2 Agosto 2010, ore 09:07 Sbarca in G.U. la legge di conversione Manovra correttiva 2010: definitive le modifiche approvate in sede di conversione Dopo aver incassato lo scorso 29 luglio 2010 la doppia fiducia (Camera e Senato), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - n. 122 del 30 luglio 2010 - del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro Sono evidenziate nella seguente tabella le principali modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto. Art. 19 Aggiornamento del catasto Entro il 31 dicembre 2010, i proprietari di immobili che non risultano al catasto devono presentare, ai fini fiscali, la dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del territorio renderà disponibili gratuitamente ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistica-edilizia, attraverso un sistema di regole tecnicogiuridiche emanate entro e non oltre 60 giorni dal 1° gennaio 2011 con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze. Tali decreti devono comunque assicurare ai Comuni la piena accessibilità ed interoperatività applicativa delle banche dati al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative con i medesimi decreti. Al fine di assicurare l’unitarietà del sistema informativo catastale nazionale, i Comuni utilizzeranno le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall’Agenzia del territorio. Inoltre, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è costituito un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall’Agenzia del territorio nello svolgimento delle sue funzioni. Tale organo riferisce con scadenza semestrale al Ministro dell’economia e delle finanze che può proporre al Consiglio dei Ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento. Art. 20 Se non si procede alla regolarizzazione catastale, scatteranno i controlli incrociati tra l’Agenzia del Territorio e i Comuni. Adeguamento delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore Al fine di adeguare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, le seguenti limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate dall’attuale importo di € 12.500 a quello di € 5.000: è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 5.000; gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000 devono recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità; il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000; i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad somma non eccedente. È preclusa l’applicazione delle seguenti sanzioni di cui all’articolo 58 del D.Lgs. n. 231/2007: la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito nel caso di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 e di assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000; la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo nel caso di saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000; la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore nel caso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000, Art. 21 se tali violazioni siano commesse dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010. Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate Art. 22 Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità ed i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di imposto non inferiore a € 3.000. Adeguamento dell’accertamento sintetico Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto in commento, l’ufficio può sempre procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile. La determinazione sintetica del reddito può essere fondata anche sul contenuto sintetico di elementi indicati dalla capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza. Art. 23 L’ufficio ha comunque l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o mediante dei rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” Art. 24 Sono specificamente considerate da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS le imprese che cessano la loro attività entro un anno dalla data di inizio. Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistematica” Art. 25 Deve essere una vigilanza sistematica per le imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale non determinata da compensi erogati agli amministratori e soci, per più di un periodo, e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse. Contrasto di interessi Art. 26 Dal 1° luglio 2010, le banche e le poste operano una ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici relativi alle spese che beneficiano del 36%. Prezzi di trasferimento In materia di documentazione dei prezzi di trasferimento viene previsto che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni Art. 27 di cui all’art. 110, co. 7 del TUIR, da cui deriva una maggiore imposta o un minor credito, la sanzione dal 100% al 200% del valore di queste ultime, non si applica se il contribuente nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, consegna la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità del valore normale ai prezzi di trasferimento praticati. Data documentazione sarà indicata in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.L. Operazioni intracomunitarie Nella dichiarazione di inizio attività occorre indicare per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie la volontà di effettuare le stesse. Per tali soggetti, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l’ufficio può emettere un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le predette operazioni. Concentrazione della riscossione nell’accertamento Art. 31 Gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° luglio 2010 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla data della notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. Preclusione autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi Dal 1° gennaio 2011 la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, ai ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso si inosservanza di tale divieto si applica una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato; nelle predette ipotesi i termini di decadenza e prescrizione dell’atto contestazione e di irrogazione delle sanzioni decorrono dal giorno successivo alla data di definizione della contestazione. È previsto l’inserimento nel nuovo articolo 28-quater nel D.P.R. n. 600/1973 diretto a consentire la compensazione tra i debiti iscritti a ruolo e i crediti maturati nei confronti delle Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture ad appalti. Per effettuare tale compensazione, possibile dal 1° gennaio 2011, è necessario che: il crediti verso tali enti siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; il creditore acquisisca la certificazione, di cui all’art. 9, co. 3-bis del D.L. n. 185/2008, che il relativo credito relativo a somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti sia certo, liquido ed esigibile. Detta certificazione è inoltre necessaria ai fini dell’estinzione del debito iscritto a ruolo. In caso di mancato versamento da parte dei suddetti enti dell’importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, l’agente della riscossione passa alla riscossione coattiva nei confronti dell’ente sulla base del ruolo emesso a carico del creditore. Art. 32 È stato, infine, modificato l’articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 il quale nell’attuale formulazione prevede la possibilità da parte delle regioni e degli enti locali di certificare, entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, ai creditori che ne facciano richiesta, l’esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche al fine di consentirne al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari. Fondi immobiliari chiusi Il D.L. introduce alcune regole specifiche per quanto riguarda le caratteristiche che deve avere il patrimonio del fondo d’investimento: il patrimonio autonomo deve essere raccolto mediante una o più emissione di quote tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento. Le SGR che hanno istituito fondi privi di tali caratteristiche hanno due opzioni: adeguarli. In tal caso, la SGR deve adottare le relative delibere, prelevando a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari all’5% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009 metterli in liquidazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva è dovuta con aliquota del 7%. Tale liquidazione deve essere chiusa entro tre anni al massimo. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione si applica un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP del 7%, la quale deve essere versata dalla SGR il 16 febbraio per ogni anno di durata della liquidazione. Fino a concorrenza degli importi assoggettati alle imposte sostitutive non si applica la ritenuta del 20% sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di’investimento immobiliare di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 351/2001. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, ma solo in caso di plusvalenza. Gli atti di liquidazione del patrimonio sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Sono, inoltre, previste ulteriori disposizioni fiscali relativamente alle cessioni di immobili, conferimenti in società di pluralità di immobili e cessioni di azioni o quote effettuate durante la fase di liquidazione. Art. 33 È stato riformulato il comma 3, dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 351/2001, prevedendo l’esenzione da ritenuta per i proventi percepiti da fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati white list, nonché da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. È stata, infine, prevista una nuova procedura da adottare nel caso di proventi spettanti a soggetti residenti in Stati non le quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni. Tale regime si applica per i proventi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre se riferiti a periodi di attività dei fondi che abbiano inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Stock option ed emolumenti variabili Art. 34 Sui compensi erogati a titolo di stock option che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10%. Obbligo per i non residenti di indicare il codice fiscale Art. 35 Gli atti ed i negozi degli operatori finanziari conclusi con clienti per conto proprio o per conto ed in nome i terzi, riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo devono riportare il loro codice fiscale. Accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato fiscale Vengono definite le procedure per l’accertamento del reddito delle società che aderiscono al consolidato fiscale, disponendo che il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate e dalla consolidante spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente alla data in cui le stesse sono state presentate Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto partecipante al consolidato sono effettuate con atto unico, col quale è determinata la maggiore imposta, il cui pagamento estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata sia dalla consolidante. Art. 36 Disposizioni antifrode Il Ministro dell’economia e delle finanze individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo ovvero di mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. Art. 38 Gli enti e le persone soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 /2007 si astengono dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei predetti Paesi. Altre disposizioni in materia tributaria Il comma 4 dispone che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi e a tal fine previsti dalla legge. Viene stabilito un termine massimo di 150 giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario per incentivare la rapida trattazione delle cause ed assicurare in tempi brevi la riscossione delle somme dovute in pendenza di giudizio. Viene allo stesso tempo stabilito un termine massimo di efficacia di 150 giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali. Viene, infine, modificata la disciplina delle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali; allo scopo di assicurare la rapida trattazione della causa, è disposto che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data dell’udienza di trattazione entro i successivi 30 giorni e che la causa debba essere decisa entro i successivi 120 giorni, pena la perdita di efficacia del provvedimento. Mediante l’inserimento del comma 13-bis vengono apportate le seguenti modifiche: all’art. 111 del D.P.R. n. 917/1986 è stato inserito il co. 1-bis il quale prevede che la variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito d’esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa non imponibile dei dividenti e delle plusvalenze. Tale rapporto non rileva in misura non inferiore al 95% e non superiore al 98,5%. Tali disposizioni entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; Art. 40 Art-40bis per l’anno finanziario 2010 possono beneficiare del 5 per mille i soggetti già inclusi nell’elenco degli enti di ricerca e dell’Università per l’anno 2009 sono previsti controllo a campione da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca diretti ad accertare che tali enti mantengano ancora al 30 giugno 2010 i requisiti necessari per accedere a tale beneficio. Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno Le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono decidere con proprio provvedimento una riduzione delle aliquote IRAP, fino ad azzerarle. Quote latte È prevista la sospensione fino alla fine del 2010 del pagamento degli importi con scadenza 30 giugno 2010, dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte. Art. 41 Regime fiscale di attrazione europea È previsto che le imprese residenti in un Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che ivi intraprendano nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si possa applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Art. 42 Le predette nuove attività economiche non devono risultare già avviate in Italia prima dell’entrata in vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato. Reti d’imprese Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese, si legge ancora nel comma 2 dell’articolo 48 in commento, competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti don decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge n. 400/1988, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. È stata ridisciplinato il contratto di rete d’imprese, prevedendo che lo stesso si configura quando più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere , individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligato a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura commerciale, industriale, tecnica o tecnologica, ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Art. 43 Viene, inoltre, prevista un’agevolazione fiscale per le suddette imprese, ed in particolare fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 la quota degli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato alla realizzazione entro l’esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune, se accantonati in un’apposita riserva, concorre a formare il reddito d’esercizio in cui essa è utilizzata per scopi diversi dalla copertura perdite, ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. Tale importo non può essere superiore a euro 1000.000. Zone a burocrazia zero Art. 44 Nelle aree del Meridione non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto beneficino di alcune agevolazioni. Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero Ai fini delle imposte sui redditi viene escluso dalla formazione del reddito il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all’estero, che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni consecutivi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. la svolgano in Italia per i 5 anni solari successivi. In materia di norme in materia di accesso ai corsi universitari è previsto che la prova di ammissione ai corsi svolgi in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.