REGOLAMENTO INTERNO AI SENSI DELL’ART.6 DELLA LEGGE
142\2001
PREMESSA
1. Il presente regolamento interno:
-
sarà inviato alle Organizzazioni Sindacali Territoriali perché formulino eventuali osservazioni
scritte;
è stato approvato dall’assemblea della cooperativa in data 20 agosto 2008 ed entra in vigore dal
giorno 1° ottobre 2008;
.
-
potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci;
-
verrà depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di competenza.
2. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione di legge, si intendono
applicabili a tutte le categorie di soci indicate all’art.2, ed esse si intendono non peggiorative
rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente
applicabili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle
delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili, nonché agli accordi
collettivi in quanto applicabili.
4. Viene adottato con tre precisi scopi:
•
•
•
Assolvere agli obblighi dettati dalla L.142\01;
Disciplinare l’organizzazione del lavoro;
Disciplinare i percorsi terapeutico-riabilitativi.
:
1
ARTICOLO 1
(scopo ed oggetto del Regolamento)
Il presente Regolamento ha lo scopo, ai sensi dell’art.6, c.1 L.142\2001, di disciplinare
l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori. In particolare, il Regolamento definisce e disciplina
le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali
ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.
ARTICOLO 2
(rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta)
Ai sensi dell’art.1, c.3 L.142\2001, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei
seguenti rapporti di lavoro:
•
•
•
subordinato;
autonomo;
di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale.
Tra il socio lavoratore e la cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altro rapporto di
lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile con la posizione
di socio.
La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo
le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in rapporto
all’assoggettamento o meno del vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell’organizzazione
aziendale e produttiva.
ARTICOLO 3
( modalità di individuazione del tipo di contratto)
L’individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in
funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:
- del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
- del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
- del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi , elenchi, ordini ecc.;
- delle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di
lavoro;
- del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.
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ARTICOLO 4
( Normativa applicabile ai soci non subordinati)
1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al
D.Lgs n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni., si applicano le seguenti
disposizioni:
- ai fini fiscali D. Lgs 276/2003;
- ai fini previdenziali e assistenziali, l’art. 2 comma 26, L. 335/1995 e successive modifiche;
- ai fini dell’assicurazione Inail, l’art.5 Dlgs 38/2000 e successive. Modificazioni ed integrazioni.
se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie
professionali.
Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto
di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento
2. Il La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidati dalle
disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumere i relativi oneri economici.
La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e
assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto.
I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri
committenti previa autorizzazione scritta da parte del presidente della cooperativa e sempre che
l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.
ARTICOLO 5
(Norme specifiche per i soci con contatto diverso da quello di lavoro subordinato)
a –norme generali
1. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la propria
attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all’art. 4 del
presente regolamento e del contratto individuale stipulato al momento dell’immissione al
lavoro. L’attività deve essere svolta in libertà, senza vincolo di subordinazione e senza
assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.
2. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l’obbligo di
coordinare la propria attività con quella della cooperativa, partecipando, quando necessario,
alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla
direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell’attività.
3. La cooperativa provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni
e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale, concedendo al
socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non
costituisca reato o colpa grave).
4. Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità il C.d.A., o in caso di urgenza la
direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell’attività del socio in attesa dei
necessari chiarimenti.
5. In ogni caso l’interruzione del rapporto può essere causa dell’esclusione da socio e
l’esclusione da socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.
6. Il socio deve garantire che nello svolgimento dell’attività assegnatagli non siano violati
diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.
7. Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l’esecuzione di
quanto affidatogli in tutto o in parte.
3
b) Assenze.
•
I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione
lavorativa che
possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto
individuale o successivamente definiti.
c) Norme sulla sicurezza sul lavoro.
• I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando
richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo
svolgimento dell’attività lavorativa concordata.
• Quando è previsto che i soci operino all’interno delle strutture della cooperativa,
questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza
prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
• Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore
autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul
lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.
d) Indumenti di lavoro.
• I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle
disposizioni in materia di sicurezza.
• Qualora se ne ravvisi la necessità, a tali soci verranno forniti gli stessi indumenti
utilizzati dai soci con rapporto subordinato.
• I soci sono tenuti ad indossare l’eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi
personali di
protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie
professionali.
• Qualora si verifichino inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere
risolto il contratto di lavoro, con automatica esclusione dalla base sociale.
e) Durata della prestazione.
• I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare al fine del
raggiungimento degli scopi sociali, che l’attività sia svolta compatibilmente con le
modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.
f) Infortunio.
• I soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all’iscrizione
all’ Inail, sono obbligati, salvo causa di forza maggiore, a dare immediata notizia alla
cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o
avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a
mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni
successivi a quello del suo rilascio al socio. La ripresa dell’attività lavorativa è
subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.
•
I soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto
precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli
infortuni occorsi loro all’interno della cooperativa, anche al fine di valutare eventuali
coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti
nei confronti dell’Inail o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.
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g) Risoluzione del contratto.
Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale, e senza preavviso,
al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio.
In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal
contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto può anche essere causa di
esclusione da socio.
h) Controversie.
Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione
applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante
dall’applicazione del contratto.
ARTICOLO 6
( Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato)
Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità è qualità di lavoro conferito in
cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli
accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti
sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.
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ARTICOLO 7
(organizzazione aziendale)
L’organizzazione aziendale é così articolata:
a) alcune disposizioni generali(commentate) estratte dal CCNL delle cooperative sociali ivi
compreso il trattamento economico integrate da alcune disposizioni ;
b) principi base del lavoro e dell’organizzazione della cooperativa;
c) organigramma e norme operative.
a) Disposizioni Generali (commentate) estratte dal CCNL delle cooperative sociali;
…omissis…
Titolo III - DIRITTI SINDACALI
…omissis…
Art. 20 - Assemblea.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12
ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'azienda cooperativa dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse
possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di essi/e, e sono indette nella misura massima
di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art. 17 del presente CCNL e nella misura massima di 2 ore annue dalle OO.SS.
firmatarie del presente CCNL.
In assenza delle RSU le 12 ore annue di assemblea, sono indette dalle RSA unitamente alle OO.SS. firmatarie del
contratto.
Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di
almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti donne
e uomini esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato
senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utenza.
…omissis…
Titolo IV – TIPOLOGIE,ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 23 - Assunzione.
Con l'obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le professioni del personale che appartiene ai
settori di intervento, l'assunzione al lavoro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di legge che regolano la
materia.
All'atto dell'assunzione sarà comunicato alla lavoratrice e al lavoratore, per iscritto, quanto
segue:
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- il livello di inquadramento cui viene assegnata o assegnato;
- il trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- tutte le eventuali altre condizioni concordate.
Prima dell'assunzione in servizio, la cooperativa potrà accertare l'idoneità fisica attraverso visita medica da parte di
strutture pubbliche, o convenzionate, delle lavoratrici e dei lavoratori aventi rapporto diretto con l'utenza.
L'assunzione delle persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa compatibilmente con quanto previsto dalle
leggi vigenti e sulla base di quanto stabilito fra le parti.
Le parti, in considerazione della specificità dell’attività svolta, confermano che le assunzioni relative al personale sotto
indicato non concorrono a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione di “quote di riserva” così come in
passato previste dall’art. 25, legge 23.7.91 n. 223 :
impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, capo ufficio, coordinatrice/ore di unità
operativa e/o servizi semplici, coordinatrice/ore, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o,
responsabile di area aziendale, responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
Art. 24 - Documenti di lavoro.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 e dalla legge 4 giugno 1968 n.15 e successive
modificazioni e/o integrazioni,all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i
seguenti documenti:
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- scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di
iscrizione al collocamento);
- stato di famiglia;
- residenza anagrafica;
- libretto di idoneità sanitaria (ove previsto);
- fotocopia di codice fiscale;
- fotocopia documento di riconoscimento valido;
- certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio);
- eventuale libretto di pensione;
- certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica.
E’ ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge.
La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto
dell'assunzione.
Commento : la cooperativa intende avvalersi degli istituti di cui agli artt. 27-28 (contratto formazione lavoro e
apprendistato)
…omissis…
Art. 33 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 37 il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da
alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:
per anzianità di servizio fino a
3 anni
per anzianità di servizio oltre i
3 anni
liv. 1/2/3/4
liv.5/6/7
liv. 8/9/10
15 gg.
45 gg.
90 gg.
30 gg.
60 gg.
120 gg.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra
un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi
alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa cooperativa concederà alla lavoratrice e al lavoratore dei
permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite
dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
…omissis…
Titolo V - COMPORTAMENTI IN SERVIZIO
Art. 40 - Comportamento in servizio.
La lavoratrice e il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio
contegno al rispetto e alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni
impartite dalla direzione aziendale e alle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri.
Art. 41 - Ritardi e assenze.
Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che la lavoratrice e il lavoratore devono
osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono
essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell'importo della
retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.
I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria e ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui all'art. 37 e
comportano la perdita della relativa retribuzione.
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari.
Indicazione dei provvedimenti disciplinari.
In conformità all'art. 7 della legge n. 300/70 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo
all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
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Commento -Per la procedura di applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui sopra si rinvia allo stesso art.42 del
CCNL oltre che all’art.7 del presente regolamento.
Art. 43 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro
con l'utenza.
La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art.
5, legge 13.5.85 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'impresa.
Art. 44 - Patrocinio legale delle lavoratrici e dei lavoratori.
L'impresa, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicurerà l'assistenza in sede processuale alle lavoratrici e ai
lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e/o
all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del
giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'impresa, ferma restando la responsabilità personale per
colpa grave e/o dolo.
…omissis…
Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 47 - Inquadramento del personale
L'inquadramento del personale è determinato in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
…omissis…
I profili professionali sotto illustrati hanno carattere esemplificativo.
1° livello.
Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali,addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche.
2° livello.
operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina.
3° livello.
Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative,
addetta/o alla segreteria.
4° livello.
Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, autista soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore,
impiegata/o d'ordine, guida.
5° livello.
Capo operaia/o, capo cuoca/o, coordinatrice/ore, guida con compiti di programmazione, operatrice/ore
dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto.
6° livello.
Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa.
7° livello.
Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici.
8° livello.
Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o,sociologa/o.
9° livello.
Responsabile di area aziendale, psicologa/o - sociologa se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo.
10° livello.
Responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
Nota 1
Per quanto riguarda i profili professionali non specificatamente individuati nei livelli sopra indicati si fa riferimento
all’art.10 punto 2 lettera d)
Commento– rispetto alle mansioni esposte nel contratto sono state inserite solo quelle di interesse specifico delle
cooperative di tipo “B”
8
Titolo XII - RETRIBUZIONE
Art. 75 - Minimi contrattuali conglobati mensili.
Il minimo contrattuale conglobato, relativo a ciascun livello è il seguente:
Art. 77 - Indennità professionali.
Al personale inquadrato nei seguenti profili professionali saranno corrisposte le seguenti
indennità mensili lorde:
- omissis…
- direttrice e direttore aziendale €. 232,41
Alla direttrice e al direttore aziendale verrà corrisposta una specifica indennità di direzione
nella misura minima mensile lorda di €.180,76.”
Livello
EURO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
1008,13
1017,44
1064,84
1145,21
1214,33
1280,96
1363,65
1471,85
1625,61
1856,51
…omissis…
Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art.3 L. 142/2001, il trattamento
economico sarà pari a quello previsto dal CCNL.
L’attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all’ effettiva capacità del socio di
svolgere le mansioni dagli stessi previste.
L’ assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a
titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi che
saranno sottoscritti a livello nazionale.
Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione
integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione ai singoli soci o categorie di soci a titolo
di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di
orario di lavoro prestato.
Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all’impegno dimostrato.
TRASFERTA:
•
•
è dovuta solo se si superano le 5 ore lavorative nella giornata;
non è dovuta quando i cantieri di lavoro sono ubicati nei comuni di Valle di Cadore
RIMBORSI CHILOMETRICI:
•
•
•
non è dovuto alcun tipo di rimborso per recarsi dal luogo di residenza e\o domicilio alla
sede della cooperativa o presso i vari cantieri fissi(es.cantieri pulizie);
il rimborso è dovuto quando si utilizza il mezzo proprio per motivi di lavoro e ciò sia
giustificato nell’apposito modello
l’entità del rimborso verrà stabilita con delibera del C.d.A. (tariffe ACI compatibilmente
con le capacità economico-finanziarie) , ma non potrà essere comunque inferiore al 1\5
del costo del carburante.
CORRESPONSIONE DELLE REMUNERAZIONI
Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate con cadenza
mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di lavoro.
I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.
Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.
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MALATTIA
La cooperativa può decidere di anticipare gli emolumenti spettanti al lavoratore per malattie e\o
infortuni. La decisione in tal senso verrà assunta dal C.d:A. all’inizio di ciascun anno tenendo
conto dell’andamento quantitativo degli eventi. Nel caso del superamento di una quota pari al
5% delle presenze totali detta anticipazione non verrà concessa.
CASSA INTEGRAZIONE E\O DISOCCUPAZIONE
Onde favorire i soci lavoratori che, per contingenti situazioni straordinarie, vengano posti in
cassa integrazione e\o in disoccupazione(sia per brevi periodi, sia nel periodo invernale) la
cooperativa potrà anticipare le somme dovute nella misura pari alla indennità stessa di cui si
chiederà l’ammontare all’INPS.
L’eventuale conguaglio verrà effettuato con la comunicazione dell’effettivo importo.
RAPPORTI CON LE PERSONE SVANTAGGIATE
1. chi tenesse atteggiamenti che inducano disturbo agli scopi della cooperativa, con
particolare riguardo all’ inserimento delle persone svantaggiate, sarà passibile di sanzioni,
che verranno decise dal C.d.A., e che potranno portare, nei casi più gravi
all’allontanamento dalla cooperativa;
2. coloro che manifestino palesemente atteggiamenti di intolleranza e/o insofferenza nei
confronti delle persone svantaggiate saranno passibili di sanzioni così previste:
• richiamo verbale;
• 1° richiamo scritto;
• 2° richiamo scritto;
• 3° richiamo scritto;
• licenziamento.
La segnalazione al responsabile del personale degli atteggiamenti suddetti dovrà pervenire in
forma scritta
ASSUNZIONE BEVANDE ALCOLICHE
nel rispetto della D.Lgs. n. 81/2008, della L. n. 125/2001 è fatto
divieto assoluto di assumere sostanze alcoliche durante l’orario che
va dall’inizio alla fine del lavoro, compresa la pausa pranzo.
10
b) principi base del lavoro e dell’organizzazione della cooperativa
Distribuzione del lavoro.
La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla
relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità
posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione
dovrà essere effettuata in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.
La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il
massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità
professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.
Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell’ammissione al lavoro nel caso in cui il
numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.
A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso,
senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono
esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto ad orario ridotto.
Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio
è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o di lavoro ripartito.
Partecipazione.
Tutti i soci hanno eguali diritti e eguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro
instaurato.
Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa. Nella cooperativa
sono vietate discriminazioni tra i soci.
Ogni socio ha diritto di criticare l’opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta in
modo costruttivo. E’ fatto divieto ai soci di discutere nei luoghi di lavoro, in particolare in
presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.
Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al
consiglio di amministrazione.
Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di
amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto, per cui tutte le decisioni ed i fatti della
cooperativa non devono essere comunicati all’esterno e a terzi.
Chiunque opera all’interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e
pubblicità, ed è tenuto ad informare il consiglio di amministrazione di ogni atto contrario agli
interessi della cooperativa.
Promozione risorse umane
La gestione della cooperativa è orientata alla promozione delle risorse umane interne ed alla
correttezza nei rapporti di lavoro indispensabile per garantire la qualità dei servizi.
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c) organigramma e norme sull’organizzazione del lavoro in cooperativa Art 38 dello Statuto
ASSEMBLEA DEI SOCI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Direttore
Vice Presidente
Responsabile del personale
Responsabile degli acquisti;
Responsabile della redazione preventivi
Capisquadra
SOCI
LAVORATORI
DIRETTORE
VERRA’ NOMINATO DAL C.D.A
il suo inquadramento sarà quello previsto dall’ art. 47 del CCNL così come riportato a pag.9.
Il trattamento economico sarà quello previsto dagli artt.75-77 CCNL
Fino a che la cooperativa non potrà strutturarsi in modo adeguato, in capo al Direttore ricadranno le
funzioni di cui sopra
Con lo strutturarsi dette responsabilità saranno via, via ridistribuite in capo ai singoli responsabili
con delibera del C.d.A.
In capo al direttore rimarrà: la responsabilità della preventivazione, il rapporto con le figure che via
via verranno individuate(responsabili dei singoli servizi amministrativi, contabili ecc. capi settore,
capisquadra, magazzinieri ecc),.
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La struttura organizzativa aziendale sarà articolata su tre livelli:
1. Servizio amministrativo e finanziario;
2. Servizio organizzativo e gestionale;
3. Servizio attuattivo ed operativo delle attività stesse.
Ai servizi di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno demandati i compiti propriamente amministrativi
e finanziari(contabilità generale, fatturazione, rapporti con le banche, tenuta di cassa,
amministrazione,organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale). Espleteranno
altresì le funzioni di reperimento e raccolta di conoscenze, dati, informazioni e verifiche sul
mercato delle opportunità esistenti, predisposizione piani di sviluppo, attività di promozione
dell’immagine della cooperativa, individuazione della potenziale clientela nella promozione di
nuovi servizi.
Al servizio di cui al punto 3
nell’oggetto dello statuto.
fanno capo tutte le attività proprie della cooperativa descritte
Il presente Regolamento si demanda al Consiglio di Amministrazione la facoltà di individuare i
seguenti profili:
-
responsabile area amministrativa e finanziaria;
responsabile area organizzativa e gestionale;
direttore tecnico di settore;
responsabili di settore;
capisquadra,
ogni altra figura che si ritenga indispensabile per una corretta gestine delle attività svolte(es.
magazziniere).
DIRETTORE TECNICO DI SETTORE
Le funzioni saranno determinate con lettera d’incarico opportunamente definita dalla direzione della
cooperativa.
RESPONSABILE DI SETTORE
La cooperativa individua le varie tipologie di responsabile di settore che saranno nominati dal
Presidente e dal Direttore.
Le funzioni del responsabile di settore:
-
coordina i lavori con i capisquadra e ne è il responsabile;
è referente tecnico dei capisquadra;
è referente del cliente solo per quanto attiene gli aspetti organizzativi;
è referente dei servizi sociali per quanto attiene la funzione di controllo del percorso terapeutico
e riabilitativo degli inserimenti lavorativi.
I settori sono dieci e precisamente quelli di cui all’art.7 dello statuto.
Referente del capo settore è il direttore.
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CAPISQUADRA
Sono nominati dal Presidente e dal Direttore
-
è responsabile delle attività svolte da un gruppo di 3-8 persone;
è responsabile dell’apposizione di cartelli di inizio lavori opportunamente compilati;
è responsabile dell’apposizione di cartelli segnaletici quando il lavoro lo richieda e di
segnalarne la eventuale indisponibilità al capo settore;
deve provvedere alla compilazione e alla consegna dei rapportino di lavoro con assoluta
cadenza settimanale;
ha la diretta responsabilità delle dotazioni strumentali(mezzi, attrezzature, macchinari )assegnati
alla squadra;
deve segnalare le anomalie ed i malfunzionamenti indicando eventualmente anche il nominativo
della persona che sia ritenuta responsabile per incuria;
deve comunicare le proprie necessità di uomini, attrezzature, materiali e mezzi per la settimana
successiva tassativamente entro le ore 12,00 del penultimo giorno lavorativo.
Referente del caposquadra è il responsabile di settore
in assenza di un capo settore, può svolgere le funzioni di controllo del percorso terapeutico e
riabilitativo degli inserimenti lavorativi ivi compresa l’assunzione di farmaci.
MAGAZZINIERE
E’ nominato dal Presidente e dal Direttore.
Orario del magazzino- sarà stabilito successivamente con provvedimento del Presidente e del
Direttore e verrà opportunamente pubblicizzato per tutte le persone che sono interessate.
Compiti:
•
•
tenuta del registro di carico e scarico del materiale e delle attrezzature;
compilazione ed immediato conferimento al responsabile del personale della
modulistica relativa alla consegna dei D.P.I.(L.626\94 e successive modificazioni);
E’ fatto espresso divieto di consegnare i dispositivi a terzi
Materiali di consumo ed attrezzatura:
•
•
•
tutta l’attrezzatura deve essere numerata, inventariata e contrassegnata con il logo della
cooperativa;
effettua gli ordini dei soli materiali di consumo in piena autonomia(a 1\2 fax dall’ufficio)
fino ad un importo massimo di €.250,00. Può effettuare ordini di importo superiore nel caso
di forniture inserite in capitolati speciali d’appalto di lavori assegnati alla cooperativa previa
richiesta di tre preventivi. Nel caso di acquisti superiori ad €.250,00 e non previsti da
capitolati, deve richiedere preventiva autorizzazione (in forma scritta) al Responsabile degli
acquisti.
provvede al controllo ed alla manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature e può
provvedere in maniera autonoma alle piccole riparazioni anche presso terzi;
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•
segnala tempestivamente, in forma scritta, all’ufficio l’incuria o l’uso scorretto di mezzi ed
attrezzature.
Automezzi:
•
•
•
•
provvede alla consegna dei mezzi e dei libretti d’uso che saranno restituiti mensilmente
dagli autisti.
i consegnatari dei mezzi sono direttamente responsabili del loro utilizzo, della manutenzione
e devono comunicare tempestivamente ogni malfunzionamento.
il magazziniere è responsabile del controllo dei mezzi e della segnalazione di guasti e\o
incuria nell’uso degli stessi.
i mezzi vanno lavati a cura dei consegnatari all’interno ed esterno almeno una volta al mese.
SOCIO LAVORATORE
I soci lavoratori:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla
definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati
economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato
dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa
stessa.
IL SOCIO E\O IL LAVORATORE HA L’OBBLIGO DI OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE I DOVERI
ED I SEGRETI D’UFFICIO, DI USARE MODI CORTESI E DI TENERE UNA CONDOTTA CONFORME
AI CIVICI DOVERI.
DEVE ASTENERSI DAL DIFFONDERE NOTIZIE NON VERITIERE CHE POSSONO DANNEGGIARE
L’IMMAGINE DELLA COOPERATIVA.
IL SOCIO E\0 LAVORATORE CHE NON SI ATTERRA’ A QUANTO SOPRA INCORRERA’ IN
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE SARANNO ASSUNTI DAL C.D.A. IN STRETTA RELAZIONE
CON LA GRAVITA’ DEL CASO
NEI CASI PIU’ GRAVI E PREVISTO L’ALLONTANAMENTO ED IL LICENZIAMENTO.
ASSENZE INGIUSTIFICATE:
-
qualora il socio-lavoratore non si presenti, senza darne plausibile giustificazione scritta, alle
riunioni indette per:
formazione;
sicurezza;
visite mediche;
riunioni organizzative in orario di lavoro,
verrà applicata una sanzione pecuniaria di €.26,00(ventisei)
le convocazioni alle suddette riunioni di cui sopra devono pervenire al socio\lavoratore in
forma scritta.
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NORME COMPORTAMENTALI CON L’UFFICIO
-
i rapporti con l’ufficio devono essere strettamente limitati a:
consegna o ritiro documentazione personale(con reclusione dei rapportini personali);
ritiro retribuzione.
devono essere inderogabilmente rispettati gli orari di apertura dell’ufficio, fatti salvi casi di
estrema necessità, gravità ed urgenza.
RAPPORTINI
I rapportini personali(ore e rimborsi) devono esser consegnati al proprio Responsabile di Settore
o al Caposquadra o direttamente all’ufficio entro il giorno 3(tre) o 4(quattro) se il precedente è
festivo.
Devono essere compilati in forma leggibile e contenere i seguenti dati:
- totale ore giornaliere;
- totale ore mensili;
- eventuali malattie, permessi, ferie, infortuni, visite del lavoro ed ogni altro elemento che il
lavoratore ritenga utile, purchè descritto in maniera chiara e precisa;
- nome committente e\o cantiere.
Sono da evitare cancellazioni, abrasioni e virgolette.
Il mancato rispetto delle norme di cui sopra, comporterà la restituzione del rapportino ed il
pagamento delle sole ore minime contrattuali, fino a che lo stesso non sarà correttamente
redatto.
MALATTIE ED INFORTUNI
Debbono essere tempestivamente comunicate telefonicamente al Capo Settore o al caposquadra
o all’ufficio.
FERMO CANTIERE PER PIOGGIA
La comunicazione va effettuata entro le ore 9.00 (nove), informando la persona che risponderà
dall’ufficio, fornendo l’elenco delle persone presenti in cantiere.
Lo stesso dicasi per quanti lavorano singolarmente.
In caso di interruzioni nel corso della giornata lavorativa la stessa sarà rilevabile dal rapportino.
FERIE
Devono essere sempre richieste in forma scritta, con congruo anticipo, e vengono concesse
compatibilmente con le esigenze organizzative della cooperativa e devono essere concordate
con i responsabili di settore e\o i capisquadra.
FERIE RICHIESTE E PROGRAMMATE DAL SOCIO\LAVORATORE – sono pari alla metà del totale e
vanno richieste improrogabilmente entro il 31.03 di ogni anno.
Data la stagionalità del lavoro delle squadre esterne, e tenuto conto che, di norma, la cooperativa
chiude per ferie per due settimane in prossimità del ferragosto, è opportuno che le ferie non
vengano richieste nel periodo maggio-agosto.
PER LE PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE
il socio lavoratore deve rivolgersi ai responsabili di
settore e\o i capisquadra.
sono sempre a disposizione del socio\lavoratore per questioni
di carattere riservato e personale(previo appuntamento).
IL PRESIDENTE E\O IL DIRETTORE
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ALTRE NORME
1 – è fatto obbligo l’uso corretto dei D.P.I. conformemente a quanto indicato durante i corsi
sulla sicurezza.
2 - il cattivo uso di attrezzature nuove, comprovato dal rapportino del caposquadra e\o
magazziniere, (es. mancato ingrassaggio parti meccaniche, mancata manutenzione ecc.)
comporterà l’addebito del costo della riparazione o del danno subito dall’attrezzatura.
Per quanto attiene le attrezzature usate, al responsabile della rottura, individuato come sopra,
verrà addebitato l’importo percentuale del valore residuo del bene danneggiato.
NEL CASO IN CUI NON VENGA INDIVIDUATO ALCUN RESPONSABILE, gli addebiti di cui sopra
andranno suddivisi fra i componenti della squadra.
A puro titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che per attrezzature e macchinari si
intendono:
• decespugliatori;motoseghe;demolitore;motocarriola;gruppo elettrogeno;compressore;
miniescavatore;bobcat; sabbiatrice; trapano;carrello per trasporto attrezzatura;
idropulitrice;saldatrice a filo;trattrice agricola munita di decespugliatore frontale (trincia),
braccio falciante;cippatrice;fresaceppi;rampe;rapid.
3 – attrezzatura minuta:
• badile;asce;roncole;martelli;rastrelli;cassette attrezzi;
sono in dotazione alla squadra e vanno restituiti a fine stagione o sostituiti per usura.
La mancata restituzione comporterà l’addebito con le modalità di cui sopra.
DOTAZIONI PERSONALI
Ad ogni socio e\o lavoratore viene assegnata la seguente dotazione personale che non deve
essere restituita:
n.2 tute all’anno;
n.2 magliette estive all’anno;
n.1 casco antinfortunistico;
n.1 paia scarponi antinfortunistici ogni 2 anni;
n.1 pile ogni 2 anni;
n.1 giacca invernale.
La sostituzione per usura, prima dei periodi suindicati, avverrà solo con la riconsegna al
magazziniere della vecchia dotazione. La mancata restituzione comporterà l’addebito al valore
d’acquisto;
Ogni socio e\o lavoratore sarà inoltre munito delle specifiche dotazioni previste in materia
di sicurezza del lavoro ed indicate dal Responsabile della sicurezza(cuffie antirumore,
indumenti antitaglio, maschere ecc. ecc.).
La sostituzione per usura, prima dei periodi suindicati, avverrà solo con la riconsegna al
magazziniere della vecchia dotazione. La mancata restituzione comporterà l’addebito al valore
d’acquisto;
TUTTI GLI ADDEBITI PRECEDENTEMENTE CITATI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA
Le somme introitate per gli addebiti, oltre a quelle derivanti da sanzioni pecuniarie,
andranno accantonate in uno speciale fondo in attesa dello studio ed eventuale
adozione di apposito regolamento che regoli un fondo mutualistico.
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ARTICOLO 8
(inserimenti lavorativi, Soggetti Svantaggiati, protocollo di intesa con le Unità
Operative Distrettuali della U.L.S.S. n. 1 di Belluno)
Premesso che uno fra i principali motivi per cui è stata costituita la cooperativa è la
necessità di completare percorsi terapeutico-riabilitativi di persone utenti delle U.O. del territorio
(U.O. Disabilità, U.O. Infanzia Adolescenza Famiglia, U.O. Psichiatria, U.O. Ser.T.) promuovendio
il loro inserimento sociale e lavorativo e considerato che per le persone svantaggiate l’attività
lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più
ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative.
Visto l’art. 2 del CCNL che cosi recita:
“per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all’art. 4 della legge 8.11.91 n. 381 (Disciplina
delle Coop. Sociali)”. E ancora: “gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa
verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio
sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è
necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale”
Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione
nella vita sociale e lavorativa.
Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le
modalità di inserimento.
Le U.O. del territorio (U.O. Disabilità, U.O. Infanzia Adolescenza Famiglia, U.O.
Psichiatria, U.O. Ser.T.) si pongono l’obiettivo di integrare i programmi terapeutici definiti con i
soggetti in carico con progetti di inserimento lavorativo, che assumono un ruolo significativo nel
percorso riabilitativo.
Nodo essenziale della rete per la realizzazione di progetti riabilitativi che fanno riferimento
all’inserimento lavorativo è costituito dal Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.).
Dalle U.O. del territorio può partire la seganalazione all’attenzione del Presidente della
Cooperativa “Cadore” di persone che hanno in corso un progetto riabilitativo, per le quali sia
possibile un’assunzione immediata, al fine di integrare lo stesso progetto con un lavoro effettivo.
Entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazioni le parti, assieme alla persona interessata al
Progetto, si incontrano per stilare un progetto integrato terapeutico-riabilitativo e di inserimento
lavorativo che definisce tempi e modalità.
Il Progetto stilato viene sottoscritto dalle parti.
Qualora le caratteristiche delle persone interessate richiedano un percorso educativo e formativo da
realizzarsi attraverso un’esperienza lavorativa graduale le U.O. provvedono alla segnalazione del
caso al Servizio di Integrazione Lavorativa.
Il Servizio Integrazione Lavorativa provvede, entro 20 giorni, ad assumere le informazioni
necessarie ad una opportuna valutazione della situazione e formula un’ipotesi di Progetto di
inserimento lavorativo da condividere con il diretto interessato. Nel caso il percorso concordato
preveda l’inserimento presso la Cooperativa “Cadore”, il SIL promuove un incontro con l’U.O. di
riferimento e la Direzione della Cooperativa finalizzato al coordinamento del progetto terapeutico
con il progetto di inserimento lavorativo.
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REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Le Unità Operative Territoriali dell’Az. U.L.S.S. 1 Belluno si impegnano:
a garantire la continuità al Progetto terapeutico-riabilitativo;
ad individuare, per ogni persona inserita, un case manager a cui fare riferimento per tutte le
parti coinvolte;
La Cooperativa “Cadore” si impegna:
a garantire un inserimento lavorativo idoneo alla specifica situazione e nei tempi più brevi
possibili;
ad individuare tra i suoi soci un tutor a cui fare riferimento.
Il SIL si impegna:
a condividere, per ciascuna persona segnalata, il progetto di integrazione lavorativa con
l’U.O. di riferimento e con la Direzione della Cooperativa;
a garantire la gestione dell’esperienza supportando la persona ed il tutor aziendale ed a
relazionarsi con i familiari nei modi e tempi concordati.
MONITORAGGIO
Le parti interessate si impegnano:
a verificare l’andamento del Progetto con incontri a cadenza trimestrale, salvo esigenze particolari;
a comunicarsi qualsiasi variazione intervenuta nel percorso terapeutico-riabilitativo e sociolavorativo.
AMBIENTE DI LAVORO
La Cooperativa “Cadore” si impegna, nel rispetto della D.Lgs. n. 81/2008, della L. n. 125/2001 e
norme attuattive a vigilare sul fatto che sul luogo di lavoro non siano presenti bevande alcoliche e,
se necessario, ad erogare le sanzioni previste dalla normativa e dal Regolamento per tutti i soci
lavoratori, svantaggiati e non.
TERMINE DEL PROGETTO
All’avvio del Progetto, con possibili modificazioni che possono intervenire in itinere, vengono
stabilite le modalità attuattive ed anche la durata.
Il soggetto svantaggiato per il quale si scelga l’opzione dell’assunzione diretta, viene inquadrato al
1° Livello contrattuale per la durata prevista del Progetto.
In questa forma il Progetto di inserimento lavorativo non deve superare i 18 mesi.
Analogo inquadramento viene assicurato alla persona che abbia terminato il percorso d’inserimento
lavorativo concordato con il SIL. In questa eventualità il primo periodo di assunzione (per non più
di 18 mesi) verrà gestito secondo le modalità definite precedentemente.
In deroga a quanto previsto dal precedente punto, il C.d.A., con delibera motivata, può
effettuare inquadramenti a livelli superiori quando abbiano a verificarsi particolari
condizioni:
- incarichi di alti contenuti professionali e/o specializzazione;
- verifica positiva del percorso terapeutico-riabilitativo che duri ininterrottamente da
almeno 12 mesi.
Con la conclusione del Progetto, e la valutazione positiva a cura delle parti coinvolte, il soggetto
viene assunto come socio lavoratore a tutti gli effetti (perdendo la connotazione di “soggetto
svantaggiato” ai sensi della L. 381/911)1 e acquisisce la connotazione di “soggetto debole” così
come definito dalla DGR 1357 del 6/5/08: IX) Qualsiasi persona riconosciuta affetta, al momento o
in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; sulla base della dichiarazione
del servizio pubblico per una durata di 24 mesi e gli verrà riconosciuto il trattamento contrattuale
corrispondente alla qualifica ed alle mansioni effettivamente svolte.
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INTERRUZIONE DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO
Con la sottoscrizione del Programma, il soggetto si impegna a seguire con continuità lo stesso
secondo le modalità previste e concordate.
Le U.O. di riferimento verificano l’andamento del programma terapeutico riabilitativo e
comunicano alla Direzione della Cooperativa “Cadore” eventuali difficoltà nella prosecuzione dello
stesso.
L’interruzione del programma terapeutico-riabilitativo in corso o il mancato rispetto di alcune parti
del programma stesso, comporta l’immediata sospensione dell’inserimento lavorativo per una
durata di 15 giorni.
Le U.O. di riferimento si impegnano nel periodo indicato a verificare con il soggetto la possibilità di
riprendere il programma in corso.
La ripresa del programma in corso contempla la ripresa dell’attività lavorativa.
Nel caso in cui si verificassero più di tre interruzioni del programma nell’arco dei 18 mesi, lo
stesso dovrà riprendere dall’inizio.
L’interruzione del programma terapeutico-riabilitativo in corso per un periodo superiore ai 30 giorni
comporta l’interruzione definitiva del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 9
(ristorni)
1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea, su proposta del consiglio di
amministrazione, potrà deliberare l’erogazione di ristorni in misura non superiore al 30% dei
trattamenti economici complessivi di cui agli art. 5 (soci subordinati) e 6 (soci non subordinati).
2. L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante:
- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.
3. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo
non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell’art.4 L. 142/2001, reddito di lavoro
dipendente.
1.
2.
ARTICOLO 10
(situazione di crisi aziendale)
Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, crisi
settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di
analoga gravità, il consiglio di amministrazione informerà tempestivamente l’assemblea dei
soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i
livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti
dalla legislazione.
Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui
all’art.9 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.
Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro
non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico comunque non superire al 20%.
Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione dovrà comunque tenere
presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.
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regolamento interno ai sensi dell`art.6 della legge 142