Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Registrazione N. 259 Tribunale di Roma – anno 1999 1° anno di pubblicazione: 1999 Periodicità 12 numeri Organo mensile di informazione tecnica – fiscale – normativa – amministrativa del lavoro Pubblicazione comunicazionale specifica di certificazione CE, Nuovo Approccio, Notifica – Abilitazione – Accreditamento Organismi Ispezione NewsliftLetter SPECIAL Notified & Authorized Bodies Il numero attuale si compone di NN. 86 pagine Editore e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini Invio periodico mensile via e-mail in abbonamento gratuito previa autorizzazione e registrazione sul sito www.newsliftletter.it e spedizione cartacea a Enti di cui all’obbligo di conoscenza Mailing list: nn. 600 Direzione: Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione, non si 00144 Roma EUR - Via M. Peroglio, 15/A restituiscono. Edizione, Redazione ed Amministrazione: Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore 00144 Roma EUR - Via M. Peroglio, 15/A Responsabile. Tel.: 335.1336500 – Fax: 06.52200316 www.newsliftletter.it – [email protected] Stampa: E’ consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte. ****** “Altra Stampa” – P.IVA 04830250652 di Rodica Mihaela Baranciuc Organizzazione – Impaginazione – Produzione: Linda R.M. Baranciuc In questo Numero: Pag. 2 – Editoriale Pag. 3 – Verbale XXV Assemblea ordinaria e straordinaria UNION – Fiera di Parma Pag. 6 – Verbale Convegno “La meccanica e le verifiche sulla sicurezza degli impianti” – Fiera di Parma Pag. 8 – Articolo Il Sole 24 Ore – Forum OO.NN./OO.AA. Pag. 11 – Ministero della Giustizia - Istanza di annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative Pag. 14 – Nuovo D.P.R. n.214 del 5 ottobre 2010 (G.U. n.292 del 15/12/2010) Pag. 17 – Deroghe – Regolamento n.272 del 22.12.2010 Pag. 20 – EN 81-1 & 2:1998+A3:2009 Pag. 22 – Accredia – Riunione GdL Tariffe, 2 marzo 2011 Pag. 27 – Doc.to SOGS N.640 EN del 26.11.2010 della CE Pag. 32 – Riunione Gruppo Specialistico ON - ALPI Pag. 35 – Confartigianato – Seminario tecnico ascensori Pag. 45 – Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Pag. 48 – Sintesi decisioni Riunione Commissione UNI Ascensori del 09 febbraio 2011 Pag. 61 – Schema DLgs - Legge 23 Luglio 2009, N. 99 Pag. 71 – Interpretazioni CEN Pag. 103 – Elenco Associati UNION http://www.newsliftletter.it/ Per la natura stessa dell’operatività degli Organismi Notificati/Abilitati, il presente organo di stampa fa riferimento all’UN.I.O.N. – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati di cui attinge notizie, fatti e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni ai Ministeri di riferimento, tuttavia, pubblicando quant’altro pervenuto all’associazione stessa o al Direttore responsabile della stampa da altri. Tematiche e problematiche di: Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale – Certificazione CE – Accreditamento Legislazione nazionale ed europea Ministeri: circolari – quesiti – risposte – proposte Attività MiSE – Direzione Generale Vigilanza e Normazione Tecnica Legislativo, Consiglio di Stato – Corte Costituzionale / Giurisprudenza Pareri legali e Pareri tecnici Comportamento dei non iscritti Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati Comportamento imprese di manutenzione Comportamento amministratori condominiali Prodotti in attesa di regolamentazione (impianti di sollevamento, etc.) Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles Uni – Cei: norme e informativa varia Attività dell’associazione Aggiornamento normativo Comitato di Controllo Codice Deontologico Union Conflittualità tra Organismi Accredia – Ente Unico Italiano Lettere di segnalazioni pervenute e risposte Assemblee – convegni – riunioni DPR 462/01 – operatività e problematiche Pagina 1 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter L’Editoriale Aprile dolce dormire? E "chi dorme non piglia pesci": quale dei due? Oppure, ambedue? Comunque, nel caso dell'associazione, occupata a full time con una miriade di corsi di formazione, principalmente sull’art.71.13 (verifiche sugli apparecchi di sollevamento dell'AII.VII) in attesa del decreto, peraltro alla firma del MSE, dopo che sia Sacconi, sia Fazio vi avevano provveduto. Non parlate di dormire alla segretaria Union perché verreste coinvolti in una sorta neppure celata di occhio torvo, solo a considerare che in queste settimane rimarrebbe il riposo della sola domenica, passata però a guidare da Milano a Roma. Ma passiamo ad altro. Continuando negli sforzi di unione nell’.....unione, va sottolineato quello tuttora perseguito da tre associazioni degli OONN/OOAA (Alpi, Assocert, Union) le quali compongono l'attuale Forum, mentre qualche difficoltà è stata appalesata per Assove e Onit, non avendo finora dimostrato ciò che si chiedeva loro ai fini della regolarizzazione di ingresso, E pertanto una riunione solo fra le tre è stata organizzata a Roma al fine di porre sul tavolo chiarimenti, prospettive e, quindi, prosieguo. L'intento è quello di dare una risposta efficace alle indilazionabili esigenze di efficienza del Forum, sapendo che solo incrementando la forza e la qualità delle proposte davanti alle istituzioni, sarà possibile essere sicuri di poter contare. Alla base del nuovo soggetto unitario federativo delle associazioni non è importante il numero degli iscritti (già oggi comunque ci avviciniamo a 150 imprese-Organismo) ma un'idea concreta per un progetto che vada incontro agli associati anche in ottica di riduzione dei costi e di aumento dell'efficienza, aziendale e di cultura dell'insieme della certificazione, oggi in verità lacunosa in alcuni punti, assolutamente da colmare (riferimento non solo ai piccoli OONN). L'esigenza di trovarsi pronti per l'accreditamento, non è la sola. D'altra parte, non ci si può nascondere dietro un dito laddove occorra dimostrare, da parte di noi singoli presidenti delle tre realtà sociali, di poter contare sulla propria leadership per assicurare l'adesione al progetto dei propri associati, abbandonando quell'aureola di "grande" rispetto al piccolo e, quindi, di rinuncia all'egoismo e alla contezza della maggiore visibilità. Perché se il "numero" conta, certamente non può esservi estranea l'unità di intenti. Parlando con più chiarezza, se il potere nostro, di presidenti, fosse limitato, ovvero contrastato da altre situazioni interne alla propria associazione, appare del tutto evidente che neppure la quantità dei propri iscritti sarebbe fine a sé stessa. Cercare di chiarire per investire, risolvendo questo apparente primo problema, peraltro di non marginale importanza, non prescindendo quindi da un sano confronto, franco ed aperto, quindi costruttivo per lo sforzo di raggiungimento del nostro obiettivo. Ora, come sempre, tocca ai fatti (e se son rose, fioriranno). Parlando di costi che devono sopportare gli OONN, oggi come oggi, le certezze sono quelle di ripristino delle tariffe dovute al MSE per servizi vari (alias, autorizzazione o rinnovo), reintrodotte dall'art.11 – DPR 214/2010, tuttavia in attesa di chiarimento del discusso merito (si attende a questo proposito risposta a lettera indirizzata a marzo dall'Union alla Direzione Generale MCCVNT MSE). L'altro costo, tuttavia, sarà quello determinato dalle tariffe che saranno decise da Accredia (anche queste in attesa di decisione definitiva), a seguito della prima, finora sola, riunione tenutasi a fine marzo presso la sede romana dell'Ente Unico ed alla quale ha partecipato come è noto anche Union. Se dall'analisi-costi si osserva il quantum che la complessa organizzazione di un Organismo deve dimostrare di possedere, in linea peraltro con la 17020 (e non solo...). a prescindere, cioè, dal fatturato (riconducibilità a quello minimalista delle PMI del settore), ci si deve chiedere se i piccoli organismi saranno in grado di sopravvivere: il tutto, in ipotesi negativa, con grosso gaudio dei grandi OONN, confermando la aure a regola che il pesce più grande….. La considerazione, ovviamente, prescinde dalla oggettività di essere in grado di fregiarsi del grado di essere "Organismo", alludendo – in questo caso – al paventarsi dello scardinamento del tessuto stesso sul quale poggia l'importanza di frammentazione delle piccole imprese nostrane (incluse quelle dei servizi) le quali, tenendo in vita fatturati piccoli ne conseguono però uno globalmente massivo. Qualcuno opinerà che ciò rappresenta una piccola parte del mare magnum al quale il concetto afferisce, tuttavia perché giudicare positivamente la concentrazione di tali imprese (grandi) ove si dimostra che la qualità del piccolo è la stessa e, peraltro, va incontro a quella competitività/concorrenzialità che da altra sponte è invece auspicata, invocata e spinta? Sempre sui costi, se si pensa poi all'effetto sulle PMI del rincaro potenziale dell'1% per i finanziamenti sotto il milione di euro, previsti dal rialzo dei tassi per i quattro aumenti da 0,25 punti entro il 2012 e uno spread costante al 2,2% (i dati sono di Confindustria), il "che" globalmente porta a 600 milioni, si deve sottolineare come il costo specifico per tale rialzo dei tassi di interesse della BCE incida particolarmente sulle piccole imprese sotto i 20 dipendenti, http://www.newsliftletter.it/ Pagina 2 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter esattamente le stesse della stragrande maggioranza dei piccoli OONN oggi operanti in Italia. E, pertanto, non dubitiamo che – non solo il MSE con le sue tariffe – anche Accredia vorrà valutare a fondo questi complessivi pesi in relazione al suo prossimo ipse dixit del tariffario, aggiungendo la considerazione del tutto logico-matematica che sta nella proporzione di ottenere di più da piccoli fatturati piuttosto che dai grandi di pochi. Fiat voluntas dei!.... Dr. Iginio S. Lentini VERBALE XXV Assemblea ordinaria e straordinaria UNION Fiera di Parma - MECSPE 2011, 25 Marzo 2011 Sala Blu Padiglione 7 Strada delle Esposizioni - 393/A - 43126 PARMA La prima Assemblea UNION del 2011 ha avuto luogo, per la prima volta, nel contesto dei lavori del Convegno – Forum, impegnando peraltro gli associati per due giorni (25 e 26 Marzo 2011) presso la Fiera di Parma (Meccanica) ove alla nostra associazione era stato concesso sia lo spazio convegnistico, sia quello assembleare. All’inizio, si è provveduto alla nomina del Presidente dell’Assemblea (Ing. B. D’Introno) e del Segretario (Ing. P. Gentile). Dopo l’introduzione di D’Introno, il Presidente UNION ha chiarito quanto alla consistenza dei lavori dell’Assemblea Straordinaria e di quella, successiva, ordinaria. La prima ha visto esaurirsi il compito di approvazione delle revisioni (alcune) dello statuto, tuttavia rimandando alla prossima di Novembre la nuova formulazione ai fini delle quote associative. In proposito, si attendono le proposte che – allo stato – sembrano essere quelle di Sciancalepore, Grippo e D’Introno da presentare per l’eventuale approvazione prima, pertanto, delle quote 2012. Chiusa l’Assemblea Straordinaria, si procede con quella Ordinaria e, pertanto, approvando il bilancio preventivo, corretto alla luce del minore introito delle quote. In questo insieme va rilevata la disdetta Asfaleia che però dovrà onorare l’importo 2011, essendo pervenuta fuori tempo – Statuto. Il Presidente si è soffermato sul programma 2011 non senza chiarire quanto prodotto dall’Associazione nel 2010. È probabile peraltro che il 2011 non possa vedere diminuiti gli sforzi prodotti nel passato, malgrado la carenza di pecunia rispetto agli anni precedenti. Circa la partecipazione UNION al Forum delle Associazioni degli OONN/OOAA, il Presidente chiarisce come le sole tre promotrici sono regolarmente ufficializzate quali “associazioni”, avendo uno statuto pubblico, mentre non così appare per le altre due. Quanto ai corsi di formazione dell’art. 71, si provvederà anche ad effettuare quelli di Roma malgrado la pochezza delle adesioni che si è riusciti economicamente compensare con il maggiore, più consistente, numero di partecipanti a Milano. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 3 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Anche su questo versante si deve ricordare l’impegno dell’associazione che ha riguardato – vale sottolinearlo! – l’operatività di una sola persona addetta alla completa segreteria. Accanto si deve porre la partecipazione a Bruxelles dove, prendendo la parola il nostro rappresentante Ing. G. Torretta, gli OONN italiani sono considerati troppo piccoli, oltre che abissalmente numerosi, non rientrando pertanto nella cultura/esistenza, rispetto alla realtà degli altri Stati membri laddove ve ne sono pochi ma consistenti. Difficile da spiegare la realtà nostrana, anche alla luce della situazione NANDO/Accreditamento/Ministero/Accredia che nessun Molière potrebbe dire essere da malato immaginario! È il Presidente a proseguire chiarendo la situazione UNION-Accredia per la quale si intravvedono timidi segnali di riavvicinamento. A questo proposito, il Presidente ha invitato il Dott. G. Magliacane ad esporre quanto di cui al passato fino ad oggi. Continuando nei lavori, si provvede a due votazioni palesi: iniziativa legale per il riconoscimento del diritto UNION quale Socio dell’Ente Unico, tentando tuttavia un ultimo finale atto scritto bonario affidato al Dott. Magliacane; quindi altro ricorso al Capo dello Stato per quanto attiene alla reintroduzione delle tariffe MSE a carico degli Organismi Notificati i quali verrebbero così a pagare sia il futuro accreditamento, sia le tariffe al Ministero. Le due votazioni si concludono peraltro con la decisione all’unanimità di intervento in giudizio. Interviene l’Ing. M. Alvino per spiegare la portata del decreto di Art. 71, chiarendo alcuni aspetti sia legislativi, sia operativi (in particolare sugli allegati). Quanto (e si ritorna all’accreditamento degli OONN) al “cosa” produrre per avere domani da Accredia il riconoscimento stesso, il Presidente UNION informa che agli associati ne è stato scritto (ma qualcuno non legge!...), tuttavia invita il Dott. V. Iacuzio a spiegarne. Quanto all’accompagnamento degli Ispettori Accredia con quelli del Ministero ai fini della cultura del cogente e, quindi, di ciò che occorrerà valutare per ciascun ON, si riscontrano false informazioni, in quanto – conclude il Presidente UNION – nessuna ipotesi sui tempi è possibile – ad oggi. Dopo le votazioni nel merito del rinnovo delle cariche sociali, si sono registrati i seguenti esiti: conferma dell’attuale Presidente per il biennio 2011-2013 (Dott. I. Lentini); elezione del direttivo (cinque componenti) con la conferma degli attuali (Ing. L. Simonelli Ing. S. Sciancalepore - Ing. G. Torretta - Ing. B. D'introno - Ing. G. Degasperi), ad esclusione dell’Ing. D. Grippo dopo ballottaggio con Degasperi. Interviene l’Ing. V. Correggia che, malgrado impegni a Roma, non ha voluto mancare, al fine di chiarire aspetti operativi inerenti l’attività degli OONN, particolarmente in relazione a quella delle verifiche di ex DPR 459 (Circolare 157296 del Ministero delle Attività Produttive). Correggia informa che, trattandosi di “apparecchi con rischio di caduta verticale sopra i 3 m” ed essendo nel frattempo intervenuta la Nuova Direttiva Macchine, tali apparecchi oggi verificati dagli OONN in forza della sola autorizzazione di Direttiva Ascensori 95/16/CE – DPR 162/99, non rientreranno automaticamente nella procedura di continuità, dovendo invece rientrare nel dispositivo legislativo del nuovo dell’Art. 71 (All. VII) e pertanto essere autorizzati quale “Soggetto Abilitato”, seppure godendo gli attuali OONN di una valutazione operativa oggettivamente valida ai fini della continuità. L’Assemblea termina alle ore 17.30. http://www.newsliftletter.it/ Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. Pagina 4 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Link galleria foto sito UNION: http://www.union-associazione.net/galleria-foto-union/category/38-assemblea-union-25032011-fiera-di-parma.html Una veduta della sala Dott. G. Magliacane Ing. V. Correggia http://www.newsliftletter.it/ Dott. I. Lentini Dott. V. Iacuzio Ing. M. Alvino Pagina 5 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter VERBALE CONVEGNO UNION, ALPI Associazione e ASSOCERT LA MECCANICA E LE VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI con la partecipazione delle Associazioni ASSOVE e ONIT Fiera di Parma - MECSPE 2011, 26 Marzo 2011 Sala Azzurra Padiglione 7 Strada delle Esposizioni - 393/A - 43126 PARMA Oltre 90 presenze hanno coronato il successo di questo primo, duplice, incontro con gli Organismi Notificati e Abilitati e, peraltro, molti di loro prossimi a “laurearsi” anche quali “Soggetti Abilitati” alle verifiche del nuovo Decreto di cui all’Art. 71. Perché duplice? In primo luogo si presentava ufficialmente il decreto suddetto (già firmato da Sacconi ed oggi alla firma degli altri due Ministri Fazio e Romani) e, inoltre, perché le tre entità promotrici del Forum delle Associazioni degli OONN/OOAA, confermando quanto avevano pubblicato su Il Sole 24 Ore (più avanti riportato), affermavano la volontà di unire in una sola immagine tali compagini di realtà sociale. A dare un maggiore rafforzamento all’idea stessa, ulteriore conferma si è avuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (Ing. V. Correggia) di cui pertanto si pubblica il messaggio inviato al Convegno, stante l’impossibilità sopraggiunta di non poter partecipare direttamente. Al messaggio si è peraltro unito anche il Ministero del Lavoro (Ing. M. Candreva) che è intervenuto, svolgendo anche il tema assegnato a Correggia. Candreva peraltro si è reso alla fine disponibile a rispondere alle domande poste da alcuni Organismi su aspetti di operatività del decreto, chiarendo però che, successivamente alla pubblicazione in G.U., sarà predisposta circolare esplicativa su alcuni punti della Legge. All’ UNION, alla quale era stata affidata l’organizzazione di questo evento (impegnativo per la Sua Segreteria che ha svolto un ruolo fondamentale nell’assicurare il successo della manifestazione), è spettato, attraverso la parola del Presidente, aprire i lavori, affidando poi quest’ultimo, al moderatore Ing. M. Alvino gli interventi centrali e quello finale. Era presente anche il Dott. G. Magliacane che tutti noi conosciamo, avendo apprezzato il suo lavoro svolto in tanti anni presso l’Ispettorato Tecnico dell’oggi MSE, allora dapprima Industria e quindi Attività Produttive e che il Presidente ha tenuto a ringraziare. Si è peraltro unito, svolgendo un breve quanto particolare intervento, l’Ing. N. Babini Presidente del Comitato di Area Confindustria al quale partecipano peraltro le stesse tre Associazioni promotrici del Forum. Di quest’ultimo ne ha spiegato ragioni e funzioni il Coordinatore Ing. L. Thione, attuale Presidente ALPI, soffermandosi anche sul tema della certificazione di conformità degli OONN. Non poteva mancare a questo incontro l’Ing. R. Cianotti Presidente Commissione UNI “Apparecchi di Sollevamento” che ha intrattenuto gli astanti sull’importante tema della normativa di riferimento per l’effettuazione delle verifiche del nuovo decreto. Egli peraltro è stato incaricato dall’UNION per tenere appositi corsi a Roma e Milano inerenti l’addestramento dei futuri “soggetti abilitati”. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 6 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 In precedenza avevano preso la parola sia l’Ing. M. Caserta sia l’Ing. A. Cester per motivare la loro adesione al Forum. Il Dott. V. Iacuzio, presidente Assocert, ha sottolineato quanto l’importanza ed il successo del Forum non possano prescindere dalla chiarezza di volontà di effettiva rappresentazione dell’unitarietà (politica, funzionale, operativa) delle Associazioni promotrici, assegnando pertanto al Coordinatore l’importante ruolo che dall’insieme delle condivisioni parla, scrive ed agisce attraverso una sola parola. Il Convegno si è chiuso alle ore 13.15. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. ===================================================================================== Da: Ing. V. Correggia A: Presidente UNION, Presidente Alpi, Presidente Assocert Data: 24.03.2011, 19.10 Oggetto: Convegno Parma Carissimi tutti, purtroppo impegni non programmati ma di una certa importanza per la mia attività di Amministratore, mi terranno lontano nella giornata di sabato dal Vostro/Nostro impegno a costituire un forum degli Organismi Abilitati, Notificati e, da un domani che spero non sia troppo in la, Autorizzati (mi riferisco a quei soggetti che opereranno ai sensi dell’art. 71 del D.lgs 81/08. Il mio rammarico doppio in quanto mi sento parte promotrice dell’evento, ma sono sicuro che questo aspetto sarà ben guidato da Voi, e perché avrei voluto evadere dal solito sabato Comune/Casa riposandomi anche un po’. Riamane comunque fermo il mio impegno a condurre in porto quella che ritengo essere una operazione che può dare forza agli Organismi tutti, sia da punto di vista politico/amministrativo, sia dal punto di vista operativo/qualitativo. Stante quanto sopra vi auguro buon lavoro certi che, se problemi possano esserci, sarà con Voi ad affrontarli. Enzo Correggia PS Vi prego di estendere questa mia mail sia ad ASSOCERT che ad ONIT, al momento no trovo i loro indirizzi mail. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 7 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Pagina 8 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Link galleria foto sito UNION: http://www.union-associazione.net/galleria-foto-union/category/42-convegno-forum-oonn-26032011-fiera-di-parma.html Qualche veduta della sala Ing. M. Candreva http://www.newsliftletter.it/ Ing. M. Alvino Ing. L. Thione Ing. R. Cianotti Pagina 9 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Dott. I. Lentini Linda B. – Segreteria UNION http://www.newsliftletter.it/ Dott. V. Iacuzio Ing. G. Babini M. Sabato – Project Manager Fiere di Parma Pagina 10 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Via Arenula, 70 — 00186 Roma Ufficio III — Reparto II ALL. 1 UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati Via M. Peroglio 18 00144 Roma OGGETTO: UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati - individuazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate. Con la presente si comunica che è stata rigettata l'istanza di annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate presentata da codesta associazione, sulla base delle motivazioni illustrate nel decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, di cui si invia copia semplice. E' possibile richiedere copia conforme all'originale del decreto stesso, che verrà inviata previo inoltro di una marca da bollo del valore di 14,62 euro. Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso davanti alle autorità giurisdizionali italiane. Il magistrato addetto Dott. Enrico Sigfrido Dedola Rif.: d.ssa Emanuela Ronzitti http://www.newsliftletter.it/ Pagina 11 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Visto l'art.15 della direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2007 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; visto l'art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206 di attuazione della direttiva 2005/367CE; precisato che il procedimento per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, non è finalizzato ad un riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione di attività professionali non specificamente oggetto di previsione normativa ma è unicamente rivolto alla individuazione degli enti associativi che, in possesso dei requisiti strumentali all'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative o associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle professioni o delle attività nell'area dei servizi non intellettuali non regolamentate, possono essere sentite sulle proposte di piattaforme comuni di cui all'art.4 lett. n) del medesimo decreto legislativo; precisato quindi che l'ambito di intervento delle associazioni in esame è limitato alla mera attività consultiva in sede di elaborazione di proposte in materia di piattaforme comuni quando la materia interessa attività professionali non regolamentate in Italia; visto il decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 con il quale si è provveduto alla istituzione dell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007 nonché alla istituzione del registro nel quale deve essere indicata la data in cui sono pervenute le domande di annotazione; vista l'istanza proposta, ai sensi del comma quarto dell'art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206, dalla Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, pervenuta in data 13 agosto 2008, con la quale è stata chiesta l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale delle professioni non regolamentate in Italia nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia; vista la documentazione trasmessa dalla istante Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati in allegato alla domanda di annotazione nonché la documentazione integrativa trasmessa; visto il parere negativo reso dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in data 16 dicembre 2009 e pervenuto il 23 febbraio 2010; considerato l'esito della Conferenza di servizi nella seduta del 13 aprile 2010; ritenuto che non sussistono i requisiti previsti dall'art.26, comma terzo, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 per l'annotazione della istante Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati nell'elenco sopra indicato; considerato in particolare che l'attività professionale cui l'associazione si riferisce sia da considerare come professione d'impresa esercitata da persone giuridiche con finalità di lucro, come evidenziato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nel parere sopra indicato; http://www.newsliftletter.it/ Pagina 12 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter considerato inoltre che le attività professionali a tutela delle quali la medesima è costituita sono le stesse di cui al D.P.R. 162/1999, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", il cui art. 9 prevede che le procedure di valutazione della conformità sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10 del medesimo D.P.R., oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea; considerato altresì che il secondo comma del medesimo art. 9 precisa che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto 22 marzo 1993, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e che, inoltre, i suddetti organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualità oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere un'organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45012; considerato quindi che l'associazione si pone a tutela di profili professionali la cui attività è regolamentata, in quanto sono stati già normativamente previsti i requisiti per lo svolgimento dell'attività ed in quanto solo a seguito di autorizzazione la medesima può essere svolta; ritenuto pertanto che l'associazione stessa non possa dirsi rientrare nella previsione di cui all'art.26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, che richiede espressamente che debba trattarsi di associazioni per la tutela di attività professionali non regolamentate; ritenuto di dovere rigettare la domanda DECRETA L'istanza dell' Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati con sede in Roma, Via M. Peroglio 18, è rigettata. Roma, Il Ministro On.le Avv. Angelino Alfano http://www.newsliftletter.it/ Pagina 13 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Roma, 14.03.2011 Oggetto: AI SOLI ISCRITTI DI DIRETTIVA ASCENSORI E DI DIRETTIVA MACCHINE (notificati ovvero operanti nelle sole verifiche) – ll.ss. Nuovo D.P.R. n.214 del 5 ottobre 2010 (G.U. n.292 del 15/12/2010) ‘’Regolamento recante modifiche al D.P.R. n.162/99…….che modifica la Direttiva 95/16/CE sugli ascensori’’ Premesso che la nuova legge è, di fatto, entrata in vigore a gennaio u.s., dopo le feste, tuttavia, da alcuni episodi accaduti successivamente, parrebbe che non tutti gli iscritti – forse a causa della mancata, approfondita, lettura – ne abbiano tenuto conto in relazione ai corretti adempimenti di certificazione e verifiche periodiche cui tutti siamo tenuti per effetto delle autorizzazioni le quali, vale ricordarlo, entreranno domani nel merito di valutazione anche dell’accreditamento. L’associazione ha peraltro in precedenza attirato l’attenzione degli iscritti per il solo aspetto riguardante l’art.11 di tale stesso DPR 214, in quanto il MSE ha reintrodotto le tariffe dovute per ‘’servizi vari’’ al Ministero stesso da parte degli OONN che chiedono oggi il rinnovo della propria autorizzazione. Con la presente nota informativa, evitandoVi – possibilmente – la complessiva lettura del documento, l’Associazione intende chiarire il contenuto delle novità introdotte dalle diverse modifiche apportate al D.P.R. n.162/99 al fine di operare correttamente nell’attività stessa. 1) DISCIPLINA SULLE ‘MACCHINE’’ (s.v. precedente informativa di cui al D.Lgs 17/2010Regolamento di riferimento della direttiva 2006/42/CE.) 2) D.P.R. 162/99 : ARTICOLI MODIFICATI: a) Ambito di applicazione (art.1) b) Definizioni (art.2) c) Ambito di applicazione per il servizio privato (art.11) d) Messa in esercizio ascensori e montacarichi in servizio privato (art.12) e) Verifiche periodiche (art.13) f) Verifiche straordinarie (art.14) g) …………………………………………………………………….manutenzione (art.15) h) …………………………………………………………………….libretto e targa (art.16) i) …………………………………………………………………….divieti (art.17) j) ……………………………………………………………………norma di rinvio (art.18) Inoltre, è stato pure modificato l’ALLEGATO ! sui requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza. Vediamo adesso nel dettaglio la consistenza di modifica dei vari articoli: NOTA. Per meglio inquadrare ciò che attiene alla responsabilità degli OONN e quella invece dei MANUTENTORI, con i quali abbiamo comunque a che fare (e che pertanto occorre conoscere anche al fine di http://www.newsliftletter.it/ Pagina 14 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter eventualmente confrontarsi laddove necessario), si è ritenuto di suddividere la parte che interessa specificamente noi Organismi e quella delle imprese di costruzione/manutenzione degli impianti. E pertanto: N.B. Gli ascensori da CANTIERE e quelli con velocità inferiore o eguale a 0,15 m/s MA DESTINATI AD USO DIVERSO DA QUELLO PRIVATO, attengono al D.Lgs 17/2010 (macchine) Si ricorda che la nuova Dir.Macchine, 2006/42/CE, ridisegna il campo di applicazione della DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE al fine di delimitare i prodotti dell’una o dell’altra direttiva. IMPORTANTE E’ LA NUOVA DEFINIZIONE (art.3 di modifica dell’art.2 dpr 162/99) di ‘’ASCENSORE’’ laddove il riferimento non è più tanto la CABINA ma il ‘’supporto di carico’’ inteso come parte dell’ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle e/o abbassarle. L’ASCENSORE QUINDI NON E’ PIU’ DEFINITO ‘’APPARECCHIO A MOTORE’’ MA ‘’APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO’’, mentre il MONTACARICHI è un ‘’APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO A MOTORE’’ Quanto ad ‘’ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO’’ si includono in tale definizione anche gli ‘’APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO’’ , essendo similari agli ASCENSORI in quanto non superano la velocità di spostamento di 0,15 m/s e pertanto inclusivi delle PIATTAFORME ELEVATRICI PER TRASP.DISABILI (prima escluse) Interesse OONN ART.2 (modifica l’art 1 del Dpr 162/99) Non solo ascensori ma apparecchi di sollevamento che ‘’non si spostano lungo guide rigide’’ ma lungo un percorso definito nello spazio.(dove sono inclusi gli ascensori a pantografo). Sono inoltre esclusi dal Dpr 162/99: -scale e marciapiedi mobili -apparecchi di sollevamento X effettuare lavori; -ascensori con velocità di sollevamento non superiore a 9,15 m/s (ad esclusione di quelli ad uso PRIVATO): -apparecchi di sollevamento (compresi gli ascensori) se collegati ad una macchina e destinati esclusiv. all’accesso ai posti di lavoro, come pure http://www.newsliftletter.it/ Interesse comune (OONN e imprese asc.) ART.1 Si rinvia a decreto MSE la modifica successiva d.Allegati del Dpr 162/99 Interesse Imprese ascensori ART.3 (che modifica l’art.2 Dpr 162/99) Per ‘’commercializzazione di un ascensore’’ si deve intendere il momento in cui l’installatore mette a disposizione dell’utente il bene per la prima volta. Analogamente, per ‘’commercializzazione di un componente di sicurezza, s’intende la prima immissione del bene sul mercato UE, per la successiva distribuzione o impiego ART.8 (modifiche all’art.15 - Dpr 16299) Tale art.15, così come l’art.13, relativo alla MANUTENZIONE, viene modificato, estendendo la manutenzione anche agli apparecchi di sollevamento la cui velocità non supera i 0,15 m/s i quali rispondono alla definizione di ascensore. ART.9 Pagina 15 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter altri apparecchi destinati esclusiv. ai fini di raggiungere punti di manutenzione ed ispezione delle macchine. dichiarazione CE di conformità ai sensi art.3, c.2, lett. e) del D.Lgs 17/2010. Ai fini dei controlli previsti (art.6, c.1, D.Lgs 17/2010), il propriet. o legale rappr.te deve mettere a disposizione il libretto ascensore. ART.4 (sostituisce totalmente l’art. 11 del dpr 162/99). L’ambito di applicazione del capo 11 include, oltre ai precedenti ‘’ascens. e montacarichi ad uso privato’’, anche gli ‘’apparecchi di sollevamento’’ che rispondono alla definizione di ‘’ascensore’’(in servizio privato) avendo velocità di spostamento inferiore o eguale a 0,15 m/s, pertanto vi rientrano anche le PIATTAFORME destinate al trasporto dei DISABILI. Sono esclusi: -ascensori per miniere -ascensori per navi -ascensori con corsa inferiore a2m -ascensori azionati a mano -ascensori non installati stabilmente -MONTACARICHI con portata pari o inferiore a 25 Kg. ART.11 In …soldoni, tale art. che modifica l’art.18 dpr 162/99, prevede la reintroduzione delle tariffe dovute dall’ON al MSE per i servizi resi per i rinnovi e nuove autorizzazioni degli stessi. (sostituisce integralmente l’art.16 d. Dpr 162/99) LIBRETTO E TARGA. Viene precisato che il libretto deve contenere la dichiarazione di conformità (ai sensi dell’art.6,comma 5 del decreto) ovvero AVVERTENZE PER L’USO E LA TARGA: devono recare il riferimento al ‘’fabbricante’’ e non più al solo ‘’installatore’’ (c.3, lett.b) E’ diventata invece FACOLTATIVA l’indicazione sulla targa del numero di persone. ART.10. Modifica l’art.17 Dpr 162/99, e fa riferimento ‘’agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore (la cui velocità non supera i 0,15 m/s) ART.12 (modifica l’All.1 –p,1,2, sui requisiti essenziali di sicurezza e salute relativi alla progettaz. e costruz. degli ascensori e componenti di sicurezza, sostituendo “CABINA” con “SUPPORTO DI CARICO” Dr. Iginio S.Lentini Presidente Un.i.o.n. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 16 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Roma, 07.03.2011 agli Organismi Notificati associati – ll.ss. E p.c. alle Imprese di Costruzione, Installazione e Manutenzione degli impianti ascensore E p.c. Ministero dello Sviluppo Economico Dipart. Impresa ed Internazionalizzazione Direz.Generale per il Mercato,Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica Dirigente Div. XVIII - Ing. V. Correggia - Roma Oggetto: DEROGHE – REGOLAMENTO di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.272 DEL 22.12.2010 – G.U. N.47 DEL 26.02.2011. Con rilevanza di informazione alle imprese ascensoriste con le quali siete in contatto, nondimeno ai Vostri verificatori, Vi alleghiamo quanto di cui ad una parte del complessivo contenuto, di riferimento al Dpr 162/99 per quanto attiene alla concessione del nulla osta per le deroghe degli ascensori da installare in assenza degli spazi di rifugio in testata o in fossa. Anche in assenza di una specifica circolare, per la verità attesa a prescindere dalla evidente, oggi regolamentata, questione delle "deroghe" seppure con riferimento ai nuovi termini per la conclusione del procedimento (finora sconosciuti), il fatto di aver incluso l'adempimento nel decreto-regolamento in oggetto, ne ufficializza ai fini dell'obbligo di richiesta preventiva e, pertanto, ove all'atto della verifica periodica non si trovasse traccia di alcuna documentazione di autorizzazione dell'autorizzazione ministeriale, consegue che l'impianto è stato installato senza la prescritta regolarità di esercizio. Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 17 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Pagina 18 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Pagina 19 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter La traduzione del presente documento è stata curata da UNION – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI E L’INDUSTRIA Le industrie chimica, metalli, meccanica, elettrica e costruzione; Materiali grezzi, Equipaggiamenti Meccaniche, Elettriche e Telecom Bruxelles, 2011.03.01 ENTRG4/BP/ep/G.4.(2011)251676 Sig. Gottfried Jung PRESIDENTE del NB-L TCVAUSTRIASERVICESGMBH Hiichstlitplatz 3 1200 Wiengisterreich [email protected] Oggetto: EN 81-1 & 2:1998+A3:2009 – rinvio della data di cessazione della presunzione di conformità delle norme superate Egregio sig. Jung, In risposta alla sua lettera del 15 febbraio 2011 vorrei informarla del seguente: Nel dicembre del 2009 sono state pubblicate due nuove norme: lE EN 81-1 & 2:1998+A3:2009 per la costruzione e l'installazione degli ascensori elettrici ed idraulici, che soppiantano le seguenti norme armonizzate: le EN 81-1 & 2:1998. La data del ritiro e della cessazione di conformità delle norme superate, così come pubblicate nella Gazzetta Ufficiale OJ C 52 del 02.03.2010 (insieme alle correzioni del 1.4.2010 pubblicate nel OJEU C 8), era il 30 giugno 2011, e comprendeva la richiesta per un periodo di transizione di 18 mesi. L'industria degli ascensori, in una lettera del 21 dicembre 2010, ha chiesto una proroga al periodo di transizione per queste norme armonizzate. La ragione di tale richiesta, secondo l'industria degli ascensori, sorgeva dalle difficoltà previste per i produttori e per gli installatori degli ascensori, particolarmente riguardo agli SME. La giustificazione è stata come segue: - - L'Emendamento 3 (A3) alla EN 81-1&2 affronta i miglioramenti "allo stato dell'arte", principalmente mirati alla protezione contro i movimenti non intenzionali della cabina (il dispositivo UCM); Nell’A3 sono comprese delle modifiche d’allineamento alle revisioni, riportate alla Direttiva Ascensori a causa dell'applicazione della nuova Direttiva Macchine (DM); La protezione contro i movimenti non intenzionali della cabina comporterà delle elaborazioni e/o modifiche ai prodotti; Vi era l’intento di pubblicare l’A3 prima dell'introduzione della nuova DM per la fine di dicembre 2009, e per poter rispettare la scadenza, il CEN TC10 ha deciso di seguire una procedura più veloce la Procedura di Approvazione Unica (UAP), accorpando l'Inchiesta CEN ed il Voto Formale in una unica valutazione; Nel frattempo, l'applicazione dell’A3, in relazione ai requisiti per la protezione contro gli UCM, richiedeva, secondo diversi interessati, delle spiegazioni aggiuntive sulla progettazione e sull'approvazione: ossia secondo i produttori di componenti, gli installatori degli ascensori e gli organismi notificati. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 20 NewsLiftLetter - Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Inoltre, un anno dopo la pubblicazione dell'A3, la maggior parte dei produttori di componenti avevano iniziato il percorso verso la certificazione esame del tipo dei dispositivi UCM e saranno pronti a rendere disponibili i loro prodotti entro l'inizio del 2011. In seguito saranno necessari l'analisi dei guasti, la definizione della metodologia su come selezionare ed aggiustare i mezzi per la protezione per ogni singolo ascensore, il metodo per i collaudi sul posto che prendono in considerazione dei guasti specifici delle singole progettazioni di ascensori. Essendo una procedura relativamente lunga (almeno 6 mesi), non sembra compatibile con l'originale data di ritiro, o con la data di cessazione di conformità (ossia la fine di giugno 2011). Durante la riunione del Comitato Ascensori del 17 gennaio 2011, la maggior parte degli Stati Membri ha appoggiato la proposta di prorogare la data di cessazione della presunzione di conformità delle norme armonizzate superate (nessun Stato Membro era contrario). Si è concluso, in relazione alla Direttiva Ascensori riguardo alla pubblicazione nella Gazzetta Officiale OJ C 052 del 02/03/2010 dei riferimenti alla EN 81-1&2:1998+A3:2009, che la data di cessazione della presunzione di conformità delle norme superate EN 81-1&2:1998, fissata inizialmente per il 30 giugno 2011, sia da prorogare di 6 mesi fino al 30 dicembre 2011. Sarà emessa una nuova comunicazione della Commissione nel quadro dell'implementazione della Direttiva Ascensori. Distinti saluti, Beata Pich http://www.newsliftletter.it/ Pagina 21 NewsLiftLetter Roma, 02.03.2011 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Agli OONN iscritti – ll.ss. Oggetto: ACCREDIA – GRUPPO DI LAVORO TARIFFE – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2011. La riunione in oggetto, a Voi tutti preannunciata, si è svolta oggi, terminando – per quanto concerneva la presenza del sottoscritto, unico tra i 5 componenti (Olivieri-Aioici, Carnamolla; Musa, Abbascia, Perissich + Trifiletti designati dall'ente unico ad essere stato cooptato nei lavori di cui all'oggetto, alle 15.45. Di fatto eravamo presenti, fisicamente, solo tre – il sottoscritto, Perissich e Trifiletti (Dir. Gen.le Accredia), in quanto Carnamolla era stato bloccato dalla neve emiliana, mentre Olivieri, Musa e Cusolito (Alpi) partecipavano in video-conferenza dalla sede Accredia di Milano e, infine la Sig.ra Abbascia – influenzata – ascoltava attraverso Escape. Il Dir. Gen.le ha introdotto la questione tariffe, chiarendo subito che quanto sarà deciso da Accredia in ordine alle quotazioni da applicare per l'accreditamento sarà posto al vaglio della Commissione Interministeriale di cui peraltro al Comitato di Vigilanza composto come è noto dai vari Ministeri. Una prima decisione, migliorativa economicamente, rispetto a quanto oggi conosciuto, è inserita nella suddetta proposta. Gli indirizzi che partono comunque da un attento esame delle varie direttive (al di là di quelle che come associazione ci riguardano direttamente, ascensori, Macchine e Ped) detenute dagli OONN da accreditare, non possono – ovviamente – prescindere da un unicum di impostazione, essendo il criterio da studiare eguale in termini di applicabilità della quotazione. La preoccupazione di Accredia è pertanto quella di ponderare tale criterio che, a seconda dell'ampiezza dell'ON, inciderà a seconda del fatturato prodotto. Una prossima riunione è peraltro prevista per il 23 p.v. a Roma. Nel merito previsionale di inizio dell'accreditamento, l'Ente Unico ne prevede per il 2012. Il Dr. Trifiletti ha tuttavia chiarito che, facendo comunque fede il fatturato sia nella pura ipotesi che si applichi la % sugli scaglioni sia, diversamente, che se ne convenga solo di un unico valore percentualistico, prevedendola semplicemente in ragione del fatturato, questi non potrà non essere rilevato se non l'anno successivo a quello della valutazione dell'ON. Rimarrebbe peraltro integro l'aspetto concettuale del pagamento (annuale) a sé stante dovuto per il mantenimento dell'accreditamento stesso. Si potrebbe infine delineare la convergenza verso il solo schema accreditato, abbandonando il discorso sul mero fatturato ma, questa, è solo – allo stato – una delle ipotesi. Il Dir.Gen.le Accredia conclude informando che quanto di cui alla riunione odierna sarà emesso un report. Il presidente Union ha osservato che, allo stato, esiste un giustificato fermento da parte degli accreditanti, dovuto anche alla fondatezza o meno delle varie notizie che circolano sulle tariffe stesse. E' stata sostenuta la necessità di tutelare i piccoli Organismi attraverso quanto se ne dovrà decidere del tariffario in questione, motivandone le oggettive ragioni, sul merito delle quali si è accettato di convenirne. Proseguendo, lo stesso presidente ha chiarito quanto sta avvenendo al MSE a seguito della reintroduzione del tariffario dei "servizi vari" resi dal Ministero (Accredia peraltro non ne era stata informata): in sostanza, se un ON oggi vuole ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, deve pagare l'importo stesso che il Consiglio di Stato reputò (dopo ricorso al Capo dello Stato presentato nel 2006 da Union) non dovuto (da allora infatti gli associati Union non hanno più http://www.newsliftletter.it/ Pagina 22 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter pagato l'importo triennale di oltre 6 mila euro, oltre a quello annuale di € 900,00 circa). Al dr. Trifiletti, come richiesto,sarà trasmessa tale documentazione specifica a scopo informativo, unitamente al fatturato degli OONN iscritti e, inoltre, le direttive in possesso di ciascun singolo associato. Quanto alle verifiche di dpr 162/99 che, secondo il presidente Union, non dovrebbero far parte della "certificazione" CE di cui alla specificità dell'accreditamento, Cusolito ha osservato quanto il cumulo di fatturato complessivo dell'ON sia previsto nel comunque insieme che, quindi, dovrebbe essere sottoposto all'accreditamento stesso. La EA peraltro ne prevede e pertanto sarà trasmesso apposito documento a Union da parte dello stesso Cusolito. Concludendo, si deve oggettivamente sottolineare la disponibilità Accredia ad ascoltare, a ribadire che ancora nulla è stato definitivamente deciso in tema tariffe e, soprattutto, ad avere accolto – almeno come base di analisi – le possibili diverse configurazioni in capo a quanto occorrerà poi definire. Vedremo. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. Roma, 04.03.2011 Oggetto: tariffe. AGLI ISCRITTI OONN ACCREDITANTI – LL.SS. precisazioni in ordine al report della riunione con Accredia del 2/3 sulla questione Desidero correttamente comunicare – a seguito di quanto pervenutomi dal Dir. Gen.le Accredia, Dr. Trifiletti – le seguenti precisazioni: 1. 2. La previsione di inizio dell'accreditamento – da me intesa per il 2012 – è invece prevista sin dal 2011. Si deve attendere il report "ufficiale" della riunione stessa – che sarà spedito da Accredia a cura dell'Ing. MUSA – pertanto a Voi tutti trasmesso per avere un quadro sinottico del contenuto di tale riunione. Quanto al discorso delle verifiche – che avevo sostenuto non dovessero entrare a far parte di quel complessivo novero del fatturato (sul quale calcolare le quotazioni dovute per l'accreditamento), mi è stato fatto notare, da un componente (Ing. Cusolito) dello stesso Gruppo di Lavoro presente peraltro in video-conferenza dalla sede Accredia di Milano, quanto invece ne stabilisce – specificamente – il documento SOGS N:640 EN che ho provveduto pertanto a trasmettere in segreteria ai fini della traduzione. Non appena avuta, sarà mia cura correttamente dedurne, tuttavia pre-informando che dalla lettura, seppure sommaria, sembra evincersi che il fatturato dell'ON comprenda, nel cumulo, anche le verifiche periodiche. Cordiali saluti. http://www.newsliftletter.it/ Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. Pagina 23 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Verbale della riunione del GDL del CD per la definizione delle TARIFFE 2 MARZO 2011 ore 14.30 Presenti: la riunione si tiene in videoconferenza tra le sedi ACCREDIA di Roma e Milano. per Gdl del Consiglio Direttivo di ACCREDIA: Dr. Ing. Dr. Luigi PERISSICH Giovanni OLIVERI Filippo TRIFILETTI Confindustria Servizi Innovativi Associazione AIOICI Direttore Generale Ing. Sig.ra Alberto MUSA Lea ABBASCIA’ Dir. Dipartimento Certificazione e Ispezione Resp. Amm.ne ACCREDIA (coll. via skype) Invitati Dr. Dr. Roberto Iginio Associazione ALPI Presidente UNION. CUSOLITO LENTINI Impossibilitato a partecipare causa maltempo il dott. Carnemolla 1. Oggetto L’incontro è stato allargato ad UNION - ottenuto il parere positivo da parte degli altri componenti del gruppo di lavoro nominato dal Consiglio Direttivo (CD) di ACCREDIA il 15 febbraio scorso - per formulare proposte di criteri di tariffazione per le attività di accreditamento che dovranno essere svolte negli ambiti cogenti, che coinvolgono anche gli interessi rappresentati da questa Associazione di Organismi notificati.. Prima dell’inizio, su proposta del dr. Trifiletti, si concorda che la riunione stessa venga verbalizzata, in modo che possa essere mantenuta traccia degli argomenti discussi e di eventuali decisioni assunte. 2. Problematiche affrontate e discusse Trifiletti ripercorre brevemente le recenti modifiche apportate al tariffario del Dipartimento certificazione e ispezione di ACCREDIA, che hanno introdotto una diminuzione della componente tariffaria “diritto di mantenimento annuale”, a fronte di un incremento del costo della giornata di valutazione, costituendo comunque una diminuzione complessiva dei costi a carico degli Organismi accreditati. Ora si presenta il problema di superare un rilievo rilasciato da EA, in relazione al fatto che la riduzione del diritto annuale di mantenimento, concordata con il MIPAAF ed applicata per l’accreditamento di organismi di certificazioni di prodotti agroalimentari di qualità regolamentate, dovrà essere estesa anche agli altri accreditamenti concessi negli ambiti regolamentati e cogenti. Con l’occasione, il CD ha incaricato questo Gdl di formulare delle proposte alternative e atte a meglio considerare le esigenze di queste tipologie di Organismi. Varie ipotesi sono al vaglio e sostanzialmente tutte prevedono una riduzione progressiva del diritto annuo. Trifiletti non esclude la possibilità di non applicare, negli ambiti regolamentati, una percentuale di prelievo http://www.newsliftletter.it/ Pagina 24 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 sul fatturato degli organismi; tuttavia, questo dovrà essere attentamente ponderato, nel 2011, anche in base alle dimensioni dell’attività che i diversi Ministeri assegneranno ad ACCREDIA (che, com’è noto, in questi ambiti non può operare in assenza di una formale attribuzione di competenze da parte del Governo). C’è dunque il tempo per definire un sistema che Trifiletti auspica sia, al tempo stesso, semplice, e capace di attribuire il peso sugli organismi parametrandolo in base al numero di schemi e settori per i quali gli stessi sono accreditati. Interviene il Presidente UNION per informare che recentemente il MiSE ha (re)introdotto un tariffario per le attività rese dal Ministero stesso per la concessione delle notifiche e dei rinnovi. Tuttavia il MiSE non ha tenuto conto che detto tariffario era già stato oggetto di un parere negativo che il Consiglio di Stato aveva rilasciato a suo tempo, a seguito di un ricorso presentato dalla stessa Associazione UNION. Lentini aggiunge che l’allora Direttore del MiSE, ing. Goti, aveva emesso una disposizione per annullare l’applicazione del tariffario in questione. Per questa ragione gli ON, in particolare gli associati a UNION, non hanno pagato i relativi importi. Poiché ACCREDIA non è al corrente di tali fatti pregressi, Lentini si impegna a trasmettere a Trifiletti copia della documentazione di cui sopra, unitamente al fatturato degli Organismi iscritti ed alle direttive in possesso di ciascuno Queste informazioni potranno essere utili per valutare le varie ipotesi di modifica al Tariffario, sulla base di dati reali e specificatamente riferiti agli ON. Cusolito introduce un altro aspetto, che influisce sui costi dell’accreditamento e che riguarda il fatto che le varie Direttive richiedono accreditamenti rispetto a differenti norme (ISO/IEC 17021, EN 45011, ISO/IEC 17020). La richiesta del possesso contemporaneo di tutti questi accreditamenti, moltiplicati per le singole direttive ricomprese nell’accreditamento, aumenterebbe sensibilmente la componente dei costi dovuta al numero di giorni-uomo di verifica necessari. Musa osserva che questo aspetto non risulta, di fatto, così gravoso per gli Organismi per i seguenti motivi. Trattandosi di accreditamento per certificazioni di prodotto, è già procedura di ACCREDIA rilasciare l’accreditamento per schema e per “famiglie omogenee” di prodotti, con verifiche condotte a campionamento, al fine di coprire tutte le famiglie durante il periodo di 4 anni di accreditamento, con conseguente sensibile diminuzione dei costi di verifica. Cusolito osserva che un altro elemento che influenza direttamente i costi è costituito dalla frequenza delle verifiche di sorveglianza che il Ministero richiederà che ACCREDIA effettui sugli ON. Lentini aggiunge che, a suo parere, gli organismi che svolgono solo attività ispettiva (es. DPR 162/99) non dovrebbero essere ricompresi nello stesso ambito di quegli organismi che rilasciano certificazioni di prodotto per la marcatura CE. Musa replica che per l’accreditamento degli organismi che effettuano unicamente attività ispettive, esiste uno schema specifico che prevede la conformità alla norma ISO/IERC 17020. Aggiunge che, la posizione fin’ora espressa da EA e sempre confermata dal Rappresentante della UE che segue queste problematiche, è che l’accreditamento -quando richiesto- non possa essere previsto in forma parziale, ma debba essere adottato nella sua completezza. In altre parole non si ritiene possano essere adottati accreditamenti “ridotti” che prevedono, per esempio solo verifiche documentali, o, sempre per esempio, un numero di verifiche di sorveglianza inferiori rispetto a quelle stabilite dalle norme e regole di accreditamento. Trifiletti conferma che le analisi e le ipotesi di modifiche al tariffario, terranno conto anche degli elementi emersi nel corso della presente riunione. Si stabilisce che ci si rivedrà orientativamente nel mese di aprile e, per quella data, la struttura presenterà al GDL alcune ipotesi di nuovo sistema di prelievo per il diritto annuale di mantenimento. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 25 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Per quanto attiene all’avvio delle attività di ACCREDIA in ambito cogente, Trifiletti conferma che ACCREDIA sta gestendo, in supporto al MiSE, una prima fase che prevede attività di verifica congiunta ACCREDIA – MiSE su un campionamento di ON, tale che consenta il recupero dei nominativi degli ON nazionali nella banca dati europea, NANDO. Successivamente si inizieranno le attività di accreditamento. Il problema maggiore è costituito dagli altri Ministeri che non hanno risposto alla lettera del MiSE che informava circa le uniche due vie percorribili per poter procedere all’inserimento delle notifiche in NANDO: - l’accreditamento come presupposto alla notifica, - il riconoscimento diretto da parte del Ministero interessato, purché corredata da tutta la documentazione richiesta ad evidenza delle verifiche svolte (vedasi doc. SOGS N640EN che Cusolito distribuirà ai presenti via e-mail). Proprio al fine di promuovere una reazione da parte degli altri Ministeri è già stata convocata una riunione del Comitato ACCREDIA di coordinamento tra le Amministrazioni socie, fissata per il prossimo 23 Marzo. Si stanno valutando anche altre azioni tese ad avere risposte dagli interessati. Per quanto infine riguarda gli approfondimenti in merito alla revisione dei criteri di sorveglianza suo OdC ed OdI – anch’essi richiesti al GDL dal Cd di ACCREDIA – la riunione si è aggiornata alla settimana successiva, in sede ristretta, con il solo coinvolgimento delle associazioni degli organismi accreditati e della direzione del dipartimento competente. Alberto Musa Marzo 2011 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 26 NewsLiftLetter Roma, 16.03.2011 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 AGLI ACCREDITANTI OO.NN. ISCRITTI-LL.SS. Oggetto: documento SOGS N.640 EN del 26.11.2010 della Commissione Europea a valere e valore della normazione e della valutazione della conformità. Premesso che del documento in oggetto si è discusso nella riunione del sottoscritto con Accredia (GdL tariffe),I"UNION ha pertanto deciso di far tradurre il documento che interessa tutti i notificati, soprattutto italiani, dal momento che il titolo di tale nota è "La notifica senza l'accreditamento " (art.5.2 del Regolamento 765/2008), fornendo una guida per la val utazi one de l l 'O N al q ual e c onc e de re l a noti fi c a, t uttavi a no n b asa ndo si sull'accreditamento per appoggiarla. Considerazioni. Il documento SOGS N640 EN non mira a stravolgere il contenuto dell'art.5.2.sopra accennato, quanto, invece, su quali elementi basarsi per la procedura di valutazione, non basata sull'accreditamento, ma egualmente probante ai fini della concessione della notifica. Si parte, in primis, dal fatto che sono gli Stati Membri a rendersi responsabili della competenza e l'indipendenza degli OONN, verificandone attraverso una procedura di valutazione la quale, ove si decidesse di non utilizzare l'accreditamento (basato sulla serie 17000 delle norme armonizzate e conseguenti requisiti specifici di ciascun settore notificato), risulta pertanto alternativa a quest'ultima, mentre è da sottolineare la piena equivalenza della stessa rispetto all'accreditamento, tuttavia confermando il Nuovo Quadro Legislativo una preferenza verso quest'ultimo — rilasciato come è noto dall'ente unico designato dallo Stato membro — motivato dalle ragioni che troverete dettagliate alla fine dell'art.2 del documento complessivo che Vi si allega. VEDIAMO IN COSA CONSISTE L'ALTERNATIVA ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO (RIFERIMENTO ALL'ART. 5.2 DEL REGOLAMENTO N. 765) Se lo Stato Membro italiano decidesse. ad es., di impiegare questa valutazione alternativa, deve fornire comunque alla Commissione ed agli altri S.M. la documentazione-prova necessaria per dimostrare di aver effettuato la verifica della competenza degli OONN per la valutazione della conformità. Tali informazioni devono essere dettagliate ed esaurienti, in modo da assicurare la completezza della valutazione ai fini della determinazione della qualificazione dei compiti che tale ON, attraverso la concessione della notifica, deve svolgere. Queste stesse informazioni — legate alla concessione della notifica stessa — sono diffuse tramite NANDO alla Commissione ed agli altri S.M. E veniamo al "cosa consiste " tale procedura : 1. Gli OONN che si candidano devono essere posti a conoscenza dei propri diritti e DOVERI e quali requisiti devono possedere, e dimostrare, in relazione alla concessione della Notifica, posta l'esistenza di una formale, ovvia, procedura di richiesta; 2. altra procedura di valutazione dei requisiti posseduti, deve peraltro comprendere: a) Una revisione delle documentazione riguardante la conformità ai requisiti,dal punto di vista sostanziale e, quindi, della completezza e della specificità: b) Una valutazione dell'insieme del manuale delle procedure e di quello della qualità, laddove siano contenuti tutti gli elementi descrittivi del rispetto della conformità ai requisiti,oltre quelli delle attività tecniche, ivi compresa l'ovvia competenza del personale addetto all'emissione della certificazione e l'elencazione-possesso degli strumenti e degli equipaggiamenti tecnici, non disgiunto dalla completezza di un organigramma di dimostrazione della struttura ed assetto societario, c) Nell'insieme di quanto sopra, rientra la produzione di un rapporto di valutazione, il correlato sistema decisionale e, tuttavia, la sorveglianza dello Stato Membro, sistematica, in una alle http://www.newsliftletter.it/ Pagina 27 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter sanzioni a seguito della sorveglianza periodica, effettuata da verifiche presso la sede dell'ON e/o in field per controllare sia l'adempimento ai requisiti, sia il mantenimento degli stessi; d) Ovviamente, lo Stato Membro deve dimostrare la propria competenza nel valutare gli OONN stessi ai fini del mantenimento della notifica. Conclusioni. Se lo Stato Membro decide, quindi, di adottare questa procedura alternativa per i propri OONN, appare chiaro che la valutazione della conformità viene sottratta all'Ente Unico di accreditamento, rilevando però che tale sistema è tuttavia considerato una leggere, e non totale, sostituzione del vero e proprio accreditamento che, anzi in quanto indebolisce l'immagine e la consistenza di quest'ultimo, "non dovrebbe essere impiegato", peraltro aggiungendone di quanto l'ente unico nazionale abbia l'obbligo, "in alcuni casi", di eseguire la valutazione del candidato ON, posto che ciò faccia parte di accordo-stipula derivante da legislazione nazionale. ***************************************************************************************** Alle pagine seguenti sarà inoltre descritto l'iter del diverso accreditamento. PER COMPLETARE IL QUADRO INFORMATIVO DI QUANTO OCCORRE CONOSCERE (rispondendo qui ndi anc he alle dom ande di c hiarime nto che sono poste all 'associ azi one) LADDOVE, DIVERSAMENTE DALLA IPOTESI PRIMA ANALIZZATA, SI PROPENDESSE VERSO LA "PRATICA ACCREDITAMENTO" ad opera e valutazione, pertanto, di ACCREDIA, se ne chiarisce sinteticamente, tuttavia in maniera sia schematica, sia descrittiva. ACCREDITAMENTO DELL'ORGANISMMO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE. Le condizioni perché un Organismo di Certificazione possa essere accreditato, prevedono quanto segue: a) Sia conforme ai requisiti applicabili e definiti nello specifico REGOLAMENTO, nelle norme e nei documenti di riferimento definiti e stabiliti dall'Ente Unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA): b) Mantenga costantemente un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e collaborazione con tale Ente Unico; AL MOMENTO DELLA VERIFICA INIZIALE e, pertanto, dopo la premessa di cui sopra: a) L'Ente Unico di accreditamento effettua una prima verifica iniziale PRESSO LA SEDE DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE RICHIEDENTE, atteso che questi sia ovviamente già operativo, avendo emesso rapporti di certificazione da ALMENO DODICI MESI; b) Conseguentemente al punto a), lo stesso OdC abbia rilasciato almeno TRE rapporti di certificazione per ciascun settore di accreditamento richiesto; c) Avere completato presso la sede dell'ON almeno una verifica ispettiva interna di tutto il suo sistema di gestione e avere definito il relativo piano di azioni correttive (nel caso ciò si fosse reso necessario) Il verbale, tuttavia, di verifica ispettiva interna, è comunque sempre previsto nel manuale di qualità a cadenza addirittura semestrale. d) Parimenti al punto c), l'ON deve avere dimostrato di aver effettuato almeno un riesame del proprio sistema di qualità, in una al manuale delle procedure e pianificato, pertanto, le relative azioni correttive (e preventive). Esse ndo, peraltro, previsto che ACCREDIA acceda presso le sedi dei clienti, seppure in accompagnamento con l'OdC, a pena della sospensione dell'attività ispettiva in caso di inadempienza di tale obbligo, APPARE D EL TUTTO EV IDENTE QUANTO L'ORG ANISMO CH E INTENDA ACCREDITARSI DEBBA AVER PREVENTIVAMENTE PREVISTO UN DOCUMENTO CONTRATTUALE, OVE NON INCLUSO NEI PROPRI MANUALI OVVERO FORMALIZZATO ATTRAVERSO UNA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE, TRASFERENDO Al PROPRI CLIENTI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE CHE INCLUDONO QUELLI DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA DELL'ENTE UNICO. Si ricorda infine, riepilogandone, che la verifica del sistema, effettuata da "auditor di terza parte", quale ACCREDIA, consta pertanto di: http://www.newsliftletter.it/ Pagina 28 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Verifica documentale Verifica presso la sede dell'ON Riesame dei rapporti di verifica Emissione del certificato. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. ***************************************************************************************** La traduzione del presente documento è stata curata da UNION – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati EUROPEAN COMMISSION ENT ERPR IS E AND IN DUS T RY DIR ECT ORAT E-GENERAL Regulatory policy Regulator y appr oach for the fr ee movement of goods NOTAALGRUPPO DEGLIUFFICIALIDIRIGENTI SULLAPOLITICAPERLA NORMALIZZAZIONEEPERLAVALUTAZIONEDELLACONFORMITA’ Titolo: Autore: CERTIF 2010-08 – La Notifica senza l’accreditamento (Art. 5.2 del Regolamento 765/2008) Annabel Brewka, DG per gli Affari e l’Industria, Unità Cl ([email protected]) Doc. N,: SOGS N640 EN Versione: 1 Emesso il: 2010-11 -26 Riunione: 2010-12-08 Status: Per discussione Astratto: Il presente documento fornisce una guida in relazione alla procedura di valutazione dove essa non si basa sull'accreditamento per appoggiare la notifica degli organismi per la valutazione della conformità sotto la legislazione per l'armonizzazione tecnica. Parole Notifica, organismi per la valutazione della conformità, chiavi: accreditamento Riferimenti: Regolamento (EC) no 765/2008 che stabilisce i requisiti per l’accreditamento e per la sorveglianza del mercato in relazione alla commercializzazione dei prodotti Brussels, SOGS N640 EN CERTIF 2010-08 La notifica senza l'accreditamento - Articolo 5.2 del Regolamento 765/2008 1. L'obbiettivo del documento Il presente documento fornisce una guida riguardante la procedura di valutazione dove tale procedura non è basata sull'accreditamento per appoggiare la notifica degli organismi per la valutazione della conformità sotto la legislazione per l'armonizzazione tecnica. Descrive i principali elementi su cui si deve appoggiare http://www.newsliftletter.it/ Pagina 29 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 tale procedura di valutazione. Questo documento non mira a stabilire una metodologia per la valutazione ai sensi dell'Articolo 5.2, né di fornire una descrizione dettagliata o un elenco dei documenti che dovranno essere inviati dalle autorità notificanti. 2. Contesto Gli Stati Membri notificano – per mezzo delle autorità notificanti designate - alla Commissione ed agli altri Stati Membri, gli organismi per la valutazione della conformità che hanno deciso di autorizzare a svolgere dei compiti specifici relativi alle procedure di valutazione della conformità stabilite nella parte applicabile della legislazione per l'armonizzazione tecnica. Nel prendere la decisione politica e legislativa su quali organismi notificare, gli Stati Membri si rendono responsabili della competenza e l’indipendenza tecniche di tali organismi, verificando tali qualità tramite una procedura adeguata di valutazione. Secondo il Nuovo Quadro Legislativo, la verifica della competenza e dell’indipendenza tecniche durante una procedura di notifica può essere appoggiata dal punto di vista tecnica, o da un accreditamento secondo la serie 17000 di norme armonizzate col prendere in considerazione i requisiti che sono specifici al relativo settore stabiliti dall'applicabile legislazione per l'armonizzazione, oppure, se si decide di non utilizzare l'accreditamento, tramite una procedura alternativa di valutazione. Anche se non è obbligatorio sotto il Nuovo Quadro Legislativo, e nonostante l'equivalenza legale fra la procedura alternativa di valutazione e l'accreditamento, è stata espressa chiaramente nel Nuovo Quadro Legislativo una preferenza per l’uso dell'accreditamento in appoggio alla notifica tramite la procedura facilitata di notifica per la notifica basata sull'accreditamento. L'accreditamento, come valutazione indipendente ed imparziale, eseguita da una parte terza competente dotata di autorità, per esempio il designato organismo nazionale per l'accreditamento, deve essere considerato dalle autorità notificanti lo strumento privilegiato per la valutazione della competenza e dell'imparzialità tecniche di un organismo notificato candidato. Questo per le ragioni seguenti: l'accreditamento, essendo una totalità basata sulle norme, diminuisce le discrepanze nei criteri applicati per la notifica l'accreditamento prevede delle procedure consolidate per i reclami e per i ricorsi l'accreditamento prevede la possibilità di obbiettare all’assegnazione di un valutatore l'accreditamento prevede delle procedure e dei piani consolidati per una sorveglianza a scadenza regolare ad intervallo dosato per monitorare il continuato adempimento degli applicabili requisiti da parte del CAB accreditato l'esistenza del sistema EA per la valutazione fra pari che accerta la conformità ai requisiti del Regolamento 765/2008, EN ISO/IEC 17011 ed agli altri requisiti applicabili, verificando quindi la competenza degli organismi nazionali per l'accreditamento a valutare i CAB in vista della notifica, fa sì che l'accreditamento è il sistema di valutazione più trasparente a disposizione, in grado di fornire le dovute garanzie e di ispirare fiducia. Ad oggi, non disponiamo, oltre all'accreditamento, di un sistema di valutazione alternativa comparabile e sostanzialmente equivalente basato su delle regole e delle procedure codificate in grado di offrire un simile livello di armonizzazione e di trasparenza. In particolare nessun metodo di valutazione prevede una procedura di valutazione sistematica, strutturata ed ampiamente riconosciuta per il riconoscimento di chi valuta la competenza degli organismi di valutazione della conformità, il quale rappresenta chiaramente una valvola aggiuntiva per lo strumento di accreditamento. Per questa ragione il Nuovo Quadro Legislativo ha rafforzato considerevolmente il ruolo e l'uso dell'accreditamento nel campo regolato. 3. La Valutazione sotto l'Articolo 5.2 del Regolamento 765/2008 Se uno Stato Membro decide comunque, per qualsiasi ragione, di impiegare un metodo alternativo di valutazione e di non basare la sua notifica sull'accreditamento, secondo l'Articolo 5.2 del Regolamento 765/2008 "fornirà alla Commissione ed agli altri Stati Membri tutte le prove documentarie necessarie per la verifica della competenza degli organismi per la valutazione della conformità che ha selezionato per l'implementazione della relativa legislazione Comunitaria per l'armonizzazione". Per poter assicurare il livello necessario di fiducia nell'imparzialità e nella competenza tecnica degli organismi per la valutazione della conformità, e nei rapporti di collaudo ed i certificati di valutazione della http://www.newsliftletter.it/ Pagina 30 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 conformità emessi da tali organismi, le autorità nazionali, nel svolgere la valutazione senza accreditamento, dovrebbero fornire delle informazioni dettagliate ed esaurienti che descrivono in che modo è stato valutato l'organismo candidato e come è stato qualificato ad eseguire i compiti per cui è stato notificato, e dovrebbe mostrare che l'organismo adempie ai criteri applicabili relativi agli Organismi Notificati. Queste informazioni, legate ad una notifica concessa, sono rese disponibili tramite lo strumento NANDO alla Commissione ed agli altri Stati Membri. La procedura alternativa di valutazione si dovrebbe basare su almeno gli seguenti elementi: gli Organismi Notificati candidati dovrebbero essere portati a conoscenza delle condizioni generali, i propri diritti ed obblighi, ed i requisiti relativi alla valutazione eseguita in vista della notifica; l'esistenza di una formale procedura di richiesta; Una procedura di valutazione a fronte degli applicabili requisiti. La valutazione deve comprendere: una revisione dei documenti che verificano la completezza e l'appropriatezza, dal punto di vista della sostanza, riguardante la conformità agli applicabili requisiti, una valutazione in situ per verificare gli aspetti tecnici e procedurali come la disponibilità e l'appropriatezza degli equipaggiamenti e degli impianti, la competenza tecnica del personale, l'esistenza di un appropriato sistema dirigenziale, e per verificare gli altri aspetti che dimostrano che la conformità ai requisiti è stato correttamente implementato. Idealmente, la valutazione comprenderà una testimonianza delle attività tecniche, la produzione di un rapporto di valutazione; I sistemi decisionali; l'esistenza di una sorveglianza sistematica e di un relativo meccanismo di sanzioni che prevede per una sorveglianza periodica che comprende, dove appropriato, delle visite in situ, per poter verificare il continuato adempimento dei requisiti da parte dell'Organismo Notificato; la dimostrazione della competenza delle autorità nazionali a valutare gli organismi per la valutazione della conformità ai fini della notifica sotto la legislazione di armonizzazione tecnica. Quando decidono di seguire la strada della procedura di valutazione alternativa piuttosto che l'accreditamento formale, le autorità nazionali non devono appaltare all'organismo nazionale per l'accreditamento la valutazione degli organismi per la valutazione della conformità che richiedono di diventare Organismi Notificati. Un simile "accreditamento leggero" che utilizza i servizi e la competenza degli organismi nazionali per l'accreditamento, senza ricorrere all'accreditamento, è una pratica che indebolisce l'accreditamento e quindi non dovrebbe essere impiegato. E' da notare che in alcuni casi gli organismi nazionali per l'accreditamento hanno l'obbligo di eseguire la valutazione degli Organismi Notificati candidati, laddove sia stipulato dalle leggi nazionali. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 31 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter From: Lorenzo Thione - Alpi Sent: Thursday, March 03, 2011 8:21 AM To: Dott. I. Lentini - Presidente UNION Subject: Riunione "speciale" del Gruppo Specialistico "Organismi Notificati" di ALPI Associazione Milano, 3 Marzo 2011 Cari colleghi, Vi informo che, anche a seguito di istanze emerse all’interno della nostra Associazione, abbiamo ritenuto opportuno convocare una “speciale” riunione del Gruppo Specialistico “Organismi Notificati” di ALPI Associazione, aperta alla partecipazione di tutti gli interessati al mondo della “certificazione cogente”. Per motivi di centralità territoriale e grazie alla cortese ospitalità offertaci, tale riunione avrà luogo il giorno 30 Marzo 2011 presso la sede dell’Associato ALPI ICE S.p.A. in Anzola dell’Emilia (Bologna), via Garibaldi 20, con inizio alle ore 10.30 e termine verso le ore 16.30. La riunione avrà carattere di incontro allargato fra gli Organismi italiani operanti nel settore cogente e, come tale, è aperta anche agli Organismi Notificati non associati ad ALPI Associazione ed agli Organismi Abilitati ai sensi della legislazione nazionale, sia associati che non associati. I temi della riunione – che formeranno oggetto di apposito ordine del giorno che verrà diffuso in tempo utile a tutti i Soggetti potenzialmente interessati all’incontro – verteranno su problematiche di attualità, quali le possibili iniziative per favorire il superamento dello stato di “blocco” delle notifiche, il ruolo svolto dalle Associazioni per la promozione e la difesa degli interessi degli operatori del settore e relative possibilità di rafforzamento, le prospettive e problematiche connesse all'applicazione dell’emanando Decreto Interministeriale di applicazione dell’Articolo 71 comma 13 del D.Lgs 81/08, l'utilizzo dell’accreditamento per il rilascio delle autorizzazioni e criticità tecnico-economiche correlate, e numerosi altri argomenti. Ritengo che l’incontro possa rappresentare un utile passo sul percorso di rafforzamento della collaborazione tra le Associazioni degli Organismi in oggetto, nel quadro del costituendo Forum, e sono certo che le vostre Associazioni vorranno presenziare in misura significativa. Con i migliori saluti. Ing. Lorenzo Thione Presidente ALPI Associazione Nota informativa ***************** Milano, 31 Marzo 2011 Resoconto sintetico della riunione allargata del Gruppo Specialistico “Organismi Notificati” di ALPI Associazione 30 Marzo 2011 Si riporta, nel seguito, un breve resoconto della riunione in oggetto strutturato per argomenti corrispondenti ai punti dell’Ordine del giorno. Alla riunione – convocata su proposta di alcuni Organismi e del cui svolgimento erano stati debitamente informati tutti gli Associati ALPI potenzialmente interessati ai temi in questione, nonché altre Associazioni rappresentative degli Operatori del settore cogente – sono intervenuti 25 partecipanti in rappresentanza di 23 Organismi, per la maggior parte Associati di ALPI Associazione. Erano altresì presenti due rappresentanti dell’Associazione UNION. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 32 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 1. Superamento dello stato di “blocco delle notifiche” Si è preso atto del programma di audit predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico che dovrebbe portare, nel beve periodo, all’esecuzione delle verifiche in campo di circa una decina di Organismi notificati su alcune importanti Direttive di competenza esclusiva di tale Ministero, scelti con opportuni “criteri di campionamento”. Le verifiche dovrebbero essere condotte da gruppi di valutazione composti da funzionari ministeriali e da valutatori espressi dall’Ente di accreditamento. Alcuni dei presenti hanno accennato a difficoltà realizzative che potrebbero insorgere a seguito dell’indisponibilità manifestata da taluni funzionari ministeriali. Si è comunque auspicato che il programma possa essere portato a termine e che i rapporti di valutazione possano essere tempestivamente trasmessi alla Commissione con conseguente avvio dello sblocco delle notifiche. Dubbi sono stati espressi circa la possibile “estensione dello sblocco”: se limitata alle sole notifiche/Direttive “oggetto” di audit per i soli Organismi valutati, se estesa a tutte le notifiche di competenza del MiSE in capo ai soli Organismi valutati, se estesa a tutte le notifiche di competenza del MiSE in capo a tutti gli Organismi da esso autorizzati. È stato inoltre fatto osservare che resterà bloccata la pubblicazione delle notifiche di competenza prevalente o esclusiva di altri Ministeri a meno che questi non procedano, essi stessi, direttamente e correttamente ai sensi dell’alternativa prevista dal Regolamento (EC) 765/2008 o che non decidano, anch’essi, di avvalersi dell’accreditamento. A quest’ultimo proposito, si è osservato che alcuni Ministeri sono, probabilmente, disponibili a procedere in tal senso, purché vengano messi a loro disposizione opportuni strumenti di controllo sull’operato dell’Ente di accreditamento tramite stipula di adeguate Convenzioni. Ove la situazione non dovesse modificarsi in tempi ragionevoli, con il protrarsi dei gravi danni a carico degli Organismi Notificati italiani e delle imprese nazionali, si è caldeggiato che ALPI Associazione ed altre Associazioni rappresentative degli Organismi Notificati assumano, nelle forme e sedi opportune, una “posizione forte” nei confronti dell’Autorità di Notifica, appellandosi, contestualmente, ai competenti Organi della Commissione Europea. 2. Rafforzamento del ruolo svolto dalle Associazioni per la promozione della funzione e tutela degli interessi degli Operatori del settore cogente La costituzione di un momento di coordinamento tra dette Associazioni (Forum Nazionale degli Organismi Notificati e Abilitati), al fine di rafforzare le capacità di proposta, stimolo e confronto, ove occorra, nei riguardi delle parti interessate (Autorità di regolazione, Ente di accreditamento, sistema delle imprese) è stata ritenuta utile ed opportuna da parte degli intervenuti che si sono espressi al riguardo. È stato chiaramente ribadito che il Forum nasce su iniziativa di alcune Associazioni ma è aperto alla partecipazione di tutte le Associazioni rappresentative di Organismi operanti nel settore cogente, con riferimento, sia alla legislazione europea, sia a quella nazionale. Si è convenuto sull’opportunità di istituire, nell’ambito del Forum, un gruppo di lavoro interassociativo che sarà chiamato ad affrontare una serie di problematiche comprensive di quelle evidenziate nel seguito. Alcuni dei partecipanti alla riunione hanno confermato la disponibilità a far parte di suddetto Gruppo che potrà così essere costituito e reso operativo in tempi brevi. 3. Prospettive e problematiche connesse con l’applicazione dell’emanando Decreto interministeriale di regolamentazione dell’Articolo 71, comma 13, del D.lgs 81/08 Si è espresso apprezzamento per la prossima pubblicazione del Decreto ma si è, altresì, preso atto dell’esistenza di vari problemi interpretativi che dovranno essere risolti tramite la pubblicazione di circolari esplicative a cura dei Ministeri competenti. Al riguardo, si è convenuto che il Forum potrà rappresentare un’utile interfaccia degli Organismi abilitandi verso suddetti Ministeri, raccogliendo le richieste di chiarimenti, veicolandole verso i Ministeri e contribuendo alla stesura delle circolari. 4. Utilizzo dell’accreditamento per il rilascio delle autorizzazioni e problematiche correlate Tutti i presenti hanno espresso l’auspicio che si possa pervenire rapidamente all’utilizzo dell’accreditamento come strumento efficace ed omogeneo di valutazione della conformità degli Organismi ai requisiti applicabili, ai fini della concessione delle autorizzazioni e successive notifiche alla Commissione, ove prevista. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 33 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Al riguardo, tuttavia, è stata evidenziata la necessità che l’Ente di accreditamento operi, nel settore, con il necessario pragmatismo e la necessaria competenza, con riferimento, fra gli altri, ai seguenti aspetti: a) applicazione “personalizzata” (tale, cioè, da tener conto delle concrete realtà operative) delle norme quadro applicabili alle diverse fattispecie di Operatori (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, EN 45011, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024). In genere, sempre nella salvaguardia del rigore della valutazione, si richiede un’applicazione più di sostanza che di forma e si fa presente che i procedimenti e gli approcci adottati per l’accreditamento nei settori volontari non sono necessariamente mutuabili “tout court”; b) scopi di accreditamento impostati secondo criteri di adeguata “flessibilità”; c) capacità di valutare l’effettiva competenza specialistico/settoriale dell’Organismo il che presuppone una buona conoscenza dei “prodotti” oggetto di valutazione della conformità, delle corrispondenti Direttive e relative norme armonizzate. Nel contesto degli aspetti generali sopra richiamati, sono stati poi evidenziati diversi temi specifici che potranno formare oggetto di utile confronto tra Organismi e sistema di accreditamento, nella prospettiva di creazione di un rapporto complementare e sinergico, che possa favorire il continuo miglioramento della competenza degli Organismi e del valore aggiunto dell’accreditamento. Tali temi riguardano anche i rapporti con le Amministrazioni che, al momento, sono ancora gli interlocutori primari degli Organismi per l’ottenimento delle autorizzazioni e successive notifiche. Essi vengono qui richiamati a puro scopo di promemoria, a titolo indicativo e non necessariamente esaustivo, e comprendono: i requisiti degli Organismi (coperto dal precedente punto a) nel caso di utilizzo dell’accreditamento, ma fonte di interpretazioni fortemente variabili nel caso di valutazione condotta direttamente dalle Amministrazioni); i criteri di qualificazione degli ispettori e gli obblighi di comunicazione con richiesta di autorizzazione per l’inserimento di nuovi ispettori (argomento che riguarda soprattutto i rapporti con le Amministrazioni); la gestione della strumentazione in dotazione agli ispettori; i contratti con gli ispettori ed il conferimento degli incarichi; la documentazione per la richiesta di nuove autorizzazioni, estensioni o rinnovi (di rilevanza per i rapporti con le Amministrazioni); l’informativa periodica sulle attività svolte (richiesta dalle Amministrazioni). Si è altresì accennato al tema dei “costi di accreditamento”, auspicando l’adozione di un meccanismo tariffario, necessariamente unico per ogni tipologia di accreditamento (il Regolamento (EC) 765/2008 non distingue tra accreditamento “volontario” e “cogente” cosa che non avrebbe alcun senso), ma non penalizzante per gli Operatori del settore cogente. Al termine della riunione, sono state espresse due forti raccomandazioni di cui le Associazioni rappresentative degli Organismi Notificati e Autorizzati dovrebbero farsi debito carico: stabilire un efficace rapporto di collaborazione con le Amministrazioni per la soluzione dei problemi evidenziati; individuare ed attivare forme adeguate di confronto propositivo e collaborativo con l’Ente di accreditamento, ancora con riferimento alle tematiche sopra evidenziate. Si ritiene che tali forme potrebbero utilmente consistere nella creazione di Gruppi di lavoro congiunti “Organismi – Ente di accreditamento”. Si conviene che il Forum, così come inizialmente costituito e successivamente ampliato e rafforzato, possa costituire un efficace canale attraverso il quale veicolare le iniziative di cui sopra. Milano, 31 Marzo 2011 Ing. Lorenzo Thione Presidente ALPI Associazione http://www.newsliftletter.it/ Pagina 34 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Direzione Relazioni Istituzionali Settore Legislativo Seminario tecnico ascensori Roma – 2 aprile 2011 Le responsabilità civili e penali delle ditte di manutenzione ascensori e degli amministratori alla luce degli orientamenti della Magistratura e dell’eventuale mancato rispetto del D.M. n. 37/08, art. 6, co. 1, “secondo la regola d’arte”. (Intervento di Giuseppe Del Vecchio Settore legislativo Confartigianato) Al fine di esaminare il tema delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti a vario titolo nella filiera dell’installazione e della manutenzione degli impianti di ascensore occorre effettuare una ricostruzione attenta sia delle norme vigenti che si sono succedute nel tempo, sia degli orientamenti della Giurisprudenza. Sia le norme, sia le pronunce giurisprudenziali risultano piuttosto incerte in quanto dalle stesse emergono determinazioni ed indirizzi talvolta contrastanti. Volendo esaminare la materia seguendo un percorso cronologico risulta utile muovere dalla legge n. 46/90 in materia di sicurezza degli impianti e dal relativo Regolamento adottato con DPR n. 447/91. Tale disciplina ha introdotto espressamente il principio dell’esecuzione degli impianti in conformità alla regola d’arte (art. 7) ed ha previsto che al termine dei lavori l'impresa è tenuta a rilasciare al committente una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e della regola d'arte, allegando ad essa la relazione tecnica contenente la tipologia dei materiali impiegati, ed eventualmente e nei casi previsti, il progetto redatto dai professionisti per i lavori di installazione (art. 9). Tale dichiarazione è obbligatoria relativamente a tutte le opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria. Lo stesso Regolamento di attuazione (il DPR n. 447/91) aveva citato espressamente le norme tecniche UNI e CEI,nonché le normative emanate dagli Organismi di normalizzazione di cui alle Direttive comunitarie. La dichiarazione di conformità così introdotta ha costituito una novità di grande rilievo sul piano giuridico: essa rappresenta un istituto preposto alla individuazione inequivocabile dell'esecutore dell'impianto e ad offrire una precisa garanzia al committente circa la sicurezza e la funzionalità dello stesso, e costituisce una dichiarazione unilaterale di scienza in base alla quale l'installatore risulta pienamente responsabile di quanto dichiarato e sottoscritto. In merito al significato ed alla rilevanza della dichiarazione di conformità si può affermare quanto segue: http://www.newsliftletter.it/ Pagina 35 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 - in primo luogo la dichiarazione è un atto formato dall'installatore quale imprenditore esercente un servizio di pubblica necessità consentito e riconosciuto dallo Stato attraverso un regime abilitativo ed autorizzativo che si fonda sulla rispondenza dell'attività ad un interesse pubblico, vale a dire all'interesse alla sicurezza alla cui salvaguardia è finalizzata la potestà di autorizzazione; - in secondo luogo tale dichiarazione attesta un fatto, e cioè la conformità dell'impianto alle norme di sicurezza, per cui essa si può configurare come un certificato destinato a provare la verità del fatto attestato. Pertanto, la dichiarazione di conformità, offre, oltre che nei confronti dello stesso utente finale, anche una garanzia allo stesso installatore il quale, attraverso una precisa e puntuale redazione della stessa, ha la possibilità di porsi al riparo da eventuali e successivi interventi di manomissione o cattiva manutenzione dell'impianto, con la delimitazione di tutte le responsabilità connesse, in rapporto a quanto espressamente dichiarato e documentato. Ciò si può evidenziare soprattutto con riferimento alla parte finale del fac-simile ministeriale della dichiarazione di conformità, nella quale l'installatore declina ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. Il significato e la rilevanza della dichiarazione di conformità debbono essere esaminati in relazione al regime delle responsabilità civili e penali cui risulta sottoposto l'installatore di impianti: in ogni caso la redazione puntuale della dichiarazione di conformità potrà precostituire, in caso di incidente, un imprescindibile elemento documentale in base al quale accertare le modalità esecutive dell'impianto, con riferimento specifico al puntuale rispetto della normativa tecnica vigente (questo vale anche con riferimento alla responsabilità professionale del progettista, laddove sia richiesto il relativo progetto). Ciò non vuol dire che la dichiarazione costituisca piena prova dell'esecuzione a regola d'arte dell'impianto, ma una dichiarazione di conformità rigorosamente redatta ed analitica nella descrizione, specialmente nel caso di impianti complessi, fornirà, in una eventuale sede giudiziale, un importante elemento di valutazione in base al quale verificare la diligenza professionale specifica espressamente richiesta all'installatore e ricostruire l’evento dannoso, accertando il nesso di causalità e le rispettive responsabilità (dal progettista, laddove presente, all’installatore, allo stesso proprietario o conduttore dell’impianto). Alla luce di questi rapidi riferimenti risulta, dunque, evidente l’importanza che assume la dichiarazione di conformità allo stato dell’arte per valutare i rischi a cui potrebbero essere sottoposte le persone che utilizzano un impianto di ascensore e per accertare le responsabilità derivanti da incidenti. Tale materia è stata delineata dall’orientamento della Magistratura con riguardo ad alcuni casi specifici che hanno influito in modo rilevante sul comportamento degli operatori del settore. Un primo orientamento - di cui tenere conto – si riconduce alla sentenza depositata l’11.10.2002 del Tribunale di Torino (che si è pronunziato sul caso del Sig. …., deceduto nel tentativo di uscire da un ascensore, bloccatosi la notte del 24 dicembre 1999) che ha innovato la giurisprudenza in materia di incidenti riguardanti gli ascensori: per l’impresa addetta alla manutenzione ha definito alcuni indirizzi in base ai quali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 del D.P.R n. 1497/63, si è ribadito che non è (più) sufficiente verificare - semplicemente - la funzionalità del campanello d’allarme, ma è necessario provvedere a garantirne l’efficacia, che il giudice ritiene debba essere “misurata” in termini di “udibilità”; in questo senso il manutentore deve fare tutto ciò che è tecnicamente possibile per tutelare i viaggiatori. “… ritiene il giudice che il profilo di colpa riferibile ai responsabili della ditta di manutenzione è la violazione dell’art. 47 D.P.R. 1497/63 che prevede, in estrema sintesi, che in cabina ascensore ci sia un http://www.newsliftletter.it/ Pagina 36 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 comando per fare agire il campanello di allarme (o, in alternativa, un citofono bi-direzionale) e che il suono deve potersi udire nei locali ove è prevedibile la presenza del personale di custodia o di servizio oppure nei locali nei quali è prevedibile la presenza di persone…” “… ritiene il giudice che in un condominio il campanello, per adempiere la propria funzione di allarme, debba essere udibile oltre che sulle scale, anche dall’interno degli appartamenti, anche dall’appartamento più lontano rispetto al campanello, anche da zone degli appartamenti non prossime alla porta di ingresso ed anche in condizioni di notevole rumore…” “…sottolinea il giudice che la normativa non quantifica l’udibilità proprio per rendere possibile l’adottamento del principio di tutela agli innumerevoli casi specifici …” A fronte di tale pronuncia, su esplicita richiesta di Confartigianato Ascensoristi è stato posto al Gruppo Organismi Notificati per la Direttiva Ascensori il seguente quesito: “Durante l’esecuzione di una verifica periodica come deve essere controllato il dispositivo di allarme dell’ascensore?” Si riporta - testualmente – il parere del Gruppo Organismi Notificati “ON-A/RAC 079”, rilasciato il 6 ottobre 2003: “Nel caso in cui l’ascensore non sia dotato di un dispositivo di comunicazione bidirezionale con un centro di soccorso, durante la verifica periodica è possibile verificare l’efficienza dell’allarme ma non la sua efficacia, che dipende dalla struttura e dall’organizzazione dell’edificio. E’ responsabilità del proprietario verificare l’efficacia del dispositivo ai sensi dell’art. 47 del DPR 1497/63”. La risposta citata è quanto meno singolare. Risulta ovvio il riferimento alla verifica periodica di competenza dell’ON il quale, in quella sede, sarebbe tenuto esclusivamente a verificare l’efficienza ma non l’efficacia dell’allarme. Ma ben diversa è la posizione del proprietario, ovvero dell’amministratore di condominio; altrettanto dicasi per la posizione dell’impresa di manutenzione: tali soggetti, in base alla ricostruzione del Giudice, sarebbero tenuti anche a verificare l’efficacia dell’allarme e, per conseguenza, sarebbero responsabili anche per gli eventuali eventi lesivi a cose o persone. Una seconda pronuncia della Magistratura ha confermato la linea molto restrittiva sopra indicata. Il Giudice di Pace di Salerno con la sentenza del 27/03/2003, ha emesso la condanna di “risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell’incidente subito” dalla parte attrice dichiarando la responsabilità concorsuale del Condominio e dell’impresa di manutenzione. Nella causa civile promossa l’ “attrice” “evocava in giudizio il Condominio per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell’incidente avvenuto in data 07/07/2001, quando uscendo dall’ascensore, a causa del mancato allineamento della pedana al pianetrottolo del secondo piano, inciampava e rovinava a terra”. Durante lo svolgimento del processo, il Condominio chiedeva di chiamare in causa la Ditta di Manutenzione dell’ascensore: il legale rappresentante della Ditta eccepiva di avere sempre effettuato regolarmente la manutenzione dell’ascensore, sia prima che dopo l’incidente e che quindi l’evento dannoso era da imputarsi all’imprudenza della stessa attrice, “sostenendo però che il dislivello verificatosi sulla pedana dell’ascensore misurava appena 4 cm, nei limiti quindi consentiti dalla normativa (D.P.R. n. 1497/63) che disciplina il funzionamento e la Manutenzione degli ascensori”. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 37 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Ad avviso del Giudice, per contro, il dislivello della cabina dell’ascensore, anche se non eccessivo, ha comunque causato la caduta dell’attrice determinando la responsabilità contrattuale dell’impresa di manutenzione che non avrebbe attuato ad opera d’arte la verifica semestrale dell’impianto: tale convincimento deriva dalla considerazione secondo la quale la normativa vigente da applicare è quella prevista dal DPR n. 162/99 il quale ha previsto, per motivi di sicurezza, norme più rigide di quelle previste dal DPR n. 1497/63. Pertanto l’impresa di Manutenzione è stata considerata responsabile per non avere segnalato nella verifica semestrale la non rispondenza ai requisiti previsti dal D.P.R. n. 162/99 che prevede, in merito alla precisione di fermata al piano, a tutela della sicurezza degli utenti norme più restrittive rispetto a quelle previgenti. Inoltre il Giudice ha ravvisato una pari responsabilità concorsuale a carico del Condominio sul quale“incombe l’obbligo di vigilare sulla perfetta funzionalità dell’ascensore, che, per sua natura e a causa di un probabile dissesto del meccanismo potrebbe recare danni a terzi”. Tale responsabilità, rileva il Giudice, trova il suo fondamento nell’art. 2051 del C. C. (danno cagionato da cosa in custodia) e sorge per effetto della violazione dell’obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo l’ascensore in modo da impedire il verificarsi di un qualsiasi pregiudizio a terzi e di adottare tempestivamente le cautele idonee ad evitare che la situazione da pericolosa diventi dannosa. In sostanza l’art. 2051 c.c. sugli obblighi di custodia pone una presunzione di responsabilità “iuris tantum” (quindi suscettibile di prova contraria) superabile solo con la dimostrazione che l’evento dannoso sia stato determinato da caso fortuito (che nel caso di specie non è stato rilevato). In definitiva, l’omessa vigilanza e la manutenzione carente dell’ascensore hanno dato luogo ad una situazione di pericolo occulto o potenziale, non oggettivamente segnalato né prevedibile da parte di coloro che normalmente trovano a servirsi dell’ascensore la cui pedana deve essere allineata e non presentare un dislivello sia pure minimo, nel rispetto delle norme di sicurezza, ed hanno provocato, pertanto, l’insorgenza dell’evento dannoso. Una terza pronuncia ha ulteriormente ribadito la linea rigorosa sulla sfera della responsabilità gravante sull’impresa di manutenzione nonché sul proprietario ovvero amministratore di condominio. La sentenza del Tribunale civile di Monza nel 2005 ha aggiudicato a favore di una cittadina un risarcimento di 7.000,00 euro a carico del proprietario perché uscendo dall'ascensore: "inciampava in un dislivello con il piano del pavimento". È interessante quanto il giudice ha evidenziato nella sentenza: "L'infortunio deve essere attribuito a una obiettiva situazione di pericolosità dell'impianto tecnologico utilizzato dalla Signora". Appare chiaro il riferimento all'Art. 2051 del Codice Civile "responsabilità per danno, cagionato da cosa in custodia", prosegue il Giudice: "La presenza di uno scalino di 5 cm, ostacolo non prevedibile e tale da non poter essere notato" costituisce per il Magistrato una "insidia occulta" e prosegue evidenziando ”l'evidente inadeguatezza tecnologica del vecchio impianto". Successivamente alle pronunce sopra richiamate il quadro normativo di riferimento, attinente alla materia della sicurezza nel campo degli ascensori, si è ulteriormente perfezionato. Si possono citare alcuni riferimenti essenziali che riguardano il regime normativo in materia di sicurezza dei prodotti, come disciplinato dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, “Codice del Consumo”. In via specifica l’art. 105 del Codice, in materia di “Presunzione e valutazione di sicurezza”, al http://www.newsliftletter.it/ Pagina 38 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 comma 3 dispone che in assenza di specifiche disposizioni comunitarie sugli aspetti di sicurezza “la sicurezza del prodotto è valutata in base: - alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, - alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, - alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, - ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, - agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi”. Ma, sul piano normativo specifico, assume grande rilievo il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 ottobre 2005 che ha come finalità il “Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore” installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori (come recepita dal DPR n. 162/99, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva) ed intende predisporre le disposizioni ritenute necessarie e più opportune per garantire le condizioni di sicurezza degli ascensori e loro componenti in funzione della tutela della salute e della sicurezza degli utenti. Tale provvedimento (cd. Scajola 1) si applica, nella fase transitoria agli ascensori installati negli edifici civili prima della data di entrata in vigore del DPR n. 162/99 e dispone che i medesimi ascensori debbono essere “adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 81-80” secondo alcune modalità generali consistenti nella effettuazione di apposite analisi dei rischi in occasione della prima verifica periodica sulla funzionalità e sicurezza dell’impianto e dei suoi componenti, nella prescrizione degli interventi necessari di adeguamento, nonché nella eventuale sottoposizione a fermo in caso di particolari ed eccezionali rischi per l’incolumità delle persone, con la prescrizione degli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto in condizioni di sicurezza. In considerazione della necessità che tale Decreto fosse accompagnato da un’adeguata diffusione della norma UNI EN 81-80, il Direttore generale dello Sviluppo produttivo e della competitività ha adottato un apposito Decreto direttoriale, in data 16 gennaio 2006, con il quale è stata disposta la pubblicazione del testo in lingua italiana della medesima Norma tecnica europea nella Gazzetta Ufficiale (n. 27 del 2 febbraio 2006). A supporto della piena legittimità del Decreto ministeriale si può evidenziare che nelle sue stesse premesse, ove si ritiene ferma l’esigenza di “salvaguardare la sicurezza degli utenti degli apparecchi di sollevamento installati in edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE”, per motivi di coerenza, completezza ed organicità, risultano citate le fonti che costituiscono i presupposti giustificativi dello stesso provvedimento: la Direttiva 95/16/CE, come quadro di riferimento generale concernente i princìpi sistematici ed inderogabili sulla sicurezza degli ascensori, il DPR n. 162/99, quale regolamento recante norme per l’attuazione delle medesima Direttiva, e la stessa norma tecnica europea UNI EN 81-80. Al riguardo si deve tener presente che, in via di principio generale, la stessa Direttiva dispone che in mancanza di norme armonizzate gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano portate a conoscenza degli interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali esistenti considerate importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute. In conformità alla medesima Direttiva il DPR n. 162/99 (art. 5, comma 3) ha previsto che in assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con DM del Ministro dell’Industria, sono pubblicate nella GU le norme tecniche nazionali che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza (riportati all’allegato IV del DPR). http://www.newsliftletter.it/ Pagina 39 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Coerentemente il Decreto ministeriale si pone in un’ottica pienamente conforme al sistema del new approach per l’armonizzazione tecnica introdotto a livello europeo con Risoluzione 7 maggio 1985 dal Consiglio della CEE in base al quale è stato previsto un criterio di rinvio “mobile” alle norme tecniche definite e progressivamente aggiornate dagli Enti di normazione tenendo conto dello “stato dell’arte”, il cui rispetto costituisce presunzione di conformità dei prodotti e delle opere alle norme di sicurezza. Dunque, il contenuto peculiare di tale DM consiste nel determinare nell’ordinamento italiano, in conformità al quadro normativo europeo, il contesto giuridico di riferimento attinente alle norme per la sicurezza degli ascensori. In tal senso il DM non intende rendere formalmente obbligatoria la norma tecnica europea UNI EN 081-80 – dato che le norme contenenti le regole per il miglioramento della sicurezza sono elaborate da organismi di diritto privato e conservano la qualità di testi non obbligatori – ma è mirato propriamente a portare a conoscenza degli operatori interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali da applicare in funzione del miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti, in modo da superare ogni eventuale eccezione circa le difficoltà o gli impedimenti concernenti la piena conoscibilità delle norme citate. Tali norme (le UNI EN 81-80) assumono la qualità di norme nazionali ed è legittimo e coerente che siano indicate dal DM come norme di riferimento per l’adeguamento degli ascensori esistenti tramite l’attuazione di “azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente, una fase dopo l’altra, la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti”, l’identificazione e l’implementazione “in modo graduale e selettivo” di “misure di sicurezza” e la realizzazione di “azioni correttive che possono essere applicate in fasi diverse allo scopo di eliminare i rischi di livello alto, medio e basso”, come coerentemente indicato nell’introduzione delle norme in questione: tali norme assumono la funzione di linee-guida per le autorità nazionali ed il DM costituisce lo strumento regolamentare idoneo e legittimo per inserirle nell’ordinamento nazionale. In particolare si fa presente che la: Norma Europea EN 81-80:2003 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 02/02/2006) al punto 5.2.2 dice: “precisione di livellamento e di fermata” che deve essere conforme alla norma Europea UNI EN 8170:2003 che al punto 5.3.3 indica: la precisione di fermata dell’ascensore deve essere ± 10 mm. deve essere mantenuta una precisione di livellamento di ± 20 mm. Si tratta, dunque, di una disposizione tecnica più stringente rispetto a quelle antecedenti che deve essere applicata anche agli ascensori messi in servizio antecedentemente alla data di entrata in vigore del DPR n. 162/99 In tal senso si evince che il quadro normativo indicato viene a confermare quanto era stato anticipato dalle pronunce della Giurisprudenza, sopra citate. Ora, conviene soffermarsi sulla questione relativa alla validità ed all’efficacia del DM Scajola 1. A riguardo è stato osservato da più parti che tale DM, a causa della pronuncia del TAR con ordinanza del 9 febbraio 2006, che aveva rilevato la necessità di adottare un apposito Decreto dirigenziale (per la determinazione delle modalità di svolgimento delle verifiche e dei criteri relativi alle prescrizioni di adeguamento). In realtà va evidenziato che con tale ordinanza il TAR si è pronunciato esclusivamente sulla mancanza dei presupposti per la sospensione del DM 26/10/06, in quanto ha ritenuto che il ricorso fosse privo del “requisito dell’attualità dell’interesse a ricorrere” e che comunque fosse privo del cosiddetto “pregiudizio grave ed irreparabile” che costituisce il “presupposto della tutela cautelare” (vale a dire la sospensione). In sostanza: quando la pronuncia evidenzia che il DM rinvia all’adozione di un successivo Decreto Dirigenziale http://www.newsliftletter.it/ Pagina 40 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 la determinazione delle modalità di svolgimento delle verifiche ed i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento, valuta tale circostanza come elemento di diritto per ritenere infondato il ricorso di Confedilizia relativo alla richiesta di sospensione; quindi la circostanza che tale DM, a quella data, rinviasse all’adozione di un successivo decreto per la determinazione delle modalità e dei criteri richiamati, costituiva proprio il motivo, giuridicamente rilevante, per non ritenere sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile, quale presupposto della sospensione. Pertanto, si deve evidenziare che tale Ordinanza, essendosi pronunciata solo sulla sospensione, non è entrata nell’esame della legittimità del DM, né della sua applicabilità ed efficacia e, quindi, non può essere invocata per affermare che il DM 26/10/06 non fosse suscettibile di applicazione. Ben diversa è la situazione che si è verificata successivamente con il Decreto direttoriale del 23 luglio 2009 (cd. Scajola 2) sulle modalità di svolgimento delle verifiche e sui criteri delle prescrizioni di adeguamento, che è stato annullato dalla Sentenza n. 5413 del TAR Lazio 1° aprile 2010 e che, pertanto, è stato rimosso dall’ordinamento. Tuttavia, ancorché tale Decreto sia stato annullato, il Decreto Scajola1, a nostro avviso, è da ritenersi pienamente vigente in quanto le disposizioni previste dal provvedimento sono suscettibili di essere applicate sia sul piano sostanziale, sia sotto un profilo procedimentale ed amministrativo, anche prescindendo dalle regole di esecuzione. In effetti il mancato rispetto delle norme prescritte dal Decreto 26 ottobre 2005, correlato al Decreto direttoriale 16 gennaio 2006 recante la pubblicazione delle norme UNI EN 81-80, essendo tali disposizioni mirate a garantire la sicurezza e tutela dell’incolumità delle persone, potrebbe comportare una palese responsabilità per gli eventuali danni ed eventi lesivi, sia sul piano civilistico, sia, ancor più grave, sotto un profilo penale.. In tal senso nei confronti dei soggetti garanti dell’installazione, della funzionalità e della manutenzione dell’impianto, in caso di lesioni personali o, addirittura di morte di soggetti utilizzatori dell’ascensore, sono ravvisabili le fattispecie dei reati per lesioni o di omicidio colposo: la mancata adozione delle norme prescritte ai sensi dei Decreti citati potrà costituire l’oggetto della colpa specifica. Comunque, il quadro normativo concernente il regime delle responsabilità dei vari attori responsabili che hanno l’obbligo di garantire la sicurezza degli impianti di ascensore, è stato ulteriormente integrato e reso efficace grazie all’approvazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37, che ha provveduto al riordino delle disposizioni in materia attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (andando così a sostituire quasi integralmente la legge n,. 46/90 ed il relativo Regolamento di attuazione). Le disposizioni previste da tale provvedimento hanno apportato nel quadro normativo vigente alcuni ulteriori elementi di certezza giuridica. Con riguardo al principio della conformità alla regola d’arte il Decreto n. 37/08, confermando l’impostazione della legge n. 46/90, precisa: Art. 6. “Realizzazione ed installazione degli impianti” - comma 1: le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. Il Decreto conferma, e rafforza, l’obbligo della dichiarazione di conformità già adottata dalla legge n. 46/90, ma precisa in via specifica che la stessa dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto http://www.newsliftletter.it/ Pagina 41 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 (art. 7, comma 1). Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche per le installazioni in tutti gli edifici, pubblici, o privati, qualunque sia la relativa destinazione d’uso. La responsabilità dell’installatore si riconduce esclusivamente agli interventi effettuati, come puntualmente descritti nell’elaborato tecnico facente parte della dichiarazione di conformità, e tale responsabilità non può essere estesa alle parti di impianto su cui lo stesso non sia intervenuto. Al riguardo risulta utile citare il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del 23 aprile 2008: “……si ritiene che la norma sia del tutto univoca nel ricondurre la responsabilità dell’installatore esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell’impianto sul quale interviene la modifica.” Inoltre il Decreto prevede una norma mirata a responsabilizzare maggiormente il proprietario o il conduttore dell'impianto, nonché l’amministratore del condominio, il quale è tenuto ad adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate (art. 8, comma 2). Si tratta di una disposizione innovativa (già prevista in modo puntuale per il settore degli impianti termici) in base alla quale, da una parte si riconosce piena facoltà all’impresa installatrice di predisporre apposite istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’impianto e, dall’altra, si attribuiscono precisi doveri in capo al proprietario o conduttore dell’impianto ai fini della manutenzione dell’impianto in condizioni di sicurezza. Tale previsione, estesa a tutte le tipologie di impianti e correlata alle disposizioni relative ai contenuti ed alle modalità della dichiarazione di conformità, concorre a determinare in modo certo la giusta sfera di responsabilità dell’installatore di impianti, soprattutto a fronte di condizioni di guasto o logorio provocate da carenza di manutenzione e da incuria da parte del proprietario o conduttore dell’impianto o dell’amministratore del condominio. Ma la nostra attenzione deve rivolgersi in via ancor più specifica ad una precisa disposizione introdotta dall’ Art. 10 del DM n. 37/08 in materia di “Manutenzione degli Impianti” ove, al comma 3, si dispone che: “per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/04/1999 n. 162 e le altre disposizioni specifiche” (norma UNI EN 13015). In effetti l'art. 10 prevede in via generale che per la manutenzione degli impianti di ascensore si applica il DPR n. 162/99, senza specificare il riferimento alla relativa data di installazione e messa in servizio. Da questo sembra discendere che gli adempimenti relativi alla manutenzione indicati dal DPR 162/99 (in particolare dall'art. 15), ai sensi del medesimo art. 10 del DM n. 37/08 dovrebbero essere adottati su tutti gli impianti di ascensore, indipendentemente dalla relativa data, quindi anche riguardo agli ascensori antecedenti al 30 giugno 1999. La questione, sul piano strettamente formale, potrebbe risultare dubbia in quanto il DPR 162/99 è applicabile solo a decorrere dal 25 giugno '99, anche con riferimento alle norme di manutenzione. Per cui il rinvio previsto dal DM n. 37/08 al DPR n. 162/99 potrebbe essere interpretato nel senso che le medesime norme di manutenzione devono essere "applicate" secondo la sfera di efficacia e di attuazione dello stesso DPR, quindi solo sugli ascensori successivi alla relativa data. Tuttavia, tale criterio di interpretazione stride con le esigenze di tutela della sicurezza, quindi con la ratio delle norme vigenti in materia. Pertanto occorre interpretare il disposto normativo in base ad un criterio “sistematico” e “teleologico” (volto cioè a stabilire la finalità e la ratio delle norme in modo tale che la loro applicazione sia conforme alle finalità cui le stesse sono mirate). In tal senso si può affermare che il DM n. 37/08, nella sua previsione formale di rinvio, abbia la forza di superare i termini di efficacia e di http://www.newsliftletter.it/ Pagina 42 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 applicazione del medesimo DPR disponendo l'applicabilità delle nuove norme di manutenzione previste dal DPR 162 a tutti gli impianti prescindendo dalla relativa data di messa in servizio. Dunque la dichiarazione di conformità, che l’impresa ascensoristica è tenuta a rilasciare al committente al termine dei lavori(art. 7 del DM 37/08), deve attestare che i lavori sono stati “… realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 6…“, citando, la o le norme tecniche di riferimento. Analogo obbligo ricorre, altresì, per l’effettuazione delle verifiche di manutenzione semestrale e per l’annotazione dei risultati sul libretto di impianto previsto dall’art. 16 del DPR n. 162/99. Pertanto, volendo esemplificare, in caso di modernizzazione/manutenzione straordinaria degli ascensori, gli amministratori di condominio devono pretendere il rilascio della dichiarazione di conformità; a loro tutela e nell’interesse dei condomini, sono tenuti a consegnarne copia all’ingegnere che esegue la verifica straordinaria per conto dell’Organismo Notificato o al soggetto abilitato cui è affidato l’incarico, come previsto nel D.P.R. 162/99, art. 14, c.3, per permettergli di verificare se la ditta che ha eseguito i lavori li abbia effettuati “secondo la regola dell’arte”. Per converso, al fine di costituire un elemento di maggiore tutela per la sfera di responsabilità nel caso di incidenti e conseguente avvio di una procedura giudiziaria, la Ditta di manutenzione, in occasione della verifica semestrale, e l’ingegnere incaricato dall’Organismo Notificato, in occasione della verifica periodica o straordinaria, devono segnalare all’utente l’eventuale non rispondenza dell’ascensore ai requisiti di precisione di livellamento e di fermata al piano, come previsto dalla norma UNI EN 81-80 (Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori) e l’eventuale non rispondenza del segnale di allarme al DPR 1497/63, art. 47. Tali obblighi si correlano alle responsabilità proprie dell’amministratore del condominio: a questo riguardo occorre soffermarsi non solo sulle responsabilità civili sopra evidenziate ma occorre richiamare bene l’attenzione anche sulla responsabilità penale gravante sull’amministratore derivante dal principio stabilito dall’art. 40 Codice Penale che stabilisce: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. L’amministratore è tenuto a rimuovere il pericolo derivante dalle condizioni dell’ascensore difformi dalle norme di sicurezza essendo titolare ope legis del potere di ordinare i lavori che rivestano carattere urgente, con l’obbligo, quindi, di attivarsi senza indugio al fine di garantire l’altrui incolumità e con l’obbligo di riferirne alla prima assemblea (art. 1135 c.c.). In tal senso l’amministratore è provvisto di un potere autoritativo di intervento come previsto dall’art. 1130 c.c. senza la necessaria autorizzazione preventiva dell’assemblea, consistente nel potere/dovere di compiere “atti conservativi” delle parti comuni atti a scongiurare eventi dannosi a carico dei beni condominiali (fra cui l’impianto di ascensore) e per l’incolumità delle persone. Pertanto, laddove vengano riscontrate delle difformità da parte dell’impresa di manutenzione in sede di verifica semestrale (di cui all’art. 15 del DPR n. 162/99), annotando l’esito negativo sull’apposito libretto d’impianto ed indicando anche le relative misure di riparazione o sostituzione (salvo il caso di pericolo in atto con il conseguente obbligo di fermare l’impianto fino alla sua riparazione), l’amministratore dovrà provvedere “prontamente alle riparazioni ed alle sostituzioni” incorrendo, in caso contrario, nelle suddette responsabilità per l’insorgenza di eventi dannosi conseguenti. Peraltro l’Amministratore, laddove non intendesse effettuare tali interventi, potrebbe sottoporre all’attenzione dell’Assemblea dei Condomini sia gli eventuali problemi connessi alla sicurezza degli ascensori, quali il mancato livellamento e la precisione di fermata ai piani o la non rispondenza dell’allarme all’art. 47 del D.P.R. 1497/63, sia le soluzioni proposte dalla ditta di manutenzione e promuovere una votazione in proposito. In tal caso resta comunque ferma la responsabilità dell’amministratore rispetto ad eventuali lesioni derivanti da incidenti intercorsi nel frattempo; inoltre, lo stesso obbligo con le relative http://www.newsliftletter.it/ Pagina 43 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 responsabilità viene ad insorgere anche a carico degli stessi condomini qualora l’assemblea dovesse adottare una delibera negativa, magari per indisponibilità dei fondi occorrenti. Tuttavia, in tal caso sarebbe buona norma da parte di coloro che si sono pronunciati in senso favorevole all’esecuzione dei lavori, richiedere l’annotazione formale sul verbale assembleare della loro disponibilità, anche economica, a sostenere le spese per i lavori pro-quota, in modo tale da declinare le responsabilità soggettive in caso di eventuali incidenti. Occorre, infine, rivolgere adeguata attenzione al ruolo degli Organismi Notificati che, in occasione delle verifiche periodiche, dovrebbero accertare se le parti da cui dipende la sicurezza dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni impartite in precedenti verifiche, nonché, in caso di verifica straordinaria, se i lavori siano stati eseguiti assicurando un livello di sicurezza corrispondente a quello indicato dalle norme di buona tecnica in vigore, tenendo conto di quanto formalmente riportato nella dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa di installazione, segnalando l’eventuale non rispondenza nel verbale di verifica con esito negativo. Nell’esercizio dei compiti relativi alla esecuzione delle verifiche su un ascensore, un Organismo di certificazione autorizzato e notificato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto soggetto affidatario da parte dell’Amministrazione, assolve ad una funzione pubblica mirata a garantire la sussistenza delle condizioni di funzionalità degli ascensori e dei loro componenti per la tutela della sicurezza e della salute degli utenti. In tal senso il tecnico professionista verificatore dell’ON ha poteri certificativi propri del pubblico ufficiale poiché al termine della verifica sull’impianto consegna all’utente un verbale che deve essere conservato su richiesta degli organi di controllo. Nel caso in cui il verificatore dovesse rilasciare un verbale con esito positivo attestante la rispondenza alle norme tecniche e non svolgesse pertanto la propria funzione di garanzia nei confronti del proprietario o dell’amministratore del condominio e non lo informi colposamente della pericolosità dell’impianto, sarebbe responsabile sia sul piano civile-professionale, sia sul piano penale in base al citato art. 40 c.p., per lesioni colpose o omicidio colposo (ciò potrebbe anche coinvolgere lo stesso O.N. per responsabilità amministrativa). http://www.newsliftletter.it/ Pagina 44 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter PROT n. 010 del 6 Aprile 2011 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. Il 26 febbraio si è conclusa la fase negoziale per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2010. L’ipotesi di accordo ha durata triennale e regolerà, fino al 31 dicembre 2013, la parte economica e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti del settore. La trattativa, conclusasi nel rispetto dei termini di tregua sindacale previsti dall’accordo interconfederale del 22 gennaio 2009, ha avuto come epilogo la sottoscrizione da parte delle organizzazioni Fisascat –Cisl e Uiltucs – Uil, con l’esclusione, pertanto, della Filcams – Cgil. Le tre Organizzazioni sindacali in occasione della sottoscrizione hanno dichiarato che sottoporranno l’ipotesi di accordo, entro 30 giorni, alla consultazione dei lavoratori interessati, all’esito della quale si riterranno vincolate, ferma restando in ogni caso l’immodificabilità del testo sottoscritto. Pertanto, in attesa della realizzazione delle predette consultazioni, saranno immediatamente applicabili le disposizioni di seguito indicate, con le relative decorrenze, salvo quelle specifiche individuate nei singoli istituti. Dal 1° gennaio 2011: incrementi retributivi Dal 1° marzo 2011: Malattia – decorrenza computo del numero degli eventi morbosi, per l’applicazione dei nuovi criteri di calcolo dell’indennità di cui all’art. 176, secondo comma - sistema di calcolo della carenza Una tantum Fondo Est Permessi retribuiti Dimissioni Periodo di prova PARTE ECONOMICA Aumenti retributivi La soluzione individuata per la chiusura del negoziato, in linea con quanto previsto nell’accordo interconferale del 2009, è stata quella di prevedere effetti economici protratti per un triennio, compatibili con il valore economico di riferimento concordato tra le parti, conosciuto come IPCA, che prevede un incremento lordo medio (quarto livello) di 86 euro fino al 31 dicembre 2013. La decorrenza dell’aumento – non assorbibile + salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, è fissata al mese di gennaio 2011. L’erogazione degli importi arretrati avverrà con la retribuzione del mese di marzo, ove possibile o nel mese aprile 2011. Le decorrenze e gli importi dell’aumento sono i seguenti: Livelli Decorrenza Decorrenza Decorrenza Decorrenza 1/1/2011 1/9/2011 1/4/2012 1/10/2012 Quadro 17,36 22,57 26,04 27,78 I 15,64 20,33 23,46 25,02 II 13,53 17,59 20,29 21,64 http://www.newsliftletter.it/ Decorrenza 1/4/2013 27,78 25,02 21,64 Decorrenza 1/10/2013 27,78 25,02 21,64 Totale 149,31 134,49 116,33 Pagina 45 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter III IV V VI VII 11,56 10,00 9,03 8,10 6,94 15,03 13,00 11,75 10,54 9,03 17,34 15,00 13,55 12,17 10,42 18,50 16,00 14,45 12,98 11,10 18,50 16,00 14,45 12,98 11,10 18,50 16,00 14,45 12,98 11,10 99,43 86,00 77,68 69,75 59,69 Indennità di funzione per i Quadri L’indennità di funzione per i lavoratori inquadrati come quadri è incrementata, a partire dal 1° gennaio 2013, di 10,00 euro mensili lordi. CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO Nel recepire l’accordo interconfederale del 22 gennaio 2009, sono state demandate al secondo livello di contrattazione, oltre che tutte le materie già previste dal precedente contratto, il mercato del lavoro, l’organizzazione e l’orario di lavoro. E’ stata, inoltre, prevista la possibilità di derogare la contrattazione nazionale in caso di nuovi insediamenti, sviluppo, ristrutturazioni e crisi aziendali. In assenza di accordi di secondo livello, territoriali od aziendali, è stato stabilito l’importo dell’elemento economico di garanzia che dovrà essere erogato con la retribuzione di novembre 2013 pari a: Aziende fino a 10 dipendenti Aziende con oltre 10 dipendenti Quadri, I e II livello 115 euro III e IV livello 100 euro V, VI e VII livello 85 euro 140 euro 125 euro 100 euro BILATERALITA’ E WELFARE CONTRATTUALE EBT e Welfare contrattuale Per rafforzare la cogenza della bilateralità sono stati individuati, in linea con la recente circolare del Ministro del Lavoro, adempimenti obbligatori ed alternativi nei confronti delle aziende che omettano il versamento delle quote previste dall’articolato contrattuale. Sono state modificate le quote di contribuzione dovute al Fondo EST a QUAS secondo le misure e cadenze di seguito specificate: EST: dal 1 gennaio 2014, per i lavoratori a tempo parziale il contributo a carico azienda sarà di 10 euro mensili per ciascun iscritto. dal 1 giugno 2011, il contributo a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore. dal 1 gennaio 2012, il contributo a carico del lavoratore è incrementato ulteriormente di euro 1,00 mensile. QUAS: dal 1 giugno 2011 il contributo annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. Collegato lavoro Sono state recepite nel CCNL le modifiche apportate dalla legge in materia di conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro, valorizzando il ruolo degli enti bilaterali territoriali e fornendo, pertanto, un importante strumento al sistema organizzativo. INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Prova E’ stato prolungato il periodo di prova previsto per il IV e V livello,pari ora a 60 giorni, nonché per il VI e VII, http://www.newsliftletter.it/ Pagina 46 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 per una durata complessiva di 45 giorni . SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Permessi retribuiti Per i lavoratori che saranno assunti successivamente alla sottoscrizione dell’accordo, Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, le ore di permesso previste dai commi terzo e quarto dell’art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione. Viene, inoltre, precisato che in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro. Malattia L’ipotesi di accordo ha introdotto un intervento, unico tra tutti i contratti collettivi nazionali, che prevede la lotta agli abusi legati all’assenteismo per malattia potenziando tra l’altro le tutele a favore dei lavoratori colpiti da gravi patologie. In tale ottica è stato previsto che, ferma restando la durata del periodo di comporto di cui all’art. 175, il trattamento economico da corrispondere al lavoratore nei primi tre giorni di malattia (c.d. carenza), nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31dicembre), sia graduata nelle seguenti misure: 100% per i primi due eventi morbosi 50% per il terzo ed il quarto evento morboso a partire dal quinto evento tale trattamento economico cesserà di essere corrisposto. Inoltre, è stato recepito quanto previsto dall’art. 20 della legge n.133/2008 in tema di indennità economica di malattia. Si tratta di una previsione che necessita, tuttavia, per la sua operatività, di apposite indicazioni da parte dell’INPS. Preavviso Con il rinnovo del contratto del commercio 2011 sono cambiati i termini di preavviso per le dimissioni e licenziamento. fino a cinque anni di servizio compiuti: Quadri e I Livello 45 giorni di calendario Il e III Livello 20 giorni di calendario IV e V Livello 15 giorni di calendario VI e VII Livello 10 giorni di calendario Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti: Quadri e I Livello 60 giorni di calendario Il e III Livello 30 giorni di calendario IV e V Livello 20 giorni di calendario VI e VII Livello 15 giorni di calendario Oltre i dieci anni di servizio compiuti: Quadri e I Livello 90 giorni di calendario Il e III Livello 45 giorni di calendario IV e V Livello 30 giorni di calendario VI e VII Livello 15 giorni di calendario Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti http://www.newsliftletter.it/ Filisti Katiuscia Pagina 47 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Sintesi decisioni Riunione Commissione ASCENSORI 09 febbraio 2011 c/o UNI La giornata è iniziata al mattino con la riunione plenaria di tutta la Commissione Ascensori ed è proseguita al pomeriggio con la riunione del GL-9 “Revisione delle norme UNI 10411-1&2”. Nella riunione plenaria del mattino si sono trattati principalmente i seguenti punti: - Si approva il resoconto della precedente riunione del 12/11/2010 senza commenti - Il Presidente Ing. Tattoli comunica che la Kone non è presente alla riunione per protesta contro l’UNI per il nuovo regolamento in vigore dal 01/01/11. Lo stesso Tattoli prende atto della decisione della Kone, ma ricorda che la Commissione si riunisce esclusivamente per discutere di problemi squisitamente tecnici e non già “commerciali” e spera che la Kone ritorni sui propri passi e fornisca ancora il proprio contributo alla Commissione dell’UNI. - Il Presidente Tattoli comunica poi che l’emendamento A3 delle norme UNI EN 81-1/2 è armonizzato ed entrerà improrogabilmente in vigore dal 01/01/2012 e dunque da quella data gli ascensori dovranno essere messi in servizio conformi a tale emendamento. Comunica infine che è in revisione anche la Direttiva Ascensori 95/16/CE. - L’ing. Marchetti comunica infine che la norma 81-41 sulle piattaforme elevatrici è stata pubblicata ed è dunque operante a tutti gli effetti. - Tattoli introduce il problema relativo alla confusione esistente tra gli ascensori inclinati e gli impianti funiviari e tra gli ascensori privati e pubblici. Nell’attesa che ognuno raccolga le perplessità e le notizie sull’argomento, relaziona in proposito l’ing. Mazzoni, che conferma le incertezze e dice che preparerà un documento in proposito per la prossima riunione della Commissione. - Il Presidente del Gl-7 Allegra porta a conoscenza della Commissione la situazione di alcuni quesiti pervenuti ed in particolare ricorda che il quesito sulla manovra elettrica dì emergenza a porte aperte verrà presto esaminata dal CEN. Alla prossima riunione porterà una bozza di risposta sui quesiti pervenuti ed in particolare su un quesito relativo ad un trans-elevatore. - Infine il Presidente del GL-9 Corradini illustra il lavoro fatto dal gruppo da lui coordinato e chiede se nella revisione delle 10411, si debba tener conto solo della 81-21 o di tutte le altre norme. La maggioranza è per tener conto solo della norma 81-21. Espone poi il quesito pervenuto dal Ministero della Difesa su una interpretazione della norma UNI 10411 ed avuto il consenso della Commissione sulla risposta da dare, si impegna a formularla nella riunione del pomeriggio ed a farla inviare quanto prima al Ministero da parte della segreteria dell’UNI. Nel pomeriggio si svolge la riunione del GL-9 “Revisione delle norme UNI 10411-1&2”, che inizia con l’approvazione del resoconto della riunione del 12/11/2010. Si prepara poi la risposta da inviare al Ministero della difesa su una interpretazione data da un funzionario durante un collaudo ad un impianto modificato. Il quesito riguarda la possibilità di togliere i braccetti meccanici di comando del paracadute su un impianto a 4 funi su cui è stata sostituita la cabina e l’arcata. La risposta è affermativa in quanto tale dispositivo non era già obbligatorio secondo il vecchio DPR 1497/63 e la norma 81-1 non lo prevede, pur lasciando ancora l’obbligo del contatto di allentamento funi. Si passa poi a discutere i vari punti della bozza di modifica preparata da Varisco, tenendo conto al momento solo della norma 81-21 ma non tralasciando eventuali e importanti novità consolidate da altre norme, da sottoporre alla Commissione plenaria. La prossima riunione viene fissata per il pomeriggio del giorno 13/4/2011, dopo la riunione plenaria. Ing. Luciano Roccati Rappresentante UNION in seno alla Commissione UNI Ascensori http://www.newsliftletter.it/ Pagina 48 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter RESOCONTO RIUNIONE Ns.Rif.–Sigla RRS 13.XX - XX/yy Milano, 23 marzo 2011 Organo Tecnico Riunione (plenaria) dalla commissione “Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari” Luogo Data Ora UNI 9 febbraio 2011 9,30 inizio riunione Milano, Via Sannio 2 13.00 fine riunione ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione dell'Ordine del Giorno (O.d.G) 2. Approvazione resoconto precedente riunione svoltasi il 12 novembre 2010 3. Comunicazioni del Presidente e/o della segreteria 4. Attività di normazione CEN e ISO, riunioni del: - CEN/TC 10 del 25 e 26 novembre 2010 a Berlino (Report BFN10533 e Resolutions BFN10534) - CEN/TC 10/WG 1 del 26 e 27 gennaio 2011 a Bruxelles 5. Confronto sulla borderline tra ascensori inclinati e funicolari NOTA - I relativi documenti di supporto sono in UNIONE con codice da BFN10538 a BFN10543 6. Nomina di Luigi Gastaldi della SYNESIS nel CEN/TC 10/WG 4 in sostituzione di Pier Giorgio Doppioni 7. Attività del gruppo nazionale GL 7 “Interpretazioni alle EN 81”. 8. Attività del gruppo nazionale GL 9 “Revisione della UNI 10411-1&2” - relazione sull’attività svoltasi nella riunione del 12-11-2010 ; - presentazione, o eventuale approvazione, della risposta alla richiesta di chiarimento del MINISTERO della DIFESA sulla UNI 10411-1:2008 elaborata dal GL 9 9. Definizione della posizione nazionale sui documenti: - Revisioni quinquennali (scadenze ISO per il 15-03-2011 e UNI per il 25-02-2011) delle seguenti norma elaborate da ISO/TC 178: ISO 7465:2007 (Ed 4) Passenger lifts and service lifts -- Guide rails for lift cars and counterweights -- T-type ISO/TR 11071-1:2004 (Ed 2) Comparison of worldwide lift safety standards - Part 1: Electric lifts elevators) ISO/TR 11071-2:2006 (Ed 2) Idem - Part 2: Hydraulic lifts (elevators) ISO/TR 14799-1:2005 Comparison of worldwide escalator and moving walk safety standards Part 1: Rule by rule comparison ISO/TR 16764:2003 Lifts, escalators and passenger conveyors - Comparison of worldwide standards on electromagnetic interference/electromagnetic compatibility prEN ISO 25745-1 Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 1: Energy measurement and conformance (ISO/DIS 25745-1:2010)" (Scadenze CEN per il 11-04-2011 e UNI per il 01-04-2011) CEN/TC 10 doc. N 885 - Tolerance Request for prEN 81-22 (Scadenze CEN per il 1-03-2011 e UNI per il 11-03-2011) http://www.newsliftletter.it/ Pagina 49 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter FprCEN/TS 81-76 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passengers and goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of disabled persons using lifts (Scadenze CEN per il 13-04-2011 e UNI per il 2-04-2011) con presentazione di Iotti 10. Decisione in merito all’eventuale adozione in italiano della ISO 4190-1:2010 Lift (Elevator) installation – Part 1: Class I, II, III and VI lifts in sostituzione della precedente UNI ISO 41901:1983+A158:1986+A270:1988 11. Va ri e e d e v e nt ua li PRESENTI Tattoli Paolo Bottio Roberto Adami Umberto Allegra Rossano Andreani Giuseppe Bedetti Paolo Belletti Carlo Belloli Marco Bertolini Marco Bolognesi Mario Calvi Lorenzo Capra Giovanni Capra Ovidio Capuano Giovanni Ciani Antonio Ciborra Bruno Coretti Maurizio Corradini Roberto De Fusto Francesco De Mattia Michele De Nicolò Giuseppe Di Lillo Nicola Di Raddo Alessandro Doppioni Pier Giorgio Ferrari Marco Ferrarini Ivan Fossati Giorgio Gallo Pietro Alessandro Gasperini Elisabetta Gastaldi Luigi Imbimbo Antonio Iotti Giuseppe Linguiti Fausto Marchetti Marco Martinetto Marco Maspero Andrea (Sost. da Braga Marco Mazzoni Giorgio Migliavacca Silvia Nardi Roberto Novelli Daniele Palombaro Antonio Pasqualoni Alberto Pisano Vincenzo Ravaioli Roberto Roccati Luciano Rovetta Antonio Scaldaferri Luca Sodini Mauro Stablum Paolo http://www.newsliftletter.it/ PRESIDENTE/INAIL ex ISPESL Segretario UNI TUV ITALIA ALLEGRA ICOVER ASSOLIFT I.G.V. IMQ APAVE ITALIA cpm C.L.E. ALBERTO SASSI ESPERTO ELEVATORI LOGICO LIFT PROJECT NOVEL ANICA S.E.B. ANACAM CEA INAIL/ISPESL CNA OSAR CENPI SYNESIS OTIS FARMA GMV ELMA ASCENSORI LAFERT OSSERVATORE/SYNESIS MORIS ITALIA KOPPEL S.C.E.C.E.S. VIMEC EUROFINS - MODULO UNO MASPERO ELEVATORI ITALCERT ANIE/ASSOASCENSORI SELE ESPERTO OSSERVATORE/ S.C.E.C.E.S. C.S.D.M. Pisano ECO - EUROPEAN CERTIFYING ORG. UNION SVI SCHINDLER CO.N.P.I.A.I RINA Pagina 50 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 HANNO COMUNICATO DI NON POTER INTERVENIRE Bai Giuliano CERTIFICAZIONI Borgonovo Luca Paolo KONE Capra Mario M.I.R.A. Cavagnoli Eugenio KONE Crippa Gilberto KONE De Masi Vito KONE Eusebio Emanuele GRUPPO MILLEPIANI Faletto Luciano S.A.L.A. Nanetti Maurizio KONE Plicato Luca A.L.M.A. Segatta Carlo DOMOLIFT Varisco Giovanni KONE DECISIONI N° 1. Punto 1 dell’O.d.G. L’ordine del giorno viene completato con l’aggiunta del nuovo punto 10 riguardante l’eventuale adozione in italiano della ISO 4190-1: 2010 Lift (Elevator) installation – Part 1: Class I, II, III and VI lifts, così come riportato nel presente resoconto. N° 2. Punto 2 dell’O.d.G. Non avendo i presenti osservazioni da formulare né essendone pervenute per iscritto alla segreteria, il resoconto provvisorio della riunione del 12 novembre 2010 viene approvato senza modifiche diventando così definitivo. Punto 6 dell’O.d.G. La commissione ASCENSORI dell’UNI approva la nomina di Luigi Gastaldi nel CEN/TC 10/WG 4 in sostituzione di Pier Giorgio Doppioni che, comunque, continuerà a seguire i lavori nazionali. Punto 7 dell’O.d.G. La commissione concorda sulla necessità che, in prima istanza, la revisione della UNI 10411- 1&2 si basi essenzialmente sulla UNI EN 81-21, quindi sulle proposta presentate da Varisco. Punto 9 dell’O.d.G. Tenendo in considerazione il suggerimento proposto dalla segreteria, la commissione concorda di CONFERMARE la ISO 7465:2007 (Ed 4) Passenger lifts and service lifts -- Guide rails for lift cars and counterweights -- Ttype mentre si esprime con ASTENSIONI per i seguenti rapporti tecnici: ISO/TR 11071-1:2004 (Ed 2) Comparison of worldwide lift safety standards - Part 1: Electric lifts elevators) ISO/TR 11071-2:2006 (Ed 2) Idem - Part 2: Hydraulic lifts (elevators) ISO/TR 14799-1:2005 Comparison of worldwide escalator and moving walk safety standards - Part 1: Rule by rule comparison ISO/TR 16764:2003 Lifts, escalators and passenger conveyors - Comparison of worldwide standards on electromagnetic interference/electromagnetic compatibility. Punto 9 dell’O.d.G. Sul documento CEN/TC 10 N 885 - Tolerance Request for prEN 81-22 in scadenze CEN per il 1-03-2011 si esprime parere POSITIVO. Punto 10 dell’O.d.G. La commissione è d’accordo di adottare in italiano la ISO 4190-1:2010 Lift (Elevator) installation – Part 1: Class I, II, III and VI lifts per la quale la segreteria si dovrà attivare conseguentemente. N° 3. N° 4. N° 5. N° 6. N° 7. RELAZIONE SINTETICA TATTOLI dà il benvenuto ai presenti ringraziandoli per la partecipazione. Prima dell’inizio dei lavori, in seguito alla recente scomparsa dell’Ing. Felice Muccioli, TATTOLI cede la parola ai colleghi Andreani e Allegra che, a nome di tutti, lo ricordano come un importante esempio di http://www.newsliftletter.it/ Pagina 51 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 professionalità e competenza, sottolineandone le indubbie doti umane e considerandolo un importante punto di riferimento, sempre disposto a dare un aiuto o un semplice consiglio. La commissione Ascensori lo ricorda con immenso affetto. Punto 1. dell’O.d.G. Approvazione dell'Ordine del Giorno Vedere DECISIONE N° 1. Punto 2. dell’O.d.G. Approvazione resoconto riunione precedente Vedere DECISIONE N° 2. Punto 3 dell’O.d.G. Comunicazioni del Presidente e/o della segreteria La segreteria informa che: ha chiesto di far parte della commissione la LAFERT di San Donà del Piave, nella persone di Elisabetta Gasperini; è disponibile un sistema di riunioni via web (web-conference) per arricchire e facilitare le attività degli Organi Tecnici UNI o di altri gruppi operanti nell'ambito del Sistema UNI. L'obiettivo che UNI si è posto è quello di introdurre un prodotto che offra ampie funzionalità integrate, per l'uso a livello di riunioni di gruppi di lavoro tecnico. Tale strumento non potrà attualmente sostituire le riunioni fisiche ma, in certi casi, potrà servire per facilitare i lavori su argomenti specifici, allo studio di piccoli gruppi di lavoro; in anticipo rispetto alla comunicazione ufficiale che seguirà a fine mese, sono state stampate le versioni italiane della: EN 81-1&2:1998+A 3:2009 e EN 115-1:2008+A1:2010 Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 1: Costruzione e installazione mentre la stampa della relative parte 2 Regole per il miglioramento della sicurezza scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti è stata assicurata per la metà del mese di febbraio 2011; recentemente l’Unione Europa ha riconosciuto l’importanza della normazione tecnica in genere e in particolare l’attività svolta a supporto delle varie Direttive Nuovo Approccio. Nello stesso tempo ha ribadito i principi della normazione basati sulla volontarietà, sulla rappresentanza nazionale e sviluppata da istituzioni private (ma riconosciute). In particolare ogni volta che è in gioco l’interesse pubblico, includere le posizioni di tutti i soggetti interessati (societal stakeholders) in maniera appropriata. Alla luce di ciò sono state aggiornate i due Regolamenti “chiave”, quello sullo svolgimento dell’attività di normazione in genere e quello specifico sull’attività della Commissione Centrale Tecnica (CCT) e dei Gruppi Settoriali che sovraintende al “sistema normazione” UNI, entrambi formalmente approvati dagli Organi Direttivi UNI (Giunta e Consiglio) e dalla CCT. Le novità più significative inserite nei due suddetti Regolamenti sono: l’inserimento di una “inchiesta preliminare” per ogni lavoro che si intende avviare con lo scopo sia di informare sia di coinvolgere, positivamente ma anche negativamente, i possibili soggetti interessati; la possibilità di coinvolgere, in presenza di posizioni contrastanti non risolte dall’organo tecnico (OT), il Gruppo Settoriale in vari momenti dei lavori. Scopo di tale gruppo è quello di facilitare il raggiungimento del consenso. Precedentemente esso era chiamato in causa solo in presenza di commenti tecnici scritti emersi dall’inchiesta pubblica; la possibilità di presentare “Appello” nel caso la parte interessata esterna che si è espressa durante l’inchiesta preliminare iniziale o quella pubblica conclusiva non fosse soddisfatta; definito la figura del membro “osservatore”, ovvero colui che, a nome di un socio UNI, partecipa solo ai lavori europei di competenza e non, necessariamente, a quelli di interfaccia nazionali. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 52 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Qualora si ravvedesse la necessità di un suo contributo anche a livello nazionale, egli verrebbe inserito nell’OT, appunto, come membro osservatore senza possibilità di voto; definito i criteri di approvazione per le decisioni da prendere sui vari documenti quando sussistono entrambe delle seguenti condizioni: assenza di ferme opposizioni di uno o più membri dell’OT, almeno il 75% dei votanti, la percentuale necessaria per l’approvazione di qualsiasi documento normativo, tenendo presente che, anche se non esplicitato, vale il principio del “silenzio-assenso”; definito, in 18 mesi, la durata per l’elaborazione di un progetto, dalla data di inizio lavori alla sua approvazione da parte dell’OT competente; la possibilità di “componenti temporanei”: persone che, pur non rappresentando soci UNI, possono fornire un contributo significativo alla elaborazione di uno specifico progetto di norma; possibile coinvolgimento delle “componenti significative” che rappresentano interessi rilevanti che possono essere influenzati dai lavori normativi da individuarsi, per uno specifico argomento, sulla base degli “interesse in gioco” (sociale, ambientale e altro). A seguito delle novità inserite nei nuovi Regolamenti UNI, TATTOLI informa che KONE ha deciso di sospendere temporaneamente la partecipazione dei propri rappresentanti alle commissioni “Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari” dell’UNI. Il motivo di tale decisione deriva dal fatto che KONE non condivide talune affermazioni che sono contenute nel REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI NORMAZIONE DA PARTE DEL SISTEMA UNI, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2011. La comunicazione di tale decisione è stata dettagliata in una lettera inviata alla presidenza UNI che ha emanato il Regolamento e non alla Commissione che, attraverso TATTOLI stesso, è stata solo informata di tale decisione. Scaturisce ampio confronto a seguito della quale la commissione Ascensori dell’UNI auspica che tale sospensione della partecipazione sia solo temporanea. La commissione Ascensori dell’UNI, nell’auspicare che tale sospensione della partecipazione sia solo temporanea, concorda che la riunione odierna, così come le precedenti e le future, si svolgono per discutere/sviluppare esclusivamente la normativa tecnica inerente la sicurezza e qualità dei prodotti di competenza della commissione stessa. Punto 4. dell’O.d.G. Attività di normazione CEN e ISO TATTOLI relaziona sull’ultima riunione del CEN/TC 10/WG 1 (in unione come BFN10563) che si è svolta a gennaio 2011 a Bruxelles. In particolare la decisione di avviare i lavori sulle due nuove norme “quadro”, ovvero la EN 81-20 e la EN 81-50 che cambieranno notevolmente l’approccio normativa, se non nella sostanza. Invita quindi i presenti a porre particolare attenzione all’indice degli argomenti che costituiranno le nuove norme. Appena possibile sarebbe sua intenzione illustrare il contenuto delle due nuove norme un po’ più in dettaglio di quanto sta facendo ora. Inoltre informa che l’applicazione del nuovo Aggiornamento 3 delle EN 81-1&2 è stato posticipato di 6 mesi per cui è possibile utilizzare le “vecchie” versioni delle norme fino al 31 dicembre 2011. IOTTI relaziona sull’ultima riunione del CEN/TC 10/WG 6, in particolare sulla modifica del prEN 81-76 e anticipa che al punto 9 sarebbe sua intenzione illustrare il contenuto del progetto stesso. MARCHETTI aggiorna i presenti sullo stato dell’arte della EN 81-41 informando che l’appello del DIN è stato respinto e che la EN 81-41 è stata pubblicata a dicembre 2010. Tale norma è stata adottata dall’Inghilterra. La segreteria informa che Nanetti, già impossibilitato ad essere presente, gli ha fatto avere le minute della riunione CEN/TC 10/WG 4 tenutasi a Berlino il 19-20 Gennaio, 2011, disponibile in UNIONE. La risoluzione decisa al CEN/TC 10 Plenary meeting di novembre 2011 di estendere il periodo di revisione delle FprEN 12015 e prEN 12016 è stata cancellata per cui si è reso disponibile ad approfondire i motivi. Nanetti avrebbe intenzione di relazione alla prossima riunione UNI. BELLOLI relaziona sul documento L-POS-1-007 -04 (approvato dal NB-L) che concerne le modalità di test dei dispositivi contro i movimenti incontrollati delle cabine (sostituisce il precedente NB-L/POS 1/002). http://www.newsliftletter.it/ Pagina 53 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Punto 5. dell’O.d.G. Confronto sulla borderline tra ascensori inclinati e funicolari Collegandosi al resoconto della riunione tenutasi a Bruxelles il 7 dicembre 2010 redatto atto a Marocchi (BFN10543) sul confine di applicazione tra la Direttiva Ascensori e quella sulle Funivie per gli ascensori inclinati, TATTOLI informa di aver ritenuto opportuno coinvolgere la commissione di questa possibile sovrapposizione benché ritenga che l’interesse presente sia limitato e che al momento sia una questione di tipo legislativo e non normativo, Invita quindi i diretti interessati, rappresentati da Maspero e da Mazzoni, a precisare meglio i termini della questione. Successivamente si aggregano altri membri della commissione al fine di definire la possibile differenza tra impianto ferroviario e ascensore inclinato senza però trovare una possibile soluzione tecnica condivisibile. Preso atto che al momento non è richiesto un parere alla commissione Ascensori e che a tale confronto partecipano gli esperti europei del CEN/TC 10, in linea di massima si concorda con l’indirizzo indicato dallo stesso CEN/TC 10 così come riportato nella riunione del dicembre 2010 sopra citata. Punto 6. dell’O.d.G. Nomina di Luigi Gastaldi della SYNESIS nel CEN/TC 10/WG 4 La segreteria informa che Doppioni ha espresso il desiderio di essere sostituito nel CEN/TC 10/WG 4 dal suo collaboratore Luigi Gastaldi, assicurando però la sua partecipazioe a livello nazionale. Precisa inoltre che, secondo le disposizione contenute nella nuova versione dei Regolamenti, ciò è possibile previa approvazione della commissione. Cosi’ facendo Gastaldi sarà inserito come “osservatore” nell’organico della commissione stessa. TATTOLI invita quindi la commissione ad esprimersi e allo scopo si prende la DECISIONE N° 3 Punto 7. dell’O.d.G. Attività del gruppo nazionale GL 7 “Interpretazioni alle EN 81”: ALLEGRA informa che, così come concordato, il chiarimento N° 153 è stato inviato al WG 2 del CEN/TC 10. Si attende quindi la loro risposa in merito. ALLEGRA prosegue illustrando un quesito riguardante il pericolo di caduta verticale superiore a 3 m di una piattaforma elevabile. Tale quesito è stato presentato 2 volte dall’interessato perché considerato non sufficientemente chiaro. Generalmente i nostri macchinari vengono realizzati per il superamento delle barriere architettoniche e a quanto mi è dato sapere, ricadono nella circolare n°157296 del 14 aprile 1997. ( Montacarichi e Piattaforme elevatrici per disabili ) Il mio dubbio realizzativo riguarda non ai montacarichi ( in quanto trasportano solo materiale), ma alle piattaforme elevatrici. Piattaforme elevatrici per disabili per la stessa circolare, non dovrebbero avere limitazioni sull’allegato IV della direttiva macchine 2006/42 CE. Il nostro problema nasce quando un cliente, non disabile, vorrebbe realizzare una piattaforma elevatrice per persone senza invalidità e quindi ricadiamo in direttiva macchine ( la macchina comunque viene concepita e realizzata nello stesso identico progetto di quella per invalidi ). Direttiva attuale: Direttiva 2006/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ( rifusione) Articolo 24 – Modifica della direttiva 95/16/CE Par. 3 Esclusioni: gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0.15 [m/s] “Sollevamento persone” Dalla direttiva macchina, nell’allegato IV si fa riferimento alle categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all’articolo 12, paragrafi 3 e 4. Punto 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri. 1. Montante ORI: http://www.newsliftletter.it/ Pagina 54 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Per un montante con pericolo di caduta superiore a 3 [m], non esiste una norma di tipo C, quindi l’analisi viene effettuata in funzione della sola direttiva macchine. Rimane da considerare la presenza di un ipotetica tromba di contenimento che potrebbe eliminarmi il pericolo di caduta di 3 [m]? Allegato IV, Punto 17, Articolo 12, punto 4 - Procedura d’esame allegato IX à deposito del fascicolo tecnico presso l’ente. Il rischio di caduta inteso per un eventuale operatore dal macchinario, secondo la direttiva, viene inteso che una volta al piano l’operatore non deve cadere al di fuori della macchina per 3 [m] o parla del cedimento strutturale del macchinario stesso? Ritiene che il quesito non sia di competenza del gruppo da lui coordinato, quindi della stessa commissione, perché non si tratta di interpretazione di una norma bensì di una Direttiva per cui propone che la segreteria risponda in tal senso precisando, eventualmente che è in corso di armonizzazione la norma EN 81-41 inerente le piattaforme verticali per disabili. ALLEGRA riprende il contenuto del doc. CEN/TC 10 N 886/887 - Interpretation N 597 (EN 81- 1:1998+A3) e ne illustra il suo punto di vista che viene in parte condiviso ma considerato perfezionabile per cui si decide di discuterla in ambito GL 7 al fine di definire la posizione italiana entro il termine previsto per la votazione. NOTA della SEGRETERIA – Sul documento CEN/TC 10 N 886/887 - Interpretation N 597 (EN 811:1998+A) è stato votato negativamente con il seguente commento: "The installed balaustrade is not in compliance with the requirement of clause 8.13.3.5 of EN 811&2:1998+A3". ALLEGRA informa che la commissione è stata coinvolta dal seguente richiesta di chiarimento al quesito 590/12/02 che riguardava le distanze di sicurezza in fossa e testata punti 5.7.1.1 e 5.7.3.3 UNI EN 81.1-2 rivelatasi poi essere un chiarimento ANACAM che, a sua volta, si rifaceva all'interpretazione CEN/TC 10 N 565 e alla quale risponderà la segreteria senza formalizzare la risposta come interpretazione UNI. Si rimanda quindi alla sua nota completa riportata in ALL. 1. Prima di chiedere l’argomento TATTOLI informa che i pareri inoltrati al WG1 nel 2010 verranno discussi durante la riunione del WG 1 a marzo 2011. Su quesito posto da Sarti riguardo la certificazione di esami di tipo per serratura, essendo un quesito delicato, si decide di approfondire la questione nell’ambito del GL 7. ALLEGRA rammenta che risulta ancora in sospeso il seguente quesito: ... sono proprietario di un appartamento a Roma, acquistato circa 16 mesi fà, direttamente dal costruttore. Questo stabile di nuovissima costruzione, è dotato di ascensore per 5 piani di tipo idraulico (...omissis...), che non dispone di sistema automatico di riporto al piano dell'ascensore in caso di mancanza di corrente e altro. Ultimamente una Sig.ra è rimasta dentro lo stesso per mancanza di corrente e hanno faticato per farla uscire dopo diverso tempo. L' Amministratore sostiene che è necessario prevedere l'installazione sugli ascensori di dispositivo di sicurezza per riportare l'ascensore al piano qualora si fermasse. La mia domanda è questa: L'ascensore non doveva essere già dotato di questo dispositvo? Perchè ora il Condominio deve farsi carico di questa spesa? Sostanzialmente le norme che regolamentano la sicurezza degli ascensori, consideri 2 anni, non prevedevano già allora l'installazione di questi dispositivi, quindi la spesa in questo caso è del costruttore? il quale viene rinviato al GL 7 affinché definisca una risposta adeguata e la faccia inviare all’interessato direttamente dalla segreteria senza strutturarla come chiarimento, non essendo considerabile come tale. NOTA della SEGRETERIA – Successivamente il GL 7 ha formulato la seguente risposta: "La norma UNI EN 81-2 che detta le regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori idraulici non prevede un dispositivo automatico di riporto al piano in caso di mancanza di alimentazione elettrica. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 55 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Un ascensore idraulico privo del dispositivo di riporto al piano in caso di mancanza di alimentazione elettrica non è per tale motivo da considerare non conforme alle norme tecniche armonizzate europee di riferimento.". Punto 8a. dell’O.d.G. Attività del gruppo nazionale GL 9 “Revisione della UNI 10411-1&2”, relazione sull’attività svolta nella riunione precedente CORRADINI informa che nella riunione precedente il gruppo si è soffermato sul punto 4.2, mediante animato confronto per quasi tutta la durata della riunione, su aspetti non proprio pertinenti EN 81-21. Fa presente che benché la richiesta iniziale presentata fosse quella di rivedere la UNI 10411 alla luce dei requisiti della nuova EN 81-21, il gruppo tende a rivedere il contenuto nella sua completezza. Di massima, sarebbe disponibile a considerare eventuali aspetti specifici di altre norme ma in una fase successiva e previo mandato della stessa commissione. Chiede quindi un parere ai presenti affinché sappia come comportarsi per i lavori successivi. La commissione si esprime quindi con la DECISIONE N° 4. Punto 8b. dell’O.d.G. Attività del gruppo nazionale GL 9 “Revisione della UNI 10411-1&2”, chiarimento al MINISTERO della DIFESA CORRADINI informa che il Ministero della Difesa ha richiesto un parere sull’applicazione del punto 4.2.1.1 della UNI 10411-1:2008. Constatato che è stato distribuito solo ai membri del GL 9 (ora anche in UNIONE per la U85 con codice BFN10576) ne illustra sinteticamente lasciando poi la parola ad Andreani che, avendo seguito di persona l’operazione, precisa ulteriormente e dettagliatamente il contenuto. Per reciproca comodità si rimanda alla nota inviato dallo stesso Andreani. PREMESSA Si tratta di un ammodernamento eseguito su un gruppo di 4 impianti ascensore presso il Ministero dell’Aeronautica a Roma e precedentemente collaudati. Tali impianti hanno già subito, nel corso degli anni passati, la sostituzione di alcuni componenti (quadro, argano, ecc...). In questa fase, invece, si è proceduto alla sostituzione delle funi di trazione, del limitatore di velocità, delle pulegge di rinvio (trattasi di impianti macchina in basso), della cabina, dell’operatore porte di cabina e dell’intera arcata comprensiva di dispositivi paracadute bidirezionali (anche contro l’eccesso velocità in salita della cabina). Le dimensioni della nuova cabina hanno determinato un aumento di portata da 900 kg a 945 kg (pari al 5%) mentre il peso complessivo della nuova cabina (comprensivo di operatore porte ed arcata) è passato da 960 kg a 1020 kg con conseguente ribilanciamento del contrappeso. Considerando anche un aumento del peso complessivo delle funi, passate da n°4 Ø13 a n°5 Ø13 si è verificato un aumento del carico stato sulle funi (lato cabina) inferiore del 10%. Detto quanto sopra si è proceduto alla modifica dell’impianto in accordo al punto 4 della norma UNI 10411-1:2008 installando, quindi, un’arcata realizzata da CENTODUCATI dotata di contatto per l’allentamento funi. CONSIDERAZIONI GENERICHE Le modifiche che si apportano ad un impianto ascensore, già in precedenza collaudato, devono necessariamente essere seguite da una dichiarazione di conformità alla “Regola dell’Arte”. Ciò è richiamato nell’art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n°37 (ex Legge n°46/90). In tale articolo, al comma 1, si dichiara che “Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6”. Il citato art.6, invece, recita al comma 1 che “Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente, e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte”. Per quanto ritengo che, realizzando una modifica di un impianto ascensore preesistente in accordo alla norma UNI attualmente in vigore (UNI 10411-1:2008 “Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti) si abbia presunzione di conformità al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90) e che quindi si possa ritenere la modifica effettuata e realizzata secondo la Regola dell’Arte, cioè secondo i termini di Legge. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 56 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 CONSIDERAZIONI SPECIFICHE In merito alla questione in essere, ovvero quella della sostituzione dell’arcata di cabina con conseguente eliminazione del dispositivo di azionamento del dispositivo paracadute dell’ascensore anche per allentamento delle funi, ritengo che essa sia stata realizzata in pieno rispetto della UNI 10411-1:2008 punto 4.2.1.1 che richiede, nella modifica, di mantenere il contatto di allentamento delle funi (“Il contatto per allentamento anche di una fune, se esistente, deve essere mantenuto. Tale contatto deve essere mantenuto anche in caso di sostituzione contemporanea della cabina e dell’intelaiatura.”). Faccio presente che l’intero punto 4 della stessa norma è stato rispettato e ciò induce, a mio parere, a considerare aumentata la sicurezza dell’ascensore considerato nella sua interezza. Infatti, pur avendo virtualmente diminuito la sicurezza dell’arcata di cabina eliminando il dispositivo citato, si sono installati paracadute certificati e marcati CE del tipo a doppio effetto (ovvero azionabili sia in salita sia in discesa). Non è da sottovalutare che a collaudo gli impianti erano dotati di n°4 funi Ø13 mentre oggi viaggiano con n°5 funi Ø13 e se si considera anche che il carico di rottura delle nuove funi sia notevolmente aumentato (a parità di diametro) rispetto alle funi installate a collaudo si può ritenere l’ascensore più sicuro. Oltre a tutto quanto sopra esposto, ritengo utile considerare anche un ulteriore aspetto, ovvero quello che si riferisce alla notevole difficoltà (se non addirittura impossibilità) di reperire sul mercato, arcate di nuova costruzione dotate del dispositivo in questione. Ciò è dovuto proprio da quello che consentono le nuove norme tecniche (UNI EN 81-1:2008) e, quindi, per una facilità di costruzione, montaggio e manutenzione, i costruttori hanno ritenuto di non corredare più le nuove arcate di tale dispositivo (costituito da bilancieri, tiranti, staffette, giunzioni, perni, anelli, ecc...). CONSIDERAZIONI FINALI Il mio parere è che la ditta abbia eseguito la modifica applicando correttamente la norma tecnica di riferimento (UNI 10411-1:2008) e che la stessa non necessiti, per il punto in questione, di nessun tipo di revisione e/o integrazione. CORRADINI precisa che il GL 9 si è allineato sul parere positivo espresso e chiede alla commissione di avere mandato per poter formulare dettagliatamente la risposta positiva da inviare al Ministero della Difesa. NOTA DELLA SEGRETERIA - Per conoscenza si riporta la risposta formulata dal GL 9 e inviata al Ministero della Difesa: In merito al quesito posto si precisa che la UNI 10411-1 è stata ottemperata correttamente anche nel punto 4.2.1.1 dove nomina il solo contatto elettrico per l'arresto del macchinario e non l'installazione del dispositivo meccanico di controllo della rottura e/o allentamento delle funi. Punto 9. dell’O.d.G. Definizione della posizione nazionale sui documenti Su tali proposte la commissione ASCENSORI si esprime prendendo la DECISIONE N° 5 e N° 6. Mediante lucidi (in UNIONE come BFN10575) IOTTI illustra il contenuto del prCEN/TS 81-76 Evacuazione dei disabili dagli edifici usando gli ascensori. Dovendosi esprimere un parere al CEN entro il 13 aprile 2011, IOTTI invita la commissione ad esprimere un voto positivo ma con commenti che potrebbe preparare sulla base dei dubbi espressi e indicati sui lucidi medesimi che, per comodità, vengono di seguito riportati: Il documento al punto 1.4.b afferma che per quanto applicabili, andranno rispettate le EN 81-1 o 2, e le EN 81-70 e EN 81-73.Ma chi stabilisce quali punti specifici di esse andranno applicati, a maggior ragione che in precedenza si è scritto che sta alle autorità nazionali stabilire le caratteristiche degli ascensori, ivi compresi dimensioni della cabina e delle porte? La commissione accoglie l’invito per cui da mandato allo stesso Iotti di formulare appropriate osservazioni. DOPPIONI informa che i sistemi di comunicazione specificati nel prCEN/TS 81-76 sono diversi sia da quelli richiesti dalla legislazione vigente e dalla UNI EN 81-72, a sfavore del progetto. Per il prEN ISO 25745-1 Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 1: Energy measurement and conformance la cui scadenze CEN è per il 11-04-2011, si ritiene opportuno attenersi a quanto esprimeranno gli esperti che più di tutti hanno seguito i lavori (Faletto e Nanetti). http://www.newsliftletter.it/ Pagina 57 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Punto 10. dell’O.d.G. Definizione della modalità di adozione del FprCEN/TS 81-11: La segreteria informa di aver individuato la nuova versione della ISO 4190-1:2010 Lift (Elevator) installation – Part 1: Class I, II, III and VI lifts, che sostituirebbe la precedente UNI ISO 41901:1983+A158:1986+A270 del 1988, in quel tempo di competenza della commissione Edilizia. Quindi le soluzioni possibili sono o recepire la nuova versione, ritirando conseguentemente la precedente UNI ISO o ritirare la vecchia senza sostituzione. Dopo veloce scambio di opinioni si prende la DECISIONE N° 7. Punto 11. dell’O.d.G. Varie ed eventuali: calendario riunioni 2011 A causa della sovrapposizione con le attività europee del CEN/TC 10 e relativo WG 1 la riunione fissata inizialmente per il del 22 novembre 2011 viene sposta al 29 per cui i prossimi impegni risultano essere: 13 aprile 2011, 23 giugno 201 1, 15 settembre 201 1, 29 novembre 2011. TATTOLI ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione chiude quindi la riunione alle ore 13 circa. DOCUMENTI DISTRIBUITI IN RIUNIONE NESSUNO DOCUMENTI ALLEGATI AL RESOCONTO RIUNIONE ALL. 1: Proposta ALLEGRA alla richiesta chiarimento di Genoli ALL. 1 al RES-COM del 9-02-2011 Proposta do ALLEGRA alla richiesta di chiarimento formulata da Enzo Genoli – R.F.I. Egr. Commissione UNI, desidero, se possibile, un chiarimento in merito alla Vs. risposta al quesito 590/12/02 che riguardava le distanze di sicurezza in fossa e testata punti 5.7.1.1 e 5.7.3.3 UNI EN 81.1-2. Prendendo in considerazione la sola fossa di un ascensore è giusto interpretare in quella risposta che la minima distanza di sicurezza, ad ammortizzatori totalmente compressi, tra le parti più basse dell’ascensore e il fondo fossa debba essere di 1 m (somma della minima distanza verticale 0,50 m e minima grandezza del parallelepipedo rettangolo 0,50 m x 0,60 m x 1 m) e che quindi un ascensore che presenta una distanza di sicurezza inferiore debba considerarsi a fossa ridotta? Grazie Il parere in questione non è di competenza della Commissione UNI Ascensori e montacarichi, in quanto è stato emesso nel 2002 dalla Direzione Tecnica di ANACAM: Quesito n° 590/12/02 Le norme EN 81-1:1998 e EN 81-2:1998, nel punto 5.7.1.1 d) (e anche 5.7.2.2 c) nella EN 81-1:1998), stabiliscono che per la testata: "deve esistere sopra la cabina uno spazio sufficiente per sistemare un parallelepipedo rettangolo di almeno 0,50 m x 0,60 m x 0,80 m, poggiante su una delle sue facce", e nel punto 5.7.3.3 a) (e 5.7.2.3 a) nella EN 81-2) per la fossa: "deve esistere nella fossa uno spazio sufficiente che possa accogliere un parallelepipedo rettangolo di almeno 0,50 m x 0,60 m x 1,0 m appoggiato su una delle sue facce". Si domanda per quali ragioni le dimensioni siano diverse per la fossa e per la testata. Risposta Il CEN/TC 10/WG1 ha valutato la situazione nell'interpretazione n. 565, giungendo alla conclusione che lo spazio libero di sicurezza effettivamente disponibile è il risultato di una combinazione di requisiti. Nella testata del vano di corsa esso è rappresentato dal parallelepipedo rettangolo 0.5 m x 0.6 m x 0.8 m insieme alla distanza minima verticale di 1.0 m sopra le aree di stazionamento. Nella fossa è invece la combinazione del parallelepipedo rettangolo 0.5 m x 0.6 m x 1.0 m insieme alla distanza minima verticale di 0.5 m. Entrambe le combinazioni portano a volumi sufficienti per gli spazi di sicurezza necessari. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 58 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Possiamo tuttavia esprimere le seguenti considerazioni. Il parere sopra riportato richiama correttamente il contenuto dell’interpretazione CEN n. 565 la quale trae origine dalla diversità delle dimensioni dello spazio minimo di rifugio richiesto dalle norme UNI EN 81-1/2 a seconda che ci si trovi in fossa piuttosto che sul tetto della cabina. Riportiamo l’interpretazione CEN n. 565: Sulla scorta delle valutazioni dei rischi elaborate dal CEN durante la stesura delle norme armonizzate NON è richiesta un’altezza maggiore di 0,5 m tra le parti più basse sotto la cabina e il pavimento della fossa, in quanto il volume di rifugio di 0,5 x 0,6 x 1m posizionato con il lato di 0,5 m in altezza consente al manutentore di assumere una posizione di sicurezza sdraiandosi su un fianco, senza che questa altezza vada a sommarsi alla distanza tra le parti più basse sotto la cabina e il pavimento della fossa. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 59 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Diversamente sul tetto della cabina, sul quale possono essere disposte altre apparecchiature, e potendosi trovare in movimento in salita, la norma richiede per la testata un volume di rifugio diverso, combinato con l’altezza di 1 m richiesta sopra un’area di stazionamento di 0,12 mq, la cui più piccola dimensione non deve essere minore di 0,25 m. (es. 0,30 x 0,40 m) che può compenetrare il volume di rifugio (senza sommarsi allo esso), e che permette di rannicchiarsi in piedi. Gli impianti che presentano queste caratteristiche NON sono pertanto da intendersi con fossa ridotta. Nota: Le dimensioni dei volumi di rifugio e delle distanze di sicurezza sono attualmente in fase di revisione in ambito CEN. Novara, 9 febbraio 2011 Rossano Allegra http://www.newsliftletter.it/ Pagina 60 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E DEGLI INCENTIVI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, DEGLI INTERVENTI DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DI AREE DI CRISI, DEGLI INCENTIVI PER LA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 118 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, recante delega al Governo per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; Visto il regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998; Visto il regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999; Considerato che tra le finalità della delega, di cui all’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 99 del 2009 è individuata la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale e l’intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno; Considerato altresì che tra i principi e criteri direttivi della delega è indicata l’attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del …; Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, espressi nelle sedute del; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …; Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI CAPO I DEFINIZIONI GENERALI E PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE ART. 1 (Ambito di applicazione e finalità) 1. Il presente decreto disciplina gli interventi a sostegno al sistema produttivo di competenza del Ministero dello sviluppo economico, di seguito Ministero, finalizzati allo sviluppo del territorio, alla crescita del sistema produttivo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, di seguito PMI, alla promozione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alla reindustrializzazione delle aree di crisi e al salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà. 2. Gli interventi di cui al presente decreto sono disciplinati nel rispetto della normativa dell’Unione europea e possono essere: a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettere a) e b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di seguito Trattato; http://www.newsliftletter.it/ Pagina 61 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 b) aiuti riconducibili alle categorie dichiarate compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato, ed esenti dall’obbligo di notifica alla Commissione europea, di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato; c) aiuti ‘de minimis’; d) aiuti soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione europea, di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato; e) azioni di contesto, anche di natura infrastrutturale. ART. 2 . (Coordinamento degli interventi statali e regionali a sostegno del sistema produttivo) 1. Gli interventi di cui all’articolo 1 sono definiti e attuati nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e perseguono, per effetto dell’accessibilità alle agevolazioni da parte della generalità delle imprese e della dimensione delle risorse finanziarie utilizzate, interessi strategici in rapporto all’equilibrio economico generale del Paese. 2. Gli interventi di cui all’articolo 1 sono definiti e attuati in modo da favorire la compartecipazione finanziaria delle Regioni, nonché il coordinamento e l’integrazione con gli interventi regionali a sostegno del sistema produttivo. 3. Gli interventi congiunti dello Stato e delle Regioni sono definiti attraverso la stipula di accordi di programma nei quali sono stabilite le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni e la partecipazione al finanziamento degli interventi a carico dei rispettivi bilanci. ART. 3 (Strumenti di programmazione e indirizzi generali) 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di seguito Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il programma triennale degli interventi statali a sostegno del sistema produttivo. Il programma, in coerenza con la programmazione europea e nazionale in materia di stabilità della finanza pubblica, di riforme per la crescita e di fondi strutturali, stabilisce: a) gli obiettivi di sviluppo del sistema produttivo, articolati con riferimento a criteri territoriali o tematici, e individuati in relazione all’analisi degli elementi di debolezza e delle potenzialità di crescita del sistema medesimo, nel contesto dello scenario economico internazionale e nazionale; nel programma sono distintamente specificati gli obiettivi di sviluppo che si riferiscono in modo esclusivo al Mezzogiorno; b) le tipologie di intervento e i settori economici eventualmente destinatari di specifici interventi; c) per ciascuno degli obiettivi di cui alla lettera a), il quadro delle risorse complessivamente disponibili, in relazione ai finanziamenti dello Stato, dell’Unione europea, delle regioni, degli enti locali e di soggetti privati. 2. Sulla base del programma triennale di cui al comma 1, il Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il programma annuale. Il programma annuale definisce, con riferimento a ciascun obiettivo, gli interventi da adottare e, per ciascun intervento, l’ammontare delle risorse finanziarie ad esso destinate, distinte per risorse di provenienza statale o derivanti da finanziamenti europei, regionali, degli enti locali e di soggetti privati. Nel programma sono distintamente specificati gli interventi che si riferiscono in modo esclusivo al Mezzogiorno. 3. Il programma annuale è adottato con decreto del Ministro entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. 4. Gli atti di programmazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo di cui ai commi 1 e 2 sono definiti nel rispetto dei seguenti indirizzi generali: a) ricorso a meccanismi automatici di agevolazione, con particolare riferimento all’utilizzo di procedure di fruizione dell’aiuto mediante buoni o voucher, nel caso di interventi finalizzati alla promozione degli investimenti da parte delle PMI o di interventi di limitato ammontare finanziario unitario rivolti a un’ampia platea di beneficiari; b) ricorso a modalità di intervento basate su progetti, nel caso di investimenti che perseguano obiettivi selettivi di innovazione o comunque di rafforzamento competitivo del sistema produttivo; c) ricorso a modalità di intervento basate su procedure negoziali, nel caso di singoli programmi d’investimento di grandi dimensioni, caratterizzati da un rilevante impatto per lo sviluppo del Paese; http://www.newsliftletter.it/ Pagina 62 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 d) destinazione alle PMI di una quota di risorse non inferiore al 50 per cento del complesso delle risorse disponibili; e) preferenza per le iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo, ivi compresa l’innovazione gestionale e organizzativa; f) contributo alla crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, attraverso il superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, e adeguata diffusione degli investimenti produttivi nell’intero territorio nazionale; g) specifica attenzione alle aggregazioni di imprese, mediante contratti di rete o consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorare la capacità competitiva e innovativa e a incrementare la quota di mercato delle singole imprese e dell’aggregazione nel suo complesso, nonché ai distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi; h) promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali. 5. Gli atti di programmazione di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere interventi rivolti al sostegno della domanda di beni e servizi. ART. 4 (Definizione e attuazione degli interventi) 1. Gli interventi individuati negli atti di programmazione di cui all’articolo 3, sono definiti con decreti di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con i Ministri competenti relativamente ai settori economici destinatari di specifici interventi. Con i decreti il Ministro, in coerenza con gli atti di programmazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea e nei limiti delle risorse disponibili per ciascun intervento, può: a) stabilire specifici ambiti tematici di attuazione degli interventi o, nell’ambito dell’importo complessivo dell’intervento, riservare fondi per specifiche finalità; b) specificare: 1) i soggetti che possono essere ammessi a fruire degli interventi; 2) i programmi di investimento e le attività ammissibili; 3) termini minimi e massimi relativi alla durata dei programmi e delle attività; 4) le spese ammissibili all’agevolazione; 5) la forma e la misura delle agevolazioni, eventualmente fissata in modo forfetario, e le modalità di erogazione; c) prevedere eventuali specifici limiti minimi e massimi per gli investimenti ammissibili; d) fissare modalità e termini per la presentazione delle domande; e) definire le procedure per l’istruttoria delle domande pervenute e i criteri di selezione e valutazione. 2. Gli interventi definiti con i decreti di cui al comma 1 sono attuati con le modalità previste dai decreti medesimi, anche mediante l’adozione di bandi da parte del Ministero. Con le modalità previste dai decreti di cui al comma 1 ovvero nei bandi di cui al presente comma possono essere sollecitate manifestazioni di interesse. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nella forma di una o più categorie di aiuti trasparenti, anche combinate fra loro, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 1 e dai bandi di cui al comma 2. 4. I decreti e i bandi di cui al presente articolo sono notificati alla Commissione europea nei casi previsti dalla disciplina dell’Unione europea. ART. 5 (Progetti strategici per lo sviluppo e la competitività) 1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 1 può essere programmata e finanziata l’attuazione di progetti strategici di rilevante interesse per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo, relativi a specifiche aree territoriali o tematiche, individuate negli atti di programmazione di cui all’articolo 3. 2. I progetti di cui al comma 1 devono qualificarsi: a) per la rilevanza dell’area territoriale o tematica prescelta in relazione allo sviluppo e alla competitività dell’economia nazionale; b) per la promozione di investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione; c) per la presenza di condizioni di mercato favorevoli allo sviluppo delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti e servizi ai quali il progetto è finalizzato; http://www.newsliftletter.it/ Pagina 63 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 d) per l’idoneità dei soggetti imprenditoriali a realizzare gli avanzamenti tecnologici e competitivi richiesti; e) per la capacità di promuovere la crescita di una molteplicità di imprese che concorrono in modo integrato alla realizzazione dei prodotti e alla fornitura dei servizi individuati nel progetto; f) per la contestuale adozione di interventi agevolativi, attuati secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 1 dell’articolo 4, e di azioni di contesto, anche di natura infrastrutturale. 3. Le aree territoriali o tematiche interessate dai progetti di cui al presente articolo sono individuate sulla base degli obiettivi e delle analisi contenute nel programma triennale di cui al comma 1 dell’articolo 3. 4. Il Ministero, anche avvalendosi della collaborazione di strutture ed enti specializzati, acquisite le valutazioni dei soggetti pubblici e privati coinvolti, definisce il progetto degli investimenti da realizzare e le modalità di agevolazione, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al progetto stesso, individuando e quantificando i risultati attesi e i relativi parametri di valutazione. Agli oneri derivanti dalle collaborazioni di cui al periodo precedente si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate per il progetto. 5. Lo schema di progetto definito ai sensi del comma 4 è esaminato dalla regione interessata, nel caso in cui si attui nel territorio di un’unica regione, o altrimenti dalla sede stabile di concertazione di cui all’articolo 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La regione o la sede stabile di concertazione esprimono parere non vincolante entro trenta giorni dalla presentazione dello schema. Entro i successivi trenta giorni il Ministero adegua il progetto alle condizioni contenute nel parere di cui al periodo precedente ovvero motiva il mancato accoglimento delle condizioni. Se il parere non è espresso entro il termine di cui al primo periodo, si intende che sia favorevole. Il progetto è approvato con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri competenti, nel caso di progetti relativi a settori economici specifici. In caso di cofinanziamento regionale, si applica il comma 4 dell’articolo 7. 6. Le agevolazioni previste nell’ambito dei progetti strategici di cui al presente articolo sono erogate per stato di avanzamento dei lavori, in rapporto alla realizzazione di programmi integrati di investimento, sulla base di un contratto stipulato tra il Ministero e i soggetti interessati. 7. I programmi di investimento di cui al comma 6 devono essere finalizzati ad obiettivi unitari, rispondere ai criteri di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), ed essere coerenti con gli obiettivi e le condizioni stabiliti nel progetto strategico. Per ciascun programma deve essere individuata l’impresa che, in qualità di capofila, svolga le seguenti funzioni: a) rappresentare tutte le imprese partecipanti nei rapporti con l’amministrazione che concede le agevolazioni; b) presentare in nome proprio e per conto delle altre imprese partecipanti, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, la proposta di programma di investimenti; c) richiedere, in nome proprio e per conto delle imprese che realizzano gli investimenti, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione degli investimenti stessi; d) effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. CAPO II PROCEDURE DI VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA ART. 6 (Procedure di selezione delle domande) 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati mediante procedura automatica, valutativa e negoziale, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. La procedura automatica non comporta un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario sul programma di investimento. La procedura automatica si applica nel caso in cui gli investimenti previsti nel programma non eccedano il limite massimo fissato nel decreto di programmazione triennale di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, e l’aiuto consista nel rimborso di spese sostenute, anche attraverso il riconoscimento di buoni o voucher, con particolare riferimento alle spese per investimento in ricerca, sviluppo ed innovazione. 3. La procedura valutativa è utilizzata per l’attuazione di interventi che riguardano programmi di investimento organici e complessi, per i quali sia necessaria un’attività istruttoria di carattere tecnico, http://www.newsliftletter.it/ Pagina 64 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 economico e finanziario. La procedura valutativa si applica in tutti i casi in cui gli investimenti previsti nel programma ammontino ad un importo superiore al limite stabilito ai sensi del comma 2. 4. La procedura negoziale si applica per l’attuazione di interventi, proposti da uno o più soggetti, riguardanti programmi di investimento complessi, di rilevanti dimensioni e di interesse strategico per la crescita, la competitività, il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo territoriale. L’importo complessivo dei programmi di cui al periodo precedente non può essere, in ogni caso, inferiore a 20 milioni di euro. In caso di interventi relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, allo sviluppo, ricerca e innovazione e ai servizi la procedura di cui al presente comma può applicarsi a programmi di investimento di importo non inferiore a 10 milioni di euro. ART. 7 (Attuazione della procedura negoziale) 1. La procedura negoziale si attua attraverso accordi con i soggetti interessati. L’accordo è definito sulla base di uno schema tipo di contratto predisposto dal Ministero, previa informazione delle Regioni e delle Province autonome nel cui territorio deve attuarsi l’intervento. 2. Il programma di investimento oggetto della procedura negoziale può comprendere la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, ove funzionali agli obiettivi del programma stesso. I relativi oneri, ivi compresi quelli riferiti alla progettazione, possono essere posti a carico delle risorse stanziate per l’attuazione del contratto, nei limiti delle risorse medesime. 3. La Regione o la Provincia autonoma interessata dalla realizzazione del programma esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dal Ministero o dal Soggetto gestore e fatto salvo quanto previsto al comma 4, il proprio parere con riferimento alla conformità dello schema di contratto al piano di sviluppo regionale ed ai vincoli relativi all’assetto e alla pianificazione del territorio. Se il parere non è espresso entro il termine di cui al periodo precedente, si intende che sia favorevole. 4. Nel caso di cofinanziamento regionale del programma di investimento oggetto della procedura negoziale, alla negoziazione partecipa anche la Regione interessata o la Provincia autonoma. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dal Ministero o dal Soggetto gestore, la Regione o la Provincia autonoma comunica le proprie determinazioni. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che la Regione si sia espressa, si intende che abbia negato il proprio consenso. 5. Restano ferme, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5 e al presente articolo, le procedure previste dalla legislazione vigente per l’acquisizione dei necessari atti di assenso. ART. 8 (Tempi di conclusione delle fasi procedimentali) 1. Le fasi procedimentali di competenza del Ministero relative alle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 devono concludersi, fatti salvi gli adempimenti specificamente previsti dalla disciplina dell’Unione europea e i procedimenti nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , entro i seguenti termini: a) nel caso della procedura automatica: 30 giorni per gli accertamenti relativi alla concessione delle agevolazioni e per quelli relativi all’erogazione; b) nel caso delle procedure valutativa e negoziale: 4 mesi per l’istruttoria e la concessione delle agevolazioni; 45 giorni per l’istruttoria relativa alle erogazioni per stato di avanzamento; 3 mesi per l’istruttoria relativa alle erogazioni a saldo; c) nel caso della procedura negoziale: 45 giorni dalla presentazione della relativa documentazione per la fase preliminare di accesso alla negoziazione. 2. Qualora, per fatti non imputabili al soggetto richiedente, i termini di cui al comma 1 siano trascorsi senza che il Ministero o il Soggetto gestore abbia provveduto ad adottare alcun provvedimento che concluda la fase procedimentale, la richiesta deve intendersi accolta e i diritti derivanti dall’accoglimento possono essere fatti valere nelle forme e con le modalità previste dall’ordinamento giuridico. Con decreto del Ministro sono individuati i procedimenti ai quali non si applicano le norme del presente articolo. ART. 9 (Soggetto gestore) 1. Per la gestione di una o più fasi procedimentali riguardanti gli interventi di cui al presente decreto, il Ministero può avvalersi di Soggetti gestori, con i quali può stipulare apposite convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 65 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 2. Le specifiche modalità di scelta del Soggetto gestore sono individuate nei decreti di cui al comma 1 dell’articolo 4 in conformità con la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il Soggetto gestore può essere incaricato mediante affidamento diretto nei casi e con i limiti previsti dall’ordinamento dell’Unione europea e da quello interno. ART. 10 (Monitoraggio e valutazione di efficacia) 1. Il Ministero e i soggetti da esso incaricati svolgono il monitoraggio sull’attuazione dei programmi agevolati. 2. Ai fini dell’attività di monitoraggio di cui al comma 1, i soggetti beneficiari degli interventi comunicano al Ministero i dati finanziari e quelli relativi alla realizzazione degli investimenti agevolati. Le informazioni di cui al periodo precedente sono coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013. Con decreti del Ministero dello sviluppo economico, da adottare sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate, per una o più tipologie di intervento, le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente comma e i tempi di comunicazione da parte dei soggetti beneficiari. 3. I dati trasmessi ai sensi del presente articolo sono resi disponibili, con le modalità e i tempi previsti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alla banca dati istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. Il Ministero provvede alla valutazione dell’efficacia dei singoli interventi a sostegno del sistema produttivo. A tal fine per ciascun intervento sono definiti gli effetti attesi, anche mediante la determinazione di indicatori e di valori-obiettivo. 5. Il Ministro presenta al CIPE e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio, una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nell’anno precedente. ART. 11 (Adempimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea) 1. Ferme restando le disposizioni del comma 4 dell’articolo 4, il Ministero provvede, nei casi previsti dalla disciplina dell’Unione europea, alle notifiche e alle comunicazione alla Commissione europea e agli altri adempimenti specificamente stabiliti dalla suddetta disciplina. CAPO III TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SEMPLIFICAZIONE PER LE PMI E ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI ART. 12 (Impiego delle tecnologie informatiche) 1. I documenti e gli atti prodotti nell’ambito dei procedimenti oggetto del presente decreto sono formati dal Ministero, dal Soggetto gestore e dal soggetto beneficiario con modalità informatiche, in conformità con la disciplina dettata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono sottoscritti mediante utilizzo della firma digitale di cui all’articolo 24 del citato decreto n. 82 del 2005. Restano ferme le disposizioni dettate dal medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005 in merito alla produzione di copie di atti e documenti, anche formati su supporto cartaceo. 2. La trasmissione dei documenti e atti di cui al comma 1 ha luogo mediante utilizzo della posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 3. Nell’ambito dei procedimenti oggetto del presente decreto, non possono essere richiesti al soggetto beneficiario documenti e atti contenenti dati ed informazioni già in possesso di una pubblica amministrazione, salvo i casi previsti con decreto del Ministro, anche con riferimento a tipologie di atti e documenti. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dagli articoli 50 e 58 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, apposite convenzioni con le amministrazioni titolari dei dati di cui al primo periodo per la fruibilità informatica a titolo gratuito dei dati medesimi. Della sottoscrizione delle convenzioni di cui al precedente periodo è data pubblicità sul sito Internet del Ministero. ART. 13 (Riserve di fondi e procedure semplificate per le PMI) http://www.newsliftletter.it/ Pagina 66 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 1. In attuazione della lettera d) del comma 4 dell’articolo 3, nei decreti di programmazione di cui al medesimo articolo 3 e nei decreti e bandi di cui all’articolo 4 sono previste riserve di fondi in favore delle PMI. L’ammontare dei fondi riservati è fissato in relazione all’importo complessivo dell’intervento, agli obiettivi perseguiti, alle modalità di attuazione e al numero e alle caratteristiche dei potenziali beneficiari. Possono altresì essere previste riserve di fondi in favore delle aggregazioni e delle reti di impresa di cui alla lettera g) del comma 4 dell’articolo 3. 2. Nel decreto di programmazione annuale di cui all’articolo 3, comma 3, e nei decreti e bandi di cui all’articolo 4 sono stabilite modalità semplificate per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e per le richieste di erogazione da parte delle PMI e delle loro aggregazioni e reti. Le modalità semplificate di cui al presente comma potranno essere stabilite anche in funzione di specifiche categorie d’impresa e saranno ordinariamente adottate per le microimprese. 3. Le modalità semplificate di cui al comma 2 potranno riguardare in particolare: a) con riferimento alla domanda di accesso alle agevolazioni, l’articolazione degli investimenti per voci di costo aggregate e l’utilizzo di moduli predefiniti; b) con riferimento alle modalità di erogazione dell’aiuto, qualora sia prevista l’erogazione in un’unica soluzione, la possibilità per le PMI di richiedere l’erogazione in due quote; qualora siano previste più quote, la possibilità di prevedere per le PMI di un numero di quote erogabili doppio rispetto alle altre imprese; c) con riferimento all’erogazione a saldo, la possibilità di prevedere la riduzione fino ad un massimo del 10 per cento della quota a saldo di cui all’articolo 15, comma 4. ART. 14 (Disposizioni volte ad accelerare la conclusione dei procedimenti in essere) 1. Al fine di accelerare la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi a programmi d’investimento per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state concesse agevolazioni ai sensi delle norme di cui all’allegato 1, sono adottate le misure di semplificazione previste nel presente articolo. 2. Qualora le norme di cui al comma 1 prevedano lo svolgimento di accertamenti finali da parte del Ministero sull’avvenuta realizzazione degli investimenti ai fini dell’erogazione a saldo, il Ministero procederà secondo le seguenti modalità: a) in presenza di Commissioni di accertamento già nominate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accertamenti devono essere disposti e conclusi entro 60 giorni dalla medesima data. Decorso il predetto termine senza che gli accertamenti siano conclusi, si assumono come costi ammessi, ai fini dell’erogazione a saldo, quelli esposti dall’impresa beneficiaria e corredati dalla documentazione prevista ovvero quanto indicato nella relazione finale dal Soggetto gestore, ove previsto; b) in tutti gli altri casi, il Ministero procede all'erogazione a saldo senza la preventiva nomina delle Commissioni di accertamento; ai fini della determinazione dell'importo spettante si assumono come costi ammessi quelli indicati al secondo periodo della lettera a); c) ai fini della definitiva chiusura delle operazioni pendenti il Ministero adotta procedure semplificate per l'emanazione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni, anche facendo ricorso all'individuazione per elenchi delle imprese beneficiarie. CAPO IV EROGAZIONE DEGLI AIUTI, CONTROLLI E REVOCHE ART. 15 (Erogazione degli aiuti) 1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere erogati, in relazione alla dimensione dell’intervento e alle modalità di attuazione, in un’unica soluzione, successivamente alla completa realizzazione del programma di investimento agevolato, ovvero in più soluzioni sulla base di stati di avanzamento. Nei decreti e bandi di cui all’articolo 4 può essere ammessa l’erogazione di anticipazioni esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina dell’Unione europea. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 67 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 2. L’erogazione è effettuata sulla base della effettiva realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori previsti e delle spese e dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, suddivisi per voci di spesa e comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. 3. Le erogazioni hanno luogo a fronte di spese i cui pagamenti sono stati regolati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o altra modalità idonea in ogni caso a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Con riferimento agli aiuti concessi mediante le procedure valutativa e negoziale, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6, l’erogazione dell’ultima quota a saldo, d’importo comunque non inferiore al 30 dell’importo complessivo dell’aiuto concesso, è disposta a seguito di un controllo ispettivo, presso l’unità produttiva interessata, sul programma di investimenti realizzato. 5. Per le agevolazioni concesse mediante la procedura automatica, di cui al comma 2 dell’articolo 6, l’erogazione è effettuata successivamente alla completa realizzazione degli investimenti previsti. ART. 16 (Controlli e ispezioni) 1. Fatte salve le specifiche modalità di fruizione degli incentivi automatici, le erogazioni sono disposte dopo che il Ministero o il Soggetto gestore hanno esperito, con esito positivo, le verifiche previste dalla disciplina dell’Unione europea, nonché quelle stabilite dall’articolo 15 e dai decreti e bandi di cui all’articolo 4. In ogni caso il Ministero o il Soggetto gestore procedono a verificare la realizzazione dell’iniziativa agevolata, per ciascuno stato di avanzamento dei lavori, l’ammissibilità delle spese e dei costi e l’effettivo pagamento da parte del beneficiario delle spese medesime. 2. Ai fini di cui al comma 4 dell’articolo 15 e al comma 1 del presente articolo, nonché in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno, il Ministero o il Soggetto gestore possono disporre controlli e ispezioni mirati sui programmi di investimento agevolati. 3. I controlli e ispezioni di cui al comma 1 sono in ogni caso disposti: a) nel corso della realizzazione dei programmi, qualora: 1) dalla documentazione presentata dall’impresa per l’erogazione a fronte di uno stato di avanzamento dei lavori emergano irregolarità o anomalie; 2) si riscontrino rilevanti difformità nei tempi e nelle modalità di realizzazione dei programmi rispetto a quanto previsto in sede di concessione dell’aiuto; 3) il programma di investimenti preveda una spesa complessiva superiore a 10 milioni di euro; b) successivamente all’erogazione a saldo dell’aiuto, per la verifica degli impegni posti a carico dell’impresa a seguito della conclusione degli investimenti. 4. Alle attività di controllo e ispezione di cui al presente articolo, al comma 4 dell’articolo 15 e al comma 4 dell’articolo 18 si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate per gli interventi ai quali le attività si riferiscono. ART. 17 (Revoca delle agevolazioni) 1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei casi e con le modalità previsti dai decreti e bandi di cui all’articolo 4 e dalla normativa vigente. 2. Con i decreti e bandi di cui all’articolo 4 e con l’atto di concessione dell’aiuto sono disciplinate le modalità di recupero degli importi revocati. ART. 18 (Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati) 1. Non possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, e successive modificazioni. 2. Il Ministero verifica che i beneficiari non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. 3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono al Ministero, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche di cui al comma 2. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 68 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 4. Qualora le verifiche di cui al comma 2 siano effettuate mediante l’acquisizione di dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il Ministero svolge i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime. TITOLO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 19 (Abrogazioni) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all’allegato 1. ART. 20 (Disposizioni contabili) 1. A decorrere dall’anno 2012 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo unico per gli interventi a sostegno del sistema produttivo, destinato all’attuazione degli interventi di cui al presente decreto. Al Fondo confluiscono le risorse stanziate nel bilancio dello Stato al 1° gennaio 2012 per gli interventi di cui alle disposizioni abrogate ai sensi dell’articolo 19. 2. A decorrere dall’anno 2013, il Fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato ai sensi del comma 3, lettera f), dell’articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. A decorrere dall’anno 2012 confluiscono al Fondo di cui al comma 1 le risorse finalizzate al superamento degli squilibri economici e sociali che sono assegnate dal CIPE, in coerenza con i relativi atti di programmazione, al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per essere destinate a interventi statali di aiuto alle imprese e di sostegno del sistema produttivo. Le risorse di cui al presente comma sono destinate per l’85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e per il 15 per cento alle regioni del Centro-Nord. 4. A decorrere dall’anno 2012, per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto che siano effettuati nella forma di concessioni di credito a tasso agevolato, può essere utilizzato, nel limite delle disponibilità, il fondo rotativo di cui al primo comma dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che assume la denominazione di Fondo rotativo per la competitività e lo sviluppo. ART. 21 (Disciplina transitoria) 1. Per garantire la continuità del sostegno al sistema produttivo, fino alla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 3, relativo all’anno 2012 possono essere avviate procedure per la concessione di aiuti ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato 1. 2. Alle procedure avviate in data anteriore a quella di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, continuano ad applicarsi, ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni, le pertinenti disposizioni di cui all’allegato 1. 3. Nel caso di comprovate esigenze connesse all’attuazione dell’intervento o agli obblighi di rendicontazione delle spese da ammettere al cofinanziamento dei fondi strutturali, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate le disposizioni di cui all’allegato 1 che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013. ART. 22 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2012. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 69 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter ALLEGATO 1 (di cui all’articolo 19, comma 1) 1) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; 2) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675; 3) articolo 14, commi secondo e quarto, articolo 16, comma secondo, e articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 4) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752; 5) legge 1° marzo 1986, n. 64; 6) articolo 15, commi 13 e 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 7) decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556; 8) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257; 9) articolo 1, commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; 10) articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; 11) articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481; 12) articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 13) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266; 14) articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 15) articoli 7, comma 9, e 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 16) articoli 52, commi 1 e 2, e 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 17) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 18) articoli 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 19) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 20) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 21) articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; 22) articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 23) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 24) articolo 1, commi da 280 a 283 e commi da 841 a 845, 846, limitatamente alle parole da: “I progetti di cui” fino a: “A tal fine,”, da 847 a 850 e 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 25) articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 70 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 5.8.5 Parole chiave: Comandi di piano, malfunzionamento 002 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA Secondo il punto 5.8.5 il funzionamento dell’ascensore non deve essere influenzato da un malfunzionamento elettrico dei comandi di chiamata di piano o di altre parti del sistema di manovra dell’ascensore poste all’esterno del vano di corsa. Guasti causati da temperatura, fumo e acqua sono già considerati nei punti 5.1.2 a) e 5.11. Quali alter cause di malfunzionamento sono qui intese? INTERPRETAZIONE Le altre cause possono essere ogni altra causa che, per progettazione intrinseca, può influenzare il funzionamento dell’ascensore. Se il sistema di manovra dell’ascensore o altre parti del sistema di manovra dell’ascensore sono poste all’esterno del vano di corsa, tale posizione deve essere intesa come uno spazio del macchinario dove si devono applicare i requisiti relativi a un locale del macchinario. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 71 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 5.8.8. g) Parole chiave: Interruttore dell’ascensore antincendio 003 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA Il punto dice ‘commutando l’interruttore dell’ascensore antincendio da “1” a “0” (per un massimo di 5 s) e di nuovo a “1” per ripetere la fase 1’. Se il sistema è progettato secondo quanto scritto, l’ascensore ritornerà al livello di accesso del Vigili del Fuoco ad ogni interruzione dell’alimentazione elettrica seppure breve. Ciò potrebbe essere pericoloso per i Vigili del Fuoco e non era chiaramente l’intenzione. E’ corretto stabilire un minimo? INTERPRETAZIONE Si,l’osservazione è corretta e la norma dovrebbe dire “… commutando da "1" a "0" e mantenendo per un minimo di 5 s prima di ritornare alla posizione "1”." Quanto sopra sarà tenuto in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 72 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 5.8.2 Parole chiave: Interruttore dell’ascensore antincendio, chiave triangolare 004 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA Si può impiegare un tipo alternativo di chiave per l'interruttore dell’ascensore antincendio, al livello di accesso dei Vigili del Fuoco, per iniziare la Fase 1? INTERPRETAZIONE Ciò non è conforme alla norma, tuttavia sarebbe accettabile con l’assenso di un Organismo Notificato in accordo con le relative Autorità per la Protezione Antincendio. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 73 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 5.4.3 a) Parole chiave: Salvataggio, scala 005 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA La norma prescrive mezzi di salvataggio come scale fisse secondo i punti 6.2.2 b), c) ed e) della EN 81-1:1998 e EN 81-2:1998, poste entro 0,75 m dalla soglia della porta di piano superiore. Nella EN 81-1 e 2 le scale sono usate con un’inclinazione (da 65° a 75°). Ciò non rappresenta un impiego pratico! INTERPRETAZIONE L’impiego di scale nella presente situazione è soltanto per salvataggio di emergenza. Il riferimento alle EN 811/2 (come emendate dall’Emendamento 2) punto 6.2.2 c)) è un errore e si dovrebbe leggere 6.2.2 d). Tuttavia vi dovrebbero essere dei mezzi previsti per assicurare in loco la scala così da fornire un impiego sicuro. Quanto sopra sarà tenuto in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 74 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 5.4.7 Parole chiave: Salvataggio, scala 006 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA La norma stabilisce che, se è prevista una scala, la sua lunghezza minima deve essere tale che quando la cabina è al livello del piano, si possa raggiungere il dispositivo di blocco della porta superiore. Se non fosse possibile l’installazione di una tale scala sulla cabina, allora deve essere impiegata una scala fissata in permanenza al vano di corsa. La cabina a livello del piano non è il caso peggiore. La cabina può essere 1 m al disotto del piano. INTERPRETAZIONE La lunghezza della scala deve essere tale da consentire al Vigile del Fuoco di sbloccare il meccanismo di blocco della porta di piano successiva, da qualunque posizione della cabina. La norma non richiede l’impiego della scala ma il suo intendimento è di consentire a un Vigile del Fuoco di lasciare il tetto della cabina. Il presente punto sarà rivisto in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 75 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 5.8.8. d) Parole chiave: Registrazione di una chiamata, riapertura della porta 007 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA Secondo il punto 5.8.8.d) la registrazione di una chiamata deve far sì che l’ascensore vada verso il piano selezionato. Non è data alcuna informazione su come è organizzata la chiusura della porta quando essa era aperta durante la chiamata. 1) Dopo la registrazione di una chiamata di cabina, le porte si devono chiudere automaticamente oppure un pulsante di chiusura delle porte – simile al pulsante di apertura delle porte – deve attivare la chiusura? 2) Il funzionamento, durante la chiusura delle porte, di un dispositivo di inversione del movimento delle porte o del pulsante di apertura porte cancella la chiamata? INTERPRETAZIONE 1) La registrazione di una chiamata di cabina deve dare inizio alla chiusura della porta. 2) Tale punto non è chiaramente definito nella norma, esso sarà considerate in occasione della prossima revisione. Tuttavia, nel frattempo, si suggerisce che l’inizio della riapertura della porta della cabina deve cancellare automaticamente la chiamata registrata. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 76 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 5.8.8. h) Parole chiave: Interruttore dell’ascensore antincendio 008 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA Il funzionamento dell’interruttore dell’ascensore antincendio richiede l’impiego della chiave triangolare, come definita nel punto 5.8.2. Alcune nazioni richiedono un ulteriore interruttore nella cabina dell’ascensore antincendio per iniziare la fase 2 del controllo da parte dei Vigili del Fuoco come indicato nel punto 5.8.8 h). Tale tipo di chiave non è definita dalla norma. 1) Tale chiave nella cabina dovrebbe essere solo triangolare? 2) Se non lo dovesse essere, è permesso impiegare una chiave, diversa da quella triangolare, per la cabina e il controllo al piano dei Vigili del Fuoco? INTERPRETAZIONE 1) Il tipo di chiave per l’impiego nella cabina non è definito nella norma e quindi è ammissibile ogni tipo di chiave. 2) Per il funzionamento al piano, il tipo di chiave è definito dalla norma. Se è impiegata una chiave alternativa a quella triangolare, allora si deve ottenere l’approvazione dell’Autorità relativa. Quanto sopra sarà tenuto in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 77 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 EN 81-72 e manovra con destinazione Parole chiave: Manovra con destinazione, bottoniera di cabina nascosta 009 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA 1) E’ possibile installare la bottoniera per i Vigili del Fuoco dietro una porta chiusa da una serratura, al fine di evitare confusione per l’utente? In caso affermativo e se si impiega una chiave, quale tipo di chiave è richiesta (triangolare Appendice B?) 2) E’ possibile avere una tastiera per i Vigili del Fuoco, invece della bottoniera di cabina standard? 3) Durante il servizio antincendio, è richiesto un indicatore di posizione della cabina al livello di accesso dei Vigili del Fuoco? INTERPRETAZIONE La manovra antincendio per ascensori con manovra con destinazione non era stata considerata quando si stava preparando la norma. 1) Nulla è contro il fatto che, durante il funzionamento normale la bottoniera speciale sia nascosta dietro la porta di un armadio ma tale bottoniera di cabina, quando richiesta, deve essere a disposizione dei Vigili del Fuoco. Ciò può essere realizzato mediante l’apertura automatica della porta dell’armadio per mezzo dell’interruttore dell’ascensore antincendio, oppure manualmente con una chiave a disposizione del Vigile del Fuoco. In tale caso si raccomanda una chiave triangolare. Se la porta dell’armadio deve essere aperta manualmente, deve essere chiaramente indicato che la bottoniera per i Vigili del Fuoco è posta dietro la porta dell’armadio. 2) No. Il funzionamento della bottoniera deve essere in accordo con la fase 2, punti 5.8.8 e 5.11.3 della norma. 3) Si. Ciò è necessario per i Vigili del Fuoco che stanno al livello di accesso dei Vigili del Fuoco, al fine di conoscere a quale livello sono gli altri Vigili del Fuoco. Ciò dovrebbe essere conforme ai punti 5.1.2 a) and 5.8.8 j). Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 78 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 5.4 Parole chiave: Salvataggio 010 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA Procedura di salvataggio di un Vigile del Fuoco imprigionato (auto soccorso e soccorso dall’esterno). Durante un soccorso dall’esterno si usa la porta di piano. La porta di piano si chiude dopo che il Vigile del Fuoco soccorritore è entrato nel vano di corsa. Mentre tale Vigile del Fuoco è nel vano, l’ascensore può iniziare a muoversi ancora; (lo stesso si può verificare se la botola di emergenza viene chiusa dopo essere stata aperta durante un auto soccorso). Di tale rischio si è tenuto conto nei requisiti della EN 81-72? Misure possibili potrebbero essere: - pulsante di arresto (di emergenza) ad ogni fermata, oppure - interruttore per modalità di sicurezza in caso di apertura della porta di piano o della botola di emergenza; che richiedono un’azione di ripristino prima che l’ascensore possa tornare al funzionamento normale - in ogni caso istruzioni adeguate per i Vigili del Fuoco. INTERPRETAZIONE Si, le misure riferite nella domanda sono state tenute in conto durante la preparazione della norma. Auto soccorso: - La catena delle sicurezze è aperta appena la botola viene aperta; - Appena il Vigile del Fuoco è sul tetto della cabina, si deve premere il pulsante di arresto; - Se l’auto soccorso è eseguito con l’impiego della scala amovibile, posta all’esterno della cabina, un contatto elettrico di sicurezza apre la catena elettrica delle sicurezze come definito nel punto 5.4.5. Soccorso dall’esterno: - Il soccorso dall’esterno deve essere intrapreso solo dopo che è stata interrotta l’alimentazione elettrica principale dell’ascensore; - Inoltre, la catena elettrica delle sicurezze è immediatamente aperta quando è aperta una porta di piano; - Il soccorso dall’esterno deve essere intrapreso solo da almeno due persone completamente addestrate, che devono essere state istruite a bloccare la porta di piano aperta e a premere il pulsante di arresto di emergenza sul tetto della cabina. Inoltre, la catena elettrica delle sicurezze si deve aprire quando viene aperta la botola di emergenza sul tetto della cabina. In tutti i casi, i Vigili del Fuoco sono addestrati in entrambe le tecniche di salvataggio. Inoltre, tali istruzioni sono fornite nel manuale di istruzioni per il proprietario. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 79 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 5.1.1 Parole chiave: Resistenza al fuoco, parete 011 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA "NOTA: il livello della resistenza al fuoco della parete e delle porte dell’ambiente è definito dai regolamenti nazionali” Domanda: Che cosa succede se i regolamenti nazionali non richiedono alcune resistenza al fuoco? INTERPRETAZIONE I legislatori a livello nazionale/locale hanno la responsabilità di determinare i livelli necessari di resistenza al fuoco. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 80 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 5.1.1, 2° paragrafo relativo alla parete antincendio intermedia Parole chiave: Locale del macchinario, resistenza al fuoco 012 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA 1) La parete antincendio intermedia deve essere presente anche nel locale del macchinario? 2) Se non vi è parete antincendio intermedia, quale protezione deve essere data alle apparecchiature elettriche? 3) Include anche i requisiti del punto 5.3? INTERPRETAZIONE 1) Come per la parete antincendio intermedia nel vano di corsa, è responsabilità dei legislatori a livello nazionale/locale di determinare se è necessaria una parete antincendio intermedia nel locale del macchinario. Se non vi è alcuna parete antincendio intermedia, i(i) vano(i) di corsa completo(i) e il locale del macchinario fanno parte normalmente dello stesso compartimento antincendio. 2) Non si deve dare alcuna protezione speciale, nell’ipotesi che un guasto di un qualunque ascensore in un gruppo non deve influenzare il funzionamento dell’ascensore antincendio – si veda il punto 5.8.5. 3) Si veda il punto 2 precedente. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 81 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 5.1.4 Parole chiave: Temperatura 013 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA Quale genere di misure si considera per mantenere la temperature al di sotto di 65 °C? INTERPRETAZIONE La determinazione delle misure appropriate è responsabilità del progettista dell’edificio. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 82 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 5.1.1, 5.8.5 Parole chiave: Protezione delle apparecchiature 014 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA Quali sono i requisiti degli “altri ascensori” nello stesso vano di corsa dell’ascensore antincendio? INTERPRETAZIONE Il fine principale della norma è che: “Nessun guasto elettrico su qualunque altro ascensore nella stessa batteria dell’ascensore antincendio deve influenzare il funzionamento dell’ascensore antincendio”. Di conseguenza, sta al fabbricante la scelta di un metodo per soddisfare tale requisito per mezzo della progettazione del prodotto o dell’edificio. Per esempio, considerare la manovra della batteria in modo tale che un guasto (elettrico) in “altri” ascensori non influenzi il funzionamento dell’ascensore antincendio E se necessario, prevedere la medesima protezione contro acqua, fuoco, fumo e temperatura agli ascensori che non sono antincendio. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 83 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter CEN INTERPRETAZIONE RELATIVA A Norma Edizione Punto EN 81-72 2004 1.2, 5.2.3, 5.8.9 Parole chiave: Cabina con doppio accesso 015 EN 81-72 Pagina 1 of 1 Valida da: 06-12-2007 Data della modifica: Sostituisce No. l'interpretazione DOMANDA 1) Quale è il significato di " Cabine con doppio accesso"? 2) Quale è il fine del punto 5.8.9 d)? INTERPRETAZIONE 1) Doppio accesso significa ascensori con due serie di porte di cabina. 2) Per le applicazioni antincendio, le porte di cabina non devono fornire un collegamento dell’incendio ad ogni livello tra l’atrio protetto dall’incendio usato dai Vigili del Fuoco e l’altro atrio al medesimo livello. Quanto sopra sarà tenuto in considerazione in occasione della prossima revisione della norma. Data di approvazione dei membri del CEN/TC 10: 06-12-2007 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 84 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter PA Prime indicazioni sul nuovo processo amministrativo by Antonio Giacalone - Studio Legale Rusconi & Partners - 4 Nov 2010 L'entrata in vigore del D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, costituente il codice del nuovo processo amministrativo, inizia il suo percorso applicativo affiancato dalle necessarie indicazioni interpretative della giurisprudenza che, anche in presenza di un dato letterale inequivocabile, appaiono pur sempre decisive al fine di chiarire il perimetro di azione di regole e principi differenti dal passato. Così, con la sentenza del 28 ottobre 2010 n. 7139, il Tar Lombardia - Milano, sez. IV, ha affrontato la tematica dell'ammissibilità del cumulo di domande afferenti riti diversi, evidenziando un cambio di disciplina del nuovo codice del processo amministrativo rispetto alla legislazione previgente. E' stato chiarito, infatti, che prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, l'orientamento giurisprudenziale consolidato riteneva che, nel silenzio del legislatore, fosse inammissibile l'instaurazione, con lo stesso rito, di due domande soggette a riti differenti. Tale orientamento, va tuttavia rivisto tenuto conto di quanto da ultimo stabilito dall'art. 32 del D. lgs. 104/2010. Il riferimento richiamato dai Giudici è rappresentato in primo luogo dalle disposizioni di cui alla legge delega 69/2009, il cui art. 44, comma 2 lett. a ) stabilisce che "I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato (...)". Su questi principi, il legislatore delegato ha previsto l'articolo 32 del D.Lgs 104/2010, il quale prevede, tra l'altro, che: "E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV". In tale rinnovato contesto normativo, i Giudici amministrativi hanno, nel caso di specie, dichiarato ammissibile un ricorso giurisdizionale con il quale erano state contestualmente avanzate due domande soggette a riti diversi e, in particolare, una prima domanda principale con la quale veniva richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e una domanda subordinata, con la quale veniva richiesto l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla PA. Diritto Avvocati, onorari parametrati al decisum se il valore della causa è indeterminato 10 Jan 2011 A CURA DI GUIDA AL DIRITTO - LE SENTENZE DEL GIORNO Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 5 gennaio 2011 n. 226 Parcella dell'avvocato legata al valore del decisum se la domanda originale è di valore indeterminato. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 226/2011 secondo la quale quando la riserva di quantificazione della domanda, che nell'atto introduttivo è stata rimessa al prosieguo della causa, non risulta sciolta nel corso dell'udienza di trattazione con l'indicazione della pretesa risarcitoria, la determinazione degli onorari dovuti dal cliente è desunta dal decisum. A questo proposito, ha spiegato il collegio, è irrilevante non solo che il professionista non abbia potuto provvedere alla precisazione per revoca del mandato da parte del cliente ma anche che abbia svolto delle trattative e richieste stragiudiziali. Il testo della sentenza RASSEGNA DI LEX24 CORRELATA ALLA SENTENZA DEL GIORNO http://www.newsliftletter.it/ Pagina 85 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 22 aprile 2010, n. 9633 Avvocato e procuratore - Onorari - In genere - Obbligo per il cliente di corrispondere il compenso a prescindere dall'esito del giudizio - Sussistenza - Fondamento - Regolamento delle spese in sede di giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - Vincolo nel successivo giudizio promosso nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo - Sussistenza - Esclusione. In base all'art. 2 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell'avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, mentre l'art. 61, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede espressamente la possibilità che venga richiesto al cliente un onorario maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata alle spese; ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato essendo regolato da criteri legali diversi - non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 19 febbraio 2010, n. 3996 Avvocato e procuratore - Onorari - In genere - Rapporto tra difensore e cliente - Liquidazione Individuazione dello scaglione applicabile - Criteri - Riferimento al valore della controversia determinato in base al "decisum" - Necessità. Ai fini della liquidazione degli onorari al difensore per la prestazione professionale svolta in favore del cliente, l'individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in ragione del valore della controversia, il quale, a sua volta, va determinato in base al "decisum" piuttosto che al "deductum". Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 6 dicembre 2002, n. 17354 Avvocato e procuratore - Onorari - In genere In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, il principio generale secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità nei casi in cui, al momento dell'instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il "quantum" - ciò verificandosi, in genere, nelle controversie per risarcimento danni, ove, il più delle volte, la domanda di condanna è formulata con riserva di quantificazione in corso di giudizio -, rendendosi in tale ipotesi indispensabile, ai fini "de quibus", il riferimento al valore definito e, quindi, al "quantum" stabilito dalle parti in altro modo eventualmente, come nella specie, con transazione - sicchè, in definitiva, il valore della causa viene ad essere determinato sulla base del predetto importo. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile - Sentenza del 16 luglio 2003, n. 11150 Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere La liquidazione degli onorari agli avvocati, in ipotesi di cumulo oggettivo ex art. 104 cod. proc. civ., che presuppone la proposizione delle domande in un unico processo nei confronti del medesimo convenuto o anche di una pluralità di convenuti unitariamente considerata in quanto titolare, nell'insieme, dello stesso rapporto dedotto in giudizio, deve essere effettuata previa somma del valore delle domande proposte, mentre in caso di domande fra loro subordinate o proposte in via alternativa si deve aver riguardo alla domanda di maggior valore. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 1 luglio 1996, n. 5962 Avvocato e procuratore - Tariffe professionali - Deliberazione del Consiglio nazionale forense La deliberazione del Consiglio nazionale forense approvata con D.M. 24 novembre 1990 n. 392 contenente determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia civile e penale, integra regolamento adottato da una autorità non statuale in forza di potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali, non recanti conferimento all'autorità suddetta della facoltà di stabilire speciali conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento delle obbligazioni relative alla materia regolamentata; pertanto, la disposizione contenuta nel predetto testo normativo, la quale prevede che, decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano contestati nella loro congruità, sugli importi medesimi siano dovuti gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria automatica secondo quanto stabilito dall'art. 429 cod.proc.civ., in deroga alla regola generale in tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, rivelandosi esorbitante dai limiti del considerato potere regolamentare, e` illegittima ed insuscettibile di applicazione. conforme: http://www.newsliftletter.it/ Pagina 86 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Sen 15/04/1993 3690 sez 6 Pen Sen 13/09/1991 9284 sez 2 Pen Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 28 aprile 1990, n. 3560 Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa - Determinazione in base alle norme sulla competenza previste dal codice di procedura civile - Principio della rilevanza del decisum rispetto al deductum Il principio che ai fini della liquidazione degli onorari al difensore, il valore della controversia deve essere determinato a norma del codice di procedura civile con prevalente riguardo ai criteri obiettivi e, quando le norme processuali sulla competenza per valore non prevedano parametri legali, in base al decisum piuttosto che al deductum, e` applicabile anche quando - essendo il mandato ad litem estinto (per qualsiasi motivo) prima che sia stata pronunziata la sentenza nella causa in cui e` stata espletata la prestazione professionale - la liquidazione a carico del cliente, previa determinazione del valore della controversia, debba essere effettuata dal giudice successivamente adito in sede di procedimento camerale oppure ordinario. Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile - Sentenza del 8 giugno 1998, n. 5615 Avvocato e procuratore - Liquidazione degli onorari - Dichiarazione in concreto del valore della causa In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell`avvocato, l`art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare in tale situazione, il disposto dell`art. 10 cod. proc. civ., senza necessita` di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio. conforme: [s85\04396] Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile - Sentenza del 8 giugno 1998, n. 5615 Ricorso per cassazione - Provvedimenti dei giudici ordinari - Ordinanze con contenuto decisorio e definitivo Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio - solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre e` irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, e` applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.. conforme: Sen 12/03/1993 2992 sez 2 Civ Sen 16/07/1997 6474 sez 2 Civ Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 16 luglio 1997, n. 6482 Spese giudiziali civili - Cause connesse - Liquidazione onorari Se un avvocato ha svolto identica attività difensiva in una pluralità di procedimenti aventi stesse questioni giuridiche, instaurati nei confronti di un medesimo soggetto, ma non riuniti, e gli onorari devono esser liquidati in base alla T. P. approvata con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, non può applicarsi l` art. 5, quarto comma, di essa - in base al quale l` onorario unico può esser percentualmente aumentato considerando il numero delle parti - perché l` applicazione di questa norma, a differenza del corrispondente art. 5, quarto comma, della T.P. approvata con D.M. 24 novembre 1990 n. 392, e` espressamente prevista "..ove più cause vengano riunite, dal momento dell`avvenuta riunione"; per i diritti di procuratore, invece, la liquidazione spetta in base alla T.P. vigente al momento dell` espletamento della relativa attività e per ogni singolo procedimento, non essendovi alcuna previsione normativa per le cause connesse. Edilizia e Ambiente> Appalti Il nuovo Regolamento al Codice dei contratti n. 207/2010 by Vittorio Italia, avvocato in Milano - 10 Jan 2011 E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288, Supplemento ordinario n. 270, del 10 dicembre 2010, il nuovo Regolamento al Codice dei contratti pubblici, con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le sanzioni a SOA e imprese saranno le uniche norme ad entrare in vigore subito, il 25 dicembre, al termine dei tradizionali 15 giorni di vacatio legis. Tutto il resto del corposo Regolamento entrerà in vigore 180 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 87 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter giorni dalla pubblicazione, che scadranno l'8 giugno 2011. Avremo, quindi, tempo fino a tale data per studiare dettagliatamente quelle norme che si differenziano dalle attuali contenute nel D.P.R. 554/1999. La sezione di controllo della Corte dei Conti, nell’ adunanza del 30 novembre 2010, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il testo dell’intero regolamento, ad eccezione di alcuni articoli (artt. 72; 79, comma 21; 283, comma 1; 327, comma 2; 357, commi 12, 13, 16, 17, 21). In ordine a questi rilievi della Corte dei Conti, il Governo ha insistito nel mantenimento delle disposizioni regolamentari, ed ha fornito, nel preambolo del Regolamento, le motivazioni al solo art. 72, ritenendo che la norma era «necessaria a precisare, sulla base della previsione dell’art. 40, comma 4, lett. f-bis) del Codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle imprese, oltre che dall’autorità, anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è attribuita l’attività di rilascio dell’attestazione di qualificazione del contraente generale». Si tratta di un Regolamento importante, previsto nell’art. 5, comma 5 del Codice dei contratti ed è chiamato in questo modo (e non “Regolamento degli appalti pubblici”) perché le disposizioni del Regolamento devono trovare nel Codice civile la norma di chiusura per la soluzione di casi dubbi o controversi. Il Regolamento è costituito da un testo molto ampio (359 articoli e 15 Allegati), con un ordito suddiviso in sette parti, che è opportuno qui segnalare. La prima parte contiene le disposizioni comuni degli appalti di lavori, servizi e forniture. La seconda parte, assai corposa (artt. 9 - 251), disciplina i lavori nei settori ordinari ed è articolata sulla base del procedimento attraverso il quale viene realizzata un’opera, dalla nomina del rappresentante del procedimento sino al collaudo. La terza disciplina gli appalti di servizi tecnici (architettura ed ingegneria). La quarta stabilisce in dettaglio la disciplina degli appalti di servizi e forniture. La quinta disciplina gli appalti dei settori speciali. La sesta prevede i contratti eseguiti all’estero. La settima, infine, contiene norme transitorie, l’indicazione delle norme abrogate e stabilisce i tempi di entrata in vigore del Regolamento. E’ poi importante da rilevare che questo Regolamento non è un Regolamento di esecuzione (che stabilisce in dettaglio quanto è previsto nella legge e che è sottoposto ai limiti di cui all’ art. 4 delle Disposizioni sulla legge in generale), ma è un Regolamento di attuazione e di integrazione del Codice dei contratti. Esso contiene quindi disposizioni che integrano, completano le norme del Codice dei contratti e si pongono al livello di esso. In conseguenza, l’imprenditore, la pubblica amministrazione, gli operatori e gli interpreti dovranno tenere conto, nella loro attività, non soltanto dei 257 articoli del Codice dei contratti pubblici, ma anche dei 359 articoli del Regolamento e degli Allegati. Le norme di maggiore rilievo del Regolamento riguardano: - il sistema di qualificazione; - le opere “superspecialistiche”; - la verifica dei progetti; - la progettazione; - l’appalto “integrato” (cioè l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare o definitivo); - la disciplina transitoria sulla qualificazione, che contiene minuziose regole sulle attestazioni relative ad alcune categorie. L’ impalcatura del sistema dei contratti pubblici è stata ampiamente modificata. Infatti, è pur vero che il Regolamento riprende molte norme del precedente Regolamento (D.P.R. 554/1999) e del D.M. n. 145/2000, ma contiene importanti novità. Si pensi, per esempio, alla posizione centrale che è stata attribuita allo studio di fattibilità (art. 14), alle fasi della progettazione ed al progetto preliminare (art. 17), come pure alle previsioni di cui all’art. 145, sulla “non applicazione” di una parte del Regolamento e sulla “disapplicazione” totale o parziale delle penali procedimentali irrogate”. Il Regolamento al Codice dei contratti pubblici contiene quindi un intreccio di norme e di disposizioni, derivate in parte da testi precedenti e presenta molti problemi interpretativi, che devono essere risolti secondo i criteri dell’interpretazione letterale e sistematica, criteri che sono stati puntualmente seguiti dagli Autori dell’ opera: “Il Regolamento dei Contratti pubblici”, edita da Il Sole 24 ore alla quale si rimanda per gli approfondimenti. 8 novembre 2010 Se tra i due litiganti non c'è il mediatore Un po' più di fiducia. E la mediazione delle controversie fuori dai tribunali debutterebbe con maggiore efficacia. Quella fiducia nel nuovo strumento che è mancata al legislatore sullo scatto finale: costruito il sistema alternativo per chiudere le liti con un accordo amichevole, non si è però spinto a dare pieni poteri http://www.newsliftletter.it/ Pagina 88 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter al mediatore. Così, se la ricerca del compromesso tra i litiganti non ha esito positivo e in assenza della specifica richiesta di una soluzione "terza" da parte di tutti i soggetti coinvolti, l'organismo incaricato non ha alcun obbligo. Può decidere sì di formulare una proposta di soluzione, ma può anche "lasciar perdere" e registrare il mancato raggiungimento del compromesso. Con conseguenze che, in realtà, forse nessuno si è proposto di ottenere. Si potranno contare le volte in cui chi teme (o sa) di avere torto preferirà mettersi nelle mani di un mediatore anziché affidarsi alle cure della giustizia ordinaria in attesa di un verdetto negativo che arriverà – nella più rosea delle previsioni – in cinque o sei anni. Un'ipoteca pesante, questa, anche sullo sperato stop alla crescita dei faldoni sulle scrivanie dei giudici. Il deficit di fiducia del legislatore potrebbe alla fine tradursi in una disillusione per i creditori. Che si potrebbe ancora evitare. Mediazione anche all'impresa Si apre un nuovo spazio per le imprese in contenzioso. Dai contratti assicurativi, bancari e finanziari all'affitto di azienda, ai patti di famiglia, ogni volta che l'imprenditore avrà bisogno di giustizia potrà evitare i tempi lunghi dei tribunali. A partire da marzo prossimo, infatti, prima della lite vera e propria in numerose materie diventa un obbligo tentare la strada della composizione amichevole da un mediatore. Oltre ai vantaggi legati alla celerità delle procedure e ai minori costi, un beneficio indiretto arriverà dallo sgravio di lavoro dei giudici: la riduzione dell'incertezza sul recupero crediti potrebbe infatti favorire il ritorno di capitale straniero. La mediazione, inoltre, può dar risposta a richieste di giustizia finora irrisolte. Come quella, ad esempio, delle Pmi che hanno conti in sospeso con banche e assicurazioni, ma temono il ricorso al giudice per la sproporzione delle forze in campo. Mentre gli organismi di mediazione si moltiplicano e iniziano la fase di rodaggio, resta il nodo della piena efficacia del nuovo strumento che lascia ancora aperti dubbi di operatività. Candidi u pagina 5 Lavoro Senza sicurezza stop al bonus occupazione by Gabriele Bonati - 5 Nov 2010 In anteprima da Guida al Lavoro n. 44/2010 La Corte di Cassazione con sentenza del 22.10.2010, n. 21698 ha precisato che la mancata predisposizione dell'autocertificazione attestante l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi (la sentenza si riferisce alla possibilità riservata alle piccole aziende dall'art. 5, c. 11, del D. Lgs. 626/1994, ora Testo unico in materia di sicurezza Dlgs. 81/2008) rappresenta una violazione di carattere sostanziale (e non formale come sostenuto dal ricorrente). Conseguentemente, detta violazione/inadempienza fa scattare la condizione di cui all'art. 7, commi 5 e 7, della L. 388/2000, che prevede la revoca del credito d'imposta riservato/goduto per le nuove assunzioni in soprannumero a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003, qualora il datore di lavoro commetta violazioni inerenti alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il credito d'imposta interessato e le condizioni Il beneficio (credito d'imposta), ormai scaduto da tempo, oggetto della sentenza in commento, è quello regolamentato dall'art. 7 della L. 388/2000, in particolare: - destinatari: erano tutti i datori di lavoro; - azione che permetteva l'applicazione del beneficio: effettuare nuove assunzioni, a tempo indeterminato e in soprannumero (condizione rilevabile mediante differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato di http://www.newsliftletter.it/ Pagina 89 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter ciascun mese interessato al beneficio e il numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1.10.1999 - 30.9.2000), effettuate nell'arco temporale 1.10.2000 - 31.12.2003; - valore del benefico (credito d’imposta): € 413, 17 mensili, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato; - modalità di utilizzo del beneficio: esclusivamente mediante compensazione nel mod. F24; - condizioni per accedere al beneficio: i nuovi assunti dovevano avere meno di 25 anni e non dovevano aver svolto lavoro a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti ovvero dovevano essere portatori di handicap; rispetto del CCNL; rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza; - condizioni per la revoca del beneficio: il beneficio poteva essere revocato (vale a dire i redditi d'imposta utilizzati dovevano/devono essere restituiti) in presenza di violazioni non formali in materia fiscale e contributiva (per importi superiori a € 2.582,28), per violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori e per condotta antisindacale. La sentenza Al datore di lavoro che ha omesso di autocertificare la valutazione dei rischi può essere legittimamente revocato il credito d'imposta (vale a dire che lo deve restituire) da parte dell’amministrazione finanziaria. Lo ha stabilito, come già all'inizio sintetizzato, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21698 del 22 ottobre 2010. Le motivazioni sono state: - l'omessa predisposizione del documento di autocertificazione della valutazione dei rischi rappresenta una violazione della materia di sicurezza sul lavoro di carattere sostanziale e non formale (il ricorso verteva su tale concetto). Con l'autocertificazione, il datore di lavoro dichiara, assumendone la responsabilità, di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver adempiuto agli obblighi ad essa connessi (motivazione sostanziale); - la revoca del beneficio poteva (e può) essere applicata dall'ispettore fiscale al quale è demandato il compito di verificare se siano state effettivamente rispettate le condizioni (soggettive e oggettive) necessarie per fruire del beneficio. Conclusioni In conclusione, secondo la Cassazione, risulta legittima la revoca del credito d'imposta, per le violazioni sopra richiamate, da parte dell'amministrazione finanziaria, attraverso la verifica del rispetto delle condizioni previste dal legislatore per detto fine. Non è quindi necessario ne indispensabile, sempre secondo la Cassazione, che l'ispettore fiscale (che non ha competenze in materia di sicurezza) si rivolga all'ASL (o alla DPL) per una valutazione tecnica. Vale a dire, che non è necessario che l'ispettore disponga una verifica tecnica che attesti che, nonostante non sia stata effettuata l'autocertificazione, operativamente il datore di lavoro ha osservato le norme di sicurezza. Occorre tenere presente che tale sentenza può ripercuotersi anche in altre situazioni in cui il legislatore abbia condizionato l'applicazione di benefici e/o particolari tipologie contrattuale flessibili all’ottemperanza alle norme di sicurezza (come per esempio nel contratto di intermittente). Quando il buonsenso si perde nella Scia Altro che chiarimento. La norma interpretativa che avrebbe dovuto confermare l'applicazione della Scia all'edilizia ha resistito poche ore nel maxi-emendamento alla Finanziaria, prima di essere dichiarata inammissibile. Così, a cento giorni dalla sua entrata in vigore, gli operatori sono ancora alle prese con la "semplificazione edilizia del forse". Forse si applica, come ha scritto il ministero della Semplificazione rispondendo a un quesito della Lombardia. O forse no, come sostengono le regioni che hanno impugnato la norma sulla Scia davanti alla Consulta. Era già successo con il piano casa: come un peccato originale, il federalismo delle regole edilizie – frutto della riforma del titolo V della Costituzione – intossica i rapporti tra governo, regioni e comuni. Nell'incertezza restano i cittadini, gli architetti, i geometri e soprattutto le imprese del settore, che vivono una delle crisi più gravi di sempre. Servirebbero chiarezza e concertazione. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 90 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter E, invece, bisogna accontentarsi di una speranza. Una speranza chiamata milleproroghe: il decreto di fine anno che potrebbe – ma chi può giurarci? – ospitare l'atteso chiarimento. Diritto Trasparenza amministrativa, va motivata la sospensione dell'attività aziendale 8 Nov 2010 Da Guida al Diritto - LE SENTENZE DEL GIORNO Corte Costituzionale - Sentenza n.310, 5 novembre 2010 L'amministrazione è tenuta a motivare i provvedimenti con i quali decide di sospendere un'attività imprenditoriale. La Consulta con la sentenza n.310 bolla come incostituzionale la possibilità di derogare all'obbligo di indicare i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la sospensione dell'attività di un'impresa. Il giudice delle leggi ha dunque bocciato l'articolo 14 comma 1 del Dlgs 2008/81 per la parte che "sottrae" agli obblighi di trasparenza amministrativa il fermo delle aziende. Un semaforo rosso che la norma censurata giustifica con l'esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, oltre che con la necessità di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Obiettivi - spiega la Consulta - che non risultano affatto compromessi dal dovere di motivazione imposto all'amministrazione responsabile dell'atto. Il dubbio sul contrasto con la Carta era stato sollevato dal Tar Liguria in merito al ricorso del gestore di una pizzeria che faceva consegne a domicilio la cui attività era stata sospesa dopo che gli ispettori avevano verificato l'impiego di due fattorini che non risultavano nella documentazione obbligatoria. La decisione di far abbassare le serrande al gestore era stata presa malgrado il titolare avesse mostrato agli ispettori del lavoro le copie dei contratti di collaborazione autonoma e occasionale conclusi con i due dipendenti. Il Tar, una volta accolta la domanda tesa a sospendere il provvedimento impugnato, anche in considerazione del grave pregiudizio provocato a un'azienda di piccole dimensioni, ha chiamato in causa la Consulta per chiarire la legittimità della deroga. La Corte costituzionale ha dunque confermato la fondatezza dei dubbi di conformità, affermando il contrasto con gli articoli 97 e 113 della Costituzione. L'obbligo di motivazione, conclude il Collegio, costituisce, infatti, il corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione consentendo al tempo stesso al destinatario che si ritiene leso dal provvedimento di far valere le sue ragioni in tribunale. IL TESTO DELLA SENTENZA SU GUIDA AL DIRITTO «Finalmente si agisce per aiutare le aziende» È abbastanza ottimista Ennio Lucarelli, vicepresidente vicario di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, il ramo dell'associazione che include le aziende del campo dell'Information technology e delle telecomunicazioni, con oltre 17mila imprese che danno lavoro complessivamente a circa 600mila addetti: «L'approvazione della direttiva comunitaria comporta che le cose in Europa, e di conseguenza anche qui in Italia, sono destinate a cambiare in maniera determinante da qui a due anni». I lunghi tempi di pagamento della Pa verso le società private affliggono anche il settore It/Ict: «Ad oggi – racconta infatti Lucarelli – anche nel nostro settore, la pubblica amministrazione ha molti debiti verso le aziende, tanto è vero che stiamo parlando di circa 1 miliardo di euro per quanto riguarda il ramo It e di circa 2 miliardi per quello Ict. Bisogna ora vedere - prosegue Lucarelli - in quanto tempo la direttiva diventerà legge e quindi troverà applicazione anche in Italia». Lucarelli vede tuttavia che nel recente passato sono già stati compiuti dei passi importanti perché la direttiva comunitaria possa, in pratica, essere attuata nei tempi previsti. «Diverse pubbliche amministrazioni – spiega infatti – si stanno già muovendo da qualche tempo, in modo da stabilire e mettere http://www.newsliftletter.it/ Pagina 91 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter in pratica procedure certe per riuscire a pagare i fornitori quantomeno in tempi che siano determinati e chiari, e questo è comunque un fatto che penso sia decisamente positivo. E mi sembra - conclude Lucarelli che ci sia, sia da una parte sia dall'altra, una coscienza generale sull'importanza di questi temi». Tasse e contributi sempre da primato TASSE PER LE IMPRESE – ECCO QUANTO REALMENTE PAGHIAMO QUI IN ITALIA: tra peso del prelievo tributario (Ires e Irap) e oneri contributivi, la Banca mondiale ha stimato al 68,6% il peso sui profitti commerciali. Se guardiamo all’ultima rilevazione Ocse (gennaio 2011), la pressione fiscale rispetto al Pil è stata (nel 2009 ma poi è aumentata!) del 43,5%: siamo terzi solo dietro la Danimarca e Svezia che però, scusatemi!, godono di ben altri servizi e facilitazioni/vantaggi sociali da noi impensabili. Da altra sponte europea, peraltro, è confermato che il carico fiscale per le aziende italiane è del 48%: di gran lunga più ampio rispetto a Spagna e Germania(!!!) G. Par. Può cambiare la posizione a seconda del palcoscenico di riferimento ma la musica è sempre la stessa. Che il ranking sia elaborato da Banca mondiale, Ocse o Eurostat il filo rosso è uno solo: l'Italia è ai primi posti per la pressione fiscale. Una costante che si conferma negli anni e che, quindi, prescinde dal colore politico dei governi. Per le imprese, a esempio, al peso del prelievo tributario (Ires e Irap) si aggiunge anche quello degli oneri contributivi. Una sorta di montagna che l'ultimo studio «Paying taxes 2011», realizzato da Banca mondiale, International finance corporation e PricewaterhouseCoopers, ha stimato al 68,6% dei profitti commerciali. Quota che colloca il nostro paese a una distanza considerevole per peso fiscale complessivo che è stato stimato per Unione europea e resto del mondo. Il risultato, quindi, non può essere che quello fotografato nell'ultima rilevazione Ocse di appena pochi giorni fa: la pressione del fisco rispetto al Pil è stata del 43,5% nel 2009. Dato che ci colloca al terzo posto tra i 33 paesi esaminati, dietro solo a Danimarca (48,2%) e Svezia (46,4%). Certo, trattandosi di un rapporto, bisogna comunque riconoscere l'effetto della crisi economica sul prodotto interno lordo. Ma che l'Italia resti sempre nelle posizioni di vertice (stavolta con un connotato tutt'altro che positivo) è un dato certificato anche da Eurostat. L'istituto di statistica europeo ha evidenziato il primato del nostro paese in relazione a un indicatore che calcola il livello di tassazione implicita sul lavoro (il dato è riferito al 2008). Di poco sopra rispetto al Belgio, la differenza è di circa otto punti percentuali sia rispetto all'area euro che all'insieme dei paesi dell'Unione. Resta poi tra le più alte d'Europa la tassazione sui redditi d'impresa, nonostante nell'arco di un decennio il trend discendente si sia consolidato. Anche se si restringe il campo il risultato non cambia. Il rapporto di Confindustria, R&S-Mediobanca e Unioncamere sulle medie imprese (società di capitali a controllo autonomo, con un fatturato compreso tra i 13 e i 290 milioni di euro e un numero di dipendenti oscillante tra i 50 e i 499) in Europa. Il carico fiscale per le aziende italiane (48%) è di gran lunga più ampio rispetto a Spagna e Germania. Tanti indizi (di fonti diverse) ma che fanno una prova. Indizi con cui farà i conti il cantiere della riforma fiscale già avviato dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Fermo restando la necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici. Una riforma che anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha indicato nel suo discorso di fine anno come uno dei passaggi chiave per ridare slancio alla crescita. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 92 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter Sicurezza" Incidente ad Assago Vecchi ascensori, piano-verifiche ancora in standby Saverio Fossati Un morto e due feriti. È il bilancio dell'incidente di ieri ad Assago, nel Milanese, dove un ascensore a uso promiscuo (oggetti e persone) è precipitato dal quinto piano mentre trasportava un pesante armadio e alcuni operai. La 'normativa sulla sicurezza degli ascensori ha al suo centro il Dpr 162/1999, che di fatto ha imposto regole molto severe su tutti gli ascensori installati dal 24 giugno 1999 in poi: «Tra questi non rientra quello dell'incidente – spiegano all'Anacam (ascensoristi)-. Ci risulta che risalga a oltre 25 anni fa e presenti una caratteristica decisamente pericolosa: non ha le porte». Sembra impossibile ma per gli ascensori ante 1999 valgono le regole vigenti al momento dell'installazione, quindi se l'impianto è de11931, basta che siano state rispettate le leggi di quell'anno. Un ascensore-montacarichi che abbia le porte solo ai piani, quindi, non è una stranezza, è semplicemente un pericolo a norma di legge. Se poi consideriamo che in Italia (altra anomalia della penisola) ci sono 870mila impianti, dei quali il40% è in funzione da oltre trent'anni, qualche preoccupazione può venire. Per questo l'ex ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, aveva predisposto un decreto, datato 23 luglio 2009 e in vigore dal 1° settembre 2009, che prevedeva l'estensione graduale delle regole Uni En 8180 agli ascensori ante 1999. Con una verifica straordinaria con 74 «punti di controllo» da effettuare sui circa 690mila ascensori. La prima tranche di verifiche, sui circa 70mila impianti entrati in servizio prima del 1964, avrebbe dovuto chiudersi il 31 agosto 2011. Il condizionale è dovuto, perché il Dm del 23 luglio 2009 è stato annullato dal Tar Lazio il 1° aprile 2010 (sentenza 5413/2010), su ricorso presentato da Confedilizia, che ha definito «inutile» la verifica. E, a quanto risulta, complice anche la lunga vacatio del dicastero, lo Sviluppo economico, pur avendolo annunciato, non ha ancora presentato formalmente ricorso al Consiglio di stato. Se il decreto fosse rimasto in vigore, gli ascensori senza porte avrebbero già cominciato a sparire. Forse il tragico incidente (non certo il primo) riporterà l'attenzione sulla necessità di intervenire anche se questo comporta dei costi. Nel frattempo, un'altra norma sta per essere varata: si tratta di un Dpr che modifica l'ambito di applicazione della direttiva 95/16, stabilendo che per quelli che viaggiano a meno di 0,15 metri al secondo si applicano regole semplificate. Per Roberto Trentin, presidente di Monti Ascensori (l'unica quotata del settore), «è chiaro che siamo in assenza di una normativa di sicurezza imprescindibile: è un buco normativa che non aiuta aziende e utenti a vivere tranquilli. Certo molti clienti, attendendo un nuovo Dm, hanno bloccato parecchi ordini di ammodernamento degli impianti, che non sono così in condizioni di massima efficienza». I numeri 870mila: Gli impianti – Un record italiano è il numero di ascensori in funzione 40%: I più vecchi - La percentuale di impianti con oltre 30 anni di età 690mila: Da verificare - Gli ascensori installati prima del25 giugno 1999, che avrebbero dovuto essere sottoposti alle verifiche previste dal Dm ora annullato Sull'auto personale deduzione di cassa L'assenza di una norma simile all'articolo 65 del Tuir genera dubbi sulla possibilità di immettere beni privati nell'attività professionale. Per l'impresa, infatti l'articolo 65, comma 3-bis, del Tuir statuisce regole tramite http://www.newsliftletter.it/ Pagina 93 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter le quali i beni acquistati come privato possono essere immessi nel reddito d'impresa senza provocare salti o duplicazioni di imposta. Le regole per l'impresa La norma del Tuir regola, di fatto, solo l'immissione di beni strumentali dalla sfera privata a quella d'impresa. Per i beni strumentali diversi dagli immobili, l'articolo 65, comma 1, obbliga a ritenere relativi all'impresa i beni suddetti. Quindi non è possibile, vigendo l'impresa, acquistare beni strumentali e ritenerli beni privati. Il caso descritto dall'articolo 65 comma 3 bis del Tuir è l'ipotesi in cui prima di creare l'impresa un soggetto abbia acquistato beni, ad esempio un computer (necessariamente privati in questa ipotesi) e poi successivamente, divenuto imprenditore, voglia immettere tali beni nell'impresa. La regola è quella di valutarli in base al costo d'acquisto (o in mancanza il valore normale all'atto di acquisto) e iniziare il processo di ammortamento dal momento dell'immissione nel l'impresa. Nessuna regola, invece, è prevista per l'immissione di beni non strumentali. Anzi la risoluzione 242/E/2002 ritiene (il caso era l'immissione di una partecipazione nella sfera d'impresa) potenzialmente elusiva la valutazione del bene sia al costo, sia al valore normale. Al riguardo è ragionevole affermare che laddove il bene non strumentale abbia un valore normale superiore al costo, l'immissione al costo non dovrebbe creare problemi con il fisco, mentre al contrario se il valore normale è inferiore al costo la procedura più cauta è l'immissione al valore normale. Per il professionista L'articolo 65, comma 3-bis, certamente non è applicabile de plano al reddito da lavoro autonomo, poiché norma destinata al reddito d'impresa. In pratica non esiste nel Tuir una disposizione che disciplini l'immissione di beni privati dell'esercizio d'arte o professione. Il caso più frequente è l'acquisto di un'auto eseguito quando il contribuente era un privato cittadino, dopo di che, assunta la partita Iva si vorrebbe dedurre il costo del bene. Due tesi vengono proposte dalla dottrina. La prima propone l'applicazione dell'articolo 65, comma 3-bis, anche al professionista, permettendo così di dedurre quote d'ammortamento del bene determinate sul costo d'acquisto. La seconda tesi, che si ritiene più aderente al dato normativo, propende per l'impossibilità di dedurre il costo d'acquisto di un bene privato immesso nell'esercizio d'arte o professione. Ciò , tuttavia, non deve portare alla conclusione che i costi di impiego del bene "immesso" nella professione siano indeducibili. Tali costi, se inerenti, potranno essere dedotti nel rispetto del principio di cassa, il che porterebbe alla conclusione, nel caso prima esemplificato, che il costo dell'autovettura non sia deducibile dal professionista, ma i costi relativi ai carburanti, manutenzioni, assicurazioni eccetera, siano deducibili, con i limiti sanciti dall'articolo 164 del Tuir. 17 gennaio 2011 Fonte Banche Dati Sole Nuovo ascensore: niente risarcimenti a chi vota contro Luana Tagliolini Che l'ascensore sia uno degli impianti più utili è sicuro, ma non è altrettanto sicuro che sia installabile sempre e comunque. Sul punto torna la Cassazione, con la sentenza 20902/2010, respingendo il ricorso di un condomino che chiedeva l'annullamento della delibera assembleare con cui si concedeva a tre inquilini il permesso di collocare, a proprie spese, un ascensore nel vano scala condominiale. Il tribunale aveva dato ragione al condomino, ritenendo che l'installazione avesse violato il suo diritto di proprietà dato che «il suo appartamento era stato danneggiato». La corte d'appello, invece, aveva ribaltato la decisione, rilevando come l'ascensore avesse rappresentato un «vantaggio per tutti quanti, specialmente per le persone anziane». La Cassazione ha confermato l'orientamento della corte d'appello e ha colto l'occasione per ribadire i limiti in materia di delibere riguardanti le innovazioni. L'installazione ex novo di un impianto, infatti, rientra tra le innovazioni gravose suscettibili di utilizzazione separata: la relativa delibera di approvazione, quindi, deve essere assunta secondo l'articolo 1136, comma 5, del codice civile (maggioranza assoluta dei condomini e almeno 667 millesimi). A meno che nel condominio non sia presente un portatore di handicap, nel qual caso è applicabile l'articolo 2 della legge http://www.newsliftletter.it/ Pagina 94 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 13/1989, che consente di votare con il quorum minimo: in prima convocazione, maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi; in seconda convocazione, almeno un terzo dei condomini e 334 millesimi. In entrambi i casi resta fermo quanto disposto dall'articolo 1120, comma 2, del codice civile, che vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano alcune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di uno solo condomino. Il divieto di innovazioni scatta qualora le migliorie – votate a maggioranza dai condomini – rendano «alcune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino» e le delibere condominali possono essere passibili di annullamento essendo "vietate" ai sensi dell'articolo 1120. I giudici hanno ribadito che non necessariamente dalle innovazioni «debba derivare per il condomino dissenziente un vantaggio compensativo», ma non deve neppure riscontrarsi una «sensibile menomazione» dei suoi diritti, perché in tal caso la delibera può essere annullata. Sulla base di tali principi, è stata ritenuta nulla «la delibera assembleare che – pur in presenza di due condomini disabili – autorizzi l'installazione di un ascensore con sensibile riduzione delle dimensioni delle scale (Cassazione, sentenza 12847/2007, nel caso, la rampa veniva ridotta a 85 cm). Il Consiglio di Stato (sentenza 2546/2010) ha stabilito che «a fronte di una divisione verticale dell'edificio, il taglio del tetto per inserirvi l'ascensore, su una superficie ridotta destinata interamente a coprire le porzioni materiali sottostanti di proprietà esclusiva di un condomino, costituisce un intervento su una parte comune riconducibile a quell'utilizzo della cosa comune ed a quelle modifiche della cosa stessa funzionali a detto utilizzo, che gli articoli 1102 e 1120 del codice civile consentono al partecipante alla comunione, non venendo nel caso di specie compressi i diritti dei comproprietari a farne parimenti uso secondo la sua naturale destinazione». http://www.newsliftletter.it/ Pagina 95 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter MANDIAMOLI A LAVORARE !!! (far circolare per favore) MANDIAMOLI A LAVORARE: Sull'Espresso di qualche settimana fa c'era un articoletto che spiegava che recentemente il Parlamento ha votato all'UNANIMITA'e senza astenuti (ma và?!) un aumento di stipendio per i parlamentari pari a circa E. 1.135,00 al mese. Inoltre la mozione e stata camuffata in modo tale da non risultare nei verbali ufficiali. STIPENDIO Euro 19.150,00 AL MESE STIPENDIO BASE circa Euro 9.980,00 al mese PORTABORSE circa Euro 4.030,00 al mese (generalmente parente o familiare) RIMBORSO SPESE AFFITTO circaEuro 2.900,00 al mese INDENNITA' DI CARICA (da Euro 335,00 circa a Euro 6.455,00) TUTTI ESENTASSE + TELEFONO CELLULARE gratis TESSERA DEL CINEMA gratis TESSERA TEATRO gratis TESSERA AUTOBUS – METROPOLITANA gratis FRANCOBOLLI gratis VIAGGI AEREO NAZIONALI gratis CIRCOLAZIONE AUTOSTRADE gratis PISCINE E PALESTRE gratis FS gratis AEREO DI STATO gratis AMBASCIATE gratis CLINICHE gratis ASSICURAZIONE INFORTUNI gratis ASSICURAZIONE MORTE gratis AUTO BLU CON AUTISTA gratis RISTORANTE gratis (nel 1999 hanno mangiato e bevuto gratis per Euro 1.472.000,00). Intascano uno stipendio e hanno diritto alla pensione dopo 35 mesi in parlamento mentre obbligano i cittadini a 35 anni di contributi (per ora!!!) Circa Euro 103.000,00 li incassano con il rimborso spese elettorali (inviolazione alla legge sul finanziamento ai partiti), più i privilegi per quelli che sono stati Presidenti della Repubblica, del Senato o della Camera. (Es: la sig.ra Pivetti ha a disposizione e gratis un ufficio, una segretaria, l'auto blu ed una scorta sempre al suo servizio) La classe politica ha causato al paese un danno di 1 MILIARDO e 255 MILIONI di EURO. La sola camera dei deputati costa al cittadino Euro 2.215,00 al MINUTO !! Far circolare.......si sta promovendo un referendum per l'abolizione dei privilegi di tutti i parlamentari............ Queste informazioni possono essere lette solo attraverso Internet in quanto quasi tutti i massmedia rifiutano di portarle a conoscenza degli italiani...... PER FAVORE CONTINUATE LA CATENA http://www.newsliftletter.it/ Pagina 96 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter IL TRUCCO LIBICO Postato il Lunedì, 21 marzo @ 05:05:00 CDT di davide DI MIGUEL MARTINEZ kelebeklerblog.com Se ho capito bene, le cose stanno così. In Libia, c’è un governo. A me, questo governo non ha mai fatto particolare simpatia, perché conosco storie non belle di migranti che sono passati per quel paese, e perché comunque un governo dopo quarant’anni al potere inizia sempre ad andare a male. Inoltre, da traduttore, ho spesso a che fare con chi lavora in Libia, e ho raccolto molte lamentele sulla natura piuttosto capricciosa e imprevedibile dell’amministrazione. Ma queste mie considerazioni emotive non c’entrano con quelle del diritto. Il governo della Libia è indubbiamente legittimo nel senso più freddo, cioè può emettere passaporti riconosciuti in altri paesi, e l’uomo più in vista del paese – che curiosamente non riveste alcun incarico governativo – viene ricevuto con sorrisi e strette di mano da altri capi di stato. Tra cui non solo Silvio Berlusconi, ma anche Obama e Sarkozy. In particolare, il nostro paese è vincolato al governo della Libia da un “Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista” firmato “dall’onorevole Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e dal leader della Rivoluzione, Muammar El Gheddafi”. Tale trattato garantisce “il rispetto dell’uguaglianza sovrana degli Stati; l’impegno a non ricorrere alla minaccia o all’impiego della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica della controparte o a qualunque altra forma incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite; l’impegno alla non ingerenza negli affari interni e, nel rispetto dei princìpi della legalità internazionale, a non usare né concedere l’uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile nei confronti della controparte; l’impegno alla soluzione pacifica delle controversie.” Un trattato che nel giro di qualche ora, ha fatto la stessa fine che fece nel 1915 il trattato che vincolava l’Italia a non pugnalare alla spalle l’Austria. Per motivi espressi con disarmante sincerità da Italo Bocchino. Il legittimo governo libico è stato oggetto di una vasta ribellione armata. Su questa ribellione, si è detto di tutto – “è al-Qaida”, “no, sono i giovani cinguettatori di Twitter”, “no, sono i fedeli della vecchia monarchia”. Non solo io ignoro chi siano i ribelli; lo ignorano anche tutti gli editorialisti che pure li esaltano. Due ipotesi sembrano comunque abbastanza ragionevoli. Ciò che i ribelli appartengano ad alcuni clan tradizionali esclusi dalle rendite petrolifere; e che esprimano il fortissimo risentimento di gran parte della popolazione contro l’immigrazione dall’Africa Nera, tanto che la rivolta è stata accompagnata da alcuni sanguinosi massacri di migranti. La ribellione ha però incontrato, a quanto pare, l’ostilità della maggioranza del paese e certamente delle sue forze armate, e nel giro di alcuni giorni ha subito alcune decisive sconfitte. Tutto questo è avvenuto in concomitanza con due sommosse nel mondo arabo – quella dello Yemen e quella del Bahrein. In un giorno, i cecchini dell’esercito yemenita hanno ucciso 72 manifestanti (non sappiamo quanto rappresentativi della società yemenita nel suo complesso), mentre nel Bahrein è intervenuto direttamente l’esercito saudita per sopprimere una rivolta promossa dalla schiacciante maggioranza della popolazione. Anche gli Emirati Arabi, che partecipano alla coalizione anti-Gheddafi, hanno contribuito alla repressione della rivolta in Bahrein con “ almeno 500 poliziotti“. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 97 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Mentre cadevano le ultime fortezze dei ribelli libici, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione 1973, che esige dalla Libia il cessate il fuoco e la fine di “attacchi contro i civili”. E qui, se ho capito, sta tutto il trucco. In Libia, lo scontro non è infatti – come invece in Tunisia, Yemen, Bahrein o Egitto – tra le forze armate da una parte, e masse di manifestanti pacifici dall’altra. In Libia, i ribelli hanno armi, carri armati e persino un caccia (che hanno esibito tra l’altro subito dopo l’imposizione della No Fly Zone). Ma non appartenendo a un esercito regolare, potrebbero essere definiti in effetti dei “civili”. Anche quando vengono addestrati da truppe straniere. Nei lanci di agenzia ripresi da Repubblica, ad esempio, leggiamo stamattina: “11:49 Stampa Gb: Forze speciali inglesi a fianco dei ribelli da settimane Centinaia di soldati delle forze speciali britanniche Sas sarebbero in azione da almeno tre settimane in Libia al fianco dei gruppi ribelli, afferma oggi il quotidiano Sunday Mirror. Due unità di forze speciali soprannominate “Smash” per la loro capacità distruttiva, avrebbero dato la caccia ai sistemi di lancio di missili terra aria di Muammar Gheddafi (i Sam 5 di fabbricazione russa) in grado di colpire bersagli attraverso il Mediterraneo con una gittata di quasi 400 chilometri. Affiancate da personale sanitario, ingegneri e segnalatori, le Sas hanno creato posizioni sul terreno in modo da venire in aiuto in caso in cui jet della coalizione fossero stati abbattuti durante i raid.” La risoluzione dell’ONU evita di citare o definire l’avversario armato dell’esercito libico, e non dice nulla su come l’esercito libico debba comportarsi nei riguardi di combattenti nemici. L’omissione è talmente evidente, che possiamo immaginare che i suoi autori abbiano voluto una fatale ambiguità. Se “civile” vuol dire chi non porta armi, allora si potrebbe chiedere all’esercito – e anche alla parte avversa – di lasciare in pace i civili. Ma se “civile” vuol dire combattente, nemico dell’esercito governativo… se l’esercito libico cessa di combattere con le armi questo particolare tipo di “civili”, sarà costretto a subirne passivamente gli attacchi armati; cioè è destinato alla sconfitta militare. Cosa che nessun esercito potrebbe accettare. Ma se l’esercito continua a combattere, verrà accusato di violazione della risoluzione. E quindi verrà annientato ugualmente, ma dall’estero. Non c’è via di uscita. E così leggiamo tra i lanci di agenzia di Repubblica di stamattina qualcosa che non appare affatto nel testo della risoluzione, ma che sospettiamo fosse nella mente dei suoi autori: 09:03 Il generale Clark: “Tutto lecito per difendere i civili” “La risoluzione dell’Onu è nettissima riguardo all‘obiettivo finale: sbarazzare la Libia del dittatore Muhammar Gheddafi. Per questo il Consiglio di sicurezza ha autorizzato il ricorso a ogni mezzo, salvo l’occupazione militare del Paese. In breve tutto è lecito, o quasi”. Lo dice a Repubblica il generale Wesley Clark, ex comandante supremo delle forze Nato durante la guerra del Kosovo.” Comunque, la risoluzione semplicemente impone il divieto di voli sul territorio libico, impone un embargo sulle armi e congela i beni di alcuni esponenti del governo libico. Il governo libico dichiara subito di accettare in pieno la risoluzione e chiede l’invio di osservatori, e infatti non ci risultano voli libici, militari o non, dopo la sua approvazione. Alcune ore dopo l’approvazione, Sarkozy convoca a Parigi un vertice cui partecipa anche Silvio Berlusconi. Il quale, prima di partire, ha promesso a quanto pare al proprio consiglio dei ministri di non lanciare l’Italia in avventure pericolose, tali da attirare su questo paese centinaia di migliaia di profughi o qualche missile. Parola d’imprenditore… Il vertice finisce verso le 15. A questo punto, uno si immagina una delegazione che vada in Libia, spieghi in modo chiaro le richieste, risolva in maniera diplomatica i conflitti, apra le vie agli aiuti umanitari. Dando ovviamente qualche giorno di tempo per permettere a un esercito non certamente prussiano di coordinarsi e di capire cosa deve fare. No. Due ore dopo la fine del vertice e poche ore dopo l’approvazione della risoluzione 1973, gli attaccanti dichiarano che la Libia “non ha rispettato” le loro istruzioni: in cosa consista tale violazione, non ci è dato sapere; comunque a partire dalle 17.40, scaricano sulla Libia un intero arsenale. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 98 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Tra cui anche 110 missili Tomahawk, prodotti dalla Raytheon Company: ricordiamo che Obama ha nominato ben tre dirigenti della Raytheon a funzioni chiavi dell’amministrazione degli Stati Uniti, tra cui il signor William Lynn, che passa direttamente dallla gestione della lobby ufficiale a Washington della Raytheon, al posto di vicesegretario alla Difesa con il potere di decidere le spese che farà il Pentagono. Un solo missile Tomahawk costa 1,5 milioni di dollari, comprensive di ammortamento delle spese di ricerca. Moltipicato per 110 farebbe 116 milioni di Euro. All’incirca quello che costano allo Stato italiano 15.000 alunni del sistema scolastico pubblico per un anno (dati Ocse 2008, citati in Mila Spicola, La scuola s’è rotta. Lettere di una professoressa, Einaudi, p. 172). Io non so per quale motivo Francia, Inghilterra e Stati Uniti (l’Italia non conta) abbiano deciso di attaccare la Libia. Non so per quale motivo, fino a qualche mese fa accoglievano Gheddafi con tutto il suo pittoresco seguito e oggi lo vogliono morto. Il petrolio ovviamente c’entra; ma era necessaria proprio una guerra? Si sarebbe speso infinitamente di meno per corrompere quattro politici, o per pagare il medico di Gheddafi a mettergli il veleno in una bevanda. Le continue guerre americane, quasi sempre contro nazioni indifese, vengono in genere spiegate con considerazioni geopolitiche: vogliono, ad esempio, il petrolio iracheno o quello libico, prima che cada in mano ai cinesi. Credo che l’ipotesi sia perfettamente ragionevole, ma non escluda un’altra – cioè che il sistema socioeconomico statunitense abbia bisogno delle guerre in sé, perché finanziano il sistema militareindustriale, perché danno un senso alla vita di milioni di persone, dal clandestino messicano che vende panini ai muratori della base militare nel deserto dello Utah, all’insegnante di arabo sovvenzionato dal Pentagono per formare persone che si occupino della “sicurezza nazionale”. Può darsi che gli Stati Uniti riusciranno a scippare il petrolio libico ai concorrenti; ma sappiamo con certezza che la Raytheon è riuscita a guadagnare 116 milioni di Euro in un pomeriggio con questa storia. Miguel Martinez Fonte: http://kelebeklerblog.com Link: http://kelebeklerblog.com/2011/03/20/il-trucco-libico/ 21.03.2011 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 99 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Il Piano delle performance nella pubblica amministrazione La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato la “Struttura e le modalità di redazione del Piano della performance” che trova immediata applicazione per le amministrazioni dello Stato mentre funge da linee guida per regioni, enti locali e Servizio sanitario nazionale. Il Piano è un documento programmatico di durata triennale che consente la verifica interna ed esterna dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Il Piano è redatto con lo scopo di assicurare: la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità della rappresentazione della performance. Nella stesura del Piano devono essere rispettati i seguenti principi generali: trasparenza, immediata veridicità e verificabilità, partecipazione, coerenza interna ed esterna, orizzonte pluriennale. Nella definizione del Piano occorre, inoltre, tenere conto di due elementi: il collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilanci e la gradualità nell’adeguamento ai principi e il miglioramento continuo. Il processo di definizione del Piano segue cinque fasi logiche: definizione dell’identità dell’organizzazione; analisi del contesto esterno ed interno; definizione degli obiettivi strategici e delle strategie; definizione degli obiettivi operativi e dei piani operativi; comunicazione del Piano all’interno e all’esterno. Il completamento delle cinque fasi logiche consente la redazione e l’adozione del Piano. Dossier “Il Piano delle performance nella pubblica amministrazione” Telefonate promozionali, un Registro a tutela di chi si oppone Entrerà in vigore il 17 novembre 2010 il Regolamento che istituisce il registro pubblico delle opposizioni, che accoglierà tutti gli abbonati telefonici che non desiderano essere contattati telefonicamente per fini commerciali o promozionali: gli abbonati potranno chiedere, gratuitamente e secondo modalità semplificate, che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro. Un vantaggio per la riservatezza degli utenti, quindi, ma anche uno stimolo per la competitività delle imprese, che potranno utilizzare con maggiore efficacia gli strumenti del telemarketing, indirizzando le proprie campagne solo a quanti non si avvarranno del "diritto di opporsi". Sarà il Ministero dello Sviluppo economico a provvede alla gestione e al funzionamento del Registro, anche affidandone la realizzazione ad un soggetto terzo. In particolare, entro 90 giorni dal 2 novembre 2010, data di pubblicazione in Gazzetta del D.P.R. contenente il Regolamento, il Ministero o il soggetto affidatario del contratto di servizio dovranno provvedere all’attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati. Queste alcune delle prescrizioni del Decreto. Ogni abbonato può chiedere al proprio gestore telefonico che la numerazione della quale è intestatario sia iscritta gratuitamente nel registro secondo le seguenti modalità: mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico; mediante chiamata effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro. Dossier “Telefonate promozionali, un Registro a tutela di chi si oppone” http://www.newsliftletter.it/ Pagina 100 NewsLiftLetter Anno XXXII Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 Roma nov-gen 2011 CENSIS: PAESE IN DECLINO 19476 (SdC – dic. 10) – È stato presentato a Roma lo scorso 3 dicembre il 44° Rapporto sulla situazione sociale italiana, realizzata dal CENSIS con l’intenzione di interpretare i più significativi fenomeni socio-economici nella delicata fase di congiuntura. L’immagine disegnata è quella di un Paese “nel pantano”, che è stato in grado di resistere alla crisi ma che solo a stento riesce a delineare una strategia per affrontare e superare le più cruciali sfide del futuro nei campi-chiave della società: economia, lavoro, ambiente. Pesa in particolare la grave flessione del lavoro non dipendente: sempre meno lavoratori infatti scelgono di mettersi in proprio (-7,6% rispetto allo scorso anno) e chi gestisce già un’attività è costretto ad affrontare i costi della crisi. In tale sconfortante quadro emerge la figura della famiglia come unica vera forma di welfare, capace ancora di costituire un imprescindibile punto di riferimento economico per i giovani. I tre pilastri su cui essa si regge per resistere alla crisi sono rappresentati dal mattone (nel primo trimestre del 2010 i mutui hanno superato 252 miliardi di euro), dalla liquidità detenuta (+4,6% in termini reali i biglietti e depositi a vista) e dalle polizze vita (+22% rispetto allo scorso anno). Ciò che pesa maggiormente sul portafogli invece è rappresentato dall’aumento delle tasse, dei contributi aggiuntivi per le scuole dell’obbligo, delle multe e delle spese per le revisioni; secondo le stime del CENSIS, tale “tassazione occulta” ha un costo annuale per la famiglia media di quasi 2.300 euro. Sulla base delle statistiche illustrate del rapporto, l’Italia del futuro appare vecchia, con forti diseguaglianze soprattutto sul piano economico e sociale e in modo ancora più marcato nel confronto Nord-Sud del Paese. Avremo la capacità di cogliere ed interpretare questo campanello d’allarme? (M.M.) TRENITALIA-ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI: SI PUO’ “CONCILIARE” 19455 (SdC – nov. 10) – Per districarsi nel complicato mondo dei ritardi e disservizi di Trenitalia, i consumatori possono contare, già da qualche tempo, sulla procedura di conciliazione avviata tra l’azienda di trasporti e tredici Associazioni dei consumatori, tra cui l’Unione Nazionale Consumatori. L’accordo riguarda i reclami relativi ai viaggi effettuati dal primo gennaio 2010 su convogli ES, AV Fast, ES AV, ES Fast, Es City, IC, ICN, ad esclusione dei treni oggetti di contratto di servizio. Il consumatore che ha presentato un primo reclamo senza avere risposta o avendone ricevuta una insoddisfacente ha, dunque, 60 giorni per presentare la domanda di conciliazione tramite una delle Associazioni dei consumatori firmatarie del Protocollo d’intesa; se non viene indicata l'Associazione che dovrà rappresentare il cliente nella procedura, Trenitalia provvederà ad assegnare la domanda ad una delle organizzazioni firmatarie del protocollo seguendo un criterio turnario. La domanda di conciliazione deve essere inviata: entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo; in caso di mancata risposta, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione del reclamo; compilando l'apposito modulo di richiesta da inoltrare (via fax, raccomandata AR o in via telematica): 1. tramite le Associazioni firmatarie; 2. direttamente all' Ufficio Conciliazioni di Trenitalia - Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, al fax 06/44103490, oppure all'indirizzo e-mail [email protected] allegando il modulo firmato in formato PDF, TIF, JPG, etc.. La Commissione di conciliazione, composta da conciliatori designati da Trenitalia e dalle Associazioni dei consumatori, esaminerà la domanda tenendo conto degli impegni contrattuali, http://www.newsliftletter.it/ Pagina 101 NewsLiftLetter Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 della normativa di settore e delle norme di tutela dei consumatori e, secondo principi di equità, valuterà la possibilità di formulare una proposta di conciliazione soddisfacente per le parti, che comunque verrà sottoposta al cliente per l'eventuale accettazione. (S.V.) UN “PRESENTE” PER TRENITALIA 19501 (SdC – gen. 11) –Le associazioni aderenti a Casper – Comitato contro le speculazioni e per il risparmio (Adoc, Codacons, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori), hanno consegnato il 13 gennaio alle Ferrovie un regalo da parte degli utenti: un water con tanto di fiocco, simbolo dei disagi patiti dai viaggiatori a bordo dei treni italiani, con un biglietto che aveva scritto “All’Ing.Mauro Moretti Amm.Del.Trenitalia – a nome dei viaggiatori del treno Intercity 1589 Milano-Reggio Calabria del 24 dicembre scorso, ricordando quel terribile viaggio”. Durante la consegna del dono, non sono mancati momenti di tensione, con i Presidenti delle 4 associazioni, strattonati e identificati dalle forze dell’ordine, che comunque sono riusciti a portare a termine la propria missione. Adoc, Codacons, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori hanno depositato un esposto all’Antitrust e alla Procura della Repubblica di Roma contro il comportamento di Trenitalia, colpevole di aver negato risarcimenti ai passeggeri dei treni coinvolti nei disagi del 17 e 18 dicembre scorsi, disponendo in modo discriminatorio indennizzi solo in favore dei viaggiatori di un unico treno. Le Associazioni di Casper chiedono un incontro con Trenitalia-Fs nel quale affrontare il problema dei servizi a bordo di tutti i treni, dalla Tav ai treni dei pendolari; il problema del rispetto degli orari previsti; la questione dei rimborsi e dei risarcimenti secondo procedure di conciliazione da rivedere anche alla luce di quanto ottenuto in altri importanti settori. (G.S.) http://www.newsliftletter.it/ Pagina 102 Anno XIII n. 04 – APRILE 2011 NewsLiftLetter www.union-associazione.net UN.I.O.N. [email protected] Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati 00144 Roma – Sergio Forti, 20 Segreteria cell. 335 1004160 Tel. 06-52277363 Fax 06-62204011 / 06-87440784 ORGANISMI NOTIFICATI DIRETTIVA ASCENSORI - DPR 162 - DIRETTIVA MACCHINE - DPR 459 - DIRETTIVA PED - DLN. 98 E ORGANISMI AUTORIZZATI ALLE VERIFICCHE ALTRI IMPIANTI - DPR 462/01 PIEMONTE Autor. A. & C. srl – Strada del Drosso, 128/23 – 10135 Torino Notificazioni 462 BOREAS srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino McJ srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino 462 OCERT srl – Via Spalato 65/B – 10141 Torino 462 ASFALEIA srl – Via Padova, 60 – 10152 Torino 462 Certificazioni e Collaudi srl – Via Orfanotrofio, 25 13900 PED BIELLA LIGURIA TECNICA srl – Via A. Volta, 36 – 18038 Sanremo IM 462 LOMBARDIA C.S.D.M. srl – Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano MI 462 459 I.C.T. srl – Via A. Catalani, 68 – 20131 Milano MI 462 SICAPT srl – Via Palestro, 20 – 23900 Lecco 459 EURO-PED srl – Via Friuli, 88 – 20135 Milano MI PED Q.S.M. srl – Via d. Rimembranze, 11 – 26020 Madignano CR 462 VERIGO srl – Via Massarani, 5 - 20050 Verano Brianza (MI) 462 SEVEN srl – Viale Henry Dunant, 6 – 46043 Castiglione delle 462 Stiviere MN ECC srl – P-za Giovine Italia, 4 – 21100 VARESE 462 ECS srl – Via Solferino, 7 – 46100 MANTOVA * VERIT srl – Via Corfù, 55 – 25014 Brescia 462 VENETO VERIFICHE INDUSTRIALI srl – Via Buzzaccarini, 35 – 35124 462 Padova PD * C.T.E. Certificazioni srl – Via Monte Sabotino 12/b 35020 462 − Ponte San Nicolò PD ALTO ADIGE I. & S. srl – Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano 462 459 EMILIA ROMAGNA 462 ICEPI spa – Via Paolo Belizzi, 29/33 – 29100 Piacenza 459 PED 462 VERICERT srl – Via S. Cavina n. 19 – 48100 Ravenna 459 PED SOVIT srl – Via Venezia, 195 – 43100 Parma 462 LAZIO I.N.C.S.A. srl – Via M. Peroglio, 15/15-A– 00144 Roma 462 459 Oe.Cis. srl – Via Ratto delle Sabine, 59 – 00131 Roma CAMPANIA MA.DE. Engineering srl – Via S. Luca, 2 – 81020 462 Casapulla CE S.I.C. srl – Via Luigi Guercio, 353 – 84134 Salerno SA * I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche srl – Via Brambilla, 27/B – 80053 Castellammare di Stabia NA CALABRIA Safety Systems srl – Via G. Falcone, 22 – 87100 Cosenza PUGLIA EMQ-DIN srl – Via Duomo, 6 - 70033 Corato – BA E.Q.M. srl – Via V. Calo’, 63 – 74023 Grottaglie TA SICILIA OEC srl – Via Acquavena, 20 – 98048 Spadafora (ME) SARDEGNA * Automatos sas – Via Tuveri, 25 – 09129 Cagliari CA * Organismi nuovi (iscritti nel 2011) http://www.newsliftletter.it/ 462 162 162 162 Telefono 011-3473681 011-3273632 011-8174896 011-8174896 011-3191611 011-857347 015-8353451 162 162 162 162 162 162 Telefax 011-3273633 011-5692074 011-5692074 011-3804222 011-2484458 015-29142 E-mail [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 0184-506492 0184-540731 [email protected] 02-56816188 02-26142902 0341-353721 02-55194159 0373-658430 0363-51309 02-56818575 02-26142904 0341-371327 02-55194149 0373-650371 0363-51309 0376-847331 0376-840921 0332-1800100 0376-288510 030-3546580 0332-1800101 0376-287104 030-5100070 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 162 049-680046 049-8808081 162 049-635551 049-8987317 162 0471-301611 0471-326266 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 162 0523-609585 0523-591300 162 0544-501951 0544-467220 0521-775915 0521-791314 [email protected] 06-52246324 06-41405105 06-52247268 06-41404910 [email protected] [email protected] 0823-466717 02-700402869 162 162 162 462 089-2756576 081-3914735 info@madeengineerin g.com [email protected] 089-2751642 om [email protected] 081-8739521 462 162 462 462 162 162 080-3588849 099-5610092 080-3588849 0995610092 [email protected] [email protected] 162 090-9941695 090-9920872 [email protected] 070-2341315 1786065800 [email protected] 462 462 459 0984-483757 [email protected] 0984-483757 [email protected] Elenco aggiornato a tutto al 10/05/2011 Pagina 103