COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA
Provincia di Bergamo
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA
(adottato con delibere di C.C. n. 19 in data 23.02.99 e n. 30 in data 19.03.99)
Art. 1 Oggetto del regolamento
Le attività d barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, l'attività di estetista compresi tutti gli istituti
di bellezza, ed eventuali mestieri affini comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate,
in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal seguente regolamento in
conformità alle norme di cui alla Legge 14.02.1963, n.161. modificata con Legge 23.12.1970 n. 1142
ed integrata dalla Legge 29.10.1984, n. 735; Legge 04.01.1990 n. 1 e Legge Regionale 15.09.1989 n.
48.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attività siano esse individuale o di forma societaria di
persone o di capitale, sono soggette alla disciplina del seguente regolamento.
Non è consentito lo svolgimento delle suddette attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano
esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda, spettacolo, o persone ammalate,
immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da imprese già autorizzate ad operare in sede
fissa.
Nel caso in cui le attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali,
ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo
gratuito per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni di cui al
presente regolamento.
Le attività in parola possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il
richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della
professione e si uniformi ai requisiti previsti dal seguente regolamento. Sono considerati mestieri
affini a quelli di barbiere e parrucchiere le attività inerenti l'adeguamento estetico della capigliatura
secondo determinati canoni di moda o di costume che non implichino prestazioni di carattere medico
- curativo - sanitario.
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di
migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione
degli inestetismi presenti. Tale attività e l'uso di prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla
L.R. 713/86, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla Legge 1/90 oltre che
dal presente regolamento.
Le imprese autorizzate ai sensi della Legge 426/71 alla vendita di prodotti cosmetici possono
esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente regolamento e si
avvalgano di addetti in possesso della qualificazione professionale.
L'esercizio delle attività di cui al presente articolo è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione
amministrativa del Responsabile del servizio che la rilascia sentito il parere di cui all'art.7 del
presente regolamento.
Non sono soggette al seguente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi
propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie n.
1265/34.
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Art. 2 Domanda di autorizzazione
Il richiedente, nella domanda diretta al Sindaco, da stendersi in competente bollo, dovrà indicare:
• Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
• Ubicazione esatta del luogo dove verrà esercitata l'attività;
• Gli estremi della persona a cui è eventualmente affidata la gestione dell'azienda;
• Il consenso per l'accesso ai locali da parte degli organi preposti al controllo,
• Estremi del certificato di qualificazione professionale in possesso del richiedente o della
maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana, rilasciato dalla
Commissione Provinciale dell'Artigianato; nel caso di società artigiana di cui alla Legge 443/85,
deve essere indicato il socio o i soci in possesso della suddetta qualifica professionale.
Il richiedente dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità a fornire, qualora richiesto, documenti o
informazioni non altrimenti ottenibili che si rendessero necessari per una completa e corretta
valutazione della domanda.
L'autorizzazione viene concessa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previo
accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)
iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per le società;;
idoneità sanitaria del personale addetto;
idoneità d’uso ed igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature;
idoneità tecnica dell'impianto elettrico ed eventuale impianto a gas da documentarsi mediante
certificazioni rilasciate da tecnici abilitati
e) nel caso di società non artigiane, oltre al Direttore, dovranno essere in possesso della
qualificazione professionale i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di
estetista;
f) l'esercizio dell'attività di estetista è subordinato alla presentazione di un atto notorio sostitutivo in
cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge ed al presente
regolamento.
Art. 3 Distanze tra esercizi
L’autorizzazione all’apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto della
seguente “distanza minima”:
a) fra esercizi similari :metri 200
b) in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti, le
distanze di cui al punto a) si intendono assunte previa moltiplicazione per i seguenti coefficienti
di zona:
Centro storico : coefficiente 1/200
Periferia (delimitata dal vigente piano commerciale corrispondente anche al vigente P.R.G. ): 3/600
Le distanze sono osservate fra gli esercizi similari e misurate alla mezzeria degli ingressi più vicini,
anche secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l’attraversamento delle strade verrà
effettuato ad angolo retto senza osservanza delle disposizioni di cui al vigente codice della strada in
presenza di attraversamenti pedonali.
Per le autorizzazioni all’esercizio di attività plurime, le distanze devono essere prese in
considerazione per ogni singola attività oggetto dell’autorizzazione.
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Art. 4 Condizioni igienico - sanitarie degli esercizi
Tutti gli esercizi di barbiere, parrucchiere, estetista, e mestieri affini, devono avere le seguenti
condizioni:
- i locali devono essere puliti e ben aerati;
- il pavimento deve essere lavabile e tale da permettere la pulizia e la disinfestazione più completa;
- le pareti, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite in piastrelle, in marmo o altro materiale
lavabile impermeabile;
- i locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda;
- la porta d'accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la
protezione contro le mosche;
- la spazzatura dovrà essere raccolta in apposito contenitore impermeabile con coperchio;
- la biancheria usata dovrà essere raccolta in apposito contenitore a perfetta tenuta, lavabile
disinfettabile;
- l'esercizio dovrà essere provvisto di asciugamani, teli o accappatoi in numero sufficiente per
usarne una sola volta e per un solo cliente, da conservarsi in appositi armadietti;
- i mobili, le suppellettili dei locali dovranno essere facilmente lavabili e spolverabili, le poltrone
imbottite dovranno essere ricoperte di materiale impermeabile lavabile;
- ad ogni esercizio deve essere annesso un gabinetto igienico d uso esclusivo del negozio,
accessibile dall'interno, servito da regolare antilatrina con lavabo; le pareti per un'altezza di m.2
ed il pavimento devono essere costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e
disinfettabile; il lavabo, con erogazione a comando non manuale, deve essere servito da un
distributore di sapone liquido o in polvere ad asciugamano elettrico o di carta da cestinare dopo
l'uso; il numero complessivo dei servizi igienici deve essere adeguato, in base al numero di
personale dipendente, a quanto previsto dalla vigente legislazione sull'igiene del lavoro e dal
Regolamento locale di igiene.
- L'attività esercitata presso il domicilio dell'esercente è subordinata alla condizione che i locali, gli
ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, vi sia un'idonea
sala d'attesa e siano rispettate tutte le condizioni igieniche di cui al presente regolamento;
dovranno inoltre essere osservate le norme del D.P.R. 303/56.
Art.5 Caratteristiche strutturali dell'esercizio
Tutti gli esercizi di barbieri, parrucchieri, estetista e mestieri affini, devono essere ben illuminati ed
aerati ed avere un altezza non inferiore a quella prevista per i vani di abitazione e le seguenti superfici
minime:
- Per l'attività di barbiere: mq 15 per un posto di lavoro e mq 5 per ogni posto di lavoro in più
comprendendo nella superficie globale anche la parte adibita ad attesa ;
- Per l’attività di parrucchiere: mq. 15 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più
comprendendo nella superficie globale anche la parte adibita ad attesa;
- Per l’attività di estetista mq. 15 per un posto di lavoro mq. 5 per ogni posto di lavoro in più
comprendendo nella superficie globale anche la parte adibita ad attesa;
- Per gli esercizi che fanno uso di caschi asciugacapelli in relazione alle caratteristiche dei locali e
delle attività, potranno essere imposti , su proposta del responsabile del servizio n. 1 dell’A.S.L.,
mezzi di ventilazione sussidiari.
Art. 6 Esercizio dell’attività mista uomo e donna ed attività esercitata presso l’abitazione.
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Negli esercizi ad attività mista per uomo e donna , le rispettive attività devono svolgersi in aree
distinte, intercomunicanti.
Allorchè l’attività viene esercitata nell’ambito di alloggi di abitazioni, i locali all’uopo destinati
devono essere disimpegnati tramite l’ingresso non devono costituire passaggio obbligato per l’accesso
ad altri ambienti dell’abitazione, non possono essere ricavati da altri locali mediante semplice
tramezzatura a mezza altezza e devono avere tutte le caratteristiche previste dai precedenti art. 4 e 5 .
Negli esercizi con attività congiunta uomo e donna si dovrà disporre di servizi igienici distinti per
sesso.
Art. 7 Commissione Comunale
Il responsabile del servizio decide in merito alla domanda presentata e debitamente istruita con
proprie determinazione sentito il parere del responsabile del servizio n. 1 dell’A.S.L. (o suo delegato)
e dell’apposita commissione comunale nominata dal sindaco e composta da:
- Sindaco o suo delegato (Presidente);
- Comandante della Polizia Municipale (o suo delegato);
- Responsabile del servizio n.1 dell’A.S.L. (o suo delegato);
- 3 Rappresentanti la categoria di cui uno per la categoria degli estetisti nominati dalle
organizzazioni di categoria;
- 3Rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- un rappresentante della commissione provinciale dell’artigianato.
In caso di mancata designazione dei componenti da parte delle varie organizzazioni, entro il termine
perentorio prefissato alla nomina provvede il Sindaco.
La commissione cosi nominata dura in carica 5 anni.
Art. 8 Compiti della commissione comunale.
La commissione comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
- domande di nuove autorizzazioni;
- domande di aggiunta di attività in esercizio esistente;
- decadenza , revoca o sospensione dell’autorizzazione nei casi previsti dagli articoli del presente
regolamento;
- domanda di subingresso in un’attività preesistente se vengono richieste aggiunte
all’autorizzazione;
- modifica o revisione del presente regolamento;
Il presidente potrà sottoporre all’esame della commissione quegli argomenti che l’Amministrazione
Comunale ritenesse utili per una corretta gestione delle attività in questione.
Art. 9 Funzionamento della Commissione Comunale
Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi
componenti convocati per iscritto 8 giorni prima della riunione.
I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e in caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre 3 sedute
consecutive di uno o più rappresentanti di categoria o delle organizzazioni sindacali di lavoratori, la
giunta comunale provvederà alla sostituzione.
Art. 10 Ricorsi
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Il provvedimento del responsabile del servizio di rifiuto di accordare l’autorizzazione deve essere
motivato e notificato al richiedente il quale può proporre ricorso al TAR
Art. 11 Rilascio della autorizzazione
L’Autorizzazione è personale ed è valida per i locali in essa indicata non è trasmissibile né cedibile a
qualunque titolo se non per avvenuta cessione dell’azienda pena la sua immediata decadenza.
L’autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all’attività ed esibita su richiesta dei
funzionari od agenti di polizia municipale della forza pubblica nonché a quelli preposti a controllo
sanitario.
Coloro che esercitano l’attività, ai sensi dell’art. 1 commi 3 e 4 presso enti , istituti, associazioni,
clubs, ecc.., o eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l’autorizzazione o
copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
La decisione di accoglimento da parte del responsabile del servizio viene comunicata all’interessato
a mezzo notifica.
L’autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l’esercizio entro 90 giorni dalla data di notifica
della decisione di accoglimento.
Entro centoventi giorni dall’inizio dell’attività dovrà essere prodotto il certificato di avvenuta
iscrizione al registro delle ditte e all’albo delle imprese artigiane.
Art. 12 Libretto sanitario personale
Il titolare ed il personale addetti agli esercizi di cui al presente regolamento possono esercitare
l’attività soltanto dopo l’accertamento da parte del servizio n.1 dell’A.S.L. circa l’idoneità fisica e
l’assenza di malattie infettive e contagiose.
Tale accertamento è comprovato mediante il possesso di idoneità sanitaria che deve essere rinnovato
annualmente.
E’ vietato assumerne o mantenere in servizio nei locali o nelle lavorazioni personale non munito di
libretto di idoneità sanitaria.
Art. 13 Controllo sui procedimenti tecnici
I procedimenti tecnici usati nell’attività sono sottoposti al controllo del responsabile del servizio n. 1
dell’A.S.L. che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore.
Art. 14 Igiene del personale
Gli addetti del servizio dovranno indossare un camice di colore chiaro, in perfetto stato di pulizia,
dovranno avere le unghie ben curate e pulite e, qualora ne ricorra il caso, lavarsi le mani con acqua e
sapone prima dell’inizio di ogni singola operazione.
Art. 15 disinfezione degli arnesi
In tutti gli esercizi deve essere disponibile l’attrezzatura necessaria per la disinfezione o
sterilizzazione degli arnesi di lavoro, disinfezione da attuarsi mediante l’immersione in alcool iodato
al 2% o da altro provvedimento ritenuto idoneo dal responsabile n. 1 dell’A.SL..
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Art. 16 Disposizioni per la rasatura.
Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio dalla saponata, con carta da giornale o altra carta non
pulita.
Dopo la rasatura, per spargere la cipria sulla pelle si dovranno usare polverizzatori a secco. E’ vietato
l’uso di piumaccioli.
Per la lavatura della faccia dovrà usarsi acqua corrente direttamente dai clienti.
I pennelli da barba dovranno prima dell’uso essere lavati puliti ,ed immersi in presenza del cliente
in una soluzione saponosa disinfettante.
Art. 17 Disposizioni in caso di ferite
In caso di ferite, dopo opportuna disinfezione, sarà applicata garza sterilizzata, che deve essere tenuta
in ogni esercizio.
E’ anche ammessa l’applicazione di allume in polvere e di allume in blocchi e di magnesio pure in
blocchi, purchè si provveda alla preventiva lavatura di quelli di allume e alla raschiatura di quella di
magnesia ogni qualvolta se ne faccia uso.
L’applicazione di soluzioni stringenti dopo la rasatura potrà essere effettuata soltanto mediante
polverizzazione.
Art. 18 Prevenzione
E’ fatto obbligo al personale l’adozione di tutte le misure igieniche previste dalla vigente legislazione
sul lavoro o impartite dall’A.S.L. in tema di prevenzione delle malattie infettive, quali uso di guanti
nell’adoperare tinture o sostanze chimiche, o quando la cute degli utenti presenti qualsiasi tipo di
lesione.
Art. 19 Adeguamento igienico sanitario dell’esercizio.
Qualora i locali adibiti all’esercizio dell’attività non rispondano più alle condizioni igienico sanitarie,
ma debbano essere sistemate convenientemente, verrà assegnato un congruo termine per l’esecuzione
dei lavori prescritti.
Coloro che nel termine assegnato per l’esecuzione dei lavori non vi abbiano ottemperato saranno
diffidati nel continuare l’attività e sarà disposta la chiusura dell’esercizio qualora non vi provvedano.
Resa impregiudicata ogni azione sanzionatoria amministrativa o penale.
Art. 20 Modifica o trasferimento dell’esercizio.
Coloro che intendono modificare o trasferire il negozio da un locale all’altro, dovranno prima di
effettuare qualsiasi modifica o trasferimento chiedere la prescritta autorizzazione comunale, che potrà
esser rilasciata in base al parere favorevole del responsabile del servizio 1 dell’A.S.L.
In caso di comprovata necessità, il responsabile del servizio può autorizzare il trasferimento
temporaneo dell’attività in altri locali derogando soltanto dall’osservanza delle norme sulle distanze
tra esercizi.
Art. 21 Subingresso
Nel caso di subingresso a seguito di affitto o cessione di azienda o per altra causa la domanda deve
essere corredata dai documenti indicati nell’art. 2 riferite alla persona del richiedente e dal contratto
di affitto o di acquisto od altro atto che attesti l’avvenuta acquisizione dell’azienda nonché
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dall’autorizzazione dell’esercizio considerato. Il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato
all’accertamento dell’idoneità igienico sanitaria dei locali e del possesso da parte del subentrante dei
requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento.
In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell’autorizzazione il coniuge ed i figli
possono trasferire ugualmente l’autorizzazione come previsto nei commi precedenti.
In caso di decesso del titolare gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell’art. 5 della Legge
443/85 possono essere titolari dell’autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza
l’accertamento della qualificazione professionale, purchè l’attività venga svolta da personale
qualificato.
Decorso il citato periodo l’autorizzazione può essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non
comprovi di essere in possesso della qualificazione professionale.
Art. 22 Cessazione o sospensione dell’attività
Entro novanta giorni dalla cessazione dell’attività il titolare deve consegnare al competente ufficio
comunale l’autorizzazione per la sua archiviazione; l’ufficio ne rilascia dichiarazione valida per ogni
uso di legge.
La sospensione dell’attività per un periodo superiore a trenta giorni deve essere comunicata all’ufficio
comunale competente.
Per la sospensione dell’attività superiore a novanta giorni occorre il benestare del responsabile del
servizio che lo concede sentito la commissione comunale.
Art. 23 Esercizio congiunto di più attività
Le attività di cui al presente regolamento possono esser esercitate congiuntamente a condizione che
vengano osservate tutte le indicazioni di carattere igienico sanitario ed il titolare sia in possesso della
qualifica professionale per l’esercizio di ogni singola attività.
I barbieri e parrucchieri nell’esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di
collaboratori familiari e di personale dipendente per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di
manicure pedicure estetico
Art. 24 Attività commerciale
Non sono soggette all’autorizzazione commerciale di cui alla Legge 426/71 le imprese artigianali di
cui al presente regolamento che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici,
strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività , al solo fine della continuità dei
trattamenti in corso.
Art. 25 Orari
Gli orari giornalieri dell’attività e delle giornate di chiusura annuali saranno stabiliti con ordinanza
del sindaco sentite le organizzazioni di categoria. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di
esporre l’orario in maniera ben visibile dall’esterno dell’esercizio.
E’ concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso
oltre i limiti di orario.
Art.26 Tariffe massime
Il titolare dell’esercizio deve esporre le proprie tariffe in modo ben visibile all’attenzione della
clientela possibilmente in prossimità della cassa.
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Art. 27 Attività escluse dal regolamento
Non rientrano nelle disposizioni previste al presente regolamento gli istituti, cliniche, eccetera che
eseguono operazioni di plastica facciale, operazioni ortopediche e simili, centri di terapia a raggi
UVA retti da medici o specialisti abilitati professionalmente, riconosciuti ed autorizzati dalle
competenti autorità sanitarie provinciali e locali a norma di particolari disposizioni di legge. E’ vietata
all’estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E’ vietata
parimenti ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà
preventive e riabilitative di carattere sanitario.
Art. 28 Elenco apparecchi per uso estetico.
Possono essere impiegati nell’esercizio di attività di estetista le seguenti apparecchiature
elettromeccaniche:
- vaporizzatore con vapore normale e ionizzato
non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta
frequenza e ultrasuoni);
- disincrostante per pulizia con intensità non superiore a quattro mA ;
- apparecchi per l’applicazione di comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con
cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino
unicamente accessori piatti o spazzole;
- lampade abbronzanti UVA;
- lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed
infrarossi (ir);
- apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggio idrico non superiore ad una atmosfera;
- scaldacera per cerette;
- rulli elettrici e manuali;
- vibratori elettrici oscillanti;
- attrezzi per ginnastica estetica;
- attrezzature per manicure pedicure;
- apparecchi per il trattamento di calore parziale o totale;
- apparecchi per il massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento
fisse e ritmate, con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici picchettanti;
- stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- apparecchi ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di un mA ogni dieci centimetri
quadrati;
- depilatori elettrici ed elettronici;
- apparecchi per massaggi subacquei;
- apparecchi per presso-massaggio;
- apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- laser estetico;
- saune.
Art. 29 Controllo delle attività.
Gli agenti di polizia municipale e della forza pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività di cui al
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presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti locali destinati
all’esercizio dell’attività, compresi quelli presso il domicilio in qualunque momento lo ritengano
necessario ed un eventuale diniego all’accesso darà origine ad un provvedimento di sospensione o
revoca dell'autorizzazione .
Art. 30 Sospensione, revoca e decadenza.
L’autorizzazione potrà essere sospesa o eventualmente revocata nei casi espressivamente previsti dal
presente regolamento e qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni igienico sanitarie in esso
indicate. Oltre al caso di cui al quinto comma dell’art. 11 del presente regolamento, l’autorizzazione
decade qualora l’attività sia stata sospesa per un periodo di novanta giorni senza il benestare
dell’Amministrazione comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di
cui al sesto comma del richiamato articolo 11.
Il provvedimento di sospensione revoca o decadenza dell’autorizzazione è adottata dal responsabile
del servizio, sentita la commissione comunale di cui all’art. 7 del presente regolamento , è fatta salva
ogni azione sanzionatoria.
Art. 31 Sanzioni
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato o non sono
sanzionate da altre norme di legge sono accertate e sanzionate con la procedura di cui agli art. 106 al
110 del TULCP n.383/34 con un minimo sanzionatorio determinato in L. 100.000.
Nel caso di esercizio abusivo dell’attività prevista dal presente regolamento, la sanzione
amministrativa minima è fissata in L. 400.000; il responsabile del servizio ne ordina in via immediata
la cessazione e qualora la stessa non venga immediatamente eseguita, si disporrà l’esecuzione forzata
a spese dell’interessato e si trasmetteranno gli atti all ‘A.G. Alla stessa sanzione soggiace chi
continua ad esercitare l’attività sospesa o revocata. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e
le irrogazioni delle sanzioni , si osservano le norme di cui alla Legge 689/81.
Art. 32 Disposizioni transitorie
L’assegnazione di nuove tipologie di esercizio sarà stabilita dal responsabile del servizio, sentita la
commissione comunale di cui al precedente articolo 7.
Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal presente regolamento
verrà disposto il termine massimo in 12 mesi per gli adeguamenti necessari.
Art. 33 Abrogazioni norme precedenti.
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale e la
successiva pubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
All’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione locale
concernente la soggetta materia ed il previgente regolamento comunale disciplinante la materia ed in
contrasto con le norme dello stesso.
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Deliberato dal CONSIGLIO Comunale con verbale n. 19 in data 23.02.99 e verbale n. 30 in data
19.03.99
Pubblicato all’Albo Pretorio addì 23 marzo 1999 giorno (1) di mercato al 06 aprile 1999 (2) senza
opposizioni.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RIPUBBLICATO per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, e cioè dal 07 aprile
1999 al 21 aprile 1999 (2) __________ opposizioni.
Dalla Residenza Comunale, addì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________
(1) Festivo o di mercato
(2) Con o senza
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Regolamento Barbieri - Comune di Brignano Gera d`adda