Guida per la regolarizzazione di colf e badanti Normativa di riferimento: D.L. 78 convertito in Legge n. 102 del 3 agosto 2009 Ministero dell’Interno circolare del 07 agosto 2009 Circolare interministeriale numero 10 del 7 agosto 2009 Agenzia delle Entrate risoluzione n.209/E del 11 agosto 2009 INPS circolare n.101 del 10.08.2009 INPS Messaggio n. 19147 del 31 agosto 2009 A cura di : Luigina De Santis INCA Nazionale Enrico Moroni INCA Nazionale Daniela Morlacchi INCA Nazionale Francesco Baldassari INCA Nazionale Cristian Perniciano INCA Nazionale Stefania Trombetti Consorzio Nazionale CAAF CGIL Federico Toccacieli Consorzio Nazionale CAAF CGIL Guido Girolami SPI Nazionale Ramona Campari FILCAMS Con la collaborazione del Sistema Servizi della CGIL Emilia Romagna Testo aggiornato al 7 settembre 2009 Sommario PAGINA LA REGOLARIZZAZIONE : Presentazione………………………………………………………………………………………………. 3 La regolarizzazione dei lavoratori EXTRA UE privi di PS o con PS che non consente attività lavorativa : Requisiti reddituali del datore di lavoro………………………………………………………………………………………………… 5 Limite massimo assunzioni ………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Requisiti certificazione medica……………………………………………………………………………………………………………… 7 Orario di lavoro e retribuzione del lavoratore………………………………………………………………………………………. 7 Il contributo forfetario…………………………………………………………………………………………………………………………. 7 F24 istruzioni all’uso…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 A chi va presentata la dichiarazione……………………………………………………………………………………………………… 9 Regolarizzazione e flussi…………………………………………………………………………………………………………............... 9 Le cause ostative alla regolarizzazione……………………………………………………………………………………………….. 9 Sospensiva effetti penali ed amministrativi………………………………………………………………………………………….. 10 L’iter della sanatoria…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 La regolarizzazione dei lavoratori italiani, comunitari e extra UE con permesso di soggiorno che consente attività lavorativa: Per quali lavoratori può essere presentata la dichiarazione di emersione………………………………………...... 12 Requisiti reddituali del datore di lavoro……………………………………………………………………............................ 12 Limite massimo assunzioni…………………………………………………………………………………………………………………… 12 Requisiti certificazione medica……………………………………………………………………………………………………………… 12 Orario di lavoro e retribuzione del lavoratore………………………………………………………….…………………………… 12 Il contributo forfetario………………………………………………………………………………………….……………………………… 12 F24 istruzioni all’uso…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 A chi va presentata la dichiarazione…………………………………………………………………………………………………….. 13 L’iter della sanatoria…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Parti comuni alle due tipologie di richiesta di sanatoria: Il contratto e gli inquadramenti……………………………………………………………………………………………………………. 14 Alcuni esempi con applicazione del contratto ed evidenziazione oneri contributivi…………………………….. 19 Oneri contributivi…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Benefici fiscali………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 2 La Regolarizzazione: presentazione Gli adempimenti per regolarizzare l’attività lavorativa di colf, badanti e di tutte le altre figure professionali previste dal CCNL del Lavoro Domestico, sono disciplinati dall’articolo 1ter della legge 102/2009. Le dichiarazioni devono essere presentate dai datori di lavoro per far emergere dalle condizioni di irregolarità lavorativa, sia le cosiddette “badanti”, ovvero coloro che prestano attività di assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, sia coloro che esercitano all’interno della famiglia attività di lavoro domestico quali colf, cuochi, baby‐sitter giardinieri ecc.. Potranno effettuare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro: • • • cittadini italiani; cittadini di un Paese membro dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia ,Francia, Germania , Grecia, Italia, Lettonia Lituania, Lussemburgo ,Malta ,Paesi bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. d’Irlanda, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria); cittadini extracomunitari in possesso o che ne abbiano fatta richiesta del titolo di soggiorno CE di lungo periodo o della carta di soggiorno (in appendice facsimile dei titoli di soggiorno) o in possesso di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria. (FAQ 31) Sono equiparati a datori di lavoro domestico (persona fisica) anche particolari persone giuridiche che hanno alle proprie dipendenze personale per fini prevalentemente assistenziali quali: • Comunità religiose (conventi e seminari); • Convivenze militari (caserme,comandi,stazioni); • Orfanotrofi e ricoveri per anziani; • Case Famiglia per: handicap,ragazze madri, pensionati,clero …. P otranno effettuare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro che intendono far emergere quei lavoratori che al 30 giugno 2009 erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi, quindi occupati almeno dal 1 aprile 2009 e che lo sono alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. E' possibile, dove sussistono , regolarizzare anche rapporti di lavoro iniziati prima del 1°aprile 2009 . Il versamento forfetario : Prima di iniziare la procedura di emersione il datore di lavoro deve pagare un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore . Il pagamento dovrà avvenire utilizzando il Modello F24 “versamenti con elementi identificativi” appositamente approvato . L’importo, totalmente a carico del datore di lavoro, non è deducibile dal reddito e non verrà restituito qualora la domanda non venisse accolta. Nel caso di rifiuto del datore di lavoro di procedere alla sanatoria il lavoratore, entro il 30 settembre 2009, dovrà avviare una vertenza per il riconoscimento del rapporto di lavoro, rivolgendosi agli uffici vertenze territoriali. Nei prossimi giorni verranno fornite indicazione operative dettagliate per fare fronte a queste situazioni 3 RIEPILOGANDO : Per quali attività • Lavoro domestico • Badanti Quali datori di lavoro • italiani • comunitari • extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE o carta di soggiorno Quali lavoratori • italiani • comunitari • extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE o carta di soggiorno • extracomunitari senza di permesso di soggiorno CE o con permesso che non consente attività lavorativa. Il rapporto di lavoro deve sussistere : • da almeno 3 mesi prima del 30/06/2009 (1 aprile 2009): •al 30 giugno • alla data della dichiarazione Sono previsti, per il datore di lavoro, adempimenti e requisiti diversi a seconda che il lavoratore da regolarizzare sia: • un cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno o con permesso che non consente l’attività lavorativa quale: turismo, cure mediche, motivi religiosi, residenza elettiva e attesa cittadinanza ; • un cittadino italiano, comunitario o extracomunitario munito di permesso che consente l’attività lavorativa. Si precisa che il datore di lavoro persona fisica, di un lavoratore domestico, non è sostituto d’imposta da ciò ne consegue che i suoi adempimenti sono solo relativi a : • corresponsione della retribuzione contrattuale al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore; • versamento all’INPS con appositi bollettini dei contributi previdenziali comprensivi della quota del lavoratore; • rilascio di dichiarazione mensile e annuale attestante gli importi erogati a titolo di retribuzione, Tfr, anticipo TFR, specificando inoltre la quota di contributi versati a carico del lavoratore. Il datore di lavoro non deve effettuare trattenute fiscali per le quali il lavoratore, se ne ricorrono le condizioni, ha l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Di seguito vengono esposte le disposizioni previste dalla norma, attraverso un distinto esame degli adempimenti previsti per le diverse condizioni del lavoratore in riferimento alla sua permanenza nel nostro paese. Si ricorda che occorre far sottoscrivere dai datori di lavoro che si rivolgeranno ai nostri uffici la specifica delega per il patrocino riportata in appendice. 4 La regolarizzazione di cittadini EXTRA UE privi di PS o con PS che non consente attività lavorativa Requisiti reddituali del datore di lavoro Per regolarizzare il lavoro di sostegno al bisogno familiare quindi solo per le Colf. Per assumere una colf extracomunitaria presente nel nostro paese senza permesso di soggiorno o con permesso che non consente l’attività lavorativa, occorre avere un reddito, per il 2008 (circolare interministeriale 10/2009), di almeno 20.000 euro se nel nucleo familiare c’è una sola persona che produce reddito; tale limite viene elevato a 25.000 euro se nel nucleo familiare ci sono più persone che producono reddito. Se il datore di lavoro raggiunge da solo 20.000 euro di reddito, non devono essere considerati i redditi di altri familiari componenti del nucleo, ma se il datore di lavoro non raggiunge il limite di 20.000 euro, in questo caso devono essere considerati i redditi degli altri componenti che sommati a quelli del datore di lavoro dovranno raggiungere il limite di 25.000 euro. Alcuni esempi: Datore di lavoro con 20.000 euro di reddito e un altro componente con 3.000 euro di reddito: PUO’ CHIEDERE LA REGOLARIZZAZIONE; Datore di lavoro con 19.000 euro di reddito e un altro componente con 3.000 euro di reddito: NON PUO’ CHIEDERE LA REGOLARIZZAZIONE; Datore di lavoro con 19.000 euro di reddito e un altro componente con 6.000 euro di reddito: PUO’ CHIEDERE LA REGOLARIZZAZIONE; La norma di origine non chiarisce quali sono i soggetti da considerare nella composizione del nucleo familiare, tuttavia, a fronte di una risposta data dal Ministero dell’Interno (FAQ 9), si ritiene che, ai fini della determinazione del nucleo si debbano considerare quei soggetti legati da vincolo di parentela con il datore di lavoro e che convivano con lo stesso nella medesima residenza. Vengono esclusi quei soggetti che, pur essendo conviventi, non sono legati da vincolo di parentela. Per quanto attiene i redditi da considerare ai fini dei suddetti limiti, le indicazioni della legge lasciano spazio ad interpretazioni diverse. Il legislatore ha previsto infatti che deve essere rilevato il “reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi”, senza indicare ai fini di quale imposta. Considerando che, in dichiarazione dei redditi e nel modello CUD sono presenti redditi imponibili ai fini di imposte diverse (IRPEF ordinaria, imposta sostitutiva, tassazione separata), si ritiene che tutti i redditi presenti nei modelli fiscali possano essere considerati utili al fine di dimostrare la capacità economica del datore di lavoro. A confermare la lacunosità della norma, il Ministero degli Interni è intervenuto, in risposta ad alcuni quesiti (FAQ 8) affermando che: “nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD. Tale reddito dovrà comunque essere certificato”. In virtù di questa affermazione si ritiene che possano essere presi in considerazione anche redditi che non entrano in dichiarazione perché esenti da imposte oppure perché scontano una imposta sostitutiva alla fonte a condizione che siano documentati da una certificazione (ad esempio invalidità civile e rendita INAIL). Nella determinazione del reddito disponibile si potranno quindi considerare i seguenti redditi : 5 La regolarizzazione di cittadini EXTRA UE privi di PS o con PS che non consente attività lavorativa Redditi presenti in dichiarazione MODELLO UNICO /2009 MODELLO UNICO MINI / 2009 MODELLO 730 /2009 Somma di Rigo RN 4 quadro RC rigo RC4 se assoggetto ad imposta sostitutiva quadro CM RIGO CM 10 quadro RM righi RM14 quadro RM punto 7 + punto 22 quadro RM righi RM25 quadro RM righi RM26 Quadro RT rigo RT 3 Quadro RT rigo RT 11 Quadro RT rigo RT 20 Quadro RT rigo RT 27 Rigo RN 4 quadro RC rigo RC4 se assoggetto ad imposta sostitutiva Rigo 9 del 730/3 quadro C rigo C5 se assoggetto ad imposta sostitutiva note Oltre ai modelli di dichiarazione controllare anche i redditi indicati nel modello CUD non presenti in dichiarazione (punto 77 solo se compilato anche il punto 78, punto 95 + punto 96, punto 107) Redditi presenti nel CUD qualora non sia stata presentata la dichiarazione Punto 1 Punto 2 Punto 77 straordinari Solo se compilato anche il punto CUD / 2009 78 Punto 95 + punto 96 Arretrati Punto 107 TFR Redditi non presenti in dichiarazione Ad esempio redditi derivanti da : Certificazione: assegni al nucleo familiare ad esempio invalidità civile busta paga, cedolino di pensione, rendita INAIL ed ogni altra certificazione REDDITI CERTIFICATI pensione AVS Svizzera attestante il riconoscimento / pensioni minatori Belgio corresponsione degli importi assegno di accompagnamento quota esente LSU in regime agevolato quota esente per i frontalieri quota esente per sportivi dilettanti Nota: nella tabella sono riportati i redditi più ricorrenti. Per i redditi non citati vale la medesima filosofia espressa, in caso di dubbi, consultare gli esperti fiscali del CAAF CGIL. I redditi si intendo sempre percepiti nel 2008. Attenzione : Qualora nella verifica del reddito ci si accorga che il soggetto (datore di lavoro) non ha presentato la dichiarazione dei redditi seppure obbligato, occorre consigliarlo di provvedere subito. 6 Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2008 con modello Unico è il 30 settembre 2009. La regolaarizzazione d di cittadini EXTRA UE priivi di PS o co on PS che non consente aattività lavorrativa Limite massim mo assu unzioni Nel caso ddi lavoratori immigrati irrregolari ognni famiglia puuò regolarizzzare un addeetto ai servizzi domestici;; se c’è neceessità di assisstenza, per sé s o per fam miliari non autosufficientti anche non n conviventi, si possono o regolarizzarre una o an nche due baadanti. Dunq que, ogni famiglia può far emergerre fino a tre e lavoratorii extracomun nitari irregolaari. Requissiti certtificazio one meedica Il certificato medico rillasciato da uuna strutturaa sanitaria ppubblica o daal medico di famiglia convenzionatoo o Nazionale è è necessario o nel caso in n cui si debbano regolariizzare uno o o più addettii con il Servizzio Sanitario all’assistenzza (badanti); tale certificaato deve attestare la non n autosufficienza dell’asssistito al mom mento in cuii è sorto il rapporto di lavvoro con il cittadino extraacomunitario o quindi alm meno dal 1 ap prile 2009. Non o occorre altraa documentaazione nel caaso di cittadiini già ricono osciuti NON AUTOSUFFIC CIENTI In n tutti gli alttri casi è consigliato prod durre il certificato medicco Per l'assu unzione di du ue badanti, serve s sempree il Certificato o del Medico o convenzion nato SSN chee attesti la necessità d dell'ausilio dii due badanti per l'assisten nza continua. Orario o di lavo oro e reetribuziione de el lavorratore Per regolarizzare il lavvoro di sostegno al bisoggno familiaree quindi soloo per le Colf. L’orario min nimo di lavorro settimanaale è pari a 2 20 ore (non ccumulabili peer servizio svvolto presso più datori dii lavoro). La retribuzionee minima meensile non deve d essere inferiore alll’importo deell’assegno sociale per ill 2009, vale aa dire € 409,0 05 mensili. Il contributo forfetaario I datori di lavoro devoono pagare un forfait di d 500 euro, che copre in parte i ccosti della saanatoria, e i i contributi all’Inps a per i i mesi di ap prile, maggio o e giugno. Il I forfait non n è deducib bile dal redd dito e non è è restituito nel caso in cui la domandaa di regolarizzzazione non n vada in porrto per qualssiasi motivo. Per ogni laavoratore il contributo fo orfetario di € 500,00 va versato v con il modello F24 F inserend do il codice REXT. Ino oltre andrà acquistata a u marca da una d bollo di € 14,62 i cui estremi an ndranno ind dicati nella dichiarazione di emerrsione. 7 7 La regolarizzazione di cittadini EXTRA UE privi di PS o con PS che non consente attività lavorativa F24 istruzioni all’uso Per poter versare il contributo forfetario di € 500 si utilizza il modello F24 predisposto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 209/E dell’11 agosto 2009. Trattandosi di un lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno va inserito il codice tributo REXT. Documenti di riconoscimento del lavoratore: per la compilazione del modello F24 va indicato il numero di passaporto o altro documento equipollente del lavoratore extracomunitario. Lo stesso documento va dichiarato anche nella dichiarazione di emersione. I documenti equipollenti sono: • • • documento di viaggio per apolidi; documento di viaggio per rifugiati; titolo di viaggio per stranieri impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’autorità del paese di cui sono cittadini; • lasciapassare delle Nazioni Unite; • libretto di navigazione per l’esercizio dell’attività marittima; • documento di navigazione aerea; Per coloro che non sono in possesso di uno dei titoli indicati, può essere considerato valido il foglio consolare o la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di asilo politico o di protezione sussidiaria rilasciata dalla Questura. Al momento della presentazione al SUI dovrà essere comunque prodotto anche il passaporto o uno dei documenti equipollenti. 8 La regolarizzazione di cittadini EXTRA UE privi di PS o con PS che non consente attività lavorativa Nel caso in cui la domanda sia stata inoltrata indicando un documento scaduto o qualora il documento indicato sia scaduto nelle more della definizione della procedura, copia dello stesso dovrà essere esibita al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. A chi va presentata la dichiarazione Per mettere in regola un lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno il destinatario della dichiarazione è lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente per luogo di lavoro e il canale sarà solo on‐line, attraverso la procedura messa a punto dal Ministero dell’Interno a partire dal 1˚ settembre e fino al 30 settembre. La procedura invierà, alla casella di posta elettronica dell’operatore che ha inoltrato la dichiarazione, la conferma dell’avvenuta ricezione della stessa. Entro le successive 72 ore sarà disponibile e scaricabile una ricevuta con codici univoci di identificazione (in formato pdf ). Copia della ricevuta va fornita al datore di lavoro che a sua volta dovrà darne copia al lavoratore al fine dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione. La ricevuta rimarrà a disposizione a tempo indeterminato. Regolarizzazione e flussi Possono presentare la dichiarazione anche i datori di lavoro che hanno : • • ottenuto IL NULLA‐OSTA ma per il quale il lavoratore non è ancora rientrato nel suo Paese per ottenere il visto; hanno ancora la domanda in CORSO. La presentazione della dichiarazione di regolarizzazione determina automaticamente la rinuncia al nulla osta al lavoro per quota flussi. La condizione è decisamente più favorevole per il lavoratore extra UE in quanto si ha : • • • • la certezza dell’assunzione e del Permesso di Soggiorno se sussistono i requisiti; la sospensione degli effetti penali ed amministrativi nella fase di esame della dichiarazione e definitivamente quando la domanda è accolta; l’eliminazione delle spese per il rientro in patria; la contribuzione versata almeno dal 1 aprile 2009. E’possibile inoltre che un lavoratore, per il quale è stata fatta domanda con il decreto flussi per attività lavorativa diversa, sia regolarizzato attraverso la dichiarazione di emersione per lavoro domestico se lo sta svolgendo. Le cause ostative alla regolarizzazione Sono cause ostative al rilascio del permesso di soggiorno: • • avere pendente una sentenza di condanna (anche se non definitiva) per reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza; avere pendente una sentenza di condanna (anche se non definitiva) ai sensi art.4, c,3 TU 286/08 (modificato dal pacchetto Sicurezza); 9 La regolarizzazione di cittadini EXTRA UE privi di PS o con PS che non consente attività lavorativa • avere un procedimento di espulsione ai sensi dell’art 13 TU 286/08 (terrorismo, sicurezza ed ordine pubblico; • avere una segnalazione di inammissibilità da parte di paesi terzi inseriti nel sistema informativo Schengen (SIS). Non costituisce causa ostativa alla regolarizzazione l’espulsione amministrativa ordinaria disposta dal Prefetto. Sospensiva effetti penali e amministrativi Dall’entrata in vigore della legge n°102/2009 e cioè dal 5 agosto e fino al 30 settembre 2009 vige una generalizzata sospensiva degli effetti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore irregolare. L’avvio della procedura di regolarizzazione comporta per il datore di lavoro ed il lavoratore (art. 1‐ter, comma 8, della legge n. 102/2009) la sospensione dei procedimenti amministrativi e penali, fino al momento della conclusione dell’iter procedimentale; in particolare, sono sospesi quelli relativi all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale e quelli relativi all’impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale od assistenziale. Durante tutto il periodo che porterà alla definizione del procedimento il cittadino straniero irregolare non potrà essere espulso e dovrà circolare nel territorio italiano sempre munito di passaporto o altro documento equipollente e di copia delle ricevuta dell’invio telematico della dichiarazione di emersione. L’archiviazione del procedimento o il rigetto farà cessare la sospensiva per entrambi i soggetti. Nel caso in cui la procedura di regolarizzazione non vada a buon fine per cause riguardanti lo straniero che il datore di lavoro non poteva conoscere, il Ministero dell’Interno ha chiarito (Faq 26)che “ la responsabilità del datore di lavoro riemerge nella sola ipotesi del mantenimento del rapporto di lavoro irregolare,successivamente alla notifica del rigetto ”. L’iter della sanatoria Dal 1° ottobre 2009 lo Sportello Unico per l’Immigrazione, acquisito il parere della Questura su eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convocherà il datore di lavoro ed il lavoratore. In quella sede dovranno essere presentati i documenti relativi a: • identità del datore di lavoro e del lavoratore; • i redditi posseduti; • la certificazione sanitaria; • la ricevuta del modello F24; • la marca da bollo di € 14,62; • il certificato di idoneità alloggiativa o la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio (contratto di affitto, contratto di comodato d’uso, ospitalità ecc.). Si procederà, in quella sede, alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore. 10 La regolarizzazione di cittadini EXTRA UE privi di PS o con PS che non consente attività lavorativa Allo sportello unico ci sarà anche la presenza di personale dell’Inps, in modo che si possa effettuare tempestivamente la comunicazione di assunzione (modello LDEM09extraUE); andrà dichiarata la data di inizio del rapporto di lavoro. Al lavoratore verrà consegnato il modello 209 da presentare per la richiesta di soggiorno (kit), entro le 24 ore, all’Ufficio Postale. Si ricorda che entro 48 ore dall’invio della dichiarazione di emersione il datore di lavoro che ospita il lavoratore o cede in uso un suo alloggio dovrà presentare alla Questura di competenza la dichiarazione di ospitalità o cessione di alloggio. La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico senza giustificato motivo determina la decadenza della domanda. La conclusione positiva della regolarizzazione, che si realizza attraverso: • • • la sottoscrizione del contratto di soggiorno ; l’inoltro all’INPS della comunicazione obbligatoria di assunzione entro le 24 ore successive ; la spedizione tramite Posta, entro 24 ore, del modello 209 da parte del lavoratore ; comporta la non punibilità amministrativa, finanziaria, fiscale, previdenziale, assistenziale e penale per le violazioni strettamente connesse al rapporto legalizzato. Può avvenire che lo straniero sia rientrato al Paese di origine nel periodo feriale. In questo caso, qualora il fatto emergesse al momento della convocazione al SUI il datore di lavoro potrà confermare che il lavoratore era stato da lui autorizzato per poter godere delle ferie spettanti. Questa informazione ci è stata fornita verbalmente dal Ministero dell’Interno; data la delicatezza della questione, siamo stati informati del fatto che non sarà predisposta nessuna FAQ in merito. Occorre pertanto, nei reali casi di allontanamento per ferie, dare indicazioni al datore di lavoro e al lavoratore sul comportamento da seguire. 11 e italiano, co omunitario, extra UE con n permesso di soggiorno o che consen nte attività laavorativa . Lavoratore Per qu uali lavo oratori può esssere p presenttata la dichiarrazionee di emeersionee Si possonoo regolarizzaare lavoratorri italiani, coomunitari, exxtracomunitaari muniti dii permesso di d soggiorno o che consentte il lavoro. I permessi di soggiorno peer gli extra U UE che conseentono il lavo oro • • • • • • • carta dii soggiorno; permessso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; lavoro ssubordinato;; lavoro aautonomo; motivi ffamiliari; studio ((nel limite massimo di 20 0 ore settimaanali); asilo po olitico e prottezione sussiidiaria. Requissiti redd dituali del dattore di lavoro Non esistoono requisiti reddituali. Limite massim mo assu unzioni Non esistee nessuna limmitazione sul numero deii lavoratori dda assumere.. Requissiti certtificazio one meedica Non occorrre produrre certificazionne medica. Orario o di lavo oro e reetribuziione de el lavorratore Non esistoono vincoli reelativi all’oraario ed alla reetribuzione sse non l’applicazione del CCNL. Il contributo forfetaario I datori di lavoro devoono pagare un forfait di d 500 euro, che copre in parte i ccosti della saanatoria, e i i contributi all’Inps a per i i mesi di ap prile, maggio o e giugno. Il I forfait non n è deducib bile dal redd dito e non è è restituito nel caso in cui la domandaa di regolarizzzazione non n vada in porrto per qualssiasi motivo. Per ogni laavoratore il contributo fo orfetario di € 500,00 va versato v con il modello F24 F inserend do il codice RINT. 12 2 Lavoratore italiano, comunitario, extra UE con permesso di soggiorno che consente attività lavorativa . F24 istruzioni all’uso Per poter versare il contributo forfetario di € 500 si utilizza il modello F24 predisposto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 209/E dell’11 agosto 2009. In questo caso va inserito il codice tributo RINT. A chi va presentata la dichiarazione La denuncia di assunzione di lavoro domestico va presentata all’INPS utilizzando il modello LD‐EM2009 attraverso: • Contact center al numero 803 164; • procedura on line collegandosi al sito www.inps.it‐ Moduli‐Aziende e Contributi; • agli sportelli INPS allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro; • con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro. L’iter della sanatoria Se il lavoratore assunto è italiano o comunitario non occorre assolvere nessun altro adempimento. Se l’assunzione riguarda il lavoratore extracomunitario occorrerà compilare il contratto di soggiorno (modello Q in appendice) da inviare allo Sportello unico per l’immigrazione tramite raccomandata. Si ricorda che entro 48 ore dalla firma del contratto di soggiorno il datore di lavoro che ospita il lavoratore o cede in uso un suo alloggio dovrà presentare alla Questura di competenza la dichiarazione di ospitalità cessione di alloggio. 13 Parti comuni alle due tipologie di richiesta di sanatoria Il contratto e gli inquadramenti (CCNL in vigore dal 01/03/07) I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super” (che è utilizzato per l'inquadramento dei lavoratori che si occupano del lavoro di cura). Livello A Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Profili : ∙ Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all’assistenza di persone. ∙ Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale; ∙ Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa; ∙ Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia; ∙ Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco; ∙ Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i; ∙ Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici; ∙ Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi; ∙ Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione. Livello A super a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura. Livello B Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili: ∙ Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza; ∙ Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia; ∙ Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura; ∙ Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera; ∙ Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione; ∙ Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione; ∙ Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia; 14 Parti comuni alle due tipologie di richiesta di sanatoria ∙ Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro. Livello B super a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello C Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. Profili: ∙ Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime. Livello C super a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello D Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Profili: ∙ Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare; ∙ Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare; ∙ Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili; ∙ Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa; ∙ Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione; ∙ Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare. Livello D super a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa. ORARIO DI LAVORO art. 15 Conviventi 10 ore giornaliere non consecutive fino ad un max. di 54 ore settimanali. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro. 15 Parti comuni alle due tipologie di richiesta di sanatoria Ad esclusione dei casi di cui al punto successivo, a questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 54 ore settimanali, una retribuzione non inferiore o pari a quella prevista dalla tabella A. Possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali i lavoratori inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B. Il loro orario di lavoro dovrà essere concordato tra le parti e articolato in una delle seguenti tipologie: ∙ interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; ∙ interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; ∙ interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere. Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito . I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella tabella F e sono rivalutati annualmente. Non conviventi 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni. L'orario di lavoro e la sua articolazione dovrà essere concordato tra le parti. I valori orari della retribuzione sono riportati nella tabella C. RETRIBUZIONE art. 32 La retribuzione è distinta nelle seguenti voci: 1. retribuzione minima contrattuale comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione; 2. scatti di anzianità; 3. eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; 4. eventuale superminimo. MINIMI RETRIBUTIVI E INDENNITA’ SOSTITUTIVA VITTO E ALLOGGIO artt. 33 e 36 I minimi fissati nelle tabelle vengono rivalutati annualmente da una Commissione Nazionale, secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall’Istat, al 30 novembre di ogni anno, con decorrenza 1 gennaio. 16 Parti comuni alle due tipologie di richiesta di sanatoria Determinazione della retribuzione mensile A tutti gli effetti contrattuali la quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione per 26. Se il contratto esprime giorni di calendario si divide per 30. Per determinare la retribuzione mensile dei lavoratori assunti a ore non conviventi = Retribuzione oraria x ore lavorate settimanali x 52 (settimane) : 12 (mesi) + valore indennità sostitutiva vitto e alloggio se spettanti. RATEI A tutti gli effetti contrattuali (13ma ‐ ferie ‐ tfr ) per il calcolo dei 12mi, le frazioni pari o superiori a gg. 15 equivalgono a 1 rateo. TREDICESIMA MENSILITA’ art. 37 Una mensilità al 31/12 di ogni anno della retribuzione globale di fatto (compreso valore vitto e alloggio se goduto). In caso di periodi di assenza con diritto alla conservazione del posto sono maturati i ratei di 13^ per la parte non erogata dagli istituti. FERIE art. 18 26 giorni annui retribuiti (compreso valore vitto e alloggio se goduto). Salvo diverso accordo, il periodo è maggio ‐settembre . Su richiesta e accordo è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco di un biennio. SCATTI DI ANZIANITA’ art. 35 Dal 22/5/72 massimo 7 scatti biennali 4% sul minimo del livello. Dal 1/8/92 detti scatti non possono essere assorbiti da un eventuale superminimo. PREAVVISO art. 38 Da calcolare in giorni di calendario e in riferimento all'anzianità di servizio. In caso di dimissioni il preavviso è ridotto del 50%. Tutto servizio FINO A 5 ANNI OLTRE I 5 ANNI 15 gg 30 giorni Lavoro inferiore alle 25 ore settimanali FINO A 2 ANNI OLTRE I 2 ANNI 8gg 15 gg Personale che usufruisce di alloggio indipendente di FINO A 1 ANNO OLTRE A 1 ANNO proprietà del datore di lavoro e con i propri mobili. 30 gg 60 gg TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO art. 39 Dal 1/6/82 vedi L. 297/82 In caso di godimento del vitto e dell’alloggio tali indennità vanno calcolate. Anticipo t.f.r. ‐ Su richiesta del lavoratore , massimo una volta l’anno, misura massima 70%. 17 Parti comuni alle due tipologie di richiesta di sanatoria Livell o A A Super B B Super C C Super D D Super TABELLA A LAVORATORI CONVIVENTI IN VIGORE DAL 1.1. 2009 Retribuzione Indennità mensile TABELLA B LAVORATORI CONVIVENTI FINO A 30 ORE IN VIGORE DAL 1.1. 2009 Livello Totale B 569,52 0 569,52 673,07 0 673,07 B Super C 724,85 0 724,85 776,62 0 776,62 828,40 0 828,40 880,17 0 880,17 1.035,50 153,12 1.087,27 153,12 A 4,14 A Super 4,87 B 5,18 B Super 5,49 C 5,80 C Super 6,10 D 7,04 D Super 7,35 517,75 543,64 600,59 TABELLA D ASSISTENZA NOTTURNA (fascia oraria 20-8) IN VIGORE DAL 1.1. 2009 Livello Retribuzione mensile 1.188,62 B Super 893,12 1.240,39 C Super 1.012,20 D Super 1.250,37 TABELLA C LAVORATORI NON CONVIVENTI IN VIGORE DAL 1.1. 2009 Livello Retribuzione Oraria Retribuzione mensile TABELLA E PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D'ATTESA (fascia oraria 21-8) IN VIGORE DAL 1.1. 2009 Livello Unico Retribuzione mensile 598,02 Attenzione ORARIO DI LAVORO art. 15 CONVIVENTI 10 ore giornaliere non consecutive fino ad un max. di 54 ore settimanali. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro. Ad esclusione dei casi di cui al punto successivo, a questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 54 ore settimanali, una retribuzione non inferiore o pari a quella prevista dalla tabella A. Possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali i lavoratori inquadrati nei livelli C, B e B super. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B. 18 Parti comuni alle due tipologie di richiesta di sanatoria Alcuni esempi con applicazione del CCNL ed evidenziazione degli oneri contributivi COLF : convivente ore 54 AI fini contributivi vanno dichiarate le ore effettive di lavoro mentre per la retribuzione il contratto del settore prevede un importo mensile fisso a prescindere dall’orario di lavoro effettuato. Esempi di oneri contributivi mensili Retribuzione mensile CCNL in vigore A Colf senza esperienza B Colf con esperienza C Profilo: Cuoco € 569,52 mensili Con orario di lavoro entro le 54 ore € 724,85 mensili Con orario di lavoro entro le 54 ore € 828,40 mensili Con orario di lavoro entro le 54 ore D lavoratore con totale € 1.188,62 mensili autonomia Con orario di lavoro entro le decisionale compiti 54 ore di coordinamento con 31 ore settimanali lavorate con 40 ore settimanali lavorate con 54 ore settimanali lavorate € 130 € 168 € 226 € 130 € 168 € 226 € 130 € 168 € 226 € 130 € 168 € 226 COLF : convivente ore 30 AI fini contributivi vanno dichiarate le ore effettive di lavoro mentre per la retribuzione il contratto del settore prevede un importo mensile fisso a prescindere dall’orario di lavoro effettuato. Esempi di oneri contributivi mensili Retribuzione mensile con 25 ore con 30 ore settimanali CCNL in vigore settimanali lavorate lavorate B € 517,75 mensili Colf con Con orario di lavoro entro le € 105 € 126 esperienza 30 ore C € 600,59 mensili € 105 € 126 Profilo: Cuoco Con orario di lavoro entro le 30 ore 19 Parti comuni alle due tipologie di richiesta di sanatoria Alcuni esempi con applicazione del CCNL ed evidenziazione degli oneri contributivi COLF : non convivente Per la regolarizzazione del lavoratore extra CU senza permesso di soggiorno: è previsto un minimo di 20 ore settimanali e la retribuzione deve essere superiore all’assegno sociale pari, per il 2009, a € 409,15 . Ne consegue che in questo caso non è possibile l’assunzione con il livello A per 20 ore Contributi previdenziali orari Retribuzione oraria livelli Fino a 24 ore con almeno 25 CCNL in vigore settimanali ore settimanali A € 4,14 € 1,33 € 0,97 Colf senza esempio mensile medio x 20 ore sett.li = NO esperienza esempio mensile medio x 23 ore sett.li = € 412,30 € 133 esempio mensile medio x 25 ore sett.li = € 448,15 € 105 B € 5,18 Colf con Esempio mensile medio x 20 ore sett.li = € 448,93 € 116 esperienza Esempio mensile medio x 25 ore sett.li= € 560,35 € 105 C Profilo: Cuoco D lavoratore con totale autonomia decisionale compiti di coordinamento € 5,80 Esempio mensile medio x 20 ore sett.li = € 502,67 Esempio mensile medio x 25 ore sett.li= € 627,85 € 7,04 € 116 € 105 Esempio mensile medio x 20 ore sett.li = € 610,13 € 116 Esempio mensile medio x 25 ore sett.li= € 762,08 € 105 20 Parti comuni alle due tipologie di richiesta di sanatoria Alcuni esempi con applicazione del CCNL ed evidenziazione degli oneri contributivi BADANTE : convivente 54 ore C super – Svolge mansioni di assistenza a persona non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa dove vive l’assistito. Vanno dichiarate le mansioni e le ore effettive (non è previsto alcun minimo). AI fini contributivi vanno dichiarate le ore effettive di lavoro. Mentre per la retribuzione il contratto del settore prevede un importo mensile fisso a prescindere dall’orario di lavoro effettuato. Livello C super badante Contributi previdenziali mensile Retribuzione mensile CCNL in vigore con 31 ore settimanali lavorate con 40 ore settimanali lavorate con 54 ore settimanali lavorate € 130 € 168 € 226 € 880,17 mensili Con orario di lavoro entro le 54 ore BADANTE : non convivente C super – Vanno dichiarate e retribuite le ore effettivamente svolte. L ’orario di lavoro è di massimo 40 ore settimanali. Retribuzione oraria CCNL in vigore Livello C super € 6,10 Contributi previdenziali orari con almeno 25 ore settimanali € 0,97 esempio mensile medio x 25 ore sett.li = € 660 € 105 esempio mensile medio x 30 ore sett.li = € 792 € 126 esempio mensile medio x 40 ore sett.li = € 1.057 € 168 21 Parti com muni alle due tipologie di richiesta di sanatoria Oneri ccontrib butivi La norma sstabilisce che una partee dell'importto di 500 € ssarà utilizzataa per la copeertura assicuurativa di 133 settimane rrelative al 2 °° trimestre 20 009 (1 Aprilee‐ 30 Giugno o). Un apposito o decreto ministeriale deeterminerà l'esatto amm montare da d destinare all'Inps, per la ccopertura dii ore ed il valore dellaa retribuzion ne da accreeditare per ciascuna settimana s a favore dell lavoratoree regolarizzatto. La contribuuzione succeessiva al 30 ggiugno 2009 A seguito della regolarizzazione, il d datore di lavvoro è obbliggato a versare trimestralmente la co ontribuzionee previdenziaale nelle mod dalità previsste per i lavo oratori dome estici. Il conttributo, quin ndi, deve esssere versato o all'Inps entrro il decimo ggiorno dalla fine del trim mestre (quind di entro il 10 dei mesi di ggennaio, aprrile, luglio ed d ottobre di ogni anno). L'ammontaare della con ntribuzione sarà determ minato sulla base della retribuzionee oraria effetttiva e del numero di ore di lavoro efffettuate nel ttrimestre. N.B. Il calco olo della retrribuzione oraria effettivaa comprende e anche le quote q relativve alla trediccesima mensilità e il valore dell'eventuale vitto e alloggiio nella misu ura stabilita d dal CCNL. Una volta determinati i parametri (n ° di ore ee retribuzionne oraria effeettiva) il contributo da veersare per l'anno 2 2009 si individua utilizzan ndo la tabellaa seguente : A ANNO 200 09 Retribuzione effettiva oraaria Importo con ntributo oraario co on quota assegni familiarri senza quotta assegni familiaari** € 1,33 (0 0,32)** € 1,50 (0 0,36)** € 1,83 (0 0,44)** € 0,96 (0 0,23)** Fino a € 7,17 € 1,33 ((0,32)* oltre € 7,17 e fino a € 8,75 € 1,50 ((0,36)* oltre € 8,75 € 1,83 ((0,44)* Lavoro supeeriore alle 24 4 ore € 0,97 ((0,23)* settimanali * La cifraa tra paren ntesi è la q quota a caarico del laavoratore.. ** Il contrib buto senza laa quota degli assegni fam miliari è dovu uto quando il lavoratore è coniuge de el datore di lavoro o è p parente o affine entro il tterzo grado ee convive con il datore di lavoro. L'Inps a conclusione della proceddura di regoolarizzazionee, dopo averr ricevuto reegolare dichhiarazione dii assunzione,, provvederàà ad inviare bollettini preecompilati in n base ai datti indicati neella dichiarazzione stessa.. Dal 2009 i b bollettini precompilati ind dicano anchee l'importo d da pagare. Attenzionee: il bollettino precompilato potreebbe riportaare dati nonn corretti e in ogni casso dati nonn corrispondeenti alle oree effettivameente lavorate ogni qualvvolta siano presenti, ad d esempio ore di lavoro o straordinariio o permesssi / ferie go oduti oltre quelli maturrati. Si conssiglia di veriificare con attenzione a i i bollettini prrecompilati. 22 2 Parti comuni alle due tipologie di richiesta di sanatoria Contributo a carico del lavoratore Nel determinare la retribuzione netta occorre considerare che la quota di contribuzione a carico del lavoratore va trattenuta (vedi tabella); il datore di lavoro rimane comunque responsabile per l'intero versamento con diritto di rivalsa. La contribuzione antecedente il 1 aprile 2009 La dichiarazione di assunzione deve riportare l’esatta data di inizio del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato instaurato in data antecedente al 1 aprile 2009 il datore di lavoro dovrà compilare e consegnare all’Istituto il modello LD15‐ter. I contributi da versare per i periodi ante 1 aprile sono quelli ordinari ma il Ministero del Lavoro dovrà stabilire con apposito provvedimento l’ammontare degli interessi per ritardato pagamento. Effetti della contribuzione Sulla base della dichiarazione di assunzione l'Inps provvede ad aprire la posizione assicurativa a favore del lavoratore che ne è privo e ad inviare al datore di lavoro il blocchetto di bollettini di conto corrente postale. Il contributo, qualunque sia la durata della prestazione del lavoratore domestico, copre le seguenti forme di assicurazione previdenziale: • Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) ; • Indennità di assistenza antitubercolare ; • Disoccupazione involontaria ; • Assegno per il nucleo familiare (solo se è stato versato il contributo Cassa Unica Assegni Familiari) ; • Indennità di maternità ; • Infortuni sul lavoro e malattia professionali ; Si ricorda che in caso di rientro in patria il lavoratore extra comunitario, con contribuzione dal 1 gennaio 1996, conserva i diritti maturati anche in assenza di accordo tra i Paesi; i benefici pensionistici saranno attivati a partire dai 65 anni anche se non è stato raggiunto il requisito minimo di anzianità contributiva. Benefici fiscali Prima di provvedere al versamento di 500 euro occorre effettuare un’attenta valutazione del soggetto che risulterà datore di lavoro al fine di non perdere le agevolazioni fiscali. Avere una badante o una colf regolarmente assunte permette, a determinate condizioni ed entro determinati limiti, di portare in detrazione dall’imposta e/o in deduzione dal reddito, le spese sostenute per stipendi e contributi previdenziali obbligatori. Esistono due tipi di benefici fiscali: • il primo permette il recupero del 19% delle spese sostenute per le badanti che assistono persone non autosufficienti a condizione che il reddito complessivo del datore di lavoro non sia superiore a € 40.000. Il limite di spesa detraibile è di € 2.100 per il quale si avrà un beneficio fiscale massimo di € 399 (19% di 2.100); • il secondo permette di sottrarre dal reddito complessivo i contributi previdenziali obbligatori (onere deducibile) fino ad un massimo annuo di spesa di € 1.549,37. Il beneficio fiscale è variabile a seconda dell’aliquota Irpef marginale corrispondente e può andare da un minino di € 356 (corrispondente all’aliquota IRPEF minima del 23%) ad un massimo di € 666 (corrispondente all’aliquota IRPEF massima del 43%) a ciò va aggiunto il recupero derivante dall’aliquota delle addizionali. 23 Parti comuni alle due tipologie di richiesta di sanatoria Il beneficio è fruibile dal contribuente che ha un reddito sul quale paga l’IRPEF e a tal fine si fa rilevare che i pensionati al minimo (ma anche quelli che percepiscono importi leggermente superiori al minimo) di regola non hanno IRPEF pagata e quindi non recuperano nulla. E’ consigliabile che l’assunzione venga effettuata da un familiare che possiede redditi al fine di poter utilizzare appieno i benefici fiscali. LAVORATORE IL DATORE DI LAVORO DEVE ESSERE COLF Uno dei componenti della famiglia presso cui si svolge il lavoro BADANTE - l’assistito - un componente della famiglia dell’assistito - un familiare dell’assistito anche non convivente Agevolazioni fiscali (in dichiarazione dei redditi) per il datore di lavoro a. Deduce i contributi obbligatori (escluso € 500 per la sanatoria che non sono deducibili) nel limite di € 1.549 annui a. Deduce i contributi obbligatori (escluso € 500 pagati per la sanatoria che non sono deducibili) nel limite di € 1.549 annui b. Detrae il 19% del costo della badante fino ad un massimo di € 2.100 annui (se il reddito del datore di lavoro non supera € 40.000 annui) Note: Qualora fossero necessarie due badanti il limite di € 1.549 (deduzione dei contributi) è riferito al singolo datore di lavoro, quindi, può essere consigliabile effettuare la sanatoria (assunzione) per le due badanti da due soggetti diversi. La detrazione di 2.100 € è riferibile ad un assistito e non raddoppia in presenza di due badanti. Per familiare non convivente che può effettuare l’assunzione, si intendono quelli previsti dall’art. 433 del codice civile e cioè: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 24