REGOLAMENTO DIDATTICO
e
REGOLAMENTO PER GLI ESAMI
Regolamento Didattico
Art.1: Obiettivi generali
Art.2: Definizioni
Art.3: Organizzazione
Art.4: Obiettivi formativi
Art.5: Ammissione ai corsi
Art.6: Crediti formativi
Art.7: Tutorato
Art.8: Obblighi di frequenza
Art.9: Esami
Art.10: Esami finali (D.O.)
Art.11: Monitoraggio e miglioramento continui
Art.12: Sanzioni disciplinari
Art.1: Obiettivi generali
Il regolamento didattico disciplina l’organizzazione dei corsi di studi per il conseguimento del titolo di
studio di osteopata D.O. . A tali scopi la Direzione Didattica e il Comitato scientifico articolano piani di
studi atti a formare professionisti dotati di elevate responsabilità etiche e professionali, nonché
ampiamente formati nella peculiare disciplina al punto da identificarne con sicurezza le indicazioni
caratterizzanti, evitando conseguentemente di effettuare atti pertinenti ad altre professioni sanitarie.
Art.2: Definizioni
• Sede scolastica: unità locale dell’Istituto con pari requisiti e pari caratteristiche didattiche e
amministrative per l’attuazione del libero insegnamento dell’osteopatia. • Titolo di studio: Attestato di
completamento degli studi osteopatici corrispondente al “Diploma of Osteopathic Medicine – D.O.”
internazionale rilasciato dall’Istituto al termine dei corrispondenti corsi di studi;
• Attività formative: ogni attività didattica finalizzata ad ottenere la migliore formazione professionale,
suddivisa in corsi magistrali , lavoro pratico , tutoraggio , tirocini clinici , progetti, tesi, studio
individuale.
Art.3: Organizzazione
La sede scolastica è diretta da un direttore amministrativo e da un direttore didattico.
Il direttore didattico e il consiglio didattico definisce:
• i criteri dei corsi di studio in osteopatia; • lo svolgimento dei programmi ;
• il calendario dei corsi e degli esami;
• la Procedura degli esami e le modalità del controllo delle conoscenze;
• l'identificazione dei docenti titolari, assistenti, tutori...;
• in accordo con gli Istituti nazionali ed internazionali, le modalità di integrazione reciproca degli
studenti e dei docenti nei programmi di cooperazione interuniversitaria nazionale e/o internazionali.
• il calendario degli eventi di formazione continua post-laurea.
Art.4: Obiettivi formativi
I laureati dovranno quindi essere in grado di:
• praticare la disciplina osteopatica nelle sue interrelazioni complesse e nel contesto del trattamento , in
piena sicurezza e senza rischio alcuno per il paziente;
• riconoscere il dovere di astenersi da qualsiasi diagnosi e prescrizione di tipo medico;
• riconoscere le indicazioni non osteopatiche ed indirizzare il paziente ad altre competenze mediche;
• sviluppare un approccio interdisciplinare ai casi clinici, in collaborazione con le figure sanitarie;
• conoscere e rispettare le normative nazionali in tema medico-legale, fiscale, di legge sulla privacy.
etc.
• conoscere e rispettare le normative dei singoli stati dell’Unione Europeo.
Art.5: Ammissione ai corsi
Sono ammessi ai corsi di tipo 1 (livello1) i candidati in possesso di diploma quinquennale di scuola
media superiore o di diploma estero equipollente. La conoscenza della lingua italiana è obbligatoria. Il
Colloquio linguistico per i studenti stranieri sarà obbligatorio.
Art.6 Crediti formativi
Il carico formativo complessivo non può che essere calcolato secondo le normative vigenti, ovvero in
termini di crediti formativi (CFU). La formazione osteopatica a tempo pieno prevede un carico di
lavoro complessivo corrispondente almeno a 300 CFU in cinque anni di studi ( 60 CFU annui).
Art.7: Tutorato
In apertura di ogni anno accademico la direzione didattica identifica e rende note agli studenti l’identità
dei docenti tutori, ovvero di insegnanti osteopati altamente qualificati con le seguenti mansioni per
ognuno dei cinque anni di corso:
• Coordinamento della corretta integrazione tra la materia osteopatica caratterizzante e le materie
mediche, scientifiche fondamentali, umanistiche generale;
• Riferimento per ogni istanza studentesca riferita alla didattica e all’organizzazione;
• Verifica della corretta informazione bibliografica ;
• Verifica dei Registri di classe, ovvero delle presenze degli studenti e della corretta compilazione dei
documenti formali in tutte le loro parti;
• Verifica della qualità della partecipazione degli studenti e dell’osservanza delle regole;
• Verifica periodica della preparazione complessiva dei singoli studenti e riferimento alla Direzione per
ogni necessità individuale di integrazioni formative.
Art.8: Obblighi di frequenza
L’attestazione della frequenza alle attività didattiche è necessaria allo studente per sostenere il relativo
esame e per il
passaggio all’anno di corso successivo.
Nell’ordinamento a tempo pieno valgono le seguenti disposizioni:
• Il ritardo superiore a 15 minuti comporta il divieto di accesso in aula per almeno due ore. Il rientro in
classe verrà autorizzato dalla Direzione di sede o dal Direttore didattico;
• Solo tre giorni di assenza ingiustificata sono accettabili ogni anno;
• Solo dieci giorni di assenza giustificata tramite certificato medico sono autorizzabili. Periodi maggiori
di assenza determineranno il sostenimento degli esami non in prima, ma in seconda sessione.
• Non è possibile rinviare al successivo anno di corso un numero di esami corrispondente
complessivamente a più di 20% dei CFU. In caso di mancati esami per un valore superiore a 12
CFU, lo studente ripete l’anno di corso.
Art.9: Esami
• Esami formativi: prove in itinere idonee a rilevare per gradi l’efficacia dei processi di apprendimento
e di insegnamento rispetto a contenuti predefiniti.
• Esami certificativi: prove finalizzate a valutare e quantificare con votazione il conseguimento degli
obiettivi dei singoli corsi. Tali esami sono effettuabili in due sessioni ordinarie. Eventuali sessioni
straordinarie sono disposte esclusivamente dalla Direzione didattica.
Art.10: Esami finali (D.O.)
Al termine del quinto anno di studi è previsto il superamento dell’esame clinico (caso clinico)
unitamente alla discussione di una tesi di fine studi.
Art.11: Monitoraggio e miglioramento continui
In riferimento alle procedure dei sistemi di gestione della qualità didattica , il Responsabile della
Qualità attua meccanismi di valutazione della qualità di processo e di prodotto formativo, anche
attraverso l’ascolto degli studenti e la valutazione delle schede di gradimento appositamente
somministrate.
Art.12: Sanzioni disciplinari
L’Istituto garante della corretta informazione in osteopatia, si riserva di ricusare con effetto immediato
lo studente o il docente che risulti inosservante delle seguenti, ineludibili prescrizioni regolamentarie:
• Impegno a non divulgare i contenuti delle lezioni e del materiale documentale ricevuto dall’Istituto;
• Ogni pubblicazione, intervista o comunicazione su temi anche marginalmente inerenti all’osteopatia
dovrà essere autorizzata dalla Direzione didattica, dopo formale richiesta e documentata descrizione da
parte dello studente interessato. Per i docenti è gradita l’informazione diretta.
• Ogni studente è tenuto a non definirsi in alcun modo Osteopata prima del completamento del corso di
studi e del superamento dell’esame finale.
• Ogni atteggiamento, azione o iniziativa volta a danneggiare il buon nome della scuola viene valutata
dal Comitato per la didattica con procedura d’urgenza e conseguente provvedimento disciplinare.
Regolamento per gli esami
Descrizione delle modalità di valutazione del rendimento accademico in termini esplicativi, al fine di
garantire uguaglianza e trasparenza agli studenti e precisi riferimenti a docenti e personale.
Art.1: Il calendario degli esami
All’inizio di ogni anno accademico il Consiglio Didattico della scuola approva e rende noto il
calendario delle sessioni ordinarie d’esame previste al termine della frequenza dei rispettivi corsi.
Ovvero, viene data informazione agli studenti dei tempi e delle modalità di esecuzione degli esami per
ognuno dei cinque anni di formazione.
Art.2: Le sessioni d’esame ordinarie
Per ogni materia sono previste due sessioni d’esame definite ordinarie. Le sessioni d’esame possono
essere trimestrali, semestrali, ovvero al termine di un corso semestrale; annuali al termine di un corso
annuale; biennali, al termine di un corso organizzato in due anni accademici. La prima sessione
ordinaria è costituita dalla valutazione formativa del candidato durante la frequenza del corso e dalla
prova d’esame al termine del corso stesso. La seconda sessione ordinaria d’esame consiste in una prova
d’esame riservata agli studenti che non hanno conseguito una valutazione complessivamente sufficiente
durante la prima sessione. A questa seconda sessione possono accedere anche gli studenti assenti
giustificati alla prima prova d’esame, ovvero quegli studenti che abbiano resa nota formalmente ed
eventualmente documentato tale assenza almeno 15 giorni prima della data della prima sessione
d’esame prevista in calendario.
Il consiglio didattico dispone circa l’eventuale ammissione di studenti ingiustificati alla seconda
sessione d’esame dopo aver preso in esame per ogni singolo caso le motivazioni dell’assenza non
giustificata, il rendimento pregresso e, sentito il docente del corso, il livello di partecipazione al corso
in questione. L’intervallo tra le due sessioni ordinarie sarà almeno di tre settimane, fatte salve
circostanze specifiche previste e/o deliberate dal Comitato per la Didattica su indicazione del docente.
Art.3: Le sessioni d’esame straordinarie
Il Comitato per la didattica, unitamente al docente del corso formativo, valuta l’eventuale indizione di
una sessione straordinaria d’esame riservata agli studenti che non abbiano superato la prova d’esame
durante la seconda sessione ordinaria. Tale possibilità si verifica solo nel caso in cui il corso formativo
corrispondente non possa essere ripetuto durante il successivo anno accademico in base al computo dei
CFU trasferibili. Al candidato spetta richiedere formalmente lo svolgimento della sessione straordinaria
d’esame. Al Comitato per la Didattica compete la deliberazione in merito dopo attento esame della
specifica circostanza e del curriculum studentesco. La data di tale eventuale sessione straordinaria
viene prevista entro il termine dell’anno accademico in corso.
Art.4: La sede degli esami
Gli esami di norma vengono sostenuti alla presenza del docente titolare del corso, esclusivamente nei
locali della sede dove sono state effettuate la maggior parte delle ore di frequenza del corso.
Art.5: Ripetizione dell’anno di corso
Gli studenti che non abbiano accumulato i CFU necessari per l’ammissione al successivo anno di corso
ripetono la frequenza e gli esami dell’anno precedente nella loro globalità.
Art.6: Modalità di verifica dell’apprendimento
Le valutazioni dell’apprendimento sono di due tipi: valutazioni formative (verifica continua o in
itinere) e valutazioni certificativi (esame finale di profitto):
a) le valutazioni formative rilevano per gradi l’efficacia dei processi di apprendimento e mirano a
valutare la sistematica applicazione dello studente corrispondente all’acquisizione progressiva di
specifici contenuti culturali e determinate abilità applicative. Queste verifiche vengono pianificate dal
docente nelle forme e nei modi che egli ritenga più opportuni (prove scritte, orali, lavori di sintesi, etc.),
vengono annunciate e si svolgono nell’ambito del calendario accademico previsto per le materie di
riferimento senza apposite convocazioni.
I risultati non vengono registrati nel libretto studentesco, ma vengono resi noti agli studenti come
stimolo al miglioramento e annotati dal docente, specie qualora egli dichiari anticipatamente
l’intenzione di considerare gli esiti di queste prove ai fini dell’esame finale di profitto per la sua
materia;
b) le valutazioni certificativi (esami di profitto) hanno la precisa finalità di esplorare le conoscenze di
ogni studente al fine di evidenziare e certificare il raggiungimento degli obiettivi formativi descritti per
ogni corso. Trattasi di prove uguali per tutti gli studenti dello stesso corso. Queste sono previste fin
dall’inizio dell’anno accademico dal calendario degli esami e sono comunque oggetto di convocazione
mediante affissione nei locali della sede accademica. I risultati conseguiti sono registrati sul libretto
studentesco e archiviati nelle schede personali. Condizione fondamentale per la convalida dell’esame è
l’avvenuta iscrizione amministrativa all’anno di corso di riferimento.
Art.7: Modalità di esecuzione degli esami
a) esame scritto, secondo le differenti modalità previste responsabilmente dal docente allo scopo di
assicurare nel contempo esaustività della verifica, sintesi metodologica ed oggettività delle valutazioni;
b) esame orale e/o pratico è anch’esso improntato ai criteri di esaustività, sintesi e oggettività. Di norma
avviene pubblicamente nelle aule scolastiche, ovvero non può essere mai svolto a porte chiuse e alla
sola presenza di un docente e un candidato. In linea di massima il docente assicura una durata analoga
per gli esami di ogni studente, verifica equamente le preparazioni dei singoli pur differenziando i
quesiti nella sequenzialità delle prove e considera i tempi minimi necessari per la preparazione.
Art.8: Organizzazione degli esami
• La convocazione degli esami di sessione ordinaria avviene tramite affissione nei locali dei corsi
almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove. In questa sede è precisata la data, l’elenco dei
candidati e la durata presunta per ogni esame.
Sono ammessi all’esame esclusivamente gli studenti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di
frequenza previste per la materia (lavoro accademico pianificato).
Ogni studente è tenuto a presentarsi all’inizio di ogni sessione d’esame e, in ogni caso, a giustificare
nei tempi previsti la propria assenza. La mancata comunicazione dell’assenza, o un ritardo della stessa
definisce il candidato “assente ingiustificato” e attiva l’intervento del Comitato per la didattica che ne
valuterà l’ammissibilità alla sessione ordinaria o straordinaria successiva, previa attenta verifica della
circostanza.
• Il testo e le domande d’esame sono predisposti e organizzati dal docente responsabile che in accordo
con la Direzione di sede definirà la data e la durata delle prove. In caso di esame scritto, il testo dello
stesso verrà predisposto per tempo dalla segreteria organizzativa in base alla documentazione fornita
almeno sette giorni prima dal docente. La segreteria provvederà altresì ad indicare nei singoli modelli
degli elaborati: anno accademico, data, sessione, materia d’esame. Il Direttore di sede esaminerà il testo
delle prove verificandone la congruità e autorizzandone la somministrazione. Al termine della verifica
egli apporrà il timbro della Direzione didattica su ogni modello, in virtù di apposita delega. In caso di
esame orale o pratico, il docente in accordo col Direttore di sede, stabilirà le modalità attuative di
svolgimento in base ai criteri descritti, agli obiettivi formativi previsti e alle prassi consolidate.
• I verbali d’esame sono predisposti dalla Segreteria organizzativa negli appositi modelli. Il Direttore
didattico della scuola autorizzerà l’utilizzo dei modelli preesistenti o disporrà l’eventuale revisione
degli stessi. I verbali conterranno le seguente indicazione: data, sessione, materia e nome del docente.
Inoltre, in termini sinottici, questi conterranno i nominativi di tutti i candidati corrispondenti a spazi per
le considerazioni del docente riguardo lo svolgimento della prova e per la valutazione espressa in
trenta/trentesimi. I verbali d’esame saranno convalidati dalla Direzione di sede (timbro della Direzione
didattica) e sottoscritti dai docenti esaminatori.
I modelli di verbale così compilati saranno utilizzati anche a fini statistici per analizzare i dati
complessivi sull’efficacia dl servizio e garantire azioni per il miglioramento continuo, analogamente ai
dati riferiti agli esiti delle prove formative che costituiranno monitoraggi “in process” atti a controllare
la conformità dell’insegnamento ai requisiti previsti.
Art.9: Svolgimento degli esami
La responsabilità dello svolgimento dell’esame in tutte le sue modalità e per la sua intera durata
appartiene al docente titolare dell’insegnamento della materia d’esame. Se viene prevista una
commissione d’esame, come nei casi degli esami certificativi per le materie caratterizzanti, la
responsabilità si identifica nella persona del presidente di commissione designato.
Il docente responsabile dell’esame è garante della sua corretta esecuzione e, in particolare, presiede al
controllo delle seguenti formalità di attuazione:
• accesso puntuale dello studente alla sala d’esame dopo sua identificazione e registrazione;
• introduzione in sala del materiale il cui utilizzo è consentito durante la prova e verifica che non si
rechi materiale non consono alla circostanza (appunti, testi, computer, telefoni, etc.);
• assegnazione dei posti e sorveglianza costante durante la prova;
• chiarificazioni individuali circa richieste di interpretazione dei quesiti;
• rispetto dei tempi previsti per la prova;
• segnalazione alla Direzione di sede mediante rapporto scritto di eventuali problemi, incidenti o frodi
verificatisi durante l’esame;
• presa in consegna di eventuali elaborati qualora il candidato esca individualmente dalla sala e raccolta
completa degli stessi al termine dell’esame
• identificazione di schemi predefiniti per la correzione equa delle prove d’esame;
• concessione di proroghe temporali e ausili appropriati per studenti portatori di handicap;
• Durata degli esami: gli esami scritti hanno una durata massima di tre ore. Gli esami orali e pratici
hanno una durata minima di 20 minuti, massima di un’ora.
Art.10: Ripetizione degli esami
I docenti responsabili degli esami, individualmente o collegialmente se presidenti di
commissione, esprimono il giudizio sulla preparazione del candidato dopo aver valutato con esaustività
ed equità la preparazione culturale e le abilità richieste nelle singole fattispecie. Essi dichiareranno e
motiveranno la valutazione finale al candidato, prima di registrare la stessa. In caso di valutazione
insufficiente il candidato viene rinviato d’ufficio alla seconda sessione. Il candidato, a sua volta, può
non accettare valutazioni sufficienti e richiedere di sostenere nuovamente la prova in seconda sessione.
Nei casi di esame scritto, i candidati possono inoltre richiedere ed ottenere la motivazione dei giudizi
per la comprensione degli eventuali errori commessi, riservandosi in tal caso la ripetizione dell’esame
in seconda sessione. Solo se il candidato accetta il giudizio sufficiente espresso, questo viene registrato
sul libretto personale accanto alla data e alla firma del docente responsabile dell’esame. In ogni caso le
valutazioni sono registrate sul verbale.
Art.11: Proclamazione dei risultati
I docenti responsabili comunicano i risultati degli esami in linea di massima nei tempi più celeri.
Ovvero, i risultati degli esami orali e pratici sono resi noti non oltre il termine dello svolgimento della
sessione d’esame, mentre per gli esami scritti non oltre tre settimane dal giorno della prova. La
comunicazione è prevista personalmente da parte del docente, oppure mediante affissione di quadri
come predisposto dalla segreteria in base ad indicazione della Direzione di sede. Il docente
responsabile, per quanto possibile, è tenuto a comunicare immediatamente il fallimento della prova
orale o pratica al candidato, indicando dettagliatamente le motivazioni e fornendo le necessarie
informazioni per il superamento dell’esame nella successiva sessione.
Art.12: Ricorsi
Qualora lo studente si ritenga giudicato ingiustamente, o non adeguatamente valutato in una prova
d’esame, a seguito di formale richiesta dello stesso viene convocato il Comitato per la didattica che
decide in merito dopo aver ascoltato sia lo studente che il docente responsabile e dopo aver esaminato i
verbali, gli elaborati e il curriculum studentesco. In tale circostanza il Comitato per la didattica può
avvalersi della consultazione del Comitato scientifico della scuola. La decisione assunta al termine
viene verbalizzata e notificata in termini definitivi al docente e allo studente coinvolti.
Art.13: Tesi, dissertazioni, relazioni
I procedimenti che regolano e descrivono gli esami finali e le modalità di presentazione della Tesi alla
fine del percorso di studi sono dal Regolamento didattico. In questa sede si precisa che la scuola da
sempre incoraggia l’elaborazione di una Tesi finale dai rilevanti contenuti clinici e scientifici, ritenendo
questa non solo l’epilogo di un ciclo di studi altamente qualificante, ma soprattutto l’avvio di un
percorso professionale in costante evoluzione Inoltre, a tali scopi, l’Istituto mette a disposizione
adeguate consulenze interne, possibilità di effettuare tirocini clinici orientati e docenti tutori (relatori di
tesi) che si impegnano responsabilmente a seguire il candidato fino al momento della presentazione
della Tesi finale. Al termine del quarto anno di frequenza il Comitato per la didattica può prevedere
l’elaborazione di dissertazioni individuali su temi che, a discrezione dello studente, possono anticipare
o meno i contenuti della Tesi finale.
Art.14: Attribuzione crediti (CFU)
Ai fini del calcolo per l’attribuzione dei crediti , il tempo destinato dallo studente alla preparazione
degli esami, allo svolgimento degli stessi e all’elaborazione della Tesi e delle dissertazioni viene
computato come “lavoro personale” facente parte del carico di lavoro globale, a cui si aggiungono i
crediti derivati dalle lezioni frontali destinate alla comprensione degli esiti d’esame e alle modalità di
preparazione delle Tesi.
Art.15: Voti d’esame
Ogni docente responsabile esprime il giudizio sul rendimento del candidato nei termini riferiti all’art.8,
ovvero in scala numerica nazionale (30/30) . La soglia per il superamento dell’esame certificativi
corrisponde a una valutazione di 18/30. A discrezione del docente, i voti delle prove formative (in
itinere) possono incidere nella definizione del voto d’esame finale senza tuttavia pregiudicare in
partenza lo svolgimento della prova certificativa, bensì contribuendo a definire adeguatamente il voto
finale.
Interpretazione numerica Corrispondenza del giudizio:
• da 0 a 14 Insufficienza grave
• da 14 a 17 Insufficienza
• da 18 a 19 Sufficienza minima
• da 20 a 22 Sufficienza piena
• da 23 a 25 Risultato discreto
• da 26 a 27 Risultato buono
• da 28 a 29 Risultato ottimo
• 30 Miglior risultato possibile
Art.16: Ammissione al successivo anno di corso
Come già precisato, la condizione per il passaggio da un anno di corso al successivo consiste nell’aver
accumulato almeno 80% dei CFU al termine delle sessioni d’esami previste, dopo aver frequentato
almeno l’80% delle lezioni per tutte le materie previste nell’anno di corso. E’ possibile trasferire
all’anno seguente fino a 20% dei CFU, corrispondenti agli esami non valutati sufficientemente o non
sostenuti dallo studente. Il trasferimento dei crediti comporta un supplemento di frequenza per le stesse
materie per cui è stato ottenuto il trasferimento.
Se entro il termine dell’anno accademico in cui è autorizzato il trasferimento dei crediti lo studente non
ha saldato il debito dei crediti pregressi, non è prevista l’ammissione all’anno successivo anche se in
possesso di tutti i crediti dell’anno di corso. In altri termini, viene promosso all’anno seguente lo
studente che abbia accumulato 80% dei CFU corrispondenti a frequenze sostenute per esami superati
con votazione minima di 18 / 30.
In caso di esame costituito da una prova scritta associata a una prova orale/pratica il voto minimo per il
superamento della prova scritta è 18/30 Le ore di tirocinio clinico non svolte, o giudicate non efficaci
dal docente tutore, vanno recuperate nel periodo estivo per poter accedere all’anno di corso seguente.
Art.17: Convalida dei CFU
E’ precisa responsabilità del consiglio didattico verificare e convalidare i CFU conseguiti da ogni
studente, così come autorizzare il trasferimento dei crediti all’anno di corso successivo. Solo dopo tale
proclamazione di validità, i crediti CFU hanno valore per la progressione degli studi, quale che sia
l’Istituto in cui lo studente vorrà indirizzarsi.
Art.18: Dilazionamento delle frequenze
Il Comitato per la didattica autorizza eventuali richieste di dilazionare la frequenza e gli esami, fino a
prevedere gli insegnamenti previsti per un anno di corso ripartiti in un massimo di tre anni. In tal caso
viene predisposto un Piano di studi che stabilisce frequenze ed esami corrispondenti per ogni anno. In
nessun caso il carico di lavoro dello studente può essere inferiore a 20 CFU annui. Ogni esame può
essere sostenuto al massimo due volte. Resta inteso che il Piano di studi personalizzato attraverso
dilazionamento delle frequenze deve essere autorizzato preventivamente rispetto al periodo in cui si
intende usufruire della specifica ripartizione delle frequenze, per non incorrere nella ripetizione
dell’anno di corso come previsto all’art.5 della presente procedura in caso di non raggiungimento dei
80% CFU minimi.
Art.19: Sanzioni
Ogni episodio di condotta ingannevole o di violazione delle prescrizioni di cui si renda protagonista il
candidato durante l’esame viene verbalizzato dal docente responsabile e segnalato al Comitato per la
didattica per le sanzioni conseguenti, senza tuttavia interrompere la prova d’esame in atto. Solo la
sostituzione di persona può determinare l’immediata espulsione del soggetto. Il docente dopo aver
sventato il tentativo fraudolento dello studente, preleva eventuale materiale attestante l’accaduto.
Il Comitato per la Didattica, sentito il docente, potrà deliberare quanto segue:
• riduzione del voto d’esame di alcuni punti;
• indizione di una nuova prova d’esame per lo studente segnalato, durante la stessa sessione;
• annullamento della sessione d’esame e rinvio alla successiva;
• trasferimento della frequenza e dell’esame al successivo anno di corso. In caso lo stesso studente dia
ulteriori manifestazioni di condotta ingannevole in sede d’esame, il Comitato per la didattica, valutata
la gravità degli episodi può predisporre:
• avvertimento formale tramite lettera raccomandata;
• provvedimento di sospensione temporanea dai corsi;
• provvedimento di sospensione definitiva dall’Istituto e notifica delle cause dell’iniziativa nei
documenti certificativi il curriculum studentesco.
Circostanze turbative il buon svolgimento degli esami di cui si rendano responsabili i docenti vengono
valutate e trattate in conformità alle procedure in essere dell’Istituto . In quest’ultimo caso il Direttore
di sede, il Direttore didattico e il Direttore generale possono autonomamente predisporre azioni
correttive.
N.B.: A proposito dei lavori pratici
Durante le lezione di pratica o tirocinio pratico l’allievo/a porterà indumenti corretti.
Durante le lezioni di pratica in istituto: Jeans o pantalone di tutta, camicia di lavoro dell’Istituto,
bikini corretti per ragazze e boxer per ragazzi.
Durante tirocinio clinico: jeans e camicia di lavoro dell’Istituto.
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Regolamento didattico