la rateazione
Ravvedimento operoso
Possibile entro il termine di versamento della
rata successiva: viene previsto il ravvedimento
operoso ovvero il mancato pagamento di una
rata ( diversa dalla prima) potrà essere sanato
entro il termine di versamento della rata
successiva senza dar luogo alla decadenza della
rateazione. E' applicabile anche il ravvedimento
sprint con la sanzione allo 0,2% giornaliera
entro i primi 14 giorni.
ULTERIORI NOVITA'
Il Decreto 201-2011 prevede anche la possibilità per il contribuente in difficoltà
economiche di chiedere un'ulteriore proroga delle rateazione iscritta a ruolo per
altre 72 rate. Il debitore può anche richiedere, in luogo alle rate costanti, anche
l'applicazione di rate variabili . La condizione obbligatoria per richiedere la
proroga è che la prima dilazione non sia decaduta.
La Manovra Monti introduce anche una novità che riguarda i beni pignorati da
Equitalia : viene stabilita la possibilità per il contribuente di vendere direttamente
a terzi tali beni ,senza ricorrere al meccanismo dell'asta, con il consenso
dell'Agente di riscossione. Se la somma riscossa sarà superiore al debito Equitalia
provvederà alla restituzione della differenza entro 10 giorni dall'incasso.
INTRODUZIONE DEL TUTORAGGIO DAL 2013
I soggetti interessati al nuovo regime DEL TUTORAGGIO sono:
-esercenti arti e professioni, imprenditori individuali, snc e sas . Possono accedere
al regime indipendentemente dal tipo di contabilità adottata ( ordinaria o
semplificata).
Sono escluse le società di Capitali ( anche quelle costituite tra Professionisti).
Per poter accedere al nuovo regime il contribuente deve:
1) inviare telematicamente all'Agenzia i dati delle operazioni attive e passive;
2) predisporre un conto corrente dedicato dove far transitare tutte le
movimentazioni attive e passive relative all'attività lavorativa;
3) non operare transazioni in contanti per importi pari o superiori ai mille
euro .
COSA PREVEDE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE IL NUOVO REGIME
Per tutti i soggetti sono previste le seguenti condizioni:
−
L'Agenzia provvederà alla predisposizioni delle liquidazioni iva,dei modelli di
versamento e della dichiarazione iva annuale; inoltre la stessa Agenzia provvederà
alla compilazione del modello 770 semplificato, dei modelli CUD e della
predisposizione dei modelli di versamento delle ritenute; i contribuenti ammessi
al nuovo regime non dovranno emettere scontrini o ricevute fiscali in quanto
soggetti all'invio telematico dei componenti attivi; potranno infine usufruire della
compensazione del credito iva in termini ravvicinati e non essere soggetti alle
limitazioni del visto di conformità per importi superiori ai 15.000 euro e alla
presentazione di idonea garanzia per i rimborsi iva.
Per i soggetti in contabilità semplificata vengono aggiunte altre agevolazioni:
-possibilità si determinare il reddito con il principio di cassa; predisposizione delle
dichiarazioni Irpef e Irap a cura dell'Agenzia e esonero dalla tenuta delle scritture
contabili.
SANZIONI PREVISTE
Il mancato rispetto di uno solo dei seguenti obblighi ovvero:
−
mancato invio telematico operazioni attive e passive;
−
utilizzo conto dedicato :
−
violazioni in materia di uso del contante;
comporta il decadimento dai benefici e la sanzione amministrativa da euro
1.500 ad euro 4.000.
INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ANCHE SUI RISPARMI
Ai fini del calcolo della base imponibile a cui applicare l'imposta di bollo è utile
ricordare che scontano l'imposta strumenti quali il : risparmio gestito ( fondi), i
derivati (future),Sicav,Certificati di deposito,polizze assicurative.
Per le azioni,le obbligazioni e i titoli di Stato ( già soggetti a bollo) cambia invece
l'aliquota del bollo.
Sono esclusi dalla base imponibile: fondi pensione ,polizze assicurative da rischio
sanitario,conti di deposito delle banche, investimenti in beni rifugio.
L'imposta di bollo sarà trattenuta dall'intermediario finanziario, fatto salvo in cui
il contribuente detenga investimenti all'estero e il relativo intermediario non
abbia il ruolo di sostituto in Italia( in questo caso è lo stesso contribuente che
deve attivarsi per pagare l'imposta di bollo).
TABELLA IMPOSTA DI BOLLO
PREVISTA L’ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER LE GIACENZE
INFERIORI AI 5.000 EURO ESCLUSIVAMENTYE NEL CASO DI POSSESSO DI
BUONI FRUTTIFERI POSTALI.
VALORE PORTAFOGLIO
ANNO 2012 IMPOSTA BOLLO
FINO A EURO 34.200
34,20 EURO
DA EURO 34.200 A 1.200.000
0,10%
OLTRE EURO 1.200.000
1.200 EURO
VALORE PORTAFOGLIO
ANNO 2013 IMPOSTA BOLLO
FINO A EURO 22.800
34,20 EURO
OLTRE 22.800 EURO
0,15%
Per effetto della Manovra Monti cambia anche il bollo relativo al conto corrente
bancario:
-persone fisiche bollo euro 34,20; ( prevista esenzione per giacenze medie inferiori
ai 5.000 euro);
-imprese bollo 100 euro.
IMPOSTA DI BOLLO PER LE ATTIVITA’ SCUDATE
La Manovra dispone che le attività emerse a seguito di scudo fiscale sono
soggette ad un’imposta di bollo ordinaria del 4% ; nel 2012 l’aliquota è del 10% e
nel 2013 del 13,50%; tale imposta sarà trattenuta direttamente dagli Intermediari
finanziari e dovrà essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno.
Addizionale auto di lusso ( decorrenza 01 gennaio 2012)
Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone è
prevista una addizionale erariale pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a 185 chilowatt.
L’addizionale va versata con modello F24 con elementi identificativi entro gli
stessi termini per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria( codice
tributo 3364).
Introdotta una riduzione in base all'età dei veicolo:
Anni veicolo
Riduzione da applicare alla
tariffa dei 20 euro
Importo da applicare oltre i
185 kw
5
60,00%
12 euro
10
30,00%
6 euro
15
15,00%
3 euro
Almeno 20
Non dovuto il tributo
Non dovuto il tributo
Tassa annuale di stazionamento Imbarcazioni ( a far data dal 01 Maggio 2012)
Introdotta dal 1° maggio 2012 una tassa annuale di stazionamento per le unità
da diporto.
La tassa è calcolata (per ogni giorno) in questo modo:
TABELLA:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri
utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di
locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia,
nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
Gli importi di cui sopra sono ridotti del 15, del 30 e del 45% rispettivamente dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto.
Sono esenti dalla tassa le unità possedute da enti o associazioni di volontariato
per fini assistenziali. La tassa non è dovuta per le imbarcazioni nuove che
rimangono nella disponibilità del costruttore,manutentore o distributore , in
attesa delle vendita del bene.
Imposta Aeromobili ( pagamento entro il 05 marzo 2012)
Istituita un’imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro
aeronautico nazionale (NON QUELLI APPARTENENTI ALLO STATO) per servizi di
linea e non di linea .
TABELLA IMPORTI :
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppi o di quella stabilita per i velivoli di
corrispondente peso;
c) alianti,autogiri e aerostati, euro 450,00.
CANONE RAI
Le imprese e le società dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi in
numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di
appartenenza al fine dell’applicazione della relativa tariffa.
AUMENTO ALIQUOTE IVS
Con decorrenza 01/01/2012 aumentano le aliquote IVS artigiani e commercianti:
-dal 2012 aumento dell‘ 1,3% ;in seguito dello 0,45% annuale fino al
raggiungimento dell’aliquota del 24%.
AUMENTO ALIQUOTE IVA
Dal 01 ottobre 2012 le aliquote iva del 10 % e del 21% sono aumentate di due
punti e , con decorrenza 01 gennaio 2014,le predette aliquote subiranno un
ulteriore aumento di 0,5 punti.
Tale aumento è sicuro per il 2012 , mentre per il 2013 e il 2014 andrà verificato
con il fabbisogno statale.
NUOVO TRIBUTO COMUNALE DAL 2013 - RES
A far data dal 01 gennaio 2013 dovrebbe entrare in scena un tributo denominato
RES ( TRIBUTO PER RIFIUTI E SERVIZI) che sostituirà l’attuale imposta sui
rifiuti.
Con regolamento da emanare entro il 31. 10. 2012 saranno stabiliti i criteri per la
determinazione del nuovo tributo.
CELESTE VIVENZI
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ANALISI DELLA MANOVRA MONTI Decreto Legge 201