VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA In data odierna nove ottobre millenovecentonovantasette, presso la Sala del Consiglio del Q. Savena, via Faenza, 4, Bologna, si è riunita l’ Assemblea Ordinaria della Cooperativa Sociale Società Dolce a r.l., in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno : - approvazione del Regolamento Economico Interno Alle ore 23.00, ora della convocazione, sono presenti i signori/e : Pietro Segata, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rosanna Paone , Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, pertanto, constata e fa constatare che l’Assemblea non può essere dichiarata valida in quanto non si è raggiunto il numero legale richiesto dallo Statuto per deliberare in prima convocazione. La seduta viene sciolta previa stesura del presente verbale. Il Segretario Il Presidente VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA In data odierna dieci ottobre millenovecentonovantasette, presso la Sala del Consiglio del Q. Savena, via Faenza, 4, Bologna, si è riunita l’ Assemblea Ordinaria della Cooperativa Sociale Società Dolce a r.l., in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno : - approvazione del Regolamento Economico Interno Alle ore 18.30, ora della convocazione, sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori/e: Pietro Segata, Presidente, Rosanna Paone, Vice-Presidente, Maurizio Montanarini e Piera Angela Cavazza; assente giustificato è Antonio Franceschini, Consigliere. Per il Collegio Sindacale sono assenti giustificati i signori/e: Roberto Picone, Presidente, Pantaleo Novelli e Claudio Malavasi, Sindaci Effettivi. Sono presenti di persona o per delega centosessantacinque soci (49 persone; 116 deleghe). Il Presidente, pertanto, constata e fa constatare che l’Assemblea può essere dichiarata valida in quanto si è raggiunto il numero legale richiesto dallo Statuto per deliberare in seconda convocazione. Il Presidente propone all’Assemblea di nominare Segretario il Vice-Presidente, Rosanna Paone; l’Assemblea approva all’unanimità. Il Presidente avvia la discussione sul punto all’ordine del giorno comunicando all’Assemblea che, con efficacia dal primo settembre millenovecentonovantasette, la Cooperativa deve dare applicazione al rinnovo del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali attraverso l’approvazione di un nuovo Regolamento Economico Interno che viene proposto oggi ai Soci dal Consiglio di Amministrazione. Vengono distribuite a tutti i Soci presenti le copie della Bozza di Regolamento Economico Interno che ha predisposto il Consiglio di Amministrazione e le copie del vecchio Regolamento Economico Interno. Il Presidente da lettura della Bozza del Regolamento Economico Interno dalla premessa, dal primo articolo sino all’ultimo, dando risposte ai Soci quando lo interrompono per chiedere chiarimenti rispetto al testo del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali e rispetto al vecchio Regolamento Economico Interno. Dopo ampia discussione viene messo in votazione il nuovo Regolamento Economico Interno, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera “A”. Il Regolamento Economico Interno viene approvato dall’Assemblea con centosessantaquattro voti favorevoli ed una astensione. Il Presidente comunica all’Assemblea che per quanto non previsto dal presente Regolamento Economico Interno il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa farà riferimento alla contrattazione a livello territoriale purchè essa non modifichi sostanzialmente il Regolamento stesso o parti di esso. Nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta. Il Segretario Il Presidente REGOLAMENTO ECONOMICO INTERNO CON RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL C.d.A. Premesso che l’Assemblea dei Soci ha recepito il C.C.N.L. per i lavoratori delle Cooperative Sociali di cui alla Legge 381/91 con R.E.I. approvato nell’Assemblea Ordinaria del 08.02.1997. Premesso ancora che il citato C.C.N.L. all’art. 1 punto 2 riconosce e disciplina il ruolo dei soci lavoratori recitando testualmente: “Premesso che l’adesione alla Cooperativa pone il socio lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all’elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell’azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici ed alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle cooperative, si fa riferimento a quanto previsto dal presente C.C.N.L.” Premesso che il Consiglio di Amministrazione ribadisce che i rapporti di collaborazione tra Soci e Cooperativa sono regolati sulla base del R.E.I., di cui oggi si propone modifica, in conformità al trattamento economico complessivo previsto dal C.C.N.L. di settore così come recepito da accordi regionali presso le sedi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il Consiglio d’Amministrazione ha redatto l’allegata Bozza di Variazione del Regolamento Economico Interno, in armonia e a completamento del R.E.I. precedentemente approvato, a valere per i soci che prestano il proprio lavoro proponendolo all’Assemblea per la ratifica. ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento si applica nei confronti dei soci che prestano la loro attività lavorativa nella Cooperativa. Dovere primario di ogni socio è quello di partecipare alle Assemblee indette dalla Cooperativa per l’espletamento delle funzioni sociali previste dallo Statuto e dai regolamenti interni per concorrere con il proprio contributo al migliore progresso di tutta l’attività aziendale. Tutti i soci sono tenuti ad osservare, nei modi e nei tempi dovuti, le disposizioni emanate dagli organi sociali della Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali. ART. 2 - RINVIO A NORMA DI LEGGE E ALLE NORME STATUTARIE Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento valgono le norme statutarie e le decisioni adottate dagli organi sociali della Cooperativa; inoltre per le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente Regolamento, si fa riferimento alla legge in materia. ART. 3 - DECORRENZA Il presente Regolamento ha decorrenza dalla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci ed ha durata annuale. Il Consiglio di Amministrazione alla sua naturale scadenza potrà decidere l’eventuale proroga dello stesso per un altro anno. ART. 4 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE I soci possono essere chiamati a prestare il proprio lavoro e le proprie capacità professionali a favore della Cooperativa. Il rapporto di collaborazione dovrà sempre essere formalizzato con lettera d’incarico contenente quanto segue: - tipologia del rapporto - decorrenza - mansioni - trattamento economico - durata del periodo di prova - tutte le eventuali altre condizioni concordate. ART. 5 - DOCUMENTI DI LAVORO Prima di iniziare l’attività lavorativa il socio è tenuto a presentare i seguenti documenti: - libretto di lavoro - stato di famiglia - residenza anagrafica - libretto di idoneità sanitaria - fotocopia del codice fiscale - fotocopia documento di riconoscimento valido - certificato di iscrizione all’ordine (se obbligatorio) - eventuale libretto di pensione - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica - ogni altro documento che la Società riterrà opportuno richiedere - certificato del Casellario Giudiziale Il socio è altresì tenuto a comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all’atto dell’assunzione. ART. 6 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO Il rapporto di collaborazione tra socio e Cooperativa potrà essere: a) a tempo indeterminato b) a tempo determinato c) a tempo determinato vincolato alla convenzione per la quale il socio è chiamato a prestare la propria opera c) a tempo pieno d) a tempo parziale con l’indicazione dell’orario minimo settimanale. In ogni caso, è consentita una flessibilità dell’orario indicato nella lettera d’incarico non superiore al 50% dell’orario medesimo. ART. 7 - PERIODO DI PROVA E’ diversificato in relazione al livello di inquadramento proprio di ciascuno. E’ pari a giorni 90 fino al 5° livello compreso, a giorni 180 dal 6° livello in su. I giorni indicati nel precedente comma devono intendersi di lavoro effettivo. Durante tale periodo il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso o di corrispondente indennità. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il socio sarà messo a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro trenta giorni di calendario. ART. 8 - PROFILI PROFESSIONALI E LIVELLI RETRIBUTIVI In relazione alle mansioni alle quali i soci sono adibiti, vengono individuati i seguenti profili professionali e livelli retributivi: 1° livello - addetta/o alle pulizie - addetta/o alla sorveglianza e custodia locali - addetta/o all’assolvimento di commissioni generiche - addetta/o ai servizi di spiaggia - altre addette/i che svolgono mansioni assimili a quelle sopra descritte (manovali, ausiliario ecc.) 2° livello - bagnina/o - operaia/o generica/o - centralinista - addetta/o alla cucina 3° livello - assistente di base non formata/o - operatrice/ore tecnico della assistenza non formata/o - operatrice/ore della assistenza sociale e della sanità non formata/o - addetta/o all’infanzia con funzioni non educative - addetta/o alla segretaria - autista con patente B o C - operatrice/ore socio - occupazionale non qualificata/o - operaia/o qualificata/o - aiuto cuoca/o 4° livello - assistente di base formata/o (in possesso del titolo di studio richiesto con almeno 1 anno e 6 mesi di esperienza in servizio analogo) - operatrice/ore tecnico dell’assistenza formata/o (in possesso del titolo di studio richiesto con almeno 1 anno e 6 mesi di esperienza in servizio analogo) - operatrice/ore della assistenza sociale e sanitaria formata/o (in possesso del titolo di studio richiesto con almeno 1 anno e 6 mesi di esperienza in servizio analogo) - assistente educatrice/ore - animatrice/ore senza titolo - guida - autista D o K - autista soccorritrice/ore - autista accompagnatrice/ore - impiegata/o d’ordine - istruttore di nuoto - operaia/o specializzata/o - cuoca/o - istruttrice/ore di attività manuali ed espressive - operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento 5° livello - educatrice/ore senza titolo - impiegata/o di concetto - maestra/o di attività manuali ed espressive - animatrice/ore con titolo - guida con compiti di progettazione socio - educativa e di coordinamento - assistente di base o operatrice/ore tecnico della assistenza o operatrice della assistenza sociale e sanitaria referente di unità operativa e/o servizi complessi - assistente all’infanzia con funzioni educative - massaggiatrice/ore - capo operaia/o - capo cuoca/o - infermiera/e generica/o - ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento - operatrice/ore dell’inserimento lavorativo 6° livello - educatrice/ore professionale - infermiere professionale - assistente sociale - terapista della riabilitazione - impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche di area - logopedista - operatrice/ore LIS - psicomotricista - educatrice/ore referente di unità operativa e/o servizi complessi - assistente all’infanzia referente di unità operativa e/o servizi complessi 7° livello - educatrice/ore professionale coordinatrice/ore - responsabile di struttura o di unità operativa di piccole dimensioni - capo ufficio - coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici 8° livello - psicologa/o, sociologa/o, pedagogista e medico - coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 9° livello - responsabile di area aziendale - medico, psicologa/o, sociologa/o e pedagogista con la necessaria competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell’esercizio della funzione stessa e verificata periodicamente a livello aziendale 10° livello - responsabile di area aziendale strategica - direttore aziendale “Disciplina transitoria Il presente articolo si applica limitatamente ai soci-lavoratori incaricati di prestare servizio nella Regione Emilia Romagna. Ai soci lavoratori incaricati in altre Regioni continuerà ad applicarsi l’art. 8 del R.E.I. approvato nel corso dell’Assemblea del 08.02.1997. Solo successivamente alla stipulazione degli accordi regionali, ricordati in premessa, l’articolo suesposto sarà applicato ai soci incaricati nelle Regioni competenti in conformità a detti accordi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a ciò espressamente autorizzato dalla Assemblea dei Soci.” ART. 9 - ORARIO DI LAVORO L’orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L’orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso al lavoratore una giornata di riposo. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, il lavoratore ha diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana, e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge. ART. 10 - LAVORO STRAORDINARIO E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario settimanale di lavoro. Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite maggiorando la quota oraria della retribuzione di fatto delle seguenti percentuali: a) lavoro diurno straordinario 15% b) lavoro notturno straordinario 30% c) lavoro festivo diurno straordinario d) lavoro festivo notturno straordinario 30% 50% ART. 11 - LAVORO NOTTURNO ORDINARIO Per tale lavoro è prevista un’indennità di £. 30.000 per le prestazioni oltre le 4 ore. ART. 12 - LAVORO FESTIVO Per lavoro festivo si intende quello prestato nel giorno di riposo settimanale nonché nelle festività di cui al successivo art. 14. Per tale lavoro è prevista un’indennità di £. 10.000 indipendentemente dalle ore di lavoro prestate. ART. 13 - PRONTA DISPONIBILITA’ Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi e caratterizzato dalla reperibilità del prestatore d’opera e dall’obbligo dello stesso di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale fra le parti. Per le ore si pronta disponibilità al lavoro spetta un’indennità oraria lorda di £. 3.000. In caso di chiamata al lavoro, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario. ART. 14 - FESTIVITA’ Tutti i prestatori d’opera fruiranno di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno - Epifania - Anniversario della Liberazione - Lunedì di Pasqua - Festa del lavoro - Assunzione della Madonna - Ogni Santi - Immacolata Concezione - S. Natale - S. Stefano - Festa del Patrono In occasione delle suddette festività decorre la normale retribuzione. Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26). Il prestatore d’opera che per ragioni inerenti al servizio dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, ad un corrispondente riposo. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, il socio ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l’interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo. ART. 15 - FERIE Tutti i prestatori d’opera hanno diritto ad un periodo di ferie di: - 26 gg lavorativi per anno calcolati su una settimana lavorativa di 6 gg con la decorrenza della normale retribuzione. In sostituzione delle 6 festività infrasettimanali abolite dalla Legge 54/77 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e delle festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre) al prestatore d’opera spettano n° 6 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l’anno solare. “Disciplina transitoria Il presente articolo si applica limitatamente ai soci-lavoratori incaricati di prestare servizio nella Regione Emilia Romagna. Ai soci lavoratori incaricati in altre Regioni continuerà ad applicarsi l’art. 16 del R.E.I. approvato nel corso dell’Assemblea del 08.02.1997. Solo successivamente alla stipulazione degli accordi regionali, ricordati in premessa, l’articolo suesposto sarà applicato ai soci incaricati nelle Regioni competenti in conformità a detti accordi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a ciò espressamente autorizzato dalla Assemblea dei Soci.” ART. 16 - ASSENZE Tutti i prestatori di lavoro sono tenuti a rispettare scrupolosamente l’orario di lavoro concordato ed ogni eventuale assenza dovrà essere immediatamente comunicata alla direzione. ART. 17 - PERMESSI RETRIBUITI E’ facoltà della direzione accordare permessi retribuiti a fronte di particolari evenienze. In ogni caso saranno accordati: 3 gg di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge, genitore, figli e fratelli qualora il decesso avvenga nel territorio regionale, 5 gg se avviene fuori dal territorio regionale. Verranno concessi 2 gg in occasione della nascita di un figlio o di una adozione. ART. 18 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO In presenza di malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro, malattia professionale, al prestatore d’opera verrà corrisposto un trattamento assistenziale sino al 100% del minimale mensile definito dagli istituti assicuratori e mai per un totale superiore alla retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore il mese precedente. Dal nono giorno di assenza per le succitate condizioni l’integrazione sarà pari al 100% della retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore il mese precedente. Il diritto a percepire i diritti previsti è subordinato al riconoscimento dell’indennità da parte degli istituti assicuratori. “Disciplina transitoria Il presente articolo si applica limitatamente ai soci-lavoratori incaricati di prestare servizio nella Regione Emilia Romagna. Ai soci lavoratori incaricati in altre Regioni continuerà ad applicarsi l’art. 19 del R.E.I. approvato nel corso dell’Assemblea del 08.02.1997. Solo successivamente alla stipulazione degli accordi regionali, ricordati in premessa, l’articolo suesposto sarà applicato ai soci incaricati nelle Regioni competenti in conformità a detti accordi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a ciò espressamente autorizzato dalla Assemblea dei Soci.” ART. 19 - CONGEDO MATRIMONIALE Il socio, non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo avviene in giornata feriale. ART. 20 - TUTELA DELLA MATERNITA’ Per la tutela fisica ed economica delle prestatrici d’opera madri si fa riferimento alle norme di legge. La Cooperativa concederà alla socia - che abbia in corso il rapporto di collaborazione con la Cooperativa, - che abbia positivamente superato il periodo di prova, - e che si trovi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto dalla legge ( 2 mesi prima della data prevista per il parto e 3 mesi dopo la nascita del figlio/a ) o in maternità anticipata, in caso di maternità a rischio, un’integrazione a quanto percepito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Tale integrazione arriverà a coprire, insieme con quanto erogato dall’I.N.P.S., l’80% della retribuzione lorda media mensile percepita negli ultimi tre mesi effettivamente lavorati dalla socia prima dell’astensione. L’integrazione varrà ai fini del calcolo di ferie/permessi retribuiti, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. L’integrazione non varrà per il periodo di astensione facoltativa prevista dalla legge ( 6 mesi fino al compimento di un anno del figlio/a ). Questa integrazione supera, in quanto trattamento di miglior favore, tutti gli accordi territoriali precedentemente sottoscritti con contenuti migliorativi sul tema della “tutela della maternità”. ART. 21 - RICHIAMO ALLE ARMI Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 370/55. ART. 22 - DONAZIONE SANGUE Per la donazione sangue si fa riferimento alla legge 584/67 ART. 23 - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale del socio-lavoratore sono i seguenti: a) minimo conglobato b) scatti di anzianità d) ogni altro elemento retributivo corrisposto al socio Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per 165 per un orario di lavoro di 38 ore settimanali. “Disciplina transitoria Il presente articolo si applica limitatamente ai soci-lavoratori incaricati di prestare servizio nella Regione Emilia Romagna. Ai soci lavoratori incaricati in altre Regioni continuerà ad applicarsi l’art. 24 del R.E.I. approvato nel corso dell’Assemblea del 08.02.1997. Solo successivamente alla stipulazione degli accordi regionali, ricordati in premessa, l’articolo suesposto sarà applicato ai soci incaricati nelle Regioni competenti in conformità a detti accordi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a ciò espressamente autorizzato dalla Assemblea dei Soci.” ART. 24 - MINIMO CONGLOBATO LIVELLO 1 1.649.200 2 1.664.400 3 1.741.900 4 1.873.400 5 1.986.500 6 2.095.500 7 2.230.700 8 2.407.700 9 2.659.300 10 3.037.000 “Disciplina transitoria Il presente articolo si applica limitatamente ai soci-lavoratori incaricati di prestare servizio nella Regione Emilia Romagna. Ai soci lavoratori incaricati in altre Regioni continuerà ad applicarsi l’art. 25 e 26 del R.E.I. approvato nel corso dell’Assemblea del 08.02.1997. Solo successivamente alla stipulazione degli accordi regionali, ricordati in premessa, l’articolo suesposto sarà applicato ai soci incaricati nelle Regioni competenti in conformità a detti accordi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a ciò espressamente autorizzato dalla Assemblea dei Soci.” ART. 25 - DECORRENZA APPLICATIVA La retribuzione indicata nel minimo conglobato sarà progressivamente raggiunta da ogni prestatore d’opera in forza alla data di decorrenza del presente R.E.I. con la corresponsione alle sotto indicate date delle rispettive percentuali della differenza fra la retribuzione conglobata sopraddetta e quella individualmente esistente. Per tale retribuzione individualmente esistente si intende ogni somma di retribuzione erogata. Per questi ultimi è prevista la possibilità di riassorbimento fino a concorrenza della retribuzione prevista dal presente R.E.I. 01.09.97 60 % 01.11.97 40 % (salvo diversa intesa delle Centrali Cooperative) “Disciplina transitoria Il presente articolo si applica limitatamente ai soci-lavoratori incaricati di prestare servizio nella Regione Emilia Romagna. Ai soci lavoratori incaricati in altre Regioni continuerà ad applicarsi l’art. 27 del R.E.I. approvato nel corso dell’Assemblea del 08.02.1997. Solo successivamente alla stipulazione degli accordi regionali ricordati in premessa, l’articolo suesposto sarà applicato ai soci incaricati nelle Regioni competenti in conformità a detti accordi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a ciò espressamente autorizzato dalla Assemblea dei Soci.” ART. 26 - INDENNITA’ PROFESSIONALE Al personale inquadrato nei seguenti profili professionali di carattere sanitario saranno corrisposte le relative indennità mensili lorde: infermiere professionale/terapista della riabilitazione medico con esperienza £. 200.000 £. 300.000 L’indennità verrà corrisposta per tredici mensilità e concorrerà al calcolo del TFR. ART. 27 - INDENNITA’ QUADRI Appartengono alla area quadri i lavoratori che, dietro formale incarico del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, con possibilità di revoca, svolgono una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell’impresa. L’attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata al socio-lavoratore mediante lettera (previa accettazione da parte dell’interessato), che specificherà ruolo, responsabilità, funzione ed indennità. Il socio-lavoratore che, per interesse della Cooperativa, sia designato a sostituire altro socio-lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro non maturerà diritti al ruolo di quadro; in attuazione della Legge 190/85 e n.1 della Legge 106/86 l’assegnazione temporanea a un ruolo di quadro che non sia avvenuta per la circostanza indicata avrà diritto al riconoscimento della qualifica di quadro solo dopo sei mesi di copertura del rulo stesso. La Cooperativa riconosce l’apporto decisivo dei quadri alle trasformazioni che intervenendo del settore e come per il passato si impegna a favorirne la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento. L’indennità “quadro” minima sarà: 8° livello £. 100.000 9° livello £. 200.000 10° livello £. 300.000 L’indennità verrà corrisposta per tredici mensilità e concorrerà al calcolo del TFR. ART. 28 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ A decorrere dalla data di approvazione del presente R.E.I. ogni addetto ha diritto per ogni biennio di anzianità ad uno scatto biennale per un massimo di 5 scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per ciascun livello. 1° livello 22.500 2° livello 26.000 3° livello 31.500 4° livello 36.000 5° livello 40.000 6° livello 45.000 7° livello 52.000 8° livello 61.000 9° livello 76.500 10° livello 85.000 Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di cui si compie il biennio di anzianità. In caso di passaggio di livello superiore l’importo degli scatti maturati sarà attribuito in funzione del nuovo livello e la frazione di biennio in corso di maturazione al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nel nuovo livello fermo restando il numero massimo di 5 scatti di cui al primo comma. ART. 29 - TREDICESIMA MENSILITA’ In coincidenza della corresponsione della retribuzione del mese di dicembre di ogni anno l’azienda corrisponderà un importo pari ad una mensilità della retribuzione. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa. La frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi va considerata come mese intero. La tredicesima mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione. Nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale o ad orario elastico l’importo della tredicesima sarà pari all’8,33% della normale retribuzione percepita nell’arco dell’anno o frazione di anno. ART. 30 - INDENNITA’ DI CASSA Coloro che normalmente maneggiano denaro con onere per errori (ovvero con responsabilità finanziaria in caso di ammanchi) hanno diritto ad una indennità mensile lorda di £. 60.000. Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione devono essere depositate e vincolate a nome delle parti presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del socio. L’indennità verrà corrisposta per un massimo di dodici mensilità e non concorrerà al calcolo del TFR. ART. 31 - RIMBORSI PER TRASFERTA O MISSIONE A coloro sono comandati in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha avuto per trasporto, vitto e alloggio; in sede aziendale saranno fissati i criteri per rimborsi spese chilometriche e per le eventuali coperture assicurative. ART. 32 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere corrisposta al socio in una data stabilita non oltre il 40° giorno successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica del percepente, il periodo di paga cui la retribuzione di riferisce, l’importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga, deve essere fatto all’atto del pagamento. ART. 33 - ABITI DA LAVORO Laddove si rende necessario per ragioni di igiene o sicurezza la società è tenuta a fornire adeguati abiti di lavoro e mezzi protettivi come ad esempio camici, guanti, mascherine, ecc. ART. 34 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Richiamo Scritto Viene applicato per mancanze di gravità inferiore rispetto a quelle indicate nei punti successivi. Il socio-lavoratore a cui sono stati applicati tre rimproveri scritti, se ulteriormente recidivo, può incorrere in più gravi provvedimenti quali la multa, la sospensione e/o la revoca dell’incarico. L'irrogazione di questa sanzione spetta alla Direzione Personale di concerto con il Coordinatore. Multa L'irrogazione di questa sanzione spetta al Direttore Aziendale a seguito di fase istruttoria condotta dalla Direzione Personale di concerto con il Coordinatore. Vi incorre il socio-lavoratore che: 1. non osserva l'orario di lavoro e/o il mansionario di servizio (nel primo caso la multa corrisponde all'importo della paga globale corrispondente alle ore non lavorate maggiorato del 15%; nel secondo la multa corrisponde ad una somma che va da L. 50.000 a L. 300.000 a seconda della gravità dell'infrazione); 2. si assenta dal lavoro senza fornire giustificazioni al Referente o al Coordinatore di servizio per non più di un giorno; (in questo caso la multa corrisponde all'importo della paga globale corrispondente alle ore non lavorate maggiorato del 15%); 3. non osserva le misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento (l’ammontare della multa va da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000); 4. commetta irregolarità nel servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando questo abbia arrecato danno lieve (l’ammontare della multa va da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 300.000). 5. non comunichi all'Ufficio Personale la variazione di residenza e/o di domicilio e il relativo recapito telefonico a mezzo raccomandata entro 5 giorni (di calendario) dal cambiamento (l’ammontare della multa va da un minimo di L. 10.000 ad un massimo di L.50.000). Ad eccezione dell'ipotesi prevista al punto 5, la recidiva per due volte in provvedimenti di multa dà facoltà al Direttore Aziendale di comminare al socio- lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 10 giorno. Sospensione La sospensione comporta la sospensione dell’obbligo del socio-lavoratore di prestare la propria attività lavorativa, con perdita della retribuzione corrispondente e del diritto al trattamento economico in caso di malattia ed ha una durata massima di giorni 30 (trenta). L'irrogazione di questa sanzione spetta al Direttore Aziendale a seguito di fase istruttoria condotta dalla Direzione Personale. Vi incorre il socio-lavoratore che: 1. non osservi ripetutamente per tre volte l'orario di lavoro e/o il mansionario di servizio; 2. si assenti arbitrariamente dal lavoro per più di un giorno senza fornire giustificazioni al Referente o al Coordinatore di Servizio; 3. non osservi le misure di prevenzione degli infortuni e le relative disposizioni emanate dalla Cooperativa, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone; 4. commetta irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva; 5. leda in qualunque modo la dignità dell'utenza; 6. rifiuti di ottemperare ad istruzioni ricevute ovvero di eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite. La recidiva in provvedimento di sospensione può far incorrere il Socio lavoratore nel provvedimento di revoca dall’incarico. Revoca dall’incarico E' sanzione che viene irrogata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di fase istruttoria condotta dalla Direzione Aziendale in collaborazione con la Direzione Personale. Vi incorre il socio-lavoratore che: 1. si presenti al lavoro e presti servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti; 2. abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; 3. si assenti dal lavoro senza fornire giustificazioni al Referente o al Coordinatore di Servizio per oltre tre giorni consecutivi; 4. si assenti ingiustificatamente, per due volte nel corso dell'anno solare, nel giorno precedente o seguente i riposi, i festivi, le ferie; 5. commetta grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; 6. non osservi le norme mediche per malattia; 7. danneggi volontariamente l'eventuale attrezzatura affidata; 8. giunga a litigi di particolare gravità sul luogo di lavoro, a minacce, ingiurie, percosse o risse; 9. commetta furto sul luogo di lavoro di beni a chiunque appartenenti; 10. esegua attività per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro; 11. abbia contraffatto o dichiarato il falso in ordine alla documentazione inerente all'adesione alla Cooperativa e all'instaurazione del rapporto di collaborazione; 12. commetta azioni in grave contrasto con i principi della Cooperativa; 13. commetta comportamenti gravemente lesivi della dignità e dell'incolumità dell'utenza. Il caso di revoca dall’incarico ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore del socio-lavoratore del trattamento di fine rapporto. La possibilità di irrogare le suddette sanzioni disciplinari non esclude, sussistendone i presupposti, l’applicazione delle norme di legge e di statuto che contemplano la facoltà per la Cooperativa di procedere all’esclusione del Socio. ART. 35 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Il rapporto di collaborazione tra Cooperativa e socio si risolve di diritto nei casi di: a) perdita della qualifica di socio b) decorso del termine o avveramento della condizione nei rapporti a tempo determinato; c) dimissioni del socio. d) revoca dell’incarico In ogni caso, il socio recedente o dimissionario è tenuto a rispettare i seguenti termini di preavviso: Liv. Liv. Liv. 1-2-3-4 5-6-7 8-9-10 15gg 30gg 60gg 30gg 60gg 120gg per anzianità di servizio fino a 3 anni per anzianità di servizio oltre i 3 anni N.B. Si precisa che nel caso in cui il Socio lavoratore, durante il rapporto di collaborazione con la Cooperativa, entri in riqualificazione o in prima qualificazione professionale il suo termine di preavviso diverrà, a prescindere dai livelli, di 30gg superiore a quello previsto dal presente R.E.I.. Il rapporto di collaborazione tra socio e Cooperativa si risolve altresì, a prescindere dallo scioglimento del rapporto sociale, nel caso in cui sussista un motivo che possa essere definito, anche alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale giuslavoristica, come integrante gli estremi di una giusta causa o di un giustificato motivo. In tale ipotesi, la Cooperativa sarà tenuta a comunicare per iscritto il provvedimento di cessazione del rapporto e i motivi addotti a sostegno del medesimo. Ogni controversia circa la sussistenza di un giustificato motivo o una giusta causa di cessazione del rapporto ai sensi del comma precedente è devoluta esclusivamente alla commissione di conciliazione presso l’U.P.L.M.O. di Bologna, la cui decisione avrà tra le parti l’efficacia di lodo arbitrale. ART. 36 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 297/82.