6HPSOLFH Numero 3 Marzo 2000 Editrice: Società Tipografica BARBIERI, NOCCIOLI & C. - Empoli Innovazione Semplificazione $XWHQWLFKH DWWHQ]LRQH D QRQ IDUH GLHWUR IURQW COME SARÀ LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA? CONSIDERAZIONI DA CHI CI RIFLETTE DA OLTRE UN ANNO GL 3DWUL]LD /XSLQR di Franco Ruggeri Consulente per la firma digitale Tratto da: iged.it n. 12-99 - vedasi www.iged.it S ono trascorsi circa tre anni dall’entrata in vigore delle Leggi Bassanini e possiamo affermare che le norme sulla semplificazione sono entrate nella vita quotidiana e lavorativa dei dipendenti pubblici ma anche in quella dei cittadini che man mano scoprono il vantaggio della loro applicazione. Gli operatori che lavorano a stretto contatto con il pubblico raccolgono spesso le dichiarazioni soddisfatte dell’utenza che viene informata sulle possibilità che ha di ricorrere alle autocertificazioni e, ancor di più, sulla possibilità che la P.A. si faccia carico di recuperare direttamente il certificato richiesto tramite l’acquisizione d’ufficio. Il cittadino rimane soddisfatto di questi passi in avanti ma, di fronte all’apparato che eroga servizi spesso si sente inesperto e non abbastanza informato di quelli che sono i suoi sacrosanti diritti e di come farli valere. La sfiducia nei confronti del settore pubblico molto spesso è passata, e tuttora passa, attraverso la Nel prossimo numero Speciale Privacy e Sicurezza difformità dei comportamenti tenuti dagli operatori e quindi del modo di operare quotidiano dei dipendenti pubblici che, invece di chiarire al cittadino la sua posizione e i suoi diritti, gli creano soltanto confusione e lo proiettano nello sconforto e nella solitudine allontanandolo ancora di più dalle istituzioni. (Continua a pagina 2) Probabili modalità di realizzazione Ormai ci siamo: mentre sto scrivendo, cioè a inizio dicembre 1999, il Decreto del Ministro dell’Interno sulla Carta d’Identità Elettronica (CIE) sembra essere di prossima pubblicazione. Magari al momento in cui esce questo numero di iged.it è già stato pubblicato. Vediamo come potrà essere la nuova Carta d’Identità Elettronica, almeno sulla base delle informazioni che sento e leggo in più parti. L’ipotesi più verosimile è che: • l’Istituto Poligrafico – Zecca dello (Continua a pagina 5) .¶1RKPKQPGEJGWPKUEG /D5LYLVWD GHOO·RSHUDWRUH GHL 6H 6HUUYL]L 'H 'HPPRJUDILFL A b b o na ti p er il 2 000 ! 2 Semplice Autentiche: attenzione a non fare dietro front di Patrizia Lupino (Continua da pagina 1) ad un giudizio assolutamente negativo del modo di lavorare di tutti gli operatori di un determinato settore, facendo così rientrare nella categoria degli incapaci, confusionari, ed impreparati anche quelle persone che negli uffici lavorano da anni con competenza e professionalità e che ben sanno applicare le leggi. Leggendo l’articolo pubblicato sul numero di Febbraio della rivista “Lo Stato Civile Italiano”, scritto da un operatore dei servizi demografici, con esperienza trentennale, membro di una Commissione istituita a livello della Provincia di Ferrara, in seno all’Associazione Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, sul tema “alcuni casi di non applicazione delle Leggi Bassanini”, ho sentito il dovere di indignarmi e gridare “AIUTO!!”. L’articolo nella premessa si richiama ai vantaggi arrecati al cittadino dalla semplificazione e dallo snellimento del procedimento amministrativo. Nelle premesse esso appare come una sorta di esortazione ad andare avanti sulla strada della semplificazione al fine di portare un messaggio nuovo per trasformare la cultura ed il modo di operare della P.A. Ma, non si riesce a capire come mai le grandi convinzioni risultano successivamente contraddette nella prassi quotidiana spiegata dallo stesso operatore. I cittadini risulterebbero avvantaggiati dalle nuove norme sulla semplificazione: statistiche alla mano c’è stato un risparmio notevole di tempo e denaro. Gli operatori, in questo confortati da alcune Circolari ministeriali in materia, hanno ben compreso che certe procedure sono state modificate. Tuttavia dobbiamo registrare delle resistenze che, oltre a creare una pericolosa controtendenza, generano insicurezze e confusione nell’applicabilità di alcune norme. Non si può certamente pensare di essere ancora in una fase di “rodaggio” e di confronto nella applicazione delle norme sulla semplificazione; a nostro parere si è andati ben oltre. L’amico e collega espone una tesi che, nei fatti, ci fa pensare di essere passati ad una fase di “dietro front”: la non applicazione di alcune norme si verifica semplicemente perché altri Enti pubblici ed esercenti pubblici servizi (ad esempio le C.C.I.A.A. e le Poste italiane) dal ANNO II - Numero 3 MARZO 2000 punto di vista Proprietaria Editrice: Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli organizzativo Direttore Responsabile: Riccardo Tuti Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 4885 del Reg. Periodici ritengono (Spedizione in abb. postale 45% art. 2 c. 20/b, L. 662 - Filiale di Firenze che sia meHanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Patrizia Lupino, Marcello Lazzeri, Franco Ruggeri, Franco Tosi. glio, per la Canone di abbonamento per l'anno 2000 L. 140.000 loro attività I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo c.c.p. n. 333500 di gestione, intestato a Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli che gli ufficiali di anagrafe e i funzionari incaricati dal Sindaco compiano, nell’esercizio delle loro funzioni, atti viziati da incompetenza quali l’autentica sulle firme per deposito e quella su dichiarazioni sostitutive di atto notorio comprovanti l'asse ereditario. Questo è davvero scandaloso!! E lo è ancora di più il fatto che nella confusione, nell’incertezza e nella solitudine siano lasciati migliaia di ufficiali di anagrafe (circa 20.000 operatori impiegati nei servizi demografici) che, con fatica ed abnegazione, affrontano giornalmente le mille problematiche legislative. Vi sono operatori di piccoli Comuni che hanno sulle spalle il lavoro e la responsabilità della vita dell’Ente. Vi sono ufficiali di Anagrafe e di Stato Civile che hanno una preparazione, conquistata sul campo, da autodidatta, fatta di telefonate ad altri colleghi per ottenere un conforto sul modo migliore di lavorare. Le Leggi Bassanini dapprima hanno portato scompiglio, in quanto hanno scardinato alcune certezze amministrative, ma le successive circolari, soprattutto del Ministero dell’Interno, hanno portato chiarezza, anzi hanno illuminato ed informato tanti operatori sul vero significato dell’autenticazione della firma, sulla certificazione, sul concetto di pubblica amministrazione. Durante la prima fase di applicazione delle leggi sulla semplificazione amministrativa, gli operatori approfondendo molti aspetti della Legge 15/68 capivano che le normative sulla semplificazione avevano effettivamente cambiato il quadro legislativo. Ormai il funzionario incaricato dal Sindaco non aveva più competenza per l’autentica delle firme su i(Continua a pagina 3) Semplice 3 Autentiche: attenzione a non fare dietro front di Patrizia Lupino (Continua da pagina 2) stanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio in quanto le modalità di autentica erano cambiate. L’utente deve solo allegare una fotocopia di un documento di riconoscimento all’istanza o alla dichiarazione sostitutiva affinché queste possano ritenersi autenticate. Per il deposito di firma presso le Camere di Commercio il Funzionario Incaricato non ha mai avuto alcuna competenza! Ciò è stato recentemente ribadito anche in una precisa risoluzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Che significato ha, dunque, riconoscere queste semplice verità e, nello stesso tempo, affermare che, qualora il cittadino lo richieda, comunque si deve procedere? Così facendo il processo di semplificazione non si affermerà mai! Il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio non può avere natura privatistica con carattere negoziale, ed in particolare non si può procedere alla autenticazione di atti ove siano espresse manifestazioni di volontà dirette a conseguire un oggetto giuridico senza costituire dichiarazioni di conoscenza di fatti e situazioni da parte dell’interessato: i soggetti indicati dall’art.20 della Legge 15/68 non possono comunque procedere all’autentica della firma su istanze che contengano assicurazioni di impegno o intenzioni future, accettazioni o rinunce di incarichi o deleghe a terze persone. Queste dichiarazioni non hanno nulla a che vedere con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dall’art.4 della legge 15/68. Così sono escluse le deleghe in generale. Con l’unica eccezione della delega alla riscossione degli emolumenti data dal pensionato ad un terzo che viene considerata alla stregua di una istanza diretta ad una P.A. e fatta rientrare sotto l’ombrello della legge 15/68, quindi soggetta ad autentica della firma. Infatti, il “rilevante interesse sociale” attribuito alla problematica ha fatto si che il Ministero dell’Interno nel giungo 1999 intervenisse con la circolare n.17 in modo chiaro, ribadendo la necessità di autenticare la firma in calce agli atti di delega alla riscossione di somme rilasciate dal soggetto beneficiario di provvidenze di invalidità civile. Gli operatori avevano, nel frattempo, presentato quesiti alle varie Prefetture e al Ministero chiedendo un chiarimento che desse una indicazione precisa. Si partiva dal sano principio che l’istanza dovesse rientrare nell’applicazione della Legge 191/98 e quindi l’autentica della firma poteva essere fatta con le nuove modalità previste dalla legge: o apposta di fronte al dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Il Ministero è intervenuto in mo- do inequivocabile e con una motivazione altrettanto forte: un interesse rilevante sociale che va a contemperare con le esigenze, ugualmente degne di considerazione, degli Enti che erogano somme, talvolta rilevanti, e sui quali gravano precise responsabilità amministrativo-contabili. Questo però non significa autentica della delega tout-court. Ciò non significa autenticare qualsiasi tipo di delega! Ma ecco che si presenta un altro caso altrettanto eclatante: quello delle Poste italiane. Questo Ente informa che non può ricevere “autocertificazioni” per l’erogazione di servizi finanziari in quanto soggetto privato, alla stregua delle Banche, ma può ricevere dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per di più con firma autenticata vecchia maniera!!!! Agli addetti ai lavori questo fa semplicemente ridere. Tuttavia fa paura pensare che questi Enti privati possano venir a dettar legge in casa nostra pretendendo che i funzionari comunali autentichino le firme sulle istanze e dichiarazioni sostitutive che loro non vogliono autenticare. Un po’ di coerenza non farebbe male: se le Poste Italiane si considerano ente privato debbono sapere che la Legge 15/68 si applica solo “per gli atti e documenti da produrre alla Pubblica Amministrazione”. Il fatto che sconcerta è che ci troviamo divisi sul modo di operare e questo non facilita una posizione di forza del nostro settore, ma anzi affossa ogni possibilità di unione tesa ad acquisire credibilità, professionalità e solidarietà, il tutto non solo a discapito delle norme semplificative, ma a svantaggio di tutti noi, che siamo sia operatori della P.A. sia cittadini di questo Paese. (Continua a pagina 4) 4 Semplice (Continua da pagina 3) Se si continuerà ad autenticare per la Camera di Commercio, per le Poste italiane, allora perché non autenticare gli atti richiesti dalle Banche, dalle Coop, da ogni Ente privato? Il vero risultato è che continueremo ad avere code di cittadini agli sportelli semplicemente perché la direttiva interna dell’Ente X prevede che la firma sia autenticata in barba alle Leggi Bassanini. Non importa se il cittadino dovrà fare la spola tra uno sportello e l’altro, se dovrà perdere delle giornate di lavoro per presentarsi a mettere la firma su un foglio di carta. Che significato ha sostenere che vogliamo stare dalla parte del cittadino? Forse che autenticare e certificare tutto ciò che ci viene richiesto significa aiutare il cittadino? E non viene il dubbio che, percorrendo questa strada, si tornerà ad autenticare tutto a tutti affossando il processo di semplificazione? Forse che andare contro corrente, o meglio contro legge, vuol dire essere al servizio del cittadino? Verrà il giorno però, che nella burocrazia incapperemo anche noi, a nostra volta, cittadini agli sportelli, forse un po’ più arrabbiati degli altri, perché noi la sto- Autentiche: attenzione a non fare dietro front di Patrizia Lupino ria la conosciamo bene, e quando, dopo aver fatto la lunga coda, ci sentiremo richiedere, la marca da bollo, forse penseremo che un g i o r n o e s i s t e v a l’autocertificazione. Si deve avere il coraggio di prendere delle posizioni precise e chiare. Siano rispettate tutte le posizioni, ma su una partita importante come questa, nel nostro settore, le posizioni assunte facciano riflettere sulle conseguenze aberranti che queste comportano. Si abbia rispetto per tutti gli operatori del settore dei servizi demografici lasciati soli nei loro guai quotidiani e nella piena confusione senza avere più punti di riferimento. Quando ad autenticare le firme non sarà un Comune a 500 Km di distanza, ma quello limitrofo, cosa succederà al collega che decide di applicare correttamente la normativa? Quanti Sindaci ed Assessori lo additeranno per non aver agevolato il cittadino? E’ questo il punto giusto da cui iniziare per avere un confronto con gli organi superiori? Non credo proprio, anzi mi rammarico e spero che determinate iniziative, assunte collegialmente in seno ad una provincia, non diventino modello ed esempio per altri operatori. Un appello a tutti i colleghi: la nostra dignità prima di tutto. Se ci ritroviamo divisi e pronti a sottostare alle direttive interne dei vari Enti privati faremo ben poca strada ed il processo di semplificazione avrà breve vita. Non vorremmo, tra qualche anno, far convegni per lamentarci della brutta fine che hanno fatto le leggi Bassanini. L’esperienza trentennale della legge 15/68 dovrebbe pur averci insegnato qualcosa. Società Tipografica Barbieri Noccioli & C. NOVITA’ Regolamento sui controlli delle autocertificazioni Per ordinarlo contatta il nostro ufficio vendite— Tel. 0571920394 Semplice Innovazione 5 Come sarà la carta d’identità elettronica di Franco Ruggeri (Continua da pagina 1) Stato (IPZS) sia responsabile della produzione del supporto, sia pure tramite fornitori esterni accreditati; • l’emissione sia fatta dai Comuni maggiori o da Centri Servizi appositi per conto di quelli minori; • il Ministero dell’interno (MI) abbia sempre il controllo del flusso delle card dalla produzione del supporto all’emissione, così come oggi lo ha delle Carte d’Identità cartacee. Ovviamente il problema principale è combattere la produzione di CIE false e la contraffazione di quelle emesse regolarmente. A tale scopo sono stati ipotizzati i seguenti metodi. 1. Contromisure di carattere tipografico, di cui c’è un’ampia scelta. Da anni ormai in tutti gli eventi relativi alle smart card (mostre, saloni, ecc.) se ne vede una intera panoplia: olografia, stampa dei dati personali sovrapposta ad una replica della fotografia del titolare, strato fluorescente ai raggi UV sovrapposto alla stampa, striscetta olografica sovrapposta alla fotografia, microstampe, ecc. 2. Uso di un chip crittografico, che, permettendo l’uso delle infrastrutture a chiave pubblica (PKI), consenta di rendere inviolabili i dati custoditi nel chip stesso, la cui capacità già oggi comincia a superare i 16 kilobytes (KB). 3. Uso di una banda ottica – laser, applicata alla card in modo inamovibile in fase di laminazione, con una capacità di memorizzazione tra 1,1 megabytes (MB) e 1,4 MB, secondo le misure adottate per il recovery degli errori. Non mi dilungo sulle tecniche tipografiche: esistono e sono anche molto raffinate, basti pensare che da molti anni si usano in numerosi paesi documenti personali stampati su plastica. Insomma: il riconoscimento a vista dell’autenticità di una card non dovrebbe costituire un problema, purché si utilizzino più tecniche in concorso tra loro. Esaminiamo quindi i punti 2 e 3. Il chip crittografico Stando all’art. 2.4 della legge 191/98, da cui trae origine il DPCM 437/99 punto di partenza del DM, la CIE non serve soltanto per il riconoscimento “a vista”, ma “può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, … nonché le procedure informatiche e le informazioni, … occorrenti per la firma digitale …” La CIE pertanto potrà contenere dati in formato elettronico. E quindi serve il chip crittografico, il quale, già che c’è, può essere utilizzato anche per la protezione dai falsi. Infatti, per questo ultimo scopo il chip trova utilizzo in due momenti diversi: produzione e inizializzazione del supporto ed emissione della CIE. Vediamoli. Produzione ed inizializzazione del supporto Un’ottima idea del gruppo di lavoro è stata la seguente. Quando il fabbricante produce la card comunica al MI il numero di serie del chip, che viene anche stampato sulla plastica. Il MI genera un proprio codice di identificazione della card ed emette, firmato in modo digitale, quello che è stato chiamato “bollo elettronico”. Esso contiene il numero di serie del chip e il codice di identificazione della card. Tale bollo viene inviato allo IPZS – fornitore, che lo registra nella card. In questo modo vengono legati in maniera indissolubile (almeno allo stato attuale della tecnologia) la card, attraverso il numero di serie del suo chip, e l’autorizzazione del MI, attraverso il codice di identificazione. Se IPZS – fornitore comunicasse al MI anche gli estremi del proprio addetto e se il MI li inserisse nel bollo, per ogni card si potrebbero anche riconoscere agevolmente in qualsiasi momento i responsabili dell’inizializzazione, nel rispetto del Decreto L.vo 39/931. Sempre in ottemperanza a questo Decreto, si potrebbero inserire nel Bollo Elettronico anche gli estremi dell’addetto del MI responsabile della emissione del bollo stesso, per potere riconoscere anche questa persona con immediatezza. Tutto questo, senza scendere in dettagli, diventerebbe automatico se i vari addetti fossero certificati dal MI, che è già previsto realizzi una propria PKI, e se firmassero gli atti in modo digitale. Passando alla L. 241/902, vi si può anche ottemperare con meccanismi studiati e sviluppati ad hoc, ma essi sarebbero certamente complessi da realizzare e non avrebbero quella stagionatura, cioè quel collaudo che fornisce il tempo. La tecnologia delle PKI invece, oltre ad avere la robustezza dei meccanismi maturi, include anche la gestione di revoche e sospensioni, fondamentali in quest’ambiente3, e consente l’immediata verifica dell’identità degli addetti in qualsiasi momento della vita della card, come detto sopra. Le card così inizializzate possono ora viaggiare verso i comuni che le emetteranno: il tutto sarà, infatti, sotto il control lo del MI, compresa l’individuazione delle card trafugate, cosa che consentirà di riconoscere come falsificate le CIE prodotte su tali supporti. Emissione della CIE L’addetto del comune, con il supporto di un software adeguato, potrà verificare prima dell’emissione l’autenticità e la validità del Bollo Elettronico. Farà quindi generare dal chip crittografico una coppia di chiavi asimmetriche e farà certificare dal MI la chiave pubblica. Otterrà di ritorno il certificato della card, il cui identificativo sarà quello della card (Continua a pagina 6) 6 Semplice Come sarà la carta d’identità elettronica di Franco Ruggeri (Continua da pagina 5) stessa, rilasciato a suo tempo dal MI, e non il nominativo del cittadino, a garanzia della privacy. Subentra ora il duplice problema: come consentire alle sole persone abilitate la possibilità di rilasciare le CIE? Come impedire l’alterazione dei dati conservati nel chip? Ci possono essere vari sistemi. Ne cito uno a titolo di esempio: un codice di accesso a determinate aree della card, utilizzabile solo dagli addetti, gestito da sistemi sviluppati ad hoc. Sempre per i motivi detti prima sul vantaggio di un sistema collaudato, quello che a me sembra il metodo migliore è che ogni addetto all’emissione sia certificato da un qualche certificatore ufficiale, anche se non necessariamente dalla PKI del MI. Le modalità operative sono già state da me ipotizzate nell’articolo comparso sul. N. 2-99 di iged.it, a pag. 72, per cui mi limiterò a dire per sommi capi che i dati del cittadino, in questa ipotesi, saranno firmati in modo digitale dal funzionario addetto, e quindi non saranno falsificabili impunemente. In questo modo, purché si scelga un prodotto stabile e collaudato, si avrebbero, oltre alla garanzia di una tecnologia ormai sperimentata, come ho già detto anche troppo spesso, anche questi altri vantaggi: 1. rispetto estremamente agevole, in quanto automatico, della L. 241/90 e del D.L.vo 39/93; 2. controllo sul funzionario che rilascia la CIE e sulla revoca/ sospensione del suo certificato (vedere nell’inserto) impedendo così manovre strane. Per quanto riguarda queste “manovre strane”, vorrei evidenziare che una CIE falsa è certamente un oggetto di elevato interesse, cito due soli casi, per la criminalità organizzata e per i servizi segreti stranieri, per quelle organizzazioni, cioè, a cui non mancano certamente né le possibilità economiche né la determinazione per mettere in campo i mezzi necessari a raggiungere i propri scopi. E certo non manca loro la possibilità di “convincere” in qualche modo un addetto al rilascio di CIE ad operare al di fuori della legalità. E’ quindi quanto mai opportuno mettere in piedi sistemi collaudati per prevenire questo tipo di eventi e per rilevarli facilmente qualora vengano posti in atto. Dati contenuti nel chip della CIE Prima di esaminare quali dati conservare nella CIE, facciamo una breve digressione. Il DPCM 437/99 recita all’art. 4.1: “La carta d’identità elettronica può contenere le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale ….” Il cittadino, in altre parole, può avvalersi della CIE come smart card crittografica da usare per farsi certificare da un qualsiasi certificatore e utilizzare quindi la firma digitale. Nel nostro caso potrebbe addirittura scegliere tra due possibili alternative: 1. far generare dalla smart card una ulteriore coppia di chiavi asimmetriche, distinta da quella già generata in fase di emissione della CIE, e utilizzarla nel processo di certificazione; 2. estrarre dal certificato emesso dal MI la chiave pubblica generata durante l’emissione e farsi certificare sulla base di tale chiave pubblica. Innovazione Non si scandalizzino i puristi: la chiave privata sarebbe sempre in unica copia e sotto il controllo esclusivo del cittadino; anzi: si rafforzerebbe la corrispondenza tra cittadino e CIE. Infatti l’identificativo della CIE generato dal MI potrebbe essere ripreso nel certificato generato al cittadino per l’uso della firma digitale, cosa che agevolerebbe il controllo sulle CIE smarrite o rubate4. E ora entriamo nel merito. Con l’aiuto di colleghi bravi a smanettare, ho fatto delle prove e ho riscontrato che nei 16 KB disponibili negli attuali chip crittografici possono comodamente entrare tutti i seguenti dati, che sembra saranno presenti sulla CIE, più altri, derivanti sia dalla legislazione sia da ipotesi da me fatte, marche temporali incluse. Ho ovviamente usato l’ormai onnipresente PKZIP. • Chiave privata generata in sede di emissione • Certificato della carta emesso dalla PKI del MI in fase di emissione • Nome • Cognome • Sesso • Statura • Data di nascita • Luogo di nascita • Estremi dell'atto di nascita • Cittadinanza • Codice fiscale • Indirizzo • Luogo di residenza • Data emissione • Data scadenza • Eventuale indicazione di non validità ai fini dell’espatrio • Fotografia • Firma • Dati necessari per la certificazione elettorale • “… le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale”, per riprendere l’art. 4 del DPCM 437/99. Ancora due annotazioni. (Continua a pagina 7) Semplice Innovazione 7 Come sarà la carta d’identità elettronica di Franco Ruggeri (Continua da pagina 6) Già nel regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, art, 289, si legge: “L'apposizione della impronta digitale è, in ogni caso, facoltativa”. Quando sarà il momento se ne valuterà l’uso correlato con la firma digitale, come prevedono sia l’art. 2.4 della legge 191/98, sia il DPCM 437/99. Passiamo alla fotografia da conservare nel chip. Essa, pur essendo la medesima stampata sul supporto plastico, potrebbe avere una definizione minore rispetto ad essa, in quanto servirebbe solo a confrontare le due immagini per verificare l’autenticità della CIE La Banda Laser Si è molto parlato della banda laser, da utilizzare grazie alla sua ampia capacità di memorizzare i dati in piena sicurezza, per supplire ad un’insufficiente capacità del chip. Abbiamo appena visto che il chip già oggi è adeguato. Ma già si affacciano sul mercato smart card crittografiche con chip da 32 KB e si parla dei 64 KB. Quindi è lecito supporre che al termine della sperimentazione prevista dal DPCM 437/99 sarà possibile caricare nel chip anche tanta altra roba, oltre a quella elencata sopra. Certo, se si ipotizza di conservare sulla CIE anche la cartella clinica, comprese le radiografie, il discorso cambia, ma la cosa è ancora ampiamente in discussione e mi sembra di aver orecchiato che il Ministero della sanità non abbia ancora deciso se far confluire i propri dati sulla CIE. Il problema della capienza si potrebbe porre però anche se si volessero conservare le impronte digitali in piena interoperabilità. Infatti i vari produttori di rilevatori di impronte e di software per il loro riconoscimento si sforzano ciascuno per proprio conto di ottimizzare in termini di affidabilità, rapidità e dimensione gli algoritmi con cui estrarre i punti qualificanti delle impronte (le “minutiae”). I cosiddetti template che ne conseguono sono quindi proprietari. Pertanto è ancora lontana l’interoperabilità basata su questi template. Una soluzione potrebbe essere quella di registrare l’intera immagine di ogni impronta: 15 – 20 kbyte. Chiaramente in questo caso servirebbero 45 – 55 KB, il chip sarebbe insufficiente e si dovrebbe ricorrere alla banda ottica. Oggi. Robustezza fisica. La banda ottica è soggetta a graffi, nemici della lettura dei dati come sanno tutti i possessori di CD, tanto è vero che la card mu- nita di tale banda viene fornita con una custodia anti graffio. E chi, come me, ha visto tante presentazioni e filmati sulle smart card, ricorderà sicuramente quella scena, anche questa un classico, in cui con una smart card si raschia il ghiaccio da un parabrezza. Ve lo immaginate, su una banda ottica, che cosa succederebbe? Un rischio che viene citato per il chip è che esso sarebbe “bruciabile” con tensioni elevate senza che l’utente possa accorgersi del guaio avvenuto, e che questo potrebbe inficiare il riconoscimento da parte degli organi di polizia. Benché possibile in teoria, non credo, personalmente, che questa ipotesi sia molto probabile: 1. se la tensione supera la soglia massima il chip si disconnette salvando i propri contatti; 2. per potere arrivare a bruciare proprio il chip la tensione dovrebbe essere così alta che il calore generato deformerebbe la plastica, rendendo evidente l’attacco; 3. infine: le eventuali bruciature, del chip, come d’altronde i graffi sulla laser, non impediscono la identificazione della persona sulla base dei dati “a vista”, della cui protezione ho già parlato. Ho, invece, i seguenti dubbi sull’uso della banda ottica. Tecnologia Al salone Cartes99, tenutosi a Parigi dal 16 al 18 novembre 1999, mi sono sentito dire da tutti i produttori di smart card che la tecnologia delle carte laser è proprietaria di LaserCard della Dexter Technology Corporation. Per quanto mi riguarda resto perplesso all’idea di affidare la futura Carta d’Identità italiana ad una tecnologia proprietaria, con tutti gli interrogativi che si possono porre sulla sua longevità, anche se nello stand LaserCard faceva già mostra di sé un esemplare con sopra stampato “Repubblica Italiana” e con un aspetto che induceva a credere che essa fosse già in uso in Italia come documento di riconoscimento. Dispositivo di lettura Il lettore/scrittore della banda laser è un aggeggio dalle dimensioni di mm 111 x 150 x 254 e dal peso di 4 kg. Insomma: sicuramente in futuro sarà migliorato, in parallelo con l’aumento della memoria dei chip, ma oggi non mi sembra sia un arnese da poter agevolmente trasportare o piazzare in tutte le radiomobili delle forze di polizia, in aggiunta al personal computer necessario per pilotarlo. Costo Un’ultima perplessità mi viene anche da una valutazione, sia pure di larga massima, sul costo complessivo della banda laser, che è aggiuntivo a quello del chip crittografico. Mi è stato detto, sempre a novembre, allo stand LaserCard che il co(Continua a pagina 14) 8 Semplice Dionisio Tiranno di Siracusa Giorni or sono me ne stavo seduto, anzi “sbracato”, nella poltrona del mio ufficio cercando di risollevarmi da uno stato “semicomatoso” in cui ero sprofondato dopo una ispezione di un funzionario ISTAT su alcune indagini statistiche. Un funzionario “DOC”, tanto per intenderci, di quelli tipici dell’ISTAT: tutti fumo e niente arrosto. Ma lasciamo perdere e torniamo a bomba. In un prossimo futuro studierò qualcosina anche per l’ISTAT: sempre che gli astri lo permettano. Ad un certo punto, visto che al peggio non c’è mai fine, arriva la mia collaboratrice e, con un sorriso sarcastico, mi consegna la nota del Ministero dell’Interno numero 454 — Direzione Generale per i Servizi Elettorali — avente per oggetto: “Consultazioni Regionali, Amministrative e Referendarie della primavera prossima”. “Cosa significa quel sorriso sarcastico?” – mi sono detto. Leggo e ……..”sogno o son desto? Che roba è mai questa? Sicuramente deve trattarsi di uno scherzo di un collega buontempone”. E invece no! Era proprio una Circolare Ministeriale. Il “parto” della mente del Sig. Ministro. Veniamo al dunque. La predecessora del ministro Bianco , cioè la Jervolino, a suo tempo aveva disposto affinché avvenisse una riduzione drastica delle sezioni elettorali, come noi tutti ben sappiamo, così da causare un forte “risparmio” alle squassate casse dello Stato.- Idea quanto meno “balorda”, perché i Seggi Elettorali sono difficilmente gestibili quanto il numero degli elettori supera quota 700. No! Si può arrivare addirittura a 1200 e oltre. E poi polemiche a non finire, dopo le Elezioni Euro- pee del 1999, con ritardi, disguidi, stress vari, previsioni mancate. Altra Jervolinica idea! Si ritorna al passato, riportando il numero delle sezioni elettorali a quelle di partenza: meglio tardi che mai! Nel frattempo, però, la Jervolino viene avvicendata (tiepido eufemismo) con il già citato Ministro Bianco e questi, dritto e tutto d’un pezzo cosa fa? Escogita un “rimedio eccezionale”: la Circolare 454. E non se ne parla più! Essa dice: “La rilevante riduzione delle sezioni elettorali ed il conseguente sensibile aumento del numero degli elettori …. l’esigenza che, per le prossime consultazioni elettorali e referendarie … la scelta di Presidenti di seggio cada sugli elettori che maggiormente presentano requisiti di esperienza e preparazione per l’assolvimento delle delicate funzioni; ed invero la nomina di qualificate persone in grado di svolgere ….. Costituisce presupposto indispensabile per un corretto e regolare svolgimento delle operazioni elettorali. … In tale contesto si ritiene opportuno che, nel notificare l’avvenuta nomina, venga richiamata la particolare attenzione dei Presidenti …. Che, nell’esercizio delle loro funzioni, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle istruzioni ministe- Bastiancontrario riali (state freschi! n.d.r.). Un particolare richiamo alle responsabilità di natura penale … Si confida nella consueta sensibile collaborazione delle SS.LL. affinché la suddetta opera di selezione possa assicurare, in massimo grado, attraverso la nomina di persone veramente idonee, capaci e preparate, che le consultazioni prossime si svolgano nell’assoluto rispetto delle leggi e della volontà del corpo elettorale”. (degno finale strappa lacrime) W la democrazia; W l’Italia (questo ce l’ho aggiunto io perché ci calza a pennello). A parte la sintassi, la forma ed il tono, il contenuto è veramente “extra strong”. Non ne ha azzeccata una! Per esempio: come fa la Corte d’Appello che è unica e sta nel Capoluogo di Regione a sapere quali siano le persone veramente più idonee e abbiano i requisiti richiesti su migliaia di nomi in migliaia di Comuni? Potrebbe chiedere consiglio ai Comuni medesimi, ma con tutte le riserve del caso, perché nei Comuni piccoli ci si conosce un po’ tutti e, al limite, si potrebbero azzardare giudizi, ma in una grande città, ove occorre qualche centinaio o migliaio di Presidenti di Seggio, come si farebbe a dare dei “consigli” ?? E i criteri per valutare le persone, chi li dovrebbe stabilire? Tra l’altro, risulta che certe Corti di Appello, su consiglio dei Tribunali, usino il sistema di cambiare Presidenti di Seggio quasi ad ogni consultazione elettorale. Qualunque possano essere i motivi giustificativi di questo singolare sistema, sono sempre e assolutamente sbagliati! (ove vengono nominati gli stessi, almeno il requisito dell’esperienza è piena(Continua a pagina 9) Semplice Bastiancontrario 9 Dionisio Tiranno di Siracusa (Continua da pagina 8) mente soddisfatto) Dunque, la circolare inizia con un tono “untuoso” poi, ad un certo punto,il Ministro cambia registro e usa il “bastone”. “ …… nel notificare l’avvenuta nomina, venga richiamata…… perché si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge” Perché, sino ad ora che cosa hanno fatto? Quando gli elettori per seggio erano meno numerosi, i Presidenti si “inventavano” altre leggi o tenevano dei comportamenti diversi? Perché, è il numero degli elettori che stimola ad attenersi alle Leggi? Mi risulta che le elezioni, in Italia, siano sempre state fatte e credo anche sufficientemente bene sino ad ora …..Poi, ve le immaginate le scene? Il messo notificatore del Tribunale, dall’alto della sua autorità, mentre notifica, richiama e fa i sermoni ai Presidenti di Seggio ….. ammesso che li trovi in casa, perché se invece vi trova un familiare, …. magari il nonno di 95 anni ….. Continuando col bastone: “Un particolare richiamo sulle responsabilità di natura penale …. artt. 69,90,91,92,94,96 e 98 del T.U. 16.501960 n. 570 …… nonché artt. 94,101,103,108 e 111 del T.U. 30.3.1957 n. 361” ……. piu’ chiaro di cosi’ …….. abbiamo capito tutto!! E dire che sino ad ora si andava al seggio in qualità di Presidenti per scherzare o per fare l’erba intorno alle cabine elettorali!! ??? Poi si passa alla “carota”: (tono pacato e mellifluo): “Si confida nella consueta sensibile collaborazione ….” “Mi sembrano canti di culla, che fanno ch’io torni com’era ….. sentivo mia madre, poi nulla, sul far della sera ” (G. Pascoli) Suona bene, no??! Riassumendo e schematizzando: Siccome gli elettori dei seggi sono troppo numerosi per colpa di una legge scellerata, io Ministro, per farli funzionare a dovere …. NON cambio la legge per ritornare ab antiquo, ma, ungo, minaccio, mi appello: Buono il concetto! Se bastasse questo, con i discorsi e le chiacchiere si rimedierebbe a tutto!! Sarebbe come se, mio figlio, con una barchetta a vela, andasse a sfidare “Black Magic” ed io, per cercare di fargli superare l’ostacolo, facessi appello al suo senso di responsabilità, alle sue (presunte) capacità, all’onor di patria. Grazie Sig. Ministro: ho imparato anche questo nella vita e ne farò senz’altro tesoro per l’avvenire! E qui, tutti addosso al novello Ministro ….. Improperi, insulti, “e si stava meglio quando si stava peggio”. No! Cari colleghi, qui non siamo d’accordo perché ….. mi ritorna in mente un aneddoto storico che riguarda la stirpe dei “Dionisio” tiranni di Siracusa succedutisi intorno all’anno 400 a.C.. Ed è per questo che io auguro al novello Ministro lunga vita e che non abbandoni mai il suo importante dicastero. No! Non state sognando, ed ecco il perché ….. Dunque, “Dionisio il Giovane”, tiranno di Siracusa, era solito vestirsi da mendicante e vagare per la sua città per informarsi che cosa pensavano i cittadini di lui. E tutti: “E’ un disgraziato, un assassino, un ladro, un essere abbietto, un furfante! Speriamo che l’Averno lo inghiotta! …..Che crepi tra lamenti e pene! …..”. Tutti, tranne il più vecchio della città, un arguto ottuagenario che si espresse così: “Dionisio il Giovane è una brava persona, un tiranno illuminato, sensibile e intelligente! Lunga vita a lui! …..”. Dionisio non credeva ai propri orecchi e chiese spiegazione di tanta benevolenza verso un tiranno avversato e odiato da tutti. E il vecchio, di rimando: “Giovanotto, io sono molto vecchio e ho conosciuto il nonno di Dionisio il Giovane ….. Quello era un disgraziato, un ladro, un incompetente, insomma una personaccia. Ed io lo maledivo e mi auguravo che morisse presto. Poi gli è succeduto il padre, cioè Dionisio il Vecchio ….. e quello era ancora peggio! ….. Assassino, intrigante, sadico, ladro, pazzo ….. dalla padella nella brace …. Poi, alla sua morte gli è succeduto il figlio, appunto Dionisio il Giovane ….. e qui ancora peggio ….. Ora basta! Spero che questo campi tanto ….. Teniamocelo stretto, altrimenti dove andremo a finire? ….. E’ per questo che invoco Giove Pluvio che lo preservi da ogni male …..” 10 Semplice Circolari Oggetto: furto nei locali di un Comune di tagliandi corrispondenti a carte d'identità È pervenuta a questa Autorità una segnalazione con cui è stato comunicato che nei locali di codesto Comune si è verificato un furto di alcuni tagliandi contenenti dati personali (quali i dati anagrafici e foto identificative) corrispondenti alle carte di identità rilasciate ad alcuni residenti. In merito si evidenzia che la legge 31 dicembre 1996, n. 675, nell'introdurre disposizioni che regolano il trattamento dei dati personali, ha assegnato una precisa base giuridica agli obblighi relativi alle misure di sicurezza che riguardano il trattamento anche non automatizzato di dati (art. 15). (vedi nota 1 ) In base a tale disposizione i soggetti, sia pubblici che privati, che gestiscono dati personali, devono osservare modalità di conservazione e di controllo dei dati tali da ridurre al minimo i rischi di eventuale distruzione o perdita dei dati trattati ed essere, inoltre, idonee ad impedire l'accesso non autorizzato o un trattamento non conforme alla legge (art. 15, comma 1, legge n. 675/1996). (vedi nota 1) Queste modalità presuppongono anche il rispetto delle "misure minime di sicurezza" la cui individuazione è demandata ad un regolamento governativo (artt. 15, comma 2 e 41, comma 3). (vedi nota 1 e 2 ) Precisamente l'art. 15, comma 1 (vedi nota 1 ), della legge impone al titolare e al responsabile, se designato, l'obbligo di custodire e controllare i dati trattati mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, individuate alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, in relazione alla natura dei dati e alle Furto Carte d’identità Le istruzioni del Garante per la Privacy specifiche caratteristiche del trattamento, tali da ridurre al minimo i rischi di loro distruzione, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta. La mancata predisposizione di tali misure comporta la responsabilità per danni eventualmente cagionati (art. 18). (vedi nota 3) riferimento a art.2050 del codice civile (vedi nota 6). Lo stesso art. 15 (vedi nota 1) prevede poi, al comma 2, l'individuazione, tramite un regolamento poi emanato con il D.P.R. n. 318/1999, di "misure minime di sicurezza". Tale regolamento, che in considerazione dell'evolversi della tecnologia e del costume è destinato ad essere aggiornato con cadenza almeno biennale, è teso ad enucleare quel minimo comune denominatore delle misure di sicurezza vigenti e la cui mancata osservanza comporta sanzioni di carattere penale oltre a ledere i diritti degli interessati (art. 36). (vedi nota 4 ) La legge contiene inoltre alcune disposizioni transitorie che, nel prevedere l'obbligo del rispetto delle misure minime di sicurezza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, dispone che i dati personali debbano essere custoditi nel frattempo in modo tale da evitare un aumento dei richiamati all'art. 15, comma 1 (vedi nota1 ) (art. 41, comma 3) (vedi nota 2). Come già osservato dal Garante in un parere relativo ad uno schema di circolare in materia di sicurezza di cui si allega copia, la disciplina di cui all'art. 15 (vedi nota ) della legge deve essere attuata, innanzitutto, a cura del tito- lare del trattamento, tramite i soggetti legittimati ad esprimere la volontà dell'ente e che sono tenuti, altresì, ad impartire agli eventuali "responsabili" e/o "incaricati" del trattamento analitiche istruzioni per iscritto e a vigilare sul loro operato (art. 8, legge n. 675). (vedi nota 5 ) Le misure di sicurezza devono essere inoltre tali da prevenire, dall'interno o dall'esterno delle amministrazioni interessate, accessi ed utilizzazioni abusive, non corrette o non conformi alle finalità della raccolta. Pare opportuno evidenziare che la legge n. 675 colloca sullo stesso livello le altre scelte organizzative che presuppongono la valutazione delle finalità e delle modalità di trattamento, l'analisi della natura dei dati e della compatibilità degli scopi perseguiti, nonché il rispetto di altre garanzie riconosciute dalla legge. Si segnala pertanto a codesto Comune la necessità di verificare la rispondenza delle misure di sicurezza adottate ai requisiti di legge sopra indicati operando le opportune modifiche di natura organizzativa ed informatica per ridurre al minimo i rischi di violazione dei dati personali trattati. Semplice Circolari 11 Furto Carte d’identità NOTA N' 1 LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 Sezione III: Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno Art. 15 Sicurezza dei dati 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante. 3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata. 4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7) NOTA N' 2 LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 Art. 41 Disposizioni transitorie Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, ledisposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998 le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti. -bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997. 12 Semplice Furto Carte d’identità Circolari NOTA N' 3 LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 Art. 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. NOTA N' 4 LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 Art. 36 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni. 2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica lareclusione fino ad un anno. 1. 2. 3. 4. 5. NOTA N' 5 LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 Art. 8 Responsabile Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile. NOTA N' 6 CODICE CIVILE Art. 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. 1) Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Semplice Circolari P er una puntuale attuazione e scrupolosa osservanza, si trasmette copia della circolare in oggetto indicata, con preghiera di volerne curare l’ulteriore, capillare diffusione presso tutti i servizi, reparti ed uffici dipendenti, unitamente al contenuto della presente. Alle Direzioni Centrali in indirizzo, cui la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica in questione è stata inviata con nota n. 1109/UDG del 17.11.1999, se ne raccomanda, ove già non provveduto, un contestuale inoltro a tutte le dipendenti Divisioni in occasione della diramazione delle presenti direttive di applicazione. Ciò premesso, la scrivente ritiene di dover richiamare l’attenzione su alcuni aspetti di maggior interesse della delicata materia e di fornire, al contempo, indicazioni operative tese a conferire ai controlli di che trattasi quel carattere di idoneità voluto dal legislatore e ad assicurare una uniformità di condotta di tutte le strutture del Dipartimento. In primo luogo, si desidera evidenziare come sussista, sempre e comunque, l’obbligo di procedere, laddove esistano fondati sospetti o ragionevoli dubbi circa la veridicità del loro contenuto, all’immediato controllo sia delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni che delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Va da sé, pertanto, che i controlli di cui sopra non possano poi essere confusi, né vieppiù inclusi tra i controlli a campione che l’amministrazione che riceve le dichiarazioni sostitutive è pure tenuta ad effettuare. Il procedere a controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rappresenta, quindi, l’adempimento di un dovere nascente da una norma regolamentare, e non l’esplicazione di un potere discrezionale dell’amministrazione circa l’opportunità di attivazione di un tale tipo di controlli. Né è ammissibile che non si proceda ad effettuare controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate sol perché non siano insorti dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato. 13 Circolare delle Finanze sui controlli N. 239/D E’ ovvio, poi, come i controlli andranno effettuati nei confronti sia delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni che di quelle di atti notori, non potendosi ritenere adeguatamente assolto l’obbligo normativo concentrando l’attività di controllo solo su una delle tipologie di dichiarazioni sostitutive. La circolare della Funzione Pubblica in questione fornisce indicazioni di massima, cui le “amministrazioni procedenti” dovranno attenersi nello stabilire le modalità ed i criteri attraverso i quali effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni che si ritiene debbano trovare applicazione anche nel caso di dichiarazioni sostitutive di atti notori. Ciò posto, per quanto attiene le modalità ed i criteri di effettuazione di tali controlli a campione, almeno in una prima fase di applicazione, si dispone quanto segue: 1. gli uffici incaricati dell’effettuazione dei controlli e di tutti gli adempimenti connessi alle segnalazioni di cui ai punti seguenti sono: le singole divisioni delle Direzioni Centrali, la direzione compartimentale per le contabilità centralizzate, le direzioni compartimentali territoriali, le dogane principali, le dogane secondarie, gli uffici tecnici di finanza, i laboratori chimici; 2. gli uffici periferici incaricati adotteranno ogni idonea misura organizzativa per acquisire, dalle eventuali unità amministrative da esse dipendenti, il flusso di informazioni necessarie per l’espletamento delle incombenze di cui ai punti seguenti; 3. nell’individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione saranno adottati i seguenti criteri prioritari: • •intrinseca pericolosità fiscale degli effetti della dichiarazione sostitutiva per l’entità del connesso beneficio (sgravio, rimborso, agevolazione tributaria ecc.) ovvero, più in generale, rilevanza del vantaggio economico o giuridico del soggetto che emette la dichiarazione sostitutiva; • utilizzo della dichiarazione sostitutiva per scopi e nei settori a maggior rischio di frode; • conoscenza dell’ufficio di “precedenti” penali e/o amministrativi commessi dal soggetto che emette la dichiarazione sostitutiva ovvero conoscenza della “pendenza” a carico dello stesso di procedimenti penali e/o amministrativi; • rilevata frequenza del ricorso alle dichiarazioni sostitutive da parte dello stesso soggetto; 4. è fatto obbligo di non scendere al di sotto di una soglia minima numerica di controlli a campione che, ad avviso della scrivente, dovrà attestarsi, per la significatività e credibilità dei controlli stessi, sul numero di 1 ogni 20 dichiarazioni sostitutive ricevute, sia che si tratti di certificazioni che di atti notori, avendo cura di opportunamente contemperare, se del caso, detto criterio di casualità con la cennata esigenza di distribuzione dei controlli su ambedue le tipologie di dichiarazioni sostitutive; 5. le strutture interessate dovranno prevedere una progressività di detta frequenza in relazione al volume di autocertificazione ricevuto, sì da tenere conto e dare adeguata risposta ad un eventuale costante aumento del flusso o anche ad estemporanei picchi di ricevimento (effettuare 50 controlli sul contenuto di 1000 dichiarazioni sostitutive non è la stessa cosa che effettuarne 5 su 100 in termini di utilità dei controlli stessi e, quindi, in definitiva, agli effetti della loro efficacia e deterrenza); (Continua a pagina 14) 14 Semplice Circolari Circolare delle Finanze sui controlli N. 239/D (Continua da pagina 13) 6. gli uffici incaricati di cui al punto 1 attiveranno i controlli a campione entro i 3 giorni successivi alla ricezione della relativa dichiarazione sostitutiva; 7. per consentire alla scrivente un efficace monitoraggio dell’“autocertificazione” e del grado di attuazione dei relativi controlli, si dispone l’attivazione di una segnalazione bimestrale in grado di porre sotto osservazione il fenomeno e di corrispondere alle esigenze informative della Funzione Pubblica; 8. per la rilevazione dei dati degli uffici incaricati appartenenti alla Direzione Generale è stata predisposta un’apposita scheda mod. ATTDG mentre per tutti gli altri uffici è stato modificato il modulo MAGIA previsto per le segnalazioni delle attività. Si trasmettono in allegato i facsimile predisposti per ciascun tipo di ufficio; 9. per la trasmissione dei dati richiesti, gli uffici incaricati che utilizzano il progetto MAGIA (le direzioni compartimentali territoriali, le dogane principali, le dogane secondarie, gli uffici tecnici di finanza, i laboratori chimici), si serviranno della transazione prevista per le ATTIVITA’, opportunamente aggiornata a cura della scrivente. Sembra superfluo sottolineare che gli uffici che non sono incaricati della trasmissione dei dati sull’autocertificazione ma che utilizzano tale transazione per la parte relativa alle ATTIVITA’, non immetteranno dati nei campi relativi ai nuovi codici. Si conferma il termine previsto dal progetto Magia per la trasmissione dei dati (entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di riferimento); 10. gli altri uffici incaricati (le singole divisioni delle Direzioni Centrali, la direzione compartimentale per le contabilità centralizzate) provvederanno invece a trasmettere alla Divisione II di questa Direzione Centrale, entro il giorno 5 del mese successivo al bimestre di riferimento, la scheda di cui al precedente punto 8 debitamente compilata in ogni sua parte. 11. la segnalazione avrà inizio a partire dal 6° bimestre del corrente anno (i primi dati, pertanto, dovranno essere inviati entro il 10 gennaio 2000 per gli uffici che utilizzano MAGIA ed entro il 5 gennaio per gli altri). La scrivente provvederà a dare periodicamente comunicazione al Dipartimento per la funzione pubblica degli esiti di tutti i controlli effettuati da questo centro di responsabilità amministrativa. Il Direttore Centrale (Continua da pagina 7) sto di questa card è 7 – 9 US$, che però può scendere a 4 – 5 US$ per quantità di molti milioni. Il lettore costa oggi 2.200 US$, ma alla LaserCard prevedono che possa scendere a 1.000 US$ tra circa un anno. Ho fatto un po’ di conti. Se ipotizziamo di distribuire una CIE a tutti gli aventi diritto in Italia e di far fronte anche a rifacimenti per errori, smarrimenti, danneggiamenti, ecc., possiamo prevedere che sia necessario produrre ogni cinque anni circa 50.000.000 di carte, in prima approssimazione. Poi bisognerebbe dotare di un lettore un certo numero di postazioni fisse di enti pubblici sorvegliati (tribunali, aeroporti, ecc.) e di vari organi: Carabinieri, Polizia di Stato, Polizie Municipali, Guardia di Finanza, Capitanerie di porto, ecc. Ho ipotizzato circa 30.000 unità. Ne deriva che al cambio attuale dello US$ il costo dell’aggiunta della banda laser alla card munita di chip oscilla, a seconda dei prezzi applicati, tra 500 e 900 miliardi circa, da rinnovare ogni Innovazione cinque anni. Miliardo più, miliardo meno. NOTE: 1 Art. 3.2: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.” 2 Tutto il Capo II, e in particolare l’art. 5, verte sulla assegnazione di ogni procedimento amministrativo ad un ben determinato responsabile, al punto che, in mancanza di assegnazione ad un proprio impiegato, il procedimento si intende assegnato al “funzionario preposto alla unità organizzativa” 3 Vedi inserto “Rilevanza di revoche e sospensioni per la CIE”. 4 Sarebbe, infatti, possibile evitare che il cittadino debba fare una doppia segnalazione di furto o smarrimento: al certificatore e al MI. Il certificatore, laddove questo sia esplicitamente indicato nel contratto di servizio, potrebbe, ad esempio, segnalare automaticamente lo smarrimento al MI, sulla base del codice identificativo rilasciato dal MI. 5 Al fine di evitare le solite battutine, preciso che non ho scelto la mia fotografia per narcisismo, ma per non essere costretto a farmi rilasciare “liberatorie” da altre persone. Semplice 15 L’Intervento SEMPLIFICAZIONE: Alla cortese attenzione del Ministro per la Funzione Pubblica Lettera aperta di un operatore al Ministro Sono da cinque anni ufficiale d’Anagrafe presso una circoscrizione comunale. In questo periodo, sia pure con esperienze limitate e con ridotte mansioni (autenticazione di firme e copie, rilascio certificati), ho cercato di migliorare la mia competenza professionale partecipando ad un corso d’aggiornamento ANUSCA e mantenendo stretti contatti con la sezione ANUSCA di Pisa (in Cascina), nonché cercando di trovare copia della legislazione riguardante il mio lavoro. Non ho difficoltà ad affermare che mi sono sempre sentito dalla parte di chi sta di là dallo sportello, aiutandolo a risolvere i problemi senza infrangere la Legge, in questo cercando di non guardare in faccia a nessuno. Con tale intendimento ho cercato di diffondere le norme di semplificazione delle leggi "Bassanini" 2 e 3, anche se a taluni colleghi e utenti è sembrato che questo fosse un modo per alleggerirsi il lavoro. Molte volte ho preso l’iniziativa di telefonare ad altri uffici che ancora oggi non sanno o non vogliono dare le corrette informazioni ai cittadini e a tal proposito troppo spesso ho constatato che è tenuta ancora in poco conto la competenza degli operatori comunali, rispetto a banche, studi legali, assicurazioni, altri reparti dalla pubblica amministrazione. Orbene, nonostante queste premesse, mi sono trovato anch’io in una situazione disagevole rispetto ad un pubblico ufficio; sono titolare di un brevetto (licenza) di pilotaggio di velivoli da turismo ed ogni anno devo espletare le pratiche di rinnovo, per il quale si richiedono certificato medico d’idoneità e un’esperienza di volo minima di 12 ore. Per attestare tale espe- rienza occorre un’annotazione del direttore della scuola di volo su apposito libretto o autocertificazione (leggasi dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, art. 4 legge 15/68). Presso l’ufficio brevetti dell’aeroporto di Pisa, su tale dichiarazione non è richiesta l’autentica di firma, ma viene apposta, in alto, una marca da bollo da L. 20.000. Ho cercato di spiegare che il bollo era dovuto soltanto sull’autenticazione di firma a norma dell’art. 20 legge 15/68, salvo esenzioni consentite, perciò non è più necessario essendo tale autenticazione stata abrogata dalla legge 191/98 (artt. 10 e 11) e dal DPR 403/98; mi è stato risposto che questa è la pro- cedura disposta da CIVILAVIA e che loro devono attenersi a tali direttive. Più precisamente hanno spiegato che sugli atti pubblici è dovuto il bollo in base al DPR 642/72. Tante grazie, lo sapevo anch’io, però tale bollo va sull’istanza, se il documento stesso richiesto è in bollo, ma sul brevetto non è applicato nessun tipo di bollo ed è decaduta da tempo anche la tassa di concessione governativa. Non ho problemi a dover pagare una tassa dovuta se mi viene richiesta secondo le procedure di legge. Comunque, alla fine (per i soliti problemi di dipendenza o di "buoni rapporti"), ho preferito far mettere la firma dal direttore della mia scuola di volo generando l’assurdo che su un atto rilasciato da P.A. (gli aeroclub sono associati al CONI) non è dovuto il bollo, mentre sulla dichiarazione fatta a norma della legge Bassanini, si. Vi sarò pertanto grato se mi vorrete illuminare in merito. PS: allego alcuni fac-simile che distribuisco ai cittadini dicendo loro che non sono "moduli" ma solo indicazioni: perchè queste informazioni non possono venire dal Ministero, in modo semplice e univoco? Franco Tosi Consigliere Provinciale ANUSCA di PISA 16 Semplice Lavori in corso L e anagrafi degli italiani residenti all’estero (AIRE) sono state istituite con la legge 22 ottobre 1988, n. 470, e regolamentate con il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323. Ciascun Comune ha la propria AIRE, nella quale iscrive i cittadini italiani che, trasferitisi Cancellazione per irreperibilità degli iscritti AIRE privi di indirizzo all’estero, vi permangono per un periodo superiore a dodici mesi; tali cittadini vengono contemporaneamente cancellati dall’anagrafe della popolazione residente (APR). L’AIRE tenuta dal Ministero dell’Interno contiene i medesimi dati su base nazionale; l’archivio è implementato dai Comuni stessi, direttamente o tramite le prefetture. Non sono iscritte nell’AIRE le persone che si recano all’estero per cause di durata limitata ad un massimo di un anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio SENATO della REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 4551 LA RELAZIONE plessità, che riguardano sopratall’estero. la difficoltà Devono invece essere iscritti, t u t t o oltre ai cittadini che trasferisco- dell’acquisizione degli indirizzi no la propria residenza da un di coloro che, emigrati da molto Comune italiano all’estero, an- tempo ed inseriti d’ufficio che i cittadini nati fuori del ter- all’epoca del primo impianto ritorio nazionale, il cui atto di dell’AIRE, non possono essere nascita è stato trascritto in Italia, contattati a causa della mancannonché coloro che acquisisco- za di qualsiasi indirizzo e della no la cittadinanza continuando mancanza di collaborazione da a risiedere all’estero, e, infine, i parte delle autorità estere, che cittadini italiani la cui residen- tendono a tutelare la privacy dei za all’estero è giudizialmente soggetti. Nel corso degli anni, le posiziodichiarata. L’iscrizione nell’AIRE è, di ni registrate sono state in gran norma, effettuata a seguito della parte verificate ed aggiornate, dichiarazione che l’interessato è sulla base delle notizie fornite tenuto a rendere al Comune ita- dagli interessati stessi ai Consoliano di ultima residenza e al Consolato della circoscrizione di immigra- Cancellazione per irreperibilità zione o di nascita. Può degli elettori AIRE quando toressere effettuata anche ni non recapitata la cartolina d’ufficio, nel caso di citavviso per votare tadini che non abbiano presentato le dichiarazioni do- lati o ai Comuni di origine vute, ma dei quali gli uffici con- (come avvenuto in particolar solari o comunali competenti modo per i cittadini residenti nei abbiano conoscenza, in base ai paesi dell’Unione Europea in dati in loro possesso e agli ac- occasione delle elezioni del Parcertamenti appositamente espe- lamento europeo del 1999) e soriti. In tal caso, il cittadino è in- no state notevolmente increformato per mezzo di un atto mentate con l’acquisizione dei amministrativo del Comune, no- dati sui cittadini espatriati dopo tificato tramite il Consolato di l’entrata in vigore della legge n. 470 del 1988; tuttavia sussistoresidenza. La cancellazione è invece previ- no ancora situazioni per le quali sta per r i m p a t r i o non è stato possibile procedere dell’interessato; per morte; per ai necessari aggiornamenti. irreperibilità presunta, trascorsi La mancanza di notizie cento anni dalla nascita o dopo sull’indirizzo ovvero la non corl’effettuazione di due successive rispondenza alla realtà delle rilevazioni censuarie; per perdi- stesse, acquisite su dichiarazione dell’interessato o su segnalata della cittadinanza. La gestione di tale anagrafe pre- zione del Consolato, determina senta aspetti di particolare com(Continua a pagina 17) Semplice 17 SENATO della REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 4551 (Continua da pagina 16) una situazione di irreperibilità del soggetto che, tuttavia, non è prevista esplicitamente dall’articolo 4 della legge n. 470 del 1988 come causa di cancellazione. Ciò premesso, il Ministero dell’Interno si è da tempo attivato, con numerose direttive ed istruzioni, per correggere le disfunzioni verificatesi e per pervenire ad un puntuale aggiornamento dell’AIRE, che ha immediato e diretto riflesso sulla regolare tenuta delle liste elettorali. E, infatti, a norma dell’articolo 4 del testo unico delle norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 mar- zo 1967, n. 223, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, «sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non Lavori in corso ta ivi contemplato. Con l’articolo 1, infatti, viene prevista la cancellazione essendo incorsi nella perdita de- dall’AIRE per irreperibilità, olfinitiva o temporanea del diritto tre che nel caso siano trascorsi elettorale attivo sono compre- cento anni dalla nascita o dopo si... nell’anagrafe degli italiani la effettuazione di due successiresidenti all’estero (AIRE)». ve rilevazioni, anche quando Giova ricordare, altresì, che, a manchi l’indirizzo o a seguito termini dell’articolo 6 della leg- del ritorno senza recapito della cartolina avviso spedita in occasione delle due Gli elettori iscritti all’AIRE diultime consultazioni, echiarati irreperibili saranno cansclusa quella europea licellati dalle liste elettorali nella mitatamente ai cittadini prima revisione dinamica……. residenti nei paesi dell’Unione. ge 7 febbraio 1979, n. 40, i Co- Con il successivo articolo 2 somuni italiani, in occasione di no stati disciplinati i termini per consultazioni elettorali o refe- apportare alle liste elettorali le rendarie, devono spedire agli e- conseguenti variazioni. lettori residenti all’estero una Il vigente testo unico approvato cartolina avviso «recante con decreto del Presidente della l’indicazione della data della Repubblica n. 223 del 1967 prevotazione, l’avvertenza che il destinatario potrà ritirare il anche gli iscritti in APR dicertificato elettorale presso il chiarati irreperibili saranno competente ufficio comunale e che la esibizione della cancellati dalle liste elettorali con la revisione dinamica cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi vede che la cancellazione degli a votare nel Comune di iscrizio- elettori eliminati dalle anagrafi per irreperibilità venga effettuane elettorale». È di tutta evidenza, quindi, che ta in sede di revisione semestraove il Comune non disponga di le delle liste; ciò comporta che tutti gli elementi perché detta tali cancellazioni diventino efficartolina pervenga nelle mani caci esclusivamente a partire d e l d i r e t t o i n t e r e s s a t o , dall’inizio del semestre succesl’adempimento stesso compor- sivo alla conclusione della reviterà un inutile dispendio di atti- sione stessa. vità ed una altrettanto inutile Appare, viceversa, opportuno introdurre una modifica normaspesa. In tale ottica, si muove, dunque, tiva che preveda l’obbligo di deil presente provvedimento, con pennare i cittadini irreperibili in il quale viene proposta una mo- sede di revisione «dinamica» difica dell’articolo 4, comma 1, delle liste, sì da consentirne la lettera d), della legge n. 470 del tempestiva cancellazione anche 1988 che espliciti e amplii il in occasione di tutte le consultaconcetto di irreperibilità presun(Continua a pagina 18) 18 Semplice Lavori in corso SENATO della REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 4551 zioni elettorali o referendarie, con la specifica revisione, cosiddetta «dinamica straordinaria». corretta gestione dell’AIRE e ne nel testo emendato dalla legCiò risulta necessario al fine di nel contempo di procedere ge costituzionale 17 gennaio 20poter determinare con precisio- all’aggiornamento delle liste e- 00, n. 1. lettorali con la masI cancellati per irreperibilità posima accuratezza e tranno chiedere comunque di essere puntualità, anche in vista di future conriammessi al voto ai sensi sultazioni politiche, dell’art. 32 bis del T.U. 223/67 in occasione delle quali gli elettori resine l’effettiva consistenza del denti all’estero saranno chiamati corpo elettorale in occasione di all’elezione dei propri rappreogni elezione. sentanti nella «Circoscrizione In definitiva, con il presente di- Estero», giusta la disposizione segno di legge vengono dettate dell’articolo 48 della Costituzionorme che consentono una più Il testo del Disegno di Legge Art. 1. 1. All’articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria: 1) trascorsi cento anni dalla nascita; 2) dopo due rilevazioni censuarie; 3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell’AIRE, l’indirizzo all’estero; 4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni, esclusa l’elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell’Unione europea;». Art. 2. 1. I cittadini cancellati per irreperibilità dall’anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall’anagrafe degli italiani residenti all’estero, ai sensi dell’articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, sono cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all’articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La commissione elettorale comunale, in occasione di elezioni, è tenuta a provvedere alle cancellazioni di cui al comma 1 non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data della votazione. 3. I cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi 1 e 2, se si presentano, sono ammessi al voto, previa domanda, con le modalità previste dall’articolo 32-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all’ufficiale d’anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione della posizione anagrafica. Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Semplice 19 Stranieri—Flussi migratori—D.P.C.M. 8.2.2000 Il Presidente dei Consiglio dei Ministri VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 236, e successive modificazioni, VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato - anche per esigenze di carattere stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20 del suddetto decreto legislativo, VISTO il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 294; VISTO il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, emanate con decreto dei Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1998; VISTI i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente del 27 dicembre 1997 e 16 ottobre 1998; VISTA la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999; CONSIDERATO che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tenere conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 1998 - 2000 e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del testo unico; TENUTO CONTO che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato, specialmente stagionale; TENUTO CONTO che altri settori produttivi nazionali quali siderurgico, meccanico o artigianali richiedono la manodopera straniera per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato; TENUTO CONTO, altresì, delle previsioni di inserimento di lavoratori autonomi, anche per lo svolgimento di attività professionali, verificate d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero della giustizia; CONSIDERATI i ricongiungimenti familiari verificatisi nel corso dell'anno 1999, con conseguente possibilità di accesso immediato al lavoro; SENTITE le competenti commissioni parlamentari permanenti; SENITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della giustizia ed il Ministro per la solidarietà sociale; DECRETA Articolo 1 1. Per l'anno 2000, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale massima di n. 63.000 persone. Articolo 2 1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1, è consentito l'ingresso in Italia, per lavoro subordinato e autonomo di n. 30.000 lavoratori cosi ripartiti: a) n. 28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a carattere stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di cui all'articolo 3. b) n. 2.000 lavoratori per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di attività professionali provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di cui all'articolo 3. Articolo 3 1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1, tenuto conto della cooperazione in materia migratoria, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro ad una quota di: Legislazione n.6.000 cittadini albanesi; n.3.000 Cittadini tunisini; n. 3 000 cittadini marocchini; n. 6.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione Europea che sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria. Articolo 4 1. Nell'ambito della quota massima. di cui all'articolo 1 e conformemente alle modalità individuate dal regolamento di attuazione del Testo Unico. 25 luglio 1998, n. 286, è consentito l'ingresso fino ad un numero massimo di n. 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, ai sensi dell'articolo 23, commi 1, 2 e 3 dei predetto testo unico; 2. Ove le domande presentate ai sensi del comma precedente entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del Regolamento di attuazione, nei successivi 60 giorni, non siano sufficienti a coprire per intero la predetta quota di 15.000 unità, per la residua parte, possono essere rilasciati i permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del predetto Testo Unico. 3. Nei casi di cui al comma 2, in fase di prima applicazione e in conformità all'articolo 35 del regolamento di attuazione, i visti di ingresso possono essere rilasciati ai lavoratori stranieri, residenti all'estero, iscritti nelle liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane dei Paesi con i quali siano state concluse le intese previste dall'articolo 21 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Articolo 5 1. Qualora, trascorsi 140 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si verifichino significativi residui delle quote di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati e ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1 del presente decreto, si provvederà, sulla base dell'andamento delle effettive richieste, a rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite. 20 Semplice I Quesiti Ai Lettori Tutti gli abbonati avranno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni anno. Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX. 0571920859 oppure, in posta elettronica alla email: [email protected]. La redazione risolverà il quesito entro i tre giorni lavorativi successivi e la risposta verrà inviata direttamente al mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati sulla rivista. ANAGRAFE - Concorso privatocertificazione residenza in bollo. D. Il Monte dei Paschi di Siena ha bandito un concorso. Dopo il superamento della prova scritta da parte del concorrente, sta chiedendo all'interessato il certificato di residenza storico per poter accedere alla prova orale. Il suddetto certificato deve essere rilasciato in bollo o in carta libera per uso concorso? R. Il certificato deve essere rilasciato in bollo in quanto la normativa sui concorsi non risulta essere applicabile ai privati. L’art. 19 della legge 28/99 (legge omnibus) ha esentato dal tributo dell’imposta solo i documenti da presentarsi alle pubbliche amministrazioni a seguito di assunzione in servizio per vincita di concorso. STATO CIVILE - Nato all’estero—cognome. D. Caso di bambino nato all'estero a cui al momento della nascita, secondo l'ordinamento del suo paese, viene attribuito il cognome della madre. A due coniugi marito italiano e moglie giapponese nasce un figlio in Giappone. Poiché la donna non ha mai fatto all'anagrafe del suo comune nipponico richiesta di cambiamento di cognome il bambino viene registrato con il cognome giapponese e l'atto inviato in Italia per la trascrizione - dal ns. consolato è così redatto: Il consolato di Londra invia il mod. cons. 01 per l'iscrizione in Aire di tutta la famiglia ed indica il bambino con il cognome paterno (italiano) Cosa fare per allineare le due situazioni regolarizzando la situazione con il solo cognome italiano del minore ? R. Premesso che: I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità. Ciò è tassativamente stabilito dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (ratificata con Legge 19/11/84 n.950). La Convenzione dell'Aja del 8 settembre 1982 (ratificata con Legge 11/2/89 n. 71) prevede il rilascio di un certificato sulla diversità dei cognomi. Tale certificato può essere utilizzato per ovviare agli inconvenienti che si presentino quando ricorrano le situazioni di cui al quesito. L'art. 2 limita il rilascio del certificato alle persone cui sia stato attribuito un cognome diverso da quello risultante dall'applicazione della sua legge nazionale. In Italia la competenza al rilascio del certificato sulla diversità dei cognomi è attribuita, dall'art. 184 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, all'Ufficiale dello Stato Civile e, in territorio estero, al console che ne esercita le funzioni. Ciò premesso, ed in riferimento al quesito posto si dovranno seguire le seguenti procedure: Trascrizione dell’atto di nascita dal quale risulterà che al figlio di citta- dino italiano e cittadina giapponese è stato attribuito il cognome della madre. Richiesta, da parte dell’Ufficiale di Stato Civile, al Procuratore della Repubblica affinché promuova azione di rettifica dell’atto di nascita in riferimento all’attribuzione del cognome. Ciò ai sensi dell’art. 165 del R.D. 1238/39. Tale richiesta sarà motivata dal pubblico interesse in quanto l’ordinamento giuridico italiano attribuisce al figlio nato da genitori coniugati il cognome paterno. Una volta emessa e trascritta la sentenza di rettificazione si procederà alle annotazioni a margine dell’atto di nascita. Per quanto attiene l’iscrizione AIRE del minore si ritiene errato il comportamento tenuto dal Consolato in quanto, in ragione di quanto appena detto, il minore dovrà essere iscritto in AIRE con il cognome che risulta dall’atto di nascita. Solo dopo la rettificazione dell’atto si procederà a compilare un nuovo modello AIRE 01 per rettificare le generalità (cambiamento di cognome). Si suggerisce pertanto di iscrivere il bambino in AIRE con il cognome che al momento gli spetta (Continua a pagina 21) Semplice 21 I Quesiti (quello materno) comunicando alla famiglia ed al Consolato tale procedura. SEMPLIFICAZIONE - Dichiarazione sostitutiva per eredi. D1. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 4 legge 15/68 (collegabile o riconducibile ad una istanza e non contenente delega), per la dichiarazioni di eredi relativa a pratiche di successione da presentare all'Ufficio del Registro deve essere ancora autenticata ? D2. Deve essere autenticata anche nel caso in cui il cittadino consegni la documentazione al notaio? D3. Chi sono, in ultima analisi, i veri destinatari di tale documentazione per la successione ? R. Con riferimento al quesito proposto circa l’assoggettabilità all’autentica di firma per dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a pratiche di successione da presentare all'Ufficio del Registro, si ritiene utile avanzare preliminarmente le seguenti osservazioni: Con l'entrata in vigore della Legge 191/98, è stato modificato il comma 11 dell'art. 3 della Legge 127/97 (Bassanini BIS): tale norma dispone tassativamente che tutte le istanze rivolte alle pubbliche amministrazioni non debbono più essere autenticate, anche se contenenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni, temporaneamente sostitutive e dell'atto di notorietà (articoli 2, 3 e 4 L. 15/68), a condizione che il richiedente firmi in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure che la stessa sia firmata (anche a casa propria) ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità personale (carta di identità, patentedi guida, ecc.). Si ricorda che l’art. 20 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 dispone che “la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l’autenticazione sia prescritta …omissis …”. Da tutto ciò se ne ricava, evidentemente, che, nel caso di presentazione di un’istanza ad una pubblica amministrazione (o gestoredi servizio pubblico) l’utente possa trovarsi di fronte a due casi: • Nessuna norma prescrive l’autentica della firma In questo caso i soggetti indicati dall’art. 20 della L. 15/68 non hanno alcuna competenza ad autenticare la sottoscrizione dell’istanza anche se richiesti esplicitamente dall’utente. • Una precisa norma impone l’autentica della firma In questo caso l’utente può avvalersi delle seguenti possibilità: a) firmare l’istanza in presenza del dipendente addetto a riceverla senza dover procedere all’autentica della firma (novità introdotta dalla L. 127/97) b) firmare l’istanza, anche a casa propria, e presentarla accompagnata da una copia fotostatica – non autenticata – di un documento di riconoscimento: anche in questo caso non è necessaria alcuna autentica. (novità introdotta dalla L. 191/98) La dichiarazione resa, nel suo complesso, è chiaramente riferita e collegata ad un procedimento, promosso su istanza di parte. Così da ritenere che debbano trovare piena applicazione le disposizioni normative introdotte dalla Legge 191/98 che ha modificato ed integrato il disposto ex art. 3, comma 11, della Legge 127/97 per quanto concerne la sottoscrizione delle istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.. A tal proposito il Ministero dell’Interno ed il Dipartmento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno ripetutamente ribadito che nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riferita o collegata ad un’istanza, la sottoscrizione non deve essere autenticata. In particolare si ritiene utile riportare parte del testo della Circolare MI.A.C.E.L. n. 2 del 2 febbraio 1999, là dove afferma: “Quanto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' richiesta dalla legge n. 15/1968, la legge n. 127/1997 ha soppresso la necessita' di autenticazione della sottoscrizione, se la stessa viene apposta in presenza del dipendente addetto, sia esso appartenente ad una pubblica amministrazione o a un gestore o esercente di pubblico servizio. Successivamente la legge n. 191/1998, al comma 11 dell'art. 2, ha chiarito che in tal caso non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione neppure nel caso in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 15/1968. Le disposizioni della legge n. 191/1998 fanno si' che le istanze dirette ad una pubblica amministrazione non devono essere piu' autenticate, anche se contengono dichiarazioni sostitutive dell'atto di no(Continua a pagina 22) 22 Semplice I Quesiti torieta', e vanno presentate con le modalita' indicate dal precedente comma 10, che ha sostituito il comma 11 dell'art. 3 della legge n. 127/1997. L'abrogazione della autenticazione della sottoscrizione e' stata estesa, in base ad una interpretazione logicosistematica di tutta la legislazione di semplificazione, anche a quelle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 non comprese in una istanza ad una pubblica amministrazione, ma comunque richiamate nell'istanza medesima o ad essa collegata funzionalmente, anche se prodotte non contestualmente ma in un secondo momento.” In conclusione si ritiene che: 1.Il Funzionario incaricato dal Sindaco non debba intervenire nell’atto in oggetto e che lo stesso debba essere formalizzato secondo uno dei modi sopra indicati (firma di fronte al dipendente addetto oppure firma con allegata copia di un documento di riconoscimento). 2.Naturalmente il notaio non rappresenta il destinatario finale della dichiarazione in quanto tutti gli atti relativi alla successione debbono essere presentati al competente ufficio del Registro. Tra l’altro giova ricordare come, in ogni caso, il notaio non solo abbia competenza generale per le autentiche di firme ma, anche come egli stesso sia espressamente indicato dalla Legge 15/68 come uno dei soggetti che debbono autenticare le firme!! Sembrerebbe così assai stravagante il comportamento di un pubblico ufficiale (il notaio) che invia un cittadino da un altro pubblico ufficiale (il funzionario incaricato) per fare una cosa che egli stesso ha il dovere di fare!! STATO CIVILE - Pubblicazioni matrimonio—Documentazione necessaria. D. In una risposta ad un quesito proposto dall'Ufficio di Stato Civile di Siena il Min.ro di Grazia e Giustizia così rispondeva in data 02/02/1999 "nel riscontrare la vs. nota *******, si osserva che, quando l'Ufficiale di Stato Civile deve acquisire copia integrale dell'atto di nascita, ai sensi dell'art. 97 c.4 c.c., non vi è bisogno dell'ascquisizione dell'estratto di nascita stesso" Forti di questo e delle leggi sulla "Semplificazione" stiamo operando, senza problemi,con tutti gli Uffici di Stato Civile. Soltanto il Comune di Firenze ha eccepito il ns.comportamento sostenendo che una semplice nota ministeriale (come quella sopra citata) non abroga la legge. Da che parte sta, in questo caso, la ragione ??? R. In effetti la nota del Ministero di Grazia e Giustizia appare del tutto condivisibile: infatti l’acquisizione della copia integrale dell’atto di nascita risulta essere esaustiva anche dell’estratto per riassunto dell’atto di nascita. Tale assunto non ha niente a che vedere con le normative sulla semplificazione. Infatti appare del tutto logico e ragionevole che un Ufficiale di Stato Civile sia comunque in grado di estrarre le notizie contenute nell’estratto per riassunto dalla copia integrale dell’atto. Il comportamento lamentato sembra essere sintomatico di una vecchia mentalità ancora presente in alcuni ambiti della pubblica amministrazione. SEMPLIFICAZIONE - Incapacità di intendere e volere — autentica di firma—impossibilità. D. Alcuni cittadini anziani o gravemente ammalati, incapaci di intendere e di volere, propongono istanze alla locale Prefettura per ottenere provvidenze economiche, questo lo fanno a mezzo dei loro familiari, e quando compilano il modulo di richiesta/istanza viene richiesto loro che la firma sia autentica- ta. Arrivano pertanto presso il mio ufficio a richiedere la firma autentica: preciso che molto spesso coloro non sono neanche in grado di firmare. In merito agli atti di delega mi sembra che il problema si era risolto allegando, ai sensi di una recente legge finanziaria, un certificato medico attestante l'impedimento. Io per un periodo ho creduto si potesse applicare per analogia detta norma anche a questo tipo di istanze, probabilmente anzi sicuramente sbagliando. Oggi la Prefettura richiede, almeno cosi mi e stato riferito telefoni- camente, l'apertura della prescritta tutela a tutti i cittadini di che trattasi. Io mi chiedo se può avere un senso tale richiesta, atteso che la procedura comporta tempi non brevi, e questi cittadini abbisognano invece delle provvidenze richieste da subito. Conosco l'istituto giuridico della tutela, e probabilmente il ragionamento fatto, farebbe rabbrividire il (Continua a pagina 23) Semplice 23 I Quesiti mio professore di diritto, ma con tutto il rispetto, questi cittadini non vivono in una aula universitaria. R. Con riferimento al quesito proposto si avanzano le seguenti considerazioni: Il pubblico ufficiale che riceve un atto o provvede a raccogliere una dichiarazione deve accertarsi che la parte interessata sia in condizione di comprendere quello che sta facendo. Un esempio può aiutare a comprendere la situazione. Se un soggetto, in stato di manifesta ubriachezza, pretende di firmare un atto per delegare altro sog- getto alla riscossione della sua pensione, il pubblico ufficiale ha il dovere di non accettare l’atto formato in quel momento. All’interessato manca la piena capacità di intendere e di volere. Il pubblico ufficiale dovrà giungere alle stesse conclusioni nel caso di soggetto, gravemente ammalato, che non sia minimamente in grado di capire cosa stia facendo. Purtroppo, nell’attività quotidiana degli operatori dei servizi demografici, queste situazioni sono all’ordine del giorno soprattutto per quanto concerne gli atti di delega alla riscossione di pensioni. Ci rendiamo perfettamente conto che, in questi casi, siamo di fronte a situazioni con forti connotati sociali; spesso la mancanza dell’autentica sulla delega dell’affetto da demenza senile comporta gravi difficoltà, di natura economica, per la famiglia dell’ammalato. Tuttavia dobbiamo porci alcune domande: perché un così delicato problema deve essere risolto, contrariamente a quanto dispone la legge, fingendo una capacità di intendere anche quando risulti praticamente impossibile dimostrarla? Perché, data l’ampiezza e la piena conoscibilità del fenomeno, non si trova una soluzione legislativa “semplice” che, senza dover obbligatoriamente ricorrere all’interdizione, permetta ai familiari dell’ammalato di indicare alla pubblica amministrazione il soggetto competente a ricevere le provvidenze economiche già assegnate? Infine, perché non pensare alle personali responsabilità, di ordine penale e civile, che deve assumersi il pubblico ufficiale? Sicuramente una soluzione a questo problema è auspicabile e non più rinviabile. L’art. 4 del D.P.R. 403/98 ha introdotto una nuova disciplina per le dichiarazioni di chi sia impossibilitato a firmare. La norma semplificata ha sostituito, abrogandolo, l’art. 20 bis della legge 15/68 che prevedeva la partecipazione di due testimoni all’atto reso da chi non sa o non può firmare. Così l’art. 4 disciplina esclusivamente i casi relativi a chi non possa firmare un atto a causa di: 1. impedimento di natura fisica 2. incapacità nel saper scrivere • per impedimento di natura fisica si intendono tutti quei casi dovuti a malattie o handicap fisici che non permettano al soggetto interessato di poter sottoscrivere una dichiarazione. L’impedimento può essere di natura temporanea o permanente: in entrambi i casi si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 4. • per incapacità a scrivere si intende il caso del soggetto che sia analfabeta, oppure lo straniero che, pur comprendendo e parlando la lingua italiana, non abbia la capacità di scrivere. In ambo i casi sarà il pubblico ufficiale, o il dipendente addetto alla ricezione dell’atto, a raccogliere la dichiarazione resa dall’impossibilitato, sotto forma di verbale, e la sottoscriverà dando atto del preciso motivo dell’impedimento a firmare. DOCUMENTAZIONE - Rilascio libretto di lavoro. D. Caso rilascio libretto di lavoro a minore con età superiore ad anni 15. Il problema sorge con la dizione ... l'età minima ... è fissata al momento in cui il mInore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria (ar.5 dl 4/08/99 n.345). Tale decorrenza e da individuare solo con il fatto che il mInore compiuti 15 anni debba avere conseguito la licenza media inferiore o, viceversa, di deve intendere la decorrenza di tale data con l’assolvimento dell'obbligo scolastico (9 anni oggi art.1 legge 20/01/99 n.9). E nel caso il giovane avesse conseguito la terza media ed avesse abbandonato gli studi come contenersi? R. Il Decreto Legislativo 345/99 per la tutela del lavoro minorile e la legge 9/99 sull’obbligo scolastico debbono essere applicati, in tema di rilascio di libretto di lavoro, in maniera coordinata. Così si affermano due principi: 1. L’obbligo scolastico è stato portato a 9 anni; tale obbligo non prevede obbligatoriamente la con(Continua a pagina 24) 24 Abbonarsi a Semplice è.... semplice Semplice I Quesiti (Continua da pagina 23) seguenza di un titolo di studio, bensì la frequenza delle scuole per 9 anni. 2. Il minore non può svolgere alcuna attività lavorativa, salvo rare eccezioni espressamente indicate dal Decreto Legislativo 345/99, se non abbia compiuto il 15° anno di età. Dai due principi sopra esposti se ne ricavano le seguenti conclusioni: Il minore potrà essere avviato al lavoro, di norma, dopo aver compiuto il 15° anno di età ed aver assolto all’obbligo scolastico. La domanda per ottenere il libretto di lavoro dovrà esser sempre presentata dal genitore del minore. D’altra parte la legge 19 gennaio 1955, n. 25 sulla disciplina dell’apprendistato, prevedeva già l’età minima dei 15 anni per l’assunzione ed il 2° comma (da ritenersi oggi abrogato implicitamente dalla legge 9/99, derogava l’età minima, consentendo l’assunzione anche a 14 anni, ma a condizione che l’apprendista avesse assolto agli obblighi scolastici ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859 oggi espressamente abrogata dalla legge 9/99. ANAGRAFE - Cancellazione di straniero deceduto all’estero. D. Caso di cittadino straniero iscritto in anagrafe che muore all'estero. Una coppia di svizzeri iscritta in anagrafe si trova all'estero per motivi di salute. L'uomo muore e la vedova, rientrata in Italia, esibisce un estratto di morte su modello internazionale. Quale e l'esatta procedura per cancellare dall'APR il deceduto e come questo evento si scarica nel mod. AP/ 10? R. La presentazione del certificato di morte relativa a cittadino straniero iscritto nell’anagrafe comunale costituisce titolo sufficiente per la cancellazione del soggetto dall’A. P.R. L’Ufficiale d’Anagrafe, una volta acquisito detto documento, procederà ad una normale cancellazione per morte eliminando la scheda individuale (AP5) del cittadino e depennandolo dalla scheda di famiglia (AP6). Per quanto attiene la registrazione statistica dell’evento si dovranno seguire le seguenti indicazioni: 1. conteggiare 1 unità nel modello AP10 (alla riga del giorno in cui si effettua materialmente la cancellazione ed alla colonna dei morti all’estero); 2. riportare tale unità in somma al punto 3.3 del modello D7B anche se non vi sia un atto di stato civile trascritto. STATO CIVILE - Pubblicazione di matrimonio—nuovo ordinamento. D. . Nel nuovo ordinamento dello Stato Civile per procedere alle pubblicazioni di matrimonio non occorrerà più la copia integrale, ma l'estratto dell'atto di nascita. Come facciamo a verificare la consanguineità tra i futuri coniugi nel caso di adozione legittimante quando l'estratto dell'atto di nascita viene rilasciato con i Personal Computers in via informatica ? (il programa non distingue tra genitori di figli legittimi (o naturali) ed adottati) R. Premesso che: 1.1. L’art. 26, comma 2, della bozza per il nuovo Ordinamento di stato Civile stabilisce che quando i documenti occorrenti per la formazione degli atti siano reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione, l'ufficiale dello stato civile, è tenuto ad acquisirli direttamente. Altrimenti essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge o del presente ordinamento, da autocertificazioni. 2.L’art 51, comma 2, della novellata bozza dà all’ufficiale di stato civile la facoltà di verificare l’esattezza delle autocertificazio- ni acquisendo d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. 3.Il vigente Ordinamento di Stato Civile non prevede l’acquisizione della copia integrale dell’atto di nascita per le pubblicazioni di matrimonio. Tale documento può essere acquisito, in mancanza o sostituzione della dichiarazione dei genitori dei nubendi, a norma dell’art. 97, comma 3 del Codice Civile. 4.Il nuovo Ordinamento di Stato Civile abrogherà l’art. 97 del Codice Civile. In conclusione: con il nuovo ordinamento l’Ufficiale di Stato Civile non potrà più ricorrere ai genitori per la dichiarazione (ex art. 97, c. 2, C.C.) relativa alla mancanza di impedimenti tra gli sposi ma verificherà direttamente le eventuali cause ostative, ex art. 87 C.C., acquisendo d’ufficio la necessaria documentazione. Prezzo del fascicolo L. 12.000