WWW.ASSOTRATTENIMENTO.IT In collaborazione con AGIPRONEWS Contenuti informativi conformi a legge n. 220/2010 #37 / Gennaio 2012 / 0,5 euro IN MANCANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO LE SLOT VENGONO SCOLLEGATE | Avv. MICHELE FRANZOSO, Centro Studi AS.TRO | I l 23 dicembre 2011 è stato pubblicato l’elenco (prima versione) dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato relativo agli esercenti e operatori degli apparecchi da gioco a premio. A seguito di tale adempimento, è quindi divenuto pubblico il dettaglio dei punti vendita autorizzati a contrarre con i Concessionari di Gioco pubblico e i Gestori legittimati a offrire i relativi servizi di installazione di slot e raccolta del volume di gioco per conto dei Concessionari. La prima fase di applicazione dell’albo si è caratterizzata per problematiche tecnico-amministrative connesse alla ingente mole di documenti e dati, pervenuti agli Uffici Territoriali sino a tutto il 31 ottobre 2011, i quali hanno richiesto apposita verifica e controllo. In data 23 dicembre 2011, infatti, si è resa necessaria una seconda pubblicazione aggiornata dell’elenco, recepente le correzioni agli errori materiali e le segnalazioni di anomalia che rendevano impossibile l’iscrizione di soggetti meritevoli di inserimento nell’elenco. In data 30 dicembre 2011, a seguito dell’elevato numero di posizioni risultanti ancora nel limbo dell’incertezza, vi è stata una terza pubblicazione, per poi arrivare alla determinazione Amministrativa, assunta il 2 gennaio 2012, a mezzo di decreto direttoriale, di rendere quotidiano l’aggiornamento. Sin dal 30 dicembre 2011, tuttavia, si è avverato l’effetto connesso alla mancata iscrizione per tutti i punti vendita risultanti a vario titolo non compresi nell’elenco, ovvero la sconnessione da remoto degli apparecchi da gioco. Al blocco dei congegni è poi seguita la risoluzione dei contratti di connessione telematica, in essere nell’anno 2011, per tutti gli esercenti risultati sprovvisti di presentazione di domanda di iscrizione, e, progressivamente, per tutti coloro la cui posizione è stata definitivamente accertata come non suscettibile di iscrizione. Tali effetti si sono resi necessari per via della sanzione particolarmente severa connessa al mantenimento di rapporti di natura contrattuale / gestionale, relativamente agli apparecchi per il gioco lecito, nonostante la mancata iscrizione. La vigente regolamentazione, infatti, dispone una sanzione pecuniaria amministrativa non impugnabile di euro diecimila per tutti coloro che gestiscono awp o vlt senza iscrizione, unitamente al fatto che alla terza infrazione della medesima natura persino il Concessionario è assoggettato alla revoca della convenzione pubblica per la gestione del prodotto di gioco. La Direzione Generale dell’Amministrazione, comunque, ha ampiamente garantito la progressiva messa a regime dell’elenco e la piena operatività tecnica dello strumento di garanzia per la sicurezza del gioco entro tempistiche ristrettissime. INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO A PREMIO SUL TERRITORIO: AUMENTANO SLOT E VLT A B C D E N° Apparecchi Comma 6a i cui nulla osta risultano intestati al concessionario N° Apparecchi di (A) con pratica amministrativa di sequestro acquisita N° Apparecchi di (A) in condizioni di normale esercizio, ubicati presso un magazzino del concessionario N° Apparecchi di (A) in condizioni di normale esercizio, ubicati presso un pubblico esercizio del concessionario N° Apparecchi di (A) non in condizioni di normale esercizio, bloccati in magazzino o in manutenzione straordinaria Apparecchi Comma 6b installati Fonte: Aams, aggiornamento al 01/11/2011 392.991 1.145 4.938 358.822 28.086 31.500 La raccolta dei giochi • Novembre 2011 | Dott. MARCO MINOCCHERI, Centro Studi AS.TRO | 103 44 GIOCO A BASE IPPICA 102 72 30 GIOCO A BASE SPORTIVA 355 254 101 LOTTERIE 842 579 263 LOTTO 526 310 216 SUPERENALOTTO 187 72 115 SKILL GAMES 117 104 13 1.158 1.125 33 7.160 5.599 GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI IN FORMA DIVERSA DAL TORNEO E GIOCHI DI SORTE A QUOTA FISSA TOTALE GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI IN FORMA DIVERSA DAL TORNEO E GIOCHI DI SORTE A QUOTA FISSA 147 SKILL GAMES 154 BINGO SUPERENALOTTO 746 1.153 LOTTO 2.980 1.307 DI CUI PER VLT LOTTERIE 3.726 APPARECCHI (PROVVISORIO) GIOCO A BASE SPORTIVA SPESA DEI GIOCATORI GIOCO A BASE IPPICA VINCITE BINGO RACCOLTA GIOCO APPARECCHI RACCOLTA E VINCITE GIOCHI - NOVEMBRE 2011 1.561 Importi in milioni di euro DISTRIBUZIONE* SU BASE REGIONALE - NOVEMBRE 2011 ABRUZZO APPARECCHI BINGO GIOCO A BASE IPPICA GIOCO A BASE SPORTIVA LOTTERIE LOTTO SUPERENALOTTO GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA TOTALE 97,4 3,7 2,6 8,9 26,1 14,6 4,0 33,1 190 BASILICATA ** 24,1 - 0,3 2,6 7,0 4,8 1,4 15,2 55 CALABRIA 79,8 1,4 1,4 10,3 22,5 17,5 5,5 40,6 179 CAMPANIA 286,2 20,3 11,9 69,1 73,4 71,5 16,5 327,3 876 EMILIA ROMAGNA 327,1 12,0 7,9 26,7 62,8 31,4 13,0 77,6 558 76,3 2,3 1,3 4,0 10,4 8,0 4,6 14,6 121 423,3 20,1 13,9 43,0 103,6 51,9 22,1 135,2 813 FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA 107,7 3,8 2,7 7,6 16,0 13,0 4,7 33,3 189 LOMBARDIA 795,7 20,8 18,6 49,5 140,8 85,6 42,9 143,9 1.298 MARCHE 101,3 2,1 3,2 8,9 23,9 14,2 4,1 31,4 189 MOLISE 24,4 0,4 0,2 1,5 3,5 3,2 0,7 5,1 39 PIEMONTE 285,2 12,2 5,6 18,7 46,9 33,6 11,8 70,9 485 PUGLIA 166,9 6,7 4,4 31,8 74,2 41,2 10,3 80,0 416 SARDEGNA 85,5 2,0 0,9 1,6 24,6 12,4 5,8 22,2 155 SICILIA 156,7 22,5 8,0 24,4 68,6 58,6 10,9 102,5 452 TOSCANA 236,8 6,2 13,1 22,4 53,2 22,8 11,0 63,0 428 TRENTINO ALTO ADIGE 77,1 1,7 1,1 3,4 12,3 4,6 2,3 18,7 121 UMBRIA 60,3 0,8 1,3 5,0 14,3 6,5 2,4 13,5 104 7,6 - 0,1 0,3 1,9 1,0 0,4 3,0 14 VALLE D’AOSTA ** VENETO TOTALE 306,7 7,8 4,1 14,9 56,3 29,8 12,4 44,2 476 3.726 147 102 355 842 526 187 1.275 7.160 *importi in milioni di euro **non sono presenti sale bingo Fonte : www.aams.gov.it Decreto Salva Italia | Dott. MARCO MINOCCHERI, Centro Studi AS.TRO | C on il DL 201/2011”Decreto Salva Italia” convertito in legge a fine anno il governo Monti ha ridotto ulteriormente il trasferimento di denaro in contanti tra soggetti diversi portando a 9.999 euro il limite consentito per l’uso di carta moneta. A partire dal 6 dicembre 2011 (data di pubblicazione in G.U.del suddetto DL 201/2011), è quindi vietato il trasferimento di denaro contante (o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori, alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il DL 201/2011 ha, quindi, disposto un ulteriore abbassamento della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante, incidendo su uno strumento normativo nato nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, ma che sempre più tende ad assolvere compiti di contrasto all’evasione fiscale. Analoghi limiti valgono per gli assegni trasferibili. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare quindi non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità. Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000 euro. Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, è precisato che il relativo saldo non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 dicembre 2011. Tale disciplina ha un impatto rilevante anche sulle aziende del settore del gioco che pertanto in mancanza di una disposizione o di chiarimenti ufficiali specifici in materia di raccolta delle giocate si trovano a questo punto a dover verificare le proprie procedure di incasso e pagamento in particolar modo nei rapporti intercorrenti con gli esercenti. Frequente è infatti la fattispecie che al momento dell’apertura dell’apparecchio da gioco l’importo estratto superi i 1.000 euro ma nessun problema si pone per il gestore nel prelevare detto importo e versarlo poi sul proprio c/c. Problematica è invece la procedura del pagamento da parte del gestore della quota di spettanza all’esercente. Fermo restando la correttezza fiscale delle varie procedure di contabilizzazione utilizzate, occorre comunque verificare il processo contabile anche alla luce di tale disposizione antiriciclaggio per verificarne la correttezza. A tal proposito è d’uopo far riferimento almeno alla procedura più frequentemente utilizzata dai gestori, che è quella di fare emettere e far sottoscrivere all’esercente fattura iva esente e/o ricevuta e corrispondere in contanti l’importo dovuto. Tale procedura, ci preme far presente, nel caso che l’importo da corrispondere sia superiore o uguale a 1.000 euro, può esporre il gestore alla violazione della suddetta normativa antiriciclaggio in caso di verifica; pertanto si consiglia di non effettuare tale pagamento in contanti ma di procedere al pagamento a mezzo assegno non trasferibile o bonifico in attesa che emerga un auspicabile chiarimento da parte del Ministero e di cui Astro si farà promotore. VARIAZIONI DEI LIMITI RELATIVI ALL’USO DEL CONTANTE, DEGLI ASSEGNI LIBERI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE • Fino al 29 aprile 2008 - 12.500 euro • Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 - 5.000 euro • Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 - 12.500 euro • Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 - 5.000 euro • Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 - 2.500 euro • Dal 6 dicembre 2011 - 1.000 euro SANZIONI La violazione della disposizione in esame implica, ex art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. Ai sensi dell’art. 58 co. 8 primo periodo del DLgs. 231/2007, tuttavia la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 1.000,00 euro, quindi, si corre il rischio di una sanzione fino a 3 volte superiore all’importo trasferito. È tuttavia opportuno ricordare che la circolare 4 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze, ha precisato nel caso di operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti, non concretizzano automaticamente una violazione. Resta da verificare, infine, se, al pari di quanto accaduto in occasione dei precedenti abbassamenti dei limiti all’utilizzo del denaro contante, in sede di conversione in legge del DL 201/2011 sarà prevista un’esenzione per le violazioni commesse nell’immediatezza dell’entrata in vigore (disposta con decorrenza immediata) e comprese tra 1.000 e 2.500 euro. ESCLUSIONE DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI COMMESSE FINO AL 31 GENNAIO 2012 Rendiamo tuttavia noto che in sede di conversione in legge del DL 201/2011 tra gli emendamenti approvati in sede di conversione in legge è stata inserita la norma che stabilisce l’esclusione delle sanzioni per le violazioni all’uso di contante commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012. I gestori e gli esercenti avranno quindi tempo fino al 31 gennaio 2012 per verificare ed adeguare le proprie procedure contabili di pagamento agli esercenti senza subire sanzioni. Si fa inoltre presente che con la stessi emendamenti è stata esclusa ogni sanzione anche per la mancata estinzione dei libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro fino al 31 marzo 2012 ed in caso di inadempimento, è stata prevista una attenuazione della sanzione per i libretti con saldo inferiore a 3.000 euro, prevedendo per tali infrazioni una sanzione pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000 euro. PERIODICO DI INFORMAZIONE PER I PUBBLICI ESERCENTI Contenuti informativi conformi a legge n. 220/2010 In collaborazione con AGIPRONEWS www.agipronews.it GIOCA PER DIVERTIMENTO. NON PENSA AL GIOCO COME AD UN MODO PER FAR SOLDI INVESTE NEL GIOCO SOLO SOMME DI DENARO CHE PUÒ PERMETTERSI DI PERDERE. NON GIOCA IL DENARO NECESSARIO AL VIVERE QUOTIDIANO DECIDE QUANTO TEMPO DEDICARE AL GIOCO E NON ECCEDE DECIDE QUANTI SOLDI INVESTIRE NEL DIVERTIMENTO E RISPETTA LA DECISIONE PRESA NON RINCORRE LE PERDITE ACCETTA L’ESITO COME COSTO DELL’INTRATTENIMENTO NON CHIEDE SOLDI A CREDITO PER GIOCARE #37 Gennaio 2012 DIRETTORE RESPONSABILE VERA IAFRATE REGISTRAZIOwNE Tribunale di Velletri n.2/09 del 27/01/2009 N° ISCRIZIONE ROC: 18058 EDITORE EMMESEI SRL Sede legale: Roma 00174 Via Sestio Calvino, 72 Sede editoriale: Anzio 00042 Via Roma, 50 Tel.069845517 Fax 1786008868 STAMPA ARTI GRAFICHE CELORI - TERNI SI ASSICURA DI CONOSCERE LE REGOLE DEL GIOCO E LE PERCENTUALI DI VANTAGGIO DEL BANCO BILANCIA IL TEMPO CHE DEDICA AL GIOCO CON ALTRE ATTIVITÀ DI SVAGO NON GIOCA PER SFUGGIRE ALLA SOLITUDINE O ALLA DEPRESSIONE GIOCA SOLO PER LA VOGLIA DI GIOCARE NON GIOCA SE LA SUA LUCIDITÀ È ALTERATA DALL’ALCOOL O DALLE DROGHE FONTI SCIENTIFICHE DI RIFERIMENTO International Responsible Gaming Organisation www.irgonetworks.com Responsibility in Gambling Trust www.rigt.org.uk Gambling Commission www.gamblingcommission.gov.uk European Association of Study of Gambling www.easg.org Responsible Gambling Council www.responsiblegambling.org National Center for Responsible Gaming www.ncrg.org European Casino Association www.eca.org British Columbia www.bcresponsiblregambling.ca WWW.ASSOTRATTENIMENTO.COM WWW.ASSOTRATTENIMENTO.IT "La stupidità si moltiplica a dismisura. Si riproduce facilmente e si autofinanzia" FRANK ZAPPA