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Numero 3
Marzo 2000
Editrice: Società Tipografica BARBIERI, NOCCIOLI & C. - Empoli
Innovazione
Semplificazione
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COME SARÀ LA
CARTA D’IDENTITÀ
ELETTRONICA?
CONSIDERAZIONI DA CHI CI
RIFLETTE DA OLTRE UN ANNO
GL
3DWUL]LD /XSLQR
di
Franco Ruggeri
Consulente per la firma digitale
Tratto da: iged.it n. 12-99 - vedasi www.iged.it
S
ono trascorsi circa tre anni dall’entrata in vigore
delle Leggi Bassanini e
possiamo affermare che
le norme sulla semplificazione
sono entrate nella vita quotidiana
e lavorativa dei dipendenti pubblici ma anche in quella dei cittadini che man mano scoprono il
vantaggio della loro applicazione.
Gli operatori che lavorano a stretto contatto con il pubblico raccolgono spesso le dichiarazioni soddisfatte dell’utenza che viene informata sulle possibilità che ha di
ricorrere alle autocertificazioni e,
ancor di più, sulla possibilità che
la P.A. si faccia carico di recuperare direttamente il certificato richiesto tramite l’acquisizione
d’ufficio.
Il cittadino rimane soddisfatto di
questi passi in avanti ma, di fronte all’apparato che eroga servizi
spesso si sente inesperto e non
abbastanza informato di quelli
che sono i suoi sacrosanti diritti e
di come farli valere.
La sfiducia nei confronti del settore pubblico molto spesso è passata, e tuttora passa, attraverso la
Nel prossimo numero
Speciale Privacy e
Sicurezza
difformità dei comportamenti tenuti dagli operatori e quindi del
modo di operare quotidiano dei
dipendenti pubblici che, invece
di chiarire al cittadino la sua posizione e i suoi diritti, gli creano
soltanto confusione e lo proiettano nello sconforto e nella solitudine allontanandolo ancora di
più dalle istituzioni.
(Continua a pagina 2)
Probabili modalità di realizzazione
Ormai ci siamo: mentre sto scrivendo, cioè a inizio dicembre 1999, il
Decreto del Ministro dell’Interno
sulla Carta d’Identità Elettronica
(CIE) sembra essere di prossima
pubblicazione. Magari al momento
in cui esce questo numero di iged.it
è già stato pubblicato.
Vediamo come potrà essere la nuova
Carta d’Identità Elettronica, almeno
sulla base delle informazioni che
sento e leggo in più parti.
L’ipotesi più verosimile è che:
• l’Istituto Poligrafico – Zecca dello
(Continua a pagina 5)
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A b b o na ti p er il 2 000 !
2
Semplice
Autentiche: attenzione a non fare dietro front
di Patrizia Lupino
(Continua da pagina 1)
ad un giudizio assolutamente negativo del modo di lavorare di
tutti gli operatori di un determinato settore, facendo così rientrare nella categoria degli incapaci,
confusionari, ed impreparati anche quelle persone che negli uffici lavorano da anni con competenza e professionalità e che ben
sanno applicare le leggi.
Leggendo l’articolo pubblicato
sul numero di Febbraio della rivista “Lo Stato Civile Italiano”,
scritto da un operatore dei servizi
demografici, con esperienza trentennale, membro di una Commissione istituita a livello della Provincia di Ferrara, in seno
all’Associazione Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, sul tema
“alcuni casi di non applicazione
delle Leggi Bassanini”, ho sentito
il dovere di indignarmi e gridare
“AIUTO!!”.
L’articolo nella premessa si richiama ai vantaggi arrecati al cittadino dalla semplificazione e
dallo snellimento del procedimento amministrativo. Nelle premesse esso appare come una sorta di esortazione ad andare avanti
sulla strada della semplificazione
al fine di portare un messaggio
nuovo per trasformare la cultura
ed il modo di operare della P.A.
Ma, non si riesce a capire come
mai le grandi convinzioni risultano successivamente contraddette
nella prassi quotidiana spiegata
dallo stesso operatore.
I cittadini risulterebbero avvantaggiati dalle nuove norme sulla
semplificazione: statistiche alla
mano c’è stato un risparmio notevole di tempo e denaro.
Gli operatori, in questo confortati
da alcune Circolari ministeriali in
materia, hanno ben compreso che
certe procedure sono state modificate.
Tuttavia dobbiamo registrare delle resistenze che, oltre a creare una pericolosa controtendenza, generano insicurezze e confusione
nell’applicabilità di alcune norme.
Non si può certamente pensare di
essere ancora in una fase di
“rodaggio” e di confronto nella
applicazione delle norme sulla
semplificazione; a nostro parere
si è andati ben oltre.
L’amico e collega espone una tesi
che, nei fatti, ci fa pensare di essere passati ad una fase di “dietro
front”: la non applicazione di alcune norme si verifica semplicemente perché altri Enti pubblici
ed esercenti pubblici servizi (ad
esempio le C.C.I.A.A. e le Poste
italiane) dal
ANNO II - Numero 3 MARZO 2000
punto di vista
Proprietaria Editrice: Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli
organizzativo
Direttore Responsabile: Riccardo Tuti
Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 4885 del Reg. Periodici
ritengono
(Spedizione in abb. postale 45% art. 2 c. 20/b, L. 662 - Filiale di Firenze
che sia meHanno collaborato alla realizzazione di questo numero:
Patrizia Lupino, Marcello Lazzeri, Franco Ruggeri, Franco Tosi.
glio, per la
Canone di abbonamento per l'anno 2000 L. 140.000
loro attività
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo c.c.p. n. 333500
di gestione,
intestato a Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli
che gli ufficiali di anagrafe e i
funzionari incaricati dal Sindaco compiano, nell’esercizio
delle loro funzioni, atti viziati
da incompetenza quali l’autentica
sulle firme per deposito e quella
su dichiarazioni sostitutive di atto
notorio comprovanti l'asse ereditario.
Questo è davvero scandaloso!!
E lo è ancora di più il fatto che
nella confusione, nell’incertezza
e nella solitudine siano lasciati
migliaia di ufficiali di anagrafe
(circa 20.000 operatori impiegati
nei servizi demografici) che, con
fatica ed abnegazione, affrontano
giornalmente le mille problematiche legislative.
Vi sono operatori di piccoli Comuni che hanno sulle spalle il lavoro e la responsabilità della vita
dell’Ente.
Vi sono ufficiali di Anagrafe e di
Stato Civile che hanno una preparazione, conquistata sul campo, da autodidatta, fatta di telefonate ad altri colleghi per ottenere
un conforto sul modo migliore di
lavorare.
Le Leggi Bassanini dapprima
hanno portato scompiglio, in
quanto hanno scardinato alcune
certezze amministrative, ma le
successive circolari, soprattutto
del Ministero dell’Interno, hanno
portato chiarezza, anzi hanno illuminato ed informato tanti operatori sul vero significato
dell’autenticazione della firma,
sulla certificazione, sul concetto
di pubblica amministrazione.
Durante la prima fase di applicazione delle leggi sulla semplificazione amministrativa, gli operatori approfondendo molti aspetti
della Legge 15/68 capivano che
le normative sulla semplificazione avevano effettivamente cambiato il quadro legislativo. Ormai
il funzionario incaricato dal Sindaco non aveva più competenza
per l’autentica delle firme su i(Continua a pagina 3)
Semplice
3
Autentiche: attenzione a non fare dietro front
di Patrizia Lupino
(Continua da pagina 2)
stanze e dichiarazioni sostitutive
di atto notorio in quanto le modalità di autentica erano cambiate.
L’utente deve solo allegare una
fotocopia di un documento di riconoscimento all’istanza o alla
dichiarazione sostitutiva affinché
queste possano ritenersi autenticate. Per il deposito di firma presso le Camere di Commercio il
Funzionario Incaricato non ha
mai avuto alcuna competenza!
Ciò è stato recentemente ribadito
anche in una precisa risoluzione
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Che significato ha,
dunque, riconoscere queste semplice verità e, nello stesso tempo,
affermare che, qualora il cittadino
lo richieda, comunque si deve
procedere?
Così facendo il processo di semplificazione non si affermerà mai!
Il contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio non può
avere natura privatistica con carattere negoziale, ed in particolare non si può procedere alla autenticazione di atti ove siano espresse manifestazioni di volontà
dirette a conseguire un oggetto
giuridico senza costituire dichiarazioni di conoscenza di fatti e situazioni da parte dell’interessato:
i soggetti indicati dall’art.20 della
Legge 15/68 non possono comunque procedere all’autentica
della firma su istanze che contengano assicurazioni di impegno o
intenzioni future, accettazioni o
rinunce di incarichi o deleghe a
terze persone.
Queste dichiarazioni non hanno
nulla a che vedere con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
prevista dall’art.4 della legge 15/68.
Così sono escluse le deleghe in
generale. Con l’unica eccezione
della delega alla riscossione degli
emolumenti data dal pensionato
ad un terzo che viene considerata
alla stregua di una istanza diretta
ad una P.A. e fatta rientrare sotto
l’ombrello della legge 15/68,
quindi soggetta ad autentica della
firma.
Infatti, il “rilevante interesse sociale” attribuito alla problematica
ha fatto si che il Ministero
dell’Interno nel giungo 1999 intervenisse con la circolare n.17 in
modo chiaro, ribadendo la necessità di autenticare la firma in calce agli atti di delega alla riscossione di somme rilasciate dal
soggetto beneficiario di provvidenze di invalidità civile.
Gli operatori avevano, nel frattempo, presentato quesiti alle varie Prefetture e al Ministero chiedendo un chiarimento che desse
una indicazione precisa.
Si partiva dal sano principio che
l’istanza dovesse rientrare
nell’applicazione della Legge 191/98 e quindi l’autentica della firma poteva essere fatta con le nuove modalità previste dalla legge:
o apposta di fronte al dipendente
addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata,
di un documento di identità del
sottoscrittore.
Il Ministero è intervenuto in mo-
do inequivocabile e con una motivazione altrettanto forte: un interesse rilevante sociale che va a
contemperare con le esigenze,
ugualmente degne di considerazione, degli Enti che erogano
somme, talvolta rilevanti, e sui
quali gravano precise responsabilità amministrativo-contabili.
Questo però non significa autentica della delega tout-court. Ciò
non significa autenticare qualsiasi
tipo di delega!
Ma ecco che si presenta un altro
caso altrettanto eclatante: quello
delle Poste italiane.
Questo Ente informa che non può
ricevere “autocertificazioni” per
l’erogazione di servizi finanziari
in quanto soggetto privato, alla
stregua delle Banche, ma può ricevere dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà per di più
con firma autenticata vecchia
maniera!!!!
Agli addetti ai lavori questo fa
semplicemente ridere. Tuttavia
fa paura pensare che questi Enti
privati possano venir a dettar
legge in casa nostra pretendendo
che i funzionari comunali autentichino le firme sulle istanze e dichiarazioni sostitutive che loro
non vogliono autenticare. Un po’
di coerenza non farebbe male: se
le Poste Italiane si considerano
ente privato debbono sapere che
la Legge 15/68 si applica solo
“per gli atti e documenti da produrre alla Pubblica Amministrazione”.
Il fatto che sconcerta è che ci troviamo divisi sul modo di operare
e questo non facilita una posizione di forza del nostro settore, ma
anzi affossa ogni possibilità di unione tesa ad acquisire credibilità, professionalità e solidarietà, il
tutto non solo a discapito delle
norme semplificative, ma a svantaggio di tutti noi, che siamo sia
operatori della P.A. sia cittadini
di questo Paese.
(Continua a pagina 4)
4
Semplice
(Continua da pagina 3)
Se si continuerà ad autenticare
per la Camera di Commercio, per
le Poste italiane, allora perché
non autenticare gli atti richiesti
dalle Banche, dalle Coop, da ogni
Ente privato?
Il vero risultato è che continueremo ad avere code di cittadini agli
sportelli semplicemente perché la
direttiva interna dell’Ente X prevede che la firma sia autenticata
in barba alle Leggi Bassanini.
Non importa se il cittadino dovrà
fare la spola tra uno sportello e
l’altro, se dovrà perdere delle
giornate di lavoro per presentarsi
a mettere la firma su un foglio di
carta.
Che significato ha sostenere che
vogliamo stare dalla parte del cittadino?
Forse che autenticare e certificare
tutto ciò che ci viene richiesto significa aiutare il cittadino? E non
viene il dubbio che, percorrendo
questa strada, si tornerà ad autenticare tutto a tutti affossando il
processo di semplificazione?
Forse che andare contro corrente,
o meglio contro legge, vuol dire
essere al servizio del cittadino?
Verrà il giorno però, che nella
burocrazia incapperemo anche
noi, a nostra volta, cittadini agli
sportelli, forse un po’ più arrabbiati degli altri, perché noi la sto-
Autentiche: attenzione a non fare dietro front
di Patrizia Lupino
ria la conosciamo bene, e quando,
dopo aver fatto la lunga coda, ci
sentiremo richiedere, la marca da
bollo, forse penseremo che un
g i o r n o
e s i s t e v a
l’autocertificazione.
Si deve avere il coraggio di prendere delle posizioni precise e
chiare.
Siano rispettate tutte le posizioni,
ma su una partita importante come questa, nel nostro settore, le
posizioni assunte facciano riflettere sulle conseguenze aberranti
che queste comportano.
Si abbia rispetto per tutti gli operatori del settore dei servizi demografici lasciati soli nei loro
guai quotidiani e nella piena confusione senza avere più punti di
riferimento.
Quando ad autenticare le firme
non sarà un Comune a 500 Km di
distanza, ma quello limitrofo, cosa succederà al collega che decide di applicare correttamente la
normativa?
Quanti Sindaci ed Assessori lo
additeranno per non aver agevolato il cittadino?
E’ questo il punto giusto da cui
iniziare per avere un confronto
con gli organi superiori?
Non credo proprio, anzi mi rammarico e spero che determinate
iniziative, assunte collegialmente
in seno ad una provincia, non diventino modello ed esempio per
altri operatori.
Un appello a tutti i colleghi: la
nostra dignità prima di tutto.
Se ci ritroviamo divisi e pronti a
sottostare alle direttive interne
dei vari Enti privati faremo ben
poca strada ed il processo di
semplificazione avrà breve vita.
Non vorremmo, tra qualche anno, far convegni per lamentarci
della brutta fine che hanno fatto
le leggi Bassanini. L’esperienza
trentennale della legge 15/68 dovrebbe pur averci insegnato qualcosa.
Società Tipografica Barbieri Noccioli & C.
NOVITA’
Regolamento
sui controlli delle autocertificazioni
Per ordinarlo contatta il nostro ufficio vendite— Tel. 0571920394
Semplice
Innovazione
5
Come sarà la carta d’identità elettronica
di Franco Ruggeri
(Continua da pagina 1)
Stato (IPZS) sia responsabile della
produzione del supporto, sia pure
tramite fornitori esterni accreditati;
• l’emissione sia fatta dai Comuni
maggiori o da Centri Servizi appositi per conto di quelli minori;
• il Ministero dell’interno (MI) abbia sempre il controllo del flusso
delle card dalla produzione del supporto all’emissione, così come oggi
lo ha delle Carte d’Identità cartacee.
Ovviamente il problema principale è
combattere la produzione di CIE false e la contraffazione di quelle emesse regolarmente.
A tale scopo sono stati ipotizzati i seguenti metodi.
1. Contromisure di carattere tipografico, di cui c’è un’ampia scelta.
Da anni ormai in tutti gli eventi relativi alle smart card (mostre, saloni,
ecc.) se ne vede una intera panoplia:
olografia, stampa dei dati personali
sovrapposta ad una replica della fotografia del titolare, strato fluorescente
ai raggi UV sovrapposto alla stampa,
striscetta olografica sovrapposta alla
fotografia, microstampe, ecc.
2. Uso di un chip crittografico, che,
permettendo l’uso delle infrastrutture
a chiave pubblica (PKI), consenta di
rendere inviolabili i dati custoditi nel
chip stesso, la cui capacità già oggi
comincia a superare i 16 kilobytes
(KB).
3. Uso di una banda ottica – laser,
applicata alla card in modo inamovibile in fase di laminazione, con una
capacità di memorizzazione tra 1,1
megabytes (MB) e 1,4 MB, secondo
le misure adottate per il recovery degli errori.
Non mi dilungo sulle tecniche tipografiche: esistono e sono anche molto
raffinate, basti pensare che da molti
anni si usano in numerosi paesi documenti personali stampati su plastica.
Insomma: il riconoscimento a vista
dell’autenticità di una card non dovrebbe costituire un problema, purché si utilizzino più tecniche in concorso tra loro.
Esaminiamo quindi i punti 2 e 3.
Il chip crittografico
Stando all’art. 2.4 della legge 191/98,
da cui trae origine il DPCM 437/99
punto di partenza del DM, la CIE non
serve soltanto per il riconoscimento
“a vista”, ma “può contenere anche
altri dati, al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa
e la erogazione dei servizi al cittadino, … nonché le procedure informatiche e le informazioni, … occorrenti
per la firma digitale …” La CIE pertanto potrà contenere dati in formato
elettronico. E quindi serve il chip
crittografico, il quale, già che c’è,
può essere utilizzato anche per la
protezione dai falsi.
Infatti, per questo ultimo scopo il
chip trova utilizzo in due momenti
diversi: produzione e inizializzazione
del supporto ed emissione della CIE.
Vediamoli.
Produzione ed inizializzazione del
supporto
Un’ottima idea del gruppo di lavoro è
stata la seguente.
Quando il fabbricante
produce la card comunica al MI il numero
di serie del chip, che
viene anche stampato
sulla plastica.
Il MI genera un proprio codice di identificazione della card ed
emette, firmato in modo digitale, quello che
è stato chiamato
“bollo elettronico”.
Esso contiene il numero di serie del chip
e il codice di identificazione della
card. Tale bollo viene inviato allo
IPZS – fornitore, che lo registra nella
card.
In questo modo vengono legati in
maniera indissolubile (almeno allo
stato attuale della tecnologia) la card,
attraverso il numero di serie del suo
chip, e l’autorizzazione del MI, attraverso il codice di identificazione.
Se IPZS – fornitore comunicasse al
MI anche gli estremi del proprio addetto e se il MI li inserisse nel bollo,
per ogni card si potrebbero anche riconoscere agevolmente in qualsiasi
momento i responsabili
dell’inizializzazione, nel rispetto del
Decreto L.vo 39/931. Sempre in ottemperanza a questo Decreto, si potrebbero inserire nel Bollo Elettronico anche gli estremi dell’addetto del
MI responsabile della emissione del
bollo stesso, per potere riconoscere
anche questa persona con immediatezza.
Tutto questo, senza scendere in dettagli, diventerebbe automatico se i vari
addetti fossero certificati dal MI, che
è già previsto realizzi una propria
PKI, e se firmassero gli atti in modo
digitale.
Passando alla L. 241/902, vi si può
anche ottemperare con meccanismi
studiati e sviluppati ad hoc, ma essi
sarebbero certamente complessi da
realizzare e non avrebbero quella stagionatura, cioè quel collaudo che fornisce il tempo. La tecnologia delle
PKI invece, oltre ad avere la robustezza dei meccanismi maturi, include anche la gestione
di revoche e sospensioni, fondamentali in
quest’ambiente3, e
consente l’immediata
verifica dell’identità
degli addetti in qualsiasi momento della
vita della card, come
detto sopra.
Le card così inizializzate possono ora
viaggiare verso i comuni che le emetteranno: il tutto sarà,
infatti, sotto il control lo del MI, compresa
l’individuazione delle card trafugate,
cosa che consentirà di riconoscere
come falsificate le CIE prodotte su
tali supporti.
Emissione della CIE
L’addetto del comune, con il supporto di un software adeguato, potrà verificare prima dell’emissione
l’autenticità e la validità del Bollo Elettronico. Farà quindi generare dal
chip crittografico una coppia di chiavi asimmetriche e farà certificare dal
MI la chiave pubblica. Otterrà di ritorno il certificato della card, il cui
identificativo sarà quello della card
(Continua a pagina 6)
6
Semplice
Come sarà la carta d’identità elettronica
di Franco Ruggeri
(Continua da pagina 5)
stessa, rilasciato a suo tempo dal MI,
e non il nominativo del cittadino, a
garanzia della privacy.
Subentra ora il duplice problema:
come consentire alle sole persone abilitate la possibilità di rilasciare le
CIE? Come impedire l’alterazione
dei dati conservati nel chip? Ci possono essere vari sistemi. Ne cito uno
a titolo di esempio: un codice di accesso a determinate aree della card,
utilizzabile solo dagli addetti, gestito
da sistemi sviluppati ad hoc.
Sempre per i motivi detti prima sul
vantaggio di un sistema collaudato,
quello che a me sembra il metodo
migliore è che ogni addetto
all’emissione sia certificato da un
qualche certificatore ufficiale, anche
se non necessariamente dalla PKI
del MI. Le modalità operative sono
già state da me ipotizzate
nell’articolo comparso sul. N. 2-99
di iged.it, a pag. 72, per cui mi limiterò a dire per sommi capi che i dati
del cittadino, in questa ipotesi, saranno firmati in modo digitale dal
funzionario addetto, e quindi non saranno falsificabili impunemente.
In questo modo, purché si scelga un
prodotto stabile e collaudato, si avrebbero, oltre alla garanzia di una
tecnologia ormai sperimentata, come
ho già detto anche troppo spesso, anche questi altri vantaggi:
1. rispetto estremamente agevole,
in quanto automatico, della L. 241/90 e del D.L.vo 39/93;
2. controllo sul funzionario che rilascia la CIE e sulla revoca/
sospensione del suo certificato
(vedere nell’inserto) impedendo così
manovre strane.
Per quanto riguarda queste
“manovre strane”, vorrei evidenziare
che una CIE falsa è certamente un
oggetto di elevato interesse, cito
due soli casi, per la criminalità organizzata e per i servizi segreti stranieri, per quelle organizzazioni, cioè, a
cui non mancano certamente né le
possibilità economiche né la determinazione per mettere in campo i
mezzi necessari a raggiungere i propri scopi. E certo non manca loro la
possibilità di “convincere” in qualche modo un addetto al rilascio di
CIE ad operare al di fuori della legalità. E’ quindi quanto mai opportuno
mettere in piedi sistemi collaudati
per prevenire questo tipo di eventi e
per rilevarli facilmente qualora vengano posti in atto.
Dati contenuti nel chip della CIE
Prima di esaminare quali dati conservare nella CIE, facciamo una breve digressione.
Il DPCM 437/99 recita all’art. 4.1:
“La carta d’identità elettronica può
contenere le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale ….” Il cittadino, in altre parole,
può avvalersi della CIE come smart
card crittografica da usare per farsi
certificare da un qualsiasi certificatore e utilizzare quindi la firma digitale. Nel nostro caso potrebbe addirittura scegliere tra due possibili alternative:
1. far generare dalla smart card una ulteriore coppia di chiavi asimmetriche, distinta da quella
già generata in fase di emissione
della CIE, e utilizzarla nel processo di certificazione;
2. estrarre dal certificato emesso
dal MI la chiave pubblica generata durante l’emissione e farsi
certificare sulla base di tale
chiave pubblica.
Innovazione
Non si scandalizzino i puristi: la
chiave privata sarebbe sempre in unica copia e sotto il controllo esclusivo del cittadino; anzi: si rafforzerebbe la corrispondenza tra cittadino
e CIE. Infatti l’identificativo della
CIE generato dal MI potrebbe essere
ripreso nel certificato generato al cittadino per l’uso della firma digitale,
cosa che agevolerebbe il controllo
sulle CIE smarrite o rubate4.
E ora entriamo nel merito.
Con l’aiuto di colleghi bravi a smanettare, ho fatto delle prove e ho riscontrato che nei 16 KB disponibili
negli attuali chip crittografici possono comodamente entrare tutti i seguenti dati, che sembra saranno presenti sulla CIE, più altri, derivanti
sia dalla legislazione sia da ipotesi
da me fatte, marche temporali incluse. Ho ovviamente usato l’ormai onnipresente PKZIP.
• Chiave privata generata in sede
di emissione
• Certificato della carta emesso
dalla PKI del MI in fase di emissione
• Nome
• Cognome
• Sesso
• Statura
• Data di nascita
• Luogo di nascita
• Estremi dell'atto di nascita
• Cittadinanza
• Codice fiscale
• Indirizzo
• Luogo di residenza
• Data emissione
• Data scadenza
• Eventuale indicazione di non
validità ai fini dell’espatrio
• Fotografia
• Firma
• Dati necessari per la certificazione elettorale
• “… le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale”, per riprendere l’art. 4 del
DPCM 437/99.
Ancora due annotazioni.
(Continua a pagina 7)
Semplice
Innovazione
7
Come sarà la carta d’identità elettronica
di Franco Ruggeri
(Continua da pagina 6)
Già nel regio decreto 6 maggio 1940
n. 635, art, 289, si legge:
“L'apposizione della impronta digitale è, in ogni caso, facoltativa”.
Quando sarà il momento se ne valuterà l’uso correlato con la firma digitale, come prevedono sia l’art. 2.4
della legge 191/98, sia il DPCM 437/99.
Passiamo alla fotografia da conservare nel chip. Essa, pur essendo
la medesima stampata sul supporto plastico, potrebbe avere una definizione minore rispetto ad essa,
in quanto servirebbe solo a confrontare le due immagini per verificare l’autenticità della CIE
La Banda Laser
Si è molto parlato della banda laser,
da utilizzare grazie alla sua ampia
capacità di memorizzare i dati in
piena sicurezza, per supplire ad
un’insufficiente capacità del chip.
Abbiamo appena visto che il chip
già oggi è adeguato. Ma già si affacciano sul mercato smart card crittografiche con chip da 32 KB e si parla dei 64 KB. Quindi è lecito supporre che al termine della sperimentazione prevista dal DPCM 437/99
sarà possibile caricare nel chip anche tanta altra roba, oltre a quella elencata sopra.
Certo, se si ipotizza di conservare
sulla CIE anche la cartella clinica,
comprese le radiografie, il discorso
cambia, ma la cosa è ancora ampiamente in discussione e mi sembra di
aver orecchiato che il Ministero della sanità non abbia ancora deciso se
far confluire i propri dati sulla CIE.
Il problema della capienza si potrebbe porre però anche se si volessero
conservare le impronte digitali in
piena interoperabilità.
Infatti i vari produttori di rilevatori
di impronte e di software per il loro
riconoscimento si sforzano ciascuno
per proprio conto di ottimizzare in
termini di affidabilità, rapidità e dimensione gli algoritmi con cui estrarre i punti qualificanti delle impronte (le “minutiae”). I cosiddetti
template che ne conseguono sono
quindi proprietari. Pertanto è ancora
lontana l’interoperabilità basata su
questi template. Una soluzione potrebbe essere quella di registrare
l’intera immagine di ogni impronta:
15 – 20 kbyte. Chiaramente in questo caso servirebbero 45 – 55 KB, il
chip sarebbe insufficiente e si dovrebbe ricorrere alla banda ottica.
Oggi.
Robustezza fisica. La banda ottica è
soggetta a graffi, nemici della lettura
dei dati come sanno tutti i possessori
di CD, tanto è vero che la card mu-
nita di tale banda viene fornita con
una custodia anti graffio. E chi, come me, ha visto tante presentazioni e
filmati sulle smart card, ricorderà sicuramente quella scena, anche questa un classico, in cui con una smart
card si raschia il ghiaccio da un parabrezza. Ve lo immaginate, su una
banda ottica, che cosa succederebbe?
Un rischio che viene citato per il
chip è che esso sarebbe “bruciabile”
con tensioni elevate senza che
l’utente possa accorgersi del guaio
avvenuto, e che questo potrebbe inficiare il riconoscimento da parte degli organi di polizia.
Benché possibile in teoria, non credo, personalmente, che questa ipotesi sia molto probabile:
1. se la tensione supera la soglia
massima il chip si disconnette
salvando i propri contatti;
2. per potere arrivare a bruciare
proprio il chip la tensione dovrebbe essere così alta che il calore generato deformerebbe la
plastica, rendendo evidente
l’attacco;
3. infine: le eventuali bruciature,
del chip, come d’altronde i graffi sulla laser, non impediscono
la identificazione della persona
sulla base dei dati “a vista”, della cui protezione ho già parlato.
Ho, invece, i seguenti dubbi sull’uso
della banda ottica.
Tecnologia
Al salone Cartes99, tenutosi a Parigi
dal 16 al 18 novembre 1999, mi sono sentito dire da tutti i produttori di
smart card che la tecnologia delle
carte laser è proprietaria di LaserCard della Dexter Technology Corporation.
Per quanto mi riguarda resto perplesso all’idea di affidare la futura
Carta d’Identità italiana ad una tecnologia proprietaria, con tutti gli interrogativi che si possono porre sulla
sua longevità, anche se nello stand
LaserCard faceva già mostra di sé
un esemplare con sopra stampato
“Repubblica Italiana” e con un aspetto che induceva a credere che
essa fosse già in uso in Italia come
documento di riconoscimento.
Dispositivo di lettura
Il lettore/scrittore della banda laser è
un aggeggio dalle dimensioni di mm
111 x 150 x 254 e dal peso di 4 kg.
Insomma: sicuramente in futuro sarà
migliorato, in parallelo con
l’aumento della memoria dei chip,
ma oggi non mi sembra sia un arnese da poter agevolmente trasportare
o piazzare in tutte le radiomobili
delle forze di polizia, in aggiunta al
personal computer necessario per pilotarlo.
Costo
Un’ultima perplessità mi viene anche da una valutazione, sia pure di
larga massima, sul costo complessivo della banda laser, che è aggiuntivo a quello del chip crittografico.
Mi è stato detto, sempre a novembre, allo stand LaserCard che il co(Continua a pagina 14)
8
Semplice
Dionisio Tiranno di Siracusa
Giorni or sono me ne stavo seduto, anzi “sbracato”, nella poltrona
del mio ufficio cercando di risollevarmi da uno stato
“semicomatoso” in cui ero sprofondato dopo una ispezione di un
funzionario ISTAT su alcune indagini statistiche. Un funzionario
“DOC”, tanto per intenderci, di
quelli tipici dell’ISTAT: tutti fumo e niente arrosto. Ma lasciamo
perdere e torniamo a bomba. In
un prossimo futuro studierò qualcosina anche per l’ISTAT: sempre che gli astri lo permettano.
Ad un certo punto, visto che al
peggio non c’è mai fine, arriva la
mia collaboratrice e, con un sorriso sarcastico, mi consegna la
nota del Ministero dell’Interno
numero 454 — Direzione Generale per i Servizi Elettorali — avente per oggetto: “Consultazioni
Regionali, Amministrative e Referendarie della primavera prossima”.
“Cosa significa quel sorriso sarcastico?” – mi sono detto.
Leggo e ……..”sogno o son desto? Che roba è mai questa? Sicuramente deve trattarsi di uno
scherzo di un collega buontempone”. E invece no! Era proprio una
Circolare Ministeriale.
Il “parto” della mente del Sig.
Ministro.
Veniamo al dunque.
La predecessora del ministro
Bianco , cioè la Jervolino, a suo
tempo aveva disposto affinché
avvenisse una riduzione drastica
delle sezioni elettorali, come noi
tutti ben sappiamo, così da causare un forte “risparmio” alle squassate casse dello Stato.- Idea quanto meno “balorda”, perché i Seggi
Elettorali sono difficilmente gestibili quanto il numero degli elettori supera quota 700.
No! Si può arrivare addirittura a
1200 e oltre. E poi polemiche a
non finire, dopo le Elezioni Euro-
pee del 1999, con ritardi, disguidi,
stress vari, previsioni mancate.
Altra Jervolinica idea! Si ritorna
al passato, riportando il numero
delle sezioni elettorali a quelle di
partenza: meglio tardi che mai!
Nel frattempo, però, la Jervolino
viene avvicendata (tiepido eufemismo) con il già citato Ministro
Bianco e questi, dritto e tutto d’un
pezzo cosa fa?
Escogita un “rimedio eccezionale”: la Circolare 454. E non se ne
parla più!
Essa dice: “La rilevante riduzione
delle sezioni elettorali ed il conseguente sensibile aumento del numero degli elettori …. l’esigenza
che, per le prossime consultazioni
elettorali e referendarie … la scelta di Presidenti di seggio cada sugli elettori che maggiormente presentano requisiti di esperienza e
preparazione per l’assolvimento
delle delicate funzioni; ed invero
la nomina di qualificate persone
in grado di svolgere ….. Costituisce presupposto indispensabile
per un corretto e regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
… In tale contesto si ritiene opportuno che, nel notificare
l’avvenuta nomina, venga richiamata la particolare attenzione dei
Presidenti …. Che, nell’esercizio
delle loro funzioni, si attengano
scrupolosamente alle disposizioni
di legge ed alle istruzioni ministe-
Bastiancontrario
riali (state freschi! n.d.r.). Un
particolare richiamo alle responsabilità di natura penale … Si
confida nella consueta sensibile
collaborazione delle SS.LL. affinché la suddetta opera di selezione
possa assicurare, in massimo grado, attraverso la nomina di persone veramente idonee, capaci e
preparate, che le consultazioni
prossime si svolgano
nell’assoluto rispetto delle leggi e
della volontà del corpo elettorale”. (degno finale strappa lacrime) W la democrazia; W l’Italia
(questo ce l’ho aggiunto io perché ci calza a pennello).
A parte la sintassi, la forma ed il
tono, il contenuto è veramente
“extra strong”.
Non ne ha azzeccata una!
Per esempio: come fa la Corte
d’Appello che è unica e sta nel
Capoluogo di Regione a sapere
quali siano le persone veramente
più idonee e abbiano i requisiti
richiesti su migliaia di nomi in
migliaia di Comuni?
Potrebbe chiedere consiglio ai
Comuni medesimi, ma con tutte
le riserve del caso, perché nei Comuni piccoli ci si conosce un po’
tutti e, al limite, si potrebbero azzardare giudizi, ma in una grande
città, ove occorre qualche centinaio o migliaio di Presidenti di
Seggio, come si farebbe a dare
dei “consigli” ?? E i criteri per
valutare le persone, chi li dovrebbe stabilire?
Tra l’altro, risulta che certe Corti
di Appello, su consiglio dei Tribunali, usino il sistema di cambiare Presidenti di Seggio quasi ad
ogni consultazione elettorale.
Qualunque possano essere i motivi giustificativi di questo singolare sistema, sono sempre e assolutamente sbagliati! (ove vengono
nominati gli stessi, almeno il requisito dell’esperienza è piena(Continua a pagina 9)
Semplice
Bastiancontrario
9
Dionisio Tiranno di Siracusa
(Continua da pagina 8)
mente soddisfatto)
Dunque, la circolare inizia con
un tono “untuoso” poi, ad un certo punto,il Ministro cambia registro e usa il “bastone”. “ ……
nel notificare l’avvenuta nomina,
venga richiamata…… perché si
attengano scrupolosamente alle
disposizioni di legge” Perché,
sino ad ora che cosa hanno fatto?
Quando gli elettori per seggio
erano meno numerosi, i Presidenti si “inventavano” altre leggi
o tenevano dei comportamenti
diversi? Perché, è il numero degli elettori che stimola ad attenersi alle Leggi? Mi risulta che
le elezioni, in Italia, siano sempre state fatte e credo anche sufficientemente bene sino ad ora
…..Poi, ve le immaginate le scene? Il messo notificatore del
Tribunale, dall’alto della sua autorità, mentre notifica, richiama
e fa i sermoni ai Presidenti di
Seggio ….. ammesso che li trovi
in casa, perché se invece vi trova
un familiare, …. magari il nonno
di 95 anni …..
Continuando col bastone: “Un
particolare richiamo sulle responsabilità di natura penale ….
artt. 69,90,91,92,94,96 e 98 del
T.U. 16.501960 n. 570 ……
nonché artt. 94,101,103,108 e
111 del T.U. 30.3.1957 n. 361”
……. piu’ chiaro di cosi’ ……..
abbiamo capito tutto!! E dire
che sino ad ora si andava al seggio in qualità di Presidenti per
scherzare o per fare l’erba intorno alle cabine elettorali!!
???
Poi si passa alla “carota”: (tono
pacato e mellifluo): “Si confida
nella consueta sensibile collaborazione ….”
“Mi sembrano canti di culla, che
fanno ch’io torni com’era …..
sentivo mia madre, poi nulla,
sul far della sera ” (G. Pascoli)
Suona bene, no??!
Riassumendo e schematizzando:
Siccome gli elettori dei seggi sono troppo numerosi per colpa di
una legge scellerata, io Ministro,
per farli funzionare a dovere ….
NON cambio la legge per ritornare ab antiquo, ma, ungo, minaccio, mi appello: Buono il
concetto!
Se bastasse questo,
con i discorsi e le chiacchiere si
rimedierebbe a tutto!!
Sarebbe come se, mio figlio, con
una barchetta a vela, andasse a
sfidare “Black Magic” ed io, per
cercare di fargli superare
l’ostacolo, facessi appello al suo
senso di responsabilità, alle sue
(presunte) capacità, all’onor di
patria.
Grazie Sig. Ministro: ho imparato anche questo nella vita e ne
farò senz’altro tesoro per
l’avvenire!
E qui, tutti addosso al novello
Ministro ….. Improperi, insulti,
“e si stava meglio quando si stava peggio”.
No! Cari colleghi, qui non siamo
d’accordo perché ….. mi ritorna
in mente un aneddoto storico che
riguarda la stirpe dei “Dionisio”
tiranni di Siracusa succedutisi
intorno all’anno 400 a.C..
Ed è per questo che io auguro al
novello Ministro lunga vita e che
non abbandoni mai il suo importante dicastero.
No! Non state sognando, ed ecco
il perché …..
Dunque, “Dionisio il Giovane”,
tiranno di Siracusa, era solito vestirsi da mendicante e vagare per
la sua città per informarsi che
cosa pensavano i cittadini di lui.
E tutti: “E’ un disgraziato, un assassino, un ladro, un essere abbietto, un furfante! Speriamo che
l’Averno lo inghiotta! …..Che
crepi tra lamenti e pene! …..”.
Tutti, tranne il più vecchio della
città, un arguto ottuagenario che
si espresse così: “Dionisio il
Giovane è una brava persona, un
tiranno illuminato, sensibile e
intelligente! Lunga vita a lui!
…..”. Dionisio non credeva ai
propri orecchi e chiese spiegazione di tanta benevolenza verso
un tiranno avversato e odiato da
tutti. E il vecchio, di rimando:
“Giovanotto, io sono molto vecchio e ho conosciuto il nonno di
Dionisio il Giovane ….. Quello
era un disgraziato, un ladro, un
incompetente, insomma una personaccia. Ed io lo maledivo e mi
auguravo che morisse presto. Poi
gli è succeduto il padre, cioè
Dionisio il Vecchio ….. e quello
era ancora peggio! ….. Assassino, intrigante, sadico, ladro, pazzo ….. dalla padella nella brace
…. Poi, alla sua morte gli è succeduto il figlio, appunto Dionisio
il Giovane ….. e qui ancora peggio ….. Ora basta! Spero che
questo campi tanto ….. Teniamocelo stretto, altrimenti dove
andremo a finire? ….. E’ per
questo che invoco Giove Pluvio
che lo preservi da ogni male
…..”
10
Semplice
Circolari
Oggetto: furto nei locali di un
Comune di tagliandi corrispondenti a carte d'identità
È pervenuta a questa Autorità
una segnalazione con cui è stato
comunicato che nei locali di codesto Comune si è verificato un
furto di alcuni tagliandi contenenti dati personali (quali i dati anagrafici e foto identificative) corrispondenti alle carte di identità
rilasciate ad alcuni residenti.
In merito si evidenzia che la
legge 31 dicembre 1996, n. 675,
nell'introdurre disposizioni che
regolano il trattamento dei dati
personali, ha assegnato una precisa base giuridica agli obblighi relativi alle misure di sicurezza che
riguardano il trattamento anche
non automatizzato di dati (art.
15). (vedi nota 1 )
In base a tale disposizione i
soggetti, sia pubblici che privati,
che gestiscono dati personali, devono osservare modalità di conservazione e di controllo dei dati
tali da ridurre al minimo i rischi
di eventuale distruzione o perdita
dei dati trattati ed essere, inoltre,
idonee ad impedire l'accesso non
autorizzato o un trattamento non
conforme alla legge (art. 15,
comma 1, legge n. 675/1996).
(vedi nota 1)
Queste modalità presuppongono anche il rispetto delle "misure
minime di sicurezza" la cui individuazione è demandata ad un
regolamento governativo (artt.
15, comma 2 e 41, comma 3).
(vedi nota 1 e 2 ) Precisamente
l'art. 15, comma 1 (vedi nota 1 ),
della legge impone al titolare e al
responsabile, se designato, l'obbligo di custodire e controllare i
dati trattati mediante l'adozione
di idonee e preventive misure di
sicurezza, individuate alla luce
delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, in relazione alla natura dei dati e alle
Furto Carte d’identità
Le istruzioni del Garante per la Privacy
specifiche caratteristiche del trattamento, tali da ridurre al minimo
i rischi di loro distruzione, perdita
accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito
o, comunque, non conforme alle
finalità della raccolta.
La mancata predisposizione di
tali misure comporta la responsabilità per danni eventualmente
cagionati (art. 18). (vedi nota 3)
riferimento a art.2050 del codice
civile (vedi nota 6).
Lo stesso art. 15 (vedi nota 1)
prevede poi, al comma 2, l'individuazione, tramite un regolamento
poi emanato con il D.P.R. n. 318/1999, di "misure minime di sicurezza". Tale regolamento, che
in considerazione dell'evolversi
della tecnologia e del costume è
destinato ad essere aggiornato
con cadenza almeno biennale, è
teso ad enucleare quel minimo
comune denominatore delle misure di sicurezza vigenti e la cui
mancata osservanza comporta
sanzioni di carattere penale oltre
a ledere i diritti degli interessati
(art. 36). (vedi nota 4 )
La legge contiene inoltre alcune disposizioni transitorie che,
nel prevedere l'obbligo del rispetto delle misure minime di sicurezza entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del citato regolamento, dispone che i dati personali debbano essere custoditi nel
frattempo in modo tale da evitare
un aumento dei richiamati all'art.
15, comma 1 (vedi nota1 ) (art.
41, comma 3) (vedi nota 2).
Come già osservato dal Garante in un parere relativo ad uno
schema di circolare in materia di
sicurezza di cui si allega copia, la
disciplina di cui all'art. 15 (vedi
nota ) della legge deve essere attuata, innanzitutto, a cura del tito-
lare del trattamento, tramite i soggetti legittimati ad esprimere la
volontà dell'ente e che sono tenuti, altresì, ad impartire agli eventuali "responsabili" e/o
"incaricati" del trattamento analitiche istruzioni per iscritto e a
vigilare sul loro operato (art. 8,
legge n. 675). (vedi nota 5 )
Le misure di sicurezza devono
essere inoltre tali da prevenire,
dall'interno o dall'esterno delle
amministrazioni interessate, accessi ed utilizzazioni abusive,
non corrette o non conformi alle
finalità della raccolta. Pare opportuno evidenziare che la legge
n. 675 colloca sullo stesso livello
le altre scelte organizzative che
presuppongono la valutazione
delle finalità e delle modalità di
trattamento, l'analisi della natura
dei dati e della compatibilità degli scopi perseguiti, nonché il rispetto di altre garanzie riconosciute dalla legge. Si segnala pertanto a codesto Comune la necessità di verificare la rispondenza
delle misure di sicurezza adottate
ai requisiti di legge sopra indicati
operando le opportune modifiche
di natura organizzativa ed informatica per ridurre al minimo i rischi di violazione dei dati personali trattati.
Semplice
Circolari
11
Furto Carte d’identità
NOTA N' 1
LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675
Sezione III: Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Art. 15
Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7)
NOTA N' 2
LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675
Art. 41 Disposizioni transitorie
Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, ledisposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla
presente legge.
Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998 le notificazioni prescritte dagli articoli 7
e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.
Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine,
i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di
cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione
al Garante.
In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera
g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli
10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.
12
Semplice
Furto Carte d’identità
Circolari
NOTA N' 3
LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675
Art. 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
NOTA N' 4
LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675
Art. 36 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei
dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15,
è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica lareclusione fino ad un anno.
1.
2.
3.
4.
5.
NOTA N' 5
LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675
Art. 8 Responsabile
Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi
alle istruzioni del titolare o del responsabile.
NOTA N' 6
CODICE CIVILE
Art. 2050
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.
1) Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la
natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure
idonee a evitare il danno.
Semplice
Circolari
P
er una puntuale attuazione e
scrupolosa osservanza, si trasmette copia della circolare in
oggetto indicata, con preghiera di volerne curare l’ulteriore, capillare diffusione presso tutti i servizi, reparti ed
uffici dipendenti, unitamente al contenuto della presente.
Alle Direzioni Centrali in indirizzo,
cui la circolare del Ministro per la
Funzione Pubblica in questione è
stata inviata con nota n. 1109/UDG
del 17.11.1999, se ne raccomanda,
ove già non provveduto, un contestuale inoltro a tutte le dipendenti
Divisioni in occasione della diramazione delle presenti direttive di applicazione.
Ciò premesso, la scrivente ritiene di
dover richiamare l’attenzione su alcuni aspetti di maggior interesse della delicata materia e di fornire, al
contempo, indicazioni operative tese a
conferire ai controlli di che trattasi
quel carattere di idoneità voluto dal
legislatore e ad assicurare una uniformità di condotta di tutte le strutture
del Dipartimento.
In primo luogo, si desidera evidenziare come sussista, sempre e comunque,
l’obbligo di procedere, laddove esistano fondati sospetti o ragionevoli
dubbi circa la veridicità del loro contenuto, all’immediato controllo sia
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni che delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Va da sé, pertanto, che i controlli di
cui sopra non possano poi essere confusi, né vieppiù inclusi tra i controlli
a campione che l’amministrazione
che riceve le dichiarazioni sostitutive
è pure tenuta ad effettuare.
Il procedere a controlli a campione sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rappresenta, quindi, l’adempimento
di un dovere nascente da una norma
regolamentare, e non l’esplicazione di
un potere discrezionale
dell’amministrazione circa
l’opportunità di attivazione di un tale
tipo di controlli. Né è ammissibile
che non si proceda ad effettuare controlli a campione sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive presentate sol
perché non siano insorti dubbi circa la
veridicità di quanto dichiarato.
13
Circolare delle Finanze sui controlli
N. 239/D
E’ ovvio, poi, come i controlli andranno effettuati nei confronti sia delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni che di quelle di atti notori, non
potendosi ritenere adeguatamente assolto l’obbligo normativo concentrando l’attività di controllo solo su una
delle tipologie di dichiarazioni sostitutive.
La circolare della Funzione Pubblica
in questione fornisce indicazioni di
massima, cui le “amministrazioni procedenti” dovranno attenersi nello stabilire le modalità ed i criteri attraverso
i quali effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni che si ritiene debbano
trovare applicazione anche nel caso di
dichiarazioni sostitutive di atti notori.
Ciò posto, per quanto attiene le modalità ed i criteri di effettuazione di tali
controlli a campione, almeno in una
prima fase di applicazione, si dispone
quanto segue:
1.
gli uffici incaricati
dell’effettuazione dei controlli e di
tutti gli adempimenti connessi alle
segnalazioni di cui ai punti seguenti
sono: le singole divisioni delle Direzioni Centrali, la direzione compartimentale per le contabilità centralizzate, le direzioni compartimentali territoriali, le dogane principali, le dogane
secondarie, gli uffici tecnici di finanza, i laboratori chimici;
2. gli uffici periferici incaricati adotteranno ogni idonea misura organizzativa per acquisire, dalle eventuali unità
amministrative da esse dipendenti, il
flusso di informazioni necessarie per
l’espletamento delle incombenze di
cui ai punti seguenti;
3. nell’individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a
controllo a campione saranno adottati
i seguenti criteri prioritari:
• •intrinseca pericolosità fiscale degli
effetti della dichiarazione sostitutiva
per l’entità del connesso beneficio
(sgravio, rimborso, agevolazione
tributaria ecc.) ovvero, più in generale, rilevanza del vantaggio economico o giuridico del soggetto che
emette la dichiarazione sostitutiva;
• utilizzo della dichiarazione sostitutiva per scopi e nei settori a maggior rischio di frode;
• conoscenza
dell’ufficio di
“precedenti” penali e/o amministrativi commessi dal soggetto che emette la dichiarazione sostitutiva
ovvero conoscenza della “pendenza” a
carico dello stesso di procedimenti
penali e/o amministrativi;
• rilevata frequenza del ricorso alle
dichiarazioni sostitutive da parte dello
stesso soggetto;
4.
è fatto obbligo di non scendere al di sotto di una soglia minima
numerica di controlli a campione
che, ad avviso della scrivente, dovrà
attestarsi, per la significatività e credibilità dei controlli stessi, sul numero
di 1 ogni 20 dichiarazioni sostitutive
ricevute, sia che si tratti di certificazioni che di atti notori, avendo cura di
opportunamente contemperare, se del
caso, detto criterio di casualità con la
cennata esigenza di distribuzione dei
controlli su ambedue le tipologie di
dichiarazioni sostitutive;
5.
le strutture interessate dovranno prevedere una progressività di
detta frequenza in relazione al volume
di autocertificazione ricevuto, sì da
tenere conto e dare adeguata risposta
ad un eventuale costante aumento del
flusso o anche ad estemporanei picchi
di ricevimento (effettuare 50 controlli
sul contenuto di 1000 dichiarazioni
sostitutive non è la stessa cosa che effettuarne 5 su 100 in termini di utilità
dei controlli stessi e, quindi, in definitiva, agli effetti della loro efficacia e
deterrenza);
(Continua a pagina 14)
14
Semplice
Circolari
Circolare delle Finanze sui controlli
N. 239/D
(Continua da pagina 13)
6.
gli uffici incaricati di cui al
punto 1 attiveranno i controlli a campione entro i 3 giorni successivi alla
ricezione della relativa dichiarazione
sostitutiva;
7.
per consentire alla scrivente
un efficace monitoraggio
dell’“autocertificazione” e del grado
di attuazione dei relativi controlli, si
dispone l’attivazione di una segnalazione bimestrale in grado di porre
sotto osservazione il fenomeno e di
corrispondere alle esigenze informative della Funzione Pubblica;
8.
per la rilevazione dei dati
degli uffici incaricati appartenenti alla
Direzione Generale è stata predisposta
un’apposita scheda mod. ATTDG
mentre per tutti gli altri uffici è stato
modificato il modulo MAGIA previsto per le segnalazioni delle attività. Si
trasmettono in allegato i facsimile predisposti per ciascun tipo di ufficio;
9.
per la trasmissione dei dati
richiesti, gli uffici incaricati che utilizzano il progetto MAGIA (le direzioni
compartimentali territoriali, le dogane
principali, le dogane secondarie, gli
uffici tecnici di finanza, i laboratori
chimici), si serviranno della transazione prevista per le ATTIVITA’,
opportunamente aggiornata a cura della scrivente. Sembra superfluo sottolineare che gli uffici che non sono incaricati della trasmissione dei dati
sull’autocertificazione ma che utilizzano tale transazione per la parte relativa alle ATTIVITA’, non immetteranno dati nei campi relativi ai nuovi
codici. Si conferma il termine previsto
dal progetto Magia per la trasmissione
dei dati (entro il giorno 10 del mese
successivo al bimestre di riferimento);
10.
gli altri uffici incaricati (le
singole divisioni delle Direzioni Centrali, la direzione compartimentale per
le contabilità centralizzate) provvederanno invece a trasmettere alla Divisione II di questa Direzione Centrale,
entro il giorno 5 del mese successivo
al bimestre di riferimento, la scheda
di cui al precedente punto 8 debitamente compilata in ogni sua parte.
11.
la segnalazione avrà inizio a
partire dal 6° bimestre del corrente
anno (i primi dati, pertanto, dovranno
essere inviati entro il 10 gennaio 2000
per gli uffici che utilizzano MAGIA
ed entro il 5 gennaio per gli altri).
La scrivente provvederà a dare periodicamente comunicazione al Dipartimento per la funzione pubblica degli
esiti di tutti i controlli effettuati da
questo centro di responsabilità amministrativa.
Il Direttore Centrale
(Continua da pagina 7)
sto di questa card è 7 – 9 US$, che però può scendere a 4 – 5 US$ per quantità di molti milioni.
Il lettore costa oggi 2.200 US$, ma alla LaserCard prevedono che possa
scendere a 1.000 US$ tra circa un anno.
Ho fatto un po’ di conti.
Se ipotizziamo di distribuire una CIE
a tutti gli aventi diritto in Italia e di far
fronte anche a rifacimenti per errori,
smarrimenti, danneggiamenti, ecc.,
possiamo prevedere che sia necessario
produrre ogni cinque anni circa 50.000.000 di carte, in prima approssimazione.
Poi bisognerebbe dotare di un lettore
un certo numero di postazioni fisse di
enti pubblici sorvegliati (tribunali, aeroporti, ecc.) e di vari organi: Carabinieri, Polizia di Stato, Polizie Municipali, Guardia di Finanza, Capitanerie
di porto, ecc. Ho ipotizzato circa 30.000 unità.
Ne deriva che al cambio attuale dello
US$ il costo dell’aggiunta della banda
laser alla card munita di chip oscilla, a
seconda dei prezzi applicati, tra 500 e
900 miliardi circa, da rinnovare ogni
Innovazione
cinque anni. Miliardo più, miliardo
meno.
NOTE:
1 Art. 3.2: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la
riproduzione su qualunque supporto e
la trasmissione di dati, informazioni e
documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione
di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e
del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.”
2 Tutto il Capo II, e in particolare
l’art. 5, verte sulla assegnazione di ogni procedimento amministrativo ad
un ben determinato responsabile, al
punto che, in mancanza di assegnazione ad un proprio impiegato, il
procedimento si intende assegnato al
“funzionario preposto alla unità organizzativa”
3 Vedi inserto “Rilevanza di revoche
e sospensioni per la CIE”.
4 Sarebbe, infatti, possibile evitare
che il cittadino debba fare una doppia
segnalazione di furto o smarrimento:
al certificatore e al MI. Il certificatore,
laddove questo sia esplicitamente indicato nel contratto di servizio, potrebbe, ad esempio, segnalare automaticamente lo smarrimento al MI, sulla
base del codice identificativo rilasciato dal MI.
5 Al fine di evitare le solite battutine,
preciso che non ho scelto la mia fotografia per narcisismo, ma per non essere costretto a farmi rilasciare
“liberatorie” da altre persone.
Semplice
15
L’Intervento
SEMPLIFICAZIONE:
Alla cortese attenzione del Ministro per la Funzione Pubblica
Lettera aperta di un operatore al
Ministro
Sono da cinque anni ufficiale
d’Anagrafe presso una circoscrizione comunale.
In questo periodo, sia pure con
esperienze limitate e con ridotte
mansioni (autenticazione di firme e copie, rilascio certificati),
ho cercato di migliorare la mia
competenza professionale partecipando ad un corso
d’aggiornamento ANUSCA e
mantenendo stretti contatti con
la sezione ANUSCA di Pisa
(in Cascina), nonché cercando
di trovare copia della legislazione riguardante il mio lavoro.
Non ho difficoltà ad affermare
che mi sono sempre sentito
dalla parte di chi sta di là dallo
sportello, aiutandolo a risolvere i problemi senza infrangere
la Legge, in questo cercando
di non guardare in faccia a
nessuno.
Con tale intendimento ho cercato di diffondere le norme di
semplificazione delle leggi
"Bassanini" 2 e 3, anche se a taluni colleghi e utenti è sembrato
che questo fosse un modo per
alleggerirsi il lavoro. Molte volte ho preso l’iniziativa di telefonare ad altri uffici che ancora
oggi non sanno o non vogliono
dare le corrette informazioni ai
cittadini e a tal proposito troppo
spesso ho constatato che è tenuta ancora in poco conto la competenza degli operatori comunali, rispetto a banche, studi legali,
assicurazioni, altri reparti dalla
pubblica amministrazione.
Orbene, nonostante queste premesse, mi sono trovato anch’io
in una situazione disagevole rispetto ad un pubblico ufficio;
sono titolare di un brevetto
(licenza) di pilotaggio di velivoli da turismo ed ogni anno devo
espletare le pratiche di rinnovo,
per il quale si richiedono certificato medico d’idoneità e
un’esperienza di volo minima di
12 ore. Per attestare tale espe-
rienza occorre un’annotazione
del direttore della scuola di volo
su apposito libretto o autocertificazione (leggasi dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà,
art. 4 legge 15/68).
Presso l’ufficio brevetti
dell’aeroporto di Pisa, su tale
dichiarazione non è richiesta
l’autentica di firma, ma viene
apposta, in alto, una marca da
bollo da L. 20.000.
Ho cercato di spiegare che il
bollo era dovuto soltanto
sull’autenticazione di firma a
norma dell’art. 20 legge 15/68,
salvo esenzioni consentite, perciò non è più necessario essendo
tale autenticazione stata abrogata dalla legge 191/98 (artt. 10 e
11) e dal DPR 403/98; mi è stato risposto che questa è la pro-
cedura disposta da CIVILAVIA
e che loro devono attenersi a tali
direttive. Più precisamente hanno spiegato che sugli atti pubblici è dovuto il bollo in base al
DPR 642/72.
Tante grazie, lo sapevo anch’io,
però tale bollo va sull’istanza,
se il documento stesso richiesto è in bollo, ma sul brevetto
non è applicato nessun tipo di
bollo ed è decaduta da tempo
anche la tassa di concessione
governativa.
Non ho problemi a dover pagare una tassa dovuta se mi
viene richiesta secondo le procedure di legge.
Comunque, alla fine (per i soliti problemi di dipendenza o
di "buoni rapporti"), ho preferito far mettere la firma dal direttore della mia scuola di volo
generando l’assurdo che su un
atto rilasciato da P.A. (gli aeroclub sono associati al CONI)
non è dovuto il bollo, mentre
sulla dichiarazione fatta a norma della legge Bassanini, si.
Vi sarò pertanto grato se mi
vorrete illuminare in merito.
PS: allego alcuni fac-simile che
distribuisco ai cittadini dicendo
loro che non sono "moduli" ma
solo indicazioni: perchè queste
informazioni non possono venire dal Ministero, in modo semplice e univoco?
Franco Tosi
Consigliere Provinciale ANUSCA di
PISA
16
Semplice
Lavori in corso
L
e anagrafi degli italiani
residenti all’estero
(AIRE) sono state istituite con la legge 22 ottobre 1988, n. 470, e regolamentate con
il decreto del Presidente della
Repubblica 6 settembre 1989, n.
323.
Ciascun Comune ha la propria
AIRE, nella quale iscrive i cittadini italiani che, trasferitisi
Cancellazione per irreperibilità degli iscritti AIRE
privi di indirizzo
all’estero, vi permangono per un
periodo superiore a dodici mesi;
tali cittadini vengono contemporaneamente cancellati
dall’anagrafe della popolazione
residente (APR).
L’AIRE tenuta dal Ministero
dell’Interno contiene i medesimi
dati su base nazionale;
l’archivio è implementato dai
Comuni stessi, direttamente o
tramite le prefetture.
Non sono iscritte nell’AIRE le
persone che si recano all’estero
per cause di durata limitata ad
un massimo di un anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di
ruolo dello Stato in servizio
SENATO della REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE N. 4551
LA RELAZIONE
plessità, che riguardano sopratall’estero.
la
difficoltà
Devono invece essere iscritti, t u t t o
oltre ai cittadini che trasferisco- dell’acquisizione degli indirizzi
no la propria residenza da un di coloro che, emigrati da molto
Comune italiano all’estero, an- tempo ed inseriti d’ufficio
che i cittadini nati fuori del ter- all’epoca del primo impianto
ritorio nazionale, il cui atto di dell’AIRE, non possono essere
nascita è stato trascritto in Italia, contattati a causa della mancannonché coloro che acquisisco- za di qualsiasi indirizzo e della
no la cittadinanza continuando mancanza di collaborazione da
a risiedere all’estero, e, infine, i parte delle autorità estere, che
cittadini italiani la cui residen- tendono a tutelare la privacy dei
za all’estero è giudizialmente soggetti.
Nel corso degli anni, le posiziodichiarata.
L’iscrizione nell’AIRE è, di ni registrate sono state in gran
norma, effettuata a seguito della parte verificate ed aggiornate,
dichiarazione che l’interessato è sulla base delle notizie fornite
tenuto a rendere al Comune ita- dagli interessati stessi ai Consoliano di ultima residenza
e al Consolato della circoscrizione di immigra- Cancellazione per irreperibilità
zione o di nascita. Può degli elettori AIRE quando toressere effettuata anche ni non recapitata la cartolina
d’ufficio, nel caso di citavviso per votare
tadini che non abbiano
presentato le dichiarazioni do- lati o ai Comuni di origine
vute, ma dei quali gli uffici con- (come avvenuto in particolar
solari o comunali competenti modo per i cittadini residenti nei
abbiano conoscenza, in base ai paesi dell’Unione Europea in
dati in loro possesso e agli ac- occasione delle elezioni del Parcertamenti appositamente espe- lamento europeo del 1999) e soriti. In tal caso, il cittadino è in- no state notevolmente increformato per mezzo di un atto mentate con l’acquisizione dei
amministrativo del Comune, no- dati sui cittadini espatriati dopo
tificato tramite il Consolato di l’entrata in vigore della legge n.
470 del 1988; tuttavia sussistoresidenza.
La cancellazione è invece previ- no ancora situazioni per le quali
sta
per
r i m p a t r i o non è stato possibile procedere
dell’interessato; per morte; per ai necessari aggiornamenti.
irreperibilità presunta, trascorsi La mancanza di notizie
cento anni dalla nascita o dopo sull’indirizzo ovvero la non corl’effettuazione di due successive rispondenza alla realtà delle
rilevazioni censuarie; per perdi- stesse, acquisite su dichiarazione dell’interessato o su segnalata della cittadinanza.
La gestione di tale anagrafe pre- zione del Consolato, determina
senta aspetti di particolare com(Continua a pagina 17)
Semplice
17
SENATO della REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE N. 4551
(Continua da pagina 16)
una situazione di irreperibilità
del soggetto che, tuttavia, non è
prevista esplicitamente
dall’articolo 4 della legge n. 470
del 1988 come causa di cancellazione.
Ciò premesso, il Ministero
dell’Interno si è da tempo attivato, con numerose direttive
ed istruzioni, per correggere le
disfunzioni verificatesi e per
pervenire ad un puntuale aggiornamento dell’AIRE, che
ha immediato e diretto riflesso
sulla regolare tenuta delle liste
elettorali.
E, infatti, a norma dell’articolo
4 del testo unico delle norme
per la disciplina dell’elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 mar-
zo 1967, n. 223, come modificato dall’articolo 2 della legge 16
gennaio 1992, n. 15, «sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i
requisiti per essere elettori e non
Lavori in corso
ta ivi contemplato.
Con l’articolo 1, infatti, viene
prevista la cancellazione
essendo incorsi nella perdita de- dall’AIRE per irreperibilità, olfinitiva o temporanea del diritto tre che nel caso siano trascorsi
elettorale attivo sono compre- cento anni dalla nascita o dopo
si... nell’anagrafe degli italiani la effettuazione di due successiresidenti all’estero (AIRE)». ve rilevazioni, anche quando
Giova ricordare, altresì, che, a manchi l’indirizzo o a seguito
termini dell’articolo 6 della leg- del ritorno senza recapito della
cartolina avviso spedita
in occasione delle due
Gli elettori iscritti all’AIRE diultime
consultazioni, echiarati irreperibili saranno cansclusa quella europea licellati dalle liste elettorali nella
mitatamente ai cittadini
prima revisione dinamica…….
residenti nei paesi
dell’Unione.
ge 7 febbraio 1979, n. 40, i Co- Con il successivo articolo 2 somuni italiani, in occasione di no stati disciplinati i termini per
consultazioni elettorali o refe- apportare alle liste elettorali le
rendarie, devono spedire agli e- conseguenti variazioni.
lettori residenti all’estero una Il vigente testo unico approvato
cartolina avviso «recante con decreto del Presidente della
l’indicazione della data della Repubblica n. 223 del 1967 prevotazione, l’avvertenza che
il destinatario potrà ritirare il anche gli iscritti in APR dicertificato elettorale presso il chiarati irreperibili saranno
competente ufficio comunale e che la esibizione della cancellati dalle liste elettorali
con la revisione dinamica
cartolina stessa dà diritto al
titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi vede che la cancellazione degli
a votare nel Comune di iscrizio- elettori eliminati dalle anagrafi
per irreperibilità venga effettuane elettorale».
È di tutta evidenza, quindi, che ta in sede di revisione semestraove il Comune non disponga di le delle liste; ciò comporta che
tutti gli elementi perché detta tali cancellazioni diventino efficartolina pervenga nelle mani caci esclusivamente a partire
d e l d i r e t t o i n t e r e s s a t o , dall’inizio del semestre succesl’adempimento stesso compor- sivo alla conclusione della reviterà un inutile dispendio di atti- sione stessa.
vità ed una altrettanto inutile Appare, viceversa, opportuno
introdurre una modifica normaspesa.
In tale ottica, si muove, dunque, tiva che preveda l’obbligo di deil presente provvedimento, con pennare i cittadini irreperibili in
il quale viene proposta una mo- sede di revisione «dinamica»
difica dell’articolo 4, comma 1, delle liste, sì da consentirne la
lettera d), della legge n. 470 del tempestiva cancellazione anche
1988 che espliciti e amplii il in occasione di tutte le consultaconcetto di irreperibilità presun(Continua a pagina 18)
18
Semplice
Lavori in corso
SENATO della REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE N. 4551
zioni elettorali o referendarie,
con la specifica revisione, cosiddetta «dinamica straordinaria».
corretta gestione dell’AIRE e ne nel testo emendato dalla legCiò risulta necessario al fine di nel contempo di procedere ge costituzionale 17 gennaio 20poter determinare con precisio- all’aggiornamento delle liste e- 00, n. 1.
lettorali con la masI cancellati per irreperibilità posima accuratezza e
tranno chiedere comunque di essere puntualità, anche in
vista di future conriammessi al voto ai sensi
sultazioni politiche,
dell’art. 32 bis del T.U. 223/67
in occasione delle
quali gli elettori resine l’effettiva consistenza del denti all’estero saranno chiamati
corpo elettorale in occasione di all’elezione dei propri rappreogni elezione.
sentanti nella «Circoscrizione
In definitiva, con il presente di- Estero», giusta la disposizione
segno di legge vengono dettate dell’articolo 48 della Costituzionorme che consentono una più
Il testo del Disegno di Legge
Art. 1.
1. All’articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell’AIRE, l’indirizzo all’estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell’articolo 6
della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni, esclusa l’elezione del
Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell’Unione europea;».
Art. 2.
1. I cittadini cancellati per irreperibilità dall’anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell’articolo
11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o
dall’anagrafe degli italiani residenti all’estero, ai sensi dell’articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
come modificato dall’articolo 1 della presente legge, sono cancellati dalle liste elettorali in occasione
delle revisioni delle liste stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all’articolo 32 del testo unico
delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. La commissione elettorale comunale, in occasione di elezioni, è tenuta a provvedere alle cancellazioni
di cui al comma 1 non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data della votazione.
3. I cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi 1 e 2, se si presentano, sono ammessi al
voto, previa domanda, con le modalità previste dall’articolo 32-bis del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all’ufficiale d’anagrafe, per gli ulteriori accertamenti
ai fini della regolarizzazione della posizione anagrafica.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale
Semplice
19
Stranieri—Flussi migratori—D.P.C.M. 8.2.2000
Il Presidente dei Consiglio dei Ministri
VISTO il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 236, e successive modificazioni,
VISTO, in particolare, l'articolo 3,
comma 4, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato,
per lavoro subordinato - anche per esigenze di carattere stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20 del suddetto decreto legislativo,
VISTO il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 294;
VISTO il documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 3 della legge 6
marzo 1998, n. 40, emanate con decreto dei Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 1998;
VISTI i decreti di programmazione dei
flussi di ingresso, rispettivamente del
27 dicembre 1997 e 16 ottobre 1998;
VISTA la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6 settembre 1999;
CONSIDERATO che la programmazione annuale dei flussi migratori deve
tenere conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 1998 - 2000 e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a
livello nazionale e regionale, nonché
sul numero dei cittadini stranieri non
appartenenti all'Unione Europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del testo unico;
TENUTO CONTO che alcuni settori
produttivi nazionali, quali turistico alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei
servizi richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo
determinato, specialmente stagionale;
TENUTO CONTO che altri settori
produttivi nazionali quali siderurgico,
meccanico o artigianali richiedono la
manodopera straniera per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;
TENUTO CONTO, altresì, delle previsioni di inserimento di lavoratori autonomi, anche per lo svolgimento di
attività professionali, verificate d'intesa con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il
Ministero della giustizia;
CONSIDERATI i ricongiungimenti
familiari verificatisi nel corso dell'anno 1999, con conseguente possibilità
di accesso immediato al lavoro;
SENTITE le competenti commissioni
parlamentari permanenti;
SENITI il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministro degli
affari esteri, il Ministro dell'interno, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministro della giustizia ed il Ministro per la solidarietà
sociale;
DECRETA
Articolo 1
1. Per l'anno 2000, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato,
anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non
comunitari residenti all'estero, entro una quota totale massima di n. 63.000
persone.
Articolo 2
1. Nell'ambito della quota massima di
cui all'articolo 1, è consentito l'ingresso in Italia, per lavoro subordinato e
autonomo di n. 30.000 lavoratori cosi
ripartiti:
a) n. 28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a carattere stagionale,
chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese
non comunitario con esclusione dei
Paesi di cui all'articolo 3.
b) n. 2.000 lavoratori per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di attività professionali provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di cui all'articolo 3.
Articolo 3
1. Nell'ambito della quota massima di
cui all'articolo 1, tenuto conto della cooperazione in materia migratoria, è
consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o
per l'inserimento nel mercato del lavoro ad una quota di:
Legislazione
n.6.000 cittadini albanesi;
n.3.000 Cittadini tunisini;
n. 3 000 cittadini marocchini;
n. 6.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione Europea che sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria.
Articolo 4
1. Nell'ambito della quota massima. di
cui all'articolo 1 e conformemente alle
modalità individuate dal regolamento
di attuazione del Testo Unico. 25 luglio 1998, n. 286, è consentito l'ingresso fino ad un numero massimo di n. 15.000 persone, provenienti da qualsiasi
Paese extracomunitario, ai sensi dell'articolo 23, commi 1, 2 e 3 dei predetto testo unico;
2. Ove le domande presentate ai sensi
del comma precedente entro 60 giorni
dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del Regolamento di attuazione,
nei successivi 60 giorni, non siano sufficienti a coprire per intero la predetta
quota di 15.000 unità, per la residua
parte, possono essere rilasciati i permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del predetto Testo Unico.
3. Nei casi di cui al comma 2, in fase
di prima applicazione e in conformità
all'articolo 35 del regolamento di attuazione, i visti di ingresso possono
essere rilasciati ai lavoratori stranieri,
residenti all'estero, iscritti nelle liste
presso le rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane dei Paesi con i quali siano state concluse le intese previste dall'articolo 21 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Articolo 5
1. Qualora, trascorsi 140 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto, si verifichino significativi residui delle quote di cui ai precedenti
articoli 2, 3 e 4, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati e ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1 del presente decreto, si provvederà, sulla base dell'andamento delle
effettive richieste, a rideterminare le
ripartizioni numeriche stabilite.
20
Semplice
I Quesiti
Ai Lettori
Tutti gli abbonati avranno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni
anno. Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX.
0571920859 oppure, in posta elettronica alla email:
[email protected]. La redazione risolverà il quesito entro i tre
giorni lavorativi successivi e la risposta verrà inviata direttamente al
mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati sulla rivista.
ANAGRAFE - Concorso privatocertificazione residenza in bollo.
D. Il Monte dei Paschi di Siena ha
bandito un concorso. Dopo il superamento della prova scritta da parte del concorrente, sta chiedendo
all'interessato il certificato di residenza storico per poter accedere
alla prova orale.
Il suddetto certificato deve essere
rilasciato in bollo o in carta libera
per uso concorso?
R.
Il certificato deve essere rilasciato
in bollo in quanto la normativa sui
concorsi non risulta essere applicabile ai privati. L’art. 19 della legge
28/99 (legge omnibus) ha esentato
dal tributo dell’imposta solo i documenti da presentarsi alle pubbliche amministrazioni a seguito di
assunzione in servizio per vincita
di concorso.
STATO CIVILE - Nato
all’estero—cognome.
D. Caso di bambino nato all'estero
a cui al momento della nascita, secondo l'ordinamento del suo paese,
viene attribuito il cognome della
madre.
A due coniugi marito italiano e
moglie giapponese nasce un figlio
in Giappone.
Poiché la donna non ha mai fatto
all'anagrafe del suo comune nipponico richiesta di cambiamento di
cognome il bambino viene registrato con il cognome giapponese e
l'atto inviato in Italia per la trascrizione - dal ns. consolato è così
redatto: Il consolato di Londra invia il mod. cons. 01 per l'iscrizione
in Aire di tutta la famiglia ed indica il bambino con il cognome paterno (italiano)
Cosa fare per allineare le due situazioni regolarizzando la situazione con il solo cognome italiano
del minore ?
R.
Premesso che:
I cognomi e i nomi di una persona
vengono determinati dalla legge
dello Stato di cui è cittadino. A
questo solo scopo, le situazioni da
cui dipendono i cognomi e i nomi
vengono valutate secondo la legge
di detto Stato.
In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità.
Ciò è tassativamente stabilito dalla
Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (ratificata con Legge
19/11/84 n.950).
La Convenzione dell'Aja del 8 settembre 1982 (ratificata con Legge
11/2/89 n. 71) prevede il rilascio di
un certificato sulla diversità dei cognomi. Tale certificato può essere
utilizzato per ovviare agli inconvenienti che si presentino quando ricorrano le situazioni di cui al quesito.
L'art. 2 limita il rilascio del certificato alle persone cui sia stato attribuito un cognome diverso da quello risultante dall'applicazione della
sua legge nazionale.
In Italia la competenza al rilascio
del certificato sulla diversità dei
cognomi è attribuita, dall'art. 184
R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, all'Ufficiale dello Stato Civile e, in territorio estero, al console che ne esercita le funzioni.
Ciò premesso, ed in riferimento al
quesito posto si dovranno seguire
le seguenti procedure:
Trascrizione dell’atto di nascita dal
quale risulterà che al figlio di citta-
dino italiano e cittadina giapponese
è stato attribuito il cognome della
madre.
Richiesta, da parte dell’Ufficiale di
Stato Civile, al Procuratore della
Repubblica affinché promuova azione di rettifica dell’atto di nascita
in riferimento all’attribuzione del
cognome. Ciò ai sensi dell’art. 165
del R.D. 1238/39. Tale richiesta sarà motivata dal pubblico interesse
in quanto l’ordinamento giuridico
italiano attribuisce al figlio nato da
genitori coniugati il cognome paterno.
Una volta emessa e trascritta la
sentenza di rettificazione si procederà alle annotazioni a margine
dell’atto di nascita.
Per quanto attiene l’iscrizione AIRE del minore si ritiene errato il
comportamento tenuto dal Consolato in quanto, in ragione di quanto
appena detto, il minore dovrà essere iscritto in AIRE con il cognome
che risulta dall’atto di nascita. Solo
dopo la rettificazione dell’atto si
procederà a compilare un nuovo
modello AIRE 01 per rettificare le
generalità (cambiamento di cognome).
Si suggerisce pertanto di iscrivere
il bambino in AIRE con il cognome che al momento gli spetta
(Continua a pagina 21)
Semplice
21
I Quesiti
(quello materno) comunicando alla
famiglia ed al Consolato tale procedura.
SEMPLIFICAZIONE - Dichiarazione sostitutiva per eredi.
D1. La dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ex art. 4 legge
15/68 (collegabile o riconducibile
ad una istanza e non contenente
delega), per la dichiarazioni di eredi relativa a pratiche di successione da presentare all'Ufficio del
Registro deve essere ancora autenticata ?
D2. Deve essere autenticata anche
nel caso in cui il cittadino consegni
la documentazione al notaio?
D3. Chi sono, in ultima analisi, i
veri destinatari di tale documentazione per la successione ?
R.
Con riferimento al quesito proposto circa l’assoggettabilità
all’autentica di firma per dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a pratiche di successione da presentare all'Ufficio del
Registro, si ritiene utile avanzare
preliminarmente le seguenti osservazioni:
Con l'entrata in vigore della Legge
191/98, è stato modificato il
comma 11 dell'art. 3 della Legge
127/97 (Bassanini BIS): tale norma
dispone tassativamente che tutte le
istanze rivolte alle pubbliche
amministrazioni non debbono più
essere autenticate, anche se
contenenti dichiarazioni sostitutive
di certificazioni, temporaneamente
sostitutive e dell'atto di notorietà
(articoli 2, 3 e 4 L. 15/68), a
condizione che il richiedente firmi
in presenza del dipendente addetto
a riceverla, oppure che la stessa sia
firmata (anche a casa propria) ed
accompagnata dalla fotocopia di un
documento di identità personale
(carta di identità, patentedi guida,
ecc.).
Si ricorda che l’art. 20 della Legge
4 gennaio 1968 n. 15 dispone che
“la sottoscrizione di istanze da
produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l’autenticazione sia
prescritta …omissis …”.
Da tutto ciò se ne ricava, evidentemente, che, nel caso di presentazione di un’istanza ad una pubblica
amministrazione (o gestoredi servizio pubblico) l’utente possa trovarsi di fronte a due casi:
• Nessuna norma prescrive
l’autentica della firma
In questo caso i soggetti indicati
dall’art. 20 della L. 15/68 non
hanno alcuna competenza ad autenticare la sottoscrizione
dell’istanza anche se richiesti esplicitamente dall’utente.
• Una precisa norma impone
l’autentica della firma
In questo caso l’utente può avvalersi delle seguenti possibilità:
a) firmare l’istanza in presenza del
dipendente addetto a riceverla
senza dover procedere
all’autentica della firma (novità
introdotta dalla L. 127/97)
b) firmare l’istanza, anche a casa
propria, e presentarla accompagnata da una copia fotostatica –
non autenticata – di un documento di riconoscimento: anche
in questo caso non è necessaria
alcuna autentica. (novità introdotta dalla L. 191/98)
La dichiarazione resa, nel suo complesso, è chiaramente riferita e collegata ad un procedimento, promosso su istanza di parte.
Così da ritenere che debbano trovare piena applicazione le disposizioni normative introdotte dalla
Legge 191/98 che ha modificato ed
integrato il disposto ex art. 3, comma 11, della Legge 127/97 per
quanto concerne la sottoscrizione
delle istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.. A tal
proposito il Ministero dell’Interno
ed il Dipartmento della Funzione
Pubblica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri hanno ripetutamente ribadito che nel caso di
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, riferita o collegata ad
un’istanza, la sottoscrizione non
deve essere autenticata.
In particolare si ritiene utile riportare parte del testo della Circolare
MI.A.C.E.L. n. 2 del 2 febbraio 1999, là dove afferma: “Quanto alla
sottoscrizione della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' richiesta dalla legge n. 15/1968, la
legge n. 127/1997 ha soppresso la
necessita' di autenticazione della
sottoscrizione, se la stessa viene
apposta in presenza del dipendente
addetto, sia esso appartenente ad
una pubblica amministrazione o a
un gestore o esercente di pubblico
servizio.
Successivamente la legge n. 191/1998, al comma 11 dell'art. 2, ha
chiarito che in tal caso non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione neppure nel caso in cui
contenga dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi degli articoli 3 e 4
della legge n. 15/1968.
Le disposizioni della legge n. 191/1998 fanno si' che le istanze dirette ad una pubblica amministrazione non devono essere piu' autenticate, anche se contengono dichiarazioni sostitutive dell'atto di no(Continua a pagina 22)
22
Semplice
I Quesiti
torieta', e vanno presentate con le
modalita' indicate dal precedente
comma 10, che ha sostituito il
comma 11 dell'art. 3 della legge n.
127/1997. L'abrogazione della autenticazione della sottoscrizione e'
stata estesa, in base ad una interpretazione logicosistematica di tutta la legislazione di semplificazione, anche a quelle dichiarazioni
rese ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968 non comprese in una
istanza ad una pubblica amministrazione, ma comunque richiamate nell'istanza medesima o ad essa
collegata funzionalmente, anche se
prodotte non contestualmente ma
in un secondo momento.”
In conclusione si ritiene che:
1.Il Funzionario incaricato dal Sindaco non debba intervenire
nell’atto in oggetto e che lo stesso debba essere formalizzato secondo uno dei modi sopra indicati (firma di fronte al dipendente
addetto oppure firma con allegata
copia di un documento di riconoscimento).
2.Naturalmente il notaio non rappresenta il destinatario finale della dichiarazione in quanto tutti gli
atti relativi alla successione debbono essere presentati al competente ufficio del Registro. Tra
l’altro giova ricordare come, in
ogni caso, il notaio non solo abbia competenza generale per le
autentiche di firme ma, anche come egli stesso sia espressamente
indicato dalla Legge 15/68 come
uno dei soggetti che debbono autenticare le firme!! Sembrerebbe
così assai stravagante il comportamento di un pubblico ufficiale
(il notaio) che invia un cittadino
da un altro pubblico ufficiale (il
funzionario incaricato) per fare
una cosa che egli stesso ha il dovere di fare!!
STATO CIVILE - Pubblicazioni
matrimonio—Documentazione necessaria.
D. In una risposta ad un quesito
proposto dall'Ufficio di Stato Civile di Siena il Min.ro di Grazia e
Giustizia così rispondeva in data
02/02/1999 "nel riscontrare la vs.
nota *******, si osserva che,
quando l'Ufficiale di Stato Civile
deve acquisire copia integrale dell'atto di nascita, ai sensi dell'art.
97 c.4 c.c., non vi è bisogno dell'ascquisizione dell'estratto di nascita
stesso"
Forti di questo e delle leggi sulla
"Semplificazione" stiamo operando, senza problemi,con tutti gli Uffici di Stato Civile.
Soltanto il Comune di Firenze ha
eccepito il ns.comportamento sostenendo che una semplice nota
ministeriale (come quella sopra citata) non abroga la legge. Da che
parte sta, in questo caso, la ragione ???
R.
In effetti la nota del Ministero di
Grazia e Giustizia appare del tutto
condivisibile: infatti l’acquisizione
della copia integrale dell’atto di
nascita risulta essere esaustiva anche dell’estratto per riassunto
dell’atto di nascita. Tale assunto
non ha niente a che vedere con le
normative sulla semplificazione.
Infatti appare del tutto logico e ragionevole che un Ufficiale di Stato
Civile sia comunque in grado di estrarre le notizie contenute
nell’estratto per riassunto dalla copia integrale dell’atto. Il comportamento lamentato sembra essere
sintomatico di una vecchia mentalità ancora presente in alcuni ambiti della pubblica amministrazione.
SEMPLIFICAZIONE - Incapacità di intendere e volere — autentica di firma—impossibilità.
D. Alcuni cittadini anziani o gravemente ammalati, incapaci di intendere e di volere, propongono istanze alla locale Prefettura per ottenere provvidenze economiche, questo lo fanno a mezzo dei loro familiari, e quando compilano il modulo di richiesta/istanza viene richiesto loro che la firma sia autentica-
ta.
Arrivano pertanto presso il mio ufficio a richiedere la firma autentica: preciso che molto spesso coloro non sono neanche in grado di
firmare.
In merito agli atti di delega mi
sembra che il problema si era risolto allegando, ai sensi di una recente legge finanziaria, un certificato medico attestante l'impedimento.
Io per un periodo ho creduto si potesse applicare per analogia detta
norma anche a questo tipo di istanze, probabilmente anzi sicuramente
sbagliando.
Oggi la Prefettura richiede, almeno cosi mi e stato riferito telefoni-
camente, l'apertura della prescritta
tutela a tutti i cittadini di che trattasi.
Io mi chiedo se può avere un senso
tale richiesta, atteso che la procedura comporta tempi non brevi, e
questi cittadini abbisognano invece
delle provvidenze richieste da subito.
Conosco l'istituto giuridico della
tutela, e probabilmente il ragionamento fatto, farebbe rabbrividire il
(Continua a pagina 23)
Semplice
23
I Quesiti
mio professore di diritto, ma con
tutto il rispetto, questi cittadini non
vivono in una aula universitaria.
R.
Con riferimento al quesito proposto si avanzano le seguenti considerazioni:
Il pubblico ufficiale che riceve un
atto o provvede a raccogliere una
dichiarazione deve accertarsi che la
parte interessata sia in condizione
di comprendere quello che sta facendo.
Un esempio può aiutare a comprendere la situazione.
Se un soggetto, in stato di manifesta ubriachezza, pretende di firmare un atto per delegare altro sog-
getto alla riscossione della sua pensione, il pubblico ufficiale ha il dovere di non accettare l’atto formato
in quel momento. All’interessato
manca la piena capacità di intendere e di volere.
Il pubblico ufficiale dovrà giungere
alle stesse conclusioni nel caso di
soggetto, gravemente ammalato,
che non sia minimamente in grado
di capire cosa stia facendo.
Purtroppo, nell’attività quotidiana
degli operatori dei servizi demografici, queste situazioni sono
all’ordine del giorno soprattutto
per quanto concerne gli atti di delega alla riscossione di pensioni.
Ci rendiamo perfettamente conto
che, in questi casi, siamo di fronte
a situazioni con forti connotati sociali; spesso la mancanza
dell’autentica sulla delega
dell’affetto da demenza senile
comporta gravi difficoltà, di natura
economica, per la famiglia
dell’ammalato. Tuttavia dobbiamo
porci alcune domande: perché un
così delicato problema deve essere
risolto, contrariamente a quanto dispone la legge, fingendo una capacità di intendere anche quando risulti praticamente impossibile dimostrarla? Perché, data l’ampiezza
e la piena conoscibilità del fenomeno, non si trova una soluzione
legislativa “semplice” che, senza
dover obbligatoriamente ricorrere
all’interdizione, permetta ai familiari dell’ammalato di indicare alla
pubblica amministrazione il soggetto competente a ricevere le
provvidenze economiche già assegnate? Infine, perché non pensare
alle personali responsabilità, di ordine penale e civile, che deve assumersi il pubblico ufficiale?
Sicuramente una soluzione a questo problema è auspicabile e non
più rinviabile.
L’art. 4 del D.P.R. 403/98 ha introdotto una nuova disciplina per le
dichiarazioni di chi sia impossibilitato a firmare.
La norma semplificata ha sostituito, abrogandolo, l’art. 20 bis della
legge 15/68 che prevedeva la partecipazione di due testimoni
all’atto reso da chi non sa o non
può firmare.
Così l’art. 4 disciplina esclusivamente i casi relativi a chi non possa firmare un atto a causa di:
1. impedimento di natura fisica
2. incapacità nel saper scrivere
• per impedimento di natura fisica
si intendono tutti quei casi dovuti
a malattie o handicap fisici che
non permettano al soggetto interessato di poter sottoscrivere una
dichiarazione. L’impedimento
può essere di natura temporanea
o permanente: in entrambi i casi
si applicheranno le disposizioni
di cui all’art. 4.
• per incapacità a scrivere si intende il caso del soggetto che sia analfabeta, oppure lo straniero
che, pur comprendendo e parlando la lingua italiana, non abbia la
capacità di scrivere.
In ambo i casi sarà il pubblico ufficiale, o il dipendente addetto alla
ricezione dell’atto, a raccogliere la
dichiarazione
resa
dall’impossibilitato, sotto forma di
verbale, e la sottoscriverà dando atto del preciso motivo
dell’impedimento a firmare.
DOCUMENTAZIONE - Rilascio
libretto di lavoro.
D. Caso rilascio libretto di lavoro
a minore con età superiore ad anni
15.
Il problema sorge con la dizione ...
l'età minima ... è fissata al momento in cui il mInore ha concluso il
periodo di istruzione obbligatoria
(ar.5 dl 4/08/99 n.345).
Tale decorrenza e da individuare
solo con il fatto che il mInore compiuti 15 anni debba avere conseguito la licenza media inferiore o,
viceversa, di deve intendere la decorrenza di tale data con
l’assolvimento dell'obbligo scolastico (9 anni oggi art.1 legge 20/01/99 n.9).
E nel caso il giovane avesse conseguito la terza media ed avesse abbandonato gli studi come contenersi?
R.
Il Decreto Legislativo 345/99 per
la tutela del lavoro minorile e la
legge 9/99 sull’obbligo scolastico
debbono essere applicati, in tema
di rilascio di libretto di lavoro, in
maniera coordinata.
Così si affermano due principi:
1. L’obbligo scolastico è stato
portato a 9 anni; tale obbligo non
prevede obbligatoriamente la con(Continua a pagina 24)
24
Abbonarsi a
Semplice è.... semplice
Semplice
I Quesiti
(Continua da pagina 23)
seguenza di un titolo di studio,
bensì la frequenza delle scuole per
9 anni.
2. Il minore non può svolgere alcuna attività lavorativa, salvo rare
eccezioni espressamente indicate
dal Decreto Legislativo 345/99, se
non abbia compiuto il 15° anno di
età.
Dai due principi sopra esposti se ne
ricavano le seguenti conclusioni:
Il minore potrà essere avviato al lavoro, di norma, dopo aver compiuto il 15° anno di età ed aver assolto
all’obbligo scolastico. La domanda
per ottenere il libretto di lavoro dovrà esser sempre presentata dal genitore del minore.
D’altra parte la legge 19 gennaio
1955, n. 25 sulla disciplina
dell’apprendistato, prevedeva già
l’età minima dei 15 anni per
l’assunzione ed il 2° comma (da ritenersi oggi abrogato implicitamente dalla legge 9/99, derogava
l’età minima, consentendo
l’assunzione anche a 14 anni, ma a
condizione che l’apprendista avesse assolto agli obblighi scolastici ai
sensi della legge 31.12.1962, n. 1859 oggi espressamente abrogata
dalla legge 9/99.
ANAGRAFE - Cancellazione di
straniero deceduto all’estero.
D. Caso di cittadino straniero iscritto in anagrafe che muore all'estero.
Una coppia di svizzeri iscritta in
anagrafe si trova all'estero per motivi di salute. L'uomo muore e la
vedova, rientrata in Italia, esibisce
un estratto di morte su modello internazionale.
Quale e l'esatta procedura per
cancellare dall'APR il deceduto e
come questo evento si scarica nel
mod. AP/ 10?
R.
La presentazione del certificato di
morte relativa a cittadino straniero
iscritto nell’anagrafe comunale costituisce titolo sufficiente per la
cancellazione del soggetto dall’A.
P.R.
L’Ufficiale d’Anagrafe, una volta
acquisito detto documento, procederà ad una normale cancellazione
per morte eliminando la scheda individuale (AP5) del cittadino e depennandolo dalla scheda di famiglia (AP6).
Per quanto attiene la registrazione
statistica dell’evento si dovranno
seguire le seguenti indicazioni:
1. conteggiare 1 unità nel modello
AP10 (alla riga del giorno in cui
si effettua materialmente la cancellazione ed alla colonna dei
morti all’estero);
2. riportare tale unità in somma al
punto 3.3 del modello D7B anche se non vi sia un atto di stato
civile trascritto.
STATO CIVILE - Pubblicazione
di matrimonio—nuovo ordinamento.
D. . Nel nuovo ordinamento dello
Stato Civile per procedere alle
pubblicazioni di matrimonio non
occorrerà più la copia integrale,
ma l'estratto dell'atto di nascita.
Come facciamo a verificare la consanguineità tra i futuri coniugi nel
caso di adozione legittimante
quando l'estratto dell'atto di nascita viene rilasciato con i Personal
Computers in via informatica ?
(il programa non distingue tra genitori di figli legittimi (o naturali)
ed adottati)
R.
Premesso che:
1.1. L’art. 26, comma 2, della
bozza per il nuovo Ordinamento
di stato Civile stabilisce che
quando i documenti occorrenti
per la formazione degli atti siano
reperibili presso gli uffici di una
pubblica amministrazione, l'ufficiale dello stato civile, è tenuto
ad acquisirli direttamente. Altrimenti essi sono sostituiti, salvo
diversa disposizione di legge o
del presente ordinamento, da autocertificazioni.
2.L’art 51, comma 2, della novellata bozza dà all’ufficiale di stato
civile la facoltà di verificare
l’esattezza delle autocertificazio-
ni acquisendo d’ufficio eventuali
documenti che ritenga necessari
per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
3.Il vigente Ordinamento di Stato
Civile non prevede l’acquisizione
della copia integrale dell’atto di
nascita per le pubblicazioni di
matrimonio. Tale documento può
essere acquisito, in mancanza o
sostituzione della dichiarazione
dei genitori dei nubendi, a norma
dell’art. 97, comma 3 del Codice
Civile.
4.Il nuovo Ordinamento di Stato
Civile abrogherà l’art. 97 del Codice Civile.
In conclusione:
con il nuovo ordinamento
l’Ufficiale di Stato Civile non potrà
più ricorrere ai genitori per la dichiarazione (ex art. 97, c. 2, C.C.)
relativa alla mancanza di impedimenti tra gli sposi ma verificherà
direttamente le eventuali cause ostative, ex art. 87 C.C., acquisendo
d’ufficio la necessaria documentazione.
Prezzo del fascicolo L. 12.000
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