Editoriale
3
Dal mio punto di vista
5
L’inchiesta
6
Registrazione Tribunale di Palermo n. 6 del 20.02.2006
Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione
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alcune immagini di provenienza ignota. Gli
eventuali autori possono contattare la Direzione
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Indirizzario Musei italiani
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Mostre Mercato in Italia
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Clubs e Scuderie
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Hanno collaborato
Roberto Gianusso, Francesco Patti
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sommario
ANNO II - N. 15 dicembre 2007
editoriale
l’
anno che sta
arrivando
di Franco Trifirò
Accade sempre, da centinaia e centinaia di anni a questa parte, che ogni qual volta
sta per terminare il decorso dei dodici mesi dell’anno, l’attenzione e le aspettative
del genere umano si spostino d’un sol colpo su quello successivo, concentrando su
di esso tutte le proprie speranze (o illusioni) per il miglioramento delle proprie
condizioni di vita, per il raggiungimento delle proprie legittime aspirazioni o
di progetti per il futuro. Per quanto concerne il nostro mondo del motorismo
storico e da collezione, l’augurio che ci poniamo sicuramente è che il 2008
possa essere finalmente l’anno in cui veda la luce una nuova legge che abbia
come oggetto un corretto riordino della normativa che ci riguarda. A tal fine va
segnalato che il 29 novembre scorso il Comitato ristretto istituito presso la VIII
Commissione permanente delle Infrastrutture e delle Comunicazioni del Senato
ha depositato una bozza di testo unico, elaborata sulla base dei diversi disegni di
legge precedentemente presentati, e che pubblichiamo integralmente su questo
numero di Auto & Moto Storiche nella rubrica “L’inchiesta”.
E’, per l’appunto, ancora una bozza suscettibile di emendamenti e/o correzioni in
sede di Commissione ancorché prima dell’approdo all’esame finale del Parlamento
(sempre che nel frattempo non avvenga lo scioglimento anticipato delle Camere)
e che, pur avendo un impianto condivisibile nel suo aspetto generale, necessita a
nostro avviso nello specifico di alcune indispensabili correzioni.
Naturalmente noi di Auto & Moto Storiche seguiremo passo dopo passo l’iter di
questa legge, informando in modo tempestivo e completo i nostri Lettori.
Auguri di buon anno.
di Vittorio Klun*
Nel corso di un dibattito organizzato dall’ACI nell’ambito
Ora, se abbiamo ben compreso le parole del senatore
della Mostra Auto e Moto d’Epoca presso la Fiera di
Berselli, il nulla osta dei sindaci si limiterebbe alle
Padova, il senatore Filippo Berselli, presentatore del
manifestazioni mentre nulla è stato detto riguardo alle
DdL 1122 (ex 2575 Magnalbò-Salvi), ha illustrato con
altre forme di circolazione. Sempre secondo l’oratore, si
dovizia di particolari le difficoltà incontrate all’interno
dovrebbe considerare una vittoria aver raggiunto tre dei
del Comitato Ristretto costituito nell’ambito della
quattro obiettivi che la nuova legge si prefigge.
Commissione VIII Lavori Pubblici e Comunicazioni del
Purtroppo
Senato con l’incarico di eseguire una sintesi dei quattro
soddisfazione.
DdL per giungere a un Testo Unificato da sottoporre
Se non si può infatti negare l’utilità dei tre punti dati per
all’esame e all’approvazione della Commissione stessa.
acquisiti, è evidente che ottenere la libera circolazione
Il senatore Berselli ha evidenziato come i punti più critici
su tutto il territorio nazionale in deroga alle eventuali
si sono rivelati l’identificazione dell’età a partire dalla
restrizioni riguardanti i veicoli non catalizzati è l’unico
quale i veicoli possono essere considerati di interesse
punto assolutamente irrinunciabile.
storico e l’autonomia di cui godono gli 8103 Comuni
Il mancato accoglimento di questo punto significherebbe
italiani nell’imporre limiti o divieti di circolazione nel
di fatto la fine del motorismo storico in Italia e, se le cose
territorio di loro competenza.
restassero così, non di vittoria si dovrebbe quindi parlare
Per contro il senatore Berselli ha sottolineato come per
ma di una pesante sconfitta.
gli altri punti chiave della legge, e cioè il rilascio delle
Durante la Mostra di Padova lo stand di A.A.V.S. ha
Certificazioni, la targa “H” e la revisione ogni 4 anni, in
ricevuto la consueta, graditissima visita dei rappresentanti
linea di massima non ci sono problemi e si possono dare
di un Club siciliano affiliato il cui bellissimo motto è:
per approvati, e ha concluso affermando che quanto già
“Gentiluomini felici e veloci”.
acquisito si può considerare una “vittoria”.
Siamo certi che saranno anche in futuro, come già lo sono,
Le grosse preoccupazioni nascono però dalle parole con
“gentiluomini”. Auguriamo loro e a tutti gli appassionati
cui il senatore Berselli ha concluso il suo intervento,
italiani di avere ancora la libertà di essere “felici e veloci”.
dicendosi “sicuro che non ci saranno impedimenti da parte
Speriamo bene!
non
possiamo
condividere
dal mio punto di vista
q
uattro chiacchiere
sui disegni di legge
questa
dei sindaci a rilasciare il nulla osta per le manifestazioni
con vetture di interesse storico munite di targa “H”.
*Presidente dell’A.A.V.S.
l'inchiesta
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL COMITATO RISTRETTO
dell’VIII commissione del senato
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 840, 1122, 1365 E 1389
ART. 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono definiti:
a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un
autoveicolo ovvero un motociclo, un triciclo o un
quadriciclo, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1,
paragrafo 2, lettere b) e c) e paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio
del 18 marzo 2002, in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 3;
b) associazione: un’associazione riconosciuta ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, o avente le caratteristiche
di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, e costituita ai sensi
dell’articolo 2, comma 4 ;
c) certificato: il certificato di interesse storico e
collezionistico di cui all’articolo 4;
d) Amministrazione competente: Ministero dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari
generali e la pianificazione generale dei trasporti;
e) autorità competente: Dipartimento per i trasporti
terrestri, personale, affari generali e la pianificazione
generale dei trasporti – Direzione generale della
Motorizzazione;
f) registro dell’associazione: il registro di cui all’articolo
2, comma 5;
g) registro dell’Amministrazione: il registro di cui
all’articolo 2, comma 6.
ART. 2
(Disciplina delle associazioni di amatori
dei veicoli di interesse storico e collezionistico)
1. La presente legge favorisce la possibilità di costituire
libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli
di interesse storico e collezionistico, fondate su base
volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è
prevista la registrazione.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di
cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell’attività
e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli
associati e l’osservanza delle finalità associative.
3. Sono associazioni riconosciute i seguenti registri:
ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI.
4. La costituzione di nuove associazioni è subordinata ai
seguenti requisiti:
a) riunire non meno 60 club o scuderie, ciascuno dei
quali con almeno 50 soci iscritti;
b) presenza e operatività in non meno di sei regioni italiane
e da almeno tre anni nell’ambito delle attività a sostegno e
tutela degli interessi generali della motorizzazione storica
italiana, del collezionismo di veicoli con più di venti
anni di età e comunque con caratteristiche di specialità
ed originalità, della valorizzazione dell’importanza
culturale, storica e sociale, e della promozione della
conservazione e recupero dei tali veicoli;
c) riconoscimento da parte della Federazione
internazionale dei veicoli di interesse storico e
collezionistico.
5. Le associazioni conservano presso la propria sede
sociale i registri attestanti le caratteristiche tecniche
e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai
richiedenti ai quali hanno rilasciato la certificazione di
cui all’articolo 4.
6. Presso l’Amministrazione competente è istituito un
registro al quale le associazioni devono essere iscritte.
ART. 3
(Definizione di veicoli di interesse storico e collezionistico)
1. E’ considerato veicolo di interesse storico e
collezionistico qualsiasi autoveicolo, motociclo, triciclo
o quadriciclo di età non inferiore a 30 anni, conservato
in maniera appropriata e rispettosa dell’ambiente e
in condizioni storicamente corrette che, già inserito
nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 2, sia stato
incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito
dai veicoli di interesse storico e collezionistico.
ART. 4
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituita con
decreto del Ministro dei trasporti, presso il Dipartimento
per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la
pianificazione generale dei trasporti, una Commissione,
composta da rappresentanti dell’Amministrazione
competente, delle associazioni e delle case costruttrici
italiane o estere iscritte alle associazioni di categoria
maggiormente rappresentativeche, entro il 30 ottobre di
ogni anno, predispone un elenco dei modelli di veicoli
i quali, individuati per marca ed anno di produzione,
risultino di presumibile rilevanza storica e collezionistica,
per ragioni motivate e secondo criteri oggettivi basati
anche sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto
al totale dei veicoli immatricolati.
(Certificato di interesse storico e collezionistico)
1. Le associazioni rilasciano, su richiesta ed a spesa
dei proprietari, e senza alcun obbligo di iscrizione alle
associazioni medesime, per i veicoli in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 3, un certificato di interesse
storico e collezionistico che attesta, tra l’altro, la data
di costruzione e modello del veicolo, le caratteristiche
tecniche, con specifica indicazione di tutte quelle utili
per la verifica di idoneità alla circolazione, la sussistenza
ed elencazione delle originarie caratteristiche di
fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle
modificate o da modificarsi, la sussistenza ed elencazione
delle modifiche e/o sostituzioni apportate al veicolo
medesimo ed ogni eventuale ulteriore annotazione che
valga a significare la rilevanza dello stesso sotto un
profilo di valutazione storico - collezionistica.
2. Il medesimo certificato deve altresì attestare lo
stato di conservazione del veicolo, con eventuale
riferimento al numero degli anni intercorsi dalla data
di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione
medesima, al luogo di conservazione del veicolo ovvero
al luogo di rinvenimento dello stesso, ed alle modalità di
conservazione comprovate con perizia giurata di soggetto
rappresentante legale dell’associazione, ovvero di altra
persona che risulti stabilmente legata all’associazione,
con conferimento di incarico scritto e specifiche funzioni
di certificazione.
3. Lo stato di corretta conservazione del veicolo può
essere altresì comprovato da certificazione sostitutiva
di atto di notorietà resa dal richiedente l’iscrizione del
veicolo nel registro dell’associazione, allegando in tal
caso documentazione almeno fotografica del veicolo
nello stato precedente e successivo alla realizzazione di
lavori di manutenzione e ripristino.
ART. 5
(Disposizioni per incoraggiare la tutela e la conservazione
del patrimonio costituito dei veicoli di rilevanza storico collezionistica)
1. Le associazioni, pongono in essere ogni iniziativa per
l'inchiesta
dichiarato e certificato ai sensi dell’articolo 4 da una delle
associazioni, iscritte nel registro dell’Amministrazione.
3. La Commissione di cui al comma 2, ha altresì il
compito di individuare i veicoli di età compresa tra
i 20 ed i 30 anni di cui va promossa ed incentivata la
conservazione. Tali veicoli di futuro interesse storico
e collezionistico, così individuati, possono su istanza
di parte essere radiati dal PRA per essere destinati alla
conservazione in aree private, da indicarsi all’atto della
radiazione, ai fini del controllo delle Amministrazioni
comunali della non circolazione del veicolo nonché
della verifica che gli stessi siano conservati in maniera
appropriata e rispettosa dell’ambiente e in condizioni
storicamente corrette.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’Ambiente, sono disciplinate le procedure
di radiazione dei veicoli per la conservazione in aree
private, ai sensi comma 3, nonché le forme di controllo e
verifica della corretta conservazione dei veicoli stessi.
ART. 6
(Responsabilità delle associazioni e garanzia)
1. Le associazioni sono responsabili della veridicità delle
dichiarazioni rese con il certificato di interesse storico e
collezionistico.
2. Qualora risulti iscritto ad un registro dell’associazione
un veicolo certificato come di interesse storico e
collezionistico in carenza dei requisiti di cui all’articolo
3, il suddetto veicolo decade con effetto immediato dai
l'inchiesta
benefici di legge previsti dall’articolo 12 e l’autorità
competente ordina all’associazione la cancellazione dal
relativo registro.
3. L’associazione che certifica un veicolo di interesse
storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui
all’articolo 3, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000; tale sanzione è
raddoppiata nell’ipotesi di reiterazione della condotta
nel triennio. Nell’ipotesi di ulteriore reiterazione nei
tre anni dall’ultimo episodio, l’associazione è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500
ad euro 15.000 e con la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dall’attività di certificazione
di cui all’articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi;
l’associazione che reitera, nei successivi tre anni, per
la quarta volta tale condotta, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
20.000, e con la pena amministrativa accessoria della
cancellazione dal registro dell’Amministrazione.
4. In ogni caso l’associazione che certifica un veicolo di
interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti
di cui all’articolo 3, è responsabile della reintegrazione
all’Erario delle minori somme corrisposte per il periodo
in cui il veicolo certificato è stato illegittimamente
iscritto nel registro dell’associazione stessa, comprensive
degli interessi legali, eventualmente in solido con il
proprietario del veicolo, ove ne sia stato dimostrato il
dolo.
5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l’autorità
competente comunica all’Agenzia delle entrate,
territorialmente competente con riferimento alla
sede dell’associazione che ha effettuato la falsa
certificazione, la denominazione o la ragione sociale
dell’associazione stessa, il numero di telaio e di targa del
veicolo illegittimamente certificato di interesse storico
e collezionistico, il nominativo dell’ultimo proprietario
dello stesso e, se del caso, di coloro che ne siano stati
proprietari nel periodo ricompreso tra la data di iscrizione
e quella di cancellazione nel registro dell’associazione, tali
date e l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria
comminata all’associazione, eventualmente in solido
con il proprietario del veicolo. L’Agenzia delle Entrate
provvede alla riscossione della somma dovuta a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria, nonché delle minori
somme versate all’Erario per il periodo intercorrente tra
la data di iscrizione e quella di cancellazione dal citato
registro dell’associazione.
6. Le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione dall’attività di rilascio del certificato di
interesse storico e collezionistico o della cancellazione
dal registro dell’Amministrazione, previste dal comma 3,
sono adottate con provvedimento motivato dell’autorità
competente.
7. Le associazioni che con abuso di potere procedono
alla cancellazione dal proprio registro di un veicolo ivi
iscritto, sono responsabili ai sensi dell’articolo 2043 del
codice civile.
8. Ai fini dell’iscrizione nel registro dell’Amministrazione,
le associazioni devono stipulare polizza assicurativa
a garanzia del pagamento dell’eventuale sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, del
reintegro delle maggiori somme eventualmente dovute
all’Erario ai sensi del comma 4 ovvero della obbligazione
pecuniaria nascente da fatto illecito per l’ipotesi di cui al
comma 7.
ART. 7
(Obblighi di informazione delle associazioni, vigilanza e
controlli)
1. Le associazioni sono soggette agli obblighi di
informazione all’autorità competente, ed alla vigilanza
ed ai controlli della stessa, secondo le disposizioni dei
commi seguenti.
2. Le associazioni sono tenute a comunicare all’autorità
competente l’iscrizione nel proprio registro di ogni
veicolo, entro il termine di venti giorni dalla data di
rilascio del relativo certificato di interesse storico e
collezionistico.
3. Nel termine di due mesi dalla data di rilascio del
certificato di interesse storico e collezionistico, le
associazioni inviano all’autorità competente, copia
dell’intera documentazione riguardante il veicolo
certificato, corredato di ogni documento necessario e/o
utile ai fini della iscrizione del veicolo stesso nel registro
dell’associazione stessa.
4. Le associazioni comunicano all’autorità competente,
entro il termine massimo di quindici giorni, ogni
5. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui
all’articolo 2, comma 4, ovvero una delle condizioni
di cui all’articolo 2, comma 2, l’autorità competente
notifica all’associazione provvedimento di assegnazione
di un termine da uno a due mesi entro il quale la
stessa deve dare comunicazione di aver provveduto alla
reintegrazione dei requisiti e delle condizioni di legge.
Decorso inutilmente tale tempo l’autorità competente
notifica all’associazione provvedimento di sospensione
dall’attività di rilascio del certificato di interesse storico
e collezionistico a tempo indeterminato.
6. L’associazione, sospesa ai sensi del comma 5, comunica
il ripristino dei requisiti minimi di cui all’articolo 2,
comma 4, ovvero l’adozione di modifiche allo statuto
o alle clausole associative che abbiano reintegrato
le condizioni richieste dall’articolo 2, comma 2,
all’autorità competente. Questa, qualora ritenga venute
meno le ragioni del provvedimento di sospensione, nei
quindici giorni successivi alla data della comunicazione,
lo revoca.
7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 l’autorità
competente ha accesso alla documentazione concernente
l’organizzazione e l’attività delle associazioni, necessaria
per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza, e
può anche effettuare ispezioni.
8. L’autorità competente, quando ritiene che
un’associazione non svolga le proprie funzioni con
efficacia ed in modo soddisfacente o che sia venuta meno
ad uno degli obblighi di informazione di cui ai commi
2, 3 e 4, ovvero verifichi che non ha provveduto alla
cancellazione ordinata ai sensi dell’articolo 6, comma
2, con provvedimento scritto e motivato contesta
all’associazione stessa le eventuali irregolarità, assegnando
un termine da uno a due mesi per adempiere alla
rimozione delle stesse. L’associazione può eventualmente
nello stesso termine formulare proprie controdeduzioni,
la cui presentazione sospende la decorrenza del termine
ingiunto. L’Autorità competente può eventualmente
disporre ispezioni. L’autorità competente che ritiene
non soddisfatte le proprie osservazioni procede ai sensi
dell’articolo 6, commi 3, 5 e 6.
ART. 8
l'inchiesta
variazione relativa alla propria composizione in club o
scuderie, nonché relativa al numero dei soci iscritti presso
ciascuna di esse, alla propria presenza sul territorio delle
regioni italiane, ed ogni altra notizia o variazione che
incida sulla persistenza dei requisiti di cui all’articolo 2,
comma 4, nonché ogni variazione inerente agli statuti
e/o alle clausole associative ai fini della valutazione della
persistenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma
2.
(Immatricolazione dei veicoli di rilevanza storico –
collezionistica)
1. L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico è ammessa su presentazione del certificato
di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo
4, se del caso corredato dalla dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di cui al comma 3 dello stesso
articolo.
2. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al
PRA e cancellati d’ufficio o a richiesta del precedente
proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano
demoliti ai sensi della normativa vigente in materia
di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la
facoltà del richiedente, di poter ottenere, a proprie
spese, targhe e carta di circolazione conformi a quelle
rilasciate al momento della prima immatricolazione,
indipendentemente dalla difformità di grafica e di
formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti
al modello comunitario. I veicoli provenienti dall’estero
possono conservare le targhe d’origine: in questo caso detti
veicoli devono essere muniti di una carta di circolazione
che riporti il numero della targa originale rilasciata, con
le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4, dagli
Uffici della Motorizzazione Civile.
3. L’iscrizione di un veicolo in uno dei registri
delle associazioni comporta il rilascio di una targa
supplementare di identificazione recante la lettera «H»
(historicum), da affiancare alla targa posteriore del
veicolo. Al fine di consentire alle forze dell’ordine di
verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali
che la legge garantisce anche in materia fiscale, tale
targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H»
(historicum), riporta gli estremi di immatricolazione
e del certificato di attestazione di interesse storico e
collezionistico rilasciato dalle associazioni.
4. Le associazioni producono le targhe e la carta di
circolazione di cui al comma 2 e la targa di identificazione
l'inchiesta
di cui al comma 3, con le modalità stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le competenze e le procedure per il rilascio
delle targhe e della carta di circolazione, nonché le
procedure per l’annotazione dei veicoli di cui al comma
1 nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo
226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
5. I veicoli di cui ai commi 1 e 2, devono essere iscritti al
PRA entro il termine di sessanta giorni dalla data della
immatricolazione o reimmatricolazione, su presentazione
di idoneo titolo di proprietà e, limitatamente ai veicoli
radiati d’ufficio, della ricevuta di versamento delle
somme dovute a norma dell’articolo 18 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
ART. 9
(Condizioni per la circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico su strada)
1. I veicoli di interesse storico e collezionistico
possono circolare sulle strade purché posseggano le
caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento
della costruzione, salvo le modifiche effettuate in
relazione alle esigenze della sicurezza della circolazione
stradale. L’ammissibilità alla circolazione di veicoli di
interesse storico e collezionistico che abbiano subito
delle consistenti e documentate modifiche, ovvero che
siano stati già iscritti al PRA e cancellati d’ufficio o a
richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei
veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa
vigente in materia di contributi statali alla rottamazione,
è subordinata all’approvazione da parte degli UMC del
Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti
terrestri personale, affari generali e la pianificazione
generale dei trasporti - da effettuarsi secondo i principi
e le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo
11.
3. Chiunque circola con un veicolo di interesse storico e
collezionistico non conforme alle prescrizioni stabilite
dal regolamento di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 74 a euro 296 .
ART. 10
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed al
DPR 16 dicembre 1992, n. 495)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 9, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole
“all’articolo 60” sono aggiunte le seguenti: “o i veicoli di
interesse storico e collezionistico”;
b) all’articolo 47, comma 1, dopo la lettera “ m)” è
aggiunta la seguente:
“m-bis) veicoli di interesse storico e collezionistico;”;
c) all’articolo 60, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nella rubrica le parole “e di interesse storico e
collezionistico” sono soppresse;
2) al comma 1 le parole “nonché i motocicli e gli
autoveicoli di interesse storico e collezionistico” sono
soppresse;
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;
4) al comma 6 la parole “, ovvero con veicoli di cui al
comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo
di veicoli dal regolamento,” sono soppresse.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’art. 215 è abrogato;
b) nell’appendice V – art. 227 al titolo III, lettera F), il
capoverso “lettera b)” è soppresso.
ART. 11
2. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la
revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base
di specifici criteri individuati con apposito decreto del
Ministro trasporti. Tali veicoli sono inoltre esentati
dal controllo tecnico dell’elemento di cui al punto 8.2
dell’Appendice IX – art. 238 - al Titolo III del D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495, “regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo “Codice della Strada”.
10
(Regolamento di esecuzione)
1. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
adottate le disposizioni applicative della presente
legge. Sono in particolare definite la natura e l’entità
2. Al fine di implementare i dati nell’Archivio nazionale
dei veicoli di cui all’articolo 226 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i registri
di cui al comma 1 comunicano all’Autorità competente,
entro il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i dati di cui all’articolo 7,
comma 3, relativi autoveicoli, ovvero motocicli, tricicli
o quadricicli, come definiti dall’articolo 1, lettera a), già
iscritti presso di essi.
2. Con il medesimo regolamento sono stabiliti altresì
caratteristiche e i requisiti tecnici che devono possedere
veicoli costruiti anteriormente al 1959, ai fini
dell’ammissione alla circolazione sulle strade.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano,
per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della
medesima, anche agli autoveicoli ovvero ai motocicli, ai
tricicli o quadricicli quali definiti dall’articolo 1, lettera
a), che prima di tale data, già in possesso dei requisiti
richiesti dall’articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n.495, non siano stati iscritti in uno dei registri di cui
all’art. 60, comma 4, ovvero a quegli autoveicoli ovvero
motocicli, tricicli o quadricicli come definiti dall’articolo
1, lettera a), che maturino il possesso dei requisiti richiesti
dalla presente legge successivamente alla suddetta data
di entrata in vigore, sempreché per le citate categorie di
veicoli sia stata richiesta l’iscrizione ad uno dei registri
di cui all’articolo 1, comprovata da apposita ricevuta
rilasciata da tale registro. Per il medesimo periodo,
ed alle stesse condizioni, a tali veicoli si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 12.
ART. 12
(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)
1. Ai veicoli di interesse storico e collezionistico, come
definiti dall’articolo 1 della presente legge, si applicano
le disposizioni di cui all’art. 63, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342.
2. All’articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre
2000, n. 342, dopo le parole “comma 2” sono inserite
le seguenti: “, lettere a) e b),” .
3. I veicoli di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c),
della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono quelli di
cui all’elenco previsto dall’articolo 5, comma 2, della
presente legge.
4. La proprietà di un veicolo di interesse storico e
collezionistico non costituisce elemento indicativo di
capacità contributiva ai sensi dell’articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
l'inchiesta
delle modifiche e/o sostituzioni ammissibili sui veicoli
di interesse storico e collezionistico che, in ogni caso,
non possono superare una percentuale di incidenza,
rispetto all’originalità del veicolo, stimata secondo
parametri fissati dalla Commissione costituita ai sensi
dell’art 5, comma 2, nonché le procedure per la verifica
dell’idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse
storico e collezionistico alla circolazione su strada ed i
relativi costi.
4. Il proprietario di un veicolo di cui al comma 3 che,
allo scadere del termine di due anni ivi previsto, non
abbia conseguito l’iscrizione del veicolo medesimo
in uno dei registri di cui all’articolo 1, decade da ogni
beneficio nel frattempo goduto ed è tenuto al pagamento
delle maggior somme che avrebbe dovuto corrispondere
all’Erario per il periodo nel quale ha goduto senza titolo
delle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche,
aumentate degli interessi legali.
ART. 14
ART. 13
(Entrata in vigore)
(Disposizioni transitorie)
1. Gliautoveicoli ovvero i motocicli, un tricicli o un
quadricicli come definiti dall’articolo 1, lettera a), già
iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge
in uno dei registri di cui all’articolo 60, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conservano
lo status di veicoli di interesse storico e collezionistico.
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 9 e
10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 11.
11
2 ruote storiche
14
La Honda VF 750 F
fu una moto dalle
qualità ineccepibili e
dalla guida gratificante,
ma eccedere in
confidenze poteva
risultare pericoloso.
Ne ricostruiamo la
storia attraverso lo
splendido esemplare
di un appassionato
lombardo.
di Francesco Patti
2 ruote storiche
“Signora, prego!”
15
2 ruote storiche
16
q
uando Davide Tagliabue, fervente appassionato
motociclista della provincia di Como, legge
sui documenti che il primo proprietario della
moto che sta per comperare aveva 46 anni nel 1984,
si sente confortato pensando che un uomo di quell’età
difficilmente avrebbe potuto essere uno scavezzacollo
solito ad impennate, fuorigiri ed improvvisati burn-out.
Lo immagina invece come un intenditore che compie un
utilizzo riguardoso del mezzo, senza deleteri stress alla
meccanica, con rispetto per le scadenze di manutenzione
e impiego di prodotti di alta qualità per la cura. Insomma,
un cultore che ricopre di attenzioni la sua motocicletta.
E le attenzioni si protraggono a lungo nel tempo, visto
2 ruote storiche
“
Dopo la Honda «VF
750 S», prima quattro
cilindri a V dell’era
moderna presentata
a Parigi nell’anno
precedente, la kermesse
alemanna tiene a
battesimo la versione
«F» profondamente
diversa nell’estetica,
nella filosofia
concettuale e in diverse
soluzioni tecniche.
“
17
2 ruote storiche
HONDA V
che il libretto certifica che la moto in questione rimane
dovrebbe, poi?....) e la «VF» lo accoglie benevola in sella,
con il suo acquirente d’origine per ben 21 anni. Nel
facendo strada verso casa del suo nuovo proprietario dove
2005 la carta di circolazione registra il primo trapasso
troverà un posto di rilievo in un box nel quale si sono
di proprietà e la moto finisce di bene in meglio entrando
succedute fior di sportive ultramoderne….Stop, fine
nel garage di un collezionista milanese che però, due
della scena. Spostiamo il set da un’altra parte; andiamo
anni più tardi, è costretto a disfarsene per problemi
in Germania. E ruotiamo anche la manopola del tempo
di spazio. A questo punto subentra Tagliabue, che una
sino a farle indicare 1982.
mattina riceve la telefonata di un amico meccanico: «C’è
Siamo al Salone di Colonia, una delle più ambite
un’occasione che non puoi perdere» gli dice. «Vieni in
vetrine per le novità nel campo delle due ruote. Dopo la
officina. Vedrai!»
Honda «VF 750 S», prima quattro cilindri a V dell’era
Pochi minuti più tardi Davide si trova davanti ad una
moderna presentata a Parigi nell’anno precedente, la
moto che gli metteva il cuore in palpitazione quando era
kermesse alemanna tiene a battesimo la versione «F»
ancora ragazzino. E alla stessa maniera sente pulsare il
profondamente diversa nell’estetica, nella filosofia
petto adesso, a quasi cinque lustri di distanza. La moto è
concettuale e in diverse soluzioni tecniche.
una Honda che nei primi anni Ottanta ha agitato i sogni
Il motore a quattro cilindri a V di 90° disposto
degli amanti delle due ruote di piglio sportivo. È una «VF
trasversalmente permette una notevole riduzione degli
750 F» nella colorazione bianco-bordeaux metallizzato,
ingombri frontali a scapito di un lieve incremento di
meno aggressiva ma più elegante dell’alternativa biancoblu pastello, le sole due tinte (entrambe in abbinamento
ai cerchi ruota di colore oro) importate in Italia. La
percorrenza raggiunta dal 1984 è veramente contenuta:
10 mila chilometri coperti dal primo proprietario e
1500 dal secondo, per un totale di 11.500 chilometri
che, ripartiti in ventuno anni, portano ad una media di
550 chilometri annui. Come dire Palermo-Taormina e
ritorno una volta l’anno; poi ferma per i successivi 365
giorni.
Tagliabue guarda la «VF» in ogni particolare e la esamina
nei dettagli, ma la moto si presenta in uno stato di
conservazione superbo. I tubi di scarico, generalmente
tra i primi componenti a mostrare segni di logorio che
ne impongono la sostituzione già dopo qualche anno di
utilizzo, sono ancora quelli originali e non presentano la
benché minima traccia di ruggine o accenni di foratura.
Le gomme sono state fra l’altro appena sostituite. Sul
libretto dei tagliandi (una rarità trovarlo, figurarsi
compilato….) è descritto ogni intervento eseguito
sulla “Hondona”. In pratica non c’è nulla al di fuori
dell’ordinaria manutenzione e gli interventi sono stati
eseguiti con puntualità ogni anno, indipendentemente
dal chilometraggio accumulato. Dalla dotazione non
manca il libretto di uso e manutenzione e la borsa attrezzi
completa di tutti i ferri. Davide non sa dire di no (perché
18
diffusore da 32 millimetri di diametro. Il cambio era a
di un bicilindrico parallelo e lo spazio occupato nel senso
cinque marce e non a sei come nella capostipite «VF-S».
della lunghezza è solo poco superiore a quello richiesto
Rimanendo concentrati sul reparto trasmissione occorre
da un quattro cilindri in linea, dato che il vuoto fra le
soffermarsi sulla frizione ad azionamento idraulico e
coppie di cilindri viene sfruttato per alloggiare gli organi
provvista di dispositivo antisaltellamento. Si trattava di
di alimentazione. Il vantaggio principale è una moto
uno sdoppiamento del pacco dei dischi che permetteva
dalla sezione maestra ridotta e quindi meglio profilata
una rotazione dell’uno sull’altro in funzione della coppia
aerodinamicamente, senza considerare che lo schema
trasmessa. In questo modo si scongiurava il blocco della
non necessita di alcun congegno per lo smorzamento
ruota motrice nelle scalate di marcia ad alto numero di
delle vibrazioni.
giri. Un marchingegno in netto anticipo sui tempi….La
Il propulsore della Honda «VF 750 F» ha la distribuzione
trasmissione finale era a catena e non a cardano come
con doppio asse a camme in testa e sedici valvole.
sulla turistica «VF-S».
La disposizione a V dei cilindri creava un legame
Il telaio ha struttura a doppia culla e disegno
con l’architettura impiegata all’epoca sui motori da
aderente al propulsore. Le sospensioni vedevano una
competizione della Casa dall’ala dorata nella massima
forcella a regolazione pneumatica all’avantreno e un
classe del campionato mondiale di velocità. A sfamare il
monoammortizzatore, anch’esso regolabile, al posteriore.
“sette e ½” provvedevano quattro carburatori Keihin con
La ciclistica vantava poi la particolarità della ruota
2 ruote storiche
VF 750 F
quelli longitudinali. La sezione anteriore è infatti quella
19
20
2 ruote storiche
2 ruote storiche
La «VF 750 F» di questo servizio è del Signor Davide Tagliabue
21
2 ruote storiche
anteriore di diametro ridotto: 16” per esaltare la
elastici per mitigare le vibrazioni e assicurare così una
maneggevolezza. Dietro, misura classica da 18 pollici.
migliore visibilità. Il serbatoio bicolore da 22 litri
Tre i dischi freno, tutti con pinze a doppio pistoncino.
disponeva sul lato sinistro di un raffinato rubinetto del
Abbiamo iniziato la descrizione della moto partendo
carburante di stile aeronautico. Ben eseguiti i fianchetti
dal propulsore perché ad esso era dato un posto di
(forniti di doppia maniglia per il passeggero) raccordati
risalto nell’estetica globale della sportiva «VF». La
armoniosamente all’ampia sella (comoda come si usava
visione d’assieme non poteva prescindere dal massiccio
una volta….) e confluenti nel battagliero faro posteriore
motore incastonato fra i tubi a sezione quadra del
di stampo trapezoidale. A conferire un ulteriore tocco
telaio. Il cupolino era di fatto una ben proporzionata
di espressiva potenza era lo spoiler inferiore, posizionato
semicarenatura, inglobava l’autorevole faro, era corredato
davanti alla culla del telaio e a pochi centimetri dalla
di un bel plexiglas fumé e si allungava lateralmente
ruota anteriore. Oltre che esteriore e aerodinamica,
scoprendo due grigliette con trama a rombi dal sapore
l’appendice aveva anche la funzione di contenere uno dei
piacevolmente corsaiolo. Alloggiata nella faccia interna
radiatori del circuito di raffreddamento. L’altro, quello
era la bella strumentazione che comprendeva quattro
principale, era collocato più in alto, dietro gli steli della
indicatori entro un pannello in alluminio rifinito con
forcella, ed era dotato di due ventole. Molto belli sul piano
effetto spazzolato. I due più grandi erano per tachimetro
estetico i cerchi Comstar a tre razze sdoppiate con fori
e contagiri. Il primo era scalato sino a 240 km/h, il
di alleggerimento. La loro tinta oro veniva ripresa pure
secondo giungeva sino 13.000 ma la numerazione si
dalle flangie dei dischi freno con andamento volvente.
fermava a 11. I due oblò di diametro minore, posizionati
Sull’esile parafango anteriore erano praticate delle
ai lati, fornivano indicazioni sulla temperatura del
aperture per contenere il peso complessivo della moto, il
liquido di raffreddamento del motore e sulla quantità di
cui valore era di 225 kg. Accurata la fattura a traliccio
benzina nel serbatoio (quest’ultimo era uno strumento
delle piastre di sostegno delle pedane posteriori.
decisamente poco comune per l’epoca, soprattutto su una
La voce del V4 Honda era cupa e irregolare, ma
sportiva). Le lancette avevano una curiosa guisa a matita.
assolutamente inconfondibile. L’architettura costruttiva
Le spie, allineate in basso e con una ricercata trama
determinava un sound completamente diverso da quello
goffrata, erano per indicatori di direzione (separate
dei quattro cilindri in linea e rendeva incomparabile
fra destra e sinistra), pressione olio, folle, abbagliante
il concerto della «VF». Le prestazioni della «VF 750»
e malfunzionamento della luce di stop. La cartellina
ponevano la ¾ di litro giapponese nei piani alti della
in plastica dove era ricavato
l’alloggiamento del blocchetto di
accensione conteneva, come da
consuetudine Honda, la scatola
dei fusibili. In testa alla forcella
vi era il manubrio in due pezzi
e le valvoline per l’immissione
dell’aria
anteriore.
comandi
nella
Ben
sospensione
realizzati
elettrici:
a
i
destra
avviamento e spegnimento del
motore, a sinistra luci, frecce,
clacson, lampeggio e starter
a
braccialetto.
retrovisori
22
Gli
avevano
specchi
supporti
categoria. La potenza dichiarata
Guidandola e’
impossibile pensare
che sia stata
concepita piu’ di
vent’anni fa. La
componentistica e’
di alta qualita’ e gli
aspetti tecnici sono
in grande anticipo
sui tempi. Il tutto
si traduce in un
equilibrio globale della
moto veramente
indescrivibile.
(seppur un po’ ottimistica) era di
90 CV a 10.000 giri/min. La
velocità massima sfiorava i 215
all’ora. Lo scatto da 0 a 100
chilometri orari avveniva in
meno di 4 secondi. Il consumo
medio effettivo si attestava su
16 confortanti chilometri con
un litro di benzina.
Ciak, si gira. Si gira nella
campagna lombarda, si gira sulle
provinciali e le statali ricche di
curve della provincia comasca,
dove Davide Tagliabue si gode la
sua “nuova” moto. Lasciamo tinteggiare a lui le parole sulla
dinamica della media Honda: «Guidandola è impossibile
pensare che sia stata concepita più di vent’anni fa. La
componentistica è di alta qualità e gli aspetti tecnici sono
in grande anticipo sui tempi. Il tutto si traduce in un
equilibrio globale della moto veramente indescrivibile. Il
motore ha una coppia elevata ed è pronto ad ogni regime.
La frizione è modulabilissima, le sospensioni adeguabili
al tipo di conduzione (guida sportiva o turistica che sia),
freni sempre all’altezza, ottima protezione aerodinamica,
comoda anche in due.»
Fra tanto entusiasmo c’è qualche difetto? Tagliabue ci
pensa parecchio su, poi dice: «Non è propriamente un peso
piuma, soprattutto nelle manovre da fermo. Il feeling
con l’avantreno va costruito con gradualità, soprattutto
per via del cerchio da sedici pollici che rende la moto un
po’ troppo reattiva soprattutto alle basse andature e con
asfalto sconnesso.»
In realtà proprio quest’ultimo neo fu il più criticato alla
bella sette e mezzo Honda. E pare che qualche smanettane,
cimentatosi in spropositati eccessi confidenziali, sia
finito sdraiato per terra. Insomma, la «VF 750 F» era
una moto capace di conferire grande appagamento nella
guida, ma ricordava sempre di non essere alla portata di
tutti e, ancor di più, di rimanere sempre una signora alla
quale porgersi con le dovute buone maniere.Oggi le «VF»
si trovano a prezzi accessibili, lontani dagli oltre otto
motore:
4 cilindri a V a 4 tempi raffreddato a liquido con distribuzione
bialbero a camme in testa con 2 valvole per cilindro
Alesaggio x corsa 70 x 48,6 mm
Cilindrata 748 cm³
Rapporto di compressione 10,5:1
Alimentazione a quattro carburatori Keihin ø32
Accensione elettronica transistorizzata
Candele NGK “DPR8EA-9”
Impianto elettrico 12V-14Ah
2 ruote storiche
Honda “VF 750 F”
TRASMISSIONE:
Primaria a ingranaggi
Secondaria a catena
Cambio a cinque velocità
Frizione con dispositivo antisaltellamento della ruota motrice
Telaio:
a doppia culla in acciaio con tubi a sezione quadra
sospensione anteriore a forcella oleopneumatica
corsa 160 mm
sospensione posteriore a sistema progressivo Pro-Link
con forcellone oscillante e monoammortizzatore
escursione 120 mm
pneumatico anteriore 120/80-16”
pneumatico posteriore 130/80-18
freno anteriore a doppio disco
freno posteriore a disco singolo
milioni e mezzo di lire necessari nel 1983 per comperarla
nuova. Più problematico è invece individuare esemplari in
ottimo stato di conservazione come quello protagonista
del nostro servizio. Le voci relative ad una precoce usura
degli assi a camme non trovano fondamento pratico, in
quanto il problema venne tempestivamente risolto in
garanzia dalla Honda.
Comunque sia, ricordate: datele del lei!
DIMENSIONI e pesi:
Lunghezza 2260 mm
Larghezza 770 mm
Interasse 1495 mm
Altezza sella 820 mm
Peso a secco 240 kg
Capacità serbatoio 22 litri
Prezzo:
8.590.000 £
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24
ruote storiche al lavoro
giocattolone
di Roberto Gianusso
ruote storiche al lavoro
Un gran bel
s
e dovessimo scrivere la sceneggiatura di un film per
Robin William, potremmo tranquillamente affermare
che la nostra storia inizia in una bella giornata della
primavera del 1948, quando in un paese della bassa reggiana
nasce il piccolo Jules Zanini.
Nello stesso periodo a 300 chilometri da Reggiolo, nello
stabilimento Fiat Lingotto di Torino, appena ricostruito dopo
gli eventi bellici, vengono assemblati i primi esemplari di Fiat
640.
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26
ruote storiche al lavoro
ruote storiche al lavoro
Il Fiat 640 è un autocarro medio che va a sostituire il Fiat 626,
autocarro più che mai affidabile ma di vecchia concezione.
Nel 1950 entra in produzione il Fiat 640 II Serie, che differisce
dalla I Serie in particolare per l’impianto elettrico reso più
affidabile.
Proprio nel 1950 il veicolo protagonista del nostro servizio
viene consegnato al comando dei Vigili del Fuoco di Mantova
dove, secondo quanto ci ha raccontato un anziano Vigile, viene
usato per tredici lunghi anni per trasporti di attrezzature per
soccorsi in acqua, trainando un rimorchio Breda sul quale è
caricata una barca adatta all’impiego sui laghi del Mincio.
Nel 1963, a seguito della sciagura di Longarone, viene affidato
in comodato d’uso al comando di Belluno che lo impiega
nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dallo
straripamento della diga del Vaiont.
Terminata la missione in Cadore, viene reso al Comando di
Mantova, ed utilizzato per fini sempre meno gravosi, fino a che
nel 1981 viene alienato.
Nel 1985 è donato alla Sezione di Mantova della Croce Rossa:
per il funzionario del Ministero che ha per le mani la pratica
non è null’altro che 5500 kg. di rottame metallico e la Croce
Rossa di Mantova, per realizzare pochi quattrini, lo vende con
altri veicoli ad un commerciante di autocarri usati di Mantova.
Un giorno del 1995, il Piccolo Jules che nel frattempo è
cresciuto e non gioca più con i camion di latta, ma con quelli
veri , capita casualmente nel cascinale dove il commerciante
mantovano anni prima aveva parcheggiato il Fiat 640 ed il suo
rimorchio Breda.
Jules è veramente appassionato di camion, uno di quegli
appassionati duri e puri, di quelli per intenderci che quando
vedono un camion semidistrutto dalla ruggine hanno una
palpitazione, il loro cuore inizio a battere molto forte, scocca la
scintilla dell’amore, ed è fatta…
Dopo una breve trattativa con il commerciante, che incurante
dei sentimenti del povero innamorato ne fa una mera questione
economica, il Fiat 640 prende la strada verso Reggiolo, a bordo
del fiammante Turbostar di Jules.
Una volta a casa Jules ha programmato le fasi del restauro e, dopo
una attenta valutazione, ha completamente smontato il 640, e
durante la prima fase del restauro faceva una certa impressione
vederlo in mezzo ad una miriade di pezzi, sembrava quasi un
bambino che ha appena aperto la scatola delle costruzioni
meccaniche.
Subito dopo l’acquisto inevitabilmente bisogna provvedere al
restauro e qui esistono due scuole di pensiero: eseguire il lavoro
in maniera sommaria, un’oliata alle parti meccaniche, stuccatura
e verniciatura dei lamierati, pieno di gasolio, due batterie
che consentano qualche avviamento e via all’avventura senza
nessuna garanzia di tornare a casa con i propri mezzi; oppure
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ruote storiche al lavoro
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ricontrollare tutto nei minimi dettagli, sostituendo ciò
che non va e costruendo con tornio, fresa e, dove è servita
la lima, tutti quei pezzi che non erano più disponibili sul
mercato dei ricambi.
La parte più banale per Jules è stata la revisione della
meccanica durante la quale lo Zanini esperto nella
riparazione di autocarri con una pluriennale consolidata
esperienza, ha saputo operare con grande perizia,
realizzando un opera con pochi eguali.
Il 640 è stato riportato alle condizioni di origine in ogni
benché minimo particolare, compresi giochi e registrazioni
rispettando tutti i dettami della casa costruttrice, basti
pensare che sono state rifatte le boccole ed i perni delle
portiere per limitarne il gioco della chiusura, sono stati
rifatti i leveraggi interni del complessivo della frizione
perché a freddo la frizione strattonava leggermente,giorni
interi passati a fare funzionare a dovere la dinamo, una
chicca elettromeccanica con tre spazzole e regolatore
integrato, poteva essere ben più semplice montarne una
ruote storiche al lavoro
tradizionale invece che perdere tanto tempo a riparare
l’originale sfoggiando una capacità ed una pazienza d’altri
tempi. A lavoro finito si vede una grossa differenza, ma
si deve mettere in conto, seguendo la seconda scuola di
pensiero, una cifra da capogiro anche per chi ha fatto
quasi tutto da se come Jules, il quale si è rivolto a terzi
solo per la verniciatura della cabina di guida dopo aver
fatto anche il falegname: infatti l’ossatura della cabina
era interamente realizzata in legno di pioppo o di faggio,
e Jules l’ha ricostruita interamente.
Il bello del gioco, come dice proprio Jules, sta nel godersi
la rinascita della propria creatura, giorno dopo giorno,
dedicandovi qualche ora al giorno al di fuori del normale
orario lavorativo, ed un po’ di tempo in più nei giorni
di festa, con qualche spazio per dedicarsi ai mercatini
d’automobilia, per cercare il particolare che manca
durante l’avanzamento dei lavori di restauro.
Dopo cinque anni di gestazione il 640 è pronto: buon
viaggio a te ed al tuo coetaneo compagno di giochi.
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ruote storiche al lavoro
Passo m 3,320
Carreggiata anteriore (a terra) m 1,725;
posteriore (sulla mezzeria delle gomme a terra) m 1,692
Lunghezza massima m 6,225
Larghezza massima m 2,264
Altezza massima (a veicolo carico) m 2,625
Altezza da terra del piano di carico del cassone (a veicolo
carico) m 1,167
Dimensioni interne del cassone: lunghezza m 3,998;
larghezza m 2,104; altezza m 0,600
Pneumatici anteriori semplici 9,00-20
ruote storiche al lavoro
fiat 640
Pneumatici posteriori doppi a bassa pressione 9,0020/230-20
Pneumatici su ruote a razze con cerchio smontabile Trilex
20’’X8’’
Distanza minima da terra (a veicolo carico) m 0,264
Motore:
Ciclo Diesel a 4 tempi tipo 364
Numero cilindri 6
Diametro e corsa mm 100X128
Cilindrata cm³ 6032
Rapporto di compressione 15,5
Regime massimo giri/min 2200
Potenza a regime massimo (¹) Cv 72
Potenza fiscale (Italia) 52
Distribuzione:
A valvole in testa e albero distributore nel basamento
Aspirazione prima del p.m.s. 12°; dopo il p.m.i. 46°
Scarico prima del p.m.i. 46°; dopo il p.m.s. 12°
(¹) Potenza intesa senza filtro aria nè ventilatore, tolleranza 5% in meno.
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sommario - auto e moto storiche