Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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Registrazione N. 259 Tribunale di Roma – anno 1999
1° anno di pubblicazione: 1999
Periodicità 12 numeri
Organo mensile di informazione tecnica – fiscale – normativa – amministrativa del lavoro
Pubblicazione comunicazionale specifica di certificazione CE, Nuovo Approccio, Notifica – Abilitazione – Accreditamento Organismi Ispezione
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Il numero attuale si compone di NN. 86 pagine
Editore e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini
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di Rodica Mihaela Baranciuc
Organizzazione – Impaginazione – Produzione:
Linda R.M. Baranciuc
In questo Numero:
Pag. 2 – Editoriale
Pag. 3 – Verbale XXV Assemblea ordinaria e
straordinaria UNION – Fiera di Parma
Pag. 6 – Verbale Convegno “La meccanica e le verifiche
sulla sicurezza degli impianti” – Fiera di Parma
Pag. 8 – Articolo Il Sole 24 Ore – Forum OO.NN./OO.AA.
Pag. 11 – Ministero della Giustizia - Istanza di
annotazione nell'elenco delle associazioni
rappresentative
Pag. 14 – Nuovo D.P.R. n.214 del 5 ottobre 2010 (G.U.
n.292 del 15/12/2010)
Pag. 17 – Deroghe – Regolamento n.272 del 22.12.2010
Pag. 20 – EN 81-1 & 2:1998+A3:2009
Pag. 22 – Accredia – Riunione GdL Tariffe, 2 marzo 2011
Pag. 27 – Doc.to SOGS N.640 EN del 26.11.2010 della CE
Pag. 32 – Riunione Gruppo Specialistico ON - ALPI
Pag. 35 – Confartigianato – Seminario tecnico ascensori
Pag. 45 – Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende
del terziario della distribuzione e dei servizi
Pag. 48 – Sintesi decisioni Riunione Commissione UNI
Ascensori del 09 febbraio 2011
Pag. 61 – Schema DLgs - Legge 23 Luglio 2009, N. 99
Pag. 71 – Interpretazioni CEN
Pag. 103 – Elenco Associati UNION
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Per la natura stessa dell’operatività degli Organismi Notificati/Abilitati,
il presente organo di stampa fa riferimento all’UN.I.O.N. – Unione
Italiana Organismi Notificati e Abilitati di cui attinge notizie, fatti e
situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni ai
Ministeri di riferimento, tuttavia, pubblicando quant’altro pervenuto
all’associazione stessa o al Direttore responsabile della stampa da altri.
Tematiche e problematiche di:
 Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale –
Certificazione CE – Accreditamento
 Legislazione nazionale ed europea
 Ministeri: circolari – quesiti – risposte – proposte
 Attività MiSE – Direzione Generale Vigilanza e
Normazione Tecnica
 Legislativo, Consiglio di Stato – Corte Costituzionale /
Giurisprudenza
 Pareri legali e Pareri tecnici
 Comportamento dei non iscritti
 Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati
 Comportamento imprese di manutenzione
 Comportamento amministratori condominiali
 Prodotti in attesa di regolamentazione
(impianti di sollevamento, etc.)
 Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
 Uni – Cei: norme e informativa varia
 Attività dell’associazione
 Aggiornamento normativo
 Comitato di Controllo Codice Deontologico Union
 Conflittualità tra Organismi
 Accredia – Ente Unico Italiano
 Lettere di segnalazioni pervenute e risposte
 Assemblee – convegni – riunioni
 DPR 462/01 – operatività e problematiche
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L’Editoriale
Aprile dolce dormire? E "chi dorme non piglia pesci": quale dei due? Oppure, ambedue?
Comunque, nel caso dell'associazione, occupata a full time con una miriade di corsi di
formazione, principalmente sull’art.71.13 (verifiche sugli apparecchi di sollevamento
dell'AII.VII) in attesa del decreto, peraltro alla firma del MSE, dopo che sia Sacconi, sia Fazio vi
avevano provveduto. Non parlate di dormire alla segretaria Union perché verreste
coinvolti in una sorta neppure celata di occhio torvo, solo a considerare che in queste
settimane rimarrebbe il riposo della sola domenica, passata però a guidare da Milano a
Roma. Ma passiamo ad altro.
Continuando negli sforzi di unione nell’.....unione, va sottolineato quello tuttora perseguito da tre associazioni degli
OONN/OOAA (Alpi, Assocert, Union) le quali compongono l'attuale Forum, mentre qualche difficoltà è stata
appalesata per Assove e Onit, non avendo finora dimostrato ciò che si chiedeva loro ai fini della regolarizzazione
di ingresso, E pertanto una riunione solo fra le tre è stata organizzata a Roma al fine di porre sul tavolo
chiarimenti, prospettive e, quindi, prosieguo. L'intento è quello di dare una risposta efficace alle
indilazionabili esigenze di efficienza del Forum, sapendo che solo incrementando la forza e la qualità delle
proposte davanti alle istituzioni, sarà possibile essere sicuri di poter contare. Alla base del nuovo
soggetto unitario federativo delle associazioni non è importante il numero degli iscritti (già oggi
comunque ci avviciniamo a 150 imprese-Organismo) ma un'idea concreta per un progetto che vada incontro agli
associati anche in ottica di riduzione dei costi e di aumento dell'efficienza, aziendale e di cultura dell'insieme
della certificazione, oggi in verità lacunosa in alcuni punti, assolutamente da colmare (riferimento non solo ai
piccoli OONN). L'esigenza di trovarsi pronti per l'accreditamento, non è la sola. D'altra parte, non ci si può
nascondere dietro un dito laddove occorra dimostrare, da parte di noi singoli presidenti delle tre realtà sociali,
di poter contare sulla propria leadership per assicurare l'adesione al progetto dei propri associati, abbandonando
quell'aureola di "grande" rispetto al piccolo e, quindi, di rinuncia all'egoismo e alla contezza della
maggiore visibilità. Perché se il "numero" conta, certamente non può esservi estranea l'unità di
intenti. Parlando con più chiarezza, se il potere nostro, di presidenti, fosse limitato, ovvero contrastato da
altre situazioni interne alla propria associazione, appare del tutto evidente che neppure la quantità dei propri
iscritti sarebbe fine a sé stessa. Cercare di chiarire per investire, risolvendo questo apparente primo
problema, peraltro di non marginale importanza, non prescindendo quindi da un sano confronto, franco ed
aperto, quindi costruttivo per lo sforzo di raggiungimento del nostro obiettivo. Ora, come sempre, tocca ai fatti (e
se son rose, fioriranno).
Parlando di costi che devono sopportare gli OONN, oggi come oggi, le certezze sono quelle di ripristino delle
tariffe dovute al MSE per servizi vari (alias, autorizzazione o rinnovo), reintrodotte dall'art.11 – DPR 214/2010,
tuttavia in attesa di chiarimento del discusso merito (si attende a questo proposito risposta a lettera indirizzata a
marzo dall'Union alla Direzione Generale MCCVNT MSE). L'altro costo, tuttavia, sarà quello determinato dalle
tariffe che saranno decise da Accredia (anche queste in attesa di decisione definitiva), a seguito della prima, finora
sola, riunione tenutasi a fine marzo presso la sede romana dell'Ente Unico ed alla quale ha partecipato come è
noto anche Union. Se dall'analisi-costi si osserva il quantum che la complessa organizzazione di un
Organismo deve dimostrare di possedere, in linea peraltro con la 17020 (e non solo...). a prescindere,
cioè, dal fatturato (riconducibilità a quello minimalista delle PMI del settore), ci si deve chiedere se i
piccoli organismi saranno in grado di sopravvivere: il tutto, in ipotesi negativa, con grosso gaudio dei grandi
OONN, confermando la aure a regola che il pesce più grande….. La considerazione, ovviamente,
prescinde dalla oggettività di essere in grado di fregiarsi del grado di essere "Organismo", alludendo – in
questo caso – al paventarsi dello scardinamento del tessuto stesso sul quale poggia l'importanza di
frammentazione delle piccole imprese nostrane (incluse quelle dei servizi) le quali, tenendo in vita fatturati piccoli
ne conseguono però uno globalmente massivo. Qualcuno opinerà che ciò rappresenta una piccola parte del mare
magnum al quale il concetto afferisce, tuttavia perché giudicare positivamente la concentrazione di tali imprese
(grandi) ove si dimostra che la qualità del piccolo è la stessa e, peraltro, va incontro a quella
competitività/concorrenzialità che da altra sponte è invece auspicata, invocata e spinta? Sempre sui costi,
se si pensa poi all'effetto sulle PMI del rincaro potenziale dell'1% per i finanziamenti sotto il milione di euro, previsti
dal rialzo dei tassi per i quattro aumenti da 0,25 punti entro il 2012 e uno spread costante al 2,2% (i dati sono di
Confindustria), il "che" globalmente porta a 600 milioni, si deve sottolineare come il costo specifico per tale
rialzo dei tassi di interesse della BCE incida particolarmente sulle piccole imprese sotto i 20 dipendenti,
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esattamente le stesse della stragrande maggioranza dei piccoli OONN oggi operanti in Italia. E, pertanto, non
dubitiamo che – non solo il MSE con le sue tariffe – anche Accredia vorrà valutare a fondo questi complessivi pesi in
relazione al suo prossimo ipse dixit del tariffario, aggiungendo la considerazione del tutto logico-matematica che sta
nella proporzione di ottenere di più da piccoli fatturati piuttosto che dai grandi di pochi. Fiat voluntas dei!....
Dr. Iginio S. Lentini
VERBALE
XXV Assemblea ordinaria e straordinaria UNION
Fiera di Parma - MECSPE 2011, 25 Marzo 2011
Sala Blu Padiglione 7
Strada delle Esposizioni - 393/A - 43126 PARMA
La prima Assemblea UNION del 2011 ha avuto luogo, per la prima volta, nel contesto dei
lavori del Convegno – Forum, impegnando peraltro gli associati per due giorni (25 e 26 Marzo
2011) presso la Fiera di Parma (Meccanica) ove alla nostra associazione era stato concesso sia lo
spazio convegnistico, sia quello assembleare.
All’inizio, si è provveduto alla nomina del Presidente dell’Assemblea (Ing. B. D’Introno) e
del Segretario (Ing. P. Gentile).
Dopo l’introduzione di D’Introno, il Presidente UNION ha chiarito quanto alla consistenza
dei lavori dell’Assemblea Straordinaria e di quella, successiva, ordinaria.
La prima ha visto esaurirsi il compito di approvazione delle revisioni (alcune) dello
statuto, tuttavia rimandando alla prossima di Novembre la nuova formulazione ai fini delle quote
associative. In proposito, si attendono le proposte che – allo stato – sembrano essere quelle di
Sciancalepore, Grippo e D’Introno da presentare per l’eventuale approvazione prima, pertanto,
delle quote 2012.
Chiusa l’Assemblea Straordinaria, si procede con quella Ordinaria e, pertanto,
approvando il bilancio preventivo, corretto alla luce del minore introito delle quote.
In questo insieme va rilevata la disdetta Asfaleia che però dovrà onorare l’importo 2011,
essendo pervenuta fuori tempo – Statuto.
Il Presidente si è soffermato sul programma 2011 non senza chiarire quanto prodotto
dall’Associazione nel 2010.
È probabile peraltro che il 2011 non possa vedere diminuiti gli sforzi prodotti nel passato,
malgrado la carenza di pecunia rispetto agli anni precedenti.
Circa la partecipazione UNION al Forum delle Associazioni degli OONN/OOAA, il
Presidente chiarisce come le sole tre promotrici sono regolarmente ufficializzate quali
“associazioni”, avendo uno statuto pubblico, mentre non così appare per le altre due.
Quanto ai corsi di formazione dell’art. 71, si provvederà anche ad effettuare quelli di
Roma malgrado la pochezza delle adesioni che si è riusciti economicamente compensare con il
maggiore, più consistente, numero di partecipanti a Milano.
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Anche su questo versante si deve ricordare l’impegno dell’associazione che ha riguardato
– vale sottolinearlo! – l’operatività di una sola persona addetta alla completa segreteria.
Accanto si deve porre la partecipazione a Bruxelles dove, prendendo la parola il nostro
rappresentante Ing. G. Torretta, gli OONN italiani sono considerati troppo piccoli, oltre che
abissalmente numerosi, non rientrando pertanto nella cultura/esistenza, rispetto alla realtà degli
altri Stati membri laddove ve ne sono pochi ma consistenti. Difficile da spiegare la realtà
nostrana, anche alla luce della situazione NANDO/Accreditamento/Ministero/Accredia che
nessun Molière potrebbe dire essere da malato immaginario! È il Presidente a proseguire
chiarendo la situazione UNION-Accredia per la quale si intravvedono timidi segnali di
riavvicinamento. A questo proposito, il Presidente ha invitato il Dott. G. Magliacane ad esporre
quanto di cui al passato fino ad oggi.
Continuando nei lavori, si provvede a due votazioni palesi: iniziativa legale per il
riconoscimento del diritto UNION quale Socio dell’Ente Unico, tentando tuttavia un ultimo finale
atto scritto bonario affidato al Dott. Magliacane; quindi altro ricorso al Capo dello Stato per
quanto attiene alla reintroduzione delle tariffe MSE a carico degli Organismi Notificati i quali
verrebbero così a pagare sia il futuro accreditamento, sia le tariffe al Ministero. Le due votazioni
si concludono peraltro con la decisione all’unanimità di intervento in giudizio.
Interviene l’Ing. M. Alvino per spiegare la portata del decreto di Art. 71, chiarendo alcuni
aspetti sia legislativi, sia operativi (in particolare sugli allegati).
Quanto (e si ritorna all’accreditamento degli OONN) al “cosa” produrre per avere domani
da Accredia il riconoscimento stesso, il Presidente UNION informa che agli associati ne è stato
scritto (ma qualcuno non legge!...), tuttavia invita il Dott. V. Iacuzio a spiegarne.
Quanto all’accompagnamento degli Ispettori Accredia con quelli del Ministero ai fini della
cultura del cogente e, quindi, di ciò che occorrerà valutare per ciascun ON, si riscontrano false
informazioni, in quanto – conclude il Presidente UNION – nessuna ipotesi sui tempi è possibile –
ad oggi.
Dopo le votazioni nel merito del rinnovo delle cariche sociali, si sono registrati i seguenti
esiti:
 conferma dell’attuale Presidente per il biennio 2011-2013 (Dott. I. Lentini);
 elezione del direttivo (cinque componenti) con la conferma degli attuali (Ing. L. Simonelli Ing. S. Sciancalepore - Ing. G. Torretta - Ing. B. D'introno - Ing. G. Degasperi), ad esclusione
dell’Ing. D. Grippo dopo ballottaggio con Degasperi.
Interviene l’Ing. V. Correggia che, malgrado impegni a Roma, non ha voluto mancare, al
fine di chiarire aspetti operativi inerenti l’attività degli OONN, particolarmente in relazione a
quella delle verifiche di ex DPR 459 (Circolare 157296 del Ministero delle Attività Produttive).
Correggia informa che, trattandosi di “apparecchi con rischio di caduta verticale sopra i 3 m” ed
essendo nel frattempo intervenuta la Nuova Direttiva Macchine, tali apparecchi oggi verificati
dagli OONN in forza della sola autorizzazione di Direttiva Ascensori 95/16/CE – DPR 162/99, non
rientreranno automaticamente nella procedura di continuità, dovendo invece rientrare nel
dispositivo legislativo del nuovo dell’Art. 71 (All. VII) e pertanto essere autorizzati quale
“Soggetto Abilitato”, seppure godendo gli attuali OONN di una valutazione operativa
oggettivamente valida ai fini della continuità.
L’Assemblea termina alle ore 17.30.
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Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
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Una veduta della sala
Dott. G. Magliacane
Ing. V. Correggia
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Dott. I. Lentini
Dott. V. Iacuzio
Ing. M. Alvino
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VERBALE CONVEGNO
UNION, ALPI Associazione e ASSOCERT
LA MECCANICA E LE VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
con la partecipazione delle Associazioni ASSOVE e ONIT
Fiera di Parma - MECSPE 2011, 26 Marzo 2011
Sala Azzurra Padiglione 7
Strada delle Esposizioni - 393/A - 43126 PARMA
Oltre 90 presenze hanno coronato il successo di questo primo, duplice, incontro con gli
Organismi Notificati e Abilitati e, peraltro, molti di loro prossimi a “laurearsi” anche quali
“Soggetti Abilitati” alle verifiche del nuovo Decreto di cui all’Art. 71. Perché duplice? In primo
luogo si presentava ufficialmente il decreto suddetto (già firmato da Sacconi ed oggi alla firma
degli altri due Ministri Fazio e Romani) e, inoltre, perché le tre entità promotrici del Forum delle
Associazioni degli OONN/OOAA, confermando quanto avevano pubblicato su Il Sole 24 Ore (più
avanti riportato), affermavano la volontà di unire in una sola immagine tali compagini di realtà
sociale. A dare un maggiore rafforzamento all’idea stessa, ulteriore conferma si è avuta dal
Ministero dello Sviluppo Economico (Ing. V. Correggia) di cui pertanto si pubblica il messaggio
inviato al Convegno, stante l’impossibilità sopraggiunta di non poter partecipare direttamente.
Al messaggio si è peraltro unito anche il Ministero del Lavoro (Ing. M. Candreva) che è
intervenuto, svolgendo anche il tema assegnato a Correggia. Candreva peraltro si è reso alla fine
disponibile a rispondere alle domande poste da alcuni Organismi su aspetti di operatività del
decreto, chiarendo però che, successivamente alla pubblicazione in G.U., sarà predisposta
circolare esplicativa su alcuni punti della Legge.
All’ UNION, alla quale era stata affidata l’organizzazione di questo evento (impegnativo
per la Sua Segreteria che ha svolto un ruolo fondamentale nell’assicurare il successo della
manifestazione), è spettato, attraverso la parola del Presidente, aprire i lavori, affidando poi
quest’ultimo, al moderatore Ing. M. Alvino gli interventi centrali e quello finale.
Era presente anche il Dott. G. Magliacane che tutti noi conosciamo, avendo apprezzato il
suo lavoro svolto in tanti anni presso l’Ispettorato Tecnico dell’oggi MSE, allora dapprima
Industria e quindi Attività Produttive e che il Presidente ha tenuto a ringraziare.
Si è peraltro unito, svolgendo un breve quanto particolare intervento, l’Ing. N. Babini
Presidente del Comitato di Area Confindustria al quale partecipano peraltro le stesse tre
Associazioni promotrici del Forum.
Di quest’ultimo ne ha spiegato ragioni e funzioni il Coordinatore Ing. L. Thione, attuale
Presidente ALPI, soffermandosi anche sul tema della certificazione di conformità degli OONN.
Non poteva mancare a questo incontro l’Ing. R. Cianotti Presidente Commissione UNI
“Apparecchi di Sollevamento” che ha intrattenuto gli astanti sull’importante tema della
normativa di riferimento per l’effettuazione delle verifiche del nuovo decreto. Egli peraltro è
stato incaricato dall’UNION per tenere appositi corsi a Roma e Milano inerenti l’addestramento
dei futuri “soggetti abilitati”.
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In precedenza avevano preso la parola sia l’Ing. M. Caserta sia l’Ing. A. Cester per
motivare la loro adesione al Forum.
Il Dott. V. Iacuzio, presidente Assocert, ha sottolineato quanto l’importanza ed il successo
del Forum non possano prescindere dalla chiarezza di volontà di effettiva rappresentazione
dell’unitarietà (politica, funzionale, operativa) delle Associazioni promotrici, assegnando
pertanto al Coordinatore l’importante ruolo che dall’insieme delle condivisioni parla, scrive ed
agisce attraverso una sola parola.
Il Convegno si è chiuso alle ore 13.15.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
=====================================================================================
Da: Ing. V. Correggia
A: Presidente UNION, Presidente Alpi, Presidente Assocert
Data: 24.03.2011, 19.10
Oggetto: Convegno Parma
Carissimi tutti,
purtroppo impegni non programmati ma di una certa importanza per la mia attività di
Amministratore, mi terranno lontano nella giornata di sabato dal Vostro/Nostro impegno a
costituire un forum degli Organismi Abilitati, Notificati e, da un domani che spero non sia troppo
in la, Autorizzati (mi riferisco a quei soggetti che opereranno ai sensi dell’art. 71 del D.lgs 81/08.
Il mio rammarico doppio in quanto mi sento parte promotrice dell’evento, ma sono sicuro che
questo aspetto sarà ben guidato da Voi, e perché avrei voluto evadere dal solito sabato
Comune/Casa riposandomi anche un po’.
Riamane comunque fermo il mio impegno a condurre in porto quella che ritengo essere una
operazione che può dare forza agli Organismi tutti, sia da punto di vista politico/amministrativo,
sia dal punto di vista operativo/qualitativo.
Stante quanto sopra vi auguro buon lavoro certi che, se problemi possano esserci, sarà con Voi
ad affrontarli.
Enzo Correggia
PS Vi prego di estendere questa mia mail sia ad ASSOCERT che ad ONIT, al momento no trovo i
loro indirizzi mail.
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Link galleria foto sito UNION:
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Qualche veduta della sala
Ing. M. Candreva
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Ing. M. Alvino
Ing. L. Thione
Ing. R. Cianotti
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Dott. I. Lentini
Linda B. – Segreteria UNION
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Dott. V. Iacuzio
Ing. G. Babini
M. Sabato – Project Manager Fiere di Parma
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Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 — 00186 Roma
Ufficio III — Reparto II
ALL. 1
UN.I.O.N.
Unione Italiana Organismi Notificati
Via M. Peroglio 18
00144 Roma
OGGETTO: UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati - individuazione degli enti di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni
rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate.
Con la presente si comunica che è stata rigettata l'istanza di annotazione nell'elenco delle
associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate presentata da codesta
associazione, sulla base delle motivazioni illustrate nel decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, di cui
si invia copia semplice.
E' possibile richiedere copia conforme all'originale del decreto stesso, che verrà inviata previo
inoltro di una marca da bollo del valore di 14,62 euro.
Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso davanti alle autorità giurisdizionali italiane.
Il magistrato addetto
Dott. Enrico Sigfrido Dedola
Rif.: d.ssa Emanuela Ronzitti
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Visto l'art.15 della direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2007
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto l'art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206 di attuazione della direttiva 2005/367CE;
precisato che il procedimento per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello
nazionale delle professioni non regolamentate nonché delle associazioni di categoria rappresentative a
livello nazionale delle attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia, di cui
all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, non è finalizzato ad un riconoscimento o ad
altra forma di regolamentazione di attività professionali non specificamente oggetto di previsione
normativa ma è unicamente rivolto alla individuazione degli enti associativi che, in possesso dei requisiti
strumentali all'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative o associazioni di categoria
rappresentative a livello nazionale delle professioni o delle attività nell'area dei servizi non intellettuali
non regolamentate, possono essere sentite sulle proposte di piattaforme comuni di cui all'art.4 lett. n) del
medesimo decreto legislativo;
precisato quindi che l'ambito di intervento delle associazioni in esame è limitato alla mera attività
consultiva in sede di elaborazione di proposte in materia di piattaforme comuni quando la materia
interessa attività professionali non regolamentate in Italia;
visto il decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 con il quale si è provveduto alla istituzione
dell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate di
cui all'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007 nonché alla istituzione del registro nel quale deve essere indicata la
data in cui sono pervenute le domande di annotazione;
vista l'istanza proposta, ai sensi del comma quarto dell'art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007
n.206, dalla Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, pervenuta in data 13 agosto 2008, con la
quale è stata chiesta l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale
delle professioni non regolamentate in Italia nonché delle associazioni di categoria rappresentative a
livello nazionale delle attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia;
vista la documentazione trasmessa dalla istante Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati in
allegato alla domanda di annotazione nonché la documentazione integrativa trasmessa;
visto il parere negativo reso dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in data 16 dicembre
2009 e pervenuto il 23 febbraio 2010;
considerato l'esito della Conferenza di servizi nella seduta del 13 aprile 2010;
ritenuto che non sussistono i requisiti previsti dall'art.26, comma terzo, del decreto legislativo 9
novembre 2007 n.206 per l'annotazione della istante Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
nell'elenco sopra indicato;
considerato in particolare che l'attività professionale cui l'associazione si riferisce sia da considerare
come professione d'impresa esercitata da persone giuridiche con finalità di lucro, come evidenziato dal
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nel parere sopra indicato;
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considerato inoltre che le attività professionali a tutela delle quali la medesima è costituita sono le stesse
di cui al D.P.R. 162/1999, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", il cui art. 9 prevede che le procedure di
valutazione della conformità sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e
dell'articolo 10 del medesimo D.P.R., oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione
europea;
considerato altresì che il secondo comma del medesimo art. 9 precisa che con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso
dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto 22 marzo 1993, del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475,
e che, inoltre, i suddetti organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualità oltre agli altri
requisiti prescritti devono possedere un'organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45012;
considerato quindi che l'associazione si pone a tutela di profili professionali la cui attività è
regolamentata, in quanto sono stati già normativamente previsti i requisiti per lo svolgimento dell'attività
ed in quanto solo a seguito di autorizzazione la medesima può essere svolta;
ritenuto pertanto che l'associazione stessa non possa dirsi rientrare nella previsione di cui all'art.26 del
decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, che richiede espressamente che debba trattarsi di
associazioni per la tutela di attività professionali non regolamentate;
ritenuto di dovere rigettare la domanda
DECRETA
L'istanza dell' Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati con sede in Roma, Via M. Peroglio 18, è
rigettata.
Roma,
Il Ministro
On.le Avv. Angelino Alfano
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
NewsLiftLetter
Roma, 14.03.2011
Oggetto:
AI SOLI ISCRITTI DI DIRETTIVA ASCENSORI
E DI DIRETTIVA MACCHINE (notificati ovvero
operanti nelle sole verifiche) – ll.ss.
Nuovo D.P.R. n.214 del 5 ottobre 2010 (G.U. n.292 del 15/12/2010) ‘’Regolamento
recante modifiche al D.P.R. n.162/99…….che modifica la Direttiva 95/16/CE sugli
ascensori’’
Premesso che la nuova legge è, di fatto, entrata in vigore a gennaio u.s., dopo le feste,
tuttavia, da alcuni episodi accaduti successivamente, parrebbe che non tutti gli iscritti – forse a
causa della mancata, approfondita, lettura – ne abbiano tenuto conto in relazione ai corretti
adempimenti di certificazione e verifiche periodiche cui tutti siamo tenuti per effetto delle
autorizzazioni le quali, vale ricordarlo, entreranno domani nel merito di valutazione anche
dell’accreditamento.
L’associazione ha peraltro in precedenza attirato l’attenzione degli iscritti per il solo
aspetto riguardante l’art.11 di tale stesso DPR 214, in quanto il MSE ha reintrodotto le tariffe
dovute per ‘’servizi vari’’ al Ministero stesso da parte degli OONN che chiedono oggi il rinnovo
della propria autorizzazione.
Con la presente nota informativa, evitandoVi – possibilmente – la complessiva lettura del
documento, l’Associazione intende chiarire il contenuto delle novità introdotte dalle diverse
modifiche apportate al D.P.R. n.162/99 al fine di operare correttamente nell’attività stessa.
1) DISCIPLINA SULLE ‘MACCHINE’’ (s.v. precedente informativa di cui al D.Lgs 17/2010Regolamento di riferimento della direttiva 2006/42/CE.)
2) D.P.R. 162/99 : ARTICOLI MODIFICATI:
a) Ambito di applicazione (art.1)
b) Definizioni (art.2)
c) Ambito di applicazione per il servizio privato (art.11)
d) Messa in esercizio ascensori e montacarichi in servizio privato (art.12)
e) Verifiche periodiche (art.13)
f) Verifiche straordinarie (art.14)
g) …………………………………………………………………….manutenzione (art.15)
h) …………………………………………………………………….libretto e targa (art.16)
i) …………………………………………………………………….divieti (art.17)
j) ……………………………………………………………………norma di rinvio (art.18)
Inoltre, è stato pure modificato l’ALLEGATO ! sui requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla
progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza.
Vediamo adesso nel dettaglio la consistenza di modifica dei vari articoli:
NOTA.
Per meglio inquadrare ciò che attiene alla responsabilità degli OONN e quella invece dei MANUTENTORI,
con i quali abbiamo comunque a che fare (e che pertanto occorre conoscere anche al fine di
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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eventualmente confrontarsi laddove necessario), si è ritenuto di suddividere la parte che interessa
specificamente noi Organismi e quella delle imprese di costruzione/manutenzione degli impianti. E
pertanto:
N.B. Gli ascensori da CANTIERE e quelli con velocità inferiore o eguale a 0,15 m/s MA DESTINATI AD USO
DIVERSO DA QUELLO PRIVATO, attengono al D.Lgs 17/2010 (macchine)
Si ricorda che la nuova Dir.Macchine, 2006/42/CE, ridisegna il campo di applicazione della DIRETTIVA
ASCENSORI 95/16/CE al fine di delimitare i prodotti dell’una o dell’altra direttiva.
IMPORTANTE E’ LA NUOVA DEFINIZIONE (art.3 di modifica dell’art.2 dpr 162/99) di ‘’ASCENSORE’’
laddove il riferimento non è più tanto la CABINA ma il ‘’supporto di carico’’ inteso come parte
dell’ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle e/o abbassarle. L’ASCENSORE QUINDI NON
E’ PIU’ DEFINITO ‘’APPARECCHIO A MOTORE’’ MA ‘’APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO’’, mentre il
MONTACARICHI è un ‘’APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO A MOTORE’’
Quanto ad ‘’ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO’’ si includono in tale definizione anche
gli ‘’APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO’’ , essendo similari agli ASCENSORI in quanto non superano la
velocità di spostamento di 0,15 m/s e pertanto inclusivi delle PIATTAFORME ELEVATRICI PER
TRASP.DISABILI (prima escluse)
Interesse OONN
ART.2 (modifica l’art 1 del
Dpr 162/99)
Non solo ascensori ma
apparecchi di sollevamento
che ‘’non si spostano lungo
guide rigide’’ ma lungo un
percorso
definito
nello
spazio.(dove sono inclusi gli
ascensori a pantografo).
Sono inoltre esclusi dal Dpr
162/99:
-scale e marciapiedi mobili
-apparecchi di sollevamento
X effettuare lavori;
-ascensori con velocità di
sollevamento non superiore a
9,15 m/s (ad esclusione di
quelli ad uso PRIVATO):
-apparecchi di sollevamento
(compresi gli ascensori) se
collegati ad una macchina e
destinati esclusiv. all’accesso
ai posti di lavoro, come pure
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Interesse comune
(OONN e imprese asc.)
ART.1
Si rinvia a decreto MSE
la
modifica
successiva d.Allegati del Dpr
162/99
Interesse Imprese
ascensori
ART.3
(che modifica l’art.2 Dpr 162/99)
Per ‘’commercializzazione di un
ascensore’’ si deve intendere il
momento in cui l’installatore
mette a disposizione dell’utente
il bene per la prima volta.
Analogamente,
per
‘’commercializzazione di un
componente
di
sicurezza,
s’intende la prima immissione
del bene sul mercato UE, per la
successiva
distribuzione
o
impiego
ART.8
(modifiche all’art.15 - Dpr
16299)
Tale art.15, così come l’art.13,
relativo alla MANUTENZIONE,
viene modificato, estendendo la
manutenzione
anche
agli
apparecchi di sollevamento la
cui velocità non supera i 0,15
m/s i quali rispondono alla
definizione di ascensore.
ART.9
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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altri apparecchi destinati
esclusiv. ai fini di raggiungere
punti di manutenzione ed
ispezione delle macchine.
dichiarazione CE di conformità ai
sensi art.3, c.2, lett. e) del D.Lgs
17/2010.
Ai fini dei controlli previsti (art.6,
c.1, D.Lgs 17/2010), il propriet. o
legale rappr.te deve mettere a
disposizione il libretto ascensore.
ART.4
(sostituisce totalmente l’art.
11 del dpr 162/99).
L’ambito di applicazione del
capo 11 include, oltre ai
precedenti
‘’ascens.
e
montacarichi ad uso privato’’,
anche gli ‘’apparecchi di
sollevamento’’
che
rispondono alla definizione di
‘’ascensore’’(in
servizio
privato) avendo velocità di
spostamento
inferiore
o
eguale a 0,15 m/s, pertanto vi
rientrano
anche
le
PIATTAFORME destinate al
trasporto dei DISABILI.
Sono esclusi:
-ascensori per miniere
-ascensori per navi
-ascensori con corsa inferiore
a2m
-ascensori azionati a mano
-ascensori non
installati
stabilmente
-MONTACARICHI con portata
pari o inferiore a 25 Kg.
ART.11
In …soldoni, tale art. che modifica
l’art.18 dpr 162/99, prevede la
reintroduzione delle tariffe dovute
dall’ON al MSE per i servizi resi
per
i
rinnovi
e
nuove
autorizzazioni degli stessi.
(sostituisce
integralmente
l’art.16 d. Dpr 162/99) LIBRETTO
E TARGA. Viene precisato che il
libretto deve contenere la
dichiarazione di conformità (ai
sensi dell’art.6,comma 5 del
decreto) ovvero
AVVERTENZE PER L’USO E LA
TARGA: devono recare il
riferimento al ‘’fabbricante’’ e
non più al solo ‘’installatore’’
(c.3, lett.b)
E’
diventata
invece
FACOLTATIVA l’indicazione sulla
targa del numero di persone.
ART.10.
Modifica l’art.17 Dpr 162/99, e fa
riferimento ‘’agli apparecchi di
sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore (la cui
velocità non supera i 0,15 m/s)
ART.12
(modifica l’All.1 –p,1,2, sui
requisiti essenziali di sicurezza e
salute relativi alla progettaz. e
costruz. degli ascensori e
componenti
di
sicurezza,
sostituendo
“CABINA”
con
“SUPPORTO DI CARICO”
Dr. Iginio S.Lentini
Presidente Un.i.o.n.
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Roma, 07.03.2011
agli Organismi Notificati associati – ll.ss.
E p.c. alle Imprese di Costruzione, Installazione e
Manutenzione degli impianti ascensore
E p.c. Ministero dello Sviluppo Economico
Dipart. Impresa ed Internazionalizzazione
Direz.Generale per il Mercato,Concorrenza,
Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica
Dirigente Div. XVIII - Ing. V. Correggia - Roma
Oggetto:
DEROGHE – REGOLAMENTO di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI N.272 DEL 22.12.2010 – G.U. N.47 DEL 26.02.2011.
Con rilevanza di informazione alle imprese ascensoriste con le quali siete in contatto,
nondimeno ai Vostri verificatori, Vi alleghiamo quanto di cui ad una parte del complessivo
contenuto, di riferimento al Dpr 162/99 per quanto attiene alla concessione del nulla osta per le
deroghe degli ascensori da installare in assenza degli spazi di rifugio in testata o in fossa.
Anche in assenza di una specifica circolare, per la verità attesa a prescindere dalla
evidente, oggi regolamentata, questione delle "deroghe" seppure con riferimento ai nuovi
termini per la conclusione del procedimento (finora sconosciuti), il fatto di aver incluso
l'adempimento nel decreto-regolamento in oggetto, ne ufficializza ai fini dell'obbligo di richiesta
preventiva e, pertanto, ove all'atto della verifica periodica non si trovasse traccia di alcuna
documentazione di autorizzazione dell'autorizzazione ministeriale, consegue che l'impianto è
stato installato senza la prescritta regolarità di esercizio.
Cordiali saluti.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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La traduzione del presente documento è stata curata da
UNION – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI E L’INDUSTRIA
Le industrie chimica, metalli, meccanica, elettrica e costruzione; Materiali grezzi,
Equipaggiamenti Meccaniche, Elettriche e Telecom
Bruxelles, 2011.03.01
ENTRG4/BP/ep/G.4.(2011)251676
Sig. Gottfried Jung
PRESIDENTE del NB-L
TCVAUSTRIASERVICESGMBH
Hiichstlitplatz 3
1200 Wiengisterreich
[email protected]
Oggetto: EN 81-1 & 2:1998+A3:2009 – rinvio della data di cessazione della presunzione di conformità
delle norme superate
Egregio sig. Jung,
In risposta alla sua lettera del 15 febbraio 2011 vorrei informarla del seguente:
Nel dicembre del 2009 sono state pubblicate due nuove norme: lE EN 81-1 & 2:1998+A3:2009 per la
costruzione e l'installazione degli ascensori elettrici ed idraulici, che soppiantano le seguenti norme
armonizzate: le EN 81-1 & 2:1998. La data del ritiro e della cessazione di conformità delle norme superate,
così come pubblicate nella Gazzetta Ufficiale OJ C 52 del 02.03.2010 (insieme alle correzioni del 1.4.2010
pubblicate nel OJEU C 8), era il 30 giugno 2011, e comprendeva la richiesta per un periodo di transizione di
18 mesi.
L'industria degli ascensori, in una lettera del 21 dicembre 2010, ha chiesto una proroga al periodo di
transizione per queste norme armonizzate. La ragione di tale richiesta, secondo l'industria degli ascensori,
sorgeva dalle difficoltà previste per i produttori e per gli installatori degli ascensori, particolarmente
riguardo agli SME. La giustificazione è stata come segue:
-
-
L'Emendamento 3 (A3) alla EN 81-1&2 affronta i miglioramenti "allo stato dell'arte", principalmente
mirati alla protezione contro i movimenti non intenzionali della cabina (il dispositivo UCM);
Nell’A3 sono comprese delle modifiche d’allineamento alle revisioni, riportate alla Direttiva
Ascensori a causa dell'applicazione della nuova Direttiva Macchine (DM);
La protezione contro i movimenti non intenzionali della cabina comporterà delle elaborazioni e/o
modifiche ai prodotti;
Vi era l’intento di pubblicare l’A3 prima dell'introduzione della nuova DM per la fine di dicembre
2009, e per poter rispettare la scadenza, il CEN TC10 ha deciso di seguire una procedura più veloce la Procedura di Approvazione Unica (UAP), accorpando l'Inchiesta CEN ed il Voto Formale in una
unica valutazione;
Nel frattempo, l'applicazione dell’A3, in relazione ai requisiti per la protezione contro gli UCM,
richiedeva, secondo diversi interessati, delle spiegazioni aggiuntive sulla progettazione e
sull'approvazione: ossia secondo i produttori di componenti, gli installatori degli ascensori e gli
organismi notificati.
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NewsLiftLetter
-
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
Inoltre, un anno dopo la pubblicazione dell'A3, la maggior parte dei produttori di componenti
avevano iniziato il percorso verso la certificazione esame del tipo dei dispositivi UCM e saranno
pronti a rendere disponibili i loro prodotti entro l'inizio del 2011. In seguito saranno necessari
l'analisi dei guasti, la definizione della metodologia su come selezionare ed aggiustare i mezzi per la
protezione per ogni singolo ascensore, il metodo per i collaudi sul posto che prendono in
considerazione dei guasti specifici delle singole progettazioni di ascensori. Essendo una procedura
relativamente lunga (almeno 6 mesi), non sembra compatibile con l'originale data di ritiro, o con la
data di cessazione di conformità (ossia la fine di giugno 2011).
Durante la riunione del Comitato Ascensori del 17 gennaio 2011, la maggior parte degli Stati Membri ha
appoggiato la proposta di prorogare la data di cessazione della presunzione di conformità delle norme
armonizzate superate (nessun Stato Membro era contrario). Si è concluso, in relazione alla Direttiva
Ascensori riguardo alla pubblicazione nella Gazzetta Officiale OJ C 052 del 02/03/2010 dei riferimenti alla
EN 81-1&2:1998+A3:2009, che la data di cessazione della presunzione di conformità delle norme superate
EN 81-1&2:1998, fissata inizialmente per il 30 giugno 2011, sia da prorogare di 6 mesi fino al 30 dicembre
2011. Sarà emessa una nuova comunicazione della Commissione nel quadro dell'implementazione della
Direttiva Ascensori.
Distinti saluti,
Beata Pich
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Roma, 02.03.2011
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
Agli OONN iscritti – ll.ss.
Oggetto: ACCREDIA – GRUPPO DI LAVORO TARIFFE – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2011.
La riunione in oggetto, a Voi tutti preannunciata, si è svolta oggi, terminando – per
quanto concerneva la presenza del sottoscritto, unico tra i 5 componenti (Olivieri-Aioici,
Carnamolla; Musa, Abbascia, Perissich + Trifiletti designati dall'ente unico ad essere stato
cooptato nei lavori di cui all'oggetto, alle 15.45.
Di fatto eravamo presenti, fisicamente, solo tre – il sottoscritto, Perissich e Trifiletti (Dir.
Gen.le Accredia), in quanto Carnamolla era stato bloccato dalla neve emiliana, mentre Olivieri,
Musa e Cusolito (Alpi) partecipavano in video-conferenza dalla sede Accredia di Milano e, infine
la Sig.ra Abbascia – influenzata – ascoltava attraverso Escape.
Il Dir. Gen.le ha introdotto la questione tariffe, chiarendo subito che quanto sarà deciso
da Accredia in ordine alle quotazioni da applicare per l'accreditamento sarà posto al vaglio della
Commissione Interministeriale di cui peraltro al Comitato di Vigilanza composto come è noto dai
vari Ministeri. Una prima decisione, migliorativa economicamente, rispetto a quanto oggi
conosciuto, è inserita nella suddetta proposta.
Gli indirizzi che partono comunque da un attento esame delle varie direttive (al di là di
quelle che come associazione ci riguardano direttamente, ascensori, Macchine e Ped) detenute
dagli OONN da accreditare, non possono – ovviamente – prescindere da un unicum di
impostazione, essendo il criterio da studiare eguale in termini di applicabilità della quotazione.
La preoccupazione di Accredia è pertanto quella di ponderare tale criterio che, a seconda
dell'ampiezza dell'ON, inciderà a seconda del fatturato prodotto. Una prossima riunione è
peraltro prevista per il 23 p.v. a Roma.
Nel merito previsionale di inizio dell'accreditamento, l'Ente Unico ne prevede per il 2012.
Il Dr. Trifiletti ha tuttavia chiarito che, facendo comunque fede il fatturato sia nella pura ipotesi
che si applichi la % sugli scaglioni sia, diversamente, che se ne convenga solo di un unico valore
percentualistico, prevedendola semplicemente in ragione del fatturato, questi non potrà non
essere rilevato se non l'anno successivo a quello della valutazione dell'ON. Rimarrebbe peraltro
integro l'aspetto concettuale del pagamento (annuale) a sé stante dovuto per il mantenimento
dell'accreditamento stesso. Si potrebbe infine delineare la convergenza verso il solo schema
accreditato, abbandonando il discorso sul mero fatturato ma, questa, è solo – allo stato – una
delle ipotesi.
Il Dir.Gen.le Accredia conclude informando che quanto di cui alla riunione odierna sarà
emesso un report.
Il presidente Union ha osservato che, allo stato, esiste un giustificato fermento da parte
degli accreditanti, dovuto anche alla fondatezza o meno delle varie notizie che circolano sulle
tariffe stesse. E' stata sostenuta la necessità di tutelare i piccoli Organismi attraverso quanto se
ne dovrà decidere del tariffario in questione, motivandone le oggettive ragioni, sul merito delle
quali si è accettato di convenirne.
Proseguendo, lo stesso presidente ha chiarito quanto sta avvenendo al MSE a seguito
della reintroduzione del tariffario dei "servizi vari" resi dal Ministero (Accredia peraltro non ne
era stata informata): in sostanza, se un ON oggi vuole ottenere il rinnovo dell'autorizzazione,
deve pagare l'importo stesso che il Consiglio di Stato reputò (dopo ricorso al Capo dello Stato
presentato nel 2006 da Union) non dovuto (da allora infatti gli associati Union non hanno più
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
NewsLiftLetter
pagato l'importo triennale di oltre 6 mila euro, oltre a quello annuale di € 900,00 circa). Al dr.
Trifiletti, come richiesto,sarà trasmessa tale documentazione specifica a scopo informativo,
unitamente al fatturato degli OONN iscritti e, inoltre, le direttive in possesso di ciascun singolo
associato.
Quanto alle verifiche di dpr 162/99 che, secondo il presidente Union, non dovrebbero far
parte della "certificazione" CE di cui alla specificità dell'accreditamento, Cusolito ha osservato
quanto il cumulo di fatturato complessivo dell'ON sia previsto nel comunque insieme che,
quindi, dovrebbe essere sottoposto all'accreditamento stesso. La EA peraltro ne prevede e
pertanto sarà trasmesso apposito documento a Union da parte dello stesso Cusolito.
Concludendo, si deve oggettivamente sottolineare la disponibilità Accredia ad ascoltare, a
ribadire che ancora nulla è stato definitivamente deciso in tema tariffe e, soprattutto, ad avere
accolto – almeno come base di analisi – le possibili diverse configurazioni in capo a quanto
occorrerà poi definire. Vedremo.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
Roma, 04.03.2011
Oggetto:
tariffe.
AGLI ISCRITTI OONN ACCREDITANTI – LL.SS.
precisazioni in ordine al report della riunione con Accredia del 2/3 sulla questione
Desidero correttamente comunicare – a seguito di quanto pervenutomi dal Dir. Gen.le Accredia,
Dr. Trifiletti – le seguenti precisazioni:
1.
2.
La previsione di inizio dell'accreditamento – da me intesa per il 2012 – è invece prevista
sin dal 2011.
Si deve attendere il report "ufficiale" della riunione stessa – che sarà spedito da Accredia
a cura dell'Ing. MUSA – pertanto a Voi tutti trasmesso per avere un quadro sinottico del
contenuto di tale riunione.
Quanto al discorso delle verifiche – che avevo sostenuto non dovessero entrare a far parte di
quel complessivo novero del fatturato (sul quale calcolare le quotazioni dovute per
l'accreditamento), mi è stato fatto notare, da un componente (Ing. Cusolito) dello stesso Gruppo
di Lavoro presente peraltro in video-conferenza dalla sede Accredia di Milano, quanto invece ne
stabilisce – specificamente – il documento SOGS N:640 EN che ho provveduto pertanto a
trasmettere in segreteria ai fini della traduzione. Non appena avuta, sarà mia cura
correttamente dedurne, tuttavia pre-informando che dalla lettura, seppure sommaria, sembra
evincersi che il fatturato dell'ON comprenda, nel cumulo, anche le verifiche periodiche.
Cordiali saluti.
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Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
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Verbale della riunione del GDL del CD per la definizione delle TARIFFE
2 MARZO 2011
ore 14.30
Presenti:
la riunione si tiene in videoconferenza tra le sedi ACCREDIA di Roma e Milano.
per Gdl del Consiglio Direttivo di ACCREDIA:
Dr.
Ing.
Dr.
Luigi PERISSICH
Giovanni
OLIVERI
Filippo TRIFILETTI
Confindustria Servizi Innovativi
Associazione AIOICI
Direttore Generale
Ing.
Sig.ra
Alberto MUSA
Lea
ABBASCIA’
Dir. Dipartimento Certificazione e Ispezione
Resp. Amm.ne ACCREDIA (coll. via skype)
Invitati
Dr.
Dr.
Roberto
Iginio
Associazione ALPI
Presidente UNION.
CUSOLITO
LENTINI
Impossibilitato a partecipare causa maltempo il dott. Carnemolla
1. Oggetto
L’incontro è stato allargato ad UNION - ottenuto il parere positivo da parte degli altri componenti del
gruppo di lavoro nominato dal Consiglio Direttivo (CD) di ACCREDIA il 15 febbraio scorso - per formulare
proposte di criteri di tariffazione per le attività di accreditamento che dovranno essere svolte negli ambiti
cogenti, che coinvolgono anche gli interessi rappresentati da questa Associazione di Organismi notificati..
Prima dell’inizio, su proposta del dr. Trifiletti, si concorda che la riunione stessa venga verbalizzata, in modo
che possa essere mantenuta traccia degli argomenti discussi e di eventuali decisioni assunte.
2. Problematiche affrontate e discusse
Trifiletti ripercorre brevemente le recenti modifiche apportate al tariffario del Dipartimento certificazione e
ispezione di ACCREDIA, che hanno introdotto una diminuzione della componente tariffaria “diritto di
mantenimento annuale”, a fronte di un incremento del costo della giornata di valutazione, costituendo
comunque una diminuzione complessiva dei costi a carico degli Organismi accreditati.
Ora si presenta il problema di superare un rilievo rilasciato da EA, in relazione al fatto che la riduzione del
diritto annuale di mantenimento, concordata con il MIPAAF ed applicata per l’accreditamento di organismi
di certificazioni di prodotti agroalimentari di qualità regolamentate, dovrà essere estesa anche agli altri
accreditamenti concessi negli ambiti regolamentati e cogenti.
Con l’occasione, il CD ha incaricato questo Gdl di formulare delle proposte alternative e atte a meglio
considerare le esigenze di queste tipologie di Organismi.
Varie ipotesi sono al vaglio e sostanzialmente tutte prevedono una riduzione progressiva del diritto annuo.
Trifiletti non esclude la possibilità di non applicare, negli ambiti regolamentati, una percentuale di prelievo
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
sul fatturato degli organismi; tuttavia, questo dovrà essere attentamente ponderato, nel 2011, anche in
base alle dimensioni dell’attività che i diversi Ministeri assegneranno ad ACCREDIA (che, com’è noto, in
questi ambiti non può operare in assenza di una formale attribuzione di competenze da parte del Governo).
C’è dunque il tempo per definire un sistema che Trifiletti auspica sia, al tempo stesso, semplice, e capace di
attribuire il peso sugli organismi parametrandolo in base al numero di schemi e settori per i quali gli stessi
sono accreditati.
Interviene il Presidente UNION per informare che recentemente il MiSE ha (re)introdotto un tariffario per
le attività rese dal Ministero stesso per la concessione delle notifiche e dei rinnovi. Tuttavia il MiSE non ha
tenuto conto che detto tariffario era già stato oggetto di un parere negativo che il Consiglio di Stato aveva
rilasciato a suo tempo, a seguito di un ricorso presentato dalla stessa Associazione UNION.
Lentini aggiunge che l’allora Direttore del MiSE, ing. Goti, aveva emesso una disposizione per annullare
l’applicazione del tariffario in questione. Per questa ragione gli ON, in particolare gli associati a UNION, non
hanno pagato i relativi importi.
Poiché ACCREDIA non è al corrente di tali fatti pregressi, Lentini si impegna a trasmettere a Trifiletti copia
della documentazione di cui sopra, unitamente al fatturato degli Organismi iscritti ed alle direttive in
possesso di ciascuno
Queste informazioni potranno essere utili per valutare le varie ipotesi di modifica al Tariffario, sulla base di
dati reali e specificatamente riferiti agli ON.
Cusolito introduce un altro aspetto, che influisce sui costi dell’accreditamento e che riguarda il fatto che le
varie Direttive richiedono accreditamenti rispetto a differenti norme (ISO/IEC 17021, EN 45011, ISO/IEC
17020). La richiesta del possesso contemporaneo di tutti questi accreditamenti, moltiplicati per le singole
direttive ricomprese nell’accreditamento, aumenterebbe sensibilmente la componente dei costi dovuta al
numero di giorni-uomo di verifica necessari.
Musa osserva che questo aspetto non risulta, di fatto, così gravoso per gli Organismi per i seguenti motivi.
Trattandosi di accreditamento per certificazioni di prodotto, è già procedura di ACCREDIA rilasciare
l’accreditamento per schema e per “famiglie omogenee” di prodotti, con verifiche condotte a
campionamento, al fine di coprire tutte le famiglie durante il periodo di 4 anni di accreditamento, con
conseguente sensibile diminuzione dei costi di verifica.
Cusolito osserva che un altro elemento che influenza direttamente i costi è costituito dalla frequenza delle
verifiche di sorveglianza che il Ministero richiederà che ACCREDIA effettui sugli ON.
Lentini aggiunge che, a suo parere, gli organismi che svolgono solo attività ispettiva (es. DPR 162/99) non
dovrebbero essere ricompresi nello stesso ambito di quegli organismi che rilasciano certificazioni di
prodotto per la marcatura CE.
Musa replica che per l’accreditamento degli organismi che effettuano unicamente attività ispettive, esiste
uno schema specifico che prevede la conformità alla norma ISO/IERC 17020.
Aggiunge che, la posizione fin’ora espressa da EA e sempre confermata dal Rappresentante della UE che
segue queste problematiche, è che l’accreditamento -quando richiesto- non possa essere previsto in forma
parziale, ma debba essere adottato nella sua completezza. In altre parole non si ritiene possano essere
adottati accreditamenti “ridotti” che prevedono, per esempio solo verifiche documentali, o, sempre per
esempio, un numero di verifiche di sorveglianza inferiori rispetto a quelle stabilite dalle norme e regole di
accreditamento.
Trifiletti conferma che le analisi e le ipotesi di modifiche al tariffario, terranno conto anche degli elementi
emersi nel corso della presente riunione.
Si stabilisce che ci si rivedrà orientativamente nel mese di aprile e, per quella data, la struttura presenterà
al GDL alcune ipotesi di nuovo sistema di prelievo per il diritto annuale di mantenimento.
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
Per quanto attiene all’avvio delle attività di ACCREDIA in ambito cogente, Trifiletti conferma che ACCREDIA
sta gestendo, in supporto al MiSE, una prima fase che prevede attività di verifica congiunta ACCREDIA –
MiSE su un campionamento di ON, tale che consenta il recupero dei nominativi degli ON nazionali nella
banca dati europea, NANDO. Successivamente si inizieranno le attività di accreditamento.
Il problema maggiore è costituito dagli altri Ministeri che non hanno risposto alla lettera del MiSE che
informava circa le uniche due vie percorribili per poter procedere all’inserimento delle notifiche in NANDO:
- l’accreditamento come presupposto alla notifica,
- il riconoscimento diretto da parte del Ministero interessato, purché corredata da tutta la documentazione
richiesta ad evidenza delle verifiche svolte (vedasi doc. SOGS N640EN che Cusolito distribuirà ai presenti via
e-mail).
Proprio al fine di promuovere una reazione da parte degli altri Ministeri è già stata convocata una riunione
del Comitato ACCREDIA di coordinamento tra le Amministrazioni socie, fissata per il prossimo 23 Marzo. Si
stanno valutando anche altre azioni tese ad avere risposte dagli interessati.
Per quanto infine riguarda gli approfondimenti in merito alla revisione dei criteri di sorveglianza suo OdC ed
OdI – anch’essi richiesti al GDL dal Cd di ACCREDIA – la riunione si è aggiornata alla settimana successiva, in
sede ristretta, con il solo coinvolgimento delle associazioni degli organismi accreditati e della direzione del
dipartimento competente.
Alberto Musa
Marzo 2011
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Roma, 16.03.2011
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
AGLI ACCREDITANTI OO.NN. ISCRITTI-LL.SS.
Oggetto: documento SOGS N.640 EN del 26.11.2010 della Commissione Europea a valere e valore della
normazione e della valutazione della conformità.
Premesso che del documento in oggetto si è discusso nella riunione del sottoscritto con
Accredia (GdL tariffe),I"UNION ha pertanto deciso di far tradurre il documento che interessa tutti i notificati,
soprattutto italiani, dal momento che il titolo di tale nota è "La notifica senza l'accreditamento "
(art.5.2 del Regolamento 765/2008), fornendo una guida per la val utazi one de l l 'O N al q ual e
c onc e de re l a noti fi c a, t uttavi a no n b asa ndo si sull'accreditamento per appoggiarla.
Considerazioni.
Il documento SOGS N640 EN non mira a stravolgere il contenuto dell'art.5.2.sopra accennato,
quanto, invece, su quali elementi basarsi per la procedura di valutazione, non basata
sull'accreditamento, ma egualmente probante ai fini della concessione della notifica.
Si parte, in primis, dal fatto che sono gli Stati Membri a rendersi responsabili della competenza e
l'indipendenza degli OONN, verificandone attraverso una procedura di valutazione la quale, ove si
decidesse di non utilizzare l'accreditamento (basato sulla serie 17000 delle norme armonizzate e
conseguenti requisiti specifici di ciascun settore notificato), risulta pertanto alternativa a
quest'ultima, mentre è da sottolineare la piena equivalenza della stessa rispetto all'accreditamento, tuttavia
confermando il Nuovo Quadro Legislativo una preferenza verso quest'ultimo — rilasciato come è noto
dall'ente unico designato dallo Stato membro — motivato dalle ragioni che troverete dettagliate alla fine
dell'art.2 del documento complessivo che Vi si allega.
VEDIAMO IN COSA CONSISTE L'ALTERNATIVA ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO (RIFERIMENTO
ALL'ART. 5.2 DEL REGOLAMENTO N. 765)
Se lo Stato Membro italiano decidesse. ad es., di impiegare questa valutazione alternativa, deve fornire
comunque alla Commissione ed agli altri S.M. la documentazione-prova necessaria per dimostrare di
aver effettuato la verifica della competenza degli OONN per la valutazione della conformità. Tali informazioni
devono essere dettagliate ed esaurienti, in modo da assicurare la completezza della valutazione ai fini
della determinazione della qualificazione dei compiti che tale ON, attraverso la concessione della
notifica, deve svolgere. Queste stesse informazioni — legate alla concessione della notifica stessa — sono
diffuse tramite NANDO alla Commissione ed agli altri S.M.
E veniamo al "cosa consiste " tale procedura :
1. Gli OONN che si candidano devono essere posti a conoscenza dei propri diritti e DOVERI e quali
requisiti devono possedere, e dimostrare, in relazione alla concessione della Notifica, posta
l'esistenza di una formale, ovvia, procedura di richiesta;
2. altra procedura di valutazione dei requisiti posseduti, deve peraltro comprendere:
a) Una revisione delle documentazione riguardante la conformità ai requisiti,dal punto di vista
sostanziale e, quindi, della completezza e della specificità:
b) Una valutazione dell'insieme del manuale delle procedure e di quello della qualità, laddove siano
contenuti tutti gli elementi descrittivi del rispetto della conformità ai requisiti,oltre quelli delle
attività tecniche, ivi compresa l'ovvia competenza del personale addetto all'emissione della
certificazione e l'elencazione-possesso degli strumenti e degli equipaggiamenti tecnici, non
disgiunto dalla completezza di un organigramma di dimostrazione della struttura ed assetto
societario,
c) Nell'insieme di quanto sopra, rientra la produzione di un rapporto di valutazione, il correlato
sistema decisionale e, tuttavia, la sorveglianza dello Stato Membro, sistematica, in una alle
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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sanzioni a seguito della sorveglianza periodica, effettuata da verifiche presso la sede dell'ON
e/o in field per controllare sia l'adempimento ai requisiti, sia il mantenimento degli stessi;
d) Ovviamente, lo Stato Membro deve dimostrare la propria competenza nel valutare gli OONN
stessi ai fini del mantenimento della notifica.
Conclusioni.
Se lo Stato Membro decide, quindi, di adottare questa procedura alternativa per i propri OONN, appare
chiaro che la valutazione della conformità viene sottratta all'Ente Unico di accreditamento, rilevando
però che tale sistema è tuttavia considerato una leggere, e non totale, sostituzione del vero e proprio
accreditamento che, anzi in quanto indebolisce l'immagine e la consistenza di quest'ultimo, "non
dovrebbe essere impiegato", peraltro aggiungendone di quanto l'ente unico nazionale abbia l'obbligo,
"in alcuni casi", di eseguire la valutazione del candidato ON, posto che ciò faccia parte di accordo-stipula
derivante da legislazione nazionale.
*****************************************************************************************
Alle pagine seguenti sarà inoltre descritto l'iter del diverso accreditamento.
PER COMPLETARE IL QUADRO INFORMATIVO DI QUANTO OCCORRE CONOSCERE (rispondendo qui ndi
anc he alle dom ande di c hiarime nto che sono poste all 'associ azi one) LADDOVE,
DIVERSAMENTE DALLA IPOTESI PRIMA ANALIZZATA, SI PROPENDESSE VERSO LA "PRATICA
ACCREDITAMENTO" ad opera e valutazione, pertanto, di ACCREDIA, se ne chiarisce sinteticamente,
tuttavia in maniera sia schematica, sia descrittiva.
ACCREDITAMENTO DELL'ORGANISMMO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE.
Le condizioni perché un Organismo di Certificazione possa essere accreditato, prevedono quanto
segue:
a) Sia conforme ai requisiti applicabili e definiti nello specifico REGOLAMENTO, nelle norme e nei
documenti di riferimento definiti e stabiliti dall'Ente Unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA):
b) Mantenga costantemente un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e collaborazione con
tale Ente Unico;
AL MOMENTO DELLA VERIFICA INIZIALE e, pertanto, dopo la premessa di cui sopra:
a) L'Ente Unico di accreditamento effettua una prima verifica iniziale PRESSO LA SEDE
DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE RICHIEDENTE, atteso che questi sia ovviamente già operativo,
avendo emesso rapporti di certificazione da ALMENO DODICI MESI;
b) Conseguentemente al punto a), lo stesso OdC abbia rilasciato almeno TRE rapporti di
certificazione per ciascun settore di accreditamento richiesto;
c) Avere completato presso la sede dell'ON almeno una verifica ispettiva interna di tutto il suo
sistema di gestione e avere definito il relativo piano di azioni correttive (nel caso ciò si fosse
reso necessario) Il verbale, tuttavia, di verifica ispettiva interna, è comunque sempre previsto
nel manuale di qualità a cadenza addirittura semestrale.
d) Parimenti al punto c), l'ON deve avere dimostrato di aver effettuato almeno un riesame del
proprio sistema di qualità, in una al manuale delle procedure e pianificato, pertanto, le relative
azioni correttive (e preventive).
Esse ndo, peraltro, previsto che ACCREDIA acceda presso le sedi dei clienti, seppure in
accompagnamento con l'OdC, a pena della sospensione dell'attività ispettiva in caso di inadempienza di
tale obbligo, APPARE D EL TUTTO EV IDENTE QUANTO L'ORG ANISMO CH E INTENDA
ACCREDITARSI DEBBA AVER PREVENTIVAMENTE PREVISTO UN DOCUMENTO CONTRATTUALE, OVE NON
INCLUSO NEI PROPRI MANUALI OVVERO FORMALIZZATO ATTRAVERSO UNA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE,
TRASFERENDO Al PROPRI CLIENTI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE CHE
INCLUDONO QUELLI DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA DELL'ENTE UNICO.
Si ricorda infine, riepilogandone, che la verifica del sistema, effettuata da "auditor di terza parte",
quale ACCREDIA, consta pertanto di:
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Verifica documentale

Verifica presso la sede dell'ON

Riesame dei rapporti di verifica

Emissione del certificato.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
*****************************************************************************************
La traduzione del presente documento è stata curata da
UNION – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
EUROPEAN COMMISSION
ENT ERPR IS E AND IN DUS T RY DIR ECT ORAT E-GENERAL
Regulatory policy
Regulator y appr oach for the fr ee movement of goods
NOTAALGRUPPO DEGLIUFFICIALIDIRIGENTI SULLAPOLITICAPERLA
NORMALIZZAZIONEEPERLAVALUTAZIONEDELLACONFORMITA’
Titolo:
Autore:
CERTIF 2010-08 – La Notifica senza l’accreditamento (Art. 5.2
del Regolamento 765/2008)
Annabel Brewka, DG per gli Affari e l’Industria, Unità Cl
([email protected])
Doc. N,: SOGS N640 EN
Versione: 1
Emesso il:
2010-11 -26
Riunione:
2010-12-08
Status: Per discussione
Astratto:
Il presente documento fornisce una guida in relazione alla procedura di
valutazione dove essa non si basa sull'accreditamento per appoggiare la
notifica degli organismi per la valutazione della conformità sotto la
legislazione per l'armonizzazione tecnica.
Parole Notifica, organismi per la valutazione della conformità,
chiavi: accreditamento
Riferimenti: Regolamento (EC) no 765/2008 che stabilisce i requisiti per
l’accreditamento e per la sorveglianza del mercato in relazione alla
commercializzazione dei prodotti
Brussels,
SOGS N640 EN
CERTIF 2010-08
La notifica senza l'accreditamento - Articolo 5.2 del Regolamento 765/2008
1. L'obbiettivo del documento
Il presente documento fornisce una guida riguardante la procedura di valutazione dove tale procedura non
è basata sull'accreditamento per appoggiare la notifica degli organismi per la valutazione della conformità
sotto la legislazione per l'armonizzazione tecnica. Descrive i principali elementi su cui si deve appoggiare
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
tale procedura di valutazione. Questo documento non mira a stabilire una metodologia per la valutazione ai
sensi dell'Articolo 5.2, né di fornire una descrizione dettagliata o un elenco dei documenti che dovranno
essere inviati dalle autorità notificanti.
2. Contesto
Gli Stati Membri notificano – per mezzo delle autorità notificanti designate - alla Commissione ed agli altri
Stati Membri, gli organismi per la valutazione della conformità che hanno deciso di autorizzare a svolgere
dei compiti specifici relativi alle procedure di valutazione della conformità stabilite nella parte applicabile
della legislazione per l'armonizzazione tecnica.
Nel prendere la decisione politica e legislativa su quali organismi notificare, gli Stati Membri si rendono
responsabili della competenza e l’indipendenza tecniche di tali organismi, verificando tali qualità tramite
una procedura adeguata di valutazione.
Secondo il Nuovo Quadro Legislativo, la verifica della competenza e dell’indipendenza tecniche durante una
procedura di notifica può essere appoggiata dal punto di vista tecnica, o da un accreditamento secondo la
serie 17000 di norme armonizzate col prendere in considerazione i requisiti che sono specifici al relativo
settore stabiliti dall'applicabile legislazione per l'armonizzazione, oppure, se si decide di non utilizzare
l'accreditamento, tramite una procedura alternativa di valutazione.
Anche se non è obbligatorio sotto il Nuovo Quadro Legislativo, e nonostante l'equivalenza legale fra la
procedura alternativa di valutazione e l'accreditamento, è stata espressa chiaramente nel Nuovo Quadro
Legislativo una preferenza per l’uso dell'accreditamento in appoggio alla notifica tramite la procedura
facilitata di notifica per la notifica basata sull'accreditamento. L'accreditamento, come valutazione
indipendente ed imparziale, eseguita da una parte terza competente dotata di autorità, per esempio il
designato organismo nazionale per l'accreditamento, deve essere considerato dalle autorità notificanti lo
strumento privilegiato per la valutazione della competenza e dell'imparzialità tecniche di un organismo
notificato candidato. Questo per le ragioni seguenti:
 l'accreditamento, essendo una totalità basata sulle norme, diminuisce le discrepanze nei criteri
applicati per la notifica
 l'accreditamento prevede delle procedure consolidate per i reclami e per i ricorsi
 l'accreditamento prevede la possibilità di obbiettare all’assegnazione di un valutatore
 l'accreditamento prevede delle procedure e dei piani consolidati per una sorveglianza a scadenza
regolare ad intervallo dosato per monitorare il continuato adempimento degli applicabili requisiti da
parte del CAB accreditato
 l'esistenza del sistema EA per la valutazione fra pari che accerta la conformità ai requisiti del
Regolamento 765/2008, EN ISO/IEC 17011 ed agli altri requisiti applicabili, verificando quindi la
competenza degli organismi nazionali per l'accreditamento a valutare i CAB in vista della notifica, fa
sì che l'accreditamento è il sistema di valutazione più trasparente a disposizione, in grado di fornire le
dovute garanzie e di ispirare fiducia.
Ad oggi, non disponiamo, oltre all'accreditamento, di un sistema di valutazione alternativa comparabile e
sostanzialmente equivalente basato su delle regole e delle procedure codificate in grado di offrire un simile
livello di armonizzazione e di trasparenza. In particolare nessun metodo di valutazione prevede una
procedura di valutazione sistematica, strutturata ed ampiamente riconosciuta per il riconoscimento di chi
valuta la competenza degli organismi di valutazione della conformità, il quale rappresenta chiaramente una
valvola aggiuntiva per lo strumento di accreditamento. Per questa ragione il Nuovo Quadro Legislativo ha
rafforzato considerevolmente il ruolo e l'uso dell'accreditamento nel campo regolato.
3. La Valutazione sotto l'Articolo 5.2 del Regolamento 765/2008
Se uno Stato Membro decide comunque, per qualsiasi ragione, di impiegare un metodo alternativo di
valutazione e di non basare la sua notifica sull'accreditamento, secondo l'Articolo 5.2 del Regolamento
765/2008 "fornirà alla Commissione ed agli altri Stati Membri tutte le prove documentarie necessarie per la
verifica della competenza degli organismi per la valutazione della conformità che ha selezionato per
l'implementazione della relativa legislazione Comunitaria per l'armonizzazione".
Per poter assicurare il livello necessario di fiducia nell'imparzialità e nella competenza tecnica degli
organismi per la valutazione della conformità, e nei rapporti di collaudo ed i certificati di valutazione della
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conformità emessi da tali organismi, le autorità nazionali, nel svolgere la valutazione senza accreditamento,
dovrebbero fornire delle informazioni dettagliate ed esaurienti che descrivono in che modo è stato valutato
l'organismo candidato e come è stato qualificato ad eseguire i compiti per cui è stato notificato, e dovrebbe
mostrare che l'organismo adempie ai criteri applicabili relativi agli Organismi Notificati. Queste
informazioni, legate ad una notifica concessa, sono rese disponibili tramite lo strumento NANDO alla
Commissione ed agli altri Stati Membri.
La procedura alternativa di valutazione si dovrebbe basare su almeno gli seguenti elementi:
 gli Organismi Notificati candidati dovrebbero essere portati a conoscenza delle condizioni generali, i
propri diritti ed obblighi, ed i requisiti relativi alla valutazione eseguita in vista della notifica;
 l'esistenza di una formale procedura di richiesta;
 Una procedura di valutazione a fronte degli applicabili requisiti. La valutazione deve comprendere:
 una revisione dei documenti che verificano la completezza e l'appropriatezza, dal punto di
vista della sostanza, riguardante la conformità agli applicabili requisiti,
 una valutazione in situ per verificare gli aspetti tecnici e procedurali come la disponibilità e
l'appropriatezza degli equipaggiamenti e degli impianti, la competenza tecnica del personale,
l'esistenza di un appropriato sistema dirigenziale, e per verificare gli altri aspetti che
dimostrano che la conformità ai requisiti è stato correttamente implementato. Idealmente, la
valutazione comprenderà una testimonianza delle attività tecniche,
 la produzione di un rapporto di valutazione;
 I sistemi decisionali;
 l'esistenza di una sorveglianza sistematica e di un relativo meccanismo di sanzioni che prevede per
una sorveglianza periodica che comprende, dove appropriato, delle visite in situ, per poter verificare
il continuato adempimento dei requisiti da parte dell'Organismo Notificato;
 la dimostrazione della competenza delle autorità nazionali a valutare gli organismi per la valutazione
della conformità ai fini della notifica sotto la legislazione di armonizzazione tecnica.
Quando decidono di seguire la strada della procedura di valutazione alternativa piuttosto che
l'accreditamento formale, le autorità nazionali non devono appaltare all'organismo nazionale per
l'accreditamento la valutazione degli organismi per la valutazione della conformità che richiedono di
diventare Organismi Notificati. Un simile "accreditamento leggero" che utilizza i servizi e la competenza
degli organismi nazionali per l'accreditamento, senza ricorrere all'accreditamento, è una pratica che
indebolisce l'accreditamento e quindi non dovrebbe essere impiegato. E' da notare che in alcuni casi gli
organismi nazionali per l'accreditamento hanno l'obbligo di eseguire la valutazione degli Organismi
Notificati candidati, laddove sia stipulato dalle leggi nazionali.
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From: Lorenzo Thione - Alpi
Sent: Thursday, March 03, 2011 8:21 AM
To: Dott. I. Lentini - Presidente UNION
Subject: Riunione "speciale" del Gruppo Specialistico "Organismi Notificati" di ALPI Associazione
Milano, 3 Marzo 2011
Cari colleghi,
Vi informo che, anche a seguito di istanze emerse all’interno della nostra Associazione, abbiamo ritenuto
opportuno convocare una “speciale” riunione del Gruppo Specialistico “Organismi Notificati” di ALPI
Associazione, aperta alla partecipazione di tutti gli interessati al mondo della “certificazione cogente”.
Per motivi di centralità territoriale e grazie alla cortese ospitalità offertaci, tale riunione avrà luogo il giorno
30 Marzo 2011 presso la sede dell’Associato ALPI ICE S.p.A. in Anzola dell’Emilia (Bologna), via Garibaldi 20,
con inizio alle ore 10.30 e termine verso le ore 16.30.
La riunione avrà carattere di incontro allargato fra gli Organismi italiani operanti nel settore cogente e,
come tale, è aperta anche agli Organismi Notificati non associati ad ALPI Associazione ed agli
Organismi Abilitati ai sensi della legislazione nazionale, sia associati che non associati.
I temi della riunione – che formeranno oggetto di apposito ordine del giorno che verrà diffuso in tempo
utile a tutti i Soggetti potenzialmente interessati all’incontro – verteranno su problematiche di attualità,
quali le possibili iniziative per favorire il superamento dello stato di “blocco” delle notifiche, il ruolo svolto
dalle Associazioni per la promozione e la difesa degli interessi degli operatori del settore e relative
possibilità di rafforzamento, le prospettive e problematiche connesse all'applicazione dell’emanando
Decreto Interministeriale di applicazione dell’Articolo 71 comma 13 del D.Lgs 81/08, l'utilizzo
dell’accreditamento per il rilascio delle autorizzazioni e criticità tecnico-economiche correlate, e numerosi
altri argomenti.
Ritengo che l’incontro possa rappresentare un utile passo sul percorso di rafforzamento della
collaborazione tra le Associazioni degli Organismi in oggetto, nel quadro del costituendo Forum, e sono
certo che le vostre Associazioni vorranno presenziare in misura significativa.
Con i migliori saluti.
Ing. Lorenzo Thione
Presidente
ALPI Associazione
Nota informativa
*****************
Milano, 31 Marzo 2011
Resoconto sintetico della riunione allargata del
Gruppo Specialistico “Organismi Notificati” di ALPI Associazione
30 Marzo 2011
Si riporta, nel seguito, un breve resoconto della riunione in oggetto strutturato per argomenti corrispondenti ai punti dell’Ordine del giorno.
Alla riunione – convocata su proposta di alcuni Organismi e del cui svolgimento erano stati debitamente
informati tutti gli Associati ALPI potenzialmente interessati ai temi in questione, nonché altre Associazioni
rappresentative degli Operatori del settore cogente – sono intervenuti 25 partecipanti in rappresentanza di
23 Organismi, per la maggior parte Associati di ALPI Associazione.
Erano altresì presenti due rappresentanti dell’Associazione UNION.
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1.
Superamento dello stato di “blocco delle notifiche”
Si è preso atto del programma di audit predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico che dovrebbe
portare, nel beve periodo, all’esecuzione delle verifiche in campo di circa una decina di Organismi notificati
su alcune importanti Direttive di competenza esclusiva di tale Ministero, scelti con opportuni “criteri di
campionamento”. Le verifiche dovrebbero essere condotte da gruppi di valutazione composti da funzionari
ministeriali e da valutatori espressi dall’Ente di accreditamento.
Alcuni dei presenti hanno accennato a difficoltà realizzative che potrebbero insorgere a seguito dell’indisponibilità manifestata da taluni funzionari ministeriali.
Si è comunque auspicato che il programma possa essere portato a termine e che i rapporti di valutazione
possano essere tempestivamente trasmessi alla Commissione con conseguente avvio dello sblocco delle
notifiche. Dubbi sono stati espressi circa la possibile “estensione dello sblocco”: se limitata alle sole notifiche/Direttive “oggetto” di audit per i soli Organismi valutati, se estesa a tutte le notifiche di competenza
del MiSE in capo ai soli Organismi valutati, se estesa a tutte le notifiche di competenza del MiSE in capo a
tutti gli Organismi da esso autorizzati.
È stato inoltre fatto osservare che resterà bloccata la pubblicazione delle notifiche di competenza prevalente o esclusiva di altri Ministeri a meno che questi non procedano, essi stessi, direttamente e correttamente ai sensi dell’alternativa prevista dal Regolamento (EC) 765/2008 o che non decidano, anch’essi, di
avvalersi dell’accreditamento. A quest’ultimo proposito, si è osservato che alcuni Ministeri sono, probabilmente, disponibili a procedere in tal senso, purché vengano messi a loro disposizione opportuni strumenti di controllo sull’operato dell’Ente di accreditamento tramite stipula di adeguate Convenzioni.
Ove la situazione non dovesse modificarsi in tempi ragionevoli, con il protrarsi dei gravi danni a carico degli
Organismi Notificati italiani e delle imprese nazionali, si è caldeggiato che ALPI Associazione ed altre
Associazioni rappresentative degli Organismi Notificati assumano, nelle forme e sedi opportune, una “posizione
forte” nei confronti dell’Autorità di Notifica, appellandosi, contestualmente, ai competenti Organi della
Commissione Europea.
2.
Rafforzamento del ruolo svolto dalle Associazioni per la promozione della funzione e tutela degli
interessi degli Operatori del settore cogente
La costituzione di un momento di coordinamento tra dette Associazioni (Forum Nazionale degli Organismi
Notificati e Abilitati), al fine di rafforzare le capacità di proposta, stimolo e confronto, ove occorra, nei
riguardi delle parti interessate (Autorità di regolazione, Ente di accreditamento, sistema delle imprese) è
stata ritenuta utile ed opportuna da parte degli intervenuti che si sono espressi al riguardo.
È stato chiaramente ribadito che il Forum nasce su iniziativa di alcune Associazioni ma è aperto alla partecipazione di tutte le Associazioni rappresentative di Organismi operanti nel settore cogente, con riferimento, sia alla legislazione europea, sia a quella nazionale.
Si è convenuto sull’opportunità di istituire, nell’ambito del Forum, un gruppo di lavoro interassociativo che
sarà chiamato ad affrontare una serie di problematiche comprensive di quelle evidenziate nel seguito. Alcuni
dei partecipanti alla riunione hanno confermato la disponibilità a far parte di suddetto Gruppo che potrà così
essere costituito e reso operativo in tempi brevi.
3.
Prospettive e problematiche connesse con l’applicazione dell’emanando Decreto interministeriale di
regolamentazione dell’Articolo 71, comma 13, del D.lgs 81/08
Si è espresso apprezzamento per la prossima pubblicazione del Decreto ma si è, altresì, preso atto
dell’esistenza di vari problemi interpretativi che dovranno essere risolti tramite la pubblicazione di circolari
esplicative a cura dei Ministeri competenti.
Al riguardo, si è convenuto che il Forum potrà rappresentare un’utile interfaccia degli Organismi abilitandi
verso suddetti Ministeri, raccogliendo le richieste di chiarimenti, veicolandole verso i Ministeri e contribuendo
alla stesura delle circolari.
4.
Utilizzo dell’accreditamento per il rilascio delle autorizzazioni e problematiche correlate
Tutti i presenti hanno espresso l’auspicio che si possa pervenire rapidamente all’utilizzo dell’accreditamento come strumento efficace ed omogeneo di valutazione della conformità degli Organismi ai requisiti
applicabili, ai fini della concessione delle autorizzazioni e successive notifiche alla Commissione, ove
prevista.
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
Al riguardo, tuttavia, è stata evidenziata la necessità che l’Ente di accreditamento operi, nel settore, con il
necessario pragmatismo e la necessaria competenza, con riferimento, fra gli altri, ai seguenti aspetti:
a)
applicazione “personalizzata” (tale, cioè, da tener conto delle concrete realtà operative) delle
norme quadro applicabili alle diverse fattispecie di Operatori (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, EN
45011, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024). In genere, sempre nella salvaguardia del rigore della
valutazione, si richiede un’applicazione più di sostanza che di forma e si fa presente che i procedimenti e gli approcci adottati per l’accreditamento nei settori volontari non sono necessariamente mutuabili “tout court”;
b)
scopi di accreditamento impostati secondo criteri di adeguata “flessibilità”;
c)
capacità di valutare l’effettiva competenza specialistico/settoriale dell’Organismo il che presuppone una buona conoscenza dei “prodotti” oggetto di valutazione della conformità, delle corrispondenti Direttive e relative norme armonizzate.
Nel contesto degli aspetti generali sopra richiamati, sono stati poi evidenziati diversi temi specifici che
potranno formare oggetto di utile confronto tra Organismi e sistema di accreditamento, nella prospettiva
di creazione di un rapporto complementare e sinergico, che possa favorire il continuo miglioramento della
competenza degli Organismi e del valore aggiunto dell’accreditamento.
Tali temi riguardano anche i rapporti con le Amministrazioni che, al momento, sono ancora gli interlocutori
primari degli Organismi per l’ottenimento delle autorizzazioni e successive notifiche. Essi vengono qui
richiamati a puro scopo di promemoria, a titolo indicativo e non necessariamente esaustivo, e comprendono:
 i requisiti degli Organismi (coperto dal precedente punto a) nel caso di utilizzo
dell’accreditamento, ma fonte di interpretazioni fortemente variabili nel caso di valutazione
condotta direttamente dalle Amministrazioni);
 i criteri di qualificazione degli ispettori e gli obblighi di comunicazione con richiesta di
autorizzazione per l’inserimento di nuovi ispettori (argomento che riguarda soprattutto i rapporti
con le Amministrazioni);
 la gestione della strumentazione in dotazione agli ispettori;
 i contratti con gli ispettori ed il conferimento degli incarichi;
 la documentazione per la richiesta di nuove autorizzazioni, estensioni o rinnovi (di rilevanza per i
rapporti con le Amministrazioni);
 l’informativa periodica sulle attività svolte (richiesta dalle Amministrazioni).
Si è altresì accennato al tema dei “costi di accreditamento”, auspicando l’adozione di un meccanismo tariffario, necessariamente unico per ogni tipologia di accreditamento (il Regolamento (EC) 765/2008 non
distingue tra accreditamento “volontario” e “cogente” cosa che non avrebbe alcun senso), ma non penalizzante per gli Operatori del settore cogente.
Al termine della riunione, sono state espresse due forti raccomandazioni di cui le Associazioni rappresentative degli Organismi Notificati e Autorizzati dovrebbero farsi debito carico:
 stabilire un efficace rapporto di collaborazione con le Amministrazioni per la soluzione dei
problemi evidenziati;
 individuare ed attivare forme adeguate di confronto propositivo e collaborativo con l’Ente di
accreditamento, ancora con riferimento alle tematiche sopra evidenziate. Si ritiene che tali forme
potrebbero utilmente consistere nella creazione di Gruppi di lavoro congiunti “Organismi – Ente di
accreditamento”.
Si conviene che il Forum, così come inizialmente costituito e successivamente ampliato e rafforzato, possa
costituire un efficace canale attraverso il quale veicolare le iniziative di cui sopra.
Milano, 31 Marzo 2011
Ing. Lorenzo Thione
Presidente ALPI Associazione
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Direzione Relazioni Istituzionali
Settore Legislativo
Seminario tecnico ascensori
Roma – 2 aprile 2011
Le responsabilità civili e penali delle ditte di manutenzione ascensori e degli amministratori alla luce degli
orientamenti della Magistratura e dell’eventuale mancato rispetto del D.M. n. 37/08, art. 6, co. 1,
“secondo la regola d’arte”.
(Intervento di Giuseppe Del Vecchio
Settore legislativo Confartigianato)
Al fine di esaminare il tema delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti a vario titolo nella filiera
dell’installazione e della manutenzione degli impianti di ascensore occorre effettuare una ricostruzione
attenta sia delle norme vigenti che si sono succedute nel tempo, sia degli orientamenti della
Giurisprudenza.
Sia le norme, sia le pronunce giurisprudenziali risultano piuttosto incerte in quanto dalle stesse
emergono determinazioni ed indirizzi talvolta contrastanti.
Volendo esaminare la materia seguendo un percorso cronologico risulta utile muovere dalla legge n.
46/90 in materia di sicurezza degli impianti e dal relativo Regolamento adottato con DPR n. 447/91.
Tale disciplina ha introdotto espressamente il principio dell’esecuzione degli impianti in conformità
alla regola d’arte (art. 7) ed ha previsto che al termine dei lavori l'impresa è tenuta a rilasciare al
committente una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e
della regola d'arte, allegando ad essa la relazione tecnica contenente la tipologia dei materiali impiegati, ed
eventualmente e nei casi previsti, il progetto redatto dai professionisti per i lavori di installazione (art. 9).
Tale dichiarazione è obbligatoria relativamente a tutte le opere di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione straordinaria. Lo stesso Regolamento di attuazione (il DPR n. 447/91)
aveva citato espressamente le norme tecniche UNI e CEI,nonché le normative emanate dagli Organismi di
normalizzazione di cui alle Direttive comunitarie.
La dichiarazione di conformità così introdotta ha costituito una novità di grande rilievo sul piano
giuridico: essa rappresenta un istituto preposto alla individuazione inequivocabile dell'esecutore
dell'impianto e ad offrire una precisa garanzia al committente circa la sicurezza e la funzionalità dello
stesso, e costituisce una dichiarazione unilaterale di scienza in base alla quale l'installatore risulta
pienamente responsabile di quanto dichiarato e sottoscritto.
In merito al significato ed alla rilevanza della dichiarazione di conformità si può affermare quanto
segue:
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- in primo luogo la dichiarazione è un atto formato dall'installatore quale imprenditore esercente un
servizio di pubblica necessità consentito e riconosciuto dallo Stato attraverso un regime abilitativo ed
autorizzativo che si fonda sulla rispondenza dell'attività ad un interesse pubblico, vale a dire all'interesse
alla sicurezza alla cui salvaguardia è finalizzata la potestà di autorizzazione;
- in secondo luogo tale dichiarazione attesta un fatto, e cioè la conformità dell'impianto alle norme di
sicurezza, per cui essa si può configurare come un certificato destinato a provare la verità del fatto
attestato.
Pertanto, la dichiarazione di conformità, offre, oltre che nei confronti dello stesso utente finale,
anche una garanzia allo stesso installatore il quale, attraverso una precisa e puntuale redazione della
stessa, ha la possibilità di porsi al riparo da eventuali e successivi interventi di manomissione o cattiva
manutenzione dell'impianto, con la delimitazione di tutte le responsabilità connesse, in rapporto a quanto
espressamente dichiarato e documentato.
Ciò si può evidenziare soprattutto con riferimento alla parte finale del fac-simile ministeriale della
dichiarazione di conformità, nella quale l'installatore declina ogni responsabilità per sinistri a persone o a
cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o
riparazione.
Il significato e la rilevanza della dichiarazione di conformità debbono essere esaminati in relazione al
regime delle responsabilità civili e penali cui risulta sottoposto l'installatore di impianti: in ogni caso la
redazione puntuale della dichiarazione di conformità potrà precostituire, in caso di incidente, un
imprescindibile elemento documentale in base al quale accertare le modalità esecutive dell'impianto, con
riferimento specifico al puntuale rispetto della normativa tecnica vigente (questo vale anche con
riferimento alla responsabilità professionale del progettista, laddove sia richiesto il relativo progetto).
Ciò non vuol dire che la dichiarazione costituisca piena prova dell'esecuzione a regola d'arte
dell'impianto, ma una dichiarazione di conformità rigorosamente redatta ed analitica nella descrizione,
specialmente nel caso di impianti complessi, fornirà, in una eventuale sede giudiziale, un importante
elemento di valutazione in base al quale verificare la diligenza professionale specifica espressamente
richiesta all'installatore e ricostruire l’evento dannoso, accertando il nesso di causalità e le rispettive
responsabilità (dal progettista, laddove presente, all’installatore, allo stesso proprietario o conduttore
dell’impianto).
Alla luce di questi rapidi riferimenti risulta, dunque, evidente l’importanza che assume la
dichiarazione di conformità allo stato dell’arte per valutare i rischi a cui potrebbero essere sottoposte le
persone che utilizzano un impianto di ascensore e per accertare le responsabilità derivanti da incidenti.
Tale materia è stata delineata dall’orientamento della Magistratura con riguardo ad alcuni casi
specifici che hanno influito in modo rilevante sul comportamento degli operatori del settore.
Un primo orientamento - di cui tenere conto – si riconduce alla sentenza depositata l’11.10.2002 del
Tribunale di Torino (che si è pronunziato sul caso del Sig. …., deceduto nel tentativo di uscire da un
ascensore, bloccatosi la notte del 24 dicembre 1999) che ha innovato la giurisprudenza in materia di
incidenti riguardanti gli ascensori: per l’impresa addetta alla manutenzione ha definito alcuni indirizzi in
base ai quali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 del D.P.R n. 1497/63, si è ribadito che non è (più)
sufficiente verificare - semplicemente - la funzionalità del campanello d’allarme, ma è necessario
provvedere a garantirne l’efficacia, che il giudice ritiene debba essere “misurata” in termini di “udibilità”; in
questo senso il manutentore deve fare tutto ciò che è tecnicamente possibile per tutelare i viaggiatori.
 “… ritiene il giudice che il profilo di colpa riferibile ai responsabili della ditta di manutenzione è la
violazione dell’art. 47 D.P.R. 1497/63 che prevede, in estrema sintesi, che in cabina ascensore ci sia un
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comando per fare agire il campanello di allarme (o, in alternativa, un citofono bi-direzionale) e che il
suono deve potersi udire nei locali ove è prevedibile la presenza del personale di custodia o di servizio
oppure nei locali nei quali è prevedibile la presenza di persone…”
 “… ritiene il giudice che in un condominio il campanello, per adempiere la propria funzione di
allarme, debba essere udibile oltre che sulle scale, anche dall’interno degli appartamenti, anche
dall’appartamento più lontano rispetto al campanello, anche da zone degli appartamenti non prossime
alla porta di ingresso ed anche in condizioni di notevole rumore…”
 “…sottolinea il giudice che la normativa non quantifica l’udibilità proprio per rendere possibile
l’adottamento del principio di tutela agli innumerevoli casi specifici …”
A fronte di tale pronuncia, su esplicita richiesta di Confartigianato Ascensoristi è stato posto al
Gruppo Organismi Notificati per la Direttiva Ascensori il seguente quesito:
“Durante l’esecuzione di una verifica periodica come deve essere controllato il dispositivo di allarme
dell’ascensore?”
Si riporta - testualmente – il parere del Gruppo Organismi Notificati “ON-A/RAC 079”, rilasciato il 6
ottobre 2003:
“Nel caso in cui l’ascensore non sia dotato di un dispositivo di comunicazione bidirezionale con un
centro di soccorso, durante la verifica periodica è possibile verificare l’efficienza dell’allarme ma non
la sua efficacia, che dipende dalla struttura e dall’organizzazione dell’edificio. E’ responsabilità del
proprietario verificare l’efficacia del dispositivo ai sensi dell’art. 47 del DPR 1497/63”.
La risposta citata è quanto meno singolare. Risulta ovvio il riferimento alla verifica periodica di
competenza dell’ON il quale, in quella sede, sarebbe tenuto esclusivamente a verificare l’efficienza ma non
l’efficacia dell’allarme.
Ma ben diversa è la posizione del proprietario, ovvero dell’amministratore di condominio; altrettanto
dicasi per la posizione dell’impresa di manutenzione: tali soggetti, in base alla ricostruzione del Giudice,
sarebbero tenuti anche a verificare l’efficacia dell’allarme e, per conseguenza, sarebbero responsabili anche
per gli eventuali eventi lesivi a cose o persone.
Una seconda pronuncia della Magistratura ha confermato la linea molto restrittiva sopra indicata.
Il Giudice di Pace di Salerno con la sentenza del 27/03/2003, ha emesso la condanna di
“risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell’incidente subito” dalla parte attrice dichiarando la
responsabilità concorsuale del Condominio e dell’impresa di manutenzione.
Nella causa civile promossa l’ “attrice” “evocava in giudizio il Condominio per sentirlo condannare al
risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell’incidente avvenuto in data 07/07/2001, quando uscendo
dall’ascensore, a causa del mancato allineamento della pedana al pianetrottolo del secondo piano,
inciampava e rovinava a terra”.
Durante lo svolgimento del processo, il Condominio chiedeva di chiamare in causa la Ditta di
Manutenzione dell’ascensore: il legale rappresentante della Ditta eccepiva di avere sempre effettuato
regolarmente la manutenzione dell’ascensore, sia prima che dopo l’incidente e che quindi l’evento dannoso
era da imputarsi all’imprudenza della stessa attrice, “sostenendo però che il dislivello verificatosi sulla
pedana dell’ascensore misurava appena 4 cm, nei limiti quindi consentiti dalla normativa (D.P.R. n.
1497/63) che disciplina il funzionamento e la Manutenzione degli ascensori”.
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Ad avviso del Giudice, per contro, il dislivello della cabina dell’ascensore, anche se non eccessivo,
ha comunque causato la caduta dell’attrice determinando la responsabilità contrattuale dell’impresa di
manutenzione che non avrebbe attuato ad opera d’arte la verifica semestrale dell’impianto: tale
convincimento deriva dalla considerazione secondo la quale la normativa vigente da applicare è quella
prevista dal DPR n. 162/99 il quale ha previsto, per motivi di sicurezza, norme più rigide di quelle previste
dal DPR n. 1497/63.
Pertanto l’impresa di Manutenzione è stata considerata responsabile per non avere segnalato nella
verifica semestrale la non rispondenza ai requisiti previsti dal D.P.R. n. 162/99 che prevede, in merito alla
precisione di fermata al piano, a tutela della sicurezza degli utenti norme più restrittive rispetto a quelle
previgenti.
Inoltre il Giudice ha ravvisato una pari responsabilità concorsuale a carico del Condominio sul
quale“incombe l’obbligo di vigilare sulla perfetta funzionalità dell’ascensore, che, per sua natura e a causa
di un probabile dissesto del meccanismo potrebbe recare danni a terzi”. Tale responsabilità, rileva il Giudice,
trova il suo fondamento nell’art. 2051 del C. C. (danno cagionato da cosa in custodia) e sorge per effetto
della violazione dell’obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo l’ascensore in modo da impedire il
verificarsi di un qualsiasi pregiudizio a terzi e di adottare tempestivamente le cautele idonee ad evitare che
la situazione da pericolosa diventi dannosa.
In sostanza l’art. 2051 c.c. sugli obblighi di custodia pone una presunzione di responsabilità “iuris
tantum” (quindi suscettibile di prova contraria) superabile solo con la dimostrazione che l’evento dannoso
sia stato determinato da caso fortuito (che nel caso di specie non è stato rilevato).
In definitiva, l’omessa vigilanza e la manutenzione carente dell’ascensore hanno dato luogo ad una
situazione di pericolo occulto o potenziale, non oggettivamente segnalato né prevedibile da parte di coloro
che normalmente trovano a servirsi dell’ascensore la cui pedana deve essere allineata e non presentare un
dislivello sia pure minimo, nel rispetto delle norme di sicurezza, ed hanno provocato, pertanto, l’insorgenza
dell’evento dannoso.
Una terza pronuncia ha ulteriormente ribadito la linea rigorosa sulla sfera della responsabilità
gravante sull’impresa di manutenzione nonché sul proprietario ovvero amministratore di condominio.
La sentenza del Tribunale civile di Monza nel 2005 ha aggiudicato a favore di una cittadina un
risarcimento di 7.000,00 euro a carico del proprietario perché uscendo dall'ascensore: "inciampava in un
dislivello con il piano del pavimento".
È interessante quanto il giudice ha evidenziato nella sentenza: "L'infortunio deve essere attribuito a
una obiettiva situazione di pericolosità dell'impianto tecnologico utilizzato dalla Signora". Appare chiaro il
riferimento all'Art. 2051 del Codice Civile "responsabilità per danno, cagionato da cosa in custodia",
prosegue il Giudice: "La presenza di uno scalino di 5 cm, ostacolo non prevedibile e tale da non poter essere
notato" costituisce per il Magistrato una "insidia occulta" e prosegue evidenziando ”l'evidente
inadeguatezza tecnologica del vecchio impianto".
Successivamente alle pronunce sopra richiamate il quadro normativo di riferimento, attinente alla
materia della sicurezza nel campo degli ascensori, si è ulteriormente perfezionato.
Si possono citare alcuni riferimenti essenziali che riguardano il regime normativo in materia di
sicurezza dei prodotti, come disciplinato dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, “Codice del
Consumo”. In via specifica l’art. 105 del Codice, in materia di “Presunzione e valutazione di sicurezza”, al
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comma 3 dispone che in assenza di specifiche disposizioni comunitarie sugli aspetti di sicurezza “la sicurezza
del prodotto è valutata in base:
- alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee,
- alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato,
- alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della
sicurezza dei prodotti,
- ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato,
- agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente
attendersi”.
Ma, sul piano normativo specifico, assume grande rilievo il Decreto del Ministro delle Attività
Produttive 26 ottobre 2005 che ha come finalità il “Miglioramento della sicurezza degli impianti di
ascensore” installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della Direttiva
95/16/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori (come recepita dal
DPR n. 162/99, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva) ed intende predisporre le
disposizioni ritenute necessarie e più opportune per garantire le condizioni di sicurezza degli ascensori e
loro componenti in funzione della tutela della salute e della sicurezza degli utenti.
Tale provvedimento (cd. Scajola 1) si applica, nella fase transitoria agli ascensori installati negli edifici
civili prima della data di entrata in vigore del DPR n. 162/99 e dispone che i medesimi ascensori debbono
essere “adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 81-80” secondo alcune modalità
generali consistenti nella effettuazione di apposite analisi dei rischi in occasione della prima verifica
periodica sulla funzionalità e sicurezza dell’impianto e dei suoi componenti, nella prescrizione degli
interventi necessari di adeguamento, nonché nella eventuale sottoposizione a fermo in caso di particolari
ed eccezionali rischi per l’incolumità delle persone, con la prescrizione degli interventi ritenuti
indispensabili per la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto in condizioni di sicurezza.
In considerazione della necessità che tale Decreto fosse accompagnato da un’adeguata diffusione
della norma UNI EN 81-80, il Direttore generale dello Sviluppo produttivo e della competitività ha adottato
un apposito Decreto direttoriale, in data 16 gennaio 2006, con il quale è stata disposta la pubblicazione del
testo in lingua italiana della medesima Norma tecnica europea nella Gazzetta Ufficiale (n. 27 del 2 febbraio
2006).
A supporto della piena legittimità del Decreto ministeriale si può evidenziare che nelle sue stesse
premesse, ove si ritiene ferma l’esigenza di “salvaguardare la sicurezza degli utenti degli apparecchi di
sollevamento installati in edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della Direttiva
95/16/CE”, per motivi di coerenza, completezza ed organicità, risultano citate le fonti che costituiscono i
presupposti giustificativi dello stesso provvedimento: la Direttiva 95/16/CE, come quadro di riferimento
generale concernente i princìpi sistematici ed inderogabili sulla sicurezza degli ascensori, il DPR n. 162/99,
quale regolamento recante norme per l’attuazione delle medesima Direttiva, e la stessa norma tecnica
europea UNI EN 81-80.
Al riguardo si deve tener presente che, in via di principio generale, la stessa Direttiva dispone che in
mancanza di norme armonizzate gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono necessarie
affinché siano portate a conoscenza degli interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali esistenti
considerate importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute.
In conformità alla medesima Direttiva il DPR n. 162/99 (art. 5, comma 3) ha previsto che in assenza di
norme armonizzate, con regolamento adottato con DM del Ministro dell’Industria, sono pubblicate nella
GU le norme tecniche nazionali che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti
essenziali di sicurezza (riportati all’allegato IV del DPR).
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Coerentemente il Decreto ministeriale si pone in un’ottica pienamente conforme al sistema del new
approach per l’armonizzazione tecnica introdotto a livello europeo con Risoluzione 7 maggio 1985 dal
Consiglio della CEE in base al quale è stato previsto un criterio di rinvio “mobile” alle norme tecniche
definite e progressivamente aggiornate dagli Enti di normazione tenendo conto dello “stato dell’arte”, il cui
rispetto costituisce presunzione di conformità dei prodotti e delle opere alle norme di sicurezza.
Dunque, il contenuto peculiare di tale DM consiste nel determinare nell’ordinamento italiano, in
conformità al quadro normativo europeo, il contesto giuridico di riferimento attinente alle norme per la
sicurezza degli ascensori. In tal senso il DM non intende rendere formalmente obbligatoria la norma
tecnica europea UNI EN 081-80 – dato che le norme contenenti le regole per il miglioramento della
sicurezza sono elaborate da organismi di diritto privato e conservano la qualità di testi non obbligatori –
ma è mirato propriamente a portare a conoscenza degli operatori interessati le norme e le specifiche
tecniche nazionali da applicare in funzione del miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti, in
modo da superare ogni eventuale eccezione circa le difficoltà o gli impedimenti concernenti la piena
conoscibilità delle norme citate.
Tali norme (le UNI EN 81-80) assumono la qualità di norme nazionali ed è legittimo e coerente che
siano indicate dal DM come norme di riferimento per l’adeguamento degli ascensori esistenti tramite
l’attuazione di “azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente, una fase dopo l’altra,
la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti”, l’identificazione e l’implementazione “in modo graduale e
selettivo” di “misure di sicurezza” e la realizzazione di “azioni correttive che possono essere applicate in
fasi diverse allo scopo di eliminare i rischi di livello alto, medio e basso”, come coerentemente indicato
nell’introduzione delle norme in questione: tali norme assumono la funzione di linee-guida per le autorità
nazionali ed il DM costituisce lo strumento regolamentare idoneo e legittimo per inserirle nell’ordinamento
nazionale.
In particolare si fa presente che la:
Norma Europea EN 81-80:2003 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 02/02/2006) al punto 5.2.2 dice:
“precisione di livellamento e di fermata” che deve essere conforme alla norma Europea UNI EN 8170:2003 che al punto 5.3.3 indica:
 la precisione di fermata dell’ascensore deve essere ± 10 mm.
 deve essere mantenuta una precisione di livellamento di ± 20 mm.
Si tratta, dunque, di una disposizione tecnica più stringente rispetto a quelle antecedenti che deve
essere applicata anche agli ascensori messi in servizio antecedentemente alla data di entrata in vigore del
DPR n. 162/99
In tal senso si evince che il quadro normativo indicato viene a confermare quanto era stato anticipato
dalle pronunce della Giurisprudenza, sopra citate.
Ora, conviene soffermarsi sulla questione relativa alla validità ed all’efficacia del DM Scajola 1.
A riguardo è stato osservato da più parti che tale DM, a causa della pronuncia del TAR con ordinanza
del 9 febbraio 2006, che aveva rilevato la necessità di adottare un apposito Decreto dirigenziale (per la
determinazione delle modalità di svolgimento delle verifiche e dei criteri relativi alle prescrizioni di
adeguamento).
In realtà va evidenziato che con tale ordinanza il TAR si è pronunciato esclusivamente sulla mancanza
dei presupposti per la sospensione del DM 26/10/06, in quanto ha ritenuto che il ricorso fosse privo del
“requisito dell’attualità dell’interesse a ricorrere” e che comunque fosse privo del cosiddetto “pregiudizio
grave ed irreparabile” che costituisce il “presupposto della tutela cautelare” (vale a dire la sospensione). In
sostanza: quando la pronuncia evidenzia che il DM rinvia all’adozione di un successivo Decreto Dirigenziale
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la determinazione delle modalità di svolgimento delle verifiche ed i criteri generali delle prescrizioni di
adeguamento, valuta tale circostanza come elemento di diritto per ritenere infondato il ricorso di
Confedilizia relativo alla richiesta di sospensione; quindi la circostanza che tale DM, a quella data, rinviasse
all’adozione di un successivo decreto per la determinazione delle modalità e dei criteri richiamati, costituiva
proprio il motivo, giuridicamente rilevante, per non ritenere sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile,
quale presupposto della sospensione.
Pertanto, si deve evidenziare che tale Ordinanza, essendosi pronunciata solo sulla sospensione, non è
entrata nell’esame della legittimità del DM, né della sua applicabilità ed efficacia e, quindi, non può essere
invocata per affermare che il DM 26/10/06 non fosse suscettibile di applicazione.
Ben diversa è la situazione che si è verificata successivamente con il Decreto direttoriale del 23 luglio
2009 (cd. Scajola 2) sulle modalità di svolgimento delle verifiche e sui criteri delle prescrizioni di
adeguamento, che è stato annullato dalla Sentenza n. 5413 del TAR Lazio 1° aprile 2010 e che, pertanto, è
stato rimosso dall’ordinamento.
Tuttavia, ancorché tale Decreto sia stato annullato, il Decreto Scajola1, a nostro avviso, è da ritenersi
pienamente vigente in quanto le disposizioni previste dal provvedimento sono suscettibili di essere
applicate sia sul piano sostanziale, sia sotto un profilo procedimentale ed amministrativo, anche
prescindendo dalle regole di esecuzione.
In effetti il mancato rispetto delle norme prescritte dal Decreto 26 ottobre 2005, correlato al
Decreto direttoriale 16 gennaio 2006 recante la pubblicazione delle norme UNI EN 81-80, essendo tali
disposizioni mirate a garantire la sicurezza e tutela dell’incolumità delle persone, potrebbe comportare una
palese responsabilità per gli eventuali danni ed eventi lesivi, sia sul piano civilistico, sia, ancor più grave,
sotto un profilo penale..
In tal senso nei confronti dei soggetti garanti dell’installazione, della funzionalità e della
manutenzione dell’impianto, in caso di lesioni personali o, addirittura di morte di soggetti utilizzatori
dell’ascensore, sono ravvisabili le fattispecie dei reati per lesioni o di omicidio colposo: la mancata adozione
delle norme prescritte ai sensi dei Decreti citati potrà costituire l’oggetto della colpa specifica.
Comunque, il quadro normativo concernente il regime delle responsabilità dei vari attori responsabili
che hanno l’obbligo di garantire la sicurezza degli impianti di ascensore, è stato ulteriormente integrato e
reso efficace grazie all’approvazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37, che ha provveduto al riordino delle
disposizioni in materia attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (andando così a
sostituire quasi integralmente la legge n,. 46/90 ed il relativo Regolamento di attuazione). Le disposizioni
previste da tale provvedimento hanno apportato nel quadro normativo vigente alcuni ulteriori elementi di
certezza giuridica.
Con riguardo al principio della conformità alla regola d’arte il Decreto n. 37/08, confermando
l’impostazione della legge n. 46/90, precisa:
Art. 6. “Realizzazione ed installazione degli impianti”
- comma 1: le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa
vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla
vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si
considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
Il Decreto conferma, e rafforza, l’obbligo della dichiarazione di conformità già adottata dalla legge n.
46/90, ma precisa in via specifica che la stessa dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa
effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto
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(art. 7, comma 1). Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche per le installazioni in tutti gli edifici,
pubblici, o privati, qualunque sia la relativa destinazione d’uso.
La responsabilità dell’installatore si riconduce esclusivamente agli interventi effettuati, come
puntualmente descritti nell’elaborato tecnico facente parte della dichiarazione di conformità, e tale
responsabilità non può essere estesa alle parti di impianto su cui lo stesso non sia intervenuto.
Al riguardo risulta utile citare il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del 23 aprile 2008:
“……si ritiene che la norma sia del tutto univoca nel ricondurre la responsabilità dell’installatore
esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento
non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell’impianto sul quale interviene la modifica.”
Inoltre il Decreto prevede una norma mirata a responsabilizzare maggiormente il proprietario o il
conduttore dell'impianto, nonché l’amministratore del condominio, il quale è tenuto ad adottare le misure
necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo
conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai
fabbricanti delle apparecchiature installate (art. 8, comma 2).
Si tratta di una disposizione innovativa (già prevista in modo puntuale per il settore degli impianti
termici) in base alla quale, da una parte si riconosce piena facoltà all’impresa installatrice di predisporre
apposite istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’impianto e, dall’altra, si attribuiscono precisi doveri in
capo al proprietario o conduttore dell’impianto ai fini della manutenzione dell’impianto in condizioni di
sicurezza. Tale previsione, estesa a tutte le tipologie di impianti e correlata alle disposizioni relative ai
contenuti ed alle modalità della dichiarazione di conformità, concorre a determinare in modo certo la giusta
sfera di responsabilità dell’installatore di impianti, soprattutto a fronte di condizioni di guasto o logorio
provocate da carenza di manutenzione e da incuria da parte del proprietario o conduttore dell’impianto o
dell’amministratore del condominio.
Ma la nostra attenzione deve rivolgersi in via ancor più specifica ad una precisa disposizione
introdotta dall’ Art. 10 del DM n. 37/08 in materia di “Manutenzione degli Impianti” ove, al comma 3, si
dispone che: “per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il
Decreto del Presidente della Repubblica del 30/04/1999 n. 162 e le altre disposizioni specifiche” (norma UNI
EN 13015).
In effetti l'art. 10 prevede in via generale che per la manutenzione degli impianti di ascensore si
applica il DPR n. 162/99, senza specificare il riferimento alla relativa data di installazione e messa in servizio.
Da questo sembra discendere che gli adempimenti relativi alla manutenzione indicati dal DPR 162/99 (in
particolare dall'art. 15), ai sensi del medesimo art. 10 del DM n. 37/08 dovrebbero essere adottati su tutti
gli impianti di ascensore, indipendentemente dalla relativa data, quindi anche riguardo agli ascensori
antecedenti al 30 giugno 1999.
La questione, sul piano strettamente formale, potrebbe risultare dubbia in quanto il DPR 162/99 è
applicabile solo a decorrere dal 25 giugno '99, anche con riferimento alle norme di manutenzione. Per cui il
rinvio previsto dal DM n. 37/08 al DPR n. 162/99 potrebbe essere interpretato nel senso che le medesime
norme di manutenzione devono essere "applicate" secondo la sfera di efficacia e di attuazione dello stesso
DPR, quindi solo sugli ascensori successivi alla relativa data.
Tuttavia, tale criterio di interpretazione stride con le esigenze di tutela della sicurezza, quindi con la
ratio delle norme vigenti in materia. Pertanto occorre interpretare il disposto normativo in base ad un
criterio “sistematico” e “teleologico” (volto cioè a stabilire la finalità e la ratio delle norme in modo tale che
la loro applicazione sia conforme alle finalità cui le stesse sono mirate). In tal senso si può affermare che il
DM n. 37/08, nella sua previsione formale di rinvio, abbia la forza di superare i termini di efficacia e di
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
applicazione del medesimo DPR disponendo l'applicabilità delle nuove norme di manutenzione previste dal
DPR 162 a tutti gli impianti prescindendo dalla relativa data di messa in servizio.
Dunque la dichiarazione di conformità, che l’impresa ascensoristica è tenuta a rilasciare al
committente al termine dei lavori(art. 7 del DM 37/08), deve attestare che i lavori sono stati “… realizzati
nel rispetto delle norme di cui all’art. 6…“, citando, la o le norme tecniche di riferimento. Analogo obbligo
ricorre, altresì, per l’effettuazione delle verifiche di manutenzione semestrale e per l’annotazione dei
risultati sul libretto di impianto previsto dall’art. 16 del DPR n. 162/99.
Pertanto, volendo esemplificare, in caso di modernizzazione/manutenzione straordinaria degli
ascensori, gli amministratori di condominio devono pretendere il rilascio della dichiarazione di conformità;
a loro tutela e nell’interesse dei condomini, sono tenuti a consegnarne copia all’ingegnere che esegue la
verifica straordinaria per conto dell’Organismo Notificato o al soggetto abilitato cui è affidato l’incarico,
come previsto nel D.P.R. 162/99, art. 14, c.3, per permettergli di verificare se la ditta che ha eseguito i lavori
li abbia effettuati “secondo la regola dell’arte”.
Per converso, al fine di costituire un elemento di maggiore tutela per la sfera di responsabilità nel
caso di incidenti e conseguente avvio di una procedura giudiziaria, la Ditta di manutenzione, in occasione
della verifica semestrale, e l’ingegnere incaricato dall’Organismo Notificato, in occasione della verifica
periodica o straordinaria, devono segnalare all’utente l’eventuale non rispondenza dell’ascensore ai
requisiti di precisione di livellamento e di fermata al piano, come previsto dalla norma UNI EN 81-80
(Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori) e l’eventuale non rispondenza del segnale di
allarme al DPR 1497/63, art. 47.
Tali obblighi si correlano alle responsabilità proprie dell’amministratore del condominio: a questo
riguardo occorre soffermarsi non solo sulle responsabilità civili sopra evidenziate ma occorre richiamare
bene l’attenzione anche sulla responsabilità penale gravante sull’amministratore derivante dal principio
stabilito dall’art. 40 Codice Penale che stabilisce: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo”.
L’amministratore è tenuto a rimuovere il pericolo derivante dalle condizioni dell’ascensore difformi
dalle norme di sicurezza essendo titolare ope legis del potere di ordinare i lavori che rivestano carattere
urgente, con l’obbligo, quindi, di attivarsi senza indugio al fine di garantire l’altrui incolumità e con l’obbligo
di riferirne alla prima assemblea (art. 1135 c.c.). In tal senso l’amministratore è provvisto di un potere
autoritativo di intervento come previsto dall’art. 1130 c.c. senza la necessaria autorizzazione preventiva
dell’assemblea, consistente nel potere/dovere di compiere “atti conservativi” delle parti comuni atti a
scongiurare eventi dannosi a carico dei beni condominiali (fra cui l’impianto di ascensore) e per l’incolumità
delle persone.
Pertanto, laddove vengano riscontrate delle difformità da parte dell’impresa di manutenzione in sede
di verifica semestrale (di cui all’art. 15 del DPR n. 162/99), annotando l’esito negativo sull’apposito libretto
d’impianto ed indicando anche le relative misure di riparazione o sostituzione (salvo il caso di pericolo in
atto con il conseguente obbligo di fermare l’impianto fino alla sua riparazione), l’amministratore dovrà
provvedere “prontamente alle riparazioni ed alle sostituzioni” incorrendo, in caso contrario, nelle suddette
responsabilità per l’insorgenza di eventi dannosi conseguenti.
Peraltro l’Amministratore, laddove non intendesse effettuare tali interventi, potrebbe sottoporre
all’attenzione dell’Assemblea dei Condomini sia gli eventuali problemi connessi alla sicurezza degli
ascensori, quali il mancato livellamento e la precisione di fermata ai piani o la non rispondenza dell’allarme
all’art. 47 del D.P.R. 1497/63, sia le soluzioni proposte dalla ditta di manutenzione e promuovere una
votazione in proposito. In tal caso resta comunque ferma la responsabilità dell’amministratore rispetto ad
eventuali lesioni derivanti da incidenti intercorsi nel frattempo; inoltre, lo stesso obbligo con le relative
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responsabilità viene ad insorgere anche a carico degli stessi condomini qualora l’assemblea dovesse
adottare una delibera negativa, magari per indisponibilità dei fondi occorrenti. Tuttavia, in tal caso sarebbe
buona norma da parte di coloro che si sono pronunciati in senso favorevole all’esecuzione dei lavori,
richiedere l’annotazione formale sul verbale assembleare della loro disponibilità, anche economica, a
sostenere le spese per i lavori pro-quota, in modo tale da declinare le responsabilità soggettive in caso di
eventuali incidenti.
Occorre, infine, rivolgere adeguata attenzione al ruolo degli Organismi Notificati che, in occasione
delle verifiche periodiche, dovrebbero accertare se le parti da cui dipende la sicurezza dell’impianto sono in
condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle
prescrizioni impartite in precedenti verifiche, nonché, in caso di verifica straordinaria, se i lavori siano stati
eseguiti assicurando un livello di sicurezza corrispondente a quello indicato dalle norme di buona tecnica in
vigore, tenendo conto di quanto formalmente riportato nella dichiarazione di conformità rilasciata
dall’impresa di installazione, segnalando l’eventuale non rispondenza nel verbale di verifica con esito
negativo.
Nell’esercizio dei compiti relativi alla esecuzione delle verifiche su un ascensore, un Organismo di
certificazione autorizzato e notificato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto
soggetto affidatario da parte dell’Amministrazione, assolve ad una funzione pubblica mirata a garantire la
sussistenza delle condizioni di funzionalità degli ascensori e dei loro componenti per la tutela della sicurezza
e della salute degli utenti.
In tal senso il tecnico professionista verificatore dell’ON ha poteri certificativi propri del pubblico
ufficiale poiché al termine della verifica sull’impianto consegna all’utente un verbale che deve essere
conservato su richiesta degli organi di controllo. Nel caso in cui il verificatore dovesse rilasciare un verbale
con esito positivo attestante la rispondenza alle norme tecniche e non svolgesse pertanto la propria
funzione di garanzia nei confronti del proprietario o dell’amministratore del condominio e non lo informi
colposamente della pericolosità dell’impianto, sarebbe responsabile sia sul piano civile-professionale, sia
sul piano penale in base al citato art. 40 c.p., per lesioni colpose o omicidio colposo (ciò potrebbe anche
coinvolgere lo stesso O.N. per responsabilità amministrativa).
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PROT n. 010 del 6 Aprile 2011
A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
Oggetto: Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
Il 26 febbraio si è conclusa la fase negoziale per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2010. L’ipotesi di
accordo ha durata triennale e regolerà, fino al 31 dicembre 2013, la parte economica e normativa dei
rapporti di lavoro per i dipendenti del settore.
La trattativa, conclusasi nel rispetto dei termini di tregua sindacale previsti dall’accordo interconfederale
del 22 gennaio 2009, ha avuto come epilogo la sottoscrizione da parte delle organizzazioni Fisascat –Cisl e
Uiltucs – Uil, con l’esclusione, pertanto, della Filcams – Cgil.
Le tre Organizzazioni sindacali in occasione della sottoscrizione hanno dichiarato che sottoporranno
l’ipotesi di accordo, entro 30 giorni, alla consultazione dei lavoratori interessati, all’esito della quale si
riterranno vincolate, ferma restando in ogni caso l’immodificabilità del testo sottoscritto.
Pertanto, in attesa della realizzazione delle predette consultazioni, saranno immediatamente applicabili le
disposizioni di seguito indicate, con le relative decorrenze, salvo quelle specifiche individuate nei singoli
istituti.
Dal 1° gennaio 2011:
 incrementi retributivi
Dal 1° marzo 2011:
 Malattia – decorrenza computo del numero degli eventi morbosi, per l’applicazione dei nuovi criteri
di calcolo dell’indennità di cui all’art. 176, secondo comma - sistema di calcolo della carenza
 Una tantum Fondo Est
 Permessi retribuiti
 Dimissioni
 Periodo di prova
PARTE ECONOMICA
Aumenti retributivi
La soluzione individuata per la chiusura del negoziato, in linea con quanto previsto nell’accordo
interconferale del 2009, è stata quella di prevedere effetti economici protratti per un triennio, compatibili
con il valore economico di riferimento concordato tra le parti, conosciuto come IPCA, che prevede un
incremento lordo medio (quarto livello) di 86 euro fino al 31 dicembre 2013.
La decorrenza dell’aumento – non assorbibile + salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti
contrattuali, è fissata al mese di gennaio 2011. L’erogazione degli importi arretrati avverrà con la
retribuzione del mese di marzo, ove possibile o nel mese aprile 2011.
Le decorrenze e gli importi dell’aumento sono i seguenti:
Livelli
Decorrenza Decorrenza Decorrenza Decorrenza
1/1/2011
1/9/2011
1/4/2012
1/10/2012
Quadro
17,36
22,57
26,04
27,78
I
15,64
20,33
23,46
25,02
II
13,53
17,59
20,29
21,64
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Decorrenza
1/4/2013
27,78
25,02
21,64
Decorrenza
1/10/2013
27,78
25,02
21,64
Totale
149,31
134,49
116,33
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NewsLiftLetter
III
IV
V
VI
VII
11,56
10,00
9,03
8,10
6,94
15,03
13,00
11,75
10,54
9,03
17,34
15,00
13,55
12,17
10,42
18,50
16,00
14,45
12,98
11,10
18,50
16,00
14,45
12,98
11,10
18,50
16,00
14,45
12,98
11,10
99,43
86,00
77,68
69,75
59,69
Indennità di funzione per i Quadri
L’indennità di funzione per i lavoratori inquadrati come quadri è incrementata, a partire dal 1° gennaio
2013, di 10,00 euro mensili lordi.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Nel recepire l’accordo interconfederale del 22 gennaio 2009, sono state demandate al secondo livello di
contrattazione, oltre che tutte le materie già previste dal precedente contratto, il mercato del lavoro,
l’organizzazione e l’orario di lavoro.
E’ stata, inoltre, prevista la possibilità di derogare la contrattazione nazionale in caso di nuovi insediamenti,
sviluppo, ristrutturazioni e crisi aziendali.
In assenza di accordi di secondo livello, territoriali od aziendali, è stato stabilito l’importo dell’elemento
economico di garanzia che dovrà essere erogato con la retribuzione di novembre 2013 pari a:
Aziende fino a
10 dipendenti
Aziende con
oltre 10 dipendenti
Quadri, I e II
livello
115 euro
III e IV
livello
100 euro
V, VI e VII
livello
85 euro
140 euro
125 euro
100 euro
BILATERALITA’ E WELFARE CONTRATTUALE
EBT e Welfare contrattuale
Per rafforzare la cogenza della bilateralità sono stati individuati, in linea con la recente circolare del
Ministro del Lavoro, adempimenti obbligatori ed alternativi nei confronti delle aziende che omettano il
versamento delle quote previste dall’articolato contrattuale.
Sono state modificate le quote di contribuzione dovute al Fondo EST a QUAS secondo le misure e cadenze
di seguito specificate:
EST:
 dal 1 gennaio 2014, per i lavoratori a tempo parziale il contributo a carico azienda sarà di 10 euro
mensili per ciascun iscritto.
 dal 1 giugno 2011, il contributo a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del
lavoratore.
 dal 1 gennaio 2012, il contributo a carico del lavoratore è incrementato ulteriormente di euro 1,00
mensile.
QUAS:
 dal 1 giugno 2011 il contributo annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di
lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
Collegato lavoro
Sono state recepite nel CCNL le modifiche apportate dalla legge in materia di conciliazione, arbitrato e
certificazione dei rapporti di lavoro, valorizzando il ruolo degli enti bilaterali territoriali e fornendo,
pertanto, un importante strumento al sistema organizzativo.
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
E’ stato prolungato il periodo di prova previsto per il IV e V livello,pari ora a 60 giorni, nonché per il VI e VII,
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NewsLiftLetter
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
per una durata complessiva di 45 giorni .
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Permessi retribuiti
Per i lavoratori che saranno assunti successivamente alla sottoscrizione dell’accordo, Indipendentemente
dai regimi di orario adottati in azienda, le ore di permesso previste dai commi terzo e quarto dell’art. 146
verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100%
decorsi quattro anni dall’assunzione.
Viene, inoltre, precisato che in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di
apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi decorrerà
dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del
lavoro.
Malattia
L’ipotesi di accordo ha introdotto un intervento, unico tra tutti i contratti collettivi nazionali, che prevede la
lotta agli abusi legati all’assenteismo per malattia potenziando tra l’altro le tutele a favore dei lavoratori
colpiti da gravi patologie.
In tale ottica è stato previsto che, ferma restando la durata del periodo di comporto di cui all’art. 175, il
trattamento economico da corrispondere al lavoratore nei primi tre giorni di malattia (c.d. carenza), nel
corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31dicembre), sia graduata nelle seguenti misure:
 100% per i primi due eventi morbosi
 50% per il terzo ed il quarto evento morboso
a partire dal quinto evento tale trattamento economico cesserà di essere corrisposto.
Inoltre, è stato recepito quanto previsto dall’art. 20 della legge n.133/2008 in tema di indennità economica
di malattia.
Si tratta di una previsione che necessita, tuttavia, per la sua operatività, di apposite indicazioni da parte
dell’INPS.
Preavviso
Con il rinnovo del contratto del commercio 2011 sono cambiati i termini di preavviso per le dimissioni e
licenziamento.
 fino a cinque anni di servizio compiuti:
 Quadri e I Livello 45 giorni di calendario
 Il e III Livello 20 giorni di calendario
 IV e V Livello 15 giorni di calendario
 VI e VII Livello 10 giorni di calendario
 Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
 Quadri e I Livello 60 giorni di calendario
 Il e III Livello 30 giorni di calendario
 IV e V Livello 20 giorni di calendario
 VI e VII Livello 15 giorni di calendario
 Oltre i dieci anni di servizio compiuti:
 Quadri e I Livello 90 giorni di calendario
 Il e III Livello 45 giorni di calendario
 IV e V Livello 30 giorni di calendario
 VI e VII Livello 15 giorni di calendario
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
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Filisti Katiuscia
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Sintesi decisioni Riunione Commissione ASCENSORI
09 febbraio 2011 c/o UNI
La giornata è iniziata al mattino con la riunione plenaria di tutta la Commissione Ascensori ed è
proseguita al pomeriggio con la riunione del GL-9 “Revisione delle norme UNI 10411-1&2”.
Nella riunione plenaria del mattino si sono trattati principalmente i seguenti punti:
- Si approva il resoconto della precedente riunione del 12/11/2010 senza commenti
- Il Presidente Ing. Tattoli comunica che la Kone non è presente alla riunione per protesta contro l’UNI
per il nuovo regolamento in vigore dal 01/01/11. Lo stesso Tattoli prende atto della decisione della
Kone, ma ricorda che la Commissione si riunisce esclusivamente per discutere di problemi
squisitamente tecnici e non già “commerciali” e spera che la Kone ritorni sui propri passi e fornisca
ancora il proprio contributo alla Commissione dell’UNI.
- Il Presidente Tattoli comunica poi che l’emendamento A3 delle norme UNI EN 81-1/2 è armonizzato
ed entrerà improrogabilmente in vigore dal 01/01/2012 e dunque da quella data gli ascensori
dovranno essere messi in servizio conformi a tale emendamento. Comunica infine che è in revisione
anche la Direttiva Ascensori 95/16/CE.
- L’ing. Marchetti comunica infine che la norma 81-41 sulle piattaforme elevatrici è stata pubblicata ed
è dunque operante a tutti gli effetti.
- Tattoli introduce il problema relativo alla confusione esistente tra gli ascensori inclinati e gli impianti
funiviari e tra gli ascensori privati e pubblici. Nell’attesa che ognuno raccolga le perplessità e le
notizie sull’argomento, relaziona in proposito l’ing. Mazzoni, che conferma le incertezze e dice che
preparerà un documento in proposito per la prossima riunione della Commissione.
- Il Presidente del Gl-7 Allegra porta a conoscenza della Commissione la situazione di alcuni quesiti
pervenuti ed in particolare ricorda che il quesito sulla manovra elettrica dì emergenza a porte aperte
verrà presto esaminata dal CEN. Alla prossima riunione porterà una bozza di risposta sui quesiti
pervenuti ed in particolare su un quesito relativo ad un trans-elevatore.
- Infine il Presidente del GL-9 Corradini illustra il lavoro fatto dal gruppo da lui coordinato e chiede se
nella revisione delle 10411, si debba tener conto solo della 81-21 o di tutte le altre norme. La
maggioranza è per tener conto solo della norma 81-21. Espone poi il quesito pervenuto dal Ministero
della Difesa su una interpretazione della norma UNI 10411 ed avuto il consenso della Commissione
sulla risposta da dare, si impegna a formularla nella riunione del pomeriggio ed a farla inviare quanto
prima al Ministero da parte della segreteria dell’UNI.
Nel pomeriggio si svolge la riunione del GL-9 “Revisione delle norme UNI 10411-1&2”, che inizia
con l’approvazione del resoconto della riunione del 12/11/2010.
Si prepara poi la risposta da inviare al Ministero della difesa su una interpretazione data da un
funzionario durante un collaudo ad un impianto modificato. Il quesito riguarda la possibilità di togliere i
braccetti meccanici di comando del paracadute su un impianto a 4 funi su cui è stata sostituita la cabina e
l’arcata. La risposta è affermativa in quanto tale dispositivo non era già obbligatorio secondo il vecchio DPR
1497/63 e la norma 81-1 non lo prevede, pur lasciando ancora l’obbligo del contatto di allentamento funi.
Si passa poi a discutere i vari punti della bozza di modifica preparata da Varisco, tenendo conto al
momento solo della norma 81-21 ma non tralasciando eventuali e importanti novità consolidate da altre
norme, da sottoporre alla Commissione plenaria.
La prossima riunione viene fissata per il pomeriggio del giorno 13/4/2011, dopo la riunione
plenaria.
Ing. Luciano Roccati
Rappresentante UNION in seno alla
Commissione UNI Ascensori
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RESOCONTO RIUNIONE
Ns.Rif.–Sigla
RRS 13.XX - XX/yy
Milano, 23 marzo 2011
Organo Tecnico
Riunione (plenaria) dalla commissione “Impianti di ascensori, montacarichi,
scale mobili e apparecchi similari”
Luogo
Data
Ora
UNI
9 febbraio 2011
9,30 inizio riunione
Milano, Via Sannio 2
13.00 fine riunione
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione dell'Ordine del Giorno (O.d.G)
2. Approvazione resoconto precedente riunione svoltasi il 12 novembre 2010
3. Comunicazioni del Presidente e/o della segreteria
4. Attività di normazione CEN e ISO, riunioni del:
- CEN/TC 10 del 25 e 26 novembre 2010 a Berlino (Report BFN10533 e Resolutions BFN10534)
- CEN/TC 10/WG 1 del 26 e 27 gennaio 2011 a Bruxelles
5. Confronto sulla borderline tra ascensori inclinati e funicolari
NOTA - I relativi documenti di supporto sono in UNIONE con codice da BFN10538 a BFN10543
6. Nomina di Luigi Gastaldi della SYNESIS nel CEN/TC 10/WG 4 in sostituzione di Pier Giorgio Doppioni
7. Attività del gruppo nazionale GL 7 “Interpretazioni alle EN 81”.
8. Attività del gruppo nazionale GL 9 “Revisione della UNI 10411-1&2” - relazione sull’attività svoltasi
nella riunione del 12-11-2010 ;
- presentazione, o eventuale approvazione, della risposta alla richiesta di chiarimento del MINISTERO
della DIFESA sulla UNI 10411-1:2008 elaborata dal GL 9
9. Definizione della posizione nazionale sui documenti:
- Revisioni quinquennali (scadenze ISO per il 15-03-2011 e UNI per il 25-02-2011) delle seguenti norma
elaborate da ISO/TC 178:

ISO 7465:2007 (Ed 4) Passenger lifts and service lifts -- Guide rails for lift cars and
counterweights -- T-type

ISO/TR 11071-1:2004 (Ed 2) Comparison of worldwide lift safety standards - Part 1: Electric lifts
elevators)

ISO/TR 11071-2:2006 (Ed 2) Idem - Part 2: Hydraulic lifts (elevators)

ISO/TR 14799-1:2005 Comparison of worldwide escalator and moving walk safety standards Part 1: Rule by rule comparison

ISO/TR 16764:2003 Lifts, escalators and passenger conveyors - Comparison of worldwide
standards on electromagnetic interference/electromagnetic compatibility

prEN ISO 25745-1 Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 1: Energy
measurement and conformance (ISO/DIS 25745-1:2010)" (Scadenze CEN per il 11-04-2011 e
UNI per il 01-04-2011)

CEN/TC 10 doc. N 885 - Tolerance Request for prEN 81-22 (Scadenze CEN per il 1-03-2011 e
UNI per il 11-03-2011)
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
FprCEN/TS 81-76 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular
applications for passengers and goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of disabled
persons using lifts (Scadenze CEN per il 13-04-2011 e UNI per il 2-04-2011) con presentazione
di Iotti
10. Decisione in merito all’eventuale adozione in italiano della ISO 4190-1:2010 Lift (Elevator) installation –
Part 1: Class I, II, III and VI lifts in sostituzione della precedente UNI ISO 41901:1983+A158:1986+A270:1988
11. Va ri e e d e v e nt ua li
PRESENTI
Tattoli
Paolo
Bottio
Roberto
Adami
Umberto
Allegra
Rossano
Andreani
Giuseppe
Bedetti
Paolo
Belletti
Carlo
Belloli
Marco
Bertolini
Marco
Bolognesi
Mario
Calvi
Lorenzo
Capra
Giovanni
Capra
Ovidio
Capuano
Giovanni
Ciani
Antonio
Ciborra
Bruno
Coretti
Maurizio
Corradini
Roberto
De Fusto
Francesco
De Mattia
Michele
De Nicolò
Giuseppe
Di Lillo
Nicola
Di Raddo
Alessandro
Doppioni
Pier Giorgio
Ferrari
Marco
Ferrarini
Ivan
Fossati
Giorgio
Gallo
Pietro Alessandro
Gasperini
Elisabetta
Gastaldi
Luigi
Imbimbo
Antonio
Iotti
Giuseppe
Linguiti
Fausto
Marchetti
Marco
Martinetto
Marco
Maspero
Andrea
(Sost. da Braga Marco
Mazzoni
Giorgio
Migliavacca Silvia
Nardi
Roberto
Novelli
Daniele
Palombaro
Antonio
Pasqualoni
Alberto
Pisano
Vincenzo
Ravaioli
Roberto
Roccati
Luciano
Rovetta
Antonio
Scaldaferri
Luca
Sodini
Mauro
Stablum
Paolo
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PRESIDENTE/INAIL ex ISPESL
Segretario UNI
TUV ITALIA
ALLEGRA
ICOVER
ASSOLIFT
I.G.V.
IMQ
APAVE ITALIA cpm
C.L.E.
ALBERTO SASSI
ESPERTO
ELEVATORI
LOGICO LIFT PROJECT
NOVEL
ANICA
S.E.B.
ANACAM
CEA
INAIL/ISPESL
CNA
OSAR
CENPI
SYNESIS
OTIS
FARMA
GMV
ELMA ASCENSORI
LAFERT
OSSERVATORE/SYNESIS
MORIS ITALIA
KOPPEL
S.C.E.C.E.S.
VIMEC
EUROFINS - MODULO UNO
MASPERO ELEVATORI
ITALCERT
ANIE/ASSOASCENSORI
SELE
ESPERTO
OSSERVATORE/ S.C.E.C.E.S.
C.S.D.M.
Pisano
ECO - EUROPEAN CERTIFYING ORG.
UNION
SVI
SCHINDLER
CO.N.P.I.A.I
RINA
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HANNO COMUNICATO DI NON POTER INTERVENIRE
Bai
Giuliano
CERTIFICAZIONI
Borgonovo
Luca Paolo
KONE
Capra
Mario
M.I.R.A.
Cavagnoli
Eugenio
KONE
Crippa
Gilberto
KONE
De Masi
Vito
KONE
Eusebio
Emanuele
GRUPPO MILLEPIANI
Faletto
Luciano
S.A.L.A.
Nanetti
Maurizio
KONE
Plicato
Luca
A.L.M.A.
Segatta
Carlo
DOMOLIFT
Varisco
Giovanni
KONE
DECISIONI
N° 1.
Punto 1 dell’O.d.G.
L’ordine del giorno viene completato con l’aggiunta del nuovo punto 10 riguardante l’eventuale
adozione in italiano della ISO 4190-1: 2010 Lift (Elevator) installation – Part 1: Class I, II, III and VI lifts, così
come riportato nel presente resoconto.
N° 2.
Punto 2 dell’O.d.G.
Non avendo i presenti osservazioni da formulare né essendone pervenute per iscritto alla
segreteria, il resoconto provvisorio della riunione del 12 novembre 2010 viene approvato senza
modifiche diventando così definitivo.
Punto 6 dell’O.d.G.
La commissione ASCENSORI dell’UNI approva la nomina di Luigi Gastaldi nel CEN/TC 10/WG 4 in
sostituzione di Pier Giorgio Doppioni che, comunque, continuerà a seguire i lavori nazionali.
Punto 7 dell’O.d.G.
La commissione concorda sulla necessità che, in prima istanza, la revisione della UNI 10411- 1&2 si
basi essenzialmente sulla UNI EN 81-21, quindi sulle proposta presentate da Varisco.
Punto 9 dell’O.d.G.
Tenendo in considerazione il suggerimento proposto dalla segreteria, la commissione concorda di
CONFERMARE la

ISO 7465:2007 (Ed 4) Passenger lifts and service lifts -- Guide rails for lift cars and counterweights -- Ttype
mentre si esprime con ASTENSIONI per i seguenti rapporti tecnici:

ISO/TR 11071-1:2004 (Ed 2) Comparison of worldwide lift safety standards - Part 1: Electric lifts
elevators)

ISO/TR 11071-2:2006 (Ed 2) Idem - Part 2: Hydraulic lifts (elevators)

ISO/TR 14799-1:2005 Comparison of worldwide escalator and moving walk safety standards - Part 1:
Rule by rule comparison

ISO/TR 16764:2003 Lifts, escalators and passenger conveyors - Comparison of worldwide standards on
electromagnetic interference/electromagnetic compatibility.
Punto 9 dell’O.d.G.
Sul documento CEN/TC 10 N 885 - Tolerance Request for prEN 81-22 in scadenze CEN per il 1-03-2011 si
esprime parere POSITIVO.
Punto 10 dell’O.d.G.
La commissione è d’accordo di adottare in italiano la ISO 4190-1:2010 Lift (Elevator) installation – Part
1: Class I, II, III and VI lifts per la quale la segreteria si dovrà attivare conseguentemente.
N° 3.
N° 4.
N° 5.
N° 6.
N° 7.
RELAZIONE SINTETICA
TATTOLI dà il benvenuto ai presenti ringraziandoli per la partecipazione.
Prima dell’inizio dei lavori, in seguito alla recente scomparsa dell’Ing. Felice Muccioli, TATTOLI cede la parola
ai colleghi Andreani e Allegra che, a nome di tutti, lo ricordano come un importante esempio di
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professionalità e competenza, sottolineandone le indubbie doti umane e considerandolo un
importante punto di riferimento, sempre disposto a dare un aiuto o un semplice consiglio.
La commissione Ascensori lo ricorda con immenso affetto.
Punto 1. dell’O.d.G.
Approvazione dell'Ordine del Giorno
Vedere DECISIONE N° 1.
Punto 2. dell’O.d.G.
Approvazione resoconto riunione precedente
Vedere DECISIONE N° 2.
Punto 3 dell’O.d.G.
Comunicazioni del Presidente e/o della segreteria
La segreteria informa che:
 ha chiesto di far parte della commissione la LAFERT di San Donà del Piave, nella persone di
Elisabetta Gasperini;
 è disponibile un sistema di riunioni via web (web-conference) per arricchire e facilitare le attività
degli Organi Tecnici UNI o di altri gruppi operanti nell'ambito del Sistema UNI. L'obiettivo che UNI
si è posto è quello di introdurre un prodotto che offra ampie funzionalità integrate, per l'uso a livello di
riunioni di gruppi di lavoro tecnico. Tale strumento non potrà attualmente sostituire le riunioni
fisiche ma, in certi casi, potrà servire per facilitare i lavori su argomenti specifici, allo studio di
piccoli gruppi di lavoro;
 in anticipo rispetto alla comunicazione ufficiale che seguirà a fine mese, sono state stampate
le versioni italiane della:
 EN 81-1&2:1998+A 3:2009 e
 EN 115-1:2008+A1:2010 Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 1:
Costruzione e installazione mentre la stampa della relative parte 2 Regole per il
miglioramento della sicurezza scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti è stata
assicurata per la metà del mese di febbraio 2011;
 recentemente l’Unione Europa ha riconosciuto l’importanza della normazione tecnica in genere
e in particolare l’attività svolta a supporto delle varie Direttive Nuovo Approccio.
Nello stesso tempo ha ribadito i principi della normazione basati sulla volontarietà, sulla rappresentanza
nazionale e sviluppata da istituzioni private (ma riconosciute). In particolare ogni volta che è in gioco
l’interesse pubblico, includere le posizioni di tutti i soggetti interessati (societal stakeholders) in
maniera appropriata.
Alla luce di ciò sono state aggiornate i due Regolamenti “chiave”, quello sullo svolgimento dell’attività di
normazione in genere e quello specifico sull’attività della Commissione Centrale Tecnica (CCT) e dei
Gruppi Settoriali che sovraintende al “sistema normazione” UNI, entrambi formalmente approvati dagli
Organi Direttivi UNI (Giunta e Consiglio) e dalla CCT.
Le novità più significative inserite nei due suddetti Regolamenti sono:
 l’inserimento di una “inchiesta preliminare” per ogni lavoro che si intende avviare con lo scopo sia
di informare sia di coinvolgere, positivamente ma anche negativamente, i possibili soggetti
interessati;
 la possibilità di coinvolgere, in presenza di posizioni contrastanti non risolte dall’organo tecnico
(OT), il Gruppo Settoriale in vari momenti dei lavori. Scopo di tale gruppo è quello di facilitare il
raggiungimento del consenso. Precedentemente esso era chiamato in causa solo in presenza di
commenti tecnici scritti emersi dall’inchiesta pubblica;
 la possibilità di presentare “Appello” nel caso la parte interessata esterna che si è espressa
durante l’inchiesta preliminare iniziale o quella pubblica conclusiva non fosse soddisfatta;
 definito la figura del membro “osservatore”, ovvero colui che, a nome di un socio UNI, partecipa
solo ai lavori europei di competenza e non, necessariamente, a quelli di interfaccia nazionali.
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Qualora si ravvedesse la necessità di un suo contributo anche a livello nazionale, egli verrebbe
inserito nell’OT, appunto, come membro osservatore senza possibilità di voto;
 definito i criteri di approvazione per le decisioni da prendere sui vari documenti quando sussistono
entrambe delle seguenti condizioni:
 assenza di ferme opposizioni di uno o più membri dell’OT,
 almeno il 75% dei votanti, la percentuale necessaria per l’approvazione di qualsiasi
documento normativo, tenendo presente che, anche se non esplicitato, vale il principio del
“silenzio-assenso”;
 definito, in 18 mesi, la durata per l’elaborazione di un progetto, dalla data di inizio lavori alla
sua approvazione da parte dell’OT competente;
 la possibilità di “componenti temporanei”: persone che, pur non rappresentando soci UNI,
possono fornire un contributo significativo alla elaborazione di uno specifico progetto di norma;
 possibile coinvolgimento delle “componenti significative” che rappresentano interessi rilevanti
che possono essere influenzati dai lavori normativi da individuarsi, per uno specifico argomento,
sulla base degli “interesse in gioco” (sociale, ambientale e altro).
A seguito delle novità inserite nei nuovi Regolamenti UNI, TATTOLI informa che KONE ha deciso di
sospendere temporaneamente la partecipazione dei propri rappresentanti alle commissioni “Impianti di
ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari” dell’UNI. Il motivo di tale decisione deriva
dal fatto che KONE non condivide talune affermazioni che sono contenute nel REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI NORMAZIONE DA PARTE DEL SISTEMA UNI, entrato in vigore
a partire dal 1° gennaio 2011. La comunicazione di tale decisione è stata dettagliata in una lettera inviata
alla presidenza UNI che ha emanato il Regolamento e non alla Commissione che, attraverso TATTOLI
stesso, è stata solo informata di tale decisione.
Scaturisce ampio confronto a seguito della quale la commissione Ascensori dell’UNI auspica che tale
sospensione della partecipazione sia solo temporanea.
La commissione Ascensori dell’UNI, nell’auspicare che tale sospensione della partecipazione sia solo
temporanea, concorda che la riunione odierna, così come le precedenti e le future, si svolgono per
discutere/sviluppare esclusivamente la normativa tecnica inerente la sicurezza e qualità dei prodotti di
competenza della commissione stessa.
Punto 4. dell’O.d.G.
Attività di normazione CEN e ISO
TATTOLI relaziona sull’ultima riunione del CEN/TC 10/WG 1 (in unione come BFN10563) che si è svolta a
gennaio 2011 a Bruxelles. In particolare la decisione di avviare i lavori sulle due nuove norme “quadro”,
ovvero la EN 81-20 e la EN 81-50 che cambieranno notevolmente l’approccio normativa, se non nella
sostanza. Invita quindi i presenti a porre particolare attenzione all’indice degli argomenti che costituiranno le
nuove norme. Appena possibile sarebbe sua intenzione illustrare il contenuto delle due nuove norme un po’
più in dettaglio di quanto sta facendo ora.
Inoltre informa che l’applicazione del nuovo Aggiornamento 3 delle EN 81-1&2 è stato posticipato di 6 mesi
per cui è possibile utilizzare le “vecchie” versioni delle norme fino al 31 dicembre 2011.
IOTTI relaziona sull’ultima riunione del CEN/TC 10/WG 6, in particolare sulla modifica del prEN 81-76 e
anticipa che al punto 9 sarebbe sua intenzione illustrare il contenuto del progetto stesso.
MARCHETTI aggiorna i presenti sullo stato dell’arte della EN 81-41 informando che l’appello del DIN è
stato respinto e che la EN 81-41 è stata pubblicata a dicembre 2010. Tale norma è stata adottata
dall’Inghilterra.
La segreteria informa che Nanetti, già impossibilitato ad essere presente, gli ha fatto avere le minute della
riunione CEN/TC 10/WG 4 tenutasi a Berlino il 19-20 Gennaio, 2011, disponibile in UNIONE. La risoluzione
decisa al CEN/TC 10 Plenary meeting di novembre 2011 di estendere il periodo di revisione delle FprEN
12015 e prEN 12016 è stata cancellata per cui si è reso disponibile ad approfondire i motivi. Nanetti
avrebbe intenzione di relazione alla prossima riunione UNI.
BELLOLI relaziona sul documento L-POS-1-007 -04 (approvato dal NB-L) che concerne le modalità di test dei
dispositivi contro i movimenti incontrollati delle cabine (sostituisce il precedente NB-L/POS 1/002).
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Punto 5. dell’O.d.G.
Confronto sulla borderline tra ascensori inclinati e funicolari
Collegandosi al resoconto della riunione tenutasi a Bruxelles il 7 dicembre 2010 redatto atto a Marocchi
(BFN10543) sul confine di applicazione tra la Direttiva Ascensori e quella sulle Funivie per gli ascensori
inclinati, TATTOLI informa di aver ritenuto opportuno coinvolgere la commissione di questa possibile
sovrapposizione benché ritenga che l’interesse presente sia limitato e che al momento sia una
questione di tipo legislativo e non normativo,
Invita quindi i diretti interessati, rappresentati da Maspero e da Mazzoni, a precisare meglio i termini della
questione.
Successivamente si aggregano altri membri della commissione al fine di definire la possibile differenza
tra impianto ferroviario e ascensore inclinato senza però trovare una possibile soluzione tecnica
condivisibile.
Preso atto che al momento non è richiesto un parere alla commissione Ascensori e che a tale confronto
partecipano gli esperti europei del CEN/TC 10, in linea di massima si concorda con l’indirizzo indicato
dallo stesso CEN/TC 10 così come riportato nella riunione del dicembre 2010 sopra citata.
Punto 6. dell’O.d.G.
Nomina di Luigi Gastaldi della SYNESIS nel CEN/TC 10/WG 4
La segreteria informa che Doppioni ha espresso il desiderio di essere sostituito nel CEN/TC 10/WG 4 dal suo
collaboratore Luigi Gastaldi, assicurando però la sua partecipazioe a livello nazionale. Precisa inoltre
che, secondo le disposizione contenute nella nuova versione dei Regolamenti, ciò è possibile previa
approvazione della commissione. Cosi’ facendo Gastaldi sarà inserito come “osservatore” nell’organico
della commissione stessa.
TATTOLI invita quindi la commissione ad esprimersi e allo scopo si prende la DECISIONE N° 3
Punto 7. dell’O.d.G.
Attività del gruppo nazionale GL 7 “Interpretazioni alle EN 81”:
ALLEGRA informa che, così come concordato, il chiarimento N° 153 è stato inviato al WG 2 del CEN/TC 10.
Si attende quindi la loro risposa in merito.
ALLEGRA prosegue illustrando un quesito riguardante il pericolo di caduta verticale superiore a 3 m di una
piattaforma elevabile. Tale quesito è stato presentato 2 volte dall’interessato perché considerato non
sufficientemente chiaro.
Generalmente i nostri macchinari vengono realizzati per il superamento delle barriere architettoniche e a
quanto mi è dato sapere, ricadono nella circolare n°157296 del 14 aprile 1997. ( Montacarichi e
Piattaforme elevatrici per disabili )
Il mio dubbio realizzativo riguarda non ai montacarichi ( in quanto trasportano solo materiale), ma alle
piattaforme elevatrici.
Piattaforme elevatrici per disabili per la stessa circolare, non dovrebbero avere limitazioni sull’allegato IV
della direttiva macchine 2006/42 CE.
Il nostro problema nasce quando un cliente, non disabile, vorrebbe realizzare una piattaforma elevatrice
per persone senza invalidità e quindi ricadiamo in direttiva macchine ( la macchina comunque viene
concepita e realizzata nello stesso identico progetto di quella per invalidi ).
Direttiva attuale: Direttiva 2006/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 17 maggio 2006
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ( rifusione)
Articolo 24 – Modifica della direttiva 95/16/CE
Par. 3 Esclusioni: gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0.15 [m/s]
“Sollevamento persone”
Dalla direttiva macchina, nell’allegato IV si fa riferimento alle categorie di macchine per le quali va
applicata una delle procedure di cui all’articolo 12, paragrafi 3 e 4.
Punto 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale
superiore a 3 metri.
1.
Montante ORI:
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Per un montante con pericolo di caduta superiore a 3 [m], non esiste una norma di tipo C, quindi l’analisi
viene effettuata in funzione della sola direttiva macchine.
Rimane da considerare la presenza di un ipotetica tromba di contenimento che potrebbe eliminarmi il
pericolo di caduta di 3 [m]?
Allegato IV, Punto 17, Articolo 12, punto 4 - Procedura d’esame allegato IX à deposito del fascicolo
tecnico presso l’ente.
Il rischio di caduta inteso per un eventuale operatore dal macchinario, secondo la direttiva, viene inteso
che una volta al piano l’operatore non deve cadere al di fuori della macchina per 3 [m] o parla del
cedimento strutturale del macchinario stesso?
Ritiene che il quesito non sia di competenza del gruppo da lui coordinato, quindi della stessa commissione,
perché non si tratta di interpretazione di una norma bensì di una Direttiva per cui propone che la segreteria
risponda in tal senso precisando, eventualmente che è in corso di armonizzazione la norma EN 81-41
inerente le piattaforme verticali per disabili.
ALLEGRA riprende il contenuto del doc. CEN/TC 10 N 886/887 - Interpretation N 597 (EN 81- 1:1998+A3) e
ne illustra il suo punto di vista che viene in parte condiviso ma considerato perfezionabile per cui si decide
di discuterla in ambito GL 7 al fine di definire la posizione italiana entro il termine previsto per la votazione.
NOTA della SEGRETERIA – Sul documento CEN/TC 10 N 886/887 - Interpretation N 597 (EN 811:1998+A) è stato votato negativamente con il seguente commento:
"The installed balaustrade is not in compliance with the requirement of clause 8.13.3.5 of EN 811&2:1998+A3".
ALLEGRA informa che la commissione è stata coinvolta dal seguente richiesta di chiarimento
al quesito 590/12/02 che riguardava le distanze di sicurezza in fossa e testata punti 5.7.1.1 e 5.7.3.3 UNI
EN 81.1-2 rivelatasi poi essere un chiarimento ANACAM che, a sua volta, si rifaceva all'interpretazione
CEN/TC 10 N 565 e alla quale risponderà la segreteria senza formalizzare la risposta come interpretazione
UNI. Si rimanda quindi alla sua nota completa riportata in ALL. 1.
Prima di chiedere l’argomento TATTOLI informa che i pareri inoltrati al WG1 nel 2010 verranno discussi
durante la riunione del WG 1 a marzo 2011.
Su quesito posto da Sarti riguardo la certificazione di esami di tipo per serratura, essendo un quesito
delicato, si decide di approfondire la questione nell’ambito del GL 7.
ALLEGRA rammenta che risulta ancora in sospeso il seguente quesito:
... sono proprietario di un appartamento a Roma, acquistato circa 16 mesi fà, direttamente dal
costruttore.
Questo stabile di nuovissima costruzione, è dotato di ascensore per 5 piani di tipo idraulico (...omissis...),
che non dispone di sistema automatico di riporto al piano dell'ascensore in caso di mancanza di corrente
e altro.
Ultimamente una Sig.ra è rimasta dentro lo stesso per mancanza di corrente e hanno faticato per farla
uscire dopo diverso tempo.
L' Amministratore sostiene che è necessario prevedere l'installazione sugli ascensori di dispositivo di
sicurezza per riportare l'ascensore al piano qualora si fermasse.
La mia domanda è questa:
L'ascensore non doveva essere già dotato di questo dispositvo? Perchè ora il Condominio deve farsi carico
di questa spesa?
Sostanzialmente le norme che regolamentano la sicurezza degli ascensori, consideri 2 anni, non
prevedevano già allora l'installazione di questi dispositivi, quindi la spesa in questo caso è del costruttore?
il quale viene rinviato al GL 7 affinché definisca una risposta adeguata e la faccia inviare all’interessato
direttamente dalla segreteria senza strutturarla come chiarimento, non essendo considerabile come tale.
NOTA della SEGRETERIA – Successivamente il GL 7 ha formulato la seguente risposta:
"La norma UNI EN 81-2 che detta le regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli
ascensori idraulici non prevede un dispositivo automatico di riporto al piano in caso di mancanza
di alimentazione elettrica.
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Un ascensore idraulico privo del dispositivo di riporto al piano in caso di mancanza di
alimentazione elettrica non è per tale motivo da considerare non conforme alle norme tecniche
armonizzate europee di riferimento.".
Punto 8a. dell’O.d.G.
Attività del gruppo nazionale GL 9 “Revisione della UNI 10411-1&2”, relazione sull’attività svolta nella riunione
precedente
CORRADINI informa che nella riunione precedente il gruppo si è soffermato sul punto 4.2, mediante
animato confronto per quasi tutta la durata della riunione, su aspetti non proprio pertinenti EN 81-21. Fa
presente che benché la richiesta iniziale presentata fosse quella di rivedere la UNI 10411 alla luce dei
requisiti della nuova EN 81-21, il gruppo tende a rivedere il contenuto nella sua completezza. Di massima,
sarebbe disponibile a considerare eventuali aspetti specifici di altre norme ma in una fase successiva e
previo mandato della stessa commissione. Chiede quindi un parere ai presenti affinché sappia come
comportarsi per i lavori successivi. La commissione si esprime quindi con la DECISIONE N° 4.
Punto 8b. dell’O.d.G.
Attività del gruppo nazionale GL 9 “Revisione della UNI 10411-1&2”, chiarimento al MINISTERO della DIFESA
CORRADINI informa che il Ministero della Difesa ha richiesto un parere sull’applicazione del punto 4.2.1.1
della UNI 10411-1:2008. Constatato che è stato distribuito solo ai membri del GL 9 (ora anche in UNIONE
per la U85 con codice BFN10576) ne illustra sinteticamente lasciando poi la parola ad Andreani che,
avendo seguito di persona l’operazione, precisa ulteriormente e dettagliatamente il contenuto. Per
reciproca comodità si rimanda alla nota inviato dallo stesso Andreani.
PREMESSA
Si tratta di un ammodernamento eseguito su un gruppo di 4 impianti ascensore presso il Ministero
dell’Aeronautica a Roma e precedentemente collaudati. Tali impianti hanno già subito, nel corso degli
anni passati, la sostituzione di alcuni componenti (quadro, argano, ecc...). In questa fase, invece, si è
proceduto alla sostituzione delle funi di trazione, del limitatore di velocità, delle pulegge di rinvio (trattasi
di impianti macchina in basso), della cabina, dell’operatore porte di cabina e dell’intera arcata
comprensiva di dispositivi paracadute bidirezionali (anche contro l’eccesso velocità in salita della cabina).
Le dimensioni della nuova cabina hanno determinato un aumento di portata da 900 kg a 945 kg (pari al
5%) mentre il peso complessivo della nuova cabina (comprensivo di operatore porte ed arcata) è passato
da 960 kg a 1020 kg con conseguente ribilanciamento del contrappeso. Considerando anche un aumento
del peso complessivo delle funi, passate da n°4 Ø13 a n°5 Ø13 si è verificato un aumento del carico stato
sulle funi (lato cabina) inferiore del 10%. Detto quanto sopra si è proceduto alla modifica dell’impianto in
accordo al punto 4 della norma UNI 10411-1:2008 installando, quindi, un’arcata realizzata da
CENTODUCATI dotata di contatto per l’allentamento funi.
CONSIDERAZIONI GENERICHE
Le modifiche che si apportano ad un impianto ascensore, già in precedenza collaudato, devono
necessariamente essere seguite da una dichiarazione di conformità alla “Regola dell’Arte”. Ciò è
richiamato nell’art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n°37 (ex Legge n°46/90). In tale articolo, al comma 1, si
dichiara che “Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente,
comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6”. Il citato
art.6, invece, recita al comma 1 che “Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in
conformità alla normativa vigente, e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti
realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte”. Per
quanto ritengo che, realizzando una modifica di un impianto ascensore preesistente in accordo alla
norma UNI attualmente in vigore (UNI 10411-1:2008 “Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti) si
abbia presunzione di conformità al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90) e che quindi si possa ritenere la modifica
effettuata e realizzata secondo la Regola dell’Arte, cioè secondo i termini di Legge.
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CONSIDERAZIONI SPECIFICHE
In merito alla questione in essere, ovvero quella della sostituzione dell’arcata di cabina con conseguente
eliminazione del dispositivo di azionamento del dispositivo paracadute dell’ascensore anche per
allentamento delle funi, ritengo che essa sia stata realizzata in pieno rispetto della UNI 10411-1:2008
punto 4.2.1.1 che richiede, nella modifica, di mantenere il contatto di allentamento delle funi (“Il contatto
per allentamento anche di una fune, se esistente, deve essere mantenuto. Tale contatto deve essere
mantenuto anche in caso di sostituzione contemporanea della cabina e dell’intelaiatura.”). Faccio
presente che l’intero punto 4 della stessa norma è stato rispettato e ciò induce, a mio parere, a
considerare aumentata la sicurezza dell’ascensore considerato nella sua interezza. Infatti, pur avendo
virtualmente diminuito la sicurezza dell’arcata di cabina eliminando il dispositivo citato, si sono installati
paracadute certificati e marcati CE del tipo a doppio effetto (ovvero azionabili sia in salita sia in discesa).
Non è da sottovalutare che a collaudo gli impianti erano dotati di n°4 funi Ø13 mentre oggi viaggiano con
n°5 funi Ø13 e se si considera anche che il carico di rottura delle nuove funi sia notevolmente aumentato
(a parità di diametro) rispetto alle funi installate a collaudo si può ritenere l’ascensore più sicuro. Oltre a
tutto quanto sopra esposto, ritengo utile considerare anche un ulteriore aspetto, ovvero quello che si
riferisce alla notevole difficoltà (se non addirittura impossibilità) di reperire sul mercato, arcate di nuova
costruzione dotate del dispositivo in questione. Ciò è dovuto proprio da quello che consentono le nuove
norme tecniche (UNI EN 81-1:2008) e, quindi, per una facilità di costruzione, montaggio e manutenzione, i
costruttori hanno ritenuto di non corredare più le nuove arcate di tale dispositivo (costituito da bilancieri,
tiranti, staffette, giunzioni, perni, anelli, ecc...).
CONSIDERAZIONI FINALI
Il mio parere è che la ditta abbia eseguito la modifica applicando correttamente la norma tecnica di
riferimento (UNI 10411-1:2008) e che la stessa non necessiti, per il punto in questione, di nessun tipo di
revisione e/o integrazione.
CORRADINI precisa che il GL 9 si è allineato sul parere positivo espresso e chiede alla commissione di
avere mandato per poter formulare dettagliatamente la risposta positiva da inviare al Ministero della
Difesa.
NOTA DELLA SEGRETERIA - Per conoscenza si riporta la risposta formulata dal GL 9 e inviata al
Ministero della Difesa:
In merito al quesito posto si precisa che la UNI 10411-1 è stata ottemperata correttamente anche
nel punto 4.2.1.1 dove nomina il solo contatto elettrico per l'arresto del macchinario e non
l'installazione del dispositivo meccanico di controllo della rottura e/o allentamento delle funi.
Punto 9. dell’O.d.G.
Definizione della posizione nazionale sui documenti
Su tali proposte la commissione ASCENSORI si esprime prendendo la DECISIONE N° 5 e N° 6.
Mediante lucidi (in UNIONE come BFN10575) IOTTI illustra il contenuto del prCEN/TS 81-76 Evacuazione dei
disabili dagli edifici usando gli ascensori. Dovendosi esprimere un parere al CEN entro il 13 aprile 2011, IOTTI
invita la commissione ad esprimere un voto positivo ma con commenti che potrebbe preparare sulla base
dei dubbi espressi e indicati sui lucidi medesimi che, per comodità, vengono di seguito riportati:
 Il documento al punto 1.4.b afferma che per quanto applicabili, andranno rispettate le EN 81-1 o 2, e le EN 81-70 e EN 81-73.Ma chi stabilisce quali punti specifici di esse andranno applicati, a
maggior ragione che in precedenza si è scritto che sta alle autorità nazionali stabilire le
caratteristiche degli ascensori, ivi compresi dimensioni della cabina e delle porte?
La commissione accoglie l’invito per cui da mandato allo stesso Iotti di formulare appropriate osservazioni.
DOPPIONI informa che i sistemi di comunicazione specificati nel prCEN/TS 81-76 sono diversi sia da quelli
richiesti dalla legislazione vigente e dalla UNI EN 81-72, a sfavore del progetto.
Per il prEN ISO 25745-1 Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 1: Energy
measurement and conformance la cui scadenze CEN è per il 11-04-2011, si ritiene opportuno attenersi a
quanto esprimeranno gli esperti che più di tutti hanno seguito i lavori (Faletto e Nanetti).
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Punto 10. dell’O.d.G.
Definizione della modalità di adozione del FprCEN/TS 81-11:
La segreteria informa di aver individuato la nuova versione della ISO 4190-1:2010 Lift (Elevator)
installation – Part 1: Class I, II, III and VI lifts, che sostituirebbe la precedente UNI ISO 41901:1983+A158:1986+A270 del 1988, in quel tempo di competenza della commissione Edilizia.
Quindi le soluzioni possibili sono o recepire la nuova versione, ritirando conseguentemente la precedente UNI
ISO o ritirare la vecchia senza sostituzione. Dopo veloce scambio di opinioni si prende la DECISIONE N° 7.
Punto 11. dell’O.d.G.
Varie ed eventuali: calendario riunioni 2011
A causa della sovrapposizione con le attività europee del CEN/TC 10 e relativo WG 1 la riunione fissata
inizialmente per il del 22 novembre 2011 viene sposta al 29 per cui i prossimi impegni risultano essere:
 13 aprile 2011,
 23 giugno 201 1,
 15 settembre 201 1,
 29 novembre 2011.
TATTOLI ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione chiude quindi la riunione alle ore 13 circa.
DOCUMENTI DISTRIBUITI IN RIUNIONE
NESSUNO
DOCUMENTI ALLEGATI AL RESOCONTO RIUNIONE
ALL. 1: Proposta ALLEGRA alla richiesta chiarimento di Genoli
ALL. 1
al RES-COM del 9-02-2011
Proposta do ALLEGRA alla richiesta di chiarimento formulata da Enzo Genoli – R.F.I.
Egr. Commissione UNI,
desidero, se possibile, un chiarimento in merito alla Vs. risposta al quesito 590/12/02 che riguardava le
distanze di sicurezza in fossa e testata punti 5.7.1.1 e 5.7.3.3 UNI EN 81.1-2.
Prendendo in considerazione la sola fossa di un ascensore è giusto interpretare in quella risposta che la
minima distanza di sicurezza, ad ammortizzatori totalmente compressi, tra le parti più basse
dell’ascensore e il fondo fossa debba essere di 1 m (somma della minima distanza verticale 0,50 m e
minima grandezza del parallelepipedo rettangolo 0,50 m x 0,60 m x 1 m) e che quindi un ascensore che
presenta una distanza di sicurezza inferiore debba considerarsi a fossa ridotta?
Grazie
Il parere in questione non è di competenza della Commissione UNI Ascensori e montacarichi, in quanto è
stato emesso nel 2002 dalla Direzione Tecnica di ANACAM:
Quesito n° 590/12/02
Le norme EN 81-1:1998 e EN 81-2:1998, nel punto 5.7.1.1 d) (e anche 5.7.2.2 c) nella EN 81-1:1998),
stabiliscono che per la testata: "deve esistere sopra la cabina uno spazio sufficiente per sistemare un
parallelepipedo rettangolo di almeno 0,50 m x 0,60 m x 0,80 m, poggiante su una delle sue facce", e
nel punto 5.7.3.3 a) (e 5.7.2.3 a) nella EN 81-2) per la fossa: "deve esistere nella fossa uno spazio
sufficiente che possa accogliere un parallelepipedo rettangolo di almeno 0,50 m x 0,60 m x 1,0 m
appoggiato su una delle sue facce". Si domanda per quali ragioni le dimensioni siano diverse per la fossa e
per la testata.
Risposta
Il CEN/TC 10/WG1 ha valutato la situazione nell'interpretazione n. 565, giungendo alla conclusione che lo
spazio libero di sicurezza effettivamente disponibile è il risultato di una combinazione di requisiti. Nella
testata del vano di corsa esso è rappresentato dal parallelepipedo rettangolo 0.5 m x 0.6 m x 0.8 m insieme
alla distanza minima verticale di 1.0 m sopra le aree di stazionamento. Nella fossa è invece la combinazione
del parallelepipedo rettangolo 0.5 m x 0.6 m x 1.0 m insieme alla distanza minima verticale di 0.5 m.
Entrambe le combinazioni portano a volumi sufficienti per gli spazi di sicurezza necessari.
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Possiamo tuttavia esprimere le seguenti considerazioni.
Il parere sopra riportato richiama correttamente il contenuto dell’interpretazione CEN n. 565 la
quale trae origine dalla diversità delle dimensioni dello spazio minimo di rifugio richiesto dalle
norme UNI EN 81-1/2 a seconda che ci si trovi in fossa piuttosto che sul tetto della cabina.
Riportiamo l’interpretazione CEN n. 565:
Sulla scorta delle valutazioni dei rischi elaborate dal CEN durante la stesura delle norme
armonizzate NON è richiesta un’altezza maggiore di 0,5 m tra le parti più basse sotto la cabina e il
pavimento della fossa, in quanto il volume di rifugio di 0,5 x 0,6 x 1m posizionato con il lato di 0,5 m in
altezza consente al manutentore di assumere una posizione di sicurezza sdraiandosi su un fianco, senza
che questa altezza vada a sommarsi alla distanza tra le parti più basse sotto la cabina e il pavimento
della fossa.
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Diversamente sul tetto della cabina, sul quale possono essere disposte altre apparecchiature, e
potendosi trovare in movimento in salita, la norma richiede per la testata un volume di rifugio diverso,
combinato con l’altezza di 1 m richiesta sopra un’area di stazionamento di 0,12 mq, la cui più piccola
dimensione non deve essere minore di 0,25 m. (es. 0,30 x 0,40 m) che può compenetrare il volume di
rifugio (senza sommarsi allo esso), e che permette di rannicchiarsi in piedi.
Gli impianti che presentano queste caratteristiche NON sono pertanto da intendersi con fossa ridotta.
Nota:
Le dimensioni dei volumi di rifugio e delle distanze di sicurezza sono attualmente in fase di revisione in
ambito CEN.
Novara, 9 febbraio 2011
Rossano Allegra
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DELLA
LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E
DEGLI INCENTIVI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, DEGLI INTERVENTI DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DI
AREE DI CRISI, DEGLI INCENTIVI PER LA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE DI COMPETENZA DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, recante delega al Governo per il
riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli
interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione di
competenza del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Visto il regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998;
Visto il regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999;
Considerato che tra le finalità della delega, di cui all’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 99 del 2009 è
individuata la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale e l’intervento dello Stato a sostegno delle
aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno;
Considerato altresì che tra i principi e criteri direttivi della delega è indicata l’attribuzione degli aiuti di
maggior favore alle piccole e medie imprese;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del …;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, espressi nelle sedute del;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
DEFINIZIONI GENERALI E PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE
ART. 1
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente decreto disciplina gli interventi a sostegno al sistema produttivo di competenza del Ministero
dello sviluppo economico, di seguito Ministero, finalizzati allo sviluppo del territorio, alla crescita del
sistema produttivo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, di seguito PMI, alla
promozione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alla reindustrializzazione delle aree di crisi e
al salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
2. Gli interventi di cui al presente decreto sono disciplinati nel rispetto della normativa dell’Unione europea
e possono essere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettere a) e b), del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di seguito Trattato;
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b) aiuti riconducibili alle categorie dichiarate compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo
107, paragrafo 3, del Trattato, ed esenti dall’obbligo di notifica alla Commissione europea, di cui
all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato;
c) aiuti ‘de minimis’;
d) aiuti soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione europea, di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato;
e) azioni di contesto, anche di natura infrastrutturale.
ART. 2 .
(Coordinamento degli interventi statali e regionali a sostegno del sistema produttivo)
1. Gli interventi di cui all’articolo 1 sono definiti e attuati nel rispetto delle disposizioni previste dagli
articoli 117 e 118 della Costituzione e perseguono, per effetto dell’accessibilità alle agevolazioni da
parte della generalità delle imprese e della dimensione delle risorse finanziarie utilizzate, interessi
strategici in rapporto all’equilibrio economico generale del Paese.
2. Gli interventi di cui all’articolo 1 sono definiti e attuati in modo da favorire la compartecipazione
finanziaria delle Regioni, nonché il coordinamento e l’integrazione con gli interventi regionali a sostegno
del sistema produttivo.
3. Gli interventi congiunti dello Stato e delle Regioni sono definiti attraverso la stipula di accordi di
programma nei quali sono stabilite le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni e la
partecipazione al finanziamento degli interventi a carico dei rispettivi bilanci.
ART. 3
(Strumenti di programmazione e indirizzi generali)
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di seguito Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, adotta il programma triennale degli interventi statali a sostegno del
sistema produttivo. Il programma, in coerenza con la programmazione europea e nazionale in materia di
stabilità della finanza pubblica, di riforme per la crescita e di fondi strutturali, stabilisce:
a) gli obiettivi di sviluppo del sistema produttivo, articolati con riferimento a criteri territoriali o tematici,
e individuati in relazione all’analisi degli elementi di debolezza e delle potenzialità di crescita del
sistema medesimo, nel contesto dello scenario economico internazionale e nazionale; nel
programma sono distintamente specificati gli obiettivi di sviluppo che si riferiscono in modo esclusivo
al Mezzogiorno;
b) le tipologie di intervento e i settori economici eventualmente destinatari di specifici interventi;
c) per ciascuno degli obiettivi di cui alla lettera a), il quadro delle risorse complessivamente disponibili,
in relazione ai finanziamenti dello Stato, dell’Unione europea, delle regioni, degli enti locali e di
soggetti privati.
2. Sulla base del programma triennale di cui al comma 1, il Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il programma annuale. Il programma annuale
definisce, con riferimento a ciascun obiettivo, gli interventi da adottare e, per ciascun intervento,
l’ammontare delle risorse finanziarie ad esso destinate, distinte per risorse di provenienza statale o
derivanti da finanziamenti europei, regionali, degli enti locali e di soggetti privati. Nel programma sono
distintamente specificati gli interventi che si riferiscono in modo esclusivo al Mezzogiorno.
3. Il programma annuale è adottato con decreto del Ministro entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
4. Gli atti di programmazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo di cui ai commi 1 e 2 sono
definiti nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:
a) ricorso a meccanismi automatici di agevolazione, con particolare riferimento all’utilizzo di procedure
di fruizione dell’aiuto mediante buoni o voucher, nel caso di interventi finalizzati alla promozione
degli investimenti da parte delle PMI o di interventi di limitato ammontare finanziario unitario rivolti
a un’ampia platea di beneficiari;
b) ricorso a modalità di intervento basate su progetti, nel caso di investimenti che perseguano obiettivi
selettivi di innovazione o comunque di rafforzamento competitivo del sistema produttivo;
c) ricorso a modalità di intervento basate su procedure negoziali, nel caso di singoli programmi
d’investimento di grandi dimensioni, caratterizzati da un rilevante impatto per lo sviluppo del Paese;
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d) destinazione alle PMI di una quota di risorse non inferiore al 50 per cento del complesso delle risorse
disponibili;
e) preferenza per le iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di
processo, ivi compresa l’innovazione gestionale e organizzativa;
f) contributo alla crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, attraverso il superamento degli
squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, e adeguata diffusione degli
investimenti produttivi nell’intero territorio nazionale;
g) specifica attenzione alle aggregazioni di imprese, mediante contratti di rete o consorzi o altre forme di
associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorare la capacità competitiva e innovativa e a
incrementare la quota di mercato delle singole imprese e dell’aggregazione nel suo complesso,
nonché ai distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi;
h) promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali.
5. Gli atti di programmazione di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere interventi rivolti al sostegno della
domanda di beni e servizi.
ART. 4
(Definizione e attuazione degli interventi)
1. Gli interventi individuati negli atti di programmazione di cui all’articolo 3, sono definiti con decreti di
natura non regolamentare del Ministro, di concerto con i Ministri competenti relativamente ai settori
economici destinatari di specifici interventi. Con i decreti il Ministro, in coerenza con gli atti di
programmazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea e nei limiti delle
risorse disponibili per ciascun intervento, può:
a) stabilire specifici ambiti tematici di attuazione degli interventi o, nell’ambito dell’importo complessivo
dell’intervento, riservare fondi per specifiche finalità;
b) specificare:
1) i soggetti che possono essere ammessi a fruire degli interventi;
2) i programmi di investimento e le attività ammissibili;
3) termini minimi e massimi relativi alla durata dei programmi e delle attività;
4) le spese ammissibili all’agevolazione;
5) la forma e la misura delle agevolazioni, eventualmente fissata in modo forfetario, e le modalità di
erogazione;
c) prevedere eventuali specifici limiti minimi e massimi per gli investimenti ammissibili;
d) fissare modalità e termini per la presentazione delle domande;
e) definire le procedure per l’istruttoria delle domande pervenute e i criteri di selezione e valutazione.
2. Gli interventi definiti con i decreti di cui al comma 1 sono attuati con le modalità previste dai decreti
medesimi, anche mediante l’adozione di bandi da parte del Ministero. Con le modalità previste dai
decreti di cui al comma 1 ovvero nei bandi di cui al presente comma possono essere sollecitate
manifestazioni di interesse.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nella forma di una o più categorie di aiuti trasparenti,
anche combinate fra loro, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 1 e dai bandi di cui al
comma 2.
4. I decreti e i bandi di cui al presente articolo sono notificati alla Commissione europea nei casi previsti
dalla disciplina dell’Unione europea.
ART. 5
(Progetti strategici per lo sviluppo e la competitività)
1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 1 può essere programmata e finanziata l’attuazione di
progetti strategici di rilevante interesse per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo, relativi
a specifiche aree territoriali o tematiche, individuate negli atti di programmazione di cui all’articolo 3.
2. I progetti di cui al comma 1 devono qualificarsi:
a) per la rilevanza dell’area territoriale o tematica prescelta in relazione allo sviluppo e alla competitività
dell’economia nazionale;
b) per la promozione di investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione;
c) per la presenza di condizioni di mercato favorevoli allo sviluppo delle nuove tecnologie e dei nuovi
prodotti e servizi ai quali il progetto è finalizzato;
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d) per l’idoneità dei soggetti imprenditoriali a realizzare gli avanzamenti tecnologici e competitivi
richiesti;
e) per la capacità di promuovere la crescita di una molteplicità di imprese che concorrono in modo
integrato alla realizzazione dei prodotti e alla fornitura dei servizi individuati nel progetto;
f) per la contestuale adozione di interventi agevolativi, attuati secondo le modalità previste dai decreti di
cui al comma 1 dell’articolo 4, e di azioni di contesto, anche di natura infrastrutturale.
3. Le aree territoriali o tematiche interessate dai progetti di cui al presente articolo sono individuate sulla
base degli obiettivi e delle analisi contenute nel programma triennale di cui al comma 1 dell’articolo 3.
4. Il Ministero, anche avvalendosi della collaborazione di strutture ed enti specializzati, acquisite le
valutazioni dei soggetti pubblici e privati coinvolti, definisce il progetto degli investimenti da realizzare e
le modalità di agevolazione, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al progetto stesso, individuando
e quantificando i risultati attesi e i relativi parametri di valutazione. Agli oneri derivanti dalle
collaborazioni di cui al periodo precedente si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate
per il progetto.
5. Lo schema di progetto definito ai sensi del comma 4 è esaminato dalla regione interessata, nel caso in cui
si attui nel territorio di un’unica regione, o altrimenti dalla sede stabile di concertazione di cui all’articolo
1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La regione o la sede stabile di concertazione
esprimono parere non vincolante entro trenta giorni dalla presentazione dello schema. Entro i successivi
trenta giorni il Ministero adegua il progetto alle condizioni contenute nel parere di cui al periodo
precedente ovvero motiva il mancato accoglimento delle condizioni. Se il parere non è espresso entro il
termine di cui al primo periodo, si intende che sia favorevole. Il progetto è approvato con decreto del
Ministro, di concerto con i Ministri competenti, nel caso di progetti relativi a settori economici
specifici.
In caso di cofinanziamento regionale, si applica il comma 4 dell’articolo 7.
6. Le agevolazioni previste nell’ambito dei progetti strategici di cui al presente articolo sono erogate per
stato di avanzamento dei lavori, in rapporto alla realizzazione di programmi integrati di investimento,
sulla base di un contratto stipulato tra il Ministero e i soggetti interessati.
7. I programmi di investimento di cui al comma 6 devono essere finalizzati ad obiettivi unitari, rispondere ai
criteri di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), ed essere coerenti con gli obiettivi e le condizioni
stabiliti nel progetto strategico. Per ciascun programma deve essere individuata l’impresa che, in qualità
di capofila, svolga le seguenti funzioni:
a) rappresentare tutte le imprese partecipanti nei rapporti con l’amministrazione che concede le
agevolazioni;
b) presentare in nome proprio e per conto delle altre imprese partecipanti, ai fini dell’accesso alle
agevolazioni, la proposta di programma di investimenti;
c) richiedere, in nome proprio e per conto delle imprese che realizzano gli investimenti, le erogazioni per
stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione degli investimenti stessi;
d) effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.
CAPO II
PROCEDURE DI VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA
ART. 6
(Procedure di selezione delle domande)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati mediante procedura automatica, valutativa e
negoziale, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123.
2. La procedura automatica non comporta un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e
finanziario sul programma di investimento. La procedura automatica si applica nel caso in cui gli
investimenti previsti nel programma non eccedano il limite massimo fissato nel decreto di
programmazione triennale di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, e l’aiuto consista nel rimborso
di spese sostenute, anche attraverso il riconoscimento di buoni o voucher, con particolare riferimento
alle spese per investimento in ricerca, sviluppo ed innovazione.
3. La procedura valutativa è utilizzata per l’attuazione di interventi che riguardano programmi di
investimento organici e complessi, per i quali sia necessaria un’attività istruttoria di carattere tecnico,
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economico e finanziario. La procedura valutativa si applica in tutti i casi in cui gli investimenti previsti nel
programma ammontino ad un importo superiore al limite stabilito ai sensi del comma 2.
4. La procedura negoziale si applica per l’attuazione di interventi, proposti da uno o più soggetti, riguardanti
programmi di investimento complessi, di rilevanti dimensioni e di interesse strategico per la crescita, la
competitività, il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo territoriale. L’importo complessivo dei
programmi di cui al periodo precedente non può essere, in ogni caso, inferiore a 20 milioni di euro. In
caso di interventi relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, allo
sviluppo, ricerca e innovazione e ai servizi la procedura di cui al presente comma può applicarsi a
programmi di investimento di importo non inferiore a 10 milioni di euro.
ART. 7
(Attuazione della procedura negoziale)
1. La procedura negoziale si attua attraverso accordi con i soggetti interessati. L’accordo è definito sulla
base di uno schema tipo di contratto predisposto dal Ministero, previa informazione delle Regioni e
delle Province autonome nel cui territorio deve attuarsi l’intervento.
2. Il programma di investimento oggetto della procedura negoziale può comprendere la realizzazione di
opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, ove funzionali agli obiettivi del programma stesso. I
relativi oneri, ivi compresi quelli riferiti alla progettazione, possono essere posti a carico delle risorse
stanziate per l’attuazione del contratto, nei limiti delle risorse medesime.
3. La Regione o la Provincia autonoma interessata dalla realizzazione del programma esprime, entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dal Ministero o dal Soggetto gestore e fatto salvo quanto
previsto al comma 4, il proprio parere con riferimento alla conformità dello schema di contratto al piano
di sviluppo regionale ed ai vincoli relativi all’assetto e alla pianificazione del territorio. Se il parere non è
espresso entro il termine di cui al periodo precedente, si intende che sia favorevole.
4. Nel caso di cofinanziamento regionale del programma di investimento oggetto della procedura negoziale,
alla negoziazione partecipa anche la Regione interessata o la Provincia autonoma. Entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dal Ministero o dal Soggetto gestore, la Regione
o la Provincia autonoma comunica le proprie determinazioni. Decorso il termine di cui al periodo
precedente senza che la Regione si sia espressa, si intende che abbia negato il proprio consenso.
5. Restano ferme, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5 e al presente articolo, le
procedure previste dalla legislazione vigente per l’acquisizione dei necessari atti di assenso.
ART. 8
(Tempi di conclusione delle fasi procedimentali)
1. Le fasi procedimentali di competenza del Ministero relative alle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4
dell’articolo 6 devono concludersi, fatti salvi gli adempimenti specificamente previsti dalla disciplina
dell’Unione europea e i procedimenti nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241 , entro i seguenti termini:
a) nel caso della procedura automatica: 30 giorni per gli accertamenti relativi alla concessione delle
agevolazioni e per quelli relativi all’erogazione;
b) nel caso delle procedure valutativa e negoziale: 4 mesi per l’istruttoria e la concessione delle
agevolazioni; 45 giorni per l’istruttoria relativa alle erogazioni per stato di avanzamento; 3 mesi per
l’istruttoria relativa alle erogazioni a saldo;
c) nel caso della procedura negoziale: 45 giorni dalla presentazione della relativa documentazione per la
fase preliminare di accesso alla negoziazione.
2. Qualora, per fatti non imputabili al soggetto richiedente, i termini di cui al comma 1 siano trascorsi senza
che il Ministero o il Soggetto gestore abbia provveduto ad adottare alcun provvedimento che concluda
la fase procedimentale, la richiesta deve intendersi accolta e i diritti derivanti dall’accoglimento possono
essere fatti valere nelle forme e con le modalità previste dall’ordinamento giuridico. Con decreto del
Ministro sono individuati i procedimenti ai quali non si applicano le norme del presente articolo.
ART. 9
(Soggetto gestore)
1. Per la gestione di una o più fasi procedimentali riguardanti gli interventi di cui al presente decreto, il
Ministero può avvalersi di Soggetti gestori, con i quali può stipulare apposite convenzioni nei limiti delle
risorse finanziarie stanziate per l’intervento.
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2. Le specifiche modalità di scelta del Soggetto gestore sono individuate nei decreti di cui al comma 1
dell’articolo 4 in conformità con la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
Soggetto gestore può essere incaricato mediante affidamento diretto nei casi e con i limiti previsti
dall’ordinamento dell’Unione europea e da quello interno.
ART. 10
(Monitoraggio e valutazione di efficacia)
1. Il Ministero e i soggetti da esso incaricati svolgono il monitoraggio sull’attuazione dei programmi
agevolati.
2. Ai fini dell’attività di monitoraggio di cui al comma 1, i soggetti beneficiari degli interventi comunicano al
Ministero i dati finanziari e quelli relativi alla realizzazione degli investimenti agevolati. Le informazioni
di cui al periodo precedente sono coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio
del Quadro strategico nazionale 2007/2013. Con decreti del Ministero dello sviluppo economico, da
adottare sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate, per una o più tipologie di
intervento, le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente comma e i tempi di
comunicazione da parte dei soggetti beneficiari.
3. I dati trasmessi ai sensi del presente articolo sono resi disponibili, con le modalità e i tempi previsti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
alla banca dati istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello
Stato, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministero provvede alla valutazione dell’efficacia dei singoli interventi a sostegno del sistema
produttivo. A tal fine per ciascun intervento sono definiti gli effetti attesi, anche mediante la
determinazione di indicatori e di valori-obiettivo.
5. Il Ministro presenta al CIPE e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio, una relazione sull’attività svolta e sui
risultati conseguiti nell’anno precedente.
ART. 11
(Adempimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea)
1. Ferme restando le disposizioni del comma 4 dell’articolo 4, il Ministero provvede, nei casi previsti dalla
disciplina dell’Unione europea, alle notifiche e alle comunicazione alla Commissione europea e agli altri
adempimenti specificamente stabiliti dalla suddetta disciplina.
CAPO III
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SEMPLIFICAZIONE PER LE PMI E ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI
ART. 12
(Impiego delle tecnologie informatiche)
1. I documenti e gli atti prodotti nell’ambito dei procedimenti oggetto del presente decreto sono formati
dal Ministero, dal Soggetto gestore e dal soggetto beneficiario con modalità informatiche, in conformità
con la disciplina dettata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono
sottoscritti mediante utilizzo della firma digitale di cui all’articolo 24 del citato decreto n. 82 del 2005.
Restano ferme le disposizioni dettate dal medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005 in merito alla
produzione di copie di atti e documenti, anche formati su supporto cartaceo.
2. La trasmissione dei documenti e atti di cui al comma 1 ha luogo mediante utilizzo della posta elettronica
certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Nell’ambito dei procedimenti oggetto del presente decreto, non possono essere richiesti al soggetto
beneficiario documenti e atti contenenti dati ed informazioni già in possesso di una pubblica
amministrazione, salvo i casi previsti con decreto del Ministro, anche con riferimento a tipologie di atti e
documenti. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dagli articoli 50 e 58 del decreto legislativo n.
82 del 2005, e successive modificazioni, può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali previste a legislazione vigente, apposite convenzioni con le amministrazioni titolari dei dati
di cui al primo periodo per la fruibilità informatica a titolo gratuito dei dati medesimi. Della
sottoscrizione delle convenzioni di cui al precedente periodo è data pubblicità sul sito Internet del
Ministero.
ART. 13
(Riserve di fondi e procedure semplificate per le PMI)
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
1. In attuazione della lettera d) del comma 4 dell’articolo 3, nei decreti di programmazione di cui al
medesimo articolo 3 e nei decreti e bandi di cui all’articolo 4 sono previste riserve di fondi in favore delle
PMI. L’ammontare dei fondi riservati è fissato in relazione all’importo complessivo dell’intervento, agli
obiettivi perseguiti, alle modalità di attuazione e al numero e alle caratteristiche dei potenziali
beneficiari. Possono altresì essere previste riserve di fondi in favore delle aggregazioni e delle reti di
impresa di cui alla lettera g) del comma 4 dell’articolo 3.
2. Nel decreto di programmazione annuale di cui all’articolo 3, comma 3, e nei decreti e bandi di cui
all’articolo 4 sono stabilite modalità semplificate per la presentazione delle domande di accesso alle
agevolazioni e per le richieste di erogazione da parte delle PMI e delle loro aggregazioni e reti. Le
modalità semplificate di cui al presente comma potranno essere stabilite anche in funzione di specifiche
categorie d’impresa e saranno ordinariamente adottate per le microimprese.
3. Le modalità semplificate di cui al comma 2 potranno riguardare in particolare:
a) con riferimento alla domanda di accesso alle agevolazioni, l’articolazione degli investimenti per voci di
costo aggregate e l’utilizzo di moduli predefiniti;
b) con riferimento alle modalità di erogazione dell’aiuto, qualora sia prevista l’erogazione in un’unica
soluzione, la possibilità per le PMI di richiedere l’erogazione in due quote; qualora siano previste più
quote, la possibilità di prevedere per le PMI di un numero di quote erogabili doppio rispetto alle altre
imprese;
c) con riferimento all’erogazione a saldo, la possibilità di prevedere la riduzione fino ad un massimo del
10 per cento della quota a saldo di cui all’articolo 15, comma 4.
ART. 14
(Disposizioni volte ad accelerare la conclusione dei procedimenti in essere)
1. Al fine di accelerare la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi a programmi d’investimento
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state concesse agevolazioni ai sensi
delle norme di cui all’allegato 1, sono adottate le misure di semplificazione previste nel presente
articolo.
2. Qualora le norme di cui al comma 1 prevedano lo svolgimento di accertamenti finali da parte del
Ministero sull’avvenuta realizzazione degli investimenti ai fini dell’erogazione a saldo, il Ministero
procederà secondo le seguenti modalità:
a) in presenza di Commissioni di accertamento già nominate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli accertamenti devono essere disposti e conclusi entro 60 giorni dalla medesima data.
Decorso il predetto termine senza che gli accertamenti siano conclusi, si assumono come costi
ammessi, ai fini dell’erogazione a saldo, quelli esposti dall’impresa beneficiaria e corredati dalla
documentazione prevista ovvero quanto indicato nella relazione finale dal Soggetto gestore, ove
previsto;
b) in tutti gli altri casi, il Ministero procede all'erogazione a saldo senza la preventiva nomina delle
Commissioni di accertamento; ai fini della determinazione dell'importo spettante si assumono come
costi ammessi quelli indicati al secondo periodo della lettera a);
c) ai fini della definitiva chiusura delle operazioni pendenti il Ministero adotta procedure semplificate
per l'emanazione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni, anche facendo ricorso
all'individuazione per elenchi delle imprese beneficiarie.
CAPO IV
EROGAZIONE DEGLI AIUTI, CONTROLLI E REVOCHE
ART. 15
(Erogazione degli aiuti)
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere erogati, in relazione alla dimensione dell’intervento e
alle modalità di attuazione, in un’unica soluzione, successivamente alla completa realizzazione del
programma di investimento agevolato, ovvero in più soluzioni sulla base di stati di avanzamento. Nei
decreti e bandi di cui all’articolo 4 può essere ammessa l’erogazione di anticipazioni esclusivamente nei
casi e alle condizioni previsti dalla disciplina dell’Unione europea.
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
2. L’erogazione è effettuata sulla base della effettiva realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori
previsti e delle spese e dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, suddivisi per voci di spesa e
comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
3. Le erogazioni hanno luogo a fronte di spese i cui pagamenti sono stati regolati esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale o altra modalità idonea in ogni caso a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari.
4. Con riferimento agli aiuti concessi mediante le procedure valutativa e negoziale, di cui ai commi 3 e 4
dell’articolo 6, l’erogazione dell’ultima quota a saldo, d’importo comunque non inferiore al 30
dell’importo complessivo dell’aiuto concesso, è disposta a seguito di un controllo ispettivo, presso
l’unità produttiva interessata, sul programma di investimenti realizzato.
5. Per le agevolazioni concesse mediante la procedura automatica, di cui al comma 2 dell’articolo 6,
l’erogazione è effettuata successivamente alla completa realizzazione degli investimenti previsti.
ART. 16
(Controlli e ispezioni)
1. Fatte salve le specifiche modalità di fruizione degli incentivi automatici, le erogazioni sono disposte dopo
che il Ministero o il Soggetto gestore hanno esperito, con esito positivo, le verifiche previste dalla
disciplina dell’Unione europea, nonché quelle stabilite dall’articolo 15 e dai decreti e bandi di cui
all’articolo 4. In ogni caso il Ministero o il Soggetto gestore procedono a verificare la realizzazione
dell’iniziativa agevolata, per ciascuno stato di avanzamento dei lavori, l’ammissibilità delle spese e dei
costi e l’effettivo pagamento da parte del beneficiario delle spese medesime.
2. Ai fini di cui al comma 4 dell’articolo 15 e al comma 1 del presente articolo, nonché in tutti i casi in cui lo
ritengano opportuno, il Ministero o il Soggetto gestore possono disporre controlli e ispezioni mirati sui
programmi di investimento agevolati.
3. I controlli e ispezioni di cui al comma 1 sono in ogni caso disposti:
a) nel corso della realizzazione dei programmi, qualora:
1) dalla documentazione presentata dall’impresa per l’erogazione a fronte di uno stato di
avanzamento dei lavori emergano irregolarità o anomalie;
2) si riscontrino rilevanti difformità nei tempi e nelle modalità di realizzazione dei programmi rispetto
a quanto previsto in sede di concessione dell’aiuto;
3) il programma di investimenti preveda una spesa complessiva superiore a 10 milioni di euro;
b) successivamente all’erogazione a saldo dell’aiuto, per la verifica degli impegni posti a carico
dell’impresa a seguito della conclusione degli investimenti.
4. Alle attività di controllo e ispezione di cui al presente articolo, al comma 4 dell’articolo 15 e al comma
4 dell’articolo 18 si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate per gli interventi ai quali le
attività si riferiscono.
ART. 17
(Revoca delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei casi e con le modalità previsti dai decreti e bandi di cui all’articolo
4 e dalla normativa vigente.
2. Con i decreti e bandi di cui all’articolo 4 e con l’atto di concessione dell’aiuto sono disciplinate le
modalità di recupero degli importi revocati.
ART. 18
(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)
1. Non possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a
recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, e successive modificazioni.
2. Il Ministero verifica che i beneficiari non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di
una decisione di recupero.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono al Ministero, ove richieste, le
informazioni e i dati necessari alle verifiche di cui al comma 2.
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
4. Qualora le verifiche di cui al comma 2 siano effettuate mediante l’acquisizione di dichiarazioni rese ai
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il Ministero
svolge i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.
TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 19
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all’allegato 1.
ART. 20
(Disposizioni contabili)
1. A decorrere dall’anno 2012 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il
Fondo unico per gli interventi a sostegno del sistema produttivo, destinato all’attuazione degli interventi
di cui al presente decreto. Al Fondo confluiscono le risorse stanziate nel bilancio dello Stato al 1°
gennaio 2012 per gli interventi di cui alle disposizioni abrogate ai sensi dell’articolo 19.
2. A decorrere dall’anno 2013, il Fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato ai sensi del comma 3,
lettera f), dell’articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. A decorrere dall’anno 2012 confluiscono al Fondo di cui al comma 1 le risorse finalizzate al superamento
degli squilibri economici e sociali che sono assegnate dal CIPE, in coerenza con i relativi atti di
programmazione, al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per essere destinate a
interventi statali di aiuto alle imprese e di sostegno del sistema produttivo. Le risorse di cui al presente
comma sono destinate per l’85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e per il 15 per cento alle regioni
del Centro-Nord.
4. A decorrere dall’anno 2012, per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto che siano
effettuati nella forma di concessioni di credito a tasso agevolato, può essere utilizzato, nel limite delle
disponibilità, il fondo rotativo di cui al primo comma dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
che assume la denominazione di Fondo rotativo per la competitività e lo sviluppo.
ART. 21
(Disciplina transitoria)
1. Per garantire la continuità del sostegno al sistema produttivo, fino alla data di emanazione del decreto di
cui all’articolo 3, comma 3, relativo all’anno 2012 possono essere avviate procedure per la concessione
di aiuti ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato 1.
2. Alle procedure avviate in data anteriore a quella di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 14, continuano ad applicarsi, ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni, le
pertinenti disposizioni di cui all’allegato 1.
3. Nel caso di comprovate esigenze connesse all’attuazione dell’intervento o agli obblighi di
rendicontazione delle spese da ammettere al cofinanziamento dei fondi strutturali, con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate le
disposizioni di cui all’allegato 1 che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013.
ART. 22
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge
dello Stato.
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ALLEGATO 1
(di cui all’articolo 19, comma 1)
1) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;
2) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
3) articolo 14, commi secondo e quarto, articolo 16, comma secondo, e articolo 20 della legge 17 febbraio
1982, n. 46;
4) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;
5) legge 1° marzo 1986, n. 64;
6) articolo 15, commi 13 e 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
7) decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n.
556;
8) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257;
9) articolo 1, commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
10) articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237;
11) articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1994, n. 481;
12) articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
13) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
14) articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
15) articoli 7, comma 9, e 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
16) articoli 52, commi 1 e 2, e 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
17) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
18) articoli 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
19) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
20) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
21) articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
22) articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
23) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80;
24) articolo 1, commi da 280 a 283 e commi da 841 a 845, 846, limitatamente alle parole da: “I progetti di
cui” fino a: “A tal fine,”, da 847 a 850 e 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
25) articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,
n.
133.
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Pagina 70
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
5.8.5
Parole chiave:
Comandi di piano, malfunzionamento
002
EN 81-72
Pagina 1 of 1
Valida da:
06-12-2007
Data della modifica:
Sostituisce
No.
l'interpretazione
DOMANDA
Secondo il punto 5.8.5 il funzionamento dell’ascensore non deve essere influenzato da un malfunzionamento
elettrico dei comandi di chiamata di piano o di altre parti del sistema di manovra dell’ascensore poste
all’esterno del vano di corsa.
Guasti causati da temperatura, fumo e acqua sono già considerati nei punti 5.1.2 a) e 5.11.
Quali alter cause di malfunzionamento sono qui intese?
INTERPRETAZIONE
Le altre cause possono essere ogni altra causa che, per progettazione intrinseca, può influenzare il
funzionamento dell’ascensore. Se il sistema di manovra dell’ascensore o altre parti del sistema di manovra
dell’ascensore sono poste all’esterno del vano di corsa, tale posizione deve essere intesa come uno spazio del
macchinario dove si devono applicare i requisiti relativi a un locale del macchinario.
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
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Pagina 71
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
NewsLiftLetter
CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
5.8.8. g)
Parole chiave:
Interruttore dell’ascensore antincendio
003
EN 81-72
Pagina 1 of 1
Valida da:
06-12-2007
Data della modifica:
Sostituisce
No.
l'interpretazione
DOMANDA
Il punto dice ‘commutando l’interruttore dell’ascensore antincendio da “1” a “0” (per un massimo di 5 s) e di
nuovo a “1” per ripetere la fase 1’.
Se il sistema è progettato secondo quanto scritto, l’ascensore ritornerà al livello di accesso del Vigili del Fuoco
ad ogni interruzione dell’alimentazione elettrica seppure breve. Ciò potrebbe essere pericoloso per i Vigili del
Fuoco e non era chiaramente l’intenzione.
E’ corretto stabilire un minimo?
INTERPRETAZIONE
Si,l’osservazione è corretta e la norma dovrebbe dire “… commutando da "1" a "0" e mantenendo per un
minimo di 5 s prima di ritornare alla posizione "1”."
Quanto sopra sarà tenuto in considerazione in occasione della prossima revisione della norma.
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 72
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
NewsLiftLetter
CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
5.8.2
Parole chiave:
Interruttore dell’ascensore antincendio, chiave triangolare
004
EN 81-72
Pagina 1 of 1
Valida da:
06-12-2007
Data della modifica:
Sostituisce
No.
l'interpretazione
DOMANDA
Si può impiegare un tipo alternativo di chiave per l'interruttore dell’ascensore antincendio, al livello di accesso
dei Vigili del Fuoco, per iniziare la Fase 1?
INTERPRETAZIONE
Ciò non è conforme alla norma, tuttavia sarebbe accettabile con l’assenso di un Organismo Notificato in
accordo con le relative Autorità per la Protezione Antincendio.
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
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Pagina 73
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
5.4.3 a)
Parole chiave:
Salvataggio, scala
005
EN 81-72
Pagina 1 of 1
Valida da:
06-12-2007
Data della modifica:
Sostituisce
No.
l'interpretazione
DOMANDA
La norma prescrive mezzi di salvataggio come scale fisse secondo i punti 6.2.2 b), c) ed e) della EN 81-1:1998 e
EN 81-2:1998, poste entro 0,75 m dalla soglia della porta di piano superiore.
Nella EN 81-1 e 2 le scale sono usate con un’inclinazione (da 65° a 75°). Ciò non rappresenta un impiego
pratico!
INTERPRETAZIONE
L’impiego di scale nella presente situazione è soltanto per salvataggio di emergenza. Il riferimento alle EN 811/2 (come emendate dall’Emendamento 2) punto 6.2.2 c)) è un errore e si dovrebbe leggere 6.2.2 d). Tuttavia
vi dovrebbero essere dei mezzi previsti per assicurare in loco la scala così da fornire un impiego sicuro.
Quanto sopra sarà tenuto in considerazione in occasione della prossima revisione della norma.
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
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Pagina 74
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
5.4.7
Parole chiave:
Salvataggio, scala
006
EN 81-72
Pagina 1 of 1
Valida da:
06-12-2007
Data della modifica:
Sostituisce
No.
l'interpretazione
DOMANDA
La norma stabilisce che, se è prevista una scala, la sua lunghezza minima deve essere tale che quando la
cabina è al livello del piano, si possa raggiungere il dispositivo di blocco della porta superiore. Se non fosse
possibile l’installazione di una tale scala sulla cabina, allora deve essere impiegata una scala fissata in
permanenza al vano di corsa.
La cabina a livello del piano non è il caso peggiore. La cabina può essere 1 m al disotto del piano.
INTERPRETAZIONE
La lunghezza della scala deve essere tale da consentire al Vigile del Fuoco di sbloccare il meccanismo di blocco
della porta di piano successiva, da qualunque posizione della cabina.
La norma non richiede l’impiego della scala ma il suo intendimento è di consentire a un Vigile del Fuoco di
lasciare il tetto della cabina.
Il presente punto sarà rivisto in occasione della prossima revisione della norma.
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
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Pagina 75
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CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
5.8.8. d)
Parole chiave:
Registrazione di una chiamata, riapertura della porta
007
EN 81-72
Pagina 1 of 1
Valida da:
06-12-2007
Data della modifica:
Sostituisce
No.
l'interpretazione
DOMANDA
Secondo il punto 5.8.8.d) la registrazione di una chiamata deve far sì che l’ascensore vada verso il piano
selezionato. Non è data alcuna informazione su come è organizzata la chiusura della porta quando essa era
aperta durante la chiamata.
1) Dopo la registrazione di una chiamata di cabina, le porte si devono chiudere automaticamente oppure un
pulsante di chiusura delle porte – simile al pulsante di apertura delle porte – deve attivare la chiusura?
2) Il funzionamento, durante la chiusura delle porte, di un dispositivo di inversione del movimento delle porte
o del pulsante di apertura porte cancella la chiamata?
INTERPRETAZIONE
1) La registrazione di una chiamata di cabina deve dare inizio alla chiusura della porta.
2) Tale punto non è chiaramente definito nella norma, esso sarà considerate in occasione della prossima
revisione. Tuttavia, nel frattempo, si suggerisce che l’inizio della riapertura della porta della cabina deve
cancellare automaticamente la chiamata registrata.
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
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Pagina 76
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CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
5.8.8. h)
Parole chiave:
Interruttore dell’ascensore antincendio
008
EN 81-72
Pagina 1 of 1
Valida da:
06-12-2007
Data della modifica:
Sostituisce
No.
l'interpretazione
DOMANDA
Il funzionamento dell’interruttore dell’ascensore antincendio richiede l’impiego della chiave triangolare, come
definita nel punto 5.8.2.
Alcune nazioni richiedono un ulteriore interruttore nella cabina dell’ascensore antincendio per iniziare la fase
2 del controllo da parte dei Vigili del Fuoco come indicato nel punto 5.8.8 h). Tale tipo di chiave non è definita
dalla norma.
1) Tale chiave nella cabina dovrebbe essere solo triangolare?
2) Se non lo dovesse essere, è permesso impiegare una chiave, diversa da quella triangolare, per la
cabina e il controllo al piano dei Vigili del Fuoco?
INTERPRETAZIONE
1) Il tipo di chiave per l’impiego nella cabina non è definito nella norma e quindi è ammissibile ogni tipo di
chiave.
2) Per il funzionamento al piano, il tipo di chiave è definito dalla norma. Se è impiegata una chiave alternativa
a quella triangolare, allora si deve ottenere l’approvazione dell’Autorità relativa.
Quanto sopra sarà tenuto in considerazione in occasione della prossima revisione della norma.
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
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Pagina 77
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
EN 81-72 e manovra con
destinazione
Parole chiave:
Manovra con destinazione, bottoniera di cabina nascosta
009
EN 81-72
Pagina 1 of 1
Valida da:
06-12-2007
Data della modifica:
Sostituisce
No.
l'interpretazione
DOMANDA
1) E’ possibile installare la bottoniera per i Vigili del Fuoco dietro una porta chiusa da una serratura, al fine di
evitare confusione per l’utente? In caso affermativo e se si impiega una chiave, quale tipo di chiave è richiesta
(triangolare Appendice B?)
2) E’ possibile avere una tastiera per i Vigili del Fuoco, invece della bottoniera di cabina standard?
3) Durante il servizio antincendio, è richiesto un indicatore di posizione della cabina al livello di accesso dei
Vigili del Fuoco?
INTERPRETAZIONE
La manovra antincendio per ascensori con manovra con destinazione non era stata considerata quando si
stava preparando la norma.
1) Nulla è contro il fatto che, durante il funzionamento normale la bottoniera speciale sia nascosta dietro la
porta di un armadio ma tale bottoniera di cabina, quando richiesta, deve essere a disposizione dei Vigili del
Fuoco. Ciò può essere realizzato mediante l’apertura automatica della porta dell’armadio per mezzo
dell’interruttore dell’ascensore antincendio, oppure manualmente con una chiave a disposizione del Vigile del
Fuoco. In tale caso si raccomanda una chiave triangolare. Se la porta dell’armadio deve essere aperta
manualmente, deve essere chiaramente indicato che la bottoniera per i Vigili del Fuoco è posta dietro la porta
dell’armadio.
2) No. Il funzionamento della bottoniera deve essere in accordo con la fase 2, punti 5.8.8 e 5.11.3 della
norma.
3) Si. Ciò è necessario per i Vigili del Fuoco che stanno al livello di accesso dei Vigili del Fuoco, al fine di
conoscere a quale livello sono gli altri Vigili del Fuoco. Ciò dovrebbe essere conforme ai punti 5.1.2 a) and
5.8.8 j).
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
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Pagina 78
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
5.4
Parole chiave:
Salvataggio
010
EN 81-72
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06-12-2007
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Sostituisce
No.
l'interpretazione
DOMANDA
Procedura di salvataggio di un Vigile del Fuoco imprigionato (auto soccorso e soccorso dall’esterno).
Durante un soccorso dall’esterno si usa la porta di piano. La porta di piano si chiude dopo che il Vigile del
Fuoco soccorritore è entrato nel vano di corsa. Mentre tale Vigile del Fuoco è nel vano, l’ascensore può
iniziare a muoversi ancora; (lo stesso si può verificare se la botola di emergenza viene chiusa dopo essere
stata aperta durante un auto soccorso).
Di tale rischio si è tenuto conto nei requisiti della EN 81-72?
Misure possibili potrebbero essere:
- pulsante di arresto (di emergenza) ad ogni fermata, oppure
- interruttore per modalità di sicurezza in caso di apertura della porta di piano o della botola di emergenza;
che richiedono un’azione di ripristino prima che l’ascensore possa tornare al funzionamento normale
- in ogni caso istruzioni adeguate per i Vigili del Fuoco.
INTERPRETAZIONE
Si, le misure riferite nella domanda sono state tenute in conto durante la preparazione della norma.
Auto soccorso:
- La catena delle sicurezze è aperta appena la botola viene aperta;
- Appena il Vigile del Fuoco è sul tetto della cabina, si deve premere il pulsante di arresto;
- Se l’auto soccorso è eseguito con l’impiego della scala amovibile, posta all’esterno della cabina, un contatto
elettrico di sicurezza apre la catena elettrica delle sicurezze come definito nel punto 5.4.5.
Soccorso dall’esterno:
- Il soccorso dall’esterno deve essere intrapreso solo dopo che è stata interrotta l’alimentazione elettrica
principale dell’ascensore;
- Inoltre, la catena elettrica delle sicurezze è immediatamente aperta quando è aperta una porta di piano;
- Il soccorso dall’esterno deve essere intrapreso solo da almeno due persone completamente addestrate, che
devono essere state istruite a bloccare la porta di piano aperta e a premere il pulsante di arresto di
emergenza sul tetto della cabina.
Inoltre, la catena elettrica delle sicurezze si deve aprire quando viene aperta la botola di emergenza sul tetto
della cabina.
In tutti i casi, i Vigili del Fuoco sono addestrati in entrambe le tecniche di salvataggio.
Inoltre, tali istruzioni sono fornite nel manuale di istruzioni per il proprietario.
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
5.1.1
Parole chiave:
Resistenza al fuoco, parete
011
EN 81-72
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l'interpretazione
DOMANDA
"NOTA: il livello della resistenza al fuoco della parete e delle porte dell’ambiente è definito dai regolamenti
nazionali”
Domanda: Che cosa succede se i regolamenti nazionali non richiedono alcune resistenza al fuoco?
INTERPRETAZIONE
I legislatori a livello nazionale/locale hanno la responsabilità di determinare i livelli necessari di resistenza al
fuoco.
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
NewsLiftLetter
CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
5.1.1, 2° paragrafo relativo alla
parete antincendio intermedia
Parole chiave:
Locale del macchinario, resistenza al fuoco
012
EN 81-72
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No.
l'interpretazione
DOMANDA
1) La parete antincendio intermedia deve essere presente anche nel locale del macchinario?
2) Se non vi è parete antincendio intermedia, quale protezione deve essere data alle apparecchiature
elettriche?
3) Include anche i requisiti del punto 5.3?
INTERPRETAZIONE
1) Come per la parete antincendio intermedia nel vano di corsa, è responsabilità dei legislatori a livello
nazionale/locale di determinare se è necessaria una parete antincendio intermedia nel locale del macchinario.
Se non vi è alcuna parete antincendio intermedia, i(i) vano(i) di corsa completo(i) e il locale del macchinario
fanno parte normalmente dello stesso compartimento antincendio.
2) Non si deve dare alcuna protezione speciale, nell’ipotesi che un guasto di un qualunque ascensore in un
gruppo non deve influenzare il funzionamento dell’ascensore antincendio – si veda il punto 5.8.5.
3) Si veda il punto 2 precedente.
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
5.1.4
Parole chiave:
Temperatura
013
EN 81-72
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06-12-2007
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No.
l'interpretazione
DOMANDA
Quale genere di misure si considera per mantenere la temperature al di sotto di 65 °C?
INTERPRETAZIONE
La determinazione delle misure appropriate è responsabilità del progettista dell’edificio.
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
NewsLiftLetter
CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
5.1.1, 5.8.5
Parole chiave:
Protezione delle apparecchiature
014
EN 81-72
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06-12-2007
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No.
l'interpretazione
DOMANDA
Quali sono i requisiti degli “altri ascensori” nello stesso vano di corsa dell’ascensore antincendio?
INTERPRETAZIONE
Il fine principale della norma è che: “Nessun guasto elettrico su qualunque altro ascensore nella stessa
batteria dell’ascensore antincendio deve influenzare il funzionamento dell’ascensore antincendio”.
Di conseguenza, sta al fabbricante la scelta di un metodo per soddisfare tale requisito per mezzo della
progettazione del prodotto o dell’edificio.
Per esempio, considerare la manovra della batteria in modo tale che un guasto (elettrico) in “altri” ascensori
non influenzi il funzionamento dell’ascensore antincendio E se necessario, prevedere la medesima protezione
contro acqua, fuoco, fumo e temperatura agli ascensori che non sono antincendio.
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
NewsLiftLetter
CEN
INTERPRETAZIONE
RELATIVA A
Norma
Edizione
Punto
EN 81-72
2004
1.2, 5.2.3, 5.8.9
Parole chiave:
Cabina con doppio accesso
015
EN 81-72
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06-12-2007
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No.
l'interpretazione
DOMANDA
1) Quale è il significato di " Cabine con doppio accesso"?
2) Quale è il fine del punto 5.8.9 d)?
INTERPRETAZIONE
1) Doppio accesso significa ascensori con due serie di porte di cabina.
2) Per le applicazioni antincendio, le porte di cabina non devono fornire un collegamento
dell’incendio ad ogni livello tra l’atrio protetto dall’incendio usato dai Vigili del Fuoco e l’altro atrio
al medesimo livello.
Quanto sopra sarà tenuto in considerazione in occasione della prossima revisione della norma.
Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
NewsLiftLetter
PA
Prime indicazioni sul nuovo processo amministrativo
by Antonio Giacalone - Studio Legale Rusconi & Partners - 4 Nov 2010
L'entrata in vigore del D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, costituente il codice del nuovo processo amministrativo,
inizia il suo percorso applicativo affiancato dalle necessarie indicazioni interpretative della giurisprudenza
che, anche in presenza di un dato letterale inequivocabile, appaiono pur sempre decisive al fine di chiarire il
perimetro di azione di regole e principi differenti dal passato.
Così, con la sentenza del 28 ottobre 2010 n. 7139, il Tar Lombardia - Milano, sez. IV, ha affrontato la
tematica dell'ammissibilità del cumulo di domande afferenti riti diversi, evidenziando un cambio di
disciplina del nuovo codice del processo amministrativo rispetto alla legislazione previgente.
E' stato chiarito, infatti, che prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, l'orientamento giurisprudenziale
consolidato riteneva che, nel silenzio del legislatore, fosse inammissibile l'instaurazione, con lo stesso rito,
di due domande soggette a riti differenti.
Tale orientamento, va tuttavia rivisto tenuto conto di quanto da ultimo stabilito dall'art. 32 del D. lgs.
104/2010.
Il riferimento richiamato dai Giudici è rappresentato in primo luogo dalle disposizioni di cui alla legge
delega 69/2009, il cui art. 44, comma 2 lett. a ) stabilisce che "I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre
che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto
applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare la snellezza, concentrazione ed
effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il
ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali,
l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche
transitorie, di eliminazione dell'arretrato (...)".
Su questi principi, il legislatore delegato ha previsto l'articolo 32 del D.Lgs 104/2010, il quale prevede, tra
l'altro, che: "E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via
principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto
previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV".
In tale rinnovato contesto normativo, i Giudici amministrativi hanno, nel caso di specie, dichiarato
ammissibile un ricorso giurisdizionale con il quale erano state contestualmente avanzate due domande
soggette a riti diversi e, in particolare, una prima domanda principale con la quale veniva richiesto
l'annullamento del provvedimento impugnato e una domanda subordinata, con la quale veniva richiesto
l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla PA.
Diritto
Avvocati, onorari parametrati al decisum se il valore della causa è indeterminato
10 Jan 2011
A CURA DI GUIDA AL DIRITTO - LE SENTENZE DEL GIORNO
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 5 gennaio 2011 n. 226
Parcella dell'avvocato legata al valore del decisum se la domanda originale è di valore indeterminato. Lo ha
chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 226/2011 secondo la quale quando la
riserva di quantificazione della domanda, che nell'atto introduttivo è stata rimessa al prosieguo della causa,
non risulta sciolta nel corso dell'udienza di trattazione con l'indicazione della pretesa risarcitoria, la
determinazione degli onorari dovuti dal cliente è desunta dal decisum.
A questo proposito, ha spiegato il collegio, è irrilevante non solo che il professionista non abbia potuto
provvedere alla precisazione per revoca del mandato da parte del cliente ma anche che abbia svolto delle
trattative e richieste stragiudiziali.
Il testo della sentenza
RASSEGNA DI LEX24 CORRELATA ALLA SENTENZA DEL GIORNO
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Pagina 85
NewsLiftLetter
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 22 aprile 2010, n. 9633
Avvocato e procuratore - Onorari - In genere - Obbligo per il cliente di corrispondere il compenso a
prescindere dall'esito del giudizio - Sussistenza - Fondamento - Regolamento delle spese in sede di giudizio
contenzioso patrocinato dall'avvocato - Vincolo nel successivo giudizio promosso nei confronti del cliente
per la determinazione del corrispettivo - Sussistenza - Esclusione.
In base all'art. 2 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti
dell'avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, mentre l'art. 61,
secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede espressamente la possibilità che venga
richiesto al cliente un onorario maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata alle spese; ne
consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato essendo regolato da criteri legali diversi - non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del
corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione
del corrispettivo medesimo
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 19 febbraio 2010, n. 3996
Avvocato e procuratore - Onorari - In genere - Rapporto tra difensore e cliente - Liquidazione Individuazione dello scaglione applicabile - Criteri - Riferimento al valore della controversia determinato in
base al "decisum" - Necessità.
Ai fini della liquidazione degli onorari al difensore per la prestazione professionale svolta in favore del
cliente, l'individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in ragione del valore della controversia, il
quale, a sua volta, va determinato in base al "decisum" piuttosto che al "deductum".
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 6 dicembre 2002, n. 17354
Avvocato e procuratore - Onorari - In genere
In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, il principio generale secondo cui il
valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile avendo riguardo all'oggetto
della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità nei casi in cui,
al momento dell'instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il "quantum" - ciò verificandosi, in
genere, nelle controversie per risarcimento danni, ove, il più delle volte, la domanda di condanna è
formulata con riserva di quantificazione in corso di giudizio -, rendendosi in tale ipotesi indispensabile, ai
fini "de quibus", il riferimento al valore definito e, quindi, al "quantum" stabilito dalle parti in altro modo eventualmente, come nella specie, con transazione - sicchè, in definitiva, il valore della causa viene ad
essere determinato sulla base del predetto importo.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile - Sentenza del 16 luglio 2003, n. 11150
Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere
La liquidazione degli onorari agli avvocati, in ipotesi di cumulo oggettivo ex art. 104 cod. proc. civ., che
presuppone la proposizione delle domande in un unico processo nei confronti del medesimo convenuto o
anche di una pluralità di convenuti unitariamente considerata in quanto titolare, nell'insieme, dello stesso
rapporto dedotto in giudizio, deve essere effettuata previa somma del valore delle domande proposte,
mentre in caso di domande fra loro subordinate o proposte in via alternativa si deve aver riguardo alla
domanda di maggior valore.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 1 luglio 1996, n. 5962
Avvocato e procuratore - Tariffe professionali - Deliberazione del Consiglio nazionale forense
La deliberazione del Consiglio nazionale forense approvata con D.M. 24 novembre 1990 n. 392 contenente
determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia civile e penale,
integra regolamento adottato da una autorità non statuale in forza di potere regolamentare che ripete la
sua disciplina da leggi speciali, non recanti conferimento all'autorità suddetta della facoltà di stabilire
speciali conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento delle obbligazioni relative alla materia
regolamentata; pertanto, la disposizione contenuta nel predetto testo normativo, la quale prevede che,
decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano contestati nella loro congruità,
sugli importi medesimi siano dovuti gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria automatica secondo
quanto stabilito dall'art. 429 cod.proc.civ., in deroga alla regola generale in tema di inadempimento di
obbligazioni pecuniarie, rivelandosi esorbitante dai limiti del considerato potere regolamentare, e`
illegittima ed insuscettibile di applicazione.
conforme:
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
NewsLiftLetter
Sen 15/04/1993 3690 sez 6 Pen
Sen 13/09/1991 9284 sez 2 Pen
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 28 aprile 1990, n. 3560
Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa - Determinazione in base alle norme sulla competenza
previste dal codice di procedura civile - Principio della rilevanza del decisum rispetto al deductum
Il principio che ai fini della liquidazione degli onorari al difensore, il valore della controversia deve essere
determinato a norma del codice di procedura civile con prevalente riguardo ai criteri obiettivi e, quando le
norme processuali sulla competenza per valore non prevedano parametri legali, in base al decisum
piuttosto che al deductum, e` applicabile anche quando - essendo il mandato ad litem estinto (per qualsiasi
motivo) prima che sia stata pronunziata la sentenza nella causa in cui e` stata espletata la prestazione
professionale - la liquidazione a carico del cliente, previa determinazione del valore della controversia,
debba essere effettuata dal giudice successivamente adito in sede di procedimento camerale oppure
ordinario.
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile - Sentenza del 8 giugno 1998, n. 5615
Avvocato e procuratore - Liquidazione degli onorari - Dichiarazione in concreto del valore della causa
In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell`avvocato, l`art. 6 della tariffa trova
applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del
valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto
dichiarato, dovendosi utilizzare in tale situazione, il disposto dell`art. 10 cod. proc. civ., senza necessita` di
motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio. conforme: [s85\04396]
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile - Sentenza del 8 giugno 1998, n. 5615
Ricorso per cassazione - Provvedimenti dei giudici ordinari - Ordinanze con contenuto decisorio e definitivo
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di ragioni,
connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga
all'enunciato principio - solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre e` irrilevante, al
predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state
comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, e` applicabile il termine lungo di cui
all'art. 327 cod. proc. civ..
conforme:
Sen 12/03/1993 2992 sez 2 Civ
Sen 16/07/1997 6474 sez 2 Civ
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 16 luglio 1997, n. 6482
Spese giudiziali civili - Cause connesse - Liquidazione onorari
Se un avvocato ha svolto identica attività difensiva in una pluralità di procedimenti aventi stesse questioni
giuridiche, instaurati nei confronti di un medesimo soggetto, ma non riuniti, e gli onorari devono esser
liquidati in base alla T. P. approvata con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, non può applicarsi l` art. 5, quarto
comma, di essa - in base al quale l` onorario unico può esser percentualmente aumentato considerando il
numero delle parti - perché l` applicazione di questa norma, a differenza del corrispondente art. 5, quarto
comma, della T.P. approvata con D.M. 24 novembre 1990 n. 392, e` espressamente prevista "..ove più
cause vengano riunite, dal momento dell`avvenuta riunione"; per i diritti di procuratore, invece, la
liquidazione spetta in base alla T.P. vigente al momento dell` espletamento della relativa attività e per ogni
singolo procedimento, non essendovi alcuna previsione normativa per le cause connesse.
Edilizia e Ambiente> Appalti
Il nuovo Regolamento al Codice dei contratti n. 207/2010
by Vittorio Italia, avvocato in Milano - 10 Jan 2011
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288, Supplemento ordinario n. 270, del 10 dicembre 2010, il
nuovo Regolamento al Codice dei contratti pubblici, con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Le sanzioni a SOA e imprese saranno le uniche norme ad entrare in vigore subito, il 25 dicembre, al termine
dei tradizionali 15 giorni di vacatio legis. Tutto il resto del corposo Regolamento entrerà in vigore 180
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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giorni dalla pubblicazione, che scadranno l'8 giugno 2011. Avremo, quindi, tempo fino a tale data per
studiare dettagliatamente quelle norme che si differenziano dalle attuali contenute nel D.P.R. 554/1999.
La sezione di controllo della Corte dei Conti, nell’ adunanza del 30 novembre 2010, ha ammesso al visto ed
alla conseguente registrazione il testo dell’intero regolamento, ad eccezione di alcuni articoli (artt. 72; 79,
comma 21; 283, comma 1; 327, comma 2; 357, commi 12, 13, 16, 17, 21). In ordine a questi rilievi della
Corte dei Conti, il Governo ha insistito nel mantenimento delle disposizioni regolamentari, ed ha fornito,
nel preambolo del Regolamento, le motivazioni al solo art. 72, ritenendo che la norma era «necessaria a
precisare, sulla base della previsione dell’art. 40, comma 4, lett. f-bis) del Codice, il ruolo di vigilanza svolto
sul sistema di qualificazione delle imprese, oltre che dall’autorità, anche dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, cui è attribuita l’attività di rilascio dell’attestazione di qualificazione del contraente generale».
Si tratta di un Regolamento importante, previsto nell’art. 5, comma 5 del Codice dei contratti ed è
chiamato in questo modo (e non “Regolamento degli appalti pubblici”) perché le disposizioni del
Regolamento devono trovare nel Codice civile la norma di chiusura per la soluzione di casi dubbi o
controversi.
Il Regolamento è costituito da un testo molto ampio (359 articoli e 15 Allegati), con un ordito suddiviso in
sette parti, che è opportuno qui segnalare. La prima parte contiene le disposizioni comuni degli appalti di
lavori, servizi e forniture. La seconda parte, assai corposa (artt. 9 - 251), disciplina i lavori nei settori
ordinari ed è articolata sulla base del procedimento attraverso il quale viene realizzata un’opera, dalla
nomina del rappresentante del procedimento sino al collaudo. La terza disciplina gli appalti di servizi
tecnici (architettura ed ingegneria). La quarta stabilisce in dettaglio la disciplina degli appalti di servizi e
forniture. La quinta disciplina gli appalti dei settori speciali. La sesta prevede i contratti eseguiti all’estero.
La settima, infine, contiene norme transitorie, l’indicazione delle norme abrogate e stabilisce i tempi di
entrata in vigore del Regolamento.
E’ poi importante da rilevare che questo Regolamento non è un Regolamento di esecuzione (che stabilisce
in dettaglio quanto è previsto nella legge e che è sottoposto ai limiti di cui all’ art. 4 delle Disposizioni sulla
legge in generale), ma è un Regolamento di attuazione e di integrazione del Codice dei contratti. Esso
contiene quindi disposizioni che integrano, completano le norme del Codice dei contratti e si pongono al
livello di esso. In conseguenza, l’imprenditore, la pubblica amministrazione, gli operatori e gli interpreti
dovranno tenere conto, nella loro attività, non soltanto dei 257 articoli del Codice dei contratti pubblici, ma
anche dei 359 articoli del Regolamento e degli Allegati.
Le norme di maggiore rilievo del Regolamento riguardano: - il sistema di qualificazione; - le opere
“superspecialistiche”; - la verifica dei progetti; - la progettazione; - l’appalto “integrato” (cioè l’appalto di
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare o definitivo); - la
disciplina transitoria sulla qualificazione, che contiene minuziose regole sulle attestazioni relative ad alcune
categorie. L’ impalcatura del sistema dei contratti pubblici è stata ampiamente modificata. Infatti, è pur
vero che il Regolamento riprende molte norme del precedente Regolamento (D.P.R. 554/1999) e del D.M.
n. 145/2000, ma contiene importanti novità. Si pensi, per esempio, alla posizione centrale che è stata
attribuita allo studio di fattibilità (art. 14), alle fasi della progettazione ed al progetto preliminare (art. 17),
come pure alle previsioni di cui all’art. 145, sulla “non applicazione” di una parte del Regolamento e sulla
“disapplicazione” totale o parziale delle penali procedimentali irrogate”. Il Regolamento al Codice dei
contratti pubblici contiene quindi un intreccio di norme e di disposizioni, derivate in parte da testi
precedenti e presenta molti problemi interpretativi, che devono essere risolti secondo i criteri
dell’interpretazione letterale e sistematica, criteri che sono stati puntualmente seguiti dagli Autori dell’
opera: “Il Regolamento dei Contratti pubblici”, edita da Il Sole 24 ore alla quale si rimanda per gli
approfondimenti.
8 novembre 2010
Se tra i due litiganti non c'è il mediatore
Un po' più di fiducia. E la mediazione delle controversie fuori dai tribunali debutterebbe con maggiore
efficacia. Quella fiducia nel nuovo strumento che è mancata al legislatore sullo scatto finale: costruito il
sistema alternativo per chiudere le liti con un accordo amichevole, non si è però spinto a dare pieni poteri
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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al mediatore. Così, se la ricerca del compromesso tra i litiganti non ha esito positivo e in assenza della
specifica richiesta di una soluzione "terza" da parte di tutti i soggetti coinvolti, l'organismo incaricato non
ha alcun obbligo. Può decidere sì di formulare una proposta di soluzione, ma può anche "lasciar perdere" e
registrare il mancato raggiungimento del compromesso. Con conseguenze che, in realtà, forse nessuno si è
proposto di ottenere. Si potranno contare le volte in cui chi teme (o sa) di avere torto preferirà mettersi
nelle mani di un mediatore anziché affidarsi alle cure della giustizia ordinaria in attesa di un verdetto
negativo che arriverà – nella più rosea delle previsioni – in cinque o sei anni. Un'ipoteca pesante, questa,
anche sullo sperato stop alla crescita dei faldoni sulle scrivanie dei giudici. Il deficit di fiducia del legislatore
potrebbe alla fine tradursi in una disillusione per i creditori. Che si potrebbe ancora evitare.
Mediazione anche all'impresa
Si apre un nuovo spazio per le imprese in contenzioso. Dai contratti assicurativi, bancari e finanziari
all'affitto di azienda, ai patti di famiglia, ogni volta che l'imprenditore avrà bisogno di giustizia potrà evitare
i tempi lunghi dei tribunali. A partire da marzo prossimo, infatti, prima della lite vera e propria in numerose
materie diventa un obbligo tentare la strada della composizione amichevole da un mediatore.
Oltre ai vantaggi legati alla celerità delle procedure e ai minori costi, un beneficio indiretto arriverà dallo
sgravio di lavoro dei giudici: la riduzione dell'incertezza sul recupero crediti potrebbe infatti favorire il
ritorno di capitale straniero. La mediazione, inoltre, può dar risposta a richieste di giustizia finora irrisolte.
Come quella, ad esempio, delle Pmi che hanno conti in sospeso con banche e assicurazioni, ma temono il
ricorso al giudice per la sproporzione delle forze in campo.
Mentre gli organismi di mediazione si moltiplicano e iniziano la fase di rodaggio, resta il nodo della piena
efficacia del nuovo strumento che lascia ancora aperti dubbi di operatività.
Candidi u pagina 5
Lavoro
Senza sicurezza stop al bonus occupazione
by Gabriele Bonati - 5 Nov 2010
In anteprima da Guida al Lavoro n. 44/2010
La Corte di Cassazione con sentenza del 22.10.2010, n. 21698 ha precisato che la mancata predisposizione
dell'autocertificazione attestante l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi (la sentenza si
riferisce alla possibilità riservata alle piccole aziende dall'art. 5, c. 11, del D. Lgs. 626/1994, ora Testo unico
in materia di sicurezza Dlgs. 81/2008) rappresenta una violazione di carattere sostanziale (e non formale
come sostenuto dal ricorrente).
Conseguentemente, detta violazione/inadempienza fa scattare la condizione di cui all'art. 7, commi 5 e 7,
della L. 388/2000, che prevede la revoca del credito d'imposta riservato/goduto per le nuove assunzioni in
soprannumero a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003, qualora
il datore di lavoro commetta violazioni inerenti alla normativa in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori.
Il credito d'imposta interessato e le condizioni
Il beneficio (credito d'imposta), ormai scaduto da tempo, oggetto della sentenza in commento, è quello
regolamentato dall'art. 7 della L. 388/2000, in particolare:
- destinatari: erano tutti i datori di lavoro;
- azione che permetteva l'applicazione del beneficio: effettuare nuove assunzioni, a tempo indeterminato e
in soprannumero (condizione rilevabile mediante differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato di
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ciascun mese interessato al beneficio e il numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo 1.10.1999 - 30.9.2000), effettuate nell'arco temporale 1.10.2000 - 31.12.2003;
- valore del benefico (credito d’imposta): € 413, 17 mensili, per ciascun lavoratore assunto a tempo
indeterminato;
- modalità di utilizzo del beneficio: esclusivamente mediante compensazione nel mod. F24;
- condizioni per accedere al beneficio: i nuovi assunti dovevano avere meno di 25 anni e non dovevano
aver svolto lavoro a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti ovvero dovevano essere portatori di
handicap; rispetto del CCNL; rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza;
- condizioni per la revoca del beneficio: il beneficio poteva essere revocato (vale a dire i redditi d'imposta
utilizzati dovevano/devono essere restituiti) in presenza di violazioni non formali in materia fiscale e
contributiva (per importi superiori a € 2.582,28), per violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei
lavoratori e per condotta antisindacale.
La sentenza
Al datore di lavoro che ha omesso di autocertificare la valutazione dei rischi può essere legittimamente
revocato il credito d'imposta (vale a dire che lo deve restituire) da parte dell’amministrazione finanziaria.
Lo ha stabilito, come già all'inizio sintetizzato, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21698 del 22
ottobre 2010.
Le motivazioni sono state:
- l'omessa predisposizione del documento di autocertificazione della valutazione dei rischi rappresenta una
violazione della materia di sicurezza sul lavoro di carattere sostanziale e non formale (il ricorso verteva su
tale concetto). Con l'autocertificazione, il datore di lavoro dichiara, assumendone la responsabilità, di aver
effettuato la valutazione dei rischi e di aver adempiuto agli obblighi ad essa connessi (motivazione
sostanziale);
- la revoca del beneficio poteva (e può) essere applicata dall'ispettore fiscale al quale è demandato il
compito di verificare se siano state effettivamente rispettate le condizioni (soggettive e oggettive)
necessarie per fruire del beneficio.
Conclusioni
In conclusione, secondo la Cassazione, risulta legittima la revoca del credito d'imposta, per le violazioni
sopra richiamate, da parte dell'amministrazione finanziaria, attraverso la verifica del rispetto delle
condizioni previste dal legislatore per detto fine. Non è quindi necessario ne indispensabile, sempre
secondo la Cassazione, che l'ispettore fiscale (che non ha competenze in materia di sicurezza) si rivolga
all'ASL (o alla DPL) per una valutazione tecnica. Vale a dire, che non è necessario che l'ispettore disponga
una verifica tecnica che attesti che, nonostante non sia stata effettuata l'autocertificazione,
operativamente il datore di lavoro ha osservato le norme di sicurezza.
Occorre tenere presente che tale sentenza può ripercuotersi anche in altre situazioni in cui il legislatore
abbia condizionato l'applicazione di benefici e/o particolari tipologie contrattuale flessibili all’ottemperanza
alle norme di sicurezza (come per esempio nel contratto di intermittente).
Quando il buonsenso si perde nella Scia
Altro che chiarimento. La norma interpretativa che avrebbe dovuto confermare l'applicazione della Scia
all'edilizia ha resistito poche ore nel maxi-emendamento alla Finanziaria, prima di essere dichiarata
inammissibile. Così, a cento giorni dalla sua entrata in vigore, gli operatori sono ancora alle prese con la
"semplificazione edilizia del forse". Forse si applica, come ha scritto il ministero della Semplificazione
rispondendo a un quesito della Lombardia. O forse no, come sostengono le regioni che hanno impugnato la
norma sulla Scia davanti alla Consulta. Era già successo con il piano casa: come un peccato originale, il
federalismo delle regole edilizie – frutto della riforma del titolo V della Costituzione – intossica i rapporti tra
governo, regioni e comuni. Nell'incertezza restano i cittadini, gli architetti, i geometri e soprattutto le
imprese del settore, che vivono una delle crisi più gravi di sempre. Servirebbero chiarezza e concertazione.
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E, invece, bisogna accontentarsi di una speranza. Una speranza chiamata milleproroghe: il decreto di fine
anno che potrebbe – ma chi può giurarci? – ospitare l'atteso chiarimento.
Diritto
Trasparenza amministrativa, va motivata la sospensione dell'attività aziendale
8 Nov 2010
Da Guida al Diritto - LE SENTENZE DEL GIORNO
Corte Costituzionale - Sentenza n.310, 5 novembre 2010
L'amministrazione è tenuta a motivare i provvedimenti con i quali decide di sospendere un'attività
imprenditoriale. La Consulta con la sentenza n.310 bolla come incostituzionale la possibilità di derogare
all'obbligo di indicare i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la sospensione
dell'attività di un'impresa. Il giudice delle leggi ha dunque bocciato l'articolo 14 comma 1 del Dlgs 2008/81
per la parte che "sottrae" agli obblighi di trasparenza amministrativa il fermo delle aziende.
Un semaforo rosso che la norma censurata giustifica con l'esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori, oltre che con la necessità di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Obiettivi
- spiega la Consulta - che non risultano affatto compromessi dal dovere di motivazione imposto
all'amministrazione responsabile dell'atto.
Il dubbio sul contrasto con la Carta era stato sollevato dal Tar Liguria in merito al ricorso del gestore di una
pizzeria che faceva consegne a domicilio la cui attività era stata sospesa dopo che gli ispettori avevano
verificato l'impiego di due fattorini che non risultavano nella documentazione obbligatoria. La decisione di
far abbassare le serrande al gestore era stata presa malgrado il titolare avesse mostrato agli ispettori del
lavoro le copie dei contratti di collaborazione autonoma e occasionale conclusi con i due dipendenti. Il Tar,
una volta accolta la domanda tesa a sospendere il provvedimento impugnato, anche in considerazione del
grave pregiudizio provocato a un'azienda di piccole dimensioni, ha chiamato in causa la Consulta per
chiarire la legittimità della deroga.
La Corte costituzionale ha dunque confermato la fondatezza dei dubbi di conformità, affermando il
contrasto con gli articoli 97 e 113 della Costituzione. L'obbligo di motivazione, conclude il Collegio,
costituisce, infatti, il corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione
consentendo al tempo stesso al destinatario che si ritiene leso dal provvedimento di far valere le sue
ragioni in tribunale.
IL TESTO DELLA SENTENZA SU GUIDA AL DIRITTO
«Finalmente si agisce per aiutare le aziende»
È abbastanza ottimista Ennio Lucarelli, vicepresidente vicario di Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici, il ramo dell'associazione che include le aziende del campo dell'Information technology e delle
telecomunicazioni, con oltre 17mila imprese che danno lavoro complessivamente a circa 600mila addetti:
«L'approvazione della direttiva comunitaria comporta che le cose in Europa, e di conseguenza anche qui in
Italia, sono destinate a cambiare in maniera determinante da qui a due anni».
I lunghi tempi di pagamento della Pa verso le società private affliggono anche il settore It/Ict: «Ad oggi –
racconta infatti Lucarelli – anche nel nostro settore, la pubblica amministrazione ha molti debiti verso le
aziende, tanto è vero che stiamo parlando di circa 1 miliardo di euro per quanto riguarda il ramo It e di circa
2 miliardi per quello Ict. Bisogna ora vedere - prosegue Lucarelli - in quanto tempo la direttiva diventerà
legge e quindi troverà applicazione anche in Italia».
Lucarelli vede tuttavia che nel recente passato sono già stati compiuti dei passi importanti perché la
direttiva comunitaria possa, in pratica, essere attuata nei tempi previsti. «Diverse pubbliche
amministrazioni – spiega infatti – si stanno già muovendo da qualche tempo, in modo da stabilire e mettere
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in pratica procedure certe per riuscire a pagare i fornitori quantomeno in tempi che siano determinati e
chiari, e questo è comunque un fatto che penso sia decisamente positivo. E mi sembra - conclude Lucarelli che ci sia, sia da una parte sia dall'altra, una coscienza generale sull'importanza di questi temi».
Tasse e contributi sempre da primato
TASSE PER LE IMPRESE – ECCO QUANTO REALMENTE PAGHIAMO QUI IN ITALIA: tra peso del prelievo
tributario (Ires e Irap) e oneri contributivi, la Banca mondiale ha stimato al 68,6% il peso sui profitti
commerciali. Se guardiamo all’ultima rilevazione Ocse (gennaio 2011), la pressione fiscale rispetto al Pil è
stata (nel 2009 ma poi è aumentata!) del 43,5%: siamo terzi solo dietro la Danimarca e Svezia che però,
scusatemi!, godono di ben altri servizi e facilitazioni/vantaggi sociali da noi impensabili. Da altra sponte
europea, peraltro, è confermato che il carico fiscale per le aziende italiane è del 48%: di gran lunga più
ampio rispetto a Spagna e Germania(!!!)
G. Par.
Può cambiare la posizione a seconda del palcoscenico di riferimento ma la musica è sempre la stessa. Che il
ranking sia elaborato da Banca mondiale, Ocse o Eurostat il filo rosso è uno solo: l'Italia è ai primi posti per
la pressione fiscale. Una costante che si conferma negli anni e che, quindi, prescinde dal colore politico dei
governi.
Per le imprese, a esempio, al peso del prelievo tributario (Ires e Irap) si aggiunge anche quello degli oneri
contributivi. Una sorta di montagna che l'ultimo studio «Paying taxes 2011», realizzato da Banca mondiale,
International finance corporation e PricewaterhouseCoopers, ha stimato al 68,6% dei profitti commerciali.
Quota che colloca il nostro paese a una distanza considerevole per peso fiscale complessivo che è stato
stimato per Unione europea e resto del mondo. Il risultato, quindi, non può essere che quello fotografato
nell'ultima rilevazione Ocse di appena pochi giorni fa: la pressione del fisco rispetto al Pil è stata del 43,5%
nel 2009. Dato che ci colloca al terzo posto tra i 33 paesi esaminati, dietro solo a Danimarca (48,2%) e
Svezia (46,4%). Certo, trattandosi di un rapporto, bisogna comunque riconoscere l'effetto della crisi
economica sul prodotto interno lordo.
Ma che l'Italia resti sempre nelle posizioni di vertice (stavolta con un connotato tutt'altro che positivo) è un
dato certificato anche da Eurostat. L'istituto di statistica europeo ha evidenziato il primato del nostro paese
in relazione a un indicatore che calcola il livello di tassazione implicita sul lavoro (il dato è riferito al 2008).
Di poco sopra rispetto al Belgio, la differenza è di circa otto punti percentuali sia rispetto all'area euro che
all'insieme dei paesi dell'Unione. Resta poi tra le più alte d'Europa la tassazione sui redditi d'impresa,
nonostante nell'arco di un decennio il trend discendente si sia consolidato.
Anche se si restringe il campo il risultato non cambia. Il rapporto di Confindustria, R&S-Mediobanca e
Unioncamere sulle medie imprese (società di capitali a controllo autonomo, con un fatturato compreso tra i
13 e i 290 milioni di euro e un numero di dipendenti oscillante tra i 50 e i 499) in Europa. Il carico fiscale per
le aziende italiane (48%) è di gran lunga più ampio rispetto a Spagna e Germania.
Tanti indizi (di fonti diverse) ma che fanno una prova. Indizi con cui farà i conti il cantiere della riforma
fiscale già avviato dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Fermo restando la necessità di tenere sotto
controllo i conti pubblici. Una riforma che anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha
indicato nel suo discorso di fine anno come uno dei passaggi chiave per ridare slancio alla crescita.
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Sicurezza" Incidente ad Assago
Vecchi ascensori, piano-verifiche ancora in standby
Saverio Fossati
Un morto e due feriti. È il bilancio dell'incidente di ieri ad Assago, nel Milanese, dove un ascensore a uso
promiscuo (oggetti e persone) è precipitato dal quinto piano mentre trasportava un pesante armadio e
alcuni operai.
La 'normativa sulla sicurezza degli ascensori ha al suo centro il Dpr 162/1999, che di fatto ha imposto regole
molto severe su tutti gli ascensori installati dal 24 giugno 1999 in poi: «Tra questi non rientra quello
dell'incidente – spiegano all'Anacam (ascensoristi)-.
Ci risulta che risalga a oltre 25 anni fa e presenti una caratteristica decisamente pericolosa: non ha le
porte». Sembra impossibile ma per gli ascensori ante 1999 valgono le regole vigenti al momento
dell'installazione, quindi se l'impianto è de11931, basta che siano state rispettate le leggi di quell'anno.
Un ascensore-montacarichi che abbia le porte solo ai piani, quindi, non è una stranezza, è semplicemente
un pericolo a norma di legge.
Se poi consideriamo che in Italia (altra anomalia della penisola) ci sono 870mila impianti, dei quali il40% è in
funzione da oltre trent'anni, qualche preoccupazione può venire.
Per questo l'ex ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, aveva predisposto un decreto, datato 23
luglio 2009 e in vigore dal 1° settembre 2009, che prevedeva l'estensione graduale delle regole Uni En 8180 agli ascensori ante 1999. Con una verifica straordinaria con 74 «punti di controllo» da effettuare sui circa
690mila ascensori.
La prima tranche di verifiche, sui circa 70mila impianti entrati in servizio prima del 1964, avrebbe dovuto
chiudersi il 31 agosto 2011. Il condizionale è dovuto, perché il Dm del 23 luglio 2009 è stato annullato dal
Tar Lazio il 1° aprile 2010 (sentenza 5413/2010), su ricorso presentato da Confedilizia, che ha definito
«inutile» la verifica.
E, a quanto risulta, complice anche la lunga vacatio del dicastero, lo Sviluppo economico, pur avendolo
annunciato, non ha ancora presentato formalmente ricorso al Consiglio di stato. Se il decreto fosse rimasto
in vigore, gli ascensori senza porte avrebbero già cominciato a sparire. Forse il tragico incidente (non certo
il primo) riporterà l'attenzione sulla necessità di intervenire anche se questo comporta dei costi.
Nel frattempo, un'altra norma sta per essere varata: si tratta di un Dpr che modifica l'ambito di
applicazione della direttiva 95/16, stabilendo che per quelli che viaggiano a meno di 0,15 metri al secondo
si applicano regole semplificate.
Per Roberto Trentin, presidente di Monti Ascensori (l'unica quotata del settore), «è chiaro che siamo in
assenza di una normativa di sicurezza imprescindibile: è un buco normativa che non aiuta aziende e utenti a
vivere tranquilli. Certo molti clienti, attendendo un nuovo Dm, hanno bloccato parecchi ordini di
ammodernamento degli impianti, che non sono così in condizioni di massima efficienza».
I numeri
870mila: Gli impianti – Un record italiano è il numero di ascensori in funzione
40%: I più vecchi - La percentuale di impianti con oltre 30 anni di età
690mila: Da verificare - Gli ascensori installati prima del25 giugno 1999, che avrebbero dovuto essere
sottoposti alle verifiche previste dal Dm ora annullato
Sull'auto personale deduzione di cassa
L'assenza di una norma simile all'articolo 65 del Tuir genera dubbi sulla possibilità di immettere beni privati
nell'attività professionale. Per l'impresa, infatti l'articolo 65, comma 3-bis, del Tuir statuisce regole tramite
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le quali i beni acquistati come privato possono essere immessi nel reddito d'impresa senza provocare salti o
duplicazioni di imposta.
Le regole per l'impresa
La norma del Tuir regola, di fatto, solo l'immissione di beni strumentali dalla sfera privata a quella
d'impresa. Per i beni strumentali diversi dagli immobili, l'articolo 65, comma 1, obbliga a ritenere relativi
all'impresa i beni suddetti. Quindi non è possibile, vigendo l'impresa, acquistare beni strumentali e ritenerli
beni privati. Il caso descritto dall'articolo 65 comma 3 bis del Tuir è l'ipotesi in cui prima di creare l'impresa
un soggetto abbia acquistato beni, ad esempio un computer (necessariamente privati in questa ipotesi) e
poi successivamente, divenuto imprenditore, voglia immettere tali beni nell'impresa. La regola è quella di
valutarli in base al costo d'acquisto (o in mancanza il valore normale all'atto di acquisto) e iniziare il
processo di ammortamento dal momento dell'immissione nel l'impresa. Nessuna regola, invece, è prevista
per l'immissione di beni non strumentali. Anzi la risoluzione 242/E/2002 ritiene (il caso era l'immissione di
una partecipazione nella sfera d'impresa) potenzialmente elusiva la valutazione del bene sia al costo, sia al
valore normale. Al riguardo è ragionevole affermare che laddove il bene non strumentale abbia un valore
normale superiore al costo, l'immissione al costo non dovrebbe creare problemi con il fisco, mentre al
contrario se il valore normale è inferiore al costo la procedura più cauta è l'immissione al valore normale.
Per il professionista
L'articolo 65, comma 3-bis, certamente non è applicabile de plano al reddito da lavoro autonomo, poiché
norma destinata al reddito d'impresa. In pratica non esiste nel Tuir una disposizione che disciplini
l'immissione di beni privati dell'esercizio d'arte o professione. Il caso più frequente è l'acquisto di un'auto
eseguito quando il contribuente era un privato cittadino, dopo di che, assunta la partita Iva si vorrebbe
dedurre il costo del bene.
Due tesi vengono proposte dalla dottrina. La prima propone l'applicazione dell'articolo 65, comma 3-bis,
anche al professionista, permettendo così di dedurre quote d'ammortamento del bene determinate sul
costo d'acquisto. La seconda tesi, che si ritiene più aderente al dato normativo, propende per l'impossibilità
di dedurre il costo d'acquisto di un bene privato immesso nell'esercizio d'arte o professione. Ciò , tuttavia,
non deve portare alla conclusione che i costi di impiego del bene "immesso" nella professione siano
indeducibili. Tali costi, se inerenti, potranno essere dedotti nel rispetto del principio di cassa, il che
porterebbe alla conclusione, nel caso prima esemplificato, che il costo dell'autovettura non sia deducibile
dal professionista, ma i costi relativi ai carburanti, manutenzioni, assicurazioni eccetera, siano deducibili,
con i limiti sanciti dall'articolo 164 del Tuir.
17 gennaio 2011
Fonte Banche Dati Sole
Nuovo ascensore: niente risarcimenti a chi vota contro
Luana Tagliolini
Che l'ascensore sia uno degli impianti più utili è sicuro, ma non è altrettanto sicuro che sia installabile
sempre e comunque. Sul punto torna la Cassazione, con la sentenza 20902/2010, respingendo il ricorso di
un condomino che chiedeva l'annullamento della delibera assembleare con cui si concedeva a tre inquilini il
permesso di collocare, a proprie spese, un ascensore nel vano scala condominiale.
Il tribunale aveva dato ragione al condomino, ritenendo che l'installazione avesse violato il suo diritto di
proprietà dato che «il suo appartamento era stato danneggiato». La corte d'appello, invece, aveva ribaltato
la decisione, rilevando come l'ascensore avesse rappresentato un «vantaggio per tutti quanti, specialmente
per le persone anziane». La Cassazione ha confermato l'orientamento della corte d'appello e ha colto
l'occasione per ribadire i limiti in materia di delibere riguardanti le innovazioni.
L'installazione ex novo di un impianto, infatti, rientra tra le innovazioni gravose suscettibili di utilizzazione
separata: la relativa delibera di approvazione, quindi, deve essere assunta secondo l'articolo 1136, comma
5, del codice civile (maggioranza assoluta dei condomini e almeno 667 millesimi). A meno che nel
condominio non sia presente un portatore di handicap, nel qual caso è applicabile l'articolo 2 della legge
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13/1989, che consente di votare con il quorum minimo: in prima convocazione, maggioranza degli
intervenuti e almeno 500 millesimi; in seconda convocazione, almeno un terzo dei condomini e 334
millesimi.
In entrambi i casi resta fermo quanto disposto dall'articolo 1120, comma 2, del codice civile, che vieta le
innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il
decoro architettonico o che rendano alcune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di uno
solo condomino. Il divieto di innovazioni scatta qualora le migliorie – votate a maggioranza dai condomini –
rendano «alcune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino» e le delibere
condominali possono essere passibili di annullamento essendo "vietate" ai sensi dell'articolo 1120.
I giudici hanno ribadito che non necessariamente dalle innovazioni «debba derivare per il condomino
dissenziente un vantaggio compensativo», ma non deve neppure riscontrarsi una «sensibile menomazione»
dei suoi diritti, perché in tal caso la delibera può essere annullata. Sulla base di tali principi, è stata ritenuta
nulla «la delibera assembleare che – pur in presenza di due condomini disabili – autorizzi l'installazione di
un ascensore con sensibile riduzione delle dimensioni delle scale (Cassazione, sentenza 12847/2007, nel
caso, la rampa veniva ridotta a 85 cm).
Il Consiglio di Stato (sentenza 2546/2010) ha stabilito che «a fronte di una divisione verticale dell'edificio, il
taglio del tetto per inserirvi l'ascensore, su una superficie ridotta destinata interamente a coprire le
porzioni materiali sottostanti di proprietà esclusiva di un condomino, costituisce un intervento su una parte
comune riconducibile a quell'utilizzo della cosa comune ed a quelle modifiche della cosa stessa funzionali a
detto utilizzo, che gli articoli 1102 e 1120 del codice civile consentono al partecipante alla comunione, non
venendo nel caso di specie compressi i diritti dei comproprietari a farne parimenti uso secondo la sua
naturale destinazione».
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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MANDIAMOLI A LAVORARE !!! (far circolare per favore)
MANDIAMOLI A LAVORARE:
Sull'Espresso di qualche settimana fa c'era un articoletto che spiegava che recentemente il Parlamento ha
votato all'UNANIMITA'e senza astenuti (ma và?!) un aumento di stipendio per i parlamentari pari a circa
E. 1.135,00 al mese.
Inoltre la mozione e stata camuffata in modo tale da non risultare nei verbali ufficiali.
STIPENDIO Euro 19.150,00 AL MESE
STIPENDIO BASE circa Euro 9.980,00 al mese
PORTABORSE circa Euro 4.030,00 al mese (generalmente parente o familiare)
RIMBORSO SPESE AFFITTO circaEuro 2.900,00 al mese
INDENNITA' DI CARICA (da Euro 335,00 circa a Euro 6.455,00)
TUTTI ESENTASSE
+
TELEFONO CELLULARE gratis
TESSERA DEL CINEMA gratis
TESSERA TEATRO gratis
TESSERA AUTOBUS – METROPOLITANA gratis
FRANCOBOLLI gratis
VIAGGI AEREO NAZIONALI gratis
CIRCOLAZIONE AUTOSTRADE gratis
PISCINE E PALESTRE gratis
FS gratis
AEREO DI STATO gratis
AMBASCIATE gratis
CLINICHE gratis
ASSICURAZIONE INFORTUNI gratis
ASSICURAZIONE MORTE gratis
AUTO BLU CON AUTISTA gratis
RISTORANTE gratis (nel 1999 hanno mangiato e bevuto gratis per Euro 1.472.000,00). Intascano uno
stipendio e hanno diritto alla pensione dopo 35 mesi in parlamento mentre obbligano i cittadini a 35 anni
di contributi (per ora!!!)
Circa Euro 103.000,00 li incassano con il rimborso spese elettorali (inviolazione alla legge sul
finanziamento ai partiti), più i privilegi per quelli che sono stati Presidenti della Repubblica, del Senato o
della Camera. (Es: la sig.ra Pivetti ha a disposizione e gratis un ufficio, una segretaria, l'auto blu ed una
scorta sempre al suo servizio)
La classe politica ha causato al paese un danno di 1 MILIARDO e 255 MILIONI di EURO.
La sola camera dei deputati costa al cittadino Euro 2.215,00 al MINUTO !!
Far circolare.......si sta promovendo un referendum per l'abolizione dei privilegi di tutti i
parlamentari............ Queste informazioni possono essere lette solo attraverso Internet in quanto quasi
tutti i massmedia rifiutano di portarle a conoscenza degli italiani......
PER FAVORE CONTINUATE LA CATENA
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IL TRUCCO LIBICO
Postato il Lunedì, 21 marzo @ 05:05:00 CDT
di davide DI MIGUEL MARTINEZ
kelebeklerblog.com
Se ho capito bene, le cose stanno così.
In Libia, c’è un governo.
A me, questo governo non ha mai fatto particolare simpatia, perché conosco storie non
belle di migranti che sono passati per quel paese, e perché comunque un governo dopo quarant’anni al
potere inizia sempre ad andare a male. Inoltre, da traduttore, ho spesso a che fare con chi lavora in Libia, e
ho raccolto molte lamentele sulla natura piuttosto capricciosa e imprevedibile dell’amministrazione.
Ma queste mie considerazioni emotive non c’entrano
con quelle del diritto. Il governo della Libia è
indubbiamente legittimo nel senso più freddo, cioè
può emettere passaporti riconosciuti in altri paesi, e
l’uomo più in vista del paese – che curiosamente non
riveste alcun incarico governativo – viene ricevuto
con sorrisi e strette di mano da altri capi di stato. Tra
cui non solo Silvio Berlusconi, ma anche Obama e
Sarkozy.
In particolare, il nostro paese è vincolato al governo
della Libia da un “Trattato di amicizia, partenariato e
cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande
Giamahiria araba libica popolare socialista” firmato
“dall’onorevole Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e dal leader della Rivoluzione,
Muammar El Gheddafi”.
Tale trattato garantisce “il rispetto dell’uguaglianza sovrana degli Stati; l’impegno a non ricorrere alla
minaccia o all’impiego della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica della controparte o
a qualunque altra forma incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite; l’impegno alla non ingerenza negli
affari interni e, nel rispetto dei princìpi della legalità internazionale, a non usare né concedere l’uso dei
propri territori in qualsiasi atto ostile nei confronti della controparte; l’impegno alla soluzione pacifica delle
controversie.”
Un trattato che nel giro di qualche ora, ha fatto la stessa fine che fece nel 1915 il trattato che vincolava
l’Italia a non pugnalare alla spalle l’Austria. Per motivi espressi con disarmante sincerità da Italo Bocchino.
Il legittimo governo libico è stato oggetto di una vasta ribellione armata. Su questa ribellione, si è detto di
tutto – “è al-Qaida”, “no, sono i giovani cinguettatori di Twitter”, “no, sono i fedeli della vecchia
monarchia”.
Non solo io ignoro chi siano i ribelli; lo ignorano anche tutti gli editorialisti che pure li esaltano. Due
ipotesi sembrano comunque abbastanza ragionevoli. Ciò che i ribelli appartengano ad alcuni clan
tradizionali esclusi dalle rendite petrolifere; e che esprimano il fortissimo risentimento di gran parte della
popolazione contro l’immigrazione dall’Africa Nera, tanto che la rivolta è stata accompagnata da alcuni
sanguinosi massacri di migranti.
La ribellione ha però incontrato, a quanto pare, l’ostilità della maggioranza del paese e certamente delle
sue forze armate, e nel giro di alcuni giorni ha subito alcune decisive sconfitte.
Tutto questo è avvenuto in concomitanza con due sommosse nel mondo arabo – quella dello Yemen e
quella del Bahrein.
In un giorno, i cecchini dell’esercito yemenita hanno ucciso 72 manifestanti (non sappiamo quanto
rappresentativi della società yemenita nel suo complesso), mentre nel Bahrein è intervenuto direttamente
l’esercito saudita per sopprimere una rivolta promossa dalla schiacciante maggioranza della popolazione.
Anche gli Emirati Arabi, che partecipano alla coalizione anti-Gheddafi, hanno contribuito alla repressione
della rivolta in Bahrein con “ almeno 500 poliziotti“.
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
Mentre cadevano le ultime fortezze dei ribelli libici, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha
approvato la risoluzione 1973, che esige dalla Libia il cessate il fuoco e la fine di “attacchi contro i civili”.
E qui, se ho capito, sta tutto il trucco.
In Libia, lo scontro non è infatti – come invece in Tunisia, Yemen, Bahrein o Egitto – tra le forze armate da
una parte, e masse di manifestanti pacifici dall’altra. In Libia, i ribelli hanno armi, carri armati e persino un
caccia (che hanno esibito tra l’altro subito dopo l’imposizione della No Fly Zone).
Ma non appartenendo a un esercito regolare, potrebbero essere definiti in effetti dei “civili”. Anche quando
vengono addestrati da truppe straniere. Nei lanci di agenzia ripresi da Repubblica, ad esempio, leggiamo
stamattina: “11:49 Stampa Gb: Forze speciali inglesi a fianco dei ribelli da settimane Centinaia di soldati
delle forze speciali britanniche Sas sarebbero in azione da almeno tre settimane in Libia al fianco dei
gruppi ribelli, afferma oggi il quotidiano Sunday Mirror. Due unità di forze speciali soprannominate
“Smash” per la loro capacità distruttiva, avrebbero dato la caccia ai sistemi di lancio di missili terra aria
di Muammar Gheddafi (i Sam 5 di fabbricazione russa) in grado di colpire bersagli attraverso il
Mediterraneo con una gittata di quasi 400 chilometri. Affiancate da personale sanitario, ingegneri e
segnalatori, le Sas hanno creato posizioni sul terreno in modo da venire in aiuto in caso in cui jet della
coalizione fossero stati abbattuti durante i raid.”
La risoluzione dell’ONU evita di citare o definire l’avversario armato dell’esercito libico, e non dice nulla su
come l’esercito libico debba comportarsi nei riguardi di combattenti nemici.
L’omissione è talmente evidente, che possiamo immaginare che i suoi autori abbiano voluto una fatale
ambiguità.
Se “civile” vuol dire chi non porta armi, allora si potrebbe chiedere all’esercito – e anche alla parte avversa
– di lasciare in pace i civili.
Ma se “civile” vuol dire combattente, nemico dell’esercito governativo… se l’esercito libico cessa di
combattere con le armi questo particolare tipo di “civili”, sarà costretto a subirne passivamente gli attacchi
armati; cioè è destinato alla sconfitta militare.
Cosa che nessun esercito potrebbe accettare.
Ma se l’esercito continua a combattere, verrà accusato di violazione della risoluzione. E quindi verrà
annientato ugualmente, ma dall’estero.
Non c’è via di uscita.
E così leggiamo tra i lanci di agenzia di Repubblica di stamattina qualcosa che non appare affatto nel
testo della risoluzione, ma che sospettiamo fosse nella mente dei suoi autori: 09:03 Il generale Clark:
“Tutto lecito per difendere i civili”
“La risoluzione dell’Onu è nettissima riguardo all‘obiettivo finale: sbarazzare la Libia del dittatore
Muhammar Gheddafi. Per questo il Consiglio di sicurezza ha autorizzato il ricorso a ogni mezzo, salvo
l’occupazione militare del Paese. In breve tutto è lecito, o quasi”.
Lo dice a Repubblica il generale Wesley Clark, ex comandante supremo delle forze Nato durante la guerra
del Kosovo.”
Comunque, la risoluzione semplicemente impone il divieto di voli sul territorio libico, impone un embargo
sulle armi e congela i beni di alcuni esponenti del governo libico.
Il governo libico dichiara subito di accettare in pieno la risoluzione e chiede l’invio di osservatori, e infatti
non ci risultano voli libici, militari o non, dopo la sua approvazione.
Alcune ore dopo l’approvazione, Sarkozy convoca a Parigi un vertice cui partecipa anche Silvio Berlusconi. Il
quale, prima di partire, ha promesso a quanto pare al proprio consiglio dei ministri di non lanciare l’Italia in
avventure pericolose, tali da attirare su questo paese centinaia di migliaia di profughi o qualche missile.
Parola d’imprenditore… Il vertice finisce verso le 15. A questo punto, uno si immagina una delegazione che
vada in Libia, spieghi in modo chiaro le richieste, risolva in maniera diplomatica i conflitti, apra le vie agli
aiuti umanitari. Dando ovviamente qualche giorno di tempo per permettere a un esercito non certamente
prussiano di coordinarsi e di capire cosa deve fare.
No.
Due ore dopo la fine del vertice e poche ore dopo l’approvazione della risoluzione 1973, gli attaccanti
dichiarano che la Libia “non ha rispettato” le loro istruzioni: in cosa consista tale violazione, non ci è dato
sapere; comunque a partire dalle 17.40, scaricano sulla Libia un intero arsenale.
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
Tra cui anche 110 missili Tomahawk, prodotti dalla Raytheon Company: ricordiamo che Obama ha
nominato ben tre dirigenti della Raytheon a funzioni chiavi dell’amministrazione degli Stati Uniti, tra cui
il signor William Lynn, che passa direttamente dallla gestione della lobby ufficiale a Washington della
Raytheon, al posto di vicesegretario alla Difesa con il potere di decidere le spese che farà il Pentagono.
Un solo missile Tomahawk costa 1,5 milioni di dollari, comprensive di ammortamento delle spese di
ricerca.
Moltipicato per 110 farebbe 116 milioni di Euro. All’incirca quello che costano allo Stato italiano 15.000
alunni del sistema scolastico pubblico per un anno (dati Ocse 2008, citati in Mila Spicola, La scuola s’è
rotta. Lettere di una professoressa, Einaudi, p. 172).
Io non so per quale motivo Francia, Inghilterra e Stati Uniti (l’Italia non conta) abbiano deciso di attaccare la
Libia. Non so per quale motivo, fino a qualche mese fa accoglievano Gheddafi con tutto il suo pittoresco
seguito e oggi lo vogliono morto.
Il petrolio ovviamente c’entra; ma era necessaria proprio una guerra? Si sarebbe speso infinitamente di
meno per corrompere quattro politici, o per pagare il medico di Gheddafi a mettergli il veleno in una
bevanda.
Le continue guerre americane, quasi sempre contro nazioni indifese, vengono in genere spiegate con
considerazioni geopolitiche: vogliono, ad esempio, il petrolio iracheno o quello libico, prima che cada in
mano ai cinesi.
Credo che l’ipotesi sia perfettamente ragionevole, ma non escluda un’altra – cioè che il sistema socioeconomico statunitense abbia bisogno delle guerre in sé, perché finanziano il sistema militareindustriale, perché danno un senso alla vita di milioni di persone, dal clandestino messicano che vende
panini ai muratori della base militare nel deserto dello Utah, all’insegnante di arabo sovvenzionato dal
Pentagono per formare persone che si occupino della “sicurezza nazionale”.
Può darsi che gli Stati Uniti riusciranno a scippare il petrolio libico ai concorrenti; ma sappiamo con
certezza che la Raytheon è riuscita a guadagnare 116 milioni di Euro in un pomeriggio con questa storia.
Miguel Martinez
Fonte: http://kelebeklerblog.com
Link: http://kelebeklerblog.com/2011/03/20/il-trucco-libico/
21.03.2011
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
Il Piano delle performance nella pubblica amministrazione
La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche ha approvato la “Struttura e le modalità di redazione del Piano della
performance” che trova immediata applicazione per le amministrazioni dello Stato
mentre funge da linee guida per regioni, enti locali e Servizio sanitario nazionale. Il Piano
è un documento programmatico di durata triennale che consente la verifica interna ed
esterna dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Il Piano è redatto con lo scopo di assicurare: la
qualità, la comprensibilità e l’attendibilità della rappresentazione della performance. Nella stesura del
Piano devono essere rispettati i seguenti principi generali: trasparenza, immediata veridicità e verificabilità,
partecipazione, coerenza interna ed esterna, orizzonte pluriennale. Nella definizione del Piano occorre,
inoltre, tenere conto di due elementi: il collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di
programmazione economico-finanziaria e di bilanci e la gradualità nell’adeguamento ai principi e il
miglioramento continuo. Il processo di definizione del Piano segue cinque fasi logiche: definizione
dell’identità dell’organizzazione; analisi del contesto esterno ed interno; definizione degli obiettivi strategici
e delle strategie; definizione degli obiettivi operativi e dei piani operativi; comunicazione del Piano
all’interno e all’esterno. Il completamento delle cinque fasi logiche consente la redazione e l’adozione del
Piano.
Dossier “Il Piano delle performance nella pubblica amministrazione”
Telefonate promozionali, un Registro a tutela di chi si oppone
Entrerà in vigore il 17 novembre 2010 il Regolamento che istituisce il registro pubblico
delle opposizioni, che accoglierà tutti gli abbonati telefonici che non desiderano essere
contattati telefonicamente per fini commerciali o promozionali: gli abbonati potranno
chiedere, gratuitamente e secondo modalità semplificate, che il proprio numero
telefonico sia iscritto nel registro. Un vantaggio per la riservatezza degli utenti, quindi,
ma anche uno stimolo per la competitività delle imprese, che potranno utilizzare con maggiore efficacia gli
strumenti del telemarketing, indirizzando le proprie campagne solo a quanti non si avvarranno del "diritto
di opporsi". Sarà il Ministero dello Sviluppo economico a provvede alla gestione e al funzionamento del
Registro, anche affidandone la realizzazione ad un soggetto terzo. In particolare, entro 90 giorni dal 2
novembre 2010, data di pubblicazione in Gazzetta del D.P.R. contenente il Regolamento, il Ministero o il
soggetto affidatario del contratto di servizio dovranno provvedere all’attivazione delle modalità tecniche ed
operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati. Queste alcune delle prescrizioni del Decreto. Ogni
abbonato può chiedere al proprio gestore telefonico che la numerazione della quale è intestatario sia
iscritta gratuitamente nel registro secondo le seguenti modalità: mediante compilazione di apposito
modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico; mediante chiamata effettuata dalla linea
telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al
numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro.
Dossier “Telefonate promozionali, un Registro a tutela di chi si oppone”
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Anno XXXII
Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
Roma nov-gen 2011
CENSIS: PAESE IN DECLINO
19476 (SdC – dic. 10) – È stato presentato a Roma lo scorso 3 dicembre il 44° Rapporto sulla
situazione sociale italiana, realizzata dal CENSIS con l’intenzione di interpretare i più significativi
fenomeni socio-economici nella delicata fase di congiuntura. L’immagine disegnata è quella di un
Paese “nel pantano”, che è stato in grado di resistere alla crisi ma che solo a stento riesce a
delineare una strategia per affrontare e superare le più cruciali sfide del futuro nei campi-chiave
della società: economia, lavoro, ambiente. Pesa in particolare la grave flessione del lavoro non
dipendente: sempre meno lavoratori infatti scelgono di mettersi in proprio (-7,6% rispetto allo
scorso anno) e chi gestisce già un’attività è costretto ad affrontare i costi della crisi.
In tale sconfortante quadro emerge la figura della famiglia come unica vera forma di welfare,
capace ancora di costituire un imprescindibile punto di riferimento economico per i giovani. I tre
pilastri su cui essa si regge per resistere alla crisi sono rappresentati dal mattone (nel primo
trimestre del 2010 i mutui hanno superato 252 miliardi di euro), dalla liquidità detenuta (+4,6%
in termini reali i biglietti e depositi a vista) e dalle polizze vita (+22% rispetto allo scorso anno).
Ciò che pesa maggiormente sul portafogli invece è rappresentato dall’aumento delle tasse,
dei contributi aggiuntivi per le scuole dell’obbligo, delle multe e delle spese per le revisioni;
secondo le stime del CENSIS, tale “tassazione occulta” ha un costo annuale per la famiglia media
di quasi 2.300 euro.
Sulla base delle statistiche illustrate del rapporto, l’Italia del futuro appare vecchia, con forti
diseguaglianze soprattutto sul piano economico e sociale e in modo ancora più marcato nel
confronto Nord-Sud del Paese. Avremo la capacità di cogliere ed interpretare questo campanello
d’allarme? (M.M.)
TRENITALIA-ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI: SI PUO’ “CONCILIARE”
19455 (SdC – nov. 10) – Per districarsi nel complicato mondo dei ritardi e disservizi di Trenitalia, i
consumatori possono contare, già da qualche tempo, sulla procedura di conciliazione avviata tra
l’azienda di trasporti e tredici Associazioni dei consumatori, tra cui l’Unione Nazionale
Consumatori.
L’accordo riguarda i reclami relativi ai viaggi effettuati dal primo gennaio 2010 su convogli
ES, AV Fast, ES AV, ES Fast, Es City, IC, ICN, ad esclusione dei treni oggetti di contratto di
servizio.
Il consumatore che ha presentato un primo reclamo senza avere risposta o avendone
ricevuta una insoddisfacente ha, dunque, 60 giorni per presentare la domanda di conciliazione
tramite una delle Associazioni dei consumatori firmatarie del Protocollo d’intesa; se non viene
indicata l'Associazione che dovrà rappresentare il cliente nella procedura, Trenitalia provvederà ad
assegnare la domanda ad una delle organizzazioni firmatarie del protocollo seguendo un criterio
turnario.
La domanda di conciliazione deve essere inviata:
 entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo;
 in caso di mancata risposta, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni
decorrenti dalla data di presentazione del reclamo;
 compilando l'apposito modulo di richiesta da inoltrare (via fax, raccomandata AR o in via
telematica):
1. tramite le Associazioni firmatarie;
2. direttamente all' Ufficio Conciliazioni di Trenitalia - Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161
Roma, al fax 06/44103490, oppure all'indirizzo e-mail [email protected] allegando
il modulo firmato in formato PDF, TIF, JPG, etc..
La Commissione di conciliazione, composta da conciliatori designati da Trenitalia e dalle
Associazioni dei consumatori, esaminerà la domanda tenendo conto degli impegni contrattuali,
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
della normativa di settore e delle norme di tutela dei consumatori e, secondo principi di equità,
valuterà la possibilità di formulare una proposta di conciliazione soddisfacente per le parti, che
comunque verrà sottoposta al cliente per l'eventuale accettazione. (S.V.)
UN “PRESENTE” PER TRENITALIA
19501 (SdC – gen. 11) –Le associazioni aderenti a Casper – Comitato contro le speculazioni e per
il risparmio (Adoc, Codacons, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori),
hanno consegnato il 13 gennaio alle Ferrovie un regalo da parte degli utenti: un water con tanto di
fiocco, simbolo dei disagi patiti dai viaggiatori a bordo dei treni italiani, con un biglietto che aveva
scritto “All’Ing.Mauro Moretti Amm.Del.Trenitalia – a nome dei viaggiatori del treno Intercity 1589
Milano-Reggio Calabria del 24 dicembre scorso, ricordando quel terribile viaggio”.
Durante la consegna del dono, non sono mancati momenti di tensione, con i Presidenti delle
4 associazioni, strattonati e identificati dalle forze dell’ordine, che comunque sono riusciti a
portare a termine la propria missione. Adoc, Codacons, Movimento Difesa del Cittadino e Unione
Nazionale Consumatori hanno depositato un esposto all’Antitrust e alla Procura della Repubblica
di Roma contro il comportamento di Trenitalia, colpevole di aver negato risarcimenti ai passeggeri
dei treni coinvolti nei disagi del 17 e 18 dicembre scorsi, disponendo in modo discriminatorio
indennizzi solo in favore dei viaggiatori di un unico treno.
Le Associazioni di Casper chiedono un incontro con Trenitalia-Fs nel quale affrontare il
problema dei servizi a bordo di tutti i treni, dalla Tav ai treni dei pendolari; il problema del rispetto
degli orari previsti; la questione dei rimborsi e dei risarcimenti secondo procedure di conciliazione
da rivedere anche alla luce di quanto ottenuto in altri importanti settori. (G.S.)
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Anno XIII n. 04 – APRILE 2011
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E ORGANISMI AUTORIZZATI ALLE VERIFICCHE ALTRI IMPIANTI - DPR 462/01
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McJ srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino
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LOMBARDIA
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SICAPT srl – Via Palestro, 20 – 23900 Lecco
459
EURO-PED srl – Via Friuli, 88 – 20135 Milano MI
PED
Q.S.M. srl – Via d. Rimembranze, 11 – 26020 Madignano CR 462
VERIGO srl – Via Massarani, 5 - 20050 Verano Brianza (MI)
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SEVEN srl – Viale Henry Dunant, 6 – 46043 Castiglione delle
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ECC srl – P-za Giovine Italia, 4 – 21100 VARESE
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ECS srl – Via Solferino, 7 – 46100 MANTOVA
* VERIT srl – Via Corfù, 55 – 25014 Brescia
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VENETO
VERIFICHE INDUSTRIALI srl – Via Buzzaccarini, 35 – 35124
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Padova PD
* C.T.E. Certificazioni srl – Via Monte Sabotino 12/b 35020
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− Ponte San Nicolò PD
ALTO ADIGE
I. & S. srl – Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano
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EMILIA ROMAGNA
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ICEPI spa – Via Paolo Belizzi, 29/33 – 29100 Piacenza
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PED
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VERICERT srl – Via S. Cavina n. 19 – 48100 Ravenna
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PED
SOVIT srl – Via Venezia, 195 – 43100 Parma
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LAZIO
I.N.C.S.A. srl – Via M. Peroglio, 15/15-A– 00144 Roma
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Oe.Cis. srl – Via Ratto delle Sabine, 59 – 00131 Roma
CAMPANIA
MA.DE. Engineering srl – Via S. Luca, 2 – 81020
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Casapulla CE
S.I.C. srl – Via Luigi Guercio, 353 – 84134 Salerno SA
* I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche srl – Via
Brambilla, 27/B – 80053 Castellammare di Stabia NA
CALABRIA
Safety Systems srl – Via G. Falcone, 22 – 87100 Cosenza
PUGLIA
EMQ-DIN srl – Via Duomo, 6 - 70033 Corato – BA
E.Q.M. srl – Via V. Calo’, 63 – 74023 Grottaglie TA
SICILIA
OEC srl – Via Acquavena, 20 – 98048 Spadafora (ME)
SARDEGNA
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* Organismi nuovi (iscritti nel 2011)
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Elenco aggiornato a tutto al 10/05/2011
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