WWW.ASSOTRATTENIMENTO.IT
In collaborazione con AGIPRONEWS
Contenuti informativi conformi a legge n. 220/2010
#37 / Gennaio 2012 / 0,5 euro
IN MANCANZA DI ISCRIZIONE
ALL’ELENCO LE SLOT VENGONO
SCOLLEGATE
| Avv. MICHELE FRANZOSO, Centro Studi AS.TRO |
I
l 23 dicembre 2011 è stato
pubblicato l’elenco (prima
versione) dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato relativo agli esercenti e
operatori degli apparecchi da gioco
a premio. A seguito di tale adempimento, è quindi divenuto pubblico
il dettaglio dei punti vendita autorizzati a contrarre con i Concessionari di Gioco pubblico e i Gestori
legittimati a offrire i relativi servizi
di installazione di slot e raccolta del
volume di gioco per conto dei Concessionari. La prima fase di applicazione dell’albo si è caratterizzata
per problematiche tecnico-amministrative connesse alla ingente mole
di documenti e dati, pervenuti agli
Uffici Territoriali sino a tutto il 31
ottobre 2011, i quali hanno richiesto apposita verifica e controllo. In
data 23 dicembre 2011, infatti, si è
resa necessaria una seconda pubblicazione aggiornata dell’elenco,
recepente le correzioni agli errori
materiali e le segnalazioni di anomalia che rendevano impossibile
l’iscrizione di soggetti meritevoli
di inserimento nell’elenco. In data
30 dicembre 2011, a seguito dell’elevato numero di posizioni risultanti
ancora nel limbo dell’incertezza,
vi è stata una terza pubblicazione,
per poi arrivare alla determinazione
Amministrativa, assunta il 2 gennaio
2012, a mezzo di decreto direttoriale, di rendere quotidiano l’aggiornamento. Sin dal 30 dicembre 2011,
tuttavia, si è avverato l’effetto connesso alla mancata iscrizione per
tutti i punti vendita risultanti a vario titolo non compresi nell’elenco,
ovvero la sconnessione da remoto
degli apparecchi da gioco. Al blocco
dei congegni è poi seguita la risoluzione dei contratti di connessione
telematica, in essere nell’anno 2011,
per tutti gli esercenti risultati sprovvisti di presentazione di domanda di
iscrizione, e, progressivamente, per
tutti coloro la cui posizione è stata
definitivamente accertata come non
suscettibile di iscrizione. Tali effetti
si sono resi necessari per via della
sanzione particolarmente severa
connessa al mantenimento di rapporti di natura contrattuale / gestionale, relativamente agli apparecchi
per il gioco lecito, nonostante la
mancata iscrizione. La vigente regolamentazione, infatti, dispone una
sanzione pecuniaria amministrativa
non impugnabile di euro diecimila
per tutti coloro che gestiscono awp
o vlt senza iscrizione, unitamente
al fatto che alla terza infrazione
della medesima natura persino il
Concessionario è assoggettato alla
revoca della convenzione pubblica
per la gestione del prodotto di gioco. La Direzione Generale dell’Amministrazione, comunque, ha ampiamente garantito la progressiva
messa a regime dell’elenco e la piena
operatività tecnica dello strumento
di garanzia per la sicurezza del gioco entro tempistiche ristrettissime.
INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO A PREMIO
SUL TERRITORIO: AUMENTANO SLOT E VLT
A
B
C
D
E
N° Apparecchi Comma 6a i cui nulla osta risultano
intestati al concessionario
N° Apparecchi di (A) con pratica amministrativa
di sequestro acquisita
N° Apparecchi di (A) in condizioni di normale esercizio,
ubicati presso un magazzino del concessionario
N° Apparecchi di (A) in condizioni di normale esercizio,
ubicati presso un pubblico esercizio del concessionario
N° Apparecchi di (A) non in condizioni di normale esercizio,
bloccati in magazzino o in manutenzione straordinaria
Apparecchi Comma 6b installati
Fonte: Aams, aggiornamento al 01/11/2011
392.991
1.145
4.938
358.822
28.086
31.500
La raccolta dei giochi • Novembre 2011
| Dott. MARCO MINOCCHERI, Centro Studi AS.TRO |
103
44
GIOCO A BASE IPPICA
102
72
30
GIOCO A BASE SPORTIVA
355
254
101
LOTTERIE
842
579
263
LOTTO
526
310
216
SUPERENALOTTO
187
72
115
SKILL GAMES
117
104
13
1.158
1.125
33
7.160
5.599
GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI IN
FORMA DIVERSA DAL TORNEO E GIOCHI
DI SORTE A QUOTA FISSA
TOTALE
GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI IN
FORMA DIVERSA DAL TORNEO E
GIOCHI DI SORTE A QUOTA FISSA
147
SKILL GAMES
154
BINGO
SUPERENALOTTO
746
1.153
LOTTO
2.980
1.307
DI CUI PER VLT
LOTTERIE
3.726
APPARECCHI (PROVVISORIO)
GIOCO A BASE SPORTIVA
SPESA
DEI GIOCATORI
GIOCO A BASE IPPICA
VINCITE
BINGO
RACCOLTA
GIOCO
APPARECCHI
RACCOLTA E VINCITE GIOCHI - NOVEMBRE 2011
1.561
Importi in milioni di euro
DISTRIBUZIONE* SU BASE REGIONALE - NOVEMBRE 2011
ABRUZZO
APPARECCHI
BINGO
GIOCO A BASE IPPICA
GIOCO A BASE
SPORTIVA
LOTTERIE
LOTTO
SUPERENALOTTO
GIOCHI DI ABILITÀ
A DISTANZA
TOTALE
97,4
3,7
2,6
8,9
26,1
14,6
4,0
33,1
190
BASILICATA **
24,1
-
0,3
2,6
7,0
4,8
1,4
15,2
55
CALABRIA
79,8
1,4
1,4
10,3
22,5
17,5
5,5
40,6
179
CAMPANIA
286,2
20,3
11,9
69,1
73,4
71,5
16,5
327,3
876
EMILIA ROMAGNA
327,1
12,0
7,9
26,7
62,8
31,4
13,0
77,6
558
76,3
2,3
1,3
4,0
10,4
8,0
4,6
14,6
121
423,3
20,1
13,9
43,0
103,6
51,9
22,1
135,2
813
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
107,7
3,8
2,7
7,6
16,0
13,0
4,7
33,3
189
LOMBARDIA
795,7
20,8
18,6
49,5
140,8
85,6
42,9
143,9
1.298
MARCHE
101,3
2,1
3,2
8,9
23,9
14,2
4,1
31,4
189
MOLISE
24,4
0,4
0,2
1,5
3,5
3,2
0,7
5,1
39
PIEMONTE
285,2
12,2
5,6
18,7
46,9
33,6
11,8
70,9
485
PUGLIA
166,9
6,7
4,4
31,8
74,2
41,2
10,3
80,0
416
SARDEGNA
85,5
2,0
0,9
1,6
24,6
12,4
5,8
22,2
155
SICILIA
156,7
22,5
8,0
24,4
68,6
58,6
10,9
102,5
452
TOSCANA
236,8
6,2
13,1
22,4
53,2
22,8
11,0
63,0
428
TRENTINO ALTO ADIGE
77,1
1,7
1,1
3,4
12,3
4,6
2,3
18,7
121
UMBRIA
60,3
0,8
1,3
5,0
14,3
6,5
2,4
13,5
104
7,6
-
0,1
0,3
1,9
1,0
0,4
3,0
14
VALLE D’AOSTA **
VENETO
TOTALE
306,7
7,8
4,1
14,9
56,3
29,8
12,4
44,2
476
3.726
147
102
355
842
526
187
1.275
7.160
*importi in milioni di euro **non sono presenti sale bingo
Fonte : www.aams.gov.it
Decreto Salva Italia
| Dott. MARCO MINOCCHERI, Centro Studi AS.TRO |
C
on il DL 201/2011”Decreto
Salva Italia” convertito in
legge a fine anno il governo
Monti ha ridotto ulteriormente il
trasferimento di denaro in contanti
tra soggetti diversi portando a 9.999
euro il limite consentito per l’uso
di carta moneta. A partire dal 6 dicembre 2011 (data di pubblicazione
in G.U.del suddetto DL 201/2011),
è quindi vietato il trasferimento di
denaro contante (o di libretti di deposito bancari o postali al portatore
o di titoli al portatore) effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi
quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari
o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando
è effettuato con più pagamenti,
inferiori, alla soglia che appaiono
artificiosamente frazionati. Il DL
201/2011 ha, quindi, disposto un
ulteriore abbassamento della soglia relativa all’utilizzo del denaro
contante, incidendo su uno strumento normativo nato nell’ambito
della disciplina antiriciclaggio, ma
che sempre più tende ad assolvere
compiti di contrasto all’evasione
fiscale. Analoghi limiti valgono per
gli assegni trasferibili. Gli assegni
bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro
devono recare quindi non solo l’indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario, ma anche
la clausola di non trasferibilità. Gli
assegni circolari, i vaglia cambiari e
postali possono essere richiesti, per
iscritto, dal cliente senza clausola di
non trasferibilità solo se di importo
inferiore a 1.000 euro. Quanto ai
libretti di deposito bancari o postali al portatore, è precisato che il
relativo saldo non può essere pari o
superiore a 1.000 euro. I libretti con
saldo pari o superiore a 1.000 euro
devono essere estinti ovvero il loro
saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro
il 31 dicembre 2011. Tale disciplina
ha un impatto rilevante anche sulle
aziende del settore del gioco che
pertanto in mancanza di una disposizione o di chiarimenti ufficiali
specifici in materia di raccolta delle
giocate si trovano a questo punto a
dover verificare le proprie procedure di incasso e pagamento in particolar modo nei rapporti intercorrenti con gli esercenti. Frequente è
infatti la fattispecie che al momento
dell’apertura dell’apparecchio da
gioco l’importo estratto superi i
1.000 euro ma nessun problema si
pone per il gestore nel prelevare
detto importo e versarlo poi sul proprio c/c. Problematica è invece la
procedura del pagamento da parte
del gestore della quota di spettanza all’esercente. Fermo restando la
correttezza fiscale delle varie procedure di contabilizzazione utilizzate, occorre comunque verificare
il processo contabile anche alla luce
di tale disposizione antiriciclaggio
per verificarne la correttezza. A tal
proposito è d’uopo far riferimento
almeno alla procedura più frequentemente utilizzata dai gestori, che
è quella di fare emettere e far sottoscrivere all’esercente fattura iva
esente e/o ricevuta e corrispondere
in contanti l’importo dovuto. Tale
procedura, ci preme far presente,
nel caso che l’importo da corrispondere sia superiore o uguale a 1.000
euro, può esporre il gestore alla
violazione della suddetta normativa
antiriciclaggio in caso di verifica;
pertanto si consiglia di non effettuare tale pagamento in contanti ma
di procedere al pagamento a mezzo
assegno non trasferibile o bonifico
in attesa che emerga un auspicabile
chiarimento da parte del Ministero
e di cui Astro si farà promotore.
VARIAZIONI DEI LIMITI
RELATIVI ALL’USO DEL
CONTANTE, DEGLI ASSEGNI
LIBERI E DEI LIBRETTI AL
PORTATORE
• Fino al 29 aprile 2008 - 12.500
euro
• Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno
2008 - 5.000 euro
• Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio
2010 - 12.500 euro
• Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto
2011 - 5.000 euro
• Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre
2011 - 2.500 euro
• Dal 6 dicembre 2011 - 1.000 euro
SANZIONI
La violazione della disposizione
in esame implica, ex art. 58 co. 1
del DLgs. 231/2007, una sanzione
amministrativa pecuniaria dall’1%
al 40% dell’importo trasferito. Ai
sensi dell’art. 58 co. 8 primo periodo del DLgs. 231/2007, tuttavia la
sanzione amministrativa pecuniaria
non può comunque essere inferiore
nel minimo a 3.000,00 euro. In relazione alle violazioni di importo
pari o di poco superiori alla soglia
di 1.000,00 euro, quindi, si corre il
rischio di una sanzione fino a 3 volte superiore all’importo trasferito.
È tuttavia opportuno ricordare che
la circolare 4 novembre 2011 del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze,
ha precisato nel caso di operazioni
di prelievo e/o di versamento di
contante superiore ai limiti, non
concretizzano
automaticamente
una violazione. Resta da verificare,
infine, se, al pari di quanto accaduto
in occasione dei precedenti abbassamenti dei limiti all’utilizzo del
denaro contante, in sede di conversione in legge del DL 201/2011 sarà
prevista un’esenzione per le violazioni commesse nell’immediatezza
dell’entrata in vigore (disposta con
decorrenza immediata) e comprese
tra 1.000 e 2.500 euro.
ESCLUSIONE DELLE SANZIONI
PER INFRAZIONI COMMESSE
FINO AL 31 GENNAIO 2012
Rendiamo tuttavia noto che in
sede di conversione in legge del
DL 201/2011 tra gli emendamenti
approvati in sede di conversione in
legge è stata inserita la norma che
stabilisce l’esclusione delle sanzioni
per le violazioni all’uso di contante
commesse nel periodo compreso
tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio
2012. I gestori e gli esercenti avranno quindi tempo fino al 31 gennaio
2012 per verificare ed adeguare le
proprie procedure contabili di pagamento agli esercenti senza subire
sanzioni.
Si fa inoltre presente che con la
stessi emendamenti è stata esclusa
ogni sanzione anche per la mancata
estinzione dei libretti al portatore
con saldo pari o superiore a 1.000
euro fino al 31 marzo 2012 ed in
caso di inadempimento, è stata prevista una attenuazione della sanzione per i libretti con saldo inferiore
a 3.000 euro, prevedendo per tali
infrazioni una sanzione pari al saldo del libretto stesso ove questo sia
inferiore a 3.000 euro.
PERIODICO DI INFORMAZIONE
PER I PUBBLICI ESERCENTI
Contenuti informativi
conformi a legge n. 220/2010
In collaborazione con
AGIPRONEWS
www.agipronews.it
GIOCA PER DIVERTIMENTO. NON PENSA AL GIOCO
COME AD UN MODO PER FAR SOLDI
INVESTE NEL GIOCO SOLO SOMME DI DENARO
CHE PUÒ PERMETTERSI DI PERDERE. NON GIOCA
IL DENARO NECESSARIO AL VIVERE QUOTIDIANO
DECIDE QUANTO TEMPO DEDICARE AL GIOCO
E NON ECCEDE
DECIDE QUANTI SOLDI INVESTIRE NEL
DIVERTIMENTO E RISPETTA LA DECISIONE PRESA
NON RINCORRE LE PERDITE ACCETTA L’ESITO
COME COSTO DELL’INTRATTENIMENTO
NON CHIEDE SOLDI A CREDITO PER GIOCARE
#37
Gennaio 2012
DIRETTORE RESPONSABILE
VERA IAFRATE
REGISTRAZIOwNE
Tribunale di Velletri
n.2/09 del 27/01/2009
N° ISCRIZIONE ROC: 18058
EDITORE
EMMESEI SRL
Sede legale:
Roma 00174 Via Sestio Calvino, 72
Sede editoriale:
Anzio 00042 Via Roma, 50
Tel.069845517 Fax 1786008868
STAMPA
ARTI GRAFICHE CELORI - TERNI
SI ASSICURA DI CONOSCERE LE REGOLE DEL GIOCO
E LE PERCENTUALI DI VANTAGGIO DEL BANCO
BILANCIA IL TEMPO CHE DEDICA AL GIOCO
CON ALTRE ATTIVITÀ DI SVAGO
NON GIOCA PER SFUGGIRE ALLA SOLITUDINE
O ALLA DEPRESSIONE GIOCA SOLO PER LA VOGLIA
DI GIOCARE
NON GIOCA SE LA SUA LUCIDITÀ È ALTERATA
DALL’ALCOOL O DALLE DROGHE
FONTI SCIENTIFICHE DI RIFERIMENTO
International Responsible Gaming Organisation www.irgonetworks.com
Responsibility in Gambling Trust www.rigt.org.uk
Gambling Commission www.gamblingcommission.gov.uk
European Association of Study of Gambling www.easg.org
Responsible Gambling Council www.responsiblegambling.org
National Center for Responsible Gaming www.ncrg.org
European Casino Association www.eca.org
British Columbia www.bcresponsiblregambling.ca
WWW.ASSOTRATTENIMENTO.COM
WWW.ASSOTRATTENIMENTO.IT
"La stupidità si moltiplica
a dismisura. Si riproduce
facilmente e si autofinanzia"
FRANK ZAPPA
Scarica

in mancanza di iscrizione all`elenco le slot vengono