RAPPORTI DI COLLABORAZIONE AVV. FILIPPO COLLIA STUDIO LEGALE IUS&WORK P.zza Vittoria 11, P.zza Loggia 5, 25122 - Brescia T. 030.2942481 - 030.2408170; F. 030.3755748 [email protected] 1 TIPOLOGIE CONTRATTUALI • LAVORO SUBORDINATO (a tempo indeterminato/determinato): «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore» (art. 2094 cod. civ.) • LAVORO AUTONOMO: «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente …» (art. 2222 cod. civ.) AVV. FILIPPO COLLIA STUDIO LEGALE IUS&WORK 2 DIFFERENZA TRA LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO VINCOLO DI SUBORDINAZIONE: assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro AVV. FILIPPO COLLIA STUDIO LEGALE IUS&WORK 3 CO.CO.CO. Art. 409, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.: «… altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato» AVV. FILIPPO COLLIA STUDIO LEGALE IUS&WORK 4 CO.CO.PRO. Art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003: «… i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa» AVV. FILIPPO COLLIA STUDIO LEGALE IUS&WORK 5 RIFORMA FORNERO • il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa • il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale AVV. FILIPPO COLLIA STUDIO LEGALE IUS&WORK 6 CO.CO.PRO. RAPPORTI ESCLUSI (art. 61 D.Lgs. n. 276/2003): • • • • agenzia e rappresentanza di commercio prestazioni occasionali professioni intellettuali che prevedono iscrizione ad albo collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche • componenti organi di amministrazione e controllo delle società e partecipanti a collegi e commissioni • coloro che percepiscono pensione di vecchiaia • attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center «outbound» AVV. FILIPPO COLLIA STUDIO LEGALE IUS&WORK 7 LAVORO AUTONOMO E JOBS ACT • dal 1.1.2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato se la prestazione è esclusivamente personale e continuativa e organizzata dal committente anche in ordine a tempi e luoghi. Presunzione assoluta. Esclusioni: membri cda, iscritti albi professionali, contratti certificati, collaborazioni disciplinate dai contratti collettivi per esigenze organizzative-produttive • Abrogazione co.co.pro. AVV. FILIPPO COLLIA STUDIO LEGALE IUS&WORK 8