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DECRETO LEGGE - 30.09.2005, N. 203
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per un più incisivo contrasto del fenomeno dell'evasione
fiscale, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE
1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione
amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari
al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune
che abbia contribuito all'accertamento stesso. (1)
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di
accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti
in essi residenti, nonchè quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso
società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi
comunali. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano
all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i
tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi. (2)
2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. (3)
----(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dell'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale pari al 30
per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali.".
(2) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di
accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti
in essi residenti, nonchè quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Con il medesimo
provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale
ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza,
può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.".
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 1 Bis: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - NORME
SEMPLIFICATIVE DELLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE ED AL REPERTORIO ...
1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del
regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno
prevedere in particolare:
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto
societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 emanato in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma
della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di
adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche
amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di
imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di
adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro 50 ed un ammontare massimo di euro
500, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza
e proporzionalità;
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti
l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di
iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle
imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di
firma digitale o comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del
sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;
g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in
materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
1999, n. 558;
h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti
previdenziali, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio
di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti
possono essere comunque emanati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 2: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - NORME IN MATERIA DI
RAFFORZAMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE...
1. All'articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della
presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 nonchè dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.";
b) nel comma 3 dopo le parole: "indicato nella dichiarazione, " sono inserite le seguenti: "ovvero dai controlli eseguiti
dall'ufficio, ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, ".
2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, nonchè le attività
connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad
assunzioni di personale per 1'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico ed alle assunzioni di
personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote
di personale, nell'ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni
dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, nonchè all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo
della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare
graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione del presente
decreto, a valere sulle disponibilità di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, anche in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di
euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure
selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi, previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80 consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per
l'anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni
alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l'Agenzia delle dogane si avvale
di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al
n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349 , nell'ambito della relativa quota individuata
dall'articolo 1 comma 4, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80 nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007 . (1)
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell'Agenzia delle
dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.
4 bis. All'articolo 1 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro"
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da
qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di
20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della citata legge n. 689 del 1981 all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa"; (2)
b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme
sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui
al primo periodo". (2)
4 ter. All'articolo 1 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6 bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono
assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote
aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese
partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.
p.a.". (2)
4 quater. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle
attività produttive, compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e
dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi
sociali della SIMEST S.p.a. sono effettuate dall'assemblea". (2)
4 quinquies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinnovato il consiglio di
amministrazione della SIMEST S.p.a. e viene adeguato lo statuto della società. (2)
5. Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.
6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività
ispettive nell'ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di
intervento finalizzati al contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il
controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.
7. Per le finalità di cui al comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007,
la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel contrasto all'economia sommersa, alle
frodi fiscali e all'immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per
l'anno 2005. (3)
8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "o dell'articolo 63, primo comma", sono inserite le seguenti: ", o acquisiti
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".
9. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del primo comma, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole "terzo comma" sono aggiunte le seguenti parole: ", o acquisiti ai sensi dell'articolo
18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". (4)
10. All'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della
presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.";
b) nel comma 3 dopo le parole: "indicato nella dichiarazione, " sono inserite le seguenti: "ovvero dai controlli eseguiti
dall'ufficio, ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, ".
10 bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2 bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, hanno facoltà, a partire dal 1° febbraio 2006, di effettuare i versamenti unitari
indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le procedure
telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato. (2)
11. All'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole:
"controlli automatici" sono inserite le seguenti: ", ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, ".
12. Il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è abrogato.
13. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, è sostituito dal seguente:
"5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, è detenuto dal titolare
unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima
scritturazione.".
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: "concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge
28 gennaio 1977, n. 10 relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera", sono soppresse, e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi"; (5)
b) nell'articolo 7, quinto comma, dopo le parole: "attivata l'utenza" sono aggiunte le seguenti: ", dichiarati dagli utenti";
c) nell'articolo 7, sesto comma:
1) dopo la parola: "effettui" sono inserite le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, ";
2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite
bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro". (6)
c bis) nell'articolo 7, undicesimo comma:
1) le parole: "di cui ai commi dal primo all'ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi dal primo al quinto e dal
settimo all'ottavo";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle
richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni". (7)
d) nell'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: "codice fiscale", sono aggiunte le seguenti: "e i dati catastali di cui
all'articolo 7, quinto comma". (8)
14 bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006. (2)
14 ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e all'articolo 51,
secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, i
soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non
transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dei relativi provvedimenti di attuazione. (2)
14 quater. All'articolo 38 quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, le parole: "nei cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti". (2)
14 quinquies. La disposizione di cui al comma 14 quater ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (2)
14 sexies. All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: "la prima pari al 40 per
cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da
versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque
entro il 20 dicembre 2005". (2)
14 septies. All'articolo 3 comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine,
indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella
risultante dagli atti di accertamento definitivo dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge". (2)
----(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"3. L'Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi, previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80 consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per
l'anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni
alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l'Agenzia delle dogane si avvale
di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al
n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349.".
(2) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"7. Per le finalità di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007,
la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel contrasto all'economia sommersa, alle
frodi fiscali e all'immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per
l'anno 2005.".
(4) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"9. Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole "terzo comma" sono aggiunte le seguenti parole: ", o acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".".
(5) La presente lettera è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: "concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge
28 gennaio 1977, n. 10 relativamente ai beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell'opera", sono soppresse, e sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi";".
(6) La presente lettera è stata così sostituita dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di
seguito il testo previgente:
"c) nell'articolo 7, sesto comma, dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di
quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro";".
(7) La presente lettera è stata inserita dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
(8) La presente lettera è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"d) nell'articolo 13, primo comma, lettera c), dopo le parole: "codice fiscale", sono aggiunte le seguenti: "e i dati catastali di cui
all'articolo 7, comma 5".".
Articolo 2 Bis: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6 comma 5, della legge 27 luglio
2000, n. 212, è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che se previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti interessati,
tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2 comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all'articolo 2 comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre
dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente
articolo. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 2 Ter: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - PRODOTTI CON
FALSE INDICAZIONI
1. All'articolo 4 comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'importazione e
l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti
diretti in modo non equivoco alla commercializzazione". (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 3: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - RIFORMA DELLA RISCOSSIONE
1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione
e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui
al comma 2.
2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito
riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo,
l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della "Riscossione S.p.a.", con un capitale iniziale di 150 milioni di euro,
di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS. (2)
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche
sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dall'Agenzia delle entrate
e dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale
dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:
a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonchè l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237;
b) può effettuare:
1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici,
anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività
riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione
interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;
2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a
tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse. (3)
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti
dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a.,
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso
Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le
modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (4)
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al
comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della
riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda
delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti
una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina
le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la
partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non
inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci
privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici. (5)
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati;
entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa
non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. (6)
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da
primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento
delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto,
nonchè di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre
2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di
Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento
della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le
comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008. (7)
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in
dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La
tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi
della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di
inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle
relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal
2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da
assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso,
diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni
previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di
riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i risultati dei controlli
da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione S.p.a.
15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. (8)
16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre
2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del
1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di
quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla
data di entrata in vigore del presente decreto. (9)
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata
alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge
29 dicembre 1990, n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive
modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i
soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci
anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del
decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti,
che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su
richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze
dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15
ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con
il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a
decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza
soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del
lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel
contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel
settore del credito. (10)
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e
da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali
da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad
almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai
sensi del comma 7 sono remunerate: (11)
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del
comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo
alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonchè a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso: (12)
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle
società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al
medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
(13)
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è
regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione
dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa
partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono
essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (14)
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da
quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di
affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b),
numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da
quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. (10)
25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non é trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale
delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai
soggetti che esercitano le medesime attività. (19)
26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno
il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come
riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione,
se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette
disposizioni. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio
2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6. (15)
29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le
società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le
disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003. (16)
29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma
1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica,
che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a. (10)
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative
all'obbligo di preventiva autorizzazione.
32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: "agli uffici" a: "telematica" sono sostituite dalle seguenti: ", gratuitamente ed anche in via
telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici";
2) al comma 3, dopo la parola: "decreto", sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare";
3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti
ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere 1'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.";
b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: "segnalazioni", sono inserite le seguenti: "di azioni esecutive e
cautelari";
c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla
base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.";
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede
senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione
coattiva dei crediti pubblici". (17)
d) nell'articolo 59:
1) è abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater è sostituito dal seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di
inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.";
3) al comma 4-quinquies, le parole: "1° ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2006".
37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: "Nell'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2004, 2005 e 2006";
2) dopo le parole: "un importo", è inserita la seguente: "annuo";
b) nel comma 119, la parola: "2004" è sostituita dalle seguenti: "degli anni 2004, 2005 e 2006".
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: "30 ottobre 2003" a: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003";
2) le parole: "30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";
3) le parole: "1° novembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2006";
c) dopo il comma 426-bis è inserito il seguente: "426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del
cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.";
d) nel comma 427, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".
39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 156, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "29 dicembre 2005".
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47, è inserito il seguente: "articolo 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui
trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le
visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le
attività di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica
nella misura fissa di dieci euro.";
b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:
"72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento
del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di
procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale
si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura
civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato,
anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro.".
b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: "tre milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "ottomila euro"; (17)
b-ter) all'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è
stata disposta l'assegnazione";
2) al comma 3, primo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di
assegnazione". (17)
41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel
senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal
concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli
effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.
41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' comunque
gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli
organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle
agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata
in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club
d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico". (10)
42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole:
"rivenditori di generi di monopolio," sono inserite le seguenti: "nonché presso". (1) (18)
42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni
ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad
una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di
monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque
quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di
mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è
estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli
affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di
distanza e redditività. (10)
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano
nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può
essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio. (10)
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione. (10)
42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 2005"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". (10)
42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché
in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non
si applicano ai crediti previdenziali agricoli. (10)
----(1) La rubrica del titolo al quale il presente articolo appartiene è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248,
con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:
"TITOLO II Riforma della riscossione".
(2) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito
riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo,
l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della "Riscossione S.p.a.", con un capitale iniziale di 150 milioni di
euro.".
(3) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre
società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:
a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonchè l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237;
b) può effettuare:
1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici,
anche territoriali, e delle loro società partecipate;
2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a
tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.".
(4) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà
previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione
S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il comandante generale dello
stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere
stabilite le modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".
(5) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale
della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo
d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto
determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la
partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della
Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci
pubblici.".
(6) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a
privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società
da essa non interamente partecipate.".
(7) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le
comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008."
(8) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. Ai lavoratori dipendenti
sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16.".
(8) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non acquistate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre
2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del
1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di
quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in
altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali tabellari
previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del
credito.".
(10) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005.
(11) Il presente alinea è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa acquistate ai
sensi del comma 7 sono remunerate:".
(12) Il presente alinea è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del
comma 7, o contestualmente alla stessa, le società concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo
alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonchè a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:".
(13) La presente lettera è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si
riporta di seguito il testo previgente:
"a) fino al 31 dicembre 2008 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle
società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al
medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;".
(14) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si
riporta di seguito il testo previgente:
"25. Fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione
dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa
partecipate ai sensi del comma 7.".
(15) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si
riporta di seguito il testo previgente:
"28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette
disposizioni.".
(16) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si
riporta di seguito il testo previgente:
"29. Ai fini di cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa
partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste
dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.".
(17) La presente lettera è stata inserita dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005.
(18) Il presente comma è stato così sostituito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole da: "gia" a:
"2004," sono sostituite dalla seguente: "autorizzati".".
(19) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 468, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006.
Articolo 3 Bis: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";
b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla
debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento
dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche
affissioni".
2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). - 1. La nomina a una delle funzioni dei
componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano
dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere
assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in
servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni
tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano
all'incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi
1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle
tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 ter, allegate al presente decreto, tenendo conto
delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità
di età;
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere
all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento
previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e
regionali".
3. All'articolo 7 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, settantadue anni di età;".
4. All'articolo 44 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua attività"
sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte
dell'ordinamento giudiziario tributario e".
5. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è abrogato.
6. All'articolo 22 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "commissione tributaria adita, "
sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ".
7. All'articolo 53 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il
ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia
dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".
8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i
consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, " sono soppresse.
10. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa,
di cui all'articolo 34 comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 3 Ter: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - DIFFERIMENTO DI
TERMINE
1. All'articolo 14 quinquies, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
agosto 2005, n. 168 le parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2005". (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 4: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - PEREQUAZIONI DELLE BASI
IMPONIBILI - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2006, operano
le disposizioni del presente titolo. (1)
----(1) La rubrica del Titolo cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con
decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo originario:
"TITOLO III Perequazione delle basi imponibili"
Articolo 5: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - PEREQUAZIONI DELLE BASI
IMPONIBILI - PLUSVALENZE FINANZIARIE DELLE SOCIETA'
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di
cui all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi
specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui
all'articolo 58, comma 2."; (2)
b) all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti"
sono inserite le seguenti: "nella misura del 91 per cento e dell'84 per cento a decorrere dal 2007"; nello stesso comma, lettera
a), la parola: "dodicesimo" è sostituita dalla seguente: "diciottesimo"; (2)
c) all'articolo 97, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87,
comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano possedute ininterrottamente dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta."; (2)
d) all'articolo 101, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi
previsti al comma al comma 1, lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 del presente articolo è subordinata all'ininterrotto
possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le
azioni o quote acquisite in data più recente.". (2)
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.
(3)
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3 -bis. Alla Regione siciliana per la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a
titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni
di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008. (4)
3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di contributo di
solidarietà nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno
2008. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione
siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale. (1) (4)
----(1) La rubrica del Titolo cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con
decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo originario:
"TITOLO III Perequazione delle basi imponibili"
(2) La presente lettera è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo originario delle lettere modificate:
"a) l'articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: 1. "Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi
specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui
all'articolo 58, comma 2.";
b) all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti"
sono inserite le seguenti: "nella misura del 95 per cento"; nello stesso comma, lettera a), la parola: "dodicesimo" è sostituita
dalla seguente: "diciottesimo";
c) all'articolo 97, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87,
comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni sono possedute ininterrottamente dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta.";
d) all'articolo 101, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi
previsti alle lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 è subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data
più recente."."
(3) Il presente comma è stata così sostituito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta
di seguito il testo originario:
"2. All'articolo 4 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola: "secondo" è sostituita dalla
seguente: "quarto"."
(4) Il presente comma è stata aggiunto dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 5 Bis: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - AMMORTAMENTO
DELL'AVVIAMENTO
1. All'articolo 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 le parole: "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ventesimo".
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto
in periodi di imposta precedenti. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 5 Ter: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - DURATA DEL
CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE
1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole da: "a otto anni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "alla
metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un
massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili".
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 5 Quater: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - MODIFICA DELL'ART.
65, L. 289/2002
1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale
di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione,
anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi". (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 5 Quinquies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - INDEDUCIBILITA' DI
MINUSVALENZE SU DIVIDENDI NON TASSATI
1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non
possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei
loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i
ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
3 ter. Le disposizioni del comma 3 bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni
acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 87.
3 quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in
quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3 bis".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1°
gennaio 2006.
3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro,
derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o
esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344 il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della
conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle
comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la
minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.
4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al
periodo di imposta che ha inizio a decorre dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo
precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo. (1)
-----
(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 5 Sexies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - INTERVENTI A
FAVORE DELL'UTILIZZO DI GPL E METANO PER AUTOTRAZIONE
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1 comma 2, del
decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato,
mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30 dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di
programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.
2 ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non
concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 né
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'80 per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso
nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per
autotrazione.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività
produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito
d'imposta di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti
dell'accordo di programma ivi indicato.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 6: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - PEREQUAZIONI DELLE BASI
IMPONIBILI - BANCHE ED ASSICURAZIONI
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si
tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo
periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".
2. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 3 le parole: "in misura pari al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 60 per cento".
3. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,60 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,40 per cento".
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. (1)
----(1) La rubrica del Titolo cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con
decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo originario:
"TITOLO III Perequazione delle basi imponibili"
Articolo 6 Bis: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - TASSA SUI
CONTRATTI DI BORSA
1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da
stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 6 Ter: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - DISPOSIZIONI PER
L'ANAS S.P.A.
1. All'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 bis è abrogato;
b) al comma 1 quater, nel primo periodo, le parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di
cui al comma 1 bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al" e il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 1 quinquies, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS
Spa ai sensi del comma 1 bis" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza dell'ANAS Spa le entrate derivanti
dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della
concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";
d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e
tecniche della rete stradale, nonché i relativi contratti di servizio";
e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5 bis. L'ANAS Spa, in conformità con l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o
assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. Le società subconcessionarie, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni
aziendali, saranno tenute nei confronti dell'ANAS Spa agli stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS Spa nei confronti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando l'ANAS Spa comunque responsabile dei loro
adempimento nei confronti del Ministero concedente";
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
2. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle
strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;
b) programmazione triennale attuativa della lettera a);
c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può prevedere di esercitare le funzioni di
cui al comma 2 avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all'ANAS Spa. In tale caso l'ANAS Spa conferisce ad una
società da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attività di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di
tale società sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività di questa società sono svolte sulla base di un contratto di
servizio stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente
riduzione dei trasferimenti all'ANAS Spa.
4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le
tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1, lettera e), sono disciplinate le modalità con cui l'ANAS Spa procede alla
gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie, di
cui al medesimo comma 1, lettera e), delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo
atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituita, delle
partecipazioni già possedute dall'ANAS Spa in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli
organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1, lettera e).
5. Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente
previsti per l'ANAS Spa ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze". (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 7: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - PEREQUAZIONI DELLE BASI
IMPONIBILI - SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLE ...
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 90, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal
contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità
immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.";
b) nell'articolo 144, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi
all'impresa si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo.".
1 bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta
nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 i quali costituiscono un
complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi,
non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di
attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico". (3)
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. (4)
2 bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende
applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. Con
riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta. (1) (2) (3)
----(1) La rubrica del Titolo cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con
decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo originario:
"TITOLO III Perequazione delle basi imponibili"
(2) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal
03.12.2005. Si riporta di seguito il testo originario:
"Spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese".
(3) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
(4) Il presente comma prima inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 è stato, poi, così modificato dall'art. 1, comma 133,
L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
"2 bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende
applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.".
Articolo 7 Bis: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI UNITA' IMMOBILIARI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI
1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 agli occupanti delle unità immobiliari ad
uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del
medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al
pagamento dell'indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla
data di inizio dell'occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai
giudizi eventualmente pendenti.
2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati
a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al
30 dicembre 2004, purché detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in
un'unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di
morosità locativa per canone ed oneri accessori.
3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta
occupazione abusiva. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 7 Ter: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - PRIVATIZZAZIONE
DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI
1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"7 ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando
quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle
obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le
regioni". (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 7 Quater: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - RAPPRESENTANZA
PRESSO GLI UFFICI DI AMMINISTRAZIONE
1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti
indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545". (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 7 Quinquies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - COMPETENZA
SULL'ASSISTENZA FISCALE
1. All'articolo 1 comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"f bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui
all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
2. All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: "alla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono soppresse. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 7 Sexies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - ASSEVERAZIONE
DEGLI STUDI DI SETTORE
1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3 bis, è inserito il seguente:
"3 ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere
attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione
degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e
b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32 comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e
funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546". 2. Nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164, il comma 2 è abrogato". (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 8: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - PREVIDENZA E SANITA' COMPENSAZIONI ALLE IMPRESE CHE CONFERISCONO IL TFR A FORME PENSIONISTIC...
1. Dal 1° gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il
trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo
dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni
di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti
concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità
di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, nel
quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come
disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sono
fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente
decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il
ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni. (2)
2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme
pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal
versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata Tabella A, applicati nella
stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al
presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità
e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, nonchè il contributo di cui all'articolo 25 quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. L'onere
derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. (4)
3. All'articolo 50, comma 1 bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".
3 bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11
commi da 3 a 6, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di
imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2006. A tal
fine per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500.000 euro. (3)
3 ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 per l'anno 2006, in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilità in favore delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15
dipendenti". (1) (3)
----(1) La rubrica del Titolo cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con
decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo originario:
"TITOLO IV Previdenza e sanità"
(2) Il presente comma prima modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 è stato, poi, così modificato dall'art. 1,
comma 269, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
"1. E' istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine
rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il
quale è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per
ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del
Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel
periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo
affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma
100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza
con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità
di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni."
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 269, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006.
Si riporta di seguito il testo previgente:
"2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme
pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal
versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata Tabella A, applicati nella
stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al
presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità
e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, nonchè il contributo di cui all'articolo 25 quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora
l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro,
per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 l'importo differenziale è
trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S.
medesimo. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006, 53 milioni di euro per
l'anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.".
Articolo 8 Bis: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - INCREMENTO DIE
LIVELLI OCCUPAZIONALI
1. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree
individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione
superiore a 230.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i
lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 è erogato un contributo
complessivo una tantum di 18 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato
alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle
risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in
materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai
comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede, nel limite
di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. (2)
2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, provvede al reintegro di pari importo, per l'anno 2006, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Limitatamente al periodo necessario all'integrazione del Fondo per l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a rideterminare gli
interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 258, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006.
Si riporta di seguito il testo previgente:
"1. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree
individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione
superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i
lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 è erogato un contributo
complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga
per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti
delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa
vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati
certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si
provvede, nel limite di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7,
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.".
Articolo 9: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - PREVIDENZA E SANITA' POTENZIAMENTO DI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA NEL SETTORE S...
1. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello di
finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè il rispetto
del relativo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui
finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie
alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell'ambito del proprio
territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di
tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al decreto del Ministro della sanità in data 16 febbraio
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, e al decreto del Ministro della
sanità in data 28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del
monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui
all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza. (2)
2. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello di
finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè il rispetto
del relativo equilibrio economico-finanziario, per l'anno 2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel
rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla
copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della
dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del
personale del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei
parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE
riepilogativo regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio
trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza. (1) (2)
----(1) La rubrica del Titolo cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con
decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo originario:
"TITOLO IV Previdenza e sanità"
(2) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 10: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - PREVIDENZA E
SANITA' - TRASFERIMENTO ALL'INPS DI COMPETENZE IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE E...
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia
di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle
finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza
dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti. (2)
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate
le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale
trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni
organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S.
4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall' articolo 42
comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di
effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle
finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto legge n. 269 del 2003 da propri funzionari
ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei
procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonchè le
sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia
presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell' articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le
sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. è litisconsorte necessario ai
sensi dell' articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso
direttamente da propri dipendenti. (2)
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento
unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 2 comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. (1) (2) (3)
----(1) La rubrica del Titolo cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con
decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo originario:
"TITOLO IV Previdenza e sanità"
(2) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
(3) Le disposizioni contenute nel presente comma sono sospese fino al 31.07.2006, in virtù dell'art. 01, D.L. 10.01.2006, n.
2, con decorrenza dal 12.03.2006.
Articolo 10 Bis: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - EFFICIENZA DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione
da parte delle pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attività amministrativa, anche
tramite l'attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'articolo 60
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da
parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte
dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei
conti le irregolarità riscontrate".
2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di
monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla
gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non
superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità.
3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui
all'articolo 3 ter del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186
già in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con invarianza del trattamento economico
complessivo. L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una
provincia. (2)
4. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative
risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica, l'ISTAT è
autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e
loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di
collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla
società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati
dall'ISTAT in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore
pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al presente comma è, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato
per il riordino e l'accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.
7. Il Comitato di cui al comma 6, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto da cinque
esperti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento
per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei progetti e
nell'individuazione delle modalità con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei progetti presentati
finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede, sita nell'area della provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU
presenti in Italia.
9. All'articolo 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
19 il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato ad euro 5000 e può essere aggiornato,
in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente della Corte dei conti".
10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'articolo 18 comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di
proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del
codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il
parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di
appartenenza. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 10 Ter: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - TRASFERIMENTI
PATRIMONIALI DA SVILUPPO ITALIA S.P.A. AD I.S.A. S.P.A
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Sviluppo Italia Spa
trasferisce all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a
carico di ISA Spa, ed in coerenza con le risultanze della "Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti
approvati", predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2000, il seguente patrimonio:
a) credito risultante dal finanziamento ad ISA Spa erogato da Sviluppo Italia Spa il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni, e
dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto
esistente o maturato alla data del trasferimento;
c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi
rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
d) disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423,
con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.
2. Sono altresì trasferiti ad ISA Spa:
a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di
attuazione, nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e all'articolo 23
della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000.
3. Resta a carico di ISA Spa l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 comma 10, del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia Spa in ISA Spa è trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per
l'importo di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo.
5. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi
conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
6. ISA Spa iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come
iscritte in Sviluppo Italia Spa al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da
imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.
7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse, in base a
quanto disposto dall'articolo 4 comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700 ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266 possono accedere alle risorse
del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive
modificazioni, in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e secondo i
criteri stabiliti dal CIPE. (2)
9. All'articolo 4 comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4
agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle" sono soppresse.
10. All'articolo 5, comma 7 bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dei
predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche
convenzioni con l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, per l'attività inerente la prosecuzione degli interventi
relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici,
di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999".
11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 132 è sostituito dal seguente:
"132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni
azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare
appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel
termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite";
b) dopo il comma 132, sono inseriti i seguenti:
"132 bis. ISA Spa, con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed
altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali
dei prodotti agricoli ed agroindustriali.
132 ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132 bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse
del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive
modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE".
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 413, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006.
Si riporta di seguito il testo previgente:
"8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700 ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266 possono accedere alle risorse
del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive
modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.".
Articolo 11: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - TOTALIZZAZIONE
DEO PERIODI ASSICURATIVI ED INTEGRAZIONE TABELLA C. LEGGE 311/2004
1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di
esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario
all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione
vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. (2)
[2. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata dell'importo
di 40 milioni di euro per l'anno 2005.] (1) (3)
----(1) La rubrica del Titolo cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con
decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo originario:
"TITOLO IV Previdenza e sanità"
(2) Il presente comma è stato così integrato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005.
(3) Il presente comma è stato soppresso dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 11 Bis: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - INTERVENTI IN
MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVOLGIMENTO ECONOMICO E SOCIALE
1. E' autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori
contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma
29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del
30 aprile 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al
precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la
dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini
dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2006 apposita attestazione al dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo,
dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. (2)
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a euro 100.000.000, mediante utilizzo delle risorse
relative all'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni,
risultanti dall'elenco allegato al conto consuntivo dell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000,
l'accantonamento relativo a Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
(2) Il presente comma prima modificato dall'art. 1, comma 575, L. 23.12.2005, n. 266, è stato, poi, così modificato dall'art.
39 sexies decies, D.L. 30.12.2005, n. 273 con decorrenza dal 01.03.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
"1. E' autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno 2006 per la concessione di
ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del
comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data
del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di
cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la
dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini
dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo,
dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.".
Articolo 11 Ter: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - CONTENIMENTO
DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri
concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del
soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.
3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, è ridotta di 116 milioni
di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è ridotta di 30 milioni di euro in termini di
competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.
4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non
territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con esclusione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del
farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento,
comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2005,
concernenti i beni di consumo, i servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata
del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle amministrazioni vigilanti di approvare i
bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla
gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma.
6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 quater del presente decreto, un importo pari a 50
milioni di euro è iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
la cui utilizzazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata richiesta delle
amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 11 Quater: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - AMMORTAMENTO
DEI BENI MATERIALI STRUMENTALI
1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto opera la
disciplina del presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti
attività regolate:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all' articolo 2
commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1
sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili così come
determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento: (3)
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005,
n. 166, e 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati
iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5 per l'attività di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in
funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi
trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di
entrata in funzione del bene e 'per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il
trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni
rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di
ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle
quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente
concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio
nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto.
9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di
ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.
10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in
ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo
1977, n. 97 in deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme
alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. (2)
11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 6,
sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 328, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006.
Si riporta di seguito il testo previgente:
"10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato
in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo
1977, n. 97 in deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme
alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta
del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo."
(3) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 1, comma 522, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006.
Si riporta di seguito il testo previgente:
"2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1
sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili così come
determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas:".
Articolo 11 Quinquies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - DISMISSIONI DI
IMMOBILI
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili
pubblici, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia
determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui
all'articolo 7 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 i
beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13,
13 bis e 13 ter dell'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la dismissione dei beni già individuati ai sensi dei commi 13, 13 bis e 13 ter del
medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione
spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle dichiarazioni urbanistiche nonché agli
attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma
17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410 e successive modificazioni, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo
articolo 3. Resta ferma l'applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per le
procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.
3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio
immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti
per; le attività connesse all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.
5. All'articolo 27, comma 13 ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.
6. Il disposto dell'articolo 3 commi 18 e 19, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonché le società di cui al comma
1 del citato articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001 sono esonerati anche dall'obbligo di rendere le dichiarazioni
urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.
7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 sono esclusi
da dette procedure di vendita. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 11 Sexies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA RAZIONALIZZAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA, DEL SETTORE DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO
1. All'articolo 5 del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "ed i voli" sono sostituite dalle seguenti: ", comunitari e";
b) al comma 3, le parole da: "secondo la formula:" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo la
formula: "T = CTT * p * a", nella quale "T" è l'ammontare della tassa, "CTT" è il coefficiente unitario di tassazione di
terminale, "p" è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo
6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
tenuto conto dell'effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino
all'emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente "a" è determinato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria
di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, "a" è pari a 1 per tutti gli aeroporti";
c) al comma 4, le parole da: "costo complessivo previsto" a: "intera rete aeroportuale" sono sostituite dalle seguenti: "costo
complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei
quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per
l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio
stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonché della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all'1,5 per
cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un
numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), può essere applicata in misura
ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura
del 50 per cento";
e) al comma 6, le parole: "dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4
della legge 20 dicembre 1995, n. 575";
f) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7 bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio
1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui
all'articolo 9 comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato all'Azienda un
obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di
recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento
degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che
consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non
regolamentati";
g) al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo";
h) al comma 9, le parole da: "di cui al comma 1" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è determinato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di
un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda".
2. Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttività di cui al comma 7 bis dell'articolo 5 del decreto legge n. 77 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989 introdotto dal comma 1 del presente articolo, è determinato
in misura non inferiore al 5 per cento.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
(1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 11 Septies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - INTERVENTI A
FAVORE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ED OPERATIVA
1. All'articolo 2 comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "per la parte eccedente 30 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della
legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per
garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, ".
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 11 Octies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - COMPENSAZIONE
DEGLI EVENTI DELL'11 SETTEMBRE 2001
1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo
2, comma 1 bis, del decreto legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1 septies
dell'articolo 2 del decreto legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 11 Novies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA RAZIONALIZZAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SETTORE DEI GESTORI AEROPORTUALI
1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 è determinata per i singoli aeroporti, sulla base
di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e
cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata
prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore
aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio
o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore
aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e
dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento
nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate";
b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10 bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle
ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.
10 ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può definire
norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti
aventi un traffico inferiore a 600.000 unità di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10 quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza
previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217 nonché per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in
base al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117".
2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 11 Decies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - COMPETITIVITA'
DEL SISTEMA AEROPORTUALE
1. Al fine di incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione
demaniale, istituiti dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
351 sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui
all'articolo 11 nonies del presente decreto.
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 secondo le modalità previste nel
comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 11 nonies del presente
decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei
canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10 per cento per i
gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta
l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, si provvede ai sensi dell'articolo 12. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 11 Undecies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI
1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale
e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
2. I piani d'intervento infrastrutturale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza
al volo (ENAV) Spa sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma 1,
consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 11 Duodecies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - SICUREZZA
AEROPORTUALE
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite le attività
necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è
affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attività definite con il
decreto di cui al comma 1, è definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base
all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 11 Terdecies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - ROYALTIES SUI
CARBURANTI
1. In applicazione della normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in
base alla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai
fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi
sostenuti per l'offerta del medesimo servizio. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 11 Quaterdecies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA RICERCA E PER L'OCCUPAZIONE
1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo
anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei
soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007,
nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le
manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.
[2. Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale
interconfessionale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006.] (2)
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 1,5
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in
favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell' articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005";
b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";
c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o,
se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di
età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili" anche al di fuori dei periodi e
degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
6. Al comma 1 dell' articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: "e ter)
dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati". A tal fine è
autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la
stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle
risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in
soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso
l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006,
fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse
di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell' articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
"12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni".
9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni, le
parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". La disposizione del presente comma non si
applica alle discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. (4)
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000.
Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1
della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n.
516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le finalità di cui all'articolo
1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per
ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro . In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. (3)
11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e
nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1
milione di euro in favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo
scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata
la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in
favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E' autorizzata la spesa di
219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la
formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo,
il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali
italiani nel mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di
intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di
finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica
soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi
dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di
leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all' articolo 52 comma 21, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell' articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p terdecies), è aggiunta la seguente:
"p quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005".
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 la disposizione prevista dall'articolo 2, comma
1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti
attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per
la realizzazione di lavori di raccordo stradale.
18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla
quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: "II reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8 bis, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, iscritte nel
registro internazionale di cui al decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30 e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal
quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall' articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonché per la
realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva, è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro
a decorrere dall'anno 2006. (5)
21. All' articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,
n. 46 al comma 3, dopo le parole:"dell'ambiente naturale" sono inserite le seguenti: ", le associazioni riconosciute a
carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di
ricerca oncologica. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 575, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4 ter, D.L. 05.12.2005, n. 250, con decorrenza dal 05.02.2006. Si
riporta di seguito il testo previgente:
"10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista
dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19
maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere
inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.".
(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 22 bis, D.L. 30.12.2005, n. 273, con decorrenza dal 01.03.2006. Si
riporta di seguito il testo previgente:
"9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni, le
parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". La disposizione del presente comma non si
applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per
le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
(5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 39 septies decies, D.L. 30.12.2005, n. 273 con decorrenza dal
01.03.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
"20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall' articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, è autorizzato un
contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.".
Articolo 11 Quinquiesdecies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO ILLEGALE
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri
provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio
nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli, le regole
della raccolta, attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile,
del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa
ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la
tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on
line, prevedono, in particolare: (2)
a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge del 30 dicembre
2004, n. 311, nonché l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto;
b) l'estensione, nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni
vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle
scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 e della nuova scommessa ippica di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza
sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta
l'attribuzione, per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni
conferite;
c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per
l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di
raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono
criteri di connessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera
b), che garantiscano la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi,
nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;
d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, attraverso le attuali, reti di raccolta, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su
base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 . e della nuova
scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete
commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati
anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 292 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Per
tali attività è riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti.
2. Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del lotto,
del concorso pronostici enalotto, del concorso pronostici totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a
totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 della scommessa tris e della nuova scommessa ippica di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno
precedente, basato sui seguenti criteri:
a) nel caso in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in
ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 è
fissato nella misura del 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici enalotto, al concorso
pronostici totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2
agosto 1999, n. 278 alla scommessa tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;
b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in
ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio
prevista dalla lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
individua, con proprio provvedimento, le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta conseguito
dai giochi previsti dal comma 1.
4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al
concorso pronostici enalotto ed al gioco del lotto, senza variazioni nella misura dell'aggio, basate sui seguenti principi:
a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;
b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco attuali;
d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio;
e) possibilità di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.
[5. Per garantire l'effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle scommesse, il concessionario delle
scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel numero
di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.] (4)
6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 o dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati,
presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa
regione, da attivare entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui
all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004. n. 311. L'apertura degli sportelli distaccati non determina
alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui ai citati
commi. Con uno o più provvedimenti, da adottare entro il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta
delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da
agenzie di scommesse.
7. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunta la seguente lettera:
"e bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7),
e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni";
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma non si applica alle
operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a
dette operazioni".
8. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita
in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta
unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli. (3)
10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a. per effetto dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002. n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 in posizione di distacco presso l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli
della citata amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31
gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con
propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie
attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I
provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la
possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:
a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse
riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza
previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari
all'8 per cento della raccolta effettuata;
b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature
che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso
tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle
scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 nonché dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;
c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del
gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
12. All'articolo 4 comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per
ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle
scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3
per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle
scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3
per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa".
13. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio
provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente
devoluti all'Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i
Giochi olimpici invernali ''Torino 2006''. (1) (5)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
(2) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 1, comma 424, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal
01.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
"1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri
provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio
nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole della raccolta, attraverso Internet, televisione digitale,
terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di
raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:".
(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 424, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal
01.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
"9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita
in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta
unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.".
(4) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 424, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006.
(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3 D.L. 30.12.2005, n. 272, con decorrenza dal 31.12.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"13. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indirà apposita lotteria ad estrazione
istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali "Torino 2006".".
Articolo 11 Sexiesdecies: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA TERMINE DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11-SEXIES, 11-SEPTIES, 11-NONIES E 11-DECIES
1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 sexies, 11 septies, 11 nonies e 11 decies del presente decreto trovano applicazione
a decorrere dal 1° gennaio 2006. (1)
----(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 12: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - PREVIDENZA E
SANITA' - COPERTURA FINANZIARIA
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 3 a 11 del presente decreto, pari a 76,5 milioni di euro per l'anno
2005, 412 milioni di euro per l'anno 2006, 655 milioni di euro per l'anno 2007 e 987 milioni di euro a decorrere dal 2008,
si provvede:
a) per l'anno 2005, quanto a 76,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2 comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per la compensazione degli effetti sul fabbisogno di cassa
si provvede mediante riduzione di 73,5 milioni di euro, per l'anno 2005, della dotazione di cassa relativa all'unità
previsionale di base 3.2.3.20 "Banche, Fondi ed Organismi internazionali" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante utilizzo di parte delle risorse
riveniente dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, prevista dall'articolo 3, comma 36, lettera d), numero 1);
c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a quanto
disposto dall'articolo 3, comma 21;
d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e 741 milioni di euro a decorrere dal 2008,
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. (2)
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11-sexies, comma 1, lettere c) e d), 11-septies, 11-octies e 11decies, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno
2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-quater. Per gli anni successivi si provvede
ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater. (3)
1-ter. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai
fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124 milioni di euro all'anno. Della
predetta somma una quota pari a 30 milioni di euro resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a copertura delle
minori entrate derivanti dall'articolo 11-septies e la restante quota di 94 milioni di euro è riassegnata per provvedere alle
spese recate dagli articoli 11-sexies, comma 1, lettere c) e d), 11-octies e 11-decies. Alla compensazione degli effetti
finanziari derivanti dal precedente periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. (3)
1 -quater. A decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto. (3)
1-quinquies. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto. (3)
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. (1)
----(1) La rubrica del Titolo cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248,
con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo originario:
"TITOLO IV Previdenza e sanità"
(2) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005. Si
riporta di seguito il testo originario:
"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2005, 412 milioni di euro
per l'anno 2006, 655 milioni di euro per l'anno 2007 e 987 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) per l'anno 2005, quanto a 190 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2 comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante utilizzo di parte delle risorse
riveniente dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, prevista dall'articolo 3, comma 36, lettera d), numero 1);
c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a quanto
disposto dall'articolo 3, comma 21;
d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e 741 milioni di euro a decorrere dal 2008,
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto."
(3) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005.
Articolo 13: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - ENTRATA IN
VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tabella A: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - TABELLA A
(prevista dall'articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21 punti percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali. (1)
----(1) La presente tabella è stata così sostituita dall'art. 1, comma 269, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal
01.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
2006
0,12 punti percentuali
2007
0,16 punti percentuali
2008
0,19 punti percentuali
2009
0,21 punti percentuali
2010
0,23 punti percentuali
2011
0,25 punti percentuali
2012
0,26 punti percentuali
2013
0,27 punti percentuali
dal 2014
0,28 punti percentuali
Tabella B: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - TABELLA B
Riduzione di competenza e cassa delle spese per consumi intermedi (categoria 2)
Riduzione di
competenza [1]
Riduzione di cassa
Ministero dell'economia e delle finanze
1.1.1.1 Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione
780.227
780.227
91.935
91.935
781.562
781.562
2.1.1.0 Funzionamento
10.095.231
10.095.231
2.1.5.2 Servizi del Poligrafico dello Stato
10.521.406
10.521.406
2.749.892
2.749.892
492.578
492.578
60.870
60.870
322.256
322.256
5.797.691
5.797.691
1.1.1.3 Servizio consultivo ed ispettivo tributario
1.1.5.2 Fondo di riserva consumi intermedi
3.1.1.0 Funzionamento
3.1.2.16 Oneri per le privatizzazioni
3.1.2.24 Accordi ed organismi internazionali
3.1.5.6 Altri servizi di tesoreria
3.1.5.17 Servizi del Poligrafico dello Stato
3.1.7.5 Oneri accessori
1.744
1.744
4.1.1.0 Funzionamento
3.394.355
3.394.355
99.907
99.907
331.267
331.267
29.193.715
29.193.715
5.1.1.0 Funzionamento
967.771
967.771
6.1.1.1 Spese generali di funzionamento
529.480
529.480
9.1.1.0 Funzionamento
380.885
380.885
104.595
104.595
66.697.367
66.697.367
1.1.1.0 Funzionamento
311.848
311.848
2.1.1.0 Funzionamento
442.921
442.921
46.143
46.143
3.121.899
3.121.899
467.930
467.930
37.198
37.198
4.1.1.0 Funzionamento
174.346
174.346
5.1.1.0 Funzionamento
390.073
390.073
4.992.358
4.992.358
1.1.1.0 Funzionamento
113.797
113.797
1.1.5.2 Fondo di riserva consumi intermedi
177.386
177.386
2.1.1.0 Funzionamento
44.789
44.789
3.1.1.0 Funzionamento
64.257
64.257
4.1.1.0 Funzionamento
152.423
152.423
5.1.1.0 Funzionamento
92.030
92.030
6.1.1.0 Funzionamento
45.904
45.904
7.1.1.0 Funzionamento
62.395
62.395
8.1.1.0 Funzionamento
43.406
43.406
9.1.1.0 Funzionamento
220.924
220.924
2.438
2.438
4.1.5.1 Accordi ed organismi internazionali
4.1.5.7 Altri servizi di tesoreria
4.1.5.14 Fondo canoni di locazione
12.1.1.1 Commissariati di governo
Totale
Ministero delle attività produttive
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi
3.1.1.0 Funzionamento
3.1.2.7 Cooperative e loro consorzi
3.1.2.9 Promozione turistica
Totale
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
9.1.2.2 Occupazione
10.1.1.0 Funzionamento
116.609
116.609
11.1.1.0 Funzionamento
141.515
141.515
12.1.1.0 Funzionamento
75.624
75.624
13.1.1.0 Funzionamento
3.371.035
3.371.035
14.1.1.0 Funzionamento
164.878
164.878
15.1.1.0 Funzionamento
31.208
31.208
4.920.618
4.920.618
1.1.1.0 Funzionamento
879.970
879.970
2.1.1.0 Funzionamento
754.555
754.555
3.1.10. Funzionamento
8.209.444
8.209.444
5.1.1.0 Funzionamento
362.558
362.558
10.206.527
10.206.527
1.1.1.0 Funzionamento
14.713
14.713
2.1.1.0 Funzionamento
1.001.577
1.001.577
3.1.1.0 Funzionamento
8.3.31.
8.3.3.1
4.1.1.0 Funzionamento
99.682
99.682
5.1.1.1. Uffici centrali
70.655
70.655
5.1.1.2 Uffici ali estero
81.965
81.965
606.380
606.380
2.798.614
2.798.614
739
739
403.928
403.928
12.575
12.575
142.348
142.348
101.1.2 Istituzioni scolastiche e culturali all'estero
63.113
63.113
10.1.2.1 Promozione e relazioni culturali
16.893
16.893
2.621.724
2.621.724
145 297
145 297
12.1.1.0 Funzionamento
1.467
1.467
13.1.1.0 Funzionamento
424.065
424.065
Totale
Ministero della giustizia
Totale
Ministero degli affari esteri
6.1.1.1 Uffici centrali
6.1.1.2 Uffici ali estero
7.1.1.0 Funzionamento
8.1.1.1 Uffici centrali
8.1.1.2 Uffici all'estero
10.1.1.1 Uffici centrali
11.1.1.0 Funzionamento
11.1.2.2 Collettività italiana all'estero
14.1.1.0 Funzionamento
207.159
207.159
15.1.1.0 Funzionamento
11.282
11.282
16.1.1.0 Funzionamento
8.001
8.001
17.1.1.0 Funzionamento
2.170
2.170
18.1.1.0 Funzionamento
6.301
6.301
19.1.1.0 Funzionamento
3.468
3.468
20.1.1.0 Funzionamento
5.708
5.708
8.758.155
8.758.155
573.835
573.835
2.1.1.1 Uffici centrali
5.426.201
5.426.201
2.1.5.7 Fondo di riserva consumi intermedi
2.504.851
2.504.851
3.1.1.1 Uffici centrali
9.060.979
9.060.979
373.107
373.107
2.149.323
2.149.323
43.577
43.577
640.546
640.546
6.283.015
6.283.015
373.638
373.638
3.528.486
3.528.486
162.592
162.592
1.732.872
1.732.872
444.577
444.577
4.726.173
4.726.173
338.360
338.360
3.811.689
3.811.689
12.1.1.1 Uffici regionali
147.925
147.925
12.1.1.2 Strutture scolastiche
990.875
990.875
13.1.1.1 Uffici regionali
381.884
381.884
3.572.629
3.572.629
100.088
100.088
Totale
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
1.1.1.0 Funzionamento
3.1.2.5 Interventi diversi
4.1.1.1 Uffici centrali
4.1.1.2
Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le
industrie artistiche
7.1.1.1 Uffici regionali
7.1.1.2 Strutture scolastiche
8.1.1.1 Uffici regionali
8.1.1.2 Strutture scolastiche
9.1.1.1 Uffici regionali
9.1.1.2 Strutture scolastiche
10.1.1.1 Uffici regionali
10.1.1.2 Strutture scolastiche
11.1.1.1 Uffici regionali
11.1.1.2 Strutture scolastiche
13.1.1.2 Strutture scolastiche
14.1.1.1 Uffici regionali
14.1.1.3 Strutture scolastiche
532.326
532.326
15.1.1.1 Uffici regionali
447.616
447.616
9.351.728
9.351.728
193.819
193.819
1.837.305
1.837.305
96.337
96.337
17.1.1.2 Strutture scolastiche
550.244
550.244
18.1.1.1 Uffici regionali
188.740
188.740
1.418.481
1.418.481
497.811
497.811
2.497.750
2.497.750
733.887
733.887
5.751.179
5.751.179
92.901
92.901
9.396
9.396
394.300
394.300
3.641.994
3.641.994
199.459
199.459
1.408.926
1.408.926
303.001
303.001
6.796.367
6.796.367
84.310.789
84.310.789
1.1.1.0 Funzionamento
186.976
186.976
2.1.1.0 Funzionamento
7.977.592
7.977.592
80.687.505
80.687.505
370.383
370.383
4.1.1.0 Funzionamento
1.138.587
1.138.587
Totale
90.361.043
90.361.043
1.1.1.0 Funzionamento
969.987
969.987
2.1.1.0 Funzionamento
230.196
230.196
15.1.1.2 Strutture scolastiche
16.1.1.1 Uffici regionali
16.1.1.2 Strutture scolastiche
17.1.1.1 Uffici regionali
18.1.1.2 Strutture scolastiche
19.1.1.1 Uffici regionali
19.1.1.2 Strutture scolastiche
20.1.1.1 Uffici regionali
20.1.1.2 Strutture scolastiche
21.1.1.1 Uffici regionali
21.1.1.2 Strutture scolastiche
22.1.1.1 Uffici regionali
22.1.1.2 Strutture scolastiche
23.1.1.1 Uffici regionali
23.1.1.2 Strutture scolastiche
24.1.1.1 Uffici regionali
24.1.1.2 Strutture scolastiche
Totale
Ministero dell'interno
2.1.2.7 Spese elettorali (Funzionamento uffici)
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
2.1.2.1 Parchi nazionali e aree protette
1.563
1.563
2.1.2.5 Difesa del mare
2.800
2.800
3.1.1.0 Funzionamento
493.798
493.798
4.1.1.0 Funzionamento
101.386
101.386
5.1.1.0 Funzionamento
3.517.054
3.517.054
6.1.1.0 Funzionamento
124.912
124.912
49.481
49.481
739.886
739.886
6.231.063
6.231.063
592.363
592.363
2.1.1.0 Funzionamento
2.642.462
2.642.462
3.1.1.0 Funzionamento
340.578
340.578
3.1.5.1 Manutenzione sedi uffici statali
202.698
202.698
4.1.1.0 Funzionamento
389.180
389.180
17.381
17.381
5.1.1.0 Funzionamento
6.406.278
6.406.278
7.1.1.0 Funzionamento
285.725
285.725
10.876.665
10.876.665
1.1.1.0 Funzionamento
92.141
92.141
2.1.1.0 Funzionamento
33.259
33.259
3.1.1.0 Funzionamento
110.653
110.653
4.1.1.0 Funzionamento
20.212
20.212
5.1.1.0 Funzionamento
58.428
58.428
7.628
7.628
6.1.1.0 Funzionamento
31.307
31.307
7.1.1.0 Funzionamento
52.966
52.966
8.1.1.0 Funzionamento
365.222
365.222
Totale
771.816
771.816
380.947
380.947
6.1.2.1 Manutenzione opere idrauliche
7.1.1.0 Funzionamento
Totale
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1.1.1.1 Gabinetto e altri uffici
4.1.2.11 Manutenzione opere marittime
Totale
Ministero delle comunicazioni
5.1.2.1 Controllo emissioni radioelettriche
Ministero delle politiche agricole e forestali
1.1.1.0 Funzionamento
2.1.1.0 Funzionamento
240.103
240.103
3.1.1.0 Funzionamento
998.979
998.979
144.205
144.205
463.219
463.219
2.227.453
2.227.453
1.1.1.0 Funzionamento
262.008
262.008
2.1.1.0 Funzionamento
104.195
104.195
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi
107.225
107.225
3.1.1.0 Funzionamento
436.077
436.077
4.1.1.0 Funzionamento
2.725.740
2.725.740
5.1.1.0 Funzionamento
521.449
521.449
4.156.694
4.156.694
1.1.1.0 Funzionamento
57.751
57.751
2.1.1.0 Funzionamento
510.102
510.102
3.1.1.0 Funzionamento
1.063.750
1.063.751
3.1.2.13 Informazione e prevenzione
226.251
226.251
3.1.2.18 Nuclei antisofisticazioni e sanità
125.966
125.966
3.345.402
3.345.402
160.228
160.228
5.489.451
5.489.451
300.000.000
300.000.000
3.1.2.1
Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e
controllo
4.1.1.0 Funzionamento
Totale
Ministero per i beni e le attività culturali
Totale
Ministero della salute
4.1.1.0 Funzionamento
4.1.2.5 Interventi diversi
Totale
Totale generale
[1] Le misure riduttive di competenza hanno riguardato esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria.
(1)
----(1) Il presente elenco è stato aggiunto dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
Tabella C: ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - T.U. DIRETTE - IVA - IRAP - MISURE DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - TABELLA C
Riduzione di cassa delle spese per investimenti fissi lordi (categoria 21)
Riduzione di cassa
Ministero dell'economia e delle finanze
1.2.3.1 Informatica di servizio
1.2.3.2 Beni mobili
2.2.3.1 Informatica di servizio
2.2.3.2 Beni mobili
3.2.3.5 Informatica di servizio
3.2.3.40 Beni mobili
1.054.514
209.506
13.017.120
275.154
4.444.782
15.117
3.2.3.44 Giochi olimpici invernali
55.700.411
3.2.3.49 Regioni a statuto ordinario
11.339.018
4.2.3.2 Informatica di servizio
4.2.3.18 Beni mobili
4.2.3.30 Monitoraggio spesa sanitaria
5.2.3.14 Informatica di servizio
5.2.3.15 Beni mobili
5.2.3.19 Aree sottoutilizzate
6.2.3.1 Edilizia di servizio
6.2.3.2 Informatica di servizio
41.578.637
1.427.117
36.291.399
23.796
161.806
3.789.608
956.802
15.034.086
6.2.3.3 Beni mobili
214.724
6.2.3.8 Gestione residui del soppresso Dipartimento delle entrate
412.261
9.2.3.1 Beni mobili
9.2.10.2 Informatica di servizio
12.2.3.1 Beni mobili
Totale
36.642
475.204
1.192
186.458.896
Ministero delle attività produttive
1.2.3.1 Informatica di servizio
1.2.3.2 Beni mobili
2.2.3.1 Informatica di servizio
2.2.3.2 Beni mobili
3.2.3.1 Ricerca scientifica
3.2.3.2 Informatica di servizio
3.2.3.9 Beni mobili
3.2.3.12 Proprietà industriale
435.544
7.234
638.807
95.891
716.055
1.327.228
15.237
818.502
4.2.3.1 Informatica di servizio
4.2.3.3 Piano Energetico Nazionale
4.2.3.6 Beni mobili
5.2.3.1 Informatica di servizio
5.2.3.4 Beni mobili
92.937
8.884.312
3.766
418.073
17.815
5.2.3.5 Promozione e tutela del made in Italy
22.366.169
5.2.3.7 Sportelli all'estero e strumenti per l'internazionalizzazione
28.133.959
Totale
63.971.529
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1.2.3.1 Informatica di servizio
2.562
1.2.3.2 Beni mobili
65
2.2.3.1 Beni mobili
4.272
3.2.3.3 Beni mobili
14.522
4.2.3.1 Beni mobili
23.277
5.2.3.1 Beni mobili
3.417
6.2.3.2 Beni mobili
4.272
7.2.3.1 Beni mobili
69.602
8.2.3.1 Beni mobili
5.057
9.2.3.1 Beni mobili
27.335
10.2.3.3 Beni mobili
25.201
11.2.3.2 Beni mobili
5.235
12.2.3.1 Informatica di servizio
228.759
12.2.3.2 Beni mobili
16.231
13.2.3.1 Beni mobili
759.616
14.2.3.1 Beni mobili
28.092
15.2.3.1 Beni mobili
6.194
Totale
1.223.709
Ministero della giustizia
1.2.3.2 Beni mobili
1.2.3.3 Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria
2.2.3.3 Beni mobili
3.2.3.1 Edilizia di servizio
135.780
122.728.100
443.397
8.199.396
3.2.3.2 Attrezzature e impianti
12.816.571
3.2.3.3 Informatica di servizio
21.429.483
3.2.3.4 Beni mobili
1.502
5.2.3.1 Edilizia di servizio
141.374
5.2.3.2 Attrezzature e impianti
342.438
5.2.3.3 Beni mobili
Totale
Ministero degli affari esteri
6.852
166.244.894
1.2.3.1 Beni mobili
13.899
2.2.3.3 Beni mobili
8.572
2.2.3.4 Altri investimenti
226.887
3.2.3.1 Beni mobili
535
4.2.3.2 Beni mobili
3.584
5.2.3.1 Beni mobili
3.658
6.2.3.2 Beni mobili
7.174
6.2.3.3 Edilizia di servizio
6.745.298
7.2.3.1 Beni mobili
1.534
8.2.3.1 Beni mobili
5.851
8.2.3.2 Informatica di servizio
471.583
10.2.3.1 Beni mobili
2.583
11.2.3.1 Beni mobili
5.910
12.2.3.1 Beni mobili
5.244
13.2.3.1 Beni mobili
401
14.2.3.1 Beni mobili
4.889
15.2.3.1 Beni mobili
8.032
16.2.3.1 Beni mobili
2.245
17.2.3.1 Beni mobili
5.355
18.2.3.1 Beni mobili
7.382
19.2.3.1 Beni mobili
6.081
20.2.3.1 Beni mobili
3.832
Totale
7.540.529
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
1.2.3.1 Beni mobili
38.219
2.2.3.1 Beni mobili
3.636.824
2.2.3.3 Strutture scolastiche
1.891.938
2.2.3.4 Fondi da ripartire per l'operatività scolastica
48.968.542
3.2.3.3 Beni mobili
127.027
4.2.3.1 Beni mobili
1.650
4.2.3.1.3 Informatica di servizio
7.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro
295.964
1.956.789
7.2.3.5 Strutture scolastiche
48.467
8.2.3.3 Beni mobili
19.573
8.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro
9.2.3.3 Beni mobili
9.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro
10.2.3.2 Interventi integrativi disabili
10.2.3.3. Beni mobili
10.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro
1.097.341
26.526
349.329
115.568
50.829
816.394
11.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro
851.720
12.2.3.2 Interventi integrativi disabili
56.733
12.2.3.3 Beni mobili
30.322
12.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro
325.532
13.2.3.2 Interventi integrativi disabili
78.096
13.2.3.3 Beni mobili
63.755
13.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro
632.570
14.2.3.2 Interventi integrativi disabili
19.612
14.2.3.3 Beni mobili
13.178
14.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro
282.711
15.2.3.1 Interventi integrativi disabili
226.240
15.2.3.3 Strutture scolastiche
307.376
15.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro
16.2.3.2. Interventi integrativi disabili
16.2.3.3 Beni mobili
16.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro
1.327.351
35.371
5.939
460.905
17.2.3.2 Interventi integrativi disabili
10.155
17.2.3.3 Beni mobili
11.834
17.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro
140.447
18.2.3.2 Interventi integrativi disabili
47.977
18.2.3.3 Beni mobili
13.598
18.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro
19.2.3.3 Beni mobili
465.623
18.853
19.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro
1.183.208
20.2.3.4 Interventi integrativi disabili
1.839.322
21.2.3.2 Interventi integrativi disabili
17.861
21.2.3.4 Beni mobili
19.846
21.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro
271.235
22.2.3.2 Interventi integrativi disabili
78.797
22.2.3.4 Beni mobili
40.160
22.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro
23.2.3.4 Beni mobili
23.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro
24.2.3.4 Beni mobili
24.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro
Totale
982.284
9.670
124.806
11.869
1.659.799
71.105.737
Ministero dell'interno
1.2.3.1 Beni mobili
2.2.3.1 Informatica di servizio
2.2.3.2 Progetti finalizzati
718.666
9.504.656
55.147.718
2.2.3.3 Beni mobili
4.2.3.1 Opere varie
4.2.3.3 Beni mobili
4.2.3.4 Informatica di servizio
Totale
598.541
47.826.425
175.876
3.421.176
117.393.059
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
1.2.3.1 Programmi di tutela ambientale
1.2.3.3 Beni mobili
2.2.3.10 Parchi nazionali e aree protette
2.2.3.12 Difesa del mare
2.2.3.13 Mezzi navali ed aerei
2.2.3.14 Beni mobili
3.2.3.1 Piani disinquinamento
3.2.3.2 Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo
18.082.994
100.562
14.175.700
1.423.741
14.992.006
117.522
3.365.560
90.96'3
3.2.3.3 Intese istituzionali di programma
2.304.776
3.2.3.4 Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie
2.711.119
3.2.3.5 Interventi per Venezia
3.2.3.6 Beni mobili
4.2.3.12 Ricerca ambientale
10.800.994
133.098
2.332.396
4.2.3.15 Accordi ed organismi internazionali
25.009.940
4.2.3.16 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale
23.899.601
4.2.3.17 Beni mobili
27.535
5.2.3.2 Piani disinquinamento
4.767.798
5.2.3.6 Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico
8.916.087
5.2.3.9 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale
5.2.3.10 Beni mobili
6.2.3.1 Informatica di servizio
6.2.3.3 Opere varie
6.2.3.4 Calamità naturali e danni bellici
6.2.3.5 Opere idrauliche e sistemazione del suolo
6.2.3.6 Intese istituzionali di programma
11.907.894
140.559
4.538
16.335
753.328
1.650.803
3.773
6.2.3.7 Beni mobili
141.467
7.2.3.1 Informatica di servizio
378.028
7.2.3.4 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale
299.679
7.2.3.5 Beni mobili
163.419
Totale
148.712.213
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1.2.3.1 Informatica di servizio
1.2.3.2 Beni mobili
2.2.3.2 Informatica di servizio
28.255
5.540
21.666.173
2.2.3.5 Opere varie
2.2.3.8 Fondo progettazione opere pubbliche
2.2.3.9 Intese istituzionali di programma
2.2.3.10 Beni mobili
2.2.3.14 Enti ed organismi portuali
3.2.3.1 Edilizia di servizio
3.2.3.2 Interventi nel territorio di Trieste
3.2.3.3 Interventi nelle grandi città
3.2.3.4 Risanamento e ricostruzione zone terremotate
20.331
235.530
1.506.901
438.582
14.677.420
44.727.102
2.155.825
421.446
1.180.562
3.2.3.6 Edilizia scolastica
4.758
3.2.3.7 Edilizia giudiziaria
4.443.048
3.2.3.8 Opere stradali
3.2.3.9 Opere varie
11.432.290
2.430.257
3.2.3.10 Calamità naturali e danni bellici
5.938.484
3.2.3.19 Patrimonio culturale non statale
1.962.681
3.2.3.21 Patrimonio culturale statale
3.2.3.23 Intese istituzionali di programma
3.2.3.24 Beni mobili
3.2.3.25 Informatica di servizio
3.2.3.28 Aree sottoutilizzate
4.2.3.3 Opere marittime e portuali
4.2.3.4 Informatica di servizio
4.2.3.7 Sistemi idroviari
4.2.3.10 Intese istituzionali di programma
4.2.3.11 Beni mobili
566.862
2.145.460
125.376
6.940
29.275.349
302.698.950
135.271
13.714.367
12.191
174.183
5.2.3.1 Edilizia di servizio
2.799.003
5.2.3.2 Attrezzature e impianti
4.207.240
5.2.3.3 Informatica di servizio
3.148.276
5.2.3.13 Beni mobili
5.2.3.14 Opere varie
35.055
5.350.743
7.2.3.1 Beni mobili
41.697
7.2.3.2 Informatica di servizio
40.895
Totale
477.753.043
Ministero delle comunicazioni
1.2.3.1 Beni mobili
2.2.3.4 Reti di comunicazione
133
12.838.518
3.2.3.1 Beni mobili
37.481
4.2.3.2 Beni mobili
3.748
5.2.3.1 Controllo emissioni radioelettriche
6.2.3.1 Beni mobili
3.345.403
5.575
7.2.3.2 Beni mobili
2,672
7.2.3.3 Ricerca scientifica
663.197
7.2.3.5 Progetti informatici strategici
766.845
8.2.3.1 Informatica di servizio
224.734
8.2.3.2 Beni mobili
141.352
Totale
18.029.657
Ministero delle politiche agricole e forestali
1.2.3.1 Beni mobili
2.2.3.1 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo
2.2.3.8 Beni mobili
11.293
997.695
31.218
3.2.3.2 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo
33.497.180
3.2.3.3 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario
38.073.957
3.2.3.4 Informazione e ricerca
2.172.663
3.2.3.6 Beni mobili
1.024.261
3.2.3.8 Informatica di servizio
3.2.3.13 Intese istituzionali di programma
3.2.3.16 Aree sottoutilizzate
32.895.691
956.172
38.766.647
4.2.3.3 Beni mobili
1.370.187
4.2.3.4 Edilizia di servizio
3.214.648
4.2.3.5 Informatica di servizio
Totale
729.316
153.740.927
Ministero per i beni e le attività culturali
1.2.3.1 Informatica di servizio
1.2.3.4 Beni mobili
2.2.3.1 Informatica di servizio
2.2.3.4 Patrimonio culturale statale
2.2.3.8 Beni mobili
2.2.3.10 Intese istituzionali di programma
2.2.3.11 Interventi a favore dei beni e delle attività culturali
144.767
844
3.025.924
20.576.625
165
15.527.927
662.792
3.2.3.1 Informatica di servizio
8.726.099
3.2.3.2 Enti ed attività culturali
13.082.235
3.2.3.5 Acquisizione di beni bibliografici e archivistici
3.2.3.8 Intese istituzionali di programma
3.2.3.11 Beni mobili
3.2.3.12 Patrimonio librario e archivistico statale
3.2.3.14 Ricerca scientifica
4.2.3.2 Informatica di servizio
4.2.3.4 Patrimonio culturale statale
1.766.207
823.378
5.419
45.536.229
716.192
823.508
70.057.706
4.2.3.5 Intese istituzionali di programma
493.768
4.2.3.8 Beni mobili
514.975
4.2.3.10 Sistema cartografico
869.852
5.2.3.2 Informatica di servizio
22.968
5.2.3.8 Beni mobili
24.568
5.2.3.10 Patrimonio culturale statale
Totale
43.088
183.445.237
Ministero della salute
1.2.3.2 Beni mobili
2.519
2.2.3.1 Beni mobili
57.098
2.2.3.4 Informatica di servizio
3.893.663
3.2.3.1 Beni mobili
175.898
4.2.3.1 Beni mobili
14.311
4.2.3.2 Tutela salute mentale
237.081
Totale
Totale complessivo
4.380.570
1.600.000.000
(1)
----(1) Il presente elenco è stato aggiunto dall'allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005.
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