Confederazione Generale Italiana del Lavoro
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Relazione di Claudio Treves al convegno “Diritti al lavoro” Modena 15
settembre 2005
Il probabile candidato premier dell’Unione, dopo un colloquio con il segretario della Cgil, ha
dichiarato, e più volte confermato successivamente che “non ci saranno due tempi”; d’altra parte,
fino alla metà del 2006 (quindi fino alla predisposizione del Dpef 2007) non sarà attivo alcun livello
nazionale di interlocuzione nella pienezza dei poteri, dato il concludersi della legislatura, e il
successivo avvio della nuova, che ci auguriamo possa vedere interlocutori più sensibili alle ragioni
del lavoro.
Ma se è così, a maggior ragione l’interlocuzione con le Regioni, singole e associate nel loro
coordinamento, rappresenta sia il livello istituzionale “più solido” per almeno un anno, ma,
soprattutto, il luogo o i luoghi dove concretamente sperimentare politiche nel merito alternative a
quelle del governo. Certo, non tutto si può fare nelle Regioni, come questi anni, dal 2003 in poi, ci
hanno dimostrato, ma è dalle Regioni (come per altri versi dalla contrattazione collettiva ai vari
livelli) che è partito il segnale di contrasto e di ricerca di soluzioni alternative alle leggi del governo.
Tocchiamo qui un elemento di scenario importante: i dati dicono che le opzioni della 30 sono state
smentite:
1. Le società di somministrazione sono 85, erano 72 nel 2002 (ultimo anno pieno di efficacia
della legge 196/97), e uno studio del Ministero dice che ben 40 sono riconducibili ad
un’unica proprietà. Quindi il vagheggiato ampliamento degli operatori privati non è
fenomeno distinguibile dall’ampiezza oggettiva del mercato del lavoro, e non a caso risente
delle sue caratteristiche (il Mezzogiorno è quasi vergine di operatori privati, perché lì le
dimensioni dell’offerta e della domanda non attirano investitori privati);
2. La bilateralità esistente non ha rotto gli ambiti che unitariamente i CCNL e i protocolli
interconfederali le avevano assegnato, nonostante disposizioni legislative invogliassero a
farlo. Quindi la natura del sindacato confederale, la sua funzione contrattuale sono state
confermate non solo dalle dichiarazioni politiche, ma dai comportamenti concreti degli
attori;
3. La contrattazione nazionale ha di fatto impedito, a volte in modo esplicito, l’ingresso delle
forme estreme di precarietà e rottura dei cicli lavorativi (lavoro intermittente,
somministrazione a tempo indeterminato), e dato che sono passati i tempi in cui si
imponeva agli imprenditori la soluzione ciò vuol dire che le stesse imprese, e le loro
associazioni di rappresentanza, ritengono superfluo forzare la precarietà;
Questo non deve assolutamente farci dimenticare che sono ancora al lavoro, e lo saranno per
tempo, i “tarli” che la 30 ha introdotto nel sistema economico italiano (e che giustificano quindi il
“superamento” della 30, perché sarà necessario che il legislatore nazionale si misuri con i guasti in
modo non solo abrogativo ma propositivo) :
d. la “smontabilità” facilitata delle imprese (appalti, somministrazione, distacco,
esternalizzazioni e nuovo articolo 2112 c.c.): si tratta forse del problema meno
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affrontato ma più serio in prospettiva perché si tratta di affrontare il nodo di una
nuova legislazione sulle trasformazioni aziendali;
e. il fallimento, che potremo documentare appieno il 24 ottobre 2005, ma che si profila
nettissimo,dell’operazione “lavoro a progetto” come strumento di regolarizzazione di
una tipologia impazzita come le collaborazioni – in realtà si è trattato di una
gigantesca operazione di “cambio dei connotati” cui non ha corrisposto alcun passo
avanti nella fuoriuscita dalla mascheratura del lavoro subordinato a minori costi e
diritti che era il fiore all’occhiello della 30;
f. proprio perché a Bari lo abbiamo analizzato a fondo, sappiamo che il sommerso non
si combatte riducendo le tutele del lavoro regolare, ed infatti l’area del sommerso
sta continuando a crescere, specie tra le donne e nel Mezzogiorno;
Quindi il legislatore nazionale dovrà occuparsi di tutto ciò, ma allora qual è lo spazio e l’ambito
della legislazione regionale?
• Qui tocchiamo i limiti del Titolo V, prima ancora della sciagura, ancora forse evitabile,
della devolution: noi Cgil siamo stati gli unici a criticare in tempi non sospetti la proposta
di modifica costituzionale che il centro sinistra avrebbe approvato (Torino 2001,
relazione Epifani), motivando le nostre perplessità con l’indebolimento dell’esigibilità dei
diritti per chi lavora, derivante dal conferimento della potestà concorrente di Stato e
Regioni su “tutela e sicurezza del lavoro”. Oggi, dopo la sentenza 50/05 della Corte
costituzionale, possiamo affermare che si sia consolidato l’orientamento che pone sotto
la titolarità statuale, in quanto riferiti all’ordinamento civile e penale dello Stato, gli
aspetti riguardanti le fattispecie dei rapporti di lavoro e i diritti ad esse collegati (in
particolare riguardo alla querelle sugli aspetti formativi dell’apprendistato). Ma non
possiamo abbassare la guardia, e contentarci, ad es. di diritti formalmente garantiti
nazionalmente, ma la cui quantificazione sia rimessa alle diverse realtà regionali. Si
pensi, cosa questo potrebbe significare in tema di ammortizzatori sociali. Il vero
equilibrio, rispettoso delle titolarità regionali e al contempo dei diritti da garantire alle
persone, riteniamo sia quello di conferire alle Regioni, a seguito delle procedure
concertative proprie di ciascuna, la scelta stabilire l’intreccio tra specializzazione
territoriale, livello e finalizzazione degli incentivi al sistema economico, intrecci tra
ammortizzatori sociali fruibili e finanziati nazionalmente e ruolo della formazione
continua. Fine comune non può che essere il ripristino della forma standard del
rapporto di lavoro, identificata nel rapporto subordinato a tempo indeterminato, cui
indirizzare ogni misura, economica e non, di politica del lavoro a tutti i livelli.
Scommettere su una nuova politica integrata per la formazione professionale e per
l’aggiornamento permanente delle competenze e delle professionalità è quindi parte di
una più vasta scelta politica di valorizzazione del lavoro stabile e di qualità (anche in
raccordo con strumenti particolari come i fondi interprofessionali 0,30). Ancora, si
pone qui la questione delle risorse comunitarie, della loro adeguatezza e soprattutto del
loro uso trasparente ed efficiente rispetto a queste finalità: la scadenza
dell’elaborazione dei Documenti Strategici regionali si profila come grande occasione
per una costruzione partecipata degli obiettivi, per una valutazione attenta delle risorse
e una loro finalizzazione efficace e controllata.
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•
Si collocano in questa ottica le valutazioni che abbiamo fatto delle leggi regionali fin qui
elaborate ed approvate: ne abbiamo apprezzato i tratti di contrasto efficace
all’impostazione della 30, e crediamo sia utile per tutti che ne cogliamo anche i problemi
non risolti e non adeguatamente affrontati, oppure le nuove problematiche cui alcune
delle soluzioni definite potrebbero dare adito.
o
Le leve usate per il contrasto sono state essenzialmente tre:

L’accreditamento con criteri restrittivi rispetto allo spazio da garantire agli
operatori privati, con una netta scelta in favore del potenziamento dei
servizi pubblici all’impiego;

Il rifiuto della deroga al principio di parità di trattamento in caso di
somministrazione di fasce deboli (art.13 D. Lgs. 276/03);

La finalizzazione degli incentivi alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro
in forma subordinata a tempo indeterminato;

I problemi ancora da affrontare sono i seguenti:

effettiva centralità degli SPI, il che comporta impegni precisi sul
ruolo attivo del servizio pubblico nella lettura del territorio, nella
personalizzazione delle offerte, nell’azione di tutela in occasione
delle trasformazioni o crisi aziendali, nell’incrocio non formale di
offerte di lavoro, formazione, welfare e sostegni alle persone,
specie le fasce deboli.

Questo lo si può fare efficacemente se lo stesso lavoro negli Spi
è stabile e qualificato, e se quindi tutti, decisori politici ma anche
organizzazioni sindacali, fanno della efficacia del servizio e della
qualificazione di quel personale un obiettivo delle azioni
rispettive;
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
Fasce deboli e “nuovo” articolo 13: la legge sulla competitività ha
espropriato le Regioni di un’arma per limitare gli effetti
stravolgenti della norma. Ora, teoricamente, in Italia si possono
fare offerte ai lavoratori svantaggiati, che non possono rifiutare,
senza tenere conto del principio di parità di trattamento. Quindi,
quel lavoratore somministrato appartenente a quelle fasce
costerà meno del lavoratore subordinato tradizionale. E’
un’aberrazione tale che si fa fatica a parlarne. Bene, l’attività di
contrasto va condotta sul piano culturale, e vanno individuati tutti
i possibili ostacoli al suo dispiegamento, come ha fatto la legge
emiliano-romagnola nel conferire agli Spi la titolarità esclusiva sul
giudizio di congruità dell’offerta lavorativa in somministrazione
riguardo alle competenze possedute e/o all’iter professionale
pregresso;

Si coglie qui il valore anche di prospettiva dell’idea del “contratto
d’inclusione” quale forma di rapporto di lavoro mirata a chi ha
difficoltà di ingresso o ritorno nel mercato del lavoro, ma fondata
sulla personalizzazione dei percorsi di sostegno piuttosto che,
come nell’impostazione del governo, sulla diminuzione dei diritti;

Apprendistato: proviamo a segnalare le difficoltà in sintesi;

Alcune leggi indirizzano l’attività formativa dedicata agli
apprendisti verso “sistemi regionali di qualifica” (che evocano una
mobilità orizzontale nel mercato del lavoro) e altre invece si
attestano su “profili regionali di qualifica” (con impostazioni più
tipicamente settoriali/verticali). O si capisce come questi sistemi
comunichino tra loro, oppure i confini regionali rischiano di
trasformarsi in limiti alle mobilità professionali delle persone. Non
solo: una difformità simile interroga alla lunga anche i nostri
sistemi contrattuali di inquadramento e ci sollecita a mettervi
mano, sapendo che si tratta di un’operazione tutt’altro che banale
(anche sul piano del modello negoziale, oltreché dei costi). Nel
frattempo è indispensabile metterci d’accordo su un sistema di
profili,nazionale di garanzia: può essere il lavoro fatto dall’Isfol?
Questo apre anche importanti spazi di aggiornamento,
integrazione, che potrebbe essere campo genuino di intervento
delle bilateralità settoriali e di comparto.
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
Ma la stessa formazione degli apprendisti apre problemi ulteriori:
abbiamo sempre, a prezzo anche di isolamento e di forme
separate a nostro danno, affermato che la capacità formativa
delle imprese non potesse esaurirsi in una firma sul modulo di
autodichiarazione. Lo riaffermiamo con nettezza. Del resto, le
Marche, il FVG stanno mostrando concretamente che l’uso di
risorse pubbliche non può consistere con autodichiarazioni
d’impresa. Del resto, la stessa partenza della sperimentazione
del libretto formativo è indicativa di un valore esterno e pubblico
che la formazione deve assumere, e che è incompatibile con la
dichiarazione di un privato. Ma non basta, occorre anche
guardare in faccia una realtà che ci dice, sulla base dei dati 2003,
che una sola Regione, l’Emilia Romagna, supera, di pochissimo,
la soglia del 50% nel rapporto tra apprendisti occupati e
apprendisti frequentanti attività formative. [La Provincia autonoma
di Bolzano è caso a parte]. Questo non può essere
semplicemente osservato: ci si deve dare atto che si deve
raggiungere il traguardo di un diritto alla formazione per ogni
apprendista come diritto esigibile. Ciò pone due questioni, difficili
ma importanti: a) l’adeguatezza delle risorse prefigurate allo
scopo, la loro fruizione e il relativo controllo e, b) il grado di
adeguatezza dei sistemi formativi regionali rispetto al tipo di
frequentanti, alle loro domande, e alle caratteristiche dei tessuti
imprenditoriali.

Dopo il varo della legge 80/05 il tempo delle delibere, delle fasi
transitorie è finito. Servono leggi regionali compiute, certamente
aggiornabili nel futuro, ma dev’essere chiaro che fino alla
completa efficacia delle nuove norme, in base ad espressa
indicazione del D. Lgs. 276/03 restano, come riferimento
normativo, le disposizioni dell’articolo 16 della legge 196/97.
Questioni, come si vede, difficili, da declinare indubbiamente secondo le titolarità, che nessuno
vuole ridurre, delle singole Regioni, e di sistemi istituzionali di concertazione che ciascuna Regione
ha scelto.
Ma se vogliamo essere efficaci, e soprattutto, fare sì che la fase propositiva di una nuova
legislazione sul lavoro non sia rimandata ad un futuro auspicabile ma indeterminato almeno fino al
2007, occorre che queste, come altre questioni che si potrebbero porre, vadano affrontate anche
in un contesto in cui le Regioni, attraverso il loro coordinamento, si confrontino con le espressioni
nazionali delle parti sociali, per addivenire, se del caso, non a impossibili “accordi”, per i quali
nessuno è abilitato, ma ad ugualmente importanti forme di intesa sui principi da adottare sulle
problematiche affrontate, che poi siano da declinare, in autonomia, da ogni Regione e da ogni
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sistema regionale di concertazione. Se vogliamo evitare, come è stato intendimento delle parti
sociali quando hanno intrapreso un difficile confronto per addivenire ad un avviso comune per la
definizione di linee guida sull’apprendistato, di trovarci di fronte a 20 sistemi regionali del lavoro tra
loro non dialoganti e non comunicanti, si tratta, crediamo, di una scelta obbligata. Che quel
tentativo sia naufragato per ragioni di merito sindacale non inficia la validità di quel metodo e di
quel percorso.
Roma settembre ‘05
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Relazione di Claudio Treves al convegno