LA PUBBLICAZIONE
27 ottobre e 3 novembre 2011
La traduzione e il contratto di traduzione
La pubblicazione: preparazione di un edito
Contratto di acquisizione dei diritti
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Ad Archibald Colquhoun
A Archibald Colquhoun, Londra
27 gennaio 1959
Caro Colquhoun,
ho letto con grande piacere la Sua traduzione. Corre benissimo, è molto fedele, i passaggi a cui piú tenevo come
prosa sono resi con maestria. Le mando un elenco di passi in cui per distrazione o perché il mio testo era oscuro ho
riscontrato errori o imprecisioni, che penso in gran parte saranno già stati corretti. Ho controllato tutti i nomi di
piante e di animali, perché in Inghilterra (al contrario dell'Italia, dove nessuno ama la natura) i fanatici di alberi e di
uccelli sono moltissimi e saranno certo tra i lettori piú attenti del mio libro. I nomi di piante sono quasi tutti precisi;
ho fatto solo poche correzioni. Per quel che riguarda gli uccelli - oltre ai molti nomi ben tradotti - ci sono dei terribili
errori. Piú volte invece di sparrow (passero) è saltato fuori swallow (rondine). Per carità! Corregga subito. Le rondini
non hanno mai fatto il nido sugli alberi! E uccidere una rondine è un delitto anche per il piú feroce cacciatore,
mentre uccidere i passeri è tollerato anche dai piú rigorosi zoofilí! E Lei mi vuol fare boicottare il libro da tutti i
benpensanti ornitofili inglesi mettendomi sulla coscienza l'uccisione d'un usignuolo (nightingale) invece d'un rigogolo
(golden oriole), reato molto meno grave. Mi raccomando molto.
Accludo l'elenco e invio a parte le bozze con le correzioni. Spero molto che questa traduzione coroni il successo del
nostro binomio.
La saluto e ringrazio con grande amicizia.
A Lev Versinin
A Lev Versinin, Mosca
24 ottobre 1961
Caro Versinin,
alla sua lettera con le domande sui nomi dei dolci, avrei voluto rispondere mandandole un pacco contenente
qualche esemplare di ciascuno dei dolci in questione, lasciando a lei il compito di trovare i corrispondenti nomi
russi! Ma purtroppo, si tratta di pasticceria fresca, che non può essere conservata e non sopporta d'essere mandata
per pacco postale! Cosí ho dovuto rinunciare a questo sistema, e non mi restava che rivolgermi a qualche persona
che conosce bene il russo, per cercare di darle delle traduzioni - esatte o approssimative - di quelle parole.
Ma proprio in quei giorni ero molto occupato perché stavo per partire per la Germania, in occasione della Fiera
internazionale del Libro, a Francoforte. Mi sono portato con me la sua lettera in Germania, pensando che forse avrei
avuto occasione di trovare qualcuno che mi avrebbe tradotto i nomi dei dolci in russo. Difatti, eccole un appunto,
cosí come me lo sono fatto scrivere, su un foglio di carta intestata dell'albergo di Francoforte. Avrei voluto
risponderle di là, ma mi sono accorto che non avevo con me il suo indirizzo, e ho dovuto attendere il mio ritorno in
Italia. Guardi, comunque, che lei può tradurre i nomi dei dolci con nomi russi scelti da lei: forse non importa molto
la precisione, soprattutto quando sono solo nominati.
E Uora-Uora è un soprannome che sta a indicare che quel personaggio è siciliano. Uora-Uora per dire or ora o tra poco
è una espressione molto comune del dialetto siciliano. Per prendere in giro i siciliani o far loro il verso i continentali
dicono spesso la frase: Uora-Uora arrivò il ferribotte, cioè: Or ora è arrivato il ferry-boat (dello stretto di Messina). Non
so come lei possa tradurre. O lasciare il soprannome tal quale, che ha un certo qual suono come di parola araba (e
si potrebbe spiegare in nota il significato) o trovare un altro nome siciliano (per esempio Turiddu).
Un cordiale saluto.
Ad Adriana Motti
A Adriana Motti, Roma
6 febbraio 1963
Cara Adriana,
Lei è sempre pessimista: a Bobi Bazlen il titolo I racconti del dottor Williams piace moltissimo, anzi, lo
esige.
Per la Porter, non si faccia venire un esaurimento nervoso. Per noi l'uscire al piú presto con questo
libro è di estrema importanza (piú che per tutti quelli tradotti da Lei finora!) Tra l'altro c'è un film che
uscirà certo in autunno. Ma Lei traduca, metodica e tranquilla come quell'angelo della nostra
produzione che Lei è sempre stata. E se non ci darà il libro in maggio ce lo darà in giugno, se non in
giugno in luglio, se in luglio non ce l'ha ancora dato mandiamo un sicario a ucciderLa, ma Lei deve
lavorare tranquilla come in un letto di rose, deve pensare solo di fare un'altra bellissima traduzione
come quella del Forster, che ho letto solo in questi giorni e ha passi stupendi.
Sulla questione finanziaria non si allarmi, vedremo, ne parlerò, ci aggiusteremo, il futuro è nostro.
Storia del diritto d’autore:
la Legge Rocco del 1925
R.d.L. n. 1950 del 7 novembre 1925
CAPO I
OGGETTO E CONTENUTO DEL DIRITTO DI AUTORE
1. Sono protette dal presente decreto, qualunque ne sia il merito e la destinazione, tutte le opere dell’ingegno. scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche. Sono
considerate opere artistiche le opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche e pantomimiche, le opere di pittura, scultura e architettura; i lavori d’arte
grafici e plastici, i lavori d’arte applicata all’industria, i disegni, le fotografie, e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia. Sono considerate opere
scientifiche anche i progetti di lavori d’ingegneria, quando costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici.
2. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originale, ne sono altresì protette le elaborazioni ulteriori, come le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una
in altra forma letteraria od artistica, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi, gli adattamenti e le riduzioni per istrumenti o mezzi atti a riprodurre l’opera
meccanicamente
16. Indipendentemente dai diritti patrimoniali riconosciuti dagli articoli precedenti. l’autore ha, in ogni tempo, azione per impedire che la paternità della sua
opera sia disconosciuta, o che l’opera sia modificata, alterata o deturpata in modo da recare grave ed ingiusto pregiudizio ai suoi interessi morali
CAPO II
DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE
26. L’esercizio del diritto di autore incomincia con la prima esecuzione o rappresentazione o pubblicazione dell’opera e dura per tutta la vita dell’autore e per
cinquanta anni dopo la morte di lui, salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto.
Le successive esecuzioni, rappresentazioni ed edizioni di un’opera, quantunque aumentate o modificate, non costituiscono nuove pubblicazioni, e il diritto di autore sulle
parti aggiunte o modificate, come sull’opera intiera, termina contemporaneamente. Tuttavia, se le aggiunte e le modificazioni siano tali da costituire un sostanziale
rifacimento, la durata del diritto di autore decorre dalla esecuzione, rappresentazione o pubblicazione dell’opera così aumentata o modificata.
L’esercizio del diritto di autore spetta all’autore ed ai suoi eredi o aventi causa a qualsivoglia titolo.
Allo Stato ed alle altre amministrazioni pubbliche spetta il diritto di autore sulle opere a loro spese o per loro conto. Questo diritto, come il di ritto spettante alle
accademie, società ed altri enti sui loro atti e sulle loro pubblicazioni, dura venti anni dalla pubblicazione dell’opera.
27. La facoltà dell’autore di un’opera scientifica di farne o consentirne la traduzione dura dieci anni dalla prima pubblicazione di essa Ove egli si valga di tale
facoltà, il diritto di autore sulla traduzione dura in lui per il tempo stabilito dall’articolo precedente
Storia del diritto d’autore:
la legge n. 633 del 22 aprile 1941
Legge 22 aprile 1941, n 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Art. 1: Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le
traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un
rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Art. 6: Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le
forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
Art. 20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche
dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione
od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari
non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuto dalla
competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 22. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o
per chiederne la soppressione.
Storia del diritto d’autore:
la convenzione di Parigi del 24 luglio 1971
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896,
riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno
1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.
Articolo 2
L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il
modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura;
le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere
cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno,
pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un
procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla
geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze.
E’ tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più
categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.
Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni
musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera tutelata: le parti
L’anno .... il giorno .... del mese di ....
Da una parte .... (d’ora in avanti detto anche "Editore"), con sede in ....,
Codice fiscale ...., Partita IVA n ...., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, sig. ....
E dall’altra .... (d’ora in avanti detto anche “Traduttore“), residente in ....,
Codice fiscale ...., Partita IVA n ....
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera tutelata: le posizioni reciproche
- l’Editore ha acquistato, per tutta la durata di utilizzazione, i diritti di traduzione
dell’opera .... (d’ora in avanti detta anche "Opera") di .... edita in .... da .... per la
pubblicazione per le stampe in lingua italiana e i diritti di utilizzazione dell’opera in
traduzione in ogni altro modo e forma (a titolo meramente esemplificativo: riproduzione,
comunicazione al/in pubblico)
- l’Editore intende affidare al traduttore la traduzione in lingua italiana
- il traduttore è disponibile a fare la traduzione ed a cedere all’editore i nascenti diritti
sulla traduzione che sarà effettuata, come di seguito specificati nell’accordo
- le parti intendono con la presente scrittura stipulare un contratto di edizione tipico, ai
sensi degli artt. 118 e ss. della Lda, per la pubblicazione della traduzione da realizzare
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera tutelata: unicità del contratto
Si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, così
come le pattuizioni che seguono, e ciascuna di esse ne ha costituito presupposto
essenziale e sono determinanti per l’interpretazione della volontà delle parti
come di seguito manifestata, le parti si obbligano al loro rispetto.
Il presente contratto annulla tutti i precedenti accordi non espressamente
richiamati dal presente atto, a fini dell’interpretazione della volontà negoziale
espressa nella presente scrittura non potranno essere utilizzate precedenti
proposte o quanto ha formato oggetto di trattativa per addivenire alla
conclusione del presente atto. Le modifiche al presente atto potranno essere
apportate solo con altro atto sottoscritto dalle parti.
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera tutelata: in/fedeltà e scadenze reciproche
1) L’Editore incarica il Traduttore, che accetta, di fare la traduzione in lingua italiana
dell’Opera. Tale traduzione dovrà essere fedele al testo con i soli adattamenti necessari
alla diversa lingua
2) La traduzione dovrà essere fatta entro il termine del .... . Decorsa inutilmente la
scadenza l’Editore potrà assegnare al Traduttore un nuovo termine oppure ritenere risolto
il presente contratto.
3) Il traduttore invierà all’Editore la traduzione su supporto informatico accompagnato
dalla stampa su carta del medesimo, nella versione definitiva pronta per la stampa.
4) L’Editore avrà ....giorni per accettare la traduzione o per chiederne la revisione o per
rifiutarla, decorso tale termine senza l’inoltro di comunicazioni al Traduttore la traduzione
si ritiene accettata.
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera tutelata: cessione diritti primari e secondari
5) Il Traduttore agendo per se, suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, cede in via esclusiva
all’Editore, che accetta, i diritti di riproduzione in volume, stampa, pubblicazione e distribuzione della
traduzione approvata dall’Editore. E' compreso nella presente cessione in esclusiva il diritto di
tradurre la traduzione in qualsiasi altra lingua e di pubblicare l’edizione straniera.
6) Sono inoltre ceduti, relativamente alla traduzione realizzata, i diritti di adattare ed utilizzare a
mezzo della diffusione radiofonica, televisiva free TV via cavo, free TV via satellite, free TV via etere,
pay per view/ near video on demand, video on demand, ecc., di effetture o consentire siano
effettuate elaborazioni per il cinema, adattamenti al teatro, registrazione e riproduzioni su
videocassette, nastri, dischi e supporti similari, di distribuire attraverso i mezzi telematici;
l’elencazione dei diritti ceduti contenuta nell’articolo 14), che segue, deve considerarsi, ove se ne
presentasse la necessità, integrativa della presente elencazione.
7) Il traduttore consente all’editore l’esercizio dei diritti di cui sopra anche relativamente
all’utilizzazione di parti dell’opera tradotta per ogni uso possibile, dichiarando, fin da ora di non
avere nulla da eccepire o pretendere per alcun titolo o causa.
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera tutelata: edizioni e loro sfruttamento
8) L’Editore ha la facoltà di cedere a terzi tutti o parte dei diritti derivanti dal contratto sia per l’Italia che per
il mondo intero.
9) Il presente accordo costituisce fra le parti contratto di edizione a termine ed avrà la durata di .... anni
decorrenti dalla consegna (o dalla pubblicazione) della traduzione dell’opera. Ogni edizione e/o ristampa
dell’opera consterà di un minimo di 1.000 esemplari. Il tipo dell’edizione, il numero degli esemplari da
stampare oltre il predetto minimo, e il prezzo di copertina per ciascuna edizione verranno fissati di volta in
volta dall’Editore, che ne darà tempestiva comunicazione all’autore. L’editore avrà diritto di distribuire
l’edizione nel numero di ristampe che stimerà necessarie.
10) Per tutta la durata del contratto il traduttore si impegna a non sfruttare in altro modo la traduzione e
pertanto, a titolo esemplificativo, si impegna a non effettuare o consentire che siano fatte elaborazioni; si
impegna inoltre a non cedere i diritti di pubblicazione della traduzione in raccolta ed a non farne oggetto di
pubblicazione nell’opera omnia, fin tanto che non siano trascorsi almeno .... anni dalla presente prima
pubblicazione.
11) Il Traduttore garantisce che il manoscritto/dattiloscritto/copia informatica della traduzione è stato da lui
duplicato preventivamente alla consegna all’editore, pertanto in caso di perdita o di distruzione della copia
ricevuta l’Editore rimborserà, su esplicita richiesta, al Traduttore il solo costo di una copia dattiloscritta o di
una copia informatica.
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera tutelata: il compenso in %
12) Quale compenso per la cessione dei diritti di pubblicazione in volume l’Editore corrisponderà al traduttore, suoi eredi od aventi
causa la percentuale del ....% (.... per cento) fino a .... copie; del ....% (.... per cento) fino a .... copie e del ....% (.... per cento) oltre sul
prezzo di copertina, al netto dell’IVA, delle copie effettivamente vendute.
Su eventuali edizioni economiche la percentuale sarà del ....% (.... per cento) sulle copie effettivamente vendute.
Nessuna percentuale spetterà al traduttore sulle copie destinate a saggi, omaggi o per la stampa, che non possono superare il 2%
dell’intera tiratura e sulle copie di scarto che vengono convenzionalmente fissate nella misura del 3% sempre della tiratura
complessiva.
Il traduttore autorizza preventivamente l’editore a cedere in blocco le rimanenze dei volumi trascorsi due anni dalla prima
pubblicazione, se l’opera non trova più smercio attraverso i normali canali di vendita, tale ipotesi si realizzerà nel caso in cui le
vendite di ciascun semestre dell’anno non raggiungano le .... copie, sulle copie eventualmente cedute a prezzo ridotto al "Remainders"
od organizzazioni similari, la percentuale spettante, in relazione a quanto previsto al I comma del presente articolo, sarà corrisposta
all’Autore sul ricavo netto conseguito dall’editore all’atto della vendita delle copie ai "Remainders". Nulla sarà invece dovuto
all’Autore nel caso di svendita delle copie a prezzo di costo, ma l’Editore dovrà preventivamente offrirle in acquisto al prezzo di costo
all’autore, che potrà acquistare tutta o solo parte della giacenza.
Il rendiconto sarà presentato al Traduttore due volte l’anno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare, il Traduttore
avrà trenta giorni di tempo per contestare le risultanze del rendiconto, l’editore dovrà comunque provvedere a pagare i compensi
risultanti dal rendiconto, al netto delle ritenute di legge, e di ogni altro debito dell’autore (costi di vidimazione dei frontespizi dell’opera
medesima, acquisto copie, ecc.) entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare.
Ai fini del pagamento dei proventi di spettanza il Traduttore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Editore gli estremi del conto
corrente sul quale desidera gli siano accreditate le sue spettanze ed ogni variazione che successivamente intervenga.
[12-bis) A titolo di anticipo sui futuri proventi l’Editore corrisponderà al Traduttore una somma pari a € .... dalla quale saranno detratte
le ritenute fiscali di legge. Il pagamento è dovuto alla sottoscrizione del presente contratto (o a .... giorni dalla consegna del testo per
la composizione grafica/ o a .... giorni dalla consegna delle bozze corrette con il visto "si stampi"/ o a .... giorni dalla pubblicazione
dell’opera).
Tali somme verranno recuperate sui proventi rendicontati, di spettanza del Traduttore, man amano che matureranno. Nessuna
restituzione dell’anticipo sarà dovuta in caso di impossibilità totale o parziale di effettuare i detti recuperi in mancanza o per
insufficienza di proventi].
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera tutelata: copie omaggio e bozze
13) Il Traduttore riceverà alla pubblicazione n. .... copie gratuite della prima edizione dell’opera e n.
.... copie delle ristampe. Avrà inoltre diritto allo sconto del ....% sulle copie direttamente acquistate
per uso non commerciale. Su tali copie avrà comunque diritto a ricevere gli ordinari compensi per
diritto d’autore di cui all’art. 12) che precede.
14) Il Traduttore si impegna a correggere le bozze secondo le istruzioni date dall’editore Si conviene
che le Ie bozze dovranno essere restituite all’Editore entro .... giorni dal ricevimento delle stesse: le
correzioni non dovranno superare il ....% del testo altrimenti le spese relative verranno addebitate,
sulla base della fattura rilasciata dalla tipografia, al Traduttore. Il Traduttore avrà diritto, a richiedere,
una seconda revisione delle bozze che dovrà restituire entro .... giorni col visto per la stampa.
Comunque nel caso in cui il Traduttore ometta di restituire le prime o le seconde bozze entro i termini
convenuti, l’Editore avrà il diritto di pubblicare l’opera come originariamente presentata dal
Traduttore, ritenendosi sufficiente l’ordinaria revisione e correzione di bozze effettuata a cura
dell’Editore.
15) La cessione dei diritti di cui all’art. 6) compete all’editore che curerà direttamente le trattative per
tutte le cessioni. L’editore si obbliga ad informare il traduttore delle trattative in corso ed ad inviare
appena sottoscritta la copia del contratto ed i documenti relativi ai compensi percepiti
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera tutelata: compenso sui diritti secondari
16) Per la cessione dei diritti di cui all’art. 6) l’Editore corrisponderà al Traduttore la quota parte,
sotto specificata dei proventi incassati al netto delle spese (tasse ed imposte, percentuali di
agenzia, provvigioni SIAE, spese bancarie, ecc.):
a) ....% per la cessione dei diritti di nuova traduzione in qualsiasi altra lingua e di
pubblicazione in qualsiasi Paese del mondo;
b) ....% per la cessione dei diritti di elaborazione, adattamento e sfruttamento cinematografico;
c) ....% per la cessione dei diritti di elaborazione, adattamento e sfruttamento teatrale
d) ....% per la cessione dei diritti di adattamento e sfruttamento radiofonico e televisivo
e) ....% per la cessione dei diritti di riduzione teatrale, cinematografica, radiofonica e televisiva;
f) ....% per la cessione del diritto di riproduzione, su qualunque tipo di supporto, permanente o
temporanea e conseguente distribuzione delle copie dell’opera, ivi comprese la riproduzione
on-line e la distristribuzione telematica;
g) ....% per la subcessione dei diritti di pubblicazione ad altri editori;
h) ....% per la cessione dei diritti di ristampa a Book Clubs e similari;
i) ....% per la cessione dei diritti antologici;
l) ....% per la cessione dei diritti prepubblicazione o post pubblicazione su riviste o giornali;
m) ....% per la cessione dei diritti di serializzazione e riproduzione di brani
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera tutelata: macero e risoluzione contratto
17) Nel caso in cui la tiratura dell’opera sia esaurita e l’Editore dichiari che non intende
procedere alla ristampa, il contratto è risolto e il traduttore dichiara, fin d’ora per allora, di
non aver null’altro a pretendere.
18) L’Editore potrà procedere al macero, delle giacenze dei volumi ritenute eccedenti i
bisogni di distribuzione e vendita, senza preventiva autorizzazione del Traduttore, al
quale dovrà però comunicare l’intenzione di procedere a tale parziale macero prima di
effettuarlo e dovrà inviare, dopo l’avvenuto macero, i bollini SIAE relativi alle copie
inviate al macero.
19) Tutte le copie dell’opera devono essere, a cura dell’Editore, fatte vidimare dalla SIAE, i
soli costi del bollino carta in uso per i soli libri, potranno essere recuperati dall’editore che
li anticipa, con il primo rendiconto utile. Nel caso in cui tale recupero non sia possibile, per
mancanza di proventi a favore del Traduttore, tali costi resteranno a carico dell’Editore.
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera tutelata: privacy
20) Il Traduttore, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 31/12/1996, n. 675, autorizza
l’inserimento in banca dati dei suoi dati biografici e di quelli relativi alla sua opera ed il
loro conseguente utilizzo, ivi compreso l’inserimento nei cataloghi dell’Editore pubblicati
in forma cartacea ed informatica, off e on-line, nonché l’inserimento in cataloghi generali
delle opere pubblicate ed in commercio, quali ad esempio il Catalogo dei libri in commercio
delle edizioni La Bibliografica, sia pubblicati su supporto cartaceo od informatico, sia
messi a disposizione per via telematica. L’autore consente inoltre l’utilizzo dei dati relativi
al suo nome ed alla sua opera ai fini della registrazione ISBN e della pubblicità
commerciale dell’opera medesima, oltre che per adempiere agli obblighi di deposito e di
registrazione dell’opera previsti dalle vigenti norme di legge e di vidimazione a cura della
SIAE.
21) Foro competente per ogni controversia è ....
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera tutelata: la doppia firma
IL TRADUTTORE
....
L’EDITORE
....
Il traduttore ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del. c.c. approva specificatamentele
clausole ....
Firma ....
Schema di contratto a termine di traduzione di
opera di pubblico dominio: presupposti
- l’opera .... (d’ora in avanti detta anche "Opera") di .... è di pubblico dominio,
essendo decorsi i termini di protezione economica
- l’Editore intende affidare al traduttore la traduzione in lingua italiana
- il traduttore è disponibile a fare la traduzione ed a cedere all’editore i nascenti
diritti sulla traduzione che sarà effettuata, come di seguito specificati
nell’accordo
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