REGOLAMENTO DIDATTICO e REGOLAMENTO PER GLI ESAMI Regolamento Didattico Art.1: Obiettivi generali Art.2: Definizioni Art.3: Organizzazione Art.4: Obiettivi formativi Art.5: Ammissione ai corsi Art.6: Crediti formativi Art.7: Tutorato Art.8: Obblighi di frequenza Art.9: Esami Art.10: Esami finali (D.O.) Art.11: Monitoraggio e miglioramento continui Art.12: Sanzioni disciplinari Art.1: Obiettivi generali Il regolamento didattico disciplina l’organizzazione dei corsi di studi per il conseguimento del titolo di studio di osteopata D.O. . A tali scopi la Direzione Didattica e il Comitato scientifico articolano piani di studi atti a formare professionisti dotati di elevate responsabilità etiche e professionali, nonché ampiamente formati nella peculiare disciplina al punto da identificarne con sicurezza le indicazioni caratterizzanti, evitando conseguentemente di effettuare atti pertinenti ad altre professioni sanitarie. Art.2: Definizioni • Sede scolastica: unità locale dell’Istituto con pari requisiti e pari caratteristiche didattiche e amministrative per l’attuazione del libero insegnamento dell’osteopatia. • Titolo di studio: Attestato di completamento degli studi osteopatici corrispondente al “Diploma of Osteopathic Medicine – D.O.” internazionale rilasciato dall’Istituto al termine dei corrispondenti corsi di studi; • Attività formative: ogni attività didattica finalizzata ad ottenere la migliore formazione professionale, suddivisa in corsi magistrali , lavoro pratico , tutoraggio , tirocini clinici , progetti, tesi, studio individuale. Art.3: Organizzazione La sede scolastica è diretta da un direttore amministrativo e da un direttore didattico. Il direttore didattico e il consiglio didattico definisce: • i criteri dei corsi di studio in osteopatia; • lo svolgimento dei programmi ; • il calendario dei corsi e degli esami; • la Procedura degli esami e le modalità del controllo delle conoscenze; • l'identificazione dei docenti titolari, assistenti, tutori...; • in accordo con gli Istituti nazionali ed internazionali, le modalità di integrazione reciproca degli studenti e dei docenti nei programmi di cooperazione interuniversitaria nazionale e/o internazionali. • il calendario degli eventi di formazione continua post-laurea. Art.4: Obiettivi formativi I laureati dovranno quindi essere in grado di: • praticare la disciplina osteopatica nelle sue interrelazioni complesse e nel contesto del trattamento , in piena sicurezza e senza rischio alcuno per il paziente; • riconoscere il dovere di astenersi da qualsiasi diagnosi e prescrizione di tipo medico; • riconoscere le indicazioni non osteopatiche ed indirizzare il paziente ad altre competenze mediche; • sviluppare un approccio interdisciplinare ai casi clinici, in collaborazione con le figure sanitarie; • conoscere e rispettare le normative nazionali in tema medico-legale, fiscale, di legge sulla privacy. etc. • conoscere e rispettare le normative dei singoli stati dell’Unione Europeo. Art.5: Ammissione ai corsi Sono ammessi ai corsi di tipo 1 (livello1) i candidati in possesso di diploma quinquennale di scuola media superiore o di diploma estero equipollente. La conoscenza della lingua italiana è obbligatoria. Il Colloquio linguistico per i studenti stranieri sarà obbligatorio. Art.6 Crediti formativi Il carico formativo complessivo non può che essere calcolato secondo le normative vigenti, ovvero in termini di crediti formativi (CFU). La formazione osteopatica a tempo pieno prevede un carico di lavoro complessivo corrispondente almeno a 300 CFU in cinque anni di studi ( 60 CFU annui). Art.7: Tutorato In apertura di ogni anno accademico la direzione didattica identifica e rende note agli studenti l’identità dei docenti tutori, ovvero di insegnanti osteopati altamente qualificati con le seguenti mansioni per ognuno dei cinque anni di corso: • Coordinamento della corretta integrazione tra la materia osteopatica caratterizzante e le materie mediche, scientifiche fondamentali, umanistiche generale; • Riferimento per ogni istanza studentesca riferita alla didattica e all’organizzazione; • Verifica della corretta informazione bibliografica ; • Verifica dei Registri di classe, ovvero delle presenze degli studenti e della corretta compilazione dei documenti formali in tutte le loro parti; • Verifica della qualità della partecipazione degli studenti e dell’osservanza delle regole; • Verifica periodica della preparazione complessiva dei singoli studenti e riferimento alla Direzione per ogni necessità individuale di integrazioni formative. Art.8: Obblighi di frequenza L’attestazione della frequenza alle attività didattiche è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame e per il passaggio all’anno di corso successivo. Nell’ordinamento a tempo pieno valgono le seguenti disposizioni: • Il ritardo superiore a 15 minuti comporta il divieto di accesso in aula per almeno due ore. Il rientro in classe verrà autorizzato dalla Direzione di sede o dal Direttore didattico; • Solo tre giorni di assenza ingiustificata sono accettabili ogni anno; • Solo dieci giorni di assenza giustificata tramite certificato medico sono autorizzabili. Periodi maggiori di assenza determineranno il sostenimento degli esami non in prima, ma in seconda sessione. • Non è possibile rinviare al successivo anno di corso un numero di esami corrispondente complessivamente a più di 20% dei CFU. In caso di mancati esami per un valore superiore a 12 CFU, lo studente ripete l’anno di corso. Art.9: Esami • Esami formativi: prove in itinere idonee a rilevare per gradi l’efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento rispetto a contenuti predefiniti. • Esami certificativi: prove finalizzate a valutare e quantificare con votazione il conseguimento degli obiettivi dei singoli corsi. Tali esami sono effettuabili in due sessioni ordinarie. Eventuali sessioni straordinarie sono disposte esclusivamente dalla Direzione didattica. Art.10: Esami finali (D.O.) Al termine del quinto anno di studi è previsto il superamento dell’esame clinico (caso clinico) unitamente alla discussione di una tesi di fine studi. Art.11: Monitoraggio e miglioramento continui In riferimento alle procedure dei sistemi di gestione della qualità didattica , il Responsabile della Qualità attua meccanismi di valutazione della qualità di processo e di prodotto formativo, anche attraverso l’ascolto degli studenti e la valutazione delle schede di gradimento appositamente somministrate. Art.12: Sanzioni disciplinari L’Istituto garante della corretta informazione in osteopatia, si riserva di ricusare con effetto immediato lo studente o il docente che risulti inosservante delle seguenti, ineludibili prescrizioni regolamentarie: • Impegno a non divulgare i contenuti delle lezioni e del materiale documentale ricevuto dall’Istituto; • Ogni pubblicazione, intervista o comunicazione su temi anche marginalmente inerenti all’osteopatia dovrà essere autorizzata dalla Direzione didattica, dopo formale richiesta e documentata descrizione da parte dello studente interessato. Per i docenti è gradita l’informazione diretta. • Ogni studente è tenuto a non definirsi in alcun modo Osteopata prima del completamento del corso di studi e del superamento dell’esame finale. • Ogni atteggiamento, azione o iniziativa volta a danneggiare il buon nome della scuola viene valutata dal Comitato per la didattica con procedura d’urgenza e conseguente provvedimento disciplinare. Regolamento per gli esami Descrizione delle modalità di valutazione del rendimento accademico in termini esplicativi, al fine di garantire uguaglianza e trasparenza agli studenti e precisi riferimenti a docenti e personale. Art.1: Il calendario degli esami All’inizio di ogni anno accademico il Consiglio Didattico della scuola approva e rende noto il calendario delle sessioni ordinarie d’esame previste al termine della frequenza dei rispettivi corsi. Ovvero, viene data informazione agli studenti dei tempi e delle modalità di esecuzione degli esami per ognuno dei cinque anni di formazione. Art.2: Le sessioni d’esame ordinarie Per ogni materia sono previste due sessioni d’esame definite ordinarie. Le sessioni d’esame possono essere trimestrali, semestrali, ovvero al termine di un corso semestrale; annuali al termine di un corso annuale; biennali, al termine di un corso organizzato in due anni accademici. La prima sessione ordinaria è costituita dalla valutazione formativa del candidato durante la frequenza del corso e dalla prova d’esame al termine del corso stesso. La seconda sessione ordinaria d’esame consiste in una prova d’esame riservata agli studenti che non hanno conseguito una valutazione complessivamente sufficiente durante la prima sessione. A questa seconda sessione possono accedere anche gli studenti assenti giustificati alla prima prova d’esame, ovvero quegli studenti che abbiano resa nota formalmente ed eventualmente documentato tale assenza almeno 15 giorni prima della data della prima sessione d’esame prevista in calendario. Il consiglio didattico dispone circa l’eventuale ammissione di studenti ingiustificati alla seconda sessione d’esame dopo aver preso in esame per ogni singolo caso le motivazioni dell’assenza non giustificata, il rendimento pregresso e, sentito il docente del corso, il livello di partecipazione al corso in questione. L’intervallo tra le due sessioni ordinarie sarà almeno di tre settimane, fatte salve circostanze specifiche previste e/o deliberate dal Comitato per la Didattica su indicazione del docente. Art.3: Le sessioni d’esame straordinarie Il Comitato per la didattica, unitamente al docente del corso formativo, valuta l’eventuale indizione di una sessione straordinaria d’esame riservata agli studenti che non abbiano superato la prova d’esame durante la seconda sessione ordinaria. Tale possibilità si verifica solo nel caso in cui il corso formativo corrispondente non possa essere ripetuto durante il successivo anno accademico in base al computo dei CFU trasferibili. Al candidato spetta richiedere formalmente lo svolgimento della sessione straordinaria d’esame. Al Comitato per la Didattica compete la deliberazione in merito dopo attento esame della specifica circostanza e del curriculum studentesco. La data di tale eventuale sessione straordinaria viene prevista entro il termine dell’anno accademico in corso. Art.4: La sede degli esami Gli esami di norma vengono sostenuti alla presenza del docente titolare del corso, esclusivamente nei locali della sede dove sono state effettuate la maggior parte delle ore di frequenza del corso. Art.5: Ripetizione dell’anno di corso Gli studenti che non abbiano accumulato i CFU necessari per l’ammissione al successivo anno di corso ripetono la frequenza e gli esami dell’anno precedente nella loro globalità. Art.6: Modalità di verifica dell’apprendimento Le valutazioni dell’apprendimento sono di due tipi: valutazioni formative (verifica continua o in itinere) e valutazioni certificativi (esame finale di profitto): a) le valutazioni formative rilevano per gradi l’efficacia dei processi di apprendimento e mirano a valutare la sistematica applicazione dello studente corrispondente all’acquisizione progressiva di specifici contenuti culturali e determinate abilità applicative. Queste verifiche vengono pianificate dal docente nelle forme e nei modi che egli ritenga più opportuni (prove scritte, orali, lavori di sintesi, etc.), vengono annunciate e si svolgono nell’ambito del calendario accademico previsto per le materie di riferimento senza apposite convocazioni. I risultati non vengono registrati nel libretto studentesco, ma vengono resi noti agli studenti come stimolo al miglioramento e annotati dal docente, specie qualora egli dichiari anticipatamente l’intenzione di considerare gli esiti di queste prove ai fini dell’esame finale di profitto per la sua materia; b) le valutazioni certificativi (esami di profitto) hanno la precisa finalità di esplorare le conoscenze di ogni studente al fine di evidenziare e certificare il raggiungimento degli obiettivi formativi descritti per ogni corso. Trattasi di prove uguali per tutti gli studenti dello stesso corso. Queste sono previste fin dall’inizio dell’anno accademico dal calendario degli esami e sono comunque oggetto di convocazione mediante affissione nei locali della sede accademica. I risultati conseguiti sono registrati sul libretto studentesco e archiviati nelle schede personali. Condizione fondamentale per la convalida dell’esame è l’avvenuta iscrizione amministrativa all’anno di corso di riferimento. Art.7: Modalità di esecuzione degli esami a) esame scritto, secondo le differenti modalità previste responsabilmente dal docente allo scopo di assicurare nel contempo esaustività della verifica, sintesi metodologica ed oggettività delle valutazioni; b) esame orale e/o pratico è anch’esso improntato ai criteri di esaustività, sintesi e oggettività. Di norma avviene pubblicamente nelle aule scolastiche, ovvero non può essere mai svolto a porte chiuse e alla sola presenza di un docente e un candidato. In linea di massima il docente assicura una durata analoga per gli esami di ogni studente, verifica equamente le preparazioni dei singoli pur differenziando i quesiti nella sequenzialità delle prove e considera i tempi minimi necessari per la preparazione. Art.8: Organizzazione degli esami • La convocazione degli esami di sessione ordinaria avviene tramite affissione nei locali dei corsi almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove. In questa sede è precisata la data, l’elenco dei candidati e la durata presunta per ogni esame. Sono ammessi all’esame esclusivamente gli studenti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di frequenza previste per la materia (lavoro accademico pianificato). Ogni studente è tenuto a presentarsi all’inizio di ogni sessione d’esame e, in ogni caso, a giustificare nei tempi previsti la propria assenza. La mancata comunicazione dell’assenza, o un ritardo della stessa definisce il candidato “assente ingiustificato” e attiva l’intervento del Comitato per la didattica che ne valuterà l’ammissibilità alla sessione ordinaria o straordinaria successiva, previa attenta verifica della circostanza. • Il testo e le domande d’esame sono predisposti e organizzati dal docente responsabile che in accordo con la Direzione di sede definirà la data e la durata delle prove. In caso di esame scritto, il testo dello stesso verrà predisposto per tempo dalla segreteria organizzativa in base alla documentazione fornita almeno sette giorni prima dal docente. La segreteria provvederà altresì ad indicare nei singoli modelli degli elaborati: anno accademico, data, sessione, materia d’esame. Il Direttore di sede esaminerà il testo delle prove verificandone la congruità e autorizzandone la somministrazione. Al termine della verifica egli apporrà il timbro della Direzione didattica su ogni modello, in virtù di apposita delega. In caso di esame orale o pratico, il docente in accordo col Direttore di sede, stabilirà le modalità attuative di svolgimento in base ai criteri descritti, agli obiettivi formativi previsti e alle prassi consolidate. • I verbali d’esame sono predisposti dalla Segreteria organizzativa negli appositi modelli. Il Direttore didattico della scuola autorizzerà l’utilizzo dei modelli preesistenti o disporrà l’eventuale revisione degli stessi. I verbali conterranno le seguente indicazione: data, sessione, materia e nome del docente. Inoltre, in termini sinottici, questi conterranno i nominativi di tutti i candidati corrispondenti a spazi per le considerazioni del docente riguardo lo svolgimento della prova e per la valutazione espressa in trenta/trentesimi. I verbali d’esame saranno convalidati dalla Direzione di sede (timbro della Direzione didattica) e sottoscritti dai docenti esaminatori. I modelli di verbale così compilati saranno utilizzati anche a fini statistici per analizzare i dati complessivi sull’efficacia dl servizio e garantire azioni per il miglioramento continuo, analogamente ai dati riferiti agli esiti delle prove formative che costituiranno monitoraggi “in process” atti a controllare la conformità dell’insegnamento ai requisiti previsti. Art.9: Svolgimento degli esami La responsabilità dello svolgimento dell’esame in tutte le sue modalità e per la sua intera durata appartiene al docente titolare dell’insegnamento della materia d’esame. Se viene prevista una commissione d’esame, come nei casi degli esami certificativi per le materie caratterizzanti, la responsabilità si identifica nella persona del presidente di commissione designato. Il docente responsabile dell’esame è garante della sua corretta esecuzione e, in particolare, presiede al controllo delle seguenti formalità di attuazione: • accesso puntuale dello studente alla sala d’esame dopo sua identificazione e registrazione; • introduzione in sala del materiale il cui utilizzo è consentito durante la prova e verifica che non si rechi materiale non consono alla circostanza (appunti, testi, computer, telefoni, etc.); • assegnazione dei posti e sorveglianza costante durante la prova; • chiarificazioni individuali circa richieste di interpretazione dei quesiti; • rispetto dei tempi previsti per la prova; • segnalazione alla Direzione di sede mediante rapporto scritto di eventuali problemi, incidenti o frodi verificatisi durante l’esame; • presa in consegna di eventuali elaborati qualora il candidato esca individualmente dalla sala e raccolta completa degli stessi al termine dell’esame • identificazione di schemi predefiniti per la correzione equa delle prove d’esame; • concessione di proroghe temporali e ausili appropriati per studenti portatori di handicap; • Durata degli esami: gli esami scritti hanno una durata massima di tre ore. Gli esami orali e pratici hanno una durata minima di 20 minuti, massima di un’ora. Art.10: Ripetizione degli esami I docenti responsabili degli esami, individualmente o collegialmente se presidenti di commissione, esprimono il giudizio sulla preparazione del candidato dopo aver valutato con esaustività ed equità la preparazione culturale e le abilità richieste nelle singole fattispecie. Essi dichiareranno e motiveranno la valutazione finale al candidato, prima di registrare la stessa. In caso di valutazione insufficiente il candidato viene rinviato d’ufficio alla seconda sessione. Il candidato, a sua volta, può non accettare valutazioni sufficienti e richiedere di sostenere nuovamente la prova in seconda sessione. Nei casi di esame scritto, i candidati possono inoltre richiedere ed ottenere la motivazione dei giudizi per la comprensione degli eventuali errori commessi, riservandosi in tal caso la ripetizione dell’esame in seconda sessione. Solo se il candidato accetta il giudizio sufficiente espresso, questo viene registrato sul libretto personale accanto alla data e alla firma del docente responsabile dell’esame. In ogni caso le valutazioni sono registrate sul verbale. Art.11: Proclamazione dei risultati I docenti responsabili comunicano i risultati degli esami in linea di massima nei tempi più celeri. Ovvero, i risultati degli esami orali e pratici sono resi noti non oltre il termine dello svolgimento della sessione d’esame, mentre per gli esami scritti non oltre tre settimane dal giorno della prova. La comunicazione è prevista personalmente da parte del docente, oppure mediante affissione di quadri come predisposto dalla segreteria in base ad indicazione della Direzione di sede. Il docente responsabile, per quanto possibile, è tenuto a comunicare immediatamente il fallimento della prova orale o pratica al candidato, indicando dettagliatamente le motivazioni e fornendo le necessarie informazioni per il superamento dell’esame nella successiva sessione. Art.12: Ricorsi Qualora lo studente si ritenga giudicato ingiustamente, o non adeguatamente valutato in una prova d’esame, a seguito di formale richiesta dello stesso viene convocato il Comitato per la didattica che decide in merito dopo aver ascoltato sia lo studente che il docente responsabile e dopo aver esaminato i verbali, gli elaborati e il curriculum studentesco. In tale circostanza il Comitato per la didattica può avvalersi della consultazione del Comitato scientifico della scuola. La decisione assunta al termine viene verbalizzata e notificata in termini definitivi al docente e allo studente coinvolti. Art.13: Tesi, dissertazioni, relazioni I procedimenti che regolano e descrivono gli esami finali e le modalità di presentazione della Tesi alla fine del percorso di studi sono dal Regolamento didattico. In questa sede si precisa che la scuola da sempre incoraggia l’elaborazione di una Tesi finale dai rilevanti contenuti clinici e scientifici, ritenendo questa non solo l’epilogo di un ciclo di studi altamente qualificante, ma soprattutto l’avvio di un percorso professionale in costante evoluzione Inoltre, a tali scopi, l’Istituto mette a disposizione adeguate consulenze interne, possibilità di effettuare tirocini clinici orientati e docenti tutori (relatori di tesi) che si impegnano responsabilmente a seguire il candidato fino al momento della presentazione della Tesi finale. Al termine del quarto anno di frequenza il Comitato per la didattica può prevedere l’elaborazione di dissertazioni individuali su temi che, a discrezione dello studente, possono anticipare o meno i contenuti della Tesi finale. Art.14: Attribuzione crediti (CFU) Ai fini del calcolo per l’attribuzione dei crediti , il tempo destinato dallo studente alla preparazione degli esami, allo svolgimento degli stessi e all’elaborazione della Tesi e delle dissertazioni viene computato come “lavoro personale” facente parte del carico di lavoro globale, a cui si aggiungono i crediti derivati dalle lezioni frontali destinate alla comprensione degli esiti d’esame e alle modalità di preparazione delle Tesi. Art.15: Voti d’esame Ogni docente responsabile esprime il giudizio sul rendimento del candidato nei termini riferiti all’art.8, ovvero in scala numerica nazionale (30/30) . La soglia per il superamento dell’esame certificativi corrisponde a una valutazione di 18/30. A discrezione del docente, i voti delle prove formative (in itinere) possono incidere nella definizione del voto d’esame finale senza tuttavia pregiudicare in partenza lo svolgimento della prova certificativa, bensì contribuendo a definire adeguatamente il voto finale. Interpretazione numerica Corrispondenza del giudizio: • da 0 a 14 Insufficienza grave • da 14 a 17 Insufficienza • da 18 a 19 Sufficienza minima • da 20 a 22 Sufficienza piena • da 23 a 25 Risultato discreto • da 26 a 27 Risultato buono • da 28 a 29 Risultato ottimo • 30 Miglior risultato possibile Art.16: Ammissione al successivo anno di corso Come già precisato, la condizione per il passaggio da un anno di corso al successivo consiste nell’aver accumulato almeno 80% dei CFU al termine delle sessioni d’esami previste, dopo aver frequentato almeno l’80% delle lezioni per tutte le materie previste nell’anno di corso. E’ possibile trasferire all’anno seguente fino a 20% dei CFU, corrispondenti agli esami non valutati sufficientemente o non sostenuti dallo studente. Il trasferimento dei crediti comporta un supplemento di frequenza per le stesse materie per cui è stato ottenuto il trasferimento. Se entro il termine dell’anno accademico in cui è autorizzato il trasferimento dei crediti lo studente non ha saldato il debito dei crediti pregressi, non è prevista l’ammissione all’anno successivo anche se in possesso di tutti i crediti dell’anno di corso. In altri termini, viene promosso all’anno seguente lo studente che abbia accumulato 80% dei CFU corrispondenti a frequenze sostenute per esami superati con votazione minima di 18 / 30. In caso di esame costituito da una prova scritta associata a una prova orale/pratica il voto minimo per il superamento della prova scritta è 18/30 Le ore di tirocinio clinico non svolte, o giudicate non efficaci dal docente tutore, vanno recuperate nel periodo estivo per poter accedere all’anno di corso seguente. Art.17: Convalida dei CFU E’ precisa responsabilità del consiglio didattico verificare e convalidare i CFU conseguiti da ogni studente, così come autorizzare il trasferimento dei crediti all’anno di corso successivo. Solo dopo tale proclamazione di validità, i crediti CFU hanno valore per la progressione degli studi, quale che sia l’Istituto in cui lo studente vorrà indirizzarsi. Art.18: Dilazionamento delle frequenze Il Comitato per la didattica autorizza eventuali richieste di dilazionare la frequenza e gli esami, fino a prevedere gli insegnamenti previsti per un anno di corso ripartiti in un massimo di tre anni. In tal caso viene predisposto un Piano di studi che stabilisce frequenze ed esami corrispondenti per ogni anno. In nessun caso il carico di lavoro dello studente può essere inferiore a 20 CFU annui. Ogni esame può essere sostenuto al massimo due volte. Resta inteso che il Piano di studi personalizzato attraverso dilazionamento delle frequenze deve essere autorizzato preventivamente rispetto al periodo in cui si intende usufruire della specifica ripartizione delle frequenze, per non incorrere nella ripetizione dell’anno di corso come previsto all’art.5 della presente procedura in caso di non raggiungimento dei 80% CFU minimi. Art.19: Sanzioni Ogni episodio di condotta ingannevole o di violazione delle prescrizioni di cui si renda protagonista il candidato durante l’esame viene verbalizzato dal docente responsabile e segnalato al Comitato per la didattica per le sanzioni conseguenti, senza tuttavia interrompere la prova d’esame in atto. Solo la sostituzione di persona può determinare l’immediata espulsione del soggetto. Il docente dopo aver sventato il tentativo fraudolento dello studente, preleva eventuale materiale attestante l’accaduto. Il Comitato per la Didattica, sentito il docente, potrà deliberare quanto segue: • riduzione del voto d’esame di alcuni punti; • indizione di una nuova prova d’esame per lo studente segnalato, durante la stessa sessione; • annullamento della sessione d’esame e rinvio alla successiva; • trasferimento della frequenza e dell’esame al successivo anno di corso. In caso lo stesso studente dia ulteriori manifestazioni di condotta ingannevole in sede d’esame, il Comitato per la didattica, valutata la gravità degli episodi può predisporre: • avvertimento formale tramite lettera raccomandata; • provvedimento di sospensione temporanea dai corsi; • provvedimento di sospensione definitiva dall’Istituto e notifica delle cause dell’iniziativa nei documenti certificativi il curriculum studentesco. Circostanze turbative il buon svolgimento degli esami di cui si rendano responsabili i docenti vengono valutate e trattate in conformità alle procedure in essere dell’Istituto . In quest’ultimo caso il Direttore di sede, il Direttore didattico e il Direttore generale possono autonomamente predisporre azioni correttive. N.B.: A proposito dei lavori pratici Durante le lezione di pratica o tirocinio pratico l’allievo/a porterà indumenti corretti. Durante le lezioni di pratica in istituto: Jeans o pantalone di tutta, camicia di lavoro dell’Istituto, bikini corretti per ragazze e boxer per ragazzi. Durante tirocinio clinico: jeans e camicia di lavoro dell’Istituto.